testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12788/2020 R.G., proposto da ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### de ll'### , che la rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso per cassazione; -ricorrente nei confronti di ### del ### in persona del direttore pro tempore; ### delle ### in persona del direttore pro tempo re; Ministero dell'### e delle ### in persona del ### pro tempore; domiciliat ###Rom a, Via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato, da cui sono rappresentati e difesi ope legis; -controricorrenti
P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. ### Spaziani avverso la sentenza n. 966/2019 della CORTE d'APPELLO di ### depositata il giorno 11 febbraio 2019; udita la relaz ione della cau sa svolta nella pu bblica udienza d el 18 ottobre 2022 dal ##### 1. Con citazione del 2 aprile 2008, ### convenne, dinanzi al ### ale di R oma, il Ministero dell'### e delle ### l'### del ### l'### delle ### e l'### del ### (oltre ad ### quale agente della riscossione per la ### di ### na, rimasta contumace), domandando la declaratoria di illegittimità, invalidità e inefficacia della procedura esecutiva esattoriale iniziata nei suoi confronti per i l recupero di un credito ### inadempiuto, risalente al biennio 1985-1986, e culminata (a seguito di esito negativo del terzo incanto) nella devoluzione allo Stato del bene immobile staggito, costituito dalla sua casa di abitazione, ubicata in ### l'attrice domandò altresì, in via principale, la condanna delle amministrazioni convenute alla retrocessione del ben e e, in via subordinata, al risarcimento del dan no o, infine, al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento . A fondam ento delle domande, espose che av eva formulato ist anza di rateizzazione d el pagamento dell'imposta e che il provvedimento di din iego di tale beneficio, da lei impugnato dinanzi al giudice amministrativo, era stato dapprima sospeso a condizione della prestazione di idonea garanzia per un importo corrispondente al credito tributario (80 milioni di lire); e successivamente annullato, con sentenza passata in giudicato.
Con sentenza 23 aprile 2012, n. 8142, il ### di ### esclusa la legittimazione dei convenuti diversi dall'### delle ### (quale attuale titolare dei rapporti t ributari già facenti cap o al Ministero dell'### e delle ### e dall'### del ### (quale ente preposto alla gestione del patrimonio dello Stato), rigettò le domande, sul rilievo che la sospensione del diniego di rateizzazione era rimasta P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### inefficace per la mancata prestazione, da parte dell'istante, della garanzia a cui era condizionata; e che il successivo annullamento del diniego medesi mo era stato disposto solo per vizi formali, senza statuire sul diritto della contribuente alla rateizzazione, la cui evidente insussistenza poteva essere valutata inci dentalmente; pertan to, la procedura esecutiva immo biliare, culminata nella devoluzione dell'immobile allo Stato, era proseguita e si era conclu sa legittimamente. 2. Con citazione d el gennaio 200 9, ### F austini introdusse, sempre dinanzi al ### di ### un secondo giudizio nei confronti della sola ### del ### proponendo domanda di accertamento negativo del credito in forz a del quale l'ente le aveva richiesto il pagamento della somma di ### 342.857,85, a titolo di indennità per l'occupazione, da parte sua, dell'immobile devoluto allo Stato in seguito alla conclusione della procedura esecutiva funzionale al recupero del credito tributario; occupazione asseritamente protrattasi sine titulo dal 19 marzo 1998 al dicembre del 2008. A fondamento della domanda, espose che l'occupazione non poteva reputarsi abusiva, stante l'illegittimità della procedura esecutiva, p er il cui accertamento ella aveva già introdotto il precede nte giu dizio; eccepì, inoltre, l'insussistenza di qualsiasi pregiudizio in capo alla pubblica amministrazione, l'arbitrarietà dei calcoli effe ttuati per la determinazione della somma e, in via subordinata, la prescrizione del credito.
Con sentenza 23 aprile 2012, n. 8147, il ### di ### dato atto della legitt imità della devolu zione del bene all'erario, come accertata nel preceden te giudizio ap pena concluso, e ritenuta applicabile, alla fattispecie, la prescrizione quinquennale, non interrotta da atti antecedenti alla data di ricezione della richiesta di pagamento (16 dicembre 2008), accols e parzialmente la do manda, ritenendo dovuta l'indennità di occupazione a far tempo dal 17 dicembre 2003 e P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### rideterminandone equitativamente l'importo nella somma omnicomprensiva di ### 100.000,00. 3. Sia la sentenza n. 8142/2012 che la sentenza n. 8147/2012 del ### di ### furono appellate d a ### la quale convenne dinanzi alla Corte d'appello di ### il ### tero dell'### e delle ### l'### delle ### e l'### del ### La Corte d'appello, riunit e le impugnazioni, con sente nza 11 febbraio 2019, n. 966 le ha rigettate, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti considerazioni: I- il motivo di appello che aveva investito l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui la sospensione del provvedimento di diniego di rateizzaz ione, disposta dal ### non aveva avuto eff etti nella procedura esecutiva, era generico e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art.342 cod. proc. civ.; l'appellante infatti, aveva dedotto che tale affermazione, basat a sul rilievo della mancata prestazione della cauzione da part e del d ebitore, era erronea perché comunq ue il provvedimento del giudice a mministrativo, debitamente portato a conoscenza dell'amministrazione, «avrebbe dovuto imporre al creditore un comportamento processuale di maggior rigore e prudenza, restando in attesa dell'esito definitivo della vertenza amministrativa»; tale deduzione, però, difettava di specificità in quanto non evidenziava “parti individuate” della sentenza a cui la doglianza era riferita e non esplicitava la violazione in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso; IIcon riguardo alla legittimità della procedura esecutiva e alla validità del provvedimento di devoluzione dell'immobile staggito allo Stato, a prescindere dai rilievi compiuti dal giudice di primo grado in ordine all'inefficacia dell'ordinanza cautelare di sospensione del diniego di rateizzaz ione (per mancata prestazione de lla garanzia a cui era condizionato) e alla mancata statuizione sul relativo diritto da parte della successiva sentenza di annullamento del diniego med esimo P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### (fondata sul rilievo di meri vizi formali del provvedimento), doveva osservarsi che l'### era soggetto terzo rispetto al cre ditore procedente, sicché, in applicazione del principio per cui non ha effetto riguardo all'assegnatario la nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, doveva ritenersi che l'eventuale illegittimità del diniego d i rateizzazione (29 aprile 1997 ), successivamente accertata con sentenza di annullamento del giudice amministrativo (20 ottobre 2006), non poteva inficiare il provvedimento di devoluzione (19 marzo 1998); IIIquanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno (quella di ingiustificato arricchimento era inammissibile per difetto di residualità), quand'anche si fosse ome sso di considerare che la pubblica amministrazione, prima di proseguire l'esecuz ione, av eva debitamente richiesto alla contribuente, peraltro invano, la prestazione di poli zza fideiussoria - e quan d'anche, pertanto, si fosse giunti a profilare, in astratto, una responsabilità dell'amministrazione medesima, ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 96, secondo comma, cod. proc. civ., per i danni derivanti dall'illegittima prosecuzione della procedura esecutiva - avrebbe dovuto pur sempre riconoscersi che non vi era prova del nesso causale tra la condotta del creditore procedente e la vendita dell'immobile ad un prezzo non in linea con i prezzi correnti del mercato; ciò, in quanto, lungi dall'essersi raggiunta la dimostrazione che la ### avrebbe pagato le rate, ove fosse stata accolta la sua ista nza di d ilazione, vi erano piuttost o element i per ritenere dimostrato il contrario, in ragi one de lle non contestate circostanze che ella, già in precedenza, era stata ammessa senza esito alla rateizzazione e che, in seguito all'ordinanza del ### aveva omesso di versare la prevista cauzione; IVinfine, non era censurabile, sott o il profilo della p retesa eccessività della somma liquidata, la decisione volta a rideterminare l'importo, dovuto dall'appellante a titolo di indennizzo per occupazione P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### abusiva dell'immobile dopo il 19 marzo 1998, nella somma di ### 100.000: ciò, in quanto il giudice aveva proceduto ad un liquidazione omnicomprensiva, volta a coprir e anche il periodo successivo al dicembre 2008 (dies ad quem della richiesta di pagamento formulata dall'### del ###, sino al momento dell'effettiva restituzione del bene occupato; in fu nzione dell a delibazione della censura d i eccessività della som ma, pertan to, l'appellante avrebbe dovuto allegare che il rilascio era effettivamente avvenuto e precisare la data in cui e ra avvenuto, mentre, in mancanza di tale allegazione, la doglianza doveva reputarsi generica. 4. Avverso la sentenz a della Corte romana ### i ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da cinque motivi.
Hanno resistito con unico controricorso il ### dell'### e delle ### l'### delle ### e l'### del ### Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del ### e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. ### ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo («ricorso ex artt. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. in relazione ad art. 348 ter 3° comma cod. proc. civ. - violazione da parte dei giudici di merito della Corte di Appello del disposto degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. nel testo di cui alla ### 134/2012 per avere ritenuto come non validamente proposto il motivo di gravame relativo agli effetti della sospensione da parte del Tar nei confronti della procedura esecutiva, erronea e contraddittoria valutazione del motivo di appell o»), ### lamenta che la Corte te rritoriale abbia P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### «disatteso», in quanto generico, il motivo di appello diretto a censurare l'affermazione della sentenza di prim o grado, secondo la qual e la sospensione del diniego di rateizzazione, disposta dal ### non aveva prodotto effetti nella procedura esecutiva a causa della mancata prestazione, da parte sua, della prevista cauzione.
Deduce che essa aveva invece specificamente allegato, nell'atto di appello, che, a prescindere dalla omessa prestazione della garanzia, comunque l'emissione del provvedimento cautelare, tempestivamente notificato all'amministrazione, avrebbe dovuto imporre a quest'ultima (creditrice procedente) «un comportame nto processuale di maggior rigore e prudenza, restando in attesa dell'esito definitivo della vertenza amministrativa» ed evitando di proseguire illegittimamente la procedura espropriativa.
Conclude che, pertanto, con tale allegazione ella aveva proposto una ragione di impugnativa rispet tosa dei requisiti minimi di ammissibilità dei motivi di gravame. 1.1. Il motivo è inammissibile. ### rte d'appello ha dato atto ch e l'appell ante, nell 'atto di impugnazione, aveva censurato l'affermazione del giudice di primo grado, circa l'inefficacia del provvedimento cautelare sulla procedura esecutiva, con i l rilievo che la sua emissi one, nota al creditore procedente, avrebbe dovuto imporre a quest'ultimo un comportamento processuale di maggior rigore e prudenza.
Dopo av er dato atto di ciò, la Corte d'appello, però , ha anche evidenziato che tale allegazione, ex se, non offriva alcuna indicazione in ordine alla violazione in cui sarebbe incorso il primo giudice, né era riferita ad una parte “individ uata” della sentenza im pugnata, così rendendo la doglianza carente del necessario requisito della specificità.
Il giudizio espresso dalla Corte di merito è corretto, poiché gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione, pur non dovendo essere articolata con l'utilizzo di P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### forme sacramentali e pur non dovendo offrire un progetto alternativo di deci sione da contrapporre a quell a di primo g rado, deve però contenere, a pena di inammissi bilità, la chiara individ uazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative dog lianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni add otte dal primo giudice (Cass. 30/05/2018, n. 13535; Cass.17/12/2021, n. 13535).
Nel caso di specie, il necessario grado di specificità del motivo di gravame esigeva che l'appellante desse conto della circostanza che la tesi circa la neces sità che la pub blica amministrazione procedente tenesse un comportamento processuale di maggior rigore e prudenza era stata effettivamente sottoposta al giudice di prim o grado, precisando anche quando ciò fosse avvenuto nell'ambito del processo.
In mancanza di tale precisazione, la doglianza era rimasta generica e correttamente è stata ritenuta inammissibile. 2. Con il secondo motivo («ricorso ex art. 360 n. 3 cod. proc. per violazione dell'art. 2909 cod. civ. - illegittima prosecuzione della procedura espropriat iva di acquisizione al demanio da par te dell'### delle ### nonostante l'avvenuta sospensione cautelare a mezzo dell'ordinanza del Tar dell'ordinanza che negava la possibilità di rateizzazione del debito da parte della sig.ra ### reintegrazione nella proprietà ovvero diritto al risarcimento de i danni del contribuente»), la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la prosecuzione d ella p rocedura espropriativa e il provvedimento conclusivo di devoluzione del bene immobile allo Stato, non ostante il provvedimento cautelare emesso dal TAR nel corso della medesima. Evidenzia che tale prosecuzione, ignorando il predetto provvedimento cautelare, l'aveva privata della possibilità di esercitare il diritt o alla rateizzazione ricon osciuto dalla legge a tutela del contribuente; e ciò «al di là della ci rcostanza ch e nello stesso provvedimento fosse previsto il versamento di una cauzione». P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### inoltre, che la successiva sentenza di annullamento del provvedimento (il diniego di rateizzazione) precedentemente sospeso, passata in giudicato, avrebbe esplicato efficacia ex tunc, restituendole retroattivamente il diritto ad ottenere la rateizzazione indebitamente negatale; diritto che ella non aveva potuto esercitare in ragione della prosecuzione della procedura espropriativa, culminata nella illegittima privazione del bene.
Conclude che, in ragione di tale illegittimità, ella avrebbe dovuto essere reintegrata nella proprietà dell'immobile o quanto meno risarcita del danno subìto. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Il giudizio di legittimità della procedura espropriativa e del decreto conclusivo di devoluzione del bene staggito al patrimonio dello Stato è stato espresso dalla Corte d'appello sulla base di una ratio decidendi diversa e ulteriore rispetto a quella posta a fondamento della decisione di primo grado. ### aveva reputato, per un verso, che la sospensione del diniego di rateizzazione era rimasta inefficace perché la contribuente non aveva versato la cauzione a cui essa era subordinata e, per altro verso, che l'annullamento definitivo, a procedura espropriativa ormai conclusa da circa otto anni, del provvedimento precedentemente sospeso, disposto per vizi form ali, non inci deva sulla pacifica insussistenza del diritto della contribuente ad ottenere la rateizzazione richiesta, atteso che essa aveva già benefici ato della massima rateizzazione concedibile in base alla normativa vigente.
La Corte d'appello ha ritenuto che, a prescindere dai rilievi compiuti dal giudice di primo grado, la circostanza che l'### fosse soggetto terzo rispetto al creditore p rocedent e avrebbe comportato l'applicazione, nei suoi confronti, del principio secondo cui non ha effetto riguardo all'assegnatario la nullità deg li atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, di talché l'eventuale illegittimità P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### del diniego d i rateizzazione, successivamente accertata dal giudice amministrativo, non avrebbe potuto inficiare il provvediment o di devoluzione.
Questa ulteriore ratio decidendi non è stata in alcun mo do censurata con il motivo di ricorso per cassazione in esame, il quale, anziché contestare le ragioni in base alle quali il giudice del merito ha escluso la dedotta illegittimità della procedura espropriativa, è stato piuttosto rivolto all'illustrazione degli effetti reintegratori e risarcitori del suo accertamento.
Anche con riguardo alla diversa ratio decidendi posta a fondamento della decisione del ### comunque richiamata anche dalla Corte di appello, la rico rrente non ha formulato una specifi ca censura, limitandosi soltanto ad accennare alla circostanza relativa al mancato versamento della cauzione imposta dal provvedimento cautelare reso dal giudice amministrativo, ma senza chiarire le ragioni per le quali, al contrario di quan to ritenuto dal giud ice del merito, tale mancat o versamento non avrebbe in ciso sull'efficacia del provvedimento cautelare.
Il motivo in esame è dunque inammissibile, in quanto difetta di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata.
Questa Corte ha in fatti ripe tutame nte affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza im pugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di mot ivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, primo comma, 4, cod. proc. civ. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, 4036). ### di specificità del m otivo d i ricorso esige, in altre parole, la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass. 31/08/2015, n. 17330). P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### 2.2. Ove si p otesse e saminare, al di là della il lustrata - ed assorbente - ragione di inammissibilità, anche il merito, il secondo motivo di ricorso sarebbe pure infondato.
Sarebbe infatti diriment e, al riguardo, il ril ievo circa l'omessa prestazione della garanzia imposta dal provvedimento cautelare reso dal giudice amministrativo, che ne costituiva condizione di efficacia, il mancato avveramento della quale compo rtava la perdurante operatività del diniego di rateizzazione e auto rizzava la pubblica amministrazione a prosegu ire legittim amente nella procedura esecutiva. Nella sentenza impugnata si dà atto, del resto, dell a circostanza incontestata che l'amministrazione creditrice, «prima di proseguire nella procedura, aveva, in ossequio al provvedimento di sospensiva del ### richiesto invano la prestazione di pol izza fideiussoria» (pag. 19). 3. Con il terz o motiv o («ricorso per violazione dell'art. 96, 2° comma cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 54 d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 2043 cod. civ. per aver ritenuto non provato il nesso causale tra il comportamento del creditore procedente ed il danno lamentato dal contribuente»), ### censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno, ha ritenuto che non vi fosse prova del nesso causale tra la condotta del creditore procedente e la vendita dell'immobile ad un prezzo non in linea con i prezzi correnti del mercato. ### che nella fattisp ecie avrebbe dovuto farsi applicazione dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. (non già dell'art. 2043 cod. civ.), il quale, per il caso in cui si accerti che il creditore procedente ha agito senza la nor male prud enza, stabilisce, attraverso il rinv io al comma prim o della medesima d isposizione, che la liquidazione del danno è effettuata anche d'ufficio nella sentenza. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### 3.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della statuizione impugnata.
La Corte d'appello, infatt i, pronunciando negativamente sulla domanda subordinata risarcitoria, ha aggiunto alle rationes decidendi già poste a fondame nto del rigetto della domanda principale di accertamento di illegittimità della procedura esecutiva e di condanna alla retrocessione del bene, un'ulteriore ragione decisoria, costituita dal rilievo della mancata dimostrazione del nesso causale tra condotta del creditore e danno del debitore. ### la Corte territoriale, quindi, oltre ad essere esclusa l'illegittimità stessa della prosecuzione della procedura esecutiva (pe r le ragioni più sopra rich iamate), sarebbe escluso, altresì, l'ulteriore elemento costitutivo dell'eventuale illecito ipotizzabile a carico della pubblica a mmin istraz ione, costituito dal nesso causale tra fatto e danno. Non si verte, dunque, in ipotesi di liquidazione di un danno già accertato (rispetto al quale si pongano problemi di quan tificazione), ma in ip otesi d i ritenuta mancata integrazione dei requisiti costitutivi dell'illecito. Deve, in conseguenza, ritenersi inconferente ed aspecifico il richiam o all'applicabilità dell'art.96, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la liquidazione officiosa del danno. 4. Con il quarto motivo («incostituzionalità dell'art. 85 del d.P.R. 29/9/1973 n. 602 nel testo all'epoca vigente dichiarata con sentenza n. 281 del 2011 della Corte Costituzionale applicabile alla fattispecie per essere stato acquisito al patrimonio del ### il bene immobile ad un prezzo infe riore a quello dell'in canto andato deserto»), la ricorrente deduce che la de voluzione al patrimonio dello ### o dell'immobile di sua proprietà, ogget to della procedura esecut iva illegittimamente proseguita, era stata effettuata ai sensi dell'art.85 del d.P.R. n. 602 del 1973, che consentiva il pagamento del minor prezzo tra quello base del terzo incanto andato deserto e l'ammontare del debito erariale, senza tenere c onto del valore venale del bene. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### che, per effetto dell'applicazione di questa norma, ella aveva subìto un rilevante pre giudizio, atteso che l'incanto andato deserto aveva avuto come prezzo base la somma di ### 233.333.000, mentre l'assegnazione allo ### era stata fatta per la minor somma di ### 78.008.782. Evidenzia, che, peraltro, l'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 era stato dich iarato illeg ittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 281 del 2011, proprio nella parte in cui prevedeva che l'assegnazione dell'immobile allo ### avesse luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto. Sostiene che tale pronuncia - in forza della quale ella avrebbe avuto diritto a percepire una somma molto maggiore rispetto a quella corrispondente all'ammontare del suo debito fiscale - avrebbe dovuto esplicare i propri effetti nel presente giudizio, in funzione della declaratoria di illegittimità del procedimento esecutivo da lei subìto.
Il motivo è ulteriormente illustrato nella memoria depositata dalla ricorrente in vista dell'udienza.
La ricorrente, prendendo posizione sull'affermazione formulata dal ### nelle sue conclusioni (secondo cui l'assegnazione dell'immobile allo ### avvenuta con de creto de l 7 aprile 1998, sarebbe definitiva e intangibile, non potendo este ndersi l'effetto retroattivo della declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge ai rapporti ormai esauriti, quali quelli definiti per avvenuta formazione del giudicato), deduce che, al contrario, nella fattispecie il giudicato non si sarebbe ancora formato, atteso che l'azione di accertamento dell'illegittimità della procedura espropriativa era stata esperita, con citazione del 7 aprile 2008, entro il decennio dal provvedimento di retrocessione del 7 aprile 1998. 4.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, non viene prospettata una doglianza concernente vizi della decisione impugnata, ma viene dedotta un'ulteriore ragione P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### di ille gittimità della procedura esecutiva, ed in particolare del provvedimento di assegnazione, che sarebbe sopravvenuta in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 602 del 1973, il cui effetto retroattivo dovrebbe coinvolgere anche il rapporto tra la ricorrente e la pubblica amministrazione procedente, da reputarsi non ancora esaurito. Tali deduzioni, riguardando profili estranei alle rationes decidendi della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, devono ritenersi, per principio generale, ina mmissibili, ove non vengano formulate unitamente alla allegazione e alla prova che le stesse fossero già state tempestivamente sottoposte al giudice del merito e che da questi siano state illegittimamente pretermesse o taciute.
Infatti, qualora con il rico rso per cassazione siano prosp ett ate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorre nte, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle suddette questioni (Cass. 13/06/2018, n. 15430; 09/08/2018, n. 20694). 4.2. Ove si potesse esaminare, al di là della assorbente ragione di inammissibilità appena illustrata, anc he il merito, il quarto motivo sarebbe pure infondato.
Come condivisibilmente osservato dal ### infatti, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pu bblicazione de lla decisione di incostituzionalità, la cui efficacia retroattiva, peraltro, non si estende ai rapporti ormai esauriti rispetto ai quali è sceso il giudicato. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### caso di specie, per effetto del provvedimento di assegnazione del 7 aprile 1998, la devoluzione del bene staggito allo ### aveva il crisma della definitività, non resa oggetto delle impugnazioni proprie del processo al cui esito era stata pronunciata, né - così - inficiata da un'azione risarcitoria successiva di circa dieci anni: di conseguenza nessun effetto po teva esplicare, sull'assegnazione mede sima, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973. 5. Con il quin to mot ivo («violazione dell'art. 204 3 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - inesistenza del danno erariale riconosciuto dalla gravata sentenza per l'occupazione da parte della ### dell'immobile stante l'impugnata illegittima attribuzione dello stesso al patrimonio demaniale dello ### anche per violazione delle regole del giusto processo esecutivo, irragionevolezza della norma che pre vede l'attribu zione al demanio de ll'immobile pignorato»), la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rigettando l'appello avverso la sentenza n.8147/2012 d el ### di ### ha confermato la sua condanna al pagamento della somma omnicomprensiva di ### 100.000, a titolo di indennità per occupazione abusiva. ### che «l'accertata esistenza» (p. 18 del ricorso ) di un comportamento illegittimo da parte d ella pub blica amministrazione nella prosecuzione e nel compimento della procedura espropriativa e, per altro verso, l'inesistenza di qualsiasi comportamento colposo da parte sua, escluderebbero la configurabilità di un danno erariale a lei imputabile, fondando piuttosto, al contrario, un suo diritto risarcitorio nei confronti dell'### 5.1. Anche quest'ultimo motivo è inammissibile per difett o di specificità, poiché muove da un presupposto - l'accertata esistenza di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione - il quale non tiene conto del fatto che, al contrario, il giudice del merito ha P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### ritenuto pienamente legittimi la procedura esecutiva svolta e i l provvedimento di devoluzione dell'immobile allo ### giudicando, per converso, abusiva la sua perdurante occupazione dell'immobile medesimo; né vengono censurate le ragioni poste a fondamento del predetto giudizio. 5.2. In ogn i caso, anche que sto motivo sarebbe infondato se potesse essere esaminato nel merito, atteso che, come si è ripetuto, la mancata prestazione della garanzia (debitamente richiesta dall'amministrazione in ossequio al provvedimento cautelare del giudice amministrativo) precludeva a tale provvedimento di produrre i suoi effetti sospensivi del diniego di rateizzazione, sicché l'amministrazione procedente era autorizzata a pro seguire legittimamente la procedura espropriativa. 6. In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da ### deve essere dichiarato inammissibile. 7. Le spese de l giudizio seguon o la soccomben za e vengono liquidate come da dispositivo. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 2.500,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella ### di consiglio della ### il
causa n. 12788/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Spaziani Paolo