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Giudice di Pace di Pescara, Sentenza n. 332/2025 del 12-04-2025

... in atopia polisensibilizzata vs allergeni ### epitelio e forfora III classe in trattamento farmacologico cronico.” E che in ragione della patologia di cui è portatrice la sig.ra ### l'ingresso e lo stazionamento nell'immobile, ove la stessa risiede, di uno o più gatti “risultano fortemente pregiudizievoli per la salute della predetta”. Rilevano che il ricorrente “rappresentava più volte per le vie brevi alla dott.ssa ### l'increscioso fenomeno, invitandola ad adottare iniziative atte a impedirne il ripetersi, purtuttavia, nonostante le vane rassicurazioni verbali ricevute” alcun provvedimento risolutivo è stato adottato dalla stessa (e nonostante i solleciti anche dell'amministratore del condominio). Sostengono la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta per i danni (leggi tutto)...

N.RG 401 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA Sezione Unica Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa R.G. n.401/2024 posta in decisione all'udienza del 07.4.2025 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE contro ### (CF ###) -RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni.
Conclusioni: ### da verbale di udienza del 07.4.2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ###. ### e ### hanno convenuto in giudizio la ###ra ### esponendo di essere residenti nell'unità immobiliare ubicata al piano terzo dello stabile sito in ### alla ### n. 129, interno 14 (di proprietà, unitamente all'interno 13, del sig. ###. Affermano che all'interno dello stesso edificio, ed esattamente al piano quarto ###, abita la dott.ssa ### “la quale detiene all'interno dell'appartamento diversi animali di affezione, nella specie felini, i quali, tuttavia, da diversi mesi, stante l'assenza di barriere protettive e la omessa vigilanza della proprietaria, hanno l'abitudine di accedere all'interno dei terrazzi del ricorrente, provocando reiteratamente danni mediante il rilascio di escrementi e urina sul pavimento, sulle pareti e sulle piante ivi collocate, con conseguente danneggiamento del verde, insalubrità dell'ambiente, specie durante il periodo estivo, ed emissione di cattivo odore”. Precisano che la sig.ra ### risulta affetta da “asma bronchiale con frequenti fasi di riacutizzazione in atopia polisensibilizzata vs allergeni ### epitelio e forfora III classe in trattamento farmacologico cronico.” E che in ragione della patologia di cui è portatrice la sig.ra ### l'ingresso e lo stazionamento nell'immobile, ove la stessa risiede, di uno o più gatti “risultano fortemente pregiudizievoli per la salute della predetta”. Rilevano che il ricorrente “rappresentava più volte per le vie brevi alla dott.ssa ### l'increscioso fenomeno, invitandola ad adottare iniziative atte a impedirne il ripetersi, purtuttavia, nonostante le vane rassicurazioni verbali ricevute” alcun provvedimento risolutivo è stato adottato dalla stessa (e nonostante i solleciti anche dell'amministratore del condominio). Sostengono la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta per i danni (quantificati forfetariamente in €.1.500,00) conseguenti alla condotta illecita della stessa e lesiva del pieno godimento dell'area esterna degli immobili, con danneggiamento del verde e lesione non patrimoniale. Concludono chiedendo la condanna della convenuta all'adozione di tutte le misure atte ad impedire l'accesso dei felini di proprietà all'interno dell'immobile dei ricorrenti con espressa richiesta anche di quanto previsto dall'art. 614 bis c.p.c., nonché la condanna della convenuta al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni tutti patiti (danneggiamento del verde e danno alla salute e/o lesione non patrimoniale) quantificati in €.1.500,00 e/o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.  2. La sig.ra ### non si è costituita in giudizio e pertanto è stata dichiarata la contumacia della stessa.  3. ### attività istruttoria, concretizzatasi in prove testimoniali e documentali, ha confermato quanto sostenuto dai ricorrenti. In particolare, la teste ### ha dichiarato di aver “visto personalmente in più occasioni i tre gatti della sig.ra ### all'interno del terrazzo e del balcone dell'immobile di proprietà del dott. ### Preciso che uno dei gatti è di colore bianco e nero, un altro è tipo siamese e del terzo non ricordo esattamente il colore. In particolare il gatto bianco e nero e quello tipo siamese li ho visti più volte saltare sui vasi e scavalcare i vasi del dott. ### facendo sia nei vasi che sul pavimento del terrazzo i loro bisogni per poi risalire a casa della dottoressa ### Qualche volta i gatti in questione hanno urinato e/o lasciato le impronte sui muri della proprietà del dott. ### e ciò in particolare quando risalgono per rientrare nell'appartamento della dott.ssa ### Confermo che le deiezioni e l'urina hanno provocato danni al verde del dott. ### e cattivo odore sul terrazzo. Ciò posso dire in quanto, quale persona di fiducia, in assenza del dott. ### e della moglie mi reco nell'appartamento per innaffiare le piante e controllare che sia tutto in ordine nel predetto appartamento. Preciso ulteriormente che in ogni caso mi capita di frequentare la casa dei coniugi ### anche in loro presenza e di aver riscontrato le medesime problematiche”. Tale teste ha confermato che i ricorrenti non hanno animali di alcun genere e di aver scattato lei stessa, in più occasioni, le fotografie (in atti) comprovanti i danni arrecati dai gatti della sig.ra ### Il teste ### ha confermato che in una occasione in cui ha fatto visita ai ricorrenti ha avuto modo di notare “residui del metabolismo prodotti da uno o più gatti, tali residui erano su un vaso di fiori sul terrazzo del dott. ### e della consorte”. E anche il teste ### amministratore del ### ha confermato di aver sollecitato la sig.ra ### a conformarsi a quanto previsto dal regolamento condominiale in merito agli animali di affezione, ma di non aver ricevuto alcun riscontro. Infine, la teste ### ha confermato, quale medico curante della sig.ra ### che quest'ultima “ha fatto test allergologici ed è risultata positiva in classe terza al gatto e quindi di notevole importanza” e di prescrivere a quest'ultima farmaci antiallergici (cfr. documentazione medica in atti). 4. ###. 2052 Cod. Civ. prevede espressamente che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Dunque, del danno cagionato da animale risponde, ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché (come affermato dalla Cassazione Sentenza n. 17091 del 2014; Sentenza n.10402 del 20/05/2016 ) “all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà, provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”.  5. Nel caso di specie l'espletata attività istruttoria ha confermato quanto sostenuto dai ricorrenti. Inoltre, risulta acclarato che parte convenuta, nonostante il verificarsi di reiterati episodi lamentati dai ricorrenti non ha adottato alcuna misura (neppure minima) normalmente idonea a gestire e/o controllare gli animali in questione in modo da evitare o limitare i disagi per i ricorrenti (### anche nota dell'amministratore di condominio #### del 20.10.2023). Nulla ha provato la convenuta circa l'adempimento dei relativi doveri di gestione e controllo degli animali.  6. I ricorrenti hanno dato prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra i comportamenti degli animali della convenuta e gli eventi lesivi provocati ai ricorrenti (deterioramento del verde, deiezioni, esalazioni maleodoranti). Viceversa, la convenuta non ha dato alcuna prova circa l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.  7. Infine i fatti sostenuti dai ricorrenti non sono stati contestati dalla convenuta ### la quale è rimasta contumace e non ha reso l'interrogatorio formale deferitole con atto ritualmente notificato. Pertanto, anche a norma dell'art. 232 c.p.c.  quest'organo giudicante ritiene ammessi i fatti allegati dai ricorrenti.  8. Alla luce di quanto sopra la sig.ra ### va condannata all'adozione di misure idonee (quale rete anticaduta e/o reticolato da installare sui balconi, sulle finestre e/o porte finestre dell'abitazione della stessa) atte ad impedire l'accesso dei felini di sua proprietà all'interno dell'immobile dei ricorrenti, il tutto da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza. E, ai sensi dell'art 614 bis cpc, la sig.ra ### dovrà corrispondere ai ricorrenti la somma di €.10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o installazione della predetta rete anticaduta e/o reticolato (tenuto conto della spesa media necessaria per un'ora di lavoro di una collaboratrice domestica che proceda a ripulire il terrazzo dei ricorrenti).  9. Inoltre va riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni dagli stessi subiti e per i quali la sig.ra ### deve ritenersi responsabile.  9.1. Infatti, l'espletata istruttoria ha acclarato il danneggiamento del verde e l'impossibilità dei ricorrenti di godere pienamente del proprio immobile nonché il conseguente disagio subito dagli stessi (in ragione delle deiezioni dei gatti ed esalazioni maleodoranti) e che si protrae da diverso tempo, nonchè il pregiudizio per la salute della ###ra ### A tal proposito va ricordato che le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona sono operanti anche nei rapporti tra privati, e la lesione di diritti costituzionalmente garantiti fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato (Cass. Sent. n.15742 del 15/06/2018). Pertanto, tali danni vengono (ex art. 1226 Cod. Civ) equitativamente liquidati nella complessiva somma di €.1.500,00.  10. Alla luce di quanto sopra la ###ra ### va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti della somma pari a €.1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.  11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto di quanto previsto dal D.M. n.55/2014 come aggiornato.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: - Dichiara la sig.ra ### responsabile dei fatti oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la convenuta all'adozione di misure idonee (quale rete anticaduta e/o reticolato da installare sui balconi, sulle finestre e/o porte finestre dell'abitazione della stessa) atte ad impedire l'accesso dei felini di sua proprietà all'interno dell'immobile dei ricorrenti, il tutto da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza. E, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la sig.ra ### dovrà corrispondere ai ricorrenti la somma di €.10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o installazione della predetta rete anticaduta e/o reticolato.  - ### inoltre, la sig.ra ### a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi subiti, la somma di €.1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.  - ### altresì la ###ra ### al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidate in complessive €.1.396,80 (di cui €.1.265,00 per compensi professionali ed €.131,80 per spese) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 12.4.2025 

Il Giudice
di ### (Dott.ssa ###


causa n. 401/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Leombruni

1

Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1941/2024 del 27-10-2024

... derivano dall'inalazione di polveri, allergeni, sostanze chimiche, gas o inquinanti ambientali. I polmoni sono continuamente esposti all'ambiente esterno e sono soggetti a una moltitudine di sfide ambientali. I processi patologici possono coinvolgere qualsiasi parte dei polmoni. […] Nel caso in oggetto, il ricorrente mentre svolgeva il suo lavoro, è stato esposto ad una massiccia presenza di amianto, in quanto nei vari reparti e tutti i cicli di lavorazione ne comportavano l'utilizzo, inoltre, a quei tempi non esistevano dispositivi di protezione delle vie respiratorie, respiratori, mascherine antipolvere, maschere antigas ecc. Sulla base di tutto quanto sopra espresso, il sottoscritto, in piena scienza e coscienza, ritiene che sussista il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e (leggi tutto)...

#### in persona del Giudice del ### dottor ### alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 18.10.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.5026 R.G. dell'anno 2023 del ### di ### promossa DA ### nato il giorno 23/08/1952 in ### e residente in ### C.F.: ###, rappresentato e difeso, per mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. ### presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ### al ### n. 95 RICORRENTE CONTRO I.N.A.I.L. in persona del ### regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via ### ang. ### RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento maggiori provvidenze da malattia professionale a seguito di aggravamento.  CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.  MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data ###, il sig. ### adiva il Giudice del ### di ### allegando: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/10/2024 -- di avere lavorato, dal 01.11.1976 al 30.04.2004, per conto e alle dipendenze dell'industria siderurgica ### di Bagnoli-Napoli (poi ### S.p.a., quindi ### S.p.a., infine ### S.p.a.), azienda operante nel settore della produzione di prodotti finiti e semilavorati della industria siderurgica pesante; -- di essere stato impiegato, nel corso del rapporto, dapprima come manutentore di impianti, poi come ispezionatore di prodotti finiti e semiprodotti, infine come addetto alla rottamazione degli impianti; -- di essere rimasto vittima di costanti esposizioni all'amianto, e altre sostanze tossiche; -- di essere stato sottoposto, una volta collocato in pensione, agli accertamenti di cui al programma di sorveglianza sanitaria previsto per i lavoratori esposti al rischio amianto; -- che a seguito del controllo periodico effettuato nell'anno 2013, era emersa patologia da “pleuropatia asbestosica”, tale riconosciuta dall'I.N.A.I.L.; -- di essersi visto riconoscere dall'### assicuratore la genesi professionale della malattia denunciata, con una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8%; -- di avere proposto, in data ###, a seguito del mutamento peggiorativo della patologia denunciata, evoluta in sindrome disventilatoria restrittiva da asbestosi polmonare con pleuropatia, domanda amministrativa per l'aggravamento della malattia già positivamente riscontrata dall'ente assicuratore, ritenuta a danno biologico pari al 16%; -- che sottoposto a nuova visita, l'I.N.A.I.L. ha confermato l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8%; -- che la suddetta percentuale è stata confermata dall'### anche a seguito dell'opposizione. 
Tanto premesso, chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'origine professionale della “sindrome disventilatoria restrittiva da asbestosi polmonare con pleuropatia” e la conseguente riduzione della integrità psico-fisica nella misura del 16%, ovvero in quella diversa risultante in corso di causa, con conseguente condanna dell'### convenuto alla corresponsione delle provvidenze dovute. 
Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.   Si costituiva in ### l'### convenuto che, eccepita preliminarmente la nullità della domanda giudiziale per genericità della stessa, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/10/2024
Disposta ed eseguita la consulenza tecnica, la causa veniva mandata in decisione.   Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 18/10/2024, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.  = = = (2) Va, in primo luogo perimetrato l'ambito espositivo e dimostrativo della pretesa azionata, avuto riguardo alle difese, per vero del tutto generiche ed astratte, valorizzate dall'ente assicuratore. 
Parte ricorrente, infatti, ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso finale del resistente ### sostenendo, sulla base di una lettura della documentazione medica, costituita fra l'altro da certificazioni “mirate”, diversa da quella eseguita in fase amministrativa dall'ente, che le sue condizioni di salute fossero di gravità tale da giustificare un maggiore indennizzo. 
È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, anche sul versante “eziologico”, da demandare -invecead approfondimenti a sponda medico legale. 
Ciò che parte attrice era tenuta a specificare era la diversa situazione patologica a valenza invalidante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. 
Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. 
Per il resto, dovrebbe qui essere sufficiente segnalare che l'I.N.A.I.L. ha già riconosciuto in sede “amministrativa” la indennizzabilità del danno biologico permanente.  (3) Nel merito.   Per come precisato fin ab origine dalla parte ricorrente, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l'I.N.A.I.L. non ha mai messo in dubbio che il caso di specie rientri tra quelli astrattamente indennizzabili per la derivazione specifica della malattia, in concreto riscontrata già in fase amministrativa.   Tanto ciò è vero che l'### ha provveduto ad erogare al sig. #### prestazioni coerenti con la percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica valutata, alla fine dell'iter accertativo, all'8%.   La questione che si pone all'attualità è, pertanto, quella dell'aggravamento di tale menomazione, nella prospettazione attorea attestatasi almeno nella misura del 16%. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/10/2024
Aggravamento che sarebbe reso visibile all'attualità dalla “sindrome disventilatoria restrittiva da asbestosi polmonare con pleuropatia” patita dal ricorrente, così come evidenziato nel parere medico legale di parte del 19.03.2021, la cui genesi dovrebbe individuarsi nella progressione evolutiva, a carattere peggiorativo, della malattia professionale già riscontrata dall'I.N.A.I.L. 
Si legge nel parere medico-legale allegato alla istanza di aggravamento.  <Il quadro strumentale attuale evidenzia un netto peggioramento del quadro precedentemente diagnosticato con una situazione radiologica patognomonica per malattia asbesto-correlato con contemporaneo interessamento sia dell'interstizio che della pleura (tac torace del 08/07/2020). Tutto ciò determina, sul piano funzionale, una insufficienza ventilatoria di grado moderato, come evidenziato dalle recenti indagini spirometriche (spirometria del 25/09/2020 e 12/10/2020), e sul piano sintomatologico, la presenza di tosse persistente e la comparsa di dispnea dopo sforzi anche lievi. 
Il quadro disfunzionale è peraltro confermato da una emogasanalisi con evidenza di ipossiemia, compatibile con la malattia da amianto In definitiva, tale quadro disfunzionale mostra un netto peggioramento rispetto a quanto precedentemente diagnosticato e configura senza ombra di dubbio una malattia professionale asbestocorrelata. 
Tutto ciò giustifica pienamente una valutazione del danno biologico quantomeno del 16% con giusto riferimento ai codici 331, 333 e 334.> (4) Ebbene, l'approfondimento peritale disposto in corso di causa premia l'assunto attoreo dell'aggravamento delle condizioni fisiche del ### in diretto collegamento eziologico con la malattia professionale da egli patita. 
Si legge nell'elaborato scritto del dr. ### <Il sig. ### come sopra identificato, è stato professionalmente esposto ad amianto per oltre 20 anni, ed è risultato affetto dalle seguenti patologie: • Sindrome disventilatoria a prevalente componente restrittiva di grado grave su quadro radiologico di interstiziopatia e pleuropatia asbestosica.  […] Le patologie correlate all'amianto sono provocate dall'inalazione delle sue fibre. 
I disturbi comprendono ### Carcinoma polmonare. Formazione di placche pleuriche (non maligne) ed ispessimento della pleura. Versamento pleurico benigno da amianto. Mesotelioma. 
Le placche correlate all'amianto e la fibrosi sono i reperti RX più frequenti e rappresentano il 90% dei reperti pleurici correlati all'amianto. ### e il mesotelioma provocano entrambi una dispnea progressiva, ma anche vasti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/10/2024 versamenti e placche. Le malattie polmonari ambientali derivano dall'inalazione di polveri, allergeni, sostanze chimiche, gas o inquinanti ambientali. I polmoni sono continuamente esposti all'ambiente esterno e sono soggetti a una moltitudine di sfide ambientali. I processi patologici possono coinvolgere qualsiasi parte dei polmoni.  […] Nel caso in oggetto, il ricorrente mentre svolgeva il suo lavoro, è stato esposto ad una massiccia presenza di amianto, in quanto nei vari reparti e tutti i cicli di lavorazione ne comportavano l'utilizzo, inoltre, a quei tempi non esistevano dispositivi di protezione delle vie respiratorie, respiratori, mascherine antipolvere, maschere antigas ecc. 
Sulla base di tutto quanto sopra espresso, il sottoscritto, in piena scienza e coscienza, ritiene che sussista il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e l'insorgenza della patologia respiratoria del sig. ### Applicando le tabelle della valutazione del danno biologico permanente ### ed altri, ed. Giuffrè 2003, D.M. 38/2000,: Pag. n. 229, cod. 331: danno anatomico (a tipo placche pleuriche; ovvero esiti di processo specifico. Percentuale danno biologico fino al 5%. 4%. 
Cod. 333: Insufficienza respiratoria lieve fino al 15%, valutabile il 12%. 
Da tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dell'esperienza del sottoscritto in fattispecie analoghe, nonché delle pubblicazioni in materia ( cfr. per tutte ..### ed altri, ed. Giuffrè 2003), della ### della ### dell'11.9.03, del Decreto del ### della ### 38/2000 pubblicato dalla ### della ### - supplemento ordinario - del 26.2.92, della ### del Ministero della ### del 28.9.92, alla luce della visita peritale, della documentazione in atti, tenuti presenti i requisiti proposti dalla S.V.Ill.ma il sottoscritto ritiene giusto per il #### come sopra identificato, un danno biologico permanente del 16% a far data dalla domanda amministrativa.> Vista l'analiticità dell'enunciazione delle menomazioni riscontrate, la coerenza della dedotta incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, si ritengono condivisibili sia le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente, sia le conseguenti conclusioni in tema di percentuale invalidante. 
Non sussistono validi motivi per discostarsi dalle valutazioni medico-legali del dr. ### né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni. 
E ciò anche alla luce della mancanza di rilievi critici di parte in grado di neutralizzare “tecnicamente” il responso peritale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/10/2024
Devono, dunque, riconoscersi al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 16%.   Quanto alla decorrenza della maggiore percentuale invalidante va nuovamente accreditata la conclusione peritale a tenore della quale il dies a quo resta individuabile in quello della domanda amministrativa di aggravamento. 
Consegue che il resistente ### deve rivisitare per il futuro le prestazioni già corrisposte, modellandole sulla percentuale invalidante del 16%, ed erogare al sig. ### il differenziale maturato a decorrere da aprile 2021. 
Su tale differenziale andranno corrisposti gli interessi come per ### Le spese processuali accedono al criterio della soccombenza. 
Liquidazione come da dispositivo.  P.Q.M.  ###.U.L. del ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'I.N.A.I.L., così provvede: 1) in accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia professionale è derivato al ricorrente un danno biologico permanente che resta fissato nella misura del 16%, condanna l'### resistente a rimodellare le provvidenze economiche già riconosciute all'istante sulla base di detta percentuale e a liquidare per il futuro le relative prestazioni in armonia con detta percentuale invalidante a decorrere da aprile 2021; 2) condanna altresì l'I.N.A.I.L. a corrispondere al ricorrente il differenziale maturato a decorrere da aprile 2021 e fino all'aggiornamento della percentuale invalidante, oltre gli interessi legali sul maggiore importo, con medesima decorrenza; 3) condanna l'ente assicurativo alle spese di lite che si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 1.600,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per #### data del deposito.   IL GIUDICE Dott. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/10/2024

causa n. 5026/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Verasani Dionigio

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 397/2024 del 21-03-2024

... risulta allergica solo a due specifici allergeni, ossia la parietaria e le graminacee, che tuttavia non sono presenti nell'aiuola dei convenuti; hanno precisato che le ulteriori erbe spontanee, qui e lì presenti, sono dagli stessi eliminate di volta in volta e che le due piante ivi esistenti, ossia l'ippocastano e l'oleandro, sono riconosciute come specie consigliate nei centri abitati in quanto produttori di pollini a basso o nullo potenziale allergenico. Hanno pertanto concluso chiedendo: a) il rigetto della domanda attrice svolta nei loro confronti non essendo ipotizzabile in capo agli stessi alcuna responsabilità in ordine al presunto aggravamento delle condizioni di salute dell'attrice né essendo ravvisabile alcun nesso causale tra la situazione in cui versa il cortile di loro proprietà (leggi tutto)...

N.R.G.A.C. 2798/2019 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA #### n. r.g. 2798/2019 Oggi 21 marzo 2024, innanzi al dott. ### sono comparsi: per ### l'avv. ### per ### l'avv. ### per ### l'avv. ### I difensori delle parti si riportano ai propri scritti e insistono nelle rispettive richieste. 
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. 
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi. 
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita a discutere oralmente la causa. 
Quindi, udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da allegato provvedimento di cui dà lettura.   Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### seconda sezione civile Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g.a.c. 2798/2019 promossa da: ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###) ATTRICE contro ### (c.f. ###) e #### (c.f. ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f. ###) CONVENUTI nonché contro ### (c.f. ###) ### oggetto: azione di risarcimento danni conclusioni: come da verbale di udienza odierna CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha esposto di essere conduttrice di un immobile sito in ### alla via ### vico I, 18, posto al piano terra rialzato, identificato al catasto al foglio 43, particella di mappa 163 e di essere affetta da patologia respiratoria (rinite allergica ed asma). 
Ha riferito, quindi, di essere stata costretta a richiedere nel corso degli anni l'intervento delle forze di polizia, della competente azienda sanitaria territoriale e del personale del settore ambiente del Comune di ### per denunciare lo stato di cattiva manutenzione dei terreni adiacenti alla sua abitazione ed al fine di far sollecitare i necessari interventi di pulizia e manutenzione da parte dei proprietari degli stessi, al fine principale di eliminare le cause delle reazioni allergiche da lei subite per effetto della presenza di piante, erbacce ed alberi non potati. 
In particolare, ha esposto che dette immissioni nocive provengono dal terreno di proprietà di ### identificato al catasto di ### al foglio 43, particella 117, e dal cortile di proprietà di ### (vedova ### e di ### identificato al catasto di ### al foglio 43, particella 165. 
Quindi, ribadito che soffre di asma, caratterizzata da ostruzione bronchiale, insorgenza di dispnea, costrizione toracica e tosse, ha precisato che detta patologia è l'effetto o comunque aggravata dalla persistente esposizione agli allergeni ai quali è sensibile e che provengono dai terreni circostanti, tenuti in condizioni di incuria e di abbandono sicché, come precisato dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott.  ### il quale ha diagnosticato una “marcia allergica”, ha subito un vero e proprio danno alla propria integrità psicofisica quantificabile nell'8%-10% (pari ad € 17.040,00) al quale va aggiunto il danno morale nella misura di € 5.623,00. 
Ha precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale adito: - di accertare e dichiarare che lo stato di abbandono e gli inconvenienti igienico-sanitari insistenti sugli appezzamenti di terreno limitrofi alla sua abitazione sono dovuti alla incuria ed all'omessa manutenzione dei rispettivi proprietari, odierni convenuti; - di ordinare agli stessi convenuti, in solido, di effettuare la pulizia e le opere di bonifica sui terreni di loro proprietà e di provvedere con cadenza mensile agli interventi di manutenzione necessari; - di dichiarare che l'aggravarsi dello stato di salute e le patologie dalle quali risulta affetta sono da imputarsi esclusivamente allo stato in cui versano i terreni di proprietà degli odierni convenuti; - di condannare #### e ### in solido, al risarcimento del danno alla salute patito e, stimato in € 17.040,00 per danno biologico oltre al risarcimento del danno morale patito quantificato in € 5.623,00, per un totale complessivo di € 22.663,00, o nella diversa misura ritenuta dal Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino al soddisfo; - di condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze del giudizio.  2.Si sono costituiti nel presente giudizio ### e ### i quali hanno evidenziato che la domanda attrice deve essere rigettata deducendo che la situazione dei luoghi è tale da escludere senza ombra di dubbio la mancanza di un nesso eziologico tra le condizioni in cui versa la proprietà dei convenuti ed i disagi esposti dalla attrice, con conseguente pretestuosità dell'azione risarcitoria esercitata. 
Hanno dedotto che l'esistenza di qualsiasi nesso di causalità tra l'aggravarsi della patologia di cui l'attrice sostiene di essere affetta e lo stato del cortile di proprietà ### è esclusa dalla circostanza per la quale la ### risulta allergica solo a due specifici allergeni, ossia la parietaria e le graminacee, che tuttavia non sono presenti nell'aiuola dei convenuti; hanno precisato che le ulteriori erbe spontanee, qui e lì presenti, sono dagli stessi eliminate di volta in volta e che le due piante ivi esistenti, ossia l'ippocastano e l'oleandro, sono riconosciute come specie consigliate nei centri abitati in quanto produttori di pollini a basso o nullo potenziale allergenico. 
Hanno pertanto concluso chiedendo: a) il rigetto della domanda attrice svolta nei loro confronti non essendo ipotizzabile in capo agli stessi alcuna responsabilità in ordine al presunto aggravamento delle condizioni di salute dell'attrice né essendo ravvisabile alcun nesso causale tra la situazione in cui versa il cortile di loro proprietà e l'aggravarsi delle suddette condizioni di salute; b) in subordine, per la ipotesi in cui dovesse emergere una corresponsabilità dei convenuti, di ridurre la pretesa risarcitoria ripartendo la somma che dovesse essere quantificata, pro quota tra tutti i convenuti, in proporzione alla eventuale effettiva incidenza dello stato e della estensione dei luoghi la cui manutenzione spetta agli stessi sulla salute dell'attrice, tenendo altresì conto sia della incidenza delle condizioni in cui versa l'intera area circostante l'appartamento dell'attrice, che quest'ultima afferma essere di proprietà comunale, sia, infine, delle condizioni in cui versa lo stesso appartamento della attrice; c) di condannare parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio.  2.1.### pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e della stessa deve pertanto dichiararsi la contumacia.  3.La causa, istruita mediante espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, è stata differita all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  3.1.Le domande svolte dall'attrice, in assenza di una chiara esposizione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle stesse, devono essere previamente qualificate ed appaiono riconducibili al perimetro applicativo dell'art. 844 c.c. nonché, per il prospettato danno alla salute, a quello di cui agli artt. 2043 e ss.  3.2.In merito alle immissioni intollerabili di allergeni prospettate da parte attrice come provenienti dai terreni dei convenuti, come detto, è stata espletata c.t.u.  tecnica redatta dal dott. agronomo ### Il c.t.u. incaricato ha preliminarmente esposto che il terreno di proprietà di ### riportato nella citazione introduttiva del giudizio come particella 117, in realtà è censito al catasto al foglio di mappa numero 43 con il numero di particella 177, mentre il cortile antistante l'immobile di proprietà di ### e di ### riportato in citazione come particella 165, in realtà è censito al catasto al foglio di mappa numero 43 con il numero di particella 166. 
Quindi, quanto all'immobile di proprietà di ### e di ### ha rilevato che, al momento del sopralluogo, la zona circostante si presentava piastrellata ed in discreto stato di manutenzione e che sulla stessa erano presenti piante riconducibili alle specie dell'oleandro e del frassino comune. 
Quanto all'immobile di proprietà di ### ha esposto che il terreno ha una superficie catastale pari a 320 mq, paragonabile ad un poligono trapezoidale irregolare, e che lo stesso al momento del sopralluogo risultava in completo stato di abbandono, con la presenza prevalente di specie spontanee polifitiche infestanti. Ha aggiunto che su una porzione dello stesso è stata riscontrata la presenza di flora spontanea, costituita da erbacce e arbustive rappresentate da diverse specie botaniche meglio descritte nell'elaborato depositato. 
Quanto all'immobile di parte attrice ha rilevato che l'area cortilizia esaminata fa parte di una più ampia superficie, identificata al catasto terreni con la particella 166 del foglio di mappa 43, e che la parte antistante della dimora della stessa si presentava al momento del sopralluogo in buono stato di manutenzione, con il piano calpestabile rivestito da piastrelle; ha aggiunto che in tale area non è stata riscontrata alcuna tipologia di pianta.  3.3.In merito al danno alla salute asseritamente subito dall'attrice, il c.t.u.  nominato, dott. ### ha premesso che dagli atti si evince che la ### è un soggetto allergico da lunga data e che la stessa assumerebbe una non meglio precisata terapia farmacologica per sintomi quale rinite ed asma. Il professionista incaricato ha rilevato che agli atti si rinviene, con interesse per la soluzione dei quesiti sottopostigli, certificazione di una visita allergologica effettuata in data ### presso il polo sanitario territoriale di ### con diagnosi di “rinite con episodi di difficoltà respiratorie da parietaria e graminacee”. 
In termini generali, ha esposto che l'asma allergica è una malattia infiammatoria dell'apparato respiratorio che può essere causata dalla presenza contestuale di più allergeni inalanti quali il polline, il particolato, gli acari o i peli di animali domestici; gli allergeni inalati sono responsabili dell'infiammazione della alte e delle basse vie respiratorie ed in particolare dell'albero bronchiale. Ha precisato che i sintomi tipici - più o meno marcati e variabili soggettivamente - di questa patologia sono solitamente cronici o intermittenti e coinvolgono le alte vie respiratorie con starnutazioni, rinorrea ed ostruzione nasale ed i bronchi con improvviso restringimento delle vie aeree ### ed una produzione di mucosa con respiro sibilante, fischi o rantoli e colpi di tosse. 
Quindi, ha rilevato che l'asma è una malattia cronica degenerativa dalla quale non si guarisce ma che può essere controllata abbastanza efficacemente con adeguata terapia farmacologica. 
Il c.t.u. ha osservato che la prevenzione - quando possibile - è un'arma essenziale per il controllo dell'asma allergico e consiste nell'adozione di tutte le precauzioni possibili per evitare il contatto con gli allergeni di cui è noto il potere sensibilizzante sui bronchi e la mucosa dell'asmatico; bisognerebbe osservare, in particolare, una pulizia frequente degli ambienti domestici e di lavoro, facendo attenzione a oggetti come poltrone, divani, tappeti, cuscini, letti e biancheria, condizionatori; bisognerebbe, inoltre, mantenere un'umidità ottimale nell'ambiente in cui si vive, evitando i climi troppo secchi o troppo umidi. 
Sempre in termini generali, ha esposto che i pollini presenti nell'atmosfera rappresentano i semi maschili delle piante, liberati nell'aria durante la stagione di fioritura, quando le condizioni meteorologiche sono idonee, per garantire la riproduzione e che non tutte le piante liberano polline in grado di indurre manifestazioni allergiche. 
Il polline, per determinare quadri clinici allergici, infatti, deve avere alcune caratteristiche, ossia: • appartenere a piante anemofile; • contenere componenti allergeniche che stimolano il sistema immunitario del soggetto geneticamente predisposto a produrre anticorpi specifici ### • essere prodotto in grande quantità da piante assai diffuse sul territorio ed essere piccolo e leggero per essere trasportato dal vento a grande distanza. 
Sul punto, ha precisato che le piante anemofile producono grandi quantità di granuli pollinici, invisibili ad occhio nudo, che vengono trasportati dal vento anche a distanze considerevoli; solo una piccolissima quantità di pollini andrà a fecondare il seme femminile della stessa specie mentre la massima parte va dispersa andando a depositarsi su varie superfici comprese mucose congiuntivali e delle vie aeree dei soggetti allergici: si parla di impollinazione anemogama. 
Questa modalità di propagazione dei pollini spiega perché i soggetti predisposti possono anche presentare reazioni allergiche al polline di piante che non crescono nelle immediate vicinanze; la maggior parte delle piante con importanza allergologica appartengono a questo gruppo. 
Il professionista incaricato, quindi, ha precisato che le famiglie di piante con pollinazione anemofila ad attività allergizzante presenti sul territorio italiano ed in particolare nella nostra area geografica sono le seguenti: graminacee, urticacee, corylacee (### e ###, cupressacee/taxodiacee, oleandro, frassino, graminacee, brassicacee, asteracee, amaranthaceae, nictaginacee ed urticaee, sicché, considerati gli esiti della c.t.u. demandata all'agronomo dott. ### ha evidenziato che laddove la riferita forma asmatica della ### fosse causata da detti pollini, la stessa svilupperebbe sintomatologia allergica respiratoria nel periodo che va da marzo ad ottobre con periodi di relativo benessere nei rimanenti mesi mentre, come dalla stessa esposto in sede di visita medico-legale, l'attrice lamenta sintomi avversi per tutto il corso dell'anno. 
Dunque, ha rilevato che la vicinanza di una pianta non sempre comporta un aumento pollinico in loco aggiungendo che le specie di piante ritrovate nelle immediate vicinanze dell'abitazione della ### insistono in quantità ragguardevole in tutto il territorio circostante per chilometri e chilometri; ha quindi osservato che, qualora dette piante avessero un'incidenza sulle capacità respiratorie della ricorrente, costituisce dato consolidato in letteratura che una bonifica che si potesse estendere anche per centinaia e centinaia di metri attorno all'abitazione dell'attrice non porterebbe ad una variazione significativa della concentrazione pollinica all'interno e nell'area circostante l'abitazione della stessa. 
Ha poi sottolineato che la ### in sede di visita medico-legale, ha riferito di praticare, per la suddetta forma asmatica respiratoria, terapia farmacologica cronica con antistaminico ed al bisogno con cortisone osservando che tale terapia riferita è totalmente inadeguata al trattamento di un'asma allergica e che, quasi certamente, una corretta terapia farmacologica andrebbe a ridurre o eliminare i sintomi respiratori di una tale forma asmatica. 
Pertanto, ha evidenziato che la presenza di dette piante in prossimità dell'abitazione della ### non assume valore causale o concausale alla comparsa ed alla persistenza della patologia allergica asmatica. 
Ha poi aggiunto che, richiesta visita pneumologica ed esame spirometrico, effettuati in data ### presso il centro diagnostico malattie polmonari dell'ASP di ### è stata formulata dal dott. S. Tripodi la diagnosi di “oculorinite” mentre l'esame spirometrico è risultato nella norma, conseguendone la conclusione che la ### non è affetta da patologia asmatica e non presenta alcun danno a carico dell'apparato respiratorio e polmonare. 
Ha evidenziato, infatti, che l'oculorinite accertata nel corso della visita specialistica è caratterizzata da un'infiammazione a carico della mucosa nasale e della congiuntiva con sintomi rilevabili quali rinorrea, starnutazioni ed ostruzione nasale - a livello nasale - e lacrimazione con arrossamento a livello congiuntivale; clinicamente tali sintomi non rivestono carattere invalidante e possono essere facilmente controllati con idonea terapia farmacologica. 
Ha concluso affermando che: 1) le attuali condizioni di salute della #### sono buone; 2) l'oculorinite non è ascrivibile esclusivamente allo stato dei luoghi limitrofi alla sua casa di abitazione per i motivi dettagliatamente esposti in precedenza.  3.3.1.A fronte delle osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte attrice ha rilevato che: 1) la vegetazione presente nelle immediate vicinanze dell'abitazione della ricorrente non riveste rilievo allergenico per patologie allergiche da inalanti ed in nessun caso riveste oggettivamente rapporto di causa efficiente nell'insorgenza di patologia allergica da inalanti ###; 2) la ### riferisce di soffrire di gravi crisi di asma ma non ricorda né il nome dei farmaci né la modalità di assunzione degli stessi: situazione inconsueta per chi dovrebbe assumere - in caso di asma - i farmaci con regolarità e per tutto l'anno: 3) l'esame spirometrico effettuato dalla ricorrente non evidenzia la presenza in atto di malattia asmatica né segni di un danno respiratorio pregresso dovuto alla patologia asmatica stessa.  3.4.Tra gli atti prodotti dall'attrice si rinviene: - diffida ad adempiere proveniente dal servizio di igiene ambientale del Comune di ### del 24.10.2016 ed indirizzata ad ### riferentesi alla nota dell'ASP di ### del 26.9.2016 con la quale era segnalata la presenza di inconveniente igienico-sanitari provenienti dall'appezzamento di terreno della predetta convenuta (all. 10); - nota ASP del 17.5.2017, indirizzata agli odierni convenuti, con la quale si dà atto dell'esistenza di inconvenienti igienico sanitari sui terreni riferiti di proprietà della ### di ### e del Comune di ### e si invita i predetti alla risoluzione delle problematiche appurate; - nota ASP del 22.9.2017 di identico tenore rispetto a quella del 17.5.2017; - nota ASP del 12.9.2018 di tenore analogo a quelle precedenti; la predetta, peraltro, ha fatto seguito al sopralluogo del 6.9.2018 nel corso del quale, alla verifica della presenza di piante infestanti, erbacce e rifiuti urbani, si dà atto dei possibili pericoli per la salute pubblica derivanti dalla presenza di roditori, insetti e rettili; - nota del 12.12.2018 proveniente dal servizio di igiene ambientale del Comune di ### indirizzata al legale dell'odierna attrice, con la quale, dopo aver elencato gli interventi di pulizia e manutenzione effettuati dall'Ente territoriale e le iniziative amministrative attivate nei confronti delle odierne convenute, si dà atto dell'accertato pessimo stato di conservazione dell'abitazione dell'odierna attrice per la presenza diffusa di muffe e infiltrazioni alle pareti; - nota ASP del 24.6.2019 di tenore analogo a quelle precedenti; la predetta, peraltro, ha fatto seguito al sopralluogo del 21.6.2019 nel corso del quale, alla verifica della presenza di piante infestanti, erbacce e rifiuti urbani, si dà atto dei possibili pericoli per la salute pubblica; 4.Alla luce dell'istruttoria svolta, pertanto, ritiene il giudicante che le domande giudiziali presentate dalla ### possano essere solo in parte accolte e solo nei confronti della contumace convenuta ### In particolare, a fronte dell'ampia domanda finalizzata ad accertare e dichiarare che lo stato di abbandono e gli inconvenienti igienico-sanitari insistenti sugli appezzamenti di terreno limitrofi alla sua abitazione sono dovuti all'incuria ed all'omessa manutenzione dei rispettivi proprietari, odierni convenuti, con condanna degli stessi ad effettuare la pulizia e le opere di bonifica e gli interventi di manutenzione necessari, deve rilevarsi che quanto verificato dal c.t.u. nominato in merito al terreno di proprietà di ### (‘…risulta in completo stato di abbandono, con la presenza prevalente di specie spontanee polifitiche infestante…') riscontra pienamente le varie note dell'ASP e del servizio di igiene ambientale del Comune di ### così potendosi ritenere dimostrato che le immissioni provenienti dal terreno di proprietà di ### abbiano superato il limite della normale tollerabilità (art. 844 c.c.). 
In definitiva, benché non possa ritenersi accertato che le stesse siano causa delle patologie lamentate da parte attrice (escluse dal c.t.u. medico legale nominato), a fronte dell'ampia domanda presentata dalla ### deve ritenersi che le immissioni provenienti dal fondo della ### costituendo un pericolo per la salute pubblica e quindi per l'incolumità dei proprietari dei fondi confinanti, abbiano superato la normale tollerabilità. 
Ne consegue la condanna della predetta convenuta ad effettuare la pulizia, le opere di bonifica e gli interventi di manutenzione sul proprio fondo necessari ad evitare il protrarsi della situazione verificata.  4.1.Analoga domanda, invece, non può essere accolta nei confronti dei rimanenti convenuti i quali, come accertato dal c.t.u. dott. ### evidentemente all'esito delle ripetute diffide provenienti dagli ### pubblici (ASP e Comune di ###, sollecitati dall'odierna attrice, hanno provveduto a bonificare il proprio fondo tanto da risultare in discreto stato di manutenzione. 
Non è provato, poi, che la presenza sul fondo dei convenuti ### di piante riconducibili alle specie dell'oleandro e del frassino comune determinino immissioni intollerabili sul fondo della ### dovendosi sul punto richiamare le ampie argomentazioni espresse dal c.t.u. medico legale nominato, caratterizzate da linearità e prive di vizi palesi di ordine logico e metodologico. 
Come esposto dal c.t.u. medico legale, le manifestazioni di malessere della ### non sono affatto coincidenti con il periodo nel quale l'oleandro ed il frassino rilasciano pollini e, quand'anche così fosse, l'eliminazione delle piante presenti sul fondo dei convenuti ### sarebbe del tutto irrilevante stante la diffusione di piante della predetta specie su tutto il territorio cittadino e della zona geografica di riferimento. 
Peraltro, in via assorbente, il c.t.u. medico legale ha appurato che le condizioni di salute della ### sono buone, che la stessa non presenta alcun danno all'integrità psico-fisica e che i disturbi dalla quale risulta affetta, peraltro limitati alla sola “oculorinite”, appaiono condizionati dalla mancata assunzione di farmaci specifici. 
Deve poi rilevarsi che il rimanente materiale probatorio in atti, invero fornito dalla stessa attrice, induce a ritenere, con diretta incidenza ex art. 1227 c.c., che le stesse condizioni abitative della ### - così come appurate con la nota del 12.12.2018 del servizio di igiene ambientale del Comune di ### - possano avere incidenza concausale, se non esclusiva, sui disturbi lamentati.  5.Le spese seguono la soccombenza sicché l'odierna attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese legali sostenute da ### e ### mentre ### previa compensazione per la metà stante il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, deve essere condannata alla rifusione del 50% delle spese legali sostenute da ### Le spese legali sono liquidate tenendo conto dei valori minimi di cui al d.m.  55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche affrontate.  5.1.Le spese della c.t.u. tecnica devono essere poste definitivamente a carico di ### mentre quelle della c.t.u. medico legale devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.  P.q.m.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande presentate da ### nei confronti di #### e ### così provvede: - accertato che dal fondo di ### derivano immissioni che superano la normale tollerabilità ai danni dell'odierna attrice, condanna ### ad effettuare la pulizia e le opere di bonifica e gli interventi di manutenzione necessari onde evitare il protrarsi della situazione illecita; - rigetta ogni ulteriore domanda; - compensa per il 50% le spese di lite tra ### ed ### condanna ### alla rifusione del 50% delle spese legali sostenute da ### liquidate, già decurtate della disposta compensazione parziale, in € 1.270,00 per compensi, disponendo che le stesse siano versate in favore dello Stato; - condanna ### alla rifusione delle spese legali sostenute da ### e ### liquidate in € 2.540,00 per compensi; - pone definitivamente a carico di ### le spese della c.t.u.  tecnica espletata; - pone definitivamente a carico di ### le spese della c.t.u.  medico legale espletata. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 2798/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Pantano Dionisio

2

Tribunale di Locri, Sentenza n. 437/2022 del 19-05-2022

... le posture incongrue, irritanti/allergeni di natura animale e vegetale, radiazioni solari ultraviolette” (cfr Le malattie professionali nel settore agricoltura -G. Campo, D. ###, A. Leva, B. Martini e A. ###. ###. Lione) Attraverso lo studio dei cosiddetti “nessi positivi tra periodi lavorativi e stati patologici” è stato possibile correlare, ad ogni gruppo di patologie, i principali tipi di rischio: • Le patologie dell'apparato muscolo-scheletrico (incluse lesioni interne alle articolazioni e ai tendini) (che è anche quello che incide maggiormente nel settore), le quali sono direttamente riconducibili all'esposizione alle vibrazioni meccaniche e alle diverse mansioni di movimentazione manuale dei carichi: entrambe insistono sull'intero corpo del lavoratore e sul sistema (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza Il Giudice designato, dott. ### in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 19 Maggio 2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivi contestuali della decisione nel procedimento avente n. di RGL : 2172/2019 Il sig. ### (C.F: ###), nato a ####, il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti; Ricorrente nei confronti di ### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### D'### giusta procura in atti. 
Resistente e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto Con ricorso iscritto al ruolo il ### il sig. ### adiva l'intestato Tribunale e conveniva in giudizio l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, per accertare e dichiarare, previo riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate, una inabilità permanente nella misura del 33 % o in quella da accertarsi in corso di causa e per l'effetto condannare l'### al pagamento della rendita; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Si costituiva l'### in persona del legale rappresentate pro tempore, ed insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. 
All'odierna udienza, rilevato che nessuna delle parti costituite ha formulato istanza di trattazione orale decide come da Sentenza con motivazione contestuale. 
Il ricorso va accolto. 
La malattia professionale viene identificata in qualsiasi patologia cronica che si verifica a causa del lavoro ed è, in genere, identificata quando ne viene dimostrata la prevalenza in un dato ambito lavorativo rispetto alla popolazione in generale. 
La malattia professionale, poi distingue dall'infortunio sul lavoro perché quest'ultimo si verifica in modo tendenzialmente immediato sulla salute del lavoratore, mentre la prima si sviluppa nel tempo per l'esposizione a un fattore di rischio. 
L''agricoltura, è un settore variegato composto di imprese e unità produttive molto diverse anche a livello organizzativo, è sicuramente uno dei settori a maggior rischio, sia per entità degli infortuni che per la natura delle malattie professionali. 
Nel tempo “il cambiamento dei rischi e delle esposizioni professionali, in funzione dell'evoluzione del mercato, della trasformazione delle modalità operative e della crescente meccanizzazione del settore, ha portato all' emersione di nuove patologie correlate al lavoro”. 
Oggi nel settore agricolo “possono essere individuati, quali fattori di rischio, oltre ai classici rischi da agenti chimici specifici, da rumore e vibrazioni, al corpo intero o al sistema mano-braccio, dagli agenti atmosferici e climatici, anche la movimentazione manuale di carichi, i movimenti ripetitivi, le posture incongrue, irritanti/allergeni di natura animale e vegetale, radiazioni solari ultraviolette” (cfr Le malattie professionali nel settore agricoltura -G. Campo, D. ###, A. Leva, B. Martini e A. ###. ###. Lione) Attraverso lo studio dei cosiddetti “nessi positivi tra periodi lavorativi e stati patologici” è stato possibile correlare, ad ogni gruppo di patologie, i principali tipi di rischio: • Le patologie dell'apparato muscolo-scheletrico (incluse lesioni interne alle articolazioni e ai tendini) (che è anche quello che incide maggiormente nel settore), le quali sono direttamente riconducibili all'esposizione alle vibrazioni meccaniche e alle diverse mansioni di movimentazione manuale dei carichi: entrambe insistono sull'intero corpo del lavoratore e sul sistema mano-braccio.  • Sordità e danni agli organi dell'apparato uditivo (“labirinto”, incudine e timpano) che sono causati dall'esposizione al rumore derivante dalle macchine operatrici (trattori, mietitrebbie, etc.); • Patologie respiratorie, dermatiti e altre malattie della cute (anche tumorali) possono avere cause comuni come il rischio biologico, che per anni è stato fortemente trascurato nel e dal settore, sottovalutando la potenziale e spesso concreta esposizione dei lavoratori a: a) batteri, virus, funghi e muffe (contatto con la terra, con le acque e polveri contaminate), b) alle punture di insetti e di parassiti, c) alle molte sostanze chimiche per esempio dei prodotti fitosanitari. Altro aspetto connesso al rischio biologico riguarda l'esposizione ai rischi fisici di natura climatica, su tutti le radiazioni ultraviolette. 
Nel caso di specie e dall'esame della documentazione sanitaria in atti e dalla lettura della ctu a firma del dott. ### si evince che il sig. ### è affetto da diverse patologie afferenti il sistema muscolo scheletrico (poliatrosi con deficit dinamico), nonché presenta una grave patologia oculare, rilevata dal ctu anche attraverso esami strumentali diagnostici. 
Difatti, dalla CTU si evince che “ il signor ### di anni 68 è da considerarsi persona portatrice di malattia professionale causata dalla attività lavorativa svolta, nella percentuale del 68% come da tabella del ### del 12.07.2000 suppl. ordinario n.119 alla GU del 27.7.2000 n. 172. Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante, considerato che il signor ### a causa delle malattie di cui era ed è sofferente, malattie ad andamento cronico ingravescente, non suscettibili di miglioramento nel tempo, considerate quelle che sono le condizioni attuali, si ritiene di poter affermare, che a decorrere da DICEMBRE 2017 , data di presentazione della prima domanda all'### , dette patologie erano tali da determinare l'invalidità sopra indicata.” Pertanto vista ed esaminati gli atti di causa, nonchè la ### della quale questo ### condivide e sposa gli aspetti logicoscientifici, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. 
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza.  PQM II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal sig. ### nei confronti dell'### in persona del ### pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva.  2) Riconosce al ricorrente una percentuale di invalidità totale del 68%, con conseguente rendita vitalizia, a decorrere dalla data della domanda amministrativa ovverosia dal mese di DICEMBRE 2017; 3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 3000,00 oltre iva cpa e spese forfettarie come per legge ; 4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese ### in favore del dott. ### che liquida in € 290,00 oltre accessori di legge se dovuti. 
Locri ### 19.05.2022 

IL GIUDICE
Dott. ### n. 2172/2019


causa n. 2172/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rizzo Enrico, Schirripa Vincenzo

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 580/2022 del 27-05-2022

... inquinata da gas di scarico od allergeni, inquinamento acustico, discariche con sostanze tossiche ed infette, uffici trafficati, posture errate per lunga permanenza in posizione su moto. Affezioni che potevano essere bloccate sul nascere se fossero state diagnosticate all'insorgenza e debitamente attenzionate e trattate a mezzo di periodici controlli e protocolli medico-aziendali per relativa prevenzione e protezione, nonché con cautelative e correttive prescrizioni o limitazioni”. 4. Con l'ultimo motivo censura la condanna al pagamento delle spese processuali, a suo dire non sorretta da motivazione e ingiustamente inflitta, non avendo il Tribunale tenuto conto della “la gravità ed eccezionalità del caso trattato”. 5. Tali le critiche alla sentenza impugnata, l'appello va (leggi tutto)...

 #### d'appello di Catania - sezione ### composta dai seguenti magistrati Dott.ssa ###ssa ### consigliere rel.   ###ssa ### consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 513/2019 R.G.A.C.L. tra ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli avv. ti ### e ### giusta procura in atti #### (C.F. ###), in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### giusta procura in atti; appellato ### pubblico impiego - demansionamento e risarcimento danni per violazione dell'art. 2087 c.c..  ### sentenza n. 4467/2018 il Tribunale di ### rigettava il ricorso proposto da ### - dipendente del Comune di ### con qualifica, a decorrere dal 2004, di ispettore capo di ### -, volto alla condanna dell'ente convenuto all'adozione di ogni comportamento utile alla salvaguardia contro i rischi per la salute e l'incolumità nei luoghi di lavoro, all'assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita, al risarcimento del danno nella misura di € 20,00 “per ogni giornata di demansionamento subito fino al ripristino delle mansioni di ispettore” e dei danni biologico, morale ed esistenziale nella misura di € 200.000,00 o in quell'altra ritenuta di giustizia. 
Il Tribunale, richiamati gli oneri probatori incombenti sul lavoratore che intenda far valere una responsabilità datoriale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 cod. civ., rilevava che il ricorso era in gran parte carente in punto di allegazione. In particolare il ricorrente, in relazione alle patologie denunciate, non aveva precisato la durata, la frequenza e le modalità con cui aveva svolto le mansioni di motociclista o componente di pattuglia o, comunque, di addetto alla gestione del traffico e della viabilità, che l'avrebbero esposto agli agenti atmosferici, allo smog e all'inquinamento acustico; non aveva specificato quali fossero i dispositivi individuali di protezione e di sicurezza di cui aveva lamentato l'omessa fornitura; aveva genericamente indicato le ragioni per cui riteneva inadeguati e fatiscenti i luoghi di lavoro, facendo comunque riferimento a generiche circostanze (impianto antincendio non funzionante, carente sistema di videosorveglianza, servizi igienici da ristrutturare) del tutto inidonee a incidere sulla causazione o l'aggravamento di uno stato patologico e, per il resto, facendo mero rinvio ad articoli di giornali, esposti e denunce presentati nel corso degli anni, tra cui quelli dell'organizzazione sindacale di appartenenza; aveva dedotto in maniera del tutto vaga e indeterminata che le sue prestazioni non erano “distribuite, in termini temporali, in modo funzionale da permettere … il normale e necessario recupero psicofisico” e di essere stato oberato “da un eccessivo carico di lavoro determinato da un'evidente carenza di organico”, senza in alcun modo precisare quali fossero le distribuzioni temporali dell'attività lavorativa e il carico di lavoro considerato eccessivo rispetto a un carico ‘normale'. Quanto al dedotto demansionamento, non aveva poi minimamente indicato quali fossero le mansioni di semplice agente asseritamente espletate e quali quelle proprie della qualifica rivestita. 
Quanto ai mancati controlli periodici da parte del medico competente, la difesa dell'ente aveva evidenziato che proprio il sindacato ### di appartenenza del ricorrente, con nota del 26 luglio 2011, aveva lamentato che alcuni appartenenti al ### di ### erano stati sottoposti a visita collegiale in assenza di ### addirittura prospettando che ove tali condotte fossero proseguite ne sarebbe stata fatta segnalazione alla ### della Repubblica e alla ### della ### dei ### Sulla dedotta mancata pianificazione dei turni, il primo giudice osservava che l'art. 27 del regolamento del ### di P.M.  prevedeva, in linea “di massima” la predisposizione di turni “almeno settimanali”, facendo comunque salva la possibilità di apportare variazioni, purché i relativi ordini di servizio fossero pubblicati entro le ore 14.00 della giornata, il che appariva funzionale alle esigenze di flessibilità e adattabilità proprie dei servizi resi dalla ### aventi spesso carattere di emergenza ed eccezionalità. 
Il ricorrente non aveva inoltre dedotto né chiesto di provare di aver svolto orari eccedenti le sei ore giornaliere o comunque tali da imporre la fruizione del riposo consecutivo giornaliero di 11 ore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 66/2003. 
In conclusione, secondo il Tribunale, seppure gran parte delle doglianze mosse attenessero a disfunzioni organizzative e inadeguatezze logistiche della struttura amministrativa presso la quale il ricorrente prestava servizio, censurabili sotto il profilo delle good practices datoriali e dell'eventuale responsabilità del dirigente del settore o dei titolari degli organi apicali dell'apparato amministrativo, le stesse non erano tuttavia idonee a determinare specifiche responsabilità di tipo risarcitorio. Peraltro, come già osservato dal giudice della fase cautelare, le patologie da cui il ### risultava affetto andavano causalmente ricollegate “all'ordinario espletamento dell'attività lavorativa … a causa dell'esposizione a fattori esterni allergizzanti” cui il ricorrente si trovava quotidianamente esposto, espletando lavoro anche su strada “e di posture errate per lunga permanenza in posizione eretta o ricurva in moto”, patologie, dunque, che nulla avevano a che vedere con le condotte datoriali denunciate in ricorso, potendo al più “assurgere al rango di malattie professionali suscettibili di indennizzo INAIL”. Infine, quanto al rischio da stress correlato al lavoro svolto, osservava il Tribunale che la patologia era stata rilevata dal CTP pressoché esclusivamente sulla base della narrazione effettuata dal ricorrente nel corso del colloquio, mentre non vi era traccia in atti dei test M.S.P. cui era stato sottoposto. 
Appellava la sentenza il soccombente con ricorso depositato il ###, insistendo nell'accoglimento delle domande. Vinte le spese del doppio grado.  ### appellato instava il rigetto del gravame. 
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata posta in decisione in data ###, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 e succ. mod. e integr., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto non assolto l'onere di allegazione. Assume, al riguardo, che le doglianze avanzate sarebbero state supportate da ampia documentazione, che non sarebbe stata vagliata dal primo giudice ovvero da due consulenze medico-legali di parte - atte a comprovare “lo stato di malessere eziologicamente collegato alle logoranti condizioni di lavoro (quanto nel corpo quanto nell'animo)” , da articoli di giornale ed esposti sindacali, inoltrati sia alla ### della Repubblica che all'amministrazione comunale, sulle condizioni di degrado, insalubrità e insicurezza quotidianamente affrontate, condizioni che erano state altresì rappresentate al comandante della P.M. dal commissario ### responsabile dell'autorimessa di ### (luogo di lavoro). 
Inoltre, non sarebbe vero quanto affermato dal Tribunale in merito alla mancata indicazione dei dispositivi individuali di protezione e di sicurezza di cui era stata lamentata l'omessa fornitura: se il primo giudice avesse attenzionato gli allegati n. 4 e n. 11 (esposti del 27 novembre 2010 e del 17 luglio 2009 presentati, rispettivamente, al comandante del corpo di P. M. e alla ### della Repubblica), avrebbe potuto riscontrare che i DPI di cui erano sprovvisti gli operatori erano gli elmetti protettivi, i giubbetti anti-urto, i guanti e le ginocchiere nonché “gli appositi capi di vestiario” necessari per le attività di viabilità, polizia stradale e ordine pubblico, i presidi di sicurezza visivi e luminosi per i servizi notturni e gli incidenti stradali, nonché i dispositivi atti a evitare il contagio con gli agenti atmosferici quali mascherine e guanti in lattice. Vi erano inoltre due ulteriori verbali del novembre 2017, allegati all'atto di appello e prima non disponibili, che testimoniavano le condizioni insalubri in cui aveva lavorato. 
Quanto poi alla mancata produzione dei “### MSP” assume l'appellante che gli stessi non avrebbero potuto essere prodotti in giudizio “senza ordine specifico del decidente”.  2. Indi, deduce che la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti aveva precluso la possibilità di dimostrare quanto esposto in ricorso in ordine alla mancata pianificazione preventiva dei turni, all'impossibilità di godere della pausa quotidiana, alla vetustà e fatiscenza dei luoghi di lavoro e all'espletamento delle inferiori mansioni di agente di P.M.  3. Con altro motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le patologie sofferte fossero ricollegabili all'ordinario espletamento delle mansioni lavorative, osservando che “i fatti oggetto di causa” rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 2087 cod. civ., la cui violazione determina un preciso obbligo risarcitorio ove si verifichi un'ipotesi di “stress da lavoro correlato” e richiama una sentenza della ### (Cass. n. 5066/2018) in materia di rendita ### per malattia professionale e rischio specifico improprio della lavorazione, oggetto della tutela previdenziale infortunistica di cui al DPR n. 1124/1965. 
Afferma, poi, richiamando altra sentenza della S.C. in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (Cass. n. 13361/2011), che il proprio CTP dott. ### ha ritenuto le 4 patologie ad andamento evolutivo (broncopneumopatia cronica interstiziale, laringite cronica con rinite cronica allergica, insufficienza venosa arti inferiori, artrosi cervicale con discopatia ###-### e relativa verticalizzazione della fisiologica curvatura lordosica. Curvatura scoliotica sinistro convessa nel segmento lombare. Modica riduzione in ampiezza della rima articolare coxo-femorale dx e lieve ipotomia con lieve ipomiotrofia del m. quadricipite di sx), oltre allo stress lavoro correlato, di “verosimile etiologia lavorativa, scaturenti dai seguenti rischi occupazionali: traffico stradale, atmosfera inquinata da gas di scarico od allergeni, inquinamento acustico, discariche con sostanze tossiche ed infette, uffici trafficati, posture errate per lunga permanenza in posizione su moto. Affezioni che potevano essere bloccate sul nascere se fossero state diagnosticate all'insorgenza e debitamente attenzionate e trattate a mezzo di periodici controlli e protocolli medico-aziendali per relativa prevenzione e protezione, nonché con cautelative e correttive prescrizioni o limitazioni”.  4. Con l'ultimo motivo censura la condanna al pagamento delle spese processuali, a suo dire non sorretta da motivazione e ingiustamente inflitta, non avendo il Tribunale tenuto conto della “la gravità ed eccezionalità del caso trattato”.  5. Tali le critiche alla sentenza impugnata, l'appello va respinto per le ragioni che seguono.  6. Va in primo luogo osservato che l'appellante ha proposto in primo grado due domande: con la prima ha chiesto che il comune di ### fosse condannato ad adottare tutte le misure utili e/o necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità di luoghi di lavoro e, sul presupposto che le patologie allegate trovassero causa nel grave disagio e nel grave rischio per la salute derivati dal comportamento omissivo del datore di lavoro, ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, pari ad euro 200.000,00, oltre accessori; con la seconda, ha lamentato di svolgere mansioni inferiori (di agente) a quelle proprie della qualifica posseduta ( ispettore capo) e dunque di aver subito un demansionamento, chiedendo ordinarsi al datore di lavoro di riassegnarlo alle mansioni proprie dell'ispettore capo ed a risarcirgli il danno pari a 20,00 euro per ogni giornata di demansionamento.  7. Tanto chiarito, deve ricordarsi che la parte appellante non può limitarsi a riproporre le difensive contenute nell'atto introduttivo di primo grado, senza esporre ragioni di ragioni di dissenso congruenti con la ratio decidendi adottata dal primo giudice ossia concrete e specifiche argomentazioni idonee a contrastare i passaggi argomentativi posti a fondamento della decisione, come prescritto dagli articoli 342 c.p.c. e 434 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. S.U. 23299/2011; Cass. 18704/2015; 12280/2016).  8. La difesa dell'appellante non ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, quanto all'asserito demansionamento, il Tribunale ha rilevato che il ### non aveva neppure indicato quali fossero le mansioni di semplice agente - asseritamente espletate - e quali quelle proprie della qualifica (ispettore capo) rivestita, limitandosi a lamentare la mancata ammissione dei mezzi di prova che tuttavia presuppongono l'allegazione dei fatti, condotta processuale di esclusiva pertinenza della parte che giammai può essere effettuata dal giudice, inconferente essendo l'istituto dei poteri istruttori officiosi, che opera successivamente, sul piano della prova dei fatti compiutamente allegati. 
Poiché dunque, non solo difetta nel ricorso l'allegazione delle mansioni in concreto svolte, elemento indispensabile per consentire al giudice, sul piano probatorio, di operare il raffronto tra le corrispondenti declaratorie contrattuali ( c.d. procedimento trifasico), ma pure l'unico capitolo di prova per testi che si riferisce al demansionamento ( n. 13), nella cui ammissione si insiste in questa sede, è all'evidenza inammissibile, in quanto del tutto generico e come tale anche inidoneo, ancor prima, a soddisfare l'onere di allegazione, la statuizione di rigetto va confermata.  9. Relativamente alla prima domanda, non pare che l'appellante adduca specifiche censure alle argomentazioni del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto del tutto inidoneo a incidere sulla causazione delle patologie denunciate lo stato dei luoghi di lavoro indicato nei capitoli di prova (malfunzionamento dell'impianto antincendio, carente sistema di videosorveglianza, cattivo stato dei servizi igienici, munizioni della pistola d'ordinanza fuori uso, utilizzo del parco macchine anche per custodire autoveicoli sequestrati, ecc.), con la conseguenza che non conduce all'invocata riforma della sentenza l'insistere nell'ammissione dei capitoli di prova che il Tribunale ha correttamente ritenuto inconducenti al fine della decisione. 
Il Tribunale ha pure osservato, a proposito delle patologie diagnosticate dal c.t.p. dott. ### che esse, come già statuito in sede cautelare, apparivano causalmente collegate all'ordinario espletamento dell'attività lavorativa all'aperto, che poneva il dipendente a contatto con fattori allergizzanti e lo portava a tenere posture erette o ricurve durante i servizi in moto e non avevano dunque nulla a che vedere con le condotte datoriali indicate in ricorso, potendo semmai legittimare il riconoscimento della natura professionale delle stesse da parte dell'### 10. Alla difesa dell'appellante, che invoca svariate sentenze della ### in merito al rischio professionale proprio ed improprio, sfugge che, per consolidato orientamento della ### l'eventuale natura professionale di un infortunio o di una malattia occorsi durante l'espletamento della prestazione lavorativa eventualmente indennizzati dall'### ( il che qui non è stato peraltro né allegato, né dimostrato), non implica di per sé la violazione dell'art.  2087 del codice civile da parte del datore di lavoro e non fonda dunque pertanto di per sé una domanda risarcitoria ( cfr. Cass. 26498/2018, Cass. 15972 del 2017; Cass. n. 5413 del 2003).  11. Né la parte appellante spiega, nel momento in cui lamenta la mancata ammissione delle prove orali, come le circostanze di cui ai capitoli da 1) a 14) ( esclusi il 13, relativo all'asserito demansionamento, il 3, il 4) , il 15) e il 16) relativi allo stress lavoro correlato, di cui infra), possano causare “broncopneumopatia cronica interstiziale, laringite cronica con rinite cronica allergica, insufficienza venosa arti inferiori, artrosi cervicale con discopatia ###- ### e relativa verticalizzazione della fisiologica curvatura lordosica. 
Curvatura scoliotica sinistro convessa nel segmento lombare. Modica riduzione in ampiezza della rima articolare coxo-femorale dx e lieve ipotomia con lieve ipomiotrofia del m. quadricipite di sx”, al fine di contrastare quanto condivisibilmnente opinato dal primo decidente, il quale ha appunto ricollegato la loro eventuale insorgenza alle normali condizioni di lavoro tipiche delle mansioni dell'appartenente al corpo dei ### elencate dallo stesso dott. ### ( “traffico stradale, atmosfera possibilmente inquinata da gas di scarico o allergeni, inquinamento acustico, discariche con probabili sostanze tossiche ed infette, uffici trafficati, posture errate per lunga permanenza in posizione eretta o ricurva su moto”). 
Sostiene inoltre l'appellante che, ove il Tribunale avesse attenzionato gli allegati n. 4 e n. 11 (esposti del 27 novembre 2010 e del 17 luglio 2009 presentati, rispettivamente, al comandante del corpo di P. M. e alla ### della Repubblica), avrebbe potuto riscontrare che i DPI di cui erano sprovvisti gli operatori erano “gli elmetti protettivi, i giubbetti anti-urto, i guanti e le ginocchiere nonché … gli appositi capi di vestiario necessari per le attività di viabilità, di polizia stradale di ordine pubblico …, i presidi di sicurezza visivi e luminosi per i servizi notturni e gli incidenti stradali, nonché, ancora, i dispositivi atti ad evitare il contagio con gli agenti atmosferici quali mascherine e guanti in lattice”.  11. Osserva al riguardo la ### che pressochè nessuno di tali indicati DPI (elmetti protettivi, giubbetti anti-urto, guanti, ginocchiere, presidi di sicurezza visivi e luminosi per i servizi notturni e incidenti stradali) sarebbe stato idoneo, già sul piano astratto, a prevenire l'insorgere delle patologie denunciate. 
Piuttosto, va evidenziato che le affermazioni del ### (il quale peraltro, a conclusione della sua relazione, si premurava di precisare che il ### era “ovviamente perfettamente idoneo psico-fisicamente alla mansione e qualifica rivestita. Tale indiscutibile idoneità al servizio richiede però alcune prescrizioni” di carattere preventivo e protettivo sul posto di lavoro (senza assolutamente inficiare l'idoneità stessa), sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro, non risultando allegata all'originario ricorso e alla stessa CTP alcuna certificazione medica o referto di esame strumentale.   12. Quanto poi al rilievo del Tribunale secondo il rischio medio alto di stess lavoro correlato era stato diagnosticato dalla dott.ssa ### pressoché esclusivamente sulla base della narrazione effettuata dallo stesso ricorrente nel corso del colloquio e che non erano stati depositati in giudizio i test somministrati, l'appellante adduce, del tutto infondatamente (cfr. artt. 13, 47 d.lgs. n. 196/2003, nel testo vigente ratione temporis), che i test non avrebbero potuto esser prodotti “senza ordine specifico del Decidente” laddove invece si tratta di dati personali direttamente correlati alla trattazione della controversia, che era precipuo onere del titolare offrire in giudizio, senza alcuna necessità di attivare l'istituto dell'ordine di esibizione, rimanendo dunque confermato che la relazione si basa esclusivamente su quanto narrato dal ricorrente.  13. Neppure l'appellante muove alcuna specifica critica all'argomentazione del primo giudice secondo cui l'art. 27 del regolamento del ### di P.M., pur prevedendo in linea “di massima” la predisposizione di turni “almeno settimanali”, fa comunque salva la possibilità di apportare variazioni purché i relativi ordini di servizio siano pubblicati entro le ore 14.00 della giornata, e che ciò è funzionale alle esigenze di flessibilità e adattabilità proprie dei servizi resi dalla ### aventi spesso carattere di emergenza ed eccezionalità.  14. Nè formula censure all'assunto del Tribunale secondo cui esso appellante non aveva dedotto né chiesto di provare di aver svolto orari eccedenti le sei ore giornaliere o comunque tali da imporre la fruizione del riposo consecutivo giornaliero di 11 ore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 66/2003, rilevando altresì il difetto assoluto di allegazione sulle distribuzioni temporali dell'attività lavorativa svolta e sul carico di lavoro in tesi eccessivo rispetto a un carico ‘normale'.  15. Non giova dunque alla parte appellante insistere nell'ammissione dei mezzi di prova orale sulle circostanze di cui ai capitoli 3, 4 ( peraltro generico), 15 ( peraltro inconducente) e 16, atteso che le circostanze capitolate non sarebbero in ogni caso idonee a scalfire nè le argomentazioni del Tribunale circa il difetto di prova della sussistenza dello stress lavoro correlato, per quanto detto al punto 10, nè quelle espresse sulla legittimità della condotta datoriale nella programmazione dei turni, in quanto, non contenendo riferimenti concreti alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa dell'appellante ( neppure dedotte nel corpo del ricorso), appalesandosi pertanto inammissibili perché generici ed inconducenti.  16. È infine infondato l'ultimo motivo di gravame, posto che la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente non abbisogna di alcuna motivazione, discendendo direttamente dall'art. 91 c.p.c., mentre non è ravvisabile alcuna eccezionale ragione (nemmeno esplicitata dalla difesa dell'appellante) per derogare al principio della soccombenza (cfr. anche ###, sent. n. 77/2018, pur citata dalla difesa dell'appellante), 17. Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.   Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. (Cass. S.U. n. 4315/2020).  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4467/2018 del Tribunale di ### e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 4.758,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e oltre CPA e IVA se dovute. 
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto ### deciso nella camera di consiglio del 12.5.2022.   ### estensore ###ssa ### dott.ssa ### n. 513/2019

causa n. 513/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Parisi Graziella, Sali Maria Clara

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