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Tribunale di Forlì, Sentenza n. 41/2025 del 29-01-2025

... natalizio la somma di € 6.500,00 nel mese di luglio o agosto 2016, € 6.500,00 durante le festività natalizie del 2016, € 6.000,00 nel mese di luglio o agosto 2017, € 4.000,00 durante le festività natalizie del 2017 e € 5.000,00 nel mese di luglio o agosto del 2018, mentre l'ultima tranche di € 2.000,00 era stata consegnata nei mesi di ottobre o novembre 2019, presso la propria abitazione allora sita a ####. In ordine all'accuse mossegli dal ### il ### ha riferito di avergli spedito la nuova carta prepagata con raccomandata a.r. n. ###42 dell'8.6.2022 regolarmente consegnata al destinatario il successivo 22.6.2022 ed ha, inoltre, evidenziato che nel mese di agosto 2022, durante le vacanze estive ad ### il ### gli aveva manifestato dubbi sulla convenienza economica della sua permanenza partecipativa nell'attività della ditta ### i cui ricavi erano assai modesti a fronte di costi di gestione insostenibili, e sulla propria volontà di lasciare l'### per cercare migliore fortuna all'estero. A dimostrazione di ciò, il convenuto ha riferito che la ditta ### aveva cessato l'attività, con cancellazione dal registro delle ### in data ###. Ha infine spiegato il convenuto che a seguito (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di Forlì - ### - Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 362/2024, promossa da: ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### (c.f. ###) e dall'avv. #### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito a ### n. 17 #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f. ###) e dall'avv. #### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito ad #### n. 2 ###: “voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale ###: - accertato e dichiarato che il sig. ### è venuto meno all'obbligo restitutorio nascente dal “pactum fiduciae” prelevando le somme accreditate sulla carta prepagata “### Evolution” senza restituirle al legittimo proprietario, ### per l'effetto condannare il sig. ### alla restituzione in favore del sig. ### dell'importo complessivo di ### 29.871,10, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo, o nella misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria con conseguente rigetto di tutte le domande svolte sia nel merito che in via riconvenzionale dal sig. ### in comparsa di risposta.  - Condannare altresì per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il sig. ### al risarcimento dei danni patiti dal sig. ### da liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito per i motivi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 31/05/2024 da intendersi qui letteralmente riscritti.  - In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di causa.  ###: - Accertato e dichiarato l'indebito arricchimento del sig. ### nei confronti del sig. ### condannare il sig. ### ad indennizzare il sig. ### dell'importo complessivo di ### 29.871,10, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo, o nella misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria con conseguente rigetto di tutte le domande svolte sia nel merito che in via riconvenzionale dal sig. ### in comparsa di risposta.  - Condannare altresì per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il sig. ### al risarcimento dei danni patiti dal sig. ### da liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito per i motivi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 31/05/2024 da intendersi qui letteralmente riscritti.  - In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di causa.  ###: “si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta nonché delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., qui da intendersi per ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di causa. Impugna e contesta tutto quanto avversamente prodotto, dedotto ed eccepito giacchè infondato sia in fatto che in diritto e chiede che la causa venga decisa”.  RAGIONI IN FATTO E ### (concisa esposizione) Con citazione notificata a mezzo posta il ### e perfezionatasi per compiuta giacenza in data ###, ### ha convenuto in giudizio il cugino ### deducendo che - il ### si erano recati insieme presso l'### postale di ### via ### per richiedere il rilascio di una carta prepagata (“### Evolution”) intestata a ### ma con l'accordo che la stessa sarebbe rimasta nella sua esclusiva disponibilità al fine di accreditarvi i propri risparmi senza il rischio di subire eventuali pignoramenti da parte dei propri creditori; - l'### di ### aveva rilasciato a nome del ### la carta prepagata “### Evolution” n. 5333.1710.4768.1 con codice ### 12 O ### che era rimasta nella sua esclusiva disponibilità, dalla data di emissione del 25/07/2017 fino alla scadenza di validità del giugno 2022; - su tale carta aveva effettuato “ricariche” con i propri risparmi per complessivi € 39.946,00 e prelievi in contanti su ATM o tramite POS per complessivi € 9.910,00, portando il saldo contabile alla data del 02/05/2022 a € 29.976,10 al netto degli importi trattenuti nel corso degli anni dalla ### S.p.A. per complessivi € 60,00 per i canoni annui (€ 50,00) e per le imposte di bollo (€ 10,00), come emergeva dall'estratto conto relativo alle operazioni dal 25/07/2017 sino al 02/05/2022; - ad inizio luglio 2022, la carta era stata ritirata dall'ATM di ### S.p.A. nel corso di un tentativo di prelievo a seguito dell'intervenuta scadenza della carta prepagata; - il ### venendo meno agli accordi intercorsi, non gli aveva trasmesso la nuova carta prepagata sostitutiva inviatagli da ### S.p.A. quale titolare apparente della carta, accampando una serie di scuse; - in data ### era stato accreditato sul proprio conto corrente acceso presso l'ufficio ### di ### l'importo di € 105 quale saldo attivo esistente sulla carta prepagata al momento della sua estinzione avvenuta in data ### presso l'### postale di ### con rimborso di € 1,86 per canone non goduto; - solo nel mese di settembre 2023 era riuscito ad ottenere dal ### la fotografia dell'estratto conto della nuova carta dal quale emergeva che il ### alle ore 18:32 era stato prelevato, mediante assegno circolare, l'importo di € 28.000 e l'importo di € 1.800 con tre prelievi di € 600 ciascuno nelle date del 25/11/2022, 26/11/2022 e 27/11/2022. 
Su tali basi, non avendo avuto successo i plurimi tentativi bonari di raggiungere un accordo e non avendo il ### neppure risposto all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, il ### ha dunque introdotto il presente giudizio al fine di chiedere la condanna del ### a restituirgli la somma di € 29.871, dallo stesso indebitamente prelevata con la carta ### allo stesso intestata fiduciariamente, violando il pactum fiduciae e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2041 c.c. per essersi il ### arricchito a sue spese, provenendo l'importo prelevato dal suo patrimonio.  ### si è ritualmente costituito con comparsa depositata il ### contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata. Ha, in particolare, evidenziato il convenuto che nel gennaio 2016, trascorrendo le vacanze natalizie con il cugino ed amico ### ad ### quest'ultimo gli aveva chiesto un prestito finanziario di € 30.000 al fine di partecipare all'attività svolta dalla ditta individuale ### (C.f. ###, P.IVA ###), con sede ###, di gestione di una stazione di servizio di carburante per autotrazione, con il quale aveva già condiviso l'esperienza lavorativa presso la società ### del ### - ### adducendo l'impossibilità di accedere a rapporti bancari per il timore di azioni espropriative da propri creditori e chiedendogli, quindi, di poter intestare a lui il conto. 
Ha, a tale proposito, premesso il convenuto che nel 2010 il ### era stato licenziato dalla società in cui prestava servizio come guardia giurata in quanto resosi responsabile di un fatto delittuoso per il quale aveva riportato una condanna detentiva di sette anni e, in considerazione della situazione di disagio e disoccupazione in cui si era venuto a trovare il cugino, e allo scopo di aiutarlo ad avviare l'iniziativa economica, aveva aderito alla richiesta di rendersi intestatario della carta prepagata ### e di concedergli un prestito di € 30.000 da rimborsare in 24/30 mesi. Ha spiegato il convenuto che non possedendo l'intero ammontare richiesto a titolo di prestito, aveva inizialmente consegnato al cugino la somma di € 6.000 ed il resto mediante versamenti in contanti nel corso del tempo con prelievi dal conto cointestato con la moglie, mentre, per € 8.000 facendo direttamente il ### ricorso ad un finanziamento della propria banca nel gennaio 2016. In considerazione del fatto che il ### non voleva far transitare le somme versategli sul conto bancario destinato al solo rimborso del mutuo acceso per l'acquisto della casa, ha riferito il ### di aver consegnato al cugino, in occasione dei ritrovi familiari ad ### nel periodo estivo e natalizio la somma di € 6.500,00 nel mese di luglio o agosto 2016, € 6.500,00 durante le festività natalizie del 2016, € 6.000,00 nel mese di luglio o agosto 2017, € 4.000,00 durante le festività natalizie del 2017 e € 5.000,00 nel mese di luglio o agosto del 2018, mentre l'ultima tranche di € 2.000,00 era stata consegnata nei mesi di ottobre o novembre 2019, presso la propria abitazione allora sita a ####. 
In ordine all'accuse mossegli dal ### il ### ha riferito di avergli spedito la nuova carta prepagata con raccomandata a.r. n. ###42 dell'8.6.2022 regolarmente consegnata al destinatario il successivo 22.6.2022 ed ha, inoltre, evidenziato che nel mese di agosto 2022, durante le vacanze estive ad ### il ### gli aveva manifestato dubbi sulla convenienza economica della sua permanenza partecipativa nell'attività della ditta ### i cui ricavi erano assai modesti a fronte di costi di gestione insostenibili, e sulla propria volontà di lasciare l'### per cercare migliore fortuna all'estero. A dimostrazione di ciò, il convenuto ha riferito che la ditta ### aveva cessato l'attività, con cancellazione dal registro delle ### in data ###. 
Ha infine spiegato il convenuto che a seguito delle criticità rilevate dal cugino e alla decisione di quest'ultimo di emigrare all'estero, essendo ormai da tempo spirato il termine pattuito per la restituzione della somma mutuata, ne aveva chiesto il rimborso entro il ### in modo da consentirgli di organizzare il trasferimento oltralpe. Non avendo ottenuto la restituzione, ha quindi riferito di aver prelevato il ### dalla carta prepagata in suo possesso, l'importo di € 29.871,10 quale parziale rimborso della maggior somma concessa in prestito al ### In via riconvenzionale il ### ha pertanto chiesto accertarsi l'avvenuta risoluzione del contatto di muto e il diritto alla restituzione della somma di € 30.000, previa compensazione con l'importo già prelevato di € 29.871,10. 
In esito alle verifiche preliminari effettuate con decreto del 10/05/2024, sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed è stata fissata al 10/04/2024 la prima udienza, alla quale sono comparse le parti ed è stata tentata, con esito negativo, la conciliazione. 
Con ordinanza del 24/07/2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, la stessa è stata rinviata ex art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 22/01/2025 con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione. 
La domanda proposta dal ### è fondata e merita accoglimento mentre va respinta la domanda riconvenzionale del ### Alla luce delle stesse difese del convenuto non è contestata la circostanza che la carta prepagata “### Evolution” individuata con il n. 5333.1710.4768.1 (ed associata al conto postale con codice ### 12 O ###), sia stata intestata a ### per accordo fiduciario intercorso con il ### ma che sia rimasta nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultimo dalla data di emissione (luglio 2017) fino a quella della sua scadenza (giugno 2022). 
È parimenti documentato dagli estratti conto prodotti e dalle ricevute della ricarica della carta prepagata, che le somme sulla stessa transitate fossero di provenienza del ### che ha provveduto ad effettuare, nel tempo, le varie ricariche e prelievi (dal doc. 2 prodotto in allegato alla citazione emergono ricariche effettuate dal ### su tale carta per complessivi € 33.820). ### parte, avendo lui incontestatamente la disponibilità materiale di tale carta non poteva essere diversamente e l'estratto conto prodotto quale doc. 3 conferma le movimentazioni intercorse e l'esistenza di un saldo attivo, alla data del 02/05/2022 di € 29.976,10. 
Risulta altresì provato che alla scadenza di validità della carta prepagata, nel giugno 2022, la carta detenuta dal ### sia stata ritirata privandolo, da quel momento, della materiale disponibilità della stessa, così come della nuova carta che, essendo intestata al ### è stata a quest'ultimo consegnata.
Benché il convenuto abbia provato a sostenere di aver inviato la carta prepagata sostitutiva in cui erano state trasferite le somme presenti nella vecchia carta al ### tramite raccomandata datata 22/06/2022, la circostanza è per tabulas smentita dalle stesse difese del ### che a pag. 7 della comparsa di costituzione dichiara “trascorsi inutilmente circa due mesi dalla rinnovata scadenza pattuita per il rimborso, il ### prelevava il ### dalla carta prepagata l'importo di euro 29.871,10 a titolo di parziale rimborso/restituzione della maggior somma data in prestito al ### ma non riscossa”, nonché dalla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta con richiesta di “accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di mutuo perfezionatosi tra il sig. ### ed il sig. ### per inadempimento del debitore/mutuatario ### e, per l'effetto, condannare il sig. ### alla corresponsione della somma di euro 30.000,00 oltre interessi a favore del sig. ### a titolo di rimborso dell'importo mutuato; dichiarare compensate tra le parti l'importo di euro 29.871,10 con condanna del sig. ### alla corresponsione a favore del sig. ### della differenza sino alla concorrenza di euro 30.000,00 oltre interessi legali a titolo di restituzione del residuo mutuo non corrisposto”. 
La richiesta di compensare l'importo di € 29.871,10 con quanto dal ### asseritamente dovuto per il prestito ricevuto di € 30.000 è una chiara ammissione di aver prelevato tale importo di spettanza del ### Non vi sono quindi dubbi sulla fondatezza della prospettazione attorea e della domanda di restituzione delle somme giacenti sulla carta ### n. 5333.1710.4768.1 e girate sulla nuova carta emessa alla scadenza di validità, indebitamente prelevate dal ### nella consapevolezza che fossero di esclusiva pertinenza del ### pari a complessivi € 29.871,10. 
I motivi per i quali il ### abbia chiesto al cugino di poter intestare a lui la carta prepagata sono del tutto irrilevanti una volta che risulta dimostrato, e non contestato, il fatto che la carta, pur intestata al ### è sempre stata alimentata dal ### con ricariche di denaro dallo stesso effettuate, avendo avuto per cinque anni la materiale disponibilità di tale carta, a comprova della natura fiduciaria dell'intestazione di tale carta. Circostanza questa, peraltro, pacificamente ammessa dallo stesso #### parte, dagli estratti conti prodotti dal ### quali docc. 6 e 7, emerge che quest'ultimo aveva la titolarità di altri conti bancari e le disponibilità finanziarie per alimentare la carta prepagata, come dimostrano i movimenti registrati sul conto ### in cui risultano, in corrispondenza della data di accensione della carta ### accrediti per finanziamenti (accredito di € 17.000 da ### in data ### - accredito di € 30.000 da Findomestic in data ### - accredito di € 10.000 in data ### e un prelievo di € 50.000 in data ###). 
È risultata invece del tutto sfornita di prova la domanda formulata dal ### in via riconvenzionale, al fine di paralizzare la richiesta di restituzione del ### di aver mutuato a quest'ultimo la somma di € 30.000. 
Il convenuto non ha fornito alcuna prova di aver consegnato al ### nel corso degli anni, la somma complessiva di € 30.000 con le modalità indicate nella propria comparsa. Né le prove orali dallo stesso articolate sarebbero state idonee a fornire supporto probatorio alle proprie affermazioni, confermandosi quanto rilevato con l'ordinanza istruttoria del 24/07/2024. 
Peraltro, dalla documentazione bancaria prodotta dal ### non è possibile evincere la presenza di prelievi degli importi che sarebbero serviti per effettuare, alle scadenze dallo stesso indicate, il preteso prestito di complessivi € 30.000 al ### non emergendo risorse sufficienti nel conto cointestato con la moglie ed alimentato dai soli stipendi della coppia. Né risulta credibile, tenuto conto della consistenza della somma per le risorse patrimoniali delle parti in causa, che le consegne siano avvenute in contante e che tale richiesta fosse stata espressamente motivata dal ### in quanto non voleva “far transitare versamenti su un suo conto corrente deputato al solo pagamento delle rate di muto acceso presso la ### per l'acquisto dell'immobile in cui abitava a ### sito alla ### n. 23, evitando giacenze espropriabili da suoi creditori”. ### ha infatti documentato che nel periodo in questione, oltre al conto con ### aveva anche un altro conto con ### nel quale effettuava numerose operazioni, anche di accredito di finanziamenti, privando così di credibilità quanto affermato dal convenuto. 
Non può pertanto ritenersi in alcun modo dimostrata l'esistenza di un prestito di € 30.000 effettuato dal ### in favore del ### con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale. In assenza di prova del prestito va, di conseguenza, rigettata anche la pretesa richiesta di compensazione. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da ### con citazione notificata il ###/2024 nei confronti di ### dichiara tenuto e per l'effetto condanna ### a restituire a ### la somma di € 29.871,10 maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. 
Rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da ### nei confronti di ### con comparsa del 26/04/2024. 
Condanna il ### alla rifusione delle spese sostenute dal ### per il presente giudizio, che si liquidano in € 577,29 per anticipazioni e in € 7.6800,00 per compenso professionale (di cui € 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.800,00 per fase istruttoria e € 2.900,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### lì 29/01/2025 IL GIUDICE Dr.ssa

causa n. 362/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vacca Barbara

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4712/2024 del 21-11-2024

... #### n. 3587/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. ### dr. ### dr. ### ha pronunciato la seguente ### procedimento contrassegnato con il n. 3587/2018 r.g. degli affari civili, avente ad oggetto “### revocatoria ordinaria”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale dell'11.9.2024, e vertente TRA ### nata a ### il ###, c.f. ### e residente in ####, alla Via della ### n.22, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### c.f. ###, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.9.2021, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in ### di Napoli, al ### 81, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081.7132151 ed indirizzo di posta elettronica certificata: ###, nonché dall'Avv. ### c.f. ###, in virtù di procura in calce all'originale della comparsa di costituzione di nuovo difensore in aggiunta dell'8.9.2024, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0824.28139 ed indirizzo di posta elettronica certificat (leggi tutto)...

testo integrale

#### n. 3587/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. ### dr. ### dr. ### ha pronunciato la seguente ### procedimento contrassegnato con il n. 3587/2018 r.g. degli affari civili, avente ad oggetto “### revocatoria ordinaria”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale dell'11.9.2024, e vertente TRA ### nata a ### il ###, c.f. ### e residente in ####, alla Via della ### n.22, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### c.f. ###, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.9.2021, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in ### di Napoli, al ### 81, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081.7132151 ed indirizzo di posta elettronica certificata: ###, nonché dall'Avv. ### c.f. ###, in virtù di procura in calce all'originale della comparsa di costituzione di nuovo difensore in aggiunta dell'8.9.2024, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0824.28139 ed indirizzo di posta elettronica certificata: ###..  #### nata a Napoli il ### e residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa, giusta mandato su foglio a parte allegato al presente atto, dall'Avv. ### c.f.  ###, con lui elettivamente domiciliat ###### n. 33; si chiede che tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art.  176 c.p.c. vengano effettuate al n. di fax ### - con PEC certificata ###.  #### c.f. ###, residente ###, Rue de la ### res. Boutebrie - FE ###. 
APPELLATO - ### l'appellante ### come da note depositate in data ### e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il proposto appello e per l'effetto: a) rigettare la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e di declaratoria di inefficacia, nei confronti di ### dell'atto di compravendita per ### di #### n. 122090, Raccolta n. ###, registrato all'ufficio Napoli 3 il ### n. 29480/IT, stipulato tra ### e ### avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla ### di ### 31; b) Per tutte le ragioni di cui all'atto d'appello, agli atti di primo e secondo grado e ai verbali di causa di entrambi i gradi di giudizio, dichiarare l'infondatezza della domanda giudiziale, ovvero il rigetto di tutte le domande di parte attrice (attuale appellata), e per l'effetto disporre la cancellazione della trascrizione dell'iniziale domanda giudiziale di accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e di declaratoria di inefficacia, proposta da ### con il giudizio iscritto, presso il Tribunale civile di Napoli, al N. R.G. 7038/2011, conclusosi con sentenza N. 5480/2018, oggetto d'impugnazione nel giudizio de quo, trascrizione effettuata, dopo l'instaurazione del ### di primo grado, sull'immobile de quo, nonché disporre, altresì, la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado n. 5480/2018, resa dal Tribunale di Napoli, a conclusione del giudizio iscritto al n. R.G. 7038/2011; c) Alla luce della pretestuosità dell'iniziativa processuale intrapresa dalla ### condannare la stessa al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, maggiorate di spese generali ed oneri di legge, con attribuzione ai difensori antistatari, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014. 
Per l'appellata ### come da note depositate in data ### e, quindi: 1. rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto; 2. confermare la sentenza impugnata n. 5480/2018 emessa e depositata dal Tribunale di ###. in data ###; 3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, e della fase di sospensiva, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE Con citazione del 3.7.2018, la Sig.ra ### proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5480/2018 del 4.6.2018 con la quale, in accoglimento della domanda proposta da ### nei confronti della stessa, oltre che di ### detto giudice così provvedeva: “1. dichiara inefficace nei confronti di ### il contratto di compravendita del 22.12.08 con cui ### vendeva a ### l'appartamento sito in Napoli, ### di ### n. 31, p. 
II, riportato in catasto al f.7, p.lla 350, sub 9; 2. condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 8.000 per onorario ed euro 545 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione; 3. autorizza il competente ### dei ### a trascrivere la presente sentenza”.  ### quindi, con il sopra citato atto di impugnazione, conveniva innanzi all'intestata Corte di ### e ### e, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedeva, in riforma della gravata decisione, di accogliere le seguenti conclusioni: a) accogliere l'appello e, previa sospensione della efficacia esecutiva della gravata sentenza, rigettare la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e di declaratoria di inefficacia, nei confronti di ### dell'atto di compravendita per notar ### di #### n.122090 Raccolta n.### registrato all'ufficio Napoli 3 il ### n.29480/###, stipulato tra ### e ### avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla ### di ### n.31; b) dichiarare l'infondatezza della domanda giudiziale, ovvero il rigetto di tutte le domande di parte attrice e, per l'effetto, disporre comunque la cancellazione della trascrizione dell'iniziale domanda giudiziale, avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio sull'immobile di proprietà; c) ### al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate di spese generali ed oneri di legge, con attribuzione al difensore anticipatario. 
Con istanza depositata il ### l'appellante chiedeva inoltre di provvedere alla richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione, eventualmente anche inaudita altera parte, in data anteriore all'udienza fissata per la prima comparizione; il ### fissava allo scopo l'udienza innanzi alla ### dell'1.8.2018. 
Con comparsa del 26.7.2018 si costituiva ### la quale contestava i motivi posti a fondamento dell'atto di appello, come pure la preliminare richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione, chiedendone il rigetto, con conferma di quest'ultima. 
Con comparsa depositata alla predetta udienza di comparizione dell'1.8.2018 si costituiva anche l'appellato ### il quale deduceva la propria estraneità alla vicenda oggetto del presente giudizio e deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della proposta azione revocatoria, avendo peraltro contestato in un separato giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la validità dell'atto di compravendita in contestazione, anche in relazione al mancato pagamento del prezzo. 
Con ordinanza del 3.8.2018 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione; all'esito della prefissata prima udienza dell'8.5.2019, la causa veniva quindi rinviata per le conclusioni. 
Successivamente, dopo alcuni rinvii di ufficio, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 24.7.2024 per udienza dell'11.9.2024 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori gg. 20 per le eventuali memorie di replica.  *********************** 
Preliminarmente va chiarito che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato regolarmente notificato da ### a ### a mezzo posta - mediante atto consolare, trovandosi lo stesso all'estero - in data 3\19.7.2018. 
Il predetto si costituiva peraltro in giudizio all'udienza di comparizione appositamente fissata innanzi alla ### in data ###, anche se ai soli fini del procedimento appositamente attivato da ### - ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c. - con istanza del 12.7.2018, per la preliminare decisione relativa alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
Tuttavia, pur riservandosi lo stesso nella propria comparsa la successiva costituzione nel giudizio di merito, quest'ultima non è di fatto avvenuta, dovendosi pertanto dichiarare la sua contumacia. 
Ciò posto, nel merito, rileva la Corte che l'appello non è fondato e va quindi rigettato, nei termini e per le ragioni di seguito indicate, con conseguente conferma della gravata decisione. 
In limine litis va sul punto innanzitutto chiarito che, pur avendo l'appellante ### fatto riferimento (v. pagg. 4-5 dell'atto di appello) ad una serie di circostanze - soprattutto legate ad una serie di iniziative giudiziarie e denunce del ### nei confronti dei vari magistrati giudicanti - che, a suo dire, avrebbero reso poco sereno il clima in cui il giudice di primo grado aveva emesso la sentenza impugnata, non risulta in realtà proposto in merito un reale motivo di gravame, come correttamente deduce parte appellante (v. comparsa depositata il ###, pag. 1). 
Peraltro, lo stesso sarebbe stato in ogni caso infondato, posto che la ### avrebbe dovuto, eventualmente, proporre istanza di ricusazione nel corso del giudizio di primo grado, come invece non avvenuto, trattandosi quindi di questione del tutto superata. 
Sgombrato il campo dalle questioni aventi carattere preliminare, rileva la Corte che, come risulta dagli atti, in data ### la sig.ra ### sottoscriveva, per il tramite dell'agenzia ### una proposta di acquisto relativa all'immobile sito in Napoli, ### di ### n. 31, di proprietà di ### A seguito dell'accettazione da parte di quest'ultimo, in data ###, ### e ### stipulavano presso la stessa agenzia ### una scrittura privata avente ad oggetto un contratto preliminare di compravendita, registrato all'### 1 al n. 14259/3 in data ###, relativo al predetto immobile, meglio ivi descritto, sito in Napoli alla ### di ### n. 31. 
Nel predetto contratto veniva originariamente previsto che il prezzo - pari a complessivi € 280.000,00 - sarebbe stato corrisposto, quanto ad € 240.000,00 all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo, mentre la somma di € 40.000,00 veniva versata quale caparra contestualmente, ed a mezzo degli assegni ivi menzionati. 
Era inoltre previsto nell'atto che ### avrebbe provveduto a richiedere, ai fini del pagamento del saldo sopra indicato, un mutuo ad un ### di primaria importanza. 
Il promittente venditore ### si obbligava a risolvere giudizialmente o stragiudizialmente la relativa controversia e provvedere alla cancellazione - entro la data prevista per la stipula dell'atto definitivo - della trascrizione in favore del fratello ### della citazione relativa al giudizio dallo stesso introdotto, avente ad oggetto la richiesta declaratoria di nullità per simulazione relativa all'atto per ### del 24.2.2007, riguardante l'immobile in questione, precisando che era in corso il procedimento di appello avverso la sentenza n. 8651/2005 del 30.8.2005 del Tribunale di Napoli. 
Le parti precisavano a tal fine - e di comune accordo - che la cancellazione della predetta formalità - oltre a quella relativa all'ipoteca legale iscritta il ### in favore della ### S.p.A. - avrebbe costituito condizione essenziale per il perfezionamento della vendita e che, pertanto, in caso di mancata ottemperanza da parte della promittente alienante, il contratto preliminare si sarebbe dovuto intendere risolto, con conseguente restituzione in favore della promittente acquirente del doppio degli importi versati a titolo di caparra confirmatoria, senza ulteriore danno per le parti. 
Tuttavia, con scrittura integrativa del 18.4.2008 le parti convenivano successivamente che il ### - promittente venditore - avrebbe provveduto al rilascio dell'immobile in questione entro il ### e che la ### - promittente acquirente - avrebbe a sua volta provveduto, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia tra ### ed il fratello, ### ad ottenere il mutuo necessario ai fini del versamento del rimanente prezzo convenuto. 
Non era stato però possibile per la ### ottenere la concessione del mutuo previsto, e quindi stipulare l'atto definitivo, proprio per l'esistenza delle dette formalità.  ### quindi, avendo appreso che ### si era rivolto ad una ### immobiliare al fine di alienare il medesimo immobile oggetto del contratto preliminare da essa stipulato, aveva prima diffidato quest'ultima a provvedere in tal senso e poi, con racc.ta del 16.12.2008, aveva convocato il predetto promittente alienante innanzi al ### per provvedere, in data ###, alla stipula dell'atto definitivo, che non avveniva a causa della mancata comparizione del #### precisava nell'atto introduttivo che dalla relazione predisposta dal ### risultava che, a tutto il ### - e quindi ben oltre la data del 30.6.2008 prevista per la stipula dell'atto definitivo - le formalità esistenti sull'immobile in questione non erano state cancellate.  ### dichiarava quindi con racc.ta del 27.3.2009 di avvalersi della clausola risolutiva espressa e conveniva pertanto ### innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di ottenere la relativa declaratoria, nonché la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 80.000,00, pari al doppio della caparra, oltre interessi. 
Tuttavia la predetta veniva a conoscenza che il predetto ### con atto per ### del 22.12.2008, Rep.  122090, Racc. n. ###, registrato presso l'### di Napoli 3 il ### al n. 29480/IT, aveva venduto il menzionato appartamento sito in Napoli, ### n. 31, in favore della ###ra ### odierna appellante. 
Pare utile precisare che dal predetto atto di compravendita, secondo quanto dalle parti dichiarato, il prezzo di acquisto risultava pari a complessivi € 250.000,00, versato dall'acquirente al venditore, che ne rilasciava quietanza di saldo, tramite i seguenti assegni "non trasferibili" all'ordine di quest'ultimo, senza indicazione del traente: “a) Quattro assegni bancari tratti sul ### S.p.a. ag.7 di Napoli: n.###-08 del 30/07/2008 di ### 40.000,00, n.###/08 del 15/09/2008 di ### 40.000,00, n.###-10 del 30/09/2008 di ### 45.000,00 e n.### del 22/12/2008 di ### 45.000,00; b) Quattro assegni bancari di ### 10.000,00 ciascuno tratti sulla ### di ### S.p.a. Filiale di Napoli alla ### n.###-01 del 30/10/2008, n.###-02 del 15/11/2008, n.###-03 del 30/11/2008 e n. ###-04 del 20/12/2008; c) Assegno postale n. 8902797508-07 di ### 50.000,00 emesso il ### dalle ### S.p.a. ### di ### Molara”. 
Nell'atto in questione, all'art. 6, il venditore ### dichiarava che sull'immobile alienato gravavano esclusivamente le seguenti formalità: - trascrizione n.17867/11818 del 1/08/2000 contro il venditore e a favore di ### di domanda giudiziale di accertamento di simulazione dell'atto 24/02/2000 per notar ### di #### 27839, ### 9174, rigettata con sentenza n.8651 del 30.8.2005 del Tribunale di Napoli, VI sez. Civile; - trascrizione n.16347/7691 del 14/04/2007 contro il venditore e a favore di ### di domanda giudiziale di dichiarazione della nullità dell'atto 24/02/2000 per notar ### di #### 27839, ### 9174, relativo al giudizio pendente in Corte d'### del Tribunale di Napoli. 
Non si faceva alcuna menzione del detto atto del contratto preliminare precedentemente stipulato e registrato tra il sig. ### e la sig.ra ### Quest'ultima pertanto, ritenendo venuta meno, per effetto del detto atto di vendita, la garanzia del proprio credito relativo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata in esecuzione del menzionato contratto preliminare, oggetto di domanda di risoluzione per inadempimento del ### ha quindi proposto l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio.  ### è rimasto contumace nel giudizio di primo grado, mentre ### rendeva anche interrogatorio formale innanzi al Tribunale, dichiarando di aver appreso dell'esistenza di un contratto preliminare tra il ### e la ### solo successivamente all'acquisto effettuato del medesimo immobile; precisava inoltre di aver conosciuto il predetto alienante solo tramite un proprio amico, di nome ### il quale le aveva riferito dell'intenzione del predetto di vendere l'immobile, una volta liberato. 
Va ancora precisato che nel corso del giudizio ### depositava l'atto pubblico di integrazione e rettifica per ### di ### del 30.12.2014, Rep. 122090, Racc. n. ###, nel quale era previsto che: "…….Nel suddetto atto di compravendita, seppure il prezzo era stato convenuto e corrisposto per la somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/oo) parte di esso e precisamente la somma di euro 125.000,00 (……….) non è mai stata realmente corrisposta ed incassata; - che i titoli sopracitati vengono oggi sostituiti con numero due assegni circolari non trasferibili emessi in data ### dal ### e precisamente : …., -- che il possesso materiale seppur veniva trasferito all'atto di vendita sopracitato non è mai avvenuto e che invece avviene in data odierna anche mediante consegna delle chiavi, con precisazione che il signor ### potrà continuare ad occupare l'immobile anche ai fini del trasloco fino al trenta marzo 2015". 
Ciò posto, ### senza contestare la legittimazione dell'istante sotto il profilo dell'esistenza del credito posto a base della proposta azione revocatoria, ha incentrato la propria difesa sulla dedotta inesistenza da parte propria della scientia fraudis, come meglio indicato in comparsa. 
Orbene, con la gravata decisione il primo giudice dava atto che il credito dell'istante non risultava sostanzialmente contestato; peraltro risulta dagli atti depositati da ### nel giudizio di primo grado che, con sentenza n. 2633/2013, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di ### dichiarando risolto il contratto preliminare da essa stipulato con il ### e condannando quest'ultimo al pagamento dell'importo di € 80.000,00, oltre interessi legali; nel giudizio di appello proposto ad istanza del ### la Corte rigettava peraltro l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione dallo stesso proposta. 
Risulta poi dagli atti che la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 7.5.2019, n. 2420, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione per inattività delle parti; tale pronuncia, impugnata dal ### risulta confermata per effetto dell'ordinanza della Suprema Corte n. 12858/2024 del 10.05.2024, pure in atti allegata; in conseguenza, il credito della ### risulta oramai accertato con sentenza passata in cosa giudicata. 
Inoltre, non vi è alcun dubbio che con la vendita in questione il ### abbia disposto del proprio patrimonio, senza che sia risultata in corso di causa l'esistenza di altri beni aggredibili, sussistendo in re ipsa la scientia damni da parte di quest'ultimo. 
Quanto al consilium fraudis dell'acquirente ### oggi appellante, il giudice di primo grado così motivava la propria decisione, con la quale affermava la sussistenza di quest'ultima e, quindi, perveniva all'accoglimento dell'azione revocatoria della ### “Non vi è prova del pagamento del prezzo.  ### si è limitata a riferire di aver versato il dovuto a mezzo di assegni circolari senza produrre copia dei medesimi, senza indicarne la provvista e senza dimostrarne l'effettivo incasso e ciò nonostante specifiche eccezioni in merito di controparte. 
Nel corso del giudizio, poi, la stessa ### ha prodotto l'atto del 30.12.14 nel quale si dichiara che il pagamento della somma di € 250.000 al ### indicato nel precedente atto di vendita, in realtà non è avvenuto che per la metà mentre il residuo prezzo (€ 125.000) viene versato in quella sede per € 100.000 mediante finanziamento ottenuto e per € 25.000 mediante assegno bancario. 
Ancora una volta non si fornisce prova né della provenienza della provvista né dell'effettivo incasso di tali somme. 
Va detto che, a quella data, la ### era a conoscenza del credito vantato dall'attrice che, nel frattempo, aveva provveduto a trascrivere la domanda giudiziale proposta nei confronti del ### In definitiva è provato che l'atto dell'acquisto dell'immobile era simulato quanto al pagamento del prezzo, avvenuto solo per la metà. 
Tanto consente di ritenere che, al di là delle liti che li hanno poi opposti, vi sia stato un accordo di reciproca convenienza tra le parti non essendo altrimenti giustificabile una svendita dell'immobile (non promesso in vendita ma effettivamente venduto) per meno della metà del valore dietro promessa del pagamento del residuo mediante un mutuo non si sa come ottenibile (l'immobile, già soggetto a varie formalità negative, non era utilizzabile come garanzia). 
A ciò si aggiunga che nemmeno del pagamento di tale ulteriore somma vi è alcuna prova.  ### in questione va, pertanto, dichiarato inefficace nei confronti del creditore”.  ### censura sostanzialmente tale parte della decisione di primo grado, deducendo che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato gli elementi sopra indicati, pervenendo ad una non corretta decisione in ordine all'esistenza della propria consapevolezza quanto al carattere pregiudizievole per i creditori del trasferimento immobiliare effettuato in proprio favore.  ### richiama in primo luogo tutte le circostanze relative alle notevoli difficoltà incontrate ed alle traversie giudiziarie derivanti dal comportamento del ### che, disattendendo peraltro il predetto atto di integrazione e rettifica sopra menzionato, aveva in ogni modo ostacolato il rilascio da parte propria - ed in favore della ### - dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita oggetto di impugnazione per revocatoria da parte di ### (v. pagg. 9-10 dell'atto di appello, da intendersi qui richiamate). 
La predetta deduceva quindi che solo nel dicembre dell'anno 2017 era finalmente riuscita ad entrare nel possesso dell'immobile acquistato, all'esito di una estenuante procedura esecutiva, non ancora conclusasi, posto che ella era ancora costretta a pagare ingenti somme per la collocazione in deposito dei beni in precedenza ivi collocati e non ritirati dal ### Risultava quini comprovata, a suo dire, l'inesistenza dei presunti accordi di convenienza tra le parti che, a dire del primo giudice, sarebbero intervenuti tra essa appellante ed il ### anzi, la conflittualità esistente tra dette parti rendeva insostenibile la tesi dell'esistenza di un accordo fraudolento. 
Peraltro, sostiene la ### di aver avuto modo di conoscere il ### solo nell'estate del 2008, tramite l'amico ### e quindi ben oltre la stipula del preliminare con la ### avvenuta in data ###; inoltre, detto atto non era stato oggetto di trascrizione ed era quindi ad ella ignoto al momento della stipula da parte propria dell'atto di compravendita. 
Orbene, va premesso sul punto, ad opinione della Corte, che costituisce affermazione del tutto consolidata in sede di legittimità, quella secondo la quale “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (v., ex plurimis, ### civile, sez. III, 15/01/2024, n. 1558; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 16221 del 18/06/2019). 
In particolare, “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (v. ### civile, sez. III, 15/10/2021, n. 28423; cfr, anche ### civile, sez. II, 23/01/2023 , n. 1897). 
In buona sostanza, non rileva nella specie se ### fosse a conoscenza o meno della specifica ragione creditoria vantata dalla ### nei confronti del ### né che tra la prima e quest'ultimo esistesse uno specifico accordo volto ad eludere in maniera fraudolenta le eventuali iniziative della creditrice dirette ad ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, attraverso l'aggressione del patrimonio del predetto ### Ciò che assume rilevanza è, come chiarito della Suprema Corte, la consapevolezza da parte del terzo acquirente -oltre che del debitore alienante - della diminuzione della garanzia patrimoniale del primo verso i creditori, stante la riduzione della consistenza patrimoniale derivante dall'atto posto in essere. 
Non era quindi necessario, nella specie, dimostrare che ### e ### avessero concluso uno specifico accordo volto ad eludere le ragioni dei creditori, né che la ### fosse a conoscenza della precedente stipula del contratto preliminare con la ### eventualità questa in ogni caso non determinante (è stato infatti chiarito che, “nel caso di contratto preliminare di compravendita, a seguito del quale il promittente venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto, la prova che l'acquirente dell'immobile fosse a conoscenza del precedente contratto preliminare non è sufficiente, essendo necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito; cfr. ### civile , sez. II , 23/01/2023 , n. 1897). 
Occorreva per la ### dimostrare, anche in via indiziaria e mediante presunzioni, che la ### fosse semplicemente consapevole che l'atto da ella stipulato fosse idoneo a generare un pregiudizio alla garanzia patrimoniale del ### verso i propri creditori. 
Così inquadrata la fattispecie, non appaiono idonei a porre in crisi la motivazione adottata dal primo giudice i rilievi relativi al fatto che non vi sia prova di una pregressa conoscenza tra la ### ed il ### ovvero che la prima conoscesse l'esistenza del precedente contratto preliminare con la ### non oggetto di trascrizione. 
Non appare determinante neanche la circostanza che, sempre tra la ### ed il ### sia sorto in epoca successiva alla stipula un forte dissidio, con particolare riguardo al rilascio dell'immobile acquistato, tale da sfociare in iniziative giudiziarie esecutive ed anche penali. 
Ciò che conta realmente sono le particolari modalità con le quali si è sviluppato l'acquisto dall'odierna appellata, tale da dimostrare indubbiamente la consapevolezza da parte della ### della particolare situazione in cui si trovava all'epoca il ### tale da giustificare un trasferimento immobiliare effettuato con modalità assolutamente anomale e certamente particolarmente convenienti per l'acquirente. 
Appare infatti del tutto singolare che la ### che avrebbe conosciuto il ### solo nell'estate del 2008 tramite un comune amico e senza intermediazione di alcuna agenzia immobiliare, abbia, solo alcuni mesi dopo - ed evidentemente prima dell'atto per ### di ### del 22.12.2008, visto che nello stesso viene solo dato atto della quietanza - consegnato allo stesso assegni bancati datati in parte in epoca precedente di alcuni mesi il trasferimento ed in parte quasi coevi, senza aver alcun tipo di garanzia. 
Peraltro, anche a voler dare per scontato che con la dizione utilizzata nell'atto si sia inteso dare atto che i titoli erano stati consegnati in tale sede ###posto in evidenza del primo giudice, della reale esistenza di tali assegni, indicati senza alcuna menzione del soggetto traente, e del relativo incasso, non è stata data alcuna prova nel corso del giudizio, essendo rimasta una mera affermazione quella contenuta nell'atto secondo la quale “### somma è stata pagata dall'acquirente al venditore, che ne rilascia quietanza di saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere…”. 
Inoltre, nel suddetto atto veniva dato atto dell'esistenza del contenzioso in atto tra ### ed il fratello ### all'epoca pendente in Corte di ### stante la trascrizione di due diverse citazioni ### più probante dell'assoluta anomalia dell'operazione effettuata appare l'avvenuta stipula tra ### e ### alcuni anni dopo, in data ###, di un atto denominato come “integrativo e di rettifica di compravendita”, con il quale, con riferimento alla precedente stipula dell'atto per ### di ### del 22.12.2008, venivano effettuate alcune precisazioni estremamente significative ai fini della risoluzione della presente controversia, come correttamente posto in evidenza dal primo giudice. 
Era infatti precisato che, seppur il prezzo risultasse convenuto e corrisposto nel predetto atto di compravendita per l'importo di € 250.000,00, parte di esso, e precisamente la somma di € 125.000,00 corrisposta a mezzo alcuni degli assegni bancari meglio ivi indicati - tratti sul ### S.p.a. ag.7 di Napoli: n.###-08 del 30/07/2008 di ### 40.000,00, n.###/08 del 15/09/2008 di ### 40.000,00, n.###-10 del 30/09/2008 di ### 45.000,00 - non era stata mai in realtà versata ed incassata. 
Si dava quindi atto della relativa sostituzione con nn.2 assegni circolari non trasferibili emessi in data ### dal ### e precisamente: 1) assegno numero punto 9200065282-05 euro 100.000,00 (di cui euro 50.000,00 mediante finanziamento numero ### del ### concesso alla signora di ### ed euro 50.000,00 mediante finanziamento numero 47795080 ### del ### concesso al signor ### 2) assegno numero 5200018586-092 di euro 25.000 prelevati dal CC numero 12181 del ###. 
Era inoltre precisato che il possesso materiale dell'immobile, benché effettuato con l'atto del 22.12.2008, non era in realtà mai avvenuto fino a quel momento (pur avendo in realtà la ### all'epoca chiesto di poter beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto della “prima casa”, con conseguente obbligo di trasferire ivi la sua residenza, pena la perdita delle stesse); il trasferimento del possesso avveniva quindi solo contestualmente a tale atto, pur essendo il ### autorizzato ad occupare l'immobile, ai fini del trasloco, fino al 30.3.2015. 
Correttamente peraltro il primo giudice, oltre a dare atto della circostanza che, al momento dell'originaria stipula dell'atto di compravendita il relativo prezzo - come dichiarato dalle medesime parti contraenti - sarebbe stato in realtà versato solo per la metà, rilevava che, ancora una volta, anche con riguardo all'atto integrativo, non venivano dimostrati né la provenienza della provvista né l'effettivo incasso delle somme.  ### intende giustificare tale anomalia chiarendo che, dopo la stipula del primo atto del 22.12.2008, stante l'esistenza delle formalità pregiudizievoli esistenti sull'immobile, le parti convennero che parte del prezzo corrisposto in quel momento - pari alla somma di € 125.000,00 - sarebbe stata in realtà trattenuta dagli acquirenti e non realmente versata al venditore. 
Una volta risolto il contenzioso tra ### ed il fratello ### che era all'origine delle predette formalità pregiudizievoli, le parti avevano quindi stipulato l'atto di integrazione del 30.12.2014 sopra menzionato.  ### ricostruzione, ancora una volta basata su mere affermazioni di parte e priva di un reale riscontro probatorio (al di fuori di quanto del tutto tardivamente prodotto da parte appellante solo in questo grado di giudizio, in violazione dell'art. 345 c.p.c.), conferma comunque le circostanze del tutto anomale dell'avvenuta vendita. 
La stessa appellante ha nella sostanza sostenuto che ### pur avendo apparentemente ricevuto in data ### il pagamento di un prezzo convenuto pari ad € 250.000,00 - già inferiore a quello indicato nel preliminare con la ### nella misura di € 280.000,00 - avrebbe in realtà incassato il solo importo di € 125.000,00, avendo la parte acquirente trattenuto la somma di € 125.000,00, a fronte del riscontro - singolarmente solo in tale sede avvenuto - dell'esistenza di alcune formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile, derivanti dal contenzioso tra i due fratelli ### Nonostante, quindi, il pagamento del prezzo fosse avvenuto per la sola metà - circostanza peraltro anche questa asserita, ma neanche realmente dimostrata, come sopra indicato - il ### avrebbe tuttavia comunque provveduto all'immediato trasferimento dell'immobile venduto in favore della ### senza in realtà ricevere - almeno nella prospettazione di quest'ultima - alcuna garanzia quanto al pagamento del residuo, una volta eliminate le formalità pregiudizievoli; a riprova di tale ricostruzione viene prodotta una scrittura privata peraltro del tutto priva di data, e neanche a firma della ### ma del marito della stessa. 
Va da ultimo considerato che, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., non può tenersi conto della la copia conforme in atti allegata dall'appellante della sentenza del Tribunale di Napoli n.1533/2020 dell'11.2.2020 - passata in giudicato, come da attestazione ivi allegata - con la quale è stato definito il diverso giudizio introdotto da ### nei confronti di ### in particolare, con tale provvedimento, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande proposte dal predetto ### attestando che il pagamento della compravendita per cui è causa sarebbe stato integralmente corrisposto. 
Vero è che detta pronuncia è intervenuta in data ###, e quindi dopo la proposizione dell'atto di appello, avvenuta con citazione del 3.7.2018, ma la relativa produzione non è avvenuta alla prima udienza utile, ma solo dopo alcuni anni, con le note del 10.9.2024, quando la causa era stata già in precedenza rinviata per la precisazione delle conclusioni e la ### si era anche costituita, in data ###, a mezzo di un nuovo difensore; si tratta peraltro di giudizio al quale era del tutto estranea ### alla quale non sarebbe neanche opponibile il relativo giudicato. 
In realtà, quindi, correttamente il primo giudice, sulla base delle circostanze del tutto anomale che hanno caratterizzato la compravendita intervenuta tra ### e ### ha ritenuto provata la consapevolezza da parte della prima del carattere pregiudizievole dell'atto in questione per la garanzia patrimoniale offerta ai creditori dai beni di quest'ultimo, dovendosi pertanto ritenere corretta la motivazione censurata. 
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, essendo risultati infondati tutti i motivi addotti dall'istante ### a sostegno della proposta impugnazione, va quindi rigetto l'appello con conseguente conferma della gravata decisione. 
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ### e si liquidano di ufficio in favore dell'appellata ### come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "### dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore dichiarato della controversia, dichiarato come indeterminabile, di media complessità, tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate; nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado di giudizio. 
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione di spese e competenze come liquidate in favore dell'appellata ### in favore del difensore costituito della stessa, Avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Nulla va disposto quanto a ### rimasto contumace. 
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
A seguito di specifica istanza di parte appellante, va infine disposto lo stralcio dal fascicolo di ufficio relativo al presente procedimento della comparsa conclusionale di replica erroneamente depositata da parte dell'Avv.to ### in data ###, in quanto riguardante il diverso giudizio n. 1775/2018 pendente innanzi a questa stessa Corte di ### tra altre parti.  P.Q.M.  La Corte di ### di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 3.7.2018 da ### nei confronti di ### e ### ed avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5480/2018 del 4.6.2018, così provvede: a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione; b) ### al pagamento in favore di ### delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.  spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e ### se dovute; c) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario; d) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione; e) dispone lo stralcio dal fascicolo di ufficio relativo al presente procedimento della comparsa conclusionale di replica erroneamente depositata da parte dell'Avv.to ### in data ###, in quanto riguardante il diverso giudizio n. 1775/2018 R.G. pendente innanzi a questa stessa Corte di ### tra altre parti. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.11.2024.  ##### 

causa n. 3587/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Dacomo Fulvio, Mungo Antonio, Franchini Fiorella

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1641/2023 del 12-10-2023

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza - ### seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4350/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2023, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in ### di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso d.i. tra ### rappresentato e difeso dall'avv. ### per mandato in atti; opponente e ### S.r.l. (P. ####, C.f. ###), società costituita ai sensi della ### n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. ### sulla ### con socio unico, con sede ###### alla ### della ### n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ### S.A., ed iscritta nell'### delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della ### d'### del 07/06/2017 con numero ###.3, e per essa, quale procuratore, ### S.r.l. (P. ####, c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### alla ### della ### n. 4/A, nonché sede ####### alla ### n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiunta (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza - ### seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4350/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2023, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in ### di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso d.i.  tra ### rappresentato e difeso dall'avv. ### per mandato in atti; opponente e ### S.r.l. (P. ####, C.f. ###), società costituita ai sensi della ### n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. ### sulla ### con socio unico, con sede ###### alla ### della ### n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ### S.A., ed iscritta nell'### delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della ### d'### del 07/06/2017 con numero ###.3, e per essa, quale procuratore, ### S.r.l. (P. ####, c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### alla ### della ### n. 4/A, nonché sede ####### alla ### n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) ed ### (C.F. ###), per mandato in atti; opposta ### in atti.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ### ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1061/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza il ### R.G. 3031/2021 per una somma pari ad € 16.292,98, oltre interessi moratori stabiliti in contratto, a titolo di residuo non pagato dei contratti di finanziamento n. 40011271 di € 10481,03 del 07/07/2010 oltre interessi moratori convenzionalmente pattuiti in contratto, calcolati al tasso convenzionale del 14,6000% dalla data di giacenza alla data del 31/08/2021 e il n. 127272 di € 5811,95 del 24/09/2008 oltre interessi moratori convenzionalmente pattuiti in contratto, calcolati al tasso convenzionale del 15,9600% dalla data di giacenza alla data del 31/08/2021. 
Contesta la legittimazione attiva della società ### srl, nonché la certezza del credito azionato, in difetto di piano di ammortamento, nonché l'errato conteggio degli interessi di mora, non essendovi prova della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. 
Ha chiesto conferma dell'ingiunzione la società opposta, respingendo gli avversi addebiti. 
Negata la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, la causa, dopo il tentativo obbligatorio di mediazione, viene per la decisione, senza ulteriori approfondimenti istruttori.  ### è fondata, per quanto di seguito evidenziato. 
Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre. 
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U., 16/02/2016, n. 2951). 
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio - in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale - alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. 
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.  ###. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.. 
Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento - un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" ( Civ., Sez. III, 31/01/2019, n. 2780). 
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. ### del 2017, cfr.  13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III - 10/02/2023, n. 4277). 
Nel caso di specie, il credito azionato in monitorio trae origine da due contratti di finanziamento, originariamente sottoscritti con ### il ### ed ### il ###.  ### ha contestato la prova della titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria. 
Mancano, invero, i contratti di cessione dei crediti da ### a ### S.P.A, e di ### a ### S.P.A., avendo l'opposta prodotto soltanto il contratto di cessione dei crediti da ### a ### il che di per sé non è idoneo ad obliterare la prova delle precedenti cessioni. 
Nel nostro caso, peraltro, l'estratto della ### con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, non fornisce indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780). 
Ed ancora, la cessione di crediti da ### spa a ### del 16.1.2017 richiama un “### 1” che dovrebbe contenere l'indicazione specifica dei singoli crediti ceduti, tuttavia allegato (come si legge nel contratto) sotto forma di documento informatico a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo supporto ottico non riscrivibile, non prodotti in atti.  ### non documenta, quindi, che fra i crediti oggetto delle cessioni vi sia anche il credito nei confronti dell'opponente. 
E neppure soccorre l'allegata "lista dei crediti ceduti", che non presenta alcuna sottoscrizione, né certificazione, né alcun collegamento con il preteso "contratto di cessione" la semplice cessione in blocco dei crediti pubblicata sulla ### proprio perché sfornita dell'elenco dei crediti ceduti, almeno per quanto concerne la produzione versata in atti non consente di verificare l'inserimento del credito de quo nella cessione. 
Né la circostanza della comunicazione a mezzo raccomandata al ### della avvenuta cessione (valevole ai soli fini della efficacia della cessione nei confronti del debitore) - peraltro la cui ricezione non risulta documentata dagli avvisi prodotti da parte opposta, non integralmente leggibili - stante la contestazione dell'opponente circa la mancanza di prova della legittimazione attiva di ### srl, è elemento idoneo a fornire la prova della titolarità del credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato. 
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta, e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tabellari, avuto riguardo al limitato perimetro cognitivo dell'indagine ed al rilievo assorbente della questione giuridica trattata.  P.Q.M.  IL TRIBUNALE DI COSENZA - ### -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: ➢ In accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto; ➢ Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, liquidandole in euro 145,50 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre ### Cpa e rimborso forfettario nella misura di legge. 
Cosenza, 12.10.2023 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 4350/2021


causa n. 4350/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maffei Germana

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 14931/2023 del 18-10-2023

... REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE Il Giudice, in persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 27012/2020 del ### degli ### promosso da: ### (C.F. ###), residente a ### via ### 7, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in ### via ### n. 129/c, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione OPPONENTE contro ### S.R.L., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede ###### Conegliano ###, ### n. 1, codice fiscale, partita Iva e iscrizione al Registro delle ### di ### n. ###, ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n° ###.0 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la ### d'### rappresentata in forza di #### n. 28365 - Raccolta n. 12029, rogato dal Dr. ###ò, ### in ### del 9 Dicembre 2019, registrato a ### in pari data al n. 50268 serie ### da ### S.p.A., società per azioni unipersonale con socio unico costituita in ### con sede ###### Conegliano ###, ### n. 1, codice fiscale, partita IVA ed isc (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE Il Giudice, in persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 27012/2020 del ### degli ### promosso da: ### (C.F. ###), residente a ### via ### 7, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in ### via ### n. 129/c, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione OPPONENTE contro ### S.R.L., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede ###### Conegliano ###, ### n. 1, codice fiscale, partita Iva e iscrizione al Registro delle ### di ### n. ###, ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n° ###.0 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la ### d'### rappresentata in forza di #### n. 28365 - Raccolta n. 12029, rogato dal Dr. ###ò, ### in ### del 9 Dicembre 2019, registrato a ### in pari data al n. 50268 serie ### da ### S.p.A., società per azioni unipersonale con socio unico costituita in ### con sede ###### Conegliano ###, ### n. 1, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle ### di ### - ### n° ###, iscritta al R.E.A. di ### al numero 279905, iscritta nell'### degli ### ex art. 106 del ### al n. 50, appartenente al gruppo bancario “### Internazionale” iscritto nell'albo dei gruppi bancari tenuto dalla ### d'### sottoposta a direzione e coordinamento da parte di ### S.p.A., con facoltà di subdelega, l'incarico di svolgere, in nome e per conto della ### medesima le attività di gestione, di incasso e di eventuale recupero dei ### in persona del procuratore ### nata a ### il 25 Luglio 1980 ed elettivamente domiciliata in ### Conegliano ###, ### n. 1, cessionaria del credito precedentemente di ### S.r.l., e per essa ### S.r.l., con sede ########, ###. Nais n. 16, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle ### di ### n° ###, in persona del ### pro tempore Dott. ### - quale mandataria con rappresentanza, in forza di procura per atto rogato dal Dr. #### in ### del 18 Dicembre 2019 (### 55730 - Raccolta n. 41254 registrato a ### il 20 Dicembre 2019 al n. 17833 serie###), di ### S.p.A. in virtù dei poteri e delle facoltà di subdelega conferiti a quest'ultima, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###) ed ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ####### di ### n. 2, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta ###: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 24839/2019 - contratto di finanziamento. 
Conclusioni: come in atti.  ### atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio avanti all'intestato ### la S.r.l. ### in persona del rappresentante legale pro tempore, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo n. 24839/2019, N.R.G. 7731/2019, emesso dal ### di ### in data ###, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di ### 5.476,26, oltre interessi e spese del procedimento, in virtù del contratto di prestito personale n. 46137931 ed il contratto ###66857 Carte di ### stipulato con la S.p.a. ###. 
Parte opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per l'intervenuto adempimento parziale dell'obbligazione restitutoria, nonché il decorso del termine quinquennale di prescrizione delle rate non pagate. 
Con comparsa del 26.11.2020 la S.r.l. ### in persona del rappresentante legale pro tempore, subentrata nella posizione creditoria originariamente vantata dalla S.r.l. ### in persona del rappresentante legale pro tempore, la quale contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto. 
Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice procedente rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.6.2023, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. 
DIRITTO ### è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. 
Innanzitutto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.  17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). 
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. 
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che ### ha stipulato il contratto di prestito personale n. 46137931 ed il contratto n. ###66857 Carte di ### con la S.p.A. ### ed è parimenti provato che la S.r.l. ### in persona del rappresentante legale pro tempore, ha acquistato pro soluto in data ### la titolarità di un portafoglio di crediti pecuniari detenuti dalla S.r.l. ### all'esito di una operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della ### 30 aprile 1999, n. 130, efficace dal 30.11.2019, a mezzo pubblicazione sulla ### - ### n. 141. 
Il credito risulta, dunque, documentalmente provato. 
Priva di pregio risulta, inoltre, l'eccezione sollevata da parte opponente circa l'intervenuto adempimento parziale dell'obbligazione restitutoria. Dalla documentazione versata in atti, infatti, risulta che i pagamenti menzionati da parte istante nei propri atti processuali fanno riferimento a somme già decurtate dal quantum debeatur , ovvero dalla somma ingiunta, e non richieste (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo del monitorio). 
Pertanto, tale deduzione appare infondata. 
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante, è da ritenersi perimenti infondata. 
Invero, per costante giurisprudenza, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. n. 18951 del 8/8/2013). Nel contratto di mutuo, dunque, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Ne consegue che, emergendo dalla documentazione allegata da parte opposta che la scadenza dell'ultima rata del contratto ###66857 era fissata a settembre 2011 e del contratto n. 46137931 a maggio 2013 (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo del monitorio) ed essendo provato che la cessionaria ha regolarmente interrotto il termine prescrizionale mediante diffide inviate a mezzo raccomandata e rispettivamente ricevute in data ### ed in data ### (v. doc. n. 4 allegato al fascicolo del monitorio), all'epoca della notificazione del decreto ingiuntivo non era decorso il termine decennale di prescrizione applicabile all'intera posizione debitoria derivante dal contratto di mutuo, alla luce del citato orientamento della giurisprudenza, condiviso dall'adito giudicante. 
Tutto quanto ciò considerato, le domande di parte opponente devono essere rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto, ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato. 
Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti. 
Le spese di lite seguono la soccombenza.  P.Q.M.  visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il ### di ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data ### da ### avverso la S.r.l. ### in persona del rappresentante legale pro tempore, contrariis reiectis: RIGETTA l'opposizione proposta da ### e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.; ### al pagamento in favore della controparte delle spese del processuali che liquida in ### 2.540,00, oltre iva e c.p.a. 
Così deciso in ### lì 18.10.2023 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 27012/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mercante Manuela, Maria Gabriella Zimpo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8584/2022 del 30-09-2022

... luglio 2012, n. 140, pubblicato sulla G.U. del 22 agosto 2012. Dalla mancata partecipazione dell'opponente all'incontro previsto per la mediazione (verbale del 03.02.21) senza giustificato motivo deriva la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come stabilito dal D.Lg. 28/2010, art. 8, comma 4 bis, secondo periodo. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta la l'opposizione e conferma integralmente il D.I. 1233/2020 emesso dal Tribunale di Napoli il ###; - condanna ### al pagamento in favore di ### (già ### delle spese di lite che si liquidano in complessivi € ### 1.815,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per legge. - ### al pagamento in favore dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. E' verbale, ore 14,39 Il Giudice (dott.ssa ### ) (leggi tutto)...

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n. 10956/2020 r.g.a.c. 
Tribunale di Napoli 2 ### n. r.g. 10956/2020 Oggi 30 settembre 2022, è presente l'avv. ### per delega dell'avv. ### per ### la quale si riporta alle note conclusive depositate e precisa le conclusioni come ivi rassegnate, contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze avversarie nuove.###' presente per delega dell'avv.### l'avv. ### la quale si riporta alle note depositate, impugnando e contestando ogni avversa conclusione. 
Entrambe chiedono la decisione.  ### si ritira in camera di consiglio.  ### all'esito della camera di consiglio, dà lettura della decisione che si allega al verbale di causa. 
E' verbale. 
Il Giudice dott. #### giudice, dott. ### pronunzia la seguente ###'esito della discussione orale all'udienza del 30.09.22 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 10956/2020 r.g.a.c. 
TRA ### elett.te dom.to alla presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della citazione con questi elettivamente domiciliat ###in Napoli, al ### I n. 381 - #### S.P.A. (### S.P.A. come da visura ### depositata in allegato alle note di trattazione scritta depositate il ###), rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. ### elett.te dom.to in Napoli, alla ###. Mascagni, n. 64 (80128 - NA), presso e nello studio dell'Avv. ### - ###: opposizione a decreto ingiuntivo ad oggetto contratti bancari n. 1233/20 del 13.02.20 CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.  RAGIONI DI FATTO E #### è infondata per quanto di ragione e va integralmente rigettata.  ### ha convenuto in giudizio ### s.p.a. al fine di ottenere la revoca del D.I. 1233/2020 del 13.02.2020 emesso dal Tribunale di Napoli in suo danno e per la somma complessiva di € 6.397,20. 
A tal fine, l'attore ha eccepito: l'improcedibilità del sotteso procedimento monitorio sulla base del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio previsto per legge in materia; la mancata prova da parte del creditore opposto degli omessi versamenti a saldo dell'utilizzo della carta revolving a suo tempo consegnata in luogo della firma del relativo contratto; l'errata indicazione, in ogni caso, del quantum del credito per il quale si proceduto al recupero forzoso in luogo di pregressi versamenti comunque effettuati, per un valore di circa € 3.000,00; per l'effetto, infine, la mancanza di prova scritta del credito e l'errata indicazione degli interessi, delle spese di commissione e delle competenze. 
Nel merito, l'opponente circoscrive le proprie difese rispetto alle sole carenze difensive del creditore opposto osservando che l'opposta non abbia precisato il quantum dovuto, il numero di rate rimaste impagate e i relativi importi, di modo che, da un lato, il credito vantato non risulti determinato nella sua quantificazione e, dall'altro, che sia stato comunque liquidato in misura abnorme ai fini della domanda monitoria. 
Si è costituita ### s.p.a. con propria comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il ### unitamente al proprio fascicolo, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto integrale della domanda di opposizione con vittoria di spese. 
Alla prima udienza, tenutasi il ###, all'esito della camera di consiglio e sulla scorta delle difese delle parti in lite, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. 1233/2020 nonchè il termine di 15 giorni per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando la causa per la verifica della condizione di procedibilità al 14.05.2021. 
Concluso il tentativo di mediazione con esito negativo, anche in luogo dell'assenza ingiustificata della parte opponente, come da verbale del 03.02.2021, depositato agli atti del giudizio, alla successiva udienza del 14.05.2021, su concorde richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc con decorrenza dal 03.06.2021 e rinviata la causa ex art.  184 cpc al 29.10.2021. 
Viste le note 183 comma 6 c.p.c. depositate dalle parti e le istanze istruttorie ivi formulate, il Giudice con ordinanza del 29.10.2021, resa in luogo della trattazione scritta dell'udienza, ne dichiarava l'inammissibilità rinviando ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 30.09.2022, con concessione alle parti di un termine di 10gg per il deposito di note conclusive. 
Ebbene, in primis, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere la stessa stata notificata entro il termine di 40 giorni (21.05.20) dalla notifica del ricorso e del decreto (18.02.20) - tenuto conto della sospensione dovuta alla normativa emergenziale legale alla diffusione da covid 19 - e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (28.05.20). 
In via preliminare, risulta destituita di fondamento l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte attrice in luogo del mancato esperimento, in fase monitoria, del tentativo di mediazione obbligatoria. 
Orbene, la normativa vigente in materia, è chiara nell'escludere dall'obbligo di proponimento del tentativo di mediazione il ricorrente in fase monitoria e che in ogni caso, nel corso di un giudizio ordinario la citata mancanza vada eccepita o rilevata dal Giudice non oltre la prima udienza di comparizione. 
Non di meno, in luogo della pronuncia delle ### n. 19596/20 del 18.09.20 si è definitivamente chiarito che nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte interessata alla procedibilità della domanda vada identificata dal punto di vista sostanziale e non processuale, e dunque nel convenuto / attore in senso sostanziale che in particolare invoca la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Nel corso del presente giudizio, correttamente sollevata l'eccezione di cui si tratta e rilevato da questo Giudice, già alla prima udienza celebrata il ###, il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda, veniva concesso ritualmente concesso alla parte opposta il termine di 15 gg. per il relativo esperimento. 
Pertanto, l'eccezione preliminare di improcedibilità di cui innanzi è infondata e va rigettata. 
Nel merito, innanzitutto, si ritiene che possano essere trattate congiuntamente le diverse contestazioni mosse dall'opponente e in particolare: l'eccepita carenza di prova rispetto agli omessi pagamenti rateali per come pattuiti; l'eccepita effettuazione di versamenti a sconto delle rate maturate per l'uso della carta revolving e per un totale di € 3.000,00; l'eccepita mancanza di prova scritta del credito; l'erroneo conteggio da parte della finanziatore di interessi, spese e commissioni. 
Allo scopo, va dunque rilevato che la parte opponente non ha disconosciuto, ma anzi ampiamente confermato, la validità della documentazione pattizia depositata da parte ricorrente/opposta già in sede monitoria, né ha disconosciuto le sottoscrizioni in calce alla stessa, con conseguente rilievo della piena conoscenza e consenso, da parte sua, delle condizioni ivi contenute. 
A tal proposito e dal tenore delle difese spiegate nel presente procedimento è evidente che non sia stato nemmeno contestato l'estratto conto depositato dal creditore - opposto né in ogni caso risulta siano state indicate quali voci di spese, interessi o commissioni siano state illegittimamente applicate e richieste ( cfr. infra). 
In particolare, per quanto riguarda la dimostrazione degli avvenuti pagamenti per complessivi € 3.000,00 manca qualsiasi tipo di prova documentale: allo scopo, con ordinanza ex art. 184 cpc sono state ritenute inammissibili da questo Giudice le richieste istruttorie volte all'acquisizione di prove “costituende”, con le quali evidentemente l'attore avrebbe inteso supplire alla carenza di prova “costituita”. 
Da questo punto di vista l'onere probatorio gravante sulla parte interessata è chiaro: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà arricchire il proprio corretto adempimento” (si veda anche, da ultimo Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324 e per tutte Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite 13533/2001). 
Allo stato, dunque, restando ferma la validità e l'efficacia della documentazione offerta dal creditore opposto, che conferma l'esistenza del debito in capo al al ### questi avrebbe dovuto provare il pagamento parziale del proprio debito - anche solo a limitazione della pretesa attorea - a mezzo documenti ( bonifici, bollettini postali, quietanze etc. etc.) e non a mezzo testi secondo l'assunto per cui “In tema di prova nel giudizio civile, l'articolo 2726 c.c., richiamando le norme stabile per la prova testimoniale dei contratti, esclude l'ammissibilità della prova per testi del pagamento in tutti i casi in cui il valore dell'oggetto ecceda il limite di euro 2,58 e non ricorrono i presupposti per la deroga al limite alla prova testimoniale di cui all'articolo 2721 secondo comma c.c. né le ipotesi contemplate dall'articolo 2724”( ex multis Tribunale Potenza I, 30/07/2020, n.558). 
Quanto alla prova dell'ammontare del credito relativamente al contratto agli atti (carta di credito ad opzione n. ###.6 del 26.11.2013 ###), deve rilevarsi che, a fronte dei principi sopra richiamati e della non contestazione specifica della documentazione ex adverso prodotta, risulta pienamente assolto l'onere probatorio da parte dell'opposta con il deposito del contratto, dei passaggi che ne attestando la cessione fino all'odierna titolare e la contestazione del debito, tanto che, come visto, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare il loro integrale adempimento oppure che l'inadempimento fosse dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cc., condotta assolutamente mancata nel corso del processo. 
Per di più anche la cd. lista movimenti depositata dalla ricorrente in fase monitoria non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente dovendosi sul punto rammentare che se è vero che “La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano, onde le questioni relative all'illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e di capitalizzazioni degli interessi passivi non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto” ( cfr. tra le tante Tribunale Pescara, 31/08/2017, n. 1050 ), è pur vero che “Ove il documento prodotto in giudizio dalla banca contenga (come nel caso in esame) la indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo - in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, con la conseguenza che ove il correntista si sia limitato ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto, come nel caso di specie, potrà essere attribuita dal giudice efficacia probatoria delle singole poste indicate come a credito della banca ed a debito del correntista” ( cfr. Corte appello ### sez. III, 03/08/2017, n. 5267 ). 
Il credito, allora, va ritenuto integralmente provato anche nel suo ammontare. 
Alla soccombenza segue la condanna di ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### s.p.a., spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 22 luglio 2012, n. 140, pubblicato sulla G.U. del 22 agosto 2012. 
Dalla mancata partecipazione dell'opponente all'incontro previsto per la mediazione (verbale del 03.02.21) senza giustificato motivo deriva la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come stabilito dal D.Lg. 28/2010, art. 8, comma 4 bis, secondo periodo.  P.Q.M.   Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta la l'opposizione e conferma integralmente il D.I. 1233/2020 emesso dal Tribunale di Napoli il ###; - condanna ### al pagamento in favore di ### (già ### delle spese di lite che si liquidano in complessivi € ### 1.815,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per legge.  - ### al pagamento in favore dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 
E' verbale, ore 14,39 

Il Giudice
(dott.ssa ### )


causa n. 10956/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Falco Maria Carolina

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