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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 403/2025 del 14-05-2025

... gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le molte: Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 17858 del 6.7.2018); la giurisprudenza ha peraltro evidenziato che tale principio si estende anche al caso in cui non vi sia esplicita domanda dell'ente, poiché l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, ossia un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'“an” e nel “quantum”, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella ( Civ. sez. Lav, Ord. n. 1558 del 23/01/2020). Ebbene, la domanda riconvenzionale formulata dalla ### è fondata e deve trovare accoglimento. 3.1.- Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione formulata dal (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 10 N. 542/2024 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### lavoro Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 14/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado n. 542/2024 R.G. promossa da: ###. ### (Cod. Fisc. ###), che si difende in proprio ricorrente contro ### E ### (### Fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### resistente #### controversie in materia di previdenza obbligatoria ### le parti concludevano come da rispettivi atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ed ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999 l'avv.  ### ha impugnato la cartella di pagamento ###776813000 di € 2.720,32 derivante dalle somme iscritte al ruolo 2023/### per contributi dovuti alla ### per l'anno 2011. 
Ha eccepito la nullità della cartella, in quanto, a fronte della notifica in data ### dell'avviso di accertamento contributivo dichiarativo avente ad oggetto i contributi 2011 e dell'invio, in data ### (ossia entro 60 gg dalla notifica) delle proprie osservazioni, la ### ha comunque iscritto a ruolo le somme, in violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 36- bis D.P.R. 600/73 e dell'art. 6, co. 1 e 5, Legge 212/2000; ha eccepito la tardività della contestazione del maggior reddito riferito al modello 5/2012; ha evidenziato di essere creditore dell'importo di € 525.931,34 nei confronti della ### a fronte della sentenza n. 310/2021 della Corte d'Appello di Brescia. Ha infine concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese. 
Si è ritualmente costituita in giudizio la ### che nel respingere la prospettazione avversaria, ha evidenziato: che in data ### il ricorrente ha inviato richiesta di “regolarizzazione spontanea” in relazione ai redditi 2011 avendo omesso, nel termine previsto, l'invio del modello 5/2012; che il ### la ### nel riscontrare la richiesta, ha comunicato l'importo dovuto per contributi per l'anno 2011; che in data ### la ### ha contestato al ricorrente la sussistenza di una discrepanza tra i redditi dichiarati alla ### e quelli invece inviati all'### delle ### circostanza scoperta solo grazie alla sottoscrizione di una specifica convenzione per l'accesso ai dati dell'### Ha evidenziato che, effettivamente, nonostante l'invio delle osservazioni da parte del ricorrente il ###, per un “mero disguido”, ha ritenuto definitivo il citato accertamento e ha provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. Ha evidenziato, svolgendo domanda riconvenzionale sul punto, che le somme oggetto di cartella esattoriale sono comunque dovute dal ricorrente (che non ha contestato nel merito la loro spettanza), alla luce del maggior reddito riscontrato e dei conseguenti maggiori contributi calcolati, nonché della disciplina del ### di ### anche in relazione alle sanzioni e interessi per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi. Ha evidenziato che la prescrizione dei contributi dovuti alla ### è decennale (ex art. 19 legge 576/1980 e poi art. 66 legge 247/2012) e che essa, tutt'al più, decorre dal 11.7.2013 ossia dalla data di invio del modello 5/2012, sicché, nel caso di specie, non è maturata alcuna prescrizione. Ha infine evidenziato che la sentenza della Corte d'Appello di Brescia ha statuito che la somma indicata dal ricorrente (per oltre € 500.000,00) è da restituire a ### e non direttamente al medesimo. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e in ogni caso, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.720,25 oltre interessi al tasso del 2,75% annuo, con vittoria di spese. 
La causa, istruita solo documentalmente, è stata poi discussa e decisa all'udienza del 14 maggio 2025, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di sentenza contestuale.  2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono sicché l'impugnata cartella esattoriale deve essere annullata.  2.1.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dalla ### per essere stata introdotta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art 617 c.p.c.  ### avverso l'iscrizione a ruolo del debito contributivo è regolata dall'art. 24 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46 il quale dispone, al comma 5, che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, come peraltro espressamente indicato nella cartella impugnata quale mezzo di impugnazione. ### per cui è causa è qualificabile quale opposizione contro l'iscrizione a ruolo e non invece quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo il ricorrente specificamente contestato l'avvenuta iscrizione a ruolo del debito contributivo in assenza di accertamento definitivo.  ### e non contestato è che la cartella per cui è causa è stata notificata il ### e che il ricorso è stato depositato il ###, sicché nessuna decadenza è intervenuta. 2.2.- Deve essere respinta anche la contestazione, formulata dal ricorrente, in ordine alla presunta violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 di depenalizzazione, in quanto normativa non applicabile al caso di specie. Il presente giudizio ha infatti ad oggetto contributi non versati e sanzioni accessorie (di natura civile) previste dal ### di ### e non invece le sanzioni amministrative richiamate dalla legge 689/1981, derivanti dalla violazione di norme del tutto diverse e affatto sovrapponibili rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.  2.3.- Deve essere invece accolta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo effettuata da ### di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata. 
È stato documentato che il ricorrente ha ricevuto in data ### la “informativa ai sensi dell'art. 74 del ### della ### Sociale” avente ad oggetto la “verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'### per l'anno 2011 e 2012”; è poi stato documentato che, nonostante l'invio da parte del ricorrente in data ### delle proprie “osservazioni”, la ### ha ritenuto l'accertamento definitivo e ha quindi provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. La stessa ### convenuta ha attribuito tale accadimento ad un “mero disguido” (pag. 3 memoria difensiva). 
Ebbene, l'art. 74 del ### della ### adottato da ### (cfr doc. 14 fascicolo ### prevede che “1. ### competente della ### quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art.63 del presente ### ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla ### o con atto equipollente. 2. Nell'avviso vengono specificati: a) l'inadempienza riscontrata; b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi; c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione; d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla ### 67 e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla ### f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 79 del presente ### 3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine: a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f). 4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo”. 
In altri termini, la ### può procedere all'iscrizione a ruolo del debito previdenziale solo ed esclusivamente qualora l'accertamento diventi definitivo, circostanza che si verifica in due ipotesi: se l'interessato non fa pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 60 giorni oppure qualora, a fronte delle osservazioni tempestivamente ricevute, la ### provveda ad inviare una seconda comunicazione all'interessato contenente gli esiti della determinazione effettuata in via definitiva, anche previa eventuale correzione di quanto inizialmente contestato. 
Ebbene, la ### convenuta, a fronte delle osservazioni formulate dal ricorrente il ###, non ha provveduto alla determinazione del debito in via definitiva né ha inviato la comunicazione prevista all'art. 74 comma 3 lett. b) del ### (provvedendovi solo in data ###, ossia dopo la notifica del ricorso introduttivo - cfr. doc. 11 fascicolo resistente). ### nel procedere direttamente all'iscrizione a ruolo del debito senza rispettare la procedura prevista, ha violato il ### di conseguenza, l'iscrizione a ruolo dell'importo rivendicato deve ritenersi illegittima e la cartella di pagamento deve essere annullata.  3.- ### della cartella non esime questo Giudice dall'esame della fondatezza nel merito della pretesa previdenziale azionata dalla ### Difatti, è principio consolidato quello secondo cui, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le molte: Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 17858 del 6.7.2018); la giurisprudenza ha peraltro evidenziato che tale principio si estende anche al caso in cui non vi sia esplicita domanda dell'ente, poiché l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, ossia un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'“an” e nel “quantum”, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella ( Civ. sez. Lav, Ord. n. 1558 del 23/01/2020). 
Ebbene, la domanda riconvenzionale formulata dalla ### è fondata e deve trovare accoglimento.  3.1.- Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione formulata dal ricorrente di prescrizione della pretesa contributiva.  3.1.1.- In primo luogo, vi è da dire che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla ### è decennale. 
Il termine di dieci anni, originariamente introdotto dall'art. 19 comma 1 della legge 20 settembre 1980 n. 576, è stato poi ritenuto, dalla giurisprudenza, ridotto a cinque anni a seguito dell'introduzione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; il termine decennale è stato nuovamente reintrodotto a seguito di un successivo intervento normativo (art. 66 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 di nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che ha precisato la non applicabilità dell'art. 3 legge 335/1995 alla ### Nell'interpretare i vari passaggi normativi succedutisi nel corso degli anni, la costante giurisprudenza di legittimità ha statuito che la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge 247/2012 (ossia, il termine decennale) si applica unicamente ai contributi maturati nel periodo successivo alla sua entrata in vigore (2.2.2013) nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (tra le molte: Cass. Civ. sent. n. 6729 del 18.3.2013 e in senso conforme, C. App. 
Milano sent. n. 1361 del 2019 e 1132 del 2018); di contro, nelle altre ipotesi continua ad applicarsi il regime di prescrizione antecedente (ossia, il termine quinquennale) previsto dall'art. 3 legge 335/1996. 
Nel caso di specie, la contribuzione di cui trattasi attiene all'anno 2011; è quindi pacifico che, al momento dell'entrata in vigore della L. 247/2012, il diritto non si era ancora estinto per prescrizione. Di conseguenza, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, ai contributi oggetto del presente giudizio deve applicarsi il termine di prescrizione decennale.  3.1.2.- Quanto al termine di decorrenza, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge 20 settembre 1980 n. 576 di riforma del sistema previdenziale forense “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. Di conseguenza, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di invio da parte del ricorrente del ### 5/2012 avvenuta in data ### con la richiesta di “regolarizzazione spontanea ex art. 14 ###”. La prescrizione è quindi stata utilmente interrotta dall'invio della successiva comunicazione ricevuta in 11.7.2022, qualificabile senza ombra di dubbio quale atto di costituzione in mora. 
A ciò si aggiunga che i contributi richiesti dalla ### conseguono alla scoperta, da parte dell'ente previdenziale, dell'effettivo maggior reddito dichiarato dal ricorrente all'### dell'### di cui ha avuto conoscenza solo a seguito dell'ostensione dei dati dell'### da parte dell'### per effetto di apposita convenzione stipulata tra le ### Ebbene, l'occultamento del maggior reddito posto alla base del calcolo dei contributi costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., sicché il termine di prescrizione non può che riprendere a decorrere a partire dalla scoperta del dolo, avvenuta, appunto, nell'anno 2022 per effetto dell'indagine effettuata dall'ente.  ### di prescrizione deve pertanto essere disattesa.  3.2.- Nel merito, vi è da dire che il ricorrente non ha specificamente contestato, nel ricorso, la spettanza o la congruità dei maggiori contributi e delle sanzioni calcolati dalla ### per l'anno 2011.  ### convenuto ha documentato che il ricorrente ha dichiarato un reddito professionale alla ### di € 55.938,00 e che, di contro, ha invece comunicato all'### delle ### con il ### 2012, un reddito di € 66.948,00.  ### ha quindi ricalcolato i maggiori contributi dovuti, quantificandoli in € 1.431,00 per contributo soggettivo ed € 110,00 per contributo modulare. Ha poi quantificato le sanzioni (il 50% del maggior contributo, ex art. 8 del ### e gli interessi di mora (al 2,75% annuo, ex art. 72 del citato ###, per un totale complessivo di € 2.720,25. 
I conteggi fanno corretta applicazione delle norme stabilite dal ### prodotto in giudizio, cui il ricorrente è soggetto avendovi aderito al momento dell'iscrizione alla ### Quest'ultima ha pertanto adempiuto all'onere probatorio gravante sulla medesima, avendo dimostrato sia l'an che il quantum del credito rivendicato. 
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale deve essere accolta. 4.- ### di compensazione formulata dal ricorrente è inammissibile e comunque infondata. 
Da un lato, l'eccezione non è stata espressamente formulata nel ricorso introduttivo e nemmeno nella memoria di replica alla riconvenzionale (non depositata), essendo stata tardivamente introdotta solo nelle note di trattazione depositate nel corso del giudizio; essa è di conseguenza è inammissibile e non può essere esaminata. 
In secondo luogo, la sentenza dalla Corte d'Appello di Brescia n. 310/2021 (cfr doc. 4 fascicolo ricorrente), sulla base della quale si fonderebbe il controcredito pari ad € 525.931,34 rivendicato dal ricorrente, statuisce espressamente quanto segue: “P.Q.M. in riforma della sentenza n. 625/2020 del Tribunale di Bergamo sezione ### annulla la ricongiunzione e condanna l'appellante [ndr ### a restituire all'### le somme ad esse trasferite”. Dal tenore letterale del dispositivo della sentenza è evidente che il soggetto che ha diritto al pagamento della somma da parte di ### è ### e non invece l'odierno ricorrente. Del resto, allo scrivente Giudice In definitiva, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di € 2.720,25 oltre ulteriori interessi maturandi al tasso del 2,75% sino al saldo effettivo.  5.- Le spese devono essere poste a carico del principale soccombente e vengono liquidate secondo parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.  147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e quindi: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 919,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.769,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento ###776813000 impugnata; 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'avv.  ### al pagamento, in favore della ### convenuta, della somma di € 2.720,25 oltre interessi calcolati al tasso annuo del 2,75% dal dovuto al saldo effettivo; 3) condanna l'avv. ### al pagamento, in favore della #### convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 1.769,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### li 14/05/2025 

Il Giudice
del lavoro


causa n. 542/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Possenti

M
8

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 96/2026 del 09-01-2026

... conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del ### opposto; 2) nel merito ed in via subordinata, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ### con accertamento e declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del ### opposto. 3) in ogni caso con condanna della società opposta alla restituzione di tutte le ### somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio; 4) ### di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e oneri riflessi (sostitutivi di IVA e ### come per legge. Con comparsa del 12.9.2022 si è costituita la ### in ### - ### srl eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello. Quanto al merito, ha resistito all'avversa impugnazione chiedendone il rigetto e rassegnando le seguenti conclusioni: (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di ### (già ###) riunita in camera di consiglio nelle persone dei ### Dr.ssa ##### relatore ha deliberato di pronunciare la presente SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di ### n. 1876/2021 del 28.05.2021, iscritto al n. 4341/21 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente TRA ### (c.f. ###), con sede in ### alla ###à Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo ### generale e legale rappresentante pro tempore, dr. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### (c.f. ###) e dall'avv. ### (c.f.  ###) #### - ### (p.iva ###) con sede ###/5, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###) ### ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di ### la ### in rete ### s.n.c. (nel prosieguo solo “Laboratori”), in qualità di ### accreditato temporaneamente presso il S.S.R. per lo svolgimento di prestazioni e/o servizi sanitari di assistenza specialistica ambulatoriale (branca ### in favore degli assistiti dell'### con cui aveva sottoscritto specifico contratto volto a regolare il rapporto per l'anno 2016 nonché per l'anno 2017, chiedeva ingiungersi alla detta Asl il pagamento di € 54.239,49 a titolo di residuo impagato per le prestazioni erogate nel terzo trimestre del 2017 come indicato nelle fatture nn. 7/2017 (del 3.8.2017), 8/2017 (del 6.9.2017), 9/2017 (del 6.10.2017), oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 da calcolarsi dalla data contrattuale di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, oltre rimborso forfettario di € 40,00 per ogni singola fattura. 
Con decreto ingiuntivo n. 2684/2018, emesso il ###, il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava l'Asl al pagamento della somma richiesta, oltre interessi come richiesti e spese della procedura. 
Avverso tale decreto proponeva opposizione l'### deducendo: - l'inammissibilità e infondatezza della pretesa creditoria alla luce del carattere autoritativo ed inderogabile della c.d. regressione tariffaria e della sua applicabilità alla fattispecie; - l'infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/02. 
Chiedeva dunque: “dichiararsi nullo, annullare, revocare ovvero dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto, o, comunque, di emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso”. 
Si costituiva la ### in rete### con comparsa del 28 maggio 2019, che resisteva all'avversa opposizione evidenziando: - la non contestazione da parte dell'Asl delle prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo; - la mancata dimostrazione da parte dell'Asl del superamento del tetto di spesa e della conseguente applicazione della ### - la debenza degli interessi di cui al d.lgs. 231/02. 
Così concludeva: “1) concedere la provvisoria esecuzione per assenza di eccezioni fondate su prova scritta e in assenza di contestazioni ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; 2) rigetto dell'opposizione e per assoluta infondatezza e per inammissibilità e/o improcedibilità della riconvenzionale; 3) conferma del decreto ingiuntivo n. 2684/2018; 4) in ogni caso condanna al pagamento di quanto ingiunto in d.i. oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/02 dalle scadenze fatture. La condanna alle spese processuali del ricorso monitorio e della fase di opposizione con distrazione al procuratore costituito”. 
Con sentenza n. 1876/2021 il Tribunale di ### così statuiva: “1.  rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2684/2018 emesso dall'intestato Tribunale il ###; 2. condanna l'### in persona del direttore pro tempore, al pagamento, in favore del ### in ### - ### S.a.s in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese processuali che liquida in € 4.015,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e ### come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. ### Picazio”. 
In particolare, il Giudice di primo grado: - riteneva sussistente la giurisdizione del giudice ordinario; - affermava che non erano oggetto di contestazione le prestazioni sanitarie erogate dalla società opposta, bensì solo il quantum del credito azionato, ritenuto non dovuto dall'Asl stante il superamento del tetto di spesa previsto dal contratto che tuttavia non era stato provato dalla stessa. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'### con atto di citazione notificato il ###, sostenendo che il Giudice di primo grado avrebbe errato: - nel non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; - nel ritenere non provato il superamento del tetto di spesa e la conseguente applicazione della ### richiamando la documentazione già prodotta in primo grado comprovante tali circostanze. 
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, accertare e/o dichiarare, d'ufficio, il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del ### -Napoli e per l'effetto revocare e/o annullare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del ### opposto; 2) nel merito ed in via subordinata, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ### con accertamento e declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del ### opposto. 3) in ogni caso con condanna della società opposta alla restituzione di tutte le ### somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio; 4) ### di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e oneri riflessi (sostitutivi di IVA e ### come per legge. 
Con comparsa del 12.9.2022 si è costituita la ### in ### - ### srl eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello. Quanto al merito, ha resistito all'avversa impugnazione chiedendone il rigetto e rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da ### di ### avverso la sentenza nr. 1876/2021 pronunciata da Tribunale di ### nel procedimento RG 668/19, confermando il provvedimento. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che l'appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, risulta rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto consente di comprendere le critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e dunque le parti di questa contro cui sono rivolte e le modifiche che il medesimo appellante chiede siano apportate. 
Il motivo di appello relativo alla giurisdizione è palesemente infondato, essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente il diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste per le prestazioni rese nel 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni. 
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021). 
Il secondo motivo di appello, con il quale l'Asl contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il superamento del tetto di spesa e la conseguente applicazione della regressione tariffaria, è infondato. 
Non vi è dubbio che, contrariamente a quanto sostenuto dall'### secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca gravi sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018). 
Nel caso di specie, tuttavia, l'ente non ha adempiuto a tale onere probatorio. 
Invero, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione l'Asl allegava quanto segue: “Come emerge chiaramente dalla nota riepilogativa del direttore del ### e ### dell'### prot. n. 284838/C del 19 dicembre 2018 (doc. 3), l'### ha provveduto ### alla trasmissione alle strutture accreditate dei monitoraggi delle prestazioni, ### alla comunicazione alle strutture accreditate della data di esaurimento del tetto di spesa contrattualizzato, ### alla convocazione del tavolo tecnico per l'espletamento dei compiti istituzionali definiti nel contratto (art. 6), ### ai controlli analitici delle impegnative finalizzate alla verifica della corretta valorizzazione delle prestazioni e della appropriatezza prescrittiva. Ebbene all'esito di tale attività è emerso che: - a fronte del limite di spesa 3° trimestre di euro 2.684.727,27, le strutture convenzionate avevano prodotto un fatturato pari ad euro 3.209.429,39 che veniva anzitutto decurtato di euro 247.082,34 per controlli analitici e prestazioni R oltre il limite, con conseguente richiesta di emissione di note di credito per tale importo; - Si accertava poi un superamento della COM per euro 18.698,02, e quindi veniva determinata una regressione tariffaria da recuperare pari ad euro 258.741,76 corrispondente all'8,79% (cfr. determina dirigenziale n. 3776/2018 poi rettificata da successiva determina prot. n. 4250 del 6 giugno 2018, doc. 4); Con specifico riferimento al ### emergeva che nel 3° trimestre (vale a dire il trimestre dove ricadono le fatture oggetto del D.I. qui opposto) la medesima struttura aveva fatturato un importo di euro 160.374,63 a fronte del quale, in applicazione delle disposizioni contrattuali, veniva liquidato un acconto pari ad euro 106.135,14. In sede di saldo - consuntivo 2017 (cfr. determina dirigenziale prot. 3776 del 18 maggio 2017 con allegata nota metodologica, doc. 5, poi rettificata da successiva determina prot. n. 4250 del 6 giugno 2018 doc. 4 cit.), in relazione al 3° trimestre si determinava un saldo da liquidare alla società opposta pari ad euro 39.932,05; tale importo veniva determinato sottraendo al fatturato la regressione tariffaria come sopra individuata (pari all'8,79%). Più in particolare si determinavano le seguenti regressioni mensili: luglio = euro 4.536,00 [fatturato (51.601,79) x 8,79% = 4.536,00]; agosto = euro 2.997,02; settembre = 6.158,82”. 
Sebbene tale allegazione sia puntale riguardo al superamento del tetto di spesa e alla regressione tariffaria applicata, tuttavia, da un esame della documentazione depositata, tali circostanze non risultano sufficientemente provate. 
Ed infatti, l'appellante ha prodotto: - la determina dirigenziale n. 3776 del 18.5.2018, che risulta priva del corpo del provvedimento, sicché non può essere oggetto di valutazione; - la nota prot. n. 127838 del 30.5.2018, avente ad oggetto il consuntivo riferito ad un altro ### - la nota riepilogativa del direttore ### e ### n. prot. 284838/C. Cent. 
ACCR. del 19.12.2018 in cui si desumono i dati relativi al fatturato del soggetto creditore, alla RTU applicata e al saldo che spetterebbe alla struttura sanitaria, laddove avesse emesso le note di credito richieste, ma tale documento ha mera rilevanza interna essendo una mera relazione destinata al ### e non può assurgere a prova inequivocabile della circostanza dedotta; - la nota metodologica consuntivo anno 2017 - ### che è generica, esponendo in maniera sintetica e schematica il quadro normativo di riferimento per la determinazione del consuntivo, l'attività svolta dall'Asl e l'ammontare totale del fatturato del 2017 della branca ### non essendo idonea a provare il superamento del tetto di spesa e l'applicazione della R.T.U. al ### appellato. 
Inoltre, l'Asl non ha provato di aver rispettato l'art. 5 del contratto, che prevede la comunicazione mensile non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo, anche in vista della circostanza che, sempre in base all'art. 5, l'esaurimento del limite di spesa, prima della detta data, comporta l'applicazione della regressione tariffaria. 
Tuttavia, pur volendo seguire l'orientamento della S.C. in ordine al mancato o tardivo invio delle comunicazioni previste dall'art. 5, co. 3 del contratto stipulato tra Asl e ### secondo cui “l'esercizio da parte della ASL di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale”, resta l'assenza di prova in ordine all'applicazione della R.T.U. al fatturato dei ### in ### - ### s.n.c. 
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante Asl al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del ### della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 - nel complessivo importo di € 7.300,00 per compensi professionali ed € 1.095,00 per spese generali, oltre accessori di legge se dovuti. 
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza 1876/2021 pronunziata dal Tribunale di ### così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna l'### al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.300,00 per compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.  ### 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. 
Così deciso in Napoli, il ###.  ### estensore

causa n. 4341/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Molfino, Notaro Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9408/2024 del 08-04-2024

... dal #### 2 di 5 1.- ### proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di ### sulla base di una scrittura privata da lui sottoscritta in data ###, in cui riconosceva di essere debitore nei confronti di diversi soggetti tra i quali il ### per importi determinati. Nell'opposizione il ### riconosceva di aver sottoscrit to la predetta scrittura privata ed affer mava di averlo fatto per riconoscere un debito della ### s.r.l., della quale era socio. Chiedeva che si dichiarasse la nullità per mancanza di causa della scrittura, l'annullamento per violenza, la rescissione per lesion e della predetta scrittura privata. In comparsa conclusionale il ### deduceva che la scrittu ra privata ded otta in giudizio non era un riconoscimento di debito ma piuttosto un negozio giuridico riconducibile alla espromissione, disciplinata dall'art. 1272 2. - Il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, limitandosi ad affermare che la scrittura privata fosse fonte di prova della ricezione delle somme di denaro ingiunte ed anche d ella causale essendosi l'opponente impegnato a restituire ai vari sogget ti quant o ricevuto in prestito e (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18377/2020 R.G. proposto da: ### domiciliat ####### presso la ### dell a CORTE di ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### domic iliato ex lege in ##### presso la ### della ### E di ### rappresentato e difeso dagli av vocati ### (###), ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA della #### di CATANIA 769/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal #### 2 di 5 1.- ### proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di ### sulla base di una scrittura privata da lui sottoscritta in data ###, in cui riconosceva di essere debitore nei confronti di diversi soggetti tra i quali il ### per importi determinati. 
Nell'opposizione il ### riconosceva di aver sottoscrit to la predetta scrittura privata ed affer mava di averlo fatto per riconoscere un debito della ### s.r.l., della quale era socio. 
Chiedeva che si dichiarasse la nullità per mancanza di causa della scrittura, l'annullamento per violenza, la rescissione per lesion e della predetta scrittura privata. In comparsa conclusionale il ### deduceva che la scrittu ra privata ded otta in giudizio non era un riconoscimento di debito ma piuttosto un negozio giuridico riconducibile alla espromissione, disciplinata dall'art. 1272 2. - Il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, limitandosi ad affermare che la scrittura privata fosse fonte di prova della ricezione delle somme di denaro ingiunte ed anche d ella causale essendosi l'opponente impegnato a restituire ai vari sogget ti quant o ricevuto in prestito e quanto dovuto a titolo di risarcimento danni connesso al mancato utilizzo dei capitali.  3. - ### impugnava la sentenza, deducendo che fosse errata la qua lificazione della scrittura privata dedo tta in giudizio come riconoscimento di debito piuttosto ch e come contratto di espromissione ai sensi dell'art. 1272 4. - ### d'appello di Catania con la sentenza qui impugnata rigettava l'appello del ### dichiarando inammissibile il motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente chiedeva la riqualificazione del negoz io giuridico in termini di esp romissione, perché contrastante con la difesa spiegata in primo g rado nella quale si qualificava la richiesta di pagament o alla b ase del decreto ingiuntivo come atto unilaterale d i rico noscimento del deb ito 3 di 5 conseguente a un contratto di transazione. ### d'appello, nel dichiarare inammissibile la nu ova qualificazione del contratto, precisava che il riconoscimento di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonom a fonte dell'obbligazione ma soltanto un effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sen si dell'art. 1988 un'astrazione meramen te processuale, comportante l'inversione dell'onere della prova. 
Ciò prem esso, osservava che il negoz io de l 28 luglio 2009 conteneva anche l'indicazione della causa dell'obbligazione assunta dal ### il quale dichiarava di impegnarsi a titolo personale come socio d i ### yle s.r.l. a re stituire le somme avute in prest ito, somme che la corte ipotizzava fossero state utilizzate sia dal ### personalmente che dallo stesso per ripianare debiti della ### s.r.l. 
Riteneva quindi accertato che diversi soggetti avesser o prestato denaro ad ### il quale lo aveva utilizzato per necessità proprie e verosimilm ente p er necessità della società ### di cui era socio, e che, in conseguenza di ciò, il ### si era riconosciuto debitore ed obbligato personalmente alla restituzione del denaro ricevuto.  5. - ### propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di ### per la cassazione della sentenza numero 769 del 2020 depositata il ### dalla ### d'appello di Catania. Resiste il ### con controricorso, illustrato anch'esso da memoria.  6. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale all'esito della quale il Collegio ha riservat o il deposito de lla ordinanza nei successivi sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ric orso il ### lo denuncia la fa lsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., p er aver la ### d'appello di 4 di 5 Catania erroneamente dichiarato inammissibile in quanto domanda nuova rispetto alle difese svolte in primo grado, la qualificazione giuridica della scrittura privata dedott a in giudizio soltanto in appello in termini di contratto di espromissione, nonostante questa diversa qualificazione non mutasse il petitum e la causa peten di posti a fondamento della pretesa creditoria né allargasse il tema di indagine ovvero di decisione del giudizio. 
Con il secondo motivo il Pup illo denuncia la falsa appli cazione dell'art. 1988 c.c. e la consegue nte violazione de ll'art. 1272 nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la ### d'appello di Catania erroneamente qualificato la scrittura privata del 28 luglio 2009 in termini di promessa di pagamento e di riconoscimento di debito e conseguentement e applica to alla fattispecie dedotta in giudizio la tipica p resunzione iu ris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale scaturente dall'art. 1988 c.c., così negando la qualificazione della medesima scrittura in termini di contratto di espromissione ai sensi dell'art. 1272 In relaz ione all'art. 2697 c.c. sostiene po i che il giud ice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerat a secondo le regole di scomposiz ione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. 
La prima doglianza è fondata. Come già affermato nella ordinanza n. 3226 del 2024 di que sta ### eme ssa su analogo ricorso proposto dal ### contro altra sentenza di appello favorevole ad un altro dei soggetti indicati nella scrittura privata 28.7.2009, per consolidato orientamento di nomofilachia, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione g iuridica d el contratto o ggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesi mi fatti ( così, ex multis, Cass. 02/03/20 23, 6292; Cass. 07/03/2016, n. 4384; Cass. 28/01/2013, n. 1861); ciò posto, ha errato la ### d'appello nel ritenere inam missibile la 5 di 5 qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, dacché «tardivamente prospet tata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado […] ed in evidente contrasto con quella spiegata con l'atto introduttivo del giudizio», nel quale la scrittura privata era qualificata «atto unilaterale di riconoscimento del debito»; invero, la differente riconduzione sub specie iuris, pur supponendo una diversa struttura (bilaterale anziché unilaterale) e pur importando un diverso regime giuridico (in specie, in ordine al riparto del l'onere della prova circa l'adempimento), non muta in alcun modo gli elementi conformativi della domanda, conservando sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originariamente dedotto: sicché non è a parlarsi nemmeno di emendatio, tampoco di mutatio libelli; è noto, infatti, che la sussunzione giuridica de l negozio è attività tipicamente devo luta al giudice, ragion per cui essa, riguardata dal lat o delle att ività assertive dell e parti, non può soffrire il t ermine p reclusivo invece considerato nella sentenza gravata. 
Accolto in parte qua il ricorso, l'esame della secon da doglianza rimane assorbito, in quanto afferente il merito. Va disposta quindi la cassazione della sentenza i mpugnata, con rinvio alla Co rte d'appello di Catania, in d iversa com posizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame della controversia alla ### d'appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda d i provve dere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Rubino Lina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9405/2024 del 08-04-2024

... dal #### 2 di 5 1.- ### proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di ### sulla base di una scrittura privata da lui sottoscritta in data ###, in cui riconosceva di essere debitore nei confronti di diversi soggetti, tra i quali il ### per importi determinati. Nell'opposizione il ### riconosceva di aver sottoscrit to la predetta scrittura privata ed affer mava di averlo fatto per riconoscere un debito della ### s.r.l., della quale era socio. Chiedeva che si dichiarasse la nullità per mancanza di causa della scrittura, l'annullamento per violenza, la rescissione per lesion e della predetta scrittura privata. In comparsa conclusionale il ### deduceva che la scrittu ra privata ded otta in giudizio non era un riconoscimento di debito ma piuttosto un negozio giuridico riconducibile alla espromissione, disciplinata dall'art. 1272 2. - Il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, limitandosi ad affermare che la scrittura privata fosse fonte di prova della ricezione delle somme di denaro ingiunte ed anche d ella causale essendosi l'opponente impegnato a restituire ai vari sogget ti quant o ricevuto in prestito e (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18383/2020 R.G. proposto da: ### domiciliat ####### presso la ### dell a CORTE di ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### domiciliat ######## presso la ### della ### E di ### rappresentato e difeso dagli av vocati ### (###), ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA della #### di CATANIA 242/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal #### 2 di 5 1.- ### proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di ### sulla base di una scrittura privata da lui sottoscritta in data ###, in cui riconosceva di essere debitore nei confronti di diversi soggetti, tra i quali il ### per importi determinati. 
Nell'opposizione il ### riconosceva di aver sottoscrit to la predetta scrittura privata ed affer mava di averlo fatto per riconoscere un debito della ### s.r.l., della quale era socio. 
Chiedeva che si dichiarasse la nullità per mancanza di causa della scrittura, l'annullamento per violenza, la rescissione per lesion e della predetta scrittura privata. In comparsa conclusionale il ### deduceva che la scrittu ra privata ded otta in giudizio non era un riconoscimento di debito ma piuttosto un negozio giuridico riconducibile alla espromissione, disciplinata dall'art. 1272 2. - Il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, limitandosi ad affermare che la scrittura privata fosse fonte di prova della ricezione delle somme di denaro ingiunte ed anche d ella causale essendosi l'opponente impegnato a restituire ai vari sogget ti quant o ricevuto in prestito e quanto dovuto a titolo di risarcimento danni connesso al mancato utilizzo dei capitali.  3. - ### impugnava la sentenza, deducendo che fosse errata la qua lificazione della scrittura privata dedo tta in giudizio come riconoscimento di debito piuttosto ch e come contratto di espromissione ai sensi dell'art. 1272 4. - ### d'appello di Catania con la sentenza qui impugnata rigettava l'appello del ### dichiarando inammissibile il motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente chiedeva la riqualificazione del negoz io giuridico in termini di esp romissione, perché contrastante con la difesa spiegata in primo g rado nella quale si qualificava la richiesta di pagament o alla b ase del decreto ingiuntivo come atto unilaterale d i rico noscimento del deb ito 3 di 5 conseguente a un contratto di transazione. ### d'appello, nel dichiarare inammissibile la nu ova qualificazione del contratto, precisava che il riconoscimento di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonom a fonte dell'obbligazione ma soltanto un effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sen si dell'art. 1988 un'astrazione meramen te processuale, comportante l'inversione dell'onere della prova. 
Ciò prem esso, osservava che il negozio del 28 luglio 2009 conteneva anche l'indicazione della causa dell'obbligazione assunta dal ### il quale dichiarava di impegnarsi a titolo personale come socio d i ### yle s.r.l. a re stituire le somme avute in prest ito, somme che la corte ipotizzava fossero state utilizzate sia dal ### personalmente che dallo stesso per ripianare debiti della ### s.r.l. 
Riteneva quindi accertato che diversi soggetti avesser o prestato denaro ad ### il quale lo aveva utilizzato per necessità proprie e verosimilm ente p er necessità della società ### di cui era socio, e che, in conseguenza di ciò, il ### si era riconosciuto debitore ed obbligato personalmente alla restituzione del denaro ricevuto.  5. - ### propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di ### per la cassazione della sentenza numero 242 del 2020 pubblicata il ### dalla ### d'appello di Catania. Resiste il ### con controricorso, illustrato da memoria.  6. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale all'esito della quale il Collegio ha riservat o il deposito de lla ordinanza nei successivi sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ric orso il ### lo denuncia la fa lsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., p er aver la ### d'appello di 4 di 5 Catania erroneamente dichiarato inammissibile in quanto domanda nuova rispetto alle difese svolte in primo grado, la qualificazione giuridica della scrittura privata dedott a in giudizio soltanto in appello in termini di contratto di espromissione, nonostante questa diversa qualificazione non mutasse il petitum e la causa peten di posti a fondamento della pretesa creditoria né allargasse il tema di indagine ovvero di decisione del giudizio. 
Con il secondo motivo il Pup illo denuncia la falsa appli cazione dell'art. 1988 c.c. e la consegue nte violazione de ll'art. 1272 nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la ### d'appello di Catania erroneamente qualificato la scrittura privata del 28 luglio 2009 in termini di promessa di pagamento e di riconoscimento di debito e conseguentement e applica to alla fattispecie dedotta in giudizio la tipica p resunzione iu ris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale scaturente dall'art. 1988 c.c., così negando la qualificazione della medesima scrittura in termini di contratto di espromissione ai sensi dell'art. 1272 In relaz ione all'art. 2697 c.c. sostiene po i che il giud ice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerat a secondo le regole di scomposiz ione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. 
La prima doglianza è fondata. Come già affermato nella ordinanza n. 3226 del 2024 di que sta ### eme ssa su analogo ricorso proposto dal ### contro altra sentenza di appello favorevole ad un altro dei soggetti indicati nella scrittura privata 28.7.2009, per consolidato orientamento di nomofilachia, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione g iuridica d el contratto o ggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesi mi fatti ( così, ex multis, Cass. 02/03/20 23, 6292; Cass. 07/03/2016, n. 4384; Cass. 28/01/2013, n. 1861); ciò posto, ha errato la ### d'appello nel ritenere inam missibile la 5 di 5 qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, dacché «tardivamente prospet tata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado […] ed in evidente contrasto con quella spiegata con l'atto introduttivo del giudizio», nel quale la scrittura privata era qualificata «atto unilaterale di riconoscimento del debito»; invero, la differente riconduzione sub specie iuris, pur supponendo una diversa struttura (bilaterale anziché unilaterale) e pur importando un diverso regime giuridico (in specie, in ordine al riparto del l'onere della prova circa l'adempimento), non muta in alcun modo gli elementi conformativi della domanda, conservando sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originariamente dedotto: sicché non è a parlarsi nemmeno di emendatio, tampoco di mutatio libelli; è noto, infatti, che la sussunzione giuridica de l negozio è attività tipicamente devo luta al giudice, ragion per cui essa, riguardata dal lat o delle att ività assertive dell e parti, non può soffrire il t ermine p reclusivo invece considerato nella sentenza gravata. 
Accolto in parte qua il ricorso, l'esame della secon da doglianza rimane assorbito, in quanto afferente il merito. Va disposta quindi la cassazione della sentenza i mpugnata, con rinvio alla Co rte d'appello di Catania, in d iversa com posizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame della controversia alla ### d'appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda d i provve dere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Rubino Lina

M
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Tribunale di Catania, Sentenza n. 6031/2025 del 15-12-2025

... l'inadempimento degli opposti e chiedeva, per l'effetto, l'annullamento, la revoca ovvero la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, la condanna nei confronti di ### al pagamento di € 15.000,00, oltre spese e interessi di legge dalla domanda fino al soddisfo. In particolare, la difesa di parte opposta evidenziava che: - nessuna inadempimento era stato realizzato da ### e ### dal momento che ### era a conoscenza dell'esistenza di un pignoramento sulla casa per il mancato pagamento degli oneri condominiali maturati, tanto che “in seno alla proposta di acquisto e più precisamente nelle note di cui al punto 12) veniva espressamente pattuito tra le parti che la proposta era subordinata alla eliminazione del debito con il condominio”; - tale pignoramento, in ogni caso, è stato dichiarato estinto da questo Tribunale in data ###; - la conformità dell'immobile di cui si discute alle vigenti norme edilizie e urbanistiche. ### e ### deducevano, al contrario, l'inadempimento di parte opponente sul (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Quinta Civile Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.  ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 6586/2024 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 17.9.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso rispetto tale udienza; promossa da ### nato a ### il ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### giusta procura in atti; opponente contro ### nato a ### il ### (c.f. ###) e ### nata a ### il ### (c.f.###) entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in atti; opposti OGGETTO: ### A ### N. 536/24
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa. 
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, ### conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di ### e ### al fine di sentire dichiarare l'annullamento, la revoca o l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso in favore degli opposti da questo Tribunale in data ### n. 536, notificato in data ###, per l'importo complessivo € 15.000,00, oltre spese ed interessi di legge dalla domanda al soddisfo. 
Spiegava altresì domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa in esso contenuta ovvero, in subordine, per inadempimento delle parti convenute e conseguentemente la condanna di quest'ultime alla restituzione della caparra confirmatoria di € 5.000,00, oltre interessi legali. 
In particolare, parte opponente riferiva che, in data ###, sottoscriveva formale proposta di acquisto per l'immobile sito in ### viale ### n. 45 (identificato in ### al foglio 20, mappale 152, sub. 6, cat. A/7) di proprietà di ### e ### per l'importo complessivo di € 200.000,00. Asseriva poi che la proposta d'acquisto di cui si discute, oltre a contenere la dichiarazione di conformità dell'immobile alle norme edilizie ed urbanistiche nonché la dichiarazione con cui gli opposti escludevano che sull'immobile gravassero iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli (punto 1a), prevedeva tra l'altro che: - che il prezzo di vendita era fissato nella misura di € 200.000,00, da corrispondersi € 5.000,00 a titolo di deposito fiduciario “consegnato a mani dell'agente immobiliare che, nel caso di accettazione della proposta da parte del venditore, si sarebbe tramutato in caparra confirmatoria”, € 15.000,00 ad avvenuta accettazione ed entro e non oltre l'1.12.2023 e la restante somma di € 180.000,00 entro il ### alla data di stipula del contratto definitivo (punti 3 e 4); - che l'immobile oggetto di vendita, alla data della stipula del rogito definitivo, avrebbe dovuto essere libero da oneri e pesi, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecaria ed essere in regola con la normativa edilizia e urbanistica (punto 3 lett. c); - che la proposta si perfezionava in vincolo contrattuale, quale contratto preliminare di compravendita, ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell'accettazione della stessa da parte del venditore (punto 7); - che “le parti contraenti, Acquirente e ### convengono di sottoporre il contratto preliminare così concluso alla condizione risolutiva concernente la verifica della corrispondenza della situazione inerente le iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile a quanto indicato nel superiore punto 1a)” e che “### immobiliare assume fin da ora l'impegno con la sottoscrizione apposta in calce alla presente proposta, di eseguire, a sua cura e spese, detta verifica nel termine di ### giorni dal perfezionamento del predetto vincolo contrattuale. ### di caparra di cui al punto 3) verrà, per volontà delle parti contraenti, consegnato dall'agente immobiliare al venditore solo all'esito positivo di tale verifica” (punto 8); - la proposta di acquisto veniva sottoposta anche a condizione sospensiva, in virtù della quale l'efficacia del contratto veniva condizionata alla presentazione di domanda di mutuo ipotecario ad un istituto di credito, così subordinando l'acquisto dell'immobile di cui si discute alla concessione del mutuo e individuando altresì la data del 30.10.2023 quale termine per la presentazione della domanda di finanziamento o mutuo ipotecario e per la comunicazione del relativo esito (punto 10). 
Operate tali premesse, ### nel riferire che la proposta di acquisto dallo stesso formulata veniva accettata dagli odierni opponenti in data ###, affermava di essere venuto a conoscenza, nel mese di dicembre 2023, della presenza di una trascrizione pregiudizievole, presente dal novembre 2017. In ragione di ciò, in data ###, manifestava all'agente immobiliare la propria volontà di non volere procedere all'acquisto dell'immobile, ritenendo risolto di diritto il contratto in virtù della clausola risolutiva espressa di cui sopra attesa la non corrispondenza della situazione inerente le iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile a quanto indicato nella proposta di acquisto sottoscritta.  ### deduceva quindi l'inadempimento degli opposti e chiedeva, per l'effetto, l'annullamento, la revoca ovvero la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, la condanna nei confronti di ### al pagamento di € 15.000,00, oltre spese e interessi di legge dalla domanda fino al soddisfo. 
In particolare, la difesa di parte opposta evidenziava che: - nessuna inadempimento era stato realizzato da ### e ### dal momento che ### era a conoscenza dell'esistenza di un pignoramento sulla casa per il mancato pagamento degli oneri condominiali maturati, tanto che “in seno alla proposta di acquisto e più precisamente nelle note di cui al punto 12) veniva espressamente pattuito tra le parti che la proposta era subordinata alla eliminazione del debito con il condominio”; - tale pignoramento, in ogni caso, è stato dichiarato estinto da questo Tribunale in data ###; - la conformità dell'immobile di cui si discute alle vigenti norme edilizie e urbanistiche.  ### e ### deducevano, al contrario, l'inadempimento di parte opponente sul presupposto che il rifiuto dello stesso era da ritenersi del tutto ingiustificato alla luce dell'esito positivo della perizia propedeutica al mutuo per l'insussistenza di difformità rispetto alle norme edilizie ed urbanistiche e della esistenza di un pignoramento promosso dal condominio che sarebbe stato estinto prima del rogito definitivo, come effettivamente è avvenuto. 
Gli odierni opposti sostenevano, quindi, che ### avrebbe dovuto corrispondere loro il saldo della caparra confirmatoria pari ad € 15.000,00, come previsto dalla proposta di acquisto sottoscritta. Per l'effetto, contestavano l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale spiegata, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte attrice. 
Con ordinanza del 21.10.2024, questo Tribunale, “ritenuto - infatti - che (allo stato) non si ravvisano i gravi motivi voluti dall'art. 649 c.p.c. per la chiesta sospensione, atteso che nessun inadempimento è ascrivibile a parte opposta (tenuto conto della pacifica conoscenza del debito condominiale indicato nella proposta di acquisto e della avvenuta estinzione della relativa procedura esecutiva già nel novembre 2023, e della non sussistenza di difformità catastali tali da incidere sull'erogazione del mutuo); che peraltro nessun pregiudizio (anche in termine di possibile restituzione delle somme) è stato dedotto da parte opponente”, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, sollevata da ### In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, pertanto, all'udienza del 17.9.2025 - previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso - la causa veniva posta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposta da ### è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata. 
In particolare, parte opponente, nel contestare il decreto ingiuntivo opposto, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa ivi contenuta e conseguentemente la condanna delle parti convenute alla restituzione della caparra confirmatoria di € 5.000,00. ### nello specifico, affermava la validità ed operatività della clausola in esame sul presupposto che le parti convenute avessero omesso di dichiarare l'esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto di compravendita. 
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che, nei contratti a prestazioni corrispettive (quale è il contratto preliminare per cui è causa), ciascuna prestazione trova fondamento e giustificazione nell'altra. Conseguentemente, il venir meno di una delle prestazioni determina, a sua volta, il venire meno della causa che giustifica la controprestazione, legittimando così la parte che subisce l'inadempimento a liberarsi dell'obbligo di eseguire la propria prestazione. 
Ciò premesso, l'art. 1456 c.c. legittima le parti a convenire espressamente che il contratto si risolva nell'ipotesi in cui una determinata prestazione non sia adempiuta affatto ovvero non sia adempiuta secondo le modalità stabilite nel contratto stesso. 
La clausola risolutiva espressa di cui alla disposizione normativa richiamata attribuisce quindi al contraente (in favore del quale è prevista) il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'altra parte, senza essere tenuto a provare l'importanza di detto inadempimento. 
Ne deriva che la risoluzione opera di diritto ogniqualvolta, al verificarsi dell'inadempimento, la parte interessata si limiti a dichiarare di volersi avvalere della clausola in esame. 
Chiarito il quadro normativo al quale occorre fare richiamo, è ora possibile esaminare la fattispecie concreta. 
Nel caso di specie, il punto 8 della proposta di acquisito stabiliva espressamente che il contratto era condizionato alla “verifica della corrispondenza della situazione inerente le iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile a quanto indicato al superiore punto 1a)”. 
Dalla lettura della clausola di cui al punto 8, si evince la volontà delle parti contraenti di attribuire in capo al promissario acquirente (### il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto se, al momento della stipula del definitivo, la situazione di fatto dell'immobile oggetto dello stesso non fosse risultata conforme alle dichiarazioni rese dai venditori nel punto 1a della proposta di acquisto in esame. 
In particolare, nel punto 1a, i promittenti venditori si limitavano a dichiarare all'agente immobiliare la conformità dell'immobile alle norme edilie ed urbanistiche (affermando la sussistenza sia della concessione che della abitabilità) nonché la conformità alla normativa vigente degli impianti alla data di costruzione dello stesso, senza nulla dichiarare in ordine alla sussistenza del pignoramento. 
Tuttavia, sebbene al richiamato punto 1a non sia presente una dichiarazione circa l'esistenza di una iscrizione e/o trascrizione pregiudiziale in capo all'immobile, l'esame degli elementi probatori acquisiti in giudizio (e, nello specifico, della stessa proposta di acquisto) consente comunque di affermare che ### fosse a conoscenza dell'esistenza di una iscrizione di pignoramento sull'immobile di cui si discute. 
Ed invero, il punto 12 della proposta di acquisto, nel subordinare la stessa alla preventiva eliminazione del debito con il condominio di cui l'immobile oggetto di vendita è parte, mette in evidenza come ### fosse ben consapevole sia del mancato pagamento degli oneri condominiali da parte degli odierni opposti che della conseguente procedura esecutiva dallo stesso derivante. Procedura quest'ultima che, in ogni caso, risulta estinta a seguito del provvedimento emesso da questo Tribunale in data ### e, dunque, prima del termine previsto per la stipula del contratto definitivo (30.12.2023). 
Peraltro, è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio per il quale “in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art.  1218 cod. civ., il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista ### la colpa di quest'ultimo” (Cass. civ. sez. II ord. 22 luglio 2024 n. 20229). 
Nella fattispecie in esame, la condotta posta in essere da ### e ### non può qualificarsi come ‘colposa', avendo le parti convenute adeguatamente informato l'odierno attore della situazione di fatto in cui versava l'immobile oggetto di vendita e non ravvisandosi alcuna difformità circa quanto dichiarato nella proposta di acquisto e quanto risultante in concreto. Ciò, proprio in ragione di quanto previsto al punto 12 sopra richiamato. 
Per queste ragioni, nel caso di specie, il rifiuto di ### a procedere all'acquisto dell'immobile appare ingiustificato e, dunque, nessun diritto alla restituzione della caparra confirmatoria, pari ad € 5.000,00, può in suo favore riconoscersi. 
Facendo quindi applicazione dei principi espressi al caso concreto, deve affermarsi l'inoperatività della clausola risolutiva espressa di cui al punto 8, stante la pacifica conoscenza del debito condominiale da parte di ### e l'avvenuta estinzione della relativa procedura esecutiva già nel novembre 2023. 
Per l'effetto, la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. non merita di essere accolta. 
Altresì infondata è la domanda di risoluzione per inadempimento, spiegata in subordine da ### La difesa di parte opponente, in particolare, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento delle parti convenute riferendo che “a causa ed inconseguenza delle dichiarazioni non veritiere rese dai promittenti venditori, l'istruttoria della pratica di mutuo” - cui era condizionata l'efficacia del contratto per cui è causa - “veniva sospesa, non potendo così giungere alla delibera conclusiva, con conseguente compromissione delle aspettative di ### di ottenere dall'### di credito prescelto l'erogazione delle somme per l'importo da lui richiesto, somme, come detto, necessarie all'acquisto dell'immobile”. Sosteneva, quindi, che tali dichiarazione avessero “condizionato significativamente il vincolo contrattuale raggiunto dalle parti, configurandosi, quindi, un inadempimento di non scarsa importanza che ha leso l'interesse all'acquisto dell'odierno opponente, tale da giustificare la richiesta di ### di risoluzione dell'accordo raggiunto dalle odierne parti in causa per inadempimento imputabile ai promittenti venditori”. Riferiva inoltre che, in virtù del punto 3 della proposta di acquisto, l'immobile oggetto di vendita avrebbe dovuto essere, al momento della stipula del contratto definitivo, libero da oneri e pesi, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, nonché in regola con il pagamento delle spese condominiali, così deducendo un ulteriore inadempimento delle parti opposte. 
Deve, al riguardo, ricordarsi che l'art. 1453 c.c., nel disciplinare l'istituto della risoluzione per inadempimento (quale rimedio volto a riequilibrare gli interessi dedotti nel contratto), legittima la parte a domandare la risoluzione ogniqualvolta il rapporto contrattuale non possa realizzarsi a causa dell'inadempimento di una delle parti contrattuali. 
Ai fini della risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c., è necessario che l'inadempimento, ossia la mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale, sia imputabile e di non scarsa importanza (c.d. inadempimento qualificato).  ### quindi, oltre a dover essere tale da sconvolgere l'equilibrio contrattuale (così da potersi qualificare “grave” ai sensi dell'art. 1455 c.c.), deve altresì essere imputabile alla parte, la quale cioè deve non avere adempiuto volutamente o per colpa la prestazione dovuta. 
Ne deriva, pertanto, che solo un inadempimento grave ed imputabile giustifica lo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 Ciò posto, nel caso di specie, ### non ha fornito adeguata prova dell'inadempimento (grave ed imputabile) di ### e ### così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 Ed invero, gli elementi probatori versati in atti non consentono di affermare, in relazione agli interessi dedotti nel contratto, l'inadempimento delle parti opposte, la cui condotta non ha quindi determinato una grave alterazione del sinallagma contrattuale.  ### e ### infatti, adempivano alle obbligazioni assunte, provvedendo anzitutto a regolarizzare l'immobile oggetto di vendita. Ed infatti, come già sopra rilevato, tale immobile, alla data prevista per la stipula del contratto definitivo (30.12.2023), risultava libero dal pignoramento su di esso dapprima gravante, estinto già nel novembre 2023. 
Inoltre, la regolarità dell'immobile non risulta smentita nemmeno dalle altre risultanze istruttorie versate in atti e, in particolare, dalla perizia effettuata dal tecnico dell'### di credito, il quale, pur rilevando delle difformità catastali, accertava che quest'ultime “###'/### da considerarsi rilevante/i, anche secondo le indicazioni riportata nella ### n. 2/2010 (prot. ###), del 9 luglio 2010 dell'### del ### Conseguentemente, non incidono sulla validità degli atti di cui all'art. 19, comma 14 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010”, così di fatto affermando la possibilità per ### di procedere alla richiesta di mutuo. Non è quindi possibile rinvenire, alla luce della richiamata perizia e degli altri elementi probatori offerti, alcuna causa ostativa all'erogazione da parte dell'### di credito delle somme a titolo di mutuo, cui era condizionata l'efficacia del contratto per cui è causa. 
La conformità dell'immobile alle vigenti norme edilizie ed urbanistiche risulta, peraltro, anche dalla ulteriore circostanza che lo stesso veniva regolarmente acquistato in data ### da altro acquirente. 
Ne deriva che, avendo ### e ### correttamente adempiuto alle obbligazioni sopra evidenziate, nessun inadempimento può essere agli stessi imputato. 
Né, alcuna prova contraria è stata fornita in tal senso. 
Sicché, anche la domanda di risoluzione per inadempimento dallo stesso proposta deve essere rigettata. 
Viceversa, alla stregua degli elementi probatori acquisiti in giudizio e sopra esaminati, la pretesa creditoria vantata da ### e ### deve considerarsi accertata e provata. 
Ed infatti, accertata la regolarità urbanistica dell'immobile di cui si discute e l'inadempimento di ### per le ragioni sopra meglio descritte, deve riconoscersi in capo a ### e ### il diritto ad ottenere il pagamento di € 15.000,00 quale integrazione della caparra confirmatoria, come espressamente stabilito al punto 3 della proposta di acquisto in esame. 
Infondata, invece, risulta la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., spiegata dagli odierni opposti. 
Al riguardo, deve preliminarmente ricordarsi che l'art. 96 c.p.c. è volto a sanzionare il comportamento illecito della parte (poi soccombente in giudizio) che, benché consapevole dell'infondatezza della sua domanda ovvero priva dell'ordinaria diligenza ai fini dell'acquisizione di detta consapevolezza, la propone ugualmente, così dando luogo ad un processo privo di fondamento alcuno. 
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che “La condanna ex art.  96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cassazione civile S.U. 13 settembre 2018 22405). 
Nella fattispecie in esame, la condotta di ### non si pone, in verità, in contrasto con la finalità cui è volta la previsione normativa in esame, in quanto, seppure nessun diritto alla restituzione della caparra confirmatoria può in suo favore riconoscersi stante l'infondatezza delle domande di risoluzione proposte, non sussistono comunque i presupposti di cui alla disposizione normativa in esame. 
Sicché, la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata sollevata da parte opposta deve essere rigettata. 
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, da ### contro ### e ### disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: 1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 536/2024 e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto opposto; 2. condanna ### al pagamento delle spese del giudizio, in favore di ### e ### liquidate in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. 
Così deciso in ### addì 15.12.2025 

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 6586/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marino Giorgio

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