testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26531/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 1, presso lo studio dell'avvo cato ### (M ###), che lo rappre senta e difende unita mente e di sgiuntamente all'avvocato ### ROSIELLO (####) per procu ra a margine del ricorso, -ricorrente contro #### e #### -intimati 2 di 23 nonché contro ### elettivamente domicil iato in ### VIA ### 57, presso lo studio dell'avvocato ### CARO (###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la ### della CORTE D'### di ### n.517/2019 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024 dal #### citazi one notificata il 1 0.3.2008 i germani ### o ##### e ### convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi il fratello ### la per sentire dichiarare aperta la successione del padre, ### deceduto il ###, e regolata la stessa dal testamento olografo del 25.9.1993, pubblicato al notaio ### il ###, e non dal testamento olografo a sua volta datato 25.9.1993, redatto in stampatello e con firma apocrifa, pubblicato su richiesta di tutti gli eredi il ### dal notaio Pez zolla di ### contenente disposizioni parzialmente divers e, del quale ultimo chiedeva no di accertare la falsità ed inesistenza con co nseguente nullit à della convalida relativa da parte degli eredi. Aggiungevano gli attori che ### i n forza di contratti di affitto di fondo rustico conclusi col padre ### er a stato immesso nel possesso anche delle quote del la masseria ### ta, destinate dal de cuiu s proprietario ai fr atelli ### e e ### 3 di 23 ### Chiedevano, quindi, di assegnare le quote (rectius porzioni, essendo stati istituiti gli eredi ex re certa) secondo il testamento pubblicato dal notaio ### il ###, con con danna del convenuto al rilascio degli immobili spettanti a ### e ### ed al risarcimento dei danni da loro subiti per il mancato godimento dei beni, o in subordine a rendere il conto del godimento degli stessi beni ed a pagare il relativo pr ofitto agli aventi diritto.
Si costituiva in primo grado ### che sosteneva che il testamento pubbli cato il ### era stato redatto dal padre assegnando a ciascuno dei figli i beni che alla data del 25.9.1993 essi aveva no dichiarato di avere int eresse a ricevere; che il testamento apocrifo pubblicato dal notaio ### il ### era stato in vece ideato di comu ne accordo dagli eredi, con l'autorizzazione anche del padre, che per motivi di infermità fisica non aveva potuto provvedervi personalmente, allo scopo di evitare gli oneri fiscali che sarebber o scaturiti dall 'esecuzione del testamento autentico e per assecondare volon tà sopravvenu te di alcuni eredi sulle porzioni da attribuire. ### e ccepiva che l'azione volta a fare dichiarare la nullità del testamento pubb licato dal notai o ### doveva ritenersi prescritta, che c omunque l'esecuzione vo lontar ia di un testamento falso che riproduceva fedelm ente la volontà del testatore era prevista dal l'art. 590 cod. civ. e che egli poteva invocare l'usucapione abbreviata ex ar t. 1159 cod. civ. per il fabbricato da lui posseduto. In via riconvenzionale, per l'ipotesi in cui invece avessero trovato accoglimento le domande degli attori, ### chi edeva che gli fosse ric onosciuto il diritto alle indennità di cui all'art. 17 della L. n. 203/1982 per la masseria ### e gli annessi terreni di oltre trenta ettari che gli erano stati affittati dal padre ed al rimborso delle spese per le migliorie apportate al fabbricato in s uo possesso, oltre al risar cimento dei 4 di 23 danni subiti per la cessazione dell'attività agrituristica esercit ata nell'immobile.
Escussi testimoni ed espletata ### il ### ale di ### in composizione collegiale, con la sentenza n. 1587/2014 del 9.6/3.10.2014, respingeva l'eccezione di prescrizione; riteneva non convalidabile ex art. 590 cod. civ. il testamento pub blicato dal notaio ### il ### in quanto apocrifo; dichiarava aperta la successione di ### da regolare sulla base del testamento olografo pu bblicato dal notaio ### il ###; rigettava l'eccezione di usucapione abbreviata di ### che condannava a rilasciare a favore di ### l'alloggio ed il ristorante al pi ano terra col pi azzale di pertinenza a lu i assegnati con quel testamento; determinava i crediti indennitari di ### per i miglioramenti apportati al fabbricato di proprietà di ### ed il credito indennitario di quest'ultimo verso ### per il mancato godimento della sua porzione della masser ia ### condannando ### previa compensazione, al pagamento in favore di ### della differenza di € 14.839,97, rigettava ogni altra domanda e compensava le spese processuali.
Tale sentenza veniva appell ata in via principale da ### che col primo motivo sosteneva che il ### ale avrebbe dovuto proc edere nell'interpretare il verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998 ad una distinta valutazion e delle dichiarazioni con le quali gli eredi avevano conf ermato i l testamento apocrifo, rispetto a quelle con le quali avevano invece manifestato la volontà di convalidare le intese da loro raggiunte per una ripartizione del patrimonio paterno diversa da quella prevista nel testamento olografo del 25.9.1993, in seguito pubblicato dal notaio ### il ###. Col secondo motivo l'appellante principale lamentava la reiezione della sua domanda di usucapione abbreviata per mancato decorso del termine decennale 5 di 23 e per avere posseduto in mala fede. Col terzo motivo l'appellante principale lamentava che a suo carico, ed a favore di ### fosse stato riconosciuto un inde nnizzo per mancato godimento dei beni a lui assegnati dal de cuius per € 129.527,49, omettendo di applicare l' art. 1227 cod. civ. benché egl i fosse consapevole della falsità del testamento al quale gli eredi avevano dato vol ontaria esecuzione, avess e volontariamente dato esecuzione allo scambi o dei beni assegnati a lui ed a ### (con conseguente c ompensazione) e non avesse mai richiesto prima del gi udizio il rilasc io dei beni, c he peraltro ### deteneva in base ai contratti di affitto conclusi col padre. Lamentava, alt resì, che dall'indennizzo per le mi gliorie riconosciuto in suo favo re, sulla base del la CTU espl etata, fosse stato detratto l'importo di £ 232.708.000 del contributo regionale per la masseria ### trasformata in agriturismo, che a lui solo competeva per avere intrapreso tale attività, chiedendo quindi di riconoscere il suo diritto alle migliorie per € 15.533,75 oltre rivalutazione monetaria, con conse guente d iritto alla ritenzione della masseria fino all'avvenuto pagamento delle migliorie.
Contro la sentenza di prim o grado proponeva p oi appello incidentale ### che lamentava che nel la determinazione del credito per le migliorie riconosciuto in favore di ### non si fosse tenuto conto della scrittura privata del 17.11.1995, con la quale i germani ### col consenso del padre, avevano a ccertato l'entità delle spese sosten ute per la ristrutturazione della masseria ### da ### e ### del costo dei lavori effettuati all o scopo dall'impresa di ### etro, dell'ammon tare del co ntributo regionale erogato per la tras formazione in agri turismo del la masseria, della destinazione data al relativo importo di £ 232.708.000, ed avevano determinato il residuo credito vantato da ### per avere in via prevalente finanziato la 6 di 23 ristrutturazione in £ 112.000.000, dichiarando di essere soddisfatti per le migliorie apportate e di non pretendere ulteriori compensi e stabilendo le somme di denaro che #### e ### avrebbero dovuto versare alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione di ### per soddisfare l'accertato suo residuo credito verso i figli. Avendo quindi la suddetta scri ttura privata regolato la sorte dei miglioramenti e del contributo regionale per la ristrutturazione, che era stato erogato a ### dotato dei requisiti soggettivi necessari, col consenso dei germani e del padre so lo per poter beneficiare di quel cont ributo, a ### o ### la andavano riconosciute secondo l'appell ante incidentale so lo le migliorie per interventi successivi al 17.11.1995, per un importo stimato dal CTU in € 15.533,75. Pertanto, ### doveva ess ere condannato, operata la compensazione tra il credito per mancato godimento di € 129.527 ,49 ed il cre dito per i miglioramenti di €15.533,75, al ver samento in suo favore della differ enza di €113.993,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della stima del CTU (7.2.2013) al saldo.
La Corte d'Ap pello di ### nella contumacia di ### E ugenia e ### con la sentenza n. 517/2019 del 12.2/24.5.2019, rigettava i primi due motivi dell'appello principale, ed in parziale accoglimento del terzo motivo di appello principale e dell'appello incidentale, rigettava la domanda di ### di condanna al pagamento dell'indennizzo per le migliorie apportate alla masseria ### fino al 17.11.1995, determinava il credito del predetto per le migl iorie realizzate dopo quella data in €15,533,75 ed il credito di ### per il mancato godimento della casa e del sottostant e ristorante della suddetta masseria in € 65.432,08, ed operata la parziale co mpensazione, condannava ### al pagamento in favore di ### della differenza di € 49.898,33, oltre rivalutazione monetaria 7 di 23 secondo le variazi oni degli indici ### dalla data del l'impugnata sentenza fino a quella della sentenza di appello e con gli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
In parti colare, la sentenza di sec ondo grado escludeva che il verbale di pubblicazione del testamento pubblicato dal notaio ### il ###, nel quale le parti avevano espresso la volontà di confermare il testamento “convalidandolo e accettandolo in ogni sua disp osizione”, av esse manifestato una volontà negozi ale ulteriore rispetto alla mera conferm a di un testamento la cui apocrifia era già stata accertata con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione, apocrifia che, impedendo di ricondurre al defunto il documento, da ritenere inesistente, era ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte ostativa all'applicazione dell'art. 590 cod. civ. (Cass. n. 1689/1964). La sentenza sottolineava che l'espressione “accettandolo in ogni sua disposizione”, non poteva essere decontestualizzata ed enfatizzata al punt o da costitui re manifestazione della vo lontà di dar vita ad un non meglio qualificato negozio inter vivos, per la dirim ente ragi one che i coeredi avevano semplicem ente espresso la volontà di conferma delle disposizioni testamentarie e non altro.
La Corte d'### riteneva infondata la riproposta domanda di usucapione abbreviata della masseria ### di ### sia per il mancato decorso del termine decennale dell'art. 1159 cod. civ., sia perché il testamento falso, e quindi nu llo ed inesistente, non poteva costitui re atto idoneo ai fini del trasferimento (in tal senso Cass. n. 3466/1982; n.3255/1971).
Veniva poi esclusa la nullità della scrittura privata del 17.11.1995 per violazione dei patti successori sanzionata dall'art. 458 cod. civ., in quanto l'oggetto della scrittura privata veniva individuato nell'accertamento dei rapporti di dare/avere tra il de cuius ed i figli, nell'imputazione del contributo region ale ricevuto per la 8 di 23 ristrutturazione della masseria ### dai medesimi compiuta col prevalente contributo economico di ### e nella determinazione dei residui crediti di quest'ultimo verso i figli, con differimento del loro soddisfacimen to al momento dell'aper tura della successione di ### con espressa dichiarazione di soddisfacimento delle parti e di insussistenza di residue pretese per i lavori di ristrutturazione effettuati. Non era, invece, in contestazione nella causa il cr edito restitutorio del de cuius, del quale con la scrittura privata erano stati regolati soltanto i temp i di soddisf acimento, differendol i all'apertura della successione paterna, per cui non c'era stata una regolamentazione diretta, o indiretta di diritti nascenti dalla successione di ### Data la validità di tale s crittura privata, che aveva stabilito anche la sorte dei migl ioramenti apportati da ### o ### fino al 17.11.199 5, oltre che del contrib uto regionale erogato, l'inde nnizzo per i miglioramenti spettante a ### veniva ridotto ad € 15.533,75, secondo la stima del ### riferita ai soli miglioramenti successivi al 17.11.1995.
Quanto all a domanda di S emeraro ### vo lta ad ottenere d a ### l'indennizzo per il mancato godimento dei beni a lui assegnati nel testamento valido, che erano stati oggetto di contratti di affitto stipulati dal de cuius con ### e che riguardavano la masseria ### ed i terreni annessi, la Corte d'### rilevava che non erano stati forniti elementi di prova del loro carattere simu lato, smenti to anche dalla sentenza del ### di ### n. 360/2015, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di ### n. 110/2016, pronunciata nel giudizio che vedeva contrapposto a ### il fratello ### e che pertanto, essendo opponibili i contratti di affitto stipulati dal de cuiu s con ### anche all'erede di #### quest'ultimo aveva diritto all'indennizzo in questione da parte di ### non dalla data di apertura 9 di 23 della successione (12.3.1998), ma dalla successiva data di scadenza dei contra tti di affit to (11.11.2005), che aveva fatto scattare l'obblig o di rilascio anziché a favore dell 'originario concedente dell'erede al quale i beni erano stati assegnati, ### non essendovi quindi spazio in quel contesto di tempo e di titoli per l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ. invocata da ### o ### Sulla scorta dell'espletata e non co ntestata CTU del l'ing. Cito, la Corte d'### rid eterminava, quindi, il credito per l'indennizzo da mancato godimento dei beni vantato da ### nei co nfronti di ### per il periodo successivo al novembre 2005 in € 65.432,08, e detratto il controcredito vantato da ### per le migliorie apportate (€15.533,75), condannava quest'ultimo al pagamento in favore di ### della differenza di € 49.898,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul credito rivalutato mediante applicazione degli indici ### con decorrenza dalla sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza, notificata l'11.6.2019, ha proposto ricorso a questa ### affidand osi a tre motivi. Ha proposto contro ricorso e ricorso incidentale ### al quale ha resistito con controricorso ### Sono rimasti intimati #### e ####, in persona del ### ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Nell'imminenza della pubblica udienza ### e ### hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col prim o motivo del ricorso principale ### lamenta, in re lazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli ar ticoli 1362, 1366, 1367 e 1424 cod. civ., nonché degli articoli 112 e 113 c.p.c. e l'omesso 10 di 23 esame di atti, fatti e documenti decisivi della controversia oggetto di discussione.
Si duole il ricorrente che la ### d'### non abbia individuato nel verbale di pubblicazione del notai o ### del 27.8.1998, relativo al testamento a stamp atello falsamente a ttribuito a ### accanto alla volontà degli eredi di confermare il suddetto testamento, un autonomo patto dei medesimi, volto a manifestare la volontà degl i eredi di distribuire diversa mente tra loro gli stessi beni ereditari dei quali il de cuius aveva disposto col testamento olografo autentico del 25.9.1993 pubblicato dal notaio ### il ###, secondo un'intesa che avrebbe raccolto anche il consenso del padre, che però non avrebbe potuto sottoscrivere, per ra gioni di salute impedienti, la modifica delle sue precedenti volontà testamentarie.
Anzitutto va rilevato che la doglianza ai sensi dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. è inamm issibile ex ar t. 348 ter ultimo comma c.p.c. per l'esistenza di una “doppia conforme”, ed in quanto non risulta individuato un fatto storico primario, o secondario decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che non sia stato considerato.
Ed invero il ricorrente principale si è limitato a dolersi che non sia stato attr ibuito peso probatorio alla testi monianza di ### che avrebbe riconosciuto l' esistenza di un accordo verbale per la modifica delle disposizioni del testamento autentico del de c uius; ma la testi monianza su un accordo relativo alla distribuzione di beni immobili, che dovrebbe avere la forma scritta a pena di nullità ex art. 1350 n. 1) cod. civ., non può certamente ritenersi decisiva, risultando un mero accordo verbale di divisione di beni immobi li improduttivo di effetti giuridici. In re altà, il ricorrente punta, inammissibilmente, ad ottenere, in questa sede di legittimità, una diversa ricostruzione del fatto , che ravvisi l'esistenza del patto aggiunto rispetto all a mera vo lontà confermativa invalida del testamento falso, manifestata dai coeredi 11 di 23 nel verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998 del testamento a stampatello di ### e motivatamente ravvisata dalla ### d'### Quest'ultima, basandosi sul criterio della comune intenzione della parti fond ata sul dato letterale, secondo il dettato dell'art. 1362 cod. civ., e sul collegamento logico della disposizione convenzionale con l'atto nel quale era contenuta, secondo il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole dettato d all'art. 1363 cod. civ., app licando criteri interpretativi prioritari rispetto ai criteri sussidiari del princi pio dell'interpretazione secondo buona fede dell'art. 1366 cod. civ. e del principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 cod. civ., invocati dal ricorrente, ed utilizzabili solo quando dall'applicazione dei criteri degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. residui un dubbio tra opposte interpretazioni (vedi in tal senso Cass. sez. lav. 8.10.2024 n.26244; Cass. 30.4.2024 n.1156 8; Cass. n. 5595/2014; n.27564/2011; Cass. n. 9780/2010; Cass. n. 7972/2007; 18.9.1986 n. 5657), ha riconosciuto che i coeredi, con l'espressione “accettandolo in ogni sua disposizione”, rif erita al testamento pubblicato col verbale del notaio ### del 27.8.1998, non hanno espresso alcuna volontà ulteriore rispetto a quella di confermare le disposizioni contenute nel testamento falso e non convalidabile (in tal senso richiamando Cass. n.1689/1964). Ed ha escluso che tale espressione potesse essere decontestualizzata ed enfatizzata nel senso auspicato da ### implicitamente tenendo conto che tale dichiarazione era contenuta nel verbale notarile destinato specificamente alla pubbl icazione del notaio ### del testamento apocrifo in questione.
Tale in terpretazione è senz'altro plausibile e conforme ai criteri interpretativi degli articoli 1362 e 1363 cod . civ. Ad essa il ricorrente non può co ntrapporre la propria autonoma interpretazione del verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998, circa l'esistenza di un autonomo patto di divisione dei 12 di 23 coeredi per una diversa distribuzione tra loro dei beni, rispetto alle disposizioni del testamento autentico di ### (vedi sull'inammissibilità della contrapposizione di un'interpretazione autonoma a quell a pl ausibile seguita dai giud ici di merito 6.11.2024 n.28522; Cass. ord. 9.4.2021 n. 9461 ; 28.11.2017 n. 28319).
Quanto alla lamentata violazione di legge dell'art. 1424 cod. civ., la doglianza è inammissibile, in quanto il ricorrente principale non ha indicato in quale atto del giudizio di primo grado avrebbe invocato la co nversione dell'atto di convalida del testamento apocrifo, e quindi nullo, di ### convers ione per la quale occorre una specifica domanda di parte (vedi in tal senso Cass. 18729/2023; Cass. n. 22466/2018; Cass. sez. un. n.26242/2014); e comunque non si vede come ### possa invocare la conversione del contratto nullo ex art. 1424 cod. civ., posto che pacificamente egli era a conoscenza, al pari degli altri coeredi, della falsità d el testamento a stamp atello attribuito al padre , ma elaborato di comune accor do dai figli, e pubblicato dal notaio ### il ### 8, mentre l'art. 1424 cod. civ. presuppone, invece, che le parti non fossero a conoscenza della nullità dell'atto al momento del suo compimento. 2) Col secondo motivo il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 comm a primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 458 cod. civ. e dell'art. 1362 cod. civ., e degli articoli 112 e 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p. c., la nullit à della sentenza per violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c.
Si duole ### o ### c he la ### d'### abbia limitato l'indennizzo a lui riconosciuto per le miglio rie appor tate alla masseria ### al periodo successivo al 17.11.1995, ritenendo valida la scrittura privata del 17. 11.1995 (sul cui contenuto vedi l'accertamento della ### d'### lo riportato 13 di 23 all'ultimo capoverso di pagin a 5 ed inizio di pag ina 6 di questa sentenza), sottoscritta dai germani ### ma non firmata dal padre, ### to ### per violazione del divieto dei patti successori dell'art. 458 c od. civ., ed assume che con quella scrittura privata non ci sia stata alcuna ripartizione tra i germani ### del contributo regionale di £ 232.798.000 erogato per la trasformazione della masseria ### in agriturismo, e non sia stato a lui attribuito alcun mandato per incassare quel contributo anche pe r conto del padre e dei fratelli, ### e ### spettando quindi a lui per intero quel contributo perché unico in possesso, in virtù dei contratti di affitto stipulati col padre, dei requisi ti soggettivi occorrenti per accedere a quel contributo.
Anzitutto non è sindacabile, co n una dogl ianza di violazione di legge, la circostanza di fatto, per la prima volta dedotta in questa sede, della mancata firma della scrittura privata del 17.11.1995 da parte di ### e manca l'argomentazione riferita alle lamentate violazioni degli articoli 112 e 113 c.p.c.
Quanto all a lamentata violazi one dell'art. 116 c.p.c., essa è inammissibile perché “la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza p robatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppu re, qualora la prova sia soggetta ad un a specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola mente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato ar t. 360, primo c omma, n. 5, c.p.c ., solo nei rigoros i 14 di 23 limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (vedi in tal senso Cass. 21.6.2024 n. 17157; sez. un. n. 20867/2020).
Il ricor rente, invece, lamenta che l'in terpretazione data alla scrittura privata del 17.11.1995 dalla ### d'Ap pello non sia conforme alle sue aspirazioni, sia in punto di riparti zione del contributo regionale tra il de cuius ed i figli #### e ### e, sia in punto di riconoscimento che ### dotato del la necessaria quali fica soggettiva, aveva richiesto il contributo regionale per la trasformazione del la masseria ### a lui affittata in agriturismo anche per conto del padre ### e dei fratelli ### e ### (ass egnatari di terreni della masseria), in quanto i cospicu i e costosi lavo ri di ristrutturazione erano stati da lor o e da lui stesso finanzi ati (prevalentemente dal padre), per cui la scrittura privata in questione aveva anche stabilito come dovesse essere ripartito tra gli aventi diritto quel contributo, e come dovesse essere soddisfatto l'accertato credito da finanziamento residuo di ### nei confronti dei figli #### e ### Orbene, la ricostruzione in fatto compete al giudice di merito, ed il ricorrente principale non ha neppure chiarito, al di là del formale richiamo alla viola zione dell'art. 1362 cod. civ., in che modo la ### d'### avrebbe violato, nella ricostruzione del fatto sopra indicata, il criterio dell'interpretazione del contratto sulla base della comune intenzione delle parti, ancorata al dato lett erale della scrittura privata del 17.11.1995, limitandosi ad ipotizzare che quest'ultima avrebbe avuto solo uno scopo di regolare la futura successione dei figli del de cuius #### e ### vietata dall'art. 458 cod. Resta da esaminare la doglianza relativa alla violazion e dell'art. 458 cod. civ. 15 di 23 Sul punt o l'impugnata sentenza ha riconosciuto che la clausola della scrittu ra privata del 17.11.1995, con la quale i germani #### e e ### con l'esplicito co nsenso del genitore, avevano stabi lito che per il credito residuo di £112.000.000 di spettanza del padre (der ivante dal fatto che ### aveva in prevalenza fin anziato la ristrutturazione della masseria Sp etterrata, ottenendone sol o parziale restituzi one, con la percezione di parte del cont ributo regionale, erogato a nome di ### la, per la trasformazione effettuata, di comune intesa, della masseria in un agriturismo) #### e ### in qualità di eredi, avrebbero provveduto al pagamento rispettiva mente di £39.000.000, di £ 40.600.000 e di £ 32.386.000 all'apertura della successione del padre ### o ### presentava profili di problematicità rispetto al divieto di patti successo ri del l'art. 458 cod. ### d'### ha però ritenuto che, poiché la scrittura privata del 17.11.1995 aveva la finalità prevalente di accertare i rapporti di dare/avere tra ### ed i figli #### e ### e lo scopo di stabilire la ripartizione del contributo regionale dando atto del la reciproca sod disfazione dei sottoscriventi e della mancanza di ulteriori pretese legate ai lavori di ristrutturazione della masseria ### effettuati, e poiché l'ammontare del credito restitutorio va ntato dal de cuius non er a oggetto di contestazione in causa, si doveva ritenere che la scrittura privata del 17.11.1995 non avesse avuto ad oggetto la regolamentazione diretta e/o indiretta della successione paterna e che fosse quindi fuori dal divieto dei patti successori dell'art. 458 cod. Tale motivazione però non esamina, in concreto, la ragione della validità della pattuizione, che evident emente non può discendere dal fatto che l'ammontare del credito restitutorio di ### di £ 112.000.000 non sia contestato in giudizio, perché ciò 16 di 23 non modifica il contenuto della scrittura privata del 17.11.1995, e sembra ravvisarla nel fatto che le parti si sar ebbero limitate a prevedere un differimento temporale del pagamento del credito di £ 112.000.000 di ### da parte dei figli #### e ### secondo l'importo da ciascuno dovuto, all'apertura della successione paterna. Ma se così fosse da un lato non si spiegherebbe perché #### e ### si sono espressamente qualificati nel la scrittura privata del 17.11.1995 come eredi (il padre sarebbe deceduto solo nella successiva data del 12.3.1998) ed hanno previsto il pagame nto delle so mme da ciascuno dovute alla massa ereditaria, e dall' altro si avrebbe comunque una pattuizione coi figli #### e ### vincolante su un credito di ### i, che vedrebbe menomata la propria li bertà di disporr e liberamente del suo patrimonio fino al momento della morte in violazione dell'art. 458 cod. Dal momento che il ricorso al criterio dell'interpretazione letterale della pattuizione in questione non permette di stabilire se i germani ### evidenziando la lor o qualità di eredi e parlan do di estinzione del ric onosciuto credito paterno di £ 112.000.000 al momento successivo dell' apertura della successione paterna, abbiano inteso fare riferimento ad un semplice termine coincidente con l'apertura del la successione, o piut tosto ad una co ndizione sospensiva rappresentata dalla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna da parte di ### la, Pi etro e ### soccorre il principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 cod. civ., secondo il quale, nel dubbio, la pattuizione dev'esse re intesa nel senso in cui sia in grado di produrre qualche eff etto, piuttosto che nel senso in cui non produrrebbe alcun effetto.
Se si trattasse di un semplice termine coincidente con l'apertura della successione, da un lato non si spiegherebbe il riferimento dei germani ### alla propria qualità di coer edi dell'azienda 17 di 23 agrituristica, e dall'altro la vo lontà del de cuiu s di disporre del proprio cr edito verrebbe ad essere vincolata per effetto dell'obbligazione già assunta con la scrittura privata in questione, in contrasto col principio garantito dal divieto dell'art. 458 cod. civ., che è quello di preservare la libertà del testatore di disporre dei propri beni (e quindi anche dei propri crediti) per tutta la durata della vita, per cui la pattu izione sarebb e nulla per violazi one dei patti successori ed occorrerebbe poi valutare, in base ai principi sulla nullità parziale (art. 1419 cod. civ.), in ordine agli effetti delle residue pattuizioni della scrittura privata del 17.11.1995. Se invece il pattuito differimento del pagament o del residuo credito di ### di £ 112.000.000 da parte degli er edi #### e e ### per gli importi so pra indicati da ciascuno dovuti, viene inteso come sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna, con la quale sola i germani ### hanno assunto la qualità di eredi, in caso di verificazione della condizione sospensiva a ciascuno riferita con l'accettazione dell'eredità paterna, che peraltro non costituisce un obbligo per il chiamato all 'eredità, deve ritenersi scattato l'obbligo di imputare come debito alla propria quota ereditaria la somma dovuta al de cuiu s con effetto favo revole per gl i altri coeredi, mentre in caso di mancata accettazione del l'eredi tà paterna, e quin di di mancata verificazione della condizi one sospensiva, sarebbe comunque rim asta la facoltà degli eredi di ### di agire in tale veste per il pagamento degli importi rispettivam ente dovuti al defunto da #### e ### e nelle more tra la scrittura privata del 17.11.1995 e la morte di ### non producendo eff etto la pattuizione sospensivamente cond izionata senza la verificazione della condizione, il predetto avrebbe comunque potuto validamente disporre del suo credito di £ 112.000.000, senza vedere limitata la 18 di 23 facoltà di di sporre liberamente dei suoi beni e crediti fino alla morte.
La motivazione addotta dalla ### d'A ppello per giustificare la validità della pattuizione in questione della scr ittura privata del 17.11.1995, e quindi la limitazione dell'indenn izzo per i miglioramenti in favore di ### al periodo successivo al 17.11.1995, va quin di co rretta ex art. 384 ultimo comma c.p. c., ritenendo che il differimento del pagamento del credito residuo di £112.000.000 di ### sia stato sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione della sua eredità da parte dei figli #### e ### 3) Col terzo motivo di ricor so ### la lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artico li 1127, 1150 e 1152 cod. civ., nonché dell'art. 20 della L. n. 203/1982 e degli articoli 112 e 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza im pugnata per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. sul diritto di ritenzione vantato da ### sulla masseria ### e sui terreni annessi, oggetto delle migliorie da lui apportate, e sul concorso di colpa di ### ex art. 1227 cod. civ., incidente sull'indenni zzo riconos ciutogli, per il mancato godimento degli immobili a lui assegnati per testamento dal padre, posseduti da ### che aveva fatto va lere con specifico motivo di appello.
Il moti vo è infondato, in qu anto la ### d'### ha ritenuto superflua e quindi implicitamente assorbita la pronuncia sul diritto di ritenzione della masseria ### e dei terreni ann essi affittati a ### dal padre ### dopo la scadenza dei contra tti di affit to, avvenuta l'11.11.2005, dopo la morte del de cuiu s, poiché in ra gione della compensazio ne tra il credito per i miglioramenti appo rtati spettante all'affittuario 19 di 23 ### legittimante la ritenzione, ed il maggior credito di ### per il mancato godimento degli st essi beni immobili per la parte a lui assegnata col testamento valido da parte del padre, ma posseduti dal fratello ### senza alcun titolo dopo la scadenza dei contratti di affitto conclusi col de cuius, il credito per i miglioramenti di ### si è estinto totalmente, difettando quindi la causa giustificativa dell' invocato diritto di ritenzione.
Quanto alla violazione dell'art. 1227 cod. civ., non è dedotto che sia stata eccepita da ### nel giudizio di primo grado, essendo stato inv ocata per la prima volta nell'atto di appello, e quindi tardivamente, e neppure è stato opposto da ### nel giudi zio di prim o grado, in compensazione, il controcredito da lui vantato nei confronti del fr atello ### per avere temporaneamente goduto, al posto di ### dei beni immobili a quest'ultim o assegnati in forza del testamento paterno vali do, sul la base dello scambio di beni immobili pattuito dai due fratelli, riportato nel testamento apocrifo pubblicato dal notaio ### il ###, controcredito che quindi non può essere fatto valere in sede di legittimità, sia per tardività dell'eccezione, sia perché richiederebbe accertamenti di fatto ormai preclusi.
In or dine alla violazione dell' art. 1227 c od. civ. lamentata dall'appellante, comunque, la ### d'### non ha omesso di pronunciarsi, in quanto alla fine di pagina 7 ed alla pagina 8, ha ritenuto fondata la richi esta di ### e di rilascio dei terreni, a lui assegnati in proprietà dal padre defun to col testamento valido, e posseduti da ### sulla base della scadenza in data ### dei contratti di affitto dal predetto conclusi con ### per la masseria ### ed i terreni annessi, e del subentro di ### quale erede del padre nei diritti del concedente, e dall'obbligo contrattuale gravante 20 di 23 sull'affittuario dei beni ### in base a contratti scaduti ha fatto discendere il rilascio dei beni a favore dell'assegnatario, senza resi dui spazi applicativi per l'art. 1227 cod. civ., e tale motivazione non risulta censurata dal ricorrente. ###) Col primo motivo di controricorso ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazio ne dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c.
Si duole ### confondendo la successione nel processo di ### con la successi one nel contra tto di affitto concluso da suo padre, ### con ### che la ### d'### avrebbe attribuito efficacia di giudicato nei suoi co nfronti quale erede di ### i, che non era parte proc essuale, alla sentenza del ### di ### n.360/2015, poi confermata dalla sentenza della ### d'appello di ### n. 110/2016, pronunciata nel giud izio che vedeva contrapposto a ### il fratello ### che aveva negato carattere simulato al contratto di affitto concluso da ### col figlio ### avente ad oggetto i terreni della masseria ### che erano stati poi assegnati dal de cuius col testamento valido a ### Tale motivo è inammissibile, perché non coglie la motivazione della sentenza im pugnata, che ha ritenuto non simulati i co ntratti di affitto della masseria ### e dei terreni annessi di circa 37 ettari com plessivi conclusi da ### i col figlio ### perché non erano stati forniti da quest'ul timo elementi probatori a conforto della tesi della simulazione, trovando ciò conferma nella sentenza del ### di ### n.360/2015, che in relazione ad un o di quei contratti , quel lo concernente i terreni poi assegnati per testamento a ### aveva escluso, in contraddittorio con ### la natura simulata.
Quindi, la ### territoriale ha tratto le conseguenze del fatto che ### come erede del concedente, ### 21 di 23 poteva far val ere, nei confronti del fratello ### cola, il diritto al rilascio dei fo ndi rustici a lui assegnati , a seguito dell'intervenuta scadenza del contratto a suo tempo concluso dal suo dante causa. ###) Col sec ondo motivo di ricorso incidentale ### e lamenta, in re lazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa appli cazione degli artico li 734 e 2909 c.p.c. (rectius cod. civ.).
Si duole ### che la ### d'Ap pello violando il giudicato nei termini già il lustrati nel precedente motivo, e non tenendo conto che i contratti di affitto dei fondi rustici sarebbero stati re lativi ai terreni assegnati (col testamento del de cuius valido) a ### nel riconoscere il diritto alle migliorie di ### nei confronti di ### per detti terreni, sarebbe incorsa anche nella violazione dell'art. 734 cod. civ., per avere ritenuto che si fosse determinata una comunione ereditaria tra ### e ### da ritenersi esclusa per via dell'institutio di erede ex re certa sia di Sem eraro ### , che di ### e ####) Col terzo motivo del ricorso incidentale, da esami nare congiuntamente al precedente motivo, per connessione, ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazi one e falsa appli cazione degli articoli 111 c.p.c., 1292, 1306 e 2909 cod. Si duole ### che sarebbe stata applicat a nei suoi confronti la sentenza del ### di ### n. 360/2015, relativa ad un a causa tra ### e ### inerente all'affitto di terreni poi ass egnati a S emeraro ### ipotizzando una successione nel processo ex art. 111 c.p.c. in realtà inapplicabile perché ### non ne era parte, ed ipotizzando la nascita di o bbligazioni co ntratte dal ge nitore, in 22 di 23 ragione di un'in sussistente comu nione dei beni oggetto del rapporto agrario in violazione degli articoli 1292 e 1306 cod. Il sec ondo ed il terzo motivo del rico rso incidentale son o inammissibili, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza im pugnata, che non ha esteso a ### e il giudicato della sentenza del ### di ### n. 360/2015, poi confermata dalla sentenza della ### d'appello di ### n.110/2016, che si riferiva ai terreni affittati da ### a ### aro ### poi asse gnati per testamento a ### mai ipotizzando una successione in quel processo ex art . 111 c.p. c. di ### e, che piutto sto quale erede è subentrato nei diritti che competevano al defunto ### concedente, per la parte in cui si riferivano a terreni dallo stesso validamente assegnati per testamento a ### La sentenza im pugnata si è basata, piuttosto, sul contenut o de i contratti di affitto prodotti, che si riferivano, al contrario di quanto assume il controricor rente, all'i ntero complesso costituito dalla masseria ### e da circa 37 ettari di terreno annesso, per la parte in cui erano relativi a terr eni assegnati dal de cuiu s col testamento valido a ### e per quei medesimi terreni ha considerato da un lato il diritto all'indennizzo per i miglioramenti apportati di ### e da ll'altro il diritto di ### all'inde nnizzo per il mancato godimento per il periodo successivo alla scadenza del contratto di affitto di fond i rustici (11.11.2005) per essere lo stesso succeduto al padre defunto nei diritti discendenti da quel contratto nei confronti del fratello ### che ne era stato affittuario. Ne deriva che è del tutto inconferente il richiamo del controricorrente alla violazione delle norme in materia di obbligazioni solidali, mai applicate dalla sentenza impugnata, la quale, al co ntrario, ha co rrettamente ritenuto che gli eredi assegnatari di singoli beni specificamente individuati dal testatore 23 di 23 siano subentrati, fin dall'inizio, nei diritti relativi a tali beni, senza che si determinasse una comunione ereditaria tra i coeredi.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, mentre nulla va disposto quanto alle spese per le parti intimate.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 c omma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, se dovuto. P.Q.M. ### di Cassazione, res pinge il ricor so princi pale ed i ricorsi incidentali, dichiarando comp ensate tra le parti le spese processuali. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comm a 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024