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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 10508/2024 del 19-04-2024

... notificati il ###, dei quali chiedeva l'annullamento previa sospensiva. A sostegno della domanda deduceva, tra l'altro, la carenza di regolare omologazione e taratura dello strumento di rilevazione e la carenza di adeguata segnaletica. Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti; comunicato ritualmente tale provvedimento alle parti stesse, il ### non si costituiva; all'udienza fissata compariva il ricorrente e il giudizio veniva deciso come da dispositivo letto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La opposizione è fondata e va accolta. Preliminarmente va rilevato che nel caso di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale e del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto (leggi tutto)...

N.RG 40006 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Napoli
Sezione 05 QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di ### di Napoli Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 40006 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023
 Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
 Controparte: PREFETTURA DI NAPOLI - UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO (###)
Ragioni di ### e di ### della Decisione CONCLUSIONI: ### da verbali di causa e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il dì 2/10/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso i verbali ### n° ### e n° ###, elevati dalla ### per la violazione dell'art. 142, comma 8, del ### della
Strada commesse in data 8 e 14/8/2023, notificati il ###, dei quali chiedeva l'annullamento previa sospensiva.
A sostegno della domanda deduceva, tra l'altro, la carenza di regolare omologazione e taratura dello strumento di rilevazione e la carenza di adeguata segnaletica.
Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti; comunicato ritualmente tale provvedimento alle parti stesse, il ### non si costituiva; all'udienza fissata compariva il ricorrente e il giudizio veniva deciso come da dispositivo letto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rilevato che nel caso di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale e del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata (cfr. Cass. 24030/2005 e 4588/2001).
Va rilevata in primo luogo la mancanza di prova certa della violazione. Si osserva che il ### ha omesso il deposito degli atti relativi alla contestata violazione, cosicché il Giudice non ha potuto esercitare il doveroso controllo sulla legittimità del processo sanzionatorio. Poiché nel giudizio di opposizione la parte opposta assume la vesta sostanziale di attrice, con i conseguenti oneri probatori, va ritenuta non raggiunta la piena prova in ordine alle violazioni contestate (cfr. Cass. 509/99: “Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta.”; cfr. anche Giud. ### 28/1/2002 Mazzanti c/### in ### Merito, 2002,748: “Chi fa opposizione all'ingiunzione di pagamento d'una sanzione amministrativa - ai sensi della l. n. 689 del 1981 - assume la veste di convenuto in senso sostanziale, in quanto resiste alla pretesa della p.a. autrice del provvedimento opposto, e pertanto al fine dell'accoglimento dell'opposizione è sufficiente che non emerga prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria, in applicazione dei principi civilistici sull'onere della prova.” Giud. ### 4/2//2003 in ### giur. ### 2003, 629: “### opposta deve dar prova della correttezza della propria pretesa sanzionatoria, quanto meno depositando la documentazione richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della L. n. 689 del 1981. La mancata ottemperanza a tale invito non produce tout court l'annullamento dell'atto impugnato, ma qualora ciò renda impossibile per il giudice stabilire la legittimità dell'operato della p.a., può comportare l'applicazione del penultimo comma dell'articolo 23 della L. n. 689 del 1981, con accoglimento del ricorso, non sussistendo sufficienti elementi per ritenere fondata la correttezza dell'accertamento.)
Appare quindi fondata, decisiva e assorbente l'eccezione in merito alla mancanza di prova certa della violazione, essendo stato omesso il deposito della documentazione fotografica attestante la presunta infrazione, il che rileva ai sensi dell'art. 7/10, D. lgs. 150/2011.
Va rilevato, inoltre, e ciò ha valore assorbente, che l'art. 142/6 bis del c.d.s. prescrive che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del ### dei trasporti, di concerto con il ### dell'interno.”; il Regolamento attuativo (D.M. Trasporti 15/8/2007 all'art. 1, commi 1 e 2, testualmente dispone “1. 1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.”; l'art. 2, comma 1, poi sancisce che “I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”; da tale quadro normativo primario e secondario, si ricava la espressa voluntas legis in merito al divieto per le amministrazioni, coerentemente alla funzione essenzialmente di prevenzione di tali ausili, di utilizzare strumenti di rilevazione di velocità che non siano completamente visibili e preventivamente segnalati in modo netto e immediatamente percepibile dall'utente della strada, pena la illegittimità della contravvenzioni elevate; in altre parole non può esservi spazio per impianti trappola che realizzano veri e propri agguati agli automobilisti, con finalità essenzialmente economiche (cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, 31/05/2007, n.12833: “Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif. nella L. 1 agosto 2002, n. 168, norma imperativa, dell'utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione all'automobilista (nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox)”).
Sintomatico, in tal senso, il contenuto della la direttiva emanata dal ### dell'Interno in data ###, con la quale si è inteso inquadrare i criteri degli accertamenti delle violazioni in questione alla luce della legislazione vigente: in particolare il provvedimento prevede un rilevamento selettivo delle infrazioni che consenta di sanzionare i conducenti responsabili dell'eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo causato dalla loro condotta di guida, la gestione esclusiva degli apparecchi autovelox et similia da parte delle forze di polizia, la obbligatorietà di segnalazione delle postazioni di rilevazione della velocità, una maggiore tutela della privacy, escludendosi il trattamento di foto e riprese video da parte di persone non appartenenti alle forze di polizia, controlli periodici alle apparecchiature per la rilevazione della velocità, la creazione di un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate.
Successivamente, è intervenuto il D.M. n° 282/2017, cd. Direttiva Minniti, che ha sancito, al punto 7.5 allegato al ### che la distanza minima tra il cartello con il limite di velocità e l'autovelox non può essere inferiore a un chilometro. Tanto nel caso in cui la postazione dell'autovelox si trovi fuori dai centri abitati e che il limite di velocità previsto sia inferiore rispetto a quello consentito, in via generale, dal codice della strada per quel tipo di strada (ambedue circostanze riscontrabili nel caso in questione, trattandosi di autostrada. La Suprema Corte (cfr. sent. n° 25544/2023: “È illegittimo il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 9, ### per eccesso di velocità, nel caso di omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l'autovelox, di cui all'art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 e capo 7.6 allegato al D.M.  282/2017.”), è intervenuta sul punto, affermando che il limite di un chilometro vale anche quando la segnaletica che prescrive una velocità inferiore rispetto al codice è la mera ripetizione di un precedente cartello, anch'esso riportante lo stesso limite.
Naturalmente la ### attrice in senso sostanziale del giudizio di opposizione, ha l'onere di provare puntualmente il rispetto di tutte le richiamate condizioni di utilizzo delle apparecchiature destinate al rilevamento della velocità, nel caso di specie non adempiuto.
Altri motivi assorbiti.
La sanzione, pertanto, è da considerarsi illegittima e va annullata, come il relativo verbale di contestazione.
La presente decisione definitiva nel merito travolge la richiesta di sospensiva della esecutività del provvedimento, rendendo affatto superflua ogni decisione separata in merito. 2) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della attività effettivamente espletata e degli esborsi, allo stato, eseguiti. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di
PREFETTURA DI NAPOLI - ### , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Il Giudice di ### Avv. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da de ### contro il ### di Napoli, avverso i verbali ### n° ### e n° ###, con ricorso depositato il dì 2/10/2023, così provvede:
A. annulla il verbale e le sanzioni;
B. condanna il resistente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed euro 130,00 per compensi, con distrazione.
Così deciso in Napoli il dì 18/4/2024
Cosi deciso in Napoli, lì 18-4-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 40006/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Martinelli Costantino

3

Corte d'Appello di Perugia, Sentenza n. 244/2024 del 15-04-2024

... detta garanzia e/o la cessazione e/o l'annullamento dell'assicurazione per i motivi dedotti in motivazione e, per l'effetto, rigettare, perché infondata e/o non provata, la domanda di manleva dell'### o, in mero subordine, contenere il danno nei limiti di giustizia, della garanzia e dei massimali prestati, escludendo quelli imputabili agli attori ex art. 1227 c.c. e deducendo lo scoperto del 10%; - con vittoria delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio, come del precedente, anche nei confronti dell'assicurata e ex art. 96 c.p.c., oltre spese generali, cap e iva”. Con il primo motivo di appello, ### di ### di ### & C. ### di ### e di ### censurano la sentenza gravata per errata/mancata valutazione e/o interpretazione dei fatti per cui è causa, laddove il giudice di primo (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 197/ 2021 promossa da: ### & C. S.N.C. (CF: ###) con il patrocinio dell'avv. ### (CF: ###), elettivamente domiciliat ###, presso il difensore #### (CF: D###) con il patrocinio dell'avv.  ### (CF: ###), elettivamente domiciliat ###, presso il difensore #### (CF: ###) con il patrocinio dell'avv. #### (CF: ###), elettivamente domiciliat ###, presso il difensore ### contro ### (C.F. ### ), con il patrocinio dell'avv. #### (CF: ###) Avv. ### (C.F.  ###) elettivamente domiciliat ###Perugia , presso avv.  ### APPELLATA ### S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA ###), con il patrocinio dell'avv. ### (####) elettivamente domiciliat ###, presso il difensore ### E ### avente ad ### Prestazione d'opera intellettuale - ### della sentenza n. 137/2021 del Tribunale di ### depositata il ###.   sulle CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti ### di fatto e di diritto della decisione ### di ### di ### & C. ### ed i soci di ### e di ### convenivano in giudizio davanti a Tribunale di #### contestando l'inadempimento del contratto di mandato professionale per la tenuta delle scritture contabili e presentazione del modello ### 2005 della snc, periodo d'imposta 2004, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 42.275,91, quali sanzioni ed interessi conseguenti le omissioni della professionista, anche da liquidare in via equitativa, oltre € 8.000 per risarcimento danno non patrimoniale derivante dalla lesione subita al decoro e all'immagine personale professionale anche della propria attività, anche da liquidare in via equitativa. 
La Rag. ### si costituiva in giudizio e, previa autorizzazione, chiamava in giudizio ex art. 269 c.p.c. ### S.p.a. ai fini della manleva, concludeva per la nullità dell'atto di citazione per genericità/inammissibilità delle conclusioni ivi formulate, l'inammissibilità/improponibilità della domanda attrice per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2947 c.c., nel merito per il rigetto di tutte le domande avversarie, chiedendo infine in via subordinata di accertare e dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia ai sensi dell'art. 1341 comma 2 cc della clausola di cui all'art. 7 comma 1 delle condizioni generali di assicurazione dei certificati n. 209454373 e 290920770 e per l'effetto, accertare e dichiarare la validità della garanzia assicurativa in virtù delle polizze di assicurazione n. 209454373 e 290920770, con conseguente condanna della ### spa, terza chiamata in causa, a manlevare la convenuta da ogni domanda e responsabilità cui dovesse essere condannata in ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, ai sensi dell'art. 1917 cc.  ### S.p.A. si costituiva in giudizio contestando le pretese attrici, chiedendo la nullità dell'atto di citazione per genericità/inammissibilità delle conclusioni ivi formulate, l'inammissibilità/improponibilità della domanda attrice per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2947 c.c., nel merito il rigetto delle domande attrici, in via subordinata ridurre le somme eventualmente spettanti agli attori; in merito alla domanda di garanzia, chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o inoperatività e/o esclusione della garanzia assicurativa e/o la perdita del diritto a detta garanzia e/o la cessazione dell'assicurazione, quindi il rigetto della domanda di manleva; in via subordinata, domandando l'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1982 c.c. a causa di dichiarazioni inesatte e reticenti rese alla ### assicuratrice dalla ### in via ulteriormente subordinata ridurre i danni ove provati, e contenere ulteriormente la domanda di manleva nei limiti della garanzia e dei massimali prestati deducendo dal quantum lo scoperto del 10%. 
Il Tribunale di ### pronunciando la sentenza n. 137/2021, così decideva: “### le domande di parte attrice; ### parte attrice a versare al convenuto ed al terzo chiamato la somma che contestualmente liquida di ### 2.800,00 per compenso, oltre accessori di legge, da distrarsi - quanto al convenuto - in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.  ### di ### di ### & C. ### di ### e di ### impugnano la sentenza n. 137/2021 del Tribunale di ### chiedendo di “dichiarare ammissibile il presente appello per tutti i motivi esposti in narrativa; Nel merito in accoglimento dell'appello proposto, riformare la impugnata sentenza N.° 137/2021, emessa dal Tribunale Civile di ### in funzione di ### nella persona del #### (###1) in data ###, a definizione del ### n. 2280/2016 R.G.C.A. notificata in data ### al procuratore costituito. - a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta; b) per l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore degli attori della somma di € 42.275,91 a titolo di risarcimento del danno economico per sanzioni e interessi, cosi come specificamente indicati in premessa, o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; - c) per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione subita al decoro e all'immagine personale e professionale anche della propria attività, o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa”. 
La Rag. ### costituitasi in giudizio, contestando le pretese avversarie, chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello per manifesta infondatezza; nel merito il rigetto dell'appello, in via subordinata la condanna di ### S.p.a. a manlevare e tenere indenne l'appellata da ogni eventuale condanna per responsabilità professionale. 
Con vittoria di spese da distrarre a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.  ### S.p.a., costituitasi in giudizio, contesta le pretese degli attori ne chiede il rigetto, formula appello incidentale e così conclude: “ accogliere l'appello incidentale e, esclusa la sussistenza della prova del conferimento dell'incarico di compilazione e deposito della dichiarazione dei redditi 2004, anche in ragione di ciò, respingere l'appello principale; - in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inoperatività e/o l'esclusione della garanzia assicurativa e/o la perdita del diritto a detta garanzia e/o la cessazione e/o l'annullamento dell'assicurazione per i motivi dedotti in motivazione e, per l'effetto, rigettare, perché infondata e/o non provata, la domanda di manleva dell'### o, in mero subordine, contenere il danno nei limiti di giustizia, della garanzia e dei massimali prestati, escludendo quelli imputabili agli attori ex art. 1227 c.c. e deducendo lo scoperto del 10%; - con vittoria delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio, come del precedente, anche nei confronti dell'assicurata e ex art. 96 c.p.c., oltre spese generali, cap e iva”. 
Con il primo motivo di appello, ### di ### di ### & C. ### di ### e di ### censurano la sentenza gravata per errata/mancata valutazione e/o interpretazione dei fatti per cui è causa, laddove il giudice di primo grado pur dichiarando provato l'inadempimento contrattuale della #### per l'omessa presentazione del modello ### 2005, ritiene non dimostrato il nesso causale dell'omissione ed il danno lamentato derivante dall'avviso di accertamento n. ###8/2009, notificato dall'### delle ### Lamentano inoltre gli appellanti l'errata inclusione nel bilancio di esercizio, tra i costi deducibili, di compenso al collaboratore per € 3.098,76, come rilevato nell'accertamento dell'### delle ### Preliminarmente deve essere esaminato il motivo di appello incidentale svolto dall'### con il quale si chiede di riformare la sentenza di primo grado là dove ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico.  ### di un rapporto contrattuale tra la ### di ### di ### & C. ### e la #### per la presentazione del ### 2005 -redditi ### 2004 - dovrebbe essere comprovata dalla documentazione versta in atti dagli attori in primo grado. 
Dalla fatturazione agli atti, emessa dalla rag. ### emerge che per un periodo continuativo tra il 2002 e il 2003 mensilmente veniva richiesto dalla professionista alla società un compenso per la tenuta della contabilità; risulta fatturato compenso per la presentazione del modello ### 2002.  ### non disconosce di aver svolto attività professionale verso gli appellati negli anni 2009, 2011 e 2014, ma dichiara che per l'anno 2005 non ha ricevuto alcun incarico professionale, tanto meno avente ad oggetto la redazione e la trasmissione del modello ### periodo d'imposta 2004. 
In atti non vi sono documenti che attestino né la tenuta della contabilità per quell'anno. Infatti, il doc.  32 prodotto dagli attori, ### 92/06 “### emessa per redazione denuncia dei redditi ### 2005 per la società ### s.n.c.”, in realtà è relativo alla denuncia dei redditi relativa all'anno 2005, e non al ### 2005, come si evince chiaramente dal sollecito inviato dalla ### ai clienti il “9.8.2006” [data palesemente errata perché in essa si fa riferimento a due fatture emesse il ### di cui vi è riscontro in atti], all. 36 prodotto dagli stessi attori, nel quale viene detto esplicitamente ciò; anche la data delle due fatture, 91 e 92 (rispettivamente docc. 31 e 32), relative alla denuncia dei redditi per la società e per il socio, che è quella del 31.8.2006 è chiaramente riferibile ad adempimenti scaduti in quel periodo, dunque la dichiarazione dei redditi anno 2005-### 2006. Ancora, i documenti prodotti sub 39 e 40 (“### tenuta scritture contabili”) che dovrebbero dimostrare che per l'anno 2003 la ### era la tenutaria delle scritture contabili della società (fatto di per sé non comprovante in modo certo l'assunzione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale) fanno riferimento in realtà ad altra società riconducibile agli stessi soci, la “### di di ### Marco”; la dichiarazione rilasciata dall'### delle ### e prodotta tardivamente -dunque, inammissibilmente - con la memoria ex art. 183 co VI n. 3 è generica, perché fa riferimento alla data a partire dalla quale la ### era depositaria delle scritture 1.1.1993- ma è stata rilasciata nel 2017, l'arco temporale è eccessivamente lungo anche rispetto alle stesse deduzioni delle parti, sicché non è dato ricavarne con certezza la conclusione che nel 2004 la ### fosse effettivamente la tenutaria delle scritture contabili della ### s.n.c.. 
Non vi sono dunque in atti fatture o documenti attestanti il conferimento incarico per la predisposizione della dichiarazione fiscale della società per l'anno 2004. 
Dal documento sub 38, elenco documenti riconsegnati, si evince che la commercialista, al fine di “ricostruire” l'anno 2004, ha ricevuto documentazione parziale. Inoltre la circostanza che la documentazione sia stata ricevuta per la “ricostruzione” della situazione mette in luce, quale ulteriore elemento indiziario, che la documentazione contabile relativa a quell'anno non fosse nella disponibilità della professionista.  ### documento relativo al ### 2004 è un'attestazione di incarico per la ”rettifica” del ### 2004, effettuata a richiesta dei soci nel giugno 2006 dopo che questi erano stati convocati personalmente all'### di ### -vds. Racc. A/R 9.8.2006 doc. 37 . 
E' pacifico che la responsabilità del professionista è di tipo contrattuale e che quindi, in base ai principi regolatori della materia, spetterà al cliente, che lamenta responsabilità del professionista per negligenza o imperizia, dimostrare l'esistenza del conferimento al professionista dell'incarico non solo di redigere, ma anche di presentare telematicamente la dichiarazione dei redditi. 
Tale circostanza è espressamente stabilita dall'art. 3 del D.P.R. 322/1998, inoltre la giurisprudenza ha chiarito che “l''invio telematico della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.  322/1998, richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sentenza 11 giugno 2014, 13138). 
Quindi, ove il cliente non dimostri in giudizio di aver conferito un mandato ad hoc al commercialista, benché quest'ultimo sia stato incaricato della tenuta della contabilità in generale, mancherà il presupposto per ritenere il professionista responsabile delle vicende collegate alla mancata presentazione della dichiarazione.   Quanto alle sanzioni e interessi di cui agli accertamenti a carico dei soci, escluso il conferimento incarico per la redazione ### 2005 in capo alla parte appellata, è escluso il nesso con la imputazione di ### reddito di impresa in capo ai soci. E' vero che in questo caso vi è prova di conferimento incarico per la presentazione della dichiarazione relativa ai soci persone fisiche (come da fatture in atti) e che dall'accertamento fiscale sono emersi errori nella compilazione; tuttavia, indagando l'imputabilità soggettiva degli errori nella compilazione, occorre distinguere tra gli oneri di informazione e richiesta che incombono sul professionista e oneri di trasmissione e comunicazione che incombono sull'assistito. 
Infatti, se è vero che il comportamento diligentemente qualificato di un commercialista comprende anche la richiesta al cliente, entro un congruo termine, di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione (eventualmente anche elencando i documenti necessari) è, altresì, vero che non spetta al professionista ricercare e/o procurarsi autonomamente quanto ritenuto necessario per la predisposizione della dichiarazione dei redditi. 
Parte diligente, in questo caso, non può che essere il contribuente che non può, per il solo fatto di aver conferito un mandato ad un professionista, esimersi dal tenere un comportamento volto a far sì che quest'ultimo possa svolgere diligentemente il proprio lavoro. 
Recentemente, infatti, anche la giurisprudenza ha affermato il principio per cui “il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture” ( Cass. Civ., sentenza 16.06.2016 n. 12643).  ### di compilazione, in questo caso, benché formalmente possa essere ricondotto all'incaricato, a ben vedere è stato causato da un comportamento scarsamente diligente del contribuente, il quale ha omesso di comunicare ovvero ha comunicato un dato errato da inserire, posto che non vi è prova, come si è sopra detto, della tenuta della contabilità da parte della ### per l'anno 2004, dell'incarico conferito per la presentazione del ### relativo a quell'anno e, quindi, di una conoscenza diretta del dato dei ricavi da inserire. 
Per quanto riguarda la deduzione inerente l'errato inserimento a bilancio da parte della professionista di un costo non deducibile (compenso collaboratore) essa è inammissibile perché per la prima volta dedotta in appello. 
Con ulteriore motivo di appello, gli appellanti lamentano errata/mancata valutazione/errata interpretazione del Tribunale di ### circa la domanda di accertamento e condanna per i danni da responsabilità professionale della rag. ### derivanti dalla negligente difesa tecnica svolta dinanzi alla ### per l'impugnativa dell'avviso di accertamento notificato alla società (doc.  3). Gli appellanti deducono che la rag. ### pur essendo in possesso della distinta delle giacenze di magazzino al 31.12.2004 non l'ha prodotta in giudizio, ciò comportando il rigetto del ricorso con conseguente definitività dell'avviso di accertamento e condanna dei ricorrenti alle spese nei confronti dell'### delle ### per € 800,00. 
Il motivo è inammissibile. 
Gli appellanti non contestano la motivazione del Tribunale di ### sul punto, in quanto non indicano il motivo per il quale la valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado e la decisione assunta sarebbe illegittima: In particolare nulla argomentano in merito alla carenza di prova del conferimento dell'incarico professionale ad impugnare l'avviso di accertamento davanti alle ### competenti, né in ordine alla mancanza di prove a favore del più probabile che non esito positivo del contenzioso tributario, in caso di prestazione d'opera intellettuale secondo la dovuta ordinaria diligenza professionale. 
La Corte evidenzia comunque l'infondatezza del merito della pretesa, in quanto la distinta delle giacenze di magazzino al 31.12.2004 è documento non in atti e che non è provata la consegna della stessa dai clienti alla rag. ### né in alcun altro modo che essa fosse nelle disponibilità della professionista. 
A ciò consegue il rigetto dell'appello principale, con accoglimento dell'appello incidentale. 
Resta assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza. 
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quanto all'appellante principale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, -accoglie l'appello incidentale; - rigetta l'appello principale; -condanna gli appellanti in solido al rimborso delle spese del presente giudizio liquidate in favore di ciascuna parte appellata in € 6.946,00, per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge. 
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quanto all'appellante principale.  ### lì 10.04.2024.  ### dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 197/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Altrui Francesca, Matteini Claudia

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1947/2024 del 18-06-2024

... respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “### Docenti”) - ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### in persona del giudice, dott.ssa ### dopo l'udienza del 23.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter, deposita la seguente SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4727/2023 del Ruolo Affari Contenziosi sez. lavoro, cui viene riunita ex art. 151 disp. att. c.p.c., la causa iscritta al n. 9643/2023 R.G.L., vertenti TRA ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### E Ministero dell'### e del ### e l'### per la ### - ### V ### di ### - rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. da ### in entrambi i giudizi RESISTENTE OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107) RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ### ed iscritto al n. 4727/2023 R.G.L., la ricorrente ### - premesso di aver prestato, negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato - ha adito l'intestato Tribunale, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024
Con successivo ricorso depositato in data ### ed iscritto al n. 9643/2023 R.G.L., la medesima ricorrente ha esposto di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2022/2023 (dal 21.9.2022 al 30.6.2023), deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015. 
Richiamata la disciplina (legale e contrattuale) applicabile in materia e denunciata la violazione del principio di non discriminazione, la ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1 comma 121 legge 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015; condannare il Ministero dell'### e del ### ad adottare ogni atto necessario per consentire alla medesima il godimento della carta elettronica docente per gli anni scolastici: - 2016/2017, - 2017/2018, - 2018/2019, - 2019/2020, - 2020/2021, - 2021/2022, - 2022/2023, dell'importo complessivo di € 3.500,00, (pari ad € 500,00 per ciascun anno), quale contributo alla propria formazione; condannare il Ministero dell'### in persona del ### protempore, al pagamento delle competenze legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del ### del ### della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del ### 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018. 
In entrambi i giudizi, si è costituito il Ministero dell'### e del ### contestando le avverse pretese attoree ed invocandone il rigetto. 
Dopo l'udienza del 23.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, istruite documentalmente, vengono decise, previa loro riunione, con la presente sentenza depositata telematicamente.  * * *  1. - Preliminarmente deve disporsi la riunione ex art. 151 disp. att. c.p.c. delle cause in epigrafe indicate per connessione soggettiva (medesima ricorrente) e oggettiva (medesime questioni giuridiche). 
Sempre in via preliminare, si osserva che la ricorrente ### con note di TS depositate in data ### e reiterate in data ###, ha esplicitamente rinunciato alla domanda azionata con riferimento all'a.s. 2016/2017 ed ha limitato la domanda agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.  2. - Nel resto, le domande attoree sono fondate e vanno accolte per le motivazioni di seguito esposte. 
Ed invero, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024
In particolare, la ### risulta attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con cessazione al 30.6.2024 (v. doc. 1, allegato alle note di TS depositate in data ### nel giudizio n. 4727/2023 R.G.L., nonché doc. 2, allegato al ricorso introduttivo del giudizio n. 9643/2023 R.G.L.). 
Ciò posto, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. 
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di €.500,00, ai soli docenti di ruolo. 
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo - all'art. 3 - che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il ### abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione. 
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno che eurounitario. 
Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza n. 7799/2016 del ### per il #### (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “### Docenti”) - ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. 
In questa direzione - soggiunge il Consiglio di Stato - “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. 
Del resto, “la ### del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Accedendo, quindi, a una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt.  63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'### a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 2.6.1999. 
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “### Docenti” rientra tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'### quadro innanzi citato. 
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. 
La Corte ha, quindi, puntualizzato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'### quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. ### del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. 
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della ### elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti. 
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal ### di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi con durata fino al 30 giugno/31 agosto, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “### Docente”; b) per quanto riguarda la condizione della ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, la ricorrente ha documentato di essere attualmente assunta con contratto a determinato con cessazione al 30.6.2024. 
Alla luce di ciò, per un verso, deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico con riferimento alle annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della c.d. ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art.  22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. 
Con riferimento al giudizio n. 9643/2023 R.G.L., viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, stante l'impiego di collegamenti informatici volti ad agevolare la consultazione dei documenti, di €.96,00. 
Tale aumento non può essere riconosciuto anche con riferimento al giudizio n. 4727/2023 R.G.L., non essendo funzionanti i collegamenti informatici inseriti negli atti processuali di parte ricorrente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara il diritto di ### ad ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della “### Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.410,00 (€.1.314,00 + €.96,00) per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario.  ### dopo l'udienza ex art. 127-ter del 23.5.2024 Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024

causa n. 4727/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Picciocchi Aquilina

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Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 1827/2024 del 17-06-2024

... nei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, mentre nessuno compariva per la ### di ### Il Giudice di ### esaminata la documentazione in atti, decideva la causa come da dispositivo sotto riportato e letto in udienza. Occorre in primo luogo rilevare la tempestività del ricorso essendo stato proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell'Ordinanza ingiunzione. Preliminarmente si rileva che la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3735/2004, ha stabilito che il ricorso al ### per impugnare la decisione amministrativa con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa è ammissibile anche se il presunto contravventore ha effettuato il pagamento cautelativo di quanto ingiunto. La Corte di Cassazione (leggi tutto)...

N.RG 13565 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Palermo Sezione 2^ ### Il Giudice di ### di Palermo Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13565 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 TRA ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### RUBINO (###) E ### (###), in persona del ### pro tempore rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) Oggetto: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione del ### di ### dell'opponente: Come da ricorso ### della P.A. opposta Come da comparsa di risposta CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., indicando le ragioni di fatto e di diritto della decisione in maniera concisa, devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio che la comparsa di risposta, che ogni altro atto del giudizio, nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata. 
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo, l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 747622 - ### con la quale il ### di ### in applicazione dell'art. 14-ter, comma 2, L. 125/2001 e successive integrazioni e modificazioni ha disposto l'ingiunzione di pagamento di ### 350,00, a seguito del rigetto del ricorso avverso il verbale di contestazione n. ### del 26.03.2022 della ### di ### con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 14-ter, comma 2, L. 125/2001 poiché l'odierno ricorrente “ vendeva bevande alcoliche al tavolo per il consumo immediato del tipo birra ###s di gradazione 5% al minore ### nato il ###, persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni (in altri atti generalizzate) senza accertarne l'età esatta tramite documento d'identità.” A motivo di impugnazione esponeva: La nullità dell'ordinanza ingiunzione per inesistenza della notifica del verbale di accertamento n. ### del 26.03.2022 della ### di ### e l'inesistenza della violazione contestata perché il locale non effettuava il servizio al tavolo, come emergeva dalla carta dei menù in cui era scritto a chiare lettere. 
Il Giudice con decreto, constatata la tempestività dell'opposizione, fissava udienza di comparizione, ordinando con termine di legge all'opposto il deposito degli atti relativi all'accertamento nonché alla notificazione della violazione.  ### di ### si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso stante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata con il verbale di contestazione. 
All'udienza di comparizione del 11.06.2024 era presente parte ricorrente che insisteva nei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, mentre nessuno compariva per la ### di ###
Il Giudice di ### esaminata la documentazione in atti, decideva la causa come da dispositivo sotto riportato e letto in udienza. 
Occorre in primo luogo rilevare la tempestività del ricorso essendo stato proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell'Ordinanza ingiunzione. 
Preliminarmente si rileva che la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3735/2004, ha stabilito che il ricorso al ### per impugnare la decisione amministrativa con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa è ammissibile anche se il presunto contravventore ha effettuato il pagamento cautelativo di quanto ingiunto. 
La Corte di Cassazione ha infatti evindenziato come "la prescrizione dell'art. 203 C.d.S., la quale impone che il ricorso al ### del verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento", attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione dell'ordinanza ingiunzione del ### ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento". Infine, la Corte ha precisato che "tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale è stabilito dal succcessivo art. 205 c.d.s., non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo" . 
Deve essere rigettata, quindi la domanda della ### di ### di inammissibilità del ricorso ### al merito della causa il ricorso è fondato e deve essere accolto. 
La contestazione della violazione dell'art. 14-ter, comma 2, L. 125/2001 , in base al quale l'odierno ricorrente avrebbe venduto bevande alcoliche al tavolo per il consumo immediato del tipo birra ###s di gradazione 5% al minore ### nato il ###, persona di età compresa tra i sedici e i diciotto anni (in altri atti generalizzate) senza accertarne l'età esatta tramite documento d'identità, è rimasta sfornita di prova in questo giudizio.   La contestazione mossa dalla ### di ### si fonda, su un fatto oggettivamente accertato dagli agenti accertatori, ma non è stato prodotto dalla ### di ### uno scontrino fiscale di cui sarebbe stato in possesso il minore, inoltre da quanto si legge nello stesso verbale di accertamento, la contestazione veniva mossa nella totale assenza del minore, né veniva indicato il tavolo in cui quest'ultimo avrebbe bevuto la bevanda alcolica, né è stato fermato il cameriere o altro soggetto all'atto del servizio al tavolo della bevanda alcolica incriminata.  ### canto, il teste escusso ha dichiarato che il locale non effettua il servizio al tavolo e che nei tavoli posti sulla strada è possibile che si poggino clienti anche di altri locali della zona. 
Anche la carta dei menù riporta a chiare lettere la dicitura: “non si effettua servizio ai tavoli “ ### l'orientamento della Suprema Corte, il verbale di contestazione redatto dagli agenti di ### costituisce soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico. (Cass. Civ. I Sez . n.10823/90 e n.3522/99) In altri termini, il verbale non può costituire piena prova fino a querela di falso in ordine a giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale se pur conseguenti ad una ricostruzione di violazione di legge, la quale, come nel caso in esame, può essere messa in discussione. 
Rilevato che la ### di ### nessuna eccezione ha mosso sulle affermazioni fatte dal ricorrente, né è stata in grado di provare il nesso causale tra il possesso della bevanda alcolica in mano al minore e la vendita di questa da parte del ricorrente, questo Giudice ritiene di non avere raggiunto un pieno risultato ai fini del proprio convincimento.  ### a sanzione amministrativa di cui all'art. 6 del D. L.vo 150/2011, pur se formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. 
Attraverso l'impugnazione si perviene ad un giudizio di merito, nel quale l'amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, con il relativo onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ,di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché della contestazione o notificazione della violazione”.  ###.6, comma 11, D. L.vo 150/2011 stabilisce che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti alla responsabilità dell'opponente”, e tale norma va interpretata nel senso che spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa”. 
Per quanto premesso, l'### resistente, secondo il discrezionale apprezzamento di questo Giudice, non ha dato alcuna prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria, conseguentemente, quanto affermato dalla ### nel verbale di contestazione impugnato, non consente a questo Giudice di stabilire né il fondamento della sanzione amministrativa né la correttezza della motivazione riportata in verbale di contestazione. 
Per l'anzidetto, il ricorso va accolto ai sensi all'art.6, comma 11, D. L.vo 150/2011, perché non vi sono prove sufficienti in ordine all'irrogazione della sanzione amministrativa, e per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata. 
Sulle spese del giudizio, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si statuisce come in dispositivo. 
La complessità delle questioni affrontate, non disgiunta dal complessivo carico di ruolo, ha imposto l'indicazione del termine specificato in dispositivo per il deposito della motivazione ex art. 429, comma 1°, c.p.c.  P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### in persona del ### pro tempore; ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'Ordinanza Ingiunzione del ### di ### fasc. n. 5924/22 e ### n. 747622 del 20/06/2023 - Condanna la ### di ### al pagamento delle spese processuali che quantifica in ### 173,00 per compensi professionali ed ### 43,00 per spese, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Cosi deciso in ### lì 16-6-2024 Il Giudice di ####

causa n. 13565/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marchetta Paola

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3215/2024 del 20-06-2024

... dei crediti contributivi. Chiedeva l'annullamento della suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei suddetti avvisi di addebito. ### si costituiva in giudizio, allegando che gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati e chiedendo il rigetto del ricorso. ### della riscossione si è costituito in giudizio deducendo che non è maturata la prescrizione dei crediti in ragione della notificazione dei seguenti atti interruttivi: Intimazione di pagamento n. ###259927000 in data ###; Intimazione di pagamento n. ###750040000 in data ###; Comunicazione preventiva di ipoteca n. ### in data ###. Si rivela assorbente, ai fini della decisione, la questione attinente alla prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito. La Corte di ### (cfr. Sez. L, Sentenza n. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del ### ed in persona del dott. ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3546/2024 R.G.   TRA Barrese Nunzia C.F.: ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### ricorrente E INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti; resistente ### delle ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### resistente ### come in atti RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### si opponeva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ### notificatagli il ###, a garanzia della riscossione anche dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito: 1) n. ###, notificato il ### secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 2) n. ###640342000, notificato il ### secondo quanto emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 3) n. ###604436000, notificato il ### secondo quanto emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 4) n. ###465650000, notificato il ### secondo quanto emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 5) n. ###485805000, notificato il ### secondo quanto emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 6) n. ###497049000, notificato il ### secondo quanto emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 7) n. ###888102000, notificato il ### secondo quanto emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 8) n. ###490858000, notificato il ### secondo quanto emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; 9) n. ###899629000, notificato il ### secondo quanto emergente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
Proponeva opposizione deducendo che gli anzidetti avvisi di addebito non gli erano stati ritualmente notificati e che era ormai maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. 
Chiedeva l'annullamento della suddetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei suddetti avvisi di addebito.  ### si costituiva in giudizio, allegando che gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati e chiedendo il rigetto del ricorso.  ### della riscossione si è costituito in giudizio deducendo che non è maturata la prescrizione dei crediti in ragione della notificazione dei seguenti atti interruttivi: Intimazione di pagamento n. ###259927000 in data ###; Intimazione di pagamento n. ###750040000 in data ###; Comunicazione preventiva di ipoteca n. ### in data ###. 
Si rivela assorbente, ai fini della decisione, la questione attinente alla prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito. 
La Corte di ### (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/08/2016) afferma infatti: “Questa Corte ha affermato in più pronunce che il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).” Deve seguirsi nella fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalle ### della Cassazione secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario ###, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'### che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ### (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)” (cfr. sentenza Cassazione civile, ### Un., n. 23397 del 2016). 
Nella fattispecie in esame l'### ha provato di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito sopra indicati (cfr. doc. in atti prodotta dall'###, emergendo che per gli avvisi di addebito sopra indicati ai n. 2, 3, 4, 6, 7, 9 la notifica deve intendersi perfezionata decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza del deposito presso l'Ufficio Postale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
Deve specificarsi che in merito al perfezionamento della notificazione dell'avviso di addebito eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento deve seguirsi l'orientamento interpretativo espresso dalla sentenza n. 151 del 31/07/2020 della Corte di appello di Genova lav. che afferma: “###. 30, co. 4, d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010, dispone: "### di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e ### dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". 
In forza di quest'ultima previsione la notifica dell'avviso, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. 
Ne discende che, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. 19667/2019, Cass. 4275/2018, Cass. 29022/2017, Cass. 23511/2016), la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica.” Nella materia che ci occupa anche l'ordinanza n. 10131 della Cassazione civile sez. trib. Del 28/05/2020 afferma in merito al perfezionamento della notificazione: “..costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974); nel caso di specie, il giudice di appello dà atto che l'### ha prodotto gli avvisi di ricevimento che, da un lato, riportano il numero delle raccomandate e, dall'altro, la data di spedizione e le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 annotazioni di immissione dell'avviso in cassetta e del deposito della raccomandata presso l'### postale; la C.T.R. ha, quindi, concluso nel senso che fossero presenti tutte le annotazioni richieste ai fini della validità della notifica, che doveva ritenersi perfezionata per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza, nel caso di specie avvenuta mediante immissione dell'avviso in cassetta;..” Nella suddetta pronuncia della Corte di ### si afferma inoltre: “pertanto, come chiarito da questa Corte, "in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'### finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato"(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016); quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della cd.  "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata nella L. n. 890 del 2002, art. 8, comma 4, con la conseguenza che la notifica deve intendersi perfezionata decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza del deposito presso l'### in quanto il regolamento del servizio di recapito non prevedeva la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza;..”. 
La notifica degli atti prodotti dall'agente della riscossione ###. 26 del DPR n. 602 del 1973 prevede nella formulazione vigente ratione temporis: “..La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (###
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'### all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600…” Il suddetto articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nella formulazione vigente ratione temporis prevede che: “….In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (###. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' ### e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' ### Scpa….”. 
Nella fattispecie che ci occupa deve accertarsi che la notificazione degli atti prodotti dall'agente della riscossione non è stata ritualmente effettuata (cfr. doc. in atti). 
Per quanto attiene alle intimazioni di pagamento n. ###259927000 e ###750040000 non vi è prova della spedizione della raccomandata informativa al destinatario, mediante cui l'ufficio deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto. 
Per quanto attiene all'intimazione di pagamento ###748268000 non vi è prova della pubblicazione dell'avviso del deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' ### nello stesso sito per la durata di quindici giorni ed inoltre non vi è prova della spedizione della raccomandata informativa al destinatario, mediante cui l'ufficio deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto. 
Pertanto i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. ###, ###640342000, ###604436000, ###465650000 erano ormai prescritti allorquando l'agente della riscossione ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. 
Deve, invece, dichiararsi che i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito ###485805000, ###497049000, ###888102000, ###490858000, ###899629000 non sono prescritti, avendo l'agente della riscossione interrotto la prescrizione quinquennale mediante la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. 
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021.  ###. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito; 2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il ###. 
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria. 
Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso di addebito opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla notifica. 
Per tali ragioni, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020. 
Deve, inoltre, dichiararsi l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. ###, ###640342000, ###604436000, ###465650000. 
Le spese di lite devono essere compensate stante la soccombenza reciproca.   P.Q.M.  Il Tribunale, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara che i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. ###485805000, ###497049000, ###888102000, ###490858000, ###899629000 non sono prescritti; - dichiara che i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. ###, ###640342000, ###604436000, ###465650000 sono prescritti; - dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ###, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. ###, ###640342000, ###604436000, ###465650000; -compensa le spese di lite. 
Si comunichi. 
Così deciso il ### Il Giudice dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024

causa n. 3546/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rippa Giovanni Andrea

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