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Corte di Cassazione, Sentenza n. 13059/2024 del 13-05-2024

... delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in p sicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 5. Il servizio infermieristic o degli istituti penitenziari, previsti dall'ar t. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. 6. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma RGN 8782/2018 Pag. dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 19 70, n. 775, è incrementata di 800 u nità riservate alla suddetta catego ria. Tali unità s ono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. 7. Le modalità rel ative al l'assunzion e di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione». La fin alità perseguita d al legislatore, in applicazione di pr incipi di ma trice costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del (leggi tutto)...

testo integrale

###: Pubblico impiego - psicologo carcerario - subordinazione RGN 8782/2018 Pag. udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rige tto del rico rso principal e e l'assorbimento del ric orso incidentale condizionato; udito l'avvocato ### per delega verbale avvocato ### udito l'avvocato ### .   ### 1. La Corte d'appello di Roma rigettava il gravame proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere in via principale l'accertamento de lla sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato, corrispondente alla po sizione di dipendente di ### C, posizione economica ### del ### ri, l'inserime nto nei r uoli organici del ### della giustizi a con il suddetto i nquadramento, la condanna dell'### al pagamento in suo favore della comple ssiva so mma di € 487.526,81 oltre accessori e delle ulteriori differenze retributive fino alla pubblicazione della sentenza, o ltre al versamento dei contributi previdenziali e al ri sarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva e alla ricostruzione della carriera, nonché la domanda p roposta i n via subordinata volta ad ottenere la condanna dell'### al pagamento della somma di € 487.526,81 olt re acce ssori, a titolo di ingiustificato arricchimento.  2. ### a seguito di selezione pubblica, bandita dal ### della Giustizia, ai sensi dell'art . 80, comm a 4, della l. n . 354/1975, e degli artt. 13 dell'ordinamento penitenziario e 120 del relativo re golamento di esecuzione, aveva avuto accesso alla lista degli psicologi esperti ed aveva svolto diversi incarichi. 
Dal sett embre 1987 era stata trasferita a Ro ma presso i l nuovo comp lesso carcerario di ### ove , per lo svolgimento dei vari incarichi, aveva s ottoscritto varie convenzioni. 
Aveva dedotto che l'attività aveva avuto le connotazioni del lavoro subordinato e che le prestazioni rese corrispondevano alla posizione di un dipenden te di area C, posizione economica ###.  3. Il Tribunale aveva respinto la domanda escludendo l'eterodirezione dell'attività, ritenendo riconducibile al lavoro autonomo la possibile revoca dell'incarico, ritenendo infondata la domanda anche in relazi one alla parasubordinazi one ed all 'ingiustificato arricchimento.   4. ### e territoriale e videnziava che la lavoratrice aveva concordato con la direzione presenze, giorni ed ore, ivi compreso l'orario extra nei casi urgenti. RGN 8782/2018 Pag.
Riteneva tale circostanza i ncompatibile co n l'asserita natura subordinata d el rapporto di lavoro, nel qu ale il dip endente non può ri fiutarsi di svolg ere il lavoro straordinario che gli venga richiesto. 
Rimarcava che l'oggetto ed il contenuto della prestazione profe ssionale de llo psicologo non richiedono l'impiego di mezzi particolari ed escludeva pe rtanto la necessità di un'organizzazione propria anche di carattere minimo. 
Riteneva inoltre che il potere di revocare l'incarico da parte dell'### deponesse per l'insussistenza del rischio economico. 
Considerava, a fronte delle pre visioni contenute ne ll'art. 80 della leg ge 354/1975, priva di val enza indiziari a ai fini del la qualificazione del rap porto la circostanza che il compenso percepito dalla lavoratrice fosse commisurato alle ore di presenza nel carcere.  3. Per la cassazione della sentenza di appello ### ha prospettato un unico motivo di ricorso.  4. ### o della Giustizia ha resistit o con controricor so e proposto, altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. 
La cau sa, chiamata all' adunanza camerale d el 3/10/2023, con ordinanza interlocutoria n. ###/2023, è stata rimessa all'udienza pubblica.  6. ###.G. h a presentato me moria scritta concludendo per il riget to del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.  7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. proc. civ, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. lamenta che la Corte terr itoriale ha erron eamente ritenuto l'inesistenza del potere diret tivo dell'### omettendo di considerare le sue incontestate deduzioni relative alla necessità di autorizzazione delle segnalazioni e giustificazioni di assenze per ferie, malattia, motivi di famiglia, nonché l'autorizzazione alla sostituzione dei colleghi, con obbligo di servizio giornaliero e all'osservanza dei rigidi orari serali (inizialmente 19.00- 21.00 e succ essivament e 17.00-21.00) compr ensivi di giorni festivi e festivit à; evidenzia che la ### de l carce re richi edeva la sua presenza quotidiana, l e assegnava i casi da trattare determinando così la retribuzione, le forniva indicazioni sulle modalità di intervento attraverso ordini di servizio, fissava orari, autorizzava ferie ed assenze; rimarca che era tenuta a relazionare per iscritto sulle attività e sui risultati ottenuti; sostiene l'irrilevanza de l potere di revoca de l mandato da parte dell'### visto che comunque il lavoratore subordinato può essere licenziato; argomenta che la modalità e la specificità con cui il datore di lavoro esercita RGN 8782/2018 Pag. il poter e conformativo dipendo no dalla natura delle mansioni svolte, dal grado di autonomia che le caratterizza e dalla struttura dei processi organizzativi. 
Precisa che, ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, sono sufficienti l 'etero organizzazion e o l'eterodirezione, int esa come stabile disponibilità nel tempo alle esigenze d ell'impresa; richi ama la giurispruden za di legittimità sulla valenza del nomen iuris adottato dalle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, sugli indici sussidiari della subor dinazione e sulla “d oppia alienità”, con specifico rife rimento alle pronunce riguardan ti la qualificazione del rapporto di lavoro dei medici.  2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, il ### della Gi ustizia denuncia l'omesso accertamento della prescrizione del credito azionato dalla controparte.  3. Il ricorso principale è infondato.  4. Gli psicologi penitenziari sono collocabili in due categorie: 1) psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell'ambito del ### dell'amministrazione penitenziaria e del ### della giustizia minorile del ### dell a giustizia (si tr atta di dipendenti che h anno anche beneficiato dei trasferimenti di cui al d.P.R. 1° aprile 2008, si vedano Cass. 18 maggio 2020, n. 9096; Cass. 11 maggio 2023, n. 12804); 2) psico logi ex art. 80 del la legg e 26 luglio 1975, n. 354 (###), disposizione (modificata dall'art. 14 de l D.L. 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla ### 10 giugno 1978, n. 271 e poi dall'art. 11, comma 1, lettera s), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) ai sensi della quale: «1.Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72. 2. ### penitenz iaria può avvalersi, per lo svolgimento dell e attività di osservazione e di trattament o, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il ### o del tesoro. 3. Al pers onale incaricato g iornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.  4. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in p sicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 5. Il servizio infermieristic o degli istituti penitenziari, previsti dall'ar t. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. 6. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma RGN 8782/2018 Pag. dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 19 70, n. 775, è incrementata di 800 u nità riservate alla suddetta catego ria. Tali unità s ono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. 7. Le modalità rel ative al l'assunzion e di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione». 
La fin alità perseguita d al legislatore, in applicazione di pr incipi di ma trice costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, è dunque quella dell'ef fettivo ravvedimento fin alizzato al successivo reinserimento del condannato nella società, pers eguibile solo at traverso un periodo di osservazione, trattamento e di partecipazione all' opera r ieducativa. Come fac ilmente intuibile, il legislatore ha previsto che, per un pi ù efficac e perseguimento di det te finali tà, l'amministrazione penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogi a, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate in relazion e alle attività di osservazione e di trattamento.  5. La ricor rente appartiene alla seconda tipolog ia, rientrando nell'ambito degli specialisti incaricati di coadiuvare il personale di ruolo nell'attività di “osservazione e trattamento” del condannato di cui al comma 4 della suddetta disposizione allo scopo di elabor are un programma rieducativo in carcere final izzato al suo reinserimento sociale.  6. ### degli incarichi ai professionisti esperti ex art. 80 è affidata ai ### e prevede proced ure di selezione quadriennali da cui scaturiscono elenchi e graduatorie d ella stessa durata. ### ividuali zzazione del trattamento è stata, poi, disciplinata dall'art. 13 della stessa legge n. 354/1975. ###.  132 d.P.R . 30 giugno 2000 , n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordin amento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) ha dettato disposizioni relativa alla nomina degli esperti per le attivi tà di osservazio ne e di t rattamento e previsto che: «1. Il provve ditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli espert i dei qual i le direzioni deg li istituti e dei ce ntri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'a rt. 80 della le gge. 2. Nell'ele nco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscri zione nell'e lenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. ###à è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloqu io e la valutazione dei tito li prefer enziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provvedit orato r egionale p uò avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'art. 80 RGN 8782/2018 Pag. della legge. 3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comm a 2 i singoli incarichi, su autorizzazion e del provved ito rato regionale». 
In que sta cornice legisla tiva il ### indica il monte ore da attribuire all'esperto, purché questi non operi già nell'istituto ad altro titolo; la collaborazione è formalizzata con la sottoscrizione di un “accordo individuale” con la ### ne dell'istituto penitenziario, dell'### o delle strutture afferenti al ### per la ###. Per gli istituti penitenziari, l'accordo ha la durata di un anno con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata per non più di tre volte, invece negli ### e nei ### p er la ### e la possibili tà di r innovo, alla scadenza del pr imo anno, è di un solo anno.  7. Dal chiaro t enore delle disposizioni richiamate eme rge che gli esperti n on rientrano tra il personale in serito stabilmente nei ruol i organici dell'amministrazione penitenziaria, trattandosi di liberi profess ionisti chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, in ragio ne della loro particolare qualificazione e specializzazione, come comprovata in sede di selezione finalizzata alla formazione di elenchi da cui in ogni tempo può att ingere la singola struttura, s econdo le propr ie specifiche esigenze. Emerge, ancora, che gli ele nchi circosc rivono la pl atea di specialisti di cui è stata att estata la capacità di offr ire un fattivo affiancamento al personale stabile degli istitu ti di pena, e che p ossono occuparsi di que lla parte di attività specialistica che, gradatamente, si orienta ve rso le divers e modalità del trattamento attraverso la conoscenza della personalità del detenuto, fino ad individuare le misure co ncrete finaliz zate al successivo reinserimento, anche attraverso la sottoposizione del condannato a misure altern ative alla pena d etentiva; la semplice iscrizione agli elenchi, peraltro, è condizione necessaria ma non sufficiente p er l'impiego degli esperti, che è invece una scelta riservata alle direzioni degli istituti di pena, in prop orzione, e videntemente, alla effettiva necessità e/o budget economico disponibile. 
Nel rispett o della normativa, residua se mpre in capo all'ammi nistrazione penitenziaria un potere di definizione (a mezzo di proprie circolari) delle modalità di conferimento degli incarichi e di disciplina dello svolgimento dei medesimi.  8. La solu zione legislativa tiene, dunque , conto, da un lato, delle esig enze di rieducazione di cui si è detto e della necessità di potenziamento delle collaborazioni con specialisti al suddetto fine e, dall'altro, delle specificità del luogo all'interno del quale tale attività di collaborazione deve essere svolta e delle esigenze afferenti ad una rigida predisposizione di quanto occorrente per gar antire che g li accessi agli istituti avvengano in piena sicurezza. RGN 8782/2018 Pag. 9. La situaz ione non è dissimile da que lla del servizi o per le guardie infermieristiche di cui all'art. 53 del la legg e 9 ottobre 1970, n . 740 (guardia infermieristica), egualmente previsto per le esigenze degli istituti di prevenzione e di pena. 
Proprio con riguardo alle guardie infermieristiche la Corte cost. con la sentenza 76/2015 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, s econdo comma, ###, in quanto non consente di qualificare i l rapporto di lavoro dell'incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale. 
Sono eviden ti le analogie tra la discipli na di legg e del rapporto di lavoro della guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena, che espressamente denomina come “libero pr ofessionale” il rapporto di lavoro, e la disciplina degli psicologhi esperti incaricati presso i medesimi istituti. 
Nel caso de gli psicolo gi esperti, per quant o sopra evidenziato, fermo che è la struttura carceraria a pres entare caratteristiche pecul iari tal i da giustificare la sussistenza di un vincolo di control lo da par te dell'### tuttavia tale vincolo, lungi dal rap presentare un indice rivelatore di un rapporto di lavoro subordinato, si giustifica in virtù d ella pa rticolarità e della c omplessità d el contesto carcerario. 
Come eviden ziato dal Giudice delle ### nel la citata sent enza n. 76/2015, i principali elementi che pot rebbero in astratto rilevare qu ali indici di subordinazione, ovvero l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive e alle prescrizioni impartite dal direttore del carcere e di comunicare le proprie assenze, la percezione d i una r etribuzione corrisposta secondo cadenz e temporali prestabilite e lo svolgimento della prestazione nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall'### penitenziaria (elementi che si riscontrano anche con riguardo alla figura dello psicologo esperto) non possono, nello specifico di una attività svolta all'intern o di un carcere, qualificare il rapporto d i lavoro i n termini di lavoro subordinato. 
Sul punto , la Corte costituzionale è chiar a là dove così si espri me: “se l'organizzazione in turni appare coessenziale alla p restazione d i lavoro, l'obbligo di rispettare le prescrizioni del direttore del carcere e del personale medico non rispecchia l'assoggettamento dell'infermiere al potere dirett ivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro” e “l'obbligo di uniformarsi alle pres crizioni d i tenore generale del RGN 8782/2018 Pag. direttore del carcere, per un verso, non sminuisce l'autonomia e, per altro verso, si spiega con la peculiarità del contesto, in cui la prestazione si svolge, caratterizzato da imperative ragioni di sicurezza e di cautela, che finiscono con il permeare la disciplina del rapporto di lavoro degli infermier i incaricati e ne giustificano partico larità e limitazioni”. ### ronde, “nella determinazi one dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si p otrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratter istico d ella subordinazione. Il direttore de l carcere, invero, non è chiamato a ingerirsi in aspetti di dettaglio della prestazione svolta dagli infermieri, né tanto meno a esercitare un controllo sull'adempimento della prestazione professionale, caratterizzata da un bagaglio di conoscenze tecniche e d'esperienza”. 
Il Giudice delle leggi ha, così, conclusivamente chiarito che la qualificazione del rapporto come non avente natura subordinata non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che atti ene alla subordinazione, ma pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d'opera so ttoposta a vin coli di controllo dell'### solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un p otere dir ettivo, con notato in senso tipico e speculare all'inserimento nell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di pena.  9. La sentenza della Corte costituzionale n. 76/2015 si pone d'altronde in linea con alcuni precedenti del giudice delle leggi che avevano anch'essi affrontato la questione della natura (subor dinata o autonoma) del lavoro del personale non d i ruol o delle carceri. Così, ad esempio, Corte cost., sent. n. 577/1989, riguardante i medici non di ruolo delle carceri disciplinati anch'essi dal la legge n. 740/1970 ha considerato tali lavoratori “parasubordinati” e Corte cost., sent. n. 149/2010, che aveva riguardato la legittimità della stabilizzazione dei medici non di r uolo delle carceri da parte di una legge regionale, ha pur sempre ribadito la natura non subordinata del loro rapporto di lavoro.  10. Anche questa Corte ha affermato (v. Cass., Sez. Un., 19 marzo 1990, n. 2286; Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n. 12618; Cass. Sez. Un., 20 maggio 2003, 7901), che le prestazioni dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e pena, che ven gano svolte con le modalità e secondo le prescr izioni de ll'art. 51 della l. 9 ottobre 1970 n. 740, integrano non un rapporto di pubblico impiego, ma un rapporto di opera professionale, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza del giudice del lavoro, per la presenza dei caratteri di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.), considerando che in dette prestazioni difetta il requisito della subordinazione, RGN 8782/2018 Pag. cioè lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro, con assoggettamento ai suoi poteri gerarchici e disciplinari.  Il pri ncipio è stato più di recente ribadi to (Cass. 24 aprile 2017, n. 10189) affermandosi che il rapporto di lavoro dei medici inca ricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell'art.  51 della legge n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall'interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo d i attenersi alle direttive imparti te dal dir ettore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che carat terizza il rapporto, con l'attività dell'### e con la complessa realtà del carcere.  11. Ed allora del tutto corretta è la decisione della Corte territoriale là dove ha ritenuto, esaminando gli specifici motivi di impugnazione, che non fossero riscontrabili o comunque valorizzabili i tradizionali incidi di subordinazione escludendo l'obbligo di assoggettamento ad un orario fisso e predeterminato e valorizzando la necessità che fossero concordate, di volta in volta, i giorni e le ore della presenza del la ### presso l'### car cerario, escludendo l'impiego di mezzi particolari ed una organizzazione, sia pur minima, desumendo la sussistenza di un ris chio economico dalla prevista possibilità di revoca dell'incarico, svalutando ogni valenza indiziaria del compenso commisurato alle o re di presenza nel car cere espressame nte prevista dall'art. 80 della legge n. 354/1975.  12. Conclu sivamente il Collegio, superando il propr io precedente costituito da Cass. n. 12850/2023 (posto dall'ordinanza interlocutoria n. ###/2023 a fondamento della decisione di rimettere la questione alla pubblica udienza), ritiene che non possa utilmente richiamarsi a sostegno della dedotta subordinazione il fatto di dover rendere le prestazioni in giorni ed orari stabiliti dalla ### del carcere con l'assegnazione di servizi e reparti di compet enza ovvero che esistano mecc anismi di ver ifica delle presenze e la necessità di se gnalare e giusti ficare assenze per malattia o motivi di famiglia o per ferie (da autorizzarsi da parte della ###, trattandosi di semplici modalità operative rese indispensabili sia dalla necessità di accertare lo svolgimento della prestazione, comunque connesso al compenso dete rminato in base alle ore di servizio effettivamente prestate, e sia dall'esigenza (del tutto compatibile con la natura non subordinata del rapporto) di coordinare l'attività professionale in discorso con il più complesso sistema nel quale la stessa si innesta. È del tutto comprensibile, infatti, che chiunque operi in un ambiente di detenzione debba conformare la propria prestazione RGN 8782/2018 Pag. alle indicazio ni (non tecniche) del direttore de lla struttura, in ragione delle eviden ti necessità di sicurezza e cautela. 
È sempre tale complesso sistema che giustifica l'adozione di disposizioni o direttive da part e dell'### one, non implicanti esercizio di potere datoriale in senso stretto ed anche le convocazioni degli esperti nei casi urgenti ed in orario extra rispetto a quello concordato. 
I suddetti indici non bastano dunque a modificare la veste giuridica del prestatore d'opera professionale, il quale resta tale proprio perché risponde nte ad una figura espressamente prevista dalla speciale normati va di cui all'art. 80, comm a 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.  13. Il r icorso principale va, pertanto rige ttato dovendosi affermare il se gue nte principio di diritto: “il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari ex art. 80, comma 4, della l. n. 354/1975, incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, sia in ragione della disciplina normativa, sia dell'assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la discipl ina pon e in evide nza che il legi slatore ha scelto d'instaurare rapporti di lavoro au tonomo; dall'altro, che le modal ità concret e del rapporto - in partic olare l'organizzazione del lavoro se condo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere, la necessità di segnalare e giustificare assenze - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordi namento, che carat terizza il rapporto, con l'attività dell'### e con la complessa realtà del carcere. Tale rapporto di lavoro va, quindi, distinto da quello di natura subordinata degli psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell'ambito del ### mento dell'amministrazione penitenziaria e del ### della giustizia minorile del ### della giustizia”.  14. ### del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.  15. ### sistenza di precedenti di le gittimità d i segno contrario giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.  16. Occo rre dare atto, ai fini e p er gli effett i indicati da Cass., Se z. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, dell a sussistenza, quanto alla ri corrente principale, delle condizioni processuali richieste dall 'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; compensa le spese. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versament o, da parte della ricorren te principale, RGN 8782/2018 Pag. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Marotta Caterina

M
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 2242/2023 del 28-06-2023

... quali aveva svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria - ai sensi e per gli effetti della L. 354/1975; in particolare, deduceva di aver lavorato dal mese di giugno 2002 al mese di dicembre 2019, e di aver espletato le precise mansioni lavorative di “scopino”; “spesino”; “piantone”, “portavitto” e “addetto alle pulizie”. Al riguardo, il ricorrente specificava come solo dal 1.10.2017 il Ministero aveva provveduto ad adeguare le mercedi (sino a quel momento rimaste invariate e non più aggiornate dalla ### dal 10.11.1993); per tal motivo, le remunerazioni per le mansioni svolte anteriormente al 2017 dovevano essere ricalcolate poiché inadeguate, in relazione ai contratti collettivi di lavoro succedutisi nel periodo in esame. ### della Giustizia, benché regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. 2. - Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il Ministero alla giusta corresponsione al ricorrente di € 6.081,94 per l'attività lavorativa svolta dal detenuto, con l'esclusione delle somme spettanti a titolo di 14^ mensilità e ### trattandosi di istituti pacificamente contrattuali (leggi tutto)...

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###. 2242/2023 Reg. gen. Sez. Lav. N. 677/2022 ### nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott. ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### il giorno 26/05/2023, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 677 del ### dell'anno 2022 vertente TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ### con domicilio eletto ### 52 - #### ( c.f. ###), rappresentato e difeso dall'### presso cui domicilia ex lege in ### 12 - ####: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, n. 7388/2021, pubblicata in data ###.  ___________________________________________________________________ 2 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### ___________________ 1. - Con ricorso depositato in data 13 luglio 2020, ### conveniva il Ministero della Giustizia innanzi al Tribunale di ### S.L., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi; conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di € 7.030,45 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, ### indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di € 1.031,69 a titolo di trattamento di fine rapporto; e, così, complessivamente la somma di € 8.062,14 (ottomilasessantadue/14), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo […].” A sostegno delle suindicate pretese, il ricorrente rappresentava di essere recluso senza soluzione di continuità dal 2001 presso vari istituti di pena, all'interno dei quali aveva svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria - ai sensi e per gli effetti della L. 354/1975; in particolare, deduceva di aver lavorato dal mese di giugno 2002 al mese di dicembre 2019, e di aver espletato le precise mansioni lavorative di “scopino”; “spesino”; “piantone”, “portavitto” e “addetto alle pulizie”. 
Al riguardo, il ricorrente specificava come solo dal 1.10.2017 il Ministero aveva provveduto ad adeguare le mercedi (sino a quel momento rimaste invariate e non più aggiornate dalla ### dal 10.11.1993); per tal motivo, le remunerazioni per le mansioni svolte anteriormente al 2017 dovevano essere ricalcolate poiché inadeguate, in relazione ai contratti collettivi di lavoro succedutisi nel periodo in esame.  ### della Giustizia, benché regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace.  2. - Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il Ministero alla giusta corresponsione al ricorrente di € 6.081,94 per l'attività lavorativa svolta dal detenuto, con l'esclusione delle somme spettanti a titolo di 14^ mensilità e ### trattandosi di istituti pacificamente contrattuali che non potevano essere riconosciuti, trovando applicazione il ### unicamente come parametro in via equitativa.  3. - Avverso la richiamata pronuncia, ### propone appello con un unico ed articolato motivo di gravame, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha statuito la decurtazione dal trattamento economico complessivo a lui spettante di quanto richiesto a titolo di quattordicesima mensilità e #### della Giustizia resiste al suindicato motivo di impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.  ___________________________________________________________________ 3 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ###odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo che segue.  4. - ### merita accoglimento.  4.1. - Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata con riguardo alle statuizioni relative alla competenza funzionale del giudice del lavoro, alla competenza territoriale del Tribunale di ### ed alla fondatezza della domanda di adeguamento della mercede ai sensi dell'art. 22 legge n. 354/1975, ragion per cui tali specifiche statuizioni risultano ormai passate in giudicato.   Resta, pertanto, devoluto alla cognizione del giudice di appello unicamente il capo della sentenza che ha dichiarato non dovuto alcun importo a titolo di quattordicesima mensilità e di ### 4.2. - Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo ### sentenza n. 1874/2023), in tema di lavoro carcerario, <<l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.  ### tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal ### di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. 
Dunque, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il trattamento economico previsto dal ### costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione.  ### canto, il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del ### proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento>>. 
In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di appello di ### n. 2672/2022).  ___________________________________________________________________ 4 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 4.3. - Ebbene, l'appellante ha dedotto e provato che i plurimi ### d'interesse rispetto alla fattispecie controversa, contemplano nell'alveo del trattamento economico ivi stabilito anche la quattordicesima mensilità e i ### 4.4. - Inoltre, con riguardo ai ### vale evidenziare che, in effetti, giusta questa tipologia di permessi è attribuito al lavoratore un trattamento “economico”, dal momento che, a fronte del monte ore prestabilito in cui non vi è prestazione lavorativa, è conservato in suo favore il diritto alla retribuzione e, specularmente, ove nelle ore destinati ai permessi vi sia stata invece prestazione di lavoro, all'evidenza eccedente rispetto a quella dovuta per contratto, sorge in suo favore - secondo i principi generali della materia - il diritto a un emolumento corrispettivo. 
Pertanto, nel trattamento economico che integra il parametro legale, in ragione del quale riliquidare la mercede percepita dall'odierno appellante, vanno inseriti anche gli istituti in parola.  4.5. - Osserva poi la Corte che l'appellante, fin dall'originario ricorso: - ha indicato e provato le mansioni svolte nell'intero periodo dedotto in giudizio (scopino, spesino, porta vitto, addetto alla cucina: v. buste paga nel fascicolo di primo grado); - ha identificato il ### di riferimento; - ha specificato il raccordo tra l'inquadramento carcerario, quale riconosciutogli dall'amministrazione nei cedolini paga, e l'inquadramento di diritto comune così come individuato dalla nota del Ministero della Giustizia del 10 novembre 1993 (v. doc. 5 fascicolo primo grado); - ha provato di non aver goduto di permessi ROL (v. buste paga, in cui sono indicati, rispetto al mese di riferimento, i giorni di lavoro prestati dall'appellante e quelli di assenza ad altro titolo, ossia ferie o malattia). 
Questa Corte, inoltre, osserva che il ricorrente di prime cure ha quantificato la mercede di sua spettanza avuto riguardo ai due terzi del trattamento economico previsto dai predetti ### elaborando dettagliati conteggi in aderenza ai principi logico-giuridici da applicare -per quanto esposto - alla fattispecie e ai dati di fatto sopra elencati. Detti conteggi, che sono rimasti incontestati agli effetti dell'art. 115 c.p.c., seppure, con riferimento alle voci controverse, sulla base di una mera sommatoria, determinano un ulteriore creditoria pari a € 1785,62 ( composta dalle voci di 14^ e rol per ciascun anno di riferimento: 161,94 +101,13 + 82,23 +127,03; 357,01 + 202,06 + 457,90 + 296,32 =1785,62) in relazione alla quattordicesima mensilità e ai ### Tale somma va maggiorata con i soli interessi legali, secondo il regime stabilito dal Tribunale senza devoluzione al grado.  4.6. - Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va dunque accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto dev'essere confermata, il Ministero appellato va condannato a pagare all'appellante la maggior somma di € 1.785,62 in aggiunta a quella già liquidata dal Tribunale.  5. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore della controversia (espresso, per il giudizio di primo grado, dall'ammontare ___________________________________________________________________ 5 N . 677/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### dell'intero credito azionato e, per il giudizio di secondo grado, giusta il principio del disputatum, esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado: v. al riguardo, Cass. 10206/21).   P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) in parziale riforma di detta sentenza, ferma nel resto, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €.1.785,72 oltre interessi dalla maturazione al saldo, in aggiunta all'importo già liquidato dal Tribunale.   b) Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, quanto al primo grado, nella misura ivi determinata (€ 1.400.00), e quanto al presente grado, in complessivi € 980,00, oltre rimborso spese generali forfetarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### il ###### (F.to dig.te) RG n. 677/2022

causa n. 677/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Chiriaco Carlo

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4008/2025 del 27-11-2025

... detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, prevedendo, quindi, quale minimo di retribuzione inderogabile stabilito dalla legge per la mercede carceraria, i due terzi del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto che il ### versato in atti (### e ### - applicabile al in virtù delle mansioni dallo stesso svolte di barbiere e inserviente di cucina (rientranti nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, circostanza non contestata dal in appello ove si è costituito) - prevede la 14° mensilità ed i ROL (v. artt. 161 e 111 del ###. Con il terzo e il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del primo Giudice per omessa valutazione delle circostanze non contestate dal Ministero convenuto, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. operata dal Giudice di prime cure, ritenendo correttamente (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: ### de' ### relatrice ###udienza del 27/11/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al 2141 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente ### tra ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti; ### - ####: appello avverso la sentenza n. 1835/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata il ### CONCLUSIONI: come in atti e verbale d'udienza. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, #### in qualità di lavoratore detenuto, conveniva il Ministero della Giustizia chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'adito Giudice - ogni contraria istanza e deduzione disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria -: ### accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi; ### conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di ### 4.258,90 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di ### 297,32 a titolo di trattamento di fine rapporto; e, così, complessivamente la somma di ### 4.556,22 (quattromilacinquecentocinquantasei/22), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti; ### quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo; ### con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;”.   ### ricorrente, a supporto della propria domanda, rappresentava: di essere detenuto dal mese di agosto 2014 sino al mese di marzo 2017 presso l'### “G. Pagliei” di ### dal mese di aprile 2017 sino alla data di redazione del ricorso presso l'### di ### di ### durante detto complessivo periodo di reclusione, e più nello specifico dal mese di settembre 2014 sino al mese di agosto 2023 , il ricorrente ha continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 20 et ss. della L.  354/1975, percependo una retribuzione inadeguata e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto nonché non corrispondente alla previsione contrattuale collettiva, stante il mancato adeguamento delle mercedi da parte del Ministero della Giustizia ex art.  22 della legge n. 354 del 1975, avvenuto solo a decorrere dall'ottobre del 2017.  ### resisteva alla domanda ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti.  ### si costituiva con memoria chiedendo dichiararsi l'incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di ### e nel merito “nell'ipotesi di accertato e dichiarato rapporto di lavoro con il datore di lavoro, odierno resistente, e/o accertato dovuto pagamento di retribuzione anche a titolo di trattamento accessorio al ricorrente, condannare il datore di lavoro, nella qualità, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'### nei limiti della prescrizione ex lege”. 
A definizione del giudizio, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso condannando il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 2.019,02, oltre interessi legali come per legge e al versamento all'### dei contributi sulle differenze maturate a gennaio e febbraio 2017, rigettando nel resto il ricorso, rigettando la domanda con riferimento alla quattordicesima, ai ROl e alla indennità sostitutiva delle ferie non godute. 
In data #### propone appello articolando i seguenti motivi di gravame: 1) erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975; 3) violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. - Assolvimento dell'onere della prova in merito alla spettanza della 14^ e dei ### 5) diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie; 6) erroneità della sentenza impugnata, in punto di prescrizione parziale. 
In particolare l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove, nel motivare il mancato riconoscimento di quanto richiesto a titolo di 14^ mensilità e ### muove dall'assunto che la domanda articolata impone che la quantificazione del dovuto debba avvenire in via equitativa. 
Sostiene l'appellante che il richiamo all'art. 36 Cost. non possa trovare spazi in questo giudizio perché per il lavoro carcerario (a differenza degli altri settori) - esiste un minimo di retribuzione inderogabilmente stabilito dalla legge che deve essere quantificato prendendo a riferimento un ammontare corrispondente ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ne consegue che laddove tali contratti collettivi, come nel caso di specie, prevedano la corresponsione della 14^ mensilità ed il riconoscimento dei ### è l'art. 22 della L. 354/1975 ad imporne la corresponsione (e non l'art. 36 Cost).  ### ribadisce infine che nel corso di tutto il periodo lavorativo - a fronte del lavoro effettivamente espletato (quale comprovato dalle buste paga versate in atti) - non ha fruito delle ferie maturate e non ha percepito alcuna indennità sostitutiva in spregio all'art. 36, comma 3, ###, all'art. 2109 cod. civ. nonché alle rigide prescrizioni della contrattazione collettiva. 
Quanto al sesto motivo d'appello l'appellante si duole della erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti contributivi nel lavoro penitenziario. Ritiene la statuizione palesemente erronea e in contrasto con il consolidato e recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nonché della stessa Corte d'Appello di ### in materia di prescrizione dei crediti - tanto retributivi quanto contributivi - derivanti dal lavoro penitenziario, secondo cui la sospensione di tutti i crediti (anche contributivi) permane sino alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro detentivo, con la conseguenza che nel caso di specie non si pone alcuna questione di prescrizione. 
Ritualmente evocato in giudizio, il Ministero della Giustizia resiste ai suindicati motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello. 
All'odierna udienza la causa è decisa.  ### merita parziale accoglimento. 
Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, l'odierno appellante si duole del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dell'importo richiesto per parte degli emolumenti rivendicati, ossia indennità sostitutiva delle ferie, ROl e 14° mensilità, rappresentando come il Tribunale sia incorso in una erronea qualificazione della domanda proposta, nonché in una falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975. 
Tale assunto è corretto, dal momento che, in tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”. 
Come già osservato da questa Corte, con pronuncia che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. da ultimo ### sentenza n. n. 756/2025), l'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal ### di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. Pertanto il trattamento economico previsto dal ### costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 ### In altri termini, la percentuale di due terzi, calcolata sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi, va applicata per esplicita previsione di legge, sebbene mediante rinvio alla contrattazione collettiva, e non anche in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di ### n. 2672/2022). 
A conforto di una tale interpretazione della normativa evidenzia, altresì, il Collegio che il nuovo testo dell'art. 22 della L. n. 354 del 1975 (per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 124 del 2018), dispone che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, prevedendo, quindi, quale minimo di retribuzione inderogabile stabilito dalla legge per la mercede carceraria, i due terzi del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. 
Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto che il ### versato in atti (### e ### - applicabile al in virtù delle mansioni dallo stesso svolte di barbiere e inserviente di cucina (rientranti nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, circostanza non contestata dal in appello ove si è costituito) - prevede la 14° mensilità ed i ROL (v. artt. 161 e 111 del ###. 
Con il terzo e il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del primo Giudice per omessa valutazione delle circostanze non contestate dal Ministero convenuto, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. operata dal Giudice di prime cure, ritenendo correttamente assolto l'onere della prova in merito alla spettanza delle differenze economiche rivendicate. 
Tali doglianze sono fondate. 
Al riguardo, in primo luogo, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che “### di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 353/1990, dall'art. 167 cod. proc.  civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 12231/2007)” e che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. … Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. 4051/2011). 
Osserva a tal proposito la Corte che, così come rappresentato da parte appellante, il Ministero, nel giudizio di primo grado nulla ha contestato in merito a quanto dedotto nel ricorso introduttivo circa i periodi di lavoro, l'orario osservato, la contrattazione collettiva applicabile, le mansioni e i relativi inquadramenti. Parimenti incontestati sono rimasti i conteggi formulati dall'allora ricorrente, che risultano peraltro correttamente formulati sulla base del ### di riferimento, depositato in atti, in misura pari ai 2/3 del trattamento economico ivi previsto. 
Non appare invece fondato il motivo di appello afferente alla indennità sostitutiva delle ferie. 
Nella pronuncia di primo grado sul punto si legge quanto segue: “### altresì l'eccezione relativa al maturato per ferie poiché il dovuto viene calcolato non per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese. Ebbene, gli importi richiesti non possono essere riconosciuti poiché non vi è prova che il ricorrente abbia omesso di fruire delle ferie maturate durante i mesi per i quali non ha prodotto buste paga, ad esempio da ottobre 2014 a febbraio 2015 o successivamente a marzo 2017 (inammissibili i capitoli di prova nn. da 1 a 7 del ricorso in merito alla cui ammissione opportunamente non ha insistito la difesa istante in sede di udienza essendo i medesimi inerenti a fatti da provarsi documentalmente o di natura valutativa). Né ritiene questo giudice, per necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di poter di propria iniziativa operare conteggio alternativo del dovuto per differenze sulle ferie godute per come risultanti dalle buste paga poiché ciò richiederebbe calcolo del tutto difforme per criterio di computo da quello operato in ricorso”. 
Parte appellante non confronta in alcun modo con tale passaggio motivazionale limitandosi ad asserire di non aver fruito delle ferie maturate e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva. 
Non spetta pertanto la somma pari ad € 874,12 asseritamente dovuta a titolo di ferie per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017. 
Con il sesto motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneo accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale circa le pretese azionate in giudizio. 
La Corte ritiene fondata tale censura. Si richiama, in primo luogo, la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n. 3062/2015, Cass. n. 2696/2015) secondo cui “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'### carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Inoltre, come affermato da questa Corte di appello in numerose pronunce (cfr. sentenze nn. 3140/2023, 3147/2023, 674/2024 e 677/2024), pur nella diversità delle mansioni - riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'### di pena - e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie ### circondariali), il rapporto de quo è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità; in altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla “cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione). Va poi evidenziato che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il Ministero, e non con l'### di pena - argomentando da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009 - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto né, del resto, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate. Deve infine segnalarsi che le suindicate considerazioni hanno trovato conferma nella recente sentenza della Suprema Corte n. 17478/2024, che ha ribadito il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione, ma va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). 
Ebbene, nel caso di specie non è decorso alcun termine di prescrizione quinquennale dal momento che è specificamente dedotto in ricorso ex art 414 cpc e non contestato dal Ministero che l'appellante, detenuto presso l'### di ### di ### dal mese di settembre 2014 sino al mese di agosto 2023 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 20 et ss.  della L. 354/1975.   Alla luce di tali considerazioni, rimanendo così assorbita ogni altra questione proposta dalle parti, l'appello merita parziale accoglimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, il Ministero appellato va condannato a pagare all'appellante la somma complessiva di € 3.682,10 pari al differenziale tra la somma richiesta (€ 4.556,22) e quanto dovuto una volta scorporata la somma indicata a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, ossia € 874,12, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.   La condanna del Ministero appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.  P.Q.M.   La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna il Ministero appellato a corrispondere all'appellante la somma complessiva di € 3.682,10 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione; condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.350,00 per il primo grado e in € 962,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi.  ### 27/11/2025 ### est. ### de'

causa n. 2141/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Beatrice Marrani, Fabio Eligio Anzilotti Nitto De' Rossi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4741/2025 del 23-02-2025

... contratto sarebbe scaduto con rimessione alla ### penitenziaria della facoltà di valutare la sussistenza di nuove opportunità di inserimenti lavorativi; in appello l'### aveva ribadito che l'attività lavorativa inframuraria era prestata secondo criteri predeterminati di rotazione ed avvicendamento ex art. 20 co.5 L. 354/75, al fine di consentire, nel rispetto della funzione riabilitativa, l'accesso al lavoro di un maggior numero di detenuti, sicché alla scadenza del termine, non ravvisandosi la volontà dell'amministrazione di privarsi definitivamente delle prestazioni del soggetto, verrebbe meno il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione. La Corte torinese, premesso il quadro normativo ed in particolare gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 22/2015, ha precisato che il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione sia riconducibile all'iniziativa del datore, a lla sua sfera di influenza ed alle sue prer ogative imprenditoriali, dovendosi ad esse ricollegare la cessazione del 3 rapporto anche nel caso di di missioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e che non v'era prova che alla scadenza contrattuale l'attività sia stata affida ta ad altro (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 16296-2020 proposto da: I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### STUMPO, ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 30, presso lo studio ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 886/2019 della CORTE ### di TORINO, depositata il ### R.G.N. 229/2019; ### e lavoro carcerario R.G.N. 16296/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal ###. #### 1. La Corte d'A ppello di To rino ha respinto l'appello di INPS confermando la pronuncia di primo grado di condanna in favore di ### al pagamento della prestazione ### denegata in sede amministrativa, per la cessazione dell'attività lavorativa svolta durante lo stato di detenzione presso la ### di ### con contratto a termine dall'1/3/2016 al 31/10/2016. In primo grado il Tribunale, disattendendo la tesi dell'istituto previdenziale, aveva escluso che il rapporto fosse “sospeso” e non già “cessato” alla scadenza del termine, come dimostrerebbero la cessazione del versamento contributivo ed il contenuto di un documento prodotto dall'originario ricorrente dal quale risultava che con la cess azione del progetto di assegnazione il contratto sarebbe scaduto con rimessione alla ### penitenziaria della facoltà di valutare la sussistenza di nuove opportunità di inserimenti lavorativi; in appello l'### aveva ribadito che l'attività lavorativa inframuraria era prestata secondo criteri predeterminati di rotazione ed avvicendamento ex art. 20 co.5 L. 354/75, al fine di consentire, nel rispetto della funzione riabilitativa, l'accesso al lavoro di un maggior numero di detenuti, sicché alla scadenza del termine, non ravvisandosi la volontà dell'amministrazione di privarsi definitivamente delle prestazioni del soggetto, verrebbe meno il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione. La Corte torinese, premesso il quadro normativo ed in particolare gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 22/2015, ha precisato che il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione sia riconducibile all'iniziativa del datore, a lla sua sfera di influenza ed alle sue prer ogative imprenditoriali, dovendosi ad esse ricollegare la cessazione del 3 rapporto anche nel caso di di missioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e che non v'era prova che alla scadenza contrattuale l'attività sia stata affida ta ad altro detenuto in ragione dei criteri di rotazione; ha anche ritenuto che lo stato di disoccupazione da lavoro penitenziario sia equiparabile a quanto consegue alla perdita del lavoro “libero”, e che l'art. 19 L.56/87 -secondo il qu ale lo stato di detenzione non co stituisce decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazionesi riferisca al trattamento fruito dal lavoratore che abbia perso il posto di lavoro per aver iniziato un periodo di detenzione.  ### si desume anche dalle disposizioni di cui all'art.  20 L.354/75 sul carattere non afflittivo del lavoro penitenziario e sua remuner azione, sull'organizzazione e metodi di lavoro idonei a far acquisire un'adeguata preparazione professionale, sulla durata delle prestazioni e le garanzie e tutele assistenziali e previde nziali, per consentire un trattamento quanto più prossimo al lavoro libero, riconosciute anche in alcune pronunce della Corte Costituzionale con applicazione delle leggi vigenti, compresa la disciplina del trattamento di disoccupazione ### nella misura e decorrenza di legge.  2. Avverso la sentenza l'### propone ricorso affidandosi ad un unico motivo, a cui il ### interpone controricorso.  ### 1. Con l'unico motivo, spiegato ai sensi dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., il ricorrente istituto censura la violazione degli artt. 1, 3 co.1, e 7 del d.lgs. n.22/2015 in relazione all'art. 20 della L.  354/75 recante norme sull'ordinamento penitenziario; sostiene che le pronunce della Corte Costit uzionale non hanno determinato una totale e completa equiparazione del lavoro in carcere al lavoro del libero mercato, stanti le peculiarit à 4 derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi di sciplinari e di sicurezza propri dell'ambiente carcerario, e considerate anche alcune differenze strutturali, quali la circostanza che i detenuti non sottoscrivono un contratto ma vengono assegnati al lavoro, non ricevono una retribuzione ma una mercede infer iore ai limiti della contrattazione collettiva, e soprattutto la caratteristica che il lavoro penitenziario ass ume un'importante ed essenziale funzione rieducativa e riabilitativa del condannato. Quanto al requisito di involontarietà di perdita dell'occupazione, evidenzia il ricorrente che deve trattarsi di eventi riconducibili all'iniziativa del datore e alle sue prerogative imprenditoriali, ma nel caso in esame la cessazione non era dovuta ad un provvedimento datoriale bensì alla scadenza del contratto per cessazione del progetto per il quale si era proceduti alla assegnazione al lavoro (progetto “### Ammende” che finanzia i progetti lavorativi dei detenuti di tu tta ### a), non assimil abile al licenzi amento; inoltre il lavoro carcerario esula dalle logiche imprenditoriali e di crisi di mercato in quanto av endo natura obbl igatoria ed essendo finalizzato alla rieducazione del detenuto, soggiace al rispetto dei criteri oggettivi di assegnazione con imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; ed infine, lo stato di disoccupazione involontaria richiede non solo la condizione di disoccupazione ma anche la condizi one del la disponi bilità al collocamento secondo eventuali proposte dei ### per l'### quest'ultima incompatibile con lo stato di detenzione, che non consente al detenuto di rendersi disponi bile allo svolgimento di un'attività lavorativa e di porsi alla ricerca di una nuova occupazione. In assenza di una totale equiparazione del lavoro carcerario al lavoro nel libero mercato, conclude per la cassazione della sentenza impugnata. 5 2. Nel controricorso l'interessato eccepisce l'inammissibilità del ricorso per contraddittorietà e difetto di tassatività, specificità e precisione nei motivi della censura, e ne deduce l'infondatezza non ess endo riconducibile la cessazione del rapporto ad un a manifestazione di volontà del lavoratore né risulta che l'attività prestata dall'appellato sia stata affidata ad altro detenuto, per rotazione; quindi ricorr e la condizione di involontarietà del proprio s tato e l'aff ermazione di un trattamento quanto più prossimo a quello del lavoro libero. In ottica costituzionale, poi, va ribadita la protezione del lavoro carcerario affinché lo stato di detenzione non pregiudichi le libertà personali nè disconosca le posizioni soggettive e l'affermazione dei diritti della persona. 
Nel caso specifico, allo scadere del contratto di lavoro a termine l'appellato si era venuto a trovar e involontariamente in uno stato di disoccupazione ed andava garantita la sua tutela assicurativa e previdenziale. Insomma nessun elemento ostativo al diritto alla prestazione può ravvisarsi nel disposto dell'art. 7 d.lgs. 22/2015. Nelle memorie di udienza ribadisce le difese ed evidenzia la novità del motivo sull'art. 20 L. 353/75 e l'irrilevanza della rotazione.  3. Il motivo di ricorso va respinto per le ragioni che seguono.  4. La disciplina del lavoro intramurario ha subìto modifiche con l'evoluzione dei diritti del lavoratore e l'attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene detentive. Il lavoro svolto all'interno degli istituti carcerari ed alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria era inizialmente configurato come parte integrante della pena (all'art.1 del R.D. 787/1931 si affermava che in ogni stabiliment o carcer ario le pene si scontano con l'obblig o del lavoro , ed agli artt. 114 e ss. ne veniva disciplinata l'organizzazione) e come strumento di ordine 6 e disciplina del detenuto; la ### n.354 del 1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario (in particolar e l'art. 20) ha superato tale impostazione e, nell'ottica della finalità rieducativa della pena ex art. 27 III co. Cost., il lavoro ha perso il carattere di afflitti vità per divenire uno strumento centrale del trattamento del detenuto, nella globale finalità rieducativa e di reinserimento nella collettività, per la sua non desocializzazione in conseguenza dello stato di reclusione. Sono stati riconosciuti al lavo ratore detenuto vari diritti so ggettivi, intimamente connessi alla posizione del lavoratore: nel testo originario dell'art. 20 O.P., affidato agli istituti penitenziari il compito di favorire “in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati” ed esplicitamente affermato che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, si prescriveva, al terzo comma, l'obbligatorietà del lavoro per i condannati, dicitura non più riprodotta nel testo del novellato art. 20 (riforma dettata dal d.lgs. 124/2018), al cui terzo comma è invece affermato che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavo ro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. All'obbligo del lavoro, su cui si modulava l'oggettiva determinazione di criteri di assegnazione come introdotti dalla L. n.296/1993 di modifica del sesto comma dell'art. 20 (fra i quali compare l'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, oltre ai carichi familiari, la professionalità, e le precedenti e future attività con formazione di graduatorie) si è affiancato il riconoscimento di vari diritti soggettivi, primo fra tutti (lo riportava anche il previgente testo dell'art. 20 ult. co.), la durata delle prestazioni lavorative non superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti, il 7 riposo festivo (cui è stato aggiunto anche il diritto al riposo annuale retribuito) e “la tutela assicurativa e previdenziale”
è ben possibile che la regolamentazione di tale rapp orto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circ ostanza che il datore di lavoro possa co incidere co n il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la ### deve ass istere ogni rapporto di lavoro subordinato» e d'altronde è stato anche rammentato che «la ### sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni"».  5. Quanto precede consente di superare agevolmente la prima questione sollevata dall'### circa la discussa equiparazione del lavoro in carcere con il lavoro del libero mercato; le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambient e carcerario non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavorato re nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento. 8 6. È evidente che l'evo luzione normativa e giu risprudenzi ale abbia eroso nel tempo il carattere di specialità del lavoro intramurario riconoscendo in favore del lavoratore detenuto i diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e le azioni esperibili innanzi al gi udice del lavoro, conservando il rapporto la sua causa tipica, la sua funzione economico sociale, inerente allo scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso remunerativo. Il fine di rieducazione e reinserimento sociale non influisce, dunque, sui contenuti della prestazione e sulla modalità di svolgimento del rapporto, ed anzi, può ben affermarsi che “il lavoro carcer ario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi”. Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'### va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa, assimilazione già affermata in altre pronunce di legittimità (cfr. Cass. sent.  5605/1999 in tema di giurisdizione sulle contro versie per differenze retributive, sent. n.9969/2007 in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore, ed anche ord. n.21573/07 e n.3062/15 su voci retributive e trattenute datoriali, ord. 27340/19 e 8055/1991 in tema di responsabilità datoriale ed obblighi di sicurezza art. 2087 c.c., ord. n.12205/19 e 20055/09 in tema di competenza territoriale).  7. Non si so ttrae all'evidenziata equiparazion e la tutela previdenziale spettante ai lavorato ri detenuti, espl icitamente affermata dall'art. 20 comma 13 (già ultimo comma del testo originario) della L. n.354 del 1975. Si noti che alcune specifiche prestazioni sono riconosciute espressamente dalle disposizioni normative (art. 23 Ord. Pen. in tema di assegni familiari, art. 19 L.56/87 su indennità di disoccupazione, art. 17 DPR 230/2000 in tema di assistenza sanitaria); può quindi rilevarsi che il lavoro 9 intramurario sia del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche per qu anto concerne gl i aspetti applicativi del regime previdenziale stante la finalità ineludibile dell'art. 38 comma 2 Cost. Le peculiarità del rapporto di lavoro, dunque, non rilevano ai fin i della questione sulla spettanza o meno della tutela previdenziale, per la quale oc corre guar dare alla natura e funzione della tutela medesima.  8. Recentemente questa Corte (sent. n.396/2024) ha già avuto modo di affrontare tu tte le medesime questioni sollevat e dall'### sostenendo la compatibilità della prestazione ### al detenuto che versi in stato di disoccupazione involontaria. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al redd ito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali; tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifes tazione di volon tà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una liber a scelta del lavoratore). ###à ricorre anche nel caso di scadenza della pena e co nseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile in virtù ed a segui to di provvedi menti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva. 10 9. Nel caso in esame il detenuto è stato assegnato in base ad uno specifico progetto di assunzione a tempo determinato per il quale, al di là della condizione di obbligatorietà del rapporto antevigente alla modifica normativa del 2018, non assume rilievo la scelta deterministica del detenuto né in fase genetica del rapporto (su tipologia e condizioni contrattuali, su modalità e durata delle prestazioni) né in fase conclusiva (si tratta di una scadenza già prevista in contratto); l'involontarietà della perdita di occupazione è dipesa dalla preroga tiva datoriale che non risulta rinnov ata con nuova assegnazione in rotazione. Sul punto, l'### ha precisato che non si era trattato di cessazione del rapporto ma di sospensione, mentre non risulta in sentenza l'avvenuta attuazione dei criteri di avvicendamento nei posti di lavoro (come prevede l'art. 20 co.5, lett.c), laddove è invece richiamato il contenuto di un documento afferente la rimessione alla ### alla cessazione del progetto, della “facoltà di valutare la sussistenza di nu ove opportunità di inseri menti lavorativi”, condizione ostativa ad una programmabile rotazione della stessa prestazione fra detenuti. Trattasi, pertanto, di una causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. La consapevolezza della scadenza contrattuale non impedisce né di escludere che solo su in iziativa datoriale sia stata resa preve dibile la perdita dell'occupazione né di attivare la tutela per lo stato di disoccupazione che «compete anche, per espressa previsione di legge, in re lazione ad eventi obiettivi, quale la sca denza del termine apposto al rapporto temporaneo, a prescindere dalla volontà delle parti»; così la sent. n.396/2024 che prosegue: «Ricondotto, in generale, il lavoro del detenuto alle dipendenze dell'### penitenzi aria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che il richiamato art. 20 dell'O.P. 11 garantisce ai detenuti “la tutela assicurativa e previdenziale”, ed escluso che la cessazione del rappor to lavor ativo possa considerarsi volontaria, non consta alcuna ragione che renda il lavoro carcerari o incompatibile con il riconoscimento della ### in caso di perdita del primo. 40. Da un lato, anzi, va sottolineato che è fatto del tutto pacifico che l'### penitenziaria versa all'### i contributi per la disoccupazione anche per i detenu ti lavorator i, elemento questo utile a corroborare la soluzione che riconosce all'ex-detenuto la tutela previdenziale richiesta. 41. Dall'altro lato, non è rilevante che l'### penitenziaria non persegua scopi di lucro, essendo pacifico che la ### spetta a tutti i lavoratori di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 22, anche se dipendenti da enti che non perseguono scopi di lucro, quali, ad esempio, gli ### del terzo settore (cfr. artt. 4, comma 1, e 8 d.lgs. n. 117 del 2017). 42. 
Non pu ò rilevare nemmeno che i posti di lavoro venga no assegnati ai detenut i «a rotazione», atteso che si tratta di modalità necessari a a conciliare l'impegno sancito a car ico dell'### di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art.  15, co. 2, O.P.) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta di lavor o in carcere, da cui non può dipendere alcuna conseguenza in termini di trattamento previdenziale».  10. Infondata è l'ulteriore osservazione svolta da ### sulla incompatibilità della condizione di disoccupazione involontaria del detenuto in ragione dell'indisponibile dichiarazione di incollocabilità al lavoro poiché è previsto sia l'inserimento del detenuto disponibile al lavoro nelle graduatorie interne formate a cura della ### di cui all'art. 20 commi 4 e 5 L.354/75 (trattasi di elenchi “per l'assegnazione al lavoro dei detenuti 12 P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese fra le parti. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico rrente, dell'ulterior e importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 14 novembre 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Orio Attilio Franco

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10938/2025 del 29-10-2025

... detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Ora per il periodo oggetto di causa la ### istituita in forza della normativa richiamata aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, ma è pacifico che essa non si sia più riunita per lungo tempo dopo il 1993 sino a ottobre 2017. Invero è incontestato che la ### si sia riunita l'ultima volta il ### e che abbia provveduto ad elaborare e trasmettere all'amministrazione la tabella mercedi inerente il semestre 1.11.1993-30.4.1994 aggiornata alle tariffe dei contratti nazionali di lavoro vigenti alla data del 1° novembre 1993: nella tabella in questione è indicata la retribuzione mensile (comprensiva della paga base, indennità contingenza, somma forfettaria; quota tredicesima e quota di anzianità) e l'elenco dei contratti collettivi di lavoro presi a riferimento. Tuttavia dopo quella data (10.11.1993) la ### di cui all'art. 22 legge 1975 n. 354 non si è più riunita e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### - ### Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 45209 del ### degli ### dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 29.10.2025 e vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### via dei ### n. 12 presso l'### dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege RESISTENTE I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliat ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura in atti RESISTENTE OGGETTO: richiesta differenze retributive lavoro carcerario ### E ### Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, premettendo di essere stato detenuto dal mese di agosto 2010 sino al mese di maggio 2011 presso l'### di ### dal mese di maggio 2011 sino al mese di gennaio 2021 presso l'### “N.C.” di ###, dal mese di gennaio 2021 sino alla data di redazione del ricorso presso l'### di ### di ### esponeva che dal mese di settembre 2010 sino al mese di dicembre 2020 aveva continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero resistente ai sensi degli artt. 20 e ss. L. 354/1975 e che fino al settembre del 2017 aveva svolto le mansioni e gli orari indicati nel ricorso percependo somme inferiori al dovuto e chiedeva al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, di: a) accertare e dichiarare il diritto - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi; b) conseguentemente, condannare il Ministero resistente a corrispondergli l'importo di ### 4.804,17 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di ### 329,57 a titolo di trattamento di fine rapporto; e, così, complessivamente la somma di ### 5.133,74 risultante dai conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero la somma ritenuta di giustizia; c) oltre accessori di legge; d) con ogni conseguenza in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero resistente che preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. 
Si costituiva, altresì, in giudizio l'### chiedendo che - ove ritenute fondate le ragioni di parte ricorrente - fosse dichiarato l'obbligo contributivo a carico del Ministero resistente e, per l'effetto, lo stesso fosse condannato a versare all'### la contribuzione che dovesse risultare dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335. 
Fallito il tentativo di conciliazione e istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 29.10.2025 con la pubblica lettura della sentenza.  1. Infondata appare preliminarmente l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal Ministero.  1.a. Giova sul punto procedere ad una breve ricostruzione diacronica della fattispecie in esame. 
Il lavoro penitenziario nasce storicamente in funzione strettamente punitiva (### pen. 1889; Reg. penitenziario 1931) senza potersi configurare quale rapporto lavorativo subordinato: l'assenza della natura contrattuale della prestazione giustificava un trattamento diverso e deteriore del detenuto. 
A partire dagli anni '70, tuttavia, si è valorizzata la prospettiva rieducativa della pena (art. 27 Cost.; ### d'### 19.1.1973) e si è pervenuti alla ### dell'### penitenziario, con una diversa regolamentazione del lavoro carcerario in senso non più afflittivo (### 354/75). 
Il lavoro penitenziario ha, dunque, oggi funzione rieducativa (Corte cost. 158/2001) e anche la sua obbligatorietà si pone come uno dei mezzi di recupero della persona: allo stato di detenzione si affianca uno specifico rapporto di lavoro subordinato (Corte cost. 341/2006).  ###. 20 della L. 354/75 è stato poi da ultimo sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs.  124/2018: il nuovo testo prevede ora l'eliminazione del riferimento dell'obbligatorietà del lavoro carcerario, posto che essa era in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario ed è stato previsto che l'organizzazione del lavoro penitenziario debba riflettere quello della società libera. 
È inoltre stata prevista la costituzione di un'apposita ### presso ogni ### penitenziario che stabilisce autonomamente le regole per l'avvicendamento nel lavoro dei detenuti e forma gli elenchi dei detenuti da cui attingere a rotazione. 
Pertanto nell'attuale assetto normativo il detenuto che lavora è remunerato, ha diritto alle ferie, alle assenze per malattia retribuite, ai contributi assistenziali e previdenziali e percepisce non più una mercede, ma una vera retribuzione.  1.b. Ciò posto, resta tuttavia la stretta connessione tra lavoro, detenzione e funzione rieducativa della pena: è tale funzione che unifica i rapporti di lavoro e li rende differenti dal lavoro libero. 
Inoltre il contesto in cui lavora il detenuto è caratterizzato dal metus, perché connotato da assenza di libertà personale e dalla sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva. 
La Suprema Corte osserva sul punto: “In particolare… nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al metus datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati… le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'### penitenziaria… non sussiste alcuna possibilità di prevedere… se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa…” (Cass. 17484/2024). 
Ecco dunque che il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di metus. 
Se dunque è vero che con la riforma di cui ai d.lgs. 123 e 124 del 2018 il nuovo quadro normativo del lavoro svolto dai detenuti è stato allineato a quello dei cittadini liberi, tuttavia permane una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituzione penitenziaria e di metus perché egli si trova in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non ha alcun potere di controllo e di scelta.  1.c. Questo essendo il quadro di riferimento non rilevano ai fini del decorso del termine di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto le cessazioni intermedie del suo rapporto di lavoro, che a ben guardare non sono neppure autentiche cessazioni dello stesso, quanto piuttosto delle sospensioni temporanee nell'ambito di un unico contesto detentivo. 
In realtà la cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante anche ai fini della ### ( 396/2024). 
Pertanto la Suprema Corte nei suoi più recenti arresti ha affermato il principio di diritto per cui “in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto” (Cass. 5510/2025; ma lo stesso identico principio si trova in Cass.22076/2024 e in Cass.17484/2024; cfr. anche Cass. 2092/2024; Cass. 17476/2024; 17478/2024). 
Cioè, osserva la Corte, la prescrizione decorre - prima della fine dello stato di detenzionesolo se e nella misura in cui l'### alleghi e dimostri il momento nel quale il rapporto di lavoro debba considerarsi effettivamente concluso per sopravvenienze quali lo stato di salute, l'età, l'idoneità al lavoro, ecc..  1.d. Applicando le osservazioni sopra svolte al caso di specie emerge che nella specie l'### si è limitata genericamente ad affermare che il rapporto lavorativo in questione ha subito numerose interruzioni (da maggio 2011 a luglio 2014; da settembre 2014 a gennaio 2015; da febbraio 2016 a maggio 2016; nel settembre 2016; da dicembre 2016 a giugno 2017; infine, a settembre 2017) senza però assolvere in alcun modo all'onere della allegazione e della prova dell'effettiva e definitiva cessazione del rapporto nel corso della detenzione. 
Semmai, anzi, le riferite “interruzioni” comprovano ulteriormente che il rapporto non sia mai di fatto cessato per il periodo che viene qui in rilievo, trattandosi di pause intermedie che non configurano neppure autentiche cessazioni del rapporto, quanto piuttosto delle sospensioni temporanee dello stesso, in unico contesto detentivo. 
Quanto all'obiezione per cui sono intercorsi più di cinque anni tra l'ultima prestazione oggetto della domanda di controparte (settembre 2017) e la data della notifica del presente ricorso occorre rimarcare che anche essa è infondata, atteso che nel caso di specie lo stato detentivo è perdurato ininterrottamente anche dopo il 2017 e tuttora sussiste. 
Pertanto, salvo che non vi sia evidenza di fatti oggettivi che sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto (quali - ad esempio il raggiungimento del limite di età lavorativa, l'inidoneità sopravvenuta al lavoro, le condizioni di salute del detenuto, ecc.) il rapporto di lavoro del detenuto cessa con lo stato di detenzione, né può ravvisarsi la sua conclusione nell'avere il lavoratore richiesto il pagamento del t.f.r., perché se è vero che quella richiesta postula in chi la fa l'implicita allegazione della sua cessazione (essendo notoriamente il t.f.r.  esigibile solo al momento della cessazione del rapporto) è anche vero che la richiesta potrebbe essere infondata e dunque non corrispondere alla reale situazione di fatto che è l'unica alla quale occorre attribuire rilievo, secondo le condivisibili affermazioni della Suprema Corte.  ### è quindi infondata.  2. Passando al merito il ricorso è parzialmente fondato.  2.a. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso gli ### penitenziari sopra richiamati, nel periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal Ministero a far data dall'ottobre 2017. 
Il meccanismo di determinazione della tabella delle mercedi nel periodo controverso era quello di cui all'art. 22 L. 354/75 per cui “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.” Tale meccanismo è stato oggi sostituito dalla previsione di cui all'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 per cui “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. 
Ora per il periodo oggetto di causa la ### istituita in forza della normativa richiamata aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, ma è pacifico che essa non si sia più riunita per lungo tempo dopo il 1993 sino a ottobre 2017. 
Invero è incontestato che la ### si sia riunita l'ultima volta il ### e che abbia provveduto ad elaborare e trasmettere all'amministrazione la tabella mercedi inerente il semestre 1.11.1993-30.4.1994 aggiornata alle tariffe dei contratti nazionali di lavoro vigenti alla data del 1° novembre 1993: nella tabella in questione è indicata la retribuzione mensile (comprensiva della paga base, indennità contingenza, somma forfettaria; quota tredicesima e quota di anzianità) e l'elenco dei contratti collettivi di lavoro presi a riferimento. 
Tuttavia dopo quella data (10.11.1993) la ### di cui all'art. 22 legge 1975 n. 354 non si è più riunita e il ricorrente, per il lavoro svolto, ha ricevuto gli importi stabiliti nella predetta delibera del 1993. 
La mancata determinazione della ### sull'aggiornamento della mercede non giustifica, ad avviso del Tribunale, la cristallizzazione della mercede ed il mancato adeguamento della stessa. 
La disposizione dell'art. 22 legge 1975 n. 354 introduce un parametro, vincolante per l'amministrazione, di adeguatezza e proporzionalità del trattamento retributivo, in conformità del principio sancito dall'art. 36 della ### e tenuto conto della particolarità del lavoro carcerario, prendendo a base della mercede spettante il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. 
Da ciò discende che la remunerazione, nel periodo controverso sino al settembre 2017 compreso, non trovasse aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.  2.b. Ciò posto in termini generali, la domanda di adeguamento della mercede concretamente proposta nel presente giudizio presenta idonei elementi di determinazione in ordine alla qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta ed in ordine al trattamento retributivo spettante. 
Segnatamente il ricorrente ha dedotto di avere svolto per l'amministrazione resistente dal mese di settembre 2010 fino al settembre 2017 diverse mansioni di “inserviente di cucina”, di “cuciniere”, di “spesino”, di “portavitto”, di “scopino” e di “barbiere”, il tutto come da prospetto contenuto nel ricorso che indica i periodi di svolgimento delle singole mansioni e gli orari. 
A sostegno dell'effettivo espletamento della prestazione lavorativa dedotta in giudizio, peraltro neppure contestata dalla parte resistente, rilevano le buste paga prodotte agli atti, alle quali il ricorrente si è riportato e da cui risultano i periodi lavorati, le mansioni ed il numero di ore svolte (doc. 3 fasc. ric.). 
Insomma il ricorrente ha compiutamente dedotto e dimostrato le caratteristiche della propria prestazione lavorativa (si ripete in termini di durata, di mansioni, di orario). 
Il ricorrente ha, poi, allegato che le attività lavorative svolte corrispondono rispettivamente alla categoria A (cuciniere e barbiere; ### e ### liv. 5), alla categoria B (spesino; #### e ### liv. 6) e alla categoria C (inserviente di cucina, portavitto, scopino; #### e ### liv. 7). 
Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi inseriti nel ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle giornate lavorate sono state correttamente calcolate con riguardo alla paga pase, alla tredicesima mensilità tenuto conto, quanto al percepito ed al numero di giorni lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui al ### di riferimento tenuto conto delle categorie A, B e C, delle mansioni richiamate nei prospetti paga e del computo del maturato operato con il dovuto abbattimento 1/3 tenuto conto dei corrispondenti livelli 5°, 6° e 7° dei dipendenti addetti ai servizi mensa ed alberghi i cui minimi sono stati parametrati alle tabelle di cui al ### alberghi-### Al lavoratore compete, altresì, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, correttamente calcolata quale diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2001), giacché pur emergendo la corresponsione in busta paga, i relativi importi sono stati liquidati sulla base delle tabelle non aggiornate applicate dall'amministrazione, sicché in misura inferiore al dovuto. 
Non può invece essere riconosciuto il t.f.r. richiesto (€ 329,57) , il quale - come noto - diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, circostanza che non si è allo stato ancora verificata: invero secondo le allegazioni dello stesso ricorrente il rapporto di lavoro intrattenuto con l'amministrazione resistente è unico ed unitario e cessa o in presenza di fattori oggettivi, che nella specie ha affermato essere insussistenti ovvero al momento della scarcerazione, evenienza che non si è ancora verificata. 
Insomma il ricorrente avrebbe dovuto chiaramente allegare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro penitenziario nel mese di dicembre del 2020 (data di espletamento dell'ultimo servizio), ciò che invece non è stato fatto, né nel ricorso, né nei successivi scritti difensivi e dunque il t.f.r. non può essere richiesto.  2.c. ### contesta, poi, la debenza di alcune voci richieste dal ricorrente e segnatamente: - quattordicesima mensilità: - ROL.  ### è fondata atteso che la quantificazione del dovuto ex art. 20 ### deve avvenire in via equitativa e dunque i minimi del ### di analogo settore rispetto alla tipologia di attività espletata, vengono utilizzati quali parametri di riferimento e non applicati in via diretta. 
Pertanto l'ammontare richiesto per tali voci di fonte meramente contrattuale deve essere decurtato nella misura: - di euro 161,57 per quattordicesima anno 2010 e di euro 13,64 per rol 2010; - di euro 168,74 per quattordicesima anno 2011 e di euro 13,57per rol 2011; - di euro 45,60 per quattordicesima anno 2014 e di euro 3,39 per rol 2014; - di euro 238,73 per quattordicesima anno 2015 e di euro 19,35 per rol 2015; - di euro 55,82 per quattordicesima anno 2016 e di euro 4,50 per rol 2016; - di euro 21,61 per quattordicesima anno 2017 e di euro 1,55 per rol 2017; e quindi per complessivi € 748,08 2.d. Concludendo, le differenze per mercede complessivamente dovute anziché ammontare ad € 5.133,74 devono essere correttamente quantificate in € 4.056,09 (5.133,74- 329,57 - 748,08).  3. Certamente poi vige il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.22 comma 36 L.724/1994, norma che risulta aver superato anche il vaglio di costituzionalità (sent. n. 82/2003) e quindi non è dovuto il pagamento della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 11 agosto 2014, n. 17869).  4. Il ricorrente ha domandato, infine, che sulle somme dovute sia operata la regolarizzazione contributiva. 
Tuttavia, la domanda non può essere accolta per prescrizione del diritto al versamento, istituto che opera di diritto e che quindi non richiede specifica eccezione ad opera dell'### creditore.  ###. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce infatti che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto operarsi il pagamento: nella specie il quinquennio è abbondantemente decorso.  5. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'### e per compensarle per la metà tra ricorrente e Ministero attesa la parziale reciproca soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - condanna il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.056,09 oltre interessi legali come per legge; - rigetta per il resto il ricorso; - compensa le spese di lite tra ricorrente e Ministero per un mezzo e pone il residuo mezzo a carico di quest'ultimo frazione che liquida in complessivi per compenso € 1.313,00, oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; - compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'#### 29.10.2025 

Il Giudice
del ###ssa ### n. 45209/2024


causa n. 45209/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valentina Cacace

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