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Giudice di Pace di Civitavecchia, Sentenza n. 830/2025 del 21-11-2025

... dalla cancellazione ### o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del ### n. 261 del 2004 (Cass. 24547/18). Ciò premesso, occorre aggiungere che, con l'adozione del regolamento n. 261/2004, il legislatore intendeva altresì bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei, istituendo alcuni diritti a favore di tali passeggeri egli ha al contempo disposto, al considerando 15 e all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, che i vettori aerei non siano tenuti al versamento di una compensazione pecuniaria se possono dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1465 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 1465 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### - Avv.  ### - Avv. ### -RICORRENTE contro ### (CF ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### come da procura in atti, -RESISTENTE oggetto: compensazione pecuniaria reg. Ce 261/04.  conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.  ### ricorso e pedissequo decreto tempestivamente notificato, ### citava in giudizio dinanzi al Giudice di ### di ### la ### per ivi sentir dichiarare la responsabilità della compagnia aerea nel ritardo del volo con conseguente condanna della stessa alla compensazione pecuniaria dovuta per inadempimento al contratto di trasporto aereo, oltre le spese di lite.   Parte attrice assumeva di aver acquistato i biglietti aerei della compagnia convenuta del volo ### 3887 con itinerario ### - ### F.co del 19.5.2023. Il volo subiva la cancellazione e parte attrice si attivava per ottenere la compensazione pecuniaria.  All'udienza dell'8.4.2025 risultava tardivamente costituita parte convenuta che assumeva l'esimente dalla compensazione pecuniaria per l'evento eccezionale dello sciopero del 19.5.2023.   Il Giudice, all'udienza del 18.11.2025 tratteneva in decisione dopo discussione con riserva di deposito della sentenza nei termini di legge.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere accolta.   La domanda volta all'ottenimento della compensazione pecuniaria per ritardo del volo risulta confermare che anche per i ritardi viga l'applicabilità della tutela dei passeggeri aerei e quindi non solo nei casi di voli aerei cancellati. Infatti, con la sentenza della Corte di Giustizia del 19.11.2009 (causa riunita C-402/07 e C 432/07) l'organo di giustizia europea ha confermato il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i ritardi sui voli.   La giurisprudenza di legittimità ha posto per l'attore passeggero un unico obbligo, infatti la Suprema Corte ha precisato che : “In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla ### di ### del 28 maggio 1999 e dal ### n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione ### o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del ### n. 261 del 2004 (Cass. 24547/18).   Ciò premesso, occorre aggiungere che, con l'adozione del regolamento n. 261/2004, il legislatore intendeva altresì bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei, istituendo alcuni diritti a favore di tali passeggeri egli ha al contempo disposto, al considerando 15 e all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, che i vettori aerei non siano tenuti al versamento di una compensazione pecuniaria se possono dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.   Nel caso di specie, la compagnia aerea opponente ha sostenuto l'eccezionalità di un evento imprevedibile ovvero lo sciopero nazionale depositando la comunicazione ### dell'avviso di sciopero.   All'esito dell'istruttoria sul punto il Giudice ritiene di considerare il lamentato evento imprevedibile non idoneamente provato in quanto la compagnia aerea ha unicamente allegato la nota ### relativa allo sciopero senza tener conto che lo sciopero era già stato proclamato nel rispetto dei termini di legge previsti e quindi con preavviso di oltre 15 giorni precedenti, inoltre, a causa di disastro meteo sulla regione ### lo sciopero era stato tempestivamente posticipato al 4.6.2023, come da fatto notorio, così venendo meno il giustificativo invocato dalla compagnia aerea.   Inoltre, nel caso di specie, la compagnia aerea non ha offerto la prova di aver adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie ad evitare il ritardo.   ### la giurisprudenza della Corte Europea spetta, infatti, al giudice nazionale valutare l'ammissibilità e il valore probatorio dei documenti e di ogni altro elemento fornito dal vettore aereo in base alle norme nazionali in materia di prova, purché l'applicazione di tali norme rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Il giudice nazionale deve anche stabilire se le prove siano sufficienti a dimostrare che sussistono le condizioni di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004. (###-396/06 ###. Kramme contro ### A/S).   Orbene, nel caso di specie la compagnia non ha indicato con esito positivo alcuna delle motivazioni richiamate dalla Corte UE come dovute a causa di forza maggiore o imprevedibili, relativamente al volo in questione.   ### giudicante, alla luce della domanda, delle prove offerte e della giurisprudenza indicata, condanna la compagnia convenuta al pagamento della complessiva somma di € 250,00 quale compensazione pecuniaria così come riconosciuta dal regolamento CE 261/2004 a tutela dei passeggeri aerei, stante la distanza chilometrica del tragitto aereo.   Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione dell'art. 4/8° comma del D.M. 147/22.  P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti della ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvede: - accoglie la domanda introdotta da parte attrice per i motivi in narrativa descritti e per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della compagnia aerea convenuta, la condanna al pagamento in suo favore di € 250,00, oltre interessi come per legge, - condanna la compagnia convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 643,00 di cui € 43,00 per spese, € 600,00 per onorari, oltre I.v.a., Ca e accessori come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 1465/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Lombardi

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9673/2025 del 27-10-2025

... l'elisuperficie ### sita in #### alla via ### dove l'aeromobile si trovava in sosta, l'elicottero veniva gravemente danneggiato da un autocarro della ### condotto da un dipendente della medesima società. In particolare, il sig. ### dipendente della ### alla guida dell'autocarro modello ### con tg ### assicurato ### con polizza n. 30/164158778, in fase di manovra di marcia indietro per permettere lo scarico dei pezzi del trabattello necessario per sostituire le luci all'intero dell'hangar, non si avvedeva della pala dell'elicottero ####, impattandola con la parte alta del cassone. Nel violento urto, la pala dell'elicottero veniva gravemente danneggiata mentre l'altra, perpendicolare a quella urtata, per effetto della rotazione causata dall'urto si andava a comprimere sulla porta dell'hangar, flettendosi. Ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, veniva nell'immediatezza notiziata la società proprietaria del mezzo che forniva con sollecitudine i dati relativi alla polizza assicurativa ### s.p.a. a copertura dei danni a terzi. Nonostante l'attivazione immediata della polizza e l'assegnazione del numero di sinistro 1-8101- 2019-###, solo in data (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI III sezione ### in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di ### sezione Civile , dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione ad elicottero TRA ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., dott. ### con sede in Napoli alla ### a ### n. 3, P. Iva: ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla citazione, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) avv.to ### (CF:### ) ed elettivamente dom.ta in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7.  #### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### P. Iva: ###, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ####, giusta mandato su foglio a parte da ritenersi in calce alla comparsa di risposta, elett.te dom.ta presso il suo lo studio di ### alla via E. ###, ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### 45 (P.IVA ###), in persona del procuratore speciale Dott.  ### giusta procura del ###. ### di ### rep. 91142 del 19.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale #####) e elettivamente domiciliat ###Napoli, ### 37 ####: all'udienza del 24.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, nelle note autorizzate con apposito decreto, le parti concludevano come in atti riportandosi alle loro conclusioni e difese ed all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.  #### Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la ### s.r.l. in qualità di utilizzatrice di un elicottero, di nuova costruzione, marca ### modello ### - serial, number 22167, marche riservate I-### dotato di due turbomotori, in virtù di contratto di locazione finanziaria n. AI 1291819, stipulato e registrato in data ### con la ### con sede ###, riferiva che il velivolo veniva utilizzato al fine di offrire il noleggio a freddo ai propri clienti verso un corrispettivo determinato e che tale servizio costituiva l'attività principale della odierna attrice. 
In data ###, all'incirca verso le ore 11 di mattina, presso l'elisuperficie ### sita in #### alla via ### dove l'aeromobile si trovava in sosta, l'elicottero veniva gravemente danneggiato da un autocarro della ### condotto da un dipendente della medesima società. 
In particolare, il sig. ### dipendente della ### alla guida dell'autocarro modello ### con tg ### assicurato ### con polizza n. 30/164158778, in fase di manovra di marcia indietro per permettere lo scarico dei pezzi del trabattello necessario per sostituire le luci all'intero dell'hangar, non si avvedeva della pala dell'elicottero ####, impattandola con la parte alta del cassone. 
Nel violento urto, la pala dell'elicottero veniva gravemente danneggiata mentre l'altra, perpendicolare a quella urtata, per effetto della rotazione causata dall'urto si andava a comprimere sulla porta dell'hangar, flettendosi. 
Ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, veniva nell'immediatezza notiziata la società proprietaria del mezzo che forniva con sollecitudine i dati relativi alla polizza assicurativa ### s.p.a. a copertura dei danni a terzi. 
Nonostante l'attivazione immediata della polizza e l'assegnazione del numero di sinistro 1-8101- 2019-###, solo in data ### la ### s.p.a. comunicava che non avrebbe dato corso alla domanda risarcitoria non operando la polizza nel caso de quo. 
Nel frattempo la società attrice, da un lato, quantificava a mezzo di perizia agli atti le somme necessarie alla riduzione in pristino del velivolo ( pari ad euro 658.560,61), quanto poi, non riuscendo ad assicurare l'adempimento del contratto di fornitura di servizi concluso precedentemente con la sua unica cliente ### s.r.l. ( come da fatture e bonifici in atti relativi al periodo precedente al sinistro), riceveva dalla stessa ( cfr. pec del 12.09.19 in atti) missiva di risoluzione del contratto ed era costretta ( stante lo scopo univoco della medesima impedito dal fatto dannoso e della condotta di mala gestio della compagnia ) la messa in liquidazione della società. 
In più, essa si era presto trovata in difficoltà nell'onorare la rate previste per il leasing finanziario del mezzo, nei confronti di ### che prevedeva il versamento di un canone mensile di € 29.018,48, oltre IVA ed altri oneri di legge, come da contratto allegato. 
Chiedeva, pertanto, condannarsi in solido la ### e la ### in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti in relazione al sinistro verificatosi in data ###, la cui quantificazione si riservava di specificare in seguito all'istruttoria anche tecnica del giudizio. 
Si costituiva in giudizio la ### s.r.l., negando la responsabilità dell'accaduto in capo al conducente del veicolo di sua proprietà e ribaltandola, piuttosto, sulla condotta della compagnia che, nonostante la propria sollecitudine nella denuncia del fatto, aveva tardato irrimediabilmente nella presa in carico del sinistro ed ingiustamente negato il risarcimento dei danni. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento avanzato dalla ### s.r.l. e di essere manlevata, nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dalla compagnia assicuratrice nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse valida o sufficiente la citazione diretta effettuata dalla società ### di cui chiedeva, prudenzialmente la chiamata in causa in caso di contumacia con conseguente differimento della prima udienza. 
Si costituiva, invece, la ### s.p.a., contestando la domanda risarcitoria attorea per i seguenti motivi così sintetizzabili : 1. Il fanno non era governato dalla normativa sulla responsabilità civile auto (e come tale non poteva essere invocato il ### private, né tantomeno da ritenersi ammissibile la citazione diretta in giudizio), in quanto ove fosse risultato provato era avvenuto in un'area privata ove non era ammessa la circolazione in via indeterminata; 2. La polizza assicurativa escludeva il risarcimento dei danni in caso di scontro avvenuto in “area aereoportuale”, non avendo la parte attrice sottoscritto la clausola di esclusione dell'applicazione generale del contratto; 3. Non vi era terzietà tra danneggiante e danneggiata, in quanto la società attrice era parte del gruppo di società riferibili ad un unico soggetto ( ### e come tale non aveva diritto ad alcun risarcimento; 4. I fatti non erano stati provati al pari dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo; 5. Veniva contestato il quantum, sia con riguardo alle riparazioni necessarie al ripristino del mezzo ( che la parte attrice avrebbe ben potuto effettuare nell'immediatezza onde evitare i danni a suo dire derivanti dal ritardo nella condotta di istruzione della pratica da parte della compagnia), sia con riguardo ai cd. mancati introiti, non avendo la ### s.r.l. provato la relazione contrattuale con la convenuta sia quanto ad unicità che a pagamenti dei servizi ( i bonifici in atti provenivano da una terza società - ### s.r.l.- riconducibile quanto a composizione sociale proprio al ###. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava in via subordinata domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti della società ### s.r.l. (altra convenuta) affinché nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, venisse condannata direttamente al pagamento in favore della ### s.r.l. del risarcimento del danno occorso per i fatti per cui è causa, ovvero in estremo subordine venisse condannata a manlevare e tenere indenne, e comunque a rimborsare delle somme che dovessero essere erogate dalla ### s.p.a. a favore della società attrice con l'aggiunta degli interessi ovvero da qualsivoglia conseguenza sfavorevole nel giudizio. 
Ritenuto integro il contraddittorio, il GU assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art 183 VI co. c.p.c. ed all'esito veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti. 
Escussi i testi - meno che ### che nonostante il disposto accompagnamento coattivo non compariva in giudizio - seguivano diversi rinvii voluti dalle parti per bonario componimento. 
Fallita la conciliazione, il GU nominava il perito ### per la stima dei danni al velivolo e per l'esame della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di giudizio ed all'esito del deposito della ### la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza del 24.06.25 ( comunicata in data ###) veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
In via preliminare di rito va dichiarata l'ammissibilità delle domanda riconvenzionali subordinate e trasversali rivolte da un convenuto all'altro considerato che esse sono state svolte a contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal giudicante”). 
Ancor in rito, va dichiarata la legittimazione della ### servizi s.p.a. in qualità di utilizzatrice del velivolo incidentato a domandare il risarcimento dei danni provocati da terzi, in forza dell'assunto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “### è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cassazione civile sez. III, 10/06/2025, n.15496). 
Invero, così recita l'art. 14 del contratto di leasing agli atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice) secondo cui : Ciò premesso in rito, va innanzitutto dichiarata infondata l'eccezione mossa da ### s.p.a. in ordine alla presunta non applicabilità (con precipitati in termini di procedibilità della lite ed ammissibilità della domanda diretta verso la predetta compagnia assicuratrice) della disciplina del T.U. delle ### private, ### 209/05. 
Invero, la compagnia assicuratrice erra, infatti, nell'evidenziare che il sinistro tra il velivolo in utilizzo all'attrice sarebbe avvenuto in un luogo privato e non dedito alla circolazione stradale, come tale non idoneo a consentire l'attivazione della responsabilità civile auto. 
Invero, non può non rammentarsi che già l'interpretazione degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ( normativa precedente all'attuale in vigore), consentiva di ritenere che “l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni” (Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17017). 
La conclusione suddetta non è mutata a seguito di ### Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983, con cui si era ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade di uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia stata data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni. 
Rimane non coperta da assicurazione per la r.c. auto la mera ipotesi in cui l'utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art.  2054 e alla disciplina del ### delle assicurazioni private.  ###. 122 del d.gs. 7 settembre 2005, n. 209, nel testo in vigore al momento del fatto, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 22 novembre 2023, n 184, al comma 1 disponeva che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, cod. str. 
Per il diritto vivente interno, fino alle ### Un. civ. n. 21983/2021, il concetto di « circolazione » dei veicoli e cioè l'essere il veicolo in circolazione su « strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», è stato individuato, oltre che nelle strade di uso pubblico, in quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di esse. 
Anche la Corte di ### è intervenuta in più occasioni sulla interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli » di cui all'art. 3 della prima ### e di cui all'art. 3 della Direttiva 2009/103 e vi sono stati due interventi delle ### civili, che hanno stabilito che: - il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; - per l'operatività della garanzia per r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo; - quanto al concetto di veicolo, mentre ai sensi dell'art. 2054 c.c., deve intendersi per veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana (cfr. d.P.R. n. 393/1959, artt. 20 s., e artt. 46 ss. attuale ### della strada), ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria r.c. auto (l. n. 990/1969, art. 1, e, oggi, d.lgs. n. 209/2005, art. 122), è importante che si tratti di un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto; - ai fini dell'operatività della garanzia per r.c. auto, l'art. 122 cod. ass. va interpretato conformemente al diritto dell'### e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Ue, 4 settembre 2014 causa C-162/2013; Corte giust. Ue, ###., 28 novembre 2017, causa C-514/2016; Corte giust. 
Ue, 20 dicembre 2017, causa C-334/2016; Corte giust. Ue, ###., 4 settembre 2018, causa C- 80/2017; Corte giust. Ue, 20 giugno 2019, causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c. auto deve, dunque, rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale ### civili, infine, sempre con la sentenza n. 21983/2021, cit., nel valutare quando ricorra l'obbligatorietà della assicurazione r.c. auto, in conformità al diritto comunitario, hanno spostato il focus sull'uso del veicolo: quando il veicolo a motore è usato « in maniera conforme alla sua funzione abituale » e, dunque, quando « circola » come mezzo di trasporto di persone o cose, cioè quando si muove o si arresta o è in sosta, non rileva più il luogo in cui avviene la circolazione ai fini della obbligatorietà della assicurazione. 
Ne consegue che sono soggetti all'obbligo della assicurazione r.c. auto anche i mezzi a motore, che operano in uno spazio chiuso, quali un cantiere o un capannone, in tutti i casi in cui circolino nel senso anzidetto (ovvero si muovano, si arrestino o siano in sosta), in quanto usati in maniera conforme alla loro funzione abituale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15/02/2024, n.14072). 
Tale conclusione trova oggi espressa codificazione nel novellato art. 122 cod. ass., modificato proprio con il fine di recepire l'interpretazione consolidatasi in conformità al diritto UE. 
Orbene, applicando tali assunti al caso di specie, deve ritenersi che lo spazio dedicato alla custodia ed alla partenza ed arrivo dell'elicottero oggetto di giudizio, seppur recintato e di natura privata, consentiva l'accesso a soggetti estranei a mezzo di veicoli a motore, anche se appartenenti ad una categoria ben determinata ( mezzi destinati alla manutenzione dell'hangar o del velivolo ) e come tale costituiva uno spazio destinato - nel senso or ora chiaritoalla “circolazione stradale”. 
Passando, poi, alla eccezione mossa dalla compagnia assicuratrice e relativa all'attivazione della clausola di esclusione della polizza a copertura dei sinistri stradali ( cfr. clausola C.2, lettera “J” della sezione responsabilità civile autoveicoli: doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della compagnia secondo cui ), va innanzitutto chiarito che “### sull'assicurato l'onere di provare che l'evento dannoso verificatosi ### rappresenti la concretizzazione del rischio assicurato (o rischio "incluso") nell'ambito spaziale e temporale di riferimento, mentre grava sull'assicuratore dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, ossia che l'evento ricada tra i 'rischi non compresi' ovvero tra quelli espressamente "esclusi" dall'obbligo indennitario, in termini di polizza”( ex multis Tribunale Pavia sez. III, 10/10/2023, n.1213). 
Orbene, nel caso di specie la parte convenuta ### s.p.a. ha provato che la parte convenuta assicurata non ha sottoscritto il contratto derogando alle previsioni generali di esso, essendo nel frontespizio quali elementi integranti la ### richiamate solo le clausole D.2 e D.3 e non anche la clausola D.6 che prevede che “### a parziale deroga dell'art. C.2 delle ### di ### copre anche la responsabilità Civile per i danni causato dalla circolazione del veicolo assicurato nelle ### aereoportuali”. 
Va allora chiarito, ai fini dell'operatività di tale deroga, se lo spazio in cui si è verificato il sinistro possa qualificarsi come “aerea aereoportuale”. 
Invero, come chiarito anche dal ### l'area teatro del sinistro è considerata un'elisuperficie che secondo il ### Nav. art. 701è così disciplinata : “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'### in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni”.  ###. 1 Decreto del Ministero dei ### e delle ### dispone poi che “Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto”, mentre negli articoli successivi si chiarisce che: art. 2 “### e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate”; art. 3 “per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'### secondo la procedura di cui all'### 1”; art. 4 “La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato”; art. 7 “E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”. 
La definizione di aereoporto, invece, spetta agli artt. 692 e ss. del Cod. Nav. e per quanto contenga la disciplina anche degli aereoporti privati ( art. 694 Cod. Nav.) si caratterizza per il carattere demaniale delle aree, per l'assegnazione delle aree all'### in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per la individuazione delle aree così destinate a mezzo di decreto del Ministero della ### Dunque, non è chi non veda che le sue aree differiscono per dimensioni, infrastrutture ( destinate ad esempio all'attesa dei passeggeri ed ai controlli di polizia o all'organizzazione delle rotte aeree) e tipologia di velivolo destinato ad usarli che si rispecchia ( aerei in un caso; elicotteri in un altro) oltre che per tipologia di traffico aereo (un numero elevato di passeggeri nel primo caso; singoli utilizzatori dell'elicottero) cui fa da pendant la complessità delle autorizzazioni per la loro costruzione e mantenimento ( si pensi, che un'elisuperficie può essere anche occasionale come prima evidenziato). 
Ne consegue che la qualità dello spazio in cui si è verificato il sinistro (area recintata di piccole dimensioni con presenza di un hangar per il ricovero dell'elicottero della società utilizzatrice) lo stesso poteva integrare unicamente la qualifica di “elisuperficie” e non di aereoporto con conseguente inoperatività della clausola D.6 delle condizioni generali e applicabilità della polizza al caso di specie.  ### di parte convenuta ### s.p.a.è da considerarsi pertanto infondata. 
Passando, poi, alla contestazione relativa alla assenza di terzietà della ### s.r.l. deve rammentarsi, come fa nelle sue difese la parte attrice, che ex art. 129 ### : “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)”. 
Ora, la tesi di parte convenuta compagnia assicurativa non può ritenersi fondata sulla lettera c) della menzionata norma sulla base dell'assunto per cui “## s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l.  unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.”(ultime due circostanze non risultanti dalle visure fornite dalla parte convenuta compagnia assicuratrice).  ### della ### s.p.a., invece, si fonda in sostanza sulla assunta unicità del centro di interessi tra l'attrice, la ### s.r.l. ed anche la ### s.r.l. (società che avrebbe goduto in via esclusiva, in virtù di contratto, dei servizi conferiti dalla prima) che la convenuta ha inteso provare a mezzo della concentrazione ( in vari modi) delle quote sociali di ciascuna delle società in capo a ### Ora, deve rammentarsi che “### di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore” (Cassazione civile sez. III, 17/07/2007, n.15879), mentre “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta la perdita dell'autonomia delle singole società (dotate di personalità giuridica distinta)…. salva, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione …….ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito”( cfr. Cassazione civile lav., 08/11/2021, n.###). 
Orbene, ritiene il Tribunale che la presenza in ciascuna delle società coinvolte - tutte dotate di autonomia patrimoniale perfetta - del ### quale socio ( quanto meno) di maggioranza e la sovrapposizione nella denuncia di sinistro (cfr. doc. n. 10 allegato alla citazione) tra mittente e destinatario della missiva ( circostanza, comunque chiarita dal teste ### che ben evidenzia la distinzione tra le missive ricevute dalle due società a firma di soggetti diversi: testimonianza resa all'udienza del 01.03.25) non siano elementi sufficienti, in assenza della prova dell'unicità della direzione e della confusione dei patrimoni o comunque della univocità della “mission” di tutte le predette entità soggettive distinte, a sostenere l'identità tra l'attrice e la convenuta tale da escludere la terzietà necessaria a consentire l'applicazione della disciplina sulla responsabilità civile da circolazione stradale. 
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta (fondata sull'escussione dei testi, la documentazione fotografica e contabile in atti e la CTU resa dal perito assicurativo), non sia stata raggiunta la prova della responsabilità neanche parziale a carico della convenuta proprietaria dell'autocarro e del suo conducente ### ( testimonianza del 05.07.22). 
Intanto va chiarito che, nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua testimonianza fa parte del corredo probatorio del Giudice, non avendo le altre parti formalizzato l'eccezione di incapacità a testimoniare né prima né subito dopo l'escussione del teste né riproposto la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18428 “ ###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all'assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione”). 
Resta inteso che ciò non osta alla valutazione da parte del Giudice dell'attendibilità del teste ( cfr. “La "capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01)”. 
Orbene, analizzando le propalazioni del teste ### unitamente al corredo fotografico in atti emerge ad un'attenta analisi che lo stesso non abbia ricostruito in maniera veritiera i fatti. 
Invero, questi ha dichiarato che l'urto tra la parte alta dell'autocarro condotto sarebbe avvenuto in quanti doveva “scaricare i trabattelli dal camion per sostituire una lampada dell'hangar” e durante una manovra a marcia indietro per entrare nel predetto ( “io stavo conducendo il mezzo e facendo retromarcia ho urtato l'elica del veicolo”). 
Senonchè dall'esame delle fotografie allegate alla citazione emerge innanzitutto che il velivolo si trovava posizionato per buona parte fuori dall'hangar (tre pale su quattro) mentre una delle pale rimaneva collocata internamente all'hangar (cfr. foto n. 13.1), trovandosi all'atto degli scatti il primo in una posizione piuttosto anomala in quanto senza spazio sufficiente per entrare o per uscire e tale da urtare già la porta del deposito ( cfr. foto n. 13.5) indipendentemente dalla posizione o movimento del veicolo. 
Ma ciò che maggiormente rende inverosimile la deposizione del teste ### è la circostanza che egli adduce di aver provocato l'urto con il movimento all'indietro del mezzo “per posare i trabattelli” necessari alla sostituzione della luce dell'hangar laddove nello scatto n. 13.3 si vede con evidenza un trabattello già montato, circostanza che smentisce integralmente la ricostruzione del teste. 
Né la presenza nella medesima foto di materiale nel cassone dell'autocarro verosimilmente pronto al montaggio giustifica la ricostruzione del teste visto che esso non rende spiegabile il movimento riportato. 
Delle due l'una: o l'autocarro stava uscendo dall'hangar perché il trabattello era stato già montato (e il materiale che si vede nella foto n. 13.3 non serviva) ma allora la pala avrebbe dovuto urtare con la parte posteriore sporgente del cassone e non con quella anteriore o stava entrando a marcia indietro per montare il trabattello ma ciò non può corrispondere a verità perché quest'ultimo era già stato montato e si vede nello scatto n. 13.3.  ### il teste parla di una seconda elica “piegata” ma la circostanza non è stata confortata dalla CTU anch'essa non consona alla corretta ricostruzione della causa dell'urto, se solo si osserva che la foto n. 13.5, dove si vede la pala perpendicolare a quella toccata dall'autocarro interna all'hangar, non corrisponde alla ricostruzione grafica del sinistro effettuata dal CTU a pag. 29, figura n.5, dove la pala in parola si trova esternamente all'hangar con punti di urto completamente diversi rispetto alla prospettazione del ### Ne consegue che l'inattendibilità del teste ### l'inutilità della testimonianza del ### ( che non ha assistito al sinistro) ed ancora la ricostruzione falsata dell'urto da parte del CTU non consentono di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presunta manovra dell'autocarro in proprietà della convenuta e i danni subiti dal velivolo di parte attrice. 
Invero, non sia inutile rammentare che “In tema di circolazione stradale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale”( cfr. Tribunale Napoli sez. VI, 10/12/2024, n.10697). 
La domanda attorea va, per i motivi esposti rigettata con conseguente assorbimento delle domande riconvenzionali trasversali pure formulate dalle parti convenute. 
Le spese di lite, liquidate sulla scorta del valore dichiarato della lite ( cfr. Corte d'Appello di Napoli sez. III, 22/07/2025, n.3898 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda; al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa - cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito - il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall' attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”) e della sua complessità, nonché dello sforzo difensivo profuso, seguono la soccombenza al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti.  PQM Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.262,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to ### dichiaratosene antistatario; 3. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15%; 4. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti definitivamente in capo alla ### s.r.l., in liquidazione. 
Napoli, 22.10.25 ###.ssa ### 

causa n. 34575/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

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Giudice di Pace di Macerata, Sentenza n. 698/2025 del 02-12-2025

... dall'arrivo a destinazione o dal giorno nel quale l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare o dall'arresto del trasporto. La norma citata, rubricata '### temporali dell'azione', recita: 'Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.' ###. 954, codice della navigazione stabilisce che: 'I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione'. Si ritiene che il termine biennale de quo abbia natura di decadenza e non di prescrizione. Nessun effetto impeditivo della decadenza può attribuirsi alle diffide inviate anteriormente alla proposizione del presente giudizio atteso che l'effetto impeditivo della decadenza consegue, a norma dell'art. 2966 c.c., soltanto al compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto e dunque, nella specie, alla proposizione dell'azione di responsabilità. Va però rilevato che la (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 3716 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MACERATA ### SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 3716 / 2024 vertente tra ### nato in ### il ###, C.F. ###, residente in ####, via ### D'### n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti ###, C.F. ###, pec: ###, fax: 071/9605958 e ### C.F.  ###, pec: ###, entrambi del ### di ### fax: 071/9605958, con studio in via ### n. 28, 62017 ####. 
Elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso l'indirizzo PEC ###; ATTORE contro ### de l'### con sede ###### via ### 39 - C.F. ### e P.I. ###, in persona del ### per l'### e legale rappresentante pro-tempore, ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### del foro di ### (C.F ### - ####), ed elettivamente domiciliat ###### via ### 93 giusta procura generale in atti; ### pronunciato
Sulle conclusioni di parte ricorrente: “### all'Illustrissimo Signor Giudice di ### adito, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte in narrativa, - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla partenza in ritardo, senza preavviso nei 14 giorni antecedenti la data di partenza, del volo tratta ### del 06/08/2022, avente n. TU 756, delle ore 11:45, con arrivo a destinazione finale, ovvero ### (###, via ### in data ### alle ore 19:40, e la conseguente perdita della coincidenza a ### - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al negato imbarco ### del ricorrente ### sul volo del 07/08/2022, messo a disposizione dal vettore, con partenza da ### e destinazione ### - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore in ordine alla partenza in data ###, alle ore 18:55 da ### con ulteriore scalo a ### (### e partenza da ivi, per la destinazione finale ### (### in data ###; - ritenuta l'omessa assistenza a terra da parte della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, in data ### presso l'aeroporto di ### e in data ###, in ordine a pasti e bevande e il ### presso l'aeroporto di ### (###, in ordine a pasti, bevande, pernottamento in albergo e trasporto da e per aeroporto; - ritenuta la responsabilità della compagnia aerea ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'arrivo del passeggero odierno ricorrente, #### a destinazione finale, ovvero ### (###, con due giorni di ritardo, ovvero in data ### rispetto a quanto contrattualmente stabilito, ovvero 06/08/2022; per l'effetto, - condannare la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno non patrimoniale e/o morale, stress emotivo, disagio patito, per le causali espresse in narrativa ovvero per tutti i disagi subiti (omessa assistenza a terra a ### e negato imbarco per overbooking, pernottamento in aeroporto a ### e omessa assistenza a terra (ovvero pasti, bevande, pernottamento in albergo, trasporto da e per aeroporto), arrivo a destinazione finale (### con due giorni di ritardo rispetto al contratto), per la somma che si quantifica, prima facie, in € 2.500,00 (diconsi duemilacinquecento/00) e ciò ai sensi della ### di ### per violazione dei diritti costituzionalmente tutelati alla libertà di movimento e circolazione, per violazione di accordi contrattuali e di quanto previsto in materia dal codice della navigazione; nonchè -condannare la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che si quantifica, prima facie, in € 150,00 per omesso preavviso, nei 14 giorni antecedenti, della partenza in ritardo del volo da effettuarsi in data ###, avente n. ###, delle ore 11:45, partenza da ### destinazione finale ### (###, via ### 10 - condannare, altresì, la ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale/morale per il disagio patito dal #### per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo, come descritto in fatto e documentato, nonchè per il disagio patito per aver trascorso la notte tra il ### e il ### in aeroporto a ### (###, senza pasti e bevande, come descritto in narrativa, che si quantifica, prima facie in € 500,00, o nella maggiore o minor somma da determinarsi da parte dell'###mo Giudice di ### adito anche in via equitativa, e, pertanto, condannare, per le causali espresse ### de L'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, #### della somma complessiva di € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00), comprensiva di risarcimento/compensazione pecuniaria per omesso preavviso della partenza in ritardo da ### in data ###, per arrivo a destinazione finale ### con due giorni di ritardo ovvero in data ### anzichÈ in data ###, per omessa assistenza a terra il ###, in ### e in data ### l'aeroporto ### per il danno non patrimoniale/morale patito per il disagio patito dal #### per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo, come descritto in fatto e documentato, nonchè per il disagio patito non solo per l'arrivo a destinazione finale con due giorni di ritardo ma anche per aver trascorso la notte tra il ### e il ### in aeroporto a ### (###, nonchè senza pasti e bevande, per lo stress determinato dai ritardi, dalle attese in aeroporto, per tutte le causali espresse in fatto e in diritto, oltre interessi dal dovuto al soddisfo effettivo, e/o di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria o, comunque, di giustizia e di diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo o da quella data diversa che risulterà provata e di giustizia al saldo e, comunque, sempre nei limiti di valore della propria competenza, somma da quantificarsi anche in via equitativa da parte dell'###mo Giudice di ### adito. ####'###”. 
Per parte resistente: “### l'###mo Giudice di ### adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per i motivi esposti in narrativa : ### PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la decadenza dell'azione per decorso del termine biennale ai sensi della ### di ### del 1999 e per l'effetto rigettare la domanda; accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'incompetenza per territorio del Giudice di ### di ### in favore del Giudice di ### di ### e per l'effetto ordinare la riassunzione della causa davanti al Giudice di ### di ### A. ###, rigettare la domanda perché del tutto infondata e non provata per i motivi tutti esposti in narrativa. B. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.   ### procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo e con una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Riferisce parte ricorrente di aver concluso con la ### de L'#### mediante acquisto on line, un unico contratto di trasporto andata e ritorno, con partenza in data ###, con volo n. ### delle ore 11:45 da ### destinazione ### (###, via ### e ritorno in data ###, con volo ###, delle ore 20:40, scalo in ### e partenza da ivi in data ###, volo ### destinazione ### (doc in atti 1 prodotto da parte ricorrente). 
In relazione al volo di partenza sulla tratta ### (###, via ### del 06/08/2022, volo n. TU 757, come da boarding pass prodotto in atti (### n.02), accadeva che giunto presso l'aeroporto di ### il ricorrente prendeva cognizione della relativa partenza in ritardo, e conseguentemente ciò comportava la perdita della coincidenza a ### (luogo dello scalo) per ### Afferma parte ricorrente che il vettore ometteva di fornire al passeggero il dovuto preavviso nei 14 gg. antecedenti la data di partenza e di mettere a disposizione un volo sostitutivo nell'immediatezza. Pertanto, sistemava il passeggero in una camera d'albergo, per il pernottamento, assicurando la partenza per il giorno successivo, ovvero in data ###.
Il giorno 07/08/2022, pertanto, il ### Diagne giungeva da ### presso l'aeroporto di ### ma ivi si vedeva negare l'imbarco sul volo di coincidenza dal personale di terra dell'odierna convenuta per mancanza di posti sul velivolo, ovvero per overbooking e, pertanto, il passeggero era costretto ad attendere in aeroporto un volo successivo trascorrendo ivi la notte. 
Il ricorrente riusciva a partire da ### solo in data ###, alle ore 18:55 facendo un ulteriore scalo, non previsto contrattualmente, a ### (###, (documento n. 03). 
A ### (### il ### Diagne non riceveva alcuna forma di assistenza a terra, vedendosi costretto a trascorrere la notte in aeroporto e a provvedere personalmente ai pasti. 
Quindi il ricorrente ripartiva da ### (### in data ###, con volo delle ore 08:00 verso la destinazione finale, ovvero ### (doc. 4 di parte ricorrente) e giungeva a destinazione con due giorni di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto ovvero in data ### anzichè in data ###. 
Richiede parte attrice il risarcimento dei danni subiti e quantificati in complessivi €.  2.650,00 comprensiva di risarcimento/compensazione pecuniaria per omesso preavviso della partenza in ritardo da ### in data ###, per arrivo a destinazione finale ### con due giorni di ritardo ovvero in data ###.  ### convenuta si è ritualmente costituita contestando la domanda attorea nel merito ed eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Giudice di ### adito e l'intervenuta decadenza. 
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta in favore del Giudice di ### di ### considerato che il traporto per cui è causa - ove dimostrato - riguarderebbe la tratta ### onde il Giudice competente a decidere la presente controversia sarebbe l'### del Giudice di ### di ### come foro del luogo di partenza del volo. 
La materia del trasporto aereo internazionale è stata armonizzata tra i molteplici ### aderenti attraverso la sottoscrizione della ### di ### del 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con L. 12/2004). 
Sulla questione della giurisdizione ex art. 33 ### di ### si sono espresse di recente le ### della Corte di Cassazione, al fine di comporre il relativo contrasto nella giurisprudenza di merito. ### civile sez. VI, 05/11/2020, n.24632 La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (diverso da quello derivante da morte e lesioni personali), proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va dunque individuata in base ai criteri stabiliti dall'art.  33, comma 1, ### di ### anche quando non si faccia questione di giurisdizione. 
La suddetta norma detta, a tal fine, quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell'attore: a) al giudice avente sede nel luogo del domicilio del vettore; b) al giudice avente sede nel luogo della sede principale dell'attività del vettore; c) al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una 'impresa' che ha provveduto a stipulare il contratto; d) al giudice avente sede nel luogo di destinazione. 
Successivamente le ### hanno affermato il seguente principio: ### civile sez. un., 13/02/2020, n.3561 “Il luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti — quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo”. 
Pertanto in relazione all'ulteriore criterio di radicamento della giurisdizione, indicato alternativamente a quelli già sopra evidenziati - e sempre a scelta dell'attore - nell'art.  33 quale è quello del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, le ### hanno statuito che 'In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente 'on line', può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della ### di Mo. del 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con legge 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.'
Pertanto, posto che l'art. 33 della ### di ### individua più fori ugualmente dotati di giurisdizione e tra loro alternativi e la scelta dinnanzi al quale incardinare la causa spetta all'attore, il luogo che funge da criterio di collegamento della giurisdizione coincide con il domicilio dell'acquirente - nella fattispecie in ### - in quanto luogo ove esso sia venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata tramite portale web, non importando che la compagnia aerea abbia fisicamente un'impresa sul territorio italiano che provveda a stipulare i contratti di trasporto con i passeggeri. 
Pertanto, l'attore avendo conosciuto dell'accettazione della proposta di acquisto del biglietto aereo formulata via web in ### in quanto luogo ove è domiciliato, ha correttamente introdotto la causa dinnanzi al giudice italiano dotato di potestas iudicandi, vale a dire il Giudice di ### di #### di incompetenza per territorio va pertanto rigettata. 
In merito all'eccezione di decadenza si rileva che l'art. 35 della stessa ### stabilisce, in favore del vettore aereo, che l'azione di responsabilità deve essere intrapresa, a pena di decadenza, nel termine di due anni a decorrere dall'arrivo a destinazione o dal giorno nel quale l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare o dall'arresto del trasporto. La norma citata, rubricata '### temporali dell'azione', recita: 'Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.' ###. 954, codice della navigazione stabilisce che: 'I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione'. 
Si ritiene che il termine biennale de quo abbia natura di decadenza e non di prescrizione. 
Nessun effetto impeditivo della decadenza può attribuirsi alle diffide inviate anteriormente alla proposizione del presente giudizio atteso che l'effetto impeditivo della decadenza consegue, a norma dell'art. 2966 c.c., soltanto al compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto e dunque, nella specie, alla proposizione dell'azione di responsabilità. 
Va però rilevato che la Suprema Corte ha chiarito che (si veda in parte motiva SU n. 17781/2013), la sospensione feriale trova applicazione anche per i termini decadenziali quando la domanda giudiziale rappresenta l'unico strumento per il riconoscimento del diritto. 
Pertanto, tenuto conto della sospensione dei termine feriali la domanda giudiziale è stata promossa entro il termine decadenziale di due anni dal giorno dell'arrivo a destinazione (8.8.2022, ricorso depositato il ###, tenendo conto della sospensione feriale di 22 giorni per l'anno 2022 e 30 giorni per l'anno 2023) onde l'eccezione va rigettata. 
Nel merito della causa si osserva quanto segue. 
Parte ricorrente richiede un risarcimento del danno complessivo di €. 2.650,00. 
Come rilevato da ### civile sez. III, 13/09/2023 n.26427 Tra gli obblighi sanciti a carico del vettore aereo rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti (confermato, nella specie, il risarcimento per il passeggero che, a causa del ritardo nella partenza del volo, aveva perso la coincidenza ed era stato costretto non solo ad allungare i tempi ma anche a fare una tappa in più per completare il rientro). 
La citata sentenza è relativa ad un caso di simile di volo effettuato su tratta paese UE paese ### da compagnia extracomunitaria, afferma la Suprema Corte che “la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della ### di ### del 1929, che prevede espressamente l'obbligazione del vettore per l'ipotesi di ritardo come riferito dalla stessa ricorrente là dove richiama l'art. 19 secondo cui 'Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci'; dalle richiamate disposizioni si ricava, pertanto, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, che tra gli obblighi sanciti a carico del vettore rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta (###-(### integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti; vertendosi in un caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato è onerato solo della prova della fonte del proprio diritto e deve limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento mentre è il debitore ad essere onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001. Cfr. altresì, con riferimento alla ### di ### Cass., 23/1/2018, n. 1584, ove si è affermato, in relazione all'onere probatorio proprio della responsabilità del vettore aereo, che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla ### di ### del 28 maggio 1999 e dal ### n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione ### o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del ### 261 del 2004'); quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito (Cass., 3., n. 9474 del 9/4/2021) che, al di fuori delle ipotesi di applicabilità diretta dei criteri di compensazione fissati dalla disciplina comunitaria, si applicano i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c. sicché il debitore inadempiente risponde solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; sempre quanto all'area dei danni risarcibili questa Corte ha chiarito che sono risarcibili anche i danni non patrimoniali. 'In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell'ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all'estero' (v. Cass., 6-3, n. 4723 del 15/2/2023). 
Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente ha fornito prova del ritardo del volo di partenza sulla tratta ### (###, via ### del 06/08/2022, senza aver ricevuto informazioni in merito dalla ### convenuta; che a seguito della partenza effettuata il giorno successivo, ovvero in data ###, giunto a ### si vedeva negare l'imbarco sul volo di coincidenza dal personale di terra dell'odierna convenuta per mancanza di posti sul velivolo, ovvero per overbooking e, pertanto, era costretto ad attendere in aeroporto un volo successivo trascorrendo ivi la notte; che il ricorrente riusciva a partire da ### solo in data ###, alle ore 18:55 facendo un ulteriore scalo, non previsto contrattualmente, a ### (### dove doveva trascorrere la notte in aeroporto e a provvedere personalmente ai pasti; infine il ricorrente ripartiva da ### (### in data ###, con volo delle ore 08:00 verso la destinazione finale, ovvero ### nella quale giungeva a destinazione con due giorni di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto ovvero in data ### anzichè in data ### (peraltro tali fatti non sono stati contestati dalla convenuta). 
Si ritiene pertanto che parte ricorrente abbia dato dimostrazione dell'inadempimento del vettore aereo determinato dalla partenza del primo volo da ### a ### il giorno successivo a quello previsto contrattualmente, nonché di tutti i gravi disagi subiti dalla conseguente perdita dei voli di coincidenza, consistiti sia nell'aver passato due notti in aeroporto, sia dal fatto di essere arrivato a destinazione ben due giorni dopo la data prevista contrattualmente. 
Quanto all'eccezione di parte convenuta secondo cui il risarcimento deve essere limitato alla somma di €. 600,00 essendo applicabile al caso di specie la liquidazione dei danni prevista dal ### Ce 261/04, si veda ### civile sez. III, 09/04/2021, n.9474 secondo cui “Gli artt. 5 e 7 del ### n. 261/04 prevedono una specifica tutela, in favore del passeggero, che si esplica nel riconoscimento del diritto ad un ristoro di tipo indennitario, erogato indipendentemente dalla prova della concerta esistenza di un danno e del relativo nesso causale fra quest'ultimo e la condotta del debitore. Tale disciplina, proprio in ragione della sua eccezionalità, può essere utilizzata solo all'interno del ristretto ambito applicativo, delineato dall'art. 3 del detto regolamento, ovvero per i voli in partenza da un aeroporto di uno Stato membro o in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo, ma con destinazione finale l'aeroporto di uno stato membro, se il vettore operativo appartiene ad un paese dell'Unione”. 
Nel caso di specie pertanto non trova applicazione il ### n° 261 del 2004 trattandosi di vettore extra UE con la conseguenza che l'attore non può rivendicare, in caso di cancellazione del volo o ritardo aereo, la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Reg. Ce n° 261 del 2004. 
La normativa applicabile in tali casi è, invece, la ### di ### che esclude indennizzi automatici e non prevede alcuna compensazione pecuniaria -come invece il regolamento CE n.261/2004- ma rinvia alle regole interne degli ### aderenti per la determinazione del risarcimento.
Si ritiene pertanto di liquidare il risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente, tenuto conto dei pregiudizi e disagi subiti e del grave ritardo con cui il ricorrente è giunto a destinazione nella somma di €. 2.000,00. 
Si ritiene pertanto di accogliere la domanda di parte ricorrente condannando la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente ### della somma di €.  2.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando, per le causali di cui in atti, accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente ### della somma di €. 2.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 
Condanna la ### de l'### in persona del legale rappresentante pro tempore,, alla refusione delle spese di lite in favore di ### da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi €.  913,00 per compensi professionali e €. 125,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. 15% iva e cap come per legge.   Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 3716/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Giuseppina Vita

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8802/2025 del 03-04-2025

... ionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo”, specifican do poi al secondo comma che: “Ai fini della presente conv enzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due ### parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qua lora sia previsto uno scalo sul terr itorio di un altro ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -15- Stato, anche se tale S tato non è un o S tato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”. Trattasi di delim itazione del su o campo applicativo che, come anche sottolineato dal ### nelle conclusioni scritte, denota in maniera evidente come la medesima non sia in alcun modo suscettibile di trovare applicazione nella vicenda in esame, il che rende anche (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2020 R.G. proposto da: Ric. 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -2- ### e ### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ### (###) -ricorrenti contro RYANAIR-DAC -intimata avverso SENTENZA TRIBUNALE SASSARI n. 347/2020 depositata il ###.  lette le conclusio ni scritte della ###. ####, il qu ale chiede che la Corte d i Cassazione a ### voglia rigettare il ricorso; udita la relazione d ella causa sv olta nella pubb lica udienza dell'11/03/2025 dal ###. ### udito il ### ro, nella persona della ### ituta ###. ### che ha chiato il rigetto del ricorso; ### 1. ### ela ### ed ### h anno pro posto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 347/2020, con la quale il ### di Sassari, in riforma della sentenza del Giudice di ### (che aveva accolto la domanda), ha dichiarato il difetto di giurisdizione de l giudice na zionale e condannato gli attori alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.  ### non ha svolto difese in questa fase.  ### ha rilevato che gli attori avevano proposto avanti al Giudice di ### una domanda volta ad ottenere la condanna di ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -3- ### al pag amento dell'impo rto complessivo d i euro 517,38, di cui euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria forfettizzata ex artt. 5-7 Reg.CE n. 261/04, ed il resto a titolo di rimborso spese di trasfe rimento, il tut to in consegu enza del prolungato ritardo del volo ###T reviso del 22. 12.2015 ( FR 9921), dirottato su ### zia. Poiché la domanda così prop osta faceva inequivoco riferimento (per il suo tenore testuale, per la normativa richiamata a suo fonda mento, per il crite rio d i quantificazione del dovuto) al Re golamento n. 261/04 cit., deponeva per l'applicazione della disciplina comunitaria anche in ordine alla giurisdizione, con esclusione quindi della ### di Mon treal 28 maggio 1999, ratificat a in ### con legge n.12/2004. Mentre il ### dis ciplinava appunto la speciale compensazione forfettaria p er il ritardo del volo, la ### regolava i nvece il diritto all'eventuale maggior danno sicché, “a second a della domand a formulata dal passeggero, si individua una disciplina differente anche in punto di giurisdi zione”; pertanto, secondo il ### , ricondotta la fattispecie nell'ambito della disciplina UE, rilevava in concreto il fatto che gli attori avessero sottoscritto all'atto dell'acquisto del biglietto aereo, con procedura di compilaz ione online in tutto equiparabile alla forma scritta (Cass. n. 21622 /17), la clausola 2.4 delle condizioni generali di contratto predisposte dal vettore, secondo la quale: “qualunque controversia che dovesse insorgere da o i n relazi one a quest o contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”. Ric. 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -4- Tale pattuizione operava in deroga alla competenza pre vista in via gen erale dall'articolo 7 del ### lamento CE n. 1215/12 , applicabile ratione temporis.  2. Il ricorso, assegnato inizialmente alla ### civile, è stato rimesso alle ### (ord. interlocutoria n.5614 del 1^ marzo 2024) sul presupposto che: “le questioni di giurisdizione possono essere d ecise dalla sezion e semplice solo se su quell e questioni c'è stata una decisione regolatrice delle ### laddove la decisione regolatrice dalla ricorrente invocata ( Sez. Un. 3561/2020) è riferita al rapporto che si instaura tra la normativa europea e l a ### di ### real qua nto all a disciplina del trasporto internazio nale di persone , mentre nell a specie la questione posta attiene alla diversa ipotesi se la detta disciplina trovi applicazione anche in caso di trasporto aereo che avviene all'interno di una nazione, dunque non internazionale, su tale question e non risultando che le ### i ### si sian o pronunziate in tema di giurisdizione”.  3. Con ordinanza interlocutoria n. 201 03 del 22 luglio 2024, è stata disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza in quanto la novità e significatività delle questioni di diritto sollevate con il ricorso, d i particolare importanza e rilievo no mofilattico perché implican ti il coordinamento tra diritto interno, diritto unionale e diritto convenzionale in materia di tutela d el viaggiatore aereo con riguardo a volo nazionale fornito da vettore sede ###diverso St ato UE, rendono opportuno il rinvio del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -5- 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce - ex art. 360, co. 1, 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione del ### 261/04 sulle regole comuni di compensazione ed assiste nza ai passeggeri, del #### n. 1215/ 12 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale , nonch é della ### di ### al 28 m aggio 1999 sulla unificazione di alcune norme del trasporto aereo internazionale. 
Contrariamente a quanto affermato dal ### il ### n . 261/04 non concerneva la competenza g iurisdizionale, quanto soltanto le regole comuni sui criteri di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo p rolungat o del volo, con la conseguenza che la giurisdizione trovava disciplina (prevalente perché speciale) nella ### di ### che specificamente prevedeva i criteri di collegamento determinativi della giurisdizione nazionale in caso di danno cagionato ai p asseggeri nel trasporto aereo: art.33 .1 Conv. “l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno d egli ### part i, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo i n cui e sso possiede un'imp resa che ha provveduto a stipulare il contratt o, o davanti al tribunale d el luogo di destinazione”. 
Stante l'inapplicabilità alla giurisdizione della disciplina comunitaria, la clausola di p roroga de lla giurisdizione do veva ritenersi nulla, anche perché in contrasto con l'articolo 49 della ### di ### al, second o cui: “sono n ulle tutte le clausole contenu te nel contratto di trasporto e tu tti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -6- mirano ad eludere le disposizioni della presente convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale”. 
In base al l'art. 33. 1 cit., discendere bbe pertanto l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano; ciò in forza del criterio di collegamento costituito dal luo go nel quale gli acquire nti erano venuti a conoscenza dell 'accettazione della propost a formulata con l'in vio telematico de ll'ordine di acquisto d el biglietto e del pagamento del corrispettivo (così Cass. S.U. n. 3561/20). 
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta - ex art. 360, co. 1, n.4, c.p.c. - la nullità della sentenza per omessa ovvero apparente mo tivazione, posto che il giudice d i appello aveva aprioristicamen te affermato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, a favore d i quello irlandese, “ con argomentazioni del tutto disancorate dalla cost ante giurisprudenza tanto della ### quanto della Corte di Cassazione sulla operatività d elle clausole di proroga della compet enza giurisdizionale”. 
Non si contesta che le parti, sottoscrivendo il contratto on line, abbiano altresì approvato la clausola con la quale si derogava espressamente alla giurisdizione in favore d i quella de l giudice irlandese, con modalità rep utate adeguate alla luce d ella giurisprudenza unionale, ma si sostie ne che tale deroga non sarebbe consentita, una volta reputato applicabile alla fattispecie quanto previsto dalla ### di ### anche per quanto specificamente attiene alla impossibilità di pattuire deroghe alla competenza giurisdizionale, in e poca anteriore al verificarsi del danno. Ric. 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -7- 2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.  2.1 Rilievo preliminare deve essere dato alla circostanza che il giudice di appello ha accertato alla pag. 5, secondo capoverso, con va lutazione che non è sotto posta a censura da parte dei ricorrenti, che la domanda att orea è specifi camente rivolta al riconoscimento unicamente dei diritti di compensazione pecuniaria di cui al ### CE n. 261/2004, essendo invece esclusa la richiesta di ristoro de l danno avanzata ai sensi della ### di ### del 28 maggio 1999, il che impone di dover quindi limitare l'esame delle questioni unicamente al profilo concernente la possibilità di attribuire a quanto previsto nella detta ### una portata correttiva ed integrativa rispetto alle diverse previsioni di cui al ### n. 1215/2012, nel caso in cui la dom anda sia stata comunque avanz ata ai sensi del ### 261/2004.  3. In pun to di diritto va qui rico rdato che la ### di ### del 28 maggio 1999 - ### per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale - pubblicata sulla ### nella legge n. 194 del 18 luglio 2001, è entrata in vigore, per quanto riguarda l'### europea, il 28 giugno 2004.  ### 19 di tale convenzione prevede le conseguenze a carico del vettore p er il caso di ritardo, e l'articolo 33 d ella stessa , intitolato «### giurisdizionale», così dispone: «1. ### per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno d egli ### parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -8- attività o del luogo in cu i esso possi ede un'imp resa che ha provveduto a stipulare il contratto, o dav anti al tribunale del luogo di destinazione.  (...) 4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito».  ###. 1 del ### n. 261/2004, rubricato «### a l paragrafo 1, prevede quanto segue: «Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di: a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti; b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo».  ### 7 del medesim o regola mento, in titolato «### a compensazione pecuniaria» prevede quanto segue: «1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). 
Il capo II del regolame nto n. 1215/201 2, rubricato «### è suddiviso in dieci sezioni, di cui la prima, la seconda e la quarta sono intitolate rispettivamente «### generali», «### spe ciali» e «### in materia di contratti conclusi da consumatori». Ric. 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -9- ### 4 di tale regolamento, inserito nella sezione 1 del capo II dello stesso, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliat ###determinato Stato m embro sono conven ute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle au torità giurisdizionali di tale Stato membro». 
In forza dell'articolo 7 di detto regolamento, contenuto n ella sezione 2 di tale capo II: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell'appli cazione della present e disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuz ione dell'ob bligazione dedotta in giudizio è: (...) - nel caso de lla prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; (...)».  ### 17 del medesimo regolamento, contenuto nella sezione 4 del capo II di quest'ultimo, prevede norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consu matori, le quali, tutt avia, non si applican o, in forza del paragrafo 3 di tale articolo, ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. 
Al capo VI del regolamento n. 1215/2012, rubricato «### transitorie», figura l'articolo 66, il cui paragrafo 1 così dispone: ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -10- «Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubbli ci formalmente redatti o regis trati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015». 
Ai sensi dell'articolo 67 di tale regolamento, che rientra nel capo VII di quest'ultimo, intitolato «### con altri atti normativi»: «Il presente regolamento non p regiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'### o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti».  ### 71 di detto regolamento , anch'e sso contenuto nello stesso capo ### al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli ### memb ri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari».  3.1 La senten za impugnata, una volt a inquadrata la domanda unicamente nell'ambito di applicazi one del regolamento 261/2004, e rilevato che era correlata ad un serviz io di solo trasporto aereo, con la conseguente esclusione delle norme che il reg. n. 1215/2012 pone a tutela dei consumatori, ha ritenuto che la disciplina in punto di giurisdizione dovesse rivenirsi unicamente in quanto disposto nel regolamento n. 1215/2012, che contempla la poss ibilità di convenire una deroga alla competenza ( rectius giurisdizione), individuabile in base alle norme generali, deroga reputata valida anche tramite le modalità di sottoscrizione on line del contratto di acquisto dei big lietti aerei, negando ogni ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -11- possibilità di integrazione delle previsioni applicabili in base alle più restrittive previsioni di cui alla ### di ### (che invece impedi scono ogni deroga preventiva alla giurisdizione a mezzo di clausole concluse prima del verificarsi del danno).  4. Sia l'ordinanza interlocutoria della ### sezione che quella di queste ### po ngono quindi la qu estione circa la possibilità di poter procedere a tal e integ razione disciplinare, e ciò alla luce di quanto affermato dal precedente di queste ### n. 3561/2020, secondo cui la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della ### di ### real del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in ### con l.  12 del 2004), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operaz ione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale (### specie, in una controversia promossa da due passe ggeri, domiciliati in ### nei confronti di una compagnia aerea irlandese, e cioè la stessa odierna int imata, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, qual e giudice del luogo di destinaz ione del viaggio e del luo go "ove è sito lo stab ilimento del vettore ch e cura la conclusione del contratto", coincidente, in caso di acquisto "on line" dei biglietti, con il domicilio degli acquirenti). 
Anche nella vicenda esaminata dal precedente sopra richiamato i ricorrenti non contestavano che la clausola d i deroga della giurisdizione fosse stata accettata dal l'acquirent e, spuntando la relativa casella nel modulo di acquisto compilato on line, secondo ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -12- il sist ema in uso del point and click, né che il testo delle condizioni generali d i contratto fosse accessibile e sca ricabile aprendo un link, così come de l pari non era stata posta in discussione, nel caso di specie, la validità e la vincolatività per l'aderente delle condizioni gene rali di contratto in tal mo do incluse nei contratti conclusi on lin e, accettate flag gando la relativa casella (e ciò alla luce del richiamo, circa la validità di tali clausole, alla giurisprud enza della Co rte di Giustizia di cui alla sentenza 21 maggio 2015, C- 322/14, ### on the web, a sua volta richiam ata da Cass. S.U. n. 216 22 del 201 7, second o la quale "tali modalità di stipulazione dell'accordo di proroga della giurisdizione devono ritenersi valide in base al disposto dell'art.  23, par. 1, del richiamato regolamento ### I, a mente del quale la forma scritta, impost a per tali accordi, «comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza»). 
Tuttavia, avuto riguardo alla regola secondo cui le clausole d i proroga della compete nza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigor osamente restrittivo (cfr. Cass. S.U. n. 1311 del 2017), la sentenza n. 3561/2020 ha reputato che la stessa regola contrattuale si autolimiti, precludendo l'operatività della clausola di proro ga della giurisdizione, che obblighere bbe le parti a rivolgersi per ogni controversia al giudice irlandese, nel caso che sia altri menti disposto dalla ### (dovendosi intendere per questa proprio la ### di ### 28 maggio 1999). 
In ragione del richiamo a tale ### la clausola di deroga sarebbe in ogni caso aff etta d a nullità, poich é l'art. 4 9 della medesima ### fissa la regola della propria imperatività e ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -13- della nullità dì tutte le clausole ad essa contrastanti contenute nei contratti di trasporto internazionale a cui essa si applica. 
Ha perciò concluso nel senso che, applicandosi la ### di ### all'### ed all'### avendovi entrambe ad erito, è alla stessa che occorreva far riferimento per individuare il giudice avente giurisdizione nel caso concreto, ed in particolare all'art. 33 della predetta ### che prevede come debba individuarsi la competenza giurisdizionale. Tale esito non era poi impedito dal fatto che la contro versia in esame, in ragion e del suo oggetto (richiesta di indennità compensativa) rimanesse fuori dall'ambito di applicazione della ### ratione materiae, assumendosi in mot ivazione che la nozione di dan ni da ritardo è ampia e ricomprende anche quelli derivanti da soppressione del volo, che non ricadrebbero nell'ambito di applicazione della ### di ### E' stata poi disattesa la tesi della società di navigazione aerea, che invocava l'app licazione degli art t. 25 e 17 del reg. UE 1215\2012, ai fini della in dividuazi one del giu dice avente giurisdizione, sul presupposto della lor o prevalenza sull a ### di ### e ciò in considerazione del fatto che è lo st esso ### nto che, per prevenire eventuali conflitti, dispone al considerando 35 .. "che il p resente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli ### membri aderiscono e che riguardano materie specifiche" e nel test o contiene una norma specifica per dirimere i conflitti nell'ipotesi di concorrente applicabilità della normativa convenzionale e di quella europea.  ###. 71, infatti p revede che "il presente regolamento la scia impregiudicate le convenzioni, di cui gli ### membri siano parti ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -14- contraenti, che disciplinano la competen za giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari".  5. ### ritiene che la soluzione affermata da Cass. S.U.  3561/2020, quanto all'integrazione tramite le p revisioni della ### di ### al delle disposizioni di cui al ### 1215/2012, relativamente alle domande di compensazione di cui al Reg . n. 261/2004, non possa e ssere riproposta nel caso in esame. 
In primo luogo, la domanda oggetto del presente ricorso riguarda il pregiudizio lamentato dai ricorrenti per il ritardo nell'esecuzione di un volo interno (### - ###, circostanza che di per sé esclude la possibilità di invocare, ancorché in via integrativa dei criteri di compe tenza, le previsioni di cui alla ### di ### Depone in questo senso il chiaro disposto di cui all'art. 1 della ### che, nel delimitare il suo campo di applicazione, al primo comma p revede che: “1. La presente convenzione si applica ad ogni trasp orto internaz ionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo”, specifican do poi al secondo comma che: “Ai fini della presente conv enzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due ### parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qua lora sia previsto uno scalo sul terr itorio di un altro ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -15- Stato, anche se tale S tato non è un o S tato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”. 
Trattasi di delim itazione del su o campo applicativo che, come anche sottolineato dal ### nelle conclusioni scritte, denota in maniera evidente come la medesima non sia in alcun modo suscettibile di trovare applicazione nella vicenda in esame, il che rende anche insuscettibili di applic azione le norme che impediscono ogni possibilit à di deroga preventiva al la giurisdizione, nel nostro caso ai sensi delle norme di cui al ### 1212/2015.  5.1 ###à delle regole della ### di Mo ntreal discende però, ed in manera ancor più signif icativa, dalla necessità di dover o ffrire un 'interpretazione delle norme sopra richiamate conforme a quella dat a dalla giurispruden za d ella Corte di Giustizia. 
Come sottolineato anche dalla dottrina, deve darsi adesione alla giurisprudenza unionale, secondo cui le d isposizioni sulla giurisdizione di cui alla ### di ### possono essere prese in conside razione unicam ente con riferimento alle pertinenti ipotesi di danno (su pplementare), sempre ivi contemplate, (così già Corte giust. UE, 9 luglio 2009, C-204/08, ### c. ###). 
Tale regola è stata in maniera netta riaff ermata dalla Corte di giustizia UE, nel caso in cui un passeggero richiedeva sia il danno forfettario e standardizzato in base al #### n. 261/2004 sia il risarcime nto supplementare in base alla Con venzione di ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -16- ### essendo stato ribadito che le due basi normative vanno tenute nettamente distinte tra di loro, con la conseguenza che il giudice nazionale investito d i un'azione finalizz ata ad ottenere entrambi i tipi di danno deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'articolo 7, punto 1, del ### I e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'art. 33 di detta ### (così Corte giust. UE, 7 novembre 2019, C-213/18, ### et al. c. EasyJet ###. Ltd). 
La Corte di Giustizia nel precedente ora segnalato ha rilevato che aveva già precisa to che i diri tti fondati sulle disposizioni , rispettivamente del regolamento n. 261/2004 e della convenzione di Mon treal, rientrano in contesti normativi distin ti, così che le norme sulla compe tenza internazional e previste da tale convenzione non sono applica bili alle domand e p resentate unicamente sulla base del regolamento n. 261/2004, le qu ali devono essere esaminate alla luce del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2016, ### C- 94/14, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 
Ad analoga conclusione doveva quindi pervenirsi anche in caso di domande fondate al contempo sulle disposizioni del regolamento n. 261/2004 e sulla ### di ### E' st ato altresì aggiun to, al fine di bloccare ogni tentativo di eterointegrazione, che l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 1, del regolam ento n. 1215/2012 consentono l'applicazion e di norme sulla compe tenza giurisdizional e riguardanti materie particolari che sono contenute rispettivamente in atti dell'### o in convenzioni di cui gli ### membri siano parti contraenti, ma ### 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -17- che, poiché i l trasporto aereo costituisce una siffatta materia particolare, le norme sulla comp ete nza previste dalla ### di ### al devono p otersi applicare unicamente all'interno del contesto normativo introdotto da quest'ultima. 
Al quesito posto con il rinvio pregiudiziale è stata data quindi la seguente risposta: Il passeggero che subisce la cancellazione o il ritardo del volo e che inte nde otten ere una compen sazione in base al regolamento Ue n. 261/2004, per individuare il giudice competente tra gli ### deve app licare il regolamento 1215/2012 sulla competenza giurisdiziona le, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in mate ria civile e commerciale (### I bis). Pertanto, potrà rivolgersi al giudice del domicilio del convenut o o, in forza dei fori alternativ i, al ### dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell'aereo, come indicato nel biglietto di trasporto. Per ottenere un risarcimento per danni supplementari in forza della ### ione di ### , il passeggero dovrà applicare l'articolo 33 di tale ### che si occup a non solo della competenza giurisdizio nale, m a anche della ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato.  5.2 La successiva giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di recepire ed applicare il principio affermato dalla Corte di Giustizia, come ad esempio Cass. n. 24632/2020, che ancorché in sede di regolamento di competenza, ed al fine di individuare sul territorio nazionale quale giudice fosse competente a decidere sulla domanda di compensazione pecuniaria, ha affermato che la domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal #### n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal #### n. 1215 Ric. 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -18- del 2012, con una valutazione del tutt o au tonoma rispetto a quella da compiere pe r la conte stuale domanda avanz ata sulla base dell e previsioni della ### di ### (sostanzialmente adesiva al principio risulta anche Cass. S.U.  ###/2021).  6. Una volta qu indi affermata la regola secondo cui, al fine di stabilire la giurisdizione sulla domanda proposta ai sensi del ### n. 261/2004 ,deve farsi unicamente riferimento alle previsioni di cui al ### n. 1215/2012, va ribadito che, benché le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, concernente la «### in materia di contratti conclusi da consumatori», introducano a loro volta una norma sulla competenza speciale in favore di tale categoria, tuttavia l'articolo 17, paragrafo 3, di tale reg olamento st abilisce che la sezione stessa «non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per u n prezz o globale» (sentenza ### 11 aprile 2019, ### r, C-464/18, EU:C:2019:311, punto 28).  ###à delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa e ssere validamente pattuita una cla usola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un ### estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, già ricordata, cui adde Cass. S.U. n. 13594/2022). Ric. 2020 n. ### sez. SU - ud. 11-03-2025 -19- Deve perciò ritenersi che, avendo le parti validame nte inteso derogare alla giurisdizione in favore del giudice irlandese, i motivi di ricorso vanno rigettati.  7. Nulla a disp orre qu anto alle spese, non avend o la società intimata svolto attività difensiva in questa sede.  8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi d ell'art. 1, comma 17, della legge 24 dic embre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 2 013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; ai sensi d ell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella ### di consiglio, l'11 marzo 2025.   

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Criscuolo Mauro

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8921/2025 del 08-10-2025

... ritardo veniva attribuito al presunto impatto dell'aeromobile con un volatile al momento della partenza da Napoli. Orbene, la disciplina da applicare è quella recata dal ### 261/2004 il quale prevede, agli artt. 6 e 7, il diritto del passeggero ad ottenere la compensazione pecuniaria per il semplice ritardo del volo commisurata alle ore di ritardo e alla distanza coperta dal viaggio. Tuttavia, tale compensazione risulta esclusa nel caso in cui il ritardo sia attribuibile a circostanze eccezionali. - 4 - Per espresso orientamento della Corte di ### il “bird strike” rientra tra le circostanze eccezionali ed imprevedibili idonee ad escludere il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria; invero, però, l'onere della prova in caso di contestazione insiste sulla compagnia aerea tenuta a dimostrare di aver messo in atto tutte le misure possibili al fine di limitare le problematiche arrecate ai passeggeri. Nello specifico la ### con sentenza del 4 maggio 2017 ha statuito: “Come ricordato al punto 20 della presente sentenza, il vettore aereo è liberato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7 (leggi tutto)...

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N. 20250/2023 R.Gen.Aff.Cont.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 20250/2023 R.Gen.Aff.Cont.  assegnata in decisione con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c. 
TRA ### nata a ### il ### e residente in ### di ### alla ### (C.f. ###) rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti ### . ### del ### di ### (c.f.: ###, P.IVA: ###); Avv. ### del ### di ### (c.f.  ###, P.IVA: ###); Avv. ### (c.f.  ###, P.IVA: ###) con domicilio eletto presso il loro studio sito in ### alla ### n 14.  - #### (C.F.: ###), con sede ###### della Repubblica n. 24 - 20124 Milano ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### con domicilio eletto presso l'indirizzo pec - ###.  - ###: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo). 
Conclusioni: come da note di trattazione e scritti conclusionali.  ### atto di citazione regolarmente notificato parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di ### di Napoli, la compagnia aerea onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1.Accertare l'esclusiva responsabilità della compagnia aerea ### C.F.: ###, odierna convenuta, per l'evento in premessa e per l'effetto condannarla alla corresponsione in favore dell'attore della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria di cui al ### 261/2004 oltre gli interessi legali dalla domanda sino - 2 - al dì del soddisfo; 2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso generale spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A., come per legge, il tutto con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Iscritto al ruolo il giudizio al n. R.G. 24573/2022, alla prima udienza la convenuta si costituiva imputando il ritardo lamentato dalla ricorrente ad un evento eccezionale e imprevedibile ovvero il sospetto impatto con un volatile (bird strike). 
Il GdP di Napoli rigettava la domanda con sent. n.15449/2023 con la seguente motivazione: “La domanda va rigettata, imponendosi le seguenti brevi considerazioni, …, parte convenuta, eccepisce l'insussistenza di propria responsabilità assumendo che il ritardo derivò da fatti eccezionali rappresentati dai narrati e documentati eventi. Esaminando quindi le ragioni della compagnia…, va osservato che queste appaiono meritevoli di condivisione trattandosi proprio di eventi “eccezionali”, come qualificati in ### sui quali il vettore non ha alcun controllo, diretto o indiretto, rammentando che la tutela della sicurezza del traffico aereo e degli scali è affidata a soggetti terzi, rispetto ai quali le compagnie hanno l'obbligo di uniformarsi. E ciò sulla base del principio che se il vettore aereo è in grado di dimostrare, come nel caso che qui interessa, che il ritardo fu dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare, anche laddove fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo. ### parte istante implicitamente conferma che il volo, benché partito e giunti in ritardo a destinazione, non fu affatto cancellato, per cui occorre dare atto che la compagnia, verosimilmente appena ripristinate le condizioni di sicurezza, ha ripreso regolarmente l'attività, evitando un ritardo eccessivamente prolungato e per questo equiparabile a volo cancellato…. In conclusione, la domanda va rigettata e ogni altra questione resta assorbita e non merita esame ulteriore. …### la domanda”. 
Avverso la sentenza n. 15449/2023 l'attrice proponeva appello ritualmente notificato a ### censurando integralmente la pronuncia di primo grado per l'errata applicazione della normativa di riferimento, nell'interpretazione che alla stessa è stata data da uniforme giurisprudenza sia della Suprema Corte di cassazione, sia dalla Corte di ###. 
Quest'ultima ha chiarito la spettanza del risarcimento ai passeggeri che arrivino a destinazione con tre ore o più di ritardo, non solo ai passeggeri il cui volo sia stato cancellato. Inoltre, l'appellante lamentava l'omessa prova dell'effettiva causa del ritardo (bird stike) nonché delle misure approntate al fine di arginare gli effetti impeditivi e contenere il ritardo. ### chiedeva, in totale riforma della sentenza impugnata, accertarsi l'esclusiva responsabilità della compagnia aerea ### per l'evento ritardo e per l'effetto condannarla alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria di cui al ### 261/2004, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al dì del soddisfo. Con vittoria di - 3 - spese, diritti ed onorari di causa per entrambe le fasi, oltre rimborso generale spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A., come per legge, anche per la fase di primo grado, il tutto con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 
Si costituiva ### eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis co.1 c.p.c. nonché ex art. 342 co.1 n.1 c.p.c.; nel merito, l'appellato si soffermava sull'insussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria e sull'iter svolto dalla compagnia nei casi di sospetto bird strike. Concludeva, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese. 
All'udienza del 05.06.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..  RAGIONI DI FATTO E ### Si rileva, in via pregiudiziale, l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342 c.p.c., la formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata nonché la specificazione delle modifiche richieste al Giudice in grado d'appello. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cassazione Civile SSUU sent. n. 27199/2017 recentemente ribadito da Cassazione Civile Sez. 2 ord. n.23804/2025). 
Con il motivo di gravame spiegato, l'appellante lamenta “la mancanza di prova ed insussistenza di circostanze eccezionali. - mancanza di prova sull'adozione di ogni misura per arginare gli effetti impeditivi della circostanza e riuscire a contenere il ritardo entro i termini previsti”.  ### è fondato e merita, quindi, accoglimento. 
In primo luogo, si rileva che risultano pacifiche le circostanze di fatto dedotte dall'appellante, ovvero che la sig.ra ### era passeggera del volo ### con partenza prevista in data 9 dicembre 2021 da ### alle ore 9:45 e arrivo a Napoli alle ore 11:15; che il suddetto volo partiva con più di tre ore di ritardo e che tale ritardo veniva attribuito al presunto impatto dell'aeromobile con un volatile al momento della partenza da Napoli. 
Orbene, la disciplina da applicare è quella recata dal ### 261/2004 il quale prevede, agli artt. 6 e 7, il diritto del passeggero ad ottenere la compensazione pecuniaria per il semplice ritardo del volo commisurata alle ore di ritardo e alla distanza coperta dal viaggio. Tuttavia, tale compensazione risulta esclusa nel caso in cui il ritardo sia attribuibile a circostanze eccezionali.  - 4 - Per espresso orientamento della Corte di ### il “bird strike” rientra tra le circostanze eccezionali ed imprevedibili idonee ad escludere il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria; invero, però, l'onere della prova in caso di contestazione insiste sulla compagnia aerea tenuta a dimostrare di aver messo in atto tutte le misure possibili al fine di limitare le problematiche arrecate ai passeggeri. Nello specifico la ### con sentenza del 4 maggio 2017 ha statuito: “Come ricordato al punto 20 della presente sentenza, il vettore aereo è liberato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7 del regolamento 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. 
Poiché non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero, spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure adeguate alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo di cui trattasi (v. sentenza del 12 maggio 2011, ### e ### C-294/10, EU:C:2011:303, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 
Esso deve quindi dimostrare che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, egli non avrebbe palesemente potuto evitare - se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione - che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione o un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, ### e a., C- 402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 61, e del 12 maggio 2011, ### e ### C-294/10, EU:C:2011:303, punto 25). 
La Corte ha, quindi, accolto un concetto di «misure del caso» da precisarsi di volta in volta e flessibile, lasciando al giudice nazionale il compito di valutare se, nelle circostanze del caso di specie, si potesse considerare che il vettore aereo aveva adottato le misure idonee in funzione della situazione (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011, ### e ### C-294/10, EU:C:2011:303, punto 30).” Orbene, dalla lettura degli atti, si evince che il sospetto impatto con il volatile sè avvenuto al momento del decollo dall'aeroporto di Napoli; che dell'evento veniva informata la torre di controllo, la quale, a seguito di verifica, confermava la presenza di un volatile morto sulla pista; che all'arrivo all'aeroporto di ### venivano predisposti i necessari controlli affinché l'aeromobile potesse ripartire in sicurezza.  - 5 - La documentazione prodotta da ### tuttavia, giustifica solo in parte le misure adottate ma non assolve all'onere probatorio come imposto dalla pronuncia citata. 
Dalla ricostruzione fattuale operata sulla base dei documenti presenti in atti, considerata l'assenza di danni al velivolo, emerge come la maggior parte del ritardo sia stata accumulata non per l'espletamento dei necessari controlli, bensì per l'attesa del personale qualificato a svolgerli. Dunque, non viene data una giustificazione a tale dilatazione delle tempistiche di intervento legate alla chiamata di un ingegnere qualificato per l'intervento proveniente dall'aeroporto di ### la compagnia non dimostra di aver messo in atto tutte le misure nella sua disponibilità per ridurre i tempi di attesa, non prova la irreperibilità di un ingegnere qualificato presso lo stesso aeroporto di ### né giustifica l'assenza di tale figura professionale presso tale aeroporto.  ### la FAA (### ogni anno si verificano circa 10000 episodi di birdstrike nel mondo, circa 26 al giorno. Dunque, data l'altissima frequenza di tali avvenimenti, non appare giustificato che le compagnie aeree siano sprovviste del personale necessario alla celere verifica e risoluzione di problematiche ad essi legate. 
Pertanto, alla luce dei rilievi svolti, ### non ha assolto al proprio onere, non avendo minimamente dedotto le precise ragioni per le quali non fosse ragionevolmente possibile dotarsi di un tecnico collocato in maggiore prossimità rispetto al luogo in cui l'aeromobile era stato ricoverato dopo l'impatto con gli uccelli, così da non aggravare ulteriormente il disagio dei passeggeri in attesa di imbarco (Tribunale di ### n. 2537/2022). 
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni tenuto conto della complessità della causa e dell'attività processuale espletata.  PQM Il Tribunale di Napoli, sezione 12 civile, in persona del giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.15449/2023 accerta il diritto della ###ra ### alla compensazione pecuniaria di cui al ### 261/2004; 2)### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di €250,00 oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.  3)### in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, per il giudizio di appello, €332,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio dinanzi al ### € 173,00 per compensi oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge da attribuire ai procuratori dichiaratisi antistatari.  - 6 - Così deciso in Napoli, il ###.   

Il Giudice
(dott.### RG n. 20250/2023


causa n. 20250/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Notaro Alessia

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