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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12330/2025 del 29-12-2025

... passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio “… in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio”. 3.3.Nel caso di specie, la parte istante ha documentalmente provato il proprio credito ( cfr. doc. in atti), nonché di avere richiesto, a mezzo p.e.c. del 07.03.2024, la consegna della suddetta documentazione. A fronte delle suddette richieste, l'amministratore del condominio è rimasto inadempiente non trasmettendo nulla al ricorrente. Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta la domanda attorea. ### amministratore del ### del fabbricato sito in Napoli alla ###. ### n. 4 va pertanto condannato alla consegna, in favore della parte ricorrente, dell'elenco dei condomini morosi ( ivi compresi i dati anagrafici, i millesimi di proprietà e il dettaglio delle unità immobiliari di cui gli stessi sono proprietari nonché l'indirizzo di residenza). (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa ### in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente: SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 10501 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “altri rapporti condominiali” e vertente TRA ###c.f.###), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti presso lo studio dei quali elettivamente domiciliato in Napoli alla ### de ### n. 55/5 ###. ### (c.f. ###9), sia in proprio che nella qualità di amministratore p.t. del Condominio del fabbricato sito in Napoli alla ###. ### n. 4 #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato - in data ### nelle mani della moglie incaricata alla ricezione degli atti - ### conveniva in giudizio ### sia in proprio che nella qualità di amministratore p.t. del Condominio del fabbricato sito in Napoli alla ###. ### n. 4, al fine di sentirlo condannare alla consegna dell'elenco dei condomini morosi nonché al risarcimento dei danni cagionati nella misura di € 5.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, fissando, ai sensi e per gli effetti dell'art.  614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna e pari a € 200,00 - o - per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna; vinte le spese di lite con attribuzione. 
In particolare, deduceva: - che, con ordinanza del 20.02.2023, resa a definizione del procedimento ex art. 702bis c.p.c. rubricato al n. di R.G. n. 22661/2022, il Tribunale di Napoli condannava il condominio convenuto, tra l'altro, al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, dell'importo di € 7735,60 oltre iva, nonché oltre accessori come in motivazione calcolati; - che l'ordinanza veniva notificata al ### debitore, in uno con l'atto di precetto per euro 13.756,30, in data 26- 28.02.2024 e che nulla veniva versato nel termine di cui all'art. 480 c.p.c. e che, con comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. in data ###, veniva invitato e diffidato l'odierno resistente alla trasmissione, dell'elenco dei condomini; - che, nonostante le rassicurazioni fornite dall'amministratore nulla veniva trasmesso.  2. Acquisita la prova della rituale notifica del ricorso; fissata udienza per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.  3. Il Tribunale osserva.  3.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di ### che non si è costituito in giudizio benchè ritualmente intimato.  3.2.La domanda è fondata.   Va osservato che la legge 220/2012, modificando l'art. 63 delle disp.att.c.c. ha espressamente previsto l'obbligo per il condominio in persona dell'amministratore, di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti e che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Tale disposizione, in vigore dal 18/6/2013, positivizza un obbligo che era da ritenersi preesistente in quanto conseguenza necessaria del principio della parziarietà delle obbligazioni gravanti sul condominio affermato dalle ### della Suprema Corte (sent. n. 9148/2008).  Ed invero - affermato dalla Suprema Corte, nell'arresto richiamato, con riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del ### che, in difetto di una norma che stabilisca il principio della solidarietà e venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - e perciò divisibilela responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà - doveva riconoscersi il diritto del creditore ad ottenere le informazioni necessarie ad azionare il proprio credito per la quota gravante su ciascun singolo condomino. 
Con recente pronuncia ( sentenza n.1002/2025), la Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio “… in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio”.  3.3.Nel caso di specie, la parte istante ha documentalmente provato il proprio credito ( cfr. doc. in atti), nonché di avere richiesto, a mezzo p.e.c. del 07.03.2024, la consegna della suddetta documentazione. 
A fronte delle suddette richieste, l'amministratore del condominio è rimasto inadempiente non trasmettendo nulla al ricorrente. 
Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta la domanda attorea.  ### amministratore del ### del fabbricato sito in Napoli alla ###. ### n. 4 va pertanto condannato alla consegna, in favore della parte ricorrente, dell'elenco dei condomini morosi ( ivi compresi i dati anagrafici, i millesimi di proprietà e il dettaglio delle unità immobiliari di cui gli stessi sono proprietari nonché l'indirizzo di residenza).  ### amministratore del ### del fabbricato sito in Napoli alla ###. ### n. 4 va inoltre, condannato, ex art. 614 bis cpc, al pagamento della somma, determinata in via equitativa dal Tribunale, di euro 30,00 per ogni giorno di inadempimento successivo al decimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno stante la carenza di allegazione e prova del danno patito.  3.Le spese di lite seguono la soccombenza a carico del resistente e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche, per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria non svolta, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione per le cause fino ad euro 5.200.   p.q.m.  Il Tribunale, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) in accoglimento del ricorso, condanna ### amministratore p.t. del ### del fabbricato sito in Napoli alla ###. ### n. 4, alla consegna, in favore del ricorrente dell'elenco dei condomini morosi, ivi compresi i dati anagrafici, i millesimi di proprietà e il dettaglio delle unità immobiliari di cui gli stessi sono proprietari nonché l'indirizzo di residenza; b) condanna, ex art. 614 bis cpc, ### amministratore p.t. del ### del fabbricato sito in Napoli alla ###. ### n. 4, al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 30,00 per ogni giorno di inadempimento successivo al decimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza; c) rigetta la domanda di risarcimento del danno; d) condanna ### amministratore p.t. del ### del fabbricato sito in Napoli alla ###. ### n. 4, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 852,00, oltre alle spese generali, IVA e ### se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### e dell' Avv. ### Così deciso in Napoli il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 10501/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tesone Nunzia

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Giudice di Pace di Eboli, Sentenza n. 445/2025 del 28-12-2025

... per la riscossione di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su di ess o gravan te con la produzi one del ver bale dell'assem ble a i n cu i sono state approvate le spese. (Cass. Civ., Sez. 6, n. 15696 del 23-07-2020; Cass. Civ., Sez. 2, n. 16635 del 14-06-2024). Inoltre, si evidenzia che la delibera assembleare che approva una spesa condominiale, anche senza un piano di riparto dettagliato, cre a l'obblig o d i pagament o pe r i condòmini, poiché ha valore costitutivo dell'obbligazione, fondandosi sui criteri legali ### o convenzionali. ### del piano di riparto specifico impedisce solo l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.), ma l'amministratore può agire con un decreto ingiuntivo ordinario o con un'azione ordinaria, mentre il condomino non può opporsi eccependo solo la mancanza del riparto per invalidare il credito, poiché l'obbligo nasce dalla delibera di approvazione dei lavori. Dunque, la delibera del 31.05.2022 è di per sé titolo sufficiente a fondare il credito del ### Detto ciò, va esaminato il profilo d'invalidità della delibera assembleare fatto valere dall'opponente che ne ha prospettato (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1041 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI Il Giudice di ### di ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1041 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. #### O - Avv.  ### OPPONENTE contro ### (CF ###), in persona dell'amministratore p.t., sig. ### D'### - Avv. #### (CF ###) - Avv. #### (CF ###) - Avv. ### OPPOSTI Ragioni di fatto e di diritto della decisione Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone redazionale dettato dagli artt.  132, 2° comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione deve limitarsi ad una conci sa esposizi one de lle ragi oni di fa tt o e di diri tto della decisione. ### ha proposto opposizione avver so il decr eto ingiun tiv o n. 251/2024 (R.G.N. 494/2024), immediatamente esecutivo, emesso dal Giudice di ### di ### dott.ssa ### i, in da ta 03.03.202 4, c on il qua le g li ve niva ingi unto il pagamento, in favore del ### di ### di € 7.127,86, oltre rifusione di spes e e competen ze difensiv e, p er lavo ri di manutenzione straordinaria ai locali garage interrati, giusta delibera assembleare del 31.05.2022.  ### ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.  del decreto ingiuntivo opposto per mancata approvazione del piano di riparto in sede di approvazione dei lavori straordinari; ha eccepito la nullità della delibera assembleare del 31.05.2022, attesa l'approvazione dei lavori in assenza della previsione di un fondo speciale, obbligatoria e x art . 1135 , comm a 1 , n . 4 c .c . e ha spieg ato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati al locale commerciale, sito in detto ### alla ### n. 12, di sua proprietà, da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare del piano prospiciente, quantificati in € 8.532,02, da ripartirsi in misura pari a 2/3 a carico del ### opposto e a 1/3 a carico di ### e ### proprietari del lastrico solare.  ### si è costituito in giudizio ed ha contestato la eccepita nullità della delibera assembleare, giammai impugnata, la richiesta di compensazione dei danni da presunte infiltrazioni con quanto dovuto dalla opponente per mancato pagamento delle quote dei lavori condominiali, poiché afferente a differenti rapporti (contrattuale il primo e risarcitorio il secondo) e a soggetti (terzi convenuti direttamente nel giudizio di opposizione), estranei alla vicenda contrattuale dal quale è scaturito il provvedimento monitorio e facendo rilevare l'espresso riconoscimento del debito da parte della condomina intimata (verbale assemblea 13.02.2023). 
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, in uno alla domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.  ### e ### o ### o si s ono costi tui ti in gi ud izio e hanno chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e per l'inammissibilità della domanda riconvenziona le propo sta nei l oro confro nt i e il rige tto di tu tte le domande di parte ricorrente perché inammissibili, improcedibili, irricevibili ed infondate in fatto ed in diritto. 
Rigettata l'istanz a e x art . 64 9 c.p.c ., esperi to il procedimen to di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. 28/2010, giusta verbale di mancato accordo versato in atti, disposta l'estromissione dal giudizio di ### e ### con motivazion i d i cu i all'ordinanz a endoprocedimenta le dell'11.05.202 5, integralmente richiamate in questa sede, e rigettata la richiesta di prova testimoniale, all'udienza del 19.12.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza. 
Va premess o c he il ### io oppos to fon da la propr ia pret esa credit oria sulla delibera assembleare del 31.05.2022, con cu i so no st ati appro va ti i la vori di manutenzione straordinaria, e sul relativo stato di ripartizione. 
Sul punto, si preci sa che nel giud izi o di opposi zi one a d ecreto ing iunt ivo per la riscossione di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su di ess o gravan te con la produzi one del ver bale dell'assem ble a i n cu i sono state approvate le spese. (Cass. Civ., Sez. 6, n. 15696 del 23-07-2020; Cass. Civ., Sez. 2, n. 16635 del 14-06-2024). 
Inoltre, si evidenzia che la delibera assembleare che approva una spesa condominiale, anche senza un piano di riparto dettagliato, cre a l'obblig o d i pagament o pe r i condòmini, poiché ha valore costitutivo dell'obbligazione, fondandosi sui criteri legali ### o convenzionali. ### del piano di riparto specifico impedisce solo l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.), ma l'amministratore può agire con un decreto ingiuntivo ordinario o con un'azione ordinaria, mentre il condomino non può opporsi eccependo solo la mancanza del riparto per invalidare il credito, poiché l'obbligo nasce dalla delibera di approvazione dei lavori. 
Dunque, la delibera del 31.05.2022 è di per sé titolo sufficiente a fondare il credito del ### Detto ciò, va esaminato il profilo d'invalidità della delibera assembleare fatto valere dall'opponente che ne ha prospettato la nullità per mancata costituzione del fondo obbligatorio ex art. 1135, comma 1 n. 4, Innanzitutto, occorre stabilire a quale tipologia d'invalidità è riconducibile la violazione lamentata dall'opponente, se sia qualificabile alla stregua di causa di nullità ovvero di annullabilità della delibera. 
Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza delle ### n. 9839/2021, oltre ad ammettere la possibilità di un sindacato sull a legittimit à dell a delibera condominiale, s i è pronuncia ta anc he sul crit erio dist inti vo tra le de libere nulle e annullabili. 
Distinzione non priva di conseguenze, atteso che, mentre la nullità della delibera può esser e fatt a vale re dal la par te (nonc hé rileva ta d'uffic io) senza l imi ti di tempo, l'annullabilità della delibera può essere eccepita “purché sia osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 cod. civ”, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. 
Tanto chiarito, quanto alla distinzio ne t ra nulli tà e annullabili tà di u na delibera condominiale, le ### della Suprema Corte hanno evidenziato come la riforma del 2012 abbia accentuat o i l disfav ore legisl ativ o p er le f igu re di nu llità delle deliberazioni assemblear i c he tro va la sua ra tio ne lla comprensi bile esi genza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entità complessa come il condominio di edifici. 
A seguito della riforma del 2012, infatti, ogni ipotes i d i contra sto de lla delibera assemblear e co n l a legg e o i l regolament o condominia le è st ata espressamente ricondotta alla figura dell'annullabilità e sottoposta a un rigido termine di decadenza. 
Tuttavia, come affermato da succitata sentenza ciò non consente “di ritenere che la categoria della nullità si a interament e espunt a dall a materi a dell e deliberazioni dell'assemblea dei condomini”, dovendosi far riferimento alla più generale teoria della nullità degli atti giuridici e applicare, in via analogica, le fattispecie di nullità previste dall'art. 1418 c.c.. 
In tale prospettiva, le uniche ipotesi di nullità delle delibere assembleari sarebbero esclusivament e quelle : 1 ) dell a mancanz a originari a degl i element i costitutivi essenziali (es: delibera adottata senza la votazione dell'assemblea o priva di un reale decisum); 2) dell'impossibilità dell'oggetto, materiale (impossibilità di dare esecuzione materiale alla delibera) o giuridica (da intendersi limitata alla delibera adottata in difetto assoluto di attribuzioni); 3) dell'illiceità, ossia della contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative inderogabili (con la precisazione che, nel caso di condominio di edifici, le norme inderogabili sono specificamente individuate dagli artt. 1138, comma 4, c.c. e 72 disp. att. c.c.). 
Al di fuori da tale ipotesi, “deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 c.c.”. 
Applicando tali principi al caso di specie, l'eccepita nullità della delibera assembleare per mancata costituzione del fondo obbligatorio ex art. 1135 c.c. , si ritiene che, anche laddove dimostrata, non possa costituire causa di nullità della delibera, bensì di mera annullabilità, per la quale, si ripete, è necessario rispettare il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 Tale soluzione si ritiene la più aderente rispetto ai suddetti principi stabiliti dalle ### della Cassazione, nonché, più in generale, alla ratio che ha mosso il legislatore del 2012 nel riconosce re l'annullabili tà (sottopo st a a uno string ente ter mine di decadenza) quale unica sanzione espressamente prevista e ciò all'evidente scopo di garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici conclusi dall'organo condominiale. 
Va ribadito quanto affermato dalla Cassazione con riferimento all'ipotesi di nullità della delibera assembleare per contrariet à a norm e imperativ e: “nel la discip lina del condominio di edifici, le norme inderogabili sono (da intendersi esclusivamente, attesa la necessit à d'interpretar e ne l sen so p iù restrit tivo pos sib ile le ipo tesi di nullità) specificamente individuate dagli artt. 1138, quarto comma, cod. civ. e 72 disp. att. cod.  civ.”. 
Ora, posto che nessuna delle due norme richiamate elenca la disposizione di cui all'art.  1135 c.c., se ne desume che la sua violazione, al pari di qualsiasi altra ipotesi di contrarietà alla legge, determini unicamente l'annullabilità della delibera se fatta valere nel termine di 30 giorni indicato dall'art. 1137 Orbene, nel caso de quo, la delibera assembleare del 31 maggio 2022 non è stata impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c., né dall'opponente, né da altro condomino. 
Passando all'esam e dell a domand a riconvenzional e spiega ta dall'opponen te per risarcimento dei danni causati da infiltrazioni interessanti il locale commerciale, sito nel ### opposto, alla ### n. 12, è emerso che il lastrico solare dal quale proverrebbero le presunte infiltrazioni è di proprietà esclus iva dei due condòmini, ### e ### tra l'altro, irritualmente convenuti nel presente giudizio di opposizione, mentre l'opponente, ### è l'unica proprietaria del locale sottostante. 
Infatti, dalla perizia redatta dal tecnico, geom. Borrello, incaricato dall'opponente per la stima e la causa dei danni, si ricava che “…l'infiltrazione di acqua è causata da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare adibito a terrazzo a servizio esclusivo degli appartamenti posti al piano superiore”. 
La norma che si occupa della ripartizione dei costi per le riparazioni e le ricostruzioni dei lastrici solari quando il loro uso non è comune tutti i condomini, ma è attribuito in via esclusiva a uno o più di essi è l'art. 1126 c.c. che recita: “ ### l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusiv o so no tenu ti a contribu ire per un te rzo ne lla s pesa d elle ripara zioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”. 
Il lastrico solare di uso esclusivo, quindi, funge da copertura dell'edificio o per una parte di esso, proteggendo le unità immobiliari sottostanti dagli agenti atmosferici. 
Tale funzione di copertura beneficia tutti i condomini che si trovano nella proiezione verticale del lastrico. 
Ebbene, nella specie , trattando si di un lastr ico so lar e che cop re u na sola unità immobiliare, le spese di manutenzione vanno regolate utilizzando, in via analogica, l'articolo 1125 c.c., secondo cui le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai vanno sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani sovrastanti. (In tal senso Cass. Civ. n. 21337 del 14.09.2017). 
Il condominio è estraneo alla vicen da risarcito ria p os ta a base della domanda riconvenzionale formulata dalla ### e va affermata la sua totale carenza di legittimazione passiva per le richieste, in via riconvenzionale, nei suoi confronti. 
Alla luce di tali considerazion i, l'opposiz ion e va rigett ata , in uno alla domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
La domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta non può essere accolta, atteso che non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta dell'avversaria e in particolare quali oneri e quali disagi sia stato costretto ad affrontare per contrastare la dedotta ingiustificata iniziativa dell'opponente. 
Le spese di giudizio si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 251/2024 (R.G.N. 494/2024), emesso dal Giudice di ### di ### dott.ssa ### in data ###; rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni; condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, in favore del ### “### Cauceglia”, in persona dell'amministratore p.t., sig. ### D'### di € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge se dovuti, e in favore di ### e di ### di € di € 750,00 ognuno per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, se dovuti, con attribuzione. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa ###


causa n. 1041/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lucia Savino

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1060/2022 del 14-01-2022

... dal: CONDOMINIO di ### 96 ###- ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in #### 33 - ricorrente - contro ### s.r.l. [già ### s.r.I.] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ####### 83 - controricorrente - contro CONDOMINIO di ### 96 - ####/### e C - ### in persona dell'amministratore pro tempore 2., -intimato e contro ################## in ##### BOTTI, ########### FANTI, ###, ##############, ##### COCCIA, ##### TAGLIACOZZI, nonché del #### N. 96 PAL. ###/###, di #### PEDE, ### e del #### N. 96 PAL. C, oltre che nei confronti di ########### IAPOLO, ##### BATISTA, ##### MICHELI, #### - intimati - avverso la sentenza definitiva n. 5464/2016 della CORTE d'APPELLO di ### notificata il ###; nonché della 2 sentenza parziale n. 2293/2014 resa nel medesimo giudizio depositata il ###; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2021, dal ###. ##### s.r.l. conveniva in giudizio il ### N. 96 (leggi tutto)...

testo integrale

CC. 12/10/2021 ORDINANZA sul ricorso 29330-2016 proposto dal: CONDOMINIO di ### 96 ###-
ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in #### 33 - ricorrente - contro ### s.r.l. [già ### s.r.I.] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ####### 83 - controricorrente - contro CONDOMINIO di ### 96 - ####/### e C - ### in persona dell'amministratore pro tempore 2., -intimato e contro ################## in ##### BOTTI, ########### FANTI, ###, ##############, ##### COCCIA, ##### TAGLIACOZZI, nonché del #### N. 96 PAL. ###/###, di #### PEDE, ### e del #### N. 96 PAL. C, oltre che nei confronti di ########### IAPOLO, ##### BATISTA, ##### MICHELI, #### - intimati - avverso la sentenza definitiva n. 5464/2016 della CORTE d'APPELLO di ### notificata il ###; nonché della 2 sentenza parziale n. 2293/2014 resa nel medesimo giudizio depositata il ###; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2021, dal ###. ##### s.r.l. conveniva in giudizio il ### N. 96 #### chiedendo che venisse dichiarata costituita la servitù di passaggio carrabile per l'accesso dalla via pubblica al piano pilotj di sua proprietà, e viceversa, ordinando al ### l'eliminazione di qualsivoglia ostacolo che impedisse detta servitù. La società attrice evidenziava di essere esclusiva proprietaria e di possedere alcune porzioni immobiliari (uffici, boxes per posti auto, un'area scoperta e alcuni piani pilotj) all'interno del ### di via ### numero 96, costituito da quattro fabbricati (###ne A, ###/### e C), inserite in un complesso di area comune e che, per previsione degli allegati regolamenti condominiali delle suddette palazzine (specie art. 5) l'attrice poteva imporre servitù attive e passive e adibire le proprie porzioni immobiliari di proprietà esclusiva a qualsiasi uso. 
Si costituiva il ### convenuto eccependo il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini. ### contestava tale diesa in quanto spettava all'amministratore la rappresentazione in giudizio del ### Il Tribunale di ### disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli comproprietari del ### convenuto.  3 ### era eseguita nei confronti dei singoli condomini intimati e riportati in epigrafe. 
Con sentenza n. 9004/2007, il Tribunale di ### dichiarava l'improcedibilità della domanda sul presupposto che la società attrice non avesse proceduto a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. 
Avverso detta sentenza proponeva appello ### s.r.l. in liquidazione, al quale resistevano il ### di ### n. 96 Pal. A, il ### di ### n. 96 Pal. ###/### e #### e ### eccepivano l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza. 
Con sentenza parziale n. 2293/2014, depositata in data ###, la Corte d'Appello di ### accoglieva l'appello e dichiarava l'integrità del contraddittorio disponendo, come da separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per procedersi alla trattazione della stessa. In particolare, la Corte d'Appello rilevava che secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la legittimazione passiva dell'amministratore del ### sussiste, con riguardo ad azioni negatorie o confessorie di servitù, anche ove sia domandata la rimozione di opere comuni o l'eliminazione di ostacoli (come nella fattispecie) che turbino l'esercizio della servitù, non rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini (Cass. n. 919 del 2004). 
Con sentenza definitiva n. 5464/2016 la Corte d'Appello di ### accertava l'esistenza della servitù di passaggio carrabile che permettesse l'accesso alla pubblica via a favore delle 4 porzioni immobiliari di proprietà dell'appellante poste al piano pilotj del ### di ### n. 96 Pal. A, ordinando agli appellati l'eliminazione di qualsiasi ostacolo che impedisse il passaggio e l'esecuzione delle opere necessarie; condannava gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado. 
Avverso le suddette due sentenze propone ricorso per cassazione il ### di via ### n. 96 Pal. A sulla base di tre motivi. Resiste le ### s.r.l. con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Va preliminarmente affermata l'inammissibilità della eccezione proposta dal controricorrente, per asserita tardività o decadenza del ricorso, per decorso dei termini e mancata formulazione della riserva facoltativa di ricorso ex art. 361 c.p.c.; nonché la inammissibilità e/o improponibilità e/o improseguibilità e/o nullità del ricorso per mancata impugnazione della sentenza parziale nelle conclusioni del ricorso in cassazione.  1.1. - Infatti, nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva, come la mancata dichiarazione tempestiva di riserva comporta soltanto decadenza dalla facoltà di impugnazione differita e non preclude l'esercizio del potere di impugnazione immediato (entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero, in difetto di notificazione della sentenza, entro quello annuale decorrente, ex art. 327 stesso codice, dalla pubblicazione della sentenza medesima), così la tempestiva formulazione della riserva non costituisce manifestazione della volontà di impugnare, ma semplice strumento di conservazione del relativo potere, sostituendo al 5 dovere di osservare il termine di decadenza l'onere di proporre il gravame insieme con quello contro la sentenza che definisce il giudizio (Cass. n. 5737 del 1990). In ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma, 4, cod. proc. civ., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 c.p.c. non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello più limitato della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. ( n. 21417 del 2014; Cass. n. 12614 del 2007; Cass. n. 6951 del 2004). Non foss'altro per il fatto che la controricorrente del presente giudizio di cassazione era parte appellante nelle due sentenze di gravame.  2. - Con il primo motivo, il ### ricorrente lamenta la «violazione di legge (art. 1362 c.c.) sull'interpretazione dell'AH. A al regolamento condominiale del 1979», chiaro nel testo secondo cui: il piano pilotj resta di proprietà della società la quale, all'interno dello spazio di sua proprietà, potrà rimuovere fioriere e aprire varchi. Pertanto, la norma non sarebbe idonea alla costituzione di una servitù. In violazione del canone letterale e del senso della disposizione, il Giudice d'appello attribuisce all'aprire varchi e rimuovere fioriere un significato che va oltre il termine letterale: sono varchi e fioriere sul suolo altrui, quindi è il riconoscimento di una servitù. Si sottolinea che il regolamento ha ad oggetto "i giardini e le fioriere presenti nei ###. ### specie, la Corte d'Appello ha qualificato male il contratto ascrivendolo a titolo flt0-41 servitù (Cass. n. 5893 del 1996).  6 2.1. - Il motivo è fondato.  2.2. - A pagina 8) della sentenza gravata "con autorizzazione irrevocabile alla abolizione delle fioriere in questione, per permettere l'accesso al piano pilotj senza diritto al alcuna indennità", la Corte territoriale attribuisce all'aprire dei varchi ed allo spostamento delle fioriere un significato che va oltre il tenore letterale. Osserva la medesima che era di palmare evidenza che la società appellante si fosse riservata fin dalla costruzione degli enti di gestione la facoltà di destinare il piano pilotj, di sua proprietà ad uso diverso da quello attuale. Laddove, i singoli proprietari condomini, con la sottoscrizione dell'atto di acquisto del proprio immobile e dell'allegato regolamento condominiale avevano concesso alla società appellante la facoltà di modificare lo stato dei luoghi, con autorizzazione irrevocabile alla ablazione delle fioriere in questione per permettere l'accesso al piano pilotj senza diritto ad alcuna indennità.  2.3. - Risulta consolidato che in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, e tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del 7 risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; n. 1754 del 2006). 
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 8909 del 2013; Cass. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).  2.4. - In violazione del canone letterale e del senso della disposizione di cui all'art. 1362 c.c., la Corte di merito attribuiva erroneamente all'aprire dei varchi e allo spostamento delle fioriere il significato per cui "sono varchi e foriere sul suolo altrui"; riconoscimento quindi di una servitù. Ma risulta evidente il fatto che il titolo vada interpretato ai sensi della disciplina codicistica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai fini della ricostruzione del contenuto della servitù. 
Osserva dunque il ricorrente che, dalla lettura del titolo, conseguentemente, si evince che controparte può aprire passaggi, ma non aprire e costruire strutture sul suolo altrui per l'attraversamento. Non a caso, dunque, la parte controricorrente aveva articolato anche una domanda per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ben intendendo il regolamento 8 idoneo a difendere la proprietà riservata, ma inidoneo a costituire titolo per la costituzione di una servitù di passo. 
Su questo punto, non vi è stato giudizio né in primo né in secondo grado. ### specie, la Corte territoriale ha qualificato male il contratto, ascrivendolo a titolo per la servitù e non a ricognizione di inesistenza di servitù, usando un criterio improprio di interpretazione.  2.4. - Sotto il secondo profilo, si osserva che l'art. 1362 c.c. non può ausiliare l'interpretazione sotto il profilo della volontà delle parti in quanto la disposizione in commento è stata predisposta da una sola parte. Né l'art. 1363 c.c. che ha favorito l'interpretazione, là dove la Corte non ha chiaramente considerato né il criterio letterale, né quello, pur sempre soggettivo, dell'ausilio che una parte della scrittura può dare alla comprensione dell'altra.  3.1. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la «### di legge (art. 1073 c.c.)». Si evidenzia che una delle cause di estinzione delle servitù è costituita dal non uso ventennale. Le servitù costituite per titolo non sono sottratte al regime dell'estinzione per non uso.  3.2. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava la «### di legge (art. 270 c.p.c.)». Si deduce che, quanto all'integrazione del contraddittorio, si è esaurito un grado di merito senza approfondimenti istruttori, non recuperati neanche dalla Corte d'Appello.  4. - In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata ad altra 9 sezione della Corte d'appello di ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; con assorbimento di entrambi i due rimanenti motivi, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Bellini Ubaldo

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 18726/2025 del 25-11-2025

... tale eccezione è stata immediatamente confermata dal condominio il quale ha dichiarato che tali somme, da un controllo, sono state effettivamente incassate e pertanto vanno defalcate dalla somma totale del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto il condominio precisava che dagli € 4.186,74 andavano sottratti € 980/00 e di conseguenza l'opponente era debitore della minor somma di euro 3.206,74 e ne chiedeva la condanna. In merito all'ulteriore eccezioni relative alla documentazione inviata, si fa rilevare che dall'indice fondiario della produzione del condominio di corso ### 167 vi sono tutti i documenti elencati e relativi allegati. Per quanto riguarda la illegittimità delle delibere dell'assemblea condominiale, si osserva che tale eccezione va proposta impugnando le stesse, nei termini di legge, davanti al Giudice competente che provvede alla dichiarazione di illegittimità o meno della stessa. In merito poi alla chiesta domanda riconvenzionale in forza dell'articolo 96 cpc, per responsabilità aggravata si dichiara che non sussistono i presupposti di legge per concederla avendo il condominio fin dal primo momento dichiarato di aver percepito la somma e che erroneamente era stata indicata (leggi tutto)...

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N.RG 11834 / 2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di Napoli, ### 8°, in persona dell'Avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al R.G. n. 11834/2018, avente ad oggetto: recupero credito. ### nato a Napoli il ### e res. alla via ### n.44, elett.te dom.to in Napoli alla ### n. 23, presso lo studio dell'avv. ### (C.F. ###), che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato in calce al
All'originale atto di citazione in opposizione; #### fabbricato di ### n.167, (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t. avv. ### elett.te dom.to in Napoli ### al ###. Arnaldi n. 45, presso lo studio dell'avv. ### (in sostituzione dell'avv. ###, che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di opposizione; ### da atti di causa che si intendono per ripetuti e trascritti.
SCOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla L. 69/2009, e pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit..
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.7627/2017, r.g. ###/2017 emesso dal Giudice di ### di Napoli dott. F. Cappuccio e promosso dall'opposto ### del fabbricato di ### n. 167, l'opponente ### così come rapp.to e difeso, chiedeva al Giudice adito di dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, nullo e/o annullabile e comunque inefficace, improcedibile ed infondato di conseguenza accogliere la domanda riconvenzionale spiegata di risarcimento danni per responsabilità aggravata da liquidarsi di ufficio ex articolo 96 cpc, revocarsi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.
In particolare, l'opponente evidenziava l'insussistenza del credito azionato dal ### atteso che una parte dello stesso risulta già oggetto di precedente decreto ingiuntivo, successivamente soddisfatto mediante pignoramento presso terzi eseguito nei confronti dell'opponente, mentre la restante parte risulterebbe non dovuta, in quanto fondata su delibere assembleari affette da illegittimità e da nullità radicale.
Con comparsa di costituzione e risposta il convenuto, attore in senso sostanziale, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché inammissibile, improponibile e improcedibile e nel merito infondato. Precisava che effettivamente erano state incassate dal condominio le somme di euro 555/00 per l'interno 1 ed € 425/00 per l'interno 7 per un totale complessivo di € 980/00 , il tutto a seguito di una procedura esecutiva e che quindi erano da defalcare alla somma totale del decreto ingiuntivo e pertanto chiedeva la condanna del residuo importo di euro 3.206,74 oltre interessi legali.
Chiedeva, quindi, la conferma parziale del D.I. opposto e la condanna delle spese di giudizio con attribuzione.
Le parti in prima udienza e in altre successive chiedevano la ricostruzione del fascicolo e termine per trattative di bonario componimento ma non veniva eccepita l'omessa procedura di mediazione. Successivamente a seguito di numerosi rinvii per trattative di bonario componimento la causa sulle precisazioni delle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza in data ###.
Proceduralmente va precisato che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione. In sede ###è stata espletata la procedura di mediazione, non più richiesta dalle parti. 
E' oramai giurisprudenza consolidata che l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In ultimo lo ha rammentato il Tribunale di Potenza nella sentenza 981/2024, decidendo un'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda poi l'eccezione formulata dall'opponente di avvenuto pagamento delle somme di euro 555/00 per l'interno 1 ed € 425/00 per l'interno 7 per un totale complessivo di € 980/00 (che rappresenta all'incirca 1/4 della somma ingiunta), tale eccezione è stata immediatamente confermata dal condominio il quale ha dichiarato che tali somme, da un controllo, sono state effettivamente incassate e pertanto vanno defalcate dalla somma totale del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto il condominio precisava che dagli € 4.186,74 andavano sottratti € 980/00 e di conseguenza l'opponente era debitore della minor somma di euro 3.206,74 e ne chiedeva la condanna.
In merito all'ulteriore eccezioni relative alla documentazione inviata, si fa rilevare che dall'indice fondiario della produzione del condominio di corso ### 167 vi sono tutti i documenti elencati e relativi allegati. Per quanto riguarda la illegittimità delle delibere dell'assemblea condominiale, si osserva che tale eccezione va proposta impugnando le stesse, nei termini di legge, davanti al Giudice competente che provvede alla dichiarazione di illegittimità o meno della stessa.
In merito poi alla chiesta domanda riconvenzionale in forza dell'articolo 96 cpc, per responsabilità aggravata si dichiara che non sussistono i presupposti di legge per concederla avendo il condominio fin dal primo momento dichiarato di aver percepito la somma e che erroneamente era stata indicata nella richiesta del decreto ingiuntivo.
Pertanto, tenuto conto degli elementi prodotti in giudizio, l'opposizione proposta dal
Sig. ### va parzialmente accolta e di conseguenza va revocato il decreto ingiuntivo n.7627/2017, r.g. ###/2017 .
Pertanto alla somma di € 4.186,74, vanno sottratti € 980/00 pagati e non contestati.
Inoltre in forza della documentazione deposita dall'opposto e del bilancio consuntivo 2014 approvato all'assemblea del 17 giugno 2015, va osservato che l'opponente risulta ancora debitore nei confronti del ### della minor somma di euro 3.206,74 e che quindi va condannato al pagamento della somma di euro 3.206,74 in favore del condominio del fabbricato di ### n. 167 Napoli. 
Visto il parziale minimo accoglimento dell'opposizione, rilevato il comportamento delle parti, le spese seguono la soccombenza in proporzione della somma attribuita e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 55/2014 e succ. modifiche, come in dispositivo P.Q.M. Il Giudice Onorario di ### di Napoli, Avv. ### definitivamente pronunciando disattese le altre richieste, così provvede:
 Per le motivazioni su esposte accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 7627/2017, r.g. ###/2017 emesso in data ### dal Giudice di ### di Napoli.
 Accerta, per le causali espresse in domanda, la restante somma da pagare da parte dell'opponente ### in favore del ### del
Fabbricato di ### n. 167 Napoli in persona del legale rapp.te p.t. in € 3.206,74 .
C. ### a pagare la somma di euro 3.206,74 in favore del ### del ### di ### 167 Na, in pers. del legale rapp.te p.t.
D. ### al pagamento a favore del ### in persona del legale rapp.te p.t.  delle competenze di giudizio che liquida, applicata già la proporzione, in €. 948,75 oltre 15% spese forfettarie, IVA e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore del procuratore costituito ed anticipatario.
Così deciso in NAPOLI il ### Il Giudice di ###

causa n. 11834/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Pianese

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1939/2022 del 24-02-2022

... 143 in ### di Napoli ###, C.F. ###, in persona dell'amministratore p.t. , elett.te dom.to in ### di Napoli, alla via Napoli, 143, presso lo ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), CONVENUTO ### Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29-11-2021 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio parte attrice ha impugnato la delibera adottata in data ### dal condominio in ### di Napoli, via Napoli, 143, nelle parti in cui sono stati approvati i punti 1, 2 , 6 dell'ODG : 1) ### dei lavori straordinari effettuati, si ripropongono i medesimi allegati rendicontati di cui all'assemblea dell'11.06.2010 al fine di consentire a coloro che non ritirarono la convocazione di prenderne visione ed esprimere il loro voto - riapprovazione; 2) elezione amministratore ed approvazione mansionario; 6) compenso dovuto all'amministratore per la gestione dei lavori straordinari espletati . ### formulava le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività della delibera condominiale del 07.10.2010 nelle parti (leggi tutto)...

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n. 92185/2010 r.g.a.c.  ### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli - XII sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n.92185 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto: impugnativa di delibera condominiale TRA avv. ### -cod. fisc. ###-, rappresentata e difesa da se stessa e dall'avv. ### (###), entrambi con studio in ####, via Napoli, 143 #### di ### n. 143 in ### di Napoli ###, C.F. ###, in persona dell'amministratore p.t. , elett.te dom.to in ### di Napoli, alla via Napoli, 143, presso lo ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), CONVENUTO ### Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29-11-2021 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio parte attrice ha impugnato la delibera adottata in data ### dal condominio in ### di Napoli, via Napoli, 143, nelle parti in cui sono stati approvati i punti 1, 2 , 6 dell'ODG : 1) ### dei lavori straordinari effettuati, si ripropongono i medesimi allegati rendicontati di cui all'assemblea dell'11.06.2010 al fine di consentire a coloro che non ritirarono la convocazione di prenderne visione ed esprimere il loro voto - riapprovazione; 2) elezione amministratore ed approvazione mansionario; 6) compenso dovuto all'amministratore per la gestione dei lavori straordinari espletati .  ### formulava le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività della delibera condominiale del 07.10.2010 nelle parti impugnate per essere manifestamente illegittima ed in ogni caso per non far lievitare ingiustamente danni e spese; -nel merito, dichiarare nulla, illegittima, invalida nelle parti impugnate la delibera condominiale del 07.10.2010 revocandola ad ogni effetto con ogni consequenziale provvedimento; - dichiarare altresì la nullità e/o invalidità, almeno nei confronti della istante, del rendiconto e dei bilanci approvati all'assemblea del 07.10.2010, nonché delle eventuali delibere assunte dal condominio dopo giugno 2006 senza che tutti i condomini risultino informati come per legge; -condannare il ### e/o chi per legge, con esclusione della opponente, a risarcire alla predetta i danni subiti per effetto della impugnata delibera, di eventuali delibere pregresse intervenute tra giugno 2006 e giugno 2010 senza il regolare invito a tutti i condomini e/o non comunicate agli assenti nonché di atti ed azioni intrapresi dall'amm.re senza l'avallo di regolari delibere assembleari, rinviandone la liquidazione in separato giudizio; - condannare il ### con esclusione della opponente per dissociazione, alla refusione alla predetta le spese di causa con gli accessori di legge.” I motivi di impugnativa era sostanzialmente i seguenti: 1) nullità e/o invalidità del deliberato, in quanto il rendiconto approvato non porta allegata la tabella del riparto spese tra i condomini che, perciò, non sarebbe stata approvata dai condomini; 2) nullità e/o invalidità del deliberato, per non avere essa istante mai ricevuto dall'amministratore la documentazione più volte richiestagli indispensabile per poter interloquire sul rendiconto e sui conteggi allegati relativi a 4 anni di lavori straordinari con importi oggettivamente rilevanti; 3) nullità, illegittimità e invalidità della delibera, in quanto viziata pure da eccesso di potere e violazione di legge, avendo i condomini presenti -fisicamente una decina di personeapprovato con il voto contrario della istante un rendiconto e conteggi, relativi a 4 anni di lavori straordinari e dell'importo di circa 250 mila euro, senza il supporto di una relazione del direttore dei lavori, di un certificato di collaudo e di altra valida documentazione giustificativa; 4)illegittimità dell'approvazione dei punti nn.2 e 6 dell'### con i quali sono stati deliberati a favore dell'amministratore compensi aggiuntivi affatto giustificabili, né motivati, e quindi, illegittimi, per eccesso di potere”. 
Alla udienza del 21.02.2011 si costituiva il ### di via Napoli n.143 nella persona dell'amministratore p. t., impugnando la domanda della quale chiedeva l'integrale rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 
Nel corso della udienza veniva discussa l'istanza di sospensione ex art. 1137 c.c. della delibera impugnata. Con l'ordinanza depositata il ### il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli - ### di ### - dr.ssa D'### rigettava l'istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. a decorrere dal 10.04.2011. Parte attrice con ricorso depositato il ### impugnava ex art.669 terdecies il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, chiedendone la revoca e, conseguentemente, la sospensione della delibera. Il procedimento di reclamo veniva assegnato alla ### civile del Tribunale di Napoli in composizione collegiale, che fissava la discussione per l'udienza camerale del 04.04.2011. ### si costituiva in detto procedimento di reclamo depositando memoria difensiva, nella quale chiedeva il rigetto del reclamo con condanna della ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare. 
Con l'ordinanza n.9756/11, pubblicata in data ###, il Collegio della VI sez. civile del Tribunale di Napoli rigettava il reclamo e rimetteva alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese della fase cautelare. 
Con ordinanza del 16-11-2021 il G.I., ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Il processo subiva numerosissimi rinvii per il tentativo delle parti di addivenire ad una composizione bonaria della lite, ma inutilmente, in quanto le parti non riuscivano a raggiungere un accordo. 
Con le note depositate in data ### parte attrice precisava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità e nullità della delibera condominiale del 07.10.2010 per i motivi indicati e quindi la illegittimità, invalidità e nullità dei cd.  bilanci/rendiconti approvati in detta assemblea, relativi al periodo da dic. 2005 a maggio 2010 -almeno nei confronti della istante -; 2) respingere le avverse eccezioni e richieste in quanto inammissibili, improcedibili e sub/te infondate -----; 3) condannare il convenuto ### (esclusa la istante condomina) a rimborsare a parte attrice le spese e i compensi di causa oltre spese generali ed accessori di legge -. 
In via subordinata e istruttoria, chiede accogliersi le richieste istruttorie formulate dalla istante in citazione e nelle memorie ex art. 183 cpc --; rigettare quelle avverse----; in caso di accoglimento anche parziale di quelle avverse chiedono di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi del convenuto e con quelli indicati dalla istante nelle sue difese. 
In via subordinatissima, chiede disporsi CTU contabile al fine di verificare alla luce delle eccezioni ed allegazioni delle parti se il rendiconto e i bilanci pluriennali approvati sono conformi a legge e supportati dalla documentazione in atti”. 
Con le note di udienza depositate in data ### il convenuto si riportava ai propri scritti difensivi. 
All'udienza del 29-11-2021, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. 
Nella memoria di replica depositata in data ### parte attrice affermava che l'impugnativa di cui al punto 2 all'ODG è stata abbandonata perché in corso di causa, nel 2014, è stato nominato un altro amministratore (### e che “anche le altre domande proposte in citazione sono state poi abbandonate risultando acclarato che dal giugno 2006 al giugno 2010 non sono state convocate assemblee condominiali”. 
Tanto premesso, si osserva quanto segue.  ### censura la delibera del 7-10-2010, per non avere, la stessa, mai ricevuto dall'amministratore la documentazione più volte richiestagli indispensabile per poter interloquire sul rendiconto e sui conteggi allegati relativi a 4 anni di lavori straordinari. 
La doglianza appare infondata. 
Ed invero, nella convocazione per l'assemblea del 7.10.2010, l'amministratore, dopo avere elencato gli argomenti all'Ordine del ### precisava quanto segue: “### sempre ricevute e documenti contabili sono consultabili presso lo studio dell'### sito in ### di Napoli, alla via Napoli, 143 sc.A, int.15/16 tutti i giorni feriali dalle ore 18.30 alle ore 20,30 a partire dal 28 Agosto p.v.” Peraltro, lo studio dell'amministratore era sito nello stesso stabile condominiale, in cui si trovano l'appartamento di ### e lo studio dell'avv.### e dell'avv.### In effetti, l'attrice lamenta che l'amministratore avrebbe omesso di recapitarle o comunque di farle pervenire, personalmente, la documentazione, nonostante la stessa l'avesse espressamente richiesta (v.lettera raccomandata del 15-6-2010 e lettera raccomandata del 21-7-2010, con le quali l'istante chiedeva la documentazione all'### del ###. 
Si rileva che a fronte della affermazione dell'amministratore di aver messo a disposizione dei condomini la documentazione contabile, nessuna prova contraria è stata addotta dall'attrice. 
Non esistendo un obbligo per l'amministratore di “depositare” la documentazione giustificativa del bilancio, bensì soltanto di consentire ai condomini che ne facciano richiesta di prenderne visione o estrarne copia a loro spese (Cassazione, sez.II civile, sentenza 28.01.2004 n. 1544), era onere dell'odierna attrice dimostrare di aver inutilmente tentato di esercitare il relativo diritto. 
Parte attrice non ha fornito detta prova; anzi, sulla base degli scritti difensivi della stessa, può affermarsi che la medesima non ha contestato che l'amministratore abbia messo a disposizione dei condomini i documenti contabili presso il suo studio.  ### lamenta di avere ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea del 7- 10-2010 solo ai primi di ottobre 2010, sicchè avrebbe avuto pochi giorni a disposizione per esaminare la documentazione di un corposo bilancio. 
Ebbene, le deduzioni sollevate nel corso dell'assemblea del 7-10-2010 dal delegato della ### appaiono, al contrario, comprovare la effettiva conoscenza, da parte della ### del rendiconto dei lavori straordinari, del dettaglio spese relative ai predetti lavori e dell'estratto conto ### relativo al debito assunto dal ### Parte attrice eccepisce, inoltre, la nullità e/o invalidità del deliberato del 7-10-2020, in quanto il rendiconto approvato non porta allegata la tabella del riparto spese tra i condomini che, perciò, non sarebbe stata approvata dai condomini. 
Anche tale motivo di impugnativa non appare meritevole di accoglimento, in quanto non provata. Ed invero, risulta allegato da parte convenuta il verbale di deposito del ### di condominio, da cui si evince il deposito presso il ### del regolamento assieme alle tabelle millesimali, sulla cui base avveniva la ripartizione delle spese tra i condomini (###n.209974, racc. 7775). 
Quanto poi alle altre doglianze sollevate dall'attrice, le stesse afferiscono, sostanzialmente, al merito delle scelte assembleari.  ### eccepisce la nullità, illegittimità e invalidità della delibera, in quanto viziata pure da eccesso di potere e violazione di legge, avendo i condomini presenti - fisicamente una decina di personeapprovato con il voto contrario della istante un rendiconto e conteggi, relativi a 4 anni di lavori straordinari e dell'importo di circa 250 mila euro, senza il supporto di una relazione del direttore dei lavori, di un certificato di collaudo e di altra valida documentazione giustificativa. 
Ebbene, la censura si sottrae al sindacato dell'autorità giudiziaria. 
Giova ricordare che sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti - sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. 
Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889; Cass. Sez. 2, 26/04/1994, 3938; Cass. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217; Cass.civ. sez. II 17 agosto 2017 n. 20135). 
Il sindacato dell'autorità giudiziaria, per espresso dettato normativo (art.1137 comma 2 cc), è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali. 
Ebbene, nella fattispecie in esame parte attrice non ha allegato, né tanto meno provato elementi concreti e specifici, dai quali desumere lo sviamento o l'abuso delle finalità istituzionali proprie dell'assemblea condominiale; in altri termini, non si ravvisano elementi dai quali desumere che il deliberato assembleare sia stato diretto al perseguimento di finalità estranee al condominio ovvero a pregiudicare gli interessi di alcuni dei suoi partecipi. 
La domanda attorea va, dunque, rigettata. 
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori anticipatari, ivi comprese le spese relative alla fase del reclamo. 
Tenuto conto della limitata attività processuale svolta nel procedimento di reclamo e nel presente giudizio di merito, in cui non vi è stato lo svolgimento di un'attività istruttoria, con innumerevoli rinvii determinati soltanto dai tentativi delle parti di addivenire ad un accordo, si reputa congruo liquidare i compensi nella misura minima, sia per la fase di reclamo, che per il presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta le domande proposte da ### dichiarando valida la delibera adottata in data ### dal ### di via Napoli, 143, ### -condanna ### a rimborsare al ### di via Napoli, 143, ### le spese del procedimento di reclamo, liquidate in euro 2227,00 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari; - condanna ### a rimborsare al ### di via Napoli, 143, ### le spese del presente procedimento di merito, liquidate in euro 5885,00 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari. 
Così deciso in Napoli, in data ### 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 92185/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Stravino Luigia, Fusco Anna

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