testo integrale
ORDINANZA sul ricorso ###-2020 proposto da: ### in prop rio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore del ### denominato “### di Qualità”, elettivamente domiciliato in #### S ### 26, presso lo studi o d ell'avvocato ### , rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, in perso na del ### pro tempo re, domiciliat ####### 12, presso l'###, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 324/2020 della CORTE ### di CATANZARO, pubblicata il ###; udita la relazione d ella causa s volta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal #### Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -2- 1. Con verbale n. 09/489 notific ato il 16.0 6.2009 al ### di ### (costituito in data ###) e al M agliocchi ### imino, in prop rio e nella qualità d i liquidatore e legale rappresentante pro tempore del suddetto ### l'### per il ### rollo dei ### contestava ai destinatari la violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 novembre 200 4, n. 297 (recante disposizioni sanzionatorie in applica zione del regolamento (### n. 20 81/92, rela tivo alla prote zione delle ind icazioni geografiche e delle denom inazioni di origine dei prodotti agricoli e alimen tari), per aver usato ne lla propria ragion e e denominazione sociale la denominazione protetta «### In data ###, infatti, era intervenuto il riconoscimento della D.O.P. ### per un altro consorzio, il ### per la ### e ### dell'### di ### D.O.P. ### pubblicato in ### il ###, quale consorzio costituito ai sensi dell'art. 2602 cod. civ. per asso lvere alle funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore previste dall'art. 53 legge 24 aprile 1998, n. 128 (successivamente sostituito dall'art. 14 legge 21 dicembre 1999, n. 526). Il ### veniva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione del ### di ### 2. Con ordinanza n. 786 del 5.06.2013, il Ministero delle #### ari e ### ingiungeva al ### di ### à e, in solido, a ### il pagamento d ella san zione amministrativa pecuniaria di € 26.000,00, con riferim ent o alla contestata violazione di cui al su richiamato verbale di accertamento. 3. Avverso detta ordinanza-ingiunzione proponevano opposizione il ### di ### e il ### dinanzi al ### ale di ### il quale - con ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -3- sentenza del 18.08.2014, n. 1976 - la rigettava, confermando il provvedimento sanzionatorio amministrativo. 4. ### la citata sentenza di primo grado formulavano appello il ### di ### e il ### innanzi alla Co rte d'Appello di ### deducendo - per quanto qui rileva - l'insussistenza degli elementi oggettivi e sogg ettivi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato. 5. La Corte d i appello di ### con sent enza 324/2020, rigettava il gravame, siccome infondato.
A sostegno della sua decisione la Corte osservava che: - la mancata soppressione da parte degli appellanti, entro il termine di 180 giorn i prescritto dall'art. 5 del d.lgs. 297/2004, della menzione relativa alla ### di ### B ruzio, già inserita nella pro pria denominazione consortile, era stata correttamente considerata dal giudice di prime cure di per sé sola, indipend ent emente dal concreto svolgimento o meno dell'attività in erente all'oggetto sociale (peraltro coincidente con quella del ### per la ### e ### dell'### di ### D.O.P. ### riconosciuto con apposito decreto ministeriale) , come integrante la violazione amministrativa contemplata dal citato art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297/2004; - a tal fine, rilevava, innanzitutto, la formulazione letterale della norma in esam e, in vi rtù dell a quale può consid erarsi integrata la fattispecie sanzionatoria già solo per effetto della condotta, consistente nell'inserimento della menzione della denominazione di origine protetta nella denominazione sociale - non soppressa entro il termine prescritto - di una struttura diversa dal consorzio riconosciuto, sotto il profilo del pericolo di potenziale compromissione dell'efficace esercizio delle funzioni ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -4- di garanzia e tutel a da parte d el consorzio riconosciuto, a prescindere dall'effettiva operativ ità di detta diversa organizzazione; - era, inol tre, rilevante la ratio sottesa alla pre visione dell'illecito amministrativo, ricollegabile a funzioni di salvaguardia e di valorizzazione delle denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche protette attribuite ad uno specifico consorzio di tutela al l'uopo costituito, avente i requisiti necessari per ot tenere il rico noscimento del Ministero competente. Il rifer imento alla D.O.P. inserita nell a denominazione di qualsiasi altra struttura doveva considerarsi idonea ad ingenerare confusion e nei soggetti del settore interessati, ossia produt tori, trasformatori, distributori e, non ultimi, consumatori finali; - nel caso di specie, inoltre, essendo gli scopi sociali indicati nel relativo statuto del ### di ### coincidenti con quelli del ### per la ### e la ### dell'### di ### D.O.P. ### successivamente riconosciuto - come g ià rimarcato - con apposito decreto ministeriale, la mancata eliminazione da parte del primo del la deno minazione entro il termin e prescritto integrava, di p er sé, un pericolo sotto il profilo dell'eff icace esercizio delle funzioni di garanzia e tutela d el consorzio riconosciuto; - quanto al profilo della pretesa condizione di buona fede in cui il ### di ### sosteneva di aver agito, andava evidenzia to che la pub blicazione nella G.U. del 22.01.2005 del D.M. di riconoscimento del consorzio di tutela valeva, da detta data, a rendere pienamente conoscibile tale evenienza e, quindi, inescusabile l'ignoranza di essa da parte degli appellanti. Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -5- 6. Impugnavano la suddetta sentenza della Corte d'Appello per la cassazione il ### zio ### di ### e il ### affidando il ricorso a due motivi.
Resisteva con con troricorso il ### tero delle politiche ### e ####: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, in riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., sostenendosi la mancanza degli elemen ti, oggettivi e soggettivi, costitutivi dall'illecito amministrativo conte stato, nonché l'applicazione dell'art. 14, comma 2, del ### n. 510 del 2006.
In particolare, i ricorrenti lamentano che la conclusione cui è giunto il giud ice di seconde cure si fond a sull'errone o presupposto di un divieto di indicare la denomin azione di origine protetta ne lla ragione sociale di altra organizzazione, diversa da quella formalmen te riconosciuta; ciò al fine di scongiurare il pericolo di in durre in errore il consumatore mediante diciture evocative, ut ilizzate da un'organizzazione avente i medesimi scopi sociali. ### gli stessi ricorrenti, tale ricostruzione sarebbe priva di pregio logico-giuridico, anche alla luce della normativa europea in materia e dei recenti orientamenti giurisprudenziali.
Al caso di specie, infatti, trov erebbe applicazione l'art. 14, comma 2, ### 510/ 2006/CE, in materia d i protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disposizione riferita ai rapporti tra marchi acquisiti anteriormente alla data di protezione delle indicazioni geografiche e d elle denominazioni di origine dei prodotti e queste ultime. Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -6- Ad avviso dei medesimi ricorrent i, det ta disposizione consente il proseguimento dell'uso di tali marchi, acquisito in buona fede, sul territorio comunitario (purché non ricorrano le condizioni di nullità o decade nza previste dalla normativa comunitaria): essa avrebbe potuto trovare applicazione analogica all'indicazione ge ografica ### di cui è causa, inserita nella ragione sociale del ### odierno ricorrente (si cita Cass. n. 27194/2019). Da questa ricostruzione deriverebbe un'interpretazione restritti va dell'art. 5 d.lgs. 297/2004, in virtù della quale l'inserimento dell'in dicazione geografica nella ragione sociale di un ### in assenza di qualsivoglia attività commerciale, non sarebbe in grado di integrare la condotta illecita oggetto di divieto, stante la sua inidoneità offensiva. 1.1. Rileva il collegio che i l m otivo è infondato per le ragioni che seguono.
Si osserva che l'art. 5, comma 1, l. n. 297 del 2004 di cui si discute, rubricato «### dei ### incaricati», così recita: «### della den ominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzaz ione diversa dal ### di tutela d i cu i all'arti colo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centot tanta giorni dalla data di pubblicazione nella ### della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del pre detto ### e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, d ella legge 24 aprile 1998 , n. 128, co me sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Con sorzio già riconosciuto, dalla d ata di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso dell a ragione o ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -7- denominazione sociale». La norma riportata rappresent a la disposizione sanzionatoria adottata in appli cazione del ### (### n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e de lle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e aliment ari, successivamente abrogato dal #### n. 510/2006 (oggi anch'esso abrogato dal #### n. 1151/2012, tuttavia non applicabile ratione temporis al caso che ci occupa), che ha sostituito gli artt. 13 e 14, comma 2, sostanzialmente confermandone i contenuti e gli obiettivi. 1.2. ###. CE n. 510/2006 è ispirat o dalla volontà del legislatore europeo di tute lare prodotti agricoli o alimen tari identificabili in relazione all'origine geografica (già de finiti da taluni ### membri «denominazione d'origine controllata»): tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in te rmini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie s ul m etodo di fabbricazione e sulla loro origine. Pertanto, «Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un a pproccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffat te diciture, migliorando la credibilità dei prodotti ag li occhi dei consumatori» (cfr. considerando 6). ### europeo, dunque, disciplina il beneficio di u n D.O.P. o di u n I.G.P.; prevede la conformità a disciplinari (art. 4); norma le modalità di registrazione del D.O.P. e I.G.P. (art. 5), demandando il controllo, oltre che alla ### agli ### membri, i q uali, a loro volta, d esignano l'autorit à competente incaricata dei controlli (art. 10). Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -8- 1.3. In tale contesto europeo, l'art. 53, comma 1, l. n. 128 del 1998 (e succ. modif.) attribuisce al ### delle ### e ### la funzione di autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo, responsabile della vigilanza sullo stesso. Lo stesso art. 53, al comma 15, assegna ai consorzi di tutela delle D.O.P. (soggetti di diritto privato ex art. 2602 cod. civ.) fu nzioni «di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione d el consumato re e di cura generale degli interessi relativi alle denom inazioni». La disposizione citata conferisce anche funzioni di controllo, nel senso di predisp orre «programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico fina lizzate al miglioramento qualitativo delle produ zioni in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratte ristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prod otto comm ercializzato» (art. 53, comma 15, lett. b); nonché la funzione di «collaborare secondo le direttive im partit e dal ### delle ### e ### e ### i, alla vi gilanza, alla tutela e alla salvaguardia delle D.O.P. de lla I.G.P. o dell'att estazione di specificità di abusi, atti di concorren za sleale , contraffazioni, uso impro prio delle denominazioni t utelate e comportament i comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti d i chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio» (art. 53, comma 15, lett. d).
I consor zi di tutela rivestono, q uindi, la qualificazione di soggetti privati incaricati di pubbliche fun zioni; pertan to, le attività di controllo del rispe tto de l disciplinare dell e D.O.P. attribuite ai consorzi di tutela sono dirette alla protezione della qualità del prodotto nell'interesse del consumatore: si tratta di una funzione di int eresse generale che rientra n ei compiti ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -9- essenziali dello ### o in materia di tut ela dell'alimentazione (Cass. Sez. 1, n. 355 del 10.01.2008). 1.4. Al di fuo ri di questa funzione si colloca, invece, la disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P., di cui all'art. 14, comma 2, Re g. ### n. 510/2006: la n orma riguarda un'ipotesi di conflitto tra una D.O.P. o un'I.G.P. registrata e un marchio preesistente, quando l'uso di quest'ultimo corrisponde ad una delle ipotesi previste dall'art. 13 del regolamento 2081/92, ed il marchio sia stato re gistrato, ovve ro acquisito con l'u so in bu ona fede, prima della data di deposito dell a domanda di registrazione d ella D.O.P. o dell 'I.G.P. ### etto previsto in quest'ipote si è di consentire la prosecuz ione dell'uso, nonostante la reg istrazione della denominazione, quando il marchio non è colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89 /104 (Corte di ###, C-343/97 del 02.07.2009, Bavaria, 119; Cass. Sez. 1, n. 27194 del 23.10.2019, 3.5.2.). Si tratta, dunque, di una disciplina specifica, tesa a regolare rapporti e interessi prevalentemente di natura privatistica, riassumibili nel vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto, a valle di distinti procedimenti di registrazione. Per tale ragione deve, dunque, escludersi la trasposizione al caso di specie della norma segnalata dalle parti ricorrenti (art. 14, comma 2, #### n. 510/2006), posto che qui si discute dell a diversa si tuazione che vede la coesistenza sul mercato, per ben quattro anni, di due diversi consorzi di tut ela, aven ti scopo sociale assimilabile (v. p. 6 della sentenza impugnata, righi 5 - 15), uno solo dei quali - il ### per la ### e ### dell'### di ### D.O.P. ### - aveva ottenuto il riconoscimento del ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -10- Mi.P.A.F. per le finalità di pubbl ico interesse come sopra evidenziate, a va lle della verifica del possesso dei necessari requisiti di equilibrata rappresentanza negli organi sociali delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle D.O.P. e I.G.P.; ladd ove l'altro, il ### di ### odierno ricorr ente, pur avendo inoltrato richiesta al ### in data ### (cfr. pp. 3, 11 del ricorso), non aveva ottenuto il ### di riconoscimento.
Tanto basta, altresì, ad escludere la rilevanza - più volte ribadita dai ricorrenti - del mancato utilizzo della dici tura D.O.P. nei rapporti commerciali, ai fini dell'esclusione d ella concreta offensi vità della condotta, posto che - come sopra argomentato - le finalità pubbliche affidate al consorzio privato (confermate da espresse disposizioni st atutarie: cfr. p. 3 del ricorso) erano quelle di tutelare la salute alimentare attraverso la valorizz azione dei prodotti di q ualità controllati nella loro origine. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa a pplicazione dell'art. 3, legge 24 novembre 1 981, 689, in rifer imento all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di fatti decisivi.
I rico rrenti lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto - in violazione del citato art. 3, legge 689/1981 - della buona fede dell'autore della condot ta che, nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo, si atteggia a causa di esclusione della responsabilità.
La buona fede - ad avviso dei ricorrent i - sarebbe dimostrata dal non utilizzo dell'acronimo D.O.P. nell'indicazione geografica, nonché dall'imme diata cessazione e cancellazione del ### di ### à d opo aver app reso del riconoscimento della D.O.P. in capo ad altro ente, tale da ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -11- superare la presunzione semplice di sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa carico del destinatario della sanzione, ex art. 3 l. n. 689/1981. 2.1. Anche questo motivo è privo di fondamento per le ragioni di seguito specificate.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 689 del 1981, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrati va nell'ipotesi di violazione commessa per err ore sul fatto, è suffic iente la semplice colpa, ch e si presume a c arico dell'autore della condotta vietata, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza (Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 1361 0 del 2007).
Questa Corte ha g ià avuto modo di stabilire ch e, a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito, non è sufficiente che al moment o dell'infrazione costui si trovi in uno stato d i mera ign oranza circa la concre ta sussiste nza dei pre supposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo obbligo (punito in caso di inosser vanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta, o sia convinto della liceità della stessa; occorre, invece, che tal e stato di ignoranz a sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997; Cass. n. 5047 del 2001).
Pertanto, se l'errore sul fatto e sclud e la responsabilità dell'agente solo quando non è det erminato d a sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza d ella causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -12- lo in voca (Cass. n. 5 877 del 20 04), non essendo sufficiente una mera asse rzione sfornita di qu alsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15 195 del 20 08). Peraltro, è stato ulteriormente precisato da questa Corte (cfr. ### . 2, n. 18469 d el 4.09.2020; Cass. Sez. 2, n. 20219 del 31.07.2018; Cass, ### 2, n. ### del 17.12.2019) che l'esimente della buona fede rileva come causa di escl usione dell a responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni ) solo quand o sussistano elementi positivi idonei ad ingene rare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto t utto il possibi le per conformarsi al precetto di legge, ond e nessun rimprovero possa essergli mosso.
Rapportando tali principi al caso di specie, il collegio condivide la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, secondo cui l'aver costituito il consorzio in data antecedente al riconoscimento ministeriale in capo all'altro consorzio, nonché l'immediata cessazione e cancellazione del consorzio solo dopo (il ###) aver appreso il riconoscimento della D.O.P. in capo ad altro ente a ségu ito della notific azione, avvenuta il ###, del verbale n. 09/489, non possono rappresentare né elementi positivi idonei a sostenere la convinzione di liceità della condotta, né costituiscono atti idonei a conformarsi al precetto, posto che il ### di ### era un soggetto operante nel sett ore, dunque interessato ad evenienze di questa natura (rico noscimenti ministeriali attribuiti ad altri enti) e, pertanto, istituzionalmente tenuto ad informarsi adeguatamente, in modo da poter agire nei tempi di legge per conformarsi al precetto. Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -13- 3. In defi nitiva, alla stregu a delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso deve essere in tegralmente rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo.
Occorre, infine, dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02 , della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu ello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in € 2.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Stante il tenore dell a pronun cia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###