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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11751/2025 del 13-12-2025

... dedotto, tuttavia, in maniera del tutto generica, se non apodittica, tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza di divorzio che ha valutato l'ammontare dell'assegno di mantenimento (sebbene confermandolo nell'importo previsto nei patti di separazione, oltre rivalutazione ### è trascorso poco più di un anno. Analogamente, le generiche deduzioni sulle capacità economiche e sull'attività lavorativa del convenuto, la visura catastale e le risalenti dichiarazioni dei redditi depositate, non evidenziano alcuna sopravvenienza di fatto rispetto al giudizio di divorzio che abbia migliorato le condizioni patrimoniali e reddituali dell'### 4. ### del giudizio impone la condanna dell'attrice, quale parte soccombente, al pagamento delle spese processuali - che si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con riferimento ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria - in favore del convenuto. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta la domanda. 2) condanna l'attrice al (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7503/2025 tra: ### (c.f.: ###), con l'Avv.  #### - #### (c.f.: ###), con l'Avv. ### - ###.M. presso il Tribunale di Napoli, - ### Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio ###. 
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza dell'11/11/2025 che qui si intende richiamato e trascritto.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per la modifica dell'assegno per il mantenimento del figlio minore ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., depositato il ###, ### ha domandato nei confronti di ### “1- ### dichiararsi dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della minore ### nella misura di euro 600,00 mensili in ragione del mutamento delle condizioni reddituali e della crescita della piccola ### oggi di anni 10, essendo quindi mutati i presupposti per cui il medesimo era stato concesso.  2- Confermare tutte le statuizioni rese nella allegata sentenza di divorzio relativamente al piano genitoriale concordato tra le parti che vengono novellamente riportate: “a) regime di affido condiviso della minore con la collocazione prevalente presso la madre.  b) per quanto riguarda, invece, i tempi di frequentazione la piccola ### starà con il papà il martedì e il venerdì dalle16,00 alle 21,00 e a settimane alterne dalle 20,00 del venerdì sera sino al lunedì mattina”. 
Costituitosi il ### il convenuto ha pregiudizialmente eccepito “improcedibilità della domanda per mancato certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”, pendendo giudizio di appello (Corte di Appello di Napoli n. rg. 1293/2025), ancora pendente a tutt'oggi, avverso la sentenza n. 8629/2024 resa dal Tribunale di Napoli pubbl. il ###, che l'attrice chiede di modificare. Ha poi domandato la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. 
La causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza di comparizione delle parti dell'11/11/2025.  2. Rappresenta un fatto incontestato, oltre che documentato, la pendenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (n. 1293/2025 r.g.) del giudizio di impugnazione della sentenza di divorzio 8629/2024, depositata dal Tribunale di Napoli l'11/10/2024, di cui in questa sede si chiede la modifica. 
Ebbene, la granitica giurisprudenza di legittimità sostiene che è improponibile la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in difetto di passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la modifica (Cass. civ. n. 5861/2002, n. 16398 /2007 e n. 8389/1993), tanto da sostenere che l'acquisizione di copia conforme del provvedimento di cui si chiede la modifica munito di attestazione di definitività costituisce vero e proprio presupposto processuale in senso tecnico dell'azione in questa sede ###74/2014 e n. 8389/1993).  ### parte, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione, sebbene il mezzo di impugnazione non sia stato ancora proposta ma pendano i termini per impugnare (Cass. n. 174/2020 e n. 16398/2007).  3. Il ricorso è altresì infondato nel merito. 
Si osserva che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di “giustificati motivi”, consistenti in fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova oggi il suo fondamento giuridico nell'art. 473bis.29 c.p.c. 
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di revisione dei provvedimenti natura non di revisio prioris istantiae e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio significativo. 
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni. 
Ebbene, nel caso di specie, l'unica sopravvenienza di fatto allegata dall'attrice sarebbe costituita da un aumento delle esigenze di vita della figlia minore, aumento dedotto, tuttavia, in maniera del tutto generica, se non apodittica, tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza di divorzio che ha valutato l'ammontare dell'assegno di mantenimento (sebbene confermandolo nell'importo previsto nei patti di separazione, oltre rivalutazione ### è trascorso poco più di un anno. 
Analogamente, le generiche deduzioni sulle capacità economiche e sull'attività lavorativa del convenuto, la visura catastale e le risalenti dichiarazioni dei redditi depositate, non evidenziano alcuna sopravvenienza di fatto rispetto al giudizio di divorzio che abbia migliorato le condizioni patrimoniali e reddituali dell'### 4. ### del giudizio impone la condanna dell'attrice, quale parte soccombente, al pagamento delle spese processuali - che si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con riferimento ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria - in favore del convenuto.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta la domanda.  2) condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge Napoli, 05/12/2025 ### dott. ### dott.

causa n. 7503/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Sdino Raffaele, Marfe' Alessio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29325/2025 del 05-11-2025

... grado si ...###... risolto in una ingiustificata e ... apodittica valorizzazione della perizia di stima dell'### perizia cui si è attribuito ... un valore probatorio privilegiato, e senz'alcuna considerazione dei dati istruttori che, offerti al giudizio dal Contribuente, ne esplicitavano l'incongruità e l'inattendibilità». 3.2. La censura va parimenti disattesa. 3.3. Come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'### tecnico eraria le, prodotta dall'amministra zione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere a ttribuito il valore di atto pubblico soltanto per q uel che 6 concerne la p rovenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto; n ondimeno, nel processo trib utar io, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituir e fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (cfr. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso nr. 13302-2023 R.G. proposto da: SOCIETÀ ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente contro ### in persona del ### pro temp ore, rappresentata e d ifesa ope legi s dall'### -controricorrente avverso la sentenza n. 1437/2022 della CORTE DI GIU STIZIA ### T ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera d i consiglio non partecipata del 30/10/2025 dal ###.ssa ### DELL'#### di ### di ### propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza , in accoglimento del ricorso p roposto avverso avviso di rettifica e di liquidazione a mezzo del qua le era stato r ichiesto il p agamento di maggiore imposta di registro ed accessori in relazione alla compravendita di un compendio immobiliare.  ### delle entrate resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 per esame omesso od incoerente od illogico circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e lamenta che i ### di appello abbiano omesso di esaminare o comunque abbiano «compiuto un esame incoerente od illogico di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'indagine ... compiuta dall'### e secondo quest'ultimo avente ad oggetto la “pluralità d i fonti” - ivi compresa l'analisi del mercato immobiliare - richiamata sia nell'Avviso di ### e ### impugnato nel merito, sia nella sentenza di secondo grado, 3 e dalla quale l'### stesso avrebbe “desunto” i dati ed i conseguenti risultati cui è poi giunto per l'emissione dell'Avviso e la richiesta di una maggiore imposta».  1.2. La doglianza va disattesa.  1.3. È d irimente evidenziare che la censur a (da riqualificare esclusivamente ai sensi dell'art. 360 , primo comm a, n. 5, c.p.c.) è inammissibile risolvendosi in una contestazione della valutazione degli elementi probatori effettuati dal Giudice di merito che, investendo un accertamento riservato a quest'ultimo, non possono essere sindacati in questa sede ###n. 344 76/2019), se non per vizio motivazionale che, tuttavia, non risulta essere stato ritualmente prospettato, mancando l'indicazione puntuale del fatto storico (ovvero di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storiconaturalistico - cfr. Cass. n. 21152/2014) asseritamente non esaminato.   1.4. Non possono invero ritenersi «fatti» nel senso indicato, quelli dedotti dalla ricorrente, ovvero che «l'### per il proprio accertamento ... avrebbe ricavato i dati, e cioè le voci di costo, da fonti accessibili, quali i manuali operativi delle stime immobiliari; ovvero da “analisi di mercato”, genericamente richiamate ma non indicate nel detto Avviso ...; ovvero ancora, da “perizie effettua te negli anni”... » e ch e l'accertament o tuttavia non avrebbe potuto essere effettuato sulla base di questi dati perché «le p eculiari caratteristiche e la si ngolarità del bene immobile oggetto dell'accertamento (una ex colonia estiva) ...###... tali da non consentire il confronto con altri beni immobili e la riconducibilità dei dati asseritamente acquisiti dalle ... indagini al bene de quo ... »; trattasi di questioni ed argomentazioni difensive di cui, peraltro, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha anche tenuto conto avendo espressamente affermato che l'atto di accer tamento era stato e messo «previa valutazione del bene con metodo di stima indiretto, mediante il cosiddetto approccio di costo o costo di riproduzione deprezzato e le singole voci di costo erano state desunte sulla base di pratiche estimali come il manuale operativo delle stime immobiliari o da analisi di mercato e dati messi a 4 disposizione da enti pubblici come, a d esempio, gli oneri di urbanizzazione desumibili dalle tabelle del Comune», escludendo quindi per la singolarità dell'immobile la praticabilità della metodologia di stima sintetico-comparativa, risulta ndo invece necessaria la stima puntua le della medesim a unità, attraverso il ricor so a procedimenti estima tivi indiretti, quali il costo di riproduzione deprezzato del bene, ovvero la capitalizzazione dei redditi immobiliari ordinari dallo stesso prodotti.  2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione degli art.  132, comma 2, n. 4, cpc; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111, comma 6, ###; in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.» e lamenta che la Corte d i giustizia tributaria di secondo grado abbia «emesso una sentenza con ... argomentazioni inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del suo convincimento, ... non consente###...  alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudicante».  2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; violazione degli art. 132, comma 2, n. 4» e lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello atteso che «se il bene oggetto dell'accertamento è unico nel suo genere e nelle sue caratteristiche, tali da non consentire alcun confronto con immobili similari ...» ne conseguirebbe che «il metodo di stima adottato non ...###... essersi basat o su di una “analisi di mercato” riferita al territorio ed al Comune ove la ex colonia è posta».  2.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese.  2.4. In primo luogo, si oss erva che si sco rge dal complessivo contenuto della decisione grava ta di ricorso per cassa zione la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all'esistenza di elementi documentali che avevano pienamente giustificato la ripresa a tassazione del maggior valore accertato rispetto alla compravendita, come dianzi illustrato. 5 2.5. Tanto è sufficiente p er esclud ere che la senten za impug nata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione d ella motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quan to affermato da Cass. S.U.  n.8053/2014 e n.8054/2014.  2.6. In p articolare, poi, il vizio di motivazione contra ddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argom entaz ioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: cfr. Cass. nn. ###/2021, 9761/2021, 17196/2020).  2.7. Nella specie, tutt avia, non si p uò ritenere che la sentenza impugnata sia inconcludente o incoerente sul piano della logica giuridica, giacché essa contien e una compiuta ed articolata illustra zione delle ragioni sottese all'accoglimento del gravame, per cui, la motivazione del decisum raggiunge ed oltrepassa la soglia del minimo costituzionale.  3.1. Con il quarto motiv o la ricorrent e denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 116 c.p.c.  e 2697 c.c. e 7 e 36 D.Lgs 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.» e lamenta che «l'accertamento operato dal Giudice del secondo grado si ...###... risolto in una ingiustificata e ... apodittica valorizzazione della perizia di stima dell'### perizia cui si è attribuito ... un valore probatorio privilegiato, e senz'alcuna considerazione dei dati istruttori che, offerti al giudizio dal Contribuente, ne esplicitavano l'incongruità e l'inattendibilità».  3.2. La censura va parimenti disattesa.  3.3. Come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'### tecnico eraria le, prodotta dall'amministra zione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere a ttribuito il valore di atto pubblico soltanto per q uel che 6 concerne la p rovenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto; n ondimeno, nel processo trib utar io, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituir e fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (cfr. Cass. n. 14418/2014; conf.  nn. 6038/2022, 2193/2015).  3.4. Nel caso di specie la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha fatto corretta applicazione del suindicato criterio di giudizio, posto che, dopo aver richiamato la stima dell'### e affermato che la stessa si era basata sul «metodo di stima indiretto, mediante il cosiddetto approccio di costo o costo di riproduzione deprezzato, ...desu###...  le singole voci di costo sulla base di pratiche estimali come il manuale operativo delle stime immobiliari o da analisi di mercato e dati messi a disposizione da enti pubblici come, a d esempio, gli oneri di urbanizzazione desumibili dalle tabelle del Comune», ha dimostrato di aver ponderatamente valutato l'esito della d etta stima giudicandolo attendibile, a f ronte della g enericità ed in conf erenza degli element i probatori offerti dalla parte contribuente («il contribuente ha affidato la propria difesa ad argomenti aspecifici formulando censure generiche all'atto di accer tamento con argomenti avulsi dalle risposte fornite dall'###.  4.1. Con il quinto motiv o la ricorrent e denu ncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti» e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia omesso «l'esame di un elemento probatorio idoneo a fornire una diversa rappresentazione dei fatti, ovvero ... la valut azione della perizia di parte del Contribuente ...###... la valut azione dei rilievi di natur a tecnica proposti d al Contribuente stesso, che avrebbero permesso di determinare una diversa decisione della causa». 7 4.2. Le censure sono inammissibili o infondate.  4.3. La censura circa il lamentato errore di calcolo non è, invero, conforme al vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, che ha escluso qualsiasi rilievo alla motivazione insufficiente e contraddittoria, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del «mini mo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ### individuabile nelle sole ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di «mancanza della motiva zione quale requisito essenziale del p rovvedimento giurisdizionale», di «motivazione appar ente», di « manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e d i «motiva zione perplessa od incomprensibile»; al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass. nn. 22598/2018, 23940/2017, 17619/2017, 13928/2015).  4.4. Nel caso di specie, deve essere senz'altro esclusa la carenza totale di motivazione, nonché l'omesso esame del fatto decisivo costituito dal preteso errato calcolo della superficie, avendo la Corte territoriale preso in esame il fatto in questione, affermando che «la questione della differenza di superficie ... viene indicata come frutto di errore calcolo senza che sia stata presa posizione alcuna sulla motivazione opp osta dall'amministrazione per la quale la divergenza era da imputare ad una diversa valutazione del fabbricato principale».  4.5. La doglianz a, in quanto inammissibile, non p uò, pertanto, trovare accoglimento.  4.6. Le ult eriori doglianz e, circa i rilievi tecnici a ttestant i asseriti errori nella valutazione dell'### relative dunque a questioni, implicanti un accertamento di fatto, che non risultano trattate in alcun modo nella sentenza impugnata, sono inammissibili trattandosi di questioni nuove, 8 non precedentemente prospettate nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposte perciò al vaglio del giudice di appello, la cui introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio ( cfr. Cass. nn. 907/2018; Cass. n. 17041/2013; Cass. 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4787/2012).  4.6. La ricorrent e non ha, invero, in alcun modo indicato dove e quando esse siano state prospettate nel corso dei p regressi gr adi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. nn. 18018/2024, 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013).  4.7. La ricorrente si è limitata dunque a fare riferimento al contenuto della perizia di parte prodott a nei precedenti gradi, senza alcuna indicazione dei relativi atti difensivi nei quali sarebbero state ritualmente formulate le relative contestazioni alle pretese avversarie.  4.6. Sotto q uesto profilo è opportuno tuttavia evidenziare che il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa produzione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrim enti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la va lutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 1997 del 2023; Cass. n. 22342 del 2007; Cass. n. 8304 del 1990; n. 1385 del 1995). 9 5. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pag amento, in favore dell'### controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da p arte della ricorrente dell'ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, ### aria, in data ###.   ### (###  

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Dell'Orfano Antonella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17314/2023 del 16-06-2023

... p arte ricorrent e, sostituita da un'affermazione apodittica e perentoria («e ciò, pacificamente non è avvenuto»). Sussiste, pertanto, quel difetto assoluto di motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 360, com ma 1, n . 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che si riscontra allorché la motivazione, «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente … risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamen to decisorio … e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###» (Cass. 13248/2020, che cita a sua volta, per tutte, Cass. n. 9105/2017). 3.3. Si aggiunga che il rilie vo della manc anza del «necessario interesse ad agire » - quantunque abbinata alla condivisibile, ma astratta, affermazione che «il processo non è un esercizio accademico» - contrasta con il citato orientamento di questa Corte secondo cui il lavoratore può proporre, anche prima della v irtuale maturazione d el diritto alla prestazione previdenziale, una domanda d i mero accertamento della potenzialità dannosa dell'omissione contributiva e (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11322/2017 R.G. proposto da ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### - ricorrente - contro UNIVERSITÀ del ### in persona del legale rappresentante pro tempo re, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege - controricorrente - nonché contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza n. 1017/2016 della Corte d '### o di ### depositata il ###; udita la relaz ione svolta n ella camera di consig lio del 6/4/2023 dal ### FATTI DI CAUSA La Corte d '### di ### ha respinto il gravame proposto dall'attuale ricorrente contro la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva accolto solo in part e le domande della lavoratrice contro l'### degli ### i del ### ritenendo sfornita di prova la domanda di condanna al risarcimento dei danni da o missione contributi va e pronunciando condanna generica all'adeguamento del trattamento retributivo e dei relativi accessor i, senza quantificare il dovuto, nonostante la richiesta di apposita c.t.u., ed escludendo il cumulo di interessi e rivalutazione. 
La corte terr itoriale ha innanzitutto rilevato che l'### aveva già dato «esecuzione a quanto genericamente statuito dal giudice» di primo grado, per affermare quindi che non rientrava tra i suoi compiti un a verifica «sulla corretta quantificazione del credito così come accertato in sentenza». 
Dopo d i che, per quanto qui ancora rileva, ha rit enuto inammissibile, «perché non sorretta dal necessario interesse ad agire», e comu nque « sfornita di prova» la dom anda volta a ottenere la condanna al risarcimento del danno da omissione contributiva. 
Contro tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ai q uali l'### ha resistito con tempestivo controricorso. La ricorrente ha inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla d ata della camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380- bis.1 c.p.c. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., degli artt.  2116 e 2697 c.c. e dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995».  2. La rubrica del secondo motivo denuncia, testualmente, «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: in atti vi è la prova tanto de lla omissione contribu tiva, quanto della intervenuta prescrizione di parte della contribuzione dovuta».  3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in qua nto entrambi riguardano esclusivamente il m ancato riconoscimento del diritto al risarcimento del dann o da omissione contributiva, non essendoci impugnazione della sentenza d'appello pe r quel che riguarda la deci sione sulle differenze retributive e sui relativi accessori.  3.1. Si discute del danno che la lavoratrice sostiene di poter subire a causa degli omessi versamenti contributivi non più recuperabili ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti a causa dell'intervenuta prescrizione del relativo obbligo del datore di lavoro (art. 2116, comma 2, c.c., in relazione agli artt. 55, comma 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935, 13, della legge n. 1338 del 1962 e 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995). 
In tal caso, secondo costan te giurisprudenza di questa Corte, il danno si perfeziona e diventa quantificabile solo nel momento in cui si verifica il d uplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o p arziale, della prestazione previden ziale od assistenziale e non, dunque, già nel momento in cui i contributi omessi avrebbero dovuto essere versati o ne sia maturata la 4 prescrizione o sia cessato il rapporto di lavoro. Tuttavia, resta salva la possibilità del lavoratore di proporre anche prima della virtuale maturazione del diritto alla prestazione previdenziale una domanda di mero accertamento della astratta possibilità dannosa dell'omissione contributiva e di condanna generica al relativo risarcimento, da li quidare in separato e successivo giudizio (Cass. nn. 10528/1997; 3773/1999; 227 51/2004; 2630/2014; 15947/2021) 3.2. Ciò premesso, il ricorso è fondato, perché la sentenza impugnata non contiene una comprensibile mot ivazione del rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva. 
Nelle poche righ e della sentenza dedicate al tema (tra pag. 4 e pag. 5) si legge, dapprima, che la domanda, così come proposta, sarebbe «inammissib ile perché non sorretta d al necessario interesse ad agire». Ma, poco dopo, si afferma che «Correttamente il Tribunale … ha ritenuto “… la domanda di risarcimento dei danni … sfo rnita di p rova circa l'e ffettiva e concreta inciden za pregiudizievole dell'insufficiente contribuzione, con riferimento al periodo per cui il versamento integrativo dei contributi non è p iù consentito per avvenuta prescrizione …”». La corte territoriale conclude il ragionamento aggiungendo che «il pre sunto credito re avrebbe dovuto indicare, in relazione al sorgere del credito retributivo differenziale, al comportam ento datoriale, ai tempi di adempimento dell'obbligazione contributiva, per quale periodo e in che misura non era più possibile versare alcunché all'### per l'avvenuta prescrizione dell'inesigibile credito contributivo, e ciò, pacificamente non è avvenuto». 
Dalla riportata motivazione, non si compren de se la domanda sia stata dichiarata inammissibile oppure respinta nel 5 merito, così come non si comprende se si sia rilevato un difetto di allegazione («avrebbe dovuto indicare») oppure di prova dei fatti allegati («Correttamente il Tribunale … ha ritenuto … la domanda di risarcimento dei danni … sfornita di prova»). Non soccorre, ad integrare la mot ivazione, una sia pur minima descrizione delle al legazioni in fatto di p arte ricorrent e, sostituita da un'affermazione apodittica e perentoria («e ciò, pacificamente non è avvenuto»). 
Sussiste, pertanto, quel difetto assoluto di motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 360, com ma 1, n . 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che si riscontra allorché la motivazione, «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente … risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamen to decisorio … e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.  111, comma 6, ###» (Cass. 13248/2020, che cita a sua volta, per tutte, Cass. n. 9105/2017).  3.3. Si aggiunga che il rilie vo della manc anza del «necessario interesse ad agire » - quantunque abbinata alla condivisibile, ma astratta, affermazione che «il processo non è un esercizio accademico» - contrasta con il citato orientamento di questa Corte secondo cui il lavoratore può proporre, anche prima della v irtuale maturazione d el diritto alla prestazione previdenziale, una domanda d i mero accertamento della potenzialità dannosa dell'omissione contributiva e di condanna generica al relativo risarcimento.  4. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla corte territoriale indicata in dispositivo che procederà a un nuovo esame, pro vvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 6 5. Si dà at to che la fond atezza del ricorso rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.  115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'### di ### in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Zuliani Andrea

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Giudice di Pace di Lecce, Sentenza n. 6931/2025 del 10-12-2025

... dell'amministrazione opposta, poiché la dichiarazione apodittica del rispetto della recente normativa, come delle circolari applicative, non costituisce valida prova dell'assunto, poiché priva di alcun riferimento a luoghi, tempi in relazione alla contestazione effettuata, pur alla luce della ulteriore documentazione relativa all'installazione della apparecchiatura utilizzata, pur con contrastandosi la fede delle dichiarazioni raccolte nel verbale di accertamento. Tanto in riferimento alle indicazioni sulla visibilità delle postazioni di controllo della velocità, sia direttamente che indirettamente gestite dagli agenti accertatori, come recepite dalla L. 160/07, di conversione del D.L. 177/07, che ha introdotto l'art. 142/6 bis c.d.s., che prescrive la segnalazione sì mediante cartelli, ma anche dispositivi di segnalazioni luminosi, idonei per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento, da valutarsi, il mancato rispetto di alcuno dei paramenti detti, ai fini della illegittimità dell'accertamento, secondo prudente apprezzamento. Per le suesposte ragioni, in particolare, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente nel caso di specie, quindi, ritenuti (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE DI LECCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 14941 del ### contenzioso delle cause dell'anno 2024 avente ad oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa n. ###, emesso dalla ### del Comune di ### notificato il ### Proposta da ### con rappresentanza e difesa dell'avv. ### giusta delega in atti ### di ### in persona del ### in carica, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex lege come in atti ### per l'opponente: disporre l'annullamento di ogni verbale innanzi richiamato per i motivi esposti in premessa, con vittoria di spese e compensi ### per l'opposto: rigetto dell'opposizione ### di opposizione è ogni verbale di contestazione di infrazione al ### della ### cui in epigrafe con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S.  per aver superato il limite di velocità stabilito dall'Ente proprietario della strada, sulla ### km 8/169. 
Detta violazione veniva rilevata tramite l'apparecchiatura elettronica a postazione fissa. 
La causa era immediatamente decisa, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, acquisite le richieste e conclusioni delle parti, all'udienza già fissata per la trattazione in modalità cartolare. MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevata preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta. 
RG n. 14941/2024
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 10/12/2025
Rileva questo giudice come, nel caso di specie, parte resistente non abbia fatto pervenire alcuna documentazione attestante l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, nonché il suo corretto ed effettivo funzionamento, dovendosi dare atto del deposito solo parziale della documentazione relativa all'intera procedura di elevazione dell'illecito sanzionato, richiamata nell'atto impugnato, comunque priva della certificazione di omologazione specifica (si allega infatti dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura #### Speed autoprodotta dalla medesima società indicata quale produttore dell'apparecchiatura, priva di valenza, ai fini della verifica della omologazione periodica.) È appena il caso di rammentare come il procedimento di opposizione apre la fase della cognizione piena, con la considerazione della distribuzione del carico probatorio tra le parti secondo le normali regole processuali. 
Occorre ancora rilevare che, nel caso di specie, le operazioni e affermazioni operate dai verbalizzanti non sono assumibili a fede privilegiata, giusta la copiosa giurisprudenza sull'argomento e devono essere pertanto valutate, come ogni altro elemento dal giudice e occorre sottolineare il principio per cui ai fini dell'attendibilità del rilevamento della violazione dei limiti di velocità attuato mediante apparecchiatura elettronica, le operazioni preliminari e di rilevazione compiute dall'agente di polizia addetto allo strumento siano dallo stesso documentate in apposito verbale, reso valido dall'utilizzo di strumentazione omologata a norma di legge. Orbene, in assenza di riscontro della documentazione da fornirsi dall'ente, non è dato verificare tale legittimità. Appare evidente come nessuna prova sia stata fornita in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori nella vicenda che ci occupa, in violazione al dettato normativo sul punto, mancando la prova, incombente all'ente opposto, del presupposto del provvedimento amministrativo ablativo, con la conseguente illegittimità del provvedimento stesso (ci si riferisce, in particolare alla mancata certificazione della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata, ma anche e soprattutto alla incoerenza e incongruenza e genericità della riproduzione a verbale della individuazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento nello specifico adoperata). 
Si ripropone anche nel caso che ci occupa, l'annosa questione della legittimità dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, il riscontro della mancanza di tale requisito inficiando del tutto la validità e veridicità del rilevamento stesso, e la conseguente caducazione della legittimità della contestazione differita. La ragione sottesa alla richiesta approvazione e omologazione dell'apparecchiatura elettronica di RG n. 14941/2024
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 10/12/2025 rilevamento della violazione ai sensi del D.lgs. 285/92, risiede nell'esigenza di assicurare l'utilizzo ottimale ed equilibrato della tecnologia disponibile, in relazione alle concorrenti esigenze proprie del traffico e della sicurezza della strada. 
In particolare, rileva, nella specie la mancata omologazione da parte del ### dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l'accertamento, che invece risulta aver ottenuto solo l'approvazione da parte del MIT mediante determine dirigenziali. 
A mente dell'art. 142, comma 6, del ### della strada si prevedono "apparecchiature debitamente omologate", mentre quella di cui è causa (#### Speed) risulta, come da documentazione depositata dal Comune di ### mai stata omologata, bensì "approvata" con determine dirigenziali del ### Le "apparecchiature debitamente omologate" di cui all'art. 142, comma 6, del C.d.S., sono quelle apparecchiature che devono presentare, per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al ### al ### della ### Nel caso di specie, non essendo stata l'apparecchiatura utilizzata debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 del ### della ### (Cassazione con la sentenza n. 22158/2012, a seguire, tra le numerose pronuncia, recente decisione della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 - In essa si precisa che tutti gli strumenti di misurazione del limite di velocità devono essere sottoposti a omologazione. La semplice approvazione ministeriale non basta). 
A conforto delle superiori considerazioni per tutte vale la pronuncia di Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505 e successiva recente giurisprudenza, del medesimo tenore. Ancora a conforto, giova consacrare il principio normato dall'art. 11 delle ### che disciplina l'irretroattività della legge, quale che sia il lavoro si esegesi che ogni operatore del diritto può fornire. 
Pertanto, in ordine ai motivi di opposizione rappresentati dall'opponente, degna di pregio, la considerazione della mancanza della documentazione probatoria della sussistenza della pubblicità e conoscibilità della segnaletica relativa all'utilizzazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento dell'eccesso della velocità, proprio sul tratto di strada interessato, oltre che della esistenza della medesima segnaletica. Di tanto, validamente segnalata la necessità della sussistenza, ai fini della legittimità di tutta la procedura di rilevamento, onere probatorio che incombe all'opposta amministrazione, non si produce alcunché alla causa, precludendosi al giudicante la cognizione sul punto, RG n. 14941/2024
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 10/12/2025 per l'inadempienza dell'amministrazione opposta, poiché la dichiarazione apodittica del rispetto della recente normativa, come delle circolari applicative, non costituisce valida prova dell'assunto, poiché priva di alcun riferimento a luoghi, tempi in relazione alla contestazione effettuata, pur alla luce della ulteriore documentazione relativa all'installazione della apparecchiatura utilizzata, pur con contrastandosi la fede delle dichiarazioni raccolte nel verbale di accertamento. 
Tanto in riferimento alle indicazioni sulla visibilità delle postazioni di controllo della velocità, sia direttamente che indirettamente gestite dagli agenti accertatori, come recepite dalla L. 160/07, di conversione del D.L. 177/07, che ha introdotto l'art. 142/6 bis c.d.s., che prescrive la segnalazione sì mediante cartelli, ma anche dispositivi di segnalazioni luminosi, idonei per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento, da valutarsi, il mancato rispetto di alcuno dei paramenti detti, ai fini della illegittimità dell'accertamento, secondo prudente apprezzamento. 
Per le suesposte ragioni, in particolare, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente nel caso di specie, quindi, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi eccepiti dall'opponente, il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dal verbale medesimo conseguenti. Le spese si liquidano in base al principio della soccombenza come in atti.  P.Q.M.   Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. ###, emesso dalla ### del Comune di ### notificato il ###, così provvede: 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla ogni verbale di contestazione su menzionato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e dipendenti; 2. Condanna la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida nella somma complessiva di € 245,00, di cui € 45,00 di spese, oltre oneri di legge. 
Così deciso in ### 10.12.25 Il Giudice di ###ssa ### n. 14941/2024
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 10/12/2025

causa n. 14941/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Veneranda Cerfeda

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 147/2025 del 21-03-2025

... arbitrali, senza però fornire dimostrazione di tale apodittica asserzione. A tal proposito, va richiamato quanto sostenuto dalla Suprema Corte (tra cui Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597), la quale ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. Mentre è onere (leggi tutto)...

testo integrale

RE P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI ### in persona del giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente ### ex art. 127- ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1040 del ### dell'anno 2022, vertente ### di ### con sede #######. 
Gramsci n. 4, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti; RICORRENTE - opponente E ### nata a ### il ###, residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### giusta procura in atti; CONVENUTA - opposta Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 12 agosto 2022 e iscritto al n. 902/2022, ### premesso di aver lavorato per la società di cui in epigrafe dall'8.12.2020 al 22.01.2022, con un contratto di apprendistato professionalizzante, con mansioni di barista e con inquadramento nel livello 5 del ### ha adito il Tribunale di #### chiedendo l'emissione del relativo decreto per la somma lorda di ### 4.950,74, a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2021, tredicesima mensilità 2021, retribuzione gennaio 2022, comprensiva delle spettanze di fine rapporto e di ### oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
In accoglimento del ricorso monitorio, è stato emesso il decreto n. 134/2022 del 24.8.2022 con il quale è stato ingiunto alla ### di ### di pagare in favore dell'odierna opposta la somma ingiunta, oltre rivalutazione e spese della procedura monitoria. 
Con ricorso depositato in data ###, la ### in ### di ### ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, lamentando in primo luogo l'erroneità dei conteggi effettuati dall'opposta in sede ###quanto “calcolati su retribuzione presunta e non reale”, depositando le buste paga; sul punto, ancora, l'opponente ha allegato che “il ritardo nel pagamento delle ultime due retribuzioni è stato determinato dall'improvvisa chiusura dell'attività commerciale non imputabile al datore di lavoro, ma a seguito di provvedimento del Comune che ha dichiarato i locali dell'attività commerciale non idonei all'esercizio della stessa”. 
In secondo luogo, parte opponente ha eccepito il mancato inoltro di una preventiva diffida ad adempire nonché il mancato esperimento di un tentativo di conciliazione in sede sindacale ad opera dell'opposta. 
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la parte opposta, che ha contestato il ricorso in opposizione chiedendone il rigetto. 
Il ricorso è infondato. 
A tal proposito va innanzitutto evidenziato come parte opponente non abbia contestato l'an della pretesa creditoria avanzata dalla ### domanda incentrata sul mancato pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2021; della tredicesima mensilità 2021; della retribuzione di gennaio 2022, comprensiva delle spettanze di fine rapporto; del ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025
Al contrario, l'opponente si è limitata a effettuare una contestazione, per il vero del tutto generica e non adeguatamente provata, della domanda creditoria, asseritamente incentrata su conteggi erronei e arbitrali, senza però fornire dimostrazione di tale apodittica asserzione. 
A tal proposito, va richiamato quanto sostenuto dalla Suprema Corte (tra cui Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597), la quale ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). 
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. 
Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). 
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). 
Quest'ultima sentenza ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025 lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.). 
Ebbene, ne discende come, a fronte della prova offerta dall'opposta della sussistenza del rapporto di lavoro e della pretesa creditoria retributiva portata dalle buste paga, peraltro depositate dalla stessa opponente, quest'ultima si sia limitata ad ammettere il proprio inadempimento (tentando di giustificarlo nei termini di cui si dirà in seguito) e a proporre, come già detto, una apparente e irrilevante contestazione generica sul quantum, da cui è ritraibile, pertanto, la spettanza alla ### della somma di euro 4.950,74 per crediti retributivi, calcolata al lordo e non al netto, come affermato dal pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. 
In particolare, secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione “### e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. 14 settembre 2015, n. 18044). 
Nel caso di specie, la parte opponente (oltre a non aver offerto dimostrazione della corresponsione di quanto rivendicato dall'opposta), non ha di conseguenza dimostrato di aver provveduto al pagamento delle ritenute di legge, con la conseguenza quindi di dover calcolare il relativo importo al lordo e non al netto. 
Ancora, parte opponente ha giustificato il suo inadempimento nei confronti della lavoratrice sulla base di una improvvisa chiusura dei locali commerciali imposta dal Comune per inidoneità degli stessi, circostanza che, però, non ha trovato riscontro nel documento prodotto dalla stessa opponente (una comunicazione del Comune di ### in ### prot. 1414 del 19.1.2022, con cui è stato richiesto un sopralluogo presso i locali dell'attività commerciale al ### di ###, che non costituisce atto provvedimentale esterno né prova della cessata attività e che, di per sé, non giustifica neppure il mancato pagamento delle retribuzioni e delle spettanze di fine rapporto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025
Ciò posto, ritiene questo Giudice che anche la seconda doglianza indicata dall'opponente sia priva di rilevanza giuridica, in quanto, sebbene, generalmente, venga notificato alla controparte inadempiente un preventivo atto di costituzione in mora (o venga esperito un tentativo di conciliazione), ciò non costituisce una necessaria condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere rigettato, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 134/2022 per l'importo di euro 4.950,74, somma sola che può essere posta dal Tribunale alla base della presente pronuncia, in quanto oggetto della iniziale domanda monitoria e del conseguente giudizio di opposizione, in adesione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base delle tabella ex D.M. 147/2022, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento (da € 1.100 a 5.200) individuato in base al valore della domanda, nei limiti della prestazione riconosciuta (inferiore a € 5.200,00), tenendo conto dei valori minimi in considerazione della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura essenzialmente documentale della causa.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così decide: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 134/2022, che dichiara definitivo ed esecutivo; - condanna la ### in ### di ### alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.626,00 per la fase di opposizione, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e ### da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.  ### 21.03.2025 Il Giudice dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025

causa n. 1040/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Toscani Gianluca, Marinelli Alessio

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