testo integrale
SENTENZA sul ricorso 9030/2016 proposto da: ### rappresentato e difeso in forza di procura speciale rilasciata a margine del ricorso dall'### elettivamente domiciliat ###### Via dell'### 24; - ricorrente - contro ### - #### in persona del prefetto pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 19721/2015 del Tribunale di ### depositata 11 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2018 dal ### udito il P.M. in persona del ### che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo; udito l'#### 1. - Con ric-orso ex art 205, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e art. 22, I. 24 novembre 1981, n. 689, ### ricorreva in giudizio avanti al Giudice di pace di ### per sentir dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o disporre l'annullamento dell'ordinanza di sospensione della patente di guida e di sottoposizione alla visita di controllo di cui all'art. 119, comma 4, del c.d.s., emessa dal ### di ### in data 31 agosto 2012, notificata il 6 settembre 2012 e, per l'effetto disporre la restituzione del documento di guida.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente deduceva l'insussistenza della violazione contestata e la conseguente mancanza del presupposto necessario per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. ### di ### rimaneva contumace.
Con sentenza depositata in data 1 luglio 2004, il Giudice di pace di ### rigettava il ricorso. 2. - Avverso tale pronuncia, il ### proponeva appello, chiedendone la riforma.
Con sentenza depositata 11 ottobre 2015, il Tribunale di ### rigettava il gravame. 3. - Per la cassazione della decisione del Tribunale ha proposto ricorso il ### sulla base di due motivi. ### di ### non ha svolto attività difensiva. Fissata la trattazione in camera di consiglio della sesta sezione civile, con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 186, comma 2, lettera a), del codice della strada e 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero falsa applicazione alla fatti§pecie concreta dell'art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada invece dell'art. artt. 186, comma 2, lettera a), del codice della strada, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Parte ricorrente contesta la correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale per ritenere legittima la sanzione irrogata, avendo evidenziato il giudice del gravame che per la commissione dell'infrazione, in base all'art. 186 del codice della strada, il valore del tasso alcolemico deve essere superiore a 0,5 g/I, mentre, nelle misurazioni, in base all'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada, la positività al test si ha allorché il tasso alcolemico è pari o superiore a 0,5 g/I. ### l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, la sanzione accessoria è stata applicata correttamente, in presenza di un tasso alcolemico pari a 0,50 g/I, accertato in base all'art. 379 del regolamento di attuazione. Accanto alla contraddittorietà del ragionamento, il ricorrente evidenzia l'applicazione alla fattispecie concreta di una norma diversa da quella corretta. In presenza di un contrasto tra norme che disciplinano la stessa fattispecie, il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 186 del codice della strada in luogo dell'art. 379 del regolamento di attuazione, norma quest'ultima di rango secondario rispetto alla prima, ritenendo legittima la sanzione solo nel caso in cui il valore del tasso alcolemico superi 0,5 g/I. 1.1. - Il motivo è fondato. Gli articoli del codice della strada che trattano la guida in stato di ebbrezza sono l'art. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, e l'art. 186 bis, relativo ai conducenti di età inferiore a ventuno anni, i neo-patentati e chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose. ###. 186 definisce la condotta e le sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, distinguendo tre ipotesi di progressiva gravità: a) tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/1); b) tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro ###; c) tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
La guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 grammi per litro, integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 186, comma 2, lett. a), del codice della strada, la cui cognizione è devoluta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, alla competenza del giudice di pace (Cass. 13 gennaio 2015, n. 312), mentre le altre due ipotesi costituiscono un reato. In tutti e tre gli scaglioni si prevede la sospensione della patente come sanzione accessoria.
Se il tasso è inferiore o equivalente a 0.5 g/I, la fattispecie non presenta alcun profilo di illiceità.
Nei casi non correlati a incidenti stradali, gli organi accertatori sottopongono gli utenti ad alcooltest mediante l'etilometro, secondo quanto sancito dall'art. 186, comma 4, del codice della strada, letto in combinato disposto con l'art. 379, commi 1 e 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento attuativo del ### della strada. ###. 379, comma 2, del d.p.r. 495 del 1992 prescrive che le due prove siano "effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti".
Tale disposizione individua il dato temporale minimo da rispettare tra le due misurazione. La ratio di tale previsione risiede nella necessità di monitorare al meglio la curva alcolennica, così da -4- verificare e confermare, a di là di ogni ragionevole dubbio, che il soggetto presenti nel sangue un tasso di alcol superiore al consentito.
In ordine alla mancata concordanza dei due risultati, occorre rilevare come, secondo orientamento costante di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, sia possibile ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie previste dall'art. 186, comma 2, lett. a), b), c) del codice della strada, in presenza di due misurazioni alcolimetriche che pròducano risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, dovendo risultare, a norma dell'art. 379, del d.p.r. 495 del 1992, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza, da almeno due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di almeno cinque minuti (Cass. pen., 19 gennaio 2018, n. 2322; Cass. pen., 6 febbraio 2014, n. 7368).
Nel caso in esame, il secondo accertamento - pari a 0,5 g/I - non rientra nella fascia di previsione di cui all'art. 186, comma 2, lett. a) del codice della strada, per cui non poteva essere irrogata la sanzione amministrativa. 2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel rapporto di pregiudizialità fra giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sanzione principale e giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sanzione accessoria, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ### quanto argomentato, il giudice del gravame ha, di fatto, omesso del tutto l'esame di un fatto storico, ovvero l'intervenuta pubblicazione della sentenza con cui è stata annullata la sanzione principale, prodotta agli atti del giudizio di appello, in uno con le note conclusive autorizzate. 2.1. - Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo. -5- 3. - La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l'opposizione proposta e annulla l'ordinanza del 31 agosto 2012, con la quale il ### di ### ha disposto la misura cautelare della sospensione della patente di guida di ### 4. - Non deve invece provvedersi sulle spese, essendo stata la parte vittoriosa ammessa a patrocinio a spese dello Stato (come da deliberazione del Consiglio dell'Ordine debli Avvocati di ### del 9 maggio 2016, su istanza presentata in data 20 aprile 2016 dalla parte personalmente).
Nel caso di specie, infatti, posto che parte soccombente è il Ministero della giustizia e posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione.
Non può pertanto condividersi il diverso orientamento sinteticamente espresso da Cass. 9 marzo 2018, n. 5819, dovendosi affermare, in continuità con la giurisprudenza espressa da questa sezione, che qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18583). ###.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio.
Come chiarito da Cass. n. 18583 del 2012, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, l'art. 141 del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone una regola diversa, stabilendo che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'art. 82; per gli iscritti agli elenchi di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà". Nel processo tributario, in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quindi quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo. Pertanto, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da ### e annulla l'ordinanza del 31 agosto 2012, con la quale il ### di ### disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile, il 9 maggio 2018. ### sensore ### te ,c,,(// -7- 11 ###, ### la D' #### ROtna$ ki SEI 251 ettfirie Gitr(fizizTic3: r) I i