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N. 6003/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ### relatore dr.ssa ### dr.ssa ### onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 05/12/2024, promossa da: ### nata a #### il ###, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. ### - che ha formalmente rinunziato al mandato - RICORRENTE; nei confronti di ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. ### giusta procura in atti - CONVENUTO; con l'intervento di ### a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale #### ricorrente come da memoria depositata ex art. 473-bis.17, n. 1 c.p.c.: “in via principale: - pronunciare la separazione personale tra la ###ra ### e il #### per fatto addebitabile al Resistente per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto; - assegnare la casa famigliare sita in ### di ####, via ### n. 41 alla signora ### per la convivenza coi figli minori ### e ### - dichiarare l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, con relativo diritto di visita del signor ### da condividere in base alle esigenze, anche lavorative, di questi; - porre a carico del signor ### l'obbligo di corresponsione di un contributo economico per il mantenimento in favore dei figli minori del valore mensile complessivo di € 750,00, ovvero del maggiore o minore valore che l'###mo ### riterrà congruo anche in base ai redditi effettivi del Resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli; - porre a carico di ### l'obbligo di trasferire, a titolo gratuito alla signora ### la proprietà dell'autovettura ### targata ### a lui intestata ed abitualmente in uso alla Ricorrente; in via istruttoria, - la difesa della ricorrente insiste nell'ammissione della ### d'### atta a rispondere al seguente quesito volto ad accertare le misure più idonee da adottare con riguardo al migliore interesse dei figli minori «### esame degli atti di causa, espletamento di colloqui clinici con le parti, singoli e di coppia, e con i figli minori, eventuale somministrazione di test proiettivi e di personalità se ritenuti necessari ed acquisizione, se del caso, di informazioni anche in ambito scolastico e familiare, accerti il CTU quale sia attualmente il quadro di personalità di ciascun genitore in relazione all'attitudine di ciascuno di conservare soddisfacenti relazioni affettive con i minori e di dimostrare adeguata capacità genitoriale, avendo riguardo in particolare ai seguenti aspetti: - capacità di accudimento e cura; - attenzione ai bisogni reali del minore; - capacità empatiche, riflessive e di ascolto; - riconoscimento del ruolo dell'altro genitore.
Approfondisca le ragioni dei minori in relazione alla scelta (se di scelta trattasi) di rimanere a vivere con la famiglia originaria paterna (situazione in essere dallo scorso 24.9.2023) ed evidenzi, altresì, se emergano anomalie o devianze nei genitori che possano avere effetto pregiudizievole sulla serenità e sull'equilibrio psicofisico dei minori. Suggerisca, quindi, il CTU i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori circa l'affidamento, il collocamento e la disciplina del diritto di visita con il genitore non affidatario e non collocatario»; - sulle prove istruttorie dedotte da controparte, la difesa contesta l'ammissione delle predette in quanto inidonee perché inconferenti e superate dalla produzione documentale in atti. In ogni caso, si rileva l'opportunità di disporre, in anticipo, la CTU richiesta da ambo le ### per verificare, nell'interesse dei figli, le misure urgenti da attuare in loro favore. Qualora le prove dedotte da controparte venissero accolte si chiede di essere autorizzati, a prova contraria, a sentire i seguenti testi: - ### residente a ### del ####, via ### n. 5; - ### resistente a ####, via ### 42; in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui codesto ###mo ### ritenga di accogliere le domande formulate dal Resistente, determinare l'attribuzione di un assegno di mantenimento in capo alla signora ### in misura pari a € 200,00 per ciascun figlio, tenuto conto, oltre che delle effettive disponibilità economiche dei coniugi, delle spese che la ricorrente sarebbe chiamata a sostenere dovendo uscire dalla casa familiare a fronte di un costo medio per la locazione di immobili ad uso abitativo pari a € 600,00. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e competenze professionali, ex DM 147/2022”. ### convenuta come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data ###: “### rejectis, voglia il ### adito in via principale: - pronunciare la separazione personale dei coniugi ### e ### ordinando al competente ### dello ### di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio; - disporre l'affido super esclusivo dei figli ### ed ### in capo al padre; - collocare ### e ### con il padre presso la casa familiare di sua proprietà e che a costui rimarrà assegnata; - la madre potrà frequentare i figli minori solo previa presa in carico da parte del ### dell'### e del CPS territorialmente competenti attraverso un solo accesso settimanale di quattro ore monitorato e coordinato, sempre in ambiente protetto, dai ### competenti per territorio. - Porre in capo alla genitrice non collocataria l'obbligo di versare all'altro, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento di ### e ### somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ### di incremento del costo della vita; - porre in capo alla signora ### l'obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli secondo il protocollo attualmente in uso presso l'intestato ### In via istruttoria Si chiede che venga ammessa la prova testimoniale del dott. ### presso il ### di ### (###, via ### da ### n. 5, sui seguenti capitoli di prova: 1) “vero che in data 28 febbraio 2022 la signora ### all'esito dell'incontro con il dottor ### ha riferito di aver rifiutato l'approccio farmacologico suggeritole dal medico?”; 2) “vero che in data 1 settembre 2023, il signor ### ha incontrato personalmente il dottor ### il quale ha suggerito di rivolgersi alla dottoressa ### medico di base della signora, poiché la ### si rifiutava di intraprendere un percorso psicologico?”; 3) “vero che in data 10 novembre 2022 il signor ### accompagnato dal fratello ### si è nuovamente rivolto al dottor ### per domandare “come gestire le minacce di suicidio della signora Ferrari”?”; 4) “vero che nell'occasione di cui al capitolo 3 il dottor ### ha riferito che, a suo avviso, la signora ### soffrisse “plausibilmente di un disturbo psicotico paranoico e persecutorio probabilmente di carattere ereditario ma che sarebbero stati necessari approfondimenti specifici”?”; 5) “vero che in data 17 novembre 2022 la signora ### accompagnata dal marito, ascoltata la possibilità diagnostica dal dottor ### rispondeva “mi date tutti della pazza”?”. i capitoli 3 e 4 anche con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. - Si insiste inoltre per l'ingresso dei seguenti ulteriori capitoli di prova con i testi di seguito indicati: 6) “vero che i coniugi nell'anno 2022 hanno intrapreso un percorso di coppia con la dottoressa ### presso il ### di ### i cui incontri sono avvenuti in data 26 marzo, 1° aprile, 23 aprile, 28 maggio, 6 agosto, 3 settembre, 29 ottobre e 19 novembre?”; con la teste dottoressa ### presso il ### di ### (###, via ### da ### n. 5. 7) “Vero che al rientro dalla vacanza a ### a ### nell'agosto 2017, la signora ### ha raccontato al marito e al suocero, e il 2 aprile 2018 (Lunedì dell'### anche ai cognati, di aver visto durante la vacanza una collega, tale ### che “di proposito le rigava la fiancata dell'auto con una bicicletta”?”; con i testi #### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 8) “Vero che il 17 novembre 2021, dopo un intervento medico presso la casa di ### la signora manifestava crisi di pianto che, per i medici che l'avevano in cura, erano dovute ad una reazione all'anestesia?”; con i testi ### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 9) “Vero che all'inizio del mese di novembre 2021 il signor ### ha domandato al fratello di provvedere al cambio del proprio numero di telefono in quanto riceveva “strane” notifiche da ###”; con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 10) “Vero che da novembre 2021 fino a luglio 2022 il signor ### forniva quotidianamente alla signora ### i richiesti dettagli degli spostamenti lavorativi del signor ###”; con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 11) “Vero che da novembre 2021 la signora ### ha contattato ripetutamente il di lei fratello ### e i fratelli del marito, ### ed ### riferendo di storie extraconiugali con diverse e non specificate donne di ### con una di lei collega signora ### nonché con la di lui suocera e la signora ### madre di un amico del marito?”; con i testi ### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 12) “Vero che da febbraio 2022 e sino ad oggi la signora ### ha ipotizzato tradimenti del marito riferendo tali circostanze anche ai figli?”; con i testi ### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 13) “Vero che il percorso di coppia con la dottoressa ### è stato interrotto per volontà della signora ### in data 10 dicembre 2022?”; con la teste dottoressa ### presso il ### di ### (###, via ### da ### n. 5; 14) “vero che da novembre 2021 e sino ad oggi la signora ### ha accusato dapprima il proprio padre, poi il marito, i figli, il cognato ### nonché una non precisata signora delle pulizie di essere entrati nell'abitazione famigliare e di aver asportato documenti, suppellettili e piccolo mobilio di proprietà della stessa?”; con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 15) “Vero che dalla fine del mese di luglio 2022 la signora ### era divenuta irrintracciabile al numero di cellulare a causa di continui cambi di sim ed operatori telefonici?”; con i testi ### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 16) “Vero che in data 21 ottobre 2022 il signor ### e la signora ### si sono recati presso la filiale ### di ###”; 17) “vero che in detta occasione la signora ### ha inveito contro il personale dell'istituto di credito, in particolare il dottor ###”; 18) “vero che presso l'istituto di credito ### filiale di ### esisteva una fideiussione per euro 7.500,00 a garanzia del fido di euro 5.000,00 del marito?”; 19) “vero che l'istituto di credito ha provveduto a cancellare la fideiussione di euro 7.500,00 raccolta dall'allora ### e a redigere un documento attestante l'assenza di garanzie prestate dalla signora ###”; i capitoli da 16 a 19 con i testi ### e ### presso ### filiale di ### via ### n. 69. 20) “Vero che la mattina del 23 luglio 2023 la signora ### tagliava tutti i vestiti invernali del marito tagliandoli con un coltello alla presenza del figlio ###”; con la teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 21) “Vero che il 12 novembre 2023 alle ore 9.45 il signor ### ha ricevuto il video da parte della nipote ### allegato sub doc. 11 che si mostra al teste?”; 22) “### che il signor ### il 12 novembre 2023, ha ricevuto la registrazione da parte del nipote ### qui allegata sub doc. 12 che si mostra al teste?”; 23) “vero che il signor ### sempre nella medesima occasione, il 12 novembre 2023, ha ricevuto una registrazione da parte della nipote ### qui allegata sub doc. 13 che si mostra al teste?”; 24) “vero che dopo aver ricevuto i docc. 11, 12 e 13 da parte dei nipoti il signor ### ha chiamato i ### di ###”; i capitoli da 21 a 24 con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 25) “### che verso le ore 12.30/13.00 del 12 novembre 2023 la signora ### ha chiamato la zia, signora ### perché rimanesse presso l'abitazione materna con i figli?”; 26) “vero che in data 12 novembre e 13 novembre 2023, la signora ### ha inviato al signor ### i messaggi audio qui allegati sub doc. 14 e 14bis che si mostrano al teste?”; capitoli 25 e 26 con la teste ### via ### D'### n. 45, Treviolo ###. 27) “### che una domenica di inizio settembre 2023 la signora ### ha rischiato di investire il signor ### sulle strisce pedonali all'intersezione tra via ### e via ### della frazione ### di ###”; con il teste ### via ### n. 8, ####. Si chiede che venga espunto il paragrafo contenente le frasi da “### al capitolo 27)” sino “a 372 c.p..” presente a pagina 15 della memoria avversaria datata 19 gennaio 2024, poiché quantomeno sconvenienti ex art. 80 c.p.c., e configurando ipotesi di reato ex art. 612 c.p. preconizzando, con intento calunnioso, che il teste renda falsa testimonianza. In ogni caso con condanna di spese e competenze in capo a parte attrice”.
Per il ###: “parere favorevole”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### - premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con ### in data ### a ### in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli ### (n. il ###) e ### (n. il ###) - chiedeva all'intestato ### di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, di assegnare alla medesima la casa familiare, disponendo l'affidamento condiviso dei figli e il loro collocamento presso il domicilio materno; chiedeva, quindi, di disciplinare i periodi di permanenza dei minori presso il padre, tenuto conto delle esigenze della madre; chiedeva, infine, di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile di euro 375,00 per ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie, con obbligo del marito di trasferire alla moglie, a titolo gratuito, la proprietà dell'autovettura ### a lui intestata ma abitualmente in uso alla ricorrente; in via istruttoria, ### chiedeva di disporre una consulenza tecnica d'ufficio psico-diagnostica volta ad accertare le misure più idonee da adottare con riguardo all'interesse dei figli.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva di lavorare come operaia dal lontano 2004, a tempo indeterminato, mentre il marito dall'anno 2015 aveva assunto la veste di socio-amministratore della società ### s.n.c. di ### e ### & C. di cui detiene il 20% delle quote e presso la quale svolge anche le mansioni di giardiniere; che la casa familiare, sita in ### di ### è di esclusiva proprietà del marito e che su tale immobile risulta iscritta ipoteca volontaria a fronte della concessione di un mutuo di durata trentennale; che il marito, inoltre, è titolare di diritti reali su alcune quote di immobili situati in #### e ### ereditati a seguito della morte della di lui madre, oltre ad essere intestatario di due autovetture, tra cui la ### in uso alla ricorrente; che ella si era sempre occupata dell'accudimento dei figli, contribuendo economicamente al benessere della famiglia senza mancare di prestare assistenza alla propria madre, affetta di schizofrenia; che il marito, infatti, durante i litigi con la moglie, utilizzava la malattia mentale della suocera per incolpare la ricorrente, ritenendo che, trattandosi di malattia ereditaria, anche lei fosse affetta da schizofrenia o, comunque, “malata di mente”; che, pertanto, la medesima decideva di rivolgersi ad una struttura sanitaria per svolgere alcuni accertamenti, dai quali emergeva un quadro clinico rassicurante; che, peraltro, ### aveva la tendenza “a far scherzi” alla moglie, nascondendo, ad esempio, alcuni oggetti presenti in casa per poi collocarli in luoghi ove risultavano immediatamente visibili, così da farla sentire realmente pazza, nonché di tentare di farla apparire tale di fronte a terzi; che, peraltro, il marito stava tentando di strumentalizzare i figli per farla apparire affetta da disturbi mentali e che, comunque, dal 24/09/2023, dopo l'ennesimo litigio, i due minori venivano accompagnati dal padre presso i ### di ### per essere poi collocati presso la famiglia di origine paterna, dove sembrerebbero essere più sereni, nonostante il distaccamento dai genitori.
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio l'odierno convenuto, contestando tutto quando ex adverso dedotto, aderendo unicamente alla domanda di separazione giudiziale. Chiedeva, infatti, in via preliminare e urgente, di disporre l'ascolto dei minori e prevedere che le visite madre-figli potessero avvenire alla presenza dei ### con divieto di pernottamento e di trasporto in automobile o altri mezzi condotti personalmente dalla madre; in via d'urgenza, chiedeva anche l'acquisizione dei verbali redatti dai ### di ### in occasione degli interventi eseguiti nei mesi di giugno, luglio e novembre 2023 presso la casa coniugale; in via principale, il convenuto chiedeva di pronunciare la separazione e, qualora si fosse accertata la sussistenza di problematiche psicofisiche e/o psicopatologiche della madre tali da incidere negativamente sull'integrità psicofisica dei minori, chiedeva di collocare i figli presso il domicilio paterno con conseguente assegnazione della casa familiare, regolamentando il diritto di visita della madre secondo quanto emerso dagli approfondimenti richiesti; in via subordinata, solo in caso di accertata idoneità della madre ad occuparsi dei figli, chiedeva di prevedere l'affidamento condiviso e il collocamento dei minori presso il padre, disciplinando il diritto di visita materno in base alle risultanze della c.t.u.; chiedeva, infine, di porre a carico di ### l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli mediante il versamento di un assegno di euro 250,00 al mese per ciascun figlio, con suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie; in via istruttoria, dunque, chiedeva al ### di disporre l'espletamento di una consulenza tecnica psico-diagnostica con l'intervento di un esperto in psichiatra.
Nel merito, il convenuto dava atto che, durante tutta la convivenza matrimoniale, aveva assistito sempre a comportamenti di probabile natura psicopatologica della moglie, ma che, in particolare dall'anno 2020, vi era stato un crescendo di atteggiamenti molesti, ossessivi e persecutori sia nei confronti del marito che dei figli, riportando alcuni episodi che avevano determinato l'intervento ### dell'Ordine ovvero del ### sanitario e, in ultimo, la decisione di entrambi i figli di abbandonare la casa familiare per salvaguardarsi dalla madre. Riferiva di aver tentato senza successo di aiutare la moglie ad intraprendere le cure necessarie, anche farmacologiche, proposte dal medico psichiatra dott. ### del ### che, peraltro, nel lontano 2008 la moglie aveva iniziato a mostrare i primi segni di squilibrio, affermando che i vicini di casa la stavano “spiando” dalle finestre, nel 2021 ella iniziava a soffrire di crisi di pianto notturne e, convinta che il marito avesse instaurato una relazione extra-coniugale, iniziava a “spiarlo” accedendo al suo profilo ### verificandone la geolocalizzazione e raccontando ai familiari storie extraconiugali del tutto fantasiose; che, dal mese di febbraio 2022, la ricorrente veniva spesso travolta da crisi di rabbia incontrollata intervallata, con stravolgimento repentino e inatteso, da momenti di dolcezza artefatta e melliflua; che da agosto 2022, la iniziava ad accusare il marito e la di lui famiglia di aver falsificato la sua firma per ottenere con l'inganno una fideiussione di 120.000,00 euro a favore della loro società di famiglia, sebbene esistesse soltanto una fideiussione di 7.500,00 euro a garanzia del fido di 5.000,00 euro del marito di cui la signora ### ne aveva dichiaratamente memoria, tanto che gli impiegati della banca si impegnavano a cancellare la fideiussione producendo un documento attestante la completa assenza di qualsivoglia garanzia, ma la moglie ometteva pure di ritirarlo; che, da settembre 2022 a settembre 2023, ### ogni notte, riprendeva i documenti bancari per verificarli con manicale attenzione, minacciando il marito che, spaventato per questi comportamenti, dormiva sul divano; che a tutto ciò si aggiungevano esternazioni con le quali la ### manifestava intenti suicidi (se qui do fastidio, ci sono tanti ponti per andare a ###, che spingevano il marito a rivolgersi nuovamente al medico psichiatra dott. ### il quale gli rappresentava che, a suo avviso, la moglie soffriva plausibilmente di un disturbo psicotico paranoico e persecutorio probabilmente di carattere ereditario, ma che, ovviamente, occorrevano approfondimenti specifici.
Così instaurato il contraddittorio, alla prima udienza fissata per il giorno 08/02/2024, preso atto della mancata comparizione personale della ricorrente, il ### delegato procedeva a sentire liberamente il convenuto ### il quale dichiarava quanto si reputa utile trascrivere di seguito: “I ragazzi stanno bene, sono sereni e finalmente hanno ripreso a dormire la notte, al contrario di prima. Stanno svolgendo le loro attività, ### gioca a basket e ### va in palestra. Hanno le loro abitudini come dei normali ragazzi, cosa che prima non avevano. I ragazzi sentono la mamma per telefono, con chiamate che si svolgono di solito la mattina presto, prima di andare a scuola o verso sera. Talvolta, le chiamate sono tranquille ma la maggior parte delle volte la madre mette pressione ai ragazzi, dicendo loro che a casa spariscono le cose, anche se noi non viviamo più lì. ### riesce a sopportare meglio la situazione, mentre ### è più restia, sta zitta anche se ultimamente noto che ha un diverso approccio, riesce ad affrontare un po' di più queste discussioni con la mamma. Sono io che mi sto occupando integralmente del loro mantenimento, la madre non sta versando niente. Il mutuo è intestato a me, ho sempre pagato tutto io. Anche le utenze domestiche della casa coniugale vengono addebitate sul mio conto corrente. In attesa che il ### assuma delle decisioni rispetto al collocamento dei figli, per quanto mi riguarda, nulla oppongo al fatto che mia moglie possa continuare a vivere nella casa coniugale” (v. verbale udienza).
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, con ordinanza resa fuori udienza in data ###, il ### delegato disponeva l'espletamento, in via d'urgenza, di una indagine psicodiagnostica finalizzata ad accertare anche l'eventuale sussistenza di patologie psichiatriche, sia perché chiesta da entrambe le parti sia perché suggerita dal ### “### Isola”, che, nelle more della prima udienza, trasmetteva a questo ### una breve relazione nella quale esprimeva l'opportunità di dare corso ad un approfondimento di natura psichiatrica sulla coppia genitoriale e, in attesa di tale accertamento, che venisse mantenuto il collocamento dei figli presso il padre in quanto ritenuto maggiormente tutelante per il benessere dei minori, salva la possibilità per i figli di contattare telefonicamente la madre e di incontrarla in luoghi pubblici (v. relazione sociale dell'11/01/2024, a firma dell'### soc. dr.ssa ###. Anche la psicologa dell'### nella relazione trasmessa a questo ### dava atto che i minori ### ed ### erano comprensibilmente provati dalla situazione, considerato il cambiamento di contesto abitativo, di abitudini di vita e la difficoltà di relazionarsi con la propria madre, sicché, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla coppia genitoriale, reputava maggiormente tutelante per il benessere dei ragazzi il loro collocamento presso il nonno paterno congiuntamente al padre, con prosecuzione della presa in carico psicologica dei minori presso il ### familiare “###” di ### (v. relazione psicologica a firma della dr.ssa ###.
Con la suddetta ordinanza, in via temporanea e urgente, il ### delegato disponeva l'affidamento temporaneo dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, domiciliat ###, e facoltà della madre di contattare telefonicamente i figli ed incontrarli in luoghi pubblici, fermo il divieto di pernottamenti presso l'abitazione materna e di eventuali tragitti in auto con la madre, incontri che, comunque, sarebbero dovuti avvenire nel rispetto della volontà dei ragazzi, dei loro bisogni emotivi e dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici; poneva a carico della madre il versamento di un assegno di euro 250,00 al mese per il mantenimento di ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie, dando atto della rinunzia di ### alla propria quota di assegno unico erogato dall'### e della disponibilità manifestata dal medesimo convenuto di consentire alla moglie di continuare ad abitare temporaneamente la casa coniugale di sua esclusiva proprietà; da ultimo, disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte del ### e la prosecuzione dei percorsi di supporto psicologico già intrapresi da ### e ### presso “###”, per il tempo ritenuto necessario o anche solo opportuno per preservare il loro benessere psico-emotivo.
Istruita la causa mediante l'acquisizione delle relazioni relative agli interventi eseguiti dalle ### dell'Ordine in data ###, 23/07/2023 e 12/11/2023 presso l'abitazione dei coniugi in ### di ### l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte del ### competente e l'espletamento di una consulenza psicodiagnostica, all'udienza tenutasi in data ###, preso atto della mancata partecipazione di ### agli accertamenti psico-diagnostici e psichiatrici disposti dal ### il giudice delegato chiedeva al ### d'### di fornire alcuni chiarimenti rispetto al fatto se la previsione di incontri in luoghi pubblici e di libere telefonate tra madre e figli potesse costituire fonte di pericolo per l'incolumità psico-fisica di ### e ### e fonte di pregiudizio per la tenuta psico-emotiva dei figli medesimi, ovvero se, a livello precauzionale e a tutela del benessere dei minori, sarebbe stato più opportuno prevedere una temporanea sospensione degli incontri e dei contatti telefonici, subordinandone la ripresa alla preventiva presa in carico di ### dal ### dell'### e del CPS territorialmente competenti.
All'udienza “cartolare” tenutasi in data ###, ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal ### il giudice delegato rigettava ogni altra istanza istruttoria e fissava l'udienza del 05/12/2024 per la rimessione della causa in decisione al Collegio. Nei termini assegnati dal giudice delegato, la difesa di parte convenuta precisava le conclusioni come sopra riportate e depositava la comparsa conclusionale. Con ordinanza resa fuori udienza in data ###, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Così riassunti brevemente i fatti di causa, in primo luogo, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Le circostanze dedotte in ricorso e nella comparsa di costituzione del convenuto, unitamente alla cessazione di fatto della convivenza dei coniugi e della coabitazione tra la madre e i figli minori, sono tutti elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta da tempo intollerabile e pregiudizievole per l'educazione della prole, sicché deve essere pronunciata la separazione personale delle parti, ai sensi dell'art. 151, comma 1 Va rigettata, in quanto non provata, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla odierna ricorrente nei confronti del marito.
In punto di diritto, va ricordato che, ai fini della pronunzia dell'addebito, è necessario l'accertamento di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio e l'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra detti comportamenti e l'intollerabilità della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di uno, o entrambi i coniugi, sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ora, nella fattispecie, ### motiva la richiesta di addebito della separazione deducendo che il marito avrebbe “infamato” la moglie, sostenendo che ella è affetta da una forma di schizofrenia al pari di quella diagnosticata alla di lei madre e, così facendo, avrebbe alimentato la litigiosità all'interno della coppia (p. 5 ricorso); che il marito ometteva di prestare la dovuta assistenza alla moglie quando, nel novembre 2021, ella si sottoponeva ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un'ernia inguinale, denigrandola e accusandola di non essere in grado di gestire la casa, ancora una volta sostenendo che la stessa soffriva di patologie mentali (p. 5 ricorso); che ### iniziava a fare scherzi e dispetti alla signora ### con il solo proposito di farla sentire realmente pazza, nonché di tentare di farla apparire tale di fronte ai terzi (p. 6); che peraltro, in occasione di un litigio avvenuto in data ###, il marito la strattonava e percuoteva, rompendole la collana che indossava e causandole una escoriazione retro ascellare giudicata guaribile in sei giorni dal personale medico del ### del ### (p. 7); che proprio a causa delle incessanti controversie coniugali in cui venivano costantemente coinvolti i figli, questi ultimi venivano collocati presso la famiglia di origine paterna, dove sembravano essere più sereni nonostante il distaccamento dai genitori (p. 8).
Ebbene, i fatti dedotti da ### in merito agli eventi fondanti la domanda di addebito non hanno avuto alcun riscontro, neppure a livello indiziario, nella documentazione acquisita da questo ### dalla quale, invece, si riscontra una realtà dei fatti completamente diversa da quella narrata dalla difesa della ricorrente. Più in particolare, dal verbale di annotazione di polizia giudiziaria redatto dai militari della ### dei ### di ### intervenuti in data ### presso la casa coniugale per una lite tra coniugi segnalata da una vicina di casa, si apprende che ### in quella circostanza, riferiva ai militari che ### oltre a strapparle la collana dal collo durante una lite verbale, avrebbe percosso lei e la figlia ### tuttavia - si legge testualmente in questo verbale - durante il racconto della sua versione dei fatti, è doveroso precisare che la donna veniva più volte smentita dalla figlia ### la quale negava il fatto che suo padre poco prima avrebbe percosso lei unitamente alla madre. La ragazza riferiva che, durante il pomeriggio, la ### senza un giustificato motivo provocava continuamente il marito, ribadendogli ad esempio alcuni episodi passati successi tra di loro di poca importanza, finché quest'ultimo perdeva la pazienza. Da ciò, infatti, ne scaturiva una lite verbale tra i due, durante la quale, nel tentativo di allontanare la donna, il ### le strappava la collana dal suo collo. Nel frattempo, per paura che la situazione potesse degenerare, la figlia ### tentava di calmare entrambi i genitori, allontanandoli l'uno dall'altro, senza ricevere percosse di alcun tipo, al contrario di quanto dichiarava la madre. A verbale i militari davano anche atto che, al loro arrivo, i locali dell'abitazione apparivano in ordine e nessuno dei presenti presentava segni di percosse e/o lividi riconducibili ad una violenza fisica e/o maltrattamenti (v. nota trasmessa in data ###).
Dal verbale redatto dai militari con riferimento all'intervento eseguito in data ### emerge che ### nell'occasione, confermava ai militari di aver tagliato con un coltello vestiti del marito, e di aver chiesto i telefoni ai figli in quanto convinta che ci fossero anomalie, ma non forniva spiegazioni sensate in merito, riferendo in modo vago che aveva appurato che nei telefoni c'erano delle intromissioni da parte di terzi, ad esempio numeri non conosciuti o altro, pertanto avrebbe dovuto farli analizzare da un tecnico (v. nota trasmessa in data ###). Ancora, dal verbale relativo all'intervento eseguito in data ### presso la casa coniugale, a seguito di richiesta avanzata dal ### emerge che durante la permanenza degli operanti all'interno dell'abitazione coniugale questi notavano i due figli molto “provati” per quanto stava accadendo, tanto che ### si rivolgeva in lacrime alla madre chiedendole di smetterla, ma la donna gli rispondeva che il ragazzo stava piangendo per finta, aggiungendo di conoscere il proprio figlio e che non stava piangendo sul serio, provocando un'ulteriore pianto del figlio. ### chiedeva alla madre di avere un atteggiamento più tranquillo in casa, prendendo le difese del padre; nel medesimo verbale si dava anche atto che, in quella circostanza, entrambi i figli prendevano in totale autonomia la decisione di seguire il padre e fermarsi a dormire fuori dall'abitazione, ma prima di andare via, la ### chiedeva al figlio ### se conoscesse il significato della parola “divorzio” e quale fosse la differenza tra “divorzio” e “separazione”, mettendo ulteriormente in difficoltà il figlio (v. nota trasmessa in data ###). E, ancora, nella annotazione di polizia giudiziaria in ordine all'intervento eseguito in data ###, a seguito di una ulteriore richiesta da parte di ### - che, telefonicamente, veniva allertato dai figli circa condotte aggressive poste in essere dalla madre - si legge che i militari riscontravano la presenza dei bambini in lacrime, i quali riferivano di aver avuto poco prima un diverbio con la madre ### in quanto era nervosa e aveva tentato di prendere con forza il telefono del figlio maschio ### difatti quest'ultimo riferiva che aveva deciso di andare via a causa del nervosismo della madre e nella circostanza veniva bloccato dalla madre nel prendere il cellulare facendo pressione sulla mano destra dove aveva il cellulare, mano che già gli faceva male per una precedente caduta; in quel frangente, anche la figlia ### riferiva alle ### dell'Ordine intervenute di essere spaventata dai comportamenti della madre, a suo dire, dettati dal nervosismo dipendente dalla separazione in corso tra i genitori (v. nota trasmessa in data ###).
Ebbene, da quanto sopra esposto appare evidente come i comportamenti bizzarri e, a tratti, aggressivi posti in essere da ### nei confronti del marito e dei figli abbiano reso intollerabile la convivenza matrimoniale e, con ciò, determinato l'allontanamento definitivo dei minori e dello stesso ### dal domicilio coniugale.
Nessun elemento di prova, invece, si riscontra quanto alle asserite violazioni dei doveri di assistenza morale e di fedeltà, poste dalla moglie a fondamento della domanda di addebito, ragion per cui la domanda va senz'altro rigettata.
Passando alle questioni inerenti all'affidamento della prole, al ### preme ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. ### di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Ciò chiarito, va dato atto che, proprio in considerazione dei segnali di malessere dei figli rappresentati da entrambi i genitori nei loro scritti difensivi e dei fatti allegati da ciascuna parte rispetto alle condotte asseritamente pregiudizievoli per la prole poste in essere dall'altro genitore, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura psico-diagnostica volta ad accertare le capacità genitoriali di madre e padre, oltre all'eventuale sussistenza di problematiche di rilievo psichiatrico e/o psicopatologico in capo alle parti tali da incidere sulle capacità e sul corretto espletamento delle funzioni genitoriali.
Ebbene, come scritto dal CTU nominato dott. ### psicologo e psicoterapeuta, l'odierna ricorrente ### dopo aver preso parte a soli due incontri con il Consulente tecnico, per tutta la durata delle operazioni peritali si rendeva sostanzialmente irreperibile omettendo di rispondere alle richieste di contatto effettuate tramite telefono, messaggi in segreteria, e-mail e contatti con il ### sia da parte del CTU sia da parte del suo ### dott. ### medico esperto in psichiatria.1 Ancorché non sia 1 Si legge nella relazione: “### l'inizio delle operazioni peritali, da parte ricorrente l'avvocato ### rimetteva il mandato. ### le operazioni peritali la ###ra ### dava incarico all'avvocato ### di procedere al deposito dell'istanza di visibilità. Alla data attuale, nessun legale si è formalmente costituito in giudizio per assistere la ricorrente; … ### i plurimi solleciti effettuati sia dal Dott. ### che dal sottoscritto (tramite telefono, messaggi in segreteria, mail, contatto con l'avvocato ###, la ###ra ### non stato possibile sottoporre la madre ad una valutazione psichiatrica, avendo ella rifiutato ogni possibile contatto con lo ### in psichiatria, gli incontri con il CTU dott. ### e l'analisi delle somministrazioni testistiche hanno messo in luce dei tratti di personalità della signora ### che si sono rivelati altamente pregiudizievoli nel rapporto con i figli; più in particolare, il Consulente ha potuto constatare come, durante i due colloqui peritali, la perizianda ### abbia manifestato un atteggiamento spiccatamente sospettoso e difensivo, apparentemente contenuto rispetto a franchi aspetti di marca psicotica. Il pensiero è apparso marcatamente rigido, comunque congruo nei suoi nessi logici e nella sua concretezza. ###à è risultata fortemente controllata e contenuta, in assenza di spunti aggressivi. Il profilo al test di personalità ### (risultato pienamente valido) nelle sue scale riporta un'elevazione alla scala di base della paranoia al limite del cut off (63 punti T); altre scale riguardante l'area paranoica appaiono sopra soglia: paranoia latente (Pa-O = 67 punti T), così come le idee persecutorie (### = 70 e Pa1 = 68). Una seconda area critica consiste nella fragilità con il contatto con la realtà. Si segnala in tal senso il punteggio delle seguenti scale: ### (esperienze aberranti) = 66, Sc6 (esperienze sensoriali bizzarre) = 66, #### = 68, BIZ (ideazione bizzarra) = 74. Infine, si segnala un'ultima area critica riguardante l'aggressività e il suo contenimento, emergente nei seguenti rilievi: Hy5 (inibizione dell'aggressività) = 64, ### (aggressività) = 68, Ho (ostilità) = 66. ### dell'analisi del profilo testistico, dei dati osservativi, dell'anamnesi e dei riferiti dei familiari, sostengono l'ipotesi della presenza nella ###ra ### di un quadro paranoico, con possibilità di inquinamenti di matrice psicotica. Se così fosse e in presenza di nessuna consapevolezza del soggetto rispetto a questi aspetti di sé e, di nessuna compliance rispetto ad eventuali cure da intraprendere, è consequenziale che l'insieme delle funzioni genitoriali della perizianda risulterebbero fortemente compromesse. Preoccupante il fatto che la stessa ###ra ### non solo abbia interrotto negli ultimi due mesi delle operazioni peritali ogni contatto con il CTU e non si sia presentata agli appuntamenti con l'ausiliario psichiatra, ma abbia anche interrotto ogni contatto telefonico con il marito e con gli stessi figli, limitando ulteriormente gli incontri con loro” (v. rel. c.t.u.). si è presentata all'appuntamento con l'ausiliario, né ha voluto concordare nuove date. Di fatto, dalla fine di aprile 2024 la ricorrente non si è più resa reperibile né al ### né all'ausiliario” (p. 15 relazione di c.t.u. depositata il ###).
Rispetto alla figura paterna, nella relazione peritale si legge quanto si reputa utile riportare di seguito: “Sul versante paterno come si evince anche dalla relazione clinica prodotta dallo psichiatra Dott. ### (ausiliario del ###, non sono presenti rilievi psicopatologici o psichiatrici2. ###. ### appare essere una persona estremamente semplice e dedita ai suoi interessi lavorativi e sportivi, comunque bene orientata verso il benessere dei figli. Pur avendo competenze relazionali e genitoriali molto semplici, esse appaiono funzionali al benessere della prole. Si rimarca altresì, che non emergono in lui condotte o intenzionalità ostative nei confronti dell'esercizio del ruolo genitoriale da parte della madre, né particolari asti recriminatori verso di lei. Nel padre, comunque, c'è solo una parziale consapevolezza del fatto che in assenza della consorte, appare necessaria una ristrutturazione della sua quotidianità e dei suoi tempi extralavorativi, nonché di un suo ingaggio più intenso nella relazione con la prole. Egli tutt'oggi si appoggia molto sull'aiuto logistico fornito dai suoi familiari (p. 17 rel. c.t.u.).
Dall'incontro tra il CTU e la figlia ### è emerso che la minore, di anni 16, frequenta la classe II^ dell'### a ### con risultati sufficienti e con una o due insufficienze; oltre alla scuola, ### va in palestra e si prende cura dei cani da caccia del 2 Nella relazione a firma dell'### dott. ### allegata alla relazione di c.t.u., si legge testualmente: “Il periziando si presenta a visita puntuale, curato nell'igiene e nell'aspetto. ### è adeguato e disponibile. Nel corso del colloquio mantiene sempre il contatto oculare, dimostrando collaborazione e apertura. Il tono dell'umore è modulabile, eutimico, l'emotività adeguata. Presenta momenti di commozione quando parla della moglie e della loro vita passata. I nessi associativi sono sempre mantenuti e non emergono elementi contenutistici di natura o di intensità delirante. Il pensiero è centrato sul rapporto con la moglie, oggetto della presente valutazione, ma il periziando è in grado di spaziare, anche spontaneamente, su altri argomenti lasciando intendere la capacità di valutare la propria condizione di vita in maniera sufficientemente pluridimensionale, includendo anche i figli. Non si rilevano franchi elementi di impulsività nè evidenti atteggiamenti manipolatori, l'obiettivo di colpire positivamente lo scrivente o il chiaro desiderio di ottenere benefici personali dal colloquio. Il pensiero tende ad essere semplice e lineare; riconosce di aver dato per scontato, in passato, alcuni elementi del rapporto con la moglie ed alcuni suoi comportamenti. Riferisce parimenti preoccupazione nei confronti della moglie che vede cambiata e si rende conto di non poterla aiutare. Ammette di essere stato poco presente in certi momenti del passato, ma sempre per questioni lavorative. Pare emotivamente coinvolto da quanto gli sta accadendo, ne riconosce la gravità e le possibili ripercussioni sui figli minori. Riconosce il proprio livello di impotenza lasciando intendere di auspicare di essere aiutato dalle istituzioni coinvolte”. Sulla scorta della valutazione dei dati in possesso e del colloquio con il periziando, l'### del CTU scrive: “I dati anamnestici, testali ed obiettivi presentano coerenza: l'analisi longitudinale della storia di vita del periziando e degli eventi ad essa correlati lasciano intendere che lo stesso non abbia espresso elementi di natura psichiatrica nel corso del proprio percorso di vita. Non presenta elementi di tale natura nemmeno nella attuale valutazione obiettiva nè emergono elementi di scompenso psichiatrico nella gestione della attuale complessa situazione familiare, a fronte di comprensibili difficoltà psicologiche. Esprime elementi di preoccupazione per il futuro della moglie, nonostante la separazione legale già in atto, proposta dalla coniuge, e pare includere il benessere dei figli all'interno delle proprie valutazioni di vita futura legandole anche, opportunamente, al benessere della madre dei propri figli. In sostanza, ad avviso dello scrivente, il #### non presenta disturbi di pertinenza psichiatrica che possano comprometterne il ruolo genitoriale”. padre. Per quanto concerne la relazione madre-figlia, durante il colloquio è emerso come in modo molto semplice, conciso e concreto, ### abbia riporta che fino all'anno 2021 circa la madre era brava, solare, gentile e aperta, si occupava della casa e dei figli e, in famiglia, il clima era sereno e piacevole tanto che lei stessa conserva ricordi piacevoli di condivisioni con la madre come, per esempio, quando cucinavano insieme, andavano al parco e quando la mamma la seguiva nei compiti; dopo quella data, però, la minore ha riportato come la madre sia divenuta sempre più nervosa, se la prendeva per cose inesistenti, ogni sera ce n'era una, ricordando di quando iniziò a litigare con il papà, a dire che qualcuno le rubava i dati sul cellulare, che la spiavano e le rubavano oggetti, che al lavoro le aprivano l'armadietto personale e le guidavano l'auto senza il suo permesso. ### della mamma divenne instabile e imprevedibile, al punto da creare paura negli altri familiari, rievocando episodi in cui la madre tagliò le giacche del papà con un coltello, ruppe i piatti di casa, in una occasione saltò addosso a ### La ragazza riferiva di sentire la mamma tutti i giorni al telefono e di incontrarla di rado, poiché ancora nervosa e imprevedibile, riportando come anche durante le telefonate la mamma sovente dice frasi che la feriscono e la offendono; talvolta la madre esprime insulti e giudizi negativi verso il padre dei due minori. ### stessa riconosce che le manca la madre e che tornerebbe a frequentarla più assiduamente e regolarmente nel momento in cui la madre fosse più tranquilla e stabile. Si legge nella relazione: “### rimanda a sé e al fratello la scelta agita nello scorso settembre di uscire dalla casa familiare insieme al papà e distanziarsi così dalla mamma. La ragazza ricorda che lei aveva paura a rimanere in casa da sola con la madre, vista l'imprevedibilità comportamentale e l'aggressività di quest'ultima. In casa erano già intervenuti tre o quattro volte i ### visti i litigi tra i due genitori; la ragazza aggiunge che dopo questi litigi (a cui i figli assistevano) la madre accusava falsamente il papà di averla picchiata, quando invece era lei ad essere fisicamente violenta contro di lui. Fino a quel momento il padre diceva ai figli di pazientare e di comprendere la madre. E' parere di ### che il padre abbia sempre lasciato liberi i figli di decidere con chi stare. Ora la minore riporta di trovarsi bene presso l'abitazione del nonno paterno. Il nonno e gli zii (il fratello e la sorella del resistente) si prendono cura di loro e gestiscono i loro trasporti verso le scuole e le attività sportive da loro frequentate. Il suo rapporto con loro è riferito come piacevole e affettuoso. I familiari paterni non le parlano male della madre; precedentemente al settembre scorso, il nonno provò a parlare con la mamma per cercare di scongiurare la separazione tra le parti. ###à adolescenziale della minore le permette anche di gestirsi ampi spazi pomeridiani in autonomia. Il padre solitamente rientra a casa verso l'ora di cena e nei fine settimana è presente dal sabato a pranzo. Il padre è visto come una persona mite, apparentemente burbero ma gentile e disponibile, orientato verso il benessere dei figli. Come lei stessa afferma: “il papà è una brava persona, ha sempre cercato di prendersi cura di noi e della mamma”. Quando al rapporto con le altre figure familiari dal lato materno, ### riferiva che i contatti coi nonni materni sono sempre stati frequenti, ma faticosi. ### ricorda che la nonna materna è sempre stata malata, a suo dire di demenza senile; è la stessa ragazza che afferma: “la nonna ci ha sempre provato ad esserci con noi ma è lunatica, non ha fatto una bella vita”; il nonno materno, invece, veniva descritto come una persona burbera che trattava bruscamente i nipoti, che non aiutò né la moglie, né la figlia. Dall'analisi testistica della minore è emerso che “Le risposte al test si aprono con la proiezione del proprio senso di inadeguatezza (tavola 1), unitamente alla propria tenacia. Le tavole ### e 5 propongono la visione di una figura femminile sofferente e sospettosa; la figura femminile risulta essere per lei di difficile interpretazione e introiezione (tavola ###). Il tema del mancato accudimento emerge alle tavole ### e ###. Alle tavole ### e ### emerge il bisogno di distanziamento della minore, il senso di colpa, la necessità di mettersi al sicuro, lontana da una situazione di pericolo. La tavola 4 propone invece un conflitto tra figure maschili di difficile collazione all'interno del quadro familiare esaminato. Infine, la tavola preferita risulta essere la ###, non solo come immagine che le trasmette tranquillità, ma anche per l'assenza di persone che le darebbero “influenze negative” (p. 20 rel. c.t.u.).
Dall'incontro tra il CTU e il minore ### di anni 12, si apprende che il ragazzo frequenta la classe I^ ### a ### di ### e le sue passioni riguardano gli sport (pratica basket) e la meccanica, tanto da immaginare il suo futuro scolastico e lavorativo in uno di questi due ambiti. Riguardo a ### il CTU scrive testualmente: “### più conciso e concreto della sorella maggiore, ### motiva la scelta da lui fatta (insieme alla sorella) di stare dal papà con il fatto che “con la mamma non ci sentivamo abbastanza sicuri, perché lei era instabile e nervosa”. Il minore rievoca episodi in cui la madre improvvisamente diventava insultante e alzava la voce contro di loro. Tuttora, tramite sms la madre talvolta esprime giudizi negativi e insulti contro il papà e contro persone terze. Madre e figli si sentono al telefono due/tre volte al giorno; nel caso in cui la madre sia troppo arrabbiata, lui chiude la conversazione per richiamarla dopo una o due ore nella speranza che nel frattempo lei si sia calmata. In questi ultimi mesi la madre si è recata a vederlo durante gli allenamenti e le partite di basket. Ciò fa piacere al minore, il quale però riporta che in qualche occasione il comportamento materno lo ha messo in imbarazzo di fronte all'allenatore e ai coetanei. Nei rari incontri tra figli e madre avvenuti successivamente alla separazione di fatto, la madre è rimasta tranquilla. ### comunque, non ritiene ancora di fidarsi rispetto alla stabilità materna. E' lui stesso che afferma: “vorrei che la mamma fosse più calma con noi e con il papà, allora la frequenterei più regolarmente”. Un altro desiderio del minore riguarda la possibilità che i suoi genitori normalizzassero e pacificassero la loro relazione, pur rimanendo separati. Rispetto al passato il minore narra gli stessi episodi già riferiti da ### Egli aggiunge l'episodio in cui la sorella scoprì sul cellulare della mamma che la genitrice stava frequentando un altro uomo. Il ragazzo si dice infastidito da questo episodio, dal quale lui ha voluto prendere le distanze e non ha voluto saperne di più. ### come la sorella maggiore, ricorda che da piccolo sua madre era adeguata e affettuosa, priva di nervosismi e di aggressività. Egli fa risalire l'insorgenza del peggioramento della condotta e dell'umore materno all'operazione chirurgica sostenuta dalla madre nel 2021.
Fino ad allora anche il loro rapporto con i familiari materni era molto frequente, malgrado la nonna fosse da sempre malata e il nonno fosse molto insultante e scorbutico nei confronti dei nipoti. Ora che ### vive presso i parenti paterni, egli dice di trovarsi molto bene, in quanto loro sono calmi, gentili e disponibili nei suoi confronti. In particolare, il nonno paterno cerca di rassicurare i nipoti in merito alle evoluzioni future di queste loro vicende familiari. Il suo rapporto con il padre è riferito privo di criticità; il minore percepisce che il genitore è disponibile e orientato verso il loro benessere. Nei giorni antecedenti alla somministrazione testistica, i due minori hanno accettato l'invito della madre a cenare con lei in un ristorante. ### che ### hanno riportato che avevano voglia di incontrare la madre ma, avevano anche il timore che lei potesse fare “scenate” in pubblico. Il padre ha lasciato a loro la facoltà di accettare o meno l'invito e poi, li ha accompagnati al ristorante ed è andato a riprenderli. A detta dei due ragazzi la cena si è svolta in un clima sufficientemente sereno e piacevole”. Dall'analisi testistica di ### è emerso che “### risposte al test proiettivo ### conferma la sua concretezza ma, anche una sensibilità emotiva semplice ma significativa. Alla tavola 1 il ragazzo proietta i suoi interessi ludici e sociali. Il desiderio di vivere una realtà diversa e più piacevole è il tema alle risposte 2, ###, 14. La tavola ### fa emergere la presenza nel minore di rabbie e di sensi di colpa. La figura paterna (risposta alla tavola 4) è percepita come orientata verso la prole. Rispetto alla figura materna, ### la vede sofferente e smarrita (tavole ### peggiore e ###)” (p. 22 rel. c.t.u.).
In conclusione, scrive il Consulente del ### è possibile affermare l'ipotesi diagnostica riguardante la ###ra ### in merito ad un ### psichiatrico di tipo paranoico, caratterizzato da un fragile se non distorto, contatto con la realtà e da carichi aggressivi. Il soggetto è meritevole di un approfondimento diagnostico di tipo psichiatrico (e successiva presa in carico presso i servizi specialistici) che non è stato possibile effettuare, vista la sua subentrata indisponibilità a proseguire le operazioni peritali (in particolare, a svolgere il colloquio psichiatrico con l'ausiliario del ###. Il suddetto quadro psicopatologico debilita fortemente le funzioni genitoriali, in quanto non permette al soggetto di mantenere un assetto emotivo-comportamentale e una sintonia empatica congrue agli interessi di crescita e di serenità della prole. Rispetto alla figura paterna, come anzidetto, non sono emersi rilievi psicopatologici all'interno di un quadro di personalità molto semplice e concreto; egli presenta adeguate competenze genitoriali di base, è bene orientato verso il benessere dei figli e non appare ostativo del ruolo genitoriale della consorte. Si ritiene comunque necessario che il padre rafforzi le proprie competenze genitoriali e si centri maggiormente in un rapporto di vicinanza con i figli.
Rispetto alla prole si osserva che entrambi i figli stiano soffrendo per il cambiamento emotivo-comportamentale avvenuto nella genitrice a partire dal 2020/21, e che entrambi vivono nei confronti della madre importanti timori e diffidenze, frutto della condotta instabile e aggressiva manifestata da lei durante l'ultimo periodo di convivenza. La loro scelta di seguire il padre nel suo trasferimento presso la famiglia paterna non è stata indotta dal resistente, bensì essa nasce proprio come movimento di autoprotezione finalizzato ad un loro distanziamento dalla madre, fonte del loro subentrato malessere emotivo. Entrambi i figli appaiono desiderosi di riprendere un rapporto più intenso con la madre, ma solo nel caso in cui lei sia stabilmente più tranquilla e meno aggressiva, priva di quelle manifestazioni accusatorie e bizzarre da loro osservate nel recente passato (p. 23 rel. c.t.u.).
La descrizione del quadro familiare e dello stato di malessere dei minori nella relazione con la madre trova riscontro anche nella relazione di aggiornamento trasmessa a questo ### dal ### in data ###, nella quale si riporta che tra il mese di maggio e il mese di luglio 2024 venivano effettuati due colloqui di monitoraggio con ### mentre la signora ### non si è presentata ai due colloqui a cui è stata invitata; durante i colloqui ### esprimeva una forte apprensione per le condizioni della moglie, in quanto, da quanto riferito, la signora ### avrebbe continuato ad essere ingiustificatamente provocatoria e ostile nei messaggi, gli incontri con i ragazzi negli ultimi mesi sono stati pochi, talvolta si è presentata confusa e trasandata e nelle telefonate con i figli non sempre il suo atteggiamento è stato calmo e adeguato; il medesimo ### riferiva che, spesso, la madre si era presentata sotto casa la sera per vedere ### e ### e, in una di queste occasioni, la signora ha chiamato le forze dell'ordine accusando il marito di non lasciarle incontrare i figli. Gli agenti, dopo aver preso visione degli atti, hanno allontanato la signora, che li avrebbe quindi accusati di non essere veramente carabinieri; ### riportava anche di essere stato contattato dai vicini di casa, preoccupati per i rumori sentiti nella casa familiare quando la signora si trovava da sola nell'appartamento ed era impensierito anche per il fatto che la moglie non si sarebbe preoccupata di pagare le bollette negli ultimi mesi; in questi ultimi mesi ### ha manifestato momenti di nervosismo anche a scuola, ma anche dimostrato di saper affrontare con lucidità situazioni difficili. Ad esempio, il padre ha raccontato che ### e in alcune occasioni ha volontariamente deciso di concludere le conversazioni telefoniche con la mamma perché la sentiva agitata rimandandole ad altro momento.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, visti i contenuti di pensiero e di condotta della madre che la rendono indisponibile a collaborare con l'altro genitore e, distonica nei confronti dei bisogni dei figli, il ### reputa maggiormente tutelante prevedere l'affidamento esclusivo di ### e ### al padre, anche per quanto concerne le decisioni di maggiore importanza in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, che potranno essere assunte autonomamente da ### senza il consenso della madre, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in capo a ### Al solo fine di rafforzare le competenze genitoriali di ### parso in ogni caso adeguato e tutelante nei confronti della prole, il ### reputa utile suggerire che lo stesso inizi un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, rimodulando i propri orari lavorativi e/o sportivi in modo tale da essere maggiormente presente nella quotidianità dei minori. ### alle frequentazioni tra i figli e il genitore non affidatario, tenuto conto dei chiarimenti forniti al Consulente del ### nella nota depositata in data ###, vista la persistente mancata collaborazione di ### coi ### territoriali e/o specialisti, l'impossibilità di ottenere un inquadramento diagnostico e il concreto rischio per la tenuta del benessere psicofisico dei minori dato il quadro paranoico, gli inquinamenti psicotici rilevati nel soggetto durante le operazioni peritali e gli agiti aggressivi di cui ella si sarebbe resa responsabile stando al racconto dei minori, il Collegio ritiene che sia maggiormente tutelante per ### e ### sospendere, all'attualità, le frequentazioni e i contatti telefonici con la madre almeno finché non saranno avviati i necessari percorsi di diagnosi e cura in suo favore. Del resto, l'assunzione di condotte decontestualizzate e distoniche rispetto ai bisogni e al benessere dei figli, induce il ### a ritenere impraticabile, allo stato degli atti, anche l'eventuale attivazione di incontri “protetti” madre-figli. Solo qualora la madre iniziasse un percorso di approfondimento diagnostico e di cura, preferibilmente presso il ### territorialmente competente, sarà possibile su istanza della medesma rimodulare le frequentazioni coi figli, nel rispetto della volontà e dei bisogni da questi manifestati.
Sempre al fine di sostenere i minori nella rielaborazione delle vicende familiari e del loro rapporto con la madre, appare utile che entrambi i figli continuino i loro percorsi di sostegno psicologico. ### diretto dei minori da parte del ### si reputa manifestamente superfluo ex art. 473-bis.4 c.p.c. in ragione del fatto che le attuali preferenze dei minori e il loro punto di vista riguardo alle questioni che interessano i rapporti con il genitore non convivente sono emersi in maniera chiara e inequivocabile dai colloqui svolti con il ### d'#### il collocamento dei minori presso il domicilio paterno, merita accoglimento la domanda del convenuto di assegnazione della casa coniugale, peraltro già di proprietà di ### affinché costui possa abitarla insieme ai figli minori. ### sito in ### di ### via ### n. 41, con tutte le suppellettili e gli arredi che lo compongono, deve essere assegnato ex art. 337-sexies c.c. ad ### con obbligo di ### di liberarlo immediatamente prelevando solamente i propri effetti personali. ### al mantenimento dei figli pare inutile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 prevede che ciascun genitore deve provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione reddituale versata in atti risulta che ### lavora a tempo indeterminato con un guadagno mensile netto di circa 1.500 euro al mese3. ### alla posizione di ### dalla documentazione versata in atti si riscontra un reddito leggermente superiore, pari a circa 1.650 euro al mese, già al netto delle imposte e rapportato a dodici mensilità4, reddito con il quale l'odierno convenuto deve provvedere al versamento della rata del mutuo gravante sull'immobile di sua esclusiva proprietà, pari ad attuali euro 1.000 al mese circa (v. doc. 19-bis).
Ciò detto, tenuto conto della sostanziale assenza di tempi di permanenza dei figli presso la madre e del diritto del padre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'### in considerazione del regime di affidamento esclusivo della prole, il Collegio reputa equo e congruo confermare a carico della madre l'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, già disposto in via provvisoria, somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ### ferma la pari contribuzione dei genitori nelle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Stante l'accoglimento integrale delle domande avanzate dall'odierno convenuto e il rigetto della domanda di addebito della separazione promossa da ### quest'ultima va condannata a rifondere le spese di lite che, tenuto conto dei parametri “medi” di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale relativamente alle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, si liquidano in complessivi euro 7.201,50 (come da nota spese depositata 3 V. ###, riferito ai redditi dell'anno 2021, riporta un lordo annuo pari ad euro 21.185,00, corrispondente ad un netto mensile di euro 1.545,58; ### riporta un lordo annuo di euro 20.470,00; ### riporta un lordo annuo di euro 20.560,00. 4 V. ### riporta un reddito lordo di euro 23.715,00; ### riporta un reddito lordo annuo di euro 21.487,00; ### riporta un reddito lordo annuo di euro 16.014,00. dalla difesa del convenuto), oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. ### le spese di c.t.u., vista la soccombenza della ricorrente e la sua mancata partecipazione alle operazioni peritali, debbono essere poste definitivamente e integralmente a carico di ### come liquidate con separato decreto emesso dal giudice delegato in data ###. P.Q.M. ### di ####, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: 1) ### la separazione personale dei coniugi ### e ### che hanno contratto matrimonio concordatario il ### a #### (trascritto nei registri dello ### del medesimo Comune, anno 2007, n. 6, parte II, serie A); 2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata da ### 3) DISPONE l'affidamento dei minori ### (n. a ### il ###) e ### (n. ad ### il ###) in via esclusiva al padre ### il quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale della madre ex art. 337-quater, comma 3 c.c. Resta inteso che competerà al padre, in via esclusiva, gestire ogni pratica burocratica-amministrativa relativa alla vita dei figli minori (es. rilascio/rinnovo dei documenti d'identità anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.) e tenere i rapporti con le autorità sanitarie, le istituzioni scolastiche ed ogni organo della ### nell'interesse esclusivo dei figli; 4) SOSPENDE libere frequentazioni e contatti tra la madre e i figli minori, subordinandone la graduale ripresa alla preventiva attivazione di ### presso il ### territorialmente competente, allorquando quest'ultima avrà dato prova di aver avviato i percorsi di diagnosi e di cura in suo favore presso i ### territoriali dell'### così da consentire al ### una adeguata valutazione del suo stato di benessere psico-emotivo in vista del ripristino di una relazione coi figli nella forma ritenuta più tutelante per i minori (inizialmente, in modalità rigorosamente “protetta”) e nel rispetto della volontà e dei bisogni da questi manifestati; 5) ASSEGNA la casa coniugale sita in ### di ### via ### n. 41, con tutte le suppellettili e gli arredi che la compongono, in favore di ### con obbligo di ### di liberarla immediatamente prelevando solamente i propri effetti personali; 6) CONFERMA a carico di ### l'obbligo di versare, in favore di ### a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 21 di ogni mese, un assegno di euro 250,00 a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), somma annualmente rivalutabile ex indici ### (con prima rivalutazione da febbraio 2025); 7) PONE a carico del genitori l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per i figli, come da ### di seguito riportato: «### che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare; trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo; si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: ### riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini ### sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; 8) ### a rifondere in favore di ### le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.201,50, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 9) PONE definitivamente a carico di ### le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto emesso dal giudice delegato in data ###.
Manda alla ### affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla ### anche per la trasmissione di copia della presente pronuncia al ### “### ISOLA” per quanto di competenza.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12/12/2024. ### estensore
causa n. 6003/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marrapodi Veronica