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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 4758/2025 del 06-05-2025

... giudizio con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo; 3) In ogni caso, accertare e dichiarare che la ###ra ### (già ### - in virtù degli obblighi derivanti dal rapporto di somministrazione della fornitura del servizio di depurazione e fognatura (servizio idrico integrato) - è tenuta al pagamento dell'importo di €1.808,04= oltre gli interessi legali dalla domanda sino al saldo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia; 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca del decreto, accertare in ogni caso come dovute le somme richieste in decreto per le ragioni tutte di cui in premessa, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia ovvero in applicazione dei metodi tariffari di legge tempo per tempo applicabili, come innanzi indicati, e, per l'effetto, ### la ###ra ### (già ### al pagamento dell'indicato importo di €1.808,04 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia nonché le spese e competenze per la procedura monitoria”. Per i ###: “...dichiarare che nulla è dovuto da ### e ### nei confronti di ### per i (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al R.G. 23577/2022, trattenuta in decisione in data ### a seguito di trattazione scritta TRA ### res. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti ### e ### in ### n. 11, ATTORE-#### S.P.A, in persona del leg. Rapp.te p.t., con sede in ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in Napoli, ### n. 128 CONVENUTA-#### e ### res. ####, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### in ####. Diaz n. 46 TERZI-###: opposizione a decreto ingiuntivo ### Per l'ATTOREOPPONENTE: “dichiarare inefficace ex art. 644 c.p.c., e comunque revocare, il decreto ingiuntivo 17 - 24/1/2018 n. 1506/2018 D.I., emesso dal Giudice di ### di ### a favore di ### S.p.a. e a carico di ### nel procedimento n. 91507/2017 R.G.” Per il CONVENUTO-OPPOSTO: “1) In via preliminare, concedere ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1506/2018 (RG.  n. 91507/2017) emesso dal Giudice di ### di ### in favore di
S.p.A., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione; 2) Nel merito, per i motivi innanzi esposti, dichiarare inammissibile e rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in fatto ed in diritto innanzi esposti, confermando il decreto ingiuntivo n. 1506/2018 (RG.  91507/2017) emesso dall'adito Giudice di ### con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo; 3) In ogni caso, accertare e dichiarare che la ###ra ### (già ### - in virtù degli obblighi derivanti dal rapporto di somministrazione della fornitura del servizio di depurazione e fognatura (servizio idrico integrato) - è tenuta al pagamento dell'importo di €1.808,04= oltre gli interessi legali dalla domanda sino al saldo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia; 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revoca del decreto, accertare in ogni caso come dovute le somme richieste in decreto per le ragioni tutte di cui in premessa, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia ovvero in applicazione dei metodi tariffari di legge tempo per tempo applicabili, come innanzi indicati, e, per l'effetto, ### la ###ra ### (già ### al pagamento dell'indicato importo di €1.808,04 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia nonché le spese e competenze per la procedura monitoria”. 
Per i ###: “...dichiarare che nulla è dovuto da ### e ### nei confronti di ### per i motivi esposti. Rigettare la domanda di ### perché infondata in fatto e diritto, per inesistenza del credito, nonché improcedibile; revocare il decreto ingiuntivo n. 1506/2018 emesso dal Giudice di ### di ### a favore di ### nel proc.  91507/2017...omissis” ***  ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rilevato che si omette di circostanziare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c., come novellato a seguito della L.  18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. 
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle loro rispettive domande, eccezioni e difese, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che le comparse di costituzione delle parti, le memorie conclusionali ed ogni altro atto del giudizio, nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzate. 
La causa, iscritta a ruolo, veniva assegnata al Giudice di ### dott. ### il quale, alla prima udienza di comparizione, autorizzava la chiamata in causa di terzo, rinviando all'udienza del 7.02.2023, data nella quale, a seguito di costituzione del terzo chiamato, la causa era rinviata all'udienza del 28.09.23 per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note. Seguivano una serie di rinvii d'ufficio e riassegnazione della causa alla dott.ssa ### fino alla successiva riassegnazione a questo Giudice in data ###, che fissava dinanzi a sé l'udienza cartolare del 10.04.2025 per i medesimi incombenti (precisazione delle conclusioni e note), data nella quale la causa veniva trattenuta in decisione, previo deposito di note conclusive.   La vicenda all'esame di questo giudicante nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo N. 1506/2017, emesso dal Giudice di ### di ### il 17 gennaio 2018, nei confronti della ###ra ### in favore di ### s.p.a., per il mancato pagamento di alcune fatture relative all'anno 2016, per la fornitura idrica di una utenza riferibile ad un immobile ubicato a #### n.26. Il detto provvedimento monitorio veniva successivamente notificato in data ###.2022 all'odierna opponente, pertanto, nell'atto introduttivo la ###ra ### chiedeva la dichiarazione di inefficacia e revoca del decreto opposto, stante la tardività della notifica dello stesso, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, deducendo, altresì, l'inesistenza del credito per aver venduto l'immobile, ove è sita l'utenza, nell'ottobre 2010 ai ###ri ###
Si costituiva in giudizio, ### s.p.a., insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione e chiedendo il superamento della dedotta tardività nella notifica, dovuta al cambio di nome dell'opponente, sulla scorta di quella giurisprudenza che riconosce la qualificabilità come domanda giudiziale del decreto ingiuntivo notificato oltre i termini previsti dall'art. 644 c.p.c.; chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi acquirenti dell'immobile ove è sita l'utenza per cui è causa. 
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, ### provvedeva alla notifica del relativo atto ai coniugi ### e ### i quali si costituivano in giudizio, deducendo l'inesistenza del credito e confermando di aver acquistato l'immobile dalla ###ra ### con atto notarile del 07.10.2010 e di aver provveduto in data ### a pagare in favore di ### le somme dovute per i servizi idrici relativi al periodo ricompreso tra il 2011 ed il 2016, in attuazione di un accordo transattivo sottoscritto in data ### e di aver provveduto al contempo a stipulare regolare contratto di somministrazione per l'utenza relativa all'immobile sito in #### n. 26, come documentato in atti. 
A seguito delle deduzioni contenute nella costituzione dei terzi chiamati in causa, la società opposta, con note conclusionali ritualmente depositate in data ###, in ottemperanza al provvedimento reso all'udienza del 07.02.23 e successivamente ridepositate a seguito di rifissazione di questo Giudice, chiedeva la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo 1506/2018 (RG. n. 91507/2017), con compensazione integrale delle spese di lite, mentre, in subordine, ai soli fini della valutazione della soccombenza virtuale, la dichiarazione di inammissibilità/infondatezza dell'opposizione e delle domande formulate dai terzi chiamati con compensazione integrale delle spese di lite. 
Rilevato che nel corso del giudizio la materia del contendere è venuta meno a seguito delle difese delle parti in causa ed in particolare di quella dei terzi chiamati, i quali hanno provato non solo che l'acquisto dell'immobile cui faceva capo l'utenza era avvenuto molto tempo prima (2010), ma vieppiù che il pagamento di quanto richiesto con decreto ingiuntivo alla sig.ra ### era stato già effettuato ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo risalente al 18.12.2017, data nella quale il credito di ### risultava già estinto. 
Considerato che il comportamento processuale e sostanziale delle parti, consente di ricostruire una situazione di soccombenza virtuale della parte convenuta opposta, rendendo fondata nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo, sia con riguardo alla dedotta prescrizione del credito nei confronti della ### destinataria solo nel marzo 2022 della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in difetto di precedenti comunicazioni, sia per l'insussistenza del credito di ### che ben avrebbe potuto verificare preventivamente la situazione così come rappresentata dalle parti, evitando azioni legali. 
Ritenuto pertanto di dover porre le spese del giudizio a carico della parte convenuta-opposta, secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.  PQM definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - DICHIARA cessata la materia del contendere e per l'effetto ### il decreto ingiuntivo n. 1506/2018 (RG. n. 91507/2017); - condanna parte convenuta-opposta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice-opponente, che si liquidano in complessivi euro 2.127,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; condanna parte convenuta-opposta al pagamento delle spese processuali in favore dei terzi chiamati, che si liquidano in complessivi euro 2.127,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### 06.05.2025 ### Dott.ssa

causa n. 23577/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Patrizia Schifi

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 719/2025 del 30-10-2025

... part. 211) in comunione indivisa tra ### per ¼ (per acquisto fattone per successione in morte di ### deceduto in data ###) e dei coniugi ### e ### per i restanti ¾. In realtà, con la sentenza n. 190/2017 resa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento 1521/2015 (introdotto con citazione notificata a ### nelle forme dell'art. 143 c.p.c. in data ###), era stato dichiarato l'acquisto a titolo originario per usucapione, da parte dei coniugi ### e ### anche della restante quota di ¼ dei suddetti beni (la sentenza è stata trascritto in data ### al n. 15761 Registro particolare e n. 20517 ###). In relazione a tale vicenda fattuale, ### con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto dichiararsi la nullità/inesistenza della sentenza n. 190/2017 resa da questo Tribunale (in quanto emessa nell'ambito di un procedimento incoato nei confronti di ### soggetto già deceduto Tribunale di ### all'epoca della notificazione della citazione) e, per l'effetto, ordinarsi la cancellazione della relativa trascrizione nei pubblici registri immobiliari. ### ha altresì chiesto disporsi lo scioglimento della comunione esistente sui beni oggetto di causa. Si sono costituiti in giudizio i (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Trapani Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 58 dell'anno 2020 del ### degli ### vertente TRA ### nata a ### il ### (C.F.: ###), quale erede universale di ### nato a #### il ### (C.F.: ###) e deceduto il ###, con gli avv.ti ### e ### (pec domiciliazione: ###) #### nata a #### il ### (C.F.: ###) e ### nata ad #### il ### (C.F.: ###), la prima in proprio ed entrambe quali eredi legittimi di ### nato a ### il ### (C.F.: ###) e deceduto il ###, con l'avv. ### (pec domiciliazione: ###) CONVENUTE ### nata ad #### il ### (C.F.: ###), quale erede legittima di ### OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione, usucapione di bene comune.  Tribunale di ### come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate ed atti ivi richiamati a cui si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La controversia concerne un fabbricato sito in ### (Comune di ### nella via ### n. 14 (iscritto al ### del detto Comune al foglio 5, part. 240) con annesso terreno edificabile (iscritto al NCT del detto Comune al foglio 5, part. 211) in comunione indivisa tra ### per ¼ (per acquisto fattone per successione in morte di ### deceduto in data ###) e dei coniugi ### e ### per i restanti ¾. 
In realtà, con la sentenza n. 190/2017 resa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento 1521/2015 (introdotto con citazione notificata a ### nelle forme dell'art. 143 c.p.c. in data ###), era stato dichiarato l'acquisto a titolo originario per usucapione, da parte dei coniugi ### e ### anche della restante quota di ¼ dei suddetti beni (la sentenza è stata trascritto in data ### al n. 15761 Registro particolare e n. 20517 ###). 
In relazione a tale vicenda fattuale, ### con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto dichiararsi la nullità/inesistenza della sentenza n. 190/2017 resa da questo Tribunale (in quanto emessa nell'ambito di un procedimento incoato nei confronti di ### soggetto già deceduto Tribunale di ### all'epoca della notificazione della citazione) e, per l'effetto, ordinarsi la cancellazione della relativa trascrizione nei pubblici registri immobiliari. ### ha altresì chiesto disporsi lo scioglimento della comunione esistente sui beni oggetto di causa. 
Si sono costituiti in giudizio i coniugi ### ed ### che, pur non opponendosi alla domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione n. 190/2017 nei confronti di ### hanno chiesto rigettarsi la domanda di scioglimento della comunione adducendo la carenza di legittimazione attiva di ### per non aver provato il proprio esclusivo status di erede legittimo. In via riconvenzionale, per il caso in cui fosse accertata in capo a ### la qualità di erede universale di ### i convenuti hanno domandato dichiararsi l'intervenuta usucapione in proprio favore della restante quota di ¼ dei beni oggetto di causa. 
Nelle more del presente procedimento, essendo deceduto ### si è ritualmente costituita ### quale suo erede universale. 
Essendo altresì deceduto nel corso del giudizio ### si sono costituite quali sue eredi ### e ### mentre, pur raggiunta da rituale riassunzione è rimasta contumace l'altra erede ### La causa è stata istruita mediante produzione documentale delle parti, escussioni testimoniali e espletamento di C.T.U., con relazione redatta dall'ing. ### D'### Tribunale di ### *.*.* Va dapprima scrutinata, in quanto avente carattere preliminare, la domanda rassegnata da ### (e perorata dalla sua erede) relativa alla dichiarazione di inesistenza della sentenza n. 190/2017 pubblicata dal Tribunale di ### in data ### nell'ambito del procedimento civile n. 1521/2015 R.G.  con cui è stata dichiarata l'intervenuta usucapione, in favore dei coniugi ### ed ### della quota di ¼ indivisa del fabbricato e del terreno annesso, di proprietà di ### e poi pervenuta, per successione legittima, al fratello ### In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata a una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso” (cfr.  civ., sez. II, 21.5.2018, n. 12528). 
Ebbene, nel caso di specie, come accertato dalla documentazione a tal uopo prodotta, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di usucapione portante R.G. 1521/15 e definito con sentenza 190/2017 è stato notificato nei confronti di ### nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data ###, ovvero Tribunale di ### successivamente rispetto al decesso del destinatario della notificazione, intervenuto in data ###. 
Pertanto, la sentenza in questione è giuridicamente inesistente. 
Va, per l'effetto, ordinata la cancellazione della trascrizione nei pubblici registri immobiliari di tale sentenza, avvenuta in data ### al n. 15761 Registro particolare e n. 20517 ###.  *.*.* La domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti di usucapione della quota indivisa di ¼ dei beni immobili in questione (avente carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di divisione del compendio immobiliare svolta dall'attrice, che - evidentemente - può essere scrutinata solo in caso di rigetto della prima) è infondata. 
Con riferimento all'usucapione di un bene comune la giurisprudenza ha precisato che “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possede ###più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 11.3.2025, n. 6452).  Tribunale di ### A tal riguardo, l'art. 1102, co. 1, c.c. stabilisce che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. 
Come confermato dalla Suprema Corte, "l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicché anche l'alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 1102 c.c." (cfr.  Civ., n. 7752/1995). 
Quanto all'altro limite, va chiarito che la nozione di “pari uso” non va intesa come uso identico e contemporaneo da parte di tutti, bensì come più intensa utilizzazione, che sia compatibile con i diritti degli altri. In particolare, per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo comunista sia legittimo e consentito, non deve aversi riguardo all'uso concreto della cosa fatto dagli altri comunisti in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. 
E', pertanto, onere di chi invoca l'intervenuta usucapione della quota degli altri comunisti dimostrare il corpus del possesso, ovvero Tribunale di ### di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di godimento e disposizione delle cose in modo pieno ed esclusivo ai sensi dell'art.  832 Nello stesso senso, è stato precisato che “il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 26.5.2022, n. 17141). 
Nel caso di specie, il descritto onere probatorio non è stato assolto da parte dei convenuti (attori in riconvenzionale). 
Invero, dalla documentazione versata in atti, e dall'istruttoria svolta non è emerso che i coniugi ### abbiano mai impedito (o manifestato la volontà di impedire) il “pari uso” dei beni immobili in questione né a ### né al suo avente causa ### né, ovviamente, ciò può essere desunto dalla mera circostanza che i predetti comunisti non venissero in ### Ancora, non risulta che i coniugi ### abbiano nel corso degli anni mutato la destinazione degli (o apportato innovazioni agli) immobili in comunione. Piuttosto, i testi sentiti Tribunale di ### all'udienza del 19.4.2024, hanno dichiarato che i ### hanno compiuto (ancorché a spese proprie) sui beni in questione solo attività manutentive ordinarie (in particolare, ### ha affermato: ”che io sappia nel magazzino hanno imbiancata in prospetto; non ho visto se sono stati fatti altri lavori all'interno, non ci sono mai stata. Il magazzino è visibile dalla strada”; ### ha dichiarato: “che io sappia circa 25 anni fa il magazzino ha subito dei lavori di manutenzione ordinaria, non so chi li fece; ricordo che entravano degli operai a fare dei lavori ma non so che lavori fecero. Sicuramente non li pagò #### e ### da me avvisati dei lavori in corso, mi raccontarono di non saperne nulla e di non intervenire poiché non mi avevano chiesto soldi né altro. Nemmeno mi dissero di non far fare questi lavori”). Le opere compiute dai ### sul bene comune, dunque, rientrano nelle modifiche consentite dall'art. 1102 c.c. al singolo comunista, ossia nell'alveo delle modificazioni volte al miglior godimento della cosa: dalle stesse nulla può desumersi in ordine all'invocata usucapione. 
Infine, risulta documentalmente provato (circostanza dal teste ### che ### pur vivendo all'estero, ha provveduto nel corso degli anni al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, diversamente da quanto dedotto dai convenuti.  *.*.* Passando, dunque, alla domanda di scioglimento della comunione, la stessa va dichiarata inammissibile.  Tribunale di ### quanto concerne la regolarità catastale, è noto che l'art. 29, co. 1 bis, della l. n. 52/1985 prescrive che "(..) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. 
La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. 
Si ha riguardo, nella specie, ad una figura di nullità formale, assoluta e imprescrittibile (oltre che sanabile alle condizioni di cui al successivo co.1 ter introdotto con D.L n. 50/17 convertito con modificazione dalla legge n. 96/2017) che si verifica per il solo fatto dell'assenza nell'atto pubblico degli elementi prescritti dalla legge, con la quale si è inteso perseguire al contempo: 1) l'interesse generale al miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare (cd. ###), garantendo una simmetria fra i dati che identificano l'immobile sia in termini di coerenza formale (profilo soggettivo) sia in termini di coerenza sostanziale (profilo oggettivo); 2) l'interesse generale alla Tribunale di ### repressione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale, consentendo l'esatta individuazione degli immobili urbani produttivi di reddito e dei relativi intestatari (cfr. sul punto Cass. 8611/2014). 
Ancorché parte della dottrina abbia sostenuto che la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni, si consolida, invece, in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17990/2016 e da ultimo n.18043/2020) la tesi secondo la quale "l'esclusione" appena indicata, non sia condivisibile, almeno nella forma assoluta, alla luce della ratio legis della citata disposizione volta ad assicurare la c.d.  congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari. 
È stato, perciò, affermato l'opposto principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali [e sulla natura costitutiva della divisione di una comunione ereditaria intesa come atto inter vivos si rimanda a Cass., Sez. Un., n. 25021/2019 la quale rileva come “dalla disposizione di cui all'art. 757 c.c. e dall'efficacia retroattiva dell'atto divisionale, non può argomentarsi la natura meramente dichiarativa del contratto di divisione ereditaria e, tantomeno, la sua natura di atto mortis causa. La divisione non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare Tribunale di ### di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quella comunione”], l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o a fortiori laddove, come nel caso che ci occupa, il C.T.U. abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. Civ. n. 18043/2020, la quale conclude che “la divisione intanto è possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico - edilizio”). 
Tanto premesso, secondo la C.T.U. disposta in corso di causa - le cui risultanze vanno condivise in quanto logicamente motivate alla luce dei precisi accertamenti effettuati -, l'unità immobiliare censita al catasto fabbricati di ### al foglio 5, part. 240, cat. 
C/2, classe 2, mq 71, rendita € 124,67 “atteso che, nella sua configurazione attuale effettiva, l'immobile risulta di fatto suddiviso in tre unità immobiliari separate, non risulta catastalmente conforme. Risulta, pertanto necessario, a seguito della regolarizzazione urbanistica, presentare nuovi atti di aggiornamento (### al catasto inserendo tre differenti Tribunale di ### u.i. C/2 ### il cui costo è stimabile in complessivi €.1.500,00 iva e oneri amministrativi inclusi”. 
Sulla scorta del richiamato quadro normativo, deve, dunque, concludersi che tale unità immobiliare è allo stato indivisibile, in quanto priva del necessario requisito dalla conformità catastale oggettiva. 
Peraltro, non può nemmeno procedersi alla divisione parziale delle restanti unità dell'immobile in comunione, poiché nessuna delle parti ha formulato domanda in tal senso (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 25021/2019). 
La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile.  *.*.* Tenuto conto del complessivo esito del giudizio (accoglimento della domanda attorea di accertamento della nullità della sentenza n. 190/2017, rigetto della domanda attorea di divisione e rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti), le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. 55/14, per le cause di valore indeterminato (complessità bassa), vanno compensate nella misura dei due terzi, dovendosi la restante parte porre a carico dei convenuti. 
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico degli attori e dei convenuti in pari quota.  P.Q.M.  Tribunale di ### come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: dichiara nulla la sentenza n. 190/2017 emessa e pubblicata dal ### di ### in data ### nell'ambito del procedimento civile n. 1521/2015 R.G.; ordina, per l'effetto, la cancellazione della trascrizione nei pubblici registri immobiliari della sentenza di cui sopra, trascritta in data ### al n. 15761 Registro particolare e n. 20517 ###, esonerando il conservatore da ogni responsabilità, una volta passata in giudicato questa sentenza; dichiara l'inammissibilità della domanda di divisione; rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione; compensa tra le parti le spese di lite per 1/3, ponendo la restante quota a carico di #### e ### in solido tra loro, ed a favore di ### che liquida in complessivi € 4.109,34 per compensi, oltre accessori, spese generali nella misura legalmente dovuta ed esborsi documentati; pone definitivamente a carico di entrambe degli attori e dei convenuti, in pari quota, le spese della consulenza tecnica d'ufficio. 
Così deciso in ### in data ###.

causa n. 58/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bucalo Carlo Maria

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 255/2025 del 15-09-2025

... Comune di ### al foglio 106 particella 306 sub 18 per acquisto fattone in data ### per ### di ### rep. n. 21276 - racc. 8216; - che a servizio della detta unità immobiliare, sin dalla costruzione del fabbricato (ante 1967), vi è una canna fumaria che, partendo da detto locale ed attraversando tutte le unità immobiliari soprastanti, passa attraverso il sottotetto condominiale e, poi, sfocia sul tetto del palazzo con un evidente comignolo; - che detta canna fumaria, della dimensione interna di cm 35 x 45 in materiale eternit, si sviluppa in altezza all'interno delle unità immobiliari, a circa 1 metro dalla parete esterna del fabbricato che affaccia sulla via ### ed è incamiciata all'interno della muratura delle pareti dei vari appartamenti che separano i vani soggiorno dai vani cucina; - che in data ### l'appartamento posto al quarto ed ultimo piano del fabbricato, posto sopra alla proprietà del ricorrente, e distinto al ### del Comune di ### al foglio 76 (ex 106) particella 306 sub 7, è stato acquistato da ### - che ### iniziava dei lavori di ristrutturazione all'interno del suo appartamento; - che nel primissimo pomeriggio del giorno 27.05.2019 precipitava all'interno della canna (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### civile in persona della giudice dott.ssa ### e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 591 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da: #### c.f. ### rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. ### RICORRENTE CONTRO ### c.f. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### RESISTENTE OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso.  CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine del 2.5.2025. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato D'### ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ricorre all'adìto Tribunale affinché, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e, occorrendo, previa acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, venga emesso l'ordine di reintegrazione nel possesso in favore del ricorrente ed a carico del sig. ### nato a
Rieti il ### (C.F.:###) e residente ###mediante la riduzione dei luoghi in pristino stato, con il ripristino del passaggio tramite la canna fumaria di cm 45 x 35 posta all'interno della muratura dell'appartamento di proprietà del sig. ### sito in #### n.1, piano quarto, distinto al ### del Comune di ### al foglio 76 (ex 106) particella 306 sub 7 per tutta la sua altezza dal pavimento sino al ripristinato accesso al tetto, in modo che lo scarico dei fumi originati dalla proprietà dello istante e sita in #### n.1 piano terra distinta al ### del Comune di ### al foglio 106 particella 306 sub 18, sia nuovamente pienamente consentito; condannando altresì il convenuto al risarcimento dei danni causati dal suo illegittimo comportamento da liquidare, quantomeno, secondo il preventivo di spesa redatto dalla ### srls per complessivi ### 5.150,00 ovvero in quella diversa somma che sarà ritenuta provata in corso di giudizio o ritenuta di Giustizia, ovvero da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 cod. civ. dalla data di deposito del ricorso, e comunque dal dovuto, sino al saldo, ed oltre al pagamento integrale delle spese di lite.” Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande: - di essere proprietario di un immobile posto al piano terra del fabbricato sito in #### n.1, distinto al ### del Comune di ### al foglio 106 particella 306 sub 18 per acquisto fattone in data ### per ### di ### rep. n. 21276 - racc. 8216; - che a servizio della detta unità immobiliare, sin dalla costruzione del fabbricato (ante 1967), vi è una canna fumaria che, partendo da detto locale ed attraversando tutte le unità immobiliari soprastanti, passa attraverso il sottotetto condominiale e, poi, sfocia sul tetto del palazzo con un evidente comignolo; - che detta canna fumaria, della dimensione interna di cm 35 x 45 in materiale eternit, si sviluppa in altezza all'interno delle unità immobiliari, a circa 1 metro dalla parete esterna del fabbricato che affaccia sulla via ### ed è incamiciata all'interno della muratura delle pareti dei vari appartamenti che separano i vani soggiorno dai vani cucina; - che in data ### l'appartamento posto al quarto ed ultimo piano del fabbricato, posto sopra alla proprietà del ricorrente, e distinto al ### del Comune di ### al foglio 76 (ex 106) particella 306 sub 7, è stato acquistato da ### - che ### iniziava dei lavori di ristrutturazione all'interno del suo appartamento; - che nel primissimo pomeriggio del giorno 27.05.2019 precipitava all'interno della canna fumaria, partendo dalla proprietà del ### e fino a raggiungere la proprietà del ricorrente, una consistente porzione della canna fumaria stessa, con enorme boato - udito anche dai proprietari degli appartamenti intermedi - e spargimento di fumo e fuliggine all'interno dell'appartamento di proprietà del ricorrente; - che il ricorrente si portava immediatamente al piano quarto presso l'appartamento del ### per verificare cosa fosse accaduto; che gli apriva la porta di tale appartamento un operaio addetto all'esecuzione dei lavori che si giustificava dicendo che parte della canna fumaria che stava demolendo gli era sfuggita per errore precipitando lungo la canna fumaria; - che in tale occasione il ricorrente aveva constatato che era in corso la demolizione della propria canna fumaria; - che, pur avendo manifestato l'intenzione di ripristinare la canna fumaria del ricorrente, il resistente non vi provvedeva, ed anzi proseguiva nelle operazioni di demolizione; - che dal comportamento del resistente sono derivati al ricorrente danni patrimoniali. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al resistente, si è costituito in giudizio ### deducendo: - che non esiste una canna fumaria posta al servizio del locale di proprietà del ricorrente censito al ### al foglio 106 (ora 76), particella 306 sub 18, essendo quella cui si fa riferimento nel ricorso solo ciò che rimane della canna fumaria della caldaia che alimentava l'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato ed era posta all'interno del locale medesimo, anch'esso originariamente di proprietà condominiale; - che detta canna fumaria infatti fu dismessa ed eliminata dall'immobile del ricorrente prima della fine del 1993 e non fu più utilizzata, né mai è stata posta al servizio dell'immobile medesimo; - che, inoltre, tale canna fumaria non si sviluppava affatto per tutta l'altezza del fabbricato dal locale in questione fino al tetto, ma risultava interrotta all'altezza di 1,5 m. circa dal piano di calpestio dell'appartamento del resistente posto al quarto piano del fabbricato; - che, anche ove esistente, la servitù invocata da controparte si è estinta ai sensi dell'art. 1073 c.c.; - che il ricorrente è decaduto dalla possibilità di proporre l'azione di reintegra, essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c.; - che risulta infondata, e comunque prescritta, la pretesa risarcitoria del ricorrente. 
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente, con vittoria delle spese di lite. 
La fase cautelare, istruita con l'escussione dei sommari informatori indicati da entrambe le parti, è stata definita con ordinanza emessa in data ###, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente (ordinando dunque “a ### la reintegrazione di D'### nel possesso del passaggio costituito dalla canna fumaria di cm 45 x 35 posta all'interno della muratura dell'appartamento di proprietà del ### sito in #### n.1, piano quarto, distinto al ### del Comune di ### al foglio 76 (ex 106) particella 306 sub 7 per tutta la sua altezza dal pavimento sino al tetto”). 
Il resistente ha proposto reclamo avverso la richiamata ordinanza, rigettato dal collegio con ordinanza dell'1.3.2021. 
In data ### parte resistente ha depositato l'istanza per la prosecuzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 703 comma 4 c.p.c. 
La causa di merito, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione in data ###, all'esito della scadenza, in data ###, del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse. c Deve in via preliminare revocarsi il decreto dell'8.5.2024 nella parte in cui ha autorizzato il deposito della sola sentenza penale di assoluzione del teste ### essendo stato il deposito di tale sentenza, nonché degli altri atti indicati da parte ricorrente all'udienza del 19.5.2023 (verbale di udienza del 9.3.2023 del processo penale e relative trascrizioni), già autorizzato con decreto del 24.5.2023, per le motivazioni esposte nel medesimo provvedimento, assegnando peraltro termine alle parti per la formulazione di eventuali capitoli di prova da sottoporre al teste ### a chiarimento rispetto al contenuto dei documenti di cui era stata autorizzata la produzione. Non ravvisandosi ragioni idonee a giustificare la revoca del provvedimento del 24.5.2023, peraltro neppure esposte nel successivo decreto dell'8.5.2024, tale ultimo decreto deve essere revocato laddove ha limitato alla sola sentenza penale l'autorizzazione al deposito richiesta da parte ricorrente e deve invece essere confermato il precedente decreto del 24.5.2023. 
In ordine alla domanda di reintegrazione formulata da parte ricorrente, deve confermarsi la decisione assunta all'esito della fase sommaria. 
Come già osservato nell'ordinanza del 26.11.2020, la tutela possessoria che gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. attribuiscono al soggetto che gode del potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale su un bene presuppone la sussistenza di due distinti requisiti parimenti necessari: in primo luogo, è condizione per l'esperimento dell'azione di reintegrazione l'elemento oggettivo, che comprende il possesso del bene per cui è causa, inteso come signoria di fatto su tale bene, in capo al ricorrente, nonché l'evento materiale dello spoglio, avente il carattere dell'attualità; in secondo luogo, si rende necessaria la presenza dell'elemento soggettivo, consistente nell'animus spoliandi del soggetto che ha posto in essere la condotta di spoglio. 
In quanto al requisito oggettivo, la Suprema Corte di Cassazione conferma che la prova di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene, che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto, deve essere fornita dal possessore ricorrente (Cass. civ., sez. II, sentenza 31 agosto 2005, n. 17567). 
A questo proposito, all'esito della fase di merito del giudizio possessorio, è da confermare che il ricorrente abbia soddisfatto l'onere della prova dell'elemento oggettivo. 
Dall'istruttoria espletata, tanto nella fase sommaria quanto nella fase di merito (atteso che le dichiarazioni dei testimoni escussi in tale seconda fase hanno sostanzialmente confermato quanto dagli stessi già riferito nella fase interdittale), è infatti emerso che a servizio dell'appartamento del ricorrente (e, nello specifico, del locale distinto al ### del Comune di ### al foglio 106 particella 306 sub 18), sino all'intervenuto spoglio, era presente la canna fumaria costituente parte dell'ex impianto di riscaldamento condominiale, il cui locale caldaia, prima del passaggio del condominio al sistema di riscaldamento autonomo, era costituito dal richiamato locale attualmente di proprietà del ricorrente (come evincibile dalla pagina 4 dell'atto di acquisto dell'immobile da parte del ricorrente, ove si legge che oggetto dell'atto medesimo è l'acquisto da parte del D'### del “locale di piano seminterrato già adibito a vano caldaia”, e identificato al foglio 106 particella 306 sub 18 del C.F. di ### cfr. allegato 1 al ricorso; circostanza ulteriormente confermata dalla sommaria informatrice di parte ricorrente ### in risposta al capitolo 2 del ricorso, la quale ha riferito: “è vero, lo so perché io abito lì dal 1977 e l'abitazione attualmente del D'### era il locale caldaia condominiale; successivamente è stato venduto al D'### e la canna fumaria è rimasta a disposizione di questa unità. Non è stata costruita un'altra canna fumaria condominiale. ADR: mi è capitato di entrare nell'appartamento del D'### ma non nella stanza a servizio della quale vi è la canna fumaria. ADR: preciso che la stanza a servizio della quale vi è la canna fumaria è il seminterrato dell'appartamento del signor D'### ed è collegata al resto dell'appartamento del signor D'### Lo so perché quando in questa casa abitava la madre del signor D'### io, facendo il giro della casa, ho visto la scala che conduceva al seminterrato, anche se non sono mai andata in questo seminterrato, come ho già detto”). 
Sul punto è il caso di chiarire che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase interdittale risultano pienamente utilizzabili anche nella fase a cognizione piena, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021: “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte".”) e tenuto conto che, nella fase cautelare del presente giudizio, le dichiarazioni dei sommari informatori sono state assunte in contraddittorio tra le parti e sotto il vincolo della dichiarazione di impegno di cui all'art. 251 c.p.c.. Tali dichiarazioni, come sopra osservato, sono peraltro state sostanzialmente ribadite dai testimoni (già escussi quali informatori nella fase sommaria) nella fase di merito. 
Deve, poi, nuovamente ribadirsi quanto già affermato nell'ordinanza del 26.11.2020 in ordine al fatto che la circostanza che la canna fumaria in oggetto giungesse effettivamente sino al locale di proprietà del D'### è stata confermata da quanto riferito dal sommario informatore di parte resistente ### il quale, nel rispondere sul capitolo 1 della memoria di parte resistente, ha riferito: “[…] sono entrato nell'abitazione del D'### quando quest'ultimo era salito nell'appartamento del ### dove stavamo facendo dei lavori per dirmi che era caduto del materiale in casa sua - non ricordo esattamente il giorno in cui è successo, ma era aprile - maggio, mi sembra del 2019; io allora sono andato nel suo appartamento e ho visto della fuliggine sul tavolo di quella che penso fosse la sala da pranzo”, affermazioni corrispondenti a quanto riferito dalla sommaria informatrice di parte ricorrente ### la quale, dopo aver chiarito che “l'appartamento [del ricorrente] è un piano rialzato (dove si trovano la cucina e il soggiorno cui ho fatto riferimento), con sotto una taverna, collegata da una scala interna; mi era stato detto che la canna fumaria arrivava sino alla taverna e che pertanto avrebbe potuto essere realizzato un camino anche nella taverna”, in risposta al capitolo 6 del ricorso ha affermato che, in data ###, “subito dopo pranzo, mentre ero nel soggiorno davanti alla tv, ho sentito un'esplosione alle mie spalle e si è sollevata una nuvola di fumo e fuliggine sul tavolo, sui giochi di mio figlio, sul seggiolone ecc. La fuliggine ho visto che è uscita dal soffitto e dal battiscopa”. 
Da tali dichiarazioni risulta evidente la presenza di una canna fumaria posta a servizio dell'appartamento del D'### (e, in particolare, del locale taverna corrispondente all'ex locale caldaia condominiale) e giungente sino all'appartamento del ### atteso che soltanto l'esistenza di tale collegamento ha potuto determinare la caduta del materiale da tale ultimo appartamento all'appartamento del ricorrente e la conseguente fuoriuscita della fuliggine, oltre che dal soffitto, dal battiscopa (elemento posto a contatto con il pavimento) del soggiorno posto al di sopra della taverna (locale a servizio del quale risulta quindi realizzato il passaggio dei fumi, arrivando la canna fumaria sino al punto più basso del locale - soggiorno - posto al di sopra della taverna). 
Le dichiarazioni delle informatrici ### e ### (sostanzialmente confermate nella fase di merito) hanno inoltre consentito di accertare che, anteriormente alla rimozione della canna fumaria da parte del ### la stessa risultava collegare l'appartamento del D'### con il comignolo posto sul tetto dell'edificio, atteso che ### (abitante al di sopra dell'appartamento del ricorrente e al di sotto dell'appartamento del resistente) ha esplicitamente riferito, in risposta al capitolo 3 della memoria di parte resistente: “la canna fumaria in esame non si interrompe, ma attraversa tutto l'immobile fino a sfociare sul tetto, tant'è che ricordo che almeno fino a tre anni fa gli uccelli cadevano dentro la canna fumaria e io li sentivo; ricordo che a questo proposito avevo anche chiesto all'amministratrice di mettere una rete attorno al comignolo per evitare che ci finissero dentro. Questa rete è stata fatta ed è per questo che da tre anni non capita più”; la circostanza è stata ulteriormente confermata dall'informatrice ### la quale frequenta l'immobile dal 2007, in risposta al capitolo 7 del ricorso: “preciso che dalla parete tra il soggiorno e la cucina spesso abbiamo sentito dei piccoli rumori, come pietroline o uccellini”. 
Per quanto attiene alla dedotta, da parte resistente, interruzione della canna fumaria a circa 1,5 metri di altezza tra il pavimento e il soffitto dell'appartamento dello stesso resistente, deve ribadirsene anche in questa sede l'infondatezza, per quanto emerso nel presente giudizio (ivi inclusa la fase di merito).  ### elemento di prova a sostegno di tale deduzione nella fase sommaria appariva costituito dalle dichiarazioni del sommario informatore ### il quale ha svolto i lavori di ristrutturazione nell'appartamento del resistente. Tale sommario informatore aveva, in particolare, riferito, in risposta al capitolo 3 della memoria di parte resistente, “preciso che io ho iniziato a rompere il tramezzo a partire dal soffitto dell'appartamento del ### e che all'inizio ho visto che erano presenti solo le quattro piccole canne fumarie di cui già conoscevo l'esistenza, mentre quanto sono arrivato ad un'altezza di circa due metri dal pavimento, ho visto che c'era un'altra canna fumaria, ossia la canna fumaria grossa cui ho fatto riferimento sopra” e, in risposta al capitolo 9 del ricorso: “### il signor D'### è venuto a chiedere spiegazioni la canna fumaria grossa era parzialmente smontata, ed era in corso la rimozione di un'ulteriore parte della stessa. Ribadisco comunque quanto detto prima in ordine al fatto che la canna fumaria era stata rinvenuta soltanto a due metri di altezza dal pavimento.”. 
Le dichiarazioni sopra riportate rese dal sommario informatore sono state ritenute inattendibili all'esito della fase sommaria, ed è stata conseguentemente disposta la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica presso questo Tribunale, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 372 c.p. 
Proprio nell'ambito del procedimento penale che ne è seguito il ### ha chiarito (cfr. pagg. 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18 e 19 del verbale di esame dell'imputato, prodotto da parte ricorrente in data ###, previa autorizzazione del giudice del 24.5.2023) che quanto riferito in sede cautelare circa il rinvenimento della canna fumaria a circa due metri di altezza dal pavimento dell'appartamento del ### (risultando conseguentemente assente l'ultimo tratto di canna fumaria posto tra tale altezza e il soffitto di tale appartamento) doveva intendersi riferito esclusivamente alla componente in eternit della canna fumaria stessa, avendo riscontrato che, per tutta l'altezza dell'appartamento, e dunque dal pavimento al soffitto, vi era comunque una canna fumaria in muratura (al cui interno, durante la demolizione, ha rinvenuto la canna di eternit). Conseguentemente, in sede penale è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti del ### in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato dal momento che “[…] il ### ha chiarito che, quando aveva svolto i lavori, aveva riscontrato una canna fumaria in muratura continua che rivestiva un tubo in eternit, spezzato al suo interno. Pertanto, il tubo risultava interrotto, mentre la rivestitura in muratura era continua. Ebbene, si ritiene che, per mero equivoco, la deposizione del ### sia stata ritenuta non conforme alla situazione dei fatti, poiché l'imputato non ha precisato in sede civile che comunque il rivestimento in muratura garantiva di fatto il collegamento della canna fino al tetto. E' ben possibile, quindi, che quando lo stesso ha dichiarato che la canna fumaria era interrotta si riferisse solamente al tubo in eternit e che in realtà non volesse intendere che il passaggio dei fumi non era continuo”. 
Da tali chiarimenti forniti dal ### in sede penale (peraltro concordanti con quanto riferito dallo stesso in risposta ai capitoli 6 e 20 della seconda memoria di parte attrice all'udienza del 19.5.2023) emerge che, indipendentemente dal fatto che la parte in eternit della canna fumaria fosse effettivamente mancante nel tratto finale (circostanza che lo stesso testimone, tanto in sede penale quanto nella testimonianza resa nella fase di merito del presente giudizio, non ha potuto affermare con certezza, avendo riferito di non poter escludere che tale porzione in eternit fosse scivolata per effetto del martellamento della parete), il passaggio dei fumi era comunque garantito senza interruzioni sino al tetto per la presenza di una intercapedine in muratura che conteneva la canna fumaria in eternit, intercapedine che costituisce sicuramente opera destinata durevolmente ad essere posta a servizio dell'immobile “dominante”, consentendo il passaggio dei fumi provenienti dallo stesso attraverso gli immobili “serventi” per fuoriuscire dal comignolo posto sul tetto dell'edificio (cfr., sul punto., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22016 del 2016, la quale ha a riferimento un'opera analoga). 
In tal modo accertata l'esistenza di una canna fumaria (per tale intendendosi non solo quella in eternit, ma qualunque manufatto avesse la funzione di consentire il passaggio dei fumi sino all'esterno, incluso, quindi, il vano ricavato nella muratura all'interno del quale correva la canna in eternit) posta a servizio dell'immobile del ricorrente e sfociante nel comignolo cui sopra si è fatto riferimento, deve ribadirsi anche in questa sede l'irrilevanza delle deduzioni di parte resistente in ordine al mancato utilizzo, da parte del D'### della stessa per mancata realizzazione di stufe o camini nel locale identificato con la particella 306 sub 18 (ex locale caldaia condominiale), atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, costruita la canna fumaria per lo scarico dei fumi a carico - tra gli altri - dell'appartamento dell'odierno resistente, il titolare della situazione possessoria non deve far nulla per ricavare dalla stessa l'utilità desiderata, trattandosi del possesso di una situazione di fatto assimilabile al diritto di servitù continua (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22016 del 2016). 
Risulta quindi irrilevante che il ricorrente non abbia realizzato, nel proprio immobile, opere per procedere all'effettivo scarico dei fumi (quali camini o stufe, nonché la porzione iniziale della canna fumaria che da tali manufatti dipartirebbe), atteso che l'esistenza della servitù ### di scarico dei fumi deriva dalla presenza, negli immobili “serventi”, dell'opera (la canna fumaria) che consente tale scarico, rimanendo nella facoltà del proprietario del fondo dominante la decisione di utilizzarla (realizzando le opere ne consentono lo sfruttamento e mettendole in azione) o meno (non realizzando tali opere o, pur realizzandole, non azionandole). 
Infondata risulta dunque la deduzione, ribadita in sede di merito da parte resistente, secondo la quale l'assenza degli indicati manufatti nel locale identificato con la particella 306 sub 18 escluderebbe in radice l'esistenza di una servitù a vantaggio di tale locale. 
Infatti, dimostrato che la canna fumaria che attraversa tutto l'immobile è stata realizzata per consentire lo scarico dei fumi di quella che originariamente era la caldaia condominiale, e che tale caldaia si trovasse nel locale identificato con tale particella, ciò che determina l'esistenza della servitù, come sopra osservato, è la presenza negli immobili “serventi” - e non in quello “dominante” - delle opere che consentano lo scarico dei fumi a vantaggio del secondo, mentre la realizzazione di opere in tale locale attiene esclusivamente alla scelta del proprietario dello stesso di sfruttare o meno le opere la cui presenza determina l'esistenza della servitù (profilo che non incide sull'esistenza della stessa - cfr. Cass. 22016/2016 sopra richiamata: “la circostanza che il passaggio praticato all'interno della parete, attraverso il quale dall'immobile della ### venivano convogliati i fumi nella canna fumaria del ### possa essere rimasto inutilizzato per qualche tempo non assume rilievo di sorta, trattandosi del possesso di una situazione di fatto assimilabile al diritto di servitù continua: costruito il passaggio attraverso il quale i fumi venivano scaricati nella colonna del ricorrente, il titolare della situazione possessoria non deve far nulla per ricavare dalla stessa l'utilità desiderata”). 
Tali considerazioni inducono altresì a rigettare l'eccezione di parte resistente di prescrizione della servitù vantata dal ricorrente, la quale risulta smentita proprio dal carattere continuo (cfr., sul punto, Cass. 22016/2016 e Cass. 2316/2021) della servitù cui corrisponde la situazione di fatto oggetto del presente giudizio. 
La natura di servitù continua esclude infatti che il mero “inutilizzo” dell'opera (nel caso di specie, la canna fumaria che attraversa le unità immobiliari sovrastanti) mediante la quale si esercita la servitù determini il decorso del termine di prescrizione della stessa, laddove tale inutilizzo derivi dall'esercizio di una facoltà del proprietario del fondo dominante (ivi inclusa quella di non realizzare nel proprio immobile opere che comportino lo scarico di fumi nel passaggio posto a servizio di tale immobile; cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1719 del 1995: “il comportamento del proprietario (o comproprietario) che si estrinseca nel non far funzionare un impianto, non significa, di per sè, la cessazione del possesso su di esso, essendo il possesso nient'altro che l'esteriore manifestazione della signoria su di una cosa, e cioè l'esercizio di quei poteri che sono propri del titolare di un diritto reale; e poiché tra questi poteri è compresa la facoltà di mettere o non mettere in attività l'impianto, appare illogico desumere da un comportamento che di per sè appare esercizio dei poteri dominicali ciò che è invece il suo esatto contrario”) e non, ai sensi dell'art. 1073 comma 2 c.c., dall'impossibilità di funzionamento delle opere (collocate sui fondi serventi) destinate all'esercizio della servitù o, ai sensi dell'art. 1074 c.c., dall'inutilità del funzionamento delle stesse. 
Tali due ipotesi, rilevanti ai fini del decorso del termine prescrizionale, ricorrono quando, anche ove il proprietario del fondo dominante decidesse di sfruttare le opere poste a servizio del suo fondo, le stesse non siano in grado di svolgere la funzione per la quale erano state realizzate (in quanto, ad esempio, non in grado di determinare la fuoriuscita del fumo dal comignolo) o, pur potendo materialmente svolgerla, non consentano di trarre alcun concreto vantaggio dal loro utilizzo (ipotesi che si verificherebbe nel caso in cui, ad esempio, fosse vietata la combustione del materiale per il cui passaggio la canna fumaria è stata realizzata).
Nel caso di specie, l'idoneità a svolgere la propria funzione (sino alla demolizione della canna fumaria ad opera del resistente) del passaggio realizzato per consentire la fuoriuscita all'esterno dei fumi provenienti dall'immobile del ricorrente - e la sua conseguente utilità a servizio del fondo dominante - risulta dimostrata dal fatto che, quantomeno sino a tre anni prima dell'introduzione del presente giudizio, lungo tale passaggio e sino all'appartamento del D'### si udiva la caduta di pietrisco e di uccelli - circostanza che consente di presumere che dal medesimo passaggio sarebbero potuti transitare, in senso inverso, i fumi provenienti dall'immobile del ricorrente; dunque, alcuna prescrizione del diritto del cui possesso si controverte nella presente sede risulta maturata alla data di introduzione del giudizio. 
Risulta in tal modo provata, in capo al ricorrente, anche all'esito della fase di merito, la titolarità di una situazione di fatto corrispondente alla servitù di scarico dei fumi, derivante dalla presenza, a servizio del suo immobile, di una canna fumaria che, sino alla sua rimozione effettuata dal resistente nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, passava ### attraverso tale immobile per sfociare nel comignolo posto sul tetto dell'edificio. 
In tal modo accertato il possesso di tale “passaggio” da parte del ricorrente, deve altresì ritenersi provato, anche all'esito della fase di merito, l'avvenuto spoglio ad opera del resistente, non avendo lo stesso negato di aver provveduto a far rimuovere la canna fumaria in oggetto, ma essendosi limitato a dedurre che la stessa era interrotta a circa 1,5 metri di altezza dal pavimento del proprio appartamento e che la rimozione ha riguardato soltanto la parte ancora esistente (circostanza da ritenersi non provata nel presente giudizio, atteso che, per quanto sopra esposto in ordine alle dichiarazioni rese dal teste ### e ai chiarimenti forniti in sede penale, è emerso come la dedotta interruzione si potesse riferire in ogni caso alla sola parte in eternit della canna fumaria, ma non anche al canale in muratura in cui la stessa era collocata). 
In ordine alle modalità con cui è stato cagionato l'avvenuto spoglio, deve confermarsi quanto accertato nell'ordinanza del 26.11.2020 in ordine al fatto che lo stesso sia stato caratterizzato da violenza e clandestinità. 
Ribadito infatti che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “in tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza.”(cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22174 del 07/12/2012; Cass., Sez. 2, sentenza 3 giugno 2014, n. 12416), nel caso in esame non è emerso alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il ricorrente abbia manifestato il proprio consenso alla rimozione del manufatto da parte del resistente, né il resistente ha svolto deduzioni in tal senso. 
Deve altresì ribadirsi come lo spossessamento posto in essere si configuri come clandestino, essendo stato attuato attraverso l'effettuazione di opere murarie praticate nell'immobile nella disponibilità del resistente, la cui conoscenza, pertanto, per quanto emerso all'esito dell'istruttoria, è rimasta preclusa alla parte ricorrente sino all'episodio del 27.5.2019 (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22016 del 2016). 
Sulla base delle medesime considerazioni deve, del pari, confermarsi la sussistenza in capo al ### del cd. “animus spoliandi”, ossia la consapevolezza di porre in essere lo spossessamento ai danni del ricorrente, atteso che, per giurisprudenza costante, “l'animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio da parte del possessore può essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l'intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22174 del 07/12/2012; Cass., Sez. 2, sentenza 3 giugno 2014, n. 12416; Cass., Sez. 2, sentenza 5 marzo 2014, n. 5215) e che, nel caso in esame, tale onere - a fronte della dimostrazione dell'avvenuta demolizione, da parte dell'operaio incaricato dal resistente di effettuare la ristrutturazione dell'immobile, ### del vano collocato all'interno della muratura che consentiva il passaggio dei fumi sino al tetto - non è stato assolto dal resistente neppure nella fase di merito, ed anzi risulta incontestato che il ricorrente non fosse concorde nel consentire la rimozione della porzione di canna fumaria. 
Come già osservato in sede cautelare, il carattere clandestino dello spoglio determina, ulteriormente, l'infondatezza delle deduzioni di parte resistente in ordine all'intervenuto decorso del termine annuale per l'esercizio dell'azione di reintegrazione nel possesso, dal momento che “la clandestinità dello spossessamento, praticato attraverso l'effettuazione di opere murarie praticate nell'edificio nella disponibilità del ricorrente, la cui consistenza, pertanto, è rimasta preclusa alla parte resistente, importa che colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione, costituendo condizione per l'esercizio della stessa il non avvenuto decorso del relativo termine (che è di decadenza, non già di prescrizione) - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, essendo implicito, in tale ipotesi, che il termine in questione non poteva iniziare a decorrere se non dal momento in cui fosse cessata la clandestinità e lo spossessato fosse a conoscenza dell'illecito (o avesse avuto la possibilità di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza, esigibile nella cura dei propri interessi); resta, pertanto, a carico del convenuto la dimostrazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., del fatto estintivo, vale a dire dell'intempestività dell'azione per decorso dell'indicato termine, rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio (### 2, n. 1036 del 28/1/1995; ### 2, n. ### del 18/9/2009, Rv. 609627)” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza 22016 del 2016) e che nel caso di specie parte ricorrente - che ha introdotto il presente giudizio in data ### - ha dimostrato (sulla base delle dichiarazioni degli informatori #### e ### rese in risposta al capitolo 6 del ricorso, e confermate nella fase di merito) di essere venuta a conoscenza dell'avvenuto spoglio in data ###, mentre il resistente non ha dimostrato, neppure in sede di merito, la conoscenza o la conoscibilità dello stesso da parte del ricorrente in data anteriore. 
Dalle superiori considerazioni deriva la conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza del 26.11.2020 in ordine alla reintegrazione del ricorrente nel possesso della canna fumaria e, conseguentemente, il rigetto della domanda di parte resistente di cui al punto B delle conclusioni della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. 
Non può, invece, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno “per il ripristino dei luoghi e della funzionalità della canna fumaria, nonché per le operazioni di pulizia e smaltimento del materiale eternit frantumato e giacente all'interno della canna fumaria per complessivi ### 5.150,00” atteso che, quanto alle lavorazioni da svolgere nell'appartamento del resistente per il ripristino della porzione di canna fumaria corrente in tale immobile, le stesse costituiscono oggetto della pronuncia di condanna del resistente alla reintegrazione del ricorrente nel possesso della canna fumaria, dunque i relativi costi non possono essere ulteriormente computati quale danno risarcibile da riconoscere al ricorrente, gravando già sulla controparte in quanto destinataria dell'ordine di rimessione in pristino del passaggio per lo scarico dei fumi.
Deve poi rilevarsi che il ripristino della funzionalità della canna fumaria in parti che non sono state oggetto della condotta di spoglio non può essere fatto gravare sullo spoliator, non essendo stata offerta nel presente giudizio la prova del venir meno della funzionalità della canna fumaria (in parti diverse da quella rimossa dal resistente) per effetto della condotta del resistente. 
Quanto all'ulteriore voce di danno costituita da “operazioni di pulizia e smaltimento del materiale eternit frantumato e giacente all'interno della canna fumaria” deve osservarsi come tale voce non trovi riscontro nel preventivo prodotto da parte ricorrente sub allegato 10 al ricorso, ove viene fatto riferimento esclusivamente alla rimozione e allo smaltimento di “canna fumaria in eternit” (che il teste ### titolare dell'impresa che ha redatto il preventivo, ha riferito aver rinvenuto, rotta, all'interno del rivestimento della parete in legno nell'appartamento del D'###, ma non alla presenza di materiale eternit frantumato all'interno o a ridosso della stessa che dunque fosse riconducibile a quello caduto dall'appartamento del ### Conseguentemente, tale voce di danno non risulta adeguatamente provata nel presente giudizio e non può, dunque, essere oggetto di risarcimento. 
Le spese processuali del giudizio di merito, liquidate in base ai parametri medi del D.M.  55/2014, sono poste a carico di parte resistente nella misura del 70%, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando: - revoca il decreto dell'8.5.2024 nella parte in cui ha autorizzato il deposito della sola sentenza penale di assoluzione del teste ### e conferma il precedente decreto del 24.5.2023; - conferma il provvedimento pronunciato nell'ordinanza ex art. 703 c.p.c. del 26.11.2020 (“ordina a ### la reintegrazione di D'### nel possesso del passaggio costituito dalla canna fumaria di cm 45 x 35 posta all'interno della muratura dell'appartamento di proprietà del ### sito in #### n.1, piano quarto, distinto al ### del Comune di ### al foglio 76 (ex 106) particella 306 sub 7 per tutta la sua altezza dal pavimento sino al tetto”); - rigetta la domanda di parte resistente di cui al punto B delle conclusioni della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; - rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna del resistente al risarcimento del danno; - condanna ### a rifondere a D'### il 70% delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 1.750,00 (70% di € 2.500,00) per compensi, oltre spese generali e oneri di legge. 
Così deciso in ### il 15 settembre 2025 La Giudice dott.ssa

causa n. 591/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Della Fina

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5492/2025 del 06-11-2025

... attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone; in mancanza compensarle.”. ### di ### s.p.a. ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come segue: “1 - Rigettarsi la impugnazione proposta, perché inammissibile e totalmente infondata, confermandosi integralmente l'impugnata sentenza del Giudice di primo grado e respingendosi ogni relativa rinnovazione istruttoria. 2 - In conseguenza, condannarsi la parte appellante alla refusione delle spese processuali per il presente grado di giudizio.”. ### si è costituita ed ha concluso: “affinché l'adita Corte voglia confermare la sentenza impugnata, immune, per quanto sopra esposto, da censure logiche o giuridiche, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”. ### si è costituito ed ha chiesto: “A) dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto privo di fondamento giuridico per tutti i motivi innanzi esposti; B) non disporre il rinnovo della ### anche alla luce dell'attività istruttoria espletata, perché non contestata dai tecnici degli attori e delle controparti; C) nel merito, rigettare l'appello avverso la sentenza n.2706/2023 del Tribunale di S. ### C.V. perché proposto i prerequisiti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE di APPELLO di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. ### rel./est.  dr. ### dr. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 4091/2023 ###: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### 2706/2023 deliberata e pubblicata il ### (n. 715/2010 RG); usucapione di immobile; TRA ### c.f. ###, ### c.f. ###, la prima quale erede di ### difesi dall'avv. ### (c.f.  ###) e dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ### domicilio digitale: ##### s.p.a., c.f. ###,
CORTE di APPELLO di ### sezione civile in persona del curatore p.t., già ### di ### difeso dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ##### c.f. ###, in persona del ### della ### difesa dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ##### c.f. ###, difeso dall'avv. ### (c.f. ###) e dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ### domicilio digitale: #### fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.  “Con atto notificato il #### e ### hanno citato in giudizio il ### (### per l'approvvigionamento ### di ### di ### chiedendo all'intestato tribunale di essere dichiarati proprietari per usucapione del fondo esteso circa 2.000 mq. sito in ### riportato in catasto al foglio n. 46, p.lla 4, che assumono aver posseduto per oltre quarant'anni anche tramite il loro defunto genitore e dante causa ###
CORTE di APPELLO di ### sezione civile Il ### si è costituito il ### di ### di ### eccependo la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto esperita riguardo ad un bene di natura demaniale. 
L'11.1.2011 è intervenuto volontariamente, aderendo alla posizione del #### il quale ha allegato di aver ricevuto dalla ### in data ###, la concessione d'uso di parte del fondo demaniale oggetto di domanda ed ha quindi pure lui concluso per il rigetto della domanda degli attori. 
Chiamata in causa dagli attori, autorizzati dal G.U., con comparsa del 26.10.2011 si è costituita in giudizio la ### chiedendo il rigetto della domanda at-torea poiché attinente a bene demaniale.”.   Il Tribunale di ### con la sentenza impugnata, ha deciso come segue: “- rigetta la domanda degli attori; - compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite; - pone definitivamente a carico di parte attrice, di parte convenuta e della terza chiamata in causa, in solido tra loro, le spese di c.t.u.”. 
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame ### erede e coniuge di ### e ### ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Napoli accogliere il gravame perché fondato in fatto e in diritto e meritevole di tutela e, in riforma dell'appellata sentenza, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: ###: 1) ove necessario, disporre il supplemento e/o rinnovo della CTU per un approfondimento dello stato luoghi dal momento che la fascia a ridosso della ### ove è situata la condotta idrica, appare inglobata nella proprietà della ### di ### 2) nel merito, accogliere la domanda perché fondata e meritevole di tutela; 3) dichiarare avvenuta l'usucapione in ordine al bene sopra descritto, posseduto e coltivato dagli attori e, quindi, di conseguenza, dichiarare la proprietà esclusiva degli istanti sul bene stesso dell'estensione di circa 2.000 ### metri quadrati, pari a circa mezzo moggio, misura locale, riportato in catasto al foglio 46, p.lla 4;
CORTE di APPELLO di ### sezione civile 4) ordinare la trascrizione a favore degli istanti (### e ### avente causa del de cuius sig. ###, presso la ### dei ### competente, e tutti gli atti consequenziali come per legge; 5) in caso di opposizione degli appellati condannarli al pagamento delle spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone; in mancanza compensarle.”.   ### di ### s.p.a. ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come segue: “1 - Rigettarsi la impugnazione proposta, perché inammissibile e totalmente infondata, confermandosi integralmente l'impugnata sentenza del Giudice di primo grado e respingendosi ogni relativa rinnovazione istruttoria.  2 - In conseguenza, condannarsi la parte appellante alla refusione delle spese processuali per il presente grado di giudizio.”.   ### si è costituita ed ha concluso: “affinché l'adita Corte voglia confermare la sentenza impugnata, immune, per quanto sopra esposto, da censure logiche o giuridiche, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.   ### si è costituito ed ha chiesto: “A) dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto privo di fondamento giuridico per tutti i motivi innanzi esposti; B) non disporre il rinnovo della ### anche alla luce dell'attività istruttoria espletata, perché non contestata dai tecnici degli attori e delle controparti; C) nel merito, rigettare l'appello avverso la sentenza n.2706/2023 del Tribunale di S.  ### C.V. perché proposto i prerequisiti richiesti dall'art. 1158 c.p.c. e confermare la sentenza de qua in ogni sua parte; D) condannare gli appellanti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre c.p.a. e spese generali, in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”.   Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 28.10.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod.  proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
CORTE di APPELLO di ### sezione civile L'### DEL#### di ### s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.   ### dev'essere disattesa.   La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. 13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. ###/2021; Cass. n. 40560/2021; n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. ###/2022; Cass. n. 1538/2023; Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. 18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. ###/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. 9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. 24048/2021; Cass. n. 9378/2024).   Nella specie, l'atto di appello confezionato da ### e ### risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di ### e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
CORTE di APPELLO di ### sezione civile ### di ### s.p.a. ha eccepito, poi, l'inammissibilità del gravame, sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed ha chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.  ### non può trovare accoglimento. 
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito. 
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod.  proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr.  20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, 14696).”. 
L'###'IMMOBILE ### e ### hanno dichiarato di impugnare la sentenza nella parte in cui statuito che: “La domanda di parte attrice va rigettata in quanto non ricorrono le condizioni affinché possa operare l'istituto dell'usucapione del fondo oggetto di domanda, …; difatti il preteso acquisto del diritto reale di proprietà che gli attori assumono di aver conseguito per usucapione è incompatibile con la natura demaniale che caratterizza il fondo medesimo, il quale costituisce una pertinenza dell'acquedotto demaniale regionale.”. 
Hanno dedotto, a sostegno dell'impugnazione, che l'affermazione non può essere condivisa, se si tiene conto che oggetto della domanda è l'area agricola (bene immobile), e giammai la condotta idrica, sulla quale è stata esercitata, ininterrottamente, sin dall'anno 1968 l'attività di coltivazione. ### agricola è cosa ben diversa dall'opera idraulica o acquedottistica per consistenza, estensione, caratteristiche fisiche e funzionali. Invero, l'area agricola di cui si discute è estesa circa 2.000 metri quadrati; è recintata; ha un
CORTE di APPELLO di ### sezione civile unico accesso ed è sempre stata suscettibile di attività agricola; viceversa, la condotta idrica è interrata nel sottosuolo e non visibile; non ha mai costituito alcun ostacolo, né ha mai ostacolato l'esercizio continuo ed ininterrotto dell'attività agricola svolta incessantemente, pubblicamente, pacificamente ed esclusivamente dagli attori. Peraltro, l'unico pozzetto di ispezione si trova al di là della recinzione dell'area, ossia sulla ripa, a pochi centimetri dalla banchina stradale così come la stessa conduttura idrica, in ghisa, del diametro di 30 centimetri corre lungo il lato nord a confine con ### nel sottosuolo ad una quota di metri quattro (accertamento peritale) e non ha mai ostacolato lo svolgimento dell'attività agricola in capo agli odierni appellanti.   Hanno rimarcato che giammai essi attori hanno pensato di usucapire “l'acquedotto” o meglio la condotta idrica, interrata e non visibile, peraltro presente su una minima parte dell'area agricola, ma soltanto il fondo di circa mq. 2.000. Infelice argomentazione è stata quella di denominare come “suolo acquedottistico” l'intera area agricola, da sempre utilizzata e sfruttata esclusivamente da coltivazioni (uliveto ed ortaggi vari), nonostante solo una piccola fascia di pochi centimetri (cm 80 - ottanta circa), che corre lungo il lato nord, a confine con la via ### sia stata interessata dal posizionamento della conduttura idrica ovvero dalla servitù di acquedotto.   Hanno aggiunto che la conduttura idrica è lunga diversi chilometri e attraversa il territorio di numerosi comuni. Le aree antistanti, poste fisicamente prima e dopo a quella di cui si controverte, dove è interrata la condotta idrica, sono state annesse alle proprietà private, recintate o delimitate da muri di confine costruendovi al di sopra piattaforme in cemento armato ed anche costruzioni. 
Hanno sostenuto che l'art. 6 della legge n. 183/1976 ha previsto il trasferimento alle ### delle sole opere realizzate e collaudate dall'ex ### per il ### quindi solo la conduttura idrica è stata trasferita alla ### ma giammai l'area agricola per la quale è stata avanzata domanda di usucapione. Peraltro, l'area fu acquistata esclusivamente dal ### di ### di ### con atto pubblico, in assenza di qualsivoglia dichiarazione di pubblica utilità e di atto di espropriazione, mai rinvenuti nè prodotti in giudizio, e fa parte del suo patrimonio esclusivo, che è
CORTE di APPELLO di ### sezione civile un soggetto giuridico diverso dalla ### Il fondo, dunque, fu acquistato in via esclusiva dal ### di ### di ### ed è stato parte del suo patrimonio fino al verificarsi dell'invocata usucapione. Viceversa, soltanto l'opera idraulica o conduttura idrica ### fu esclusivamente finanziata dalla ### del ### e poi acquisita, per legge, dalla ### Hanno evidenziato il vizio logico-giuridico commesso dal Tribunale che ha confuso i beni e l'inclusione in due distinti e ben diversi patrimoni: l'area agricola, oggetto di usucapione, appartenente al patrimonio esclusivo del ### idrico, per avvenuto acquisto nell'anno 1959; la condotta idrica o acquedottistica, con le opere annesse, finanziate dalla ### - non oggetto di usucapione e che rappresenta una mera servitù idrica - appartenente per acquisizione al patrimonio della ### Hanno dichiarato di impugnare la sentenza del Tribunale sammaritano nella parte in cui ha statuito “… ###.U.R. ### n. 11 Speciale del 20/02/2009, contenente l'inventario dei beni della ### sono elencati tra le pertinenze dei suoli acquedottistici di provenienza ex ### MEZ. I seguenti beni: ( 194) acquedotto ### I ### condotta adduttrice ### di ### (135) acquedotto campano 2° stralcio acquedotto dal partitore ### (136) acquedotto campano 3° stralcio condotta ### - S. Iorio serbatoio ### la cui denominazione evoca proprio i luoghi oggetto di causa. A sua volta già l'art. 6 della legge n. 183/1976 aveva disposto il trasferimento alle ### delle opere ex ### ed in tal senso è anche il successivo DPR 218/1978. A mente poi dell'art. 1 L.R.  ### n. 38/1993 fanno parte del demanio regionale i beni delle specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del c.c. (e quindi anche gli acquedotti) se appartengono alla regione per acquisizione a qualsiasi titolo ....”. 
Hanno addotto che, da un'attenta disamina del suindicato bollettino regionale, allegati A e B, non si riscontra da nessuna parte la specifica indicazione del bene immobile de quo. Parimenti dall'allegato M - ###, intitolato “pertinenze acquedottistiche”, non è specificata da nessuna parte la consistenza dei beni. 
Hanno ribadito che l'opera idraulica, ossia la conduttura idrica che corre lungo il lato nord del suolo agricolo in questione, lungi dall'impedire ogni
CORTE di APPELLO di ### sezione civile forma di coltivazione agricola, non impedisce l'usucapione dell'area dismessa dal ### di ### di ### Anzi essa è giuridicamente compatibile con la presenza o la costituzione sul fondo de quo di una servitù coattiva di acquedotto e questa non attribuisce ai fondi la natura di bene demaniale. Essi appellanti non hanno mai inteso acquisire la proprietà della conduttura idrica interrata o presente nel sottosuolo; il bene del quale rivendicano l'intervenuto acquisto per usucapione è soltanto l'area agricola di mq. 2.000 circa. 
Hanno rievocato le deposizioni testimoniali, dalle quali è risultato che essi hanno delimitato il fondo agricolo realizzandovi una recinzione, con la quale, in concreto, hanno esercitato lo ius excludendi alios. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata proprio dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 cod.  Hanno riaffermato che la realizzazione della conduttura idrica sul fondo oggetto di controversia, e precisamente lungo il lato prospiciente la via ### non gli attribuisce natura demaniale, anzi il fondo agricolo, di proprietà del ### di ### per effetto dell'atto di compravendita del 21/09/1959, fa parte del suo patrimonio disponibile ed è usucapibile. 
Hanno deprecato la sentenza del Tribunale di primo grado anche sotto il profilo del riparto dell'onere della prova. Nella fattispecie, essi attori hanno fornito la prova piena e rigorosa di aver svolto sul terreno, in modo pubblico, continuato e incontrastato, un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, protrattasi per oltre un ventennio, escludendo, con la realizzazione della recinzione, ogni altro dalla coltivazione del fondo, ossia manifestando lo ius excludendi alios. Viceversa, i convenuti non hanno fornito alcun documento per dimostrare i propri assunti: non è stata depositata, nè rinvenuta alcuna dichiarazione di pubblica utilità, né alcun decreto di espropriazione, né un qualsivoglia documento attestante le deduzioni o eccezioni attoree. 
Hanno richiamato l'attenzione sulle dichiarazioni dei testimoni, che hanno riferito sulle circostanze cadute nella loro percezione, relative alla coltivazione ed all'uso continuo del terreno, iniziato, dall'anno 1968 (oltre cinquanta anni), prima dal padre degli attori, ### e poi
CORTE di APPELLO di ### sezione civile proseguito dagli stessi, nonché relative all'impianto ed al raccolto dei frutti della terra, alla costruzione della recinzione ed alla sopportazione dei relativi costi. 
I motivi meritano reiezione. 
Come ha correttamente ritenuto il Tribunale di ### il fondo sul quale ### e ### pretendono di aver maturato il diritto di proprietà per usucapione presenta natura demaniale, in quanto destinato alla pubblica utilità, e, dunque, non può formare oggetto di diritti di terzi estranei all'ente pubblico che ne è proprietario (oggi la ### per la p.lla 5213 destinata a sede dell'acquedotto “### di ### - ### - ### e ### di ###Iorio”, e la ### di ### per la p.lla 5214 destinata a banchina laterale della strada provinciale “Galatina”), il tutto secondo il regime dei beni pubblici delineato dagli artt. 822 e ss. cod.  Il terreno in discorso risulta ubicato in zona periferica del Comune di ### frazione di ### in ### località ### e contraddistinto originariamente in catasto, al fol. 46, p.lla 4, con estensione di mq. 2020. Successivamente è stato frazionato nella p.lla 5213, con superficie catastale di mq. 1377, e nella p.lla 5214, con superficie catastale di mq. 643. 
Entrambi i fondi - come già detto - risultano appresi dai menzionati enti territoriali e destinati al pubblico servizio.  ### sedime ricadente nella p.lla 4 del fol. 46, esteso mq. 2020, fu oggetto di occupazione da parte del ### per l'### di ### di ### a seguito della deliberazione del Consiglio di ### della ### per il ### n. 424/### in data ###, per la costruzione della condotta idrica e, proprio nel prosieguo di tale procedura, fu oggetto di “cessione volontaria” in favore del predetto ### da parte dei proprietari, ####### con atto per notar ### del 21.9.1959, rep. 49678/8528, registrato il ###. Alla data del rogito, il ### acquisiva “anche il possesso legale” del fondo, avendone già il possesso materiale, per averlo precedentemente occupato per l'inizio dei lavori di impianto della condotta di adduzione (v. art. 4° dell'atto ###. La cessione volontaria del cespite, in favore del ### per l'
CORTE di APPELLO di ### sezione civile di ### di ### ha comportato che la procedura espropriativa si è chiusa appunto con quell'atto negoziale consensuale e ciò giustifica l'assenza di un decreto di esproprio, circostanza che ### e ### hanno invocato, invece, ma senza fondamento, a sostegno della propria prospettazione sulla natura privatistica del predio. 
Successivamente, la porzione contraddistinta con la p.lla 5214, a nord del fondo, è stata espropriata e destinata all'adeguamento della strada provinciale “Galatina”, a seguito di atto deliberativo della giunta ### di ### 231 del 7.7.2004. Si tratta di una striscia di suolo che costeggia l'arteria viaria, con larghezza costante di circa m. 3,00, destinata al deflusso delle acque piovane provenienti dalla strada. 
La porzione contraddistinta con la p.lla 5213, invece, posta a sud della precedente, è stata riservata all'alloggiamento dell'acquedotto pubblico, che impegna l'intera lunghezza della stessa, sin dalla data di costruzione dell'opera, all'incirca nell'anno 1960. ### fondo risulta poi pervenuto al demanio della ### per effetto dell'art. 6 legge n. 183/1976 e poi degli artt. 139 e 148 del d.p.r. 218/1978. 
La ricostruzione delle vicende inerenti gli immobili consente di accertare che l'intero fondo originariamente accatastato al fol. 46, p.lla 4, esteso circa mq.  2020, sul quale ### e ### oggi intendono affermare il loro acquisto per usucapione, è stato legittimamente e di fatto destinato all'utilizzo pubblico, mediante apposite procedure espropriative ed è attualmente acquisito al demanio regionale (p.lla 5213) e provinciale (p.lla 5214). Si legge, infatti, anche nella relazione di c.t.u. (a fol. 9) che “… il terreno oggetto di vertenza, indicato nell'atto di citazione attrice con la particella 4 del foglio 46 del Comune di ### è lo stesso terreno identificato oggi con le particelle catastali 5213 e 5214 del foglio 46 del Comune di ###”. 
La destinazione all'uso pubblico di entrambe le p.lle 5213 e 5214 esclude ogni possibilità di usucapione, da parte di ### e ### Né possono essere condivisi i loro sforzi argomentativi, rivolti a sostenere che la domanda riguarda soltanto il suolo e non l'opera idraulica; che non hanno mai inteso usucapire la condotta, ma soltanto il fondo agricolo sovrastante di mq. 2000 circa; che la coltivazione del predio non interferisce con
CORTE di APPELLO di ### sezione civile le attività di manutenzione dell'opera pubblica; che l'esistenza della tubazione nel sottosuolo non può impedire l'usucapione del sedime sovrastante; che l'esercizio del loro possesso si è manifestato esteriormente con la realizzazione della recinzione dell'appezzamento (ius excludendi alios); che la ### è titolare soltanto della servitù di acquedotto; che, in definitiva, il loro diritto è compatibile con la permanenza dell'opera pubblica. 
Sul punto, questa Corte considera e ribadisce quanto già valutato dal Tribunale di ### in ordine alla natura demaniale dei cespiti o, quantomeno, in ordine alla loro appartenenza al patrimonio indisponibile degli enti territoriali (### e ### di ###, che ne impedisce qualsivoglia acquisizione della proprietà per usucapione, da parte degli appellanti. 
Il regime giuridico delle p.lle 5213 e 5214 deriva dagli atti espropriativi e di conferimento di pubblica utilità sopra richiamati e dalla destinazione attuale ed effettiva dei fondi al soddisfacimento dell'interesse pubblico (acquedotto “### di ### - ### - ### e ### di ###Iorio” e strada provinciale “Galatina”). 
La Corte di legittimità, del resto, ha ben chiarito che “In tema di beni immobili, allorquando lo Stato o altro ente pubblico intervenga nel settore della proprietà, fondiaria o urbana, per assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico primario, quali l'esigenza di redistribuzione della proprietà agraria ovvero l'assicurazione di una casa di abitazione per i cittadini non abbienti oppure, ancora, la ricostruzione post-terremoto, la finalità perseguita assume valenza e prevalente rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa. Il bene immobile interessato dall'intervento pubblico rimane, pertanto, nel patrimonio indisponibile dell'ente e non è usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. Ove, viceversa, l'intervento progettato non abbia avuto seguito e non si sia realizzato in concreto l'asservimento del bene alla finalità pubblica perseguita, ovvero il bene sia stato abbandonato dall'ente pubblico per un periodo di tempo incompatibile con l'utilizzazione in concreto a fini di pubblica utilità, può configurarsi una reviviscenza dell'interesse individuale rispetto a quello generale.” (Cass. n. 21137/2020). ### del principio di diritto appena
CORTE di APPELLO di ### sezione civile richiamato alla fattispecie in esame comporta, ove ce ne fosse stato dubbio, che l'effettiva ed attuale destinazione dell'intero sedime delle p.lle 5213 e 5214 alla finalità pubblica preclude qualsivoglia acquisizione di diritti con essa incompatibili, quale il diritto di proprietà affermato da ### e ### Peraltro, il perdurante e concreto esercizio della potestà pubblica sui beni in lite - e ciò smentisce l'assunto di ### e ### secondo cui l'appezzamento è stato abbandonato dall'ente pubblico regionale - è dimostrato anche dal rilascio della concessione (d.d.  436 del 6.7.2010), verso il canone annuo di € 309,87, per “pulizia e taglio d'erba”, per un periodo temporaneo (quattro anni rinnovabili), di una porzione di mq.  1040 della p.lla 5213, in favore di ### il quale deriva le sue facoltà sul fondo proprio da quel provvedimento amministrativo, con il quale la ### - ### e ### ha esercitato discrezionalmente il suo potere di disporre del bene ed ha manifestato il perdurare della sua signorìa pubblicistica su esso. 
In piena aderenza al principio sopra richiamato, la Corte Suprema ha riaffermato che “### un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio", ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.” (Cass. n. 5867/2020). Pertanto, con riferimento alla fattispecie, la volontà espressamente manifestata dagli enti pubblici di destinare i beni (acquedotto e banchina stradale) al pubblico servizio ed il conferimento reale e verificato delle opere al soddisfacimento di tale finalità di pubblico interesse, comporta la sottrazione delle p.lle 5213 e 5214 alla pretesa dei soggetti privati (### e ###, sia che si vogliano ritenere le opere di natura demaniale (artt. 822 cod. civ.) che di natura patrimoniale indisponibile, in quanto destinate a pubblico servizio (art. 826 comma III cod. civ.), considerati i divieti e le condizioni preclusive di diritti di terzi esplicitamente imposti dall'art. 823 cod. civ. (per i beni demaniali) e dall'art. 828 cod. civ. (per i beni del patrimonio indisponibile).
CORTE di APPELLO di ### sezione civile La pretesa di ### e ### di sentirsi riconoscere il legittimo possesso esercitato sui fondi e la conseguente acquisizione della proprietà per usucapione sulla sola parte superficiaria e/o residuale dell'intero appezzamento, con esclusione della condotta idrica sotterranea, confligge irrimediabilmente, ancora una volta, con il regime giuridico pubblicistico che interessa gli immobili in lite. Sul punto, questa Corte deve rimarcare, da un lato, che i vincoli di pubblico interesse imposti sulle due particelle 5213 e 5214 li hanno coinvolti nella loro interezza, quindi sia nella parte “superficiaria” che nella parte “sotterranea”, e che il principio civilistico delineato dall'art. 840 comma I cod. civ. ammonisce che “La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene …”; dall'altro lato, che la legislazione codicistica non prevede - ed anzi, come si è visto, esclude espressamente - diritti di natura privatistica sui beni demaniali e/o del patrimonio indisponibile concorrenti con il vincolo pubblicistico di destinazione oppure su porzioni residuali del suolo o del sottosuolo. 
Non merita accoglimento neppure il diverso assunto degli appellanti, in base al quale la ### sarebbe titolare ed avrebbe acquisito soltanto una servitù coattiva di acquedotto, del tutto compatibile con il diritto esercitato iure domini da essi possessori. Tale prospettazione è del tutto fuori dalla realtà rappresentata e generata dai titoli di provenienza sopra passati in esame, che rivelano come sia il ### per l'### di ### di ### (al quale è succeduta la ### che la ### di ### abbiano acquisito la piena proprietà dei fondi rispettivamente sub p.lle 5213 e 5214 e non piuttosto un (più limitato) diritto di servitù. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.  ### spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di ### e ### per effetto della rinnovata soccombenza, con
CORTE di APPELLO di ### sezione civile attribuzione, per la parte loro spettante, agli avv.ti ### e ### che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc.  Ai fini del computo degli onorari di avvocato, il valore della causa va individuato sulla base della stima dell'immobile, non determinata e non evincibile in atti, per cui deve trovare applicazione la tabella 12 - giudizi innanzi alla Corte di Appello - scaglione valore indeterminato/bile da € 26.000,01 ad € 260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. 55/2014). 
Va escluso, per questo giudizio di appello, il compenso ai difensori per la “fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo stata compiuta alcuna attività tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25664/2025) A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di ### e ### di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.  115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).  P.Q.M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di ### 2706/2023 deliberata e pubblicata il ### (n. 715/2010 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da ### e ### 2) condanna ### e ### in solido, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida: - in favore di ### di ### s.p.a., in € 6.946,00 per onorario, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%; - in favore della ### in € 6.946,00 per onorario, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%; - in favore di ### in € 6.946,00 per onorario, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione agli avv.ti ### e ### 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR 115/2002, a carico di ### e ### per il
CORTE di APPELLO di ### sezione civile versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello. 
Così deciso in Napoli, in data 4 novembre 2025.  #### (firma apposta in modalità digitale)

causa n. 4091/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe

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Tribunale di Ivrea, Sentenza n. 611/2024 del 23-10-2024

... carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (C. giust. UE, 18 maggio 2022, Ministero dell'istruzione, C- 450/21, EU:C:2022:411, punto 48 e dispositivo). I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso, riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia. Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile - ### nella persona del Giudice dott. ### viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data ###, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 437/2024 R.G.L.  promossa da ### cod. fisc. ###, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti RICORRENTE contro ###'#### cod. fisc. ###, in persona del ### pro tempore ### conclusioni delle parti per parte ricorrente ### - accertare e dichiarare il diritto della sig.ra prof.ssa ### ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta docente”), per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 con conseguente condanna del Ministero dell'### al pagamento in favore della stessa all'importo di euro 1000,00 oltre interessi e rivalutazione ed accessori come per legge, anche tramite la “### elettronica del docente” o con ogni atto necessario per consentirne il godimento.  - ### delle spese (anche generali) e competenze di giudizio, oltre oneri tributari e previdenziali ex DM 55/14 e ssmm con aumento del 30% previsto ex art. 4 comma 1 bis attesi i collegamenti ipertestuali inseriti di seguito, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.  oggetto: carta docente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2024 RAGIONI IN FATTO E ### Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del Ministero convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: - a.s. 2020/2021, dal 25/9/2020 al 31/8/2021, presso l'I.C. ###; - a.s. 2021/2022, dal 6/9/2021 al 30/6/2022, presso l'I.C. ###. 
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, ### del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del Ministero convenuto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite ### del docente. Precisava altresì di essere attualmente dipendente, quale docente, a tempo indeterminato del Ministero convenuto (doc. 3). 
Nessuno si costituiva per il Ministero convenuto.  * 
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero convenuto in ragione della mancata costituzione dello stesso nonostante la regolarità della notificazione effettuata a mezzo pec in data ### presso l'### dello Stato di ### *  ###. 1, commi 121-122 e 124, l. 107/2015 prevede che: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2024 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima […] 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria». 
In attuazione della normativa primaria sopra richiamata è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015 (### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU n. 243 del 19-10-2015), successivamente sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 (### delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in ### n. 281 del 01-12-2016).  ###. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 prevede che: «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e con trasferibile. […] 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 […] 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio». 
Allo stesso modo, l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che: «1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2024 fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.  2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. […]». 
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dalla possibilità di fruizione della ### del docente. Espressa conferma normativa di ciò è data dall'art. 15 d.l. 69/2023 che, per il solo anno 2023, riconosce il beneficio in esame anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l.  124/1999), rendendo così evidente l'esclusione, di regola, dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio della carta docente. 
Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C.  giust. UE, 18 maggio 2022, Ministero dell'istruzione, C-450/21, EU:C:2022:411 ha affermato che: a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29); b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31); c) la ### del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38); d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro; con la conseguenza per cui il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2024 riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti 39-46). 
Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (C. giust. UE, 18 maggio 2022, Ministero dell'istruzione, C- 450/21, EU:C:2022:411, punto 48 e dispositivo). 
I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso, riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia. 
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art.  118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che: «1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2024 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico». 
Ora, considerato che i) risulta dai contratti in atti (docc. 1 e 2), che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Ministero in forza di contratti ex art. 4, comma 1 o 2, l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati, ii) risulta dal contratto prodotto da parte ricorrente (doc. 3) che la stessa è attualmente docente di ruolo alle dipendenze del Ministero convenuto, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta. 
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente - per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022 - ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m.  28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2024
È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della ### docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al Ministero resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp.  att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 - scaglione inferiore a € 1.100, tabella cause di lavoro - omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, e tenuto conto della maggiorazione prevista per la presenza di link ipertestuali (determinato in € 30,00 in ragione della limitatezza dei documenti prodotti), nella somma di cui in dispositivo, da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.  P.Q.M.  il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiara la contumacia del Ministero dell'### e del ### 2) accerta e dichiara il diritto di ### di fruire - per gli aa. ss.  2020/2021 e 2021/2022 - del beneficio finanziario dell'importo di € 500 consistente nella ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico; 3) condanna il ### E ### in persona del ### pro tempore, a mettere a disposizione di ### l'importo complessivo di € 1.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.  107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (### delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in ### n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi; 4) condanna il ### E ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese di lite, liquidate in complessivi € 380,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari. 
Così deciso in ### il #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2024

causa n. 437/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ghio Andrea

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