blog dirittopratico

3.661.598
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1777/2025 del 05-12-2025

... quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 12495 del 18/5/2017 ed ordinanza n. 22522 del 10/09/2019 nonché, da ultimo, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023). Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla quale non v'è ragione per discostarsi, la ### con la legge 24 novembre 2001, n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari delle ### mentre ha riservato ai comuni il solo compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023, che, all'esito di una compiuta disamina della normativa di settore, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ### alle quali la legge regionale ### n. 16 del 2001, 'ratione temporis' vigente, ha demandato l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 6862 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6862/2024 R.G. promossa da: ### C.F. ### nata a ### il ### e residente ###, rappresentata e difesa come da mandato posto in calce al ricorso dall'Avv. ### (C.F.  ###) nel cui studio in ### alla ###. Origlia n.75 ha eletto domicilio -ricorrente contro Comune di ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed in forza di delibera di ### n. 34/2025 dall'Avv. ### (C.F.  ###) unitamente al quale elettivamente domiciliat ###### al ### G. Matteotti n. 23 -resistente ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore #### domiciliat ###### alla ### n. 146, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. ### (C.F.  ###) elettivamente domiciliato presso la U.O.C. ### e ### del ### della stessa -resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025 da intendersi qui ritrascritte integralmente.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti ### conveniva in giudizio innanzi all'intestata ### il Comune di ### e l'### per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in data ###, alle ore 10:30 circa, in ### a seguito dell'aggressione di un cane randagio. 
Asseriva la ricorrente che nelle predette circostanze di tempo mentre camminava in ### delle ### con direzione ### veniva aggredita da un cane randagio di media taglia di colore chiaro, trasandato e senza collare. 
Assumeva che a seguito dell'aggressione riportava lesioni per le quali veniva accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di ### dè ### come da referto medico versato in atti. 
Precisava che numerose erano state le segnalazioni fatte al Comune di ### ed all'Asl sede di ### della presenza abituale di animali randagi su ### delle ### strada lontana dalle vie cittadine ma rientrante nel territorio di competenza del predetto Comune. 
Concludeva sostenendo di aver inviato lettera di messa in mora e di invito alla stipula della negoziazione assistita al Comune di ### ed all'### ma senza ottenere nulla. 
Si costituivano in giudizio sia il Comune di ### che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e nel merito insisteva per il rigetto del ricorso per essere infondato in fatto ed in diritto e sia l'### che eccepiva la nullità del ricorso e nel merito ne contestava la fondatezza. 
La causa veniva istruita mediante l'escussione di un teste e l'espletamento di CTU medico legale volta ad accertare sia il nesso di causalità tra la riferita dinamica e le lesioni lamentate e sia a quantificare i postumi permanenti residuati sulla ricorrente in seguito al sinistro de quo. 
All'udienza del 24.11.2025 dopo la discussione lo scrivente tratteneva la causa in decisione. 
Preliminarmente deve essere rigettata la sollevata eccezione di nullità del ricorso dovendosi ritenere al contrario che tale atto contiene una esauriente indicazione del petitum con richiesta di risarcimento danni e relativa quantificazione ed una sufficiente indicazione della causa petendi con l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui esso si fonda.
Pertanto, non vi è dubbio che i resistenti sulla base di tale atto siano stati posti in grado di conoscere i termini essenziali della domanda proposta nei loro confronti in maniera tale da poter resistere alla pretesa vantata da parte ricorrente e da compiere una adeguata difesa. 
La nullità comminata dall'art.164 quarto comma c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda prescritta dal n.4 dell'art.163 c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati sia che la nullità della citazione deriva dalla assoluta incertezza delle ragioni della domanda risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. SS.UU. n. 8077/2012 e n.11751/2013). 
Nel caso di specie ciò non si è verificato avendo parte resistente approntato una valida e puntuale difesa. 
Ed ancora con la sentenza n.1681/2015 la Corte di Cassazione ha premesso come ai sensi dell'art.164 quarto comma c.p.c. la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n.3 del terzo comma dell'art.163 c.p.c. - ossia la determinazione della cosa oggetto della domandaovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n.4 del terzo comma dell'art.163 c.p.c. 
La Corte di Cassazione ha spiegato debitamente “che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”. 
In altri termini la nullità della domanda sussiste solo quando -a seguito dell'indagine del Giudice che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere preclusioni ma va estesa anche alla parte espositival'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (Cass.n.10635/2025). 
Nel ricorso sono chiaramente indicati, come già detto, sia il petitum che la causa petendi. 
Occorre precisare che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi va radicata nell'ente (o enti) cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 12495 del 18/5/2017 ed ordinanza n. 22522 del 10/09/2019 nonché, da ultimo, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023). 
Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla quale non v'è ragione per discostarsi, la ### con la legge 24 novembre 2001, n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari delle ### mentre ha riservato ai comuni il solo compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023, che, all'esito di una compiuta disamina della normativa di settore, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ### alle quali la legge regionale ### n. 16 del 2001, 'ratione temporis' vigente, ha demandato l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso).
Tale riparto di competenza tra ASL e comuni in materia di randagismo è stato, successivamente, confermato dal legislatore regionale con la legge n. 3/2019 che ha abrogato la legge regionale n. 16/2001 ma, all'art. 5, comma 1, lett. c), ha confermato che l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani compete alle ### Più precisamente la predetta legge n. 3/2019 della ### “### volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo”, all'art. 4, (Competenze dei ### - comma 1, lett. e) dispone che “I ### singoli o associati provvedono…e) ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di tale disponibilità i servizi veterinari delle ASL provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;”. Di seguito, all'art. 5 (Competenze delle ### comma 1, lett. c) si stabilisce che “I servizi veterinari delle ASL…provvedono ad… c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso”. 
Pertanto, l'interpretazione sistematica della vigente normativa innanzi riportata deve portare a ritenere che il Comune è l'ente che ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio di competenza in materia di sanità ed ordine pubblico mentre i ### dell'### in quanto organo essenzialmente tecnico, hanno lo specifico compito di attivare l'accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici, ma questo sempre che la loro presenza sia segnalata sul territorio di competenza dalle autorità comunali o da altri, anche privati cittadini. 
Premesso ciò occorre precisare che in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati da cani randagi trova applicazione la disciplina dell'art. 2043 c.c., con esclusione dell'applicabilità diretta o analogica dell'art. 2052 c.c., atteso che i cani randagi non costituiscono specie protetta e i compiti della pubblica amministrazione sono essenzialmente di prevenzione e non di protezione. 
La persona danneggiata ha l'onere di provare sia la condotta colposa omissiva della pubblica amministrazione sia il nesso di causalità tra questa e il danno patito.
La colpa della pubblica amministrazione non può essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, essendo necessaria la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. 
Solo una volta fornita la prova della condotta omissiva, il nesso di causa può ammettersi ricorrendo al criterio della concretizzazione del rischio, in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare presuntivamente che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno, salva la prova contraria del caso fortuito da parte della pubblica amministrazione.  ### della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché dal mancato raggiungimento del risultato non può desumersi la colpa dell'amministrazione. 
Il teste ### escusso all'udienza del 7.04.2025, indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità non è dato dubitare, ha precisato con dovizia di particolari la dinamica dell'aggressione riferendo: “### che il sinistro si è verificato in ### alla ### delle ### era il ### verso le ore 10:00 - 10:30. Preciso che io stavo facendo rifornimento di benzina ero in motorino. Posso riferire di aver visto la sig.ra ### nel mentre veniva aggredita da un cane randagio di colore chiaro di media taglia senza collare che azzannava la signora alla mano destra. Posso riferire che come ho visto il cane azzannare la signora ho cominciato a suonare con il motorino ma il cane si è allontanato solo quando mi sono avvicinato e ho cominciato a suonare più forte. La signora è stata ferita alla mano destra perdeva sangue. Preciso che sulla zona non vi sono segnali di pericolo di presenza di cani randagi. Al momento dell'aggressione non sono intervenute autorità non so se la signora è andata in ospedale io mi sono offerto di accompagnarla. Preciso di aver fatto personalmente segnalazioni della presenza di cani randagi nella zona di ### delle ### sia ai vigili urbani di ### che alla Asl di ### ufficio veterinario. Preciso che le mie segnalazioni sono state tutte verbali e da me fatte in quanto io vado spesso a camminare su ### delle ### e mi sono abbattuto più volte nella presenza di cani randagi. Preciso che proprio in queste mattine ho segnalato la presenza di cani randagi anche agli spazzini in quanto questi cani prendono le buste della spazzatura e riversano il contenuto sulla strada per cercare cibo. Preciso che il cane era tutto sporco trasandato di colore chiaro ma essendo sporco il pelo era quasi marroncino e comunque è una zona dove ci sono abitazione e villette ma è una strada chiusa utilizzata spesso per fare sport. Non ho verificato se avesse microchip perché era molto aggressivo non ci si poteva avvicinare poi aveva anche qualche malattia in quanto parte della pelle era priva di pelo”. 
Dall'espletata istruttoria è stata dimostrata sia la condotta colposa omissiva della pubblica amministrazione che, come riferito dal teste, più volte è stata messa a conoscenza della presenza di cani randagi nella strada teatro della aggressione de qua e che nulla ha organizzato al fine di evitare il problema e sia il nesso di causalità tra questa e il danno patito. 
Gli odierni resistenti a parere dello scrivente avrebbero dovuto, per andare esenti da responsabilità, dimostrare di aver tempestivamente predisposto adeguati controlli astrattamente idonei ad evitare o quanto meno a ridurre la probabilità del verificarsi dell'evento ovvero che, nonostante avessero organizzato adeguatamente il servizio, la situazione di fatto pericolosa si è ugualmente verificata (perché per esempio l'evento per la sua repentinità non le ha consentito di intervenire tempestivamente).  ### di prova in tal senso già è indice di negligenza (e, quindi, di colpa) nell'espletamento e nella gestione del servizio. 
Nulla è stato provato in tal senso. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono la responsabilità di quanto accaduto va addebitata, a parere dello scrivente, sia all'### che al Comune di ### che, come già detto, nonostante le continue segnalazioni nulla hanno fatto per prevenire l'aggressione ovvero predisponendo adeguati controlli e organizzando tempestivamente ed adeguatamente il servizio di prevenzione. 
Quanto alle lesioni subite da ### veniva espletata CTU medico legale e il Dott. ### nella propria relazione oltre a accertare il nesso di causalità tra la riferita dinamica e le lesioni lamentate quantificava i postumi permanenti residuati sulla stessa nella misura del 2% quale danno biologico, in 7 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%, in 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 50% ed in 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 25%.  ###, infine, riconosceva la congruità delle spese mediche sostenute e documentate per un totale di € 225,00. 
Relativamente alle modalità liquidative per tale invalidità lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento confermato dalla Suprema Corte (Cass.n.13982/15) per cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanenti derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal ### delle attività produttive mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano in quanto assunti come valore “equo” in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (nello stesso senso già Cass.n.12408/11: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art.139 cod.ass. per il caso di danni derivanti da sinistri stradali costituiscono oggetto di una previsione eccezionale come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”). 
Sulla base di quanto detto, pertanto, e tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dell'evento (anni 63) l'accertata invalidità deve essere liquidata nel seguente modo: -€ 2.554,00 per il 2% di danno biologico; -€ 603,75 per 7 gg. di I.T.P. al 75%; -€ 862,50 per 15 gg. di I.T.P. al 50%; -€ 431,25 per 15 gg. di I.T.P. al 25% per € 4.451,50. A tale importo deve essere aggiunta la somma di € 225,00 relativa alle spese mediche sostenute e documentate per un totale di € 4.676,50. 
Alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione versata in atti lo scrivente - accertata la responsabilità nella causazione dell'evento de quo di entrambi i resistenti condanna in solido il Comune di ### e l'### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a pagare a ### la somma di € 4.676,50 oltre interessi legali dal fatto al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza eccezione e deduzione reietta, così provvede: -accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido il Comune di ### e l'### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a pagare a ### la somma di € 4.676,50 oltre interessi legali dal fatto al saldo; -condanna, inoltre, in solido i predetti resistenti alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 1.325,00 di cui € 125,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e ### come per legge con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario; -pone le spese della CTU medica ammontanti ad € 400,00 oltre oneri di legge a carico solidale degli odierni resistenti. 
Così deciso in ### il #### Dr.ssa

causa n. 6862/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Tudino

M
1

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 536/2023 del 10-06-2023

... genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali; d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; e) spese per la patente di guida; mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte. 3. Quanto ai tempi di permanenza delle minori presso i genitori, non possono che essere confermati i provvedimenti provvisoriamente adottati dal ### del Tribunale. Ed invero, la suddivisione paritaria dei tempi di permanenza delle minori presso l'uno e l'altro genitore nel periodo estivo non è stata concordata in sede di separazione, quando i genitori avevano previsto che: La collocazione paritaria estiva, inoltre, non è stata mai sperimentata dalle minori, le quali anche per ammissione della ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), sono ormai (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ###ssa ### rel.  ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1908/2021 promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti; RICORRENTE contro ### con il patrocinio dell'Avv. ### parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti; RESISTENTE e con l'intervento del ### presso il Tribunale; OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio; CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono: “si rimettono al Tribunale quanto ai tempi di permanenza estivi delle figlie presso i genitori, chiedendo per il resto la conferma dei provvedimenti provvisori e la pronuncia sullo status”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il ###, ### ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il ### a ### con ### esponendo che dal matrimonio erano nate le figlie ### in data ### e ### in data ###; che l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 28 aprile 2017 e che dal momento della comparizione dinanzi al ### del Tribunale nel procedimento di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. 
Quanto alle statuizioni accessorie, ha chiesto aumentarsi ad €. 500,00 complessivi il contributo paterno al mantenimento delle figlie (concordato in €. 400,00 in sede di separazione); aumentarsi i tempi di permanenza delle figlie presso il padre nel periodo estivo, al fine di poter meglio gestire i propri impegni lavorativi; con conferma delle ulteriori condizioni concordate in sede di separazione. 
Il resistente, nel costituirsi in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, si è opposto sia all'aumento del proprio contributo economico sia alla modifica dei periodi di permanenza delle minori presso di sé durante le vacanze estive, evidenziando di essere impegnato con il proprio lavoro e di non poter godere di ferie, se non nel mese di agosto (di regola dal 10 al 25). 
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il ### del Tribunale, recependo gli accordi raggiunti tra le parti in udienza, ha confermato le condizioni concordate in sede di separazione e modificato parzialmente il regime delle visite, tenendo conto delle dichiarazioni rese dalle parti in merito ai rispettivi impegni lavorativi. 
In particolare, il ### ha stabilito che durante il periodo estivo le minori trascorrano 15 giorni con ciascun genitore (di regola, con il padre dal 10 al 25 agosto e con la madre dal 25 luglio al 10 agosto), salvi diversi accordi tra le parti e confermato il regime di frequentazione padre-figlie in essere per gli altri mesi (e, quindi, a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario di lavoro del ### sino alla domenica sera alle 22.30 oltre che il mercoledì dal termine dell'orario di lavoro del ### alle 15.30 del giovedì). 
Ha disposto, quindi, la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, con fissazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 4, 10° co., legge 1° dicembre 1970, n.898. 
Nel prosieguo, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo - sostanzialmente conforme all'ordinanza presidenziale - che prevedeva la conferma del contributo paterno al mantenimento delle minori già determinato in sede ###€.  400,00 complessivi e la percezione integrale dell'assegno unico per le figlie (pari a circa €. 180,00 per ciascuna figlia), da parte della madre (cfr. il verbale di udienza del 21.2.2023). 
Le parti, quindi, evidenziavano che l'unico motivo di contrasto tra le stesse era costituito dall'aumento dei tempi di frequentazione padre-figlie durante il periodo estivo, chiesto dalla ricorrente. 
Su tale questione i genitori non sono riusciti a raggiungere un accordo neppure dinanzi al giudice istruttore e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.  ***  1. ### degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al ### del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.  2. Conformemente agli accordi raggiunti dalle parti, possono essere confermati il regime di affidamento condiviso già concordato in sede di separazione, il collocamento prevalente delle minori presso la madre (con conseguente conferma dell'assegnazione alla stessa della casa familiare, di proprietà della madre di ###, i tempi di frequentazione già attuati dalle parti per il periodo invernale e il contributo paterno al mantenimento delle minori, integrato attraverso la percezione integrale dell'assegno unico per le figlie da parte della madre. 
Come già previsto in sede di separazione consensuale, le spese straordinarie per le minori saranno ripartite tra i genitori al 50%. 
Al riguardo, occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. 
Richiamando la giurisprudenza maggioritaria e il ### concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### nel febbraio 2017, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo, spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di mezzi di locomozione; g) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli; medico-sanitarie quali: a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapeutiche, ivi compresi i relativi ticket non coperte dal servizio sanitario nazionale. 
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento al trasporto pubblico; extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali; d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; e) spese per la patente di guida; mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.  3. Quanto ai tempi di permanenza delle minori presso i genitori, non possono che essere confermati i provvedimenti provvisoriamente adottati dal ### del Tribunale. 
Ed invero, la suddivisione paritaria dei tempi di permanenza delle minori presso l'uno e l'altro genitore nel periodo estivo non è stata concordata in sede di separazione, quando i genitori avevano previsto che: La collocazione paritaria estiva, inoltre, non è stata mai sperimentata dalle minori, le quali anche per ammissione della ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), sono ormai abituate alla collocazione prevalente presso la madre e al regime sinora attuato, che risponde, da un lato, alla loro esigenza di conservazione dell'habitat domestico (la casa familiare assegnata alla ricorrente) e, dall'altro, al mantenimento di un rapporto significativo con entrambi i genitori. 
Pertanto, le minori trascorrano 15 giorni con ciascun genitore in periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno (in difetto di diverso accordo, con il padre dal 10 al 25 agosto e con la madre dal 25 luglio al 10 agosto), fermo il calendario stabilito dal ### del Tribunale per il periodo invernale (indicato sopra). 
Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie ad anni alterni dal 25 al 30 dicembre ### ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ###; per metà delle vacanze pasquali comprendendo nel periodo ad anni alterni il giorno di ### o il lunedì dell'### Sono salvi diversi accordi tra le parti in merito ai tempi di frequentazione con le figlie.  4. Considerate le ragioni della decisione (quasi integralmente conforme all'accordo delle parti, con pronuncia di sentenza costitutiva nell'interesse di entrambe), le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data ### tra ### e ### a ####; 2. dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del predetto Comune (atto n. 32, parte II, serie A, dell'anno 2005); 3. conferma in complessivi €. 400,00 (come rivalutati dalla data di omologa della separazione alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle due figlie, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese; l'assegno unico per le figlie sarà percepito integralmente da ### 4. dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, da individuarsi secondo quanto indicato in motivazione; 5. conferma l'affidamento condiviso delle figlie e il collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in #### del ### n. 14; 6. dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie con le modalità indicate in parte motiva; 7. compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 4.5.2023.   ### est. ### dott.ssa ### dott. ### n. 1908/2021

causa n. 1908/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Forastiere Adriana, Venditti Mario

M
3

Giudice di Pace di Catanzaro, Sentenza n. 929/2025 del 09-12-2025

... collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Per l'effetto è la ### a dovere essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne "serve" nel senso precisato; sempre che non provi il caso fortuito" (Cass. 08/06/2022, n. 18454; Cass. 16/09/2022, n.27284). Conseguentemente anche alla fattispecie in esame deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale testè esposto, vale a dire il regime oggettivo di imputazione della responsabilità risarcitoria, ex art. 2052 c.c., ascrivibile all'ente regionale convenuto. Peraltro, dalle risultanze istruttorie è emersa la veridicità dell'assunto difensivo prospettato dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. In ordine all' an debeatur, è stato accertato l'eventocosì come ricostruito in atto di citazione - attraverso la prova per testi di ### la quale confermava le circostanze. Inoltre l'intervento dei ### di ### ha confermato l'evento, giusta relazione allegata in atti che evidenziava anche l'assenza di cartellonistica verticale che segnalasse il pericolo di animali selvatici. Stante quanto sopra, ed in assenza di prova (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 37/2022, promossa DA ### (###), elettivamente domiciliato in ### alla via ### 292 , presso e nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura come in atti, #### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t, elettivamente domiciliata in #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti.  ### ad oggetto: ### danni ### delle conclusioni: Le parti si riportano alle conclusioni riportate in atti. 
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi allo scrivente giudicante il suddetto Ente regionale per chiederne la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 3000,00, a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà, in conseguenza dell'incidente verificatosi in data ###, lungo la S.S. 106 Jonica al km.208 intorno alle ore 20:25. In particolare, l'attore esponeva che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate, il veicolo di sua proprietà, condotto nell'occasione da ### tg. ### impattava con un cinghiale, proveniente dal lato destro delle campagne adiacenti che repentinamente ed improvvisamente invadeva la sua corsia di marcia. A seguito del suddetto impatto l' autovettura di sua proprietà sopra specificata, riportava danni materiali per la cui riparazione veniva sostenuta una spesa di € 3000,00. Sul luogo del sinistro intervenivano i ### di ### che effettuavano i rilievi del caso.   E, poiché la diffida indirizzata alla ### al fine di risarcirgli i danni patiti, non sortiva alcun effetto, parte attrice, decideva di adire le vie legali, azionando il presente procedimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta con la quale contrastava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata. All'udienza di prima comparizione era presente unicamente il difensore dell'attore, il quale reiterava le sue richieste, sicché, acquisita la documentazione allegata all'atto di citazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla parte attrice nonché CTU per la quantificazione die danni, la causa sufficientemente istruita veniva trattenuta in decisione.
Premessa l'esatta qualificazione della domanda attorea quale azione risarcitoria ex art. 2052 c.c., deve rilevarsi che la stessa risulta fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. 
Preliminarmente, occorre rigettare la tesi difensiva della ### in ordine alla asserita violazione e falsa applicazione dei principi in materia di imputabilità dell'evento e violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. La questione è stata recentemente risolta dalla S.C. di Cassazione, che rilevata la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale in relazione alle numerose fattispecie di domande di risarcimento di danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, ha affermato che: " ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L.n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella ### in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve" in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". 
Identico principio è stato successivamente confermato dalla S.C. di Cassazione con le sentenze n. 8384 del 29/04/2020, n.8385 del 29/04/2020, n.13848 del 06/07/2020, n.3023 del 9/02/2021, n.8206 del 24/03/2021, n.12871 del 13/05/2021, n.### del 5/11/2021. 
Ancor più recentemente nel ribadire il suddetto orientamento giurisprudenziale, i giudici di legittimità hanno affermato che: "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. La proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche tramite la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle ### di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile, nell'ambito del diritto pubblico, a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Per l'effetto è la ### a dovere essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne "serve" nel senso precisato; sempre che non provi il caso fortuito" (Cass. 08/06/2022, n. 18454; Cass. 16/09/2022, n.27284). 
Conseguentemente anche alla fattispecie in esame deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale testè esposto, vale a dire il regime oggettivo di imputazione della responsabilità risarcitoria, ex art. 2052 c.c., ascrivibile all'ente regionale convenuto. Peraltro, dalle risultanze istruttorie è emersa la veridicità dell'assunto difensivo prospettato dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. 
In ordine all' an debeatur, è stato accertato l'eventocosì come ricostruito in atto di citazione - attraverso la prova per testi di ### la quale confermava le circostanze. Inoltre l'intervento dei ### di ### ha confermato l'evento, giusta relazione allegata in atti che evidenziava anche l'assenza di cartellonistica verticale che segnalasse il pericolo di animali selvatici.
Stante quanto sopra, ed in assenza di prova in ordine ad una condotta di guida imprudente da parte del conducente del veicolo attoreo, è evidente che la causa esclusiva dell'incidente nel quale è rimasta coinvolta l'auto di proprietà di parte attrice, è riconducibile all'improvviso e repentino sopraggiungere di un cinghiale sulla corsia di marcia ove stava transitando. La parte danneggiata ha quindi assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2052 с.с.. avendo compiutamente dimostrato che il danno subito è stato causato dalla fauna selvatica, oggetto di tutela di cui alla L.n.157 del 1992, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, la cui tutela e la cui gestione è affidata dalla legge alla competenza normativa e amministrativa degli enti territoriali (nel caso de quo, alla ### ai fini di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema ( 20/04/2020, n.7969; Cass. 29/04/2020 n.8384, Cass.9/02/2021 n.3023; 08/06/2022, n.18454). Conseguentemente è incontestabile che la responsabilità del sinistro in questione deve ascriversi, esclusivamente, all'### convenuta, la quale non ha provveduto a predisporre i rimedi necessari ad evitare i danni provocati dai cinghiali, ai veicoli che transitano sulla strada (neppure con l'apposizione di idonei cartelli segnalanti il suddetto pericolo). Inoltre, la ### non ha fornito alcuna prova liberatoria consistente, ex art.  2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto lesivo de quo, sia avvenuto per "caso fortuito". Sul punto, i giudici di legittimità evidenziano che la "### per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori dalla sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati).  concretamente esigibili in relazione alle situazioni di fatto, purchè , peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta". (Cass. 20/04/2020, n. 7969; ordinanza n.3023 del 9/02/2021). Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dalla ### pertanto, in considerazione dell'accertato difetto di controllo della fauna selvatica, da parte dell'Ente regionale convenuto, sul quale incombeva il relativo obbligo, ai sensi della ### del 17/05/1996, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo L.R. n.14 del 25/06/2015, art.9), deve, quindi, ritenersi sufficientemente provata la responsabilità, ex art. 2052 c.c., dell'### convenuta, con conseguente obbligo della stessa a risarcire i danni subiti dalla parte attrice. 
In ordine poi alla prova del "quantum debeatur", la CTU disposta ha concluso quantificando i danni in euro 4954,38, oltre IVA oltre ad accertare la sussistenza del nesso causale fra l'evento ed i danni così come riportati dall'autoveicolo di parte attrice.   Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 3000,00, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, per tutte le conseguenze del sinistro. 
Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### nei confronti della ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, cosi provvede: - Dichiara l'esclusiva responsabilità, ex art. 2052 c.c., della ### in persona del legale rappresentante, pro-tempore, nella causazione del sinistro oggetto di giudizio, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria promossa da ### nei confronti del suddetto ### - Per l'effetto condanna la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 3000,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni materiali riportati dal suo veicolo ### tg.Dx ### in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo; - Condanna la ### al pagamento delle competenze di CTU che complessivamente liquida in euro 600,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge - ### altresì, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 Tabella 1- D.M. n.147/2022, in complessivi € 1.390,00 di cui: € 125,00 per spese, € 1.265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario, nella misura del 15%, Iva e ### come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito per la parte attrice. Cosi deciso in #### li 09/12/2025 ### - Il Giudice di

causa n. 37/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Domenico Marino Gualtieri

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1194/2025 del 17-01-2025

... un diritto di servitù di passaggio a piedi o con animali da soma per un altro fo ndo, ha diritto a norma d ell'art. 1051 co d. all'ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a t razione meccanica» (Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 2287 de l 27/02/1995, Rv. 490774 - 01). Alla luce d el riportato principio, il Collegio condivide l'interpretazione della nozione di veicolo, come riferita al passaggio carrabile, che includa sia il mezzo a trazione meccanica, sia il carretto trainato da animali, da cont rapporre al passaggio pedonale, a prescindere dalle modal ità di movimentazione del mezzo, evidentemente correlate al tempo, al luogo e alle necessità di utilizzo. 4.2. Da tanto deriva che il «carretto» menzionato in motivazione, nella sentenza d el ### richiamata dai ricor renti, passata in giudicato, lascia senz'altro intendere che la servitù di passaggio a suo tempo riconosciuta nel giudizio petitorio includesse anche il passaggio con veicoli, come sopra definiti. Né a tale conclusione osta il fatto che in dispositivo il ### di ### - ### Dist. di ### abbia omesso di inserire anche il riferimento al passaggio con carretto nella statuizione riguardante la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19755/2023 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliata in CASSINO, ###. 19, pre sso lo studio dell'avvocato ### (###), che la rappresenta e difende; - controricorrente - e nei confronti di ###### E ### in qualità di eredi di ### elettivamente domiciliati in ### VIA 2 di 11 ###. 268-A, presso lo studio dell'avvocato #### (###), che li rappresenta e difende; - resistenti - nonché nei confronti di ### A, i n qualit à di erede di #### - intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 1953/2023 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal #### 1. ### conveniva dinanzi al Tribunale di ### e ### assumendo di essere comproprietaria, unitamente a ### interveniente volontaria in giudizio, di una corte (il «largario»), riportata in ### al ### 13, particella 250, posta a servizio di alcuni immobili, sempre di loro esclusiva proprietà.  ### chiedeva, in via principale, che fosse dichiarato che sul largario oggetto di causa non esisteva alcun diritto di passaggio dei convenuti; in via subordinata, che fosse dichiarata l'inesistenza di un diritto di passaggio carr abile a favo re di questi ultimi; il tutto con conseguente ordine ai convenuti di cessare ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà dell'attrice, e con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni, da quantificarsi, ex art. 1226 cod. civ., i n misura non superiore a €. 25.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### pe ### o eccepivano, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, stante l'esistenza di altra pronuncia giudiziale relativa alla stessa causa 3 di 11 petendi (sentenza n. 10/1993), con la quale il ### di ### distaccata di ### in a ccogliment o di specifica domanda proposta dal ### loro dante causa, av eva dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore del predetto, della servitù di passaggio pedonale e carraio sull'area oggetto di causa; nel merito, i conv enuti proponevano domanda ric onvenzionale, per sentire confermare e/o dichiarare l'avvenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del largario oggetto di causa (ed in favore dei loro fondi), con la condanna dell'attrice alla rimozione di ogni ostacolo che potesse ostacolare l'esercizio della loro servitù, nonché al pagamento d i una somma di d enaro pe r ogni violazione o inosservanza successiva.  1.1. I l Tribunale ad ìto, con sentenza n. 646/20 19, dopo aver respinto la domanda riconvenzi onale pr oposta dai convenuti , accoglieva la domanda avanzata da ### eppina ### e da ### dichiarava l'inesistenza del diritto di transito di ### e ### pe sul largario e , per l'effetto, ordinava ai convenuti di cessare ogni turbativa al suo pacifico godimento da parte delle attrici.  2. G ino e ### proponevano appello avverso t ale pronuncia innanzi alla Corte d'### di ### che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, con sentenza n. 1953/2023, rigettava l'originaria domanda di negatoria servitutis proposta da ### e ### ta ### dic hiarava l'avvenuto acquisto per usucapione, d a parte de i predetti, dell a sola servit ù di passaggio pedonale a carico del largario, ed in favore dei fondi di proprietà ### e ### 4 di 11 3. Av verso la suddetta pronunc ia prop ongono ricorso per cassazione ### e ### acco, affidandolo a cinque motivi e illustrandolo con memoria.  ### depositando controricorso illustrato da memoria.  4. Con atto di rinnovazione della notifica ex art. 360 cod. proc. civ., ### e ### notificavano il ricorso in cassazione agli eredi di ### (deceduta il ###), che lo ricevevano in data ### e depositavano atto di costituzione. 
Dalle memorie d epositate dalle parti emerg e che, a séguito del decesso di ### i suoi eredi come indicati in epigrafe vendevano a ### e ### il fabbricato di proprietà della dante causa, con i proporzionali diritti sulla corte comune censita al foglio 13, mappale 250 della superficie catastale, oggetto del presente giudizio.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve disattend ersi l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente in memoria (p. 2), riscontrandosi la cor retta integrità del contraddi torio, atteso che la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi - come quella che ci occupa - in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. 3, Sentenza n. 17445 del 28/06/2019, Rv. 654407 - 01).  1.2. Tanto precisato, per quanto riportato in parte narrativa, nelle memorie depositate in prossimità dell'adunanza le parti davano atto dell'acquisto dei ricorrenti della pro prietà della q uota indivisa di ### pari al 50% della corte oggetto di causa. 5 di 11 Il trasferimento della predetta quota sull'immobile oggetto di causa dagli eredi della controrico rrente ### alla parte ricorrente, ### e ### pe ### o, determina la cessazione della materia del contender e, con conseguent e estinzione del rapporto processuale limitatamente alle suddette parti in causa, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate nell'art. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc.  Il giudizio prosegue in sede di legittimità nei confronti di ### e ### parte ricor rente, e ### a ### controricorrente titolare della restante quota, pari al 50%, sulla corte comune censita al foglio 13, mappale 250 della superficie catastale, oggetto del presente giudizio.  2. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla dichiarazione di avvenuto acquisto per usucapione , d a parte dei sigg.ri ### e ### della sola servitù di passaggio pedonale, ma non anche di quella con il carretto. Lamentano i ricorrenti che, sebbene la Corte distrettuale avesse correttamente affermato che la sentenza 10/1993 del ### di #### Dist. di ### era ormai passata in giudicato, con il conseguente avvenuto acquisto del diritto di passaggio sul largario, tuttavia, nel decidere, aveva violato le norme e i princìpi di diritto vigenti in tema di giudicato e di sua interpretazione, indicando nel dispositivo della sentenza la sola servitù di passaggio pedonale, sebbene il giud icato comprendesse anche l a servitù di passaggio con il carretto. In realtà, nella citata sentenza n. 10/1993 il giudice avrebbe stabilito il diritto di passaggio «sia a piedi che con il carretto» sul largario oggetto di causa, e che di questo diritto sarebbero oggi titolari, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., i ricorrenti, aventi causa 6 di 11 dell'originario titolare della servitù. In tal modo, la decisione impugnata costituirebbe un'ingiustificata violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10/1993, avente l'effetto di limitare l'estens ione e l'ampiezza del contenuto della servitù di passaggio sul largario oggetto di giudizio.  3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all'esclusione della servitù di passaggio con mezzi meccanici, essendosi ritenuto che la corte in questione fu resa praticabile a tali mezzi soltanto per mera tolleranza delle relative p roprietarie, nonostante la presenza di un giudicato circa l'inesistenza di fatti impeditivi della servitù di passaggio. 
Tale ragionam ento, a giud izio dei ricorrenti, si risol verebbe nella formazione di due giudicati confliggenti: la sentenza n. 10/1993 aveva, infatti, escluso, con efficacia di giudicato, la sussistenza di qualunque fatto impedit ivo del diritto di servitù di passag gio del sig. ### compresa la tolleranza delle proprietarie.  4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi sollevano il problema della limitazione del giudicato esterno già esistente, operata dalla sentenza in epigrafe. 
Essi sono entrambi fondati per le ragioni che seguono.  4.1. Nella motivazione della sentenza n. 10/1993 del ### di ### passata in giudicato e facente stato tra le parti, riportata in ricorso in omaggio al principio di autosufficienza, si legge: «### invece accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da #### i testimoni hanno infatti confermato che il convenuto ha sempre transitato sul largario sia a piedi che con il carretto».  ### menzione in motivazione del transito con mezzi di trasporto, oltre che a pie di, solleva la questione preliminare della 7 di 11 prospettata equivalenza tra transito con carretto e transito con mezzi meccanici dettata «dalla naturale innovaz ione ed evoluzione tecnologica» (così in ricorso, p. 12 righi 17-19). 
In una risalente pronuncia, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che «### l'utilizzazi one di mezzi meccanici (trattori e automezzi) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici della agricoltura, nonché dei rapporti di lavoro ed in genere del modo di vita dei lavoratori, una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all'agr icoltura a c ui v antaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi o con animali da soma per un altro fo ndo, ha diritto a norma d ell'art. 1051 co d.  all'ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a t razione meccanica» (Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 2287 de l 27/02/1995, Rv. 490774 - 01). 
Alla luce d el riportato principio, il Collegio condivide l'interpretazione della nozione di veicolo, come riferita al passaggio carrabile, che includa sia il mezzo a trazione meccanica, sia il carretto trainato da animali, da cont rapporre al passaggio pedonale, a prescindere dalle modal ità di movimentazione del mezzo, evidentemente correlate al tempo, al luogo e alle necessità di utilizzo.  4.2. Da tanto deriva che il «carretto» menzionato in motivazione, nella sentenza d el ### richiamata dai ricor renti, passata in giudicato, lascia senz'altro intendere che la servitù di passaggio a suo tempo riconosciuta nel giudizio petitorio includesse anche il passaggio con veicoli, come sopra definiti. 
Né a tale conclusione osta il fatto che in dispositivo il ### di ### - ### Dist. di ### abbia omesso di inserire anche il riferimento al passaggio con carretto nella statuizione riguardante la costituzione di servitù di passaggio : in pro posito, questa Corte ha 8 di 11 costantemente affermato che: «###'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dis positivi ed argomentativi d i diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21165 del 07/08/2019, Rv.  654996 - 01; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12752 del 23/05/2018, Rv.  648511 - 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24162 del 13/10/2017, Rv.  645789 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24952 del 10/12/2015, Rv.  637900 - 01). 
Nel caso che ci occupa, la sentenza del ### di ### - ### Dist. di ### accoglieva la domanda riconvenzionale degli odierni ricorrenti che chiede vano il passaggio anche carrabile sul largar io, facendo espresso riferimento in motivazione al transito con «carretto»: sì che l'espressione utilizzata in dispositivo «### ha diritto di passaggio sulla corte di cui in catasto di ### al foglio 13 part.  250» dev e essere letta come sineddoche, i ndicando con la parte («diritto di passaggio») il tutto, ossia la costituzione di una servitù inclusiva del passaggio carrabile, oltre che pedonale.  4.3. La sentenza merita, dunque, di essere cassata.  5. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all'omessa pronuncia sull'eccezione di interversione della detenzione in posses so, proposta con l'at to di appello. I ricorrenti censurano la pronuncia nella parte in cui la Corte territoriale non ha esaminato e non si è pronunciata sull'eccezione di merito relativa all'interversione della detenzione in possesso, proposta 9 di 11 dai sigg.ri ### e ### nell'atto di appello, secondo la quale se anche il passaggio di ### con mezzi meccanici sul largario fosse avvenuto all'inizio, nel 1979, per mera tolleranza delle sigg.re ### e ### successivamente lo stesso ### prima, e gli odierni esponenti nella loro qualità di eredi e aventi causa, poi, dalla metà degli anni '80, avevano posto in essere attività in opposizione alle medesime, comprovanti la loro volontà di esercitare il passaggio pedonale e carrabile sul largario, idonee, quanto meno, a mutare l 'iniz iale detenzione i n possesso, ai sensi dell'ar t.  1141, comma 2, cod. civ., per un periodo sufficiente alla maturazione dell'usucapione ventennale anche della servitù di passaggio carrabile.  6. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141, comma 2, cod. civ. e dell'art. 1163 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. ci v., c on riferiment o alla mancata considerazione del mutamento della detenzione in possesso della servitù di passaggio carrabile da parte dei sigg.ri #### e ### o ### A g iudizio dei ricorrenti, la Corte d'### non avrebbe considerato che le circost anze valutate in motivazione non sono idonee a far ritenere mancante il requisito del possesso pacifico ma denotano, al contrario, il compimento di atti di interversione della detenzione in possess o, ai sensi dell'ar t. 1141 comma 2, cod. civ. da parte dei sigg.ri ### , utili all'acqu isto mediante usucapione della servitù di passaggio con mezzi meccanici. 
In particolare, i ricorrenti si riferiscono al passaggio continuato con mezzi meccanici, anche dopo il termine dei lavori di ristrutturazione della stalla; alla proposizione della domanda riconvenzionale avverso la causa petitoria iniziata da ### nel 1984; al rifiuto opposto da ### al ripristino del muro di confine al termine dei lavori; nonché alla situazione di conflitto da sempre esistente tra le 10 di 11 parti espressa ne lle molteplici cause posse ssorie susseguit esi negli anni. Più precisamente, con riferimento alle vicende possessorie volute dagli odierni ri correnti, osserva il ri corso che esse costituiscono la dimostrazione che i sigg.ri ### nel cont inuare a transit are con mezzi meccanici sul «largario», hanno posto in essere un comportamento in opposizione alle sigg.re ### e ### che denotava la loro volontà di possedere la servitù di passaggio con mezzi meccanici in nome proprio, idonea a determinare l'interversione dell'iniziale detenzione in possesso utile per l'acquisto mediante usucapione ventennale della servitù stessa, atteso che l'interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore.  7. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, i restanti restano assorbiti.  8. I n definit iva, il ### egio dichiara cessata la mate ria del contendere limitatamente ai rapporti tra parte ricorrente, i resistenti e l'intimata, eredi di ### Con riferimento al giudizio intercorrente tra parte ricorrente e ### cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d'### di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  ### e ### di Cassazio ne dichiara la cessazione d ella materia del contendere tra i ricorrenti #### e i resistenti ####### no nché nei confronti dell'intimata ### 11 di 11 con riferimento al rapporto tra i ricorrenti #### e la controricorrente ### accoglie i primi due motivi del ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia il giudizio alla Corte d'### di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera d i consiglio della Sec onda 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Amato Cristina

M
3

Giudice di Pace di Piedimonte Matese, Sentenza n. 512/2025 del 03-12-2025

... tale norma non risulta espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento a tutti gli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo (essendo un criterio di imputazione fondato non sulla custodia ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità, con l'unica salvezza del caso fortuito) (cfr. Cass.7939/2020, 12113/2020, ord. 13848/2020). Invero, è da condividere il principio posto dal Giudice di legittimità laddove viene dedotto come “… ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella ### in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di ### di ### - Dott. ### - ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 683/2025 r.g.a.c., ad oggetto risarcimento danni, assegnata in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 e vertente tra ### - attrice - rappresentata e difesa in virtù di procura ad litem in atti dall'Avv. ### e con domicilio telematico ### e ###, in persona del legale rappresentante pro tempore. - convenuta - rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per ### dall'Avv.  ### e con domicilio telematico ### conclusioni ### da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. 
Svolgimento del processo Con ricorso iscritto a ruolo in data 12 luglio 2025 la sig.ra ### conveniva in giudizio la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, - quale Ente preposto alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica - al fine di sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità, alla liquidazione dello specifico indennizzo previsto dall'art. 26 L. R. ### 9.8.2012 n. 26 atteso il danneggiamento delle colture da esso attore patito a seguito degli eventi verificatisi in data ### e 4.10.2024. A tal fine l'attrice allegava di condurre in affitto alcuni fondi agricolo siti in tenimento di ### (meglio individuati in ### al ### 3, p.lle 5040, 5016 e 258) e sui quali insisteva coltura di fagioli e lenticchie; la stessa attrice allegava, quindi, come, il giorno 3.8.2024 e successivamente il ### la produzione colturale venisse danneggiata dalla presenza di cinghiali che, introdottisi nei fondi, determinavano il danneggiamento del prodotto (per un danno determinato in € 8.825,00). Ciò stante, e richiamata la ridetta specifica competenza dell'Ente convenuto in tema di gestione e tutela della fauna selvatica, e rimasta in ottemperata la richiesta di liquidazione dell'indennizzo come avanzata nei confronti dell'Ente, veniva richiesto provvedimento giudiziale di condanna. Fissata l'udienza di comparizione per il 15 ottobre 2025, e provveduto alla notifica del ricorso e pedissequo decreto, si costituiva la convenuta ### rilevando la propria carenza di legittimazione nonché la inammissibilità ed infondatezza della domanda. 
Veniva svolta attività istruttoria mediante espletamento di prova testimoniale e, sulle conclusioni come rispettivamente rassegnate, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025. 
Motivi della decisione La domanda proposta ex parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. 
In limine deve rilevarsi come la legittimazione delle parti (recte: titolarità in ordine al rapporto controverso), ancorché contestata, emerga dagli atti di causa. Invero, è da ritenere infondata la dedotta carenza di legittimazione come eccepita ex parte convenuta. 
Sul punto deve osservarsi come la legittimazione ad agire, che è condizione dell'azione, consiste nella titolarità del potere di promuovere (se attiva) o del dovere di subire (se passiva) un giudizio, in ordine ad un rapporto giuridico di diritto sostanziale che costituisce l'oggetto della controversia, indipendentemente dalla titolarità attiva o passiva del rapporto e dalla sussistenza del rapporto stesso. Per verificarne la sussistenza nel caso concreto occorre avere riguardo esclusivamente all'attività assertoria della parte che agisce in giudizio ovvero a quanto affermato ex parte attrice nella domanda, prescindendo del tutto dalla relativa veridicità o fondatezza, il cui accertamento costituisce oggetto del giudizio di merito. 
Soltanto ove dalla stessa prospettazione di parte attrice risulti che l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giudiziale, la domanda deve essere dichiarata improponibile per difetto di legittimazione attiva o passiva; per verificare come esistente la legittimatio ad causam tale ###attribuzione di titolarità è pertanto sufficiente per riconoscere in capo all'attore il diritto potestativo ad ottenere una pronuncia nel merito della vicenda (derivando tale considerazione dalla natura astratta dell'azione, come tale indipendentemente dalle pretese sostanziali da realizzare, essendo la stessa proiettata solo alla instaurazione del giudizio, a prescindere dall'esito che lo stesso possa, in concreto, raggiungere). 
Nel caso di specie, è da configurare la titolarità attiva del sig. ### (risultano esibiti i contratti di affitto relativi ai fondi dedotti dell'attore) nonché la titolarità passiva del rapporto in capo alla ### in funzione delle specifiche competenze come previste dalla L. R. ### n. 26 del 9.8.2012 rubricata “### per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria” e laddove è demandato alla ### il solo procedimento di accertamento del danno e liquidazione del relativo indennizzo (art. 26). Ciò stante, unico soggetto titolare passivo della pretesa attorea deve essere individuato nella ### atteso che, alla luce delle disposizioni di cui alla L.R. 9.11.2015 n. 14 sono “… riallocate alla ### le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle ### …: a) agricoltura, caccia e pesca …” (cfr. art. 3 L. R. 14/2015).
Né, ancora, appare fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione come avanzata dall'Ente convenuto; sul punto rileva l'arresto del giudice di legittimità secondo cui “… in tema di risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato da animali selvatici … la domanda di condanna della P.A., proposta a seguito della conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla normativa regionale (nel caso : L.R. ### n. 8/96) che abbia accertato l'avvenuta verificazione di un fatto suscettibile di riparazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario; infatti non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema “norma - potere - effetto giuridico”, bensì in quello “norma - fatto -effetto giuridico”; né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema, che si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva, e come tale irrilevante …” (cfr. Cass. 9159/2006). 
Da ultimo, deve ritenersi la infondatezza dell'eccepita nullità dell'atto introduttivo; in particolare, va osservato come in relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto introduttivo è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 c.p.c. ovvero, ancora, far riferimento alla documentazione esibita in atti sicché lo stesso atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (cfr., ex multis, Cass. 2002/8074). Nel caso di specie l'atto introduttivo è da ritenere conforme alle previsioni codicistiche.
Il thema decidendum, quindi, risulta afferire alla debenza e relativa liquidazione dello specifico indennizzo come previsto al ridetto art. 26 L.R. ### 26/2012. 
Occorre rilevare, quindi, come gli animali selvatici non sono più qualificati quali res nullius in quanto attratti al patrimonio indisponibile dello Stato (dapprima con la L.  968/1977 e, quindi, con la L. 157/1992); la responsabilità generale della ### per i danni prodotti da animali selvatici è stata essenzialmente affermata sulla scorta di alcune previsioni di cui alla L. 157/1992 ovvero dell'art. 1, comma 3, (laddove viene statuito che le ### provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica); dell'art. 19, comma 2 (laddove è previsto che le ### provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia) e degli artt. 10 e 26 (i quali prevedono l'istituzione di un fondo regionale destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed ai manufatti rurali). Tali competenze, come detto, sono state regolamentate dalla ### con L. 26/2012 venendo in rilievo segnatamente l'art. 10 (afferente le competenze in tema di indirizzi di pianificazione faunistico venatoria) e l'art. 16 (afferente il controllo della fauna selvatica e, in special modo, l'adozione di provvedimenti tesi alla salvaguardia dei contrapposti interessi pubblici). 
Deve, quindi, rilevarsi - in funzione della imputazione delle competenza e, quindi, della relativa responsabilità - come ad un primo indirizzo secondo cui “il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge 27 dicembre 1977 n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico” (cfr., Cass., 21.11.2008, n. 27673; Cass., 28.07.2004; Cass., 24.06.2003, n. 100008; Cass., 24.09.2002, n. 13907; Cass., 14.02.2000, n. 1638; Cass., 13.12.1999, n. 13956; Cass., 01.08.1991, n. 8470) sia, da ultimo, succeduto altro indirizzo che ha ritenuto estendere alla fauna selvatica il regime di cui all'art. 2052 sull'assunto che il criterio di imputazione della responsabilità sancito da tale norma non risulta espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento a tutti gli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo (essendo un criterio di imputazione fondato non sulla custodia ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità, con l'unica salvezza del caso fortuito) (cfr. Cass.7939/2020, 12113/2020, ord. 13848/2020). 
Invero, è da condividere il principio posto dal Giudice di legittimità laddove viene dedotto come “… ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella ### in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che - si serve -, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la ### potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro titolarità ..” ( 12113/2020). 
Alla stregua di tali principi, deve rilevarsi come all'attore che allega di aver patito un danno cagionato da animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato grava l'onere di dimostrare la verificazione dell'evento nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso. 
Lo specifico regime di imputazione della responsabilità imponeva l'onere alla convenuta ### di fornire la prova liberatoria ovvero che il fatto sia avvenuto per caso fortuito; in particolare, l'Ente convenuto nulla ha provato - e, peraltro, neppure allegato - in ordine alla circostanza che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (cfr. Cass. 4969/2020). 
Per contro - dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste sig. ### (non indifferente ma sulla cui attendibilità non sono emersi di contrasto) - parte attrice ha fornito prova dell'effettivo danneggiamento delle colture ad opera dell'invasioni di un branco di cinghiali. 
In ordine al quantum debeatur, risulta esibita in atti perizia estimativa redatta dal Dott.  ### laddove viene dedotto un danno (da mancato raccolto) pari ad € 8.3250,00; le conclusioni di tale perizia sono da condividersi solo parzialmente (relativamente al danno da mancato raccolto) tenuto conto della superficie danneggiata (mq. 5.000,00), del relativo quantitativo di prodotto non raccolto e del costo ordinario del prodotto stesso. Nulla per contro risulta provato relativamente ai dedotti esborsi. Ciò stante, anche ricorrendo alla determinazione equitativa del danno in funzione dei criteri di comune esperienza, l'indennizzo può essere determinato, all'attualità, nella misura di € 6.500,00. 
Tali somme non sono soggette a rivalutazione monetaria poiché sin dall'origine costituiscono debito di valuta né è stata fornita prova concreta di maggiore e/o diverso danno; debbono, invece, riconoscersi gli interessi legali a far data dal deposito della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P. Q. M.  il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 1) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta ex parte attrice e, riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'indennizzo, condanna la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della sig.ra ### della somma di € 6.500,00 così come meglio specificata nella parte motiva, oltre interessi legali dal deposito della sentenza; 2) condanna lo stesso Ente convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle competenze di giudizio liquidate, in carenza di notula giudiziale, in complessivi € 1.500,00 di cui € 300,00 per spese oltre accessori come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. 
Sentenza esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### il 3 dicembre 2025.   Il Giudice di ###

causa n. 683/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Rapa

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22515 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.079 secondi in data 16 dicembre 2025 (IUG:5N-9BD3DD) - 977 utenti online