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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8851/2024 del 03-04-2024

... condannato l'### a pagare alle appellanti non soltanto le spese di secondo grado, ma an che quelle di primo grado, comp ensate dal Tribunale, omettendo di tenere conto (al contrario del primo giudice) del fatto che le oscillaz ioni giurisprudenziali in materia e la novità della questione costituiscono un valido motivo per disporre la compensazione delle spese; 6. il secondo motivo, il cui esame è prioritario perché verte sulla questione di giurisdizione, è infondato; 6.1. il giudice d'appello ha corr ettamente riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in forza del fatto che la causa non verte sulla ### determinazione del prezzo della vendita, ma ha ad oggetto la domanda delle co nduttr ici diretta a ottenere il trasferimento ex art. 2932, co d. civ., della proprietà degli immobili appartenenti al patrimonio dell'### 8 La pro nuncia in parte qua è conforme a diritto alla luce del principio secondo cui la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che è determinato d alla pretesa fatta val ere con l'atto introduttivo. Regula iuris, quest'ultima, articolata dalle ### di questa Corte (Sentenza n. 19281 del 19/0 7/2018, Rv. 649687 - 01) che , occupandosi della (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 14891/2019 proposto da: INAIL, elettivamente domiciliato in ### vembre 144, presso lo studio dell'avvocat o ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###).  - Ricorrente - #### domiciliat ####### pr esso la ### de lla Corte di Cassazion e, rappresentate e difese dall'avvocato A ndrea N apolitano (###).  - ### - Nonché contro SOCIETÀ ### - Intimata - #### PROPRIETÀ #### la sen tenza della Corte d'appello di Napoli n. 4058/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 27 marzo 2024. 
Rilevato che: 1. risulta dalla sentenza impugnata che ### e ### quali conduttrici di due immobili di proprietà dell'### siti in Napoli, in via ### n. 131, convennero l'### innanzi al Tri bunale di Napoli, chiedendo ch e fosse accerta to che esse avevano acquistato gli immobili alla data del 31/10/2001, allorquando avevano esercitato l'opzione attribuita per legge a i conduttori di immobili di proprietà di en ti previd enziali pubblici soggetti a dismissione, ovvero che i detti i mmobili venissero loro t rasferiti ex art. 2932, cod. civ., con determinazione del prezzo in base ai criteri previsti dal d.lgs. n. 104 del 1996, ossia in base al valore di mercato con l'abbattimento del 30% e del 14%; 2. costituendosi in giudizio, l'### eccepì il difetto di giurisdizione del G.O. in favor e del G.A., e, nel m erito, chiese il riget to della domanda sul rilievo che, sia nella missiva del 1999 che in quella del 2003, con le quali aveva invitato le conduttrici ad esercitare l'opzione, non aveva indicato il prezzo degli immobili e si era riservata di farlo in un secondo momento; 3. il Tr ibunale di Napoli, con sentenza 5071/201 4, declinò la giurisdizione a favore del giudice amministrativo; 4. sull'impugnazione delle attrici soccombenti, la Corte d'appello di Napoli, nella resistenza dell'### in accoglimento della domanda ex art. 2932, cod. civ., ha trasferito alle conduttrici gli immobili previo pagamento del prezzo, con decurtazion e del 30%, in quanto l'inclusione degli immobili tra que lli “di pregi o” e ra avvenuta successivamente all'esercizio dell'op zione, e del l'ulteriore 14% per 3 l'avvenuta vendita “in blocco” e in mancanza di contestazione sul punto. 
La decisione, in sintesi, è così motivata: ### per la Cassazion e (### U , n. 20902 del 201 1), la materi a della cartolarizzaz ione non è soggetta a giurisdizione esclusiva e la cognizione della controversia spetta al G.O., o, alternativamente, al G.A., secondo l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio: in partico lare, ove si cont roverta soltanto della determinazi one del prezzo contenuto nell'offerta di acqu isto inoltrata al conduttore, va esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.  ### bunale ha negato la giurisdizione de l G.O. sul presup posto che ogget to della domanda fosse la deter minazione del pr ezzo di vendita. 
E que sto perché, per il p rimo giudice, la propo sta di acquisto dell'### del 12/07/1999 non era idon ea a costitu ire una valida manifestazione di volontà dell'Ente, fun zionale all'esercizio dell'opzione, in quanto mancante d ell'indicaz ione del prezzo, e si trattava quindi di una lettera che (al pari di quelle successive) aveva una portata meramente informativa. 
Viceversa, secondo la tesi delle appellanti, l'### con la lettera del 12/07/1999, ave va formulato una proposta di acqui sto che le conduttrici avevano accettato esercita ndo l'opzione come stabilito entro il ### 01, con conseg uente perfezionamento di un contratto preliminare cui dare esecuzione, laddove il prezzo, benché non espressame nte indicato nella proposta, doveva essere determinato sulla scorta dei parametri fissati dalla normativi all'epoca vigente; ### alla luce dell a recente g iurisprudenza di legittimità, è preferibile l'impostazione delle appellanti: se si ritiene che la proposta del 1999 fosse idonea e funzionale al l'eserciz io dell'opzione, pur in 4 mancanza dell'indi cazione del prezzo, è evidente che, esercitata l'opzione, sorge in capo al co nduttore un diritt o sogge ttivo alla conclusione del definitivo al prezzo fissato dalla normativa vigente al 31/10/2001, il che com porta l'af fermazione della giurisdizi one del G.O.; ### nel merito, poiché non vi è stata specif ica contestazione, la domanda delle appellanti deve essere accolta e gli immobili detenuti in locazio ne dalle appellan ti vanno ad esse trasferiti ex art. 2932, cod. civ., al prezzo determin ato sul la scorta dei criteri vig enti al 31/10/2001 (quale termine per l'esercizio dell'opzione di acquisto); 5. l'### ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi.  ### e ### hanno resistito con controricorso.  ### è rimasta intimata. 
Le parti costituite hanno d epositato memorie in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso - “### e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1350, 1351, 1376, 1329, 1331, e 2932 c.c.; dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001 convertito con modificazioni in l.  n. 410 del 23/11/2001 e successive modificazioni; dell'art. 1 co. 1 e 2 del d.l. n. 41 del 23/02/2004, convertito con modificazioni in l. 104 del 23/04/2004; il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” - reca la premessa che l'### in at tuazione d elle disposizioni normative dettate in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, ha manifestato all e conduttrici la volontà di porre in vendita g li immobi li oggetto di causa soltanto con le raccomandate a.r. del 4/06/2007, con le modalità e alle condizioni ivi indicate e, dunque, solo dopo che gli immobili erano stati individuati quali unità immobiliari “di pregio” con d.m. del 16/09/2004. 5 Il che significa, p rosegue il ricorrente, che nessuna manifestazione di volontà di dismettere gli immo bili può essere ravvisata, in capo all'En te previd enziale, nella corrisponde nza anteriore a quella del 2007, e meno che mai nel documento del luglio 1999, che l'### ind irizzò a t utti i suoi inqu ilini nell'àmbito di un'indagine conoscitiva circa la propensione all'acquisto da parte degli stessi conduttori. 
Svolte queste premesse, l'### censura la sentenza d'appello che ha rit enuto che la proposta del 1999 fosse una propo sta idonea e funzionale all'esercizio del diritto di opzione, con la conseguenza che, per effetto della risposta al questionar io entro il termine indicato dall'Ente previdenziale del 31/10/2001, potesse ritenersi concluso, tra le parti, un contratto preliminare di vendita. 
Questa soluzione, ad avviso della ricorrente, collide con i basilari princìpi in materia contrattuale, a cominciare da quello per il quale il trasferimento della proprietà di un imm obile ha luo go soltanto per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, ferma la considerazione che, come insegna la giurispr udenza di leg ittimità (Cass. Sez. U, n. 19281/201 8), in tema di di smissione di im mobili pubblici, solo qualora l'ente previdenziale abbia comunicato al conduttore dell'immobile una proposta di vendita con indicazione del relativo prezzo (il che, nel caso in esame, non è accaduto ), e tal e proposta sia stata tempestivamente accettata, si deve ritenere che tra le par ti si sia pe rfezionato un ve ro e p roprio preliminare di vendita, che attribuisce al conduttore il diritto ad acquistare il bene al prezzo così fissato e, dunque, di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932, cod. civ., che produca gli effetti del contratto non concluso. 
Da un diverso punto di vista, l'### rimarca che la sentenza, nel determinare il prezz o di vendita sulla scort a dei crite ri vigenti al 31/10/2001, espressamente dichiarando di fare applicazione della 6 disciplina introdotta dal d.l. n. 41 de l 2004, co nv. con mod. dalla legge n. 104 del 2004, trascura che quella disciplina non è applicabile in assenza dell'offerta di opzione da parte del l'ente proprietario, prevista dalla seconda parte del comma 20, dell'art. 3, d.l. n. 351 del 2001, e nemmeno opera l'abbattimento ex art. 1, d.l. n. 41 del 2004, come convertito, il cui àmbito di applicazione riguarda le vendite di immobili ad uso residen ziale in favore di conduttori che ab biano manifestato la volontà di acquisto entro il ###, con esclusione degli immobili “di pregi o” (categoria cui appartengono gli immobil i condotti in locazione dalle controricorrenti); 2. il se condo moti vo - “### di giurisdizione del ### ice ordinario nei confronti dell a P.A. o dei g iudici speciali - violazione dell'art. 37 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 1” - censura la sentenza che, disattend endo l'eccezion e dell'### ravvisata nella “proposta” del 1999 una chiara manifestazione di volontà dell'### di dismettere gli immobili, ha affermato la giurisdizione del G.O. 
A giudizio dell'### invece, se si riconosce correttamente che la comunicazione dell'Ente del 1999 non è una proposta irrevocabile, ma una mera informativa, il conduttore è titolare di un mero interesse legittimo alla corretta formazione della vo lontà dell'amministrazione circa la determinazione del prezzo riportata nell'offerta inviata alle conduttrici degli immobili con le raccomandate del 04/06/2007, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, tutelabile innanzi al G.A., con esclusione della giurisdizione del giudice ordinario; 3. il terzo motivo - “### dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c.” - censura la sentenza che ha deciso nel merito la domanda, accogliendola, sul presupposto che la pretesa non era stata specificamente contestata dall'### con ciò omettendo qualsiasi pronuncia sulle eccezioni e difese dell'### che, al contrar io, avev a contestato anche nel mer ito la 7 domanda, sia neg ando che l'interpello d el 1999 p otesse qualificarsi come un'offe rta di vendita, trattandosi soltanto di un questio nario propedeutico e strumentale, sia contrastando i criteri di determinazione del prezzo invocati dalle condu ttrici, che er ano poi stati illegittimamente applicati dalla Corte distrettuale; 4. il quarto motivo - “### degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e violazione dell'art. 3, comma 8, d.l. 351/2001 convert ito con modificazioni in l. n. 410 del 23/11/2001 e successive modificazioni, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” - censura il vizi o di ultr apetizione della sen tenza che, pronunciando oltre i limiti del petitum, ha operat o la ### decurtazione del 14% del prezzo per la vendita “in blocco” nonostante che le attrici non l'avessero chiesta; 5. il qu into moti vo - “### degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.” - censura la senten za che h a condannato l'### a pagare alle appellanti non soltanto le spese di secondo grado, ma an che quelle di primo grado, comp ensate dal Tribunale, omettendo di tenere conto (al contrario del primo giudice) del fatto che le oscillaz ioni giurisprudenziali in materia e la novità della questione costituiscono un valido motivo per disporre la compensazione delle spese; 6. il secondo motivo, il cui esame è prioritario perché verte sulla questione di giurisdizione, è infondato; 6.1. il giudice d'appello ha corr ettamente riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in forza del fatto che la causa non verte sulla ### determinazione del prezzo della vendita, ma ha ad oggetto la domanda delle co nduttr ici diretta a ottenere il trasferimento ex art. 2932, co d. civ., della proprietà degli immobili appartenenti al patrimonio dell'### 8 La pro nuncia in parte qua è conforme a diritto alla luce del principio secondo cui la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che è determinato d alla pretesa fatta val ere con l'atto introduttivo. 
Regula iuris, quest'ultima, articolata dalle ### di questa Corte (Sentenza n. 19281 del 19/0 7/2018, Rv. 649687 - 01) che , occupandosi della materia in esame, hanno affermato che «### ex art. 2932 c.c. intentata dal con duttore n ei confronti dell'ente pubblico (nella specie, l'### proprie tario dell'immobile locato, a seguito della concl usione di un contratt o preliminare avente ad oggetto la vendita di detto cespite, quale conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione riconosciuto dal l'ente in favore del conduttore medesimo, rientra nella giuri sdizione del G.O., essend o volta a far valere il diritto soggettivo alla stipula coattiva del contr atto di vendita, in forza dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del contratto preliminare». 
Deve però essere corretto il percorso argomentativo del giu dice d'appello, che ha affermato che la proposta dell'### del 1999 era idonea e funzionale all'esercizio del diritto di opzione da parte delle conduttrici, quale aspetto che, in virtù dell' accoglimento del secondo e del terzo motiv o di ricorso (vedi infra), continua ad essere controverso con la conseguenza che esso, come si dirà, per effetto della cassazione della sentenza qui impugnat a, dov rà essere nuovamente scrutinato dal giudice del rinvio, tenendo conto dei rilievi e dei princìpi di diritto appresso indicati; 7. il primo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo; 7.1. la Corte di Napoli si confronta con la materia del contendere al solo fine di dir imere la questio ne di giu risdizione e, una v olta 9 reputata sussistente quella del G.O., quanto al merito de lla causa, adducendo l'assenza di una “specifica contestazione”, acco glie la domanda delle conduttrici.  ### circa l'assen za di contestazione stride con le risultanze processuali e con l'intera linea difensiva dell'### e ciò si evince sin dalla narrativa della decisione (pu nto 1.2.), laddove il giudice d'appello esplicitamente afferma che l'### oltre a eccepire il difetto di giurisdizione del G.O., nel merito ha chiesto il rigetto della domanda sul rilievo che la missiv a del 1999 non era una pr oposta contrattuale, ma un me ro questi onario informativ o inviato dall'Ente pubblico agli inquilini al fine di saggiarne la propensione all'acquisto del patrimonio immobile che l'### intendeva alienare. 
Il giudice d'appello, pertanto, ha commesso il prospettato error in procedendo per non avere fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, donde la fondatezza del terzo motivo di ricorso; 7.2. del pari fondato è il primo motivo - che denuncia l'error in iudicando della sentenza - alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte, che è opportuno succintamente richiamare. 
Merita attenzione una recen te pronuncia (### 2, Ordinan za 24894 del 2023), cui il Collegio, condividendone il contenuto, intende aderire, la quale afferma che «in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenzi ali pubblici, il dir itto di prelazio ne riconosciuto agli “attuali conduttori” dall'art. 6, comma 5, d.lgs.  104 del 1996 è esercitabile nella sola ipotesi in cui l'ente proprietario abbia validamente e adeguatamente manifestato la volontà di porre in vendi ta gli immobili, in attuaz ione del det tato normativo, attraverso una specifica propo sta di alien azione consistente nella determinazione negoziale di cedere la proprietà dei beni, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente un obbligo di vendita derivante direttamente dalla l egge che si configuri come una 10 peculiare offerta pubblica, in quanto una simile prosp ettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la n atura g iuridica degli atti di dismissione, trasformandoli in anoma le e sistematiche procedure ablative (cfr. Cass. n. 67 33/2020, Cass. n. 205 50/201 4, Cass. 21596/2013, Cass. n. 6055/2012, Cass. n. 21 988/20 11).  ### di un autonomo diritto potestativ o di acquis tare la proprietà degli immobili con dotti in locazione è stata, peraltro, ribadita anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 20, secondo periodo, d.l. n. 351 del 2001, convertito con modificazioni in l. n. 410 d el 2001, che ha disciplinat o la vendita delle u nità immobiliari per le quali i conduttori avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001. Si è, al riguardo, rilevato che tale disposizione non prevede affatto una procedura di acquisto anche per i cespiti non offerti in opzione dal soggetto proprietario, ma semplicemente stabilisce che tali immobili sono venduti al prezzo e alle condizio ni determinati in base alla normati va vigente alla data della predetta m anifestazione di volontà. Tal e interpretazione trova un'inequivoca, sia pur indiretta, conferma nell'art. 1, comma 1, d.l.  41 del 2 004, converti to in l. n. 104 del 2 004. Detta norma, co n espresso riferimento ai conduttori che entro il 31 ottobre 2001 avessero manifestato la volontà di acquisto, nelle ipo tesi e con le modalità previste dall'art. 3, comma 20, secondo periodo, d.l. n. 351 del 2001, ha stabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenzial e debba essere determinato “al mom ento dell'offerta in opzione” - della quale, qui ndi, postula la necessari a sussistenza - “e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001”». 
Degno di nota, rispetto al tema del decide re, è il fatto che il menzionato arresto della Cassazione affronta la questione, analoga a 11 quella che qui intere ssa, dell'invio agli inquili ni da parte dell'Ente pubblico (nella fattispecie esaminata da detta pron uncia, si trat ta dell'### della comunicazione del 20 dicembre 1999, nella quale, spiega la S.C., il giudi ce d'appello (sempre la Corte d'appello di Napoli) ha esclu so che fosse contenu ta un'offerta di vendita degli appartamenti, rilevando che «non v'era alcuna indicazione del prezzo […] e che nel questionario allegato […] la vendita era prevista come meramente eventuale». 
Il pun to controverso che il giudice del rinvio dovrà riesaminare (come anticipato al punto 6.1.), alla luce delle contrap poste prospettazioni delle parti, è se il questionario che l'### ha inviato alle controri correnti nel 1999 fosse o men o qualificabile come una proposta contrattuale funzionale all'esercizio dell'opzione e se, quindi, le risposte delle conduttrici fossero o meno idonee al perfezionamento di preliminari di vendita; 7.3. l'accoglimento dei due mot ivi esime il ### o dall'esame dell'ulteriore profilo di critica (articolato nell'ultima parte del primo motivo) in punto di det erminazion e del prezzo di ve ndita deg li immobili del patrimonio del l'### qualificati come immobil i “di pregio” dalle disposizioni di cui sopra. 
Del pari, resta assorbito il quinto motivo, in tema di spese di lite; 8. in con clusione, acc olti il primo e il terzo motiv o, nei termini anzidetti, rigettato il secondo motivo, assorbiti il quarto e il quinto motivo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, al quale è demandato un nuovo esame della vicenda che tenga conto degli enunciati princìpi di diritto, e che, inoltre, dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.  accoglie il primo e il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti il quarto e il quinto motivo, rigetta il secondo motivo, cassa la sente nza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rin via alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### in data 27 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Guida Riccardo

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 253/2026 del 21-01-2026

... prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268 del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti. (…) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ####N. _____ ###.  11748/2025 CRON. N. ___ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 11748/2025 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv.  ### RICORRENTE contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 45 20123 MILANO; elettivamente domiciliato in ### 24 20146 MILANOpresso il difensore avv. ### RESISTENTE Le parti hanno concluso come in atti ### delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso del 3/10/25, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “per le ragioni di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare diritto della ricorrente sig.ra ### all'indennità sostitutiva per ferie residue non godute quale differenziale tra giorni di ferie maturati e il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e, nel caso, dei giorni di ferie fruiti a domanda, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, - condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### e legale rapp.te p.t., al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 2.081,66 o altra minore o superiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.  - condannare il Ministero dell'### e del ### resistente, in persona del ### pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”. 
La parte ricorrente ha riferito: che, dall'a.s. 20/21 all'a.s. 23/24 è stata utilizzata dal Ministero dell'### e del ### in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato; che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art.  74, comma 2, del ### 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria; di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco riportato nel ricorso; che i ### non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. 
La parte ricorrente, richiamata la giurisprudenza formatasi sull'argomento, ha quindi richiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.  2. ### dell'istruzione e del ### si è costituito in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, il MIM ha documentato che la parte ha chiesto nel corso degli anni oggetto di causa, alcuni giorni di ferie.  3. A fronte delle contestazioni del ### parte ricorrente ha depositato nota e relativo conteggio con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1229,37 (v. deposito del 14/1/26).  4. La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.  ***  5. Il tema oggetto di causa è dibattuto ed è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16715/2024, la quale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. 
C.p.c. e alla quale, anche per rispettare la funzione nomofilattica dell'organo di legittimità, si intende dare continuità. In particolare, si è affermato: “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.  ### 2006/2009 per il personale del ### del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. 
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. 
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 
Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. 
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). 
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». 
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». 
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. 
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. 
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.  ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». 
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. 
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. 
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). 
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l.  95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del ### 2006/2009. 
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. 
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. 
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'####, ### sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art.  7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. 
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. 
Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268 del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti.  (…) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.  6. ### dei principi appena richiamati al caso di specie consente di accogliere la domanda: è, infatti, incontestato che, al termine di ciascun anno scolastico, la parte ricorrente non abbia goduto di tutte le ferie maturate, non potendosi considerare giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30/6 e di sospensione delle lezioni durante le festività. Ciò in assenza di specifica prova, da parte del Ministero, su cui grava il relativo onere, di aver avvisato la ricorrente dell'obbligo di fruire delle ferie e dell'avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate.  7. A fronte della documentazione prodotta dal Ministero e della relativa contestazione, la parte ricorrente ha elaborato conteggio, depositato il ###, con cui ha ridotto la domanda alla somma di € 1.229,37. ###, non comparso all'udienza odierna, non ha contestato la quantificazione effettuata. 
La domanda deve essere accolta limitatamente alla minor somma di € 1.229,37, non essendo, comunque in contestazione la richiesta e il godimento delle ferie e ben potendo la relativa autorizzazione sopravvenire anche in un secondo momento.   ### deve, dunque corrispondere € 1.229,37alla parte ricorrente oltre interessi legali dal dovuto al saldo stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (### 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).  8. Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il Ministero, non potrebbero essere monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.  9. Superfluo appare il rinvio alla ### richiesto dal ### a fronte del chiaro e recente orientamento della ### di Cassazione (v. supra).  10. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo sulla base del valore riconosciuto e distrazione ex art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.229,37oltre interessi legali dal dovuto al saldo; Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi. 
Milano, 21 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 11748/2025


causa n. 11748/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Beatrice Gigli

M
8

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6338/2025 del 10-03-2025

... Cron. Rep. Ud. 28/01/2025 ### che 1. La Corte d'appello di ### ha accolto in parte il reclamo di ### titolare della omonima ditta indi viduale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo, applicando la tutela di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2912), ha delimitato la condanna alla reintegra del lavoratore fino all a data del sec ondo licenziamento e allo stesso modo h a quanti ficato l'indenn ità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento con preavviso (26.5.2015) fino al 10.10.2017 (data del secondo licenzi amento), oltre accessori ed ha condannato parte datoriale alla rifusione della metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà. 2. La Corte territoriale ha giudicato ammissibile la produzione, ad opera del datore di lavoro, della lettera raccomandata del 2.10.2017, escludendone la tardività rilevata invece dal primo giudice. Ha osservato che nel ricorso in opposizione il ### aveva allegato l' impossibilità di re integrare il dipendente a causa della cessazione dell'appalto cui il medesimo era (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 19166-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 22, presso lo studio degli avvocati ### VECCHIO, ### A', rappresentato e di feso dall'avvocato ### - ricorrente principale - contro ### nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZI ONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 468/2022 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 1323/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dalla #### individuale - tutela - secondo licenziamento R.G.N. 19166/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/01/2025 ### che 1. La Corte d'appello di ### ha accolto in parte il reclamo di ### titolare della omonima ditta indi viduale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo, applicando la tutela di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2912), ha delimitato la condanna alla reintegra del lavoratore fino all a data del sec ondo licenziamento e allo stesso modo h a quanti ficato l'indenn ità risarcitoria in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento con preavviso (26.5.2015) fino al 10.10.2017 (data del secondo licenzi amento), oltre accessori ed ha condannato parte datoriale alla rifusione della metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.  2. La Corte territoriale ha giudicato ammissibile la produzione, ad opera del datore di lavoro, della lettera raccomandata del 2.10.2017, escludendone la tardività rilevata invece dal primo giudice. Ha osservato che nel ricorso in opposizione il ### aveva allegato l' impossibilità di re integrare il dipendente a causa della cessazione dell'appalto cui il medesimo era addetto; che la lettera del 2.10.2017, allegata alle note conclusi onali unitamente all'avviso di ricevimen to, era stata recapitata al destinatario l' ###, come accertato dal tribunale con statuizione non impugnata; che con la citata lettera il ### oltre a riserva re l'impugnazione dell'ordinanz a pronunciata all'esito della fas e sommaria (co municata il ###), informava il lavoratore dell'impossibilità di reintegrarlo data la cessazione dell'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti, affidato a far data dall'1.12.2016 ad altra società, obbligata da clausola sociale all'assunzione dei dipendenti impiegati nel l'appalto medesimo. I giudici di appello hanno qualificato la lettera del 3 2.10.2017 come comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, costituente causa sopravvenuta di cessazione del rappor to di lavoro, documento che il tribunale avrebbe dovuto acqui sire, ai sensi dell' art. 421 c.p.c., p oiché indispensabile per stabilire gli effetti della nullità del ### licenziamento oggetto di causa. In or dine ai vizi del primo licenziamento, hanno escluso la genericità della contestazione disciplinare avente, invece, un “contenuto analitico e specifico”; hanno escluso, in base alle prove testimoniali, la sussistenza dell'addebito mosso al lavoratore, di negligente adempimento della prestazione nel giorno 11.5.2015, e quindi la sussistenza di una g iusta causa di recesso; hanno ritenuto co mprova to l'intento ritorsivo datoriale in ragione: della palese sproporzione delle sanzioni disciplinari conservative adottate nei confronti del ### nell'anno 2014 (e da questi non impugnate), epoca in cui il da tore era gi à a conoscenza della denunci a penale presentata dal dipendente nei suoi confronti, sanzioni precedute da “un controllo ossessivo del dipendente per il tramite del figlio (del ### e dei capi cantiere” (sentenza, p. 9, primo alinea); della accertata (in sede penale) ostilità del ### nei confronti dei lavoratori aderenti alla ### manifestata attraverso minacce e vessazioni varie per indurli a revocare l'iscrizione al sindacato. Hanno quindi confermato la declaratoria di nullità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena, ma fin o alla data di efficacia del secondo licenziamento (11.10.2017). Hanno compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio “in considerazione della reiterata disponibilità della parte reclamante a conciliare la lite”.  3. Avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso per cas sazione affidato a cinque m otivi. ### ccia ha 4 resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  4. ### si è riservato di de positare l'ordi nanza nei successivi sessanta giorni , ai sensi dell 'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Considerato che ### principale di ### 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. (art.  360 n. 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il rico rrente censura la s entenza d'appello per avere giudicato ammissibile, sebbene tardiva, la produzione, da parte datoriale, della lett era del 2.10.2017 (interpretata come intimazione del secondo licenziamento) avvenuta solo con le note conclusionali del 25.10.2019 nel giudizio di primo grado anziché con il ricorso in opposizione depositato il ###. 
La Corte d'appel lo avrebbe omesso di considerare che nel ricorso in opposizione il ### non aveva allegato l'intervento di un secondo licenziamento, che mancava in atti anche un inizio di prova atto a legittimare il ricorso ai poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., esercitati pure a fronte di una lacuna difensiva di controparte.  6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., degli artt. 214 e 216 c.p.c., dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 34 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). 
Il ricorrente censura la sentenza d'appello per aver considerato il secondo licenziamento ritualmente comunicato al lavoratore (peraltro con utilizzo di un servizio di spedizione privato) senza 5 tener conto del fatto che questi, nella memoria di costituzione e nella memoria conclusiva nel giudizio di reclamo, ha sempre contestato l'avvenuta consegna e disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e che nessuna istanza di verificazione è stata avanzata da controparte. Inoltre, per avere mal e interpretato la sentenza di primo grado rinvenendo nella stessa (a p. 8, cpv. 8) un a pronuncia con effetto di giudicato sull'avvenuta consegna al lavoratore della citata missiva.  7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte territorial e interpretato la nota del 2.10.2017 come letter a di licenziamento, in contrasto col tenore letterale della stessa e con l'indicazione dell'oggetto, mentre con tale nota parte datoriale si limitava a informare il ### dell'impedimento alla reintegra, disposta con l'ordinanza pronunciata all'esito della fase somm aria n el giudizi o di impugnativa del licenziamento, a causa della cessazione dell'appalto.  8. Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte di merit o giud icato sufficientemente specifica la contestazione disciplin are dell'11.5.2015 sebbene la stessa non recasse alcuna indicazione delle circostanze di tempo e di luogo della condotta contestata e neppure alcun riferimento allo standard di rendimento non raggiunto dal dipendente; lacune non colmate da parte datoriale né nel corso dell'audizione del lavoratore e neppure nella lettera di licenziamento disciplinare.  9. Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) e la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 6 c.p.c., per avere la Corte d'appello disposto la compensazione per metà delle spese del doppio gra do anche in ragione dell'offerta conciliativa formulata d alla ditta ### senza considerare che si trattava di una proposta di assunzione a tempo determinato, che non avrebbe permesso al lavoratore di passare alle di pendenze della di tta subentrante nel relativo appalto.  ### incidentale di ### 10. Con il prim o motivo si censura la sentenza per avere disposto la reintegra del lavoratore fino alla data del secondo licenziamento (10.10.2017) anziché fin o alla data del 30.11.2016, momento di subentro di un'altra ditta nell'appalto cui era addetto il ### 11. Con il sec ondo motivo si denu ncia la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per ave re la Corte d'appel lo affermato la natura ritorsiva del licenziamento esonerando il lavoratore dal relativo onere probatorio.   12. Si esamina anzitu tto, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso incidentale che è inammissibile per assoluto difetto di specificità. Tale requisito, previsto dall'art.  366, comma 1, n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffro ntarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impu gnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano co l precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con 7 essa (Cass., S.U. n. 23745/2020). Il motivo in esame addebita alla Corte d'appello di avere esonerato il lavoratore dall'onere di prova della ritorsività senza in alcun modo confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza e con gli elementi di prova dalla stessa scrutinati e da ciò discende il difetto di specificità che determina l'inammissibilità del motivo.  13. Si esamina ora il primo motivo del ricorso principale che è infondato.  14. La Corte d'appello ha accertato che la lettera del 2.10.2017, relativa al secondo licenziamento, era successiva alla pronuncia dell'ordinanza che ha definito la fase sommaria del rito cd. 
Fornero, datata 1.9.2017; ha interpretato il rico rso in opposizione del datore di lavor o e ritenut o che lo stesso contenesse l'allegazione dell'intervenuto secondo licenziamento (“il giudic e di primo grado … ha erroneam ente rilevato la tardività dell'allegazione, al contrario contenuta nel ricorso in opposizione del 20.10.2017”, sentenza, p. 4, § 6); ha giudicato “indispensabile” il documento rappresentato dalla lettera di licenziamento e dal relativo av viso di ricevimento, in qu anto relativo ad una causa sopravvenuta di cessazione del rapporto, come tale suscettibile di acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art.  421 c.p. c. ### ricorrente contesta, senza peraltro alcun riferimento ai canoni ermeneutici, l'interpretazione data nella sentenza d'appello, assumendo che il ricorso in opposizione non contenesse la dovuta allegazione ma, soprattutto, censura la decisione dei giudici di appello sulla doverosa acquisizione della lettera del 2.10.2017 poich é indispensabile, sebbene tardivamente prodotta.  15. Al riguardo deve ribadirsi che con l'art. 421, comma 2, c.p.c.  si è inteso affermare che è caratteristica precip ua del rito speciale del lavoro il contemperamento del principio dispositivo 8 con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano sig nificativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insuffici enti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provveder e d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti" (cfr. in tal senso Cass., S.U. n. 761 del 2002; S.U. n. 11353 del 2004; S.U. n. 8202 del 2005). Si è poi precisato che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (cfr. Cass. 14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del 2017; n. 22628 del 2019).  16. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione contenuta nel ricorso in opposizione sul la “impossibil ità di rein tegra su un posto che non sussiste più nel la disponibilit à dell'opponente, avendo questi cessato il rapporto di appalto con il Comune di ### il ###, con conseguente cessazione del cantiere ove lo stesso opposto era addetto” (v. ricorso in opposizione trascritto a p. 30 del ricorso prin cipale per cassazione), la valutazione dei giudici di appello sulla natura indispensabile dei citati documenti (tale da giustificarne l'acquisizione da parte del tribunale) appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti concreti per l'adozione di un a statuizione di condanna alla reintegra del lavoratore e, quindi, il mancato intervento di atti successivi idonei a estinguere il rapporto medesimo. 9 17. Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato.  18. La Corte d'appello ha ritenut o dimostrata l'avvenuta consegna al lavoratore della lettera del 2.10.2017 facendo leva su du e elementi: la statuizione (“non oggetto di appello incidentale”) contenuta nel la sentenza del tribunale che fa riferimento alla “lettera raccomand ata recapitata in data 11 ottobre 2017” e, comunque, l'avviso di ricevimento recante la firma del lavoratore. ### ricorrente ha criticato la decisione d'appello sul punto dedu cendo di avere, nella comparsa di costituzione e nelle note conclusionali del giudizio di reclamo (trascritti per estratto a p. 59 del ricors o per cassazione, localizzati e depositati), co ntestato l'avvenuta ricezione della lettera raccomandata e di avere disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.  19. La statuizione della sentenza di primo grado (p . 8), trascritta a p. 62 del ricor so per cassazione, è del seguente tenore: “pure inammissibili, in quanto tardive, sono le istanze di mezzi istrut tori articolat i nelle suddette note conclusive e segnatamente il giuramento decisorio nonché la richiesta di acquisizione al fascicolo processuale della lettera raccomandata, recapitata in data 11 ottobre 2017, con la quale l'opponente ha comunicato al lavoratore l'impossibilità del la re integra per chiusura del cantiere presso il Comune di ### trattandosi di allegazioni che avrebbe dovuto compiersi unitamente all'atto di opposizione, depositato il successivo 20 ottobre 2017”. Dal tenore letterale di tale brano di motivazione si ricava come il tribunale si sia limitato a riportare il dato del recapito della lettera l'11.10.2017 senza svolgere alcun accertamento in proposito, peraltro superfluo in rag ione del la dichiar ata inammissibilità, per tardività, della produzione docume ntale rappresentata dalla pretesa lettera di ### licenziamento. 10 Erronea è poi l'aff ermazio ne della Corte di merito sulla irrevocabilità della citata statuizione in quanto non oggetto di appello (rectius, reclamo) incidentale da parte del lavoratore. 
Come chiarito da questa Corte, il giudicato interno si determina unicamente su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nel l'ambito della controversia in quanto statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (v. Cass. n. 2217 del 2016; n. 12202 del 2017; n. 16853 del 2018) e non è quindi configurabile rispetto alla data di recapito di una lettera.  20. Quanto poi alla sottoscrizi one dell'avviso di ricevimento, deve anz itutto darsi atto di come l'in vio dell a lettera del 2.10.2017 sia avvenuto tramite po sta privata; al riguardo questa Corte ha precisato che l'incaricato di un servizio di posta privata non rives te, a differenza dell' agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (v. Cass. n. 4035 del 2014; v. anche Cass. n. 8513 del 2020). ### del servizio di posta privata i mpedisce quindi di assegnare alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento presunzione di veridicità fino a querela di falso.  21. Deve, tuttavia, rilevarsi come il disconoscimento da parte del lavoratore non sia stato fatto tempestivamente, cioè alla prima udienza utile. Dalle stesse allegazioni del ricorrente in cassazione (ricorso, p. 35, ultimo cpv.) si evince che la lettera del 2.10.2017, con il relativo avviso di ricevimento, fu prodotta dal datore di lavoro unit amente alle note conclu sionali del giudizio di opposizione e che la difesa del lavoratore “nel verbale 11 dell'udienza di discussione del 6.11.2019 (successi va al deposito delle citate note conclusionali, ndr.) eccepì la tardività e la consequenziale inammissibilità di tal e produzione documentale” (ricorso, p. 36, primo alinea) ma evidentemente non provvid e a disconoscere la sottosc rizione dell'avviso di ricevimento. Questa Corte ha precisato che, in tema di disconoscimento della scrittu ra privata, la di sposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (così Cass. n. 9690 del 2023; 15780 del 2018). Occorre tuttavia considerare che l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non è, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che ha prodotto la scrittura in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (v. 
Cass. n. 9690 del 2023; n. 23636 del 2019; n. 10147 del 2011; n. 9994 del 2003). Nel caso di specie, parte datoriale non ha in alcun modo all egato di aver e eccepito la tardività del disconoscimento che quindi deve ritener si va lidamente effettuato. A fronte di ciò, la decisione d'appello che ha utilizzato a fin i di prova la scrittura privata nonostante l'interv enuto disconoscimento della sottoscrizi one e l'assenza di qualsiasi istanza di verificazione, integra le violazioni di legge contestate, con riferimento agli artt. 214 e 216 c.p.c. Si è infatti osservato come, in tema di discono scimento della scr ittura privata, la mancata proposizione del l'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzi one legale, ad una dichiarazione d i non 12 volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la co nseguenza che il giudice non deve tenerne con to - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (così Cass. n. 3602 del 2024).  22. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale discende l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, attinente alla interpretazione della lettera del 2.10.2017 di cui deve essere prioritariamente accertato il recapito al lavoratore, e del primo motivo di ricorso incidentale, volto a collocare in una data diversa la cessazione del rapporto di lavoro per effetto del cd. secondo licenziamento .  23. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la decisione d'appello nella parte in cui ha riconosciuto la specificità della contestazione disciplinare, è inammissibile per difetto di interesse avendo il lavoratore ottenuto la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, comma 2, in ragione della ritorsività del licenziamento, là dove i vizi formali del licenziamento trovano disciplina nel comma 6 del citato art. 18, cui co nsegue una tutela meramente indennitaria.  24. ### motivo di ricorso principale, sulla regolazione delle spese del giudizio di appello, è anch'esso assorbi to dalla cassazione con rinvio.  25. Per le ragioni esposte, deve trovare accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, risul tando infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale ed il primo moti vo del ricorso incidentale; in ammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugn ata deve essere cassata in 13 relazione al motivo accolt o, co n rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa compo sizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara infondato il primo motivo, inammissibile il quarto ed assorbiti il terzo e il quinto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso inci dentale; cassa la sentenza impugnata in re lazione al motivo accolto e rinvia all a Corte d'appello di ### in diversa co mposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Ponterio Carla

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 52/2026 del 21-01-2026

... l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con compensazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure - espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU medica - con sentenza n. 947/2017 del 17.08.2017, depositata il ###, rigettava la domanda perché prescritta, compensava le sese di lite e poneva a carico dell'attore le spese della ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 947/2017 emessa dal Giudice di ### di ### adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per essere incorso, il giudice di prime, in un errore di interpretazione dell'art. 2952 c.c. e dei fatti e documenti allegati; chiedeva - pertanto - la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta. Si costituiva la ###ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, l'intempestività dell'appello nonché la violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedeva e il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 425 del ### per gli ### dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con termini di cui agli artt. 189 e 352 c.p.c., promossa da ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; -### CONTRO ### S.P.A. (P.I.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliat ###presso lo ### dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -### E ### residente in (88025) ### a ####. di ### n. 21 -### OGGETTO: Appello - sinistro stradale.  CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio la ###ni s.p.a., in persona del suol legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici subiti in ### loc. ###, c.c. “###”, per responsabilità esclusiva del veicolo BMW 5 tg. ### di proprietà e condotto da ### A fondamento della domanda l'attore deduceva: che, in data ###, alle ore 13:50 circa, mentre percorreva, a piedi, l'area parcheggi del centro commerciale, veniva investito dall'autoveicolo BMW 5 che non si avvedeva della presenza del pedone; che a causa della collisione con il veicolo del convenuto, il ### subiva danni fisici per cui la compagnia assicurativa, il ###, liquidava il minor danno pari ad € 7.500,00 che veniva trattenuto in acconto; chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda con condanna in solido dei convenuti al maggior danno ed alle spese di lite. 
Si costituiva il ###, con apposita comparsa di risposta, la ###ni, in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava, preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza degli elementi costituivi della domanda; l'incompetenza per valore del Giudice di ### la prescrizione della pretesa in quanto non era pervenuto alcun atto interruttivo successivo alla nota del 3.5.2011; nel merito, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con compensazione delle spese di lite. 
Il giudice di prime cure - espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU medica - con sentenza n. 947/2017 del 17.08.2017, depositata il ###, rigettava la domanda perché prescritta, compensava le sese di lite e poneva a carico dell'attore le spese della ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 947/2017 emessa dal Giudice di ### di ### adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per essere incorso, il giudice di prime, in un errore di interpretazione dell'art. 2952 c.c. e dei fatti e documenti allegati; chiedeva - pertanto - la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta. 
Si costituiva la ###ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, l'intempestività dell'appello nonché la violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedeva e il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite. 
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa - senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 e 352 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ### ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi nella lite.  2. Sempre preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va rilevata l'intempestività dell'impugnazione. 
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata n. 947/2017 è stata pubblicata il ###, non è stata notificata e che l'appello è stato consegnato all'### del Tribunale di ### l'1.3.2018 e notificato in pari data, a mezzo servizio postale, con racc.te n.ri ###/2 e ###/4 (cfr. doc. 1 fascicoli di parte appellante). 
Ne deriva che non è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. - di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 L. n. 69 del 2009, atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1 al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art.  16 comma 1 D.L. n. 132 del 2014 D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. con modif. in L. n. 162 del 2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 21674). 
Poiché, dunque, la sentenza è stata pubblicata il 24 agosto 2017, il termine per la proposizione dell'appello è spirato mercoledì 28 febbraio 2018. 
Il giudizio è inammissibile stante la tardività del gravame notificato oltre il compimento del termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuto con il deposito nella cancelleria del giudice a quo. 
La sentenza gravata, invero, è stata redatta in formato cartaceo e ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 occorre avere riguardo soltanto all'attestazione dell'avvenuto deposito apposta dal funzionario in calce provvedimento. 
Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) DICHIARA inammissibile il ricorso; 2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.  ### 20 gennaio 2026.  ### del Tribunale Dott. ### RG n. 425/2018

causa n. 425/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Garofalo

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 107/2026 del 21-01-2026

... deve essere rigettata. La regolamentazione sulle spese segue la soccombenza delle parti convenute, non potendosi ravvisare, attesa l'unicità della domanda, un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. S.U. 31 ottobre 2022, n. ### secondo cui “### in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c”). Le spese, come sopra allocate, sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia da individuarsi secondo il criterio del c.d. decisum(cfr. Cass., Sez.U. sentenza 19014 dell'11.09.2007 (rv. 598765-01). p.q.m. Il (leggi tutto)...

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R.G. 230/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, ### nella persona della Giudice del ### Dott.ssa ### pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 230/2018 tra: #### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -ricorrente ### dei pini eredi ### F. e ### G; -convenuto contumace e ### dei ### s.r.l., (P.IVA ###), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### -resistente - Oggetto: differenze retributive. 
FATTO E DIRITTO Con atto depositato 18.01.2018, la ricorrente di cui in epigrafe ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società ### (dal 4.05.2011 al 13.09.2013 seppur in via non continuativa), della società ### dei ### F. e ### G ( succeduta alla prima) dal 14.09.2013 al 20.10.2013 e dal 3.05.2014 al 31.05.2014 ed infine della società ### dei ### s.r.l dall' ### al 31.10.2014, con la qualifica di operaia DS/### 100, disimpegnando la mansione di addetta alle pulizie e, laddove vi fosse la necessità, anche di aiuto cuoca, aiuto al buffet, dolci ed impasti. 
Ha dedotto di aver lavorato, nel corso del rapporto, oltre l'orario previsto da contratto per almeno 13/14 ore al giorno e, in particolare, “dalle 07:45 del mattino sino alla chiusura del ristorante, mai prima delle 21:00 pm”; orario che variava in base al numero di cerimonie che si svolgevano nei locali datoriali con l'ulteriore puntualizzazione che, ove vi fossero cerimonie seriali, l'orario di lavoro iniziava alle 14:45 e terminava dopo le 24:00. Sulla premessa, dunque, di aver svolto lavoro straordinario non retribuito, di aver lavorato anche durante le festività, di non aver mai goduto di ferie, di permessi oltre che di 13^ e 14^ mensilità ed infine di non aver percepito il ### la ricorrente ha chiesto al Giudice del lavoro di condannare le convenute al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 39.625,02 a titolo di spettanze retributive. 
Si è costituito in giudizio ### dei ### s.r.l. concludendo per il rigetto del ricorso.  ### dei pini eredi ### F. e ### G., nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 09.04.2019. 
Alla medesima udienza, il ricorrente ha, altresì, rinunciato alla domanda proposta nei riguardi di ### attesone il decesso. 
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di prova orale, la controversia, all'esito della discussione orale, è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza, con motivazione contestuale.  *** 
Preliminarmente, si deve osservare che, come evidenziato, da parte ricorrente con la memoria autorizzata del 9.04.2025, il resistente si è formalmente costituito in giudizio nei riguardi di altro soggetto estraneo all'odierno giudizio (tal ### depositando documentazione relativa a tal altro soggetto, indicando un periodo di lavoro (maggio 2012 - luglio 2015) e mansioni (addetta alla somministrazione di bevande) del tutto differenti da quelle inerenti all'odierna ricorrente. 
Ciò posto, reputa, tuttavia, il Tribunale che, nel caso che occupa, non possa ravvisarsi un'ipotesi di nullità della memoria difensiva, in quanto la nullità soggiace al principio di tassatività e, nel caso in esame, difetta una espressa previsione di nullità. 
Svolta tale doverosa premessa, deve, in primo luogo, rammentarsi che, “in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile” (Cass., S.U., 30/10/2001, 13533). 
In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro, 7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046). 
In ordine, poi, alla rivendicazione economica a titolo di lavoro straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria che deve essere provata, nei suoi termini quantitativi, in modo sufficientemente concreto e realistico. 
Né può, in difetto di prova, farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa. (Corte d'###, ### lavoro, Sent., 02/12/2025, n. 4131; Cass. lav n. 16150/2018, Cass. lav n. 4076/2018 secondo cui “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 13/05/2004) 17/06/2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738). Nel caso di specie, esso non è stato indubbiamente soddisfatto, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte dal secondo all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) dalla generica deduzione di avere "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario", nè dalla richiesta di liquidazione anche di "somme comunque diverse che fossero state ritenute eque sulla scorta dei principi di cui all'art. 36 Cost."). 
Peraltro, detta prova “deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario”(cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, 3194;cass., sez. lav., 19 giugno 2018, n. 16150). 
Analoghe considerazioni valgono, poi, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie, festività e permessi, quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva. E' noto, a tal riguardo, l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. tra le tante Cass. 123115/2003, n. 7445/2000 richiamate da Corte appello ### sez. lav., 27/01/2025, n.56). 
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, è pacifico, alla stregua della mancata contestazione sul punto di parte resistente e della documentazione complessivamente acclusa agli atti, che parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze delle società convenute. 
Tuttavia, reputa questo giudice che, a fronte di allegazioni già in parte carenti, le emergenze istruttorie non abbiano comunque consentito di riscontrare le prospettazioni attoree né quanto al lavoro straordinario né quanto alle ferie e festività non godute avendo i testi escussi fornito, su tali specifici profili, dichiarazioni del tutto vaghe e lacunose. 
Ed invero, le testimoni ### e ### ( le quali hanno reso rispettivamente le seguenti dichiarazioni “confermo che nei locali della resistente si svolgono prevalentemente delle cerimonie, più che altro matrimoni; posso dire tanto poiché ho lavorato presso ### dei ### fino all'anno 2013 e a partire dal 2003; posso confermare che alcune volte poteva accadere che nell'arco della giornata si svolgessero più di una cerimonia, ciò accadeva soprattutto nei fine settimana; confermo che il personale assunto lavorava su turni giornalieri di circa 12-13 ore, di solito dalle ore 7:00 di mattina fino alle 19-19:30; confermo che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle società descritte al capo 1) del ricorso nei periodi ivi descritti. Ciò posso dirlo poiché lavoravamo assieme; confermo le circostanze n. 4 - 5 - 6 - 7 del ricorso” e “ ### che nei locali della resistente si svolgono prevalentemente cerimonie matrimoniali; posso dire tanto poiché vi ho lavorato dall'anno 2005 a circa il 2015; posso confermare che durante la giornata potevano svolgersi più di una cerimonia; confermo le circostanze sub 1); confermo la circostanza sub 3) in merito al fatto che lavoravamo su turni giornalieri di circa 12-13 ore; confermo la circostanza sub 4), 5), 6), 7)”) si sono limitate ad asserire, del tutto genericamente, di aver svolto turni giornalieri di 12/13 ore senza ulteriormente precisare le mansioni in concreto disimpegnate presso la struttura, l' esatta collocazione temporale delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, né quando (nell'ampio arco temporale di riferimento)i limiti di orario di fatto siano stati superati né tantomeno come fossero strutturati gli orari di lavoro a seconda che il locale ospitasse, nella medesima giornata, una o due cerimonie. Tali lacune, su aspetti essenziali del tema, non possono che minare la complessiva attendibilità della testimonianze. 
Tali dichiarazioni appaiono, peraltro, in contrasto con le dichiarazioni, più analitiche, rese dalla teste ### (cfr “E' vero che la signora D'### ha lavorato alle dipendenze del ### dei ### come addetta alle pulizie; è vero che in corso del rapporto la signora D'### ha rispettato l'orario di lavoro ovvero dalle 8:00 alle 16:00 e tanto so perché svolgevamo lo stesso lavoro; preciso che c'erano due turni: uno dalle 8:00 alle 16:00 ed uno dalle 16:00 alle 23:00 finché comunque non finivano le cerimonie; nulla so sulla circostanza di cui al punto 3) della memoria del ### dei ### ma posso dire che io l'ho sempre ricevuta”)che fa, invece, invece, riferimento all'esistenza di una doppia turnazione di lavoro che anche la ricorrente avrebbe osservato ( seppur, anche in tal caso, manchi ogni riferimento temporale a cui ancorare le asserzioni del testimone). 
Nè può giungersi a diverse conclusioni sulla base delle dichiarazioni rese dal teste ### ( ove si afferma “in relazione alla circostanza di cui al punto 3) del ricorso posso dire che gli orari di cui al capitolo di prova erano quelli, tuttavia preciso che generalmente io arrivavo dopo che la signora aveva iniziato a lavorare, verso le 8/8:10che, svolgendo le diverse mansioni di direttore di sala, osservava diversi orari di lavoro) giacchè lo stesso, avendo disimpegnato la diversa mansione di direttore di sala ed avendo osservato diversi orari rispetto a quelli della ricorrente, non può che disporre di una visione frammentaria e, dunque, di per sé inattendibile, delle vicende lavorative dell'odierna attrice. 
Da ultimo, non assume alcuna utile valenza ricostruttiva la dichiarazione resa da #### il quale ha affermato di non ricordare chiaramente il periodo in cui la ricorrente ha lavorato (cfr. “la signora D'### ha lavorato presso il ### dei ### come addetta alle pulizie ma non ricordo quando”). 
Analoghe considerazioni possono essere svolte per la prova delle ferie e delle festività non godute atteso che i testimoni, interrogati sul punto, si sono parimenti limitati a confermare acriticamente quanto domandato senza aggiungere alcunché. 
In definitiva, residuando, quando alla domanda di straordinario, di ferie e festività, un quadro probatorio vago ed approssimativo inidoneo, come tale, ad offrire una prova certa quanto all'an ed al quantum, le relative pretese sono da disattendere. 
Quanto alla parte di domanda che attiene alla mancata corresponsione del ### la tredicesima e 14 esima mensilità, la pretesa attorea deve essere accolta non avendo le parti convenute, onerate della relativa prova, utilmente documentato il fatto estintivo del pagamento delle relative spettanze retributive né potendo desumersi la prova del pagamento dalla mera produzione delle buste paga sprovviste di sottoscrizione (cfr. Cass. Sez. ### Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020 secondo cui ### «La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c. (interpretazione contro l'autore della clausola), non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.») Ciò posto, dalla disamina dei prospetti paga in atti e dei conteggi allegati (e non specificatamente contestati sul punto) da parte ricorrente, emerge che -per l'anno 2011 (dal 4.5.2011 al 31.10.2011) sono dovuti € 588,59 a titolo di TFR (vds. busta paga ottobre 20211), € 582,85 e 582,26 rispettivamente a titolo di 14^ e 13^; -per l'anno 2012 (dal 3.05.2012 al 31.10.2012) sono dovuti € 573,85 a titolo di TFR ( vds. busta paga ottobre 2012), € 600,93 e € 598,15 rispettivamente a titolo di 13^ e 14^ e, -per l'anno 2013 ( dal 3.05.2013 al 13.09.2013) sono dovuti € 611,38 (vds.busta paga ottobre 2013) a titolo di ### € 609,25 e € 609,96 rispettivamente a titolo di 13^ e 14^. 
Il tutto per un importo complessivo di € 5.359,22, da porre esclusivamente a carico di “### dei pini eredi ### F. e ### G” (anche per la parte di rapporto alle dipendenze di ### a cui, sulla base delle allegazioni attoree, il primo è subentrato, ai sensi dell'art. 2112 c.c). 
In assenza di allegazioni attoree o documentazione che consenta di ritenere che la resistente “### dei ### s.r.l.” sia succeduta nei rapporti giuridici attivi e passivi della contumace ### dei pini eredi ### F. e ### G, le spettanze retributive pregresse al 1.06.2014 (data da cui, dalle buste paga in atti, risulta iniziato il rapporto con “### dei ### s.r.l.”) devono essere poste a carico esclusivamente di ### dei pini eredi ### F. e ### G, quale precedente datore di lavoro.   Il “### dei ### s.r.l.”, invece, risponderà solo per i debiti maturati a partire dall' ### che devono quantificarsi in € 527,16 a titolo di ### € 609,25 e 609,96 rispettivamente a titolo di 13^ e 14^ per un importo complessivo di € 1.746,37. 
Sulla scorta delle argomentazioni sopra enucleate, conclusivamente, al ricorrente - in relazione al rapporto di lavoro instaurato con la ### dei pini eredi ### F. e ### G per il periodo che va dal 4.05.2011 al 31.05.2014 (secondo quanto meglio specificato in ricorso), deve riconoscersi, a titolo di ### tredicesima e quattordicesima mensilità non corrisposte, la complessiva somma di € 5.359,22; mentre - in relazione al rapporto di lavoro con la resistente ### dei ### s.r.l.- deve riconoscersi, sempre a titolo di ### tredicesima e 14 esima mensilità non corrisposte, la complessiva somma di € € 1.746,37. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo. 
Per il resto, come anzidetto, la domanda deve essere rigettata. 
La regolamentazione sulle spese segue la soccombenza delle parti convenute, non potendosi ravvisare, attesa l'unicità della domanda, un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. S.U. 31 ottobre 2022, n. ### secondo cui “### in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c”). 
Le spese, come sopra allocate, sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia da individuarsi secondo il criterio del c.d. decisum(cfr. Cass., Sez.U. sentenza 19014 dell'11.09.2007 (rv. 598765-01).  p.q.m.  Il Tribunale di Brindisi, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulla domanda proposta da D'### nei confronti di ### dei ### F. e ### G. e ### dei ### s.r.l., con ricorso depositato il ###, così provvede: 1)accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna ### dei ### eredi ### F. e ### G alla corresponsione, in favore della ricorrente, della somma di € 5.359,22, a titolo di ### tredicesima e quattordicesima mensilità nonché ### dei ### s.r.l. al pagamento dell'importo di € 1.746,37 a titolo di ### tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo 2)rigetta per il resto il ricorso; 3) condanna, in solido, ### dei ### F. e ### G. e ### dei ### s.r.l al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate nella misura di € 2.540,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge da corrispondersi in favore dell'Avv. ### procuratore dichiaratosi antistatario. 
Brindisi, il 21 gennaio 2026.  ### Dott.ssa ### n. 230/2018

causa n. 230/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Guido

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