blog dirittopratico

3.664.392
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6334/2025 del 23-06-2025

... domicilio del creditore nel circondario della Corte d'Appello di Milano nonché la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Napoli; 2) la nullità del precetto in quanto emesso sulla base di assegni non più costituenti titolo esecutivo, stante il decorso del termine di sei mesi per l'esercizio dell'azione cartolare; 3) nel merito, l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla ### S.r.l. in assenza di una causa giustificativa. Formulava, inoltre, istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli e del precetto. Si costituiva in giudizio la società “### S.r.l. in liquidazione”, la quale deduceva, preliminarmente, la corretta elezione del proprio domicilio, nonché, in ogni caso, la corretta proposizione dell'opposizione dinanzi a questo Tribunale; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso il termine di 6 mesi tra la data di presentazione degli assegni per l'incasso e quella di notifica del precetto; l'infondatezza della doglianza secondo cui il ### non sarebbe debitore della società “### S.r.l. in liquidazione, stante la provata sussistenza della pretesa creditoria. Successivamente, a seguito di istanza del 10.01.2023 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ###- in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. ### del ### dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione ex art. 615 cpc”, vertente TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta -attore opponente
E ### S.R.L., (###), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F.  ### in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta opposta ### 1. Con atto di precetto notificato in data ###, la società ### S.R.L. intimava a ### il pagamento di complessivi € 33.945,87 sulla scorta dell' assegno postale 7242774671 di € 20.000 emesso il ###, n. 7242674624 di € 6.775,00 emesso il ### e n. 7242674625 di € 6.775,00 emesso il ###, asseritamente rimasti impagati.  ### si opponeva al precetto deducendo: 1) l'irrituale elezione del domicilio del creditore nel circondario della Corte d'Appello di Milano nonché la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Napoli; 2) la nullità del precetto in quanto emesso sulla base di assegni non più costituenti titolo esecutivo, stante il decorso del termine di sei mesi per l'esercizio dell'azione cartolare; 3) nel merito, l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla ### S.r.l. in assenza di una causa giustificativa. 
Formulava, inoltre, istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli e del precetto. 
Si costituiva in giudizio la società “### S.r.l. in liquidazione”, la quale deduceva, preliminarmente, la corretta elezione del proprio domicilio, nonché, in ogni caso, la corretta proposizione dell'opposizione dinanzi a questo Tribunale; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso il termine di 6 mesi tra la data di presentazione degli assegni per l'incasso e quella di notifica del precetto; l'infondatezza della doglianza secondo cui il ### non sarebbe debitore della società “### S.r.l. in liquidazione, stante la provata sussistenza della pretesa creditoria. 
Successivamente, a seguito di istanza del 10.01.2023 presentata da parte opponente, con decreto inaudita altera parte del 14.01.2023, questo Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli e con ordinanza del 19.07.2023 ne confermava la sospensione. 
La causa veniva riservata in decisione con l'ordinanza del 20/03/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Preliminarmente va precisato che la questione di competenza sollevata dall'opponente è stata già esaminata nell'ordinanza del 19.07.2023 cui si rinvia. 
Si ribadisce che l'odierna opposizione a precetto è stata correttamente introdotta innanzi al Tribunale di Napoli ai sensi del combinato disposto artt. 27 e 480 co.3 c.p.c., sia in base al luogo di esecuzione, sia in base al criterio sussidiario del luogo di notifica del precetto per i motivi già esposti nella predetta ordinanza. 
Venendo al merito, l'opposizione è fondata.   In tema di prescrizione dell'azione cartolare va ricordato che valgono i seguenti principi: A) Ai sensi dell'art. 75 R.D. 1736/1933, il regresso del portatore nei confronti del traente si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, termine che, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto è di otto giorni laddove l'assegno (come nel caso di specie) sia pagabile nello stesso comune in cui fu emesso. ### cartolare si prescrive dunque decorsi sei mesi ed otto giorni dalla data dell'emissione dell'assegno bancario. 
B) La disciplina generale del codice civile in tema di interruzione e sospensione della prescrizione, in quanto non espressamente derogata da norme speciali di legge (nella specie artt. 75 e 76 in tema di assegno bancario, che dispongono unicamente con riferimento al termine di prescrizione cartolare e all'efficacia soggettiva della stessa) viene ritenuta pacificamente applicabile anche alla prescrizione dell'azione cartolare (Cass. 7077/04, ma il principio è ribadito per tutte le azioni cartolari, cfr.  7054/1992). 
Ciò premesso, dagli atti emerge che il precetto è stato notificato in data ### e che gli assegni sono stati presentati per il pagamento in data ### (tutti gli assegni sono poi risultati “impagati” con la dicitura “assegno pervenuto oltre il termine per il protesto”). 
Poiché l'art. 75 RD 1736/1933 prevede che l'azione cartolare si prescrive "entro sei mesi dallo spirare della presentazione", si deve ritenere che l'azione cartolare de qua sia stata esercitata tardivamente visto che i tre assegni sono stati emessi rispettivamente: - l'assegno di euro 20.000,00 in data ###; - l'assegno di euro 6775,00 in data ###; - l'assegno di euro 6775,00 emesso in data ###. 
Pertanto, attesa anche l'assenza di atti interruttivi della prescrizione (non potendosi a tal fine ritenere idoneo l'invio della missiva di sollecito da parte dell'opposta, avvenuto il ###, ovvero allorquando il termine di prescrizione semestrale era già spirato), l'opposizione deve ritenersi fondata stante l'assenza di un valido titolo esecutivo posto a base del precetto intimato.  3. La domanda di accertamento del credito formulata dall'opposta, fondata sul presupposto che gli assegni posti a base del precetto costituiscono una promessa di pagamento, va qualificata come domanda riconvenzionale e va ritenuta inammissibile sia in considerazione dell'oggetto del presente giudizio che è circoscritto alla verifica della sussistenza di un valido titolo esecutivo e della legittimità del precetto, sia in considerazione della tardività della domanda riconvenzionale, stante la costituzione tardiva del convenuto avvenuta solo in data ### mentre la prima udienza era stata rinviata d'ufficio alla data del 16.05.2023.  4. Va, comunque, rigettata la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta alla restituzione degli assegni posti a base del precetto, nonostante l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di cui si è detto. Va rilevato, infatti, che gli assegni integrano una promessa di pagamento e l'opposta potrà agire separatamente per costituirsi un titolo esecutivo nei confronti di #### potrà, infatti, legittimamente intraprendere un'azione causale, non essendo ciò precluso dal rigetto della presente azione cartolare. 5. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte opposta, in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di parte opponente in complessivi euro 3809,00 (di cui euro 851,00 fase studio, euro 602,00 fase introduttiva, euro 903,00 fase istruttoria, euro 1453,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta. 
In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore da 26.000,01 a € 52.000,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto del ridotto numero di questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto. Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle. 
In base agli stessi criteri vengono liquidati anche i compensi della fase cautelare in euro 602,00, per la sola fase decisionale, stante la coincidenza delle altre fasi con il merito, trattandosi di cautelare in corso di causa.  6.La domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata dall'opponente, perché l'opposta avrebbe agito con mala fede o colpa grave ex art. 96 cpc non può essere accolta. 
Ai fini della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della liteche costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass 9060/2003). 
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass 9080/2013) Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte opponente la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è desumibile dagli atti di causa. 
La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite.   Quanto alla dedotta instaurazione della procedura esecutiva immobiliare, va evidenziato in proposito che il pignoramento è stato notificato in data ###, per quanto dedotto dall'opponente, e che già con decreto del 14.01.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi, per cui non si vede quale danno possa aver subito in concreto l'opponente. 
La richiesta di risarcimento ex art 96 c.p.c. deve, dunque, essere rigettata.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede: a) accoglie l'opposizione nei limiti indicati in parte motiva e dichiara l'illegittimità del precetto opposto; b) rigetta la domanda di condanna alla restituzione degli assegni formulata dall'opponente; c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta; d) condanna “### S.r.l. in liquidazione” al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3809,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e ### con attribuzione ai procuratori ### e ### dichiaratisi anticipatari. 
Così deciso in Napoli il ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 30027/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Buono Maria Luisa

M
2

Giudice di Pace di Mercato San Severino, Sentenza n. 49/2025 del 30-01-2025

... proposto avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro aveva rigettato la domanda avanzata da un pedone, nei confronti del Comune di ### avente per oggetto il risarcimento dei danni patiti in seguito ad una caduta provocata dal manto stradale sconnesso, esamina il problema relativo all'onere probatorio a carico del danneggiato, distinguendo tra la prova del nesso di causalità e la prova della pericolosità della cosa. La prova circa l'intrinseca pericolosità della cosa, veniva invero ritenuta dalla Corte d'Appello, determinante ai fini dell'accoglimento della domanda, in assenza della quale, pur essendo provato il legame causale tra la cosa e il danno, veniva rigettata l'istanza di risarcimento proposta dalla parte attrice, danneggiata dal sinistro. ### probatorio a carico del danneggiato, veniva ritenuto assolto solo con la dimostrazione che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, o che sussistesse una potenzialità dannosa intrinseca tale da dimostrare l'oggettiva responsabilità del custode. Tali considerazioni vengono definite nella sentenza de quo, non coerenti con l'ormai consolidata e più recente interpretazione dell'articolo in (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 497 / 2023
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### SCANNAPIECO , nella causa civile R.G. n. 497 / 2023 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### (CF ###); ### - chiamata in garanziarappresentate e difese come in atti -RESISTENTE###'istante lamenta come nelle circostanze loco-temporali narrate in citazione, mentre, a piedi, percorreva i luoghi, rovinava in una disconnessioneW colà presente, talchè averne i danni per come denunziati. ### convenuto impugnava quindi ogni avverso dedotto, chiedendone il rigetto, chiamando in garanzia ### spa per la
RCT, la quale ultima cofutava ogni ex adverso assunto, eccependo tra l'altro la sussistenza di 'franchigia' minimo €.2500,oo. Espletata quindi l'istruttoria ed acquisita idonea e pertinente documentazione, la causa era infine assegnata a sentenza. 
La domanda è parzialmente fondata. 
La vicenda per vero è inquadrabile nell'ambito normativo dell'art. 2051 Cc, allorché onera chi è tenuto alla custodia e vigilanza di porre in essere ogni cautela e prevenzione perché dall'uso della cosa non derivi nocumento a terzi. Alla proprietà della strada dunque corre l'obbligo di assicurare la manutenzione della stessa, poiché l'omessa attività
è in re ipsa fonte di responsabilità, ex art. 2051 piuttosto che del 2043 Cc, restando tuttavia necessario dimostrare, in modo rigoroso, il nesso eziologico tra danno e cosa. ###: “ ###. 2051 c.c. dispone che “### è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Pur essendo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie orientate nel senso di ritenere che la norma in esame sancisca un caso di responsabilità oggettiva, una parte della dottrina e della giurisprudenza più tradizionale, ritengono che si tratti di una presunzione di colpa del custode .A sostegno di questa seconda impostazione grava il fatto che l'art. 2051 richiede, per essere esenti da responsabilità, non la prova dell'assenza di colpa - ossia la prova di aver custodito la cosa con diligenza, prudenza, perizia - ma la prova positiva del caso fortuito, ovverosia di un evento che ha interrotto il rapporto causale tra cosa e danno, di tal guisa che non vi sarà esonero da responsabilità se la causa del danno sia rimasta ignota. Il custode ha quindi l'obbligo di vigilare sulla cosa in modo da impedire che questa possa arrecare danni a terzi. Tuttavia, ed è qui il rilievo critico che ha portato ad un cambio di rotta, la prova di una diligente vigilanza del custode sulla cosa, non lo libera da responsabilità, essendo liberatoria solo la prova del caso fortuito ovvero del fatto del terzo o dello stesso soggetto danneggiato (l'art. 2051 c.c. introduce una ipotesi di responsabilità oggettiva , fondata sul solo nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e dunque a prescindere dalla colpa o dal dolo). Il custode è da identificare in chi ha una effettiva e non occasionale disponibilità non solo materiale, ma giuridica della cosa ed è in grado di controllare i rischi ad essa inerenti.
Prescinde il titolo sul quale si fonda questo potere (proprietà o altro diritto reale) potendo anche trattarsi di un rapporto con la cosa fondato anche su un semplice potere di fatto (possesso o detenzione); per esempio: il ### quale custode dei beni condominiali; il titolare del pubblico esercizio, in relazione al pavimento scivoloso sul quale sono caduti i clienti; l'armatore della nave che causa danni alle installazioni portuali in fase di ormeggio; il gestore del campo da tennis, per la presenza di una buca sul campo che ha causato un danno al giocatore che vi è inciampato. Naturalmente la cosa deve costituire causa del danno e non mera occasione dello stesso. A tal proposito è utile specificare che il danno deve essere cagionato “dalla cosa” e non “con la cosa” ai fini dell'applicazione dell'art. 2051. Più precisamente, per l'applicazione dell'articolo in questione è indispensabile che sia direttamente la cosa in custodia a produrre l'evento dannoso in quanto deve esserci una relazione diretta tra la cosa in custodia e il danno. Tale impostazione è giustificata - oltre che dallo stesso tenore letterale della disposizione - anche dal fatto che colui obbligato a risarcire il danno è il custode, ovverosia colui che ha il governo della cosa e che è posto in condizione di controllare i rischi ad essa inerenti. Si considerano cose in custodia anche i beni pubblici. A tal proposito, un orientamento della dottrina e della giurisprudenza ritiene applicabile l'art. 2051 nei confronti dell'ente, custode della pubblica strada, per i danni cagionati, per le insidie o trabocchetti presenti (come le buche o altre irregolarità del manto stradale). Inoltre, questo stesso orientamento ritiene l'art. 2051 applicabile solo per le strade interne ed abitati, oltre che per le autostrade. Le prime perché, per la loro limitata estensione, sono suscettibili di una vigilanza costante ed adeguata; le seconde perché, essendo destinate alla percorrenza veloce ed in condizioni di sicurezza, sono sottoposte ad una particolare vigilanza da parte dell'ente gestore. Invece, le strade extraurbane, essendo beni molto estesi e soggetti ad un generale utilizzo, non possono essere ritenuti suscettibili della qualificazione di cose in custodia. Più genericamente, evitando classificazioni del tutto arbitrarie, può dirsi che l'art. 2051 si applica nei casi in cui si accerti che, per le caratteristiche del bene, era possibile esercitare la custodia dello stesso; invece, si configura il caso fortuito quando l'evento dannoso era imprevedibile e inevitabile.
Se la custodia della cosa si rivela impossibile, si ritiene applicabile l'art. 2043 c.c., con la conseguenza che incombe sul danneggiato l'onere della prova circa l'esistenza di una situazione insidiosa, non visibile e non prevedibile. Il terzo presupposto di applicazione dell'art. 2051 è costituito dal nesso di causalità tra la cosa e il danno. Qualche pronuncia della giurisprudenza tradizionale ha disposto che il criterio da adottare è quello della normalità statistica (se è prevedibile che da quella cosa possa derivare un danno a terzi, allora sussiste il nesso di causalità tra la cosa e il danno cagionato ad un determinato soggetto). Orientamento, tuttavia, superato da una giurisprudenza più moderna, che ha adottato il criterio della credibilità razionale o della probabilità logica. Sul tema del nesso di causalità si è espressa, di recente, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2482/2018. ###.C. ha specificato che non è sufficiente una relazione causale fondata sul modello della conditio sine qua non per determinare una causalità giuridicamente rilevante. Piuttosto, deve darsi rilievo - all'interno delle serie causali così determinate - a quelle soltanto che appaiono ex ante idonee a determinare l'evento secondo il modello della causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale.
I principi espressi dalla sentenza in esame inducono a concludere che solo ciò che non sia prevedibile oggettivamente - che, quindi, rappresenti un'eccezione alla normale sequenza causale - secondo una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, in quanto l'imprevedibilità comporta anche la non evitabilità dell'evento. Una volta che sono presenti tutti e tre i presupposti sopra menzionati (presenza di un custode, della cosa che ha cagionato il danno e del nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso), colui che ha in custodia la cosa può essere esente da responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, idoneo - secondo recente giurisprudenzaa interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno, oppure la colpa esclusiva del danneggiato o, se la cosa è inerte, la sua non pericolosità in relazione allo stato dei luoghi. ### una parte della dottrina, per caso fortuito si intende ogni avvenimento, inevitabile dal custode (ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso. Più precisamente, questa stessa dottrina distingue tra: caso fortuito autonomo, consistente in un fattore esterno, estraneo alla sfera di controllo del custode, che abbia interrotto il rapporto causale tra cosa e danno; e caso fortuito incidentale, che si ha quando la cosa che ha provocato il danno è stata attivata da un terzo o dallo stesso danneggiato, ad esempio con un uso improprio della stessa. Caso fortuito, secondo una più precisa definizione, tuttavia, può dirsi quel fatto né prevedibile né prevenibile con l'ordinaria diligenza, cui sia specificamente imputabile l'evento dannoso. Il custode, pertanto, per essere esente da responsabilità, deve provare non di averla custodita e sorvegliata con la diligenza del buon padre di famiglia, ma dovrà dimostrare quale sia stata la causa del cattivo funzionamento della cosa e che tale causa non era prevedibile, né prevenibile con la diligenza del buon padre di famiglia. È vero che questa definizione avvicina il criterio di responsabilità più nell'area della colpa, ma è anche più coerente con il sistema del codice. Il danneggiato, secondo la Cassazione, ha l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno. Il custode, come già detto, deve invece provare la mancanza di tale nesso ovvero dare la prova che il nesso causale sussiste tra l'evento e un fatto che non era prevedibile e prevenibile (cioè il caso fortuito). La
Suprema Corte precisa, inoltre, che anche la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito, ma solo se colposa e non prevedibile. Più precisamente, nel caso di compresenza della condotta del danneggiato, possono prospettarsi due ipotesi. La prima si ha quando il danneggiato utilizza la cosa non con la normale diligenza e con la sua condotta integra un concorso causale colposo , valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.). La seconda si ha quando la condotta colposa del danneggiato recide totalmente il nesso di causalità tra cosa e danno - integrando gli estremi del caso fortuito - ed esclude, così, la responsabilità del custode. La Cassazione specifica, quindi, che (in ordine al comportamento del danneggiato) quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando questo comportamento “benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” . 
Cass. n. 522/1987. E' vero, tuttavia, che anche alcune recenti pronunce della Cassazione sono orientate verso una presunzione di colpa. V. Cass. n. 13222/2016. e Cass. n. 11802/2016. In termini sostanzialmente analoghi Cass. n. 2482/2018 e Cass. n. 22832/2017 la quale ha statuito che la custodia deve consistere in una “situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale”. Quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza imputabile quella che, secondo l'id quod plerumque accidit, integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento originario, che ne costituisce l'antecedente necessario.
Sequenza costante che deve essere prevedibile non dal punto di vista soggettivo dell'agente, ma deve essere oggettivizzato sulla base di regole statistiche o scientifiche. La Corte di legittimità precisa, quindi, che l'art. 2051 contempla un caso di responsabilità oggettiva, essendo irrilevante la presenza o l'assenza di colpa in capo al custode. Cass. n. 2482/2018 (cit.) ha ritenuto che le precipitazioni atmosferiche possono integrare il caso fortuito solo se assumono i caratteri della imprevedibilità oggettiva e della eccezionalità, da accertarsi con dati statistici e scientifici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.
V. anche, Cass. n. 8229/2010; Cass. n. 4279/2008. Ex multis, Cass. n. 22807/2009
Ex multis, Cass. n. 12744/2016. La Cassazione, aderendo alla tesi secondo la quale il caso fortuito è idoneo a recidere il nesso causale, precisa che deve essere imprevedibile (inteso come obiettivamente inverosimile) ed eccezionale (inteso come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come “normale”) - secondo una valutazione oggettiva - e deve avere efficacia determinante dell'evento dannoso. Così anche Cass. n. 9009/2015.
Tra l'altro, la Cassazione si preoccupa altresì di precisare che, quindi, un dovere di cautela incombe sul danneggiato e segue le logiche (anch'essa) della causalità adeguata. Dovere di cautela che si fonda sull'art. 2 Cost., che impone un dovere di solidarietà che porta ad adottare condotte finalizzate a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi che derivano dalla convivenza civile. Pertanto, il danneggiato ha l'obbligo di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si viene in contatto con la cosa. Naturalmente si tratta di considerazioni che devono essere affrontate dal giudice di merito e, se adeguatamente motivate, sono insuscettibili di impugnazione. 
Cass. n. 2482/2018 (cit.). 
Si cita: ”
La Corte di Cassazione torna ad esaminare le problematiche sottese ai casi di danni a pedoni, originati dalle precarie condizioni del manto stradale, ed alle relative richieste di risarcimento avanzate nei confronti del
Comune, quale responsabile per danno cagionato da cosa in custodia ex art.  c.c. La Suprema Corte, investita del ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro aveva rigettato la domanda avanzata da un pedone, nei confronti del Comune di ### avente per oggetto il risarcimento dei danni patiti in seguito ad una caduta provocata dal manto stradale sconnesso, esamina il problema relativo all'onere probatorio a carico del danneggiato, distinguendo tra la prova del nesso di causalità e la prova della pericolosità della cosa. La prova circa l'intrinseca pericolosità della cosa, veniva invero ritenuta dalla
Corte d'Appello, determinante ai fini dell'accoglimento della domanda, in assenza della quale, pur essendo provato il legame causale tra la cosa e il danno, veniva rigettata l'istanza di risarcimento proposta dalla parte attrice, danneggiata dal sinistro. ### probatorio a carico del danneggiato, veniva ritenuto assolto solo con la dimostrazione che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, o che sussistesse una potenzialità dannosa intrinseca tale da dimostrare l'oggettiva responsabilità del custode. Tali considerazioni vengono definite nella sentenza de quo, non coerenti con l'ormai consolidata e più recente interpretazione dell'articolo in esame, da parte della Corte di Cassazione. ### della Suprema
Corte, in primo luogo, sostengono che la Corte d'Appello di Catanzaro abbia scambiato la prova del nesso di causa con quella dell'assenza della colpa, ed in seguito ribadiscono quanto già affermato in precedenti sentenze, specificando che ove il nesso causale sia già dimostrato, non è necessario fornire la prova della pericolosità della cosa. Quest'ultimo elemento è un utile indizio, che consente di risalire, tramite una presunzione ex art. 2727 c.c., alla prova del nesso di causa, ma ove quest'ultimo sia aliunde positivamente accertato, non è più necessario stabilire se la cosa fosse pericolosa o meno.
La Suprema Corte evidenzia che anche il custode di cosa non pericolosa risponde ex art. 2051 c.c., allorquando sia stato accertato e dimostrato un valido nesso di causa.
Occorre a tal riguardo evidenziare che l'unica possibilità per il custode, di esimersi dalla responsabilità, è costituita dalla prova del fortuito, della sussistenza di un evento esterno ed imprevedibile, che sia in grado di escludere il nesso eziologico tra cosa e danno, interrompendo il processo eziologico di determinazione del danno e dando inizio ad una diversa ed autonoma sequenza causale. Anche la condotta negligente del danneggiato, può assumere rilevanza in tal senso. Esclusa la sussistenza del fortuito, il cui onere probatorio sarebbe stato a carico dell'amministrazione convenuta, e pacificamente provato il collegamento eziologico tra la cosa in custodia ed il danno cagionato, che nel caso in esame era stato ammesso espressamente dalla stessa Corte d'Appello che aveva emesso la sentenza impugnata, non vi è ragione per respingere la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato. 
Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 05/09/2016.. 
Ora, la persistenza dell'ostacolo , dissesto o altro comporta il sussistere della colpa del gestoreproprietario, giacché venuto meno all'onere/obbligo di vigilare e manutenere la cosa, onde evitare appunto l'insorgere di pericolo ai cittadini fruitori. Il narrato dei testi dunque ha evidenziato e confermato come l'anomalia non era segnalata, né recintata o messo in sicurezza, rappresentando un pericolo sorgente “dalla cosa” e non “con la cosa” ai fini dell'applicazione - ut supra evidenziato.
E tuttavia, per come emersi i fatti, alla luce delle rese deposizioni e dalla documentazione acclusa, ne consegue che sussiste la responsabilità ex art.###c dell' ###, ma anche che l'attrice NON è esente dall'applicabilità ex art. ###c, non foss'altro perché residente nei pressi, sicchè ritenere, in definitiva, esser stato assolto l'onere ex art. ###c soltanto in parte qua, poiché ove il pedone avesse usato maggiore diligenza, avrebbe senz'altro, limitati i danni patiti. Attesa poi la documentazione prodotta in ordine al quantum, in particolare la ctu disposta cui se ne condividono le conclusioni, si reputa congruo determinarne in €. 2543,11 per 3 pp DB e €.1100,00 per #### nulla per danno morale, il tutto da ridurre del 50% per quanto ut supra argomentato. Infine, si dica che è da ritenere l'applicabilità della polizza al caso concreto, ma che, attesa la somma liquidata, la malleva resterebbe senza effetto, alla luce della clausolaI prevista. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di €. 3643,11, defalcata della metà, vedi parte motiva, in favore di ### nonché alla refusione della metà delle spese di lite che liquida in detta misura del 50% in euro 110,00, per compensi, oltre CU rimborso forfettario, cpa ed iva con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, ed infine €.400,oo per ### compensa per il resto; in ordine alla posizione delle ### spa si ribadisce l'applicabilità della polizza al caso concreto, ma che, attesa la somma liquidata, la malleva resterebbe senza effetto, alla luce della clausolaI prevista.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 497/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Scannapieco

M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6353/2025 del 10-03-2025

... tributaria di secondo grado della ### a aveva respinto l'appello erar iale e parzialmente accolto l'appello di Gianp aolo, ### a, #### e ### avverso la sentenza n. 194/2010 della ### tributaria provinciale di ### in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con irrogazione d i sanz ioni per imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale in relazione alla mancata registrazione della sentenza con la quale il T ribunale di Cag liari aveva riconosciuto la proprietà dei suddetti contribuenti su un terreno in agro di ### I contribuenti hanno resistito con controricorso. In data ### i contribuenti hanno presentato all'### domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 1, commi 186- 202, della legge n. 197/2022. Previa produzione in giudizio della copia della domanda di definizione ai sensi dell' art. 1, comma 197, della l egge n. 197/20 22, la Corte di cassazione, con decreto presidenzia le n. ### del 19/1 2/2023, ha dichiarato estinto il giudizio. In data ###, l'### delle entrate ha notificato ai contribuenti il p rovvedimento con il quale ha rigettato la domanda di d efinizione agevolata rilevando quanto segue: «Nel caso di specie - (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. (2161- 2024) 22483 —2022 R.G. proposto da: ### in persona del ### pro tempore , rappresentata e difesa ope legi s dall'### -ricorrente contro ###### 2 di 10 ### rappresentati e difesi dall'### giust a procura speciale a margine del ricorso -controricorrente avverso la sentenza n. 499/20 21 della ### REGIONALE della ### depositata il ### riunito ai ricorsi iscritti al n. 2161—2024 R.G. proposti da: ### in persona del ### pro tempore , rappresentata e difesa ope legi s dall'### -ricorrente contro ####### rappresentati e difesi dall'### giust a procura speciale a margine del ricorso -controricorrente e ### rappresentata e difesa dall'### giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente contro ### in persona del ### pro tempore , rappresentata e difesa ope legi s dall'### -controricorrente avverso il decreto della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. ###/2023 depositato il ### e il diniego di definizione agevolata emesso con provvedimento n. A-693625/2023, notificato a mezzo PEC in data ###; 3 di 10 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/2/2025 dal ### .ssa ### DELL'#### delle entrate ha proposto ricorso, iscrit to al nr. RG 22483/2022, affidato a quattro motivi, per la cassaz ione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### a aveva respinto l'appello erar iale e parzialmente accolto l'appello di Gianp aolo, ### a, #### e ### avverso la sentenza n. 194/2010 della ### tributaria provinciale di ### in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con irrogazione d i sanz ioni per imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale in relazione alla mancata registrazione della sentenza con la quale il T ribunale di Cag liari aveva riconosciuto la proprietà dei suddetti contribuenti su un terreno in agro di ### I contribuenti hanno resistito con controricorso. 
In data ### i contribuenti hanno presentato all'### domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 1, commi 186- 202, della legge n. 197/2022. 
Previa produzione in giudizio della copia della domanda di definizione ai sensi dell' art. 1, comma 197, della l egge n. 197/20 22, la Corte di cassazione, con decreto presidenzia le n. ### del 19/1 2/2023, ha dichiarato estinto il giudizio. 
In data ###, l'### delle entrate ha notificato ai contribuenti il p rovvedimento con il quale ha rigettato la domanda di d efinizione agevolata rilevando quanto segue: «Nel caso di specie - sull'erroneo presupposto della totale soccomb enza dell'### zia - l'importo “lordo” dovuto è stato determinato app licando al valore della controversia (quantificato in € 165.000,00, lievemente inferiore a quello corretto, pari a € 165.029,24) la percentuale del 15%, quindi indicato in € 24.750,00, che, diminuito del versato in pendenza di giudizio, ha determinato un importo “netto” pari a € zero. Diversamente, dalla lettura di entrambe le sentenze di merito - e, segnatam ente, di quella di secondo grado - emerge 4 di 10 inequivocabilmente l'accoglimento solo parzia le del ricorso, con conseguente annullam ento parziale del provvedimento impugnato.  ### “lordo” dovuto corrisponde, pertanto, a € 55.050,94 [100% di € 35.643,00, deciso a favore dell'### + 15% di € 129.386,24, deciso a favore del ricorrente] cui consegue, al netto del versato in pendenza di giudizio (€ 35.648,15), un importo “netto” - che si sarebbe dovuto versare per il perfezionamento della definizione - pari a € 19.402,82. Il mancato versamento di tale ultimo imp orto ovvero della prima rata impedisce il perfezionamento della definizione ai sensi dell'art. 1, comma 194, della L.  n. 197/2022». 
Avverso il suddetto pr ovvedimento di diniego, ### ha proposto ricorso successivo, iscritto al nr. RG. 2161/2024, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso l'### delle entrate. 
L'### delle entrate ha altresì depositato ricorso per revocazione del decreto di estinzione, iscritto al medesimo n. R.G. 2161/2024.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Assume carattere pr egiudiz iale l'esame d el ricorso proposto dall'### delle entrate per la revocazione del decreto presidenziale di estinzione del g iudizio, deposita to a seguito della presentazione d ella domanda di definizione agevolata, avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 186 e segg. della legge n. 197/2022, e del ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego dell'### zia delle entrate della definizione agevolata della lite.  1.2. In particolare, l a d ecisione sul diniego di condono si pone in «stretto rapporto d i pregiudizialità» rispetto a quella concernente l'atto impositivo, posto che, come è stato chiarito dalle ### di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 2016, il condono fiscale costituisce «una forma atipica di d efinizione del rap porto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata» e, pertanto, la definizione agevolata, 5 di 10 incidendo sul rapp orto sos tanziale e processuale tra il contribuen te e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest'ultimo».  1.3. Non conduce peraltro a conclusioni div erse la parzialm ente differente regolamentazione propria della legge del condono rilevante nel caso d i specie, la legg e n. 197 /2022, anche alla luce dell'espres sa previsione dell'art. 1, comma 201, che attribuisce la cognizione sul diniego al giudice che ha pronunciato l'estinzione (cfr. Cass. n. 5911 del 2025).  1.4. Ciò premesso il ricorso contro il diniego deve essere respinto, ed è invece fondato il ricorso per revocazione proposto dall'### 1.5. La definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 ha la sua peculiar ità nella previsione di un prov vedimento di estinzione (con decreto presidenziale o con ordinanza collegiale, se la causa è già fissata per la tr attazione d avanti al collegio, ma che potrebb e essere anche sentenza, ove siano impugnati cumulativament e più av visi di accertamento, solo alcuni dei quali definiti) che è anticipato rispetto alla verifica da parte dell'### delle ### della sussistenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata ed è subordinato al solo controllo giudiziale della presentazione della domanda e del pagamento della prima o unica rata; tale scelta è stata ritenuta da Corte Cost. n. 189 del 2024 pienamente legittima, data l'amp ia discrezionalità legisla tiva nella conformazione degli istituti processuali per cui l'estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola prima rata dell'importo dovuto è in armonia con gli obiettivi del legislatore di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti in attuazione degli impegni assunti nel ### 1.6. Si tratta però di un effetto suscettibile di essere rimosso, in caso di emissione del diniego di condono, e che l'### delle entrate, quindi, evidentemente ha l'interesse a rimuove re ove non ne sussistano i presupposti sostanziali.  1.7. Tali considerazioni conducono pertanto a ritenere che l'interesse del ### a rimuove re il decreto di estinzione, sul presupposto della successiva emissione del diniego, sia testuale (in quanto non escluso dal comma 201) e sistematico (in quanto necessario per rimuovere gli effetti del subentr o di una minore e div ersa pretesa d a definizione agev olata 6 di 10 all'originaria obbligazione tribut aria) (cfr. Cass. n. 591 1 del 2025 cit. in motiv.).  1.8. Ai sensi delle predette disposizioni, il decreto di estinzione di cui all'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, postula dunque la sola verifica dell'inserimento della lite nell'elenco delle controversie di cui all'art.  40 del d.l . 13/20 23 o la verifica della present azione della domanda di definizione e del paga mento della prima o unica rata; esso però è espressamente qualificato come revocabil e, ai sensi del comma 201 , su istanza dell'### d elle entrate, sul presupposto che abbia emesso il dinego di condono, o del contrib uente, che avrà l'o nere d i chiederne la revocazione unitamente al ricorso contro il diniego e la revocazione riattiva il giudizio sul merito dell'impugnazione dell'atto impositivo; sul diniego di condono, infine, vi è la cognizione del giud ice che ha pronunciato l'estinzione.  1.9. Nel caso di specie, quindi, correttamente l'### delle entrate ha presentato l'istanza di revocazione sul presupposto di avere, nelle more, emesso il diniego di definizione agevolata.  1.10. Occorre pertanto esaminare nel merito il ricorso contro il diniego erariale, motivato, come si è detto, sulla violazione delle norme che regolano la somma da versare ai fini della definizione agevolata.  1.11. Le controversie tributarie pendent i innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente ### fiscale risulti soccombente in tu tti i precedenti gra di di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (comma 190 legge cit.).  1.12. In caso di a ccoglimento p arziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente ### fiscale, l'importo del tributo a l netto degli int eressi e delle eventuali sanz ioni è dovuto per intero relativ amente alla parte d i atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata (commi 188— 189 legge cit.).  1.13. Dagli import i dovuti ai fini della defin izione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. 7 di 10 1.14. Nel caso in esame, emerge che, a fronte della richiesta originaria di annullamento integrale dell'atto impositivo impugnato, la ### tributaria provinciale con la sentenza indicata in premessa, aveva disposto quanto segue: «In pa rziale accogliment o dei ricorsi il provvedimento impugnato deve essere annulla to, con riferimento alla par te in cui attribuisce al terreno di cui si tratta un valore superiore a quello accertato ai fini ICI dal Comune di ### 1.15. ### tributa ria regionale, nel respingere l'appello dell'### confermò la suddetta pronuncia, dichiarando assorbito l'appello incidentale dei contribuenti, nella parte in cui veniva riproposta la richiesta di «annullamento totale del(l')... atto di liquidazione».  1.16. Nel caso prospettato, pert anto, l'Am ministr azione è risultata parzialmente vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio, essendo stato annullato solo parzialmente l'atto impugnato.  1.17. Ne consegue che non poteva essere richiesta la definizione agevolata del giudizio pendente in Cassazione senza provvedere al versamento dell'«importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni ... per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giur isdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata».  1.18. Da qui la legittimità del provvedimento di diniego di definizione agevolata notificato ai contribuenti in data ###.  1.19. Pertanto, rigettato il ricorso contro il diniego, occorre esaminare il merito della lite, e quindi il ricorso erariale.  1.20. Con il primo motivo di ricorso l'### delle entrate denuncia, ai sensi d ell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la ### tributaria regionale reso una motivazione apparente, senza illustrare le ragioni della decisione.  1.21. ### consolidato orientam ento di questa Corte in t ema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motiva zione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla 8 di 10 sentenza di primo g rado, a ttraverso una generica cond ivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (cfr.  nn. 2397 del 2021, 20883 del 2019, 28139 del 2018, 27112 del 2018).  1.22. Nel caso in esame la Com missione trib utar ia r egionale, nella valutazione sull'appello del Comune, si è limitata ad esprimere la propria adesione alla sentenza di primo gra do e alle argomentaz ioni in essa contenute circa la p rova del valore del terreno oggetto dell'atto assoggettato a tassazione, prescindendo da qualsiasi riferimento ai motivi di gravame formulati sul punto dall'appellante ### dei quali non si dà alcun a contezza nella d ecisione, tanto da adott are una motivazione del tutto astratt a, siccome priva di un effettivo richiamo ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in un'acritica adesione ai provvedimenti soltanto menzionati , senza che emerga un'effettiva valutazione, propria del giudice di app ello, dell'infondatezza dei motivi di gravame (tra le altre, Cass. n. 20883 del 2019).  1.23. L'### risulta, invero, aver specificamente contesta to, nell'atto di a ppello (ritua lmente riassunto ed allegato al ricorso in cassazione), la pronuncia di primo gr ado ponendo in rilievo la corretta valutazione del valore del terr eno sulla scorta delle risultanze della dichiarazione resa dai contribuenti ai fini della r egistrazione, che non avrebbe potuto essere ritratt ata, e dell'inutil izzabilit à degli elementi valutativi forniti dalle parti evidenziando, quanto al valore dichiarato nella denuncia di successione, che «tale atto non, rientr ava nell'ambito de i programmi di lavorazione fissati dall'### delle ### cosi che in tali casi non si possa par lare di valore congruo, ma piuttosto di valore non esitato», che il valore di esproprio era notoriamente inferiore al valore di mercato delle indennità di esproprio, e che l'elemento relativo ai v alori stabiliti dal Comune di ### ai fini ICI era «previsto come possibile nell'ambito del potere di accertamento (art. 51, c. 3 del D.P.R. 131/86), ma non ... ###... v incolante indizio di conferma del maggior valore d a attribuire ai terreni... ». 9 di 10 1.24. La sentenza impugna ta non è quindi idonea ad evide nziare il necessario apprezzamento autonomo della materia controversa.  2. Sulla base delle considerazioni sopra esposte il decreto di estinzione va pertanto revocato ed il ricorso contro il diniego v a respinto, con conseguente esame nel merito del ricorso (iscritto al nr. 22483/2022 RG.), all'esito del quale va accolto il primo motivo di ricorso dell'### delle entrate avverso la sentenza della ### tributaria regionale indicata in premessa (assorbiti i rimanenti motivi circa l'omessa pronuncia su tutti i motivi di gravame e la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 41, 42, 43, 51, 52, 53 del D.P.R. 1 31/1986, e degli artt . 43 e 51 d el D.P .R.  131/86, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### egna, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte revoca il decreto presidenziale depositato in data ### nel r icorso iscritto al n. R.G. 22 483/20 22; rigett a il ricorso proposto avverso il provvediment o di diniego di definizione agevolata del giudizio recante R.G. 22483/2022; accoglie il primo motivo di ricorso (iscritto al R.G. 22483/2022) dell'### delle entrate, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustiz ia tributaria di secondo grad o della ### in diversa composizione. 
Ai sensi dell'a rt. 13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'ar t. 1, comma 17 della l. n. 22 8 del 2012, dà att o della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente successiva contro il diniego, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, ### in data ###. 10 di 10 ### (###  

causa n. 2161/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Dell'Orfano Antonella

M
2

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12723/2017 del 22-06-2017

... all'atto di citazione), avverso la quale ### proponeva appello (all. 4 all'atto di citazione); - la Corte di Appello, con sentenza n. 6145 del 6.12.2012 (all. 5 all'atto di citazione), in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva il trasferimento ex art. 2932 c.c., in favore dell'appellante, del fondo rustico di 8.09.13 censito al foglio 11 particella 25 (denominato nel contratto ### A) e del fondo rustico di ettari 5.97.84 censito alla partita 8011, foglio 11 particella 38 (denominato nel contratto ### B) - ### provvedeva ad annotare la detta sentenza sulle odierne particelle, generatesi dalle originarie particelle 25 e 38; - era dunque interesse dell'attrice accertare la validità ed efficacia dell'esercizio del diritto di opzione e procedere per l'esecuzione in forma specifica con riguardo alla porzione estesa 25.000 metri quadri compresa tra il ### A e il ### B, previo accertamento della esatta consistenza e dei confini secondo i termini di cui al ### citato; - nelle more dei giudizi di primo e secondo grado, le signore ### avevano proceduto al frazionamento e al nuovo accatastamento delle aree (particella 25 e particella 38) in relazione alle quali l'attrice aveva (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DECIMA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46341/2013 R.G.A.C.C., vertente TRA ### S.A.S. ### & C.  elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti #### e ### che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione ### E #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### NONCHE' ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### rappresentato e difeso dall'avv.to ### del ### di ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO ### S.R.L.  elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### che, anche disgiuntamente, con gli avv.ti ###### e ### la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### S.P.A. (###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### che, anche disgiuntamente, con gli avv.ti ### e ### la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (per gli ultimi due) e giusta procura depositata telematicamente in data ### con la comparsa di costituzione di nuovo difensore (per il primo) #### - SOCIETÀ ##### COOP. ###.L.  elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### rappresentate e difese dall'avv.to ### giusta procura per atto notaio ### (per la prima) e a margine della comparsa di costituzione e risposta (per la seconda) ######'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.12.2017, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione consegnato per la notifica il ###, ritualmente notificato a tutti i convenuti sopra indicati, la società ### ha chiesto al Tribunale di: “- accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'opzione di acquisto esercitata dalla ### ai sensi dell'art. 3 del contratto preliminare del 15 gennaio 2001 sulla porzione di terreno estesa 25.000 ### metri quadri compresa tra il fondo rustico di 8.09.13 censito al catasto dei ### di ### Comune censuario di ### partita 8011, foglio 11 particella 25 (denominato ### A) e il fondo rustico di ettari 5.97.84 censito al catasto ### di ### Comune censuario di ### partita 8011, foglio 11 particella 38 (denominato ### B) [fondi che corrispondono alle odierne particelle 227, 202, 210, 284, 283, 282, 205, 285, 287, 288, 289, 291, 286, 290 e 304 (quest'ultima generata catastalmente dall'accorpamento delle particelle 286 (prima 207) e 290 (prima 208) - sembrerebbe, non volturata ai fini del ### di ### dell'### del ### di ### competente)], e per l'effetto, - condannare le signore ### - ### all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta con contratto preliminare del 15 gennaio 2001 disponendo, con sentenza costitutiva, il trasferimento alla società attrice, ex art. 2932 c.c., previa determinazione della esatta consistenza e dei confini secondo i termini, le modalità ed i criteri indicati nel “### per la determinazione dei confini e l'apposizione dei termini”, allegato al contratto preliminare del 15 gennaio 2001 sotto la lettera B, la piena proprietà dei seguenti beni immobili: …. per i quali si offre in pagamento la somma del prezzo pattuito inter partes nel contratto preliminare del 15 gennaio 2001, pari a lire 112.500.000,00 (oggi euro 58.101,40)”, con ordine al competente ### dei ### di trascrivere l'emananda sentenza e con vittoria delle spese di lite. 
Le convenute ### e ### si sono costituite in giudizio in data ### (tardivamente, quindi, rispetto all'udienza di comparizione del 12.2.2014, fissata ex art. 168 bis comma 5 c.p.c.), chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare estinto il diritto dell'attrice di avvalersi dell'opzione e in via subordinata di dichiarare l'inammissibilità della domanda, in quanto infondata. 
Gli altri convenuti si sono costituiti tempestivamente, chiedendo tutti il rigetto della domanda; i convenuti #### S.r.l., ### dell'### - ### e ### di #### Coop. a r.l. hanno eccepito, fra l'altro, l'avvenuta prescrizione del diritto; il ### in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, ha spiegato domanda riconvenzionale (di restituzione del prezzo, risarcimento danni e manleva) nei confronti delle convenute ### - ### ed ### ha chiesto sospendersi il giudizio ex art. 295 c.p.c.. 
Concessi, dal precedente Giudice, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 16.10.2014 la causa, su richiesta dei procuratori delle parti (con esclusione del procuratore di parte attrice, non comparso), è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.3.2016. 
All'udienza del 21.12.2016 (cui la causa è stata rinviata da questo Giudice, designato con decreto del Presidente ###data ###, per esigenze di ruolo), sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. 
Premesso che parte attrice non ha depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., né gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., rimanendo sostanzialmente inerte a fronte delle numerose contestazioni mosse dalle parti convenute, in citazione ha esposto quanto segue: - con scrittura privata in data ###, si era impegnata ad acquistare dalle signore ### la proprietà di una porzione di terreno estesa 40.000 mq - da individuarsi successivamente - compresa tra il fondo rustico di 8.09.13 censito al foglio 11 particella 25 (denominato ### A) e il fondo rustico di ettari 5.97.84 censito al catasto ### di ### Comune censuario di ### partita 8011, foglio 11 particella 38 (denominato ### B); - il rogito doveva essere stipulato entro il ###, previa determinazione della esatta consistenza e dei confini secondo i termini, le modalità ed i criteri indicati nel “### per la determinazione dei confini e l'apposizione dei termini”, allegato al contratto preliminare, sub lettera B; - ai sensi dell'art. 3 del contratto preliminare, le promittenti venditrici si erano impegnate ed obbligate, ciascuna in ragione del loro titolo e diritto, a trasferire alla parte promittente acquirente il diritto di proprietà e di usufrutto “di ulteriore porzione di terreno estesa venticinquemila (25.000) metri quadri, compresa nel ### A e il ### B, la cui esatta consistenza e cui confini verranno determinati nei termini e con le modalità appresso indicate. Per il valido esercizio del diritto ad acquistare la suddetta ulteriore porzione di fondo ### promittente acquirente avrà l'obbligo di comunicare alla ### promittente venditrice la propria dichiarazione di volontà in tal senso entro e non oltre il 30 giugno 2001, in mancanza della quale, decorso inutilmente il suddetto termine si intenderà senz'altro decaduto. In caso di esercizio del diritto di acquistare, il corrispettivo della compravendita della suddetta porzione di fondo è fissato in lire 112.500.000 che ### acquirente si impegna a versare, a saldo, al momento della stipulazione del contratto definitivo di compravendita da effettuarsi, per atto pubblico, sempre entro e non oltre il 31 luglio 2001, contestualmente e con le medesime modalità indicate al precedente art. 2, in un unico atto”; - successivamente iniziavano, non senza ritardo, le operazioni di individuazione del fondo oggetto della compravendita; - con lettera raccomandata dell'11.6.2001, ### esercitava pure l'opzione di acquisto dei 25.000 metri quadri di cui all'art. 3 del preliminare, chiedendo che le operazioni di individuazione, già in corso, fossero volte a determinare la consistenza e i confini della porzione di fondo di complessivi 65.000 metri quadri, ivi compresi dunque i 25.000 metri quadri oggetto dell'opzione esercitata (all. 2 all'atto di citazione); - le operazioni di individuazione non venivano completate nei termini indicati, essendo insorti contrasti in ordine alla essenzialità dei termini e, conseguentemente, in ordine al valido esercizio del diritto di opzione, tanto che l'attrice proponeva domanda ex art. 2932 c.c. dinanzi al Tribunale di ### con atto di citazione notificato in data ###, avente ad oggetto la piena proprietà della porzione di terreno compresa tra il ### A e il ### B (all. ### all'atto di citazione); - la domanda, debitamente trascritta, veniva rigettata dal Tribunale con sentenza 27114/2004 (all. 3 all'atto di citazione), avverso la quale ### proponeva appello (all. 4 all'atto di citazione); - la Corte di Appello, con sentenza n. 6145 del 6.12.2012 (all. 5 all'atto di citazione), in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva il trasferimento ex art.  2932 c.c., in favore dell'appellante, del fondo rustico di 8.09.13 censito al foglio 11 particella 25 (denominato nel contratto ### A) e del fondo rustico di ettari 5.97.84 censito alla partita 8011, foglio 11 particella 38 (denominato nel contratto ### B) - ### provvedeva ad annotare la detta sentenza sulle odierne particelle, generatesi dalle originarie particelle 25 e 38; - era dunque interesse dell'attrice accertare la validità ed efficacia dell'esercizio del diritto di opzione e procedere per l'esecuzione in forma specifica con riguardo alla porzione estesa 25.000 metri quadri compresa tra il ### A e il ### B, previo accertamento della esatta consistenza e dei confini secondo i termini di cui al ### citato; - nelle more dei giudizi di primo e secondo grado, le signore ### avevano proceduto al frazionamento e al nuovo accatastamento delle aree (particella 25 e particella 38) in relazione alle quali l'attrice aveva trascritto la domanda e avevano alienato al signor ### le porzioni di cui alle particelle indicate in citazione; - il ### pur consapevole della trascrizione della domanda, aveva costituito il diritto di superficie sulla particella 304 in favore di ### S.r.l., la quale aveva costituito ipoteca volontaria sul diritto di superficie in favore della ### di ### e di ### (oggi ### dell'###; - ### S.p.A. aveva attestato con comunicazione del 25.5.2013 (all. 6 all'atto di citazione) di aver eseguito l'allaccio dell'energia elettrica sulle particelle oggetto della domanda trascritta ed era dunque titolare di una servitù di passaggio e/o elettrodotto. 
Alla luce della descritta ricostruzione, ### ha proposto la sopra indicata domanda. 
Per completezza della ricostruzione, occorre qui dar conto del fatto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22718/14 del 24.10.2014 (all. 24 di parte convenuta ###, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello. 
Orbene, in primo luogo, i convenuti ### - #### ed ### hanno dedotto la mancata produzione, da parte dell'attrice, del testo della raccomandata dell'11.6.2001. 
Contrariamente a quanto affermato, e nel totale silenzio di parte attrice, rileva il Tribunale che all'atto di citazione risultano allegati sia il testo della missiva dell'11.6.2001, contenente la dichiarazione di volontà di esercitare il diritto di opzione per la porzione di terreno di 25.000 metri quadri, di cui all'art. 3 del contratto preliminare, sia la ricevuta della raccomandata indirizzata a ### I due documenti recano, scritta a penna, la numerazione “2”. 
Nell'indice degli atti e dei documenti, recante in calce timbro di deposito della ### è indicata, come allegato 2, “lettera raccomandata dell'11 giugno 2001”, e non “ricevuta” della raccomandata. 
Deve dunque concludersi, in mancanza di prova contraria, che l'attrice ha depositato il documento in questione, comprensivo di testo e ricevuta della raccomandata. 
In secondo luogo, si rileva che le convenute ### hanno diffusamente argomentato in comparsa (pagg. 12-14) in ordine alla eccezione di prescrizione e nelle conclusioni hanno chiesto di dichiarare estinto il diritto ad avvalersi dell'opzione “per mancato esercizio dello stesso nei termini contrattuali e di legge”. 
Tuttavia, come già accennato, le predette si sono costituite oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 12.2.2014 e, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 166, 167 e 171 comma 2 c.p.c., sono decadute dal potere di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (pacificamente tale è l'eccezione di prescrizione del diritto). 
La tardività della costituzione del convenuto e della conseguente decadenza è rilevabile d'ufficio, poiché il regime delle preclusioni introdotto nel codice di rito deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (cfr.  n. 25242/2006). 
Deve pertanto ritenersi l'inammissibilità dell'eccezione in parola. 
Deve, per contro, essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti #### e dai due istituti di credito. 
A tacere del fatto che l'azione di esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita ex art. 2932 c.c. è di natura personale e può quindi proporsi soltanto nei confronti dell'obbligato e dei suoi eredi (Cass. n. 433771988), l'eccezione è fondata, dal momento che, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in data ###, la domanda di esecuzione specifica è stata proposta con la notifica della citazione il ### (data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario). 
A fronte dell'eccezione de qua, parte attrice è rimasta, ancora una volta, silente, né ha prodotto alcun atto interruttivo del corso della prescrizione. 
Inidoneo, ai fini in esame, è l'atto di citazione oggetto del giudizio instaurato nel 2001, per la ragione, da ritenersi assorbente, che, a detta della stessa attrice, il presente giudizio ha ad oggetto il fondo dell'estensione di 25.000 metri quadri, di cui all'opzione sub art. 3 del contratto preliminare, mentre il precedente giudizio ha ad oggetto il fondo dell'estensione di 40.000 metri quadri (che fu venduto, con un distinto atto, al ###. 
La diversità del petitum delle due domande emerge, senza tema di smentita, dall'atto di citazione sub allegato ### di parte attrice, dal contratto preliminare prodotto dalle convenute ### (il contratto prodotto dall'attrice è privo della pag. 4) e dall'ordinanza di correzione di errore materiale emessa dalla Corte di Appello (all. 16 alla comparsa ### - ###. 
E', pertanto, decorso inutilmente l'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 15587/2001). 
Ai sensi dell'art. 2939 c.c. la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere. 
La legittimazione ex art. 2939 c.c. non è riconosciuta a qualsiasi terzo interessato ad opporre la prescrizione, in luogo della parte che non la faccia valere o che vi abbia rinunziato, bensì a quei terzi che abbiano un interesse meritevole di tutela e giuridicamente qualificato, vale a dire un interesse giuridico inerente a specifici rapporti tra la parte e il terzo, restandone per contro escluso il mero interesse materiale di fatto ( n. 6934/2007). 
In capo ai suddetti convenuti sussiste, con tutta evidenza, un interesse meritevole di tutela e giuridicamente qualificato, da ritenersi in re ipsa, avendo l'attrice svolto le proprie domande anche nei confronti dei medesimi.  ### di prescrizione, in definitiva, deve essere accolta e la domanda nei confronti dei menzionati convenuti deve essere respinta.  ### non ha effetto e non si estende, in mancanza di rapporto di coobbligazione solidale, alle convenute ### La domanda nei confronti di queste ultime e nei confronti dell'### deve, comunque, essere respinta.  ###. 2932 c.c. richiede, quale presupposto necessario per l'ottenimento dell'esecuzione in forma specifica, che ciò sia possibile. 
Occorre l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali (cfr. Cass. n. 952/2013: “### di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod.  civ., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento”). 
Occorre la produzione dell'atto di provenienza e, nel caso di terreni, del certificato di destinazione urbanistica (cfr. Cass. n. 17436/2011): “La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata - comporta l'esigenza di allegazione del detto certificato per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 cod. civ.. Pertanto, poichè la sentenza emessa a norma dell'art. 2932 cod.  civ. postula l'accertamento dei requisiti di validità del contratto non concluso, incombe sull'attore l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento, producendo il certificato in parola”). 
Occorre che non sia sopravvenuta l'altruità della cosa, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda (Cass. n. 24960/2014: “La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell'obbligazione di alienare un immobile ha efficacia "prenotativa" ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., sicché, in tal caso, sono inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, e rende possibile il trasferimento del bene in favore dell'attore”). 
Ora, nel caso in esame, l'attrice ha chiesto il trasferimento “previa determinazione delle esatta consistenza e dei confini” secondo i criteri di cui al ### allegato al contratto, di talché difetta l'esatta individuazione dell'immobile, in relazione al quale non risulta neppure prodotto l'atto di provenienza (né il certificato di destinazione urbanistica, che però è stato allegato dalle convenute ### - ###. 
Non risulta che l'attrice abbia provveduto al frazionamento, che, in base all'art. 4 del contratto preliminare, era previsto a cura e spese della promissaria acquirente, la quale si era obbligata a nominare un esperto per effettuare le relative operazioni. 
Né, in forza di quanto sopra argomentato, è consentire attingere dalla documentazione relativa al frazionamento, prodotta dal ### i dati necessari alla specificazione del bene in esame. 
A tanto aggiungasi, e ciò è dirimente, che il bene è stato acquistato dall'odierno convenuto ### con atto pubblico del 21.10.2002 a rogito notaio ### trascritto il ### (all. 4 alla comparsa di costituzione ###, in data, dunque, ben antecedente alla trascrizione, eseguita in data ###, della domanda oggetto del presente giudizio (all. 22 alla comparsa ###. 
Ne consegue che l'accoglimento della domanda è giuridicamente impossibile (cfr. Cass. 42/1998), non avendo l'attrice trascritto anteriormente la sua domanda (art. 2652, n. 2 cod.  civ.), a nulla rilevando, per quanto già si è spiegato, la trascrizione della domanda oggetto del diverso giudizio pendente tra le parti. 
Sulla scorta di tali profili, che rivestono carattere assorbente, la domanda ex art. 2932 deve essere rigettata.  ### come testé accennato, ha documentato (sub all. 22 citato) che la domanda è stata trascritta presso l'### delle #### di #### di ### di ### in data ### al Registro generale n. 6500 e Registro particolare n. 5251. 
Pertanto, stante il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., deve essere ordinata la cancellazione di tale trascrizione ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (Cass. n. 23929/2007). 
Deve essere respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dai convenuti ##### difettando la prova del danno. 
La condanna per lite temeraria, infatti, può essere pronunciata solo se la parte ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, occorrendo la prova della consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere o di un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass. 2 giugno 1995, n. 6190; conf. Cass. 26 giugno 2007, 14789; Cass. 21 aprile 2015 n. 8063). 
Emerge, senza ombra di dubbio, la accentuata negligenza, da reputarsi in re ipsa nella proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., sulla base di scarna documentazione e senza tener conto dei principi di diritto in materia, cui non ha fatto seguito alcuna attività di precisazione delle domande e di contestazione, anche documentale, delle articolate difese dei convenuti. 
Tuttavia, difetta la prova della sussistenza del danno, in quanto la possibilità di una liquidazione officiosa ed equitativa del pregiudizio non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni (diversi dalla mera necessità di difendersi in giudizio) - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (cfr. Cass. 28226/2008; Cass. n. 21798/2015). 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
Nulla per spese quanto a ### stante la contumacia della stessa.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda proposta da ### S.a.s. di ### & C. nei confronti di ####### S.r.l., ### S.p.A. (ora ###), ### dell'### - ### e ### di #### Coop. a r.l.; 2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in € 13.430,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge in favore di ciascuna parte costituita; 3) nulla per spese nei confronti di ### 4) ordina la cancellazione della seguente trascrizione: trascrizione a favore di ### S.a.s. di ### & C. contro ### ed ### S.r.l. presentata presso l'### delle #### di #### di ### di ### in data ### al Registro generale n. 6500 e Registro particolare n. 5251.  ### 15.6.2017 IL GIUDICE ### 

causa n. 46341/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Schipani Giovanna

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 773/2025 del 12-01-2025

... annullando sanzioni ed interessi. 3.Hanno propos to appello sia l'ente impositore sia la societ à contribuente. 4.### tributaria regionale, in accoglimento dell'appello del Comune ed in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente ed il suo app ello, ritenendo: 1) del tutto legittima la sostituzione dell'atto annullato in sede di autotutela; 2) congruamente motivato l'avviso, che «fa compiuto riferimento all'omessa denunci a, all'opera tassata, ai motivi di tassa zione, alla tariffa applicata ed ai mq - corretti dall'ente impositore nel secondo accertamento - sui quali la tariffa è stata applicata »; 3) di proprietà pubblica le ar ee oc cupate, 3 di 28 riconducibili al patrimonio indisponib ile del Comune, nonostante l'insistenza di usi civici; 4) necessaria, ai fini dell'applicazione di una tariffa diversa da quella ordinaria, la richiesta del contribuente e la dimos trazione dei relativi presupposti, assente nel caso di specie. 5. Avve rso tale sentenza ha propos to ricorso per cassazione la società contribuente. 6.Si è costituito con controricorso il Comune, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8896/2021 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall 'avvocato ### (N ###) unitamente all'avvocato ### (####) -ricorrente contro ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###), unitamente all'avvocato ### (###) 2 di 28 -controricorrente avverso la ### di ### .TRIB.REG. CAMPANIA 5594/2020 depositata il ###, udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12/11/2024 dal #### 1. ### s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Mi gnano ### o, adottato in sostituzione di un precedente atto impositivo, oggetto di annullamento già giudiziale e, poi, in autotutela: avviso avente ad oggetto la t.o.s.a.p.  (annualità 2013) in relazione all'occupazione permanente del soprasuolo e del so ttosuolo comunale, trami te condotta di adduzione di acqua per le centrali idroelettriche, insistente nel territorio comunale.  2.### provinciale tributaria ha parzialmente accolto il ricorso, decurtando la tariffa previst a della misura del 90% ed annullando sanzioni ed interessi.  3.Hanno propos to appello sia l'ente impositore sia la societ à contribuente.  4.### tributaria regionale, in accoglimento dell'appello del Comune ed in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente ed il suo app ello, ritenendo: 1) del tutto legittima la sostituzione dell'atto annullato in sede di autotutela; 2) congruamente motivato l'avviso, che «fa compiuto riferimento all'omessa denunci a, all'opera tassata, ai motivi di tassa zione, alla tariffa applicata ed ai mq - corretti dall'ente impositore nel secondo accertamento - sui quali la tariffa è stata applicata »; 3) di proprietà pubblica le ar ee oc cupate, 3 di 28 riconducibili al patrimonio indisponib ile del Comune, nonostante l'insistenza di usi civici; 4) necessaria, ai fini dell'applicazione di una tariffa diversa da quella ordinaria, la richiesta del contribuente e la dimos trazione dei relativi presupposti, assente nel caso di specie.  5. Avve rso tale sentenza ha propos to ricorso per cassazione la società contribuente.  6.Si è costituito con controricorso il Comune, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.  7.### ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rinvio della causa in attesa del la decisione del le ### sulla questione in tema di autotutela, discussa alla udienza del 22 ottobre 2024 (ordinanza di rimessione n. ### del 2023), oggetto del primo motivo del ricorso incidentale.  8. Risultano depositate memorie di entrambe le parti.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha dedotto la violazi one, ai sensi dell'ar t. 360, prim o comm a, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994, conver tito nella legge n. 66 del 1994, e degli artt. 42 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, potendo essere esercitato il potere di autotutela, in materia tributaria, esclusivamente in presenza di vizi formali o di elementi sopravvenuti e non come accaduto nel caso di specie per sanare vizi sostanziali ed in assenza di elementi sopravvenuti. 
La censura è infondata.  1.1.Occorre preliminarmente rilevare che la questione rimessa alle ### con l'ordinanza n. ### del 2023, concernente diversi tributi e, cioè, i.r.p.e.f. ed i.v.a., non è sovrapp onibile a quella in esame in materia di t.o.s.a.p., in quanto cali brata sui limiti di ammissibilità dell'autotutela in malam partem. 4 di 28 Ad ogni modo le ### si sono pronunciate con la sentenza n. ### del 21 novembre 2024, aff ermando, ai fini che qui interessano, il seguente principio di diritto, peraltro conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte: in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art. 2-quater, comma 1, d.l.  n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennai o 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212 del 2000, trae fondament o, al pari della potest à impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., in vista del perseg uimento del l'interesse pu bblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l'### finanziaria, ove non sia decorso il termi ne di decadenza per l'acc ertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.  2. Con il sec ondo motivo di ricorso la socie tà contribuente ha lamentato la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, essendo stato ritenuto legittimo l'avviso, nonostante l'assenza di un apparato motivazionale idoneo a co nsentire l'individuazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento, dei criteri di qualificazione dell'occupazione e di quelli di quantificazione della pretesa. In particolare la società ha evidenziato che nell' atto im positivo manca ogni riferimento normativo o chiarimento in ordine alla tariffa applicata e che solo in corso di giudizio il Comune, al fine di integrare la motivazione, ha prodotto la planim etria della condotta con i rispettivi rilievi fotografici; la delibera della ### ta comunale di ### 5 di 28 ### n. 9 del 2016 e la certificazione di fida pascolo relat iva all'annualità 2017 - documentazione contente le in formazioni necessarie al fine quantificare la superficie occupata a di qualificare le aree occupate e, cioè, informazioni indispensabili per individuare la pretesa tributaria, che avrebbero dovuto essere fornite già nella motivazione dell'atto impositivo. 
La censura è inammissibile, oltre che infondata. 
La ricorrente, pur denunciando una violazione di legge, chiede al giudice di legittimi tà un giudizio di fatto in ordine all'esausti vità della motivazione dell'avviso impugnato: valutazione già effettuata, con esito positivo, dal giudice di appello. A ciò si aggiunga che la ricorrente fo nda la presente doglianza sul confronto t ra il primo avviso ed il second o avviso e sui dubbi e sugli equivoci che la successione di atti avrebbe ingenerato, senza tenere conto che il primo avviso è stato eliminato e sostituito in sede di autotutela, per cui le ragioni della pretesa fiscale vanno ricercate solo nel secondo avviso, adottato proprio per chiarire i presupposti impostivi. Pure deve ril evarsi che, nell'illustrazione del precedente mo tivo, si fa riferimento ad elementi fattuali ulter iori rispetto al mero stralcio riportato, così confe rmando la esaustività della moti vazione dell'atto impositivo, già oggetto della verifica di merito da parte del giudice di primo e di secondo grado (p iù precisamente alla qualificazione dell'opera in termini di «condotta di adduzio ne all'interno della galleria» e alla «occupazione permanente del soprasuolo e sottosuolo comunale»). 
Per co mpletezza va ricordato, comu nque, che, in tema di tributi locali, l'obbligo motivazionale dell'accertamento è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributar ia nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. Il requisito motivazionale esige, oltre all a puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, 6 di 28 soltanto l'indicazio ne dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che co nsentano di delimitare l' ambito delle ra gioni adducibili dall'ente impositore nel l'eventuale successiva fase c ontenziosa, restando, poi, aff idate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 15 novembre 2004, n. 21571; Cass., Sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7360 Cass., Sez. 5, 8 novembre 2017, n . 26431; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2019, n. 27800). 
Da ciò consegue che la documentazione prodotta in primo grado dal Comune con le controdeduzio ni non ha integrato una motivazione di per sé insufficiente, avendo esclusivamente lo scopo di superare le contestazioni sollevate dalla società contribuente. 
Invero, deve ribadirsi che solo l' avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l.  n. 212 del 2000, di una cong rua motivazione non può esse re integrato in gi udizio dall'### strazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6 - 5, 21/05/2018, n. 12400), mentre, in virtù della formulazione dell'art.  7 della legge n. 212 del 2000 ratione temporis vigente, la prova delle pretesa tributaria, avanzata con l'avviso, può essere fornita in giudizio, non dovendo necess ariame nte essere indicata nel l'atto impositivo. ### l'or ientamento sinora consoli dato, difatti, la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiat a dall'art. 7 della l. n. 212 del 2002, ha la funzi one di delimit are l'ambito delle contestazioni proponi bili dall'Uf ficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria; invece, la prova della pretesa tributar ia attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa t ributaria ed al suo accertament o in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso (Cass., Sez. 5, 20 settemb re 20 24, n. 25321). Solo, all'esito delle 7 di 28 modifiche apportate dal d.lgs. n. 219 del 2023, gli atti dell'### finanziaria devono indicare specificamente, oltre i presupposti e le ragioni giuridiche, anche i mezzi di prova.  3. Con il terzo motivo di rico rso la società contribuente ha denunciato la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 e degli artt.  823, 824, 826 e 2697 cod.civ., essendo stata ritenuta la sussistenza dei presupposti impositivi in relazione all'occupazione di aree non appartenenti né al demanio né al patrimonio indisponibile del Comune, ma piuttosto grav ate da usi civil i e, quindi, appartenenti alla collettività e solo amministrate dal Comune, come confermato dalla delibera della ### n. 61 del 2016. 
Nel ricorso si è anche evidenziato che il Comune non ha provato l'effettività e attualità della destinazione delle aree ad un servizio pubblico e che la contribuente non può essere gravata dell'opposta prova negativa. 
In parti colare, nella prospettazione del la ricorrente incid entale, i beni comun ali gravati da usi civici costituisco no il cd. demanio universale e non sono clas sificabili fra qu elli demaniali in senso tecnico, in quanto appartenenti ai citt adini iure domini e so lo amministrati dal Comune. Si è pure evidenziato che, ai fini del riconoscimento della demanialità ovvero della natura indisponibile dei beni, occorre l'effettivo e permanente esercizio dell'uso civico da parte della ge neralità degli appartenent i all'ente territoriale, mentre il Comune, su cui in combe l'onere della prova per il principio cd. della vicinanza, ha depositato l'autorizzazione per la fida pascolo relativa all'annualità 2017, successiva all'annualità di imposta per la quale è stato emesso l'avviso di accertamen to impugnato. 
La censura è infondata.  ### della natura demaniale dei terreni gravati da usi civici esige la ricostruzione del relativo quadro normativo, 8 di 28 evidenziando che la presente controversia ha ad oggetto l'annualità di imposta del 2012, sicché non trova applicazione la legge n. 168 del 2017, che ha dettato norme in materia di domini collettivi e si è occupata degli usi civil i. La discipl ina di rifer imento, nel caso di specie, resta la l egge n. 1766 del 1927, i cui artt. 11 e 12 stabiliscono che i terreni dei ### ut ilizzabi li come bosco o pascolo permanente (come nel caso di specie), non possono essere alienati né può esser ne mu tata la destinazione, senza l'autorizzazione del Ministero dell'### 3.1.Gli usi civici affondano le proprie radici in contesti sociali assai remoti di epoca feu dale, ma sono so pravvissuti all'evolu zione storica e cul turale. La maggior parte di essi è nata da comportamenti di fatto, senza neppure l'adozi one di atti fo rmali idonei a dare ad eguata pub blicità al fenomeno. Tuttavia oggi, all'esito dell'evo luzione normativa e della elaborazione giurisprudenziale, sono stati valorizzati anche in un'ottica di tutela ambientale.  3.2. ###. 11 della legge n. 1766 del 1927 prevede che «i terreni assegnati ai ### o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liqu idazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da ### o frazioni di ### università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria». All'interno della categoria degli usi civici, si suole indicare sia il fenomeno degli usi civici in senso stretto (intesi come diritti reali di godimento in re aliena su beni appartenenti a soggetti pubblici o privati), che la materia dei domini collettivi (intesi quali terre spettanti ad una collettività ben indiv iduata di soggett i mediante un godimento promiscuo). La citata legge non reca, in 9 di 28 effetti, una definizione espre ssa degli usi civici, ma li qualifica indistintamente come riconducibili a due diversi diritti di godimento delle terre che ne costituiscono oggetto: l'uso civico propriamente detto e il c.d. demanio civico. La natura giuridica degli usi su terre comunali è, nella sua essenza, equiparabile a quella dei be ni demaniali, dato il loro reg ime di inalienabilità, inus ucapibilità, immodificabilità e di conservazione del vinco lo di destinazione, il quale può subi re una deroga solo mediante un'appos ita “sdemanializzazione”. In particolare l'art. 12 della legge in esame dispone che «per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267. I ### e le associa zioni non potranno, senza l'autorizzazione del ### o dell'economia na zionale, alienarli o mutarne la destinazione. I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degl i articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limi ti stabili ti dall' art. 521 del Codice civile». La complessiva disciplina co nsente di affermare che i fond i pubblici gravati da usi civici sono soggetti a un regime di indisponibilità, che trova deroga nel le sole (li mitate) ipotesi pr eviste dalla legge 1766 del 1927 (legittimazioni: art. 9; autorizzazioni all'alienazione e al mutamento di destinazione: art. 12; quotizzazioni: art. 13, e da altrettante limitate previsioni di leggi speciali).  3.3.Nell'impianto normativo originario, risalente all'epoca fascista, l'originaria volontà legislativa era proiettata verso l'affrancazione dei fondi da un vincolo ritenuto strettamente collegato alle realtà agricole e rurali, mutevoli da un territorio all'altro, che non aderiva più alle esigenze attuali. Tuttavia, nel corso degli anni, gli usi civici hanno assunto una valenza ambientale e paesaggistica sempre di maggior rilievo. Dapprima è stata approvata la legge n. 1497 del 1939, la quale già prevedeva vincoli paesaggistici ma di natura eminentemente amministrativa (poiché collegati al provvedimento 10 di 28 amministrativo ed alle sue vicende). S uccessivament e è sopravvenuta la legge n. 41 del 1985 (cd. legge Galasso), il cui art.  1, lett . h, modificando l' art. 82 del d. P.R. n. 616 del 1977, ha sottoposto a vincolo paes aggistico , tra gli altri be ni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Gli usi civici so no, inoltre, dis ciplinati dalla legge qu adro sulle are e protette n. 394 del 1991, nell'ambito del regolamento del parco e del piano parco (artt. 11 e 12).  ### in vigore del la menzionata legge n. 431 del 1985 (c.d.  legge Galasso) ha inaugurato, dunque, u na nu ova prospettiva, sulla cui scia si è poi innestato il successivo d.lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che ha confermato tra le aree tutelat e all'art. 142 lett. h) le stesse, già indicate all a medesima lett. h) dell'art. 82 della legge ### e, cioè, "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici" (v.  sul punto anche Corte cost. n.228 del 2021). Il netto allontanamento dall'originaria tendenza liquidatoria degli usi civici ha, infine, trovato consacrazione dapprima nel disposto dell'art. 74 della legge n. 221 del 2015, che ha modificato l'art. 4 del d.P.R.  327 del 2001, prevedendo che:«1-bis. I beni gravati da uso civico non poss ono essere espropriat i o asserviti c oattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico», e s uccessivamente nella nuov a disciplina contenuta nella legge n.1 68 del 2017, con cui si è consolidata la vocazione di salvaguardia ambientale degli usi civici.  3.4.Tenuto conto dell'orientamento di legittimità formatosi in materia analoga, e cioè di iscrizione di strade negli appositi elenchi (tra le altre, vedi Cass., Sez. 2, 17 marzo 1995, n. 3117), la giurisprudenza di legittimit à è giunt a ad affermare la natura demaniale dei terreni gravati da uso civic o di bosco e pasc olo permanente (v., tra le alt re Cass., Sez. U., 11 giugno 1973, n. 11 di 28 1671, second o le quali l'espropriazione esige la previa sdemanializzazione dei beni co munali gravati da usi civici). L a stessa Corte costituzionale ha sostenuto che tutta la materia degli usi civici dei beni di proprietà co llettiva rientra nell' ambito del diritto pubblico e che la natura di tali beni (equiparabile a quella dei beni demaniali ) non consente di sottoporli ad espro priazione per pubblica utilità potendo ques ta effettuarsi solo per la proprietà privata te rriera (v., ad esempio, Corte cos tituzionale n. 156 del 1995).  3.5.Sulla questione, sebbene indire ttamente in materia espropriativa, è intervenuta Cass., Sez. U., 10 maggi o 2023, 12570 - che, pur considerando che la legge base del 1927 non reca, in effetti, una definizione espressa degli usi civici, ha statuito che la natura giuridica degli usi c ivici su terre comunali è condizionata dal caratterizzarsi come beni di c.d. proprietà collettiva, la cui disciplina è equiparabi le a qu ella dei beni demaniali, per quanto si desume dal loro regime di inalienabilità, inusucapibilità, immodificabilità e di conservazione del vincolo di destinazione, il quale può subire una deroga solo mediant e un'apposita “sdemanializzazione”, facendo altresì leva sul disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017, il quale recita: «Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazion e agro-silvo-pastorale», laddove - si noti - l'uso del verbo “resta” va ritenuto - secondo l'interpretazione data dalle S.U. - manifestazione consapevole di quanto già previsto dalla legge del 1927 e l'aggiunta specificativa della “p erpetua destinazione agro-silvo-pastorale” è sintomatica di un a connotazione di “intangibilità di tali beni” nella loro funzione e nella finalità che perseguono, da cui scaturirebbe la loro indisponibilità cui fa risco ntro il regi me di intangibilità, che quei diritti 12 di 28 caratterizza, preservandoli, in via generale, da ogni negativa interferenza, suscettibile di provenire dall'esterno.  ###.U. con la sentenza citata hanno, quindi, concluso che i beni gravati da uso civico di domin io coll ettivo sono ass imilabili a l regime giuridico di quelli demaniali. I terreni posseduti dai comuni e gravati da uso civico di bosco e pascolo permanente ai vincoli di inedificabilità e di destinazione - salva autorizzazione id onea a rimuovere detti li miti - vanno, pertanto, ricond otti nell'ambi to di quelli appartenenti al patrimonio demaniale dell' ente territoriale, perché destinati ad un pubblico servizio (già in precedenza, tra le altre, Cass., Sez. 5, 8 agosto 2003, n. 11993).  3.6.Con rig uardo a detti ter reni gravati da usi civici appare, dunque, del tutto legitti mo il convinci mento cui sono pervenuti i giudici di appello, basato sulla presunzione - operativa in mancanza di prova co ntraria, gravante sul contribuente che assume la non debenza del tributo - non solo di esistenza degli stessi ma anche del permanente esercizio di tali usi da parte della generalità degli appartenenti all'ente territoriale. Pertanto, anche sotto l'ora esaminato profilo le ragioni di censura addotte dalla ricorrente ### devono ritenersi prive di fondamento, considerando che dalle medesime difese del la società si evince il ri conoscimento della sussistenza degl i usi civici sui terreni del ### ne in oggetto, escludendosene la demanialità all a luce di un a risalente giurisprudenza di legittimità, che può ritenersi superata in base agli orientamenti illustrati. 
In defin itiva, una volt a che sia stato dimostrato che un'area pubblica sia gravata da un uso civico, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per qu ella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale (in questo senso ex plurimis ### 2, 27 febbraio 2014, n. 4743 e Cass., Sez. 2, 18 settembre 2019, n. 23323). Del 13 di 28 tutto irrilevant e risulta, quindi, il profilo di doglianza rifer ito alla produzione, da parte del ### ne, di documen tazione re lativa al 2017 e non all'annualità in esame. 
Pertanto, in tema di tassa per l'occu pazione di spazi ed ar ee pubbliche, legittimamente il giudice considera sussistente il presupposto impositivo della tassa, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs.  507 del 1993 (il quale assoggetta alla tassa le oc cupazioni di qualsiasi natura, eff ettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province), sulla base della presunzione non solo di esistenza dell'uso civico anzidetto, ma anche dell'effettivo e permanente esercizio dell'uso stesso da parte della generalità de gli appartenenti all'ente territoriale. Pre messa l'accertata natura demaniale dei beni gravati da usi civici e la loro occupazione da parte dell'### s.p.a., può concludersi che, in presenza della presunzione di demanialità, sia onere della società contribuente dimostrare la sdemanializzazione dei beni, atteso ch e secondo pacifico indirizzo di legittimità perché possa ritenersi realizzata un a sdemanializzazione tacita occorrono atti univoci e concl udenti incompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico e circostanze così sig nificative da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della p.a. al ripristino della pubblica funzione del bene stesso (v. ex multis Cass., Sez. 2, 26 febbraio 1996, n. 1480). Si è ulteriormente precisato che nemmeno il di suso da te mpo immemorabile o l'inerzia dell 'ente p roprietario - peraltro non dedotti dalla ricorrente - possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative 14 di 28 da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (tra le tante, Cass., Sez. 2, 11 marzo 2016, n.4827). 
Solo per completezza deve rilevarsi che il quadro così delineato non può essere scalfito dalla delibera della ### n. 61 del 2016, che è una fonte secondaria e che non può, quindi, derogare la normativa primaria.  4. Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 507 del 1993 , non essendo l'applicazione della tariffa agevolata subordinata ad una espressa richiesta del contribuente, ma derivando piuttosto dai presupposti previsti dalla normativa. 
Il motivo è fondato.  ###. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993, nel lo stabilire che le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti desti nati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggi ovie e funivie sono tassate in base ai c riteri stabiliti dall'art. 47 (oggi sostituiti da quelli di cui all'art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997, in virtù del comma 3, secondo periodo, di tale disposizione), si limita a stabi lire i crit eri per la determinazione del quantum del tributo, senza subordinarne l'applicazione di tale regime ad una espressa richiesta da parte del contribuente. 
Invero, l'omessa presentazione della denuncia, contenente le informazioni necessarie per la quantificazione del tributo, comporta solo la legi ttimità di un accertamento adottato in base alle informazioni disponibili al ### ne, desumibili dagli atti in suo possesso, mentre non incide affatto sul regime tariffario applicabile (così Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27166, secondo cui, in 15 di 28 tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'art. 50 del d.lgs. n. 507 del 1993 im pone al contribuente di denunciare l'occupazione e di versare la tassa sul la base delle opere da effettuare, dei te mpi di esecuzi one e della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, con la conseguenza che, in mancanza dei prescritti a dempimenti e del pagamento entro i termini di legge, l'ente territoriale, titolare del potere impositivo, è autorizzato a procedere alla liquidazione d'ufficio del tributo con le informazioni in suo possesso, contenute nel provvedim ento autorizzativo, ossia con i dati indicati dallo stesso co ntribuent e, senza che in ciò possa, quindi, ravvisarsi alcun accertamento induttivo; v. anche in questo senso Cass., Sez. 5, 10 maggio 2005, n. 9697 e Cass., Sez. 5, 16 maggio 2005, n. 10263). 
Non è, difatti, condivisibile il precede nte isolato di questa Corte, richiamato nella sentenza im pugnata (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10349), secondo cui, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbl iche, vale il principio, esteso a tutti i tributi locali, in base al quale le deroghe ai criteri generali di tassazione non operano in via automatica, per la mera affermata sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di vo lta in volta dedotti nella denuncia appositamente presentata secondo il regime proprio del tributo in questione. Non si rinviene, difatti, nella disciplina dei tributi locali tale regola o principio generale. Né possono estendersi, in tema di t.o.s.a.p., le regole specific amente dettate per altri tributi. In particolare, non possono applicarsi alla t.o.s.a.p. gli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507 del 1993, che espressamente subordi nano, in tema di t.a.r.s.u., le deroghe alla tassazione e le riduzi oni delle superfici e tariffe stabilite non al mero ricorrere delle situazioni di fatto, ma alla allegazione dei presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione, essendo la t.o.s.a.p. e la t.a.r.s.u. tributi differenti, i cui presupposti impositivi non presentano similitudini, e 16 di 28 le cui discipline sono del tutto autonome e prive di connessioni o interferenze. Del resto, la regola dettata in materia di t.a.r.s.u. si collega all'esigenza, da parte dell'ente impositore, di venire a conoscenza, anche ai fini dell'esercizio di poteri di accertamento e verifica, di situazioni di cui altrimenti resterebbe ignaro, ment re, nel caso in esame, in cui è inammissibile un accertamento induttivo, l'azione impositiva, che si fonda su un accertamento diretto, esige la verifica della natura dell'occupazione. 
Il motivo deve, quindi, essere accolto in virtù del seguente principio di diritto: in tema di tassa per l'oc cupazione di spazi ed aree pubbliche, il regime previsto dall'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (oggi sostituito, in parte, dall'art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs.  446 del 1997) non è subordi nato all'espressa ri chiesta del contribuente e deve essere applicato dall'ente impositore laddove ne ricorrano i presupposti.  5. Con il quinto motivo di ricorso l a ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 44, 46, 47 e 50 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 10 del 1991, 2, comma 1, e 12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003, visto ch e all'attività di pubblico servizio, finalizzata all a soddisfazione di un pubb lico interes se, quale è la pro duzione di energia elettrica, si applica il regi me differenziat o previsto dagli invocati artt. 46 e 47, anche a prescindere da espressa richiesta in tal senso. 
La censura, che pone la questione se la tariffa “agevolata”, prevista prima dagli artt. 46 e 47 del d. lgs. n. 507 del 1993 e successivamente dall'art. 63, comma 2, lett. f del d.lgs. n. 446 del 1997, spetti anche all'impresa di produzione dell'energia elettrica, è fondata.  5.1.Con riferimento al diritto sovranazionale, occorre brevemente ricordare che la separazione tra imprese produttrici e imprese 17 di 28 distributrici di energia elettrica, che è imposta dal diritto unionale al fine di sco ngiurare il rischio di creare discriminazioni non sol o nell'accesso alla rete, ma anche negli investimenti nella rete (cfr. il considerando 9 e 24 della direttiva 2009/72/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed i punti 35 e 80 della sentenza della Corte giustizia nella causa C-718/18), non esclude che le imprese separate concorrano ai fini della prestazione del servizio energetico, consistente, secondo la definizi one di cui all'art. 1, n. 7 dell a direttiva 2012/27/UE, app licabile ratione temporis, nel la «prestazione materiale, l'utilità o il vantagg io derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attivit à di gestione, di manutenzi one e di controllo nece ssarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contra tto e che in circostanze normali ha dimos trato di produrre un mi glioramento dell'eff icienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili». 
Pertanto, mentre, dal punto di vista soggettivo, vi è separazione tra le imprese produttrici e le altre della filiera, dal punto di vista oggettivo si giunge ad una definizione del servizio energetico come unitario.  5.2. Passando all'esame d ella disciplina interna è necessario soffermarsi non solo sugli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993, che si occupano specificamente della t.o.s.a.p., ma anche sull'art.  63 del d.lgs. n. 446 del 1997, che si occupa del c.o.s.a.p. 
Deve, difatti, ricordarsi che l'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, relati vo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che aveva previsto l'abolizione, dal 1° genn aio 1999, delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stata abrogato, con effetto dal primo gennaio 1999, dall'art. 31, comma 14, legge n. 448 del 1998, con la contestuale sostituzione dell'art.  63, co mma 1, del medesimo d.lg s. n. 446 del 1997, che, nella 18 di 28 versione riformulata, consentiva alle province ed ai comuni di assoggettare, in alternativa alla t.o.s.a.p., l'occupazione del suolo pubblico al pagamento di u n canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.  ###. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabiliva che «le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed al tri manu fatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul s uolo e collegati alle reti stess e, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art.  47»: tal e ultima di sposizione, abbandonato il criterio della tassazione per metro lineare o quadrato, poneva quale unità di misura il chi lometro lineare (vedi Cass., 22 febbraio 2002, 2555). ###. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, alla lett. f, imponeva, invece, la previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, im pianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di er ogazione dei pub blici servizi e per quelle realizzat e nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di u na speciale misura di canone, che avreb be dovuto essere commisurata, solo in sede di prim a applicazione, al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio, per la misura unit aria di tariffa pre vista in relazione a ciascuna classe di comune, ma che successivamente è divenuta il normale criterio di quantificazione del c.o.s.a.p. 
In questa sede si deve evidenziare che, per la t.o.s.a.p., il regime speciale era ricon osciuto solo pe r le occupazioni strumentali all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, mentre, per il c.o.s.a.p., era cont emplat o altresì per le occupazioni realizzate nell' esercizio di atti vità strumentali all'erogazione dei pubblici servizi. 19 di 28 Tuttavia, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 63 del d.lgs.  446 del 1997, introdotto con la medesima legge n. 488 del 1999, che ha eliminato la soppressione della t.o.s.a.p. ed istitu ito l'alternatività della t.o.s.a.p e del c.o.s.a.p., ha precisato che per la determinazione della t.o.s.a.p., relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Invero, può rilevarsi che proprio l' alternatività del c.o.s.a.p. alla t.o.s.a.p., a prescin dere dalla diver sa natura dei prelievi, ha imposto, anche in considerazione dell'art. 3 Cost., l'applicazione delle stesse regole e degli stessi criteri di quantificazione. 
Come hanno già chiarito le ### di questa Corte (Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628, punto 8.11), l'art.18 della legge n. 488 del 1999, so stituendo la letter a f) del secondo comma dell'art.63 del d.lgs. n.446 del 1997, recante la disciplina del c.o.s.a.p., ha introdotto una particolare modalità di determinazione del canone per tal e tipo di oc cupazione permanente, basa ta sul numero di utenze attivate, e ha esteso l'applicazione di tale criterio di calcolo anche alla t.o.s.a.p. dovuta sulla medesima tipologia di occupazioni. La disposizione è stata introdotta all o scopo di semplificare il criterio di determinazione della t.o.s.a.p., ritenendosi il metodo basato sulle utenze atti ve di più facile app licazione rispetto al precedent e metodo incentrato sulla superficie effettivamente occupata. 
In definitiva, le dianzi riportate modifiche al d.lgs. n. 446 del 1997, pur avendo in teressato un'entra ta di carattere extratributario (il c.o.s.a.p.), han no avuto un'incidenza anche sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.), in quanto alla tassa è stata estesa la nuova disciplina per la predeterminazione forfettaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei p ubblici ser vizi e da quelle esercenti attività 20 di 28 strumentali ai servizi stessi (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, 10345). 
Ne deriva, pertanto, che per tale tipologia di occupazioni, dal 1° gennaio 2000, è stato abbandonato il criter io di determinazione forfettaria della tassa per chilometro lineare, in fav ore del più semplice criterio come sopra delineato, avente il fine di consentire una più agevo le attività di quantificazione e d i accertamento del tributo da parte dell'ente impositore. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2000, il regime speciale è stato esteso, anche per la t.o.s.a.p., come per il c.o.s.a.p., non solo alle occupazioni strumentali all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, ma pure alle occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali all'erogazione dei pubblici servizi. 
In definitiva, l'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 risulta, in parte, abrogato con l'introduzione del citato art. 63, terzo comma, terzo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, visto che continua ad operare solo con rifer imento alle occupazioni non riconducibili a quelle disciplinate dall'art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997.  5.3. In quest'ottica, alla società ### one s.p.a., qua le soggetto che svolge attivit à strumentale a quello di pubblico servizio, è applicabile la disposizione agevolativa di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997. 
Più precisamente, l'attività di produzione dell'energia elettrica, che comprende il trasporto della stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all'utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci dire tti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fo rnitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione dell'energia elettrica. 
Gli impia nti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dag li impianti degli operatori delle energie verso la rete di trasmissione e quelle di distribuzione, al pari di tutti gli impianti ch e veicola no 21 di 28 l'energia al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete secondo la definizione utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, ricadendo, così, nel campo di applicazione delle tariffe agevolat e. Ciò in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione. In particolare l'attività d'impresa sv olta dalle società di produzione d'energia costituisce una fase immediatamente antecedent e e necessaria rispetto all e altre citate fasi della filiera del mercato elettri co (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi conn esse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una, non possono trovare comp imento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e per cui tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività). 
Del resto, secondo la giurisprudenza interna e sovranazionale (la quale parla in genere di servizi di int eresse generale), i fattori distintivi del pubblico ser vizio sono, da un lato, l'idoneità del servizio, sul piano finalistico, a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indiff erenziata di utenti, e, dall'altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di co ntinuità, regolarità, capacità e qualità: requisiti entrambi compresenti nel caso di specie, essendosi in presenza di un impiant o capace di dare luogo ad un ser vizio e destinato a raggiungere le utenze terminali di un nu mero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza pubblica. 
In defin itiva, tra le so cietà esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che non raggiungono con i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i 22 di 28 servizi da erogare per un tratto limitato, al termine del qu ale subentra un altro vettore di diversa natura, visto che il concetto di rete di e rogazione di pu bblici servizi, cui il legisl atore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esa me, va inteso in senso unit ario (come, peraltro, gi à rilevato, già co n riferimento all 'art. 47 del d.lg s.  507 del 1993 da Cass., Sez. 5, 1° febbraio 2005, n. 1974 e Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2008, n. 25479).  5.4. Non rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale la circostanza che l'### sia una società per azioni che persegue scopi di lucro. 
Al riguardo, giova richiamare Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, 8628, second o cui nessuna rilevanza può essere asc ritta all'elemento dato dalla ritrazione dal la relazi one materiale con la cosa pubblica di un personale beneficio economico: «in aderenza al dettato normativo di cui all'art.39 (del d.lgs. n. 507 del 1993), come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione, per indi viduare il soggetto passivo della t.o.s.a.p.  diventa, infatti, irrilevan te indagare a chi sia ricondu cibile l'interesse privato ritratto dall'occupazione, essen do suffici ente e, anzi, assorbente il rappor to esistente tra l'ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedimenti con cui l'### territoriale ha allo stesso trasferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati». 
Pertanto, non è significativa, ai fini del riconoscimento della tariffa ridotta in esame, la natura di s.p.a. della contribuente, vieppiù se si considera che l'attenzione deve essere conc entrata sul tipo di attività svolta e non già sulla veste del soggetto che la esercita. Il pubblico servizio può, difatt i, essere erogato anche da soggetti privati. 23 di 28 Ulteriori conferme a tale conclusione pervengono dalla legge n. 146 del 1990, che qualifica l'approvv igionament o di energi e e dei prodotti energetici, come servizi pubblici essenziali, dalla direttiva attuativa della ### del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, dalla leg ge istitutiva della ### amministrativa per l'energia e il gas ex l. 1 4 novembre 1995, n. 481 - produzione normativa che è stata il frutto di un prolu ngato dibattito interpretativo, essendosi passati, nel tempo, dalla preferenza per un inquadramento soggettivo dell'attributo pu bblico riferito al servizio, ad una lettu ra invec e in senso oggetti vo che riconosce rilevanza alle prestazioni dei servizi pubb lici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura, quanto delle caratteristiche oggettive delle prestazioni erogate in co nsiderazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento. 
Anche in ambito penale è stato osservato che la qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzio ne, rapp resenta il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell'attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale sco po solo in via strumentale (Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 40162). 
Del resto, se il soggetto occupante fosse pubblico, sarebbe già di per sé esente dall'imposizione, ai sensi dell'art. 49, lett. a), d.lgs.  n. 507 del 1993.  5.5. Parim enti, non possono valorizzar si in senso c ontrario alla conclusione raggiunta alcuni precedenti di questa Corte (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13142 e Cass., Sez. 5, 28 aprile 2022, n. 13332), secondo cui, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e 24 di 28 del soprassuolo, il criterio di determinazione della tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupazioni con impianti privati, in qu anto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le qu ali, evidentemente, non sussistono nelle occupazioni con impianti privati (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, 1659). Più precisamente Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 1653 9, secondo cui non sarebbe estensibile alle occupazioni con impianti privati un crit erio agevolato per ragioni di pubblica utili tà, come condivisibilmente evidenziato dalla odierna ricorrente, è un a pronuncia che si riferisce ad un'occupazione operata con impianto irriguo di un soggetto persona fisica , per la soddisfazione di un bisogno personale, non avvinta da alcun vincolo di complementarietà ed esclusività alla filiera nazionale dell'energia, mentre, nel caso di specie, i beni, tramite cui è effettua ta l'occupazione ed oggetto di acce rtamento, appar tengono ad una rete che costituisce la infrastruttura strumentale alla erogazione del pubblico servizio di di stribuzione di energia. Il precedente, che fonda anche le altre decisioni di questa Corte ha, quindi, ad oggetto fattispecie non assimilabili a quella oggi in esame.  5.6. Né può condividersi la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma “agevolativa”, dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando una deroga all e regole generali di determinazione della tariffa dovuta), sar ebbe imposta una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letter ale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788). 
Invero, sebbene si sia in presenza di una tariffa agevolata (vale a dire, favorevole ai beneficiari), a ben vedere, si è al cospetto non già di una norma agevolativa (vale a dire , che in troduce una deroga alle regole ordinarie), ma di un criterio di determinazione 25 di 28 della tariffa che assurge a crite rio or dinario relativ amente a determinati beni. 
In particolare, il legislatore ha effettuato una comparazione e una non irragi onevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell'ente locale, comune e provinciale, di ricavare un'entrata dall'utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all'utilità derivante dall'erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all'ente impositore, considerandola una qu estione di interesse generale e non meramente localiz zabile (Co ns. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 1038 2; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9184). Dunque, in simili ipotesi, il sacrificio che la collettività sopporta per la oc cupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economi co del soggetto che utilizza il suolo pu bblico, trovano parziale ma notevole comp ensazione nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazione di determinate ut ilità di rile vanza sociale (benefici social i) che la stessa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore della medesima collettività di riferimento territoriale. 
Alla stregua del le considerazioni che precedono, non si pone , dunque, un problema di interpretazione estensiva.  5.7. Per quanto non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, depone nel senso che si è inteso av allare anche la norma di interpretazion e autentica di cui all'art. 5, comm a 14 quinquies, lett. a) e b), del d.l. n. 146 del 2021, con vertito con modificazioni nella legge n. 215 del 2021, il quale stabili sce ch e <<Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 160, si interpreta nel senso che: […] b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di 26 di 28 pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale>>. 
Proprio la disposizione di interpretazione autentica fa ri ferimento alle aziende che esercitano atti vità strumentali alla fornitura di servizi di pubbli ca utilità, dovendo l'espressione “quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale” essere intesa come a titolo meramente esemplificativo.  ###, anche il Consiglio di Stato, nelle più recenti sentenze (cfr., ad esemp io, ### S tato, 4 novembre 2022, n. 9697 e 7 novembre 2022, n. 9759), sebbene con riferimento al canone unico patrimoniale, istituito con la legge n. 160 del 2019, ha riconosciuto la strument alità dell'attività svolta dalle aziende di produzione rispetto all a fornitura di servizi di pubblica ut ilità, come l a distribuzione dell'energia elettrica, in difformità con l'orientamento riferito al c.o.s.a.p. (di cui resta, tuttavia, espressione ### Stato, 25 novembre 2022, n. 10382).  5.8. Sulla base dei rilievi che precedono, va enunciato il seguente principio di diritto: <<In tema di ### alla società di produzione dell'energia elettrica (### ne s.p.a.) è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, i n quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazi one di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il co ncetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una ret e unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attivit à son o poste in 27 di 28 essere esclusivamente nell' interesse delle altre (c.d . vincolo di esclusività)>>.  6. La società contribuente ha, inoltre, chiesto ril evarsi la formazione del giudicato interno relativament e all'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni , già affermata nella sentenza di primo grado e non oggetto di alcuna impugnazione da parte del ### - circostanza contestata dal ### che, nelle sue prospettazioni difensive, ha ricostruito l'eliminazione delle sanzioni, contenuta nella sentenza di primo grado, non come una statuizione autonoma, suscettibile di impugnazione, ma come una statuizione conseguenziale all'accoglimento parziale del ricorso, messa, pertanto, in discussione con la mera proposizione dell'appello. 
La presente questione non si traduce, tuttavia, nella proposizione di un motivo di ricorso riconducibile all'art. 360 cod.proc.civ., per cui sul punto non vi è luogo a provvedere. A ciò si aggiunga che la cassazione della sentenza impugnata comporta la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta, dunque, valutare se la debenza delle sanzioni è ancora in discussione.  7.In conclusione, devono essere accolti il quarto ed il quinto motivo del ricorso, rigettati il primo, il sec ondo ed il terzo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.  P.Q.M.   28 di 28 La Corte di cassazione: accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigettati il primo, il secondo ed il terzo , e conseguentemente cassa, limitatamente ai motivi accolti, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tribut aria di seco ndo grado della ### one ### in diversa co mposizione, a cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Picardi Francesca

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22543 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.138 secondi in data 17 dicembre 2025 (IUG:O9-439816) - 1760 utenti online