testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di Napoli - sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. ### rel. dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2833/2024 avente ad oggetto: “### contenzioso - ### matrimonio” TRA ### nata a ### il ###, (###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), studio in ### 109 80045 POMPEI, come da procura in atti, ###; appellante E ### nato a #### il ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###), studio in VIA ### 16 80100 NAPOLI, come da mandato in atti, ###; appellato ### Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 22 dicembre 2020, ### chiese pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20 dicembre 2001, in ### con ### e dal quale era nata, il 9 febbraio 2005, la figlia ### Dedusse, in particolare, che, con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell'art 6 L. 162/2014, del 4 febbraio 2020, autorizzato dal P.M. presso il tribunale di
Napoli il 6 febbraio 2020, i coniugi avevano stabilito che la minore venisse affidata ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, regolamentando gli incontri con il ### il quale si era obbligato al versamento dell'assegno mensile di € 1.000,00, quale contributo al mantenimento della figlia, oltre alla corresponsione della quota dell'80% delle spese straordinarie. In tale sede, al fine di regolamentare le ulteriori questioni patrimoniali, il ricorrente si obbligò a: 1)trasferire la nuda proprietà di un immobile sito alla via ### 23, in ### alla figlia, costituendo il diritto di usufrutto in capo alla ### 2)restituire alla moglie la somma di € 8.000,00; 3)cedere al coniuge le quote sociali di cui era titolare relativamente alla società ### 2005 srl, con la precisazione che la ### si sarebbe accollata i debiti gravanti sull'azienda, ad esclusione di quelli tributari o previdenziali non rilevati in bilancio. Aggiunse, poi, che, con scrittura in pari data, egli si impegnò a versare anche l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della minore e, in relazione alle ulteriori questioni economiche, i coniugi concordarono che <<gli eventuali debiti verso fornitori terzi, relativi alla gestione corrente per l'anno 2019, sempre con riferimento alla società ### 2005 srl, sino ad un importo di € 20.000,00 restano quanto a € 8.000,00 a carico di ### e quanto a € 12.000,00 a carico della sig.ra ### Gli eventuali ulteriori debiti verso i fornitori terzi sempre con riferimento alla predetta società e all'anno 2019 resteranno nella misura del 50% a carico delle parti>>. Rilevò, altresì, che la moglie, ormai unica socia dell'azienda ### 2005 s.r.l., aveva ivi lavorato, quale dipendente, sin dall'anno 2016, dapprima a tempo parziale e, poi, dal 2019, a tempo pieno, percependo la retribuzione mensile di circa € 1.400-1.500 ed era, altresì proprietaria di una struttura ricettiva nello stato cubano. Inoltre, la ### aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale. Al contrario, la sua situazione patrimoniale aveva subito un notevole decremento rispetto alla data della separazione, con riferimento, cioè, all'anno di imposta 2019, per cui non era più in grado di corrispondere la rilevante somma posta a suo carico in favore della figlia.
Chiese, quindi, confermarsi le pattuizioni di cui all'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 4 febbraio 2020 e darsi atto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento, in favore della ### di un assegno divorzile, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, ### aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma resistette nel merito, e, premesso l'incontestato divario economico tra i coniugi, atteso che il ### era un affermato imprenditore, proprietario di numerosi immobili, mentre ella era priva di beni, dedusse che durante l'unione si era dedicata al nucleo familiare, contribuendo, in tal modo, all'incremento patrimoniale del marito. In particolare, ella era giunta in ### nell'anno 1997, dopo aver conosciuto il coniuge a ### ed aveva abbandonato il lavoro svolto presso il negozio di abbigliamento di un rinomato albergo ed una vita particolarmente agiata. ### aveva, poi, era stata occupata presso i punti vendita dell'azienda familiare, mettendo da parte le proprie originarie aspirazioni, ed aveva, altresì, rinunciato, a seguito della riconciliazione avvenuta nell'anno 2016, dopo un'iniziale separazione, anche ad un percorso di studi, agevolando, in tal modo, la crescita professionale ed economica del marito. Allo stato, ella non era economicamente indipendente atteso che la società di cui era titolare, esercente attività al dettaglio presso un locale commerciale sito alla via ### 85, in ### non godeva di proventi e quelli percepiti nell'anno 2020 erano stati destinati a saldare i debiti contratti in data antecedente alla cessione delle quote.
Chiedeva, quindi che venissero confermate le statuizioni della separazione in ordine al calendario di visita, all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie per la figlia; in via riconvenzionale, che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore ed obbligato il ### al versamento dell'assegno divorzile di € 6.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### o la diversa somma ritenuta congrua dal Tribunale, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Provvedendo con sentenza non definitiva del 12 gennaio 2022, il Tribunale dichiarò lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza in pari data rimise la causa sul ruolo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sei, cod. proc. civile.
Rigettate le richieste formulate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 12 dicembre 2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civile.
Provvedendo con sentenza del 5 aprile, depositata il 13 maggio 2024, il Tribunale determinò in € 1.300 il contributo mensile per il mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### da versarsi entro il giorno dieci del mese, oltre alla corresponsione dell'80% delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo in data 7 marzo 2018 sottoscritto dal ### del Tribunale di Napoli e dal ### del locale Consiglio dell'ordine; assegnò alla ### la casa familiare sita alla via ### 2, in ### per viverci con la figlia; rigettò le ulteriori domande; dichiarò compensate per un terzo le spese processuali e condannò la resistente al pagamento della restante quota.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, premessa l'esposizione dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla natura ed ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, osservò quanto segue. 1. ### non aveva fornito una chiara dimostrazione della consistenza del proprio patrimonio immobiliare e della capacità reddituale, sì da rendere difficile valutare, in via preliminare, la sussistenza della precondizione fattuale di cui all'art. 5 L. 898/70. 2. Doveva, comunque, essere rilevato che la resistente, qualificatasi sui siti sociali quale imprenditrice, aveva rinunciato al contributo al mantenimento in sede di separazione, proprio in quanto era occupata stabilmente sin da quando dimorava nello stato cubano, ed era, quindi, fornita di mezzi adeguati a soddisfare in autonomia le proprie esigenze di vita.
In particolare, la ### aveva condotto una agiata esistenza, pure a L'### dove risiedeva con la figlia nata da una precedente unione, poiché godeva della elevata posizione sociale della famiglia di origine e, al contempo, era dipendente di un negozio, “### Cohiba”, sito all'interno di un locale albergo. 3. Inoltre, la moglie era titolare di una struttura ricettiva, “### Maghy”, in ### da lei ereditata; aveva lavorato alle dipendenze del coniuge, sino all'anno 2014, presso il locale commerciale “### di Capri”, sito in ### aveva gestito il locale “### in Capri”, alla via ### in ### dall'anno 2005 sino al 2015, allorché lo aveva ceduto per il corrispettivo di € 175.000; dal 2016 aveva lavorato alle dipendenze della società “### 2025 s.r.l.”, nella quale il marito era titolare di quote, con la qualifica di direttrice del negozio “### di Capri”, alla via ### 85, in ### dal 19 luglio 2020 era divenuta esclusiva titolare della predetta azienda, come stabilito con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 4 febbraio 2020, destinata alla vendita di prodotti tipici dell'isola, la quale, al momento del trasferimento delle quote in favore della ### non era in stato di decozione, come emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente. 4. La resistente non aveva provato che nella lunga unione coniugale, ben diciannove anni, avesse fornito un contributo prevalente almeno all'accudimento della prole, sì da agevolare la realizzazione dell'altro coniuge e l'incremento della condizione patrimoniale di questi. Invero la ### percettrice di reddito lavorativo durante il matrimonio, aveva ribadito di aver goduto di un buon tenore di vita in tale periodo, in virtù delle considerevoli entrate del marito. 5. Peraltro, in sede di separazione il ### si era impegnato a trasferire alla moglie l'usufrutto di un appartamento sito alla via ### 23, in ### con conseguente arricchimento patrimoniale di questa, qualora fosse proposta l'azione ai sensi dell'art. 2932 cod. civile. 6. Non poteva attribuirsi rilievo alla relazione sentimentale intrapresa dalla resistente, non essendo stata fornita prova che si fosse protratta per periodo significativo a riprova della relazione di reciproca assistenza morale e materiale. 7. Esulavano dal giudizio le ragioni che avevano determinato il fallimento dell'unione coniugale. 8. Ricorrevano giusti motivi per liquidare le spese processuali secondo il criterio della maggiore soccombenza, per cui dovevano essere compensate nella misura di un terzo e la restante quota andava posta a carico della ### Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello ### con ricorso del 14 giugno 2024, la quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia porre a carico del ### l'assegno divorzile di euro 6.000 in suo favore, con compensazione delle spese del primo grado e vittoria nella presente fase.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, ### costituitosi in giudizio con comparsa dell'11 novembre 2024, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha riservato la decisione.
Con l'unico complesso motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza in relazione al mancato riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile.
Assume che: a)i primi giudici avevano erroneamente valutato le risultanze processuali, dalle quali si evinceva la considerevole disparità patrimoniale tra i coniugi.
Invero, il ### amministratore di quattro società e titolare del marchio “### di Capri”, di recente ceduto all'azienda “### s.p.a.” per il corrispettivo di € 1.300.000, era proprietario di numerosi immobili siti in ### e ### come si evinceva dall'atto di donazione e divisione dell'anno 2012.
Invece, l'unico bene di cui ella era titolare, sito in l'### aveva un modesto valore, circa € 65.000 e non era suscettibile di produrre reddito, tanto che dalle dichiarazioni fiscali in atti non risultava alcuna rendita percepita all'estero. ### era stata assunta dal coniuge solo nell'anno 2016, con la retribuzione annua di circa € 15.000, sino all'avvenuta cessione a lei, da parte del ### dell'azienda ### 2005 s.r.l., la quale le consentiva di conseguire utili così esigui da essere pari ai redditi da lavoro dipendente in precedenza percepiti. Sin dal 2019, anno della cessione, la suindicata società era gravata da numerosi debiti, e cioè € 70.180, nei confronti di istituti bancari, fornitori, lavoratori ed enti pubblici. ### ove veniva svolta l'attività era condotto in locazione ed il conduttore ne aveva richiesto il rilascio.
Inveritiera era l'asserita percezione, da parte sua, della somma di € 175.000 per la cessione del locale commerciale “### in Capri”, atteso che il coniuge aveva adoperato strumentalmente il suo nominativo per effettuare l'operazione, da lui ideata.
Infine, il trasferimento in suo favore del diritto di usufrutto dell'immobile sito alla via ### concesso in locazione ed in pessime condizioni manutentive, era subordinato al rilascio della casa coniugale a lei assegnata.
In definitiva, l'attività lavorativa da lei svolta durante l'unione coniugale era stata funzionale al conseguimento, da parte del marito, di interessi patrimoniali, in quanto lo aveva sempre supportato nei suoi progetti imprenditoriali, mentre ella, dipendente dal ### sia economicamente, sia psicologicamente. non aveva potuto coltivare le sue ambizioni personali.
Il motivo è fondato.
Occorre, anzitutto, rigettare l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante, proposta in limine litis dall'ex coniuge.
Invero, il giudizio di appello di divorzio, introdotto in primo grado prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022, si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12 (nel testo sostituito ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8) e l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali ( 16864/2017; Cass. 4215/2021; Cass. 22749/2024), la cui violazione non risulta lamentata nella specie dall'appellante.
Per ciò che attiene al merito, è bene ricordare che la determinazione circa il diritto all'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica dei suddetti parametri fissati all'art 5, comma 6, della L n. 898/70.
Osserva, poi, la Corte che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un. 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma sei, della L. 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto; 2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate; 3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Tanto premesso, la ricostruzione, sia fattuale che giuridica, effettuata dal primo giudice non è scevra da censure in quanto si discosta, alla luce della realtà processuale concretamente valorizzata, dalla lettura dell'istituto dell'assegno divorzile operata dall'innovativa decisione delle ### Giova anzitutto rilevare che, quanto al preliminare accertamento delle condizioni reddituali dei coniugi, sussiste un indubbio e rilevante divario economico tra le parti.
Invero, l'imprenditore ### risulta essere socio accomandatario dell'azienda “### s.a.s. di ### e soci”, titolare dell'impresa individuale “### di ### di ### Massimo” sin dal 20 gennaio 1989 e amministratore della società ### s.r.l., di cui è unico socio sin dal 20 marzo 2012, operanti nel settore della distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici, nonché amministratore unico della ### s.r.l. unipersonale, con inizio attività al 30 maggio 2016, attiva nell'ambito degli esercizi non specializzati di alimentari vari.
Già il 5 giugno 2017 l'appellato, nella qualità di socio accomandatario della “### s.a.s. di ### e soci”, aveva ceduto la quota di partecipazione del 49% della società “### di ### s.r.l.”, di cui era presidente del Consiglio di amministrazione, alla ### s.p.a. per l'ingente corrispettivo di € 1.093.318,44, importo che, secondo il suo assunto, sarebbe stato destinato alla parziale estinzione del mutuo fondiario stipulato e dei debiti nei confronti dei fornitori, nonché al mantenimento della figlia. Egli ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 il reddito annuo lordo di € 44.035 e, nell'annualità successiva, di € 55.507 (v. dichiarazioni redditi 2022 e 2023). Incompleta è, tuttavia, la documentazione fiscale inerente gli utili percepiti dall'attività di impresa da lui svolta.
Di pregio sono, poi, i beni immobili dell'appellato, proprietario di un cespite, di ampie dimensioni, alla via ### n. 2/A, in ### di alcuni appezzamenti di terreno nel medesimo comune, di un appartamento alla via ### 19 e di un locale, in ### oltre, infine, ad un immobile alla via ### 23, in ### oggetto dell'accordo di negoziazione assistita, condotto in locazione.
Indubbiamente di minor consistenza è il patrimonio della ### la quale, a seguito della separazione personale dal coniuge è divenuta titolare delle quote sociali della società ### 2005 s.r.l., a lei cedute, nella misura di un terzo del totale, dal ### e, per le rimanenti quote, dagli altri soci, azienda che svolge attività di vendita di locali prodotti artigianali con sede ###via ### 85, in ### ed è proprietaria di un cespite immobiliare in ### destinato a struttura ricettiva. Infine, il marito si è impegnato a cederle l'usufrutto dell'appartamento, di piccole dimensioni, sito alla via ### 23, in ### Dalle dichiarazioni fiscali in atti emergono, poi, redditi annui lordi pari a € 5.318, 15.953 e 16.243 per gli anni di imposta rispettivamente del 2019, 2020 e 2021.
Le considerevoli potenzialità economiche dell'appellato sono disvelate, altresì, dai complessi accordi che le parti hanno concluso nell'ambito della separazione personale, allorché, in un primo momento, nell'anno 2016, il ### si era impegnato al versamento alla moglie dell'assegno di mantenimento di € 2.500 nonché all'acquisto di un immobile in Napoli, del valore massimo di € 700.000, da destinare ad abitazione del coniuge e della figlia, da intestarsi a quest'ultima, con usufrutto in favore della prima.
Va, al riguardo, evidenziato che nella determinazione dell'assegno divorzile non è necessaria l'esatta ricostruzione dei redditi degli ex coniugi, in quanto il giudice deve tener conto delle potenzialità economiche complessive dei coniugi, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che sia necessaria una quantificazione dei rispettivi guadagni nel loro preciso ammontare, posto che è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali delle parti.
Ne discende che sulla base dei dati sopra illustrati, pur essendo entrambi i coniugi percettori di rilevanti entrate per le attività commerciali svolte, sussiste indubbiamente una complessiva e considerevole differenza reddituale.
Occorre, quindi, precisare che se deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari 21926/2019), sul versante opposto si colloca la differente fattispecie, cui è riconducibile quella in esame nel presente giudizio, in cui entrambi i coniugi abbiano proseguito durante il coniugio a svolgere attività lavorativa.
In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito esplicitato dalle ### n. 18987/2018, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario accertare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, se abbia comportato un sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente, anche sotto forma di risparmio, o mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (Cass. n. 4328/2024; Cass. 24795/2024).
Tanto precisato, deve rilevarsi, ai fini della ricostruzione della storia personale e familiare dei coniugi, che la ### si è trasferita a ### nell'anno 1997, dopo aver conosciuto il ### nello stato cubano, ove ella lavorava alle dipendenze della boutique dell'albergo “### Cohiba”, per, poi, contrarre matrimonio il 20 dicembre 2001. Dall'anno 2000 al 2013 è stata occupata, quale impiegata, presso il locale commerciale “### di Capri” sito in ### e, dall'anno 2016, ha lavorato alle dipendenze della società ### 2005 s.r.l. a tempo parziale, come dedotto anche dall'appellato nell'atto introduttivo, con assunzione, quale addetta alle vendite, dall'8 aprile al 31 ottobre 2019, aziende tutte riconducibili al marito. Ed è appena il caso di rilevare che sono gli stessi coniugi a precisare nell'accordo di modifica delle condizioni di separazione, ai sensi dell'art. 6 della L. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita l'11 gennaio 2017, che la ### aveva iniziato a svolgere attività lavorativa, sia pure saltuaria, dal mese di giugno del 2016.
Risulta, altresì, dagli atti che l'appellante ha prestato attività lavorativa anche presso il locale commerciale della società ### in ### s.r.l., costituita nell'anno 2005 e posta in liquidazione nel 2016, della quale erano soci entrambi i coniugi.
A tale riguardo, l'appellato ha prodotto in giudizio una scrittura privata, recante la data del 9 novembre 2015, con la quale la ### avrebbe ceduto a terzi l'intero capitale sociale della costituenda società, da denominarsi “### s.r.l.” per il corrispettivo di € 150.000, di cui € 20.000 già ricevuto dall'appellante, accordo sospensivamente condizionato alla costituzione, da parte della donna, entro la data del 25 novembre 2015 di una società a responsabilità limitata denominata ### srl con capitale sociale di € 10.000. A fronte delle contestazioni, da parte dell'appellante, della ricezione del corrispettivo della suindicata operazione ed in mancanza di ulteriori elementi in ordine al buon esito della stessa, ritiene la Corte che non possa essere valutata ai fini del dedotto incremento economico, da ricondursi comunque ad entrambe i soci.
Nel corso della lunga unione matrimoniale, ben diciannove anni, la ### ha, quindi, costantemente collaborato nelle plurime attività familiari, con la percezione di retribuzioni che ammontavano, almeno sin dall'anno 2011, mancando documentazione inerente alle annualità pregresse, a circa € 1.400-1.500 mensili.
Al contempo, il ### già titolare dell'impresa individuale ### di ### di ### sin dal 1989, attiva nel settore della distillazione di alcolici, ha potuto ulteriormente inserirsi nell'imprenditoria locale investendo in molteplici attività, e, cioè, sulla base di quanto emerge dalla documentazione in atti, dapprima costituendo, nell'anno 2001, la società ### di ### s.r.l., che ha, in seguito ceduto, unitamente al marchio “### Capri”, depositato il 16 gennaio 2009, poi, nell'anno 2005, le società ### 2005 s.r.l., nella quale era titolare di quote nella misura di un terzo del capitale sociale, e ### in ### s.r.l, con quote pari ad un quinto dell'intero capitale sociale, divenendo pure socio unico, nell'anno 2012, della ### s.r.l., operante nel medesimo settore, e, infine, amministratore unico della ### s.r.l. unipersonale.
Non può, quindi, disconoscersi, la collaborazione della ### quale dipendente con impegno a tempo parziale, nei vari esercizi commerciali del marito sin dagli inizi del matrimonio, sia, in via prevalente rispetto al coniuge, alla crescita della figlia, in considerazione del verosimile prolungato impegno giornaliero nella propria attività imprenditoriale da parte del ### sì da potersi affermare il contributo della stessa per aver consentito al predetto di dedicarsi al raggiungimento dei risultati professionali che attualmente gli consentono di beneficiare di un reddito elevato, in tal modo favorendo la realizzazione del considerevole patrimonio familiare attraverso le proprie risorse personali e sociali.
Ed è appena il caso di sottolineare che non smentisce tali risultanze la circostanza che il nucleo familiare avesse alle dipendenze una collaboratrice domestica, sin dall'anno 2012, come emerge dal relativo contratto, trattandosi, comunque, di un ausilio limitato a venticinque ore settimanali e, certamente, non escludente l'impegno dell'appellante nella cura della famiglia.
Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla conduzione del ménage e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio, come espressamente stabilisce uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970.
Invero, pure in questo caso occorre riconoscere l'incremento di benessere, attuale o potenziale, in atto o spendibile (Cass. ###/2023) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro (Cass. 4328/2024).
Discende dalle anzidette considerazioni che ricorrono i presupposti per il riconoscimento della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile in favore dell'appellante. ### determinazione del quantum, oltre all'entità dei rispettivi redditi percepiti, come sopra ricostruiti, alla lunga durata del matrimonio, occorre pure considerare le eventuali attribuzioni o introiti che possano avere compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. 4215/2021; Cass. ###/2024).
Invero, l'assegno di divorzio, all'esito di una complessiva ponderazione, relativa allo specifico contesto, all'intera storia coniugale e alla prognosi futura, deve essere in grado di assicurare all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito e rimasto non compensato, tenendo conto, in tale ottica, anche degli eventuali proventi ad esso correlati.
Non può, quindi, disconoscersi che debba valutarsi, ai suindicati fini, anche l'avvenuta cessione alla ### da parte del ### delle quote, pari ad un terzo del capitale sociale per il valore di € 4.200, dell'azienda “### 2005 s.r.l.”, nell'anno 2020, nonché l'impegno dell'ex coniuge a trasferirle il diritto di usufrutto sull'immobile, di modeste dimensioni, di via ### 23, in ### Sulla base di tali rilievi e tenuto conto delle suindicate attribuzioni, concernenti, comunque, parte di un'azienda dedita alla rivendita al pubblico di prodotti locali, quali ceramiche, sandali, e così via, ed il diritto reale su un immobile, appare, pertanto, equo determinare l'assegno divorzile in euro ottocento, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### Tenuto conto dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza depositata dal Tribunale di Napoli il 13 maggio 2024, ed in accoglimento di esso, così provvede: a) pone a carico di ### l'assegno divorzile di euro 800, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### in favore di ### b) dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 Il presidente est.
causa n. 2833/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sica Silvana