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Corte di Cassazione, Sentenza n. 34636/2021 del 16-11-2021

... motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'a- spetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4. Il ragionamento dei giudici di appello secondo cui il teste ### oltre che socio, aveva ricoperto anche un ruolo gestionale, quanto meno nella vicenda, per essere stato presente (evidentemente in rappresentanza della società) a tutti i sopralluoghi ai quali aveva partecipato anche il rappresentante della convenuta, ricavando da tale assunto il giudizio di ridotta attendibilità del teste, si (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - #### - Ud. 26/10/2021 - ###. ### - ### - R.G.N. 14562/2019 Dott. ### - ### - ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14562-2019 proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### D'### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ####
COMO, elettivamente domiciliati in #### 16, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dall'avv ocato ### giusta procura in calce al controricorso; Presidente: #### pubblicazione: 16/11/###orte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -2- - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1506/2018 della CORTE ### di BRESCIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal #### Lette le memorie della ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### S.r.l. conveniva in giudizio la Valerio ### S.p.A. dinanzi al Tribunale di Brescia per sentir pronunciare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di diversi quantitativi di granuli da intaso per la realizzazione di campi di calcio in erba sintetica, con la condanna alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento del danno. 
Deduceva che aveva ceduto ad altri operatori economici il materiale acquistato che però, una volta posto in opera, si era rivelato gravemente viziato, risultando inutilizzabile. 
Nella resistenza della convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, all'esito dell'istruttoria il Tribunale con sentenza 2512/2014 accoglieva la domanda. 
Avverso tale sentenza proponeva appello la convenuta cui resisteva la società attrice, e la Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 1506 del 28/9/2018, accoglieva il gravame rigettando la domanda. 
Riteneva che non vi fosse adeguato riscontro probatorio circa il fatto che il materiale venduto dall'attrice alle società che poi lo Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -3- avevano posto in opera fosse proprio quello che era stato venduto dalla ### La sentenza di primo grado aveva valorizzato l'episodio dei sopralluoghi effettuati dal legale rappresentante della convenuta sui campi di calcio, ritenendo che lo stesso confortasse il convincimento che vi fosse stato il riconoscimento della provenienza del materiale dalla appellante e della responsabilità per l'accaduto. 
Tuttavia, non poteva escludersi che i sopralluoghi avessero la sola finalità di avere una conoscenza diretta dell'accaduto, senza che fosse emersa anche la prova del riconoscimento del vizio. 
Di questo aveva riferito il solo teste ### ma tale deposizione non poteva essere ritenuta decisiva, atteso che il ### è socio della società il che ne minava la complessiva attendibilità, in mancanza di riscontri a supporto delle sue affermazioni. 
Andava poi evidenziato che il ### aveva ricoperto non solo la qualità di socio, ma proprio in relazione alla vicenda oggetto di causa, era stato investito di compiti operativi e gestionali che confortavano la valutazione di scarsa attendibilità di quanto riferito.  ### teste ### aveva poi reso una testimonianza de relato avendo riferito di quanto appreso dal cugino ### Inoltre, la lacuna probatoria circa l'utilizzo proprio del materiale oggetto del contratto di cui si chiedeva la risoluzione era confermata dagli esiti della ### che non era stata in grado di veriCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -4- ficare se i campi di calcio fossero stati realizzati proprio con lo specifico prodotto venduto. 
Avverso tale sentenza propone ricorso la ### lippo S.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie.  ### S.p.A. e ### quale commissario liquidatore nel procedimento di concordato preventivo resistono con controricorso. 
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., laddove il giudice di appello ha escluso che fosse stata dimostrata la responsabilità della società convenuta a seguito delle risposte fornite dal suo legale rappresentante nel corso dell'interrogatorio formale del 3 maggio 2010, risposte idonee a configurare una confessione giudiziale. 
Il motivo è inammissibile. 
Come si ricava, infatti, dalla lettura del verbale di udienza nel quale è stato raccolto l'interrogatorio formale di ### come trascritto in ricorso, risulta confermato quanto rilevato dalla Corte d'Appello e cioè che la parte si era limitata a riferire dell'episodio dei sopralluoghi sui campi di calcio, sui quali aveva anche riscontrato dei difetti, ma non vi è alcun riconoscimento né del fatto che i campi fossero stati realizzati con il materiale in precedenza venduto alla ricorrente né che fosse stato assunto l'impegno di eliminare i vizi, restando quindi confermato che non risulta colmata la lacuna probatoria che ad avviso della Corte distrettuale imponeva il rigetto della domanda (dimostrazione che i campi difettosi erano frutto dell'impiego dei granuli di intaso oggetto del contratto di fornitura per cui è causa). 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -5- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione perplessa ed apparente e quindi con violazione dell'art.  132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 
Ci si duole del fatto che sia stata ritenuta inattendibile la deposizione del teste ### (che aveva riferito del riconoscimento dei vizi da parte del ### in occasione dei sopralluoghi), ricavando tale inattendibilità dalla sola qualità di socio e dal fatto che avesse preso parte ai sopralluoghi. 
Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile. 
Infatti, va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa ### te (cfr. Cass. n. 7623/2014), la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (conf. quanto alla valutazione delle deposizioni rese da pareti delle parti in causa, a seguito del venir meno del divieto di testimonianza prima prescritto dall'art. 247 c.p.c., Cass. 98/2019), sicché la contestazione in ordine al giudizio reso sul punto dal giudice di merito denota evidentemente una censura che esula dal novero di quelle riservate al sindacato di legittimità. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -6- Né appare possibile rilevare una nullità della sentenza per motivazione perplessa ovvero apparente, avendo questa Corte precisato che (Cass. S.U. n. 8053/2014) la riformulazione dell'art.  360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'a- spetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4. 
Il ragionamento dei giudici di appello secondo cui il teste ### oltre che socio, aveva ricoperto anche un ruolo gestionale, quanto meno nella vicenda, per essere stato presente (evidentemente in rappresentanza della società) a tutti i sopralluoghi ai quali aveva partecipato anche il rappresentante della convenuta, ricavando da tale assunto il giudizio di ridotta attendibilità del teste, si palesa come logico ed immune da vizi tali da Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -7- determinare la nullità della sentenza per sostanziale carenza di motivazione. 
Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla deposizione del teste ### alla quale la sentenza gravata non fa alcuna riferimento. 
Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. quanto all'errore di percezione del contenuto delle prove sempre in relazione alla mancata considerazione della deposizione del teste ### I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno dichiarati inammissibili.  ## disparte il rilievo, emergente dalla lettura della deposizione de qua, quale riportata in ricorso, in base al quale la testimonianza, per la genericità di quanto riferito, non permette di inferire con certezza la prova che il ### avesse sia ammesso l'utilizzo del materiale venduto dalla sua società, sia l'impegno a porre rimedio ai vizi dei campi di calcio, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 
Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -8- per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell'art.  112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -9- o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6835). 
Ne deriva che non può denunciarsi quale vizio della sentenza ai sensi del n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., la circostanza che non sia stata ritenuta rilevante ai fini della decisione una deposizione testimoniale, laddove il fatto storico, e nel caso di specie la riconducibilità del difetto dei campi di calcio al materiale venduto dalla convenuta e l'impegno di quest'ultima a porre rimedio ai vizi, sia stato comunque considerato dal giudice di merito. 
Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto la sentenza ha valorizzato il proprio convincimento avvalendosi di alcune considerazioni della ### sebbene tale strumento non abbia valore probatorio. 
Il motivo è inammissibile. 
Ed, infatti, una volta richiamato il principio secondo cui in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi ( S.U. n. 11748/2019), la sentenza impugnata ha correttamente deciso la controversia sul presupposto che fosse onere dell'acquirente dimostrare che la merce acquistata fosse viziata, ed in particolare che la difettosità dei campi di calcio derivasse proprio dall'utilizzo dei granuli di intaso acquistati dalla convenuta. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -10- Deve pertanto escludersi che ricorra la dedotta violazione della regola di riparto dell'onere probatorio, essendo invece il richiamo della sentenza alle risultanze della CTU un mero rafforzamento dell'esito al quale era già approdata per effetto della valutazione degli altri mezzi istruttori (e di ciò appare consapevole la stessa ricorrente laddove a pag. 17 del ricorso conferma che l'estrapolazione di alcune frasi della CTU aveva lo scopo di valorizzare il convincimento del giudice di appello), a conferma del fatto che nemmeno gli accertamenti peritali avevano permesso di riscontrare la coincidenza tra materiale venduto e quello impiegato nei campi di calcio. 
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  ### inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -11- esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 ### registro generale 14562/2019 ### sezionale 9501/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 14562/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Ricci Giuseppina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30274/2024 del 25-11-2024

... 4, cod. proc. c iv. - dà ril ievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasivit à del ragionamento del giudice di me rito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione dell e risulta nze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. ###; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056), come invece accaduto nella specie. 8. Il terzo motivo è parimenti infondato. Ferme restando le c onsiderazioni che preced ono, occor re ulteriormente osservare come la violazio ne del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configuri (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da ### O e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### nel indirizzo pec sono elettivamente domiciliati.  - ricorrenti - contro #### e ### rappresentate e difese dagli avv.t i ### e ### I eradi, presso il cui studio a ### via ### cen zio, n.25, sono e lettivament e domiciliati.  -controricorrenti avverso la sentenza n. 2148 /2020 resa d alla Corte d'appello d i ### pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Servitù convenzionale - ### 2 di 17 1. ### e ### premesso che erano titolari di un diritto di servitù di passaggio a favore della loro proprietà e a carico di una proprie tà comune co n L uana #### e ### posta in Comune di ### del la ### costituita con atto notarile di stralcio di quota in comunio ne del 1983 a favore de l fratello ### lo, e che le p redette ne avevano ostacolato l'esercizio, realizzando nel fondo servente dei manufatti che impedivano loro di accedere al ripostiglio, ai fusti del gasolio da riscaldament o e all e vasche biologiche, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, #### e ### affinché venisse accertata l'esistenza della servitù di passaggio “con ogni mezzo” e per tutta la sua estensione, come fissata nel titolo costitutivo, a favore dei fondi identificati in catasto al Fg. 9, mapp. 189, sub 3, 419 sub 1 e 2, 421 sub 4, 423 e 424 e a carico del fondo al Fg. 9, mapp. 420 sub 3, con condanna delle stesse all'eliminazione de i manufatti e alla cessazione di ogni turbativa, oltreché al risarcimento dei danni. 
Costituitesi in giudizio, #### e ### eredi di ### chiesero il rigetto della domanda avversaria, evidenziando che la stradina interessat a dalla serv itù non e ra quella pretesa dag li attori, ma altra che, par tendo dalla via, s i arrestava all'area sud-est della l oro abitazione, e che ne ssun passaggio vi era mai stato sul versante nord-ovest, che i manufatti che ostrui vano il passaggio erano stati realizzati nel 1988 dallo stesso ### rendendo impossibile l'esercizio della servitù, che quelli a cui l'asserita servitù permetteva l'accesso erano stati realizzati da loro nel 1993, che g li atto ri avevano altri acc essi, sicché non sarebbe st ata neces saria la pretesa estensione della servitù, e che la conformazio ne dei luoghi non p ermett eva il passaggio di mezzi pesanti. 
Con sentenza n. 693/19, il Tribunale di Treviso rigettò la domanda. 3 di 17 Il giudizio di gravame, incardinato dai medesimi ### e ### si concluse, nella resistenza di #### e ### a ### con la s entenza n. 2148/2020 , pubblicata il ###, con la quale la Corte d'### llo di ### respins e l'appello, affermando che la stradina gravata da servitù era altra rispetto a quella pretesa, in quanto arrivava nella parte sud-est dei fabbricati delle parti e si arrestava allo spigol o sud-ovest del mappale 189 sub 2, che il r iposti glio da rag giung ere era st ato edificato dagli appellanti nel 1993, dopo la cost ituzione della servitù, ed era raggiungibile da altre vie, che nessun rilievo aveva l'esercizio di fatto della servitù, essendo la pretesa fondata su una servitù convenzionale, cui bisognava riferirsi per stabilirne l'estensione, che sulla porzione contesa non vi era mai stata alcuna stradina, sicché ad ess a non potevano riferirsi le par ti con la convenzione del 1983, e che non suss istevano i pre supposti necessari per la costituzio ne della prete sa serv itù, stante l'accessibilità dei fondi.  2. Co ntro la predetta o rdinanza, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.  #### e ### a ### si sono difesi con controricorso. 
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso. 
Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. ci v., la parte ricor rente ha depositato memor ia illustrativa.   4 di 17 Considerato che: 1. Co n il pr imo motiv o di ricorso, si la menta la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in fatto e in diritto ex art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att.  cod. proc. ci v., nonché per cont raddittorietà evi dente e illog icità manifesta ex art. 132, n. 4, cod. pr oc. civ ., anc he in relazione all'art. 111 Cost., e per carenza assoluta di motivazione, atteso che la sentenza della Corte d'### di ### non specificava i motivi di diritto sui quali era fondata la decisione e non ne consentiva la comprensione, in quanto perveniva a conclusi oni dis cordanti, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice, in relazione all'art.  360, n. 4, cod. proc. civ.. Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito si erano, i nfatti, limitati a riportare per relatione m le argomentazioni del giudice di primo grado, a sua volta appiattitosi sulle difese delle convenute, face ndo riferimenti generic i alla documentazione prodotta, senza alcuna descrizione, e omettendo di svolgere una seria e logica ricognizione dei fatti rilevanti per la controversia, avevano ritenuto che, in assenz a di planimetrie allegate all'atto di cos tituzione della servitù, fosse cor retto verificare lo stato dei luoghi all'epoca, anziché tener conto di quale delle stradine esis tenti consentisse l'uso “c on ogni mezzo” della servitù, come previsto d all'atto stesso, e avevano riportato fedelmente parti degli scritti difensivi delle convenute, contenenti perfino gli errori materiali e logici in essi riportati, senza chiarire la reale estensione della servitù e i motivi per cui il passaggio verso il mappale 419 fosse inutile, benché insistessero su di esso le vasche biologiche e i fisti di gasolio necess itanti d i continue opere d i pulizia.  2. Co l secondo motivo, si lamenta la viol azione e/o falsa applicazione dell'art. 1051 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. 5 di 17 civ., in relazione agli ar tt. 2697 e 1965 cod. civ. (travi samento della prova) quale omesso esame della sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva oggetto del procedimento, in rel azione all'art. 360, n. 3, cod. pr oc. civ., perché i giudici di merito, affermando che, ai fi ni dell'individuazione del la stradina, era necessario indagare su quale fosse lo stato dei luoghi all'epoca della pattuizione, riferendosi l'atto costitutivo e sclusivamente alla “attuale stradina”, e che i criteri di cui agli artt. 1064 e 1065 cod.  civ. andavano usati solo in caso di indetermi natezza del titolo , avevano negato che la servitù si estendesse dalla via pubblica al mappale 419, benché l'atto costit utivo avesse indiv iduato quest'ultimo come fondo dominante. I giudici non avev ano, poi, considerato che oggetto del procedimento era una servitù coattiva, nonostante la sua costituzione pattizia, per la quale non rilevava la sussistenza di opere permanenti, e che l'acc ertamento della sua estensione, come cristallizzata nel titolo costitutivo, doveva essere effettuata tenendo conto 1) della interclusione dei fondi dominanti, 2) del l'ubicazione dei fondi delle attrici, i quali c ircondavano interamente i propri, 3) della funzione della servitù di permettere l'accesso alla pubblica via ### da parte di tutti i mappali interclusi e 4) del soddisfacimento di una necessità e non di una utilità dei fondi do minanti, ciò che avrebbe dovuto ind urli ad individuare quale unico percorso quello che attraversava il mapp.  420 sub 3, che da sud cos teggia il lato ov est e il lato nord del mappale 189 sub 2.  3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1062 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 e 1965 c od. civ. (t ravisame nto della p rova), quale omesso esame ed errata applicazione dei presupposti della servitù per destinazi one del padre di famiglia, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito 6 di 17 escluso, in subordine all'accertamento della costituzione pattizia di servitù coattiva nell'estensione dedotta dagli attori, la sussistenza dei requisiti per la costituzione della servitù, nell'estensione da essi dedotta, per destinazione del padre di famiglia. I ricorrenti, premesso che erano pacifici tanto la proprietà, in capo ad essi, dei fondi dominanti da prima del novembre 1983, quanto la divisione, intervenuta con atto notarile del 1983, col fratello ### dante causa delle convenute, hanno evidenziato come i giudici avessero valorizzato il tracciato successivo al 1983, stante la bassa qualità del rilievo aerofotogrammetrico del 1982, anziché tener conto della presenza di segni di passaggio lungo il lato nord del mappale 420 sub 3 fino al mappale 419 nell'anno 1983, quando fu redatto l'atto di divisione, e nel periodo temporale anteriore, e trascurato sia le produzioni attoree attestanti il loro passaggio sulla stradina pretesa prima e dopo la costituzione della servitù e l'utilizzo della stessa da parte della famig lia ### da tempo immemore, sia l'irrilevanza della scarsa evid enza del percorso successivamente alla costituzione della servitù, valendo all 'uopo la sua presenza in periodo antecedente, oltre ad avere errato allorché avevano escluso il requisito d ell'apparenz a, non rilevando la presenza attuale di opere visibili e il possesso nei termini indicati.  4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell'art. 91 cod. proc.  civ. e dell'art. 92 cod. proc. civ., anche in relazione a ll'art. 112, cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. pr oc. civ ., p er avere i g iudici ritenuto gl i appellanti totalmente soccombenti e averli condannati alle spese di lite, senza considerare che era stato chiesto il riconoscimento del diritto di servitù nell'este nsione che, p artendo dalla pubblica v ia ### correva verso il mappale 420 sub 3 e giung eva al mappale 419 passando lungo il lato ovest e nord del mappale 189 sub 2, che le convenute avevano negato l'estensione della servitù 7 di 17 oltre lo spigolo sud ovest del mappale 189 sub 2, affermando che la real e estensione dell a servitù era limitata alla stradina che partiva dalla via pubb lica e si arre stava all'are a sud-est dell'abitazione di parte convenuta, e che il giudice aveva statuito l'estensione della servitù fino allo spigolo ovest del mapp. 189 sub 2, s icché vi era stata soc combenza re ciproca le gittimante la compensazione delle spese.  5. Co l quinto m otivo, infine, si lament a, in subordine a tutti i motivi, l'omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti e documenti di causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che i fondi individuati c ome dominant i nell'a tto di divisione del 1983 fossero co mpletamente int erclusi, in quanto circondati interamente dal mappale 420 sub 3 delle convenute, che l'estensione della servitù di passaggio dovesse essere a favore di tutti i mappali d i prop rietà degli appell anti indicat i nella convenzione come dominanti e che, pertanto, il tracciato dovesse giungere non solo fino ai mappali 421 sub 1, 189 sub 1, 422 sub 1, 423 e 424, ma anche al 419, che su quest'ultimo mappale fosse stato ricavato nel 1993 un ripostiglio al di sotto del quale vi erano le vasche biologiche e per la condensa grassi, necessitanti di interventi periodici di pulizia, che negare l'estensione della servitù fino a tale vano avrebbe impedito lo svolgimento di dette attività, che il mappale 419 non avesse alcun accesso diretto al mappale 417, terreno agricolo sottoposto a coltivazione periodica, sicché per arrivarci bisognava passare att raverso il mapp. 420 sub 3 delle attrici, e che il percorso più breve dal mappale 419 alla pubblica via fosse il transito attraverso il mapp. 420 sub 3, che la s tradina pretesa fosse quella da sempre utilizzata negli anni per l'estensione dedotta anche prima della divisione del 1983 e che le controparti avessero risposto alla loro diffida del 2009 ammettendo l'esistenza 8 di 17 della servitù anche a favore del mapp. 419. ### i ricorrenti, se i giu dici avessero valutato tutte queste circostanze, avrebbero accertato che la servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1983 avesse l'estensione da loro dedotta.  6. Il primo motivo è infondato. 
Si osserva, in proposito, come, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto i l sindacato di legit timità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.  132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizional e", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irri ducibile c ontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprens ibile", e dunque di totale carenza di conside razione del la domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, i nvece indispensabile alla soluzione del caso concret o, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto s olo per o messo esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di dis cussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). 9 di 17 Nella specie, non è stato violato il cr iterio del “ minimo costituzionale”, avendo i giudici dato conto del fatto che, avendo lo stralcio divisionale del 1983 fatto riferimento alla “attuale stradina” sulla quale era costituita la servitù di passaggio “con ogni mezzo” compatibile con la stessa e non con “qualsiasi mezzo”, questa era stata corrett amente individuata, alla stregua della aerofotogrammetria del settembre 1982, su quella che, partendo dalla via pubbl ica via ### nnetta, arrivava all'area sud es t dei fabbricati, divenendo una corte a servizio della unità della p arte appellata e non quella che gravava sul mapp. 420, sub 3, sicché essa gravava su strada diversa da quella p retesa, che, all'epoca della sua costituz ione, il mappale 419 non aveva bisogno di accesso diretto all'esterno in quanto il ripostiglio con accesso solo dall'esterno era stato edificato successivamente, ossia nel 1993, e che la pre tesa si riferiva ad una servitù conve nzionale, co n conseguente irrilevanza delle attività svolte in periodo successivo.  7. Il secondo motivo è infondato. 
Occorre, innanzitutto, osservar e come il principio second o cui i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono al la categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, sicché da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accog liere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 23/8/2019, n. 21641; Cass., Sez. 2, 24/11/2010, n. 23851; Cass., Sez. 2, 07/07/1999, n. 7078) , va reso comp atibile con la struttura de l giudizio di cassazione, il quale non consente nuove o diverse indagini di fatto, neppure sulla base di elementi già presenti in atti (Cass., Sez.  6 - 2, 10/05/2013, n. 11211). 10 di 17 Orbene, se è vero c he le serv itù conv enzionali non sempr e si identificano con quelle volontarie, giacché anche le servitù coattive possono essere costit uite mediante contratto ( arg. ex art. 1032 cod. civ.) e non cessano, solo per questo, di essere coattive e di essere soggette al re lativo regime giuridico (Cass., Sez. 2, 22/06/1962, n. 1613; Cass., Sez. 2, 21 /12/2012, n. 23839), è altrettanto vero che, per la sua cos tituzione, deve ri correre l a condizione della interclusione del fondo, nel senso che questo non deve avere uscit a sulla strada pubbli ca o non deve pot ersela procurare senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai rel ativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ip otesi di passaggio coatto, che p uò esse re disposto officio iudicis, ex art. 1052 cod. civ.. In quest'ultimo caso, però, ove l'accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la c ostituz ione della servit ù prevista dall'art. 1052 cod. civ. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, s enza compromet tere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego (Cass., Sez. 2, 14/6/2017, n. 14788). 
Nella specie, i giudici di merito hanno però d el tutto escluso, in fatto, il requi sito dell a interclusione, affermando che gli immobili dominanti erano liberamente e facilmente accessibili da parte degli appellanti sia dal lato sud attraverso la pubblica via, la stradina di accesso (servitù non cont estata) e il percorso pos to ad e st del mappale n. 420, sia da est, attraverso la capezzagna insistente sul mappale 417 di propriet à dell'a ppellante, p ercorsi questi non contestati dai medesimi, che si erano limitati ad affermare che il 11 di 17 percorso sul mapp. 417 era una stradina percorribile solo a piedi, circostanza questa smentita dalle fotografie prodotte, e che quello a sud non era stato più utilizzato dal 2016. 
Da ciò consegue l'infondatezza della censura. 
Quanto alla valutaz ione del t itolo, si osserva come, a me nte dell'art. 1063 cod. civ., “l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in m ancanza, dalle s eguenti disposizioni”, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell'art. 1065 cod. civ., secondo cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”. 
Ciò significa che, come già affermato da questa Corte, l'estensione e le modalità di esercizio della servi tù devono e ssere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte rego latrice primaria del dir itto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dall a loro naturale d estinazione, element i tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servi tù, mentre il ricorso ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass., Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088). 
Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contem plano, infatti , una graduatoria delle fonti regol atrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss.  cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. riv estono caratter e meramente sussidiario e posso no 12 di 17 trovare applicazione sol tanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15 046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez. 2, 6/2/2009, n. 3030; Cass., Sez. 2, 10/5/20 04, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261; Cass., Sez. 2, 7/8/19 95, n. 8643; Cas s., Sez. 2, 18/8/1981, 4662). 
Soltanto in tal caso il giudic e è tenuto a ricorrere al criteri o oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all'art. 1064 cod. civ., ossia del contempe ramento delle esigenze del fondo dominante con i l minore aggravio del fondo servente (c.d. minimo mezzo; cfr.  , Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n. 3524), o alla regola di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, la quale include nel suo contenuto anche quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis) che rientrano nel contenut o unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprie tario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete , sono prive di autonoma esis tenza, siccome estranee agli elem enti strutturali e all'espli cazione del vincolo (Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez. 6-2, 30/7/2020, 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n. 5983). 
Tutti questi c riteri e, più in gener ale, l'interpretazione del ti tolo convenzionale costitutivo della servitù, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraent i, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U, 13/2/2024, n. 3925), interpretazione che, nella specie, è 13 di 17 stata operata dai giudici di merito, senza che possa in questa sede criticarsi il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, il quale non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ. (che at tribuisce ril ievo all'omes so esame di un fatto storico, principale o sec ondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. c iv. - dà ril ievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasivit à del ragionamento del giudice di me rito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione dell e risulta nze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. ###; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056), come invece accaduto nella specie.  8. Il terzo motivo è parimenti infondato. 
Ferme restando le c onsiderazioni che preced ono, occor re ulteriormente osservare come la violazio ne del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte 14 di 17 diversa da quella che ne e ra gravat a in applicazione di detta norma, non anche quand o il r icorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia r itenuto erroneamente che la parte onerata avesse asso lto tale onere, mentre la violazione dell'art.  115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressam ente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il me desimo, nel valutare le prove proposte da lle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055). 
Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che potesse ravvisarsi l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della rivendicata servitù, affermando che non sussistessero i pre supposti per l'accoglimento della dom anda anche per tit oli diversi da quelli dedotti in giu dizio dagli attori, s enza violare i principi sopra esposti e che il passaggio rivendicato mancasse del requisito dell'apparenza previs to dall'art. 1061 cod. civ., stante l'assenza di opere visibili e permanenti, e non fosse dimostrato il possesso ultraventennale.  9. Il quinto motivo è, invece, inammissibile. 
Nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme» , prevista dall'art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applic abile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 g iug no 2012, n. 83, conv ertito, co n modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudi zi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiest a la notificazione dal giorno 11 settem bre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art . 360, primo comma, n. 5, cod. pr oc. civ. (nel testo 15 di 17 riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve, infatti, indicare le ragioni di fatto poste a base, risp ettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigett o dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/ 12/2016, n. 26774; Cas s., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). 
Non avendo i ricorrenti adempiuto nella specie a tale incombente, ne deriva, sotto questo profilo, l'inammissibilità della censura.  10. Il quarto motivo è, infine, infondato. 
In tem a di condanna alle spese pro cessuali, il pr incipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagame nto del le spese stesse. Con riferime nto al regolamento delle spese, il sindac ato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere d iscrezional e del giudice di merit o, sia la valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipot esi di soccombe nza reciproca, q uanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle t abelle vigenti (Cass,, ### 1, 4/8/2017, 19613). 
Nella specie, la Corte d'### ha corre ttamente applicato il principio della soccombenza, avendo respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, sicché non sussiste la violazione lamentata.  11. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sens i dell'art. 380-bis cod. pro c. civ., vanno app licati - come 16 di 17 previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui i n dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  12. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favor e della parte cont roricorrente, del le spese del gi udizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai se nsi dell'art. 96 cod. proc. civ ., al p agamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricor rente, d i un ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7/11/2024.  ### 17 di 17  

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20807/2025 del 23-07-2025

... motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tra muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purc hé il vizio ris ulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l' aspetto materiale e graf ico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", 7 di 23 esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, ### U, Sentenza n. 8053 de l 07/04/2014 Rv. 629830). Scendend o più nel dettaglio sul l'analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurispru denza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché reca nte argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convi ncimento, non potendosi lasciare (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente - contro ### E, rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed eletti vamente domicil iato in ### via ### D'### n. 300, presso lo studio dell'avv. ### -controricorrente ### -intimata per la cassazione della sentenza n. 1541/2019 resa dalla Corte di appello di L'### pubblicata il ### 9 e notificata il ###; Oggetto: Confini e distanze 2 di 23 udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 29/5/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto che il ricor so venisse dichiar ato inammissibile o rigettato; lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti. 
Fatti di causa 1. ### premesso di essere proprietario di più fondi con sovrastante fabbricato, siti in Comune di L'### identificato nel ### al foglio 101, particelle 1752 e 1406, convenne in giudizio ### e ### perché venisse accertato l'esatto confine tra il proprio immobile e il fabbricato di loro proprietà, id entificato nel ### al fogl io 101, particella 1753, perché, in esito, venisse disposto l'arre tramento a distanza di legge, con parzial e demolizione, della nuova costruzi one da essi realizzata, perché venisse pronunciata la condanna dei predetti al rilascio della grotta so tterranea di sua esclusiva proprietà e, in subordine, al ripristino dello stato ante operam del fabbricato anche al fin e di assicurarne la staticità, oltre al risarcimento dei danni materiali. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### aderirono alla domanda formulata ex art. 950 cod. civ., chiesero che venis se dichiarata la le gittimità delle opere edilizie eseguite, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di ### ila, e proposero domanda riconvenzional e onde ottenere la con danna d ell'attore all'eliminazione delle lesioni provocate al muro di loro proprietà e al risarcimento dei danni per quelle già esistenti, domanda questa che non reiterarono, però, in 3 di 23 sede di precisazione delle co nclusioni rassegn ate all'udienza del 28/2/2013. 
Con sentenza n. 302/2013, depositata il ###, il Tribunale di L'### accertò il confine tra le proprietà, aderendo alle indicazioni e determi nazioni della c.t.u. Magrì, respinse tutte le ulteriori domande di parte attrice, so stenendo che fosse irrileva nte la minima variazione del tetto realizzata dai convenuti; che la grotta rivendicata dall'attore e il cosiddetto scannafo sso fossero d i proprietà dei convenuti; che ricadesse nella proprietà dei medesimi lo sporto di gronda del tetto, il muro ### e il manufatto edificato in aderenza o rmai crollato in seguito al sisma; che i ferri che fuoriuscivano dal corpo di fabbrica C ormai cr ollato fossero temporanei; che le aperture esistenti sul p rospetto, non più esistenti, fossero luci. 
Il gi udizio di gravame, instaurato da ### rdi, si concluse, nella resistenza di ### e di ### sta ### con la sentenza n. 1541/2019, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di L'### rigettò l'appello, ponendo a base della decisione gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato per primo, ### piuttosto che i chiarimenti offerti, col decesso del predetto, dal secondo c.t.u. ###, stabilendo la linea di confine tra le due proprietà, alla stregua della domanda proposta, reputata estesa all'intero confine e non limitata a una sua parte, e delle risultanze catastali, e ritenendo che la grotta, lo scannafosso e il #### ricadessero nella proprietà degli appellanti; che non fosse provata l'usucapione della zona confi niaria eccepita dall'appellante; che la sopraelevazione non superasse i li miti di tolleranza dettati dagli standard urbanistici; che il piccolo fabbricato in aderenza al mu ro ### fosse crollato in seguito al sisma, con conseguente venir meno dell'interesse a una pronuncia sul punto; e che le apertu re sullo stesso collocate costituis sero luci e fossero 4 di 23 provviste di inferriate, con conseguente irrilevanza della realizzazione di un solaio di calpestio interno.  2. Avve rso la suddetta sentenza ### propone ricorso per cassa zione affidato a dieci motivi. ### resiste con cont roricorso, mentre ### è rimasta intimata. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 
Motivi della decisione 1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché, co n riferimento alla domanda di accertamento dei confini e all'errata estensione del la stessa, valutata in primo grado come afferente a tutti i confini tra i fondi e non, invece, ai soli muri ### e ###, i gi udici di merito aveva no affermato che l'appellante aveva denu nciato l'usurpazione di una porzione del proprio fondo, perpetrato dai convenuti, non soltanto con riguardo all e due limi tate porzioni di muro , ma anche all'ampliamento dello sporto di gronda e della grotta sotterranea al fabbricato principale di loro proprietà, insistendo per l'arretramento sia del fabbricato principale, sia di quello realizzato ex novo nella corte posteriore. Il ricorrente ha, sul pu nto, ribadito che l'actio finium regundorum era stata da lui chiesta solo con riferimento ai muri ### e ### (ossia la piccola porzione di muro di m t. 1,6 di contenimento a ridosso della via Pu bblica e di quello di contenimento che divideva il suo giardi no dal cortile delle controparti), e che diverse erano, invece, le domande riguardanti sia la rivendicazione della grotta sconosciuta fino al 2003, sia la rimozione della porzione del nuovo sporto di gronda realizzato dalla 5 di 23 controparte, sia l'arretramento del nu ovo fabbricato, sia la demolizione delle porzioni re alizzate ad altezza mag giore, tant'è che, se così non fosse stato, non si sarebbe compreso il senso della domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte onde ottenere l'accertamento dei confini in re lazione a tutto il fondo. Inoltre, i giudici non avevano motivat o sulla tipologia di azione esercitata, essendosi limitati ad affermare che la domanda aveva fin alità recuperatoria con riferimento alla grotta e allo sporto di gronda, così da rendere una motivazione apparente.  1.2 Il primo moti vo presenta profil i di inammissibilità e di infondatezza. 
La censura, infatti, già resa difettosa dalla commistione tra vizi di violazione di legge e critiche motivazi onali, in sé in compati bili, posto che i primi suppongono accertati gli elem enti del fatto in relazione ai quali si dev e decidere della violazione o fal sa applicazione della norma, e i secondi, che quegli elementi di fatto intendono precisamente rimettere in di scussione, comportano un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuri dicamente rilevante e sussistente solo qualora il percorso argomenta tivo adottato nella sentenza di merito presenti lacune e in coerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione (Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874; Cass., Sez. 3, 7/5/2007, n. 10295, Rv. 596657-01), non chiarisce quali parti della sentenza si siano poste in contrasto con i richiamati artt. 950 e 873 cod.  In tal modo, la doglianza si pone in contrasto col principio secondo cui, a mente del n. 4 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, 3), co d. proc. civ., deve ind icare, a pena d'inamm issibilità, le norme di legge (o event ualmente il princip io di diritto) di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto 6 di 23 precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugn ata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in co ntrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905), né consentendosi altrimenti ad essa di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione in assenza di indicazioni su quali siano state le modalità e sotto quale profilo essa sia stata realizzata (Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 - 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. 3, 2/4/2014, n. 7692).  1.3 La censura è infin e infondata nell a parte in cui lamenta la motivazione apparente. 
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve, infatti, essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuti ci dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzi onale" del sindacato di legit timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tra muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purc hé il vizio ris ulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l' aspetto materiale e graf ico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", 7 di 23 esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, ### U, Sentenza n. 8053 de l 07/04/2014 Rv. 629830). Scendend o più nel dettaglio sul l'analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurispru denza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché reca nte argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convi ncimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ulti mo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche, tra le tante, ### U, Sentenza 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) Nella specie, i giudici di merito hanno esaustivamente chiarito le ragioni per le quali hanno ritenuto che l'actio finium regundorum esercitata dal ricorrente riguardasse tutti i confini e non solo la porzione re lativa ai muri ### e ###, sostenendo che il predetto aveva altresì denunci ato l'usurpazione della porzione d el proprio fondo interessata dall'ampliamento dello sporto di gronda e della grotta sott erranea al fabbricato principale degli appellati, opere delle quali aveva chiesto la riduzione in pristino e il ril ascio, insistendo per l'arretramento sia del fabbricato prin cipale, sia di quello realizzato ex novo , con la conseguenza che l'eff etto recuperatorio doveva co nsiderarsi conseguente all'azione di regolamento di confini. 
E' allora evidente che la doglianza intende rappresentare un vizio di interpretazione della domanda a cui la sentenza avrebbe messo capo, cos ì confliggendo con il principio, più volte a ffermato da questa Corte, secondo cui l' interpretazione della domanda è 8 di 23 operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., Sez. III,, 22/09/2023, n. 27181; Sez. III , 20/10/2005, n. 20 322; Cass., Sez. III, 12/05/2003, 7198) o, come si è più diffusamente argomentato, «a) ove ridondi in un vizi o di nullit à processuale, n el qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma del la norma processua le violata che deve esser e dedotto co me vizio di legittimit à ex art.  360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ra gionamento logico decisorio, eventualità in cui, se l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero l'omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.  proc. civ., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. 3, 10/06/2020, 11103; Cass., Sez. 1, 7/2/2024, n. 3454). 
Nessuna di tali violazioni è però ravvisabile nella specie, posto che la valutazione dell'intero confine tra le due proprietà era funzionale all'accertamento, pure richi esto, della porzione immobiliar e interessata dall'ampliamen to dello sporto di gronda e della proprietà del la grotta sotterra nea al fabbric ato principale degli 9 di 23 appellati, che richiedeva, giust'appunto, la verifi ca dell'esatta delimitazione delle due proprietà.  2.1 Con il sec ondo motivo di ricorso, si lamenta il travisamento della prova in merito a fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto la doglianza afferente all'erroneo ricorso agli accertamenti compiuti dal c.t.u.  ### in luogo di quelli del c.t.u. ###, operato dal giudice di primo grado, sostenend o che questo avesse argoment ato sulle ragioni di tale preferenza. Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che il giudice di primo grado non aveva affatto motivato sulle ragioni della sua preferenza per gli accertamenti compiuti dal primo c.t.u., essendosi limitato a co ntestare il metodo di determi nazione del confine adoperato dal secondo c.t.u.; che quest'ultimo aveva svolto una nuova perizia, senza limitarsi a re ndere meri chiar imenti, e aveva accertato la sussistenza di una di fformità tra le misure catastali, poste a base della decisione, e la situazione reale, invece trascurata nonostante le altre evidenze documentali; che dunque la motivazione resa era s olo apparente, stante la mancata comparazione tra le due relazioni, e che la decisione era stata assunta con travisamento della prova.  2.2 Il secondo motivo, anch'esso reso difettoso dalla commistione tra vizi di violazione di legge e cr itiche motivazionali, è inammissibile con riferimento alla doglianza rapportata all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. 
Al riguardo, occorre premettere che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'adesione acritica da parte del giudice alle conclusi oni peritali di una delle consul enze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza 10 di 23 farsi carico di un'analisi comparativa, o la motivazione sostanziatasi nella uniformazione del giudice a una sola delle due perizie, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.  civ., riso lvendosi l'omessa considerazione dell' altra relazione peritale nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pa rti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesa re le ragioni della scelta compiuta dal giudice (Cass., Sez. 3, 26/05/2021, 26/5/2021, n. 14599; Cass., Sez. L, 25/10/2022, n. ###) Tale principio non può trovare però applicazione nella specie. 
Infatti, nell'ipotesi di c.d. «doppia confor me», prevista dal l'art.  348-ter, qu into comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richi esta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 ), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pub blicate d al giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di prim o grado e del la sentenza di rigetto dell'app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., Sez. 3, 20/9/2023, n. 26934;Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016 , n. 26774; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860). 
A tal proposito è stato anche da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto, la quale ricorre, come chiarito da Cass., Sez. 6-2, 9/3/2022, 11 di 23 n. 7724, «non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in rel azione ai fatti princip ali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice». 
Nella specie, il ricorr ente non ha affatto c hiarito il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado e la sua difformità rispetto a quello della Corte d'Appello, ciò che rende la censura inammissibile. 
Il moti vo è, peraltro, pu re in fondato con specifico riguardo alla dedotta doglianza di apparenza della motivazione. 
Fermi restando i principi affermati da questa Corte sul tema, come riportati nel precedente punto 1.3, si osserva che i giudici di merito hanno ampiamente e diffusamente dato conto delle ragioni per le quali, previa lettura delle relative relazioni tecniche, hanno ritenuto maggiormente attendibile la c.t.u. ### rispetto a quella ### dedicando a tale aspetto diverse pagine, nelle quali hanno evidenziato la parzialit à dell' accertamento compiuto da quest'ultimo, non avendo potuto f are sopralluogh i a causa del sisma, il grave errore di metodo da questi c ommesso per avere comparato le misurazioni compiute dal tecnico dei convenuti, che aveva redatto il progetto di ristrutturazione del fabbricato, e quelle effettuate dal prim o c.t.u. ### benché le prime non richiamassero le quote dell'immobile rispetto alla sede stradale, la fallacia dei calcoli eseguiti e l'incongruenza delle misurazioni, specificando, con dovizia di particolari, le ragioni anche tecniche di tali assunti. 
Alla stregua di quanto detto deve escludersi, dunque, la fondatezza della censura. 12 di 23 3.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e, in particolare, degli artt. 887, 950 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; il travisamento dei fatti di causa e l'omesso esame di fatti decisivi per i l giudizio che sono stati oggetto di di scussione tra le parti , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i gi udici di merito confermato i rilievi critici alla c.t.u. ### già evidenziati dal giudice di primo grado, e avere indicato il confine sulla base della mappa catastale, senza sottoporre a critica le risultanze della c.t.u. Macrì, valutare la stessa incertezza da questi manifestata nell'indicazione del confine e l' assenza di una riproduzione del lo stato dei luogh i in scala.  ### il ricorren te, la Corte d'### o non aveva tenuto conto dello stato dei luoghi, né considerato che nessun errore di metodo era stato effettuato dal secondo c.t.u., che nessuna incertezza sul confine sussisteva, essendo questo segnato dal muro del fabbricato dei convenuti allineato con il muro ### di separazione tra la corte posteriore del fabbricato d ei convenuti e il giardi no dell'attore esistente da tempo immemorabile, e che il confine risultava anche dai documenti in atti, sicché l'iter logico seguito dalla sentenza era privo di logica e inconsistente.  3.2 La terza censura è anch'essa, co me l e precedenti, res a difettosa dall'inam missibile commistione tra vizi di violazione di legge e crit iche moti vazionali, dalla mancata specificazione del rapporto tra contenuto precettivo del le norme e affermazioni in diritto riportate nella sentenza in violazione dell'art. 366, n. 4, cod.  proc. civ., e dal l'asse nza di deduzioni circa la diversità tra l'iter argomentativo della sentenza di primo grado e quella d'appello, necessario in caso di c.d. doppia conforme. 13 di 23 Quanto al difetto di motivazione, vann o richiamati i medesimi principi enunciati nel precedente punto 1.3, per poi evidenziare l'insussistenza del dedotto vizio di motivazione apparente. 
I giudici di merito non si sono limitati, infatti, a chiarire i motivi per i quali avevano ritenuto inaffidabile la seconda c.t.u. (pp. 6 e 7), ma si sono alt resì dilung ati nella disamina della prima relazione dell'#### (pp. 8), evidenziando come questi avesse accertato lo stato dei lu oghi, rilevand o una distanza tra fabbricati di m t.  21,78 verso la strada pubblica e di mt. 21.83 su confine del muro ### e una di scrasia con i distacchi catastali, che ha superato analizzando le fattezze del muro ###, quale naturale prosecuzione, per fattura e materiali, del muro di proprietà degli appellati; avesse valorizzato la presenza di una preesisten te apertura, murata, avente presumibile funzione di accesso allo s cannafosso, ora accessibile dalla proprietà del ricorrente; avesse calcolato l e dimensioni di quest'ultimo, equiparando il dato catastale a quello di verifica in loco, e il confine, ivi compreso lo scannafosso. 
In ragione di ciò, la motivazione non può dirsi né insussistente, né apparente, mentre la censura, p er come articola ta, esula certamente dal perimetro di intervento d i questa Corte di legittimità. 
Come affermato dalle ### di questa Corte con la sentenza n. 5792 del 05/03/2024, il travisamento del contenut o oggettivo della prova - che ricor re in caso di sv ista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifi ca logi ca del la rico nducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata 14 di 23 da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. 
Essendo stato evidenziato nella censura un fatto sostanziale, è a quest'ultima fattispecie che occorre fare riferim ento, con la conseguenza che vale, anche in questo caso, la regola della c.d.  doppia conforme, non rispettata nella censura. 
Peraltro, la doglianza va a incidere sulla valutazione del materiale probatorio, che co stituisce espress ione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è perciò estranea ai comp iti istituzionali di questa Corte.  4.1 Con il quar to motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 111 Co st., 132, secondo comm a, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, co d. proc. civ.; l'omesso esa me di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici affermato che fossero di proprietà dei convenuti lo scannafosso, il relativo muro di contenimento, lo sporto di gronda, la grotta interrata e i muri ### e ###, rendendo sul punto una motivazione apparente e travisando gli atti e i documenti di causa tra cui la planimetria catastale allegata al co ndono del 1986, gli elab orati dell'ing. Perfetto, gli atti di provenienza delle parti, la situazione di fatto dei lu oghi e le stesse mappe catastali. Ad avviso del ricorrente, i giudici non avevano considerato, quanto allo sporto di gronda, che il prolungamento dello stesso aveva violato le distanze dal confine; quanto al muro ###, che questo non era accessibile dal lato interno del giardino dei convenuti, che vi erano differenze di misure rispetto al co nfine catas tale e che nel progetto dei 15 di 23 convenuti era stato indicato come “altra proprietà”; quanto al muro ###, che questo separava palesemente il giardino del ricorrente dalla corte posteriore dei convenuti su cui era stato realizzato un cordolo sporgente verso la proprietà del ricorrente e demolito da questi ultimi, sicché esso avrebbe dovuto essere considerato o di proprietà del ricorrente o di comune proprietà; quanto alla grotta, infine, che la relativa profondità non coincideva con l'intercapedine e il muro, né con il confine catastale.  4.2 La quarta censura è anch'essa, come l e precedenti, resa difettosa dall'inam missibile commistione tra vizi di violazione di legge e crit iche motivazionali, dalla mancata specificazione del rapporto tra contenuto precettivo del le norme e affermazioni in diritto riportate nella sentenza in violazione dell'art. 366, n. 4, cod.  proc. civ., e dal l'asse nza di deduzioni circa la diversità tra l'iter argomentativo della sentenza di primo grado e quella d'appello, necessario in caso di c.d. doppia conforme, ivi compreso il profilo afferente al dedotto travisamento di un fatto sostanziale. 
Essa è peraltro infond ata nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione, giacché, fermi restando i principi in materia di motivazione apparente riportati nel precedente punto 1.3, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali hanno ritenuto che il muro ###, lo scannafosso e la grotta fossero di proprietà dei convenuti, so stenendo che la questione era stata affrontata dal giudice di primo grado soltanto in via incidentale e funzionale all'accertamento dei confini, senza concorrere alla formazione del giudi cato, che, con moti vazione condivisa, detti manufatti insistevano sulla proprietà degli appellati e che, quanto alla grotta, la cavi tà, che non aveva subi to alcuna modifica in ampliamento, ricadeva all'interno di detta proprietà con uno scarto lieve di cm. 17, che trovava gi ustificazione nell'elevato grado di 16 di 23 approssimazione delle misure effettuate proprio con riferimento al suo posizionamento.  5.1 Con il qu into motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 111 Co st., 132, secondo comm a, punto 4, cod. proc. civ., 950 e 873 cod. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la motivazione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, 4, co d. proc. civ., perché i giudici di merito av evano accolto il motivo proposto davanti ad essi, afferente al vizio di ultrapetizione commesso dal Tribunale, che aveva spostato in avanti il confine catastale di mt. 1.10 v erso il fon do del ricorrente, senza riconoscere l'accoglimento sul punto. I giudici, inoltre, non avevano motivato sulle ragioni del ricorso al confine catastale, benché il confine fosse chia ro alla stregua dei documenti e dello stato dei luoghi, né avevano c onsiderato che l'acc ertamento della li nea di confine aveva riguardato la sola parte afferente ai muri ### e ###.  5.2 La quinta censura, che presenta i medesimi profili di inammissibilità delle precedenti, sia quanto alla commistione tra vizi di violazi one di legge e difetto di motiva zione, sia quanto al principio della c.d. dopp ia conforme, sia con riferimento alla mancata indicazion e delle questioni afferenti alla violazione delle norme sopra richiamate in relazione ai contenuti della sentenza, cui si agg iunge una non del tutto perspicua spiegazioni delle ra gioni della doglianza, è parimenti infond ata con riguardo al difetto di motivazione. 
I giudici hanno, infatti, chiarito le ragioni per le quali hanno fatto ricorso al criterio residual e delle mappe catastali per l'individuazione del confine, sostenendo che a tali conclusioni conducevano tutti i dati a disposizione del c.t.u., dalla verifica dello stato dei luoghi alla complessità della ste ssa rispetto ai dati catastali, stanti le diverse accertate dimensioni del fabbricato degli 17 di 23 appellati, e che il giudice poteva ricorrere ad esso non solo in caso di assenza e obiettiva di altri elementi, ma anche di loro inidoneità. 
In tal modo, la Corte d'### si è conformata ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costi tuito dalle mappe catastali è co nsentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta e obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attend ibilità) risultino, seco ndo l'incensurabi le apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass., Sez. 2, 6/6/2017, 14020), con la conseguenza che la parte che event ualmente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di co nfine controversa (Cass., Sez. 2, 30/12/2009, n. 28103; Cass., Sez. 2, 11/07/2002 , n. 10121). 
Tali elementi sono stati individuati dal ricorrente nella presenza del muro perimetrale, sul quale però i giudici di merito han no espressamente ritenuto di non fondare il proprio convincimento in ragione della equivocità del complesso degl i elementi in suo possesso.  6.1 Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato l'eccezione di usucapione di tutta l'area interposta tra i fabbricati di rispetti va proprie tà, ivi compresi lo scannafosso e la grotta, sostenendo che non ne fosse stata fornita la prov a, senza considerare che nei propri scritti difensivi il ricorrente av eva dedotto di essersi occupato della puli zia dello scannafosso da tempo immemorabile e che questa porzion e 18 di 23 immobiliare era stata usata per appoggiarvi vari oggetti al coperto, così come fatto col muro ad ess o perpendicolare, cir costanze queste non contestate dalla controparte.  6.2 Il sesto motivo è inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio della c.d. doppia conforme di cui al precedente punto 2.2 e non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.  7.1 Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ. e 55, 56, 57 delle ### di ### del ### di L'### nonché la moti vazione apparente del la sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito riten uto irrilevante l' accertata sopraelevazione del fabbricato dei convenuti, siccome ricompresa nella percentuale di tolleranza prevista dalle norme urbanistiche, senza considerare le due sentenze penal i di condann a passate in gi udicato, che documentavano l'aumento di altezza del fabbricato nella misura di cm. 50, nonché le osservazioni compiute dal c.t.u. ### e le foto e i l prospetto, che evidenziav ano una sopraelevazion e all'imposta e al colmo non compatibile con le misure riportate dal primo c.t.u.. Il ricorrente ha poi evi denziato che non esisteva il rilevato errore di metodo del c.t.u. ### posto che anche il c.t.u. Macrì si era servito del progetto dell'ing. Perfetto; che nella zona A, dove in sistevano i fabbricati, non er a possibile il superamento del volume e della superficie utile preesistente; che l'altezza in esubero realizzata era superiore alla c.d. tolleranza del 2%; e che l' avvenuta esecuzi one dei lavori in assenza di titoli abilitativi incideva sui parametri urbanistici, peraltro non rilevanti nei rapporti privatistici.  7.2 Il settimo motivo è fondato. 19 di 23 In base al comm a 2-ter dell'abrogato art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, rubricato “### eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, «ai fin i dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale diff ormit à del titolo abi litativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola un ità im mobiliare il 2 per cento delle misure progettuali», norma che è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 34 -bis, co mma 1, dello stesso d.P. R., riguardante le “tolleranze costruttive”, il quale attualmente prevede che «il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo». 
Dal lor o chiaro tenore l etterale e dalla stessa collocazione sistematica si ricava che le citate disposizioni attengono al profilo della confor mità dell'opera alla normativa edili zia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, e sono pertanto destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblic a amministrazione, non anche in quelli fr a soggetti privati (in questi termin i, Cass., Sez. 2, 31/10/2023, n. ###; Cass., Sez. 2, 10/8/2023, n. 24469, entrambe non massimate). 
Alla stregua di tali principi, deve allora affermarsi l'erroneità della sentenza im pugnata, nella parte in cui ritiene corretta l'affermazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva considerato irrilevante l'accertata sopraelevazione del fabbricato dei convenu ti siccome ricompresa nella percentuale di toll eranza prevista dal le norme urbanistiche, con co nseguente fondatezza della censura.  8.1 Con l'ottavo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 901 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo 20 di 23 comma, n. 3, cod. proc. civ., e la motiva zione apparente, non adeguata e congrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'### rigettato la domanda conseguente alla demolizione e ricostruzione dei solai del fabbricato delle contro parti, con la realizzazione di uno nu ovo al pian o sottotetto sul quale erano poste le due vecchie luci, trasformate in luci irregolari, sostenendo che le stesse non risultassero apribili per la presenza di inferriate e protette da vetri opachi. Ad avviso del ricorrente, i giudici avevano violato l'art. 901 cod. civ. in quanto non avevano considerato la situazione ante e post intervento delle luci e gli ulteriori requisiti di regolarità previsti dalla norma (altezza dal pavimento/suolo delle luci, dovuta all'abbassamento della quota dei solai, e grata non rilevata).  8.2 ### motivo è fondato. 
I gi udici di merito hanno respi nto la doglianza con la quale l'appellante aveva lamentato che le aperture in sistenti sul prospetto del fabb ricato degli appella ti prospiciente il suo fondo avessero perso le caratteristiche di luci, permettendo la possibilità di affacci o sul fondo confinante, sostenend o che le finestre in questione non risultassero apribili, essendo dotate di inferriate fisse e protette da vetri opachi, e che detti accorgi menti fossero sufficienti a impedire l'inspectio e la prospectio in alienum, in quanto consentivano di configurarle come luci, con la conseguenza che, in ragione delle loro caratteristiche, sarebbe stata irrilevante la realizzazione di un solaio di calpestio interno. 
Tali considerazioni non si confrontano con il disposto di cui all'art.  901 cod. civ., secondo cui «le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) esser e mu nite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal 21 di 23 suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; 3) av ere il lato inferiore a un'altezza non mi nore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello infer iore al su olo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa». 
Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che se è vero che ai sensi dell' art. 902 cod. civ. il vicino può chiedere solo l a regolarizzazione della luce, ma non la sua chiusura, rimanendo irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenere le luci tutte le volte in cui il loro adeguamento al di sposto dell'art. 901 co d. civ. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo (Cass., Sez. 2, 9/5/2023, n. 12306; Cass., Sez. 2, 5/1/2011, n. 233).  ### sul fondo del vicino, quando abbia le caratteristiche della luce anche se non conforme alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ., come nella specie, deve essere re sa confo rme, in caso di irregolarità ai sensi dell'art. 902, secondo comma, cod. civ., a tali prescrizioni, anche mediante la sopraelevazione all'altezza minima interna, finalizzata ad impedire l'esercizio della veduta (Cass., 2, 10/1/2013, n. 512; Cass., Sez. 2, 23/07/1983, n. 5081). 
A questi principi non si sono dunque attenuti i giudici di merito, con conseguente fondatezza della censura.  9.1 Con il nono motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la moti vazione apparente, non adeguata e c ongrua, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici 22 di 23 di merito affe rmato di non doversi pronunciare sul manufatto insistente sulla corte della part. 1753 in quanto crollato in seguito al sisma del 2009, senza considerare che il manufatto era invece tuttora esistente, che nessuno dei c.t.u. aveva parlato di crollo, che la man cata indicazione del manufatto nella planimetria del c.t.u.  ### era dovuta verosimilmente al fatto che l'area non fosse visibile post sisma a causa dell'inagibilità del fabbricato e che, pertanto, sarebbe stata necessaria una pronuncia sulla violazione delle distanze legali.  9.2 Il nono moti vo è inammissi bile con riguardo al rifer imento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., in ragione del principio della c.d. doppia conforme, nei termini precisati nel precedente punto 2.2, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. 
Quanto al difetto di motivazione, richiamati i principi affermati sul punto nel precedente punto 1.3, la censura è infondata, avendo i giudici di merito affermato il difett o di interesse dell'appellante dovuto al crollo del man ufatto in seguito al sisma che aveva interessato la città. 
La doglianza si risolve, in sostanza, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincim ento del giudice, tesa all'ottenimento di una nu ova pron uncia di fatto, cer tamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., U., 25/10/2013, n. 24148).  10.1 Con il deci mo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 13, comma 1-bis e quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per avere i giudici di merito posto a carico del ricorrente le spese del giudizio nella loro integralità e disposto il raddoppio del contributo unificato, senza consid erare che, con 23 di 23 riguardo ai confi ni, av evano dato ragione all'appellante, allorché, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che aveva calcolato la distanza dalla proprietà dei convenuti partendo dal parametro est erno dello scann afosso verso la proprietà del ricorrente, aveva effettuato il calcolo partendo dai muri del corpi C e ### della parti cella 1753, co n la conseguenza che avrebb ero dovuto compensare, almeno in parte, le spese di lite.  10.2 Il decimo motivo resta assorbito dall'accoglimento dell'ottavo.  11. In conclusi one, dichiarata la fondatezza del settim o e dell'ottavo motivo, l'infondatezza del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e nono, l'in ammissibilit à del ses to e l'assorbimento del decimo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'### di L'### che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, dichiara l'inammissibilità del sesto e l'assorbimento del decimo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'### di L'### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33426/2022 del 11-11-2022

... nelle forme di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in viol azione di legge costituziona lmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva zione in sé, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si man ifesti come “mancanza assoluta di mo tivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto 8 irriducibile tra affermazioni inconciliab ili” e ne lla “motivazione perplessa ed ob iettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; 15. nel caso in esame, non sono configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o d i omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, ###, o di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U. 8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, 22598/2018); (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12350/2018 R.G. proposto da: ### elettivamen te domiciliat ###4, presso lo stu dio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### G. MAZZINI 27, presso lo stud io ### & ### rappresentata e difesa dagli avvocati ###, ### e ### (###) unitamente e disgiuntamente tra di loro -controricorrente avverso la ### di CORTE D'### n. 98/2018 pubblicata il ### R.G.N. 346/2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal ###. #### 1. la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale ### ale, ha respi nto tutte le domande prop oste da ### contro ### sa ### spa, med iante rigetto dell'appello principale del medesimo diretto all'accoglimento di tutte le domande originariamente proposte ed accoglimento dell'appello incidentale avverso la condan na della banca al risarcimento de l danno per demansionamento nella misura di € 16.000 per il periodo novembre 2007 - giugno 2008, con condanna alla restituzione della somma percepita a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado ed alla rifusione delle spese del grado di appello; 2. la Corte di merito, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, ha osserva to che: l'appellante era st ato dipendente con qualifica dirigenziale (originariamente di ### poi di ### e quindi di ### a seguito di fusioni) fino al 30/6/2008; il rapporto era cessato in tale data per adesione al ### di solidarietà per il settore del credito di cui al D.M. 158/2000, tramite accettazione di offerta al pubbl ico sottoscri tta il ###, con percezione di assegno straordinario di sostegno al reddito e successivo accesso alla pensione; il dirigente aveva chiesto in giudizio (con ricorso al ### di Torino deposi tato i l 22/4/2015) di accertare che le modalità di risoluzione del rapporto e rano state anomale e sostanzialmente estorsive, configuranti un licenziam ento mascherato o un illecito civile generico, ave va lamentato il demansionamento per 18 mesi anteriori alla cessazione del rapporto, una riduzione de lla retribuzione an nua lorda per mancata corresponsione della retribuzione variabile, aveva p roposto 3 molteplici domande risarcitorie parametrate alla retribuzione che avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio sino a 65 anni, alle indennità previste per il licenziamento dei dirigenti, al danno non patrimoniale; 3. ripercorso il primo grado del giudizio, la sentenza di appello, in particolare: ha dato atto dell'archiviazione da parte del ### di Milano - ufficio GIP delle denunce presentate dal ricorrente per il reato di estorsione nei confronti delle funzionarie che avevano gestito la procedura di risoluzione del rapporto e di altri responsabili della banca; ha osservato che la retribu zione variabil e non è soggetta alla garanzia di irriducibilità; ha qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella di pagamento di differenze retributive successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; ha rilevato, così come il ### che la prospettazione da parte del dirigente di “ricatto estorsivo” in relazione alla cessazione del rapporto non esclude l'applicazione alle d omande correlate della prescrizione quinquennale, in assenza di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione; in accoglimento dell'appello incidentale ha escluso un demansionamento negli ultimi 8 mesi del rapporto, trattandosi di periodo limitato, con svolgimento di attività operative, ed in assenza di allegazioni sull'esistenza di danno; 4. ### propone ricorso per cassazione con 8 motivi; resiste ### con controricorso; 5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art.  380-bis.1 c.p.c.; ### 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 27 02 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia conn essa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che erroneamente non è stato ritenuto provat o il ricatto estorsivo denunciato, cioè che la firma sull'offerta al pubblico di adesione al cd. pre-pensionamento gli era stata carpita, in mancanza di alternativa al licenziamento in tronco; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.  (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che l'accertamento d el prospettato ricatto estorsivo, seppure azionato in sede civile olt re il termine di prescrizione quinquennale, quale fatto ingiusto che obbliga chi lo abbia commesso a risarcire tutti i dann i causati, è sogg etto a prescrizione decennale; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c.  (nullità del procedimento per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza pe r omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene che il Presidente del Consiglio di ### della banca gli aveva assicurato la disponibilità di una posizione lavorativa adatta alle sue caratterist iche, i l che rende va il licenziamento mascherato da adesione al ### di solidarietà privo di giusta causa o giustificato motivo; 4. con il quarto mo tivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c.  (nullità del procedimento per omessa pronuncia), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione 5 solo apparente): assume che non era da considerarsi nuova e che è fondata la domanda di condanna al pagamento di somma a titolo di retribuzione variabile a maggiorazione della RAL (retribuzione annua lorda); 5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 436, 435, 348 c.p.c., con riferimento all'art. 111, comma 2, ###, in relazione all'art. 3 60 n. 4 e 3 c.p.c. (nullità del procedimento per la mancata dichiaraz ione d'ufficio dell'improcedibilità dell'appello incidentale non not ificato all'appellante principale nel rito del lavoro), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.  (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume che il legale del ricorrente in tale grado era stato colto di sorp resa ed aveva prestato un consenso c omunque irrilevante; 6. con il sesto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 437, 429, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. ( nullità del procedimen to per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): assume l'erroneità della riforma del capo della sent enza di primo grado sul demansionamento e d el mancato accoglimento del suo appell o principale sull a maggior durata e gravità de llo stesso, anche in re lazione all'entità del risarcimento; 7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c., 1218, 2702 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. ( nullità del procedimen to per omessa pronuncia connessa a mancata o falsa valutazione di rilevanti prove), 111, comma 6, ###, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione solo apparente): sostiene l'erroneità della valutazione 6 delle prove operata n el merito circa il pagamento di 3 m ensilità aggiuntive in sede di incentivo all'esodo, che la Corte ha ritenuto fosse condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione che il ricorre nte no n aveva invece sottoscritto, circostan za che, secondo il ricorrente, non sarebbe vera; 8. con l'ottavo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 5 5 e degli artt. 91, 115, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (erronea applicazione dei criteri per la liqu idazione dei compensi al difen sore della controparte, con riferimento al principio di soccombenza); 9. i primi tre mo tivi, da trattar e congiuntamente in quanto connessi alla prospettazione di un “ricatto estorsivo” da parte degli organi nella banca in occasione del pre-pensionamento del ricorrente tramite l'adesione al ### di solidarietà per i dipendenti bancari, non sono ammissibili; 10. essi, sostanzialmente, sollecitano un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qual e valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20 814/2018, 6519/2019); 11. invero, la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultan ze, di que lle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del p roprio convincimento, senza essere tenuto a disc utere ogni sin golo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097 /2010, n. 16056/2016, 19011/2017); né con il ricorso per cassazione la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la 7 valutazione delle risul tanze processuali e la rico struzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede ###04/2017); 12. nella specie, le doglianze in esame si risolvono in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui il ricorre nte oppone inammissibilmente (cfr. Cass. S.U.  ###/2019) una diversa valutazione: ma, così operando, oblitera che la den uncia d i violazione di legge non può su rrettiziame nte trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 13. questa Corte ha altresì chiarito che l'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della d ecisione , perché recante argomentazioni obiettivamente i nidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'in terprete il compit o di integrarla con le più varie, ipot etic he congetture (Cass. S.U.  22232/2016); 14. si deve anche sottolineare che, nell'assetto giurisprudenziale come delineato da Cass. S.U. n. 8053/2014, che si caratterizza per la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in viol azione di legge costituziona lmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva zione in sé, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si man ifesti come “mancanza assoluta di mo tivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto 8 irriducibile tra affermazioni inconciliab ili” e ne lla “motivazione perplessa ed ob iettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; 15. nel caso in esame, non sono configurabili i lamentati vizi di motivazione apparente o d i omessa pronuncia, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.  111, sesto comma, ###, o di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. S.U.  8053/2014, n. 23940/2017, S.U. n. 22232/2016, n. 16595/2019, 22598/2018); 16. d'altra parte, esclu se omissioni di pronuncia o motivazione apparente alla luce dei principi sopra espressi, la prospettazione del ricatto estorsivo, ritenuta ininfluente in assenza di proposizione di azione di annullamento dell'accordo di risoluzione, non porta alla conversione in decennale il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento per fatto illecito di cui all'art 2947 c.c.: invero, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si p rescrive in 5 anni dal gior no in cui il fatt o si è verificato, e sul termine di prescrizione non influiscono le denunce presentate in sede penale, che risultano pacificamente sfociate in provvedimenti di archiviazione; 17. il quarto motivo non è fondato; 18. la Corte di merito ha rilevato che la proposizione in sede di gravame di una do manda di condanna al pag amento di pretese differenze retributive, mentre in primo grado era stata formulata una domanda di accertamento dell'asserito diritto ad un aumento della retribuzione annua lorda al fine di individuare il parametro per la quantificazione delle domande risarcitorie svolte e per il ricalcolo dei trattamenti pensionistici in godimento per il periodo di cinque anni di perman enza nel ### di ### arietà, fosse ogget tivamente diversa con riferimento sia al petitum che alla causa petendi; 9 19. tale motivazione v a confermata, alla luce della consoli data giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si configura domanda nuova - e, come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi de dotti in secon do grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo de l giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (Cass. 6431/2006); nel processo del lavoro si ha introd uzione di un a domanda nuova per modificaz ione della causa peten di non consentita in appello , non solo quando gli elementi dedo tti in secondo grado comportano il mutame nto dei fatti costitut ivi del diritto azionato, inte grando una pretesa diversa rispe tto a quella fatta valere i n primo g rado, ma anch e quand o gli e lementi prospettati in giudizio, se pur già espost i nell'atto introduttivo, vengano dedotti in grado d'appello, in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'az ione e i termini della controversia (Cass. n. 16298/2010; cfr. anche Cass. 15101/2012, n. 15506/2015); 20. il quinto motivo non è ammissibile; 21. la Corte risulta avere applicato l'orientamento, ribadito da Cass 11888/2007 (conf. Cass. n. 24742/2017), in base al quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peral tro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza; ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria 10 che lo contiene almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla om essa o per e ssere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la decl aratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il giudice di appello concedere all'appell ante inciden tale nuovo termine, da qualificare come p erentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disp orre anche nell'ipotesi di intervenuta notificazione tardiva; nel caso in esame, l'accettazione del contraddittorio nella stessa udienza non ha determinato indebite dilazioni processuali; 22. il sesto motivo è fondato per quanto di ragione; 23. la Corte d'Appello ha riformato la statuizione di primo grado sul punto, ritenendo il danno non sufficientemente provato; 24. in realtà, la Corte di merito non ha considerato che, benché in materia non operi alcun automatismo e siano necessarie specifiche allegazioni in relaz ione all'inadempimen to datoriale, il d anno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato d al lavoratore anche ai sensi de ll'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elemen ti presun tivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata de l deman sionamento, la div ersa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (così, ad es., Cass. n. 25743/2018); poiché, in forza dell'art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rileva che l'asse gnazione a mansio ni inferiori sia temp oranea (Cass. n. 18121/2014); e, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatt o adempimento dell'obblig o posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro post o di lavoro disponibile, 11 equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. n. 26477/2018); 25. la motivazione sul punto della sentenza gravata si discosta, invece, da tali principi, poiché omette di considerare le specifiche allegazioni di parte ricorrente idonee, quanto meno, ad essere poste alla base di un percorso probatorio presuntivo, valorizza un dato temporale, peraltro oggettivamen te non minimale, di p er sè non dirimente ai fini dell'esclusio ne del lamentato demansionamento, non tiene conto de lla signif icativa disomogeneità della qualifica professionale di dirigente con le mansioni da ultimo assegnate; 26. la que stione della sussistenza e della prova del d anno da demansionamento nella vicenda in esame deve, pertanto, e ssere oggetto di nuovo accertamento di fatto in conformità ai principi di diritto di cui ai paragrafi (§ 24, 25) che precedono; 27. non è ammissibile, perché concernente unicamente questioni di valutazione delle prove non riesaminabili in questa sede (v. sopra, § 10, 11, 12) il settimo motivo; 28. la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata in relazione al sesto motivo accolto, con individuazione del giudice del rinvio nella Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, per pronunciarsi anche sulle spese del pre sente giudizio, riman endo assorbito l'ottavo motivo, in quanto collegato all'esito complessivo della lite; P.Q.M.  La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, inammissibili il primo, secondo, terzo, quinto e settimo, rigettato il quarto, assorbito l'ottavo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione. 
Così deciso nella ### camerale del 13 settembre 2022.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Michelini Gualtiero

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19549/2025 del 15-07-2025

... precisato che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leg ge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizi o risulti dal testo della sentenza im pugnata, a prescindere dal confront o con le risultanze processuali. Tale anomalia si esa urisce nel la 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione app arente', nel 'co ntrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunq ue rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della moti vazione". La motivazione apparente, che determi na nullità della sentenza perché affetta da error in procedendo, è quella quindi che non consente di percepire il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il 6 ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass. 22232 del 2016; Cass. n. 12351 del 2017). Nel caso di specie la motiva zione è (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 11566-2022 proposto da: ### S.R.L., in persona del le gale rappresentante pro tempore, rappresentata e di fesa dall'avvocato ### GABRIELLI; - ricorrente - contro ADER - ### (già ### S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'###; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4141/2021 della CORTE ### di ROMA, depositata il ### R.G.N. 1128/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal ###. ### Fatti di causa ### R.G.N. 11566/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 29/04/2025 CC La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da ### srl avverso la sentenza con la quale il tribunale di Roma, previa declaratoria del proprio difetto di giurisd izione in ordine alle pretese impositive di natura tributaria, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento indi cata in relazione alle somme contenute negli avvisi di addebito ### ivi specificati. 
A fondamento della decisione la Corte ha rigettato i motivi di appello con i quali l'appellante reiterava le domande volte ad ottenere l'accer tamento dell'insussistenza della pretesa creditoria dell'### per omessa e inesistente notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e per intervenuta prescrizione, siccome le stesse domande erano state proposte nei confronti del solo Agente della ### non leg ittimato a contraddire sulla sussistenza o meno dei crediti dell'### Lo stesso dicasi con riferimento ai motivi di impugnazione afferenti l'intimazione di pagamento siccome unicamente proposta in funzi one cosiddetta recu peratoria della tu tela di merito invocabile come detto unicamente nei confronti dell'### sia sul presupposto dell'omessa notifica degli avvisi di addebito, nonché in considerazione della già ricordata natura dell'atto di intimazione di pagamento solo apparentemente ass imilabile all'atto di precetto è dunqu e inidoneo in sé a incidere negativamente sulla sfera patrimoniale di parte ricorrente. 
Avverso la sentenza ha proposto il ricors o per cassazione ### con quattro moti vi ai quali ha resistito ### con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria prima dell'udienza. ### ha autorizzato il deposito del la motivazione nel termini di 60 giorni dalla decisione. 
Ragioni della decisione 3 1.- Con il primo motivo si deduce erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 100 c.p.c. e art.  50 d.p.r. 602/73 in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. in quanto il giudicante, pur essendo oggetto del giudizio un atto di competenza propria dell'### delle ### autonomamente impugnabile ex lege, avverso il quale erano state propos te eccezioni proprie, ha inteso qualificare la domanda esclusivamente come opposizione all'esecuzione, confermando la pronuncia di prime cure dichi arativa dell'inammissibilità del ricorso.  2.- Col secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per error in procedendo ai sensi dell'articolo 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4 c.p.c.  integrante omessa motivazione, in quanto la Corte d'appello nel rigettare l'appello per ritenuta inammissibilità del ricors o introduttivo del giudizio di prim o grado instaurato avverso il concessionario, ha dichiarato assorbite tu tte le domande di eccezioni svolte dal ricor rente, risultando così la pronuncia erronea e viziata per omessa motivazione.  3.- Col terzo motivo, si deduce nullità della sentenza per error in procedendo ai sensi dell'articolo 360, numero 4 per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. integrante omessa motivazione; duplicazione delle pretese, in quanto il collegio giudicante ha erroneamente dichiarato assorbito tutte le domande ed eccezioni svolte dal ricorrente, risultando così la pronuncia viziata per omessa motivazione stante l'eccezione di ultroneita'/illegittimità della condotta del concessionario e duplicazione delle pretese.  4.- Col quarto motivo si sostiene l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 617, 479 c.p.c. e 4 2697 c.c. in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. in quanto il giudicante ha inteso valorizzare la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito esc lusivamente in riferim ento all'esistenza della pretesa creditoria ossia nel merito della stessa e non anche quale atto presuppo sto del procediment o di esecuzione di competenza esclusiva del concessionario su cui il medesimo è chiamato a rispondere della regolarità formale.  5.- I moti vi di ricorso, da esaminare unitar iamente per connessione, devono essere disattesi. 
Come correttamente affermato dai giudici di merito le censure di merito (p er insussistenza del cr edito) sollevate dalla ricorrente avverso l'intimazione di pagamento, in relazione ai crediti di natura contributiva relativi ad avvisi di addebito ### erano inammissibili in quanto dirette contro l'### mentre esse andavano proposte nei confronti dei titolari dei cr editi di cui agli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento; i vizi formali invece andavano sollevati nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi.  6.- Come è noto con la sentenza n. 7514/2022 le ### Unite della Cassazione hanno affermato, in materia di riscossione di crediti contributivi per vizi attinenti al merito della pretesa creditoria, che la legittimazione passiva compete al solo ### ed hanno negato pure il litisconsorzio necessario tra ente impositore ed Agente della riscossione.   La conclusione presa dalle ### Unite sul terreno processuale è sostenuta dalla scontata premessa sostanziale relat iva alla esclusiva titolarità del cr edito per contrib uti - costituente obbligazione inderogabile di natu ra pubblica ex ar t 2115,3 comma c.c. (v. Sez. Unite nn. 683/2003, 3678/2009) - in capo all'### . Essendo titolare del credito contributivo solo l'### non c'è alcuna n ecessità di liti sconsorzio con l'A gente della 5 ### (anche se esso noti fica il titolo ed ha poteri esecutori) e la domanda svolta nei suoi confronti va rigettata. 
La sentenza co nferma, quindi , come, quando nel giudizi o sussiste un difetto di legittimazione (attiva o passiva), la domanda vada sempre rigettata nel merito mancando una condizione dell'azione senza dover dare adito all'integrazione del contraddittorio. 
Anche sul punt o le ### unite con l'impor tante pronun cia 2951/2016 hanno statuito che “La titolarità della posizi one soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione”. 
Le doglianze sollevate in proposito col ricorso in oggetto sono dunque prive di fondamento.  6.- Vanno inoltre disattese altresì le censure sollevate in ricorso per pretesi vizi della motivazione dato che come è noto, con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014 le ### Unite di questa Corte hanno precisato che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leg ge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizi o risulti dal testo della sentenza im pugnata, a prescindere dal confront o con le risultanze processuali. Tale anomalia si esa urisce nel la 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione app arente', nel 'co ntrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunq ue rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della moti vazione". La motivazione apparente, che determi na nullità della sentenza perché affetta da error in procedendo, è quella quindi che non consente di percepire il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il 6 ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass. 22232 del 2016; Cass. n. 12351 del 2017). 
Nel caso di specie la motiva zione è invece esistente, risulta congrua e rispondente ai req uisiti dettati dall'or dinamento processuale.  7.- In base alle argomentazioni svolte il ricorso deve essere complessivamente rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza. 
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processual i per il versamento da parte della ri corrente dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.   Così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2025.  ### dott.ssa ### 

Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Riverso Roberto

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