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Tribunale di Pesaro, Sentenza n. 711/2025 del 24-12-2025

... all'### o per causa di morte”. In particolare, la sanzione disciplinare dell'esclusione viene prevista dallo ### quale conseguenza del mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'### o, in generale, per effetto dell'assunzione di comportamenti o svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'### e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, anche morale, all'### Al verificarsi di tali circostanze, il medesimo art. 8 impone, quale garanzia minima, la preventiva comunicazione scritta al socio dell'addebito contenente le presunte violazioni e la concessione a quest'ultimo di un termine per controdeduzioni, così da assicurare il diritto di difesa del socio. La mancata osservanza di tali prescrizioni integra una violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della delibera. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la delibera di esclusione o di diniego di rinnovo deve essere motivata e preceduta da un procedimento che consenta al socio di difendersi (Cass. Civ., (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pesaro Sezione Civile Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 1615/2024 avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” promossa da ### nata a #### il ###, residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### del ### di ### con studio in ####, via ### 3, C.F. ###, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a #### in ### n. 3, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione; -attrice - nei confronti di ### (c.f. ###), con sede ###### n. 7, che agisce in persona del suo Presidente pro tempore #### (c.f. ###), nata a #### il ### residente ###via ### 6, ### ULVIDO (c.f. ###), nato a ### il ### residente ###### 12, ### (c.f. ###), nato a #### il ###, residente ###### 6, #### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ###### 25/c, ### (c.f.  ###), nata a #### il ###, residente ######. Diena 127, ### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ######. Ambrosini 38, #### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ###### 4, ### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente ###### 19, ### (c.f. ###), res. Bari, ###, 23, tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliat ###### 65, presso lo studio del loro difensore, in forza di procure allegate in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta; - convenuti - ### l'attrice “### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione della ###ra ### dal ### convenuto per violazione dello statuto del ### stesso e per l'effetto condannare gli odierni convenuti a reintegrare l'odierna attrice nel ### - Accertare e dichiarare che l'illegittima esclusione della ###ra ### ha cagionato alla stessa i danni patrimoniali e non patrimoniali descritti nella parte in diritto e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per un ammontare complessivo di € 15.980,00, nello specifico - ### danno patrimoniale € 980,00 - ### danno non patrimoniale in € 15.000,00. 
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”. 
Per i convenuti “### il Tribunale di ### -in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione perché la richiesta di ### introdotta con atto di citazione notificato a settembre 2024, è tardiva e ### è decaduta dal suo preteso diritto di adire l'autorità giudiziaria; -nel merito, respingere la richiesta di reintegra e di risarcimento danni perché infondata; -in via subordinata ed espressamente salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di reintegra, rigettare le pretese risarcitorie avversarie o comunque ridurle al minor importo che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria; -con vittoria o, in subordine, con compensazione di spese e competenze professionali”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2024, ### ha convenuto in giudizio il ### ed i membri del suo ###, deducendo l'illegittimità della delibera del 16 gennaio 2024, con cui era stata respinta la sua domanda di rinnovo del tesseramento per l'anno 2024.  ### ha allegato di essere stata socia del ### per oltre quindici anni, di aver sempre rispettato lo ### e il ### e di non aver mai ricevuto contestazioni disciplinari. Ha lamentato che la decisione di diniego, comunicata con raccomandata il 24 gennaio 2024, fosse priva di motivazione e adottata in violazione del diritto di difesa, senza preventiva contestazione degli addebiti. Ha, inoltre, dedotto di aver subito un grave danno non patrimoniale, con ripercussioni sulla salute e sulla vita relazionale, documentato dalla relazione psicologica della dott.ssa ### Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della delibera e la reintegrazione nel ### con condanna dei convenuti al pagamento di € 15.000,00 per danno non patrimoniale, oltre € 480,00 per spese di psicoterapia ed € 500,00 per la procedura di mediazione, con interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite. 
I convenuti, costituitisi con comparsa del 2.12.2024, hanno contestato integralmente la domanda, sostenendo che il diniego era stato deliberato per comportamenti non conformi allo spirito associativo, consistenti in critiche alla gestione e richieste alle autorità locali, e, quindi, ratificato dall'assemblea del 25.2.2024. Hanno eccepito, in via preliminare, la decadenza dell'attrice ex art. 24 c.c., per tardività dell'impugnazione, e la mancata proposizione del ricorso interno previsto dallo ### (art. 5). Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande, contestando la sussistenza e la quantificazione del danno. 
Esperito all'udienza del 9.6.2025 il tentativo di conciliazione (mediante formulazione di proposta conciliativa implicante la riammissione dell'attrice nel ### a fronte della rinuncia alle restanti domande, con spese compensate), rimasto senza esito per mancata accettazione della proposta da parte dell'attrice, avendo invece i convenuti aderito alla proposta (doc. 15), la causa, istruita solo documentalmente previo rigetto, con ordinanza del 15.7.2025, delle istanze istruttorie di entrambe le parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 24 novembre 2025 e, quindi, all'esito della discussione, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.  *** 
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza del 15.7.2025, con cui sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Le prove per testi dedotte dall'attrice nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. risultano formulate in modo generico e valutativo [capo “1) È vero che la ###ra ### l'ha contattata per esprimerle le perplessità sue e di altri soci in merito alla gestione del circolo #### 2) É vero che la ###ra ### nell'esprimere i suoi dubbi e le sue perplessità ha sempre tenuto un atteggiamento improntato alla lealtà e alla collaborazione nei confronti del ### dei soci e del ###”] e, comunque, attengono a circostanze irrilevanti, mentre quelle articolate nella terza memoria sono tardive ed inconferenti. Analogamente, la prova per testi dedotta dai convenuti in comparsa e nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. sono superflue ed irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio. 
Va accolta l'eccezione sollevata dai convenuti circa l'inammissibilità del documento n. 9 prodotto dall'attrice con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., stante la tardività della produzione, trattandosi di uno screenshot di messaggio datato 17 giugno 2024 e, dunque, non di documento sopravvenuto in corso di giudizio; in ogni caso, il contenuto del messaggio non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione.  *** 
Definito il quadro processuale e ricostruite le posizioni delle parti, è necessario affrontare le questioni preliminari sollevate dai convenuti, la cui risoluzione costituisce il presupposto per l'esame del merito. 
Sulla decadenza ex art. 24 I convenuti hanno eccepito la tardività dell'impugnazione, sostenendo che la delibera è stata comunicata all'attrice il 24 gennaio 2024 e che l'azione giudiziale è stata proposta il 13 settembre 2024, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art.  24
Innanzitutto, va precisato che alla fattispecie in esame va applicato il termine decadenziale di cui all'art. 24 c.c. Ciò in virtù dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. Cass. 10.4.2014, n. 8456), secondo cui “dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione”. 
Ciò premesso, l'eccezione è fondata solamente nei confronti dei membri del ###, mentre deve essere rigettata nei confronti del ### Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla riforma cd. 
Cartabia, la domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della parte chiamata, non dal mero deposito presso l'organismo. 
Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda di mediazione produce gli effetti interruttivi della prescrizione ed impeditivi della decadenza anche quando è facoltativa, ma solo se la comunicazione alla parte chiamata è provata (Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 4060: «Gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione non si producono in assenza di prova della comunicazione alla parte chiamata, anche quando la mediazione sia volontaria; il mero deposito presso l'organismo non è sufficiente, dovendo applicarsi il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c.»). In tal senso, va richiamata Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2019, n. 8473, la quale ha affermato che gli effetti si producono dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza del destinatario, dovendosi applicare il principio di recettizietà ex art. 1335 c.c. («Gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza derivanti dalla domanda di mediazione si producono dal momento in cui la comunicazione della stessa perviene a conoscenza della parte chiamata, dovendosi applicare il principio di recettizietà dell'atto stragiudiziale ex art. 1335 c.c.»). 
Nel caso di specie, la domanda di mediazione è stata depositata il 3 luglio 2024, ma dalla documentazione in atti (comunicazione di attivazione della procedura di mediazione e verbale di mediazione del 30.7.2024) non risulta la prova della data di ricezione della comunicazione da parte dei convenuti, poiché mancano sia le ricevute delle pec (inviate al ### alla ### alle signore ### e ###, sia gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni inviate agli altri componenti del ### presso i rispettivi indirizzi di residenza. 
Si osserva che, ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c., la notifica alle convenute #### e ### quali persone fisiche, avrebbe dovuto essere eseguita, come per gli altri convenuti membri, presso il loro domicilio personale di residenza, e non inviata alla sede del ### Si evidenzia, altresì, che per le convenute #### e ### risultano persino errati i nominativi riportati sia nella domanda di mediazione, sia nell'intestazione del verbale negativo. 
Dall'errata notificazione eseguita presso l'indirizzo pec del ### consegue che nei confronti delle sopra citate convenute la notifica non può dirsi perfezionata, risultando viziata per nullità e inidonea a garantire la regolare instaurazione del contraddittorio. 
La mancata allegazione degli avvisi di ricevimento e le irregolarità nelle notifiche poc'anzi citate impediscono di ritenere provata la conoscenza effettiva della domanda di mediazione per buon esito della notifica per quanto riguarda i componenti del ### o, quantomeno, che la notifica stessa si sia perfezionata nel termine utile per tutti i convenuti (ai fini interruttivi della decadenza).
Quanto invece alla notifica inviata via pec al ### in persona del ### pro tempore, la stessa, pur in assenza di produzione della relativa ricevuta di avvenuta consegna, può ritenersi perfezionata poiché la ricezione si suppone avvenuta nel momento dell'invio della comunicazione, ovvero il 5 luglio 2024, data riportata nella comunicazione di attivazione della procedura di mediazione inviata dall'### è proprio il ### convenuto ad aver prodotto la comunicazione di avvio della procedura notificata, dalla quale si evince la data del 5 luglio 2024. 
Parte attrice sostiene che la prova dell'avvenuta notifica nei termini si possa ricavare per tutti i convenuti dal tenore del verbale di mediazione del 30 luglio 2024, laddove il mediatore attesta che “la domanda e la data del primo incontro sono stati regolarmente comunicati da ### alle parti”. Tale argomentazione non può essere condivisa dal momento che tale dichiarazione risulta generica e non certamente idonea a provare la data di ricezione della comunicazione da parte dei membri del ###. 
In ogni caso, si osserva che l'incontro di mediazione è avvenuto il 30 luglio 2024, mentre la scadenza del termine per impugnare la delibera del ### (notificata il 24 gennaio 2024) ricadeva nel giorno 25 luglio 2024; non può escludersi che le raccomandate siano state ritirate dai destinatari dopo il 25 luglio (pur se entro il 30 luglio), magari perché si è dovuto procedere ad una seconda spedizione per mancata consegna con ritorno al mittente della prima notifica o per altri motivi. Di qui, l'irrilevanza della attestazione del mediatore. 
Pertanto, come per le convenute #### e ### anche per gli altri membri del ###, in assenza di prova certa della data di ricezione della comunicazione di attivazione della mediazione per la mancata allegazione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, non può ritenersi interrotto il termine di decadenza con la comunicazione della domanda di mediazione; conseguentemente, nei confronti di tutti i membri convenuti l'azione proposta il 13 settembre 2024 deve considerarsi tardiva, essendo decorso il termine di sei mesi dalla notifica della delibera.
Il termine di decadenza deve invece ritenersi interrotto per il ### con l'invio tramite pec della domanda di mediazione, avvenuta il 5 luglio 2025.  ### di decadenza va, quindi, rigettata nei confronti del ### in persona della ### pro tempore ### con conseguente necessità di esame nel merito delle domande attoree. 
Sulla mancata presentazione del ricorso interno. 
I convenuti hanno anche eccepito la mancata proposizione del ricorso all'assemblea dei soci ex art. 5 ### sostenendo che l'attrice avrebbe dovuto impugnare la delibera davanti all'organo interno prima di adire il giudice.  ### non è fondata. 
Il ricorso interno non costituisce condizione di procedibilità in senso stretto, ma rimedio endoassociativo facoltativo. La giurisprudenza ha chiarito che la previsione statutaria non può comprimere il diritto di azione ex art. 24 Cost., né introdurre una preclusione non prevista dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2022, n. 9443). 
Inoltre, nel caso concreto, l'attrice ha dimostrato di aver tentato ogni via conciliativa: ha inviato due raccomandate (doc. 2 e 3) per contestare la delibera e chiedere chiarimenti, senza ricevere riscontro; ha attivato la procedura di mediazione (doc. 10), cui i convenuti non hanno partecipato. Tali iniziative evidenziano la volontà di risolvere la controversia in via bonaria e rendono irrilevante la mancata proposizione del ricorso interno. 
Va aggiunto che lo ### (art. 25) prevede il ricorso all'assemblea come possibilità, non come obbligo inderogabile, e che la sua omissione non incide sulla validità dell'azione giudiziale (in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 431, secondo cui le clausole statutarie non possono introdurre condizioni di procedibilità non previste dalla legge).  *** 
Sulla legittimità della delibera ### le eccezioni preliminari e passando all'esame nel merito, ritiene il giudicante che la delibera del ### del 16 gennaio 2024, successivamente ratificata dall'assemblea dei soci il 25 febbraio 2024, non sia conforme alle regole statutarie e ai principi generali di correttezza e buona fede. 
Essa si limita a richiamare genericamente il regolamento interno, senza indicare le ragioni specifiche che hanno giustificato il diniego di rinnovo del tesseramento, né la delibera risulta preceduta da una contestazione formale degli addebiti.  ###. 8 dello ### prescrive che la qualifica di socio si perde “per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo ### per l'adesione all'### o per causa di morte”. In particolare, la sanzione disciplinare dell'esclusione viene prevista dallo ### quale conseguenza del mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'### o, in generale, per effetto dell'assunzione di comportamenti o svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'### e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, anche morale, all'### Al verificarsi di tali circostanze, il medesimo art. 8 impone, quale garanzia minima, la preventiva comunicazione scritta al socio dell'addebito contenente le presunte violazioni e la concessione a quest'ultimo di un termine per controdeduzioni, così da assicurare il diritto di difesa del socio. La mancata osservanza di tali prescrizioni integra una violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della delibera. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la delibera di esclusione o di diniego di rinnovo deve essere motivata e preceduta da un procedimento che consenta al socio di difendersi (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Cass. Civ., Sez. I, 22.3.2022, n. 9443). La compressione del diritto di difesa, oltre a contrastare con le norme statutarie, si pone in evidente violazione dell'art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire e difendersi in giudizio. 
Ne consegue che la delibera impugnata è illegittima e va annullata. 
Accertata l'illegittimità della delibera, la domanda di reintegra proposta dall'attrice deve essere accolta. La qualifica di socio, una volta validamente acquisita, non può essere revocata se non nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dallo ### e dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). 
La reintegrazione costituisce il naturale effetto dell'annullamento della delibera illegittima, in quanto ripristina la situazione giuridica lesa e consente all'attrice di riacquisire i diritti connessi alla partecipazione associativa; tale soluzione è coerente con l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice, una volta accertata la nullità della delibera di esclusione, deve ordinare la reintegra del socio (Cass. Civ., Sez. I, 18.11.2015, n. 23628). 
Pertanto, l'attrice ### deve essere riammessa nel ### con pieno ripristino della sua posizione associativa. 
Sulla domanda di risarcimento danni e di rimborso spese ### sorte merita la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 15.000,00, nonché la richiesta di rimborso delle spese per psicoterapia (€ 480,00) e per la procedura di mediazione (€ 500,00). 
Tali domande non possono essere accolte.  ### il consolidato orientamento delle ### (Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972), il danno non patrimoniale costituisce un dannoconseguenza e richiede la prova rigorosa dell'evento lesivo, del nesso causale tra la condotta imputata e il pregiudizio lamentato e della gravità della lesione, tale da incidere su diritti inviolabili della persona. 
Non è sufficiente la mera illegittimità dell'atto associativo per fondare la pretesa risarcitoria, non potendo il danno ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto dell'accertata violazione. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “la violazione di norme statutarie o regolamentari non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, occorrendo la dimostrazione di un concreto pregiudizio alla persona” (Cass. Civ., Sez. I, 13.1.2021, n. 431; Civ., Sez. I, 22.3.2022, n. 9443). 
Nel caso di specie, la relazione psicologica prodotta dall'attrice (doc. 11) evidenzia uno stato di ansia e turbamento, ma non dimostra in modo univoco che tale condizione sia conseguenza diretta ed esclusiva della delibera impugnata. La giurisprudenza richiede che il danno sia provato “in modo specifico e non meramente presuntivo” (Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2021, n. 29284); inoltre, la stessa Cassazione ha chiarito che “il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in via automatica, ma deve essere allegato e provato nella sua effettività e gravità” (Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9651). 
Perché il danno non patrimoniale sia risarcibile, la lesione deve riguardare diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), come salute, dignità, reputazione. 
Nel caso in esame, non emergono elementi tali da configurare una lesione grave e irreversibile di tali diritti. La Corte ha precisato che “il disagio emotivo o la mera sofferenza interiore, se non accompagnati da una compromissione seria e duratura della vita di relazione, non integrano un danno risarcibile” (Cass. civ., Sez. III, 7 maggio 2021, n. 12174). 
In sintesi, la mera illegittimità della delibera non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento, in assenza di una lesione effettiva e dimostrata di diritti inviolabili. 
Venendo al caso di specie, parte attrice, la quale ha prospettato che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della sua vita relazionale e del suo tempo libero - segnatamente, la rinuncia alle amicizie sorte nell'ambiente, l'impossibilità di consumare i propri pasti nei locali del circolo con il proprio gruppo di amici e di partecipare agli eventi ivi organizzati, il forzoso abbandono del circolo anche da parte del marito, ipovedente, che per solidarietà e mancanza di supporto avrebbe anch'egli interrotto la frequentazione del centro sociale e, in ultimo, un danno alla sua onorabilità e immagine di fronte agli altri soci - tale da incidere sulla sua salute, vita familiare e sociale, non ha, tuttavia, fornito alcuna prova delle suddette circostanze, né in forma documentale, né mediante ricorso alla prova orale, avendo articolato solo due capitoli di prova, peraltro con formulazione generica, su circostanze irrilevanti. 
Tra l'altro, le circostanze allegate dall'attrice sono state tutte oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della difesa dei convenuti, i quali hanno sostanzialmente negato l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la decisione assunta dal ###, così come il fatto che la delibera abbia inciso negativamente sulla vita sociale e relazione di ###
In particolare, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha negato che l'attrice frequentasse quotidianamente il club e che vi consumasse il pranzo o la cena, deducendo che i limiti dei locali non consentono la preparazione dei pasti (v.  paragrafo 5.2 della comparsa di costituzione); ha poi sostenuto che l'attrice aveva al tempo rapporti di amicizia consolidati soltanto con due/tre persone frequentanti il club ### e che già nell'anno precedente all'adozione della delibera (2023) aveva preso parte alle attività organizzate da altri club (v. paragrafo 5.3 della comparsa di costituzione); ha, infine, contestato il preteso danno all'immagine, considerato che le determinazioni dell'assemblea dei soci del 25.2.2024 sono state adottate senza fare riferimento al nome dei soci (v. paragrafo 5.4 della comparsa di costituzione). 
Tali specifiche allegazioni difensive, volte a contestare la circostanza che l'esclusione dal circolo avrebbe determinato un radicale cambiamento della vita relazionale e del tempo libero dell'attrice e una lesione della sua immagine, non sono state, a loro volta, contestate - come era suo onere - dalla parte attrice, la quale si è limitata a ribadire, in modo apodittico, la richiesta risarcitoria, senza, tuttavia, offrire alcuna prova a sostegno dei propri assunti. 
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va, dunque, rigettata. 
Per le stesse ragioni va rigettata la domanda relativa alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per la psicoterapia e per la procedura di mediazione, trattandosi di spese rispetto alle quali non è stata fornita prova del fatto che il relativo esborso sia da porsi in collegamento, in termini eziologici, con la delibera di esclusione dal ### sociale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le spese mediche non possono essere poste a carico della controparte se non è provata la loro indispensabilità e il collegamento diretto con l'evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284; Cass. Civ., Sez. III, 19.4.2018, n. 9651). Analogamente, le spese di mediazione non obbligatoria non sono ripetibili, come affermato da Cass. Civ., Sez. II, 18.2.2020, n. 4060, secondo cui “le spese sostenute per iniziative stragiudiziali non obbligatorie non possono essere poste a carico della controparte” (proprio in merito alle spese di mediazione, Cass. civ., Sez. III, 21.10.2021, n. 29284 ne ha escluso la ripetibilità, quando la procedura non è obbligatoria per legge). 
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese tiene conto dell'esito complessivo della lite e del comportamento processuale delle parti. 
La parziale reciproca soccombenza e il fatto che la proposta conciliativa ex art.  185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 9.6.2025 (che prevedeva la riammissione dell'attrice nel ### a fronte della rinuncia alle restanti domande, con compensazione integrale delle spese) sia stata rifiutata dall'attrice a causa del mancato riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio (v. note di trattazione scritta del 30.6.2025) per un danno, che, in realtà, è rimasto del tutto indimostrato, non avendo parte attrice articolato alcun mezzo di prova idoneo, giustifica la parziale compensazione, nella misura di due terzi delle spese di lite, con condanna del ### al pagamento del residuo terzo, liquidato secondo lo scaglione di riferimento, applicando i minimi sia per la fase istruttoria/trattazione, essendosi svolta solo mediante trattazione scritta, senza assunzione di prove orali, sia per la fase decisionale, svoltasi nelle forme della discussione orale, e i valori medi per le restanti fasi.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione reietta e disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1615/2024 R.G., così provvede: 1. annulla la delibera del 16 gennaio 2024 del ### del ### e, per l'effetto, dispone la riammissione di ### in qualità di socia del ### 2. rigetta le domande di risarcimento danni e di rimborso spese; 3. dichiara tenuto e condanna il convenuto ### alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di due terzi, si liquidano per la residua quota di un terzo in € 1.129,00 per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA come per legge, e in € 79,00 per esborsi.
Così deciso in ### il ###

causa n. 1615/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rosaria Pietropaolo

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9140/2025 del 10-12-2025

... evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del ### del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla ### la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI - ### Il Giudice Unico di Napoli, ### in funzione di Giudice del ### alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data ###, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 19773/2025 ### nata a ### de' #### il ### (C.F.  ###) e residente ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### (C.F. ###), del ### di Napoli, elettivamente domiciliat ###Napoli ### alla ### n. 215. 
RICORRENTE E MINISTERO DEL###, in persona del ### pro tempore, con sede in ### al ### 76 (C.F. ###), pec: ### difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, pec: ### RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo di non aver percepito l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, per gli incarichi di supplenza annuale di cui era stata destinataria. 
In particolare, la parte ricorrente richiedeva il suddetto beneficio per l'a. s. 2024/2025. 
Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per l'anno scolastico, 2024/2025 e conseguentemente condannare il Ministero dell'### al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### 107/2015, per l' anno scolastico, 2024/2025 condannare il Ministero dell'### al pagamento della somma di €500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il Ministero dell'### in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore dell'Avv.to ### quale anticipatario anche delle spese. 
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte resistente. 
All'udienza del 9.12.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza. 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente.
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass. 22461/2015 del 4.11.2015). 
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, come già espresso in altre sentenze di questo Tribunale cui questo giudice ritiene di uniformarsi, nei limiti di quanto segue. 
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza della domanda formulata.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121».  ###.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il ### ha quindi confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno. 
La normativa suddetta impone al Ministero dell'### un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre - come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017). 
La ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato di durata annuale, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinata allo sviluppo delle competenze professionali. 
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del ### del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. 
Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla ### la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la ###, la quale è ### tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A ### presso il Ministero …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).  47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”. 
Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della ### la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario. 
Del resto, l'art. 63 del ### del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del ### del ### del 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”. 
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. 
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L.  107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.  124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  ### i ### di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui. ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art.  1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. 
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il ###, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. 
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. 
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  12.2 ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. 
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. 
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) …4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica…”. 
La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ha osservato che “nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. il pagamento “di scopo” di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. La domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)… ### alla decorrenza, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.  124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. 
Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenza annuale per l'anno scolastico dedotto in ricorso, dal momento che gli incarichi di supplenza risultano conferiti in conformità alle tipologie di supplenze di cui all'art. 4, 1 e 2° comma della legge n. 124/1999, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (cfr. punto 7.6 dei motivi e n.1 dei principi di diritto). 
Invero, dai contratti depositati risulta che la ricorrente è stata destinataria di incarichi di supplenza temporanea, susseguitisi per l'intero anno scolastico 2024/2025, senza soluzione di continuità, ad orario pieno, su stessa classe di concorso, presso la medesima sede, fino al 31.8.2025. Si ritiene, pertanto, che la sua posizione sia del tutto comparabile a quella dei docenti assunti con incarichi fino al termine delle attività didattiche.
Inoltre, al momento della decisione, la parte ricorrente risulta interna al sistema scolastico, avendo dedotto e provato di essere stata immessa in ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, circostanza idonea a concretizzare l'interesse al conseguimento del beneficio de quo. 
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con condanna del M.I.U.R. all'assegnazione della carta docente in favore di ### per l'anno scolastico 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. 
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. 
Le spese di lite, attesa la serialità della questione, si compensano per la metà, seguendo la soccombenza per la restante parte, con attribuzione al difensore antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice del ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna il Ministero dell'### e del ### all'assegnazione della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, in favore di: - ### per l'anno scolastico 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. - Compensa per la metà le spese di lite, condannando il Ministero al pagamento della restante parte in favore della ricorrente, che liquida in € 900,00, oltre ### e rimborso generale come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. 
Si comunichi. 
Napoli, 9.12.2025 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 19773/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mazzocca Maria Pia

M
4

Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 560/2024 del 02-08-2024

... giuridicamente il potere di accertare, valutare e sanzione le violazioni contestate è la ### del ### e non la ### di ### come illegittimamente operato da parte di quest'ultima con il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 20.12.2007, con il quale era stato contestato al trasgressore la sanzione di cui all'art. 20 e 21, comma 1 D.P.R. 1124/65, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06, a cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 prot. n. 3708, annullata in autotutela, non essendo la ### di ### ritenuta soggetto legittimato a comminare sanzioni (cfr. provvedimento di annullamento del 17.04.2013 allegato da parte opponente). Passando al merito della controversia, giova ricordare che in relazione alla natura del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative “l'amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatti integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre, compete all'opponente, che assume formalmente la veste di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Unica Sezione Civile Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, Dott.ssa ### rilevato che l'udienza originariamente fissata per il ### è stata sostituita, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. 20.05.2024, dal deposito di note scritte; viste le note di trattazione depositate da entrambe le parti, le quali hanno precisato le conclusioni insistendo nelle proprie domande, deduzioni ed eccezioni; pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1638/2014 R.G., promossa da ### (c.f. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in ####, ###. Manzoni n. 24, giusta procura in atti; -opponente contro ### del ### già ### del ### di ### in persona del Dirigente pro tempore, Dott. ### rappresentato e difeso dal funzionario Dott. ###, ed elettivamente domiciliato presso la sede ###### alla ### n. 29/B, giusta delega in atti; -opposto
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 ed ex art. 6 Dlgs 150/2011. *** 
Con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. L. 689/91 regolarmente depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di seguito indicate, notificate in data ###, emesse dalla ### del ### - già ### del ### di ### -, con le quali gli è stato ingiunto il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: - Ordinanza ingiunzione n. 14/0774 del 27.10.2014 prot. n. 2598 relativa all'illecito 09/1961, di euro 333,32, oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 bis, comma II legge 28.11.1996 n. 608, per “non aver inviato alla ### competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. A far data dall'1/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0775 del 27.10.2014 prot. n. 2597 relativa all'illecito 09/1962, di euro 9.650,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, così come modificato dall'art.  36 bis, comma 7 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con mod. legge 4 agosto 2006+, n. 248, “per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria”; - Ordinanza ingiunzione n. 14/0776 del 27.10.2017 prot. n. 2599 relativa all'illecito 09/1963, di euro 8.000,00 oltre euro 7,20 per notifica, a titolo di sanzione amministrativa per violazione di cui all'art. 20, comma 1, punti 1) e 2) del D.P.R.  30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06 “per non aver istituito i libri matricola e paga”, il tutto per la somma complessiva di euro 17.983,32, oltre euro 21,60 per spese di notifica. 
A fondamento dell'opposizione, l'odierno opponente, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione delle ordinanze opposte, eccepiva l'illegittimità di quest'ultime per intervenuta decadenza del diritto dell'opposta alla riscossione delle sanzioni amministrative oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte per intervenuta prescrizione di cui all'art. 28 della ### 689/81, in quanto le predette ordinanze risulterebbero notificate all'opponente oltre il termine di cinque anni decorrente dal giorno delle violazioni commesse, precisamente dall'accesso ispettivo operato dalla ### di ### in data ###. Altresì, eccepiva l'incompetenza dell'organo accertato della ### di ### di comminare sanzioni al momento dell'accesso ispettivo, come si evince dal provvedimento di annullamento prot. n. 1197 del 17.04.2013, con il quale la ### del ### di ### aveva annullato l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 - con la quale era stata contestata a ### la violazione di cui all'art. 21, comma 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, correlato con l'art.  1, comma 1178 della legge 296/06 “per non avere esibito, nel luogo in sui si esegue il lavoro, i libri matricola e paga agli organi di vigilanza (quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolare costituzione del rapporto di lavoro)” - ordinanza oggetto di opposizione ex art. 22 e ss. l.  689/81 e succ. mod. dinanzi al Tribunale di ### giudizio conclusosi con sentenza n. 117/2014, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto opposto (cfr. allegato). Nel merito, invece, l'opponente contestava la legittimità delle ordinanze opposte poiché, in qualità di soggetto iscritto all'### delle ### presso la C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, non aveva alcun obbligo di tenuta dei libri matricola e paga, né tantomeno aveva alcun obbligo di tenuta dei libri né di effettuare alcuna comunicazione per assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, poiché i suoi fratelli non avevano mai svolto attività lavorativa subordina o autonoma riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 9 bis, comma 2 della legge 608/96, mod. dall'art. 1, comma 80 legge 296/06, presso la sua ditta.
Al riguardo, ### evidenziava, così come emerge anche dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai fratelli, ### e ### ai militari, di avere prestato esclusivamente attività di natura occasionale, per qualche ora nelle giornate di sabato mattina - quando maggiore era la richiesta di autovettura da lavare presso l'autolavaggio dell'opponente - e ciò a titolo di mutuo aiuto senza corresponsione di alcun compenso. Ad ogni modo, tale circostanza troverebbe conferma nella costituzione dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c. e art. 9 legge 576/75 - avente ad oggetto attività artigiana di autolavaggio - con decorrenza dal 01.01.2008, come documentata dalla scrittura privata autenticata del 28.12.2007, Rep. n. 45045, notaio ### di ### registrata a ### il ### al n. 3846 (cfr. allegato 8). 
In conclusione, l'opponente - previa istanza di sospensione dell'esecutività delle ordinanze opposte - insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare illegittime ed annullare le ordinanze ingiunzione n. 14/0774 prot. n. 2598 del 27.10.2014, n. 1470775 prot. n. 2597 del 27.10.2014 e n. 14/0776 prot. n. 2599 del 27.10.2014, qui impugnate, per tutti i motivi espressi in premessa; in subordine e senza recesso della superiore richiesta, accogliere l'opposizione ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 150/2011 per l'assenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente; condannare la ### del ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente opponente, disponendone la distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”. 
Con ordinanza del 10.03.2015, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti e la causa veniva rinviata per la comparizione delle parti all'udienza già fissata del 02.07.2015. 
All'udienza del 02.07.2015, parte opponente contestava la legittimità della costituzione della ### del ### in assenza di espressa delega da parte dell'Avvocatura dello Stato e domandava l'estromissione del fascicolo di parte depositato.  ### del ### di ### si costituiva in giudizio in data ###, depositando il proprio fascicolo di parte unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 D.l.gs. n. 150/2011, e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto destituita di ogni fondamento. 
La causa veniva istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prova testimoniale.  *** 
Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'opponente alla prima udienza del 02.07.2015, fissata per la comparizione delle parti, relativa alla legittimità della costituzione della ### del ### di ### - eccezione che potrebbe ritenersi implicitamente rinunciata per mancata sua reiterazione nei successivi scritti difensivi - si ricorda che, l'art. 6, comma IX, del D.lgs. n. 150/2011 prevede espressamente che “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. ###à che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati […]”. Tale disposizione si riferisce a qualsiasi giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e la facoltà di stare in giudizio personalmente nel primo grado del giudizio può essere esercitata mediante delega interna ad un funzionario della stessa amministrazione che ha emesso l'atto impugnato. 
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, la ### del ### di ### deve considerarsi ritualmente costituita, nel presente giudizio, per il tramite del funzionario, Dott. ###, appositamente delegato dal Dirigente del ### Dott. ### come da delega in atti. 
Nel merito, l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi e nei limiti che seguono. 
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative, emesse da parte dell'### del ### di ### per le violazioni indicate nelle singole ordinanze ingiunzione opposte, ove trova applicazione la disciplina generale prevista dalla legge n. 689/81, e il rito di cui all'art. 6 D.lgs. 150/2011. 
Giova preliminarmente evidenziare che l'irrogazione della sanzione amministrativa rappresenta la conseguenza di un procedimento amministrativo, il cui oggetto è rappresentato dalla verifica del rispetto della normativa posta a presidio della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti di lavoro. La sanzione viene irrogata mediante una procedura composta e disciplinata da varie fonti, tra cui il D.lgs. n. 124/04 e soprattutto la legge n. 689/81. 
Quanto al dedotto mancato rispetto del termine di cui all'art. 28 della legge 689/81 secondo il quale “il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. ### della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”, da tale disposizione - in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/81 - deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di cinque anni decorrenti appunto dal giorno in cui la violazione è stata commessa.  ### un consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della potestà sanzionatoria, è idoneo a costituire in more il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (Cass. Sez. II, ord. n. 787/2022; Cass. Civ. Sez. II, n. 28238/2008; Cass. Civ. Sez. II, 1081/2007). Ed ancora, “la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'### alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. Civ. Sez. V, n. 14886/2016). 
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorrente dalla commissione della violazione - avvenuta in data ### - risulta essere stato interrotto, prima, dalla notifica del processo verbale di constatazione del 20.12.2007 (consegnato al trasgressore in pari data, come risulta dall'allegato n. 2 di parte opposta) e, dopo, dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti del 18.11.2009 emesso dall'### del ### di ### e notificato in data ###. 
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta, atteso che dalla notifica del verbale conclusivo degli accertamenti e notifica degli illeciti avvenuta in data ### (cfr. allegato 3 di parte opposta) alla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte avvenute tutte in data ### (cfr. allegati 5, 6 e 7 di parte opposta) - non essendo intervenuto altro atto interruttivo - non è decorso il termine di prescrizione quinquennale. 
Per ciò che attiene all'eccezione di incompetenza della ### di ### al momento dell'accesso ispettivo, la stessa deve essere rigettata. 
Dalla documentazione prodotta dall'opposta, si evince che la segnalazione delle violazioni oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte traggono origine da un'indagine eseguita dalla ### di ### in materia di assolvimento degli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e legge n. 4/1929, iniziata in data ### - giorno dell'accesso ispettivo presso la ditta individuale “### Salvatore” - e terminata il ### con conseguente redazione del processo verbale di constatazione, il cui esito è stato prontamente comunicato agli uffici, ##### del ### di ### e ### delle ### - ciascuno per le rispettive competenze - in data ### prot. n. 10494/8217 (cfr. allegato 2 di parte opposta). 
Il processo verbale di constatazione (### - a differenza del processo verbale di accertamento con contestazione e notificazione di illecito amministrativo - contiene una cronologia delle operazioni di verifica effettuate dall'### finanziaria - ovvero la ### di ### -, esso è un atto endoprocedimentale, non automaticamente impugnabile dinanzi agli organi giurisdizionali, che si inserisce nell'iter delle operazioni di accertamento e, come tale, non è idoneo ad incidere sulla posizione del contribuente e assume un valore probatorio in ordine a tutti i fatti emersi e ai documenti reperiti nel corso delle operazioni di verifica.  ###à che ha giuridicamente il potere di accertare, valutare e sanzione le violazioni contestate è la ### del ### e non la ### di ### come illegittimamente operato da parte di quest'ultima con il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 20.12.2007, con il quale era stato contestato al trasgressore la sanzione di cui all'art. 20 e 21, comma 1 D.P.R. 1124/65, correlato con l'art. 1, comma 1178 della legge 296/06, a cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione 09/0997 dell'11.02.2010 prot. n. 3708, annullata in autotutela, non essendo la ### di ### ritenuta soggetto legittimato a comminare sanzioni (cfr. provvedimento di annullamento del 17.04.2013 allegato da parte opponente).
Passando al merito della controversia, giova ricordare che in relazione alla natura del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative “l'amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatti integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre, compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, le prove dei fatti impeditivi od estintivi. Con l'ulteriore precisione che l'### può avvalersi di presunzioni (essendo anche questi mezzi di prova dei fatti giuridici), che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (Cass. Civ. Sez. VI - II, ord.  4424/2018; Cass. Civ. Sez. II, n. 5122/2011; Cass. Civ. Sez. II, n. 17615/2007). 
Dall'esame delle difese, della documentazione allegata in atti e dell'attività istruttoria espletata, ritiene codesto ### che non è stato assolto l'onere probatorio gravante sull'### A fondamento della propria pretesa sanzionatoria, la ### del ### di ### ha posto gli accertamenti operati dalla ### di ### in sede di accesso ispettivo presso la ditta individuale di ### di cui al verbale di accertamento prot. n. 10494/8217 del 21.12.2007 e i verbali, ad esso allegati, contenenti le dichiarazioni rilasciate da ### e ### quali fratelli dell'opponente, senza esplicare ulteriore attività accertativa al riguardo. 
Il verbale contenente le dichiarazioni rese dai sigg. ### e ### è composto da una parte preimpostata, debitamente compilata sulla base delle informazioni assunte dal personale ispettivo e da una parte ove vengono riportate le dichiarazioni rese dagli stessi.  ### quanto prospettato dall'### sarebbe emerso che ### e ### avrebbero prestato la loro attività lavorativa, come lavoratori dipendenti - rispettivamente con inizio dal 01.07.2007 e dal 01.01.2007 sino al giorno dell'ispezione - nelle giornate di sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, percependo una retribuzione mensile di euro 150,00, ricevendo ordini, direttive e di essere sottoposti al potere disciplinare di ### di non essere stati regolarizzati, né di aver ricevuto la busta paga e lettera d'assunzione, di utilizzare l'attrezzatura del fratello. 
Dinanzi il personale ispettivo, ### ha dichiarato: “Ho iniziato nel mese di luglio 2007 ad aiutare, occasionalmente e solo il sabato, mio fratello ### ad effettuare i lavaggi delle autovetture. Non ho altro da aggiungere”, invece, ### ha dichiarato: “Ho lavorato occasionalmente nei sabati, non tutte le volte, da gennaio 2007 fino a questo periodo, per conto di mio fratello a cui ho dato una mano”. 
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio sulla valenza probatoria dei verbali di accertamento, secondo il quale “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziale (al pari di quelli redatti da altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. Civ. SS.UU. n. 17355/09; Cass. Civ. SSUU 12545/92). 
Per ciò che concerne la veridicità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. Sez. Lav., n. 6110/98, Cass. Sez. Lav., n. 3973/98, 6847/87; cfr. Trib. ### Civ., n. 2829/2023). Ed ancora, l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare ai fini probatori devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cass. Sez. Lav., n. 9963/2002). Infatti, “le dichiarazioni provenienti da terzi - quali i lavoratori - rese agli organi ispettivi, costituiscono un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. Sez. Lav. n. 9251/2010). 
Quanto rappresentato dall'### non ha trovato conferma nell'istruttoria espletata nel presente giudizio. 
Difatti, dall'escussione dei testi #### e ### - quest'ultima moglie di ### - le cui dichiarazioni sono risultate lineari e prive di contraddizioni, è chiaramente emerso che l'attività prestata da ### e ### consisteva nell'aiutare il fratello, ### nel lavaggio delle autovetture per un paio di ore nelle giornate del sabato mattina - non tutti i sabati del mese - in maniera gratuita e saltuaria, non potendo costituire la presunta corresponsione di euro 150,00 mensili quale retribuzione agli stessi spettanti per l'attività svolta, ma soltanto un piccolo rimborso spese. 
In virtù della preesistenza di una collaborazione familiare, in data ### ( allegato di parte opponente), veniva istituita l'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. tra #### e ### con suddivisione delle quote di partecipazione agli utili tenuto conto della quantità e qualità del lavoro prestato e da prestare all'interno dell'impresa familiare, non essendo configurabile - rispetto al titolare dell'impresa - un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o altro diverso rapporto giuridico, se non quello della collaborazione familiare. 
Di contro, l'opposta si è limitata a produrre in giudizio il processo verbale di constatazione e i verbali contenenti le dichiarazioni sopra menzionate, senza rafforzare le proprie deduzioni con ulteriori elementi idonei a dimostrare i requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione gerarchica tra ### quale presunto datore di lavoro, e ### e ### quali presunti dipendenti ### la natura dell'attività lavorativa prestata da ### e ### quali collaboratori familiari dell'opponente nell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. istituita poi a far data dal 01.01.2008, per ciò che concerne la tenuta dei libri matricola e paga, l'opponente ritiene, da una parte, di non avere alcun obbligo di tenuta poiché essendo titolare di un'azienda individuale artigiana, quindi come tale è soggetto esonerato da tale obbligo, e dall'altra parte, di non aver mai instaurato alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con i propri fratelli - ### e ### - i quali avrebbero prestato occasionalmente la propria attività per alcune ore nelle giornate del sabato al solo fine di aiutare il fratello quando maggiore era la richiesta di lavaggio di autovetture, senza alcuna corresponsione di compenso, se non solo un rimborso spese. 
Prima dell'istituzione del libro unico del lavoro - avvenuta con il D.L. n. 112/2008 - i datori di lavoro, committenti e assicuranti erano tenuti all'istituzione, compilazione, tenuta e conservazione dei libri matricola e paga. ### dei soggetti esonerati da tale obbligo era tassativo e comprendeva: i datori di lavoro titolari di aziende individuali artigiane che svolgevano la loro attività da soli, cioè senza l'impiego di lavoratori dipendenti o collaboratori familiari (si precisa che l'obbligo di tenuta dei libri paga e matricola non si applicava agli artigiani quali soggetti assicurati di cui all'art. 4 n. 3 del D.P.R. 1124/64 “gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese”); soci e familiari coadiuvanti di impresa artigiana a condizione che l'azienda artigiana non occupava dipendenti (come previsto dalla circolare n. 70 del 22.07.1997, con la quale l'### estendeva l'esonero dalla iscrizione sui libri paga e matricola - già previsto per il solo titolare - anche per i soci e familiari del datore di lavoro); i soggetti che si avvalevano dell'elaborazione e conservazione dei dati su supporti informatici, come previsto dalla ### n. 33/2003 del Ministero del ### e delle ###; le imprese italiane con lavoratori italiani operanti presso sedi ubicate all'estero (vedasi ### n. 5306/1991 del Ministero del ### e le pubbliche amministrazioni che provvedevano alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli paga. 
Dunque, da una parte, l'opponente risulta essere titolare di una impresa artigiana, iscritta alla C.C.I.A.A. di ### al n. 258619 con p.iva ###, circostanza riscontrabile nella visura camerale allegata dall'opposta del 26.01.2015 (cfr. allegato 4 di parte opposta), ove si rileva la data di iscrizione dell'impresa artigiana - piccolo imprenditore (sezione speciale) a far data dal 18.07.2001, e per tale circostanza, lo stesso non è soggetto obbligato alla tenuta dei libri matricola e paga; dall'altra, stante il mancato svolgimento di attività subordinata od autonoma da parte dei fratelli dell'opponente, ### e ### non ricorrono i presupposti per un tale obbligo in capo all'opponente. 
In conclusione, alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'### opposta, sulla quale grava appunto l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi integranti le violazioni contestate e la loro imputabilità all'opponente. 
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è accolta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e parte opposta dovrà rifondere a favore dell'### (essendo parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) le spese del presente giudizio, che verranno liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessiva della causa, dell'attività effettivamente espletata, secondo i parametri medi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa: - annulla le ordinanze ingiunzione impugnate per le motivazioni sopra esposte; - condanna parte opposta, alla refusione in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il 31 luglio 2024 

IL GIUDICE
Dott.ssa


causa n. 1638/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Oriana Calvo

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 428/2026 del 08-01-2026

... rilevat o dalla se ntenza impugnata, è acquisito che la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 legge n. 47/1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trovi applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anch e a que lli con efficacia obb ligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40 co. 2 della medesima legge, in caso di immobili costruiti prima del 1°-9-1967, o il 13 rilascio dell a concessione in sanatoria p ossono intervenire successivamente al contratto preliminare (Cass. Sez. 2 7-3-2019 6685; Cass. Sez. 3 21-9-2017 n. 21942). Ciò ulteriormente conferma che gli argomenti della parte ricorrente, se e in quanto volti a sostenere l'inadempimento del promittente venditore per il fatto di av ere promesso in vendita un immobile affetto da abuso, non possono essere in alcun modo apprezzati; dal momento in cui è stato escluso in fatto dal giudice di merito, con pronuncia che resiste in questa sede, un qualche deficit informativo in capo al promittente venditore, il dato della promessa in vendita di immobile affetto da abuso, (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso n. 10487/2021 R.G. proposto da: #### rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### - ricorrenti - contro ###### rappresentati e difesi dall'avv. ### - controricorrenti - avverso la senten za n.479/2021 della Corte d'Appello d i Napoli, depositata il ###. 
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27-11- 2025 dal consigliere ### udito il ### nella persona della dott. ### la quale ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo limitatamente alla quantificazione della caparra confirmatoria; udito l'avv. ### per i ricorrenti. 
OGGETTO: contratto preliminare di compravendita di immobile RG. 10487/2021 P.U. 27-11-2025 ### 1. ### ha convenuto avanti il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di #### deducendo che aveva sott oscritto il ###, presso agenzia imm obiliare affiliata ### proposta di acquisto di unità immobiliari site in ### di ### descritte nella proposta, e cinque giorni dopo aveva stipulato il contratt o preliminare di compravend ita; con scrit tura privata integ rativa del 28-2-2007 le parti avevan o concordato di differire al 30-4-2007 la stipula del contratto definitivo inizialmente fissata per il ### e tale impegno era stato poi “nuovamente differito a data da fissarsi”, in quanto il rogito sarebbe dovuto avvenire “entro l'erogazione de l mutuo fondiario” a favore del pro missario acquirente; egli era stato immesso nella detenzione dell'immobile e aveva corrisposto caparra confirmatoria e acconti per ### 430.000,00, a fronte del prezzo pattuito in ### 1.130.000,00. Ha anche dichiarato di avere appreso dalla relazione preliminare del 16-10-2007, redatta ai fini dell'istruzione della pratica per la concessione del mutuo, che il fabbricato promesso in vendita era stato realizzato in violazione della disciplina urbanistica e non era stato condonato; perciò ha chiesto la sospensione, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., delle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare fino alla definizione della pratica di condono. 
Si è costituito il convenuto ### chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della moglie dell'attore, ### con la quale l'attore era in regime di comunione dei beni; ha contestato le d eduzioni dell'attore e ha chiesto che il contratt o preliminare e gli accordi successivi fossero dich iarati risolti p er inadempimento del promissario acquirente, e che l'attore fosse condannato al rilascio degli immobili e al risarcimento dei danni per il possesso illegittima mente mantenuto; ha chiesto, altre sì, di essere autorizzato a trattenere la caparra. Co n la stessa comparsa è 3 intervenuta volontariamente ### o ### sorella del promittente venditore e proprietaria dell'area di circa mq. 180 compresa nel pre liminare, dando atto della propria disponibilità al trasferimento della proprietà di quell'area all'attore e associandosi per il resto alle domande riconvenzionali del convenuto. 
Costituitasi anche la chiamata in causa ### nella prima memoria ex art. 183 co.6 cod. proc. civ. l'attore ha dichiarato di avere saputo, a seguito di accesso agli atti del Comune di ### di ### che la domanda di condono edilizio non era stata coltivata con il deposito dei documenti richiesti dal Comune e doveva considerarsi improcedibile, con conseguente “assoluta incomme rciabilità” dell'immobile oggetto del contratto preliminare; ha dichiarato perciò di esercitare il diritto di recedere dal contratto ex art. 1385 co. 2 cod.  e ha chiesto che il convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore del doppio della caparra. 
Con sentenza n. 8853/2015 depositata il ###, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda principale in quanto tardivamente proposta e ha rigettato le domande riconvenzionali.  ### ha proposto appello principale, ### e ### hanno proposto appello incidentale, ha proposto appello incidentale an che ### è intervenuta volontariamente ### mogli e di ### no ### in quanto divenuta proprietaria del complesso immobiliare, con eccezione dell'area di proprietà di ### in forza di atto del 7-10-2011, associandosi alla posizione del marito. 
Con sentenza n. 479/2021 dep ositata il 9 -2-2021, la Corte d'appello di Napoli, per quant o ancora interessa nel giudizio d i legittimità, dopo avere dichiarato l'ammissibilità dell'intervento di ### qual ificato come intervento del successore nel diritto controverso, ha dich iarato ammissibile la modifica della 4 domanda eseguita in primo grado da ### Procedendo perciò a esaminare qu anto contestato dal p romissario acquirente e premesso che il contratto preliminare non poteva ritenersi nullo per il fatto di avere a oggetto complesso immobiliare irregolare dal punto di vista urbanistico, la Corte d'appello ha rilevato che dalla lettura del contratto preliminare stipulato il ### risultava che il promittente venditore aveva reso not e al promissario acq uirente le irregolarità urbanistiche dell'immobile e non aveva assun to alcun impe gno di regolarizzare gli immobili prima della stipula del contratto definitivo; ha aggiunto che il mancato rilascio della concessione edilizia in sanatoria non impediva la valida stipula del contratto definitivo, perché ai sensi dell'art. 40 co. 2 legge n. 47/1985 era sufficiente l'allegazione della domanda d i condono munita degli estremi dell'avv enuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione. La Corte d'appello ha rigettato anche la tesi del promissario acquirente secondo la quale gli immobili promessi in vendita non erano commerciabili alla data fissata per la conclusione del contratto definitivo e ciò perché non vi era alcun provvedimento di rigetto della domanda d i concessione edil izia in sanatoria, ma vi erano le richieste di inte grazione della documentazione di data 21-11-1994 e 18-1-1999, la seconda delle quali contenent e avvertimento che ai sensi dell'art. 39 co. 4 legge 724/1994 la manc ata presentazione della docum entazione avrebbe comportato l'improcedibilità della domanda; ha, inoltre, rilevato che sulla pratica di condono si era for mato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 39 co. 4 legge n. 724/1994, in quanto la prima richiesta di integrazione della documentazione successiva alla data di entrata in vigore di quella legge era del 18-1-1999, allorché era già ampiamente decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio assenso. Il giudice di secondo grado ha anche considerato che ### aveva depositato copia della concessione edilizia in sanatoria rilasciata 5 il ### e dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata il 18-12- 2012, atti amminist rativi che dimost ravano che le irrego larità urbanistiche erano suscettibili di sanatoria ed eviden ziavano l'attendibilità del parere pro veritate espresso il ### dal notaio ### Di seguito ha esaminato la tesi del promissario acquirente, secondo la quale la stipula del contratto definitivo era stata subordinata all'erogazione in suo favore di mutuo fondiario, escludendo che le parti avessero previsto una condizione sospensiva che subordinass e l'efficacia del contratto alla concessione del mutuo e rilevando che, in ogni caso, nell a scrittura integrat iva del 28-2-2007 i contraenti avevano fissato la nuova da ta del ro gito senza più fare alcun riferimento alla concessione del mutuo. Dichiarato che non potevano essere presi in conside razione gli inadempiment i attribuiti a l promittente venditore dopo la maturazione de l termine delle preclusioni assertive e probatorie e in particolare quelli relat ivi alla mancata cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ha anche rilevato che era stata documen tata la cancellazion e dell'ipoteca e del pignoramento; ha aggiunto che eventuali inesattezze contenute nella proposta di acquisto sottoscritta da ### il ### dovevano ritenersi emendate dalla successiva stipula del preliminare e comunque non vi era in quella proposta la sottoscrizione del promittente venditore che lo impegnasse, per cui della correttezza delle informazioni contenute in q uella proposta poteva rispondere solo l'agente immobiliare. 
Procedendo a esaminare la domanda del promittente venditore, la sentenza ha considerato che il promissario acquirente aveva eseguito il pagamento delle prime quattro rate per ### 430.000,00, ma era stato inadempiente al pagamento della quinta rata avente a oggetto la cospicua somma di ### 500.000,00 entro il ###, perché ne aveva pagato solo una parte e, nonostante ne avesse l'obbligo, alla 6 data di inst aurazione del giudizio del 4-11-2007 non aveva an cora fissato l'appuntamento avanti al notaio per il rogito; ha dichiarato che l'inadempimento era grave, sia per la notevole entità della somma non pagata corrispondente a più del 35% del prezzo, sia per il lungo tempo trascorso, sia per il fatto che in atte sa del rog ito il promissario acquirente era stato immesso nel possesso d egli immobili. Quindi, considerato che il promittente venditore, seppure avesse formalmente proposto domanda di risoluzione per inadempimento, aveva chiesto fin dall'atto introduttivo di essere autorizzato a trattenere la caparra confirmatoria e aveva formulato domanda di risarcimento dei danni diversi da quelli derivanti d all'inadempimento, ha dich iarato che la domanda doveva essere riqualificata ex art. 1385 co.2 cod. civ. e ha riconosciuto il diritto del promittente venditore di trattenere la somma percepita a titolo di caparra ammontante a ### 430.000,00.   In ordine al risarcimento del danno per illegittima detenzione, la sentenza ha dichiarato che la relat iva domanda del prom ittente venditore doveva essere accolta anche a fronte del riconoscimento del suo diritto a trattenere la caparra; ha riconosciu to l'importo complessivo di ### 37.338,00, sulla base del valore locativo mensile determinato dal c.t.u., considerato il periodo di trentacinque mesi di occupazione illegittima decorrente da gen naio 2008, data di proposizione della domanda, fino a novembre 2010, data in cui il promissario acquirente e la moglie si erano trasferiti altrove.  2. Avverso la sentenza ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.  ### ha resistito con controricorso. Con distinto controricorso di med esimo contenuto hanno resistito ### e ### Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 27-11-2025 e nei termini di cui all'art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico 7 Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativa la parte ricorrente.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, in considerazione delle modalità di redazione del ricorso, si impone il richiamo al principio, enunciato dalle ### secondo il quale il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giud ice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in m aniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod.  proc. civ.; con la conseguenza che l'inosservanza di tali doveri può condurre a declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, quando si risolva in una esposizione oscura dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod.  proc. civ. (Cass., Sez. U, 30-11-2021 n. ###). Nella fattispecie il ricorso non ha mancanze nell'esposizione dei fatti di causa, ma risulta talvolta carente di chiarezza nell'esposizione dei motivi di impugnazione, in alcuni casi per la mancanz a dei ne cessari collegamenti tra la lunga serie di disposizioni indicate nelle intitolazioni e le argomentazioni svolte nel corpo dei motivi, in altri casi per la successione di affermazioni prive, in vari punti, di esplicitazione dei nessi logici. Ciò comporta che si procederà alla disamina dei singoli motivi e delle dedu zioni dei ricorrenti nei limiti di quanto è dato comprendere.  2. Il primo motivo di ricorso (da pag. 17 a pag. 46 del ricorso) è intitolato “violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., degli artt. 8 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1385 c.c., degli artt. 1453 e segg. c.c., degli artt. 1321 e segg. c.c., dell'art. 2702 c.c., degli artt. 1362 e segg. c.c., dell'art. 1329 c.c., degli artt . 2732 e segg. c.c., dell'art. 1351 dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1176, della legge 28.2.1985 n. 47, della legge 23.12.1994 n. 724 (in particolare del relativo art. 39), della legge 7.8.1990 n .241 e del d.lgs. n. 206/2005; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti; in relazione all'art. 360 c.p.c. n n. 3 e 5” e con esso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata pe r avere rigettato la loro domanda volta a dichiarare la legittimità del recesso dal contratto preliminare e volta a ottenere la restituzione del doppio della caparra. Per quanto è dato comprendere, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto l'inadempimento d el prom issario acquirente facendo riferimento alle pattuizioni di cui alla scrittura privata dal 28-6-2006 e alla conseguente ritenuta sua conoscenza delle condizioni urbanistiche dell'immobile, omettendo di esaminare il contenuto del preliminare di vendita concluso nella stessa da ta del 28-6-2006 in forza di sottoscrizione di “proposta d'acquisto immobiliare”, nella quale si dava atto che il villino era conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente. Quindi non poteva ritenersi che il promissario acquirente fosse stato informato e avesse avuto piena conoscenza delle problematiche urbanistiche relative all'immobile, come ha ritenuto la sentenza impugnata. Aggiungono che non vi era prova -che spettav a al promittente venditore forniredella consegna al promissario acquirente dell'atto di provenienza dell'immobile, dal quale sarebbe stato possibile ricavare la natura abusiva dell'immobile; ad avviso dei ricorrenti la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il criterio di cui all'art. 1370 cod. civ., preferendo in caso di dubbio la clausola più favorevole al promissario acquirente contenuta nel contratto preliminare di cui al “modulo Tecnocasa”. Rilevano, altresì, che seppure fosse stata fornita 9 la prova della consegna dell'atto di provenienza, da detto atto sarebbe emersa solo l'esistenza di una domanda di condono edilizio e non già che tale domanda era divenuta improcedibile per mancata integrazione documentale; lamentano che tale sopravvenuta improcedibilità della domanda di condono era stata taciuta nei contratti preliminari ed evidenziano che, stante all'epoca anche la mancata richiesta dei pareri ex art. 32 legge 28-2-1985 n. 47, necessari in quanto si trattava di abuso in zona sottoposta a vincoli paesaggistici, l'immobile promesso in vendita era assolutamente “incommerciabile”, essendo irrilevante la concessione in sanatoria, successiva di oltre sei anni alla stipulazione del preliminare. Osservano che, nel contempo, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il promissario acquirente aveva sempre offerto la propria prestazione, che aveva legittimamente sospeso ex art. 1460 cod. civ., oltre ad avere offerto in primo grado un accordo, mentre la controparte era sempre stata in mala fede, tanto che aveva eseguito la cessione gratuita de ll'immobile a favore d ella moglie, oggetto di revocatoria. Aggiungono che la sente nza imp ugnata, nell'esaminare la proposta di acquisto del 23-6-2006 e nell'escludere che la stessa fosse fonte di responsabilità per il promittente venditore, ha omesso di esaminare la successiva proposta del 28-6-2006, nella quale si dava atto espre ssamente della conformità urbanistica dell'immobile promesso in vendita. Di seguito rilevano che la conclusione della sentenza impugnata, in ordine alla formazione del silenzio-assenso in relazione della domand a di condono edilizio , è illegittima, sia perché assunta d'ufficio in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, sia perché il silenzio-assenso si poteva formare solo nel caso in cui la domanda di condono fosse stata corredata di tutti i documenti richiesti ex lege, sia perché il silenzioassenso in zona sogg etta a vincolo paesaggistic o, come nella fattispecie, richiedeva il rilascio del parere favorevole dell'### 10 preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ex art. 35 co. 19 legge 47/1985. Lamentano anche che la senten za abbia dichiarato che il promissario acquirente ave sse contestato, entro il termine per la maturazione delle preclu sioni assertive e probat orie, solo l'inadempimento relativo all'avere promesso in vendita immobile non commerciabile, perché nella prima memoria ex art. 183 co.6 cod. proc.  civ. il prom issario acquiren te aveva contestato anche l'esistenza di ipoteca e pignoramento sull'immobile, esclusi nel contratto concluso sul modulo “Tecnocasa”.  2.1. Il motivo è inammissibile laddove deduce l'omesso esame dei dati riferiti alla sottoscrizione del modulo nel quale si dava atto della regolarità urbanistica dell'immobile. 
Al riguardo deve farsi applicazione del principio secondo il quale l'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede il vizio relativo all'omesso esame di un fat to storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere de cisivo (vale a dire che, se e saminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366 co.1 n. 6 e 369 co. 2 n. 4 cod.  proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratest uale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, 7-4-2014 n. 8053; Cass. Sez. 2 29-10-2018 n. 27415). 11 La sentenza impugnata ha accertato in fatto (punto 2.7, da pag.  20) che il contrat to preli minare concluso il ### dalle parti conteneva in più punti il riferime nto agli abusi edilizi e h a escluso (punto 2.1, da pag. 28 ) la rilevanza di eventuali inesatte zze della proposta di acquisto de l 23-6-2006, in quanto em endate dalla successiva stipula del contratto preliminare del 28-6-2006 e peraltro da imputare solo all'agente immobiliare, perché nel modulo del 23-6- 2006 non vi era sottoscrizione del proprietario. La sentenza non fa alcun riferimento a l modulo sottoscritto il ### e la parte ricorrente non la censura sul pun to nel rispetto dei principi sopra esposti, perché non indica in quali termini il fatto della sottoscrizione del modulo del 28-6-2006, che avrebbe comportato la conclusione di contratto preliminare e avente contenuto diverso da quello sottoscritto dalle parti ne lla stessa dat a del 28-6-2006, avrebbe dovuto essere decisiva; infat ti, l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale il contenuto del modulo sottoscritto il ### avrebbe dovu to prevalere sul contenuto del contratto preliminare sottoscritto dalle parti nella stessa dat a rimane questione relativa alla valutazione degli elementi istruttori. È del tutto in conferente anche il richiamo dei ricorrenti all'art. 1370 cod. civ., che pone un criterio di interpretazione del contenuto del contratto e perciò non può essere utilizzato per sostenere che le previsioni della proposta d'acquisto datata 28-6-2006 avrebbero dovuto prevalere su quelle del cont ratto preliminare concluso dalle parti. 
Il motivo è inammissibile anche laddove sostiene la mancanza di prova della consegna al promissario acquirente del titolo di acquisto dell'immobile, dal quale risultava anche l'abuso edilizio. Infatti, il motivo sul punto è sv olto in sostanza sostenendo che la Co rte territoriale non avrebbe dovuto attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalle parti nel contratt o prelim inare, laddove 12 avevano dato atto che copia dell'atto di provenienza dell'immobile era stato consegnato al promissario acquirente, nonché sostenendo che dal contenuto di quell'atto no n risultass e l'incommerciabilità del bene. 
Diversamente, la sentenza impugnata (pagg. 21 e 22) ha valorizzato la dichiarazione contenuta nel preliminare al fine di ritenere che l'atto di provenienz a dell'immobile e ra stato consegnato al promissario acquirente e ha valorizzato il contenuto dell'atto di provenienza al fine di giungere alla conclusione che il promissario acquirente era stato posto a conoscenza degli abu si edilizi; quin di, ha eseguit o un apprezzamento in fatto, che avrebbe potuto essere censurato soltanto nel rispetto del paradigma dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc.  2.1.1. In ordine all'inadempimen to imputato dai ricorrenti al promittente venditore per avere promesso in vendita un bene non commerciabile, le deduzioni svolte nel ricorso non colgono nel segno, in primo luogo perché basate sul presupposto di fatto che il promissario acquirente non fosse a conoscenza dell'abuso e dilizio in qua nto occultato dal promittente venditore; al contrario, la Corte d'appello ha accertato in fatto, in termini che resistono al sindacato di legittimità, che l'esistenza dell'abuso edilizio era st ato dich iarato nel contratto preliminare, per cui non sussiste il presupposto di fatto sul quale il ricorrente fonda l'esistenza dell 'inademp imento del promittente venditore per non avere assolto ai suoi obblighi di informazione. 
Del re sto, come già esattamen te rilevat o dalla se ntenza impugnata, è acquisito che la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 legge n. 47/1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trovi applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anch e a que lli con efficacia obb ligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40 co. 2 della medesima legge, in caso di immobili costruiti prima del 1°-9-1967, o il 13 rilascio dell a concessione in sanatoria p ossono intervenire successivamente al contratto preliminare (Cass. Sez. 2 7-3-2019 6685; Cass. Sez. 3 21-9-2017 n. 21942). Ciò ulteriormente conferma che gli argomenti della parte ricorrente, se e in quanto volti a sostenere l'inadempimento del promittente venditore per il fatto di av ere promesso in vendita un immobile affetto da abuso, non possono essere in alcun modo apprezzati; dal momento in cui è stato escluso in fatto dal giudice di merito, con pronuncia che resiste in questa sede, un qualche deficit informativo in capo al promittente venditore, il dato della promessa in vendita di immobile affetto da abuso, oltre a non incidere sulla validità de l contratto preli minare, non è neppure elemento che in sé possa comportare l'inadempimento del promittente venditore. 
Gli altri argomenti dei ricorrenti sono volti in sostanza a sostenere l'inadempimento del promittente venditore e , specularment e, a escludere l'inadempimento del promissario acquirente, per il fatto che la dom anda di concessione edilizia in sanatoria e ra improcedibil e; perciò gli argomenti sono volti a criticare la sentenza impugnata che tale improcedibili tà ha escluso, ritenendo che si fosse formato il silenzio-assenso sulla domanda medesima. Tutti gli argomenti sono inammissibili, in applicazione del principio secondo il quale, nel caso in cui la senten za sia sorretta da una pluralità di ragi oni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giurid icamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione o comunq ue l'infondatezza di una di esse rende inammissi bile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, che, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione n on impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. Sez. 1 27-7-2017 n. 18641 ; Cass. Sez . 3 26-2-2024 n. 5102). Infatti, la sentenza non si è limitata ad affermare che sussistevano i presupposti 14 del silenzio-assenso, ma ha anche accertat o (da p ag. 24) che la concessione edilizia in sanatoria e l'autorizzazione paesaggistica erano state depositate in corso di causa, il che dimostrava che le irregolarità urbanistiche segnalate dal promittente venditore erano suscettibili di sanatoria, olt re a dimostrare l'attendibilità del parere pro veritate espresso il ### dal notaio ### Si tratta, all'evidenza, di argoment i sulla base dei qu ali la Corte d'appello ha esclu so l'inadempimento del promittente venditore, in quanto è risultato dimostrato che l'immobile promesso in vendita poteva essere oggetto di trasferimento di proprietà. ### deduzione dei ricorrenti, in ordine al fatto che non poteva rilevare la concessione edilizia in sanatoria emessa nel 2012, non è evidentemente idonea a escludere il dato che, proprio per essere stata rilasciata la concessione in sanatoria, è stato confermato che non vi erano ostacoli a lla stipula del contratto definitivo, come attestato dal notaio ### già all'epoca in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definit ivo; perciò, non erano ravvisabi li profili di inadempim ento in capo al pro mittent e venditore ed era ingiustificata la pretesa del promissario acquirente di sottrarsi alla stipula.  2.1.2. La dog lianza riferita all'omessa disamina dei profili di inadempimento in capo al promittent e venditore per la mancata cancellazione delle formalit à pregiudizievoli deve e ssere dichiarata inammissibile in applicazione del principio g ià espost o, relativo alla mancata impugnazione d i tutte le rationes decidendi. Infatti, la sentenza impugnata no n solo ha dichiarato che quei pro fili di inadempimento erano stati tardivamente dedotti, ma (punto 2.10, da pag. 27 in fondo) ha considerato che la controparte aveva documentato che l'ipoteca legale iscritta a favore di G est ### s.p .a. era stata cancellata il ### e il pignoram ento a favore di tale ### era stato cancellato in data ###, con la conseguenza 15 che nessun effettivo pregiudizio p oteva derivarne al p romissario acquirente. Si tratta di argomenti con i quali la sentenza impugnata ha escluso l'inadempimento del promittente venditore e che, in mancanza di specifica censura, rimangono fermi e rendono irrilevanti le critiche alla dichiarata tardività delle deduzioni.  3. Il secondo motivo (da pag. 46 a pag. 53 del ricorso) è intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., dell'art. 183 c.p.c., degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., degli artt. 163 e segg. c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in relazione all'art. 360 c.p.c. nn.3, 4 e 5 c.p.c.” e con esso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere escluso che la stipula del contratto definitivo fosse subordinata all'erogazione a favore d el promissario acquirente di mutuo fondiario. I rico rrenti lamentano che la senten za impug nata abbia esaminato la questione della sussistenza di una condizione in riferimento alla concessione del mutuo fondiario pur in assenza della formulazione di motivo di appello sul punto da parte di ### unica parte legittim ata, in violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, del principio tantum devolutum quantum appella tum e del giudicato in terno che si era formato sulla pronuncia sul punto del giudice di primo grado.  3.1. Il motivo non può essere accolto. 
La sentenza impugnata (punto 2.9, da pag. 25), prendendo in esame la tesi del promissario acquirente secondo la quale la stipula del contratto definitiv o era subordinata all'erogazione in suo favore del mutuo, ha ritenuto non solo che con il loro accordo i contraenti avevano inteso disciplinare le modalità di pagamento di una parte del prezzo e non subordinare l'efficacia del contratto alla concessione del mutuo; ha ritenuto anche (da pag. 26 in fine) che, seppure la scrittura privata del 28-6-2006 conteneva una condizione, tale volontà era stata superata 16 dall'intervenuta modifica degli accordi eseguita dal le parti con la scrittura del 28-2-2007, con la quale le parti avevano concordato per il rogito la data del 30-4-2007 senza fare più alcun riferimento alla concessione del mutuo. 
La pronuncia non è incorsa in alcuna delle violazioni denunciate dal ricorrente, perché la sentenza impugnata, affermata l'ammissibilità della modifica d ella domanda eseguita dall'at tore ### in accoglimento del suo motivo di appello, ha proceduto alla disamina nel merito di quella domanda e perciò ha esaminato gli inadempimenti che le p arti si erano recip rocamente imputa te; l'accertamento sull'esistenza dei reciproci inadempimenti necessariamente richiedeva l'accertamento sul contenuto del contratto intercorso tra le parti, al fine di verificare il contenuto delle obbligazioni in capo a ciascuna delle parti. Quindi, la circostanza che la sentenza di primo grado avesse dichiarato che la stipula del contratto definitivo fosse stata condizionata dalle parti all'erogazione del mutuo a favore del promissario acquirente e che tale statuizione non fosse stata oggetto di specifica impugnazione non significa che la pronuncia fosse passata in giudicato: la questione devoluta al giudice del gravame era quella dell'esistenza dei reciproci inadempimenti e quella questione impone va l'accertam ento delle obbligazioni esistenti a carico di en trambe le parti, sulla base del contenuto degli accordi tra le stesse intercorsi. Perciò nulla precludeva alla Corte d'appello di accertare che, in forza dell'accordo concluso il ###, la stipulazione del rogito e ra stata del tutto svincolata dall'erogazione del mutuo. È già stato enunciato e deve essere data continuità al principio secondo il qua le la nozione di “parte dell a sentenza” alla quale fa riferimento l'art . 329 co. 2 cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescen za implic ita e al quale si ricollega la formazione del giudic ato interno, identifica soltanto le statuizioni minime costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di 17 acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia; ne consegue che l'appello, motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull'intera questione che essa identifica ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizio ne impugnata, non siano stati singola rmente coinvolti, n eppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. Sez. 2 28-9-2012 n. 16583; Cass. Sez. L 4-2-2016 n. 2217; Cass. Sez. 3 19-10-2022 n. ###).  4. Il terzo motivo (da pag. 53 a pag. 68 del ricorso) è intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt.  1470 e segg. c.c., degli artt. 1321 e segg. c.c., dell'art. 1329 c.c., degli artt. 1362 e segg. c.c., degli artt. 1372 e segg. c.c., dell'art. 1453 c.c., dell'art. 1385 c.c., degli artt. 1353 e segg. c.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1230 e segg. c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5”; con esso i ricorrenti lamentano che sia stato ritenuto il grave inadempimento a carico del promissario acquirente sulla base di una erronea interpretazione della scrittura privata del 28-6-2006, dell'atto del 28-2-2007 e dell'omessa valutazione del preliminare di vendita concluso lo st esso 28-6-2006 con la sottoscrizione dell a proposta di acquisto irrevocabile sul modulo ### con contestuale accettazione, nonché omet tendo di esaminare la condotta posta in essere dal promissario acquirente per ottenere il mutuo e le ragioni della mancata concessione. Per quanto è dato comprendere, i ricorrenti evidenziano come la scrittura p rivata del 28-2-2006 prevedesse il pagamento dell'importo di ### 500.000,00 con l'utilizzo di provvista di mutuo fondiario con versamento prima del rogito, per cui la sentenza impugnata non avrebbe potuto escludere l'esistenza di condizione ; aggiungono che non è stata correttamente esaminata la pattuizione 18 relativa al pagament o di Eu ro 300.000,00 ed è stata omessa la disamina delle lettere di ### s.p.a., che aveva negato il mutuo perché l'immobile era stato costruito senza concessione edilizia, per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare giustificato il recesso del promissario acquirente in ragione della mancata concessione del mutuo per causa a lui non imputabile. Aggiungono che dall'atto di integrazione del contratto preliminare del 28-2-2007 non emergeva alcuna volontà novativa delle pattuizioni del pre liminare, né la mod ifica del la pattuizione relativa al pagamento del prezzo, per cui rimanevano ferme le pattuizioni precedenti; dichiarano che, anche a ritenere che il mutuo costituisse strumento di pagamento, il promittent e venditore aveva accettato di ricevere il pagamento dalla banca e quindi la pattuizione era vincolante; quindi sostengono che non vi fossero i presupposti per ritenere gravemente inadempiente il promissario acquirente.  4.1. Sono inammissibili per carenza di interesse, in via assorbente rispetto a ogni ulteriore ragion e, tutte le de duzioni con le quali il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che gli accordi conclusi il ### prevedessero quale condizione l'erogazione del mutuo. Infatti, la sentenza ha esposto la ragione per la quale, anche a interpretare in tal senso il contratto preliminare del 28-6-2006, la pattuizione era stata modificata con la scrittura del 28- 2-2007, nella quale le parti avevano fissato la data per il rogito senza fare riferimento alla concessione del mutuo.  ### sostenuta dai ricorrenti della scrittura del 28-2- 2007 non è veicolata attraverso la proposizione di motivo ammissibile, dovendosi fare applicazione del principio consolidato secondo il quale l'interpretazione del contratto, traducen dosi in una operazione di accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si concreta in una indagine di fatto affidata al giudice di merito per cui il ricorrente, al fine di fare valere la violazione dei 19 canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.  cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è tenuto altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di considerazioni illogiche o insufficienti; la censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamen te possibile, ma solo una delle p lausibili interpretazioni (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461; Cass. Sez. 3 28-11- 2017 n. 28319; Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136 per tutte). Il motivo non rispetta tali canoni, perché i ricorrenti si limitano in sostanza a evidenziare che la volontà novativa dell a precedente pattuizione doveva essere espressa e a sostenere che le parti a vevano voluto tenere ferma la precedent e pattuizione relativa alla condizione, o comunque al fatto che il prezzo sarebbe stato pagato al promittente venditore attraverso l'importo mutuato; queste deduzioni non sono utili a fare emergere un qualche errore nella sentenza impugnata, in quanto la Corte d 'appello, evidenziando che la successiva scrittura aveva fissato la data del rogito senza riferimento all'erogazione del mutuo, ha accertato in fatto l'esistenza della volontà modificativa della precedente pattuizione, per essere la volontà delle parti nel senso di concludere il contratto definitivo a prescindere dall'erogazione del mutuo. 
Per il re sto, tu tte le argomentazioni svolte nel motivo sono finalizzate a ottenere una rico struzione in fatto complessivamente diversa, in t ermini tal i da escludere l'inademp imento in capo al promissario acquirente; si tratta di deduzioni inammissibili, in quanto svolte senza rispettare i canoni per la proposizione del motivo ex art.  360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., che sono già stati esposti al punto 2.1. 20 5. Il quarto motivo (da pag. 68 a pag. 77 del ricorso) è intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 166 e 167 c.p.c., dell'art. 183 c.p.c., dell'art. 163 c.p.c., degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., degli artt. 1321 e segg. c.c., degli artt. 1372 e segg. c.c., degli artt. 1453 e segg. c.c., dell'art. 1457 c.c., dell'art. 1329 c.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 1353 e segg. c.c., dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 1385 c.c. e dell'art. 24 della ###; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5”. 
Per quanto è dato comprendere, con esso i ricorrenti lamentano, in primo luo go, che la senten za impug nata abbia riconosciuto al promittente venditore il diritto di trattenere la caparra confirmatoria, sostituendo di ufficio e senza contraddittorio la domanda di risoluzione per inademp imento, unica domanda proposta dal promittente venditore, con la domanda di recesso e di rit enzione della caparra confirmatoria. Aggiungono che, in ogni caso, non vi erano i presupposti per ritenere proposta la domanda di recesso, in quanto il recesso è esercizio di diritto po testativo e perciò avrebbe richiesto atto personalmente sottoscritto dal promittente venditore; evidenziano che anche in appello il promittente venditore aveva riproposto la domanda di risoluz ione e aveva chiesto d i essere au torizzato a trat tenere le somme a titolo di caparra, per cui la sentenza è viziata anche per non avere sottoposto la questione alle parti. Lamentano anche che la caparra sia stata quantificata nella somma di ### 430.000,00, anziché in quella minore di ### 60.000,00, che lo stesso promittente venditore aveva riconosciuto essere l'importo dell a caparra confirmatoria secondo la previsione dell'art.8 del contratto del 28-6-2006.  5.1. Il mot ivo è infondato sotto tutti i profili che, in te rmini comprensibili, censurano l'accoglimento de lla domanda di 21 accertamento del diritto del pro missario venditore d i trattenere la caparra confirmatoria. 
La sentenza impugnata (punto 3.2, da pag. 30) ha dichiarato che, pur avendo il promittente venditore proposto formalmente domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, aveva chiesto nel contempo di accertare il suo diritto di trattenere le somme percepite a titolo di caparra confirmatoria. Sulla base di questo dato, neppure censurato in t ermini ammissibili dai ricorrenti e comunque inconfutabile a fronte della trascriz ione de lle conclusioni del promittente venditore eseguita a pag. 2 e a pag . 7 della sentenza impugnata, legittimamente la sentenza ha interpretato e qualificato la domanda come finalizzata a eserci tare il recesso e a trattenere la caparra ex art. 1385 co.2 cod. civ.; considerando che la sentenza ha anche valutato il dato che il promittente venditore non aveva chiesto il riconoscimento di importo ulteriore rispetto a quello di cui alla caparra a titolo di risarcimento del danno per inadempimento, perché aveva chiesto il risarcimen to dei danni derivanti dall'illegittima detenzione dell'immobile e dall'illegittima trascrizione della domanda giudiziale, l'interpretazione e la qual ificazione della domanda si sottraggono a tutte le critiche del ricorrente. Infatti, già Cass., Sez. U, 14-1-2009 553, al par. 4.7. lett. f), ha posto il principio di diritto secondo il quale la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte per proporre l'azione caducatoria degli effetti del contratto: se l'azione è stata definita di risoluzione del contratto in sede di domanda introduttiva, è compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda, convertirla formalmente in azione di recesso (nello stesso senso, Cass. Sez. 6-2 23-4-2020 n. 8048; Cass. Sez. 2 23-9-2022 n. 27978, non massimata, pag. 11; Cass. Sez. 2 3-1-2024 n.91, non massimata, punto 2.2.1). 22 Quindi, non si pone neppure questione sulle modalità dell'esercizio del recesso - con atto non sottoscritto dalla parte personalmente, secondo la doglianza dei ricorrenti - perché l'azione di recesso è stata proposta in causa, secondo l'interpretazione della domanda eseguita dal giudice di merito, al quale è riservata la relativa attività; infatti, è acquisito che l'interpretazione e l'individuazione del contenuto della domanda integrano un tipico acc ertamento di fatto riservato, come tal e, al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione, che nella fattispecie non sussistono (cfr. Cass. Sez. 3 18- 5-2012 n. 7932; Cass. Sez. 6-5 21-12-2017 n. ###; Cass. Sez. 2 13-8-2018 n. 20718). Inoltre, è evidente come non sia ipotizzabile una qualche violazione del contraddittorio e del diritto di difesa prospettate dai ricorrenti in quanto , in via assorbente rispetto a ogni ulte riore rilievo, a fronte della specifica domanda del promittente venditore volta a o ttenere il riconoscimento del diri tto a t rattenere la caparra, il promissario acquirente era posto nella condizione di svolgere tutte le sue difese.  5.1.1. Il quarto motivo è però fondato quanto all'importo della caparra confirmatoria oggetto della pronuncia a favore del promittente venditore.  ### dell'ammontare della caparra confirmatoria pattuita dalle parti involge l'accertament o in fatto del contenuto dell'accordo sul punto, il quarto motivo è effettivamente proposto anche ai sensi d ell'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. e nell e argomentazioni svolte i ricorrenti indicano il fatto del quale, secondo la loro tesi, sarebbe stato omesso l'esame, riferito al dato che il contratto preliminare del 28-6-2006, alla clausola 8, secondo la stessa lettura che ne dav a la controparte, conte neva la patt uizione della caparra nell'importo di ### 60. 000,00 . È altresì vero quanto deducono i controricorrenti, in ordine al fatto che lo stesso promissario acquirente, 23 sostenendo l'inadempimento dell a controparte, aveva chiesto il pagamento del doppio dell'importo di ### 430. 000,00 pagato e imputato a caparra. Ciò però non poteva esimere la Corte d'appello dall'eseguire l'accertamento i n fatto, sulla base del contenuto del contratto preliminare e delle successive scritture intercorse tra le parti, in ordine all'entità dell'im porto della caparra confirmatoria che era stato pattuito; tale accertamento è totalmente mancante, in quanto la sentenza a pag. 33 riconosce il diritto di ### di ritenere la somma percepita a titolo di caparra ammontante a ### 430.000,00, senza altra esplicitazione, non eseguita neppure in altri passaggi della motivazione.  6. Il quinto motivo (da pag. 78 a pag. 83 del ricorso) è intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt.  1321 e segg. c.c., degli artt. 1372 e segg. c.c., degli artt. 1453 e segg.  c.c., dell'art. 1457 c.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 1353 e segg. c.c., dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 1385 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; in relazione all'art. 360 c.p.c. n n. 3 e 5”. Con esso i ricorrenti sostengono che erroneamente la sentenza impugnata sia giunt a alla con clusione di escludere l'inadempimen to del promittente venditore e di ritenere quello del promissario acquirente, in quanto tale conclusione è stata frutto dell'errata valutazione delle pattuizioni concluse in data 28-6- 2006 e del comportamento tenuto dalle parti, con la conseguenza che la motivazione è incongrua e viziata sul piano logico e giuridico; ciò in quanto la sentenza ha ritenuto che la mancata concessione del mutuo dovesse ricadere solo sul promissario acquiren te, quando invece la concessione del mutuo rappresentava una condizione e in quanto il residuo importo da versare è stato ritenuto di notevole entità, senza tenere conto dell'avvenut o versamento della somma di ### 430.000,00 e dell'impossibilità di otte nere il mutuo per causa 24 imputabile esclusivamente al promittente venditore; inoltre la sentenza ha considerato il lungo tempo trascorso dalla scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo, senza considerare che il termine non era essenz iale, che non si e ra avverato a causa della mancata erogazione de l mutuo, che non vi e ra stata d iffida ad adempiere del promittente venditore e che la proroga del termine di stipula del 30-4-2007 era stato chie sto dallo stesso promittent e venditore per provvedere alla cancellazione di ipoteca sull'immobile; aggiungono che anche l'im missione nel possesso d el promissario acquirente era stata legittima e conseguita al pagamento della somma di ### 430.000,00 e che il promittente venditore si era impegnato anche a vendere l'app ezz amento della sore lla, dichiarandosi proprietario di tutto l'immobile. Lamentano che la Corte d'appello non abbia tenuto conto di tali dati nel valutare l'inadempimento e la relativa gravità, non eseguend o valutazione unitari a e comparativa delle condotte e della loro incidenza causale.  6.1. Il motivo è inammissibile laddove proposto ai sensi dell'art.  360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., in quanto si risolve nella proposta di una complessiva rilettura d elle risultanze istruttorie nei termini preferiti dalla parte ricorrente, al fine di giungere alla conclusione di escludere qualsiasi inadempimento in capo al promissario acquirente e attribuire l'inadempimento al promittente venditore. La tesi è svolta senza individuare i fatti dei quali sarebbe stat o omesso l'esame e la loro decisività, perché la sentenza impugnata ha preso in esame tutti i dati ai quali si riferiscono i ricorrenti, ma ne ha dato una lettura diversa da quella da loro proposta, nell'esercizio dell'app rezzamento di fatto spettante al giudice di merito e insindacabile in questa sede. 
Gli argomenti d ei ricorrenti non riescono a interce ttare ne lla sentenza impugnata ne ppure una qualche violazione d i legge nella valutazione dei reciproci inadempimenti. Si deve fare applicazione del 25 principio secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive e in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario procedere a un giudizio di comparazione in ordine al comportamento delle due parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettiv i intere ssi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché d ella conseguente alterazione del s inallagma; inoltre, tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede ###nei limiti in cui rilevano in sede di legittimità i vizi della motivazione (Cass. Sez. 2 30-5-2017 n. 13627; Cass. Sez. L 15- 4-2002 n. 5444; Cass. Sez. 2 3-2-2000 n. 1168, per tutte). Principi analoghi valgono in caso di esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 cod. civ., nel senso che il contraente che esercita il recesso non deve essere a sua volta inad emp iente; qu indi l'ind agine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto de l valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla b ase di un criterio di propo rzionalità, occor rendo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti, se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, in vece, tale alterazione non dipenda d all'inadempimento de lla controparte (Cass. Sez. 2 12-7-2024 n. 19246; Cass. Sez. 2 16-5-2019 n. 13241 ). Nella fattispecie la Corte d 'appello ha eseguito l'accertamento delle condotte delle due parti in termini che resistono al sind acato di legittimità, in quant o con motivazione concreta e coerente ha escluso in fatto reali profili di inadempimento in capo al promittente venditore; ciò perché lo stesso aveva i nform ato il promissario acquirente degli abusi edilizi esistenti sul bene, perché gli abusi non ostavano al trasferimento della proprietà, perché non ostava 26 al trasferimento della proprietà il fatto che una piccola area fosse della sorella del promit tente vendito re e il promittente venditore aveva provveduto alla cancellazione delle iscrizioni; nel conte mpo, ha individuato tutti i profili di inadem pimento a carico al promissario acquirente, perché lo stesso non aveva rispettato i termin i di pagamento dei ratei del prezzo e non aveva fissato la data del rogito, che spettava a lui individuare, nonostante egli avesse la disponibilità dell'immobile e nonostante già con la scrittura integrativa del 28-2- 2007 le parti avessero escl uso ogni riferim ento all'erogazione del mutuo.  7. Il sesto motivo (da pag. 83 a pag. 93 del ricorso) è intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt.  191 e segg. c.c., degli artt. 1321 e segg. c.c., dell'art. 1385 c.c., degli artt. 1140 e 1147 c.c., degli artt. 1453 e segg. c.c., degli artt. 2732 e segg. c.c., dell'art. 2043 c.c., dell'art. 2056 c.c., dell'art. 1223 c.c., dell'art. 1227 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 2697 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; con esso i ricorrenti sostengono l'illegittimità della condanna al risarcimento dei danni da illegittima occupazione, perché non sussisteva inadempienza a carico del promissario ac quirente e perché la domanda di recesso non era mai stata proposta; inoltre, perché la dom anda di concess ione del mutuo fondiario era st ata rigettata per l'esi stenza delle iscrizioni pregiudizievoli e delle problematiche urbanistiche, perché la d omanda di risoluzione per inadempimento non poteva essere riqualificata e l'inadempimento era esclusivamente del promittente venditore. Ag giungono che il promittente venditore non aveva assolto all'onere di prova re qualsivoglia danno, non avendo chiesto di provare né avendo allegato alcunché, non costituendo la c.t.u. mezzo istruttorio, non potendo il danno da occupazion e illegitt ima ritenersi esistente in re ipsa ed 27 essendo stata la consegna anticipata autorizzata a seguito dell'incasso della cospicua somma di ### 430.000,0 0; aggiu ngono che la detenzione senza titolo non pot eva decor rere, come ritenuto dalla Corte d'appello, dalla data della domanda di risoluzione, perché le parti si erano acc ordate, come risultava dai verbali della causa in p rimo grado, per la restituzione dell'immobile a fronte della consegna della somma di Eu ro 430. 000,00; rile vano altresì che, nelle more, il promittente venditore aveva trasferito l'immobile alla moglie a titolo gratuito, così dimostrando almeno presuntivamente la volontà di non conseguire alcun frutto.  7.1. Il motivo laddove proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc.  civ. è inamm issibile perché, anche in questo cas o, i rico rrenti propongono una ricostruzione in fatto diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata, in termini del tutto estranei al paradigm a del motivo di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. Neppure la deduzione sull'avvenuto accordo risultante da verbali di causa può essere apprezzata, in quanto svolta in totale spregio al disposto dell'art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., senza alcun preciso riferimento al contenuto dei verbali attestanti l'intervenuto accordo. Ugualmente, gli argomenti non offrono elementi per ritenere che l'accertamento del periodo di illegittima occupazione sia st ato erroneamente accertato; infat ti la Corte d'appello (punto 7.2) ha preso in considerazione esclusivamente il periodo decorrente dal momento della proposizione della domanda da parte del promittente venditore nel gennaio 2008, nonostante la consegna del l'immobile al promissario acquirente fosse stata precedente, e fino a novembre 2010, periodo antecedente al momento in cui il promitt ente vend itore ne aveva trasferito la proprietà alla moglie nel 2011. 
Le argomentazioni svolte non riescono a intercet tare nella sentenza impugnata neppure una qualche violazione di legge, perché 28 la pronuncia ha fatto applicazione del principio secondo il quale, in tema di contratt o preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata, il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inad emp imento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha dirit to non solo a incamerare la caparra, ma anche a otte nere l'indennità di occupazione dall'immissione del promissario nella detenzione fino alla restituzione, stante l'efficacia retroattiva de l recesso tra le parti (Cass. Sez. 2 27-2-2025 n. 5201; Cass. Sez. 3 30- 9-2016 n. 19403; Cass. Sez. 2 8-6-2012 n. 9367). 
La parametrazione del danno al valore locativo dell'immobile non confligge neppure con i principi enunciati da Cass., Sez. U, 15-11-2022 n. ### che non solo ha dichiarato, per il caso di occupazione senza titolo di immobile, che fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata perduta, ma anche che, se tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locat ivo di mercato . ### con questa sentenza, cfr. da pag. 15, hanno affermato che la violazione del contenut o del diritto, in quanto in tegra essa stessa d anno risarcibile, è suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria, nei termini di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato; ciò in coerenza al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito e perciò in funzione compensativa del bene della vita perduto.  8. In conclusione, è accolto nei limiti sopra esposti - punto 5.1.1.- soltanto il quarto motivo di ricorso, rigettate le restanti censure; la 29 sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché accerti l'importo della caparra confirmatoria concordata per iscritto tra le parti che ### ha diritto di trattenere. 
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso per quanto in motivazione e rigetta p er il re sto il ricorso; cassa la senten za impu gnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il ###. 
Consigliere estensore ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Cavallino Linalisa

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4182/2024 del 15-02-2024

... domande del presente giudizio, mentre, in caso di annullamento del provvedimento, la pretesa di AMC non avrebbe più avu to il necessario sostengo, in particolare dal 23 giugno 2017, laddove, per il tempo precedente, a nulla poteva essere ritenuta vincolata in ragione di quanto dedotto con la prima censura; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21, ### n. 2002/22/CE, degli artt. 70 e 71, 13, comma 6, lett. b) e d), cod. com. elet., dell'art. 2, comma 12, lett. h) e l) , legge n. 481 del 1995, dell 'art. 19- quinquiesdecies, d.l. n. 148 del 2017, quale convertito, poiché la Corte di ap pello av rebbe errato affermando la sussis tenza di un potere dell'### di regola re imperativamente i contratti di telefonia, incidendo sul contenuto economico degli stessi, potendo 6 di 12 solo intervenire per riequilibrare le asimmetrie informative ma non il sinallagma negoziale, laddove la sopravvenuta norma del 2017 non potrebbe confermare l'esistenza del vincolo temp orale in discussione attesa la sua altrimenti svuotata portata innovativa; con i l quarto mo tivo si prosp etta la violazione e falsa applicazione dell'art. 140, comma 1, lett. b), cod. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 961/2023 R.G. proposto da: ### S. P.A., elettivamente domiciliata in ####.G. ###, 47, presso lo studio dell'avvocato #### (LTTF ###) che la rappresenta e difend e unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###) -ricorrente contro ### elettiv amente domiciliata in #### 39/A, , presso lo st udio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende 2 di 12 -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'#### n. 3881/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal ### Rilevato che ### s.p.a., ora ### s.p.a., ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3881 d el 2022 della Corte di ap pello di ### esponendo, per qu anto qui ancora importa, che: - era stata convenuta in giud izio, prima cautelare poi di pieno merit o, dall'### to #### per ot tenere l'inibit oria dall'utilizzo e dall'applicazione, nei contratti di telefonia fissa, e servizi offerti in abbinamen to, di clausole volte a stabilire la cadenza periodica, per i pagamenti da parte dell'utenza, di 4 settiman e invece che mensile, con accertamento dell a correlata illiceità e conseguen te obbligo di restituzione a richiesta del consumatore, informativa di questi ultimi, e obblighi di pubblicità della decisione; - il Tribunale, davanti al quale come in fase di cautela aveva resistito la deducente, av eva accolt o la domanda d'inibitoria accertando, in particolare, la natura di pratica commerciale scorretta e ing annevole a far data dal 1° aprile 2017, prevedendo l'avviso agli utenti sin dalla prima fatturazione successiva alla pubblicazione della sentenza, e stabilendo l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo negli adempimenti; 3 di 12 - la Corte d i appello aveva d isatteso il gravame, osservando, in particolare, che: la cade nza men sile costituiva, per fatto notorio, un uso a mente dell'art. 1562, secondo comma, cod. civ.; la variazione adottata incideva negativamente in modo apprezzabile sulle possi bilità di adeguata valutazione del corrispe ttivo richiesto e sulla possibilità di sua comparazione, integ rando una pratica commerciale scorretta contraria alla diligenza professionale vincolante il somministrante e lesiva dei diritti dei consumat ori; pertanto, l'illiceità sussisteva già prima dell'entrata in vigore dell'art. 19-quinquesdecies del d.l. n. 148 de l 2017, qu ale convertito, seco ndo cui i contratti di fornit ura in parola «prevedono la caden za di rinnovo delle offerte e della fattu razione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a u n mese e non rinno vabi le, su base mensile o di multip li del m ese» e « gli ope ratori…si adeguano alle disposizioni» in questione «entro il termine di centovent i giorni dalla da ta di entrata in vigore della presente disposizion e»; la med esima illi ceità non dipendeva quindi dalla delibe ra dell'### per le ### nelle #### n. 121/17/Cons, con cu i era stato pure im posto ai somministranti di settore, per i servizi di telefonia fissa, il rimborso correlato ai giorn i erosi dalla nu ova cadenza fattu rata, peraltro in modo legittimamente conformativo degli obblighi negoziali quale confermato dalla norma primaria ricordata, sicché non sussisteva l a necessità di sospensione pregiu diziale del giudizio in attesa di quello d'impugnazione davanti al giudice amministrativo; non sussisteva l'eccessiva gravosità dell'obbligo, imposto a ### di avviso anche i clienti receduti con raccomandata, posto che si t rattava 4 di 12 della diretta cons eguenza della condotta illecita della società stessa; resiste con controricorso l'### ione Mo vimento ### le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo mot ivo si pro spetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1562, secondo comma, cod. civ., dell'art. 12, preleggi, delle norme consumeristiche di cui agli artt. 2, comma 2, lett. c), c-bis ed e), cod. cons., 18, 19, 20, 21, 48 e 49, cod. cons., delle norme in materia di comunicazioni elettroniche di cui agli artt.  70 e 71, cod. com. elet., dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di ap pello: avrebbe erroneamente affermato l'illegittimità delle clausole contemplanti un periodo di fatturazione a 28 giorni nel periodo sino al 23 giu gno 2017, indiv iduando un uso commerciale senza le sufficienti basi di chiare zza, con compressione della libera iniziativa economica, laddove, al contrario, era già am piament e implementato un uso opposto, tenuto conto che la stessa A ### aveva e scluso la necessità di una cadenza mensile nella telefonia mobile e Tim era stato l'ultimo operatore a introdurre tal e t empo di fatturazione; avrebbe erroneamente obliterato che l'uso in parola era comu nque operativo solo in mancanza di specifi ca pattuizio ne; avrebbe erroneamente mancato di considerare che nessu na norma prevedeva un vincolo su lla durata de lla obbligazione periodica contrattuale in oggett o, potend o solo individuarsene uno di compiuta comunicazione al consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto; avrebb e erroneamente omesso di valutare che l'operatore aveva il diritto di modificare le condizioni di servizio u na volta assi curato il diritto di recesso all'utente, come accaduto; avrebbe omesso ogni motivazione in 5 di 12 merito al rigetto del t erzo mo tivo di appe llo di Tim nella parte riguardante l'assenza di u na pratica commerciale scorretta quale infatti non sanzionata né da ### né dall'### della ### e del #### con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 295, cod. proc. civ., oltre ch e dell'art. 111, secondo comma, ###, espre ssione del principio di economia processuale, poic hé la Corte di appello avre bbe err oneamen te omesso di sospendere il giudizio in attesa della definizione dei giudizi amministrativi pendenti avanti al Consiglio di Stato aventi ad oggetto l'impugnativa della delibera 121/17/### citata, dopo il rigetto del T. A.R. Lazio in prima istanza, anche tenuto conto del fatto che il g iudice amministrativo aveva form ulato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia de ll'### p erché chiarisse se la normativ a un ionale ostass e a una normativa nazionale che permet tesse all'autorità regolatoria d'imporre una cadenza mensile per le obbligazioni di pagame nto del servi zio, atteso che, in cas o di avallo della d elibera, e ssendo tenuta Tim anche ai rimborsi, sarebbe venuto meno l'interesse alle domande del presente giudizio, mentre, in caso di annullamento del provvedimento, la pretesa di AMC non avrebbe più avu to il necessario sostengo, in particolare dal 23 giugno 2017, laddove, per il tempo precedente, a nulla poteva essere ritenuta vincolata in ragione di quanto dedotto con la prima censura; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21, ### n. 2002/22/CE, degli artt.  70 e 71, 13, comma 6, lett. b) e d), cod. com. elet., dell'art. 2, comma 12, lett. h) e l) , legge n. 481 del 1995, dell 'art. 19- quinquiesdecies, d.l. n. 148 del 2017, quale convertito, poiché la Corte di ap pello av rebbe errato affermando la sussis tenza di un potere dell'### di regola re imperativamente i contratti di telefonia, incidendo sul contenuto economico degli stessi, potendo 6 di 12 solo intervenire per riequilibrare le asimmetrie informative ma non il sinallagma negoziale, laddove la sopravvenuta norma del 2017 non potrebbe confermare l'esistenza del vincolo temp orale in discussione attesa la sua altrimenti svuotata portata innovativa; con i l quarto mo tivo si prosp etta la violazione e falsa applicazione dell'art. 140, comma 1, lett. b), cod. cons., poiché la Corte di ap pello av rebbe errato mancando di consid erare che, ferme le assorbenti viola zione di cui alle precedenti censure, stabilendo l'obbligo di comunicaz ione con raccomandata ai clienti receduti, che si era dimostrato nelle fasi di merito comportare un esborso di plurimi mi lioni d i euro in relazione alla platea degli utenti, finiva per violarsi il pre visto principio di p roporzionalità, sconfinando inoltre nella tutela di diritti individuali e non collettivi, potendo comunque prevedersi, nel cas o, l'invio di un'informativa per posta elettronica almeno per coloro che l'avessero comunicata, evitando anche prevedibili oneri materiali per i consumatori; ### che i p rimi tre motivi di ricorso, da esaminare cong iuntam ente per connessione, sono complessivamente infondati; va subito detto che, all'esito del ricordato rinvio pregiudiziale da parte del ### di Stato, si è pronunciata la Corte di giustizia dell'### europea con sent enza 8 giugno 2023, in causa C- 468/2020; in tale arresto, per ciò che rileva, si è osservato che: a) «il potere di disciplinare la cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e quella di fatturazione dei servizi di telefonia può rientrare, in linea di principio, tra quelli di cui devono disporre le autorità nazionali regola torie al fine di poter svolgere le funzioni e conseguire gli obiettivi assegnati dalla direttiva quadro» di settore; 7 di 12 b) pur spettando al giudice nazionale competente stabilire se ed entro quali limiti la deli bera in questione soddisfi i requisiti di proporzionalit à nel raggiu ngimento degli obiettivi e di rispetto della parità di trattamento, «alla luce delle informazioni fornit e dal giudice del rinvio, risulta, anzitutto, che l'esercizio da parte dell'### del potere, attribuito dal diritto italiano , di imporre una cadenza minima tanto per il rinnovo delle offerte comm erciali quanto per la fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica è idoneo a rimediare alle crit icità rilevate da quest'ultima in occasione della consultazione pubblica che ha preceduto la delibera in questione. Infatti, la fissazione di una cadenza unifo rme consente agli utenti f inali di comparare le diverse offerte commerciali e di avere piena conoscenza degli on eri finanziari derivant i dai contratti loro propost i, di evitare di creare la parvenza di prezz i meno elevati derivante da un calcolo effettuato sulla base di un dato tempo rale inferiore a quel lo consolidato nella prassi, nonché di controllare la spesa generata dal servizio ricevuto, in particolare pe r quanto riguarda i servizi di telefonia mobile in ### i quali sono per la maggior parte servizi prepagati. La normativa nazionale di cui al procedimento principale appare quindi idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito»; c) «misure alternative qu ali la predisposizione di guide interattive o di un motore di calcolo volto a comparare le offerte commerciali sulla base del medesim o parametro temporale potrebbero apparire inefficaci tenuto conto del considerevole numero di ute nti in ### che non possiedono smartphone o che non u tilizzano ### Inoltre, l'imposizione d i un obbligo di pubblicare la proiezione del prezz o anche su b ase mensile potrebbe 8 di 12 nuocere alla protezione de i consumatori, in quanto un siffatto obbligo rischiere bbe di ingenerare confusion e sul contenuto effettivo delle clausole contrattuali relative alla cadenza di fatturazione»; d) «infine, le misure oggetto della delibera in questione non sembrano arrecare un pregiudizio eccessivo ai diritti e agli interessi degli operatori d i servizi di telefonia, in quanto non pregiudicano…in particolare, la loro libertà di fissare il prezzo dei loro servizi e di proporr e offerte commercial i con u na cadenza sup eriore a quattro settima ne. Di conseguenza, tali misure no n sembrano causare inconvenienti sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti»; ciò posto, la ragione decisoria dirimen te che regge la decisione di secondo grado la quale così rispond e a quanto necessario alla stessa, non incisa dalle censure in scrutinio, è quella correlata all'accertamento , per fatto notorio, non solo di un uso negoziale relativo alla cadenz a mensile dei pagamenti, quanto di una condotta contrattuale scorretta, tale constatata non ai fini di una sanzione di competenz a dell'aut orità amministrativa, bensì nella prospettiva civilistica della lesione del diritto del consumatore alla trasparenz a informativa funzionale all'ido neo apprezzamento dei costi così com e alla lor o comparabil ità non dis torta da un a condotta in tal senso in giustific ata, già esp ressione dei generali principi di correttezza e buona fede nel regime dei contratti; a t ale riguardo, non è immaginabile che la nozione di consumatore avveduto possa essere, per ciò solo, fatta corrispondere all'astratto «homo oeconomicus» perfe ttamente vigile e analitico oltre che razionale, posto altrimenti ne verrebbe svuotato il fine ultimo d ella prot ezione che la legge g li assegna, imponendo quella trasparenza non dissimulativa e che compensi le asimmetrie informative negozia li oggettivamente sussisten ti rispetto al complessivo mercato, parallelame nte alla differenza di 9 di 12 capacità gestoria de i correlati dati, riferibile alle parti neg oziali coinvolte e parimenti presupposta dagli stessi accertamenti svolti nel giudizio; in que sta chiave l'uso negoziale in dividuato, sebbene drogabile dalle parti, diviene in dice di quella corrette zza contrattuale, che deve rite nersi limitativa di uno “ius varian di” ### esercitato, nei suddetti termini, senza trattativa effettiva bensì lasciando alla singola controparte solo il diritto di recesso; in ogn i caso va rimarcato che la ricorrente ha critica to l'individuazione dell'uso facendo riferi mento proprio alla delibera ### che però amm etteva una cadenza di 28 giorni per la telefonia mobile e non fissa quale quella di cui si discute (peraltro, sulle differenze tra i due servizi v. Corte di giustizia C-468/20, cit., punto 69), e indican do di aver solo affermato di essere stato l'ultimo operatore a introdurre la cadenza riferendosi, con ciò, alla convergente condotta degli altri operatori riguardo alla sola vicenda in esame , ovvero non offren do alcun elemento u nivoco per rovesciare, anche in termin i di modalità sussu ntiva, il processo cognitivo svolto sul punto dal Collegio di me rito (cfr., Cass., 31/08/2020, n. 18101), fermo il principio pe r cui il ric orso alle nozioni di comune espe rienza att iene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto noto rio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio stesso, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza se non insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto a indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, laddove, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, 10 di 12 ove ne ricorrano gli e stremi, non di ricorso cassatorio (Cass., 22/05/2019, n. 13715); analogamente, risulta in questo contesto eviden te che la sopravvenuta norma primaria del 2017, ricordata nei contenuti in parte narrat iva, possa agevolmente essere ritenuta non esclusivamente innovativa, per evincersene l'inesist enza di ogni vincolo pregresso, b ensì almeno “parte qua” ricogn itiva delle obbligazioni ricostruite, in coerenza con la normativa unionale e in chiave preventiva rispetto al possibile contenzioso; coerentemente a quanto (si è visto) osservato dalla Corte di giustizia nell'arresto d el giugno 2023 citato (punto 67), le obbligazioni ricostruite non risult ano lesive dei diritti e interessi degli operatori di servi zi di telefonia «in quan to non pregiudicano…la loro libertà di fissare il prezzo dei loro servizi e di proporre offerte commerciali con una cadenza superiore a quattro settimane»; in altre parole, tutte le censure diffusamente rivolte in ricorso all'impossibilità di legittimare un intervento e teronomo su l contenuto economico del contratto si scontrano con l'evidenza data dalla persistente libertà di regolare in via negoziale il prezzo ovvero l'offerta di servi zio, senza però una condotta ovvero con una modalità contraria agli obblighi di correttezza e buona fede, quale sopra focalizzata; ne deriva ult eriormente l'infond atezza della censura riferita all'art. 295, cod. proc. civ., essendo evi dente che si tratta di giudizio tra diversi soggetti e con diverso oggetto, concernente la legittimità dei provvediment i adottati dall'aut orità regolatoria nei confronti degli operatori di telefonia, mentre il presente giudizio ha riguardo alle obbligazioni tra le parti contrattuali, pur nella prospettiva collettiva introdotta da ll'associazione originariamente attrice; 11 di 12 ne discende anche la legittima de correnza degli obblig hi statuita a prescindere dalla decorrenza della delibera ### (23 giugno 2017) e invece riferita all'incontestato inizio della condotta dell'operatore (1° aprile 2017); il quarto motivo è infondato; in primo lu ogo, n on sussiste la protestata alterazione della domanda regolata dall'art. 140, cod. cons., poiché l'obbl igo di comunicazione ai singoli u tenti è il portato della descritt a tutela collettiva cui come t ale partecipa il consu matore coinvolto, n on venendo in questione un pro filo esclusivamente individuale come potrebbe essere, in ipotesi, quello risarcitorio connesso; quanto, poi, alla prete sa violazione del principio di proporzionalità, i costi sono stati innanzi tutto rapportati alla platea coinvolta dalla con dotta scorretta de ll'operatore che, quindi, non può logicamente opporre proprio gli effetti di quella, che, invece, la statuizione è volta a compensare non in chiave risarcit oria ma funzionalmente all'accoglimento della domanda in parola; d'altro canto, le alternative prospettate in ottica sussuntiva, quale l'utilizzo della posta ordinaria, si traducono, a ben vedere, nel tentativo di rivedere un giudizio dis crezionale p roprio quindi del giudice di merito a fronte dell'incomparabilità, in concreto, con la scelta della posta elettronica poiché: non è dato sapere (v. anche a pag. 43 del rico rso, compresa la n ota 81) se si a stato accertato quanti utenti abbiano comunicato alla controparte contrattuale un indirizzo telematico, così da sostanziare il raffronto sui costi; non risulta comunque direttamente comparabile l'assicurazione offerta, e sottesa alla valutazione d el giudice d i merito, dalla resi denza fisica ovvero dalle risultanze anagrafich e, anche in termin i di gestione della funz ionalità della post a elettronica (si pensi alle ipotesi della mancata ricezione per casella piena); spese secondo soccombenza; P.Q.M. 12 di 12 La Corte rigett a il ricorso e condanna parte ricorren te alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 7.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. 
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 d el 2002, la Corte dà atto della su ssistenz a dei presupp osti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Sestini Danilo, Porreca Paolo

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