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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 91/2026 del 29-01-2026

... ### 1 di 4 TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, ### prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori: Dott. ### relatore Dott. ###ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9639 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da - ### C.F. ###, nato a ### il ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale, e - ### C.F. ###, nata a #### il ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del - ###, in persona del ### della Repubblica, intervenuto per legge MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data ###, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ### proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione. ### è stato ritualmente portato a conoscenz (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 4 TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, ### prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori: Dott. ### relatore Dott. ###ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9639 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da - ### C.F. ###, nato a ### il ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale, e - ### C.F. ###, nata a #### il ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del - ###, in persona del ### della Repubblica, intervenuto per legge MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data ###, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ### proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione. ### è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.  2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.  3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, - omologa la separazione consensuale tra ### e ### dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto.  2) La casa coniugale in Comune di ### alla ### 15, censita al ### al Foglio 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, è assegnata al coniuge ### I coniugi dichiarano che alla data del deposito del ricorso è già intervenuto accordo sulla divisione degli arredi e beni mobili e se ne omette pertanto ogni menzione per concorde volontà dei ricorrenti.  3) Con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti i genitori provvederanno al loro mantenimento in forma diretta per le spese di vitto e alloggio. 
Quanto alle spese di istruzione (tasse universitarie, libri di testo, iscrizione a corsi e/o master); le spese mediche; le spese ludiche; le spese di telefonia e computer; le spese per l'abbigliamento, queste verranno ripartite in ragione del 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### Dette spese andranno previamente concordate, salvo urgenza, e reciprocamente documentate.  4) I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli ancora a carico in misura del 50% ciascuno. 
Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali discendenti dal matrimonio i ricorrenti pattuiscono inoltre quanto segue: 5) ### si obbliga a cedere a ### che promette di accettare, la quota di proprietà di ½ dell'immobile in #### 15, censita al ### al ### 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze. 6) Le parti stabiliscono fin d'ora che il corrispettivo per la quota promessa in cessione è pari ad € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), e che lo stesso verrà corrisposto da ### con le modalità di seguito indicate: - quanto a € 55.000 è stato corrisposto al momento del deposito del ricorso per separazione, con due assegni circolari: 1) n. 6871008018-04 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 50.000,00; 2) 6571003050-01 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 5.000,00; - quanto a € 50.000 le parti danno atto che la somma è stata corrisposta il ###, con bonifico bancario sul c/c bancario intestato a ########. 
La presente dichiarazione unitamente alle risultanze bancarie dei rispettivi istituti bancari di versamento e avvenuto accreditamento della predetta somma fanno piena prova dell'avvenuto pagamento.  - Il saldo di € 40.000 verrà corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di cessione della quota da formalizzarsi con separato atto pubblico mediante assegno circolare intestato a ### o bonifico bancario.  7) La stipula dell'atto definitivo di cessione della quota dell'immobile descritto al punto 5) dovrà avvenire, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, nanti notaio scelto dal cessionario ### Le spese e gli onorari relativi alla stipula saranno ad esclusivo carico della parte cessionaria.  8) Contestualmente e comunque entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile in #### 15, censito al ### al ### 5 Particella 1955 a favore di ### e al pagamento integrale del corrispettivo con le modalità sopra descritte, ### si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale consegnando le chiavi dell'appartamento e asportando i propri effetti personali unitamente ai beni mobili e agli arredi individuati dai coniugi con separato accordo di cui si omette il contenuto per concorde volontà delle parti.  9) Le autovetture rimarranno in proprietà comune fino alla dismissione e/o rottamazione e/o vendita, e verranno assegnate in uso come di seguito: - Toyota ### targata ###  assegnata ad ### il quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione.  - ### targata ###  assegnata a ### la quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione. - ### targata ### rimarrà in uso ai figli ### e ### Le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo (manutenzione, revisione, bollo, assicurazione), verranno ripartite tra i coniugi per il 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### 10) Fino alla riconsegna delle chiavi della casa coniugale da parte della signora ### i coniugi, per far fronte alle spese comuni, contribuiranno ad alimentare il conto corrente cointestato presso #### 44 Q ####0, con versamenti, ogni 45 giorni, di € 600,00 a carico di ### e € 400,00 a carico di ### Cessata la convivenza i coniugi valuteranno l'opportunità di provvedere all'estinzione.  11) ##### destinato ai tre figli #### e ### rimarrà in essere e i coniugi continueranno a versare mensilmente la quota di € 60,00 ciascuno.  12) ### di proprietà comune, costituito dal terreno agricolo in Comune di ### 4 Particella 829, acquistato dai coniugi in regime di comunione legale verrà messo in vendita per un importo non inferiore al prezzo di acquisto pari ad € 90.000,00 salvo diverso e futuro accordo. 
Il ricavato verrà diviso tra i coniugi al 50%. 
Nelle more tutte le spese per imposte, tasse e oneri dovranno essere sostenute dagli stessi in proporzione alle rispettive quote di proprietà e quindi per il 50% ciascuno.  13) I ricorrenti sono entrambi economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche pretese a titolo di mantenimento.  - ordina all'### dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza; - dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### prima civile del Tribunale, il ###.  ### estensore (dott. ###

causa n. 9639/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Amato

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16095/2024 del 10-06-2024

... ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11249/2019 R.G. proposto da: ##### elettivamente domiciliati in #### G ### 37, p resso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliato in #### 42, presso lo studio dell'avvo cato ### (###), che lo rap presenta e d ifende unitamente all'avvocato ### (###); - controricorrente - nonchè contro #### elettivame nte domiciliato in ### VIA ### 4, presso l o studio dell'avvocato #### (####), che lo rap presenta e d ifende 2 di 10 unitamente all'avvocato ### (###); - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 6594/2018, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.03.2024 dal ####: 1. ##### e ### citavano innanzi al Tribunale di ### e ### chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato oralmente dagli attori con ### per la costruzione di un villi no bifamiliare su un terren o sito in ### chiedevano, altresì, la condanna in solido di ### e di ### , quest'ultimo nella s ua qualità di ### dei ### al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in ragione dei gravi vi zi e difetti i (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11249/2019 R.G. proposto da: ##### elettivamente domiciliati in #### G ### 37, p resso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliato in #### 42, presso lo studio dell'avvo cato ### (###), che lo rap presenta e d ifende unitamente all'avvocato ### (###); - controricorrente - nonchè contro #### elettivame nte domiciliato in ### VIA ### 4, presso l o studio dell'avvocato #### (####), che lo rap presenta e d ifende 2 di 10 unitamente all'avvocato ### (###); - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 6594/2018, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.03.2024 dal ####: 1. ##### e ### citavano innanzi al Tribunale di ### e ### chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato oralmente dagli attori con ### per la costruzione di un villi no bifamiliare su un terren o sito in ### chiedevano, altresì, la condanna in solido di ### e di ### , quest'ultimo nella s ua qualità di ### dei ### al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in ragione dei gravi vi zi e difetti in ficianti gli impi anti te rmico, elettrico e di adduzione del gas dell'abitazione degli istanti.  1.1. Il Tribunale di ### con sentenza n. 1050/11, respingeva la domanda degli attori perché i difetti lamentati erano di scarso rilievo; condannava l'appaltatore ### e il ### dei ### al risarcimento dei danni per complessivi €20.700,00 per la realizzazione degli impianti elettrici, di riscaldamento e di adduzione del gas non conformi alla legge; accoglieva la domanda riconvenzionale del ### condannando gli attori al pagamento del saldo dovuto all'appaltatore per €119.271,55.  2. La pronuncia veniva impugnata da ### innanzi alla Corte d'### di ### che, con sentenza n. 6594/2018, accoglieva il gravame e dichiarava i nammissi bile, in quanto tardivo, l 'appello 3 di 10 incidentale proposto da ###### in ordine al rigetto della domanda di risoluzione del contratto d'appalto per la gravità dei difetti degli impianti, ex art. 1669 cod. civ., e per la mancanza del certificato di abitabilità per la non conformità a legge degli stessi; poneva definitivamente le spese delle CTU a carico, per la metà, di ##### e ### e per il rimanente a carico di ### condannando altr esì tutti gli appell ati al pagamento dell e spese processuali del grado in favore di ### assolto in toto dalle avverse domande. A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva, affermava la Corte che: - ### è stato considerato responsabile dal Tribunale di ### poiché, avendo egli redatto il progetto di costruzione del villino bifamiliare, avrebbe dovuto verificare la conformità alle norme di legge degli impianti tecnologici indispensabili per ottenerne la certificazione di conformità e, quindi, l'abitabilità; è, però, circostanza incontestata che al ge ometra ### non fosse stata commissio nata alcuna attività specifica di prog ettazione dei suddet ti impian ti, risultando peraltro dall'interpello deferito agli attori or iginari che il ### aveva comunque verificato la non conformit à e ne aveva dato loro comunicazione, impartendo le opportune disposizioni alla ditta appaltatrice, rimaste tuttavia ineseguite; - non assume rilievo la comunicazione al Comune richiamata dal Tribunale con cui il ### aveva dich iarato che g li impiant i sarebbero stati realizzati a norma, trattandosi di atto rivolto alla P.A.  per fini diversi da quelli inerenti il rapporto con i committenti, esulando la real izzazione a norma degli impianti dal suo i ncari co, in quanto obbligazione specifica riferibile al solo appaltatore; 4 di 10 - in accogli mento dell'eccezione sollevata dall'appel lato ### deve consider arsi tardivo, ex artt. 325, 326 cod . proc. civ., l'appello incidentale elevato da ###### poiché ad essi la sentenza di prime cure era stata notificata dal ### a mezzo del servizio postale nel domicilio ex lege presso la ### del Tribunale di ### in data ###, mentre la comparsa di costi tuzion e con appello inci dentale è stata depositata in ### il ###, dunque tardivamente ex artt.  325-326 cod. proc.  3. La pro nuncia v eniva impugnata innanzi a qu esta Corte da ##### con ricorso affidato a sei motivi. 
Nel ricorso veniva comunicato, altresì, l'intervenuto decesso di ### della quale uniche eredi sono ### ed ### da cui l'integrità del contraddittorio. 
In mem oria depositata in prossimi tà dell'adunanza, i ricorren ti hanno dato atto del decesso di ### intervenuto in data ###.  ### e ### depositando separati controricorsi.  ### depositava memoria in prossimità dell'adunanza.  ###: 1. Con il primo motivo si deduce falsa applicazione e violazione dell'art. 141, comma 3, cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art.  82, comma 2, R.D. n. 37/1934 (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc.  civ.). I ricorrenti lamentano la nullità/inesistenza della notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo del servizio postale nel domicilio ex lege presso la ### del Tribunale di ### poiché la pronuncia impugnata non ha tenuto conto che non può essere 5 di 10 consentita la notificazione di un atto giudiziario a persona diversa dal responsabile addetto alla ### cioè il ### dirigente.  2. Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione e violazione dell'art. 141, comma 3, cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art.  82, comma 2, R.D. n. 37/1934 (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc.  civ.), poiché la ### e distrettuale avre bbe dat o per presupposta l'avvenuta consegna del plico raccomandato nelle mani del ### del Tribunale di ### 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.), per omessa valutazione di una prova documentale offerta dagli appellanti incidentali, ossia la busta contenente il piego racc omandato , dalla quale risulta che esso sia stato consegnato a persona sconosci uta dell'### del ### del Tribunale di ### Da ciò consegue l'insussistenza delle due condizioni p rescritte dalla ### r egolatrice (Cass. Sez. U, n. 9962/2010) in ordine alla validità della notifica a mezzo del servizio postale, ossia: ch e l'agente postale abbia consegnato il piego raccomandato all'indirizzo del destinatario; che non risulti che il piego si a stato conseg nato a per sona diversa dal destinatario.  4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 160 cod.  proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.), poiché il piego raccomandato è pervenuto a pers ona scono sciuta dell'### che non lo ha poi ritualmente inoltrato alla ### del Tribunale: di talché la notificazione sarebbe avvenuta a posteriori.  5. Con il quinto motivo si denuncia falsa applicazione e violazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod.  proc. civ.). Poiché esiste riscontro probatorio che l'agente postale abbia eseguito la notificazio ne a pe rsona sconosciuta, detta notificazione 6 di 10 deve considerarsi irrituale a mente dell'art. 16 0 cod. proc. civ. e, pertanto, la ### e territoriale h a falsamente applicato le norme rubricate.  6. I primi cinque motivi possono essere scrutinati congiuntamente, poiché tutti censurano la sentenza d'appello nella parte in cui non ha riconosciuto i vizi di nullità/inesistenza della notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo del servizio postale nel domicilio ex lege presso la ### del Tribunale di ### vizio di notifica dal quale è derivata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti.  6.1. I motivi sono fondati, nei limiti e per le ragioni che seguono.  6.2. In punto di fatto risulta che la sentenza resa dal giudice di primo grado è stata notificata dall'avv. ### ti (difensore di Att ilio ### in data 29.09/,03.10.2011 mediante il servizio postale, in ### presso la ### del Tribunale Civile di #### 19. Risulta anche che sia sta ta inviata la c. d.  raccomandata integrativa A.R. (n. ###-6), prevista dall'art.  7, comma 6, della legge n. 890 del 1982.  6.3. In punto di diritto, rileva la circostanza che l'atto sia stato consegnato a persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibi le e pre sso un ### non identifi cabile. ### rte territoriale ha, inv ece, ritenuto che nonostante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del plico postale sia illeggibile, in mancanza di querela di falso essa sia valida. A soste gno della sua decisione, la corte di merito ha richiamato il principio di diritto (più volte affermato da questa #### n. 9962/2010, nonché, tra le tante, Cass. n. 395/2012, Cass. n. 16289 del 2015 e Cass. 4556 del 2020) secondo il quale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia co nsegnato all'i ndirizzo del dest inatario a 7 di 10 persona che abbia sott oscritto l' avviso di ricevime nto, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata» e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L.  890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrim enti indicata la qualità del consegnat ario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art.  160 c.p.c.  6.3.1. Senonché la giurisprudenza richiamata non si attaglia nel caso di specie nel quale la firma illeggibile non risulta apposta nello spazio dell'avviso relativo alla firma del destina tario o di persona delegata e non risulta alcuna annotazione da parte dell'agente postale. 
Occorre qui ricordare che l'art. 11 della legge n. 53 del 1994 prevede espressamente la nullità della notifica ogni qualvolta vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copi a dell'atto . Di t ale disposizione di legge non ha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie nel quale: - l'avviso di ricevimento non indica la q ualifica di colu i che ha apposto la firma; - la firma, come sopra rilevato, è illeggibile ed è stata apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata; - l'agente postale non ha spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull'avviso di ricevimento, come pure nessuna altra casella.  6.3.2. Di recente, questa ### ha avuto modo di affermare che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella 8 di 10 cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi affetta da nul lità (Cass. Sez. 3, Ordinan za n. 3440 0 del'11/12/2023, Rv.  669528 - 01).  6.4. Nel caso che ci occupa, l'assoluta incertezza sulla persona alla quale è stato consegnato l'atto ed il compimento della notifica da parte dell'agente postale in assenza delle prescritte indicazioni e dei prescritti adempimenti impone l'accoglimento dei primi cinque motivi in ordine all'ammissibilità dell'appello tardivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla ### d'### di ### che in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi.  7. Con il sesto motivo si denuncia: A. Violazione dell'art. 112 cod.  proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.); B. Violazione dell'art. 132, comma 2 cod. proc. civ. ed art. 118, n. 4) disp. att. cod.  proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.). ### d'### ha escluso ogni responsabilità del ### sia per quanto concerne l'incarico di ### dei ### sia per quanto riguarda l'incarico di provvedere al conseguimento della certificazione di abitabilità da parte dei ### fondando il suo convincimento su un capitolo di prova per interpello dal quale risulterebbe che il ### non ha potuto esplicare l'attività rela tiva alla pratica amministrativa fin alizzata all'ottenimento del certificato di abitabilità. I r icorrenti precisano, invece, che il D.L., per ottenere l' abitabilità, aveva presentato l'08.05.2033 al Comune di ### una perizia tecnica ove falsamente asseverava - ai fini della concessione dell'abitabilità - che 9 di 10 l'impianto elettrico e di riscaldamento sarebbero stati localizzati nel rispetto della normativa vigente: fatti, questi, accertati dal giudice di primo grado, e non contestati in appello dal ### Pertanto, la motivazione resa dalla ### d'### deve essere considerata come apparente, nella parte in cui riconosce alla perizia asseverata sia il fine della concessione dell'abitabilità, sia non precisati fini diversi da quelli inerenti il rapporto con i committenti.  7.1. Il motiv o è in ammissibile, poiché rip ropone una diversa valutazione delle risultanze pro batorie. ### d'A ppello - avvalendosi delle CTU - ha escluso la responsabilità d el ### suè ritenendo che non avesse mai assunto l'incarico di progettare, dirigere e coll audare gli impianti tecnolog ici, non essendo vi abilitato, la sua prestazione essendo invece limitata alla verifica della reale messa in opera degli impianti al fine di ottenere l'abitabilità; che non avesse comunque mai proceduto a portare a termine la pratica amministrativa dell'abitabilità in quanto aveva riscontrato - rappresentando tali riscontri ai ### - la non conformità degli impianti di cui si discute (v. sentenza p. 10, 1° capoverso). Né avrebbe rilievo ostativo - osserva la ### - la comu nicazione al Comune con cui aveva dichiarato che gli impianti erano stati realizzati a norma «trattandosi di atto rivolto alla P.A. per fini diversi da quelli inerenti il rapporto con i committenti», ossia il solo e unico scopo di integrare la denuncia di inizio attività, essendo incorsa una variante in corso d'opera. 
Tanto basta ad escludere la sussistenza delle condizioni per poter parlare di motivazio ne apparent e, dovendosi ritenere rispettato il «minimo costituzionale» (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). E' utile ricordare che la costa nte giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motiv azione, benché grafi camente 10 di 10 esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integ rarla con le più varie, ipoteti che conget ture (Cass. Sez . 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 - 01; ###. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/ 03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23 /05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez . U, Sentenza n. 22232 del 03/1 1/2016, R v. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016).  8. In def initiv a, il Collegio - decidendo sul ricorso - cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima ### d'### in diversa composizione. 
Il giu dice del rinvio prov vederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  ### di Cassazione, in accoglimento dei primi cinque motivi del ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### d '### lo di ### in diver sa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio; dichiara il sesto motivo inammissibile. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### da 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Amato Cristina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4536/2025 del 20-02-2025

... riparto dell'onere della prova. Il ricorr ente ha richi amato sul punto la sentenza 11377/2015 delle ### di questa Corte, deducendo che se l'eccezione di usucapione di un diritto reale era proponibile in grado di appello, a maggior ragione lo era anche nel corso del giudizio di primo grado, quindi anche oltre i term ini di costituzione c on comparsa, e ha dunque insisti to per ché le proprie d eduzioni sul proprio diritto di passaggio venissero considerate mere difese volte al sol o rigetto della domanda svolta dagli attori L ombardi### 2. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, qualora il convenuto in un giudizio di negatoria servitutis deduca l'esistenza della servitù contestatagli, per averla acquistata per titolo o per usucapione o in qualsiasi altro modo, al solo fine di impedire l'accoglimento della domanda negatoria, si resta nei li miti dell'eccezione riconvenzionale, laddove, se lo stesso conv enuto invochi il riconosc imento del l'esistenza della servitù al fine di ottenere un provvedimento a suo favore, finendo con ciò con l'esercitare un'actio confessoria servitutis, v engono travalicati i limiti della (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23963/2023 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### ed elett ivamente domiciliat ####### alla ### 16.  - ricorrente - contro ### E ### E ### -intimati avverso la sentenza n. 781/2023 della Corte d'Appello di Firenze, pubblicata il ### e non notificata.  udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Actio negatoria servitutis - ### usucapione - ### proposizione.  2 di 7 1. ### e ### i ### premesso d i esse re proprietari di alcuni immobili ad uso abitativo e ad uso magazzino, siti in ### hi, via degli ### per averli acquistati da ### in forza di atto rogato il ###, convennero in giudizio quest'ultimo e ### rilevando che, una volta immessi nel posse sso dei beni acquistati, si erano avveduti che i l proprietario confinante, ### transitava, sia a piedi che con autoveicoli, attraverso il resede esclusivo di pertinenza del predetto immobile, nonostante all'epoca del rogito il venditor e li avesse rassicurati circa l'assenza di pesi, oneri e altri diritti reali sul bene idonei a limitarne la commerciabilità e il valore, e chiedendo che venisse accertata l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passo o carrabile, con condanna del venditore alla corresponsione, in loro favore, della somma di euro 50.000,00 per il decremento del valore dell'immobile. 
Costituitisi in giudizio con separati atti, ### chiese il rigetto della domanda e l a condanna degli attori a i sensi del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. o, in subordine, ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, sostenendo di avere sempre goduto del dir itto di servitù di passaggio attrav erso il resede di proprietà degli attori e di sosta degli autoveicoli, mentre ### chiese il rigetto delle domande. 
Con sent enza n. 1446/2017, il ### e di Ar ezzo accolse le domande attoree, accertò l'inesistenza del diritt o di servitù - pedonale e carrabile - preteso dal ### e dichiarò quest'ultimo decaduto dall'eccezione di usucapione della servitù, essendosi costituito tardivamente. 
Il giudi zio di gravame, interposto da Ro mano ### e, si concluse, nella resistenza di ### e ### che eccepirono l'intervenuta cessazione della materia del contendere in seguito all'esito positivo del procedimento di mediazione intentato 3 di 7 per il regolamento di confini tra le due proprietà e l'inammissibilità dell'appello per mancata estensione nei confronti di ### e di quest'ul timo, che si costituì in seguito ad integrazione del contraddittorio, con la sentenza n. 781/2023, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'App ello d i ### rig ettò l'appello, escludendo che fosse intervenuta la cessazione della materia del contender e e confermando l 'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, e anche la domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. proposta dagli appel lati ### 2. Contro la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione ### sulla base di un unico motivo. ### e ### e ### sono rimasti intimati. 
Il consig liere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art . 380-bis cod. proc. ci v., ritualmente comunicata alle parti. 
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova pro cura special e, ha chiesto la decisione del ricorso. 
Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 
Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso si si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 co d. proc. civ., in relaz ione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello ritenuto l'appellant e decaduto dall'eccezione d i usucapione, come anche affermato dal ### senza tener conto che l'eccezi one da lui proposta costit uiva una mera d ifesa volta unicamente al rigetto del la domand a e che, essendo la servitù diritto autodeterminato e identificandosi la relativa causa petendi 4 di 7 col diritto stesso e non con il titolo del suo acquisto, i fatti da cui ne dipendeva l'acquisto dovevano considerarsi secondari, sicché l e contestazioni al diritto vantato dall'attore, in quanto mere difese, potevano essere proposte in ogni stato e grado del giudizio, oltre ad ess ere indifferenti all'eventuale contumacia o tardiva costituzione del convenuto e ininfluenti sul riparto dell'onere della prova. Il ricorr ente ha richi amato sul punto la sentenza 11377/2015 delle ### di questa Corte, deducendo che se l'eccezione di usucapione di un diritto reale era proponibile in grado di appello, a maggior ragione lo era anche nel corso del giudizio di primo grado, quindi anche oltre i term ini di costituzione c on comparsa, e ha dunque insisti to per ché le proprie d eduzioni sul proprio diritto di passaggio venissero considerate mere difese volte al sol o rigetto della domanda svolta dagli attori L ombardi### 2. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 
Questa Corte ha avuto modo di affermare che, qualora il convenuto in un giudizio di negatoria servitutis deduca l'esistenza della servitù contestatagli, per averla acquistata per titolo o per usucapione o in qualsiasi altro modo, al solo fine di impedire l'accoglimento della domanda negatoria, si resta nei li miti dell'eccezione riconvenzionale, laddove, se lo stesso conv enuto invochi il riconosc imento del l'esistenza della servitù al fine di ottenere un provvedimento a suo favore, finendo con ciò con l'esercitare un'actio confessoria servitutis, v engono travalicati i limiti della difesa e ci si trova nell'amb ito della dom anda riconvenzionale (Cass., Sez. 2, 16/12/1987, n. 9343). 
Ricorre, in particolare, l'i potesi dell'eccezione riconvenzionale allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto provocare il mero rigetto d ella domanda avversaria, mentre integra vera e propria domanda riconvenzi onale, preclusa in se de di gravame, 5 di 7 l'istanza con la quale v enga chiesto , oltre al rigetto dell 'altrui pretesa, l'ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutam ento della situazione precedente (Cass., Sez. 3, 13/6/2013, n. 14852). 
Nella specie, i giudici di merito hanno ritenut o di qualificare le deduzioni del convenuto in termini di eccezione riconvenzionale di usucapione, arguendolo dalle argomentazioni proposte dal predetto, allorché aveva evidenziato di avere recintato i terreni di sua proprietà a partire dal 1987 e di avere realizzato dei cancelli d'accesso anche davanti al resede di proprietà degli attori, con la conseguenza che la servitù di passo oggetto della controversia era qualificabile come apparente e, pertanto, sus cettibile di usucapione. 
Posto che la qualificazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurab ile in sede di legittimità solo quando ne ris ulti alterato il senso lette rale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., Sez. 1, 7/2/2024, n. 3454; Cass., Sez. 3, 22 /09/2023, n. 27181; Sez. 3, 20/10/ 2005, n. 20322; Cass., Sez. 3, 12/05/2003, 7198), circost anza questa non rilevabile nella spec ie, avendo i giudici riportato con p recisione, virgolettate e in c orsivo, le deduzioni dell'appellante, è evidente come non potesse che applicarsi in questo caso il pr incipio secondo cui l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, debba essere proposta con la com parsa di risposta tempesti vamente dep ositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183 cod. proc. ci v. (Cass., Sez. 2, 27/6/20 23, n. 18322; vedi anche Cass., Sez. 2, 4/3/2020, n. 6009). 6 di 7 Da ciò consegue la correttezza della decisione, nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'ecce zione in ragione della tardiva costituzione del convenuto. 
Va p eraltro evidenziato come il ricorrente non abbia attinto la decisione nella parte in cui ha escluso che fosse rimasta provata la natura vicinale della strada e, soprattutto, l'esercizio, da parte sua, del passaggio sulla stessa con modalità tali da usucapire il relative diritto. 
E poiché tale argomentazione, quand'anche si ritenesse tempestiva l'eccezione, sarebbe idonea in sé a reggere la decisione, la censura deve considerars i, sotto questo aspetto, anche inammissibi le, in applicazione del principio secondo cui qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicam ente e giuridicamente idonea a sorregge re la decisione, l'omessa impugnazione, c on ricorso per cassazion e, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257). 
In conclusione, dichiarata l'infondatezza del motivo, il ricorso deve essere rigettato.  3. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs.  149 del 2022), vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell 'art. 96 cod. proc . civ., da interpretarsi alla stregua del principio enunciato dalle ### di questa Corte, con l'ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, secondo cui la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto 7 di 7 comma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende deve essere pronunciata anche qual ora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.  5. Co nsiderato il tenore della pronunci a, va dato att o - ai sen si dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre nte, di un ulteriore importo a tit olo di co ntributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.   Dichiara l'inammissibilità del ricorso. 
Condanna il ri corrente, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore d ella cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quello previs to per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 5/2/2025.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1089/2026 del 19-01-2026

... ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22962/2022 R.G. proposto da: ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### unitamente all'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 1101/2022, pubblicata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal ### lette la memoria del ricorrente e le conclusioni scritte del ### Proc. generale #### 1. Con la determinazione n. ### del 16.09. 2010, la R egione ### ordinava al Comune di ### alla ### s.r.l. e alla Ing. G. ### s.r.l. il pagamento in solido della sanzione amministrativa di €. 18.000,00, per avere, nel periodo dal 2 007 al 200 9, gestito il depuratore comunale, sito in località ### senza la prescritta autorizzazione provinciale allo sca rico, con conseguenti plurime violazioni dell'art. 124, comma 1, e del correlato art. 133, comma 2, del d.lgs. n.152/2006. Detta det erminazione veniva opposta innanzi al Tribunale di ### con separati ricorsi dal Comune di ### e dalla ### srl., lamentando - per quanto ancora qui di interesse - la mancata notificazione agli enti, quali o bbligati in solido con i rispet (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22962/2022 R.G. proposto da: ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### unitamente all'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 1101/2022, pubblicata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal ### lette la memoria del ricorrente e le conclusioni scritte del ### Proc.  generale #### 1. Con la determinazione n. ### del 16.09. 2010, la R egione ### ordinava al Comune di ### alla ### s.r.l. e alla Ing. G.  ### s.r.l. il pagamento in solido della sanzione amministrativa di €.  18.000,00, per avere, nel periodo dal 2 007 al 200 9, gestito il depuratore comunale, sito in località ### senza la prescritta autorizzazione provinciale allo sca rico, con conseguenti plurime violazioni dell'art. 124, comma 1, e del correlato art. 133, comma 2, del d.lgs. n.152/2006. 
Detta det erminazione veniva opposta innanzi al Tribunale di ### con separati ricorsi dal Comune di ### e dalla ### srl., lamentando - per quanto ancora qui di interesse - la mancata notificazione agli enti, quali o bbligati in solido con i rispet tivi rappresentanti legali, dei verbali di accertamento e messi dall'### Riuniti i ricorsi, il Tribunale - dichiarata la contumacia della ### nel pro cedimento intro dotto dal Comune di ### ia - li respingeva e confermava la sanzione.  2. Avverso tale decisione il Co mune di ### ia proponeva impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Roma, che rigettava, con la sentenza richiamata in epigrafe, il gravame sostenendo - alla luce della giurisprudenza di questa Corte - che la pacifica notificazione al ### del Comune di ### dei verbali di contestazione ben equivale alla loro notifica al rappresentante legale del Comune, che si identifica esclusivamente nello stesso: per cui, deve ritenersi che la notifica al ### equivalga alla notifica al Comune persona giuridica, dallo stesso rappresentata.  3. Avverso la suddetta pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Comune di ### affidandolo ad un unico motivo, illustrato con memoria. 3 Ha resistito con controricorso la #### lico Ministero ha, con le conclusi oni scritt e depositate, chiesto il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. ci v. Obbligo di contest azione immediata della violazione o notifica d el verbal e di contestazione al trasg ressore e all'obbligato in solido. Non conformità all'indirizzo della Suprema Corte. 
Il ricorrente si duole dell'erronea statuizione della Corte di merito in relazione alla idoneità della notifica al ### persona fisica, a contestare l'infrazione anche all a persona gi uridica del Comune di ### dallo stesso rappresentata. 
In particolare, ripercorrendo la normativa applicabile, il Comune di ### lamenta la viola zione dell'art. 14, legge n. 689/1981, norma che evi denzia l'auto nomia dei titoli di responsabilità e che prevede, altresì, l'est inzione dell'obbligazione di pagam ento per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. 
Espone il ricorrente che mentre è stata notificata al Comune la determinazione dirigenziale contenen te l'ordine di pagamento, la notificazione dei verbali di contestazione non è stata effettuata anche nei confronti dell'obbligato in solido, perché il #### e il Comune ### si sarebbero dovuti considerare due soggetti autonomi. ### infatti, rimasta contumace in primo grado, non aveva dato prova dell'avvenuta notifica dei suddetti verbali. 
Alla Corte d'App ello si contesta, quindi, di non aver ne anche accertato se la notifica de i verbali di contestazione fosse stata effettivamente fatta al ### anche nella sua quali tà di legale 4 rappresentante del soggetto (il Comune) espressamente individuato nel verbale quale obbligato in solido. 
Conclude, dunque, il ricorrente che - in assenza di doppia notifica (una al ### ed una al Comune di ### - la notifica del verbale eseguita median te consegna di un'uni ca copia al ### trasgressore, legale rappresentante del coobbligato in solido, è idonea ad inte grare la previsione dell'art. 14 legge n. 689/1981 solo a condizione che l'atto evi denzi chiaram ente la duplic e qualità di destinatario in proprio dell'atto ( persona fi sica individuata come trasgressore) e di legale rappresentante della persona giuridica (quale coobbligato in solido). Si precisa che non si tratta di un mero formalismo, ma che la necessit à che il verbale not ificato men zioni esplicitamente l'ente individuato quale coobbligato in solido costituisce espressione di una funzione di garanzia.  1.1. Il motivo non è fondato. 
E' utile ricordare che questa Corte ha sostenuto che la legge 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 14, impone sia fatt a notifica distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale, e che la consegna di un doppio esemplare del verbale d i accertamento è superflua soltanto nel caso in cui la contestazione della violazione abbia come destinataria una sola persona fisica, che venga considerata nella duplice qualità di trasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato in solido, nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge (v. 
Cass. n. 15104 del 22/06/2010; Cass. n. 4172 del 29/04/1994). 
Tuttavia, ove sia documentato il rapporto tra autore de lla trasgressione ed ente opponente, come nel caso di specie, ritiene il Collegio che la coinci denza tra pe rsona fisic a e persona giuridica rappresentata da quest'ultim a costituisca una situazione tale da 5 giustificare la sanatoria della mancata notifica specificamente destinata all'ente rappresentato, ex art. 156, comma 3, cod. proc.  Tanto per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - dimostrato, nel caso di specie, dalla rituale convocazione di tutti i soggetti solidalmente responsabili, sentiti dalla ### prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione (così la sentenza de l Tribunale di ### riportata nella pronu ncia qui impugn ata alla p. 2, 5° capoverso). 
Poiché, dunque, risulta essere stata proposta nel caso di specie una tempestiva e rituale opposizione, si ha così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, senza violazione alcuna della garanzia processuale del corrett o contraddittorio a tutela del diritt o di d ifesa, con consegu ente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. 
In ogn i caso, va ribadito i l principio generale - al qual e si è conformato la Corte territoriale - secondo cui, qualora coincidano la persona fisica del ### e quella di legale rappresentante del relativo ente territoriale (come ver ificatosi nella vicenda qui esam inata), la funzione di informazione legalmente attuata con la notificazione può ritenersi integralmente soddisfatta con l'effettuazione della stessa al medesimo soggetto ricoprente contemporaneamente la duplice qualità (per quanto evincibile dalla citata Cass. n. 15104/2010, che fonda la legittimità della notificazione, per come avvenuta nel caso di specie, sul presupposto della coincidenza della persona fisica con quella del legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente, nei casi previsti dall'art. 6 della legge n. 689/1981; Cass. n. 4172/1994 aveva già specificato che - ricorrendo la suddetta immedesimazione - 6 non occorre la c onsegna di un dop pio esemplare dell'atto di accertamento, potendo essere considerata sufficiente la consegna di un solo esempla re, da ritenersi idonea a far conoscere al consegnatario, rivestente la sudde tta duplice qualità, la violazione contestata). 
Del resto, la riprova dell'assenza di alcuna lesione di garanzia e difensiva è rappresentata dal fatto che il Comune di ### non ha affermato di non aver avuto conoscenza dell'atto controverso ma solo di non essere stato formalmente destinatario della notifica poiché la stessa avrebbe dovuto essere duplice o, comunque, indicare le due qualità del ### Ciò implica che l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, non potendosi la notifica dichiarare nulla od omessa per la sola ci rcostanza di presentare una me ra violazione formale non producente alcuna lesione nei termini prima precisati.  2. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2 002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorre nte al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimit à, liquidate in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi, 7 al contributo forfettario e agli ulteriori accessori nella misura e sulle voci come per legge. 
Ai sens i dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2 002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consig lio della ### a ### civile, 19 novembre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Amato Cristina

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10952/2023 del 26-04-2023

... ORDINANZA sul ricorso ###-2020 proposto da: ### in prop rio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore del ### denominato “### di Qualità”, elettivamente domiciliato in #### S ### 26, presso lo studi o d ell'avvocato ### , rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, in perso na del ### pro tempo re, domiciliat ####### 12, presso l'###, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 324/2020 della CORTE ### di CATANZARO, pubblicata il ###; udita la relazione d ella causa s volta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal #### Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -2- 1. Con verbale n. 09/489 notific ato il 16.0 6.2009 al ### di ### (costituito in data ###) e al M agliocchi ### imino, in prop rio e nella qualità d i liquidatore e legale rappresentante pro tempore del suddetto ### l'### per il ### rollo dei ### contestava ai destinatari la violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 novembre 200 4, n. 297 (recante disposizioni sanzionatorie in applica zione del regolamento (### n. 20 81/92, rela tivo alla prote zione delle ind icazioni geo (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso ###-2020 proposto da: ### in prop rio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore del ### denominato “### di Qualità”, elettivamente domiciliato in #### S ### 26, presso lo studi o d ell'avvocato ### , rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, in perso na del ### pro tempo re, domiciliat ####### 12, presso l'###, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 324/2020 della CORTE ### di CATANZARO, pubblicata il ###; udita la relazione d ella causa s volta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal #### Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -2- 1. Con verbale n. 09/489 notific ato il 16.0 6.2009 al ### di ### (costituito in data ###) e al M agliocchi ### imino, in prop rio e nella qualità d i liquidatore e legale rappresentante pro tempore del suddetto ### l'### per il ### rollo dei ### contestava ai destinatari la violazione dell'art.  5, comma 1, del d.lgs. 19 novembre 200 4, n. 297 (recante disposizioni sanzionatorie in applica zione del regolamento (### n. 20 81/92, rela tivo alla prote zione delle ind icazioni geografiche e delle denom inazioni di origine dei prodotti agricoli e alimen tari), per aver usato ne lla propria ragion e e denominazione sociale la denominazione protetta «### In data ###, infatti, era intervenuto il riconoscimento della D.O.P. ### per un altro consorzio, il ### per la ### e ### dell'### di ### D.O.P. ### pubblicato in ### il ###, quale consorzio costituito ai sensi dell'art. 2602 cod. civ. per asso lvere alle funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore previste dall'art. 53 legge 24 aprile 1998, n. 128 (successivamente sostituito dall'art. 14 legge 21 dicembre 1999, n. 526). Il ### veniva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione del ### di ### 2. Con ordinanza n. 786 del 5.06.2013, il Ministero delle #### ari e ### ingiungeva al ### di ### à e, in solido, a ### il pagamento d ella san zione amministrativa pecuniaria di € 26.000,00, con riferim ent o alla contestata violazione di cui al su richiamato verbale di accertamento.  3. Avverso detta ordinanza-ingiunzione proponevano opposizione il ### di ### e il ### dinanzi al ### ale di ### il quale - con ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -3- sentenza del 18.08.2014, n. 1976 - la rigettava, confermando il provvedimento sanzionatorio amministrativo.  4. ### la citata sentenza di primo grado formulavano appello il ### di ### e il ### innanzi alla Co rte d'Appello di ### deducendo - per quanto qui rileva - l'insussistenza degli elementi oggettivi e sogg ettivi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato.  5. La Corte d i appello di ### con sent enza 324/2020, rigettava il gravame, siccome infondato. 
A sostegno della sua decisione la Corte osservava che: - la mancata soppressione da parte degli appellanti, entro il termine di 180 giorn i prescritto dall'art. 5 del d.lgs.  297/2004, della menzione relativa alla ### di ### B ruzio, già inserita nella pro pria denominazione consortile, era stata correttamente considerata dal giudice di prime cure di per sé sola, indipend ent emente dal concreto svolgimento o meno dell'attività in erente all'oggetto sociale (peraltro coincidente con quella del ### per la ### e ### dell'### di ### D.O.P. ### riconosciuto con apposito decreto ministeriale) , come integrante la violazione amministrativa contemplata dal citato art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297/2004; - a tal fine, rilevava, innanzitutto, la formulazione letterale della norma in esam e, in vi rtù dell a quale può consid erarsi integrata la fattispecie sanzionatoria già solo per effetto della condotta, consistente nell'inserimento della menzione della denominazione di origine protetta nella denominazione sociale - non soppressa entro il termine prescritto - di una struttura diversa dal consorzio riconosciuto, sotto il profilo del pericolo di potenziale compromissione dell'efficace esercizio delle funzioni ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -4- di garanzia e tutel a da parte d el consorzio riconosciuto, a prescindere dall'effettiva operativ ità di detta diversa organizzazione; - era, inol tre, rilevante la ratio sottesa alla pre visione dell'illecito amministrativo, ricollegabile a funzioni di salvaguardia e di valorizzazione delle denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche protette attribuite ad uno specifico consorzio di tutela al l'uopo costituito, avente i requisiti necessari per ot tenere il rico noscimento del Ministero competente. Il rifer imento alla D.O.P. inserita nell a denominazione di qualsiasi altra struttura doveva considerarsi idonea ad ingenerare confusion e nei soggetti del settore interessati, ossia produt tori, trasformatori, distributori e, non ultimi, consumatori finali; - nel caso di specie, inoltre, essendo gli scopi sociali indicati nel relativo statuto del ### di ### coincidenti con quelli del ### per la ### e la ### dell'### di ### D.O.P. ### successivamente riconosciuto - come g ià rimarcato - con apposito decreto ministeriale, la mancata eliminazione da parte del primo del la deno minazione entro il termin e prescritto integrava, di p er sé, un pericolo sotto il profilo dell'eff icace esercizio delle funzioni di garanzia e tutela d el consorzio riconosciuto; - quanto al profilo della pretesa condizione di buona fede in cui il ### di ### sosteneva di aver agito, andava evidenzia to che la pub blicazione nella G.U. del 22.01.2005 del D.M. di riconoscimento del consorzio di tutela valeva, da detta data, a rendere pienamente conoscibile tale evenienza e, quindi, inescusabile l'ignoranza di essa da parte degli appellanti. Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -5- 6. Impugnavano la suddetta sentenza della Corte d'Appello per la cassazione il ### zio ### di ### e il ### affidando il ricorso a due motivi. 
Resisteva con con troricorso il ### tero delle politiche ### e ####: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, in riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc.  civ., sostenendosi la mancanza degli elemen ti, oggettivi e soggettivi, costitutivi dall'illecito amministrativo conte stato, nonché l'applicazione dell'art. 14, comma 2, del ### n. 510 del 2006. 
In particolare, i ricorrenti lamentano che la conclusione cui è giunto il giud ice di seconde cure si fond a sull'errone o presupposto di un divieto di indicare la denomin azione di origine protetta ne lla ragione sociale di altra organizzazione, diversa da quella formalmen te riconosciuta; ciò al fine di scongiurare il pericolo di in durre in errore il consumatore mediante diciture evocative, ut ilizzate da un'organizzazione avente i medesimi scopi sociali.  ### gli stessi ricorrenti, tale ricostruzione sarebbe priva di pregio logico-giuridico, anche alla luce della normativa europea in materia e dei recenti orientamenti giurisprudenziali. 
Al caso di specie, infatti, trov erebbe applicazione l'art. 14, comma 2, ### 510/ 2006/CE, in materia d i protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disposizione riferita ai rapporti tra marchi acquisiti anteriormente alla data di protezione delle indicazioni geografiche e d elle denominazioni di origine dei prodotti e queste ultime. Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -6- Ad avviso dei medesimi ricorrent i, det ta disposizione consente il proseguimento dell'uso di tali marchi, acquisito in buona fede, sul territorio comunitario (purché non ricorrano le condizioni di nullità o decade nza previste dalla normativa comunitaria): essa avrebbe potuto trovare applicazione analogica all'indicazione ge ografica ### di cui è causa, inserita nella ragione sociale del ### odierno ricorrente (si cita Cass. n. 27194/2019). Da questa ricostruzione deriverebbe un'interpretazione restritti va dell'art. 5 d.lgs.  297/2004, in virtù della quale l'inserimento dell'in dicazione geografica nella ragione sociale di un ### in assenza di qualsivoglia attività commerciale, non sarebbe in grado di integrare la condotta illecita oggetto di divieto, stante la sua inidoneità offensiva.  1.1. Rileva il collegio che i l m otivo è infondato per le ragioni che seguono. 
Si osserva che l'art. 5, comma 1, l. n. 297 del 2004 di cui si discute, rubricato «### dei ### incaricati», così recita: «### della den ominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzaz ione diversa dal ### di tutela d i cu i all'arti colo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centot tanta giorni dalla data di pubblicazione nella ### della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del pre detto ### e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, d ella legge 24 aprile 1998 , n. 128, co me sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Con sorzio già riconosciuto, dalla d ata di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso dell a ragione o ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -7- denominazione sociale». La norma riportata rappresent a la disposizione sanzionatoria adottata in appli cazione del ### (### n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e de lle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e aliment ari, successivamente abrogato dal #### n. 510/2006 (oggi anch'esso abrogato dal #### n. 1151/2012, tuttavia non applicabile ratione temporis al caso che ci occupa), che ha sostituito gli artt. 13 e 14, comma 2, sostanzialmente confermandone i contenuti e gli obiettivi.  1.2. ###. CE n. 510/2006 è ispirat o dalla volontà del legislatore europeo di tute lare prodotti agricoli o alimen tari identificabili in relazione all'origine geografica (già de finiti da taluni ### membri «denominazione d'origine controllata»): tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in te rmini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie s ul m etodo di fabbricazione e sulla loro origine. Pertanto, «Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un a pproccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffat te diciture, migliorando la credibilità dei prodotti ag li occhi dei consumatori» (cfr. considerando 6). ### europeo, dunque, disciplina il beneficio di u n D.O.P. o di u n I.G.P.; prevede la conformità a disciplinari (art. 4); norma le modalità di registrazione del D.O.P. e I.G.P. (art. 5), demandando il controllo, oltre che alla ### agli ### membri, i q uali, a loro volta, d esignano l'autorit à competente incaricata dei controlli (art. 10). Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -8- 1.3. In tale contesto europeo, l'art. 53, comma 1, l. n. 128 del 1998 (e succ. modif.) attribuisce al ### delle ### e ### la funzione di autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo, responsabile della vigilanza sullo stesso. Lo stesso art. 53, al comma 15, assegna ai consorzi di tutela delle D.O.P. (soggetti di diritto privato ex art. 2602 cod. civ.) fu nzioni «di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione d el consumato re e di cura generale degli interessi relativi alle denom inazioni». La disposizione citata conferisce anche funzioni di controllo, nel senso di predisp orre «programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico fina lizzate al miglioramento qualitativo delle produ zioni in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratte ristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prod otto comm ercializzato» (art. 53, comma 15, lett. b); nonché la funzione di «collaborare secondo le direttive im partit e dal ### delle ### e ### e ### i, alla vi gilanza, alla tutela e alla salvaguardia delle D.O.P. de lla I.G.P. o dell'att estazione di specificità di abusi, atti di concorren za sleale , contraffazioni, uso impro prio delle denominazioni t utelate e comportament i comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti d i chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio» (art. 53, comma 15, lett. d). 
I consor zi di tutela rivestono, q uindi, la qualificazione di soggetti privati incaricati di pubbliche fun zioni; pertan to, le attività di controllo del rispe tto de l disciplinare dell e D.O.P.  attribuite ai consorzi di tutela sono dirette alla protezione della qualità del prodotto nell'interesse del consumatore: si tratta di una funzione di int eresse generale che rientra n ei compiti ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -9- essenziali dello ### o in materia di tut ela dell'alimentazione (Cass. Sez. 1, n. 355 del 10.01.2008).  1.4. Al di fuo ri di questa funzione si colloca, invece, la disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P., di cui all'art.  14, comma 2, Re g. ### n. 510/2006: la n orma riguarda un'ipotesi di conflitto tra una D.O.P. o un'I.G.P. registrata e un marchio preesistente, quando l'uso di quest'ultimo corrisponde ad una delle ipotesi previste dall'art. 13 del regolamento 2081/92, ed il marchio sia stato re gistrato, ovve ro acquisito con l'u so in bu ona fede, prima della data di deposito dell a domanda di registrazione d ella D.O.P. o dell 'I.G.P. ### etto previsto in quest'ipote si è di consentire la prosecuz ione dell'uso, nonostante la reg istrazione della denominazione, quando il marchio non è colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89 /104 (Corte di ###, C-343/97 del 02.07.2009, Bavaria, 119; Cass. Sez. 1, n. 27194 del 23.10.2019, 3.5.2.). Si tratta, dunque, di una disciplina specifica, tesa a regolare rapporti e interessi prevalentemente di natura privatistica, riassumibili nel vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto, a valle di distinti procedimenti di registrazione. Per tale ragione deve, dunque, escludersi la trasposizione al caso di specie della norma segnalata dalle parti ricorrenti (art. 14, comma 2, #### n. 510/2006), posto che qui si discute dell a diversa si tuazione che vede la coesistenza sul mercato, per ben quattro anni, di due diversi consorzi di tut ela, aven ti scopo sociale assimilabile (v. p. 6 della sentenza impugnata, righi 5 - 15), uno solo dei quali - il ### per la ### e ### dell'### di ### D.O.P. ### - aveva ottenuto il riconoscimento del ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -10- Mi.P.A.F. per le finalità di pubbl ico interesse come sopra evidenziate, a va lle della verifica del possesso dei necessari requisiti di equilibrata rappresentanza negli organi sociali delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle D.O.P. e I.G.P.; ladd ove l'altro, il ### di ### odierno ricorr ente, pur avendo inoltrato richiesta al ### in data ### (cfr. pp. 3, 11 del ricorso), non aveva ottenuto il ### di riconoscimento. 
Tanto basta, altresì, ad escludere la rilevanza - più volte ribadita dai ricorrenti - del mancato utilizzo della dici tura D.O.P. nei rapporti commerciali, ai fini dell'esclusione d ella concreta offensi vità della condotta, posto che - come sopra argomentato - le finalità pubbliche affidate al consorzio privato (confermate da espresse disposizioni st atutarie: cfr. p. 3 del ricorso) erano quelle di tutelare la salute alimentare attraverso la valorizz azione dei prodotti di q ualità controllati nella loro origine.  2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa a pplicazione dell'art. 3, legge 24 novembre 1 981, 689, in rifer imento all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod.  proc. civ., nonché l'omesso esame di fatti decisivi. 
I rico rrenti lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto - in violazione del citato art. 3, legge 689/1981 - della buona fede dell'autore della condot ta che, nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo, si atteggia a causa di esclusione della responsabilità. 
La buona fede - ad avviso dei ricorrent i - sarebbe dimostrata dal non utilizzo dell'acronimo D.O.P. nell'indicazione geografica, nonché dall'imme diata cessazione e cancellazione del ### di ### à d opo aver app reso del riconoscimento della D.O.P. in capo ad altro ente, tale da ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -11- superare la presunzione semplice di sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa carico del destinatario della sanzione, ex art. 3 l. n. 689/1981.  2.1. Anche questo motivo è privo di fondamento per le ragioni di seguito specificate. 
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 689 del 1981, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrati va nell'ipotesi di violazione commessa per err ore sul fatto, è suffic iente la semplice colpa, ch e si presume a c arico dell'autore della condotta vietata, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza (Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 1361 0 del 2007). 
Questa Corte ha g ià avuto modo di stabilire ch e, a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito, non è sufficiente che al moment o dell'infrazione costui si trovi in uno stato d i mera ign oranza circa la concre ta sussiste nza dei pre supposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo obbligo (punito in caso di inosser vanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta, o sia convinto della liceità della stessa; occorre, invece, che tal e stato di ignoranz a sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997; Cass. n. 5047 del 2001). 
Pertanto, se l'errore sul fatto e sclud e la responsabilità dell'agente solo quando non è det erminato d a sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza d ella causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi ### 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -12- lo in voca (Cass. n. 5 877 del 20 04), non essendo sufficiente una mera asse rzione sfornita di qu alsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15 195 del 20 08). Peraltro, è stato ulteriormente precisato da questa Corte (cfr. ### . 2, n. 18469 d el 4.09.2020; Cass. Sez. 2, n. 20219 del 31.07.2018; Cass, ### 2, n. ### del 17.12.2019) che l'esimente della buona fede rileva come causa di escl usione dell a responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni ) solo quand o sussistano elementi positivi idonei ad ingene rare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto t utto il possibi le per conformarsi al precetto di legge, ond e nessun rimprovero possa essergli mosso. 
Rapportando tali principi al caso di specie, il collegio condivide la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, secondo cui l'aver costituito il consorzio in data antecedente al riconoscimento ministeriale in capo all'altro consorzio, nonché l'immediata cessazione e cancellazione del consorzio solo dopo (il ###) aver appreso il riconoscimento della D.O.P. in capo ad altro ente a ségu ito della notific azione, avvenuta il ###, del verbale n. 09/489, non possono rappresentare né elementi positivi idonei a sostenere la convinzione di liceità della condotta, né costituiscono atti idonei a conformarsi al precetto, posto che il ### di ### era un soggetto operante nel sett ore, dunque interessato ad evenienze di questa natura (rico noscimenti ministeriali attribuiti ad altri enti) e, pertanto, istituzionalmente tenuto ad informarsi adeguatamente, in modo da poter agire nei tempi di legge per conformarsi al precetto. Ric. 2020 n. ### sez. ### - ud. 09-11-2022 -13- 3. In defi nitiva, alla stregu a delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso deve essere in tegralmente rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo. 
Occorre, infine, dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02 , della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu ello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in € 2.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. 
Stante il tenore dell a pronun cia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Amato Cristina

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