blog dirittopratico

3.670.976
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
3

Corte di Cassazione, Sentenza n. 36180/2022 del 12-12-2022

... appellate d a ### la quale convenne dinanzi alla Corte d'appello di ### il ### tero dell'### e delle ### l'### delle ### e l'### del ### La Corte d'appello, riunit e le impugnazioni, con sente nza 11 febbraio 2019, n. 966 le ha rigettate, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti considerazioni: I- il motivo di appello che aveva investito l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui la sospensione del provvedimento di diniego di rateizzaz ione, disposta dal ### non aveva avuto eff etti nella procedura esecutiva, era generico e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art.342 cod. proc. civ.; l'appellante infatti, aveva dedotto che tale affermazione, basat a sul rilievo della mancata prestazione della cauzione da part e del d ebitore, era erronea perché comunq ue il provvedimento del giudice a mministrativo, debitamente portato a conoscenza dell'amministrazione, «avrebbe dovuto imporre al creditore un comportamento processuale di maggior rigore e prudenza, restando in attesa dell'esito definitivo della vertenza amministrativa»; tale deduzione, però, difettava di specificità in quanto non evidenziava “parti individuate” della sentenza a cui la doglianza era riferita e non (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12788/2020 R.G., proposto da ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### de ll'### , che la rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso per cassazione; -ricorrente nei confronti di ### del ### in persona del direttore pro tempore; ### delle ### in persona del direttore pro tempo re; Ministero dell'### e delle ### in persona del ### pro tempore; domiciliat ###Rom a, Via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato, da cui sono rappresentati e difesi ope legis; -controricorrenti
P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. ### Spaziani avverso la sentenza n. 966/2019 della CORTE d'APPELLO di ### depositata il giorno 11 febbraio 2019; udita la relaz ione della cau sa svolta nella pu bblica udienza d el 18 ottobre 2022 dal ##### 1. Con citazione del 2 aprile 2008, ### convenne, dinanzi al ### ale di R oma, il Ministero dell'### e delle ### l'### del ### l'### delle ### e l'### del ### (oltre ad ### quale agente della riscossione per la ### di ### na, rimasta contumace), domandando la declaratoria di illegittimità, invalidità e inefficacia della procedura esecutiva esattoriale iniziata nei suoi confronti per i l recupero di un credito ### inadempiuto, risalente al biennio 1985-1986, e culminata (a seguito di esito negativo del terzo incanto) nella devoluzione allo Stato del bene immobile staggito, costituito dalla sua casa di abitazione, ubicata in ### l'attrice domandò altresì, in via principale, la condanna delle amministrazioni convenute alla retrocessione del ben e e, in via subordinata, al risarcimento del dan no o, infine, al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento . A fondam ento delle domande, espose che av eva formulato ist anza di rateizzazione d el pagamento dell'imposta e che il provvedimento di din iego di tale beneficio, da lei impugnato dinanzi al giudice amministrativo, era stato dapprima sospeso a condizione della prestazione di idonea garanzia per un importo corrispondente al credito tributario (80 milioni di lire); e successivamente annullato, con sentenza passata in giudicato. 
Con sentenza 23 aprile 2012, n. 8142, il ### di ### esclusa la legittimazione dei convenuti diversi dall'### delle ### (quale attuale titolare dei rapporti t ributari già facenti cap o al Ministero dell'### e delle ### e dall'### del ### (quale ente preposto alla gestione del patrimonio dello Stato), rigettò le domande, sul rilievo che la sospensione del diniego di rateizzazione era rimasta P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### inefficace per la mancata prestazione, da parte dell'istante, della garanzia a cui era condizionata; e che il successivo annullamento del diniego medesi mo era stato disposto solo per vizi formali, senza statuire sul diritto della contribuente alla rateizzazione, la cui evidente insussistenza poteva essere valutata inci dentalmente; pertan to, la procedura esecutiva immo biliare, culminata nella devoluzione dell'immobile allo Stato, era proseguita e si era conclu sa legittimamente.  2. Con citazione d el gennaio 200 9, ### F austini introdusse, sempre dinanzi al ### di ### un secondo giudizio nei confronti della sola ### del ### proponendo domanda di accertamento negativo del credito in forz a del quale l'ente le aveva richiesto il pagamento della somma di ### 342.857,85, a titolo di indennità per l'occupazione, da parte sua, dell'immobile devoluto allo Stato in seguito alla conclusione della procedura esecutiva funzionale al recupero del credito tributario; occupazione asseritamente protrattasi sine titulo dal 19 marzo 1998 al dicembre del 2008. A fondamento della domanda, espose che l'occupazione non poteva reputarsi abusiva, stante l'illegittimità della procedura esecutiva, p er il cui accertamento ella aveva già introdotto il precede nte giu dizio; eccepì, inoltre, l'insussistenza di qualsiasi pregiudizio in capo alla pubblica amministrazione, l'arbitrarietà dei calcoli effe ttuati per la determinazione della somma e, in via subordinata, la prescrizione del credito. 
Con sentenza 23 aprile 2012, n. 8147, il ### di ### dato atto della legitt imità della devolu zione del bene all'erario, come accertata nel preceden te giudizio ap pena concluso, e ritenuta applicabile, alla fattispecie, la prescrizione quinquennale, non interrotta da atti antecedenti alla data di ricezione della richiesta di pagamento (16 dicembre 2008), accols e parzialmente la do manda, ritenendo dovuta l'indennità di occupazione a far tempo dal 17 dicembre 2003 e P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### rideterminandone equitativamente l'importo nella somma omnicomprensiva di ### 100.000,00.  3. Sia la sentenza n. 8142/2012 che la sentenza n. 8147/2012 del ### di ### furono appellate d a ### la quale convenne dinanzi alla Corte d'appello di ### il ### tero dell'### e delle ### l'### delle ### e l'### del ### La Corte d'appello, riunit e le impugnazioni, con sente nza 11 febbraio 2019, n. 966 le ha rigettate, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti considerazioni: I- il motivo di appello che aveva investito l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui la sospensione del provvedimento di diniego di rateizzaz ione, disposta dal ### non aveva avuto eff etti nella procedura esecutiva, era generico e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art.342 cod. proc. civ.; l'appellante infatti, aveva dedotto che tale affermazione, basat a sul rilievo della mancata prestazione della cauzione da part e del d ebitore, era erronea perché comunq ue il provvedimento del giudice a mministrativo, debitamente portato a conoscenza dell'amministrazione, «avrebbe dovuto imporre al creditore un comportamento processuale di maggior rigore e prudenza, restando in attesa dell'esito definitivo della vertenza amministrativa»; tale deduzione, però, difettava di specificità in quanto non evidenziava “parti individuate” della sentenza a cui la doglianza era riferita e non esplicitava la violazione in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso; IIcon riguardo alla legittimità della procedura esecutiva e alla validità del provvedimento di devoluzione dell'immobile staggito allo Stato, a prescindere dai rilievi compiuti dal giudice di primo grado in ordine all'inefficacia dell'ordinanza cautelare di sospensione del diniego di rateizzaz ione (per mancata prestazione de lla garanzia a cui era condizionato) e alla mancata statuizione sul relativo diritto da parte della successiva sentenza di annullamento del diniego med esimo P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### (fondata sul rilievo di meri vizi formali del provvedimento), doveva osservarsi che l'### era soggetto terzo rispetto al cre ditore procedente, sicché, in applicazione del principio per cui non ha effetto riguardo all'assegnatario la nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, doveva ritenersi che l'eventuale illegittimità del diniego d i rateizzazione (29 aprile 1997 ), successivamente accertata con sentenza di annullamento del giudice amministrativo (20 ottobre 2006), non poteva inficiare il provvedimento di devoluzione (19 marzo 1998); IIIquanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno (quella di ingiustificato arricchimento era inammissibile per difetto di residualità), quand'anche si fosse ome sso di considerare che la pubblica amministrazione, prima di proseguire l'esecuz ione, av eva debitamente richiesto alla contribuente, peraltro invano, la prestazione di poli zza fideiussoria - e quan d'anche, pertanto, si fosse giunti a profilare, in astratto, una responsabilità dell'amministrazione medesima, ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 96, secondo comma, cod. proc. civ., per i danni derivanti dall'illegittima prosecuzione della procedura esecutiva - avrebbe dovuto pur sempre riconoscersi che non vi era prova del nesso causale tra la condotta del creditore procedente e la vendita dell'immobile ad un prezzo non in linea con i prezzi correnti del mercato; ciò, in quanto, lungi dall'essersi raggiunta la dimostrazione che la ### avrebbe pagato le rate, ove fosse stata accolta la sua ista nza di d ilazione, vi erano piuttost o element i per ritenere dimostrato il contrario, in ragi one de lle non contestate circostanze che ella, già in precedenza, era stata ammessa senza esito alla rateizzazione e che, in seguito all'ordinanza del ### aveva omesso di versare la prevista cauzione; IVinfine, non era censurabile, sott o il profilo della p retesa eccessività della somma liquidata, la decisione volta a rideterminare l'importo, dovuto dall'appellante a titolo di indennizzo per occupazione P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### abusiva dell'immobile dopo il 19 marzo 1998, nella somma di ### 100.000: ciò, in quanto il giudice aveva proceduto ad un liquidazione omnicomprensiva, volta a coprir e anche il periodo successivo al dicembre 2008 (dies ad quem della richiesta di pagamento formulata dall'### del ###, sino al momento dell'effettiva restituzione del bene occupato; in fu nzione dell a delibazione della censura d i eccessività della som ma, pertan to, l'appellante avrebbe dovuto allegare che il rilascio era effettivamente avvenuto e precisare la data in cui e ra avvenuto, mentre, in mancanza di tale allegazione, la doglianza doveva reputarsi generica.  4. Avverso la sentenz a della Corte romana ### i ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da cinque motivi. 
Hanno resistito con unico controricorso il ### dell'### e delle ### l'### delle ### e l'### del ### Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del ### e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.  ### ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 
La ricorrente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo («ricorso ex artt. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc.  civ. in relazione ad art. 348 ter 3° comma cod. proc. civ. - violazione da parte dei giudici di merito della Corte di Appello del disposto degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. nel testo di cui alla ### 134/2012 per avere ritenuto come non validamente proposto il motivo di gravame relativo agli effetti della sospensione da parte del Tar nei confronti della procedura esecutiva, erronea e contraddittoria valutazione del motivo di appell o»), ### lamenta che la Corte te rritoriale abbia P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### «disatteso», in quanto generico, il motivo di appello diretto a censurare l'affermazione della sentenza di prim o grado, secondo la qual e la sospensione del diniego di rateizzazione, disposta dal ### non aveva prodotto effetti nella procedura esecutiva a causa della mancata prestazione, da parte sua, della prevista cauzione. 
Deduce che essa aveva invece specificamente allegato, nell'atto di appello, che, a prescindere dalla omessa prestazione della garanzia, comunque l'emissione del provvedimento cautelare, tempestivamente notificato all'amministrazione, avrebbe dovuto imporre a quest'ultima (creditrice procedente) «un comportame nto processuale di maggior rigore e prudenza, restando in attesa dell'esito definitivo della vertenza amministrativa» ed evitando di proseguire illegittimamente la procedura espropriativa. 
Conclude che, pertanto, con tale allegazione ella aveva proposto una ragione di impugnativa rispet tosa dei requisiti minimi di ammissibilità dei motivi di gravame.  1.1. Il motivo è inammissibile.  ### rte d'appello ha dato atto ch e l'appell ante, nell 'atto di impugnazione, aveva censurato l'affermazione del giudice di primo grado, circa l'inefficacia del provvedimento cautelare sulla procedura esecutiva, con i l rilievo che la sua emissi one, nota al creditore procedente, avrebbe dovuto imporre a quest'ultimo un comportamento processuale di maggior rigore e prudenza. 
Dopo av er dato atto di ciò, la Corte d'appello, però , ha anche evidenziato che tale allegazione, ex se, non offriva alcuna indicazione in ordine alla violazione in cui sarebbe incorso il primo giudice, né era riferita ad una parte “individ uata” della sentenza im pugnata, così rendendo la doglianza carente del necessario requisito della specificità. 
Il giudizio espresso dalla Corte di merito è corretto, poiché gli artt.  342 e 434 cod. proc. civ. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione, pur non dovendo essere articolata con l'utilizzo di P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### forme sacramentali e pur non dovendo offrire un progetto alternativo di deci sione da contrapporre a quell a di primo g rado, deve però contenere, a pena di inammissi bilità, la chiara individ uazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative dog lianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni add otte dal primo giudice (Cass. 30/05/2018, n. 13535; Cass.17/12/2021, n. 13535). 
Nel caso di specie, il necessario grado di specificità del motivo di gravame esigeva che l'appellante desse conto della circostanza che la tesi circa la neces sità che la pub blica amministrazione procedente tenesse un comportamento processuale di maggior rigore e prudenza era stata effettivamente sottoposta al giudice di prim o grado, precisando anche quando ciò fosse avvenuto nell'ambito del processo. 
In mancanza di tale precisazione, la doglianza era rimasta generica e correttamente è stata ritenuta inammissibile.  2. Con il secondo motivo («ricorso ex art. 360 n. 3 cod. proc.  per violazione dell'art. 2909 cod. civ. - illegittima prosecuzione della procedura espropriat iva di acquisizione al demanio da par te dell'### delle ### nonostante l'avvenuta sospensione cautelare a mezzo dell'ordinanza del Tar dell'ordinanza che negava la possibilità di rateizzazione del debito da parte della sig.ra ### reintegrazione nella proprietà ovvero diritto al risarcimento de i danni del contribuente»), la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la prosecuzione d ella p rocedura espropriativa e il provvedimento conclusivo di devoluzione del bene immobile allo Stato, non ostante il provvedimento cautelare emesso dal TAR nel corso della medesima. Evidenzia che tale prosecuzione, ignorando il predetto provvedimento cautelare, l'aveva privata della possibilità di esercitare il diritt o alla rateizzazione ricon osciuto dalla legge a tutela del contribuente; e ciò «al di là della ci rcostanza ch e nello stesso provvedimento fosse previsto il versamento di una cauzione». P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### inoltre, che la successiva sentenza di annullamento del provvedimento (il diniego di rateizzazione) precedentemente sospeso, passata in giudicato, avrebbe esplicato efficacia ex tunc, restituendole retroattivamente il diritto ad ottenere la rateizzazione indebitamente negatale; diritto che ella non aveva potuto esercitare in ragione della prosecuzione della procedura espropriativa, culminata nella illegittima privazione del bene. 
Conclude che, in ragione di tale illegittimità, ella avrebbe dovuto essere reintegrata nella proprietà dell'immobile o quanto meno risarcita del danno subìto.  2.1. Anche questo motivo è inammissibile. 
Il giudizio di legittimità della procedura espropriativa e del decreto conclusivo di devoluzione del bene staggito al patrimonio dello Stato è stato espresso dalla Corte d'appello sulla base di una ratio decidendi diversa e ulteriore rispetto a quella posta a fondamento della decisione di primo grado.  ### aveva reputato, per un verso, che la sospensione del diniego di rateizzazione era rimasta inefficace perché la contribuente non aveva versato la cauzione a cui essa era subordinata e, per altro verso, che l'annullamento definitivo, a procedura espropriativa ormai conclusa da circa otto anni, del provvedimento precedentemente sospeso, disposto per vizi form ali, non inci deva sulla pacifica insussistenza del diritto della contribuente ad ottenere la rateizzazione richiesta, atteso che essa aveva già benefici ato della massima rateizzazione concedibile in base alla normativa vigente. 
La Corte d'appello ha ritenuto che, a prescindere dai rilievi compiuti dal giudice di primo grado, la circostanza che l'### fosse soggetto terzo rispetto al creditore p rocedent e avrebbe comportato l'applicazione, nei suoi confronti, del principio secondo cui non ha effetto riguardo all'assegnatario la nullità deg li atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, di talché l'eventuale illegittimità P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### del diniego d i rateizzazione, successivamente accertata dal giudice amministrativo, non avrebbe potuto inficiare il provvediment o di devoluzione. 
Questa ulteriore ratio decidendi non è stata in alcun mo do censurata con il motivo di ricorso per cassazione in esame, il quale, anziché contestare le ragioni in base alle quali il giudice del merito ha escluso la dedotta illegittimità della procedura espropriativa, è stato piuttosto rivolto all'illustrazione degli effetti reintegratori e risarcitori del suo accertamento. 
Anche con riguardo alla diversa ratio decidendi posta a fondamento della decisione del ### comunque richiamata anche dalla Corte di appello, la rico rrente non ha formulato una specifi ca censura, limitandosi soltanto ad accennare alla circostanza relativa al mancato versamento della cauzione imposta dal provvedimento cautelare reso dal giudice amministrativo, ma senza chiarire le ragioni per le quali, al contrario di quan to ritenuto dal giud ice del merito, tale mancat o versamento non avrebbe in ciso sull'efficacia del provvedimento cautelare. 
Il motivo in esame è dunque inammissibile, in quanto difetta di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata. 
Questa Corte ha in fatti ripe tutame nte affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza im pugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di mot ivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, primo comma, 4, cod. proc. civ. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, 4036). ### di specificità del m otivo d i ricorso esige, in altre parole, la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass. 31/08/2015, n. 17330). P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### 2.2. Ove si p otesse e saminare, al di là della il lustrata - ed assorbente - ragione di inammissibilità, anche il merito, il secondo motivo di ricorso sarebbe pure infondato. 
Sarebbe infatti diriment e, al riguardo, il ril ievo circa l'omessa prestazione della garanzia imposta dal provvedimento cautelare reso dal giudice amministrativo, che ne costituiva condizione di efficacia, il mancato avveramento della quale compo rtava la perdurante operatività del diniego di rateizzazione e auto rizzava la pubblica amministrazione a prosegu ire legittim amente nella procedura esecutiva. Nella sentenza impugnata si dà atto, del resto, dell a circostanza incontestata che l'amministrazione creditrice, «prima di proseguire nella procedura, aveva, in ossequio al provvedimento di sospensiva del ### richiesto invano la prestazione di pol izza fideiussoria» (pag. 19).  3. Con il terz o motiv o («ricorso per violazione dell'art. 96, 2° comma cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 54 d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 2043 cod. civ. per aver ritenuto non provato il nesso causale tra il comportamento del creditore procedente ed il danno lamentato dal contribuente»), ### censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno, ha ritenuto che non vi fosse prova del nesso causale tra la condotta del creditore procedente e la vendita dell'immobile ad un prezzo non in linea con i prezzi correnti del mercato.  ### che nella fattisp ecie avrebbe dovuto farsi applicazione dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. (non già dell'art. 2043 cod.  civ.), il quale, per il caso in cui si accerti che il creditore procedente ha agito senza la nor male prud enza, stabilisce, attraverso il rinv io al comma prim o della medesima d isposizione, che la liquidazione del danno è effettuata anche d'ufficio nella sentenza. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### 3.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della statuizione impugnata. 
La Corte d'appello, infatt i, pronunciando negativamente sulla domanda subordinata risarcitoria, ha aggiunto alle rationes decidendi già poste a fondame nto del rigetto della domanda principale di accertamento di illegittimità della procedura esecutiva e di condanna alla retrocessione del bene, un'ulteriore ragione decisoria, costituita dal rilievo della mancata dimostrazione del nesso causale tra condotta del creditore e danno del debitore. ### la Corte territoriale, quindi, oltre ad essere esclusa l'illegittimità stessa della prosecuzione della procedura esecutiva (pe r le ragioni più sopra rich iamate), sarebbe escluso, altresì, l'ulteriore elemento costitutivo dell'eventuale illecito ipotizzabile a carico della pubblica a mmin istraz ione, costituito dal nesso causale tra fatto e danno. Non si verte, dunque, in ipotesi di liquidazione di un danno già accertato (rispetto al quale si pongano problemi di quan tificazione), ma in ip otesi d i ritenuta mancata integrazione dei requisiti costitutivi dell'illecito. Deve, in conseguenza, ritenersi inconferente ed aspecifico il richiam o all'applicabilità dell'art.96, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la liquidazione officiosa del danno.  4. Con il quarto motivo («incostituzionalità dell'art. 85 del d.P.R.  29/9/1973 n. 602 nel testo all'epoca vigente dichiarata con sentenza n. 281 del 2011 della Corte Costituzionale applicabile alla fattispecie per essere stato acquisito al patrimonio del ### il bene immobile ad un prezzo infe riore a quello dell'in canto andato deserto»), la ricorrente deduce che la de voluzione al patrimonio dello ### o dell'immobile di sua proprietà, ogget to della procedura esecut iva illegittimamente proseguita, era stata effettuata ai sensi dell'art.85 del d.P.R. n. 602 del 1973, che consentiva il pagamento del minor prezzo tra quello base del terzo incanto andato deserto e l'ammontare del debito erariale, senza tenere c onto del valore venale del bene. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### che, per effetto dell'applicazione di questa norma, ella aveva subìto un rilevante pre giudizio, atteso che l'incanto andato deserto aveva avuto come prezzo base la somma di ### 233.333.000, mentre l'assegnazione allo ### era stata fatta per la minor somma di ### 78.008.782. Evidenzia, che, peraltro, l'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 era stato dich iarato illeg ittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 281 del 2011, proprio nella parte in cui prevedeva che l'assegnazione dell'immobile allo ### avesse luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto. Sostiene che tale pronuncia - in forza della quale ella avrebbe avuto diritto a percepire una somma molto maggiore rispetto a quella corrispondente all'ammontare del suo debito fiscale - avrebbe dovuto esplicare i propri effetti nel presente giudizio, in funzione della declaratoria di illegittimità del procedimento esecutivo da lei subìto. 
Il motivo è ulteriormente illustrato nella memoria depositata dalla ricorrente in vista dell'udienza. 
La ricorrente, prendendo posizione sull'affermazione formulata dal ### nelle sue conclusioni (secondo cui l'assegnazione dell'immobile allo ### avvenuta con de creto de l 7 aprile 1998, sarebbe definitiva e intangibile, non potendo este ndersi l'effetto retroattivo della declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge ai rapporti ormai esauriti, quali quelli definiti per avvenuta formazione del giudicato), deduce che, al contrario, nella fattispecie il giudicato non si sarebbe ancora formato, atteso che l'azione di accertamento dell'illegittimità della procedura espropriativa era stata esperita, con citazione del 7 aprile 2008, entro il decennio dal provvedimento di retrocessione del 7 aprile 1998.   4.1. Anche questo motivo è inammissibile. 
Con esso, infatti, non viene prospettata una doglianza concernente vizi della decisione impugnata, ma viene dedotta un'ulteriore ragione P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### di ille gittimità della procedura esecutiva, ed in particolare del provvedimento di assegnazione, che sarebbe sopravvenuta in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R.  602 del 1973, il cui effetto retroattivo dovrebbe coinvolgere anche il rapporto tra la ricorrente e la pubblica amministrazione procedente, da reputarsi non ancora esaurito.   Tali deduzioni, riguardando profili estranei alle rationes decidendi della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, devono ritenersi, per principio generale, ina mmissibili, ove non vengano formulate unitamente alla allegazione e alla prova che le stesse fossero già state tempestivamente sottoposte al giudice del merito e che da questi siano state illegittimamente pretermesse o taciute. 
Infatti, qualora con il rico rso per cassazione siano prosp ett ate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorre nte, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle suddette questioni (Cass. 13/06/2018, n. 15430; 09/08/2018, n. 20694).  4.2. Ove si potesse esaminare, al di là della assorbente ragione di inammissibilità appena illustrata, anc he il merito, il quarto motivo sarebbe pure infondato. 
Come condivisibilmente osservato dal ### infatti, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pu bblicazione de lla decisione di incostituzionalità, la cui efficacia retroattiva, peraltro, non si estende ai rapporti ormai esauriti rispetto ai quali è sceso il giudicato. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### caso di specie, per effetto del provvedimento di assegnazione del 7 aprile 1998, la devoluzione del bene staggito allo ### aveva il crisma della definitività, non resa oggetto delle impugnazioni proprie del processo al cui esito era stata pronunciata, né - così - inficiata da un'azione risarcitoria successiva di circa dieci anni: di conseguenza nessun effetto po teva esplicare, sull'assegnazione mede sima, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973.  5. Con il quin to mot ivo («violazione dell'art. 204 3 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - inesistenza del danno erariale riconosciuto dalla gravata sentenza per l'occupazione da parte della ### dell'immobile stante l'impugnata illegittima attribuzione dello stesso al patrimonio demaniale dello ### anche per violazione delle regole del giusto processo esecutivo, irragionevolezza della norma che pre vede l'attribu zione al demanio de ll'immobile pignorato»), la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rigettando l'appello avverso la sentenza n.8147/2012 d el ### di ### ha confermato la sua condanna al pagamento della somma omnicomprensiva di ### 100.000, a titolo di indennità per occupazione abusiva.  ### che «l'accertata esistenza» (p. 18 del ricorso ) di un comportamento illegittimo da parte d ella pub blica amministrazione nella prosecuzione e nel compimento della procedura espropriativa e, per altro verso, l'inesistenza di qualsiasi comportamento colposo da parte sua, escluderebbero la configurabilità di un danno erariale a lei imputabile, fondando piuttosto, al contrario, un suo diritto risarcitorio nei confronti dell'### 5.1. Anche quest'ultimo motivo è inammissibile per difett o di specificità, poiché muove da un presupposto - l'accertata esistenza di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione - il quale non tiene conto del fatto che, al contrario, il giudice del merito ha P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### ritenuto pienamente legittimi la procedura esecutiva svolta e i l provvedimento di devoluzione dell'immobile allo ### giudicando, per converso, abusiva la sua perdurante occupazione dell'immobile medesimo; né vengono censurate le ragioni poste a fondamento del predetto giudizio.  5.2. In ogn i caso, anche que sto motivo sarebbe infondato se potesse essere esaminato nel merito, atteso che, come si è ripetuto, la mancata prestazione della garanzia (debitamente richiesta dall'amministrazione in ossequio al provvedimento cautelare del giudice amministrativo) precludeva a tale provvedimento di produrre i suoi effetti sospensivi del diniego di rateizzazione, sicché l'amministrazione procedente era autorizzata a pro seguire legittimamente la procedura espropriativa.  6. In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da ### deve essere dichiarato inammissibile.  7. Le spese de l giudizio seguon o la soccomben za e vengono liquidate come da dispositivo.  8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 2.500,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. #### pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 
Così deciso nella ### di consiglio della ### il 

causa n. 12788/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Spaziani Paolo

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20308/2023 del 14-07-2023

... Tribunale aveva respinto il ricorso; 3. la Corte d'appello di ### accoglieva parzialmente l'impugnazione del ### riteneva, innanzitutto, necessario il previo parere favorevole dell'### di appartenenza (pur a seguito della delle modifiche apportate all'art. 30 del d.lgs. 165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009); riteneva, tuttavia, del tut to generica la ragione sulla quale era stato basato il diniego di trasferimento; in particolare, evidenziava che tale diniego aveva fatto riferimento ad una carenza di organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari che però non conteneva una ricognizione del personale degli organici su base territoriale; dichiarava, pertanto, illegittimo il diniego e condannava il ### della Giustizia al risar cimento del danno nella misura pari alla differen za tra l'indennità di amministrazione percepita presso il ### e quella spettante presso l'### a far data dal diniego al trasferimento (1/11/2012) e fino al deposito del ricorso di primo grado; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore affidandosi ad un motivo; 5. il ### non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. con l'unico motivo il ricorrente denuncia: “la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 930 -2017 proposto da: ### rapprese ntato e difeso dall' avvocato ### LATINO con domicilio legale digitale come da pec ### di Giustizia; - ricorrente - contro ###; - intimato - avverso la sentenz a n. 728/ 2016 della CORTE ### di MILANO , pubblicata il ### R.G. n. 30/2014; udita la relazion e dell a causa svolta nella camera di consig lio del 18/04/2023 dal ###. ### Rilevato che: 1. con ricorso al Tribunale di ### cancelliere di area C, posiz ione e conomica ### presso il Ministero della Giustizia (ivi trasfer ito a seguito di mobilità vol ontaria dall '### degli ### di ### o), aveva chiesto dichiararsi l 'illegittimità del diniego di nulla osta del ### stero in relazi one alla sua R.G.N. 930/2017 Pag. domanda di mobilità volontaria presso l'### delle dogane quale esperto informatico di area C, posizione e conomica ### (a seguito di avviso di mobi lità intercompartimentale di tale ### n. 94765/RU dell'11/8/2011) ed altresì chiesto la condanna del ### al risarcimento del danno parametrato alla retribuzione perduta per il mancato trasferimento; 2. il Tribunale aveva respinto il ricorso; 3. la Corte d'appello di ### accoglieva parzialmente l'impugnazione del ### riteneva, innanzitutto, necessario il previo parere favorevole dell'### di appartenenza (pur a seguito della delle modifiche apportate all'art. 30 del d.lgs.  165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009); riteneva, tuttavia, del tut to generica la ragione sulla quale era stato basato il diniego di trasferimento; in particolare, evidenziava che tale diniego aveva fatto riferimento ad una carenza di organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari che però non conteneva una ricognizione del personale degli organici su base territoriale; dichiarava, pertanto, illegittimo il diniego e condannava il ### della Giustizia al risar cimento del danno nella misura pari alla differen za tra l'indennità di amministrazione percepita presso il ### e quella spettante presso l'### a far data dal diniego al trasferimento (1/11/2012) e fino al deposito del ricorso di primo grado; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore affidandosi ad un motivo; 5. il ### non ha svolto attività difensiva. 
Considerato che: 1. con l'unico motivo il ricorrente denuncia: “la non corretta determinazione del danno illegittimamente contenuto dalla Corte d'appello al momento del deposito del ricorso: violazione o falsa ap plicazione di norme di diritt o/omes sa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art.  360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)”; rileva che in sede di domanda il danno era stato chiesto a decorrere da una certa data (1/11/20 12) utilizzando una formula che consentisse al Giudice di dare conto degli ulteriori danni maturati nel corso del processo e che erano stati indicati come ‘patiti e patiendi'; assume che il giu dice ha individuato nel d eposito del ricorso un limite alla domanda risarcitoria (differenze retributive per soli quattro mesi), limite che doveva invece essere superato in quanto il dinie go al trasferimento, rite nuto ille gittimo, R.G.N. 930/2017 Pag. continuava e continua a produrre effetti dannosi fino a quanto esso ricorrente sarà alle dipendenze del ### della Giustizia; 2. il motivo è inammissibile; come chiarito d a questa Corte a Sez ioni ### l'onere di specificit à dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicar e le norm e di legge di cui intend e lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto p recettivo e di raffrontarl o con le affermazi oni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostr are che queste ultime contrastano col precet to normativo, non poten dosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., n. 23745 del 28/10/2020); ulteriormente, qualora venga allegata l'er ronea ric ognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta inter pretazione delle no rme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 5 giug no 2007, n. 13066; Cass. 12 luglio 20 07, 15604; Cass.24 febbraio 2020, n. 4905); nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge né contiene alcun riferimento alle norme violate, e si traduce in tal modo in una critica liber a del provvedimento impugnato, in vi olazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata, non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all'esame della Corte; senza dire che parte ricorren te formula la propria censura adducen do, contestualmente, le violazioni sopra testualmente riportate sotto il profilo dell'art. 360 comma 1, n. 3, cod. p roc. civ. , ma, anche , del n. 5 del la medesima disposizione codicistica; ora, in dispart e la dedot ta omessa, insufficiente e contr addittoria motivazione (vizio non più corrispondente al paradigma del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), la suddetta configurazione del motivo rende impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure essendo denunciate, a un tempo, violazione di legge e vizio di motivazion e senza che nel l'ambito della parte argomentativa del m ezzo di R.G.N. 930/2017 Pag. impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. 23 settembre 2016, n. 18715; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 luglio 2008, n. 20355; Cass.11 aprile 2008, 9470); 3. le suddette considerazioni esimono la Corte dal disporre la rinnovazione della notifica del ricorso presso l'Avvocatura generale, non potendosi imporre alcun onere aggiuntivo alla parte le volte in cui il ricorso la cui notifica sarebbe da rinnovare appaia - come nella specie - ictu oculi destinato alla reiezione (su tale principio v., ex aliis, Cass. 13 gennaio 2021, n. 394; Cass. 26 novembre 2020, n. 26997; Cass. 11 marzo 2020, n. 6924); 4. nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo il ### intimato svolto attività difensiva; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese. 
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art . 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti p rocessuali per il versamento, da parte del r icorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. 
Così deciso nella ### camerale del 18 aprile 2023.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Marotta Caterina

M
5

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1504/2025 del 21-01-2025

... Cron. Rep. Ud. 26/11/2024 CC ### la Corte d'appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di ### ad acced ere al trattamento pensio nistico anticipato considerando raggiunta l'anziani tà contributiva attraverso la somma dei contributi versati nei periodi di ### e di q uelli fig urativi accre ditati per il periodo di mobilità; secondo la Corte d'appello, l'art.1, co.154, l. n.205/17, in base al quale l'accesso al pensionamento anticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall'attività “…ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa”, va interpretato nel senso che al fine di perfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del qual e accedere alla pred etta anticipazione della pensione, possono essere computati anche i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità fruito successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassa integrazione; la cassazione della sentenza è domandata dall'### sulla base di un unico motivo; ### resiste con controricorso, illust rato da memoria. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###-2020 proposto da: I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### B ### 29, presso l'Avvoc atura ### dell'### rappresentato e difeso dagli avvocati ### PATTERI, #### - ricorrente - contro ### elettivamen te domiciliato in #### E ### 34, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 167 /2020 della CORTE ### di GENOVA, depositata il ### R.G.N. 89/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal ###. #### figurativi durante ### per addetti all'editoria R.G.N. ###/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 26/11/2024 CC ### la Corte d'appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di ### ad acced ere al trattamento pensio nistico anticipato considerando raggiunta l'anziani tà contributiva attraverso la somma dei contributi versati nei periodi di ### e di q uelli fig urativi accre ditati per il periodo di mobilità; secondo la Corte d'appello, l'art.1, co.154, l. n.205/17, in base al quale l'accesso al pensionamento anticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall'attività “…ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa”, va interpretato nel senso che al fine di perfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del qual e accedere alla pred etta anticipazione della pensione, possono essere computati anche i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità fruito successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassa integrazione; la cassazione della sentenza è domandata dall'### sulla base di un unico motivo; ### resiste con controricorso, illust rato da memoria. 
All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.  ### il l'unico motivo di ricorso, l'### deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1, co.154 l. n.205/17, per avere la Corte erroneamente affermato che il requisito contributivo minimo si perfezioni oltre il periodo di cassa integrazione, mediante computo dei contributi figurativi maturati durante la su ccessiva mobilità; la n orma in 3 epigrafe avrebbe introdotto una nuova disciplina in tema di prep ensionamento, speciale rispetto a q uella contenuta nel d.P.R. n. 157/13, allo scopo di salvaguardare i dipendenti del le imprese editrici e stampatrici in crisi, consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criteri fissati da una legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n. 416/81), a condizione, però, che l'anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il periodo di godimento della cassa integrazione. 
Il motivo è fondato. 
Questa Corte (Cass.2 440/23 ) ha già affrontato la questione con pronuncia c ui s' intende dare in questa sede ###particolare , è stato osservato ch e in tem a di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, co.154, l. n.205/17, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel pe riodo di cassa in tegrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavor o per scadenza d ella cassa integrazione; ciò poiché la norma - riferendosi a coloro i quali h anno acquisito il req uisito contributivo stabilito dalla l. n. 416 /81 entro il periodo d i cassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo al fini dell'adesione all'opz ione del pensionamento anticipato - ha introdotto una disciplina speciale rispetto a q uella di cui al d.P.R. n. 15 7/13, il cui cont enuto letterale è di stretta interpretazione. 
Inconferenti sono i precedenti di questa Corte (nn.24916 e 249 52 del 2024) citat i da parte controricorrent e in 4 memoria illustrativa, poiché non concernono il caso dei dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, né l'interpretazione dell'art. 1, co.154, l. n.205/17. 
In conclusione, la sentenza, non essendosi attenuta al suesposto principio di diritto, va cassata e la cau sa rinviata alla Corte d'Appello di Genova in div ersa composizione, la quale sta tuirà anch e sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.   

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Gnani Alessandro

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23223/2024 del 28-08-2024

... di accertamento. 3. ### tale decisione proponeva appello l'### delle ### dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costitu iva anche il contribuente , chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 4. Con sentenza n. 7010/06/2019, depositata in data 17 dicembre 2019, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell'### condannando il contribuente al pagamento delle spese. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, i l contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'### delle ### ha resistito con controricorso. ### ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso La causa è stata tratt ata nella camera di consigli o del 5 giug no 2024. Considerato che: 1. Con il prim o motivo di ricorso, così rubricato: «### all'illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribue nte lamenta l'error in 3 di 6 iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rite nuto che, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, d.P.R . 29 settembre 1973, n. 60 2, il notificatore non avrebbe po tuto procedere alla notifica degli avvisi di accertamento a norma dell'art. 60, primo comma, lett (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25223/2020 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'### ed elettivam ente domiciliato presso lo studio di quest 'ultima in #### n. 5.   - ricorrente - ### in persona del ### pro tempore, con sede ### C/D , rappresentata e difesa dall' Avvocatura generale dello S tato, con domicilio legale in ### Via dei ### n. 12, p resso l'Avvocatura generale dello Stato.   - controricorrente - e contro ### - ### in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata
Avverso la sentenza de lla ### .TRIB.REG. LAZIO 7010/06/2019, depositata in data 17 dicembre 2019. 
Udita la relaz ione svolta n ella camera di consiglio del 5 giug no 2024 dal consigliere dott.ssa ### Cart. Pag. - Avv.   ### . IRPEF 2007 - 2 di 6 Dato atto ch e il ### nerale, dot t. ### ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
Rilevato che: 1. ### prop oneva ricorso avverso la cartella di pagamento n. ###0 48328000, emessa dall'Agente della ### ia ### S.p.A. (ora Agenz ia delle ### - ###, in esito al mancato pagamento di q uanto richiesto con gli avvisi di accertamento ai fini ### n. ###, per l'anno d'imposta 2007, e n. ###, per l'anno d'imposta 2008; si costituiva in giudizio anche l'### contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.  2. ###.t.p. di ### con sentenza n. 10767/25/2018, accoglieva il ricorso del contr ibuente, ri tenendo irregolare la notifica dei du e prodromici avvisi di accertamento.  3. ### tale decisione proponeva appello l'### delle ### dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costitu iva anche il contribuente , chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.  4. Con sentenza n. 7010/06/2019, depositata in data 17 dicembre 2019, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell'### condannando il contribuente al pagamento delle spese.  5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, i l contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 
L'### delle ### ha resistito con controricorso.  ### ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso La causa è stata tratt ata nella camera di consigli o del 5 giug no 2024. 
Considerato che: 1. Con il prim o motivo di ricorso, così rubricato: «### all'illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribue nte lamenta l'error in 3 di 6 iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rite nuto che, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, d.P.R . 29 settembre 1973, n. 60 2, il notificatore non avrebbe po tuto procedere alla notifica degli avvisi di accertamento a norma dell'art.  60, primo comma, lett . e), d.P.R. 29 sette mbre 1973, n. 600, dovendo a tal fine p reviam ente ricercare il relativo destina tario nell'ambito del territorio comunale di residenza.  1.2. Con il second o motivo di ricorso, così rubricato: «### all'illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribu ente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare la doglianza di parte ricorre nte relativa alla modifica d ell'art. 26 del D.P. R.  602/1973 ad opera della Corte costituz ionale, con conseguente necessità di attestare di aver ricercato il destinatario della notifica all'interno del territorio comunale del domicilio fiscale, così poi da poter procedere alla cer tificazione fide-facente dell'irreperibilità assoluta del medesimo.  2. Va premesso che va disattesa l'istanza di sospensione ex art.  295 cod. proc. ci v. perché e ssa è riferita alla pro posizione, successiva alla con clusione del giu dizio dinanzi alla C.t.r., di querela di falso davanti al Tribunale di ### Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui le nullità della sentenza d erivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità della relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazi one att estante la p endenz a 4 di 6 del procedimen to di falso non può essere dep ositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, ex art. 29 5 c.p.c. , con riferiment o al giudizio di legittimità (Cass. 09/05/2017, n. 11327; conf. Cass. 23/10/2014, n. 22517).  3. Il primo motivo di ricorso è fondato.  3.1. I giudici regionali hanno sostenuto la regolarità della notifica, in conside razione del fatto che, ave ndo il messo notificatore constatato l'irreperibilità assolu ta del destinatario e non essend o stato tale accertamento contestato attraverso la querela di falso, correttamente era stato seguito l'iter procedim entale previ sto dall'art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, attraverso il dep osito dell'atto presso il Comune e l'affissione all'albo dell'avviso di deposito. Il contribuente ha contestato tale assunto, sostenendo l'incompletezza degli accertamenti eseguiti dal messo notificatore e, dunque, l'irritualità della notifica avvenuta ai sensi della norma richiamata.  3.2. Tra gli atti contenuti all'interno del fascicolo d'ufficio si rinviene un'unica relata di no tifica contenente la dicitura «trasferito 29.11.13». 
Nessuna informazione aggiuntiva risulta precisata, né riguardo alla fonte dalla quale il notificatore abbia ricavato tale informazione, né relativa alle ricerche da lui compiute p er pervenire a tale attestazione.  3.3. È nota la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richieden te, perché, secondo quanto appre so dai vicini , trasferitosi altrove, l'attestazione d el mancato rinvenimen to del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a q uerela di fal so, attene ndo a circostanze 5 di 6 frutto della diret ta attività e pe rcezione del pubblico uff iciale» (Cass. n. 25860/2008 e Cass. n. 14454/2020, relativa ad un caso nel quale l'avvenuto trasferimento era st ato appreso dalle dichiarazioni rese dal portiere dello stabile). 
Da t ali pronunce s i ricava, in sostanza, che è assistito da fede privilegiata solo il contenuto estrinseco della no tizia appresa da terzi, in quanto attiene a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (nei due casi esaminati, infatti, la circostanza dell'avvenuto trasferimento risultava dalla dichiarazione resa, rispetti vamente, dai vicini e dal portiere). Nella specie, tuttavia, non è dato comprende re da dove sia sta ta ricavata l'informazione, riguardante l'avv enuto trasferimento, contenuta nella relata.  3.4. Nella fattispecie in esame, non è stato addotto alcun elemento che induca a ritenere che si verta in un caso di effettiva irreperibilità assoluta e che non rico rra, piuttosto, un caso di temporanea assenza del destina tario, tanto più ch e dalla visu ra anagrafica in atti ( eseguita po co più di un mese dopo) , il destinatario risultava avere la propria residenza proprio nel luogo in cui la n otifica è stata tentata. La circost anza del trasferimento, infatti, più che essere frutto di una diretta attività pe rcettiva, correlata ad una notizia riferita da terzi, pare essere, piuttosto, il frutto di un'illazione spontanea del notificatore, non supportata da alcun elemento e strinseco la cui constatazione possa essere assistita da fede privilegiata. 
Dagli atti, dunque, non è possibile affermare che il notificante ha svolto, dandone adegu ata evidenza, effettive ricerche ( compiute anzitutto "in loco") o nde verificare i presupp osti di fatto dell'irreperibilità assoluta.  4. Dall'accogli mento del primo motivo di ricorso discende l'assorbimento del secondo motivo. 6 di 6 5. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del ### affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il 5 giugno 2024.   

Giudice/firmatari: Napolitano Lucio, De Rosa Maria Luisa

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21682/2023 del 20-07-2023

... e univoci in proposito; 3. avverso la sentenza d'appello ricorre in cassazione ### con 3 motivi; resistono, con unico atto di controricorso, la società e ### il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'odierna udienza; ### 1. con il primo e secondo motivo, trattati congiuntamente nel ricorso, parte ricorrente censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per aver ritenuto non provati gli atti vessatori sulla base del solo esame 3 di 8 dell'excursus testimoniale e per non aver esamin ato la certificazione medica e la relazione medica del ### sostiene, in particolare, essere stata raggiunta in giudizio la prova del danno alla salute patito dal ricorrente a causa di fatti di lavoro; 2. i motivi sono inammissibili; 3. in primo lu ogo, quanto alla censura so tto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., si rileva che la Corte d'### o di ### ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, co sì realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi degli artt. 348-ter e 360; il ricorr ente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11486/2019 R.G. proposto da: ### domiciliato in #### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -ricorrente contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , e ### , elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv ocato ### rappresentati e difesi dagli avvocati ### e ### -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE D'### di ### 817/2018, pubblicata il ###, R.G.N. 555/2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal ###. ### 2 di 8 ### 1. La Corte d'A ppello di Bol ogna, confermando integralm ente la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato le domande di ### di accertamento di condotte mobbizzanti nei suoi co nfronti e di conseguenziale risarciment o dei danni (patrimoniale, non patrimoniale biologico, esistenziale e morale), proposte contro la società ### di cui era stato dipendente dal 2.1.2008 con mansioni di operaio magazziniere (3° livello ### di settore) al 12.2.2015, data del licenziamento per superamento del periodo di comporto, e contro ### consigliere di amministrazione della società; 2. La Corte di merito, in particolare, sulla base dei motivi di gravame ha riesa minato criticamente l'istruttoria condotta in primo gra do (con l'audizi one di 9 testimoni e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale) ed ha confermato la valutazione del primo giudice in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio, ricadente sul lavorator e, circa l'esistenza d i comportamenti vessatori o intimidatori, ripetuti e costanti, da parte di ### diretti nei confronti del lavoratore medesimo, non essendo emersi elementi probatori certi e univoci in proposito; 3. avverso la sentenza d'appello ricorre in cassazione ### con 3 motivi; resistono, con unico atto di controricorso, la società e ### il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'odierna udienza; ### 1. con il primo e secondo motivo, trattati congiuntamente nel ricorso, parte ricorrente censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per aver ritenuto non provati gli atti vessatori sulla base del solo esame 3 di 8 dell'excursus testimoniale e per non aver esamin ato la certificazione medica e la relazione medica del ### sostiene, in particolare, essere stata raggiunta in giudizio la prova del danno alla salute patito dal ricorrente a causa di fatti di lavoro; 2. i motivi sono inammissibili; 3. in primo lu ogo, quanto alla censura so tto il profilo di cui all'art.  360, n. 5, c.p.c., si rileva che la Corte d'### o di ### ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, co sì realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi degli artt. 348-ter e 360; il ricorr ente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di prim o grado e del la sentenza di rigetto dell'app ello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320 /2021), tenendo cont o che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non so lo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022, n. 29715/2018); 4. in secondo luogo, quanto alla censura sotto il profilo di cui all'art.  360, n. 3, c.p.c., si rileva che il motivo di ricorso per cassazione in esame tende inammissibilmente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazi one o falsa app licazione di legge, ad un a rivalutazione dei fatti storici operata dal gi udice di merito ( Cass. S.U. n. ###/2019), rivalutazione di questioni di fatto in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di 4 di 8 legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 1556 8/2020, e giurispruden za ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); 5. osserva il ### egio che non è pertin ente, nel caso di specie, il richiamo a Cass. 29820/2020, contenuto in memoria, ed in generale al principio che la violazione dell'art. 115 cod. proc.  può essere dedotta come vizio di legit timità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma soltanto qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza (Cass. n. 4699/2018; Cass. n. 20382/2016); 6. va, infatti, osservato che, in tema di ricor so per cassazione, il principio di autosufficienza presupp one che la parte rip orti in ricorso, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio lamentato, così da co nsentire alla Corte di effettuare il controll o sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti; nel caso in esame, nel co ntroricorso s ono trascritti significativi brani della relazione di ### che riportano i danni alla salute dedotti in misura circoscritta e con margini di soggettività del paziente; 7. in ogni caso, dalla lettura della motivazione della sentenza gravata, si evince che l'esame del primo motivo di appello ha portato la Corte di merito a confe rmare il mancato raggiungimento della prova circa la ricostruzione fattuale del ricorrente in ordine alla sussistenza di condotte datoriali di natura vessatoria e persecutoria 5 di 8 continuative, co n conseguente asso rbimento delle questioni attinenti a sussistenza e q uantificazi one dei danni; la Corte di merito ha dunque escluso (in quanto non adeguatamente provata) la sussistenza di u n comportamento illecito datoriale in nesso di causa con il danno denunciato, sulla base del materiale probatorio complessivamente valutato; 8. si deve quindi ribadire che assorbimento del motivo non significa omesso esame del le questioni sottese, avendo que sta Corte precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. non si può ravvisare nella mera circ ostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'ar t. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato all a “valutazione delle prove" (cfr. Cass. n. 11892/ 2016, 20832/2016, n. 3017 3/2021), nonché ramm entando che la consulenza tecnica d'uff icio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscen ze, senza che il suddetto mezzo di in dagine possa essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr. Cass. n. 10373/2019, n. ###/2017, n. 1266/2013); 9. con il terzo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli ar tt. 2087 c.c. e 1, titolo V, ### industriali, 2049, 2043, 2059 c.c., in combinato disposto con gli artt. 4, 32, 41 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto non adempiuto da parte del lavoratore l'onere della prova del danno biologico ascrivibile a fatti di lavoro, per aver ritenuto provato l'adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di aver adottato tutte le cautele per impedire il danno, per non aver affermato la responsabilità da mobbing del superiore in quanto diretto e principale autore delle vessazioni. 6 di 8 10. il motivo non è fondato; 11. in tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore per violazione degli obblighi del datore di lavo ro di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all 'art. 2087 c.c., è stato chi arito dalla giurisprudenza costante di questa Corte che non si tratta di ipotesi di responsabili tà oggetti va del datore di lav oro, e che i rispettivi oneri di all egazione e prova sono articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorati va non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la presta zione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili (Cass. n. ###/2022; cfr. anche Cass. n. 10992/2020, n. 14064/2019, n. 8911/2019, 24742/2018); appunto poiché l'art. 2087 c.c. non conf igura un'ipotesi di re sponsabilità oggettiva , in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazi one degli obblighi di comportamento imposti da norme di leg ge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tal e danno, come pure la nocivi tà dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi; né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariament e, o può far presumere, che gli eventi 7 di 8 dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potend o essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell' organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnati vo per un lasso di tempo più o meno lu ngo, restandosi così fuori dal l'ambito dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabili tà contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (così Cass. n. 2038/2013; cfr. anche Cass 25151/2017); 12. la sente nza impugnata si è conformata ai suddetti princip i, valutando, nel merito, non dimostrata la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra ambiente di lavoro e danno alla salute, e quindi assorbita la questione, logicamente successiva, dell'onere per il datore di lavoro di fornire la prova liberatoria; il motivo si concreta, pertanto, in una richiesta di revisione della valutazione delle prove da parte dei giudici di merito in doppio grado, nel senso della mancata prova della nocività dell'ambiente aziendale e della sussistenza di atti vessatori continuativi nei suoi confronti, ed una simile revisione non sarebbe altro che una nuova formulazione del giudizio di fatto, co ntrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità, cui non spetta procedere ad un nuovo giudizi o di merit o attraverso un'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr .  19997/2018); 13. le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 14. al rig etto dell'impugnazi one consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.  La Corte respinge il ricorso. 8 di 8 Condanna parte ricorrente alla rifusi one delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso nella ### camerale del 10 maggio 2023.   

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Michelini Gualtiero

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22643 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.069 secondi in data 23 dicembre 2025 (IUG:D7-5DBFA9) - 1547 utenti online