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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 294/2024 del 18-01-2024

... ione nel quale il giudice non è chi amato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documen tale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza e le relative prove della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/04), mentre in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, il creditore deve soltanto provare la fonte Sentenza n. 294/2024 pubbl. il ### RG n. 458/2019 Repert. n. 306/2024 del 18/01/2024 (negoziale o legale) del suo diritt o e il rela tivo termine di scadenz a, limita ndosi alla mer a allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, (leggi tutto)...

Tribunale Ordinario di ### di ### - seconda sezione civile - composto dal giudice unico: dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 458 del Ruolo Generale dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA ### n. 203 ### in persona d ell'amministratore p.t. - rapp.to e difeso dall'avv.to ### ed elett.te domiciliat ###### al ### V. ### n. 203 OPPONENTE E ### - in persona del suo amministratore unico e legale rapp.te p.t. - rapp.ta e difesa dall'avv.to ### ed elett.te domiciliat ###### alla via ### 15 OPPOSTA CONCLUSIONI Come da comparse conclusionali in atti Sentenza n. 294/2024 pubbl. il ###
RG n. 458/2019
Repert. n. 306/2024 del 18/01/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### V. ### n. 203 ### in persona del suo amministratore p.t., ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 2953/2018 emesso in data ### dal ### di ### con il quale veniva ingiunto (ad esso ### il pagamento della somma di €. 68.915,00, oltre interessi e spese del monitorio, in favore della ### srl , per i lavori di straordinaria amministrazione eseguiti sul fabbricato condominiale.  ### eccepiva l'infondatezza del credito, il ritardo nell'adempimento dei lavori entro il termine previsto e spiegava domanda riconvenzionale per l'esatto adempimento del contratto di appalto e per il risarcimen to del dann o per complessivi €. 39 .091,20 di cu i €. 3.091,20 per occupazione suolo pubblico ed €. 36.000,00 per risarcimento da penale dovuto al ritardo nella consegna e ultimazione lavori, o nella diversa somma determinata in corso di causa da contenersi in €. 68.915,00. 
Con propria comparsa, si costituiva la ### - in persona del legale rapp.te p.t.  - contestando i motivi dell'opposizione e concludendo per il rigetto della stessa; spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale con condanna dell'opponente al pagamento, in proprio favore, della somma di €. 13.539,59, oltre ### a titolo di danno subito per l'impossibilità di usare la superficie di ponteggio dall'1/11/18 al 30/06/19, ovvero nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa da contenersi in €. 26.000,00. 
Concessa la provvisoria ese cuzion e del decreto ingiunt ivo opposto ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per le conclusioni e trattenuta a sentenza all'udienza del 23.10.23 ai sensi dell'art. 190 cpc.  ### è infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito indicate. 
In primo luogo occorre evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cogniz ione nel quale il giudice non è chi amato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documen tale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza e le relative prove della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/04), mentre in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, il creditore deve soltanto provare la fonte Sentenza n. 294/2024 pubbl. il ###
RG n. 458/2019
Repert. n. 306/2024 del 18/01/2024 (negoziale o legale) del suo diritt o e il rela tivo termine di scadenz a, limita ndosi alla mer a allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'on ere della prova del fatto estint ivo dell'altrui pret esa, costituit o dall'avvenut o pagamento. 
Orbene, nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata con ricorso per decreto ingiuntivo dalla società opposta si fonda su sette fatture non pagate ( n. 39 del 4.04.18; n. 52 del 5.05.18; n. 65 del 4.06.18; n. 81 del 5.07.18; n. 93 del 6.08.18; n. 100 de, 3.09.18; n. 115 del 1.10.18.)relativamente alla esecuzione di lavori aggiuntivi svolti dalla opposta , per un totale di €. 68.915,00. 
È pacifico che la sola fattura, se è sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, non è di per sé sufficiente a provare la pretesa creditoria nel successivo giudizio di opposizione. In tale fase si può giungere all'accertamento dell'esistenza del credito attraverso un'integrazione istruttoria con la quale il creditore può provare il suo credito. 
Nel caso in esame non appare in contestazione il dedotto rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa, atteso che in data ### l'opponente affidava alla società opposta l'esecuzione di una serie di lavori di ma nutenz ione straord inaria dell'immo bile sito in ### al c.so V.  ### 203 per un corrispettivo pattuito di €. 143.000,00, oltre ### Il suddetto contratto di appalto aveva ad oggetto lavori di manutenzione dei prospetti esterni del suddetto fabbricato condominiale e l'esecuzione di tutte l e opere edi li, prestazioni e fornit ure, occorren ti per la realizzazione del rifacimento degli intonaci esterni, per i l ripristino funzionale delle parti ammalorate dei cornicioni, piattab ande delle logge balcone, pulizia e messa in sicurezz a della parte basamentale in travertino, dei prospetti su ### via ### e sulla piazzetta prospiciente alla via ### Risulta incontestata anche l'esecuzione di oper e aggiuntive con integrazi one del contratto di appalto con scrittura privata del mese di luglio 2018, per un importo totale complessivo dei lavori di €. 190.000,00, oltre #### ha eccepito la non debenza della somma indicata nel provvedimento monitorio di cui alle citate fatture per il ritardo nell'adempimento dei lavori( i lavori sarebbero stati sospesi senza autorizzazione del committente condominio , né del D.L.) entro il termine previsto del 30.09.18, nonché dei lavori aggiuntivi di cui alla scrittura privata con termine al 31.10.18; contesta, inoltre, l'importo delle fatture , poste a fondamento del d.i. opposto per inademp imento dell'impresa Sentenza n. 294/2024 pubbl. il ###
RG n. 458/2019
Repert. n. 306/2024 del 18/01/2024 appaltatrice relativamente alla regolarità delle opere eseguite, al rispetto dei tempi e delle fasi previste. 
Risulta dalla documentazione versata in atti che l'opposta abbia eseguito i lavori a regola d'arte e cioè come previsto negli accordi contrattuali, come si evince da quanto certificato dal direttore dei lavori, arch. Antoni o ### nominato dal condominio , il q uale risult a aver provveduto alla regolare contabilizzazione dei lavori( ricordiamo che la forma dell'appalto dei lavori era a misura - art. 4 del contratto di appalto - ) e dei pagamenti nonché all'approvazione dei S.A.L. relativi alla contabilizzazione dei lavori e pertanto dei pagamenti effettuati all'impresa. Tale documentazione non risulta contestata dall'oppon ente. Non emergono, du nque, elementi che possano far addivenire ad una mancata osservazione delle prescrizioni contenute nel contratto di appalto e nella scrittura privata integrativa circa i tempi e le modalità di realizzazione a regola d'arte dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale e, pertanto, ne deriva, nel senso che risulta largamente probabile, che la sospensione dei lavori (lamentata dall'opponente) si sia verificata a causa della morosità dell'opponente condominio.   Non trova accoglimento la spiegata domanda riconvenzionale dell'opposta in ordine alla richiesta di risarcimento del danno per mancato utilizzo della propria struttura di ponteggio impegnata nel cantiere per il tempo di sospensione dei lavori, giacchè essa non risulta provata dal fatto che effettivamente la detta struttura sarebbe stata impegnata da altro lavoro. 
Per le motivazioni esposte l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale va rigettata. 
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.  PQM Il Tribu nale di ### monocraticamente e definiti vamente pronunciando nel la causa 458/2019, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 2953/2018 emesso dal ### di ### in data ###; 2) Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta; 3) Condanna l'opponente al rimborso delle spese processu ali in favore dell 'opposta, che liquida in complessive €.4.818,00, di cui €.618,00 per spese ed €. 4.200,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, ### ed IVA come per legge. 
Sentenza n. 294/2024 pubbl. il ###
RG n. 458/2019
Repert. n. 306/2024 del 18/01/2024 ### 18.01.24 Il GOP Dott.ssa ### n. 294/2024 pubbl. il ###
RG n. 458/2019
Repert. n. 306/2024 del 18/01/2024

causa n. 458/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Sonia, Paola Corabi

Giudice di Pace di Benevento, Sentenza n. 406/2024 del 18-05-2024

... - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO Il Giudice Onorario di ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 929 del R. G. A. C. C. anno 2023 passata in decisione all'udienza di discussione tenuta in data ### ed avente ad oggetto: risoluzione contrattuale TRA ### (cod. fisc. ###) e ### (###) entrambi con il patrocinio, come da mandato in atti, dell'avv. ### P.E.C.: ### ATTORI E ### (cod. fisc. ###) nella qualità di titolare della ### (p.iva ###) ### n° 12 - Benevento CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI Per l’attore: si riporta all'atto di citazione ai precedenti verbali di causa e alle note conclusive. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### La sentenza viene redatta senza (leggi tutto)...

- REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO Il Giudice Onorario di ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 929 del R. G. A. C. C. anno 2023 passata in decisione all'udienza di discussione tenuta in data ### ed avente ad oggetto: risoluzione contrattuale TRA ### (cod. fisc. ###) e ### (###) entrambi con il patrocinio, come da mandato in atti, dell'avv. ### P.E.C.: ### ATTORI
E ### (cod. fisc. ###) nella qualità di titolare della ### (p.iva ###) ### n° 12 - Benevento CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI Per l’attore: si riporta all'atto di citazione ai precedenti verbali di causa e alle note conclusive. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### La sentenza viene redatta senza l'esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69; pertanto devono, all'uopo, oggetto: risoluzione contrattuale ufficio del Giudice di ### - ### considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i successivi scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.  1 – In rito Si osserva come la causa, il cui valore è superiore ai limiti di cui all'art.46 della legge n°374/91, venga decisa secondo diritto (art.113 comma 1 c.p.c.). 
È noto poi che la legittimazione ad causam, sia attiva che passiva, quale condizione dell'azione, è determinata in dipendenza della prospettazione operata da chi agisce in giudizio, sicché è legittimato passivo colui al quale l'attore attribuisce la titolarità passiva del dedotto rapporto giuridico. Dalla legittimazione ad causam va distinta la effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere una sentenza, il cui accertame nto costituisce questione attinente al merito della controversia e non alle regole procedurali (cfr Cass. 4121/04 e 5912/04). 
Nel caso di specie, la legittimazione processuale è provata in atti.  2 - In fatto ### e ### hanno evocato dinanzi a questo ufficio giudiziario ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni così come rassegnata nelle note conclusive : 1) accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto e l'intervenuta risoluzione del contratto con la diffida del 01.09.2022, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile; 2) per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto dei coniugi sigg. ### e ### alla restituzione della somma di € 800,00 versata come acconto e per l'effetto condannare il convenuto ### quale titolare della ### alla restituzione in favore degli attori della somma di € 800,00; 3) condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori come conseguenza dell'inadempimento contrattuale per la mancata fruizione del bonus risparmio energetico e in ragione del disagio causato, da liquidarsi in via equitativa in euro 300,00, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.  4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avvocato anticipatario, come da notula allegata. 
A fondamento della domanda, la difesa attorea ha premesso la responsabilità del convenuto per non aver dato esecuzione all'installazione di un condizionatore ###
KIN R 32 con ordine/preventivo del 04.12.2021 ed ha richiesto pertanto la risoluzione contrattuale con la conseguente condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di ### 800,00 concessogli in acconto e l'ulteriore risarcimento del danno quantificato in ### 300,00. 
Rimasto contumace ### a seguito di rinnovazione della citazione notificata ex legge 1994/53 presso il domicilio digitale ### ufficio del Giudice di ### - ### (cfr. P.E.C. del 17/05/2023), ammessa la documentazione prodotta dagli attori, la causa fu rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e quindi assegnata a sentenza all'udienza riportata in epigrafe , previo deposito di note conclusive.  3 - Le ragioni della decisione La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.  3.1 - An debeatur Il compendio istruttorio ha dato conferma degli assunti attorei. 
La documentazione prodotta dalla difesa attorea e la manca ta costituzione del convenuto a poter esporre le sue eventuali ragioni, nonché la sua mancata presenza in giudizio a rendere l 'interrogatorio formale con le conseguenze previste dall'art. 232 c.p.c., corrobora la fondatezza della domanda. 
La Suprema Corte ha costantemente stabilito che il creditore —sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno— deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.  1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore (cfr. Cass. n° 2387/2004; Cass. n° 15677/2009; Cass. n° 3373/2010; n° 15659/2011; Cass. n° 13533/2001). 
Ebbene, dal compendio istruttorio si osserva come l'attore abbia eseguito la sua obbligazione di pagamento (seppur parziale mediante consegna di acconto di ### 800,00) mentre, dal canto suo, il convenuto —rimasto contumace— non ha dato prova di aver assolto all'incarico. 
Quanto alla domanda restitutoria, espressamente proposta da parte attrice, giova rilevare che, per principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458, comma primo, c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente e indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente. 
La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. 
Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa ex art.  1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum": tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.  ### restitutoria non ha, pertanto, natura risarcitoria, derivando dal veni ufficio del Giudice di ### - ### re meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 7829/2003; Cass. Civ.  3555/2003; Cass. Civ. n. 341/2002; Cass. Civ. n. 7470/2001).  3.2 - Quantum debeatur Gli attori hanno pertanto diritto alla restituzione dell'acconto di ### 800,00 con gli interessi dalla data di ricezione della diffida ad adempiere (02/09/2022), mentre il risarcimento danni quantificato in ### 300,00 non può essere accolto perché generico e non provato.  4 - Il governo delle spese Le spese processuali vanno poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo. 
Esse vanno quantificate tenendo conto dell'attività procuratoria espletata e del valore del decisum (cfr. Cass. SS.UU. 11/09/2007 n° 19014), del pregio delle rispettive difese e delle argomentazioni giuridiche, secondo il vigente D.M. 147/2022 e degli esborsi effettivamente documentati.  5 – La provvisoria esecuzione della sentenza La provvisoria esecuzione della sentenza spetta per legge ai sensi dell'art.282 c.p.c.  (così come modificato dall'art. 33 della legge 26 nove mbre 1990, n.353).  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di #### definitivamente pronunziando nel giudizio proposto da ### e ### nei confronti di #### nella sua qualità, sulla contumacia di quest'ultimo, ogni diversa contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede: 1) accoglie la domanda avanzata da ### e ### 2) per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori dell'importo di ### 800,00, oltre interessi dalla data di ricezione della diffida ad adempiere, al soddisfo; 3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in ### 80,00 per esborsi ed ### 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. e (se dovuta) I.V.A.. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.).  ### 17 maggio 2024 

Il Giudice
Onorario di ###


causa n. 929/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Amato Massimo

Tribunale di Lecce, Sentenza n. 1720/2024 del 28-05-2024

... TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale e all'esito di camera di consiglio, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5868/2020 RG trattata all'udienza del 28/05/2024 promossa da: -### rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ### e dall'avv. ### Ricorrente C O N T R O -COMUNE DI COPERTINO, rappresentato e difeso dall'avv. ### ex art. 417 bis cpc Resistente FATTO E ### Parte ricorrente ha adito questo Tribunale rappresentando di aver prestato servizio - a far data dal 1.2.1992 e fino al 1.10.16 - nella categoria giuridica ###, posizione economica ###, profilo professionale (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale e all'esito di camera di consiglio, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5868/2020 RG trattata all'udienza del 28/05/2024 promossa da: -### rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ### e dall'avv. ### Ricorrente C O N T R O -COMUNE DI COPERTINO, rappresentato e difeso dall'avv. ### ex art. 417 bis cpc Resistente FATTO E ### Parte ricorrente ha adito questo Tribunale rappresentando di aver prestato servizio - a far data dal 1.2.1992 e fino al 1.10.16 - nella categoria giuridica ###, posizione economica ###, profilo professionale di “### Direttivo” presso l'area ### del ### e ### - del Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di ### Ha fatto altresì presente che - a seguito di una prima domanda di dimissioni del ricorrente per accedere al pensionamento nel corso del 2015 - l'istituto previdenziale (###, con nota prot. N. 4100.23/10/2015.###, comunicava che l'istanza di pensione ordinaria n. ###59907 del 01.07.2015 “non poteva essere accolta in quanto non rispettava i requisiti, per essere ammesso a pensione…”. 
Il dipendente rimaneva quindi in servizio e, successivamente, il Comune datore di lavoro rappresentava di prendere atto della successiva istanza presentata dal dipendente ### trasmessa con nota del 24 marzo 2016, prot. N. 8134, di dimissioni volontarie e di collocamento in pensione anticipata dal 01 ottobre 2016, così rettificando con determina n. 380/16 la decorrenza della cessazione del rapporto indicata nella determina n. 520/2015. 
Il sig. ### cessava quindi dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza 1.10.2016. 
In questo giudizio rappresenta di non aver goduto - nel periodo 2013-2016 - di 79 giorni di ferie e ne chiede quindi la monetizzazione ritenendo di non averne potuto godere in costanza di servizio. 
Il Comune di ### nel costituirsi ha eccepito che il ricorrente ha fruito di ferie nel corso del 2016 - così dimostrando di essere consapevole dell'obbligo di godere delle proprie ferie residue - e che il residuo di ferie non è stato goduto anche alla luce delle dimissioni dello stesso. Invoca quindi la disciplina di cui all'art. 5 c. 8 d.l. 95/2012. 
In corso di giudizio le parti non hanno raggiunto alcuna intesa transattiva.  *** 
Quale eccezione preliminare, in sede di memoria di riassunzione, il Comune di ### chiede dichiararsi inammissibilità e improcedibilità del ricorso in riassunzione stante la notifica ad opera di controparte del solo decreto di fissazione in riassunzione, della procura e della relata. Orbene, il ricorso in riassunzione è stato correttamente depositato nel fascicolo telematico del giudizio (il ###), instaurando correttamente il rapporto processuale con il giudice. Quello che si contesta è la notifica dello stesso, la cui pec sarebbe stata priva dell'atto di riassunzione depositato nel fascicolo telematico. La circostanza di fatto è corretta ma nondimeno la censura di inammissibilità/improcedibilità è infondata. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 4902/24) ha fatto presente che: Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata). 
Nel caso di specie, non solo il Comune si è costituito (il ###) - formulando l'eccezione sopra riportata - ma si è ampiamente difeso nel merito producendo documenti e chiedendo nuove prove per testi. Pertanto, non solo la costituzione a seguito di riassunzione sana la nullità della notifica (in linea con la giurisprudenza riportata) ma neppure alcun vulnus al diritto di difesa della parte si rinviene dato che pienamente ha esplicitato la propria difesa e ha dato prova - per fatti concludenti - che gli elementi essenziali della riassunzione (parti e giudizio riassunto) erano ben chiari al Comune stesso. 
Tra l'altro è stato proprio il Comune di ### a introdurre documenti nuovi e a chiedere nuove prove con la propria memoria e ciò a riprova dell'assenza di qualsiasi lesione del proprio diritto di difesa. Rispetto alla nuova produzione e alle nuove prove richieste in memoria a seguito di riassunzione dal Comune, le stesse, si premette, sono inammissibili in quanto dedotte oltre i termini ex art. 416 cpc. Nondimeno, come si vedrà oltre, la prova testi dedotta in memoria a seguito di riassunzione è anche generica e i documenti sono, oltre che tardivi, irrilevanti. Tocca ora analizzare il merito della questione.  ***  1. In merito alla interpretazione della disciplina ex art. 5 c. 8 d.l. 95/2012 questo giudice ha promosso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'### europea, con conseguente sospensione del giudizio. ### di pregiudizialità è stato deciso con sentenza del 18.1.2024 in C-218/22. La causa è stata, come visto, validamente riassunta in virtù della costituzione del Comune che ha sanato ogni vizio della notifica.  2. La Corte di Giustizia ha affermato quanto segue: …44 Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, sui quali il giudice di rinvio si interroga in particolare, dalla formulazione della prima questione discende che essi, quali risultano dalla rubrica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 e come interpretati dalla Corte costituzionale, sono, da un lato, il contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, ivi compresa la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione all'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro.  45 In primo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo inteso al contenimento della spesa pubblica, è sufficiente ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2003/88 risulta che la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico (sentenza del 14 maggio 2019, ### C‑55/18, EU:C:2019:402, punto 66 e giurisprudenza citata).  46 In secondo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, occorre rilevare che esso concerne, in particolare, la razionale programmazione del periodo di ferie e l'incentivazione dell'adozione di comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro, di modo che esso può essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità della direttiva 2003/88, come risulta dal punto 38 della presente sentenza.  47 Inoltre, occorre ricordare che gli ### membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della ### secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, ### zur ### der ### C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 54).  48 Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della ### non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, ### zur ### der ### C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 56).  49 A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. ### della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, ### zur ### der ### C‑684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46).  50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della ### (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, ### zur ### der ### C‑684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55).  […] 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della ### devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà….  3. In sostanza la Corte di Giustizia ha affermato che è il datore di lavoro che deve provare di avere invitato il lavoratore a fruire delle ferie e, inoltre, appare irrilevante la causale della cessazione del rapporto di lavoro.  4. Nel caso di specie parte ricorrente ha fruito nel corso del rapporto di giorni di ferie prima della cessazione del rapporto; nondimeno, il lungo periodo di ferie fruito non ha consentito di esaurire il monte ferie cumulato. Va precisato che i c.d. riporti non sono vietati o limitati dall'ordinamento interno, che consente di cumulare le ferie anche degli anni pregressi; come anche affermato dalla sentenza ### 18.1.24 in C-218/22, è compito del datore di lavoro invitare il lavoratore a fruire delle ferie e a rappresentare l'eventualità di loro perdita in alternativa. In assenza di queste condotte datoriali, vige il il cumulo negli anni successivi delle ferie non fruite e, come detto, il legislatore italiano non ha limitato il regime dei riporti (in linea generale sull'argomento, ### in cause riunite da C‑271/22 a C‑275/22).  5. Sul residuo di ferie fruite, malgrado la difesa del Comune, va affermato come a seguito della sentenza del 14 maggio 2019, ### (C‑55/18, EU:C:2019:402), si può affermare che il Comune dovrebbe avere un sistema di registrazione del saldo delle ferie annuali retribuite per ciascuno dei suoi lavoratori, al fine di accertare l'esattezza di eventuali pretese come quella di cui al procedimento principale (così le ### dell'### nel presente caso). 
Inoltre, con attestazione datata 13.9.21 e telematicamente prodotta il ### (si trova a pg. 12 del file .pdf) emerge come i giorni di ferie maturati e non goduti al momento del pensionamento fossero 79. Più correttamente, si parla di 76 gg di ferie e di 3 per festività soppresse. 
Tuttavia, sotto tale profilo risarcitorio, le giornate di festività soppresse ex l. 937/77 sono equiparate alle ferie per il profilo della retribuibilità in caso di mancata fruizione (con l'espressa eccezione, non rilevante nel caso di specie dato che si parla di 3 gg maturati nel 2016, anno delle dimissioni, che non è possibile il riporto delle festività soppresse all'anno successivo). In tal senso militano anche Cass., ord. int., 451/19 e CdS 802/1986. La stessa legge del 1977 ne prevede espressamente la monetizzabilità e gli orientamenti applicativi dell'### sono pacificamente orientati in questo senso. In ultimo, sul punto, 8926/24 afferma: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione […] di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime. 
Lo stesso ccnl enti locali rinvia per relationem alla legge 937/1977 e quindi la monetizzazione delle festività soppresse appare pienamente possibile. 
Ulteriori precisazioni sono irrilevanti, al pari della ripartizione per anno di riporto, proprio alla luce della soluzione cui è giunta la ### con la sentenza del 18.1.24, dell'assenza di una disciplina limitativa dei riporti nell'ordinamento interno e della regola sull'onere della prova per come ribadita da ### del 18.1.24 in C-218/22 e da ### 14.5.19 in C‑55/18.  6. La posizione del ricorrente, quale responsabile di settore, non comporta che egli non abbia diritto alla monetizzazione. Infatti, Cass. 18140/22 ha affermato: Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio). 
In senso conforme si sono poste, di recente, Cass. 9982/24 e Cass. 13679/2024. 
Se neppure la possibilità del dirigente di auto-organizzarsi le ferie comporta la perdita del diritto, a fortiori non può ritenersi che ciò derivi dalla mera posizione di responsabile di settore. Infatti, come affermato nella memoria in riassunzione, sin dal 2010 è stata istituita la dirigenza nel Comune di ### e dal 2013 si indica l'arch. Carrozzo quale responsabile (sovraordinata al ricorrente). Deve quindi affermarsi come si verta nelle ipotesi di cui alla sopra richiamata giurisprudenza con esclusione della perdita del diritto. 
Per questo i documenti prodotti, inammissibilmente con la memoria in sede di riassunzione, sono anche irrilevanti. Essi provano che il ricorrente era responsabile di settore ma nondimeno soggetto, per un congruo periodo, ad un dirigente responsabile. 
E la stessa fruizione delle ferie in vista del pensionamento, dato il numero di giorni fruiti, è chiaramente indice del fatto che le ferie non fossero da considerarsi “perente” ché, altrimenti, non avrebbero potuto essere concesse neppure nella misura di quelle fruite né appare ipotizzabile una perenzione parziale in assenza di prova documentale dell'invito a fruire sul punto (e a maggior ragione per ipotizzare una perenzione parziale sarebbe stata necessaria la prova scritta dell'invito a fruire delle ferie da parte del Comune). 
Anche la prova testi dedotta dal Comune nella memoria introduttiva è inammissibile; infatti, la stessa si limita a ripercorrere circostanze documentali o comunque irrilevanti. 
Per quanto riguarda la prova testi dedotta in sede di memoria di costituzione in riassunzione, la stessa è parimenti inammissibile. Infatti, il presunto invito a “consumare le ferie” attribuito all'arch. Carrozzo è costruito in termini atemporali e generici. 
I capitoli di prova sul punto sono quindi inammissibili (i capitoli a,b e c della memoria di riassunzione, per la precisione, sono anche irrilevanti. Il capitolo d è inammissibile per genericità, come sopra detto). 
La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia oltre che della Corte di cassazione richiede una specificità maggiore e questo senza trascurare il profilo della forma che l'invito del datore dovrebbe ricoprire. Oltre alla genericità dei capitoli di prova si ritiene che - trattandosi di atto dell'### - sarebbe necessaria la prova scritta relativamente a tale invito.  7. A seguito della decisione della Corte di Giustizia, hanno avuto modo di pronunciarsi sul punto anche la Corte di Cassazione e la giurisprudenza amministrativa. 
La prima (Cass. 3339/2024) ha affermato che: ### premesso, la sentenza impugnata è conforme all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 21609/2022 e Cass. n. 21780/2022, nonché n. 14268/2022), agli esiti della operata rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l'interpretazione del diritto dell'### - nello specifico dell'art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea - offerta dalla ### (il rinvio è alle tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite ###/2016 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa ###/2016).   In particolare, secondo l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'### “a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite; b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022).   La Corte di Giustizia in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha inoltre affermato che l'art. 7 della direttiva 203/88/CE del ### europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art. 31, par. 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni recedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà… In sostanza, indipendentemente dall'annualità di riferimento e dalla causa di cessazione dal servizio, la stessa l. 95/2012 va interpretata nel senso già fatto proprio dalla giurisprudenza nazionale, sopra citata. 
Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che nel caso di specie il ricorrente ha fruito delle ferie di anni passati ma data la mole di ferie cumulate non gli è stato possibile consumarle tutte. Ed invero anche tale circostanza contrasta con gli assunti del Comune. Lo stesso, pur avendo fatto fruire al ricorrente parte delle ferie arretrate, non si è organizzato in maniera tale da consentirgli la totale fruizione delle stesse. Tanto più che il Comune era consapevole anche del differimento della cessazione dal servizio del ricorrente e, nondimeno, non ha agito per consentire tale consumazione delle ferie (ed anzi nel 2015, all. 2 resistente, ha pure disposto un giorno di rientro dalle ferie del ricorrente). 
Deve quindi ritenersi che nel caso di specie sia addebitabile alla (non proficua) capacità organizzativa del datore di lavoro l'accumulo di ferie, con conseguente diritto alla monetizzazione.  8. Anche la giurisprudenza amministrativa si è mossa nel solco che qui si intende adottare. 
In tal senso, CdS 1480/2024 ha richiamato - per accogliere la domanda del lavoratore - in parte motiva la sentenza della Corte di Giustizia del 18.1.24 in C-218/24. 
Tar Sicilia - ### n. 1625/2024 ha affermato: 6.1 Si è quindi più volte riaffermato il principio per cui il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica soltanto nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi, invece, ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I - 29/3/2023 n. 362; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I - 22/7/2022 n. 728; T.A.R. Piemonte, sez. I - 20/7/2022 n. 682; T.A.R. Marche - 7/2/2024 n. 128). Anche C.G.A. Sicilia - 31/10/2023 n. 745 ha escluso l'obbligo di pagamento delle ferie non dovute dopo che era stata accertata “l'insussistenza di cause di servizio o di salute oggettivamente impeditive alla fruizione del congedo non dipendenti dalla volontà dell'odierno appellante”, il quale “ben avrebbe potuto chiedere di fruire dei 73 giorni di riposo feriale maturato e non goduto; invero lo stesso ha preferito ripresentare la domanda di congedo [per la cessazione dal servizio] con una tempistica incompatibile con la fruizione del periodo di ferie maturato in pregresso”.  6.2 Nell'affrontare una caso analogo a quello dell'odierna controversia, T.A.R. Sicilia Catania, sez. III - 26/6/2023 n. 1988 si è espresso nel modo seguente: <<### tale premessa, nel caso di specie, non risulta che l'odierno ricorrente abbia formulato negli anni 2019 e 2020 istanza per il godimento delle ferie, e soprattutto non risulta che tali istanze siano state respinte dall'amministrazione con atto formale richiamante improrogabili esigenze di servizio, come puntualmente rappresentato nella nota esplicativa del 30 marzo 2022 del ### della ### di …. Deve quindi ritenersi, come sostenuto dall'amministrazione, che il ricorrente abbia omesso di richiedere il collocamento in congedo ordinario per gli anni 2019-2020 sulla base di una propria scelta consapevole e volontaria, mancando agli atti la prova concreta dell'impossibilità del mancato godimento delle ferie per fatto non imputabile al ricorrente>>.  7. Tuttavia, come di recente condivisibilmente ritenuto (T.A.R. ### sez. V, 26 febbraio 2024, n. 740), l'indirizzo uniforme descritto merita di essere rivisitato alla luce della recentissima pronuncia della Corte giustizia ### sez. I - 18/1/2024 n. 218/2. (enfasi aggiunta). 
In senso conforme al più recente orientamento maturato dopo ### 18.1.24 in C- 218/22 si pongono ### - ### n. 1606/24, ### - Napoli n. 1850/2024, ### - ### n. 192/2024 oltre ad altre decisioni sempre del ### Emerge quindi una uniformazione dell'interpretazione nel senso di ritenere che il d.l.  95/2012 presupponga (in via generale e anche oltre la “tutela minima” della ### 2003/88/CE, ### 7 in relazione all'articolo 31, paragrafo 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea) anch'esso che l'### abbia previamente adempiuto i propri oneri di “vigilanza” e solo in questo caso possa parlarsi di perdita delle ferie. Nel caso di specie, come detto, l'### non ha dato prova di aver invitato il ricorrente a tale fruizione (i capitoli di prova sono, come detto, generici e atemporali) e, inoltre, in ogni caso sarebbe stato necessario un formale invito dato il numero di giorni cumulati. 
Appare inoltre difficile, avendo il ricorrente fruito di 96 gg di ferie arretrate, ipotizzare una perenzione parziale che non trova - come detto - aggancio in alcun dato concreto. Ed anzi questa circostanza prova ancora di più il fatto che l'### non sia stata in grado di monitorare e distribuire le ferie pur in presenza di un cospicuo differimento della data di cessazione del ricorrente.  9. Il ricorso va quindi accolto nei termini che precedono, con il riconoscimento della monetizzazione di 79 giorni di ferie (di cui 3 di festività soppresse) non godute, il tutto oltre accessori di legge. I conteggi del ricorrente non appaiono contestati e possono quindi essere presi in considerazione per la quantificazione.  10. Sulle spese, deve invece disporsi la compensazione delle stesse. Infatti, va rilevato come la portata della sentenza ### 18.1.24 si ponga come sostanzialmente innovativa e dirimente. Deve quindi - anche per l'incidente pregiudiziale - disporsi la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Giudice, ai sensi dell'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5868/2020, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto condanna il Comune resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10218,65 oltre accessori di legge; spese compensate. 
Lecce, 28/05/2024 

IL GIUDICE
DEL LAVORO Dott. ### n. 5868/2020


causa n. 5868/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Carbone Amato

Corte di Cassazione, Ordinanza del 03-05-2024

... ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27577/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato #### (###), rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###); - ricorrente - contro ### - intimata - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE DI FORLI' n. 206/2020, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal ### FATTI DI CAUSA 1. Il Tribun ale di ### con sent enza n. 206/2020 , rige ttava l'appello interposto dal ### avverso la sentenza pronunciata del Giudice di ### di ### con la quale era stata accolta 2 di 6 la dom anda della condòmina, ### di annulla mento della delibera assunta dal ### in data ###, in cui si poneva l'addebito ai condòmini pro quota delle spese per la stipulazione di una polizza legale. Il (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27577/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato #### (###), rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###); - ricorrente - contro ### - intimata - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE DI FORLI' n. 206/2020, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal ### FATTI DI CAUSA 1. Il Tribun ale di ### con sent enza n. 206/2020 , rige ttava l'appello interposto dal ### avverso la sentenza pronunciata del Giudice di ### di ### con la quale era stata accolta 2 di 6 la dom anda della condòmina, ### di annulla mento della delibera assunta dal ### in data ###, in cui si poneva l'addebito ai condòmini pro quota delle spese per la stipulazione di una polizza legale. Il Giudice di appe llo rigettava, altresì, l'ista nza di sospensione del giudizio che il ### ominio ave va fondato sulla pendenza di un giudizio analogo.  1.1. A sostegno d ella sua d ecisione, il Tribunale confe rmava integralmente la decisione del giudice di prime cure (e, quindi, la motivazione già resa dalla Corte d'Appello di Bologna n. 1921/2015), ritenendo che la stipula di una polizza di tutela legale da parte del ### comporterebbe che tutti i condòmini sarebbero tenuti pro quota al paga mento del relativo premio, sì che nell'ipotesi di lite avanzata da parte del ### anche il condòmino che intenda sottrarsi ad essa, manifestando il proprio dissenso, sarebbe comunque tenuto a sopportarne le spese, indirettamente, mediante il pagamento pro quota del premio assicurativo, in violazione dell'art. 1132 cod. civ., norma che riconosce il diritto di ciascun condòmino di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese n ell'interesse comune, esercitan do diritto di rivalsa nei confronti del condominio per ciò che ha dovuto pagare alla parte vittoriosa.  2. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per Cassaz ione il ### affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria. 
E' rimasta intimatala condomina ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1132, comma 2, cod. civ., in relazione al motivo ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A giudizio del ### ricorrente, il principio sotteso all'art. 1132 cod. civ. non è semplicemente quello di 3 di 6 tutelare un condòmino dissenziente, bensì anche quello di tutelare la maggioranza condominiale: pertant o, il condòmino che non voglia sottoscrivere la polizza di tutela legale manterrà comunque intatto il proprio di diritto di dissociazione rispetto ad una lite, con conseguente salvezza rispetto ad ogni spesa di soccombenza e con intatta l'azione di rivalsa nei confronti dei condomini (Cass. n. 15360 del 06.12.2001). 
Precisa il ricorrente come la polizza di tutela legale copra, oltre alle eventuali spese di soccombenza, prima di tutto le spese di assistenza legale del proprio difensore e dei propri consulenti tecnici, rispetto alle quali nemmeno il condòmino dissenziente andrebbe esente. Ne deriva che non può dirsi viziata la delibera assembleare per violazione dell'art.  1132 cod. civ., in quanto con quella delibera non si è sterilizzato il diritto della condòmina ### alla dissociazione dalla lite, bensì si è posto la stessa condòmina al riparo da eventuali spese, non solo di soccombenza, che dovessero in futuro derivarle.  2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1132 comma 1 cod. civ., in relazione al motivo ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. ### il ricorrente, il passaggio della sentenza che fa riferimento ad eventuali future spese di lite coperte dal pagamento del premio assicurativo c ontrasta con il primo comma dell'art. 1132 cod. civ. il q uale, invece, fa riferimen to a de libera assembleare per promuovere (o per resistere a) una controversia attuale, non eventuale. In altri termini, il presupposto tassativamente previsto dall'art. 1132 cod. civ. è quello della sussistenza della lite (Cass. n. 5163 del 10.06.1997), al quale non può essere equiparato la decisione assembleare di sottoscrivere una polizza di tutela legale.  3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi affrontano la questione della validità della de libera 4 di 6 assembleare riguardante la stipulazione di polizza legale sotto il profilo della sua compatibilità con l'art. 1132 cod.  Entrambi sono fondati: nelle more del presente giudizio, questa Corte si è , infat ti, pronunciata sul ricorso incidentale elevat o dal medesimo ### avverso la sentenza n. 1921/2015 della Corte d'Appello di Bologna, richia mata in parte narrativa, nel senso di ritenere infondate le ragioni che avevano condotto la Corte felsinea a ritenere incompatibile la stipula di un contratto assicurativo - e quindi annullabile la delibera assembleare che la approvava - con il disposto di cui all'art. 1132 cod.  3.1. Il Collegio intende conformarsi a tale decisione (Cass. Sez. 2, n. 23254 del 20.08.2021, richia mata in mem oria dal ricorrente) facendo proprie le argomentaz ioni ivi sostenute: l'asse mblea di condominio, nell'esercizio dei poteri di gestione di cui all'art. 1135 cod.  civ., può va lidamente autoriz zare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini. Al riguardo di una tale delibera, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea. Né la deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali può intendersi contraria all'art. 1132 cod. civ., come ritenuto dalle ### di merit o, stant e la pressoché totale div ergenza d i contenuti e di funzione tra l'oggetto del contratto in esame e la menzionata norma, giacché quest'ultima: 1) si limita a contemplare l'esonero del dissenziente dalla «responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza» e, dunque, esclude l'onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte 5 di 6 nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio, l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte (cfr.  Sez. 2, 05/12/ 2001, n. 15360); 2) opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all'amministratore ex artt. 1130 e 1131 cod. civ., in quanto suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell'assemblea alla costituzione in giudizio d ell'amministrat ore da cui estraniarsi ( Sez. 2, 10/06/1997, n. 5163; Cass. Sez. 2, 02/###, n. 2259; sez. 2, 20/03/2017, n. 7095); 3) postula una rituale manifestazione di dissenso del sin golo condòmino rispetto al la singola lite deliberata dall'assemblea, dissenso che, ad un tempo, non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la stipula di un tale cont ratto; 4) lascia comunque il condòmino dissenziente identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa (così Cass. Sez. 3, 19/07/2012, n. 12459).  3.1.1. E' altrettanto evidente la diversità tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assic urativa, le quali, come tu tte quelle derivanti dalla obbligaz ioni contratte dal condomin io nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condòmini ai sensi del l'art. 1123 cod. civ., e le sp ese di l ite per il caso di soccombenza di cui all'art. 1132 cod.  4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della pronuncia impugnata, che non si è attenuta ai citati principi.  5. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 2384 comma 2 cpc e pertanto l'opposizione alla delibera condominiale va rigettata. 6 di 6 5.1. Le spese dell'intero giudizio seguo no la regola della soccombenza.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa la sente nza impugnat a e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione alla delibera assunta dal ### in data ###; condanna l'intimata ### al pagamento, in favore d el ricorrente, delle spese dell'intero giudizio che si liquidano come segue: per il primo grado di giudizio in €. 700,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori di legge; per il secondo grado di giudizio in €. 1.200,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori di legge; in favore del ricorrente, liquida le spese del giudizio di legittimità in €. 1.300,00 per compe nsi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9612/2023 del 11-04-2023

... SENTENZA sul ricorso 12584-2018 proposto da: #### domiciliati presso lo studio dall'avvocato ### che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ### elettivament e domiciliata in ### VIA GERMANICO, 24, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 2081/ 2017 della CORTE D'### di L'### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.03.2023 dal ### lette le conclusioni scritte del sostituto ### nella persona del dott. ### che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ric. 2018 n. 12584 sez. ### - ud. 22-03-2023 -2- FATTI DI CAUSA 1. Il Tri bunale di Chieti accoglieva l'opposizio ne a decre to ingiuntivo n. 731/08 elevata dai coniugi Mi chele ### ed ### con il (leggi tutto)...

SENTENZA sul ricorso 12584-2018 proposto da: #### domiciliati presso lo studio dall'avvocato ### che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ### elettivament e domiciliata in ### VIA GERMANICO, 24, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 2081/ 2017 della CORTE D'### di L'### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.03.2023 dal ### lette le conclusioni scritte del sostituto ### nella persona del dott. ### che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 
Ric. 2018 n. 12584 sez. ### - ud. 22-03-2023 -2- FATTI DI CAUSA 1. Il Tri bunale di Chieti accoglieva l'opposizio ne a decre to ingiuntivo n. 731/08 elevata dai coniugi Mi chele ### ed ### con il quale gli opponenti erano stati condannati a versare ad ### s.r.l. la somma di € 4.800,00 a titolo di compenso per l'attivi tà di intermediazione immobiliar e da essa sv olta in loro favore. Reputava il giudice dell'opposizione non concluso l'affare che avrebbe fatto sorgere i l diritto alla pr ovvigione in capo alla soci età mediatrice, posto che i promittenti opponenti si erano rifiut ati di sottoscrivere il contratto preliminare , predispo sto dalla stessa opposta, in quanto contenente evidenti variazioni nelle condizioni di pagamento del saldo del pr ezzo rispetto a quanto concordato nel corso delle trattative.  2. Impugnava la pronuncia ### s.r.l. innanzi alla Corte d'### di l'### la quale, con sentenza n. 2081/2017, accoglieva il gravame confermando il decr eto ingiuntivo. A sostegno della sua decisione affermava la Corte che: - deve considerarsi fondamentale l'esame delle clausole contenute nel contratto di mediazione immobiliare stipulato in data ###, e in particolare della clausola n. 4, che individ ua il momento di maturazione del diritto alle pro vvigioni nell'avvenuta accettazione della proposta d'acquisto , nella percentuale ivi indicata ( 2,5% + I.V.A. del prezzo di vendita); - tale diritto alla provvigione diventa esigibile al momento della sottoscrizione della scrittura ripetitiva del contratto mediat o o, in mancanza di questa, trascorsi trenta giorni dall' accettazione della proposta irrevocabile; - nel caso di specie, la proposta irrevocabile di acquisto - benché non contenente né le modalità di pagamento del prezzo né il termine ### 2018 n. 12584 sez. ### - ud. 22-03-2023 -3- per la stipul a del contratto definitivo - è stat a sottoscritta dagli appellati in data ###: tanto basta a considerare maturato, in capo alla so cietà mediatri ce, il diritto alla pr ovvigione nella percentuale concordata.  3. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione ### ed ### affidandolo a tre motivi. 
Si difendeva ### s.r.l. con controricorso. 
Fissata la pubblica udienza, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, non avendo nessuna delle parti né il Pubblico Ministero chiesto la discussione orale. 
Il PG si pr onunciava per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento dei restanti. 
In pro ssimità dell'udienza entrambe l e parti depositavano memoria. 
In data ### perveniva comparsa di costituzione del nuovo difensore dei sigg.ri ### M ichele e ### eva ### avvocato ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mo tivo i ri correnti lamentano v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 cod. civ. (art. 369, comma 1, 3), cod. proc. civ.): la Corte d'### elevando la mera accettazione della proposta ir revocabile trasmessa dai pro missari acquire nti ad elemento cardine del diritto alla provvigione, ha violato le norme testé citate con u n vizio che atti ene alla n ozione di conclusione dell'affare. ### la giurisprudenz a di legittimità, infatt i, nel rapporto di mediazione ai fini dell a maturazione della provvigione occorre verificare - oltre al nesso di causal ità tr a la conclusione dell'affare e l'opera del mediat ore, n onché l'identità dell' affare ### 2018 n. 12584 sez. ### - ud. 22-03-2023 -4- proposto con quello conclu so (Cass. 22.0 1.2015, n. 1120) - il compimento di un'operazione generatrice di un rapporto obbligatorio tra le par ti che di a diritto di agi re per l'adem pimento o pe r il risarcimento dei danni (Cass. 3.11.20 05, n. 24399 ). Orbene, la proposta irrevocabile d' acquisto sottoscritta dagli esponenti in data ### non può integrare un contratto prelim inare, ma d eve ritenersi una puntuazione di contratto destinata a fissare, senza alcun effetto vincolante, il contenuto del successivo negozio, che avrebbe dovuto assumere natura di vero e proprio contratto preliminare.  1.1. Il motivo è fondato. 
Nel contratto di mediazione, il pagamen to della provvigione ai sensi dell'art. 1755 cod. civ. è strettamente connesso alla conclusione dell'affare. La rilevanza causale della co nclusion e dell'affare, quale fondamento delle pretese di carattere patrimoniale del mediatore, del resto, emerge indirettamente anche dall'art. 1756 cod. civ., ai sensi del quale, salvo patti o usi contrari , il mediatore av rà diritto al rimborso delle spese nei con fronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non è stato co ncluso (Cass. Sez. 2, n. 26682 del 24.22.20 20). Dall 'art. 1755 cod.  deriva, allora, che i so ggetti intermediati , aderendo al contratt o di mediazione, non assumono alcun obbli go di pagare l a provvigione quale diretto corrispettivo dell'attività posta in essere dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione dell'affare (ex plurimis: Cass. Sez . 2, n. 28879 d el 05.10.2022 - Rv. 665970-01; Cass. Sez. 2, n. ### del 19.11.2019 - Rv. 656202-01).  1.2. Nel caso di specie, la proposta irrevocabile proveniente dal promissario acquirente ed accettata dai promittenti venditori assume la vest e di accordo prep aratorio de stinato ad inserirsi nel l'iter formativo del futuro negozi o traslativo della prop rietà che mai ha ### 2018 n. 12584 sez. ### - ud. 22-03-2023 -5- avuto luogo, stante la difformità della bozza del contratto preliminare (predisposto da ### s.r.l.) rispetto alle concordate modalità di pagamen to del prezzo al saldo, rit enute rischiose dall'odierno ricorrente. E', dunque, dal momento della stipulazione del contratto preliminare ovvero del contratto definitivo, se avessero avuto luogo, che sarebbe potuto maturare il diritto alla provvigion e di ### s.r.l. nei confronti degli odierni ricorrenti.  2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di regole ermeneutiche contrattuali, dell'art. 1341 cod. civ. e dell'art.  1362 cod. civ. ( art. 360, comm a 1, n. 3), cod. proc. civ.), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5) , cod. pro c. civ.). I rico rrenti lamen tano la mancata operazione ermeneutica che la Cor te d'### avrebbe, invece, dovuto compiere per i nterpretare la volontà del le parti, non limitandosi al dato letterale del contratto di mediazione, omettendo di esaminare un documento car dine, ossia la sottoscrizione da parte degli odierni rico rrenti di una clausola negoz iale inserita su una pagina recante int estazione dell'agenzi a nella quale il pagamento della provvigione veniva riconosciuto al momento della st ipulazione del contratto definitivo di compravend ita immobiliare. Nella ricostruzione dei ricorrenti si è in presenza di una clausola concordata tra le parti - sebbene sottoscritta dal solo sig. ### - il cui mancato esame intanto rende inadeguata la motivazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5) cod. proc. civ., ma contribuisce a dimostrare che si era in presenz a di una formazione pr ogressiva de l contratto di compravendita, rispetto alla quale è configurabile la libertà di recesso delle parti dalle trattative nei limiti di cui all'art. 1337 cod.  3. Con il terzo mo tivo si de duce violazione e fal sa applicazione dell'art. 1337, dell'art. 14 69-bis e del l'art. 1469-quinquies cod. civ. Ric. 2018 n. 12584 sez. ### - ud. 22-03-2023 -6- (oggi d.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo ), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). I ricorrenti sollecitano la declaratoria di inefficacia della clausola n. 4) del contratto di mediazione in quanto vessatoria, poiché determina tra le parti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. ### art. 34, comma 3, del ### del consumo consente, infatti, al giudice di sindacare la vessatorietà di una pattuiz ione atti nente alla de terminazione del prezzo ove i suoi ele menti non sia no ind ividuati in m odo chiaro e comprensibile; oltre al fatto che essa potre bbe essere considerata come penale m anifestamente eccessiva. N é la vessatorietà di tale pattuizione può dirsi sanata dal fatto che sia stata oggetto di specifica sottoscrizione ex art. 1341, co mma 2, cod. civ., o ch e sia stata oggetto di contrattazione individuale.  4. Il seco ndo e terzo motivo po ssono esser e trattati congiuntamente, in quanto logicamente collegati, e sono fondati per quanto di ragione.  4.1. In disp arte l'errato riferimen to alle norme già inserite nel codice civile in applicazione della ### 93/13/CEE sulla disciplina delle clausole vessatorie, o ra rifusa nel ### del cons umo applicabil e ratione temporis al caso che ci occupa, concluso tra professionista e consumatore ai sensi dell'art. 3 , comma 1, ### del consu mo. 
Tanto premesso, l a clauso la n. 4) contenuta n el contratt o di mediazione deve essere considerata nulla (e quindi non apposta, per nullità parziale di prote zione ex art. 36, comm a 1, ### del consumo) in quanto determina un significativo «squilibrio normativo» (ex art. 33, comm a 1, ### del con sumo) ladd ove prevede la maturazione del diritto alla prov vigione in u na fase non corrispondente alla conclusione dell'affare (n ell'inter pretazione della ### 2018 n. 12584 sez. ### - ud. 22-03-2023 -7- giurisprudenza ricordata al punto 1.1.), così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economico-giuridica posta in essere dalle parti. E' stato già stabilito da questa Corte che la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata conclusione dell'affare per fatto imputabile al venditore può presumersi vessatoria, e quindi inefficace a norma dell'art. 1469- bis cod. civ. (norma applicabile ratione temporis al caso ivi esaminato), se le p arti non abbia no espressamente p attuito un meccanismo di adeguamento d i tale imp orto all'attività sino a quel momento concretamente espletata dal mediatore: Cass. Sez . 3, 22357 del 03.11.2010, n. 22357. Tale pronunci a ha introdotto un «principio di gradualità» la cui ratio va ravv isata nell'esigenza di garantire, nei contratti a prestazioni corrispettive come il contratto di mediazione «atipica» in esame, il rispetto del sinallagma contrattuale, dovendo trovare la prestaz ione di una parte il p roprio fo ndamento nella controprestazione dell'altra parte, al fine di evitare il ricorrere di situazioni di indebito arricchimento ai danni del contraente debole del negozio perfezionato. Com e argomentato nella citata sentenza, il compenso del mediatore, in caso di mancata conclusione dell'affare, trova giustificazi one nello svolgimento di una concreta attivit à di ricerca di terz i interessa ti, attraverso la pred isposizione dei propri mezzi e della pro pria or ganizzazione (Cass. n. 1 9656 dell'08.09.2020). ### r elativo all'abusività della cl ausola va svol to anche nell'ipote si in cui sia prev ista l'anticipazione della maturazione del diritto alla provvigione, al fine di evitare che il diritto al compenso possa essere fissato in misura indipendente dal tempo e dall'attività da que sti svolta. Ciò in conform ità con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea secondo la quale l'articolo 3, par. 1, della direttiva 93/13/CEE (corrispondente al nostro art. 33, comma 1, ### 2018 n. 12584 sez. ### - ud. 22-03-2023 -8- ### del consu mo) dev e essere interpr etato nel senso che la nozione di «significat ivo squili brio» a danno del consumatore deve essere valutat a mediante un'analisi delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale (Corte di Giustizia Europea, C - 415/11, ###. Nel n ostro caso, soccor re l'art. 1755 cod.  laddove fa coincidere la maturazione del diritto alla provvigione con la «conclusione dell'affare», da i nterpr etarsi nei termini e limiti sopra precisati. ### parte, aggiunge la Corte di Giustizia, per accertare se l o squilibr io sia creato «malgrado il requisit o della bu ona fede», occorre verificare d'ufficio se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo co n il consumatore, avre bbe potut o ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo avrebbe aderito alla clausola in oggetto in seguito a negoziato individuale. 
La Corte d'appello avrebbe dovuto altresì considerare la scrittura del 06.11.2 007 (sottoscritta da uno degli odierni ricorrenti contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mediazione) con la quale il proponente sig. ### riconosce a ### s.r.l. il diritto alla corresponsione della pro vvigione solo al momento della stipulazione del contratto definitiv o, in linea con la più volte menzionata disposizion e di cui all'art. 1755 cod. civ.; e c iò, considerata la co llocazione della firma del ### su carta intest ata dell'### s.r.l.  5. - La sentenza impugnata è cassata. 
La causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di L'### che la deciderà in diversa composizione. Ric. 2018 n. 12584 sez. ### - ud. 22-03-2023 -9- Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza im pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'### di L'### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Amato Cristina

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