blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10455/2024 del 04-12-2024

... anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. ### ha espresso parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle ### istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. ###. 19 bis D.Lgs. 150/2011 - norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI 13 ###, ##### Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. 
Dott.ssa ### sciogliendo la riserva assunta in data 11 novembre 2024 ha emesso ###.281 c.p.c. undecies del procedimento civile trattato con rito ### iscritto al n.15498/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana TRA ### nato a ### do #### il ###, residente in ### n°123, assistiti dall'Avv. ### giusta procura allegata al fascicolo telematico RICORRENTE MINISTERO dell'### in persona del ### in carica dom. ex lege presso l'### dello Stato Resistente contumace ### della Repubblica presso il Tribunale di ### ex lege ### di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14 luglio 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'### per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.   In particolare riferisce che: 1. “…### o ### o ### o ### o ### o ### cittadino italiano, nato a ### Comune in ### di #### il ### (Doc. 02), figlio di ### e ### non si è MAI ### e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione ….” Come da albero genealogico allegato e facente parte del ricorso. 
Ciò posto il ricorrente suddetti hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti ### di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). 
Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. ### ha espresso parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle ### istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. ###. 19 bis D.Lgs. 150/2011 - norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.  ### è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al Ministero dell'### in persona del ### in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il ### del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di ### di ### competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al Ministero dell'### degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la ### assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 ### n. 91/94. 
Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del ### del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L.  555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art.  7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il ### di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. ###. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. ### la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della ### n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. 
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano ###, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del ### D'###. ### condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti ### diplomatico consolari italiane e apostillati. 
Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. 
Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 ### n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». 
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. 
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. 
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'### parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. 
Benvero i ricorrenti hanno puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. 
Il ricorrente , ha tentato di avviare, la procedura amministrativa presso il ### d'### di ### ufficio territorialmente competente in base al luogo di residenza. 
Ha provato ad ottenere un appuntamento attraverso la piattaforma ###mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, tuttavia, il servizio di ricezione risulta essere sospeso.  ### numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma ###mi - inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa o, come meglio vedremo innanzi, tentando di prenotare un appuntamento/accesso presso la competente autorità diplomatica per il riconoscimento. ### la nuova modalità stabilita dallo stesso ### hanno inviato al ### di ### in ### i moduli di richiesta di appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del ### ha notificato al ### generale d'### a ### il “modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana", ma, stante i tempi abnormi di attesa, , ad oggi il ### di ### ha invitato coloro che sono inseriti nella lista di attesa facente riferimento alle richieste pervenute nell'anno 2012. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle ### statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa ### e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa ### in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus ### Roma ordinanza del 23 aprile 2020).  ### in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. 
Ritiene pertanto questo giudicante che il ricorrente del presente giudizio, è cittadino italiano iure sanguinis fin dalla nascita. 
Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.   Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni anche in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione passiva del ###.Q.M.  ### di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone: dichiara il ricorrente come sopra generalizzato è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana; - per l'effetto ordina all'### di ### competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - dichiara che lo stesso è altresì cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di ### o ### o ### o ### o ### o ### cittadino italiano, nato a ### Comune in ### di #### il ###, come comprovato dall'### per ### dai Registro degli atti di ### rilasciato dal Comune di #### che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana; - ordina, per l'effetto, il Ministero dell'### e l'### di ### competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei ### dello ###.  - Spese compensate. 
Così deciso in Napoli in data 2 dicembre 2024 ###.ssa ### 

causa n. 15498/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonietta De Simon

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 9237/2025 del 02-12-2025

... anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 55 all. ricorso). Risulta in particolare che ### non è stato mai naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, tra i quali gli odierni ricorrenti. In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso. Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Giudice onorario dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.  nella causa promossa da ### nata a ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nato a ### - PR (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori ### nata a ### - PR (### il ###, e ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - BA (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - TO (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nata a ### - RS (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### - BA (### l'1.12.2017 e ### nata a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - RS (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nata a ### - TO (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nata a ### da ### - TO (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nato a ### - SC (### l'8.11.1973, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nata a ### - TO (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ### in proprio e, unitamente a ### nata a ### - PR (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### - BA (### il ### e ### nato a ### - Stato di BA (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nato a ### - SP (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nata a ### - MT (### il ### e ### nato a ### - MT (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### l'1.11.1988; tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore, ricorrenti nei confronti del ###'INTERNO, rappresentato e difeso ex ### dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### resistente e del ### presso la ### della Repubblica presso il Tribunale di ### interventore necessario ### dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis. 
Conclusioni: ### ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art.  127ter c.p.c. in data ### *** 
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data ### e ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il Ministero dell'### per chiedere all'intestato Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. 
Hanno comunicato gli atti al ### in data ###, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente. 
Hanno dichiarato di essere discendenti diretti di ### cittadino italiano nato a #### il ###, figlio di ### e ### cittadino italiano, emigrato in ### ed ivi deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione brasiliana. Hanno quindi dedotto di essere, in quanto discendenti da cittadino italiano, a loro volta, cittadini italiani per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.  ### dell'### si è costituito in giudizio in data ###, senza contestare nel merito la domanda avanzata dai ricorrenti, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti. 
All'udienza del 18.11.2025 il Giudice ha dato atto del deposito, in data ###, delle note scritte ex art. 127ter c.p.c., ad opera di parte ricorrente, e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art.  281sexies, ultimo comma, c.p.c..  *** 
Deve premettersi che nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 c.c. approvato con R.D. n. 2358 del 25 giugno 1865, dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (sulla cittadinanza italiana), dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza), promossi dalle sezioni specializzati in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE dei Tribunali di ##### e ### con sentenza n. 142 depositata il ###, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte. 
Medio tempore il Consiglio dei ### ha approvato un decreto legge che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, il D.L. 36/2025, convertito in ### n. 74/2025, che, per quanto qui interessa, ha modificato l'art. 19 bis D.Lgs.  150/2011, statuendo all'art. 1, comma 2, che nelle controversie per l'accertamento della cittadinanza italiana, non sono ammessi come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, e che, l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza ricade su colui che chiede l'accertamento della cittadinanza. 
Quanto all'art. 19bis, commi 2bis e 2ter, D.Lgs. 150/2011, come modificato dal D.L.  36/2025, convertito con modificazioni, in ### 74/2025, con il quale è stata disposta l'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza di eventuali cause estintive della cittadinanza), si ritiene che la norma trovi applicazione solo nei giudizi incardinati successivamente all'entrata in vigore delle modifiche, ovvero dal 29.03.2025, in conformità ad una lettura costituzionalmente orientata e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e affidamento e del giusto processo, in relazione alla ragionevole durata dello stesso. 
Fatte le suestese premesse si deve rilevare che la domanda di parte ricorrente risulta fondata. In virtù della normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 ### n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano ###, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del ### D'###.  ### condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. In via preliminare, deve osservarsi che, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). 
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'### È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di ### n. 18710/2016). 
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'### oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti hanno dedotto e provato di aver inoltrato le loro istanze di riconoscimento della cittadinanza ai sensi della ### 91 del 5.02.1992 al Consolato di ### e all'### d'### a ### inviando le richieste di inserimento nella lista di attesa . E' fatto notorio il grave ritardo, ultradecennale, con il quale il predetto consolato sta convocando i richiedenti per il deposito della domanda e della documentazione necessaria, momento dal quale decorrerà il termine di 730 giorni fissato dalla legge (cfr. docc. da 60 a 63 all. ricorso). 
Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”. 
In linea di principio, dunque si pone una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superata in concreto, essendovi prova, derivante anche da fatto notorio, che presso i consolati - quantomeno in ### e ### -, le liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i dieci anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente ### quindi l'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, costituito dall'oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. 
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano ### cittadino italiano nato a #### il ### ed emigrato in ### poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio ### nato il ### a Garibaldi/RS (###, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti. 
Deve osservarsi che non è possibile ritenersi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. “grande naturalizzazione” brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ve inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (cfr. Cass. civ., Un., n. 25317 del 24.08.2022). 
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che ### cittadino italiano nato a #### il ###, in data ### ha contratto matrimonio con ### è emigrato in ### e non si è mai naturalizzato brasiliano. 
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che ### è il capostipite italiano e padre di ### nato il ### a Garibaldi /RS (###, dal suo matrimonio con ### Dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato ### il quale, il ###, ha contratto matrimonio con ### Dalla loro unione coniugale è nato ### il ### a Garibaldi.  ### in data ###, ha contratto matrimonio con ### Dal loro matrimonio è nato in data #### il quale, in data ###, ha sposato ### Dal loro matrimonio sono nati in data ###, il ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### la quale in data ### ha sposato ### Dalla loro unione coniugale sono nati il ### la ricorrente ### e il ### il ricorrente ### Dal matrimonio tra ### ed ### è nata in data ### la ricorrente ### la quale in data ### ha sposato ### Dal matrimonio tra ### e ### è nato in data #### il quale, in data ###, ha sposato ### Dalla loro unione è nata in data #### la quale il ### ha sposato ###
Dal loro matrimonio è nata in data ### la ricorrente ### la quale, a seguito di una relazione, in data ### dava alla luce la ricorrente ### Dal matrimonio tra ### ed ### è nata il #### la quale in data ### ha contratto matrimonio con ### Dalla loro unione coniugale in data ### è nato il ricorrente ### il quale il ### ha sposato ### de ### Da una precedente relazione di ### e ### il ### è nata la ricorrente ### Dalle nozze tra ### e ### sono nati in data ### la ricorrente ### in data ### la ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### Quest'ultima, a seguito di una relazione con ### ha dato alla luce in data ### la ricorrente ### Ancora, dalle nozze tra ### e ### è nato il #### il quale, il ### è convolato a nozze con ### (poi ###. 
Dal loro matrimonio è nato il #### il quale in data ### ha contratto matrimonio con ### Dalle loro nozze è nata in data ### la ricorrente ### la quale il ### ha sposato ### Dalle loro nozze sono nate in data ### la ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### Dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato ### il quale il ### è convolato a nozze con ### Dalla loro unione coniugale è nata, in data ###, la ricorrente ### la quale il ### ha sposato ### de ### Sempre dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato il ricorrente ### Dalla relazione tra lui e ### sono nati il ### il ricorrente ### il ### il ricorrente ### e il ### la ricorrente ### Sempre dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato ### il quale in data ### ha sposato ### dos ###
Dalla loro unione è nato in data ### il ricorrente ### il quale il ### è convolato a nozze con ### Da tale matrimonio nascevano in data ### la ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### Dal matrimonio tra ### ed ### dos ### è nata in data ### la ricorrente ### la quale il ### ha sposato ### Nel ricorso parte ricorrente ha depositato la sequenza genealogica dal capostipite sino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 55 all.  ricorso). 
Risulta in particolare che ### non è stato mai naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, tra i quali gli odierni ricorrenti. In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso. 
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti. 
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. 
A tal riguardo le ### hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. 
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”, sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del 24.08.2022).  #### era nato dunque prima della unificazione del regno di ### e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.4-15 del ### del 1865 erano tratti dal precedente ### del ### (### del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in ### o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in ### Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n. 23 e poi la legge 17 maggio 1906 n. 217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'### furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### non avevano acquisito la cittadinanza straniera. 
Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del ### d'### abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). 
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta dagli odierni ricorrenti deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. 
Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'### la quale non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto, considerato altresì che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.  P.Q.M.  Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione, così decide: dichiara che ### nata a ### - PR (### il ###, ### nata a ### -PR (### il ###; ### nata a ### -PR (### il ###; ### nata a ### - BA (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - TO (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ###, ### nato a ### - BA (### l'1.12.2017; ### nata a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - RS (### il ###, ### nata a ### da ### - TO (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###, ### nata a ### - TO (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - MT (### il ###; ### nato a ### - MT (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### l'1.11.1988, sono cittadini italiani iure sanguinis; ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; spese di lite integralmente compensate tra le parti.  ### lì 2.12.2025.  

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 18425/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Angelina Turco

M

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2827/2025 del 01-09-2025

... riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni e nell'albero genealogico depositato agli atti. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 10148/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE ### in materia di #### e libera circolazione dei cittadini UE. 
In persona del giudice dott. ### all'esito della trattazione cartolare del 18 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente ### causa iscritta al nr 10148 /2023 R.G.. promossa da: ### nata a ### il ### in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su ### nato in ### il ###, ### nato a ### il ### in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su ### nato a ### il ###, ### nata a ### in data ###, Tutti rappresentati dall'avvocato ### e domiciliati presso il suo studio sito in ### V 19 ### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00 ###'INTERNO, in persona del ### l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di ### RESISTENTE##### in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di #### per parte ricorrente rassegnate con nota in sostituzione di udienza del 16.07.202:” Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di: 1. ### nata a ### il ### 2. ### nato in ### il ### 3. ### nato a ### il ### 4. ### nato a ### il ### 5. ### nata a ### in data ### e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa” ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### gli attori in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano ### nato a ### il ### emigrato in ### dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano. 
Con decreto del 06.09.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 15 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. , udienza ### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00 rinviata al 18 luglio 2025, da svolgersi sempre in modalità cartolare, per il rinnovo della notifica al convenuto . 
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di ### difensore ex lege del convenuto Ministero dell'### del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. 
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del ### della Repubblica del Tribunale di ### che non ha precisato le conclusioni. 
Parte attrice ha depositato, note di trattazione il ### insistendo per l'accoglimento della domanda. 
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: ### nato a ### in data ### , ed epoca non precisata emigrava in ### dove sposava ### e dalla loro unione nascevano A-### in data ### la quale sposava ### in data ### e dalla loro unione nasceva ### in data ###; Dall'unione di ### e ### nasceva ### in data ### il quale sposava ### in data ### e dalla loro unione nasceva ### in data ### B- ### in data ### la quale sposava ### in data ### e dalla loro unione nasceva ### in data ### la quale sposava ### in data ### e dalla loro unione nasceva ### in data ### Quest'ultimo sposava ### in data ### e dalla loro unione nasceva ### in data #### e ### nasceva altresì ### in data ###.  ### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00
L'### In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. 
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). 
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'### È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). 
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'### oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.  ### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00 Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente ### d'### di ### né hanno dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolatiquantomeno in #### e ### le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. 
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.  ### ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano ### il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente ### brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla propria figlia e questa, che ha conservato la ### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00 cittadinanza italiana anche se si è spostata in terra straniera con cittadino straniero, ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni e nell'albero genealogico depositato agli atti. 
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd.  grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).  ### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano ### caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a ### nata il ### di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.  ### parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U.  sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della ### il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.  ### spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'#### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00 E' orientamento di questa ### che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'### è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'### atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti - in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'### in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento - non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'### altrimenti, l'inerzia dell'### finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (### Stato, 643/2016). 
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'### agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'### stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..  ### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del Ministero trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. 
I compensi possono essere liquidati, in assenza di notula, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, • dichiara la contumacia del Ministero dell'### accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: ### sono cittadini italiani iure sanguinis; • ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; ### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00 • condanna il Ministero dell'### a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  • Si comunichi.  ### 18 luglio 2025 Il Giudice Dott. ### il: 01/09/2025 n.13680/2025 importo 200,00
Tribunale di ### N. R.G. 10148/2023 FRUUH]###¶###]###¶DUWƒ###
³### nato a ### il ###´
³### nato a ### il ###´ ######: 80a3fc3e5cc05e2

causa n. 10148/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sturiale Massimiliano, Massei Sabina

M
1

Tribunale di Brescia, Sentenza n. 4631/2025 del 03-11-2025

... liti rilasciata a ministero di notaio brasiliano, con apostille e traduzione asseverata, dall'Avv. ### del ### di Napoli; RICORRENTI contro ###'INTERNO; con il patrocinio dell'### dello Stato di ### RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in sede; INTERVENUTO a scioglimento della riserva assunta in data ###, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.) Rilevato in fatto 1. Con atto depositato il ###, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis. Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. (leggi tutto)...

testo integrale

Repubblica Italiana TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (### specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### nel procedimento iscritto al n.r.g. 6476/2023, promosso da: ### nato in ### il ###; ### nata in ### il 15.###; rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti rilasciata a ministero di notaio brasiliano, con apostille e traduzione asseverata, dall'Avv. ### del ### di Napoli; RICORRENTI contro ###'INTERNO; con il patrocinio dell'### dello Stato di ### RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in sede; INTERVENUTO a scioglimento della riserva assunta in data ###, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.) Rilevato in fatto 1. Con atto depositato il ###, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis. 
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).  2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da ### nato ad #### il ### (doc. 1), ed esposto quanto segue. ### nato ad #### il ###, in data ###, ha contratto matrimonio con ### (doc. 2) e successivamente è emigrato in ### dove non ha rinunciato alla cittadinanza italiana e non è stato naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 3). Dalla loro unione • è nato il #### (doc. 5). Quest'ultimo, in data ###, ha sposato ### (doc. 6), procreando o il #### (doc. 8) che , in data ###, ha contratto matrimonio con ### (doc. 9). La coppia ha generato due figli: ▪ il #### (doc. 10) che in data ###, ha sposato ### (doc. 11) e dalla loro unione • è nato il #### (doc. 16);.  ▪ il #### (doc. 12) che ha contratto matrimonio con ### (doc. 13) • procreando il #### (doc. 14).  3. Nonostante la regolare notifica del ricorso in data ###, il Ministero dell'### non si è costituito in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.  4. ###, cui il ricorso è stato comunicato il ###, si è limitato a prenderne visione.  5. Il Giudice ha fissato udienza - anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. - in data ###, sostituendola ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data ### parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione. 
Ritenuto in diritto 1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. ###, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).  2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito: − lo ### promulgato dal Re di ### il ###, non recava una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”; − con la proclamazione del ### d'### il ###, per volontà di ### lo ### divenne ### del nuovo Stato; − continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli ### preunitari; quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19); − il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»; − il ### anche il ### venne annesso al ### d'### il ### fu la volta del ### il ### del Trentino e del ### − i cittadini degli ### preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del ### d'### − la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3); − con la ### entrata in vigore il ###, l'### è diventata una Repubblica; − anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: ### la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; ### la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna; deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati; − per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a ### ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri ### (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466); − da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).  2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del ### si era posto il problema della c.d. ###, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in ### al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana. 
La Corte di cassazione a ### - richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della ### dei ### dell'### del 10.12.1948 e il ### di ### del 13.12.2007 - ha nondimeno solennemente affermato che: «### persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «### della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in ### estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318). 
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.  3. La pronuncia delle ### n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «### la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». 
I ricorrenti - mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati - hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana. ### dell'### invece, neppure si è costituito in giudizio. 
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso). 
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.  4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e dell'oggettiva impossibilità per l'amministrazione di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent.  77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.  P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che: ### nato in ### il ###; ### nata in ### il 15.###; generalizzati nel ricorso, hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana; ordina al Ministero dell'### e, per esso, al competente ### dello stato civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare; nulla sulle spese di lite.  31 ottobre 2025. 
Il Giudice Dott.

causa n. 6476/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Perilli Luca

M
1

Tribunale di Vibo Valentia, Sentenza n. 1028/2025 del 27-11-2025

... notarile del 06.03.2023 corredata dalla prescritta apostille con la quale la ###ra ### lo nominava suo procuratore speciale, conferendo allo stesso il potere espresso di agire in giudizio, nonché rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, ratificando espressamente tutte le attività processuali e sostanziali già eventualmente predisposte nel giudizio sopra detto. La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.07.2025 dal sottoscritto ### divenuto medio tempore titolare del fascicolo, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. Tanto premesso, assorbente e dirimente ai fini della decisione del presente giudizio è il difetto di legittimazione processuale dell'attore ### che ha agito in qualità di procuratore speciale di ### senza valida procura speciale. Ed invero dalla documentazione allegata agli atti di causa si deve rilevare che dall'esame della procura rilasciata da ### con atto del ### G. Marchese del 22.09.2021, ### in ### Stato del ### allegata in calce all'atto di citazione non si rinviene il conferimento di specifico potere ad agire in giudizio ma, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n.268/2022 r.g. promossa da: ### in qualità di procuratore speciale di ### giusta procura notarile del 22.09.2021, autenticata dal ### G. Marchese, rappresentato e difeso dall' Avv. ### giusta procura alle liti conferita su foglio separato ed allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in ### alla ### n. 79; -ATTRICE ###### tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ### in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; -CONVENUTI - CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  ##### in qualità di procuratore speciale di ### ha agito in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità e l'invalidità dell'atto per ### da ### del 25.05.2020 Rep. 20475, Racc. 13939, nella parte in cui i convenuti coniugi ### e ### donavano a ### le particelle site nel Comune di #### Budella, e riportate al catasto terreni al fg.15 nn. 1315 (ex 817/a); 1316 (ex 817/b); 1317 (ex 817/c); 1318 (ex 817/d), in quanto di proprietà esclusiva di ### Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. 
A sostegno della domanda ha dedotto in fatto che ### risulta proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di #### individuato nel catasto terreni al fg: 15, p.lla 817 (ex 713), in qualità di erede del defunto marito ### giusta dichiarazione di successione. Ha rilevato di esser venuta a conoscenza che, con atto per ### da ### del 25.05.2020 Rep. 20475, Racc. 13939, i coniugi ### e ### hanno donato alla propria figlia ### un appezzamento di terreno sito nel Comune di #### Budella, della superficie catastale di mq 885, riportato nel catasto terreni al fg.15, p.lle nn.816; 818; 1313 (ex 1052/b); 1314 (ex1052/c); 1315 (ex 817/a); 1316 (ex 817/b); 1317 (ex 817/c); 1318 (ex 817/d); e che, per quanto interessa, a seguito di frazionamento del 05.03.2020, la particella n.817 del fg.15 è stata soppressa e ha originato le particelle nn. 1315, 1316, 1317 e 1318, allegando all'uopo la visura catastale. Ha perciò dedotto che la particella n.817, e quindi le nuove particelle nn.  1315, 1316, 1317 e 1318 derivanti dal frazionamento sopra specificato, sono in realtà di proprietà esclusiva della ### per l'intervenuta successione anzidetta. 
Hanno quindi eccepito la nullità della donazione del 25.05.2020 avente ad oggetto le particelle nn. 1315, 1316, 1317 e 1318,(ex 817) in quanto di proprietà esclusiva dell'istante. 
Hanno specificato sul punto che quanto dichiarato al capo “Provenienza” dell'atto di donazione ovvero che gli stessi abbiano acquisito la proprietà della particella per usucapione non corrisponde al vero, per cui la stessa ### sporgeva formale querela nei confronti dei donanti. 
Si sono costituiti #### e ### che hanno preliminarmente dedotto il difetto di rappresentanza e di legittimazione ad agire dell'odierno attore, ### in forza della procura amministrativa rilasciata dalla sig.ra ### con atto del ### G. 
Marchese del 22.09.2021, ### in ### Stato del ### poiché nella predetta procura la sig.ra ### conferisce mandato al ### per amministrare l'appezzamento di terreno diverso da quello oggetto di causa sito in ### località ### e identificato nel NCT del Comune di ### alla partita 191, foglio di mappa 15, particella 713 (già 713/a) di are 14.10 con r.d.  38,07 soppressa con atto notarile di divisione del 28.07.1981 Rep. N.16684 per notar ### da ### Nella suddetta procura amministrativa non viene conferito alcun mandato di rappresentanza in giudizio e pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire. 
In ogni caso nel merito hanno contestato la domanda attorea proponendo a loro volta domanda riconvenzionale volta ad accertare l'usucapione dell'appezzamento di terreno (antecedente al frazionamento n. 7056.1/2020 del 5 marzo 2020, prot.  ### indicato al ### come particella n. 817) attualmente riportato al ### terreni foglio 15, particelle n. 1315, n. 1316, n.1317 e n.1318. 
I coniugi ### e ### hanno dedotto di possede ###dal 1987 il terreno per cui è causa, uti dominus, ininterrottamente e pacificamente e che l'acquisto a titolo originario per usucapione di detto terreno, che si era già costituito nel momento in cui lo stesso veniva trasferito in favore della figlia ### con atto di donazione per ### del 25.05.2020. Hanno contestato nel merito il diritto di parte attrice che sostiene di essere proprietaria degli appezzamenti di terreni in questione in qualità di erede del defunto marito ### poiché la dichiarazione di successione veniva registrata solo in data ### ben oltre ventidue anni dopo la morte del sig. ### Pertanto, hanno chiesto in via riconvenzionale la pronuncia di una sentenza dichiarativa che accerti l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà. Sul punto hanno invero dedotto che i terreni in questione, da circa trentacinque anni, vengono periodicamente posti dai convenuti a lavori di pulizia e ad opere di manutenzione sia ordinarie che straordinarie. Difatti, questi ultimi hanno usato gli stessi non solo per la coltivazione di prodotti agricoli ma anche come luogo per la custodia dei mezzi di lavoro (ruspe, pale meccaniche, camion V. foto allegate), oltre che per ospitare amici e parenti e che hanno utilizzato pacificamente e ininterrottamente sin dal 1987 i suddetti terreni esercitando sugli stessi un potere. Hanno altresì specificato che nel corso dei trentacinque anni trascorsi nessuno ha mai contestato le opere eseguite all'interno dei suddetti terreni, né è stato mai da alcuno contestato l'utilizzo degli stessi da parte dei coniugi ### Hanno inoltre rilevato che gli appezzamenti di terreno oggetto di causa erano pervenuti al sig. ### coniuge defunto di ### per atto notarile di divisione del 28.07.1981 Rep. N. 16684 per ### in ### In data ### il sig. ### decedeva in ### (### D'###, lasciando quali eredi la moglie ### parte attrice, e quattro figli: 1) ### nata il ### negli ### D'### 2) ### nato il ### negli ### D'### 3) ### nata il ### negli ### D'### 4) ### nato il ### negli ### D'### A tal fine hanno chiesto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa dei terzi eredi del sig. ### al fine di perfezionare la domanda di usucapione nei confronti di tutti gli eredi legittimi. 
Con ordinanza del 21.02.2023, emessa a seguito della prima udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, il mutato giudice istruttore Dott.ssa ### rilevava preliminarmente che dall'esame della procura speciale conferita da ### in favore di ### non si rinvenisse il conferimento di specifico potere ad agire in giudizio del secondo per la prima e che al contrario la procura fosse limitata al solo fine di amministrare il terreno con espressa esclusione del compimento di atti di natura straordinaria e pertanto riteneva di dover sottoporre al contraddittorio delle parti il difetto del potere rappresentativo della sig.ra ### in capo al sig. ### e per l'effetto il difetto di legittimazione attiva di quest'ultimo. 
Con note difensive del 27.06.2023, ### dopo aver rilevato la piena efficacia ai fini della legittimazione sostanziale della procura amministrativa rilasciata da ### con atto del ### G. Marchese del 22.09.2021, ### in ### Stato del ### conferitagli da ### produceva altresì procura speciale notarile del 06.03.2023 corredata dalla prescritta apostille con la quale la ###ra ### lo nominava suo procuratore speciale, conferendo allo stesso il potere espresso di agire in giudizio, nonché rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, ratificando espressamente tutte le attività processuali e sostanziali già eventualmente predisposte nel giudizio sopra detto. 
La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.07.2025 dal sottoscritto ### divenuto medio tempore titolare del fascicolo, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Tanto premesso, assorbente e dirimente ai fini della decisione del presente giudizio è il difetto di legittimazione processuale dell'attore ### che ha agito in qualità di procuratore speciale di ### senza valida procura speciale. Ed invero dalla documentazione allegata agli atti di causa si deve rilevare che dall'esame della procura rilasciata da ### con atto del ### G. 
Marchese del 22.09.2021, ### in ### Stato del ### allegata in calce all'atto di citazione non si rinviene il conferimento di specifico potere ad agire in giudizio ma, al contrario, si evince specifica limitazione della procura rilasciata al solo scopo di amministrare il terreno con espressa esclusione del compimento di atti di natura straordinaria. 
Priva di pregio appare la contestazione sul punto dell'attore che con note difensive del 27.06.2023, rilevava che la procura del 22.09.2021, posta a base del potere rappresentativo, contenesse già in sé il conferimento dello specifico potere di agire in giudizio, poiché nella stessa vi era la locuzione di “impiegare un avvocato al fine di amministrare il terreno”. Tuttavia, tale espressione non può essere ritenuta valida ai fini della sussistenza di una procura speciale ad agire in giudizio, valida ai fini della rappresentanza sostanziale conferita in capo a ### ovvero alla legittimazione di stare in giudizio per nome e per conto di ### poiché in ossequio alle norme procedurali di cui agli artt. 75 e ss. C.p.c., la procura speciale deve essere conferita con valide formule idonee a identificare le parti destinatarie del provvedimento richiesto nonché ad indicare correttamente gli atti specifici a cui l'attività del rappresentante possa dedicarsi.
Al riguardo si deve osservare che secondo la consolidata interpretazione della Suprema Corte la "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., alla cui stregua nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e conseguentemente trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data"- è necessario verificare, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), nonché in via preliminare al merito, la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza 9 febbraio 2012, n. 1912).  ### canto, poi, secondo la altrettanto pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso ( in tal senso Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 16 marzo 2023, n. 7589; Civ. Sez. I, sentenza 20 ottobre 2021, n. 29244; Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22564). 
Orbene, nella presente fattispecie, dall'esame delle reciproche contestazioni e della documentazione versata in atti emerge con adeguata chiarezza come, a seguito della costituzione dei convenuti, avvenuta in data ###, nella quale veniva tempestivamente eccepito il difetto di rappresentanza processuale in capo a ### - per difetto della procura in atti a conferire specifico potere di agire in giudizio - quest'ultimo nella prima difesa utile, ovvero con le note scritte del 18.02.2023 depositate per la prima udienza del 21.02.2023, tenutasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., non depositava procura speciale idonea a sanare il vizio, svolgendo invece difese nel merito e chiedendo la concessione dei termini ex. art. 183 c.p.c. Solo a seguito del rilievo d'ufficio del giudice, avvenuto con ordinanza del 21.02.2023, l'odierno attore depositava procura speciale con le note difensive del 27.06.2023, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 e 77 c.p.c. 
Alla luce di queste considerazioni, dunque, si deve ritenere che ### non fosse legittimato a far valere personalmente i diritti dedotti in giudizio nella dedotta qualità di procuratore speciale di ### in assenza di una valida procura speciale, e, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda. 
Le spese devono essere integralmente compensate stante l'esito del giudizio e la condotta delle parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva 2) ### integralmente le spese di lite tra le parti; ### 27 novembre 2025 Il giudice dott.ssa

causa n. 268/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cuffaro Ida

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22493 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.078 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3518 utenti online