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Corte di Cassazione, Sentenza n. 16052/2024 del 10-06-2024

... di competenza ex art 42 c.p.c. e quindi ha prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale di ### che ha dichiarato la propria incompetenza e indicato la competenza della Corte d'appello, inquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelli impugna bili ex art. 720 bis c.p.c. (ratione temporis vigente e come intrepretato dalle sezioni unite di questa Corte). Deve qui ricordarsi che la riassunzione, anche a fini cautelativi, non preclude di per sé la contestazione della competenza (Cass. n. 19654 del 13/09/2006) che è però preclusa dall'inutile scadere del termine di cui all'art. 47 c.p.c.; e nel caso di specie non risulta che la parte, riassumendo davanti al giudice indicato come competente, abbia anche e separatamente proposto, nei termini, il regolamento di competenza. Come correttamente osserva la controparte, è improduttiva di effetti la contestazione della competenza esplicitata nel giudizio di riassunzione -e peraltro non con il ricorso ma solo in udienzapoiché le pronunce negative sulla competenza si impugnano soltanto con il regolamento di competenza. 5 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - (leggi tutto)...

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A.M.  ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ### sul ricorso iscritto al n. 7074/2023 R.G. proposto da: G.G. , avvocato orni ssis rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c.p.c.  -ricorrente ###.P. I, elettivamente domiciliato in ### TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###), come da procura speciale in atti.  -controricorrente nonché contro ###.G. LI -intima ti
Avverso il ### della CORTE ### di TORINO 45/2022 depositato il ###. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal #### ha impugnato il decreto reso in data 20 febbraio 2020 con il quale il Giudice Tutelare di ### non approvando i rendiconti relativi agli anni 2015,2016, 2017 da lui presentati in qualità di amministratore di sostegno della madre R.D. I nonché il rendiconto finale 2018 ha dichiarato chiusa l'amministrazione di sostegno a favore della signora ###.D. Unelle more interdetta su iniziativa dell'altro figlio) disponendo la trasmissione del provvedimento alla ### della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 314, 323, 328 c.p. nonché al tutore e al protutore per le iniziative ex art. 382 e 411 Ai rendiconti erano state presentate osservazioni depositate dal tutore della signora R.D. L, avv. ###.M. I, nonché dall'altro figlio I dell'amministrata, G.P. e dal nipote, evidenziando prelievi non giustificati da parte dell'amministratore di sostegno per rilevanti importi negli anni 2015-2016-2017-2018, con bonifici in favore dello stesso amministratore per oltre 100.000,00 euro nel 2015, per oltre 230.000,00 euro nel 2016, per oltre 220.000,00 euro nel 2017 e per oltre 275.000,00 euro nel 2018. Si contestava che l'amministratore di sostegno, avvocato, avesse provveduto ad assumere, di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudice tutelare, il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali e controversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiaria contrapposta ai familiari; inoltre che le consistenti parcelle fatturate per asserite prestazioni professionali rese nell'interesse dell'amministrata fossero state emesse in autonomia, avendo provveduto l'amministratore di sostegno ad autoliquidare in proprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a 2 di 1 1 G.G. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente della beneficiaria senza alcun nulla asta o autorizzazione del Giudice tutelare; ed infine l'omesso tempestivo deposito dei rendiconti annuali, deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte del Giudice tutelare. 
G.G. ha proposto reclamo, osservando che il Giudice tutelare avrebbe errato a consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede e in ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari, poiché egli non necessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resistere in giudizio a difesa della madre, essendo il suo legale rappresentante. 
La Corte d'appello, adita in riassunzione dopo che il Tribunale di ### si era dichiarato incompetente, ha respinto il reclamo, osservando che l'art. 380 secondo comma c.c., dettato in materia di tutela, ma richiamato dall'art. 411 c.c., consente al giudice di sottoporre il conto annuale dell'amministrazione a qualche prossimo parente o affine; ha ritenuto infondato il secondo motivo di reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termine per controdeduzioni, richiesta valutata come meramente dilatoria, posto che nella relazione acconnpagnatoria G.G.  aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestione contenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e, nel merito, ha ritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione di quanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezione la beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importi superiori ad euro 500,00 se non con l'assistenza dell'amministratore e l'autorizzazione del Giudice tutelare; nella specie, ha osservato la Corte che l'amministratore aveva ecceduto i propri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stesso un mandato professionale oneroso.  3 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione G.G. affidandosi a due motivi. Si è difeso con controricorso G.P. Il ricorrente ha depositato memoria.  ### 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360, n. 4, c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante la mancata concessione dei termini per il deposito sia delle memorie istruttorie che delle memorie conclusionali e delle relative repliche ex art. 190 c.p.c., nonché in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 45 disp. att.  c.c. terzo comma, in applicazione del quale l'impugnazione del rendiconto dell'amministratore deve decidersi con sentenza dal Tribunale in sede ###composizione collegiale ex art.  50 bis c.p.c. (D.Igs. n. 51 del 1998, art. 56); si deduce la erronea applicazione, in ipotesi di giudizio di rendiconto della amministrazione di sostegno ex art. 386 ult. co. c.c., del rito camerale in luogo del rito ordinario di cognizione. La parte contesta la competenza della Corte d'appello rilevando che il decreto di non approvazione del rendiconto si impugna -come egli ha fattocon un atto di citazione che introduce un giudizio ordinario innanzi al Tribunale e che per questo provvedimento non vale la regola enunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d'appello dei decreti del Giudice tutelare. Pertanto, rileva il ricorrente, erroneamente il Tribunale di ### ha dichiarato la propria incompetenza. Osserva che egli, riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'appello, ha proposto detta eccezione di incompetenza "in via preliminare" e cioè alla prima udienza di trattazione del 20 maggio 2022, rilevando a verbale espressamente l'incompetenza 4 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 funzionale della Corte per essere ancora competente in materia il Tribunale di ### in composizione collegiale; ed, in ogni caso, sempre in via preliminare, chiedendo la concessione dei termini per deduzioni istruttorie e per le doverose repliche, istanze istruttorie e repliche difensive. 
Controparte eccepisce che il ricorrente invece di riassumere innanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedotta in udienza e non con il ricorso per riassunzione.  2.- Il motivo è inammissibile. 
Il ricorrente deduce di avere contestato la competenza innanzi alla stessa Corte d'appello davanti alla quale aveva riassunto il giudizio, ma non di avere proposto regolamento di competenza ex art 42 c.p.c. e quindi ha prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale di ### che ha dichiarato la propria incompetenza e indicato la competenza della Corte d'appello, inquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelli impugna bili ex art. 720 bis c.p.c. (ratione temporis vigente e come intrepretato dalle sezioni unite di questa Corte). Deve qui ricordarsi che la riassunzione, anche a fini cautelativi, non preclude di per sé la contestazione della competenza (Cass. n. 19654 del 13/09/2006) che è però preclusa dall'inutile scadere del termine di cui all'art. 47 c.p.c.; e nel caso di specie non risulta che la parte, riassumendo davanti al giudice indicato come competente, abbia anche e separatamente proposto, nei termini, il regolamento di competenza. Come correttamente osserva la controparte, è improduttiva di effetti la contestazione della competenza esplicitata nel giudizio di riassunzione -e peraltro non con il ricorso ma solo in udienzapoiché le pronunce negative sulla competenza si impugnano soltanto con il regolamento di competenza.  5 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Ne consegue anche l'inammissibilità del rilievo in ordine alla mancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale, dal momento che la parte, non impugnando la decisione sulla competenza, ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativa del Tribunale di ### presupposti e connessi con la declinatoria della competenza, in essi compresi quelli relativi al rito applicabile. 
Il Tribunale di ### infatti ha negato la propria competenza poiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione del rendiconto nell'ambito di quelli resi ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.  ratione temporis vigente, da trattarsi con il rito camerale. 
Quanto al resto, la Corte d'appello ha verificato che il contraddittorio era stato rispettato, accertando che la parte aveva avuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore, così attenendosi al principio che il rito camerale è improntato alla regola della flessibilità e quindi, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, e segnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ( Cass. n. 29865 del 12/10/2022).  3.-Con il secondo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360 n. 5 c.p.c. per errore nella ricostruzione del fatto posto a fondamento della decisione e per omesso esame ed omessa motivazione sulla giustificazione della intera attività gestionale compiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistente al momento della nomina quale amministratore di sostegno e contenente un mandato gestionale in rem propriam, illimitato ex art. 1723 comma 2 cc, nonché una procura generale alle liti ex art.  1722 c.c.; con la conseguente totale obliterazione di elementi 6 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torinese avrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazione dell'intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previa ratifica del rendiconto dell'amministratore di sostegno in esame. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Torino è incorsa in un errore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto a fondamento della decisione, laddove ha omesso completamente di valutare l'esistenza, pacificamente documentale, dell'atto notarile contenente la procura speciale con un mandato anche in rem propriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonio immobiliare della amministrata, anche per quota indivisa, con poteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo e di spesa e una procura generale alle liti. Si tratta di un atto notarile precedente all'incardinarsi del procedimento di amministrazione di sostegno, valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di ### che ne ha tenuto in debito conto, come si evince dal decreto di nomina in continuità gestionale amministrativa. La parte deduce che il mandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativi all'esercizio di una attività continuativa (dal 1985) di gestione e messa a reddito di immobili che, non essendo la sopravvenuta incapacità del mandante idonea all'estinzione, è certamente da considerarsi in vigore in perfetta continuità, essendo irrevocabile non avendo il provvedimento di nomina ad amministratore di sostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul punto. 
Il ricorrente in memoria precisa, inoltre, che nel procedimento penale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione.  4.- Il motivo è inammissibile.  4.1.- In primo luogo, si osserva che la parte pur deducendo che si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quando, dove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito; nel 7 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 provvedimento impugnato non si fa cenno della questione, tanto che la controparte ne eccepisce la novità, in quanto solo oggi il ricorrente, per la prima volta, parla di una procura generale mentre innanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazioni contratte in precedenza; il controricorrente peraltro contesta articolatamente che le attività per cui il ricorrente si è autoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generale. 
Deve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove una determinata questione giuridica — che implichi un accertamento di fatto — non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518; 907/2018).  4.2.- Deve anche osservarsi, sotto il profilo della rilevanza della censura e della pretesa decisività del fatto dedotto, che, come questa Corte ha già affermato, il decreto di apertura della amministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontaria se e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali il Giudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dalle norme che regolano l'interdizione e la inabilitazione. 
Qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di 8 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitator venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. A mente dell'ad 1722 c.c., infatti, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante comporta l'estinzione del mandato; nulla dice la norma, per il caso in cui il mandante divenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno, ma è evidente che lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del mandante ( n. 3600 del 08/02/2024, in motivazione).  ### 1722 c.c. è stato scritto in un momento storico in cui le uniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizione e la inabilitazione, e — verosimilmente per un difetto di coordinamentonon è stato aggiornato dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel codice la nuova misura di protezione per la persona priva di autonomia. Tuttavia, l'art. 411 c.c., introdotto dalla predetta legge 6/2004, consente di estendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenze previste per l'interdetto o l'inabilitato, sebbene con la specifica indicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità di agire va limitata nella minore misura possibile; ne discende -a cascatache si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazioni imposte che siano previsti ex lege (e quindi anche gli effetti previsti dall'ad 1722 c.c.) sia pure con riferimento ai soli atti espressamente indicati dal Giudice tutelare. Ciò vale non solo nel 9 di 1 1 Oscuramento disposto d'ufficio affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto ### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116f2024 caso in cui sia nominato amministratore di sostegno persona diversa dal precedente rappresentante volontario, ma anche nel caso in cui sia nominata la stessa persona che, in questo caso, trarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura, ma dal decreto di apertura della amministrazione di sostegno, entro il perimetro tracciato e con i limiti in esso imposti, ad esempio l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.  4.3.- Nel caso di specie, la Corte ha accertato che gli atti compiuti dall'amministratore erano atti per i quali la capacità di agire della beneficiaria era stata limitata, prevedendo che detti atti si potessero compiere solo con la assistenza dell'amministratore e previa autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il punto qui rilevante, e non gli esiti del procedimento penale, di cui peraltro non si ha piena contezza. 
Quanto al resto, si tratta di osservazioni di merito che non trovano ingresso in sede di legittimità, dovendosi qui ricordare che la censura ex art 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. 
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 10,1:### P.Q.M.  - Dichiara inammissibile il ricorso; - ### il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.  - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52; - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a 704 Da: ##### 

Giudice/firmatari: Tricomi Laura, Russo Rita Elvira Anna

M

Tribunale di Trani, Sentenza n. 193/2026 del 26-01-2026

... d'udienza, che le parti hanno prestato sostanziale acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, quale docente che ha lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato, a ottenere la c.d. carta docenti. Il fatto Con ricorso depositato il ### e notificato il ###, parte ricorrente, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### ha dedotto: di aver lavorato, in virtù di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, presso istituti scolastici come docente a tempo determinato come da contratti e per i periodi indicati in ricorso (cfr. pp. 2 e 3 del ricorso); che per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI ### Il giudice dott. ### nel procedimento r.g.n. 7961/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente #### nata a ### di ### il ###, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio in ### di ### alla via ### n. 12, elettivamente domicilia RICORRENTE E MINISTERO DELL'##### - ### - #### in persona del Dirigente pro tempore ### e con questi elettivamente domiciliati presso l'### per la gestione del ### del ### in ### alla via ### 178/f, #### data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 dall'art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni dall'udienza celebrata con tale modalità il ###. 
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato sostanziale acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, quale docente che ha lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato, a ottenere la c.d. carta docenti. 
Il fatto Con ricorso depositato il ### e notificato il ###, parte ricorrente, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### ha dedotto: di aver lavorato, in virtù di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, presso istituti scolastici come docente a tempo determinato come da contratti e per i periodi indicati in ricorso (cfr. pp. 2 e 3 del ricorso); che per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente; che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al Ministero il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del docente” e del relativo bonus di € Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 500 per gli anni scolastici in cui ha lavorato, e quindi per complessivi € 3.000,00. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'### come insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della ### e condanni il Ministero dell'### all'attivazione in favore dell'istante del relativo bonus economico previsto dalla c.d.  ### del valore complessivo corrispondente ad € 500,00 annui; con vittoria di spese con attribuzione. Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto per gli anni 2018/2019 e 2019/2020 l'infondatezza del ricorso e in particolare la non riconoscibilità del diritto avendo la ricorrente lavorato per alcuni spezzoni non consecutivi e non idonei a coprire l'intero anno scolastico. 
LA DECISIONE Questioni preliminari 1. Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU.  16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 2. Sempre in via preliminare, va osservato che sussiste la competenza per territorio dell'adito Tribunale, atteso che l'ultimo contratto è stato stipulato per il conferimento di un incarico di docenza presso ### sito nel circondario dell'adito Tribunale. 
Il merito Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. 
Il diritto di parte ricorrente, infatti, deve ritenersi riconosciuto sia in virtù del quadro normativo che del consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, in materia. 
Il quadro normativo 3.1 In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. 
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. z Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 3.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
Il quadro giurisprudenziale 4.1 La sostanziale illegittimità del differente trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo è stata affermata in una serie di importanti pronunce giudiziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R.  15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026
Ancora, della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.  4.2 Tale ricostruzione è stata sostanzialmente confermata nella decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
Applicazione dei principi al caso di specie 5. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, dall'esame dei contratti prodotti risulta che la ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 è stata assunta con una serie di contratti che possono giustificare il riconoscimento del diritto alla carta docenti: in particolare, per l'anno scolastico 2021/2022 è stata assunta con contratto con scadenza al 31 agosto, il che certamente giustifica il riconoscimento della carta docenti; per l'anno scolastico 2020/2021, la ricorrente ha lavorato in virtù di contratti succedutisi senza soluzione di continuità, dal 22.10.2020 al 30.06.2021, quindi per un periodo sostanzialmente coincidente con l'intero anno scolastico; analogamente è a dirsi per l'anno scolastico 2023-2024 e per l'anno scolastico 2022-23, in cui ha in ogni caso lavorato per un numero complessivo di giorni superiore a 180 giorni e idoneo come tale a coprire la quasi totalità dell'anno scolastico; il che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 rende tale situazione assimilabile a quella del docente che presti servizio per l'intero anno scolastico. 
Deve ritenersi, infatti, sulla scorta delle disposizioni che disciplinano la ### come interpretate dalla Suprema Corte, che la ratio del beneficio risieda - nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico - nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”. Ciò rende sostanzialmente irragionevole e in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” al supplente che “copra” la quasi totalità dell'anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato per l'anno scolastico, e negarlo al docente che “copra” la quasi totalità dell'anno scolastico per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi, se solo si considera, da un lato, che non risulta documentata alcuna differenza nelle modalità di esecuzione della prestazione da parte del docente che giustifichi tale diverso trattamento e, dall'altro lato, che non risulta assicurata una diversa forma di supporto alla formazione del docente, che consenta, quindi, di giustificare in questa diversa prospettiva la diversità di trattamento. 
Tale ricostruzione trova conferma nella recente decisione della Corte di ### n. 268/24 depositata il ###, con la quale si è affermato che “(…) La clausola 4, punto 1, dell'### quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della ### elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 una siffatta ragione oggettiva”. Ne consegue, quindi, che è irrilevante quanto eccepito dal Ministero in ordine alla scadenza del contratto prima della fine dell'attività scolastica, atteso che il periodo “coperto” dai contratti coincide, sostanzialmente, con la fine delle lezioni scolastiche.  b) Diversamente, invece, il diritto va escluso con riferimento agli anni 2018/2019 e 2019/2020 in cui i periodi di supplenza svolti sono stati ridotti (circa un mese e mezzo complessivi nel 2018/19 e circa 4 mesi nel 2019/2020), quindi inferiori ai 180 giorni; si tratta, quindi, di ipotesi che non possono essere assimilate a quelle in cui la docenza, anche eventualmente mediante sommatoria di più contratti, copra l'intero anno scolastico o comunque la quasi totalità dello stesso; la brevissima durata del periodo in considerazione rende, infatti, tale situazione non assimilabile alle altre in cui l'estensione del diritto è stata affermata, il che giustifica il diverso trattamento.  c) Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata specificamente l'assenza di tale condizione e risultando, in ogni caso, dallo stato matricolare depositato dal Ministero destinataria di contratti di conferimento di incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico in coso al momento del deposito del ricorso (2024/25). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto in relazione alle annualità per le quali il diritto può essere riconosciuto (quattro annualità pari ad € 2.000,00). 
Spese processuali Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, che comprende anche la voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, stante la costituzione del Ministero con conseguente necessità di replicare alle relative difese. Sul punto, in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, ord. n. 8561/23: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. In termini analoghi anche Corte di Cassazione, ord. n. 28627/23 “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”.  P.Q.M.  Il Tribunale di Trani, ### definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7961/2024 come innanzi proposta, così provvede: 1. dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici come riconosciuti in parte motiva e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della medesima parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (quattro annualità pari ad € 2.000,00); 2. condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.314,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge. 
Trani, 26.01.2026 Il giudice Dott. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026

causa n. 7961/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caputo Luca

M

Tribunale di Bari, Sentenza n. 497/2026 del 21-01-2026

... G.E.; la mancanza di interesse ad agire della ### per acquiescenza al pignoramento limitatamente alle somme pignorate. Nel merito contestava la fondatezza in fatto e in diritto dell'intera domanda e concludeva reiterando la richiesta di declaratoria di improcedibilità e/o nullità dell'atto introduttivo di citazione in opposizione della ### e di rigetto dell'avversa domanda per totale carenza dei presupposti di fatto e di diritto, con condanna della opponente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio. All'udienza del 13 gennaio 2021 veniva disposta la riunione dei due procedimenti e l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva n. 3509/2016 R.G. Es. Con ordinanza del 4.6.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ### terzo pignorato, litisconsorte necessario. Integrato il contraddittorio e precisate le conclusioni per l'udienza del 3.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Va dichiarata la contumacia della ### che non risulta costituita nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Deve preliminarmente rilevarsi, (leggi tutto)...

testo integrale

N. 14828/2017 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI ### Il Giudice Monocratico, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14828/2017 R.G. e vertente #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso gli studi dei suddetti procuratori #### S.A.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###### alla via ### n.141, ###' ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, c. 2, c.p.c. 
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025 FATTO E DIRITTO Con due distinti ricorsi, depositati in data ###, iscritti sotto il n. 3509/2016 -2, il primo, e 3509/2016-3 R.G.E., il secondo, ### proponeva opposizione all'esecuzione, avviata con atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi, notificatole in data ###; in entrambi i ricorsi rappresentava che, con sentenza n. 32/16 del 19.01.2016, divenuta esecutiva il ###, la Corte di Appello di ### aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1851/05 del 26.10.2005 e, compensate per metà le spese del doppio grado di giudizio, l'aveva condannata al pagamento, in favore della società ### s.a.s., della residua metà, liquidata, per il primo grado, in € 2.417,50 per compensi e, per il secondo grado, in €2.856,00, di cui € 90,00 per spese ed € 2.766,00 per compensi, oltre contributo forfetario, spese generali 15%, iva e cap come per legge per entrambi i gradi, e aveva disposto la distrazione delle spese liquidate per il secondo grado in favore dell'avv. ### in virtù della suddetta sentenza, in data ###, le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 10.871,63 e, con successivo atto, la società ### aveva proceduto al pignoramento presso terzi delle somme precettate. 
Con la prima opposizione (R.G.E. N. 3509/2026-2) aveva eccepito l'illegittimità del pignoramento presso terzi delle somme presenti sul c/c n. 6313605 nonché di quelle ad accreditarsi ad opera dell'### perché costituenti la parte impignorabile ex art. 545 c.p.c. della pensione spettante alla ricorrente; aveva chiesto, in via cautelare, la sospensione del pignoramento, limitatamente alle somme presenti sul conto corrente indicato e di quelle ad accreditarsi, liberando la ### di ### in ### terza pignorata, dal vincolo di custodia, con conseguente svincolo delle somme eccedenti quelle dovute e facoltà di prelievo per l'opponente. 
Nel merito aveva chiesto di dichiarare la illegittimità, inammissibilità, nullità e conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, limitatamente alla somma non dovuta, con conseguente svincolo di custodia delle somme depositate e da accreditarsi, con conseguente facoltà di prelievo. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio. 
Con la seconda opposizione (R.G.E. N. 3509/2026-3) aveva sostenuto l'illegittimità del pignoramento per violazione dei principi in materia di ### precisando, a tal proposito, che il relativo importo era stato richiesto da soggetto abilitato a portarla in detrazione e, quindi, l'eventuale corresponsione dell'imposta avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento del difensore ingiungente. 
Aveva eccepito, inoltre, l'eccessività della somma precettata, rilevando, da una parte, che le spese di registrazioni avrebbero dovuto essere ripartite in base ai principi in tema di responsabilità solidale delle parti nei confronti del ### in quanto la Corte di Appello di ### aveva compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio e, dall'altra, che gli interessi maturati sulla sorte capitale erano stati erroneamente calcolati dalla spedizione dell'atto di messa in mora e non già dalla ricezione dello stesso da parte della ### Reiterata la richiesta di sospensione del pignoramento, aveva chiesto la declaratoria di illegittimità, inammissibilità, nullità e conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, limitatamente alla somma non dovuta, con conseguente svincolo di custodia delle somme depositate e da accreditarsi, con conseguente facoltà di prelievo. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio. 
Con memoria depositata per l'udienza del 9.6.2017, si era costituita la società ### s.a.s.., in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del secondo giudizio sommario di opposizione introdotto dalla ### richiamando, a tal fine, i principi in materia di consumazione o consunzione del potere di impugnazione; la tardività del deposito delle opposizioni oltre l'orario fissato per l'udienza; la violazione del diritto di difesa del creditore pignorante. Nel merito contestava la fondatezza in fatto e in diritto dell'intera domanda. 
Concludeva chiedendo la declaratoria di improcedibilità e/o nullità di entrambi i ricorsi e il rigetto dell'avversa domanda per carenza assoluta di prova documentale e tardività dell'opposizione, con condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio. 
In data ### il G.E. rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e fissava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e, stante la dichiarazione positiva del terzo, assegnava alla creditrice la somma di € 7.268,78. 
In ottemperanza al provvedimento del G.E., la ### introduceva due giudizi di merito: il primo, con atto di citazione, notificato in data ###, iscritto sotto il n. R.G.14828/2017 e, il secondo, con atto di citazione, notificato il ###, iscritto sotto il n. R.G. 15569/2017; in entrambi gli atti riproponeva le difese contenute nei ricorsi originariamente proposti dinanzi al G.E. 
Si costituiva nei su indicati giudizi, con due distinti atti, la società ### s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, la tardività della costituzione dell'attrice ex art.163 bis e 165 c.p.c., per decorrenza del termine assegnato ex art.616 c.p.c., asserendo che l'iscrizione a ruolo e la costituzione dell'attore erano intervenute oltre i termini processuali previsti; l'improcedibilità del secondo giudizio introdotto dalla ### nella fase cautelare di opposizione e, conseguentemente, la mancanza di legittimazione attiva nel giudizio di merito. 
Rilevava, inoltre, la tardività del deposito delle opposizioni nella fase cautelare innanzi al G.E.; la mancanza di interesse ad agire della ### per acquiescenza al pignoramento limitatamente alle somme pignorate. 
Nel merito contestava la fondatezza in fatto e in diritto dell'intera domanda e concludeva reiterando la richiesta di declaratoria di improcedibilità e/o nullità dell'atto introduttivo di citazione in opposizione della ### e di rigetto dell'avversa domanda per totale carenza dei presupposti di fatto e di diritto, con condanna della opponente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio. 
All'udienza del 13 gennaio 2021 veniva disposta la riunione dei due procedimenti e l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva n. 3509/2016 R.G. Es. 
Con ordinanza del 4.6.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ### terzo pignorato, litisconsorte necessario. 
Integrato il contraddittorio e precisate le conclusioni per l'udienza del 3.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Va dichiarata la contumacia della ### che non risulta costituita nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del giudizio. 
Deve preliminarmente rilevarsi, quanto all'eccezione di tardività dell'introduzione del giudizio di merito a seguito dell'assegnazione dei termini da parte del G.E., che secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione (Cass. 21512/21). 
Inoltre la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione.  ### (per tutti i motivi di cui ai procedimenti riuniti) è infondata e va, per l'effetto, rigettata per le ragioni qui di seguito espresse. 
Innanzitutto si evidenzia, quanto alle contestazioni mosse in merito al pagamento dell'### che il giudice ordinario, investito dell'opposizione all'esecuzione da parte del soccombente, non è chiamato a valutare il rapporto tributario - essendo privo della relativa giurisdizione - bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto che la pretesa dell'IVA sulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dalla parte vittorioso che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e soccombente, che non ha natura tributaria ( 16584/23). 
Ciò detto, spetta a colui che pretende di non pagare l'IVA dimostrare che la controparte non ha sopportato o non sopporterà il relativo costo, dimostrazione che non può consistere nella mera affermazione di non debenza dell'imposta. 
Il soccombente ha l'onere, quindi, “di offrire prova della sussistenza di circostanze che escludano la concreta rivalsa e, dunque, la debenza dell'imposta. In difetto di tale prova, la spettanza del rimborso dell'IVA discende dal titolo azionato, ossia la sentenza di condanna, cosicché il rimborso dell'imposta si atteggia quale “onere accessorio degli onorari di difesa” (cfr. Cass. 2818/24). 
Alla luce dei principi sin qui espressi, nel caso in esame, l'opponente non ha assolto l'onere di dimostrare che sussistano condizioni per effetto delle quali la società vittoriosa abbia in concreto recuperato le somme richieste a titolo di ### le contestazioni mosse dall'opponente sono rimaste sfornite del necessario supporto probatorio e devono pertanto essere respinte. 
Anche le doglianze espresse relative all'eccessività della somma precettata non sono condivisibili. 
Per quanto attiene alle spese di registrazione della sentenza, deve rilevarsi che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'obbligo di pagare l'imposta di registro gravi sulla parte soccombente, anche laddove il giudice non lo abbia precisato.   Peraltro, anche la pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione (Cass. 29821/19), con l'effetto che la parte vittoriosa ha diritto a ripetere la relativa spesa con l'azione di regresso. 
Priva di pregio è altresì la contestazione relativa al calcolo degli interessi maturati sulla sorte capitale.  ### invero lamenta che gli interessi sarebbero stati calcolati dalla spedizione della messa in mora e non dalla data di ricezione della stessa. 
La doglianza risulta priva di pregio. 
Gli interessi de quibus, come rilevato dalla opposta, sono quelli decorrenti dalla messa in mora, ovvero quelli di cui al decreto ingiuntivo, sul quale si è espressa la Corte di Appello di ### e quelli ulteriori calcolati alla data del precetto sulle somme della sorte capitale non ancora versate. 
Del resto, la opponente non indica una diversa data di decorrenza né la documenta. 
In merito, infine, alla eccepita impignorabilità delle somme presenti sul conto corrente della ### a mente dell'art. 547 c.p.c., si rileva che la relativa domanda è rimasta sfornita di prova.  ###. 545 co. 8 c.p.c., dispone che “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.  ### avrebbe dovuto depositare quantomeno l'estratto conto dal quale si potesse evincere il pignoramento eseguito, ai fini della identificazione del rapporto; la provenienza delle somme accreditate nonché la data degli accrediti pensionistici, per verificare se fossero precedenti o contestuali al pignoramento. Ciò detto, nel presente giudizio, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente, è stata depositata, “una lista movimenti” (cfr. all. memoria generica del 3/7/2025 di parte opponente). 
Ferma la inutilizzabilità, ai fini del decidere, della produzione documentale non tempestiva, si rileva che dall'anzidetta lista non è possibile ricavare che si tratti effettivamente del conto corrente pignorato, tant'è che non risulta il blocco della relativa somma (€.7.268,78). 
Inoltre sul conto risulta un accredito di € 15.000,00 circa, intervenuto in epoca antecedente rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento del 27.7.2016, e non vi è alcuna indicazione quanto alla provenienza della indicata somma né del titolo pensionistico soggiacente. 
Da tutte le considerazioni sin qui svolte discende il rigetto dell'opposizione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.147/2022, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da #### nei confronti di ### S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: - rigetta l'opposizione; - condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €5.077,00, oltre rimborso nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte opposta dichiaratosi antistatario.  ### 18.1.2026 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 14828/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Marina Cavallo

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 21972/2022 del 12-07-2022

... esclusivamente nei confronti di tale legale, prestando acquiescenza alla pronuncia impugnata nella parte in cui ha accertato che l'avv. ### non potesse essere destinatario della domanda restitutoria, in quanto non aveva ricevuto alcun pagamento. 4.1. Il motivo così come precisato dai ricorrenti incidentali è fondato alla luce del principio, secondo cui, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (Cass. 20/09/2002, n. 13752; v. anche (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 22264/2019 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ##### - intimati - Nonchè da: #### elettivamente domiciliati in ### P.zza G. Mazzini 8 presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrenti incidentali contro ##### - intimati - avverso la sentenza n. 815/2019 della CORTE ### di BARI, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/02/2022 da ##### e ### convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monopoli (poi di ### e quindi di ###, ### e ### per sentir, tra l'altro, dichiarare la simulazione del contratto di affitto di un fondo rustico, sito in ### alla contrada S. ### e accogliere la domanda di riscatto di tale fondo, con condanna della ### al rilascio dello stesso. 
Rappresentarono gli attori che ### con scrittura privata del 20 aprile 2006, aveva acquistato dal ### il fondo rustico in parola al prezzo irrisorio di euro 1.200,00, senza comunicare -2- loro, preventivamente, come previsto dall'art. 7 della legge 817 del 1971, la proposta di vendita al fine di consentire agli attori l'esercizio del diritto di prelazione nella qualità di confinanti. 
Sostennero inoltre gli attori che, poiché nella scrittura del 2 maggio del 2006 le parti si erano date reciprocamente atto che «il possesso legale viene dato contestualmente alla sottoscrizione del presente atto mentre quello materiale è stato dato alla parte acquirente in data 1 ottobre 2003 (giusta contratto di affitto registrato ad ### il 22 ottobre 2003 al n. 2550) ...», a loro avviso, con tale contratto le parti avessero dissimulato, in realtà, un contratto di compravendita e chiesero, pertanto, di dichiararne la nullità, in quanto emesso in frode alla legge. 
A supporto della domanda di simulazione gli attori dedussero le seguenti circostanze: a) il canone di locazione meramente simbolico; b) l'autorizzazione del proprietario a compiere atti di miglioria; c) la stipulazione della vendita dopo trenta mesi a fronte di un contratto di fitto della durata di quindici anni; d) l'affidamento in fitto di un fondo piccolo da parte di un imprenditore agricolo titolare di ampie porzioni di terreni contigui a quello in questione. Evidenziarono, altresì, gli attori la mancanza della qualità di coltivatore diretto da parte della ### che risiedeva in ### e che mai era stata vista dedicarsi al lavoro agricolo nel fondo oggetto di causa. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 475, emessa il 4 febbraio 2015, rigettò la domanda, ritenendo non provata la simulazione del contratto di fitto agrario del 2003. 
Avverso la decisione di primo grado i coniugi ### proposero impugnazione e convennero in giudizio personalment anche i procuratori delle loro controparti in primo grado, ai quali chiesero la restituzione delle somme agli stessi versate a titolo di -3- pagamento delle spese di giudizio che il Tribunale di ### aveva distratto in loro favore. 
Si costituirono in giudizio tutti gli appellati, in essi compresi i difensori predetti, che chiesero il rigetto del gravame. 
La Corte di appello di ### con sentenza n. 815/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, accolse l'appello per quanto di ragione e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò la simulazione del contratto di fitto di fondi rustici tra ### e ### registrato il 22 ottobre 2003; accolse per l'effetto la domanda di riscatto degli appellanti sul fondo in questione mediante la loro sostituzione all'acquirente ### nel contratto di compravendita di cui alla scrittura del 2006, registrata ad ### il 2 maggio 2006, previo pagamento del prezzo di acquisto di euro 1.200,00; condannò la ### e rilasciare il fondo in favore degli appellanti; rigettò la domanda di risarcimento proposta dagli appellanti, per mancanza di prova del danno; condannò gli appellanti, in solido tra loro, alle spese del doppio grado del giudizio di merito; dichiarò inammissibile l'appello proposto nei confronti degli avv.  ### e ### e condannò gli appellanti al pagamento, in favore dei predetti legali, delle spese di quel grado; ordinò al ### dei registri immobiliari di trascrivere quella sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2652, n. 4, Avverso la sentenza della Corte territoriale ### ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.  ### e ### hanno resistito con controricorso, contenente pure '12rIaM incidentale basato su un unico motivo. 
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 
Fissato per l'udienza pubblica del 3 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art.  -4- 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del ### e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.  ###.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo «che la Corte rigetti il ricorso».  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, lamentando «### e falsa applicazione di norme di diritto (art 360, I comma, n. 3, cod. proc. civ.), con riferimento alla disciplina vigente in tema di simulazione nel contratto (art 1414 cod. civ)», la ricorrente censura il percorso logico seguito dalla Corte di merito che l'ha indotta a ritenere come simulato il contratto di affitto e, quindi, a rendere operativo il retratto agrario. La Corte di merito avrebbe ritenuto dimostrato che il contratto dissimulato tra la ### e il ### fosse un contratto di compravendita immobiliare, ignorando però il disposto dell'art. 1350 c.c., che prevede per gli atti aventi ad oggetto disposizione di diritti immobiliari la nullità degli stessi ove non «riportati in forma scritta». Inoltre, il contratto di affitto agrario non avrebbe potuto essere ritenuto simulato atteso che: a) la ### avrebbe provveduto per tre annualità a corrispondere il canone di locazione; b) erroneamente il canone di locazione sarebbe stato definito irrisorio, tenuto conto della estensione ridotta del fondo e della conformazione dello stesso di cui si dà atto nella stessa sentenza di appello. 
Rappresenta la ricorrente di aver affidato, successivamente alla proposizione dell'azione giudiziaria, ad un agronomo l'incarico di effettuare un'analisi sulla congruità del canone di affitto e che nel suo elaborato il professionista ha determinato il canone annuo del fondo fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2002 che ha -5- abolito i criteri fissati dalla legge 203 del 1982, nella misura di 16.604,69 lire pari ad 8,58 euro, valutando poi come corrispondente ai valori di mercato quello liberamente fissato dalle parte in euro 100, equivalente a 10 volte il reddito dominicale al momento della valutazione. Inoltre, erroneamente sarebbe stato ritenuto indizio della simulazione del contratto di locazione quanto emergente dalla clausola 5 del contratto di affitto, con cui si autorizzava la parte conduttrice a eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi praticati. 
Sostiene altresì la ricorrente che la Corte di merito «ha ritenuto corretto il ragionamento che ha tratto l'indizio simulatorio (della concessione di un contratto di compravendita) dalla concessione del diritto di edificare e di assoggettare urbanisticamente la capacità edificatoria del fondo» ed invece l'analisi del testo della clausola contrattuale farebbe emergere chiaramente che non vi sarebbe alcun assoggettamento urbanistico e/o cessione di volumetria, atteso che la parte conduttrice è autorizzata ad eseguire opere di miglioramento fondiario, quali costruzioni e fabbricati rurali ad uso del fondo e ad utilizzare i terreni oggetto per i necessari vincoli di fabbricabilità per la loro realizzazione, sicché non sarebbe possibile una diversa interpretazione; inoltre, nella sentenza impugnata, si evidenzierebbe la piena corrispondenza della clausola all'art. 16 della legge n. 203 del 1982, che consente espressamente l'esecuzione di opere di miglioramento indicando testualmente i fabbricati rurali fra gli interventi. Assume la ### che, pertanto, non sarebbe vero che si tratterebbe di una facoltà oggettivamente incompatibile con la natura transitoria ancorché a lungo termine del contratto di fitto agrario, trattandosi di facoltà non solo compatibile ma anche pienamente legittima e normativamente riconosciuta ed evidenzia, inoltre, che l'area in questione sarebbe situata in una zona SIC e quindi sarebbe priva di possibile sfruttamento edilizio anche per la limitata estensione. 
Ad avviso della ricorrente il ragionamento della Corte di merito sarebbe censurabile pure laddove ha ritenuto sussistente la simulazione anche in base alla circostanza che il contratto di compravendita sia stato stipulato dopo circa trenta mesi dalla stipula del contratto di fitto, e cioè non appena trascorso il periodo previsto dall'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, atteso che quell'articolo prevede unicamente un termine a partire dal quale l'affittuario matura il diritto di prelazione ma non avrebbe alcun significato quando tale diritto sia esercitato; sarebbe del tutto apodittica, altresì, l'ulteriore affermazione circa la irrisorietà del prezzo di vendita, alla luce della ridotte dimensioni e della precaria manutenzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti; del tutto irrazionale sarebbe anche l'affermazione secondo cui sarebbe inverosimile che il venditore avrebbe ridotto il prezzo di vendita in ragione degli intervenuti miglioramenti connessi al fondo, che non avrebbero riverberato alcun effetto nella propria sfera giuridica. 
Ad avviso della ricorrente, non si sarebbe tenuto in alcun conto del senso della norma di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 11 del 1971,che prevede che l'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a un'indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito a fondo e sussistente alla fine dell'affitto; inoltre, tra le opere necessarie vi era il rifacimento della strada di accesso e la pulizia dei canali di scorrimento delle acque, per la cui esecuzione erano stati spesi 1.368 euro, sicché le argomentazioni poste a sostegno della sentenza emessa dalla Corte d'appello sarebbero tutte prive di fondamento e assolutamente inidonee a superare il vaglio di -7- legittimità, avendo per alcuni versi violato e per altri versi non applicato le disposizioni normative tanto da falsare gli esiti del giudizio.  1.1. Il motivo va disatteso.  1.2. Quanto all'unica questione in iure che viene posta con il mezzo all'esame, e cioè se sia possibile ritenere che il contratto di compravendita immobiliare dissimulato fosse stato stipulato, tenuto conto degli obblighi di forma prescritti dall'art. 1350 c.c., va evidenziato che l'art. 1414, secondo comma, c.c., che fa riferimento ai requisiti di sostanza e di forma, si riferisce agli effetti del contratto dissimulato tra le parti, laddove, nel caso all'esame, la simulazione è fatta valere dal terzo pregiudicato, sicché la censura sul punto è infondata. 
Al riguardo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della simulazione (per i limiti v. artt. 1417 e 2721 e 2722 c.c.) è normalmente desumibile da presunzioni (Cass. 4/05/2007, n. 10240; v., con riferimento ad un caso analogo a quello all'esame, Cass. 18/04/2001, n. 5680) e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva - traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis - sono rimessi al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 6 settembre 2002, n. 12980). Nel caso di domanda di simulazione del contratto proposta da terzi estranei al negozio, infatti, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione non -8- viziata (Cass. 26 novembre 2008, n. 28224; Cass. 28 ottobre 2014, 22801; Cass. 27/03/2018, n. 7512). 
Il giudice di merito ha fondato la decisione su elementi presuntivi ricavati dalle clausole del contratto e la scelta e la valutazione degli elementi presuntivi prescelti sono sindacabili solo nei ristretti limiti della denuncia del vizio motivazionale consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come novellato. 
Peraltro, il motivo all'esame, nella parte in cui la ricorrente contesta la sussistenza degli elementi indiziari in base ai quali la Corte di merito ha accertato la simulazione del contratto di affitto, si risolve nella richiesta, in sostanza, di una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dalla Corte di merito, il che non è consentito in questa sede ###conseguente inammissibilità del mezzo sotto tale profilo.  2. Con il secondo motivo, lamentando «### e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, I comma, n. 3, cod. proc.  civ.) con riferimento alla disciplina vigente in tema di retratto agrario rinvenibile nelle disposizioni di cui alla legge 817/1971 art. 7, comma 2, n. 2», la ricorrente chiede la riforma della sentenza anche nella parte in cui si ritiene acclarata la sussistenza in campo agli attuali controricorrenti dei requisiti soggettivi legittimanti l'accoglimento dell'azione di riscatto, in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la circostanza di non avere i predetti venduto terreni nel biennio precedente all'esercizio del riscatto senza verificare che la stéssa fosse stata mai provata. Tra la documentazione versata in atti dai coniugi ### - ### sarebbe presente un certificato ipotecario generale attestante la mancanza di atti di vendita di terreni effettuati dagli stessi fino al 20 aprile 2006 ma, poiché occorre far riferimento alla data in cui il diritto viene esercitato, la data di ricezione della dichiarazione di riscatto formulata dai predetti nei confronti della ricorrente va individuata nella notifica dell'atto di citazione cioè nel 29 novembre 2006, sicché tra la certificazione attestante l'assenza di trascrizioni catastali degli attori (20 aprile 2006) e la notifica della volontà di esercitare il diritto di riscatto 29 novembre 2006 vi sarebbe un periodo di sette mesi privo di documentazione nel corso del quale non sarebbe dato sapere se vi siano stati atti dispositivi di terreni da parte dei ### Farebbe sorgere dubbi anche sulla qualità di coltivatore diretto del ### la testimonianza del signor Cassano, che avrebbe fatto riferimento all'attività agricola svolta da altro soggetto (### figlio di ### il che sarebbe confermato dal certificato rilasciato dalla ### di ### attestante la cancellazione dell'impresa individuale ### cui partecipava anche ### con dichiarata cessazione di attività al 28 agosto 2002 e cancellazione al 30 ottobre 2002.  ### di prove della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione e, nonostante questa, l'accoglimento del richiesto retratto rappresenterebbero una chiara violazione di norma valutabile in sede di legittimità.  2. Il motivo è inammissibile in quanto la censura, pur se veicolata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si risolve in una richiesta di revisione dell'accertamento in fatto svolto dalla Corte di merito sulla base delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite; peraltro, neppure risulta specificamente contestata dalla ricorrente - con dettagliata indicazione di quando e in quali esatti termini sia stata nel merito sollevata contestazione specifica sul punto - l'affermazione della Corte di merito secondo cui «Non è contestata, ed è dunque pacifica, la ... natura di coltivatori diretti [degli appellanti] del fondo di loro proprietà; la loro forza lavoro è perfettamente in grado di condurre il fondo, come risultante dall'ampliamento che segue l'esercizio del diritto di prelazione; [gli appellanti] hanno dimostrato di non aver venduto terreni nel biennio precedente (circostanza nemmeno contestata)» (per l'operatività del principio di non contestazione anche nelle controversie di riscatto o prelazione agraria v. Cass. 17/06/2016, n. 12517, secondo cui la non contestazione del convenuto costituisce, anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agraria, un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti).  3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce «### di norme di diritto (art. 360, I comma, n. 3 cod. proc. civ.), con riferimento alla disciplina vigente in tema di onere della prova dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere (art 2697 cod. civ.)».  ### contesta l'affermazione della Corte di merito secondo cui, sulla base degli elementi descritti nella sentenza impugnata, deve ritenersi raggiunta la prova della simulazione del contratto di fitto agrario, sostenendo che la «valutazione degli elementi indiziari suppostamente rinvenuti e considerati fondanti raccoglimento della richiesta di riforma della sentenza di primo grado è assolutamente erronea e in violazione dell'art. 2697 cod. civ.». In particolare la resistente assume di aver, invece, provato la reale esistenza di un contratto di fitto del fondo, il pagamento dei canoni di locazione, la..  lavorazione dei terreni, la congruità del canone di locazione e del prezzo di vendita e la coltivazione del fondo, elementi ai quali la Corte di appello non avrebbe dato alcuna rilevanza.  3.1. Il motivo è inammissibile. 
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., nei soli ristretti limiti in cui è ora consentito (Cass. 5/09/2006, n. 19064; Cass. 10/06/2016, n. 11892, in motivazione; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; Cass. 19/08/2020, n. 17313). 
Si evidenzia, peraltro, che la ricorrente non può dolersi che il Giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769).  3. Il ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato.  4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciando «### e falsa applicazione degli articoli 93, 100, 101, 103 e 336 c.p.c. e 2033 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1. N. 3 c.p.c.», i coniugi ### - ### censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il procuratore distrattario convenuto per la restituzione delle spese di primo grado percepite non possa essere parte del giudizio promosso per la riforma del provvedimento che tali spese ha liquidato. 
Al riguardo i ricorrenti incidentali rappresentano di non aver impugnato la disposta distrazione ma di essersi limitati a chiedere che, in vista dell'accoglimento dell'appello, quanto versato per effetto di -12- quel capo della sentenza impugnata fosse loro restituito laddove, invece, la Corte di merito avrebbe «assimilato la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo concretamente proposta dagli appellanti ad una insussistente impugnazione del provvedimento di distrazione». 
Deducono, altresì, che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, l'avv. ### a differenza dell'avv. ### non ha ricevuto il pagamento disposto con il provvedimento di distrazione e precisano di chiedere la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del solo avv. ### e gli ha liquidato le spese di quel grado, specificando di proporre il ricorso incidentale esclusivamente nei confronti di tale legale, prestando acquiescenza alla pronuncia impugnata nella parte in cui ha accertato che l'avv. ### non potesse essere destinatario della domanda restitutoria, in quanto non aveva ricevuto alcun pagamento.  4.1. Il motivo così come precisato dai ricorrenti incidentali è fondato alla luce del principio, secondo cui, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (Cass. 20/09/2002, n. 13752; v. anche Cass., ord., -13- 24/02/2022, n. 6225, pubblicata nel corso della redazione del presente provvedimento).  5. Il ricorso incidentale, va, pertanto, accolto.  6. Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale; va accolto il ricorso incidentale e la sentenza impugnata va cassata in relazione; la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di ### in diversa composizione.  7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale e cassa in relazione la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di ### in diversa composizione; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della Corte Supresna di Cassazione, il 3 febbraio 2022. 

Giudice/firmatari: Sestini Danilo, Scrima Antonietta

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 429/2026 del 08-01-2026

... agli inizi dell'anno 2005, non ha comportato alcuna acquiescenza atteso che, alla luce del contenuto della delibera sopra riportato, risulta evidente la volontà del Comune di addivenire alla conclusione del definitivo soltanto ove la socie tà avesse p reventivamen te provvedu to ad estinguere i ‘gravami vari' e quin di a non voler stipulare in ogn i caso il definitiv o acquistando così un bene pignorato e sottopo sto ad esecuz ione forzata che non avrebbe, dunque, assicurato la realizzazione del progetto per il 5 quale era stata inizialm ente d eliberata l'acquisizione d ell'area e che, evidentemente, richiedeva la necessaria acquisizione del bene nella sua materialità». Ha esaminato le ulteriori delibere, espressamente richiamando quelle recanti nn. 100 e 513, rientrant i tra gli atti pre termessi, escludendo, anche rispetto ad esse, che potesse rinvenirsi un a qual che volontà del Comune di procedere alla st ipula de l contratto pur in presenza di pignoramento. All'esito, la Corte d'appello ha at tribuito alla ma ncata dichiarazione dell'esistenza del pignoramento alla data d ella stipula del preliminare il valore di fatto idoneo a i ntegrare i presu pposti per la risoluzione del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 362/2021 R.G. proposto da: ### S.R.L. ### in perso na del curatore, rappresent ato e difeso dall'avvocato ### RAMAZZOTTI unitamente all'avvocato P. ### -ricorrente contro ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### unitamente all'avvocato ### -controricorrente avverso la senten za della CORTE ### di ANCONA n. 1089/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 10/12/2025 dal #### 1. ### quanto esposto dalla sentenza impugnata, ### s.r.l. convenne in giudizio il Comune di ### premettendo che le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita con cu i l'ente si era impegnato ad acq uistare l'im mobile d i proprietà dell'attrice al prezzo di ### 1.504 .227,24, da corrispondersi mediante accollo del mutuo ipotecario acceso p resso la ### delle ### e il pagamento della somma residua; aveva altresì dedot to che le parti avevano stabilito che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro un anno, ma tale termine era decorso invano, a causa della condotta del Comune. 
Il Tribunale di Ancona accolse la domanda, dichiarò risolto il contratto per inadempimento del Comune e condannò il Comune a risarcire i danni sofferti dalla p romittente alienan te ### s.r.l., nelle more sottoposta a procedura fallimentare. 
La sentenza della Corte d'appello di Ancona invertì l'esito del giudizio di primo grado, valorizzando la circostanza che il contratto intercorso fra le parti, che consentiva al Comune di sciogliersi dal vincolo contrattuale ove fossero emerse situaz ioni debitorie successive a lla stipula del preliminare, non faceva in alcun mo do menzione del p ignorament o all'epoca già gravante sullo stabile, non assumendo rilievo la circostanza che il pignoramento avesse come titolo il mutuo il cui accollo era previsto nel contratto preliminare a titolo di parziale pagamento del prezzo.  2.Avverso la decisione propose ricorso per cassazione il ### di ### s.r.l. in liquidazione e il ricorso fu accolto con ordinanza 19934/2018 depositata il ###. 
La Corte di Cassazione cassò la sentenza sul rilievo che il giudice di merito avesse omesso l'esam e di un fatt o controverso e decisi vo, in relazione all'art. 360 , n. 5, c.p. c., per non aver consid erato e valu tato l'insieme della do cumentazione prodotta al fine di dimostrare che il Comune era a conoscenza del vi ncolo al mom ento della stipu la del contratto e, in og ni caso, aveva , in ep oca successiva, reiteratam ente 3 manifestato la volontà di volere dare esecuzione al negozio, nonostante l'esistenza del pignoramento. 
In particolare, l'ordinanza ha evidenziato come nel ricorso fossero stati indicati, precisandone il contenuto e la collocazione specifica all'interno dell'incarto processuale, numerosi documenti di rilievo decisivo: la comparsa di costituzione del Comune in primo grado; le delibere comunali (indicate in ricorso alle pagg. 16-19), dalle quali e ra dato trarre che il Comune aveva attivato le iniziative provvedimentali del caso, nella piena consapevolezza che sarebbe occorso procedere all'estinzione del gravame in parola; atti processuali (indicati in ricorso alle pagg. 19-22), dai quali si ricavava la conformità della strategia processuale alla duplice circostanza evidenziata con il ricorso: «il promissario acquirente sapeva che l'immobile era assog gettato a pignoramento e aveva deciso di conclu dere il preliminare nonostante ciò e di darvi, indi, esecuzione».  3. La Corte d'appello di Ancona, adita in sede di rinvio, ha dichiarato risolto il contratto tra le parti, per essere stata integ rata la pre visione dell'art. 5; nel contempo, ha accolto l'eccez ione di impropo nibilità della domanda di restituzione dell a somma versata a titolo di acconto dal Comune di ### a, essendo intervenuta nell e more del giudizio la dichiarazione d i fallimen to della società, in ragion e della attrazione di tale domanda nella competenza del Tribunale fallimentare. 
Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito, muovendo dal contenuto dell'ordinanza che aveva disposto il rinvio, nonché muovendo dalla impossibi lità di trarre un significato dirimente dalla circostanza «incontestata della mancanza di q ualsiasi previsione, nel te sto del preliminare, riguardante il pignoramento», ha preso in considerazione: a) il contenuto dell'atto di costituzione in primo grado del Comune di ### ove l'ente dichiarava di essere venuto a conoscenza de l pignoramento dopo il preliminare ma p rima della scadenza de l termine 4 pattuito per la stipula del definitivo (in particolare richiamando pagg. 4, 13 e 14); b)l'atto di citazione in appello e la comparsa conclusionale del Comune di ### espressamente rich iamati nel ricorso originario per Cassazione del ### s.r.l. e indicati nell'ordinanza di rinvio, alla pari dell'atto di cui al punto a). 
Dall'esame di questi d ue atti, la Corte d'appello ha conclu so che il Comune mai avesse affermato di essere stato a conoscenza, prima della stipula del preliminare, del pignoramento.   La Corte d 'appello poi ha esaminato tutte le de libere indicat e nel ricorso richiamate nell'ordinanza della Suprema Corte. 
Ha affermato che tutte le delibere erano successive al termine pattuito per la stipula del definitivo e ha osservato che, per quanto con le stesse il Comune avesse proceduto a finanziamenti e aggiornamenti di bilancio in relazione all'esborso previsto per l'acquisto del complesso immobiliare de quo, «non ha mai affe rmato che si sarebbe fat to carico degli one ri conseguenti al pignoramento» ma anzi, in relazione alla delibera n. 492 del 2006, aveva previsto che la st ipula del contratto avrebbe potuto essere effettuata dopo le procedure di estinzione dei gravami vari in capo all'immobile stesso (“la stipula del contratto di acquisto dovrà seguire le procedure di estinzione..”). 
Ha quindi osservato che «la conoscenza del pignoramento da parte del Comune successivamente all a stipula del preliminare, in particolare agli inizi dell'anno 2005, non ha comportato alcuna acquiescenza atteso che, alla luce del contenuto della delibera sopra riportato, risulta evidente la volontà del Comune di addivenire alla conclusione del definitivo soltanto ove la socie tà avesse p reventivamen te provvedu to ad estinguere i ‘gravami vari' e quin di a non voler stipulare in ogn i caso il definitiv o acquistando così un bene pignorato e sottopo sto ad esecuz ione forzata che non avrebbe, dunque, assicurato la realizzazione del progetto per il 5 quale era stata inizialm ente d eliberata l'acquisizione d ell'area e che, evidentemente, richiedeva la necessaria acquisizione del bene nella sua materialità». 
Ha esaminato le ulteriori delibere, espressamente richiamando quelle recanti nn. 100 e 513, rientrant i tra gli atti pre termessi, escludendo, anche rispetto ad esse, che potesse rinvenirsi un a qual che volontà del Comune di procedere alla st ipula de l contratto pur in presenza di pignoramento. 
All'esito, la Corte d'appello ha at tribuito alla ma ncata dichiarazione dell'esistenza del pignoramento alla data d ella stipula del preliminare il valore di fatto idoneo a i ntegrare i presu pposti per la risoluzione del contratto, in attuazione de ll'art. 5 del contratto prelimin are, secondo il quale, qualora fossero emerse u lteriori posizioni debitorie prima dell a stipula della compravendita, il Comune avrebbe dovuto ritenersi libero da qualsiasi obbligo derivante dal preliminare; quindi ha rit enuto che il pignoramento fosse da considerare come una ulteriore posizione debitoria, idonea a determinarne la risoluzione. Ha aggiunto che, anche se non fosse stato così, ### s.r.l. si era obbligata a trasferire un bene libero da iscrizioni, trascrizioni pregiu dizievoli, privilegi anche e rariali, oneri in genere, gravami che ne pote ssero diminuire il valore, a eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a favore d ella ### delle M arche. Ha concluso che l'accertata mancata dichiarazione in sede di preliminare e il fatto che l'immo bile fosse gravato da t ale formalità pregiudizievole integrava il grave inadempimen to richiesto a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c. ai fini della risoluzione del preliminare.  4.Avverso la sentenza ricorre pe r cassazione il ### ni s.r.l. con cinque motivi. 
Resiste con controricorso il Comune di ### 6 In prossi mità dell'udienza le parti hanno depositato memorie illustrative e all'esito della camera di consiglio del 10-12-2025 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ex art 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per aver la sentenza impugnata omesso di valutare le determinazioni del Comune di ### di dare comunque esecuzione al contrat to preliminare, la già acquisit a sua conoscenza del pigno ramento, e l'in tervento di ### il tutto omettendo completamente di considerare la delibera n. 109 del 2006, ove si faceva espresso riferimento alla volontà di acq uistare il complesso immobiliare di cui al preliminare.  1.1.Il motivo è infondato.  ###. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l.  83/2012 prevede, quale vizio specifico denunci abile per cassazione, l'omesso esame di un fatto sto rico, princip ale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso ch e, se esaminato, avreb be determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. 2 n. 2961/ 2025, Cass. Sez. 2 n. 170 05/2024, Cass. Sez. U n. 8053/2014). 
Nella specie la Corte d'appello non ha affatto omesso di considerare un qualche fatto storico, ma neppure le deliberazioni adottate dal Comune di ### perché, in attuazione dell' ordinanza n . 19934/2018 che ha disposto il rinvio, ha valutat o la do cumentazione indicata nell 'atto difensivo dell'odierna parte ricorrente, seppure ne ha tratto un esito differente da quello dalla stessa auspicato. 
Specificamente, la Corte d'appello ha ritenuto che il Comune di ### avesse certamente appreso dell'esistenza del pignoramento in data successiva alla stipula del preliminare e che pertanto fosse integrata 7 l'ipotesi disciplinata dal l'art.5 del preliminare; ciò, sia perché l'art . 5 disponeva che qualora, prima della stipula della compravendita definitiva, fossero emerse altre posizioni debitorie il Comune doveva ritenersi libero da ogni obbligo; sia perché, ai sensi dell'art. 5, oggetto del contratto era l'immobile libero da ogni vin colo, a eccezione dell'ipote ca volontaria iscritta a favore de lla B anca delle ### Quanto al dimostrato persistente interesse per l'acquisto dell'immobile anche dopo la scoperta del pignorame nto, secondo la ricorrente documentato d alle delibere, la sentenza ha escluso, sulla base del contenuto delle delibere medesime - anche successive alla delibera 109/20 06 alla qual e fa riferimento la ricorrenteche il Comune avesse prestato acquiescenza al gravame non dichiarato in sede di preli minare; ci ò perché n elle de libere l'ente aveva soltanto dichiarato che la stipula del contratto definitivo sarebbe avvenuta dopo l'estinzione dei gravami. 
In buo na sostanza, la Corte d'appell o ha valutato le emergenz e processuali e in particolare il contenut o delle delibere, senza ch e il ricorrente faccia specifico riferime nto a un p reciso contenuto di una qualche delibera idone o a costituire fatto decisivo del quale sia stato omesso l'esame; quindi, non vi è stato omesso esame dei documenti, ma esame con esiti differenti da quelli invocati dal ricorrente ed estranei al sindacato di legittimità, rimanendo la censura nell'ambit o della critica all'apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie, riservato al giudice di merito.  2.Con il secondo mo tivo si denuncia la nullit à della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria. 
La deci sione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ritiene che il contratto sia stato risolto, e dunque accerta l'assenz a di volontà di stipulare il definitivo, m entre rico nosce al contempo che si erano susseguite determinazioni per finanziare gli importi necessari per 8 acquistare gli immobili al fine di realizzare un progetto di resid enzialit à pubblica.  2.1.Il motivo è infondato. 
Com'è noto, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione de ve ritenersi appare nte quand o, pur se grafica mente esistente, e anche eventualmente sovr abbondan te nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun con trollo sull'esattez za e sulla logici tà del ragionamento decisorio, così da non attin gere la soglia del "minimo costitu zionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. Sez. U n. 2767/2023 , in motivazione a pag. 10 e p receden ti ivi richiamati, Cass. Sez. 1 n .  7090/2022, Cass. Sez. U n. 8053/2014, per tutte). 
Nel caso che ci occupa, la motivazi one no n è né apparente n é contraddittoria, perché la Corte d'appell o ha eseguito una ricostruzione plausibile, concreta e logica, semplicemente non condivisa dal ricorrente. 
Il giud ice di merito ha ricostrui to la vi cenda contrattuale, come evidenziato in relazione alla prima doglianza, alla luce e sulla base della documentazione prodotta dalle parti, espressamente esaminata, e ha concluso che i l contratto, una volta eme rso un pignoramento non dichiarato, era risolto in forza della clau sola n. 5, senza che gli eventi successivi potesser o incidere, anche sulla base del contenuto delle delibere emesse dal Comune , sull'inadempimento della società promittente venditrice.  3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c., per inesatta percezione di nozione di comune esperienza. 
Il giudice avrebbe errato a ritenere che le procedure di estinzione dei gravami possano effettuarsi solo antecedentemente alla stipulazione del contratto e non anche in via contemporanea; ciò, anche considerando il contenuto della clausola n.5, che espressamente prevedeva la possibilità 9 di libe razione del bene da iscrizioni , trascrizioni etc. “al momento della stipula del definitivo”, con eccezione dell'ipoteca volontaria.  4. Con il quarto motivo si de nuncia l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto d i discussi one tra le parti, cost ituito dalla mancata considerazione dell'e ntità del prezzo d i acquisto e della sua idoneità a consentire la liberazione del bene dai gravami in sede di stipula dell'atto definitivo.  5. Il terz o e il quarto motivo, trattati congiunta mente stante la continuità di argomentazioni, sono entrambi inammissibili, perché non colgono e perciò non aggrediscono in modo pertinente la ratio decidendi della decisione impugnata. 
La senten za ha ritenuto la gra vità del l'inadempimento della promittente venditrice in ragione dell'accertata mancata dichiarazione in sede di stipula del contratto preliminare dell'esistenza del pignoramento gravante sul bene; ci ò per il fatto che il pignoramento , diversamente dall'ipoteca della quale il prom issario acquirente era a conoscen za, sottraeva la dispon ibilità d el bene al proprietario e la materiale acquisizione del bene risultava s trumentale per il Comune, pe r la realizzazione del progetto di cui alle richiamate delibere. La sentenza ha altresì evidenziato come proprio la trascrizione del pignoramento e la pendenza della procedura esecutiva immobiliare non avrebbero consentito al prom ittente venditore di liberare l'immobile uti lizzando il prezzo di acquisto, in quanto il b ene non e ra più nella disponibilità de l debit ore esecutato, ma avrebbe pot uto esser e trasferito solo nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. 
Quindi, la Corte d'appello ha dimostrato di avere tenuto conto dei dati riproposti dalla parte ricorrente con il terzo e il quarto motivo di ricorso e ne ha escluso la rilevanza, in termini che gli argomenti della ricorrente non riescono a scalfire: era in fatto che la ricorrente avrebbe dovuto dedurre, in modalità ammissibili nel giudizio di legittimità, che la disponibilità del 10 prezzo di acquisto le avre bbe consenti to di sottrarre l'immobile a lla procedura esecutiva già iniziata, ma i motivi di ricorso non sono svolti in tal senso.  6.Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte d'app ello abbia disatteso l'ordinanza rescindent e, fondando la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato.  6.1.Il motivo è infondato, non sussistendo la violazione dell'art. 384 c.p.c. prospettata.  ### n. 19934/20 18 che ha d isposto il rinvio ha cassato la sentenza d'appello per il fatto che aveva deciso senza prendere in esame i documenti valorizzati dal ### e non per altre ragioni; il giudice del rinvio ha valutato tal i documenti e quindi ha p ronunciato n ell'ambito delineato dall'ordinanza che ha disposto il rinvio, giungendo a conclusione logica e p lausibile , che rimane estranea al sindacato di legitt imità in quanto immune da qualsiasi vizio.  7.In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato. 
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Si esclude la condann a ex art. 96 c.p.c. chiesta dal controricorr ente, non ravvisandosene i presupposti. 
In considerazione del rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.   P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrent e alla rif usione a favore del controricorren te delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 12.000,00 per compensi, 11 oltre a € 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. 
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.  115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il #### 

Giudice/firmatari: Cavallino Linalisa, Massafra Annachiara

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