blog dirittopratico

3.654.145
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
14

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3664/2025 del 13-04-2025

... pertanto confermati. Innanzitutto, il permanere del figlio presso la madre risulta quello naturalmente determinatasi all'atto dell'originario allontanamento del resistente dalla casa coniugale, assetto confermato in sede presidenziale. Inoltre, va rilevato che il lavoro in orario notturno svolto dal resistente necessariamente comporta un allontanamento dall'habitat dei figli, in orario in cui gli stessi vi permangono, che mal si conciliava con i compiti accuditivi degli stessi soprattutto nella fase iniziale della procedura. Ancora la sistemazione logistica del resistente a seguito della separazione nell'abitazione dei suoi genitori, vicina alla casa familiare certamente ha favorito la frequentazione dei figli con il genitore non convivente. Nel contempo, il permanere del minore presso la madre, ha di fatto consentito la quotidianità dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, contenendo i rischi delle riferite e parzialmente ammesse difficoltà madre-figli, certamente non smussate dalle scelte paterne, quali la scelta di produrre dichiarazioni degli stessi favorevoli al padre, che di fatto hanno implicato il coinvolgimento dei figli nel conflitto. Così tenuto conto della domanda (leggi tutto)...

testo integrale

n. 16456 2021 rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### 1) Dott. ### - Presidente rel 2) Dott. ### - Giudice 3) #### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16456 del ### degli ### dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA #### rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RICORRENTE E #### - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.
Come da note in sostituzione di udienza: per la ricorrente: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi ### e ### con declaratoria di addebito esclusivo della responsabilità al marito; 2) affidare il figlio minore ### e la figlia ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza stabile e privilegiata presso la madre, nella casa coniugale sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti e conseguentemente di ordinare al ### di modificare la sua residenza; 3) per quanto riguarda le modalità di visita con i figli, questa difesa chiede che il padre possa vedere i figli ### e ### due volte a settimana dalle 17 alle 20, nonché i fine settimana, a settimane alterne, dalle 10 del sabato alle 20 della domenica. ### le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali, i figli, trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di ### con il padre ed il lunedì in ### con la madre. Nel periodo delle vacanze estive (luglio-agosto), il padre potrà trascorrere con i figli un periodo complessivo di sette giorni, anche consecutivi, e tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà; 4) concedere in uso esclusivo alla sig.ra ### che la abiterà con i figli ### e ### la casa familiare sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti; 5) fissare un assegno di mantenimento a carico del sig. ### nella misura di € 1.500,00 ### mensili, di cui € 500,00 ### per la figlia ### e € 500,00 ### per il figlio ### ed € 500,00 ### per la moglie, prevedendo gli automatici aumenti ### annuali, da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla ricorrente; 6) stabilire che il padre si faccia carico delle spese straordinarie riguardanti i figli ### e ### (scolastiche, mediche, tempo libero, etc.) nella misura del 100%, stante la totale impossidenza della madre; 7) autorizzare espressamente, e senza previo consenso dell'altro genitore, le autorità consiliari e di P.S. al rilascio del passaporto o dei documenti utili per l'espatrio del minore ### 8) condannare il ### alle spese ed alle competenze professionali del presente giudizio. 
Per il resistente: in accoglimento della istanza di revisione e modifica parziale dell'ordinanza ### del Dr. Sinisi dell'8 marzo 2022, rimuovere la previsione dell'obbligo, da parte del #### giovan ### di corrispondere alla ### un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili per la figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ### a far data dalla sua assunzione del 29.03.2023, in considerazione del fatto che, in virtù del documentato impiego assunto, la figlia è ormai economicamente autosufficiente, disponendo la restituzione in favore del ### delle somme versate dal resistente alla ### per la figlia dal 29.03.2023; - pronunciare come di giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale del ### ricorrendone i presupposti di legge e pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie ### con integrale rigetto del ricorso avverso e dell'avversa domanda di addebito; - disporre l'affido condiviso del figlio minore ### con residenza privilegiata del minore presso il padre, con consequenziale assegnazione della casa coniugale sita in ### alla via ### n.95 al ### che vi abiterà con i figli, ### minore, ed ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente che, hanno già espressamente rappresentato di voler vivere con il padre, adottando idoneo calendario di visite della madre; - assegnare la casa coniugale di proprietà della famiglia ### ovvero del fratello del resistente, concessa in comodato, sita in ### alla via ### n.95 al ### che vi abiterà con i figli, ### minore ed ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente; - porre a carico della sig.ra ### un assegno di mantenimento per il figlio minore ### di almeno € 400,00 mensili da versare al ### entro il giorno “5” di ogni mese; - porre a carico della sig.ra ### il contributo in misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc) per il figlio minore ### - dichiarare inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettare, perché assolutamente infondata, oltre che carente di circostanze e presupposti l'avversa domanda di addebito; - rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del ### un assegno mensile, per il figlio minore ### e per la figlia ### pari ad € 1000,00 (€ 500,00 per ognuno), considerata l'esagerazione di simile istanza assolutamente sproporzionata e rispondente né alle esigenze e tenore di vita dei figli nè alle capacità economiche del resistente, ed atteso, inoltre, che i figli hanno chiesto di vivere con il padre, oltre alla documentata raggiunta autosufficienza economica della figlia ### - rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del ### un assegno mensile, di € 500,00, per il mantenimento della ricorrente, alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua, che è autonoma ed economicamente autosufficiente e gode di propri redditi, provenienti dal proprio lavoro, di addetta alle pulizie prima presso il “###” di ### e poi presso abitazioni private e che è in grado di svolgere attività lavorativa, ed alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua; - Rigettare il ricorso avverso e le avverse richieste di addebito e di mantenimento nelle indicate esagerate misure, in una ad ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, in particolare rigettare a richiesta di mantenimento avanzata dalla ### - In via gradata, disporre in ogni caso l'affido condiviso del figlio minore ### con residenza alternata presso entrambi i genitori, ovvero in caso di affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, adottando ampio calendario di visite del padre, con pernottamento presso il padre, stabilendo per le festività, ferie, nulla di escluso; - revocare in ogni caso il mantenimento disposto in favore della figlia ### nella misura di euro 300,00 mensili, attesa la sua documentata autosufficienza economica; - In via estremamente gradata e ferma la richiesta di stabilire la residenza dei figli con il padre con assegnazione a questi della casa coniugale, ove ritenuto l'obbligo di mantenimento del figlio minore ### da parte del padre, si chiede determinarsi la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio stesso, ancorandola ai minimi tabellari, nell'ordine di 250,00 euro mensili, tenuto conto del reddito del ### e della sua necessità di provvedere ad un nuovo alloggio ed alle relative spese, oltre che del tenore di vita della famiglia e dei figli stessi, spese di trasferta, quota mutuo etc; - Rigettare ogni altra contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione; - Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione.  .  ###: il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera; vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### parte ricorrente premesso il matrimonio -trascritto in #### il ### (### n. 11, P. 2, S. A, anno 2002)- con il resistente e che dall'unione erano nati i figli in #### i figli ### ( il ###) e ### (n. il ###); che sin dall'inizio del matrimonio i coniugi vivono e risiedono con i figli nell'abitazione di proprietà del sig. ### sita in #### alla via ### n. 95, Interno 4; che il sostentamento della famiglia è sempre pervenuto dal ### il quale è impiegato presso la ditta ### S.p.A. come operatore ecologico percependo uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, oltre gli straordinari per frequenti turni in orario notturno, per un reddito annuo da lavoro di circa 32.000,00; che la sig.ra ### non ha mai percepito alcun reddito, è nullatenente ed ha dedicato la sua vita esclusivamente alla gestione familiare ed alla crescita dei figli; chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente ed adottarsi i provvedimenti consequenziali. 
Si costituiva il resistente deducendo e concludendo come in atti. 
All'esito dell'udienza del 3.3.22- cui si perveniva a seguito di rinvio richiesto per la rappresentata prospettata difficoltà delle parti e difensore di raggiugere il Tribunale per sospensione dei trasporti marittimiil Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione sciogliendo la riserva così provvedeva: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto; 2) dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi; 3) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente al figlio minore ### ed alla figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, ### 4) affida provvisoriamente il figlio minore ### (nato a ### - Napoli - 23.12.2007), ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento prioritario presso la madre, rimettendo al giudice istruttore ogni ulteriore approfondimento sulla effettiva e persistente preferenza del medesimo per il prevalente collocamento presso il padre (come da dichiarazione sottoscritta in atti del 5 maggio 2021), madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenerlo con sé tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 16.00 alle 21.30, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 alle 22.00 della domenica; ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; ad anni alterni, il giorno di ### o il Lunedì in ### ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio; ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà, riservando al prosieguo ogni ulteriore dettaglio; prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore; 5) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; 6) avuto riguardo agli aspetti economici, preso atto di quanto dichiarato dai coniugi (la ricorrente non lavora, ha oltre 50 anni ed è stata affetta da grave patologia, mentre il resistente percepisce uno stipendio di circa € 1.700,00/1.800,00 mensili netti); tutto ciò considerato, tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Tribunale ritiene equo, allo stato, fissare in euro 800,00 l'importo complessivo dovuto dal resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e dei due figli (di cui € 200,00 per la moglie ed € 300,00 per ciascuno dei figli) oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate da protocollo locale; tale somma dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario, ed è da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ### Quindi rimetteva le parti innanzi al GI. 
Depositate memorie integrative ed istruttorie. 
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze. 
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. 
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del collegio le reciproche domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro e pertanto non possono essere accolte. 
Ed invero a base della domanda la ricorrente ha lamentato tra l'altro che il resistente aveva sempre avuto atteggiamento o burbero ed aggressivo ed indisponibile al dialogo, mancato sostegno del marito in occasione di patologia oncologica per cui aveva subito intervento nel 2014, relazione extraconiugale dello stesso rappresentando che quando :”la ### comunica formalmente la volontà di separarsi dal marito nel mese di febbraio, quest'ultimo lo ha recepito come una forma di sfida che ha minato il suo potere di comando e da quel giorno non le ha fatto più trovare pace, rendendole la vita quotidiana un vero inferno, proferendole spesso frasi indicibili come “ti deve venire un tumore in testa”, rappresentando aver proposto denuncia nei confronto dello stesso. 
Il resistente ha invece rappresentato che la moglie: ”con il suo allontanamento affettivo dal marito, oltre ai danni provocati alla famiglia turbata per le calunniose denunce, a far riconoscere e dichiarare, in modo non contestabile, l'addebito alla stessa della separazione coniugale per un comportamento assolutamente contrario ai doveri del matrimonio”.   In sede di scritti conclusionali il resistente ha aggiunto di aver appreso di violazione degli obblighi di fedeltà da parte della moglie. 
Il tenore generico delle doglianze, perlopiù prive di riferimenti temporali, l'inammissibilità delle richieste istruttorie non consentono di ritenere la fondatezza delle domande non potendosi neppure valutare il necessario nesso di causalità fra le dedotte e contestate violazioni dei doveri matrimoniali e l'improseguibilità della convivenza, in disparte dell'inammissibilità degli ulteriori motivi di addebto tardivamente formulati dal resistente. 
Così le domande di addebito non possono trovare accoglimento.
Quanto ai provvedimenti relativi ai figli della coppia ### (n. il ###) e ### (n. il ###), va rilevato che la prima era già maggiorenne all'atto del deposito del ricorso pertanto nessun provvedimento in ordine all'affido collocazione e frequentazione con il genitore non convivente può essere adottato. 
Quanto al figlio ### prossimo alla maggiore età alla decisione va rilevato che non è in contestazione l'affidamento condiviso dello stessoprevisto in via preferenziale dal legislatorema solo la collocazione dello stesso, che entrambe le parti richiedono presso di sè. 
Ciò posto, alla luce delle risultanze in atti e viste le richieste del P.M. nell'interesse del minore non appaiono elementi che consiglino la modifica degli assetti in atto che vanno pertanto confermati. 
Innanzitutto, il permanere del figlio presso la madre risulta quello naturalmente determinatasi all'atto dell'originario allontanamento del resistente dalla casa coniugale, assetto confermato in sede presidenziale. 
Inoltre, va rilevato che il lavoro in orario notturno svolto dal resistente necessariamente comporta un allontanamento dall'habitat dei figli, in orario in cui gli stessi vi permangono, che mal si conciliava con i compiti accuditivi degli stessi soprattutto nella fase iniziale della procedura. 
Ancora la sistemazione logistica del resistente a seguito della separazione nell'abitazione dei suoi genitori, vicina alla casa familiare certamente ha favorito la frequentazione dei figli con il genitore non convivente. 
Nel contempo, il permanere del minore presso la madre, ha di fatto consentito la quotidianità dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, contenendo i rischi delle riferite e parzialmente ammesse difficoltà madre-figli, certamente non smussate dalle scelte paterne, quali la scelta di produrre dichiarazioni degli stessi favorevoli al padre, che di fatto hanno implicato il coinvolgimento dei figli nel conflitto. 
Così tenuto conto della domanda di affido condiviso esplicitamente formulata dal resistente e dell'interesse dei figli alla effettiva conservazione dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, va confermata la collocazione del minore ### presso la madre. 
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, considerato l'approssimarsi della maggiore età di ### della vicinanza dei domicili dei genitori, che certamente facilita l'accesso, vanno previste visite libere padre figlio nel rispetto delle esigenze del minore, con disciplina minima come previsto in ordinanza presidenziale. 
Non si è proceduto all'audizione del minore onde evitare ulteriore coinvolgimento.   Sulla domanda di assegno di mantenimento del figlio minore. 
In ordine ai provvedimenti di natura economica relativi alla prole, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento delle minori. 
Pertanto mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento dello stesso, va posto a carico del genitore, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento del figlio. 
Quanto alla misura del contributo da porsi a carico di ### tenuto conto della capacità reddituale del padre, operatore ecologico dipendente della ### spa, che ha provveduto ad aggiornare la documentazione reddituale, risultando così aver seppur lievemente incrementato i redditi risultanti dalle documentazione originariamente prodotta (730 dal 2018 al 2022 e CU 2022) riportante redditi da lavoro dipendente oscillanti intorno ai € 31.000,00 annui, pervenendo a retribuzione annua per il 2023 (CU 24) di circa €33.300,00, tenuto conto delle esigenze del ragazzo e dei tempi di permanenza del figlio presso la famiglia paterna, si stima congrua all'attualità (e con decorrenza dalla revoca del contributo al mantenimento dell'altra figlia come di seguito si dirà) la somma mensile all'attualità di € 500,00 da corrispondersi a ### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### A tale somma si perviene anche in considerazione del fatto che per l'ipotesi della collocazione del figlio presso di se il ### aveva chiesto contributo al mantenimento del figlio a carico della moglie € 400,00 mensili così ammettendo che tali fossero le esigenze del minore. Così tenuto conto che i redditi del resistente sono ben maggiori e che con la revoca del contributo al mantenimento della figlia vengono meno econome di scale il contributo paterno al mantenimento del minore va determinato come suindicato in € 500,00 mensili. 
Va, altresì, posto a carico del ### . l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di Napoli e COA nel Marzo 2018 Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della figlia ### (n. il ###), va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base ### del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. 
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). 
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). 
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). 
La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, 10207). 
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). 
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. 
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). 
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica; quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita; od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne; o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi; infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). 
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. 
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. 
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. 
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.  - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. 
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. 
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. 
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. 
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita. 
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro. 
Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative; vuoi ex post, quando esso si atteggia quale dovere di ricercare qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione sia necessario. 
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. 
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.  ### di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. 
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. 
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. 
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. 
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). 
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. 
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. 
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo). 
Posti tali principi, va rilevato che parte ricorrente nulla ha dedotto sul percorso formativo in atto, ma lo stesso resistente, in sede di comparizione personale all'udienza presidenziale ha dichiarato che entrambi i figli andavano a scuola, pertanto pacifica è la debenza dell'assegno riconosciuto in via provvisoria in sede di ordinanza presidenziale che peraltro non risulta reclamata. 
Il resistente ha successivamente chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia atteso che la stessa aveva intrapreso documentata attività lavorativo con contratto a termine poi prorogato. 
La ricorrente pur ammettendo attività stagionale intrapresa dalla figlia insisteva nella domanda di contributo al suo mantenimento in ragione della brevità del periodo di lavoro e del fatto che comunque la figlia gravasse sulla madre destinando i proventi del lavoro a spese personali. 
Osserva il Collegio che risulta in atti e non è contestato che la figlia nell'aprile 2023 abbia intrapreso attività lavorativa a tempo determinato con retribuzione da ritenersi adeguata all'autosufficienza, con proroga dell'originario contratto stagionale sino al luglio successivo.
Seppure si tratti contratto a tempo sia a tempo determinato, la proroga dello stesso e le attuali caratteristiche del mondo del lavoro unitamente alle notorie difficoltà dello stesso in cui sempre più di rado si rinvengono contratto a tempo indeterminato, comporta la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, tenuto conto della ancora giovane età della stessa e della notoria stagionalità di molte attività sull'isola va stabilita con decorrenza dal aprile 2024 (stagione successiva).   Sull'assegnazione della casa coniugale ### accolta la domanda di assegnazione della ex casa coniugale. Ed invero è noto che, per giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte , condivisa dal Collegio, l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico ( cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; ### 1, n. 18440 del 01/08/2013; Sez.I n. 21334 del 18/09/2013), . 
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente. 
Sulla domanda di mantenimento proposta va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, ### I, 16 maggio 2017, 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art.  156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico ( Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007). 
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione. 
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a ### n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.  ### di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. ### negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza. 
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.  “In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod.  civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878) ### del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura. 
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i ### hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”. 
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i ### di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). 
Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto. 
Orbene, va evidenziato che risulta pacifico tra le parti che la resistente pendente la convivenza matrimoniale non abbia mai lavorato, ma che sia solo occupata della casa e della famiglia e che il reddito familiare fosse garantito dal solo lavoro del resistente operatore ecologico con i redditi suindicati. 
Inoltre l'assenza di esperienza lavorative della ricorrente rende difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro, che comunque non può essere escluso per l' età della stessa, tanto che ne risulta documentato esiguo periodo. Non risulta documentata inabilità al lavoro ne percezione di provvidenze, ancorché non risulta contestato che la ricorrente sia stata affetta da patologie oncologiche di cui non è provata l'incidenza inabilitante. 
Orbene, tenuto conto del tenore di vita durante la convivenza dei coniugi, e la differenza tra le situazioni economiche delle parti, come prima argomentata, vista la documentazione reddituale in atti, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della capacità patrimoniale delle parti, sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. 
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto della durata quasi ventennale della convivenza coniugale, interrottasi prima della proposizione del ricorso, del reddito del resistente che ha dichiarato di percepire 1.700/1.800 € mensili, degli altri oneri contributivi a carico dello stesso e del beneficio indiretto derivato alla ricorrente dell'assegnazione della casa familiare, il Collegio ritiene congruo l'importo all'attualità di € 200,00 (duecento/00). 
La somma andrà versata dal ricorrente alla moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### .   Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c). 
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).   Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: Pronunzia la separazione personale dei coniugi; Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre; Disciplina il dirittodovere di frequentazione del padre con il figlio nei termini di cui in parte motiva; Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore con decorrenza come dall'aprile 24. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; Pone a carico di ### l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di Napoli e COA nel Marzo 2018; revoca con decorrenza dall'aprile 24 il contributo al mantenimento disposto in via provvisoria per la figlia maggiorenne ### la casa coniugale alla signora ### per abitarla unitamente ai figli; Rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle altre domande come da motivazione; Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della ### all'### dello ### del Comune di #### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 11, parte II, s.a., Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).   Compensa, per intero, le spese del giudizio; Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/10/2024 ### dott.

causa n. 16456/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Hubler Carla

M
10

Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1389/2025 del 20-11-2025

... ### che per evitare gli scontri alla presenza del figlio, il ricorrente cercava di limitare la sua presenza in casa alle ore di veglia del piccolo; che nella notte del 1.9.2018 la ### lasciava la casa familiare con il bambino e la propria madre senza il consenso del ### che, pertanto, sporgeva denuncia per sottrazione nazionale di minori ex art. 574 c.p., chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sociali e che nella stessa giornata apprendeva di essere stato querelato dalla coniuge; che vi era l'interessamento degli assistenti sociali del Comune di ### nella persona della dott.ssa ### che cercava di organizzare un incontro del padre con il figlio per il pomeriggio del 2.10.2018 ma che lo stesso veniva negato; che dal giorno dell'allontanamento il ### non aveva la possibilità di rivedere il proprio figlio né aveva contezza delle sue condizioni di salute e di collocazione, riuscendo a sentirlo solo per telefono. Il ricorrente ha concluso chiedendo in via cautelare e d'urgenza ex art. 333 ordinare alla resistente di ricondurre il minore presso l'abitazione familiare, affidamento esclusivo a favore del padre ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA ### Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5450/2018 promossa da: ### (C.F. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### via ### 89; ### (C.F. ###), nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### via D. 
Alighieri n. 11; Resistente nonché ### (C.F. ###) nella qualità di ### speciale del minore ### (C.F. ###) e con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Conclusioni delle parti: Parte ricorrente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - in via cautelare e d'urgenza ex art. 333 c.c., in modifica del provvedimento ### del 6.12.2018, ordinare alla resistente di ricondurre il minore presso l'abitazione familiare, affidamento esclusivo a favore del padre ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; contributo al mantenimento del minore a carico della madre pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; prevedere che la madre possa avere con sé il minore una settimana al mese e che gli oneri di trasferimento del minore siano sostenuti interamente dalla stessa; in ogni caso, ripristinare con effetto immediato il diritto di visita del sig. ### nei confronti del figlio libero dal controllo degli assistenti sociali; - nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidare il figlio minore al padre, ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre al figlio. 
Parte resistente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; affidamento in via esclusiva e rafforzata alla madre, con incontri protetti padre-figlio da svolgersi esclusivamente presso gli assistenti sociali territorialmente competenti, previo accertamento preliminare della volontà del minore e dell'esito del procedimento penale in cui il ricorrente è imputato e ### persona offesa; contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari ad euro 800,00 mensili, e/o la somma ritenuta di giustizia comunque non inferiore ad euro 500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie.  ### speciale come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni economiche ritenute più opportune alla luce della documentazione in atti; affidamento condiviso del minore ### ai genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in ### senza regolamentare le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre con il figlio, ma prevedendo il sostegno dei ### di ### anche con educativa domiciliare, fino a quando il ragazzo non avrà ripreso i contatti diretti, sia telefonici/video che in presenza con il padre. 
Conclusioni del ###: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con affidamento congiunto del figlio.  ### ricorso depositato l' #### ha convenuto in giudizio la coniuge ### esponendo di averla conosciuta il ### in un ristorante ad ### dove suonava per il matrimonio del cugino della resistente e che, dopo un primo periodo di frequentazione a distanza, da fine settembre 2010 iniziava la convivenza in modo stabile, presso la casa familiare in ### che al tempo il ### era da sempre musicista e insegnante di musica mentre la ### stava completando gli studi in giurisprudenza, successivamente abbandonati per dedicarsi agli studi in naturopatia e intraprendendo negli anni vari percorsi, finanziati dall'odierno ricorrente; che in data ### le parti contraevano matrimonio concordatario in ### e ivi fissavano la residenza familiare; che il carattere della ### si rivelava da subito egoista, irascibile e irrispettoso delle esigenze e dei budget familiari, tanto meno della persona del marito; che il ### faceva di tutto per poter sostenere lo stile di vita preteso dalla resistente, a cui però non contribuiva minimamente; che dalla loro unione nasceva il figlio ### in data ###; che la coniuge ha sempre fatto di tutto per allontanare dalla famiglia i parenti del ricorrente e che dopo la nascita del bambino, la moglie pretendeva una baby-sitter e una donna di servizio, inoltre di fatto venivano meno i momenti di intimità tra le parti. 
Il ricorrente ha poi rappresentato che sin dall'inizio del rapporto lo stile di vita della ### è stato sempre elevato, tanto che il ### - giorno del primo compleanno di ### - avveniva un litigio importante tra i coniugi, alla presenza dei rispettivi genitori, proprio perché il ### apprendeva che il conto corrente, di cui la moglie aveva la disponibilità, era sceso incredibilmente; che la coniuge aveva intrapreso anche un percorso spirituale e seguiva dal 2011 varie associazioni e cammini, le cui quote di iscrizione erano sovvenzionate dal ### che nel febbraio 2018 la ### frequentava in ### uno di questi incontri e che, dopo un breve periodo dal rientro dalla trasferta tedesca, la coniuge comunicava al marito di aver deciso irrevocabilmente di separarsi; che il ### si rendeva disponibile a tentare un percorso con un mediatore familiare, che non sortiva tuttavia alcun effetto positivo; che la resistente aveva un atteggiamento di continuo scontro con il marito e che arrivava a minacciarlo, spesso anche alla presenza del piccolo ### giustificando tali atteggiamenti per la frustrazione dovuta alla sua mancata realizzazione personale e professionale.  ### ha altresì esposto che nell'estate dell'anno 2018 la coniuge decideva di trascorrere le vacanze con il piccolo ### presso la casa dei propri genitori in ### e che al loro rientro, in data ###, vi era un primo diverbio poiché la resistente non voleva consentire al padre di pernottare con il bambino, anche contro la volontà del minore; che nei giorni successivi, l'astio della moglie portava a scontri verbali in casa, anche alla presenza della di lei madre (signora ###, nel frattempo salita dalla ### che per evitare gli scontri alla presenza del figlio, il ricorrente cercava di limitare la sua presenza in casa alle ore di veglia del piccolo; che nella notte del 1.9.2018 la ### lasciava la casa familiare con il bambino e la propria madre senza il consenso del ### che, pertanto, sporgeva denuncia per sottrazione nazionale di minori ex art. 574 c.p., chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sociali e che nella stessa giornata apprendeva di essere stato querelato dalla coniuge; che vi era l'interessamento degli assistenti sociali del Comune di ### nella persona della dott.ssa ### che cercava di organizzare un incontro del padre con il figlio per il pomeriggio del 2.10.2018 ma che lo stesso veniva negato; che dal giorno dell'allontanamento il ### non aveva la possibilità di rivedere il proprio figlio né aveva contezza delle sue condizioni di salute e di collocazione, riuscendo a sentirlo solo per telefono. 
Il ricorrente ha concluso chiedendo in via cautelare e d'urgenza ex art. 333 ordinare alla resistente di ricondurre il minore presso l'abitazione familiare, affidamento esclusivo a favore del padre ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; contributo al mantenimento del minore a carico della madre pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; prevedere che la madre possa avere con sé il minore una settimana al mese e che gli oneri di trasferimento del minore siano sostenuti interamente dalla stessa; in ogni caso, rispristinare con effetto immediato il diritto di visita del ### nei confronti del figlio. Nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidare il figlio minore al padre, ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre al figlio da stabilirsi in corso di causa. 
Si è costituita ### contestando quanto dedotto da controparte ed esponendo che nel mese di giugno 2018 la coppia si rivolgeva ad una mediatrice familiare per tentare di addivenire ad una separazione consensuale, ma che il percorso veniva interrotto a causa delle condotte violente manifestate dal ricorrente durante le sedute; che da quando la ### manifestava la volontà di separarsi, il coniuge diventava sempre più aggressivo, anche in presenza del minore, arrivando in data ### a percuoterla fisicamente; che il ### la resistente denunciava le condotte violente poste in essere dal marito e successivamente era costretta a scappare dalla casa familiare per rifugiarsi in ### dai propri genitori, a causa dell'innalzamento della pericolosità dei comportamenti tenuti dal coniuge; che per tali avvenimenti la ### di ### trasmetteva notizia di reato a carico del ### alla ### della Repubblica presso il Tribunale per i ### di ### e che venivano attivati i servizi sociali del Comune di ### e di ####; che in data ### la dott.ssa ### assistente sociale del Comune di ### trasmetteva al Tribunale per i ### di ### relazione contenente l'indagine socio-familiare relativa al minore ### che il ### la ### depositava ulteriore querela nei confronti del marito e che anche la di lei madre, turbata dalle telefonate e messaggi ricevuti dal ### sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti. 
La resistente ha poi rappresentato che dopo essersi trasferita presso i genitori in ### con il figlio minore, consentiva al padre di sentire ### attraverso telefonate e videochiamate ma che tali colloqui si traducevano in lavaggi del cervello nei confronti del bambino, oltre a contenere minacce verso la ### che, pertanto, si stabiliva di effettuare incontri protetti padre-figlio presso gli assistenti sociali di ### che in data ### si teneva la prima udienza del giudizio 630/2018 PP pendente presso il Tribunale per i ### di ### in cui l'odierna resistente insisteva nella richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del ### e di delegare i ### sociali del Comune di ### per organizzare gli incontri protetti padre-figlio; che in occasione di questa udienza il ricorrente si avventava contro la moglie, tanto da richiedere l'intervento della guardia giurata.  ### ha inoltre esposto che il marito poneva in essere nei suoi confronti condotte violente, sia verbalmente che fisicamente, procurandole lesioni in più occasioni; che lo stesso diventava sempre più ossessionato dalle condizioni economiche del nucleo familiare, tanto che tutte le spese del piccolo venivano affrontate dai nonni materni e da rovistare nella pattumiera per verificare gli sprechi o riutilizzare pannolini sporchi del figlio; che tali condotte in un primo momento venivano sopportate dalla moglie ma con il passare del tempo l'aggressività del marito si manifestava con più frequenza, anche dinanzi agli occhi del bambino, con continue umiliazioni, attacchi d'ira e percosse; che la ### a seguito di eventi sempre più preoccupanti per la propria incolumità e per quella del figlio, si rivolgeva alle ### dell'ordine nonché al ### di ### dove le veniva consigliato di allontanarsi dalla casa familiare. 
La resistente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; affidamento esclusivo del minore alla madre e/o affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà di prendere autonomamente tutte le decisioni circa lo sviluppo e la crescita del minore, con accertamento delle capacità genitoriali del ### e il suo stato di salute psichico; solo a seguito di tali accertamenti, valutare se disporre incontri padre-figlio in modalità protetta e con il monitoraggio degli assistenti sociali del Comune di ####; contributo al mantenimento del minore a carico del padre di euro 800,00 mensili o della somma ritenuta di giustizia.
In esito all'udienza presidenziale del 27.11.2018 - ove le parti insistevano nelle difese svolte - il ### esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento esclusivo di ### alla madre; diritto di visita del padre secondo il calendario fissato in accordo con i ### dei comuni di ### e ### almeno due volte al mese - l'una nei locali messi a disposizione dai ### del comune di ### e l'altra presso i ### del comune di ### - con la supervisione dei ### stessi; comunicazioni telefoniche padre-figlio almeno una volta al giorno; contributo a carico del padre al mantenimento del minore di euro 300,00 mensili; l'intervento dei ### del comune di ### e dei ### competenti per il comune di ### per fornire elementi sulle condizioni di vita dei genitori; l'intervento dei ### competenti perché, accertate le condizioni psico-fisiche del minore e delle parti, accertassero la capacità genitoriale delle parti e fornissero utili suggerimenti sulle migliori condizioni di affidamento nonché visita e permanenza del bambino con il genitore non affidatario. Quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. 
Venivano depositate le memorie integrative come disposto nella suddetta ordinanza presidenziale del 6.12.2018, nonché decreto del Tribunale per i ### di ### del 21.12.2018 (giudizio n. 630/2018 PP) con cui venivano sospese le responsabilità genitoriali del ### nei confronti del figlio minore ### e delegato il ### di ### in collaborazione con quello di ### all'attuazione di ogni utile intervento di sostegno e monitoraggio in favore del minore e del suo nucleo familiare, nonché all'attuazione di incontri osservati padre-figlio. 
Frattanto proseguivano gli incontri protetti padre-figlio che venivano relazionati in maniera positiva dai ### di riferimento.
Facendo seguito a quanto disposto nell'ordinanza presidenziale del 6.12.2018 venivano depositate le relazioni sulla valutazione delle capacità genitoriali delle parti. 
In particolare, con relazione del 6.2.2019, l'### (### riteneva la ### persona capace di prendersi cura del figlio, guidando lo stesso verso un sano sviluppo evolutivo. Evidenziava il ### che la ### aveva raccontato delle vicissitudini vissute nel rapporto di coppia “senza mostrare particolare risentimento nei confronti dell'ex partener” e che “ la sua attenzione è polarizzata soprattutto verso la tutela del benessere psico-fisico del figlio verso il quale, oltre alle manifestazioni affettive, mostra di aver buona disposizione nel saper cogliere i bisogni primari cui ogni minore necessita, senza far mancare allo stesso momenti ludico-ricreativi”. 
L'### 1 (### nella persona della dott.ssa ### ha fatto pervenire in data ### la valutazione sulle competenze genitoriali del ### All'esito di colloqui e di test, è emerso, dal punto di vista personologico, che il ricorrente mostra una personalità caratterizzata da “ insicurezza, indecisione paura di sbagliare, ossessività, forte bisogno di controllo (dell'ambiente e delle relazioni), lieve impulsività” per poi continuare nell'affermare che lo stesso presenta “difficoltosa gestione della rabbia”. 
Con riferimento alle violenze per cui era stato denunciato dalla moglie, la valutatrice relaziona che “in sede di colloquio, egli conferma, seppure in minima parte, gli episodi di aggressione fisica e verbale verso la ex-moglie (da essa denunciati) in presenza del figlio, giustificandoli come reattivi ai comportamenti - a suo dire - aggressivi e prepotenti della donna sia verso lui stesso che verso il figlio. 
Si mostra solo parzialmente consapevole di - e rammaricato per - l'impatto potenzialmente traumatizzante di tali violenze assistite sulla psiche del bambino”. 
Dal punto di vista della capacità genitoriale, la valutatrice evidenziava che le caratteristische del ### ed in particolare la sua difficoltà nel gestire la rabbia, rischiavano di riflettersi sul suo ruolo di padre, con possibilità di perdere il controllo delle proprie reazioni emotive nei confronti del figlio o in sua presenza.
Affermava poi la valutatrice che, da un lato, queste inadempienze si riflettevano tuttavia solo sulla co-genitorialità del padre, e che era alto il conflitto fra le parti, e però dall'altro che il ### doveva proseguire il percorso psicoterapeutico per migliorare le proprie fragilità emotive e caratteriali che ancora in parte si riflettevano sul proprio ruolo di padre. 
Concludeva ritenendo opportuno - alla luce di quanto riscontrato ed in attesa degli accertamento dei fatti di reato oggetto di denuncia della moglie (violenze fisiche e verbali contro la ### in presenza del figlio)- l'affidamento esclusivo del bambino alla madre, incontri padre-figlio in modalità protetta e previsione di contatti telefonici (ritenendo comunque l'esistenza dei presupposti affinché le visite potessero gradualmente avvenire secondo modalità libere). 
All'udienza del 4.6.2019 - tenuta in seguito ad istanza del ricorrente di modifica e/o revoca dell'ordinanza presidenziale - i difensori rappresentavano che nella medesima mattinata si teneva l'udienza dinanzi al Tribunale per i ### per l'istanza di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, proposta dal ### Il giudice - concordi le parti sul punto (cfr verbale “### che il padre trascorra con il figlio una settimana consecutiva durante il periodo estivo al mare in ### - disponeva che il minore trascorresse una settimana consecutiva al mare con il padre durante le vacanze estive, prevedendo la prosecuzione nel percorso in atto relativamente agli incontri padre-figlio e al sostegno ai genitori, la valutazione da parte dei ### presso l'### circa l'opportunità di ampliare progressivamente le ore degli incontri anche fuori dagli spazi preposti, purché con la vigilanza iniziale e finale di un operatore, nonché l'acquisizione delle determinazioni assunte dal Tribunale per i ### (proc. 233/2019 P.P.). 
In esito alla successiva udienza del 1.10.2019, ove la ### riferiva delle criticità emerse dopo la vacanza estiva come emergente anche dalla relazione dei ### calabresi (depositata il ###), il giudice riteneva opportuno - al fine di valutare la possibilità di ampliare i tempi di incontro padre-figlio anche in modalità non protetta - un coordinamento tra il ### incaricato e la dott.ssa ### (psicologa privata del minore) onde acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche di ### e fornire indicazioni ai genitori. Quindi, assegnava termine ai ### per relazionare e alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. 
Nella pendenza dei termini di cui sopra, le parti davano atto del ridimensionamento ad una telefonata al giorno tra padre e figlio (avvenuto tramite la mediazione dei ### e parte ricorrente depositava, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., il decreto emesso in data ### dal Tribunale per i ### di ### (proc. 233/2019 P.P.) con cui veniva revocata la sospensione delle responsabilità genitoriali del ### nei confronti del figlio minore e confermata la delega al ### di ### in collaborazione con quello calabrese, all'attuazione di ogni utile intervento di sostegno e monitoraggio in favore del minore e del suo nucleo familiare, nonché alla regolazione delle relazioni padre-figlio con graduale revoca della presenza dell'operatore professionale, fino a diversa decisione del G.O. 
A seguito dell'attività di raccordo tra la dott.ssa ### e i ### di ### venivano depositate agli atti del fascicolo le relative relazioni. I ### incaricati relazionavano sul buon esito degli incontri e, sollevando talune criticità in merito all'andamento delle operazioni della dott. ### rappresentavano di aver inviato alla dott.ssa ### (### di ### la presa in carico del minore - in regime privato - e che, in attesa dell'accertamento clinico, si sarebbe data continuità agli incontri protetti (relazione del 19.6.2020). 
Il giudice, in esito all'udienza del 3.9.2020, preliminarmente provvedeva in merito alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, ammettendo l'interrogatorio formale della ### e prove testimoniali. Ad integrazione dei provvedimenti provvisori già assunti, venivano reintrodotte due telefonate al giorno tra padre e figlio, invitata la madre alla collaborazione, e veniva disposta la prosecuzione da parte dei ### e dello ### nel monitoraggio della situazione del minore, ma anche la verifica da parte dei ### circa il regolare andamento dei colloqui telefonici. 
In data ### i ### di ### depositavano relazione di aggiornamento. 
Nella prima parte di tale relazione, veniva riassunto l'andamento degli incontri padre-figlio degli ultimi mesi, dapprima a cadenza quindicinale poi trasformatisi in incontri settimanali. ### riteneva di avviare il rapporto diadico anche verso l'esterno, consentendo al ### di sperimentare il rapporto con il figlio oltre lo scambio ludico e favorendo la “messa in atto” delle sue capacità genitoriali. Anche la madre mostrava compiacimento e partecipazione al progetto di apertura (si legge anche che “### ha aderito a tutte le iniziative proposte dal ### concordando anche la sperimentazione di una uscita padre/figlio con pernottamento”). 
Nella seconda parte della relazione, i ### rilevavano tuttavia che tale situazione si era mantenuta stabile fino all'incontro semi libero padre-figlio del 16.4.2021, data in cui si registrava un black-out. Dall'incontro, svoltosi tra un centro commerciale e un parco giochi, ### rientrava visibilmente turbato e mostrava segni di sofferenza fisica ad un piedino, seguiva un'anomalia comportamentale del minore che ricercava subito l'abbraccio materno, mentre nei precedenti incontri faticava a staccarsi dal padre. I ### relazionano che ### non ha parlato ed ha abbandonato l'incontro chiuso nel suo silenzio. ### comunicava poi alle professioniste che subito dopo l'incontro ### manifestava una stato generale di malessere, con tic nervosi, e che le avevo riferito frasi come “### mi ha picchiato perché cercavo te” probabilmente dopo essersi fatto male ad un piedino, “### mi dice di uccidere mami…Mi parla male di mami”. Nei giorni successivi ancora il bambino continuava a manifestare uno stato di malessere, attivando anche comportamenti autolesionistici consistenti nel provocarsi una lesione all'interno della guancia per morsi ripetuti.
I ### precisavano che dall'episodio del 16.4.2021 e fino al 20.5.2021 gli incontri si svolgevano in modalità protetta, esponevano altresì sui comportamenti ambivalenti del minore. 
Dopo la segnalazione della scuola sui manifesti disagi del bambino e l'intervento dei ### ma soprattutto per il riferito protrarsi del malessere psico-fisico di ### gli incontri con il padre venivano sospesi. 
In esito all'udienza del 22.6.2021, ove le parti avanzano le proprie richieste, il giudice riteneva necessario - come condiviso dalle parti stesse - indagare sulle ragioni del malessere manifestato dal minore ### e nominava il CTU dott.  ### chiamato non solo ad osservare il minore ma a rivalutare i genitori nelle loro competenze genitoriali. 
Nelle more dell'espletamento della ### il giudice disponeva la sospensione degli incontri padre-figlio in presenza e che il diritto alla bigenitorialità venisse preservato mediante forme di colloquio a distanza (chiamate/videochiamate) da svolgersi almeno una volta a settimana con la supervisione dei ### Questi ultimi venivano incaricati di calendarizzare i colloqui e di assicurare la loro presenza nel corso degli stessi. 
Tenutasi l'udienza del 13.7.2021 con modalità cartolare, esaminata la richiesta di parte ricorrente di modifica del provvedimento giudiziale del 26.6.2021 per consentire una maggiore frequenza di contatti tra il ### e il bambino, il giudice confermava l'ordinanza quanto alla frequenza dei colloqui, rimettendo ai ### il graduale incremento degli stessi all'esito di un primo monitoraggio del loro andamento. Preso atto dell'accettazione incarico da parte del ### assegnava i termini del caso. 
Nelle more dell'espletamento delle operazioni peritali, cui prendevano parte anche i rispettivi CTP nominati dalle parti, veniva depositata la relazione clinica della dott.ssa ### inerente il minore ### nella quale emergeva un'immaturità emotivo-affettiva con componente ansiosa e il conflitto di lealtà nei confronti dei genitori. 
In data ### veniva depositata in atti la Ctu del Dott. ### nonché relazione dei ### di ### (del 15.12.2021) incaricati di vigilare alle videochiamate padre-figlio. In particolare, i ### rappresentavano la manifestazione di atteggiamenti ambivalenti da parte di ### ed il riproporsi del “mordicchiarsi” la guancia, quindi, preso atto del notevole disagio del bambino ritenevano doveroso interrompere le telefonate, divenute per il minore fonte di stress emotivo e fisico. 
All'udienza tenuta il ### con modalità da remoto il giudice, preso atto della disponibilità delle parti, autorizzava chiamate bisettimanali padre-figlio di durata ragionevole e disponeva l'audizione degli assistenti sociali nonché del Ctu al fine di acquisire chiarimenti su punti del quesito. Quindi all'udienza del 1.2.2022, sempre tenuta con modalità da remoto, venivano sentite le dott.sse ### e ### in collegamento da ### A scioglimento della riserva assunta a questa ultima udienza il giudice, disponeva l'affido di ### ai ### facenti capo alla ### provinciale di ### distretto sanitario ### I ### affidatari venivano incaricati di organizzare il calendario degli incontri padre-figlio, con cadenza quindicinale e in modalità osservata, e di determinare autonomamente le concrete modalità di incontro, valutando il preminente interesse del minore. Veniva confermata, per i brevi contatti telefonici quotidiani, l'ordinanza del 28.9.2020. 
Nelle relazioni di aggiornamento i ### affidatari davano atto della calendarizzazione e dell'andamento degli incontri, presso la propria sede ma anche tramite un'uscita al vicino centro commerciale. Da un lato veniva rappresentato l'entusiasmo del minore, dall'altro anche atteggiamenti di diversa natura come avvenuto all'incontro del giorno 8.4.2022, in cui ### appariva molto provato, con manifestazione di qualche tic, affermando al suo arrivo “non lo voglio vedere… voglio decidere io quando vederlo…”. 
In esito all'udienza del 9.6.2022, ove le parti avanzavano le proprie richieste, il giudice invitava i ### affidatari a depositare una relazione esplicativa su specifici punti, in particolare: sull'opportunità di sottoporre ### ad un percorso di supporto psicologico e/o tramite neuropsichiatra infantile; sulla necessità o l'utilità dell'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna; sull'opportunità che il minore disponesse di un proprio autonomo telefono cellulare per effettuare e ricevere chiamate dal padre; se e con quali modalità potesse eventualmente svolgersi una trasferta ad ### Facendo seguito a quanto richiesto, i ### affidatari si pronunciavano in maniera negativa sui primi due punti. Veniva rappresentata la disponibilità da parte del minore di un proprio telefono cellulare, acquistato dal padre, e la proposta - accolta da ### di buon grado - di autogestire le chiamate in una fascia oraria pomeridiana. Ritenevano giusti i tempi, inoltre, affinché si concretizzasse la possibilità di una trasferta anche nel territorio di ### Precisavano, infine, oltre al buon esito degli incontri, la sempre più manifesta intolleranza di ### verso quelle che viveva come costrizioni. 
Successivamente veniva depositata una relazione integrativa sugli incontri del 5 e 6 settembre e si evidenziava il venir meno del rapporto di fiducia da parte della ### verso il ### si chiedeva di considerare il trasferimento del caso presso il ### del Comune di ### Sul contenuto il giudice riteneva opportuno acquisire diretti chiarimenti dall'assistente sociale dott.ssa ### (incaricata del caso) la quale veniva sentita all'udienza del 5.10.2022 tenuta con modalità da remoto. 
A scioglimento della riserva assunta a questa ultima udienza, il giudice riteneva anzitutto insussistenti i presupposti per trasferire il caso ad altro ### richiesta avanzata anche da parte resistente. Venivano invitate le parti genitoriali a collaborare con i ### e veniva precisato che il ### in quanto affidatario, doveva assumere le decisioni relative al bambino, sentiti entrambi i genitori e cercando previamente una decisione concertata tra di loro, mentre in caso di disaccordo insanabile i ### avevano il potere di adottare la scelta più confacente agli interessi del minore. Attesa la ricorrenza del tema delle “paure” di ### e considerato che i genitori concordavano in proposito, ritenuto utile fornire al bambino strumenti per sostenerlo, venivano nuovamente incaricati i ### - servizio di neuropsichiatria o psicoterapia dell'età evolutiva - di prendere in carico il minore. Veniva altresì incaricato il ### affidatario, in coordinamento con quello di ### di predisporre un incontro del minore con il padre (e il nonno paterno) presso l'abitazione del ### ad ### da svolgersi in forma osservata, con presenza di un operatore. Veniva confermato per il resto il regime di visita consueto. 
Quindi, venivano depositate relazioni di aggiornamento da parte dei ### di ### e ### sull'andamento positivo degli incontri padre-figlio. I ### affidatari, nella relazione depositata il ###, davano altresì atto di aver individuato il ### ove inviare il minore e contattato la neuropsichiatra infantile dott.ssa ### Nelle more del procedimento parte resistente provvedeva a depositare agli atti del fascicolo il dispositivo di sentenza di condanna emesso dal Tribunale di ### (in data ###) nel procedimento penale a carico del ### per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del minore e lesioni personali, con persona offesa la sig.ra ### Perveniva anche relazione aggiornata da parte della ASP di ### del 22.3.2023, a firma della dott.ssa ### che suggeriva un percorso alla genitorialità per ciascuno dei coniugi e un intervento di supporto psicologico per il minore. La dott.ssa ### dopo aver parlato di alta conflittualità fra le parti, ha relazionato che la signora ### era ossessionata dal dover proteggere ### dal padre, e che la stessa metteva in atti ostacolanti nel rapporto padre-figlio, che erano anche poco attendibili le dichiarazione del minore come le sue esternazioni circa la paura di stare solo col padre. 
In esito all'udienza del 23.3.2023, tenuta con modalità cartolare, il giudice disponeva la prosecuzione degli incontri padre-figlio come da provvedimento emesso il ###, confermando la possibilità di organizzare incontri anche presso la casa paterna ad ### con cadenza temporale almeno ogni due mesi, rimettendo ai ### ogni valutazione in merito alla previsione di incontri anche con cadenza mensile ad ### alla durata degli incontri e alle concrete attività da svolgere, avendo come obiettivo sempre il primario interesse del bambino; disponeva, inoltre, che venisse assicurato un supporto psicologico del minore ### a cura dei ### e invitava le parti ad intraprendere - seppur separatamente - un percorso di sostegno alla genitorialità, rinviando la causa per prove orali. 
In riferimento alle disposizioni adottate dal giudice istruttore, perveniva comunicazione da parte dei ### di ### (del 8.5.2023) in cui si rappresentava l'intenzione dell'odierna resistente e del piccolo ### di non recarsi ad ### ritenendo la trasferta fonte di disagio non sostenibile. In particolare veniva esposto che il minore, ascoltato individualmente, dichiarava di voler continuare a incontrare il padre presso la sede ###riguardo al percorso di sostegno alla genitorialità, veniva dato atto dell'organizzazione di una serie di incontri - per parte ### - con la psicologa dott.ssa ### dell'ASP di ### Con riguardo al minore, invece, veniva rappresentata la mancata individuazione di figura professionale idonea nell'ambito dell'ASP (compatibilmente con orari di lavoro della resistente). 
In esito all'udienza del 25.5.2023, ove si procedeva all'interrogatorio formale di ### e all'escussione della testimone ### (madre della resistente), il giudice - preso atto delle richieste delle parti - nominava curatore speciale del minore ### l'avv. ### del foro di ### anche alla luce della relazione di marzo 2023 del ### dell'ASP di ### (ove risultava l'esposizione del minore alla conflittualità dei genitori, con manifestazioni di disagio anche fisico); invitava le parti a proseguire percorsi di sostegno alla genitorialità; confermava le modalità di visita padre-figlio in modalità protetta, compresa la trasferta ad ### da svolgere una volta al mese, per la quale si incaricavano i ### di ### di elaborare un calendario; sollecitava formalmente il ### dell'ASP di ### già investito della presa in carico del minore, di avviare con urgenza un percorso di sostegno psicologico in suo favore, richiamando per il contenuto e le finalità degli interventi il dispositivo dell'ordinanza del 20.10.2022. 
In prossimità della successiva udienza, veniva depositata relazione da parte dei ### affidatari (datata 6.9.2023) ove si dava atto che il minore era seguito dalla psicologa ASP dott.ssa ### e del buon esito degli incontri protetti padre-figlio svolti presso la propria sede. Perveniva, altresì, relazione psicologica dell'### sul percorso di sostegno alla genitorialità avviato da ### In data ### si costituiva in giudizio il curatore speciale nominato esponendo di aver preliminarmente svolto una riunione con i legali dei genitori e che in data ###, dopo aver parlato con la madre alla presenza del figlio spiegando il proprio ruolo, procedeva all'ascolto del minore; che successivamente incontrava il ### alla presenza del suo difensore, in modo da avere un quadro completo del nucleo familiare; che in data ### si svolgeva un coordinamento online richiesto dalla stessa curatrice con il ### affidatario nella persona dell'assistente sociale dott.ssa ### con la dott.ssa ### e la dott.ssa ### del ### di ### insieme all'educatore che assisteva agli incontri protetti padre-figlio ad ### che non risultava ancora depositata la relazione della dott.ssa ### né quella relativa al percorso di sostegno alla genitorialità del ###
Il curatore speciale concludeva chiedendo la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori e del percorso di sostegno psicologico del minore, al fine di verificare la futura opportunità di fare incontri padre-figlio in modalità libera e più a lungo; all'esito dei suddetti percorsi con i ### incaricati e qualora ravvisate le condizioni per l'esercizio dello stesso, l'affido condiviso di ### ai genitori. 
In prossimità dell'udienza veniva anche depositata relazione dei ### di ### (del 20.9.2023) in cui veniva rappresentata la difficoltà riscontrata nella calendarizzazione degli incontri padre-figlio nei mesi estivi, peraltro non tenutisi nel mese di settembre. Venivano allegati i report degli incontri svolti ad ### nei mesi luglio/agosto nonché relazioni sul percorso di sostegno alla genitorialità del ### (concluso nel giugno 2021 presso il CSM di ### e seguente percorso di sostegno psicologico. 
All'udienza del 26.9.2023 il giudice procedeva a sentire i difensori delle parti e il curatore speciale del minore. Preliminarmente, acquisito il consenso delle parti alla produzione e utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale, revocava l'udienza di escussione testi. 
Veniva poi stabilita la necessità di coordinamento fra il ### di ### e ### per concordare il calendario degli incontri padre-figlio, da svolgersi con le modalità e cadenze temporali già stabilite; la necessità del deposito da parte del ### affidatario, nella persona della dott.ssa ### di relazione sociale aggiornata e dettagliata sulle condizioni di vita del minore, effettuando accessi a sorpresa presso il domicilio dello stesso, con descrizione degli spazi e dinamiche familiari; sempre a cura di questo ### acquisizione di informazioni da parte delle maestre di ### dall'insegnate di arti marziali, nonché convocazione del nuovo compagno di vita della madre per approfondire il suo ruolo; telefonate padre-figlio una volta al giorno; veniva rivolto un ulteriore invito alle parti ad assumere un atteggiamento collaborativo e facilitatore nell'interesse del minore, collaborando con i ### di ### e ### per agevolare gli incontri padre-figlio; infine, veniva richiesta alla dott.ssa ### ulteriore relazione di approfondimento e disposta la prosecuzione da parte del minore del percorso di sostegno psicologico. 
Il curatore speciale del minore provvedeva a depositare relazione della psicologa ASP dott.ssa ### sul minore ### (settembre 2023), con cui riferiva che nei colloqui ### manifestava spontaneità nei racconti degli incontri con il padre, dove emergeva stanchezza fisica ma tranquallità nella relazione ed evidenziando che “Le uniche irrequietezze comunicate dal bambino sono nei momenti in cui il padre crea situazione per esprimere rabbia verso le figure di riferimento affettivo, quali la madre e la nonna”. Si concludeva rilevando la necessità di comprendere i reali pensieri di ### promuovendo un ambiente più armonioso e privo di conflitti. 
I ### di ### e ### depositavano relazioni di aggiornamento. Questi ultimi, in particolare, davano atto della complicità e di un'affettività importante tra padre e figlio e sottolineavano la necessità di un'evoluzione della situazione con l'apertura ad incontri liberi. I ### affidatari rappresentavano che, durante gli incontri, andava realizzandosi una migliore relazione padre-figlio, relazionando altresì sull'accesso all'abitazione materna, sulle informazioni ricevute dalle insegnanti e dal maestro di arti marziali, nonché sulla figura del nuovo compagno della ### Proponevano, laddove le altre figure professionali coinvolte avessero condiviso, un superamento della situazione consentendo gli incontri padre-figlio senza condizionamenti esterni. 
Facendo seguito alle disposizioni del giudice di cui all'ordinanza del 26.9.2023, veniva depositata a chiarimento relazione psicologica di approfondimento a firma della dott.ssa ### del 29.11.2023, con particolare riguardo al tema della ossessione della signora rispetto alla necessità di proteggere il figlio dal padre e di eventuali comportamenti evitanti assunti, come aveva sostenuto la dott.ssa ###
La dott.ssa ### dopo aver evidenziato che la signora ha positivamente superato la valutazione sulle sue competenze genitoriali e dando peso - al contrario della dott.ssa ### - alla cornice di violenza in cui la ### è stata costretta a vivere, ha concluso che la signora non ostacola i rapporti padre-figlio ma essendo stata vittima di violenza presenta un atteggiamento di protezione e preoccupazione che non sfocia nel quadro di ossessività, clinicamente inteso. 
Ha concluso che la ### è cosciente dell'importanza di garantire il diritto alla bigenitorialià di ### e mostra un atteggiamento collaborante. 
Il curatore speciale del minore provvedeva a depositare ulteriore relazione della psicologa ASP dott.ssa ### sul minore ### (novembre 2023) ove si dava atto che nei colloqui il minore, sottoposto per anni allo stress derivante dalla conflittualità, presentava dei flash back intrusivi di vecchi ricordi, esplicitava la voglia di non vedere il padre (“mi spaventa quello che ha fatto, mi ha minacciato e picchiato”) nonché di rendere più flessibili le chiamate; ### ha poi anche dichiarato che era molto stancante arrivare in ### e ha chiesto una diminuzione delle visite in ### In esito all'udienza del 12.12.2023 il giudice trasformava gli incontri padre-figlio da protetti a osservati/facilitanti, anche in luoghi diversi dagli spazi neutri in uso al servizio, sia in ### che ad ### e anche alla presenza di soggetti terzi diversi da operatori del servizio sociale (educatore privato o terze persone di fiducia); proponeva delle date di incontri a dicembre 2023 e gennaio 2024 e disponeva, evitando ogni forma di rigidità, due telefonate a settimana; disponeva, per le visite da gennaio in poi, che il minore si recasse ad ### una volta ogni due mesi, preferibilmente per un periodo di almeno due giorni consecutivi, mentre il ### in ### almeno una volta al mese, preferibilmente per più giorni consecutivi (per condividere maggiori aspetti del quotidiano di ###, confermando per il resto le precedenti statuizioni anche con riguardo ai contatti con il nonno paterno; fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo provvedimento del 18.1.2024 a chiarimento del precedente sugli incontri “facilitanti”, veniva espressamente previsto che “In ipotesi di rifiuto del minore a restare da solo con il padre (da esprimere preferibilmente nel corso dell'incontro e quindi alla presenza del sig. ### al fine di consentire sia al padre che al figlio di confrontarsi al riguardo) l'operatore resterà presente senza allontanarsi. Nell'ipotesi che il minore manifesti rifiuto a rimanere solo con il padre o finanche vederlo, dispone che prosegua il percorso di sostegno psicologico presso l'asl di competenza, allo specifico fine di superare detto rifiuto e consentire percorsi di riparazione delle eventuali ferite del passato, per un armonioso ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.” In prossimità della fissata udienza venivano depositate le relazioni di seguito indicate. 
Relazione dei ### di ### del 20.4.2024 in cui si spiegava che gli incontri padre-figlio di dicembre 2023 e gennaio 2024 non avevano luogo per indisponibilità delle parti, per mancanza di personale specifico (educatori, anche privati) e, infine, per indisponibilità di altri familiari (nonni materni) a svolgere il ruolo di facilitatori delle relazioni padre-figlio; emergevano atteggiamenti controllati e “tiepidi” del minore nei confronti del padre negli incontri svoltisi in ### nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 alla presenza della dott.ssa ### Ulteriore relazione di questi ultimi ### del 13.5.2024 ove si rappresentava che l'incontro programmato per il 10 maggio veniva annullato per “indisponibilità da parte del minore, almeno in base a quanto riferito dalla madre, sig.ra ### telefonicamente” sulla base di una crisi respiratoria che la madre riconduceva all'ansia del figlio di incontrare il padre. 
Perveniva anche relazione della dott.ssa ### in cui la professionista sintetizzava gli obiettivi dei colloqui col minore nella “possibilità di una ristrutturazione dell'immagine di ### sulla figura genitoriale paterna, percepita attualmente dal minore come fonte di stress e timore” ed evidenziava la passività dello stesso di fronte alle proposte date. 
In esito all'udienza del 23.5.2024, ove il nuovo ### assegnatario del fascicolo riteneva di non poter trattenere la causa in decisione per la necessità di un ulteriore approfondimento sulla condizione di ### in accoglimento delle richieste del ### speciale, venivano sostituiti i ### affidatari del minore (### di #### provinciale di ### distretto sanitario ### con i ### del Comune di ### per tutte le attività demandate al servizio sulla base del provvedimento del 23.2.2022 e del 20.10.2022, fermo il collocamento abitativo presso la madre; veniva disposta l'attivazione del servizio di educativa domiciliare (prima non presente presso i ### antecedentemente incaricati) presso la casa materna e il coordinamento tra i ### di ### e ### per stilare il calendario degli incontri, secondo le cadenze temporali già stabilite con il provvedimento del 14.12.2023 e in modalità osservata (anche in luoghi diversi dagli spazi neutri, sia in ### che ad ### alla presenza di un operatore); veniva assegnato termine per depositare relazioni dettagliate e aggiornate da parte della pediatra dott.ssa ### delle insegnanti, della dott.ssa ### della dott.ssa ### e dott.ssa ### Seguivano le relazioni dei nuovi ### affidatari sulla presa in carico di ### e sulle visite domiciliari effettuate (luglio/agosto 2024). Emergeva la poca fiducia nutrita dal minore verso le figure professionali per non essere mai stato ascoltato e la resistenza manifestata nell'incontrare il padre. Concludevano per l'opportunità di mettersi “in ascolto” nei confronti del minore e di rispettare i suoi tempi. 
Quindi il ### con provvedimento del 22.8.2024, ritenute condivisibili le conclusioni cui giungeva il ### disponeva che gli incontri padre-figlio avvenissero, per un primo iniziale periodo di “ripresa” del rapporto e ricostruzione dello stesso, non ad ### ma in ### alla presenza dei ### come richiesto da ### Perveniva ulteriore relazione di aggiornamento dei nuovi ### affidatari, datata 13.9.2024, ove si dava atto del servizio ADE svolto e che - considerato il provvedimento del giudice del 22.8.2024, tenuto conto della relazione della dott.ssa ### del 3.9.2024 nella quale si comunicava che il ### “a causa della consapevolezza della propria effettiva impotenza e in funzione del male minore per il bambino egli sceglie di arrendersi” - non erano ancora stati effettuati incontri tra il padre e il figlio. 
In esito all'udienza del 22.10.2024 il giudice disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei ### di ### (sulle condizioni del minore, allegando i diari dell'educativa domiciliare e degli incontri già svolti e non inoltrati) e della dott.ssa ### nonché relazione della pediatra dott.ssa ### sulle condizioni di salute del minore, già richiesta e non pervenuta. 
Perveniva la relazione dei nuovi ### affidatari (del 8.1.2025) dalla quale emergeva il rifiuto di ### di effettuare una videochiamata con il padre in vista delle festività natalizie, come da proposta degli assistenti sociali incaricati del caso. Si dava atto dell'affermazione della ### secondo cui ### dal mese di settembre, non aveva più effettuato incontri con la psicologa dott.ssa ### In ottemperanza a quanto da ultimo disposto dal giudice istruttore, questi ultimi ### depositavano ulteriore relazione di aggiornamento nel maggio 2025 in vista dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito dell'udienza del 29.5.2025, tenuta con modalità cartolare, il giudice con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. rimetteva la causa alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sulla domanda di separazione ### degli atti e la condotta delle parti, tenuta durante il presente procedimento, rivela la frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'assoluta impossibilità di conseguire una riconciliazione. Pertanto deve essere accolta la domanda di separazione dei coniugi con conseguente trasmissione degli atti al competente ufficio dello Stato civile per gli adempimenti di competenza.  2. Sulle reciproche domande di addebito 2.1 Il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a fondamento dell'istanza condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie, tra cui in particolare l'allontanamento della ### - unitamente al figlio - dalla casa familiare senza il consenso del ### a fine estate del 2018. 
La resistente, a sua volta, ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, rappresentando atteggiamenti aggressivi e condotte violente, sia verbali che fisiche, poste in essere dal ### nei suoi confronti, durante la vita matrimoniale anche alla presenza del bambino, costringendoli a vivere in un clima di terrore. Detti comportamenti hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale e pertanto l'abbandono del tetto coniugale - lungi dall'essere causa di addebitabilità alla stessa della fine del matrimonio - è stato di contro solo una logica conseguenza dettata dalla necessità di sottrarre se stessa e il figlio dalle condotte violente del marito, culminate con l'aggressione del 17.8.2018, a cui è seguito il referto del pronto soccorso del 18.8.2018 e successiva denuncia del 28.8.2018 e 30.8.2018.  2.2. Preliminarmente, in punto di diritto, occorre osservare che ai sensi dell'art. 151 c.c. “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. 
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). 
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020). 
È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà).  ### sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). 
Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. ### del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006). 
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016). 
I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza 8548 del 14/04/2011). 
Va poi infine precisato che per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n. 6997).  2.3. Venendo al caso di specie, e principiando dalle allegazioni di violenza della sig.ra ### poste a fondamento della domanda di addebito al marito, il procederà alla loro valutazione, tenendo anche conto dei documenti in atti, dell'istruttoria svolta in questo procedimento civile (il ### si è proceduto ad interrogatorio formale della ### e all'assunzione testimoniale della madre, sig.ra ### e alla successiva udienza del 26.9.2023 il ### ha revocato l'ammissione degli altri testi, avendo acquisito dalle parti il consenso alla produzione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale) e tenendo altresì conto (quali prove atipiche che il ### civile può assumere alla base del proprio convincimento) delle trascrizioni delle dichiarazioni della persona offesa, ### nel procedimento penale (come depositate in questo fascicolo in data ###) e della sentenza di penale di condanna a 1 anno e sei mesi di reclusione depositata agli atti dalla difesa ### in data ### (sentenza oggi pendente in appello) che ha riconosciuto il ### responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, unificati tra loro sotto il vincolo della continuazione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate (fra cui quella dell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. - l'avere commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto). 
Sotto quest'ultimo profilo, preme al Collegio sin da subito evidenziare che, se anche risulta che tale sentenza non è passata in giudicato, essendo stata appellata, tuttavia le risultanze del dibattimento penale ed in particolare le dichiarazioni dei testi possono essere considerate anche ai fini del presente procedimento: per costante giurisprudenza, infatti, sia la sentenza penale, pur non passata in giudicato, sia le testimonianze assunte nell'ambito di procedimento penale sono da considerare prove atipiche che possono essere assunte alla base della valutazione del giudice civile quando, come nel caso di specie, nel processo penale l'imputato, parte del processo civile, sia stato posto in condizione di esercitare la piena difesa. 
Le risultanze del giudizio penale possono dunque essere assunte dal giudice civile alla base del proprio convincimento costituendo elementi di prova da valutare alla stregua delle altre risultanze, assumendo pertanto il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni.
Preme poi anche ricordare che all'udienza del 26.9.2023, il ### istruttore ha acquisito il consenso delle parti alla produzione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale, revocando l'udienza di escussione degli altri testi.  2.3.1.Principiando dunque dalle allegazioni di violenza della ###ra ### come articolate nel presente procedimento civile e valutando i relativi elementi di prova come ivi emersi, la stessa ha rappresentato la perpetrazione di atteggiamenti violenti e prevaricatori da parte del marito lungo tutta la vita matrimoniale, sfociati in più occasioni in vere e proprie aggressioni fisiche ai suoi danni, deducendo che il ### diventava sempre più ossessionato dalle condizioni economiche del nucleo familiare, tanto da rovistare nella spazzatura per verificare gli sprechi di cibo e pretendere il riutilizzo dei pannolini di ### benchè sporchi. 
La resistente ha dedotto che, in un primo momento, sopportava tali condotte, ma che con il passare del tempo l'aggressività del ### emergeva con più frequenza, con continue umiliazioni, attacchi d'ira e percosse, tanto da manifestare al coniuge - nel mese di febbraio 2018 - di voler procedere alla separazione. Nel mese di agosto 2018, a seguito di un episodio di violenza fisica subìto dal marito in data ### che la costringeva a recarsi il giorno dopo presso il ### del ### di ### la stessa sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti in data ### e integrazione del 30.8.2018 per le condotte poste in essere dal marito e successivamente fuggiva dall'abitazione familiare, assieme al figlio e alla madre, sopraggiunta dalla ### Quanto dedotto dalla signora, trova riscontro nel certificato di ### soccorso del 18.8.2018 agli atti del procedimento ove le veniva diagnosticato “contusione del cuoio capelluto” guaribile in sei giorni (referto in atti del 18.8.2018), lesione che risulta del tutto compatibile con la modalità di aggressione descritta dalla signora in denuncia (“in data 17 u.s., difatti, si presentava a casa ### con l'intenzione di prendere il bambino e portarlo a casa dí mio suocero per un periodo imprecisato. Preoccupata da tale situazione, cercavo di convincerlo che questo non ero lo soluzione più idonea per íl figlio e che era opportuno che, almeno la notte, ### dormisse da me. Ne scaturiva una discussione accesa durante la quale ### mi aggredíva fisicamente colpendomi sullo testa con vari pugni e, mentre cercavo di scappare per le scale, mio marito mi lanciava contro degli oggetti nel tentativo di colpirmi senza riuscirvi. Mio figlio, terrorizzato, manifestava la chiara volontà di restare a casa con me tentando egli stesso di placare la furia del padre che, comunque, prendeva il figlio per poi andarsene..”). 
All'udienza del 25.5.2023 è stata escussa la testimone ### madre dell'odierna resistente, che sostanzialmente ha confermato le condotte aggressive e violente del ### nei confronti della moglie. 
La testimone, a specifica domanda sul litigio avvenuto tra i coniugi il ###, giorno del primo compleanno di ### alla presenza dei genitori della ### ha dichiarato “eravamo presenti io e mio marito, non il sig. ### c'era ### e ricordo che ### tornato dalla banca aveva trovato un ammanco sul conto corrente, urlava, rompeva mobili, lanciava le sedie, dava pugni al muro; ### era spaventato, lo portai di sopra nelle camere per allontanarlo da quella scena, mio marito cercò di calmare il ### che inveiva contro ### Rita”. 
E ancora, sugli atteggiamenti feroci e minacciosi asseritamente tenuti dalla ### nei confronti del marito, la signora ### ha affermato “assolutamente no, era lui che usava violenza verbale e fisica contro mia figlia. Il mio ex genero si alterava per un nonnulla, ad esempio per una luce rimasta accesa, dava pugni alle porte, pugni ai muri. Ricordo che spesso ero già a letto, udivo dei rumori e lui diceva che aveva sbattuto, ma non era vero. Anche alla presenza di ### avvenivano questi scoppi di ira; con il bambino lo vidi solo una volta scuoterlo per le braccia perché lui era la pianoforte ed il bambino, di circa un anno e mezzo, non stava fermo sul divano ad ascoltarlo. A quel punto presi il bambino e lo portai di sopra. Anche quando il bambino faceva i capricci definiva il bambino rompicoglioni e diceva che non lo aveva voluto.  ### figlia mi confidò che ### aveva acconsentito ad avere un figlio purché non gli costasse troppo. A volte ### mi chiamava dicendo che il bambino aveva bisogno di scarpe e che ci dovevo pensare io”, precisando altresì che “le discussioni del ### erano all'ordine del giorno, sempre per gli sprechi di cibo, la sera quando rincasava controllava nel bidone della spazzatura cosa avevamo buttato, si lamentava anche per un dito di farina”.
La testimone ha precisato di non aver mai chiamato le ### dell'Ordine, nel tentativo di farlo ragionare, e che talvolta il ### la insultava dicendo di non aver insegnato niente alla propria figlia.  ### osservare, sull'attendibilità del teste, madre della resistente, quanto segue: anzitutto, deve evidenziarsi che la signora, sentita a teste in sede ###data antecedente alla sua testimonianza in sede civile del 23.5.2023, è stata ritenuta dal ### penale attendibile, avendo in sentenza dato atto che la stessa non ha manifestato risentimento o acredine nei confronti dell'imputato e che ha riferito fatti a sua conoscenza (si veda, ad esempio, l'episodio delle vacanza del ### 2016), limitandosi ad evidenziare il suo crescente timore per l'incolumità della figlia. 
Non si hanno motivi per sostenere che la medesima teste non abbia reso dichiarazioni attendibili anche in sede civile, sia perché sono sostanzialmente confermative del quadro familiare in cui la figlia viveva come riferito in sede penale, sia perché anche caratterizzate dal riferimento ad episodi molto specifici ( si veda l'episodio di ### di un anno e mezzo che avrebbe dovuto ascoltare fermo e seduto sul divano il padre suonare al pianofortecfr. dichiarazioni del verbale del 23.5.2023). 
Continuando nelle valutazione degli elementi emersi nel presente procedimento, non può poi non essere evidenziato anche come lo stesso ### in varie occasioni abbia parzialmente ammesso di aver avuto agìti incontrollati nei confronti della moglie, benchè descritti come reazioni ai comportamenti scontrosi e provocatori della controparte. Ed in particolare: -nella stessa denuncia a sua firma, datata 2.9.2018, per sottrazione di minore, il ### ha dichiarato “solo in una occasione, circa otto anni fa, all'inizio del nostro rapporto, durante un litigio siccome lei sbatteva le porte ed urlava e non ascoltava le mie ripetute richieste di stare calma e parlare con me, la prendevo per le braccia costringendola a stare ferma davanti a me. Solo in quella maniera riuscii a farla calmare e parlare. Da quella volta io non mi sono più permesso di toccarla mentre lei più volte mentre litigavamo mi ha aggredito , minacciandomi e tirandomi oggetti vari…
La mia vera preoccupazione è sempre stata la condizione di mio figlio ### che pur senza volerlo è stato coinvolto nei nostri litigi e nell'atmosfera rabbiosa che si è venuta a creare… In questo periodo ho deciso di fare qualche seduta da una psicologa per accettare emotivamente la situazione devo dire che è stata una decisione positiva in quanto mi aiuta ad affrontare un po'meglio anche i comportamenti di ### .- Ho imparato a gestire la mia rabbia, ad avere più autocontrollo quando si litiga. ..Anche in quest'ultimo periodo per scaricare la mia tensione ho battuto i pugni al muro ma, non ho in nessun modo colpito mia moglie”; -in sede ###l'assistente sociale dott.ssa ### - che aveva eseguito indagine socio-familiare su incarico del T.M., relazione del 26.10.2018 - il ricorrente ha tuttavia riferito anche di altro specifico episodio, rappresentando “i nostri litigi sono sempre stati forti, qualche volta sono riuscito a lasciarla stare, a farla decantare ma altre volte no. I litigi avvenivano anche davanti al bambino; io sono stato preso dai modi arroganti di ### e non mi sono riuscito a fermare. Mi ricordo un episodio quando nel dicembre 2016 siamo andati in ### ed io avevo la febbre. ### forse era esasperata dal fatto che non potessi uscire; un giorno lei voleva portare fuori ### ma lui non voleva uscire e lei allora gli ha messo il giubbotto per forza e ha iniziato ad alzare la voce e gli ha alzato anche le mani e allora io non c'ho più visto e le ho dato un calcio sul sede ###tale sede che i litigi avvenivano soprattutto a causa della mancanza di dialogo, degli sprechi di ### da un punto di vista economico ma anche perché era solita buttare via il cibo, di fatto confermando quanto anche riportato dalla testimone ### - pure la dott.ssa ### (### nella relazione inerente la ### valutazione delle capacità genitoriali del ### del 7.2.2019, dopo aver evidenziato che per la struttura di personalità del ### si riscontra una “difficoltosa gestione della rabbia” ha espresso che “in sede di colloquio, egli conferma, seppure in minima parte, gli episodi di aggressione fisica e verbale verso la ex-moglie (da essa denunciati) in presenza del figlio, giustificandoli come reattivi ai comportamenti - a suo dire - aggressivi e prepotenti della donna sia verso lui stesso che verso il figlio. Si mostra solo parzialmente consapevole di - e rammaricato per - l'impatto potenzialmente traumatizzante di tali violenze assistite sulla psiche del bambino”.  2.3.2. In base all'art. 64 bis delle norme di attuazione del c.p.p. (introdotto dalla ### 69/19 c.d. legge sul ### per il contrasto alla violenza domestica), sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento la sentenza penale di condanna di primo grado del ### e le dichiarazioni testimoniali della ###ra ### parte offesa e costituitasi parte civile nel procedimento penale, che vanno considerate quale prove atipiche nel presente procedimento, quindi da valutare alla stregua di altri risultanze istruttorie e assunte alla base del convincimento del #### rammentare che, come noto, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all'interno del processo penale una norma analoga all'art. 246 c.c. e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, quando la dichiarazione della parte offesa sia sostenuta da attendibilità e coerenza. Al contrario le dichiarazioni della parte nel processo civile in sede di interrogatorio formale hanno rilevanza solo quando assumano valore confessorio, riferendosi a fatti relativi a circostanza sfavorevoli alla parte, mentre non hanno rilevanza probatoria quanto si riferiscono a fatti favorevoli alle allegazioni della parte. 
Ciò precisato, occorre allora incentrare l'attenzione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte civile nel processo penale in presenza di allegazioni di violenza domestica. E' noto che la violenza domestica spesso non ha riscontri esterni consumandosi le relative condotte all'interno della casa familiare, ove spesso non sono presenti terzi. Ritiene il Collegio che, soprattutto per la valutazione degli effetti di tale violenze sullo sviluppo dei minore, e pertanto per adottare provvedimenti in merito all'affidamento dei figli, possa essere attribuire valenza probatoria anche alle dichiarazioni della donna vittima di violenza, quando tali dichiarazioni siano state assunte in contesti nei quali la donna, vittima di violenza, ha formulato impegno a dire la verità con assunzione di responsabilità penale nel caso di dichiarazioni reticenti o mendaci. 
Tutto ciò precisato, il Collegio rileva che le dichiarazione rese dalla ### in sede penale trovino pieno riscontro nelle dichiarazione testimoniali che il teste sentito nel presente giudizio civile (la sig.ra ###: in entrambe le deposizioni sono univoci i riferimenti al fatto che il ### fosse ossessionato dal bilancio familiare, che si alterasse anche per una luce rimasta accesa, che usasse violenza psicologica e fisica nei confronti della ### che nel giorno del primo compleanno di ### (24.6.14) il ### a fronte di un ammanco nel conto corrente, ha reagito dando pugni ai mobili (cfr. dichiarazioni in sede civile della ### “eravamo presenti io e mio marito, non il sig. ### c'era ### e ricordo che ### tornato dalla banca aveva trovato un ammanco sul conto corrente, urlava, rompeva mobili, lanciava le sedie, dava pugni al muro; ### era spaventato”; dichiarazioni in sede penale della ### “Il primo compleanno di ### io non me lo dimenticherò mai, perché ha preso a pugni un mobile davanti ai miei genitori. Avevamo organizzato questa festa di primo compleanno, perché abbiamo fatto il battesimo ma non...  abbiamo fatto una cosa più diciamo ristretta, preventivando una festa più importante, tra virgolette, con i parenti al primo compleanno. È stata una giornata terribile, perché lui, con la scusa di un ammanco in banca, secondo lui, di soldi, è tornata a casa e ha fatto... ha preso a pugni un piano di legno in cucina, scollandolo dal muretto, dove era appoggiato, ha preso a pugni il mobile. Mio padre mi ricordo che l'ha portato fuori, dicendogli “### che queste cose davanti al bambino non le devi fare”, perché ### era agitato”).  2.3.3. Da tutti gli elementi acquisiti, emerge dunque la prova delle condotte violente ed aggressive del ### che “scriminano” la condotta della moglie di allontanarsi dalla casa familiare, necessitata per salvaguardare se stessa e il figlio, con conseguente accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla resistente e rigetto di quella formulata dal ricorrente.  3. Sull'affidamento di ### 3.1. Non vi sono i presupposti cautelari (fumus e periculum) per rimettere la causa sul ruolo e accogliere la domanda cautelare della difesa del ricorrente volta a ricondurre il minore presso l'abitazione paterna, con previsione di affido esclusivo al padre.  3.2.Premesse.  ### ha nel corso del giudizio strenuamente sostenuto che il rifiuto via via crescente del minore ad incontrarlo sia frutto del condizionamento materno, richiamando a sostegno la certificazione della dott.ssa ### del 22.3.2023.  ### ha, di contro, negato ogni forma di condizionamento, esclusa dal Ctu dott.  ### avanti al quale ha, con onestà intellettuale evidenziata anche dallo stesso ### riconosciuto di essere solo iperprotettiva nei confronti del figlio, alla luce delle violenze cui ### ha assistito come spettatore e alla luce dell'episodio del 16.4.2021, in relazione al quale è pendente presso il Tribunale di ### un processo a carico del ### La dott.ssa ### dopo aver parlato di alta conflittualità fra le parti ma mai facendo riferimento anche al contesto di violenza (che frattanto era stato accertato il mese prima della certificazione rilasciata) ha descritto la ### come ossessionata dal dover proteggere ### dal padre, con messa in atto di condotte ostacolanti nel rapporto padre-figlio. ###. ### prima (nel 2021) e la dott.ssa ### psicologa della ### poi (a fine novembre 2023, chiamata a chiarimenti rispetto a quanto riscontrato dalla ### hanno invece, correttamente, saputo leggere le dinamiche della triade alla luce non della conflittualità, ma della violenza che è concetto diverso. 
E' questo l'equivoco di fondo che non deve mai annidarsi in casi accertati, come questo, di violenza domestica: il concetto di conflittualità fra le parti (richiamata in quasi tutte le relazioni dei ### sociali e specialistici) e il concetto di violenza (cui dà peso il ###. ### e la Dott.ssa ### nella sua relazione a chiarimenti del novembre 2023) sono diversi. 
Il conflitto presuppone una parità fra le parti, la violenza no.  ### restando che si andrà a motivare infra il perché la sig.ra ### non può dirsi madre ostacolante nei rapporti padre-figlio, preme al Collegio evidenziare che incolpare una donna, vittima di violenza a cui ha assistito il figlio, di ostacolare i rapporti padre-figlio costituisce non solo un paradosso ma una forma di vittimizzazione secondaria che deve assolutamente essere evitata. 
Ferma la pregnanza e maggior valenza dei risultati sul punto offerti dalla Ctu del Dott. ### (su cui si tornerà infra) che ha escluso forme di condizionamento materno da parte della ### intanto preme rilevare che è dato assolutamente oggettivo che la signora ### - vittima di violenza del marito e scappata da casa il ### - abbia all'udienza del 4.6.2019 acconsentito, pur nella vigenza degli incontri protetti padre-figlio, che il ### andasse da solo al mare con il figlio una settimana (sui motivi si veda la ### la signora confidava nel buon esito dei percorsi del ###: se vi fosse stata volontà diretta di condizionamento, non avrebbe prestato il consenso; che inoltre dopo quella vacanza, dopo la quale ### avrebbe riferito alla madre spiacevoli fatti accaduti e per i quali sarebbe tornato a casa turbato, il minore riprese gli incontri con la psicologa ### che, avendo registrato di persona attacchi di collera del ### nei confronti della ### (cfr. relazione del 3.6.2020) e pur avendo individuato un fattore di rischio per ### nell'essere esposto alla rabbia paterna, sottolineava comunque l'importanza della continuità dei loro rapporti, sempre da tenersi in modalità protetta (sui riferiti accadimenti in vacanza della signora ### ove il bambino le avrebbe detto che sarebbe stato rinchiuso al bagno dal padre perché cercava la mamma, e che il padre diceva “cose brutte della mamma” del tipo che era cattiva e che sarebbe sparita in vortice, la dott.ssa ### evidenzia che era comunque già ricorrente nei sogni e nei racconti di ### che il padre potesse far del male alla mamma) e la dottoressa ha relazionato anche sul fatto che ### non avesse riferito gli episodi della vacanza alla psicologa per paura che il padre avesse installato delle telecamere ove si svolgevano gli incontri. 
E' dato poi incontestato, perché ammesso, che il ### abbia in quella vacanza proferito frasi al bambino circa la volontà materna di separarsi, così coinvolgendo il minore di appena 7 anni nelle dinamiche separative: nella relazione dei ### del 12.8.2019 il ### ha infatti ammesso di aver detto alcune frasi al bambino circa la decisione materna di separarsi, chiedendo come poteva rimediare all'accaduto per essersi reso conto che tali frasi non giovavano al benessere del figlio.  ### del 2.12.2021 Osservazioni sul minore. 
Il dottor ### ha chiaramente affermato che, a fronte di due genitori che si sentono vittima l'uno dell'altro, l'unica vittima della presente vicenda è ### Il “dipendono tutti da me” è il “circuito” in cui è stato inserito, con rischi psicoevolutivi del minore. E' un minore che è cresciuto nell'accontentare i genitori, così proteggendoli (pag. 27) ma ha taciuto i propri bisogni. Ha riscontrato in ### un conflitto di lealtà (banalmente inteso - come dice il Ctu - “non voglio scontentare nessuno”, conflitto riscontrato anche nelle successive relazioni dei ###, ma ha escluso forme di condizionamento psicologico materno (su cui si tornerà infra). 
Competenze genitoriali. 
Quanto al padre, il Ctu ha riscontrato scarsissime risorse personali che non gli permettono di fronteggiare in modo assertivo le dinamiche relazionali con la ###ra ### e, soprattutto, con il figlio; ha registrato un'estrema difficoltà nel ### a riconoscere i propri limiti e le modalità disfunzionali con le quali si approccia al figlio; ha rilevato che ### non riesce a compiere un salto evolutivo nei confronti di ### con il quale riesce a rapportarsi solo con il gioco, alla stregua di un coetaneo.  ### ha anche chiesto al ### di spiegare a ### il perché si vedevano agli incontri protetti, ma il padre non lo ha fatto così non affrontando l'esame di realtà. ### ha negato di essere stato violento con la moglie (cfr. pag. 10: ### “qual è la sua responsabilità in tutta questa vicenda?”, lui “io non ho mai fatto nulla nei confronti di gioele per far verificare questa situazione negli ultimi tre anni...la responsabilità è di entrambi….la mia può essere quello di non aver dato la vita alla signora che voleva...avevo 270mila euro...la responsabilità è quella di non aver rispettato le aspettative della signora...io certamente ho il mio carattere, i miei difetti...sono una persona precisa e puntigliosa...sicuramente non sono una persona violenta...sono una persona responsabile, per mio figlio e per lei ho cercato di fare del mio meglio….i miei difetti ed errori ci sono...la signora mi sta chiedendo 80mila euro di risarcimento danni..). 
Significativo il passaggio della Ctu secondo cui “il #### non riesce minimamente a mettersi in discussione e ritiene che il suo rapporto con il figlio è (potrebbe essere) buono, non ammettendo valutazioni differenti. Una rigidità emotiva che non gli permette di relazionarsi adeguatamente con il figlio che vede distante. Solo il gioco riesce ad avvicinarli. Infatti, egli pensa che il figlio è condizionato psicologicamente dalla madre in grado di manipolarlo attraverso tecniche professionali. Tuttavia, lo scrivente non ravvisa alcun condizionamento psicologico tipico dell'alienazione parentale, ma il padre insiste con la tesi del condizionamento psicologico. Una trappola mentale per non mettersi in discussione: “la responsabilità è solo della ###ra ### io sono una vittima”. Tuttavia, continuando ad atteggiarsi come vittima, allontana sempre di più il figlio, il quale rimarrà ancorato alla madre percepita come figura più presente”. 
Quanto alla madre, il Ctu ha ravvisato nella ### non solo maggiori risorse personali ma anche maggiore capacità di autocritica che le permette così di potenziare la crescita personale e relazionale nei confronti del figlio. 
Ha rilevato che la sig.ra ### tende ad essere percepita dal figlio come una vittima da proteggere e che la stessa “con grande onestà intellettuale afferma, nel suo colloquio individuale, che il bambino tende a proteggerla poiché la percepisce fragile”: il Ctu ha però escluso forme di condizionamento psicologico della madre sul minore nelle forme dell'alienazione parentale. 
Scrive infatti il Ctu a pagina 26: “###ra ### è accusata dal #### di condizionare psicologicamente il figlio per distruggere la loro relazione. In realtà, questo CTU non ha ravvisato alcun condizionamento psicologico tipico dell'alienazione parentale: questo non è un caso di alienazione parentale. Il figlio subisce l'influenza della madre al pari di come la subisce dal padre allorquando questi lo iperstimola con il gioco oppure gli chiede, in modo suggestivo, se gli fa piacere sentire al telefono il «papi»”. 
Ritiene il Collegio che le conclusioni del ### siano assolutamente chiare e condivisibili, e siano non solo coerenti con ciò che è successo (dinamiche disfunzionali, violenza, conflitto di lealtà del minore), ma addirittura profetiche, considerato tutto quello che dopo si è registrato.
Infatti, a distanza di quattro anni, gli educatori nel maggio 2025 così relazionano in merito a ### “Il minore ha riferito altresì come, negli incontri effettuati ad ### si sia sforzato di mantenere un comportamento estremamente educato e composto, al fine di evitare i conflitti e contenere la figura paterna”. ### per forza tutti, ad eccezione di se stesso, come rilevato nel 2021 dal ### ha fatto parte di ### che oggi dodicenne, nella piena capacità di discernimento, e accompagnato dalla psicologa dott.ssa ### sino al suo pensionamento, ha finalmente saputo riconoscere questi suoi interni meccanismi dettati dal conflitto di lealtà, che però non sono attribuibili al condizionamento materno, come ha ben spiegato il ### Quanto al sig. ### va dato atto che lo stesso si è sicuramente impegnato nel presenziare agli incontri protetti/osservati svolti lungo il corso di questo processo, sino all'aprile 2024, e nonostante la resa ultima. Allo stesso va da atto di aver chiesto aiuto alla dott.ssa ### per essere sostenuto psicologicamente nella vicenda giudiziaria separativa, anche dopo il termine del percorso di sostegno alla genitorialità che la stessa dott.ssa ### certifica essersi positivamente concluso nel giugno 2021. 
Tuttavia, vanno evidenziate delle criticità strutturali e ancora persistenti che allo stato non possono dirsi superate e che svuotano di risultati concreti l'impegno del padre a raggiungere il figlio agli incontri.  ### ha riscontrato limitate risorse genitoriali nel ### a fine 2021 (quindi dopo il giugno 2021 quando la dott.ssa ### ha invece affermato che lo stesso aveva positivamente concluso il suo percorso sulla genitorialità), portando, fra i vari esempi, quello per cui il ### si lamentava difronte a ### dell'operato dei ### Va anche, purtroppo, evidenziato che il ### oltre a negare gli agìti di violenza, nonostante i numerosi riscontri, invece di compiere un percorso di assunzione di responsabilità delle violenze e di recupero di competenze genitoriali ha continuato per l'intero corso del procedimento ad addossare alla ricorrente ogni responsabilità in merito al diniego del figlio alla frequentazione, dimostrando incapacità di valutazione critica dei propri agiti, caratteristica, questa, riscontrata dal Ctu nel 2021, e sulla quale non ha dato sino ad oggi prova di aver lavorato. 
Non solo: non ha nemmeno, autocriticamente, anche solo ipotizzato che la storia di violenza a cui ha dovuto assistere il piccolo ### potesse avere un peso nella psiche del figlio (cfr. relazione iniziale della dott.ssa ### del 2019; il ### ha relazionato che il ### non è riuscito a dire al figlio il perché si dovevano incontrare tramite incontri protetti, e ha riscontrato che “il #### non riesce minimamente a mettersi in discussione”). 
Tutto ciò detto, il Collegio esclude dunque che la resistenza (e non chiusura totale come si vedrà infra) di ### a vedere il padre sia stata dettata da un condizionamento materno: la storia in esame si inserisce in una cornice di violenza, subìta dalla donna e a cui ha assistito ### con i traumi annessi (flash back intrusivi di cui parla sia la dott.ssa ### nella relazione del novembre 2023 sia da ultimo gli educatori del servizio sociale di ###. La fragilità che si trova a vivere una donna vittima di violenza, e la tendenza all'iperprotezione del figlio che a quelle violenze ha assistito (iperprotezione che la ### onestamente riconosce avanti al ### e non nega) non significano affatto automaticamente condizionare con coscienza e volontà il figlio nel rapporto con il padre: sarebbe una lettura non solo semplicistica ma che non terrebbe debitamente conto della storia di violenza come emersa nel presente giudizio e in quello penale, finendo per vittimizzare ancora una volta la ### Concludendo le dovute premesse, preme poi al Collegio evidenziare lo sforzo profuso lungo tutto il procedimento iscritto nel 2018, caratterizzato da numerose istanze, udienze e conseguenti provvedimenti, ove sono state attuate tutte le forme possibili di intervento sul nucleo: nel 2021 è stata rinnovata la Ctu sulle competenze genitoriali, pur a fronte delle valutazioni svolte dalle relative USL sulla coppia genitoriale nel 2019; nel 2022 sono stati incaricati i ### sociali di ### come affidatari del minore; nel 2023 è stato nominato un ### speciale; nel 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo dal nuovo ### istruttore per approfondire ancora la situazione di ### cambiando territorialmente i ### sociali affidatari con quelli di ### che hanno attivato la prima educativa domiciliare presso la casa materna come strumento di supporto a ### nel 2022 è stata disposto un percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore, preso in carico dalla dott.ssa ### dell'Asp di ### sino al suo pensionamento; sono stati garantiti gli incontri padre-figlio, addirittura autorizzata nell'estate 2019 una vacanza al mare padre/figlio - sul consenso di entrambe le parti, quindi anche della ### sono stati semi-liberalizzati gli incontri, per poi tornare alla modalità protetta dopo l'episodio del parco del 16.4.2021; oggi ### ha 12 anni e, nell'aprirsi agli operatori del nuovo ### (cfr relazioni dell'8.1.2025 e del 26.5.2025, a firma dell'educatrice Dott.ssa ### e dell'assistente sociale Dott. ###, ha espresso il desiderio di avere una vita normale, la sua stanchezza nell'essere coinvolto nelle dinamiche giudiziali, non ha detto di non voler mai più rivedere il padre, ma ha fatto capire sostanzialmente di aver bisogno di tempo, che da un lato ha ricordi spiacevoli di quando era ad ### e dall'altro appare frustrato che il riavvio degli incontri col padre (interrotti nell'aprile 2024) - in solo territorio calabrese come disposto con provvedimento dell'agosto 2024- non si sia svolto. 
E' infine doveroso, in questa lunga premessa, dare voce a ### oggi dodicenne, e vittima di violenza assistita del padre nei confronti della madre, ritrascrivendo alcuni passaggi della restituzione offerta nelle relazioni dei nuovi ### sociali di ### a firma dei Dott.ri ### e ### con i quali il minore ha instaurato un buon rapporto, dopo che lo stesso - comprensibilmente, data anche la tenera età e la vicenda - ha avuto difficoltà ad aprirsi con tutte le pregresse figure professionali. 
Relazione dell'8.1.2025: - periodo di osservazione 29.7.24-16.12.24: “Nel corso degli incontri domiciliari, ### ha manifestato una crescente apertura nei confronti degli scriventi, condividendo aspetti rilevanti del proprio vissuto emotivo e relazionale. In una prima fase ha espresso sfiducia nei confronti delle figure professionali, affermando di non essersi sentito ascoltato in passato. Gli scriventi hanno colto l'occasione per chiarire il senso del loro intervento, il ruolo e le finalità delle visite domiciliari. Il ragazzo ha ascoltato con attenzione. Nel prosieguo del percorso, ### ha comunicato la propria difficoltà a recarsi nella città in cui vive il padre , associando tale luogo a ricordi spiacevoli. Ha altresì dichiarato di non volere incontri individuali con il padre, ma di sentirsi maggiormente a proprio agio nel casi in cui fossero presenti gli operatori di riferimento (gli scriventi). La sua posizione denota una chiara resistenza all'incontro, ma al contempo anche un'apertura condizionata a specifiche garanzie di contenimento e tutela.  - periodo di osservazione 5.2.25-14.5.25“ La scrivente ### ritiene che il minore sia rimasto deluso per il fatto che dapprima si è “insistito” per il ripristino degli incontri ed ha dovuto conoscere nuove figure professionali; lui stesso era concorde nel tornare ad incontrare il padre alla “condizione” di vederlo presso ### c/o zone limitrofe; il papà non ha accolto la sua richiesta ma ha risposto con una posizione di arresa. Il minore inizia a verbalizzare maggiormente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Il lavoro educativo dovrà continuare in questa direzione per far maturare la persona a livello emotivo. Pertanto, alla luce di quanto esposto e come già richiesto nella precedente relazione, sarebbe opportuno ed adeguato che attualmente per i primi incontri sia accolta la modalità di ripristino incontri padre.-figlio accettata dal ragazzo, ovvero presso ### e/o zone limitrofe e in presenza delle figure professionali, in modo tale da porre le basi per uan ri-costruzione del legame padre-figlio”. 
Ultima relazione del 26.5.2025: “Nel prosieguo degli incontri, il minore si è aperto spontaneamente rispetto al rapporto con il padre, esprimendo sentimenti di frustrazione. Ha riferito toni aggressivi e urla, pur senza entrare nei dettagli. Si sono osservate delle brevi pause da configurarsi come “flash back” emotivi. Il minore ha riferito altresì come, negli incontri effettuati ad ### si sia sforzato di mantenere un comportamento estremamente educato e composto, al fine di evitare i conflitti e contenere la figura paterna. Tale apertura ha messo in luce l'efficacia della “pausa riflessiva” come strumento educativo volto a favorire una maggiore consapevolezza emotiva…La resistenza del minore nel voler incontrare il padre pare legata non solo a ricordi spiacevoli, ma anche al senso di delusione che sembra sperimentare quando il padre tenta di rientrare nella sua vita. Questo porta il minore a manifestare distacco/resistenza nei confronti della relazione con la figura paterna , nonché una certa stanchezza nei confronti delle figure professionali esterne al nucleo familiare. 
Esprime ancora il desiderio di una vita “normale”, come lui stesso afferma, priva dell'intervento costante di figure professionali, e caratterizzata da un senso di appartenenza ad un contesto affettivo stabile e rassicurante (quale è quello in cui vive) , in cui per lui la presenza del padre non è contemplata” Da parte di ### non vi è mai stato un rifiuto netto ed irremovibile ad incontrare il padre, si è registrata una ambivalenza dovuta al conflitto di lealtà e alla storia di violenza a cui il minore ha dovuto assistere; oggi ### chiede il rispetto dei suoi tempi ed è necessario prevedere determinate forme di sostegno a suo favore. 3.3. Tutto quanto appena premesso e considerato, e passando a regolare l'affidamento di ### il Collegio non può non fare riferimento all'art. 31 della ### del Consiglio di ### sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificato dall'### con legge 77/2013, a mente del quale “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”, con la conseguenza che le condotte del genitore, se qualificate come violenza domestica, devono essere considerare ai fini del regime di affidamento. 
A fronte di limitate risorse personali per svolgere il ruolo genitoriale del ### come accertate dal Ctu nonostante il suo percorso di sostegno alla genitorialità terminato prima dell'inizio stesso delle operazioni peritali e a fronte del fatto che il ricorrente mai ha saputo sino ad oggi riconoscere di aver posto in essere condotte violente con assunzione di responsabilità e relativi percorsi dedicati di presa di consapevolezza, vi è una madre con maggiori risorse personali, con maggiore autocritica, che il Ctu ha escluso essere “alienante” e che ha dimostrato di accudire adeguatamente lungo il corso del giudizio il figlio, inserito in un contesto affettivo stabile e rassicurante. 
Non sussistono pertanto più le ragioni per continuare nell'affidamento del minore al ### sociale, che era stato disposto nel 2022 in un'epoca in cui la vicenda penale della violenza era ancora sub iudice. 
Deve oggi dunque essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di ### alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna. Nulla quaestio sull'assegnazione della casa familiare sita in ### essendosene la resistente allontanata da 7 anni.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.  ### ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.  ### l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore; inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011). 
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). 
Ebbene, alla luce di tutte le motivazioni già esposte, appare maggiormente rispondente all'interesse superiore del minore prevedere il suo affidamento esclusivo c.d. "rafforzato" o "superesclusivo" alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater comma III c.c. Ed invero, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, di cui all'art. 337 quater c.c., afferma la derogabilità giudiziaria del regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente. 
Il regime esclusivo, infatti, lascia in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole. La clausola di riserva prima citata, invece, permette al genitore affidatario di adottare anche le decisioni fondamentali riguardanti il minore, senza la consultazione o il consenso dell'altro.  4. Sulle visite paterne ### i sostegni a beneficio di ### che il Collegio ritiene necessari, si dispone che le visite fra il padre e ### avverranno a fronte di una autonoma richiesta del figlio, tramite modalità osservata alla presenza degli operatori del servizio di educativa domiciliare dei ### di ### di cui il minore ha inizialmente espressamente chiesto la fisica presenza in caso di ripresa delle frequentazioni con il padre (relazione 8.1.25: “Ha altresì dichiarato di non volere incontri individuali con il padre, ma di sentirsi maggiormente a proprio agio nel casi in cui fossero presenti gli operatori di riferimento (gli scriventi).”).  ### ritiene opportuno che il servizio di educativa presso la casa materna prosegua per un congruo tempo, data la positiva apertura del minore verso gli operatori con cui ### oggi dodicenne, si è sentito libero di esprimere il suo vissuto interiore (cfr. ultime relazioni pervenute a firma Dott.ri ### e ### ove evidenziano l'importanza del lavoro educativo a beneficio di ### “Il minore inizia a verbalizzare maggiormente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Il lavoro educativo dovrà continuare in questa direzione per far maturare la persona a livello emotivo.”).
Preme specificare che la Corte EDU ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli ### aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ma a fronte di tale affermazione ha, comunque, puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte EDU ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico-fisico gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 CEDU perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore, prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. Rytchenko c. Russia sentenza 20 gennaio 2011).  5. Sul contributo al mantenimento di ### che non vi sono richieste economiche reciproche fra le parti, occorre ora regolare l'aspetto relativo al concorso al mantenimento di ### Giova in via generale rammentare che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, cui sono tenuti entrambi i genitori, il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter, comma 4, c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi. Facendo applicazione di tali principi, considerate le risultanze agli atti circa la condizione lavorativa ed economico-reddituale delle parti, tenendo conto che il minore è collocato in via esclusiva dalla madre, si ritiene congruo prevedere in capo al padre, quale contributo al mantenimento di ### il versamento della somma mensile di euro 360,00, annualmente rivalutabile, oltre il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale. 
Alla madre, affidataria esclusiva del minore, dovrà essere riconosciuto per intero l'### unico.  6. Sui percorsi a sostegno di ### 6.1.Per tutte le motivazioni già spese al punto 4 circa l'importanza del lavoro educativo tramite Ade per il lato emotivo di ### ritiene il Collegio opportuno che l'educativa domiciliare prosegua presso la casa materna, con cadenza pari a due volte al mese, per una durata di 12 mesi.  6.2. Considerato il vissuto di ### si invita la madre, affidataria super-esclusiva, ad attivare un percorso psicoterapeutico a suo favore presso strutture pubbliche a ciò dedicate, anche al fine di sostenere il figlio nella crescita.  7. Sulle spese di giudizio In considerazione delle ragioni della decisione, e dell'accoglimento della domanda di addebito e affido super esclusivo formulata dalla resistente, le spese di procedimento, e quelle di ### dovranno essere poste a carico del ricorrente, in forza del principio di soccombenza. 
Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese, liquidate con separato decreto, andrà disposta ex art. 133 T.U.S.G. a favore dello Stato.  P.Q.M. Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 5450 /2018 così decide: 1) dichiara la separazione personale tra ### e ### coniugi per matrimonio celebrato in ### in data ###; 2) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del competente Comune (n. 78, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2011); 3) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da ### nei confronti di ### 4) rigetta la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di ### 5) affida il figlio minore ### alla madre ### con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, decisioni da assumere in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre; 6) dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna; 7) dispone che le frequentazioni tra padre e figlio riprendano dietro espressa richiesta del minore, e che avvengano tramite incontri osservati alla presenza degli operatori del ### sociale di ### 8) determina in euro 360,00 il contributo mensile dovuto da ### per il mantenimento del figlio, da corrispondere a ### entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito della presente pronuncia, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### fermi per il periodo pregresso i provvedimenti emessi nel corso del giudizio; 9) dispone che i genitori provvedano al 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio per la cui individuazione e gestione potrà essere di ausilio la lettura del ### di ### in uso presso l'ufficio; 10) dispone la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso la casa materna a beneficio del minore, con la cadenza di due volte al mese, per un periodo di 12 mesi; 11) invita ### ad attivare un percorso psicoterapeutico a favore del figlio presso strutture pubbliche a ciò dedicate, anche al fine di sostenere il figlio nella crescita.  12) ### alla refusione delle spese di lite, da determinarsi con separato provvedimento, con condanna al pagamento in favore dell'### ex art. 133 T.U.S.G., risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese delle Stato.  13) Pone a definitivo carico di ### le spese già liquidate di ### Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ### di ### che dovrà sostenere il minore tramite educativa domiciliare secondo i tempi disposti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell' #### est.

causa n. 5450/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Loredana, Stramaccioni Elena

M
3

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3825/2025 del 07-10-2025

... sintonia, complicità) del rapporto tra il ### e i due figli, che induce ad attribuire punti 15 ad entrambi (valore medio); le presumibili ripercussioni che la perdita avrà avu to per i figli. In ordine alla convivenza, ritiene il Tribunale che la momentanea crisi che i genitori stavano attraversando al momento della morte del padre ed il temporaneo allontanamento della madre dalla casa familiare nel corso dell'ultimo anno di vita del de cuius, non siano idonei a elidere il requisito. Vanno, quindi, attribuiti a ### 93 punti (### in base all'età del congiunto 28, in base all'età della vittima 22, per convivenza tra congiunto e vittima 16, in base al numero di familiari nel nucleo primario 12, per qualità/intensità della relazione 15) ed a ### 91 punti (### in base all'età del congiunto 26, in base all'età della vittima 22, per convivenza tra congiunto e vittima 16, in base al numero di familiari nel nucleo primario 12, per qualità/intensità della relazione 15) per cui si determina: in € 363.723,00 il risarcimento spettante al primo ed in € 355.901,00 l'importo spettante alla figlia. Le superiori somme andranno quindi decurtate del 50% in base al concorso di colpa della vittima, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15159 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### nata a ### in data ### (C.F.  ###) n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su Piraino ### nato a ### in data ### (C.F.  ###) e su ### nata a ### in data ### (C.F. ###), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende per mandato in atti; - parte attrice - ### di ### (C.F. ###), in persona del ### legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, sede dell'###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### che lo rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta
OGGETTO: Risarcimento del danno.  ###: all'udienza del 03/06/2025 svolta in modalità c.d. cartolare parte attrice concludeva come da note scritte depositate il ###.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2022 ### nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su ### e ### no ### ha convenuto in giudizio il Comune di ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni iure proprio di natura non patrimoniale (sub specie di danno da perdita del rapporto parentale) e patrimoniale (sub specie di danno da perdita del contributo al mantenimento anche futuro) patiti dai minori ### e ### per la morte del loro padre ### (nonché marito di ###, quantificati nella somma di € 391.103,18 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi. 
Ha assunto, infatti, che: - il padre dei minori, ### in data ###, intorno alle ore 04.45, mentre stava percorrendo il viale ### di ### con direzione di marcia da viale ### verso viale ### alla guida del motociclo ### 300 targato ### di proprietà di ### ria ### con a bordo quale trasportata ### giunto all'altezza del civico n.72 (nei pressi dell'intersezione con via ###), aveva perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto dissestato dalle radici degli alberi e a causa di ciò era stato sbalzato al suolo unitamente alla trasportata; - in particolare, ### era stato proiettato all'interno dell'aiuola posta a destra della carreggiata, dove aveva impattato con il capo contro un moncone di un palo in ferro a sezione quadrata affiorante dal terreno, che ne aveva causato la morte; - la responsabilità del Comune di ### era già stata accertata con sentenza n. 3558/2021, pubblicata in data ### e passata in giudicato, con la quale il Tribunale di ### aveva condannato, nei limiti del 50%, il Comune di ### al risarcimento dei danni subiti dai ###ri ### e ### (genitori della vittima primaria) in conseguenza della perdita del figlio ### a causa del sinistro verificatosi in data ###; - con lettera raccomandata A/R del 06.02.2017, gli attori avevano inol trato formale richiesta di risarcimento dei danni (all. 4 atto di citazione), ma che era risultato vano ogni tentativo di bonario componimento, anche successivo (all. 5 atto di citazione). 
Parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «###
CIPALE, in applicazione del principio di efficacia riflessa del giudicato in relazione alla sentenza n. 3558/2021 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, e passata in giudicato come certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c.  in data ### dal Cancelliere del Tribunale di ### - accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### in persona del ### pro tempore, in ordine alla produzione e alla verificazione del sinistro per cui è oggi causa nella misura del 50% in considerazione del concorso colposo della vittima, ai fini della applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., nella misura del 50% e, per l'effetto, condannare il Comune di ### in proporzione al concorso attribuito a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di € 132.390,45 (già al 50%) in favore del minore ### e la somma di € 132.390,45 (già al 50%) in favore della ###ra ### come sopra meglio specificate e quantificate, oltre rivalutazione e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero condannare il Comune di ### al pagamento di quella maggiore o minore somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia. - accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### in persona del ### pro tempore, in ordine alla produzione e alla verificazione del sinistro per cui è oggi causa nella misura del 50% in considerazione del concorso colposo della vittima, ai fini della applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., nella misura del 50% e, per l'effetto, condannare il Comune di ### in proporzione al concorso attribuito a corrispondere, a titolo di danno patrimoniale per perdita del contributo al mantenimento, la somma di € 29.200,00 (già al 50%) in favore del minore ### e la somma di € 20.800,00 (già al 50%) in favore della ###ra ### come sopra meglio specificate e quantificate, oltre rivalutazione e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero condannare il Co mune di ### al pagamento di quella maggiore o minore somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia. ###: - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di ### in persona del ### pro tempore, in ordine alla produzione e alla verificazione del sinistro per cui è oggi causa; - conseguentemente, condannare il Comune di ### in persona del ### pro tempore, a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di € 264.780,90 in favore del minore ### e la somma di € 264.780,90 in favore della ###ra ### oltre rivalutazione e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo ovvero quella maggiore o minore somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia; - conseguentemente, condannare il Comune di ### in persona del ### pro tempore, a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del contributo al mantenimento, la somma di € 58.400,00 in favore del minore ### e la somma di € 41.600,00 in favore della ###ra ### oltre rivalutazione e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo ovvero quella maggiore o minore somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia; ### Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. ed aumento forfettario del 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario» In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/05/2024, svolta in modalità c.d. cartolare e, quindi, con provvedimento del 29/05/2024 rinviata per la medesima attività all'udienza del 03/06/2025. 
Con comparsa di rispostata depositata in data ### si è costituito il Comune di ### ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., la prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c. e la violazione del principio del ne bis in idem. 
Ha rilevato, inoltre, il difetto di legittimazione attiva degli attori e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda per non aver controparte as solto l'onere della prova su di essa gravante, chiedendone, dunque, il rigetto ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente dichiarare la nullità della citazione, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. Sempre in via preliminare dichiarare intervenuta la prescrizione quinquennale del presunto credito vantato, con le conseguenze tutte di cui per legge. Sempre in via preliminare dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il Giudice si è già pronunciato sul punto. Sempre in via preliminare condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del Comune di ### dichiarando controparte sprovvisto di alcun titolo per agire, e quini il difetto di legittimazione attiva. In via istruttoria, rigettare tutte le relative richieste perché in conducenti ed irrilevanti, unitamente alla ctu, nonche le prove testimoniale con indicazioni di valutazioni od opinioni inammissibili. Comunque in subordine, ammettersi prova contraria sullo stesso articolato di parte avversa. Dichiarare conseguentemente la legittimità dell'operato dell'### nella vicenda di che trattasi. In subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento in applicazione degli artt.1227 e 2056 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio». 
All'udienza del 03/06/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Ciò premesso, prima di esaminare le eccezioni formulate dal convenuto, deve osservarsi che il Comune di ### dichiarato contumace all'udienza del 20/02/2023, si è costituito in giudizio solo il ###. 
La costituzione in giudizio del contumace è ammissibile ai sensi dell'art.  293 c.p.c. (nella formulazione ante ### fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Nel procedimento de quo l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il ### è stata rinviata a quella del 03/06/2024, sicché la costituzione dell'ente territoriale avvenuta entro tale termine risulta ammissibile, ma - per espressa previsione del codice di ritoil convenuto accetta il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. 
Ne consegue, pertanto, che le eccezioni dallo stesso formulate in seno alla comparsa di risposta, che non siano rilevabili d'ufficio, non possono essere esaminate da questo Giudice, posto che la parte era decaduta dalla facoltà di proporle ai sensi dell'art. 167 c.p.c. 
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di ### quale eccezione in senso stretto, è da ritenersi inammissibile in quanto la stessa poteva essere unicamente sollevata dalla parte entro il termine di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e non può, in ragione della sua natura, essere rilevata ex officio dal Giudice. 
In ordine, invece, all'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c.- rilevabile questa anche d'ufficio dal Giudice - deve rilevarsi che la stessa è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo la parte neppure indicato i vizi da cui sarebbe affetto l'atto introduttivo. 
Ed invero, ove la nullità dell'atto di citazione fosse stata determinata da vizi della c.d. vocatio in ius, la costituzione del convenuto, sia pur tardiva, avrebbe comunque sanato i vizi della citazione, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. 
Quanto ai vizi della c.d. editio actionis, come detto, nemmeno allegati, essi sono comunque insussistenti, posto che l'atto contiene l'indicazione dell'oggetto della domanda ed individua correttamente petitum e causa petendi. 
Parimenti infondata risulta l'eccezione del difetto di legittimazione ad agire, posto che ### ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale dei minori ### e ### titolari del potere di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure proprio patiti a seguito del decesso del proprio padre.
Altrettanto può dirsi con riferimento all'ulteriore eccezione di violazione del principio del ne bis in idem. 
Ed invero, l'eccezione di giudicato esterno, che non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede ###quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48). 
Tuttavia, essa è infondata. 
Il principio del ne bis in idem, sul piano processuale osta, invero, alla celebrazione di un secondo giudizio sulla stessa regiudicanda tra le stesse parti, al fine di salvaguardare la certezza delle situazioni giuridiche definite e di evitare un conflitto tra pronunce di segno opposto sul medesimo fatto. 
Nel caso di specie non sussiste, però, alcuna violazione di detto principio, posto che non ricorre alcuna identità tra le parti processuali né tra le domande proposte: si tratta, invero, di una domanda di risarcimento del danno iure proprio patito da soggetti diversi rispetto agli attori del precedente giudizio definito con una sentenza passata in giudicato, che, tuttavia, come si dirà, esplica un'efficacia riflessa nel presente procedimento. 
Tanto premesso, nel caso specifico - tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione) - deve rilevarsi che con sentenza n. 3558/2021, passata in giudicato, è stata accertata la responsabilità del Comune di ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. - sia pur in concorso con la condotta colposa della vittima - per la morte di quest'ultima, con conseguente condanna dell'### al risarcimento dei danni iure proprio patiti dai genitori. 
In particolare, in quella sede il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del Comune nella condotta omissiva costituita dalla mancata eliminazione del pericolo costituito dai monconi di ferro sporgenti 10/15 cm dal suolo presenti nell'aiuola (della quale risulta proprietario l'ente territoriale, il quale ha l'obbligo, in quanto custode, alla eliminazione dei pericoli ivi presenti) e con tro i quali è avvenuto l'impatto letale del conducente del mezzo. 
Non essendo stata provata dal Comune l'integrazione del caso fortuito - idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo - non è stata esclusa la responsabilità dell'Ente territoriale per la morte di ### il cui contributo causale all'evento è stato determinato nella misura del 50%. 
Ora, sebbene “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi” (Cass. civ. n. 1760/2006), si è osservato che “tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” ( civ. n. 19492/2007; n. 19499 del 10/09/2009; n. 3377 del 11/02/2011; 4241 del 20/02/2013).  ### della responsabilità del Comune per la morte del congiunto degli attori e la sussistenza del nesso causale con il decesso di quest'ultimo non può allora essere messo in discussione, essendosi il convenuto limitato a reiterare deduzioni difensive già vagliate e confutate da questo Tribunale con la sentenza pronunciata a definizione del giudizio intrapreso dai genitori del ### ormai irrevocabile, con argomentazioni interamente condivise dal Decidente e alle quali dunque si fa rinvio.  ### canto, è emerso anche il rilevante concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. in ordine alla causazione dell'evento morte «perché la causazione del sinistro stradale è a lui ascrivibile per avere tenuto una velocità assolutamente inadeguata e per di più in ore notturne, al rientro da una serata in cui aveva ballato e bevuto alcuni drink (vedi sommarie informazioni rese dalla trasportata)» (cfr. sentenza n. 3558/2021 del 29/09/2021 pag. 13 e ss.) quantificato nella misura del 50%. 
Ed allora passando all'esame delle domande formulate nel presente giudizio deve osservarsi che gli attori hanno invocato innanzitutto il ristoro del danno subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale con il congiunto. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rapporto parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si faceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il danno morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita. 
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro - volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costituzionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro - delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento (S.U. 8823/03). 
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione. 
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent. n. 557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972). 
Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nel caso in esame, vanno considerati: la relazione di convivenza con i superstiti, l'età dei componenti del nucleo familiare e la natura della relazione affettiva tra costoro; la mancanza di specifiche allegazioni concernenti le connotazioni concrete (in termini di qualità, intensità, sintonia, complicità) del rapporto tra il ### e i due figli, che induce ad attribuire punti 15 ad entrambi (valore medio); le presumibili ripercussioni che la perdita avrà avu to per i figli. 
In ordine alla convivenza, ritiene il Tribunale che la momentanea crisi che i genitori stavano attraversando al momento della morte del padre ed il temporaneo allontanamento della madre dalla casa familiare nel corso dell'ultimo anno di vita del de cuius, non siano idonei a elidere il requisito. 
Vanno, quindi, attribuiti a ### 93 punti (### in base all'età del congiunto 28, in base all'età della vittima 22, per convivenza tra congiunto e vittima 16, in base al numero di familiari nel nucleo primario 12, per qualità/intensità della relazione 15) ed a ### 91 punti (### in base all'età del congiunto 26, in base all'età della vittima 22, per convivenza tra congiunto e vittima 16, in base al numero di familiari nel nucleo primario 12, per qualità/intensità della relazione 15) per cui si determina: in € 363.723,00 il risarcimento spettante al primo ed in € 355.901,00 l'importo spettante alla figlia. 
Le superiori somme andranno quindi decurtate del 50% in base al concorso di colpa della vittima, pervenendosi alla somma di € 181.861,50 per ### seppe ### ed € 177.950,50 per ### Le somme come sopra riconosciute, in quanto calcolate ai valori attuali, andranno prima devalutate al tempo di insorgenza (27 settembre 2015, data del decesso), per poi procedere alla rivalutazione con contestuale applicazione degli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ### in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e 18028/2010). 
Le somme riconosciute, liquidate in valori attuali, infatti, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale. 
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 202.278,87 per ### e ad 197.929,37 per ### per danno non patrimoniale iure proprio già ridotto del 50%. 
Sulle somme sopra indicate vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
Parte attrice ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del contributo al mantenimento che di cui figli avrebbero beneficiato ove il padre non fosse deceduto. 
La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante patito dal figlio di persona deceduta per colpa altrui e consistente nella perdita delle elargizioni a lui erogate dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno. 
Al fine di operare la capitalizzazione di detto reddito futuro, deve aversi riguardo alle indicazioni contenute nelle ### sul danno alla persona. 
Nella specie, parte attrice ha dedotto che ### lavorava come operaio edile senza regolare contratto e che, sebbene fosse privo di reddito do cumentabile, aveva sempre provveduto al mantenimento della compagna e dei due figli. 
A supporto di quanto affermato parte attrice ha depositato il contratto di locazione relativa all'abitazione di ### delle ### ove la famiglia ha vissuto dal 2009 al 2013, il cui canone di locazione era pari ad euro 400,00, nonché il “libretto di lavoro” del Comune di ### da cui si evince che lo stesso, nell'anno 2001 ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la ### L'### s.a.s. e nell'anno 2006 con la ### - arredamento e design. 
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ###/2023) ha chiarito che il reddito da lavoro della vittima primaria ha rilievo solo indirettamente, in considerazione del fatto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere i figli, a prescindere dal suo reddito da lavoro e dallo stesso svolgimento di una attività lavorativa; in proposito vi è da considerare che non solo i titolari di redditi da lavoro sono tenuti al mantenimento dei figli e che tale mantenimento non deve necessariamente avvenire con i proventi del reddito da lavoro del genitore, sicché tale reddito può essere rilevante ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento perduto ma non può considerarsi né l'unico elemento rilevante, né quello decisivo. 
In base a tali principi, infatti, il danno patrimoniale per la perdita del contributo da parte dei congiunti superstiti può essere risarcito anche nel caso in cui la vittima primaria non fosse occupata al momento del decesso, operandosi una liquidazione in via equitativa e dovendosi, a tal fine, considerare anche la possibilità che la vittima stessa avesse potuto trovare in futuro una occupazione e contribuire economicamente, in una certa misura, al mantenimento dei familiari (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 25/02/2020 “ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto; in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice”). 
Tanto premesso, considerato che sussiste in capo ad ogni genitore l'obbligo di mantenimento dei propri figli e che detto obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi di un genitore disoccupato o casalingo, ritiene questo Giudice equo riconoscere, in mancanza di specifica documentazione reddituale relativa al rapporto di lavoro svolto dal #### il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita del contributo di mantenimento del padre nella misura di euro 200,00 mensili per ciascuno dei figli, pari ad un importo vicino alla soglia alimentare, dal 27/09/2015 (data del decesso) sino alla raggiunta autosufficienza economica dei medesimi da identificare, alla luce delle condizioni del mercato del lavoro e dei parametri sul tema stabiliti dalla giurisprudenza di merito, con il raggiungimento del 27 anno di età. 
Con riferimento a ### figlio del de cuius, di anni 5 al momento del decesso del predetto, occorre tenere in considerazione il numero di anni per i quali il reddito verrà perso, da stimarsi in misura pari a 22 anni. 
Il coefficiente moltiplicativo per il reddito individuato in base alle predette ### di ### è pari a 20,24 il reddito perso è pari, dunque, al prodotto tra detto coefficiente e l'importo annuo del mantenimento (€ 2400,00), ossia € 48.576,00 (ridotto del 50% € 24.288,00). 
Con riferimento a ### figlia del de cuius, di anni 12 al momento del decesso del predetto, occorre tenere in considerazione il numero di anni per i quali il reddito verrà perso, da stimarsi in misura pari a 15 anni. 
Il coefficiente moltiplicativo per il reddito individuato in base alle predette ### di ### è pari a 14,14 il reddito perso è pari, dunque, al prodotto tra detto coefficiente e l'importo annuo del mantenimento (€ 2400,00), ossia € 33.936,00 (ridotto del 50% € 16.968,00). 
Nessuna rivalutazione va calcolata con riferimento al danno da lucro ces sante, atteso che la tabella utilizzata contiene appositi coefficienti di attualizzazione. 
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo. 
In ossequio al principio della soccombenza, il Comune di ### va condannato alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate in dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, applicando i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum, salvo che per la fase istruttoria alla quale va applicato il valore minimo in considerazione del mancato svolgimento della attività istruttoria e con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto”. 
Va infine disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; in accoglimento delle domande proposte da ### n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su ### e su ### definitivamente pronunciando; condanna il Comune di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### di € 202.278,87 per danno non patrimoniale ed € 24.288,00 per danno patrimoniale ed in favore di ### di € 197.929,37 per danno non patrimoniale ed € 16.968,00 per danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo; condanna il Comune di ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.253,88 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfetario nella misura del 15% dei compensi da distrarre in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. ### Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal ### ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 15159/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

M
4

Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 213/2025 del 04-06-2025

... vita poiché, come noto, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio va formulato sulla base di elementi concreti, tra cui il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e le consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (### Cass. n. 18817 del 23/9/2015). Deve, peraltro, sottolinearsi che sebbene siano state mosse dalla resistente delle censure sulla gestione del minore - con riguardo alla mancata attenzione da parte del padre alla cura dell'igiene del figlio e all'eccessivo tempo che ### impiegherebbe nell'utilizzo dei videogiochi - all'esito dell'istruttoria espletata non è emersa alcuna trascuratezza nella persona del minore né altre criticità potendosi, semmai, evincere dalle stesse dichiarazioni delle parti e dalla documentazioni versata in atti che il figlio della coppia ha raggiunto dei buoni risultati nel proprio percorso formativo (si vedano le pagelle prodotte da parte ricorrente, l'ultima delle quali relativa al primo quadrimestre del (leggi tutto)...

testo integrale

N. 308/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. ### rel.  dott.ssa ### dr.ssa ### riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 308/2024 RGAC promossa da ### nata a ### il ### e residente in #### n° 2, cod. fisc.  n° ###, elettivamente domiciliata in #### n° 90, presso lo studio dell'Avv. ### cod. fisc. n° ###, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato foglio e che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ### oppure al fax n° ###; APPELLANTE contro ### (C.F.: ###), nato a ### il ### e residente a ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) del ### di ### presso il cui studio - sito a ### nel c.so ### n. 231 -, è anche elettivamente domiciliat ###calce alla comparsa di costituzione e risposta, con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 136 e 176 c.p.c., di avere indirizzo di posta elettronica certificata ### e fax ### ai soli fini delle comunicazioni e notificazioni a cura della ### nonché Avv. ### (nata a ### il ###; C.F.: ###) nella sua qualità di ### del minore ### (nato a ### il ### ed ivi residente in ### C.F.: ###) giusta nomina del 2/2/2023 (all. n. 1), ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta istanza del 26/11/2024 (all. n. 2) e delibera del COA di ### del 20/12/2025 non ancora trasmessa a mezzo pec a seguito di richieste del 7 e del 9/1/2025 (all. n. 11), con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e 176 c.p.c di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni a cura della ### al proprio indirizzo di posta elettronica certificata #### e con l'intervento del ### presso la Corte di Appello di ### Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Conclusioni delle parti: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art.  127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7 maggio 2025: Per l'Appellante: “Il sottoscritto Avv. ### procuratore costituito della signora ### insiste nella richiesta di riforma della sentenza appellata, nei termini spiegati in seno all'atto introduttivo del presente gravame. La stessa appellante, per completezza di difesa, ritiene di dover sottolineare alcuni aspetti della controversia che, seppur sollevati in seno all'atto di appello, non sono stati, a suo parere, adeguatamente analizzati dall'###ma Corte adita nel corso della fase di trattazione della causa. In primo luogo, parte appellante ribadisce la necessità del deposito, agli atti del processo, delle registrazioni audio dei colloqui intercorsi tra la C.T.U., dott.ssa ### e il minore ### registrazioni che, per quanto riferito dal minore alla madre, avevano un contenuto e dei toni notevolmente differenti da quelli che emergono da quanto la stessa C.T.U. ha poi riportato nella propria relazione definitiva. Tra l'altro, si deve qui ribadire, la mancata esibizione in giudizio di tale materiale, inficia insanabilmente la validità delle conclusioni cui è pervenuta la consulente d'ufficio. A tal proposito, e con massimo del rispetto dovuto alla persona del Giudice che vi ha proceduto in udienza, la signora ### ritiene che il colloquio col minore avrebbe avuto un esito certamente più pregnante, se quel Giudice si fosse avvalso dell'assistenza di uno psicologo esperto in materia, anche al fine di individuare e far rilevare le evidenti incongruenze e le contraddizioni insite nelle risposte del giovane ### Altro punto su cui l'appellante insiste, è l'inspiegabile nomina, da parte del Tribunale di ### di un curatore. E invero, la nomina di un curatore speciale del minore, prevista dall'art. art. 473bis, comma 8,c.p.c., deve intervenire solo nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori; o nel caso in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; ovvero in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 cod. civ. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 ss. della l. 4 maggio 1983, n. 184; nel caso in cui, dai fatti emersi nel procedimento, venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; e infine quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni o quando i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Orbene, non pare che, nel caso di specie, si versi in una delle ipotesi sopra elencate, sicché la presenza nel presente processo dell'Avv. ### nella veste di curatore speciale, non solo non ha avuto alcuna utilità pratica, ma ha finito per danneggiare l'odierna appellante, sia dal punto di vista processuale, stante l'evidente acredine mostrata nei suoi confronti dal curatore, e sia sul piano economico, atteso che del suo onorario si è dovuta (e si dovrà) far carico anche la signora ### La signora ### come genitore è comunque seriamente preoccupata, poiché l'Avv. ### ha coinvolto il figlio ### in diverse iniziative discutibili (stante l'età del ragazzo), allo scoperto intento di ingraziarselo, anche in vista dei colloqui da affrontare con i ### della Corte d'Appello di ### ha regalato al figlio un'automobile, l'ha incoraggiato e finanziato per l'ottenimento anticipato della patente di guida; gli ha pagato i viaggi a ### e in ### (dal 18 al 28 luglio del 2024), a ### nel trascorso ponte pasquale (dal 16 al 22 Aprile 2025) e quindi a Napoli, per assistere a una partita della serie A della locale squadra di calcio; e tutto ciò senza alcun coinvolgimento e senza il consenso della madre, in aperta violazione delle regole di un affido condiviso. ### viene spesso lasciato da solo in casa, libero di dedicarsi, a suo piacimento, ad attività ludiche (per lo più video - giochi), senza alcun controllo genitoriale: e tutto ciò, evidentemente, ostacola la sana crescita psico-fisica e l'acquisizione del senso di responsabilità del minore che, a tali condizioni, vede ormai nella madre solo un ostacolo al suo perenne divertimento. Cosa ancor più grave, è che dal mese di luglio del 2024, ### ha contratto la scabbia, e nonostante i pressanti solleciti da parte della ### il padre ha sempre sottovalutato le condizioni dermatologiche del figlio, che continua a vivere in ambienti domestici non adeguatamente sanificati; e ha sempre contrastato tutte le iniziative della madre per sottoporlo a cure adeguate: e anche questo, paradossalmente, sta portando a un progressivo allontanamento affettivo del figlio nei suoi confronti, che si manifesta con atteggiamenti sempre più ostili e nel mancato rispetto dei tempi di visita della madre. Per tali ragioni, la signora ### come in epigrafe rappresentata e difesa, insiste affinché l'###ma Corte d'Appello adita, voglia disporre un riesame delle attuali condizioni di affido consiviso e dare incarico ai competenti ### affinché effettuino un'adeguata verifica delle condizioni ambientali, educative e sanitarie in cui si svolge la vita del minore ### al fine ultimo di salvaguardare la salute psicofisica del ragazzo e di recuperare l'indispensabile legame materno”. 
Per l'appellato: “###. ### procuratore di ### nel procedimento in epigrafe, contesta il gravame spiegato da ### e ne chiede il rigetto, perché infondato sia in fatto che in diritto; insiste nelle eccezioni di inammissibilità e irritualità sollevate in merito ai nuovi documenti depositati dall'appellante; chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e in particolare delle contestazioni mosse dalla ### in punto di nullità della CTU in quanto tardive essendo questa la prima sede in cui ha formulato simile eccezione; si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie da quest'ultima formulate perché inammissibili e comunque inaccoglibili; si oppone alla CTU chiesta da controparte per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione, nonché ad ogni altra richiesta avversaria, anche alla luce dell'esito dell'audizione del minore. ###. ### insiste nelle deduzioni e conclusioni di cui alla comparsa depositata, conclusioni alle quali si riporta e da intendersi qui ripetute; chiede che siano ammessi - perché rilevanti e conducenti ai fini del decidere - i documenti prodotti dal deducente, avendo essi ad oggetto fatti sopravvenuti e costituendo ragione di prova in ordine alle infondate prospettazioni fatte dall'appellante; chiede che la causa sia posta in decisione”. 
Per il ### speciale del minore ### “###. ### nella sua qualità di ### del minore ### all'esito dell'audizione dello stesso, non può che rilevare l'incontestabile inammissibilità dell'appello e delle domande in esso formulate.  ###. ### insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella memoria difensiva depositata il ###; chiede che ogni istanza formulata dall'appellante sia rigettata, sia quelle formulate nelle conclusioni dell'atto di appello che quelle relative alle istanze istruttorie ed alla prodizione documentale, del tutto inammissibili, tardive, irrituali, infondate sia in fatto che in diritto oltre che inconducenti. ###. ### chiede: ➢ dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o la sua manifesta infondatezza in accoglimento dei motivi rubricati nelle premesse della memoria difensiva del 13/1/2025; ➢ ### tutte le richieste formulate con l'atto di appello, conclusive ed istruttorie, perché infondato sia in fatto che in diritto in accoglimento dei motivi rubricati nelle premesse della memoria difensiva del 13/1/2025; ➢ ### in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 435/2024 emessa dal Tribunale di ### - ### Civile in data ### nel procedimento iscritto al n. 1178/2021 R.g.a.c., confermando la collocazione del minore presso il padre ### - come da suoi desideri - e disponendo a carico di ### l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore ### Con vittoria di spese e compensi”. 
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di ### in composizione collegiale, con sentenza n. 435/2024, pubblicata in data 22 luglio 2024, definendo la causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 1178/2021 R.G., promossa da ### nei confronti di ### ha così statuito: “1) ### la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a ### in data ### da ### nato a ### il ###, e ### nata a ### il ###, trascritto nei registri dello ### del Comune di ### con atto n. 91, P. II, ###, anno 2007; 2) ### l'affidamento condiviso del minore ### nato a ### il ### ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la residenza paterna; 3) ### il diritto di visita materno nei seguenti termini: la madre - previo accordo con il genitore domiciliatario - potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà e in caso di disaccordo almeno tre giorni a settimana dall'uscita dalla scuola alle ore 21:00; ### settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica; durante le vacanze estive almeno trenta giorni - anche non consecutivi - con pernottamenti, da concordare preventivamente con il padre entro il mese di giugno di ciascun anno; per sette giorni consecutivi o meno nel periodo natalizio - in modo da ricomprendere il giorno di ### ad anni alterni; per quattro giorni consecutivi o meno durante il periodo pasquale - in modo che il giorno di ### vi sia compreso ad anni alterni; festività religiose e civili secondo il criterio dell'alternanza; 4) ### a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore di ### la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ### da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ### 5) ### a carico di ### l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio ### secondo il regime indicato nel ### d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di ### e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### 6) ### la domanda di assegnazione della casa sita a ### in ### - vico ### n. 3-4 avanzata dalla resistente; 7) ### la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente; 8) ### che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.; 9) COMPENSA le spese del presente giudizio, liquidate per come in motivazione, nella misura del 50% condannando ### al pagamento in favore di ### del restante 50% corrispondente alla somma di € 2.751,00 - oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge; 10) ### definitivamente a carico di entrambe le parti le spese per l'espletata C.T.U. indicate in motivazione; 11) ### a carico di entrambe le parti le spese per l'espletamento dell'incarico del curatore speciale del minore ### pari a complessive € 2.547,00, con distrazione in favore dell'Erario”. 
Con ricorso depositato in data ### ha proposto appello, avverso tale sentenza, ### affidato ai seguenti motivi. 
Con il primo motivo di appello contesta la validità della C.T.U. svolta dalla dott.ssa ### sull'assunto che le attività peritali si sarebbero svolte senza il rispetto del principio del contraddittorio. Alla consulente di parte incaricata dalla ### dott.ssa ### non sarebbe stato consentito di partecipare alle sedute di ascolto del minore ### per evitare di turbare il minore, malgrado il Giudice del primo grado non avesse disposto nulla in proposito.  ###, altresì, lamenta che non siano state trasmesse le registrazioni dei colloqui del CTU col minore, così da consentire al consulente tecnico di parte ### di articolare le proprie osservazioni in merito; che la C.T.U., pur avendone l'onere, abbia omesso di depositare in cancelleria la trascrizione integrale di detti colloqui, ma solo un estratto. 
Afferma che, se da un lato nessuna specifica prescrizione era stata dettata dal Tribunale circa le modalità di documentazione delle attività peritali, dall'altro al consulente della ### non è stato consentito di partecipare alle attività programmate dall'ausiliario del giudice. Sostiene che l'audizione delle registrazione dei colloqui effettuata dalla C.T.U., da parte della consulente della ### (ma anche da parte dello stesso Giudice del Tribunale), avrebbe consentito di valutare il peso ed il contenuto delle domande, la loro sequenza e conseguenza, le sfumature di voce, le indecisioni, i timori e quant'altro non è potuto emergere dalla relazione peritale della dott.ssa #### lamenta che il CTU non abbia neppure allegato la trascrizione integrale di detti colloqui; deduce che la CTU effettuata in prime cure è illegittima, siccome frutto di un'attività peritale esercitata senza il rispetto del principio del contraddittorio; che la CTU ha pesato non poco sulle decisioni finali del Tribunale, specie riguardo alla domiciliazione del minore presso il padre; che la CTU è in contraddizione con quanto il Giudice del primo grado aveva appreso personalmente a seguito del colloquio svoltosi in sua presenza all'udienza del 1° febbraio 2023 (con l'assistenza dello psicologo Dott. ###, nella quale occasione, il minore ### rispondendo alle sue domande, avrebbe spiegato in maniera chiara e con logica stringente, le ragioni per cui, pur volendo bene al padre, preferiva convivere con la mamma. 
Con il secondo motivo di appello si contesta l'atteggiamento, ritenuto ostile nei confronti dell'appellante, dell'avv. ### quale curatore speciale del minore ### si sostiene che il Tribunale di ### in assenza dei presupposti necessari, ha proceduto alla nomina del curatore speciale per il minore; che l'atteggiamento del curatore speciale ha pesato nella decisione finale del Tribunale di ### di collocare il minore presso il padre; che l'avv.  ### si sarebbe schierata in favore del ### presso il cui studio legale, in passato, aveva svolto la pratica forense. 
Con il terzo motivo di appello chiede che, nel permanere del regime di affidamento condiviso, il figlio minore ### venga collocato in prevalenza presso la residenza della madre in quanto ciò corrisponde ai desideri del figlio. 
Con il quarto motivo di appello chiede che, una volta disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre, venga posto a carico del padre del minore un contributo per il mantenimento del figlio pari ad €. 700,00 mensili; sostiene che il ### è un professionista ### con capacità economico-reddituali ben maggiori di quelle della ### (attualmente disoccupata e che svolge attività lavorative saltuarie); chiede che venga ridotto, in ogni caso, il contributo di € 200,00 mensili posto dal Tribunale a carico della ### per il mantenimento del figlio minore ### Con il quinto motivo di appello chiede la riforma della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha rigettato la sua richiesta di un assegno divorzile pari a euro 300,00 mensili. Sostiene che, oltre alla disparità reddituale sopra delineata, il ### ha incassato e trattenuto per sé l'intero prezzo della vendita della casa coniugale, pari a euro 134.838,16, malgrado l'immobile fosse in comproprietà tra i coniugi, somma di cui gode dal 17/2/2015, data del rogito (sulla questione è pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di ### R.G. n° 992/2023); che la ### è stata sposata e ha convissuto con l'appellato dal 2007 al 2018, sicché ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio; che la ### a differenza di quanto sostenuto nella sentenza appellata dal Tribunale, non ha iniziato una nuova convivenza ed il fatto di trattenere una nuova relazione sentimentale non costituisce, in sé, motivo per ritenere migliorata la situazione economica della stessa ###
Con il sesto motivo di appello impugna il capo della sentenza concernente la regolamentazione delle spese processuali. Afferma che è ingiusta la decisione del Tribunale di ### di condannare l'odierna appellante alla refusione, in favore del ### di metà delle spese giudiziali; che è ingiusto che le spese processuali, come solitamente accade in questi giudizi, non siano state per intero compensate; che la ### non è andata oltre la difesa dei suoi diritti e non ha dato adito a particolari attività istruttorie, né formulato domande temerarie tali da giustificare tale condanna al pagamento di metà delle spese processuali.  ### ha rassegnato, nell'atto di appello, le seguenti conclusioni: “[…]- preliminarmente, per le ragioni esposte in narrazione, dichiarare la nullità della C.T.U. esperita in primo grado dalla dott.ssa ### e, per l'effetto, nominare un nuovo consulente d'### ovvero, in subordine, ordinare alla dott.ssa ### di depositare agli atti le registrazioni audio dei colloqui intervenuti con il minore ### - confermare l'affidamento condiviso del minore ### nato a ### il ### ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la residenza materna; - fissare il diritto di visita paterno nei seguenti termini: il padre - previo accordo con il genitore domiciliatario - potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà e in caso di disaccordo almeno tre giorni a settimana dall'uscita dalla scuola alle ore 21:00; fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica; durante le vacanze estive almeno trenta giorni - anche non consecutivi - con pernottamenti, da concordare preventivamente con la madre entro il mese di giugno di ciascun anno; per sette giorni consecutivi o meno nel periodo natalizio - in modo da ricomprendere il giorno di ### ad anni alterni; per quattro giorni consecutivi o meno durante il periodo pasquale - in modo che il giorno di ### vi sia compreso ad anni alterni; festività religiose e civili secondo il criterio dell'alternanza; - revocare l'obbligo posto a carico di ### di corrispondere in favore di ### la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ### e ciò anche nella non temuta ipotesi di conferma della sua domiciliazione presso il padre, atteso che, di fatto, il minore sta con la madre per almeno 5 giorni la settimana; - in caso di accoglimento della domanda di domiciliazione del figlio presso la ###ra ### sancire altresì a carico dell'Avv. ### l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di €. 700,00, entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ### - obbligare altresì ### a contribuire, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie per il figlio ### secondo il regime indicato nel ### d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di ### e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### - infine, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellante, obbligare altresì il ### a contribuire al mantenimento dell'ex moglie, col versamento della somma mensile di €. 300,00, da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ### - infine, revocare la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura del 50%, posto a carico di ### e in favore di ### corrispondente alla somma di € 2.751,00, oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge; Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio”.  #### costituitosi, via preliminare, eccepisce l'inammissibilità e irritualità dei nuovi documenti depositati dalla ### con il ricorso in appello (segnatamente, due fotografie raffiguranti uno screenshot di una chat ### in cui non è dato evincersi la data certa di invio e soprattutto da chi sarebbe stato inviato il messaggio e chi ne sarebbe il destinatario). 
Eccepisce, altresì, l'inammissibilità delle contestazioni mosse dalla ### in punto di nullità della CTU affermando che tale eccezione è stata sollevata solo in appello e che, in primo grado, all'udienza del 28/2/2024, la difesa della ### si è limitata a chiedere al giudice il deposito degli audio dei colloqui dell'ascolto del minore effettuati dal ### evidenziando che il CTP non era presente al colloquio con il ### che l'appellante all'udienza del 28/2/2024 avrebbe dovuto invece eccepire espressamente e formalmente la nullità della CTU giacché ai sensi dell'art. 157 c.p.c.  soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso; che l'appellante non ha neppure chiesto il richiamo o la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, sicché è definitivamente decaduta dalla possibilità di muovere censure di sorta avverso l'elaborato peritale; che la scelta del CTU di effettuare i colloqui con il minore in maniera riservata e per non turbarlo è stata condivisa da tutte le parti, ivi compresa la consulente della ### dott.ssa ### che il minore ### ha mostrato chiusura nel dialogo e un certo disagio, oltre che uno stato di stress dovuto anche agli innumerevoli colloqui che egli ha dovuto affrontare dal 2018 in poi quando è iniziata la separazione dei genitori. 
Deduce che il minore ### è stato ripetutamente ascoltato; segnala i colloqui e i test clinici effettuati nel 2021 dalla ### dott.ssa ###, nel giudizio di separazione, quando il minore aveva appena 11 anni; l'ascolto del minore disposto dal Giudice istruttore nel giudizio di divorzio, avvenuto in data ### con l'ausilio di un esperto psicologo, Dott. ### i colloqui effettuati, nelle date dei 24/2 e 6/3/2023, dal curatore speciale, Avv. ### i colloqui con la ### Dott.ssa ### avvenuti nei giorni 11/4, 23/5 e 26/5/2023. 
Afferma che i colloqui del CTU con il minore si sono svolti in conformità all'art. 336 bis c.c., vigente ratione temporis, alla ### di ### sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, nonché all'art. 6 della ### di ### del 25/1/1996; contesta l'asserzione della ### secondo cui il CTU aveva l'onere di depositare in cancelleria la trascrizione integrale dei colloqui con il minore o le registrazioni di essi e che la mancanza degli audio comporti la nullità della ### Quanto alla richiesta della ### di domiciliazione del figlio ### presso la madre, deduce che, dall'istruttoria condotta, è emerso inconfutabilmente che il migliore regime di domiciliazione del minore, nel suo superiore interesse, è presso il padre; che a tale conclusione sono giunti il curatore speciale del minore, la CTU dott.ssa ### nel giudizio di primo grado e la CTU dott.ssa ### nel giudizio di separazione dei coniugi. 
Quanto al contributo di mantenimento del figlio minore, stabilito stabilito a carico della ### in 200,00 euro mensili, contesta che il minore stia con la madre almeno cinque giorni alla settimana e che l'onerata sia disoccupata. 
Quanto alla richiesta dell'appellante di ricevere un assegno divorzile di € 300,00 mensili, sul rilievo che il ### nel 2015 avrebbe incassato il prezzo della vendita della casa coniugale malgrado l'immobile fosse in comproprietà tra i coniugi, deduce che la vendita dell'immobile è avvenuta nel 2015, allorquando i coniugi non erano separati e che la somma incassata è stata dagli stessi goduta in costanza di matrimonio. Nega che vi siano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge e sottolinea che i presupposti dell'assegno divorzile sono diversi da quelli richiesti per l'assegno di mantenimento in caso di separazione. Afferma che la ### non è disoccupata perché svolge la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta di D'### presso l'esercizio commerciale sito a ### in via ### n. 77/C. Allega in appello la relazione di una società investigativa privata in data ###, unitamente a fotogrammi estrapolati dai filmati effettuati durante le indagini della stessa società. Deduce che la ### è in possesso di un diploma magistrale e di altri titoli abilitanti, conseguiti durante il matrimonio, che le hanno consentito di essere inserita nelle graduatorie di seconda fascia di diversi istituti scolastici di istruzione primaria. Afferma che la ### è in possesso dei titoli abilitanti, delle qualifiche e delle competenze necessari all'accesso alla professione di insegnante e sta frequentando presso l'### degli ### di ### nei giorni di venerdì e sabato di ogni settimana, un corso universitario di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; che da sempre la ### ha svolto e continua a svolgere attività lavorativa che è per lei sicura fonte di reddito; che è anche dotata di un ampio bagaglio di competenze e conoscenze professionali - in diversi settori - tali da permetterle di reperire, in qualsiasi momento, ulteriore occupazione e così di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Deduce che la ### da più di quattro anni ha una nuova relazione sentimentale e gode dell'apporto solidaristico che le fornisce il compagno con cui convive. 
Quindi chiede che sia rigettata la domanda della ### di riconoscimento di un assegno divorzile. 
Quanto alla contestata nomina del curatore speciale per il minore ### deduce che il Tribunale di ### all'esito di una valutazione discrezionale, ha nominato il curatore speciale a causa dell'alta conflittualità fra le parti in causa in ordine alla gestione del figlio ed alla sua collocazione prevalente, circostanza di per sé idonea a pregiudicare la corretta rappresentanza processuale del minore. Deduce che il curatore speciale ha correttamente tutelato l'interesse del minore. 
Quanto al motivo di appello relativo al capo delle spese processuali, afferma che il Tribunale di ### ha correttamente applicato il principio di causalità condannando alle spese di lite, con congrua motivazione, la parte che è risultata soccombente.  ### si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie avversarie e, in particolare, a quella di audizione del figlio minore perché superflua alla luce dei numerosi colloqui avuti nel corso delle indagini peritali, con il G.I. e con il curatore speciale, oltre che pregiudizievole alla sua salute psicofisica e in quanto già sottoposto a significativo stress psicologico; si oppone, inoltre, alla nomina di un nuovo consulente d'### per le stesse ragioni nonché alla richiesta di deposito dei files audio dei colloqui intervenuti tra la CTU e il minore.  ###, nella sua comparsa di costituzione e risposta, chiede a questa Corte di accogliere le seguenti conclusioni: “…in via preliminare ritenere e dichiarare l'inammissibilità e irritualità dei documenti depositati dalla ### perché tardivi; - in via preliminare ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e in particolare l'inammissibilità delle contestazioni mosse dalla ### in punto di nullità della CTU in quanto tardive essendo questa la prima sede in cui ha formulato simile eccezione; - in subordine, senza recesso dalle eccezioni e richieste che precedono, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante perché infondate sia in fatto che in diritto; - rigettare le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili e comunque inaccoglibili, oltre che infondate in fatto e in diritto e, quanto all'audizione del minore, superflua, inutile e pregiudizievole per i diritti e gli interessi dello stesso; - rigettare la richiesta di nomina di un nuovo consulente d'### per i motivi in premessa esposti; - rigettare la richiesta di ordinare alla ### dott.ssa ### di depositare agli atti le registrazioni audio dei colloqui intervenuti con il minore ### - ammettere perché rilevanti e conducenti ai fini del decidere i documenti prodotti dal concludente, avendo essi ad oggetto fatti sopravvenuti e costituendo ragione di prova in ordine alle infondate prospettazioni fatte dall'appellante - condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge”.  ###. ### nella qualità di curatore speciale del minore ### costituitosi con memoria difensiva depositata in data ###, ha dedotto che l'impugnazione proposta dalla ### è infondata sia in fatto che in diritto e deve essere integralmente rigettata. 
Preliminarmente deduce che l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. in quanto, a suo avviso, le ragioni sostenute dall'appellante non sono state tradotte in “### di appello”, non è stato indicato “lo specifico capo della decisione impugnato” e, men che meno, sono state evidenziate quelle che si ritiene sarebbero le “censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” e le “violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. 
Sostiene che, in ogni caso, sono infondate le doglianze dell'appellante secondo cui non sarebbe stato rispettato il contraddittorio nelle indagini operate dalla CTU nominata Dott.ssa ### non sarebbe stato ritenuto determinante il desiderio espresso dal minore ### sarebbero mancati i presupposti per la nomina del curatore speciale. 
Contesta la nuova produzione documentale effettuata dalla ### nel giudizio di appello e la ritiene inammissibile. 
Deduce che l'incarico di curatore speciale è stato portato avanti tenendo unicamente conto del benessere fisico e psicologico del minore ### e della necessaria tutela dei suoi diritti. 
Sostiene che scegliere la madre quale genitore collocatario di ### avrebbe significato scegliere per ### una sistemazione che tale non era (la casa di nonni) o “a scatola chiusa” (perché ### avrebbe potuto continuare a vivere in via ### senza che tale opzione sia stata posta al vaglio del sottoscritto curatore speciale e del decidente) e che avrebbe significato declinare un'acclarata serenità in favore dell'ignoto, con il rischio che tale cambiamento avrebbe potuto stravolgere la sua vita ed il suo equilibrio. 
Afferma che con il padre il minore ha confermato di avere una vita sociale viva, attiva, incontra amici, invita ed è invitato a cena da loro, visita posti interessanti, viaggia molto anche all'estero, coltiva hobbies ed attività; con la madre non incontra amici, né li riceve in casa né quando era da lei collocato (sino ad ottobre 2019) coltivava hobbies o attività sportive.
Sostiene che il minore, nonostante la collocazione presso il padre, ha sempre mantenuto un rapporto continuo con la madre e che la incontra ogni volta che lo desidera, anche fuori dal perimetro temporale statuito dall'### giudiziaria; che è interesse esclusivo e preminente del minore mantenere il suo attuale collocamento presso il padre, che gli garantisce il diritto alla bigenitorialità ed una vita all'altezza delle sue aspettative e dei suoi desideri, nel rispetto delle sue opinioni, nel pieno esercizio della sua libertà di autodeterminazione. 
Conclude chiedendo di confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 435/2024 emessa dal Tribunale di ### - ### Civile in data ### nel procedimento iscritto al n. 1178/2021 R.g.a.c., confermando la collocazione del minore ### presso il padre ### e disponendo a carico della ### l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore. Con vittoria di spese e compensi. 
Instaurato il contraddittorio, la Corte, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.  sostitutive dell'udienza del 5 febbraio 2025, con ordinanza in data 10-12 febbraio 2025, ha ammesso i nuovi documenti depositati dalle parti, ha rigettato la richiesta di nuova CTU in grado di appello, ha disposto procedersi con l'ascolto art. 337-octies c.c. del minore ### fissando all'uopo l'udienza del 5 marzo 2025 e delegando per l'ascolto il consigliere relatore dott. ### All'udienza del 5 marzo 2025 il consigliere relatore ha proceduto all'ascolto del minore ### e all'esito si è riservato di riferire al collegio. 
La Corte, con ordinanza in data 6 marzo 2025 (depositata il 10 marzo 2025) ha ritenuto che la causa non richiedesse ulteriore attività istruttoria e ha fissato l'udienza per la discussione al 7 maggio 2025.  ### del 7 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. e, all'esito del loro deposito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.  ### Preliminarmente e in rito, la Corte rileva che il presente giudizio di appello è disciplinato, ratione temporis, ex art. 35 D.Lvo 149/2022, in ragione della pendenza del giudizio di primo grado in data anteriore al 28 febbraio 2023, dal rito camerale a norma dell'art. 4, comma 15, L. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il presente giudizio di appello, quindi, si svolge interamente col rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. 5433/95) mentre non trovano applicazione in questo giudizio, in ragione della disciplina transitoria dettata dall'art. 35 D.Lgs. 149/2022, le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.), introdotte dalla c.d. ### (D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 149). 
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della legge n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. 27234/2020). 
Nel presente giudizio, quindi, possono essere ammessi i nuovi documenti depositati dalle parti, in quanto è sufficiente che sul contenuto di essi sia stato assicurato, come in concreto è avvenuto, un pieno e completo contraddittorio tra le parti. 
La disposizione dell'art. 4, comma 15, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo la quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. 
Il giudizio divorzile in appello, per quanto si svolga, nel regime processuale applicabile “ratione temporis” con le forme del rito camerale, costituisce comunque un mezzo di impugnazione avente carattere "devolutivo" e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande formulate in quella sede ###difetto di un espresso richiamo dell'art. 342 c.p.c., deve pertanto ritenersi applicabile anche al reclamo in parola il principio della specificità dei motivi sancito da tale norma per il giudizio di appello. E' quindi necessaria, nel giudizio divorzile in appello, la formulazione di specifici motivi di impugnazione e solo ciò impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale (il bene della vita) del procedimento. 
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.  con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, ### n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01). 
Nel caso di specie, per quanto sia mancante nel ricorso introduttivo del giudizio di appello la distinzione grafica in paragrafi delle singole censure avverso la sentenza di primo grado, la lettura del contenuto dello stesso ricorso permette, comunque, di individuare con chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.  ### è quindi ammissibile ex art. 342 c.p.c. 
Si passa ora all'esame dei singoli motivi di appello. 
Il primo motivo di appello è infondato. 
Non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità della CTU effettuata in primo grado con la dott.ssa ### sul rilievo che, per quanto emerge dal verbale di udienza del 21.3.2023, il quesito assegnato dal Giudice del Tribunale di ### (“accerti il CTU nominato previo ascolto del minore ### (### 9/3/2010), nonché previo ascolto dei genitori di quest'ultimo - ### (### 16/7/1975) e ### (### 10/4/1978)- quale sia il miglior regime di domiciliazione del predetto, nel superiore interesse di quest'ultimo”) non aveva stabilito che l'ascolto del minore dovesse essere videoregistrato e nel regime processuale applicabile ratione temporis la videoregistrazione delle operazioni non era obbligatoria per il ### Risulta dal verbale di udienza “in presenza” del 21.3.2023 in prime cure, che il CTU nominato dichiarava a detta udienza il luogo, il giorno e l'ora di inizio delle operazioni di consulenza e, dunque, i consulenti tecnici nominati dalle parti ed i loro difensori sono stati messi nella condizione di partecipare all'inizio delle operazioni di consulenza e di sollevare immediatamente eventuali doglianze rispetto al modo di operare del ### Come correttamente affermato nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 5), “…il presidio di salvaguardia del contraddittorio e del principio di parità delle armi nell'espletamento delle attività di natura tecnica disposte dal giudice è garantita dalla possibilità per le parti private di partecipare - a mezzo dei propri esperti - alle attività demandate al C.T.U. nonché di poter se del caso - con modalità confacenti alla natura degli accertamenti che devono compiersi -intervenire nel corso delle operazioni. Infatti, la registrazione audio e/o video delle predette operazioni, attenendo alla mera documentazione delle stesse che di regola può essere compiuta mediante verbalizzazione, non può ritenersi dovuta a meno che non sia stata prescritta dal giudice al momento del conferimento dell'incarico e fermo pur sempre il rispetto del contraddittorio (### Cassazione Ordinanza n. 25446 del 30/8/2023; Ordinanza n. 27773 del 22/9/2022)”.
In ogni caso, la dedotta nullità della consulenza tecnica d'ufficio doveva comunque essere immediatamente eccepita dalla parte interessata nelle forme e nei termini indicati dall'art. 157 c.p.c. e tanto non è avvenuto, con conseguente sanatoria della eventuale nullità. 
E' infondato anche il secondo motivo di appello. 
Il Tribunale di ### con ordinanza in data ###, ha affermato quanto segue: “… è emersa tra le parti una elevata conflittualità atteso che il minore ### (### 9/3/2010) è “conteso” fra i due genitori poiché ciascuno ne desidera la domiciliazione presso di sé e che la posizione conflittuale delle parti determina una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori ai sensi dell'art.  78 co. 3 n. 3) cpc (attualmente in vigore) … dall'ascolto del minore con l'assistenza dell'esperto psicologo dott. ### assunto all'udienza del 1°/2/2023, sono emersi profili non sufficientemente esplorati in sede di ascolto che meritano un approfondimento … ciò posto nomina curatore speciale del minore ### (### 9/3/2010) con poteri di rappresentanza processuale in senso al procedimento indicato in epigrafe l'Avv. ### del foro di ### con avviso alle parti che il curatore potrà procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 80 cpc in sede extraprocessuale”. 
La decisione del Tribunale di ### di procedere alla nomina di un curatore speciale ex art.  78, comma 3, n. 3 c.p.c. (comma aggiunto a decorrere dal 24/12/2021 dall'art. 1, comma 30, L. 206/2021 e quindi applicabile “ratione temporis”) appare adeguatamente motivata e trova un obiettivo fondamento nell'elevata conflittualità della coppia genitoriale.  ### neppure deduce di avere mai chiesto al presidente del tribunale o al giudice che procede, a norma dell'art. 80 ultimo comma c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, la revoca del curatore speciale per gravi inadempienze o perché mancavano o erano venuti meno i presupposti per tale nomina. 
Neppure può formare oggetto di impugnazione il decreto del Tribunale di ### di nomina di un curatore speciale per il minore ### La nomina del curatore speciale, in sé, non riverbera effetti sul contenuto della sentenza gravata e non è stata provata, sebbene venga adombrato un vago sospetto di partigianeria da parte dell'appellante, alcuna condotta del curatore speciale avv. ### posta in violazione del mandato affidatogli dal giudice e dalla legge. 
E' infondato anche il terzo motivo di appello.  ### chiede che, nel permanere del regime di affidamento condiviso, il figlio minore ### venga collocato in prevalenza presso la residenza della madre in quanto ciò corrisponderebbe ai desideri del figlio.
La Corte ha chiarito che la CTU espletata non è nulla, diversamente da quanto sostiene l'appellante; che corretta è stata pure la nomina del curatore speciale per il minore; che il curatore speciale non ha violato i limiti del suo mandato né lo ha esercitato in danno del minore. 
Tutto ciò posto, la ### non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza di primo grado, che con ampio apparato argomentativo motiva la decisione di collocare il minore ### presso la residenza del padre (pagg. 6-11 della sentenza appellata). 
Il Tribunale di ### in maniera puntuale, richiama le conclusioni del CTU nominato, la dott.ssa ### psicologa, la quale nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, ha svolto con il nucleo familiare “allargato” (cioè comprendente anche la famiglia di origine di entrambe le figure genitoriali) attività di indagine e approfondimento di cui all'elaborato presente agli atti, e dichiara di condividerle in quanto ampiamente motivate, logiche ed esaustive nonché svolte applicando una metodologia dotata di rigore scientifico e ampiamente illustrata nel corpo della relazione. 
La consulente è arrivata alla conclusione che la soluzione più aderente all'interesse esclusivo del minore ### - il cui sviluppo emotivo-relazionale potrebbe essere “minacciato dal conflitto di coppia e dalla triangolazione del minore da parte dei genitori, il quale è stanco di essere coinvolto, e soprattutto si sente il maggior responsabile della diatriba tra i genitori” - sia quella di confermare l'attuale domiciliazione presso la residenza paterna prolungando però i tempi di visita della madre. 
A sostegno di tali conclusioni ha esposto che “il sig.re ### si è occupato e si occupa ancora oggi, di tutte le necessità e bisogni del figlio, della sua crescita personale, dei bisogni fisici, psicologici e relazionali. Pienamente convinto della cogenitorialità per la crescita del minore, è aperto alla condivisione del progetto di vita del figlio con la sua ex moglie e auspica ad una reale ed effettiva collaborazione”. 
Rispetto alla volontà di vivere con la madre manifestata dal minore ha osservato che “dall'analisi delle relazione di ### con i genitori si evince una forte ambiguità e contraddizione. Afferma di voler essere domiciliato dalla madre ma nella sua vita la principale figura di riferimento è il padre, descrivendolo come il suo “consigliere” principale, una figura che ammira anche per impegno e devozione al lavoro. Il minore ### si trova ad affrontare, insieme ai genitori e alla famiglia in generale, una fase importante del ciclo della vita: il periodo di transizione dall'infanzia verso l'età adulta, l'adolescenza. Questo è il periodo in cui l'individuo acquisisce le competenze e i requisiti per assumere le responsabilità di adulto. Per compiere adeguatamente tale transizione, l'adolescente dovrà realizzare alcuni compiti evoluti, la cui risoluzione conduce alla costruzione dell'identità e al successo nell'affrontare i problemi successivi. La famiglia dovrà essere la cornice in cui separazione e individuazione agiscono e permettono la differenziazione del ### In merito alla situazione evolutiva, ai legami di attaccamento, alle qualità delle relazioni familiari, il ragazzo si sente in colpa per la conflittualità genitoriale. Manifesta la paura dell'abbandono della madre al punto di accettare di mentire per proteggerla da ciò che la madre ritiene “cattivo”ovvero il padre. 
Parlando del padre, si sente più libero a parlare dei suoi punti di debolezza perché il sig. ### negli anni ha costruito un rapporto solido e una base sicura (sa che può contare su di lui), ma prova sentimenti di colpa e vergogna ( non riesce ad alzare lo sguardo quando dice di voler stare con la mamma). Il padre e il ragazzo sono riusciti a trovare un equilibrio individuale e relazionale sano. Il rischio più grande che ### può correre è il non riuscirsi a svincolare dai genitori e soprattutto dal loro conflitto. Mostra un eccessivo controllo delle emozioni e forte senso di responsabilità.” ( relazione peritale pagine 38 e 39). 
Il Tribunale di ### quindi, ha osservato quanto segue (pagg. 9-10 della sentenza): “Si ritiene, anche alla luce delle conclusioni della C.T.U. che il collegio ritiene di condividere, di dover confermare la domiciliazione prevalente del minore presso il padre e cristallando così l'attuale situazione di fatto. 
Non può, infatti, essere trascurato che il minore ### si trova in una delicata fase della vita - dal punto di vista personale e formativo - che impone di mantenere una certa stabilità nelle sue abitudini di vita poiché, come noto, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio va formulato sulla base di elementi concreti, tra cui il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e le consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (### Cass. n. 18817 del 23/9/2015). 
Deve, peraltro, sottolinearsi che sebbene siano state mosse dalla resistente delle censure sulla gestione del minore - con riguardo alla mancata attenzione da parte del padre alla cura dell'igiene del figlio e all'eccessivo tempo che ### impiegherebbe nell'utilizzo dei videogiochi - all'esito dell'istruttoria espletata non è emersa alcuna trascuratezza nella persona del minore né altre criticità potendosi, semmai, evincere dalle stesse dichiarazioni delle parti e dalla documentazioni versata in atti che il figlio della coppia ha raggiunto dei buoni risultati nel proprio percorso formativo (si vedano le pagelle prodotte da parte ricorrente, l'ultima delle quali relativa al primo quadrimestre del corrente anno scolastico, in data ###) e ha svolto molteplici attività scolastiche - si pensi alla partecipazione al progetto ### - ed extrascolastiche e sportive (### tra gli altri, il tesserino della piscina prodotto in allegato alla seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. di parte ricorrente). 
Né tale quadro positivo, evidenziato anche dalla C.T.U. nominata, può essere scalfito dal rappresentato calo del rendimento scolastico - peraltro sulla base di risultati parziali e circoscritti ad un solo periodo del corrente anno - (### documento allegato alla memoria di replica) che, di per sé, può costituire un episodio fisiologico, specie all'inizio di un nuovo ciclo scolastico, all'interno di un percorso formativo che appare complessivamente buono.  ### canto, l'esigenza di preservare la stabilità di un assetto di vita e organizzativo del minore non impedisce di apportare quei cambiamenti che lo stesso ha espresso - chiaramente - di volere nella propria vita rideterminando i diritti di visita della resistente ### […]”. 
La Corte d'appello ha comunque ravvisato la necessità di procedere ad un nuovo ascolto del minore ### ex art. 337-octies c.c. (ed oggi ex artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.) per consentirgli di esprimere nuovamente la propria opinione in un procedimento che lo riguarda. 
Il nuovo ascolto del minore ### da parte del consigliere delegato, avvenuto in data 5 marzo 2025 alla presenza dei difensori e del curatore speciale, permette di concludere che, effettivamente, la collocazione presso l'abitazione paterna corrisponde al migliore interesse del minore, tenuto conto delle sue attuali complessive esigenze. 
In occasione del suo ascolto in data 5 marzo 2025 il minore (previamente avvisato delle ragioni che determinavano il suo ascolto personale in relazione al procedimento giudiziario tra i suoi genitori di cessazione degli effetti civili del matrimonio) ha dichiarato quanto segue: “Sono e mi chiamo ### nato a ### il ###. Sono uno studente e frequento il liceo scientifico a ### la seconda classe del liceo. Attualmente vivo con mio padre a ### A scuola mi accompagna mio padre ed è l'unico che mi accompagna a scuola. Attualmente mio padre ha una compagna la quale vive a casa con noi. Il mio orario scolastico è dalle ore 8:15 alle ore 14:00. Dopo l'uscita dalla scuola, a seconda del genitore con cui devo pranzare, vado a casa di mio padre o di mia madre la quale pure abita a ### Fino a qualche tempo fa nel pomeriggio frequentavo la palestra ma ora ho smesso perché sto frequentando la scuola guida per la “macchinetta AIXAM” acquistata da mio padre. Nel pomeriggio studio o gioco con i miei compagni online ognuno da casa propria. Quanto alla cena provvede mio padre, perché di solito ceno con mio padre. Il sabato, allorquando sono con mio padre, lui mi lascia uscire con gli amici e rientro alle ore 23:30. Quando invece sono con mia madre, la quale ha un compagno che non vive stabilmente a casa con lei, io sto con mia mamma, da quando finisce l'orario scolastico e fino alle ore 16:00 e non dormo mai a casa di mamma salvo che nei sabati in via alternata. Quando passo il fine settimana con mamma rientro a casa di mio padre verso le ore 20:00 della domenica. Anche nei sabati in cui sono con mamma posso uscire e stare con i miei amici. Attualmente non pratico attività sportiva ma vorrei ritornare a fare palestra. La scorsa estate, quando non c'era la scuola, sono stato a casa di mio padre dove c'è la mia stanza. La scorsa estate ho fatto l'animatore presso un oratorio a ### Ci sono state poi le vacanze a mare. Sono stato, per un viaggio, in ### con mio padre. Con mia madre, la scorsa estate, non ho viaggiato e sono stato prevalentemente al ### a #### iniziava dalle ore 8;45 fino alle 12:30 e poi si riprendeva dalle 15:15 e fino alle 19:30. La colazione, il pranzo e la cena avvenivano a casa di mamma. Lo scorso ### e ### l'ho passato con mia madre a ### Dal 23 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 sono stato continuativamente a casa di mia madre. Ciò è accaduto perché mio padre era in viaggio di nozze. Frequento sia la nonna paterna (il nonno paterno è morto) che i nonni materni, che vivono tutti a ### Questa attuale mia situazione mi va bene, ho trovato la mia dimensione a casa di mio padre e sono sereno in questa situazione. Per quanto mi riguarda non vi è nulla da cambiare rispetto alla attuale mia situazione. Per quanto riguarda il mio andamento scolastico è buono, vado bene a scuola. Quanto alle mie ispirazioni future, finite la scuola secondaria vorrei studiare medicina”. 
Alla luce delle conclusioni della CTU disposta in prime cure e del nuovo ascolto del minore in data 5 marzo 2025, è provato che, nel permanere del regime di affido condiviso del minore, la collocazione di ### presso la abitazione del padre soddisfa l'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena e tiene anche conto del diritto del minore a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo. 
Quindi il terzo motivo di appello, relativo alla collocazione del minore, è infondato e va rigettato. 
Ugualmente infondato è il quarto motivo di appello. 
Una volta confermato il collocamento del minore presso l'abitazione del padre, appare adeguato il contributo di € 200,00 mensili posto dal Tribunale di ### a carico della ### per il mantenimento del figlio minore ####. 337-ter c.c. stabilisce, al quarto comma, che “### accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.  ### come provato dal deposito della “### Unica” 2020, 2021, 2022 effettuata in primo grado, è persona che dispone di un reddito da lavoro dipendente (rispettivamente, per gli anni 2019, 2020, 2021: € 5.179,60; € 15.421,72; 20.850,85) e quindi ha capacità di lavoro; il contributo di € 200,00 mensili fissato dal Tribunale di ### quale contributo per il mantenimento del figlio ### collocato presso l'altro genitore appare sicuramente adeguato. 
Il quinto motivo di appello è infondato. 
Il Tribunale di ### quanto al rigetto dell'assegno divorzile, dopo avere puntualmente richiamato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile, ha motivato, in punto di fatto, come segue (cfr. pagine 14-15 della sentenza impugnata): “… nel corso del presente giudizio - escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale - non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente. Invero, il mero dato del momentaneo stato di disoccupazione di ### - il quale indubbiamente certifica un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi - non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post-coniugale sopra menzionato a carico del ricorrente. Infatti, anche a voler tacere sulla circostanza che tale squilibrio, lungi dall'essere conseguenza di scelte di vita concordate dai coniugi durante il rapporto matrimoniale è, in realtà, conseguenza di consapevoli scelte assunte in un periodo successivo dopo la disgregazione del nucleo familiare, non può essere trascurato che ### è soggetto, per età ed esperienze pregresse - peraltro coltivate e maturate anche durante il matrimonio - dotato di capacità professionali in grado di consentirle di trovare i mezzi per soddisfare le proprie esigenze di mantenimento e di ricavare redditi adeguati, come peraltro dimostrato dallo svolgimento da parte della stessa di regolare attività lavorativa fino a tutto il 2022 (Cfr. CUD 2020, 2021 e 2022 allegati alla comparsa di costituzione).Nonostante tali elementi siano già in grado di escludere in radice la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, occorre rilevare che ulteriore elemento suscettibile di elidere del tutto le ragioni che potrebbero fondare un riconoscimento del richiesto contributo economico a carico del resistente è costituito dalla relazione intrattenuta da ### Deve, infatti, sottolinearsi come nel corso dell'attività svolte nel presente processo sia emerso con chiarezza - e finanche ammesso dalla stessa resistente nel corso del colloquio svolto con la dott.ssa ###8.5.202 - che ### ha intrattenuto una duratura relazione sentimentale con tale ### almeno dal 2020 (### relazione investigativa del 25.5.2020 allegata dal ricorrente con la seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.). Tale circostanza nonché la sussistenza di un rapporto di convivenza more uxorio - nei periodi in cui ### faceva rientro a ### - oltre ad essere emersa nel corso dei colloqui effettuati, rispettivamente, dal curatore speciale e dalla C.T.U., con il figlio minore della coppia ### risulta essere provata anche dalle dichiarazioni rese dalla testimone ### - residente nel medesimo stabile di ### sito a ### in via ### n. 34 - la quale all'udienza dell'1.2.2023 ha confermato che la resistente entrava e usciva dall'appartamento del ### anche nei periodi in cui lo stesso lavorava fuori città, da sola o in compagnia dello stesso figlio minore, e ulteriormente corroborata dal contenuto delle relazioni investigative del 20.5.2022 e 25.2.2020 redatte da ### il cui contenuto è stato dallo stesso confermato all'udienza dell'1.2.2023. Tali fatti risultano, peraltro, parzialmente confermati dallo stesso padre della resistente, ### il quale nella medesima udienza ha dichiarato “quando mia figlia ### che lavora a ### e ha un bambino di 7 anni mi viene a trovare poiché non ci entriamo a casa mia allora il ### ci fa il favore che ospita a casa sua mia figlia ### ma il ### non è in casa perché lavora fuori”. Non appare, invece, in alcun modo credibile - alla luce della stessa ammissione della resistente e dei documenti prodotti dal ricorrente in data ### (Cfr. doc. n. 3) - la giustificazione da quest'ultimo addotta per spiegare la permanenza della resistente presso la casa del ### e cioè che quest'ultimo, in qualità di amico dello stesso ### metteva a disposizione la casa alla resistente nei momenti in cui era fuori per lavoro. Sebbene il collegio sia consapevole che la semplice instaurazione di un rapporto sentimentale o, ancora, di convivenza more uxorio non sia ex se ostativo al riconoscimento del diritto a percepire dall'ex coniuge economicamente più forte l'assegno divorzile - quanto meno nella sua componente compensativo-perequativa - (Cassazione Sez. Un. n. ### del 5/11/2021) alla luce di un quadro fattuale in cui ### appare dotata di adeguate capacità di procurarsi redditi sufficienti a consentirle di condurre una vita dignitosa, specie se considerato che la stessa può giovarsi del sostegno economico e materiale del proprio compagno (che può consistere anche nella messa a disposizione di un appartamento in cui poter abitare e ospitare il figlio), la domanda tesa al riconoscimento del diritto della resistente all'assegno divorzile non può che essere rigettata”. 
La Suprema Corte, con recenti pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024, Rv. 672753 - 01). 
Inoltre, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativocompensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. ### del 13/12/2024 (Rv. 673354 - 01). 
E' stato anche precisato che “In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione” (### 1 - , Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023 Rv. 670632 - 01). 
Nel caso di specie, in ordine alle condizioni economiche delle parti, dall'istruttoria è emerso che ### svolge la professione di avvocato, è titolare di uno studio professionale mentre ### ha lavorato come insegnante e nella causa di separazione è stato accertato che ha la qualifica di estetista (cfr. sentenza di separazione n. 327/2021 del Tribunale di ### non appellata passata in giudicato). ### non ha beneficiato di un assegno di mantenimento in forza della sentenza di separazione. 
Nel giudizio di divorzio in prime cure la ### ha depositato la “### Unica” 2020, 2021, 2022 da cui risulta che disponeva di un reddito da lavoro dipendente (rispettivamente, per gli anni 2019, 2020, 2021, il reddito lordo annuo è stato pari a: € 5.179,60; € 15.421,72; 20.850,85). Anche il ### ha depositato documentazione attestante i redditi lordi annui dichiarati per gli anni 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente pari a: € 46.476; 28.998; € 47.615). ### non si confronta adeguatamente con le argomentazioni spese sul punto dal giudice di primo grado per negare l'assegno di divorzio e neppure allega un suo attuale stato di disoccupazione (cfr. pagine 7-8 atto di appello). 
Il chiesto assegno di divorzio, allora, non può essere riconosciuto in favore della ### né in funzione compensativo-perequativa (in quanto per il suo riconoscimento non è sufficiente l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi ma occorre la allegazione e prova della riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, allegazione e prova del tutto mancante nel caso di specie), né in funzione assistenziale (in quanto non vi è prova di esigenze assistenziali anche sopravvenute rispetto alla separazione). 
La carenza di allegazione e prova su tali fondamentali presupposti in sé necessari per il riconoscimento dell'assegno di divorzio rendono irrilevante l'esame dell'ulteriore tema dell'eventuale convivenza intrapresa dalla ### successivamente alla separazione dall'ex coniuge. 
E' infondato anche il sesto motivo di appello. 
In tema di spese processuali, il potere del giudice incontra il limite di non poterle porre, in tutto o in parte, in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. Cass. 10685/2019). 
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, “tenuto conto della natura della causa e del suo complessivo esito” (vedi pag. 16 della sentenza impugnata), ha compensato tra le parti metà delle spese e ha posto la residua metà a carico della #### lamenta che le spese non siano state per intero compensate ma tale doglianza è del tutto generica in quanto non chiarisce per quale ragione la stessa, che pure risultava soccombente su più fondamentali questioni (quali il collocamento del figlio presso il padre e l'assegno di divorzio), a differenza del ### non dovesse essere condannata al pagamento di metà delle spese per il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.). 
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza appellata va confermata. 
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in base agli atti, in favore dell'appellato ### e del ### speciale del minore avv. ### applicando i parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in euro 4.996,00 ciascuno per compenso (€ 1.029,00 per fase studio; € 709,00 per fase introduttiva; € 1.523,00 per fase istruttoria; € 1.735,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.  ###. 133 del DPR 115/2002 prevede che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. 
Atteso che il curatore speciale del minore è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il pagamento dell'importo sopra indicato dovrà essere eseguito dalla soccombente ### in favore dello Stato. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 435/2024, pubblicata in data 22 luglio 2024, che per l'effetto conferma; condanna l'appellante ### al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore dell'appellato ### e dell'avv. ### nella sua qualità di curatore speciale del minore ### liquidate, per ciascuno, in euro 4.996,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Visto l'art. 133 DPR 115/2002, dispone che il pagamento, come sopra indicato, in favore dell'avv. ### quale curatore speciale del minore ### venga eseguito dalla soccombente ### in favore dello Stato. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  ### 3 giugno 2025 ### estensore

causa n. 308/2024 R.G. - Giudice/firmatari: De Gregorio Emanuele

M
5

Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1209/2025 del 08-10-2025

... che la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere (leggi tutto)...

testo integrale

Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile in composizione collegiale in persona di Dott.ssa ### est. 
Dott.ssa ###ssa ### pronunciato la seguente ### procedimento iscritto al nr. r.g. 2431/2023 pendente TRA ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. #### in ### n. 71, RICORRENTE CONTRO ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato nello studio del suo difensore in ### via ### n. 95, RESISTENTE Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di ### cessazione degli effetti civili del matrimonio ### come da verbale di udienza del 17.6.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.### nata a #### il ### e ### nato ad ### il ###, hanno contratto matrimonio il ### a ### (atto di matrimonio trascritto al nr. 10, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2014). 
Dal matrimonio è nato, il ###, il figlio minore ### La coppia si è separata alle condizioni di cui al decreto n. 1226/2021 emesso dal Tribunale di ### il ###, che ha omologato la separazione personale tra i coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre su due settimane (la prima settimana, dalla domenica alle ore 9,00 fino al martedì mattina ed il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino all'apertura del negozio; la seconda settimana, dal lunedì all'uscita da scuola fino alla mattina successiva ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva); possibilità per la madre di portare con sé il figlio presso la casa della nonna ad Ala ### una settimana al mese; previsione di contributo di mantenimento a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.  ### ha successivamente introdotto giudizio di modifica delle condizioni concordate di separazione, nel procedimento iscritto al nr. 5866/2021 VG, con il quale ha chiesto autorizzazione al trasferimento residenziale del minore ### nel Comune di ### per ragioni connesse a sue esigenze lavorative e autorizzazione all'iscrizione in ### di ### (piccola frazione del Comune di ###. Il Tribunale ha autorizzato il mutamento di residenza ma rigettato la domanda di iscrizione ad istituto scolastico diverso da quello abitualmente frequentato dal minore nel Comune di originaria residenza (###. 
Con ulteriore ricorso iscritto al nr. 6157/2022 ### ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione e, in particolare, l'affidamento esclusivo del figlio e l'iscrizione alla scuola sita a ### Il Tribunale ha rigettato il ricorso confermando le condizioni di separazione come integrate dalla modifica autorizzata della residenza anagrafica del minore. 
Con ricorso depositato il #### ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio rappresentando che dall'epoca della separazione le parti non si sono riconciliate né hanno ripreso la convivenza. Ha esposto: di avere interrotto, nelle more dell'introduzione del giudizio di divorzio, la relazione sentimentale intrapresa in precedenza con il sig. ### titolare della ditta “### s.n.c.” sita in ### dove era stata assunta (ragione che aveva determinato la domanda di trasferimento della residenza del figlio nel procedimento già ricordato per la modifica delle condizioni di separazione), e aver anche cessato la relativa attività lavorativa; di aver ricevuto dalla società “ ### S.r.l.” di ### una proposta di lavoro a tempo indeterminato, part - time, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo; che tale proposta di lavoro le consentirebbe di ritornare in ### suo luogo di provenienza, dove, ad ### potrebbe disporre dell'abitazione della madre oltre che di provvidenze messe a disposizione dalla ### a supporto delle famiglie e dell'aiuto e collaborazione della madre, ancora in giovane età. Ha rappresentato che il figlio ### è abituato a recarsi in ### dove ha instaurato un forte legame affettivo con la nonna materna e potrebbe beneficiare di un contesto socio-economico di indiscutibile qualità. Ha chiesto, facendo presente che il padre del minore si è opposto al trasferimento dello stesso a ### che sia autorizzato il trasferimento del minore, confermato l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre nella nuova residenza di Ala con previsione della possibilità per il padre di vedere il minore due fine settimana al mese (con disponibilità a mettere a disposizione dello stesso appartamento completamente autonomo di proprietà della di lei madre), disciplina delle vacanze estive e delle festività e, infine, contributo di mantenimento del minore a carico del padre di euro 300,00 mensili. Ha chiesto quanto al trasferimento del minore provvedimento ex art. 473 bis nr. 15 c.p.c.. 
Iscritto il procedimento incidentale al nr. 2431/2023-1, è stato instaurato il contraddittorio con il sig.  ### che si è opposto all'istanza “urgente” di trasferimento del minore esponendo: che la ricorrente già nel corso del giudizio di separazione aveva chiesto di poter trasferire il minore ad Ala di ### rinunciando alla domanda avendo, nel frattempo, iniziato relazione sentimentale con persona di ### che la ricorrente ha cercato anche in altre occasioni di incidere sul mantenimento del rapporto affettivo tra il padre e il minore chiedendo, a breve tempo di distanza dalla separazione, di essere autorizzata a cambiare l'istituto scolastico frequentato dal minore a ### e a iscriverlo a istituto scolastico di ### istanza disattesa in sede giurisdizionale; ha sostenuto che anche la “nuova” istanza di trasferimento era, ancora una volta, funzionale a soddisfare interessi della ricorrente e non anche a salvaguardare gli interessi del minore e il rapporto con il padre che sarebbe, inevitabilmente, pregiudicato da un trasferimento a 500 Km di distanza, in località diversa da quella dove il minore è nato e cresciuto, ha frequentato i primi anni di scuola e dove vivono i suoi amici e la famiglia dei nonni paterni. Ha comunque contestato la sussistenza dei presupposti di indifferibilità dell'istanza ed ha chiesto il rigetto del ricorso. 
All'esito dell'audizione delle parti con provvedimento del 18.9.2023 l'istanza “urgente” è stata rigettata. 
Il sig. ### si è costituito nel giudizio di merito. Ha contestato la domanda della ricorrente di trasferimento del minore a ### ha rappresentato di avere la disponibilità di abitazione dove il figlio ha una propria camera e dove vive con la sua nuova compagna con la quale il bambino ha un ottimo rapporto. Ha, inoltre, sostenuto che non corrisponderebbe a verità l'interruzione della relazione sentimentale della ricorrente con il sig. ### con il quale, invece, anche il minore avrebbe fatto dei viaggi comuni in ### Non si è opposto alla pronuncia di divorzio ed ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso con collocamento “paritario” del minore presso entrambi i genitori e mantenimento diretto e disciplina del rapporto di visita e frequentazione del figlio con i genitori e in via subordinata per la previsione, in caso di rigetto della domanda di collocamento paritario, di contributo di mantenimento a suo carico di euro 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie). Ha chiesto, laddove la madre intenda trasferirsi ad ### che il minore sia collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna. 
La ricorrente ha depositato memoria integrativa ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c., reiterando la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore e formulando, in via subordinata, domanda di assegno divorzile in suo favore in misura pari ad euro 300,00 mensili e aumento del contributo paterno per il mantenimento del figlio ad euro 700,00 mensili; ha, inoltre, sostenuto che il minore nella scuola frequentata a ### si troverebbe in una condizione di disagio (già rappresentata in precedente procedimento avanti al TO che, tuttavia, ha rigettato la stessa istanza) ed ha reiterato la domanda di autorizzazione in via provvisoria del trasferimento del minore nel Comune di Ala e laddove non autorizzato il trasferimento che si consenta l'iscrizione del minore nella scuola di ### considerando gli atti di “ bullismo” che il minore sarebbe costretto a subire nella scuola frequentata a ### Si è opposta all'accoglimento della domanda di collocamento paritario del minore presso i due genitori formulata dal resistente. 
Il resistente ha depositato memoria integrativa ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c. contestando l'ammissibilità delle “nuove” domande e, in particolare, della domanda di aumento del contributo di mantenimento paterno subordinata alla mancata concessione all'autorizzazione al trasferimento del minore e di assegno divorzile, rilevando la mancanza di elementi “sopravvenuti” rispetto all'introduzione del ricorso. Quanto allo stato di disoccupazione della ricorrente ha evidenziato che la stessa non è stata licenziata ma si è volontariamente dimessa dall'attività lavorativa svolta presso la ditta del sig. ### (con il quale, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, continuerebbe ad intrattenere rapporti di frequentazioni, riferiti anche dal figlio minore ###. Ha sostenuto che non corrispondono al vero i presunti episodi di bullismo lamentati dalla madre nei confronti del minore ed ha concluso per il rigetto delle domande accessorie formulate dalla ricorrente. 
All'udienza di comparizione nella fase di merito si è proceduto nuovamente all'audizione personale delle parti. La signora ### ha dichiarato tra l'altro di voler insistere nella richiesta di trasferimento a ### ove avrebbe disponibilità di una casa e sarebbe aiutata dalla madre, mentre in ### non potrebbe contare sull'aiuto di nessuno, né tantomeno disporrebbe di una casa, essendo ancora ospite a casa dell'ex compagno; che per quanto riguarda gli episodi di bullismo subiti dal figlio, a seguito dell'intervento della maestra, la situazione era migliorata; di avere frequentato il liceo linguistico e due anni di ### ed essere in possesso di diverse certificazioni linguistiche; di avere svolto diversi lavori non regolarizzati da contratto; di aver lavorato presso la Bi - ### con contratto part - time, dal 2021 sino agli inizi del 2023, e di essersi dimessa, essendo la ditta dell'ex compagno, e venuta meno la relazione con lui non era sostenibile mantenere un rapporto di lavoro. 
Il sig. ### ha dichiarato, tra l'altro, che il figlio non aveva subito alcun episodio di bullismo, salvo qualche litigio con alcuni compagni, come confermato anche dalle maestre; di lavorare dal lunedì al giovedì dalle h.10.00 sino alle h. 15.00, e il venerdì e sabato anche dalle h.18.00 in poi sino alle 23.00, con chiusura del locale la domenica; di avere un guadagno mensile medio netto di circa 1.200,00 - 1.300,00 euro; di convivere con la compagna da tre anni. 
All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. del 12.4.2024 il giudice ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori; ha rigettato la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore nel comune di Ala in ### confermando in via provvisoria il collocamento prevalente del minore presso la residenza umbra della madre; ha rigettato la domanda di autorizzazione al trasferimento del minore presso istituto scolastico sito nella località “Padule” di ### salvo diverso accordo tra le parti; ha regolamentato il diritto di visita del padre, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane in cui lo avrebbe visto a far data dal martedì), salvo diverso accordo tra le parti; ha posto a carico del padre contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili ### da versarsi in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie; ha rigettato la domanda di assegno provvisorio divorzile in favore della moglie; ha rigettato le richieste di prova orali articolate dalle parti; ha incaricato il ### del Comune di ### di svolgere una indagine sociale e conoscitiva - anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio, nonchè ad acquisire informazioni presso le autorità scolastiche relativamente ai lamentati atti di “bullismo” di cui il minore sarebbe rimasto vittima, e verificare la adeguatezza delle abitazioni dei genitori ad ospitare il bambino; ha incaricato il ### per l'### dell'### 1, ### dell'### sede di ### di attivare percorso di sostegno per il minore e di procedere alla valutazione delle sue condizioni psicologiche e relazione con il padre e con la madre, con richiesta anche di verificare eventuali situazioni di disagio connesse a presunti atti di “bullismo” subiti nella scuola frequentata dal minore a ### ha invitato le parti a depositare documentazione reddituale aggiornata e certificazioni ### dell'ultimo triennio. 
Con istanza “urgente” depositata in data ### la signora ### ha chiesto la modifica “temporanea” del provvedimento di affidamento del minore adottato in data ### e, in particolare, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento del collocamento del minore dall'abitazione materna sita in ### ad abitazione sita nel Comune di Ala (### per il periodo estivo e sino alla ripresa della scuola da parte del minore, con disciplina dei tempi di permanenza presso la madre e presso il padre secondo calendario allegato all'istanza. Ha esposto, a fondamento della domanda, che dopo aver cercato di reperire attività lavorativa in ### senza successo, ha deciso di accettare l'offerta di lavoro a tempo determinato e part - time (fino al 6 settembre del 2024) della società “### S.r.l.” di ####. Ha rappresentato di aver cercato un accordo con il padre del minore senza però esito, avendo lo stesso richiesto semmai accordo per un collocamento paritetico presso il padre e la madre e dopo aver nuovamente proposto argomentazioni difensive sostanzialmente analoghe a quelle degli atti introduttivi e delle deduzioni formulate in udienza, ha evidenziato che la richiesta, in generale, di poter vivere ad Ala rientrerebbe nei desideri del figlio, così come il desiderio di trasferirsi durante le vacanze ad Ala in ### Ha allegato una serie di trascrizioni di registrazioni di conversazioni intercorsi tra lei e il minore “estratti” da agenzia investigativa da lei stessa incaricata, che attesterebbero la chiara volontà del minore di vivere ad ### di trascorrere ad Ala tutte le vacanze estive e di ridurre i tempi di visita e frequentazione con il padre. Ha chiesto procedersi in via d'urgenza all'audizione del minore e di autorizzare il trasferimento temporaneo del “collocamento” del minore in ### per il periodo compreso tra la data di inizio dell'attività lavorativa della madre e la fine di efficacia del contratto secondo il calendario allegato all'istanza. 
Il sig. ### ha depositato memoria difensiva nella quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza e quanto al merito ha sostenuto il carattere essenzialmente strumentale dell'istanza, funzionale al trasferimento “definitivo” del minore ad ### Ha contestato in particolare la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza, non costituendo “fatto nuovo” la circostanza della sottoscrizione del contratto di lavoro parte - time con la “### S.r.l.” di ### trattandosi della stessa società che avrebbe, in precedenza, formulato offerte di lavoro in favore della ricorrente. Ha dedotto, inoltre, che la ricorrente avrebbe manifestato al sig. ### l'intenzione di recarsi a ### nel mese di agosto, con il minore per tre settimane evidenziando la singolarità della concessione di ferie per un tale periodo con un contratto di lavoro di poco più di tre mesi di durata; ha, inoltre, sostenuto che la signora ### avrebbe “condizionato” il minore ### coinvolgendolo impropriamente nel conflitto con il padre e che il minore avrebbe dichiarato al padre che la madre tutte le mattine si recherebbe in ufficio, sicchè verosimilmente la stessa continuerebbe a svolgere attività lavorativa presso la ditta “Bettelli”. Ha evidenziato che il minore avrebbe confessato al padre di essere al corrente di essere stato registrato dalla madre, che la stessa gli aveva già suggerito le risposte che avrebbe dovuto dire, e che quindi il bambino sarebbe stato “manipolato” e “condizionato” dalla madre. Ha concluso per il rigetto del ricorso e in via istruttoria per l'eventuale audizione del minore e per CTU diretta alla valutazione dell'idoneità genitoriale della madre al fine di valutarne il comportamento a suo dire “pregiudizievole” per il minore. 
All'udienza del 18.6.2024 si è proceduto all'audizione delle parti sul “contrasto” insorto con riguardo alla richiesta della madre di trasferire temporaneamente il collocamento del minore ad Ala per il periodo estivo e di durata del suo contratto di lavoro. 
All'esito, con provvedimento ex art. 473 bis.38 c.p.c., il giudice ha confermato i provvedimenti adottati in data ###, nonchè l'incarico già assegnato ai ### del Comune di ### e l'incarico già conferito al ### per l'### dell'### 1, ### dell'### sede di ### ha disposto, limitatamente al periodo compreso tra il 6 luglio e il 6 settembre del 2024, la possibilità per il minore di trascorrere la vacanze estive con la madre dal 6 luglio al 20 luglio e dal 4 al 24 agosto e con il padre dal 21 luglio al 3 agosto e dal 25 agosto al 6 settembre; ha disposto procedersi a CTU nominando, a tal fine, la dr.ssa ### Acquisita la relazione dei ### del Comune di ### del 30.10.2024 e la reazione di consulenza tecnica d'ufficio della CTU nominata dott.ssa ### del 17.4.2025, all'udienza del 17.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione orale delle parti.  2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2021 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio e dalla loro condotta processuale.  3. Il figlio minore ### che ha compiuto 10 anni, può essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Nessuna delle parti, sul punto, ha chiesto l'affidamento esclusivo - vertendo il conflitto piuttosto sul luogo di residenza del minore e sul collocamento residenziale - e non essendo emersi elementi sintomatici di inidoneità di entrambi ad assolvere i compiti e doveri di cura connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale. 
A tal riguardo, pur dovendosi stigmatizzare la condotta della madre e i relativi effetti negativi su ### nell'aver “registrato le risposte del figlio il quale, dopo aver appreso il fatto, ha manifestato chiaramente la volontà di non essere convolto nella querelle ### Umbria” (cfr. CTU pag.  11), gli esiti degli accertamenti peritali hanno escluso la sussistenza di elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori, rilevando che “In entrambi i genitori il criterio dell'accesso all'altro è pienamente soddisfatto” ( CTU pag. 23, in risposta al quesito 5); nonché la sussistenza di elementi tali da suggerire l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso, rilevando che “La situazione familiare osservata e valutata esclude l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale diverso da quello condiviso” (cfr. pag. 23 CTU, in risposta al quesito 6). 
Inoltre, in relazione alle condizioni psichiche del minore e al relativo legame con i genitori, è emerso che “### clinica di ### in c.t.u. restituisce il quadro di un bambino perfettamente in linea con la fase evolutiva, in buona convergenza con quanto relazionato dalla ### 1, compresi i sentimenti di colpa e paure interiorizzate, tipici della fascia d'età 9-11 anni, che in ### sono amplificati nel momento in cui i genitori gli chiedono di intervenire nei processi decisionali. ### dichiara che entrambi i genitori fanno del loro meglio per farlo stare bene: “### e due mi vogliono bene e cercano di farmi stare il meglio possibile.. se mi serve aiuto me lo danno .. se mi serve qualcosa per la scuola me lo comprano … la cosa che mi dà più fastidio è quando litigano …. un po' di tempo fa litigavano al telefono ..”. ### è un bambino socievole e adattabile, come risulta dai colloqui con i genitori, con la nonna materna e i nonni paterni, con la compagna del sig. ### con l'ex compagno della sig.ra ### e con le insegnanti ..” (cfr. CTU in risposta ai quesiti 3 e 4 pagg.  22-23). 
Nel quadro sopra prospettato, pertanto, può essere confermato il regime di affidamento condiviso con espresso invito rivolto a entrambi i genitori ad evitare coinvolgere più il minore nelle loro divergenze, essendo emerso che “### è stato sempre coinvolto nelle decisioni nei casi di divergenza tra i genitori” (cfr. CTU pag. 12) e che “[…] il bambino, in questo momento, è consapevole della conflittualità e della tensione intergenitoriale e, di conseguenza, chiede espressamente di non essere coinvolto nelle loro discussioni e che siano loro ad assumersi la responsabilità di decisioni difficili: ### infatti, percepisce in modo chiaro che esprimere la sua opinione potrebbe significare “schierarsi” per l'uno o per l'altro genitore”.(Relazione USLUmbria1 depositata il ###,ATTI). Il minore, pertanto, non è stato preso in carico dal servizio” (cfr. CTU pag. 16). 
Sarebbe auspicabile, inoltre, una maggiore collaborazione tra i genitori, essendo emerso dalla consulenza tecnica che “###analisi delle interazioni triadiche e diadiche della famiglia #### […] un funzionamento familiare funzionale, caratterizzato da una buona capacità organizzativa, ma da una difficoltà genitoriale nel mantenere un costante livello di collaborazione e coordinazione che può a tratti creare tensione nel clima affettivo, altrimenti sereno e collaborativo.  ### osservazioni effettuate, attraverso la procedura del ### infatti, si può valutare un'### in ‘### (punteggio 28/40). Si indica con ciò una coordinazione familiare caratterizzata da diverse risorse, come la capacità organizzativa dei genitori e una tendenza a voler rispettare e aderire alle regole del gioco, tentando di conferire ad esso una struttura chiara; tuttavia esistono alcuni ostacoli che possono creare tensione nel clima affettivo che si traduce, talvolta in forme di controllo da parte di ### sugli aspetti contestuali” (cfr. CTU, in risposta ai quesiti 3 e 4, pagg. 22-23). 
Le domande relative al collocamento del minore richiede il contestuale esame della questione del trasferimento del bambino ad Ala in ### dove la madre avrebbe reperito un'attività lavorativa part-time presso la società “### S.r.l.” di ### a tempo indeterminato, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo, e ove disporrebbe di un'abitazione di proprietà, e potrebbe contare sull'aiuto della madre, ancora di giovane età. 
A tale richiesta si è opposto il ricorrente, in ragione dell'allontanamento del figlio dal luogo dove è cresciuto, va a scuola e ha la rete parentale con i nonni paterni. 
Si ricorda sul punto che l'art. 337 ter c.p.c. dopo aver previsto che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori precisa che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. In tale quadro appare quindi che, inserita la scelta sulla residenza del minore nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale che i genitori devono effettuare di comune accordo anche in caso di procedimento separativo (ove entrambi abbiano l'esercizio della responsabilità come nel caso in esame, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali; cd. affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma ### c.c.), il contrasto su tale scelta deve essere rimesso al giudice che adotta ogni opportuno provvedimento avuto riguardo all'esclusivo interesse del minore. 
Per la soluzione del contrasto insorto tra i genitori deve tenersi conto di una serie di criteri tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere inclusi i seguenti: la motivazione del trasferimento, i riflessi della scelta sui tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e il minore, l'effettiva possibilità di mantenere rapporti significativi con il genitore non collocatario, l'eventuale interferenza della scelta con la possibilità per il minore di continuare a frequentare le figure di riferimento delle rispettive famiglie dei genitori, l'impatto del trasferimento sulla stabilità emotiva e psicologica del minore. 
Nel caso in esame, dagli esiti della consulenza tecnica e in particolare dal confronto delle situazioni socio-ambientali (abitazione/attività lavorativa) e familiari (rete/risorse) del contesto umbro e di quello trentino, è emersa “[…] un'indicazione favorevole per il trasferimento di ### con la madre ad Ala ###” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Con riguardo all'abitazione, infatti, mentre il padre “Ha prima affermato, e successivamente smentito, che si sarebbe trasferito a ### T. nell'appartamento posto al primo piano del locale di prossima apertura, situazione verificata come non realistica dall'A.S. di ####.S. di ### T. precisa, nella relazione del 10 marzo u.s. (in allegato) che: “Per ciò che riguarda la prospettiva abitativa il sig. ### riferisce che continuerà a vivere a ### nell'abitazione di proprietà della compagna e che l'appartamento sopra al locale potrebbe rappresentare “una soluzione di appoggio” per evitare continui spostamenti in auto [..]. Il sig. ### precisa inoltre che i titolari potrebbero destinare l'uso dell'appartamento ad un “B&B” rendendolo indipendente dal bar attraverso l'apertura di una porta esterna di accesso”; l'abitazione della madre è identificata “In un appartamento posto sopra l'abitazione materna ad ### È stata prodotta e messa a disposizione dei rappresentanti delle ### la videoregistrazione dell'abitazione” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Quanto all'attività lavorativa, mentre in ordine al padre è stato rilevato che “Nel colloquio del 5 dicembre 2025 il sig. ### affermava che il locale di ### sarebbe stato aperto a gennaio '25, nel colloquio del 3 gennaio che sarebbe stato aperto a marzo '25. Alla data del 10 marzo l'### di ### verificava che i lavori non sono ancora iniziati e che il periziando non percepisce la ### dal mese di gennaio u.s. Qualora il sig. ### dovesse iniziare a lavorare, i turni di lavoro, e in particolare quelli di chiusura a tarda notte, risulterebbero incompatibili con le responsabilità genitoriali quotidiane (scuola, assistenza compiti, sport, ecc.)”; la madre “Ha riferito di avere pronto un contratto di lavoro parttime, dopo aver rinunciato a due lavori per la mancata autorizzazione al trasferimento. Il lavoro part time le permetterebbe di seguire ### nelle attività scolastiche ed extra, coadiuvata dalla nonna materna” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Infine, mentre la rete familiare del padre è risultata “Assente. Il nonno paterno (1942) soffre di insufficienza respiratoria e utilizza un'ossigenazione esterna di giorno e di notte, con uno stato di acuzie che dura da circa un paio d'anni. ### 20 mg, ### 5 mg, Deltacortene 5 mg, ### 25 mg, ### aerosol e ### Anche la sig.ra ### assumerebbe diversi La nonna paterna, che si occupa del marito, ha sofferto di una dilatazione del ventricolo sinistro ed è in cura, insieme al marito, presso l'### “Branca” di ### e ### lo stesso luogo deputato alle cure del sig. #### 20 mg, #### 25 mg, ##### ed ### a seguito di un'operazione effettuata alla tiroide”, la rete familiare materna è risultata “Presente. La nonna materna (1957), in abs, è attiva nel volontariato, ambito in cui organizza attività ludiche e ricreative per bambini alle quali partecipa anche ### quando si reca in Trentino” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Dal confronto dei suddetti profili, è emerso che le più probabili traiettorie della situazione familiare del padre condurrebbero ad una condizione di “imprevedibilità per Elia”, mentre quelle relative alla madre condurrebbero ad una condizione di “stabilità per Elia” (cfr. CTU, in risposta al quesito 9, pag. 24). 
Alla luce delle conclusioni formulate dalla CTU - che appare svolta in modo congruo ed immune da errori tecnici e/o scientifici - si evidenzia un possibile “ maggior” vantaggio per il minore nel trasferimento ad ### offrendo il contesto familiare materno una condizione di maggiore stabilità per il minore, l'ausilio della rete parentale materna e il miglioramento anche della condizione economica e lavorativa della madre che, in ### è priva di reti parentali e, di fatto, senza concrete e apprezzabili prospettive di conseguimento di una sua piena autonomia economica.  ### non ha ritenuto che il trasferimento ad Ala integri una condizione di pregiudizio “ emotivo” per il minore che, peraltro, ha sempre frequentato abitualmente il ### , ha un rapporto consolidato con la nonna materna ed appare dotato di una rilevante capacità di adattamento. 
Il minore, peraltro, nel corso delle operazioni di CTU e nell'osservazione dei ### e sociali, non ha evidenziato una condizione di malessere per il prospettato possibile trasferimento richiesto dalla madre esprimendo, piuttosto, il desiderio di non essere “ coinvolto” nel conflitto genitoriale insorto sul punto. 
La richiesta della madre collocataria peraltro appare giustificata dall'oggettiva situazione di difficoltà lavorative e relazionali nella quale la stessa versa ormai in ### dove, nonostante gli anni trascorsi, non è riuscita a trovare una sua personale dimensione di autonomia economica ed abitativa. 
In questo contesto, nel quale è necessario procedere ad un bilanciamento tra le esigenze del genitore collocatario e la garanzia del diritto alla bigenitorialità e al mantenimento, dunque, di un significativo rapporto del minore con il genitore non collocatario, secondo i criteri indicati anche dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. sul punto Cass. Civ. 4796/2022), la domanda di trasferimento della residenza del minore può essere accolta, ancorchè non sfugga al Tribunale che il suo accoglimento comporti un significativo mutamento delle attuali condizioni di vita del minore. La persistenza del rifiuto all'autorizzazione determinerebbe, peraltro, preso atto della reiterazione, negli anni, della richiesta da parte della madre e della sua ferma intenzione a lasciare l'### una condizione di conflittualità continua nella relazione genitoriale destinata a riflettersi sul minore che, non casualmente, ha mostrato evidente disagio nell'aderire alla richiesta della madre collocataria ovvero a quella del padre non collocatario. 
Si ritiene tuttavia prioritario, nell'interesse del minore, prevedere che il trasferimento residenziale ad Ala debba essere necessariamente differito alla conclusione del percorso di scuola primaria, dovendosi garantire continuità didattica al ciclo scolastico e per preparare ### “ psicologicamente” ed emotivamente ad un cambiamento rilevante delle sue abitudini di vita, ambientali e relazionali. 
Si ritiene pertanto di autorizzare il trasferimento del minore, con conseguente collocamento residenziale presso la madre nel Comune di ### che potrà avvenire però solo al termine del percorso di studi di scuola primaria dovendosi, nelle more, confermare l'attuale assetto -che prevede la collocazione prevalente presso la madre nel Comune di ### fino alla conclusione del percorso di studi di scuola primaria. 
Si osserva che non si è ritenuto opportuno procedere all'audizione del minore non solo per la sua età ma, soprattutto, per quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “Nel corso dell'ascolto e all'esito della valutazione clinica del minore non è stata rilevata la presenza di elementi sintomatici di condizionamento diretto da parte dei genitori. Il condizionamento si è svolto, ad avviso di questa ### in forma indiretta da parte di entrambi. ### ha individuato caratteristiche positive dell'### - in ordine: gli amici, la festa a ### e i nonni paterni - e del ### - in ordine: la nonna materna, i parchi acquatici vicini alla di lei abitazione - e nessuna caratteristica negativa per i due “luoghi”: “Gli aspetti negativi non mi vengono”. Il fatto che ### non voglia “essere messo in mezzo” è legato al senso di colpa - sperimentato per l'ambivalenza amore-aggressività nei confronti dei genitori - e la tendenza alla riparazione. ### della ### (cfr.par.5) ci consente di comprendere come il concetto di paura - nel caso di ### il doversi schierare - debba essere correttamente sostituito con quello di angoscia, al fine di coglierne la portata psichica che inficia la capacità di discernimento ed evidenzia la non opportunità di disporne l'audizione in sede giurisdizionale” (cfr. CTU, in risposta al quesito n. 10, pag. 25). 
All'autorizzazione al trasferimento di residenza - condizionato alla conclusione del ciclo scolastico primario - del minore deve però affiancarsi, un significativo ampliamento del diritto di visita e frequentazione con il padre non collocatario e la rete parentale paterna, nei periodi festivi e non scolastici in particolare. 
In generale si ricorda che la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (#### c. Svizzera, 6.7.2010; #### e ### c. ### 12.7.2011). 
Applicando tali criteri al caso di specie, si ritiene congruo confermare, fino al trasferimento residenziale del minore ad Ala -che dovrà avvenire dopo la conclusione del percorso di studi di scuola primaria-, il regime di frequentazione previsto con l'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c., e pertanto, si ritiene congruo disporre - salvo diverso accordo tra le parti - che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola, e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane che lo vedrà a far data dal martedì). 
Quanto al periodo successivo al trasferimento del minore ad Ala il Collegio ritiene, discostandosi in parte, sul punto dalla proposta “ minima” formulata dal CTU che non ha tenuto conto in modo specifico dell'incidenza del sacrificio richiesto al padre non collocatario e delle consolidate abitudini di vita attuali del minore, di dover garantire ampie possibilità di visita e frequentazione rimodulando, in particolare, i periodi di visita e frequentazione del minore con il padre nel periodo natalizio ed esteso ( previsti in misura più estesa rispetto al “ piano” suggerito dal ###. Tanto premesso - considerando la distanza tra ### e Ala pari a 423 km, con tempo di viaggio di 4 ore e 4 minuti in automobile, 4 ore e 44 minuti in treno - si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé il minore almeno due fine settimana al mese che si indicano, salvo diverso accordo, nel secondo e nel quarto fine settimana di ogni mese a far data dal venerdì ( dovendo tenersi conto delle esigenze scolastiche del minore) quando la madre accompagnerà il figlio a ### dal padre e sino alla domenica alle h. 15.00. 
Il padre, previo avviso di due/tre giorni, potrà recarsi in ### per stare con il figlio ogni volta che vorrà.  ### diverso accordo tra le parti si dispone, inoltre, che il minore trascorra tutti gli anni con il padre il periodo dei ### delle ### di ### coincidente con l'ultimo fine di settimana di settembre. 
Il minore trascorrerà con il padre il ponte dei ### nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 2 novembre , il ponte dell'8 dicembre ( dal 5 all'8 dicembre) e il ponte del 1 giugno. 
Le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore per l'intero periodo, dal 23 dicembre sino al 6 gennaio, con il padre e analogamente le vacanze pasquali per un periodo non inferiore a tre giorni comprensivi del giorno di ### e del Lunedì dell'### Per il periodo estivo si dispone che il minore trascorra con il padre, a decorrere dalla fine della scuola, 15 giorni a giugno, 15 giorni a luglio - da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e che in caso di disaccordo si indicano nella secondo metà di giugno e nella prima metà di luglio - e l'intero mese di agosto sino al 3 settembre ( in modo da consentirgli di festeggiare il compleanno del padre che ricade nella giornata del 2 settembre). 
Il padre potrà, inoltre, sentire il minore non meno di due volte al giorno anche a mezzo di video - chiamate. 
La madre sarà onerata di accompagnare il minore, nei periodi in cui lo stesso vedrà il padre, in ### e tenuta ad organizzare, considerando gli impegni lavorativi del padre, il rientro del minore in ### in condizioni di sicurezza. 
Dovranno essere garantiti i rapporti tra il minore e i parenti paterni ( con particolare riguardo ai nonni). 
Si ritiene, inoltre, a tutela del minore e in adesione alla proposta del ### di dover confermare, sino a quando il minore resterà in ### l'incarico ai ### del Comune di ### di proseguire nelle attività di monitoraggio, supporto e vigilanza sul nucleo familiare e appena il minore sarà trasferito ad Ala ( per l'inizio del nuovo anno scolastico) conferire analogo incarico ai ### del Comune di Ala ( con onere di comunicazione del presente provvedimento a carico dei ### di ### una volta avvenuto il trasferimento del minore ad Ala e delle stesse parti).  4. Il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. 
Nel caso di specie, tenendo conto della rimodulazione dei tempi di permanenza del minore col padre come sopra indicati e della situazione lavorativa ed economica delle parti -la madre “Ha riferito di avere pronto un contratto di lavoro parttime, dopo aver rinunciato a due lavori per la mancata autorizzazione al trasferimento. Il lavoro part time le permetterebbe di seguire ### nelle attività scolastiche ed extra, coadiuvata dalla nonna materna” come rilevato dalla CTU (cfr. pag. 24 CTU), ha infatti prodotto proposta di lavoro presso la società ### srl di ### a tempo indeterminato, part - time, come responsabile dell'ufficio commerciale ed amministrativo per una retribuzione netta di € 1.200,00, e con nota del 27.5.2025 ha depositato ulteriore proposta di lavoro da parte della società ### S.r.l. con sede in ### di Ala ###, per un'assunzione part-time a tempo indeterminato; mentre il padre, che in fase di accertamenti peritali era in attesa che venisse aperto il locale e non percepiva la ### (cfr. pag. 24 CTU), ha prodotto con nota del 30.5.2025 contratto di assunzione presso la ### 10 SRLS di ### a tempo determinato fino al 31.5.2026, con retribuzione mensile lorda di € 1.844,48; si ritiene congruo stabilire contributo di mantenimento a carico del padre pari a euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ### da versarsi in favore della madre convivente entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie, per la cui regolamentazione in concreto si richiama “per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di ### nel mese di maggio del 2016, dovranno essere suddivise tra le parti in misura pari al 50%. 
La quantificazione del contributo di mantenimento tiene conto dei maggiori oneri richiesti al padre per gli spostamenti tra l'### e il ### per poter vedere il figlio e degli estesi tempi di frequentazione previsti nel corso dell'anno e delle vacanze estive.  6. La ricorrente ha formulato domanda di autorizzazione al trasferimento del figlio presso il ### di ### di ### preso atto della situazione di bullismo nei confronti dello stesso, nonché domanda di assegno divorzile, subordinandole entrambe all'ipotesi di mancata autorizzazione al trasferimento presso il Comune di ### Tali domande non sono state, peraltro, riproposte in sede di discussione della causa e possono ritenersi implicitamente “ abbandonate”. Si osserva peraltro che le stesse sarebbero infondate. 
In corso di causa ( cfr. audizione delle parti e relazioni dei ### i presunti episodi di bullismo sono risultati nettamente ridimensionati e, inoltre, il trasferimento di ### alla nuova scuola determinerebbe un ingiustificato ulteriore mutamento nelle sue abituali condizioni di vita personale e scolastica. 
Per quanto riguarda la domanda di assegno divorzile, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c. la stessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva e non giustificata da alcun fatto sopravvenuto rispetto al momento della presentazione del ricorso. Si osserva peraltro che la stessa sarebbe in ogni caso infondata dal punto di vista di merito, in assenza di un rilevante divario reddituale tra le parti e tenendo conto dell'attitudine allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente e ai suoi titoli professionali. 
La rinuncia “ implicita” comunque a tali domande consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alle stesse. 
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti. 
Le spese di CTU liquidate provvisoriamente in corso di causa vanno poste a carico delle parti in misura pari al 50% per ciascuna , fermo restando l'obbligo solidale nei confronti del ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### il ### tra ### nata a #### il ### e #### nato ad ### il ### (atto di matrimonio trascritto al nr. 10, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2014); 2. AFFIDA il figlio minore ### in modo condiviso a entrambi i genitori con attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale nelle questioni di maggior rilevanza della vita del minore di natura scolastica, sanitaria ed educativa con collocamento residenziale presso la madre; 3. AUTORIZZA il trasferimento residenziale del minore nel Comune di Ala ###, presso l'abitazione materna, solo dopo la conclusione positiva del percorso di studi di scuola primaria attualmente frequentata dal minore sita in ### 4. DISPONE che fino al trasferimento residenziale del minore ad Ala - salvo diverso accordo tra le parti - il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dal martedì al giovedì sino all'orario di ingresso a scuola e dal lunedì al mercoledì sino all'orario di ingresso a scuola, e a weekend alternati con la madre nei giorni di sabato e domenica (sino al lunedì mattina nelle settimane che lo vedrà a far data dal martedì) confermando, quanto ai periodi festivi ed estivi, i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.  5. DISPONE per il periodo successivo al trasferimento del minore, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore almeno due fine settimana al mese alternati tra loro, che si indicano nel secondo e nel quarto fine settimana di ogni mese, e in particolare dal venerdì, quando la madre accompagnerà il figlio a ### dal padre e sino alla domenica pomeriggio. 
Il padre, previo avviso di due/tre giorni, si recherà in ### per stare con il figlio ogni volta che vorrà.  ### diverso accordo, inoltre, per i ponti e le festività, si osserverà il seguente calendario: - ### delle ### a ### coincidente con l'ultimo fine settimana di settembre, sempre con il padre; - Ponte dei ### dal 31 ottobre al 2 novembre, la festa di tutti i ### tutti gli anni con il padre; - 8 dicembre, dal 5 all'8 dicembre, la festa dell'### tutti gli anni con il padre; dal 29 maggio al 2 giugno sempre con il padre. 
Le vacanze natalizie - dal 23 dicembre al 6 gennaio - saranno trascorse dal minore interamente con il padre e analogamente le vacanze pasquali, per almeno 3 giorni continuativi comprensivi del giorno di ### e del Lunedì dell'### Per quanto riguarda le vacanze estive, ### trascorrerà con il padre 15 giorni nel mese di giugno, 15 giorni nel mese di luglio - in periodi da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno e che in caso di dissenso si indicano nella seconda metà del mese di giugno e nella prima metà del mese di luglio - e l'intero mese di agosto sino al 3 settembre ( in modo da consentirgli di festeggiare il compleanno del padre che ricade nella giornata del 2 settembre). 
Il padre potrà, inoltre, sentire il minore non meno di due volte al giorno anche a mezzo di video - chiamate. 
La madre sarà onerata di accompagnare il minore, nei periodi in cui lo stesso vedrà il padre, in ### e tenuta ad organizzare, considerando gli impegni lavorativi del padre, il rientro del minore in ### in condizioni di sicurezza.  5. INCARICA i ### territorialmente competenti, attualmente del Comune di ### e successivamente del Comune di ALA ( TN) di proseguire nell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare e in particolare di verificare l'osservanza del piano di frequentazione tra il minore e il padre sopra riportato di cui al punto sub. 4 6. PONE a carico di ### contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ### da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di ### nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem” con riduzione nei periodi continuativi estivi che il minore trascorrerà con il padre alla minore somma di euro 200,00 mensili ( mesi di giugno, luglio ed agosto).  7. DICHIARA cessata la materia del contendere sulle domande di autorizzazione al trasferimento del minore presso l'istituto scolastico ### di ### di ### nonché di assegno divorzile avanzate dalla ricorrente.  8. DISPONE che la ### provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza; 9. DISPONE che la ### provveda alla comunicazione del provvedimento per esteso ai ### del Comune di ### segnalando quanto disposto al punto 5) del dispositivo ed invita le parti a provvedere, dopo il trasferimento del minore ad ### a provvedere alla trasmissione del provvedimento ai ### del Comune di ALA ( TN) quanto all'incarico conferito al punto 5) del dispositivo. 
Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione. 
Pone definitivamente a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna le spese di CTU - liquidate provvisoriamente in corso di causa - fermo restando la loro responsabilità solidale nei confronti del #### alla ### per gli adempimenti di competenza.  ### 1.10.2025 ### est.   dott. ### n. 2431/2023

causa n. 2431/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Loredana

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22401 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.349 secondi in data 10 dicembre 2025 (IUG:R7-8EDA04) - 2354 utenti online