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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2451/2025 del 25-11-2025

... risoluzione per inesatto adempimento del contratto di appalto per l'esecuzione di lavori nell'immobile di loro proprietà concluso con la ### S.r.l e, per l'effetto, hanno chiesto la dichiarazione che nulla è dovuto all'impresa e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, hanno proposto domanda di risoluzione del contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'arch. ### nella coordinazione degli stessi e la condanna di quest'ultimo, in via solidale con la ### S.r.l., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei vizi riscontrati sulle lavorazioni eseguite. Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Quindi, con l'opposizione si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale resta a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è carico del debitore opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 6259/2018 R.G. vertente TRA ### (C.F. ###) E #### (C.F. ###), in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F. ###), per procura in calce all'atto di riassunzione; -#### S.R.L, (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro - tempore, geom. ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### A. Garagozzo (C.F. ###) in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; -OPPOSTA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F. ###), per procura in calce alla comparsa di costituzione; -### Oggetto: inadempimento contratto appalto privato;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 30.524,84, oltre interessi e spese del monitorio, in favore della ### s.r.l.. 
Pertanto, ha citato in giudizio l'### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa dell'architetto ### residente ###premessa, concedendo termine per la citazione del terzo, in prosieguo, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta; nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attrice opponente avv. ### alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attrice opponente, altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
A supporto della propria domanda gli opponenti hanno esposto quanto segue: di avere affidato in appalto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nel suo immobile, sito in #### 88; che l'importo ingiunto dall'impresa ### S.r.l. non è, tuttavia, dovuto, perché non comprensivo dell'iva al 10% prevista per lavori di ristrutturazione edilizia, ma dell'IVA ordinaria al 22% e in quanto comprendente somme per lavori extra contratto mai pattuiti o comunque eseguiti da altre ditte; che la ### S.r.l. si è resa gravemente inadempiente per mancata ultimazione dei lavori e per l'omesso rilascio delle dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti; che l'impianto di climatizzazione e riscaldamento è stato eseguito dalla ditta ### e non anche dall'impresa appaltatrice come erroneamente accertato in sede di ### che alcune vizi sulle lavorazioni sono stati riparati dall'impresa edile ### che l'### S.r.l. ha erroneamente eseguito il massetto e ciò ha comportato costi aggiuntivi al momento della posa in opera del parquet eseguita dalla ditta ### che alcune voci di calcolo dei costi extra contratti erano già state previste in contratto, trattandosi di un appalto a corpo comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori appaltati; che il mancato completamento dei lavori nel termine di 90 giorni ex art. 6 del contratto d'appalto determina il diritto allo scomputo della penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo da ogni importo richiesto dall'impresa appaltatrice, la quale non ha mai ultimato i lavori e la cui conclusione è stata comunicata dal direttore dei lavori il ###; che l'### S.r.l. si è resa inadempiente per la presenza di vizi sulle lavorazioni appaltate, sugli infissi, sulle pavimentazioni degli ambienti del piano sesto, sulla scala interna realizzato in difformità del progetto, sulle porte blindate non fornite come prodotto finito, sulla parete di cartongesso del salotto e sui pannelli di cartongesso del sesto e del settimo piano, sulla pavimentazione e sul rivestimento murario della cucina, sull'omessa posa di alcuni battiscopa e sull'errata posa dei cassonetti nel locale studio; che la riparazione a regola d'arte dei vizi richiede il totale rifacimento delle opere con notevoli esborsi; che anche il direttore si è reso inadempiente per omessa direzione e sorveglianza del cantiere, per arbitraria variazione del progetto della scala, per mancata consegna della documentazione di ultimazione dei lavori e della ### per avere consentito l'esecuzione di lavori extra contratto, per l'esecuzione errata delle pratiche edilizie che hanno comportato la configurazione di un abuso edilizio; che i vizi delle lavorazioni hanno compromesso il godimento dell'abitazione, causando disagi esitati in patologia personali per l'opponente.; vinte le spese. 
Con comparsa di risposta depositata l'1.04.2019, si è costituita l'### S.r.l., la quale ha chiesto: il rigetto della chiamata in causa del terzo; la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per incertezza dell'oggetto, del titolo della stessa e della quantificazione; il rigetto, nel merito, di ogni richiesta avversaria perché infondata in fatto e in diritto e la dichiarazione che l'opposta è creditrice per l'importo quantificato in sede di A.T.P.. 
Inoltre, l'impresa convenuta -opposta ha eccepito: che l'importo ingiunto è pari a quello quantificato in sede ###ha considerato l'applicazione dell'iva al 10% come previsto negli accordi, la cui percentuale, tuttavia, non è prevista per tutti gli interventi di recupero edilizio; che con l'art. 8 del contratto d'appalto le parti hanno riconosciuto la possibilità di concordare di volta in volta eventuali altri lavori da compensare a parte; che, in sede di ### il CTU ha correttamente escluso dalle lavorazioni eseguite dall'impresa quelle di posa del parquet, di esecuzione del massetto mediante livellante (voci ### e ### del preventivo) e dell'impianto idro - sanitario (voce I 22); che per l'impianto di climatizzazione e riscaldamento l'impresa opposta ha realizzato solo le tracce dell'impianto e lo smaltimento dei materiali di risulta (voce ### del contratto) preparate per consentire la esecuzione dei lavori da parte della ditta ### nonostante l'esecuzione fosse stata contrattata tra le parti; che l'omessa predisposizione di un capitolato da parte dell'opponente ha determinato l'impresa ad eseguire i lavori attraverso accordi verbali; che la modifica delle scale è stata concordata con la committente perché utile per lasciare un'altezza minima di 1.80 c.m.; che il costo per il trasporto di materiali di risulta è stato calcolato fino alla sede della discarica; che anche i lavori nella cantina sono stati concordati con ### che sulla ritardata ultimazione dei lavori non risulta compilato alcun verbale di consegna degli stessi quale momento di decorrenza del termine di 90 giorni; che l'impresa appaltatrice ha lavorato tollerando la presenza di altre ditte e non gli è stato poi consentito dalla committente di eseguire verifiche e collaudo; che al direttore dei lavori non è stato conferito alcun formale incarico; che i vizi riscontati in sede di ATP sono stati quantificati in € 1.500,00 e considerate tolleranze edili tali da comportare una responsabilità dell'impresa pari al 50%; che il recesso dal contratto da parte dell'opponente comporta comunque il diritto al pagamento delle spese sostenute per i lavori eseguiti; che l'opponente è decaduta dall'azione di garanzia nei confronti dell'opposta ex art. 1667 c.c., avendo denunciato i vizi formalmente solo il ###. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituito ### il quale ha chiesto: in via preliminare, l'estromissione dal giudizio, per mancato conferimento dell'incarico di direttore dei lavori di ristrutturazione per cui è causa; nel merito, il rigetto della domanda, non avendo mai svolto la funzione di direttore dei lavori, risultandone tale solo nella ### la condanna dell'opponente al danno da responsabilità per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.; vinte le spese. 
Con ordinanza del 10.12.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza dell'8.03.2021 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, limitatamente ad alcuni capitoli con un teste per ogni circostanza ammessa, con riserva di decidere all'esito dell'espletata prova l'ammissione dell'interrogatorio formale chiesto dall'opponente e dall'opposta. 
Espletato l'interrogatorio formale delle parti, all'udienza del 14.11.2022 il procedimento è stato interrotto per morte di ### Con atto di riassunzione depositato il ###, si sono costituiti gli eredi di #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attore opponente avv. ### - oggi dai suoi eredi aventi causa - alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### - oggi dei suoi eredi aventi causa - la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attore opponente - oggi dai suoi eredi aventi causa - altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### - oggi i suoi eredi aventi causa - di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
Con provvedimento dell'8.02.2023 è stata fissata udienza per la comparizione delle parti, disponendo la notifica della copia di quest'ultimo e del ricorso a cura della parte ricorrente. 
Avvenuta la riassunzione, la causa è stata rinviata per l'escussione testimoniale come ammessa con ordinanza del 12.05.2022.
All'udienza dell'11.03.2024, gli opponenti hanno chiesto l'autorizzazione al deposito di copia della querela proposta alla ### della Repubblica dall'Avv. ### nei confronti di tutti i testi di parte opposta escussi per falsa testimonianza, opponendosi a tutte le richieste di parte opposta. 
Con ordinanza del 12.03.2024, rilevata la mancanza di prova della giustificazione inviata dal teste ### citato e non comparso, è stata disposta l'applicazione della sanzione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 255 c.p.c., inoltre, è stata ammessa la prova testimoniale di ### e ### e non è stato autorizzato il deposito delle querele sporte per falsa testimonianza per omessa indicazione del nome dei testi, della data di presentazione della querela e per irrilevanza della circostanza medesima. 
All'udienza del 20.06.2024, parte attrice ha allegato a sospetto il teste ### per alcune incongruenze nella deposizione e per non aver riconosciuto il committente presente in aula, chiedendo la trasmissione degli atti in ### e rilevando, altresì, come assolutamente incerto il rapporto di lavoro o collaborazione del ### con la “### Costruzioni”. 
Con ordinanza del 16.07.2024 è stato disposto l'accompagnamento coattivo da parte della ### pubblica del teste ### per la predetta udienza con condanna dello stesso alla pena pecuniaria di € 1.000,00. 
All'udienza del 19.09.2024, esaminata la documentazione sanitaria attestante l'impossibilità a comparire del teste ### alla precedente udienza è stata revocata la sanzione comminata. 
Con ordinanza del 24.10.2024 è stata ammessa la CTU per l'accertamento dei contestati vizi sulle lavorazioni eseguite dall'opposta. 
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  *** *** *** *** ***  ### proposta da ### e ### è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Gli opponenti hanno chiesto la risoluzione per inesatto adempimento del contratto di appalto per l'esecuzione di lavori nell'immobile di loro proprietà concluso con la ### S.r.l e, per l'effetto, hanno chiesto la dichiarazione che nulla è dovuto all'impresa e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Inoltre, hanno proposto domanda di risoluzione del contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'arch. ### nella coordinazione degli stessi e la condanna di quest'ultimo, in via solidale con la ### S.r.l., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei vizi riscontrati sulle lavorazioni eseguite. 
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Quindi, con l'opposizione si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale resta a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è carico del debitore opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 12765/2007; Cass. ### n. 7448/1993 e altre conformi). 
A ciò va aggiunto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.  (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le ### della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” ( Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 13533/2001). 
Fatta questa premessa, si rileva che dall'esame del compendio probatorio è emerso che l'### S.r.l. ha fornito la prova della fonte contrattuale del diritto di credito azionato nel presente giudizio. 
Parte opponente ha sollevato, a sua volta, eccezione di inadempimento per mancata ultimazione delle opere, per vizi sulle opere realizzate e per mancata pattuizione di alcune lavorazioni extra contratto.  ### S.r.l., a fronte dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sui vizi delle lavorazioni, ha eccepito la decadenza per intervenuta prescrizione dall'esercizio dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.. 
Gli opponenti hanno poi contestato la suddetta eccezione di decadenza perché sollevata tardivamente, al momento della costituzione della ### avvenuta in udienza. 
Ebbene, l'eccezione di decadenza dell'opposta dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata, perché tardiva. 
Infatti, si osserva che l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e, pertanto, la ### S.r.l. deve dichiararsi decaduta per essersi costituita tardivamente nel giudizio, ovvero alla prima udienza dell'1.04.2019. Quindi, dopo il termine di venti giorni prima dell'udienza, come dispone l'art. 166 c.p.c., termine richiamato dall'art. 167 c.p.c.  per sollevare eccezioni di merito, come quella di prescrizione, non rilevabili d'ufficio. Ciò in violazione del sistema di preclusioni regolato dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nel quale si dispone l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti (venti giorni prima nel giudizio ordinario di cognizione o dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.
Inoltre, deve precisarsi che l'opponente ha, sin dal 30.08.2016, denunciato la presenza di vizi inerenti alle lavorazioni appaltate (cfr. all. n. 18 all'atto di opposizione). 
L'### S.r.l. ha sostenuto, al contrario, l'esatto adempimento delle lavorazioni, non fornendo, tuttavia, alcuna prova a supporto. 
Invero, dall'esame della CTU redatta in sede di ### dalle prove testimoniali e dalle risultanze della CTU espletata nel presente giudizio è emerso che l'### S.r.l.  ha eseguito gran parte dei lavori preventivati non conformandosi però alle regole dell'arte. 
In particolare, il consulente in sede di ATP azionato dalla ### S.r.l., per verificare lo stato dei luoghi e delle lavorazioni realizzate in favore degli opponenti, ha accertato che: “### dei lavori effettivamente realizzati della ditta ### sulla base del contratto e loro valutazione economica ### ribadire che al contratto non è stato allegato alcun ### speciale di appalto ma solo il preventivo di spesa con prezzo a “corpo” di cui si è già detto. Ciò posto, dagli accertamenti risulta che la ditta ha eseguito tutti i lavori, forniture e prestazioni previsti nel preventivo di cui al contratto stipulato il ###, eccetto le seguenti opere: 1 impianto idro - sanitario di bagno di cui al punto ### del preventivo di spesa - prezzo = € 5.600,00. Resta confermata, invece, l'esecuzione delle tracce e lo smaltimento dei relativi materiali di risulta, prestazioni queste che, del resto, erano previste nella voce ###; 2 posa in opera del parquet di tipo prefinito di cui alla voce ### del preventivo - prezzo = € 3.700,00; 3 massetto mediante livellante per posa parquet, al 6° piano di cui al punto ### - prezzo = € 2.500,00 Ciò evidenziato in base al principio precedentemente esposto al paragrafo ###, è evidente che l'impresa non abbia diritto ai prezzi delle tre voci in questione, ma deve anche dirsi che la relativa decurtazione deve essere fatta ribassando ognuno di tali prezzi al 6,25%, ovvero della percentuale pari alla concordata riduzione dell'originario complessivo prezzo “a corpo” da € 64.000 a € 60.000… Ne consegue che nel seguito lo scrivente darà luogo alle seguenti effettive decurtazioni: per mancata esecuzione di a): € 5.600,00 - 6,25% = 5.250,00 per mancata esecuzione di b): € 3.700,00 - 6,25% = 3.468,75 per mancata esecuzione di c): € 2.500,00 - 6,25% = 2.342,75 totale decurtazioni € 11.062,50.” (cfr. pag. 20 e 21 dell'###. 
Anche in sede di escussione testimoniale, dalla deposizione del teste di parte opponente ### è emerso che i lavori di posa del parquet non stati eseguiti dall'opposta. Il teste ### ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della ### s.r.l.. sino al 2020. Sui capitoli ammessi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. così ha risposto: capitolo 20)“vero che la ### aveva acquistato il parquet dalla ### nel mese di luglio 2016 e che lo stesso venne regolarmente consegnato alla medesima attrice?” “è vero. Lo so in quanto l'abbiamo consegnato io e mio cugino ###”; capitolo 21 “vero che a ridosso del periodo di ferragosto dell'anno 2016 foste contattati dalla ### al fine di posare e levigare il parquet perché la ### ometteva improvvisamente di provvedervi”? “è vero, abbiamo montato e levigato il parquet, non so il motivo per il quale siamo stati chiamati.”; capitolo n. 22 “ vero che sia fornitura che la posa in opera del parquet sono stati eseguiti dall'impresa ### vedi fatture 124, 130, 135 del 2016 con relativi bonifici della committente, su diretta committenza dell'attrice opponente (cfr. documenti allegati), sebbene in contratto la posa in opera fosse stata pattuita a carico della ### che invece si limitava a realizzare soltanto il massetto cementizio”? “è vero. Confermo ancora una volta la consegna e la posa del parquet. 
Per quanto riguarda le fatture e i bonifici nulla so perché non mi occupo della contabilità.”; Capitolo 23: ”Vero che al momento della detta posa in opera l'impresa ### rilevava la errata realizzazione del massetto del piano settimo da parte dell'impresa ### talmente difettoso da rendere impossibile la posa del parquet senza notevoli correzioni” “È vero che dopo la posa abbiamo levigato il parquet, ma è una procedura standard. La levigatura del parquet non ha costituito costi aggiuntivi o maggiore tempo mentre la fase preparatoria che ha riguardato il massetto è stata un di più. Io mi sono occupato personalmente di stendere il prodotto autolivellante e ho impiegato circa due giorni. Ricordo che in prossimità dei pavimenti della cucina vi era un dislivello e ho dovuto provvedere per come meglio potevo a colmarlo. A domanda dell'Avv.  ### : la levigatura ha comportato circa quattro-cinque giorni; A domanda dell'Avv.   ### : nei giorni in cui io ho lavorato nell'immobile della signora ### vi erano altre persone che lavoravano al piano di sotto, ma non so dire chi fossero e cosa stessero facendo. A domanda dell'Avv.   ### : Il livellamento del massetto ha comportato un lavoro aggiuntivo di cui però non conosco il costo. A domanda dell'Avv. ### prima di procedere a stendere l'autolivellante mi sono interfacciato con l'avv. ### perché era necessario procedere a tale operazione che comportava un costo aggiuntivo. (cfr. verbale udienza del 06.11.2023). 
Infine, il CTU in sede di ATP ha precisato che: “per quel che può eventualmente valere, è emerso che i lavori eseguiti da altre ditte sono: 1. ### l'impianto di climatizzazione caldo - freddo; 2.  ### impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno; 3. ### fornitura posa in opera del parquet.”. (cfr. ATP pag. 40).
Anche il teste di parte opponente - ### - in sede di prova testimoniale ha confermato che i lavori indicati nel preventivo alla voce ### di realizzazione di solo impianto idrico sanitario di bagno e cucina sono stati eseguiti dalla sua ditta. 
Il teste ### ha dichiarato inoltre che: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto nell'anno 2015 - inizio 2016 non oltre, ho eseguito dei lavori nell'immobile dell'Avv. ### e della moglie ### in particolare, mi sono occupato della realizzazione dell'impianto idrico e di riscaldamento.” Interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta così ha risposto: capitolo n. 11 “durante i lavori commissionati alla ### srl e in presenza degli operai di questa, operavano altre ditte chiamate dalla committente, tra cui quella di ### per la realizzazione di alcuni impianti;“ “è vero, come ho gia detto ho lavorato presso l'immobile di proprietà di parte attrice.”; capitolo n. 12 “la committenza affidò i lavori di realizzazione dell'impianto idricosanitario alla ditta ### mentre la ### fu incaricata di occuparsi solo delle aperture delle tracce, dei fori e di quant'altro necessitava per l'ubicazione di tubazioni, carichi, scarichi e distribuzione delle linee per alimentazione dei termo-convettori?” “Si è vero, oltre all'apertura delle tracce e dei fori anche della chiusura degli stessi.”; capitolo n. 15” “è stato realizzato un nuovo impianto di riscaldamento, diverso da quello preesistente e da quello previsto e concordato nella comunicazione di inizio lavori asseverata (###?” “è stato realizzato un nuovo impianto. Non so dire se era diverso da quello contenuto nella C.I.L.A. in quanto non ho mai visto questo documento. ### realizzato dalla mia ditta è quello previsto nel mio preventivo che ho consegnato ai proprietari, i quali mi hanno detto di fare riferimento per gli aspetti tecnici delle lavorazioni al sig. ###”; capitolo n. 16 “la ditta ### utilizzò la traccia predisposta dalla ditta ### per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione;” “### dire che di solito la traccia viene predisposta dall'impresa che si occupa dei lavori edili.”. (cfr. verbale udienza del 19.09.2024). 
Pertanto, dalle risultanze istruttorie è emerso che le lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l. sono quelle di cui al preventivo eccetto le opere di climatizzazione caldo - freddo, impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno, fornitura e posa in opera del parquet. 
Quindi, correttamente il CTU in sede di ATP ha eseguito le decurtazioni dei costi di posa in opera del parquet e di realizzazione dell'impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno per € 11.065,50 non considerando quelli di climatizzazione, poiché i lavori, seppure inseriti in preventivo e realizzati dalla ditta ### erano indicati come costi da definire e quindi non calcolati sul totale preventivato (cfr. all. 3 e 4 all'atto di opposizione). 
Nel presente giudizio, in sede di ### il consulente tecnico, secondo un ragionamento logico privo di vizi che questo giudicante ritiene di condividere, sui vizi nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto ha accertato che: “### … Si dà riscontro che il colore degli infissi è di una tonalità di bianco diversa da quella che caratterizza l'intero appartamento e, anche, dai cassonetti forniti dalla medesima ditta. … Nel caso di specie la tonalità del bianco degli infissi che più si avvicina è quello di “bianco avorio”. ### visivo delle diverse tonalità di bianco ha un impatto rilevante ad occhio nudo, perturbando, a parere di chi scrive, in maniera percettibile, l'armonia estetica dell'immobile…Si denotano, infatti almeno quattro diverse tonalità di bianco, che si dovevano evitare per mantenere una coerenza tonale e per avere un effetto più armonioso. E per ultimo, ma non meno importante, occorre far presente che le finestre poste in opera non corrispondono per colore a quelle scelte da parte attrice, pertanto è legittimo manifestarne un danno estetico se non di proprio gradimento. Alcune ante delle finestre che hanno apertura a “ribalta” presentano malfunzionamento nel meccanismo di apertura e alcune richiedono più manovre per consentire agevolmente l'apertura….La causa principale dei difetti nell'apertura è nell'errato montaggio delle cerniere che per loro caratteristica devono offrire elevata resistenza, considerato che sulle stesse grave il peso dell'intera anta e soprattutto offrire una performance ottimale nell'aggancio senza consentire possibili scorrimenti. In alcune finestre inoltre si ha malfunzionamento nel montaggio della maniglia che non ha una prestazione ottimale nell'aggancio, consentendo piccoli scorrimenti e un non facile adattamento ai due meccanismi di apertura. Il difetto delle aperture a “ribalta” si è riscontrato in particolare nella finestra del vano cucina e nella finestra del vano salotto del piano settimo ###. In più punti nella muratura in corrispondenza degli infissi e, in particolar modo in corrispondenza degli angoli e delle riquadrature al piano settimo (salotto, stanza letto matrimoniale, stanza letto 1, stanza letto 2, bagni), sono presenti infiltrazioni di acqua che si manifestano con macchie d'umidità e danneggiamenti del muro le cui cause sono dovute alla cattiva posa in opera degli infissi e nello specifico alla idonea impermeabilizzazione dei giunti di posa oltre all'assenza di impermeabilizzazione della soglia. Una posa non corretta degli infissi crea spazi attraverso cui l'acqua può penetrare e di conseguenza infiltrazione nelle murature. Nel caso di specie in considerazione del tempo trascorso dal montaggio degli infissi (circa otto anni) si esclude che la causa sia imputabile all'usura dei materiali, guarnizioni e dei sigillanti, ovvero ad una mancata manutenzione da parte attrice, che nel tempo possono aver compromesso la tenuta all'acqua dell'infisso. Le infiltrazioni potrebbero essere causate anche dal vento. Un vetro che non è ben sigillato potrebbe lasciare passare l'acqua che poi si accumula sul telaio e scivola verso le pareti murarie o a terra. Nell'infisso indicato con la lettera “C” del vano soggiorno a piano sesto la sigillatura tra il cassonetto e l'infisso è disuniforme, partendo da zero da uno spigolo e chiudendo a circa 2,5 mm nell'opposto spigolo (### All. n. ###, Foto nr. 3 ÷ 6). Identico problema si manifesta nel vano studio, per l'infisso indicato con la lettera “###”, relativamente al quale il precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### ha documentato fotograficamente la mancata sigillatura con silicone tra il cassonetto e l'infisso di alluminio: nella foto allegata dal CTU si nota un mancato allineamento tra cassonetto e infisso disuniforme, con valore massimo nello spigolo, dove a dimostrazione viene fatta penetrare l'asta di un “doppio metro” che ha in genere uno spessore di 3 mm… Per il caso di specie non sono proponibili verifiche standardizzate atte ad accertare la corretta installazione degli infissi e dei serramenti, poiché prima della pubblicazione della norma UNI 11673 (1-2-3-4), avvenuta tra il 2017 e il 2021 e, quindi, dopo la stipula dell'atto negoziale tra le parti, non esistevano linee guida ufficiali per la posa in opera di infissi e serramenti, ma solo indicazioni della buona regola dell'arte. Per le motivazioni sopra esposte la verifica della permeabilità e della resistenza al vento degli infissi poteva essere eseguita solo mediante accertamento diretto, in circostanza favorevoli alla verifica.….### E #### - ### parere di chi scrive si tratta di un vero e proprio difetto in quanto rappresenta un “danno visivo” non trascurabile, considerato che si percepisce chiaramente un'alterazione ottica dei diversi livelli di pavimentazione. ### è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet), a prescindere dell'impostazione della presenza di tubazione sotto il pavimento posizionate nel sottofondo. In particolare andava eseguita una sequenza specifica che avrebbe permesso di eliminare l'inconveniente che si è manifestato a fine lavori: in generale la buona regola dell'arte vuole che prima di posare i pavimenti vanno realizzati gli impianti, ossia vanno messi in opera l'impianto idraulico (sanitario e di riscaldamento, quest'ultimo ove previsto), quindi l'impianto elettrico ed eventuali altri impianti; completati i lavori di impiantistica si procede a "fermare i tubi", operazione preliminare alla stesura dei sottofondi (si tratta di fissare e coprire i tubi che corrono sul pavimento della casa con della malta cementizia, nello stesso tempo verranno chiuse le tracce aperte sulle pareti per far passare le tubazioni "riparando" i muri danneggiati); viene, quindi, realizzato il cosiddetto “sottofondo”, lo strato ha la funzione di inglobare definitivamente le tubazioni e successivamente il massetto; dopo circa 20 giorni di maturazione il massetto è pronto per la posa della pavimentazione. Nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto dei vani cucina e bagno si potevano correggere gli errori della diversa quota a pavimenti finiti. Per quanto attiene la scala interna si riscontra una realizzazione difforme al progetto depositato nella ### presentata al ### del Comune di ### La scala interna collega i piani sesto e settimo ### ha struttura portante in acciaio ed è rifinita con pedate e alzate in legno di massello in tono con il parquet del salone del piano sesto, da dove si diparte. La stessa presente più difformità rispetto a quelle che erano le previsioni progettuali e nello specifico: presenza di una sorgenza rispetto al pilastro nel punto di partenza al sesto piano (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa) di 9,8 cm; ulteriore sporgenza di circa 7 cm è presente all'inizio della seconda rampa. Le pedate e le alzate non presentano lunghezze e altezze costanti. La scala in trattazione oltre alle difformità menzionate presenta dei vizi che di seguito si elencano: le alzate non sono costanti e in particolare molto pericolosa è l'alzata in corrispondenza dell'ultima rampa che da accesso al salotto del piano settimo ###: tale alzata risulta essere di 14,4 cm, mentre le restanti alzate dei gradini appartenenti alla stessa rampa sono di 17,00 cm, con una differenza di 2,6 cm (pari al 15,29%). In generale l'alzata ideale di una scala è di 17,00 cm e la stessa non dovrebbe mai essere inferiore a 15,2 cm e superiore a 19,7 cm. Le pedate della rampa in trattazione sono in media di 30 cm. 
Relativamente all'ultima rampa e in particolare all'ultimo gradino la scala non soddisfa la ben nota regola di ### la somma di due alzate più la pedata di una scala deve essere compresa tra 62 e 65 centimetri (2*14 + 30 = 58 < 62 cm). La regola di ### è basata sul principio che due alzate più una pedata equivalgono ad un passo normale (62 - 65 cm), quando non soddisfatto soprattutto su altezze ridotte dei gradini, si verifica che la punta del piede tende ad urtare contro l'alzata, con conseguente pericolo di inciampo e di caduta. Nel progetto di una scala è opportuno che i gradini siano, almeno per ciascun interpiano (o rampa), tutti uguali; i gradini di partenza di una scala se sporgenti per motivi di sicurezza devono avere un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati (punto 4.1.10 D.M. 236/89), mentre nel caso di specie nel punto di partenza (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa), il gradino in adiacenza al pilastro ha spigolo vivo. Stesso problema si ha alla partenza della rampa dopo il primo pianerottolo di riposo; le pedate non sono costanti A parere di chi scrive la scala in trattazione per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza non è idonea alla funzione a cui è destinata e pertanto occorre rimuoverla e ricostruirla. La struttura in metallo della scala visibile nel vano sottoscala, accessibile dalla cucina, presenta “punti di ruggine”. ###… ### CARTONGESSO…In riferimento a tale punto, considerato che all'attualità le porte blindate sono ultimate, lo scrivente non ha elementi per esprimere una propria valutazione basata su elementi certi, per cui si astiene da qualsiasi considerazione nel merito, per evitare di portare dati “non certi” nel proprio elaborato peritale. Al piano sesto la parete divisoria in salone realizzata per creare un nuovo vano studio ad occhio nudo si manifesta ondulata, con lesione in corrispondenza dell'attacco con la muratura a causa di errata apposizione della "retina" che termina nel raccordo muratura-pilastro (### nr. 2 e 7). Nello studio si vede sempre il distacco verticale in corrispondenza del raccordo muratura-pilastro ed inoltre è visibile una lesione orizzontale, meno marcata, anche nella riquadratura in corrispondenza della trave in alto, quest'ultima a sezione trapezoidale (### nr. 8, 10, 11, 12 e 13). Si osserva ancora un rigonfiamento lungo la parete dello studiolo, sempre a piano sesto, in corrispondenza della chiusura in cartongesso di una nicchia dove era alloggiato originariamente un termosifone (### nr. 14 e 15). I pannelli in cartongesso che delimitano la seconda e terza rampa di scala presentano un rigonfiamento e una lesione sub-orizzontale (### nr. 48 e 49). ###…Nel vano cucina non si riscontra la mancanza delle fughe che sono presenti con regolarità. 
Una piastrella (dimensione 50 x 100 cm), presenta un dentino percepibile al tatto (### n. 21). Nella posa dei pavimenti occorre livellare le piastrelle ed evitare fastidiosi “dentini” tra le stesse. Questi “dentini”, infatti, oltre ad essere antiestetici compromettono la funzionalità della pavimentazione e costituiscono difetti secondo le norme ### 11493 che regolamentano, tra l'altro, la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento. Si riscontra nello stesso vano il mancato completamento dei battiscopa in quattro piccoli tratti, per una lunghezza complessiva di circa 3,30 m. Un ulteriore mancato completamento del battiscopa si riscontra nel ripostiglio con acceso diretto dalla cucina per circa 0,60 m. ### stati accertati gli ulteriori vizi lamentati da parte attrice, alcuni dei quali già trattati nel dare trattazione ai punti che precedono. Per completezza occorre precisare che difetti nella “fuga” dei pavimenti sono stati accertati tra le piastrelle del pavimento del bagno con antibagno, zona ingresso piano sesto, adiacenti al vano cucina. Tale difetto nello specifico è stato accertato dal precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### nello specifico ### attesta che nei vani sopra menzionati il fugante tra le piastrelle del pavimento non appare di colore uniforme (### ATP).”. (cfr. pag. da 10 a 21 della ###. 
Accertati i difetti sulle lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l., il Ctu ha quantificato il costo delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione degli stessi. 
Nello specifico, il CTU ha affermato che: “Per quanto riguarda gli infissi occorre considerare tre differenti vizi: il primo dovuto al colore non in tinta con l'ambiente circostante e, anche, con i cassonetti forniti dalla stessa ditta; il secondo nei meccanismi di apertura/chiusura, soprattutto per ciò che attiene quelli a “ribalta”, il terzo relativo alla tenuta all'acqua e all'area, quest'ultima non verificabile per assenza di condizioni ambientali favorevoli….Per rimediare ai vizi accertati è necessario ricorrere alle riparazioni mediante, smontaggio, fissaggio o sostituzione delle cerniere e delle maniglie che presentano difetti nel meccanismo di apertura/chiusura. Occorre inoltre provvede al controllo delle guarnizioni e, soprattutto nei vani dove sono presenti infiltrazioni in corrispondenza dei riquadri degli stessi e/o agli spigoli, procedere ad una completa sigillatura e procedere all'impermeabilizzazione della soglia per evitare in futuro possibili infiltrazioni di acqua. Particolare accortezza necessita nella verifica delle guarnizioni per garantire la tenuta all'aria. Infine, occorre ripristinare le porzioni di intonaci danneggiati e ripitturarli, utilizzando la dovuta diligenza per uniformare il colore all'ambiente circostante, altrimenti è necessario ripitturare tutti i vani dove si è riscontrato il problema al fine di avere uniformità di colore. Per uniformare il colore egli infissi con quello richiesto di parte attorea e, comunque, con quello che caratterizza l'intero appartamento, sarebbe necessario o sostituire gli infissi o procedere ad adeguare i “bianchi” dell'ambiente circostante a quello degli infissi. Si ritiene tuttavia, quest'ultima soluzione, troppo onerosa per l'impesa esecutrice, coniugando il danno in via equitativa con una decurtazione del relativo importo commissionato nella misura del 40%, onnicomprensiva per la riparazione e la eliminazione dei vizi accertati. La decurtazione del 40% sul prezzo pattuito, corrispondente ad un importo di 8.400,00 € … è da intendersi onnicomprensiva di ogni lavorazione, compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale registrazione/sostituzione dei pezzi, la sistemazione dei cassonetti e la riparazione delle murature affette da infiltrazioni, ad esclusione della sola ### da computare come per legge. Nella valutazione del danno si è tenuto conto che intanto che l'appartamento sarà ripitturato, parte attrice manterrà disagi per parte dei vizi riscontrati, quale la mancata uniformità di colorazione di quasi tutti i vani del piano settimo. Per l'eliminazione del dislivello che il vano cucina e il “bagno e antibagno” presentano rispetto al vano soggiorno, nonché la errata posta in opera della piastrella della cucina, che presenta un dentino percepibile al tatto, sarebbe necessario l'integrale rifacimento della pavimentazione della cucina e dell'adiacente “bagno e antibagno” per allinearli alla quota del soggiorno. 
Anche in tal caso, non si ritiene percorribile l'integrale rifacimento dei pavimenti dei vani affetti dai vizi menzionati, ma si ritiene applicare una compensazione economica nella misura di: € 500,00 La posa in opera dei battiscopa nella cucina e nel vicino ripostiglio ha un'incidenza in termini di manodopera e materiali (colla e quant'altro occorrente), escluso la sola fornitura dei battiscopa a carico della ditta…150,00 (### Per ciò che attiene la scala interna, per quanto si è detto per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza occorre rimuoverla e ricostruirla. Il danno economico si quantifica come di seguito: - preparazione del cantiere mediante spostamento del mobilio e protezione del parquet dei vani salotti del piano sesto e settimo (punto di partenza e arrivo scala) e del pavimento vano sottoscala con acceso dalla cucina: a corpo 300,00 €; - demolizione della scala: a corpo 1.200,00 €; - realizzazione e posa in opera di nuova scala, con caratteristiche simili a quella esistente: a corpo 6.000,00 € (prezzo corrispondente a quello pattuito tra le parti); - smaltimento a discarica controllata del materiale di risulta: a corpo 300,00 €; ed in totale: (300,00 + 1.200,00 + 6.000,00 + 300,00) = 7.800,00 € (###ottocento/00). In ultimo, relativamente alla pareti in cartongesso e più specificatamente per le lesioni e la non perfetta planarità della parete realizzata nel salone a piano terra per ricavare il vano studio (danno permanente, riparabile solo con il suo rifacimento), per il rigonfiamento relativo alla chiusura del vano termosifone nel vano studiolo e per quelle contemplate nell'offerta a corpo del contratto per cui è causa, sempre in maniera equitativa, non essendo possibile prevedere la demolizione e il rifacimento delle opere affetta da vizi in relazione al danno riscontrato, si valuta il danno nella misura del 40% dell'offerta, ossia in cifra tonda (1.500,00 € x 40%): 600,00 € (###00). In totale, il costo delle lavorazioni necessarie per eliminare i vizi riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'avv. ### e la ditta “### S.r.l., per come descritti alle pagini 8, 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione è pari a: (8.400,00 + 500,00 + 150,00 + 7.800,00 + 600,00) = 17.450,00 € (###00) oltre IVA come per legge”. (cfr. CTU pag. da 21 a 32).  ### sui vizi delle lavorazioni ha portato all'accertamento degli stessi per inesatto adempimento dell'### S.r.l. nell'esecuzione del contratto d'appalto. Con la conseguenza che la ### S.r.l. è tenuta al risarcimento dei danni così quantificati in € 17.450,00 oltre IVA al 10% rientrando a pieno i lavori sui quali eliminare i vizi tra quelli previsti per l'agevolazione fiscale dall'art. 7, comma 1, lett. b). 
Va altresì dichiarato che, all'esito della ### e tenuto conto della documentazione in atti, è emersa la responsabilità solidale del direttore dei lavori, arch. ### per omessa sorveglianza e coordinazione degli stessi e per mancata verifica dei vizi contestati dagli opponenti.  ### unitamente alla ### S.r.l., ha eccepito la carenza del conferimento di formale incarico di direzione dei lavori in capo al primo.
Tuttavia, sul punto si osserva che la Corte di Cassazione in tema di affidamento di incarico professionale ha affermato che il rapporto professionale può essere provato anche attraverso presunzioni, comportamenti concludenti delle parti e anche attraverso prove indirette (cfr. Cass.n. 2137/2025). 
Nella fattispecie, dalla produzione documentale degli opponenti non contestata da ### è emerso che lo stesso ha redatto la c.d. ### per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualificandosi in essa come progettista e come soggetto incaricato a direttore dei lavori, sottoscrivendola. 
Inoltre, si è definito esso stesso come direttore dei lavori nella corrispondenza intercorsa con l'avv. ### con la quale ha comunicato -in qualità di direttore dei lavori - di dover verificare la conformità dei lavori appaltati con il progetto e accertare che questi rientrassero nel titolo abilitativo autorizzato, successivamente a dette verifiche, avrebbe rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, specificando di rimanere in attesa di riscontro sulla data di incontro. (cfr. all. n. 22 all'atto di opposizione). 
Quindi, accertata la qualità di direttore dei lavori di ### si rileva che lo stesso non abbia dimostrato di avere correttamente svolto l'incarico professionale. 
Ebbene, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, la Corte di Cassazione ha precisato che: “ È stato affermato da questa ### corte che, in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. ###/2021; n. 20557/2014). In contrasto con tale principio, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori, in solido con le imprese incaricate, con riferimento inscindibile alla generalità dei vizi, mentre la corretta applicazione del principio imponeva una verifica riferita al singolo vizio riscontrato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua origine.” (cfr. Cass. Civ., sez. II sent. n. 18765/2025). 
Nella fattispecie, dal compendio probatorio in atti, risulta che ### non abbia fornito prova di avere diligentemente sorvegliato acché i lavori venissero correttamente eseguiti secondo quanto commissionato dagli opponenti e riportato in preventivo. 
In sede di CTU è stata accertata la mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori su gran parte delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice né abbia proposto o adottato soluzioni atte ad eliminare i vizi riscontrati.
Nello specifico il CTU ha accertato la responsabilità del direttore dei lavori in relazione a ciascun vizio riscontrato sulle lavorazioni, quantificandone la percentuale secondo un ragionamento logico che si ritiene condivisibile, perché privo di vizi fattuali e giuridici ed ha affermato che“ Nel caso di specie lo scrivente, relativamente alla scala interna, dove il ### dei lavori era doppiamente responsabile, in quanto era anche progettista, dei vizi riscontrati è corresponsabile con l'impresa esecutrice, nella stessa misura (50%). Per quanto riguarda il colore degli infissi il ### dei lavori, a parere di chi scrive, non ha responsabilità alcuna. Dalla documentazione versata in atti, infatti, non si rinviene che a tempo dovuto, ossia dopo la fornitura e prima della posa in opera degli infissi, parte attrice abbia segnalato al ### dei lavori la mancata corrispondenza del colore pattuito tra parte attrice e convenuta per gli infissi, affinché il ### dei lavori, ordinasse all'impresa di provvedere a sostituirli prima del loro montaggio. ### dei lavori sarebbe stato corresponsabile insieme all'impresa Per quanto riguarda poi la corretta posa in opera degli infissi, questa deve avvenire da parte di personale specializzato, che esulano dalle competenze del ### dei lavori, che può prendere atto di vizi solo ad opera ultimata. In tal caso lo stesso ha l'obbligo di segnalare all'impresa che ha assunto l'onere della lavorazione di porre in atto i rimedi necessari per eleminare i vizi, diversamente deve applicare adeguati decurtazioni perché la committenza possa rimediare in maniera autonoma. Si ritiene che le responsabilità del ### dei lavori in tal caso possa essere valutata nella misura del 20% del totale del vizio riscontrato ossia 1.260,00 € (6.300,00 € * 20% = 1.260,00 €), costituendo tale aliquota percentuale la corresponsabilità dei vizi riscontrati a seguito della mancata decurtazione che lo stesso aveva obbligo di applicare per la errata messa in opera degli stessi. Per quanto riguarda la pavimentazione, poiché per come detto l'errore è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet) e nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto del vano cucina si potevano correggere gli errori della diversa quota di pavimenti finiti, il ### dei lavori avrebbe dovuto vigilare nella corretta esecuzione delle “fasi”, per cui è corresponsabile insieme all'impresa esecutrice nella stessa percentuale dei vizi riscontrati (50%). Per quanto riguarda in ultimo le pareti in cartongesso, lo scrivente non ritiene siano imputabili al ### dei lavori responsabilità relativamente alla cattiva posa in opera della stessa, poiché i vizi riscontrati sono sicuramente emersi dopo la rifinitura della parete (intonaco e pitturazione) e, quindi, il ### dei lavori, con l'ordinaria diligenza non poteva prevederli. In tal caso avrebbe dovuto ordinarne la demolizione e il rifacimento.” (cfr. pagg. 27 e 28 CTU).
Ciò posto, deve essere accolta anche la domanda di accertamento dei lavori extra contratto avanzata dalla ### S.r.l. nei confronti della committenza, per le ragioni di seguito descritte. 
Occorre, infatti, rilevare che l'### S.r.l. ha dato prova di aver eseguito lavorazioni ulteriori non previste in preventivo, in favore della committenza attraverso le prove testimoniali e le risultanze dell'ATP ove è stata eseguita la contabilizzazione dei suddetti lavori. 
Specificamente, il CTU in sede di ATP ha accertato l'esecuzione da parte della ### S.r.l. dei seguenti lavori extra contratto: intonacatura mq 55, fornitura e messa in opera di controtelai porte interne, demolizione per aperture tracce per impianti elettrici, telefonici, linee lan (per ogni ambiente), tv, citofono e tapparelle elettriche 2 operai x 4 gg, 4 rifacimenti fondelli solaio di copertura, fornitura di marmi portoncino caposcala, posa in opera marmi portoncino caposcala 2 operai x 2 ore, opere murarie per apertura passaggio operaio per raggiungere la colonna fecale contigua allo studio per modifica tubazione ed eliminazione gradino del bagno + apertura puntuali del sottotetto per il passaggio tubi impianto riscaldamento e relativi ripristini + demolizione parete in lavanderia e nel bagnetto di servizio 7° piano per alloggio collettori e relativi ripristini + allontanamento materiali e trasporto a discarica pubblica 2 operai x 2 gg + materiali, rifacimento stipiti e imbotte per riquadrature n. 11 finestre esterne non compresa nel contratto, compreso rappezzi intonaco ammalorato, previa asportazione del vecchio e operazioni conseguenti, insonorizzazione di parete in cartongesso con pannelli specifici, realizzazione di parete in mattoni nel primo bagno del 7 ° piano, compresa intonacatura, realizzazioni di struttura in acciaio per cartongesso per alloggiamento tubazioni impianti idrici, controsoffitti, sottofinestre ecc., demolizione dei muretti in laterizio in cucina e delle pareti di rivestimento della colonna fognante e del pilastro nonché deviazione a soffitto con innesto della medesima nella colonna a servizio del bagno contiguo al ripostiglio e trasporto dei materiali di risulta a piedi dal 6 ° piano, rifacimento fondelli solai mansarda, lavori in cantina, posa di battiscopa compreso i materiali necessari per la posa realizzazione di n. 2 vani porta, portone blindato e porta bagno compresi materiali di finitura e trasporto di materiale di risulta a mano dal 7° piano, trasporto a mano dei materiali di risulta dal settimo piano e sesto piano e relativo trasporto a pubblica discarica, salita di parquet a mano fino al piano 7° smontaggio di telai, porte interne e mostre ed accantonamento delle stesse per riutilizzo, trasporto piastrelle da rivenditore in cantiere …+ risalita a mano delle stesse fino al sesto e settimo piano 78 pacchi, trasporto di controtelai per portoni blindati in cantiere e salita a mano degli stessi fino al sesto e settimo piano, esecuzione di impianto elettrico con materiali forniti dal Committente; … riepilogo ……..  € 19.283,20 - A dedurre 12% sul totale per approssimazioni e incertezze di misura e quantità = € 19.283,20 x 0,12 = € 2.313,98 Totale lavori ### € 16.969,22 + IVA”. (cfr. pagg. da 35 a 41 della ###. 
Le lavorazioni extra contratto sono state confermate anche dal teste ### il quale questo giudicante ritiene sia attendibile, poiché, seppure dipendente della ### S.r.l. fino al 2010, ha precisato di essere stato chiamato da quest'ultima per lavorare alla ristrutturazione per alcuni giorni non ricordando se nell'anno 2016 o 2017 e confermando solo le lavorazioni che ricordava come svolte dall'impresa. Inoltre, a domanda del Giudice di indicare il nominativo di altri dipendenti della “### Costruzioni” che avevano partecipato ai lavori il teste ha risposto: “### e ### e un certo ### di cui non ricorda il cognome.”. (v. dichiarazioni al verbale udienza del 05.07.2021). 
Nello specifico, il teste ### in sede di escussione testimoniale, sul capitolo 45, della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. “l'impresa ### ha realizzato, con l'assenso della committenza, i lavori e le forniture di cui ai nn. da 1 a 22 di pag. 31 della Ctu dell'Atp ing. 
Condorelli, di cui si da lettura, in particolare la committente ha fornito la chiave del vano cantina? ha risposto: N. 1) è vero, io ho intonacato il vano cantina e le spallette degli infissi. Non mi ricordo se i metri quadrati erano 55. Ricordo che abbiamo installato dei portoncini blindati e abbiamo fatto anche le rifiniture. N. 2) Ricordo delle opere in cartongesso ma non so chi le ha fatte perché non era di mia competenza. N.3) Non ricordo il numero dei cassonetti. Gli infissi erano già completi di cassonetti e non li ho montati io. Io mi sono occupato delle rifiniture di intonaco intorno ai cassonetti. N. 4) Conferma la fornitura e posa in opera dei telai ma non ricordo con esattezza il numero; N. 5) è vero. Ricordo che sono state eseguite queste lavorazioni. Io mi sono occupato della chiusura delle tracce e con me se ne occupato mastro ### N. 6) Si ricordo che abbiamo salito a mano i telai salendo per le scale perché non ci entravano nell'ascensore. I materiali di risulta li abbiamo scesi con la gru. Non so dove siano stati smaltiti perché non me ne sono occupato io. Non so dove venivano smaltiti e da chi. Io caricavo i secchi che poi venivano caricati sulla gru. N. 7) Ricordo che me ne sono occupato io. Ho rifatto parte del soffitto, intonaco e pittura. N. 8) Non mi sono occupato dell'impianto elettrico. ### l'elettricista che non conosco. 
N. 9) è vero. Abbiamo rifatto l'intonaco del soffitto della mansarda. N. 10) Ricordo i portoncini blindati sono stati trasportati fino all'appartamento dalle scale. Non ricordo se le piastrelle pure. N. 11) Ho già risposto. N. 12) Non ricordo questa fornitura in quanto non me ne sono occupato io. Ripeto mi sono occupato delle rifiniture d'intonaco. N. 13) Si ricordo che i controtelai l'abbiamo portati noi a piedi dalle scale perché non entravano in ascensore. Insieme a me c'era ### e ### N. 14) è vero. N. 15) Si ricordo. n. 16) Ricordo che abbiamo salito tante cose a mano. Non ricordo il parquet. 
Io non ero presente tutti i giorni, ma solo quando venivo contattato dalla “### Costruzioni” N.17) La parete l'ho realizzata io. N. 18) Nulla so perché ripeto non mi sono occupato io del cartongesso. Mi ricordo che è stato fatto non da me. N. 19) Non mi sono occupato di demolizione di colonne e muri all'interno della cucina. Ripeto io ho fatto solo delle parti di intonaco. Non ricordo. N. 20) Ricordo l'istallazione di tre portoncini blindati. Riguardo alla porta del bagno e alla realizzazione dei tre vani porta non ricordo. N. 21) Nulla so perché non mi sono occupato del cartongesso. N. 22) ricordo che è venuto il falegname di cui non ricordo il nome. Ricordo che il falegname ha smontato le porte interne e le ha portate via e poi le ha rimontate. A domanda del Giudice: Non conosco il falegname e ne so dire se è stato chiamato dalla “### Costruzioni” o dalla proprietaria. A domanda dell'Avv. ### risponde: io ho confermato per quello che so e ricordo le forniture/prestazioni che mi sono state lette. Nulla posso dire circa l'assenso della committenza. Io ho fatto le lavorazioni che mi sono state chieste dalla “### Costruzioni”. (cfr. verbale udienza 20.06.2024). 
Gli opponenti sul punto hanno eccepito l'assenza di alcuna pattuizione delle lavorazioni ulteriori e contabilizzate in sede di ### Ebbene, anzitutto, si precisa che per le variazioni sull'appalto, sebbene le parti avessero disposto con la clausola di cui all'art. 8 del contratto di appalto la preventiva autorizzazione per l'esecuzione delle stesse rispetto a quanto previsto nel computo metrico, la stessa non può operare nella fattispecie, poiché non è stato dimostrato che detto computo metrico, seppure citato, sia estato effettivamente redatto e allegato al contratto. 
Invero, è emerso dall'istruttoria svolta che nell'esecuzione dei lavori la ### S.r.l. si è attenuta al preventivo e agli ordini impartiti dalla committenza, poiché alcun computo metrico e capitolato erano stati predisposti dalle parti. 
Inoltre, a ciò va aggiunto che con l'art. 8 -sull'esecuzione di nuovi lavori - le parti hanno invece disposto come di volta in volta sarebbero stati concordati tra le parti e compensati a parte detti lavori, senza, tuttavia, richiedere la c.d. forma scritta. (cfr. all. n. 3 all'atto di opposizione).
Quindi, preliminarmente, si rileva che non vi sia stata alcuna deroga contrattuale alla disciplina del principio di libertà di forma prevista per i lavori extra contratto, anche ai sensi dell'art. 1661 c.c. prevista per le variazioni. 
Pertanto, si ritiene che nei casi in cui l'appaltatore esegue delle opere extra contratto il suo diritto al compenso è riconosciuto dagli artt. 1660 e 1661 c.c., giacché, quando i lavori sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto e sono ordinati dal committente, all'appaltatore spetta il compenso per i maggiori lavori realizzati ex art. 1661 c.c.. 
La Corte di Cassazione in tema di variazioni delle opere appaltate ha precisato che: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122/2021). 
Quindi, in ipotesi di opere eseguite dall'appaltatore extra contratto diventa decisivo accertare se le opere realizzate dall'appaltatrice siano maggiori e diverse rispetto a quelle previste con contratto e se siano state autorizzate ai sensi dell'art. 1659 c.c. o ordinate ex art. 1661 c.c. dal committente oppure ancora autonomamente eseguite dall'appaltatore ex art. 1660 c.c.. 
Nella fattispecie, l'impresa appaltatrice ha provato attraverso presunzioni che le variazioni e i lavori extra contratto siano stati ordinati dalla committenza, ai sensi dell'art. 1661 c.c.. 
Ciò in conformità a quanto affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione secondo cui “la forma dell'ordine dell'appaltante è libera e, dunque, esso può essere dato anche verbalmente, purché sia preciso e determinato. E ciò in osservanza del principio secondo cui l'appaltatore può dimostrare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata sono state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni sono dovute all'iniziativa dell'assuntore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; ### 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021; ### 2, Sentenza n. 19099 del 19/09/2011; ### 2, Sentenza n. 208 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 8528 del 28/05/2003; ### 2, Sentenza n. 6398 del 22/04/2003; ### 2, Sentenza 7242 del 28/05/2001; ### 2, Sentenza n. 3040 del 15/03/1995; ### 2, Sentenza n. 7851 del 24/09/1994; ### 2, Sentenza n. 466 del 18/01/1983; ### 2, Sentenza n. 106 del 07/01/1980; ### 2,
Sentenza n. 3596 del 06/08/1977; ### 3, Sentenza n. 2431 del 14/07/1972; ### 1, Sentenza n. 2358 del 09/07/1968).” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n. 5898/2024). 
Nel caso di specie, l'iniziativa del committente può infatti desumersi dal fatto che mai l'appaltatore avrebbe avuto interesse ad eseguire varianti ai lavori di sua iniziativa in quanto, trattandosi di un contratto di appalto a corpo, non avrebbe potuto richiedere alcun compenso aggiuntivo, come prescritto dall'art. 1659 c.c.. 
A ciò va aggiunto che non risulta in atti né è stato dedotto che i committenti durante l'esecuzione dei lavori abbiano mai lamentato e contestato all'appaltatore l'esecuzione di varianti o lavori extra contratto non richiesti rispetto ai lavori originariamente concordati. 
Trattasi di varianti significative consistite in aumenti o diminuzioni di alcune categorie di lavori nonché in addizioni rispetto ai lavori previsti in contratto. 
I committenti hanno accettato l'opera al termine dei lavori, senza nulla eccepire, per cui deve ritenersi che fossero ben consapevoli, perché da loro richieste, delle variazioni e dei lavori extra contratto eseguite dall'appaltatore. 
Sul quantum, ovvero sulla somma che i committenti sono tenuti a versare per i maggiori lavori svolti dall'impresa appaltatrice, va considerata la quantificazione così come operata dal CTU in sede di ATP pari ad € 16.969,22 oltre IVA al 10%, rientrando le lavorazioni eseguite nelle agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). 
In ultimo, va accolta la domanda di applicazione della clausola penale per ritardata ultimazione dei lavori proposta dagli opponenti, prevista dall'art. 6 del contratto di appalto, secondo cui “l'impresa si impegna a portare a termine i lavori sopraelencati entro e non oltre novanta giorni lavorativi dalla data odierna, salvo imprevisti che dovrebbero sorgere durante l'esecuzione dei lavori. ### è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di ### 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, al netto dell'### che il committente dedurrà a saldo dovuto previa comunicazione scritta all'impresa. Il committente ha diritto, altresì, al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382, c.1, c.c. oltre che alla risoluzione del contratto per inadempimento previa comunicazione scritta all'appaltatore”. 
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti dall'opponente può affermarsi che in data ### siano stati ultimati i lavori dall'impresa, poiché con la comunicazione del 25.07.2016, inoltrata dal direttore dei lavori a mezzo e-mail avente come oggetto “chiusura lavori” era stato comunicato che visto lo stato dei lavori eseguiti presso l'unità immobiliare ad uso esclusivamente residenziale, via F. ### - ### la pratica urbanistica a firma dello stesso, depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di ### -###, avrebbe dovuto essere burocraticamente chiusa a fine lavori nonché con la medesima erano stato chiesto il pagamento delle spettanze professionali (cfr. all. n. 8 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.). 
Da ciò ne discende che la ### S.r.l. dalla data di inizio lavori, fissata nel contratto nella data di stipula dello stesso, ovvero il ### al 25.07.2016 ha compiuto un ritardo nell'ultimazione degli stessi pari a giorni 19 per un importo dovuto nei confronti degli opponenti di € 1.900,00. 
In conclusione, per le ragioni sinora esposte, applicati i principi giurisprudenziali via via richiamati, si dichiara l'inesatto adempimento della ### S.r.l. e del direttore dei lavori ### e, per l'effetto, si condannano al risarcimento, ognuno nel limite delle percentuali indicate dal CTU per i vizi inerenti alle singole lavorazioni eseguite, complessivamente quantificato in € 17.450,00 oltre IVA al 10%. 
Altresì, si dichiara l'inadempimento di ### e ### in qualità come in atti, relativo nel pagamento delle opere extra contratto eseguite in loro favore dalla ### S.r.l. per € 16.969,22 + IVA con applicazione dell'iva al 10%. 
Quanto agli interessi dovuti sulla somma di € 16.969,22 oltre ### si ritiene che siano dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. Infatti, la parte che, ai sensi dell'art. 1460 c.c. si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato, 14926/2010). 
Poiché nella fattispecie parte opponente ha eccepito l'esistenza di vizi nelle opere realizzate, questa non può considerarsi in mora, se non dal momento dell'accertamento giudiziale del debito. 
Sulla somma di € 17.450,00 oltre IVA per l'eliminazione dei vizi sulle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, poiché derivante da un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale costituisce secondo la giurisprudenza di legittimità un debito, non di valuta, ma di valore, deve riconoscersi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 1627/2022). 
Sebbene parte attrice non abbia espressamente domandato il riconoscimento di queste voci deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato sul punto che: “…secondo un orientamento di questa Corte, nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (v. Cass., n. 1111/20; n. 18564718). Tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni.”. (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 5317/2022).
Pertanto, sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per l'eliminazione dei vizi riscontrati pari ad € 17.450,00 oltre ### trattandosi di debito di valore decorreranno gli interessi compensativi al tasso legale dal 25.07.2016 (momento di chiusura dei lavori) ad oggi con la rivalutazione anno per anno in base agli indici istat e poi gli interessi moratori sempre al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. 
Ciò posto, occorre pronunciarsi, infine, sulla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'abitazione proposta da ### e ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### Tale ultima domanda risarcitoria è infondata e viene respinta, poiché il mancato pacifico godimento dell'immobile è stato genericamente allegato dagli opponenti e non è stato comunque dimostrato che questi ultimi, in concreto, non abbiano utilizzato l'immobile a causa dei vizi accertati e delle infiltrazioni. 
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno morale, perché allegata senza alcun supporto probatorio atto a dimostrare il pregiudizio subito e le conseguenze patologiche contestate. 
Quanto al pagamento delle spese di ### considerato che è stata accertata sia l'esistenza di vizi alle opere realizzate e sia l'esecuzione di lavori extra contratto, che ha determinato una riduzione sul quantum dovuto dagli opponenti alla ### S.r.l., si ritiene equo porle a carico di ### e ### in solido fra loro, e ### s.r.l. nella misura del 50% pro parte per le spese di ATP come liquidate in atti; mentre quelle della CTU espletata nel presente giudizio vengono poste a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno. 
In punto di spese di lite, si osserva che, con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Inoltre, in ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). 
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accoglie l'opposizione proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale il ### che viene revocato; - dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato il ### per l'inesatto adempimento della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore; - dichiara l'avvenuta esecuzione di lavori non previsti nel contratto di appalto da parte della ### s.r.l. in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### - dichiara l'inadempimento di ### in ordine all'incarico di direttore dei lavori nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, in via solidale con ### ciascuno nelle percentuali indicate nella ### al risarcimento dei danni per i vizi sulle lavorazioni eseguite nell'immobile sito in #### 88, in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### quantificati complessivamente in € 17.450,00 + IVA al 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva; - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 1.900,00 nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo; - condanna ### e ### in qualità di eredi di ### al pagamento nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, dei lavori extra contratto pari ad € 16.969,22 + iva al 10%, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; - rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per mancato godimento dell'immobile proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### - pone le spese di CTU del procedimento di ### come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, e della ### s.r.l. nella misura del 50% pro-parte; - pone le spese di CTU del presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  ### lì 25 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 6259/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Damiani Song

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Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 527/2025 del 04-12-2025

... dell'amministrazione nei casi di rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), purché il contratto fonte dei crediti ceduti fosse in corso. Osservava quindi che “nel caso in esame, ricorrono tutti i requisiti per affermare l'inopponibilità al Comune di ### (debitore ceduto) della cessione dei crediti operata da ### s.r.l. (creditore cedente) in favore della ### (creditore cessionario). Trattasi infatti di crediti derivanti da contratto di durata (somministrazione di energia elettrica), ancora in esecuzione al momento della cessione (circostanza non contestata), senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta, la quale aveva anzi espresso il proprio dissenso alla cessione (cfr. nota prot. 21041 del Comune di ### del 16/11/2017, doc. 3 di parte opponente).” Quanto al credito ceduto dalla cooperativa ### azionato in sede monitoria dalla ### opposta, pari a euro 1.998,76, quale residuo da pagare della fattura n. 1479/2016, rilevava che il Comune aveva dimostrato di avere saldato la fattura direttamente a ### corrispondendo una somma pari alla differenza tra fattura e (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 249/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr.ssa ### rel.  riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 249/2022 del ### degli ### civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, promossa DA ### (già ### e ###, P.I.  ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti, elettivamente domiciliat ###### via S. ### n. 30, ### di #### Fisc. ###, in persona del ### protempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### alla via ### nr. 150, Appellato **** All'udienza del 29 maggio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ### s.p.a. concludeva chiedendo “in parziale riforma della sentenza n. 75/2022 emessa e pubblicata il ### dal Tribunale di ### confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 119 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di ### in data ### e, in subordine, condannare il Comune di ### in persona del ### pro tempore, a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della residua somma che, alla data del 09/06/21, ammonta ad € 318.684,91, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 ###, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Fermi gli importi già riconosciuti con la sentenza di I grado.”.  ### di ### appellato concludeva nel seguente modo “insiste nella sollevata eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello, atteso che l'impugnazione proposta da controparte non ha una ragionevole probabilità di essere accolta poiché si basa sui medesimi principi, motivazioni e produzione documentale già ampiamente analizzati ed esaminati dal giudice di prime cure. In ogni caso, si insiste per il rigetto dell'appello proposto dalla ### avverso la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di ### perché destituito di fondamento giuridico e fattuale come meglio specificato nei motivi di cui alla comparsa di costituzione dell'odierno appellato”.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### s.p.a. ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 75/2022 che ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal Comune di ### contro il decreto ingiuntivo n. 119/2018 del 2 marzo 2018, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di ### s.p.a., della somma di €. 421.115,64, oltre accessori e spese legali. 
Per quel che interessa, in relazione ai motivi di gravame, il Tribunale rilevava, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione dell'amministrazione nei casi di rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.  civ.), purché il contratto fonte dei crediti ceduti fosse in corso. Osservava quindi che “nel caso in esame, ricorrono tutti i requisiti per affermare l'inopponibilità al Comune di ### (debitore ceduto) della cessione dei crediti operata da ### s.r.l. (creditore cedente) in favore della ### (creditore cessionario). Trattasi infatti di crediti derivanti da contratto di durata (somministrazione di energia elettrica), ancora in esecuzione al momento della cessione (circostanza non contestata), senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta, la quale aveva anzi espresso il proprio dissenso alla cessione (cfr. nota prot. 21041 del Comune di ### del 16/11/2017, doc. 3 di parte opponente).” Quanto al credito ceduto dalla cooperativa ### azionato in sede monitoria dalla ### opposta, pari a euro 1.998,76, quale residuo da pagare della fattura n. 1479/2016, rilevava che il Comune aveva dimostrato di avere saldato la fattura direttamente a ### corrispondendo una somma pari alla differenza tra fattura e nota di credito emessa dalla cooperativa relativa ad un addebito non dovuto a titolo di ### Quindi in conclusione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accertava che non erano dovute la somma di euro 236.009,15 (pretesa ridotta in sede di comparsa di costituzione ad euro 135.577,21 dall'opposta), derivante dal credito ceduto da ### s.r.l., e la somma di euro 1.998,76, derivante dal credito ceduto dalla cooperativa ### nonché, per altre ragioni, l'ulteriore somma di euro 866,85. 
Quindi condannava il Comune di ### a pagare in favore di ### la somma di euro 182.240,88 oltre interessi con la decorrenza ed al saggio previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sino al saldo e, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, anche per la fase monitoria. 
Avverso la suddetta sentenza parte appellante muove due censure, sviluppate congiuntamente: l'efficacia della notifica della cessione del credito in conformità dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.  50/2016 e la mancata valutazione di prove documentali, nonché la violazione dell'art. 1248 Assume preliminarmente che il giudice a quo ha omesso di esaminare il documento prodotto dal quale risulta che il rapporto contrattuale stipulato dall'amministrazione con la cedente ### si è esaurito nel 2018. 
Illustra poi la disciplina di cui agli art. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923 in ordine ai requisiti formali richiesti per la cessione del credito al debitore ceduto che sia un soggetto pubblico concludendo che, al di fuori delle regole di forma previste per tale ipotesi, la cessione soggiace alle ordinarie regole previste dal codice civile. 
Deduce poi, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, allegato “E”, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'### rilevando che la giurisprudenza ha ritenuto che il regime derogatorio in esame trovi applicazione solo fino a quando il contratto pubblico è ancora in corso di esecuzione. 
Quindi richiama la disciplina dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e assume l'opponibilità della cessione del credito in quanto la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240/1923 non si applica ai ### trattandosi di norma speciale, ed anche perché il contratto non era più in corso al momento della cessione del credito stante l'efficacia della somministrazione fino al 2018.  ###, con riferimento alla violazione dell'art. 1248 c.c., assume poi che il Comune debitore non poteva opporre alla cessionaria l'eccezione di compensazione del credito asseritamente vantato in epoca successiva alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto e, richiamato ancora l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, deduce che il Comune non ha provato di aver comunicato al cedente e al cessionario il proprio rifiuto e conclude per l'applicazione dell'art. 1248, comma 1, cod. civ., secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, ove l'atto di cessione di credito sia stato accettato puramente e semplicemente dal debitore medesimo. 
Infine, con il terzo motivo, parte appellante si duole della compensazione delle spese di lite.  ****  ### è infondato.  ###. 70 del R.D. n. 2440/1923 stabilisce che le cessioni, oltre agli ulteriori negozi e atti indicati dall'art. 69, devono indicare il titolo e l'oggetto del credito, verso lo Stato, che si intende cedere e che con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse; stabilisce poi al 3° comma, «per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima». 
Il richiamato art. 9 allegato E della L. n. 2248/1865 stabilisce, a sua volta, che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata». 
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un'amministrazione richiede dunque la manifestazione espressa del consenso dell'amministrazione stessa, debitore ceduto, ai fini della sua cedibilità, se il contratto fonte dei crediti ceduti è costituito da somministrazione o appalto e se è ancora in corso. 
La ratio della disposizione è stata rinvenuta nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato alla prestazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. ex pluris ### civile , sez. VI , 15/09/2021 , n. 24758).   Erra parte appellante allorché ritiene che la suddetta disciplina sia applicabile solo alle amministrazioni statali e non agli enti locali. 
In proposito, anche di recente, la Corte di legittimità sul punto ha affermato che tale asserto è “una tesi in iure che non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale: cfr.  11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.” (ex ### civile ### III ordinanza n. ### del 23 dicembre 2024 che si è espressa in un caso uguale a quello in esame). 
Va poi detto che non è applicabile l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006 alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa, come pure sembrerebbe sostenere parte appellante. 
La suddetta norma, abrogata e riprodotta nella disposizione di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs.  50/2016 (cd. ###), disciplina la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici prescrivendo l'applicazione delle disposizioni di cui alla l.  52/1991, che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore, e sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 
Ma tale norma, l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006, si riferisce espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto e, inoltre, la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la PA prevista dall'art. 70 esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata con l'introduzione della l. 52/1991 (cfr. ### civile sez. III, 14/03/2024, n.6934: “La specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la Pa (articoli 69 e 70 regio decreto n. 2440 del 1923) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore; tale conclusione è confermata, del resto, dall'articolo 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52 del 1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici; da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52 del 1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura”.). 
Non ha errato dunque il Tribunale nell'applicare il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. nel caso di specie ove il debitore ceduto era il Comune. 
Infatti, come rettamente rilevato dal Tribunale, non sussiste l'adesione alla cessione del Comune di ### che, piuttosto, con la nota prot. 21041 del 16/11/2017 inviata, a mezzo pec, alla cedente ### e alla cessionaria ### comunicava il rifiuto alla cessione intercorsa tra le parti e notificata in data 5 ottobre 2017 (cfr. all. 3 all'atto di citazione di parte opponente). 
Peraltro, alla luce di tale ricostruzione in fatto, anche l'applicazione dell'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016, invocata con il gravame dall'appellante, avrebbe determinato l'inopponibilità e inefficacia della cessione atteso che l'amministrazione aveva notificato il rifiuto di essa nel termine prescritto: la censura avanzata rimane, dunque, anche priva di un concreto effetto nel caso di specie. 
V'è poi da dirsi che il contratto di fornitura tra ### e il Comune di ### fonte del credito ceduto, era ancora in esecuzione, allorché la cessione venne stipulata e notificata. 
Lo stesso appellante deduce infatti, che “la prestazione si è esaurita nel 2018” e si duole che il giudice a quo non abbia tenuto conto del documento volto a provare tale circostanza. 
Ma tale circostanza, in effetti corroborata sia dal suddetto documento (doc. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto) che da altro documento prodotto dal Comune in primo grado (ovvero l'attestazione del successivo fornitore, ### s.p.a., dal quale risulta che questa è subentrata nella fornitura di energia elettrica dal 1° agosto 2018, cfr. allegato alla memoria istruttoria depositata il 9 gennaio 2019), implica che nel 2017, quando il credito derivante dalla fornitura è stato ceduto, il contratto era ancora in essere, e permaneva l'esigenza dell'amministrazione di preservare il regolare svolgimento del contratto, assicurando al fornitore i mezzi finanziari per l'esecuzione della prestazione, ratio - come sopra visto - sottesa alla deroga della libera cedibilità dei crediti. 
Il che vale anche a spiegare come la configurazione della fornitura di energia come prestazione periodica con connotati di autonomia, in cui ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui l'energia viene consumata, pure dedotta da parte appellante con la comparsa conclusionale, non vale a escludere l'applicazione della regola che richiede la previa adesione dell'amministrazione alla cessione, atteso che essa vale a garantire l'esecuzione del contratto per la sua intera durata finché la fornitura non sia completamente eseguita. 
Occorre infatti ribadire che “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della p.a. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione; pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della p.a.” (cfr. ### civile sez. III, 06/02/2007, n.2541). 
Va quindi confermata la sentenza impugnata che, ravvisando nel caso di specie tutti i presupposti necessari per l'applicazione della regola della previa adesione dell'amministrazione alla cessione dei crediti, ai fini dell'opponibilità, ha concluso che la cessione intercorsa fra ### e l'appellante non poteva essere fatta valere nei confronti del Comune di ### che tale cessione ha espressamente rifiutato. 
Va poi recisamente esclusa la violazione dell'art. 1248 c.c. del quale non ricorrevano i presupposti applicativi. 
In base alla suddetta norma il debitore ceduto non può opporre in compensazione al cessionario il credito verso il cedente ove abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, indipendentemente dal momento in cui il credito è sorto. Qualora la cessione non sia stata accettata, solo ove si tratti di credito sorto successivamente alla notificazione o all'effettiva conoscenza della cessione, la compensazione non è opponibile al cessionario; invece il debitore ceduto potrà eccepire in compensazione il credito anteriore, rispetto al quale i requisiti di compensabilità si siano realizzati precedentemente alla notificazione della cessione. 
Il giudice a quo ha ritenuto, quanto al credito ceduto dalla ### alla ### che il Comune di ### aveva già provveduto al pagamento direttamente al cessionario corrispondendo la somma oggetto della fattura azionata decurtata dalle somme oggetto di nota di credito emessa dalla ### per l'Iva non dovuta. 
La compensazione, ai sensi dell'art. 1241 ss. c.c., postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non ricorre, perciò, allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e avere. 
Perciò, il richiamo dell'art. 1248 c.c. è del tutto erroneo nel caso di specie, in cui il giudice a quo si è limitato a rilevare che il corrispettivo dovuto dal Comune alla ### oggetto di cessione in favore di ### andava diminuito delle somme a titolo di Iva non dovute, con ciò valutando pretese traenti titolo dal medesimo rapporto sinallagmatico, non già da rapporti autonomi e distinti (cfr. ### civile sez. II, 19/02/2019, n.4825: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”). 
Anche con riferimento a tale censura il gravame è perciò infondato. 
Anche il terzo motivo di appello, con cui si deduce l'errata compensazione delle spese di lite, è infondato. 
Il precedente di legittimità richiamato (### civile , sez. III , 22/02/2016 , n. 3438), nella parte trascritta nell'atto di appello - che peraltro costituisce l'unico argomento dedotto a fondamento della riforma del capo sulle spese di lite - a bene vedere, illustra la possibilità di condannare la parte parzialmente vittoriosa al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto, in caso di notevolissimo scarto tra l'entità della domanda e quella del suo accoglimento allorché “sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale (e quindi non fondata sul mero esito formale della lite), il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l'attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate (o della sola parte fondata dell'unica domanda)” ### sviluppato dall'appellante, allora, depone per esiti contrari a quelli richiesti con l'appello, ovvero la condanna della controparte alle spese di lite. 
Va piuttosto rilevato, nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, che “### in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. 
Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (cfr. ### civile sez. un., 31/10/2022, n.###). 
La sentenza impugnata, che si è attenuta a tale principio di diritto, va pertanto confermato anche nel capo che dispone la compensazione delle spese di lite. 
Sulla scorta delle superiori motivazioni l'appello risulta, dunque, integralmente infondato. 
Al suo rigetto consegue la conferma integrale della sentenza impugnata e, dunque, le spese di lite del presente grado, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante; esse si liquidano secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore comprese tra € 260.000,00 ed €.  520.000,00, tenuto conto del valore concreto della domanda riproposta in appello (€. 318.684, 91 oltre interessi), per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria. 
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ####, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2022 R.G., conferma la sentenza del Tribunale di ### n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, appellata da ### s.p.a.; condanna ### s.p.a. al pagamento, in favore del Comune di ### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.120,00, di cui €. 2.195,00 per la fase studio, €. 1.276,00 per la fase introduttiva ed €. 3.649,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ### s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.   ###. est. ### 

causa n. 249/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Arcarese Claudio Giovanni, Rezzonico Roberto, Strazzanti Flavia

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 2053/2025 del 01-12-2025

... dipendente di una società che eseguiva lavori in appalto anche fuori dalla provincia di ### si assentava spesso da casa, talvolta per settimane intere e conseguentemente ogni onere di gestione, anche di organizzazione e mantenimento dei figli, era delegato alla moglie, casalinga, ivi compresa la gestione del denaro; la casa coniugale era di proprietà della ricorrente, nuda proprietaria anche di un altro immobile gravato dall'usufrutto in favore del genitore; la ricorrente era intestataria di una ### “### 2011” n. ### con scadenza il ### e con beneficiari, in caso di morte dell'assicurato, i figli ### e ### da quando il marito si era allontanato dirottando lo stipendio su un conto corrente diverso da quello cointestato tra i coniugi la ricorrente si era trovata in enorme difficoltà economica ed affrontava talune spese col contributo dei figli, con la stessa conviventi, e svolgendo lavori saltuari in nero; ### percepiva uno stipendio mensile di € 1.900,00 circa. Si costituiva in giudizio ### il quale, non si opponeva alla richiesta di separazione personale dei coniugi, ma ne chiedeva l'addebito alla moglie. Chiedeva, inoltre, di assegnare la ex casa coniugale alla ### di rigettare (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA Prima Sezione Civile - ### speciale ### in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott. ### relatore dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1135 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”; TRA ### (c.f. ###), rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dagli Avv.ti ### e ### E ### (c.f. ###), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. ### con l'intervento ex lege del ###: ### in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. 
Con ricorso depositato in data #### - premesso di aver contratto matrimonio con ### in ####, in data ### e che nel corso del matrimonio erano nati due figli, ### di anni 30 e ### di anni 27, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti; di assegnare alla ricorrente la casa coniugale; di porre a carico del marito un assegno di mantenimento della moglie di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione ### A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che: il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento del marito, il quale nel mese di Febbraio 2023, aveva deciso di non far più rientro a casa, lasciando il tetto coniugale, la moglie ed i figli, senza dare più notizie di sé, senza fornire alcun contributo alla famiglia ma soprattutto alla moglie, da sempre casalinga e senza un lavoro; le parti, sin dai primi anni di matrimonio, avevano deciso che la moglie si dedicasse alla famiglia ed alla crescita dei figli mentre il marito al lavoro; il ### era un metalmeccanico, dipendente di una società che eseguiva lavori in appalto anche fuori dalla provincia di ### si assentava spesso da casa, talvolta per settimane intere e conseguentemente ogni onere di gestione, anche di organizzazione e mantenimento dei figli, era delegato alla moglie, casalinga, ivi compresa la gestione del denaro; la casa coniugale era di proprietà della ricorrente, nuda proprietaria anche di un altro immobile gravato dall'usufrutto in favore del genitore; la ricorrente era intestataria di una ### “### 2011” n. ### con scadenza il ### e con beneficiari, in caso di morte dell'assicurato, i figli ### e ### da quando il marito si era allontanato dirottando lo stipendio su un conto corrente diverso da quello cointestato tra i coniugi la ricorrente si era trovata in enorme difficoltà economica ed affrontava talune spese col contributo dei figli, con la stessa conviventi, e svolgendo lavori saltuari in nero; ### percepiva uno stipendio mensile di € 1.900,00 circa. 
Si costituiva in giudizio ### il quale, non si opponeva alla richiesta di separazione personale dei coniugi, ma ne chiedeva l'addebito alla moglie. Chiedeva, inoltre, di assegnare la ex casa coniugale alla ### di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente; di condannare la ### al risarcimento del danno per violazione del dovere coniugale, valutato secondo equità dal Tribunale di ###
A sostegno delle proprie domande parte resistente assumeva che: la crisi del matrimonio era stata causata dal comportamento della moglie, resasi responsabile di infedeltà finanziaria; il resistente, invero, aveva sempre lavorato fuori ### e non era in possesso di carta di credito o bancomat per poter effettuare i prelievi, ma aveva scoperto, sul conto corrente cointestato, prelievi per circa 60.000,00 euro da parte della moglie che non aveva né condiviso né autorizzato; il resistente era gravato dal canone di locazione, “aveva dovuto contrarre un finanziamento per sopperire alle immediate esigenze di vita avendo lasciato la casa coniugale” ed era del tutto privo di risparmi; la moglie era dotata di capacità lavorativa, svolgendo saltuari lavori in nero, ed aveva la disponibilità della casa familiare, pertanto non doveva prevedersi in suo favore un assegno di mantenimento. 
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024, il ### istruttore, ex art. 473 bis.22 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, poneva a carico del resistente il versamento della somma mensile di euro 150,00, oltre adeguamento ### indice F.O.I., da corrispondere alla ricorrente entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla domanda e rinviava per la decisione all'udienza del 5.11.2025.  ### istruttore, inoltre, con successivo provvedimento del 27.03.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 11.11.2025, per la discussione orale, previa precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 11.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data ###) - sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.  ***** 
Preliminarmente, deve rilevarsi che la causa risulta matura per la decisione, come rilevato dal ### istruttore con provvedimento del 27.03.2025 (rigettando implicitamente le richieste istruttorie delle parti), non potendosi ammettere le prove orali richieste dalle parti, in quanto afferenti a circostanze documentali e/o incontestate e/o generiche; inoltre, le richieste ex art.  210 c.p.c. e di indagini della ### appaiono esplorative. 
Sulla domanda di separazione La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.  ### 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. 
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole. 
In particolare, le allegazioni delle parti, la domanda di addebito di pare resistente, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Si evince, quindi, che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al ### ed all'### dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
Sulla domanda di addebito. 
Parte resistente ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie per infedeltà finanziariapatrimoniale. 
Premesso che, come noto, grava in capo al richiedente l'addebito sia la prova della violazione del dovere coniugale da parte dell'altro coniuge, sia la prova del nesso di causalità tra la predetta violazione e l'intollerabilità della convivenza (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, 14840), questo Tribunale ritiene che la domanda di addebito formulata dal resistente debba essere rigettata, non essendo emersa in corso di causa né la violazione da parte della ### dei doveri coniugali né la riconducibilità causale del fallimento del matrimonio, se non in via esclusiva quantomeno prevalente, ad asseriti comportamenti della moglie, secondo le prospettazioni del ### violativi dei doveri nascenti dal matrimonio. 
Nel caso di specie, difatti, parte resistente, da un lato, ha dedotto che il rapporto matrimoniale e la relativa convivenza sarebbero divenuti insostenibili a causa di un naturale esaurimento dell'affectio coniugalis (v. comparsa di costituzione ove sub. pag. 3 è dato leggersi: “il rapporto tra le parti si è esaurito naturalmente, alimentato anche dalla mancata quotidianità della vita familiare che ha alterato sistematicamente l'equilibrio necessario per mantenere in vita il matrimonio. La mancanza di comunicazione tra i coniugi, una volta cresciuti i figli e resi indipendenti, ha determinato una crisi irreversibile generando inevitabili liti e discussioni continue”), dall'altro, ha genericamente ricondotto l'insorgere della crisi coniugale all'improvvisa scoperta di reiterati e frequenti prelievi sul conto corrente cointestato, asseritamente posti in essere dalla moglie senza concertazione alcuna con il marito (v. verbale udienza 5.11.2024, dichiarazioni ### “mia moglie ha sempre gestito il mio conto e mi sono ritrovato senza soldi, pur lavorando solo io”). 
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste allo stato di mera allegazione e sfornite di apprezzabile supporto probatorio. Le richieste istruttorie articolate dal resistente, peraltro, risultano inammissibili (perché in parte generiche o in parte afferenti a fatti incontestati o da provarsi in via documentale) e, pertanto, inidonee a suffragare la domanda di addebito. In altri termini, l'istruttoria richiesta dal resistente non avrebbe potuto condurre alla prova dell'esclusiva, o quantomeno prevalente, riferibilità del fallimento del matrimonio alle condotte asseritamente tenute dalla moglie. 
La domanda di addebito formulata dal resistente deve, pertanto, essere rigettata, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria, in quanto connessa alla prova della violazione dei doveri coniugali. 
Sull'assegnazione della casa coniugale. 
In ordine alla richiesta di assegnazione alla moglie della casa coniugale, avanzata da ambedue le parti, la stessa deve essere rigettata, attesa l'assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente convivente. 
Infatti, come noto, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (v. S.U. 2002 n. 11096, in motiv.; n. 11696 del 2011; n. 11630 del 2001;n. 6706 del 2000). 
Tale ratio protettiva, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione ( Civ. n. 3015 del 7.2.2018).
Attesa l'autosufficienza economica dei figli ### e ### conviventi con la madre, la domanda di assegnazione della casa coniugale non può che essere rigettata. 
Di conseguenza, il regime di godimento della casa familiare sarà regolato dalle ordinarie regole del diritto privato.   Sulle statuizioni economiche Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). 
Al riguardo, occorre precisare che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi tra le altre Cass. civ. 25618/2007, 14081/2009). 
Ebbene, con riferimento alle situazioni reddituali ed economiche delle parti, nel corso del giudizio è emerso quanto segue.  ### ha dedotto di svolgere lavori saltuari e di far fronte alle necessità quotidiane con il sostegno economico dei figli - con la stessa conviventi - e del proprio padre.
La ricorrente, nonostante l'età (57 anni), ha dato prova di essersi attivata nella ricerca di un impiego (v. iscrizione al centro per l'impiego, in atti) e non risulta gravata da costi abitativi, quali mutuo o affitto, essendo rimasta nella disponibilità della ex casa coniugale di sua proprietà. 
Inoltre, come già rilevato dal ### istruttore nell'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c. è incontestato che nel corso della vita matrimoniale la moglie, su accordo delle parti, si sia occupata in via esclusiva della cura della casa e dei figli (cfr. “è pacifico tra le parti che alla ### spettava la gestione familiare compresa quella economica dal momento che il ### sin dal primo anno di matrimonio ha lavorato fuori sede, costretto a delegare la moglie per la organizzazione e mantenimento dei figli (v. pag. 3 della comparsa di costituzione)”. 
Con riguardo a parte resistente, dalle dichiarazioni dei redditi 2024 (c.u. 2024, relativa ai redditi 2023) del ### risulta la percezione da parte dello stesso di un reddito da lavoro lordo annuo pari a 32.873,92 euro. Con dichiarazione sostituiva del 4.10.2024, il resistente ha affermato di avere in corso un finanziamento con rateo mensile pari ad euro 199,00.Tale circostanza è stata altresì dedotta dalla difesa di parte resistente nel corso dell'udienza del 5.11.2024 (v. verbale udienza del 5.11.2024, ove è dato leggersi: “per parte resistente l'#### la quale si riporta alla comparsa di costituzione e fa presente che il proprio assistito ha una busta di euro 1.800 circa e paga un canone di locazione di euro 122 più le utenze. Ha un finanziamento per il pagamento del furgone, con rata mensile di euro 200.00”). 
Tenuto conto di quanto emerso, deve ritenersi che sussista un divario reddituale ed economico tra le parti e che la ### non abbia redditi propri adeguati a consentirle di mantenere il tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. 
Pertanto, valutate le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento, da porre a carico del ### in favore della ### da corrispondere, entro il 5 di ogni mese, nella somma pari a € 150,00, oltre rivalutazione annuale come per legge, come già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti. 
Sulle spese di lite ### conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono porsi a carico del resistente in forza del principio di soccombenza; le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta. P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi ### e ### in atti meglio generalizzati, sposatisi in #### in data ### (atto n. 65, parte II, ### A, anno 1993); - rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie spiegata da ### - rigetta la dimanda di assegnazione della casa coniugale a ### spiegata da ambedue le parti; - pone in capo a ### l'obbligo di contribuire al mantenimento di ### versando alla stessa, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente come per legge; - rigetta la domanda risarcitoria formulata dal resistente; - condanna ### alla refusione delle spese di lite in favore di ### nell'ammontare di € 3.809,00 per compensi professionali ed € 98,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge; - manda al ### ed all'### dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.  ### 01.12.2025 ### dott. ### dott.ssa

causa n. 1135/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Serino, Bianco Roberto

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 584/2025 del 30-10-2025

... c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta. -4.2) Mette conto poi, e soprattutto, rilevare, richiamando la giurisprudenza di merito, vd. TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile sent. 28 febbraio 2016, che l'abusività delle opere comporta la nullità del relativo contratto di appalto, destinato alla loro esecuzione, avente oggetto illecito. A riguardo può essere pacificamente richiamata la cospicua giurisprudenza formatasi in materia di contratto di appalto privato per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia che, come detto, è illecito perché contrario a norme imperative dettate in tema di urbanistica e la nullità che ne deriva, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., oltre ad impedire al contratto di produrre sin dall'origine gli effetti suoi propri, non è suscettibile di convalida, ostandovi il disposto dell'art. 1423 c.c.. Inoltre, l'appaltatore non può conseguentemente pretendere, in forza di detto contratto, il corrispettivo pattuito ed è privo di rilievo la sua eventuale ignoranza dell'assenza della concessione edilizia, giacché, da un lato, con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accertare la (leggi tutto)...

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n. 186/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 186/2022 R.G.  promossa da: ### nata a ### il ### (c.f. ###), residente ###via ### n. 85 elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta, difende ed assiste, #### - attrice opponente - contro ### (cod. fisc. ###), nato l'01.03.1958 in Pantelleria ###, ivi residente ###, con domicilio eletto in #### n.91, presso e nello studio dell'Avv. ### R. #### dalla quale è rappresentato e difeso - convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/contratto di appalto_ Conclusioni delle parti: attrice: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; -accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il signor ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal signor ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2475,00 o a quella esito della presente causa; - In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima in € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig.  ### a corrispondere alla signora ### la somma di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante, anche per le eventuali spese di demolizione e riduzione in pristino, laddove non sia possibile la sanatoria; -Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il signor ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa.  -Condannare parte opposta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 c.p.c. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. 
Convenuto: in memoria difensiva e di costituzione […] contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n.717/2021 D.I., reso dal dall'intestato Tribunale, pubblicata in data ### e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'ammontare, pro quota, non contestato; vinti spese e competenze del presente giudizio. RAGIONI in ### e in ### della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) 1) ### giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2021 D.I. reso nel proc.  n. 2131/2021, con cui era stato ingiunto alla odierna attrice ### il pagamento della complessiva somma di € 41.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese legali (liquidate in € 1.266,00 di cui € 286,00 per esborsi, € 980,00 per compensi oltre IVA e CAP come per legge) in favore di ### in forza della scrittura privata, registrata, depositata in atti del giudizio monitorio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2702 Cod. Civ. e 634, co.1, c.p.c. ed ossia una “Dichiarazione” di riconoscimento del debito da parte di ### Il decreto ingiuntivo n. 717/2021, veniva notificato a mezzo di servizio ### presso il Tribunale di ### e ricevuto il ###.  ### esponeva, a fondamento della spiegata opposizione, che la pretesa creditoria è infondata e che la stessa, avanzata sul presupposto che il debito non pagato dal sig. ### (dante causa dell'opponente) sarebbe pari ad € 83.000,00 e per cui era stato chiesti il pagamento pro quota all'odierna attrice, trattandosi di debito ereditario ai sensi dell'articolo 752 c.c., in misura di € 41.500,00. 
Eccependo, in primo luogo, che in data ### il signor ### aveva pagato ulteriori € 5.750,00 e dunque, che il debito residuo ove dovuto sarebbe al più pari ad 77.250,00 (ossia 38.625,00 € pro quota) e non quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto. 
Deduceva, soprattutto, che il ### nei mesi successivi al pagamento del Maggio 2012, non aveva effettuato ulteriori pagamenti, in quanto i lavori edili oggetto del riconoscimento di debito erano oggetto di formali accertamenti da parte della pubblica amministrazione dai quali emergeva la loro difformità alle norme urbanistiche ed edilizie. 
In tal senso, esplicitava la sussistenza di nullità contratto di appalto stipulato dal ### ed il de cuius ### per illiceità dell'oggetto causata da opere edili abusivamente realizzate con conseguente infondatezza della pretesa creditoria. 
Così, che la somma residua indicata nella scrittura privata datata 31.03.2012 ma registrata nel 2016, aveva ad oggetto un riconoscimento di debito a firma del de cuius ### in favore del ricorrente ### per complessivi € 88.000,00, ed in relazione a lavori edili effettuati con concessione edilizia n. 30/2011, dal sig. ### quale titolare di omonima impresa individuale edile a ### nella contrada ### fm n. 68 particelle 121-122-125-126 (oggi soppressa, la cui soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili fm68, part. 883 e part.834) e 202. 
Esponendo, pertanto, che il ### padre defunto dell'odierna attrice aveva assunto erroneamente di essere debitore della somma di cui alla scrittura privata in atti in quanto, in assoluta buona fede, riteneva che le opere edili eseguite dal sig. ### sul bene immobile di sua proprietà e rimaste da pagare fossero lecite, in quanto oggetto della richiamata concessione edilizia n. 30/2011, mentre, successivamente all'ultimazione delle opere, nel Luglio 2012, emergeva che nella proprietà sopra identificata era stati realizzati numerosi e gravi abusi edilizi quali: 1) Vano cucina seminterrato di dimensioni mt 2,95x2,95 con superficie di mq 8,70 circa con un'altezza di mt 2,60; 2) ### seminterrato di dimensioni di mt 2,95x mt 1,88 con una superficie lorda di mq 5,55 circa e con un'altezza di mt 2,60; 3) ### camera seminterrato di dimensioni mt 2,95x mt 3,45 con una superficie lorda di mq 10,15 circa e con un'altezza di mt 2,60; 4) ### seminterrato di dimensioni mt 2,45x mt 0,93 con una superficie di mq 2,25 circa e con un'altezza di mt 2,60; 5) Cannizzo seminterrato di dimensioni di circa di mt 3,00x mt 3,70 con una superficie lorda di mq 11,10 circa e con un'altezza di mt 2,5; 6) ### per posto auto di dimensioni di circa di mt 5,00 x mt 5,00 con una superficie lorda di mq 25,00 circa e con un'altezza di mt 2,50; 7) ### prefabbricata di dimensioni di circa di mt 2,60x mt 5,60 e profonda mt 1,10 circa. 
E che, in data ### i funzionari del distaccamento ### di ### dipendenti dell'### del Comune medesimo effettuavano verifiche in località ### negli immobili distinti al catasto al f.m. 68 part. 833-834 - 125-121-122-202 nella proprietà di ### e quindi: All'esito di suddette verifiche venivano accertati i sopra elencati abusi ed atteso che per l'esecuzione delle suddette opere doveva essere chiesto il nulla osta degli ### di ### considerato che le opere erano prive di provvedimento concessorio, veniva ingiunto al signor ### con provvedimento del 27.09.2012 ( …) di demolire le opere abusivamente realizzate e procedere al ripristino dello stato dei luoghi. 
Suddetto ordine di demolizione (mai revocato e pertanto vigente anche oggi), veniva trasmesso altresì alla ### della Repubblica di ### che, a sua volta, apriva un procedimento penale a carico del de cuius, iscritto al numero di ### 3138/2012 con riferimento ai reati di cui agli artt 44, 95 dpr 380/2001; 181 c. 1 bis d.lgs n. 542/2004 e di cui all'articolo 734 c.p ( …).  ### di conclusione indagini ex articolo 415 bis c.p.p. veniva notificato presso il difensore di ufficio in data ###, ossia successivamente alla morte del sig. ### e pertanto il procedimento penale si estingueva per morte dell'imputato.
Gli abusi edilizi di cui risulta accertata l'esistenza mediante prova scritta allegata al presente atto, costituiscono oggetto illecito del rapporto contrattuale di appalto, con conseguente nullità del medesimo ed improduttività degli effetti da esso derivanti. 
Per quanto detto, esponeva che: il contratto d'appalto avente ad oggetto una costruzione abusiva - cioè non assentita da concessione edilizia o da altro provvedimento della P.A.- è nullo perché è illecito l'oggetto in quanto contrario alle norme urbanistico edilizie da cui è vietato, potendo altresì costituire illecito penale. Ciò impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti che gli sono propri, con la rilevante conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza di siffatto contratto nullo, il corrispettivo pattuito o dovuto ovvero l'indennizzo ex articolo 1671 E nulla valendo il riconoscimento di debito del sig. ### trattandosi di eventuale prova di una pattuizione comunque affetta da nullità.  ### affidava le proprie argomentazioni anche ad una consulenza tecnica di parte volta a quantificare i costi di costruzione delle opere abusive nonché una valutazione anche di quelli che avrebbero dovuto sostenere per l'eventuale, laddove possibile, sanatoria degli abusi medesimi, e valutare modalità e costi da sopportare per sanare l'immobile e dunque renderlo conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al fine poterlo mettere in vendita; costi di costruzione indicati in complessivi € 72.300,00. E dunque, che sulla base dei suddetti conteggi, il debito residuo alla data del 25.05.2012, pari ad € 77250,00 andrebbe decurtato dei costi di costruzione delle opere abusive non dovuti, per le ragioni sopra descritte, pari ad € 72.300. 
E così il debito sarebbe, al più, pari ad € 4.950,00 che, pro quota, vista la parziarietà dell'obbligazione riferibile all'odierna attrice, sarebbe pari, al più, ad € 2.475,00. 
Inoltre, che la piscina prefabbricata e i cannizzi potrebbero essere sanati con apposito procedimento amministrativo per il quale sono stati stimati costi pari ad € 6.000,00. Somma questa che l'attrice intendere richiedere in via riconvenzionale il risarcimento pro quota, pari ad € 3.000;00. 
Concludeva quindi chiedendo di: [...] accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il sig. ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal sig. ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2.475,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa; In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima nella misura di complessivi € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa, quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig. ### a corrispondere alla signora ### l'importo di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante; Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il sig. ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.  2) Costituendosi con comparsa responsiva l'opposto ingiungente/convenuto ### obiettava e contestava le difese di parte attrice precisava che, i due distinti bonifici operati da ### in data ###, sono sostanzialmente riconducibili alla somma di €.5.000,00 indicata nella scrittura registrata, giusta fatture emesse, precedentemente all'effettivo pagamento e precisamente, la ### n.02/2012, emessa in data ### per l'importo di €.2.500,00, oltre €.525,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 3.025,00, peraltro come indicato nella causale del versamento e, la ### n. 04/2012, emessa il ###, per l'importo di €.2.500,00, oltre €.250,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 2.750,00. Pertanto, l'importo complessivo, detratte le imposte I.V.A. (pari ad €.775,00), corrisponde esattamente ed integralmente alla somma di ### cinquemila/00, indicata nella scrittura registrata, ragione per la quale, l'ammontare dovuto per le prestazioni rese dall'### di ### del #### corrisponde a complessivi ### 83.000,00, così come intimato nel ### Ed ancora, di essersi limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate dal #### in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva ### rilasciata nel 2011, dalla competente ### per la “sistemazione esterna e cannizzati”, precisando, altresì, che la fine dei lavori e delle opere commissionate al ### presso i fondi in proprietà di ### è stata sancita dal deposito, nel Gennaio del 2012, presso il Comune di ### della comunicazione di “fine lavori”, sottoscritta sia dal ### dei ### nominato dal committente che, personalmente da quest'ultimo, sig. ### Dunque, di essere creditore nei confronti del defunto sig. ### dell'ammontare dovuto, in via residuale ed a titolo di “saldo”, in adempimento all'esecuzione dei lavori di edilizia e di edificazione di immobili abitativi, commissionati all'impresa edile artigiana di ### ed eseguiti da quest'ultimo, sui fondi in proprietà ### siti in ### località ### f.m.68, partt.126,125,121,122 e 202, giusta le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di ### rispettivamente, col n.8/08 del 31.01.2008 e n.30/2011 del 17.05.2011. 
E che il debito “ereditato” ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del de cuius, che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio, pur nel rispetto della disciplina codicistica, espressamente prevista dall'art.752 Cod. Contestava poi il diritto ad ottenere il risarcimento per presunti danni cagionati da parte di ### atteso che, costui, ha sempre provveduto ad informare il sig. ### circa lo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle opere edilizie eseguite in pedissequa conformità alle concessioni rilasciate dalle competenti ### con diligenza, correttezza, buona fede e lealtà, proprie di ogni obbligazione negoziale, che si rispetti e produca validi effetti giuridici. 
E insisteva invece nella provvisoria esecuzione, contestando i rilievi di parte attrice opponente. 
Concludeva come innanzi riportato.  3) All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di ### n.717/2021 D.I. del 18/10/2021 reso nel proc. n. 2131/2021, e disposto l'avvio della procedura di mediazione poi conclusasi con esito negativo. 
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c. la causa veniva istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza d'ufficio.
All'esito, ritenuto che gli accertamenti compiuti dal ctu apparivano esaustivi, e superflui gli ulteriori mezzi istruttori, venivano sollecitate le parti a considerare e a valutare i vantaggi di una definizione transattiva della controversia, indicando una specifica e succinta proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all'esame della controparte. 
La causa veniva infine avviata alla fase decisoria e così assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.  (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  4) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili. 
Quanto sopra precisato, la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto è fondata e merita di essere accolta nei termini e per i motivi che si vengono ad esporre e con tutte le consequenziali considerazioni. Ed invero, e delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, occorre a tal fine esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio per opportuno inquadramento di esse.  4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenzadei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). 
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). 
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.  ### della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di op-posizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv.  480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).  -È rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, già allegata in sede monitoria: orbene, nel presente giudizio, la società convenuta/opposta-ingiungente, in ossequio all'onere probatorio che le incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della sua pretesa creditoria la documentazione completa e già prodotta nel procedimento monitorio tra cui: la scrittura privata per ricognizione di debito emessa a favore del ricorrente creditore, a firma del debitore ### per €.88.000,00, copia della ### edilizia rilasciata dal Comune di ### il ###.2011, copia della ### edilizia n.8/2008, rilasciata dal Comune di ### e volturata a nome di ### il ###, la fattura n.2 del 2012 e la fattura n.4 del 2012. 
Ma in ogni caso, qualsiasi censura in argomento quanto alla prova del credito e alla documentazione prodotta e certificazione allegata ai fini dell'emissione del D.I., è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ.  22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). 
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.  -4.2) Mette conto poi, e soprattutto, rilevare, richiamando la giurisprudenza di merito, vd. 
TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile sent. 28 febbraio 2016, che l'abusività delle opere comporta la nullità del relativo contratto di appalto, destinato alla loro esecuzione, avente oggetto illecito. 
A riguardo può essere pacificamente richiamata la cospicua giurisprudenza formatasi in materia di contratto di appalto privato per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia che, come detto, è illecito perché contrario a norme imperative dettate in tema di urbanistica e la nullità che ne deriva, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., oltre ad impedire al contratto di produrre sin dall'origine gli effetti suoi propri, non è suscettibile di convalida, ostandovi il disposto dell'art. 1423 c.c.. 
Inoltre, l'appaltatore non può conseguentemente pretendere, in forza di detto contratto, il corrispettivo pattuito ed è privo di rilievo la sua eventuale ignoranza dell'assenza della concessione edilizia, giacché, da un lato, con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accertare la reale situazione e, dall'altro, incombe anche sul costruttore, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6 (vedi ora il D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, art. 71), l'obbligo del rispetto della normativa sulle concessioni (cfr. Cass. 21 febbraio 2007, 4015; Cass, 27 giugno 2006 n. 14807). 
E dunque, la pretesa creditoria azionata in via monitoria avente ad oggetto il pagamento del prezzo residuo non può essere accolta e deve essere rigettata. 
In senso conforme, altra giurisprudenza, vd. Tribunale di Ivrea, 16.11.2022, richiama un condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui: "il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015 del 2007; cfr. anche Cass. n. 21475 del 2013; Cass. n. 21398 del 2013; Cass. n. 20301 del 2012). Tale nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata: se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche rispetto a quello assentito), l'opera difforme è equiparata a quella priva di concessione. Questa Corte ritiene che, in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L. n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto ( n. 2187 del 2011). 
Invero, la Corte d'appello si è limitata all'errata affermazione secondo la quale dall'indagine tecnica sarebbe emerso che le difformità (non meglio identificate per gravità) potessero essere sanate, senza verificare se le stesse rendessero la costruzione del tutto difforme rispetto al progetto approvato." (Cassazione civile, sez. II, 27/11/2018, n. ###). 
La sentenza menzionata chiarisce che ciò che rileva ai fini dell'accertamento della validità del contratto di appalto è la conformità o meno dell'opera eseguita al progetto approvato, risultando irrilevante l'eventuale successiva sanatoria.  5) Vanno poi riportate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio dott.  geom. ### e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti. E ritiene sul punto il giudice di dover espressamente richiamare le chiare conclusioni espresse dal ctu tenuto conto dei quesiti posti.  -Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento; è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.  -Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).  -Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il ### al fine di risolvere le problematiche ulteriormente dedotte in questo giudizio. 
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti, e avuto riguardo superfluità dell'esame degli ulteriori fatti e argomenti di cui alle divergenti prospettazioni delle parti in considerazione dell'oggetto delle domande principali sviluppate e della natura di esse. 
Al consulente d'ufficio sono stati demandati i seguenti quesiti: 1) esperita ogni necessaria indagine anche in riferimento alla individuazione delle imprese responsabili della progettazione edile ed impiantistica, del nominativo del direttore lavori, della impresa affidataria e per quanto concerne l'appalto oggetto di causa, nonché di tutte le imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, e previa individuazione della dimensione degli immobili oggetto di causa, 1.1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto di causa, e in igni caso lo stato dei luoghi, 2) quantifichi e descriva l'opera svolta da parte convenuta opposta, distinguendo i lavori contrattuali ed eventualmente quelli extra-contrattuali, 2.1) descriva la situazione urbanistica dell'immobile per cui è causa ripercorrendo la relativa vicenda storica; verifichi se per l'immobile per cui è causa sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, certificato di abitabilità e agibilità, ovvero pendano i relativi procedimenti; 3) precisi se l'immobile per cui è causa sia stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso (e se la domanda relativa alle suddette concessioni/autorizzazioni ricomprendeva l'immobile e/o le opere per cui è causa); 3.1) stabilisca il ctu l'epoca di costruzione dell'immobile oltreché gli interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006 (data del preliminare di vendita), e la eventuale presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto tra le parti e comunque nei termini indicati da parte attrice; 4) precisi in ogni caso se l'immobile sia sanabile; indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, 4.1) descriva la tipologia degli abusi riscontrati, 4.2) dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ed indichi il presumibile costo della sanatoria; 5) dica quali opere risultano essere esistenti alla data del conferimento dell'incarico sulla scorta dei documenti rinvenibili in atti, e comunque con riferimento al contenuto degli accertamenti peritali, della documentazione e delle tavole grafiche in atti e se, in ogni caso, l'immobile abbia subìto o meno interventi edilizi rilevanti, per i quali sarebbe stata necessaria ### edilizia e/o titoli edilizi equipollenti ed autorizzazioni del ###, e descriva compiutamente il ctu detti abusi edilizi; 6) individui comunque il ctu il periodo di costruzione dell'immobile per cui è causa nonché i periodi in cui sarebbero stati effettuati gli interventi sullo stesso, determinandone altresì tipologia e natura nonché se tali interventi costituiscano opere non autorizzabili o non sanabili; 7) accerti se il convenuto ### si sia limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate, in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva variante per “sistemazione esterna e cannizzati”, giusta ### 5361 del 15 Luglio 2011 e protocollata al Comune di ### in data 28 luglio 2011 con ### n. 15773; 7.1) accerti inoltre il ctu se le opere edilizie oggetto della relazione tecnica di parte attrice, redatta geom. ### siano state realizzate fra il mese di aprile e luglio 2012, ovvero, in epoca successiva alla chiusura dei lavori eseguiti dall'opposto ### 7.2) ed accerti poi se il convenuto ### risulti estraneo alla realizzazione della “piscina”, avvenuta in epoca successiva alla “chiusura del cantiere” ed alla comunicazione di “fine lavori”, verificando se l'area nella quale sarebbe stato successivamente realizzata, abusivamente, la piscina, sia stata piantumata dal convenuto ### con alberi da frutto, al fine di creare la “zona verde” sottostante al fabbricato; 8) accerti in ogni caso, come indicato da parte attrice, se sussista contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà attualmente intestata a ### e ### già di ### posta in ### identificata Catastalmente al foglio di mappa di quel comune particelle 121,122,125,126 (oggi identificata al n. 833, 834) e 202, così come descritte in atti alle norme urbanistiche ed edilizie e, conseguentemente, i costi di relativa costruzione, indicando se esse siano o meno sanabili in base alla normativa vigente, i costi del procedimento di sanatoria e/o demolizione e qualora dette opere non fossero sanabili fossero sanabili ma non si potessero comunque demolire senza evitare problemi strutturali all'edificio esistente e costruito in base alla concessione edilizia n. 30-2011 del Comune di ### verificando se il corpo di fabbrica abusivo sia seminterrato, 8.1) determini il ctu le opere ed i costi necessari per l'eliminazione del volume; 9) acquisisca tutti gli elementi utili per la decisione della controversia avuto riguardo alle posizioni delle parti, e ritenuto che le cognizioni tecniche che il consulente mette a disposizione del giudice possono essere necessarie non solo alla mera comprensione di fatti ed elementi che già emergano per altre vie nel processo, ma anche per conoscere e percepire i fatti che altrimenti non potrebbero essere conosciuti se non con una specifica preparazione tecnica e che, dunque, “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d.  consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (Cass. civ., 12.02.2015, n. 2761).” -5.1) Ha dunque accertato il ctu: che dal raffronto tra la posizione progettuale nel lotto di terreno dei corpi di fabbrica "###", "###" e la "piscina" così come prevista graficamente nel progetto facente parte integrante della ### n. 30/2011 rilasciata a ### e quella reale rinvenuta sui luoghi di causa, ictu oculi, emergevano delle criticità in quanto rispetto alle posizioni planimetriche indicate in progetto, la costruzione del corpo di fabbrica "###" risulta ruotata e traslata di diversi metri (lo stesso dicasi anche per la piscina nonostante la sua realizzazione sia stata espressamente vietata dagli ### preposti), mentre la costruzione del corpo "###" risulta traslata.
E testualmente, che a verifica della sussistenza di tali evidenti difformità e al fine di rilevarne le esatte misurazioni, di avere eseguito un rilievo topografico sia della posizione dei corpi di fabbrica oggetto di causa e sia del ciglio della strada comunale esistente il quale, secondo il progetto approvato, doveva risultare per legge distante non meno di 20 metri dai corpi di fabbrica di progetto, nonché di avere proceduto attraverso la sovrapposizione della grafica del rilievo topografico dello stato dei luoghi e risultando che la costruzione del corpo di fabbrica denominato "###" è totalmente difforme al progetto in quanto è stato realizzato alla distanza di 17,19 metri dal ciglio della strada comunale anziché di quella di 20 metri che era stata prevista in progetto in osservanza del ### della strada. 
Mentre, il fabbricato denominato "###" risulta posto alla distanza di 19,46 sempre dal ciglio della strada. 
Ed ancora, di avere avuto in data ### un colloquio col Dirigente dell'### del Comune di ### si precisa che, per quanto riguarda il predetto fabbricato "###" esso dovrà essere demolito in quanto urbanisticamente non potrà essere sanato, mentre il fabbricato "###" potrà essere oggetto di un permesso di costruzione in sanatoria ai sensi dell'art. 14 L.R. 14/2016 per variazione di ubicazione ed inoltre relativamente alla mancanza di rispetto della sua distanza rispetto al dal ciglio stradale (19,46 metri), tenuto conto che essa potrà essere risolta attraverso l'asportazione di una parte del rivestimento esterno in pietra sulla facciata esterna del fabbricato, fino ad avere 20 metri dal ciglio stradale, sicché, sarà sufficiente effettuare una smussatura dello spigolo del fabbricato per portarlo alla predetta distanza regolamentare. 
Ha dunque offerto elaborati grafici, aggiungendo che: Inoltre, dall'esame della "### 1 Corpo ### in costruzione e ### in costruzione" e della "### 7 Incannucciato corpo ### e analogo ###", entrambe allegate alla memoria 183 n.3 versata in atti dall'avv. ### per il convenuto ### si rilevano alcuni segni particolari, dovuti alla posa in opera, con la c.d. ripresa di getto, di conglomerato cementizio durante l'esecuzione delle opere, di cui, durante il corso delle operazioni peritali, è stato possibile accertare che esistono ancora sui luoghi di causa; ergo, dimostra che se quel conglomerato cementizio (immortalato nella foto cit. in atti) è tutt'ora esistente, allora, oltre ogni ragionevole dubbio, si può affermare che poiché esso costituisce la copertura con "volte" dell'involucro edilizio del corpo abusivo oggetto di causa denominato "###" seminterrato rispetto alla terrazza del #### (in progetto corpo "###"), allora si deduce che al momento in cui sono state scattate le foto (1 e 7) il piano seminterrato era stato realizzato contestualmente alla realizzazione del corpo "###" dalla stessa impresa ### e quindi non in epoca successiva al fine lavori.
Ha riferito che: oltre ogni ragionevole dubbio, l'involucro edilizio del piano seminterrato abusivo oggetto di causa è stato realizzato in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 30 lasciata a ### E dunque, rispondendo ai quesiti, che sono state rinvenute le opere abusive riguardanti il corpo "###" piano seminterrato e la piscina. 
E che, per l'immobile oggetto di causa: - non è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria chiesta dall'istante (e che mai potrà essere rilasciata); - non è stato rilasciato il certificato di agibilità chiesto dall'istante e che pende presso il Comune il relativo procedimento essendo stata accertata dall'Ente l'incompletezza della documentazione a corredo della domanda presentata; - che il corpo "###" al piano seminterrato, facente parte dell'immobile per cui è causa, non è stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso preventivamente alla sua realizzazione. 
Infatti, solamente dopo la realizzazione abusiva di detto corpo è stata presentata domanda di sanatoria edilizia. 
Ed altresì che l'epoca di costruzione dell'immobile risale al 30/01/2009, le strutture sono state ultimate il ### (cfr. certificato collaudo statico, …). 
Non risultano interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006, né presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto. 
E quanto alle difformità: - corpo "###" realizzato a distanza inferiore a venti metri dal ciglio stradale previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4); - corpo "###" costituito da piano seminterrato, abusivamente realizzato come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici; - piscina, abusivamente realizzata, come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici, sono insanabili. 
Mentre, l'ubicazione esecutiva del corpo "###", risultata ruotata e traslata rispetto a quella progettuale autorizzata, nonché la sua realizzazione esecutiva risultata a 19,46 metri dal ciglio stradale anziché dei venti metri previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4), può essere sanabile facendo richiesta agli ### preposti di permesso di costruire in sanatoria ai sensi art. 14 L.R. 16/2016 per variazione di ubicazione, previa acquisizione di compatibilità paesaggistica da parte della ### e di ### da parte del ### Ha allegato computo metrico estimativo n.1 (…) redatto in base ai prezzi unitari desunti dal ### della ### anno 2022 (aggiornato ai sensi del c.2 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022), aumentati fino al 30% così come previsto dallo stesso prezzario per i lavori da eseguirsi nelle isole minori, riportando il relativo quadro economico di 36.000,00 euro. 
E che: risultano esistenti le seguenti opere: - fabbricato denominato "###" (dammuso principale); - fabbricato denominato "###" (accessorio di quello principale) realizzato in posizione difforme al progetto, non sanabile, soggetto a demolizione; - fabbricato denominato "###" realizzato abusivamente in posizione seminterrata rispetto alla veranda del dammuso principale, non sanabile, soggetto a lavori di demolizione o di tombatura; - piscina e pavimentazione circostante, non sanabile e soggetta a lavori di demolizione o di tombatura; - allacciamenti alla rete elettrica, idrica. 
Ed ha ritenuto che il convenuto ### non si è limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate e regolarmente autorizzate di cui in quesiti. 
Inoltre, si fa rilevare che nell'allegato n.4 alla ###.2, ex art. 183, co 6, c.p.c., versata in atti per il convenuto opposto ### intitolata "### fuori preventivo in riferimento alla costruzione ###", dell'importo di 76.280,00 + iva, le opere ivi elencate riguardano quantitativamente e descrittivamente tutte le opere che sono state necessarie a poter realizzare il corpo "###" abusivo ed entro la data di fine lavori (12.01.2012), in posizione seminterrata sottostante alla pavimentazione della veranda dell'attuale corpo "###"; mentre, per quanto riguarda la voce n.5 d'elenco sempre dell'allegato n.4 cit. intitolato "### lavori aggiornato" risulta la lavorazione "### finale del cantiere"; al riguardo si fa rilevare che tale onere è a carico dell'impresa esecutrice e che l'importo pari a € 3.000,00 sarebbe congruo al montaggio della piscina abusiva oggetto di causa. 
Si fa rilevare che detto allegato è stato sottoscritto, per accettazione dal ### e dal ### (ditta esecutrice) in data ### e quindi prima del fine lavori dichiarato il ###. 
E quindi: che come indicato da parte attrice, esiste contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà della stessa parte, ma vi è di più, infatti, rispetto a quanto lamentato in atti , durante il corso delle operazioni peritali svolte sui luoghi di causa, è emerso che il fabbricato denominato "###" non rispetta la distanza di venti metri dal ciglio stradale e che, per tale motivo, come già ampiamente relazionato, essendo tale abuso insanabile, è soggetto alla demolizione con costi pari a 49.500,00 euro come già indicato in risposta ai quesiti 4.1 e 4.2 che precede. 
Ha pertanto allegato apposita riepilogativa di raffronto relativa ai costi di costruzione delle opere edili esistenti sui luoghi di causa.  6) Tali essendo le risultanze emerse, non vi è dubbio che la nullità del contratto di appalto determina l'impossibilità di pretendere il corrispettivo pattuito per le opere previste. 
Nella specie, non può accogliersi la pretesa creditoria avanzata dal convenuto opposto/ingiungente in mancanza di un negozio valido tra le parti e viene pertanto travolta dalla dichiarazione di nullità dello stesso la cui declaratoria può essere formulata in via principale stante la domanda a riguardo proposta dall'attrice opponente. 
E quindi, la proposizione di una domanda specifica nel giudizio consente al Tribunale di pronunciare la dichiarazione di nullità del contratto di appalto in via principale, suscettibile come tale di passare in giudicato, ostando tale statuizione all'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo ancora dovuto oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria. 
Richiamando altra giurisprudenza di merito, vd. Tribunale Ordinario di Latina 4 maggio 2021, va dunque rilevata la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 comma secondo codice civile e 1345 stesso codice. In proposito, la Cassazione sezione seconda con sentenza n. 21418 del 30 agosto 2018 ha stabilito che “il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto, nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata”.  7) ### quanto sopra precisato, sotto diverso profilo, non appare poi ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'erede del committente ed odierna attrice che, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, le conseguenze della nullità del contratto d'appalto quando le opere realizzate sono gravemente abusive, e il committente risulta corresponsabile dell'illecito, quest'ultimo non può chiedere il risarcimento dei danni all'appaltatore. 
Nel caso di specie, la sottoscrizione della comunicazione di “fine lavori”, con riferimento alla concessione edilizia n. 30/2011 sottoscritta dal progettista e dal ### datata 12.1.2012, appare indicare la probabile conoscenza dell'iter dei lavori in questione da parte del committente. 
Ed invero, come precisato dal ###, vd. Cass. ###. Sez. 2 Num. 19258 Anno 2025, pubblicata il ###: “Questa Corte ha avuto occasione di affermare che in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, come quello che ci occupa, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651755 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 20/04/2016, Rv. 639609 - 01; ### 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011, Rv. 618451 - 01). Con particolare riferimento alla doglianza sollevata, che contesta il convincimento del giudice in merito alla totale difformità delle opere rispetto alla concessione assentita, è stato ulteriormente precisato che in tema di responsabilità dell'appaltatore, al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello autorizzato è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato (in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza 11636 del 04/05/2023, Rv. 667765 - 01). 
E proprio nel caso di specie è emersa la totale difformità delle opere realizzate, come emerge dall'esame della ctu. 
Inoltre, la Corte precisa che non è configurabile una responsabilità contrattuale dell'appaltatore nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere. La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni quando la causa della nullità sia addebitabile al committente (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996; Cass. n. 7961 del 2016, cit.; Cass. 13969 del 2011, cit.). Infatti, la eventuale inosservanza degli obblighi di esecuzione della prestazione non può essere posta a base di azioni contrattuali del committente, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, essendo questi partecipe della violazione delle norme che hanno dato causa alla nullità del contratto e non potendo dolersi dell'inesatta prestazione contrattuale in violazione di norme di ordine pubblico cui scientemente ha dato causa. Inoltre, muovendo dall'assunto che il committente abbia contribuito a cagionare il danno - e per cui si considera quest'ultimo responsabile dell'esecuzione delle opere non concessionate, sino ad escludere completamente ogni pretesa risarcitoria a suo favore, il ### precisa che ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, «il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo: pertanto, rientra tra i doveri della committenza quello di ottenere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dell'opera appaltata, e incombe al titolare della concessione edilizia e al committente l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 47/1985 (ora art. 29, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)». 
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo, in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita ogni altra questione.  8) Quanto alle spese di lite: considerato l'esito del giudizio, consegue la condanna del convenuto opposto a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 e poste a carico della parte convenuta nella restante parte, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per un ammontare di ### 3.808,00 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge.  -8.1) In considerazione dei chiari accertamenti compiuti nel giudizio (avendo il ctu effettuato la propria attività nei termini come innanzi indicato), e determinato e descritto le opere quantificandone i costi, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, in solido, a carico delle parti, come da separato provvedimento.  P.Q.M.  il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.  ### definitivamente pronunciando nella causa n. 186/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in parziale accoglimento delle domande di parte attrice: -dichiara la nullità del contratto di appalto stipulato tra ### de cuius di parte attrice opponente, e ### e per l'effetto, - revoca il decreto ingiuntivo n. 717/2021 del 18.10.2021 reso dal Tribunale di ### nel proc.  2131/2021 R.G.; -rigetta la domanda riconvenzionale e ogni ulteriore domanda proposta da parte attrice opponente; - condanna il convenuto opposto ### a rifondere, in favore di parte attrice opponente ### le spese di lite, compensate per un 1/2, che liquida in euro ### 3.808,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.  -pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti. 
Così deciso in ### 27 ottobre 2025. 
Il Giudice dott. ### presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.  22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.  lgs. n. 196 del 2003.

causa n. 186/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4728/2025 del 22-11-2025

... ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato.(vedi Cass. 8680 del 2017 e ancora Cass.. 17544/2018), in ogni caso si osserva che la Corte di legittimità a più riprese ha statuito il principio secondo cui l'interruzione dei termini prescrizionali dell'azione revocatoria, quale manifestazione della volontà di far valere il diritto sostanziale sotteso, deve ritenersi validamente compiuta per il notificante con la tempestiva consegna dell'atto interruttivo all'### giudiziario. La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'### giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in (leggi tutto)...

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R.G. 3561/2024 TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno - 3^ ### civile in composizione monocratica in persona della Dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al n. 3561 del ### dell'anno 2024, avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e 66 L.F.”, TRA ### s.r.l. N. 38/2021, partita iva e codice fiscale ###, con sede ###, in persona del curatore avv. ### rappresentato e difeso, in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via ### n. 32.  #### (C.F.: ###) e #### (C.F.: ###), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ### e dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dei citati difensori in ### in ###. Farao n. 4; ###' ### (C. F. ###), rappresentato e difeso, unitamente e con poteri anche disgiunti, dagli avv.ti #### e ### giusta procura rilasciata in calce alla comparsa, domiciliato presso la ### tra Avvocati con sede ###### n.11; ### di cui in atti.  #### Con atto di citazione ritualmente notificato, la #### s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di #### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, 1) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento di ### S.r.l., dell'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379, avente ad oggetto un immobile facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, e precisamente: - appartamento fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 ### vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei ### con proprietà ### e ### o aventi causa, con via ### e con traversa privata, salvo altri; con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 ### confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi; nell'insieme riportato nel ### del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 ### n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55; 2) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre c.p.a. ed iva come per legge”. 
A sostegno della domanda, la curatela attrice rappresentava di essere stata autorizzata ad agire in giudizio nei confronti di ### al fine di far valere la responsabilità di quest'ultimo, quale Presidente del Cda della società cooperativa a responsabilità limitata ### costituita nel settembre 1999, per i comportamenti di mala gestio allo stesso ascrivibili durante il periodo in cui aveva rivestito la carica di amministratore della società in bonis, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori. 
Deduceva l'attrice che, dopo un lungo periodo di inerzia della società, a far data dal 2009, ### poneva in essere una serie di attività con evidente negligenza professionale - tra cui l'acquisto di un complesso immobiliare su cui la società in bonis avrebbe dovuto edificare - causando ingenti danni ai soci, ai creditori sociali e alla stessa ### che, impossibilitata a far fronte agli impegni economici ed alle sopravvenienze contrattuali, veniva dichiarata fallita in data 3 maggio 2021 dal Tribunale di ### In particolare, il danno subito dalla ### dal contegno dei convenuti veniva così quantificato: “### emergente quantificabile in euro 2.276.202,00, quanto ai versamenti eseguiti sia a titolo di caparra confirmatoria (euro 1.285.000,00) che di acconto sul prezzo di acquisto dei terreni (euro 900.000,00), nonché agli interessi versati a causa della proroga delle scadenze contrattuali (euro 91.202,00); e in euro 208.600,00 quanto ai versamenti eseguiti all'### Zambrano per l'inutile contratto di appalto di servizi; ### potenziale quantificabile complessivamente in euro 450.000,00, corrispondente alla penale prevista nel contratto stipulato con l'### Zambrano per l'importo di euro 450.000,00, che diverrebbe un danno effettivo solo nel caso in cui quest'ultima richieda e ottenga in sede giudiziale tale importo, oltre interessi e spese legali eventualmente riconosciuti al professionista, oltre ### e ### sull'importo corrispondente al danno emergente (pari ad euro 2.276.202,00) in base agli indici #### per prosecuzione dell'attività sociale in presenza dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c., quantificabile in euro 200.259.89, corrispondente al deficit patrimoniale riportato dalla società nel periodo considerato”. 
Precisava la ### che l'atto di vendita oggetto di revocatoria era stato stipulato il ###, dopo che nell'assemblea del 7.7.2020 della ### in bonis si era discusso dei profili di responsabilità di ### per i danni patrimoniali cagionati alla ### al solo fine di sottrarre l'immobile in questione alle pretese risarcitorie che la ### avrebbe intrapreso nei suoi confronti. 
Inoltre, l'attrice rilevava: - che gli acquirenti dell'appartamento in oggetto - ### e ### - non potevano non conoscere le vicende del loro de cuius con ### e, quindi, le problematiche patrimoniali di quest'ultimo, in quanto figli dell'originario dante causa di #### il quale ultimo aveva dovuto trasferire a ### l'immobile in oggetto a seguito di sentenza costitutiva degli effetti del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. emessa dal Tribunale di ### n. 2205 del 17.5.2016; - che il prezzo convenuto nell'atto revocando - di euro 430.000,00 - era pari sostanzialmente al suo valore catastale, oltre ad essere pari quasi alla metà di quanto effettivamente pagato dall'### al momento dell'acquisto e, comunque, le modalità di pagamento convenute risultavano anomale e facilmente ritrattabili; - che nella citata sentenza del 2016, il Tribunale di ### aveva condizionato sospensivamente il trasferimento coattivo dell'immobile al pagamento, da parte di ### ed in favore di ### del prezzo di euro 650.000,00 (con facoltà per il primo di sospendere il pagamento in attesa della liberazione dell'immobile da garanzie reali ad opera del secondo); - che successivamente, con l'atto di avveramento della condizione del 14 ottobre 2019 prima citato, ### e ### coniuge di ### davano atto dell'avvenuto decesso di quest'ultimo, della rinunzia alla sua eredità da parte dei suoi due figli (i sig.ri ### e ### oggi convenuti) e dell'accettazione tacita dell'eredità da parte della ### - che nel medesimo atto di avveramento, le due parti convenivano di considerare avverata la condizione sospensiva relativa al pagamento del residuo prezzo di euro 650.000 rispetto all'originario corrispettivo di euro 700.000 fissato nell'originario contratto preliminare di vendita (poi inadempiuto da ###; - inoltre, nel medesimo atto di avveramento della condizione si prevedeva anche, a fini transattivi, che il residuo prezzo di euro 650.000 sarebbe stato versato dall'### con le seguenti, complesse modalità (volte a regolare svariati aspetti di precedenti rapporti dare-avere tra le due parti originarie): a) € 339.600,00 mediante compensazione parziale con il corrispondente debito del defunto ### verso l'### per il pagamento di penali previste nella predetta sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di ### n. 2205/2016; b) € 120.512,29 mediante delegazione ex art. 1269 c.c. conferita dalla ### ad ### di pagare un debito non ben specificato della stessa (sempre quale erede del defunto ### verso tal ### (il quale, per tale credito, aveva già notificato un pignoramento presso terzi proprio al sig. ###; in pratica, la ### dirottava in favore di un suo creditore (### il pagamento di quella parte di corrispettivo che avrebbe dovuto ricevere dall'### c) i restanti euro 189.887,71, infine, avrebbero dovuto essere pagati entro il 30 giugno 2029 e, all'uopo, venivano emessi in quella sede dall'### dieci effetti cambiari (con espressa novazione dell'obbligazione di pagamento del predetto prezzo residuo); - che con l'atto di vendita del 2020, oggi impugnato, ### trasferiva ai figli del defunto suo dante causa, ### il predetto bene prevedendo le seguenti anomale pattuizioni e modalità di pagamento: il corrispettivo veniva fissato in euro 430.000,00, somma di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore di acquisto del bene; - nell'atto impugnato il corrispettivo era sostanzialmente sovrapponibile al suo valore catastale (euro 411.590) e, comunque, pari a quasi la metà del prezzo con il quale ### aveva precedentemente acquistato l'immobile in oggetto da ### (euro 700.000); - una parte considerevole, pari ad euro 189.887,71, veniva compensata con il debito di pari importo che l'### aveva nei confronti della ### derivante dalle dieci cambiali già emesse in occasione del citato atto di avveramento della condizione; - altra considerevole parte del prezzo, pari ad euro 148.752,29, veniva anch'essa dilazionata con dieci cambiali emesse dai ### in favore di ### e scadenti annualmente il 13 dicembre di ogni anno per i successivi nove anni, fino al 31 dicembre 2029 (in pratica, le stesse modalità di pagamento precedentemente assunte da ### nell'atto di avveramento della condizione del 2019); - che ### non era in possesso di ulteriori beni; - che le dette circostanze confermavano il chiaro disegno fraudolento sotteso all'atto in questione, volto a trasferire l'immobile ai ### - i quali, di fatto, non avevano mai traferito la residenza nell'immobile in questione - col solo preciso intento di allontanarlo temporaneamente dal patrimonio del debitore ### per poi eventualmente ritrasferirlo a quest'ultimo in un secondo momento, rinegoziando i rispettivi, intricati rapporti di dare/avere; - che sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, #### e ### mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta in data ###, contestando in toto la domanda, chiedendo “### la nullità dell'azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc, con ogni conseguenza di legge; 2) In subordine e senza accettare il contraddittorio, dichiarare la decadenza ex art. 69 bis L.F. rispetto alla revocatoria; 3) ### in linea gradata, dichiarare la inammissibilità dell'azione giudiziaria per mancanza di ragioni creditorie; 4) In via ulteriormente subordinata, rigettare le domande della ### perché infondate e non provate; 5) In ogni caso, condannare la ### - stante l'aggressione materializzante abuso di diritto e violazione di buona fede e correttezza - alla sanzione civile, nei confronti di ognuno dei concludenti, ex art. 96 III comma cpc, oltre interessi e rivalutazione. 6) ### la ### alle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari”. 
Preliminarmente, le convenute eccepivano, la decadenza dall'azione revocatoria, per essere stata la citazione notificata in data ###, ai sensi dell'art. 140 cpc per compiuta giacenza, a fronte della sentenza di fallimento (n. 38/2011) pubblicata il ###. 
Eccepivano, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 cpc, per essere l'azione di inefficacia fondata su una vaga ed indefinita responsabilità gestoria in capo ad ### - che avrebbe cessato la sua carica di amministratore oltre tre anni e mezzo prima della stipula dell'atto di compravendita (28/09/2020) - rispetto alla quale non sarebbero stati specificati gli elementi minimi per ipotizzare la sussistenza di un danno, né i criteri di quantificazione del danno stesso, nei cui confronti non sarebbe stata neanche proposta un'azione di responsabilità. 
Inoltre, non sarebbero stato esplicitato come si sarebbe materializzato il concorso dei convenuti ### e ### acquirenti di buona fede, estranei alle vicende societarie ed alle condotte che avrebbe posto in essere la parte alienante. 
Disconosciuti espressamente il documento sub n. 5 del foliario di parte attrice (presunto verbale assembleare ### del 07/07/2020), nonché il documento sub n. 10 (presunto parere avv. ### ritenuti, in ogni caso, gli stessi inidonei a fondare l'azione revocatoria proposta, nel merito i convenuti deducevano l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione, carente dei presupposti soggettivi ed oggettivi, rilevando, in particolare, che tutte le obbligazioni risultanti dall'atto di compravendita impugnato trovavano la loro fonte in provvedimenti degli organi giurisdizionali, che escludevano qualsivoglia “disegno fraudolento” e, nello specifico, nella sentenza n. 2205/2016, del 17/05/2016 del Tribunale di ### che aveva accolto la domanda attorea e pronunciato il trasferimento coattivo in favore di ### ed in danno di ### - subordinato al pagamento della somma residua di € 650.000,00 - condannando, altresì, quest'ultimo al pagamento della penale di ### 100,00= al giorno per il ritardo a far tempo dal 01/08/2007; la suddetta sentenza era stata anche impugnata da ### con atto di appello del 16/06/2017 sebbene per le lungaggini del processo, la controversia non era più proseguita, con cancellazione della causa dal ruolo; - che in seguito al decesso di ### era stato stipulato in data ### l'atto dichiarativo di avveramento di condizione sospensiva, con il quale veniva trasferito l'immobile in questione ad ### decurtando in compensazione, rispetto al corrispettivo stabilito, l'importo di ### 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo, sancita dalla sentenza del Tribunale N. 2205/2016, nonché ### 120.512,29 quale delegazione di pagamento in favore di #### al fine di adempiere in favore di quest'ultimo il debito della parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di ### n. 4191/09 e di cui al pignoramento del 20/04/2015; tra l'altro quest'ultimo pagamento era anche finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria. 
Con espresso riferimento ai rapporti tra le parti, i convenuti deducevano che nessuna anomalia era ravvisabile in ordine all'atto pubblico di compravendita del 28/09/2020, rilevato che: i coniugi #### e la moglie ### si erano separati legalmente con assegnazione alla moglie ed ai figli dell'appartamento di Via dei ### che i convenuti avevano interrotto ogni rapporto con il padre per cui non potevano essere a conoscenza dei fatti attinenti all'amministrazione di della società cooperativa e che l'appartamento di Via dei ### era stato acquistato dagli stessi al fine di consentire alla anziana madre, ### (di anni 86 all'epoca del rogito) di conservare il suo habitat familiare. 
Infine, deducevano che, dal canto suo, ### si era determinato ad alienare l'immobile sottoposto all'odierna azione revocatoria al fine di evitare un'altra lunga controversia volta ad ottenere la disponibilità dell'appartamento detenuto dalla ### nonché di evitare di dover corrispondere l'ulteriore somma di ### 189.000,00, ancora dovuta, ottenendo anche gli importi di ### 91.360,00 a mezzo bonifici bancari ed di ### 148.752,29 a mezzo effetti cambiari. 
Si costituiva, altresì, in giudizio, nella medesima data del 19.7.2024, ### chiedendo “### la nullità della citazione per vizio della causa petendi, per difetto di allegazione dei fatti posti a base del presunto diritto azionato e, in ogni caso, per la violazione degli artt.  163 comma 4 e 164 c.p.c.; b) in subordine, dichiarare la inammissibilità della domanda per difetto di allegazione delle presupposte ragioni di credito cui la presente azione dovrebbe essere strumentalmente connessa; c) nel merito, rigettare le domande della curatela perché infondate e comunque non provate; d) condannare la curatela del fallimento ### al pagamento delle spese legali, da attribuirsi ai procuratori antistatari, liquidate anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del dispiego di azioni giudiziarie intentate (e preannunciate) contro l'esponente”. 
Premesso di essere venuto a conoscenza di contestazioni in ordine al suo operato solo in data il ###, in occasione del rigetto della sua domanda di ammissione al passivo per i compensi allo stesso spettanti proprio in ragione della carica ricoperta all'interno della società i bonis, a sostegno della difesa, l'odierno convenuto eccepiva: la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, per essere la domanda fondata su una generica e vaga violazione di doveri genericamente riferibili allo stesso, quale amministratore della società cooperativa ### in bonis; la prescrizione dell'azione, in assenza di efficaci atti interruttivi, atteso che gli unici fatti dai quali discenderebbe la responsabilità a carico dell'amministratore risalirebbero al 2015; l'infondatezza nel merito della domanda, in mancanza di una posizione creditoria dell'attore meritevole di tutela e garanzia, che escluderebbe qualsivoglia danno riconducibile ad una disposizione patrimoniale dell'### l'inesistenza degli elementi soggettivi della scientia damni e della partecipatio fraudis, non avendo avuto conoscenza, nel momento in cui procedeva alla vendita, del verbale dell'assemblea del 7.7.2020, né del parere del prof. ### in ogni caso ritenuti inidonei a fondare l'invocata azione revocatoria. 
Quanto ai rapporti tra le parti, il convenuto evidenziava l'insussistenza di buoni rapporti, in ragione delle pregresse azioni giudiziali intraprese tra le stesse. 
Quanto alle asserite modalità di pagamento del prezzo convenuto nell'atto impugnato, il convenuto evidenziava che il prezzo concordato teneva conto di una compensazione per € 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo; che per poter addivenire al trasferimento era stato necessario delegare il pagamento di € 120.512,29 in favore di ### creditore del dante causa in forza di sentenza del Tribunale di ### n. 4191/2009 cui era seguito atto di pignoramento il ### ed iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di revocatoria. 
Infine, il convenuto deduceva di essersi determinato a rivendere l'immobile ai figli del dante causa al fine di evitare le lungaggini legate alla prosecuzione del giudizio di secondo grado, di appello della sentenza ex art.2932 c.c. - incassando comunque l'ulteriore saldo del prezzo e risparmiando la somma di € 189.000,00, sul prezzo ancora dovuto per l'esecuzione della sentenza del 2017. 
In ogni caso, deduceva l'erroneità del metodo di quantificazione del danno. 
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 17.09.2025 il Giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione al 17.09.2025 in cui la stessa veniva trattenuta in decisione. 
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e, pertanto, vada, accolta per le motivazioni che di seguito si esporranno. 
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 69 bis, primo comma, 1. Fall., della curatela attrice dalla possibilità di esperire l'azione in oggetto, in quanto la stessa sarebbe stata proposta oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla menzionata disposizione. 
Premesso che secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte in materia di fallimento, “l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l. fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69 - bis l fall., la tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga "secondo le norme del codice civile", così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recalo si applichi alle sole azioni "disciplinate" dalla sezione, della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato.(vedi Cass. 8680 del 2017 e ancora Cass..  17544/2018), in ogni caso si osserva che la Corte di legittimità a più riprese ha statuito il principio secondo cui l'interruzione dei termini prescrizionali dell'azione revocatoria, quale manifestazione della volontà di far valere il diritto sostanziale sotteso, deve ritenersi validamente compiuta per il notificante con la tempestiva consegna dell'atto interruttivo all'### giudiziario. 
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'### giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass., S.U. n. 24822/2015; Cass. Ord. Sez. 6 24687/2016). 
Pertanto, nel caso in esame sarebbe comunque ravvisabile la tempestività dell'azione avendo parte attrice inoltrato l'atto di citazione per la notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario ai convenuti ### il 2 maggio 2024 ed al convenuto ### il 30 aprile 2024 (cfr. copia atto di citazione notificato a mezzo unep e a mezzo pec allegati all'atto introduttivo), ovvero nel termine di cui all'art. 69 bis L.F..  ### preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, avendo parte attrice chiaramente allegato e successivamente documentato di aver agito nel presente giudizio in ragione della pretesa creditoria sottesa alla domanda risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio proposta dinanzi al Tribunale delle ### di Napoli, nei confronti ### quale Presidente del cda della ### società cooperativa, dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di ### ( all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice), la cui eventuale prescrizione e fondatezza, anche in ordine alla quantificazione del danno, esulano dall'ambito del presente giudizio, per i motivi che di seguito saranno precisati. 
Giova rammentare che l'azione revocatoria qui invocata da parte attorea rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento. 
Va rilevato, inoltre, che “###. Fall., art. 66, comma 1, prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore L. Fall., ex art. 66, la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.###).  ###. 66 L.F. ripropone, dunque, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. ### differenza con quest'ultima è l'ambito di efficacia, in quanto, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione; i presupposti e l'efficacia dell'azione sono invece le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento (Cass. 7.05.2015 n. 9170).  ### esercitata dal ### conserva, dunque, tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 2901 c.c. e cioè l'esistenza del credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e quelli soggettivi del consilium fraudis o della scientia damni. (cfr. Corte di Appello di Messina 12.1.2022 n. 30). 
Più recentemente, è stato ulteriormente precisato che “### dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione. In particolare muta il presupposto oggettivo, che va individuato nella lesione della garanzia patrimoniale offerta dai beni del debitore al momento del compimento dell'atto e ancora esistente a quello della proposizione dell'azione. Lesione, in termini di insufficienza di tali beni a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, da verificarsi con riferimento all'insieme dei creditori. Ancora, la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori all'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2025, n.25605). 
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.  1) Preesistenza di un credito Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent.  12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999). 
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00). 
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha allegato e successivamente documentato di aver agito in giudizio al fine di far valere la pretesa risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio nei confronti del Presidente del cda della ### società cooperativa dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di ### (cfr. all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice). 
Sul punto, occorre rammentare come la giurisprudenza ormai pacifica, all'indomani della già citata pronuncia delle ### del S.C., Cass. SS.UU. n. 9440/04, la quale, tra l'altro, contempla espressamente anche l'ipotesi del credito risarcitorio per mala gestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società, affermi che “l'art.  2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. 
Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 1893/12; n. 9855/14; n. 11471/03); fermo, comunque, restando che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 17257/13; n. 9855/14). 
La lettura estensiva della norma, in coerenza con il suo inquadramento tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, trova giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, che appaiono egualmente meritevoli di considerazione sia che il credito eventuale tragga origine da un negozio, sia che nasca da un fatto illecito, rivestendo eguale dignità le due posizioni creditorie, e meritando quindi entrambe l'accesso alla tutela conservativa somministrata dall'art. 2901 c.c., nel caso in cui il debitore, in pendenza del giudizio di accertamento del credito, compia atti di disposizione del patrimonio suscettivi di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. SS.UU. n. 9440/04). 
Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, condiviso da questo Giudice, secondo cui “Il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento dell'insorgenza del credito e non a quello successivo del suo accertamento giudiziale, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile”. (cfr. Corte di Appello di Venezia 15/03/2023), "... sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019; Sentenza n. 1968 del 27/01/2009; Sentenza n. 12678 del 17/10/2001; Sentenza n. 8013 del 02/09/1996)...." (cfr. Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 116/2023 del 03-02-2023). 
Non vi è dubbio, dunque che, nel caso di specie, la curatela attrice ha prospettato l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito, avendo la ### attrice agito in giudizio in virtù della pretesa sottesa alla domanda di risarcimento dei danni da mala gestio, proposta nei confronti di ### nella sua qualità di Presidente del cda della ### S.C.R.L., con riferimento alle attività compiute a far data dall'anno 2010 e fino al 2017 - in cui ha cessato tale carica - ovvero in data anteriore all'atto impugnato del 2020.  2) Esistenza di un atto dispositivo ### dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. 
A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione. 
Tanto premesso, nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dall'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379, con cui ### ha venduto e trasferito ai germani ### e ### la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 ### vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei ### con proprietà ### e ### o aventi causa, con via ### e con traversa privata, salvo altri; con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 ### confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi; nell'insieme riportato nel ### del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 ### n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55 ( all. 2 in produzione di parte attrice). 
Invero, nessun dubbio che, nel caso di specie, l'atto oggetto della prospettata domanda revocatoria rientri nel novero degli atti dispositivi. 
La compravendita di immobili, infatti, integra un atto dispositivo di carattere traslativo del diritto di proprietà su beni in favore dell'acquirente, idoneo a provocare una modificazione peggiorativa nel patrimonio del dante causa e, come tale, suscettibile di revocatoria. Il periculum damni, infatti, può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: "qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore" (Tribunale Lecce, 21/01/2019, n.187). 
Orbene, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c..  3) Eventus damni ### la sussistenza in capo all'odierna attrice di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo, deve procedersi all'accertamento dell'ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il cd. eventus damni. 
Il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno), va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione. 
Si deve rammentare che l'onere di provare l'elemento c.d. "oggettivo" dell'azione revocatoria - così come quello "soggettivo"- grava su chi agisce in revocatoria e, dunque, nel caso di specie, sulla ### del ### Tale prova può ritenersi raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2729 c.c. (arg. da Cass.civ. n.2748/2005). 
Il periculum damni o eventus damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. 3/2/2015, n. 1902). 
In particolare, con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (cfr., Corte di ### 12.1.2022 n. 30; Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).  “A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896 del 2012). 
Con particolare riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489), ha avuto già modo di ribadire che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (in tal senso anche Cass. 2253/2015, nonché 19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, 1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, 26331/2008 e Cass. 9092/1998).  “Ai fini del verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che “in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, 19515/2019, Cass. 8931/2013). Sicché il principio normalmente applicato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”.  (cfr. Trib. ###, 06.02.2023 n. 497). 
Ciò detto, nel caso in esame, deve rilevarsi che la ### attrice ha provato che i crediti vantati dai creditori ammessi al passivo ammontano ad un totale di euro 1.886.327,15 in chirografo e euro 55.575,25 in privilegio (cfr. all.7 in produzione di parte attrice), per la cui soddisfazione non è assolutamente sufficiente il patrimonio relitto della società fallita, atteso che il ### non dispone di alcun attivo (cfr. all. 8 in produzione di parte attrice). 
Inoltre, risulta evidente che il credito per la cui tutela si agisce in questa sede è precedente all'atto revocando, trattandosi di pretesi danni connessi alle attività ed omissioni relativi al periodo 2010 - 2017 in cui ### ha rivestito la carica di amministratore, anteriore alla data dell'atto impugnato del 2020 (cfr. all. 14 in produzione di parte attrice). 
Infine, può ritenersi che l'atto di compravendita del 28.9.2020 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo molto improbabile la soddisfazione dei creditori di ### atteso che la ### attrice ha provato che il convenuto non risulta proprietario o titolare di altro diritto reale su alcun immobile nel territorio italiano (cfr. all. 9 in produzione di parte attrice). 
Né, d'altra parte, il convenuto ha provato di essere in possesso di ulteriori beni utili a soddisfare la garanzia creditoria di cui all'art. 2740 Ne consegue che, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.  4) Scientia damni ### revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni. 
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. Civ., 1.6.2000, n. 7262). 
Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005). 
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento.  ### dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. Participatio fraudis).  ### della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello ### 03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile - esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo; la non congruità dello stesso; il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc; - presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020 n.1619). Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019 n.1286). 
Con particolare riferimento alla prova della consapevolezza da parte del terzo, va rilevato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (### 28423 del 15/10/2021; in tal senso anche Tribunale Piacenza sez. I, 09/02/2023, n.67). 
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, in considerazione dell'anteriorità del preteso credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda è quindi sufficiente la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi. 
A tal proposito, si osserva che, non può esservi dubbio alcuno che il convenuto, ### fosse consapevole del pregiudizio che stava arrecando ai creditori, nel momento in cui stipulava l'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020, alla luce della documentazione versata in atti dalla curatela attrice. 
Invero, nella specie, indizi gravi, precisi e concordanti, che depongono nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte dell'alienante, possono essere rinvenuti: - nella collocazione temporale dell'atto dispositivo: l'atto impugnato del 28.9.2020 è stato stipulato circa due mesi dopo l'assunzione della delibera assembleare della ### in bonis del 7 luglio 2020 (cfr. all. 5 in produzione di parte attrice), nella quale veniva esaminata la relazione predisposta dall'Avv. ### - su incarico del nuovo Presidente del cda - sulle azioni di responsabilità da proporsi nei confronti degli organi sociali, con riferimento agli eventi gestori ed alle omissioni verificatesi a partire dall'esercizio 2010, ritenuti dannosi per la società ed ascrivibili prevalentemente a ### nella sua qualità di Presidente del cda fino all'anno 2017 - secondo cui “sussiste la violazione del generale dovere di diligenza professionale di cui all'art.  2392 c.c., da parte di ### ed altresì la violazione degli artt.  26 e 28 dello ### prima della modifica del 2012, e successivamente dell'art. 26 dello ### come modificato nel 2012, laddove si prevede la competenza ### nella stipula dei contratti, nonché, infine, il conflitto di interessi rinveniente dal contemporaneo ruolo, sempre di ### quale amministratore unico di ### S.r.l.” evidenziando una serie di atti ed omissioni che “anche per quanto risulta dalla relazione del dott. ### sono da ritenersi in concreto dannosi per la ### e possono essere ascritti all'ex presidente ### Valerio” (cfr. pagg. 2 e 12 all. 10 in produzione di parte attrice).  ### parte, è anche emerso che i diversi profili di responsabilità imputabili all'### emergevano già nel settembre del 2017, nella relazione del Dott. ### che, incaricato “in questo contesto di completo disorientamento” dal Presidente del CdA nominato dall'assemblea del 30 marzo 2017, “al fine di avere contezza delle ragioni che hanno causato l'immobilismo della società nel corso dell'ultimo quadriennio, nonché dello stato dei rapporti con le parti promittenti venditrici dell'area, con l'impresa appaltatrice dei lavori, con il direttore dei lavori e con il Comune di ### ha conferito incarico al sottoscritto Consulente di analizzare, mediante la redazione di un'apposita ### i principali accadimenti societari, a far data dall'anno 2009 e sino a tutto l'anno 2016”, evidenziando, che “Gli attuali ### di ### della società ### si trovano a gestire una situazione di completo stallo” (cfr. all. 16 in produzione di parte attrice). 
Precedentemente, all'assemblea del 20 luglio 2016, presieduta da ### il consigliere dimissionario e socio della #### lamentava “una informativa carente e lacunosa da parte del Presidente ###merito alle motivazioni che lo hanno portato a presentare le dimissioni dalla carica di consigliere nonché da socio, ribadendo le grosse responsabilità, a suo giudizio, dell'amministratore” (cfr. p. 9 all. 19 in produzione di parte attrice); in quella stessa assemblea, poi, il sindaco, Avv. ### “lamenta la mancanza di oggettivizzazione degli atti prodotti e la mancanza di comunicazioni scritte e documentate, proponendo di riconvocare l'### a settembre per la ricomposizione del CDA e per una rappresentazione della rendicontazione di quanto relazionato dal Presidente ###produzione di parte attrice). 
Costituito il nuovo cda nel corso della successiva assemblea del 30 marzo 2017, nell'assemblea del 25 ottobre 2017, letta la citata relazione del dott. ### finalizzata alla ricostruzione di tutte le vicende societarie e contabili che avevano interessato la cooperativa negli ultimi anni, il socio ### chiedeva al dott. ### “lumi circa la sussistenza, a suo avviso, di eventuali responsabilità ascrivibili alla passata gestione” (p. 22 all. 19 in produzione di parte attrice). 
Ancora, all'assemblea dell'11 luglio 2018, avente tra i punti all'ordine del giorno “7) azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri della CDA cessati” (cfr. p. 29 all. 19 in produzione di parte attrice), l'assemblea “dopo breve discussione, essendo propensa a proporre azioni di responsabilità, almeno nei confronti di alcuni dei membri del CDA cessati, delibera di dare mandato al Presidente per prospettare le contestazioni da muovere nei confronti degli stessi” (p. 31 in all. 19 in produzione di parte attrice). 
All'assemblea del 15 luglio 2019, “per individuare i professionisti per le azioni da proporre nei confronti di ### schiavo e delle persone che, componendo i cessati organi societari, risultino responsabili delle gravi irregolarità rilevate nella cosiddetta perizia “Picardi”, il Presidente propone di scegliere la proposta più conveniente tra i preventivi che perverranno al CDA …” (p. 35 all. 19 in produzione di parte attrice). 
All'assemblea del 7 luglio 2020, con all'ordine del giorno, tra l'altro, “5) Individuazione azioni di responsabilità sulla scorta della relazione preliminare del difensore nominato avv. #### Giorgi” (cfr. p. 37 all. 19 in produzione di parte attrice), dove “l'assemblea prende conoscenza della relazione sulle proponenti azioni di responsabilità degli organi sociali, così come predisposta dall'avv. #### Giorgi…. 
All'esito di tale relazione… “l'assemblea ritiene che valga la pena, ancora, di approfondire, sia l'emersione di responsabilità penali, sia quant'altro meglio si potrà valutare circa fatti idonei a configurare la sussistenza di amministratori di fatto, e, pertanto, attesi i tempi ancora disponibili, ed altresì la necessità di reperire risorse finanziarie all'uopo, rinvia anche le decisioni da assumere in merito alla prossima programmata convocazione” (pp. 43-44 all. 19 in produzione di parte attrice). 
Infine, all'assemblea del 15 dicembre 2020, il sindaco ### evidenziava “che l'eventualità di procedere nelle dette azioni [di responsabilità, n.d.r.] è stata più volte portata all'esame dell'### stessa, che finora non ha autorizzato detta azione, anche perché risultava dubbioso l'esito satisfattivo, in particolare nei confronti del cessato presidente dott. ### ingenito, per ragioni di impossidenza manifesta da parte di costui” (cfr. p. 49 alll. 19 in produzione di parte attrice). 
Orbene, alla luce della copiosa documentazione versata in atti dalla curatela attrice, risulta alquanto improbabile che il convenuto ### proprio in quanto “esperto dottore commercialista e ottimo conoscitore della materia” (cfr. pag. 25 della comparsa di risposta ###, non avesse più contezza delle sorti della società che aveva amministrato sin dalla sua costituzione e fino al 2017, la cui carica di amministratore aveva dismesso, non volontariamente, bensì a seguito di revoca dell'incarico a seguito della decisione assunta dall'assemblea in data ### (cfr. pag. 16 all. 19 alla memoria ex art. 171 bis c.p.c. di parte attrice), in esecuzione di volontà già anticipate in occasione del 16.12.2016 in cui si poneva all'ordine del giorno la “presa d'atto del mancato funzionamento del cda e l'intera revoca del cda” (cfr. pag. 12 all.  19 allea memoria ex art. 171 bis c.pc. di parte attrice), attesa, oltretutto, la permanenza, in capo allo stesso della qualità di socio della ### Si ritiene, poi, fortemente sintomatico della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti la vendita da parte di ### in favore degli eredi del suo originario dante causa, ### degli stessi beni immobili che erano entrati a far parte del suo patrimonio soltanto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.p.c., N. 2205 del 2016, resa in suo favore dal Tribunale di ### Come rilevato da parte attrice, non appare d'ostacolo a tale presunzione l'argomentazione contraria di parte convenuta, secondo cui l'effettiva volontà di sottrarre il bene all'aggressione del fallimento avrebbe potuto essere perpetrata più facilmente con l'electio amici, al momento dell'avveramento della condizione sospensiva apposta alla sentenza ex art. 2932 c.c., piuttosto che con la vendita agli eredi ### rilevato che la sentenza del Tribunale di ### del 2016, in accoglimento della domanda di ### ha disposto il trasferimento coattivo in suo favore e non contempla alcuna previsione in tal senso. 
Ulteriore elemento indiziario è da rinvenirsi nell'evidente sproporzione tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita impugnato pari ad € 430.000,00 e il valore dell'immobile alienato atteso che nella stessa sentenza n. 2205/2016 del Tribunale di ### si dispone che il trasferimento coattivo dell'immobile in favore di ### è subordinato al pagamento, in favore del precedente proprietario, ### della somma di euro 650.000,00 (cfr. all. 12 in produzione di parte attrice). 
Detta evidente sproporzione, si ritiene, non poteva non essere nota all'alienante e agli acquirenti, in ragione delle complesse ed importanti vicende giudiziarie che hanno interessato la vita dell'odierno debitore e del suo originario dante causa e del rapporto di parentela degli acquirenti ### quali figli del defunto ### originario dante causa di ### In merito, non si ritiene plausibile che il prezzo concordato nell'atto pubblico impugnato tiene conto della compensazione per € 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo sancita dalla sentenza del Tribunale 2205/2016, nonché della delegazione di pagamento per ### 120.512,29 in favore del tale ### al fine di adempiere in favore di quest'ultimo il debito della parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di ### n. 4191/09 e di cui al pignoramento del 20/04/2015 (quest'ultimo pagamento sarebbe stato finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria), atteso che nell'atto di vendita non si fa alcun riferimento a detta riduzione, né è stata prodotta documentazione a sostegno di quanto dedotto. 
Anche le modalità di pagamento convenute nell'atto impugnato, con riferimento a gran parte delle somme dovute, sono sintomatiche della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti posto che, quanto ad euro 148.752,29 viene disposta l'emissione di n. 10 cambiali da parte degli stessi acquirenti in favore di ### con scadenze annuali fino al 31 dicembre 2029, convenendo modalità anomale sia in relazione alle modalità, sia, in relazione al tempo in cui devono eseguirsi; quanto ad euro 189.887,71 del prezzo di vendita risultano compensati con il debito di pari importo che ### avrebbe contratto nei confronti della ### - il cui pagamento era già stato oggetto di dieci cambiali emesse nel 2019 in occasione dell'avveramento della condizione sospensiva - e che la ### avrebbe girato ai figli ### e ### In questo caso, sintomatico, ai fini della revocabilità è che tale modalità ricalchi fedelmente quella adottata nel precedente atto del 2019, in cui era ### a dover versare importi mensili simili alla ### a conferma della volontà di porre in essere un'operazione fraudolenta. 
Infine, quanto al requisito della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo acquirente dei beni immobili rileva, altresì, la circostanza che gli stessi non vi abbiamo mai trasferito la residenza nell'immobile acquistato (cfr. all. 13 in produzione di parte attrice). 
In conclusione, per tutte quante le ragioni esposte, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020 deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379.
All'accoglimento della domanda segue l'ordine di trascrizione della relativa sentenza. 
In punto di spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM 147/2022, secondo valori medi, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità media, atteso che non è possibile determinare con esattezza il valore effettivo dell'intera operazione economica per cui si agisce in revocatoria, per tutte le fasi e con maggiorazione per pluralità di parti; P.Q.M.  Il Tribunale di #### sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dalla ### s.r.l. n. 38/2021, partita iva e codice fiscale ###, in persona del curatore avv. ### nei confronti di ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C. F. ###), ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria e, per l'effetto, ### l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F., nei confronti della massa dei creditori del ### s.r.l.  38/2021 dell'atto di compravendita a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379, con cui ### ha venduto e trasferito ai germani ### e #### la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 ### vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei ### con proprietà ### e ### o aventi causa, con via ### e con traversa privata, salvo altri; con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 ### confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi; nell'insieme riportato nel ### del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 ### n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55; 2) RIGETTA le domande ex art. 96 c.p.c. articolate dai convenuti; 3) ### ex art. 97 c.p.c. i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ### della procedura attrice che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 14.118,00 (dato dal compenso medio di € 10.860,00 aumentato del 30%) per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; 4) ORDINA al ### dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la presente pronunzia, con esonero da ogni responsabilità. 
Così deciso in ### 22.11.2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 3561/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Valiante

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