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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 400/2025 del 19-11-2025

... tempo in cui la occupava in forza del contratto di affitto, provvedendo alle necessità degli animali tutti, intrattenendo direttamente i rapporti con i veterinari e acquistando i farmaci loro necessari. Ha infine confermato che a fine 2020 vi fu un litigio tra le parti che portò il ### a impedire alla ### l'accesso in azienda chiudendo il cancello con un lucchetto. Può dirsi quindi verosimile quanto dedotto da parte ricorrente ovvero ### che la ### e il ### già si conoscevano poiché inizialmente la ricorrente gli affidò la gestione dei propri cavalli prima tenuti in un maneggio di #### che una volta acquistata dalla ### l'azienda agricola in ### ella consentì al ### di continuare a occuparla pur dopo la cessazione del contratto di affitto agrario stipulato con il precedente proprietario; ### che dopo l'acquisto dell'azienda da parte della ### i coniugi ### rimasero in azienda occupandosi dei cavalli, sia dei propri che di soggetti terzi (oltre che della ###; ### che gli accordi verbali inziali, con i quali di fatto si era stabilita una cogestione #### ha avuto seguito per un certo periodo di tempo; ### che le parti poi litigarono per motivazioni economiche (verosimilmente per (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI GROSSETO ### in persona del Giudice, dott. ### all'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 129 del ### dell'anno 2024, vertente TRA ### (C.F. ###), quale titolare della ditta individuale denominata ### di ### residente in ### ma elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. ### giusta procura in atti telematici.  #### della ### (I.N.P.S.), con sede ###persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. ### e dall'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti.  ###: opposizione ad avviso di addebito.  ###: Opponente: " "### il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### contrariis reiectis: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 - in via preliminare, sussistendo gravi motivi, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto; - nel merito, previa declaratoria della insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico della ricorrente, disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. ##### emesso dall'### sede ###data ### e notificato a mezzo PEC in data ###, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. 
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".  ### “### l'###mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, rigettare il ricorso avverso l'avviso di addebito opposto, siccome infondato per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo l'### da ogni domanda ex adverso proposta e condannando controparte a pagare la somma riportata nell'avviso di addebito. (….). 
Con vittoria di spese, competenze professionali”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 ### titolare della ### con sede in ### ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. #####, emesso dall'### di ### in data 9 gennaio 2024 e notificato a mezzo PEC il successivo giorno 14, contenente l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 30.970,71 emesso per il recupero dei contributi dovuti in relazione al lavoratore irregolare ### (doc. 1 ric.). 
Con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2020-174157-###1 del 24.12.2021 redatto dall'### del ### di ### (doc. 2 ric.) veniva infatti contestata alla ### la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non formalizzato con il detto ### che avrebbe lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola ### “con le mansioni di operaio agricolo e custode nel periodo dal 16.5.2018 al 2.2.2021”, essendogli stato messo a disposizione un alloggio e corrisposta una somma di circa € 500 mensili per compensi, oltre rimborsi spese. Assumeva parte ricorrente che gli ispettori avrebbero travisato i fatti dal momento ### che la ### aveva da tempo affidato al ### presso altra azienda la gestione dei cavalli di sua proprietà, che poi aveva trasferito nell'azienda di ### di cui era divenuta nel frattempo proprietaria; ### che il ### in realtà già occupava l'azienda in forza di contratto di affitto agrario del 30 dicembre 2017, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 stipulato con il precedente proprietario (contratto intestato alla moglie del #### e ### che dopo l'acquisto dell'azienda la ### aveva consentito ai coniugi #### di rimanervi per il tempo necessario a trovare altra sistemazione per loro e i loro animali, tra cui diversi cavalli anche di soggetti terzi, che li affidavano al ### per la loro cura e gestione. Tanto premesso negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, concludendo come in epigrafe.  2. Si è costituito l'### contestando quanto dedotto ex adverso e chiedendo il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento del dovuto.  3. Escussi i testimoni ammessi, all'odierna udienza - svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel sistema telematico.  ***  4. Innanzitutto, è utile chiarire il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori ### Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “### pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art.  2700 c.c. secondo il quale: “### pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. 
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (### Corte di Cassazione, ### Lav., sentenza n. 23800/2014). In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (### Corte di Cassazione, ### Lav., sentenza n. 10569/2001). In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, secondo la Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che è emerso dalla verifica ispettiva.  5. Premesso che - vale la pena ricordarlo - in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. In particolare, è onere dell'intimante opposto - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata. Né a diverse conclusioni può pervenirsi rispetto all'onere di provare la sussistenza di un contratto differente rispetto a quello nominativamente indicato dalle parti come ha stabilito del resto la Cassazione, ad esempio Cass. nella sentenza n. 23931 del 10 novembre 2014, ove ha precisato che, nel caso in cui ne disconosca la natura, è l'istituto convenuto a dover provare la sussistenza della subordinazione nel contratto di associazione in partecipazione, così ribaltando la diversa presa di posizione della corte territoriale d'appello (nella specie si trattava della Corte d'Appello di Ancona). Sulla stessa linea, tra le altre, già Cass. 19.9.2005, n. 18481 6. Nel caso di specie, la pretesa scaturisce dal verbale di primo accesso ispettivo n. 2020- 174157 del 24 dicembre 2021 eseguito dall'### del ### di ### (doc. 2), all'esito del quale - assunte le dichiarazioni di ####### e ### gli accertatori concludevano che il ### costantemente presente nella tenuta, era un lavoratore subordinato alle dipendenze dell'### di ### 7. Giova rammentare che - come precisato dalla Corte di Cassazione (sent. 13.2.1999, n. 61) - tanto nel caso in cui le parti “vogliano eludere i maggiori costi comportati dal regime della subordinazione, quanto nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione, quanto nel caso in cui, voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto esse attraverso fatti concludenti mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, l'art. 1414, primo comma cod. civ. (nel primo caso) e l'art.  1362 cod. civ., che impone di interpretare il contratto anche con riferimento alla fase esecutiva (secondo e terzo caso), impongono di qualificare il rapporto in base al contenuto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 effettivo delle prestazioni rese ed al concreto atteggiamento delle parti: plus valet quod agitur quam quod concipitur”. 
In altre parole, è sempre fatto obbligo al giudicante di scandagliare come in concreto si atteggiasse il rapporto tra le parti tenendo sempre presente che, secondo il costante insegnamento della S.C., “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.” (Cass., 27.2.2007, n. 4500; v. anche, ex multis, Cass., 15.6.1999, n. 5960). 
Purtuttavia, nei casi in cui l'opera di interpretazione si presenti difficoltosa per la carenza di chiari segni di caratterizzazione di una figura rispetto all'altra, l'interprete deve rifarsi al principale canone ermeneutico che è quello del tenore letterale delle espressioni utilizzate e rispettare il cd. principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa (come più volte ribadito dalla Cass., ad es., con sentenza n. 22781 del 3 dicembre 2004).  8. Nel caso in esame, deve dirsi che l'unico elemento certo che è emerso è che il ### fosse impegnato nello svolgimento di attività lavorativa presso l'azienda. Il che tuttavia è dato - in realtà neppure in radice contestato - che si ritiene insufficiente a comprovare l'esistenza di un lavoro di natura subordinata alle dipendenze della ### contrariamente a quanto sostenuto da ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 9. Parte ricorrente, a sostegno delle proprie difese, ha prodotto il contratto di concessione di fondo agricolo (doc. 4), stipulato tra il precedente proprietario (### e la moglie del ### datato 31 dicembre 2017, poi risolto in data 25 giugno 2018. I coniugi ### e ### svolgevano quindi attività di coltivazione dei fondi e di allevamento di cavalli. Nel contratto era prevista altresì la possibilità di utilizzare i fabbricati a fini agrituristici. Ed invero la ### aveva già una propria azienda, denominata ### (con P.IVA ###) con la quale svolgeva attività agricola, agrituristica e di maneggio. Quindi il ### abitava i fabbricati in questione ed effettuava attività di coltivazione e allevamento di cavalli ben prima della data indicata dagli ispettori come inizio della sua attività lavorativa alle dipendenze della ### Parte ricorrente ha altresì prodotto il contratto d'acquisto dell'azienda da parte della ### per procura rilasciata al padre ### datato 30 maggio 2018 (doc. 3). 
I testi indicati dall'### - ovvero i soggetti già sentiti dagli ispettori dell'ITL a seguito della denuncia presentata dal ### ai ### di ### - si sono limitati a confermare il dato del costante impegno lavorativo del ### in azienda. Ebbene, che nel periodo per cui è causa il ### operasse costantemente all'interno dell'azienda agricola di proprietà della ### - in particolare occupandosi dell'accudimento dei cavalli - è un elemento dedotto dalla stessa ricorrente, la quale ha invece recisamente contestato che vi fosse un rapporto di lavoro dipendente. 
Le loro dichiarazioni non consentono quindi di ricondurre la fattispecie dedotta in giudizio al contesto del lavoro subordinato. 
Così il veterinario ### si è limitato a confermare che i coniugi ### erano le uniche presenze costanti in azienda, ove tenevano anche cavalli di loro proprietà; di ricordare - seppure non con certezza - che i due gestivano l'attività già prima dell'acquisto dell'azienda da parte della ### che durante le sue visite era presente il ### ma nulla ha saputo riferire in merito a rapporti di lavoro o retribuzioni di sorta e, infine, d‘aver conosciuto i ### proprio tramite il ### (### Ho conosciuto la ### tramite il ### credo nel 2017/2018; ### so dei loro accordi. Posso confermare che i coniugi erano in azienda, insieme ai loro cavalli e ai cavalli dell'azienda agricola. Io venivo contattato dal ### che era colui che si occupava dei cavalli dal momento che la ### e il padre solitamente non erano in azienda. Io andavo in azienda nel periodo primaverile/estivo circa due volte a settimana per seguire le fattrici.”). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025
Il teste ### ha confermato la dichiarazione resa agli ispettori, limitandosi a riferire che il ### si occupava dell'accudimento dei cavalli e che una parte degli animali erano di proprietà del ### stesso (### che presso l'azienda ### della ### c'erano cavalli del ### e cavalli della ### Confermo che il ### mi disse che stava allargando dei paddock per tenere i propri cavalli e si occupava personalmente di tale lavorazione.”). 
Il teste ### ha confermato la dichiarazione resa agli ispettori, precisando che era stato il ### stesso a riferirgli di essere “dipendente”, ma di non essere a conoscenza per via diretta di circostanze di rilievo dal momento che si era recato in azienda in poche occasioni, trattenendosi soltanto per il tempo necessario a scaricare il fieno (“…### che per qualche mese è venuto presso la mia azienda di ### a prendere delle balle di fieno. Non so dove le portasse. A me le balle che prendeva le pagava con bonifico ### Ciò accadeva anni fa, 5 o 6 forse. Non conosco il #### sola volta sono andato a portare il fieno presso l'azienda di ### in zona querce alta, se non sbaglio, parecchio prima di ### . Non conosco i rapporti tra ### e ### Dopo aver riletto le dichiarazioni riportate nella memoria : Mi ricordo poco, forse ### mi disse che era dipendente di quell'azienda. Posso confermare di averlo visto lavorare lì nella una o due circostanze in cui sono andato. Sono rimasto pochi minuti, il tempo di scaricare il fieno, lui mi ha detto dove scaricarlo e mi ha predisposto a tale fine le pedane”). 
Anche le dichiarazioni del teste ### non risultano utili a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Egli ha infatti riferito che il ### si occupava dell'accudimento di tutti i cavalli, sia suoi che di proprietà dell'azienda, ma ha precisato di non aver mai visto il ### (### padre della ricorrente) dare ordini o disposizioni al ### (### Mi riferisco al periodo 2021/2022 circa. Nell'arco di tempo di due anni ricordo di aver visto ### una sola volta, il padre ### invece due o tre volte. ADR. ### , so che è entrato nell'azienda di ### . 
Ricordo che la struttura era in abbandono, a un certo punto (sarà stato il 2020/2021) ricordo di aver visto delle persone nuove che pian piano si sono trasferite lì. Erano appunto ### e la moglie. CI siamo conosciuti così. Ho saputo da lui che aveva preso in affitto quell'azienda. Ricordo che portò degli animali, tra cui cavalli, 4 o 5 cavalli. 
All'inizio erano cavalli suoi. Nel tempo so che ### ha comprato l'abitazione e ho visto che sono arrivati altri cavalli. Tutto quel che so l'ho appreso dal ### Da quel che ho capito ### portava dei cavalli che teneva lì. Per un certo periodo ho visto che arrivano Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025 diversi cavalli, che dopo un po' venivano riportati via, non venivano domati, semplicemente venivano alimentati e stavano lì. ###'inizio i rapporti tra ### e ### mi sembravano buoni, poi ho saputo dal ### che hanno litigato. ### non stava lì, abitava a ### Non ho mai visto il ### dare ordini o disposizioni a ### questi si organizzava da solo. ### posso dire che ### fosse dipendente di ###”). 
Infine il teste ### nel confermare la dichiarazione resa agli ispettori, ha chiarito che era stato il ### stesso a riferirgli di lavorare in azienda, ma di non essere a conoscenza dei rapporti effettivi intercorrenti tra le parti (#### mi disse che lavorava lì, occupandosi dei cavalli, ovviamente non conosco i rapporti effettivi che c'erano tra le parti. ### quel che ricordo quando mi sono recato lì ci trovavo solo il ### che era la persona che mi chiamava come medico veterinario. ### so bene di chi fossero i cavalli. Ricordo che c'erano due pony che erano di proprietà dell'agriturismo “da Lorena” in loc. Cavallini, precisamente del marito di ### di cui non ricordo il cognome. Non so quali rapporti ci fossero tra l'agriturismo da ### e l'azienda agricola ### di ### Ricordo di aver emesso delle fatture a nome dell'azienda ### ma non ne sono sicuro. Normalmente mi pagava il ### in contanti. Altre volte il ### mi faceva delle ricariche sulla poste pay”). 
La ricostruzione di parte ricorrente - secondo cui il ### già abitava nei locali dell'azienda e gestiva in proprio l'attività agricola, che comprendeva l'accudimento e l'allevamento di cavalli propri e di terzi da tempo antecedente al subingresso dei nuovi proprietari - ha trovato conferma oltre che nelle dichiarazioni rese da ### (ovviamente teste interessato essendo il padre della ricorrente) anche in quelle di ### soggetto che ha seguito tanto il ### che la ### nella gestione societaria. 
La teste ha confermato i capitoli di prova 2, 3, 4 e 7 e ha così inoltre riferito: “(…)### dire che la ### indirizzata dal ### si è rivolta a noi perché la seguissimo dopo che aveva acquistato la proprietà di ### Non ricordo se il ### aveva all'epoca già cessato la sua attività, forse no. Credo che per un periodo di tempo le due attività (della ### e del ### si sono accavallate.(…) Io so che il ### aveva dei cavalli all'interno della proprietà della ### diciamo che c'era un interesse reciproco. ### faceva tenere i cavalli al ### e questi si occupava dei cavalli , sia i propri (o dei propri clienti) sia quelli della ####ò so sempre per la ragione di prima cioè perché riferitomi dal ###(…)” Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025
Sul cap. 6 (“Vero che poiché il sig. ### riteneva che il suo apporto personale fosse maggioritario rispetto ai beni messi a disposizione dalla sig.ra ### chiedeva ed otteneva che la ricorrente si facesse anche carico del pagamento di fatture per spese e prestazioni extra fatturate dall'azienda della sig.ra ### delle spese vive necessarie per l'azienda ed il maneggio e di un rimborso spese mensile che veniva versato dalla sig.ra ### con bonifici bancari”) ha risposto: “Per quel che so era un fondo cassa messo a disposizione del ### dalla ### che viveva a ### Non era una retribuzione dell'attività lavorativa. Non era un rapporto di lavoro subordinato. ###ò ribadisco lo affermo sempre sulla base di quanto il ### mi rappresentava nella mia veste”. 
Ha confermato quindi che, a seguito degli accordi presi con la nuova proprietaria #### continuava a gestire l'azienda così come faceva al tempo in cui la occupava in forza del contratto di affitto, provvedendo alle necessità degli animali tutti, intrattenendo direttamente i rapporti con i veterinari e acquistando i farmaci loro necessari. Ha infine confermato che a fine 2020 vi fu un litigio tra le parti che portò il ### a impedire alla ### l'accesso in azienda chiudendo il cancello con un lucchetto. 
Può dirsi quindi verosimile quanto dedotto da parte ricorrente ovvero ### che la ### e il ### già si conoscevano poiché inizialmente la ricorrente gli affidò la gestione dei propri cavalli prima tenuti in un maneggio di #### che una volta acquistata dalla ### l'azienda agricola in ### ella consentì al ### di continuare a occuparla pur dopo la cessazione del contratto di affitto agrario stipulato con il precedente proprietario; ### che dopo l'acquisto dell'azienda da parte della ### i coniugi ### rimasero in azienda occupandosi dei cavalli, sia dei propri che di soggetti terzi (oltre che della ###; ### che gli accordi verbali inziali, con i quali di fatto si era stabilita una cogestione #### ha avuto seguito per un certo periodo di tempo; ### che le parti poi litigarono per motivazioni economiche (verosimilmente per l'impegno che il ### profondeva in azienda, maggiore in termini lavorativi rispetto alla poco presente ### tanto che questi inizialmente sopperiva facendosi carico di onorare fatture e di provvedere a spese extra oltre a versare un importo mensile in maniera tracciabile).  10. Alla luce di quanto prima richiamato in punto di diritto, raffrontato alle risultanze tutte della compiuta istruttoria, deve concludersi che difetta la prova che ### fosse un lavoratore subordinato a tutti gli effetti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025
Va quindi riconosciuta la fondatezza del ricorso e dichiarata l'insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico della ricorrente, di cui all'avviso di addebito n. ##### emesso dall'### sede ###data ###.  11.Tenuto conto che alle difficoltà ricostruttive della vicenda ha certamente contribuito in maniera decisiva la condotta di parte ricorrente, che non ha formalizzato in maniera trasparente la realtà dei propri rapporti con i coniugi #### le spese di lite possono essere interamente compensate.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da ### titolare della ### disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - annulla l'avviso di addebito opposto n. ##### e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate; - compensa tra le parti le spese di lite.  ### 19 novembre 2025 IL GIUDICE Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/11/2025

causa n. 129/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Giuseppe

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3660/2024 del 09-02-2024

... parti avevano stipulato e registrato contratto di affitto agrario in data 16-2- 2006, come era stato dichiarato nel contratto prelimin are stipulato nella stessa data, il contratto di affitto era il titolo che legittimava la detenzione ed era stato prodotto quale doc. 5 in appello; per questo sostengono che il capo della sentenza sia viziato da omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 5.1.Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non ha deciso l'appello incidentale avente a oggetto il risarcimento del danno da detenzione sine titulo. 16 ### interlocutoria della Corte, rimettendo alla pubbl ica udienza la decisione in ragione delle questioni di diritto poste dal quinto motivo di ricorso, ha presupposto la correttezza della prospettazione dei ricorrenti secondo la quale la sentenza impugnata ha accolt o il motivo di appello incidentale volto a ottenere il risarcimento dei danni per la det enzione sine titulo. Tale prospettaz ione non può essere recepita in questa sede, in quanto si impone la considerazione che la sentenza impugnata, in motivazione, dopo avere esposto il contenuto del motivo di appello incidentale av ente a oggetto il rigetto d (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso n. 9114/2018 R.G. proposto da: ### c.f. ###, ### c.f.  ###, ### c.f. ###, ### c.f. ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### elettiv amente domiciliati in ### presso l'avv. ### nel suo studio in via ### ricorrenti contro ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### con indirizzo pec ### controricorrente avverso la sentenza n. 1769/2017 della Corte d'Appello di Palermo, depositata il ### udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-1- 2024 dal #### contratto preliminare di compravendita di immobile RG. 9114/2018 P.U. 23-1-2024 udite le conclusioni del ###, nella persona del ### il quale ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo di ricorso e il rigetto della richiesta di cancellazione di espressioni ex art. 89 cod. proc. civ. formulata dal controricorrente, uditi l'avv. ### per i ricorrenti e l'avv. ### per i controricorrenti ### 1.### nato in dat a 11-10-1961, citò avanti il Tribunale di ##### e ### nato il ### esponendo che: aveva stipulato come p romittente venditore con Pi etro ### quale promissario acquirente in dat a 16-2-2006 un contratto preliminare di compravendita avente a oggett o un fondo agricolo con fabbricato comprensivo di arredi e attrezzature, sito in ### sottoscritto anche dagli alt ri convenuti quali garanti e responsabili solidali con il promittente acquirente ### l'accordo era stato concluso in seguit o alla risoluzione consensuale di un precede nte contratto preliminare di vendita avente a oggetto il medesimo immobile stipulato il ### tra il promittente venditore e ### di ### & C. s.a.s., in ragio ne dell'inadempim ento d ella società all'obbligo di pagamento delle rate del prezzo nei termini pattuiti; con il contratto 16-2-2006 era stato convenuto che nulla le parti avevano a p retendere in forza di quello risolto consensualm ente e il p rezzo dell'immobile, in esso fissato in ### 25 0.000, 00, era stato rideterminato in ### 280.000,00, da corrispondere ratealmente entro i termini essenziali previsti dal contratto; ### non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte e con successiva scrittura privata del 5-12-2007 le parti avevano convenuto, a fronte del riconoscimento in favore del promittent e venditore d ell'ulteriore somma di ### 3 17.000,00 a titolo di interessi e di rival utaz ione, nuovi successivi termini rateali di pagam ento dell'importo ancora dovuto di Eu ro 80.000,00, oltre l'ulteriore somm a di ### 17.000,00; successivamente con atto stragiudiziale del 19-1-2009 il promittente venditore aveva lamentato il mancato pagamento della somma di ### 26.833,33 da eseguire alla scadenza del 5-12-2008, aveva comunicato al p romissario acquirente di esercitar e il diritto di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. e contestualmente lo aveva diffidato a lasciare l'immobile nel termine di dieci giorni, con espressa riserva di chiedere anche il risarcimento dei danni per mancata restituzione, ma a tale diffida non aveva fatto seguito l'adempimento richiesto.  ### chiese quindi al Tribunale di pronunciare la risoluzione del preliminare di compravendita dell'immobile, di dichiarare il suo diritto a ritenere le somme ricevute, in forza della clausola n.4 della scrittura privata del 5-12-2007 e di ritenere illegittima la detenzione dell'immobile dal 19-1-2009 fino al rilascio, con condann a del convenuto a pagare risarcimento per le fruttificazioni in ragione di ### 1.500,00 mensili, con condanna degli altri convenuti quali responsabili in solido. 
Si costituirono i convenuti ##### e ### nato il ### chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, il riconoscimento del diritto a ricevere il valore aggiunto che l'immobile aveva acquisito nel tempo a seguito delle spese da loro sostenute per le migliorie apportate al fondo e al fabbricato.  2.Con sentenza n.9/2014 il Tribunale di ### dichiarò risolto per inadempimento il contratto preliminare del 16-2-1006 come integrato con la scrittura p rivata del 5-12-2007 e condannò Pie tro ### ra all'immediato rilascio dell'immobile; dichia rò che il promittente venditore aveva diritto di trattenere i pagamenti ricevuti nei limiti di 4 ### 147.796,22 e per l'effetto condannò l'attore alla restituzione della somma eccedente versatagli dal convenuto in forza del preliminare; rigettò le domande del promittente venditore di risarcimento del danno per le fruttificazioni e per l'illegittima detenzione. 
La sentenza dichiarò che la clausola di cui al punto 4 della scrittura privata del 2007 (secondo la quale “la mancata o ritardata osservanza dei pagamenti alle superiori scadenze, come sopra determinate, dovrà ritenersi grave inademp imento contrattuale con relativa perdita dei pagamenti già effettuati e con e spresso ob bligo di rilasciare immediatamente gli immobili liberi da persone e cose”) era clausola risolutiva espressa e clausola penale; rigettò l'eccezione di nullità della clausola proposta ex art. 1341 cod. civ., dichiarò che l'obbligazione oggetto della clausola risolutiva era ben determinata, dichiarò che il riconoscimento del diritto del promitten te venditore di t rattenere l'intero ammontare dei pagamenti ricevuti per ### 206.000,00 a titolo di penale era eccessivo e da ridurre equitativamente all'importo della caparra confirmator ia versata alla stipula del preliminare del 1 6-2- 2006, maggiorata degli interessi legali da quella data alla sentenza.  3.Proposero appello principale ##### e ### e ### nato il ### e appe llo incidentale ### nato in data ###. 
Con sentenza qualificatasi “non defi nitiva” n. 1769/2017 depositata il ### la Corte d'appell o di ### ha deciso parzialmente le impugnazioni, senza st atuire sull e spese di lite; ha dichiarato il diritto del prom ittente venditore ### di trattenere i pagamenti ricevuti dal prom issario acquirente ### limitat amente a ### 125.000,00 e lo ha condanna to a restituire al promissario acquirente le somme ricevute in eccedenza, disponendo la rimessione della causa in istruttoria per lo svolgimento 5 di consulenza tecnica d'uffic io al fine di quantificare il danno da detenzione sine titulo dell'immobile. 
La senten za ha accolto il motiv o di app ello avente a ogge tto l'erronea quantificazione della penale per il conteggio degli interessi, per cui ha riconosciuto il minore importo di ### 125.000,00. Inoltre, per quan to interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, la sentenza ha rigettato il motivo di appello con il quale si era sostenuto la natura usuraria e perciò la nullità della previsione di un aumento di ### 30.00 0,00 (contenuta nel contratto del 16-2-2006 che aveva determinato il prezzo in ### 280.000,00 rispetto al prezzo di ### 250.000,00 previsto nei due precedenti preliminari stipulati il 21-7- 2004 e il ###) e della previsione contenuta nella scrittura del 5- 12-2007 di conseguire sul saldo di ### 80.000,00 ### 17.000,00 a titolo di interessi e rivalut azione monetaria. Ha dichiarato ch e il maggior prezzo era stato liberamente pattuito tra le parti e tra le pattuizioni si interponeva un intervallo di diciannove mesi -tra il 2004 e il 2006- che da solo poteva anche giustificare l'incremento di prezzo; in ordine all'aumento di ### 17.000,00, ha rilevato che l'importo era stato imposto a tit olo di interessi e rival utazione monet aria, era ampiamente giustificato dal notevole tempo decorso e comunque non implicava l'applicazione di un meccanismo usurario in senso proprio e di interessi eccessivi rispetto alla sorte capitale iniziale. 
La sentenza ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale gli appellanti avevano censurato la dichiaraz ione di risoluzione del contratto pur a fron te di inadem pim ento di gravità tale da non giustificare la pronuncia. Ha dichiarato che sia la scrittura del 16-2- 2006 che la scrittura del 5-12-2007 contemplavano clausola risolutiva espressa che prevedeva la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento; ha dichiarato che, a fronte di pattuizione di clausola 6 risolutiva espressa, era p reclusa al giudicante qua lsiasi valu tazione sulla gravità dell'inadempimento e la risoluzione operava di diritto. 
La sentenza ha rigettato anche il motivo di appello con il quale gli appellanti si lamentavano del mancato riconoscimento delle migliorie. 
Ha d ichiarato che con l'atto di appello no n e ra stata chiesta l'ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado ed era stata chiesta la consulenza tecnica d'ufficio per descrivere il compendio e accertare le migliorie; ha dichiarato che la consulenza a tale fine non poteva essere ammessa, in quanto mancava la prova da parte degli appellanti di avere eseguito i m iglioramenti e la prova della loro consistenza. 
Infine la sentenza h a dato at to che il promittente venditore si lamentava con l'appello incidentale del rigetto della sua domanda di risarcimento del danno per la detenz ione sine titulo dell'immobile, motivata dal giudice di primo grado sulla base dell'assenza di prova del valore locativo dell 'immobile, nonostan te egli avesse chiesto la liquidazione dei danni con valutazione equitativa sulla base di quanto risultava dagli atti. Ha dichiarato che il motivo era fondato e rendeva necessaria l'esecuzione di c.t.u. ai fini della decisione, aggiungendo che le spese sarebbero state liquidate con la sentenza definitiva, con la quale sarebbe stata re sa la decisione e mo tivazione dell'app ello incidentale.  4.Avverso la sentenza ### B arbera, ### le #### e ### nato il ### hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi.  ### nato in data ### ha resistito con controricorso. 
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e con ordinanza interlocutoria n. 26643/2023 emessa all'esito dell'adunanza camerale del 5-7-2023 la causa è stata rimessa 7 alla pubblica udienza per la rilevanza delle questioni poste dal quinto motivo di ricorso con riferimento al cumulo tra penale contrattuale e indennità di occupazione. 
In prossi mità della pubblica udienza il ### lico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria. Nella propria memoria il contro ricorrente ha anche chiesto la cancellazione della frase contenuta nella precedente memoria depositata dai ricorrenti “si può ben dire che parte avversa con l'ausilio dei giudici di merito abbia fatto il più lucroso affare di tutti i tempi”, limitatamente all'inciso “con l'ausilio dei giudici di merito”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione della L. 7-3-1996 n. 108 artt. 1 e ss. in relazione all'art. 644 cod. pen. 
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1420, 1343- 1345, 1277 cod. civ. Ome sso esame di fatto deci sivo. Art. 3 60 1° comma, nn.3 e 5 c.p.c.”, i ricorrenti dichiarano che è stato dimostrato in giudizio che lo stesso immobile è stato oggetto di quattro diversi preliminari, in data ### per il prezzo a corpo di ### 250.000,00, in data ### per il prezzo a corpo di ### 250.000,00, in data 16- 2-2006 per il prezzo a corpo di ### 280.000,00, con un ricarico di ### 30.000,00 e il ### per il prezzo di ### 297.000,00, con un ulteriore ricarico di ### 17.00 0,0 0. Evide nziano che la stipula dei contratti era stata determinata dal fatto che gli acquirenti, a causa di difficoltà economiche, non avevano pot uto eseguire nei t ermini i pagamenti rateali dovuti, pur av endo versato nel tempo ### 211.500,00; rilevano che nel periodo compreso tra il ### e il 5- 12-2007 fu imposto ag li acquiren ti un aumento del pre zzo di ### 47.000,00 senza giustificazione di tipo economico, solo in ragione della concessione da parte del venditore di dilazione di pagamento. Quindi sostengono che, secondo la previsione dell'art. 1 legge 108/1996, il 8 promittente venditore, approfittando de lle difficoltà economiche dei promissari acquirenti, per concedere la dilazione di pagamento si era fatto promettere “interessi o altri vantaggi usurari”, che erano tali in ragione dell'eccessivo aumento di prezzo preteso. Lamentano che la sentenza abbia escluso la nullità delle clausole di aumento del prezzo, ritenendo che gli aumenti coprissero gli interessi e la rivalutazione del periodo di ritardo, perché tali importi sarebbero stati al massimo pari a ### 6.689,00 e, per di più, in base al principio nominalistico sancito dall'art. 1277 cod. civ. , la rivalutazione no n era do vuta. Perciò sostengono la violazione di legge, ma anche l'omesso esame di fatto decisivo, quale la reale incidenza di interessi e rivalutazione monetaria sulla parte di prezzo ancora dovuta.  1.1.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile per carenza di interesse.  1.1.1.Con riguardo al prezzo pattuito nel contratto del 16-2-2006, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'aumento di ### 30.000,00 rispetto al prezzo in precedenza concordato doveva essere valutato con riferimento alla prima pattuizione del 21-7-2004, rispetto alla quale si interponeva un intervallo di diciannove mesi, che anche da solo poteva giustificare l'incremento di prezzo. Si tratta di apprezzamento di fatto idoneo a fondare il giu dizio sull'esclusione della natura usurar ia di quella pattuizione e che si sottrae alla critica dei ricorrenti secondo il quale il prezzo era stato mantenuto fermo in ### 250.000,00 con il secondo contratto del 24-3-2005; ciò perché quella circostanza non indica anche che i valori fossero rimasti invariati rispetto alla data della prima pattuizione del 21-7-2004 e che pertanto la Corte d'appello abbia errato nell'escludere in fatto la sproporzione del nuovo prezzo convenuto dalle parti rispetto al valore all'epoca dell'immobile, tale da avere carattere usurario l'aumento rispetto al prezzo convenuto nel primo contratto. 9 Del re sto, un aumento d el prezzo su periore all'incremento dei valori nel t empo trascorso non sarebb e neppure in sé sufficiente a ritenerne il carattere usurario, in mancanza di deduzioni utili a ritenere l'esistenza di squilibrio contrattuale tale da alt erare il sinallagma negoziale. ### l'indirizzo al quale si deve dare continuità, nel caso in cui non sia dedotto il superamento del cosiddetto tasso soglia, la nullità della clausola d i previsione degli in teressi (o di alt ra utilit à, essendo i principi i medesimi) richiede la prova d el loro carat tere usurario ai sensi dell'art. 644 co. 3 cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con un o squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi; la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficolt à econo mica, la sproporzione possa ritenersi in re ips a, dovendo comunque dimo strarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla controparte (### Sez. 3 1 2-9-2014 19282 Rv. 632998-01).  1.1.2.Preliminari considerazioni si impo ngono con riguardo alla successiva pattuizione del 5-7-2007 di pagamento di ult eriori ### 17.000,00, in quanto il pagamento era stato espressamente imposto al prom issario acquirente a titolo d i interessi e rivalutazione, come rilevato anche dalla sentenza impugnata. Infatti, se anche le deduzioni dei ricorrenti fossero accolte, la conclusione sarebbe que lla di dichiarazione di nullità del patto relativo al pagamento dell'importo di ### 17.000,00, in applicazione della regola posta dall'art. 1815 co.2 cod. civ., secondo la quale , se sono conven uti interessi usurari, la clausola è nul la e no n sono dovuti interessi. Però, considerato che l'importo di ### 17.000,00 non è stato pagato e non potrà più essere richiesto a seguito della risoluzione del contratto, nonché considerato 10 che il promissario acquirente aveva pagato in tutto, a seguito delle successive proroghe -secondo la sua stessa al legazionela somma complessiva di ### 211.500,00 e perciò somma assai inferiore anche a q uella originariamente p attuita di ### 250.000,00, risulta che l'accertamento della nullità della clausola non avrebbe alcuna incidenza sulle domande proposte in causa. Da qui l'inammissibilità del motivo, con riferimento alla pattuizione avente a oggetto il pagamento di ### 17.000,00 a titolo di interessi e rivalutazione, in quanto anche nel giudizio di cassazione l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole.  2.Con il secondo motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt.  1453-1459, 1175, 1218, 1366, 1371, 1375 c.c. Art. 360, 1° comma, n.3 c.p.c.”, i ricorrenti rilevano che con il secondo motivo di appello avevano censurato la sentenza di primo grado per avere dichiarato la risoluzione del contratto preliminare nonostante fosse stato accertato il pagamento di ### 211.500,00 prima che il promittente venditore agisse per la risoluzione, sulla base del dato che la somma costituiva l'80% del prezz o di ### 25 0.000,00. Lamentano che la sentenza impugnata abbia rigettato il motivo ritenendo che il contratto contenesse clausola risolutiva espressa, senza considerare i principi posti da Cass. 23868/2015, 2553/2007 e 11717/2002 e perciò senza svolgere alcuna indagine sulla buona fede dei ricorrenti e senza tenere conto che l'esoso aumento di prezzo imposto dal promittente venditore era stata una delle cause che aveva impedito l'adempimento.  2.1.Il motivo è inammissibile. 
La sentenza ha dichiarato che, a fronte della previsione di clausola risolutiva espressa, era preclusa al giudice qualunque valutazione sulla gravità dell'in adempimento, che le parti avevano direttamente eseguito pattuendo la clausola e la risoluzione operava di diritto ex art.  1456 cod. civ. La statuizione è corretta, in quanto è acquisito il principio 11 secondo il quale la patt uizione di clausola risolutiva espressa no n consente al giud ice di m erito di valutare il pro filo del la gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 6-3 12-11-2019 n.29301 Rv. 655842- 01, Cass. Sez. 1 17-3-2000 n. 3102 Rv. 534835-01); infatti sono le parti che, nel pattuire la clau sola risolutiva esp ressa, hanno preventivamente valutato l'inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione di diritto del contratto, avendo la clausola la funzione di accelerare la risoluzione ed eliminare la necessità di indagini specifiche. 
E' altresì vero che è stato posto il principio secondo il quale, anche in caso di clausola risolutiva espressa, l'agire dei contraenti va valutato secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento, che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione (Cass. Sez.1 23-3-2023 n. 8282 Rv. 667427- 01, Cass. Sez. 1 23-11-2015 n. 23868 Rv. 637690-01). Però, al fine di sostenere in modo ammissibile la violazione di tali principi, i ricorrenti avrebbero dovuto evidenziare quale condotta dei contraenti non sia stata valutata dalla sentenza impugnata secondo il criterio della buona fede, ma ciò non fanno. Infatti da una parte, con riguardo alla condotta del promissario acquirente, riconoscon o che sussisteva il suo inadempimento all'obbligazione principale prevista dal contratto, relativa al pagament o del p rezzo, in quanto, secondo la loro prospettazione, era stato pagato l'importo di ### 211.500,00, a fronte della debenza da loro stessi riconosciuta del prezzo nell'importo di ### 250.000,00. ### parte, con riguardo alla condotta del promittente venditore, i ricorrenti indicano una condotta, la pretesa di aumentare il prezzo da ### 250.000,00 a ### 297.000,00, che non ha inciso sull'esistenza e sulla valutazione dell'inade mpiment o, che è stato esistente anche con riguardo al minore prezzo di ### 250.000,00. 
Infatti, secondo le stesse deduzioni dei ricorrenti, le par ti av evano 12 concluso in data ### il nuovo contratto preliminare dopo che il promittente venditore aveva notificato atto stragiudiziale nel quale già a q uella data lamentava il mancato pagamento di ### 40.000,00 rispetto al prezzo di Eu ro 250. 000,00 previsto nei precedenti preliminari.  3.Con il terzo motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt.  1362-1371 c.c. Violazi one degli artt. 112 e 345 c.p.c.”, i rico rrenti sostengono che la sentenza, dichiarando che il contratto prevedeva clausola risolutiva espressa, abbia violat o i canoni di ermeneutica contrattuale, in quanto non ha indagato la comune intenzione delle parti, ma ha d ato apriorist icamente prevalenza all'intenzione del promittente venditore; non ha coordinato la scrittura aggiuntiva del 5- 12-2007 con il negozio principale del 16-2-2006 e ha confuso il termine essenziale con la clausola risolutiva espressa. Inoltre, deducono che nell'atto di citazione gli at tori avevano chiesto la dichiarazione di risoluzione del preliminare e non l'accertamento della risoluzione di diritto e in tal senso era stata la decisione del Tribunale di ### per cui la Co rte d'appell o, nel ritenere l'esistenza di clausola risolut iva espressa, aveva illegittimamente modificato la causa petendi.  3.1.Il motivo è infondato nella parte in cui sostiene che la sentenza di secondo grado abbia ritenuto la risoluzione del contratto in forza di clausola risolutiva espressa sulla base di una illegittima modifica della domanda e per il resto è inammissibile. 
Già la sentenza di primo grado aveva ritenuto che il punto 4 della scrittura privata 5-12-2007 costituiva clausola risolut iva espressa e aveva dato atto che la clausola era ben determinata, in quanto faceva esplicito riferimento all'obbligo di corrispo ndere le rate del prezzo pattuito entro i termini stabiliti. La pronuncia non era stata oggetto di specifici motivi di appello volti a contestare tale interpretazione della clausola e per questa ragione il dato che la clausola contrattuale 13 integrasse clausola risolutiva espressa era coperto del giudicato interno. Ne consegu e che le deduzioni con le quali i ricorre nti sostengono la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale al fine di rimettere in discussione il contenuto della clausola sono inammissibili in primo luogo per questo motivo. 
Inoltre, la sentenza impugnata ha dichiarato (pag. 7) che sia la scrittura privata del 16-2-2006 sia quella del 5-12-2007 contemplavano la clausola risolutiva espressa e quindi, non essendo il motivo di ricorso volto a censurar e tale accertamento, sono ulteriormente inammissibili le deduzioni volte a lamentare il mancato coordinamento delle previsioni della scrittura del 2006 con quella del 2007.  4.Con il quarto motivo, “violazione degli artt. 61, 115, 116, 191- 195 c.p.c. Art. 360, 1° comma. N. 4 c.p.c.”, i ricorrenti evidenziano che avevano chiesto, sia proponendo domanda riconvenzionale sia in altra causa poi riunita, che in caso di risoluzione del contratto preliminare e di condann a alla restituzione del fond o, ### fosse condannato a rifondere le spese da loro sostenute per i miglioramenti eseguiti nel fondo. Aggiungono che il Tribunale di ### non aveva ammesso la c.t.u. e neppure le prove richieste con la successiva citazione e aveva rigett ato la d omanda; eviden ziano che avverso questo capo della senten za avevano p roposto appello, chiede ndo l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e depositando consulenza tecnica di parte. Lamentano che la Corte d'appello non abbia ammesso la c.t.u., continuando a ritenerla esplorativa, senza considerare che le opere di miglioramen to eseguit e nell'immobile potevano essere accertate e valutate solo da un esperto e non attraverso altri mezzi di prova, tanto più che in appello era stata legi ttimamente prodotta perizia di parte.  4.1.Il motivo è infondato. 14 In primo luogo, i ricorrenti richiamano il principio secondo il quale la produzione della consulenza di parte è sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. ed è consentita anche in appello per il fatto che la consulenza di parte costit uisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass. Sez. 2 19-1-2022 n. 1614 Rv. 663635-01, Cass. Sez. 2 24-8-2017 n. 20347 Rv. 645101- 01, Cass. Sez. U 3-6-2013 n. 13902 Rv. 626469 -01). Quindi, il principio non è uti le al fine di ritenere che con la prod uzione della consulenza di parte fossero stati forniti g li elementi probat ori che rendevano erroneo il giudizio sul carattere esplorativo della consulenza tecnica d'ufficio dato dalla Corte d'appello. 
Inoltre, premesso il dato pacifico che non int egrano mot ivo di ricorso ammissibile le deduzioni relative alla mancata ammissione delle prove testimo niali da parte del giudice di primo grado, perché l'impugnazione è rivolta alla sentenza d 'appello, risulta assorbente rispetto a ogni altra la considerazione che i ricorrenti non si lamentano della mancata ammis sione delle prove testimoniali da parte della sentenza impugnata. 
In ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica, la sentenza ha giustificato la manca ta ammissione sulla base della considerazione che mancava la prova dell'esecuzione dei miglioramenti e dell a loro consistenza e non poteva demandarsi tale prova esclusivamente alla c.t.u., che sarebbe risult ata meramente esplorativa. La pronuncia si sottrae alle critiche dei ricorrenti, in quanto ha fatto applicazione del principio secondo il quale la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerar e la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è 15 legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovve ro di compiere una indag ine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. S ez. 6-1 15-12-2017 n. ### Rv.  647288-01, Cass. Sez. 6-L 8-2-2011 n. 3130 Rv. 615888-01, Sez. 3 14-2-2006 n. 3191 Rv. 590615-01).  5.Con il quinto motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt.  1382, 1383, 1385 c.c. Omesso esame di fatto decisivo. Art. 360, 1° comma, n.3 e n. 5 c.p.c.” , i ricorre nti lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto fondato l'appello incide ntale proposto dal promittente venditore al fine di ottenere l'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile, con riguardo al periodo successivo alla risoluzione del contratto. Evidenziano che nella fattispecie la sentenza ha ricono sciuto il diritto del promittente venditore a trattenere la caparra di ### 125.0 00,00 e quind i non poteva cumulare anche ulteriori danni in a ccoglimento dell'appello in cidental e; per questo sostengono che la sentenza debba essere annullata nella parte in cui ha accolto l'appello incidentale. 
Sotto altro profilo, i ricorrenti evidenziano come non sia vero che ### detene sse il fondo sen za titolo, in quanto le parti avevano stipulato e registrato contratto di affitto agrario in data 16-2- 2006, come era stato dichiarato nel contratto prelimin are stipulato nella stessa data, il contratto di affitto era il titolo che legittimava la detenzione ed era stato prodotto quale doc. 5 in appello; per questo sostengono che il capo della sentenza sia viziato da omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.  5.1.Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non ha deciso l'appello incidentale avente a oggetto il risarcimento del danno da detenzione sine titulo. 16 ### interlocutoria della Corte, rimettendo alla pubbl ica udienza la decisione in ragione delle questioni di diritto poste dal quinto motivo di ricorso, ha presupposto la correttezza della prospettazione dei ricorrenti secondo la quale la sentenza impugnata ha accolt o il motivo di appello incidentale volto a ottenere il risarcimento dei danni per la det enzione sine titulo. Tale prospettaz ione non può essere recepita in questa sede, in quanto si impone la considerazione che la sentenza impugnata, in motivazione, dopo avere esposto il contenuto del motivo di appello incidentale av ente a oggetto il rigetto d ella domanda di risarcimento d ei dann i per la detenzione sine titulo dell'immobile, ha sì dichiarato che il motivo era fondato e rend eva necessaria l'esecuzione di una c.t.u. ai fini della decisione, ma ha anche aggiunto che con la sentenza definitiva sarebbe stata resa “la decisione e la motivazione dell'appello incidentale”; poi in dispositivo la sentenza, senza contenere alcuna statuizione sull'appello incidentale, ha disposto nel capo 2) la rimessione della causa sul ruolo “con separata ordinanza, per l'ulteriore proseguo”. Quindi la sent enza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 279 co. 2 n.4 cod. proc. civ. richiamato dall'art. 356 cod.  proc. civ., in quanto non ha definito il giudizio e ha deciso solo i motivi di appello principale ma, anziché esattamente limitarsi a dichiarare che la deci sione sul motivo di appello in cidenta le richiedeva ulteriore istruzione, ha dichiarato “fondato” il motivo. Questa affermazione non si è concretata e non può essere interpretata quale decisione sul motivo di appello incidentale, sia perché la relativa motivazione in ordine alle ragioni della spe ttanza del risarcimento dei danni risulterebbe totalmente mancante e perciò la sentenza sarebbe nulla sul punto, sia perché la stessa sentenza ha esplicitato di emettere una pronuncia ordinatoria sul proseguo d el processo e sull'ammissione della consulenza d'uffici o, laddove ha dichiarato che con la sente nza definitiva sarebbe stata “resa la decisione e la motivazione dell'appello 17 incidentale”. Infatti, la circostanza che la domanda di risarcimento del danno per detenzione sine titulo fosse stata rigettata dal giudice di primo grado per mancanza di prova sul quantum non esimeva il giudice di secondo grado dall'esaminare la domanda in primo luogo sull'an; ciò richiedeva la disamina delle deduzioni del promittente venditore volte a sostenere l'esistenza del suo diritto a quel risarcimento, ma anche delle ded uzioni del promissario acquirente volte a contrastare tal e diritto in forza del contratto di affitto richiamato nel preliminare al quale fa riferimento il motivo di ricorso, anche valutando l'ammissibilità della produzione del documento ai sensi dell'art. 345 co. 2 cod. proc.  nella formulazione applicabile ratione temporis. 
Del resto, si esclude che l'impugnazione sia ammissibile per il fatto che la sentenza, dichiarando la necessità di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, avrebbe comunque emesso pronunci a decisoria idonea a pregiudicare i ricorr enti. Infatti si deve dare continu ità a l principio secondo il qu ale i provvedimenti i struttori d el giudice di appello, pur se difformi dalla decisione -su quel medesimo puntodel giudice di primo grado e pure quando affrontino questioni processuali e di merito, nonché pur quando vengano assunti impropriamente sotto la veste di “sentenza parziale” ex art. 279 co.2 n. 4 cod. proc. civ., al quale rinvia la prop osizione inziale d ell'art. 356 cod. proc. civ., mantengono natura meramente ordinat oria anche sul piano sostanziale, se il limitato esam e venga sv olto al limitato fine di giustificare lo sviluppo della ulteriore istruttoria; pertanto, come tali, così come non pregiudicano il merito della decisione, non sono neppure impugnabili con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1 22-10-1997 10387 Rv. 509128-01).  6.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. 
Si compensano le spese del giudizio di legittimità, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 92 co.2 cod. proc. civ. a seguito della 18 sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, in considerazione della complessità delle questioni veicolate dal ricorso. 
Deve essere rigettata l'istanza proposta ex art.89 cod. proc.  dal controricorrente al fine di ottenere la cancellazione di espressioni offensive, in quanto la frase indicata non risulta espressione di intento spregiativo ed è in rapporto con la materia controversa. 
In considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. 
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamen to da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione 

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Cavallino Linalisa

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26/2025 del 02-01-2025

... precedente motivo, e non tenendo conto che i contratti di affitto dei fondi rustici sarebbero stati re lativi ai terreni assegnati (col testamento del de cuius valido) a ### nel riconoscere il diritto alle migliorie di ### nei confronti di ### per detti terreni, sarebbe incorsa anche nella violazione dell'art. 734 cod. civ., per avere ritenuto che si fosse determinata una comunione ereditaria tra ### e ### da ritenersi esclusa per via dell'institutio di erede ex re certa sia di Sem eraro ### , che di ### e ####) Col terzo motivo del ricorso incidentale, da esami nare congiuntamente al precedente motivo, per connessione, ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazi one e falsa appli cazione degli articoli 111 c.p.c., 1292, 1306 e 2909 cod. Si duole ### che sarebbe stata applicat a nei suoi confronti la sentenza del ### di ### n. 360/2015, relativa ad un a causa tra ### e ### inerente all'affitto di terreni poi ass egnati a S emeraro ### ipotizzando una successione nel processo ex art. 111 c.p.c. in realtà inapplicabile perché ### non ne era parte, ed ipotizzando la nascita di o bbligazioni co ntratte dal ge nitore, in 22 di 23 ragione di un'in sussistente comu (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26531/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 1, presso lo studio dell'avvo cato ### (M ###), che lo rappre senta e difende unita mente e di sgiuntamente all'avvocato ### ROSIELLO (####) per procu ra a margine del ricorso, -ricorrente contro #### e #### -intimati 2 di 23 nonché contro ### elettivamente domicil iato in ### VIA ### 57, presso lo studio dell'avvocato ### CARO (###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la ### della CORTE D'### di ### n.517/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024 dal #### citazi one notificata il 1 0.3.2008 i germani ### o ##### e ### convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi il fratello ### la per sentire dichiarare aperta la successione del padre, ### deceduto il ###, e regolata la stessa dal testamento olografo del 25.9.1993, pubblicato al notaio ### il ###, e non dal testamento olografo a sua volta datato 25.9.1993, redatto in stampatello e con firma apocrifa, pubblicato su richiesta di tutti gli eredi il ### dal notaio Pez zolla di ### contenente disposizioni parzialmente divers e, del quale ultimo chiedeva no di accertare la falsità ed inesistenza con co nseguente nullit à della convalida relativa da parte degli eredi. Aggiungevano gli attori che ### i n forza di contratti di affitto di fondo rustico conclusi col padre ### er a stato immesso nel possesso anche delle quote del la masseria ### ta, destinate dal de cuiu s proprietario ai fr atelli ### e e ### 3 di 23 ### Chiedevano, quindi, di assegnare le quote (rectius porzioni, essendo stati istituiti gli eredi ex re certa) secondo il testamento pubblicato dal notaio ### il ###, con con danna del convenuto al rilascio degli immobili spettanti a ### e ### ed al risarcimento dei danni da loro subiti per il mancato godimento dei beni, o in subordine a rendere il conto del godimento degli stessi beni ed a pagare il relativo pr ofitto agli aventi diritto. 
Si costituiva in primo grado ### che sosteneva che il testamento pubbli cato il ### era stato redatto dal padre assegnando a ciascuno dei figli i beni che alla data del 25.9.1993 essi aveva no dichiarato di avere int eresse a ricevere; che il testamento apocrifo pubblicato dal notaio ### il ### era stato in vece ideato di comu ne accordo dagli eredi, con l'autorizzazione anche del padre, che per motivi di infermità fisica non aveva potuto provvedervi personalmente, allo scopo di evitare gli oneri fiscali che sarebber o scaturiti dall 'esecuzione del testamento autentico e per assecondare volon tà sopravvenu te di alcuni eredi sulle porzioni da attribuire.  ### e ccepiva che l'azione volta a fare dichiarare la nullità del testamento pubb licato dal notai o ### doveva ritenersi prescritta, che c omunque l'esecuzione vo lontar ia di un testamento falso che riproduceva fedelm ente la volontà del testatore era prevista dal l'art. 590 cod. civ. e che egli poteva invocare l'usucapione abbreviata ex ar t. 1159 cod. civ. per il fabbricato da lui posseduto. In via riconvenzionale, per l'ipotesi in cui invece avessero trovato accoglimento le domande degli attori, ### chi edeva che gli fosse ric onosciuto il diritto alle indennità di cui all'art. 17 della L. n. 203/1982 per la masseria ### e gli annessi terreni di oltre trenta ettari che gli erano stati affittati dal padre ed al rimborso delle spese per le migliorie apportate al fabbricato in s uo possesso, oltre al risar cimento dei 4 di 23 danni subiti per la cessazione dell'attività agrituristica esercit ata nell'immobile. 
Escussi testimoni ed espletata ### il ### ale di ### in composizione collegiale, con la sentenza n. 1587/2014 del 9.6/3.10.2014, respingeva l'eccezione di prescrizione; riteneva non convalidabile ex art. 590 cod. civ. il testamento pub blicato dal notaio ### il ### in quanto apocrifo; dichiarava aperta la successione di ### da regolare sulla base del testamento olografo pu bblicato dal notaio ### il ###; rigettava l'eccezione di usucapione abbreviata di ### che condannava a rilasciare a favore di ### l'alloggio ed il ristorante al pi ano terra col pi azzale di pertinenza a lu i assegnati con quel testamento; determinava i crediti indennitari di ### per i miglioramenti apportati al fabbricato di proprietà di ### ed il credito indennitario di quest'ultimo verso ### per il mancato godimento della sua porzione della masser ia ### condannando ### previa compensazione, al pagamento in favore di ### della differenza di € 14.839,97, rigettava ogni altra domanda e compensava le spese processuali. 
Tale sentenza veniva appell ata in via principale da ### che col primo motivo sosteneva che il ### ale avrebbe dovuto proc edere nell'interpretare il verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998 ad una distinta valutazion e delle dichiarazioni con le quali gli eredi avevano conf ermato i l testamento apocrifo, rispetto a quelle con le quali avevano invece manifestato la volontà di convalidare le intese da loro raggiunte per una ripartizione del patrimonio paterno diversa da quella prevista nel testamento olografo del 25.9.1993, in seguito pubblicato dal notaio ### il ###. Col secondo motivo l'appellante principale lamentava la reiezione della sua domanda di usucapione abbreviata per mancato decorso del termine decennale 5 di 23 e per avere posseduto in mala fede. Col terzo motivo l'appellante principale lamentava che a suo carico, ed a favore di ### fosse stato riconosciuto un inde nnizzo per mancato godimento dei beni a lui assegnati dal de cuius per € 129.527,49, omettendo di applicare l' art. 1227 cod. civ. benché egl i fosse consapevole della falsità del testamento al quale gli eredi avevano dato vol ontaria esecuzione, avess e volontariamente dato esecuzione allo scambi o dei beni assegnati a lui ed a ### (con conseguente c ompensazione) e non avesse mai richiesto prima del gi udizio il rilasc io dei beni, c he peraltro ### deteneva in base ai contratti di affitto conclusi col padre. Lamentava, alt resì, che dall'indennizzo per le mi gliorie riconosciuto in suo favo re, sulla base del la CTU espl etata, fosse stato detratto l'importo di £ 232.708.000 del contributo regionale per la masseria ### trasformata in agriturismo, che a lui solo competeva per avere intrapreso tale attività, chiedendo quindi di riconoscere il suo diritto alle migliorie per € 15.533,75 oltre rivalutazione monetaria, con conse guente d iritto alla ritenzione della masseria fino all'avvenuto pagamento delle migliorie. 
Contro la sentenza di prim o grado proponeva p oi appello incidentale ### che lamentava che nel la determinazione del credito per le migliorie riconosciuto in favore di ### non si fosse tenuto conto della scrittura privata del 17.11.1995, con la quale i germani ### col consenso del padre, avevano a ccertato l'entità delle spese sosten ute per la ristrutturazione della masseria ### da ### e ### del costo dei lavori effettuati all o scopo dall'impresa di ### etro, dell'ammon tare del co ntributo regionale erogato per la tras formazione in agri turismo del la masseria, della destinazione data al relativo importo di £ 232.708.000, ed avevano determinato il residuo credito vantato da ### per avere in via prevalente finanziato la 6 di 23 ristrutturazione in £ 112.000.000, dichiarando di essere soddisfatti per le migliorie apportate e di non pretendere ulteriori compensi e stabilendo le somme di denaro che #### e ### avrebbero dovuto versare alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione di ### per soddisfare l'accertato suo residuo credito verso i figli. Avendo quindi la suddetta scri ttura privata regolato la sorte dei miglioramenti e del contributo regionale per la ristrutturazione, che era stato erogato a ### dotato dei requisiti soggettivi necessari, col consenso dei germani e del padre so lo per poter beneficiare di quel cont ributo, a ### o ### la andavano riconosciute secondo l'appell ante incidentale so lo le migliorie per interventi successivi al 17.11.1995, per un importo stimato dal CTU in € 15.533,75. Pertanto, ### doveva ess ere condannato, operata la compensazione tra il credito per mancato godimento di € 129.527 ,49 ed il cre dito per i miglioramenti di €15.533,75, al ver samento in suo favore della differ enza di €113.993,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della stima del CTU (7.2.2013) al saldo. 
La Corte d'Ap pello di ### nella contumacia di ### E ugenia e ### con la sentenza n. 517/2019 del 12.2/24.5.2019, rigettava i primi due motivi dell'appello principale, ed in parziale accoglimento del terzo motivo di appello principale e dell'appello incidentale, rigettava la domanda di ### di condanna al pagamento dell'indennizzo per le migliorie apportate alla masseria ### fino al 17.11.1995, determinava il credito del predetto per le migl iorie realizzate dopo quella data in €15,533,75 ed il credito di ### per il mancato godimento della casa e del sottostant e ristorante della suddetta masseria in € 65.432,08, ed operata la parziale co mpensazione, condannava ### al pagamento in favore di ### della differenza di € 49.898,33, oltre rivalutazione monetaria 7 di 23 secondo le variazi oni degli indici ### dalla data del l'impugnata sentenza fino a quella della sentenza di appello e con gli interessi legali da quest'ultima data al saldo. 
In parti colare, la sentenza di sec ondo grado escludeva che il verbale di pubblicazione del testamento pubblicato dal notaio ### il ###, nel quale le parti avevano espresso la volontà di confermare il testamento “convalidandolo e accettandolo in ogni sua disp osizione”, av esse manifestato una volontà negozi ale ulteriore rispetto alla mera conferm a di un testamento la cui apocrifia era già stata accertata con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione, apocrifia che, impedendo di ricondurre al defunto il documento, da ritenere inesistente, era ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte ostativa all'applicazione dell'art. 590 cod. civ. (Cass. n. 1689/1964). La sentenza sottolineava che l'espressione “accettandolo in ogni sua disposizione”, non poteva essere decontestualizzata ed enfatizzata al punt o da costitui re manifestazione della vo lontà di dar vita ad un non meglio qualificato negozio inter vivos, per la dirim ente ragi one che i coeredi avevano semplicem ente espresso la volontà di conferma delle disposizioni testamentarie e non altro. 
La Corte d'### riteneva infondata la riproposta domanda di usucapione abbreviata della masseria ### di ### sia per il mancato decorso del termine decennale dell'art.  1159 cod. civ., sia perché il testamento falso, e quindi nu llo ed inesistente, non poteva costitui re atto idoneo ai fini del trasferimento (in tal senso Cass. n. 3466/1982; n.3255/1971). 
Veniva poi esclusa la nullità della scrittura privata del 17.11.1995 per violazione dei patti successori sanzionata dall'art. 458 cod. civ., in quanto l'oggetto della scrittura privata veniva individuato nell'accertamento dei rapporti di dare/avere tra il de cuius ed i figli, nell'imputazione del contributo region ale ricevuto per la 8 di 23 ristrutturazione della masseria ### dai medesimi compiuta col prevalente contributo economico di ### e nella determinazione dei residui crediti di quest'ultimo verso i figli, con differimento del loro soddisfacimen to al momento dell'aper tura della successione di ### con espressa dichiarazione di soddisfacimento delle parti e di insussistenza di residue pretese per i lavori di ristrutturazione effettuati. Non era, invece, in contestazione nella causa il cr edito restitutorio del de cuius, del quale con la scrittura privata erano stati regolati soltanto i temp i di soddisf acimento, differendol i all'apertura della successione paterna, per cui non c'era stata una regolamentazione diretta, o indiretta di diritti nascenti dalla successione di ### Data la validità di tale s crittura privata, che aveva stabilito anche la sorte dei migl ioramenti apportati da ### o ### fino al 17.11.199 5, oltre che del contrib uto regionale erogato, l'inde nnizzo per i miglioramenti spettante a ### veniva ridotto ad € 15.533,75, secondo la stima del ### riferita ai soli miglioramenti successivi al 17.11.1995. 
Quanto all a domanda di S emeraro ### vo lta ad ottenere d a ### l'indennizzo per il mancato godimento dei beni a lui assegnati nel testamento valido, che erano stati oggetto di contratti di affitto stipulati dal de cuius con ### e che riguardavano la masseria ### ed i terreni annessi, la Corte d'### rilevava che non erano stati forniti elementi di prova del loro carattere simu lato, smenti to anche dalla sentenza del ### di ### n. 360/2015, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di ### n. 110/2016, pronunciata nel giudizio che vedeva contrapposto a ### il fratello ### e che pertanto, essendo opponibili i contratti di affitto stipulati dal de cuiu s con ### anche all'erede di #### quest'ultimo aveva diritto all'indennizzo in questione da parte di ### non dalla data di apertura 9 di 23 della successione (12.3.1998), ma dalla successiva data di scadenza dei contra tti di affit to (11.11.2005), che aveva fatto scattare l'obblig o di rilascio anziché a favore dell 'originario concedente dell'erede al quale i beni erano stati assegnati, ### non essendovi quindi spazio in quel contesto di tempo e di titoli per l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ. invocata da ### o ### Sulla scorta dell'espletata e non co ntestata CTU del l'ing. Cito, la Corte d'### rid eterminava, quindi, il credito per l'indennizzo da mancato godimento dei beni vantato da ### nei co nfronti di ### per il periodo successivo al novembre 2005 in € 65.432,08, e detratto il controcredito vantato da ### per le migliorie apportate (€15.533,75), condannava quest'ultimo al pagamento in favore di ### della differenza di € 49.898,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul credito rivalutato mediante applicazione degli indici ### con decorrenza dalla sentenza di primo grado. 
Avverso tale sentenza, notificata l'11.6.2019, ha proposto ricorso a questa ### affidand osi a tre motivi. Ha proposto contro ricorso e ricorso incidentale ### al quale ha resistito con controricorso ### Sono rimasti intimati #### e ####, in persona del ### ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. 
Nell'imminenza della pubblica udienza ### e ### hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col prim o motivo del ricorso principale ### lamenta, in re lazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli ar ticoli 1362, 1366, 1367 e 1424 cod. civ., nonché degli articoli 112 e 113 c.p.c. e l'omesso 10 di 23 esame di atti, fatti e documenti decisivi della controversia oggetto di discussione. 
Si duole il ricorrente che la ### d'### non abbia individuato nel verbale di pubblicazione del notai o ### del 27.8.1998, relativo al testamento a stamp atello falsamente a ttribuito a ### accanto alla volontà degli eredi di confermare il suddetto testamento, un autonomo patto dei medesimi, volto a manifestare la volontà degl i eredi di distribuire diversa mente tra loro gli stessi beni ereditari dei quali il de cuius aveva disposto col testamento olografo autentico del 25.9.1993 pubblicato dal notaio ### il ###, secondo un'intesa che avrebbe raccolto anche il consenso del padre, che però non avrebbe potuto sottoscrivere, per ra gioni di salute impedienti, la modifica delle sue precedenti volontà testamentarie. 
Anzitutto va rilevato che la doglianza ai sensi dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. è inamm issibile ex ar t. 348 ter ultimo comma c.p.c. per l'esistenza di una “doppia conforme”, ed in quanto non risulta individuato un fatto storico primario, o secondario decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che non sia stato considerato. 
Ed invero il ricorrente principale si è limitato a dolersi che non sia stato attr ibuito peso probatorio alla testi monianza di ### che avrebbe riconosciuto l' esistenza di un accordo verbale per la modifica delle disposizioni del testamento autentico del de c uius; ma la testi monianza su un accordo relativo alla distribuzione di beni immobili, che dovrebbe avere la forma scritta a pena di nullità ex art. 1350 n. 1) cod. civ., non può certamente ritenersi decisiva, risultando un mero accordo verbale di divisione di beni immobi li improduttivo di effetti giuridici. In re altà, il ricorrente punta, inammissibilmente, ad ottenere, in questa sede di legittimità, una diversa ricostruzione del fatto , che ravvisi l'esistenza del patto aggiunto rispetto all a mera vo lontà confermativa invalida del testamento falso, manifestata dai coeredi 11 di 23 nel verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998 del testamento a stampatello di ### e motivatamente ravvisata dalla ### d'### Quest'ultima, basandosi sul criterio della comune intenzione della parti fond ata sul dato letterale, secondo il dettato dell'art. 1362 cod. civ., e sul collegamento logico della disposizione convenzionale con l'atto nel quale era contenuta, secondo il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole dettato d all'art. 1363 cod. civ., app licando criteri interpretativi prioritari rispetto ai criteri sussidiari del princi pio dell'interpretazione secondo buona fede dell'art. 1366 cod. civ. e del principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 cod. civ., invocati dal ricorrente, ed utilizzabili solo quando dall'applicazione dei criteri degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. residui un dubbio tra opposte interpretazioni (vedi in tal senso Cass. sez. lav. 8.10.2024 n.26244; Cass. 30.4.2024 n.1156 8; Cass. n. 5595/2014; n.27564/2011; Cass. n. 9780/2010; Cass. n. 7972/2007; 18.9.1986 n. 5657), ha riconosciuto che i coeredi, con l'espressione “accettandolo in ogni sua disposizione”, rif erita al testamento pubblicato col verbale del notaio ### del 27.8.1998, non hanno espresso alcuna volontà ulteriore rispetto a quella di confermare le disposizioni contenute nel testamento falso e non convalidabile (in tal senso richiamando Cass. n.1689/1964). Ed ha escluso che tale espressione potesse essere decontestualizzata ed enfatizzata nel senso auspicato da ### implicitamente tenendo conto che tale dichiarazione era contenuta nel verbale notarile destinato specificamente alla pubbl icazione del notaio ### del testamento apocrifo in questione. 
Tale in terpretazione è senz'altro plausibile e conforme ai criteri interpretativi degli articoli 1362 e 1363 cod . civ. Ad essa il ricorrente non può co ntrapporre la propria autonoma interpretazione del verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998, circa l'esistenza di un autonomo patto di divisione dei 12 di 23 coeredi per una diversa distribuzione tra loro dei beni, rispetto alle disposizioni del testamento autentico di ### (vedi sull'inammissibilità della contrapposizione di un'interpretazione autonoma a quell a pl ausibile seguita dai giud ici di merito 6.11.2024 n.28522; Cass. ord. 9.4.2021 n. 9461 ; 28.11.2017 n. 28319). 
Quanto alla lamentata violazione di legge dell'art. 1424 cod. civ., la doglianza è inammissibile, in quanto il ricorrente principale non ha indicato in quale atto del giudizio di primo grado avrebbe invocato la co nversione dell'atto di convalida del testamento apocrifo, e quindi nullo, di ### convers ione per la quale occorre una specifica domanda di parte (vedi in tal senso Cass. 18729/2023; Cass. n. 22466/2018; Cass. sez. un. n.26242/2014); e comunque non si vede come ### possa invocare la conversione del contratto nullo ex art. 1424 cod. civ., posto che pacificamente egli era a conoscenza, al pari degli altri coeredi, della falsità d el testamento a stamp atello attribuito al padre , ma elaborato di comune accor do dai figli, e pubblicato dal notaio ### il ### 8, mentre l'art. 1424 cod. civ. presuppone, invece, che le parti non fossero a conoscenza della nullità dell'atto al momento del suo compimento.  2) Col secondo motivo il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 comm a primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 458 cod. civ. e dell'art. 1362 cod. civ., e degli articoli 112 e 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p. c., la nullit à della sentenza per violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c. 
Si duole ### o ### c he la ### d'### abbia limitato l'indennizzo a lui riconosciuto per le miglio rie appor tate alla masseria ### al periodo successivo al 17.11.1995, ritenendo valida la scrittura privata del 17. 11.1995 (sul cui contenuto vedi l'accertamento della ### d'### lo riportato 13 di 23 all'ultimo capoverso di pagin a 5 ed inizio di pag ina 6 di questa sentenza), sottoscritta dai germani ### ma non firmata dal padre, ### to ### per violazione del divieto dei patti successori dell'art. 458 c od. civ., ed assume che con quella scrittura privata non ci sia stata alcuna ripartizione tra i germani ### del contributo regionale di £ 232.798.000 erogato per la trasformazione della masseria ### in agriturismo, e non sia stato a lui attribuito alcun mandato per incassare quel contributo anche pe r conto del padre e dei fratelli, ### e ### spettando quindi a lui per intero quel contributo perché unico in possesso, in virtù dei contratti di affitto stipulati col padre, dei requisi ti soggettivi occorrenti per accedere a quel contributo. 
Anzitutto non è sindacabile, co n una dogl ianza di violazione di legge, la circostanza di fatto, per la prima volta dedotta in questa sede, della mancata firma della scrittura privata del 17.11.1995 da parte di ### e manca l'argomentazione riferita alle lamentate violazioni degli articoli 112 e 113 c.p.c. 
Quanto all a lamentata violazi one dell'art. 116 c.p.c., essa è inammissibile perché “la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza p robatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppu re, qualora la prova sia soggetta ad un a specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola mente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato ar t. 360, primo c omma, n. 5, c.p.c ., solo nei rigoros i 14 di 23 limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (vedi in tal senso Cass. 21.6.2024 n. 17157; sez. un. n. 20867/2020). 
Il ricor rente, invece, lamenta che l'in terpretazione data alla scrittura privata del 17.11.1995 dalla ### d'Ap pello non sia conforme alle sue aspirazioni, sia in punto di riparti zione del contributo regionale tra il de cuius ed i figli #### e ### e, sia in punto di riconoscimento che ### dotato del la necessaria quali fica soggettiva, aveva richiesto il contributo regionale per la trasformazione del la masseria ### a lui affittata in agriturismo anche per conto del padre ### e dei fratelli ### e ### (ass egnatari di terreni della masseria), in quanto i cospicu i e costosi lavo ri di ristrutturazione erano stati da lor o e da lui stesso finanzi ati (prevalentemente dal padre), per cui la scrittura privata in questione aveva anche stabilito come dovesse essere ripartito tra gli aventi diritto quel contributo, e come dovesse essere soddisfatto l'accertato credito da finanziamento residuo di ### nei confronti dei figli #### e ### Orbene, la ricostruzione in fatto compete al giudice di merito, ed il ricorrente principale non ha neppure chiarito, al di là del formale richiamo alla viola zione dell'art. 1362 cod. civ., in che modo la ### d'### avrebbe violato, nella ricostruzione del fatto sopra indicata, il criterio dell'interpretazione del contratto sulla base della comune intenzione delle parti, ancorata al dato lett erale della scrittura privata del 17.11.1995, limitandosi ad ipotizzare che quest'ultima avrebbe avuto solo uno scopo di regolare la futura successione dei figli del de cuius #### e ### vietata dall'art. 458 cod.  Resta da esaminare la doglianza relativa alla violazion e dell'art.  458 cod. civ. 15 di 23 Sul punt o l'impugnata sentenza ha riconosciuto che la clausola della scrittu ra privata del 17.11.1995, con la quale i germani #### e e ### con l'esplicito co nsenso del genitore, avevano stabi lito che per il credito residuo di £112.000.000 di spettanza del padre (der ivante dal fatto che ### aveva in prevalenza fin anziato la ristrutturazione della masseria Sp etterrata, ottenendone sol o parziale restituzi one, con la percezione di parte del cont ributo regionale, erogato a nome di ### la, per la trasformazione effettuata, di comune intesa, della masseria in un agriturismo) #### e ### in qualità di eredi, avrebbero provveduto al pagamento rispettiva mente di £39.000.000, di £ 40.600.000 e di £ 32.386.000 all'apertura della successione del padre ### o ### presentava profili di problematicità rispetto al divieto di patti successo ri del l'art. 458 cod.  ### d'### ha però ritenuto che, poiché la scrittura privata del 17.11.1995 aveva la finalità prevalente di accertare i rapporti di dare/avere tra ### ed i figli #### e ### e lo scopo di stabilire la ripartizione del contributo regionale dando atto del la reciproca sod disfazione dei sottoscriventi e della mancanza di ulteriori pretese legate ai lavori di ristrutturazione della masseria ### effettuati, e poiché l'ammontare del credito restitutorio va ntato dal de cuius non er a oggetto di contestazione in causa, si doveva ritenere che la scrittura privata del 17.11.1995 non avesse avuto ad oggetto la regolamentazione diretta e/o indiretta della successione paterna e che fosse quindi fuori dal divieto dei patti successori dell'art. 458 cod.  Tale motivazione però non esamina, in concreto, la ragione della validità della pattuizione, che evident emente non può discendere dal fatto che l'ammontare del credito restitutorio di ### di £ 112.000.000 non sia contestato in giudizio, perché ciò 16 di 23 non modifica il contenuto della scrittura privata del 17.11.1995, e sembra ravvisarla nel fatto che le parti si sar ebbero limitate a prevedere un differimento temporale del pagamento del credito di £ 112.000.000 di ### da parte dei figli #### e ### secondo l'importo da ciascuno dovuto, all'apertura della successione paterna. Ma se così fosse da un lato non si spiegherebbe perché #### e ### si sono espressamente qualificati nel la scrittura privata del 17.11.1995 come eredi (il padre sarebbe deceduto solo nella successiva data del 12.3.1998) ed hanno previsto il pagame nto delle so mme da ciascuno dovute alla massa ereditaria, e dall' altro si avrebbe comunque una pattuizione coi figli #### e ### vincolante su un credito di ### i, che vedrebbe menomata la propria li bertà di disporr e liberamente del suo patrimonio fino al momento della morte in violazione dell'art. 458 cod.  Dal momento che il ricorso al criterio dell'interpretazione letterale della pattuizione in questione non permette di stabilire se i germani ### evidenziando la lor o qualità di eredi e parlan do di estinzione del ric onosciuto credito paterno di £ 112.000.000 al momento successivo dell' apertura della successione paterna, abbiano inteso fare riferimento ad un semplice termine coincidente con l'apertura del la successione, o piut tosto ad una co ndizione sospensiva rappresentata dalla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna da parte di ### la, Pi etro e ### soccorre il principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 cod. civ., secondo il quale, nel dubbio, la pattuizione dev'esse re intesa nel senso in cui sia in grado di produrre qualche eff etto, piuttosto che nel senso in cui non produrrebbe alcun effetto. 
Se si trattasse di un semplice termine coincidente con l'apertura della successione, da un lato non si spiegherebbe il riferimento dei germani ### alla propria qualità di coer edi dell'azienda 17 di 23 agrituristica, e dall'altro la vo lontà del de cuiu s di disporre del proprio cr edito verrebbe ad essere vincolata per effetto dell'obbligazione già assunta con la scrittura privata in questione, in contrasto col principio garantito dal divieto dell'art. 458 cod. civ., che è quello di preservare la libertà del testatore di disporre dei propri beni (e quindi anche dei propri crediti) per tutta la durata della vita, per cui la pattu izione sarebb e nulla per violazi one dei patti successori ed occorrerebbe poi valutare, in base ai principi sulla nullità parziale (art. 1419 cod. civ.), in ordine agli effetti delle residue pattuizioni della scrittura privata del 17.11.1995. Se invece il pattuito differimento del pagament o del residuo credito di ### di £ 112.000.000 da parte degli er edi #### e e ### per gli importi so pra indicati da ciascuno dovuti, viene inteso come sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna, con la quale sola i germani ### hanno assunto la qualità di eredi, in caso di verificazione della condizione sospensiva a ciascuno riferita con l'accettazione dell'eredità paterna, che peraltro non costituisce un obbligo per il chiamato all 'eredità, deve ritenersi scattato l'obbligo di imputare come debito alla propria quota ereditaria la somma dovuta al de cuiu s con effetto favo revole per gl i altri coeredi, mentre in caso di mancata accettazione del l'eredi tà paterna, e quin di di mancata verificazione della condizi one sospensiva, sarebbe comunque rim asta la facoltà degli eredi di ### di agire in tale veste per il pagamento degli importi rispettivam ente dovuti al defunto da #### e ### e nelle more tra la scrittura privata del 17.11.1995 e la morte di ### non producendo eff etto la pattuizione sospensivamente cond izionata senza la verificazione della condizione, il predetto avrebbe comunque potuto validamente disporre del suo credito di £ 112.000.000, senza vedere limitata la 18 di 23 facoltà di di sporre liberamente dei suoi beni e crediti fino alla morte. 
La motivazione addotta dalla ### d'A ppello per giustificare la validità della pattuizione in questione della scr ittura privata del 17.11.1995, e quindi la limitazione dell'indenn izzo per i miglioramenti in favore di ### al periodo successivo al 17.11.1995, va quin di co rretta ex art. 384 ultimo comma c.p. c., ritenendo che il differimento del pagamento del credito residuo di £112.000.000 di ### sia stato sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione della sua eredità da parte dei figli #### e ### 3) Col terzo motivo di ricor so ### la lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artico li 1127, 1150 e 1152 cod. civ., nonché dell'art. 20 della L. n. 203/1982 e degli articoli 112 e 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza im pugnata per omessa pronuncia in violazione dell'art.  112 c.p.c. sul diritto di ritenzione vantato da ### sulla masseria ### e sui terreni annessi, oggetto delle migliorie da lui apportate, e sul concorso di colpa di ### ex art.  1227 cod. civ., incidente sull'indenni zzo riconos ciutogli, per il mancato godimento degli immobili a lui assegnati per testamento dal padre, posseduti da ### che aveva fatto va lere con specifico motivo di appello. 
Il moti vo è infondato, in qu anto la ### d'### ha ritenuto superflua e quindi implicitamente assorbita la pronuncia sul diritto di ritenzione della masseria ### e dei terreni ann essi affittati a ### dal padre ### dopo la scadenza dei contra tti di affit to, avvenuta l'11.11.2005, dopo la morte del de cuiu s, poiché in ra gione della compensazio ne tra il credito per i miglioramenti appo rtati spettante all'affittuario 19 di 23 ### legittimante la ritenzione, ed il maggior credito di ### per il mancato godimento degli st essi beni immobili per la parte a lui assegnata col testamento valido da parte del padre, ma posseduti dal fratello ### senza alcun titolo dopo la scadenza dei contratti di affitto conclusi col de cuius, il credito per i miglioramenti di ### si è estinto totalmente, difettando quindi la causa giustificativa dell' invocato diritto di ritenzione. 
Quanto alla violazione dell'art. 1227 cod. civ., non è dedotto che sia stata eccepita da ### nel giudizio di primo grado, essendo stato inv ocata per la prima volta nell'atto di appello, e quindi tardivamente, e neppure è stato opposto da ### nel giudi zio di prim o grado, in compensazione, il controcredito da lui vantato nei confronti del fr atello ### per avere temporaneamente goduto, al posto di ### dei beni immobili a quest'ultim o assegnati in forza del testamento paterno vali do, sul la base dello scambio di beni immobili pattuito dai due fratelli, riportato nel testamento apocrifo pubblicato dal notaio ### il ###, controcredito che quindi non può essere fatto valere in sede di legittimità, sia per tardività dell'eccezione, sia perché richiederebbe accertamenti di fatto ormai preclusi. 
In or dine alla violazione dell' art. 1227 c od. civ. lamentata dall'appellante, comunque, la ### d'### non ha omesso di pronunciarsi, in quanto alla fine di pagina 7 ed alla pagina 8, ha ritenuto fondata la richi esta di ### e di rilascio dei terreni, a lui assegnati in proprietà dal padre defun to col testamento valido, e posseduti da ### sulla base della scadenza in data ### dei contratti di affitto dal predetto conclusi con ### per la masseria ### ed i terreni annessi, e del subentro di ### quale erede del padre nei diritti del concedente, e dall'obbligo contrattuale gravante 20 di 23 sull'affittuario dei beni ### in base a contratti scaduti ha fatto discendere il rilascio dei beni a favore dell'assegnatario, senza resi dui spazi applicativi per l'art. 1227 cod. civ., e tale motivazione non risulta censurata dal ricorrente.  ###) Col primo motivo di controricorso ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazio ne dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. 
Si duole ### confondendo la successione nel processo di ### con la successi one nel contra tto di affitto concluso da suo padre, ### con ### che la ### d'### avrebbe attribuito efficacia di giudicato nei suoi co nfronti quale erede di ### i, che non era parte proc essuale, alla sentenza del ### di ### n.360/2015, poi confermata dalla sentenza della ### d'appello di ### n. 110/2016, pronunciata nel giud izio che vedeva contrapposto a ### il fratello ### che aveva negato carattere simulato al contratto di affitto concluso da ### col figlio ### avente ad oggetto i terreni della masseria ### che erano stati poi assegnati dal de cuius col testamento valido a ### Tale motivo è inammissibile, perché non coglie la motivazione della sentenza im pugnata, che ha ritenuto non simulati i co ntratti di affitto della masseria ### e dei terreni annessi di circa 37 ettari com plessivi conclusi da ### i col figlio ### perché non erano stati forniti da quest'ul timo elementi probatori a conforto della tesi della simulazione, trovando ciò conferma nella sentenza del ### di ### n.360/2015, che in relazione ad un o di quei contratti , quel lo concernente i terreni poi assegnati per testamento a ### aveva escluso, in contraddittorio con ### la natura simulata. 
Quindi, la ### territoriale ha tratto le conseguenze del fatto che ### come erede del concedente, ### 21 di 23 poteva far val ere, nei confronti del fratello ### cola, il diritto al rilascio dei fo ndi rustici a lui assegnati , a seguito dell'intervenuta scadenza del contratto a suo tempo concluso dal suo dante causa.  ###) Col sec ondo motivo di ricorso incidentale ### e lamenta, in re lazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa appli cazione degli artico li 734 e 2909 c.p.c.  (rectius cod. civ.). 
Si duole ### che la ### d'Ap pello violando il giudicato nei termini già il lustrati nel precedente motivo, e non tenendo conto che i contratti di affitto dei fondi rustici sarebbero stati re lativi ai terreni assegnati (col testamento del de cuius valido) a ### nel riconoscere il diritto alle migliorie di ### nei confronti di ### per detti terreni, sarebbe incorsa anche nella violazione dell'art. 734 cod. civ., per avere ritenuto che si fosse determinata una comunione ereditaria tra ### e ### da ritenersi esclusa per via dell'institutio di erede ex re certa sia di Sem eraro ### , che di ### e ####) Col terzo motivo del ricorso incidentale, da esami nare congiuntamente al precedente motivo, per connessione, ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazi one e falsa appli cazione degli articoli 111 c.p.c., 1292, 1306 e 2909 cod.  Si duole ### che sarebbe stata applicat a nei suoi confronti la sentenza del ### di ### n. 360/2015, relativa ad un a causa tra ### e ### inerente all'affitto di terreni poi ass egnati a S emeraro ### ipotizzando una successione nel processo ex art. 111 c.p.c. in realtà inapplicabile perché ### non ne era parte, ed ipotizzando la nascita di o bbligazioni co ntratte dal ge nitore, in 22 di 23 ragione di un'in sussistente comu nione dei beni oggetto del rapporto agrario in violazione degli articoli 1292 e 1306 cod.  Il sec ondo ed il terzo motivo del rico rso incidentale son o inammissibili, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza im pugnata, che non ha esteso a ### e il giudicato della sentenza del ### di ### n. 360/2015, poi confermata dalla sentenza della ### d'appello di ### n.110/2016, che si riferiva ai terreni affittati da ### a ### aro ### poi asse gnati per testamento a ### mai ipotizzando una successione in quel processo ex art .  111 c.p. c. di ### e, che piutto sto quale erede è subentrato nei diritti che competevano al defunto ### concedente, per la parte in cui si riferivano a terreni dallo stesso validamente assegnati per testamento a ### La sentenza im pugnata si è basata, piuttosto, sul contenut o de i contratti di affitto prodotti, che si riferivano, al contrario di quanto assume il controricor rente, all'i ntero complesso costituito dalla masseria ### e da circa 37 ettari di terreno annesso, per la parte in cui erano relativi a terr eni assegnati dal de cuiu s col testamento valido a ### e per quei medesimi terreni ha considerato da un lato il diritto all'indennizzo per i miglioramenti apportati di ### e da ll'altro il diritto di ### all'inde nnizzo per il mancato godimento per il periodo successivo alla scadenza del contratto di affitto di fond i rustici (11.11.2005) per essere lo stesso succeduto al padre defunto nei diritti discendenti da quel contratto nei confronti del fratello ### che ne era stato affittuario. Ne deriva che è del tutto inconferente il richiamo del controricorrente alla violazione delle norme in materia di obbligazioni solidali, mai applicate dalla sentenza impugnata, la quale, al co ntrario, ha co rrettamente ritenuto che gli eredi assegnatari di singoli beni specificamente individuati dal testatore 23 di 23 siano subentrati, fin dall'inizio, nei diritti relativi a tali beni, senza che si determinasse una comunione ereditaria tra i coeredi. 
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, mentre nulla va disposto quanto alle spese per le parti intimate. 
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 c omma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, se dovuto.  P.Q.M.  ### di Cassazione, res pinge il ricor so princi pale ed i ricorsi incidentali, dichiarando comp ensate tra le parti le spese processuali. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comm a 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Picaro Vincenzo

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4440/2025 del 05-11-2025

... dall'attività dell'attore. La normativa disciplinante l'affitto di un fondo rustico è quasi interamente contenuta nella ### n. 203 del 198, che è permeata da uno spirito di tutela del coltivatore/affittuario del fondo, il quale gode di una posizione privilegiata rispetto al proprietario/locatore, perché il ### in linea generale, ha inteso riconoscere maggiore tutela e stabilità alle posizioni fondate sul lavoro e sull'impresa, piuttosto che a quelle fondate sul diritto di proprietà. Di fatti dal combinato disposto degli artt. 41 L. 203/92 e 2923 c.c. scaturisce la regola che il contratto di affitto, consentito da chi ha subito l'espropriazione, risulta opponibile all'acquirente se ha data certa anteriore al pignoramento e, se eccedente i nove anni, sia stato trascritto; diversamente la locazione non è opponibile che nei limiti di nove anni dal suo inizio (ex multis 10136/2015). Orbene, nel caso in esame, è convincimento di questo giudice che il sig. ### sebbene adduca di vantare un contratto di locazione risalente al 2003, non riesca a provare il suo diritto ai sensi dell'art. 2967 c.c. e ciò sotto un duplice profilo: sotto il profilo procedurale, giacché la tardiva costituzione ha (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. N. 2892/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno, ### - ### - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 2892 - 2021 del ###, vertente TRA ### (C.F. #####) nato il ### in Salerno, e residente in ####, alla #### s.n.c., rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat #######, alla ### l.  #### (C.F. ###), nato il ### a ####, rapp.to e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### alla via G. Garibaldi,
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice ### atto di citazione regolarmente notificato il #### deduceva: di aver acquistato la quota di ½ della piena proprietà del terreno agricolo sito in ####, frazione #### identificato al N.C.T. al Foglio 59, ### 461, are 50, ca. 09, ### 18.11, ### 24,58, in virtù di decreto di trasferimento n. cron.  175/2018, rep n. 243/2018 del 17 gennaio 2018, emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. R.E. 165/2013, contro il precedente proprietario, ### che ### proprietario della rimanente quota di ½ del medesimo fondo, occupasse e disponesse, invece, dell'intero fondo in maniera esclusiva, coltivandolo e raccogliendone i frutti.  ### chiedeva, pertanto, che si procedesse alla divisione del fondo con attribuzione della quota a formarsi in adiacenza ai fondi di sua proprietà, individuati al ### 59, ### 1337 e di condannare ### a restituire all'esponente, previo rendiconto, i frutti e gli utili connessi derivati dall'utilizzo esclusivo del fondo sine titulo, nella misura del 50%. 
Solo in data ###, dopo l'udienza di trattazione e la nomina del ### si costituiva in giudizio controparte mediante deposito di comparsa di costituzione e documentazione allegata. Questi chiedeva dichiararsi previamente l'improcedibilità della domanda su due presupposti: mancata notifica allo stesso di atto di citazione diverso da quello oggi depositato e recante la data di prima udienza del 21 settembre 2021; perpetrata violazione del contraddittorio, essendo l'istruttoria iniziata prima della stessa data di comparizione delle parti riportata nell'atto di citazione notificato. In via subordinata chiedeva dichiararsi che nulla fosse dovuto all'attore a titolo di frutti, dal momento la detenzione dell'intero fondo avveniva in virtù di regolare contratto di affitto stipulato nel 2003 con i precedenti proprietari. 
Il convenuto, inoltre, non si opponeva alla divisione del fondo, ma chiedeva di continuare a detenerlo per l'intero in ragione del contratto di fitto, mai risolto. 
La causa veniva istruita sulla base della documentazione in atti e della CTU richiesta da parte attorea e giungeva per la prima volta dinanzi allo scrivente magistrato il ###. Rinviata per esigenze di ruolo, perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni il 7 luglio 2025, ove l'On. ###, ritenendo la causa matura per la decisione, la rimetteva in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per avervi parte attorea rinunciato nella medesima udienza. ### convenuta non partecipava all'udienza. Quest'ultima non produceva scritti difensivi oltre la comparsa iniziale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di improcedibilità avanzate dal convenuto, perché prive di fondamento e non provate. Questo Tribunale, non riscontrando irregolarità nella notifica e men che meno nello svolgimento dell'attività istruttoria, che ha accompagnato l'andamento del giudizio a far tempo dall'udienza del 28.09.2021, ritiene di poter esaminare la questione nel merito. 
Venendo, quindi, al merito del caso in esame, la domanda è fondata solo in parte per i motivi di seguito esposti. 
In primo luogo, occorre procedere, stante la volontà concorde manifestata dalle parti in tal senso, allo scioglimento della comunione tra di essi esistente con riferimento al bene immobile sito in ####, frazione #### identificato al N.C.T. al ### 59, ### 461, avendo il Tribunale di Salerno trasferito la quota di ½ della piena proprietà del terreno da ### a ### nell'ambito della procedura esecutiva (R.E.  165/2003).
Registratasi l'intenzione degli attuali contendenti di disporre lo scioglimento in via giudiziale del fondo sopra descritto, con ordinanza resa all'udienza del 28.09.2021 questo Giudice conferiva ad un consulente d'ufficio l'incarico, per l'appunto, di addivenire ad una stima del valore economico di mercato del medesimo, onde pervenire poi alla determinazione di un progetto di divisione della consistenza immobiliare riscontrata, previa determinazione delle quote di proprietà spettanti a ciascuna delle due parti in causa. 
Nel fornire risposta ai quesiti formulati da questo Giudice il tecnico rassegnava le seguenti conclusioni, di cui si riportano degli estratti ai fini di un'esaustiva esposizione (pagine 10/13 della ###: - “Avendo già sostenuto che i beni in parola sono comodamente divisibili, il sottoscritto indicherà di seguito le operazioni necessarie per addivenire al frazionamento ed i relativi costi da sostenere. Punto fermo per il frazionamento del terreno resta la superficie da attribuire alle due parti, avendo la parte ricorrente acquistato il 50% dell'intera area pari a mq. 5.009: 2 = mq 2504,5, per cui identica superficie dovrà essere attribuita alla parte convenuta. 
Si dovrà quindi effettuare un rilievo celerimetrico che individui con esattezza le estensioni pari al 50% dell'area a disposizione da riprodurre sul terreno. In secondo tempo si procederà alla presentazione all'ufficio del ### della richiesta di frazionamento che si traduce nella soppressione della particella esistente, n. 461, e creazione di altre due particelle. Per il soddisfacimento di tali attività professionali lo scrivente ritiene congruo indicare una spesa di € 2000,00 onnicomprensiva”; - Il sottoscritto […] ha potuto individuare per la zona di interesse, il valore di € 9,00/mq per il fondo avente una superficie di circa mezzo ettaro. 
Moltiplicando quindi l'importo ottenuto per le superfici individuate, si avrà il seguente valore dell'immobile: ### 59 p.lla 461 - 9,00 €/mq x 5.009 mq = € 45.081,00 - Lo scrivente ha quindi predisposto uno schema di divisione del terreno in considerazione sia del numero di condividendi, pari a 2, che della superficie da trasferire a parte attrice pari al 50% dell'intero appezzamento. Le quote del cespite da attribuire alle parti […], saranno quindi: - ### attrice, sig. ### quota parte di un terreno sito in agro del Comune di ### in località ### avente superficie pari a mq 2504,50, confinante con beni stessa ditta, beni ### beni ### e beni ### - ### convenuta, sig. ### quota parte di un terreno in agro del Comune di ### in località ### con superficie di mq. 2504,50, confinante con beni stessa ditta, beni ### e beni ### - In ultimo il riepilogo delle singole quote: Il valore finale di ambo le singole quote, come detto, assolutamente identiche come superficie spettante, sarà quindi così determinato: - Valore di ognuna delle due quote a farsi per il terreno, ubicato in località ### frazione S. ### di ### = € 45.081,00/2 = € 22.540,50 cad. 
Gli esiti dell'attività istruttoria si compendiano nei risultati cui è pervenuto il ### alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire apparendo adeguatamente motivate e prive di vizi logici. 
La domanda principale dell'attore, di scioglimento della comunione legale, pertanto, va accolta, considerata l'adesione del convenuto ed in aderenza a quanto emerso dalla ### disposta in corso di giudizio. 
Va parimenti accolta la richiesta del sig. ### che, in sede di scioglimento della comunione legale, gli venisse assegnata la metà del fondo in contiguità con i fondi di sua proprietà, individuati al foglio 59 p.lla 1337, invocando l'art.  1114 c.c., attesa la fattibilità e la ragionevolezza della richiesta, nonché la mancata opposizione di parte convenuta alla divisione come prospettata da controparte. 
Tanto disposto in merito alla domanda principale di parte attrice.
Venendo alla pretesa di parte convenuta di esser lasciata nel godimento dell'intero fondo, in virtù di un regolare contratto di fitto decorrente già dalla data del 2003 e mai risolto, la medesima sollecita l'urgenza di inquadrare la situazione richiamando le implicazioni connesse alla tardiva costituzione del convenuto ed al suo mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2967 Quanto dedotto in giudizio da entrambe le parti ha determinato, per l'organo giudicante, la necessità di verificare l'esistenza di un titolo che giustificasse il godimento esclusivo del fondo da parte del convenuto, al quale, nonostante la costituzione tardiva, non viene precluso il diritto alla difesa, purché contenuta nei limiti del perimetro tracciato dall'attività dell'attore. La normativa disciplinante l'affitto di un fondo rustico è quasi interamente contenuta nella ### n. 203 del 198, che è permeata da uno spirito di tutela del coltivatore/affittuario del fondo, il quale gode di una posizione privilegiata rispetto al proprietario/locatore, perché il ### in linea generale, ha inteso riconoscere maggiore tutela e stabilità alle posizioni fondate sul lavoro e sull'impresa, piuttosto che a quelle fondate sul diritto di proprietà. 
Di fatti dal combinato disposto degli artt. 41 L. 203/92 e 2923 c.c. scaturisce la regola che il contratto di affitto, consentito da chi ha subito l'espropriazione, risulta opponibile all'acquirente se ha data certa anteriore al pignoramento e, se eccedente i nove anni, sia stato trascritto; diversamente la locazione non è opponibile che nei limiti di nove anni dal suo inizio (ex multis 10136/2015). 
Orbene, nel caso in esame, è convincimento di questo giudice che il sig.  ### sebbene adduca di vantare un contratto di locazione risalente al 2003, non riesca a provare il suo diritto ai sensi dell'art. 2967 c.c. e ciò sotto un duplice profilo: sotto il profilo procedurale, giacché la tardiva costituzione ha comportato che il sig. ### non potesse produrre, insieme al proprio atto difensivo, alcun documento e, dunque, le produzioni documentali versate in atti sono inutilizzabili ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza 16265/03); sotto il profilo sostanziale, atteso che il convenuto non ha supportato minimamente le proprie argomentazioni, limitandosi ad esibire una datata dichiarazione di responsabilità della moglie del sig. ### Il nostro ordinamento ammette la possibilità per il convenuto di costituirsi oltre il termine fissato dall'art. 166 c.p.c., anche ove sia stato dichiarato contumace, “sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 292 c.p.c., comma 1) ”; tuttavia, il legislatore, per quest'ultima eventualità, ha previsto che la parte che volontariamente o colposamente si sia costituita tardivamente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, incontri delle limitazioni che incidono sulla propria attività difensiva. Nel caso di specie, premessa la regolarità della notifica dell'atto di citazione, essendosi la parte costituita soltanto dopo l'udienza di trattazione, si deve rilevare che fossero già intervenute le preclusioni istruttorie, non avendo il giudice concesso il termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. n. 2. Il che esclude la possibilità per le parti di produrre documentazione idonea a corroborare le tesi difensive oltre il termine previsto per il deposito della memoria istruttoria c.d. di replica. 
Costituisce infatti jus receptum che la parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. 4 maggio 1998 n. 4404 S.U. 761/2002). 
Va tenuta in debito conto, infine, che la condotta tenuta dalla parte nel corso del giudizio riveste rilevanza ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che consente al Giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, anche quando non espressamente previsto dalla legge. In particolare, la tardiva costituzione in giudizio, unitamente all'atteggiamento di inerzia mantenuto nel prosieguo del procedimento, integra una condotta processuale idonea a dimostrare l'assenza di una volontà difensiva effettiva.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, rafforzano il convincimento del giudice circa lo scarso interesse del convenuto all'evoluzione del giudizio (Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2019, n. 13224 e Cassazione civile sez. II, 17/07/2025 n.19758) Considerato tutto quanto sopra, la domanda di parte convenuta, di esser lasciata nel godimento dell'intero fondo va rigettata. 
Passando, infine, alla domanda del sig. ### volta ad ottenere, previo rendiconto, la restituzione dei frutti e degli utili percepiti dal sig. ### nella misura del 50%, l'adito Tribunale, chiamato a fondare il proprio convincimento “iuxta alligata atque probata”, non ha rinvenuto nelle produzioni di parte attorea il necessario supporto probatorio per dichiarare fondata la sua pretesa restitutoria. 
In ossequio ai principi di equità sostanziale, va considerato che un fondo agricolo è produttivo laddove venga esercitata un'attività lavorativa; pertanto, ai fini della decisione da parte di questo Tribunale, devono essere valutati parametri quali l'effettiva redditività del fondo, l'apporto lavorativo prestato dal sig. ### nonché eventuali migliorie apportate al fondo stesso. È infatti noto che in tema di comunione ordinaria ciascun condividente partecipa dei frutti e delle spese in proporzione della quota, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1101, 1102 Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi delle pretese avanzate, non emergono neppure elementi idonei a determinare la redditività del terreno: il ### che ha registrato la situazione esistente all'epoca del suo accertamento (2022), ha acclarato solo che il fondo era “coltivato prevalentemente ad ortaggi ed in buono stato conservativo”. 
Analogamente, l'organo giudicante respinge la domanda proposta dalla parte convenuta volta ad ottenere la disponibilità esclusiva dell'intera particella 461, ### 59.
Rimane assorbita ogni altra questione. 
Quanto alle spese, trattandosi di un giudizio di divisione, in linea generale, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (cfr., ex multis, Cass. 22903/2013; Cass. n.3083/2006, Cass. n. 7059/2002). 
Nella fattispecie in esame non appare che la condotta del convenuto abbia potuto ingenerare ulteriori spese; per questo motivo si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite. 
Le spese necessarie per il frazionamento vanno poste a carico di entrambe le parti pro quota, avuto riguardo alla sostanziale adesione delle parti alla domanda di scioglimento della comunione sull'immobile. 
Le spese di ### già integralmente anticipate dall'attore, vanno parimenti poste a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna, poiché gli accertamenti disposti sono stati funzionali alla divisione di cui entrambe le parti hanno beneficiato.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, ### - ### - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: - Dichiara lo scioglimento della comunione legale esistente sull'immobile sito ####, frazione #### identificato al N.C.T. al ### 59, ### 461, are 50, ca. 09, ### 18.11, ### 24,58 in ragione di 1/2 ciascuno in favore di ### e ### assegnando al sig. ### la parte di fondo in contiguità con i fondi di sua proprietà individuati al ### 59, part. 1337, secondo il progetto di divisione di cui alla ### pagine 12 e 13, presente in atti e costituente parte integrante del presente dispositivo - ### il frazionamento come predisposto nella perizia alla pagina 11, per la cifra onnicomprensiva di 2.000,00 euro e ne pone le spese a carico delle parti pro quota; - Ordina al convenuto di rilasciare immediatamente la parte del fondo assegnata dal progetto di divisione all'attore; - Rigetta la domanda di parte attrice di restituzione dei frutti - ### le spese di CTU definitivamente a carico delle parti pro quota, previa decurtazione degli acconti, se versati; - Compensa per intero tra le parti le spese di lite; - Ordina al ### dei ### immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità. 
Salerno 5 nov. 25 Il Giudice dott.

causa n. 2892/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Oliva Daniela

M
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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1219/2025 del 07-07-2025

... avrebbe coltivato gli stessi in forza di un contratto di affitto agrario orale, era rimasta priva di prova, non risultando alcun documento idoneo a comprovare la stipula del contratto; le dichiarazioni dei testimoni rese all'udienza del 16 giugno 2021 potrebbero considerarsi idonee a provare che la stessa abbia coltivato una parte dei terreni in questione ma non a fornire prova adeguata del titolo, ovverosia il contratto di affitto. Neppure risulta provato l'avvenuto pagamento del canone essendo sempre avvenuto in contanti e, oltretutto, le denunce annuali di contratti di affitto prodotte dalla convenuta (doc. 7 e 8) non includono i fondi oggetto di causa tra quelli da lei condotti. Il capitolo di prova con cui le convenute avrebbero voluto provare l'esistenza del contratto in via testimoniale era inammissibile poiché formulato in modo completamente generico e senza riferimenti alla stipula effettiva del contratto e al suo contenuto. Accoglieva quindi la domanda del ### e condannava la ### alla rifusione delle spese di lite. In relazione alla posizione ### visto che quest'ultima non si era limitata ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva ma aveva aderito alla difesa della ### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile La Corte nelle persone del ###. ### - ###. ### - ###. ### - ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1784/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7- 8/1/25 promossa da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### 31 come da mandato in atti - appellante - contro ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### G. 
Ruffini, ###. Ruffini e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultima in ####'### 5 come da mandato in atti - appellato - ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### 2 come da mandato in atti - appellata - appello contro la sentenza del Tribunale di ### n. 991/22 emessa il ### e pubblicata il ###.  CONCLUSIONI come da rispettive conclusioni delle parti costituite LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.  ###; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso #### conveniva in giudizio ### e ### per esercitare il diritto di riscatto su alcuni fondi posti a ### ed identificati al catasto della città ai fogli 33, particelle 381 e 382, confinanti con i propri. 
Affermava di essere coltivatore diretto e proprietario di terreni a ### e che la ### aveva alienato alla ### i fondi citati, in presenza dei presupposti di cui alla l. 817/1971 essendo lui coltivatore diretto, senza prima offrirglieli. Dichiarava quindi voler acquistare il compendio immobiliare alienato. 
Si costituiva in giudizio la ### contestando la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'esercizio del riscatto e di essere lei stessa coltivatrice diretta e conduttrice dei terreni oggetti di causa in forza di contratto verbale di affitto stipulato con la ### Si costituiva altresì la ### eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva. 
La causa veniva istruita attraverso prove documentali, orali e ### All'esito il Tribunale accertava che l'attore aveva dato prova dei presupposti di cui all'art. 7 n. 2), l. 817/1971 e art. 8, l.590/1965, risultando essere coltivatore diretto, proprietario dei fondi confinanti e coltivati nel biennio precedente la vendita, l'assenza di alienazione di fondi rustici e con adeguata forza lavoro per coltivare i propri fondi e quelli oggetti di causa. 
Sussisteva altresì l'ultimo requisito previsto dalla normativa, ovverosia il non insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti sui fondi oggetti di causa dal momento che l'eccezione di parte convenuta secondo cui la ### avrebbe coltivato gli stessi in forza di un contratto di affitto agrario orale, era rimasta priva di prova, non risultando alcun documento idoneo a comprovare la stipula del contratto; le dichiarazioni dei testimoni rese all'udienza del 16 giugno 2021 potrebbero considerarsi idonee a provare che la stessa abbia coltivato una parte dei terreni in questione ma non a fornire prova adeguata del titolo, ovverosia il contratto di affitto. Neppure risulta provato l'avvenuto pagamento del canone essendo sempre avvenuto in contanti e, oltretutto, le denunce annuali di contratti di affitto prodotte dalla convenuta (doc. 7 e 8) non includono i fondi oggetto di causa tra quelli da lei condotti. Il capitolo di prova con cui le convenute avrebbero voluto provare l'esistenza del contratto in via testimoniale era inammissibile poiché formulato in modo completamente generico e senza riferimenti alla stipula effettiva del contratto e al suo contenuto. 
Accoglieva quindi la domanda del ### e condannava la ### alla rifusione delle spese di lite. 
In relazione alla posizione ### visto che quest'ultima non si era limitata ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva ma aveva aderito alla difesa della ### le compensava per metà e condannava l'attore alla refusione dell'ulteriore metà a vantaggio della ### Le spese di CTU venivano poste a carico dell'attore e della convenuta ### in solido. 
Appellava la sentenza la ### proponendo domanda nei confronti del solo ### il quale si costituiva in giudizio chiedendo l'inammissibilità dell'appello poiché l'atto di citazione era privo di firma digitale e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata. Si costituiva in giudizio anche la ### non solo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ma chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto e proponendo richiesta di condanna del ### al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in maniera integrale, non dovendosi operare la compensazione. 
Con ordinanza del 7-8/1/25 la causa veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carenza di firma digitale sull'atto di citazione in appello la Corte conferma l'ordinanza del 21.3.23. 
Col primo motivo l'appellante lamenta omessa prova dei requisiti soggettivi ed oggettivi fondanti il riscatto o retratto agrario ed errata valutazione delle testimonianze ammesse ad istanza dell'attore ### A suo dire la qualità di coltivatore diretto non poteva derivare dalla visura camerale dell'azienda poiché ciò non sarebbe sufficiente; tantomeno sarebbe sufficiente la mera iscrizione del nominativo in appositi albi od elenchi. 
In merito alla coltivazione almeno biennale dei fondi finitimi non sarebbe stata data prova, a niente valendo le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 16 giugno 2021. I testimoni avrebbero infatti reso deposizioni inattendibili e vaghe, non avendo identificato i beni coltivati dal ### Non sarebbe stata data prova dell'assenza di vendita di fondi rustici da parte del ### nei due anni precedenti alla compravendita dei beni per cui è causa. 
In merito alla forza lavoro le risultanze probatorie sarebbero derivanti dalla CTU e quindi il ### non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio, essendo ricorso all'ausiliario del giudice. 
Il Tribunale avrebbe operato un'inversione dell'onere probatorio poiché avrebbe affermato che l'onere della prova della mancata vendita dei fondi nel biennio precedente era a carico delle convenute. 
La difesa della convenuta era stata precisa nel contestare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto e quindi era onere dell'attore provare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. 
Il motivo è infondato. 
Contrariamente all'assunto dell'appellante il ### ha provato la qualità di coltivatore diretto non solo attraverso la produzione delle visure della ### di ### le quali comunque attestano lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione di fondi agricoli ed allevamento animali, ma anche producendo documentazione ### (all.6). Risulta inoltre documentalmente provato che svolgono attività lavorativa oltre al ### i figli (pag.5 CTU) e due dipendenti (all.7) e che la stessa ha numerose macchine agricole (doc.9). 
In aggiunta la diretta ed abituale coltivazione del fondo da parte dell'attore, oltre alla proprietà dei fondi confinanti, sono dimostrati dai ### presentati ad ### tramite ### per gli anni 2019, 2020 e 2021 (pag.5 CTU) e comunque risulta confermata la circostanza dalla CTU (pag. 7). 
È bene osservare sin da adesso che “in data 18 novembre 2021 il CTP di parte convenuta dott. #### comunica di ritenere esaustive, pertinenti e coerenti le risposte del ### nulla avendo da osservare” (pag. 11 CTU), il che fa ben intendere come, per stessa ammissione di parte appellante, la CTU sia ben redatta, logica nelle argomentazioni, ben documentata e perfettamente condivisibile nelle conclusioni. 
Non è poi condivisibile quanto affermato dall'appellante in merito alla inattendibilità dei testimoni. E' più che credibile ed anzi dimostra la genuinità dei testimoni che essi si siano limitati a confermare che il ### sia coltivatore diretto e che “lavora i campi nella zona doc.n. 17 e 18” (teste ### e “ posso confermare di vedere dalla terrazza del ### il sig. ### coltivare i terreni vicino a quello rappresentato in rosso nel doc.17 parte convenuta” (teste ###, che sono i fondi oggetto di causa, del tutto irrilevante apparendo che non riescano ad individuare catastalmente i beni. 
Infondato quanto poi contestato in merito alla forza lavoro risultando ben chiarito dal CTU (pag. 7) e documentato il calcolo per la determinazione della stessa e, si ribadisce, né il CTP né la appellante hanno mosso censura alla perizia sul punto, svolgendo solo una generica contestazione come tale addirittura inammissibile. 
In merito poi alla prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente è senza dubbio vero che l'onere sia a carico di colui che vuol provare il diritto. 
E' altrettanto vero però che il convenuto deve contestare specificamente i fatti come affermati dalla controparte, in difetto dovendosi applicare, come nella fattispecie, l'art. 115 c.p.c.. 
Leggendo le comparse di costituzione e risposta delle convenute nel giudizio di primo grado in alcun modo appare specifica contestazione in merito alla mancata vendita di beni nel biennio precedente a quello della vendita degli immobili per cui è causa. 
Vi è soltanto una generica contestazione in merito all'onere probatorio in capo a colui che avanza il diritto di prelazione. 
Ma invero “l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c. deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto all'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore all'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio” (Cass. 18 maggio 2011 n. 10860) ed anche “in tema di prelazione o riscatto agrario opera il principio secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. 9 marzo 2012 n. 3727 che richiama Cass 5/3/09 n. 5356). 
Col secondo motivo lamenta erronea valutazione della #### avrebbe superato i limiti del proprio mandato avendo violato i principi del contraddittorio e della disponibilità della prova. 
Non poteva introdurre nuovi documenti sui quali poi il Tribunale ha fondato la propria decisione. 
Il motivo è inammissibile.  ### si è svolta nel pieno rispetto del contraddittorio ed invero il 30 agosto 2021 vi è stato un incontro tra il CTU ed i CTP nominati, il 25 ottobre 2021 “il collegio ha svolto sopralluogo sui fondi oggetti di causa, prendendo visione dei luoghi ed acquisendo gli elementi tecnicoconoscitivi necessari all'espletamento dell'incarico”, il 27 ottobre 2021 “l'arch. Borghi forniva al CTU i documenti di richiesti in fase di sopralluogo relativi all'azienda del ricorrente” (pag. 3 CTU), è stata quindi redatta bozza di perizia inviata ai ### cui quindi erano noti i documenti acquisiti, e non solo non è stata mossa contestazione all'acquisizione degli stessi ma il CTP della convenuta l'ha condivisa. 
Neppure alcuna eccezione in merito ai documenti acquisiti è stata mossa dalle parti nella prima difesa successiva alla produzione della ### Oltretutto il ### nei limiti dei quesiti e per rispondere agli stessi, può ben avvalersi di documentazione eventualmente non prodotta dalle parti (Cass. SS.UU. 3086/22). 
Col terzo motivo lamenta erronea valutazione delle prove documentali ed orali introdotte dalla stessa.  ### l'appellante i testi #### e ### avrebbero riferito di aver coadiuvato la ### nella loro lavorazione sin dal 2009. Il teste ### avrebbe riferito di aver visto la ### ed il marito a lavorare i terreni per cui è causa. 
Le prove orali richieste volte a dimostrare l'esistenza di un contratto di affitto sarebbero state ingiustamente non ammesse. 
La prova dell'esistenza dell'affitto la si dovrebbe poi ricavare dalla matrice di un assegno su cui era riportata la dizione “affitto 2018” e l'avvenuto incasso del titolo.  ### del contratto nel piano colturale della convenuta sarebbe facilmente spiegabile in ragione del fatto “che gli ### preposti dell'### da diversi anni, non inseriscono nelle denunce annuali i canoni conclusi verbalmente” (pag. 14 appello). 
Il motivo è infondato. 
La prova dell'affitto non può senza dubbio ricavarsi dall'esistenza di una matrice di un assegno e, tanto meno, dall'avvenuto incasso di una somma, un'unica volta con assegno, non essendo possibile riferirla con certezza ai beni per cui è causa.  ### del contratto nel piano colturale è documentalmente provata e non contestata dalla stessa appellante la quale, per la prima volta in questa sede ###risultando in nessuno degli atti del giudizio di primo grado la affermazione, attribuisce la carenza al fatto, non provato e come tale non sufficiente a superare la stessa, del non inserimento nelle denunce dei contratti verbali. Oltretutto se fosse vero che sin dal 2009, come sotto emergerà, l'appellante aveva concluso un contratto d'affitto orale con la ### sarebbe stato sufficiente depositare il piano culturale relativo a quegli anni. 
Le prove testimoniali richieste volte a provare l'esistenza di un contratto orale di affitto sono inammissibili sia perché le risultanze sarebbero comunque insufficienti a ritenerne l'esistenza in carenza della prova dell'avvenuto pagamento dei canoni da dimostrarsi attraverso prova documentale e non orale, sia perché risulta condivisibile quanto già accertato dal Tribunale in merito al fatto che il capitolo di prova come formulato “4 vero che dall'anno 2009 la ###ra ### godeva il lavorava i medesimi fondi rustici in virtù di contratto verbale di affitto agrario intercorso con la ###ra ### Fioroni” è inammissibile perché generico e privo di riferimento temporale in merito alla data di stipula del citato contratto. 
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria. 
La notifica dell'appello verso la convenuta costituita ### nei confronti della quale nessuno ha svolto domanda, costituisce mera litis denuntiatio; la costituzione è quindi atto volontario che non comporta diritto alla refusione delle spese di lite da parte dell'appellante (Cass. Ord. 4352/19).  ### costituita in giudizio chiedendo però la vittoria di entrambe le spese deve essere valutata e la domanda respinta perché inammissibile. 
Non è stata infatti mossa censura alcuna alla condivisibile motivazione data dal Tribunale in merito alla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, dal momento che la ### non si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, ma aveva “aderito pienamente alle difese della Bonicelli” e da ciò era derivata la necessità per il ### di difendersi anche nel merito. 
Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### contro ### e #### avverso la sentenza del Tribunale di ### 991/22 emessa il ### e pubblicata il ###. 
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza ### l'appellante a rifondere all'appellato ### le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge. 
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.25 #### dott. ### dott. ### n. 1784/2022

causa n. 1784/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giampiero Fiore, Borgioli Giampaolo, Simili Alessandra

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