REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa ### quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24.01.2024 ha pronunciato e pubblicato secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 459/2020 R.G.
TRA ### C.F. ###, nato a #### il ###, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia, come in atti; Ricorrente E I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro tempore, C.F. ###, rapp.to e difeso come in atti; S.C.C.I. ### Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
Con ricorso depositato in cancelleria il ###, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l'avviso di addebito nr. 400 2019 ####, notificato il ###, con cui l'### ha ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 12.833,24 a titolo di contributi ### presuntivamente dovuti ed accertati per le annualità dal 2012 al 2019. Deduceva che, già con precedente comunicazione ricevuta il ###, l'istituto previdenziale gli aveva comunicato di aver provveduto ad iscriverlo d'ufficio alla gestione commercianti, con decorrenza dal 01.01.2012 e che tale pretesa sarebbe derivata dalla circostanza che, nella dichiarazione dei redditi ### 2013 della società di cui il ricorrente è stato amministratore sino al 2019, sarebbe stata barrata la casella afferente allo svolgimento nell'impresa di occupazione prevalente da parte del ricorrente medesimo. Allegava di aver ricevuto in data ### altro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/02/2024 avviso di addebito (nr. 400 2018 ### 25 000), relativo a contributi IVS eccedenti il minimale per l'anno 2012, e di aver proposto ricorso per ottenerne l'annullamento innanzi al Tribunale di Salerno, che con sentenza n. 2269/2019 aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e dell'atto impugnato.
Eccepiva l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'istituto, in quanto quest'ultimo avrebbe omesso di accertare l'effettivo svolgimento di attività da parte del socio, tale da giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti.
Precisava, inoltre, che nel medesimo periodo il ricorrente era iscritto alla gestione separata ### in ragione della percezione di indennità legate al mandato di amministratore. Assumendo la carenza dei requisiti di cui alla legge 662 del 1996, previa richiesta di sospensione dell'avviso di addebito impugnato, ha, pertanto, chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, con conseguente condanna dell'istituto alla cancellazione di tale iscrizione e annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'### deduceva che l'atto impugnato era stato sgravato, allegando documentazione a supporto di quanto affermato.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. ### spa nonostante la ritualità della notifica non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17.03.2021, parte ricorrente si associava alla richiesta cessazione della materia del contendere, non concordando sulla ripartizione delle spese di lite, considerato che l'annullamento era intervenuto solo a seguito dell'instaurazione dell'emarginato giudizio e del provvedimento giudiziale richiamato, pubblicato il ###. Chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento delle spese di giudizio in forza dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva interamente istruita documentalmente dal precedente giudicante, giungendo innanzi a questo giudice per la fase decisoria. All'esito della trattazione scritta, lette le note depositate il procedimento viene definito come da sentenza depositata telematicamente secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. *******
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a. trattandosi di credito che non è stato oggetto di cessione alla stessa.
La controversia viene definita secondo il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/02/2024 nn. 26242-3/2014) - e pertanto è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/02/2024 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Orbene, nel caso di specie il resistente istituto previdenziale chiedeva dichiararsi cessata la materia contendere, deducendo l'avvenuto sgravio delle somme ingiunte con l'avviso di addebito impugnato.
Con note depositate per l'udienza del 17.03.2021 parte ricorrente aderiva alla richiesta formulata dall'### chiedendo, tuttavia, la condanna della controparte alle spese del giudizio per il principio della soccombenza virtuale. La medesima richiesta veniva reiterata negli scritti difensivi depositati in data successiva.
Pertanto, dalle dichiarazioni delle parti, nonché dalla documentazione allegata e non contestata emerge il venir meno dell'interesse ad agire e, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vengoo compensate nella misura della metà, considerato che l'avviso di addebito impugnato risulta essere formato in epoca prossima alla pronuncia del Tribunale di Salerno e altresì in virtù del comportamento processuale dell'### che nella propria memoria difensiva ha dato atto dell'avvenuto sgravio evitando ulteriori lungaggini del processo. La restante parte viene liquidata secondo il principio della soccombenza e tenendo in considerazione il valore della causa, la non complessità della stessa e l'attività difensiva svolta. P.Q.M. Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa ### quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere; - compensa per la metà le spese di lite e condanna l'### al pagamento della residua parte nei confronti del ricorrente che liquida nella misura ridotta di euro 1.400,00 a titolo di compensi ed euro 43,00 a titolo di spese, oltre accessori come per legge. - nulla sulle spese tra la parte ricorrente e la ### spa.
Lagonegro, 23.02.2024 Il Giudice dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/02/2024
causa n. 459/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Crisci Claudia