testo integrale
#### n. 3587/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. ### dr. ### dr. ### ha pronunciato la seguente ### procedimento contrassegnato con il n. 3587/2018 r.g. degli affari civili, avente ad oggetto “### revocatoria ordinaria”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale dell'11.9.2024, e vertente TRA ### nata a ### il ###, c.f. ### e residente in ####, alla Via della ### n.22, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### c.f. ###, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.9.2021, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in ### di Napoli, al ### 81, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081.7132151 ed indirizzo di posta elettronica certificata: ###, nonché dall'Avv. ### c.f. ###, in virtù di procura in calce all'originale della comparsa di costituzione di nuovo difensore in aggiunta dell'8.9.2024, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0824.28139 ed indirizzo di posta elettronica certificata: ###.. #### nata a Napoli il ### e residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa, giusta mandato su foglio a parte allegato al presente atto, dall'Avv. ### c.f. ###, con lui elettivamente domiciliat ###### n. 33; si chiede che tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art. 176 c.p.c. vengano effettuate al n. di fax ### - con PEC certificata ###. #### c.f. ###, residente ###, Rue de la ### res. Boutebrie - FE ###.
APPELLATO - ### l'appellante ### come da note depositate in data ### e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il proposto appello e per l'effetto: a) rigettare la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e di declaratoria di inefficacia, nei confronti di ### dell'atto di compravendita per ### di #### n. 122090, Raccolta n. ###, registrato all'ufficio Napoli 3 il ### n. 29480/IT, stipulato tra ### e ### avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla ### di ### 31; b) Per tutte le ragioni di cui all'atto d'appello, agli atti di primo e secondo grado e ai verbali di causa di entrambi i gradi di giudizio, dichiarare l'infondatezza della domanda giudiziale, ovvero il rigetto di tutte le domande di parte attrice (attuale appellata), e per l'effetto disporre la cancellazione della trascrizione dell'iniziale domanda giudiziale di accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e di declaratoria di inefficacia, proposta da ### con il giudizio iscritto, presso il Tribunale civile di Napoli, al N. R.G. 7038/2011, conclusosi con sentenza N. 5480/2018, oggetto d'impugnazione nel giudizio de quo, trascrizione effettuata, dopo l'instaurazione del ### di primo grado, sull'immobile de quo, nonché disporre, altresì, la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado n. 5480/2018, resa dal Tribunale di Napoli, a conclusione del giudizio iscritto al n. R.G. 7038/2011; c) Alla luce della pretestuosità dell'iniziativa processuale intrapresa dalla ### condannare la stessa al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, maggiorate di spese generali ed oneri di legge, con attribuzione ai difensori antistatari, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014.
Per l'appellata ### come da note depositate in data ### e, quindi: 1. rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto; 2. confermare la sentenza impugnata n. 5480/2018 emessa e depositata dal Tribunale di ###. in data ###; 3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, e della fase di sospensiva, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE Con citazione del 3.7.2018, la Sig.ra ### proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5480/2018 del 4.6.2018 con la quale, in accoglimento della domanda proposta da ### nei confronti della stessa, oltre che di ### detto giudice così provvedeva: “1. dichiara inefficace nei confronti di ### il contratto di compravendita del 22.12.08 con cui ### vendeva a ### l'appartamento sito in Napoli, ### di ### n. 31, p.
II, riportato in catasto al f.7, p.lla 350, sub 9; 2. condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 8.000 per onorario ed euro 545 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione; 3. autorizza il competente ### dei ### a trascrivere la presente sentenza”. ### quindi, con il sopra citato atto di impugnazione, conveniva innanzi all'intestata Corte di ### e ### e, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedeva, in riforma della gravata decisione, di accogliere le seguenti conclusioni: a) accogliere l'appello e, previa sospensione della efficacia esecutiva della gravata sentenza, rigettare la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e di declaratoria di inefficacia, nei confronti di ### dell'atto di compravendita per notar ### di #### n.122090 Raccolta n.### registrato all'ufficio Napoli 3 il ### n.29480/###, stipulato tra ### e ### avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla ### di ### n.31; b) dichiarare l'infondatezza della domanda giudiziale, ovvero il rigetto di tutte le domande di parte attrice e, per l'effetto, disporre comunque la cancellazione della trascrizione dell'iniziale domanda giudiziale, avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio sull'immobile di proprietà; c) ### al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate di spese generali ed oneri di legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
Con istanza depositata il ### l'appellante chiedeva inoltre di provvedere alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione, eventualmente anche inaudita altera parte, in data anteriore all'udienza fissata per la prima comparizione; il ### fissava allo scopo l'udienza innanzi alla ### dell'1.8.2018.
Con comparsa del 26.7.2018 si costituiva ### la quale contestava i motivi posti a fondamento dell'atto di appello, come pure la preliminare richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione, chiedendone il rigetto, con conferma di quest'ultima.
Con comparsa depositata alla predetta udienza di comparizione dell'1.8.2018 si costituiva anche l'appellato ### il quale deduceva la propria estraneità alla vicenda oggetto del presente giudizio e deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della proposta azione revocatoria, avendo peraltro contestato in un separato giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la validità dell'atto di compravendita in contestazione, anche in relazione al mancato pagamento del prezzo.
Con ordinanza del 3.8.2018 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione; all'esito della prefissata prima udienza dell'8.5.2019, la causa veniva quindi rinviata per le conclusioni.
Successivamente, dopo alcuni rinvii di ufficio, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 24.7.2024 per udienza dell'11.9.2024 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori gg. 20 per le eventuali memorie di replica. ***********************
Preliminarmente va chiarito che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato regolarmente notificato da ### a ### a mezzo posta - mediante atto consolare, trovandosi lo stesso all'estero - in data 3\19.7.2018.
Il predetto si costituiva peraltro in giudizio all'udienza di comparizione appositamente fissata innanzi alla ### in data ###, anche se ai soli fini del procedimento appositamente attivato da ### - ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c. - con istanza del 12.7.2018, per la preliminare decisione relativa alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Tuttavia, pur riservandosi lo stesso nella propria comparsa la successiva costituzione nel giudizio di merito, quest'ultima non è di fatto avvenuta, dovendosi pertanto dichiarare la sua contumacia.
Ciò posto, nel merito, rileva la Corte che l'appello non è fondato e va quindi rigettato, nei termini e per le ragioni di seguito indicate, con conseguente conferma della gravata decisione.
In limine litis va sul punto innanzitutto chiarito che, pur avendo l'appellante ### fatto riferimento (v. pagg. 4-5 dell'atto di appello) ad una serie di circostanze - soprattutto legate ad una serie di iniziative giudiziarie e denunce del ### nei confronti dei vari magistrati giudicanti - che, a suo dire, avrebbero reso poco sereno il clima in cui il giudice di primo grado aveva emesso la sentenza impugnata, non risulta in realtà proposto in merito un reale motivo di gravame, come correttamente deduce parte appellante (v. comparsa depositata il ###, pag. 1).
Peraltro, lo stesso sarebbe stato in ogni caso infondato, posto che la ### avrebbe dovuto, eventualmente, proporre istanza di ricusazione nel corso del giudizio di primo grado, come invece non avvenuto, trattandosi quindi di questione del tutto superata.
Sgombrato il campo dalle questioni aventi carattere preliminare, rileva la Corte che, come risulta dagli atti, in data ### la sig.ra ### sottoscriveva, per il tramite dell'agenzia ### una proposta di acquisto relativa all'immobile sito in Napoli, ### di ### n. 31, di proprietà di ### A seguito dell'accettazione da parte di quest'ultimo, in data ###, ### e ### stipulavano presso la stessa agenzia ### una scrittura privata avente ad oggetto un contratto preliminare di compravendita, registrato all'### 1 al n. 14259/3 in data ###, relativo al predetto immobile, meglio ivi descritto, sito in Napoli alla ### di ### n. 31.
Nel predetto contratto veniva originariamente previsto che il prezzo - pari a complessivi € 280.000,00 - sarebbe stato corrisposto, quanto ad € 240.000,00 all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo, mentre la somma di € 40.000,00 veniva versata quale caparra contestualmente, ed a mezzo degli assegni ivi menzionati.
Era inoltre previsto nell'atto che ### avrebbe provveduto a richiedere, ai fini del pagamento del saldo sopra indicato, un mutuo ad un ### di primaria importanza.
Il promittente venditore ### si obbligava a risolvere giudizialmente o stragiudizialmente la relativa controversia e provvedere alla cancellazione - entro la data prevista per la stipula dell'atto definitivo - della trascrizione in favore del fratello ### della citazione relativa al giudizio dallo stesso introdotto, avente ad oggetto la richiesta declaratoria di nullità per simulazione relativa all'atto per ### del 24.2.2007, riguardante l'immobile in questione, precisando che era in corso il procedimento di appello avverso la sentenza n. 8651/2005 del 30.8.2005 del Tribunale di Napoli.
Le parti precisavano a tal fine - e di comune accordo - che la cancellazione della predetta formalità - oltre a quella relativa all'ipoteca legale iscritta il ### in favore della ### S.p.A. - avrebbe costituito condizione essenziale per il perfezionamento della vendita e che, pertanto, in caso di mancata ottemperanza da parte della promittente alienante, il contratto preliminare si sarebbe dovuto intendere risolto, con conseguente restituzione in favore della promittente acquirente del doppio degli importi versati a titolo di caparra confirmatoria, senza ulteriore danno per le parti.
Tuttavia, con scrittura integrativa del 18.4.2008 le parti convenivano successivamente che il ### - promittente venditore - avrebbe provveduto al rilascio dell'immobile in questione entro il ### e che la ### - promittente acquirente - avrebbe a sua volta provveduto, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia tra ### ed il fratello, ### ad ottenere il mutuo necessario ai fini del versamento del rimanente prezzo convenuto.
Non era stato però possibile per la ### ottenere la concessione del mutuo previsto, e quindi stipulare l'atto definitivo, proprio per l'esistenza delle dette formalità. ### quindi, avendo appreso che ### si era rivolto ad una ### immobiliare al fine di alienare il medesimo immobile oggetto del contratto preliminare da essa stipulato, aveva prima diffidato quest'ultima a provvedere in tal senso e poi, con racc.ta del 16.12.2008, aveva convocato il predetto promittente alienante innanzi al ### per provvedere, in data ###, alla stipula dell'atto definitivo, che non avveniva a causa della mancata comparizione del #### precisava nell'atto introduttivo che dalla relazione predisposta dal ### risultava che, a tutto il ### - e quindi ben oltre la data del 30.6.2008 prevista per la stipula dell'atto definitivo - le formalità esistenti sull'immobile in questione non erano state cancellate. ### dichiarava quindi con racc.ta del 27.3.2009 di avvalersi della clausola risolutiva espressa e conveniva pertanto ### innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di ottenere la relativa declaratoria, nonché la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 80.000,00, pari al doppio della caparra, oltre interessi.
Tuttavia la predetta veniva a conoscenza che il predetto ### con atto per ### del 22.12.2008, Rep. 122090, Racc. n. ###, registrato presso l'### di Napoli 3 il ### al n. 29480/IT, aveva venduto il menzionato appartamento sito in Napoli, ### n. 31, in favore della ###ra ### odierna appellante.
Pare utile precisare che dal predetto atto di compravendita, secondo quanto dalle parti dichiarato, il prezzo di acquisto risultava pari a complessivi € 250.000,00, versato dall'acquirente al venditore, che ne rilasciava quietanza di saldo, tramite i seguenti assegni "non trasferibili" all'ordine di quest'ultimo, senza indicazione del traente: “a) Quattro assegni bancari tratti sul ### S.p.a. ag.7 di Napoli: n.###-08 del 30/07/2008 di ### 40.000,00, n.###/08 del 15/09/2008 di ### 40.000,00, n.###-10 del 30/09/2008 di ### 45.000,00 e n.### del 22/12/2008 di ### 45.000,00; b) Quattro assegni bancari di ### 10.000,00 ciascuno tratti sulla ### di ### S.p.a. Filiale di Napoli alla ### n.###-01 del 30/10/2008, n.###-02 del 15/11/2008, n.###-03 del 30/11/2008 e n. ###-04 del 20/12/2008; c) Assegno postale n. 8902797508-07 di ### 50.000,00 emesso il ### dalle ### S.p.a. ### di ### Molara”.
Nell'atto in questione, all'art. 6, il venditore ### dichiarava che sull'immobile alienato gravavano esclusivamente le seguenti formalità: - trascrizione n.17867/11818 del 1/08/2000 contro il venditore e a favore di ### di domanda giudiziale di accertamento di simulazione dell'atto 24/02/2000 per notar ### di #### 27839, ### 9174, rigettata con sentenza n.8651 del 30.8.2005 del Tribunale di Napoli, VI sez. Civile; - trascrizione n.16347/7691 del 14/04/2007 contro il venditore e a favore di ### di domanda giudiziale di dichiarazione della nullità dell'atto 24/02/2000 per notar ### di #### 27839, ### 9174, relativo al giudizio pendente in Corte d'### del Tribunale di Napoli.
Non si faceva alcuna menzione del detto atto del contratto preliminare precedentemente stipulato e registrato tra il sig. ### e la sig.ra ### Quest'ultima pertanto, ritenendo venuta meno, per effetto del detto atto di vendita, la garanzia del proprio credito relativo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata in esecuzione del menzionato contratto preliminare, oggetto di domanda di risoluzione per inadempimento del ### ha quindi proposto l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio. ### è rimasto contumace nel giudizio di primo grado, mentre ### rendeva anche interrogatorio formale innanzi al Tribunale, dichiarando di aver appreso dell'esistenza di un contratto preliminare tra il ### e la ### solo successivamente all'acquisto effettuato del medesimo immobile; precisava inoltre di aver conosciuto il predetto alienante solo tramite un proprio amico, di nome ### il quale le aveva riferito dell'intenzione del predetto di vendere l'immobile, una volta liberato.
Va ancora precisato che nel corso del giudizio ### depositava l'atto pubblico di integrazione e rettifica per ### di ### del 30.12.2014, Rep. 122090, Racc. n. ###, nel quale era previsto che: "…….Nel suddetto atto di compravendita, seppure il prezzo era stato convenuto e corrisposto per la somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/oo) parte di esso e precisamente la somma di euro 125.000,00 (……….) non è mai stata realmente corrisposta ed incassata; - che i titoli sopracitati vengono oggi sostituiti con numero due assegni circolari non trasferibili emessi in data ### dal ### e precisamente : …., -- che il possesso materiale seppur veniva trasferito all'atto di vendita sopracitato non è mai avvenuto e che invece avviene in data odierna anche mediante consegna delle chiavi, con precisazione che il signor ### potrà continuare ad occupare l'immobile anche ai fini del trasloco fino al trenta marzo 2015".
Ciò posto, ### senza contestare la legittimazione dell'istante sotto il profilo dell'esistenza del credito posto a base della proposta azione revocatoria, ha incentrato la propria difesa sulla dedotta inesistenza da parte propria della scientia fraudis, come meglio indicato in comparsa.
Orbene, con la gravata decisione il primo giudice dava atto che il credito dell'istante non risultava sostanzialmente contestato; peraltro risulta dagli atti depositati da ### nel giudizio di primo grado che, con sentenza n. 2633/2013, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di ### dichiarando risolto il contratto preliminare da essa stipulato con il ### e condannando quest'ultimo al pagamento dell'importo di € 80.000,00, oltre interessi legali; nel giudizio di appello proposto ad istanza del ### la Corte rigettava peraltro l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione dallo stesso proposta.
Risulta poi dagli atti che la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 7.5.2019, n. 2420, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione per inattività delle parti; tale pronuncia, impugnata dal ### risulta confermata per effetto dell'ordinanza della Suprema Corte n. 12858/2024 del 10.05.2024, pure in atti allegata; in conseguenza, il credito della ### risulta oramai accertato con sentenza passata in cosa giudicata.
Inoltre, non vi è alcun dubbio che con la vendita in questione il ### abbia disposto del proprio patrimonio, senza che sia risultata in corso di causa l'esistenza di altri beni aggredibili, sussistendo in re ipsa la scientia damni da parte di quest'ultimo.
Quanto al consilium fraudis dell'acquirente ### oggi appellante, il giudice di primo grado così motivava la propria decisione, con la quale affermava la sussistenza di quest'ultima e, quindi, perveniva all'accoglimento dell'azione revocatoria della ### “Non vi è prova del pagamento del prezzo. ### si è limitata a riferire di aver versato il dovuto a mezzo di assegni circolari senza produrre copia dei medesimi, senza indicarne la provvista e senza dimostrarne l'effettivo incasso e ciò nonostante specifiche eccezioni in merito di controparte.
Nel corso del giudizio, poi, la stessa ### ha prodotto l'atto del 30.12.14 nel quale si dichiara che il pagamento della somma di € 250.000 al ### indicato nel precedente atto di vendita, in realtà non è avvenuto che per la metà mentre il residuo prezzo (€ 125.000) viene versato in quella sede per € 100.000 mediante finanziamento ottenuto e per € 25.000 mediante assegno bancario.
Ancora una volta non si fornisce prova né della provenienza della provvista né dell'effettivo incasso di tali somme.
Va detto che, a quella data, la ### era a conoscenza del credito vantato dall'attrice che, nel frattempo, aveva provveduto a trascrivere la domanda giudiziale proposta nei confronti del ### In definitiva è provato che l'atto dell'acquisto dell'immobile era simulato quanto al pagamento del prezzo, avvenuto solo per la metà.
Tanto consente di ritenere che, al di là delle liti che li hanno poi opposti, vi sia stato un accordo di reciproca convenienza tra le parti non essendo altrimenti giustificabile una svendita dell'immobile (non promesso in vendita ma effettivamente venduto) per meno della metà del valore dietro promessa del pagamento del residuo mediante un mutuo non si sa come ottenibile (l'immobile, già soggetto a varie formalità negative, non era utilizzabile come garanzia).
A ciò si aggiunga che nemmeno del pagamento di tale ulteriore somma vi è alcuna prova. ### in questione va, pertanto, dichiarato inefficace nei confronti del creditore”. ### censura sostanzialmente tale parte della decisione di primo grado, deducendo che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato gli elementi sopra indicati, pervenendo ad una non corretta decisione in ordine all'esistenza della propria consapevolezza quanto al carattere pregiudizievole per i creditori del trasferimento immobiliare effettuato in proprio favore. ### richiama in primo luogo tutte le circostanze relative alle notevoli difficoltà incontrate ed alle traversie giudiziarie derivanti dal comportamento del ### che, disattendendo peraltro il predetto atto di integrazione e rettifica sopra menzionato, aveva in ogni modo ostacolato il rilascio da parte propria - ed in favore della ### - dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita oggetto di impugnazione per revocatoria da parte di ### (v. pagg. 9-10 dell'atto di appello, da intendersi qui richiamate).
La predetta deduceva quindi che solo nel dicembre dell'anno 2017 era finalmente riuscita ad entrare nel possesso dell'immobile acquistato, all'esito di una estenuante procedura esecutiva, non ancora conclusasi, posto che ella era ancora costretta a pagare ingenti somme per la collocazione in deposito dei beni in precedenza ivi collocati e non ritirati dal ### Risultava quini comprovata, a suo dire, l'inesistenza dei presunti accordi di convenienza tra le parti che, a dire del primo giudice, sarebbero intervenuti tra essa appellante ed il ### anzi, la conflittualità esistente tra dette parti rendeva insostenibile la tesi dell'esistenza di un accordo fraudolento.
Peraltro, sostiene la ### di aver avuto modo di conoscere il ### solo nell'estate del 2008, tramite l'amico ### e quindi ben oltre la stipula del preliminare con la ### avvenuta in data ###; inoltre, detto atto non era stato oggetto di trascrizione ed era quindi ad ella ignoto al momento della stipula da parte propria dell'atto di compravendita.
Orbene, va premesso sul punto, ad opinione della Corte, che costituisce affermazione del tutto consolidata in sede di legittimità, quella secondo la quale “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (v., ex plurimis, ### civile, sez. III, 15/01/2024, n. 1558; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 16221 del 18/06/2019).
In particolare, “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (v. ### civile, sez. III, 15/10/2021, n. 28423; cfr, anche ### civile, sez. II, 23/01/2023 , n. 1897).
In buona sostanza, non rileva nella specie se ### fosse a conoscenza o meno della specifica ragione creditoria vantata dalla ### nei confronti del ### né che tra la prima e quest'ultimo esistesse uno specifico accordo volto ad eludere in maniera fraudolenta le eventuali iniziative della creditrice dirette ad ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, attraverso l'aggressione del patrimonio del predetto ### Ciò che assume rilevanza è, come chiarito della Suprema Corte, la consapevolezza da parte del terzo acquirente -oltre che del debitore alienante - della diminuzione della garanzia patrimoniale del primo verso i creditori, stante la riduzione della consistenza patrimoniale derivante dall'atto posto in essere.
Non era quindi necessario, nella specie, dimostrare che ### e ### avessero concluso uno specifico accordo volto ad eludere le ragioni dei creditori, né che la ### fosse a conoscenza della precedente stipula del contratto preliminare con la ### eventualità questa in ogni caso non determinante (è stato infatti chiarito che, “nel caso di contratto preliminare di compravendita, a seguito del quale il promittente venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto, la prova che l'acquirente dell'immobile fosse a conoscenza del precedente contratto preliminare non è sufficiente, essendo necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito; cfr. ### civile , sez. II , 23/01/2023 , n. 1897).
Occorreva per la ### dimostrare, anche in via indiziaria e mediante presunzioni, che la ### fosse semplicemente consapevole che l'atto da ella stipulato fosse idoneo a generare un pregiudizio alla garanzia patrimoniale del ### verso i propri creditori.
Così inquadrata la fattispecie, non appaiono idonei a porre in crisi la motivazione adottata dal primo giudice i rilievi relativi al fatto che non vi sia prova di una pregressa conoscenza tra la ### ed il ### ovvero che la prima conoscesse l'esistenza del precedente contratto preliminare con la ### non oggetto di trascrizione.
Non appare determinante neanche la circostanza che, sempre tra la ### ed il ### sia sorto in epoca successiva alla stipula un forte dissidio, con particolare riguardo al rilascio dell'immobile acquistato, tale da sfociare in iniziative giudiziarie esecutive ed anche penali.
Ciò che conta realmente sono le particolari modalità con le quali si è sviluppato l'acquisto dall'odierna appellata, tale da dimostrare indubbiamente la consapevolezza da parte della ### della particolare situazione in cui si trovava all'epoca il ### tale da giustificare un trasferimento immobiliare effettuato con modalità assolutamente anomale e certamente particolarmente convenienti per l'acquirente.
Appare infatti del tutto singolare che la ### che avrebbe conosciuto il ### solo nell'estate del 2008 tramite un comune amico e senza intermediazione di alcuna agenzia immobiliare, abbia, solo alcuni mesi dopo - ed evidentemente prima dell'atto per ### di ### del 22.12.2008, visto che nello stesso viene solo dato atto della quietanza - consegnato allo stesso assegni bancati datati in parte in epoca precedente di alcuni mesi il trasferimento ed in parte quasi coevi, senza aver alcun tipo di garanzia.
Peraltro, anche a voler dare per scontato che con la dizione utilizzata nell'atto si sia inteso dare atto che i titoli erano stati consegnati in tale sede ###posto in evidenza del primo giudice, della reale esistenza di tali assegni, indicati senza alcuna menzione del soggetto traente, e del relativo incasso, non è stata data alcuna prova nel corso del giudizio, essendo rimasta una mera affermazione quella contenuta nell'atto secondo la quale “### somma è stata pagata dall'acquirente al venditore, che ne rilascia quietanza di saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere…”.
Inoltre, nel suddetto atto veniva dato atto dell'esistenza del contenzioso in atto tra ### ed il fratello ### all'epoca pendente in Corte di ### stante la trascrizione di due diverse citazioni ### più probante dell'assoluta anomalia dell'operazione effettuata appare l'avvenuta stipula tra ### e ### alcuni anni dopo, in data ###, di un atto denominato come “integrativo e di rettifica di compravendita”, con il quale, con riferimento alla precedente stipula dell'atto per ### di ### del 22.12.2008, venivano effettuate alcune precisazioni estremamente significative ai fini della risoluzione della presente controversia, come correttamente posto in evidenza dal primo giudice.
Era infatti precisato che, seppur il prezzo risultasse convenuto e corrisposto nel predetto atto di compravendita per l'importo di € 250.000,00, parte di esso, e precisamente la somma di € 125.000,00 corrisposta a mezzo alcuni degli assegni bancari meglio ivi indicati - tratti sul ### S.p.a. ag.7 di Napoli: n.###-08 del 30/07/2008 di ### 40.000,00, n.###/08 del 15/09/2008 di ### 40.000,00, n.###-10 del 30/09/2008 di ### 45.000,00 - non era stata mai in realtà versata ed incassata.
Si dava quindi atto della relativa sostituzione con nn.2 assegni circolari non trasferibili emessi in data ### dal ### e precisamente: 1) assegno numero punto 9200065282-05 euro 100.000,00 (di cui euro 50.000,00 mediante finanziamento numero ### del ### concesso alla signora di ### ed euro 50.000,00 mediante finanziamento numero 47795080 ### del ### concesso al signor ### 2) assegno numero 5200018586-092 di euro 25.000 prelevati dal CC numero 12181 del ###.
Era inoltre precisato che il possesso materiale dell'immobile, benché effettuato con l'atto del 22.12.2008, non era in realtà mai avvenuto fino a quel momento (pur avendo in realtà la ### all'epoca chiesto di poter beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto della “prima casa”, con conseguente obbligo di trasferire ivi la sua residenza, pena la perdita delle stesse); il trasferimento del possesso avveniva quindi solo contestualmente a tale atto, pur essendo il ### autorizzato ad occupare l'immobile, ai fini del trasloco, fino al 30.3.2015.
Correttamente peraltro il primo giudice, oltre a dare atto della circostanza che, al momento dell'originaria stipula dell'atto di compravendita il relativo prezzo - come dichiarato dalle medesime parti contraenti - sarebbe stato in realtà versato solo per la metà, rilevava che, ancora una volta, anche con riguardo all'atto integrativo, non venivano dimostrati né la provenienza della provvista né l'effettivo incasso delle somme. ### intende giustificare tale anomalia chiarendo che, dopo la stipula del primo atto del 22.12.2008, stante l'esistenza delle formalità pregiudizievoli esistenti sull'immobile, le parti convennero che parte del prezzo corrisposto in quel momento - pari alla somma di € 125.000,00 - sarebbe stata in realtà trattenuta dagli acquirenti e non realmente versata al venditore.
Una volta risolto il contenzioso tra ### ed il fratello ### che era all'origine delle predette formalità pregiudizievoli, le parti avevano quindi stipulato l'atto di integrazione del 30.12.2014 sopra menzionato. ### ricostruzione, ancora una volta basata su mere affermazioni di parte e priva di un reale riscontro probatorio (al di fuori di quanto del tutto tardivamente prodotto da parte appellante solo in questo grado di giudizio, in violazione dell'art. 345 c.p.c.), conferma comunque le circostanze del tutto anomale dell'avvenuta vendita.
La stessa appellante ha nella sostanza sostenuto che ### pur avendo apparentemente ricevuto in data ### il pagamento di un prezzo convenuto pari ad € 250.000,00 - già inferiore a quello indicato nel preliminare con la ### nella misura di € 280.000,00 - avrebbe in realtà incassato il solo importo di € 125.000,00, avendo la parte acquirente trattenuto la somma di € 125.000,00, a fronte del riscontro - singolarmente solo in tale sede avvenuto - dell'esistenza di alcune formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile, derivanti dal contenzioso tra i due fratelli ### Nonostante, quindi, il pagamento del prezzo fosse avvenuto per la sola metà - circostanza peraltro anche questa asserita, ma neanche realmente dimostrata, come sopra indicato - il ### avrebbe tuttavia comunque provveduto all'immediato trasferimento dell'immobile venduto in favore della ### senza in realtà ricevere - almeno nella prospettazione di quest'ultima - alcuna garanzia quanto al pagamento del residuo, una volta eliminate le formalità pregiudizievoli; a riprova di tale ricostruzione viene prodotta una scrittura privata peraltro del tutto priva di data, e neanche a firma della ### ma del marito della stessa.
Va da ultimo considerato che, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., non può tenersi conto della la copia conforme in atti allegata dall'appellante della sentenza del Tribunale di Napoli n.1533/2020 dell'11.2.2020 - passata in giudicato, come da attestazione ivi allegata - con la quale è stato definito il diverso giudizio introdotto da ### nei confronti di ### in particolare, con tale provvedimento, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande proposte dal predetto ### attestando che il pagamento della compravendita per cui è causa sarebbe stato integralmente corrisposto.
Vero è che detta pronuncia è intervenuta in data ###, e quindi dopo la proposizione dell'atto di appello, avvenuta con citazione del 3.7.2018, ma la relativa produzione non è avvenuta alla prima udienza utile, ma solo dopo alcuni anni, con le note del 10.9.2024, quando la causa era stata già in precedenza rinviata per la precisazione delle conclusioni e la ### si era anche costituita, in data ###, a mezzo di un nuovo difensore; si tratta peraltro di giudizio al quale era del tutto estranea ### alla quale non sarebbe neanche opponibile il relativo giudicato.
In realtà, quindi, correttamente il primo giudice, sulla base delle circostanze del tutto anomale che hanno caratterizzato la compravendita intervenuta tra ### e ### ha ritenuto provata la consapevolezza da parte della prima del carattere pregiudizievole dell'atto in questione per la garanzia patrimoniale offerta ai creditori dai beni di quest'ultimo, dovendosi pertanto ritenere corretta la motivazione censurata.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, essendo risultati infondati tutti i motivi addotti dall'istante ### a sostegno della proposta impugnazione, va quindi rigetto l'appello con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ### e si liquidano di ufficio in favore dell'appellata ### come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "### dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore dichiarato della controversia, dichiarato come indeterminabile, di media complessità, tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate; nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione di spese e competenze come liquidate in favore dell'appellata ### in favore del difensore costituito della stessa, Avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Nulla va disposto quanto a ### rimasto contumace.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
A seguito di specifica istanza di parte appellante, va infine disposto lo stralcio dal fascicolo di ufficio relativo al presente procedimento della comparsa conclusionale di replica erroneamente depositata da parte dell'Avv.to ### in data ###, in quanto riguardante il diverso giudizio n. 1775/2018 pendente innanzi a questa stessa Corte di ### tra altre parti. P.Q.M. La Corte di ### di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 3.7.2018 da ### nei confronti di ### e ### ed avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5480/2018 del 4.6.2018, così provvede: a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione; b) ### al pagamento in favore di ### delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e ### se dovute; c) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario; d) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione; e) dispone lo stralcio dal fascicolo di ufficio relativo al presente procedimento della comparsa conclusionale di replica erroneamente depositata da parte dell'Avv.to ### in data ###, in quanto riguardante il diverso giudizio n. 1775/2018 R.G. pendente innanzi a questa stessa Corte di ### tra altre parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.11.2024. #####
causa n. 3587/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Dacomo Fulvio, Mungo Antonio, Franchini Fiorella