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ORDINANZA sul ricorso nr. 13302-2023 R.G. proposto da: SOCIETÀ ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente contro ### in persona del ### pro temp ore, rappresentata e d ifesa ope legi s dall'### -controricorrente avverso la sentenza n. 1437/2022 della CORTE DI GIU STIZIA ### T ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera d i consiglio non partecipata del 30/10/2025 dal ###.ssa ### DELL'#### di ### di ### propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza , in accoglimento del ricorso p roposto avverso avviso di rettifica e di liquidazione a mezzo del qua le era stato r ichiesto il p agamento di maggiore imposta di registro ed accessori in relazione alla compravendita di un compendio immobiliare. ### delle entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 per esame omesso od incoerente od illogico circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e lamenta che i ### di appello abbiano omesso di esaminare o comunque abbiano «compiuto un esame incoerente od illogico di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'indagine ... compiuta dall'### e secondo quest'ultimo avente ad oggetto la “pluralità d i fonti” - ivi compresa l'analisi del mercato immobiliare - richiamata sia nell'Avviso di ### e ### impugnato nel merito, sia nella sentenza di secondo grado, 3 e dalla quale l'### stesso avrebbe “desunto” i dati ed i conseguenti risultati cui è poi giunto per l'emissione dell'Avviso e la richiesta di una maggiore imposta». 1.2. La doglianza va disattesa. 1.3. È d irimente evidenziare che la censur a (da riqualificare esclusivamente ai sensi dell'art. 360 , primo comm a, n. 5, c.p.c.) è inammissibile risolvendosi in una contestazione della valutazione degli elementi probatori effettuati dal Giudice di merito che, investendo un accertamento riservato a quest'ultimo, non possono essere sindacati in questa sede ###n. 344 76/2019), se non per vizio motivazionale che, tuttavia, non risulta essere stato ritualmente prospettato, mancando l'indicazione puntuale del fatto storico (ovvero di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storiconaturalistico - cfr. Cass. n. 21152/2014) asseritamente non esaminato. 1.4. Non possono invero ritenersi «fatti» nel senso indicato, quelli dedotti dalla ricorrente, ovvero che «l'### per il proprio accertamento ... avrebbe ricavato i dati, e cioè le voci di costo, da fonti accessibili, quali i manuali operativi delle stime immobiliari; ovvero da “analisi di mercato”, genericamente richiamate ma non indicate nel detto Avviso ...; ovvero ancora, da “perizie effettua te negli anni”... » e ch e l'accertament o tuttavia non avrebbe potuto essere effettuato sulla base di questi dati perché «le p eculiari caratteristiche e la si ngolarità del bene immobile oggetto dell'accertamento (una ex colonia estiva) ...###... tali da non consentire il confronto con altri beni immobili e la riconducibilità dei dati asseritamente acquisiti dalle ... indagini al bene de quo ... »; trattasi di questioni ed argomentazioni difensive di cui, peraltro, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha anche tenuto conto avendo espressamente affermato che l'atto di accer tamento era stato e messo «previa valutazione del bene con metodo di stima indiretto, mediante il cosiddetto approccio di costo o costo di riproduzione deprezzato e le singole voci di costo erano state desunte sulla base di pratiche estimali come il manuale operativo delle stime immobiliari o da analisi di mercato e dati messi a 4 disposizione da enti pubblici come, a d esempio, gli oneri di urbanizzazione desumibili dalle tabelle del Comune», escludendo quindi per la singolarità dell'immobile la praticabilità della metodologia di stima sintetico-comparativa, risulta ndo invece necessaria la stima puntua le della medesim a unità, attraverso il ricor so a procedimenti estima tivi indiretti, quali il costo di riproduzione deprezzato del bene, ovvero la capitalizzazione dei redditi immobiliari ordinari dallo stesso prodotti. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione degli art. 132, comma 2, n. 4, cpc; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111, comma 6, ###; in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.» e lamenta che la Corte d i giustizia tributaria di secondo grado abbia «emesso una sentenza con ... argomentazioni inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del suo convincimento, ... non consente###... alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudicante». 2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; violazione degli art. 132, comma 2, n. 4» e lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello atteso che «se il bene oggetto dell'accertamento è unico nel suo genere e nelle sue caratteristiche, tali da non consentire alcun confronto con immobili similari ...» ne conseguirebbe che «il metodo di stima adottato non ...###... essersi basat o su di una “analisi di mercato” riferita al territorio ed al Comune ove la ex colonia è posta». 2.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese. 2.4. In primo luogo, si oss erva che si sco rge dal complessivo contenuto della decisione grava ta di ricorso per cassa zione la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata all'esistenza di elementi documentali che avevano pienamente giustificato la ripresa a tassazione del maggior valore accertato rispetto alla compravendita, come dianzi illustrato. 5 2.5. Tanto è sufficiente p er esclud ere che la senten za impug nata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione d ella motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quan to affermato da Cass. S.U. n.8053/2014 e n.8054/2014. 2.6. In p articolare, poi, il vizio di motivazione contra ddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argom entaz ioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: cfr. Cass. nn. ###/2021, 9761/2021, 17196/2020). 2.7. Nella specie, tutt avia, non si p uò ritenere che la sentenza impugnata sia inconcludente o incoerente sul piano della logica giuridica, giacché essa contien e una compiuta ed articolata illustra zione delle ragioni sottese all'accoglimento del gravame, per cui, la motivazione del decisum raggiunge ed oltrepassa la soglia del minimo costituzionale. 3.1. Con il quarto motiv o la ricorrent e denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. e 7 e 36 D.Lgs 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.» e lamenta che «l'accertamento operato dal Giudice del secondo grado si ...###... risolto in una ingiustificata e ... apodittica valorizzazione della perizia di stima dell'### perizia cui si è attribuito ... un valore probatorio privilegiato, e senz'alcuna considerazione dei dati istruttori che, offerti al giudizio dal Contribuente, ne esplicitavano l'incongruità e l'inattendibilità». 3.2. La censura va parimenti disattesa. 3.3. Come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'### tecnico eraria le, prodotta dall'amministra zione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere a ttribuito il valore di atto pubblico soltanto per q uel che 6 concerne la p rovenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto; n ondimeno, nel processo trib utar io, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituir e fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (cfr. Cass. n. 14418/2014; conf. nn. 6038/2022, 2193/2015). 3.4. Nel caso di specie la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha fatto corretta applicazione del suindicato criterio di giudizio, posto che, dopo aver richiamato la stima dell'### e affermato che la stessa si era basata sul «metodo di stima indiretto, mediante il cosiddetto approccio di costo o costo di riproduzione deprezzato, ...desu###... le singole voci di costo sulla base di pratiche estimali come il manuale operativo delle stime immobiliari o da analisi di mercato e dati messi a disposizione da enti pubblici come, a d esempio, gli oneri di urbanizzazione desumibili dalle tabelle del Comune», ha dimostrato di aver ponderatamente valutato l'esito della d etta stima giudicandolo attendibile, a f ronte della g enericità ed in conf erenza degli element i probatori offerti dalla parte contribuente («il contribuente ha affidato la propria difesa ad argomenti aspecifici formulando censure generiche all'atto di accer tamento con argomenti avulsi dalle risposte fornite dall'###. 4.1. Con il quinto motiv o la ricorrent e denu ncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti» e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia omesso «l'esame di un elemento probatorio idoneo a fornire una diversa rappresentazione dei fatti, ovvero ... la valut azione della perizia di parte del Contribuente ...###... la valut azione dei rilievi di natur a tecnica proposti d al Contribuente stesso, che avrebbero permesso di determinare una diversa decisione della causa». 7 4.2. Le censure sono inammissibili o infondate. 4.3. La censura circa il lamentato errore di calcolo non è, invero, conforme al vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, che ha escluso qualsiasi rilievo alla motivazione insufficiente e contraddittoria, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del «mini mo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ### individuabile nelle sole ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di «mancanza della motiva zione quale requisito essenziale del p rovvedimento giurisdizionale», di «motivazione appar ente», di « manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e d i «motiva zione perplessa od incomprensibile»; al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass. nn. 22598/2018, 23940/2017, 17619/2017, 13928/2015). 4.4. Nel caso di specie, deve essere senz'altro esclusa la carenza totale di motivazione, nonché l'omesso esame del fatto decisivo costituito dal preteso errato calcolo della superficie, avendo la Corte territoriale preso in esame il fatto in questione, affermando che «la questione della differenza di superficie ... viene indicata come frutto di errore calcolo senza che sia stata presa posizione alcuna sulla motivazione opp osta dall'amministrazione per la quale la divergenza era da imputare ad una diversa valutazione del fabbricato principale». 4.5. La doglianz a, in quanto inammissibile, non p uò, pertanto, trovare accoglimento. 4.6. Le ult eriori doglianz e, circa i rilievi tecnici a ttestant i asseriti errori nella valutazione dell'### relative dunque a questioni, implicanti un accertamento di fatto, che non risultano trattate in alcun modo nella sentenza impugnata, sono inammissibili trattandosi di questioni nuove, 8 non precedentemente prospettate nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposte perciò al vaglio del giudice di appello, la cui introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio ( cfr. Cass. nn. 907/2018; Cass. n. 17041/2013; Cass. 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4787/2012). 4.6. La ricorrent e non ha, invero, in alcun modo indicato dove e quando esse siano state prospettate nel corso dei p regressi gr adi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. nn. 18018/2024, 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013). 4.7. La ricorrente si è limitata dunque a fare riferimento al contenuto della perizia di parte prodott a nei precedenti gradi, senza alcuna indicazione dei relativi atti difensivi nei quali sarebbero state ritualmente formulate le relative contestazioni alle pretese avversarie. 4.6. Sotto q uesto profilo è opportuno tuttavia evidenziare che il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa produzione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrim enti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la va lutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 1997 del 2023; Cass. n. 22342 del 2007; Cass. n. 8304 del 1990; n. 1385 del 1995). 9 5. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pag amento, in favore dell'### controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da p arte della ricorrente dell'ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, ### aria, in data ###. ### (###