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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### civile in persona della giudice dott.ssa ### e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 591 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da: #### c.f. ### rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. ### RICORRENTE CONTRO ### c.f. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### RESISTENTE OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso. CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine del 2.5.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato D'### ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ricorre all'adìto Tribunale affinché, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e, occorrendo, previa acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, venga emesso l'ordine di reintegrazione nel possesso in favore del ricorrente ed a carico del sig. ### nato a
Rieti il ### (C.F.:###) e residente ###mediante la riduzione dei luoghi in pristino stato, con il ripristino del passaggio tramite la canna fumaria di cm 45 x 35 posta all'interno della muratura dell'appartamento di proprietà del sig. ### sito in #### n.1, piano quarto, distinto al ### del Comune di ### al foglio 76 (ex 106) particella 306 sub 7 per tutta la sua altezza dal pavimento sino al ripristinato accesso al tetto, in modo che lo scarico dei fumi originati dalla proprietà dello istante e sita in #### n.1 piano terra distinta al ### del Comune di ### al foglio 106 particella 306 sub 18, sia nuovamente pienamente consentito; condannando altresì il convenuto al risarcimento dei danni causati dal suo illegittimo comportamento da liquidare, quantomeno, secondo il preventivo di spesa redatto dalla ### srls per complessivi ### 5.150,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta provata in corso di giudizio o ritenuta di Giustizia, ovvero da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 cod. civ. dalla data di deposito del ricorso, e comunque dal dovuto, sino al saldo, ed oltre al pagamento integrale delle spese di lite.” Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande: - di essere proprietario di un immobile posto al piano terra del fabbricato sito in #### n.1, distinto al ### del Comune di ### al foglio 106 particella 306 sub 18 per acquisto fattone in data ### per ### di ### rep. n. 21276 - racc. 8216; - che a servizio della detta unità immobiliare, sin dalla costruzione del fabbricato (ante 1967), vi è una canna fumaria che, partendo da detto locale ed attraversando tutte le unità immobiliari soprastanti, passa attraverso il sottotetto condominiale e, poi, sfocia sul tetto del palazzo con un evidente comignolo; - che detta canna fumaria, della dimensione interna di cm 35 x 45 in materiale eternit, si sviluppa in altezza all'interno delle unità immobiliari, a circa 1 metro dalla parete esterna del fabbricato che affaccia sulla via ### ed è incamiciata all'interno della muratura delle pareti dei vari appartamenti che separano i vani soggiorno dai vani cucina; - che in data ### l'appartamento posto al quarto ed ultimo piano del fabbricato, posto sopra alla proprietà del ricorrente, e distinto al ### del Comune di ### al foglio 76 (ex 106) particella 306 sub 7, è stato acquistato da ### - che ### iniziava dei lavori di ristrutturazione all'interno del suo appartamento; - che nel primissimo pomeriggio del giorno 27.05.2019 precipitava all'interno della canna fumaria, partendo dalla proprietà del ### e fino a raggiungere la proprietà del ricorrente, una consistente porzione della canna fumaria stessa, con enorme boato - udito anche dai proprietari degli appartamenti intermedi - e spargimento di fumo e fuliggine all'interno dell'appartamento di proprietà del ricorrente; - che il ricorrente si portava immediatamente al piano quarto presso l'appartamento del ### per verificare cosa fosse accaduto; che gli apriva la porta di tale appartamento un operaio addetto all'esecuzione dei lavori che si giustificava dicendo che parte della canna fumaria che stava demolendo gli era sfuggita per errore precipitando lungo la canna fumaria; - che in tale occasione il ricorrente aveva constatato che era in corso la demolizione della propria canna fumaria; - che, pur avendo manifestato l'intenzione di ripristinare la canna fumaria del ricorrente, il resistente non vi provvedeva, ed anzi proseguiva nelle operazioni di demolizione; - che dal comportamento del resistente sono derivati al ricorrente danni patrimoniali.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al resistente, si è costituito in giudizio ### deducendo: - che non esiste una canna fumaria posta al servizio del locale di proprietà del ricorrente censito al ### al foglio 106 (ora 76), particella 306 sub 18, essendo quella cui si fa riferimento nel ricorso solo ciò che rimane della canna fumaria della caldaia che alimentava l'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato ed era posta all'interno del locale medesimo, anch'esso originariamente di proprietà condominiale; - che detta canna fumaria infatti fu dismessa ed eliminata dall'immobile del ricorrente prima della fine del 1993 e non fu più utilizzata, né mai è stata posta al servizio dell'immobile medesimo; - che, inoltre, tale canna fumaria non si sviluppava affatto per tutta l'altezza del fabbricato dal locale in questione fino al tetto, ma risultava interrotta all'altezza di 1,5 m. circa dal piano di calpestio dell'appartamento del resistente posto al quarto piano del fabbricato; - che, anche ove esistente, la servitù invocata da controparte si è estinta ai sensi dell'art. 1073 c.c.; - che il ricorrente è decaduto dalla possibilità di proporre l'azione di reintegra, essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c.; - che risulta infondata, e comunque prescritta, la pretesa risarcitoria del ricorrente.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
La fase cautelare, istruita con l'escussione dei sommari informatori indicati da entrambe le parti, è stata definita con ordinanza emessa in data ###, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente (ordinando dunque “a ### la reintegrazione di D'### nel possesso del passaggio costituito dalla canna fumaria di cm 45 x 35 posta all'interno della muratura dell'appartamento di proprietà del ### sito in #### n.1, piano quarto, distinto al ### del Comune di ### al foglio 76 (ex 106) particella 306 sub 7 per tutta la sua altezza dal pavimento sino al tetto”).
Il resistente ha proposto reclamo avverso la richiamata ordinanza, rigettato dal collegio con ordinanza dell'1.3.2021.
In data ### parte resistente ha depositato l'istanza per la prosecuzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 703 comma 4 c.p.c.
La causa di merito, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione in data ###, all'esito della scadenza, in data ###, del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse. c Deve in via preliminare revocarsi il decreto dell'8.5.2024 nella parte in cui ha autorizzato il deposito della sola sentenza penale di assoluzione del teste ### essendo stato il deposito di tale sentenza, nonché degli altri atti indicati da parte ricorrente all'udienza del 19.5.2023 (verbale di udienza del 9.3.2023 del processo penale e relative trascrizioni), già autorizzato con decreto del 24.5.2023, per le motivazioni esposte nel medesimo provvedimento, assegnando peraltro termine alle parti per la formulazione di eventuali capitoli di prova da sottoporre al teste ### a chiarimento rispetto al contenuto dei documenti di cui era stata autorizzata la produzione. Non ravvisandosi ragioni idonee a giustificare la revoca del provvedimento del 24.5.2023, peraltro neppure esposte nel successivo decreto dell'8.5.2024, tale ultimo decreto deve essere revocato laddove ha limitato alla sola sentenza penale l'autorizzazione al deposito richiesta da parte ricorrente e deve invece essere confermato il precedente decreto del 24.5.2023.
In ordine alla domanda di reintegrazione formulata da parte ricorrente, deve confermarsi la decisione assunta all'esito della fase sommaria.
Come già osservato nell'ordinanza del 26.11.2020, la tutela possessoria che gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. attribuiscono al soggetto che gode del potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale su un bene presuppone la sussistenza di due distinti requisiti parimenti necessari: in primo luogo, è condizione per l'esperimento dell'azione di reintegrazione l'elemento oggettivo, che comprende il possesso del bene per cui è causa, inteso come signoria di fatto su tale bene, in capo al ricorrente, nonché l'evento materiale dello spoglio, avente il carattere dell'attualità; in secondo luogo, si rende necessaria la presenza dell'elemento soggettivo, consistente nell'animus spoliandi del soggetto che ha posto in essere la condotta di spoglio.
In quanto al requisito oggettivo, la Suprema Corte di Cassazione conferma che la prova di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene, che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto, deve essere fornita dal possessore ricorrente (Cass. civ., sez. II, sentenza 31 agosto 2005, n. 17567).
A questo proposito, all'esito della fase di merito del giudizio possessorio, è da confermare che il ricorrente abbia soddisfatto l'onere della prova dell'elemento oggettivo.
Dall'istruttoria espletata, tanto nella fase sommaria quanto nella fase di merito (atteso che le dichiarazioni dei testimoni escussi in tale seconda fase hanno sostanzialmente confermato quanto dagli stessi già riferito nella fase interdittale), è infatti emerso che a servizio dell'appartamento del ricorrente (e, nello specifico, del locale distinto al ### del Comune di ### al foglio 106 particella 306 sub 18), sino all'intervenuto spoglio, era presente la canna fumaria costituente parte dell'ex impianto di riscaldamento condominiale, il cui locale caldaia, prima del passaggio del condominio al sistema di riscaldamento autonomo, era costituito dal richiamato locale attualmente di proprietà del ricorrente (come evincibile dalla pagina 4 dell'atto di acquisto dell'immobile da parte del ricorrente, ove si legge che oggetto dell'atto medesimo è l'acquisto da parte del D'### del “locale di piano seminterrato già adibito a vano caldaia”, e identificato al foglio 106 particella 306 sub 18 del C.F. di ### cfr. allegato 1 al ricorso; circostanza ulteriormente confermata dalla sommaria informatrice di parte ricorrente ### in risposta al capitolo 2 del ricorso, la quale ha riferito: “è vero, lo so perché io abito lì dal 1977 e l'abitazione attualmente del D'### era il locale caldaia condominiale; successivamente è stato venduto al D'### e la canna fumaria è rimasta a disposizione di questa unità. Non è stata costruita un'altra canna fumaria condominiale. ADR: mi è capitato di entrare nell'appartamento del D'### ma non nella stanza a servizio della quale vi è la canna fumaria. ADR: preciso che la stanza a servizio della quale vi è la canna fumaria è il seminterrato dell'appartamento del signor D'### ed è collegata al resto dell'appartamento del signor D'### Lo so perché quando in questa casa abitava la madre del signor D'### io, facendo il giro della casa, ho visto la scala che conduceva al seminterrato, anche se non sono mai andata in questo seminterrato, come ho già detto”).
Sul punto è il caso di chiarire che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase interdittale risultano pienamente utilizzabili anche nella fase a cognizione piena, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021: “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte".”) e tenuto conto che, nella fase cautelare del presente giudizio, le dichiarazioni dei sommari informatori sono state assunte in contraddittorio tra le parti e sotto il vincolo della dichiarazione di impegno di cui all'art. 251 c.p.c.. Tali dichiarazioni, come sopra osservato, sono peraltro state sostanzialmente ribadite dai testimoni (già escussi quali informatori nella fase sommaria) nella fase di merito.
Deve, poi, nuovamente ribadirsi quanto già affermato nell'ordinanza del 26.11.2020 in ordine al fatto che la circostanza che la canna fumaria in oggetto giungesse effettivamente sino al locale di proprietà del D'### è stata confermata da quanto riferito dal sommario informatore di parte resistente ### il quale, nel rispondere sul capitolo 1 della memoria di parte resistente, ha riferito: “[…] sono entrato nell'abitazione del D'### quando quest'ultimo era salito nell'appartamento del ### dove stavamo facendo dei lavori per dirmi che era caduto del materiale in casa sua - non ricordo esattamente il giorno in cui è successo, ma era aprile - maggio, mi sembra del 2019; io allora sono andato nel suo appartamento e ho visto della fuliggine sul tavolo di quella che penso fosse la sala da pranzo”, affermazioni corrispondenti a quanto riferito dalla sommaria informatrice di parte ricorrente ### la quale, dopo aver chiarito che “l'appartamento [del ricorrente] è un piano rialzato (dove si trovano la cucina e il soggiorno cui ho fatto riferimento), con sotto una taverna, collegata da una scala interna; mi era stato detto che la canna fumaria arrivava sino alla taverna e che pertanto avrebbe potuto essere realizzato un camino anche nella taverna”, in risposta al capitolo 6 del ricorso ha affermato che, in data ###, “subito dopo pranzo, mentre ero nel soggiorno davanti alla tv, ho sentito un'esplosione alle mie spalle e si è sollevata una nuvola di fumo e fuliggine sul tavolo, sui giochi di mio figlio, sul seggiolone ecc. La fuliggine ho visto che è uscita dal soffitto e dal battiscopa”.
Da tali dichiarazioni risulta evidente la presenza di una canna fumaria posta a servizio dell'appartamento del D'### (e, in particolare, del locale taverna corrispondente all'ex locale caldaia condominiale) e giungente sino all'appartamento del ### atteso che soltanto l'esistenza di tale collegamento ha potuto determinare la caduta del materiale da tale ultimo appartamento all'appartamento del ricorrente e la conseguente fuoriuscita della fuliggine, oltre che dal soffitto, dal battiscopa (elemento posto a contatto con il pavimento) del soggiorno posto al di sopra della taverna (locale a servizio del quale risulta quindi realizzato il passaggio dei fumi, arrivando la canna fumaria sino al punto più basso del locale - soggiorno - posto al di sopra della taverna).
Le dichiarazioni delle informatrici ### e ### (sostanzialmente confermate nella fase di merito) hanno inoltre consentito di accertare che, anteriormente alla rimozione della canna fumaria da parte del ### la stessa risultava collegare l'appartamento del D'### con il comignolo posto sul tetto dell'edificio, atteso che ### (abitante al di sopra dell'appartamento del ricorrente e al di sotto dell'appartamento del resistente) ha esplicitamente riferito, in risposta al capitolo 3 della memoria di parte resistente: “la canna fumaria in esame non si interrompe, ma attraversa tutto l'immobile fino a sfociare sul tetto, tant'è che ricordo che almeno fino a tre anni fa gli uccelli cadevano dentro la canna fumaria e io li sentivo; ricordo che a questo proposito avevo anche chiesto all'amministratrice di mettere una rete attorno al comignolo per evitare che ci finissero dentro. Questa rete è stata fatta ed è per questo che da tre anni non capita più”; la circostanza è stata ulteriormente confermata dall'informatrice ### la quale frequenta l'immobile dal 2007, in risposta al capitolo 7 del ricorso: “preciso che dalla parete tra il soggiorno e la cucina spesso abbiamo sentito dei piccoli rumori, come pietroline o uccellini”.
Per quanto attiene alla dedotta, da parte resistente, interruzione della canna fumaria a circa 1,5 metri di altezza tra il pavimento e il soffitto dell'appartamento dello stesso resistente, deve ribadirsene anche in questa sede l'infondatezza, per quanto emerso nel presente giudizio (ivi inclusa la fase di merito). ### elemento di prova a sostegno di tale deduzione nella fase sommaria appariva costituito dalle dichiarazioni del sommario informatore ### il quale ha svolto i lavori di ristrutturazione nell'appartamento del resistente. Tale sommario informatore aveva, in particolare, riferito, in risposta al capitolo 3 della memoria di parte resistente, “preciso che io ho iniziato a rompere il tramezzo a partire dal soffitto dell'appartamento del ### e che all'inizio ho visto che erano presenti solo le quattro piccole canne fumarie di cui già conoscevo l'esistenza, mentre quanto sono arrivato ad un'altezza di circa due metri dal pavimento, ho visto che c'era un'altra canna fumaria, ossia la canna fumaria grossa cui ho fatto riferimento sopra” e, in risposta al capitolo 9 del ricorso: “### il signor D'### è venuto a chiedere spiegazioni la canna fumaria grossa era parzialmente smontata, ed era in corso la rimozione di un'ulteriore parte della stessa. Ribadisco comunque quanto detto prima in ordine al fatto che la canna fumaria era stata rinvenuta soltanto a due metri di altezza dal pavimento.”.
Le dichiarazioni sopra riportate rese dal sommario informatore sono state ritenute inattendibili all'esito della fase sommaria, ed è stata conseguentemente disposta la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica presso questo Tribunale, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 372 c.p.
Proprio nell'ambito del procedimento penale che ne è seguito il ### ha chiarito (cfr. pagg. 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18 e 19 del verbale di esame dell'imputato, prodotto da parte ricorrente in data ###, previa autorizzazione del giudice del 24.5.2023) che quanto riferito in sede cautelare circa il rinvenimento della canna fumaria a circa due metri di altezza dal pavimento dell'appartamento del ### (risultando conseguentemente assente l'ultimo tratto di canna fumaria posto tra tale altezza e il soffitto di tale appartamento) doveva intendersi riferito esclusivamente alla componente in eternit della canna fumaria stessa, avendo riscontrato che, per tutta l'altezza dell'appartamento, e dunque dal pavimento al soffitto, vi era comunque una canna fumaria in muratura (al cui interno, durante la demolizione, ha rinvenuto la canna di eternit). Conseguentemente, in sede penale è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti del ### in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato dal momento che “[…] il ### ha chiarito che, quando aveva svolto i lavori, aveva riscontrato una canna fumaria in muratura continua che rivestiva un tubo in eternit, spezzato al suo interno. Pertanto, il tubo risultava interrotto, mentre la rivestitura in muratura era continua. Ebbene, si ritiene che, per mero equivoco, la deposizione del ### sia stata ritenuta non conforme alla situazione dei fatti, poiché l'imputato non ha precisato in sede civile che comunque il rivestimento in muratura garantiva di fatto il collegamento della canna fino al tetto. E' ben possibile, quindi, che quando lo stesso ha dichiarato che la canna fumaria era interrotta si riferisse solamente al tubo in eternit e che in realtà non volesse intendere che il passaggio dei fumi non era continuo”.
Da tali chiarimenti forniti dal ### in sede penale (peraltro concordanti con quanto riferito dallo stesso in risposta ai capitoli 6 e 20 della seconda memoria di parte attrice all'udienza del 19.5.2023) emerge che, indipendentemente dal fatto che la parte in eternit della canna fumaria fosse effettivamente mancante nel tratto finale (circostanza che lo stesso testimone, tanto in sede penale quanto nella testimonianza resa nella fase di merito del presente giudizio, non ha potuto affermare con certezza, avendo riferito di non poter escludere che tale porzione in eternit fosse scivolata per effetto del martellamento della parete), il passaggio dei fumi era comunque garantito senza interruzioni sino al tetto per la presenza di una intercapedine in muratura che conteneva la canna fumaria in eternit, intercapedine che costituisce sicuramente opera destinata durevolmente ad essere posta a servizio dell'immobile “dominante”, consentendo il passaggio dei fumi provenienti dallo stesso attraverso gli immobili “serventi” per fuoriuscire dal comignolo posto sul tetto dell'edificio (cfr., sul punto., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22016 del 2016, la quale ha a riferimento un'opera analoga).
In tal modo accertata l'esistenza di una canna fumaria (per tale intendendosi non solo quella in eternit, ma qualunque manufatto avesse la funzione di consentire il passaggio dei fumi sino all'esterno, incluso, quindi, il vano ricavato nella muratura all'interno del quale correva la canna in eternit) posta a servizio dell'immobile del ricorrente e sfociante nel comignolo cui sopra si è fatto riferimento, deve ribadirsi anche in questa sede l'irrilevanza delle deduzioni di parte resistente in ordine al mancato utilizzo, da parte del D'### della stessa per mancata realizzazione di stufe o camini nel locale identificato con la particella 306 sub 18 (ex locale caldaia condominiale), atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, costruita la canna fumaria per lo scarico dei fumi a carico - tra gli altri - dell'appartamento dell'odierno resistente, il titolare della situazione possessoria non deve far nulla per ricavare dalla stessa l'utilità desiderata, trattandosi del possesso di una situazione di fatto assimilabile al diritto di servitù continua (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22016 del 2016).
Risulta quindi irrilevante che il ricorrente non abbia realizzato, nel proprio immobile, opere per procedere all'effettivo scarico dei fumi (quali camini o stufe, nonché la porzione iniziale della canna fumaria che da tali manufatti dipartirebbe), atteso che l'esistenza della servitù ### di scarico dei fumi deriva dalla presenza, negli immobili “serventi”, dell'opera (la canna fumaria) che consente tale scarico, rimanendo nella facoltà del proprietario del fondo dominante la decisione di utilizzarla (realizzando le opere ne consentono lo sfruttamento e mettendole in azione) o meno (non realizzando tali opere o, pur realizzandole, non azionandole).
Infondata risulta dunque la deduzione, ribadita in sede di merito da parte resistente, secondo la quale l'assenza degli indicati manufatti nel locale identificato con la particella 306 sub 18 escluderebbe in radice l'esistenza di una servitù a vantaggio di tale locale.
Infatti, dimostrato che la canna fumaria che attraversa tutto l'immobile è stata realizzata per consentire lo scarico dei fumi di quella che originariamente era la caldaia condominiale, e che tale caldaia si trovasse nel locale identificato con tale particella, ciò che determina l'esistenza della servitù, come sopra osservato, è la presenza negli immobili “serventi” - e non in quello “dominante” - delle opere che consentano lo scarico dei fumi a vantaggio del secondo, mentre la realizzazione di opere in tale locale attiene esclusivamente alla scelta del proprietario dello stesso di sfruttare o meno le opere la cui presenza determina l'esistenza della servitù (profilo che non incide sull'esistenza della stessa - cfr. Cass. 22016/2016 sopra richiamata: “la circostanza che il passaggio praticato all'interno della parete, attraverso il quale dall'immobile della ### venivano convogliati i fumi nella canna fumaria del ### possa essere rimasto inutilizzato per qualche tempo non assume rilievo di sorta, trattandosi del possesso di una situazione di fatto assimilabile al diritto di servitù continua: costruito il passaggio attraverso il quale i fumi venivano scaricati nella colonna del ricorrente, il titolare della situazione possessoria non deve far nulla per ricavare dalla stessa l'utilità desiderata”).
Tali considerazioni inducono altresì a rigettare l'eccezione di parte resistente di prescrizione della servitù vantata dal ricorrente, la quale risulta smentita proprio dal carattere continuo (cfr., sul punto, Cass. 22016/2016 e Cass. 2316/2021) della servitù cui corrisponde la situazione di fatto oggetto del presente giudizio.
La natura di servitù continua esclude infatti che il mero “inutilizzo” dell'opera (nel caso di specie, la canna fumaria che attraversa le unità immobiliari sovrastanti) mediante la quale si esercita la servitù determini il decorso del termine di prescrizione della stessa, laddove tale inutilizzo derivi dall'esercizio di una facoltà del proprietario del fondo dominante (ivi inclusa quella di non realizzare nel proprio immobile opere che comportino lo scarico di fumi nel passaggio posto a servizio di tale immobile; cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1719 del 1995: “il comportamento del proprietario (o comproprietario) che si estrinseca nel non far funzionare un impianto, non significa, di per sè, la cessazione del possesso su di esso, essendo il possesso nient'altro che l'esteriore manifestazione della signoria su di una cosa, e cioè l'esercizio di quei poteri che sono propri del titolare di un diritto reale; e poiché tra questi poteri è compresa la facoltà di mettere o non mettere in attività l'impianto, appare illogico desumere da un comportamento che di per sè appare esercizio dei poteri dominicali ciò che è invece il suo esatto contrario”) e non, ai sensi dell'art. 1073 comma 2 c.c., dall'impossibilità di funzionamento delle opere (collocate sui fondi serventi) destinate all'esercizio della servitù o, ai sensi dell'art. 1074 c.c., dall'inutilità del funzionamento delle stesse.
Tali due ipotesi, rilevanti ai fini del decorso del termine prescrizionale, ricorrono quando, anche ove il proprietario del fondo dominante decidesse di sfruttare le opere poste a servizio del suo fondo, le stesse non siano in grado di svolgere la funzione per la quale erano state realizzate (in quanto, ad esempio, non in grado di determinare la fuoriuscita del fumo dal comignolo) o, pur potendo materialmente svolgerla, non consentano di trarre alcun concreto vantaggio dal loro utilizzo (ipotesi che si verificherebbe nel caso in cui, ad esempio, fosse vietata la combustione del materiale per il cui passaggio la canna fumaria è stata realizzata).
Nel caso di specie, l'idoneità a svolgere la propria funzione (sino alla demolizione della canna fumaria ad opera del resistente) del passaggio realizzato per consentire la fuoriuscita all'esterno dei fumi provenienti dall'immobile del ricorrente - e la sua conseguente utilità a servizio del fondo dominante - risulta dimostrata dal fatto che, quantomeno sino a tre anni prima dell'introduzione del presente giudizio, lungo tale passaggio e sino all'appartamento del D'### si udiva la caduta di pietrisco e di uccelli - circostanza che consente di presumere che dal medesimo passaggio sarebbero potuti transitare, in senso inverso, i fumi provenienti dall'immobile del ricorrente; dunque, alcuna prescrizione del diritto del cui possesso si controverte nella presente sede risulta maturata alla data di introduzione del giudizio.
Risulta in tal modo provata, in capo al ricorrente, anche all'esito della fase di merito, la titolarità di una situazione di fatto corrispondente alla servitù di scarico dei fumi, derivante dalla presenza, a servizio del suo immobile, di una canna fumaria che, sino alla sua rimozione effettuata dal resistente nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, passava ### attraverso tale immobile per sfociare nel comignolo posto sul tetto dell'edificio.
In tal modo accertato il possesso di tale “passaggio” da parte del ricorrente, deve altresì ritenersi provato, anche all'esito della fase di merito, l'avvenuto spoglio ad opera del resistente, non avendo lo stesso negato di aver provveduto a far rimuovere la canna fumaria in oggetto, ma essendosi limitato a dedurre che la stessa era interrotta a circa 1,5 metri di altezza dal pavimento del proprio appartamento e che la rimozione ha riguardato soltanto la parte ancora esistente (circostanza da ritenersi non provata nel presente giudizio, atteso che, per quanto sopra esposto in ordine alle dichiarazioni rese dal teste ### e ai chiarimenti forniti in sede penale, è emerso come la dedotta interruzione si potesse riferire in ogni caso alla sola parte in eternit della canna fumaria, ma non anche al canale in muratura in cui la stessa era collocata).
In ordine alle modalità con cui è stato cagionato l'avvenuto spoglio, deve confermarsi quanto accertato nell'ordinanza del 26.11.2020 in ordine al fatto che lo stesso sia stato caratterizzato da violenza e clandestinità.
Ribadito infatti che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “in tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza.”(cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22174 del 07/12/2012; Cass., Sez. 2, sentenza 3 giugno 2014, n. 12416), nel caso in esame non è emerso alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il ricorrente abbia manifestato il proprio consenso alla rimozione del manufatto da parte del resistente, né il resistente ha svolto deduzioni in tal senso.
Deve altresì ribadirsi come lo spossessamento posto in essere si configuri come clandestino, essendo stato attuato attraverso l'effettuazione di opere murarie praticate nell'immobile nella disponibilità del resistente, la cui conoscenza, pertanto, per quanto emerso all'esito dell'istruttoria, è rimasta preclusa alla parte ricorrente sino all'episodio del 27.5.2019 (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22016 del 2016).
Sulla base delle medesime considerazioni deve, del pari, confermarsi la sussistenza in capo al ### del cd. “animus spoliandi”, ossia la consapevolezza di porre in essere lo spossessamento ai danni del ricorrente, atteso che, per giurisprudenza costante, “l'animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio da parte del possessore può essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l'intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22174 del 07/12/2012; Cass., Sez. 2, sentenza 3 giugno 2014, n. 12416; Cass., Sez. 2, sentenza 5 marzo 2014, n. 5215) e che, nel caso in esame, tale onere - a fronte della dimostrazione dell'avvenuta demolizione, da parte dell'operaio incaricato dal resistente di effettuare la ristrutturazione dell'immobile, ### del vano collocato all'interno della muratura che consentiva il passaggio dei fumi sino al tetto - non è stato assolto dal resistente neppure nella fase di merito, ed anzi risulta incontestato che il ricorrente non fosse concorde nel consentire la rimozione della porzione di canna fumaria.
Come già osservato in sede cautelare, il carattere clandestino dello spoglio determina, ulteriormente, l'infondatezza delle deduzioni di parte resistente in ordine all'intervenuto decorso del termine annuale per l'esercizio dell'azione di reintegrazione nel possesso, dal momento che “la clandestinità dello spossessamento, praticato attraverso l'effettuazione di opere murarie praticate nell'edificio nella disponibilità del ricorrente, la cui consistenza, pertanto, è rimasta preclusa alla parte resistente, importa che colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione, costituendo condizione per l'esercizio della stessa il non avvenuto decorso del relativo termine (che è di decadenza, non già di prescrizione) - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, essendo implicito, in tale ipotesi, che il termine in questione non poteva iniziare a decorrere se non dal momento in cui fosse cessata la clandestinità e lo spossessato fosse a conoscenza dell'illecito (o avesse avuto la possibilità di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza, esigibile nella cura dei propri interessi); resta, pertanto, a carico del convenuto la dimostrazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., del fatto estintivo, vale a dire dell'intempestività dell'azione per decorso dell'indicato termine, rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio (### 2, n. 1036 del 28/1/1995; ### 2, n. ### del 18/9/2009, Rv. 609627)” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza 22016 del 2016) e che nel caso di specie parte ricorrente - che ha introdotto il presente giudizio in data ### - ha dimostrato (sulla base delle dichiarazioni degli informatori #### e ### rese in risposta al capitolo 6 del ricorso, e confermate nella fase di merito) di essere venuta a conoscenza dell'avvenuto spoglio in data ###, mentre il resistente non ha dimostrato, neppure in sede di merito, la conoscenza o la conoscibilità dello stesso da parte del ricorrente in data anteriore.
Dalle superiori considerazioni deriva la conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza del 26.11.2020 in ordine alla reintegrazione del ricorrente nel possesso della canna fumaria e, conseguentemente, il rigetto della domanda di parte resistente di cui al punto B delle conclusioni della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Non può, invece, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno “per il ripristino dei luoghi e della funzionalità della canna fumaria, nonché per le operazioni di pulizia e smaltimento del materiale eternit frantumato e giacente all'interno della canna fumaria per complessivi ### 5.150,00” atteso che, quanto alle lavorazioni da svolgere nell'appartamento del resistente per il ripristino della porzione di canna fumaria corrente in tale immobile, le stesse costituiscono oggetto della pronuncia di condanna del resistente alla reintegrazione del ricorrente nel possesso della canna fumaria, dunque i relativi costi non possono essere ulteriormente computati quale danno risarcibile da riconoscere al ricorrente, gravando già sulla controparte in quanto destinataria dell'ordine di rimessione in pristino del passaggio per lo scarico dei fumi.
Deve poi rilevarsi che il ripristino della funzionalità della canna fumaria in parti che non sono state oggetto della condotta di spoglio non può essere fatto gravare sullo spoliator, non essendo stata offerta nel presente giudizio la prova del venir meno della funzionalità della canna fumaria (in parti diverse da quella rimossa dal resistente) per effetto della condotta del resistente.
Quanto all'ulteriore voce di danno costituita da “operazioni di pulizia e smaltimento del materiale eternit frantumato e giacente all'interno della canna fumaria” deve osservarsi come tale voce non trovi riscontro nel preventivo prodotto da parte ricorrente sub allegato 10 al ricorso, ove viene fatto riferimento esclusivamente alla rimozione e allo smaltimento di “canna fumaria in eternit” (che il teste ### titolare dell'impresa che ha redatto il preventivo, ha riferito aver rinvenuto, rotta, all'interno del rivestimento della parete in legno nell'appartamento del D'###, ma non alla presenza di materiale eternit frantumato all'interno o a ridosso della stessa che dunque fosse riconducibile a quello caduto dall'appartamento del ### Conseguentemente, tale voce di danno non risulta adeguatamente provata nel presente giudizio e non può, dunque, essere oggetto di risarcimento.
Le spese processuali del giudizio di merito, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014, sono poste a carico di parte resistente nella misura del 70%, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando: - revoca il decreto dell'8.5.2024 nella parte in cui ha autorizzato il deposito della sola sentenza penale di assoluzione del teste ### e conferma il precedente decreto del 24.5.2023; - conferma il provvedimento pronunciato nell'ordinanza ex art. 703 c.p.c. del 26.11.2020 (“ordina a ### la reintegrazione di D'### nel possesso del passaggio costituito dalla canna fumaria di cm 45 x 35 posta all'interno della muratura dell'appartamento di proprietà del ### sito in #### n.1, piano quarto, distinto al ### del Comune di ### al foglio 76 (ex 106) particella 306 sub 7 per tutta la sua altezza dal pavimento sino al tetto”); - rigetta la domanda di parte resistente di cui al punto B delle conclusioni della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; - rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna del resistente al risarcimento del danno; - condanna ### a rifondere a D'### il 70% delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 1.750,00 (70% di € 2.500,00) per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.
Così deciso in ### il 15 settembre 2025 La Giudice dott.ssa
causa n. 591/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Della Fina