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n. 92185/2010 r.g.a.c. ### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli - XII sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n.92185 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto: impugnativa di delibera condominiale TRA avv. ### -cod. fisc. ###-, rappresentata e difesa da se stessa e dall'avv. ### (###), entrambi con studio in ####, via Napoli, 143 #### di ### n. 143 in ### di Napoli ###, C.F. ###, in persona dell'amministratore p.t. , elett.te dom.to in ### di Napoli, alla via Napoli, 143, presso lo ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), CONVENUTO ### Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29-11-2021 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio parte attrice ha impugnato la delibera adottata in data ### dal condominio in ### di Napoli, via Napoli, 143, nelle parti in cui sono stati approvati i punti 1, 2 , 6 dell'ODG : 1) ### dei lavori straordinari effettuati, si ripropongono i medesimi allegati rendicontati di cui all'assemblea dell'11.06.2010 al fine di consentire a coloro che non ritirarono la convocazione di prenderne visione ed esprimere il loro voto - riapprovazione; 2) elezione amministratore ed approvazione mansionario; 6) compenso dovuto all'amministratore per la gestione dei lavori straordinari espletati . ### formulava le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività della delibera condominiale del 07.10.2010 nelle parti impugnate per essere manifestamente illegittima ed in ogni caso per non far lievitare ingiustamente danni e spese; -nel merito, dichiarare nulla, illegittima, invalida nelle parti impugnate la delibera condominiale del 07.10.2010 revocandola ad ogni effetto con ogni consequenziale provvedimento; - dichiarare altresì la nullità e/o invalidità, almeno nei confronti della istante, del rendiconto e dei bilanci approvati all'assemblea del 07.10.2010, nonché delle eventuali delibere assunte dal condominio dopo giugno 2006 senza che tutti i condomini risultino informati come per legge; -condannare il ### e/o chi per legge, con esclusione della opponente, a risarcire alla predetta i danni subiti per effetto della impugnata delibera, di eventuali delibere pregresse intervenute tra giugno 2006 e giugno 2010 senza il regolare invito a tutti i condomini e/o non comunicate agli assenti nonché di atti ed azioni intrapresi dall'amm.re senza l'avallo di regolari delibere assembleari, rinviandone la liquidazione in separato giudizio; - condannare il ### con esclusione della opponente per dissociazione, alla refusione alla predetta le spese di causa con gli accessori di legge.” I motivi di impugnativa era sostanzialmente i seguenti: 1) nullità e/o invalidità del deliberato, in quanto il rendiconto approvato non porta allegata la tabella del riparto spese tra i condomini che, perciò, non sarebbe stata approvata dai condomini; 2) nullità e/o invalidità del deliberato, per non avere essa istante mai ricevuto dall'amministratore la documentazione più volte richiestagli indispensabile per poter interloquire sul rendiconto e sui conteggi allegati relativi a 4 anni di lavori straordinari con importi oggettivamente rilevanti; 3) nullità, illegittimità e invalidità della delibera, in quanto viziata pure da eccesso di potere e violazione di legge, avendo i condomini presenti -fisicamente una decina di personeapprovato con il voto contrario della istante un rendiconto e conteggi, relativi a 4 anni di lavori straordinari e dell'importo di circa 250 mila euro, senza il supporto di una relazione del direttore dei lavori, di un certificato di collaudo e di altra valida documentazione giustificativa; 4)illegittimità dell'approvazione dei punti nn.2 e 6 dell'### con i quali sono stati deliberati a favore dell'amministratore compensi aggiuntivi affatto giustificabili, né motivati, e quindi, illegittimi, per eccesso di potere”.
Alla udienza del 21.02.2011 si costituiva il ### di via Napoli n.143 nella persona dell'amministratore p. t., impugnando la domanda della quale chiedeva l'integrale rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso della udienza veniva discussa l'istanza di sospensione ex art. 1137 c.c. della delibera impugnata. Con l'ordinanza depositata il ### il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli - ### di ### - dr.ssa D'### rigettava l'istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. a decorrere dal 10.04.2011. Parte attrice con ricorso depositato il ### impugnava ex art.669 terdecies il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, chiedendone la revoca e, conseguentemente, la sospensione della delibera. Il procedimento di reclamo veniva assegnato alla ### civile del Tribunale di Napoli in composizione collegiale, che fissava la discussione per l'udienza camerale del 04.04.2011. ### si costituiva in detto procedimento di reclamo depositando memoria difensiva, nella quale chiedeva il rigetto del reclamo con condanna della ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare.
Con l'ordinanza n.9756/11, pubblicata in data ###, il Collegio della VI sez. civile del Tribunale di Napoli rigettava il reclamo e rimetteva alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese della fase cautelare.
Con ordinanza del 16-11-2021 il G.I., ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il processo subiva numerosissimi rinvii per il tentativo delle parti di addivenire ad una composizione bonaria della lite, ma inutilmente, in quanto le parti non riuscivano a raggiungere un accordo.
Con le note depositate in data ### parte attrice precisava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità e nullità della delibera condominiale del 07.10.2010 per i motivi indicati e quindi la illegittimità, invalidità e nullità dei cd. bilanci/rendiconti approvati in detta assemblea, relativi al periodo da dic. 2005 a maggio 2010 -almeno nei confronti della istante -; 2) respingere le avverse eccezioni e richieste in quanto inammissibili, improcedibili e sub/te infondate -----; 3) condannare il convenuto ### (esclusa la istante condomina) a rimborsare a parte attrice le spese e i compensi di causa oltre spese generali ed accessori di legge -.
In via subordinata e istruttoria, chiede accogliersi le richieste istruttorie formulate dalla istante in citazione e nelle memorie ex art. 183 cpc --; rigettare quelle avverse----; in caso di accoglimento anche parziale di quelle avverse chiedono di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi del convenuto e con quelli indicati dalla istante nelle sue difese.
In via subordinatissima, chiede disporsi CTU contabile al fine di verificare alla luce delle eccezioni ed allegazioni delle parti se il rendiconto e i bilanci pluriennali approvati sono conformi a legge e supportati dalla documentazione in atti”.
Con le note di udienza depositate in data ### il convenuto si riportava ai propri scritti difensivi.
All'udienza del 29-11-2021, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Nella memoria di replica depositata in data ### parte attrice affermava che l'impugnativa di cui al punto 2 all'ODG è stata abbandonata perché in corso di causa, nel 2014, è stato nominato un altro amministratore (### e che “anche le altre domande proposte in citazione sono state poi abbandonate risultando acclarato che dal giugno 2006 al giugno 2010 non sono state convocate assemblee condominiali”.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. ### censura la delibera del 7-10-2010, per non avere, la stessa, mai ricevuto dall'amministratore la documentazione più volte richiestagli indispensabile per poter interloquire sul rendiconto e sui conteggi allegati relativi a 4 anni di lavori straordinari.
La doglianza appare infondata.
Ed invero, nella convocazione per l'assemblea del 7.10.2010, l'amministratore, dopo avere elencato gli argomenti all'Ordine del ### precisava quanto segue: “### sempre ricevute e documenti contabili sono consultabili presso lo studio dell'### sito in ### di Napoli, alla via Napoli, 143 sc.A, int.15/16 tutti i giorni feriali dalle ore 18.30 alle ore 20,30 a partire dal 28 Agosto p.v.” Peraltro, lo studio dell'amministratore era sito nello stesso stabile condominiale, in cui si trovano l'appartamento di ### e lo studio dell'avv.### e dell'avv.### In effetti, l'attrice lamenta che l'amministratore avrebbe omesso di recapitarle o comunque di farle pervenire, personalmente, la documentazione, nonostante la stessa l'avesse espressamente richiesta (v.lettera raccomandata del 15-6-2010 e lettera raccomandata del 21-7-2010, con le quali l'istante chiedeva la documentazione all'### del ###.
Si rileva che a fronte della affermazione dell'amministratore di aver messo a disposizione dei condomini la documentazione contabile, nessuna prova contraria è stata addotta dall'attrice.
Non esistendo un obbligo per l'amministratore di “depositare” la documentazione giustificativa del bilancio, bensì soltanto di consentire ai condomini che ne facciano richiesta di prenderne visione o estrarne copia a loro spese (Cassazione, sez.II civile, sentenza 28.01.2004 n. 1544), era onere dell'odierna attrice dimostrare di aver inutilmente tentato di esercitare il relativo diritto.
Parte attrice non ha fornito detta prova; anzi, sulla base degli scritti difensivi della stessa, può affermarsi che la medesima non ha contestato che l'amministratore abbia messo a disposizione dei condomini i documenti contabili presso il suo studio. ### lamenta di avere ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea del 7- 10-2010 solo ai primi di ottobre 2010, sicchè avrebbe avuto pochi giorni a disposizione per esaminare la documentazione di un corposo bilancio.
Ebbene, le deduzioni sollevate nel corso dell'assemblea del 7-10-2010 dal delegato della ### appaiono, al contrario, comprovare la effettiva conoscenza, da parte della ### del rendiconto dei lavori straordinari, del dettaglio spese relative ai predetti lavori e dell'estratto conto ### relativo al debito assunto dal ### Parte attrice eccepisce, inoltre, la nullità e/o invalidità del deliberato del 7-10-2020, in quanto il rendiconto approvato non porta allegata la tabella del riparto spese tra i condomini che, perciò, non sarebbe stata approvata dai condomini.
Anche tale motivo di impugnativa non appare meritevole di accoglimento, in quanto non provata. Ed invero, risulta allegato da parte convenuta il verbale di deposito del ### di condominio, da cui si evince il deposito presso il ### del regolamento assieme alle tabelle millesimali, sulla cui base avveniva la ripartizione delle spese tra i condomini (###n.209974, racc. 7775).
Quanto poi alle altre doglianze sollevate dall'attrice, le stesse afferiscono, sostanzialmente, al merito delle scelte assembleari. ### eccepisce la nullità, illegittimità e invalidità della delibera, in quanto viziata pure da eccesso di potere e violazione di legge, avendo i condomini presenti - fisicamente una decina di personeapprovato con il voto contrario della istante un rendiconto e conteggi, relativi a 4 anni di lavori straordinari e dell'importo di circa 250 mila euro, senza il supporto di una relazione del direttore dei lavori, di un certificato di collaudo e di altra valida documentazione giustificativa.
Ebbene, la censura si sottrae al sindacato dell'autorità giudiziaria.
Giova ricordare che sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti - sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889; Cass. Sez. 2, 26/04/1994, 3938; Cass. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217; Cass.civ. sez. II 17 agosto 2017 n. 20135).
Il sindacato dell'autorità giudiziaria, per espresso dettato normativo (art.1137 comma 2 cc), è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali.
Ebbene, nella fattispecie in esame parte attrice non ha allegato, né tanto meno provato elementi concreti e specifici, dai quali desumere lo sviamento o l'abuso delle finalità istituzionali proprie dell'assemblea condominiale; in altri termini, non si ravvisano elementi dai quali desumere che il deliberato assembleare sia stato diretto al perseguimento di finalità estranee al condominio ovvero a pregiudicare gli interessi di alcuni dei suoi partecipi.
La domanda attorea va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori anticipatari, ivi comprese le spese relative alla fase del reclamo.
Tenuto conto della limitata attività processuale svolta nel procedimento di reclamo e nel presente giudizio di merito, in cui non vi è stato lo svolgimento di un'attività istruttoria, con innumerevoli rinvii determinati soltanto dai tentativi delle parti di addivenire ad un accordo, si reputa congruo liquidare i compensi nella misura minima, sia per la fase di reclamo, che per il presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta le domande proposte da ### dichiarando valida la delibera adottata in data ### dal ### di via Napoli, 143, ### -condanna ### a rimborsare al ### di via Napoli, 143, ### le spese del procedimento di reclamo, liquidate in euro 2227,00 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari; - condanna ### a rimborsare al ### di via Napoli, 143, ### le spese del presente procedimento di merito, liquidate in euro 5885,00 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli, in data ### Il Giudice
Dott.ssa ###
causa n. 92185/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Stravino Luigia, Fusco Anna