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ORDINANZA sul ricorso 19983-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, nello studio degli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso in proprio e domiciliat ####### n.11 - controricorrente - nonchè contro ###### , ############# E #### SABATINA, ############ ANDREINA, ######### ere di di #### S.R.L., #### - intimati - avverso la sent enza n. 2134/2020 della #### di ### depositata il ###; udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazion e notif icato il ### Loren zini ### evocava in giudizio ### innanzi il ### unale di ### invocando l'accertamento dell' illegittima occupazione, da parte del convenuto, del pianerottolo al sett imo piano e d el locale posto sul terrazzo di copertura dello s tabile in condominio sito in Ro ma, via ### 18 - via ### 36, e la sua condanna alla rimessione in pristino di detti beni.
Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda, eccependo che i beni si trovavano nella stessa condizione risalente al suo acquisto, avvenuto il ###, e non opponendosi comunque all'utilizzazione, 3 da parte d ell'atto re, dell'ascensore per accedere al pianerottolo d el settimo piano ed al terrazzo.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini dell'edificio, dei quali si costituivano ### che deduceva di non essere condomina e chiedeva dunque che fosse dichiarata la sua carenza di legi ttimaz ione passiva, nonché J anusa S.r.l., ### e ### i quali si rimettevano alla giustizia.
Con sentenza n. 9403/2014 il ### accoglieva la domanda e condannava il convenuto al rilascio dei beni comuni occupati.
Con la sentenza impugnata, n. 2134/2020, la ### di Appello di ### accoglieva in parte il gravame interposto avverso la decisione di prime cure da ### affermando che questi aveva sollevato eccezione di usucapione, e ritenendo detta eccezione fondata, alla luce del fatto che i luoghi non erano stati modificati dal 1989.
Propone ricorso per la cassazione di detta d ecisione Lo renzini ### affidandosi a sei motivi.
Resiste con controricorso ### Le altre p arti intimate non hanno svo lto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossi mità dell'adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 342, 163, 164 e 153 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello non avrebbe rilevato la nullità dell'atto di impugnazione, il quale non conteneva la citazione a comparire, prescrit ta dalla legge processuale come elemento essenziale dell'att o. Il vizio, del qua le l'appellante si era 4 avveduto, era stato segnalato al Presidente della IV sezione della ### distrettuale, investita dell'esame del gravame, il quale aveva ordinato la rinnov azione della notificazione de ll'atto introdut tivo del secondo grado del giudizio di merito entro la data del 27.2.2015, che non veniva rispettato dal ### che aveva notificato al ### l'istanza ed il decreto soltanto il ###. Trattandosi di termine perentorio, il suo mancato rispetto da parte dell'appellante avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
La censura è infondata. ### ricorrente dà atto di essersi costituito in giudizio, in sede ###data ### (cfr. pag. 8 del ricorso) e di aver ricevuto la notificazione dell'istanza di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, e del pe dissequo decreto di fissazione della nuo va udienza emesso dal Presidente della sezione della ### distret tuale, solta nto successivamente alla propria costituzione.
Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli ele menti int egranti la vocatio in jus, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinn ovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di 5 comparizione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23979 del 26/09/2019, Rv. 655105; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13079 del 25/05/2018, Rv. 648711).
Ne deriva che l'atto di impugnazione, carente del requisito della vocatio in ius, non è radicalmente nullo, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la sua rinnovazione entro un termine perentorio (in questo senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10926 del 26/04/2023, Rv. 667673). Ove però il convenuto si costituisca, va applicato il terzo comma dell'art. 164 c. p.c., con conseguen te sanatoria, per effetto della ridetta costituzione, dei vizi formali dell'atto di evo cazione in giudizio, che comu nque h a prodotto il suo effetto tipico, salvo il diritto del convenuto, in caso di inosservanza dei termini minimi di comparizione o di mancanza dell'avviso previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., di chiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei detti termini.
Poiché nel caso di specie il ### come da lui stesso dichiarato in ricorso, si era già cost ituito, ancor prima della n otificazione dell'istanza di rinnovazione della citazione introduttiva del gravame, la sanatoria del vizio formale dell'atto introduttivo del giudizio d'appello si era prodotta, onde rimane irrilevante il successivo mancato rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per la rinnovazione di un atto che, di fatto, aveva già prodotto il proprio effetto tipico. Né il ricorrente dà atto, nella censura in esame, di aver formulato la richiesta di cui all'art. 164, terzo comma, c.p.c., con conseguente irrilevanza anche dell'eventuale mancato rispetto dei termini minimi di comparizione e/o dell'eventuale carenza dell'avviso di cui all'art. 163, terzo comma, 7, c.p.c.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 113, 279, 340, 327, 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all'art. 6 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il ### avesse sollevato eccezione di usucapione degli spazi comuni da lui occupati, senza considerare che la manca ta proposizione di dett a eccezione era stata rilevata dal ### con provvedimento del 4.2.2015, con il quale la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e ch e dett o provvedimento, avente contenuto sostanziale di sente nza non definitiva, non era stato fatto oggetto di riserva di impugnazione da parte del ### La censura è infondata.
Il provv edimento con il quale il giudice rinvia la causa pe r la precisazione delle conclusio ni non ha contenuto decisorio, anche quando risolve una quest ione processuale o sostanziale, ma meramente ordinatorio (cfr. Cass. Sez . U, Sente nza n. 17549 del 10/12/2002, Rv. 559104; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14693 del 13/07/2005, Rv. 582838; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 19/01/2007, Rv. 594495). Come tale, avverso di esso non deve essere proposta riserva di impugnazione, poiché le statuizioni in esso contenute non incidono sui diritti soggettivi delle parti e ben possono essere nuovamente rivalutate in sentenza.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la falsa applicazione degli artt. 101, 102, 354, 292, 324 c.p.c. e 1909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe dovuto rilevare la natura non integra del contraddittorio e rimettere, di conseguenza, la causa al giudice di primo grado.
La censura è inammissibile.
Il ricorre nte non indica quali sarebbero i litisconsorti necessari pretermessi, onde la censura non è assistita dal richiesto gr ado di specificità. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “In tem a 7 di litisconsorzio necessario, la parte che … deduca la non integrità del contraddittorio … n on può genericament e assumere l'esist enza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone … e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire prima facie pretestuose” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009, Rv. 608556; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007, Rv. 597382; che hanno entrambe affermato la validità del richiamato principio in relazione alle cause ereditarie; nonché, in termini generali, Cass. Sez. 2, Sente nza 25810 del 18/11/2013, Rv. 628300; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17589 del 21/08/2020, Rv. 658899).
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la ### di App ello avrebbe pronunciato olt re la domanda formulata d al ### il q uale in prime cure aveva concluso p er il rigett o della pretesa dell'odierno ricorrente, senza alcuna specificazione, e solo in appello aveva sollevato e ccezione di usucapione in rel azione alle modalità d'uso degli spazi comuni oggetto di causa, e non invece con riguardo alla loro proprietà. Il giudice di seconde cure, dunque, nel riconoscere al ### la proprietà, appunto per usucapione, dei detti spazi, sarebbe incorso in ultrapetizione.
La censura è infondata. ### di Appello dà atto che fin dalla comparsa di costituzione il convenuto aveva dedotto l'esistenza di un rapporto pertinenziale tra il proprio appartamento e gli spazi oggetto di causa ed aveva dedotto l'esistenza di una “situazione di possesso rilevante anch e ai fini dell'usucapione” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). ### di usucapione, dunque, era stata sollevata dal ### già in prime cure, 8 posto che, come rilevato correttamente dalla ### del gravame, a tal scopo non occorre che la parte ricorra all'uso di formule sacramentali, dovendo il giudice valutare il contenuto effettivo delle difese proposte e degli argomenti in esse sollevati. Va, sul punto, data continuità al principio, richiamato anche dall a sentenza impugnata, secondo cui “### esercizio de l potere di interpretazion e e qualificaz ione della domanda il giudice d i merito, n on condizionato dalle espressi oni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della p retesa, quale desumibile n on solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla n atura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede d i legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato” (Cass. Sez. 2, Sente nza n. 8225 del 29/04/2004, Rv. 572456; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921). Di conseguenza, “Per la p roposizi one di un'eccezione sostanziale non si richiede che la parte impieghi formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, anche implicita, che la riveli, come ad esempio l 'ista nza di ammissione di un m ezzo istruttorio che sia volto a contrastare la domanda avversaria” ( Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004, Rv. 572457). In materia di diritti reali, poi, va ribadito il principio secondo cui “La parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contrastare l'azione così 9 esercitata nei suoi confro nti anche solle vando un'eccezione riconvenzionale di usucapione, senza necessità di formulare la relativa domanda” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20330 del 27/09/2007, Rv. 599365; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26884 del 29/11/2013, Rv. 628956).
Ne deriva che, a fronte della prospettazione difensiva proposta dal ### sin dal suo primo at to difensiv o, nella fa ttispeci e non si configura alcuna pronuncia ultra petita, avendo piuttosto la ### di Appello condotto una valutazione, peraltro pienamente condivisibile, in relazione al contenuto effettivo delle predette difese.
Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1164 c.c. e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ravvisato una interversione nel possesso della cosa comune a tutti i condomini.
La censura è infondata. ### d i ### lo ha e videnziato che, come prospettato dal ### e non contestato dal ### i luoghi erano rimasti immutati dal 1989, quando il ### aveva acquistato il suo appartamento, e che gli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio dimostravano che “… l'ascensore dello stabile è utilizzato dai condomini per accedere fino al sesto piano, mentre per la fermata al settimo piano (ove si trovano, appunto, il vano in contestazione e l'appartamen to del ### occorre un'apposita chiave in dotazione al solo appellante, con e vidente esclusione degli altri condomini dall'uso del bene i n origine comune” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Il giudice di merito ha, dunque , ravvisato la prova dell'esclusione degli altri comproprietari dal godimento della cosa comune, applicando i principi affermati da questa ### secondo cui “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzi one di possede ###a titolo di 10 compossesso, ma di possesso esclusivo (uti dominus), non ha la necessità di compiere at ti di int erversio possessionis alla st regua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, i ncompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sf era di altro compossessore” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del 12/04/2018 Rv. 648079; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv. 584306; principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, Rv. 660860, Cass. Sez. 2, Sen tenza n. 10734 del 04/05/2018, Rv. 648439 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999, Rv. 523346).
Il ricorre nte deduce che l'uso esclusivo dell'ascensore e del pianerottolo al settimo piano, da parte del ### sarebbe derivato dalla tolleranza degli altri condomini, ma omette di confrontarsi con i decisivi riscontri evidenziati, in punto di fatto, dal giudice di merito, che ha evidentemente ravvisato una ipotesi di interclusione dello spazio in origine comune, ritenendo che lo stesso fosse stato utilizzato dal solo ### per oltre venti anni, senza alcuna interferenza, né possibilità di concorrente utilizzazione, da parte degli altri comproprietari. Trattasi di accertamento di fatto, al quale il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può m ai risolversi in un'ist anza di revisione delle 11 valutazioni e del convincimen to del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testim oniale, il giudizio sull'attendibilità de i testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quel le ritenute più idonee a sorre ggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni s ingolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la d ecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08 /2016, Rv. 641328 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).
Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la ### di ### sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione, affermando che il ### non aveva chiesto l'accertamento della proprietà del locale sito sul lastrico condominiale, ma soltanto il diritto di accedervi dal vano antistante il suo appartamento . In tal modo, il giud ice di merito 12 avrebbe riconosciuto al ### un diritto di uso esclusivo di detto locale, senza avved ersi che, nella sua prospettazione difen siva, l'odierno controricorrent e non ne aveva mai contestato la na tura condominiale.
La censura è infondata. ### di ### ha dato atto che il ### “… non ha invocato il riconoscimento della proprietà esclusiva, ma si è limitato a vantare il diritto, da un lato, di accedervi dal vano antistante il suo appartamento e, dall'altro lato, a mantenervi i cassoni dell'acqua. In ordine al primo profilo, spiega effetti l'eccezione di usucapione del vano, come detto meritevole di accoglimento, con la conseguenza che il ### può accedere al lastrico passando attraverso il vano antistante il proprio appartamento (fermo restando che il pari uso del lastrico comune da parte degli altri condomini è assicurato tramite un ulteriore passaggio dalle scale). Con riferimento al secondo profilo, i cassoni dell'acqua sono d estinati a servizio dell'appartament o inte rno 13 e tale configurazione risale pacificamente (anche questo aspetto non è stato oggetto di contestazione alcuna) ben oltre il ventennio invocato dal ### cosicché il predetto ha diritto a mantenere i cassoni nell'attuale ubicazione, senza che il pari uso del lastrico da parte degli altri comproprietari subisca ulteriori limitazioni” (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). Con tale motivazione, la ### distrettuale ha ritenuto che il ### abbia usucapito non già la proprietà esclusiva del locale sito sul lastrico comune, che non aveva mai richiesto, bensì soltanto il duplice diritto di accedere al lastrico dal vano antistante la propria abitazione e di mantenere, ne l locale anzidetto, i cassoni a servizio del proprio appartamento . Trattasi, con tutt a evidenza, di servitù a carico del bene comune, che ben possono essere oggetto di usucapione, onde ne ssun vizio di ultrapetizio ne si configura nella 13 fattispecie. Va peraltro ribadito che i beni condominiali si prestano, in casi specifici, ad un uso più intenso, o anche esclusivo, da parte di alcuni comproprietari, senza che tale circostanza sia idone a ad inficiarne la natura comune, né a costituire, in capo al comproprietario che eserciti detto uso più intenso o esclusivo, un diritto dominicale di estensione ed intensità tali da azzerare il concorrente diritto degli altri comproprietari.
Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese de l presente giud izio di legittim ità, liquidate com e da dispositivo, seguono la soccombenza.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. ### di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giu dizio di legittim ità, che liqu ida in € 2.000 per compensi, oltre al rimborso delle s pese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### addì 31 gennaio 2025. 14 ####