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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7566/2025 del 12-12-2025

... sovraffollamento delle carceri o la promozione di campagne animaliste contro la vivisezione e l'utilizzo di animali in spettacoli circensi». La relazione sull'attività delle forze di ### del 2016, richiamata da ### (come detto, accessibile al link indicato nella comparsa di costituzione, p. 32), non fornisce specifici elementi da cui potere desumere il sistematico ricorso da parte dell'associazione all'intolleranza e ai «discorsi d'odio». Inoltre, risulta che ### ha partecipato a numerose competizioni elettorali e organizzato molteplici eventi culturali, con la presenza di giornalisti ed esponenti di diverse etnie, associazioni e orientamenti politici (doc. 22 fasc. primo grado appellanti; in alcune delle locandine si legge, in fondo, che l'incontro è aperto a tutti e il confronto è libero). A fronte di tali emergenze, può dunque affermarsi che ### non ha offerto elementi circostanziati a riprova della sussistenza dei presupposti del proprio recesso. I caratteri intrinseci dell'associazione vengono, infatti, desunti dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti che si assumono riconducibili a ### da notizie di cronaca, dalle quali emergerebbe il sistematico ricorso alla violenza e (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dott. ### - dott.ssa ### - dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA (artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa civile di appello iscritta al n. 106 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente TRA ### (###), in persona del legale rappresentante p.t., ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### (###), in virtù di procura in calce all'atto d'appello, e ### (###), in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 25.4.2023 ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###), in virtù di procura in calce all'atto d'appello - ### - ###, già ### (numero di registrazione 462932), società di diritto irlandese, rappresentata e difesa dagli avvocati ### (###), ### (###) e ### (###), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello, nonché dagli avvocati ### (###), ### (###) e ### (###), in virtù di atti di nomina dell'avv. ### depositati in data ### e 27.11.2025 - ### - OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 17909/2022 pubblicata il ### - n. 10810/2020 R.G. (disattivazione di profilo e pagina ### e risarcimento danni).  ### da verbale di udienza di discussione del 27.11.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### l'### di promozione sociale ### (nel prosieguo, per brevità, ### e ### dirigente nazionale dell'associazione, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, ### (di seguito, per brevità, ###, deducendo che in data ### quest'ultima, gestore della piattaforma di social media ### anche in ### aveva disattivato senza preavviso e in mancanza dei relativi presupposti, la pagina dell'associazione ed il profilo personale di ### per violazione delle condizioni contrattuali regolanti il servizio, che vietano la pubblicazione di contenuti di carattere discriminatorio e l'elogio e il supporto a organizzazioni d'odio, e che il suddetto Tribunale, con provvedimento del 12.12.2019 (confermato in sede di reclamo il ###), aveva accolto il loro ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, ordinando l'immediata riattivazione della pagina e del profilo indicati e fissando la penale ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di € 800,00 per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: «I) accertare e dichiarare l'illegittimità della disattivazione della pagina di ### e del profilo e della pagina di ### disposta da ### in violazione delle clausole contrattuali che disciplinano l'uso del social network ### II) accertare e dichiarare che le asserite motivazioni, dichiarazioni ed esternazioni relative alle ragioni addotte da ### per giustificare il provvedimento di disattivazione sono del tutto infondate e costituiscono fatto illecito lesivo dell'immagine e della reputazione degli attori, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni anche morali; III) accertare e dichiarare che ### ha privato gli attori della disponibilità dei contenuti pubblicati sulle pagine e sul profilo, nonché dei messaggi e delle conversazioni private; IV) per l'effetto, condannare ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione della pagina di ### e della pagina e del profilo di ### nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori, patrimoniali e/o non patrimoniali, nonché morali, da liquidarsi in via equitativa; IV) con fissazione della somma che, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e a ### per ogni violazione o inosservanza successiva dell'ordine impartito ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; V) in ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di causa. Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, anche all'esito delle difese eventualmente spiegate dalla convenuta». 
Si costituì in giudizio ###, successivamente divenuta ### (d'ora innanzi solo ###, contestando la fondatezza delle domande. In particolare, sostenne: i) di avere qualificato legittimamente ### quale «organizzazione che incita all'odio ai sensi delle policy del servizio ### trattandosi di un «movimento di stampo neofascista che promuove apertamente i principi del fascismo e della ### tra cui la xenofobia e il razzismo»; ii) di avere conseguentemente disposto la rimozione degli attori dalla piattaforma, in conformità alle condizioni del servizio che vietano «contenuti volti a sostenere organizzazioni (come ### impegnate in attività di odio organizzato e nella promozione di discorsi d'odio»; iii) che dette condizioni generali di utilizzo della piattaforma ### integrano accordi di diritto privato, espressione dell'autonomia contrattuale; iv) che la misura adottata era adeguata alla gravità e alla natura dei contenuti pubblicati tramite le pagine degli attori; v) che non sussiste alcun obbligo contrattuale di informare l'utente prima della rimozione del suo profilo; vi) che, in ogni caso, non è ipotizzabile l'obbligo di ### di ripristinare le pagine rimosse a livello globale, ma al più nel territorio italiano. 
Tanto premesso, chiese, come precisato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.: «### in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate e, per l'effetto, revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma l'11 dicembre 2019 e dichiarare che nessun pagamento a titolo di penale è dovuto agli #### sempre in via principale: accertare che ### ha legittimamente designato ### quale organizzazione d'odio ai sensi delle condizioni contrattuali e, per l'effetto, dichiarare che ### ha legittimamente rimosso, e ha diritto di rimuovere, la ### e il ### e che nessun pagamento a titolo di penale è dovuto agli #### in via subordinata: accertare che la riattivazione della ### e del ### imposta dall'Ordinanza poteva produrre effetti nel solo territorio italiano e, per l'effetto, dichiarare che nessun pagamento a titolo di penale è dovuto agli ### e ### in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, cpa e iva, come per legge». 
Il giudizio fu sospeso con ordinanza ex art. 52, comma 3, c.p.c. del 6.10.2020, a seguito della presentazione dell'istanza di ricusazione del giudice da parte degli attori, e fu riassunto dopo il rigetto dell'istanza da parte del collegio competente (ordinanza dell'11.6.2021). 
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 15.3.2022, il giudice, in parziale accoglimento dell'istanza di revoca del provvedimento d'urgenza del 12.12.2019 presentata da ### ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c., dispose la sospensione della sola efficacia esecutiva della misura coercitiva ex art.  614-bis c.p.c. (n. 10810-1/2020 R.G.); il provvedimento fu revocato dal collegio in sede ###ordinanza dell'11.7.2022, riservate le spese al merito (n. 19441/2022 R.G.) ### presentò un nuovo ricorso per la revoca o la modifica dell'ordinanza cautelare e il relativo subprocedimento (n. 10810-2/2020 R.G.), non sospeso (al pari del giudizio di merito) a seguito di una seconda istanza di ricusazione presentata dagli attori (rigettata dal collegio con successiva ordinanza del 21.11.2022), fu trattato alla stessa udienza del 18.10.2022, allorché le parti precisarono le conclusioni nel merito; fu definito, quindi, con pronuncia di cessazione della materia del contendere, attesa l'emanazione della sentenza. 
La causa, infine, a seguito dello scambio delle memorie ex art. 190 c.p.c., fu decisa, con sentenza n. 17909/2022, nei termini di seguito riportati: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte da parte attrice e, per l'effetto, revoca l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, l'11 dicembre 2019 e depositata il 12 dicembre 2019 nel procedimento R.G. 59264/19; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti».  2. Con atto di citazione notificato il #### e ### hanno proposto appello, articolato in otto motivi, domandando: «in via cautelare: in accoglimento dell'istanza di inibitoria formulata, voler sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza con ripristino integrale della misura cautelare adottata con ordinanza in data ### e confermata in data ###; in via preliminare e in rito: A) in accoglimento del motivo sul difetto di terzietà e imparzialità del giudicante, dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio, del quale, comunque, dovranno essere valutate tutte le domande degli attori che meritano sicuro accoglimento; B) in accoglimento del motivo sulla omessa sospensione del procedimento a seguito della ricusazione del giudicante, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio, del quale, comunque, dovranno essere valutate tutte le domande degli attori che meritano sicuro accoglimento; C) in accoglimento dei motivi sulla nullità in data 18 ottobre 2022, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio, del quale, comunque, dovranno essere valutate tutte le domande degli attori che meritano sicuro accoglimento; D) in via subordinata, previa declaratoria di inesistenza ovvero nullità della sentenza impugnata, procedere alla rinnovazione degli atti nulli e alla rinnovazione della fase istruttoria (con acquisizione delle prove richieste nello specifico motivo di appello o, quantomeno, dell'ispezione della pagina e del profilo e acquisizione di una nuova nota informativa presso il Ministero ove ritenuta necessaria) e, all'esito, accogliere le domande degli attori/appellanti; E) in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione di ###; nel merito: F) previa rinnovazione e degli atti nulli compiuti in primo grado, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: I) accertare e dichiarare della disattivazione della pagina di ### e del profilo e della pagina di ### disposta da ###/### in violazione delle clausole contrattuali che disciplinano del social network ### II) accertare e dichiarare che le asserite motivazioni, dichiarazioni ed esternazioni relative alle ragioni addotte da ###/### per giustificare il provvedimento di disattivazione sono del tutto infondate e costituiscono fatto illecito lesivo dell'immagine e della reputazione degli attori, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni anche morali; III) accertare e dichiarare che ###/### ha privato gli attori della disponibilità dei contenuti pubblicati sulle pagine e sul profilo, nonchè dei messaggi e delle conversazioni private; IV) per l'effetto, condannare ###/###, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione della pagina di ### e della pagina e del profilo di ### nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori, patrimoniali e/o non patrimoniali, nonché morali, da liquidarsi in via equitativa; V) con fissazione della somma che, ai sensi 614-bis c.p.c., ###/###, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e a ### per ogni violazione o inosservanza successiva all'ordine impartito ovvero per ogni ritardo del provvedimento; G) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative ai procedimenti cautelari di revoca e modifica della misura cautelare».  3. Si è costituita ### che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c.; in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei criteri di sinteticità, chiarezza e specificità, rilevando che l'appello, composto da 112 pagine, sarebbe «estremamente ridondante e inutilmente concentrato su motivi in rito che sono stati già ripetutamente respinti»; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.  4. Alla prima udienza la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. 
Con decreto del 19.3.2025, in accoglimento della richiesta degli appellanti, è stata anticipata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.11.2025 la Corte, fatte precisare le conclusioni e, sentite le parti, ha invitato queste ultime a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 
Al termine della discussione, la Corte ha deciso ai sensi del comma 3 della citata disposizione (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), a tenore del quale, il giudice, terminata la discussione, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.  5. Si osserva, in via generale, che l'atto di appello contiene un'introduzione sullo svolgimento del processo e delle «procedure collaterali» (pp. 1-11), una sintesi della materia del contendere e dei diritti e principi rilevanti (pp.  11-14) e un'ampia e generale descrizione della sentenza impugnata, della sua struttura e dei molteplici profili di invalidità (pp. 14-23). Sviluppa poi i motivi di impugnazione: il primo attiene alla violazione del principio fondamentale della terzietà e imparzialità del giudice (pp. 23-38), cinque riguardano il rito e, segnatamente, violazioni delle regole processuali e conseguente lesione del diritto di difesa e del contradditorio (pp. 38-62), il sesto è relativo alla carenza di legittimazione processuale di ### (pp. 63- 66) e l'ultimo si riferisce al merito delle domande proposte (pp. 66-104).  6. Più specificamente, con il primo motivo si lamenta la «violazione del diritto a un giudice terzo e imparziale e […] la conseguente inesistenza ovvero nullità della sentenza». Gli appellanti, dopo avere richiamato i principi costituzionali e sovranazionali in relazione alla terzietà e imparzialità del giudice, deducono che nel caso di specie il giudice di primo grado dott.ssa ### sin dall'inizio, «non appariva e né, soprattutto, era terzo ed imparziale» (v. atto di appello, p. 27); ciò nonostante quanto affermato nelle ordinanze collegiali che avevano respinto le loro istanze di ricusazione. La dott.ssa ### invero, secondo la loro prospettazione, non solo apparteneva alla corrente della magistratura «### ma era una vera e propria militante e dirigente di tale corrente; corrente che, attraverso il suo periodico ufficiale (del cui comitato di redazione faceva parte la dott.ssa ###, aveva già auspicato che, all'esito del giudizio di merito, fosse revocato il provvedimento cautelare ante causam con cui ### era stata condannata alla riattivazione degli account rimossi. 
Lo stesso giudice poi, nell'ambito di analogo procedimento incardinato da altri attivisti di ### avrebbe già qualificato l'associazione come organizzazione d'odio, così anticipando il proprio convincimento circa un aspetto nodale ai fini del decidere, e avrebbe espresso lo stesso giudizio nell'ordinanza di parziale accoglimento del ricorso presentato da ### per la sospensione dell'efficacia esecutiva della penale fissata nell'ordinanza cautelare. 
Ne discenderebbe l'illegittimità dei provvedimenti in data ### e 21.11.2022, con i quali il Collegio per la trattazione dei ricorsi in materia di ricusazione del Tribunale di Roma, aveva rigettato entrambi i ricorsi depositati da ### ai sensi dell'art. 52 c.p.c. e la conseguente inesistenza o comunque nullità della sentenza gravata, ciò implicando la necessità di rimettere la causa al Tribunale di Roma e celebrare nuovamente il primo grado, affinché la causa sia istruita e decisa da un giudice terzo e imparziale.  7. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza del 14.11.2022, con cui il giudice di primo grado, nel rilevare la manifesta inammissibilità dell'istanza di ricusazione formulata dagli attori il ###, ha ritenuto di non sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 52, comma 3, c.p.c.; ciò sul presupposto della sovrapponibilità delle motivazioni contenute nell'istanza rispetto a quelle già addotte a fondamento del precedente ricorso del 5.10.2020, già rigettato. 
Deducono gli appellanti che, al contrario, la seconda istanza di ricusazione proposta da ### si basava sul contenuto dell'ordinanza del 15.3.2022, con cui il giudice avrebbe anticipato il proprio giudizio sulla materia del contendere e, dunque, «su un fatto tanto nuovo quanto significativo» (v. atto di appello, p. 39); a conferma di ciò, evidenziano che il ricorso non fu dichiarato inammissibile da parte del competente Collegio, ma fu rigettato per ragioni di merito sul presupposto della novità delle motivazioni ivi addotte. 
Ne discenderebbe la nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente alla citata ordinanza del 14.11.2022, ivi compresa la sentenza impugnata, con conseguente necessità di disporre la «regressione del procedimento alla fase in cui le infrazioni della legge processuale sono state compiute» (v.  atto di appello, p. 41). 8. Con il terzo motivo si censura la «nullità dell'udienza in data 18 ottobre 2022 e [..] la conseguente nullità dei provvedimenti assunti», per avere il giudice di prime cure disposto la trattazione in presenza della causa, nonostante, con ordinanza del 15.3.2022, fosse stato disposto che l'udienza si svolgesse in forma cartolare, così violando l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, che tale facoltà non attribuisce al giudice. 
Si soggiunge che la revoca dell'ordinanza del 15.3.2022 sarebbe intervenuta senza previo avviso ai procuratori, in occasione dell'udienza di trattazione del subprocedimento cautelare incardinato da ### ciò costringendo i procuratori che avevano presenziato per la trattazione di diverse questioni a discutere, in detto frangente, anche il merito della causa. 
Detta violazione sarebbe stata puntualmente eccepita in udienza, impedendo «qualsiasi sanatoria o preclusione alla deduzione del vizio» (v. atto di appello, p. 45). 
Ne discenderebbe la nullità dell'udienza del 18.10.2022 e di tutti gli atti compiuti successivamente, ivi compresa la sentenza impugnata, che avrebbe inciso negativamente sull'esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente regressione del procedimento alla fase in cui l'atto nullo è stato compiuto.  9. Con il quarto motivo si lamenta la «nullità dell'ordinanza in data 18 ottobre 2022 nella parte in cui omette di fissare udienza di precisazione delle conclusioni». 
Gli appellanti contestano la decisione del giudice di trattenere in decisione la causa, nonostante difettasse il presupposto indicato dall'art. 187 c.p.c., anziché, come avrebbe dovuto, «riservare la decisione sulle istanze istruttorie, sciogliere la riserva e, ove avesse ritenuto matura la causa per la decisione, fissare udienza di precisazione delle conclusioni» (v. atto di appello, p. 46).  10. Con il quinto motivo gli appellanti deducono la «nullità dell'ordinanza in data 18 ottobre 2022 nella parte in cui omette di pronunciarsi sulle istanze ed eccezioni degli attori e, in particolare, sulle richieste di prova». 
Osservano, in particolare, che, prima di trattenere la causa in decisione, il giudice di primo grado avrebbe anche dovuto ammettere e assumere le prove decisive, in quanto necessario «sia per consentire agli attori di conoscere il materiale probatorio sul quale fondare gli argomenti da sviluppare negli scritti difensivi, sia per consentire di reiterare le richieste di prova respinte» (v. atto di appello, p. 51). 
Tale omissione non sarebbe stata sanata dalla sentenza, nella quale, infatti, non sarebbero indicate le ragioni del mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate dagli attori né trattate le eccezioni e contestazioni sollevate da questi ultimi. 
Di qui la necessità di dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dalla convenuta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e del «video di ### […] utilizzato ai fini del decidere nonostante fosse stata puntualmente eccepita la gravissima scorrettezza compiuta da controparte», nonché di ammettere l'ispezione, già richiesta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta indispensabile per «accertare, nel contraddittorio tra le parti, le modalità di utilizzazione del social network da parte degli attori» e di «verificare come realmente, attraverso il tempo, siano stati utilizzati pagina e profilo, di prendere visione dei contenuti pubblicati e saggiare la frequenza con la quale quelli ritenuti contrari alle regole contrattuali siano apparsi; cruciale, dunque, anche per verificare la gravità dell'inadempimento asseritamente compiuto dagli attori e la proporzionalità della sanzione adottata dalla convenuta» (v. atto di appello, p. 54). 
Ne discenderebbe la necessaria restituzione degli atti al Tribunale, ovvero, in via subordinata, l'accoglimento dell'istanza di ispezione da parte della Corte d'appello.  11. Con il sesto motivo si eccepisce la «nullità dell'ordinanza in data 18 ottobre 2022 nella parte in cui abbrevia i termini per il deposito delle comparse conclusionali». 
Deducono gli appellanti che la mole e la complessità delle questioni trattate non consentivano alcuna abbreviazione e che il provvedimento indicato, illegittimo per carenza di motivazione, avrebbe gravemente vulnerato il diritto di difesa degli attori; difettando «esigenze di economia processuale meritevoli di tutela», il giudice avrebbe dapprima potuto adottare il provvedimento cautelare invocato da ### e, poi, decidere il merito della causa (v. atto di appello, p. 57).  12. Con il settimo motivo gli appellanti contestano la statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione di ### disattesa sul rilievo che dalla documentazione prodotta risultava un mero cambio di denominazione, intervenuto nelle more del giudizio, da ### a ### Assumono gli appellanti che l'eccezione dai medesimi sollevata non riguardava in realtà il cambio di denominazione, avendo essi chiesto di «verificare se esso non fosse piuttosto parte di una complessa operazione societaria», come desumibile dai documenti prodotti nei quali si fa riferimento a modifiche dello statuto, «ossia a eventi che configurano metamorfosi più consistenti». A tale fine sarebbe stato indispensabile acquisire il verbale di assemblea ovvero la delibera assembleare che ha determinato il cambio di società; produzione che, allo stato, sarebbe preclusa, dovendosi conseguentemente negare la legittimazione ad agire di ### dal che discenderebbe l'inammissibilità delle sue richieste di prova, delle eccezioni da questa sollevate e delle conclusioni da essa formulate (v. atto di appello, pp. 63 e 64); 13. Con l'ottavo motivo (attinente al merito) gli appellanti lamentano «i vizi della sentenza nella parte in cui esamina i contenuti pubblicati dagli attori», contestando l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei contenuti multimediali prodotti da ### dai quali non sarebbe stato possibile desumere che ### sia un'organizzazione d'odio, secondo le condizioni generali di contratto di ### Si deduce, segnatamente, che: i) il primo post indicato nella sentenza (v. p.  27), riguardante la pubblicazione di un articolo apparso sul periodico ### non avrebbe avuto alcun significato apologetico.  ### ritraente ### venne pubblicata per scopi didascalici, a illustrazione dell'interpretazione scientifica di avvenimenti storici offerta nell'articolo, peraltro a firma di un accademico; ii) l'articolo pubblicato il 29 maggio 2016, titolato «perché nel 2016 ha ### senso definirsi ### conteneva un'analisi priva di affermazioni apologetiche; iii) anche la locandina che pubblicizzava il convegno con il professor ### era priva di valenza apologetica, atteso che l'immagine di ### ivi contenuta era preordinata a illustrare l'oggetto dell'evento culturale, mentre il titolo «Il fascino del fascismo» corrispondeva al titolo del libro in quell'occasione presentato dal professore; iv) secondo la giurisprudenza della S.C., la commemorazione di defunti non ha rilevanza penale, con la conseguenza che i relativi post con cui si dava avviso delle relative manifestazioni sarebbero privi di rilevanza; v) gli articoli riguardanti l'assegnazione delle case popolari a cittadini di etnia “Rom” si riferiscono a episodi di cronaca e non provano che ### avesse fatto affermazioni di carattere discriminatorio; vi) i contenuti richiamati nella sentenza non dimostrerebbero alcun sostegno di ### alla formazione greca ### atteso che i post dove detto movimento viene menzionato avrebbero costituito «espressione di solidarietà per un brutale assassinio del quale erano rimasti vittime due giovanissimi militanti del movimento […] oggetto di ferma condanna da parte di tutte le forze politiche e del governo greco» (v. atto di appello, p. 72); vii) dai contenuti riguardanti la commemorazione dei caduti della ### presso il ### di ### non emergerebbe alcun intento apologetico; viii) sarebbe stato travisato il post sulla conferenza in tema di “Afrikaner”, dal momento che la locandina dell'evento non reca alcun riferimento «al movimento suprematista di matrice nazionalista o, peggio, neonazista di resistenza ### (v. sentenza, p. 73), riferendosi, piuttosto, agli ### quale «gruppo etnico presente in ### (ma anche in ### e altri ### africani) relativo alle popolazioni di origine europea (principalmente olandesi) che si stanziarono in ### a partire dal ### secolo» (v.  atto di appello, p. 73), le cui vicende erano state peraltro attenzionate dalle istituzioni europee; ix) anche i contenuti riguardanti la commemorazione di ### dei militari della R.S.I. caduti nell'eccidio nel ### dei 46 marinai caduti nell'eccidio di ### e di ### (### al ### della ### guerra mondiale che «si era prodigato per salvare gli ebrei dalla deportazione») avevano finalità commemorative e non apologetiche. 
Con specifico riferimento alla posizione di ### si aggiunge che il primo giudice avrebbe «indicato un solo contenuto che, peraltro, costituisce condivisione di un articolo di cronaca che esaminava i dati e del Ministero sui responsabili delle violenze sessuali», anch'esso privo di valenza discriminatoria (v. atto di appello, p. 74). 
Infine, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui sono elencate una serie di condotte, risultanti da articoli di giornale prodotti da ### di cui si sarebbero resi responsabili militanti di ### Sul punto, si eccepisce che ### non può rispondere di comportamenti compiuti da terzi soggetti e che il giudice di primo grado avrebbe «ignorato le specifiche contestazioni e le repliche degli attori secondo le quali le inchieste giudiziarie - che comunque riguardavano fatti del tutto isolati e non riconducibili alle “politiche” della ### - non avevano ancora superato il vaglio di primo grado» (v. atto di appello, p. 75). 
Quanto alle dichiarazioni rilasciate da appartenenti alla ### e in particolare dal vicepresidente ### gli appellanti soggiungono che si tratterebbe di «espressioni rilasciate a titolo personale, che consentono di apprezzare la differenza tra le modalità della “pagina” in questione e quella di altri esponenti (che, peraltro, erano stati destinatari di specifiche sanzioni da parte della convenuta)» (v. atto di appello, p.76). 
Gli appellanti rilevano altresì che il giudice di prime cure avrebbe travisato e decontestualizzato lo stralcio del sito internet di ### citato nella sentenza, dove si dà atto degli scopi politici dell'associazione, omettendo di richiamare anche «lo ### della ### nella quale i principi ispiratori sono compiutamente descritti e sono perfettamente coerenti con i principi del nostro ordinamento» (v. atto di appello, p. 76). 
Il giudice, inoltre, avrebbe valutato erroneamente anche la «### sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata», allegata da ### (e consultabile al link richiamato a pagina 25 della comparsa di costituzione e risposta del primo grado), omettendo di coordinare tale documento con una coeva nota del Ministero riguardante ### (doc. 12) allegata dagli appellanti, che confermerebbe la legittimità dell'operato dell'associazione. 
Infine, con riguardo alla responsabilità di ### per i commenti ai propri post, gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle contestazioni formulate circa la loro effettiva riferibilità alla pagina dell'associazione («perché le fotografie non consentono di accertare il loro collegamento tra il contenuto pubblicato dalla ### v. atto di appello, p. 100); ### inoltre, avrebbe potuto rispondere per i commenti di altri utenti, al più, a titolo di omesso controllo, il che non avrebbe potuto condurre alla disattivazione della propria pagina. In via conclusiva, gli appellanti deducono che la corretta valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a escludere che ### avesse violato il regolamento contrattuale, promuovendo iniziative di matrice discriminatoria o razzista o apologetiche del fascismo; il materiale probatorio avrebbe consentito, di contro, di accertare che ### è un'associazione dedita alle attività di carattere sociale, culturale e politico, come provato: dalla nota del Ministero dell'interno dell'11.4.2015 (doc. 12 fasc. primo grado appellanti); dalla propria partecipazione a numerose competizioni elettorali, peraltro con significativi risultati; dall'organizzazione di molteplici eventi culturali con la partecipazione di soggetti pubblici di differente orientamento politico, ciò dimostrando un metodo di azione rispettoso dei principi costituzionali. 
Aggiungono che, in ogni caso, il negozio disciplinante il rapporto tra ### e gli utenti di ### non potrebbe essere interpretato nel senso di consentire alla prima di disattivare in modo arbitrario le pagine e i profili dei secondi, sul rilievo di condotte giuridicamente lecite (ancorché espressione di un diverso modo di intendere la politica, la società e la cultura), ostando a una simile esegesi i principi costituzionali che tutelano la libertà di manifestazione del pensiero. 
Infine, anche a voler ammettere la non rispondenza dei contenuti pubblicati sulle pagine degli appellanti alle politiche del gestore del social network, la misura adottata da ### risulterebbe comunque sproporzionata, dal momento che quest'ultima, prima di rimuovere pagina e profilo degli appellanti, avrebbe dovuto quantomeno invitarli a rimuovere spontaneamente i contenuti che presentavano criticità; solo nel caso di persistente violazione, avrebbe potuto provvedere alla cancellazione dei contenuti contestati o, perdurando gravissime violazioni, alla rimozione della pagina di ### e del profilo personale di #### rimozione delle pagine e del profilo degli appellanti avrebbe cagionato un danno, concretatosi, quanto a ### anche nella “perdita” delle conversazioni personali intrattenute tramite la piattaforma, con conseguente diritto a ottenere la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patiti, secondo i parametri indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, coerenti con i costanti principi giurisprudenziali.  14. ### di trattare i motivi di gravame, va valutata l'eccezione sollevata da ### di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità, che si rivela infondata.  ###, sebbene sia redatto in alcune parti in forma non sintetica e contenga giudizi sui provvedimenti adottati dal giudice di primo grado che esulano dall'impugnazione, in quanto ad essa non strettamente inerenti, è rispettoso, nel complesso e tranne per alcuni peculiari aspetti di cui si dirà in seguito, del requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022), in quanto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. S.U. n. ###/2022; Cass. S.U. n. 27199/2017).  ### consente, invero, di comprendere in modo agevole natura, portata e senso delle doglianze proposte, che contengono una critica, adeguata e specifica, delle ragioni della decisione impugnata, sì da permettere al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 17709/2023; Cass. n. 20123/2022). 
La parziale violazione del principio di sinteticità (codificato nell'art. 121 c.p.c. dalla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, per i giudizi introdotti dopo il ###, senza prevedere comunque sanzioni processuali per la sua inosservanza) resta dunque priva di conseguenze, essendo comunque l'appello rispettoso delle indicazioni di cui all'art. 342 c.p.c.  15. Passando all'esame dei motivi di appello, si deve decidere innanzitutto il settimo, stante la priorità logica-giuridica della questione attinente alla legittimazione (ad agire e contraddire e processuale) di ### Il motivo è privo di pregio. 
Si condividono del tutto le ampie e complete argomentazioni svolte dal primo giudice per rigettare l'eccezione in oggetto, in quanto fondate su un'attenta lettura della documentazione prodotta e sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sul cambio di denominazione. In particolare, si legge nella sentenza, a p. 4: «Deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ### in quanto rispetto a ### si tratta del medesimo soggetto giuridico che ha cambiato denominazione sociale (v.  documento 110 allegato alla seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. depositata da parte convenuta). Vi è prova del cambio di denominazione sociale iscritto nel registro delle imprese, risulta che la delibera sia stata adottata dal socio unico ed è stata anche depositata la certificazione del conservatore in tal senso. Si tratta di documentazione (corredata di traduzione giurata e di affidavit in ordine alla legislazione irlandese in merito) idonea a fornire piena prova della modifica della denominazione sociale (si veda delibera di assemblea straordinaria e certificato di cambio di denominazione doc nn 7 e 8 fascicolo del reclamo I parte depositato con la 2 memoria ex art 183 comma 6 doc 109 e cfr. sentenza della ### nella causa C-319/20, emessa il 28 aprile 2022, par. 2, doc 111 di parte convenuta). La convenuta è una società di diritto irlandese, ma si tratta di un principio presente anche nel nostro ordinamento quello secondo il quale la mera modifica della denominazione sociale non è idonea a modificare la soggettività giuridica dell'ente, dove nemmeno la trasformazione della società (che non è il caso di specie essendo mutata solo la denominazione sociale) da luogo a una vicenda estintiva e l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art 2498 c.c.).» A fronte di tali considerazioni e delle numerose pronunce depositate da entrambe le parti, che individuano in ### il soggetto titolare del rapporto controverso, in quanto nuova denominazione di ###, avente il medesimo numero di registrazione (462932), reputa la Corte che non occorra verificare - come richiesto dagli appellanti, senza precisarne specificamente le ragioni - se il cambio di denominazione, che pacificamente non altera l'identità giuridica del soggetto, sia avvenuto nell'ambito di una più complessa operazione societaria, sì da escludere che sia indispensabile produrre il verbale dell'assemblea nel corso della quale è stato deliberato tale cambio.  16. Passando ai primi sei motivi di appello, rileva innanzitutto la Corte che nessuno dei vizi della sentenza di primo grado denunciati rientra tra quelli, aventi carattere tassativo, che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., determinerebbero, ove accolti, la regressione del processo al grado precedente. 
Ciò posto, i motivi vanno respinti, condividendosi le argomentazioni poste dal primo giudice alla base delle statuizioni di rigetto delle relative eccezioni.  16.1. In ordine al primo, gli appellanti si limitano a riproporre gli argomenti posti a fondamento delle due istanze di ricusazione, rigettate dal competente Collegio istituito presso il Tribunale di Roma con le ordinanze datate 11.6.2021 e 21.11.2022 (v. atto di appello, docc. B e C), senza svolgere critiche adeguate e specifiche su di esse. 
In particolare, il contenuto di tali ordinanze (non impugnabili ex art. 53, comma 2, c.p.c.) - suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus, stante il principio secondo cui l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. n. 19209/2009; Cass. n. 15780/2006) - non è affatto superato dalle considerazioni sviluppate nell'atto di appello, che si fondano su una prospettazione e un'interpretazione dei fatti del tutto personale, già valutate e respinte nelle citate ordinanze, con ampie e puntuali argomentazioni, del tutto condivisibili.  16.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, con il quale si critica, nella sostanza, il mancato riconoscimento dei presupposti per accogliere il secondo ricorso di ricusazione e la decisione del giudice di non sospendere il giudizio, come consentito alla luce dei pacifici principi della S.C. richiamati nella sentenza, secondo cui la sola proposizione del ricorso non sospende automaticamente il processo, spettando al giudice ricusato una sommaria delibazione della sua ammissibilità e la decisione conseguente di prosecuzione o di rimessione (pp. 1 e 2). Si aggiunga che il rigetto del ricorso per la ricusazione (ordinanza del 21.11.2022) priva di interesse gli appellanti a sollevare ogni questione sulla mancata sospensione del processo.  16.3. In relazione all'udienza del 18.10.2022 (oggetto del terzo motivo) è sufficiente rilevare - come già fatto dal giudice di prime cure (v. sentenza.  p. 2) - che la trattazione orale della causa nel merito, dopo che le parti avevano potuto depositare anche le note scritte, non ha creato alcun pregiudizio al diritto di difesa e alla garanzia del contraddittorio, maggiormente tutelati proprio dalla trattazione in presenza, che costituisce tuttora la regola (art. 127 c.p.c.).  16.4. Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la fissazione di un'apposita udienza per la precisazione delle conclusioni non è prevista da nessuna norma ed è in linea con il costante orientamento della S.C., espresso nelle numerose pronunce citate (v. sentenza, pp. 2 e 3).  16.5. In ordine al rigetto delle istanze istruttorie, implicito nel provvedimento che, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni (quarto motivo di appello), si osserva che la sentenza contiene una puntuale motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale e la richiesta di ispezione (v. sentenza, pp. 3 e 4). 
Si reputa corretta tale decisione, non apparendo le prove richieste (prova per testi e ispezione) decisive e rilevanti, anche per quanto si dirà appresso sul merito della causa.  16.6. Inammissibile perché aspecifica va dichiarata, invece, la doglianza riguardante il provvedimento con il quale il giudice ha abbreviato i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (quinto motivo di appello), tenuto conto che - come si legge nella sentenza (p. 3) - la facoltà di abbreviazione è prevista espressamente dall'art. 190, comma 2, c.p.c., senza richiedere specifici presupposti né una specifica motivazione; tanto più che nella specie il giudice, come scritto, ha valutato anche le esigenze di economia processuale determinate dalla presentazione, ad opera di ### di un secondo ricorso per la revoca e la modifica dell'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c. (v. sentenza, p. 3). 17. Va esaminato quindi l'ottavo motivo, relativo al merito della decisione, che merita accoglimento.  17.1. Occorre anzitutto evidenziare che, come affermato anche nella sentenza di primo grado, il rapporto tra il gestore e gli utenti della piattaforma trae origine da un contratto di diritto privato, che s'instaura mediante l'adesione dei secondi alle condizioni generali predisposte dal primo, in forza delle quali agli utenti vengono forniti prodotti e servizi digitali o telematici. 
Così ricostruita la fattispecie contrattuale, deve ritenersi che, a fronte dell'allegazione che l'esclusione dell'utente è avvenuta in violazione delle obbligazioni assunte dal gestore del social network con il perfezionamento del contratto, è onere di quest'ultimo, sulla base dei generali criteri di riparto dell'onere della prova, dimostrare la sussistenza di fatti riconducibili a quelli contrattualmente previsti quali presupposti del recesso. 
Nella specie, inoltre, il recesso è stato esercitato sulla base della dedotta inosservanza dell'obbligo negoziale di astenersi dalla pubblicazione di contenuti o dall'assumere posizioni ideologiche non conformi al regolamento contrattuale; con la conseguenza che l'onere di provare le ragioni del recesso incombe su ### anche in virtù dei generali principi espressi sul punto dalla S.C., secondo cui, quando si tratta di far valere l'inadempimento di una obbligazione negativa, la prova dell'inadempimento medesimo è sempre a carico del creditore (Cass. S.U. n. 13533/2001; conf. 
Cass. n. 15847/2015; Cass. n. 22244/2022; Cass. n. 17915/2024). 17.2. Ciò premesso, ritiene la Corte che le prove acquisite non consentano di affermare la sussistenza dei presupposti che, ai sensi delle condizioni d'uso della piattaforma e degli standard della community (docc. 6 e 7 fasc.  primo grado appellanti; docc. 1 e 2 fasc. primo grado ###, legittimano il gestore alla rimozione della pagina e del profilo di ### e di ### per quanto detto, di un contratto di diritto privato, occorre muovere dall'analisi delle clausole negoziali che regolano i rapporti tra gli utenti e il gestore della piattaforma, riportate ampiamente nella sentenza impugnata (pp. 23-26) e che si richiamano per quanto di rilievo ai fini della presente decisione.  ###. 2.1. delle condizioni d'uso, applicabili ratione temporis, stabilisce che «### non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere contenuti: contrari alle condizioni, agli standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all'uso di ### da parte dell'utente; contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti; contrario o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale».  ###. 4.2. delle condizioni d'uso prevede che ### può «sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account» nel caso in cui stabilisca che «l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli ### della community». I richiamati standard della community integrano le citate condizioni generali di servizio, descrivendo in modo puntuale il tipo di contenuti che gli utenti devono astenersi dal pubblicare e le associazioni che non possono operare sulla piattaforma. 
Segnatamente, non sono ammessi contenuti riferibili a «organizzazioni o persone che proclamano missioni violente o che commettono azioni violente» o a «organizzazioni di odio», per tali intendendosi le associazioni composte da almeno tre persone che, organizzate con un nome, un segno o simbolo, portano «avanti un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, affiliazione religiosa, nazionalità, disabilità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale o malattie gravi». 
Gli standard della community consentono, indipendentemente dal loro effettivo comportamento, la rimozione dei soggetti che si rifanno a «ideologie e credenze intrinsecamente legate alla violenza e ai tentativi di organizzare le persone ricorrendo a incitamenti alla violenza o all'esclusione di altri individui in base alle caratteristiche protette di questi ultimi», quali il «nazismo; supremazia bianca; nazionalismo bianco; separatismo bianco». 
È consentita, inoltre, la disattivazione dell'account «per incitamento all'odio» se l'utente adotti «ripetutamente un comportamento o una retorica di incitamento all'odio»; ciò anche quando l'utente non abbia commesso o sostenuto esplicitamente atti di violenza. ### all'odio viene ulteriormente definito come «un attacco diretto rivolto alle persone (piuttosto che a concetti o istituzioni) sulla base di quelle che chiamiamo caratteristiche protette: razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi». 
Le citate previsioni negoziali, dunque, proibiscono l'incitamento all'odio o alla violenza e la presenza sulla piattaforma di soggetti che si rifacciano a ideologie che presuppongono il compimento di simili attività. Esse risultano, pertanto, coerenti con il generale divieto di compiere “discorsi d'odio” affermatosi nel quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, diffusamente richiamato nella sentenza di primo grado (pp.  10-17). 
Ne consegue, da un lato, la validità delle richiamate previsioni, che operano un bilanciamento tra il diritto di manifestare liberamente il pensiero (art. 21 Cost.) e i principi di uguaglianza e pari dignità degli individui (art. 3 Cost.) e, dall'altro, l'esigenza di interpretare le menzionate previsioni negoziali in modo da non operare un irragionevole sacrificio degli uni o degli altri, se del caso attuando misure proporzionate alla gravità e alla durata delle violazioni. 
Proprio al fine di operare l'anzidetto contemperamento, gli standard della community precisano che i «discorsi che potrebbero altrimenti violare i nostri standard possono essere usati in modo autoreferenziale o per rafforzare una causa», nel qual caso, qualora sia incerto l'effettivo proposito dell'utente, è prevista la possibilità di rimuovere il contenuto (e non anche l'utente). Per analoghe ragioni, è espressamente sancita la libertà dell'utente «di commentare e criticare le politiche sull'immigrazione». 
Inoltre, per garantire la proporzionalità della misura adottata rispetto all'interesse a poter esprimere il proprio pensiero sulla piattaforma, gli standard della community e le condizioni d'uso prevedono misure sanzionatorie di crescente gravità, quali la rimozione del contenuto, la sospensione dell'account e la rimozione dell'account. Segnatamente, l'art.  3.2.3. delle condizioni d'uso prevede la possibilità per ### di rimuovere o bloccare i contenuti che violano (tra l'altro) gli standard della community, mentre nell'art. 4.2. è scritto che «in caso ### stabilisca che l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli ### della community, ### potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account». 
Dalle considerazioni che precedono discende che, essendo preclusa l'irragionevole compressione negoziale di diritti costituzionalmente garantiti e dovendo il contratto essere interpretato conformemente ai canoni di correttezza e buona fede (art. 1366 c.c.), le condizioni generali del servizio vanno interpretate nel senso che ### deve adottare le sanzioni previste dal contratto in maniera gradata, conformemente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.  17.3. Tanto premesso sul quadro negoziale entro il quale si colloca la controversia, reputa la Corte che i contenuti direttamente riferibili agli odierni appellanti non consentissero la disattivazione dei loro account, non essendo rinvenibili dagli atti di causa reiterate, chiare e sistematiche esternazioni discriminatorie fondate sulla razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi o di incitamento alla violenza. 
Soffermandosi, in particolare, sui contenuti richiamati nella sentenza di primo grado a giustificazione della designazione di ### quale «organizzazione d'odio» da parte di ### si osserva che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dagli appellanti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., circa il fatto di non avere mai posto in essere aggressioni e di non avere mai promosso tesi di matrice discriminatoria (p.  14), il post del 26.4.2019, riguardante l'opposizione di ### all'assegnazione di case popolari a famiglie nomadi, non consente di valutare se i vertici del movimento abbiano compiuto o avallato esternazioni di matrice razzista o se, al contrario, la loro iniziativa si sia svolta nei limiti imposti dal confronto democratico, fermo restando che ### avrebbe potuto procedere alla rimozione del contenuto o alla sospensione della pagina, prima della sua definitiva disattivazione. 
Tantomeno può ritenersi che i documenti prodotti da ### ai nn. 51, 52 e 53 dimostrino un effettivo sostegno di ### ai principi o metodi dell'organizzazione greca ### Si tratta, infatti, della locandina di un convegno, di cui è ignoto l'oggetto, e di due articoli di giornale in lingua inglese, in cui ### non viene citata. Anche in questo caso, ### avrebbe potuto rimuovere il post in via cautelare ed eventualmente chiedere spiegazioni, in applicazione delle previsioni degli standard della community, a mente delle quali: «### consapevoli del fatto che gli utenti potrebbero condividere contenuti che includono riferimenti a organizzazioni e persone pericolose designate per segnalare, condannare o discutere in modo neutrale delle stesse o delle loro attività. Le nostre normative sono pensate per lasciare spazio a questi tipi di discussioni, ma chiediamo alle persone di chiarire le proprie intenzioni. Quando l'intenzione non è chiara, possiamo rimuovere il contenuto». 
Analogamente è a dirsi per i contenuti riguardanti varie commemorazioni di soggetti defunti, dai quali non emergono esternazioni di natura discriminatoria. 
Anche dal post del 17.4.2019, con cui era pubblicizzata una conferenza sul tema “Afrikaner” (termine che, di per sé solo, non designa un movimento politico, ma un gruppo etnico del ###, non emergono esternazioni di carattere discriminatorio. Inoltre, ### non ha prospettato il carattere xenofobo delle esternazioni eventualmente compiute nel corso del convegno, che non può presumersi dal mero contenuto della locandina, la quale, come documentato dagli appellanti, allude a una tematica oggetto di dibattito da parte di molteplici attori politici, anche nell'ambito delle istituzioni europee (v. doc. 23 fasc. primo grado appellanti). 
Sul punto gli appellanti hanno evidenziato peraltro che, in occasione del convegno, ### avrebbe dovuto esporre un resoconto del proprio viaggio in ### svolto «nell'ambito della missione organizzata dal gruppo politico ### e ### del ### dal cui programma risulta che la delegazione aveva incontrato non già esponenti del di ### ma il «deputato sudafricano ### del ### (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., p. 9, e il citato doc. 23); movimento di cui ### non ha prospettato la natura di organizzazione d'odio. 
Si osserva, infine, che, qualora il contenuto in questione avesse fatto espressamente riferimento al ### di resistenza ### (il che dalla locandina non risulta), ### avrebbe dovuto applicare la già citata clausola degli standard della community che così prevede: «### consapevoli del fatto che gli utenti potrebbero condividere contenuti che includono riferimenti a organizzazioni e persone pericolose designate per segnalare, condannare o discutere in modo neutrale delle stesse o delle loro attività. Le nostre normative sono pensate per lasciare spazio a questi tipi di discussioni, ma chiediamo alle persone di chiarire le proprie intenzioni. 
Quando l'intenzione non è chiara, possiamo rimuovere il contenuto». 
Di conseguenza, in virtù dei richiamati principi di progressività che presiedono l'applicazione delle sanzioni contrattuali, qualora fossero residuati dubbi circa l'intento sotteso alla pubblicazione del post, ### avrebbe potuto cancellare il contenuto, ma non anche l'account dell'utente. 
Tantomeno la rimozione dell'account risulta giustificata alla luce del post dell'8.12.2020, con cui ### ha condiviso un articolo intitolato «### sessuali: gli stranieri delinquono 7 volte in più degli italiani. I numeri parlano chiaro». 
Tale post, infatti, è successivo alla disattivazione del profilo. Inoltre, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ### non ha allegato né documentato il contenuto dell'articolo condiviso sul profilo dell'appellante, mentre il post, di per sé considerato, non eccede i limiti della continenza in misura tale da legittimare l'immediata cancellazione del profilo, senza preliminarmente condurre l'adozione di misure meno invasive. 
Peraltro, ove l'articolo avesse recato una critica rispetto alle politiche migratorie, il contenuto sarebbe stato disciplinato dalla clausola degli standard della community che, indipendentemente dal merito delle censure mosse dall'utente, così prevede: «### inoltre rifugiati, migranti, immigrati e richiedenti asilo dagli attacchi più gravi, pur consentendo di commentare e criticare le politiche sull'immigrazione». 
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento ai post del 25.3.2016 e del 29.5.2016, con i quali sono stati condivisi due articoli del periodico «### difatti, non consta che i post di ### contenessero forme di istigazione all'odio razziale, mentre la fotografia che ritrae ### è stata pubblicata quale didascalia dell'oggetto dell'articolo, di cui non è prospettato né documentato il contenuto, ma che è incentrato, da quanto appare, sulle vicende storiche degli anni del colonialismo italiano. 
Parimenti non si rinvengono “discorsi d'odio” nel post del 5.10.2017, con il quale è stata pubblicizzata la presentazione di un libro sul fascismo a firma di ### professore ordinario universitario finlandese. 
Quanto alle esternazioni del vicepresidente dell'associazione dell'epoca, ### di ### nell'ambito della trasmissione «### del 9.11.2017 riportate dalla sentenza, le stesse evidenziano come il movimento abbia pubblicamente condannato le leggi razziali anche perché, oltre ad essere un «orribile scempio», «separarono la comunità ebraica dal fascismo, mentre molti esponenti di quella comunità avevano contribuito all'ascesa del fascismo». 
Si osserva altresì che il recesso di ### è avvenuto circa due anni dopo la diffusione dei contenuti da ultimo richiamati, il che conduce ulteriormente a ritenere che i menzionati principi di proporzionalità, buona fede e correttezza avrebbero dovuto condurre quest'ultima a segnalarne il potenziale contrasto con gli standard della community, prima di addivenire alla cancellazione degli account. 
Si aggiunga che solo una minima parte dei documenti prodotti da ### contengono esternazioni e post direttamente riferibili agli odierni appellanti e che dette esternazioni e post risultano distribuiti in un arco temporale particolarmente esteso, con la conseguenza che, in applicazione delle citate previsioni degli standard della community e dei richiamati principi di proporzionalità e adeguatezza (pertinenti al caso di specie avuto riguardo agli interessi incisi dalla vicenda), ### avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti in ordine alle finalità sottese alla pubblicazione dei contenuti ambigui, procedendo alla loro rimozione in caso di perduranti perplessità, ovvero irrogare sanzioni graduate, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione delle pretese violazioni anche all'esito della cancellazione dei singoli contenuti o della sospensione temporanea degli account. Le anzidette osservazioni sono suffragate, invero, dal costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il potere contrattuale di recesso riconosciuto dall'autonomia privata va esercitato nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e della correttezza (alla luce dei quali devono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale) - al fine di evitarsi che l'esercizio del relativo diritto soggettivo possa sconfinare nell'abuso e nell'arbitrio. Ne deriva, dunque, la possibilità del controllo da parte del giudice, in particolare in ipotesi di provata disparità di forze tra i contraenti, al fine di valutare se l'esercizio della facoltà riconosciuta all'autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza; principi in cui è insito anche quello di proporzionalità, che preclude l'esercizio di un rimedio negoziale con modalità tali da provocare un sacrificio ingiustificato degli interessi della controparte, tenuto conto, altresì, della possibilità di avvalersi in modo efficace di rimedi meno gravosi (così, Cass. n. 11737/2024, che richiama Cass. n 20106/2009; v.  anche Cass. n. 23087/2025 e Cass. n. 3817/2023; con riguardo all'applicazione del principio di proporzionalità in materia di recesso datoriale, v., tra le tante, Cass. n. ###/2023; Cass. n. 16784/2020). 
Ulteriore corollario di quanto precede è che, come chiarito dalla S.C. in materia di esclusione dell'associato, qualora un titolo negoziale preveda, in capo a una parte, il potere di sciogliersi unilateralmente dal rapporto sulla base di clausole elastiche che presuppongano un giudizio di gravità del contegno dell'altro contraente, occorre non solo stabilire se sia avverata, in concreto, una delle ipotesi previste in termini generali e astratti per lo scioglimento del rapporto, ma anche valutare la proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato e quelle imposte alla parte che subisce l'esclusione (Cass. n. 2117/2024; Cass. n. 17907/2004). 
Non risulta dagli atti, invece, che nel caso in esame lo scioglimento del rapporto sia intervenuto nel rispetto dei menzionati canoni di correttezza e buona fede, non essendo provato che ### abbia previamente invitato gli appellanti alla rimozione dei contenuti ritenuti contrari alle regole del social network né abbia operato la necessaria graduazione delle sanzioni contrattuali previste dalle condizioni generali di servizio, il che determina l'illegittimità del recesso esercitato in conseguenza della condotta tenuta dagli appellanti sulla piattaforma. 
Difatti, stando alle stesse prospettazioni dell'appellata, prima della disattivazione della pagina, ### ha rimosso soltanto otto contenuti (indicati nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pp. 34, 35 e 36) pubblicati da ### tra febbraio e giugno 2019. 
Dunque, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata circa la preventiva cancellazione dei post che avrebbero integrato la reiterata violazione degli standard della community, emerge dalle prospettazioni delle parti e dai documenti prodotti che ### non ha censurato i contenuti degli account degli appellanti per numerosi anni (dall'iscrizione, avvenuta moltissimi anni prima, come affermato dagli appellanti e non contestato - v.  atto di citazione primo grado, p. 14) fino al 2019, e solo nel primo semestre del 2019 ha cancellato un esiguo numero di post di ### senza richiedere spiegazioni preventive sul loro significato, salvo poi procedere alla rimozione degli account degli appellanti, decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'ultimo dei post cancellati; ciò senza far precedere tale iniziativa dalla sospensione dell'account o da un preventivo avviso degli utenti. Tali misure preliminari, invero, avrebbero dovuto precedere il recesso, alla luce delle condizioni d'uso, dei richiamati principi di correttezza e buona fede contrattuale e della necessità di operare un adeguato contemperamento tra gli interessi di rango costituzionale incisi dalla vicenda negoziale in esame; esigenze, queste, che risultano sottese all'approvazione del ### n. 2022/2065 del ### e del Consiglio del 19 ottobre 2022, il quale, sebbene non applicabile ratione temporis al presente giudizio, comunque esprime come sia condivisa, a livello sovranazionale, la sensibilità per la particolare meritevolezza di tutela della posizione dell'utente di una piattaforma social, prevedendo, tra l'altro, che «dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali» (art. 23). 
Si osserva altresì che l'appellata, nella propria memoria di replica in primo grado (p. 32), ha precisato che «Nel caso in esame, ### non sostiene né ha mai sostenuto che i contenuti degli ### siano illegali. Piuttosto, la presenza e l'attività degli ### sul ### viola chiaramente le ### e gli ### della ### ha dedotto, inoltre, che «la rimozione della ### e del ### per violazione delle ### e degli ### della ### (si ribadisce, non per illegalità) è rispettosa dei criteri stabiliti all'art. 23 del DSA». 
Può quindi affermarsi che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'oggetto del presente giudizio è costituito esclusivamente dall'accertamento della legittimità del recesso esercitato da ### sul rilievo del dedotto carattere discriminatorio dei contenuti pubblicati da ### e da ### e del loro ricorso all'incitamento all'odio o alla violenza, come definiti dagli standard della community, e non anche del carattere illecito dei contenuti pubblicati dagli appellanti, ai quali non è stata, infatti, contestata tale ### violazione delle condizioni d'uso (v. art. 2). 
Tanto precisato, ritiene la Corte che l'analisi dei post pubblicati da ### e da ### in definitiva, non consenta di rilevare gravi e reiterate esternazioni inequivocabilmente qualificabili come incitazioni all'odio, secondo quanto previsto dagli standard della community. Si tratta di contenuti che danno senz'altro risalto alle radici politiche dell'associazione e dei suoi associati, ma che, stando alla documentazione acquisita in giudizio, non si risolvono in un evidente e oggettivo «attacco diretto rivolto alle persone (piuttosto che a concetti o istituzioni) sulla base di quelle che chiamiamo caratteristiche protette: razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi» (v.  standard della community), suscettibile di condurre alla disattivazione della pagina, senza preventiva adozione di misure di minore invasività. 17.4. Alla luce dei documenti prodotti in giudizio non può neppure ritenersi che, indipendentemente dal tenore dei contenuti pubblicati, il recesso di ### sia giustificato in considerazione dell'ideologia cui si rifà ### Gli standard della community consentono di rimuovere dalla piattaforma le associazioni che apertamente si rifacciano a ideologie intrinsecamente discriminatorie, quali «nazismo; supremazia bianca; nazionalismo bianco; separatismo bianco». 
Premessa la validità della clausola in questione, che, per quanto detto, è coerente con il principio secondo cui anche la libertà di espressione deve essere contemperata con altri valori primari, tra cui la dignità dell'individuo, si ritiene che la designazione di un movimento da parte di ### quale “organizzazione d'odio” non possa essere totalmente avulsa dalla simbologia impiegata sulla piattaforma, dall'autorappresentazione che l'associazione faccia di sé stessa o dalla propria denominazione. 
Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per la quale, ai fini dell'esecuzione di un rapporto negoziale, il gestore del network deve compiere un'indagine sull'intrinseco “modo di essere” dell'utente; conclusione che, oltre a non essere suffragata dalla natura del contratto in questione, che non si fonda sull'intuitus personae, potrebbe condurre a esiti incerti e potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali dell'utente e dell'effettività del dibattito politico. 
Ciò chiarito, si ritiene che il compendio documentale acquisito non consenta di affermare che ### rientra tra le organizzazioni che incitano «alla violenza o all'esclusione di altri individui in base alle caratteristiche protette di questi ultimi»» (v. standard della community). 
In proposito, appare necessario muovere dall'autorappresentazione che ### offre di sé stessa e, dunque, dall'analisi del suo statuto, che, nel definire le proprie finalità istituzionali e i principi che devono orientarne il perseguimento, prevede: «l'associazione, pertanto, nell'interesse degli associati e/o della collettività, svolge le attività finalizzate: a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi; b) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana; d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli; e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini» (doc. 1 fasc. primo grado appellanti). 
Analogamente, nell'atto costitutivo di ### si legge che «lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della ### che hanno ispirato la costituzione dell'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona» (v. doc. 1 fasc. primo grado appellanti).  ### in questione, dunque, quantomeno a livello statutario, persegue finalità coerenti con l'ordinamento costituzionale, con la conseguenza che eventuali attività di segno contrario si porrebbero in contrasto con gli atti fondativi della stessa associazione. Anche il programma politico di ### del 2018 non contiene (né sono prospettati) riferimenti ai propositi discriminatori o antidemocratici dell'associazione (v. doc. 11 fasc. ###, in presenza dei quali, tra l'altro, sarebbe stato precluso al movimento di partecipare alle elezioni politiche nazionali (doc. 26 fasc. primo grado appellanti). 
Nell'articolo pubblicato sul quotidiano «### prodotto da ### (doc. 4), si legge peraltro che «the movement claimed to be “opposed to any form of discrimination based on racial or religious criteria, or on sexual inclination”»; affermazione che può tradursi nei termini che seguono «il movimento ha rivendicato di essere contrario a qualsiasi forma di discriminazione basato su criteri razziali, religiosi o su inclinazioni sessuali». Coerentemente con le richiamate clausole statutarie, l'associazione identifica sé stessa quale movimento che rifiuta la discriminazione su base etnica e religiosa o sulla base dell'orientamento sessuale. 
Gli appellanti hanno prodotto, inoltre, una nota del Ministero dell'interno dell'11.4.2015, acquisita d'ufficio dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 27497/2011 R.G. (doc. 12; v. anche la sentenza che ha definito quel giudizio, doc. 11), nella quale si legge: «### caratterizzanti del sodalizio sono subito apparsi uno stile di militanza fattivo e dinamico ma rigoroso delle gerarchie interne e la palese e dichiarata volontà di sostenere una rivalutazione degli aspetti innovativi e di promozione sociale del ventennio, asseritamente nella prospettiva di un superamento di una visione apologetica e nostalgica del passato». Nella nota si rileva, inoltre, che l'affermazione di ### è stata conseguita «anche attraverso l'organizzazione di innumerevoli convegni e dibattiti cui sono frequentemente intervenuti esponenti politici, della cultura e del giornalismo anche di diverso orientamento politico» e che «l'azione di ### si è indirizzata anche verso tematiche, in passato predominio esclusivo della contrapposta area politica, quali il sovraffollamento delle carceri o la promozione di campagne animaliste contro la vivisezione e l'utilizzo di animali in spettacoli circensi». 
La relazione sull'attività delle forze di ### del 2016, richiamata da ### (come detto, accessibile al link indicato nella comparsa di costituzione, p.  32), non fornisce specifici elementi da cui potere desumere il sistematico ricorso da parte dell'associazione all'intolleranza e ai «discorsi d'odio». 
Inoltre, risulta che ### ha partecipato a numerose competizioni elettorali e organizzato molteplici eventi culturali, con la presenza di giornalisti ed esponenti di diverse etnie, associazioni e orientamenti politici (doc. 22 fasc. primo grado appellanti; in alcune delle locandine si legge, in fondo, che l'incontro è aperto a tutti e il confronto è libero). 
A fronte di tali emergenze, può dunque affermarsi che ### non ha offerto elementi circostanziati a riprova della sussistenza dei presupposti del proprio recesso. 
I caratteri intrinseci dell'associazione vengono, infatti, desunti dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti che si assumono riconducibili a ### da notizie di cronaca, dalle quali emergerebbe il sistematico ricorso alla violenza e all'intolleranza da parte dei militanti del movimento, dai commenti sottostanti ai post dell'associazione e dai dichiarati riferimenti ideali dell'associazione. 
Sul punto si ritiene che, in assenza di specifiche allegazioni e prove al riguardo, i documenti depositati da ### non siano idonei a dimostrare che le vicende di cronaca e le dichiarazioni di soggetti terzi, non riferibili direttamente all'associazione, costituiscano una conseguenza diretta del ricorso di ### all'incitamento alla violenza e all'odio. 
Ciò chiarito, in forza di quanto esposto in punto di riparto dell'onere della prova e in difetto di auto qualificazioni di ### quale movimento xenofobo o omofobo, ### avrebbe dovuto documentare che ### rivendicava, avallava o incitava le attività violente e le manifestazioni di intolleranza indicate. 
In mancanza di quanto detto e avuto riguardo alle contestazioni contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. degli attori (p. 14), non può presumersi l'esistenza di un rapporto di causa a effetto tra l'intrinseca natura del movimento e i fatti di cronaca di cui si sarebbero resi protagonisti taluni aderenti all'associazione, delle cui azioni non può essere chiamata a rispondere contrattualmente quest'ultima, in quanto terzo, quantomeno nella misura in cui essa non ha incitato, avallato o rivendicato i compiuti atti di violenza e di intolleranza. 
Si aggiunga, con riferimento ai commenti pubblicati da altri utenti della piattaforma in calce ai post di ### che quest'ultima, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c. (p. 22) e, dunque, tempestivamente, ha disconosciuto, in modo espresso e motivato, la riferibilità alla propria pagina dei commenti indicati nell'avversa memoria ex art. 183, comma 6, 2), c.p.c. (docc. 94 e 106 fasc. primo grado ###, e che non è stata svolta attività istruttoria per accertare la loro effettiva provenienza. 
Si tratta, inoltre, di commenti per lo più non coincidenti temporalmente con il periodo in cui è stato esercitato il recesso (2019), essendo di molto anteriori (2016) o successivi (2022) ad esso. È evidente, anche alla stregua dei richiamati principi di correttezza e proporzionalità, come non possano addursi a fondamento del recesso né i commenti più risalenti nel tempo, di cui ### avrebbe potuto (e dovuto) già sollecitare la rimozione, sul rilievo del ### dovere del titolare dell'account di vigilare sui contenuti pubblicati da terzi soggetti sulla propria pagina, né quelli pubblicati posteriormente al suo esercizio, che avrebbero dovuto formare oggetto di nuove e specifiche contestazioni. 
Si osserva, infine, che non trova riscontro, sul piano del diritto positivo, la necessaria correlazione tra la dichiarata condivisione, da parte di ### di taluni ideali del fascismo e il carattere razzista e discriminatorio del movimento. 
In particolare, ai sensi della XII disposizione transitoria e finale della ### è fatto divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista. 
In attuazione di tale disposizione, la legge 20.6.1952, n. 645 sanziona chiunque promuove, dirige e organizza le associazioni, i movimenti o i gruppi che perseguono le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista, rivolgono la propria attività all'esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi proprio del partito fascista o che compiano manifestazioni esteriori di carattere fascista (artt. 1 e 2). È, inoltre, punito chi fa propaganda per la costituzione di tali associazioni, movimenti o gruppi (art. 4), chi partecipa ai medesimi (art. 2) e chi esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche e chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (artt. 4 e 5). 
Come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, si tratta di fattispecie di pericolo concreto, che puniscono «unicamente quelle manifestazioni che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito» (così C. Cost. n. 74/1958 e n. 15/1973, richiamate da Cass. pen. 
S.U. n. 16153/2024). 
Il descritto regime sanzionatorio, dunque, non impedisce, in termini assoluti, esternazioni o movimenti che facciano propria non l'intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni dei suoi punti programmatici; ciò a condizione che il modo di operare dell'associazione nella vita politica non manifesti il dolo e il pericolo concreto di ricostituzione del disciolto partito fascista; con la conseguenza che la l.  645/1952 non consente di affermare il carattere intrinsecamente illecito di un'associazione sulla sola base del richiamo, in chiave critica e aggiornata, di alcuni principi della predetta ideologia (Cass. pen. n. 28565/2022; pen. n. 7560/1982; Cass. pen. n. 1564/1980). A tale scopo, in giurisprudenza si è dato particolare risalto all'analisi dello statuto e del programma dell'associazione, ritenendosi esclusa l'applicazione della l. n. 645/1952 dalla «compresenza, nello ### e nel programma di ### nonché nei documenti ad essi riconducibili, di taluni obiettivi storicamente perseguiti dalla dottrina ### (come il corporativismo) accanto a un modello di Stato, delineato al punto G) (### presidenziale, ### bicamerale con potere legislativo), alieno da quella dottrina, e, soprattutto, accanto ad affermazione di principi, quali quelli attinenti alla “salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e religione” e al “rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale”, che si ponevano in rapporto di assoluta coerenza con la ### costituzionale della ### e non, certamente, con l'ideologia ###» (Cass. pen. n. 28565/2022). 
Anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo viene affermato il principio secondo cui i diritti di libertà di espressione (art. 10 Cedu) e di libertà di riunione e di associazione (art. 11 Cedu) sono tutelati nella misura in cui non siano esercitati in modo offensivo per i soggetti che sostengano idee contrapposte. 
Corollario di ciò è che la libertà di associarsi e manifestare il proprio pensiero possono essere considerate recessive a condizione che siano espresse idee o finalità violente, discriminatorie o antidemocratiche (Corte Edu, G. v. Germania, n. 13079/87, decisione della ### del 6.3.1989); ogni limitazione ai menzionati diritti fondamentali per ragioni diverse dall'incitamento all'odio o al sostegno di principi antidemocratici costituisce un pericolo per la democrazia stessa (Corte Edu, ### v. 
Russia, nn. 4916/07, 25924/08, 14599/09). Sicché, in assenza di elementi che consentano di dimostrare le predette finalità, il senso di comprensibile indignazione derivante dall'esposizione di un simbolo utilizzato durante un regime dittatoriale (nella giurisprudenza della Corte Edu si fa riferimento sia alla stella rossa che alla simbologia del fascismo) non può da solo porre i limiti alla libertà di espressione poiché «sostenere il contrario significherebbe che la libertà di parola e di opinione è soggetta al veto del contestatore» (Corte Edu, ### v. Ungheria n. 40721/08). 
Come detto, nella specie, lo statuto di ### fa espresso riferimento all'osservanza dei principi della ### mentre nel programma politico del movimento si dà atto della volontà di conservare una forma di democrazia rappresentativa, fondata sul bicameralismo e la «fissazione del limite di età per l'elettorato attivo e passivo di ogni istituto elettivo dello Stato nei 18 anni di età». 
Peraltro, proprio dalla produzione documentale dell'appellata, emergono esternazioni che testimoniano il proposito dell'associazione, quantomeno dichiarato, di partecipare alla vita politica del paese nel rispetto del metodo democratico (v. doc. 106 fasc. primo grado ### p. 19, dove è riportato il titolo di un articolo nel quale il contenuto dell'intervista del “fascista” ### è così compendiato: «### più democrazia contro i liberisti»). 
Quanto ai principi di diritto che si assumono espressi da Cass. pen.  19449/2010 (v. comparsa di risposta ### p. 27), mette conto evidenziare che tale sentenza non verte sull'individuazione del perimetro delle fattispecie penali sopra richiamate, ma riguarda la possibilità o meno di condannare per diffamazione il soggetto che abbia utilizzato il termine “nazifascisti” e “neonazisti” per designare esponenti del movimento ### ritenendo che, avuto riguardo al dato storico, l'accostamento al nazismo non costituisca reato, rientrando nei limiti della critica politica. 
I c.d. “discorsi d'odio”, invece, sono soggetti a una disciplina non del tutto sovrapponibile a quella dettata per le menzionate fattispecie previste dalla l.  n. 645/1952, che, pertanto, va analizzata separatamente. 
In particolare, detta disciplina è attualmente contenuta negli artt. 604-bis e 604-ter c.p., che vietano la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, la costituzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, nell'attualità, abbiano tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, prevedendo un'aggravante per i fatti commessi con tali finalità e la partecipazione a tali entità; come risulta dalla rubrica della sezione entro cui si collocano, le disposizioni in esame tutelano il diritto fondamentale dell'individuo a non subire svilenti discriminazioni, forme di disuguaglianza o di violenza in conseguenza dell'incitamento all'odio perpetrato da terzi. 
Sussiste, invero, una chiara e comprensibile coincidenza tra i divieti contenuti negli standard della community e i comportamenti incriminati dagli artt. 604-bis e 604-ter c.p., posti a presidio, non solo dell'attuale assetto costituzionale (di cui ### non è garante), ma soprattutto della dignità dell'individuo, che ben potrebbe essere un utente della piattaforma e che, per questo, configurano fattispecie di pericolo presunto. 
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rapporto esistente tra i reati previsti dall'art. 5 della l. n. 645/1952 e s.m.i. («Manifestazioni fasciste») e dall'art. 2 del d.l. n. 122/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 205/1993 (rubricato sotto il titolo «### di prevenzione»), in relazione al quale le ### unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «affinché il rituale espresso nelle manifestazioni di cui all'art. 5 legge cit. possa integrare anche il reato di cui all'art. 2 legge cit., occorrerà che ad esso si accompagnino elementi, relativi al contesto complessivo in cui lo stesso sia tenuto, idonei ad attribuirgli non la sola funzione semplicemente evocativa del disciolto partito fascista - e, dunque, ove ricorrente il pericolo concreto richiesto, incitativa della sua ricostituzione - ma anche, a fronte del contesto materiale o dell'ambito nel quale la manifestazione ha luogo, il significato discriminatorio tipizzante il reato di cui all'art. 2 cit.» ( pen. S.U. n. 16153/2024); ciò che porta ad escludere ulteriormente il dedotto rapporto di implicazione necessaria tra i due fenomeni. 
Dalle argomentazioni sopra sviluppate discende l'illegittimità del recesso esercitato da ### anche laddove è fondato sull'assunto secondo cui l'ideologia espressa dagli appellanti implichi il carattere necessariamente xenofobo e discriminatorio dell'associazione, dal momento che non è rinvenibile, a livello ordinamentale, il dedotto nesso di implicazione necessaria tra i richiamati riferimenti ideologici dell'associazione e la sua natura di «organizzazione d'odio»; è astrattamente possibile, infatti, per quanto detto, che un'organizzazione caratterizzata dalla suddetta impronta ideologica non persegua le finalità di cui all'art. 1 l. n. 645/1952, non si prefigga, in concreto, la riorganizzazione del partito fascista e non abbia, quale scopo, l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, così come sarebbe senz'altro possibile che un'organizzazione che persegue gli scopi di cui all'art. 604-bis c.p. non si prefigga anche la riorganizzazione del disciolto partito fascista ex art. 1 l.  n. 645/1952.  ### dell'eventuale perseguimento di scopi antidemocratici da parte dell'associazione, sulla base dell'interpretazione del contegno complessivo tenuto al di fuori dello spazio virtuale da essa gestito in contrapposizione rispetto ai propri fini statutari, non può, invece, essere demandato al gestore della piattaforma, cui non è consentita siffatta valutazione dall'applicazione delle clausole degli standard della community, restando conseguentemente estraneo al presente giudizio. Invero, in applicazione dell'art. 3 della l. n. 645/1952, l'eventuale accertamento delle effettive (ancorché non esplicitate) finalità illecite eventualmente perseguite da ### potrebbe, in ipotesi, condurre al suo scioglimento da parte del Ministero dell'interno, da adottare previa pronuncia di una sentenza dalla quale risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, o, nei casi straordinari di necessità e urgenza, dal ### il che conduce ulteriormente a ritenere che non sia questa la sede per valutare l'agibilità politica di un movimento di estrema destra, non manifestamente dedito ai discorsi d'odio e che si auto-qualifichi come soggetto democratico; valutazione da condurre sul piano della tutela della struttura democratica dell'ordinamento e non della garanzia degli interessi degli utenti del social network, che, nella specie, sono pienamente tutelati dalla disciplina positiva e contrattuale in materia di “hate speech”. 
Alla stregua di quanto precede - e condividendo l'assunto del giudice di prime cure, secondo il quale, nel caso di specie, non si tratta di accertare la rilevanza penale della condotta di ### (che, per espressa ammissione di ### non ha costituito il motivo di disattivazione degli account), quanto piuttosto il perdurante diritto di quest'ultima a fare parte del social network ### in conseguenza del rispetto della disciplina contrattuale riguardante le relative condizioni di utilizzo - deve ritenersi che ### avrebbe potuto attuare il programma contrattuale, rimuovendo ### e ### dalla piattaforma, solo qualora questi ultimi avessero manifestato convinzioni ideologiche inscindibili dall'incitamento all'odio o alla discriminazione, ovvero nel caso di inequivoco e strutturale perseguimento, da parte dell'associazione, di finalità discriminatorie, antidemocratiche o altrimenti illecite. Ipotesi non provate nel caso in esame.  18. In definitiva, non potendo affermarsi, sulla base di quanto è stato dedotto e documentato nel presente giudizio, che ### è un'associazione dedita ai discorsi d'odio e non essendo stato prospettato a motivo dello scioglimento del rapporto che si tratti di un'organizzazione altrimenti illecita secondo l'ordinamento generale, va esclusa la legittimità del recesso esercitato da ### Ne consegue che quest'ultima deve essere condannata alla immediata riattivazione della pagina di ### e del profilo personale di ### nelle stesse condizioni in cui essi si trovavano prima della rimozione, senza limitazioni di servizi e di estensione territoriale. 
In relazione a tale ultimo profilo, non può accogliersi la richiesta subordinata di ### di circoscrivere l'ordine di ripristino al solo territorio italiano, tenuto conto che le pagine e i profili degli utenti sono visibili in tutto il mondo dagli utilizzatori del social network ### in linea con quanto previsto dalle condizioni d'uso, nelle quali si legge che «### crea tecnologie e servizi che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende» (v. premesse), non venendo in rilievo le problematiche prospettate sulla giurisdizione e sulla valenza delle decisioni del giudice italiano al di fuori dell'ambito nazionale, quanto piuttosto le conseguenze dell'accertamento giudiziale di una condotta ingiustificata da parte del gestore del social network. 
In ogni caso, si osserva come la Corte di giustizia dell'### europea abbia di recente affermato il principio secondo il quale i giudici degli ### membri possono imporre ai gestori delle piattaforme di social media di rimuovere le informazioni dichiarate illecite a livello mondiale (v. CGEU sentenza 3.10.2019, causa C-18/18, ### c. ### citata anche nella pronuncia gravata).  19. Accertata l'illegittimità del recesso, va trattata la domanda degli appellanti diretta a ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della disattivazione delle loro utenze telematiche; domanda riproposta nell'atto di appello, mediante rinvio alle deduzioni svolte nell'atto di citazione, pp. 21 e ss. (v. atto di appello, pp. 104 e 105).  19.1. La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali deve ritenersi inammissibile, per difetto del requisito di specificità, con riferimento a quei danni conseguenti all'impossibilità di accedere e scaricare i contenuti dagli account disattivati, giacché alle puntuali argomentazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata (p. 40) non si contrappongono argomentazioni degli appellanti volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.  19.2. Per il resto, la domanda è fondata.  ### il costante orientamento della S.C., fondato su un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile nel caso in cui sia stato leso in modo grave un diritto costituzionalmente garantito; la risarcibilità del danno non patrimoniale è ipotizzabile anche quando il pregiudizio sia cagionato da un illecito contrattuale, qualora il rapporto negoziale sia funzionale all'affermazione o alla protezione di un interesse costituzionalmente rilevante (Cass. 12929/2007, seguita, tra le tante, da Cass. n. 4542/2012, Cass. 20345/2023, Cass. n. 24060/2024; Cass. n. 29436/2024). 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in favore di enti collettivi, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti (v. da ultimo, Cass. n. 2638/2025), non può dubitarsi che il diritto di manifestare il proprio pensiero e divulgare in rete messaggi di carattere politico e culturale, nonché, quanto a ### di esplicare pienamente la propria vita di relazione, configurino diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (cfr. artt. 21 Cost. e combinato disposto degli artt. 8 e 10 Cedu e 117 Cost.). 
Nel caso di specie, è stata allegata e provata la rilevanza dell'attività compiuta in rete dagli appellanti, i quali hanno dimostrato di avere centinaia di migliaia di followers e molteplici interazioni con gli utenti della piattaforma ### interrotte dalla disattivazione degli account, con conseguente perdita, quanto a ### anche della corrispondenza personale intrattenuta con altri utenti del network, senza che ### abbia svolto specifiche contestazioni sul punto. 
Ritenuto provato, pertanto, il risalente, significativo e continuativo utilizzo del social network da parte degli appellanti, interrotto dal gestore in modo improvviso e ingiustificato, può dirsi provato il conseguente pregiudizio patito dai medesimi appellanti, sulla base della massima di comune esperienza per la quale, nell'attuale contesto sociale, la rimozione di un soggetto dai social network può essere esiziale per la propria attività politica e associativa, incidendo negativamente sull'agire dell'ente e comportando enormi difficoltà nel veicolare efficacemente il proprio messaggio, anche considerato che, per stessa ammissione dell'appellata, gli utenti di ### ammontano a quasi tre miliardi di individui, trattandosi dunque di una parte assai rilevante della popolazione.  ### dal social network, con la correlata elisione della rete di relazioni intessuta negli anni, è pertanto suscettibile di cagionare un danno grave, potenzialmente irreparabile, alla vita politica, sociale e di relazione dell'utente e alla possibilità di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma; danno senz'altro prevedibile ai sensi dell'art. 1225 Stante l'obiettiva impossibilità per gli appellanti di provare il danno nel suo preciso ammontare, può farsi ricorso all'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ( n. 20871/2024). 
Si reputa di liquidare, dunque, la somma di € 50.000,00 all'attualità, per ciascuno dei due appellanti, avuto riguardo alla lunghissima durata dell'esclusione dal social network (pacificamente protrattasi dal 9 settembre 2019 fino a dicembre 2019 e, in esecuzione della sentenza di primo grado, dal 23 dicembre 2022 senza soluzione di continuità), nonché, quanto a ### al pregiudizio patito prevalentemente rispetto alla possibilità di esplicare la propria attività statutaria e all'incidenza negativa che ciò ha avuto sulla proiezione esterna dell'ente, e quanto a ### alla compressione del proprio diritto al rispetto della vita privata, anche legato all'indisponibilità dei contenuti e delle comunicazioni di carattere personale, che attinge anche la dimensione relazionale nell'ambito dei social network, valutati unitamente al frequente e intenso utilizzo della piattaforma e all'elevato numero di contatti.  19.3. La domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (lett. 
F, punto IV, delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello) deve, invece, essere rigettata, stante la mancanza di qualsiasi allegazione e prova al riguardo.  19.4. In conclusione, ### va condannata al pagamento della somma di € 50.000,00 ai valori attuali della moneta in favore di ciascuno degli appellanti, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.  20. Sussistono altresì i presupposti per accogliere la richiesta degli appellanti di applicare la misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614- bis c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. nella l.  132/2015), in caso di mancata attuazione della condanna di ### alla riattivazione delle utenze (adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro); misura che costituisce strumento volto a sanzionare l'inosservanza della statuizione giudiziaria (nella specie a un fare infungibile) e a incentivare il debitore all'adempimento, avente carattere autonomo e distinto rispetto al risarcimento del danno.  ### della somma si determina, a norma del comma 3 del citato art.  614-bis, in € 500,00 per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della natura della prestazione, della sua incidenza sui diritti fondamentali degli appellanti, del danno quantificato e prevedibile, della quantità dei “Mi piace”, che rappresentano l'apprezzamento dell'utente alla pagina e ai contenuti che condivide (oltre 270.000 per ### e 23.000 per ###; somma che andrà pagata dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.  21. La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v. 
Cass. n. ###/2024; Cass. n. 22306/2022; Cass. n. 27056/2021). 
In applicazione di tali principi, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle dei procedimenti cautelari in corso di causa, vanno poste a carico di ### in quanto soccombente, e si liquidano utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m.  147/2022, valori medi delle cause di valore indeterminabile aventi complessità alta. 
Si liquidano, pertanto, le seguenti somme: - per il primo grado, € 574,23 per spese vive (di cui € 29,23 per spese di notifica) e complessivi € 14.103,00 per compensi (€ 2.552,00 per fase di studio; € 1.628,00 per fase introduttiva; € 5.670,00 per fase istruttoria/di trattazione; € 4.253,00 per fase decisionale); - per i subprocedimenti nn. 10810-1 e 10810-2 R.G., complessivi € 5.224,00 per compensi per ciascuno di essi (€ 2.251,00 per fase di studio; € 1.202,00 per fase introduttiva; € 1.771,00 per fase decisionale), per un totale di € 10.448,00; - per il procedimento di reclamo n. 19441/2022 R.G., € 174,00 per esborsi e complessivi € 5.224,00 per compensi; - per il giudizio di appello, € 804,00 per spese vive e complessivi € 14.317,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio; € 1.911,00 per fase introduttiva; € 4.326,00 per fase istruttoria/di trattazione; € 5.103,00 per fase decisionale).  P.Q.M.  la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 17909/2022 pubblicata il ###, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa, così provvede: 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna ### (già ###) all'immediata riattivazione della pagina dell'### di promozione sociale ### e del profilo di ### nelle medesime condizioni di accessibilità e visibilità, anche territoriale, in cui si trovavano prima della disattivazione; 2. condanna ### al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 50.000,00 all'attualità in favore di ciascuno degli appellanti, ### di promozione sociale ### e ### oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; 3. fissa nella misura di € 500,00 la somma dovuta da ### per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto n. 1), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; 4. condanna ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### di promozione sociale ### e ### che liquida: - per il giudizio di primo grado, in € 574,23 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi; - per i due procedimenti ex art. 669-decies c.p.c. in corso di causa, in € 10.448,00 per compensi; - per il procedimento di reclamo, in € 174,00 per esborsi ed € 5.224,00 per compensi; - per il giudizio di appello, in € 804,00 per esborsi ed € 14.317,00 per compensi; - per tutti i gradi, rimborso di spese forfettarie, iva e cpa, come per legge. 
Così deciso in ### in data #### est. ### - ### - - ### -

causa n. 106/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carpinella Matilde, Cataldi Michele

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6033/2025 del 26-11-2025

... luce che servivano al padre del ### per allevare gli animali, nulla raccontando di specifico sulla sua allocazione. Tali dati, così genericamente riferiti, sono, alla luce di quanto indicato circa il rigore necessario perché possa ritenersi assolto l'onere di dimostrare i presupposti per l'affermato acquisito per usucapione, all'evidenza, insufficienti allo scopo. La domanda subordinata di costituzione coattiva di una servitù di acquedotto è inammissibile, essendo emersa l'esistenza di altri proprietari di fondi che sarebbero attraversati dalla condotta, neppure constando in che modo quella attuale, come si sta per vedere allocata al di sotto del viottolo, si ponga, e a che distanza, rispetto a tali terreni. Dall'altro lato, non sono state offerte prove sicure che la condotta idrica sia interrata all'interno della proprietà di cui alle particelle della ### e non, come affermato dal tribunale, comunque, al di sotto della stradina in proprietà comune, cosa che lascia intendere anche il c.t.u., almeno per i tratti ancora visibili, parlando di “viottolo attraversato da diverse condutture” e specificando, in riposta alle osservazioni della ### appunto, che la parte a vista “occupa (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ### presidente rel est.  dott. ssa ### consigliere dott. ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4561/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1885/2018, pubblicata il ### del tribunale di Napoli, sezione distaccata di #### nato il ### a ### e ivi residente ###(C.F.: ###), rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello dall'avv. ### (C.F.: ###), elett.te dom.to preso il suo studio sito in ### alla via ### n. 40 #### nata a ### d'### il ### (C.F.  ###) ed ivi residente alla via ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ( C.F. ### ), presso cui domicilia in ### d'### alla via ### n. 38, come da procura alle liti conferita a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata, appellante incidentale ###udienza del 10.7.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note. 
Motivi della decisione A - ### di primo grado A.a.) ### del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata: <<La attrice ha citato il convenuto esponendo di essere proprietaria di due fondi in ### distinti con le particelle 370, 374,355 e 356, serviti da una strada prima vicinale e poi privata, larga da cm.40 a cm.80, allargata dal convenuto, proprietario di un fondo, nella zona con una rampa di cemento, installando una condotta idrica, sempre nel percorso della stradina, a meno di un metro dalla particella 356, ed una conduttura elettrica, che invade il suo fondo di cui ai numeri 374, 370, 355, per illuminare il passaggio. Il convenuto si è costituito, ha contestata la legittimazione attiva della attrice, ha detto che la strada è comune, che la sua sistemazione è avvenuta a parità di larghezza, che le condotte idriche ed elettriche sono legittime e risalgono a molti anni prima. Ammesse ed espletate le prove, è stata tenuta la ispezione dei luoghi, è stata tentata la conciliazione senza esito.>>. 
A.b.) Il tribunale adito così statuiva: <<1) Accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la condotta idrica ad un metro dal confine del fondo della attrice; 2) Rigetta tutti gli altri capi della domanda; 3) Compensa le spese fra le parti. >>. 
Il primo giudice così argomentava la sua decisione: <<### è proprietaria dei fondi predetti e con i titoli esibiti ha dimostrato di essere la proprietaria, per cui la eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dal convenuto è infondata. La domanda va qualificata ai sensi dell'art.112 cpc per violazione delle distanze ed invasione del fondo ed anche se ricorre la illegittima realizzazione di opere sulla strada, di cui si discute. Essa, per pacifica ammissione delle parti, è lunga oltre cento metri, parte da un'altra strada pubblica e serve per l'accesso dei fondi posti lungo il suo percorso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che “si ritiene che pur in assenza di atto scritto, la costituzione di una strada vicinale agraria pone in essere una comunione incidentale agraria derivante dal conferimento del terreno da parte dei proprietari di fondi contigui, che determina la perdita della individualità delle singole porzioni conferite e la nascita di un nuovo bene, accessorio comune dei vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli articoli 817, 922, 939 c.c.” (Cassaz. 19.5.1984, n. 3108). Dalle fotografie, dall'estratto di mappa, dalla relazione esibita dall'attrice emerge che si tratta di una strada vicinale che inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi. ###, pertanto, ha diritto alla sua sistemazione e la messa in opera del cemento, anche ai sensi dell'art.1065 c.c., ove si trattasse di sola servitù di passaggio per le esigenze del fondo dominante e sarebbe stato legittimo apporre il fondo cementizio per rendere più comodo l'esercizio del passaggio. Dalla prova e dagli atti non è emerso che la rampa realizzata sul percorso abbia ampliato la larghezza, come ha assunto la attrice. La prova orale è stata discordante ed i testimoni della attrice che hanno parlato di allargamento non sono stati in grado di dire su quale lato ciò sarebbe avvenuto e, perciò, se è avvenuto a danno del fondo della attrice in quanto su un percorso lungo oltre cento metri la larghezza ha andamento diverso. Inoltre, il cavo elettrico, come si vede dalle fotografie, si svolge sul percorso della stradina, non invade lo spazio aereo del fondo della attrice, e si trova a confine. Ai cavi elettrici non si applica la distanza prevista dall'art.889 c.c., che si riferisce solo ai tubi dell'acqua che possono determinare infiltrazioni anche di sola umidità (Cassaz., sez.II,n.ro 6928). Il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di un metro dal confine e, pertanto, deve essere rimosso. 
In conclusione, la domanda della attrice va respinta per il capo riguardante la proprietà della strada, che è comune alle parti, per il capo riguardante la pavimentazione, che costituisce atto legittimo del comunista, ed, infine, per il capo riguardante la condotta elettrica che insiste sul percorso della strada, che poteva essere installata. La domanda va accolta per il capo relativo alla condotta idrica, che deve essere arretrata ad un metro dal confine con il fondo della attrice ai sensi dell'art. 889 c.c.>>, regolando le spese con integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza. 
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, con cui contesta la decisione a) relativamente alla condanna all'arretramento della condotta idrica per avere fatto mal governo delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali, da cui emergeva che questa era stata apposta sul viottolo comune e esisteva sin dall'inizio degli anni '80, né essendo emerso in sede di ispezione dei luoghi che si trovasse a distanza illegale, sicché l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio; b) riguardo alla prova della “legittimazione attiva”, considerato che la ### aveva depositato esclusivamente un atto di divisione ereditaria intercorso con i germani, né la proprietà si desumeva dalla relazione di parte prodotta, essendo il tribunale anche andato ultra petita, visto che era stata chiesta la rimozione della condotta; c) per non essersi il primo giudice pronunciato sulla domanda riconvenzionale subordinata di costituzione della servitù di acquedotto, essendo stata data la prova che la condotta era lì dall'inizio degli anni '80, con conseguente usucapione della relativa servitù.  ###, in riforma della sentenza di primo grado, così concludeva: “a) Dichiarare la nullità della Sentenza per difetto, omissione, contraddittoria e illogica motivazione, violazione degli artt. 111 comma 6, ###, 132, comma 4, c.p.c., 118 Disp. Att. c.p.c., art., 6 C.E.D.U, in ordine alla condanna di arretramento della condotta idrica, posta sul viottolo condominiale, ad un metro dal confine del fondo attoreo.  b) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ### in quanto la stessa non ha provato di essere proprietaria dei fondi e quindi la condanna è stata adottata in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. c) In subordine, dichiarare erroneo e revocare il capo della Sentenza che ha statuito “il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di 1 m dal confine e, pertanto, deve essere rimosso” per violazione degli art.  115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in quanto l'attrice non ha provato che la condotta idrica, che attraversa il viottolo condominiale, si trova a distanza non legale rispetto al suo fondo; d) In via subordinata dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado in ordine alla condanna di arretramento per ultrapetizione e violazione dell'artt. 112 c.p.c..  e) In conseguenza riformare il capo della sentenza che ha statuito “accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la conduttura idrica ad un metro dal confine del fondo dell'attrice” e dichiarare che non sia legittimo l'arretramento della condotta idrica che attraversa il viottolo condominiale, rispetto al fondo attoreo, non essendo stato determinato il confine divisorio.  f) In via gradata e subordinata, solo nella denegata e non creduta ipotesi che l'Adita Corte ritenga adempiuto l'onere probatorio di titolarità di parte attrice, dichiari la nullità della Sentenza di primo grado, in merito alla condanna all'arretramento della condotta idrica posta sul viottolo condominiale ad un metro dal fondo attoreo, per vizio di omessa pronuncia e per violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c. e dell'art.  2697 c.c., anche in relazione agli artt. 1058 e 1061 c.c. e in conseguenza dichiarare che la condotta idrica è in sito dall'inizio degli anni ottanta e, in conseguenza dichiarare acquisito il diritto del convenuto ### a mantenere in sito a distanza non legale rispetto al fondo ### la condotta idrica, che attraverso il viottolo condominiale, essendo esistente in loco dall'inizio degli anni ottanta e la domanda è stata proposta tardivamente dopo il decorso del ventennio dalla usucapione dell'opera avente carattere dell'apparenza.  g) In via del tutto gradata e subordinata costituire la servitù di acquedotto e per i cavi elettrici, determinando la indennità per la deroga delle distanze legali; h) Condannare la ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario o nella misura ritenuta equa.”. 
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva diffusamente all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale contesta a) l'affermata natura comune della strada non avendo il ### apportato terreno con i propri fondi al viottolo, sicché egli era titolare soltanto di una servitù di passaggio per raggiungere le p.lle 342 e 343, cosa confermata anche dalle deposizioni testimoniali, da ciò conseguendo che egli non aveva titolo a pavimentare con cemento la stradina; b) né ciò gli si poteva riconoscere in quanto titolare di una servitù di passaggio, non avendo egli effettuato opere di manutenzione ordinaria, le quali costituivano, invece, un'opera del tutto nuova determinante un'alterazione dello stato dei luoghi, permettendo l'attraversamento anche con mezzi meccanici quali motorini o carriole a motore, di cui legittimamente essa ### aveva chiesto la rimozione; c) l'errato governo delle risultanze istruttorie, essendo emerso sia dalle testimonianze che attraverso la relazione di parte, che il viottolo era stato ampliato a far data dal 2004 dagli originari 50, 60 centimetri; d) argomenti che valevano pure riguardo all'allocazione della condotta elettrica che debordava nei propri fondi oltre a instare sulla stradina di cui il ### non era proprietario, né potendo richiedere la costituzione di una servitù di elettrodotto in via subordinata, domanda proponibile solo dall'ente erogatore del servizio, ribadendo nuovamente l'illegittimità della condotta idrica non solo perché a distanza illegale dalla p.lla n. 356, ma anche perché in parte allocata su gli altri terreni di sua proprietà, invadendo le p.lle n. 374, 370 e 355.   ### conseguentemente, previo rigetto del gravame di controparte, così concludeva: “1) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente realizzato sul fondo della istante una soletta in cemento armato, ampliando senza alcuna autorizzazione il sedime del viottolo di passaggio e per l'effetto condannare lo stesso alla demolizione di tale manufatto, ed a restringere il passaggio all'ampiezza originaria di cm. 60; 2) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta idrica sul fondo della istante e comunque a distanza illegale rispetto al confine dei beni di proprietà della stessa, e per l'effetto condannarsi lo stesso alla eliminazione e/o regolarizzazione di tale condotta; 3) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta elettrica sul fondo di proprietà della istante e per l'effetto sentirlo condannare alla eliminazione della stessa. 
Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”. 
B.c.) Riservata la causa in decisione, con ordinanza 18.2.2024 veniva disposta c.t.u., e, dopo la sostituzione del consulente inizialmente nominato, che non prestava il giuramento telematico e deposito della relazione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva nuovamente riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, di gg. 50 + 20. 
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) Innanzi tutto si osserva, ciò costituendo motivo di appello proposto dal ### con cui egli ha contestato che sia stata offerta la prova, da parte della ### della proprietà dei fondi a tutela dei quali l'attrice in primo grado ha agito, che, diversamente da quanto prospetta l'appellante principale, l'azione intrapresa dalla ### non aveva quale oggetto la rivendica della proprietà ex art. 948 c.c., domanda che contiene, quale sua ontologica finalità, anche quella di rientrare nel possesso della proprietà rivendicata (del resto essa non figura in alcun modo nelle conclusioni), ma tendeva alla tutela dei propri fondi, negando il diritto del ### alle turbative poste in essere (allocazione, sulla stradina interpoderale, di una condotta elettrica, di pavimentazione in cemento, ampliandone la larghezza sì da permettere il passaggio con motocicli e carriole elettriche e di una condotta d'acqua a beneficio dei fondi del ### che invadeva quelli di essa ### posta anche a distanza inferiore ad un metro dal confine della p.lla 356). 
Sicché, l'attrice non aveva l'onere di dare la prova della titolarità dei propri fondi nella maniera stringente richiesta dall'azione di rivendica ex art. 948 Inoltre, andrebbe, comunque, rilevato che essa ha prodotto gli atti per notar ### e ### risalenti rispettivamente, ante ventennio dalla domanda, al 1956 e al 1947, da cui emerge l'acquisto in favore del proprio dante causa delle p.lle a tutela delle quali ha agito, poi pervenute ad essa ### per successione; né è chiaro cosa l'appellante intenda contestare con l'osservazione che la prova offerta non riguarderebbe “gli originali”, se cioè afferenti ad un acquisto che legittimi quello anteventennio, in conformità con l'asserita qualificazione della domanda come rivendica, o relativa all'atto in originale, senza, peraltro, che sia in alcun modo specificato, in quest'ultimo caso, come era suo onere, ove intendesse contestare la conformità di quanto prodotto all'originale del documento, in cosa esso risulterebbe non conforme. 
Di tal che il motivo de quo, a dispetto della sequenza proposta dall'appellante da stimare preliminare ad ogni altro, non può che essere disatteso. 
C.b.) Seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare, la prima questione su cui è necessario soffermarsi è quella rappresentata dalla natura comune della stradina oggetto del preliminare motivo di appello incidentale della ### considerato che il tribunale ha ritenuto che essa “inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi”. 
Sul punto l'appellante incidentale contesta tale affermazione, opponendo che il fondo del ### (p.lle 342 e 343), ‘raggiunto' dalla stradina de qua, la quale, peraltro, andrebbe considerata separata in due diversi tratti, non apportano alcuna porzione di terreno al suddetto sentiero, sicché egli non potrebbe assolutamente essere stimato quale compartecipe della comunione incidentale agraria invocata a sostegno delle sue difese, né sul primo tratto, tantomeno sul secondo, vantando esclusivamente una servitù di passaggio sullo stesso, che non lo abilitava affatto a compiere le opere lamentate da essa #### incidentale dà una lettura riguardante la configurazione delle strade ex collatis agris non corretta, giacché la sua formazione non nasce in relazione ai soli fondi confinanti, nel senso che essa venga a porsi a delimitazione dei confini, né occorre imprescindibilmente che i proprietari di fondi posti al termine della stradina ‘conferiscano' una porzione dei loro fondi. 
Invece, come affermato dal giudice di legittimità (vds. di recente Cass. 2388/2023): <<La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.>>. 
Nel precedente su riportato la Cassazione ha escluso la natura comune della stradina ma proprio perché il titolo prevedeva che al proprietario confinante era attribuita la sola servitù di passaggio, cosa che nel caso in esame non è stata mai dedotta, né è, infatti, desumibile dagli atti.
Di tal che, sebbene ovviamente al c.t.u. sia stato richiesto di esprimere e rappresentare gli elementi di fatto che giustifichino l'accertamento della natura comune o meno della stradina de qua, quanto dallo stesso affermato nella sua relazione circa la sua natura di comunione incidentale agraria deve ritenersi conforme a diritto e ciò, per quanto detto, al di là della correttezza o meno dell'affermazione posta dal primo giudice circa il fatto che la stradina avrebbe anche attraversato il fondo del convenuto, per collegare altri terreni posti in sua prosecuzione, circostanza non desumibile dall'elaborato di consulenza. 
Anche perché non possono condividersi le considerazioni svolte dall'appellante incidentale relative alla conformazione separata in due tratti autonomi e distinti del sentiero in discorso. 
Invero, che ad un certo punto esso si biforchi, proseguendo anche da un lato situato a sinistra, non influisce sulle caratteristiche della strada, essendo il secondo tratto che raggiunge la proprietà del ### quello colorato in blu nella planimetria stilata dal consulente, come si comprende chiaramente dalle planimetrie accluse alla c.t.u. e dalle stesse rappresentazioni fotografiche, posto in diretta prosecuzione con il primo tratto colorato in giallo, in cui, oltretutto, il convenuto figura di per sé anche proprietario di altri terreni con esso confinante o da esso serviti (p.lle 1320 e 1321) , confermando la sua qualità per così dire ‘doppia' di comproprietario. 
C.c.) Questo essendo il regime proprietario del viottolo in discorso, deve conseguentemente condividersi l'affermazione del tribunale secondo la quale il ### poteva legittimamente provvedere a porre in essere opere di sistemazione che ne migliorassero la fruibilità, d'altro canto avendo l'appellante incidentale fondato la propria impugnazione sull'asserita estraneità del convenuto alla titolarità della stradina, estraneità smentita dalle considerazioni appena espresse. Uguale valutazione vale ovviamente anche rispetto alla allocazione della condotta elettrica creata per illuminare il secondo tratto del viottolo, non essendo in alcun modo, come si rileva anche dalla c.t.u., provato che questa debordi fuori dal limite di esso. 
Relativamente alla questione del suo allargamento tale da permettere di percorrerlo con motocicli e carriole a motore, in primo luogo il c.t.u. ha evidenziato come egli non sia in grado di stabilire se detto viottolo, che misura circa un metro di larghezza, sia stato effettivamente ampliato. 
Per quel che concerne il motivo di doglianza espresso dalla ### in ordine ad un asserito mal governo delle risultanze istruttorie da parte del tribunale sul punto e, segnatamente, delle testimonianze raccolte, la corte deve rilevare che esso, se non più radicalmente inammissibile, è, comunque, infondato. 
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in presenza di testimonianze contrastanti di segno opposto provenienti dai testi addotti rispettivamente dalle parti, non fosse stata raggiunta la prova dell'allargamento del viottolo. 
A fronte di ciò l'appellante incidentale si è sostanzialmente limitata a riportare il contenuto favorevole delle dichiarazioni rilasciate dai testi da essa ### addotti, trascurando del tutto di analizzare le contrapposte dichiarazioni dei testi di controparte e di indicare le ragioni del perché le prime sarebbero da preferire, rispetto alle seconde o i motivi di maggiore attendibilità dei propri testi e inattendibilità di quelli contrari dovuti a particolari circostanze, dovendo, peraltro, rilevarsi che, restando sul piano della “indifferenza dei testi”, il primo teste ascoltato nel suo interesse era il proprio fratello e l'ultimo il tecnico di sua fiducia.  ### canto, le dichiarazioni sono estremamente imprecise, sol che si consideri che uno dei testi (il fratello dell'attrice) parla di una larghezza originaria di 50 centimetri; un altro (il ### unico non legato da rapporti particolari con la ### afferma che il viottolo aveva una larghezza nel primo tratto di 50 centimetri, ora di un metro, nel secondo del tutto approssimativamente di “50, 60, 70, 80” centimetri, addirittura dichiarando che adesso in alcuni punti raggiunge persino il metro e mezzo, cosa non sostenuta neppure dall'attrice e smentita dal c.t.u.; l'ultimo (il ### tecnico di fiducia dell'attrice), riferisce persino di circostanze appresa dalla stessa ### - “###ra ### ha riferito al sottoscritto che, fino ad epoca recente il viottolo, largo circa c. 60” - come si ricava non solo dalla sua deposizione, ma con chiarezza dalla sua stessa relazione di parte, da cui è tratto il passo su riportato per inciso e in corsivo. 
Di tal che, considerate le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, indifferenti, che hanno riferito che il viottolo non è stato ampliato in larghezza, ma solo pavimentato in cemento, alla luce, altresì, del fatto, che non vi sono dati fotografici della situazione preesistente, tanto non può che condurre alla conferma della valutazione fatta dal tribunale circa la mancanza di prova del suo allargamento. 
C.d.) Resta da esaminare la questione riguardante la condotta idrica, rispetto alla quale il ### lamenta l'erroneità della decisione di primo grado laddove la domanda è stata accolta con sua condanna all'arretramento ad un metro dal fondo dell'attrice. 
Innanzi tutto, si evidenzia che l'appellante principale, nel dolersi della mancata considerazione, da parte del tribunale, del fatto che non sarebbe stata valutata la circostanza che tale condotta era stata posizionata da oltre un ventennio, sembra chiedere la declaratoria di usucapione, domanda che, però, non era stata proposta in prima istanza ed è per questo inammissibile. 
In ogni caso, l'allegazione compariva nell'originaria comparsa di risposta, tanto che veniva anche opposto alla ### che la sua azione era “prescritta”, di tal che essa va valutata dal punto di vista della mera eccezione diretta a paralizzare la domanda avversaria. 
Ritiene, però, la corte che le dichiarazioni dei testi scontino, analogamente a quelle riguardanti l'ampliamento della stradina, una imprecisione tale da non consentire di provare con esattezza il dies a quo della sua posa in essere. 
Deve, al riguardo, ricordarsi che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.  ### deve, inoltre, come si è visto, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, essendosi precisato che egli che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.   I testi escussi hanno riferito uno (il ### di frequentare i luoghi di causa da circa dodici anni, in quanto proprietario di altro fondo situato in loco, di tal che la sua dichiarazione di conoscere che la condotta in questione era già presente, non è evidentemente sufficiente ai fini del decorso del termine ventennale. 
I testi addotti dall'attrice, che il ### cerca di portare a sostegno della propria domanda, pur confermando che la condotta è esistente da tempo - peraltro rispetto alla data della deposizione che segue di diversi anni quella della comparsa di risposta in cui è stata proposta l'eccezione - non indicano in nessun modo quando essa sarebbe stata posizionata. 
Restano i testi ### e ### il primo dei quali è, però, l'unico a parlare dell'esistenza, ancorché genericamente, di una condotta idrica che serviva il fabbricato del ### ma con riferimento imprecisato agli inizi degli anni ottanta, mentre il secondo, che, comunque, mancava dai luoghi di causa da circa venti anni rispetto alla data della sua deposizione, riferisce di avere frequentato i luoghi all'inizio del 1980 e di ricordare genericamente che il fabbricato aveva acqua e luce che servivano al padre del ### per allevare gli animali, nulla raccontando di specifico sulla sua allocazione. 
Tali dati, così genericamente riferiti, sono, alla luce di quanto indicato circa il rigore necessario perché possa ritenersi assolto l'onere di dimostrare i presupposti per l'affermato acquisito per usucapione, all'evidenza, insufficienti allo scopo. 
La domanda subordinata di costituzione coattiva di una servitù di acquedotto è inammissibile, essendo emersa l'esistenza di altri proprietari di fondi che sarebbero attraversati dalla condotta, neppure constando in che modo quella attuale, come si sta per vedere allocata al di sotto del viottolo, si ponga, e a che distanza, rispetto a tali terreni. 
Dall'altro lato, non sono state offerte prove sicure che la condotta idrica sia interrata all'interno della proprietà di cui alle particelle della ### e non, come affermato dal tribunale, comunque, al di sotto della stradina in proprietà comune, cosa che lascia intendere anche il c.t.u., almeno per i tratti ancora visibili, parlando di “viottolo attraversato da diverse condutture” e specificando, in riposta alle osservazioni della ### appunto, che la parte a vista “occupa l'area di sedime del viottolo”, mentre quella non a vista “verosimilmente è ubicata anch'essa nell'area di sedime del viottolo”, sebbene non possa essere dichiarato con certezza.  ### canto, anche il teste della stessa parte attrice ### ha dichiarato “vi è la condotta idrica, essa vi è da parecchio tempo; essa è sul percorso viario”, seguito dal tecnico della ### per il quale “su tale percorso vi è una condotta idrica che serve la casa del ### ed è ubicata sull'area di sedime del viottolo; essa in alcuni tratti è a vista”. 
In ogni caso, a conferma del dictum del tribunale, come riscontrato anche dal c.t.u., la condotta “in esso posizionata è ad una distanza inferiore ad un metro dalla restante parte del fondo della ### non occupata dalla via vicinale.”. 
Si osserva, infine, da un lato che non è certo il ### a potersi dolere della statuizione che anziché condannare alla radicale rimozione della condotta, come chiesto dalla ### ne ha ordinato l'arretramento; dall'altro, che è la ### che nel suo atto di citazione si era limitata a dedurre il mancato rispetto della distanza di un metro per la sola p.lla n. 356. 
In conclusione, pertanto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati. 
D- Le spese
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado, ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.  P.Q.M.  La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) rigetta sia l'appello principale, che quello incidentale, nei sensi di cui in motivazione; b) compensa le spese del grado integralmente tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u.; c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.. 
Napoli, così deciso in data 21 novembre 2025 Il presidente est.   dott.

causa n. 4561/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro

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Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1777/2025 del 05-12-2025

... quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 12495 del 18/5/2017 ed ordinanza n. 22522 del 10/09/2019 nonché, da ultimo, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023). Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla quale non v'è ragione per discostarsi, la ### con la legge 24 novembre 2001, n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari delle ### mentre ha riservato ai comuni il solo compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023, che, all'esito di una compiuta disamina della normativa di settore, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ### alle quali la legge regionale ### n. 16 del 2001, 'ratione temporis' vigente, ha demandato l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 6862 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6862/2024 R.G. promossa da: ### C.F. ### nata a ### il ### e residente ###, rappresentata e difesa come da mandato posto in calce al ricorso dall'Avv. ### (C.F.  ###) nel cui studio in ### alla ###. Origlia n.75 ha eletto domicilio -ricorrente contro Comune di ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed in forza di delibera di ### n. 34/2025 dall'Avv. ### (C.F.  ###) unitamente al quale elettivamente domiciliat ###### al ### G. Matteotti n. 23 -resistente ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore #### domiciliat ###### alla ### n. 146, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. ### (C.F.  ###) elettivamente domiciliato presso la U.O.C. ### e ### del ### della stessa -resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025 da intendersi qui ritrascritte integralmente.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti ### conveniva in giudizio innanzi all'intestata ### il Comune di ### e l'### per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in data ###, alle ore 10:30 circa, in ### a seguito dell'aggressione di un cane randagio. 
Asseriva la ricorrente che nelle predette circostanze di tempo mentre camminava in ### delle ### con direzione ### veniva aggredita da un cane randagio di media taglia di colore chiaro, trasandato e senza collare. 
Assumeva che a seguito dell'aggressione riportava lesioni per le quali veniva accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di ### dè ### come da referto medico versato in atti. 
Precisava che numerose erano state le segnalazioni fatte al Comune di ### ed all'Asl sede di ### della presenza abituale di animali randagi su ### delle ### strada lontana dalle vie cittadine ma rientrante nel territorio di competenza del predetto Comune. 
Concludeva sostenendo di aver inviato lettera di messa in mora e di invito alla stipula della negoziazione assistita al Comune di ### ed all'### ma senza ottenere nulla. 
Si costituivano in giudizio sia il Comune di ### che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e nel merito insisteva per il rigetto del ricorso per essere infondato in fatto ed in diritto e sia l'### che eccepiva la nullità del ricorso e nel merito ne contestava la fondatezza. 
La causa veniva istruita mediante l'escussione di un teste e l'espletamento di CTU medico legale volta ad accertare sia il nesso di causalità tra la riferita dinamica e le lesioni lamentate e sia a quantificare i postumi permanenti residuati sulla ricorrente in seguito al sinistro de quo. 
All'udienza del 24.11.2025 dopo la discussione lo scrivente tratteneva la causa in decisione. 
Preliminarmente deve essere rigettata la sollevata eccezione di nullità del ricorso dovendosi ritenere al contrario che tale atto contiene una esauriente indicazione del petitum con richiesta di risarcimento danni e relativa quantificazione ed una sufficiente indicazione della causa petendi con l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui esso si fonda.
Pertanto, non vi è dubbio che i resistenti sulla base di tale atto siano stati posti in grado di conoscere i termini essenziali della domanda proposta nei loro confronti in maniera tale da poter resistere alla pretesa vantata da parte ricorrente e da compiere una adeguata difesa. 
La nullità comminata dall'art.164 quarto comma c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda prescritta dal n.4 dell'art.163 c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati sia che la nullità della citazione deriva dalla assoluta incertezza delle ragioni della domanda risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. SS.UU. n. 8077/2012 e n.11751/2013). 
Nel caso di specie ciò non si è verificato avendo parte resistente approntato una valida e puntuale difesa. 
Ed ancora con la sentenza n.1681/2015 la Corte di Cassazione ha premesso come ai sensi dell'art.164 quarto comma c.p.c. la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n.3 del terzo comma dell'art.163 c.p.c. - ossia la determinazione della cosa oggetto della domandaovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n.4 del terzo comma dell'art.163 c.p.c. 
La Corte di Cassazione ha spiegato debitamente “che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)”. 
In altri termini la nullità della domanda sussiste solo quando -a seguito dell'indagine del Giudice che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere preclusioni ma va estesa anche alla parte espositival'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (Cass.n.10635/2025). 
Nel ricorso sono chiaramente indicati, come già detto, sia il petitum che la causa petendi. 
Occorre precisare che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi va radicata nell'ente (o enti) cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 12495 del 18/5/2017 ed ordinanza n. 22522 del 10/09/2019 nonché, da ultimo, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023). 
Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla quale non v'è ragione per discostarsi, la ### con la legge 24 novembre 2001, n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari delle ### mentre ha riservato ai comuni il solo compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, ordinanza n. 3737 del 08/02/2023, che, all'esito di una compiuta disamina della normativa di settore, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ### alle quali la legge regionale ### n. 16 del 2001, 'ratione temporis' vigente, ha demandato l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso).
Tale riparto di competenza tra ASL e comuni in materia di randagismo è stato, successivamente, confermato dal legislatore regionale con la legge n. 3/2019 che ha abrogato la legge regionale n. 16/2001 ma, all'art. 5, comma 1, lett. c), ha confermato che l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani compete alle ### Più precisamente la predetta legge n. 3/2019 della ### “### volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo”, all'art. 4, (Competenze dei ### - comma 1, lett. e) dispone che “I ### singoli o associati provvedono…e) ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di tale disponibilità i servizi veterinari delle ASL provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;”. Di seguito, all'art. 5 (Competenze delle ### comma 1, lett. c) si stabilisce che “I servizi veterinari delle ASL…provvedono ad… c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso”. 
Pertanto, l'interpretazione sistematica della vigente normativa innanzi riportata deve portare a ritenere che il Comune è l'ente che ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio di competenza in materia di sanità ed ordine pubblico mentre i ### dell'### in quanto organo essenzialmente tecnico, hanno lo specifico compito di attivare l'accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici, ma questo sempre che la loro presenza sia segnalata sul territorio di competenza dalle autorità comunali o da altri, anche privati cittadini. 
Premesso ciò occorre precisare che in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati da cani randagi trova applicazione la disciplina dell'art. 2043 c.c., con esclusione dell'applicabilità diretta o analogica dell'art. 2052 c.c., atteso che i cani randagi non costituiscono specie protetta e i compiti della pubblica amministrazione sono essenzialmente di prevenzione e non di protezione. 
La persona danneggiata ha l'onere di provare sia la condotta colposa omissiva della pubblica amministrazione sia il nesso di causalità tra questa e il danno patito.
La colpa della pubblica amministrazione non può essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, essendo necessaria la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. 
Solo una volta fornita la prova della condotta omissiva, il nesso di causa può ammettersi ricorrendo al criterio della concretizzazione del rischio, in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare presuntivamente che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno, salva la prova contraria del caso fortuito da parte della pubblica amministrazione.  ### della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché dal mancato raggiungimento del risultato non può desumersi la colpa dell'amministrazione. 
Il teste ### escusso all'udienza del 7.04.2025, indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità non è dato dubitare, ha precisato con dovizia di particolari la dinamica dell'aggressione riferendo: “### che il sinistro si è verificato in ### alla ### delle ### era il ### verso le ore 10:00 - 10:30. Preciso che io stavo facendo rifornimento di benzina ero in motorino. Posso riferire di aver visto la sig.ra ### nel mentre veniva aggredita da un cane randagio di colore chiaro di media taglia senza collare che azzannava la signora alla mano destra. Posso riferire che come ho visto il cane azzannare la signora ho cominciato a suonare con il motorino ma il cane si è allontanato solo quando mi sono avvicinato e ho cominciato a suonare più forte. La signora è stata ferita alla mano destra perdeva sangue. Preciso che sulla zona non vi sono segnali di pericolo di presenza di cani randagi. Al momento dell'aggressione non sono intervenute autorità non so se la signora è andata in ospedale io mi sono offerto di accompagnarla. Preciso di aver fatto personalmente segnalazioni della presenza di cani randagi nella zona di ### delle ### sia ai vigili urbani di ### che alla Asl di ### ufficio veterinario. Preciso che le mie segnalazioni sono state tutte verbali e da me fatte in quanto io vado spesso a camminare su ### delle ### e mi sono abbattuto più volte nella presenza di cani randagi. Preciso che proprio in queste mattine ho segnalato la presenza di cani randagi anche agli spazzini in quanto questi cani prendono le buste della spazzatura e riversano il contenuto sulla strada per cercare cibo. Preciso che il cane era tutto sporco trasandato di colore chiaro ma essendo sporco il pelo era quasi marroncino e comunque è una zona dove ci sono abitazione e villette ma è una strada chiusa utilizzata spesso per fare sport. Non ho verificato se avesse microchip perché era molto aggressivo non ci si poteva avvicinare poi aveva anche qualche malattia in quanto parte della pelle era priva di pelo”. 
Dall'espletata istruttoria è stata dimostrata sia la condotta colposa omissiva della pubblica amministrazione che, come riferito dal teste, più volte è stata messa a conoscenza della presenza di cani randagi nella strada teatro della aggressione de qua e che nulla ha organizzato al fine di evitare il problema e sia il nesso di causalità tra questa e il danno patito. 
Gli odierni resistenti a parere dello scrivente avrebbero dovuto, per andare esenti da responsabilità, dimostrare di aver tempestivamente predisposto adeguati controlli astrattamente idonei ad evitare o quanto meno a ridurre la probabilità del verificarsi dell'evento ovvero che, nonostante avessero organizzato adeguatamente il servizio, la situazione di fatto pericolosa si è ugualmente verificata (perché per esempio l'evento per la sua repentinità non le ha consentito di intervenire tempestivamente).  ### di prova in tal senso già è indice di negligenza (e, quindi, di colpa) nell'espletamento e nella gestione del servizio. 
Nulla è stato provato in tal senso. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono la responsabilità di quanto accaduto va addebitata, a parere dello scrivente, sia all'### che al Comune di ### che, come già detto, nonostante le continue segnalazioni nulla hanno fatto per prevenire l'aggressione ovvero predisponendo adeguati controlli e organizzando tempestivamente ed adeguatamente il servizio di prevenzione. 
Quanto alle lesioni subite da ### veniva espletata CTU medico legale e il Dott. ### nella propria relazione oltre a accertare il nesso di causalità tra la riferita dinamica e le lesioni lamentate quantificava i postumi permanenti residuati sulla stessa nella misura del 2% quale danno biologico, in 7 gg. di inabilità temporanea parziale al 75%, in 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 50% ed in 15 gg. di inabilità temporanea parziale al 25%.  ###, infine, riconosceva la congruità delle spese mediche sostenute e documentate per un totale di € 225,00. 
Relativamente alle modalità liquidative per tale invalidità lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento confermato dalla Suprema Corte (Cass.n.13982/15) per cui “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanenti derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal ### delle attività produttive mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano in quanto assunti come valore “equo” in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (nello stesso senso già Cass.n.12408/11: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art.139 cod.ass. per il caso di danni derivanti da sinistri stradali costituiscono oggetto di una previsione eccezionale come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”). 
Sulla base di quanto detto, pertanto, e tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dell'evento (anni 63) l'accertata invalidità deve essere liquidata nel seguente modo: -€ 2.554,00 per il 2% di danno biologico; -€ 603,75 per 7 gg. di I.T.P. al 75%; -€ 862,50 per 15 gg. di I.T.P. al 50%; -€ 431,25 per 15 gg. di I.T.P. al 25% per € 4.451,50. A tale importo deve essere aggiunta la somma di € 225,00 relativa alle spese mediche sostenute e documentate per un totale di € 4.676,50. 
Alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione versata in atti lo scrivente - accertata la responsabilità nella causazione dell'evento de quo di entrambi i resistenti condanna in solido il Comune di ### e l'### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a pagare a ### la somma di € 4.676,50 oltre interessi legali dal fatto al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza eccezione e deduzione reietta, così provvede: -accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido il Comune di ### e l'### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a pagare a ### la somma di € 4.676,50 oltre interessi legali dal fatto al saldo; -condanna, inoltre, in solido i predetti resistenti alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 1.325,00 di cui € 125,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e ### come per legge con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario; -pone le spese della CTU medica ammontanti ad € 400,00 oltre oneri di legge a carico solidale degli odierni resistenti. 
Così deciso in ### il #### Dr.ssa

causa n. 6862/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Tudino

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 536/2023 del 10-06-2023

... genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali; d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; e) spese per la patente di guida; mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte. 3. Quanto ai tempi di permanenza delle minori presso i genitori, non possono che essere confermati i provvedimenti provvisoriamente adottati dal ### del Tribunale. Ed invero, la suddivisione paritaria dei tempi di permanenza delle minori presso l'uno e l'altro genitore nel periodo estivo non è stata concordata in sede di separazione, quando i genitori avevano previsto che: La collocazione paritaria estiva, inoltre, non è stata mai sperimentata dalle minori, le quali anche per ammissione della ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), sono ormai (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ###ssa ### rel.  ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1908/2021 promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti; RICORRENTE contro ### con il patrocinio dell'Avv. ### parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti; RESISTENTE e con l'intervento del ### presso il Tribunale; OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio; CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono: “si rimettono al Tribunale quanto ai tempi di permanenza estivi delle figlie presso i genitori, chiedendo per il resto la conferma dei provvedimenti provvisori e la pronuncia sullo status”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il ###, ### ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il ### a ### con ### esponendo che dal matrimonio erano nate le figlie ### in data ### e ### in data ###; che l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 28 aprile 2017 e che dal momento della comparizione dinanzi al ### del Tribunale nel procedimento di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. 
Quanto alle statuizioni accessorie, ha chiesto aumentarsi ad €. 500,00 complessivi il contributo paterno al mantenimento delle figlie (concordato in €. 400,00 in sede di separazione); aumentarsi i tempi di permanenza delle figlie presso il padre nel periodo estivo, al fine di poter meglio gestire i propri impegni lavorativi; con conferma delle ulteriori condizioni concordate in sede di separazione. 
Il resistente, nel costituirsi in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, si è opposto sia all'aumento del proprio contributo economico sia alla modifica dei periodi di permanenza delle minori presso di sé durante le vacanze estive, evidenziando di essere impegnato con il proprio lavoro e di non poter godere di ferie, se non nel mese di agosto (di regola dal 10 al 25). 
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il ### del Tribunale, recependo gli accordi raggiunti tra le parti in udienza, ha confermato le condizioni concordate in sede di separazione e modificato parzialmente il regime delle visite, tenendo conto delle dichiarazioni rese dalle parti in merito ai rispettivi impegni lavorativi. 
In particolare, il ### ha stabilito che durante il periodo estivo le minori trascorrano 15 giorni con ciascun genitore (di regola, con il padre dal 10 al 25 agosto e con la madre dal 25 luglio al 10 agosto), salvi diversi accordi tra le parti e confermato il regime di frequentazione padre-figlie in essere per gli altri mesi (e, quindi, a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario di lavoro del ### sino alla domenica sera alle 22.30 oltre che il mercoledì dal termine dell'orario di lavoro del ### alle 15.30 del giovedì). 
Ha disposto, quindi, la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, con fissazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 4, 10° co., legge 1° dicembre 1970, n.898. 
Nel prosieguo, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo - sostanzialmente conforme all'ordinanza presidenziale - che prevedeva la conferma del contributo paterno al mantenimento delle minori già determinato in sede ###€.  400,00 complessivi e la percezione integrale dell'assegno unico per le figlie (pari a circa €. 180,00 per ciascuna figlia), da parte della madre (cfr. il verbale di udienza del 21.2.2023). 
Le parti, quindi, evidenziavano che l'unico motivo di contrasto tra le stesse era costituito dall'aumento dei tempi di frequentazione padre-figlie durante il periodo estivo, chiesto dalla ricorrente. 
Su tale questione i genitori non sono riusciti a raggiungere un accordo neppure dinanzi al giudice istruttore e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.  ***  1. ### degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al ### del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.  2. Conformemente agli accordi raggiunti dalle parti, possono essere confermati il regime di affidamento condiviso già concordato in sede di separazione, il collocamento prevalente delle minori presso la madre (con conseguente conferma dell'assegnazione alla stessa della casa familiare, di proprietà della madre di ###, i tempi di frequentazione già attuati dalle parti per il periodo invernale e il contributo paterno al mantenimento delle minori, integrato attraverso la percezione integrale dell'assegno unico per le figlie da parte della madre. 
Come già previsto in sede di separazione consensuale, le spese straordinarie per le minori saranno ripartite tra i genitori al 50%. 
Al riguardo, occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. 
Richiamando la giurisprudenza maggioritaria e il ### concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### nel febbraio 2017, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo, spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di mezzi di locomozione; g) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli; medico-sanitarie quali: a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapeutiche, ivi compresi i relativi ticket non coperte dal servizio sanitario nazionale. 
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento al trasporto pubblico; extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali; d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; e) spese per la patente di guida; mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.  3. Quanto ai tempi di permanenza delle minori presso i genitori, non possono che essere confermati i provvedimenti provvisoriamente adottati dal ### del Tribunale. 
Ed invero, la suddivisione paritaria dei tempi di permanenza delle minori presso l'uno e l'altro genitore nel periodo estivo non è stata concordata in sede di separazione, quando i genitori avevano previsto che: La collocazione paritaria estiva, inoltre, non è stata mai sperimentata dalle minori, le quali anche per ammissione della ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), sono ormai abituate alla collocazione prevalente presso la madre e al regime sinora attuato, che risponde, da un lato, alla loro esigenza di conservazione dell'habitat domestico (la casa familiare assegnata alla ricorrente) e, dall'altro, al mantenimento di un rapporto significativo con entrambi i genitori. 
Pertanto, le minori trascorrano 15 giorni con ciascun genitore in periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno (in difetto di diverso accordo, con il padre dal 10 al 25 agosto e con la madre dal 25 luglio al 10 agosto), fermo il calendario stabilito dal ### del Tribunale per il periodo invernale (indicato sopra). 
Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie ad anni alterni dal 25 al 30 dicembre ### ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ###; per metà delle vacanze pasquali comprendendo nel periodo ad anni alterni il giorno di ### o il lunedì dell'### Sono salvi diversi accordi tra le parti in merito ai tempi di frequentazione con le figlie.  4. Considerate le ragioni della decisione (quasi integralmente conforme all'accordo delle parti, con pronuncia di sentenza costitutiva nell'interesse di entrambe), le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data ### tra ### e ### a ####; 2. dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del predetto Comune (atto n. 32, parte II, serie A, dell'anno 2005); 3. conferma in complessivi €. 400,00 (come rivalutati dalla data di omologa della separazione alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle due figlie, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese; l'assegno unico per le figlie sarà percepito integralmente da ### 4. dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, da individuarsi secondo quanto indicato in motivazione; 5. conferma l'affidamento condiviso delle figlie e il collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in #### del ### n. 14; 6. dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie con le modalità indicate in parte motiva; 7. compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 4.5.2023.   ### est. ### dott.ssa ### dott. ### n. 1908/2021

causa n. 1908/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Forastiere Adriana, Venditti Mario

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Giudice di Pace di Catanzaro, Sentenza n. 929/2025 del 09-12-2025

... collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Per l'effetto è la ### a dovere essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne "serve" nel senso precisato; sempre che non provi il caso fortuito" (Cass. 08/06/2022, n. 18454; Cass. 16/09/2022, n.27284). Conseguentemente anche alla fattispecie in esame deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale testè esposto, vale a dire il regime oggettivo di imputazione della responsabilità risarcitoria, ex art. 2052 c.c., ascrivibile all'ente regionale convenuto. Peraltro, dalle risultanze istruttorie è emersa la veridicità dell'assunto difensivo prospettato dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. In ordine all' an debeatur, è stato accertato l'eventocosì come ricostruito in atto di citazione - attraverso la prova per testi di ### la quale confermava le circostanze. Inoltre l'intervento dei ### di ### ha confermato l'evento, giusta relazione allegata in atti che evidenziava anche l'assenza di cartellonistica verticale che segnalasse il pericolo di animali selvatici. Stante quanto sopra, ed in assenza di prova (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 37/2022, promossa DA ### (###), elettivamente domiciliato in ### alla via ### 292 , presso e nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura come in atti, #### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t, elettivamente domiciliata in #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti.  ### ad oggetto: ### danni ### delle conclusioni: Le parti si riportano alle conclusioni riportate in atti. 
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi allo scrivente giudicante il suddetto Ente regionale per chiederne la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 3000,00, a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà, in conseguenza dell'incidente verificatosi in data ###, lungo la S.S. 106 Jonica al km.208 intorno alle ore 20:25. In particolare, l'attore esponeva che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate, il veicolo di sua proprietà, condotto nell'occasione da ### tg. ### impattava con un cinghiale, proveniente dal lato destro delle campagne adiacenti che repentinamente ed improvvisamente invadeva la sua corsia di marcia. A seguito del suddetto impatto l' autovettura di sua proprietà sopra specificata, riportava danni materiali per la cui riparazione veniva sostenuta una spesa di € 3000,00. Sul luogo del sinistro intervenivano i ### di ### che effettuavano i rilievi del caso.   E, poiché la diffida indirizzata alla ### al fine di risarcirgli i danni patiti, non sortiva alcun effetto, parte attrice, decideva di adire le vie legali, azionando il presente procedimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta con la quale contrastava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata. All'udienza di prima comparizione era presente unicamente il difensore dell'attore, il quale reiterava le sue richieste, sicché, acquisita la documentazione allegata all'atto di citazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla parte attrice nonché CTU per la quantificazione die danni, la causa sufficientemente istruita veniva trattenuta in decisione.
Premessa l'esatta qualificazione della domanda attorea quale azione risarcitoria ex art. 2052 c.c., deve rilevarsi che la stessa risulta fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. 
Preliminarmente, occorre rigettare la tesi difensiva della ### in ordine alla asserita violazione e falsa applicazione dei principi in materia di imputabilità dell'evento e violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. La questione è stata recentemente risolta dalla S.C. di Cassazione, che rilevata la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale in relazione alle numerose fattispecie di domande di risarcimento di danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, ha affermato che: " ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L.n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella ### in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve" in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". 
Identico principio è stato successivamente confermato dalla S.C. di Cassazione con le sentenze n. 8384 del 29/04/2020, n.8385 del 29/04/2020, n.13848 del 06/07/2020, n.3023 del 9/02/2021, n.8206 del 24/03/2021, n.12871 del 13/05/2021, n.### del 5/11/2021. 
Ancor più recentemente nel ribadire il suddetto orientamento giurisprudenziale, i giudici di legittimità hanno affermato che: "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. La proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche tramite la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle ### di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile, nell'ambito del diritto pubblico, a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Per l'effetto è la ### a dovere essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne "serve" nel senso precisato; sempre che non provi il caso fortuito" (Cass. 08/06/2022, n. 18454; Cass. 16/09/2022, n.27284). 
Conseguentemente anche alla fattispecie in esame deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale testè esposto, vale a dire il regime oggettivo di imputazione della responsabilità risarcitoria, ex art. 2052 c.c., ascrivibile all'ente regionale convenuto. Peraltro, dalle risultanze istruttorie è emersa la veridicità dell'assunto difensivo prospettato dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. 
In ordine all' an debeatur, è stato accertato l'eventocosì come ricostruito in atto di citazione - attraverso la prova per testi di ### la quale confermava le circostanze. Inoltre l'intervento dei ### di ### ha confermato l'evento, giusta relazione allegata in atti che evidenziava anche l'assenza di cartellonistica verticale che segnalasse il pericolo di animali selvatici.
Stante quanto sopra, ed in assenza di prova in ordine ad una condotta di guida imprudente da parte del conducente del veicolo attoreo, è evidente che la causa esclusiva dell'incidente nel quale è rimasta coinvolta l'auto di proprietà di parte attrice, è riconducibile all'improvviso e repentino sopraggiungere di un cinghiale sulla corsia di marcia ove stava transitando. La parte danneggiata ha quindi assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2052 с.с.. avendo compiutamente dimostrato che il danno subito è stato causato dalla fauna selvatica, oggetto di tutela di cui alla L.n.157 del 1992, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, la cui tutela e la cui gestione è affidata dalla legge alla competenza normativa e amministrativa degli enti territoriali (nel caso de quo, alla ### ai fini di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema ( 20/04/2020, n.7969; Cass. 29/04/2020 n.8384, Cass.9/02/2021 n.3023; 08/06/2022, n.18454). Conseguentemente è incontestabile che la responsabilità del sinistro in questione deve ascriversi, esclusivamente, all'### convenuta, la quale non ha provveduto a predisporre i rimedi necessari ad evitare i danni provocati dai cinghiali, ai veicoli che transitano sulla strada (neppure con l'apposizione di idonei cartelli segnalanti il suddetto pericolo). Inoltre, la ### non ha fornito alcuna prova liberatoria consistente, ex art.  2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto lesivo de quo, sia avvenuto per "caso fortuito". Sul punto, i giudici di legittimità evidenziano che la "### per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori dalla sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati).  concretamente esigibili in relazione alle situazioni di fatto, purchè , peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta". (Cass. 20/04/2020, n. 7969; ordinanza n.3023 del 9/02/2021). Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dalla ### pertanto, in considerazione dell'accertato difetto di controllo della fauna selvatica, da parte dell'Ente regionale convenuto, sul quale incombeva il relativo obbligo, ai sensi della ### del 17/05/1996, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo L.R. n.14 del 25/06/2015, art.9), deve, quindi, ritenersi sufficientemente provata la responsabilità, ex art. 2052 c.c., dell'### convenuta, con conseguente obbligo della stessa a risarcire i danni subiti dalla parte attrice. 
In ordine poi alla prova del "quantum debeatur", la CTU disposta ha concluso quantificando i danni in euro 4954,38, oltre IVA oltre ad accertare la sussistenza del nesso causale fra l'evento ed i danni così come riportati dall'autoveicolo di parte attrice.   Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 3000,00, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, per tutte le conseguenze del sinistro. 
Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### nei confronti della ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, cosi provvede: - Dichiara l'esclusiva responsabilità, ex art. 2052 c.c., della ### in persona del legale rappresentante, pro-tempore, nella causazione del sinistro oggetto di giudizio, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria promossa da ### nei confronti del suddetto ### - Per l'effetto condanna la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 3000,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni materiali riportati dal suo veicolo ### tg.Dx ### in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo; - Condanna la ### al pagamento delle competenze di CTU che complessivamente liquida in euro 600,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge - ### altresì, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 Tabella 1- D.M. n.147/2022, in complessivi € 1.390,00 di cui: € 125,00 per spese, € 1.265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario, nella misura del 15%, Iva e ### come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito per la parte attrice. Cosi deciso in #### li 09/12/2025 ### - Il Giudice di

causa n. 37/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Domenico Marino Gualtieri

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