... occasioni la differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello c.d.
di vendita delle erbe (o pascipascolo); mentre l'affitto è caratterizzato dalla gestione produttiva del fond o da parte dell'affittuario, il contratto di vendita d elle erbe consi ste nell'apprensione di queste, rimanendo l'ut ilizzazione del fo ndo 9 di 10
soltanto un mezzo per conseguire quel fine (v., in tal senso, già le sentenze 5 novembre 1987, n. 8182, e 18 febbraio 1997, n. 1507).
Ed è sempre necessario, perché possa configurarsi un contratto di affitto agrario, «c he vi sia un'attività di “coltivazi one” del fondo stesso, cioè idonea, quanto meno, a stim olare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si abbia “coltivazione”» (così la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28321).
Vi sono state anche pronunce le quali, ispirandosi a quella che è la ratio complessiva della legge n. 203 del 1982 - cioè privilegiare e favorire la posizione di chi coltiva il fondo, in vista del migliore armonioso sviluppo dell'attività agricola - hanno in alcuni casi manifestato una sorta di favor per il contratto di affitto agrario (v. le sentenze 17 gennaio 1987, n. 368, 24 gennaio 1992, (leggi tutto)...
causa n. 10112/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Cirillo Francesco Maria