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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 3601/2025 del 15-12-2025

... hanno generato una situazione di pregiudizio per i tre figli minori, #### e ### La complessità del quadro familiare, caratterizzato da fragilità socioeconomiche dei genitori e sanitarie dei minori, aveva già reso necessario l'intervento del Tribunale per i ### che aveva disposto l'affidamento dei figli ai ### e la nomina di un ### a loro tutela. Pur avendo dichiarato le figlie minori la volontà di rimanere collocate presso la madre, alla luce delle sopravvenute informazioni contenute nelle relazioni depositate dai ### e dagli altri operatori coinvolti, che delineano un quadro di grave e attuale pregiudizio per le minori se rimangono collocate presso la madre, occorre mutare l'attuale assetto.. I ### hanno concluso la loro ultima relazione del 3.7.2025 chiedendo: “ un mandato per procedere con l'allontanamento di ### e ### collocate presso l'abitazione materna, attivando preliminarmente un'attenta analisi della rete parentale, sia materna che paterna, al fine di verificare la presenza di familiari disponibili e ritenuti idonei all'accoglienza. Qualora tale ricerca non dovesse dare esito positivo, si prenderà in considerazione l'eventualità di un inserimento delle minori in una (leggi tutto)...

testo integrale

### n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o I l T r i b u n a l e d i B o l o g na ### in persona dei magistrati dott. ### dott.ssa ### dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di primo grado iscritta al n. 426 del ### degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'###'### parte attrice contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'### parte convenuta e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di ###: ### giudiziale ###: come in verbale di udienza in data ##### chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge ### unione celebrata a #### in data ### e dalla quale erano nati ### nel 2009, ### nel 2011 e ### nel 2013; la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'affido condiviso, il collocamento dei figli presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne , con la determinazione in € 300,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Si costituiva ### che aderiva alla domanda di separazione chiedendo l'affido condiviso, la regolamentazione delle visite e offriva 200,00 per il mantenimento dei figli. 
Il nucleo era già seguito dal Tribunale dei ### che aveva disposto l'affido dei minori al ### sociale nominando un curatore speciale.   Interveniva sentenza parziale sul vincolo.   In corso di causa l'ordinanza presidenziale collocava ### presso il padre e le figlie presso la madre con obblighi reciproci di mantenimento. 
La causa era istruita tramite numerose relazioni dei ### sociali e ### All'udienza del 24.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione; decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 26.11.2025 . 
§ Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi ### e ### sono già separati per effetto della sentenza parziale 1787/2023 resa da questo Tribunale, passata in giudicato. 
Gli accertamenti svolti in istruttoria hanno confermato che la grande conflittualità ed i deficit di cura e gestione soprattutto da parte della madre hanno generato una situazione di pregiudizio per i tre figli minori, #### e ### La complessità del quadro familiare, caratterizzato da fragilità socioeconomiche dei genitori e sanitarie dei minori, aveva già reso necessario l'intervento del Tribunale per i ### che aveva disposto l'affidamento dei figli ai ### e la nomina di un ### a loro tutela.   Pur avendo dichiarato le figlie minori la volontà di rimanere collocate presso la madre, alla luce delle sopravvenute informazioni contenute nelle relazioni depositate dai ### e dagli altri operatori coinvolti, che delineano un quadro di grave e attuale pregiudizio per le minori se rimangono collocate presso la madre, occorre mutare l'attuale assetto.. 
I ### hanno concluso la loro ultima relazione del 3.7.2025 chiedendo: “ un mandato per procedere con l'allontanamento di ### e ### collocate presso l'abitazione materna, attivando preliminarmente un'attenta analisi della rete parentale, sia materna che paterna, al fine di verificare la presenza di familiari disponibili e ritenuti idonei all'accoglienza. Qualora tale ricerca non dovesse dare esito positivo, si prenderà in considerazione l'eventualità di un inserimento delle minori in una struttura comunitaria...” ( pag. 7). 
A parere del ### la permanenza delle minori ### e ### presso l'abitazione materna sembra costituire un grave e intollerabile vulnus al loro equilibrio e al loro sano sviluppo psico-fisico. 
Il principio che disciplina la materia è quello del supremo interesse del minore, che impone al Giudice di adottare ogni misura idonea a garantirgli un ambiente di crescita sano, stabile e sereno.   ### ha dimostrato come la permanenza delle minori ### e ### presso la madre, e più in generale l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della stessa, costituisca la principale fonte di pregiudizio per i figli.  ### .le cui conclusioni si condividono essendo esenti da vizi logici e metodologici ha individuato nella madre “verosimili indici psicopatologici” (CTU pag. 8), una personalità caratterizzata da un “processo di pensiero che fatica a mantenere il contatto con la realtà” e da una “visione egocentrata del contesto” (CTU pag. 5). La madre è risultata carente nella “capacità di analisi critica della situazione e di una seppur minima analisi introspettiva” (CTU pag. 5), negando persino le evidenti problematiche cognitive dei figli ### e ### dimostrando così una totale incapacità di comprenderne e accoglierne i bisogni più profondi (CTU pagg. 5, 8 e 9) ### ha accertato nella madre la presenza di “agiti manipolatori operati nei confronti delle figlie minori utilizzate come strumenti al solo scopo di danneggiare il padre” che sono sfociati nel rifiuto delle stesse di frequentarlo con motivazioni inconsistenti (CTU pag. 8). 
Quest'opera di denigrazione e strumentalizzazione ha privato le figlie della possibilità di avere un rapporto autentico con la figura paterna, alimentando in loro un “sentimento di rifiuto e distanza emotiva” (CTU pag. 8).  ### definisce la madre una “figura palesemente danneggiante” (CTU pag. 8, ultima riga) le cui condotte, tra cui ricatti emotivi e minacce, rappresentano un “elemento di franca criticità rispetto ad un progetto di genitorialità condivisa” (CTU pag. 9).  ### relazione dei ### ha fatto emergere un quadro familiare sempre più deteriorato presso l'abitazione materna. I ### descrivono una situazione di conclamata criticità, evidenziando come la madre: “..pare aver delegato in parte la propria funzione genitoriale al compagno; nelle occasioni in cui adempie al proprio ruolo la stessa interviene in modo inadeguato, decontestualizzato, con modalità comunicative confuse e aggressive, nonché inidonee all'età delle minori che vengono ancora considerate e trattate dalla madre come delle bambine. Permangono le difficoltà della signora ad interrogarsi e a riflettere sul proprio ruolo genitoriale che non viene messo in discussione, mostrando resistenza ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti dei professionisti soprattutto rispetto alle esigenze evolutive ed emotive delle figlie” (relazione S.S. del 3.7.25, pag. 6). 
La madre ha infatti manifestato un'esplicita e totale refrattarietà a qualsiasi forma di aiuto definendo gli interventi di supporto una “perdita di tempo” (pag. 3, relazione S.S. del 3.7.25) e una palese incapacità di mettersi in discussione, come attestato dalla relazione della dott.ssa ### del ### nella quale si legge che la signora “si dichiara inconsapevole del motivo del colloquio, afferma in modo franco di non aver bisogno di alcun supporto psicologico, tanto meno nell'ambito della genitorialità”, descrivendo sé stessa “esclusivamente in termini di vittima” e che “non desidera fissare un ulteriore colloquio” (relazione clinica sulla signora ### del 26.6.25, allegata a quella dei S.S. del 3.7.25). 
Anche la presenza del compagno della madre, ### non è rassicurante relativamente al rischio evolutivo delle minori.   La relazione dei ### lo descrive come una figura che “ha ormai assunto un ruolo di riferimento per le minori”, ma le cui “modalità interattive utilizzate con le stesse appaiono tuttavia inadeguate e invischiate”. Inoltre, lo stesso tende “ a sostituirsi alla madre nell'accudimento delle minori utilizzando modalità controllanti, pressanti e a tratti aggressive nei confronti dei professionisti coinvolti” (relazione S.S. del 3.7.25, pag. 6). 
Tale atteggiamento aggressivo e denigratorio è ampiamente documentato anche nella relazione di aggiornamento della ### del 28.5.2025, nella quale gli educatori riportano episodi di particolare gravità, tra cui telefonate aggressive e definizioni offensive quali “cafoni” e “irrispettosi”, culminate con l'affermazione di ### che ha definito il centro educativo “questo posto di m...”. 
Tali comportamenti, uniti al costante tentativo di sottrarsi ai colloqui e al percorso di aiuto, dimostrano una totale sfiducia e ostilità verso le istituzioni preposte alla tutela delle figlie. 
Questo contesto espone le minori ### e ### a un clima di costante tensione, a modelli relazionali disfunzionali e a comunicazioni del tutto inadeguate alla loro età, con un evidente e grave pregiudizio per il loro equilibrio e sviluppo. 
I ### hanno sempre evidenziato la mancanza di collaborazione della madre nei progetti che interessano i figli (anche di tipo sanitario, come avvenuto in tempi recenti per il dentista: pag. 3 della relazione S.S. del 3.7.25, problema già rilevato un anno prima dalla ### pag. 7 dell'elaborato). 
Alla luce degli elementi di pregiudizio e della ostinazione a non collaborare a scapito dell'interesse morale e materiale dei figli, è accoglibile la domanda della ### speciale di decadenza della responsabilità genitoriale della madre ai sensi dell'art. 330 c.c..  La condotta della madre, infatti, viola gravemente i doveri genitoriali e arreca un serio e attuale pregiudizio ai figli, tale da imporre un intervento ablativo della responsabilità. ### sembra non essere solo un genitore con delle marcate carenze, ma anche dannoso,; ha rifiutato ogni percorso di recupero e contrasta gli interventi di sostegno, rendendo difficile e improbabile un recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità delle minori di vivere in uno stabile contesto familiare. 
Quanto all'affido, l'analisi della condizione dei tre fratelli impone una diversificazione dei provvedimenti, modellati sulle loro specifiche esigenze.   Deve essere confermato il collocamento di ### presso il padre senza assegnazione della casa familiare non richiesta e che per ### non rappresenta l'habitat di riferimento. 
In relazione ad ### il padre è l'unica figura in grado di gestirlo e contenerlo efficacemente. 
Pertanto, il minore deve essere affidato esclusivamente al padre con collocamento presso lo stesso. Il padre, nonostante le fragilità, rappresenta una risorsa genitoriale significativamente più adeguata e funzionale per i figli. ### lo descrive come un padre “attento, affettuoso e sollecito”, “con sufficienti doti di ascolto e di comprensione delle criticità dei figli” (CTU pag. 10), dotato di “evidenti attitudini empatiche” e di una “maggiore aderenza alla realtà rispetto alla ex moglie” (CTU pag. 6). La sua capacità di collaborare fattivamente con i ### e di riconoscere i propri limiti è un dato fondamentale (relazione S.S. del 3.7.25, pag. 7). La relazione con il figlio minore ### ne costituisce l'evidenza: il legame padre-figlio è “caldo, autentico e ricco di complicità” (CTU pag. 7), e la presenza paterna costituisce un “elemento di importante contenimento” per il bambino, tanto che la stessa madre ammette di ricorrere al suo aiuto per la gestione del figlio (CTU pag. 10).  ### pur con le sue fragilità, “si è occupato in autonomia del figlio mostrandosi collaborativo con i servizi e in grado di accogliere le indicazioni dei professionisti”. Ha, inoltre, raggiunto un'importante stabilità lavorativa, ottenendo un contratto a tempo indeterminato, e ha manifestato la concreta volontà di “compiere ulteriori passi verso un'autonomia gestionale e abitativa, riferendo di volersi trasferire, insieme ai figli, in un altro alloggio” (relazione S.S. 3.7.25, pag. 7), segnali concreti di un percorso di responsabilizzazione e di recupero delle proprie competenze genitoriali.  ### e ### , come si è detto, si trovano in un “contesto altamente pregiudizievole” presso la madre (CTU pag. 10).  ### appare la più vulnerabile, a causa della sua fragilità cognitiva che la espone maggiormente alla manipolazione materna, portandola a uno “stato di assoggettamento psicologico” (CTU pag. 11).  ### seppure più lucida, risulta influenzata dai “vantaggi secondari derivati dalla permanenza presso la madre, quali l'assenza di regole e la soddisfazione delle proprie richieste” (CTU pag. 8). La narrazione di entrambe contro il padre appare, secondo la ### come un “copione imparato a memoria che non il prodotto di un reale vissuto di sofferenza” (CTU pag. 7). Per loro, la CTU ha sostenuto un “allontanamento urgente” dalla dimora materna (CTU pag.  10), escludendo un percorso graduale che non farebbe che acuire il loro conflitto di lealtà. 
La norma introdotta dall'art. 5 bis della L. 4 maggio 1983, n. 184, ###, applicabile anche retroattivamente, prevede che il minore possa essere affidato al servizio “### i genitori non abbiano alcun dialogo e comunicazione, ove le criticità personologiche individuali impediscano ad entrambi di esercitare in modo funzionale la responsabilità genitoriale e ove sia concreto il rischio psicotico per il minore, il Tribunale non può che adottare ex art.  333 c.c. un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori quanto alle decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza del minore, che deve essere affidato al Comune di residenza dello stesso, il quale adotterà tutte le decisioni relative al minore, sentiti i genitori e il curatore del minore stesso”. 
Nel caso di specie, tutti gli interventi di sostegno si siano rivelati inefficaci. 
Si dispone pertanto l'affido ai ### sociali per 24 mesi, con mandato di collocare le minori in un contesto terzo ( rete parentale, famiglia d'appoggio o, in subordine, struttura comunitaria), al fine di permettere loro di “sperimentare relazioni alternative stabili e rispettose della loro individualità e dei loro bisogni oltre che consentire loro di emanciparsi e differenziarsi”” (CTU pag. 9) e di avviare un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.   Non è possibile il collocamento delle minori presso il padre a causa degli inesistenti rapporti tra di loro e del sentimento attuale di ostilità che nutrono nei confronti del genitore. 
Inoltre, i ### sociali dovranno organizzare un calendario di incontri protetti tra la madre e i tre figli e offrire un sostegno alla relazione tra fratelli e un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità per la madre. Inoltre dovrà fornire un'educativa domiciliare per il padre. 
I ### sociali prenderanno in favore delle minori, sentito il padre ed il curatore speciale anche decisioni in ambito sanitario, scolastico e ricreativo. 
Viene nominato curatore speciale ex art 473-bis.7 c.p.c.2 , l'avv ### . 
Quanto al mantenimento della madre per il figlio ### si osserva che il sig. ### ha oggi un lavoro a tempo indeterminato e pertanto percepisce redditi più elevati di quelli che aveva all'epoca dell'ordinanza presidenziale, quando le sue entrate erano rappresentate soltanto dalla pensione di invalidità di circa 300,00 euro al mese e dai proventi di lavoretti che svolgeva in nero.Non sostiene spese abitative, dato che vive con il figlio nella casa di proprietà della madre. La sig.ra ### ha reperito ad agosto 2024 un lavoro presso una mensa aziendale a ### con contratto a tempo determinato (doc. 15) da ultimo rinnovato fino al 31.7.2026, con orario parttime e una retribuzione di circa 600,00 € netti al mese (doc. 16). Sostiene un canone di locazione agevolato di 52,00 € al mese (cfr. doc. 9 in atti). 
Si ritiene equo, considerando che l'assegno unico per ### sarà percepito dal padre, stabilire il contributo materno per ### nella misura di euro 100,00 oltre al 30% delle spese straordinarie. 
Per le figlie collocate presso terzi non si provvede su mantenimento e spese straordinarie entrambi i genitori concorreranno al mantenimento e le spese straordinarie saranno divise come per ### Le spese legali sono poste a carico della sig ### compensandole per la metà a causa delle fragilità riscontrate anche nel sig ### le spese legali saranno corrisposte in favore dello Stato. 
Le spese del curatore speciale sono liquidate in euro 9000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e ### come per legge ( compreso l'aumento del 20% per la posizione di ### dato che per le due sorelle la posizione è identica) e da versarsi in favore dello Stato in via solidale ( e per la suddivisione interna al 50% ciascuna). 
Le spese del ctu liquidate con separato decreto sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e solidalmente in favore dell'### P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta: 1. Dispone la decadenza della sig ### dalla responsabilità genitoriale; 2. Affida le minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato: collocare le minori in un contesto terzo ( rete parentale, famiglia d'appoggio o, in subordine, struttura comunitaria), organizzare un calendario di incontri protetti tra la madre e i tre figli e offrire un sostegno alla relazione tra fratelli e un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità per la madre. Inoltre dovrà fornire un'educativa domiciliare per il padre I ### sociali prenderanno in favore delle minori, sentito il padre ed il curatore speciale anche decisioni in ambito sanitario, scolastico e ricreativo.  3. Affida il minore ### in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso; 4. Pone a carico del sig ### l'obbligo di versare a ### la somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ### importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 30% delle spese straordinarie; 5. Avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale del minore il nominativo del responsabile del procedimento; 6. Nomina nomina curatrice speciale delle minori, l'Avv. ### , cui attribuisce i compiti di raccordarsi con i ### sociali ; 7. Dispone che i ### e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare competente una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale ; 8. Condanna la sig ### a corrispondere all'### le spese legali liquidate in euro 7500,00 oltre rimborso forfettario Iva e ### come per legge, compensandole per la metà ; 9. Condanna le parti a rifondere all'### i compensi per la curatrice speciale dei figli , compensi che liquida in complessivi 9.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge, 10. Condanna le parti a versare allo Stato in via solidale con suddivisione nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna il compenso spettante alle ### dott.ssa ### liquidato con separato decreto ### alla ### di comunicare : - ai ### territorialmente competenti, cui è assegnato termine di successivi giorni 15 per la individuazione del responsabile dell'affidamento e la conseguente comunicazione del predetto nominativo al padre, al Giudice Tutelare e al curatore, Avv. ### ; - alla curatrice nominata, Avv. ### , per quanto di spettanza. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### in data 26.11.2025.  

IL GIUDICE
ESTENSORE dott.ssa ### dott.


causa n. 426/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Bruno Perla, Giraldi Carmen

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14

Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 70/2026 del 08-01-2026

... attuale nucleo familiare. Domanda di mantenimento del figlio. Deve essere posto a carico del padre, genitore non convivente con il figlio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dello stesso. Va in primo luogo rammentato che l'obbligo di mantenere i figli minori e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, anche dopo la separazione continua a ricadere su entrambi i coniugi, prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore da porsi a carico del (leggi tutto)...

testo integrale

3892/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### - riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### 1) Dott.ssa ### 2) Dott.ssa ### 3) Dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3892/2023 del ### degli ###, avente ad oggetto: divorzio contenzioso TRA ### (c.f.: ###), nato a #### il ###, residente ###, ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE E ### (c.f.: ###), nata a #### il ###, residente ###### n. 9, elettivamente domiciliata in #### alla via ### n. 109 presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE NONCHE' P.M. presso il Tribunale di ####'avv. ### per parte ricorrente: a) pronunciare, ai sensi della legge 1° dicembre art. 3 n. 2, lett. b), della ### 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il #### e la ###ra ### ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza; b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore, ### ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza tenendo in conto precipuo la disponibilità lavorativa e il trasferimento ### del #### dando allo stesso la piena disponibilità di incontro previa comunicazione massimo 24h prima della visita secondo il calendario approvato all'udienza del 3.6.2024 (ossia “ A. dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, tenuto conto della sua residenza a ### due fine settimana al mese fino alle ore 21.00, della domenica con pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale di una settimana al mese, in coincidenza col suo giorno libero, da comunicare alla madre non appena a sua conoscenza; B. dispone che il padre contatti il figlio mediante videochiamata almeno una volta al giorno, intorno alle ore 19.00 e comunque non oltre le 21.00 o sul cellulare della madre o su quello della nonna materna; C. dispone che nel periodo in cui il bambino non va a scuola, il padre possa tenerlo con sé presso la sua abitazione a ### nel mese di giugno per 7 giorni e per 15 giorni in vacanza. Le parti concordano che per l'anno 2024 il bambino stia col padre a ### dal giorno 14 al giorno 21 giugno, ferma restando la possibilità per la madre, in base alle sue disponibilità, di far visita al bambino a ### nonché che il bambino parta in vacanza col padre dal 6 al 14 luglio e trascorra col padre una settimana ad agosto da concordare con la madre entro il ### ad eccezione della settimana del 20-8-2024, in cui si festeggia il compleanno della madre; D. Dispone che nel periodo natalizio il minore trascorra ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore e dal giovedì santo al venerdì santo con l'un genitore e dal sabato santo al lunedì con l'altro e tutt'ora vigente”); c) confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in #### alla ### nr. 9, alla Sig.ra ### in quanto rispondente all'interesse del minore ### e quale ### genitore collocatario prevalente del minore; d) stabilire a carico del #### un assegno di mantenimento in favore del figlio minore ### pari ad euro 250,00 (duecento/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'### oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e assegno unico al 50% tra i due genitori; e) in via gradata, stabilire a carico del sig. ### un assegno di mantenimento in favore del figlio minore ### pari ad euro 300,00 (duecento/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'### oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e assegno unico al 50% tra i due genitori; f) in via ancor più gradata, qualora il Tribunale intendesse attribuire alla signora ### il 100% dell'assegno unico universale relativo al minore ### voglia stabilire a carico del #### un assegno di mantenimento in favore del figlio minore ### di misura non superiore a euro 200,00 (cinquecento/00). Con vittoria di spese ed onorari come per legge.  ###. ### per parte resistente: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori ### e ### in ### in data ###, trascritto nei registri degli atti matrimoniali di detto comune al n. 8, ### dell'anno 2012,ordinandoall'### di ###, a mezzo di rituale comunicazione da parte della ### di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici; 2) rigettare la pretesa riduzione dell'assegno di mantenimento siccome infondata in fatto ed in diritto; 3) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ### con collocazione privilegiato presso la madre con la quale continuerà a vivere presso la casa coniugale in ####, ### n. 9; 4) confermare l'assegnazione della casa familiare in #### alla ### n. 9in favore della sig.ra ### perché nell'interesse del figlio ### e quale genitore collocatario del medesimo; 5) condannare il ricorrente a corrispondere in favore della resistente, a titolo di mantenimento del figlio ### l'importo mensile di € 500,00 tenuto conto delle capacità economiche del ricorrente, del limitato esercizio del diritto di visita, e soprattutto delle accresciute esigenze del figlio minore, oltre adeguamento istat. In subordine, stabilire a carico del ricorrente il pagamento di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento, adeguato all'attualità secondo gli indici FOI dell'### 6) riconoscere ed attribuire alla sig.ra ### il 100% dell'assegno unico universale quale genitore collocatario del figlio ### 7) disporre che le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise e sostenute da ciascun coniuge in misura pari al 50% ciascuno, purché previamente concordate e documentate; mentre le spese straordinarie “obbligatorie” perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione, o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori, saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura pari al 50% anche se non previamente concordate; 8) disporre che il padre veda e tenga con sé il minore due fine settimana al mese fino alle ore 21.00 della domenica con pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale di una settimana al mese, in coincidenza col suo giorno libero, da comunicare alla madre non appena a sua conoscenza; Disporre che il padre contatti il figlio mediante videochiamata almeno una volta al giorno, intorno alle ore 19.00 e comunque non oltre le 21.00 o sul cellulare della madre o su quello della nonna materna; disporre per le festività natalizie (23-30 dicembre), di fine anno (31-dicembre/6 gennaio) e quelle pasquali (giorno di ### e Lunedì dell'###, il figlio trascorrerà le feste ad anni alterni con ciascun genitore, previo opportuno accordo; mentre per le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio 15 ### gg. consecutivi nei mesi di luglio o di agosto. Il periodo dovrà essere concordato dai genitori almeno entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative. 
Il minore dovrà trascorrere le festività del compleanno e quella del suo onomastico, preferibilmente, con il padre e la madre congiuntamente, salvo le rispettive esigenze lavorative, e previo accordo tra i genitori. Diversamente, il minore trascorrerà tali festività con ciascun genitore, in base allo schema dell'alternanza. Disporre che ciascun genitore possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto; 9) condannare, il ricorrente, in ogni caso, a corrispondere alla resistente, gli arretrati ### maturati sull'importo di € 350,00 a titolo di mantenimento dal 09/2021 al 06/2024; 10) con vittoria delle spese e competenze professionali di causa, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge, con attribuzione al difensore.  ###.M., in data ###, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.  #### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con la resistente in #### in data ###, nel corso del quale nasceva un figlio, ### in data ###, esponeva che a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la convivenza coniugale, i coniugi ricorrevano al Tribunale di ### per separarsi consensualmente ed il Tribunale omologava la separazione alle condizioni pattuite con decreto 6799/2020 del 9.9.2020. 
Aggiungeva di aver lasciato il domicilio coniugale e di vivere attualmente a ### con la nuova compagna e di aspettare un altro figlio. Pertanto, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, il ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore e collocazione dello stesso presso la madre nella casa coniugale sita in #### alla ### n. 9; chiedeva, altresì, ridursi l'entità del contributo al mantenimento per il figlio minore, motivando tale richiesta con le ingenti spese da sostenere, anche in vista dell'arrivo del secondo figlio e, pertanto, domandava disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio minore ### pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie. 
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma si opponeva alle ulteriori domande. In particolare, deduceva che sin dal periodo successivo all'allontanamento dalla casa coniugale (avvenuto il ###), il ricorrente aveva avuto un approccio inadeguato rispetto ai propri doveri genitoriali di assistenza morale e materiale, omettendo di frequentare assiduamente il bambino, non rispettando la calendarizzazione delle visite e non contribuendo economicamente al suo sostentamento, determinandosi solo dopo alcuni mesi, dietro solleciti e diffide, a corrispondere circa euro 150,00 mensili.
Si opponeva, inoltre, alla avanzata richiesta di riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore, in quanto non supportata da alcuna circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca della separazione, ed evidenziava che il ricorrente non aveva mai corrisposto l'adeguamento ### dell'assegno di mantenimento per il figlio. 
Fatte queste premesse, domandava emettersi pronuncia di scioglimento del matrimonio ponendo a carico del ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio ### l'importo mensile di euro 500,00, o, in subordine, stabilire, l'importo mensile di euro 400,00, adeguato all'attualità secondo gli indici ### chiedeva, altresì, condannarsi il ricorrente a corrispondere gli arretrati ### maturati sull'importo di euro 350,00 da ottobre 2021 ad oggi. 
All'udienza del 20.03.2024, le parti comparivano innanzi al giudice delegato, il quale, fallito il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione ed invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. 
All'udienza del 3.6.2024, il giudice delegato, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza del 20.3.2024, disciplinava il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, tenuto conto della sua residenza a ### e confermava l'importo del contributo al mantenimento del figlio minore, stabilito nella misura di euro 350,00; disponeva che i SS di ### e di ### in sinergia tra loro, predisponessero in favore delle parti percorsi di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità, invitando le parti ad intraprendere una concreta e fattiva collaborazione al fine di garantire al minore serenità ed equilibrio. Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa ### quale giudice delegato, in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024, disposto il prosieguo del monitoraggio e ritenuta irrilevante la richiesta di indagini patrimoniali sulla persona della compagna del ricorrente avanzata dal difensore della resistente, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art473 bis.28 c.p.c.. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data ### in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni. 
Domanda di scioglimento del matrimonio. 
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. 
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al ### del Tribunale di ### nel procedimento di separazione consensuale (15.7.2020), conclusosi con decreto n. 6799/2020 del 9.9.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, essendo altresì fallito il tentativo di conciliazione innanzi al giudice delegato, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. 
Domanda di affidamento, collocazione e diritto di visita. 
Con riferimento ai provvedimenti da adottare nell'interesse del figlio minore e, dunque, al regime di affidamento e collocazione dello stesso, sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori; conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, ### n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, ### 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010). 
Nel caso in esame, dalle allegazioni delle parti e dalle depositate relazioni dei ### incaricati, non sono emersi elementi tali da giustificare, ad avviso del Collegio, una deroga alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso del minore; in particolare, la relazione dei SS del 10.3.2025 evidenzia “un progressivo miglioramento nella relazione tra i genitori, caratterizzato da una maggiore collaborazione e disponibilità reciproca. Nonostante le difficoltà iniziali nell'attivazione del percorso di sostegno e mediazione familiare, il confronto tra le parti ha comunque portato a un cambiamento positivo, testimoniato anche dal benessere del minore, sia in ambito scolastico che nelle attività extrascolastiche. Si sottolinea, inoltre, il ruolo attivo del sig. ### nel mantenere un rapporto costante con il figlio, con il supporto dei nonni materni e paterni, nonché la conferma di una crescente armonia familiare da parte della rete coinvolta”. Pertanto, alla luce, di quanto riportato, il Tribunale ritiene che il regime dell'affido condiviso sia conforme all'interesse del minore, confermando la collocazione prevalente presso la madre alla quale va, pertanto, assegnata la casa coniugale. Il diritto di visita del genitore non collocatario viene disciplinato come indicato in dispositivo, tenendo conto della circostanza che il padre seppur attualmente ha preso in locazione un appartamento a ### come pacificamente dedotto da entrambe le parti in comparsa conclusionale, risulta pur sempre residente a ### ove lavora e dove vive il suo attuale nucleo familiare. 
Domanda di mantenimento del figlio. 
Deve essere posto a carico del padre, genitore non convivente con il figlio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dello stesso.
Va in primo luogo rammentato che l'obbligo di mantenere i figli minori e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, anche dopo la separazione continua a ricadere su entrambi i coniugi, prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore da porsi a carico del padre, in primo luogo, occorre considerare i redditi dei genitori. 
Al riguardo, è emerso che ### lavora come carabiniere con una retribuzione mensile pari ad euro 1.600,00/1.900,00 e abita a ### in un appartamento condotto in locazione per un canone mensile di euro 750,00 oltre euro 150,00 di spese condominiali, dove convive con la sua attuale compagna e con la figlia nata in data ###. Nel corso della prima udienza ha, poi, dichiarato di aver contratto un finanziamento di euro 5.000,00 per gli arredi e le spese della nuova casa e di pagare il mutuo per la casa coniugale, versando euro 505,00 mensili. 
Tanto premesso, la circostanza che abbia subito una decurtazione dello stipendio è priva di supporto probatorio; infatti, pur avendo il difensore di parte ricorrente dedotto nella comparsa depositata in sostituzione del precedente difensore che lo stipendio, all'epoca della separazione, era pari ad euro 2.225,00 mentre attualmente è pari ad euro 1.600,00, detta circostanza non trova riscontro. 
Si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il ricorrente ha percepito un reddito complessivo di euro 35.330,00 nell'anno 2019, di euro 34.307,00 nell'anno 2020 e di euro 32.061,00 nell'anno 2021. Inoltre, dalle buste paga depositate risulta che, tra marzo e maggio 2023 ha percepito una retribuzione netta tra euro 1.600,00 ed euro 1.700,00. 
In definitiva, priva di supporto è la circostanza che il ricorrente ha subito una contrazione del proprio reddito in quanto, a seguito di un incidente, non ha più potuto svolgere attività sulla autoradio dei ### inoltre, in atti non vi sono in atti le dichiarazioni dei redditi successive all'anno 2021, precludendo ciò di effettuare un'effettiva verifica sulla dedotta contrazione reddituale. 
Dunque, si si rivela insufficiente il deposito delle buste paga relative ai mesi di luglio agosto 2020, da cui risulta una retribuzione di euro 2.200,00 circa, deposito, tra l'altro, avvenuto tardivamente solo con la comparsa di costituzione del nuovo difensore pur trattandosi di documentazione, pacificamente, pregressa. ### parte, questa prospettazione è sconfessata dall'estratto conto
FINEKO allegato dal ricorrente, da cui si evince che il ### ha percepito una retribuzione maggiore, per cui si presume che essa sia in media superiore rispetto a quella dichiarata. 
La resistente, invece, ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di euro 1.200,00 lavorando quale collaboratrice scolastica (personale ### con contratti a tempo determinato e di corrispondere la metà dell'importo del mutuo della casa coniugale; dalle dichiarazioni dei redditi allegate risulta che ha percepito un reddito di euro 12.545,00 nell'anno 2020, di euro 13.503,00 nell'anno 2021 e di euro 13.946,00 per l'anno 2022. Tardiva, in quanto depositata solo con la memoria di replica, è la documentazione afferente alle imposte e tasse corrisposte dalla resistente. 
Pertanto, valutata, per un verso, la condizione reddituale delle parti e l'età del figlio (di anni 10) e, per altro verso, la circostanza che il ### deve assolvere anche ad ulteriori obblighi familiari derivanti dalla nascita di un'altra figlia - circostanza sopravvenuta rispetto all'epoca della separazione e che, senz'altro, comporta nuovi oneri economici per il genitore obbligato, riducendone la capacità reddituale - si reputa opportuno confermare in euro 350,00 l'importo dell'assegno di mantenimento. 
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo. 
In ordine all'assegno unico, può essere accolta la domanda della resistente di ottenere il versamento del 100% dello stesso. Infatti, anche in caso di affido condiviso, l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672). Pertanto, provvedendo la madre in modo prevalente alle necessità del figlio, attesi i ridotti tempi di permanenza del minore presso il padre, si ritiene di dover prevedere che l'assegno unico sia percepito interamente dalla resistente. 
Regolamentazione delle spese di lite. 
Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito complessivo della stessa, le spese possono essere interamente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ### (nato a ### il ###) e ### (nata a ### il ###) in ### il ###; 2) affida il figlio minore ### ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in ### alla ### n.9; 3) assegna a ### la casa coniugale sita in ### alla ### n.9; 4) dispone che il padre tenuto conto della sua residenza a ### trascorra con il minore: • due fine settimana al mese dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica con pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale di una settimana al mese, in coincidenza con il suo giorno libero, da comunicare alla madre non appena a sua conoscenza; • contatterà il figlio mediante videochiamata almeno una volta al giorno, intorno alle ore 19:00 e comunque non oltre le 21:00 o sul cellulare della madre o su quello della nonna materna; • nel periodo in cui il bambino non va a scuola, terrà con sé il minore presso la sua abitazione a ### nel mese di giugno per 7 giorni e per 15 giorni in vacanza nel mese di luglio o di agosto da concordare preventivamente tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno; • nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e dal ### al ### o dal ### al lunedì.  5) pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 350,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ### come per legge; 6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo; 7) dispone che l'assegno unico erogato per il figlio minore sia percepito al 100% dalla madre ### 8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello ###) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 8, parte I, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2012); 9) dichiara le spese compensate tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7.01.2026.  ### estensore ### dott.ssa ### dott.ssa

causa n. 3892/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rosaria Barbato, Anna Coletti

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 2338/2024 del 23-12-2024

... di ### - che, telefonicamente, veniva allertato dai figli circa condotte aggressive poste in essere dalla madre - si legge che i militari riscontravano la presenza dei bambini in lacrime, i quali riferivano di aver avuto poco prima un diverbio con la madre ### in quanto era nervosa e aveva tentato di prendere con forza il telefono del figlio maschio ### difatti quest'ultimo riferiva che aveva deciso di andare via a causa del nervosismo della madre e nella circostanza veniva bloccato dalla madre nel prendere il cellulare facendo pressione sulla mano destra dove aveva il cellulare, mano che già gli faceva male per una precedente caduta; in quel frangente, anche la figlia ### riferiva alle ### dell'Ordine intervenute di essere spaventata dai comportamenti della madre, a suo dire, dettati dal nervosismo dipendente dalla separazione in corso tra i genitori (v. nota trasmessa in data ###). Ebbene, da quanto sopra esposto appare evidente come i comportamenti bizzarri e, a tratti, aggressivi posti in essere da ### nei confronti del marito e dei figli abbiano reso intollerabile la convivenza matrimoniale e, con ciò, determinato l'allontanamento definitivo dei minori e dello stesso ### dal domicilio (leggi tutto)...

testo integrale

N. 6003/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ### relatore dr.ssa ### dr.ssa ### onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 05/12/2024, promossa da: ### nata a #### il ###, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. ### - che ha formalmente rinunziato al mandato - RICORRENTE; nei confronti di ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso dal proc.  dom. avv. ### giusta procura in atti - CONVENUTO; con l'intervento di ### a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art.  473.bis.14, comma 4 c.p.c. 
OGGETTO: Separazione giudiziale #### ricorrente come da memoria depositata ex art. 473-bis.17, n. 1 c.p.c.: “in via principale: - pronunciare la separazione personale tra la ###ra ### e il #### per fatto addebitabile al Resistente per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto; - assegnare la casa famigliare sita in ### di ####, via ### n. 41 alla signora ### per la convivenza coi figli minori ### e ### - dichiarare l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, con relativo diritto di visita del signor ### da condividere in base alle esigenze, anche lavorative, di questi; - porre a carico del signor ### l'obbligo di corresponsione di un contributo economico per il mantenimento in favore dei figli minori del valore mensile complessivo di € 750,00, ovvero del maggiore o minore valore che l'###mo ### riterrà congruo anche in base ai redditi effettivi del Resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli; - porre a carico di ### l'obbligo di trasferire, a titolo gratuito alla signora ### la proprietà dell'autovettura ### targata ### a lui intestata ed abitualmente in uso alla Ricorrente; in via istruttoria, - la difesa della ricorrente insiste nell'ammissione della ### d'### atta a rispondere al seguente quesito volto ad accertare le misure più idonee da adottare con riguardo al migliore interesse dei figli minori «### esame degli atti di causa, espletamento di colloqui clinici con le parti, singoli e di coppia, e con i figli minori, eventuale somministrazione di test proiettivi e di personalità se ritenuti necessari ed acquisizione, se del caso, di informazioni anche in ambito scolastico e familiare, accerti il CTU quale sia attualmente il quadro di personalità di ciascun genitore in relazione all'attitudine di ciascuno di conservare soddisfacenti relazioni affettive con i minori e di dimostrare adeguata capacità genitoriale, avendo riguardo in particolare ai seguenti aspetti: - capacità di accudimento e cura; - attenzione ai bisogni reali del minore; - capacità empatiche, riflessive e di ascolto; - riconoscimento del ruolo dell'altro genitore. 
Approfondisca le ragioni dei minori in relazione alla scelta (se di scelta trattasi) di rimanere a vivere con la famiglia originaria paterna (situazione in essere dallo scorso 24.9.2023) ed evidenzi, altresì, se emergano anomalie o devianze nei genitori che possano avere effetto pregiudizievole sulla serenità e sull'equilibrio psicofisico dei minori. Suggerisca, quindi, il CTU i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori circa l'affidamento, il collocamento e la disciplina del diritto di visita con il genitore non affidatario e non collocatario»; - sulle prove istruttorie dedotte da controparte, la difesa contesta l'ammissione delle predette in quanto inidonee perché inconferenti e superate dalla produzione documentale in atti. In ogni caso, si rileva l'opportunità di disporre, in anticipo, la CTU richiesta da ambo le ### per verificare, nell'interesse dei figli, le misure urgenti da attuare in loro favore. Qualora le prove dedotte da controparte venissero accolte si chiede di essere autorizzati, a prova contraria, a sentire i seguenti testi: - ### residente a ### del ####, via ### n. 5; - ### resistente a ####, via ### 42; in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui codesto ###mo ### ritenga di accogliere le domande formulate dal Resistente, determinare l'attribuzione di un assegno di mantenimento in capo alla signora ### in misura pari a € 200,00 per ciascun figlio, tenuto conto, oltre che delle effettive disponibilità economiche dei coniugi, delle spese che la ricorrente sarebbe chiamata a sostenere dovendo uscire dalla casa familiare a fronte di un costo medio per la locazione di immobili ad uso abitativo pari a € 600,00. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e competenze professionali, ex DM 147/2022”.  ### convenuta come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data ###: “### rejectis, voglia il ### adito in via principale: - pronunciare la separazione personale dei coniugi ### e ### ordinando al competente ### dello ### di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio; - disporre l'affido super esclusivo dei figli ### ed ### in capo al padre; - collocare ### e ### con il padre presso la casa familiare di sua proprietà e che a costui rimarrà assegnata; - la madre potrà frequentare i figli minori solo previa presa in carico da parte del ### dell'### e del CPS territorialmente competenti attraverso un solo accesso settimanale di quattro ore monitorato e coordinato, sempre in ambiente protetto, dai ### competenti per territorio. - Porre in capo alla genitrice non collocataria l'obbligo di versare all'altro, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento di ### e ### somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ### di incremento del costo della vita; - porre in capo alla signora ### l'obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli secondo il protocollo attualmente in uso presso l'intestato ### In via istruttoria Si chiede che venga ammessa la prova testimoniale del dott. ### presso il ### di ### (###, via ### da ### n. 5, sui seguenti capitoli di prova: 1) “vero che in data 28 febbraio 2022 la signora ### all'esito dell'incontro con il dottor ### ha riferito di aver rifiutato l'approccio farmacologico suggeritole dal medico?”; 2) “vero che in data 1 settembre 2023, il signor ### ha incontrato personalmente il dottor ### il quale ha suggerito di rivolgersi alla dottoressa ### medico di base della signora, poiché la ### si rifiutava di intraprendere un percorso psicologico?”; 3) “vero che in data 10 novembre 2022 il signor ### accompagnato dal fratello ### si è nuovamente rivolto al dottor ### per domandare “come gestire le minacce di suicidio della signora Ferrari”?”; 4) “vero che nell'occasione di cui al capitolo 3 il dottor ### ha riferito che, a suo avviso, la signora ### soffrisse “plausibilmente di un disturbo psicotico paranoico e persecutorio probabilmente di carattere ereditario ma che sarebbero stati necessari approfondimenti specifici”?”; 5) “vero che in data 17 novembre 2022 la signora ### accompagnata dal marito, ascoltata la possibilità diagnostica dal dottor ### rispondeva “mi date tutti della pazza”?”. i capitoli 3 e 4 anche con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. - Si insiste inoltre per l'ingresso dei seguenti ulteriori capitoli di prova con i testi di seguito indicati: 6) “vero che i coniugi nell'anno 2022 hanno intrapreso un percorso di coppia con la dottoressa ### presso il ### di ### i cui incontri sono avvenuti in data 26 marzo, 1° aprile, 23 aprile, 28 maggio, 6 agosto, 3 settembre, 29 ottobre e 19 novembre?”; con la teste dottoressa ### presso il ### di ### (###, via ### da ### n. 5. 7) “Vero che al rientro dalla vacanza a ### a ### nell'agosto 2017, la signora ### ha raccontato al marito e al suocero, e il 2 aprile 2018 (Lunedì dell'### anche ai cognati, di aver visto durante la vacanza una collega, tale ### che “di proposito le rigava la fiancata dell'auto con una bicicletta”?”; con i testi #### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 8) “Vero che il 17 novembre 2021, dopo un intervento medico presso la casa di ### la signora manifestava crisi di pianto che, per i medici che l'avevano in cura, erano dovute ad una reazione all'anestesia?”; con i testi ### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 9) “Vero che all'inizio del mese di novembre 2021 il signor ### ha domandato al fratello di provvedere al cambio del proprio numero di telefono in quanto riceveva “strane” notifiche da ###”; con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 10) “Vero che da novembre 2021 fino a luglio 2022 il signor ### forniva quotidianamente alla signora ### i richiesti dettagli degli spostamenti lavorativi del signor ###”; con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 11) “Vero che da novembre 2021 la signora ### ha contattato ripetutamente il di lei fratello ### e i fratelli del marito, ### ed ### riferendo di storie extraconiugali con diverse e non specificate donne di ### con una di lei collega signora ### nonché con la di lui suocera e la signora ### madre di un amico del marito?”; con i testi ### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 12) “Vero che da febbraio 2022 e sino ad oggi la signora ### ha ipotizzato tradimenti del marito riferendo tali circostanze anche ai figli?”; con i testi ### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 13) “Vero che il percorso di coppia con la dottoressa ### è stato interrotto per volontà della signora ### in data 10 dicembre 2022?”; con la teste dottoressa ### presso il ### di ### (###, via ### da ### n. 5; 14) “vero che da novembre 2021 e sino ad oggi la signora ### ha accusato dapprima il proprio padre, poi il marito, i figli, il cognato ### nonché una non precisata signora delle pulizie di essere entrati nell'abitazione famigliare e di aver asportato documenti, suppellettili e piccolo mobilio di proprietà della stessa?”; con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 15) “Vero che dalla fine del mese di luglio 2022 la signora ### era divenuta irrintracciabile al numero di cellulare a causa di continui cambi di sim ed operatori telefonici?”; con i testi ### ed ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 16) “Vero che in data 21 ottobre 2022 il signor ### e la signora ### si sono recati presso la filiale ### di ###”; 17) “vero che in detta occasione la signora ### ha inveito contro il personale dell'istituto di credito, in particolare il dottor ###”; 18) “vero che presso l'istituto di credito ### filiale di ### esisteva una fideiussione per euro 7.500,00 a garanzia del fido di euro 5.000,00 del marito?”; 19) “vero che l'istituto di credito ha provveduto a cancellare la fideiussione di euro 7.500,00 raccolta dall'allora ### e a redigere un documento attestante l'assenza di garanzie prestate dalla signora ###”; i capitoli da 16 a 19 con i testi ### e ### presso ### filiale di ### via ### n. 69. 20) “Vero che la mattina del 23 luglio 2023 la signora ### tagliava tutti i vestiti invernali del marito tagliandoli con un coltello alla presenza del figlio ###”; con la teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 21) “Vero che il 12 novembre 2023 alle ore 9.45 il signor ### ha ricevuto il video da parte della nipote ### allegato sub doc. 11 che si mostra al teste?”; 22) “### che il signor ### il 12 novembre 2023, ha ricevuto la registrazione da parte del nipote ### qui allegata sub doc. 12 che si mostra al teste?”; 23) “vero che il signor ### sempre nella medesima occasione, il 12 novembre 2023, ha ricevuto una registrazione da parte della nipote ### qui allegata sub doc. 13 che si mostra al teste?”; 24) “vero che dopo aver ricevuto i docc. 11, 12 e 13 da parte dei nipoti il signor ### ha chiamato i ### di ###”; i capitoli da 21 a 24 con il teste ### via ### n. 7, Valbrembo ###. 25) “### che verso le ore 12.30/13.00 del 12 novembre 2023 la signora ### ha chiamato la zia, signora ### perché rimanesse presso l'abitazione materna con i figli?”; 26) “vero che in data 12 novembre e 13 novembre 2023, la signora ### ha inviato al signor ### i messaggi audio qui allegati sub doc. 14 e 14bis che si mostrano al teste?”; capitoli 25 e 26 con la teste ### via ### D'### n. 45, Treviolo ###. 27) “### che una domenica di inizio settembre 2023 la signora ### ha rischiato di investire il signor ### sulle strisce pedonali all'intersezione tra via ### e via ### della frazione ### di ###”; con il teste ### via ### n. 8, ####. Si chiede che venga espunto il paragrafo contenente le frasi da “### al capitolo 27)” sino “a 372 c.p..” presente a pagina 15 della memoria avversaria datata 19 gennaio 2024, poiché quantomeno sconvenienti ex art. 80 c.p.c., e configurando ipotesi di reato ex art. 612 c.p.  preconizzando, con intento calunnioso, che il teste renda falsa testimonianza. In ogni caso con condanna di spese e competenze in capo a parte attrice”. 
Per il ###: “parere favorevole”.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### - premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con ### in data ### a ### in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli ### (n. il ###) e ### (n. il ###) - chiedeva all'intestato ### di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, di assegnare alla medesima la casa familiare, disponendo l'affidamento condiviso dei figli e il loro collocamento presso il domicilio materno; chiedeva, quindi, di disciplinare i periodi di permanenza dei minori presso il padre, tenuto conto delle esigenze della madre; chiedeva, infine, di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile di euro 375,00 per ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie, con obbligo del marito di trasferire alla moglie, a titolo gratuito, la proprietà dell'autovettura ### a lui intestata ma abitualmente in uso alla ricorrente; in via istruttoria, ### chiedeva di disporre una consulenza tecnica d'ufficio psico-diagnostica volta ad accertare le misure più idonee da adottare con riguardo all'interesse dei figli. 
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva di lavorare come operaia dal lontano 2004, a tempo indeterminato, mentre il marito dall'anno 2015 aveva assunto la veste di socio-amministratore della società ### s.n.c. di ### e ### & C. di cui detiene il 20% delle quote e presso la quale svolge anche le mansioni di giardiniere; che la casa familiare, sita in ### di ### è di esclusiva proprietà del marito e che su tale immobile risulta iscritta ipoteca volontaria a fronte della concessione di un mutuo di durata trentennale; che il marito, inoltre, è titolare di diritti reali su alcune quote di immobili situati in #### e ### ereditati a seguito della morte della di lui madre, oltre ad essere intestatario di due autovetture, tra cui la ### in uso alla ricorrente; che ella si era sempre occupata dell'accudimento dei figli, contribuendo economicamente al benessere della famiglia senza mancare di prestare assistenza alla propria madre, affetta di schizofrenia; che il marito, infatti, durante i litigi con la moglie, utilizzava la malattia mentale della suocera per incolpare la ricorrente, ritenendo che, trattandosi di malattia ereditaria, anche lei fosse affetta da schizofrenia o, comunque, “malata di mente”; che, pertanto, la medesima decideva di rivolgersi ad una struttura sanitaria per svolgere alcuni accertamenti, dai quali emergeva un quadro clinico rassicurante; che, peraltro, ### aveva la tendenza “a far scherzi” alla moglie, nascondendo, ad esempio, alcuni oggetti presenti in casa per poi collocarli in luoghi ove risultavano immediatamente visibili, così da farla sentire realmente pazza, nonché di tentare di farla apparire tale di fronte a terzi; che, peraltro, il marito stava tentando di strumentalizzare i figli per farla apparire affetta da disturbi mentali e che, comunque, dal 24/09/2023, dopo l'ennesimo litigio, i due minori venivano accompagnati dal padre presso i ### di ### per essere poi collocati presso la famiglia di origine paterna, dove sembrerebbero essere più sereni, nonostante il distaccamento dai genitori. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio l'odierno convenuto, contestando tutto quando ex adverso dedotto, aderendo unicamente alla domanda di separazione giudiziale. Chiedeva, infatti, in via preliminare e urgente, di disporre l'ascolto dei minori e prevedere che le visite madre-figli potessero avvenire alla presenza dei ### con divieto di pernottamento e di trasporto in automobile o altri mezzi condotti personalmente dalla madre; in via d'urgenza, chiedeva anche l'acquisizione dei verbali redatti dai ### di ### in occasione degli interventi eseguiti nei mesi di giugno, luglio e novembre 2023 presso la casa coniugale; in via principale, il convenuto chiedeva di pronunciare la separazione e, qualora si fosse accertata la sussistenza di problematiche psicofisiche e/o psicopatologiche della madre tali da incidere negativamente sull'integrità psicofisica dei minori, chiedeva di collocare i figli presso il domicilio paterno con conseguente assegnazione della casa familiare, regolamentando il diritto di visita della madre secondo quanto emerso dagli approfondimenti richiesti; in via subordinata, solo in caso di accertata idoneità della madre ad occuparsi dei figli, chiedeva di prevedere l'affidamento condiviso e il collocamento dei minori presso il padre, disciplinando il diritto di visita materno in base alle risultanze della c.t.u.; chiedeva, infine, di porre a carico di ### l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli mediante il versamento di un assegno di euro 250,00 al mese per ciascun figlio, con suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie; in via istruttoria, dunque, chiedeva al ### di disporre l'espletamento di una consulenza tecnica psico-diagnostica con l'intervento di un esperto in psichiatra. 
Nel merito, il convenuto dava atto che, durante tutta la convivenza matrimoniale, aveva assistito sempre a comportamenti di probabile natura psicopatologica della moglie, ma che, in particolare dall'anno 2020, vi era stato un crescendo di atteggiamenti molesti, ossessivi e persecutori sia nei confronti del marito che dei figli, riportando alcuni episodi che avevano determinato l'intervento ### dell'Ordine ovvero del ### sanitario e, in ultimo, la decisione di entrambi i figli di abbandonare la casa familiare per salvaguardarsi dalla madre. Riferiva di aver tentato senza successo di aiutare la moglie ad intraprendere le cure necessarie, anche farmacologiche, proposte dal medico psichiatra dott. ### del ### che, peraltro, nel lontano 2008 la moglie aveva iniziato a mostrare i primi segni di squilibrio, affermando che i vicini di casa la stavano “spiando” dalle finestre, nel 2021 ella iniziava a soffrire di crisi di pianto notturne e, convinta che il marito avesse instaurato una relazione extra-coniugale, iniziava a “spiarlo” accedendo al suo profilo ### verificandone la geolocalizzazione e raccontando ai familiari storie extraconiugali del tutto fantasiose; che, dal mese di febbraio 2022, la ricorrente veniva spesso travolta da crisi di rabbia incontrollata intervallata, con stravolgimento repentino e inatteso, da momenti di dolcezza artefatta e melliflua; che da agosto 2022, la iniziava ad accusare il marito e la di lui famiglia di aver falsificato la sua firma per ottenere con l'inganno una fideiussione di 120.000,00 euro a favore della loro società di famiglia, sebbene esistesse soltanto una fideiussione di 7.500,00 euro a garanzia del fido di 5.000,00 euro del marito di cui la signora ### ne aveva dichiaratamente memoria, tanto che gli impiegati della banca si impegnavano a cancellare la fideiussione producendo un documento attestante la completa assenza di qualsivoglia garanzia, ma la moglie ometteva pure di ritirarlo; che, da settembre 2022 a settembre 2023, ### ogni notte, riprendeva i documenti bancari per verificarli con manicale attenzione, minacciando il marito che, spaventato per questi comportamenti, dormiva sul divano; che a tutto ciò si aggiungevano esternazioni con le quali la ### manifestava intenti suicidi (se qui do fastidio, ci sono tanti ponti per andare a ###, che spingevano il marito a rivolgersi nuovamente al medico psichiatra dott. ### il quale gli rappresentava che, a suo avviso, la moglie soffriva plausibilmente di un disturbo psicotico paranoico e persecutorio probabilmente di carattere ereditario, ma che, ovviamente, occorrevano approfondimenti specifici. 
Così instaurato il contraddittorio, alla prima udienza fissata per il giorno 08/02/2024, preso atto della mancata comparizione personale della ricorrente, il ### delegato procedeva a sentire liberamente il convenuto ### il quale dichiarava quanto si reputa utile trascrivere di seguito: “I ragazzi stanno bene, sono sereni e finalmente hanno ripreso a dormire la notte, al contrario di prima. Stanno svolgendo le loro attività, ### gioca a basket e ### va in palestra. Hanno le loro abitudini come dei normali ragazzi, cosa che prima non avevano. I ragazzi sentono la mamma per telefono, con chiamate che si svolgono di solito la mattina presto, prima di andare a scuola o verso sera. Talvolta, le chiamate sono tranquille ma la maggior parte delle volte la madre mette pressione ai ragazzi, dicendo loro che a casa spariscono le cose, anche se noi non viviamo più lì. ### riesce a sopportare meglio la situazione, mentre ### è più restia, sta zitta anche se ultimamente noto che ha un diverso approccio, riesce ad affrontare un po' di più queste discussioni con la mamma. Sono io che mi sto occupando integralmente del loro mantenimento, la madre non sta versando niente. Il mutuo è intestato a me, ho sempre pagato tutto io. Anche le utenze domestiche della casa coniugale vengono addebitate sul mio conto corrente. In attesa che il ### assuma delle decisioni rispetto al collocamento dei figli, per quanto mi riguarda, nulla oppongo al fatto che mia moglie possa continuare a vivere nella casa coniugale” (v. verbale udienza).
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, con ordinanza resa fuori udienza in data ###, il ### delegato disponeva l'espletamento, in via d'urgenza, di una indagine psicodiagnostica finalizzata ad accertare anche l'eventuale sussistenza di patologie psichiatriche, sia perché chiesta da entrambe le parti sia perché suggerita dal ### “### Isola”, che, nelle more della prima udienza, trasmetteva a questo ### una breve relazione nella quale esprimeva l'opportunità di dare corso ad un approfondimento di natura psichiatrica sulla coppia genitoriale e, in attesa di tale accertamento, che venisse mantenuto il collocamento dei figli presso il padre in quanto ritenuto maggiormente tutelante per il benessere dei minori, salva la possibilità per i figli di contattare telefonicamente la madre e di incontrarla in luoghi pubblici (v.  relazione sociale dell'11/01/2024, a firma dell'### soc. dr.ssa ###. Anche la psicologa dell'### nella relazione trasmessa a questo ### dava atto che i minori ### ed ### erano comprensibilmente provati dalla situazione, considerato il cambiamento di contesto abitativo, di abitudini di vita e la difficoltà di relazionarsi con la propria madre, sicché, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla coppia genitoriale, reputava maggiormente tutelante per il benessere dei ragazzi il loro collocamento presso il nonno paterno congiuntamente al padre, con prosecuzione della presa in carico psicologica dei minori presso il ### familiare “###” di ### (v. relazione psicologica a firma della dr.ssa ###. 
Con la suddetta ordinanza, in via temporanea e urgente, il ### delegato disponeva l'affidamento temporaneo dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, domiciliat ###, e facoltà della madre di contattare telefonicamente i figli ed incontrarli in luoghi pubblici, fermo il divieto di pernottamenti presso l'abitazione materna e di eventuali tragitti in auto con la madre, incontri che, comunque, sarebbero dovuti avvenire nel rispetto della volontà dei ragazzi, dei loro bisogni emotivi e dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici; poneva a carico della madre il versamento di un assegno di euro 250,00 al mese per il mantenimento di ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie, dando atto della rinunzia di ### alla propria quota di assegno unico erogato dall'### e della disponibilità manifestata dal medesimo convenuto di consentire alla moglie di continuare ad abitare temporaneamente la casa coniugale di sua esclusiva proprietà; da ultimo, disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte del ### e la prosecuzione dei percorsi di supporto psicologico già intrapresi da ### e ### presso “###”, per il tempo ritenuto necessario o anche solo opportuno per preservare il loro benessere psico-emotivo. 
Istruita la causa mediante l'acquisizione delle relazioni relative agli interventi eseguiti dalle ### dell'Ordine in data ###, 23/07/2023 e 12/11/2023 presso l'abitazione dei coniugi in ### di ### l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte del ### competente e l'espletamento di una consulenza psicodiagnostica, all'udienza tenutasi in data ###, preso atto della mancata partecipazione di ### agli accertamenti psico-diagnostici e psichiatrici disposti dal ### il giudice delegato chiedeva al ### d'### di fornire alcuni chiarimenti rispetto al fatto se la previsione di incontri in luoghi pubblici e di libere telefonate tra madre e figli potesse costituire fonte di pericolo per l'incolumità psico-fisica di ### e ### e fonte di pregiudizio per la tenuta psico-emotiva dei figli medesimi, ovvero se, a livello precauzionale e a tutela del benessere dei minori, sarebbe stato più opportuno prevedere una temporanea sospensione degli incontri e dei contatti telefonici, subordinandone la ripresa alla preventiva presa in carico di ### dal ### dell'### e del CPS territorialmente competenti. 
All'udienza “cartolare” tenutasi in data ###, ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal ### il giudice delegato rigettava ogni altra istanza istruttoria e fissava l'udienza del 05/12/2024 per la rimessione della causa in decisione al Collegio. Nei termini assegnati dal giudice delegato, la difesa di parte convenuta precisava le conclusioni come sopra riportate e depositava la comparsa conclusionale. Con ordinanza resa fuori udienza in data ###, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. 
Così riassunti brevemente i fatti di causa, in primo luogo, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi. 
Le circostanze dedotte in ricorso e nella comparsa di costituzione del convenuto, unitamente alla cessazione di fatto della convivenza dei coniugi e della coabitazione tra la madre e i figli minori, sono tutti elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta da tempo intollerabile e pregiudizievole per l'educazione della prole, sicché deve essere pronunciata la separazione personale delle parti, ai sensi dell'art. 151, comma 1 Va rigettata, in quanto non provata, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla odierna ricorrente nei confronti del marito.
In punto di diritto, va ricordato che, ai fini della pronunzia dell'addebito, è necessario l'accertamento di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio e l'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra detti comportamenti e l'intollerabilità della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di uno, o entrambi i coniugi, sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. 
Ora, nella fattispecie, ### motiva la richiesta di addebito della separazione deducendo che il marito avrebbe “infamato” la moglie, sostenendo che ella è affetta da una forma di schizofrenia al pari di quella diagnosticata alla di lei madre e, così facendo, avrebbe alimentato la litigiosità all'interno della coppia (p. 5 ricorso); che il marito ometteva di prestare la dovuta assistenza alla moglie quando, nel novembre 2021, ella si sottoponeva ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un'ernia inguinale, denigrandola e accusandola di non essere in grado di gestire la casa, ancora una volta sostenendo che la stessa soffriva di patologie mentali (p. 5 ricorso); che ### iniziava a fare scherzi e dispetti alla signora ### con il solo proposito di farla sentire realmente pazza, nonché di tentare di farla apparire tale di fronte ai terzi (p. 6); che peraltro, in occasione di un litigio avvenuto in data ###, il marito la strattonava e percuoteva, rompendole la collana che indossava e causandole una escoriazione retro ascellare giudicata guaribile in sei giorni dal personale medico del ### del ### (p. 7); che proprio a causa delle incessanti controversie coniugali in cui venivano costantemente coinvolti i figli, questi ultimi venivano collocati presso la famiglia di origine paterna, dove sembravano essere più sereni nonostante il distaccamento dai genitori (p. 8). 
Ebbene, i fatti dedotti da ### in merito agli eventi fondanti la domanda di addebito non hanno avuto alcun riscontro, neppure a livello indiziario, nella documentazione acquisita da questo ### dalla quale, invece, si riscontra una realtà dei fatti completamente diversa da quella narrata dalla difesa della ricorrente. Più in particolare, dal verbale di annotazione di polizia giudiziaria redatto dai militari della ### dei ### di ### intervenuti in data ### presso la casa coniugale per una lite tra coniugi segnalata da una vicina di casa, si apprende che ### in quella circostanza, riferiva ai militari che ### oltre a strapparle la collana dal collo durante una lite verbale, avrebbe percosso lei e la figlia ### tuttavia - si legge testualmente in questo verbale - durante il racconto della sua versione dei fatti, è doveroso precisare che la donna veniva più volte smentita dalla figlia ### la quale negava il fatto che suo padre poco prima avrebbe percosso lei unitamente alla madre. La ragazza riferiva che, durante il pomeriggio, la ### senza un giustificato motivo provocava continuamente il marito, ribadendogli ad esempio alcuni episodi passati successi tra di loro di poca importanza, finché quest'ultimo perdeva la pazienza. Da ciò, infatti, ne scaturiva una lite verbale tra i due, durante la quale, nel tentativo di allontanare la donna, il ### le strappava la collana dal suo collo. Nel frattempo, per paura che la situazione potesse degenerare, la figlia ### tentava di calmare entrambi i genitori, allontanandoli l'uno dall'altro, senza ricevere percosse di alcun tipo, al contrario di quanto dichiarava la madre. A verbale i militari davano anche atto che, al loro arrivo, i locali dell'abitazione apparivano in ordine e nessuno dei presenti presentava segni di percosse e/o lividi riconducibili ad una violenza fisica e/o maltrattamenti (v. nota trasmessa in data ###). 
Dal verbale redatto dai militari con riferimento all'intervento eseguito in data ### emerge che ### nell'occasione, confermava ai militari di aver tagliato con un coltello vestiti del marito, e di aver chiesto i telefoni ai figli in quanto convinta che ci fossero anomalie, ma non forniva spiegazioni sensate in merito, riferendo in modo vago che aveva appurato che nei telefoni c'erano delle intromissioni da parte di terzi, ad esempio numeri non conosciuti o altro, pertanto avrebbe dovuto farli analizzare da un tecnico (v. nota trasmessa in data ###). Ancora, dal verbale relativo all'intervento eseguito in data ### presso la casa coniugale, a seguito di richiesta avanzata dal ### emerge che durante la permanenza degli operanti all'interno dell'abitazione coniugale questi notavano i due figli molto “provati” per quanto stava accadendo, tanto che ### si rivolgeva in lacrime alla madre chiedendole di smetterla, ma la donna gli rispondeva che il ragazzo stava piangendo per finta, aggiungendo di conoscere il proprio figlio e che non stava piangendo sul serio, provocando un'ulteriore pianto del figlio.  ### chiedeva alla madre di avere un atteggiamento più tranquillo in casa, prendendo le difese del padre; nel medesimo verbale si dava anche atto che, in quella circostanza, entrambi i figli prendevano in totale autonomia la decisione di seguire il padre e fermarsi a dormire fuori dall'abitazione, ma prima di andare via, la ### chiedeva al figlio ### se conoscesse il significato della parola “divorzio” e quale fosse la differenza tra “divorzio” e “separazione”, mettendo ulteriormente in difficoltà il figlio (v. nota trasmessa in data ###). E, ancora, nella annotazione di polizia giudiziaria in ordine all'intervento eseguito in data ###, a seguito di una ulteriore richiesta da parte di ### - che, telefonicamente, veniva allertato dai figli circa condotte aggressive poste in essere dalla madre - si legge che i militari riscontravano la presenza dei bambini in lacrime, i quali riferivano di aver avuto poco prima un diverbio con la madre ### in quanto era nervosa e aveva tentato di prendere con forza il telefono del figlio maschio ### difatti quest'ultimo riferiva che aveva deciso di andare via a causa del nervosismo della madre e nella circostanza veniva bloccato dalla madre nel prendere il cellulare facendo pressione sulla mano destra dove aveva il cellulare, mano che già gli faceva male per una precedente caduta; in quel frangente, anche la figlia ### riferiva alle ### dell'Ordine intervenute di essere spaventata dai comportamenti della madre, a suo dire, dettati dal nervosismo dipendente dalla separazione in corso tra i genitori (v. nota trasmessa in data ###). 
Ebbene, da quanto sopra esposto appare evidente come i comportamenti bizzarri e, a tratti, aggressivi posti in essere da ### nei confronti del marito e dei figli abbiano reso intollerabile la convivenza matrimoniale e, con ciò, determinato l'allontanamento definitivo dei minori e dello stesso ### dal domicilio coniugale. 
Nessun elemento di prova, invece, si riscontra quanto alle asserite violazioni dei doveri di assistenza morale e di fedeltà, poste dalla moglie a fondamento della domanda di addebito, ragion per cui la domanda va senz'altro rigettata. 
Passando alle questioni inerenti all'affidamento della prole, al ### preme ricordare che, nel nostro ordinamento, il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. ### di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore. 
Ciò chiarito, va dato atto che, proprio in considerazione dei segnali di malessere dei figli rappresentati da entrambi i genitori nei loro scritti difensivi e dei fatti allegati da ciascuna parte rispetto alle condotte asseritamente pregiudizievoli per la prole poste in essere dall'altro genitore, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura psico-diagnostica volta ad accertare le capacità genitoriali di madre e padre, oltre all'eventuale sussistenza di problematiche di rilievo psichiatrico e/o psicopatologico in capo alle parti tali da incidere sulle capacità e sul corretto espletamento delle funzioni genitoriali. 
Ebbene, come scritto dal CTU nominato dott. ### psicologo e psicoterapeuta, l'odierna ricorrente ### dopo aver preso parte a soli due incontri con il Consulente tecnico, per tutta la durata delle operazioni peritali si rendeva sostanzialmente irreperibile omettendo di rispondere alle richieste di contatto effettuate tramite telefono, messaggi in segreteria, e-mail e contatti con il ### sia da parte del CTU sia da parte del suo ### dott. ### medico esperto in psichiatria.1 Ancorché non sia 1 Si legge nella relazione: “### l'inizio delle operazioni peritali, da parte ricorrente l'avvocato ### rimetteva il mandato. ### le operazioni peritali la ###ra ### dava incarico all'avvocato ### di procedere al deposito dell'istanza di visibilità. Alla data attuale, nessun legale si è formalmente costituito in giudizio per assistere la ricorrente; … ### i plurimi solleciti effettuati sia dal Dott. ### che dal sottoscritto (tramite telefono, messaggi in segreteria, mail, contatto con l'avvocato ###, la ###ra ### non stato possibile sottoporre la madre ad una valutazione psichiatrica, avendo ella rifiutato ogni possibile contatto con lo ### in psichiatria, gli incontri con il CTU dott. ### e l'analisi delle somministrazioni testistiche hanno messo in luce dei tratti di personalità della signora ### che si sono rivelati altamente pregiudizievoli nel rapporto con i figli; più in particolare, il Consulente ha potuto constatare come, durante i due colloqui peritali, la perizianda ### abbia manifestato un atteggiamento spiccatamente sospettoso e difensivo, apparentemente contenuto rispetto a franchi aspetti di marca psicotica. Il pensiero è apparso marcatamente rigido, comunque congruo nei suoi nessi logici e nella sua concretezza. ###à è risultata fortemente controllata e contenuta, in assenza di spunti aggressivi. Il profilo al test di personalità ### (risultato pienamente valido) nelle sue scale riporta un'elevazione alla scala di base della paranoia al limite del cut off (63 punti T); altre scale riguardante l'area paranoica appaiono sopra soglia: paranoia latente (Pa-O = 67 punti T), così come le idee persecutorie (### = 70 e Pa1 = 68). Una seconda area critica consiste nella fragilità con il contatto con la realtà. Si segnala in tal senso il punteggio delle seguenti scale: ### (esperienze aberranti) = 66, Sc6 (esperienze sensoriali bizzarre) = 66, #### = 68, BIZ (ideazione bizzarra) = 74. Infine, si segnala un'ultima area critica riguardante l'aggressività e il suo contenimento, emergente nei seguenti rilievi: Hy5 (inibizione dell'aggressività) = 64, ### (aggressività) = 68, Ho (ostilità) = 66.  ### dell'analisi del profilo testistico, dei dati osservativi, dell'anamnesi e dei riferiti dei familiari, sostengono l'ipotesi della presenza nella ###ra ### di un quadro paranoico, con possibilità di inquinamenti di matrice psicotica. Se così fosse e in presenza di nessuna consapevolezza del soggetto rispetto a questi aspetti di sé e, di nessuna compliance rispetto ad eventuali cure da intraprendere, è consequenziale che l'insieme delle funzioni genitoriali della perizianda risulterebbero fortemente compromesse. Preoccupante il fatto che la stessa ###ra ### non solo abbia interrotto negli ultimi due mesi delle operazioni peritali ogni contatto con il CTU e non si sia presentata agli appuntamenti con l'ausiliario psichiatra, ma abbia anche interrotto ogni contatto telefonico con il marito e con gli stessi figli, limitando ulteriormente gli incontri con loro” (v. rel. c.t.u.).  si è presentata all'appuntamento con l'ausiliario, né ha voluto concordare nuove date. Di fatto, dalla fine di aprile 2024 la ricorrente non si è più resa reperibile né al ### né all'ausiliario” (p. 15 relazione di c.t.u. depositata il ###).
Rispetto alla figura paterna, nella relazione peritale si legge quanto si reputa utile riportare di seguito: “Sul versante paterno come si evince anche dalla relazione clinica prodotta dallo psichiatra Dott. ### (ausiliario del ###, non sono presenti rilievi psicopatologici o psichiatrici2. ###. ### appare essere una persona estremamente semplice e dedita ai suoi interessi lavorativi e sportivi, comunque bene orientata verso il benessere dei figli. Pur avendo competenze relazionali e genitoriali molto semplici, esse appaiono funzionali al benessere della prole. Si rimarca altresì, che non emergono in lui condotte o intenzionalità ostative nei confronti dell'esercizio del ruolo genitoriale da parte della madre, né particolari asti recriminatori verso di lei. Nel padre, comunque, c'è solo una parziale consapevolezza del fatto che in assenza della consorte, appare necessaria una ristrutturazione della sua quotidianità e dei suoi tempi extralavorativi, nonché di un suo ingaggio più intenso nella relazione con la prole. Egli tutt'oggi si appoggia molto sull'aiuto logistico fornito dai suoi familiari (p. 17 rel. c.t.u.). 
Dall'incontro tra il CTU e la figlia ### è emerso che la minore, di anni 16, frequenta la classe II^ dell'### a ### con risultati sufficienti e con una o due insufficienze; oltre alla scuola, ### va in palestra e si prende cura dei cani da caccia del 2 Nella relazione a firma dell'### dott. ### allegata alla relazione di c.t.u., si legge testualmente: “Il periziando si presenta a visita puntuale, curato nell'igiene e nell'aspetto. ### è adeguato e disponibile. Nel corso del colloquio mantiene sempre il contatto oculare, dimostrando collaborazione e apertura. Il tono dell'umore è modulabile, eutimico, l'emotività adeguata. Presenta momenti di commozione quando parla della moglie e della loro vita passata. I nessi associativi sono sempre mantenuti e non emergono elementi contenutistici di natura o di intensità delirante. Il pensiero è centrato sul rapporto con la moglie, oggetto della presente valutazione, ma il periziando è in grado di spaziare, anche spontaneamente, su altri argomenti lasciando intendere la capacità di valutare la propria condizione di vita in maniera sufficientemente pluridimensionale, includendo anche i figli. Non si rilevano franchi elementi di impulsività nè evidenti atteggiamenti manipolatori, l'obiettivo di colpire positivamente lo scrivente o il chiaro desiderio di ottenere benefici personali dal colloquio. Il pensiero tende ad essere semplice e lineare; riconosce di aver dato per scontato, in passato, alcuni elementi del rapporto con la moglie ed alcuni suoi comportamenti. Riferisce parimenti preoccupazione nei confronti della moglie che vede cambiata e si rende conto di non poterla aiutare. Ammette di essere stato poco presente in certi momenti del passato, ma sempre per questioni lavorative. Pare emotivamente coinvolto da quanto gli sta accadendo, ne riconosce la gravità e le possibili ripercussioni sui figli minori. Riconosce il proprio livello di impotenza lasciando intendere di auspicare di essere aiutato dalle istituzioni coinvolte”. Sulla scorta della valutazione dei dati in possesso e del colloquio con il periziando, l'### del CTU scrive: “I dati anamnestici, testali ed obiettivi presentano coerenza: l'analisi longitudinale della storia di vita del periziando e degli eventi ad essa correlati lasciano intendere che lo stesso non abbia espresso elementi di natura psichiatrica nel corso del proprio percorso di vita. Non presenta elementi di tale natura nemmeno nella attuale valutazione obiettiva nè emergono elementi di scompenso psichiatrico nella gestione della attuale complessa situazione familiare, a fronte di comprensibili difficoltà psicologiche. Esprime elementi di preoccupazione per il futuro della moglie, nonostante la separazione legale già in atto, proposta dalla coniuge, e pare includere il benessere dei figli all'interno delle proprie valutazioni di vita futura legandole anche, opportunamente, al benessere della madre dei propri figli. In sostanza, ad avviso dello scrivente, il #### non presenta disturbi di pertinenza psichiatrica che possano comprometterne il ruolo genitoriale”. padre. Per quanto concerne la relazione madre-figlia, durante il colloquio è emerso come in modo molto semplice, conciso e concreto, ### abbia riporta che fino all'anno 2021 circa la madre era brava, solare, gentile e aperta, si occupava della casa e dei figli e, in famiglia, il clima era sereno e piacevole tanto che lei stessa conserva ricordi piacevoli di condivisioni con la madre come, per esempio, quando cucinavano insieme, andavano al parco e quando la mamma la seguiva nei compiti; dopo quella data, però, la minore ha riportato come la madre sia divenuta sempre più nervosa, se la prendeva per cose inesistenti, ogni sera ce n'era una, ricordando di quando iniziò a litigare con il papà, a dire che qualcuno le rubava i dati sul cellulare, che la spiavano e le rubavano oggetti, che al lavoro le aprivano l'armadietto personale e le guidavano l'auto senza il suo permesso. ### della mamma divenne instabile e imprevedibile, al punto da creare paura negli altri familiari, rievocando episodi in cui la madre tagliò le giacche del papà con un coltello, ruppe i piatti di casa, in una occasione saltò addosso a ### La ragazza riferiva di sentire la mamma tutti i giorni al telefono e di incontrarla di rado, poiché ancora nervosa e imprevedibile, riportando come anche durante le telefonate la mamma sovente dice frasi che la feriscono e la offendono; talvolta la madre esprime insulti e giudizi negativi verso il padre dei due minori. ### stessa riconosce che le manca la madre e che tornerebbe a frequentarla più assiduamente e regolarmente nel momento in cui la madre fosse più tranquilla e stabile. Si legge nella relazione: “### rimanda a sé e al fratello la scelta agita nello scorso settembre di uscire dalla casa familiare insieme al papà e distanziarsi così dalla mamma. La ragazza ricorda che lei aveva paura a rimanere in casa da sola con la madre, vista l'imprevedibilità comportamentale e l'aggressività di quest'ultima. In casa erano già intervenuti tre o quattro volte i ### visti i litigi tra i due genitori; la ragazza aggiunge che dopo questi litigi (a cui i figli assistevano) la madre accusava falsamente il papà di averla picchiata, quando invece era lei ad essere fisicamente violenta contro di lui. Fino a quel momento il padre diceva ai figli di pazientare e di comprendere la madre. E' parere di ### che il padre abbia sempre lasciato liberi i figli di decidere con chi stare. Ora la minore riporta di trovarsi bene presso l'abitazione del nonno paterno. Il nonno e gli zii (il fratello e la sorella del resistente) si prendono cura di loro e gestiscono i loro trasporti verso le scuole e le attività sportive da loro frequentate. Il suo rapporto con loro è riferito come piacevole e affettuoso. I familiari paterni non le parlano male della madre; precedentemente al settembre scorso, il nonno provò a parlare con la mamma per cercare di scongiurare la separazione tra le parti. ###à adolescenziale della minore le permette anche di gestirsi ampi spazi pomeridiani in autonomia. Il padre solitamente rientra a casa verso l'ora di cena e nei fine settimana è presente dal sabato a pranzo. Il padre è visto come una persona mite, apparentemente burbero ma gentile e disponibile, orientato verso il benessere dei figli. Come lei stessa afferma: “il papà è una brava persona, ha sempre cercato di prendersi cura di noi e della mamma”. Quando al rapporto con le altre figure familiari dal lato materno, ### riferiva che i contatti coi nonni materni sono sempre stati frequenti, ma faticosi. ### ricorda che la nonna materna è sempre stata malata, a suo dire di demenza senile; è la stessa ragazza che afferma: “la nonna ci ha sempre provato ad esserci con noi ma è lunatica, non ha fatto una bella vita”; il nonno materno, invece, veniva descritto come una persona burbera che trattava bruscamente i nipoti, che non aiutò né la moglie, né la figlia. Dall'analisi testistica della minore è emerso che “Le risposte al test si aprono con la proiezione del proprio senso di inadeguatezza (tavola 1), unitamente alla propria tenacia. Le tavole ### e 5 propongono la visione di una figura femminile sofferente e sospettosa; la figura femminile risulta essere per lei di difficile interpretazione e introiezione (tavola ###). Il tema del mancato accudimento emerge alle tavole ### e ###. Alle tavole ### e ### emerge il bisogno di distanziamento della minore, il senso di colpa, la necessità di mettersi al sicuro, lontana da una situazione di pericolo. La tavola 4 propone invece un conflitto tra figure maschili di difficile collazione all'interno del quadro familiare esaminato. Infine, la tavola preferita risulta essere la ###, non solo come immagine che le trasmette tranquillità, ma anche per l'assenza di persone che le darebbero “influenze negative” (p. 20 rel. c.t.u.). 
Dall'incontro tra il CTU e il minore ### di anni 12, si apprende che il ragazzo frequenta la classe I^ ### a ### di ### e le sue passioni riguardano gli sport (pratica basket) e la meccanica, tanto da immaginare il suo futuro scolastico e lavorativo in uno di questi due ambiti. Riguardo a ### il CTU scrive testualmente: “### più conciso e concreto della sorella maggiore, ### motiva la scelta da lui fatta (insieme alla sorella) di stare dal papà con il fatto che “con la mamma non ci sentivamo abbastanza sicuri, perché lei era instabile e nervosa”. Il minore rievoca episodi in cui la madre improvvisamente diventava insultante e alzava la voce contro di loro. Tuttora, tramite sms la madre talvolta esprime giudizi negativi e insulti contro il papà e contro persone terze. Madre e figli si sentono al telefono due/tre volte al giorno; nel caso in cui la madre sia troppo arrabbiata, lui chiude la conversazione per richiamarla dopo una o due ore nella speranza che nel frattempo lei si sia calmata. In questi ultimi mesi la madre si è recata a vederlo durante gli allenamenti e le partite di basket. Ciò fa piacere al minore, il quale però riporta che in qualche occasione il comportamento materno lo ha messo in imbarazzo di fronte all'allenatore e ai coetanei. Nei rari incontri tra figli e madre avvenuti successivamente alla separazione di fatto, la madre è rimasta tranquilla.  ### comunque, non ritiene ancora di fidarsi rispetto alla stabilità materna. E' lui stesso che afferma: “vorrei che la mamma fosse più calma con noi e con il papà, allora la frequenterei più regolarmente”. Un altro desiderio del minore riguarda la possibilità che i suoi genitori normalizzassero e pacificassero la loro relazione, pur rimanendo separati. Rispetto al passato il minore narra gli stessi episodi già riferiti da ### Egli aggiunge l'episodio in cui la sorella scoprì sul cellulare della mamma che la genitrice stava frequentando un altro uomo. Il ragazzo si dice infastidito da questo episodio, dal quale lui ha voluto prendere le distanze e non ha voluto saperne di più. ### come la sorella maggiore, ricorda che da piccolo sua madre era adeguata e affettuosa, priva di nervosismi e di aggressività. Egli fa risalire l'insorgenza del peggioramento della condotta e dell'umore materno all'operazione chirurgica sostenuta dalla madre nel 2021. 
Fino ad allora anche il loro rapporto con i familiari materni era molto frequente, malgrado la nonna fosse da sempre malata e il nonno fosse molto insultante e scorbutico nei confronti dei nipoti. Ora che ### vive presso i parenti paterni, egli dice di trovarsi molto bene, in quanto loro sono calmi, gentili e disponibili nei suoi confronti. In particolare, il nonno paterno cerca di rassicurare i nipoti in merito alle evoluzioni future di queste loro vicende familiari. Il suo rapporto con il padre è riferito privo di criticità; il minore percepisce che il genitore è disponibile e orientato verso il loro benessere. Nei giorni antecedenti alla somministrazione testistica, i due minori hanno accettato l'invito della madre a cenare con lei in un ristorante. ### che ### hanno riportato che avevano voglia di incontrare la madre ma, avevano anche il timore che lei potesse fare “scenate” in pubblico. Il padre ha lasciato a loro la facoltà di accettare o meno l'invito e poi, li ha accompagnati al ristorante ed è andato a riprenderli. A detta dei due ragazzi la cena si è svolta in un clima sufficientemente sereno e piacevole”. Dall'analisi testistica di ### è emerso che “### risposte al test proiettivo ### conferma la sua concretezza ma, anche una sensibilità emotiva semplice ma significativa. Alla tavola 1 il ragazzo proietta i suoi interessi ludici e sociali. Il desiderio di vivere una realtà diversa e più piacevole è il tema alle risposte 2, ###, 14. La tavola ### fa emergere la presenza nel minore di rabbie e di sensi di colpa. La figura paterna (risposta alla tavola 4) è percepita come orientata verso la prole. Rispetto alla figura materna, ### la vede sofferente e smarrita (tavole ### peggiore e ###)” (p. 22 rel. c.t.u.). 
In conclusione, scrive il Consulente del ### è possibile affermare l'ipotesi diagnostica riguardante la ###ra ### in merito ad un ### psichiatrico di tipo paranoico, caratterizzato da un fragile se non distorto, contatto con la realtà e da carichi aggressivi. Il soggetto è meritevole di un approfondimento diagnostico di tipo psichiatrico (e successiva presa in carico presso i servizi specialistici) che non è stato possibile effettuare, vista la sua subentrata indisponibilità a proseguire le operazioni peritali (in particolare, a svolgere il colloquio psichiatrico con l'ausiliario del ###. Il suddetto quadro psicopatologico debilita fortemente le funzioni genitoriali, in quanto non permette al soggetto di mantenere un assetto emotivo-comportamentale e una sintonia empatica congrue agli interessi di crescita e di serenità della prole. Rispetto alla figura paterna, come anzidetto, non sono emersi rilievi psicopatologici all'interno di un quadro di personalità molto semplice e concreto; egli presenta adeguate competenze genitoriali di base, è bene orientato verso il benessere dei figli e non appare ostativo del ruolo genitoriale della consorte. Si ritiene comunque necessario che il padre rafforzi le proprie competenze genitoriali e si centri maggiormente in un rapporto di vicinanza con i figli. 
Rispetto alla prole si osserva che entrambi i figli stiano soffrendo per il cambiamento emotivo-comportamentale avvenuto nella genitrice a partire dal 2020/21, e che entrambi vivono nei confronti della madre importanti timori e diffidenze, frutto della condotta instabile e aggressiva manifestata da lei durante l'ultimo periodo di convivenza. La loro scelta di seguire il padre nel suo trasferimento presso la famiglia paterna non è stata indotta dal resistente, bensì essa nasce proprio come movimento di autoprotezione finalizzato ad un loro distanziamento dalla madre, fonte del loro subentrato malessere emotivo. Entrambi i figli appaiono desiderosi di riprendere un rapporto più intenso con la madre, ma solo nel caso in cui lei sia stabilmente più tranquilla e meno aggressiva, priva di quelle manifestazioni accusatorie e bizzarre da loro osservate nel recente passato (p. 23 rel. c.t.u.). 
La descrizione del quadro familiare e dello stato di malessere dei minori nella relazione con la madre trova riscontro anche nella relazione di aggiornamento trasmessa a questo ### dal ### in data ###, nella quale si riporta che tra il mese di maggio e il mese di luglio 2024 venivano effettuati due colloqui di monitoraggio con ### mentre la signora ### non si è presentata ai due colloqui a cui è stata invitata; durante i colloqui ### esprimeva una forte apprensione per le condizioni della moglie, in quanto, da quanto riferito, la signora ### avrebbe continuato ad essere ingiustificatamente provocatoria e ostile nei messaggi, gli incontri con i ragazzi negli ultimi mesi sono stati pochi, talvolta si è presentata confusa e trasandata e nelle telefonate con i figli non sempre il suo atteggiamento è stato calmo e adeguato; il medesimo ### riferiva che, spesso, la madre si era presentata sotto casa la sera per vedere ### e ### e, in una di queste occasioni, la signora ha chiamato le forze dell'ordine accusando il marito di non lasciarle incontrare i figli. Gli agenti, dopo aver preso visione degli atti, hanno allontanato la signora, che li avrebbe quindi accusati di non essere veramente carabinieri; ### riportava anche di essere stato contattato dai vicini di casa, preoccupati per i rumori sentiti nella casa familiare quando la signora si trovava da sola nell'appartamento ed era impensierito anche per il fatto che la moglie non si sarebbe preoccupata di pagare le bollette negli ultimi mesi; in questi ultimi mesi ### ha manifestato momenti di nervosismo anche a scuola, ma anche dimostrato di saper affrontare con lucidità situazioni difficili. Ad esempio, il padre ha raccontato che ### e in alcune occasioni ha volontariamente deciso di concludere le conversazioni telefoniche con la mamma perché la sentiva agitata rimandandole ad altro momento. 
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, visti i contenuti di pensiero e di condotta della madre che la rendono indisponibile a collaborare con l'altro genitore e, distonica nei confronti dei bisogni dei figli, il ### reputa maggiormente tutelante prevedere l'affidamento esclusivo di ### e ### al padre, anche per quanto concerne le decisioni di maggiore importanza in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, che potranno essere assunte autonomamente da ### senza il consenso della madre, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in capo a ### Al solo fine di rafforzare le competenze genitoriali di ### parso in ogni caso adeguato e tutelante nei confronti della prole, il ### reputa utile suggerire che lo stesso inizi un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, rimodulando i propri orari lavorativi e/o sportivi in modo tale da essere maggiormente presente nella quotidianità dei minori.  ### alle frequentazioni tra i figli e il genitore non affidatario, tenuto conto dei chiarimenti forniti al Consulente del ### nella nota depositata in data ###, vista la persistente mancata collaborazione di ### coi ### territoriali e/o specialisti, l'impossibilità di ottenere un inquadramento diagnostico e il concreto rischio per la tenuta del benessere psicofisico dei minori dato il quadro paranoico, gli inquinamenti psicotici rilevati nel soggetto durante le operazioni peritali e gli agiti aggressivi di cui ella si sarebbe resa responsabile stando al racconto dei minori, il Collegio ritiene che sia maggiormente tutelante per ### e ### sospendere, all'attualità, le frequentazioni e i contatti telefonici con la madre almeno finché non saranno avviati i necessari percorsi di diagnosi e cura in suo favore. Del resto, l'assunzione di condotte decontestualizzate e distoniche rispetto ai bisogni e al benessere dei figli, induce il ### a ritenere impraticabile, allo stato degli atti, anche l'eventuale attivazione di incontri “protetti” madre-figli. Solo qualora la madre iniziasse un percorso di approfondimento diagnostico e di cura, preferibilmente presso il ### territorialmente competente, sarà possibile su istanza della medesma rimodulare le frequentazioni coi figli, nel rispetto della volontà e dei bisogni da questi manifestati. 
Sempre al fine di sostenere i minori nella rielaborazione delle vicende familiari e del loro rapporto con la madre, appare utile che entrambi i figli continuino i loro percorsi di sostegno psicologico.  ### diretto dei minori da parte del ### si reputa manifestamente superfluo ex art. 473-bis.4 c.p.c. in ragione del fatto che le attuali preferenze dei minori e il loro punto di vista riguardo alle questioni che interessano i rapporti con il genitore non convivente sono emersi in maniera chiara e inequivocabile dai colloqui svolti con il ### d'#### il collocamento dei minori presso il domicilio paterno, merita accoglimento la domanda del convenuto di assegnazione della casa coniugale, peraltro già di proprietà di ### affinché costui possa abitarla insieme ai figli minori. ### sito in ### di ### via ### n. 41, con tutte le suppellettili e gli arredi che lo compongono, deve essere assegnato ex art. 337-sexies c.c. ad ### con obbligo di ### di liberarlo immediatamente prelevando solamente i propri effetti personali.  ### al mantenimento dei figli pare inutile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 prevede che ciascun genitore deve provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. 
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione reddituale versata in atti risulta che ### lavora a tempo indeterminato con un guadagno mensile netto di circa 1.500 euro al mese3. ### alla posizione di ### dalla documentazione versata in atti si riscontra un reddito leggermente superiore, pari a circa 1.650 euro al mese, già al netto delle imposte e rapportato a dodici mensilità4, reddito con il quale l'odierno convenuto deve provvedere al versamento della rata del mutuo gravante sull'immobile di sua esclusiva proprietà, pari ad attuali euro 1.000 al mese circa (v. doc. 19-bis). 
Ciò detto, tenuto conto della sostanziale assenza di tempi di permanenza dei figli presso la madre e del diritto del padre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'### in considerazione del regime di affidamento esclusivo della prole, il Collegio reputa equo e congruo confermare a carico della madre l'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, già disposto in via provvisoria, somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ### ferma la pari contribuzione dei genitori nelle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo. 
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. 
Stante l'accoglimento integrale delle domande avanzate dall'odierno convenuto e il rigetto della domanda di addebito della separazione promossa da ### quest'ultima va condannata a rifondere le spese di lite che, tenuto conto dei parametri “medi” di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale relativamente alle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, si liquidano in complessivi euro 7.201,50 (come da nota spese depositata 3 V. ###, riferito ai redditi dell'anno 2021, riporta un lordo annuo pari ad euro 21.185,00, corrispondente ad un netto mensile di euro 1.545,58; ### riporta un lordo annuo di euro 20.470,00; ### riporta un lordo annuo di euro 20.560,00.  4 V. ### riporta un reddito lordo di euro 23.715,00; ### riporta un reddito lordo annuo di euro 21.487,00; ### riporta un reddito lordo annuo di euro 16.014,00. dalla difesa del convenuto), oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. ### le spese di c.t.u., vista la soccombenza della ricorrente e la sua mancata partecipazione alle operazioni peritali, debbono essere poste definitivamente e integralmente a carico di ### come liquidate con separato decreto emesso dal giudice delegato in data ###.  P.Q.M.  ### di ####, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: 1) ### la separazione personale dei coniugi ### e ### che hanno contratto matrimonio concordatario il ### a #### (trascritto nei registri dello ### del medesimo Comune, anno 2007, n. 6, parte II, serie A); 2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata da ### 3) DISPONE l'affidamento dei minori ### (n. a ### il ###) e ### (n. ad ### il ###) in via esclusiva al padre ### il quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale della madre ex art. 337-quater, comma 3 c.c. Resta inteso che competerà al padre, in via esclusiva, gestire ogni pratica burocratica-amministrativa relativa alla vita dei figli minori (es. rilascio/rinnovo dei documenti d'identità anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.) e tenere i rapporti con le autorità sanitarie, le istituzioni scolastiche ed ogni organo della ### nell'interesse esclusivo dei figli; 4) SOSPENDE libere frequentazioni e contatti tra la madre e i figli minori, subordinandone la graduale ripresa alla preventiva attivazione di ### presso il ### territorialmente competente, allorquando quest'ultima avrà dato prova di aver avviato i percorsi di diagnosi e di cura in suo favore presso i ### territoriali dell'### così da consentire al ### una adeguata valutazione del suo stato di benessere psico-emotivo in vista del ripristino di una relazione coi figli nella forma ritenuta più tutelante per i minori (inizialmente, in modalità rigorosamente “protetta”) e nel rispetto della volontà e dei bisogni da questi manifestati; 5) ASSEGNA la casa coniugale sita in ### di ### via ### n. 41, con tutte le suppellettili e gli arredi che la compongono, in favore di ### con obbligo di ### di liberarla immediatamente prelevando solamente i propri effetti personali; 6) CONFERMA a carico di ### l'obbligo di versare, in favore di ### a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 21 di ogni mese, un assegno di euro 250,00 a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), somma annualmente rivalutabile ex indici ### (con prima rivalutazione da febbraio 2025); 7) PONE a carico del genitori l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per i figli, come da ### di seguito riportato: «### che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare; trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo; si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: ### riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini ### sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; 8) ### a rifondere in favore di ### le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.201,50, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 9) PONE definitivamente a carico di ### le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto emesso dal giudice delegato in data ###. 
Manda alla ### affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 
Manda alla ### anche per la trasmissione di copia della presente pronuncia al ### “### ISOLA” per quanto di competenza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12/12/2024.   ### estensore

causa n. 6003/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marrapodi Veronica

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Tribunale di Avezzano, Sentenza n. 238/2025 del 12-05-2025

... genitori e in via subordinata, per il collocamento dei minori in misura prevalente presso la madre con possibilità per il padre di vedere i figli per tre giorni a settimana con pernottamenti presso l'abitazione dei nonni paterni sita in ### n. 30 e di trascorrere con lui dei weekend, in alternanza con la coniuge, le festività e le vacanze in modo alternato ponendo a suo carico il pagamento di un assegno di mantenimento ordinario di euro 70,00 a figlio; in ogni caso, ha insistito per il riconoscimento di un contributo di mantenimento in suo favore di euro 300,00 mensili. All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle rispettive istanze ed il giudice delegato ha disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno e ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per i bambini di euro 450,00 mensili. Il giudice delegato ha, inoltre, nominato il G.I. e fissato la prima udienza di comparizione dinanzi a lui concedendo alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie integrative. (leggi tutto)...

testo integrale

RG n. 467/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### dai sottoindicati magistrati: Dott. #### estensore ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 467 dell'anno 2022, promossa da: ### (c.f. ###), nata ad ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO ### (c.f. ###), nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta RESISTENTE Con l'intervento obbligatorio del P.M. 
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi ### Parte ricorrente si riporta alle conclusioni articolate nelle note per l'udienza del 17.12.2024: “nel riportarsi a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio nella memoria integrativa nonché nelle memorie ex art 183 co. 
VI c.p.c. precisa le conclusioni come in atti chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa venga trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.” Parte resistente si riporta alle conclusioni articolate nelle note per l'udienza del 17.12.2024: “la sottoscritta avvocata precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria di costituzione e nei successivi scritti difensivi, compresa l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti e le memorie istruttorie. 
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso, depositato in cancelleria in data ### e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, ### deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con ### a ### dei ### in data ###, ha chiesto: a) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso dei minori #### e ### nati rispettivamente il ###, il ### ed il ###, con collocamento prevalente presso di lei; b) l'assegnazione della casa coniugale in suo favore; c) regolamentarsi il diritto di visita alle condizioni di cui al ricorso; d) porsi, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 450,00 complessivi per i minori, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%; e) disporre che il resistente provveda al pagamento almeno della metà delle restanti rate dei due finanziamenti accesi a nome della ricorrente per esigenze esclusive e debiti propri dello stesso oltre a provvedere al pagamento della metà della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale; f) disporre che il resistente provveda alla restituzione in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 9.760,00; g) disporre che i coniugi rilascino reciproco consenso e nulla-osta per l'emissione dei relativi passaporti, loro rinnovi e documenti equipollenti. 
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che l'affectio coniugalis è progressivamente venuta meno sino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza interrotta nel 2021, con l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente. 
Il resistente si è costituito in giudizio insistendo, in via principale, per la collocazione alternata con permanenza paritaria presso entrambi i genitori e in via subordinata, per il collocamento dei minori in misura prevalente presso la madre con possibilità per il padre di vedere i figli per tre giorni a settimana con pernottamenti presso l'abitazione dei nonni paterni sita in ### n. 30 e di trascorrere con lui dei weekend, in alternanza con la coniuge, le festività e le vacanze in modo alternato ponendo a suo carico il pagamento di un assegno di mantenimento ordinario di euro 70,00 a figlio; in ogni caso, ha insistito per il riconoscimento di un contributo di mantenimento in suo favore di euro 300,00 mensili. 
All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle rispettive istanze ed il giudice delegato ha disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno e ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per i bambini di euro 450,00 mensili. 
Il giudice delegato ha, inoltre, nominato il G.I. e fissato la prima udienza di comparizione dinanzi a lui concedendo alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie integrative. 
Con le memorie integrative, parte ricorrente ha reiterato le domande articolate già in fase presidenziale insistendo, inoltre, per l'addebito della separazione a ### a causa delle condotte maltrattanti del resistente e dell'inosservanza, da parte del resistente, del dovere di assistenza materiale del coniuge e della prole, obbligando la ricorrente alla ricerca di un doppio lavoro e a provvedere, quasi integralmente, a tutte le necessità della prole; il resistente ha, al contrario, chiesto il rigetto della domanda di addebito e ha insistito per la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di quantum dell'assegno di mantenimento, di collocamento dei minori, chiedendo disporsi il collocamento alternato e paritario in luogo di quello prevalente alla madre nonché per il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili alla luce del proprio stato di disoccupazione. 
Con ordinanza del 26.6.2023 il giudice istruttore ha modificato l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 28.3.2023, riducendo l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli da euro 450,00 ad euro 300,00 mensili ed ha ordinato alle parti il deposito di ulteriore documentazione reddituale oltre a quella in atti. 
La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Con le comparse conclusionali, depositate dalla sola ricorrente, la parte in questione ha reiterato le conclusioni già articolate nei precedenti scritti difensivi insistendo, in tale sede ###misura integrale dell'assegno unico in quanto genitore che provvede esclusivamente alla cura degli interessi della prole.  2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento. 
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi; dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che il rapporto coniugale è andato, negli anni, a deteriorarsi tanto che la coppia non è più convivente almeno dal 2021. 
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art.  151, primo comma c.p.c.  3. La domanda di addebito della separazione al resistente, articolata con la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. da ### non può, al contrario, trovare accoglimento in quanto infondata. 
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n. 40795). 
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/02/2012, n. 2059). 
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che non è sufficiente la generica prova di condotte che, eventualmente, possono integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte danneggiata ad un'autonoma azione nelle relative sedi competenti, ma occorre fornire la prova del comportamento tenuto dall'altro coniuge che, lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata la crisi e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, o in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, si riveli contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. e sia cosciente, volontario e causa determinante la crisi coniugale (cfr. Tribunale Napoli, ### I, sentenza 22/09/2023, n. 8640). 
Parte ricorrente, in particolare, lamenta una condotta maltrattante posta in essere da ### nel corso della vita matrimoniale nonché la violazione del dovere di assistenza materiale della prole costringendo la ### a ricercare un'altra occupazione lavorativa al fine di provvedere alle esigenze della famiglia senza, tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio in ordine a tali inosservanze. 
Anzitutto, la presunta violazione, ad opera del ### dei doveri di assistenza materiale e spirituale della famiglia appare generica e priva di riferimenti temporali, lamentando ella la mancata partecipazione, da parte del resistente, alle spese della famiglia certamente a partire dall'abbandono della casa familiare, avvenuta nel 2021, e quindi a crisi coniugale culminata ed in particolare la mancata assunzione spontanea dell'obbligo, da parte del ### di provvedere personalmente al pagamento delle rate mensili del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura di sua proprietà e delle rate del finanziamento contratto per i propri debiti di lavoro (v. pag. 2 del ricorso introduttivo). 
Nulla, tuttavia, viene dedotto in relazione alle violazioni dei doveri di cui all'art. 143 c.c. in corso di matrimonio e, dunque, la mancata contribuzione al soddisfacimento delle esigenze della famiglia prima della crisi coniugale del 2021. Anche con riferimento alle condotte maltrattanti asseritamente ascrivibili al resistente, non vi è alcun elemento da cui desumere che, effettivamente, i fatti oggetto di querela del 12.5.2022 e successive integrazioni, siano stati posti in essere prima dell'interruzione della convivenza dei coniugi, essendo narrati fatti avvenuti mesi dopo l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del resistente ad eccezione di due eventi, occorsi nel 2020 e narrati nella denuncia querela del 12.5.2022, rimasti privi di riscontro probatorio e descritti in maniera vaga e aspecifica. 
La domanda di addebito della separazione al resistente non può, quindi, essere accolta.  4. In punto di regime di affidamento dei minori e di collocamento degli stessi, si ritiene opportuno confermare quanto statuito con ordinanza del 28.3.2023 e, dunque, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la ricorrente.  5. Nulla sull'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa in sede di comparsa conclusionale (non contestato dal resistente), secondo cui recentemente la casa coniugale è divenuta di esclusiva proprietà della ### Si reputa, inoltre, in punto di diritto di visita del genitore non collocatario, in assenza di mutamenti che facciano ritenere inidonea tale statuizione, confermare quanto previsto con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 28.3.2023 e, quindi, tenuto conto anche della vicinanza tra le abitazioni dei coniugi, la possibilità per il padre di poter tenere con sé i figli per tre giorni a settimana dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e può trascorrere con loro due weekend alterni dal sabato al termine delle lezioni scolastiche (o dalle ore 09:00 se i minori non sono a scuola) sino alle ore 21:00 della domenica. 
Il resistente potrà, altresì, trascorrere con la prole i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, alternandoli con la madre, e secondo lo stesso criterio, il 31 dicembre ed il primo gennaio e le festività pasquali; quanto alle ferie estive, potrà trascorrere con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.  6. Anche in punto di quantum dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente, si dà atto dell'inottemperanza, da parte di quest'ultimo, dell'ordine di esibizione della documentazione reddituale disposto con ordinanza del 26.6.2023 e della non contezza, da parte del Collegio, circa lo stato di occupazione lavorativa o di disoccupazione del ### disponendo, infatti, di un certificato storico di lavoro non aggiornato (v. c2 del 27.2.2023 allegato alla memoria di costituzione ex art. 709 c.p.c. di parte resistente). 
Tanto premesso, si ritiene quindi congruo aumentare quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in euro 400,00 mensili complessivi, anche tenendo conto della bozza di accordo depositata in data ###, ove appunto è emersa la disponibilità, da parte di ### di versare un assegno mensile di circa euro 133,00 mensili a figlio; si pongono, altresì, a carico del resistente il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole in misura del 50%, come da protocollo d'intesa applicato da questo Tribunale.  7. Nulla sulla domanda di percezione dell'assegno unico in misura integrale alla ricorrente che, salvo diverso accordo delle parti e tenuto conto dell'ampio diritto di visita consentito al resistente (che può tenere con sé i minori per tre pomeriggi settimanali, incluso il pasto serale e a weekend alternati), tenuto conto del regime di affidamento condiviso, deve essere ripartito in misura del 50% ciascuno a genitore.  8. Non può, inoltre, essere accolta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento al resistente non avendo, lo stesso, fornito alcun riscontro probatorio in ordine alle proprie condizioni economico - reddituali né del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio tale da legittimare, in presenza di un eventuale squilibrio tra i redditi dei coniugi, il riconoscimento del detto contributo. 
Sul punto deve rammentarsi che, in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ###, ordinanza n. 20866 del 21.7.2021); inoltre, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che egli sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi. 
E', dunque, prioritario che il giudice di merito accerti l'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento e che tale adeguatezza sia da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio e la situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente medesimo (cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 27/02/1995). 
Tanto premesso, il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo fornito alcuna prova in ordine alla sua attuale condizione economico - reddituale (non ha, infatti, ottemperato all'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 26.6.2023) né ha dedotto alcunché sull'attuale condizione lavorativa, risalendo infatti, l'ultimo certificato del ### al luglio 2023. 
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti, e in particolare del già menzionato certificato, è emerso che il resistente ha svolto attività lavorativa in modo continuativo nel tempo e che, dunque, egli gode di piena capacità lavorativa con conseguente possibilità, da parte dello stesso, di reperire un'idonea collocazione nel mondo del lavoro tale da garantirgli redditi propri. 
Pertanto, il lamentato squilibrio reddituale dei coniugi non giustifica, allo stato, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del resistente sia alla luce della capacità di produrre redditi da parte di #### sia alla luce dell'assenza di elementi in ordine al contesto di vita dei coniugi in costanza di matrimonio.  9. Quanto alle ulteriori domande articolate, nei propri scritti, dalla ricorrente e, in particolare, la domanda di restituzione di euro 13.095,76, di cui, euro 7.000,00 quale acconto per la stipula del contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione coniugale, euro 2.760,00 per rate mensili di due finanziamenti contratti per spese personali del #### ed euro 3.335,76 per rate di mutuo pagate per intero dalla ricorrente, pur spettando la metà al resistente, le stesse devono dichiararsi inammissibili alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c. 
La disposizione sopra citata consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi; conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime. 
Le domande di parte ricorrente, sopra indicate, devono, pertanto, ritenersi inammissibili per violazione dell'art.  40 c.p.c., in quanto estranee rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione.  10. Sussistono adeguate ragioni per la compensazione delle spese di lite, sussistendo profili di soccombenza reciproca delle parti.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: - ### la separazione personale dei coniugi ### e ### uniti in matrimonio a ### dei ### con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2018, numero 16, parte II, S. A, uff. 1; - DISPONE che l'### dello ### del Comune di ### dei ### proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge; - RIGETTA la domanda di addebito della separazione articolata dalla ricorrente; - #### e ### ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre; - REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 28.3.2023; - PONE a carico di ### un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili complessivi, oltre rivalutazione secondo indici ### da versarsi entro il 5 di ogni mese, in favore dei figli; - PONE a carico di entrambe le parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli in misura del 50% ciascuna; - RIGETTA la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento al resistente; - COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso, in data 7 maggio 2025 

Il giudice
estensore ##### n. 467/2022


causa n. 467/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lepidi Paolo, Leopoldo Sciarrillo

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1091/2024 del 03-06-2024

... il g.i.p. aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento). Ciò è sufficiente per radicarne una pronuncia di addebito. Sull'affido, il collocamento e la frequentazione dei minori ### (n. il ###) e ### (n. il ###). ### presidenziale ha stabilito l'affido e la collocazione esclusivi dei minori alla madre, senza diritto di frequentazione in favore del padre. Va rammentato che, come recentemente riaffermato dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. 18603/2021; ex plurimis cfr. Cass. nn. 1777/2012, 6535/2019, 19323/2020), nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.c., come modificati dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella ### di ### del 20 novembre 1989 resa esecutiva in ### con la L. n. 176 del 1991) alla cd. “bigenitorialità”, ovvero al diritto, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, l'affidamento “condiviso”, che comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior (leggi tutto)...

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- ### 1 - n. 2269/2022 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2269 del ### degli ### dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale TRA ### c.f. ###, elett.te dom.ta in Grottaminarda ###, alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti RICORRENTE E ### c.f. ###, elett.te dom.to in Montella ###, alla via ### n. 14, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti RESISTENTE NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO ### CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 7.3.2024; - ### 2 - il ###, con parere dell'11.3.2024, ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato, ### chiedeva al Tribunale di Benevento di pronunciarsi sulla separazione giudiziale in relazione al matrimonio concordatario da ella contratto in ####, in data ###, con ### - atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di #### al n. 3, parte II, serie B, anno 2007. 
Al riguardo, esponeva: che dall'unione matrimoniale erano nati due figli, ### il ###, e ### il ###; che la convivenza era divenuta impossibile in quanto il ### assumeva ormai atteggiamenti violenti, culminati con una denuncia del 9.5.2022; che il ### il ### pubblicava sui profili social un video ritraente la coppia in atteggiamenti intimi, visto anche dai figli della coppia; che mentre la ricorrente non aveva svolto negli ultimi tre anni attività lavorativa, salvo da maggio a giugno 2022 essere impegnata in una scuola in un contratto a progetto per € 1.200,00, il resistente guadagnava, quale autista, € 2.800,00 mensili; che l'immobile adibito a casa familiare era un alloggio popolare.  Per questi motivi chiedeva: dichiararsi la separazione con addebito; affidarsi i minori alla madre in via esclusiva con collocamento presso il domicilio materno; assegnarsi a lei la casa coniugale; riconoscersi a carico del ### un assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli. 
Si costituiva il ### il quale non si opponeva alla separazione ma al solo addebito; chiedeva, poi, revocarsi il divieto di avvicinamento ai figli, stabilito con ordine di protezione dal Tribunale di Benevento (r.g. n. 1041/2022), e disporsi l'affido condiviso della prole con collocazione presso il domicilio materno e assegnazione della casa coniugale alla ricorrente; si opponeva alla richiesta di mantenimento della moglie mentre offriva di corrispondere la somma di € 300,00 per il mantenimento dei figli. 
Con ordinanza del 22.12.2022 il ### del Tribunale disponeva l'affido esclusivo della prole con collocamento presso la ### e nulla disponeva in ordine al calendario di visite; assegnava, poi, alla ricorrente il godimento della casa familiare sita in ### alla via ### n. ### e disponeva l'obbligo per il ### di corrispondere l'importo di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e alla rivalutazione ### - ### 3 - Riassunta la causa dinanzi al g.i., depositate le memorie integrative e concessi i termini ex art.  183, co. 6, c.p.c., veniva disposta l'audizione protetta dei minori ### e ### ed erano espletate le prove orali; senonché la causa veniva rinviata per conclusioni all'udienza cartolare del 20.4.2023, ove veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art.  190 c.p.c.. 
Sulla domanda di separazione e sull'addebito. 
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento. 
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto di coniugio costituisce l'indispensabile presupposto. 
Sorregge tale convincimento il clima di distacco ormai irreversibilmente creatosi tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. 
Passando all'addebito, va ricordato che l'art. 151, co. 2, c.c. recita che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. 
Pertanto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova, con onere a carico di chi la richiede, di due circostanze: 1) che il coniuge abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, uno o più comportamenti contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); 2) che sussista il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (Cass. n. 18618/2011). In altri termini, l'asserita negligenza deve essere stata la causa scatenante la crisi del rapporto e non conseguenza di una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 3923/2018).  - ### 4 - Nel caso di specie, la ricorrente ha denunciato la commissione, da parte del marito, di molteplici atti di violenza ai suoi danni, culminati nella denuncia del 9.5.2022. 
Al riguardo, va rammentato che le violenze, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona ed oltrepassando la soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, ben possono costituire motivo di addebito (Cass. nn. 8548 e 817/2011), anche se posteriori rispetto all'insorgenza della crisi (Cass. n. ###/2022). 
Ebbene, le dichiarazioni dei figli della coppia, sia in sede presidenziale che dinanzi al g.i.  (che, financo, al giudice della protezione: cfr. ord. del 22.7.2022), sono state precise e concordi nel rappresentare che il resistente, in loro presenza, ha picchiato più volte la ricorrente, prendendola a calci e schiaffi, specie quando in preda all'alcol, in generale, poi, assumendo sovente atteggiamenti aggressivi nei suoi riguardi. Peraltro, anche il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento ha disposto, con decreto del 30.10.2023, il rinvio a giudizio del ### per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie (prima ancora il g.i.p. aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento). 
Ciò è sufficiente per radicarne una pronuncia di addebito. 
Sull'affido, il collocamento e la frequentazione dei minori ### (n. il ###) e ### (n. il ###).  ### presidenziale ha stabilito l'affido e la collocazione esclusivi dei minori alla madre, senza diritto di frequentazione in favore del padre. 
Va rammentato che, come recentemente riaffermato dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. 18603/2021; ex plurimis cfr. Cass. nn. 1777/2012, 6535/2019, 19323/2020), nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.c., come modificati dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella ### di ### del 20 novembre 1989 resa esecutiva in ### con la L. n. 176 del 1991) alla cd. “bigenitorialità”, ovvero al diritto, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, l'affidamento “condiviso”, che comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora accezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: alla regola dell'affidamento condiviso può, dunque, - ### 5 - derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1777). 
Pur non potendo ragionevolmente ritenersi comunque precluso l'affidamento condiviso, di per sè, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poichè avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, occorre, perchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass., 18 giugno 2008, 16593). 
Con la duplice conseguenza che: 1) non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del ### nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo; 2) l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. 
Ancora va evidenziato che “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155 c.c., comma 1 e, per il divorzio, dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.  ### di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass., 27 giugno 2006, n. 14840).  - ### 6 - Posto, pertanto, che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337 ter cod. civ., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. 21425/2022), ritiene il Collegio che non vi sia alcun dubbio circa il fatto che la ricorrente sia un genitore più che idoneo alla gestione e alla cura dei figli, come dichiarato dagli stessi sia in sede presidenziale che dinanzi al g.u.. 
Invero, ### ha affermato di stare bene con la madre, di avere con lei un ottimo rapporto e di confidarsi con la stessa, al punto che questa sa ogni cosa della sua vita. ### ha, parimenti, riferito di avere un buon rapporto con la genitrice, nonché di parlare e confidarsi con lei. 
Per converso, il ricorrente non è apparso affatto persona adeguata a garantire il migliore interesse del figlio. 
I continui maltrattamenti (nell'imputazione si è, invero, ravvisata la medesimezza del disegno criminoso) perpetrati, anche dinanzi alla prole, dal 2015 ai danni della moglie, i due tentativi di suicidio (12.5.2022 e 20.5.2022), l'###uso di alcol in casa, il generale clima di aggressività (cfr. dichiarazioni dei figli), il cambio della serratura alla casa coniugale, avvenuto l'1.7.2022, con consequenziale impedimento di accesso alla famiglia, costretta a rimanere presso l'abitazione dei nonni materni (cfr. dichiarazioni dei testi attorei e della prole), nonché, non ultimo, il reiterato inadempimento al mantenimento della prole, ammesso dal resistente in sede presidenziale, denotano, indubbiamente, i tratti di una persona instabile, poco affidabile e non in grado di occuparsi dei figli. 
Posto, pertanto, che la tutela del miglior interesse del minore prevale sul diritto alla bigenitorialità, dovendo verificarsi le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. n. 21425/2022) e che, all'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023; cfr. in tal senso anche la recente Cass. 8 giugno 2023 16205), ritiene il Collegio di dovere disporre l'affido super-esclusivo dei minori ### e ### alla madre, con estensione, quindi, della responsabilità anche alle decisioni su istruzione, educazione e salute. 
Essendo la volontà dei figli quella di stare con la madre e avendo gli stessi, a più riprese, affermato che la situazione è più tranquilla senza vedere il padre, non possono, allo stato, - ### 7 - imporsi ai minori incontri forzati, i quali marcerebbero nel senso opposto ad un riavvicinamento al padre (cfr. Cass. n. 20107/2016 su un caso analogo a questo; cfr. Corte EDU, 17 dicembre 2013, ### Corte EDU, 29 giugno 2004 Volesky/Rep.Ceca, secondo cui ai bambini non può essere imposto un legame con il genitore che non vogliono frequentare), che, si auspica (non potendosi imporglielo: Cass. n. 17903 del 22 giugno 2023), possa intraprendere un percorso che lo aiuti a comprendere il ruolo di genitore e riavvicinarlo ai figli. 
Sull'assegnazione della casa coniugale. 
Essendo i minori collocati presso la madre, va confermata l'ordinanza presidenziale del 22.12.2022, la quale ha assegnato il godimento della casa familiare sita in #### alla via ### n. 47/H, alla ### Sulla domanda di mantenimento dei figli minori ### (n. 10.7.2007) e ### ( 29.9.2009).  ### presidenziale ha stabilito l'obbligo per il padre di corrispondere, a titolo di mantenimento per i figli, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale ### e 50% delle spese straordinarie. 
Orbene, deve rammentarsi che l'art. 337 ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, nonché le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. 
Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto per il mantenimento della prole, occorre attenersi al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (cfr. Cass. nn. 17089/2013, 4811/2018). 
Nel caso di specie, in ordine alle esigenze di ### e ### esse non possono dirsi aumentate di gran lunga rispetto all'inizio del procedimento. 
In relazione, invece, ai tempi di permanenza e ai compiti di cura della prole, essi sono totalmente a carico della ricorrente, la quale si occupa, in via esclusiva, dei figli. 
Quanto ai redditi delle parti, in sede presidenziale la ricorrente ha dichiarato di non lavorare ma di avere avuto un contratto come interprete fino al 10 giugno 2022; il resistente, invece, ha - ### 8 - detto di essere autista, di percepire circa € 1.600,00 mensili, come da busta paga versata in atti, di avere varie esposizioni debitorie - che, però, è bene ricordarlo, sono sempre secondarie rispetto all'obbligazione primaria di mantenere la prole - e di vivere con la madre. 
La situazione, dalla quale si evince un tenore di vita abbastanza basso, non è mutata, non avendo, peraltro, alcuna delle parti prodotto documentazione reddituale. 
Reputa, quindi, il Collegio che l'ordinanza presidenziale vada confermata e che il resistente debba continuare ad essere onerato della contribuzione al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 (€ 200,00 cadauno), oltre rivalutazione automatica annuale ### e al 50% delle spese straordinarie secondo il ### sottoscritto dal C.o.a. di Benevento con codesto Tribunale in data ###. 
Sull'assegno di mantenimento in favore di ### Nulla va disposto al riguardo, avendovi la ricorrente rinunciato dinanzi al ### ( verbale del 27.9.2022). 
Sulle spese di lite. 
Le spese di lite vanno compensate per metà, in virtù della non opposizione alla separazione, mentre, per la restante parte, seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (valore indeterminabile basso), ai valori medi per la prima e la terza fase e minimi per la prima, in considerazione del tenore delle difese, e l'ultima, consistita in una reiterazione degli scritti introduttivi.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, così provvede: 1) dichiara la separazione personale tra ### (n. a Lviv, Ucraina, il ###) e ### (n. ad ### Av, il ###) in relazione al matrimonio da loro contratto in #### il ###; 2) dichiara la separazione addebitabile ad ### 3) dispone l'affido super-esclusivo dei minori ### e ### alla madre secondo quanto indicato in parte motiva, con collocamento esclusivo presso il domicilio materno; 4) prende atto della volontà dei minori di non volere incontrare il padre e nulla dispone in ordine al calendario di visite; 5) assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in #### alla via ### 47/H; - ### 9 - 6) dispone che il resistente ### provveda a versare alla ricorrente ### entro il 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di mantenimento dei figli minori ### e ### pari ad € 400,00 (€ 200,00 cadauno), oltre rivalutazione annuale ### e al 50% delle spese straordinarie; 7) compensa al 50% le spese di lite e condanna ### al pagamento, in favore di ### della restante parte, che liquida in € 2.781,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario; 8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di #### per l'annotazione di cui all'art.  69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello ### (atto n. 3, parte II, serie B, anno 2007). 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 31.5.2024.  ### Dott. ### Dott. #### del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del ### 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.  15 ottobre 2012, n. 209. 
RG n. 2269/2022

causa n. 2269/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Papaleo Leonardo, Loffredo Andrea

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