blog dirittopratico

3.686.364
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25146/2023 del 23-08-2023

... ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: ### MOBILITÀ S.P.A., domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati #### (####), ### (###) e ### (###) -ricorrente CONTRO ### E ### elettiv amente domiciliata in ### I 12, p resso l'### (ADS ###) che la rappresenta e difende -controricorrente avverso SENTENZA di ### della CAMPANIA 2754/24/2019 depositata il ###. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ### 2 di 8 ###: 1. In data 23 febbraio 2017, ### MOBILITÀ S.P.A. ### - esercente l'attività di trasporto pubblico locale su ferro e g omma per la città di Napoli e alcuni comuni dell'hinterland e di gestione dei parcheggi di interscambio e degli ascensori - presentava all'### de lle ### di Napoli 1 istanza ai sensi degli artt. 14 e 52 D.Lgs. n. 504 nel 1995, volta ad ottenere il rimborso della somma di euro 4 08.983,83, “per il recupero degli importi versati per gli acquisti di energia elettrica, effettuati nei 24 m esi precedenti l'istanza, con accisa indebitamente pagata”. In dat a 13 marzo 2007 , all'esito d ell'istruttoria, l'Uf ficio emetteva provvedimento di dini (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: ### MOBILITÀ S.P.A., domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati #### (####), ### (###) e ### (###) -ricorrente
CONTRO ### E ### elettiv amente domiciliata in ### I 12, p resso l'### (ADS ###) che la rappresenta e difende -controricorrente avverso SENTENZA di ### della CAMPANIA 2754/24/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ### 2 di 8 ###: 1. In data 23 febbraio 2017, ### MOBILITÀ S.P.A. ### - esercente l'attività di trasporto pubblico locale su ferro e g omma per la città di Napoli e alcuni comuni dell'hinterland e di gestione dei parcheggi di interscambio e degli ascensori - presentava all'### de lle ### di Napoli 1 istanza ai sensi degli artt. 14 e 52 D.Lgs. n. 504 nel 1995, volta ad ottenere il rimborso della somma di euro 4 08.983,83, “per il recupero degli importi versati per gli acquisti di energia elettrica, effettuati nei 24 m esi precedenti l'istanza, con accisa indebitamente pagata”. 
In dat a 13 marzo 2007 , all'esito d ell'istruttoria, l'Uf ficio emetteva provvedimento di diniego. In particolare, osservava che l'istanza, “priva di qualsiasi documentazione a corredo”, non poteva “trovare accoglimento in quanto, ai fini di un eventuale rimborso, il soggetto titolato ad ave re rapporti con l'### finanziaria è il soggetto passivo dell'imposta fornitore dell'energia elettrica, nella fat tispecie l'### s.p. a., e non l'acquirente finale, ### s.p.a., al quale viene traslato l'obbligo tributario nell'ambito di un fenomeno meramente economico”.  2. La contribuente impugnava il suddetto provvedimento e la CTP di Napoli , con sente nza n. 154 21/11/ 2017 depositata il 7 novembre 2017, rigettava il ricorso.  3. La contribuente proponeva appello, respinto dalla CTR della ### con la senten za in epigrafe, sulla base delle seguenti motivazioni: La Suprema Corte di cassazione ha pacificamente individuato i soggetti passivi di imposta nel fabb ricante, n ell'intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello Stato e, nel caso dell'energia elettrica, nel fornitore della stessa; e ciò sulla 3 di 8 considerazione che tali soggetti siano t enuti ‘ope legis' al pagamento del tributo e che l'esercizio del diritto di rivalsa (sul consumatore) dell'onere corri spondente all'imposta sia un fenomeno meramente economico, diverso, pertanto, dalla sostituzione tributaria. 
Muovendo da tale impostazi one la Corte h a costantemente affermato, quale primo corollario, la diversa natura del rapporto tributario, intercorrente tra il fornitore dei prodotti energetici e l'### finanziaria, da quello contrattuale tra il fornitore e l'utente consumato re finale […], facendone da ciò conseguire - quale ulteriore coro llario - l'esclusiva legittimazione del fornitore-soggetto passivo a richiedere il rimborso dell'accisa indebitamente versata ed il correlato onere del consumatore finale ad agire civ ilisticamente nei confronti del fornitore per la restituzione della parte del prez zo indebitamente corrisposta …. 
La dist inzione tra le due diverse azioni restit utorie e speribili, rispettivamente, dal fornitore dal consumatore è stata peraltro ritenuta conforme alla disc iplina europea del le accise dall a Corte di giustizia …. 
Si tratta, quanto al diritto al rimborso dell'utente finale, allorché costui intende agire nei confronti dell'### delle ### per la restituzione dell'imposta addebitata in via di rivalsa, di una domanda di ripetizio ne dell'ind ebito (ripetizione della parte di prezzo corrispondente al l'accisa, indebitamente corrisposta in quanto sussistevano i p resupposti dell'esenzione in ragi one della particolare destinazione d'uso), in relazione alla quale questa ### non ha giurisdizione, ai sensi [dell']art. 2 D.Lvo n. 546/92. 
Così interpretata la domanda, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione della ### tributaria. 4 di 8 In ogni altra possibile accezione della domanda, la sentenza di primo grado merita conferma. Non è infatti possibile dilatare il novero dei soggetti legittimati all'azione restitutoria: i soggetti passivi dell'accisa, come t ali aventi diritto al rimborso, sono esclusivamente i fornitori di energia e lettrica poich é il versamento, ritenuto indebito, è stato effettuato da costoro.  4. La contrib uente propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l'### delle D ogane e dei ### oli con controricorso.  ###: 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.L gs. n. 546 del 1992, con rif erimento all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc.  1.1. “Appare incontrovertibile la sussistenza della giurisdizione tributaria in un giudizio promosso dal consumatore finale avverso il diniego di rimborso dell'accisa sull'energia elettrica indebitamente versata su un'a ttività produttiva esente […. L]'AMN doveva recuperare l'accisa sull'energia elettrica e l'accisa non può negarsi essere un tributo : alla luce di tale assunto la norma a cu i fare riferimento non poteva che essere proprio l'art. 2 del D.Lgs.  546/92”.  2. Con il secondo motiv o di ric orso si denuncia vio lazione e falsa applicazione degli artt. 14, 52 e 53 D.Lgs. 504 del 1995, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in punto di “carenza di legittim azione passiva in capo all'### delle Dogane”.  2.1. “### strumento a disposizione della contribuente ANM per far valere i p ropri diritti in sede ###ricorso tributario, e non una cit azione, propo sto innanzi la Co mmissione tributaria, e non il giudice ordinario, contro un'Am ministrazione 5 di 8 finanziaria, e non un privato fornitore di energia elettrica”. ###. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992 ricomprende tutti i tributi di ogni genere e specie e “un'interpretazione contraria comporterebbe il paradosso che l'### pu r in presenza d i un rapporto tribu tario, [fosse] costretta ad intraprendere un'azione civilistica, citando in giudizio il fornitore di energia, per ottenere il rimborso di un tributo”. Ciò è tanto vero che Cass. n. 14200 del 2019, “seppur discostandosi in generale da un consolidato orientame nto in mate ria, fa salva la possibilità per il ‘consumatore fina le' di richiedere il rimborso direttamente all'### finanziaria nel caso in cui l'azione avverso il fornit ore di e nergia si riveli gravosa […]. La recente sentenza della ### a Corte sembra quasi an ticipare le conclusioni cui è giunto il ragionamento intrapreso dalla scrivente”. 
Invero, “la difficoltosa in terlo cuzione potenziale con il soggetto fornitore, ### s.p.a., le cui vicende societarie, come da allegata visura, apparvero ed appaiono complesse”, ha comportato “che il contenzioso dovesse essere instau rato con l'ente imp ositore, proprio a riprova del fatto che un diritto sacrosanto all'agevolazione debba essere tutela to nei modi pro pri del giudizio speciale tributario e non soggetto alle gravose alee dilatorie del contenzioso ordinario”.  3. I motivi, suscettibili di trattazione congiunta per comunanza di censure, sono fondati, alla stregua della seguente motivazione.  4. Cass., Sez. U, n. 6589 del 2009, Rv. 607295-01, enuncia il principio per cui “spett a alla giurisd izione tribu taria, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 (nel testo vigente a seguito della modifica a pportata dall'art. 12, comma 2, legge n. 448 del 2001) la controversia avent e ad og getto l'impugnazione di un provvedimento emesso dall'### delle ### di diniego del rimborso delle acci se sul gas met ano inglobate nel prezzo , avanzata dal consumatore sul presupp osto di avere titolo ad un'aliquota agevolata, a nulla rilevando che il prezzo del gas 6 di 8 metano, comprensivo delle relat ive accise, sia stato pag ato direttamente al soggetto erogatore del gas medesimo (nella specie il Comune) concessionario del servizio in quanto l'art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 50 4 del 1995, nel discip linare il rimbor so delle accise indebit amente pagate, non contiene alcuna indicazione specifica circa i soggett i legittimati e deve, quindi, ritenersi applicabile a tutti coloro che dimo strino di avere indebit amente pagato l'imposta”. 
La sentenza, che, come reso trasparente dalla massima, risolve unicamente una questione di giurisdizion e, a tale e sclusivo fine, evidenzia come l'art. 14, comma 2, TUA di per sé, ossia alla lettera, non individui u na specifica categoria di sogge tti legittimati a proporre richiesta di rimborso. La valutazione compiuta dall e ### alle q uali deve darsi continuità, è n el senso che l'impugnazione del diniego formatosi in via espressa o tacita sulla richiesta di rimbo rso delle acc ise formulata ai sensi de ll'art. 14, comma 2, ### a prescindere dal fatto che detta richiesta provenga dal fornitore o dal consumatore finale, fonda la g iurisdizione del giudice tributario, giacché il rapporto sostanziale dedotto ha natura tributaria e la pretesa azionata mira alla restituzione di un'imposta asseritamente indebita. 
Siffatta valutazione “ex ant e”, chiaramente limitata alla disamina dei presuppo sti fondanti la “potestas iu dicandi”, corrisponde al ripetuto insegnam ento d el ### secondo cui “le quest ioni di giurisdi zione non sorgono secondo l'esito della lite, ma derivano da due invarianti primigenie, ossia il ‘petitum' sostanziale della domanda e il tipo di esercizio del potere giurisdizionale che la parte attrice richiede al giudice” (così, a mero titolo d'esempio, Cass., Sez. U, n. 10265 del 2018, in motiv., par.  3, p. 7). 7 di 8 4.1. ### quanto precede, in riferimento a ### U, n. 6589 del 2009, per completezza, par d'uopo richiamare quanto su di essa ricordato da Cass. n. 14200 del 2019, evocata in ricorso. 
Più particola rmente, con riguardo all'affermazione, contenuta nel principio di diritto estratto d a ### U, n. 6589 del 2009, secondo cui l'art. 14, comma ### nel disciplinare il rimborso delle accise indebitam ente pagate, deve ritenersi applicabile a tutti coloro che dim ostrino di av ere indebitamente pagato l'impo sta, Cass. n. 14200 del 2019 (in motiv., par. 3 .3, p. 9) rileva come l'insegnamento del ### be n lungi dall'inge nerare alcun contrasto, si pone anzi nel solco de lla trad izionale giurisprudenza di legittimità: ciò in quanto, specifica giust'appunto Cass. n. 14200 del 2019, “sia pure con riferiment o alle accise dovute sul consumo di gas metano, è stato […] affermato che ‘il rapporto tributario inerente al pagamen to dell'imposta si svolge solo tra la ### finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l'utente consumatore' (Cass. Sez. U, 25 maggio 2009, 11987), sicché ‘il solo soggetto obbligato verso l'### finanziaria è l'ente comunale c he imme tte in consumo il gas e riscuote l'accisa inglobata nel prezzo (è una peculiarità che n on incide sulla natura del tributo che resta distinto dal prezzo del gas)' (Cass. Sez. U, 19 marzo 2009, n. 658 9). Sogge tto passivo dell'imposta dovuta per il consumo per il gas metano è quin di il fornitore, che trasla l'onere finanziario sul consumatore in virtù di un fenomeno m eramente economico, al punto che l'azione del consumatore verso il fornitore per la ripeti zione della quota di prezzo corrispondente al tributo non viene qualificata come azione tributaria di rimborso (Cass., Sez. U., 1° febbraio 2016, n. 1837). 
Il consumat ore finale rimane, anche in questo caso, estraneo all'azione di rimborso nei confronti dell'Erario”. 8 di 8 6. In ragion e delle superiori considerazioni, err onea è la declinatoria di giurisdizione effettu ata dalla ### dacché ritualmente il ricorso è stato dalla contribuente incardinato avanti il giudice tributario, avent e “potestas iudicandi”, in funz ione della natura tributaria del rapporto sottostante al provvedimen to impugnato, nei confronti dell'### ia, quale articola zione dell'### finanziaria legittimata a contraddire. 
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata e cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### per nuovo esame (impreg iudicata ogni va lutazione sul merito della controversia) e per le spese, ivi comprese quelle del presente grado di giudizio.  P.Q.M.  In accog limento del ricorso, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giu stizia tribu taria di seco ndo grado della ### per nuovo esame e per le spese. 
Così deciso a ### lì 5 aprile 2023.   

Giudice/firmatari: Federici Francesco, Salemme Andrea Antonio

M

Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 992/2025 del 12-06-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### civile Il Tribunale di ###, ### civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ### ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1633/2020 posta in decisione a seguito di note scritte depositate dalle parti, vertente tra ### (C.F. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### presso i cui uffici in via del ### n. 15 è per legge domiciliata -attrice contro ### S.P.A. (C.F. ###), in personale del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura alle liti per atto notaio ### di ### dell'11.09.2020 rep. n. 54368, resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore ed elettivamente domiciliat ### Nonché contro ### (C.F. ###), in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### in forza di procura rilasciata giusta ### della ### n.119 del 15.12.2020 e posta in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in ### alla via ### n. 18 -conv (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### civile Il Tribunale di ###, ### civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ### ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1633/2020 posta in decisione a seguito di note scritte depositate dalle parti, vertente tra ### (C.F. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### presso i cui uffici in via del ### n. 15 è per legge domiciliata -attrice contro ### S.P.A. (C.F. ###), in personale del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura alle liti per atto notaio ### di ### dell'11.09.2020 rep. n. 54368, resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore ed elettivamente domiciliat ###
Nonché contro ### (C.F. ###), in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### in forza di procura rilasciata giusta ### della ### n.119 del 15.12.2020 e posta in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in ### alla via ### n. 18 -convenuti
OGGETTO: mandato ### come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 12 maggio 2020, ### delle ### conveniva in giudizio il Comune di ### e ### S.p.A. al fine di ivi sentire accolte le seguenti conclusioni “voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, condannare il Comune di ### e la ### in solido tra loro, a pagare all'### delle ### a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 158.007,88 (euro centocinquantottomilasette/88), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e competenze. 
A sostegno della domanda rappresentava che la ### di ### con avviso di accertamento n. ###, aveva richiesto alla sig.ra ### il pagamento della somma complessiva di € 158.007,88 a titolo di ### dovuta per l'anno 2011, oltre sanzioni, interessi, maggiorazioni e altri accessori. 
Ai fini della notifica al contribuente, l'atto era stato inviato a mezzo ### S.p.A. con raccomandata n. ###-5 con avviso di ricevimento n. 7838115003-8 spedita in data 18 novembre 2016 all'indirizzo di residenza nota all'### ed ovvero in ### alla via ### n. 2. Tuttavia, il servizio postale aveva restituito l'atto - non notificato - annotando sulla cartolina la dicitura “trasferito 16/11/2016” e sulla busta “trasferito 21/11/2016”. 
Evidenziava, poi, che, a seguito della predetta comunicazione - con nota prot.  90160/2016 spedita a mezzo raccomandata, ricevuta dal Comune di ### in data 29 novembre 2016 e assunta al protocollo n. 13769 del 30 novembre 2016 - aveva richiesto al servizio anagrafe dell'Ente locale l'effettiva residenza della destinataria dell'accertamento; in data 01 dicembre 2016, l'ente - a mezzo fax - aveva inviato certificazione anagrafica della sig.ra ### dalla quale si confermava la residenza già nota. 
Acclarate le risultanze anagrafiche aveva proceduto con l'invio - a mezzo raccomandata spedita al Comune in data 09 dicembre 2016 e ricevuta in data 12 dicembre 2016 - dell'avviso di accertamento n. ###/2016 ai fini della notifica dell'atto alla sig.ra ### a mezzo dei messi notificatori del Comune; rappresentava, in quella circostanza, l'urgenza della notifica, specificando come di trattasse di “di annualità 2011 in scadenza”.
Rilevava che con nota prot. n. 117 del 4 gennaio 2017 (quando ormai si era consumato il periodo di decadenza entro il quale l'### finanziaria avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento), a firma del messo notificatore ### l'### aveva restituito l'avviso di accertamento, adducendo la seguente motivazione “si restituisce l'atto in oggetto indicato, senza alcun provvedimento in quanto la stessa, da accertamenti effettuati presso l'area ### di questo Ente, risultava emigrata nel Comune di #### dal 26/11/2016”. 
Rilevata la discordanza tra il certificato di residenza rilasciato dall'Ente locale il 1° dicembre 2016 e la nota di cui al 04 gennaio 2017, aveva richiesto al Comune - a mezzo PEC - dei chiarimenti, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Dacché, con PEC del 12 febbraio 2018, reiterata con PEC del 14 giugno 2019, aveva richiesto al Comune di ### il pagamento dell'importo di € 158.007,88. La richiesta era rimasta inevasa inevasa né il Comune di ### che ### avevano risarcito il danno. 
In diritto, evidenziava che l'intero procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento non era andato a buon fine per la negligente condotta dei convenuti nell'eseguire la notifica. Ed in particolare, con riferimento alla responsabilità di ### S.p.A., specificava che quest'ultima aveva restituito il plico al mittente, dando atto dell'avvenuto trasferimento della contribuente alla data del 21 novembre 2016 (nella cartolina era indicata la diversa data del 16 novembre 2016), tuttavia, rilevava che l'### del Comune di ### in data 01 dicembre 2016, aveva attestato che l'indirizzo di residenza della contribuente corrispondesse a quello presso il quale era stata chiesto di effettuare la notifica, specificando, successivamente, come la sig.ra ### avesse trasferito la propria residenza in data 26 novembre 2016, pertanto alla data della notifica a mezzo servizio postale, la contribuente era ancora residente nel Comune di ### alla via ### n. 2. 
Richiamava il contenuto dell'art. 8 L. 890/1982 ai fini dell'indicazione delle corrette modalità di esecuzione della notifica da parte dell'agente postale ed evidenziava come la restituzione del plico al mittente, con la non veritiera attestazione dell'avvenuto trasferimento della destinataria, fosse frutto di una negligente esecuzione degli obblighi ricadenti sull'Agente postale. 
Assumeva la responsabilità anche in capo al Comune di ### atteso che questi non aveva adempiuto alla notifica per il tramite dei messi comunali, nel luogo risultante dai registri anagrafici, in ragione della circostanza che l'indirizzo risultante dal certificato anagrafico non corrispondeva più allo stato di fatto, “come attestato dal messo notificatore all'### finanziaria con la comunicazione prot. n. 117 del 4 gennaio 2017”.
Deduceva come l'anzidetta comunicazione non avesse alcun valore ai fini della prova circa l'effettività della residenza risultante dai registri anagrafici, mancando la dimostrazione dell'iscrizione anagrafica del trasferimento della residenza; contestava le modalità attraverso le quali il messo comunale aveva proceduto alla notifica, in quanto avrebbe “dovuto procedere nelle forme previste per la notifica alle persone assenti in caso di mancanza o rifiuto di persona abilitata a ricevere”. Ed ancora, il messo comunale aveva omesso di indicare da quali fonti avesse tratto la conclusione dell'avvenuto trasferimento della contribuente, non avendo “dato atto dell'avvenuta consultazione dei registri anagrafici né di un accesso presso il luogo indicato e di eventuali informazioni assunte in loco”. 
Riportava giurisprudenza ai fini della corretta individuazione del Comune quale legittimato passivo e non già del messo notificatore. 
Rilevava, poi, la sussistenza della responsabilità del Comune anche laddove si assumesse corretta l'attestazione del trasferimento della sig.ra ### a far data dal 26 novembre 2016, considerato che l'### alla data del 1° dicembre 2016 aveva attestato l'attualità della residenza alla via ### n. 2, nonostante gli fosse stato significato che secondo ### S.p.A., sussisteva una discrasia circa la residenza nota all'### delle entrate e quella effettiva. 
Vi era la responsabilità solidale dei convenuti, atteso che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento era scaturita da non documentate e contraddittorie indicazioni circa l'avvenuto trasferimento di residenza della contribuente. 
Quanto al danno, lo stesso corrispondeva alla mancata possibilità di notificare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2016, l'avviso di accertamento ###/2016. Richiamava la disciplina normativa applicabile ratione temporis ai fini dell'individuazione del termine decadenziale e specificava che trattandosi di avviso di accertamento ### relativo all'anno di imposta 2011, “ai sensi dell'art. 1, comma 132 L.  208 del 2015 e dell'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, (…) doveva essere notificato a pena di decadenza entro il quarto anno successivo al 2012, ossia entro il 31 dicembre 2016”; tuttavia, il Comune di ### solo in data 04 gennaio 2017, comunicava di non aver provveduto alla notifica. 
Pertanto, non avendo potuto compiere alcuna ulteriore attività per completare la procedura di imposizione tributaria, quantificava il danno patito in “€ 158.007,88 oltre interessi maturati e maturandi corrispondente all'importo dell'imposta di cui al citato atto impositivo, non introitato a causa dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento ###/2016”. Rassegnava le proprie conclusioni per come esposte e produceva documentazione. 2. Si costituiva in giudizio, tempestivamente, ### S.p.A., la quale in via preliminare eccepiva la decadenza dall'azione giudiziale, atteso che l'avviso di accertamento di cui alla cartella esattoriale risultava notificato nell'anno 2016. Rilevava un pregiudizio nell'effettivo diritto di difesa, poiché ai sensi dell'art. 20 comma 3 DPR 156/1973 l'eventuale azione giudiziale nei confronti del servizio postale si prescriveva in tre anni, dacché, trascorso detto termine, la documentazione cartacea veniva trasmessa al macero. 
Nel merito, riteneva la domanda inammissibile per carenza di prova. Significava che le modalità di consegna delle cartelle esattoriali fossero quelle relative al recapito delle raccomandate ordinarie e non di atti giudiziari. 
Rilevava come la disciplina relativa alla spedizione fosse soggetta alla normativa speciale “prevista dalla legge per il servizio postale universale riservato a ### con i relativi effetti favorevoli in ordine ai profili di responsabilità stabiliti dal D.to Lgs. 22 luglio 1999 261 pubblicato sulla G.U. 5.8.1999 n. 182”. 
Alla luce di detta normativa, ed in particolare dell'art. 19 comma 2 dell'anzidetto decreto, le comuni norme del diritto civile si applicavano esclusivamente per gli operatori postali diversi da ### con un conseguente regime di “limitazione della responsabilità” per il servizio postale da essa offerto. La normativa speciale derogava alla comune disciplina privatistica prevista dall'art. 1218 c.c., con esclusione di ogni forma di risarcimento diversa dal rimborso o dalla compensazione. 
Le anzidette limitazioni erano contenute, in forza delle disposizioni di cui al D.L.gs.  261/1999, “nella ### della ### dei ###, già approvata con D.M. del 26.04.2004 (ed in precedenza, col D.M. 09.04.2001) e successivamente riemanata nell'edizione entrata in vigore il ### ridenominata ### del ###”. 
Riportava giurisprudenza di merito in virtù della quale la responsabilità del disservizio operasse nei confronti del solo mittente con il quale era intercorso il rapporto di spedizione e non anche del destinatario al quale non era riconosciuto alcun diritto fondato sull'inadempimento. 
Richiamava talune pronunce della Corte Costituzionale ivi compresa la sentenza 254/2002 che, pronunciandosi sulla declaratoria di illegittimità dell'art. 6 DPR 156/1973, non aveva affermato un proprio assoggettamento, in punto di responsabilità, alla disciplina civilistica ordinaria, avendo esplicitamente considerato la possibilità per il legislatore di delineare una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi. 
Pertanto, spettava al legislatore “stabilire un diverso grado di responsabilità, in ogni caso rispettando le vigenti prescrizioni sopra indicate in merito alla peculiarità del servizio postale ed alla sua conseguente speciale disciplina di limitazione di responsabilità, che resta, tuttora, legittimamente in vigore (richiamata, come detto, dall'art. 19 del D.to L.vo 261/99 e dagli artt.  12 e 14, comma 3, dello stesso D.to L.vo 261/99) e che vale ad escludere ogni diversa pretesa risarcitoria”. 
Ribadiva la legittimità della limitazione della responsabilità, considerato che una diversa disciplina avrebbe pregiudicato la continuità e la possibilità dell'esercizio del servizio pubblico. 
Riportava precedenti di merito che avevano affrontato la vicenda dei disservizi postali e chiarito l'applicazione della normativa speciale circa la limitazione della responsabilità. 
Concludeva chiedendo la declaratoria di decadenza dell'azione ex art. 20 DPR 156/73 ed il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. Produceva documentazione.  3. All'udienza di comparizione del 07 ottobre 2020 - atteso che parte attrice rilevava di aver notificato l'atto all'indirizzo PEC ricavabile dall'indice IPA e che l'anzidetto registro era stato previsto dal D.L. 76/2020 entrato in vigore successivamente, chiedeva termine per la rinnovazione della notifica - il Giudice ordinava la rinnovazione della notifica e rinviava all'udienza del 07 aprile 2021.  4. Si costituiva, tardivamente in data 03 aprile 2021, il Comune di ### che impugnava e contestava tutto quanto dedotto da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto. 
In via preliminare, avanzava richiesta di estromissione dal giudizio, rilevando come l'attrice avesse sovrapposto il problema del luogo della notifica con quello delle modalità di notifica. 
Il vizio della notifica era stato generato dalle modalità di notifica poste in essere dal servizio postale, in quanto era stato omesso lo schema tassativo previsto dalla legge. Rilevava la correttezza della notifica in ### alla via ### n. 2, in quanto eseguita presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, seppur diverso dalla residenza, per come rilevava la giurisprudenza che richiamava. 
Evidenziava, ancora, come alla data della notifica eseguito dall'### la contribuente non avesse comunicato alcuna variazione del proprio domicilio fiscale, rispetto a quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi. 
Da tutto ciò faceva derivare l'assenza di qualsivoglia valore giuridico alla dicitura apposta dall'addetto dell'### circa l'intervenuto trasferimento della sig.ra ### da ciò faceva discendere che l'applicazione dell'esatto iter notificatorio avrebbe comportato il perfezionamento della notifica presso il domicilio fiscale, dacché la mancata notifica dell'atto era dipesa non già dal luogo ma dalle modalità di esecuzione espletate dall'### che dovevano ritenersi non conformi alla normativa.
Evidenziava come solo dopo la mancata notifica dell'atto tributario a mezzo servizio postale, l'attrice introduceva una seconda fase che prendeva avvio alla data del 12 dicembre 2016. 
Pertanto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che non vi era stata una partecipazione dello stesso alla prima procedura notificatoria, la quale si era conclusa con la semplice restituzione del plico senza le formalità necessarie a garantire la legalità dei passaggi. 
Rilevava, ancora, l'insussistenza di responsabilità in fatto ed in diritto ad esso ascrivibile, rilevando che l'azione giudiziaria trovasse la sua origine nella violazione della legge da parte di ### S.p.A. 
L'### aveva deciso di procedere alla notifica dell'atto impositivo a mezzo servizio postale, attraverso la raccomandata “per atti giudiziari”, secondo le modalità di cui alla L. 890/1982. 
Ripercorreva, pertanto, l'iter che l'operatore avrebbe dovuto seguire, evidenziando come il mezzo utilizzato (raccomandata A/R) fosse comprensivo anche dell'avviso di ricevimento, il quale, ai sensi della normativa, costituiva “prova dell'eseguita notificazione”. 
Assumeva come nel caso in cui la raccomandata non poteva essere recapitata per assenza del destinatario, la L. 890/1982 prevedeva che l'operatore postale, previo deposito del plico presso il punto più vicino al destinatario, dovesse notificare al destinatario una seconda “raccomandata informativa”, nota come C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito). 
Nel caso di specie, tutto ciò non era stato eseguito e l'operatore postale aveva restituito il plico dopo essersi recato all'indirizzo indicato ed attestato il trasferimento senza indicare in base a quale documentazione aveva recepito l'informazione. 
La contribuente aveva avviato la pratica di trasferimento della residenza solo in data 26 novembre 2016. Dacché il fatto dannoso era “stato interamente causato dalla condotta colposa negligente e omissiva dell'### poiché se la procedura notificatoria si fosse svolta secondo legge, la notifica si sarebbe perfezionata in quella prima fase in modo tempestivo e giuridicamente valido”. 
Specificava che in quella fase notificatoria, non aveva rivestito alcun ruolo e solo in data 12 dicembre 2016, l'### delle ### lo aveva incaricato per i medesimi incombenti. Si trattava, pertanto, di due procedimenti diversi, gestiti da ### diversi e con modalità di notifica differenti. Da ciò faceva discendere l'impossibilità di ritenere sussistente una propria responsabilità solidale con ### ed il procedimento giudiziario doveva svolgersi unicamente nei confronti dell'### Assumeva di aver svolto nell'assoluto rispetto della legge, a mezzo messo notificatore, la notifica dell'atto tributario. Imputava all'amministrazione finanziaria il fatto colposo nella causazione del danno in ragione della circostanza che l'attrice non aveva indicato, nella nota inviata ai fini dell'esecuzione della notifica, i termini entro i quali questa sarebbe dovuta intervenire. Ed ancora, i tempi di urgenza, più volte rappresentati dall'attrice, collimavano con il comportamento tenuto dalla stessa che aveva avviato tutti i relativi procedimenti in notevole ritardo rispetto alla scadenza naturale.   Riteneva che dalla generica indicazione “si raccomanda l'urgenza poiché trattasi di annualità 2011 in scadenza” non si potesse desumere il termine di scadenza e né si poteva pretendere che il messo comunale ne comprendesse il significato, atteso che questi non aveva cognizione degli istituti giuridici, ma soprattutto non aveva le competenze tecniche necessarie per comprendere che la scadenza fosse necessariamente collegabile a un termine di prescrizione e/o decadenza. ###, pertanto, non doveva essere generico e contenere, quantomeno, la dicitura “entro il ###”. 
La mancanza dell'indicazione di un termine esatto escludeva la responsabilità del messo, mancando nella condotta da questi tenuta il dolo o la colpa grave. 
Evidenziava, poi, che la contribuente aveva trasferito la propria residenza con istanza del 26 novembre 2016 ed era stata cancellata dai registri anagrafici del Comune di ### nel dicembre 2016 e pertanto vi erano delle conseguenze ai fini della competenza territoriale del messo comunale. 
Contestava l'atteggiamento assunto dall'### la quale aveva avviato l'iter notificatorio nel novembre 2016, a ridosso del mese di dicembre, pur consapevole che i giorni erano ridotti, ai fini delle attività utili alla luce delle festività natalizie. 
Sosteneva, inoltre, che alcun ritardo poteva essergli addebitato, in quanto le omissioni ed i ritardi erano imputabili al comune di migrazione. 
Ad ogni modo, l'### aveva ritardato a trasmettergli gli atti, atteso che la trasmissione era intervenuta solo in data 12 dicembre 2016, ed invece avrebbe potuto essere trasmesso sin da subito ed ovvero in data 02 dicembre 2016. 
Ed ancora, alcuna responsabilità poteva assumersi a carico del messo per aver restituito l'atto senza aver provveduto alla notifica in data 04 gennaio 2017, in applicazione del principio della scissione del momento di notifica. 
Richiamava le pronunce della Corte Costituzionale sul punto. Ne conseguiva che “gli atti consegnati all'ufficio postale, in quanto soggetto terzo, quando giungeranno all'indirizzo del destinatario, completano la notifica in due momenti diversi: per il comune notificante con la consegna dell'atto all'agente notificatore (posta, ufficiale giudiziario, messo) mentre per il destinatario, con l'avvenuta ricezione”. Da ciò faceva discendere il rispetto del termine di decadenza.
Eccepiva la genericità e l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno in quanto la somma chiesta era stata determinata sulla base di un procedimento amministrativo tributario che non dava luogo all'individuazione di un credito certo e definitivo. ### di accertamento, quale atto impugnabile, non consentiva di avanzare la richiesta, in quanto l'attrice non poteva essere a conoscenza degli esiti di eventuali azioni avanzate a tutela del contribuente. 
Rilevava come mancassero atti prodromici all'avviso di accertamento, dacché non era possibile valutare la correttezza del procedimento amministrativo nel suo complesso. 
Rassegnava le seguenti conclusioni “1-In via preliminare, procedurale ed assorbente dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di ### e per l'effetto, estromettere il prefato ### dal presente giudizio di ### in quanto non è ravvisabile alcuna responsabilità solidale con l'### nel procedimento notificatorio, gestito in via esclusiva da quest'ultimo e conclusosi in data ###; 2-in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti del Comune di ### perché infondate in fatto e in diritto, con la connessa domanda di risarcimento del danno, per i motivi esposti in premessa; 3-in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità colposa dell' ### delle ### nel procedimento di notifica dell'atto tributario e attività connesse per i motivi esposti e per gli ulteriori titoli che si volessero ravvisare, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata la responsabilità del Comune di ### rideterminare il quantum risarcitorio anche all'esito di ctu contabile”; con vittoria di spese e competenze.  5. All'udienza del 07 aprile 2021, il procuratore di parte attrice contestava la comparsa di costituzione e risposta del Comune di ### ne eccepiva la tardività e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; il difensore del Comune di ### si riportava alla propria comparsa e all'eccezione di difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione, in subordine chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. 
Il Giudice assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 17 novembre 2021.  ### ed il Comune di ### depositavano la prima e la seconda memoria istruttoria, con le quali contestavano le difese avversarie e ribadivano le rispettive difese. Con la seconda memoria istruttoria, in particolare, parte attrice depositava documentazione. 
All'udienza del 17 novembre 2021 (sostituita dal deposito di note scritte) le parti insistevano nelle rispettive richieste.
Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 gennaio 2023 (rinviata d'ufficio all'udienza del 28 febbraio 2024, che veniva rinviata al 05 febbraio 2025). 
All'udienza del 05 febbraio 2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.  6. In via preliminare devono affrontarsi le eccezioni avanzate dalle parti convenute in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito dal Comune di ### ed all'eccezione di prescrizione eccepita da ### S.p.A. 
Orbene, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto Comune di ### deve rilevarsi che la stessa non possa trovare accoglimento per le ragioni che appresso si esporranno. 
Innanzitutto, in risposta a quanto rilevato dall'attrice nella prima memoria istruttoria con riferimento all'inammissibilità dell'anzidetta eccezione di difetto di legittimazione passiva, alla luce della tardiva costituzione del convenuto, deve osservarsi che, è pacifico in giurisprudenza che si tratti di semplice difesa e non già di eccezione in senso stretto ( Corte di Cassazione Civile Sez. III sent. n. 12729/2016, già Corte di Cassazione Sez. Unite n. 2951/2016). 
Tanto chiarito, per come illustrato, l'odierna attrice avanza domanda di risarcimento del danno nei confronti di ### S.p.A. e del Comune di ### ritenendo che le condotte dei convenuti le abbiano cagionato un pregiudizio dettato dall'intervenuta impossibilità per decadenza di notificare l'avviso di accertamento alla contribuente atteso che ### prima ed il Comune poi abbiano impedito che la notifica avvenisse nei termini. 
Orbene, la vicenda relativa alla notifica dell'avviso di accertamento può dirsi avviata attraverso due diversi procedimenti notificatori, intervenuti in due momenti diversi e distinti tra loro: l'uno eseguito dall'ente impositore a mezzo servizio postale con l'invio di raccomanda e l'altro a mezzo messo notificatore del Comune. 
Si ritiene che il Comune rivesta la qualifica di legittimato passivo con riferimento al procedimento notificatorio avviato in data 09 dicembre, allorquando l'### delle ### chiedeva la notifica dell'avviso di accertamento alla sig.ra ### a mezzo dei messi notificatori del Comune. Ed invero, sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che allorquando l'amministrazione finanziaria avanzi richiesta di notifica di un atto impositivo al Comune, questi “assume gli obblighi di un mandatario "ex lege"; esso, pertanto, è civilmente responsabile nei confronti dell'amministrazione mandante nel caso in cui, colposamente ritardando l'esecuzione della notificazione di un avviso di liquidazione di imposta, provochi la decadenza di tale ### dalla pretesa fiscale” (cfr. Corte di Cassazione Civile, ###. sent. n. 20365/2013, già Corte di Cassazione Civile Sez. III, n. 23462 del 2010). 
Da ciò discende la legittimazione passiva del convenuto Comune di ### Quanto, invece, all'eccezione di decadenza dell'azione risarcitoria per prescrizione sollevata da ### e volta ad invocare l'applicazione della disciplina di cui al servizio postale ordinario, e precisamente dell'art. 20 comma 3, DPR 156/1973 occorre evidenziare come la stessa non sia meritevole di accoglimento attesa la non applicabilità dell'invocata disciplina al caso de quo.  ### controversia non è disciplinata, infatti, dalla normativa sul servizio postale ordinario, bensì dalla legge n. 890/1982 e dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 che regolano le notificazioni degli atti tributari ( invero, dalla produzione dell'avciso di ricevimento si rvince che si tratta di notifica di atti giudiziari). Ed in tali casi, non si applicano i termini decadenziali “speciali” del servizio postale, ma quelli ordinari previsti dalla legge, ed ovvero quinquennale in presenza di una responsabilità extracontrattuale e decennale in caso di responsabilità contrattuale.  7. Passando al merito della domanda, per come già detto l'attrice ha avviato due diversi e distinti procedimenti notificatori ai fini del recapito dell'avviso di accertamento ### (cfr. all. 1 atto di citazione). 
In un primo momento, ed ovvero in data 18 novembre 2016, l'### impositore, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14 L. 890/1982, si è avvalso del servizio postale ai fini della notifica, spedendo una raccomandata atti giudiziari il cui esito è stato la restituzione dell'atto non notificato con l'annotazione sulla cartolina di avviso di ricevimento “trasferito” (cfr. all. 2 atto di citazione). Orbene, la normativa di riferimento e nello specifico l'art. 8 L.  890/1982 prevede che in caso di “temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza” del destinatario, l'agente postale proceda al deposito del piego presso il punto di deposito più vicino e ne dia comunicazione “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”. 
Qualora detto passaggio venga omesso ne consegue l'inefficacia della notifica, trattandosi di “una fattispecie sub procedimentale a formazione progressiva” (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 10012/2021). Più precisamente la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” ” (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 10012/2021). 
Pertanto, dal mancato rispetto del corretto iter notificatorio è conseguita la necessità dell'### delle ### di procedere ad una nuova notifica. 
Vi è da precisare, innanzitutto, che a seguito della restituzione dell'atto con l'annotazione del trasferimento, in data 29 novembre 2016, l'attrice ha chiesto al servizio anagrafe del Comune di ### l'effettiva residenza della contribuente (cfr. all. 3 atto di citazione). L'### ha inviato il certificato anagrafico della contribuente (cfr. all. 4 atto di citazione) dal quale la residenza è risultata quella ove già si era proceduto all'invio della raccomandata a mezzo servizio postale.  ### e precisamente in data 09 dicembre 2016, l'ente impositore chiedeva al Comune di ### di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento a mezzo messi notificatori (cfr. all. 5 atto di citazione). Nella richiesta di notifica inviata al Comune si “raccomanda### la massima urgenza, poiché trattasi di annualità 2011 in scadenza”. 
Dacché, in data 04 gennaio 2017, il messo notificatore dell'### locale ha inviato all'attrice comunicazione con la quale ha restituito l'atto da notificare, comunicando l'emigrazione della contribuente presso il comune di ### dal 26 novembre 2016. 
Dalle restituzioni dell'avviso intervenute dalle ### prima e dal Comune poi, l'### delle ### ha fatto discendere la responsabilità solidale di entrambi, poiché la mancata notifica ha comportato la decadenza dell'ente impositore per la richiesta delle somme sottese all'avviso. 
Orbene, prima di procedere all'analisi circa la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai convenuti, appare doveroso operare una necessaria distinzione tra domicilio fiscale e residenza, ai fini della validità della notifica di un atto tributario. 
È la stessa giurisprudenza a rilevarne la differenza ed a chiarire le sorti del primo, in caso di modifica della residenza e necessità di notificare un atto impositivo. 
Più precisamente, la Suprema Corte ha ribadito che la disciplina degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e costituisce onere del contribuente comunicarlo all'### tributario, in particolare in caso di variazione, atteso che “in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi (o in altra comunicazione inviata all'### delle entrate), la Cassazione ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso perfezionatasi presso quest'ultimo indirizzo, atteso che l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell'### finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto” (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. V sent. n. 25680/2016). Chiarendo, da ultimo, che “gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall' art. 58 D.P.R. 600/73, il quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono invece disciplinati dal successivo art. 60 D.P.R. 600/73, il quale prevede (in seguito all'intervento di Corte cost., 19-12-2003, n. 360 ) un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni” (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. V sent. n. 14435/2024). 
Da tutto ciò, ne consegue che nel caso de quo la notifica andava correttamente eseguita in ### alla via ### n. 2, atteso che non sono emersi elementi tali da poter desumere che la contribuente avesse comunicato una variazione del domicilio fiscale, a nulla rilevando la variazione di residenza, che - per come visto - non avrebbe potuto avere immediata efficacia ai fini della notifica dell'avviso di accertamento. 
Si può, quindi, pacificamente ritenere che ### avrebbe dovuto perfezionare la notifica presso il domicilio fiscale noto, completando le modalità previste per lo specifico caso (deposito del piego presso il luogo più vicino e comunicazione di avvenuto deposito). 
E quanto appena affermato, assume maggiore valore se si considera che nel momento in cui l'agente postale si è recato presso l'indirizzo indicato (di cui non si ha prova se sia avvenuto in data 16 o 21 novembre 2016 atteso che l'avviso di ricevimento reca la data del 16.11.2016 e il frontespizio del plico reca la data del 21.11.2016) la contribuente non aveva ancora avviato il procedimento di variazione di residenza che è stato avviato presso il Comune di ### in data 26 novembre 2016 e comunicato al Comune di ### solo in data 15 dicembre 2016 (cfr. all. 1 costituzione Comune di ###. 
In punto di correttezza di esecuzione della notifica da parte di ### nessun elemento viene da questa fornito, atteso che la difesa è incentrata esclusivamente sulla “limitazione di responsabilità” riconosciuta nell'ambito del servizio postale ordinario (ad ogni modo dichiarata incostituzionale), che come già visto non si applica al caso di specie. 
Tanto acclarato, si rileva che il Comune di ### ha ricevuto la raccomandata contenente la richiesta di notifica in data 12 dicembre 2016 (cfr. avviso di ricevimento all. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte attrice). Solo in data 15 dicembre 2016, il Comune di ### ha trasmesso la richiesta di cancellazione anagrafica del contribuente. Ne consegue che all'atto della ricezione dell'incarico il Comune di ### non era a conoscenza del trasferimento di residenza. Ciò comporta che anche la comunicazione inviata a mezzo fax dal Comune di ### in data 01 dicembre 2016 (contenente il certificato anagrafico attestante la residenza della contribuente in ### alla via ### n. 2), debba considerarsi corretta ed estranea al verificarsi degli eventi che hanno comportato l'intervenuta decadenza dell'attrice ai fini della notifica dell'avviso di accertamento. 
Ma soprattutto, nella richiesta di notifica a mezzo messo notificatore inviata al Comune di ### non era indicato alcun termine di decadenza né la scadenza entro cui la notifica doveva perfezionarsi. Vi era solo una generica raccomandazione circa un'astratta urgenza, in quanto “trattasi di annualità 2011 in scadenza”. 
La mancata indicazione di un termine specifico entro cui eseguire la notifica esclude di poter ritenere tardivo l'adempimento richiesto al messo comunale (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. I sent. n. 1743/2007). 
Alla luce di ciò, nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo al Comune di ### il quale ha agito senza colpa, e pertanto, la domanda avanzata nei confronti del Comune va rigettata. 
A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento alla domanda spiegata nei confronti di ### S.p.A.  ### S.p.A. ha avuto un ruolo determinante nel mancato perfezionamento della notifica. La prima notificazione dell'avviso di accertamento è stata eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della legge n. 890/1982. Tale atto è stato restituito con l'annotazione “trasferito”. 
Ebbene, con riferimento agli avvisi di accertamento inviati direttamente dall'ente impositore a mezzo posta ex art. 14 L. 890/1982, è applicabile per analogia l'art. 8 relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. VI sent. n. 4049/2018). Detta norma prevede che qualora il destinatario non sia reperibile (come nel caso di specie, atteso che per come già visto il trasferimento di residenza avviene in un momento successivo), l'agente postale è tenuto a depositare l'atto presso l'ufficio postale e a inviare l'avviso di avvenuto deposito (### al destinatario. Tale procedura non è stata seguita: il piego è stato semplicemente restituito al mittente, omettendo l'obbligatorio deposito presso l'ufficio postale e la comunicazione al destinatario. 
Tale omissione configura un vizio sostanziale della notifica che ne comporta l'inefficacia ( Corte di Cassazione Sez. ### ord. n. 6352/2024, già Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 10012/2021) Nel caso di specie, ### S.p.A. ha quindi violato i propri obblighi di diligenza e correttezza nell'espletamento del servizio, determinando un danno certo in capo all' delle ### consistito nella decadenza dal potere di riscossione del credito tributario per il decorso dei termini. 
Va rilevato che tale danno è imputabile in via esclusiva alla condotta di ### non essendovi elementi che interrompano il nesso causale tra l'omissione commessa e il pregiudizio subito. 
Pertanto, deve essere riconosciuta la responsabilità di ### S.p.A. per i danni cagionati all'### delle ### Il mancato deposito della raccomandata e della CAD ha determinato l'inefficacia della notifica e la conseguente decadenza dell'### delle ### dal potere impositivo. 
Sussiste pertanto il nesso causale tra l'errore imputabile all'ente postale e il danno subito dall'### 8. Quanto alla quantificazione del danno si ritiene congruo quantificare lo stesso in via equitativa nella misura dell'intero importo dell'imposta non incassata, attesa la possibilità di poter procedere in tali termini per come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez III n. 20365/2013, laddove la Suprema Corte ha ritenuto che “la determinazione del quantum è stata effettuata dalla Corte territoriale con corretto riferimento alla pretesa fiscale”). 
Dall'analisi dell'avviso di accertamento si evince che la somma pari all'imposta non versata dalla contribuente è € 76.200,00, mentre le residue somme fino a giungere all'intero importo di € 158.007,88 comprendono anche sanzioni (68.580,00), interessi (13.219,13) e spese di notifica (8,75). 
Orbene, analizzato dettagliatamente il contenuto dell'avviso di accertamento si evince che la contribuente, qualora la notifica fosse intervenuta nei termini, avrebbe potuto usufruire di varie e dettagliate agevolazioni che le avrebbero consentito di ridurre l'intera somma di cui al predetto avviso ed ovvero, avrebbe potuto usufruire di una riduzione della sanzione amministrativa irrogata a seguito della mancata dichiarazione di alcuni redditi indicati nell'atto. 
Le prospettate riduzioni sarebbero state possibili per le seguenti motivazioni: la contribuente avrebbe potuto aderire alla “### dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (### 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)”, le quali sarebbero state pari ad € 22.860,00 ( pagg. 7 e 8 dell'avviso di accertamento - all. 1 atto di citazione). 
Ed ancora, avrebbe potuto definire le sole sanzioni e rinunciare all'impugnazione dell'atto, con possibilità di corrispondere (“art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010”) la sola somma di € 89.427,88 (di cui € 76.200 per imposte, € 13.219,13 per interessi ed € 8,75 per spese di notifiche) - cfr. pagg. 8 e 9 dell'avviso di accertamento - all. 1 atto di citazione.
Emerge, infatti, che l'intera somma richiesta ed ovvero € 158.007,88 avrebbe dovuto essere versata nel sol caso in cui non fosse intervenuta alcuna definizione dell'accertamento e delle sanzioni. 
Da ciò, si rileva che in ossequio a quanto ribadito dalla Suprema Corte si ritiene congruo poter disporre un risarcimento nella misura di € 89.427,88, corrispondente alla somma di cui all'imposta ed alle sanzioni ridotte di un terzo.  9. Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice spiegata nei confronti di ### S.p.A. e condanna quest'ultima al pagamento della somma di € 89.427,88 oltre interessi legali da calcolarsi dalla data della domanda, a titolo di risarcimento del danno patito; - Rigetta la domanda attorea spiegata nei confronti del Comune di ### - Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dal Comune di ### che liquida in euro 7052,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.  - ### s.p.a. alla refusione delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in euro 7052,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.  ### 11.06.2025 Il Giudice Dr.ssa

causa n. 1633/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Plutino Francesca Rosaria

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34317/2024 del 24-12-2024

... ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20613/2022 R.G. proposto da: ### elettivam ente domiciliato presso lo stud io dell'avvocato ### (####) che lo rapp resenta e difende -ricorrente contro e-distribuzione ### elettivamente domiciliata in #### 43, presso lo studio dell'avvocat o ### (###) che la rappresenta e difende unitame nte all'avvocato ### (###) -controricorrente 2 di 6 nonché contro ### elettivament e domiciliata in ### 37, presso lo st udio dell'avvocato ### (V ####) rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di ### n. 302/2022 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2024 dal ### Rilevato che: Per quan to qui interessa, ### conv eniva davanti al Giudice di ### di ### S.p.A. - ovvero ### S.p.A. - per otten ere l'accertamento della sua non de benza dell'importo di una fattura relativa al contratto di somministrazione di energia elettrica che con essa aveva stipulato. ESE si costituiva, resistendo, ed eccependo difetto di legittimazione passiva; il giudice auto rizzava qu indi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di En el ### S.p. A., che si costituiva, resistendo e chied (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20613/2022 R.G. proposto da: ### elettivam ente domiciliato presso lo stud io dell'avvocato ### (####) che lo rapp resenta e difende -ricorrente contro e-distribuzione ### elettivamente domiciliata in #### 43, presso lo studio dell'avvocat o ### (###) che la rappresenta e difende unitame nte all'avvocato ### (###) -controricorrente 2 di 6 nonché contro ### elettivament e domiciliata in ### 37, presso lo st udio dell'avvocato ### (V ####) rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di ### n. 302/2022 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2024 dal ### Rilevato che: Per quan to qui interessa, ### conv eniva davanti al Giudice di ### di ### S.p.A. - ovvero ### S.p.A. - per otten ere l'accertamento della sua non de benza dell'importo di una fattura relativa al contratto di somministrazione di energia elettrica che con essa aveva stipulato. 
ESE si costituiva, resistendo, ed eccependo difetto di legittimazione passiva; il giudice auto rizzava qu indi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di En el ### S.p. A., che si costituiva, resistendo e chiedendo il rigetto della domanda attorea. 
Il giudice, con sentenza n. 199/2015, disponeva l'estromissione di ### annulla ta la fattura e condannava ### ribuzione a restituirne l'importo - di € 2973,63 - all'attore.  ### zione proponeva appello, in cu i ESE rimaneva contumace; ### invece si costituiva, resistendo. ### contestava la valutazione de lle prov e e comunque sosteneva erronea la propria condanna a restituire la somma, dal momento 3 di 6 che era stata versata a ###: non av rebbe quindi po tut o essere condannata a restituire quel che non aveva percepito.  ### ale di ### con sentenza n. 302/2 022, accogliendo l'appello, “rigetta la domanda” proposta dal ### nei confronti dell'appellante, e condannava ### a rifondere le spese di entrambi i gradi.  ### ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi; si sono difese con rispettivo controricorso e-distribuzione S.p.A. (già ### e ### S.p.A. (già ESE). 
Memoria hanno depo sitato il ricorrente e ### Considerato che: 1.1 Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 ### “erroneamente statuisce” - osserva il ricorrente - che, non essendo stat a impugnata la sentenza di primo grado sulla estromissione dalla causa di ### si è formato giudicato interno. Ad avviso del ricorrente, invece, ### aveva appellato ciò è not ificato l'appello a ESE non ex articolo 39 2 c.p.c., “ma con regolare vocatio in ius”. E nel caso in e same, ave ndo l'attuale ricorrente pagato la somma da restituire a ### quest'ultima “era l'unica legittima al la restituzione”, mentre Ene l ### ne “ha provveduto solo all'attività di sostituzio ne del contatore”. Quindi per l'azione di ripetizione di indebito oggettivo soltanto ESE aveva legittimazione passiva, “ma poiché tale capo della sentenza è stato legittimamente impugnato da ### … il Giudice di appello avrebbe potut o, in riforma della senten za appellata, disporre la condanna alla restit uzione in capo a ### io Elettrico”, non essendosi “cristallizzato” giudicato interno.  1.2 Il Giudice di pace, accertato che il pagamento di ### era un indebito, avrebbe dovuto condannare a restituirgli quanto così indebitamente ricevuto chi appunto aveva ricevuto la somma, cioè 4 di 6 ESE, effett ivamente ### non essendo parte del contratto di somministrazione da cui era insorto l'erroneo (secondo il ### ice di pace) pagamento. Pert anto il ### di pace aveva errato sia nell'estrom ettere la controparte del ### in tale rapporto, ovvero ESE - l'unica condannabile, appunto, alla restituzione dell'indebito -, sia ( e proprio per questo ) nel condannare ### ione a restituire quanto non aveva in realtà ricevuto dall'attore.  ### della condanna di Ene l ### è stat o oggetto dell'appello di quest'ultima, per il suo interesse di non legittimata passiva a tale cond anna; tuttavia l'errore avrebbe dovuto essere oggetto anche di interesse a impugnare, e quindi di appellare, da parte del ### tanto più vista l'iniziativa di ### che non aveva accettata l'erronea condanna: il ### avrebbe dovuto, quindi, proporre appello incidentale.  ### però, non ha impugnato la sentenza del primo giudice; il Trib unale ha accolto l'appello di ### ione, avente ad oggetto solo quello che era ne ll'intere sse di quest'ultima appellante, cioè la sua condanna pronu nciata in primo grado - anche se il ### erra in dispositivo qualificando tale domanda, rigettata, come proposta dal Bo naiuto “nei confronti di ### Distribuzioni”-. 
Si è dunque formato il giudicato dopo la sentenza di primo grado avente per contenuto l'infondatezza della domanda del ### nei confronti di ### Ciò cond uce al rige tto del motivo in esam e, perché questo , a ben guardare, mira a dar luo go a un regresso della sequenza p rocessuale per eliminare gli eff etti derivati dall'acquiescenza del ### rispetto alla parte della sentenza di primo grado che ha estromesso ESE nel senso di accertare che ESE nulla doveva all'attuale ricorrente.  2.1 Con il secon do motivo si denu ncia, ex articolo 360, p rimo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. 5 di 6 Si argomenta sull'obbligo di informare il cliente e seguire l'articolo 1375 c.p.c., in relazione al fatto che “la sostituzione del contatore è avvenuta arbitrariamen te ed unilateralmente”, per cui non vi sarebbe stata corrette zza nella condo tta della controparte del ### nel contratto di somministrazione.  2.2 Ciò è assorbit o dal p recedente motivo: il primo giudi ce ha negato che la responsabi lità di ciò fosse di ### che ha “estromesso”, e questo l'attuale ricorrente non lo ha impugnato.  3.1 Con il terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c. per nullità della sentenza “in forza della presenza di un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza” stessa. 
Si osserva che ciò avviene quando “il provvediment o risulti inidoneo a consentire l'individu azione d el concreto comando giudiziale, non essendo p ossibile ricostruire la statuizione d el giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo”; e nel caso in esame il giud ice d'appello, n ella mot ivazione avrebbe affermato che la sentenza va “riformata nella parte in cui il giudice di prime cu re ha condan nato l'appell ante alla restituzione dell'indebito”, mentre in dispositivo “accoglie l'appello proposto e, in riforma …, rigetta la domanda proposta da ### nei confronti di ### uzione”. Qui ndi il dispositiv o sarebbe “incoerente con la parte motiva”. 6 di 6 3.2 È vero che la domanda fu proposta dal ### nei confronti di ### ma dal complesso motivazionale si comprende che il giudice d'appello ha riconosciuto ch e ### non era effettivamente la destinataria della domanda del ### Il motivo va pertanto rigettato.  4.1 Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. 
Si sostiene ch e il giu dice d'appell o avrebb e errato ritenendo a carico d el ### “la soccombenza”, mentre la sua doman da “meritava accoglimento”.  4.2 Si è din anzi ad un vero e proprio “non motivo”, essendo le spese conseguenza di quanto finora rilevato sulla infondatezza del ricorso, come accertato n on erroneamente dal g iudice d'appello. 
Non è dunque accoglibile.  5. Sussist ono giusti motivi, anche in considerazione del difforme andamento del giudizio di merito, per disporsi la compensazione tra le parti le spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso. Compen sa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 6 dicembre 2024  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Graziosi Chiara

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23233/2025 del 13-08-2025

... ORDINANZA sul ricorso n. 8037/2024 r.g. proposto da: ### L'### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso dall'### dall'Avv. ### dall'Avv. ### marchi e dall'Avv. ### i quali chiedono di ricevere le comunicazioni ai propri indirizzi di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### via della ### sulta n. 1/B. -ricorrente contro ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura speciale conferita sul documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al controricorso, preposto al ###- catura dell'Ente, il quale chiede di ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente 2 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### avverso la sentenza della Corte di appello di L'### n. 1421/2023, depositata in data ###. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025 dal Consigliere dott. ### D'####: 1. ### per l'### s.p.a. (d'ora in poi ### proponeva domanda per l'accertamento negativo in relazion (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 8037/2024 r.g. proposto da: ### L'### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso dall'### dall'Avv. ### dall'Avv. ### marchi e dall'Avv. ### i quali chiedono di ricevere le comunicazioni ai propri indirizzi di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### via della ### sulta n. 1/B.   -ricorrente contro ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura speciale conferita sul documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al controricorso, preposto al ###- catura dell'Ente, il quale chiede di ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente 2 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### avverso la sentenza della Corte di appello di L'### n. 1421/2023, depositata in data ###. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025 dal Consigliere dott. ### D'####: 1. ### per l'### s.p.a. (d'ora in poi ### proponeva domanda per l'accertamento negativo in relazione al ### per l'anno 2014, per l'occupazione del soprassuolo di strade provinciali mediante cavalcavia autostradali, nei confronti della ### vincia di ### 2. ### evidenziava l'inesistenza dei presupposti di legge. In subordine, reputava sussistere una causa di esenzione, essendo stata effettuata l'occupazione ad opera dello Stato.  3. Il Tribunale rigettava le domande di ### affermando che, ai sensi dell'art. 1 del ### emesso dalla ### cia, era soggetto al pagamento anche l'occupante di fatto di area pubblica, prescindendosi dall'esistenza o meno di un provvedimento di concessione della ### Tra l'altro, API era l'unico soggetto beneficiario, a livello economico, dell'utilizzazione dell'area. 
Le esenzioni di cui all'art. 30 del ### dovevano considerarsi tassative, non potendo essere ampliate per analogia.  4. Interponeva appello l'### evidenziando con il primo motivo l'assenza dei presupposti, in quanto la decisione di costruire un'autostrada promanava dalla volontà statale, deliberata con legge dello Stato ed attuata da apposita convenzione. 
Ai sensi dell'art. 822 c.c. le autostrade erano parte del demanio statale. 3 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### il secondo motivo di appello l'API si doleva della «mancata applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 30 del regolamento provinciale, che stabilisce, al primo comma, che sono esenti dal canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai loro consorzi». 
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamentava che il giudice di primo grado non aveva riconosciuto la necessità di verificare in concreto la sottrazione dello spazio all'uso pubblico.  5. La Corte d'appello dell'### rigettava il gravame con sentenza n. 1421 del 2/10/2023. 
In particolare, con riferimento ai primi due motivi di gra vame, la Corte territoriale richiamava i principi affermati dalla Corte di cassazione, per cui il ### non costituiva un corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, ma era dovuto in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne traeva il singolo. 
Il soggetto obbligato a corrispondere il ### era chi poneva in essere l'occupazione, titolata su atto di concessione o abusiva, degli spazi e delle aree del demanio. 
Richiamando talune pronunce di questa Corte, si evidenziava che non rilevava che il viadotto fosse di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritornasse in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure era funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, era gestito in regime di concessione da un ente che agiva in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. 4 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### la natura del ### si evidenziava che costituiva corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico. 
Non spettava l'esenzione in quanto la società concessionaria aveva eseguito la costruzione dell'opera e provvedeva alla gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che la stessa era di proprietà dello Stato, al quale sarebbe ritornata la gestione al termine della concessione.  ### era avvenut a senza autorizzaz ione da parte dell'ente locale ed era quindi da considerarsi abusiva. 
Il viadotto impediva l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante ed anche l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'### per l'### s.p.a. ###.  7. Ha resistito con controricorso la ### di ### depositando anche memoria scritta.  ###: 1. Con il primo motivo di ricorso la società deduce la «violazione e falsa applicazione dell'articolo 63, comma 1, del d.lgs.  446/1997; dell'art. 1 del #### della ### cia di ### (approvato ex articolo 52 d.lgs. n. 446/1997); delle leggi n. 463/1955 (“### per la costruzione di autostrade strade”, in specie articoli 1-2), n. 729/1961 (“### di nuove costruzioni stradali ed autostradali”, in specie articoli 1-2-6- 7-8-12) e n. 385/1968 (“### ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali autostradali”), in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: assenza del presupposto applicativo del canonecorrispettivo». 5 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### in realtà, un formale atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dall'ente territoriale per l'occupazione dello spazio pubblico da parte della società autostradale. 
Non si comprende per quale ragione la disponibilità delle aree occupate dall'infrastruttura autostradale non è soggetta ai limiti temporali e di uso prescritti dal ### provinciale.  ### non può rinnovare, modificare, sospendere o revocare la disponibilità degli spazi occupati con l'infrastruttura autostradale.  ### infatti, non ha mai provveduto, né può provvedere, alla rimozione dell'infrastruttura. 
La costruzione dell'autostrada è stata deliberata con legge dello Stato, sicché l'occupazione non può essere qualificata come “di fatto”, essendo piuttosto fondata su uno specifico titolo giuridico che trova la propria fonte direttamente nella legge. 
Difetta, allora, il presupposto applicativo del canone. 
In tal senso depongono anche la nota del Mit n. 15776 del 21/6/2023 e la nota n. 17841 del 7/7/2023.  ### locale ha dunque perso e non dispone più di alcun potere, né può rilasciare alcuna propria concessione al riguardo. 
Neppure vale obiettare che la normativa sopra richiamata sarebbe stata superata dal d.lgs. n. 446 del 1997, successivamente intervenuto ai fini del riordino della disciplina dei tributi locali e ai fini della istituzione del ### Le due procedure hanno infatti ambiti di applicazione non sovrapponibili. 
Le leggi dello Stato n. 463/1955 e n. 729/1961 hanno sottratto alla disponibilità dell'ente locale le volumetrie necessarie per realizzare l'autostrada; l'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 ha previsto per comuni e province la possibilità di istituire il ### 6 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### sulle «aree residue», cioè in relazione alle occupazioni del demanio/patrimonio indisponibile appartenente all'ente locale.  2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'articolo 63, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 30 del ###
SAP della ### di ### in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: esenzione ### per le occupazioni “effettuate dallo Stato”». 
Per la ricorrente, nel caso di cavalcavia autostradali si verifica, in realtà, un'occupazione dello spazio pubblico non ad opera della società concessionaria, ma da parte dello Stato st esso, quale effettivo titolare del bene demaniale “autostrade”, realizzata per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.  ### nel territorio della ### di ### con rete autostradale deriva da una concessione a tutt'oggi riferibile direttamente allo Stato.  ### dello spazio p ubblico è avvenuta « non ad opera della società concessionaria, ma da parte dello S tato stesso, quale effettivo titolare del bene demaniale “autostrada”, realizzata per il perseg uimento de i suoi fin i istituzionali […], come tale esonerata dal canone ex articolo 30 del regolamento provinciale». 
Quanto all'argomento della Corte d'appello in base al quale la società autostrade sarebbe assoggettata al canone in ragione del fatto che svolge un'attività economica lucrativa, la ricorrente eccepisce che i profitti dell'attività di concessionario vengono regolarmente assoggettati alla ordinaria fiscalità erariale (### e ###. ### non prevede tributi locali sui profitti aziendali, mentre ogni onere gravante sul concessionario, in base alla convenzione, deve essere considerato computato in tariffa. 7 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del ### della provincia di ### in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: “effettiva sottrazione” come presupposto del ### La Corte d'appello ha ritenuto che la ### di ### abbia indicato con precisione i criteri di determinazione del canone applicato, nel rispetto dell'art. 29 del ### provinciale, che stabilisce che il canone va determinato in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati, senza alcun riferimento all'altezza dei ponti autostradali. 
Tale affermazione sarebbe errata in quanto la “effettiva sottrazione” è parametro stabilito dall'art. 2 del ### provinciale. 
In realtà, ad avviso della ricorrente, il canone deve essere escluso se «in concreto, non sussiste alcuna limitazione alla libera circolazione di uomini e mezzi sulla strada provinciale (perché, ad esempio, non vi è interferenza del sovrappasso autostradale rispetto alla circolazione sulla strada sottostante, stante l'altezza della infrastruttura stessa, né alcun restringimento della carreggiata tale da ostacolare la guida o il passaggio di pedoni e/o veicoli)».  4. I m otivi primo, secondo e terzo di impu gnazione, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.  5. Si impone, preliminarmente, per ragioni di chiarezza una ricostruzione normativa.  5.1. Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, invero, si prevede: «sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei 8 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province». 
Al comma 2 si prevede: «### parimenti, soggette alla tassa le o ccupazioni di spazi soprastanti il suolo pub blico, di cui a l comma 1, con esclusione dei balconi, verande […] e simili infissi di carattere stabile…».  5.2. Ai sensi dell'art. 39 (Soggetti attivi e passivi) del d.lgs.  n. 507 del 1993, poi, «la tassa è dovuta al Comune o alla ### vincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie eff ettivamente sottratta all 'uso pub blico nell'ambito del rispettivo territorio».  5.3. ###. 49 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 dispone anche: «### esenti dalla tass a: a) le o ccupazioni effettuat e dallo Stato, dalle regioni, province…”. 
Il nuovo d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, poi, ha stabilito all'art. 63, che: «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche […] I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile […] sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione […] al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa […] Il regolamento è informato ai seguenti criteri: […] b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), 9 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### dell'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari […]; g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) né superiore al doppio della stessa». 
Questa Corte ha chiarito che il ### è stato introdotto nello ordinamento della finanza locale dal d.lgs. n. 446 del 1997, al fine di abolire la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubblici e per la contestuale attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all'aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi.  ### quindi, si è inserito nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizza zione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Il titolo che legittima l'occupazione nel ### è costituito da un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di conces-10 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### sione dell'uso esclusivo o speciale di detto suolo (Cass., n. 12167 del 2003, in motivazione).  6. Invero, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/6/2021, n. 16395).  ### ed il ### hanno natura e presupposti impositivi differenti, in quanto la prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico , con la c onseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 24541 del 2/10/2019; Cass., Sez. U, n. 12167 del 19/8/ 2003; di recente Cass., sez. 1, 25/9/2024, n. 25614).  ### pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo; il presupposto applicativo del ### è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico 11 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### (Cass. n. 17 296 del 27 /06/2019; Cass. n. 180 37 del 06/ 08/ 2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/ 2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016, n. 61 delle ### di questa Corte, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il ### è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico.  6.1. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il ### ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva). 
Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla ### in merito a fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione. 
Questa Corte ha affermat o, in maniera costante, ch e «in tema di ### il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei ### e delle ### che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, 12 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art.  49 del cit. decreto (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l'u- tilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D.Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e di illuminazione - che ne aumentano l'utilità)» (Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Ha, quindi, rimarcato che l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass., 5, n. 11689 del 2017; Cass., sez. 5, 11/5/2017, n. 11688; n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019). 
Tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia) - non è mutato a seguito della sentenza a ### n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di u n atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che «in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (###, la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione 13 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica». 
Assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato, - in un caso come il presente in cui l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio del Comune - l'attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'e- senzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al ### - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente -.  6.3. Nel caso in esame, la ### di ### si è avvalso della facoltà ed ha istituito il ### con ### 6.4. La sentenza impugnata si è conformata ai principi sopra enucleati.  6.5. Innanzi tutto, l'occupazione del demanio comunale di cui si tratta come da accertamento di fatto della Corte distrettuale, non direttamen te impugnato, concerne l'occupazione di suolo pubblico per pontoni autostradali, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del ### ex art. 63 cit.  6.6. ### in esame risulta poi essere "abusiva", in quanto - alla stregua degli atti - risulta attuata in assenza di titolo concessorio della ### e "di fatto" effettuata dalla ### quale 14 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### società concessionaria dell 'infrastruttura autostradale, circostanze queste incontestate.  ### è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilità particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass., sez. 1, 18/4/2023, n. 10351; Cass., Sez. U., 61/2016; di recente Cass., sez. 1, 25/9/2024, n. 25614).  7. La decisione impugnata è immune da vizi laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo dell'obbligazione nell'occupazione di fatto realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura stessa, con l'effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi, la applicabilità dell'esenzione prevista in favore dello Stato (cfr. Cass. n. 16395 del 10/6/2021; anche Cass., 10351 del 2023; Cass., sez. 1, 25/9/2024, n. 25614).  8. A nulla rileva, poi, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato n ello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017; Cass. n. 19693 del 25/7/2018; Cass., n. 28341 del 5/11/2019). 
Infatti, la dedotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione del ### da parte del Comune, se-15 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### condo cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di “occupazione” del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di ### Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di ### anche Cass., sez. 5, 26/1/2024, n. 2512). 
Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza del canone in capo alla concessionaria e occupante ### mentre risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di "occupazione". 
Ben può essere condivisa, quindi, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta. 
Si è del resto ritenuto, in tema di ### che le finalità pubblicistiche, cui certamente è preordinata la gestione e manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico della attività di impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la società ### per l'### Ciò che rende irrilevante la natura d emaniale d ell'autostrada ed il ritorno della stessa allo Stato al tempo della scadenza della concessione 16 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### (Cass., sez. 5, 30/5/2024, n. 15162; Cass., sez. 5, 1/12/2022, n. ###; Cass., sez. 6-5, 25/7/2018, n. 19693, in tema di TOSAP). 
Si è anche rilevato che non può convenirsi con l'assolutezza dell'affermazione, secondo cui nella fattispecie in esame sarebbe imputabile a monte allo Stato la vo lontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comunale in forza della legge 24 luglio 1961, 729, recante “### di nuove costruzioni stradali ed autostradali”. 
Se ciò è vero nelle sue premesse, la portata degli effetti va commisurata alla predisposizione della successiva normativa di finanza derivata per gli enti locali di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, che regola l'istituzione della ### ed il relativo regime di esenzione, con no rme, come si è detto, di stret ta interpre tazione (Cass., sez. 5, n. 15162 del 2024). 
Le leggi citate dalla contribuente (21 maggio 1955, n. 463 e 24 luglio 1961, n. 729), relative alla realizzazione dell'autostrada sono anteriori al d.lgs. n. 507 del 1993, la cui disciplina ha sottoposto ad imposizione l'occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete autostradale (Cass., sez. 5, n. 15162 del 2024, in tema di ###.  8.1. A ciò si aggiunga che, sebbene la realizzazione della rete autostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale. ###. 822 cod. civ. prevede, del resto, che le strade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico statale meramente eventuale, sicché è ben possibile che la 17 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada appartenga ad altro ente. 
Infine, l'art. 12, ultimo comma, della l. n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprietari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali d a eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad ### diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali. 
In definitiva, occorre distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge (Cass., sez. 5, 22/1/2024, n. 2164).  9. Va anche rammentato che lo svolgimento di un'attività strumentale alla realizzazione di un fine pubblico non è sufficiente a giustificare l'esenzione dalla ### in quanto le disposizioni normative sono chiare nell'indicare la necessaria presenza di un ulteriore presu pposto ai fini dell'applicazione dell'esenzione, ovvero che il soggetto occupante sia lo Stato (Cass., 1, 29/5/2023, n. 15010). 
Con l'ulteriore precisazione che, rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente al fine di determinare se questo agisca in autonomia, oppure come longa manus delle amministrazioni statali, la presenza di vincoli di carattere pubblico alla gestione della concessione non depone a favore dell'esenzione, in quanto la apposizione di vincoli è attività tipica e fondamentale dell'agire pubblico nell'economia. Qualora lo Stato concedesse la gestione e lo sfruttamento economico dell'infrastruttura ad ### per l'I-18 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### talia senza imporle il rispetto di alcun vincolo nulla si frapporrebbe allo sfruttamento dell'infrastruttura ai soli fini di lucro, tale che la finalità pubblica per il quale lo Stato agisce sarebbe definitivamente e completamente annullata (Cass., sez. 1, 29/5/ 2023, n. 15010).  9.1. Ciò senza dimenticare la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (Cass., sez. 5, 30/5/2024, n. 15162, in tema di ### che richiama Cass., sez. 5, 4/5/2016, n. 8869; Cass., sez. 5, 26/3/ 2014, n. 7037; Corte cost., n. 242 del 2017).  9.2. Deve aggiungersi che, per questa Corte (Cass., sez. 5, 22/1/2024, n. 2164; anche Cass., sez. 5, 23/1/2024, n. 2275), «anche laddove ### fosse una società in house, la scelta della forma privata comporta la necessaria applicazione del regime previsto per gli altri soggetti privati, al fine di non alterare il regime della concorrenza, con l'applicazione delle sole deroghe necessarie all'espletamento del compito pubblico assegn ato (vedi art. 106, comma 2, del ### che stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata) o di quelle connesse alla sostanziale soggettività pubblica (ad esempio, applicazione delle regole sul reclutamento del personale; possibilità di attribuzione dei lavori senza ricorrere al procedimento di evidenza pubblica, salvo che nei settori speciali)».  10. Inoltre, va in radice esclusa, nella specie, la violazione del «principio di non discriminazione» secondo il diritto europeo tra società in proprietà privata e società in proprietà pubblica, 19 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### dedotta dalla ricorrente. Come si è visto, secondo il ### ora in esame e alla stregua dei suesposti principi, l'elemento scriminante, che consente di escludere l'assoggettamento al ### è l'occupazione dello spazio dell'ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr. Cass. n. 17296/ 2019, in una fattispecie relativa all'occupazione permanente di spazi pubblici ad opera delle aziende di erogazione di servizi pubblici o di quelle che svolgono attività ad essi strumentali). Occorre, pertanto, che l'occupazione sia direttamente ascrivibile ad uno degli enti indicati nel regolamento comunale, sicché non è ipotizzabile la violazione del suddetto principio nel senso invocato, dovendo ribadirsi che l'esenzione non opera ove l'occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione d i un'opera pubblica «in qua nto è detta società ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione» (da ultimo tra le tante Cass. n. 16395/2021 citata). In relazione alla fattispecie in esame, l'attività di gestione economica e funzionale del pontone autostradale da parte dalla ricorrente, integra, come correttamente affermato dalla Corte di merito, una «occupazione abusiva» dello spazio sovrastante alla strada provinciale, realizzata dalla società ricorrente in forza di concessione dell'### e in assenza del titolo concessorio (in tal senso Cass., sez. 1, 18/4/2023, n. 10351).  11. Le sentenze amministrative citate dalla ricorrente non sono in grado di travolgere l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (Cass., sez. 1, 18 aprile 2023, n. 10351).   12. Non è dirimente la dedotta assenza di poteri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del Comune, poiché tale 20 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### limite non vale ad escludere l'imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione (Cass. sez. 5, n. 15162 del 2024).  12.1. Inoltre, si è già chiarito (Cass., sez. 1, 25/7/2024, 20708) che le citate pronunce del Consiglio di Stato, che, peraltro, non si confrontano con l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte di cui si è dato conto, offrono una lettura ermeneutica del "combinato disposto" delle norme in discussione non rispondente al dettato complessivo della stessa disciplina nei termini precisati e non rispettosa dei suesposti principi, oltre che contrastante con il tenore letterale delle previsioni del regolamento ### ora in esame. In particolare, come si è rimarcato, l'elemento scriminante, che consente di escludere l'assoggettamento al ### è l'occupazione dello spazio dell'ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente, il che incontrovertibilmente non è nella specie.  ### di Stato afferma: «… l'art. 1 del ###
SAP della ### di ### regolamentava, in ordine ai periodi su cui si controverte, le fattispecie di "occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della ### di ### ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge», per le quali era prescritto il rilascio di apposita concessione. Il successivo art. 2 ("Soggetti attivi e passivi") chiariva quindi che «[l] canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivament e sottratta all'uso pub blico nell'ambito del rispettivo territorio». Dal combinato disposto delle norme che 21 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### precedono «discende - a contrario - che sono escluse dall'ambito applicativo del ### le occupazioni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l'occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo». 
A detto ragionamento, invero espresso per sillogismo a contrario non del tutto lineare, osta proprio il disposto dell'art. 30 del ### provinciale ### applicabile ratione temporis, a mente del quale sono esentate dal pagamento del canone «le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica». La norma prevede l'esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, in applicazione di quanto già previsto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, che individua specificamente i soggetti esenti ed è da ritenersi di stretta interpretazione, poiché introduce un'eccezione alla regola generale. 
A ciò si aggiunga che l'assoggettamento al canone, con facoltà di eventuale previsione di speciali «agevolazioni», è prevista anche nelle ipotesi di «occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e in particolare per quelle aventi finalità politiche ed ist ituzionali», a i sensi dell 'art. 63, comm a 2, lett. e), D.Lgs. n. 446/1997 vigente ratione temporis, il che elude la rilevanza attribuibile al fatto che si tratta di beni appartenenti al demanio "involgenti in teressi di più ampio rilievo", contraria-22 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### mente a quanto pare valorizzare la giurisprudenza amministrativa, come rimarcato anche dalla controricorrente.  13. Non è idonea al mutamento giurisprudenziale richiesto la nota del MIT prot. 15776 del 21/6/2023 che attiene alla costruzione delle infrastrutture pubbliche, fra cui autostrade. 
In tal caso deve eseguirsi un «puntuale iter autorizzativo, il quale prevede, tra le altre cose, l'indizione e l'espletamento di un'apposita ### di ### nelle forme previste dall'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, proprio al fine di consentire il coinvolgimento, oltre che del ### e del soggetto attuatore, di tutti gli ### coinvolti, ovvero ##### metropolitane, ### e altri ### territoriali». 
La nota, che non ha natura normativa, disciplina la fase a monte, relativa alla costruzione dell'autostrada. 
Ma, come dett o, l'aver pianificat o la rete autostradale da parte dello Stato, unitamente agli enti locali, nell'ambito della ### di servizi, non esime la società concessionaria, che gestisce le autostrade, incassando i relativi profitti, dall'obbligo di pagare il ### per l'attraversamento dei pontoni sulle strade comunali o provinciali. 
In realtà, la legge statale ha pianificato la costruzione dell'autostrada, anche attraverso la ### di servizi, ma l'occupazione del suolo comunale o provinciale, quando vi è un regime concessorio di gest ione delle autostrade - come nel caso in esame - comporta che l'ente gestore provveda al pagamento in favore degli enti locali territoriali. Se, invece, la gestione fosse rimasta allo Stato, scatterebbe l'esenzione. 
Neppure rileva la nota del Mit n. 17841 del 7/7/2023 ove si prevede che «l'attività espletata dalle ### concessionarie autostradali trova esclusivo titolo giuridico nell'atto convenzionale 23 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### sottoscritto con il Ministero concedente […] senza che risulti necessario qualsiasi ulteriore titolo autorizzativo da parte di soggetti terzi, ivi inclusi ### territoriali». 
È evidente, infatti, che l'attività concessionaria svolta dall'API deriva dall'atto di convenzione stipulato con il Ministero concedente, ma, nella specie, si è verificata comunque un'occupazione di spazio pubblico, che resta disciplinata dalla normativa in tema di ### 13.1. Quanto, poi, alla distinzione tra «esclusione» ed «esenzione», non si ritiene di aderire all'interpretazione per cui nella fattispecie in esame ci si troverebbe dinanzi ad una «esclusione» dall'imposta, perché fuori perimetro i mpositivo e non a d una esenzione. 
Per l'API, dunque, nella specie non si sarebbe dinanzi ad un'i- potesi di esenzione, ma - al contrario - di una vera e propria ipotesi di esclusione. 
Per la società «è escluso ciò che è estraneo ed “esterno” all'ambito applicativo ### per assenza/mancanza dei relativi presupposti soggettivi/oggettivi, e come tale non è soggetto tout court al relativo pagamento». 
Diversamente «è esente ciò che, pur rientrando in detto ambito applicativo (con i conseguenti poteri dispositivi esercitabili dall'ente locale), non sconta comunque il pagamento del canone in ragione di specifiche ragioni “agevolative” e/o di favore individuate dalla normativa stessa». 
Si muove, dunque, dalla affermazione di questa Corte (Cass., sez. 5, 16/6/2023) per cui «…come posto in rilievo da attenta dottrina, che si è soffermata, in particolare, sulle differenze sussistenti tra le norme disciplinanti le esenzioni e le esclusioni tributarie, le norme che prevedono le esclusioni tributarie hanno la 24 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### funzione di delimitare i confini della fattispecie impositiva, ed esprimono la scelta del legislatore di individuare correttamente solo quei fatti che siano reale manifestazione della specifica capacità contributiva che il medesimo vuole colpire con una determinata imposta; tali norme, quindi, non rivestono carattere di specialità, in quanto operano in modo sistematico nel delimitare l'ambito oggettivo del tributo in chiave con la ratio ad esso sottesa e possono essere ricondotte a quelle ipotesi ove il presupposto astrattamente considerato imponibile dalla norma venga già colpito da altro tributo o se ne presuma l'inesistenza per la sua modesta entità o per la sua marginalità; le norme che prevedono le esenzioni, invece, si configurano come vere e proprie disposizioni speciali, in quanto dettano una specifica disciplina giuridica per situazioni nelle quali si verifica il fenomeno economico colpito dalla norma impositiva, e, a differenza delle esclusioni, introducono delle deroghe alle regole designate, in ordine al presupposto del tributo, dalla norma impositrice, esonerando dall'imponibilità fattispecie che altrimenti rientrerebbero nell'ambito applicativo del tributo stesso; mentre le esclusioni d'imposta sono dunque rinvenibili nelle ipotesi in cui la mancata applicazione del tributo è giustificata da valutazioni di estraneità relative al tributo stesso, si è in presenza di un'esenzione, invece, nel caso in cui il beneficio fiscale mira a creare posizioni di favore, in funzione del perseguimento di determinate finalità decise dal legislatore, cosicché le esclusioni sono determinate da considerazioni che possono qualificarsi in termini di mancanza di capacità contributiva che sarebbe colpita da quel tributo, le esenzioni, viceversa, hanno un valore soltanto strumentale in funzione di finalità per lo più estranee all'ordinamento tributario, per cui deve ritenersi che esse derogano alla normale disciplina dei tributi». 25 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### 13.2. In dottrina si è, dunque, ritenuto che le esenzioni sono disposizioni che sottraggono, in tutto o in parte, all'applicazione di un tributo, ipotesi che sarebbero imponibili in base alla definizione generale del presupposto. 
Le esclusioni, invece, risultano da disposizioni con cui il legislatore chiarisce i limiti di applicazione del tributo, senza derogare a quant o ris ulta dagli enunciati gen erali. ###, quindi, costituisce una previsione che concorre a definire il presupposto del tributo. 
Nella giurisprudenza di questa Corte è ritenuta un'ipotesi di esclusione, per esempio, quella relativa ai dividendi ### societari distribuiti ai soci, ex art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, a mente del quale «[g]li utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione […] non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente nella misura del 95 per cento».  13.3. Nel caso in esame, non v'è dubbio (vedi Cass., sez. 1, 25/9/2024, n. 25614), che ci si trovi dinanzi ad una vera e propria esenzione, sia perché l'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede un'espressa esenzione per lo Stato («### esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province […]»), sia perché si ha esenzione quando una norma di diritto singolare (l'art. 49 richiamato appunto) sottrae all'imposizione situazioni e soggetti che, altrimenti, ricadrebbero nell'ambito della previsione della norma impositiva (art. 38 del d.lgs.  507 del 1993 «sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico»). 26 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### una norma impositiva generale si contrappone, allora, una norma particolare, la quale esclude l'applicazione del tributo a situazioni comprese nella fattispecie della norma generale. 
Al contrario, si ha esclusione soltanto nel caso in cui si è in presenza di situazioni sostanzialmente estranee alla norma impositiva per l'assenza del fenomeno economico colpito da tale norma, come accade, appunto, per i dividendi societari che, dopo la riforma del 2003 (d.lgs. n. 344 del 2003), vengono tassati solo in capo alla società che li ha prodotti, mentre sono fiscalmente irrilevanti in capo ai soci che li hanno ricevuti, anche se detta irrilevanza non è totale, ma solo per il 95%. 
Non convince, quindi, l'asserto dell'### per cui «n el caso dell'infrastruttura autostradale l'ente locale è del tutto privo di qualsiasi autorità e/o potere dispositivo, che compete esclusivamente allo Stato: la totale assenza di qualsiasi potere/potestà dell'ente locale sul infrastruttura autostradale conferma dunque che la presente fattispecie è esclusa dall'ambito applicativo COSAP». 
Al contrario, invece, proprio la distinzione tra i concetti di esclusione ed esenzione di imposta, conduce ad un risultato diametralmente opposto a quello invocato dall'### La norma applicata, ossia l'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 chiarisce che si tratta di «esenzione», e non di esclusione.  14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso. 27 RG n. 8037/2024 Cons. Est. ### D'### la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a qu ello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 15 maggio 

causa n. 8037/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mercolino Guido, D'Orazio Luigi

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13319/2025 del 19-05-2025

... ORDINANZA sul ricorso 10801-2024 proposto da: ### A ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett ivamente do miciliata in #### 25/B, presso lo studio degli avvocati ### PESSI, ### che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro ### nella qualità di erede di ### elettivamente domiciliato in #### 92/C, presso lo st udio dell'avvocato ### SCATTINI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1031/2024 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 2102/2021; ### contributo solidarietà R.G.N. 10801/2024 Cron. Rep. Ud. 26/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal ###. #### 1.- La Corte d 'Appello di ### ha respinto il gravame d ella ### di ### e ### a favore dei ### avverso la pronuncia d i primo grado che, su ricorso di ### aveva dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà app licato su l suo trattamento pensionistico in base all'art.22 del Regolamen to dell 'ente, rinnovato con delibere n.4/08 e n.3/13, ed aveva condannato la ### alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute nel limite della prescrizione decennale. 2. Ricorre per cassaz (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 10801-2024 proposto da: ### A ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett ivamente do miciliata in #### 25/B, presso lo studio degli avvocati ### PESSI, ### che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro ### nella qualità di erede di ### elettivamente domiciliato in #### 92/C, presso lo st udio dell'avvocato ### SCATTINI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1031/2024 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 2102/2021; ### contributo solidarietà R.G.N. 10801/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 26/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal ###. #### 1.- La Corte d 'Appello di ### ha respinto il gravame d ella ### di ### e ### a favore dei ### avverso la pronuncia d i primo grado che, su ricorso di ### aveva dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà app licato su l suo trattamento pensionistico in base all'art.22 del Regolamen to dell 'ente, rinnovato con delibere n.4/08 e n.3/13, ed aveva condannato la ### alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute nel limite della prescrizione decennale.  2. Ricorre per cassazione la ### previdenziale affidandosi a tre motivi, illustrati di seguito con memoria; per il professionista, deceduto il ###, si costituisce in giudizio il suo erede ### lli ### con tempestivo controricorso.  3.- Formulata una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio sui principi espressi dai precedenti di questa Corte in ordine alla illegittimità della trattenuta e durata decennale del termine di prescrizione, l'ent e ### present a istanza di decisione ai sensi del secondo comm a dell'art . 380-bis cod.proc. 4. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 26/2/2025.  ### 1.- Il ricorrente, nel sostenere l'ammissibilità del ricorso volto al superamento dell'indirizzo giurisprud enziale consolidato in riferimento a coloro che sono entrati in pensione dopo l'entrata 3 in vigo re della L.296/200 6, e segnalando ch e il trattamento pensionistico possa essere ridotto da un provve dimento normativo (inclusa la norma tiva regolamentare degl i enti previdenziali privatizzati) che rispetti il p rincipio di ragionevolezza, impugna la sentenza d'appello per i seguenti motivi. 
Il primo inerisce alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ., delle disposizioni di cui all'art. 2 D.Lgs. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale e con la delibera della ### del 27/6/2013, art. 3 comma 12 L. n. 335/95, degli artt. 1 comma 763 L. n.296/06, 1 comma 488 L. n.147/2013, e 24 comma 24 d.l. 201/2011 conv. in L.214/2011, nonché degli artt. 2, 23 e 38 Cost., per avere la sentenza affermato che il diritto soggettivo alla pensione non possa essere limitato da atti emessi in virtù di autonomia normativa volti a conseguire l'equilibrio finanziario dell'ent e, precisando che l'art. 22 d el Regolamento non è un mero provvedimento amministrativo in quanto approvato dai ### competenti; inoltre la sentenza non aveva affrontato il tema della ragionevolezza del prelievo, evincibile dalle diverse aliquote per scaglioni di trattamento pensionistico erogato prima e dopo il 2005 e dalla previsione di quote più alte per i ratei calcolat i con il metodo retributivo, nell'ottica di equilibrio di bila ncio ne l lungo termine ed in ossequio ai prin cipi di so lidarietà ed eguaglianza, d i cui è espressione la finalità di salvaguardia intergenerazionale. 
Nel second o motivo di ricorso lam enta la violazione delle medesime norme non avendo ritenuto l'impugnata sentenza che l'interpretazione autentica del modificato art. 3 co.12 L.336/95, fornita dall'art. 1 co. 488 L.147/2013, avesse espressamente 4 ritenuto legittimi ed efficaci gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti privatizzati prima della data di entrata in vigore della L.296/2006, per un prelievo contributivo non definitivo ma a termine. 
Con il terzo motivo di ricorso la ### lamenta la violazione degli artt. 2946 e 2948 n.4 cod. civ. , e de gli artt. 129 R.D.L .  n.1827/1935 e 47-bis DPR 639/70 nella parte in cui è stato applicato il termine di prescrizione decennale sostenendo che si tratti di una ripetizione di inde bito, laddove, tra ttandosi di pagamento periodico di somme anche non liquide ed esigibili, il termine è quinquennale ai sensi della disposizione codicistica ma anche in ragione dell'art. 47-bis che supera la regola dell'art.  129 RDL 182 7/35 potendo le somme trattenute dalla ### essere immediatamente quantificate dal pensionato. 
Le argomentazioni difensive, ribadite nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'adunanza camerale, sono confutate dalla parte privata che, evidenziandone il superamento ad opera della giurisprude nza di legittimità, rileva che le casse previdenziali private non possono derogare al principio del prorata vige ndo un numerus clausus nei p oteri regolam entari dell'ente, normativa già positivamente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale sul la tematica del contributo di solidarietà quale rimedio temporaneo straordinario inidoneo ad assicurare un equilibrio di lungo termine; inoltre insiste per la decennalità del termine d i prescrizione e per l'affermazi one dell'insuperabile principio di legalità.  2. I motivi sono infondati. I primi due possono essere scrutinati congiuntamente per indissolubile connession e. Tutte le questioni sollevate in ricorso han no trovato soluzione in precedenti pronunce di questa Corte, alle quali si intende dare 5 piena continuità; già nell'imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 488 della L. 147/2013 le ### (sent. 17742/2015), investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal ### dei delegati d ella ### e ### i, avevano affermato l'operatività atte nuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell'art. 3 co.  12 L.335/95 ad opera dell'art. 1 co. 763 L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di quest'ultima per coloro che avevano maturato il diritto a pensione in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo an che precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquen nale ex art. 2948 n.4 cod. civ. non versando in un caso di credito p agabile, ossia m esso a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra professionisti titolari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma (vi rientra il caso in esame decorrendo la pensione dal marzo 1998), ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguen do la formulazione originaria de ll'art. 3 co.12 L.  n.335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali non è più rispettato in modo assoluto il principio del pro rata dovendosi tener conto d ei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell'art. 1 co.  488 L. 147/ 2013 e secon do i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla ### e dalla ### In sostan za, resta fermo il princi pio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti deliberati 6 dall'ente previdenziale privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall'originario art. 3, co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.  3.1 - A ciò si aggiunga che piename nte aderente è il caso esaminato nella sentenza Cass. del 10/12/2018 n.### sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla ### sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri determinativi del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su di esso, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La pronuncia, citata nella proposta di definizione accelerata, ha affrontato il tema della privatizzazione degli enti professionali previdenziali, dell'autonomia gestionale delle casse e della non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema delle fonti precisando che il d.lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a fonti di livello primario; ivi si richiama anche il tema dell'equilibrio di bilancio delle gestioni pre videnzia li in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili (variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento) dopo le modifiche introdotte dalla L.296/06, con la precisazione che esula da l novero dei provvedimenti (cd .  numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio 7 del pro rata qualsiasi provv edimen to degli enti previde nziali privatizzati, come quello dell'art. 22 del ### che «introduca - a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”- la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti», ossia «esula qualsiasi provvedimento che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da ad ottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata , ai sensi delle suc cessive formulazioni dell'art. 3 comma 12, L. n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura»; la medesima pronuncia ha affrontato il tema della interpretazione autentica fornita dall'art. 1 co. 488 L. 147/2013, nel senso della legittimità degli atti adottati prima della entrata in vigore della L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine «mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contribut o straordinario di solidarietà, proprio perché d i carattere provvisorio e limitato nel tempo», ed anche il tema della non inci denza della sent enza della Corte Costituzionale n.173 del 2016 «sull e conclusioni q ui assunte» trattan dosi comunque di un prelievo che solo il legislatore può introdurre.  3.2- Ancora, altri precedenti di questa Corte hanno affermato: la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art.  23 Cost., che «rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa» (Cass. 12122/2023), l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri determinativi del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata (Cass. sent. n.603/2019), la carenza di base legale 8 ad impedire la legittimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare ed il limite all'autonomia negoziale rappresentato dalla riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost.  precisando che «l'autonomia non è legibus soluta» (Cass. 9914/2023), ed anche il significato dello jus superveniens di cui all'art. 1 co.763 L.296/2006 non indica la legittimità di atti o provvedimenti riduttivi delle prestazioni già erogate «sol perché già adottati» ma ne garantisce la «perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge» (Cass. n. 19711/17).  3.3- Ulteriori considerazioni in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del cont ributo no n possono prescindere dall'inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio che deve essere assicurata per un termine di 15 anni previsti ex art. 3 co.12 L.335/95, ampliato a 30 anni dall'art. 1 co. 736 L.296/06, e fino a 50 anni dall'art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla ### prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, si configura come prestazione au ton oma, e non come correttivo del trattamento pensionistico. Si precisa che il richiamo espresso nei motivi di ricorso all'art. 24 d.l. 201/2011 per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell'1% sulle sole annualità 2012 e 2013 non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolez za e sostenibilità poiché trattasi di due i stituti diversi per nat ura, funzione, soggetti emittenti (il contributo di cui all'art. 24 cit. ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul percepito, e presuppone una condizione di inerzia dell'ente 9 previdenziale privato, non già l'atti vazione procedimentale di una regolamentazione giudizialmente illegittima).  4.1- Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte (Cass.n.###/2022), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla ### ha affermato che la prescriz ione quinqu ennale prevista dall'art .2948, n.4, cod.civ. - così come dall'art.129 del r.d.l. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizio ne dell'assicurato, sicché, incontestato l'ammontare del trattamen to pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 cod.civ. Si richiami anche la pronuncia n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”. ### consolidato (Cass. n.449/23, n.688/23) è condiviso dal Collegio.  4.2- Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivo no in ci nque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo dirit to, dei tratt amenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all 'art.24 l.  n.88/89, o delle relative differe nze do vute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, non già l'indebita trattenuta per l'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di 10 credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.###/2022: «### ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovr apposto al diritt o del pensionato, ma non si è confuso con l'obblig azione p ensionistica a cui pretend eva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitam ente trattenute non può che essere que llo ordinario decennale» ). La norma si riferisce, inoltre, alle prestazioni della gestione dell 'art. 24 L.88/ 89 (gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) dettata in tema di ristrutturazione degli istituti ### e ### dato il differente ambito applicativo, non si pone, dunque, a mente dell'art. 3 Cost., alcun problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati ### e pensionati di Casse professionali privatizzate, vertendosi in ipotesi di trattenute operate in virtù di diverso titolo contributivo.  5. La solu zione cui si perviene, in li nea con la prop osta di definizione accelerata, si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivame nte espresso nella recente pronuncia ivi menzionata (Cass. n. 6170/2024), non essendovi spazio per una sua rimeditazione. Numerose altre pronunce sono state emesse dalla Corte, aderenti alla soluzione prospettata, e non emergono ragioni per discostarsene (cfr. ord.  24404/2024, 24023/24, 24021/24, ed altre pure richiamate nella proposta di ###.  6. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza, liquidate in ragione del valore di lite (di € 19.512,87). Essendo il giudizio definito in 11 conformità alla proposta non accettata, si applicano gli ultimi due commi dell'art.96 cod.proc.civ., contenendo l'art. 380 bis, ult. co. cod.proc.civ. una valutazio ne legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma eq uitativament e determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma di denaro in favore della ### delle ### secondo quanto statuito da questa Corte (### n. 27195, 27 433, ### del 2023, e n.27947/2023), l'una come ulterio re aggravamento della condanna alle spese, l'altra con funzione prett amente sanzionatoria a favore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dal la novella cod icistica alla finali tà deterrente rispetto al compimento di at ti processuali meramente defatigatori, valorizz ando la funzione deflattiva della proposta d efinitoria per disincentivare, in presenza di orientamenti consolidati ed in mancanza di innovative argomentazioni, inutili lungaggini processuali. La ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi dell'art. 96, te rzo e quarto comma cod.proc.civ., una somma equitativam ente determinata in €1.500,00 in favore della resistente (pari alla metà della principale condanna alle spese liquidata in base allo scaglione di riferimento di valore determin ato della lite), ed un'eguale somma in favore della ### delle ### 7. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi 12 liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore del controricorrente, e della ulteriore somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorre nte, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### all'esito dell'adunanza camerale del 26  

Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Orio Attilio Franco

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22945 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.168 secondi in data 12 gennaio 2026 (IUG:W9-6BFD0D) - 1811 utenti online