testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Giudice onorario dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa promossa da ### nata a ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nato a ### - PR (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori ### nata a ### - PR (### il ###, e ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - BA (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - TO (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nata a ### - RS (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### - BA (### l'1.12.2017 e ### nata a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - RS (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nata a ### - TO (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nata a ### da ### - TO (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nato a ### - SC (### l'8.11.1973, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nata a ### - TO (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ### in proprio e, unitamente a ### nata a ### - PR (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### - BA (### il ### e ### nato a ### - Stato di BA (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nato a ### - SP (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nata a ### - MT (### il ### e ### nato a ### - MT (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### l'1.11.1988; tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore, ricorrenti nei confronti del ###'INTERNO, rappresentato e difeso ex ### dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### resistente e del ### presso la ### della Repubblica presso il Tribunale di ### interventore necessario ### dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
Conclusioni: ### ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. in data ### ***
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data ### e ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il Ministero dell'### per chiedere all'intestato Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano.
Hanno comunicato gli atti al ### in data ###, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
Hanno dichiarato di essere discendenti diretti di ### cittadino italiano nato a #### il ###, figlio di ### e ### cittadino italiano, emigrato in ### ed ivi deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione brasiliana. Hanno quindi dedotto di essere, in quanto discendenti da cittadino italiano, a loro volta, cittadini italiani per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis. ### dell'### si è costituito in giudizio in data ###, senza contestare nel merito la domanda avanzata dai ricorrenti, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 18.11.2025 il Giudice ha dato atto del deposito, in data ###, delle note scritte ex art. 127ter c.p.c., ad opera di parte ricorrente, e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.. ***
Deve premettersi che nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 c.c. approvato con R.D. n. 2358 del 25 giugno 1865, dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (sulla cittadinanza italiana), dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza), promossi dalle sezioni specializzati in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE dei Tribunali di ##### e ### con sentenza n. 142 depositata il ###, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte.
Medio tempore il Consiglio dei ### ha approvato un decreto legge che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, il D.L. 36/2025, convertito in ### n. 74/2025, che, per quanto qui interessa, ha modificato l'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011, statuendo all'art. 1, comma 2, che nelle controversie per l'accertamento della cittadinanza italiana, non sono ammessi come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, e che, l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza ricade su colui che chiede l'accertamento della cittadinanza.
Quanto all'art. 19bis, commi 2bis e 2ter, D.Lgs. 150/2011, come modificato dal D.L. 36/2025, convertito con modificazioni, in ### 74/2025, con il quale è stata disposta l'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza di eventuali cause estintive della cittadinanza), si ritiene che la norma trovi applicazione solo nei giudizi incardinati successivamente all'entrata in vigore delle modifiche, ovvero dal 29.03.2025, in conformità ad una lettura costituzionalmente orientata e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e affidamento e del giusto processo, in relazione alla ragionevole durata dello stesso.
Fatte le suestese premesse si deve rilevare che la domanda di parte ricorrente risulta fondata. In virtù della normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 ### n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano ###, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del ### D'###. ### condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. In via preliminare, deve osservarsi che, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'### È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di ### n. 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'### oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti hanno dedotto e provato di aver inoltrato le loro istanze di riconoscimento della cittadinanza ai sensi della ### 91 del 5.02.1992 al Consolato di ### e all'### d'### a ### inviando le richieste di inserimento nella lista di attesa . E' fatto notorio il grave ritardo, ultradecennale, con il quale il predetto consolato sta convocando i richiedenti per il deposito della domanda e della documentazione necessaria, momento dal quale decorrerà il termine di 730 giorni fissato dalla legge (cfr. docc. da 60 a 63 all. ricorso).
Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
In linea di principio, dunque si pone una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superata in concreto, essendovi prova, derivante anche da fatto notorio, che presso i consolati - quantomeno in ### e ### -, le liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i dieci anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente ### quindi l'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, costituito dall'oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano ### cittadino italiano nato a #### il ### ed emigrato in ### poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio ### nato il ### a Garibaldi/RS (###, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Deve osservarsi che non è possibile ritenersi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. “grande naturalizzazione” brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ve inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (cfr. Cass. civ., Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che ### cittadino italiano nato a #### il ###, in data ### ha contratto matrimonio con ### è emigrato in ### e non si è mai naturalizzato brasiliano.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che ### è il capostipite italiano e padre di ### nato il ### a Garibaldi /RS (###, dal suo matrimonio con ### Dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato ### il quale, il ###, ha contratto matrimonio con ### Dalla loro unione coniugale è nato ### il ### a Garibaldi. ### in data ###, ha contratto matrimonio con ### Dal loro matrimonio è nato in data #### il quale, in data ###, ha sposato ### Dal loro matrimonio sono nati in data ###, il ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### la quale in data ### ha sposato ### Dalla loro unione coniugale sono nati il ### la ricorrente ### e il ### il ricorrente ### Dal matrimonio tra ### ed ### è nata in data ### la ricorrente ### la quale in data ### ha sposato ### Dal matrimonio tra ### e ### è nato in data #### il quale, in data ###, ha sposato ### Dalla loro unione è nata in data #### la quale il ### ha sposato ###
Dal loro matrimonio è nata in data ### la ricorrente ### la quale, a seguito di una relazione, in data ### dava alla luce la ricorrente ### Dal matrimonio tra ### ed ### è nata il #### la quale in data ### ha contratto matrimonio con ### Dalla loro unione coniugale in data ### è nato il ricorrente ### il quale il ### ha sposato ### de ### Da una precedente relazione di ### e ### il ### è nata la ricorrente ### Dalle nozze tra ### e ### sono nati in data ### la ricorrente ### in data ### la ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### Quest'ultima, a seguito di una relazione con ### ha dato alla luce in data ### la ricorrente ### Ancora, dalle nozze tra ### e ### è nato il #### il quale, il ### è convolato a nozze con ### (poi ###.
Dal loro matrimonio è nato il #### il quale in data ### ha contratto matrimonio con ### Dalle loro nozze è nata in data ### la ricorrente ### la quale il ### ha sposato ### Dalle loro nozze sono nate in data ### la ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### Dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato ### il quale il ### è convolato a nozze con ### Dalla loro unione coniugale è nata, in data ###, la ricorrente ### la quale il ### ha sposato ### de ### Sempre dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato il ricorrente ### Dalla relazione tra lui e ### sono nati il ### il ricorrente ### il ### il ricorrente ### e il ### la ricorrente ### Sempre dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato ### il quale in data ### ha sposato ### dos ###
Dalla loro unione è nato in data ### il ricorrente ### il quale il ### è convolato a nozze con ### Da tale matrimonio nascevano in data ### la ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### Dal matrimonio tra ### ed ### dos ### è nata in data ### la ricorrente ### la quale il ### ha sposato ### Nel ricorso parte ricorrente ha depositato la sequenza genealogica dal capostipite sino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 55 all. ricorso).
Risulta in particolare che ### non è stato mai naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, tra i quali gli odierni ricorrenti. In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
A tal riguardo le ### hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”, sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del 24.08.2022). #### era nato dunque prima della unificazione del regno di ### e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.4-15 del ### del 1865 erano tratti dal precedente ### del ### (### del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in ### o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in ### Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n. 23 e poi la legge 17 maggio 1906 n. 217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'### furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del ### d'### abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta dagli odierni ricorrenti deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'### la quale non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto, considerato altresì che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. P.Q.M. Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione, così decide: dichiara che ### nata a ### - PR (### il ###, ### nata a ### -PR (### il ###; ### nata a ### -PR (### il ###; ### nata a ### - BA (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - TO (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ###, ### nato a ### - BA (### l'1.12.2017; ### nata a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - RS (### il ###, ### nata a ### da ### - TO (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###, ### nata a ### - TO (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - MT (### il ###; ### nato a ### - MT (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### l'1.11.1988, sono cittadini italiani iure sanguinis; ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; spese di lite integralmente compensate tra le parti. ### lì 2.12.2025. Il Giudice
Onorario Dott.ssa
causa n. 18425/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Angelina Turco