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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 560/2026 del 26-01-2026

... Novembre 2016 ed alla citazione del Giugno 2017 l'appello deve essere rigettato; si addiviene, pertanto, in parte qua, alla conferma della statuizione di rigetto emessa dal G.M. (anche se per assorbenti ragioni, diverse da quelle espresse nell'impugnata pronuncia n. 418/21). Peraltro, gli assorbenti profili di inammissibilità e genericità precludono il riconoscimento dei suddetti ulteriori importi (rispettivamente euro 14.634,00 ed euro 133.640,59), anche sotto il subordinato profilo dell'indennizzo ex art. 2041 cc.. Come sopra accennato, a mezzo della citazione notificata il 27 Giugno 2017, l'ing. ### ha anche chiesto l'erogazione del compenso, per l'attività di ctp, espletata nel procedimento n. 15541/10 RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma. Per quel che concerne questa voce la pretesa attorea, pur ammissibile, risulta comunque infondata nel merito. In particolare, sul punto è d'uopo confermare il diniego alla liquidazione del compenso, non ravvisandosi l'obbligazione contrattuale. ### ha prodotto la ### n. 356 del 18.11.2011 (di conferimento dell'incarico di consulente tecnico di parte). Tuttavia manca la convenzione, e quindi, in questo caso, effettivamente non è stato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE Composta dai seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1604/21 RG, avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”; Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 418/21, pubblicata il 26 Febbraio 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 13 Ottobre 2025, all'esito dell'udienza del 7 Ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 2 Gennaio 2026), e pendente tra: ### (###), rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall' avv. ### (###), con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di ##### di ### (C.F.: ###), in persona del ### p.t., rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. ### (###), con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di #####: ###ambito dell'udienza del 7 Ottobre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i ### delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito della causa in decisione.  ### tre distinte iniziative giudiziarie, a pochi mesi di distanza l'una dall'altra (cfr. il ricorso ex art. 702 bis cpc del 19 Luglio 2016, il ricorso monitorio dell'8 Novembre 2016 e la citazione notificata il 27 Giugno 2017), l'ing. ### chiedeva che il Comune di ### fosse condannato al pagamento, in suo favore, dei compensi professionali maturati, in relazione ad incarichi conferitigli dal suddetto ente territoriale. 
In particolare, a mezzo del ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 19 Luglio 2016, l'ing.  ### esponeva che, con delibera di ### n. 135 del 15.4.2003, gli era stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza, inerenti ad un intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria del complesso scolastico, sito in ### alla ### Il successivo 15 Maggio 2003 era stata data esecuzione alla delibera di ### mediante ### n. 90 del ### e lettera di incarico. 
Erano stati approvati, in successione, il progetto preliminare, il progetto definitivo ed infine il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale, ammodernamento e messa in sicurezza dell'edificio scolastico della ### di primo grado, sita alla ### n. 26. 
La documentazione progettuale era stata tutta redatta dall'ing. ### A mezzo di verbale di consegna del 31 Luglio 2015 i lavori erano stati consegnati alla ditta appaltatrice. 
Il professionista aveva puntualmente adempiuto all'incarico conferitogli, inerente alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
Dunque, con riferimento ai lavori di adeguamento strutturale, ammodernamento e messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale “### J.F. Kennedy”, sito in ### alla ### n. 26, il ### aveva completato e portato a termine le seguenti attività: elaborazione del progetto preliminare; elaborazione del progetto definitivo; elaborazione del progetto esecutivo relativo al primo stralcio dell'intervento. 
Risultavano in corso di espletamento le ulteriori prestazioni affidategli, ed in particolare la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché le attività di contabilità e di misurazione dei lavori.  ### aveva concesso il finanziamento, relativo ai suddetti lavori di adeguamento degli edifici scolastici, a mezzo del ### n. 702 del 22 Ottobre 2014, per un importo complessivo di euro 1.491.478,00.  ###. ### in data 3 Dicembre 2015 aveva emesso (nonché inoltrato all'ente territoriale committente) il “certificato di pagamento competenze professionali in acconto”. 
Il professionista aveva evidenziato come le prestazioni (relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché relative alla contabilità e misura) fossero concluse. 
Altresì le prestazioni relative alla direzione ### ed al coordinamento per la progettazione in fase di esecuzione, erano pagabili per l'importo relativo al primo #### delle spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza ammontavano ad euro 95.236,86, oltre IVA e ### di ### Quindi, a mezzo del documento del 3 Dicembre 2015 l'ing. ### aveva chiesto l'erogazione, in acconto, dell'importo di euro 60.394,88 (comprensivi di IVA e ### di ###. 
Nonostante i reiterati solleciti di pagamento, al professionista non era stato corrisposto alcunchè. 
Tanto premesso, l'ing. ### chiedeva, in via principale, dichiararsi l'inadempimento contrattuale del Comune di ### per l'effetto, condannarsi l'ente convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di euro 60.394,88, oltre interessi legali fino al soddisfo. 
In via subordinata, il ricorrente prospettava la condanna dell'ente territoriale al pagamento della medesima somma, oltre interessi, ai sensi dell'art. 2041 cc., in considerazione dell'utilitas conseguita dall'### e della corrispondente diminuzione patrimoniale subìta dal professionista. 
Dal ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 19 Luglio 2016, derivava (presso il Tribunale di Benevento) il procedimento n. 3212/16 RG. 
In tale procedimento si costituiva, giusta comparsa del 24 Marzo 2017, il convenuto Comune di ### chiedendo rigettarsi la domanda.  ### territoriale svolgeva una difesa, esclusivamente incentrata sulla nullità del contratto inter partes, per carenza dei requisiti essenziali, richiesti dalla normativa in materia di contratti stipulati con la ### Sul punto, il Comune di ### eccepiva la mancanza della forma scritta ad substantiam, evidenziando come l'incarico professionale avrebbe dovuto essere conferito mediante contratto sottoscritto da entrambe le parti; al contrario,….nel caso in esame, come desumibile dalle prospettazioni dell'ing. ### l'incarico scaturiva soltanto da una deliberazione di ### ma non anche da contratto scritto tra le parti… ### il Comune eccepiva il mancato preventivo impegno di spesa, ritenuto requisito imprescindibile, ai fini della validità dell'obbligazione assunta dalla #### territoriale contestava anche la pretesa subordinata di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.. All'uopo il convenuto eccepiva come la somma richiesta coincidesse integralmente con il compenso professionale, asseritamente dovuto per l'attività di progettazione e direzione dei lavori. Al contrario l'indennizzo per indebito arricchimento non poteva avere natura di integrale soddisfacimento di pretese creditorie non altrimenti esigibili. 
Come sopra accennato, l'ing. ### assumeva un'ulteriore iniziativa giudiziaria, a mezzo del ricorso monitorio depositato l'8 Novembre 2016. 
Con tale ricorso il professionista invocava il riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 14.634,88, oltre accessori. 
In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Benevento, giusta d.i. n. 1432/16, pubblicato il 3 Novembre 2016, e notificato il 7 Novembre 2016, ingiungeva al Comune di ### il pagamento, in favore del ricorrente ### della somma di euro 14.634,00, oltre accessori e spese della procedura. 
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ente territoriale ingiunto, a mezzo dell'opposizione a d.i. notificata il 15 Dicembre 2016.  ### chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, revocarsi il d.i. opposto. Anche in questo caso l'ente territoriale incentrava le sue difese sulla nullità del contratto di prestazione d'opera professionale inter partes (vale a dire, siamo dinanzi alla medesima linea difensiva, poi ribadita nella comparsa di costituzione del 24 Marzo 2017, depositata nel procedimento n. 3212/16 RG). 
Dall'opposizione a d.i. notificata il 15 Dicembre 2016, ed iscritta a ruolo il 27 Dicembre 2016, derivava il procedimento n. 5663/16 RG, parimenti presso il Tribunale di Benevento. 
Si costituiva l'opposto ing. ### chiedendo rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto. 
A questo punto, va dato conto della terza iniziativa giudiziaria, assunta nell'arco di pochi mesi dall'ing. ### nei confronti del Comune di ### Trattasi della citazione notificata il 27 Giugno 2017. 
A seguito dell'iscrizione a ruolo, traeva origine il procedimento n. 3161/17 RG, parimenti presso il Tribunale di Benevento. 
Con tale atto di citazione, il professionista chiedeva riconoscersi, in suo favore, l'ulteriore importo di euro 133.640,59 (appunto, ulteriori rispetto ai succitati euro 60.394,88 ed euro 14.634,00).  ###ambito dell'importo di euro 133.640,59 (invocati con la citazione del Giugno 2017) era altresì ricompresa la somma di euro 7.775,00, che il professionista chiedeva a titolo di compenso, per l'attività di consulente tecnico di parte, svolta nell'interesse del Comune di ### nel procedimento n. 15541/10 RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma, tra l'ente territoriale e la ditta “### Network” (giudizio avente ad oggetto opposizione a d.i.).  ### di ctp era stato conferito al ### dal Comune, giusta ### dirigenziale 356 del 18 Novembre 2011. 
Anche nel procedimento n. 3161/17 RG si costituiva il convenuto Comune di ### chiedendo rigettarsi la domanda attorea. 
Parimenti l'ente territoriale incentrava le difese sull'eccezione di nullità del rapporto contrattuale, per carenza della forma richiesta ad substantiam. In ordine alla dedotta prestazione di consulente tecnico di parte in procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di Roma, il Comune eccepiva la mancanza di prova della dedotta prestazione. 
Nel procedimento n. 3212/16 RG il G.I., giusta ordinanza dell'11 Maggio 2017, disponeva il mutamento del rito, da sommario ad ordinario. 
Successivamente, all'udienza del 12 Aprile 2018, i procedimenti nn. 5663/16 RG e 3161/17 RG venivano riuniti al più risalente n. 3212/16 RG, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. 
A mezzo di ordinanza resa il 5 Aprile 2019, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, attesa la natura documentale. 
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento n. 418/21, pubblicata il 26 Febbraio 2021.  ###.M. ha rigettato tutte le domande riunite, proposte da ### altresì, in accoglimento dell'opposizione a d.i. (introduttiva dell'originario n. 5663/16 RG), ha revocato il d.i. opposto, n. 1432/16. 
Infine, l'attore ### è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'ente territoriale - spese liquidate in euro 7.795,00 per compenso professionale, oltre accessori come per ### Il primo Giudice ha osservato come il rapporto azionato dovesse essere assoggettato all'obbligo della forma scritta ad substantiam, prescritta per i contratti della ### Vale a dire, era necessario un atto scritto, recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato a rappresentarlo all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso. 
Nel caso di specie le delibere dell'ente, anche se accompagnate da comunicazioni scritte di accettazione del professionista, non erano sufficienti a costituire un contratto valido, trattandosi di atti interni revocabili a discrezione del Comune, con conseguente nullità dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio.  ### il Comune di ### ha rilevato la mancanza della necessaria copertura finanziaria, atteso che gli atti prodotti non risultavano assistiti da uno specifico impegno di spesa, regolarmente registrato nel bilancio di previsione, come imposto dalla normativa di contabilità pubblica. 
Una volta dichiarata la nullità del dedotto rapporto contrattuale, il Tribunale ha esaminato la domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc., ritenendola inammissibile. Infatti, ad avviso del G.M. di Benevento, era esperibile un'azione diretta nei confronti del funzionario responsabile, poiché la violazione delle regole contabili interrompe il rapporto con l'ente, escludendone la responsabilità. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ing. ### con la citazione notificata in data 2 Aprile 2021 nei confronti del Comune di #### deduce: la regolarità del rapporto contrattuale intercorso con l'ente; l'integrale e corretto svolgimento delle prestazioni professionali; la sussistenza della copertura finanziaria, garantita dall'ottenimento del finanziamento regionale.  ### il professionista si duole del rigetto della domanda subordinata di indennizzo ex art.  2041 cc..  ### specifico l'impugnante chiede liquidarsi la somma complessiva di euro 208.670,35, e cioè la sommatoria degli importi, rispettivamente invocati con il ricorso ex art. 702 bis cpc, a mezzo del ricorso monitorio, nonché a mezzo della citazione notificata nel Giugno 2017. 
In definitiva ### chiede - in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di primo grado - di accogliersi le domande proposte in prime cure, successivamente riunite; vale a dire (una volta accertato l'inadempimento contrattuale del Comune di ### condannarsi quest'ultimo al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 208.670,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria (oppure al pagamento della diversa somma ritenuta equa e congrua); in subordine, condannarsi l'ente locale al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 cc.; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.  ### comparsa depositata il 9 Settembre 2021, si è costituito il Comune appellato, chiedendo rigettarsi il gravame. 
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 13 Ottobre 2025 - all'esito dell'udienza del 7 Ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta - sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzi tutto, il Collegio ritiene di dover confermare la sentenza di prime cure, con riferimento al rigetto della pretesa per euro 14.634,88 di cui al ricorso monitorio del Novembre 2016, nonché in relazione al rigetto della pretesa per euro 133.640,59 di cui alla citazione notificata nel Giugno 2017. 
Per quel che concerne la domanda di cui al ricorso per d.i. dell'8 Novembre 2016, la Corte evidenzia significativi profili di inammissibilità e genericità. 
Infatti la pretesa attiene, in sostanza, al medesimo incarico professionale, di cui ai lavori di adeguamento dell'edificio scolastico sito alla ### (oggetto del ricorso ex art. 702 bis cpc del 19.7.2016). Ebbene, non è chiaro quali ulteriori attività abbia svolto il professionista, nelle settimane intercorse tra il deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc, ed il successivo deposito del ricorso per d.i.. Peraltro, il professionista in data 27 Luglio 2016 è stato revocato dall'incarico (come dallo stesso evidenziato nella citazione notificata il 27 Giugno 2017). 
Anche con riferimento all'ulteriore domanda per euro 133.640,59 (di cui alla citazione notificata il ###), il Collegio evidenzia pregnanti profili di inammissibilità, e tanto anche per la violazione del divieto del “bis in idem”. ### parte espositiva della citazione, il ### pare voler riassumere tutti gli incarichi affidatigli nel corso del tempo dal Comune di ### ed infatti viene riproposta la domanda di compenso, per il progetto di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'edificio scolastico di ### altresì viene introdotta la pretesa di compenso per un ulteriore incarico, e cioè il progetto per manutenzione ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione. Tuttavia, nella citazione notificata il 27 Giugno 2017, viene invocato l'importo di euro 133.640,59, senza alcun effettivo coordinamento con le pretese, di cui al ricorso ex art. 702 bis cpc del Luglio 2016, e di cui al ricorso monitorio del Novembre 2016. A foll. 10 ed 11 della citazione del Giugno 2017, viene inserita nel corpo dell'atto una tabella, riepilogativa degli importi richiesti, per le varie attività, anche nel contesto della progettazione di adeguamento dell'edificio scolastico. 
Ed allora risulta ictu oculi la genericità, nonché la confusione con l'importo richiesto - sempre per la progettazione inerente all'edificio scolastico - nel primo ricorso ex art. 702 bis cpc del Luglio 2016. Né l'attore ### odierno appellante, ha provveduto a precisare la domanda nei termini, ratione temporis previsti e consentiti dall'art. 183 co.6 cpc. 
Dunque, sussistono plurimi profili di inammissibilità, confusione e violazione del “ne bis in idem” (anche tenuto conto della causa petendi e del petitum di cui all'originario ricorso ex art. 702 bis cpc del Luglio 2016), tali da precludere l'accoglimento della domanda di cui al ricorso monitorio dell'8 Novembre 2016, e della domanda di cui alla citazione notificata il 27 Giugno 2017. 
Quindi, con riferimento al ricorso monitorio del Novembre 2016 ed alla citazione del Giugno 2017 l'appello deve essere rigettato; si addiviene, pertanto, in parte qua, alla conferma della statuizione di rigetto emessa dal G.M. (anche se per assorbenti ragioni, diverse da quelle espresse nell'impugnata pronuncia n. 418/21). 
Peraltro, gli assorbenti profili di inammissibilità e genericità precludono il riconoscimento dei suddetti ulteriori importi (rispettivamente euro 14.634,00 ed euro 133.640,59), anche sotto il subordinato profilo dell'indennizzo ex art. 2041 cc.. 
Come sopra accennato, a mezzo della citazione notificata il 27 Giugno 2017, l'ing. ### ha anche chiesto l'erogazione del compenso, per l'attività di ctp, espletata nel procedimento n. 15541/10 RG, svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma. 
Per quel che concerne questa voce la pretesa attorea, pur ammissibile, risulta comunque infondata nel merito. In particolare, sul punto è d'uopo confermare il diniego alla liquidazione del compenso, non ravvisandosi l'obbligazione contrattuale.  ### ha prodotto la ### n. 356 del 18.11.2011 (di conferimento dell'incarico di consulente tecnico di parte). Tuttavia manca la convenzione, e quindi, in questo caso, effettivamente non è stato osservato il requisito della forma scritta, necessaria ad substantiam in materia di contratti con la P.A.. 
Quindi - a conferma sul punto della statuizione del primo Giudice - nulla può riconoscersi all'ing. ### per l'attività svolta quale ctp del Comune di ### nel succitato procedimento dinanzi al Tribunale di Roma. 
Invece, l'appello del ### (e l'originaria domanda di primo grado) sono fondati, con riferimento alla pretesa ex contractu per euro 60.394,88, di cui al succitato ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 19 Luglio 2016. 
Come già accennato, il professionista censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto stipulato con il Comune di ### per asserita carenza dei requisiti formali e contabili prescritti per i contratti pubblici. 
Ad avviso dell'impugnante, il Tribunale non ha valorizzato la convenzione del 15 Maggio 2003, in atti (in esecuzione della ### di ### n. 135 del 15.4.2003). 
Tale convenzione (sottoscritta dall'ing. ### e dal ### del ### disciplinava l'incarico per la redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici comunali. ### comprendeva la direzione dei lavori, nonché la ### della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione. ### convenzione del 15 Maggio 2003, dal titolo “### di incarico professionale”, si dava conto dell'approvazione della convenzione medesima (a mezzo di ### del ### emessa in pari data 15.5.2003). 
Correttamente l'odierno appellante osserva come la descritta convenzione abbia definito in modo puntuale l'oggetto della prestazione, le modalità di espletamento dell'incarico e la relativa remunerazione. 
Quindi, ci troviamo dinanzi ad un contratto, osservante del requisito della forma scritta ad substantiam, richiesto per i rapporti contrattuali con la #### convenzione si specificava come il compenso all'ing. ### sarebbe stato erogato soltanto dopo che le opere fossero state finanziate. Il compenso sarebbe stato determinato sulla base dei minimi di tariffa professionale, ridotta del 20 %, e con riferimento a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della ### n. 143/49. 
La domanda di erogazione del compenso (in ordine al succitato importo di euro 60.394,88) risulta fondata, anche avuto riguardo all'ottenimento del finanziamento regionale. Appunto, fin dal primo grado è stato acquisito il ### n. 702 del 22 Ottobre 2014, con il quale la ### concedeva al Comune di ### il finanziamento per gli interventi di adeguamento del complesso scolastico di ### - interventi ritenuti coerenti. ### veniva ammesso a finanziamento, nella misura di euro 1.491.478,00.  ### dall'articolata documentazione acquisita già in primo grado risulta come l'ing.  ### abbia effettivamente svolto la prestazione, per la quale aveva ricevuto l'incarico. 
In definitiva, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, il rapporto contrattuale (di cui alla progettazione per i lavori di adeguamento del complesso scolastico) deve ritenersi pienamente valido ed efficace, in quanto assistito dalla richiesta forma scritta; altresì è supportato dalla dimostrata copertura finanziaria, nonché avvalorato dall'effettivo espletamento delle prestazioni professionali. 
Si ribadisce come l'attore ### già in primo grado abbia prodotto la lettera di incarico del 15.5.2003, sottoscritta dal professionista e dal ### del procedimento, quale soggetto competente a impegnare l'ente nei rapporti con i terzi. 
Siamo dinanzi ad un valido conferimento di incarico professionale, idoneo a vincolare l'ente, essendo stato formalmente sottoscritto ed accettato. 
Si è già detto della copertura finanziaria, assicurata con l'intervento della ### Nulla ostava quindi all'erogazione del compenso in favore dell'ing. #### gli atti amministrativi del Comune di ### prodotti in giudizio in primo grado dall'odierno appellante, recano il parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 co.5 del TUEL, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa dell'ente (viene così confermata la regolarità dei presupposti contabili). 
Né può trascurarsi un ulteriore aspetto: il Comune convenuto, nelle difese di primo grado (ed in particolare nella comparsa di costituzione nel principale procedimento di primo grado, 3212/16 RG) ha limitato le sue difese al profilo dell'inosservanza dei requisiti formali per un valido ed efficace contratto con la P.A.; quindi, non vi è stata alcuna contestazione, né sulla circostanza dell'effettivo svolgimento della prestazione da parte dell'ing. ### né sotto il profilo del quantum debeatur. 
In ogni caso, l'importo richiesto per l'attività svolta fino al 3 Dicembre 2015 (euro 60.394,88, già comprensivi di IVA e ### di ### risulta equo e congruo, considerato il valore dell'appalto, nonché alla luce dell'ingente finanziamento regionale. 
Quindi, trattasi di importo conforme e coerente con i criteri di quantificazione, fissati dalle medesime parti nella succitata convenzione del 15 Maggio 2003. 
La convenzione prevedeva, all'art. 7, che il pagamento dei compensi sarebbe avvenuto, sulla base di specifiche vistate dal competente ordine professionale… Nel caso di specie manca il visto dell'ordine professionale. La circostanza non appare preclusiva della pretesa creditoria; infatti la vidimazione era prevista nel contesto di un iter “fisiologico” del rapporto tra le parti, privo di contrasti. 
Al contrario, nel caso di specie l'ente committente ha rifiutato il versamento di qualsivoglia acconto (i primi dinieghi erano già antecedenti all'autocertificazione del Dicembre 2015, di quantificazione del compenso lordo, nella misura di euro 60.394,88). 
Si ribadisce, altresì, il pregnante rilievo da attribuirsi al già citato verbale di consegna dei lavori del 31 Luglio 2015 (in atti), cui partecipò anche il ### nelle vesti di ### dei ### Appunto, sulla base della documentazione progettuale redatta dall'ing. ### i lavori di adeguamento del complesso scolastico di ### venivano consegnati all'appaltatrice “Q ### srl”. Dal documento risulta un importo dell'appalto, a base d'asta, pari ad euro 1.088.421,25 (è quindi ulteriormente confermata la congruità del compenso per il professionista, pari ad euro 60.394,88). 
Si ribadisce come non trovi giustificazioni il diniego, espresso dal Comune di ### alla richiesta del professionista di erogazione del compenso, nella misura di euro 60.394,88 (avendo l'ing. ### puntualmente adempiuto alle prestazioni, previste dal contratto inter partes, pienamente valido ed efficace). 
Pertanto, in parziale accoglimento del gravame e delle riunite domande di primo grado, deve essere accolta la domanda creditoria, di cui al ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 19 Luglio 2016; per l'effetto, il Comune di ### deve essere condannato al pagamento, in favore dell'ing. ### della somma di euro 60.394,88, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda. 
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del doppio grado. 
Sul governo delle spese del doppio grado Il parziale accoglimento dell'appello (e delle riunite domande di primo grado) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd.  “effetto espansivo interno”). 
Le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la parziale soccombenza del Comune appellato, in misura della metà; quanto alla residua metà, è d'uopo compensare le spese del doppio grado, tra le medesime parti. 
Appunto, la complessiva domanda creditoria ha trovato accoglimento soltanto per euro 60.394,88 (sul totale richiesto di euro 208.670,35). 
Il valore della causa va individuato nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00; e questo, tenuto conto dell'importo complessivamente riconosciuto in favore dell'odierno appellante, pari ad euro 60.394,88. 
Il compenso professionale deve essere determinato secondo i vigenti parametri, di cui al D.M.  n. 147/22. 
In mancanza di nota spese, la liquidazione viene effettuata d'ufficio. 
Per quel che concerne la quantificazione del compenso professionale, si ritiene equo e congruo, per entrambi i gradi (a “monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà), attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento. 
Infatti, la somma definitivamente riconosciuta è di entità prossima al limite minimo dello scaglione medesimo. 
In definitiva, a titolo di compenso professionale (ed al netto della riduzione in misura della metà), si liquidano, in favore dell'ing. ### i seguenti importi: euro 3.526,00 per il primo grado; euro 2.498,50 per il presente grado. 
Per quel che concerne il compenso del presente grado, si è provveduto alla sommatoria dei compensi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione quindi della fase istruttoria. Infatti il Collegio aderisce all'insegnamento di recente espresso dalla ### sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 25664/25, per cui, in appello, la voce inerente alla fase istruttoria può essere riconosciuta, soltanto laddove effettivamente siano state poste in essere attività previste dall'art. 350 cpc (attività istruttorie che, nel caso di specie, non sono state compiute). 
Per quanto riguarda gli esborsi del primo grado, si liquida l'importo di euro 203,25 (esatta metà degli esborsi versati dal ### nell'originario n. 3212/16 RG). 
Nulla si liquida a titolo di esborsi dell'originario n. 3161/17 RG, stante l'annotazione di mancato versamento del contributo unificato, sulla copertina del fascicolo cartaceo. 
Nulla si liquida a titolo di esborsi dell'originario n. 5663/16 RG, trattandosi del procedimento inerente alla pretesa per euro 14.634,88, che è stata integralmente respinta. 
Parimenti non si liquida alcunchè a titolo di esborsi del presente grado; infatti, in data 12 Aprile 2021, è stato annotato dalla cancelleria il sollecito, nei confronti dell'impugnante ### al versamento del contributo unificato di euro 777,00; ebbene, il sollecito non è stato in alcun modo riscontrato. 
Infine, deve essere concesso (per entrambi i gradi) il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. #### (in ambedue i gradi) dell'odierno appellante.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, ### civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti del Comune di ### in persona del ### p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 418/21, pubblicata il 26 Febbraio 2021, così provvede: A) Accoglie per quanto di ragione l'appello e le riunite domande di primo grado; per l'effetto, ###) In accoglimento della domanda creditoria, di cui al ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 19 Luglio 2016, condanna il Comune di ### al pagamento, in favore dell'ing.  ### della somma di euro 60.394,88, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda; ###) Rigetta l'appello nel resto; B) Condanna il Comune di ### al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio in favore di ### - metà che liquida, quanto al primo grado, in euro 203,25 per esborsi ed euro 3.526,00 per compenso professionale, e, quanto al presente grado, in euro 2.498,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. ### dichiara compensate le spese del doppio grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà. 
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 Gennaio 2026.  ### est. ### dott. ### dott. ### 

causa n. 1604/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cucciniello Carmen, Forgillo Eugenio, Antonio Criscuolo Gaito

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 659/2025 del 21-07-2025

... con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro; con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46); Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea; ### nega la sussistenza di una discriminazione - che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori a tempo (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. N. 963 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del ### in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella controversia di primo grado promossa da ### con gli Avv.ti ### e ### - RICORRENTE - contro ###'#### con le funzionarie dott.sse ### e ### ed elettivamente domiciliat ### - RESISTENTE - Oggetto: retribuzione ### note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.  ### ricorso depositato il ###, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di ### - ### la parte convenuta, al fine di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti per 191 giorni per l'a.s.  2020/2021 e con vittoria di spese distratte. 
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente esponeva - di aver stipulato con il ### un contratto di lavoro a tempo determinato per l'a.s.  2020/2021, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 - di aver svolto, al pari dei colleghi di ruolo, secondo medesimi termini e modalità, le prestazioni lavorative proprie del profilo professionale di docente, equivalenti a quelle svolte e/o che avrebbe dovuto svolgere i docenti di ruolo sostituiti, - di aver percepito il trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il personale docente di ruolo, - che non veniva corrisposto il pagamento della retribuzione professionale, emolumento fisso e continuativo del trattamento accessorio della retribuzione del personale docente. 
Si sono costituiti il ### l'### per la ### e l'### di ### contrastando, a vario titolo, le pretese avversarie, in particolare argomentando in diritto in punto di valutazione complessiva della posizione economica della ricorrente rispetto ai colleghi di ruolo. 
La parte convenuta ha evidenziato che la somma eventualmente oggetto di condanna sarebbe pari a € 1.084,81. 
Per quanto riguarda il calcolo delle somme pretese, si evidenzia che gli emolumenti del personale dipendente pubblico sono rapportati ad anno commerciale gg. 360 ovvero in ciascun mese non possono essere corrisposti emolumenti superiori a 30 gg lavorativi. Le differenze riscontrate si riferiscono pertanto al metodo di calcolo degli emolumenti.  *** 
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c.. 
DIRITTO Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 
Rileva il Tribunale che dalla documentazione allegata si evince che la parte ricorrente appartiene al ruolo del personale docente e che, per il periodo per cui è causa, ha prestato servizio in qualità di docente di scuola pubblica in forza di una serie di contratti a termine di durata variabile, per sostituzione di docenti di ruolo (doc 1 fascicolo ricorrente). 
Non sono oggetto di contestazione i periodi di lavoro prestato dalla ricorrente alle dipendenze ### La parte ricorrente, con il presente ricorso, richiede il pagamento della ### (### per i periodi di supplenza come previsto per i lavoratori a tempo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 indeterminato con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive. 
Sul punto dall'ordinanza della Corte di Cass del 27/7/2018 n. 20015 la giurisprudenza è costante e tale orientamento è pienamente condiviso dal giudicante e ulteriormente confermata da Cass. lav. ord. 5.3.2020 n. 6293. 
Infatti la questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015, nella cui parte motiva - qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - si legge: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; 2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art.  81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C- 177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art.  25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". 
Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della ### 20/9/2018 in causa C-466/17 (###, che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.  ### quanto statuito dalla Suprema Corte, non sono ammissibili discriminazioni tra contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato e parimenti non sono ammissibili discriminazioni tra i diversi tipi di contratto a tempo determinato, dato che l'unica differenza consiste nella durata. 
La Corte di Giustizia ha precisato che gli ### membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro; con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46); Tuttavia nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea; ### nega la sussistenza di una discriminazione - che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato - affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'offerta formativa: a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate (deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del ### 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico; si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere; non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.  ### di difetto di potere di disapplicazione del ### è infondata, in quanto, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, si è proceduto a fornire un'interpretazione della clausola contrattuale collettiva che “armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario”. 
Sul punto, si richiama per la completezza delle motivazione ex art. 118 disp. att. cpc la sentenza della Corte appello ### sez. lav., 22/03/2023, n.347: Le questioni oggetto della presente controversia sono già state decise da questa Corte territoriale , in senso sfavorevole agli assunti del Ministero appellato , con sentenza n. 353/2021 ( Est. Rel. Pa. ), che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c. Di legge nella motivazione della citata sentenza: “ ### proposto da M.A. è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 
Le doglianze svolte dall'appellante avverso il mancato riconoscimento della voce retributiva oggetto di causa sono, ad avviso del Collegio, condivisibili in quanto conformi al fondamentale principio di non discriminazione nonché al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come intrepretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. 
Sulla specifica questione, discussa nel presente giudizio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art.  7 ### Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. 
La ratio sottesa alla previsione del compenso, richiesto da M. in primo grado, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. 
Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione. 
Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dal ### nella disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal co. III del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi. 
I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono - infatti - che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.” La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione - fra gli aventi diritto all'indennità in parola - ad opera dell'art. 25 CCNI 1999 co. I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa. 
In particolare, il ### ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 ### per il comparto ### del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. 5.3.2020, 6293). 
Con la citata pronuncia n. 20015/2018, la Cassazione aveva, infatti, affermato che l'art. 7 ### dovesse interpretarsi “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”, anche alla luce del “del chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.  ### di tali principi, condivisi dal Collegio, al caso di specie consente di ritenere fondata la domanda svolta in primo grado da M. la quale ha svolto i seguenti periodi di supplenza temporanea: 215 giorni nell'a.s. 2013/2014, in virtù di 16 contratti; 241giorni nell'a.s. 2014/2015 in virtù di 18 contratti; 74 giorni nell'a.s. 2015/2016 in virtù di due contratti”. 
Tali argomentazioni sono condivise da questo Collegio ed appaiono sovrapponibili alla fattispecie in esame ; il Collegio intende quindi dare continuità all'orientamento già assunto in materia da questa Corte territoriale. 
Nel quantum appaiono condivisibili le argomentazioni, non contestate in sede di discussione , esposte da parte appellata a pagina 15 e 16 della memoria del 20.2.2023: “ ### 2006-2009 riporta l'entità della RPD dal 1.1.2016, prima fascia di anzianità di servizio, in euro 164,00 mensili. ### 2016-2018 riporta l'entità della RPD dal 1.3.2018 prima fascia di anzianità di servizio in euro 174,50 mensili . La ricorrente chiede la corresponsione della voce retributiva RPD per n. 40 supplenze temporanee che si collocano temporalmente dal 9 ottobre 2017 al 13 giugno 2018 per 24 ore settimanali ( orario completo ) . Da.  che la pretesa riguarda singoli contratti di supplenza siglati a cavallo tra il 2017 e la nuova vigenza contrattuale….: fino al 28 febbraio spetterebbe RPD pari a euro 164,00 mensili ; dai contratti stipulati dopo il ### spetterebbe RDP pari ad euro 174,50 mensili …..per cui gli importi complessivi ammontano….ad euro 941,85.”. 
In conclusione, In riforma della sentenza n.1366/2022 del Tribunale di ### va dichiarato il diritto di Co. Ro. a percepire la retribuzione professionale docenti di cui è causa; conseguentemente parte appellata va condannata al pagamento in favore di Co. Ro. di euro 941,85, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.” La prescrizione quinquennale non è maturata. 
Considerata la particolarità del conteggio, la competenza professionale della resistente e valutata la correttezza del conteggio per come formulato dalla parte convenuta considerati i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025 giorni di servizio e il comma dell'art. 25 prevede “5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.” e che al massimo, al netto dei giorni lavorati nel mese, non può superare le 30 giornate e osservato il giorno di assenza e il giorno di assenza. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 
Si applicano i valori minimi considerata la serialità del contenzioso valorizzando le sole fasi svolte con una maggiorazione del 5% ex art. 4 c. 1bis osservato che la disposizione prevede un aumento “fino al 30%” e considerata l'esiguità dei documenti prodotti.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente condannando il ### al pagamento delle conseguenti differenze pari a € 1.084,81, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo; - condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 270,90 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.  ### 18 luglio 2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/07/2025

causa n. 963/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Bertolino Giulia, Inzucchi Giuseppina

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5751/2025 del 16-11-2025

... limine litis dall'ex coniuge. Invero, il giudizio di appello di divorzio, introdotto in primo grado prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022, si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12 (nel testo sostituito ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8) e l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali ( 16864/2017; Cass. 4215/2021; Cass. 22749/2024), la cui violazione non risulta lamentata nella specie dall'appellante. Per ciò che attiene al merito, è bene ricordare che la determinazione circa il diritto all'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di Napoli - sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. ### rel.  dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2833/2024 avente ad oggetto: “### contenzioso - ### matrimonio” TRA ### nata a ### il ###, (###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), studio in ### 109 80045 POMPEI, come da procura in atti, ###; appellante E ### nato a #### il ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###), studio in VIA ### 16 80100 NAPOLI, come da mandato in atti, ###; appellato ### Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento. 
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 22 dicembre 2020, ### chiese pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20 dicembre 2001, in ### con ### e dal quale era nata, il 9 febbraio 2005, la figlia ### Dedusse, in particolare, che, con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell'art 6 L. 162/2014, del 4 febbraio 2020, autorizzato dal P.M. presso il tribunale di
Napoli il 6 febbraio 2020, i coniugi avevano stabilito che la minore venisse affidata ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna, regolamentando gli incontri con il ### il quale si era obbligato al versamento dell'assegno mensile di € 1.000,00, quale contributo al mantenimento della figlia, oltre alla corresponsione della quota dell'80% delle spese straordinarie. In tale sede, al fine di regolamentare le ulteriori questioni patrimoniali, il ricorrente si obbligò a: 1)trasferire la nuda proprietà di un immobile sito alla via ### 23, in ### alla figlia, costituendo il diritto di usufrutto in capo alla ### 2)restituire alla moglie la somma di € 8.000,00; 3)cedere al coniuge le quote sociali di cui era titolare relativamente alla società ### 2005 srl, con la precisazione che la ### si sarebbe accollata i debiti gravanti sull'azienda, ad esclusione di quelli tributari o previdenziali non rilevati in bilancio. Aggiunse, poi, che, con scrittura in pari data, egli si impegnò a versare anche l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della minore e, in relazione alle ulteriori questioni economiche, i coniugi concordarono che <<gli eventuali debiti verso fornitori terzi, relativi alla gestione corrente per l'anno 2019, sempre con riferimento alla società ### 2005 srl, sino ad un importo di € 20.000,00 restano quanto a € 8.000,00 a carico di ### e quanto a € 12.000,00 a carico della sig.ra ### Gli eventuali ulteriori debiti verso i fornitori terzi sempre con riferimento alla predetta società e all'anno 2019 resteranno nella misura del 50% a carico delle parti>>. Rilevò, altresì, che la moglie, ormai unica socia dell'azienda ### 2005 s.r.l., aveva ivi lavorato, quale dipendente, sin dall'anno 2016, dapprima a tempo parziale e, poi, dal 2019, a tempo pieno, percependo la retribuzione mensile di circa € 1.400-1.500 ed era, altresì proprietaria di una struttura ricettiva nello stato cubano. Inoltre, la ### aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale. Al contrario, la sua situazione patrimoniale aveva subito un notevole decremento rispetto alla data della separazione, con riferimento, cioè, all'anno di imposta 2019, per cui non era più in grado di corrispondere la rilevante somma posta a suo carico in favore della figlia. 
Chiese, quindi, confermarsi le pattuizioni di cui all'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 4 febbraio 2020 e darsi atto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento, in favore della ### di un assegno divorzile, con vittoria di spese. 
Costituitasi in giudizio, ### aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma resistette nel merito, e, premesso l'incontestato divario economico tra i coniugi, atteso che il ### era un affermato imprenditore, proprietario di numerosi immobili, mentre ella era priva di beni, dedusse che durante l'unione si era dedicata al nucleo familiare, contribuendo, in tal modo, all'incremento patrimoniale del marito. In particolare, ella era giunta in ### nell'anno 1997, dopo aver conosciuto il coniuge a ### ed aveva abbandonato il lavoro svolto presso il negozio di abbigliamento di un rinomato albergo ed una vita particolarmente agiata. ### aveva, poi, era stata occupata presso i punti vendita dell'azienda familiare, mettendo da parte le proprie originarie aspirazioni, ed aveva, altresì, rinunciato, a seguito della riconciliazione avvenuta nell'anno 2016, dopo un'iniziale separazione, anche ad un percorso di studi, agevolando, in tal modo, la crescita professionale ed economica del marito. Allo stato, ella non era economicamente indipendente atteso che la società di cui era titolare, esercente attività al dettaglio presso un locale commerciale sito alla via ### 85, in ### non godeva di proventi e quelli percepiti nell'anno 2020 erano stati destinati a saldare i debiti contratti in data antecedente alla cessione delle quote. 
Chiedeva, quindi che venissero confermate le statuizioni della separazione in ordine al calendario di visita, all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie per la figlia; in via riconvenzionale, che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore ed obbligato il ### al versamento dell'assegno divorzile di € 6.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### o la diversa somma ritenuta congrua dal Tribunale, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario. 
Provvedendo con sentenza non definitiva del 12 gennaio 2022, il Tribunale dichiarò lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza in pari data rimise la causa sul ruolo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sei, cod. proc. civile. 
Rigettate le richieste formulate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 12 dicembre 2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civile. 
Provvedendo con sentenza del 5 aprile, depositata il 13 maggio 2024, il Tribunale determinò in € 1.300 il contributo mensile per il mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### da versarsi entro il giorno dieci del mese, oltre alla corresponsione dell'80% delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo in data 7 marzo 2018 sottoscritto dal ### del Tribunale di Napoli e dal ### del locale Consiglio dell'ordine; assegnò alla ### la casa familiare sita alla via ### 2, in ### per viverci con la figlia; rigettò le ulteriori domande; dichiarò compensate per un terzo le spese processuali e condannò la resistente al pagamento della restante quota. 
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, premessa l'esposizione dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla natura ed ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, osservò quanto segue.  1. ### non aveva fornito una chiara dimostrazione della consistenza del proprio patrimonio immobiliare e della capacità reddituale, sì da rendere difficile valutare, in via preliminare, la sussistenza della precondizione fattuale di cui all'art. 5 L. 898/70.  2. Doveva, comunque, essere rilevato che la resistente, qualificatasi sui siti sociali quale imprenditrice, aveva rinunciato al contributo al mantenimento in sede di separazione, proprio in quanto era occupata stabilmente sin da quando dimorava nello stato cubano, ed era, quindi, fornita di mezzi adeguati a soddisfare in autonomia le proprie esigenze di vita. 
In particolare, la ### aveva condotto una agiata esistenza, pure a L'### dove risiedeva con la figlia nata da una precedente unione, poiché godeva della elevata posizione sociale della famiglia di origine e, al contempo, era dipendente di un negozio, “### Cohiba”, sito all'interno di un locale albergo.  3. Inoltre, la moglie era titolare di una struttura ricettiva, “### Maghy”, in ### da lei ereditata; aveva lavorato alle dipendenze del coniuge, sino all'anno 2014, presso il locale commerciale “### di Capri”, sito in ### aveva gestito il locale “### in Capri”, alla via ### in ### dall'anno 2005 sino al 2015, allorché lo aveva ceduto per il corrispettivo di € 175.000; dal 2016 aveva lavorato alle dipendenze della società “### 2025 s.r.l.”, nella quale il marito era titolare di quote, con la qualifica di direttrice del negozio “### di Capri”, alla via ### 85, in ### dal 19 luglio 2020 era divenuta esclusiva titolare della predetta azienda, come stabilito con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 4 febbraio 2020, destinata alla vendita di prodotti tipici dell'isola, la quale, al momento del trasferimento delle quote in favore della ### non era in stato di decozione, come emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente.  4. La resistente non aveva provato che nella lunga unione coniugale, ben diciannove anni, avesse fornito un contributo prevalente almeno all'accudimento della prole, sì da agevolare la realizzazione dell'altro coniuge e l'incremento della condizione patrimoniale di questi. Invero la ### percettrice di reddito lavorativo durante il matrimonio, aveva ribadito di aver goduto di un buon tenore di vita in tale periodo, in virtù delle considerevoli entrate del marito.  5. Peraltro, in sede di separazione il ### si era impegnato a trasferire alla moglie l'usufrutto di un appartamento sito alla via ### 23, in ### con conseguente arricchimento patrimoniale di questa, qualora fosse proposta l'azione ai sensi dell'art. 2932 cod. civile.  6. Non poteva attribuirsi rilievo alla relazione sentimentale intrapresa dalla resistente, non essendo stata fornita prova che si fosse protratta per periodo significativo a riprova della relazione di reciproca assistenza morale e materiale.  7. Esulavano dal giudizio le ragioni che avevano determinato il fallimento dell'unione coniugale.  8. Ricorrevano giusti motivi per liquidare le spese processuali secondo il criterio della maggiore soccombenza, per cui dovevano essere compensate nella misura di un terzo e la restante quota andava posta a carico della ### Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello ### con ricorso del 14 giugno 2024, la quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia porre a carico del ### l'assegno divorzile di euro 6.000 in suo favore, con compensazione delle spese del primo grado e vittoria nella presente fase. 
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, ### costituitosi in giudizio con comparsa dell'11 novembre 2024, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione. 
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha riservato la decisione.
Con l'unico complesso motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza in relazione al mancato riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile. 
Assume che: a)i primi giudici avevano erroneamente valutato le risultanze processuali, dalle quali si evinceva la considerevole disparità patrimoniale tra i coniugi. 
Invero, il ### amministratore di quattro società e titolare del marchio “### di Capri”, di recente ceduto all'azienda “### s.p.a.” per il corrispettivo di € 1.300.000, era proprietario di numerosi immobili siti in ### e ### come si evinceva dall'atto di donazione e divisione dell'anno 2012. 
Invece, l'unico bene di cui ella era titolare, sito in l'### aveva un modesto valore, circa € 65.000 e non era suscettibile di produrre reddito, tanto che dalle dichiarazioni fiscali in atti non risultava alcuna rendita percepita all'estero. ### era stata assunta dal coniuge solo nell'anno 2016, con la retribuzione annua di circa € 15.000, sino all'avvenuta cessione a lei, da parte del ### dell'azienda ### 2005 s.r.l., la quale le consentiva di conseguire utili così esigui da essere pari ai redditi da lavoro dipendente in precedenza percepiti. Sin dal 2019, anno della cessione, la suindicata società era gravata da numerosi debiti, e cioè € 70.180, nei confronti di istituti bancari, fornitori, lavoratori ed enti pubblici. ### ove veniva svolta l'attività era condotto in locazione ed il conduttore ne aveva richiesto il rilascio. 
Inveritiera era l'asserita percezione, da parte sua, della somma di € 175.000 per la cessione del locale commerciale “### in Capri”, atteso che il coniuge aveva adoperato strumentalmente il suo nominativo per effettuare l'operazione, da lui ideata. 
Infine, il trasferimento in suo favore del diritto di usufrutto dell'immobile sito alla via ### concesso in locazione ed in pessime condizioni manutentive, era subordinato al rilascio della casa coniugale a lei assegnata. 
In definitiva, l'attività lavorativa da lei svolta durante l'unione coniugale era stata funzionale al conseguimento, da parte del marito, di interessi patrimoniali, in quanto lo aveva sempre supportato nei suoi progetti imprenditoriali, mentre ella, dipendente dal ### sia economicamente, sia psicologicamente. non aveva potuto coltivare le sue ambizioni personali. 
Il motivo è fondato. 
Occorre, anzitutto, rigettare l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante, proposta in limine litis dall'ex coniuge. 
Invero, il giudizio di appello di divorzio, introdotto in primo grado prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022, si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12 (nel testo sostituito ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8) e l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali ( 16864/2017; Cass. 4215/2021; Cass. 22749/2024), la cui violazione non risulta lamentata nella specie dall'appellante. 
Per ciò che attiene al merito, è bene ricordare che la determinazione circa il diritto all'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica dei suddetti parametri fissati all'art 5, comma 6, della L n. 898/70. 
Osserva, poi, la Corte che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un. 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma sei, della L.  898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto; 2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate; 3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
Tanto premesso, la ricostruzione, sia fattuale che giuridica, effettuata dal primo giudice non è scevra da censure in quanto si discosta, alla luce della realtà processuale concretamente valorizzata, dalla lettura dell'istituto dell'assegno divorzile operata dall'innovativa decisione delle ### Giova anzitutto rilevare che, quanto al preliminare accertamento delle condizioni reddituali dei coniugi, sussiste un indubbio e rilevante divario economico tra le parti.
Invero, l'imprenditore ### risulta essere socio accomandatario dell'azienda “### s.a.s. di ### e soci”, titolare dell'impresa individuale “### di ### di ### Massimo” sin dal 20 gennaio 1989 e amministratore della società ### s.r.l., di cui è unico socio sin dal 20 marzo 2012, operanti nel settore della distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici, nonché amministratore unico della ### s.r.l. unipersonale, con inizio attività al 30 maggio 2016, attiva nell'ambito degli esercizi non specializzati di alimentari vari. 
Già il 5 giugno 2017 l'appellato, nella qualità di socio accomandatario della “### s.a.s.  di ### e soci”, aveva ceduto la quota di partecipazione del 49% della società “### di ### s.r.l.”, di cui era presidente del Consiglio di amministrazione, alla ### s.p.a. per l'ingente corrispettivo di € 1.093.318,44, importo che, secondo il suo assunto, sarebbe stato destinato alla parziale estinzione del mutuo fondiario stipulato e dei debiti nei confronti dei fornitori, nonché al mantenimento della figlia. Egli ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 il reddito annuo lordo di € 44.035 e, nell'annualità successiva, di € 55.507 (v. dichiarazioni redditi 2022 e 2023). Incompleta è, tuttavia, la documentazione fiscale inerente gli utili percepiti dall'attività di impresa da lui svolta. 
Di pregio sono, poi, i beni immobili dell'appellato, proprietario di un cespite, di ampie dimensioni, alla via ### n. 2/A, in ### di alcuni appezzamenti di terreno nel medesimo comune, di un appartamento alla via ### 19 e di un locale, in ### oltre, infine, ad un immobile alla via ### 23, in ### oggetto dell'accordo di negoziazione assistita, condotto in locazione. 
Indubbiamente di minor consistenza è il patrimonio della ### la quale, a seguito della separazione personale dal coniuge è divenuta titolare delle quote sociali della società ### 2005 s.r.l., a lei cedute, nella misura di un terzo del totale, dal ### e, per le rimanenti quote, dagli altri soci, azienda che svolge attività di vendita di locali prodotti artigianali con sede ###via ### 85, in ### ed è proprietaria di un cespite immobiliare in ### destinato a struttura ricettiva. Infine, il marito si è impegnato a cederle l'usufrutto dell'appartamento, di piccole dimensioni, sito alla via ### 23, in ### Dalle dichiarazioni fiscali in atti emergono, poi, redditi annui lordi pari a € 5.318, 15.953 e 16.243 per gli anni di imposta rispettivamente del 2019, 2020 e 2021. 
Le considerevoli potenzialità economiche dell'appellato sono disvelate, altresì, dai complessi accordi che le parti hanno concluso nell'ambito della separazione personale, allorché, in un primo momento, nell'anno 2016, il ### si era impegnato al versamento alla moglie dell'assegno di mantenimento di € 2.500 nonché all'acquisto di un immobile in Napoli, del valore massimo di € 700.000, da destinare ad abitazione del coniuge e della figlia, da intestarsi a quest'ultima, con usufrutto in favore della prima. 
Va, al riguardo, evidenziato che nella determinazione dell'assegno divorzile non è necessaria l'esatta ricostruzione dei redditi degli ex coniugi, in quanto il giudice deve tener conto delle potenzialità economiche complessive dei coniugi, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che sia necessaria una quantificazione dei rispettivi guadagni nel loro preciso ammontare, posto che è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali delle parti. 
Ne discende che sulla base dei dati sopra illustrati, pur essendo entrambi i coniugi percettori di rilevanti entrate per le attività commerciali svolte, sussiste indubbiamente una complessiva e considerevole differenza reddituale. 
Occorre, quindi, precisare che se deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari 21926/2019), sul versante opposto si colloca la differente fattispecie, cui è riconducibile quella in esame nel presente giudizio, in cui entrambi i coniugi abbiano proseguito durante il coniugio a svolgere attività lavorativa. 
In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito esplicitato dalle ### n. 18987/2018, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario accertare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, se abbia comportato un sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente, anche sotto forma di risparmio, o mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (Cass. n. 4328/2024; Cass. 24795/2024). 
Tanto precisato, deve rilevarsi, ai fini della ricostruzione della storia personale e familiare dei coniugi, che la ### si è trasferita a ### nell'anno 1997, dopo aver conosciuto il ### nello stato cubano, ove ella lavorava alle dipendenze della boutique dell'albergo “### Cohiba”, per, poi, contrarre matrimonio il 20 dicembre 2001. Dall'anno 2000 al 2013 è stata occupata, quale impiegata, presso il locale commerciale “### di Capri” sito in ### e, dall'anno 2016, ha lavorato alle dipendenze della società ### 2005 s.r.l. a tempo parziale, come dedotto anche dall'appellato nell'atto introduttivo, con assunzione, quale addetta alle vendite, dall'8 aprile al 31 ottobre 2019, aziende tutte riconducibili al marito. Ed è appena il caso di rilevare che sono gli stessi coniugi a precisare nell'accordo di modifica delle condizioni di separazione, ai sensi dell'art. 6 della L. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita l'11 gennaio 2017, che la ### aveva iniziato a svolgere attività lavorativa, sia pure saltuaria, dal mese di giugno del 2016. 
Risulta, altresì, dagli atti che l'appellante ha prestato attività lavorativa anche presso il locale commerciale della società ### in ### s.r.l., costituita nell'anno 2005 e posta in liquidazione nel 2016, della quale erano soci entrambi i coniugi. 
A tale riguardo, l'appellato ha prodotto in giudizio una scrittura privata, recante la data del 9 novembre 2015, con la quale la ### avrebbe ceduto a terzi l'intero capitale sociale della costituenda società, da denominarsi “### s.r.l.” per il corrispettivo di € 150.000, di cui € 20.000 già ricevuto dall'appellante, accordo sospensivamente condizionato alla costituzione, da parte della donna, entro la data del 25 novembre 2015 di una società a responsabilità limitata denominata ### srl con capitale sociale di € 10.000. A fronte delle contestazioni, da parte dell'appellante, della ricezione del corrispettivo della suindicata operazione ed in mancanza di ulteriori elementi in ordine al buon esito della stessa, ritiene la Corte che non possa essere valutata ai fini del dedotto incremento economico, da ricondursi comunque ad entrambe i soci. 
Nel corso della lunga unione matrimoniale, ben diciannove anni, la ### ha, quindi, costantemente collaborato nelle plurime attività familiari, con la percezione di retribuzioni che ammontavano, almeno sin dall'anno 2011, mancando documentazione inerente alle annualità pregresse, a circa € 1.400-1.500 mensili. 
Al contempo, il ### già titolare dell'impresa individuale ### di ### di ### sin dal 1989, attiva nel settore della distillazione di alcolici, ha potuto ulteriormente inserirsi nell'imprenditoria locale investendo in molteplici attività, e, cioè, sulla base di quanto emerge dalla documentazione in atti, dapprima costituendo, nell'anno 2001, la società ### di ### s.r.l., che ha, in seguito ceduto, unitamente al marchio “### Capri”, depositato il 16 gennaio 2009, poi, nell'anno 2005, le società ### 2005 s.r.l., nella quale era titolare di quote nella misura di un terzo del capitale sociale, e ### in ### s.r.l, con quote pari ad un quinto dell'intero capitale sociale, divenendo pure socio unico, nell'anno 2012, della ### s.r.l., operante nel medesimo settore, e, infine, amministratore unico della ### s.r.l. unipersonale. 
Non può, quindi, disconoscersi, la collaborazione della ### quale dipendente con impegno a tempo parziale, nei vari esercizi commerciali del marito sin dagli inizi del matrimonio, sia, in via prevalente rispetto al coniuge, alla crescita della figlia, in considerazione del verosimile prolungato impegno giornaliero nella propria attività imprenditoriale da parte del ### sì da potersi affermare il contributo della stessa per aver consentito al predetto di dedicarsi al raggiungimento dei risultati professionali che attualmente gli consentono di beneficiare di un reddito elevato, in tal modo favorendo la realizzazione del considerevole patrimonio familiare attraverso le proprie risorse personali e sociali.
Ed è appena il caso di sottolineare che non smentisce tali risultanze la circostanza che il nucleo familiare avesse alle dipendenze una collaboratrice domestica, sin dall'anno 2012, come emerge dal relativo contratto, trattandosi, comunque, di un ausilio limitato a venticinque ore settimanali e, certamente, non escludente l'impegno dell'appellante nella cura della famiglia. 
Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla conduzione del ménage e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio, come espressamente stabilisce uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970. 
Invero, pure in questo caso occorre riconoscere l'incremento di benessere, attuale o potenziale, in atto o spendibile (Cass. ###/2023) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro (Cass. 4328/2024). 
Discende dalle anzidette considerazioni che ricorrono i presupposti per il riconoscimento della funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile in favore dell'appellante.  ### determinazione del quantum, oltre all'entità dei rispettivi redditi percepiti, come sopra ricostruiti, alla lunga durata del matrimonio, occorre pure considerare le eventuali attribuzioni o introiti che possano avere compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. 4215/2021; Cass. ###/2024). 
Invero, l'assegno di divorzio, all'esito di una complessiva ponderazione, relativa allo specifico contesto, all'intera storia coniugale e alla prognosi futura, deve essere in grado di assicurare all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito e rimasto non compensato, tenendo conto, in tale ottica, anche degli eventuali proventi ad esso correlati. 
Non può, quindi, disconoscersi che debba valutarsi, ai suindicati fini, anche l'avvenuta cessione alla ### da parte del ### delle quote, pari ad un terzo del capitale sociale per il valore di € 4.200, dell'azienda “### 2005 s.r.l.”, nell'anno 2020, nonché l'impegno dell'ex coniuge a trasferirle il diritto di usufrutto sull'immobile, di modeste dimensioni, di via ### 23, in ### Sulla base di tali rilievi e tenuto conto delle suindicate attribuzioni, concernenti, comunque, parte di un'azienda dedita alla rivendita al pubblico di prodotti locali, quali ceramiche, sandali, e così via, ed il diritto reale su un immobile, appare, pertanto, equo determinare l'assegno divorzile in euro ottocento, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### Tenuto conto dell'esito della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio.  P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza depositata dal Tribunale di Napoli il 13 maggio 2024, ed in accoglimento di esso, così provvede: a) pone a carico di ### l'assegno divorzile di euro 800, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### in favore di ### b) dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 Il presidente est.

causa n. 2833/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sica Silvana

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2199/2025 del 18-12-2025

... ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, così composta: Dott.ssa ###estensore Dott. ###ssa ### nella causa civile di ### iscritta al n. R.G. 2457/2023 promossa da: ### (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### del 03.01.2024), con il patrocinio dell'Avv. ### contro ### (di seguito, per brevità, anche indicata come “Comune di Grosseto”), con il patrocinio dell'Avv. ### all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 16 dicembre 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti ### per parte appellante ### «Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - previamente, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia dell'impugnata Ordinanza; - accertare e dichiarare la nullità della stessa Ordinanza del 13.9.2023 emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, #### nel procedimento sommario di cognizione (leggi tutto)...

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R.G. 2457/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, così composta: Dott.ssa ###estensore Dott. ###ssa ### nella causa civile di ### iscritta al n. R.G. 2457/2023 promossa da: ### (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### del 03.01.2024), con il patrocinio dell'Avv. ### contro ### (di seguito, per brevità, anche indicata come “Comune di Grosseto”), con il patrocinio dell'Avv. ### all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 16 dicembre 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.  sulle seguenti ### per parte appellante ### «Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - previamente, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia dell'impugnata Ordinanza; - accertare e dichiarare la nullità della stessa Ordinanza del 13.9.2023 emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, #### nel procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. 727/2022 R.G., comunicata con racc. a. r. per mezzo del messo comunale in data ###; - per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### c.p.a e spese generali come per legge… In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati: a) vero che non ho ricevuto dal Comune di ### la somma di euro 3.400,00 per il servizio di trasporto e/o rimozione di autoveicoli appartenenti a ### b) vero che non mi sono mai recato per conto del Comune di ### in via ### per la rimozione di autoveicoli appartenenti a ### c) vero che l'autovettura marca ### targata ### oggetto di rimozione per “bonifica area parcheggio via Giordania” è stata riconsegnata al legittimo proprietario ### senza richiesta o corresponsione di denaro da alcuno; d) vero che la mia ### non ha fornito il servizio di custodia di autoveicoli del sig. ### al Comune di ### e) vero che gli animali da basso cortile affidati in custodia dal Comune di ### e appartenuti a ### erano in numero di 25 e non di 39 unità; f) vero che la custodia degli stessi animali da basso cortile, in egual numero, continua ad oggi; g) Vero che per la loro custodia è stata necessaria una spesa di euro 8.600,00 corrisposta dal Comune di ### h) Vero che si dispone dei documenti di trasporto, contabili e della relativa fattura commerciale per i servizi di rimozione, trasporto e custodia dei menzionati beni; i) Vero che per i veicoli indicati ai numeri progressivi: 1-2-4-5-7-8-9-10-13-15-18-19- 20-21- 22-23-42-43-46-47-48 “### A: ### Veicoli” della ### n. 2499/2022 Città di ### e ### a firma del ### - non si è provveduto al servizio di custodia e che gli stessi continuano ad essere nella disponibilità di ### j) Vero che gli altri veicoli nell'elenco ai numeri 63-64-6569-70-71-72-73 di cui al medesimo elenco della menzionata ### non risultano essere di proprietà di ### Si indicano a testi i sig.ri: 1) ### nato il ###, titolare della ### di ### con sede ###via ### snc., per riferire sul capito di cui al punto a); b); i); j). 2) ### titolare della ### snc di ### con sede ###via ### n. 221, per riferire sul capitolo di cui al punto c); d); h;); i); j).  3) Il legale rappresentante di ### didattica - ### “####### semplice agricola”, con sede ###### via ### n.48 e sede ###località ### snc per riferire sui capitoli di cui ai punti e); f); g); h)»; per parte appellata Comune di ### «…voglia respingere l'appello di ### e ogni altra richiesta in questo contenuta per le motivazioni tutte espresse negli atti tutti del procedimento. Con vittoria di spese legali e spese della ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di ### in data ###, emetteva ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.  (R.G. 727/2022) con la quale condannava ### a corrispondere all'### di ### la somma di € 49.590,00 (oltre interessi al tasso legale a far data dai singoli esborsi sino al suddetto provvedimento e dal medesimo sino al saldo). Il Tribunale di ### condannava altresì ### a rifondere le spese di lite in favore del Comune di ### Il Tribunale di ### premetteva quanto segue: - l'### di ### aveva convenuto in giudizio ### al fine di sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di € 49.590,00 oltre agli interessi legali, a titolo di rimborso delle spese asseritamente sostenute per la rimozione dei beni di proprietà del convenuto ed impegnate con ### n. 2108/2019 e n. 2787/2020; - parte ricorrente aveva dedotto: che il convenuto era proprietario di un'ingente quantità di autovetture, di cui numerose in pessimo stato, poste in sosta in un'area di proprietà del Comune di ### destinata ad area di sosta provvisoria per gli esercenti di spettacoli viaggianti; che in virtù di tale occupazione sine titulo, il Comune di ### aveva emesso, in data ###, due ### con le quali era stato ordinato lo sgombero e la pulizia della predetta area di sosta per veicoli adibiti ad uso abitativo, nonché ordinato lo sgombero dell'area, la rimozione e il ricovero in altro luogo degli animali da cortile presenti, la rimozione ed eventuale smaltimento delle vetture in stato di abbandono nonché il corretto posizionamento su strada delle vetture circolanti; che il Sig. ### aveva proposto, avverso tali provvedimenti, ricorso straordinario al ### della Repubblica, respinto in data 30 agosto 2021; che tra il 23 e il ### le due ### erano state eseguite, con la rimozione di circa 57 autovetture, di cui 7 immediatamente demolite presso la ### ed il trasferimento di circa 25 animali da cortile (galline, oche, tacchini, conigli) presso altra area attrezzata, sostenendo interamente le spese; che avverso l'esecuzione di tali provvedimenti, ### aveva promosso ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., definito in data ### con ordinanza di rigetto; che era dunque interesse dell'### recuperare le spese sostenute per la rimozione dei beni del ### ed impegnate con ### n. 2108/2019 e n. 2787/2020; - il resistente ### non si era costituito in giudizio, benché ritualmente citato, cosicché all'udienza del 25.01.2023 ne era stata dichiarata la contumacia; - il giudizio era stato istruito su base documentale. 
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di ### proponeva appello ### sulla base delle seguenti censure: 1) la contumacia di parte convenuta/resistente non le ha consentito di chiarire la propria posizione e di eccepire le circostanze come di seguito rilevabili.  ### deve essere dichiarata nulla, previa sospensione in via cautelare della sua efficacia esecutiva, per violazione del principio del contraddittorio dipendente da nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e di ogni atto conseguente. Non vi è mai stata notifica alla parte convenuta/resistente; 2) il giudice di prime cure ha accolto e valutato acriticamente la documentazione prodotta dalla parte ricorrente senza curarsi di accertare la effettività dei rapporti in essere, delle operazioni descritte e dei presunti pagamenti intervenuti di cui l'ente pubblico richiedeva il rimborso. Appare di tutta evidenza l'infondatezza e la incongruità delle spese asseritamente sostenute dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle due determinazioni sindacali. Sono prive di riscontro le seguenti voci di spesa sebbene ritenute dal giudice come documentate: A) € 3.400,00 alla “### di ### Michele” per rimozione e trasporto veicoli; il #### legale rappresentante della ditta, ha rilasciato una dichiarazione scritta con la quale ha ammesso di non aver mai ricevuto tale somma dal Comune; B) € 8.000,00 alla “### S.n.c.” per rimozione, trasporto e custodia dei veicoli. Ugualmente, sussiste analoga dichiarazione in relazione la vettura ### targata ### la quale era stata riconsegnata al legittimo proprietario ### senza richiesta economica per la sua custodia.
La determinazione dirigenziale n. 2499/2022 faceva riferimento a 73 automezzi, ma gli autoveicoli indicati ai numeri progressivi 1-2-4-5-7-8-9-10-13-15-18-19- 20-21- 22-23-42-43-46-47-48 (cfr. “### A: ### Veicoli”) continuano a essere nella disponibilità del ### mentre gli altri veicoli numeri 63,64,65,69,70,71,72,73 non sono mai appartenuti a parte appellante e, pertanto, con riferimento ad essi non poteva richiedersi il pagamento o il rimborso di alcuna spesa per rimozione, trasporto e custodia. Parimenti, è opinabile un'altra voce di spesa di cui alla impugnata ordinanza, ossia la presunta corresponsione di € 8.000,00 alla “### didattica ### Fattoria” per custodia animali da basso cortile quale compenso per il trasferimento di 25 animali da cortile (galline, oche, tacchini e conigli) presso altra area attrezzata, nonché € 600,00 per custodia animali da basso cortile. ### è imprecisa sul punto; gli animali avrebbero dovuto essere 39 e non si è tenuto conto del fatto che il Comune avrebbe dovuto affidare quegli stessi animali ad associazioni o enti che ne avessero fatto richiesta o dato garanzie mentre il Comune ha sbrigativamente risolto il problema pagando € 8.600,00 per custodia ed in ogni caso la spesa era abnorme con spreco di risorse che configurava un'ipotesi di responsabilità in capo all'amministratore pubblico; 3) il #### ha presentato ricorso al T.A.R. ed è pendente giudizio per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2499 del 27.10.2022 e pertanto non vi è rinuncia a denunciare la vessatorietà dei provvedimenti amministrativi emanati; 4) i numerosi giostrai e gli altri addetti a spettacolo viaggiante, insieme ai nuclei familiari, occupano l'area di ### pur in assenza della indispensabile rete dei sottoservizi e ricevono un trattamento di favore senza che per gli stessi si invochino ragioni di tutela della collettività e necessità di procedere allo sgombero. ### non ha occupato abusivamente quegli spazi per sé vitali né ha compiuto alcun illecito essendo stato autorizzato ad alloggiare per giustificati motivi all'interno dell'area di sosta/parcheggio nella zona “PIP - ### Nord” di ### in forza dell'Ordinanza del ### n. 110 del 17.09.2015. ### di acquisizione al patrimonio comunale e l'ordinanza di sgombero dell'area insieme alla diffida del 2019 di esecuzione coattiva delle ordinanze n. 51 e n. 52 del 2019 e gli altri provvedimenti presupposti, pur apparentemente neutrali, sono ingiusti e discriminatori perché hanno privato il ### dei suoi beni economici impedendogli di continuare a disporre in un luogo adeguato in cui dimorare di fatto costringendolo a vivere di stenti. I provvedimenti ordinatori erano stati diretti al singolo integrando provvedimenti discriminatori.  #### chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui fatti dedotti in dieci articoli separati (v. conclusioni). 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### il quale rilevava, quanto al primo motivo di gravame, come parte appellante non si lamentasse della nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Quanto al secondo motivo di gravame, tutto quanto rimosso rientra nella sfera di disponibilità dell'appellante tanto che lo stesso ne aveva rivendicato la proprietà in altro procedimento ex art. 700 c.p.c. tendente a rimuovere il sequestro sui beni, conclusosi tuttavia con una statuizione di rigetto da parte del Tribunale di ### quanto al giudizio pendente dinanzi al T.A.R., occorre sottolineare che il giudice amministrativo si è pronunciato (con sentenza n. 381/2024 del 09.04.2024) dichiarando il difetto di giurisdizione. Gli ulteriori motivi sono del tutto infondati così come le accuse di comportamenti discriminatori rivolte nei confronti dell'Ente, formulate da chi non rispettava alcuna delle prescrizioni regolanti l'uso dell'area (a differenza delle altre persone che vivevano veramente in stato di necessità e in condizioni di provvisorietà osservando i limiti imposti da un provvedimento amministrativo contingente) e, di conseguenza, nemmeno i dettami della legge in generale. ### di ### rilevavo, infine, come la richiesta di prova testimoniale fosse palesemente inammissibile in quanto tardiva. 
Alla prima udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., la ### istruttrice formulava proposta conciliativa invitando le parti a comunicare la propria adesione o meno entro 30 giorni, riservandosi all'esito di provvedere in merito all'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e alle richieste istruttorie. 
Con ordinanza emessa in data ### a scioglimento della riserva assunta, la Corte, attesa la pendenza di trattative tra le parti e, in ogni caso, la probabile necessità di istruire la causa in caso di non abbandono della stessa per fallimento del tentativo di conciliazione, sospendeva la provvisoria esecutività della ordinanza impugnata, invitando le parti a far constare l'eventuale raggiungimento di accordo transattivo ala udienza del 05.11.2024.
All'esito dell'udienza del 05.11.2024, la ### istruttrice rinnovava la proposta conciliativa già formulata e si riservava di decidere sulle richieste istruttorie avanzate. 
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva pertanto fissata udienza di discussione orale e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. al 18.02.2025. All'esito della discussione orale della causa, la Corte si riservava di depositare la sentenza entro i 30 giorni successivi ai sensi dell'art.  281 sexies, ultimo comma, c.p.c.. 
Con ordinanza emessa in data ###, la Corte: rilevava la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, riteneva correttamente pronunciata la contumacia di ### in tale sede; osservava che le istanze istruttorie formulate in appello da quest'ultimo sono, di conseguenza, tardive e, quindi, inammissibili; osservava che la contestazione in ordine alla congruenza delle spese indicate dal Comune di ### e di cui il medesimo ha chiesto il rimborso doveva essere oggetto di approfondimento, anche atteso il tenore della decisione del giudice di prime cure e la motivazione della stessa; disponeva pertanto l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio volta a «valutare la congruità delle spese rivendicate a “danno” da parte del Comune a carico di ### alla luce della documentazione prodotta in atti…e derivanti dalle ordinanze di sgombero di cui al procedimento in oggetto». 
All'udienza del 04.03.2025, il C.T.U. nominato, il #### accettava l'incarico conferitogli e prestava il giuramento di rito. A seguito di concessione di proroga dei termini precedentemente assegnati al C.T.U., attesa la sopravvenuta necessità di espletare ulteriori accertamenti al fine di fornire una risposta al quesito, l'udienza per discussione orale della causa e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., originariamente fissata per il ###, veniva rinviata al 16.12.2025. 
In data ### il C.T.U. incaricato depositava l'elaborato finale. 
All'udienza del 16 dicembre 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. In tale occasione, l'Avv. ### per il Comune di ### eccepiva l'inammissibilità delle note depositate da controparte in data ###, ritenendo che si trattasse di atto/deposito non autorizzato. La Corte si riservava di depositare la sentenza entro i successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si rileva come questa Corte, nel rinviare la causa, con decreto del 26.05.2025, alla udienza del 16.12.2025 per discussione orale e successiva pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., avesse assegnato alle parti un termine antecedente alla data dell'udienza per il deposito di note conclusionali in ossequio a quanto previsto dall'art. 350 bis, comma 2, c.p.c.. Alla luce del suo contenuto, l'atto depositato da ### in data ### deve essere qualificato per l'appunto come nota conclusionale, come tale pienamente ammissibile (peraltro, il termine antecedente che era stato assegnato alle parti deve considerarsi ordinatorio e non perentorio). 
Quanto alla contestata violazione del principio del contraddittorio per presunto difetto della notificazione del ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, si ritiene sufficiente richiamare il contenuto della ordinanza emessa in data ###, con la quale questa Corte ha già rilevato la regolarità dell'anzidetta notificazione e la conseguente correttezza/legittimità della declaratoria di contumacia del #### da parte del giudice di prime cure (cfr. verbale dell'udienza del 25.01.2023). 
Il ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, è stato infatti notificato, a mezzo ### addetto all'### presso il Tribunale di ### in un primo momento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (notificazione peraltro rinnovata su disposizione del giudice di prime cure, cfr. verbale dell'udienza del 27.09.2022) e, in seconda battuta, posto che il #### sulla base di informazioni assunte in loco, risultava trasferito verso destinazione ignota, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta), mediante deposito di copia conforme dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa comunale dell'ultima residenza nota (dai certificati di residenza rilasciati dal Comune di ### in data ### e in data ### il Sig. ### risultava anagraficamente residente in #####). Il procedimento notificatorio può senz'altro ritenersi perfezionato. 
Circa le richieste istruttorie avanzate dall'appellante (prova testimoniale tesa, ad esempio, a dimostrare che il #### legale rappresentante della “### di ### Michele” non avrebbe mai ricevuto dal Comune l'importo di € 3.400,00 per la rimozione e il trasporto di autoveicoli appartenenti al #### ovvero che la vettura ### targata ### sarebbe stata riconsegnata al legittimo proprietario dopo circa 50 giorni dallo sgombero senza alcuna richiesta economica per la custodia da parte della ditta ### S.n.c. di ###, con la medesima ordinanza questa Corte ne ha già rilevato l'inammissibilità in quanto tardive; infatti, la parte rimasta contumace in primo grado, nel costituirsi per la prima volta in appello, può assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova gravi sulla controparte, ma non può godere, nel giudizio di gravame, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni probatorie già maturate e decadenze già verificatesi (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un. civ., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, App. Bari, sent. 10 novembre 2022, 1651). Ciò vale anche per le produzioni documentali dell'appellante. 
Venendo al merito della domanda di rimborso svolta dall'### odierna appellata, questa Corte ritiene anzitutto di dover condividere i rilievi del giudice di prime cure in punto di legittimità delle ### n. 51 e n. 52 del 16.05.2019 con le quali veniva ordinato lo sgombero e la pulizia generale dell'area di proprietà del Comune di ### sita in ### (catastalmente identificata al foglio 62, particella 87), già destinata ad area di sosta provvisoria per gli esercenti di spettacoli viaggianti e per i loro nuclei familiari (come da precedenti ### n. 1264 del 27.12.2013 e n. 110 del 17.09.2015, ormai giunte alla loro scadenza), sì da renderla completamente libera da veicoli, persone e cose. In particolare, è stato constatato come il #### abbia esperito rimedio amministrativo proponendo ricorso straordinario al ### della Repubblica (con istanza di sospensiva). Con decreto del 30.08.2021, tale ricorso è stato respinto, con assorbimento della domanda cautelare, dal ### della Repubblica, il quale ha recepito le considerazioni di cui al parere n. 1328/2021 (numero affare ###/2019) reso dal Consiglio di Stato - ### nell'adunanza del 21.07.2021; il Consiglio di Stato in sede consultiva ha osservato, segnatamente, come le ordinanze impugnate (appartenenti alla categoria dei provvedimenti extra ordinem ed espressione di un potere autoritativo dotato di ampi margini di discrezionalità, non censurabile se non per evidenti profili di illegittimità) appaiano «giustificate dalla situazione di straordinario degrado in cui versa la zona», come siano «ragionevoli, proporzionate ed adeguate, in considerazione del contesto di abbandono che investe tutta l'area di ### e come siano «state adottate proprio in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, come prevede la formulazione vigente della disposizione di cui all'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (v. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). 
A quanto appena esposto deve aggiungersi: a) il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c.  proposto da ### dinanzi al Tribunale di ### (R.G. 176/2020; v. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), con il quale l'odierno appellante aveva chiesto la revoca del termine concesso dal Comune di ### per il ritiro dei veicoli rimossi dall'area con l'intervento della forza pubblica a pena di considerare i beni depositati “cose abbandonate”, nonché la sospensione e la revoca della dichiarata “acquisizione al patrimonio comunale” dei medesimi con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 923 c.c.; b) la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso proposto da ### dinanzi al T.A.R. per la Toscana - ### avverso la determinazione dirigenziale n. 2499 del 27.10.2022 del Comune di ### - ### e ### - ### di ### (sentenza n. ###/2024 REG. PROV. COLL - ###/2023 REG. RIC. pubbl. il ###, prodotta dal Comune di ### come doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello, nella quale si evidenzia come le doglianze indirizzate nei confronti delle ordinanze di sgombero dell'area di ### fossero per l'appunto già state oggetto di ricorso straordinario al ### della Repubblica definito con esito negativo per il ####. 
Alla luce di quanto sopra, le censure con le quali si lamenta la presunta ingiustizia e il presunto carattere discriminatorio e sperequativo delle ordinanze, delle delibere e di «tutti i provvedimenti finalizzati a sloggiare ### dalle diverse aree in cui lo stesso Comune l'avrebbe dapprima collocato» (provvedimenti che, ad opinione dell'appellante, sarebbero il frutto di «una scelta discrezionale scorretta» e di un «cattivo esercizio del potere discrezionale dell'### v. pag. 8 dell'atto di citazione in appello) non sono suscettibili di scrutinio da parte di questa Corte, in quanto già esaminate dai competenti organi e, in ogni caso, involgenti profili e questioni pacificamente sottratti alla cognizione e al sindacato del giudice ordinario. 
Costituisce circostanza pacifica nonché provata documentalmente che le ### n. 51 e n. 52 del 16.05.2019 sono state eseguite coattivamente tra il 23 e il ### (v. verbali di constatazione e rimozione di veicoli e verbali di constatazione e rimozione di beni mobili e animali del ### della ### prodotti dal Comune di ### come doc. 5 e doc. 6 in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), mediante la rimozione delle autovetture, di cui talune demolite, e il trasferimento degli animali da cortile rinvenuti presso altra area attrezzata. 
Per quel che attiene al quantum debeatur, come già anticipato, questa Corte, ritenendo di non poter fondare la propria decisione esclusivamente sulle allegazioni di parte e sul contenuto delle determinazioni dirigenziali versate in atti, e rilevato che la contumacia non ha diversamente dalla non contestazione, valenza ammissiva, ha demandato ad un esperto la verifica della congruità delle spese sostenute dal Comune di ### per la rimozione, il trasporto e la custodia/deposito dei veicoli nonché per la custodia degli animali da basso cortile. Per rispondere al quesito sottopostogli, il C.T.U. #### dopo aver ricostruito in maniera precisa i fatti di causa e aver passato in rassegna le varie determinazioni dirigenziali succedutesi nel tempo (dalla n. 1496/2019 alla n. 2753/2022) con le quali l'### ha dapprima quantificato le spese per l'operazione di sgombero e ha successivamente assunto impegni di spesa, nonché dopo aver riportato l'evoluzione fotografica dello stato dei luoghi (v. sequela di immagini tratte da ### e da ### risalenti agli anni dal 2010 al 2019, a pag. 6 e ss. dell'elaborato peritale), dalla quale si evincono il progressivo aumento del numero di veicoli in sosta nonché la presenza di animali da cortile nell'area verde circostante ### ha opportunamente ritenuto di riferirsi all' “### quadro per il servizio di raccolta, trasporto e custodia di veicoli abbandonati e di raccolta, trasporto e smaltimento di veicoli fuori uso su aree pubbliche di competenza del Comune di ### per la durata di 48 mesi - ### prezzi” (### 3 alla relazione finale) stipulato dal Comune di ### nel 2024. 
Riguardo alla determinazione dei costi di rimozione dei veicoli, il C.T.U. ha ritenuto di applicare gli importi di cui all'elenco prezzi unitari contenuto nel suddetto accordo «relativi al diritto di chiamata (78,25 €/cad.) (intervento effettuato tra le ore 6:00 e le ore 22:00 di giorni feriali, n.d.r.) e all'attività di carico e scarico (15,34 €/cad.) (intervento sempre effettuato tra le ore 6:00 e le ore 22:00 di giorni feriali, n.d.r.)», mentre per quel che concerne la custodia dei mezzi, ha ritenuto «congruo applicare la tariffa di cui alla tabella…dal 1° al 30° giorno di custodia (1,60 €/giorno cad.), ed in linea con quanto applicato anche in altri ### (vedi ### di applicare un abbattimento della tariffa pari ad 1/5 per i giorni successivi al trentesimo (0,32 €/giorno cad.)» (cfr. pag. 11 e pag. 12 della perizia depositata in data ###). 
A proposito degli animali da cortile, il C.T.U. ha preso in considerazione «una spesa per ogni animale pari ad 11 € al mese comprensiva di spese per alimentazione (3,00 €/mese cad.) e spese varie di gestione e ricovero degli animali (8 €/mese cad.)» (cfr. pag. 12 della perizia).  ###.T.U. ha puntualizzato di aver tenuto conto, per la stima/valutazione della congruità dei prezzi, «del periodo di tempo compreso tra la data di rimozione di veicoli ed animali (25/10/2019) e la data dell'ultima ### riguardante la custodia dei veicoli (14/10/2022) e degli animali (23/11/2022)». ###.T.U. ha sottolineato «che non sussistono ulteriori riferimenti temporali cui fare riferimento nella determinazione delle tempistiche da considerare» e di essersi basato «su quanto ricostruibile dai documenti in atti, talvolta contraddicenti tra di loro, per determinare quali servizi e per quanti veicoli siano stati effettuati dalle ### incaricate, essendo carenti gli elementi tecnici di valutazione essenziali per fornire più precise valutazioni» (pag. 12 della perizia). 
Posto che «dall'esame della documentazione in atti si rileva che nell'### “A” della ### 2499/2022 si trovano elencati 73 veicoli rinvenuti in ### dei quali 54 intestati o cointestati a ### 9 veicoli di proprietà ignota e 10 veicoli intestati ad altri soggetti», il C.T.U. incaricato ha deciso, del tutto condivisibilmente, nello stabilire la congruità degli importi, di fare riferimento «ai 54 veicoli intestati o cointestati al #### di cui: - n. 24 Roulotte; - n. 1 Barca con carrello; - n. 25 Autovetture; - n. 4 Veicoli di maggiori dimensioni (1 Carrofunebre, 2 Furgonati, 1 Pickup)» (pag.  12 dell'elaborato peritale). 
Le tabelle di cui a pag. 13 della perizia, di seguito riportate, riepilogano i costi unitari e totali giudicati congrui per diritto di chiamata, attività di carico/scarico, spese di custodia dal 25.10.2019 al 14.11.2019 e dal 25.11.2019 al 14.10.2022 (ferma restando la correttezza dei calcoli effettuati dal C.T.U., gli archi temporali vanno in realtà dal 25.10.2019 al 23.11.2019 compresi - primi 30 giorni di custodia - e dal 24.11.2019 al 14.10.2022 compresi - giorni di custodia successivi al trentesimo e fino al 14.10.2022, n.d.r.): ###.T.U. ha poi rilevato come nell'### “B” della ### 2499/2022 siano elencati 39 animali, di cui 2 galli, 16 galline, 2 oche, 10 tacchini, 7 anatre e 2 germani; «tuttavia - rimarca al contempo il #### - nelle altre determine comunali vengono sempre descritti “25 animali da cortile”». Di conseguenza, anche in questo caso del tutto condivisibilmente, l'esperto ha ritenuto corretto basare la stima su tale ultimo (25) dato, giungendo ad individuare una spesa congrua complessiva di € 9.900,00, come da tabella sempre a pag. 13 della perizia che di seguito, per comodità, si riporta: Il totale complessivo degli esborsi stimati come congrui dal C.T.U. ammonta quindi ad € 38.261,00 (€ 4.225,50 + € 828,36 + € 2.592,00 + € 20.715,14 + € 9.900,00) oltre I.V.A.. 
Il ragionamento operato dal C.T.U., il quale non ha trascurato fatti decisivi, appare scevro da vizi e si mostra logico, coerente nonché poggiante su criteri corretti; le indagini peritali, contraddistinte da completezza, si sono svolte in assenza di errori procedurali e nel rispetto del contraddittorio.  ### contesta la riduzione (dalla bozza di relazione alla stesura finale dell'elaborato peritale) del numero di animali presi in considerazione ai fini del calcolo delle spese di custodia. La doglianza si mostra priva di pregio. La circostanza per cui il C.T.U. #### ha tenuto conto di 25 animali da basso cortile (anziché 39) depone certamente a favore dell'odierno appellante, avendo comportato la quantificazione di una somma da lui dovuta indubbiamente più bassa rispetto a quella che sarebbe stata ottenuta qualora fossero stati considerati 39 animali. Le lamentate contraddizioni sul punto rinvenibili nei provvedimenti del Comune di ### sono state dunque risolte dal C.T.U. a vantaggio del #### Questa Corte, pertanto, nella sua libertà di apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica espletata, ritiene di non doversi discostare dalle medesime. 
Tuttavia, non può ignorarsi che il Comune di ### proprio in ordine alla custodia degli animali da basso cortile, aveva indicato come dovuto l'importo totale di € 8.600,00 (comprensivo di I.V.A., come si evince dalle ### n. 2108 dell'11.10.2019 e n. 2787 del 30.12.2020), inferiore rispetto alla somma quantificata dal C.T.U., pari ad € 9.900,00 (I.V.A. esclusa). Si ritiene, allora, quanto agli oneri economici inerenti agli animali da basso cortile, che la domanda di rimborso dell'### vada accolta nei limiti della cifra che era stata pretesa dalla medesima, ossia, giustappunto, € 8.600,00. 
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di ### in data ###, il Sig. ### deve essere condannato a corrispondere al Comune di ### la somma di € 28.361,00 (€ 4.225,50 per diritto di chiamata + € 828,36 per attività di carico/scarico dei veicoli + € 2.592,00 a titolo di spese di custodia dei veicoli per i primi 30 giorni + € 20.715,14 a titolo di spese di custodia dei veicoli per i giorni successivi al trentesimo e fino al 14.10.2022) oltre I.V.A. sulla medesima, oltre alla somma di € 8.600,00, già comprensiva dell'I.V.A., a titolo di spese di custodia degli animali da basso cortile, il tutto oltre interessi al tasso legale a far data dai singoli esborsi sino alla presente sentenza e dalla presente sentenza fino al saldo effettivo. 
Atteso il parziale accoglimento dell'impugnazione, questa Corte è chiamata a procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Posto che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca e non consente quindi la condanna della parte comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, a condizione che ricorrano gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. Un. civ., sent. 31 ottobre 2022, n. ###) e che la riduzione dell'importo, originariamente riconosciuto a favore del Comune di ### all'esito del presente giudizio di appello, non può comunque reputarsi irrilevante o trascurabile, questa Corte ritiene di dover compensare tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di ### i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M.  147/2022, posto che tanto in primo quanto in secondo grado l'attività difensiva si è esaurita dopo il ### (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 sulla base del criterio del decisum; adozione dei valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate; escluso il compenso per la fase istruttoria e metà del compenso per la fase decisionale con riferimento al solo giudizio di primo grado, in quanto svoltosi nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. e nella contumacia di ###. 
Quanto alle spese della C.T.U., le stesse, come già liquidate con decreto emesso il ###, sono da porsi, in via definitiva, a carico delle parti processuali nella misura del 50% ciascuna, dovendosi considerare, da un lato, l'accoglimento della domanda proposta dal Comune di ### (seppur per un importo inferiore rispetto a quello oggetto della condanna da parte del giudice di prime cure) e, dall'altro, che l'### si è limitata ad offrire in comunicazione le determinazioni dirigenziali con impegno di spesa e i visti di regolarità contabile, senza tuttavia fornire alcun elemento atto a dimostrare la congruità delle somme richieste, così rendendo pur sempre necessario lo svolgimento di apposite operazioni peritali.  P.Q.M.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello come in atti proposto da ### avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di ### in data ### a definizione del giudizio n. R.G. 727/2022, che così riforma: - ### per le ragioni di cui in motivazione, a corrispondere all'### di ### la somma di € 28.361,00 oltre I.V.A.  di legge sulla medesima, oltre alla somma di € 8.600,00 (I.V.A. inclusa), il tutto oltre interessi al tasso legale calcolati a far data dai singoli esborsi sino alla presente sentenza e dalla presente sentenza fino al saldo effettivo; - COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio; - ### al pagamento, a favore dell'### di ### dei restanti 2/3 che liquida, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, in € 3.330,66 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge; - PONE le spese della C.T.U., come già liquidate con decreto emesso il ###, a carico delle parti processuali nella misura del 50% ciascuna. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.  ###estensore ###ssa

causa n. 2457/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mariani Isabella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22718/2025 del 06-08-2025

... evidenziati. 13 5.1. Come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata da ### perché con essa era stato «opposto un controcredito in compensazione pur sempre fondato su un inadempimento contrattuale - ancorché derivato da un fatto illecito - ma strettamente connesso, poiché addebitabile al soggetto persona fisica che rappresentava il ### e che avrebbe dovuto curare l'esatto adempimento del contratto», aggiungendo che «in ogni caso in cui, come quello di specie, l'oggetto della pretesa della parte convenuta derivi dal medesimo rapporto sostanziale, vi sia quella dipendenza dal medesimo titolo di cui all'art. 36 cpc che rende opportuna la trattazione in unico procedimento.» ### la Corte di merito, dunque, la domanda riconvenzionale formulata da ### aveva titolo in una responsabilità contrattuale del ### derivante dall'inadempimento dello ### al contratto da quest'ultimo azionato, anche se il dedotto inadempimento scaturiva da un fatto-reato commesso dal ### Ciò posto, la stessa Corte d'appello ha escluso che fosse maturata la prescrizione del credito vantato dalla ### ritenendo di dover applicare il disposto dell'art. 2947, comma 3, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 25648/2019 promosso da C.O.M. - ### a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in #### RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro AG.E.A. - ### per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### PORTOGHESI 12, presso l'###, che la rappresenta e difende ex lege; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro ### e ### in qualità di eredi beneficiati di ### elettivamente domiciliati in ##### 49, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti e ricorrenti incidentali e contro ### intimata nei confronti di AG.E.A. - ### per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### PORTOGHESI 12, presso l'###, che la rappresenta e difende ex lege; controricorrente al ricorso incidentale degli eredi ### avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n. 4516/2018, pubblicata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal ### sigliere ### letta la memoria del ###, nella persona del ### ratore ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale di ### e ### con accoglimento del ricorso incidentale condizionato di #### atto di citazione del 02/12/2005 il C.O.M. - ###- ridionale a r.l. (di seguito, ### - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rom a l'AG.E.A.- ### per le ### in A gricoltura (di seguito, ### per sentirla condannare al pagamento in suo favore di € 278.755,96, oltre interessi dalle rendicontazioni periodiche fino al soddisfo, a titolo di compensi per il servizio di stoccaggio (introduzione, custodia e vendita) di 3 cui al contratto stipulato con l'A.l.M.A. (ora ### il ###, più volte prorogato, relativo al periodo 01/11/2004-31/10/2005 e alle giacenze di magazzino di 351,00+83,600 tonnellate di olio, rispettivamente provenienti dalle campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993. 
Costituitasi in giudizio il ###, l'### chiedeva che, previo differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 169, comma 2, c.p.c., il Giudice adito respingesse la domanda e, accogliendo la riconvenzionale, condannasse il terzo chiamato ### e il COM a pagare, in solido tra loro, la somma di € 877.076,73 per capitale e € 380.897,58 per interessi, oltre gli ulteriori interessi dovuti fini al saldo con la rivalutazione monetaria, a titolo di danno, pari al quantitativo di olio sottratto per appropriazione indebita da ### con la responsabilità solidale di COM per inadempimento dell'obbligazione di custodire l'olio, sorta con il contratto di assuntoria del 28/11/1994. 
Alla base della chiamata del terzo, la convenuta deduceva i fatti illeciti accertati con la sentenza penale n. 395/2000 resa dal Tribunale di Brindisi (### distaccata di ###, a carico di ### Presidente del ### per appropriazione indebita di 3950 quintali di olio di proprietà dell'A.I.M.A. (ora ###, depositati nello stabilimento della ### s.r.l. (società consorziata al ###, che il ### aveva falsamente denunciato come oggetto di furto il ###. 
Costituitosi in giudizio, ### dedotta preliminarmente la decadenza dell'### dalla chiama in causa del terzo, eccepiva la prescrizione estintiva del credito risarcitorio da fatto illecito, essendo trascorsi non solo il termine ordinario ma anche quello più lungo derivante dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato, peraltro non opponibile all'### che non aveva partecipato al processo. Deduceva, inoltre, che le somme richieste non corrispondevano al prezzo di mercato dell'olio al momento della sottoscrizione. 4 Con sentenza n. 3332/2011, il Tribunale di ### pronunziando sulla domanda principale e su quella riconvenzionale, condannava ### nio, in solido con il ### questo però fino a concorrenza di € 1.131.201,60, al pagamento in favore della ### di € 1.258.874,31, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria in base agli indici ### nonché al pagamento delle spese, operando una compensazione tra l'importo preteso dal COM e quello richiesto in via riconvenzionale. 
Avverso detta pronuncia il ### rappresentato da ### e ### in proprio. Successivamente anche il ### in persona del liquidatore pro tempore, proponevano autonomi appelli con distinti atti di citazione. 
Con la prima impugnazione veniva richiesto che, previa sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la Corte di Appello: 1) condannasse l'### al pagamento in favore del COM della somma di € 278.755,96, oltre interessi dal 2005 fino all'effettivo soddisfo; 2) dichiarasse inammissibile la domanda riconvenzionale dell'### e la chiamata di terzo, entrambe per tardività della costituzione in giudizio della chiamante; 3) accertasse l'estinzione del diritto fatto valere dall'### per avvenuta prescrizione; 4) rigettasse comunque la domanda riconvenzionale perché non provata; 5) dichiarasse la temerarietà della lite promossa dalla convenuta. 
Con la seconda impugnazione il ### in persona del liquidatore pro tempore, conveniva davanti alla Corte d'appello di ### l'### e #### adducendo quattro motivi di gravame: 1) nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione; 2) errata valutazione del giudice di prime cure in ordine al quantitativo di olio in uscita dal magazzino al netto dei cali naturali e delle dispersioni verificate durante il periodo di conservazione, fino al limite massimo delle tolleranze comunitarie; 3) inoppo nibilità al COM della sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi - 5 ### distaccata di ### nei confronti di ### 4) errata valutazione operata dal giudice di prime cure, nel riconoscere il nesso causale tra la responsabilità contrattuale del COM con la responsabilità extracontrattuale del ### Chiedeva quindi: a) che fosse accertata e dichiarata la nullità della prima sentenza per mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione; b) che fosse dichiarato estinto il diritto azionato dall'### c) che fossero comunque rigettate le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposte dall'### in primo grado; d) che l'### fosse condannata al pagamento in favore del ### della somma richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonché degli interessi fino al saldo. 
Riuniti i due giudizi, con ordinanza del 23/12/2012 la Corte di merito sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata esclusivamente nei confronti del COM e rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni, ove il processo veniva interrotto per la sopravvenuta morte di ### Riassunto il giudizio, la causa veniva trattenuta per la decisione. 
Con sentenza n. 4516/2018 del 03/07/2018, la Corte d'appello di ### definitivamente pronunciando, respingeva le impugnazioni, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali. 
In primo luogo, la menzionata Corte respingeva le eccezioni formulate in rito, compresa quella di inammissibilità della domanda riconvenzionale, sollevata in ragione della ritenuta non dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dal ### evidenziando che la ### «aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il ### per aver arrecato all'allora ### - ora ### -, quale presidente del ### il danno pari al quantitativo di olio sottratto per € 877.976,73 oltre agli interessi pari a € 380.897,58 e successivi al saldo, deducendo che la responsabilità era da estendersi al COM per inadempimento all'obbligo di custodire l'olio in base al contratto di assunto-6 ria; pertanto, aveva eccepito in compensazione, ed in via di condanna riconvenzionale per la differenza, il proprio controcredito nei confronti del ### assumendo che il compenso richiesto con la citazione non fosse dovuto "fino alla concorrenza di € 121.728,67 pari al controvalore dell'olio mancante" già detratto il calo dello 0,6%, oltre accessori.» Sulla scorta di tale rilievo, la Corte escludeva che «la pretesa possa definirsi estranea al thema decidendum introdotto dalla domanda principale, essendo stato opposto un controcredito in compensazione pur sempre fondato su un inadempimento contrattuale - ancorché derivato da un fatto illecito - ma strettamente connesso, poiché addebitabile al soggetto persona fisica che rappresentava il ### e che avrebbe dovuto curare l'esatto adempimento del contratto. … omissis… Se ne trae il convincimento che in ogni caso in cui, come quello di specie, l'oggetto della pretesa della parte convenuta derivi dal medesimo rapporto sostanziale, vi sia quella dipendenza dal medesimo titolo di cui all'art. 36 cpc che rende opportuna la trattazione in unico procedimento.» Esaminando il merito della vertenza, la Corte d'appello riteneva che non poteva dirsi maturata la prescrizione, eccepita dagli appellanti rispetto alla riconvenzionale dell'### considerato che in atti era prodotta un'attestazione proveniente dal direttore di cancelleria del ### della ### della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del 10/12/2004, con la quale si dichiarava che la sentenza penale a carico di ### del 10/11/2000 (confermata in appello il ###) era passata in giudicato in data ###, con la conseguenza che le pretese in via di compensazione e condanna proposte da ### non potevano dirsi prescritte, poiché azionate nel 2006 (a meno di due anni di distanza dalla possibilità di far valere i diritti nascenti dalla pronuncia di condanna in sede ###applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c., che, per le domande risarcitorie, 7 quale era quella di cui è causa, prevede l'applicazione del termine quinquennale a far data dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. 
La Corte d'appello rilevava, poi, che non era stata attinta da specifica censura la qualificazione operata della domanda nei confronti del ### quale responsabile civile per il fatto-reato di appropriazione indebita, commesso dal proprio Presidente in virtù del rapporto organico intercorrente. 
Quanto all'ammanco riscontrato dopo la vendita, la Corte di merito evidenziava che il COM aveva invocato la previsione di cui all'art. 1780 c.c., sull'assunto che la perdita dell'olio non era ad esso imputabile, e tuttavia nulla aveva obiettato rispetto al passaggio argomentativo della sentenza, laddove aveva ritenuto che sarebbe stato onere dell'assuntore provare che la differenza nel quantitativo in entrata e in uscita fosse stata determinata da un eccezionale calo del prodotto o da altre circostanze esterne, non riconducibili al potere di controllo sulla merce depositata per contratto. 
La stessa Corte precisava, inoltre, che, in ordin e ai fatti costitutivi dell'eccezione di compensazione e de lla richiesta d i condanna (quantità dell'olio sottratto, ammanco riscontrato nel deposito di ### al momento dell'asporto per la consegna all'acquirente, percentuale di calo ponderale annuo stabilito in via negoziate nello 0,6%) non erano state articolate specifiche censure. 
Richiamando le difese del COM e degli eredi di ### che avevano eccepito la mancanza di prova che sia l'olio sottratto sia quello non rinvenuto (facente parte della vendita in seguito a gara) fossero di proprietà dell'### posto che il ### svolgeva attività assuntoria anche per altri soggetti, la Corte distrettuale riteneva trattarsi di eccezione nuova, formulata inammissibilmente in violazione dell'art. 345 c.p.c., aggiungendo che non era neppure stato dimostrato che le note di contestazione dell'### fossero state riscontrate ovvero contestate in termini idonei. 8 Avverso tale sentenza il COM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza. 
L'### si è difesa con controricorso e ha formulato ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo di censura.  ### e ### in qualità di eredi beneficiati di ### si sono difesi con controricorso, formulando anche ricorso incidentale affidato ad un motivo di impugnazione. 
L'### si è difesa con controricorso al ricorso incidentale degli eredi beneficiati di ####, nella persona del ### in data ### ha depositato la propria memoria, chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale di #### e ### con accoglimento del ricorso incidentale condizionato di ### Il ricorrente principale e i ricorrenti in via incidentale ### fonso e ### hanno depositato memorie difensive.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo m otivo d i ricorso principale è ded otta la violazione dell'art. 2947 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'### non tenendo conto che l'art. 2947, comma 3, c.c. opera solo nel caso in cui per il reato sia stabilito un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dal diritto civile, mentre, ove il termine di prescrizione penale sia uguale, o più breve di quello civile, il diritto al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione fissata nei primi due commi dello stesso articolo e decorre dal giorno del fatto. 
In tale ottica, secondo il ricorrente, tenuto conto che il reato di appropriazione indebita (in base alla legge vigente ratione temporis) si prescrive 9 nel termine di cinque anni, l'azione di risarcimento si era prescritta decorsi cinque anni dall'appropriazione e, quindi, il ###, ovvero decorsi dieci anni, ove si volesse configurare la responsabilità indiretta del ### e quindi il ###, comunque prima della chiamata in causa della ### effettuata con la comparsa del 04/05/2006. 
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che non fosse stata attinta da specifica censura la qualificazione della domanda di ### nei confronti del COM quale responsabile civile per il fatto-reato del suo Presidente, in virtù del rapporto organico esistente, mentre, invece, la COM aveva effettuato una specifica censura con il terzo motivo di doglianza con cui era stata censurata la decisione del primo giudice, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità civile del COM per il reato commesso da ### Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 2602, comma 2, n. 4, e 2613 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che il ### potesse ritenersi responsabile civile del fatto commesso dal Presidente ###base alle norme sopra richiamate, il Presidente ###è anche Amministratore, se tale potere non gli è conferito dallo ### e solo con il conferimento del potere di amministrare e gestire può ritenersi esistente il rapporto organico fonte della menzionata responsabilità.  ### il ricorrente, dunque, il ### aveva per legge solo ed esclusivamente la rappresentanza processuale del ### circostanza che aveva trovato inconfutabile conferma in due circostanze: 1) il fatto/reato era stato commesso dal ### quale depositario di un ingente quantitativo di olio, nonché quale amministratore e legale rappresentante della ### s.r.l.; 2) 10 con ordinanza resa il ###, la Corte di Appello di ### aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata solo ed esclusivamente nei confronti del ### La parte ha aggiunto che i ### non svolgono attività d'impresa, avendo la funzione di mettere in comune singole fasi delle attività delle imprese consorziate o di coordinare le attività di queste ultime. Nel caso di specie, il COM annoverava solo società cooperative ed aveva preso in locazione dalla ### s.r.l. di ### le cisterne presenti presso la sede di quest'ultima società per lo stoccaggio dell'olio in questione, sicché il ### sorzio doveva ritenersi piuttosto il principale danneggiato del fatto-reato commesso. 
Inoltre, secondo il ricorrente, il ### non poteva rispondere delle obbligazioni assunte dalle consorziate nei confronti dei terzi, come era la ### s.r.l., che aveva concesso in locazione le cisterne per lo stoccaggio. 
Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d'appello colto le argomentazioni articolate dal COM nel secondo motivo di appello, ove aveva ravvisato un errore del Tribunale nel calcolare gli ammanchi, che invece non erano presenti, perché avrebbe dovuto tenere conto del calo ponderale, evidenziando, comunque, che spettava ad ### dimostrare la quantità complessivamente stoccate, in modo tale da consentire il calcolo dei cali e quindi dell'ultima giacenza dell'olio.  2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l'### ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 2947, comma 2, c.c. e dell'art. 2049 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere La Corte d'appello erroneamente applicato alla fattispecie la p rescrizione quinquennal e sul falso assunto che la responsabilità di COM fosse extracontrattuale derivante da reato e che la stessa responsabilità dovesse essere inquadrata nei tipi dell'art. 2049 c.c. 11 ### l'### la Corte di merito non si è avveduta che la responsabilità di COM discende dall'inadempimento all'obbligo di custodia traente fonte dal contratto di assuntoria (fatto pacifico ed incontroverso tra le parti), con la conseguenza che la prescrizione è decennale ed è stata sospesa e interrotta per le ragioni espresse nei motivi di controricorso (sospensione per dolo del debitore che ha simulato il furto, interruzione per effetto della ricezione del provvedimento di fermo amministrativo del 01/10/1997 e, poi, della richiesta di pagamento di ### del 25/10/2005). 
Quanto alla configurabilità della responsabilità di COM ai sensi dell'art.  2049 c.c., la ### ha ritenuto non condivisibile la tesi estensiva della Corte d'appello, trattandosi, come appena evidenziato, di responsabilità diretta da inadempimento contrattuale e non di responsabilità indiretta da fatto illecito.  3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, ### e ### hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2497 c.c. e degli artt. 157 (testo previgente alla l. n. 251 del 2005) e 646 (testo previgente alla l. n. 3/2019) c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione nella ipotesi in cui il fatto contestato è considerato dalla legge come reato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.  ### le parti, l'art. 2947, comma 3, c.c. opera solo nel caso in cui per il reato sia stabilito un termine di prescrizione più lungo, mentre, ove il termine di prescrizione penale sia uguale o più breve di quello civile, il diritto al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione fissata nei primi due commi dello stesso articolo e decorre dal giorno del fatto. 
Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che la prescrizione penale per il reato di appropriazione indebita (in base alla legge vigente ratione temporis) era di cinque anni, doveva applicarsi il termine di prescrizione civile, 12 che era di cinque anni dal fatto-reato, sicché l'azione di risarcimento si era prescritta, essendo l'azione risarcitoria promossa con la comparsa depositata nel primo grado di giudizio il ###.  4. La controricorrente ### ha eccepito la tardività del ricorso incidentale di ### e ### in quanto obbligati in solido con il ricorrente principale, la cui posizione dava origine a cause scindibili, con la conseguenza che avrebbero dovuto proporre l'impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c.  ### è infondata. 
Come precisato di recente dalle ### di questa Corte, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024). 
Nel caso di specie si verifica proprio quest'evenienza, poiché ### gelo ### e ### hanno proposto ricorso incidentale tardivo, formulando una censura che ricalca quella formulata nel primo motivo di ricorso principale, all'esito della presentazione del ricorso incidentale condizionato dell'### che, con il suo motivo di doglianza, ha attinto lo stesso capo della decisione censurato dal ### riguardante la statuizione sulla prescrizione, ma sotto un diverso profilo, al fine di ottenere una statuizione dagli effetti opposti a quelli che avrebbe prodotto l'accoglimento del ricorso principale.  5. Il primo motivo di ricorso principale può essere esaminato unitamente ai motivi di ricorso incidentale, formulati rispettivamente da ### e dai germani ### rivelandosi tutti fondati, sia pure nei limiti di seguito evidenziati. 13 5.1. Come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata da ### perché con essa era stato «opposto un controcredito in compensazione pur sempre fondato su un inadempimento contrattuale - ancorché derivato da un fatto illecito - ma strettamente connesso, poiché addebitabile al soggetto persona fisica che rappresentava il ### e che avrebbe dovuto curare l'esatto adempimento del contratto», aggiungendo che «in ogni caso in cui, come quello di specie, l'oggetto della pretesa della parte convenuta derivi dal medesimo rapporto sostanziale, vi sia quella dipendenza dal medesimo titolo di cui all'art. 36 cpc che rende opportuna la trattazione in unico procedimento.» ### la Corte di merito, dunque, la domanda riconvenzionale formulata da ### aveva titolo in una responsabilità contrattuale del ### derivante dall'inadempimento dello ### al contratto da quest'ultimo azionato, anche se il dedotto inadempimento scaturiva da un fatto-reato commesso dal ### Ciò posto, la stessa Corte d'appello ha escluso che fosse maturata la prescrizione del credito vantato dalla ### ritenendo di dover applicare il disposto dell'art. 2947, comma 3, c.c., con la conseguenza che, essendo intervenuta la sentenza irrevocabile di condanna del ### per il fatto di appropriazione indebita in data ###, il credito era stato tempestivamente azionato il ### con la costituzione in primo grado nel presente giudizio. 
La stessa Corte ha, poi, aggiunto che non era stata attinta da specifica censura la qualificazione della domanda nei confronti del ### quale responsabile civile per il fatto-reato di appropriazione indebita commesso dal proprio Presidente in virtù del rapporto organico intercorrente.  5.2. La Corte territoriale ha, in sintesi, esaminato il decorso della prescrizione, guardando al comportamento del ### il quale non era legato in sé da alcun rapporto contrattuale con il ### e, considerando il fatto-14 reato da quest'ultimo commesso, ha ritenuto di poter applicare il disposto dell'art. 2947, comma 3, c.c., estendendo la stessa disciplina anche al ### sorzio, inteso come responsabile civile per il fatto-reato commesso obbligato in solido con il reo. 
Tale soluzione non può essere condivisa.  5.3. Questa Corte ha già precisato che la possibilità d'invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno, se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alle sole ipotesi di azioni per responsabilità extracontrattuale (dovendo altrimen ti trovare applicazione la disci plina generale della prescrizione o quella di volta in volta contemplata dalla legge per il singolo contratto) e presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede ###la conseguenza che l'indicato termine di prescrizione non è invocabile nel caso in cui l'imputazione penale si riferisca a fatti connessi, ma non identificabili con quello addotto a fondamento dell'azione risarcitoria in sede civile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2432 del 21/03/1996). 
Occorre, peraltro tenere presente che, quando vi siano più soggetti tenuti al risarcimento del danno, obbligati in solido tra loro, ai sensi dell'art.  2055 c.c., la diversa natura del titolo di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione per ciascuno e, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c., ma la diversità dei titoli di responsabilità non esclude l'interruzione del termine di prescrizione per ciascun responsabile rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., che rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22524 del 10/09/2019). 15 Tale principio di applica anche nel caso in cui a cagionare l'evento dannoso concorrano condotte che integrino responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, poiché, come precisato dalle ### di questa Corte, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019). 
In sintesi, la possibilità di configurare una responsabilità solidale di soggetti obbligati al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2055 c.c., anche in forza di titolo diversi - non solo extracontrattuali, ma anche contrattuali - non esclude che ciascun titolo di responsabilità mantenga la propria disciplina, e con essa le regole che attengono al termine di prescrizione, ferma restando l'applicabilità delle norme che regolamentano le obbligazioni solidali, primo tra tutti il disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c., in forza del quale l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno degli obbligati in solido produce effetto anche nei confronti dei coobbligati.  5.4. Nel caso di specie, dunque, non può essere condivisa la decisione del Giudice di merito, nella parte in cui ha applicato a entrambi i destinatari dell'azione risarcitoria promossa dall'### la disciplina prevista per la responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2947 c.c., sebbene la stessa Corte d'appello abbia qualificato la responsabilità del COM come responsabilità contrattuale e quella del ### derivante dal fatto illecito costituente reato. 
Il Giudice di merito avrebbe dovuto verificare la decorrenza del termine di prescrizione in conformità ai diversi titoli di responsabilità - contrattuale per COM ed extracontrattuale del ### - tenendo conto delle cause di 16 sospensione o di interruzione dedotte ovvero emergenti dagli atti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 e Cass., Sez. 2, Sentenza 19567 del 30/09/2016) e considerando che gli eventi interruttivi, anche se riferiti ad uno solo dei coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., hanno effetto nei confronti di tutti.  5.5. Infine, con riferimento alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli eredi di ### la Corte di merito non risulta avere dato corretta applicazione all'art. 2947 Com'è noto, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.  2947 c.c., «1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. … 3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. 
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.» La Corte d'appello non risulta avere considerato che il termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita, commesso dal ### nel 1995, risultante dal previgente art. 157 c.p. (non trovando, nella specie, applicazione le modifiche apportate dall'art. 6 l. n. 251 del 2005), è di cinque anni. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., si riferisce, tenuto conto della formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto terzo comma, nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa 17 punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. A tale stregua, ove la prescrizione del reato sia viceversa uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la norma in argomento resta inoperante, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2694 del 04/02/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 15/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17142 del 09/10/2012). 
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, dunque, nella specie non può darsi applicazione al disposto dell'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., perché la prescrizione prevista per il reato di cui all'art.  646 c.p., in base alla disciplina applicabile ratione temporis, non è superiore al termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. per il fatto illecito.  5.6. In conclusione, ai fini dell'accertamento della prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da ### occorre tenere conto del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., in mancanza dei presupposti per l'applicazione di un diverso termine in relazione al tipo di contratto intercorso tra le parti, con riferimento all'azione contrattuale proposta nei confronti di ### e occorre tenere conto del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., con riferimento all'azione proposta nei confronti degli eredi di ### tenendo conto però che gli eventuali eventi interruttivi, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., si applicano a tutti gli obbligati in solido.  6. ### del primo motivo di ricorso principale e dell'unico motivo di entrambi i ricorsi incidentali, nei limiti di cui in motivazione, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per il compimento degli 18 accertamenti in fatto conseguenti, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure, che presupp ongono la risoluzione della questione relativa all'eccepita prescrizione, da ritenersi, pertanto, assorbiti.  7. In conclusione, devono essere accolti, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso principale, l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e ### in applicazione ai seguenti principi di diritto: «In tema di risarcimento del danno, la responsabilità solidale dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., sussiste anche quando vi sono titoli di responsabilità diversi, siano essi contrattuali o extracontrattuali, ma ciascun titolo di responsab ilità mantiene la prop ria disciplina, compresa quella che attiene al termine di prescrizione, ferma restando l'applicazione delle norme che regolamentano le obbligazioni solidali, primo tra tutti il disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c., in forza del quale l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno degli obbligati in solido produce effetto anche nei confronti dei coobbligati.» «In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che costituisce anche reato, l'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella parte in cui prevede l'applicazione della prescrizione prevista per l'illecito penale, si riferisce alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella prevista per l'esercizio del diritto al risarcimento, mentre, ove la prescrizione del reato sia uguale o più breve, la norma in argomento resta inoperante e il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. con decorrenza dal giorno del fatto.» Dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, la decisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità. 19 P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e ### nei limiti indicati in motivazione, e, dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, 

Giudice/firmatari: Mercolino Guido, Reggiani Eleonora

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