testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI ### Il giudice dott. ### nel procedimento r.g.n. 7961/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente #### nata a ### di ### il ###, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio in ### di ### alla via ### n. 12, elettivamente domicilia RICORRENTE E MINISTERO DELL'##### - ### - #### in persona del Dirigente pro tempore ### e con questi elettivamente domiciliati presso l'### per la gestione del ### del ### in ### alla via ### 178/f, #### data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 dall'art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni dall'udienza celebrata con tale modalità il ###.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato sostanziale acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, quale docente che ha lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato, a ottenere la c.d. carta docenti.
Il fatto Con ricorso depositato il ### e notificato il ###, parte ricorrente, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### ha dedotto: di aver lavorato, in virtù di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, presso istituti scolastici come docente a tempo determinato come da contratti e per i periodi indicati in ricorso (cfr. pp. 2 e 3 del ricorso); che per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente; che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al Ministero il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del docente” e del relativo bonus di € Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 500 per gli anni scolastici in cui ha lavorato, e quindi per complessivi € 3.000,00.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'### come insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della ### e condanni il Ministero dell'### all'attivazione in favore dell'istante del relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 500,00 annui; con vittoria di spese con attribuzione. Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto per gli anni 2018/2019 e 2019/2020 l'infondatezza del ricorso e in particolare la non riconoscibilità del diritto avendo la ricorrente lavorato per alcuni spezzoni non consecutivi e non idonei a coprire l'intero anno scolastico.
LA DECISIONE Questioni preliminari 1. Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 2. Sempre in via preliminare, va osservato che sussiste la competenza per territorio dell'adito Tribunale, atteso che l'ultimo contratto è stato stipulato per il conferimento di un incarico di docenza presso ### sito nel circondario dell'adito Tribunale.
Il merito Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Il diritto di parte ricorrente, infatti, deve ritenersi riconosciuto sia in virtù del quadro normativo che del consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, in materia.
Il quadro normativo 3.1 In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento. ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. z Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 3.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
Il quadro giurisprudenziale 4.1 La sostanziale illegittimità del differente trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo è stata affermata in una serie di importanti pronunce giudiziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026
Ancora, della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 4.2 Tale ricostruzione è stata sostanzialmente confermata nella decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.
Applicazione dei principi al caso di specie 5. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, dall'esame dei contratti prodotti risulta che la ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 è stata assunta con una serie di contratti che possono giustificare il riconoscimento del diritto alla carta docenti: in particolare, per l'anno scolastico 2021/2022 è stata assunta con contratto con scadenza al 31 agosto, il che certamente giustifica il riconoscimento della carta docenti; per l'anno scolastico 2020/2021, la ricorrente ha lavorato in virtù di contratti succedutisi senza soluzione di continuità, dal 22.10.2020 al 30.06.2021, quindi per un periodo sostanzialmente coincidente con l'intero anno scolastico; analogamente è a dirsi per l'anno scolastico 2023-2024 e per l'anno scolastico 2022-23, in cui ha in ogni caso lavorato per un numero complessivo di giorni superiore a 180 giorni e idoneo come tale a coprire la quasi totalità dell'anno scolastico; il che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 rende tale situazione assimilabile a quella del docente che presti servizio per l'intero anno scolastico.
Deve ritenersi, infatti, sulla scorta delle disposizioni che disciplinano la ### come interpretate dalla Suprema Corte, che la ratio del beneficio risieda - nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico - nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”. Ciò rende sostanzialmente irragionevole e in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” al supplente che “copra” la quasi totalità dell'anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato per l'anno scolastico, e negarlo al docente che “copra” la quasi totalità dell'anno scolastico per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi, se solo si considera, da un lato, che non risulta documentata alcuna differenza nelle modalità di esecuzione della prestazione da parte del docente che giustifichi tale diverso trattamento e, dall'altro lato, che non risulta assicurata una diversa forma di supporto alla formazione del docente, che consenta, quindi, di giustificare in questa diversa prospettiva la diversità di trattamento.
Tale ricostruzione trova conferma nella recente decisione della Corte di ### n. 268/24 depositata il ###, con la quale si è affermato che “(…) La clausola 4, punto 1, dell'### quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della ### elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 una siffatta ragione oggettiva”. Ne consegue, quindi, che è irrilevante quanto eccepito dal Ministero in ordine alla scadenza del contratto prima della fine dell'attività scolastica, atteso che il periodo “coperto” dai contratti coincide, sostanzialmente, con la fine delle lezioni scolastiche. b) Diversamente, invece, il diritto va escluso con riferimento agli anni 2018/2019 e 2019/2020 in cui i periodi di supplenza svolti sono stati ridotti (circa un mese e mezzo complessivi nel 2018/19 e circa 4 mesi nel 2019/2020), quindi inferiori ai 180 giorni; si tratta, quindi, di ipotesi che non possono essere assimilate a quelle in cui la docenza, anche eventualmente mediante sommatoria di più contratti, copra l'intero anno scolastico o comunque la quasi totalità dello stesso; la brevissima durata del periodo in considerazione rende, infatti, tale situazione non assimilabile alle altre in cui l'estensione del diritto è stata affermata, il che giustifica il diverso trattamento. c) Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata specificamente l'assenza di tale condizione e risultando, in ogni caso, dallo stato matricolare depositato dal Ministero destinataria di contratti di conferimento di incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico in coso al momento del deposito del ricorso (2024/25).
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto in relazione alle annualità per le quali il diritto può essere riconosciuto (quattro annualità pari ad € 2.000,00).
Spese processuali Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, che comprende anche la voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, stante la costituzione del Ministero con conseguente necessità di replicare alle relative difese. Sul punto, in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, ord. n. 8561/23: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. In termini analoghi anche Corte di Cassazione, ord. n. 28627/23 “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026 la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”. P.Q.M. Il Tribunale di Trani, ### definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7961/2024 come innanzi proposta, così provvede: 1. dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici come riconosciuti in parte motiva e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della medesima parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (quattro annualità pari ad € 2.000,00); 2. condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.314,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Trani, 26.01.2026 Il giudice Dott. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/01/2026
causa n. 7961/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caputo Luca