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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17437/2025 del 28-06-2025

... file di cui al presente estratto è calcolato con l'algoritmo hash SHA 256”, che genera una stringa alfanumerica specifica e immodificabile; - il tribunale, se avesse considerato i contenuti delle attestazioni, avrebbe, dun que, rilevato l'evidenza di anteriorità oppon ibile anche alla curatela, con conseguente ammissione del credito. 2.3. Con il terz o motiv o, la ricorrente, lam entando la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente non aveva fornito in giudizio la prova della opponibilità del credito azionato nei confronti del ### sul rilievo che, per quanto riguarda i documenti di trasporto, la relativa deduzione era generica, non avendo l'opponente indicato, come avrebbe invece dovuto fare, il numero del documento di trasporto corrispondente a ciascuna fattura, omettendo, tuttavia, di considerare il fatt o che l'opponente, al fine di consentire una corretta e più age vole ricostruzione dei rapporti commerciali intercorsi, aveva provveduto ad una analitica e puntuale produzione di ben 777 documenti tra fatture e ### abbinando ad ogni (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 17606-2023 proposto da: ###/##### DIVISION (già ### s.r.l.), rappresentata e difesa dall'### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### S.P.A.; - intimato - avverso il ### N. 2879/2023 del TRIBUNALE di VITERBO, depositato il ###; udita la relazione della causa svolta dal ### DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 16/5/2025; ### 1.1. ### ha chiesto di essere a mmessa allo stat o passivo del ### nto ### ici s.p.a., dich iarato con sentenza del 2/3/2020, per la somma complessiva di €. 1.389.681,21, quale ### 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 credito al corrispettivo dovuto in ragione delle forniture eseguite dalla stessa in favore della società poi fallita.  1.2. Il giu dice delegato ha rigettato la dom anda di ammissione sul rilievo che, “in assenza di un contratto avente data certa”, “non è possibile determinare l'importo dovuto per la prestazione” e che, pertanto, “il creditore non ha assolto l'onere su di esso gravante di fornire prova dell'esatto ammontare del credito, non essendo sufficienti le fatture, note di credito e ddt, documenti, peraltro, anch'essi privi di data certa”.  1.3. ### ha proposto opposizione allo stato passivo.  1.4. ### è rimasto contumace.  1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l'opposizione.  1.6. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente è “tenuto ad allegare e provare … la fonte negoziale o legale del suo diritto di credito e ad allegare l'inadempimento” del debitore poi fallito, dimostrando “non solo l'esisten za d el credito, ma anche l'anteriorit à dello stesso rispetto alla dichi arazione di fallimento”, “ mentre grava sulla curatela opp osta l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione”, ha, in sostanza, riten uto che: - non era emersa in giudizio “la prova dell'anteriorità non solo dell'eventuale contratto intercorso tra l e parti, ma anche dell'espletamento dell'attività in favore della ### Pneumatici” e , quindi, del sorgere del credito, “rispetto alla dichiarazione di fallimento”; - l'opponente aveva, infatti, prodotto nella fase innanzi al giudice de legato solo “atti di provenienza unilaterale” (come “fatture, note di credito, estratto conto, lettera di intimazione di pagamento”) i quali, in presenza 3 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 di una “puntuale contestazione del curatore” (come avvenuto nella specie), non possono ex se assurgere a prova del diritto di credito vantato dall'opponente medesimo, né rispetto all'an, né rispetto al quantum debeatur, potendo al più costituire un mero indizio; - per quanto riguarda “i documenti di trasporto”, invece, la relat iva deduzione si rivela “alquanto generica”, in quanto l'opponente avrebbe dovuto indicare p er ogni fattura il corrispondente numero del documento di trasporto; - in ogni caso, gli “estratti notarili auten ticati delle scritture contabili” (che, in astratto, sono idonei a conferire data certa ex art. 2704 c.c.), in cui sarebb ero riportate t utte le fatture prodotte dall'opponente, spiegano efficacia probatoria, ai sensi degli artt.  2709 e 2710 c.c., solo nei rapporti tra imprenditori e, comunque, recano la data de ll'8/7/2021, che è successiva rispetto alla dichiarazione di fallimento; - le scri tture contabili, perta nto, anche a voler ritene re ch e abbiano valore presuntivo dell'esistenza del credito, non varrebbero comunque a conferire data certa anteriore al fallimento né alle fatture, né ai documenti di trasporto dei quali sono indicati i numeri identificatici; - la deduzione per cui nella contabilità de lla fallita sareb bero registrate le fatture em esse p er le prestazioni asseritamente rese è, poi, generica; - non è stata, infine, articolata alcuna prova orale al fine di provare “la consegna della merce in data anteriore al fallimento”, non potendo, al riguardo, ritenersi sufficienti “le note di credito” prodotte nel giudizio di opposizione in quanto comunque atti di formazione unilaterale del creditore e prive del riferimento ai documenti di trasporto.  1.7. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che il credito vantato dalla ### non era opponibile al ### opposto ed ha, quindi, rigettato la domanda che la stessa aveva proposto. 4 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 1.8. ### stone ### B ranch, con ricorso notifi cato l'1/9/2023, ha chie sto, per tre motivi, la cassazione del decreto.  1.9. ### è rimasto intimato.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. e degli artt.  101, 116 e 183 c.p.c. e dell' art. 111 Cost., in relazione all'art.  360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione al passivo proposta dall'opponente rilevando in via ufficiosa l'eccezione di mancanza di data certa anteriore al fallimento de gli estratti notarili e dei documenti da essi richiamati, senza, per contro, disporre, in violazione del p rincipio del contraddittorio, la comunicazione di tale rilievo all'opponente per le osservazioni da parte dell a stessa in ordine all'esistenza di un fatto potenzialmente preclusivo all'ammissione del credito azionato.  2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., in re lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente non aveva fornito in giudizio la prova della opponibilità del credito azionato nei confronti del ### omettendo, tuttavia, di prendere contezza degli estratti notarili nei quali il pubblico ufficiale ha attestato che: - quanto riportato negli estratti stessi è scritto nei libri giornali tenuti in osservanza delle norme di legge; - le impronte dei fogli di cui a i singoli estratti sono contenute in precise evide nze informatiche “il cui riferimento ha il valore temporale 21 febbraio 2020, 16:52:47”, ossia una data antecedente il fallimento della ### S.p.A., dichiarato il ###; - “il delegato 5 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 responsabile della conservazione … ai sensi dell'articolo 4 del ### del 3/12/2013 … ha con la propria firma digitale validato l'evidenza informatica contenente le impronte delle pagine del ### Giornale”; - “il valore d ell'impronta del file di cui al presente estratto è calcolato con l'algoritmo hash SHA 256”, che genera una stringa alfanumerica specifica e immodificabile; - il tribunale, se avesse considerato i contenuti delle attestazioni, avrebbe, dun que, rilevato l'evidenza di anteriorità oppon ibile anche alla curatela, con conseguente ammissione del credito.  2.3. Con il terz o motiv o, la ricorrente, lam entando la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente non aveva fornito in giudizio la prova della opponibilità del credito azionato nei confronti del ### sul rilievo che, per quanto riguarda i documenti di trasporto, la relativa deduzione era generica, non avendo l'opponente indicato, come avrebbe invece dovuto fare, il numero del documento di trasporto corrispondente a ciascuna fattura, omettendo, tuttavia, di considerare il fatt o che l'opponente, al fine di consentire una corretta e più age vole ricostruzione dei rapporti commerciali intercorsi, aveva provveduto ad una analitica e puntuale produzione di ben 777 documenti tra fatture e ### abbinando ad ogni singola fattura i re lativi DDT sottoscritti dalla fallita e attestanti l'avvenuta consegna dell a merce, così da consentire al giudicante di verificare con immediatez za ch e la prestazione era stata adempiuta.  2.4. I m otivi, da trattare congiuntam ente, sono inammissibili.  2.5. La ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, h a finito, in 6 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che , alla luce d elle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società opponente non aveva fornito in giudizio alcuna “prova dell'anteriorità non solo dell'eventuale contratto intercorso tra le parti, ma anche dell'espletamento dell'attività in favore della ### Pneumatici” poi fallita.  2.6. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via escl usiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: se non, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., per il vizio consistito nell'avere quest'ultimo, in sede d'accertamento della fattispecie concreta: - a) omesso del tutto l'esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici (principali o secondari), la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz'altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fat ti dedotti dalla parte poi ricorrent e a fondamento della domanda o dell'eccezione dalla s tessa proposta; - b) suppo sto l'esistenza di uno o più fa tti sto rici (principali o secondari), la c ui verità risu lti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini già esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbe ro senz'altro imposto a l giudice di merito di ritenere sussisten ti i fatti dedotti dalla p arte poi 7 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 ricorrente a fondamento della d oman da o dell'eccezione proposta dalla stessa.  2.7. ### esame degli elementi istruttori forniti non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimen ti storici rilevant i ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emerge nti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).  2.8. Nello stesso modo, il travisamento della prova (ove non si traduca in un errore di percezione del dato probatorio nella sua ogget tività che , come tale, ove il fatto non abbia costituito un punto contro verso sul quale la sentenza si sia pronunciata, “è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione” prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c.), vale a dire (il diverso) errore in cui il giudice di merito sia, in ipo tesi, caduto ne ll'“individuazione delle informazioni probatorie che dal dato pro batorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi”, è sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale”.  2.9. Una volta, infatti, che “il giudice di merito abbia fondato la propria d ecisione su un dato p robatorio preso in considerazione nella sua oggettività , … ed abbia adottat o la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato p robatorio, il tutt o sostenuto da una moti vazione rispettosa dell'esigenza costituzionale d i motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a 8 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 renderla accettabile” ( Cass. SU n. 57 92 del 2024, in m otiv., punto 10.11).  2.10. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergen ze probatorie, di quelle ritenut e più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convinciment o da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).  2.11. Il giudice di legittimità, per contro, ha soltanto la facoltà del controll are, sotto il p rofilo della coerenza logicoformale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di m erito, così come esp oste nella pronuncia impugnata, cu i spetta, in via esclusiva, il compito di individ uare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanz e del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del 2016; Cass. n. 27197 del 2011).  2.12. Il compito di questa Corte, infatti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procede re ad una rilettura degli eleme nti di fatto posti a fond amento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valu tazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse 9 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007): dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano d ato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti i n causa, delle ragio ni del relat ivo apprezzamento, come imposto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014) , e cioè, in definitiva, se il lor o ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione de l provvedimento impugnato, in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti (quali fatti costitutiv i o, per contro , estintivi, modificativi o impeditivi) ai fini della decisi one sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragio nevole e del plausibile (Cass. 11176 del 2017, in motiv.).  2.13. Il decre to impugnato, in effet ti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed ### escluso (la rilevanza d i) quelle (asseritamente cont rarie) invocate dall'opponente, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio, che le prove raccolte non erano idonee a dimostrare che i fatti costitutivi dedotti a fondamento della d oman da, (e cioè le forniture asseritamente eseguite in favore della societ à poi fallita), al fine di ottenere l'ammissione al passivo del credito (al pagamento del relativo prezzo), si erano senz'altro verificati in data anterio re rispetto alla dichiarazione di fallimento della debitrice.  2.14. ### così o perato dal tribunale non risulta, tra l'altro, utilmente censurato dalla ricorrente (nell'unico modo a tale fine possibile, e cioè), a norma dell'art. 360 n. 5 10 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 c.p.c., per avere il giudice di merito supposto l'inesistenza (o, per converso, l'esistenza) di uno o più fatti storici controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso ed emergente dagli atti allo stesso allegati, nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) dal testo della stessa pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia (nel senso che, ove percepiti o, rispettivamente, esclusi, avrebbero senz'altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicend a storica in termini tali da integrare il fondamento storico della domanda pro posta o dell'eccezione invocata nel giudizio di merito dalla parte poi ricorrente).  2.15. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non imp orta se a torto o a ragione), c he le d edotte forniture non risultavano essere state eseguite con cer tezza prima del fallimento della società acquirente (così prendendo in esame, pur senza dar conto di tutte le risultanze istrutto rie asseritamente acquisite in giudizio, i fatti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dall'opponente, e cioè la dedotta esecuzione di tali forniture e in epo ca senz'altro anteriore alla dichiarazione di fallimento), non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall'opponente in quanto volta, appunto, all'ammissione al passivo del credito (al prezzo) asseritamente maturato in forza dell'esecuzione di tali prestazioni.  2.16. ### che si svolge nell'ambito del giudizio di verificazione dello stato passivo fallimentare ha, infatti, un 11 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 oggetto più ampio e complesso di quello che, sullo stesso diritto azionato dall'istante, si svolge in sede ordinaria.  2.17. Il giudizio di verificazione, invero , non ha solo lo scopo di accertare se il diritto di credito esiste (l'an) e per quale ammontare (il quantum), come accade nel giudizio ordinario (ad es. di condan na del deb itore inadempiente), m a, più estensivamente, di verificare se ed in che misura il creditore del fallito possa far valere tale diritto nei confronti degli altri creditori e, per l'effetto, partecipare, in concorso con gli stessi, alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni acquisisti alla massa secondo l'ordine di graduazione stabilito dall'art. 2741 c.c..  2.18. Ciò si t raduce, evid entemente, n on tanto in un diverso petitum mediato (che resta pur sempre l'accertamento del diritto di credito o del diritto di restit uzione: il petitum immediato, invece, è l'ammissione al passivo del credito), quanto in una fattispecie costitutiva (causa petendi) del diritto azionabile più ampia ed articolata (perché, app unto, da far valere, oltre che verso il debitore, rappresentato ex art. 43 l.fall.  dal curatore, nei confronti di tutti i creditori anteriori e dello stesso curatore ch e ne rappresenta gli interessi) e, correlativamente, in possibili fatti estintivi, modif icativi e d impeditivi che, in quanto azionabili ### dai creditori e dal curatore, sono ulteriori e diversi rispetto a quelli che sarebbero stati deducibil i, ad opera del ### debitore, nel giudizio di accertamento dello stesso diritto in sede ordinaria.  2.19. Ne consegue, in pratica, che colui che presenta la domanda di ammissione al passivo, oltre a dover dimostrare l'esistenza del credito nei confronti del debitore poi fallito, ha anche l'onere di provare che tale credito deriva da un fatto, un atto o un contratto che, essendo si verificato prima senten za 12 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 dichiarativa (ed avendo assunto, ove previste, le formalità a tal fine necessarie: art. 45 l.fall.), abbia prodotto effetti giuridici opponibili ai creditori concorsuali.  2.20. ###à del credito assume, dunque, i connotati di un elemento costitutivo del diritto vantato dall'istante ( n. 22711 del 2010, in motiv.; Cass. n. 24432 del 2011) e dev'essere, come tale, sempre accertato, al pari di tutti (gli altri) fatti costitutivi, dal giudice delegato ovvero dal tribu nale fallimentare in sede d'impugnazione dello stato passivo.  2.21. La mancan za dei fatti costitutivi (al pari, correlativamente, dell'emergenza dagli atti ritualmente acquisiti in giudizio di fatti estintivi, modificativi o impeditivi), infatti, è, in forza delle regole generali, sempre rilevabile d'ufficio dal giudice (salvo che non costituisca un'eccezione in senso stretto, come la revocabilità del titolo, che è rimessa, quindi, all'iniziativa del curatore).  2.22. Questa Corte, invero, ha da tempo chiarito che: - il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stat o passivo, il tribunale), pur a fronte della mancata contestazione da parte del curatore (che, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda, si applica, infatti, anche nei confronti del curatore fallimentare: Cass. n. 17731 del 2022), ha### il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede ###da di ammissione, non solo le eccezioni (e cioè la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impe ditivi) non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata (art. 95, comma 3°, l.fall.) ma anche, ed a maggior ragione, l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, come la ### anteriorità del fatto costitutivo del diritto azionato rispetto alla dichiarazione di fallimento. 13 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 2.23. Né può ritenersi che , a fronte del rilievo u fficioso della prospetta mancanza della certa origine prefallimentare del credito azionato, il t ribunale fosse obbligato a concedere all'opponente un termine per le osservazioni previste dall'art.  101, comma 2°, c.p.c.: tale norma, infatti, così come introdotta dall'art. 45, comm a 13, della l. n . 69/2 009 ed applicabil e ai giudizi instaurati (come quello in esame) d opo il ###, stabilisce l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, a condizione, tuttavia, che si tratti di questioni di fatto (o di questioni miste di fatto e di diritto) che richiedono un'attività assertiva delle parti ovvero prove dal contenuto diverso rispetto a quelle già chieste dalle stesse ( Cass. n. 822 del 2024) e non trova, dunque, applicazione nel caso (come quello in esame) in cui il giudice (non ha rilevato, in ragione della loro emergenza tra gli atti del g iudizio, la sussistenza di fatti storici ulteriori e diversi rispetto a quelli già dedotti dalle parti come fatti costitu tivi del diri tto ovvero estintivi, mortificativi o imped itivi dello stesso, ma) si è, in realtà, limitato ad accertare, alla luce delle prove raccolte (ed, in ragione d el regim e giuridico delle stesse, utilizzabili ne i confronti del ### la mancanza di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato, vale a dire la sua certa anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento del debitore.  2.24. Quanto al resto, non pu ò che ribadirsi che: - il curatore, in sede di formaz ione dello stato pass ivo, de ve considerarsi terzo rispett o al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, con la conseguenza che, trovando applicazione la disposizione contenuta nell'art. 270 4, comma 1°, c.c., l'onere probatorio incombente sul creditore ista nte in sede d i ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto nel caso in cui lo stesso 14 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 produca in giudizio la docume ntazione dotata di data c erta antecedente all'apertura del concorso, e come tale opponibile ai creditori, e idonea a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass. SU n. 4213 del 2013); - sono, pertanto, inopponibili nei confronti dei creditori concorrenti le scritture (che dimostrino, in ipotesi, la stipulazione di un contratto con il fallito) la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento “non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall'art. 2704 c.c., per la cui osservanza”, “quando non sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente come idon ei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura privata non autenticata (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico) e debba, invece, apprezzarsi, da parte del giudice, il ricorso ad altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione d el documento all'evento suddetto”, “è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata” (così Cass. n. 1016 del 1993; Cass. n. 4646 del 1997; più di recente, Cass. n. 2299 del 2012; Cass. n. 18938 del 2016).  2.25. È vero, dunque, che, quando il documento privo di data certa sia finalizzato a provare un contratto per il quale (come quello dedotto dall'opponente, trattandosi di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni mobili in favore della società poi fallita) la forma scritta non è richiesta ad substantiam o ad probationem, la mancanza di data certa nella scrittura priva prodotta in giudizio per la relativa dimostrazione non esclude che la prova della stipulazione del contrat to (prima del fallimento) e del suo contenuto possa essere acquisita aliunde, vale a dire indipendentemente dalla prova della certezza della 15 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 data sulla scrittura, e cioè, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, anche con testimoni (Cass. n. 12684 del 2004) e, più in generale, “con tutti gli altri me zzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso” ( n. 2319 del 2016).  2.26. È anche vero, tuttavia, che il giudice, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fal limento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, quando voglia darsi la p rova del moment o in cui il con tratto è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art.  2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certez za della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile (come l'emissione delle fatture o la ricezione dei pagamenti) alla stessa parte che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass. n. 7753 del 2024; Cass. n. 4509 del 2018).  2.27. La p rova della certez za della data della scritt ura privata, ai fini della sua opponibilità ai terzi, richiede, in effetti, che, ove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1 °, c.c., sia dedotto e dimostrat o in giudizio un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione de l documento, con la conseguenza che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito dell'indicata attitudine, non anche quando tali prove siano, in sostanza, rivolte a provocare, in via indiziaria e induttiva, un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass. n. 21446 del 2023). 16 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 2.28. Del resto, se è vero che, in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il contratto è stato concl uso, il cred itore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a q uelli previsti dall'art. 2704 c.c., ivi compresa la documentazione proveniente dalla società in bonis, sempre che si tratti di documentazione idonea a tale scopo (Cass. n. 23582 del 2017), resta, nondimeno, il fatto che, con riguardo specifico ai libri contabili tenut i dal creditore, la mera iscrizione negli stessi non integra uno dei fatti previsti dal cit. art. 2704 c.c. per stabilire con certezza l'anterio rità d ella formazione del documento: l'annotazione nei libri regola rmente tenu ti e vidimati può nei singoli casi essere idonea a fornire la prova della detta anteriorità, che discende non dalla mera annotazione in tali libri ma dalla vidimazione (non dedotta nel caso in esame) del pubblico ufficiale anteriore alla dichiarazione di fallimento, e dalla sua attestazione circa la tenuta dei libri a norma di legge, ossia da un fatto est rinseco all'annotaz ione, autonomamente idoneo a provare nella prospettiva del menzionato art. 2704 l'anteriorità dell'annotazione medesima alla data di chiusura dei registri e quindi alla data di apertura della procedura concorsuale (Cass. n. 4646 del 1997).  2.29. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura, infine, s oltanto nell'ipotesi in cu i il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applic azione di detta norma: no n anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propost e dalle parti, lì dove ha riten uto (in ipotesi 17 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 cit. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. 13395 del 2018).  3. Il ricorso, per l'inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev'essere, dun que, dichiarato.  4. Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione del ### 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 22 8/2012 , della sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà at to, ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.  115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.  228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Dongiacomo Giuseppe

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 901/2025 del 03-10-2025

... incarichi di supplenza per l'a.s. 2023/24, del c.d. algoritmo, che ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse in sede ###ultimo contratto di lavoro dal 18.06.2024 al 30.06.2024 incarico di 18 ore settimanali (orario completo) sulla classe di concorso ###, posto normale, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025 presso ### - I.T.I.S. "### di Cassino, utilmente inserita nella GPS della ### di ### ha documentato: - di essere inserita nella II fascia delle ### per le ### (da ora ### della provincia di ### collocata, per la scuola secondaria di secondo grado posto comune sulla classe di concorso ### con punti 97 e sulla classe di concorso ### con punteggio 64, presente altresì nella graduatoria incrociata per il sostegno per gli insegnamenti ### ed ### con i medesimi punteggi; - di avere indicato, a seguito di presentazione di regolare domanda per partecipare alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024, presentata in data ###, specifiche preferenze per classi di concorso ed istituti (doc. 2 ric.); - nel primo bollettino comunicato dall'ATP di ### (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###.G.L. n. 2893 / 2023 Il Giudice designato ### in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato ### nella causa civile iscritta al 2893 del ### dell'anno 2023, vertente TRA ### con l'avv. ### e ### ricorrente ###'#### con il ### ex art. 417 bis c.p.c.  resistente ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente chiamava in giudizio il Ministero dell'### chiedendo di: “dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 presso una delle sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025 per le c.d.c. ###, ### GPS provincia di ### fascia e #### provincia di ### sostegno.  ordinare all'### resistente di stipulare un contratto a tempo determinato con la ricorrente presso I.I.S. "A.G. BRAGAGLIA" ### sino al 30.06.2023 o presso la sede ###corso di causa.”. 
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.  ###.I.M. regolarmente citato, si è costituito con memoria depositata in data ###, deducendo il proprio corretto operato e rilevando: che la docente aveva espresso solamente 61 preferenze, su posto comune e per supplenze fino al termine delle attività didattiche; che risultava rinunciataria già nel turno di nomina del 29.09.2023, in quanto in quanto il sistema, giunto alla sua convocazione, aveva tra le disponibilità una cattedra interna, posto comune, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) presso ### - ###R.  ### che non figurava tra le 61 preferenze espresse in domanda; che, in ragione della rinuncia nel turno del 29.09.2022, ella si è vista correttamente preclusa la possibilità di una riassegnazione successiva così come previsto dall'art.  12, comma 10, dell'O.M. n.112/2022; che, infine, la docente per l'a.s. 2023/2024 era stata destinataria di supplenze, come da stato matricolare che allegava. 
La causa, di natura documentale, è stata decisa in esito all'udienza sostituita del 25.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. 
La domanda è fondata e merita accoglimento. 
La ricorrente lamenta sostanzialmente il malfunzionamento, originato dal sistema automatizzato di gestione della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2023/24, del c.d. algoritmo, che ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse in sede ###ultimo contratto di lavoro dal 18.06.2024 al 30.06.2024 incarico di 18 ore settimanali (orario completo) sulla classe di concorso ###, posto normale, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025 presso ### - I.T.I.S. "### di Cassino, utilmente inserita nella GPS della ### di ### ha documentato: - di essere inserita nella II fascia delle ### per le ### (da ora ### della provincia di ### collocata, per la scuola secondaria di secondo grado posto comune sulla classe di concorso ### con punti 97 e sulla classe di concorso ### con punteggio 64, presente altresì nella graduatoria incrociata per il sostegno per gli insegnamenti ### ed ### con i medesimi punteggi; - di avere indicato, a seguito di presentazione di regolare domanda per partecipare alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024, presentata in data ###, specifiche preferenze per classi di concorso ed istituti (doc. 2 ric.); - nel primo bollettino comunicato dall'ATP di ### per le nomine dei soggetti risultati assegnatari di supplenze, con riferimento alla classe ### e ### la ricorrente non risultava nominata (doc. 3 ric.); - con successivo bollettino di nomina del 19.09.2023 (doc. 4 ric.), la ricorrente veniva totalmente pretermessa e le sedi su classi di concorso ### espressamente dalla stessa richieste nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata, venivano attribuite a docenti, privi di precedenze, con punteggio inferiore, come specificamente dedotto in ricorso. 
In particolare, hanno conseguito incarichi di supplenza: #### - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di ii grado GPS f2 141 70.5 fris01100q i.i.s. "A.G. Bragaglia" ### fino al termine delle attività didattiche interna normale #### - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di ii grado GPS f2 153 68 fris01900a i.i.s. Ceccano fino al termine delle attività didattiche interna normale #### - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di ii grado GPS f2 156 67.5 fris01900a i.i.s. Ceccano fino al termine delle attività didattiche interna normale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025
Analogamente avveniva nei successivi turni di nomina del 29.09.2023, del 16.10.2023 e del 25.10.2023. 
La ricorrente rileva che il malfunzionamento, originato dal sistema automatizzato di gestione della procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza per l'a.s.  2023/24, il c.d. algoritmo, ha pretermesso la ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse neanche in caso di disponibilità sopraggiunte delle sedi indicate: deduce infatti come il sistema non sia tornato indietro per garantire ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l'attribuzione della supplenza, ma ha continuato a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore (privo di precedenze/preferenze). La denunciata illegittimità in sostanza si risolverebbe nel fatto che l'### di ### per i posti di comuni (primaria di secondo grado) e di sostegno residuati dai precedenti turni di nomina, invece di riprendere lo scorrimento della graduatoria dall'inizio ed individuare quindi prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, in conseguenza di sopraggiunte disponibilità a seguito di rinunce, ha erroneamente proseguito nello scorrimento, lasciando però in questo modo l'odierna ricorrente totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lei indicate in domanda a docenti collocati in posizione deteriore. 
L'### ha quindi operato considerando l'indisponibilità delle sedi “preferite” dalla ricorrente nel primo turno di nomina, alla stregua di rinuncia tale da comportare l'esclusione dalla convocazione per i successivi incarichi per lo svolgimento di attività didattiche e dunque non ha preso in considerazione la posizione della ricorrente per le successive attribuzioni degli incarichi sui posti con incarico fino al termine delle attività didattiche resisi successivamente vacanti anche sulle sedi indicate in origine come preferenza, prescindendo quindi del tutto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025 dal punteggio posseduto, con ciò confermando la pretermissione della ricorrente dall'assegnazione di incarichi a prescindere dalla posizione in graduatoria, come previsto dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022. 
Come già più volte questo ### ha avuto modo di rilevare (cfr. sentenza 681/22 emessa da questo Giudice come anche la successiva ordinanza cautelare 23/2023 del 14.03.2023 - RG 603/2023 e successive sentenze di merito conformi rese da questo ufficio): “### condotta si appalesa illegittima in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedura, e non è possibile estendere l'efficacia del meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4 dell'O.M. 12/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate. 
Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. 
Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. 
La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell'incarico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025 ### il disposto dell'art. 12 comma 11 dell'O.M. “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'### non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.” Dalla formulazione testuale della norma può evincersi agevolmente che, come sopra chiarito, per escludere il titolo ad ulteriori proposte di supplenze occorre aver “rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita”, e nel caso di specie alcuna proposta c'è stata, né la limitazione delle preferenze può considerarsi come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si sarebbero verificate in caso di indicazione di maggiori preferenze.  ### effetto “ulteriore” che l'### fa discendere dalla mancata indicazione delle preferenze sarebbe equiparato ad una diretta rinuncia alla partecipazione alle successive fasi della procedura, anche per le sedi indicate come di preferenza, e tale effetto non può desumersi da alcuna indicazione riportata nei testi normativi e regolamentari che disciplinano la fattispecie.  ### ragionamento pare piuttosto un'illegittima interpretazione estensiva delle conseguenze negative di una condotta, tale da equiparare la mancata indicazione della sede ###essere - espressa rinuncia all'incarico, interpretazione che risulta contraria ai doveri di correttezza e buona fede e di parità di trattamento (producendosi un non giustificato e non prevedibile, in assenza di indici normativi in tal senso, vantaggio per chi, pur essendo in posizione deteriore, ha indicato tutte le sedi, per ottenere un incarico successivamente al 31 agosto rispetto a chi, con punteggio maggiore, abbia omesso di indicare anche soltanto una sede, che verrebbe definitivamente pretermesso dall'assegnazione di incarichi fino al termine delle attività didattiche), principi generali che devono orientare lo svolgimento delle procedure concorsuali o di assunzione e reclutamento, nonché l'interpretazione delle norme di legge e di regolamento poste alla base delle stesse.  ### effetto, infine, non potrebbe poi certo ritenersi giustificabile solo sulla base di ragioni legate al funzionamento del meccanismo informatico di assegnazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025 degli incarichi, posto che lo stesso dovrebbe tener conto della necessità di considerare tutti i docenti istanti sulle sedi di preferenza, anche per gli incarichi successivi, in ordine di punteggio, senza procedere allo scorrimento successivo sulla base della mera mancata attribuzione per assenza della sede tra quelle indicate di preferenza. 
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche dall'esame delle disposizioni di cui all'O.M. 12/2022, sopra citato, con riferimento all'art. 12 comma 4, che prevede le conseguenze della rinuncia e che l'### ha ritenuto applicabili alla ricorrente.  ### disposizione prevede che per le assegnazioni di incarichi da ### “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. 
La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025
Esclusa dunque l'eventualità che la ricorrente possa essere considerata rinunciataria, va ricordato in via generale che nella scelta del contraente sulla singola posizione disponibile dev'essere chiaramente preferito il candidato che abbia espresso preferenza per tale posizione e che risulti collocato nella più alta posizione delle graduatorie e con maggiore punteggio”. 
È incontestato, perché dedotto anche dal MIM nella propria comparsa di risposta, che nel turno di nomina del 18.09.2023 ### sia stata pretermessa da docenti con punteggio inferiore a quello maturato nelle rispettive classi di concorso. 
Sostiene infatti il MIM che: “### le segnalazioni relative agli incarichi conferiti con il bollettino del 19.09.2023, sulla classe di concorso ### - ### negli ### di ### di ### ai docenti ### (#### - ### negli ### di ### di ### posizione 141, punteggio 70,50, detentore di titolo di precedenza), che ha ottenuto un incarico fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, posto normale, presso ### - I.I.S. "A.G. BRAGAGLIA" #### (GPS #### - ### negli ### di ### di ### posizione 153, punteggio 68; nessuna riserva o precedenza), con supplenza fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, posto normale, presso ### - I.I.S. CECCANO; e ### (#### - ### negli ### di ### di ### posizione 156, punteggio 67,50; nessuna riserva o precedenza), destinataria di un incarico fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, posto comune, presso ### - I.I.S. CECCANO - sono inconferenti, in quanto riguardano un range di nomina in cui non ricade la ricorrente, la cui posizione è stata già vagliata dal sistema con esito negativo nel processo di nomina di pertinenza del 08.09.2023 e connesse rettifiche”. 
Ebbene la comprovata attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente medesima (vedi quanto sopra dedotto con riferimento alle posizioni delle docenti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025 e ### deve ritenersi, per tutto quanto esposto, frutto di un errore causato dall'algoritmo che ha gestito l'intera fase di assegnazione delle supplenze alle docenti aspiranti che ne avevano fatto richiesta. 
Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria ### anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A., rilevando altresì che le sedi assegnate a docenti in posizione pozione rispetto alla ricorrente non risultavano rinunciate ma, al contrario, indicate quali sedi preferenziali poiché incluse nelle preferenze sintetiche di distretto. 
Pertanto, l'ipotesi estromissiva prevista dall'art. 12, comma 4, della O.M: 122/2022 può unicamente operare rispetto alle sedi e alle preferenze non espresse, mentre non può trovare alcun fondamento giuridico l'interpretazione fornita dal Ministero convenuto secondo cui la mancata espressione di talune preferenze sia da intendersi quale rinuncia anche rispetto a sedi espressamente richieste. Infatti, è evidente che, nel momento in cui l'aspirante esprime una determinata preferenza, intende scegliere tale sede e rinunciare solo alle sedi non indicate e non alle sedi indicate o all'intera procedura. 
Per tutti i motivi esposti devono emettersi le statuizioni di cui alla parte dispositiva, con l'accoglimento della spiegata domanda per effetto dell'acclarato diritto all'incarico fino al termine delle attività didattiche (analoga durata rispetto a quello assegnato a ### nel turno di nomina del 19.09.2023), classe di concorso ### - ### negli ### di ### di ###, cattedra interna, posto normale, presso ### - I.I.S. 
CECCANO.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in parte motiva con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (1.101 - 5.201 avendo la ricorrente espletato numerose supplenze nell'a.s. 2023/2024), distratte ex art. 93 c.p.c.  P.Q.M.  in accoglimento della domanda proposta da ### contro il Ministero dell'### e del ### 1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione, ora per allora, dell'incarico a tempo determinato fino al 30 giugno 2023 nell'a.s. 2023/2024, classe di concorso ### - ### negli ### di ### di ### cattedra interna, posto normale, presso ### - I.I.S. CECCANO e condanna il M.I.M. ad attribuire, ora per allora, il predetto incarico; 2. condanna altresì il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.314,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 
Così deciso in data #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2025

causa n. 2893/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Annalisa Gualtieri

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9009/2024 del 04-04-2024

... costanza di servizio, ma sarebbe il risultato di un algoritmo che considera solamente l'ultima retribuzione ann ua percepita, moltiplicata per tutti gli anni d i servizio. 3 La doglianza è infondata. Oggetto del contendere è la determinazione dell'indennità di buonuscita spettante, ai sensi degli artt. 3 e 3 8 del d .P.R. n . 1032 del 1973, al controricorrente. Egli sostiene che, ai fini di tale determinazione, avrebbe dovuto essere considerata anche l'indennità sostitutiva per ferie non godute da lui percepita. ###à di buonuscita per dipendenti pubblici è un trattamento di fine servizio (###, che consiste in una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo Stato. Hanno diritto all'indennità di buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato in senso stretto assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicemb re 2000 e, indipendentem ente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 165 del 2001, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione. Al perso nale assunto con contratto a tem po (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 4830/2019 proposto da: INPS, in perso na del legal e rappresentante p.t., rapp resentato e difeso dall'Avv. ### e elettivamente domiciliato in ### via ### 29; -ricorrente contro ### I, rapp resentato e difeso dall'Avv. ### e d elettivamente domiciliato in ### presso la ### della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente avverso la ### dell a Corte d'appello di ### n. 4028/2018 , pubblicata il 23 novembre 2018. 
Udita la relaz ione svolta n ella camera di consiglio del 5/03/202 4 dal ##### ha chiesto al Tribunale di Viterbo la condanna dell'### a ricalcolare l'indennità di buonuscita già liquidatagli, inserendo nella relativa base di calcolo anche l'importo di € 1.573,43, riconosciuto in suo favore con la sentenza della Corte d'appello di ### n. 1885/2013, a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie non godute in costanza del suo rapporto di impiego con il ### Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 203/2015, ha rigettato il ricorso.  ### h a proposto appell o che la Corte d'appello di ### nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4028/2018, ha accolto. 
L'### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.  ### si è difeso con controricorso e ha depositato memorie.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e prospetta la non computabilità nell'indennità di buonuscita dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. 
Afferma che, secondo la normativa e la giurisprudenza, la base contributiva da conside rare per la determinazione del trattam ento di fine servizio contemplerebbe solo gli assegni e le indennità previste dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. 
Tale principio si fonderebbe sulla circostanza che il trattamento di fine servizio non consiste rebbe, diversamen te dal ### in un mero accantonamento di quote della retribuzione via via effettuato in costanza di servizio, ma sarebbe il risultato di un algoritmo che considera solamente l'ultima retribuzione ann ua percepita, moltiplicata per tutti gli anni d i servizio. 3 La doglianza è infondata. 
Oggetto del contendere è la determinazione dell'indennità di buonuscita spettante, ai sensi degli artt. 3 e 3 8 del d .P.R. n . 1032 del 1973, al controricorrente. Egli sostiene che, ai fini di tale determinazione, avrebbe dovuto essere considerata anche l'indennità sostitutiva per ferie non godute da lui percepita.  ###à di buonuscita per dipendenti pubblici è un trattamento di fine servizio (###, che consiste in una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo Stato. 
Hanno diritto all'indennità di buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato in senso stretto assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicemb re 2000 e, indipendentem ente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, d.lgs.  165 del 2001, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione. 
Al perso nale assunto con contratto a tem po indeterminato dopo i l 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina d el trattamento di fine rapporto (###.  ### dell'indennità di buonuscita si ott iene moltiplicando u n dodicesimo dell'80% della retribu zione contributiva annua u tile lorda - compresa la tredicesima mensilità - percepita alla cessazione dal servizio, per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. 
Diverso discorso va fatto per il ###, il q uale è un com penso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali. 
Esso è determinato sommando, per ciascun anno di lavoro, una quota pari all'importo della retribuzione, d ovuta per l'anno stess o, divisa per il coefficiente 13,5. 
Trattamenti di fine servizio e d i fine rapp orto si differenzian o tra loro rispetto alle modalità di calcolo. 4 ### hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori, il TFR ha carattere di salario differito in quanto, di fatto, quest'ultimo consiste nell'accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. 
La normat iva di riferimento per la soluzione de lla controversia è rappresentata dagli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973. 
In particolare, l'art. 3 prescrive, ai commi 2 e 3, che l'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui al successivo art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo ### Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipend io o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva ###. 38, invece, stabilisce che: ‹‹La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al ### nonché dei seguenti assegni: indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruo lo, compreso q uello o peraio, dell'### delle poste e delle telecomunicazioni e dell'### di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, 580, convertito nell a legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale 5 insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa a mministraz ione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. 
Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.  (…)››. 
Pertanto, può affermarsi che la b ase contributiva dell'ind ennità di buonuscita è costituita da una percentuale della retribuzione annua lorda, alla quale vanno aggiunti alcuni assegni e indennità specificamente elencati dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››. 
Se ne ricava che, per stabilire se l'indennità sostitutiv a delle ferie non godute vada computata ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, occorre accertare se e ssa, non essendo fra qu elle espressamente cit ate dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, rientri fra ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››. 
Al riguardo, si rileva come sia stato affermato (Cass., Sez. L, n. 11262 del 10 maggio 2010; Cass., Sez. L, n. 6607 del 2004) che l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di 6 corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - non ne imped isce la riconduc ibilità all'ampia nozione di retribu zione imponibile de lineata dal citato art. 12, costituendo essa, comunque, u n'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogaz ioni escluse dalla contribuzione. 
In particolare , è stato ritenuto (così Cass., Sez. L, n. 26160 del 17 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 29 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 20836 dell'11 settembre 20 13; Cass., n. 1146 2 del 9 lug lio 2012), propendendosi per la natura mista dell'indenn ità in quest ione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recu pero delle ene rgie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sina llagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a p restazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. 7 Alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita. 
In que st'ottica, non assume valore la distinzione, prospettata da parte ricorrente, fra TFS e ### per la determinazione del quale la giurisprudenza ha ormai ammesso da tempo la rilevanza dell'indennità sostitutiva per ferie non godute (Cass., Sez. L, n. 20836 dell'11 settembre 2013). 
Infatti, ancorché l'indennità di buonuscita non possa essere considerata salario differito, diversamente dal ### essa è pur sempre calcolata, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, considerando la retribuzione annua lorda e ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››, fra cui figura l'indennità sostitutiva per ferie non godute.  2) Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: ‹‹###à sostitutiva delle fer ie non fruite va inclusa nella base contributiva dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 38 del d.P.R.  1032 del 1973 in ragione della sua n atura retribu tiva e del su o assoggettamento a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969››. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. 
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell a P.A. ricorrente , di un ulterio re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.  P.Q.M.  La Corte, - rigetta il ricorso; 8 - condanna parte ricorre nte a rifond ere le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; - dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell a P.A. ricorrente , di un ulterio re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, il 5  

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Cavallari Dario

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 2440/2025 del 30-12-2025

... beneficiaria dei diritti di cui alla legge 104/92, di cui l'algoritmo non ha tenuto conto. - In data ###, ha chiesto l'immediata rettifica delle nomine, ma il Ministero in data ### si è limitato a rispondere che “è possibile che i candidati collocati in posizione inferiore, destinatari di nomina o di nomina più favorevole rispetto ai reclamanti, beneficino di una precedenza di cui alla ### n. 104/1992: in tal caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri.” Tanto premesso, rilevava l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, sostenendo che avrebbe violato le regole di svolgimento delle operazioni di assegnazione delle supplenze annuali e temporanee per l'a.s. 2024/2025, atteso che l'algoritmo usato per le operazioni informatizzate ha assegnato le supplenze senza tener conto del punteggio attribuito e della posizione occupata dai docenti partecipanti. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 In particolare, rilevava che l'A.T. ### avrebbe erroneamente interpretato e/o dato erronea applicazione all'O.M. n. 88/2024, atteso che, basandosi sulla mancata indicazione di preferenza per alcune sedi, l'aveva (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI PATTI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### dr. ### Ad esito dell'udienza del 17.2.2025, sostituita con la presentazione di note ex art. 127 ter c.p.c.; Lette le note di udienza delle parti; Ha pronunciato e pubblicatoex art. 429 cpcla seguente ### procedimento iscritto al n. 3257/2024 R.G. e vertente TRA ### (C.F. ###) nata a #### il ### e residente ###, rap-presentata e difesa, in virtù di procura stesa su foglio separato da intendersi allegata al presente atto, dall'Avv. ####, ####, #### , ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 89, ricorrente; Ricorrente CONTRO MINISTERO dell'### E ### (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.  417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dal Dott. ### (C.F. ###), Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 funzionario del Ministero dell'### in servizio presso ### per la ### - ### di ### legalmente domiciliato per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all' art. 12 D.lgs 165/2001 presso la sede del predetto ### di ### sita in #### 361 ex IAI, pec: ###;; Resistente OGGETTO: altre ipotesi.  ### ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data ###, contenente la richiesta di emissione di provvedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., ### agiva nei confronti dell'amministrazione scolastica, esponendo che: - È una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (### in prima fascia per il territorio dell'ex ### di ### (### fascia per le graduatorie territoriali e seconda fascia per le graduatorie d'### ai sensi dell'art. 4, commi 6, 6 bis e 6 ter della L. 124/1999; - Con istanza del 22.06.2024, ha prestato disponibilità per la classe di concorso ### - #### - #### - ### E ### I #### - ###### - ### E ##### - ### E #### - ##### - ### I ### indicando poi, con il deposito dell'istanza di informatizzazione nomine supplenze, le sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche; - È stata inserita in prima fascia alle seguenti posizioni: Classe ###: posizione n. 36, punti 108,50; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 Classe ###: posizione n. 3, punti 96; Classe ###: posizione n. 42, punti 94; Classe ###: posizione n. 44, punti 102; ### posizione n. 148, punti 108; ### posizione n. 85, punti 146; ### posizione n. 190, punti 118; ### posizione n. 108, punti 137; - In occasione della pubblicazione dei bollettini di assegnazione delle sedi ha verificato di essere stata scavalcata da aspiranti con punteggio inferiore e di non avere conseguentemente avuto assegnato alcun incarico di supplenza, per quanto riguarda le superiori classi di concorso. Inoltre, dal bollettino pubblicato in data ###, con riferimento alla classe ### risultano assegnate cattedre nelle stesse preferenze da lei espresse a docenti con punteggio inferiore e addirittura sprovvisti di diritti di precedenza e/o riserve, mentre lei stessa è beneficiaria dei diritti di cui alla legge 104/92, di cui l'algoritmo non ha tenuto conto.  - In data ###, ha chiesto l'immediata rettifica delle nomine, ma il Ministero in data ### si è limitato a rispondere che “è possibile che i candidati collocati in posizione inferiore, destinatari di nomina o di nomina più favorevole rispetto ai reclamanti, beneficino di una precedenza di cui alla ### n. 104/1992: in tal caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri.” Tanto premesso, rilevava l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, sostenendo che avrebbe violato le regole di svolgimento delle operazioni di assegnazione delle supplenze annuali e temporanee per l'a.s. 2024/2025, atteso che l'algoritmo usato per le operazioni informatizzate ha assegnato le supplenze senza tener conto del punteggio attribuito e della posizione occupata dai docenti partecipanti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 In particolare, rilevava che l'A.T. ### avrebbe erroneamente interpretato e/o dato erronea applicazione all'O.M. n. 88/2024, atteso che, basandosi sulla mancata indicazione di preferenza per alcune sedi, l'aveva erroneamente ritenuta rinunciataria non solo per tali sedi, ma anche perdente il diritto alle assegnazioni successive (probabilmente per posti sopraggiunti). Ciò in quanto collegava all'effetto della rinuncia alle sedi non scelte l'inciso successivo della circolare che prevede che la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto, così violando la previsione dell'art. 12 comma 3 e 4 dell'O.M. citata. 
Rilevava che tale interpretazione, oltre che contraria alla lettera dell'O.M., sarebbe apertamente in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché a quello di uguaglianza. 
Lamentava, in particolare, che l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto a concorrere e partecipare anche ai turni successivi di nomine in ordine alla classe di concorso ### e, tenuto conto del punteggio posseduto ed il corretto scorrimento della graduatoria, avrebbe dovuto destinarla all'### di ####, inserito tra le sedi scelte, che è stato invece assegnato ad aspirante collocato in posizione deteriore in graduatoria. 
Sosteneva, inoltre, che, una volta accertato il diritto alla superiore assegnazione in ### secondo la circolare ### avrebbe dovuto essere assegnata nella cattedra disponibile più vicino alla propria residenza (e della di lei madre) essendo beneficiaria dei diritti di cui alla l. 104/1992. 
Lamentava, altresì, che il ministero convenuto avrebbe errato nel non riconoscerle il punteggio correttamente spettante per il diploma di ### universitario pluriennale in " ### didattiche per le funzioni del ###, conseguito in data ###. E ciò nonostante che in data ### sia stato presentato reclamo a mezzo pec avverso graduatoria provinciale per le supplenze valevoli per il biennio 2024/2026 pubblicata in data ###. 
Chiedeva, pertanto, l'emissione di un provvedimento d'urgenza contenente l'accertamento del suo diritto al conferimento di un incarico di supplenza fino al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 termine delle attività didattiche dalla prima fascia della graduatoria GPS dell'ambito provinciale di ### per la classe ### e ad essere assegnata, previa disapplicazione dei relativi bollettini di nomina, in un ### tra quelli scelti, il più vicino possibile rispetto alla propria residenza, essendo beneficiaria dei diritti ex lege 104/92; Nel merito insisteva nelle medesime conclusioni e, inoltre, chiedeva di ottenere il risarcimento del danno relativo alla perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto percepire se avesse svolto l'incarico di supplenza annuale. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per la discussione della domanda cautelare, l'amministrazione scolastica si costituiva in giudizio con memoria del 21.11.2024, con la quale eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo. Nel merito rilevava il difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. 
Indi, all'udienza del 25.11.2024, sostituita con la presentazione di note scritte, il procuratore della ricorrente svolgeva le proprie difese con il deposito di note di udienza. 
La domanda cautelare veniva rigettata per difetto del requisito del periculum in mora ### all'udienza del 17.2.2025, fissata per la trattazione del merito e sostituita con la presentazione di note scritte, il procuratore della ricorrente svolgeva le proprie difese con il deposito di tali note e la causa veniva posta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa la tesi dell'amministrazione resistente, secondo cui la giurisdizione sull'odierna controversia andrebbe devoluta al giudice amministrativo. 
Ed infatti, è pacifico che la giurisdizione amministrativa sussista solo in riferimento alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
Si tratta, in particolare, delle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso. 
A fronte di ciò, tali elementi non sono rinvenibili nel caso in esame. 
Infatti, la controversia verte sulla corretta gestione delle procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente e educativo per il biennio 2022/23 e 2023/04 (### disciplinate dall'Ordinanza del Ministero dell'istruzione n. 112 del 06 maggio 2022 Si tratta di una procedura in cui si formano apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. 
In particolare, gli atti relativi alle procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 
Nel merito, il ricorso risulta fondato per le ragioni di seguito esposte. 
La ricorrente ha premesso di essere iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (### in prima fascia per il territorio dell'ex ### di ### (### fascia per le graduatorie territoriali e seconda fascia per le graduatorie d'### ai sensi dell'art. 4, commi 6, 6 bis e 6 ter della L. 124/1999. 
Inoltre, ha esposto che, con istanza del 22.06.2024, ha prestato disponibilità per la classe di concorso ### - #### - ##### - ### E ### I #### - ### E #### - ### E ##### - ### E #### - #### - ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 I ### indicando poi, con il deposito dell'istanza di informatizzazione nomine supplenze, le sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. 
Ha aggiunto di essere stata inserita in prima fascia alle seguenti posizioni: ####: posizione n. 36, punti 108,50; ####: posizione n. 3, punti 96; ####: posizione n. 42, punti 94; ####: posizione n. 44, punti 102; ### posizione n. 148, punti 108; ### posizione n. 85, punti 146; ### posizione n. 190, punti 118; ### posizione n. 108, punti 137; A fronte di ciò, ha sostenuto di essere stata illegittimamente scavalcata da aspiranti con punteggio inferiore, sia nel primo che nel secondo turno di nomine, in riferimento alle suindicate classi di concorso, deducendo segnatamente che dal bollettino pubblicato in data ###, con riferimento alla classe ### risultano assegnate cattedre nelle stesse preferenze da lei espresse a colleghi con punteggio inferiore e addirittura sprovvisti di diritti di precedenza e serve, mentre lei stessa è beneficiaria dei diritti di cui alla legge 104/92, di cui l'algoritmo non ha tenuto conto. 
Lamentava, in particolare, che la cattedra in ### (inserita tra le preferenze) sarebbe stata assegnata alla docente con posizione di graduatoria n. 313, quando lei aveva la migliore posizione di graduatoria al n. 190; ed ancora nella stessa scuola sarebbe stata assegnata una cattedra alla docente con posizione 351. 
Inoltre, ha lamentato che del secondo turno di nomine in poi sistema avrebbe deciso di non tornare indietro e proseguire a chiamare docenti con punteggio inferiore, così violando il criterio meritocratico, come si desumerebbe dal fatto chela cattedra della scuola ### di ### per la classe ### è stata assegnata alla docente ### in posizione n. 422 e punteggio 83, deteriore rispetto alla sua (posizione n. 190 e punti 118). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 Di contro, l'amministrazione scolastica ha sostenuto che per l'anno scolastico 2024/2025, come già nel precedente, l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente sulla base delle graduatorie provinciali per le supplenze (### e delle graduatorie ad esaurimento (### è avvenuto in via informatizzata, per il tramite della procedura ### adottata a decorrere dall'a.s.2022/23, in conformità alle previsioni della O.M. n. 112 del 06.05.2022, che ha disciplinato l'aggiornamento per il biennio 2022/24 delle ### di ### e il conferimento degli incarichi di supplenza da GPS e da ### La procedura per l'a.s. 2024/25 è disciplinata dall'O.M. n. 88 del 16.05.2024, relativa all'aggiornamento per il biennio 2024/2026. 
In particolare, l'amministrazione richiama l'art. 12 della suindicata ordinanza, che regolamenta come segue la materia oggetto di controversia “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.  2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle ### che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.  3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.  5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. ### dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.  6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.”. 
Per quanto concerne l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno, i commi 7 e 8 prevedono: “7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle ### divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva ### b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.  8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle ### limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”. 
Infine, i commi da 10 a 14 disciplinano le vicende successive all'assegnazione dell'incarico. 
In particolare, rilevano ai fini dell'odierno giudizio, i commi 10 e 11: “10. ### dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.  11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'### non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.” Orbene, ### l'### resistente, la procedura di conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 è stata integralmente disciplinata dall'ordinanza ministeriale e gestita in modalità informatizzata tramite la piattaforma ### - ### con termine per la presentazione delle istanze fissato alle ore 14 del 7 agosto 2024. Gli aspiranti erano tenuti a compilare l'istanza indicando le preferenze relative alle sedi, alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultavano inseriti nelle GAE o nelle ### potendo esprimere fino a 150 opzioni. 
In particolare, l'art. 12, comma 4, dell'ordinanza prevede che la mancata presentazione dell'istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato da tutte le graduatorie di riferimento per l'anno scolastico considerato. La norma, inoltre, stabilisce che la mancata indicazione di talune sedi o tipologie di posto comporta Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse: qualora, al turno di nomina, l'aspirante non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze indicate, egli è considerato rinunciatario per le sedi e le tipologie non scelte, con la conseguenza della mancata assegnazione di incarichi dalle relative graduatorie per l'intero anno scolastico. 
Tale disposizione dovrebbe essere letta in chiave sistematica: la rinuncia non si esaurisce nel singolo turno di nomina, ma si estende a tutti i successivi turni per la medesima graduatoria, anche nell'ipotesi di sopravvenienza di ulteriori disponibilità (derivanti, ad esempio, da mancate prese di servizio o da variazioni dell'organico di fatto); e ciò, coerentemente con quanto previsto nel successivo comma 10 dell'art. 12, che sancisce l'irrevocabilità delle operazioni di conferimento e l'impossibilità di rifacimento, anche per altre classi di concorso o tipologie di posto. 
Conseguentemente, l'algoritmo ministeriale sarebbe stato correttamente programmato per scorrere la graduatoria senza recuperare gli aspiranti rinunciatari, anche qualora le sedi sopraggiunte fossero state originariamente indicate nell'istanza. 
Dalle premesse normative discende, secondo l'### che ai turni successivi abbiano legittimamente partecipato esclusivamente i candidati collocati in posizione successiva rispetto all'ultimo nominato nel turno precedente. 
Nel caso di specie, la ricorrente, inserita nella prima fascia GPS per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado (### alla posizione n. 190, è stata destinataria di proposta di individuazione nel primo turno di nomina; non avendo espresso preferenze per le sedi disponibili, è stata considerata rinunciataria per l'intero anno scolastico, come risulta dall'estratto ### prodotto in giudizio. 
In particolare, in base all'istanza presentata, la docente è stata trattata nel primo turno di nomina per la graduatoria ### ed è stata considerata rinunciataria rispetto a tutte le sedi non espresse che, nel medesimo turno, sono state assegnate ad aspiranti collocati in posizione deteriore, secondo l'ordine di priorità stabilito dall'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, come risulta dal bollettino pubblicato con decreto prot. n. 21004 del 6 settembre 2024 (### 3 e 4 della produzione dell'amministrazione resistente). 
Quanto alla precedenza prevista dalla L. n. 104/1992 per assistenza al genitore, riconosciuta alla ricorrente, secondo l'### essa è disciplinata dal C.C.N.I.  sulla mobilità del personale docente, richiamato dalla circolare ministeriale prot.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 115135 del 25 luglio 2024. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, punto IV, tale precedenza opera esclusivamente in relazione al comune di residenza del disabile da assistere, che nel caso in esame era il comune di ### Tenuto conto di tale premessa, dall'esame del bollettino di nomine emerge che nessun incarico è stato attribuito per la classe di concorso ### in tale comune, né presso l'I.C. “Kennedy” di ### (codice ###), per assenza di disponibilità, come confermato dal prospetto allegato al decreto prot. n. 21004. 
Pertanto, la precedenza non ha potuto operare a favore della ricorrente, che ha partecipato alle nomine in base al punteggio. 
In definitiva, secondo l'### resistente, le sedi indicate dalla ### ove disponibili, sono state assegnate ad aspiranti con punteggio superiore o titolari di precedenze, mentre la medesima docente non avrebbe indicato numerose sedi che, in ragione della sua posizione in graduatoria, avrebbero potuto esserle attribuite; tale incompletezza dell'istanza ha determinato la sua qualificazione come rinunciataria, con conseguente esclusione dai turni successivi, nei quali sono stati nominati docenti collocati in posizione deteriore. 
Dunque, in linea con la richiamata normativa, chi non riceve assegnazione perché non ha indicato posti disponibili nel turno di nomina in cui viene trattato deve essere considerato rinunciatario; sicché, ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza, i turni successivi coinvolgono esclusivamente gli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all'ultimo nominato, senza possibilità di reinserimento di chi, per scelta limitativa, non ha ottenuto incarico. 
Tanto premesso, si tratta di una ricostruzione non condivisibile in ragione delle considerazioni che seguono. 
Ed infatti, l'art. 12 dell'### in commento prevede che le sedi siano assegnate attraverso una procedura informatizzata, cui gli aspiranti aventi titolo possono partecipare attraverso domanda da presentare in modalità telematica, con la quale è possibile indicare o tutte le sedi i organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto o limitare la scelta soltanto ad alcune di esse, come si deduce sia dall'uso del verbo “possono”, sia dal fatto che il comma 4 disciplina espressamente il caso della “mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 Vengono poi regolate le conseguenze di tre distinte situazioni in cui possono trovarsi i soggetti inseriti in graduatoria: il caso di chi non abbia presentato l'istanza, che viene considerato quale rinunciante al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento; il caso di chi non abbia espresso la sua preferenza per tutte le sedi/classi di concorso/tipologie di posto, che viene considerato quale rinunciatario limitatamente alle preferenze non espresse, per cui, ove al proprio turno di nomina non sia soddisfatto per le sedi preferite, “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”, con la conseguenza che per tutto l'anno scolastico di riferimento non potrà ottenere alcuna assegnazione di incarichi a tempo determinato sulle sedi per cui sia risultato in turno di nomina; infine, il caso di chi abbia ricevuto l'assegnazione di un incarico sulla base delle preferenze espresse, che non dovrà comunicare alcuna accettazione, per cui l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento e l'eventuale rinuncia preclude anche il rifacimento delle operazioni in altra classe di concorso o tipologia di posto, mentre gli aspiranti che “abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'### non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”. 
In sintesi, vi è una graduazione delle conseguenze previste sulla posizione dell'aspirante inserito nelle graduatorie rispetto all'assegnazione delle supplenze: se l'aspirante non ha presentato l'istanza di partecipazione viene considerato rinunciatario a tutti gli incarichi di supplenza annuali e temporanei sino al termine delle attività didattiche per tutto l'anno scolastico di riferimento; se l'aspirante non ha incluso tra le sue preferenze alcune delle sedi disponibili, verrà considerato rinunciatario per tali sedi e non potrà ottenere alcun incarico su tali sedi per l'intero anno scolastico; se l'aspirante ha ottenuto uno degli incarichi per cui aveva espresso la preferenza e vi ha rinunciato, non potrà più partecipare ad alcuna ulteriore fase di attribuzione delle supplenze per tutto l'anno scolastico di riferimento. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 Non è, invece, condivisibile l'interpretazione dell'anzidetta disposizione fornita dall'amministrazione scolastica.  ### il ministero resistente, se l'aspirante non ha espresso la sua preferenza per tutte le sedi disponili, nel caso in cui a un turno di nomina si renda disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una di tali sedi non prescelte egli dovrebbe essere considerato rinunciatario e, conseguentemente, dovrebbe essere escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento. 
Tuttavia, tale interpretazione da un lato risulta palesemente contrastante con i principi fondamentali del merito, della buona amministrazione e certezza delle operazioni amministrative, che governano tutte le procedure di attribuzione degli incarichi della p.a. e, dall'altro, non sembra nemmeno coerente con la struttura dell'impianto normativo e la stessa interpretazione letterale delle disposizioni in commento. 
Anzitutto, se è vero che il principio fondamentale che deve governare la gestione delle graduatorie e l'assegnazione degli incarichi deve essere quello del merito, quale diretta proiezione del principio costituzionale di buona amministrazione e concretizzato attraverso l'attribuzione del punteggio in graduatoria, risulterebbe palesemente contrastante con tale principio una disposizione che preveda, senza alcuna logica giustificazione, la possibilità di attribuire un incarico ad un docente con minor punteggio su una sede per cui aveva espresso la sua preferenza un docente con punteggio più elevato.  ### parte, non si vede in base a quali argomenti si possa sostenere la ragionevolezza di tale interpretazione, visto che avrebbe l'effetto di affidare all'elemento incerto di una casuale disponibilità di una delle sedi non prescelte in fase di domanda la possibilità per l'aspirante di poter concorrere alle successive tornate di assegnazione anche per la sedi per cui aveva espresso la preferenza, così precludendogli ogni possibilità di avere un incarico a tempo determinato per l'intero anno scolastico. 
In tal modo, da un lato si tratterebbe il docente che si è limitato ad esprimere la sua preferenza soltanto per alcune sedi alla stessa stregua di chi non ha presentato l'istanza o ha rinunciato all'assegnazione di una sede originariamente prescelta e, dall'altro, si vanificherebbe sostanzialmente la facoltà, pur espressamente concessa dall'### di poter limitare la preferenza solo ad alcune sedi tra quelle disponibili, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 posto che l'aspirante rischierebbe di essere escluso dall'intera procedura nel caso di verificazione dell'elemento incerto della disponibilità di una sede non richiesta. 
Va inoltre sottolineato che la tesi dell'amministrazione resistente contrasta con l'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni in esame. 
Dal punto di vista letterale, va notato che la lettura del quarto comma, alla luce della lettura complessiva delle definizioni riportate nell'intero art. 12, non autorizza a ritenere che tale disposizione sanzioni gli aspiranti che non hanno espresso la preferenza per una sede poi rivelatasi disponibile con l'esclusione da ogni possibile assegnazione di supplenza per l'anno scolastico in corso. 
Ed infatti, il comma appena richiamato prevede espressamente che, ove si renda disponibile a favore di un'aspirante una delle sedi non prescelte, questi debba essere considerato rinunciatario rispetto a tale sede ###potrà che determinare la mancata assegnazione dell'incarico per tali sedi per tutto l'anno scolastico. 
Peraltro, l'accenno alla “mancata assegnazione dell'incarico a tempo dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”, che, secondo l'amministrazione, determinerebbe l'esclusione dell'aspirante dai successivi turni di assegnazione delle supplenza, costituisce invece la conferma letterale della tesi secondo cui l'esclusione sarebbe limitata alla sola sede non indicata tra le preferenze e di cui l'aspirante avrebbe potuto essere potenziale assegnatario. 
E ciò emerge dalla chiara interpretazione letterale del testo integrale del quarto comma dell'art.12 dell'O.M. in commento. 
Infatti, nel primo periodo, in cui si contempla l'ipotesi di chi non abbia presentato l'istanza, si chiarisce che tale omissione sarà considerata quale rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art.2 comma 4 lett. a) e b), si usa il plurale (“incarichi”) e si fa riferimento all'esclusione da tutti gli incarichi di supplenza annuali e temporanei sino al termine delle attività didattiche per l'intero anno scolastico di riferimento. Di contro, nel caso della mancata indicazione di talune sedi dalle preferenze, l'ordinanza precisa che l'aspirante verrà considerato rinunciatario limitatamente tali sedi, classi di concorso e tipologie di posto che avrebbe potuto ottenere secondo la sua collocazione in graduatoria. Conseguentemente, come dice Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 l'ultimo periodo, l'incarico per avrebbe potuto essere nominato (il testo usa stavolta il singolare) non gli potrà essere assegnato per l'anno scolastico di riferimento.  ### parte, se l'O.M. avesse voluto determinare la più grave conseguenza applicata dall'amministrazione, avrebbe più chiaramente detto che l'aspirante che abbia limitato il numero delle sedi preferite, nel caso in cui si fosse trovato nella posizione di rinunciatario per una di tali sedi non preferite, sarebbe stato escluso dall'assegnazione degli incarichi per tutti i successivi turni di nomina. 
Ed infatti, il successivo comma 11 prevede espressamente l'esclusione dalle ulteriori fasi di assegnazione proprio a carico di coloro che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'### E non vi è dubbio che tale disposizione non sia applicabile anche coloro che si siano limitati a non indicare tutte le sedi disponibili e si siano trovati nella posizione di rinuncianti alla sede non indicata e che avrebbero potuto ottenere in base alla posizione in graduatoria. 
Invero, la disposizione fa chiaro riferimento alla ben diversa posizione di coloro che abbiano effettivamente ricevuto il conferimento dell'incarico e vi abbiano poi rinunciato e che, proprio per aver ottenuto una sede per cui avevano espresso la preferenza, si sono trovati automaticamente nella posizione di accettanti l'incarico (“### dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa”) Inoltre, il comma 11 si trova topograficamente proprio a conclusione della serie di disposizioni che disciplinano proprio la posizione di coloro che abbiano ottenuto una delle sedi indicate nelle preferenze. 
Infine, depone a favore di tale tesi anche l'interpretazione sistematica della norma in commento, la quale, come si è visto appronta una diversa, graduale e proporzionata serie di conseguenze alle diverse situazioni in cui si può trovare l'aspirante: mancata presentazione dell'istanza, indicazione parziale delle sedi preferite, rinuncia ad una sede indicata tra le preferenze e per cui vi è stata un'assegnazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, l'amministrazione scolastica non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze. 
Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, l'amministrazione scolastica deve effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato. 
Infatti, il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce “3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.”. 
Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M.  112/2022 che espressamente stabilisce: “### dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”. 
Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente Conseguentemente, nel caso oggi in esame, nel primo turno di nomina le sedi espresse dalla ricorrente, in presenza delle relative disponibilità, sono state assegnate o ad Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 aspiranti aventi maggiore punteggio ovvero ad aspiranti titolari di precedenze, come si desume dal relativo bollettino. 
In particolare, la ricorrente, tenuto con del fatto che la precedenza ex. l.104/92 poteva essere fatta valere soltanto per il comune di residenza della congiunta disabile da assistere, per le sedi in ### indicate in ricorso, è stata superata da altre due docenti titolari di analoga precedenza sul comune di ### Tuttavia, ad esito della prima tornata di assegnazioni la docente ### è stata considerata rinunciataria per non aver indicato in domanda le istituzioni scolastiche assegnate a tutti gli aspiranti aventi punteggio e posizione inferiori alla propria. 
Conseguentemente, non è stata considerata ai fini dei successivi turni di nomina; e ciò in maniera illegittima, tenuto conto delle considerazioni appena svolte. 
A fronte di ciò, può ritenersi pacifico e documentalmente provato che al secondo turno di assegnazioni, da cui la ricorrente è stata esclusa, una docente in posizione deteriore in graduatoria rispetto alla sua ha ottenuto una delle sedi per cui la ### aveva espresso preferenza. 
Infatti, alla docente #### collocata in posizione 422 con punteggio 83, è stata assegnato l'incarico su classe di concorso ### - #### I ### presso la scuola, cattedra interna, ### PSICOFISICO. 
A fronte di ciò, la ricorrente era collocata in posizione 190 della graduatoria, con punteggio 118 e, inoltre, godeva della precedenza ex l. 104/92 proprio sul comune di ### per cui se l'amministrazione resistente, facendo buongoverno delle disposizioni dell'anzidetta O.M., non l'avesse esclusa dal turno di assegnazioni, sarebbe certamente risultata assegnataria dell'anzidetta cattedra. 
Conseguentemente deve essere riconosciuto, il diritto della ricorrente ad ottenere un incarico a tempo determinato presso l'anzidetta sede per l'a.s. 2024/25 a decorrere dal secondo turno di assegnazioni. 
Tanto premesso, la conclusione dell'anno scolastico cui si riferisce il ricorso non rende ovviamente possibile un riconoscimento in forma specifica del diritto vantato dalla ricorrente, mentre deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito dal punto di vista economico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 Infatti, la condotta illegittima appena accertata a carico dell'amministrazione scolastica ha determinato in capo alla ricorrente la perdita della possibilità di ottenere una supplenza annuale per l'a.s. 2024/25, con la connessa perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto percepire con l'ottenimento dell'anzidetto incarico di supplenza. 
Pertanto, deve riconoscersi la sussistenza di un concreto danno da perdita di chanches, il cui ammontare può essere determinato in via equitativa con l'ammontare della retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche, su classe di concorso ### che le sarebbe spettato, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo. 
La ricorrente ha chiesto, inoltre, l'accertamento del diritto alla rettifica del punteggio nelle graduatorie GPS di prima fascia, con incremento differenziato per le classi di concorso ######, ### e ###, deducendo la mancata valutazione di titoli culturali e professionali, in particolare del “### di specializzazione universitario di durata pluriennale” e di ulteriori titoli di abilitazione e laurea, secondo le voci delle tabelle allegate all'O.M. n. 88/2024. 
La domanda non può trovare accoglimento. 
A tal proposito, vanno richiamate le tabelle di valutazione dei titoli previste dall'O.M.  88/2024, in cui la voce B.17 delle tabelle A/1, A/3 e A/7 prevede l'attribuzione di n. 2 punti per il “### di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo)”. 
Risulta evidente che tale previsione si riferisce ai diplomi rilasciati dalle ### di ### universitarie, istituite ai sensi degli artt. 11-15 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, corsi post lauream finalizzati alla formazione di specialisti, al termine dei quali viene rilasciato il ### di specializzazione nel settore prescelto. 
Tanto premesso, dall'esame della domanda di inserimento/aggiornamento risulta che il titolo indicato dalla ricorrente è un “diploma di perfezionamento universitario pluriennale in metodologie didattiche per le funzioni di sostegno”, conseguito in data ### presso l'ente di formazione ### Tale titolo è stato dichiarato in più sezioni della domanda (### - ### per la scuola secondaria, ### - ### per il sostegno, ### - ### per la primaria), ma sempre con denominazioni analoghe che non mutano la sua natura sostanziale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 Dunque, risulta evidente che l'ente di formazione ### non è una ### di ### universitaria e, pertanto, non può rilasciare diplomi di specializzazione ai sensi della normativa richiamata, per cui il corso in questione, pur se eventualmente accreditato dal Ministero, non è certamente equiparabile al titolo richiesto dalla tabella per l'attribuzione dei 2 punti e, pertanto, non è valutabile come diploma di specializzazione universitario, nonostante la durata pluriennale. 
Ne deriva che la ricorrente non ha diritto all'incremento di 2 punti per ciascuna classe di concorso, come richiesto. 
Quanto alla richiesta di incremento di 10 punti per la classe ### la ricorrente invoca, oltre ai 2 punti per il titolo sopra esaminato, ulteriori 8 punti per un'abilitazione dichiarata nella domanda. 
Al riguardo, va richiamato l'### A/7 all'O.M. n. 88/2024, che disciplina la valutazione dei titoli per la prima fascia sostegno, ove alla voce B.1 si prevede l'attribuzione del punteggio corrispondente all'abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado. 
Dall'analisi della sezione ### - ### (### 7), la ricorrente ha dichiarato: - Diploma di maturità magistrale (titolo abilitante per la scuola primaria e infanzia), non valutabile per il sostegno nella scuola secondaria, in quanto non afferente al medesimo grado di istruzione; - Provvedimento giurisdizionale definitivo (sentenza Tribunale di ### N.R.G. 5513/2021), che ha consentito l'inserimento in prima fascia ### Tale provvedimento, utilizzato come titolo di accesso, non costituisce titolo culturale né abilitazione valutabile ai fini del punteggio. 
Pertanto, anche per la classe ### non sussiste il diritto all'incremento richiesto, poiché i titoli indicati non rientrano tra quelli valutabili ai sensi delle tabelle ministeriali. 
Avuto riguardo alla parziale soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di un quarto, mentre l'amministrazione resistente deve essere condannata a pagare alla ricorrente i rimanenti tre quarti di tali spese, che si liquidano ex D.M. n. 147/22 (valore indeterminato, complessità bassa, assenza di istruzione) come in dispositivo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025 PQM Il Giudice del #### i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ### così provvede: ● Accerta il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria della stipula di un contratto di supplenza a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025, fino al termine dell'attività didattica, per la sede ### "### di ### ● Condanna l'amministrazione resistente alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente, di un importo pari al trattamento stipendiale che avrebbe percepito in ragione dell'anzidetto incarico di supplenza ad essa spettante per l'a.s. 2024/2025, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo.  ● Condanna l'amministrazione resistente a riconoscere alla ricorrente l'intero punteggio relativo al predetto incarico; ● Rigetta ogni altra domanda; ● Compensa le spese di lite nella misura di un quarto e condanna l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della ricorrente dei rimanenti tre quarti di tali spese, che liquida in complessivi euro 195,00 per spese ed euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  ### 30.12.2025. 
Il Giudice del ### dr. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/12/2025

causa n. 3257/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cinzia Gabriella Cafarelli, Licata Fabio

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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 1611/2025 del 11-12-2025

... ipotizzando che quanto verificato dipendesse da errore dell'algoritmo che regolava le assegnazioni delle supplenze, lamentava sia il danno economico sia il danno professionale patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “####, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, ingiusti ed erronei i conferimenti degli incarichi annuali da GPS della provincia di ### per l'a.s. 2022/2023 Classe di concorso #### di primo grado e #### di secondo grado e graduatorie incrociate sostegno per le causali di cui in narrativa. #### il diritto della ricorrente alla supplenza annuale da GPS seconda fascia della provincia di ### nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno, nelle sedi indicate tra le preferenze in domanda, con decorrenza dal primo turno di nomine del 02.09.2023, ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizi. ### E ### la sussistenza in capo alla ricorrente dei seguenti danni, e condannare l'### resistente al relativo risarcimento economico ed integrazione di punteggio: 1)danno economico che potrà essere parametrato alle retribuzioni ( compresa tredicesima mensilità) che avrebbe dovuto percepire e che non sono state dalla (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. ### all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212 del ### per l'anno 2023 promossa da ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### con studio in S. ### di #### alla via F. Riso n. 9, p.e.c.  ###, in forza di procura in atti allegata. 
RICORRENTE CONTRO IL MINISTERO DELL'#### GIÀ ###'ISTRUZIONE, ###, (CF: ###) ### -###, ### (C.F.: ###) ###, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa ### funzionario del Ministero dell'istruzione e del merito, ### per la ### - ### I, ### di ### - Via della ### a ### n. 54, ####, presso il cui ### è stato eletto domicilio, pec: ###. 
RESISTENTE CONTRO ####### CF ### - ed elett.te domiciliato ai fini del presente procedimento in ####, via ### n. 71, presso lo studio dell'Avv. ### del foro di ### che la rappresenta e difende in forza di mandato contenuto in separato atto che si pone in calce alla presente comparsa. 
RESISTENTE CONTRO CALA' ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### pec: ###, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### 98, giusta procura rilasciata in calce al presente atto
RESISTENTE Oggetto: violazione della graduatoria GPS FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ###, ### ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di ### nei confronti del M.I.M., in persona del legale rappresentante, osservando che: inserita quale docente nelle graduatorie delle supplenze di II fascia, classi di concorso ### e ###, nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno, presentava domanda per l'a.s. 2022/2023 ottenendo una supplenza breve di pochi giorni, nonostante il numero di posti che le avrebbero consentito di insegnare per un periodo più lungo; aveva quindi accertato che i posti erano stati assegnati a docenti che la seguivano in graduatoria in tutte e tre le classi di insegnamento; aveva quindi fatto richiesta di accesso agli atti per verificare l'eventuale esistenza di riserve o di preferenze senza ottenere adeguata e tempestiva risposta; ipotizzando che quanto verificato dipendesse da errore dell'algoritmo che regolava le assegnazioni delle supplenze, lamentava sia il danno economico sia il danno professionale patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “####, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, ingiusti ed erronei i conferimenti degli incarichi annuali da GPS della provincia di ### per l'a.s. 2022/2023 Classe di concorso #### di primo grado e #### di secondo grado e graduatorie incrociate sostegno per le causali di cui in narrativa. #### il diritto della ricorrente alla supplenza annuale da GPS seconda fascia della provincia di ### nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno, nelle sedi indicate tra le preferenze in domanda, con decorrenza dal primo turno di nomine del 02.09.2023, ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizi. ### E ### la sussistenza in capo alla ricorrente dei seguenti danni, e condannare l'### resistente al relativo risarcimento economico ed integrazione di punteggio: 1)danno economico che potrà essere parametrato alle retribuzioni ( compresa tredicesima mensilità) che avrebbe dovuto percepire e che non sono state dalla stessa percepite a partire dal primo turno di nomine del 02.09.2023, fino al 30.06.2022 ( durata dell'incarico perso), ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizio, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti ( come da documentazione in atti allegata) ovvero in quella somma che il giudice riterrà dovuta anche in via equitativa; 2)danno alla professionalità, con diritto della stessa a vedersi riconosciuto il punteggio intero pari a 12 punti a cui avrebbe avuto diritto se l'incarico di supplenza le fosse stato conferito regolarmente. ### si chiede ex art 210 cpc che l'ill.mo giudice adito ordini all'amministrazione di esibire la documentazione amministrativa che non è nella disponibilità di parte ricorrente e che dovesse essere ritenuta necessaria ai fini della decisione. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” ###, in persona del ### in carica, nel costituirsi ha sottolineato: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo vertendosi in materia di contenziosi sorti sulle ### il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti titolari di supplenza nelle classi di concorso della ricorrente e, in particolare, nei confronti dei docenti espressamente indicati da quest'ultima; l'inesistenza di alcuna alterazione apportata alle graduatorie dal sistema automatizzato nelle assegnazioni delle supplenze; la presenza di cause prioritarie di riserva degli insegnanti nominativamente indicati dalla ricorrente; l'errata compilazione della domanda di quest'ultima che aveva determinato l'automatica rinuncia all'assegnazione di plurime cattedre di insegnamento; l'infondatezza di tutte le pretese della ### Ha quindi concluso di conseguenza. 
Con decreto del 5.8.2024 il Giudice ha autorizzato la notifica ex art. 151 cpc del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e del medesimo decreto nei confronti di tutti i potenziali controinteressati oltre che espressamente nei confronti di ###### e ### Si sono costituite separatamente ### e ### sostenendo, rispettivamente, la correttezza e la legittimità delle regole di assegnazione delle supplenze sia in generale sia con specifico riguardo alle rispettive posizioni, vantando entrambe delle cause di riserva. 
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti. 
Il ricorso è infondato. 
Invero, nelle note in sostituzione di udienza del 19.11.2024, la ricorrente ha dichiarato sia di non avere potuto integrare tempestivamente il giudizio nei confronti di alcuni dei controinteressati sia di non avere interesse a contestare l'esistenza dei titoli di precedenza esposti dai resistenti, lamentando soltanto di non averli potuti apprendere in precedenza stante l'incompletezza della documentazione fornita dall'amministrazione resistente, manifestando altresì la volontà di rinunciare all'azione. 
Orbene, indipendentemente dall'assenza di una procura speciale ad hoc per rinunciare all'azione non presente in atti (v. Cass. Civ. n.13636/2024), la volontà così manifestata di non volere coltivare il presente giudizio comporta comunque il venire meno dell'interesse ad agire della ricorrente rispetto al bene della vita inizialmente richiesto. 
Peraltro, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, si osserva da un lato, la dimostrata titolarità da parte della ### e della ### di titoli legittimanti la ragione di precedenza della loro nomina rispetto a quella della ricorrente; dall'altro lato, l'indicazione - non contestata - da parte del Ministero dell'esistenza di ragioni di precedenza rispetto alla ### anche da parte di #### e ### dall'altro lato, infine, l'assenza di prova dell'errato funzionamento, nel caso di specie, delle regole dell'algoritmo contenute nell'O.M. che ha disciplinato l'assegnazione delle supplenze nell'A.S. 2022/2023. 
Pertanto, se, da un lato, deve revocarsi parzialmente il decreto del 5.8.2024 laddove ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti #### e ### atteso che questi ultimi non subiscono alcun pregiudizio al loro diritto di difesa ex art.101, co. 2 c.p.c; e dall'altro lato, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, considerato che nel caso di specie non è censurata la graduatoria per le supplenze ma il criterio di assegnazione delle supplenze sì che la situazione giuridica azionata è quella del diritto soggettivo della ricorrente, si osserva che, tenuto conto del comportamento ante giudizio dell'amministrazione e del rigetto dell'eccezione di giurisdizione ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese tra la ricorrente e il Ministero, mentre nei confronti della ### e della ### (v. pag. 3 ricorso introduttivo) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.  PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando; previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di ### nei confronti del M.I.M., in persona del ### in carica, di ### e ### dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e il Ministero; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti sia della ### sia della ### che liquida in complessivi € 4.650,00 a ciascuna per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.  ### 10.12.2025.   Il Giudice Dott.

causa n. 3212/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marcello Giacalone

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