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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28/2021 del 07-01-2021

... l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (### 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, ### Rv. 25861401); -in particolare è stato chiarito (cfr. Cass. 41178/2017) che la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. impone che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test; -è stato altresì precisato - in relazione ad una fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti - che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta ch guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15823-2019 proposto da: ### , elettivamente domiciliato in #### 38, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dagli avvocati #### - ricorrente contro ### - intimato - avverso la sentenza n. 493/2019 del Tribunale di Treviso, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2020 dal ### rilevato che: -il Comune di ### ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che conferma l'annullamento del verbale di contestazione della guida in stato di abbrezza ai sensi dell'art.  186, comma 2, lett.a) C.d.S. per avere ritenuto invalido il rilevamento dell'alcol effettuato alle 12.10 senza attendere il decorso di 23-29 minuti dall'avviso effettuato all'interessato alle 11.50 di farsi assistere da un difensore di fiducia; -la cassazione è chiesta sulla base di cinque motivi; -non ha svolto attività difensiva l'intimato ### considerato che: - con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 186, comma 4, C.d.S., art. 354 cod. proc. peri., art.356 cod. proc.  pen., art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per avere il giudice d'appello assunto a parametro normativo disposizioni che si applicano solo alle procedure sanzionatorie sconfinanti dell'illecito penale e non a quelle di rilevanza amministrativa; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. , la violazione del combinato disposto degli artt. artt. 186, comma 4, C.d.S., art. 354 cod.  proc. pen., art.356 cod. proc. pen., art. 114 disp. att. cod.  proc. pen., per avere sostenuto che la pattuglia avrebbe dovuto prima di sottoporre l'### a prova alcolimetrica attendere un tempo compreso fra 23 e 29 minuti dal rilascio dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la censura svolta nei precedenti motivi primo e secondo, la quale viene in tale mezzo articolata dal punto di vista della nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione; ( -con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ., la violazione del combinato disposto degli artt. 186, comma 4, C.d.S., art. 354 cod. proc.  pen., art.356 cod. proc. pen., art. 114 disp. att. cod. proc. pen.  per avere erroneamente ritenuto che fra l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e la sottoposizione dell'### al test alcolimetrico sia passato un intervallo temporale di venti minuti anziché uno maggiore essendo stato rilasciato il primo avviso alle ore 11.40/11..45; -con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per apparenza della motivazione in relazione all'assunto che nell'iter accertativo ex art. 186 comma 4 C.d.S. , l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. può essere valorizzato solo se rilasciato dopo il pre-test quale termine utile di decorrenza dell'intervallo di 23/29 minuti quale intervallo temporale da attendere prima di dare avvio all'esame alcolimetrico; -i motivi, tutti logicamente connessi possono essere valutati congiuntamente e sono fondati; -in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 C.d.S. e dell'art.379 del Regolamento del ### della strada, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (### 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, ### Rv. 25861401); -in particolare è stato chiarito (cfr. Cass. 41178/2017) che la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. impone che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test; -è stato altresì precisato - in relazione ad una fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti - che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta ch guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (cfr.  21991/2012) ed il principio è stato ribadito in una fattispecie in cui l'intervallo temporale era stato di trenta minuti ( 13999/2014); -ciò posto, tuttavia, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata a pag. 3, non è previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali sin qui richiamate nè è stato sostenuto nella giurisprudenza di legittimità pure richiamata dalla pronuncia impugnata [cfr. Cass. 21991/2013 (rectius 2012), e n. 13999/2014] che, una volta dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall'avviso stesso prima di procedere all'esecuzione di un valido alcoltest, con la conseguenza che in difetto l'esame non può essere utilizzato ai fini dell'accertamento dell'illecito amministrativo di cui all'art. 186 comma 2„ lett. a); -peraltro, nel caso di specie l'opponente non ha contestato la circostanza di essere stato ripetutamente avvisato della suddetta facoltà, avendo fondato l'opposizione sull'assunto che o verbalizzanti avrebbero dovuto attendere l'arrivo del difensore, tesi che la giurisprudenza ha già chiarito essere infondata; - in considerazione di quanto sin qui considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di altro magistrato che riesaminerà l'opposizione alla luce dei sopra richiamati principi di diritto e provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie per quanto di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Treviso in persona di altro magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Casadonte Annamaria

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 16988/2023 del 22-11-2023

... l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.). Nella specie, nella contumacia della ### di ### non è stata fornita prova dell'esecuzione delle prove di funzionalità e taratura in relazione all'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico. Ne discende che l'opposizione deve trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato. 3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della ### di ### Le spese sono liquidate in base ai parametri fissati dal D.M. 55/2014 in un valore compreso tra il parametro minimo e il parametro medio previsto per le cause di valore indeterminabile tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate (relative al solo onere della prova dell'esecuzione della verifica periodica e della taratura del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico) detratta la fase istruttoria in (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ROMA Dodicesima Sezione Civile All'udienza del 22.11.2023 innanzi al giudice dott. ssa ### che sostituisce il dott.  ### è comparso per parte appellante l'avv. ### e per la pratica forense il dott.. ### Il procuratore dell'appellante discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. e si riporta integralmente ai propri scritti difensivi. 
Il giudice si ritira in camera di consiglio. 
Il giudice dott.ssa ###esito della camera di consiglio, alle ore 14,10, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Il Giudice dott.ssa ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 10124 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 22.11.2023, vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - APPELLANTE - - CONTRO ### - ### - - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2808/2018 emessa dal Giudice di ### di ### opposizione provvedimento del ### di sospensione della patente di guida; CONCLUSIONI: come in atti; ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 2808/2018 emessa dal Giudice di ### di ### con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento del ### di ### n. ### A.S.A/8 di sospensione provvisoria della patente di guida dell'appellante in ragione della violazione dell'art. 186 comma primo d.lgs. n. 285/1992 per aver circolato in stato di ebbrezza, con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l. 
A sostegno dell'opposizione il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento per violazione delle norme relative all'accertamento dell'infrazione, essendo stata omessa la prova dell'omologazione, della verifica periodica e della taratura del dispositivo utilizzato per accertare l'infrazione contestata.  ### di ### è rimasta contumace. 
Il Giudice di ### di ### ha rigettato il ricorso ritenendo inammissibili, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di sospensione cautelare della patente, le contestazioni relative al corretto funzionamento dell'apparecchio e all'esecuzione delle verifiche periodiche di funzionalità, potendo l'interessato contestare unicamente la sussistenza delle condizioni legittimati l'applicazione della misura cautelare. 
Avverso tale statuizione ha proposto gravame ### rilevando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le doglianze relative all'accertamento delle violazioni, trattandosi di presupposti imprescindibili per l'applicazione della misura cautelare. 
Nel merito l'opponente ha reiterato le medesime contestazioni già sollevate nel giudizio di prime cure, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato in assenza di prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti la sua adozione.  ### di ### appellata è rimasta contumace anche nel giudizio di appello. 
Con la sentenza n. 12006/2019 il Tribunale di ### ha rigettato l'appello, risultando attestato nel provvedimento impugnato che l'apparecchio utilizzato era stato “debitamente omologato”, essendo indicato il numero e il modello dell'etilometro, così essendo consentito alla parte interessata il controllo delle verifiche e delle tarature, nonché la loro effettiva annotazione nel relativo libretto metrologico. Le doglianze dell'opponente sono state quindi ritenute del tutto generiche ed esplorative, non avendo egli provveduto alla preventiva richiesta di esibizione del libretto. 
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per ### lamentando l'erroneità della sentenza del Tribunale di ### per la violazione degli artt. 186 commi 3 e 4 d.lgs. 285/1992, dell'art. 379 D.P.R. 495/1992 (### di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), dell'art. 3, comma 2, D.M. Trasporti 196/1990, degli artt. 8 e 9, allegato D.M. Trasporti 196/1990, dell'art. 4 D.M. Dir. Gen. Mot.ne del 7/6/2001 n. ###et, dell'art. 2967 c.c., dell'art. 23 Legge 689/1981, degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente ha rilevato di aver tempestivamente contestato, sin dal primo grado di giudizio, la correttezza dei valori accertati dall'apparecchiatura utilizzata dall'amministrazione, in assenza di prova delle verifiche periodiche e della taratura dell'etilometro.  ### di ### è rimasta contumace anche in sede ###ordinanza n. ###/21, la Corte di ### ha accolto il ricorso proposto da ### rilevando l'erroneità della sentenza del Tribunale di ### nella parte in cui non ha ritenuto che incombesse sull'amministrazione l'onere della prova della verifiche di funzionalità e di taratura eseguite. 
Il giudizio è stato dunque rinviato, anche per le spese di giudizio di legittimità, al Tribunale di #### ha riassunto il giudizio chiedendo annullarsi il provvedimento del ### della ### di ### n. ###.S.A/8 del 26/7/2017 con condanna dell'amministrazione alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.  ### di ### è rimata contumace nel giudizio riassunto.  2. ### è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.  ### ha contestato la carenza di prova in ordine alle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura eseguite dall'amministrazione ### pertanto trovare applicazione il principio espresso dalla Corte di ### in sede di impugnazione della sentenza del Tribunale di ### n. 12006/2019, per il quale l'onere della prova dell'esecuzione delle prove di verifica e di funzionalità incombe sull'amministrazione (principio già affermato da Cass. n. 1921/2019 per la quale il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.). 
Nella specie, nella contumacia della ### di ### non è stata fornita prova dell'esecuzione delle prove di funzionalità e taratura in relazione all'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico. 
Ne discende che l'opposizione deve trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato.  3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della ### di ### Le spese sono liquidate in base ai parametri fissati dal D.M. 55/2014 in un valore compreso tra il parametro minimo e il parametro medio previsto per le cause di valore indeterminabile tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate (relative al solo onere della prova dell'esecuzione della verifica periodica e della taratura del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico) detratta la fase istruttoria in quanto non svolta in nessuno dei gradi del giudizio, attesa la natura documentale della controversia. 
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in quanto il giudizio di primo grado, il giudizio di appello e il giudizio in ### si sono conclusi prima dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022. 
Al riguardo si osserva che l'art. 6 del D.M. 147/2022 prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento all'entrata in vigore del d.m. n. 140 del 2012, che i nuovi parametri si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale (Cass. n. 2748/2016 che ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabili indistintamente i parametri forensi di cui al d.m. n. 140 del 2012 sia al giudizio d'appello sia a quello di primo grado, nel momento di conclusione del quale erano tuttavia vigenti le tariffe professionali approvate con d. m. n. 127 del 2004.). 
Per la liquidazione delle spese del giudizio svolto in sede di riassunzione devono invece trovare applicazione ratione temporis i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.  147/2022. 
Le spese sono quindi liquidate nella seguente misura, d'ufficio in difetto di nota spese: per il giudizio svolto innanzi al Giudice di ### euro 264,00 per esborsi e in euro 900,00 per compensi (di cui euro 250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva ed euro 500,00 la fase decisoria); per il giudizio di appello euro 803,96 per esborsi ed euro 2.950,00 per compensi (di cui euro 850,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisoria); per il giudizio in ### euro 3.000,00 per compensi (di cui euro 1.200,00,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 700,00 per la fase decisoria) oltre le spese sostenute per contributo unificato e marca da bollo, per il giudizio di appello in riassunzione euro 382,00 per esborsi ed euro 3.050,00 per compensi (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisoria).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 2808/2018, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. ###.S.A/8 del ### di ### condanna la ### di ### al rimborso delle spese di lite in favore di ### liquidate per il giudizio svolto innanzi al Giudice di ### in euro 264,00 per esborsi e in euro 900,00 per compensi; per il giudizio di appello in euro 803,96,00 per esborsi e in euro 2.950,00 per compensi, per il giudizio in ### in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo; per il giudizio di appello in riassunzione in euro 382,00 per esborsi e in euro3.050,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge ### 22.11.2023 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 10124/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Serafini

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 22882/2018 del 26-09-2018

... gli organi accertatori sottopongono gli utenti ad alcooltest mediante l'etilometro, secondo quanto sancito dall'art. 186, comma 4, del codice della strada, letto in combinato disposto con l'art. 379, commi 1 e 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento attuativo del ### della strada. ###. 379, comma 2, del d.p.r. 495 del 1992 prescrive che le due prove siano "effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti". Tale disposizione individua il dato temporale minimo da rispettare tra le due misurazione. La ratio di tale previsione risiede nella necessità di monitorare al meglio la curva alcolennica, così da -4- verificare e confermare, a di là di ogni ragionevole dubbio, che il soggetto presenti nel sangue un tasso di alcol superiore al consentito. In ordine alla mancata concordanza dei due risultati, occorre rilevare come, secondo orientamento costante di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, sia possibile ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie previste dall'art. 186, comma 2, lett. a), b), c) del codice della strada, in presenza di due misurazioni alcolimetriche che pròducano risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, dovendo (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 9030/2016 proposto da: ### rappresentato e difeso in forza di procura speciale rilasciata a margine del ricorso dall'### elettivamente domiciliat ###### Via dell'### 24; - ricorrente - contro ### - #### in persona del prefetto pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 19721/2015 del Tribunale di ### depositata 11 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2018 dal ### udito il P.M. in persona del ### che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo; udito l'#### 1. - Con ric-orso ex art 205, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e art.  22, I. 24 novembre 1981, n. 689, ### ricorreva in giudizio avanti al Giudice di pace di ### per sentir dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o disporre l'annullamento dell'ordinanza di sospensione della patente di guida e di sottoposizione alla visita di controllo di cui all'art. 119, comma 4, del c.d.s., emessa dal ### di ### in data 31 agosto 2012, notificata il 6 settembre 2012 e, per l'effetto disporre la restituzione del documento di guida. 
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente deduceva l'insussistenza della violazione contestata e la conseguente mancanza del presupposto necessario per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.  ### di ### rimaneva contumace. 
Con sentenza depositata in data 1 luglio 2004, il Giudice di pace di ### rigettava il ricorso.  2. - Avverso tale pronuncia, il ### proponeva appello, chiedendone la riforma. 
Con sentenza depositata 11 ottobre 2015, il Tribunale di ### rigettava il gravame.  3. - Per la cassazione della decisione del Tribunale ha proposto ricorso il ### sulla base di due motivi.  ### di ### non ha svolto attività difensiva. Fissata la trattazione in camera di consiglio della sesta sezione civile, con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 186, comma 2, lettera a), del codice della strada e 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero falsa applicazione alla fatti§pecie concreta dell'art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada invece dell'art.  artt. 186, comma 2, lettera a), del codice della strada, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Parte ricorrente contesta la correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale per ritenere legittima la sanzione irrogata, avendo evidenziato il giudice del gravame che per la commissione dell'infrazione, in base all'art. 186 del codice della strada, il valore del tasso alcolemico deve essere superiore a 0,5 g/I, mentre, nelle misurazioni, in base all'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada, la positività al test si ha allorché il tasso alcolemico è pari o superiore a 0,5 g/I.  ### l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, la sanzione accessoria è stata applicata correttamente, in presenza di un tasso alcolemico pari a 0,50 g/I, accertato in base all'art. 379 del regolamento di attuazione. Accanto alla contraddittorietà del ragionamento, il ricorrente evidenzia l'applicazione alla fattispecie concreta di una norma diversa da quella corretta. In presenza di un contrasto tra norme che disciplinano la stessa fattispecie, il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 186 del codice della strada in luogo dell'art. 379 del regolamento di attuazione, norma quest'ultima di rango secondario rispetto alla prima, ritenendo legittima la sanzione solo nel caso in cui il valore del tasso alcolemico superi 0,5 g/I.  1.1. - Il motivo è fondato. Gli articoli del codice della strada che trattano la guida in stato di ebbrezza sono l'art. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, e l'art. 186 bis, relativo ai conducenti di età inferiore a ventuno anni, i neo-patentati e chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose.  ###. 186 definisce la condotta e le sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, distinguendo tre ipotesi di progressiva gravità: a) tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/1); b) tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro ###; c) tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 
La guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 grammi per litro, integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 186, comma 2, lett. a), del codice della strada, la cui cognizione è devoluta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, alla competenza del giudice di pace (Cass. 13 gennaio 2015, n. 312), mentre le altre due ipotesi costituiscono un reato. In tutti e tre gli scaglioni si prevede la sospensione della patente come sanzione accessoria. 
Se il tasso è inferiore o equivalente a 0.5 g/I, la fattispecie non presenta alcun profilo di illiceità. 
Nei casi non correlati a incidenti stradali, gli organi accertatori sottopongono gli utenti ad alcooltest mediante l'etilometro, secondo quanto sancito dall'art. 186, comma 4, del codice della strada, letto in combinato disposto con l'art. 379, commi 1 e 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento attuativo del ### della strada.  ###. 379, comma 2, del d.p.r. 495 del 1992 prescrive che le due prove siano "effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti". 
Tale disposizione individua il dato temporale minimo da rispettare tra le due misurazione. La ratio di tale previsione risiede nella necessità di monitorare al meglio la curva alcolennica, così da -4- verificare e confermare, a di là di ogni ragionevole dubbio, che il soggetto presenti nel sangue un tasso di alcol superiore al consentito. 
In ordine alla mancata concordanza dei due risultati, occorre rilevare come, secondo orientamento costante di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, sia possibile ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie previste dall'art. 186, comma 2, lett. a), b), c) del codice della strada, in presenza di due misurazioni alcolimetriche che pròducano risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, dovendo risultare, a norma dell'art.  379, del d.p.r. 495 del 1992, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza, da almeno due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di almeno cinque minuti (Cass. pen., 19 gennaio 2018, n. 2322; Cass. pen., 6 febbraio 2014, n. 7368). 
Nel caso in esame, il secondo accertamento - pari a 0,5 g/I - non rientra nella fascia di previsione di cui all'art. 186, comma 2, lett. a) del codice della strada, per cui non poteva essere irrogata la sanzione amministrativa.  2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel rapporto di pregiudizialità fra giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sanzione principale e giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sanzione accessoria, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.  ### quanto argomentato, il giudice del gravame ha, di fatto, omesso del tutto l'esame di un fatto storico, ovvero l'intervenuta pubblicazione della sentenza con cui è stata annullata la sanzione principale, prodotta agli atti del giudizio di appello, in uno con le note conclusive autorizzate.  2.1. - Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo.  -5- 3. - La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l'opposizione proposta e annulla l'ordinanza del 31 agosto 2012, con la quale il ### di ### ha disposto la misura cautelare della sospensione della patente di guida di ### 4. - Non deve invece provvedersi sulle spese, essendo stata la parte vittoriosa ammessa a patrocinio a spese dello Stato (come da deliberazione del Consiglio dell'Ordine debli Avvocati di ### del 9 maggio 2016, su istanza presentata in data 20 aprile 2016 dalla parte personalmente). 
Nel caso di specie, infatti, posto che parte soccombente è il Ministero della giustizia e posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione. 
Non può pertanto condividersi il diverso orientamento sinteticamente espresso da Cass. 9 marzo 2018, n. 5819, dovendosi affermare, in continuità con la giurisprudenza espressa da questa sezione, che qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18583).  ###.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. 
Come chiarito da Cass. n. 18583 del 2012, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, l'art. 141 del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone una regola diversa, stabilendo che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'art. 82; per gli iscritti agli elenchi di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà". Nel processo tributario, in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quindi quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo. Pertanto, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.  P.Q.M.  La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da ### e annulla l'ordinanza del 31 agosto 2012, con la quale il ### di ### disponeva la misura cautelare della sospensione della patente di guida. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile, il 9 maggio 2018.  ### sensore ### te ,c,,(// -7- 11 ###, ### la D' #### ROtna$ ki SEI 251 ettfirie Gitr(fizizTic3: r) I i 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Grasso Gianluca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 36696/2021 del 25-11-2021

... l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 - 02). Il principio, analogo a quello già affermato da questa Corte in tema di accertamento del superamento dei limiti di velocità eseguito mediante "autovelox" (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18354 del 12/07/2018, Rv. 649460) comporta che, di fronte alla contestazione relativa alla mancanza della prova della taratura periodica dell'apparecchio usato per la rilevazione dell'infrazione, la P.A. sia sempre onerata di fornire la prova dell'esecuzione di detto adempimento. Esso infatti, sulla base del principio generale fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015 (con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso ###-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro ### - intimato - avverso la sentenza n. 12006/2019 del TRIBUNALE di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal ###. #### decreto notificato il ### il ### della ### di ### ha disposto la sospensione della patente di guida di ### per la durata di 12 mesi, a seguito del coinvolgimento di quest'ultimo in un incidente stradale, in occasione del quale era stato rilevato il superamento, nel sangue del detto conducente, del tasso alcolemico consentito.  ### proponeva opposizione avverso detto provvedimento, eccependo tra l'altro la mancata taratura dello strumento di rilevazione del tasso alcolemico. 
Il Giudice di ### di ### con sentenza n. 2808/2018, rigettava il ricorso. 
Interponeva appello avverso detta decisione il ### ed il Tribunale di ### con la sentenza impugnata, 12006/2019, rigettava il gravame principale. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione ### affidandosi ad un unico motivo.  ### della ### di ### intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE ### ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "#### 380-###. PROC.  ACCOGLIMENTO del ricorso.  ### è stato attinto da provvedimento di sospensione della patente di guida per 12 mesi a seguito dell'accertamento, eseguito mediante apparecchiatura "etilometro", del fatto che egli aveva rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava alla guida di un veicolo con tasso alcolemico superiore al limite consentito. ### avverso detto provvedimento è stata respinta dal Giudice di ### di ### con decisione confermata dal Tribunale di ### A fondamento della decisione reiettiva il Tribunale, dopo aver dato atto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il verbale di accertamento deve contenere, tra l'alto, anche la menzione della taratura periodica eseguita sull'apparato di rilevamento del tasso alcolemico, ha ritenuto che il ### avrebbe dovuto, nell'immediatezza del fatto ovvero con l'opposizione, chiede alla P.A. l'esibizione del libretto metrologico ove sono attestate tutte le verifiche periodiche dell'apparecchio. Non avendolo fatto, egli avrebbe solo genericamente contestato l'accertamento e non avrebbe tenuto un comportamento conforme alla diligenza ordinaria. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il ### affidandosi ad un unico motivo, con il quale dava atto di aver proposto sin da subito opposizione al verbale di contestazione per mancanza della prova della taratura periodica dell'apparecchio e richiamava la giurisprudenza di questa Corte secondo cui detta dimostrazione sarebbe sempre necessaria in presenza di accertamenti eseguiti con apparati di misurazione, tanto della velocità del veicolo che del tasso alcol/metrico del suo conducente. 
La censura è fondata. Proprio con il precedente richiamato dal giudice di merito questa Corte ha affermato che "In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 - 02). Il principio, analogo a quello già affermato da questa Corte in tema di accertamento del superamento dei limiti di velocità eseguito mediante "autovelox" (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18354 del 12/07/2018, Rv. 649460) comporta che, di fronte alla contestazione relativa alla mancanza della prova della taratura periodica dell'apparecchio usato per la rilevazione dell'infrazione, la P.A. sia sempre onerata di fornire la prova dell'esecuzione di detto adempimento. Esso infatti, sulla base del principio generale fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015 (con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni de/limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura) è finalizzato ad assicurare che gli strumenti di misura, specie se elettronici -soggetti per loro stessa natura a variazioni delle caratteristiche suscettibili di incidere sui valori misurati, ad invecchiamento dei loro componenti e ad aventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici o variazione della tensione di alimentazionesiano periodicamente sottoposti a verifiche idonee ad assicurarne il corretto funzionamento, senza che la prova (pressoché diabolica) del loro cattivo funzionamento possa gravare sull'automobilista, poiché in tal modo si configurerebbe una presunzione quasi assoluta in danno dello stesso. 
Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che l'interessato non abbia specificamente richiesto, agli operanti in sede di contestazione, ovvero successivamente, mediante i vari strumenti predisposti per l'impugnazione del verbale di contestazione dell'infrazione, l'esibizione del libretto metrologico o di altro documento equipollente attestante le varie revisioni e tarature periodiche eseguite sull'apparecchio usato per la rilevazione dell'infrazione stessa, essendo sufficiente che il verbale sia stato impugnato con riferimento alla mancanza della prova dell'esecuzione della verifica periodica dell'apparato".  ### condivide la proposta del ### Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di ### in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.  PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di ### in differente composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###2 

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Oliva Stefano

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 815/2023 del 07-06-2023

... psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti (alcooltest o accertamenti clinico tossicologici) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini, della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28 del 07/01/2021, ### 4, n. 7967 del 06/12/2013). Né rileva, ai fini dell'esclusione di tale garanzia, la rilevanza come violazione amministrativa della condotta, trattandosi di accertamento clinico strumentale, propedeutico alla verifica della sussistenza del reato (cfr Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. n. 4405). La conseguenza sanzionatoria amministrativa ulteriore della sospensione della patente non vale infatti a togliere rilievo penale all'ambito in cui è operato l'accertamento clinico. Verificata la sussistenza dell'obbligo, posto a carico della ### giudiziaria procedente di avvisare il conducente della vettura della facoltà di farsi assistere da un difensore emerge, dalla documentazione depositata dall'appellato (cfr doc. 4) che ### era, al momento del prelievo (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ###' #### n. r.g. 4662/2022 tra ### e #### 7 giugno 2023 ad ore 9.23 innanzi al dott. ### sono comparsi: Per l'### l'avv. ###'### la dott.ssa #### amministrativo delegato, la quale si riporta all'impugnazione, chiedendone l'accoglimento.  ### l'avv. ### il quale si riporta alla memoria di costituzione chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. 
Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA RESPONSABILITA' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 4662/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ###'### elettivamente domiciliato in ### - ### 56 L'### presso l'###'### APPELLANTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in V.le Europa, 79 65016 MONTESILVANO, presso il difensore avv. #### parti hanno concluso come da verbale d'udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ### la ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 1315/2022, emessa in data ### dal Giudice di ### di ### che aveva accolto l'opposizione proposta da ### avverso l'ordinanza n. 46808 del 05.8.2021, con la quale era stata sospesa al medesimo in via cautelare, ex art. 223 del Codice della ### la patente di guida per la durata di mesi tre, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, avvenuta il ###, considerato che il ### coinvolto in un incidente stradale, era risultato positivo ai cannabinoidi all'esito degli esami effettuati.  ### evidenzia che la sentenza aveva accolto l'impugnazione, sul presupposto che il prelievo, effettuato nei confronti del ### a seguito di specifica richiesta degli organi di ### per la determinazione dell'alcolemia e della presenza, in organismo, di sostanze psicotrope e/o stupefacenti, non fosse stato preceduto dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 
Al riguardo l'appellante rileva che l'avviso al trasgressore, della facoltà di farsi assistere da un difensore, previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. presuppone che il destinatario dell'avviso si trovi in condizione tale da poter comprendere quanto gli viene detto, in virtù dell'urgenza e irripetibilità dell'atto, che non può essere differito per non vanificare lo scopo a cui è preordinato. 
Nel caso di specie, come allegato e provato dalla ### nella prima difesa utile, il sig.  ### al momento dell'esecuzione degli accertamenti richiesti dalla ### al personale del ### si trovava in condizioni cliniche che ostavano alla formazione di una volontà consapevole e, quindi, anche alla comprensione dell'avvertimento di cui all'art. 114 disp. Att.  c.p.p. 
Per tale ragione, detto avviso poteva essere legittimamente omesso, in ossequio al più recente indirizzo giurisprudenziale. 
Tale circostanza fattuale, relativa alle condizioni cliniche ostative alla comprensione di qualsiasi avvertimento, ovvero alla manifestazione di un consenso valido, non era stata contestata dall'opponente.  2. Si è costituito in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, evidenziando di aver regolarmente sottoscritto e firmato il modulo di consenso informato al prelievo ematico (cfr doc. 4). 
Costituiva quindi frutto di refuso, smentito dalle circostanze di fatto sopra indicate, la dicitura riportata in calce al citato documento, nel quale si dava atto che le condizioni cliniche non consentivano al paziente di esprimere un consenso valido. 
Ha eccepito inoltre l'omesso svolgimento della visita medica, finalizzata ad accertare l'attualità dello stato di alterazione psicofisica, riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui presenza nel sangue potrebbe essere riconducibile ad un uso risalente nel tempo, non idoneo ad alterare le condizioni psicofisiche del conducente del veicolo al momento del sinistro.  ******** 
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie e sulla fondatezza dell'appello In materia di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada, sanzionate dagli artt. 186 e 187 del C.d.S., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento strumentale della guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti (alcooltest o accertamenti clinico tossicologici) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini, della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28 del 07/01/2021, ### 4, n. 7967 del 06/12/2013). 
Né rileva, ai fini dell'esclusione di tale garanzia, la rilevanza come violazione amministrativa della condotta, trattandosi di accertamento clinico strumentale, propedeutico alla verifica della sussistenza del reato (cfr Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. n. 4405). 
La conseguenza sanzionatoria amministrativa ulteriore della sospensione della patente non vale infatti a togliere rilievo penale all'ambito in cui è operato l'accertamento clinico. 
Verificata la sussistenza dell'obbligo, posto a carico della ### giudiziaria procedente di avvisare il conducente della vettura della facoltà di farsi assistere da un difensore emerge, dalla documentazione depositata dall'appellato (cfr doc. 4) che ### era, al momento del prelievo ematico, in grado di esprimere una consapevole volontà, avendo prestato consenso al prelievo e firmato il relativo modulo. 
In assenza di altra spiegazione idonea, appare infatti frutto di un refuso, la dicitura riportata in calce al documento, dove si legge che le condizioni cliniche non consentivano al paziente di esprimere un consenso valido. 
Tale rilievo trova conferma nel fatto che la richiesta degli organi di ### era pervenuta, a mezzo mail alla ### della A.U.S.L. di ### alle ore 00.13 del 31.07.2021 (doc. n. 6) ed il prelievo, preceduto dalla sottoscrizione del modulo di consenso informato, era stato effettuato alle ore 10.20 del 31.07.2021, a distanza di circa dieci ore dal fatto, risultando quindi del tutto inverosimile una condizione di incapacità protrattasi per tale rilevante spazio temporale. 
Accertata la capacità del ### di esprimere un valido consenso al prelievo, la ### procedente avrebbe dovuto avvisarlo, ex art. 114 disp. Att. Cpp, della facoltà di farsi assistere da un difensore. 
Il prelievo non era stato infatti disposto in applicazione di specifici protocolli medicali per la cura e la salute del paziente, ma a seguito di richiesta degli organi di ### espressamente finalizzata all'accertamento del tasso di alcolemia, ovvero alla presenza di sostanze psicotrope e/o stupefacenti, con conseguente obbligo di avvisare, la persona sottoposta all'indagine, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previa informazione della finalità dell'esame (Cass. civ.  4405/2014). 
Accertato che il prelievo era stato effettuato senza il rispetto delle garanzie di legge, va quindi integralmente confermata della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello formulato dalla ### B. Sulla disciplina delle spese. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore indeterminato di bassa complessità della controversia, applicando i parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e l'assenza di attività istruttoria. 
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al n. 4662/2022 ogni altra istanza disattesa o assorbita, ### l'appello. 
CONDANNA la ### di ### alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato che liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, C.A.P. ed IVA come per legge. 
DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.  ### 7 giugno 2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 4662/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Medica Patrizia

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