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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19755/2023 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ### elettivamente domiciliata in CASSINO, ###. 19, pre sso lo studio dell'avvocato ### (###), che la rappresenta e difende; - controricorrente - e nei confronti di ###### E ### in qualità di eredi di ### elettivamente domiciliati in ### VIA 2 di 11 ###. 268-A, presso lo studio dell'avvocato #### (###), che li rappresenta e difende; - resistenti - nonché nei confronti di ### A, i n qualit à di erede di #### - intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 1953/2023 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal #### 1. ### conveniva dinanzi al Tribunale di ### e ### assumendo di essere comproprietaria, unitamente a ### interveniente volontaria in giudizio, di una corte (il «largario»), riportata in ### al ### 13, particella 250, posta a servizio di alcuni immobili, sempre di loro esclusiva proprietà. ### chiedeva, in via principale, che fosse dichiarato che sul largario oggetto di causa non esisteva alcun diritto di passaggio dei convenuti; in via subordinata, che fosse dichiarata l'inesistenza di un diritto di passaggio carr abile a favo re di questi ultimi; il tutto con conseguente ordine ai convenuti di cessare ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà dell'attrice, e con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni, da quantificarsi, ex art. 1226 cod. civ., i n misura non superiore a €. 25.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Costituitisi in giudizio, ### e ### pe ### o eccepivano, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, stante l'esistenza di altra pronuncia giudiziale relativa alla stessa causa 3 di 11 petendi (sentenza n. 10/1993), con la quale il ### di ### distaccata di ### in a ccogliment o di specifica domanda proposta dal ### loro dante causa, av eva dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore del predetto, della servitù di passaggio pedonale e carraio sull'area oggetto di causa; nel merito, i conv enuti proponevano domanda ric onvenzionale, per sentire confermare e/o dichiarare l'avvenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del largario oggetto di causa (ed in favore dei loro fondi), con la condanna dell'attrice alla rimozione di ogni ostacolo che potesse ostacolare l'esercizio della loro servitù, nonché al pagamento d i una somma di d enaro pe r ogni violazione o inosservanza successiva. 1.1. I l Tribunale ad ìto, con sentenza n. 646/20 19, dopo aver respinto la domanda riconvenzi onale pr oposta dai convenuti , accoglieva la domanda avanzata da ### eppina ### e da ### dichiarava l'inesistenza del diritto di transito di ### e ### pe sul largario e , per l'effetto, ordinava ai convenuti di cessare ogni turbativa al suo pacifico godimento da parte delle attrici. 2. G ino e ### proponevano appello avverso t ale pronuncia innanzi alla Corte d'### di ### che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, con sentenza n. 1953/2023, rigettava l'originaria domanda di negatoria servitutis proposta da ### e ### ta ### dic hiarava l'avvenuto acquisto per usucapione, d a parte de i predetti, dell a sola servit ù di passaggio pedonale a carico del largario, ed in favore dei fondi di proprietà ### e ### 4 di 11 3. Av verso la suddetta pronunc ia prop ongono ricorso per cassazione ### e ### acco, affidandolo a cinque motivi e illustrandolo con memoria. ### depositando controricorso illustrato da memoria. 4. Con atto di rinnovazione della notifica ex art. 360 cod. proc. civ., ### e ### notificavano il ricorso in cassazione agli eredi di ### (deceduta il ###), che lo ricevevano in data ### e depositavano atto di costituzione.
Dalle memorie d epositate dalle parti emerg e che, a séguito del decesso di ### i suoi eredi come indicati in epigrafe vendevano a ### e ### il fabbricato di proprietà della dante causa, con i proporzionali diritti sulla corte comune censita al foglio 13, mappale 250 della superficie catastale, oggetto del presente giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve disattend ersi l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente in memoria (p. 2), riscontrandosi la cor retta integrità del contraddi torio, atteso che la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi - come quella che ci occupa - in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. 3, Sentenza n. 17445 del 28/06/2019, Rv. 654407 - 01). 1.2. Tanto precisato, per quanto riportato in parte narrativa, nelle memorie depositate in prossimità dell'adunanza le parti davano atto dell'acquisto dei ricorrenti della pro prietà della q uota indivisa di ### pari al 50% della corte oggetto di causa. 5 di 11 Il trasferimento della predetta quota sull'immobile oggetto di causa dagli eredi della controrico rrente ### alla parte ricorrente, ### e ### pe ### o, determina la cessazione della materia del contender e, con conseguent e estinzione del rapporto processuale limitatamente alle suddette parti in causa, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate nell'art. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. Il giudizio prosegue in sede di legittimità nei confronti di ### e ### parte ricor rente, e ### a ### controricorrente titolare della restante quota, pari al 50%, sulla corte comune censita al foglio 13, mappale 250 della superficie catastale, oggetto del presente giudizio. 2. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla dichiarazione di avvenuto acquisto per usucapione , d a parte dei sigg.ri ### e ### della sola servitù di passaggio pedonale, ma non anche di quella con il carretto. Lamentano i ricorrenti che, sebbene la Corte distrettuale avesse correttamente affermato che la sentenza 10/1993 del ### di #### Dist. di ### era ormai passata in giudicato, con il conseguente avvenuto acquisto del diritto di passaggio sul largario, tuttavia, nel decidere, aveva violato le norme e i princìpi di diritto vigenti in tema di giudicato e di sua interpretazione, indicando nel dispositivo della sentenza la sola servitù di passaggio pedonale, sebbene il giud icato comprendesse anche l a servitù di passaggio con il carretto. In realtà, nella citata sentenza n. 10/1993 il giudice avrebbe stabilito il diritto di passaggio «sia a piedi che con il carretto» sul largario oggetto di causa, e che di questo diritto sarebbero oggi titolari, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., i ricorrenti, aventi causa 6 di 11 dell'originario titolare della servitù. In tal modo, la decisione impugnata costituirebbe un'ingiustificata violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10/1993, avente l'effetto di limitare l'estens ione e l'ampiezza del contenuto della servitù di passaggio sul largario oggetto di giudizio. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all'esclusione della servitù di passaggio con mezzi meccanici, essendosi ritenuto che la corte in questione fu resa praticabile a tali mezzi soltanto per mera tolleranza delle relative p roprietarie, nonostante la presenza di un giudicato circa l'inesistenza di fatti impeditivi della servitù di passaggio.
Tale ragionam ento, a giud izio dei ricorrenti, si risol verebbe nella formazione di due giudicati confliggenti: la sentenza n. 10/1993 aveva, infatti, escluso, con efficacia di giudicato, la sussistenza di qualunque fatto impedit ivo del diritto di servitù di passag gio del sig. ### compresa la tolleranza delle proprietarie. 4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi sollevano il problema della limitazione del giudicato esterno già esistente, operata dalla sentenza in epigrafe.
Essi sono entrambi fondati per le ragioni che seguono. 4.1. Nella motivazione della sentenza n. 10/1993 del ### di ### passata in giudicato e facente stato tra le parti, riportata in ricorso in omaggio al principio di autosufficienza, si legge: «### invece accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da #### i testimoni hanno infatti confermato che il convenuto ha sempre transitato sul largario sia a piedi che con il carretto». ### menzione in motivazione del transito con mezzi di trasporto, oltre che a pie di, solleva la questione preliminare della 7 di 11 prospettata equivalenza tra transito con carretto e transito con mezzi meccanici dettata «dalla naturale innovaz ione ed evoluzione tecnologica» (così in ricorso, p. 12 righi 17-19).
In una risalente pronuncia, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che «### l'utilizzazi one di mezzi meccanici (trattori e automezzi) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici della agricoltura, nonché dei rapporti di lavoro ed in genere del modo di vita dei lavoratori, una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all'agr icoltura a c ui v antaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi o con animali da soma per un altro fo ndo, ha diritto a norma d ell'art. 1051 co d. all'ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a t razione meccanica» (Cass. Sez. 2, Se ntenza n. 2287 de l 27/02/1995, Rv. 490774 - 01).
Alla luce d el riportato principio, il Collegio condivide l'interpretazione della nozione di veicolo, come riferita al passaggio carrabile, che includa sia il mezzo a trazione meccanica, sia il carretto trainato da animali, da cont rapporre al passaggio pedonale, a prescindere dalle modal ità di movimentazione del mezzo, evidentemente correlate al tempo, al luogo e alle necessità di utilizzo. 4.2. Da tanto deriva che il «carretto» menzionato in motivazione, nella sentenza d el ### richiamata dai ricor renti, passata in giudicato, lascia senz'altro intendere che la servitù di passaggio a suo tempo riconosciuta nel giudizio petitorio includesse anche il passaggio con veicoli, come sopra definiti.
Né a tale conclusione osta il fatto che in dispositivo il ### di ### - ### Dist. di ### abbia omesso di inserire anche il riferimento al passaggio con carretto nella statuizione riguardante la costituzione di servitù di passaggio : in pro posito, questa Corte ha 8 di 11 costantemente affermato che: «###'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dis positivi ed argomentativi d i diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21165 del 07/08/2019, Rv. 654996 - 01; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12752 del 23/05/2018, Rv. 648511 - 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24162 del 13/10/2017, Rv. 645789 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24952 del 10/12/2015, Rv. 637900 - 01).
Nel caso che ci occupa, la sentenza del ### di ### - ### Dist. di ### accoglieva la domanda riconvenzionale degli odierni ricorrenti che chiede vano il passaggio anche carrabile sul largar io, facendo espresso riferimento in motivazione al transito con «carretto»: sì che l'espressione utilizzata in dispositivo «### ha diritto di passaggio sulla corte di cui in catasto di ### al foglio 13 part. 250» dev e essere letta come sineddoche, i ndicando con la parte («diritto di passaggio») il tutto, ossia la costituzione di una servitù inclusiva del passaggio carrabile, oltre che pedonale. 4.3. La sentenza merita, dunque, di essere cassata. 5. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all'omessa pronuncia sull'eccezione di interversione della detenzione in posses so, proposta con l'at to di appello. I ricorrenti censurano la pronuncia nella parte in cui la Corte territoriale non ha esaminato e non si è pronunciata sull'eccezione di merito relativa all'interversione della detenzione in possesso, proposta 9 di 11 dai sigg.ri ### e ### nell'atto di appello, secondo la quale se anche il passaggio di ### con mezzi meccanici sul largario fosse avvenuto all'inizio, nel 1979, per mera tolleranza delle sigg.re ### e ### successivamente lo stesso ### prima, e gli odierni esponenti nella loro qualità di eredi e aventi causa, poi, dalla metà degli anni '80, avevano posto in essere attività in opposizione alle medesime, comprovanti la loro volontà di esercitare il passaggio pedonale e carrabile sul largario, idonee, quanto meno, a mutare l 'iniz iale detenzione i n possesso, ai sensi dell'ar t. 1141, comma 2, cod. civ., per un periodo sufficiente alla maturazione dell'usucapione ventennale anche della servitù di passaggio carrabile. 6. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141, comma 2, cod. civ. e dell'art. 1163 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. ci v., c on riferiment o alla mancata considerazione del mutamento della detenzione in possesso della servitù di passaggio carrabile da parte dei sigg.ri #### e ### o ### A g iudizio dei ricorrenti, la Corte d'### non avrebbe considerato che le circost anze valutate in motivazione non sono idonee a far ritenere mancante il requisito del possesso pacifico ma denotano, al contrario, il compimento di atti di interversione della detenzione in possess o, ai sensi dell'ar t. 1141 comma 2, cod. civ. da parte dei sigg.ri ### , utili all'acqu isto mediante usucapione della servitù di passaggio con mezzi meccanici.
In particolare, i ricorrenti si riferiscono al passaggio continuato con mezzi meccanici, anche dopo il termine dei lavori di ristrutturazione della stalla; alla proposizione della domanda riconvenzionale avverso la causa petitoria iniziata da ### nel 1984; al rifiuto opposto da ### al ripristino del muro di confine al termine dei lavori; nonché alla situazione di conflitto da sempre esistente tra le 10 di 11 parti espressa ne lle molteplici cause posse ssorie susseguit esi negli anni. Più precisamente, con riferimento alle vicende possessorie volute dagli odierni ri correnti, osserva il ri corso che esse costituiscono la dimostrazione che i sigg.ri ### nel cont inuare a transit are con mezzi meccanici sul «largario», hanno posto in essere un comportamento in opposizione alle sigg.re ### e ### che denotava la loro volontà di possedere la servitù di passaggio con mezzi meccanici in nome proprio, idonea a determinare l'interversione dell'iniziale detenzione in possesso utile per l'acquisto mediante usucapione ventennale della servitù stessa, atteso che l'interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore. 7. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, i restanti restano assorbiti. 8. I n definit iva, il ### egio dichiara cessata la mate ria del contendere limitatamente ai rapporti tra parte ricorrente, i resistenti e l'intimata, eredi di ### Con riferimento al giudizio intercorrente tra parte ricorrente e ### cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d'### di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. ### e ### di Cassazio ne dichiara la cessazione d ella materia del contendere tra i ricorrenti #### e i resistenti ####### no nché nei confronti dell'intimata ### 11 di 11 con riferimento al rapporto tra i ricorrenti #### e la controricorrente ### accoglie i primi due motivi del ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia il giudizio alla Corte d'### di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in ### nella camera d i consiglio della Sec onda