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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20769/2025 del 22-07-2025

... verbale era inidoneo sia a riscontrare il reato di allaccio abusivo, sia l'approvvigionamento illecito di energia elettrica e in ogni caso la firma apposta in calce al verbale non poteva assumere altro significato che quello di far constatare la presenza del titolare dell'im presa all'atto dell'accertamento, ma non quell o di 5 assumersi la paternità delle oper azioni connesse al med esimo accertamento. Evidenzia, quindi, che l'errore impu tabile al giudice d'app ello è stato decisivo e che l'ammissibilità del rilievo del vizio denunciato trova riscontro nella pronuncia delle ### n. 5792 del 2024. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. An zitutto, va rilevato che, pur fondandos i la censura sul contenuto del verbale redatto, in data 30 maggio 2013, in occasione della verifica effettuata dai tecnici ### , dalla quale è scaturito l'addebito di maggiori consumi, essa non è stata formulata nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente omette di riprodurre in ricorso, direttamente o indirettamente, il contenuto del documento, quanto meno nelle parti rilevanti, e si limita a sottolineare che il verbale conteneva (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22319/2024 R.G. proposto da: ### E #### in persona del titolare Tim piccioli ### ra ppresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### con domicilio digitale come per legge - ricorrente - contro ### S.P.A., in perso na del legale rappresentante, rappresentata e di fesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. ### con domicilio digitale come per legge - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2178/2024, pubblicata in data 27 marzo 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal ### dott.ssa ### A. P. ### 1. ### piccioli, nella qualità di tit olare dell'impresa individuale “### di ### Arturo” , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal ### ale di ### con cui ### s.p.a. chiedeva il pagamento del complessivo importo di euro 155.377,73, oltre interessi, corrispondente, quanto ad euro 152.597,37, al residuo dovuto in forza di fattura emessa in data 8 giugno 2013 per “prelievi irregolari” e, quanto al resto, all'importo insoluto di ulteriori cinque fatture emesse fino al febbraio 2014; eccepiva l'inesistenza del credito.   Costituitasi la società opposta, il ### ale adito, respinte le richieste istruttorie formulate dall'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava l'opponente al pagamento del minor importo di euro 153.096,77, oltre interessi maturati sul la somma di euro 152.597,37 (portata dalla fattura dell'8 giugno 2013) a decorrere dal 28 giugno 2013 e, sul residuo, dal 30 settembre 2013, con anatocismo dalla data della domanda.   2. Siffatta sentenza, impugnata da l soccom bente, è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di ### che ha dichiarato non dovuti gli interessi anatocistici che il ### aveva condannato a pagare in favore della società somministrante, confermando nel resto la decisione gravata.   I giudici di secondo grado hanno rilevato che l'appellante aveva 3 lamentato che ### izio ### s.p.a. aveva il legittimamente ricostruito i consumi sulla base del criterio della “potenza tecnicamente prelevabile del cavo”, senza avere rilevato gli effettivi consumi degli apparecchi utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale, ma che dal verbale di verifica — che era stato redatto con la collaborazione dei ### al momento in cui era stato riscontrato il prelievo irregolare di energia elettrica ed era stato sottoscritto dal titolare dell'utenza, presente in loco — emergeva chiaramente che non era stato possibile “rilevare gli appar ecchi utilizzati ” all'interno del ristorante, ciò nonostante la presenza del ### che, peraltro, era l'unico ad avere interesse di consentire l'accesso ai locali. Aggiungevano che lo stesso ### invitato “ad esporre eventuali osservazioni”, si era limitato a sottoscrivere il verbale, “senza opporsi per far valere il suo eventuale interesse a che si procedesse al rilevamento pres so gli apparecchi utilizzatori”. Sotto altro profilo, i giudici territoriali hanno osservato che ‹‹il criter io di misurazione del la quantità di energia sottratta proposto dall'appellante è [era] privo di alcun tipo di riscontro probatorio poiché non è [era] stata of ferta alcuna prova né della quantità e della tipologia degli apparecchi presenti, né degli orati di apertura del l'esercizio commerciale, né dei periodi di chiusura per riposo e per il dedotto carattere stagionale dell'attività che non siano stati già presi in considerazione nel calcolo eseguito da Enel››.   3. ### piccioli, quale titolare dell'impresa individuale “### di ### Arturo”, ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, ### s.p.a.   4. ### delegato ha formulato, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la seguente proposta di definizione accelerata: ‹‹### la formale invocazione della violazione di legge, i motivi sollecitano a questa Corte un riesame del fatto e della prova, inammissibile in sede 4 di legittimità ››.   Il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha richiesto la decisione del ricorso.   È stata fissata la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art.  360-bis.1. cod. proc. civ., in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.   ### non ha depositato conclusioni.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si censura la decisione im pugnata per ‹‹violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine all'erronea percezione del contenuto del verbale di accertamento eseguito, in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c.››. 
Il ricorrente lamenta che il giudice a quo sarebbe incorso in un vero e proprio travisamento della prova, consistito in un errore di percezione intervenuto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della stessa e non qu indi sulla valutazione del suo conte nuto; rappresenta, al riguardo, che aveva ripetutamente contestato il va lore probatorio attribuito al verbale di verifica di presunta sottrazione illecita di energia elettrica, redatto in data 30 maggio 2013 su modulistica prestampata da parte di ### e che il giudice d'appello, travisandone il contenuto, aveva dallo stesso desunto che non er a stato possibile ril evare gli apparecchi utilizzati all'interno del ristorante, sebbene dallo stesso non fosse ricavabile tale dato, né che il mancato accertamento fosse dipeso da una condotta, anche omissiva, del titolare dell'attività. Pertanto, prosegue il ricorrente, quel verbale era inidoneo sia a riscontrare il reato di allaccio abusivo, sia l'approvvigionamento illecito di energia elettrica e in ogni caso la firma apposta in calce al verbale non poteva assumere altro significato che quello di far constatare la presenza del titolare dell'im presa all'atto dell'accertamento, ma non quell o di 5 assumersi la paternità delle oper azioni connesse al med esimo accertamento. 
Evidenzia, quindi, che l'errore impu tabile al giudice d'app ello è stato decisivo e che l'ammissibilità del rilievo del vizio denunciato trova riscontro nella pronuncia delle ### n. 5792 del 2024.  1.1. La censura è inammissibile.  1.2. An zitutto, va rilevato che, pur fondandos i la censura sul contenuto del verbale redatto, in data 30 maggio 2013, in occasione della verifica effettuata dai tecnici ### , dalla quale è scaturito l'addebito di maggiori consumi, essa non è stata formulata nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.  civ., in quanto il ricorrente omette di riprodurre in ricorso, direttamente o indirettamente, il contenuto del documento, quanto meno nelle parti rilevanti, e si limita a sottolineare che il verbale conteneva l'espressione “non è stato possibile rilevare gli apparecchi utilizzatori all'interno del ristorante…”, trascurando peraltro di confro ntarsi con l'ulterior e argomentazione che sorregge il decisum, secondo la quale, l'odierno ricorrente, “malgrado la presenza” in loco, non aveva svolto “eventuali osservazioni”, pur essendo l'un ico soggetto avente interesse a consentire l'accesso ai locali commerciali, ma anzi aveva sottoscritto il verbale, in tal modo confermando l'impossibilità di individuare gli apparecchi collegati alla rete elettrica.  1.3. Inoltre, la censura è inammissibi le per ché denuncia il “travisamento delle risultanze processual i” al di fuor i dei confini recentemente ristretti dalle ### unite, pur richiamate in ricorso, con l'affermazione del principio di diritto secondo cui: ‹‹Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore 6 di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abb ia costit uito un punt o controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale›› (Cass., sez. U, n. 5792 del 2024). 
Principio di diritto che, con riferimento alla proclamata deducibilità ai sensi dei nn . 4 e 5 del l'art. 360 c.p.c., va in teso al lume della motivazione, là dove le ### hanno inteso circoscriverlo ‹‹al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non -fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita›› nel mezzo probatorio acquisito nel giudizio di merito e le parti abbiano discusso proprio al riguardo [sì da collocare la vicenda al di fuori della deducibilità con il mezzo di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.], ‹‹con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall'angolo visuale del risultato che determina nel giudizio››. 
La pronuncia ha ben evidenziato che, ‹‹se si ammet tesse l a ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, […], rendendo pervio l'articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr. Cass., sez. U, n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivament e scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolge rsi non sulla decisione impugnata, ma sull'intero compendio delle ‹‹carte processuali››, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l'assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più, assegnando alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito››.  ### del motivo in alcun modo evidenzia un travisamento riconducibile nel perimetro molto limitato indicato dalle ### 7 2. Con il secondo motivo si prospetta ‹‹violazione degli artt. 115 e 116 c.p. c., omessa disamina di prova doc umentale decisiva e motivazione inesistente o meramente apparente, in relazione all'art.  360, n. 4, c.p.c.››. 
Il ricorrente si duole che entrambi i giudici di merito abbiano omesso di co nsiderare il va lore probatorio delle bollette emesse e pagate nel qu inquennio di riferim ento quale parametro certo per considerare il volume dei consumi registrati e, di consegu enza, di rilevare che tali co nsumi andavano portati a deconto dei maggi ori consumi, così come qu antificati, secondo il parametro presunt ivo applicato da ### a seguito della verifica del 30 maggio 2013. 
Evidenzia, altresì, che la consulenza tecnica di parte, mettendo a confronto i dati reali e quelli emergenti dalla verifica effettuata dall'### con l'applicazione del criterio della potenza massima prelevabile in base al cavo di alimentazione riscontrato, aveva fatto emergere evidenze significative, che i giudici di merito avevano tuttavia omesso di prendere in esame, e che la quantificazione dei consumi effettuata non poteva consider arsi corretta nel risultato finale, essend o il criterio presuntivo utilizzato contraddetto dalle stesse risultanze del contatore ### rifluite nelle fatture regolarmente pagate. Il mancato esame di tali elementi prova, secondo il ricorrente, comporta che la pronuncia resa in secondo grado è del tutto carente o comunque fornita di motivazione apparente, poiché non tiene conto della documentazio ne offerta in primo grado.  2.1. La censura non si sottrae alla declaratoria d'inammissibilità.  2.2. Essa, oltre ad essere stata dedotta in palese violazione dell'art.  366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché la parte ricorrente pone a fondamento della sua tesi censoria documenti prodotti nel corso del giudizio di merito, quali la consulenza tecnica d'ufficio e le bollette relative ai consumi pagati nel quinquennio di riferimento, senza fornire 8 una specifica indicazione del contenuto della produzione documentale in modo da porre questa Corte di legittimità nelle condizioni di poter valutare le critiche rivolte alla decisione impugnata, è, nella sostanza, finalizzata ad un riesame del merito della controversia, precluso in sede di legittimità.   2.3. Os serva infatti il Collegio come l'odierno ricorrente abbia inammissibilmente argomentato la violazione di motivazione omessa o apparente attraverso il conf ronto della congrui tà della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla Corte territoriale, in tal modo ponendosi in evidente contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Cass., sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass. sez. U, 07/04/2014, n. 8054) 2.4. ### altro profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, anche qualora sostenuta dall'asserita violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art.  116, cod. proc. civ., in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. 
Questa Corte invero, già con la sentenza n. 11892 del 2016 e, successivamente, con la pronuncia delle ### n. 20867 del 2020, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giu dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato — in assenza di diversa indicazione normativa — secondo il suo ‹‹prudente apprezzamento››, 9 pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad ese mpio, valore di prova leg ale), oppure, qualora la prov a sia soggetta ad una specifica reg ola di valutazione, abb ia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si dedu ca che il giudice h a solam ente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittim ità sui vizi di motivazione. E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod.  proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribui to maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc.  2.5. Nella specie, come chiaramente emerge dalla illustrazione del motivo in disamina, il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito avrebbero trascurato di prendere in co nsiderazione gli elementi probatori offerti, ricavabili sia dalle fatture pag ate sia da una consulenza tecnica di parte allegata, ma sul punto la censura, oltre ad essere estremamente generica, non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 
I gi udici d'appello, in realtà, hanno valutato tutte le evidenze processuali, pervenendo, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e, dunque, non censurabile in questa sede, alla conclusione che, a fronte d ella ricostruzione dei consumi operata dal la 10 somministrante sulla base del criterio presuntivo d ella “p otenza tecnicamente prelevabile del cavo”, il diverso criterio di misurazione dei consumi prospettato dall'appellante, ora ricorrente, fosse rimasto privo di qualsiasi riscont ro probatorio, dal momento che anche la perizia di parte acquisita agl i atti di causa, peraltro avente valore meramente indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice di merito (cfr. Cass., sez. 3, 28/02/2025, n. 5362), non era idonea a supportare le deduzioni difensive svolte dall'appellante.  3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando ‹‹violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.››, addebita ai giudici di merito di avere omesso di co nsiderare la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale nei suoi confronti per i medesimi fatti oggetto di causa, nonché le risultanze della prova testimoniale assunta nel procedimento penale, ed in parti colare le di chiarazioni rese dai ### intervenuti e dai tecnici accertatori di ### dalla quale erano emersi fatti favorevoli alla sua posizione, tanto da far ritenere non provata anche la materiale so ttrazione di co nsumi energetici a dan no della somministrante. 
Il motivo è inammissibile. 
Anche se non è in contestazione tra le parti che in pendenza del giudizio di merito è sopravvenuta la sentenza penale pronunciata dal ### di Locri, che ha assolto l'odierno ricorrente dal reato di furto allo stesso contestato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non ci si può esimere dal rilevare che non emerge dall'illustrazione della doglianza che al processo penal e abbia partecipato l'odierna controricorrente costituendosi parte civile, per cui la sentenza penale che ha definito quel giudizio, seppure passata in giudicato, non è opponibile alla società somministrante e tanto esclude che il giudice d'appello fosse da essa vincolato o comunque fo sse obbl igato ad esaminare e valutare le risultanze acquisite nel processo penale. 11 Inoltre, il ricorrente, pur precisando di avere prodotto la sentenza penale “in allegato alle proprie memorie conclusionali in primo grado (primo atto difensivo re digibi le dopo l'emissione della sentenza medesima), e poi allegata in copia conforme munita di attestazione di irrevocabilità rilasciata dalla cancelleria il ### alle memorie di replica (primo atto difensivo redigibile dopo il passaggio in giudicato della sentenza medesima)” (pag. 5 del ricorso), omette di specificare, in violazione del principio di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod.  proc. civ., se ed in quali termini aveva illustrato la doglianza che viene qui prospettata.   4. Con il quarto motivo, deducendo ‹‹nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di legge; insussistenza della prova presuntiva ed erronea inversione dell' onere della prova; violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.››, il ricorrente addebita alla Corte d'appello di avere trascurato elementi probatori molto rilevanti e di avere basato la decisione su un accertamento dei consumi di carattere presuntivo, non facendo bu on governo dei crit eri di ripar tizione dell'onere della prova. 
Sostiene, in particolare, che la pretesa creditoria è fondata su una triplice presunzione, frutto di una ricostruzione priva di riscontro: la prima afferente alla sussistenza di un indebito prelievo in forza del rinvenimento di un cavo ### co llegato con due morsetti alla linea elettrica senza alcuna verifica di effettivo collegamento co n le apparecchiature elettriche esistenti all'interno dei locali; la sec onda indicante la decorrenza del periodo di indebito prelievo nel quinquennio precedente l'accertamento eseguito; la terza afferente le modalità di calcolo di tale indebito prelievo basato su una mera ipotesi, atteso che il criter io della potenza massima determinata del cav o di allacci o doveva necessariamente trovare una sua precisazione attraverso la 12 sottrazione di tutti i consumi regist rati del co ntatore regolarmente funzionante e contabili zzati nel quinquennio precedente, di cui era stata fornita prova di pagamento. 
Soggiunge che l'onere di provare, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la regolarità dell'accertamento e la fondatezza della pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum ricadeva sulla parte opposta, con la co nseguenza che, in caso di contestazione dell' accertamento dei consumi e dell'importo ingiunto, gravava sulla società somministrante l'onere di fornire la piena prova del credito, anche in forza del criterio della vicinanza della prova.  4.1. Il motivo non sfugge alla declaratoria d'inammissibilità sotto tutti i profili denunciati.  4.2. La tesi difensiva di parte ricorrente non si confronta idoneamente con la ratio della decisione. L a co rte territoriale , pu r dando atto, nella premessa della motivazione, che il titolare dell'impresa individuale ricorre nte aveva contestato il metodo di rilevazione e la quantificazione dei consumi, ha ritenuto, sulla scorta di un ragionamento sorretto da precisi riferimenti di natura indiziaria, la cui gravità, precisione e concordanza non è stata adeguatamente confutata dalla ricorr ente, che ### s.p.a.  avesse soddisfatto l'onere di dimostrare il quantum a essa spettante in ragione del rilevato preli evo abusivo di energia ele ttrica emerso all'esito della verifica eseguita dai tecnici e che, al contrario, la odierna ricorrente si fosse limitata a proporre un criterio di mi surazione alternativo, anche tramite l'allegata consulenza tecnica di parte, che, tuttavia, è stato ritenuto del tutto inattendibile e non supportato da adeguati riscontri. 
Sul punto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il giudice a quo ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di manomissione del contatore — provocata 13 oppure no dal somministrato — e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, si riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente. 
Ebbene, il metodo prescelto - quello della “potenza tecnicamente prelevabile del cavo” - applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa e ritenuto da questa Corte non arbitrario (cfr. Cass., sez. 3, 22/07/2024, n. 20249; Cass., sez. 3, 27/02/2025, n. 5219) - non risulta contestato efficacemente dall'odierno ricorrente. 
Infatti, la censura muove dalla premessa, errata, che il ricorso alla prova per presunzioni fosse precluso dalla avvenuta contestazione dei consumi, pur a fronte dell'esito della verifica, svolta in presenza del titolare dell'u tenza, che aveva consentito di accertare l'irregol are prelievo di energia elett rica e l' impossibilità di procedere ad una ricognizione degli apparecc hi elettrici presenti all'interno dei local i destinati all'attività di ristorazione. Al riguardo , sec ondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, se è vero che ‹‹la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettament e funzionante››, quando ‹‹l'apparecchio-contatore risulta manomesso››, l'utente che intenda far accertare che ‹‹la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi›› o a sua insaputa, o comunque contestare l'anomalia dei consumi registrati, è tenuto — sempre, beninteso, ‹‹in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento››, prova qui, invece, ritenuta sussisten te — ‹‹a di mostrare la sproporzione 14 manifesta del co nsumo rilevato ris petto a quello effettivament e sostenuto››, dove ndo altresì ‹‹provare l'attività illecita del terzo›› (Cass., sez. 3, 21/05/2019, n. 13605, non massimata). 
In alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ. è pertanto incorso il giudice d'appello, visto che tale violazione è configurabi le soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte di versa da quella che ne era oner ata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla di fferenza tra fat ti costitutivi ed eccezioni" (così, Cass., sez. U, n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., 3, 29/05/2018, n. 13395; in senso conforme, anche Cass., sez. 6 - 3, 31/08/2020, n. 18092).  4.3. Né può ritenersi che la ricorrente abbia validamente censurato il ragionamento presuntivo che sorregg e la sentenza impugnata, essendo pacifico che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal gi udice del me rito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, perché per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l' esistenza del fatto ignoto rappre senti l'unica c onseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' id quod plerumque accidit (Cass., sez. U, 24/01/2018, 1785; Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9054; Cass., sez. 3, 21/01/2020, n. 1163; Cass., sez. 6 - 3 , 26/07/2021, n. 21403).  5. Con il quinto motivo, deducendo ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, nonché violazione dell'art. 111 Cost. sul diritto al giusto processo e in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. 15 proc. civ.››, il ricorrente lamenta che i giudici di merito, in primo ed in secondo grado, hanno ritenuto di respingere le richi este istruttorie formulate (prova testimoniale e c.t.u.), senza fornire sul punto alcuna motivazione; assume, inolt re, che il giudice d'ap pello ha rigettato l'impugnazione asserendo che l'appellante non aveva fornito alcun elemento di prov a a sostegno delle proprie doglian ze, sebbene le diverse richieste istruttorie non avessero trovato accogl imento, in contrasto con il princip io enunciato da Cass. n. 2810 2 del 2022, secondo cui ‹‹La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondam ento della propria decisione l' inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo››.  5.1. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.  5.2. Va, in primo luogo, rilevato che, in sede di ricor so per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentar e la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissi bilità, di av er ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello. (Cass. Sez. 3, 13/09/2019, n. 22883); tale onere non può dirsi assolto nel caso di specie attraverso il generico richiamo all'atto di opposizione a d.i. ed alle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc.  5.3. La mancata ammissione della prova testimoniale non è, in ogni caso, censurabile in sede di legittim ità per violazio ne o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma 16 disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (da ultimo, Cass., sez. 3, 14/04/2025, n. 9731).  5.4. In ogni caso, manca nella doglianza alcuna illustrazione della decisività dei mezzi di prova di cui si lamenta la mancata ammissione, atteso che non è in alcun modo indicata l'efficacia causale che, nella ricostruzione della vicenda fattuale, si assume avrebbero potuto avere le circostanze oggetto dei capitoli di prova (Cass., sez. 6 - 3, 10/08/2017, n. 19985; Cass., sez. 6 - L, 30/07/2010, n. 17915). 
Invero, il prov vedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi de ll'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc .  allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rileva nza in rapporto al tema controverso ed al compen dio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione.  (Cass. Sez. 3, 06/11/2023, n. ###; Cass., sez. 3, 14/12/2024, ###). 
Nelle argomentazioni con cui la pronuncia qui impugnata ha risolto il merito della lite è implicita la conferma del giudizio di irrilevanza non solo della prova testimoniale, ma anche della c.t.u., dovendosi ritenere che la mancata rilevazione, in sede di verifica, degli apparecchi elettrici utilizzati all'interno del ristorante non consentisse di svolgere una indagine tecnica finalizzata alla determinazi one della quantità di 17 energia prelevata, che presupponeva la necessaria individuazione del numero e della tipologia di ap parecchi presenti nel l'esercizio commerciale.  6. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380- bis cod. proc. civ., comporta l'applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. pro c. civ., come testual mente previsto dal citato art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc.  Anche se va esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automati smi non in linea con una lett ura costituzional mente compatibile del nuovo istituto, nell'ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva “tenuta”, pur nella sua sinteticità, del provvedimento della proposta di definizione accelerata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ricorso. 
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pag amento delle spese del gi udizio di cassazione, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell'ulteriore importo di euro 4.000,00 ed al pagamento, in favore della ### delle ammende, dell'importo di euro 1.000,00, ai sensi dell'art.  96, quarto comma, cod. proc.  Ai sensi dell' art. 1 3, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11 5 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della 18 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di co nsiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Condello Pasqualina Anna Piera

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2871/2022 del 31-01-2022

... consistente nella manomissione di un contatore e nell'abusivo allaccio alla rete elettrica. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso ### affidandolo a due motivi. 2.1. Resiste, con controricorso assistito da memoria, E - ### S.p.A. CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; 1.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 652 cod. proc. pen., allegandosi la violazione del canone dell'efficacia in sede civile del giudicato penale. 2.1. 11 primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va rilevato, infatti, quanto all'omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nella presunta discrasia fra la manomissione del contatore, considerata acclarata dalla Corte, con il conseguente abusivo utilizzo di energia elettrica e la intervenuta assoluzione in sede penale per furto, che, riguardata la vicenda sotto il profilo della violazione dell'art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., si verte nell'ambito di una valutazione di fatto (leggi tutto)...

testo integrale

CASSAZIONE, rappresentato e difeso ### ORDINANZA sul ricorso 18353-2019 proposto da: ### domiciliato in #### contro E-### S.P.A. (già CORTE SUPREMA DI dall'avvocato - ricorrente - ### presso ### 2021 S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro 3118 tempore, elettivamente domiciliata in ##### 21/23, presso lo studio degli avvocati #### che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2407/2019 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G. 1219/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal ###.  ### RG. 18353/2019 RILEVATO che 1. Con sentenza del 3 aprile 2019, la Corte d'appello di Napoli, ha rigettato il reclamo avverso la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da ### nei confronti della E-### S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore in data ###.  1.1. 11 giudice di secondo grado, in particolare, condividendo l'iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto la tempestività della contestazione e la congrua dimostrazione del fatto addebitato consistente nella manomissione di un contatore e nell'abusivo allaccio alla rete elettrica.  2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso ### affidandolo a due motivi.  2.1. Resiste, con controricorso assistito da memoria, E - ### S.p.A. 
CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione dell'art.  132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; 1.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 652 cod.  proc. pen., allegandosi la violazione del canone dell'efficacia in sede civile del giudicato penale.  2.1. 11 primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va rilevato, infatti, quanto all'omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nella presunta discrasia fra la manomissione del contatore, considerata acclarata dalla Corte, con il conseguente abusivo utilizzo di energia elettrica e la intervenuta assoluzione in sede penale per furto, che, riguardata la vicenda sotto il profilo della violazione dell'art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del ###_, 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ### ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinarioin relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che s convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); quanto alla denunzia di mancanza o apparenza della motivazione, va rilevato che siffatta violazione può configurassi (come ribadito, di recente, da Cass. n. 2397 del 2021) soltanto qualora la sentenza d'appello sia stata emessa in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva motivazione e tale ipotesi non ricorre senza dubbio nel caso di specie. 
In esso, infatti, la Corte ripercorre tutto l'iter probatorio che ha condotto a reputare sussistente l'illecito disciplinare e la giusta causa di licenziamento alla luce delle risultanze probatorie da cui è risultato provato l'abusivo utilizzo di energia elettrica 2 3. Anche il secondo motivo è infondato; 3.1. E' opportuno evidenziare, con riguardo ai rapporti fra contestazione disciplinare e sentenza penale che, secondo la giurisprudenza di legittimità (###, sul punto, Cass. n. 13 del 2015; Cass. n. 9590 del 2018) la contestazione disciplinare a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire all'incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa: essa va, quindi, valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale. 
Ne consegue che, ove il lavoratore sia stato assolto con sentenza dibattimentale dichiarata irrevocabile (quale sia la formula utilizzata), i fatti ivi accertati, ancorché non decisivi ai fini delle responsabilità penale, possono conservare rilevanza, ai sensi dell'art. 654 cod. proc.  pen., ai fini del rapporto di lavoro, senza che resta preclusa, per effetto dell'assoluzione, la cognizione della domanda da parte del giudice civile (in questi termini, Cass. 13/2015, cit.).  3.2. In particolare, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art.  654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto) preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.  (cfr., in questi termini, Cass. n. 3376 del 2011; Cass. n. 25538 del 2013; Cass. n. 4764 del 2016).  3.3. Nel caso di specie, non sussistendo alcun vincolo per il giudice rispetto all'assoluzione del ### effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen•, correttamente, con valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha utilizzato gli elementi probatori a propria disposizione per formulare il giudizio di responsabilità del ricorrente e pervenire a ritenere gravemente leso il rapporto fiduciario intercorrente con la società datrice.  4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.  3 4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art.  13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso nell'### camerale del 19 ottobre 2021 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Piccone Valeria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22658/2025 del 05-08-2025

... accertamento dell'imposta e non v'è dubbio che l'allaccio abusivo alla rete elettrica - per la presenza di un cavo abusivo a monte del contatore idoneo al prelievo irregolare di energia come si legge nel p.v.c. riportato in sintesi nel ricorso - configuri un'alterazione del funzionamento dei congegni o manomissione dei suggelli per la misurazione dell'energia, senza che costituisca un impedimento il fatto che al momento della verifica l'allaccio non era operativo perché il cavo non era materialmente collegato. La sentenza, inoltre, riporta la circostanza dedotta in appello secondo cui la verifica è stata effettuata a carico della società alla presenza di ### socio della ### S.r.l. quale «attuale utilizzatore e intestatario della fornitura» ###, ma non ne trae le conseguenze 7 di legge, che la rende responsabile, in caso di inadempimento del conduttore agli obblighi derivanti dal ### Tale responsabilità sussiste indipendentemente dall'accertamento di chi abbia materialmente realizzato l'allaccio abusivo, come pure dalla presenza di uno o più contratti di locazione-conduzione dell'immobile rifornito, in forza degli obblighi di custodia e vigilanza del titolare dell'utenza nei (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1597/2024 R.G. proposto da ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, domiciliat ###; - ricorrente - contro Oggetto: accise - allaccio abusivo - responsabilità proprietario titolare utenza - condizioni - principio di diritto ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso l'indirizzo ####; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### n. 4755/2/2023, depositata il ### e non notificata. 
Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 maggio 2025 dal consigliere ### Rilevato che: 1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### n. 4755/2/2023, depositata il ### venivano rigettati l'appello principale proposto dall'### delle ### e l'appello incidentale della ### S.r.l. avverso la sentenza della ### tributaria provinciale di ### n. 1409/9/2022 che aveva ad oggetto il provvedimento di irrogazione sanzioni n.4/2020 notificato alla contribuente dall'### a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art.59, commi 2 e 3, T.U. 504/95, in carenza di controllo e vigilanza sull'unità immobiliare locata, abusivamente allacciata alla rete elettica nazionale.  2. Nella sentenza impugnata si legge che l'atto impugnato traeva origine da p.v.c. redatto sulla scorta del verbale di verifica con cui i funzionari dell'### accertavano un allaccio abusivo del cavo alla rete elettrica senza transito attraverso un apposito apparecchio misuratore.  3. Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della società, che, proprietaria dell'immobile commerciale, aveva invocato la circostanza di averlo concesso in locazione a terzi per il periodo di imposta rilevante. ### riteneva che nessun elemento fosse stato 3 dedotto in ordine ad eventuali alterazioni di congegni di misurazione o loro manomissione, ovvero di eventuale destinazione di energia ammessa ad esenzione, né era stato identificato il soggetto che aveva tentato di sottrarre l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta. Per l'effetto, accoglieva il ricorso introduttivo ma compensava le spese di lite. Il giudice d'appello confermava integralmente tale decisione, anche con riferimento al capo relativo alle spese nel quale la società era risultata soccombente.  4. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione l'### delle ### deducendo tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc.  civ.. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo l'### ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.  2, commi 3 e 4, 59, commi 1 e 2, d.lgs. n.504/1995, 7 d.l. n.269/2003.  2. Il motivo non è inammissibile, come eccepito genericamente in ricorso e ribadito nella memoria illustrativa, ed è fondato. 
Al fine di governare la fattispecie è necessaria una breve ricostruzione normativa. 
Il terzo comma dell'art.2 del d.lgs. n. 504/1995, testo unico accise, prevede che l'imposta è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione e, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è obbligato al pagamento dell'accisa il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa, ossia il titolare dell'utenza rifornita. 4 ### osserva inoltre che l'art. 59, d.lgs. n. 504/1995, inizialmente destinato a sanzionare le violazioni in materia di imposta di consumo sull'energia elettrica, nella versione ratione temporis applicabile successiva alla novella del d.lgs. n. 26/2007, disciplina le sanzioni amministrative in materia di accisa sull'energia elettrica. In particolare, dispone al primo comma che, indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso ad euro 258,00, i soggetti obbligati di cui all'art.  53 T.U. che: 1) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio; 2) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente ### dell'### delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità; 3) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli artt. 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'art. 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'art. 58, commi 3 e 4; 4) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'art. 53, comma 4; 5) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle loro attribuzioni. 
I soggetti individuati all'art.53 sono coloro che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali; gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego 5 promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione. 
Il secondo comma dell'art.59 prevede che, con la medesima sanzione, è punito anche l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta. 
Il terzo comma estende la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso ad euro 258,00, anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.  3. Si ricava dal quadro sopra delineato, tenuto conto del fatto che l'atto impugnato, benché non sia riprodotto in ricorso, secondo la sentenza impugnata richiama a fondamento della sanzione irrogata il secondo e il terzo comma dell'art.59, che due sono le condotte potenzialmente rilevanti: l'alterazione del funzionamento dei congegni o manomissione dei suggelli per la misurazione dell'energia, e la sottrazione o tentativo di sottrazione dell'energia al regolare accertamento dell'imposta.  3.1. A riguardo, così argomenta il giudice a pag.3 della sentenza: «Emerge infatti dagli atti e dalle reciproche difese che l'allaccio abusivo non era operativo. Il cavo non era collegato e pertanto nessun prelievo abusivo di energia era stato accertato e, quindi, nessuna Né era stato individuato il soggetto\persona fisica che aveva materialmente tentato di sottrarre l'energia elettrica. Dal verbale di verifica dell'###6 distribuzione, il nominativo della ### srl non risultava né quale "intestatario della fornitura” (indicato come "###, ovvero da individuare"), né quale utilizzatore della stessa, mentre nessuna manomissione di contatore risulta accertata”. Dal medesimo atto di appello si rileva altresì che la verifica era stata effettuata a carico della ### alla presenza del sig. ### socio della ### quale “attuale utilizzatore e intestatario della fornitura”. Mancano quindi i presupposti oggettivi e soggettivi per applicare la sanzione in oggetto. Tali profili (possibilità di altri soggetti effettivamente responsabili della manomissione e la natura di meri atti preparatori alla sottrazione di energia), consentono di escludere la sussistenza del presupposto applicativo della sanzione, posto che peraltro l' art.2 del d.lgs.472/1997, prevede espressamente che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione”.».  4. Orbene, sussiste la denunciata violazione di legge, dal momento che l'art. 59, comma 3, cit. sanziona anche il mero tentativo di sottrazione dell'energia al regolare accertamento dell'imposta e non v'è dubbio che l'allaccio abusivo alla rete elettrica - per la presenza di un cavo abusivo a monte del contatore idoneo al prelievo irregolare di energia come si legge nel p.v.c. riportato in sintesi nel ricorso - configuri un'alterazione del funzionamento dei congegni o manomissione dei suggelli per la misurazione dell'energia, senza che costituisca un impedimento il fatto che al momento della verifica l'allaccio non era operativo perché il cavo non era materialmente collegato. 
La sentenza, inoltre, riporta la circostanza dedotta in appello secondo cui la verifica è stata effettuata a carico della società alla presenza di ### socio della ### S.r.l. quale «attuale utilizzatore e intestatario della fornitura» ###, ma non ne trae le conseguenze 7 di legge, che la rende responsabile, in caso di inadempimento del conduttore agli obblighi derivanti dal ### Tale responsabilità sussiste indipendentemente dall'accertamento di chi abbia materialmente realizzato l'allaccio abusivo, come pure dalla presenza di uno o più contratti di locazione-conduzione dell'immobile rifornito, in forza degli obblighi di custodia e vigilanza del titolare dell'utenza nei confronti del conduttore, circa il regolare utilizzo dell'utenza elettrica a lei intestata ai fini del pagamento dell'energia e dell'imposta.  5. Da quanto precede si desume in diritto il principio secondo il quale: «In caso alterazione del funzionamento del contatore per la fornitura dell'energia elettrica (nella specie, mediante allacciamento abusivo di un cavo a monte del contatore), è sanzionabile, ai sensi dell'art. 59, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 (testo unico accise), la condotta del titolare dell'utenza rifornita nel caso di inosservanza degli obblighi di custodia e vigilanza circa il regolare utilizzo da parte di terzi dell'utenza di cui egli è intestatario».  6. La fondatezza della prima censura determina l'assorbimento delle ulteriori due doglianze con cui la ricorrente fa valere, sempre ai fini dell'articolo 360, primo comma, numero 4 , cod. proc. civ. ultriori cause di nullità della sentenza, sia per violazione dell'art. 112 sia dell'art. 132 del codice di rito e omessa motivazione.  7. In accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata è perciò cassata e, per l'effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.  P.Q.M. 8 La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 28.5.2025  

Giudice/firmatari: Fuochi Tinarelli Giuseppe, Gori Pierpaolo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5219/2025 del 27-02-2025

... quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo, ipotizzando che lo stesso venga uti lizzato per un numero di ore med ie, come indicate in 4 di 12 apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ### ed autorizzate dall'### delle ###>. La societ F.lli ### ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi. ### S.p.A. ed ### S.p.A. resistono con separati controricorsi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denun zia <<### ione e/o falsa applicazione degli arti. 2697 c.c., art 2727, art. 2729 c.c., art 113 c.c. art. 11 5 in relazione al l'art. 360 n. 3 c.p.c.>>, per avere il giudice a quo ritenuto provati per presunzioni i consumi pretesi da ### S.p.A. La corte territoriale non avrebbe considerato che, a seguito di contestazione della fattura, e ra onere della sommi nistrante <<fornire la dimostrazione della corrispondenza della registrazione del contatore ai consumi effettivi dell 'utent e>>; in sosta nza, la ricorrente ritiene che <<gli importi fatturati a conguaglio potevano ritenersi provati per presunzione semplice solo ed (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27917/2022 R.G. proposto da: SOCIETÀ ###, in perso na del rappresentante legale, ### rappresentata e difesa dall'av vocato M ### (###), ###; -ricorrente contro E ### in persona del suo procuratore, ### PERROTTA, elettivamente domiciliata in ##### 32 , presso lo studio dell 'avvocato ### LANIGRA (####), rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###); -controricorrente nonché contro ### in persona del ### ed ### 2 di 12 ### rappresentata e difesa dagli av vocati ### (###) e ### RUBINETTI (####), ###,crescenzo.rubinetti@milan o.pecavvocati.it; -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di CATANIA 1730/2022, depositata il ### e notificata in pari data. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal #### società agricola F.lli S calone citava dinanzi al Tribunale di Ragusa la ### a S.p.A . perché: a) in via principale, fosse accertata l'inesistenza del credito di euro 46.385,66 preteso a titolo di congua glio per il periodo dicembr e 2008 - giugno 2013, a seguito della verifi ca sul contatore effe ttuata da tecnici di ### s.p.a., nel corso della quale era stato riscontrato un allacciamento abusivo diretto a monte de l misuratore, con conseguente divergenza tra consum o registrato e consumo effettivo; b) in subordine, fosse ordinato alla convenuta un ricalcolo del conguaglio richiesto, sulla scorta d i parametri oggettivi, proporzionati anche alla consistenza dell'azienda.  ### S.p.A. non solo resisteva alle domande, ma chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento di euro 47.389,28 e la chiamata in giudizio di ### S.p.A., per sentirla condan nare, in caso di accoglimento della domanda attorea, alla restituzione degli oneri di vettoriamento. 
Con sentenza n. 612/18, il tribu nale, in parz iale accoglimento della domanda attorea e della riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannava la società ag ricola F.lli ### al pagamento, in favore di ### S.p.A., della complessiva somma 3 di 12 di euro 6.734,83, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo. 
La Corte d 'Appello di Catania, con la sentenza n. 1730/2022, depositata il ### e no tificata in pari data, all'e sito del giudizio di appello p romosso da ### nia S.p.A., ha rif ormato la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, respingendo la domanda di accertam ento negativo del credito avanzat a dall'odierna ricorrente ed accogliendo la domanda riconvenzionale di ### S.p.A. 
Per quanto ancora rileva, il giudice a quo ha ritenuto: a) coperto da giud icato l'accertamento dell'allacciame nto abusivo in favore della somministrata; b) applicabile quanto statuito con la pronuncia n. 13605 /2019 di questa Corte che, in un caso in cui, attesa l'inattendibilità della contabilizzazione dei consumi causata da lla manomissione del contatore, ha affe rmato che <<la minore contabilizzazione dei consumi registrati de termina al gest ore un danno risarcibile consistent e nel valore dell 'energia consumata e nel mancato utile>>, da quantificare anche in base ad elementi presuntivi <<quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici od anche specificand o i criteri metodologici che vengono segu iti n el settore per stimare consumi presunti, legati a qualità, dimensioni , tipo di attivit à, volume di fatturato ecc. dell'utente>>; c) gli importi fatturati a congu aglio ricostruiti presunt ivament e da ### <<sulla base dei crit eri di verifica a tale società demandati dalla delibera della ### indipendente di settore, ed in particolare adoperando (in mancanza di dati storici sui consumi e non ricorrendo l'ipotesi del malfunzionamen to del misuratore) il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che si fonda su un dato oggettivo, ovvero sul diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo, ipotizzando che lo stesso venga uti lizzato per un numero di ore med ie, come indicate in 4 di 12 apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ### ed autorizzate dall'### delle ###>. 
La societ F.lli ### ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi.  ### S.p.A. ed ### S.p.A. resistono con separati controricorsi. 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denun zia <<### ione e/o falsa applicazione degli arti. 2697 c.c., art 2727, art. 2729 c.c., art 113 c.c. art. 11 5 in relazione al l'art. 360 n. 3 c.p.c.>>, per avere il giudice a quo ritenuto provati per presunzioni i consumi pretesi da ### S.p.A. 
La corte territoriale non avrebbe considerato che, a seguito di contestazione della fattura, e ra onere della sommi nistrante <<fornire la dimostrazione della corrispondenza della registrazione del contatore ai consumi effettivi dell 'utent e>>; in sosta nza, la ricorrente ritiene che <<gli importi fatturati a conguaglio potevano ritenersi provati per presunzione semplice solo ed esclusivamente se alcuna contestazione in merito fosse emersa in corso di causa e se t utti gli ulteriori ind izi emersi in se de giudiziale fossero stati gravi precisi e concordati>>; nella specie, invece, i consumi erano stati contestat i e vi erano <<ulteriori indizi em ersi in cor so di causa, ossia la mancata misurazione della conduzione al momento dell'accertamento; “la mancanza di elementi quantitativi affidabili”; i fabbisogni dell'azienda in ordine alla dimensione ed allo storico dei consumi (tutti elementi mai contestati da ### e da ###>> non considerati dalla corte d'appello; ha aggiunto che <<trattand osi di ipotesi di ricalcolo legato ai consu mi non misurati, il corrispettivo oggetto di calcolo equivale al risarcimento 5 di 12 del danno dovuto per la somminist razione della fornitura non adeguatamente calcolata: ed invero trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento danni, e sattamente come ha motivato il tribunale in primo grado, in maniera logica e coerente ai principi di diritto che disciplin ano la mate ria, “in difetto di elementi quantitativi affidabili direttamente rile vati presso l'utenza” è apparso congruo stimare in via equitativa i consumi, sulla scorta di tutti gli elementi emersi in sede ###il secondo motivo la ricorrente prospetta <<### e/o falsa appli cazione dell'art 1226 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.>>. 
La corte d'appello, trattandosi di una richiesta risarcitoria, avrebbe dovuto procedere ad una va lutazione equitativa d el dann o che <<tenesse conto del criterio ad ottato dal la società distribu trice (potenza tecnicamente prelevabile) ma senza ignorare gli ulteriori elementi emersi e provati dalla società ricorrente che ha dimostrato l'impossibilità tecnica di usufruire di tutti quei km l'anno che sono stati erroneame nte ricalcolati>>; al contrario, secondo la prospettazione della ricorrente, il giudice a quo avrebbe <<escluso ogni altra possibile valutazione dei danni ed affidato piena prova al criterio di calcolo utilizz ato dalla società dis tributrice peraltro riferendo che tale criterio non sia stato contestato dalla ricorrente che, al contrario, lo ha contestato sin dalla fase stragiudiziale ed ha persino deciso di avan zare domanda di accertamento negativo ancor prima che la società ### nia ### avanz asse dom anda monitoria e/o di condanna al pagamento>>.  3) I motiv i, che possono esser e esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 
In primo lu ogo, va rilevato che la corte territo riale non h a mai messo in dub bio che la società agricola ricorrente av esse contestato la quantificazione d ei consumi, ma ha ritenuto, sulla scorta di un ragionamento sorretto da precisi riferimenti di natura 6 di 12 indiziaria, la cui gravità, p recisione e concordan za non è stata confutata dalla ricorrente, che ### S.p.A. avesse soddisfatto l'onere di dimostrare il quantum spettantele a titolo risarcitorio del danno consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile e che, per contro, la somministrata si fosse limitata a proporre un conteggio alternativo tramite il p roprio C.T.P. che anche il tribunale aveva ritenuto inattendibile, senza contestazione alcuna in sede ###aggiu nta, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il giudice a q uo ha correttam ente applicato la giurisprudenza di questa Corte che, in cas o di m anomissione del contatore - provocata oppure n o dal somministrato - e quin di accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore m anomesso, riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite <<elementi presuntivi, quali calcoli statist ici sulla entità dei consu mi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente>>. 
Ora, il met odo pre scelto - quello della potenza tecnicamente prelevabile - applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa dalla giurisprudenza di merito e ritenuto da questa Corte non arbitrario (v., ad esempio, Cass. 22/07/2024, n. 20249) - è stato contestato inefficacemente dall'azienda agricola ricorrente: a) è errata, infatti, la premessa da cui muove e cioè che il ricorso alla prova p er presunzioni fosse p recluso dalla av venuta contestazione dei consumi, p rovata dalla richiesta giudiziale di accertamento negativo del credito di cui alla fattura prodotta in giudizio. ### di questa Corte che qui si intende ribadire è nel senso ch e al ricorso alla prova p resuntiva pe r il ricalcolo dei consumi non è d'ostacolo la domanda di accertamento negativo del credito; chi è convenuto in giud izio, anch e per ottenere 7 di 12 l'accertamento negativo del credito, è tenuto a fornire la prova del fatto costitutivo del suo diritto (Cass. 04/10/2012, n. 16917; 12/12/2014, n. 26158; Cass. 19/07/2018, n. 19154 ; 24/06/2021, n. 28984) e det ta prova può essere d ata con ogni mezzo di prova, quindi, anche per presunzioni; b) l'incompat ibilità del criterio della potenza tecnicament e prelevabile con il fabbisogno del l'azienda è aff ermata del tutto assertivamente, non risulta, infatti, che questo argomento sia stato speso nel giudizio di appello - spettava alla ricorrente dimostrare che detto criterio era inutilizzabile nel caso di specie - e per di più risulta eccentrico risp etto all'affermazione della corte territoriale secondo cui le contestazioni mosse nel giudizio d'appello al criterio adottato per il calcolo dei consum i erano consistite nella proposizione di un diverso calcolo tramite C.T.P. disattesa, perché ritenuta inattendibile, d allo stesso giudice di prime cure senza contestazioni; c) attesa la possibilità di utilizzare la prova per presunzioni allo scopo d i dimostra re an e quantum del danno preteso dalla somministrante, la ricorrente avrebbe dovuto contestare il ragionamento presuntivo che ha portato la corte di merito a ritenere dimostrato il credi to vantato dal gestore, sulla s corta di elementi indiziari convergenti: l'assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibi le fornire -una volta acce rtata la manomissione dello strumento d i misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di en ergia prelevate dall'utente finale) applicato da ### stribuzione S.p.A. per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso; la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di ### ione S.p.A. quale soggetto deputato a tale verifica dalla delibera d ell'### indipenden te di settore; l'impiego del 8 di 12 criterio della potenza tecnicamente prelevabile (Kwh 32,7) che si basa sul dato oggettivo del diametro e quindi della potenza termica del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo - fatto noto - e sul dato ipotetico dell'uso di detto cavo per un numero di ore medie (1800 per i clienti BT), come da apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ### e autorizzate dall'### delle dogane in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'### d) avendo il giudice del merito pro ceduto ad una valutazione complessiva di tut ti gli e lementi indiziari indicati ed avendone accertato la gravità, la precisione e la concordanza e l'idoneità a fornire una valida prova presun tiva, la ricorrente no n avrebbe dovuto limitarsi a proporre un calcolo alternativo dei consumi (¼ di quelli fatturati), né a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori; è pacifico che chi censura u n ragionam ento presuntivo (o il mancato utiliz zo di esso) non pu ò limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, perché per la configurazione di una presun zione giuridic amente vali da non occorre che l'esiste nza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo, invece, <<sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit">> (così Cass. 21/01/2020, n. 1163; Cass. 6/02/2019, 3513).  4) Con il terzo motiv o parte ricorr ente si duole della <<nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.>>, mancando una indicazione coerente e logica delle ragioni 9 di 12 <<che hanno condo tto alla valutazione congiunta dei primi due motivi di appello>> (i l primo rigu ardava la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 155 c.p.c. e con traddittorietà della sentenza e il secondo la violazione e falsa app licazione dell'art.  2697 c.c. e dell'arte. 115 cod.proc.civ.), essendosi il giudice a quo limitato a rilevare che ent ramb i erano relativi alla <<quantificazione da parte del tribunale dei consum i non registrati>> e ad applicare <<l'ord inanza n. 13605 /2019, senza tuttavia seguirne fino in fondo la logica sottesa a siffatta ordinanza>>, osservando che il crit erio di calcolo adottato dalla società distributrice, in quanto fondato su un dato oggettivo (ossia la dime nsione del diametro del cavo e d unque la sua p ortata termica), non era stato sm entito dalla societ à agricola/ odierna ricorrente e che il tribunale non aveva <<in alcun modo indicato idonei criteri alternativi per giustific are il diverso calcolo dei consumi (nella m isura forfettaria di un quarto di quelli fatt urati) asseverato in sentenza>>. 
Il motivo è infondato. 
La ragion e che ha indotto la corte territ oriale ad u n esame congiunto dei primi due motivi di app ello è stata ch iaramente espressa e risponde a criteri di logica tecnico-giuridica, essendo stati ravvisati fra i motivi di appello, in concret o, elemen ti d i connessione tali da renderne conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto. 
Le ulteriori censure si basano si basa no sulle stesse argomentazioni con cui sono stati supportati il primo ed il secondo motivo e ne seguono la sorte.  4) Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la <<### della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art.  360 n. 5 c.p.c.>>. 10 di 12 La corte d'appello avrebb e del tutto pretermesso la circ ostanza che la stessa società d i distribuzione aveva dichiarato di non disporre di <<elementi quantitativi affidabili direttamente rilevanti presso l'utenza>> e che <<il criterio della potenza tecnicamente prelevabile non assurge a pro va assoluta ma è t ra i metodi applicati dalla società di distribuzione, in ragione delle normative vigenti, che riesce ad avere valenza di prova sino a quanto non è oggetto di contestazione>>. 
Il mot ivo, pur essendo stato ricondott o alla violazione d ell'art.  360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., non contiene una denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. 
La censura d i violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. è, dunque, inamm issibile, pe rché detta disposizione del codice di r ito riguarda un vizio specifico denu nciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 3 69, 2° comma, n. 4, cod. p roc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", te stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" t ale fatto sia stato ogg etto d i discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053). Si evidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso st orico e normativo, un preci so accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato mate riale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 2239 7; Cass. 11 di 12 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argome ntazioni, supposizioni o deduzioni difensive (C ass. 18/ 10/2018, n. 26305; Cass. 14/ 06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Ca ss., Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insi eme dei materiali di causa" (Cass. 2 1/10/2015 , 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irr itualmente, est endano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame (Cass. 31/03/2022, 10525 ).  5) Con il quinto motivo la ricorrente assume la <<### del regolamento in tema di spese e compensi legal i, siccome disciplinato ex artt. 33 Cost., 2333 cod. civ. e 91 e ss. c.p.c. in relazione all'art 360, comma I, n. 4 c.p.c.>>, per no n avere il giudice a q uo disposto la compensazione, anche parz iale, d elle spese di lite , <<che sarebbe stata doverosa ne l caso di specie, atteso il comportamento processuale delle parti>>. 
Il motivo è infondato. 
La valut azione sulla concessione o meno d ella compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca o di altri giusti motivi rientra n el pot ere discrezionale del giudice d i merito ed esula dalla valutazione di questa Corte. Infatti, il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risu lti violato il prin cipio secondo il quale le spese non possono essere p oste a carico della p arte totalmente vitto riosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tut to o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ip otesi di concorso di altri giust i motivi (Cass. 17/10/2017, n. 24502). 12 di 12 6) Al rigetto dei motivi consegue l'infondatezza del ricorso.  7) Le spe se del giudizio di cassazione, liqu idate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.700,0 0, di cui euro 4.500,00 per onorari, o ltre a spe se generali e accessori come pe r legge. in favore di ciascuna delle controricorrenti.   Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all'ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 10 gennaio 2025 dalla 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gorgoni Marilena

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 401/2025 del 08-01-2025

... l'omessa e insufficiente motivazione dell'affermato allaccio abusivo di un collettore fecale”, perché i giudici di merito, con riferimento all'eccezione proposta, avente ad oggetto la confessoria servitutis sulla condotta fecale che si immetteva nel pozzo nero , avevano ritenuto inid onee le prove documentali offerte, erron eamente interpretandole, senza dar luogo all'ammissione di quelle orali dedotte. In particolare, i giudici di merito avevano accolto l'appello su una negatoria servitutis di scarico sul pozzo nero dell'### mai proposta, ritenendo che la documentazione offerta non provasse la sussistenza di tale diritto e che l'allaccio ad esso fosse abusivo, senza considerare che l'attore aveva ammesso che l'immobile della ricorrente fosse allacciato ab immemorabile nel pozzo nero, avendo lamentato il solo aggravio dovuto a ll'allaccio del nuovo bagno, peraltro avvenuto fin dal 1971/1974. ### si era, infatti, dolut o del fatto che l'ampliamento della costruzione della ricorrente avesse fatto sì che fossero aumentate anche le persone ivi residenti e che questo gli avesse imposto di provvedere con sempre maggiore frequenza allo spurgo, oltre ad avere causato l'esondazione dei liquami. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20236/2020 R.G. proposto da ### rappresentata e difesa dal l'avv. ### presso il cui studio in ### d'### via ### n. 3, è elettivamente domiciliata; - ricorrente contro ### rapp resentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, via ### n. 106; - controricorrente ### quale litisconsorte della ricorrente prin cipale ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in ### via L.do Mazzella, n. 162 -ricorrente incidentale adesivoautonomo
Oggetto: PROPRIETA' 2 di 23 avverso la sentenza n. 1080/2020 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il ### e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa ### nella pubblica udienza del 21/11/2024; Udito il Pu bblico Ministero, in perso na del sostitut o procuratore generale Ful vio ### che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. 
Uditi i difensori presenti ### 1. Con atto di citazione notificato il ###, ### premesso che era proprietario di un fabbricato sito in ### via ### n. 108, acquistato il ### da ### ck ### esp ose che il confinan te ### ardo aveva re alizzato diversi abusi ai danni della sua proprietà. 
Precisò in particolare che il convenuto: -aveva trasformato delle luci in vedute anche in violazione delle distanze; -aveva aperto un vano porta e reali zzato un mu retto sulla sua proprietà con la creazione di un passaggio esclusivo diretto ad un cellaio-cantinato, di cui non era proprietario; - si er a appropriato, in via esclusiva, di un viale co ndominiale, sistemandovi sopra, a monte, un cancello con chiave e, a valle, una fabbrica abusiva. 
Lamentò altresì l'attore che l'aumento delle fabbriche aveva determinato l'esondazione sulla sua proprietà di acque provenienti da una condotta fecale illegittimamente fatta passare nel terreno sottostante il suo giardino, abusivamente allacciata.   Tanto premesso , l'### convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli-Sezione distaccata di #### E duardo, onde senti rlo condannare all'eli minazione di tutti gli abusi 3 di 23 denunciati, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. 
Costituitosi in giudizio, ### chiese innanzitutto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sue due figlie, ### e ### in qu anto nu de proprietarie dell'immobile al confine con l' attore, di cui egli era rimasto usufruttuario, eccepì la prescrizione della pretesa, stante l'avvenuta realizzazione degli interventi tra il 1969 e il 1971 e propose a sua volta domanda riconvenzi onale in relazione ad alcu ni abusi realizzati dall'attore a dan no della proprietà delle figlie (ampliamento della proprietà con conseguen te riduzione di aria, luce e privacy, realizzazio ne di un balco ne in violazione delle distanze, realizzazione di una scala e di un lastrico co n affaccio sulla loro proprietà, piantumazione di alberi di alto e medio fusto a distanza illegale), chiedendo la condanna del l'attore al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. 
Queste ul time si costituirono in giud izio, reiterando le difese del padre, compresa la domanda riconvenzionale. 
Con sentenza n. 5470/2015, pronunciata il ###, il Tribunale rigettò la domanda prin cipale e, in parzial e accoglimento della domanda riconvenzionale, cond annò l'attore al risarci mento dei danni derivanti dall'aumento delle fabbriche per € 15.000,00 e ad eliminare il grillage in legno. 
Il giudizio di gravame, interposto da ### nel quale si costituirono ### e ### si concl use, dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### che rimase contumace, con la sentenza n. 1080/2020, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di Nap oli accolse l'appello per quanto di ra gione e, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento della domanda avanzata da ### condann ò ### ela e ### alla 4 di 23 rimozione degli abusi denunciati e al ripristino dei luoghi, ossia alla trasformazione della veduta sul lato nord-est pi ano terra del la proprietà ### in luce conformemente alle prescrizioni del codice civile e agli artt. 900 e ss. cod. civ., all'eliminazione dell'apertura del vano porta e del relativo muro di delimitazione del passaggio incidente nella proprietà di ### a ### con re stituzione della porzione di suolo illecitamente occupata, all'eliminazione, dal viale comune di accesso, del cancello a monte e delle fabbriche abusive a valle e all'eliminazione del collettore di scarico delle acque reflue insistente nel giardino-terrazzo dell'appellante e inserito nel pozzo nero dello stess o, rigettò la domanda riconvenzionale avanzata dalle ### e le condannò al pagament o delle spese del doppio grado di giudizio.  2. Avverso questa sentenza, ### ha proposto ricorso per cas sazione, affidandolo a sei moti vi, illustrati anche con memoria; Adi letta ### si è difeso con c ontroricorso, mentre ### ha propos to ricorso incidentale adesivo -autonomo, affidato a quattro motivi. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie.  ### ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 cod. proc. civ., per “l'omessa ammissione delle prove articolate dalla parte con venuta-appellata in riferi mento alle eccezioni relative alla legittimità del vano finestra della ricorrente sito al piano terra”, perché i giudici d'appello avevano disposto la riduzione in pristino della finestra, ritenendo che le uniche prove offerte in ordine all'esistenza della stessa fin dal 1971 fossero costituite dalle fotografie allegate alla pratica di condono del loro dante causa del 1/4/1986, siccome sottoscri tte nel retro dal 5 di 23 responsabile dell'ufficio tecnico , e acquisite dal c.t.u., senza rendersi conto dell'avvenuta proposizione sul punto di prova per testi, che il Tribunale aveva ritenuto superfluo espletare essendo all'uopo esaurienti le prove documentali e che la Corte d'Appello, ritenendo insufficienti queste ultime, avrebbe dovuto acquisire senza necess ità che vi fosse un atto di im pulso delle appellate vittoriose in primo grado.  2. Con il secondo motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 cod. proc. civ., per “l'omessa ammissione delle prove articolate dalla parte convenu ta-appellata sulla domanda riconvenzionale di usucapione del viale di accesso, dell'area di sedime del locale adibito a bagno della ricorrente e sulla eccepita estinzione del passaggio del dant e causa dell'### etta e del medesimo resistente anche per prescrizione dell'eventuale diritto per mancato uso ultraventennale, nonché la violazione, l'omessa e falsa applicazione dell 'art. 1158 cod. civ. ”, perché i giud ici di merito, rifo rmando la sentenza di primo grado sulle eccezioni e domande riconvenzionali spiegate dalla ricorrente in ordine all'accertamento della proprietà, in capo a lei, del vial etto e dell'area di sedime del locale bagno, e, in caso di ritenu ta comunione, dell'intervenuta usucapione in suo favore di tale porzione immobiliare o, in caso di accertamento della sussistenza di una servit ù di passaggio in capo all'attore , dell'intervenuta prescrizione del relativo diritto, avevano accertato la comunione sui predetti beni, om ettendo, però, di analizzare le difese della ricorrente-convenuta in primo grado e le prove offerte dalla stessa, benché ad essa spettasse, in quanto vittor iosa in quell a sede, il mero richiamo delle proprie difese. A tal riguardo, la ricorrente ha evidenziato di av ere dedotto, in prim o grado, che il diritto riconosciuto alla dante causa dell'attore sul viottolo, con l'atto del 6 di 23 28/10/1971, era unicamente una servitù di passaggio, appartenendo esso ad altre persone tra cui ### che, quand'anche si fosse riconosciu ta la co mpropriet à sul predetto bene, q uesto era stato posseduto animo domini dalla stessa ricorrente e, prima ancora, dai suoi danti causa fin dal 1971; che la realizzazione su di esso del bagno, fin dal 1971, costituiva interversione del possesso, idoneo a far decorrere il termine per l'usucapione; che costituivano atto confesso rio le considerazioni svolte dal consulente di parte nella relazione prodotta dallo stesso attore, allorché a veva attestato la presenza sul vialetto di un cancello chiuso con chiave; che qu est'ultimo documento non era stato vagliato dai giudici d'appello, essendosi essi concentrati sulle sole clausole di stile contenute nel rogito notarile del 1994; che i giudici non avevano considerato né la domanda di condono edilizio del 1/4/1986, attestante la realizzazione del bagno nel 1971, né la prova per testi dedotta a dimostrazione delle predette deduzioni.  3. Con il terzo motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 cod. proc. civ., per “l'omessa ammissione delle prove articolate dalla parte convenuta-appellata sulla eccezione di usucapione del locale cantina e dello stato dei luoghi e dell'epoca di realizzazione del muretto ed apertura vano porta, nonché la violazione, l'omessa e falsa applicazione degli artt. 1158, 1159 e 2729 cod. civ. e l'erronea valutazione delle prove documentali ed erroneo presupposto”, per avere i gi udici di merito riformato la sentenza di primo grado in ordine alle domande riconvenzional i proposte dalla rico rrente sull'usucapio ne della porzione di cellaio, ritenendo inidonee le prove documentali offerte, senza procedere all'ammissione della prova testimonia le dedotta. Ad avviso della ricorrente, i giudici, non soltanto non avevano colto la portata della domanda proposta dall' appellante sul cellaio, essen dosi questo 7 di 23 limitato a dedurre sul parapetto ricurvo e sul vano porta, cosicché si erano pronunciati ultra petita, e non soltanto avevano omesso di ammettere le prove testimoni ali dedotte, una volta rite nute non idonee quelle documentali, ma avevano letto in modo scorretto i documenti prodotti, in qu anto non aveva no considerato che il cellaio identificato in catasto al sub 8 e a ccessibile dalla sol a proprietà Do nati era frutto di un frazionamento eseguito dalla dante causa dell' ### a il ### ed era stato escluso dalla vendita in favore di quest'ultimo, essendogli stato trasferito il solo cellaio indicato al sub 9; che la planimetria catastale depositata col suddetto frazionamento, a vente contenuto confessorio, indicava chiaramente la presenza di un muro di divisione del cellaio, idoneo a preclu dere l'accesso da proprietà diverse da quella del ### ; che, al momento del l'acquisto dell' ### nel 1994, lo stato dei luoghi era già qu ello attuale, co l vano di acc esso dalla proprietà ### e il muretto di delimitazione del tratto di accesso al sub 8 già esistente e che l'atto di acqu isto dell a ricorrente del 19/12/1991, non valu tato dai giudici, contemplava anche detto cellaio. 
Infine, con la pronuncia impugnata i giudi ci av evano sostanzialmente privato la ricorrente di un bene proprio, giacché, una volta abbattuto il muro e chiuso il varco di accesso , non sarebbe più stato possibile per lei entrarvi.  4. Con il quarto motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 co d. proc. civ., l'”omessa ammissione dell e prove articolate dalla parte convenu ta-appellata sulla domanda riconvenzionale di confessoria servitutis della fecale che adduce al pozzo nero , nonché la violazione, l'omessa e fals a applicazione dell'art. 1158 cod . civ., l'erronea valutazione delle prove documentali, l'erroneo presupposto, l'erronea interpretazione della 8 di 23 domanda con ultra petizione e l'omessa e insufficiente motivazione dell'affermato allaccio abusivo di un collettore fecale”, perché i giudici di merito, con riferimento all'eccezione proposta, avente ad oggetto la confessoria servitutis sulla condotta fecale che si immetteva nel pozzo nero , avevano ritenuto inid onee le prove documentali offerte, erron eamente interpretandole, senza dar luogo all'ammissione di quelle orali dedotte. In particolare, i giudici di merito avevano accolto l'appello su una negatoria servitutis di scarico sul pozzo nero dell'### mai proposta, ritenendo che la documentazione offerta non provasse la sussistenza di tale diritto e che l'allaccio ad esso fosse abusivo, senza considerare che l'attore aveva ammesso che l'immobile della ricorrente fosse allacciato ab immemorabile nel pozzo nero, avendo lamentato il solo aggravio dovuto a ll'allaccio del nuovo bagno, peraltro avvenuto fin dal 1971/1974. ### si era, infatti, dolut o del fatto che l'ampliamento della costruzione della ricorrente avesse fatto sì che fossero aumentate anche le persone ivi residenti e che questo gli avesse imposto di provvedere con sempre maggiore frequenza allo spurgo, oltre ad avere causato l'esondazione dei liquami.  5. Con il quinto motivo di ricorso principale di ### si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 346 cod. proc. civ., per l'”omessa ammissione delle prove articolate dalla parte convenu ta-appellata sulla domanda riconvenzionale di violazione delle distanze nelle costruzioni, delle norme di edilizia, di distanze dalle vedut e e di risarcimento dei danni, nonché la violazione, l'omessa e falsa applicazione degli artt.  869, 871, 872, 873, 907 e 2043 cod. civ.”, per avere i giudici di merito riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'### al risarcimento dei danni derivante dall'aumento delle sue fabbriche, e alla demolizione del grillage interno, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse limitata alla riduzione di ariosità, 9 di 23 luminosità, soleggiamento e limitazione della privacy derivante dall'ampliamento della costruzione e dalla realizzazione del balcone, della scala a chiocciola e del manufatto in leg no e all a riduzione del valore economico della proprietà dovut o all'incremento della proprietà confinante con violazione dell'indice di fabbricabilità, senza tener conto che la stessa era stata proposta sia per la violazione delle norme sulle distanze tanto per il balcone, quanto per il manufatto in legno, sia per la realizzazione della scala a chiocciola che aveva trasformato il lastrico solare in terrazza con possibilità di affaccio, sia per la piantumazione di alberi, sia per la violazione dell'indice di fabbricabilità, essendo stato trasformato un piccolo immobile in una villa in assenza di ti tolo edilizio. La ricorrente ha precisato, infatti, che la deduzione sulla violazione delle distanze non aveva riguardato le sole distanze dalle vedute, ma anc he dai fabbricati, dove ndosi il gazebo considerare costruzione in quanto infisso stabilmente al suolo, aspetto questo non sin dacato dai giudici, e che l' aumento di cu batura del fabbricato della controparte nella misura di 25 mq. in assenza di titolo edilizio, come risultante dalla richi esta di cond ono del 10/12/2004, dava diritto al risarcimento.  6.1 I primi cinq ue motivi di ricor so principale, da trattare congiuntamente in quanto parzialmente convergenti in ordine alle violazioni dedotte, ancorch é riferit i alle diverse questioni della trasformazione della luce in veduta, della proprietà del vialetto occupato con vano bagno, dell'accesso al cellaio e della servitù di scarico della co ndotta fecale che portava al pozzo nero dell'originario attore, sono parte inammissibili e parte infondati.  6.2 Quanto alla dogl ianza riferita al la mancata assunzione delle prove testi moniali, che accomuna tutte le censure, la stessa è infondata. 10 di 23 Occorre sul pu nto prendere le mosse dalla motivazione del la sentenza im pugnata, nella quale i giudici di merito, pur dan do conto delle deduzioni istrut torie svolte in primo grado e dell'articolazione, con esse, di una prova orale, affermano che le stesse, respinte con ordinanza del 18/11/20 13, non erano state reiterate né in sede di pr ecisazione delle conclusioni in primo grado, né nel giudizio d'appello. 
E' alla stregua di ciò che la ricorrente pretende ora di accreditare la tesi secondo cui i giudici, una volta esclusa l'efficacia probante della documentazione versata in atti, avrebbero dovuto d'ufficio procedere all'ammis sione delle prove orali, senza neces sità di un'apposita attività d'impulso della parte totalmente vittoriosa. 
Tale ar gomentazione si scontra però con i princip i più volte affermati da questa Corte, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudi ce le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devo no riten ersi abbandonate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione, principio questo che deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, neppure ai sensi dell'ar t. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv.  con modif. nel la l. n. 1 34 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, rigu arda le nuove prove e no n quelle dichiarate in ammissib ili o tacitamente rinunciate, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al moment o delle conclusi oni preclude la deduci bilità del vizio scaturente dall'asserita illegit timità del diniego quale motivo di 11 di 23 ricorso per cassazione (Cass., Sez. 2, 27/2/2019, n. 5741; Cass., Sez. 2, 31/5/2019, n. 15029; Cass., Sez. 3, 10/8/2016, n. 16886). 
Ebbene, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado può solo limitarsi a riproporre, in appello, le questioni sollevare in quella sede, senza dover proporre appello incidentale, salvo che sia rimasta soccomb ente su una questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto espresso o implicito o per omesso esame della stessa per illegittima pretermi ssione o violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima e intenda devolvere la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica al giudice superiore (Cass., Sez. 5, 15/7/2021, n. 20315), è anche vero che la med esima parte, quando si sia vista rigettare le istanze istruttorie dal giudice di primo grado, è comunque tenuta a reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni in quella fase e, quanto all'app ello, pur non riproponendo ovviamente alcuna richiesta di rie same della sentenza ad essa favorevole, a manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giud ice non si è pronu nciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo in equivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova (Cass., Sez. 2, 27/10/2009, n. 22687; Cass., Sez. L, 23/3/1999, n. 2756; Cass., Sez. L, 22/3/1994, n. 2716). 
Tale atti vità di impulso è stata considerata, nel la specie, insussistente in entrambi i gradi del giud izio, senza che la ricorrente abb ia sconfessato la correttezza di tale decisione per difformità da quanto realmente accaduto o dedotto alcunché al fine di dimostrare il superamento della presunzione di abbandono delle deduzioni istruttorie respinte e non reiter ate, in applicazione del principio secondo cui la stessa può ess ere ritenuta superata dal 12 di 23 giudice di merito, qualora dalla valutazione co mplessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass., Sez. 2, 10/11/2021, n. ###), di cui deve darsi conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione della valutazione compiuta, cui il giudice è tenuto (Cass., Sez. 6-3, 4/4/2022, n. 10767).  6.2 Quanto agli ulteriori rilievi contenuti nel secondo motivo, che afferisce, come detto, alla qu estione della propriet à (comune o esclusiva) del vialetto ovvero della e stinzione per non uso della servitù di passaggio, quand'anche ric onosciuta in favore del controricorrente, si osserva innanzitutto come la violazione dell'art.  115 cod. proc. civ. possa essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare l a regola cont enuta nella norma, o vvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel va lutare le prove proposte dalle parti , ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad alt re (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), così come la doglianza circa la violazione dell'ar t. 116 co d. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attrib uirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legi slatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prud ente app rezzamento, mentre, ove si deduca che il 13 di 23 giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016). 
Alla luce di tali principi, non può allora farsi rientrare nelle predette violazioni la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, del valore confessorio attribui bile, a dire della ricorrente, alle dichiarazioni contenute nella consulenza tecnica di parte. 
Infatti, premesso che detta consulenza costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1614; Cass., Sez. 2, 24/8/2017, n. 20347; Cass., Sez. U, 3/6/2013, n. 1390 2), può estendersi ad essa il principio, valevole per gli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad lit em, secondo cui alle ammissioni in essi contenute possa sì essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, ma soltanto quando quegli scrit ti rechino anche la so ttoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute (Cass., Sez. 2, 4/8/2023, 23809; Cass., Sez. 2, 28/9/2018, n. 23634; Cass., Sez. 1, 15/07/2005, n. 15062), ciò che, nella specie, non è stato neppure dedotto. 
Né la doglian za può dirsi fondata nella parte in cui lamenta il mancato esame dei mezzi istruttori offerti, ossia le considerazioni contenute nella c.t.p. e i documenti afferenti al condono, sia perché la relazione del consulente tecnico di parte non costituisce mezzo di prova, ma, come si è detto, mera allegazione difensiva, sia perché, diversamente da quanto dedotto, i giud ici di merito hanno esaminato le fotografie a llegate al condono , reputandole non 14 di 23 rilevanti sia perché tardivamente deposit ate (al rig uardo vi è un rinvio alla motivazione afferente la luce trasformata in finestra), sia perché nel le stesse non era dato rico noscere il fabbricato, senza che tali argomentazioni siano state attinte dalla censura. 
Peraltro, la valutazion e delle prove raccolte costituisce un'attivi tà riservata in via esclusiv a all'apprezzamento di screzionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione (Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 19/07/2021, n. 20553). Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857), senza che possa costituire vizio denunciabile in questa sed e il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non le gali da parte del giudice di merito, n on essendo inquad rabile nel paradi gma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente 4, (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), in quanto la co ntestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo par ametro di cui a ll'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), e in quanto con il ricorso per cassazione la parte no n può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. ###; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056).  6.3 Quanto alla qu estione del cellaio (terzo motivo), occorre prendere le mosse dalla domanda proposta dall'attore, così come riportata in sentenza, con la quale questi aveva lamentato che il confinante avesse, sulla sua proprietà, aperto un vano porta, 15 di 23 realizzato un muretto e cr eato un pass aggio esclusivo diretto al cellaio cantinato di cui non vantava neanche il titolo di proprietà, alla quale la Corte d'Appello ha dato rispost a sostenendo che i giudici di merito non avessero letto correttamente la relazione del c.t.u., nella quale era s olo detto che era stato accerta to il mero utilizzo di fatto, da parte del ### del passaggio delimitato dal parapetto curvo fotografat o dal consulente e graficamente rappresentato nelle piantine catastali allegate a vario titolo, ma che non vi fosse alcuna disciplina di tale servitù, che nel 1971 la dante causa del ### fosse di venuta proprietaria del cellaio, risul tato ancora di sua proprietà e dalla stessa frazionato nel 1986, ancorché inserito da quest'ultimo come pertinenza del suo immobile, e che non fosse stata dimostrata la proprietà, in capo alle appellanti, del cellaio sub 8, né fosse stato prodotto alcun titolo di acquisto dello stesso, non assum endo al riguardo alcun valore probatorio le risultanze catastali o le planimetrie del 1986 , peraltro prive di numero di protocollo. 
In so stanza, i giudici di merito hanno escluso, alla stregua del compendio probatorio, la prova della titolarità del passaggio e dello stesso cell aio in capo alla ricorrente e del suo acquisto per usucapione, sicché la dedotta erroneità della lettura del compendio probatorio non può che ridondare in un tipi co acc ertamento di fatto, precluso in sede di legittimità. 
Né pu ò dirsi sussistente l'affermata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo alla proprietà del cellaio, non potendosi essa c onfigurare allorché il giudice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diver se da quelle svolte dall'app ellante nei s uoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta conness ione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel 16 di 23 thema decidendu m del giudizi o (Cass., Sez. L, 03/04/2017, 8604, cit.), come nel caso, rilevante nella specie, della servitù, la quale intanto può esistere, in quanto sussista un fondo dominante (nella specie il cellaio) e uno servente (il vialetto di proprietà del controricorrente).  6.4 Quanto al quar to motiv o, risulta dalla sentenza che l' attore aveva lamentato che, a causa dell'aumento delle fa bbriche del confinante e del numero dei residenti in esse, si erano verificate varie esondazi oni nella proprietà attorea provenienti da una condotta fecale illeg ittimamente fatta passare nel terreno sottostante il proprio giardino e abusivamente allacciata, domanda alla quale la Corte d'Appello ha dato risposta, ritenendo, alla luce della c.t.u., che mancasse la prova del l'avvenuta costituzi one di una servitù di scarico o della creazione di una servitù irregolare, senza che possano trarsi elementi per affermare, come dedotto nella censura, che la domanda si riferisse al solo aggravamento di una servitù preesistente, con conseguente esclusione della dedotta ultrapetizione. 
Quanto all 'asserita risposta ad un'actio negatoria servitu tis mai proposta, come pure affermato nel motivo , si osserva come la declinata doglianza intenda ra ppresentare un vizio di interpretazione della domanda a cui la sentenza avrebbe messo capo, ma in tal modo essa conflig ge con il prin cipio pi ù volt e affermato da questa Corte secondo cui l'interpretazione della domanda è operazione ri servata al gi udice del mer ito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il conten uto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., Sez. III,, 22/09/2023, n. 27181; Cass. Sez. III, 20/10/2005, n. 20322; Cass., Sez. III, 12/05/2003, n. 7198) o, come si è pi ù diff usamente argomentato, «a) ove 17 di 23 ridondi in un vizi o di nullit à processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve e ssere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisori o, eventualità in cui, se l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riten ere decisivo", ipotesi nel la quale la censura va proposta , rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando in base all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., o al vizio di error facti, nei limiti con sentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ.» (Cass., Sez. 3, 10/06/2020, n. 11103; Cass., Sez. 1, 7/2/2024, n. 3454).  6.5 Quanto, infine, alla questione afferente alla revocata domanda di conda nna dell'appellante al risarcimento dei danni , occorre evidenziare come la stessa attenesse, come riportato nella sentenza, all a “riduzione di ariosità, lu minosità, soleggiamento e limitazione della privacy abitativa determinata dall'ampliamento della costruzione e dalla realizzazione del balco ne, della scala a chiocciola, del manu fatto in legno e alla riduzione del valore economico della proprietà a causa dell'incremento della proprietà confinante con violazione dell'indice di fabbricabilità” e come l a decisione di accoglimento dell'appello sia stata dettata dall'integrale rigetto della domanda riconvenzionale, avvenuto in primo grado e 18 di 23 non im pugnato, residuando, dunque, la sola questione della violazione degli indici di fabbricabilità. 
Ciò comporta che la censura, che evidenzia tutti i motivi per i quali era stato chiesto il risarcimento dei danni, non attinge la ratio decidendi, in contrasto col principio, secondo cui i motivi posti a fondamento della cassazione della decisione impugnata devono avere i caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche del la riferibilità all a decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530).  7.1 Con il sesto motivo di ricorso principale di ### si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazi one alla condanna del la ricorr ente al pagamento delle spese di lite e dalle spese di c.t.u..  7.2 Il sesto motivo è, infine, infondato. 
In tema di condanna all e spese processual i, il princ ipio della soccombenza va inteso, infatti, nel senso che so ltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento de lle spese stesse, sicché, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ip otesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., Sez. 1, 4/8/2017, 19613). 
Pertanto, essendo state le spese determinate, nella specie, in ragione del criterio della soccombenza, non può la ricorrente dolersi della loro mancata compensazione. 19 di 23 8. Con il prim o motivo di ricorso incid entale, si lamenta la violazione degli artt. 345, 346, 115, 116 e 132, secondo comma, 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod.  proc. civ.; la violazione del princip io di non contestazione, con riferimento agli artt. 166, 167, primo comma, 183, commi quinto e sesto, 115 e 116, cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 342, 345, 346 e 132, second o comma, cod. proc. civ., in rel azione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; l'omesso esame di prove convergenti, con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc . civ., 2697 cod. proc. civ., 345, 346 e 132, secondo comma, cod. proc.  civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; l'omesso esame di ul teriore prova indiziaria converg ente, con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 345, 346 e 132, sec ondo comm a, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di valutare i fatti non contestati ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione e trascurato il giudicato interno formatosi con riferimento all'i nesistenza del vialetto già da quando il controricorrente aveva acquistato, non essendo stata tale statuizione del giudice di primo grado impugnata in appello, per avere omesso di esaminare prove convergenti sia sulla risalenza nel tempo degli abusi dedotti dell'attore, sia sull'inesistenza di diritti vantati dal l'attore e l'ul teriore prova indiziaria convergente, ossia la descrizione del bene contenuta nell'atto di donazione.  8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione degli artt. 342, 345, 183, commi quinto e sesto, cod .  proc. civ., l'art. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ., 115 e 116 cod.  proc. civ., 948, 1117, 1158 e 2697 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito riten uto ammissibile la c.t. di parte prodotta in secondo 20 di 23 grado, ma non anche i documenti con la stessa prodotti, salvo poi utilizzarli, e per avere trascurato la man cata impu gnazione, da parte dell'appellante, dell'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui le opere lamentate dall' attore in domanda e asseritamente recenti risultavano risalire, invece, agli anni 1983/1987, le quali erano, dunque, passate in giudicato.  9. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione degli artt. 342, 345, 183 commi quinto e sesto, co d. proc. civ., 2909 cod. civ., 324, 115, 116 cod. proc. civ., 948, 1117, 1158 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, prim o comm a, nn. 3 -4, cod. proc. civ., perché i gi udici di merito avevano riformato la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di rivendicazione della comunione del viale, senza co nsiderare che l'appellante non aveva specificamente impugnato la ratio decidendi della sentenza di primo grado.  10. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, si lamenta, infine, la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ., 948, 1117 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ., per ave re i giud ici d i merito ritenuto provata la domanda di rivendicazione del cellaio attraverso l'esibizione d ei documenti catastali, senza considerare che l'atto di appell o non aveva censurato adeguatamente la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda di rilascio, sostenendo che non fosse stata for nita la prova dell'acqui sto derivativo del cespite rivendicato.  11. Il ricorso incidentale adesivo autonomo è inammissibile in quanto notificato oltre il termine del 8/7/2020 , decorren te dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il ###, avendo lo stesso ricorrente affermato di avere presentato il ricorso incidentale adesivo dopo avere ricevuto la notifica di quell o principale, avvenuta, per quanto risulta dagli atti, il ###. 21 di 23 Occorre innanzitutto evidenziare, infatti, come l'atto che, ancorché denominato controricorso, non contesti il ricorso principale, ma aderisca ad esso, debba qualificarsi sotto questo profilo ric orso incidentale di tipo adesivo (in tal senso Cass., Sez. 3, 17/12/2009, n. 26505). 
In tal e caso, non trova applicazione la discipl ina riguardante i termini e le fo rme del ric orso incidentale ###, ma quella dettata dall'art. 325 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale, atteso che le regole dell'impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l'im pugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a co ntraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo (Cass., Sez. 3, 24/8/2020, n. 17614; Cass., Sez. 5, 7/10/2015, n. 20040; Cass., Sez. 5, 28/10/2015, n. 21990; Cass., Sez. 3, 21/1/2014, n. 1120). 
Ciò comporta che il ricorso che abbia contenuto adesivo al ricorso principale e che formula un'impugnazione il cui interesse non sorga dall'impugnazione principale, ma in conseguenza della emanazione della sentenza - quand'anche contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultima - va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Cass., Sez. 2, 22/12/2021, n. 41254; Cass., Sez. 5, 25/1/2008, n. 1610; Cass., Sez. 1, 21/3/2007, 6807; Cass., Sez. 2, 18/4/2002, n. 5635). 22 di 23 Né può dirsi applicabile alla specie il diverso principio recentemente pronunciato da Cass., Sez. U, 28/3/202 4, n. 8486 , seco ndo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione pu ò sorgere dall' impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. 
Detto principio si riferisce, infatti, al diverso caso dell'obbligazione solidale, che, in quanto caratterizz ata dalla scindibilità della pluralità di cause, in tale ipotesi cumulate e poi decise con sentenza prevista dall'ar t. 332 cod. proc. civ., in ragione dell'ambito applicativo dell'art. 1306, primo co mma, cod.  (secondo cui la sentenza emessa tra un coobbligato ed il creditore non ha effetto nei confronti dei coobbliga ti rimasti estranei alla controversia) e, in definitiva, della legitti mazione disgiunta a contraddire in capo a ciascun coobbl igato e, prima ancor a, del concetto stesso di solidarietà, per eff etto della regola generale secondo cui il creditore può domandare a ciascuno dei coobbligati l'adempimento dell'intera obbligazione, impone di attribuire un peso par ticolare all'interesse quali ficato del co-obbligato a non subire pregiudizio dalla riforma della sentenza impugnata dall'altro co-obbligato solidal e in funzione di un corret to ripar to dell'obbligazione in sede di regresso, legittimandolo a ser virsi di tale rimedio impugnatorio, ancorché in via tardiva.  15. In conclusi one, dichiarata l'infondatezza dei moti vi di ricorso principale e l'inammissibili tà di quello incidentale adesivo autonomo, deve disporsi il rigetto del primo e dichiararsi l'inammissibilità del secondo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono e devono essere poste a carico delle ricorrenti, principale e incidentale. 23 di 23 Considerato il tenore del la pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principale e incidentale, di u n ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso prin cipale e dichi ara l'inammissibilità di quello incidentale. 
Condanna la ricorrente principale e quella incidentale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.500,00 per compensi, ciascuna, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e incidentale del contributo un ificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

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