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Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. 56/2024 del 23-02-2024

... alla cancellazione di tale iscrizione e annullamento dell'avviso di addebito impugnato. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'### deduceva che l'atto impugnato era stato sgravato, allegando documentazione a supporto di quanto affermato. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. ### spa nonostante la ritualità della notifica non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia. Con note scritte depositate per l'udienza del 17.03.2021, parte ricorrente si associava alla richiesta cessazione della materia del contendere, non concordando sulla ripartizione delle spese di lite, considerato che l'annullamento era intervenuto solo a seguito dell'instaurazione dell'emarginato giudizio e del provvedimento giudiziale richiamato, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa ### quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24.01.2024 ha pronunciato e pubblicato secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 459/2020 R.G. 
TRA ### C.F. ###, nato a #### il ###, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia, come in atti; Ricorrente E I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. ###, rapp.to e difeso come in atti; S.C.C.I. ### Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 
Con ricorso depositato in cancelleria il ###, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l'avviso di addebito nr. 400 2019 ####, notificato il ###, con cui l'### ha ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 12.833,24 a titolo di contributi ### presuntivamente dovuti ed accertati per le annualità dal 2012 al 2019. Deduceva che, già con precedente comunicazione ricevuta il ###, l'istituto previdenziale gli aveva comunicato di aver provveduto ad iscriverlo d'ufficio alla gestione commercianti, con decorrenza dal 01.01.2012 e che tale pretesa sarebbe derivata dalla circostanza che, nella dichiarazione dei redditi ### 2013 della società di cui il ricorrente è stato amministratore sino al 2019, sarebbe stata barrata la casella afferente allo svolgimento nell'impresa di occupazione prevalente da parte del ricorrente medesimo. Allegava di aver ricevuto in data ### altro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/02/2024 avviso di addebito (nr. 400 2018 ### 25 000), relativo a contributi IVS eccedenti il minimale per l'anno 2012, e di aver proposto ricorso per ottenerne l'annullamento innanzi al Tribunale di Salerno, che con sentenza n. 2269/2019 aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e dell'atto impugnato. 
Eccepiva l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'istituto, in quanto quest'ultimo avrebbe omesso di accertare l'effettivo svolgimento di attività da parte del socio, tale da giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti. 
Precisava, inoltre, che nel medesimo periodo il ricorrente era iscritto alla gestione separata ### in ragione della percezione di indennità legate al mandato di amministratore. Assumendo la carenza dei requisiti di cui alla legge 662 del 1996, previa richiesta di sospensione dell'avviso di addebito impugnato, ha, pertanto, chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, con conseguente condanna dell'istituto alla cancellazione di tale iscrizione e annullamento dell'avviso di addebito impugnato. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'### deduceva che l'atto impugnato era stato sgravato, allegando documentazione a supporto di quanto affermato. 
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.  ### spa nonostante la ritualità della notifica non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia. 
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.03.2021, parte ricorrente si associava alla richiesta cessazione della materia del contendere, non concordando sulla ripartizione delle spese di lite, considerato che l'annullamento era intervenuto solo a seguito dell'instaurazione dell'emarginato giudizio e del provvedimento giudiziale richiamato, pubblicato il ###. Chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento delle spese di giudizio in forza dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale. 
La causa veniva interamente istruita documentalmente dal precedente giudicante, giungendo innanzi a questo giudice per la fase decisoria. All'esito della trattazione scritta, lette le note depositate il procedimento viene definito come da sentenza depositata telematicamente secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.  ******* 
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I.  s.p.a. trattandosi di credito che non è stato oggetto di cessione alla stessa. 
La controversia viene definita secondo il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/02/2024 nn. 26242-3/2014) - e pertanto è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017). 
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. 
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. 
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). 
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). 
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/02/2024 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). 
Orbene, nel caso di specie il resistente istituto previdenziale chiedeva dichiararsi cessata la materia contendere, deducendo l'avvenuto sgravio delle somme ingiunte con l'avviso di addebito impugnato. 
Con note depositate per l'udienza del 17.03.2021 parte ricorrente aderiva alla richiesta formulata dall'### chiedendo, tuttavia, la condanna della controparte alle spese del giudizio per il principio della soccombenza virtuale. La medesima richiesta veniva reiterata negli scritti difensivi depositati in data successiva. 
Pertanto, dalle dichiarazioni delle parti, nonché dalla documentazione allegata e non contestata emerge il venir meno dell'interesse ad agire e, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere. 
Le spese di lite vengoo compensate nella misura della metà, considerato che l'avviso di addebito impugnato risulta essere formato in epoca prossima alla pronuncia del Tribunale di Salerno e altresì in virtù del comportamento processuale dell'### che nella propria memoria difensiva ha dato atto dell'avvenuto sgravio evitando ulteriori lungaggini del processo. La restante parte viene liquidata secondo il principio della soccombenza e tenendo in considerazione il valore della causa, la non complessità della stessa e l'attività difensiva svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa ### quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere; - compensa per la metà le spese di lite e condanna l'### al pagamento della residua parte nei confronti del ricorrente che liquida nella misura ridotta di euro 1.400,00 a titolo di compensi ed euro 43,00 a titolo di spese, oltre accessori come per legge.  - nulla sulle spese tra la parte ricorrente e la ### spa. 
Lagonegro, 23.02.2024 Il Giudice dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/02/2024

causa n. 459/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Crisci Claudia

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Giudice di Pace di Campobasso, Sentenza n. 213/2024 del 25-06-2024

... l'istanza in autotutela per l'annullamento, per gli anni 2019 e 2020 l'istanza veniva respinta poiché l'atto di vendita non risultava trascritto al ### Il ricorrente intraprendeva pertanto la strada giudiziaria al fine di ottenere la dichiarazione di perdita di possesso dell'autovettura suddetta a far data dal 12/12/2014. Il giorno 04/06/2024 si teneva la prima udienza alla quale, nonostante regolare notifica, il resistente non compariva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva per la decisione. Nel merito, agli atti risulta la visura storica del PRA con annotazione dell'atto di vendita nonché la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e la ### per il mancato pagamento della ### per le annualità 2015; (leggi tutto)...

-UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ! !
Il Giudice Onorario di ### di ### Dr. ### ha emesso la seguente SENTENZA definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 174/2024 R.G. riservata per la decisione all'udienza del 04/06/24 tra: ### , nato a #### il ### e residente ###, CF ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliat #######, alla via ### n. 102 Ricorrente contro ### srls in liquidazione, in persona del legale rappresentante e liquidatore sig.ra ### con sede ###giovanni in ### 178, P.I. ### Resistente contumace avente ad oggetto accertamento perdita di possesso autovettura. 
Motivi in fatto e in diritto della decisione La presente sentenza viene resa ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi del giudizio, quelli di costituzione delle parti ed i verbali di causa, dalla cui lettura potrà desumersi lo svolgimento del processo. 
Il sig. ### ha presentato ricorso presso il Giudice di ### avverso l'intestata resistente affinchè fosse accertata e dichiarata la perdita di possesso dell'autovettura ####### targata ### avendola venduta per la somma di 200 euro in data ###, con consegna immediata all'acquirente ### srls in persona del legale rappresentante pro tempore , unitamente al libretto di circolazione, con l'intesa che esso acquirente avrebbe provveduto al più Sentenza n. 213/2024 pubbl. il ###
RG n. 174/2024 presto alla trascrizione presso il competente P.R.A. Tuttavia il ricorrente ha potuto verificare come tale trascrizione non sia ancora avvenuta, risultando l'autovettura in questione ancora intestata al venditore. Infatti nel 2018 al ricorrente veniva contestato dalla società di recupero crediti presso la ### il mancato pagamento della ### per l'anno 2015 relativo all'auto in questione, successivamente al ricorrente sono stati contestati i mancati pagamenti della medesima tassa per gli anni 2018; 2019 e 2020. 
Mentre per la sanzione relativa al mancato pagamento della ### nel 2015 e nel 2018 la ### accoglieva l'istanza in autotutela per l'annullamento, per gli anni 2019 e 2020 l'istanza veniva respinta poiché l'atto di vendita non risultava trascritto al ### Il ricorrente intraprendeva pertanto la strada giudiziaria al fine di ottenere la dichiarazione di perdita di possesso dell'autovettura suddetta a far data dal 12/12/2014. 
Il giorno 04/06/2024 si teneva la prima udienza alla quale, nonostante regolare notifica, il resistente non compariva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. 
Il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva per la decisione. 
Nel merito, agli atti risulta la visura storica del PRA con annotazione dell'atto di vendita nonché la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e la ### per il mancato pagamento della ### per le annualità 2015; 2018; 2019 e 2020. 
Tali atti , in particolare la richiesta di trascrizione (documento unilaterale), di per loro non costituiscono prova della avvenuta perdita di possesso dell'autovettura ma costituiscono indizi che considerati unitamente al comportamento processuale del resistente che ha inteso rimanere contumace e non contestarli consentono oggi di ritenere fondata la domanda e cioè che in effetti l'autovettura ####### targata ###  stata venduta in data ###. 
Se infatti la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda importando il Sentenza n. 213/2024 pubbl. il ###
RG n. 174/2024 potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposti, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie, essa importa una seria valutazione di tale contegno dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. La vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell'adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del "consensus in idem placitum" legittimamente manifestato dai contraenti. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale. Essendo stata fornita la prova della conclusione del contratto di vendita tra le parti, ne deriva l'onere in capo al ### dei ### dell'A.C.I. competente di ### di provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà sopra descritto nei modi di legge e delle annotazioni del relativo passaggio di possesso come nei termini accertati a discarico del ricorrente ed in favore del resistente. Sussistono giusti motivi, atteso il comportamento processuale di parte convenuta, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### dr. ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede: -accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara ad ogni effetto e conseguenza di legge la perdita di possesso dell'autovettura ####### targata ### in capo a ### nato a #### il ### e residente ###, CF ###, a far data dal 12/12/2014; Sentenza n. 213/2024 pubbl. il ###
RG n. 174/2024 - ordina a A.C.I. ### in persona del ### del Pubblico Registro Automobilistico, sede ###esonero da qualsiasi responsabilità, la trascrizione-annotazione della presente sentenza dichiarativa di perdita di possesso nei pubblici registri; - compensa integralmente le spese di lite.  ### lì 17/06/2024 

Il Giudice
di ### n. 213/2024 pubbl. il ### RG n. 174/2024


causa n. 174/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Colantonio

7

Giudice di Pace di Verona, Sentenza n. 534/2024 del 17-04-2024

... per la ripartizione, senza chiedere l'annullamento della delibera condominiale di approvazione dei bilanci e della ripartizione delle spese. A tal proposito la Cassazione a ### unite (cfr. sentenza n. 9839 del 11 Aprile 2021) ha stabilito che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia la annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale dell'annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137 comma due c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via (leggi tutto)...

N.RG 334 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Verona
Sezione 01 SEZIONE UNICA
Il Giudice di ### di Verona Dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 334 / 2021 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021
 Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
 Controparte: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Ragioni di ### e di ### della Decisione
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2681/2020 emesso in data ### CONCLUSIONI:
ATTORE/OPPONENTE: ### da foglio di precisazione delle conclusioni
CONVENUTO/OPPOSTO: ### da foglio di precisazione delle conclusiono
Con ricorso depositato presso la ### del Giudice di ### di ### il ### in persona dell'amministratore pro tempore, chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di € 1.165,19, per omesso pagamento di oneri condominiali relativi al bilancio preventivo dell'esercizio 1.1.2020- 31.12.2020 ed al bilancio consuntivo dell'esercizio 1.1.2019-31.12.2019, entrambi approvati dall'assemblea del 16.9.2020.
In data ###, veniva emesso decreto ingiuntivo n. 2681/2020, provvisoriamente esecutivo, con il quale si ingiungeva il pagamento della suddetta somma, più spese della procedura monitoria.
La sig.ra ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, notificato unitamente all'atto di precetto, sostenendo l'illegittimità delle somme pretese, poiché il ### il ### non aveva fornito il dettaglio delle spese condominiali e, in particolare i criteri adottati per la ripartizione, non aveva riparato le tubature fognarie condominiali dalle quali all'interno del garage della medesima, fuoriescono liquami, come risulta dalla relazione del geometra ### in data 15 gennaio 2021 e non aveva risarcito i danni. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'ammontare delle spese condominiali addebitabili, dell'esistenza di infiltrazioni in corrispondenza della colonna di scarico della fognatura condominiale, dei danni provocati da tale infiltrazione e di quelli verificatesi in precedenza, risolte dal ### il 22 Marzo 2019, per la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 3.000,00, pari al costo preventivato per ripristino delle murature danneggiate e per il mancato utilizzo del bene, con la compensazione delle somme che risulteranno effettivamente dovute dall'opponente al condominio a titolo di spese condominiali.
Si costituiva il ### che rilevava la mancata impugnativa della delibera condominiale di approvazione dei bilanci preventivo/consuntivo del 16.9.2020, comunicata con raccomandata all'opponente, con conseguente certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria. Specificava che, col deposito del ricorso, veniva allegato il bilancio preventivo ed il consuntivo, attestanti il dettaglio delle spese condominiali, con particolare riferimento ai criteri adottati per la loro ripartizione. Quanto ai danni rilevava l'esecuzione dei lavori di riparazione, contestava la perizia, priva di data certa, quale idonea prova del diritto al risarcimento dei danni. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva autorizzato il deposito della memoria ex art. 320 c.p.c. ed ammessa la consulenza tecnica per l'accertamento dello stato delle tubature fognarie, della presenza di infiltrazioni in corrispondenza della colonna di scarico della fognatura condominiale, dei danni provocati dalle infiltrazioni, per l'indicazione degli eventuali lavori necessari per la sistemazione delle tubature e per la determinazione di eventuali spese di ripristino del locale danneggiato. All'udienza del giorno 8.1.2024, le parti precisavano le conclusioni, depositavano note difensive e la causa passava in decisione. ### va accolta parzialmente.
All'assemblea del 16.9.2020, i condomini approvavano il bilancio consuntivo dell'esercizio 1.1.2019/31.12.2019 ed il bilancio preventivo dell'esercizio 1.1.2020/31.12.2020, con la descrizione di ogni bene/servizio condominiale e relativa voce di spesa e con la specifica ripartizione delle spese condominiali ( documenti 2, 3, 4, 5).
Il verbale veniva inviato, con raccomandata (cfr. documento 7), all'odierna opponente, assente all'assemblea condominiale, nonostante regolare convocazione, la quale non proponeva opposizione, né provvedeva al pagamento degli oneri condominiali.
Con la presente opposizione, la signora ### ha dedotto illegittimità del decreto ingiuntivo, per non avere fornito il ### il dettaglio delle spese condominiali ed i criteri adottati per la ripartizione, senza chiedere l'annullamento della delibera condominiale di approvazione dei bilanci e della ripartizione delle spese.
A tal proposito la Cassazione a ### unite (cfr. sentenza n. 9839 del 11 Aprile 2021) ha stabilito che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia la annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale dell'annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137 comma due c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”. E ancora: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare, posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice”.
Nella fattispecie in esame, la delibera non è stata impugnata e, con l'odierno giudizio, non è stata dedotta l'annullabilità attraverso apposita domanda riconvenzionale, nel termine previsto per l'esercizio dell'azione ordinaria di annullamento, di cui all'art. 1137 c.c., né sussiste fattispecie di nullità della delibera assembleare, rilevabile d'ufficio, quale inesistenza costitutiva della volontà condominiale.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo n. 2681/2020 va confermato, dando atto che il ### ha recuperato interamente le spese condominiali, di cui al decreto opposto.
Va accolta la domanda riconvenzionale, formulata dall'opponente.
Dalla consulenza tecnica è risultato che: “4 in risposta al quesito giudiziale: il magazzino (immobile di proprietàdell'opponente) è assoggettato da servitù passive di scarichi acque reflue, con lapresenza di numerose tubature di scarico acque nere e acque bianche, nessunadelle quali è al servizio o in uso al magazzino. Le tubature entrano nel localeprincipalmente in quattro zone del solaio, corrono all'interno del deposito nell'intradosso del solaio e fuoriescono verso via ### intercettando lacondotta municipalizzata”;4.1 prima di tubatura situata nel lato destro del portone d'ingresso### colonna di scarico fognario per acque reflue nere al servizio degliimmobili dei piani superiori.Danni - la tubatura percola acque reflue provenienti dagli appartamenti e localicommerciali dei piani superiori. La fuoriuscita di fluidi, contenenti anche acididetergenti, provoca importanti danni di sgretolamento dei cementi armati condeterioramento dei ferri di armatura della trave portante condominiale e presenzadi liquidi e umidità nelle murature, con affioramento di sali bianchi. Il tappodell'ispezione fognaria è poco resistente alle pressioni interne dei fluidi, conoggettivo pericolo di esplosione”.Costi: la CTU stima un costo pari a € 1.400,004.2: secondo gruppo di tubature prossime al pilastro centrale### il groviglio di scarichi composto da tubature in diverso diametro, peracque reflue nere al servizio delle unità soprastanti.Danni - le murature sono state oggetto di percolamento di acque provenienti dalpiano superiore per mancata sigillatura fra pavimento e tubature in corrispondenzaall'innesto della condotta nel pavimento al piano superiore.Costi: la CTU stima un costo di ripristino pari a € 1.500,004.3 terza tubatura ridosso della tramezza di separazione con il sub 312### condotta di acque al servizio degli immobili dei piani superiori.Danni - solaio e murature sono interessate da percolamenti di acque provenientidalla condotta.Costi: costi di ripristino danni occorsi al magazzino € 800,004.5 quarta tubatura ridosso della tramezza di separazione con il sub 316### condotta fognaria condominiale a servizio degli immobili dei pianisuperiori.Danninessunoalla data di sopralluogo la condotta si presenta integra e funzionante.In conclusione P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 2681/2020 emesso in data ###, dal Giudice di ### di ### dando atto dell'integrale pagamento delle spese condominiali, azionate col decreto ingiuntivo; accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna la parte opposta - ### in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente ### della somma di € 3.700,00 comprensiva di iva, a titolo di danni al magazzino ed all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni presenti nell'immobile dell'opponente, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione delle sentenza, come indicati specificamente dal CTU - ### Galante nella relazione, alle pagg. 9, 11 e 12 sotto la voce “ripristino”. Compensa parzialmente le spese di giudizio, che liquida, in favore dell'opponente, in € 632,50, oltre € 38,00 per spese non imponibili, somme già decurtate per effetto della compensazione, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, c.p.a ed iva se dovuta. Pone definitivamente le spese di CTU, a carico della parte opposta, nella misura già liquidata, con decreto del 24.8.2023, condannandola a rimborsare alla parte attrice l'importo da questa anticipato. Sentenza esecutiva
Cosi deciso in ### lì 14-4-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 334/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Licata Valeria

16

Giudice di Pace di Lecce, Sentenza n. 2970/2024 del 12-06-2024

... merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dal verbale medesimo conseguenti. Le spese seguono la soccombenza e liquidate in atti. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla ogni verbale di contestazione su menzionato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e dipendenti; 2. Condanna la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida nella somma complessiva di € 143,00, di cui € 43,00 di spese, oltre oneri di legge. Cosi deciso in ### lì 12-6-2024 Il Cancelliere Il Giudice di ### (leggi tutto)...

N.RG 16458 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Lecce
Sezione 01 Lecce
Il Giudice di ### di Lecce Dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16458 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023
 Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
 Controparte: COMUNE DI GALATINA (###)
Ragioni di ### e di ### della Decisione
Opposizione a sanzione amministrativa n. ### emesso dalla ### del Comune di ### notificato il ###.
Oggetto di opposizione è ogni verbale di contestazione di infrazione al ### della Strada cui in epigrafe con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 142/9 C.d.S. per aver superato il limite di velocità stabilito dall'Ente proprietario della strada, sulla SS 101 km 14/940.
Detta violazione veniva rilevata tramite l'apparecchiatura elettronica a postazione fissa. La causa era immediatamente decisa, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, acquisite le richieste e conclusioni delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevata preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Rileva questo giudice come, nel caso di specie, parte resistente non abbia fatto pervenire alcuna documentazione attestante l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, nonché il suo corretto ed effettivo funzionamento, dovendosi dare atto del deposito solo parziale della documentazione relativa all'intera procedura di elevazione dell'illecito sanzionato, richiamata nell'atto impugnato, comunque priva della certificazione di omologazione specifica (si allega infatti dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura photored f17rd autoprodotta dalla medesima società indicata quale produttore dell'apparecchiatura, priva di valenza, ai fini della verifica della omologazione periodica.)
È appena il caso di rammentare come il procedimento di opposizione apre la fase della cognizione piena, con la considerazione della distribuzione del carico probatorio tra le parti secondo le normali regole processuali.
Occorre ancora rilevare che, nel caso di specie, le operazioni e affermazioni operate dai verbalizzanti non sono assumibili a fede privilegiata, giusta la copiosa giurisprudenza sull'argomento e devono essere pertanto valutate, come ogni altro elemento dal giudice e occorre sottolineare il principio per cui ai fini dell'attendibilità del rilevamento della violazione dei limiti di velocità attuato mediante apparecchiatura elettronica, le operazioni preliminari e di rilevazione compiute dall'agente di polizia addetto allo strumento siano dallo stesso documentate in apposito verbale, reso valido dall'utilizzo di strumentazione omologata a norma di legge. Orbene, in assenza di riscontro della documentazione da fornirsi dall'ente, non è dato verificare tale legittimità. Appare evidente come nessuna prova sia stata fornita in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori nella vicenda che ci occupa, in violazione al dettato normativo sul punto, mancando la prova, incombente all'ente opposto, del presupposto del provvedimento amministrativo ablativo, con la conseguente illegittimità del provvedimento stesso (ci si riferisce, in particolare alla mancata certificazione della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata, ma anche e soprattutto alla incoerenza e incongruenza e genericità della riproduzione a verbale della individuazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento nello specifico adoperata). Si ripropone anche nel caso che ci occupa, l'annosa questione della legittimità dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, il riscontro della mancanza di tale requisito inficiando del tutto la validità e veridicità del rilevamento stesso, e la conseguente caducazione della legittimità della contestazione differita. La ragione sottesa alla richiesta approvazione e omologazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della violazione ai sensi del D.lgs. 285/92, risiede nell'esigenza di assicurare l'utilizzo ottimale ed equilibrato della tecnologia disponibile, in relazione alle concorrenti esigenze proprie del traffico e della sicurezza della strada.
In particolare, rileva, nella specie la mancata omologazione da parte del ### dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l'accertamento, che invece risulta aver ottenuto solo l'approvazione da parte del MIT mediante determine dirigenziali.
A mente dell'art. 142, comma 6, del ### della strada si prevedono 'apparecchiature debitamente omologate', mentre quella di cui è causa (####rd) risulta, come da documentazione depositata dal Comune di ### mai stata omologata, bensì 'approvata' con determine dirigenziali del ###
Le 'apparecchiature debitamente omologate' di cui all'art. 142, comma 6, del
C.d.S., sono quelle apparecchiature che devono presentare, per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al Regolamento al ### della ###
Nel caso di specie, non essendo stata l'apparecchiatura utilizzata debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 del ### della ### (Cassazione con la sentenza n. 22158/2012, a seguire, tra le numerose pronuncia, recente decisione della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 - In essa si precisa che tutti gli strumenti di misurazione del limite di velocità devono essere sottoposti a omologazione. La semplice approvazione ministeriale non basta).
A conforto delle superiori considerazioni per tutte vale la pronuncia di Cass. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505.
Pertanto, in ordine ai motivi di opposizione rappresentati dall'opponente, degna di pregio, la considerazione della mancanza della documentazione probatoria della sussistenza della pubblicità e conoscibilità della segnaletica relativa all'utilizzazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento dell'eccesso della velocità, proprio sul tratto di strada interessato, oltre che della esistenza della medesima segnaletica. Di tanto, validamente segnalata la necessità della sussistenza, ai fini della legittimità di tutta la procedura di rilevamento, onere probatorio che incombe all'opposta amministrazione, non si produce alcunché alla causa, precludendosi al giudicante la cognizione sul punto, per l'inadempienza dell'amministrazione opposta, poiché la dichiarazione apodittica del rispetto della recente normativa, come delle circolari applicative, non costituisce valida prova dell'assunto, poiché priva di alcun riferimento a luoghi, tempi in relazione alla contestazione effettuata, pur alla luce della ulteriore documentazione relativa all'installazione della apparecchiatura utilizzata, pur con contrastandosi la fede delle dichiarazioni raccolte nel verbale di accertamento.
Tanto in riferimento alle indicazioni sulla visibilità delle postazioni di controllo della velocità, sia direttamente che indirettamente gestite dagli agenti accertatori, come recepite dalla L. 160/07, di conversione del D.L. 177/07, che ha introdotto l'art. 142/6 bis c.d.s., che prescrive la segnalazione sì mediante cartelli, ma anche dispositivi di segnalazioni luminosi, idonei per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento, da valutarsi, il mancato rispetto di alcuno dei paramenti detti, ai fini della illegittimità dell'accertamento, secondo prudente apprezzamento.
Per le suesposte ragioni, in particolare, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente nel caso di specie, quindi, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi eccepiti dall'opponente, il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dal verbale medesimo conseguenti. Le spese seguono la soccombenza e liquidate in atti. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla ogni verbale di contestazione su menzionato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e dipendenti; 2. Condanna la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida nella somma complessiva di € 143,00, di cui € 43,00 di spese, oltre oneri di legge.
Cosi deciso in ### lì 12-6-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 16458/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cerfeda Veneranda

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3535/2024 del 18-06-2024

... il GA ha annullato il provvedimento di annullamento della concessione edilizia, facendo rilevare la mancanza dei presupposti per l'autotutela sia quanto al superamento del termine ragionevole, sia quanto all'assenza dell'interesse pubblico che possa legittimare la caducazione del titolo edilizio. Discorrendosi di annullamento di atto plurimo inscindibile, l'effetto caducatorio della sentenza amministrativa spiega efficacia erga omnes (cfr. Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 4; Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 5) e dunque anche nei confronti dell'odierno attore, pur in difetto da parte di questi di proposizione di rituale impugnazione avverso l'atto annullato sul ricorso presentato da altri. Ebbene, considerato che il danno patito dall'attore viene ricollegato proprio all'annullamento (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice nella persona del dr. ### nella causa di primo grado iscritta al n. 15780 dell'anno 2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA tra ### (avv.ti ### e ### - attore e Comune di ### in persona del ### pro - tempore (avv. ### - convenuto conclusioni: v. verbale del 26.3.24 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Comune di ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente sofferti dall'attore in conseguenza dell'avvenuto annullamento in autotutela, da parte dell'### comunale, della concessione edilizia in sanatoria 108/2009 rilasciata in relazione all'immobile di sua proprietà sito nel complesso edilizio di ### n. 216 (###. 
A fondamento della domanda proposta, l'attore ha dedotto in punto di fatto: i che “con atto pubblico in ### di ### dello 09.07.2009 la Sig.ra ### vendeva al #### per il prezzo convenuto di 115.000 euro l'appartamento per civile abitazione, e relative pertinenze, facente parte del complesso edilizio sito nel Comune di ### n. 218 ubicato al piano terra identificato in ### al Fg. 15 P.lla 2950 Sub.  29”; i che “in atto la venditrice dichiarava che il fabbricato era stato realizzato in forza di concessione edilizia prot. n. 4914 del 24.05.1990, successiva concessione in variante prot. n. 5758 dell'11.09.1997 e poi, a seguito della realizzazione di alcune difformità, otteneva concessione edilizia in sanatoria per l'intero fabbricato n. 108 dello 08.07.2009”; i che “a dieci anni di distanza dal rilascio della concessione in sanatoria 108/2009 il Comune con nota prot. n. 8822 del 12.02.2019 comunicava al ### Polizzi l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 108/2009, dell'autorizzazione di agibilità/abitabilità prot. n. 51992 del 26.04.2001 e del diniego della domanda di sanatoria ex L. 326/2003 presentata lo 09.12.2004 prot. n. 42787” e che, successivamente, “con ordinanza n. 70 del 17.06.2019 il Comune di ### annullava in autotutela la concessione edilizia in sanatoria n. 108 dello 08.07.2009 e l'autorizzazione di agibilità/abitabilità prot. n. 51992 del 26.04.2011”; i che il ### aveva riposto un “incolpevole affidamento nella legittimità e stabilità della concessione edilizia” e che, per effetto dell'annullamento in autotutela di tale atto, aveva subito un danno pari ad “### 152.403,00, oltre interessi e rivalutazione di cui ### 115.000,00 prezzo di acquisto dell'immobile, ### 5.500,00 spese notarili, ### 21.540,00 interessi passivi al 31.12.2019, ### 10.363,00 spese ristrutturazione dell'immobile, o della maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia ”. 
Radicatasi la lite, si è costituito in giudizio il Comune di ### il quale: i) ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle domande proposte dall'attore, essendo la cognizione sulle stesse riservata al Giudice amministrativo; ii) nel merito, ha dedotto l'infondatezza degli addebiti formulati a suo carico stante l'insussistenza di un legittimo affidamento tutelabile in capo al privato, avendo questi determinato - attraverso una rappresentazione dei fatti non veritiera contenuta in seno all'istanza di concessione in sanatoria - il rilascio del provvedimento, poi correttamente annullato in autotutela dalla p.a.; iii) ha rilevato, infine, la mancata prova dei danni ex adverso dedotti e, comunque, la loro non corretta quantificazione. 
Istruita la procedura mediante acquisizioni documentali ed espletamento di ### il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Con sentenza (non definitiva) nr. 3291/23 il Tribunale “accerta ### la responsabilità dell'### convenuta in relazione ai fatti contestati dall'attore e rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza al fine della quantificazione dei danni; H riserva ### all'esito la decisione sulle spese di lite”. 
A seguito di supplemento di istruttoria - a mezzo dell'espletamento di integrazione di CTU - la causa è stata nuovamente posta in decisione con ulteriore concessione dei termini ex art. 190 c.p.c Ciò posto, va detto che la causa è stata rimessa sul ruolo d'udienza al fine di quantificare i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'illecito contestato alla parte convenuta, come accertato nella sentenza non definitiva sopra richiamata. 
Si osserva al riguardo che con sentenza del TAR n. 35/2024 resa su ricorsi riuniti promossi dalle sig.re ### e dalla sorella ### rispettivamente proprietarie ed ex proprietarie di immobili inerenti il complesso immobiliare di cui si discute, il GA ha annullato il provvedimento di annullamento della concessione edilizia, facendo rilevare la mancanza dei presupposti per l'autotutela sia quanto al superamento del termine ragionevole, sia quanto all'assenza dell'interesse pubblico che possa legittimare la caducazione del titolo edilizio. 
Discorrendosi di annullamento di atto plurimo inscindibile, l'effetto caducatorio della sentenza amministrativa spiega efficacia erga omnes (cfr. Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 4; Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 5) e dunque anche nei confronti dell'odierno attore, pur in difetto da parte di questi di proposizione di rituale impugnazione avverso l'atto annullato sul ricorso presentato da altri. 
Ebbene, considerato che il danno patito dall'attore viene ricollegato proprio all'annullamento d'ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 108/2009, da cui sarebbe derivata la perdita di valore dell'unità abitativa acquistata e l'obbligo sul medesimo gravante di affrontare pro quota i costi della relativa demolizione, si vede bene come un tale danno sia venuto meno per effetto della pronuncia amministrativa sopra richiamata. 
Infatti, l'annullamento giurisdizionale dell'atto reso dalla p.a. in sede di autotutela ha quale corollario che - ad oggi - il complesso immobiliare nel quale si colloca l'abitazione dell'attore risulta legittimo, trovando il suo fondamento giuridico in un titolo edilizio valido ed efficace. 
Ne è che per fatti sopravvenuti all'introduzione del presente giudizio, l'abitazione trasferita all'attore ha riacquistato il suo originario valore commerciale e che inoltre non vi sono costi di demolizione da affrontare suscettibili di dare luogo a ulteriori voci di danno ristorabili. 
In definitiva, con riferimento alla domanda di risarcimento danni si è verificata la cessazione della materia del contendere, fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che si realizza quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. 
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in ### civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in ### civ. Mass. 2004, f. 7- 8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in ### civ. Mass. 1998, 789). 
Nella fattispecie, alla luce del canone della soccombenza le spese di giudizio - da liquidarsi come in parte dispositiva avuto riguardo al dm 55/14 (e successive modificazioni) - vanno poste a carico dell'### convenuta che è responsabile del fatto illecito posto in essere in danno dell'attore accertato dalla sentenza (non definitiva) nr. 3291/23. 
I costi della ### liquidata con separato decreto, vanno posti a carico della parte convenuta.  p.q.m.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: H dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa; H condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in €. 7.052,00 per compenso di Avvocato, oltre oneri e accessori di legge; H pone i costi di CTU (e relativa integrazione), liquidati con separato decreto, a carico della parte convenuta. 
Così deciso in ### il 18 giugno 2024 

Il Giudice
Unico dr. ### n. 15780/2020


causa n. 15780/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Illuminati Andrea, Culmone Marco

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