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Corte di Cassazione, Sentenza n. 16788/2025 del 23-06-2025

... 2043 c.c.; perta nto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l'onere d i provare la colpa della pubblica amministrazion e ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il dann o, ma esige la dimostrazione della insuff iciente N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo a l criterio c.d. d ella concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione cau sale, e non di accerta mento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mira va a prevenire è su fficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno”. 2. Il secondo motivo di ricorso. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c.. La ricorrent e lamenta di essere sta ta ingiustamente condannata a lla rifusione delle spese nei confronti della società ### sebbene (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso n. 14740/23 proposto da: -) ### , domiciliata ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro -) ### s.p.a., in p ersona del legale rap presentant e pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato ### - controricorrente - nonché -) Comune di #### ale di ###
Andria-Trani; - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Trani 12 gennaio 2023 n. 56; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal ### relatore dott. ### udito il Pub blico M inistero, in persona del Sos tituto ### dott. ### che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; ###: danni causati da cani randagi - onere della prova - riparto - criteri - distinzione tra colpa e nesso di causalità - regole probatorie. 
N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 1. Nel 2015 ### convenne dinanzi al Giudice di pace di ### il Comune di ### esponendo che: -) il ### era stata aggredita sulla pubblica via da un branco di cani randagi; -) uno di essi l'aveva morsa provocandole lesioni guarite con postumi permanenti; -) di tali danni doveva rispondere il Comune di ### “per non aver garantito che l'animale randagio (…) non arrecasse disturbo o danni alle persone nelle vie cittadine, in ottemperanza alla funzione di vigilanza e di controllo demandata agli enti civici dall'art. 2 l. reg. Puglia 12/1995, e per non essersi dotato di canile dove devono essere ricoverati i cani catturati”.  2. Il ricorso non espone con quale atto e in quale data nel giudizio siano entrate la ASL di ### (### e la società ### è dato solo intuire che l'una e l'altra siano state chiamate in causa dal Comune di ### Non è nemmeno chiaro se nei confronti della ASL il Comune abbia proposto una mera laudatio actoris, oppure abbia formula to una domanda di garanzia, od ancora abbia formulato tu tte e due le domande in via subordinata. 
La ricorrente, infine, non chiarisce se, in quali termini e con quale atto abbia esteso la domanda nei confronti della ### 3. Con sentenza 4.6.2 018 n. 321 il G iudice di pace di Tr ani rigettò la domanda. Il ricorso non chiarisce per quali ragioni. 
La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.  4. Con sentenza 12.1.2023 n. 56 il Tribunale di ### ha rigettato l'appello, ritenendo non dimostrata la colpa tanto dal Comune di ### quanto della ### Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dei due enti suddetti per danni causati da cani randagi abbia natur a aquiliana e sia disciplinata dall'art.  2043 c.c.; che, di conseguenza, è onere dell'attore provar e la colpa dei N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 convenuti ed il nesso di causa tra condotta colposa e danno; che tale prova non può consistere nella sola dimostrazione dell'aggressione canina; che è invece necessaria la dimostrazione di una condotta colposa omissiva delle pubbliche amministrazioni.  5. La sentenza d'appello è stata impug nata per Cassazione da ### con ricorso fondato su due motivi. 
Ha resistito con controricorso la sola ### s.p.a.. 
Ambo le parti hanno depositato memoria.  6. ### o ha depositato conclusioni scritte chied endo l'accoglimento primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. 
Col p rimo motivo di ricorso è d enunciata la violaz ione di cinq ue diverse norme del codice civile (artt. 2043, 2051, 2052, 2053 e 2697 c.c.). 
Nell'illustrazione del motivo, tuttavia, si sostiene che il Tribunale avrebbe violato le regole sul riparto dell'onere della prova. 
La ricorrent e, invocando la decisione di q uesta Corte n. 9621/22 (di cui trascrive ampi bra ni), sostiene che - una volta dim ostrata l'avvenuta aggressione da parte di cani randagi - sarebbe stato onere degli enti convenuti dimostrare di avere organizzato e gestito un efficiente servizio di prevenzione del randagismo , in adem pimento dei rispettivi doveri istituzionali.  1.1. Nella parte in cui prospetta la violazione degli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. il motivo è inammissibile sia ex art. 366 n. 4 c.p.c., per mancanza di illustrazione, sia in ogni caso ex art. 345 c.p.c., non risultando dal ricorso che le responsabilità per custodia, per fatto dell'animale di proprietà o per rovina di edificio (ipotesi della quale questa Corte non intuisce la rilevanza nel caso di specie) siano mai state prospettate nei gradi di merito. N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere che la presunzione di colpa di cui a ll'art. 2052 c.c. non s'applica nel caso di d anni provocati da cani randagi (p. 7 del ricorso). 
Va comunque ribadito, ad abundantiam, che l'art. 2052 c.c. è stato ritenuto da questa Corte applicabile ai danni causati dalla fauna selvatica in base al presupposto che questa sia un bene da proteggere in virtù di precisa scelta legislativa e di assunzione - con essa - delle connesse funzioni, sicché l'ente che ne ha la protezione, ne ha anche la responsabilità. 
Rispetto ai can i randag i, invece, i compiti della pubblica amministraz ione sono essenzialmente di prev enzione e non di protezione; di tutela della popolazione dagli animali e non di tutela degli animali dai rischi dell'antropizzazione: i cani randagi non possono, quindi e allo stato attuale della legislazione, definirsi una specie protetta. 
La diversit à di ratio della norma tiva impedisce dunque l'applicabilità sia diretta, sia analogica, dell'art. 2052 c.c. ai danni causati da cani randagi.  1.2. Sulla responsabilità del Comune di ### Nella parte in cui è rivolto contro il Comune il ricorso è infondato. 
Esclusa l'applicab ilità della disciplina dell'art. 2052 c.c., la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito d i cattura e custodia degli stessi ( 15244/24; Cass. 3737/23; Cass. ###/21). 
Nel caso di specie deve perciò farsi riferimento alla l. reg. Puglia n. 12 del 1995, i cui artt. 2, 6 e 8 stabiliscono che le amministrazioni comunali sono prive di legittimazione passiva in merito alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi. 
In base alla suddetta legge, infatti, i ### devono limitarsi alla gestione dei canili a l fine della mera “accoglienza” dei cani r andagi recuperati, mentre al relativo “ricovero”, che presuppone l'attività di recupero e cattura, sono tenuti i servizi veterinari delle ASL (Cass., Sez. 3, ord. 2/1/2024, 10; Sez. 3, sent. 28/06/2018, n. 17060; Sez. 3, ord. 26/05/2020, n. 9671). N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 Tale principio di diritto deve ritenersi ben noto alla ricorrente, in quanto è essa stessa a richiamarlo e trascriverlo a p. 9, quarto capoverso, del ricorso. 
Deve, così, concludersi nel senso che la normativa regionale specificamente applicabile non fa carico al Comune delle attività di recupero e cattura, la cui negligente esecuzione è p rospettata quale causa dell'evento da nnoso concretamente occorso alla parte odierna ricorrente: sicché deve escludersi la passiva legittimazione del Comune.  1.3. Sulla responsabilità della ### Nei confronti della ASL il motivo è, per altro verso, altrettanto infondato. 
È pacifico, nella giurisprudenza di questa Cor te che la p ubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere dei danni causati da cani randagi solo a titolo aquiliano, ex art. 2043 c.c..  ###. 2043 c.c. impone al danneggiato di provare una condotta commissiva od omissiva del responsabile; la natura colposa di essa ed il nesso causale tra questa ed il danno.  1.4. ### La prova della condotta colposa. 
È una condotta colposa della pubblica amministra zione non adempiere i doveri ad essa imposti dalla legge. 
È dunque onere del danneggiato dimostrare che la pubblica amministrazione contro cui è r ivolta la d omanda di risarcimento non abb ia adempiuto gli obblighi ad essa imposti dalla legge allo scopo di prevenire il randagismo ed i danni che tale fenomeno può arrecare alle persone. 
Tale prova può fornirsi, ad es., dimostrando che al servizio di prevenzione del rand agismo la ASL competente non aveva destinato alcuna r isorsa o risorse insufficienti; che il relativo uff icio esist eva solo sulla car ta; che il servizio veniva svolto in modo saltuario o non veniva svolto affatto. 
Queste circostanze possono essere pr ovate con ogn i mezzo: documenti, testimoni, presunzioni, ispezioni, confessione e giuramento.  1.5. La prov a che la pubblica amministraz ione non abb ia apprestato un efficace servizio di prevenzione del randagism o (e dunque la prova d ella N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 condotta omissiva) non può invece trarsi dal mero fa tto che un cane randagio abbia causato un danno.  1.5.1. In primo luogo, perché l'obbligazione della pubblica amministrazione di prev enire il randagismo è una obb ligaz ione di mezzi, non di risultato: dunque dal fatt o noto che il risultato non sia stato raggiunto non p uò risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa d ella stessa pubblica amministrazione.  1.5.2. In secondo luogo, perché l'essenza della colpa consiste non solo nella prevedibilità, ma anche nella prevenibilità. E nemmeno il più capillare ed efficiente servizio di cattura potrebbe impedire del tutto che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio comunale (Cass. Sez. 3, 28/06/2018, n. 17060).  1.5.3. In terzo luogo, non rileva ai fini della dimostrazione della condotta colposa la teoria c.d. della concretizzazione del rischio , enfatiz zata dalla ricorrente e di cui si dirà meglio tra breve. 
La teoria d ella concretizza zione del rischio è un a teoria della spiegazione causale. Ad essa si ricorre quando si tratti di stabilire se una condotta sia stata o non sia stata la causa d'un danno. 
Quella teoria è invece inutile quando si tratti di accertare un fatto, quale è lo stabilire se la pubblica amministrazione abbia o non abbia adempiuto un obbligo di legge. 
La spiegaz ione causale infatti consiste in un giudizio e p resuppone un criterio di giudi zio; l'accertamento d'una condotta consiste nella ricostruzione storica d'un fatto e ne presuppone la prova. 
È dunque scorretto logicam ente, prima che giuridicament e, pretendere di accertare la sussistenza d'una condotta c olposa in base ad un criterio di spiegazione della causalità. 
Sarebbe, infatti, impensabile sostenere che una condotta indimostrata sia stata la causa d'un dann o. Se m anca la prova della condotta colposa, N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 commissiva od omissiva che sia, nessuna spiegazione causale è possibile anche solo imbastire.  1.6. ### Il nesso di causalità. 
Una volta dim ostrata dal da nneggiato l'inerzia colposa della pubblica amministrazione, resta da dimostrare che quell'omissione sia stata la causa materiale del danno: ed è qui che soccorre la teoria della concretizzazione del rischio, secondo cui il nesso di causalità può ritenersi dimostrato quando: a) esista una norma che im ponga una certa condotta al fine di prevenire un determinato rischio; b) sia accertata la violazione dell'obbligo di condotta; c) si sia avverato il rischio che la norma impositiva dell'obbligo mirava a prevenire. 
Quando ricorrano queste tr e circostanze, per pacifica giurisprudenz a di questa Corte è consentito ritenere che l'attore abbia validamente dimostrato il nesso di causalità tra l'omissione e il danno.  1.7. Tutti i princìpi appena riassunti sono stati già ripetutamente affermati da questa Corte. Tuttavia, il non modesto numero di ricorsi su fattispecie analoghe; la sovrabbondante motivazione di talune decisioni; la pericolosa tendenza a richiamare i precedenti facendo riferimento solo alla massima e trascurando il caso concreto, ha ingenera to la mera apparenza - ché d i questo solo si tratta - d'un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, in realtà inesistente.  1.8. Il contenzioso scaturente dai danni causati da cani randagi è fenomeno relativamente recente nella giurisprudenza di legittimità. La prima decisione di legittimità in tal senso risale infa tti a ### 3, Ordinanza n. 13898 del 28.6.2005, quand o negli ottant'anni precedent i non è dato riscontrare precedenti massimati. 
Negli ultimi vent 'anni, invece, il fen omeno ha assunto dimensioni ragguardevoli: dal 2005 ad oggi questa Corte ha deciso 113 ricorsi aventi N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 ad oggetto danni causati da cani randagi; il fenom eno inoltre appar e singolarmente concentrato in quattro ### (in ordine di frequenz a: Calabria, #### e ###.  1.9. Nell'affrontare tale contenzioso questa Corte ha chia rito innanzitu tto che: a) per sta bilire qual e sia l'ente tenuto a prevenire il randagism o occorre fare riferimento alla legislazione regionale; b) la responsabilità della pubblica amministraz ione è d isciplinata dall'art. 2043 c.c. (ex multis, Cass. 5339/24; Cass. n. 17060 del 2018 e 9671 del 2020, Cass. n. 19404 del 2019 e Cass. n. ### del 2021).  1.10. È altresì pacifico il principio per cui chi domanda il risarcimento del danno causato da u n cane randagio deve dimostra re “il contenuto della condotta obbligatoria esigi bile dall'ente (…), sì d a dedurne la event uale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tu tte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al f enomeno del randagismo”. 
Infatti, se b astasse, per invocare la responsabilità della pubblica amministrazione, la sola individuazione dell'ente prepost o alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi in esito ad essa, la f attispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la r esponsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 5339/24; 23633/19; 19404/19; ###/18; 22546/18; 11591/18, ma v. in particolare la sentenza capostipite di tale orientamento, Cass. 18954/17, secondo cui “ai fini dell'affermazione della responsabilità [della pubblica amministrazione] oc corre la precisa ind ividuazione di un concreto comportamento colposo. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplice mente sulla base della individuazione N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allega zione e della pr ova, il cui onere spetta all'attore danneggia to in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa”). 
Pretendere, come fa l'odierna ricorrente, che “la circostanza di fatto che il cane fosse libero dimostrerebbe d i per sé che il pr edetto servizio di prevenzione del randagismo non era stato espletato in modo adeguato dal comune” significherebbe introdurre una responsabilità oggettiva ( ###/21), non giustificabile in base alla lettera ed allo spirito della legge.  1.11. Una volta che il danneggiato abbia dimostrato in cosa sia consistita la condotta colposa della pubblica amministra zione, sorge il problema d i valutarne l'efficienza causale rispetto al danno: ed è a questo punto che il danneggiato potrà invocare la teoria della concretizzazione del rischio di cui si è detto in precedenza. 
La distinzione è ben scolpita nella motivazione di Cass. 17060/18, in cui si distinguono i tre passaggi necess ari per pervenire ad un giudizio di condanna della pubblica amministraz ione per il d anno causato da cani randagi: a) l'individuazione della norma che impone l'obbligo di provvedere; b) l'accertamento della condotta violativa di tale obbligo; c) la causalità tra omissione e danno.  1.12. Non contrasta con tali consolidati e risalenti princìpi il precedente di questa Corte enfatiz zato dalla ricorrente (Cass. 9621/22, cui posson o affiancarsi Cass. ###/21 e Cass. 9671/20). 
Queste decisioni vanno, infatti, rettamente intese.  ###, ivi contenuta, secondo cui “grava sulla ASL l'onere d i provare di avere organizzato il servizio”, fu compiuta in quelle decisioni al solo fine di stabilire se l'attore avesse o no dimostrato l'esistenza del nesso di causa tra omissione e danno. N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 Si legg e infatti a p. 4, penultimo capoverso, d ella motivazione di 9671/20, che “in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato”. 
Il breve passo estrapolato ed enfatizzato dalla ricorrente, pertanto, non va affatto inteso come questa vorrebbe: e cioè che, se taluno venga ferito da un cane randagio, la ASL è tenuta ipso facto a risarcirlo. 
Riguardata la motivazione nella sua interezza, il senso è ben diverso e, con maggior chiarezza, può così riassumersi: a) in tema di danni causati da cani randagi, è onere del danneggiato provare che la pubblica amministrazione a ciò preposta non abbia assolto l'obbligo di predisporre uomini e mezzi per la prevenzione del randagismo; b) è onere del d anneggiato p rovare anche il nesso di causa, ma questa prova può essere fornita in via presuntiva, dimostrando l'avverarsi del rischio che la già dimostrata condotta omissiva avrebbe dovuto prevenire; c) la pubblica amministrazione può vincer e la presunzione sub ### dimostrando il caso fortuito.  1.13. La sentenza impugnata non si è discostata dai princìpi sin qui esposti. 
Essa, infatti, ha rigett ato la domanda sul p resupposto che l'attrice non avesse provato alcuna condotta colposa omissiva o commissiva del Comune o della ### affermazione, per quanto detto, conforme a diritto.  1.14. Il ricorso va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c.; perta nto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l'onere d i provare la colpa della pubblica amministrazion e ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il dann o, ma esige la dimostrazione della insuff iciente N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo a l criterio c.d. d ella concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione cau sale, e non di accerta mento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mira va a prevenire è su fficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno”.  2. Il secondo motivo di ricorso. 
Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c.. 
La ricorrent e lamenta di essere sta ta ingiustamente condannata a lla rifusione delle spese nei confronti della società ### sebbene quest'ultima fosse stata chiamata in causa dal Comune, e la domanda di garanzia formulata dal Comune dov esse ritenersi “manifestamente infondata”.  2.1. Il motivo è infondato. 
È p rincipio pacifico nella giurispr udenza di questa Corte c he le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, nel caso di rigetto della domanda attore, vanno poste a carico dell'attore in virtù del principio di causalità. E, se è vero che a tanto si fa eccezione quando la chiamata sia pretestuosa o manifestamente infondata, nella specie non è dato apprezzare né l'uno, né l'altro di tali caratteri, dinanzi al chia ro dispiegamento della domanda attorea nei confronti anche del chiamante e del suo ev idente interesse all'invocata manleva.  3. Va, infine, ordinata la cancellazione dal ricorso, per i fini di cui all'art. 88 c.p.c., delle seguenti espressioni: a) “ad onta del tronfio richiamo all' “orientamento più recente dei giudici di legittimità”, a p. 7 del ricorso, limitatamente alla parola “tronfio”; b) “### ricorrente è sta ta dunque ritenuta meritevol e anch e della condanna alla refusione delle spese “in fav ore di ciascuno dei N.R.G.: 14740/23 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 convenuti” (presumibilmente in applicazione del noto principio … “cornuto e mazziato”!)”, a p. 11 del ricorso. 
Ambedue le suddette espressioni infatti sono gratuite, sconvenienti, triviali, non necessarie ai fini dell'illustrazione dei motivi ed offensive.  3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai s ensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.  Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna ### alla rifusione in favore di ### s.p.a.  delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contribut o unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così d eciso in ### nella came ra di consiglio della ### civile 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Rossetti Marco

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 833/2025 del 31-10-2025

... che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 30/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30/2023 R.G., promossa da ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### ATTRICE contro ### S.P.A. (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ###; ###: assicurazione contro gli infortuni. 
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.07.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.  #### In via preliminare, deve darsi atto che al presente processo non è applicabile la disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 149/2022, in quanto la causa è stata introdotta anteriormente al 28.02.2023 (art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022). 
La parte attrice ha convenuto in giudizio la ### S.p.A., rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare i fatti di cui al sinistro occorso in data ### e i conseguenti danni tutti derivati all'attrice; accertare e dichiarare l'inadempimento di ### s.p.a. relativo alla liquidazione del danno spettante all'attrice in ragione della documentazione contrattuale in atti; per l'effetto, condannare ### s.p.a., in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno in favore della dott.ssa ### per le causali tutte di cui al presente atto, della somma di ### 33.300,00, salvo il più o il meno di giustizia che risulterà dovuto anche all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori da calcolarsi sulla somma dovuta anche in via equitativa, decorrenti dal dì del dovuto al saldo”. 
Si è costituita la ### S.p.A., concludendo “### piaccia all'###mo Tribunale di Grosseto: accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza con riferimento all'IP relativa al danno psichico lamentato dall'attrice, ritenere equa e satisfattoria l'offerta di € 1.550,00 formulata ante causam dalla compagnia e dalla stessa reiterata all'atto della costituzione in giudizio, e, per l'effetto, respingere ogni ulteriore avversaria pretesa, perché infondata in fatto e diritto e comunque del tutto ingiustificata”. 
Ciò posto, la domanda proposta dall'odierna attrice è volta a ottenere l'adempimento ad opera della convenuta dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo, scaturente dal contratto assicurativo concluso in data ###, in ragione del sinistro occorso in data ###, sicché l'azione proposta è da qualificare azione di adempimento. 
Ebbene, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.  1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 982/2002; Cass: Civ. n. 2647/2003; Cass. Civ. n. 26953/2008; ### Civ. n. 15677/2009; Civ. n. 3373/2010; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 3587/2021; Cass. n. 5853/2023). 
Ciò chiarito, nel caso di specie, risulta che ### ha concluso il ### con l'odierna convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni, la polizza assicurativa ### n. ###, con beneficiario l'odierna attrice (cfr. all. 5 fasc. attrice). 
Ai fini che interessano il giudizio, va osservato che il contratto assicurativo ha come oggetto “la copertura a seguito di un infortunio occorso all'### nello svolgimento dell'attività professionale, nonché in ogni altra attività che non abbia carattere professionale” (si veda la nota informativa: all. 16 fasc. attrice); il capitale assicurato è pari a 150.000,00 euro, per il caso di invalidità permanente derivante da infortunio, e a 50,00 euro giornalieri, per il caso di inabilità temporanea da infortunio. 
E' pacifico tra le odierna parti che, durante la vigenza della suddetta polizza, l'attrice, che esercita la professione di veterinaria, in data ###, è stata azzannata al volto da un cane, nel proprio ambulatorio, subendo la perdita di parti significative del proprio naso, evento che ha costretto l'attrice a recarsi al ### presso l'### di ### che ha attestato in capo alla paziente una “ferita della punta del naso con ampia perdita di sostanza, esposizione delle cartilagini alari e delle cartilagini laterali da morso da cane” (cfr. all. 1 fasc. attrice). 
Venendo alle condizioni generali del contratto assicurativo azionato dall'attrice, va osservato che, ai sensi del ### generale contenuto nella documentazione contrattuale, per infortunio deve intendersi l'“### dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili, dalle quali dipenda una invalidità permanente o una inabilità temporanea”; inoltre, secondo l'art. 1 delle condizioni generali, “### permanente da ### si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'### a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” e “### temporanea da ### si intende la temporanea incapacità fisica dell'### a svolgere l'attività lavorativa dichiarata in polizza” (cfr. all. 17 fasc. attrice). 
Ancora, secondo l'art. 1 delle condizioni generali di contratto, “### assicura nel caso di un infortunio accaduto svolgendo l'attività professionale e non professionale” e, in base all'art. 1.1., la copertura, in caso di infortunio, è contro la morte, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea (o diaria da ricovero) e l'assistenza; secondo l'art. 1.1.2. delle condizioni generali di contratto, “Se l'infortunio che deve essere indennizzato provoca un'### permanente totale, verrà versata la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'### contrattuale. 
Se l'infortunio causa l'### permanente parziale, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di ### permanente accertata in base alla ### (### 1) e alla somma assicurata scelta”; secondo l'art. 1.1.3. delle condizioni generali di contratto, “Se l'### temporanea dell'### è causata da un infortunio coperto dalla polizza, la ### paga l'indennità indicata nel ### di polizza o nell'### contrattuale a partire dal 5° giorno di inabilità. Dopo gli accertamenti medico legali predisposti dalla ### l'indennità è pagata con queste modalità: a) per intero, per ogni giorno in cui l'### non ha potuto svolgere per niente l'attività dichiarata nella polizza b) al 50%, per ogni giorno in cui l'### ha potuto svolgere solo in parte l'attività dichiarata nella polizza. ###à per ### temporanea è riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun sinistro”. 
Ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto regola i limiti all'indennizzabilità dell'invalidità permanente, “### - non paga alcun indennizzo se l'invalidità è pari o inferiore al 4% ### - se l'invalidità è superiore al 4% e inferiore al 50%, paga un indennizzo pari ai punti di ### permanente accertata, diminuita di 4 punti per somma assicurata scelta”.  ### l'art. 10.1. delle condizioni generali di contratto, “La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell'allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (### del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta ###, presente nelle ### del presente ### (### 1) e secondo questi criteri: • la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100% • nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'### indipendentemente dalla professione svolta • in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della ### (### 1) sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente • in caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi”. 
Ciò posto, la parte attrice allega di avere sofferto, in conseguenza dell'evento dannoso sopra richiamato, non soffrendo di patologie preesistenti, un'invalidità permanente, costituita dal “disturbo post traumatico da stress cronicizzato, medio-grave, senza sintomi dissociativi ma complicato da depressione”, per una percentuale di invalidità pari al 25%, sicché, applicata la franchigia del 4%, l'attrice afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a 31.500,00 euro (150.000x21%). 
Inoltre, allega di avere sofferto di 40 giorni di inabilità temporanea assoluta, sicché, applicata la franchigia di 4 giorni, afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a 1.800,00 (36x50,00 euro). 
Alla luce delle allegazioni effettuate, l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di 33.300,00 euro o diversa somma di giustizia. 
La società convenuta non contesta la verificazione dell'evento dannoso, né l'operatività della copertura assicurativa, ma contesta l'entità dell'indennizzo spettante all'attrice, evidenziando che l'invalidità permanente riscontrata in capo all'attrice è inferiore al 4%, e che l'inabilità temporanea riscontrata è pari a 25 giorni di inabilità temporanea assoluta e a 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%. 
Inoltre, la convenuta ha contestato la riconducibilità alla nozione di invalidità permanente del danno psichico, in quanto “###à permanente indennizzabile ai sensi di polizza è quella derivata da infortunio e che comporti “la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto”, come si evince dai criteri di accertamento del grado di invalidità di cui a pagg. 10/26 delle condizioni particolari di polizza. Tant'è che a tal fine, la polizza rimanda alle percentuali stabilite nell'### 1 al DPR del 30/6/1965 n. 1124 (cd. ### in cui il danno psichico non è contemplato. Il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che attesta la risarcibilità del danno psichico, quale “danno biologico”, non è pertinente alla fattispecie. Il fatto che il danno psichico, se ed in quanto comporti un'invalidità permanente, sia astrattamente risarcibile a favore dell'avente diritto, non vuol dire infatti che lo stesso sia indennizzabile in virtù di polizza infortuni, posto che, a tal fine, deve aversi riguardo all'oggetto e ai limiti della copertura assicurativa come contrattualmente previsti”. 
Al fine di procedere al compiuto accertamento della natura e della entità delle conseguenze lesive conseguite al sinistro oggetto di causa, è stata espletata in corso di causa una CTU medico-legale.  ###, analizzata la documentazione clinica in atti, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, tenuto conto dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa, ha accertato, all'esito di colloquio con l'attrice, che la stessa “mostra una sintomatologia caratterizzata da flessione del tono dell'umore, apatia, manifesta ritiro sociale, perdita di interessi non partecipando più a quelle che una volta erano le sue attività di svago e piacere, vengono riferiti sentimenti di colpa e rabbia verso l'evento pur evidenziando la imprevedibilità dell'accaduto, presenti pensieri negativi, si riscontrano risvegli notturni con alterata qualità del sonno, la dottoressa mostra iperarousal, svolge la propria attività lavorativa sempre in apprensione attuando comportamenti “difensivi” che la portano a lavorare in modo “diverso” non facilitando la sua opera con ovvia riduzione della sua attività lavorativa. La signora attualmente assume la seguente terapia farmacologica: sertralina 150 mg die e olanzapina 5 mg die”; inoltre, la CTU ha evidenziato che l'attrice, alla luce dei dati clinici disponibili risulta affetta da “un “### con ### e ### cronico” secondo i criteri ###5 (cod ###9 309.28) e (cod ###10 ###.21) di grado lieve/medio”.  ###, all'esito della valutazione dei dati clinici assunti, ha concluso che l'attrice, a seguito del sinistro del 30.08.2019, “ha riportato trauma facciale da morso di cane con ferita lacero-contusa e distacco di ampio lembo del naso, con esposizione delle cartilagini sottostanti, esitato in un danno anatomico con alterazione del profilo nasale ed un disturbo psichico che è cronicizzato nel tempo in un ### dell'### con ansia ed umore depresso cronico di grado lieve-moderato, attualmente in terapia farmacologica con ### 150 mg/die e ### 5 mg/die”. 
In ordine all'entità dei pregiudizi conseguiti al sinistro, la CTU ha accertato che “Nel merito dell'invalidità permanente residuata, si riconosce una percentuale del 3% per il danno anatomico. Relativamente al riconoscimento del danno psichico, l'evento del 30.08.2019 configura dignità di causa esclusiva per la produzione del danno stesso; sono state escluse, difatti, dallo specialista ### condizioni patologiche psichiche preesistenti o sopravvenute. In tal caso la valutazione espressa è del 5%. Pertanto, l'invalidità permanente globale indennizzabile è riconosciuta nella percentuale dell'8%. I criteri di accertamento sono quelli stabiliti in polizza (###, tuttavia, mancando un riferimento tabellare per le menomazioni di cui in diagnosi medico-legale, la valutazione è stata espressa con riferimento per analogia alla voce che ha maggior attinenza. Ovvero, la lesione a carico del naso con la voce “### di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e difficoltà respiratorie”, che prevede un range valutativo sino al 4%. Nel merito del danno psichico la voce di riferimento è “### post traumatico da stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” valutabile sino al 6%” e “Il periodo di inabilità temporanea che ne è derivato è così suddivisibile: inabilità temporanea assoluta giorni 20 ###; inabilità temporanea parziale al 50% giorni 50 ###”.  ###, nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha chiarito altresì che l'attrice “dai dati anamnestici in possesso non ha avuto problematiche psichiche/psicologiche prima dell'evento traumatico e ha svolto la sua attività lavorativa con dedizione e senza limitazioni, l'attuale comportamento non ha niente a che vedere con un ri-adattamento fisiologico ma è conseguenza della reazione sviluppatasi nel soggetto stesso a livello di vissuto emotivo; conseguente ad una modificazione dell'immagine corporea ed una sensazione di fragilità e vulnerabilità nel ambiente lavorativo dove prima si sentiva sicura; ciò ha generato quelle condotte di evitamento che le danno un senso di limitazione e di incapacità dove non si riconosce generando i sentimenti di ansia e depressione”; inoltre, la CTU ha chiarito altresì che “### occorso alla ###ra ### sotto il profilo psicologico non solo assume dignità di causa nel determinismo dello stesso in quanto dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, concentrata nel tempo, quanto la patologia psichica derivatane è ricollegabile ad esso da un nesso causale diretto ed esclusivo, poiché l'aggressione può ritenersi costituente criterio di idoneità ed efficienza lesiva nel suo determinismo, senza la quale la patologia non si sarebbe verificata, assumendo quindi una configurazione medicalmente accertabile. Pertanto, ricadute psichiche negative, direttamente ed esclusivamente in nesso causale con lesioni organiche comprovate, vengono considerate nella complessiva valutazione della invalidità permanente indennizzabile”. 
Sollecitata a chiarimenti in relazione ai criteri di quantificazione del pregiudizio fisico e ai criteri di indennizzabilità del danno psichico, anche alla luce delle obiezioni mosse dalle parti, la CTU ha successivamente chiarito che, circa il danno fisico, avendo l'attrice riportato un danno anatomico al naso, per perdita delle cartilagini alari, mancando un preciso riferimento tabellare per la specifica diagnosi, per analogia ha ricondotto lo stesso alla voce “### nasale unilaterale” contenuta nella tabella ### richiamata nelle condizioni generali di contratto e percentualizzata nella misura dell'8% e che, “trattandosi di danno inequivocabilmente di entità minore poiché non si è determinato un deficit della canalizzazione aerea (deficit respiratorio), è riconducibile ad un'invalidità permanente pari al 4% (perdita parziale della capacità lavorativa nella misura del 4%)”, dovendosi precisare che all'udienza del 21.05.2025, la CTU ha chiarito che la percentuale corretta di quantificazione del danno anatomico è quello del 3%, come riscontrato in perizia. 
Inoltre, sempre all'udienza del 21.05.2025, la CTU, avendo in precedenti chiarimenti evidenziato che il danno psichico non può ritenersi “lesione fisica” secondo la definizione di infortunio, ha chiarito altresì che “circa il danno psichico, nei chiarimenti si è inteso dire che lo stesso non può considerarsi lesione fisica, come da definizione della nozione di infortunio, tuttavia la patologia accertata è causata dall'infortunio riscontrato e, non essendo prevista nella tabella ### allegata al contratto, il danno psichico è stato apprezzato in termini di perdita di capacità lavorativa, come da polizza, nella misura del 5%”, concludendo che l'invalidità permanente conseguita all'infortunio occorso all'attrice è complessivamente pari all'8%. 
Ciò posto, alla luce degli elementi di prova assunti, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati. 
Innanzi tutto, deve ritenersi accertata la verificazione di un infortunio ai sensi del contratto assicurativo azionato dall'attrice. 
Va premesso che la nozione di infortunio contenuta nel contratto di assicurazione riprende quella di infortunio previsto dalla normativa lavoristica (dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965), sicché, riprendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quest'ultima definizione di infortunio, che possono applicarsi anche alla definizione di infortunio che viene in rilievo nell'odierno giudizio, la causa esterna, fortuita e violenta può intendersi come quella che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale (cfr. Cass. n. 23894/2021). 
Nel caso di specie, il morso del cane sofferto dall'attrice in data ###, mentre esercitava la propria attività professionale, costituisce di certo un evento che ha provocato lesioni fisiche obiettivamente constatabili, quali la perdita di parti del naso, che ha operato esternamente rispetto all'attrice e in modo rapido e particolarmente intenso e in un brevissimo spazio temporale, come accertato anche dalla ### Ciò chiarito, deve ritenersi che il danno psichico allegato dall'attrice possa costituire, a dispetto di quanto dedotto dalla convenuta, un'invalidità permanente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo azionato. 
Dirimente al riguardo è la distinzione fissata nel contratto assicurativo tra la nozione di infortunio e quella di invalidità permanente. 
Invero, l'infortunio costituisce l'evento che fonda il sinistro che aziona la copertura assicurativa; l'invalidità permanente è una conseguenza dell'infortunio che ha la funzione di consentire la misurazione dell'indennizzo spettante all'assicurato. 
Dunque, i due concetti devono tenersi distinti tra di loro.  ### costituisce un evento lesivo, di natura fortuita, violenta ed esterna, che, per assumere rilevanza ai fini del rapporto assicurativo oggetto di giudizio, deve produrre in capo all'assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 
Di contro, l'invalidità permanente, che deve essere causalmente riconducibile all'infortunio, è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata. 
La nozione di invalidità permanente prescinde dalla circostanza che la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa si fondi su un'alterazione psichica o fisica, rilevando esclusivamente se una tale perdita o diminuzione si sia verificata in conseguenza dell'infortunio. 
Né appare corretto quanto dedotto dalla convenuta secondo cui l'invalidità permanente, secondo il contratto assicurativo, è la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto, come si evince dai criteri di accertamento stabiliti nel contratto che rimanda alla tabella ### dell'allegato 1. 
Invero, alla luce delle condizioni generali di contratto, in precedenza richiamate, “### permanente da ### si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'### a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” (art. 1.1. delle condizioni generali). 
Né tale definizione è smentita dai criteri di accertamento dell'invalidità permanente stabiliti dall'art. 10.1 delle condizioni generali di contratto. 
In tale paragrafo si stabilisce che la quantificazione dell'invalidità permanente di compie alla luce dei valori percentuali espressi dalla ### dell'allegato 1, specificandosi che, ai fini dell'applicazione di questa, “la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%”. 
Proseguendo lo stesso paragrafo stabilisce che “nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'### indipendentemente dalla professione svolta”. 
Dunque, la ### dell'allegato 1 costituisce un punto di riferimento per la quantificazione dell'invalidità permanente, ma non altera la definizione generale di questa fornita nel contratto, tanto che, laddove la tabella non sia applicabile alla luce dell'alterazione psico-fisica riscontrata nell'assicurato, torna a farsi riferimento alla diminuzione complessiva della capacità lavorativa, da apprezzarsi utilizzando, per quanto possibile, i criteri offerti dal medesimo paragrafo. 
Dunque, non è condivisibile quando affermato dalla convenuta in ordine alla non indennizzabilità del danno psichico, posto che la distinzione tra lesione fisica e psichica assume rilievo per valutare l'esistenza dell'infortunio, ma non per valutare l'esistenza dell'invalidità permanente, che si apprezza esclusivamente in relazione alla perdita di capacità lavorativa generica, conseguita all'infortunio (cfr. Corte d'Appello di Firenze n. 1566/2021, invocata dall'attrice, che in modo del tutto condivisibile distingue con chiarezza l'infortunio, quale fatto che cagiona l'invalidità permanente, e l'invalidità permanente, che può avere natura psichica o fisica, che consegue al primo e che, salvo limitazioni pattizie, non può essere compressa entro la nozione di danno fisico). 
Nel caso di specie, l'attrice, come evidenziato in precedenza, ha certamente subìto un infortunio, in quanto il morso del cane, che costituisce un evento fortuito, violento ed esterno, ha prodotto lesioni fisiche constatabili, ossia la perdita di parti del naso. 
I pregiudizi, fisici e psichici, accertati dalla CTU e qualificati da questa come conseguenze dell'infortunio, costituiscono il parametro per commisurare l'indennizzo per l'invalidità permanente, ai sensi delle condizioni negoziali vigenti tra le parti. 
Ciò chiarito, come evidenziato in precedenza, la CTU ha accertato, come conseguenza ragionevole dell'infortunio occorso all'attrice, un danno fisico, assimilabile alla voce della ### allegata al contratto “### Unilaterale”, riconoscendo in concreto una percentuale ridotta del 3%, rispetto all'8% stabilito in tabella, non essendosi verificato un deficit della canalizzazione aerea. 
Inoltre, accertato che l'infortunio ha cagionato un danno psichico, come in precedenza illustrato, la ### in assenza di specifiche voci nella ### allegata al contratto, correttamente applicando i criteri di accertamento dell'invalidità permanente stabiliti nel contratto, ha ritenuto che il pregiudizio possa quantificarsi nel 5%. 
Ne consegue che l'invalidità permanente, complessivamente derivata dall'infortunio occorso all'attrice, è pari all'8%. 
Tenuto conto della franchigia del 4% (art. 3 delle condizioni generali di contratto) e del valore della somma assicurata per l'invalidità permanente in polizza (150.000,00 euro), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per invalidità permanente pari a 6.000,00 euro (4% di 150.000,00 euro).  ### ha altresì accertato, come evidenziato in precedenza, un'inabilità temporanea assoluta di venti giorni e un'inabilità temporanea parziale al 50% di cinquanta giorni. 
Tenuto conto del valore dell'inabilità temporanea stabilito in polizza (50,00 euro) e dei criteri negoziali di liquidazione dell'indennizzo per inabilità temporanea in precedenza richiamati; applicata la franchigia stabilita nel contratto a ciascuna inabilità accertata (cinque giorni: art. 1.1.3 delle condizioni contrattuali), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per inabilità temporanea, conseguita all'infortunio del 30.08.2019, pari a 1.875,00 euro (750,00 euro per I.T.A. e 1.125,00 euro per I.T.P.). 
In definitiva, la domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, riconosciuto il diritto dell'attrice al conseguimento di un indennizzo assicurativo in conseguenza dell'infortunio subìto in data ###, in base al contratto di assicurazione vigente tra le parti, la convenuta va condannata a pagare all'attrice l'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo assicurativo.  ### è sottoposto a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, in quanto l'indennizzo relativo all'assicurazione contro i danni, in cui rientra l'assicurazione contro gli infortuni, è un debito di valore, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (cfr. Cass. Civ.  15868/2015). 
Sulla somma rivalutata vanno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento. 
A questo punto, deve confermarsi in questa sede il rigetto della richiesta di parte attrice per la rinnovazione della ### attesa la completezza delle valutazioni offerte dalla ### anche alla luce dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa. 
Inoltre, la richiesta di parte attrice per la condanna della convenuta per lite temeraria non può accogliersi, stante il parziale accoglimento della domanda attorea, che esclude il carattere temerario della condotta della convenuta. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da apprezzarsi in base al decisum in coerenza con i principi che regolano l'individuazione del valore delle cause pecuniarie (cfr. Cass. Civ.  8449/2023). 
Le spese di CTU sono da porsi a carico di parte convenuta per il criterio di soccombenza.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 30/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo per le ragioni indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 30.08.2019 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento; 2) pone le spese di ### come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta; 3) respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice; 4) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 545,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 5.077,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.  ### 31.10.2025 

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 30/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Medaglia Valerio

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Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 278/2025 del 29-09-2025

... alla mano destra, in diagnosi si legge “morso di cane al ginocchio sx”. La testimone, pur non avendo assistito direttamente all'aggressione riferita da parte attrice ha dichiarato: “io sentivo gridare ed abbaiare; mi sono affacciata ed ho visto i cani vicino alla ragazza scappare non appena aprivo il cancello… “sì i cani erano sempre lì ed erano sempre almeno due e tre; qualche vicino o anche altre persone portavano loro del cibo…”. Dal compendio probatorio in atti è possibile presumere che la sig.ra ### sia stata effettivamente aggredita da dei cani e che gli stessi fossero effettivamente randagi, elemento desumibile dalla simultanea presenza degli stessi in loco per più giorni e dal fatto che i vicini o altre persone provvedessero a portare loro del cibo. Sul punto quindi la sentenza impugnata è corretta. Quanto invece al profilo dell'imputabilità del danno all'ente ed all'esigibilità della condotta diligente l'appello è fondato. Sotto questo profilo non è stato dimostrato dalla danneggiata che l'ente fosse a conoscenza della presenza in zona di cani randagi, non essendovi prova della presentazione di denunce o segnalazioni nel periodo immediatamente (leggi tutto)...

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it-IT REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA Il Tribunale di Sciacca, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 94/2021 promossa da: ### (CF ###), in persona del ### p.t., ex lege domiciliato presso la ### ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso la locale Avvocatura comunale, sita nella Via del Popolo n. 71, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta deliberazione di G.M.; APPELLANTE ### nata in ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; ###: Appello sentenza Giudice di ### di ### n. 38/2020 ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza, ### esposizione delle ragioni in fatto Con atto di citazione in appello, il Comune di ### ha impugnato la sentenza del Giudice di ### di ### n. 38/2020 nelle seguenti parti: -pag. 5, 2° cpv “… gli animali randagi, come provato attraverso la deposizione testimoniale, stazionavano sempre in quella strada, nel pieno centro abitato di ### (cfr. dichiarazione teste ### “…. la strada non era la via ### ma quella sul retro della mia abitazione … i cani erano sempre li ed erano sempre almeno due o tre …)”; -pag. 2, 3, 4 e 5 cpv “… nel caso di specie, gli animali randagi, come provato attraverso la deposizione testimoniale, stazionavano sempre in quella strada e … … ###.A., quindi, in base al principio del "neminem laedere", e responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. …Per quanto suesposto, deve affermarsi la responsabilità del comune di ### ai sensi dell'art. 2043 c.c., sussistendo, nel caso di specie, l'obbligo dell'ente convenuto di risarcire i danni all'attrice ### aggredita da un branco di cani randagi, per non avere provveduto, dovendo esserne a conoscenza, ad eliminare il pericolo impedendo il fatto…”. 
In particolare, parte appellante ha impugnato il provvedimento sopra indicato per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione delle prove assunte (art. 115 c.p.c., 2043 c.c. 2697 c.c.), avendo errato il giudice di primo grado nel condannare il Comune di ### seppure in esito alle emergenze testimoniali non sia emersa alcuna prova in ordine alla verificazione dell'evento dannoso atteso che la teste escussa, ### non vi ha assistito direttamente.  2) Ulteriore motivo di appello ha riguardato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel ritenere ininfluente l'allegazione probatoria, da parte dell'attrice, del nesso eziologico sulla riconducibilità del lamentato evento alla condotta colposa, anche omissiva, ascrivibile alla appellante civica ### Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza in questione, di: “-rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'interposto appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza, ritenendo e dichiarando infondata in fatto e in diritto la domanda risarcitoria avanzata da ### oltre che sfornita di idonea prova e, per l'effetto, annullarla con ogni e consequenziale statuizione. ### al pagamento, in favore del comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore di tutte le spese e compensi professionali dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, nonché delle eventuali spese successivamente occorrende”. 
Si è costituita in data #### che ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza. 
Con note di trattazione scritta depositate il ### l'appellante, in aggiunta alle conclusioni formulate con l'atto di citazione in appello, ha chiesto “…### alla restituzione della somma di €. 619,00, corrisposta dal Comune di ### in ottemperanza alla decisione impugnata, nonché al pagamento, in favore dell'Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte le spese e compensi professionali dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, nonché delle eventuali spese successivamente occorrende”. 
All'udienza del 18.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. 
Motivi di diritto Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la decisione del Giudice di ### nella parte in cui ha ritenuto le prove sufficienti a dimostrare la riconducibilità dei danni lamentati in citazione ad un branco di cani “randagi”.   Ha in particolare evidenziato come, ciò che è rimasto accertato, in esito alle emergenze testimoniali, è la presenza nei luoghi indicati da parte attrice di alcuni cani (due o tre) mentre è rimasta sfornita di prova la verificazione dell'evento dannoso atteso che la teste ### non ha assistito direttamente al sinistro. 
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere ininfluente l'allegazione probatoria, da parte dell'attrice, del nesso eziologico circa la riconducibilità del lamentato evento alla condotta colposa, anche omissiva, della ### Precisa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di ### che in tema di risarcimento dei danni causati dagli animali randagi debba applicarsi la disciplina di cui all'articolo 2043 c.c.; non è quindi possibile riconoscere detta responsabilità sulla base della sola individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali (art. 2697 c.c.), di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. 
Tanto premesso l'appello è fondato. 
Nel caso di specie, la responsabilità dell'Ente per lesioni causate da cani randagi deve essere ricondotta all'art. 2043 In particolare, la legge regionale n. 15 del 2000, di attuazione della L. 281 del 14 agosto 1991, "### quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", ha quale finalità la promozione della “protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la ### le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste”.   In tale ottica è prevista la creazione o riconversione dei canili in rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero o la stipula di convenzioni con associazioni protezionistiche per la custodia degli animali; all'art.  14 è prevista la cattura e custodia degli animali randagi da parte dei ### singoli o associati; all'art. 15 è disciplinata la modalità di controllo della popolazione canina prevedendosi interventi di sterilizzazione, cessione a privati degli animali, restituzione ai proprietari che li abbiano smarriti.   Ciò posto, l'attore deve provare non solo il fatto e quindi che le lesioni siano state causate da un cane randagio, ma anche che il danno sia imputabile all'Ente.   La Suprema Corte di Cassazione ha in proposito rilevato che “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.(cfr Cass. Ord. n. ### del 11/12/2018).   Spetta all'attore provare la condotta dell'Ente convenuto, il nesso causale tra tale condotta ed il danno e la sussistenza dell'elemento soggettivo e quindi della colpa; il danneggiato dovrà individuare quale comportamento colposo in concreto sia ascrivibile all'Ente convenuto, non potendo tale profilo, essere ricondotto solamente al fatto che la legge regionale individui nel Comune l'ente preposto al controllo e gestione del fenomeno del randagismo (cfr. Cassazione civile, sez. III 11 dicembre 2018 n. ###; Cassazione civile, sez. III, 25 settembre 2018, n. 22546; Cassazione civile, sez. III, 28 giugno 2018, 17060; Cassazione civile, sez. III, 31 luglio 2017, n. 18954), In questo senso, sarebbe stato onere di parte attrice provare che il danno era stato causato da cani randagi e indicare quali controlli in concreto l'ente convenuto avrebbe dovuto realizzare al fine di evitare l'evento oggetto di causa; avrebbe inoltre dovuto provare l'omissione di tali controlli ed il nesso di causalità tra detta omissione e l'evento e quindi che, ove il comportamento richiesto fosse stato attuato, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Parte attrice avrebbe inoltre dovuto allegare e provare che la presenza dei cani randagi in questione era conosciuta o conoscibile da parte del Comune e che, nonostante questo, l'ente non ha fatto nulla. 
In tema di danni causati da cani randagi, la Suprema Corte ha evidenziato come il danneggiato sia chiamato a provare che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare e una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (### Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022 (Rv. 664453 - 01); ### 3 - , Ordinanza n. 3737 del 08/02/2023 (Rv.  666745 - 01).
Tanto evidenziato, nel corso del giudizio di primo grado è stata assunta la prova testimoniale di ### le cui dichiarazioni sono state rese all'udienza del 03.02.2020 ed è stato prodotto da parte attrice il referto di pronto soccorso dell'### di ### del 20.9.2018, documento questo che fornisce un riscontro alle lesioni patite dalla sig.ra ### nello stesso, oltre a darsi atto della presenza delle escoriazioni al ginocchio sinistro e di una contusione alla mano destra, in diagnosi si legge “morso di cane al ginocchio sx”.   La testimone, pur non avendo assistito direttamente all'aggressione riferita da parte attrice ha dichiarato: “io sentivo gridare ed abbaiare; mi sono affacciata ed ho visto i cani vicino alla ragazza scappare non appena aprivo il cancello… “sì i cani erano sempre lì ed erano sempre almeno due e tre; qualche vicino o anche altre persone portavano loro del cibo…”. Dal compendio probatorio in atti è possibile presumere che la sig.ra ### sia stata effettivamente aggredita da dei cani e che gli stessi fossero effettivamente randagi, elemento desumibile dalla simultanea presenza degli stessi in loco per più giorni e dal fatto che i vicini o altre persone provvedessero a portare loro del cibo. 
Sul punto quindi la sentenza impugnata è corretta. 
Quanto invece al profilo dell'imputabilità del danno all'ente ed all'esigibilità della condotta diligente l'appello è fondato.   Sotto questo profilo non è stato dimostrato dalla danneggiata che l'ente fosse a conoscenza della presenza in zona di cani randagi, non essendovi prova della presentazione di denunce o segnalazioni nel periodo immediatamente precedente il sinistro (settembre 2018); non è nemmeno stata provata l'evitabilità dell'evento da parte dell'ente, non essendo emerso da quanto tempo i cani si trovavano in zona, essendo sul punto la testimonianza generica.   Dal canto suo, il Comune ha provato di aver posto in essere delle condotte volte a prevenire il fenomeno del randagismo già prima dell'evento occorso alla sig.ra ### producendo nel giudizio di primo grado le delibere con cui, nel 2016, ha appaltato i lavori per la conversione del rifugio ricovero sanitario in rifugio ricovero canile e quella con cui è stato affidato il servizio di assistenza veterinaria e gestione sanitaria degli animali randagi e vaganti, la delibera del 2017 di autorizzazione all'ampliamento del canile sanitario e del 2018 di affidamento della gestione sanitaria e assistenza veterinaria degli animali randagi e vaganti.   Alla luce di quanto sopra l'appello è fondato in relazione a detto profilo con conseguente riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda proposta da ### Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. 55 del 2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (€ 335,74).  P.Q.M. Il Tribunale di Sciacca, in persona del giudice dr.ssa ### in grado di appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 38 del 2020 emessa dal Giudice di ### di ### - accoglie l'appello proposto dal Comune di ### in persona del ### p.t. e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da ### - condanna la parte ### a rifondere in favore del Comune di ### le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in € 165,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali, iva e cpa come per legge e per il presente grado in € 346,00 per compenso professionale, oltre ad € 101,0 per spese, 15% spese generali, iva e cpa come per legge. 
Sciacca, 29.9.2025

causa n. 94/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Del Rio Valentina

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 101/2023 del 07-02-2023

... personalmente assistito al fatto, vedendo che il “cane di taglia grande […] è sfuggito al controllo del padrone che lo teneva al guinzaglio […] ha strattonato il padrone liberandosi dal guinzaglio e si è diretto come un missile contro il sig. ### […] che aveva a sua volta al guinzaglio il suo cane di razza beagle”, e che “il cane border collie si è diretto correndo contro il sig. ### che ha istintivamente tirato indietro il proprio cane ed è stato investito direttamente dal border, cadendo a terra” e poi lamentandosi “per il dolore alla gamba che si toccava” (v. il verbale dell'udienza del 24/09/2021). Tale deposizione costituisce una piena conferma della veridicità delle dichiarazioni rese ai sanitari del 118 dall'attore, come riportate nella “scheda di soccorso sanitario” (doc. 1 allegato all'atto di citazione), in cui si legge che il trauma alla caviglia e alla mano sinistra è avvenuto a causa di una “caduta in seguito a tentativo di proteggere il proprio cane dall'aggressione di un altro cane presente nella zona del parcheggio antistadio”. Va peraltro evidenziato che, ad ulteriore conforto delle suindicate risultanze istruttorie, viene in rilievo la (leggi tutto)...

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R.G. 960/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 960 del ### dell'anno 2020 del Tribunale di Terni, vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### Via della ### n. 5, giusta procura a margine dell'atto di citazione - attore E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 49, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuto ### responsabilità ex art. 2052 Conclusioni delle parti: - ###. ### per l'attore: “### all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi svolti nella narrativa, la esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'infortunio in premessa occorso al sig. ### in data ###; accertare e dichiarare che il sig. ### ha diritto ad essere risarcito di tutti i danni patiti a seguito dell'infortunio de quo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., condannare il sig. ### a risarcire l'attore di tutti i danni subiti a causa ed a seguito dell'infortunio del 20.03.2019. Danni, che si quantificano nella misura di ### 66.419,00 (per le singole voci di danno indicate nel corpo del presente atto) o nell'altra misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia anche all'esito della CTU espletata, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario, come da nota spese che si deposita unitamente alle presenti note conclusionali nonché alle spese di CTU e di CTP (come da onorario del Dott. Iemma che del pari si deposita)”.  - ###. ### per il convenuto: “### l'###mo Tribunale adito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non provata.  ### di spese”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio ### al fine di ottenere da quest'ultimo il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento verificatosi in data ###, alle ore 10.30 circa, quando, mentre passeggiava con il proprio cane di piccola taglia (un beagle) nella zona “antistadio” di ### dove si svolgeva il mercatino settimanale, era stato assalito dal cane di grossa taglia del convenuto (un border collie), cadendo in terra e riportando gravi lesioni alla gamba e alla caviglia sinistra. ###, premesso che al momento del fatto erano presenti sul posto vari testimoni, e che a seguito della caduta era stato ricoverato presso l'### di ### per essere ivi sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi delle fratture, deduceva che all'esito del successivo percorso riabilitativo e di un periodo di invalidità temporanea (totale per 60 giorni, al 75% per ulteriori 30 giorni, al 50% per ulteriori 30 giorni, e al 25% per ulteriori 60 giorni) gli era residuata un'invalidità permanente quantificabile nella misura del 17/18%, con limitazioni dei movimenti articolari del piede, della caviglia e della gamba sinistra e con correlate ripercussioni di natura morale (per la sofferenza patita) ed esistenziale (per l'impossibilità di praticare le attività sportive precedentemente svolte, avuto riguardo, in particolare, alle sue abituali passeggiate in collina ed in montagna). Ciò esposto in fatto, l'attore invocava l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 66.419,00 (di cui € 11.025,00 per il danno biologico da inabilità temporanea, € 44.366,00 per il danno biologico da invalidità permanente, € 8.000,00 a titolo di personalizzazione per gli aspetti morali e dinamicorelazionali, ed € 3.028,00 per rimborso delle spese mediche documentate) oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio il convenuto #### il quale, premesso che gravava sull'attore l'onere di provare la fondatezza della sua domanda nell'an e nel quantum, e che il proprio cane (un border collie) non era di “grossa taglia” ma di taglia media, eccepiva: 1) che la responsabilità dell'evento era da ascriversi allo stesso attore, il quale, come da lui stesso riferito, era intervenuto a difendere il proprio cane, ponendo così in essere una condotta imprudente e rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. nonché qualificabile come caso fortuito (interruttivo del nesso causale) ai sensi dell'art. 2052 c.c.; 2) che dalla visita condotta dal fiduciario della propria compagnia assicurativa era emersa un'entità delle lesioni di gran lunga inferiore rispetto a quelle indicate dall'attore; 3) che nessun importo, in ogni caso, poteva essere riconosciuto a titolo di danno morale ed esistenziale, trattandosi di aspetti già inclusi nel danno biologico, e non essendo comunque provata la dedotta limitazione di asserite attività precedentemente svolte. Il convenuto concludeva quindi per l'integrale rigetto della domanda attorea. 
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 20/04/2021 e nell'espletamento della c.t.u. medicolegale disposta con provvedimento del 28/10/2021, all'udienza del 13/12/2022 lo scrivente giudice (al quale la causa era stata assegnata, nelle more, in data ###) invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica. 
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. 
Come noto, l'art. 2052 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale danneggiante, ragion per cui, se è onere del danneggiato provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, il proprietario o utilizzatore dell'animale danneggiante, in presenza di una tale prova, può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno - comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo dello stesso danneggiato - idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso (v. ex multis 17091/2014 e Cass. 7260/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Lecce 29 novembre 2021). 
Nel caso in esame, va anzitutto evidenziato che la dinamica del fatto storico deve senz'altro ritenersi provata alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata. 
Premesso, infatti, che non è stato specificamente contestato che alle ore 10.30 circa del 20/03/2019 l'attore con il suo cane (un beagle) e il convenuto con il suo cane (un border collie) si trovassero nella zona “antistadio”, la testimone ### (che non conosceva l'attore prima dell'evento oggetto di causa, e della cui credibilità non vi è ragione di dubitare), escussa all'udienza del 24/09/2021, ha riferito di aver personalmente assistito al fatto, vedendo che il “cane di taglia grande […] è sfuggito al controllo del padrone che lo teneva al guinzaglio […] ha strattonato il padrone liberandosi dal guinzaglio e si è diretto come un missile contro il sig. ### […] che aveva a sua volta al guinzaglio il suo cane di razza beagle”, e che “il cane border collie si è diretto correndo contro il sig.  ### che ha istintivamente tirato indietro il proprio cane ed è stato investito direttamente dal border, cadendo a terra” e poi lamentandosi “per il dolore alla gamba che si toccava” (v. il verbale dell'udienza del 24/09/2021). 
Tale deposizione costituisce una piena conferma della veridicità delle dichiarazioni rese ai sanitari del 118 dall'attore, come riportate nella “scheda di soccorso sanitario” (doc. 1 allegato all'atto di citazione), in cui si legge che il trauma alla caviglia e alla mano sinistra è avvenuto a causa di una “caduta in seguito a tentativo di proteggere il proprio cane dall'aggressione di un altro cane presente nella zona del parcheggio antistadio”. 
Va peraltro evidenziato che, ad ulteriore conforto delle suindicate risultanze istruttorie, viene in rilievo la mancata risposta all'interrogatorio formale (avente ad oggetto proprio la dinamica del fatto) da parte del convenuto, il quale non si è presentato all'udienza del 24/09/2021 per rendere tale interrogatorio, senza provare la sussistenza di un giustificato motivo per la propria assenza a tale udienza (tale non essendo, evidentemente, il certificato medico depositato in data ### dal difensore di parte attrice in merito alla necessità di “almeno 5 ### giorni di riposo domiciliare, salvo complicazioni”, trattandosi di certificato rilasciato proprio il ### e dunque inidoneo a fornire indicazioni circa eventuali impedimenti dell'attore a presenziare all'udienza tenutasi più di un mese prima), con la conseguenza stabilita dall'art. 232 c.p.c. (v. in proposito Cass. 6204/2016 e Cass. 17719/2014, secondo cui tale norma riconosce al giudice - in caso di mancata risposta all'interrogatorio formale senza giustificato motivo - la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con l'interrogatorio, purché concorrano altri elementi di prova; sull'onere della parte interessata di provare la sussistenza del giustificato motivo e sulla discrezionalità del giudice nella relativa valutazione, v. rispettivamente Cass. 222/63 e ### Milano 19 giugno 2020). 
Essendo quindi pienamente provato il nesso causale tra il comportamento del cane di proprietà del convenuto e la caduta dell'attore, era onere del ### dimostrare la sussistenza del caso fortuito. 
A tal proposito, il convenuto sostiene che integri il caso fortuito la condotta del ### il quale si sarebbe imprudentemente intromesso nello “scontro fra cani” per difendere il proprio animale (v. pag. 2-4 della comparsa di costituzione e risposta). 
Tale difesa appare tuttavia infondata. 
Se è vero, infatti, che nel caso fortuito ben può rientrare anche il fatto colposo del danneggiato, deve tuttavia trattarsi di un comportamento connotato dai caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità (v. ex multis Cass. 10402/2016 e Cass. 25223/2015), laddove nel caso di specie la condotta del ### di tirare indietro il proprio cane appare tutt'altro che imprevedibile ed eccezionale, tenuto conto soprattutto del carattere repentino e inatteso del comportamento aggressivo del border collie e della conseguente prevedibilità del gesto compiuto dallo stesso ### in virtù di un naturale istinto di protezione del proprio cane, di taglia inferiore (si veda, in un caso simile a quello in esame, ### Brescia 19 maggio 2022). 
Ne consegue l'affermazione della piena responsabilità del convenuto per i danni subiti dall'attore in conseguenza della caduta. 
Quanto all'entità di tali danni, devono integralmente recepirsi le valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio. 
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso in esame non risulta formulata alcuna specifica censura da parte dei difensori e dei rispettivi consulenti tecnici di parte. 
Il danno biologico va quindi quantificato, in linea con le conclusioni rassegnate dal c.t.u., nella seguente misura: 60 giorni di inabilità temporanea assoluta; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 13,5%. 
La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando le tabelle elaborate dal ### di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014). 
Poiché non sussistono particolari motivi per attuare l'invocata personalizzazione in aumento della componente relativa al danno “da sofferenza soggettiva interiore” (comunque adeguatamente allegato, e da ritenersi senz'altro provato, sia pure per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni subite dall'attore e al conseguente percorso riabilitativo: v. sul punto, da ultimo, Cass. 25164/2020) e/o della componente dinamico-relazionale (non avendo l'attore fornito alcuna prova a supporto dell'affermazione, già di per sé scarsamente rilevante, relativa alle passeggiate in collina e in montagna che egli avrebbe precedentemente svolto con carattere di abitualità), il danno non patrimoniale deve essere liquidato nei seguenti importi: € 10.442,50, per l'invalidità temporanea; € 30.587,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 67 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, 3121/2017 e Cass. 10303/2012). 
Il danno patrimoniale subito dall'attore va liquidato nell'importo di € 3.028,00, in base alle spese mediche documentate reputabili come congrue e causalmente connesse al sinistro oggetto di causa, secondo la condivisibile valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio. 
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: a) € 41.029,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 20/03/2019 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v.  2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; b) 3.028,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico del convenuto come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, in base al decisum di condanna), alla natura e alla complessità ### della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo Cass. 8436/2019).  ### ha inoltre diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che nella specie non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e 4135/1977; v. altresì Cass. 4357/03, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione). 
Per la medesima ragione ###, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico del convenuto, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### nei confronti di ### ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: - accertata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c. per l'evento dannoso oggetto di causa, condanna ### al pagamento in favore di ### delle seguenti somme: a) € 41.029,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 20/03/2019 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; b) 3.028,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate; - condanna ### alla rifusione in favore di ### delle spese processuali, che liquida in € 8.152,00 (di cui € 536,00 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 500,00 oltre IVA per la consulenza tecnica di parte e in € 794,98 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione), con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte attrice; - pone integralmente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa.  ### 06/02/2023 

Il giudice
(dott. ### RG n. 960/2020


causa n. 960/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Nastri Alessandro

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4796/2023 del 10-05-2023

... specie le circostanze alla base dell'azione del ### (aggressione da parte del cane di proprietà del ### che azzannava l'appellante alla mano sinistra) da un lato non sono state specificamente contestate dalle controparti (arg. ex art. 115 co.1 cpc), dall'altro sono state confermate da ### presente all'evento, ed escussa come teste in primo grado nel giudizio rg 13856/2012, celebrato nel contraddittorio delle parti del presente giudizio e poi dichiarato estinto. Peraltro, in sede preprocessuale la compagnia di assicurazione indennizzava il ### in questo modo corroborando l'idea della sussistenza del fatto storico, della proprietà del cane aggressore in capo al proprio assicurato, dell'esistenza della copertura assicurativa. Non vi è dubbio, poi, anche per una massima di comune esperienza, che risulta raggiunta la prova del fatto che il rottweiler di proprietà del ### nell'azzannare la mano sinistra del ### gli abbia provocato un danno. In ordine alla determinazione delle conseguenze lesive del fatto, veniva nominato da questo Tribunale un consulente tecnico d'ufficio nella persona del dr. ### il quale così concludeva: “sulla base della natura ed entità delle lesioni, delle (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### sesta civilenella persona del giudice monocratico, dr. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.P. -, vertente TRA ### nato il ### in Napoli e residente in ### D'#### alla via ### n.4, i. F, C.F. - ### - elettivamente domiciliato in Napoli alla ### G. Garibaldi n. 26, presso lo studio dell'avv. ### E ### nato il ### in ### - ### - elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  #### S.p.A. ### (P. IVA ###), con sede ###, in persona del Dott. ### a ciò facoltizzato con delibera del Consiglio di ### del 25.02.2016, rappresentata e difeso dall'Avv.  ### (c.f. ###), dello #### & ### s.r.l. S.T.A., tutti elettivamente dom.ti in Napoli alla via A. ### n. 45 presso lo studio del predetto difensore, ### ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva dinanzi al Giudice di ### di Napoli il signor ### affinché venisse affermata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella produzione del danno sofferto dall'attore il 2 gennaio 2008, alle ore 9.30 circa, in ### d'####, allorquando l'attore era stato azzannato alla mano sinistra dal cane di proprietà del ### sfuggito alla custodia del padrone. Chiedeva, per le lesioni riportate, un risarcimento pari ad euro 4510,49, ritenendo non sufficiente la somma di euro 1500,00 a lui corrisposta in sede stragiudiziale dall'assicuratore del convenuto. 
Costituitosi in primo grado, il ### era autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti della ### spa per essere manlevato dalle conseguenze sfavorevoli dell'eventuale accoglimento della domanda.  ### spa eccepiva l'incompetenza per territorio del GDP di Napoli, la nullità della chiamata in causa, l'infondatezza della domanda e comunque la congruità della liquidazione in sede stragiudiziale di euro 1500,00 in riferimento alla levità delle lesioni sofferte; quanto alla manleva, denunziava la violazione da parte dell'assicurato del cd patto di gestione lite. 
Il Giudice di ### con ordinanza 13 luglio 2015 dichiarava l'incompetenza per territorio del giudice adito e compensava le spese di lite. 
Avverso tale decisione ha proposto appello ### deducendo l'erroneità della pronuncia del Giudice di prime cure, dal momento che l'eccezione di incompetenza non poteva essere sollevata dal chiamato in causa una volta radicatosi il procedimento innanzi al giudice della causa principale; inoltre, lamentava che il GDP aveva dichiarato l'incompetenza dopo aver in prima udienza dichiarato inammissibile la relativa eccezione. Quanto al merito, rappresentava che i fatti non erano stati contestati e la quantificazione del danno era ricavabile agevolmente dalla ctp. 
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, si è costituito il ### che ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, insistendo comunque per la manleva da parte dell'assicuratore.  ### spa ha anche resistito al gravame. 
Tanto premesso in ordine ai motivi di impugnazione, l'appello è fondato e deve essere accolto. 
In primo luogo, si osserva che all'udienza del 27 ottobre 2014 - la prima dopo la costituzione della ### il GDP così statuiva: “rilevata prima facie l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, che può quindi essere decisa con il merito, rinvia ex art. 320 cpc…”. 
Ritiene il giudice che l'infelice formula utilizzata non fosse apertamente affermativa della competenza per territorio del GDP di Napoli: invero, l'affermazione da parte del giudice dell'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza era accompagnata dalla locuzione “prima facie”; contemporaneamente rimetteva al merito la decisione sulla competenza; l'equivocità della statuizione impedisce di assegnare al provvedimento del 27 ottobre 2014 una natura di assoluta, oggettiva ed incontrovertibile decisione idonea a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione di competenza (Cassazione civile 19.4.2011, n. 8930; Cassazione civile,4.6.2013, n. 14136 Cassazione civile 19.4.2011, n. 8930). 
Ciò premesso, si osserva che il Giudice di prime cure ha ritenuto, re melius perpensa, di declinare la propria competenza sulla base di una interpretazione dell'art. 32 cpc che consente al terzo chiamato in causa di contestare la competenza diretta del giudice adito con la domanda principale qualora siffatta eccezione non sia stata sollevata dal convenuto.  ### ha citato, in proposito, l'ordinanza della Cassazione n. 12009/2014, ma non può non sottolinearsi come successivamente al deposito dell'ordinanza di primo grado le ### U, con Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, hanno affermato che in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, la qualificazione della garanzia come propria o impropria ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c.  ###, pertanto, dell'art. 32 cpc senza distinzione fra le tradizionali figure di garanzia propria e impropria, determina il radicamento del giudizio di prime cure innanzi al GDP di Napoli. 
Non sussistendo, tuttavia, un'ipotesi di vizio del provvedimento tale da determinare la remissione al primo giudice, deve questo Tribunale decidere la causa nel merito. 
Orbene, nel caso di specie le circostanze alla base dell'azione del ### (aggressione da parte del cane di proprietà del ### che azzannava l'appellante alla mano sinistra) da un lato non sono state specificamente contestate dalle controparti (arg. ex art. 115 co.1 cpc), dall'altro sono state confermate da ### presente all'evento, ed escussa come teste in primo grado nel giudizio rg 13856/2012, celebrato nel contraddittorio delle parti del presente giudizio e poi dichiarato estinto. Peraltro, in sede preprocessuale la compagnia di assicurazione indennizzava il ### in questo modo corroborando l'idea della sussistenza del fatto storico, della proprietà del cane aggressore in capo al proprio assicurato, dell'esistenza della copertura assicurativa. 
Non vi è dubbio, poi, anche per una massima di comune esperienza, che risulta raggiunta la prova del fatto che il rottweiler di proprietà del ### nell'azzannare la mano sinistra del ### gli abbia provocato un danno. 
In ordine alla determinazione delle conseguenze lesive del fatto, veniva nominato da questo Tribunale un consulente tecnico d'ufficio nella persona del dr. ### il quale così concludeva: “sulla base della natura ed entità delle lesioni, delle certificazioni agli atti, dell'età del paziente e dei trattamenti terapeutici adottati, è possibile concludere che il periodo della inabilità temporanea parziale, I.T.P., si è complessivamente protratto per 23 giorni, così suddivisibili: 8 giorni al 75% e 15 giorni al 50%. 
Attualmente il signor ### per le lesioni riportate in data 02/01/'08, presenta i seguenti postumi: una cicatrice cutanea, visibile a distanza molto ravvicinata, nella regione volare del 2° dito della mano sinistra, in corrispondenza della falange basale a forma di “V” delle dimensioni di 1 cm. per 1 cm.; tre cicatrici puntiformi, con le medesime caratteristiche, nella regione dorsale della mano sinistra, in corrispondenza delle falangi prossimali del 2° e 3° dito. 
Essi rappresentano un pregiudizio di carattere estetico e, sulla base delle ### di ### del luglio 2003 e in considerazione della sede, morfologia, età, genere del soggetto, vanno ad incidere per l'1% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto”. 
Il ctu, poi, ravvisava la congruità delle spese mediche documentate, per un ammontare di euro 294,00 ###, rispetto all'iter diagnostico e terapeutico adottato. 
Le conclusioni del ctu, coerenti con le premesse sviluppate, appaiono ampiamente motivate, di modo che esse sono da ritenersi del tutto condivisibili e sono fatte proprie dal Tribunale, anche alla luce dell'assenza di contestazioni. 
Andando ora ad eseguire la quantificazione del danno risarcibile secondo le tabelle di ### tenuto conto dell'età del ### al momento dell'aggressione, deve ritenersi equo il risarcimento del danno nella misura di euro 1001,00 per danno permanente ed euro 1336,5 per l'invalidità temporanea (invero, non sussiste deduzione e prova in primo grado di elementi idonei a determinare un aumento personalizzato del risarcimento standard o di elementi utili a determinare l'esistenza di un cd danno morale; lo stesso ctu ha concluso: “Il livello di sofferenza, conseguito alle lesioni riportate e all'iter terapeutico adottato, è da ritenere basso”). 
Orbene, risulta pacifico come sia stato corrisposto al ### il pagamento di €1500,00 dalla HDI a parziale copertura dei danni subiti. 
Residua, pertanto, un credito risarcitorio pari alla differenza tra il quantum sopra riconosciuto (euro 2631,50 comprensivo di danno patrimoniale) e l'acconto, per un totale di euro 1131,50. 
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle ### della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. 
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale. 
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (2.1.2008) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma sopra indicata di euro 1131,50, devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici ### Sulle somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.). 
Alla luce delle precedenti considerazioni ### deve essere condannato al pagamento in favore di ### della somma di euro 1131,50, oltre accessori.  ### va poi condannata a manlevare ### di quanto da questo versato al ### in conseguenza di detta statuizione, salva la franchigia di euro 500,00, la cui applicazione non è stata contestata in primo grado e che comunque appare documentata mediante deposito della non contestata polizza (art.5.12 Limiti di indennizzo - franchigie). 
Nel rapporto processuale tra parte appellante e ### le spese di lite del primo grado di giudizio vanno compensate per la sopravvenienza della sentenza SU 24707 rispetto alla valutazione del giudice (arg. ex art. 92 comma secondo cpc); invece, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ### con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione della non complessità della questione di fatto.  ### spa è tenuta a tenere indenne il proprio assicurato ### anche di quanto versato per le spese di lite in favore dell'appellante. 
Invece, nello specifico rapporto processuale inerente il rapporto di manleva e nel quale è estraneo il ### stante la violazione pacifica del patto di gestione lite da parte del ### (punto 8.17 della polizza“gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza”), le spese di lite sono compensate. Le spese di ctu, tuttavia, sono a carico delle parti in solido in quanto l'esigenza di accedere ad operazioni di ctu è dipesa in parte dagli inadempimenti dei convenuti, in parte dall'incongruità della ctp esibita dal ### PQM Il Tribunale: a) In parziale accoglimento dell'appello, dichiarata radicata la competenza territoriale in primo grado innanzi al GDP di Napoli, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria promossa da ### condanna ### al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1131,50 oltre accessori come in motivazione; b) Condanna la ### spa a manlevare ### delle somme da questo pagate al ### in conseguenza della condanna di cui al superiore capo a, salva la franchigia di euro 500,00; c) ### al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'attore, che liquida in euro 190,00 per esborsi ed euro 1278,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese forfettarie, ### come per legge, con attribuzione; d) ### che la ### spa manlevi la parte convenuta di quanto corrisposto al ### in adempimento della condanna di cui al capo c; e) Compensa le spese di lite del primo grado di giudizio; f) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra ### e ### spa; g) ### le spese di ctu in solido tra le parti e condanna ### ed ### spa al rimborso in favore dell'appellante di quanto da questo eventualmente corrisposto al ctu in misura maggiore di 1/3.   Napoli, 9 maggio 2023 

il giudice
(F. ###


causa n. 5019/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Denza Giulio, Cislaghi Francesco

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