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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 967/2025 del 26-04-2025

... tuttavia dichiararla preliminarmente improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Costituitasi, la ### di ### eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. e 342 c.p.c. Nel merito, contestava la ricostruzione operata da controparte, deducendo la correttezza della sentenza nella parte in cui aveva rilevato l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., dichiarando che l'obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto si era estinta. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, relativamente al mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna alle (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 771/2021 promossa da: ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### APPELLANTE contro ### (P.I.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ####: Prestazione d'opera intellettuale ### 1. Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio la ### di ### affinché venisse riformata la sentenza 1207/2020 emessa dal Giudice di pace di ### la quale aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dall'odierna appellata ritenendo che il credito oggetto di ingiunzione monitoria dovesse considerarsi estinto ai sensi dell'art. 2956, n. 2, ###, sul punto, evidenziava come il Giudice di prime cure avesse erroneamente accolto l'eccepita prescrizione presuntiva, in quanto tale istituto opera e si attiva a condizione che chi la solleva non riconosca che l'obbligazione non sia stata adempiuta. Reputava, a riguardo, che il bonifico effettuato dalla ### dell'importo di € 500,00, dovesse considerarsi in acconto e che pertanto le fatture oggetto della pretesa monitoria non erano state saldate. Impugnava, altresì, in via incidentale, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente, senza tuttavia dichiararla preliminarmente improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. 
Costituitasi, la ### di ### eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. e 342 c.p.c. Nel merito, contestava la ricostruzione operata da controparte, deducendo la correttezza della sentenza nella parte in cui aveva rilevato l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., dichiarando che l'obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto si era estinta. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, relativamente al mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite del grado di giudizio.  2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 3. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla parte appellata con riguardo all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. A riguardo, deve rilevarsi che il Giudice di pace ha deciso sulle due domande oggetto del giudizio di primo grado, ovvero quella principale relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo dal valore di € 836,62 e quella riconvenzionale riguardante una richiesta risarcitoria prospettata per € 1.423,94. Ebbene, si ritiene che qualora siano proposte al Giudice di pace una domanda principale di valore non eccedente i limiti previsti per la decisione secondo equità e una domanda riconvenzionale, la quale, pur rientrando nella competenza del Giudice di pace, debba essere decisa secondo diritto, la connessione comporti che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione sia soggetta a impugnazione tramite appello (cfr. Cass. civ., sez. II, 13/09/2012, n. 15338; Cass. n. 27543 del 2013; Cass. n. ### del 2017): nel caso di specie il valore complessivo della causa, calcolato considerando la sommatoria fra il valore della domanda principale e il valore della domanda riconvenzionale, fa sì che il giudizio in oggetto non rientri nella previsione di cui al combinato disposto dell'art.  339, comma 3, c.p.c. e dell'art. 113 c.p.c.  4. Merita altresì le sorti del rigetto l'eccezione preliminare in rito sollevata dall'appellato, con riguardo all'inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione. Invero, il contenuto dell'atto di gravame proposto dalla controparte risulta del tutto conforme all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati nella sentenza impugnata, e con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della propria decisione.  5. Nel merito, l'appello si rileva fondato, avendo errato il Giudice di prime cure nell'accogliere l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata dalla ### con riguardo al pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato. 
In particolare, colui che eccepisce la prescrizione presuntiva triennale non ha l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento del credito, poiché, ove tale prova fosse fornita, non avrebbe senso eccepire la prescrizione. Piuttosto, ai sensi del richiamato art. 2956 c.c., perché l'eccezione di prescrizione presuntiva non resti disattesa è necessario che la parte che la solleva non ammetta in giudizio che l'obbligazione non è stata adempiuta (cfr. Cass. civ., II, 23/01/2023, n. 1902). Sul punto, si richiamano i granitici e puntuali insegnamenti della Corte di Cassazione: «La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. La ratio dell'istituto consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia stato effettuato. Si tratta di un istituto che ha carattere generale e si applica alle ipotesi espressamente previste dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. […]. Al fine di superare tale presunzione, gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio» (cfr. Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, 20047). 
Nel caso di specie, le deduzioni rassegnate dall'opponente nell'originario atto di citazione appaiono in contrasto con l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata: la ### infatti, afferma di aver corrisposto l'importo di € 500,00 a titolo di saldo per le fatture n. 247 del 2017, 101 del 2014 e 100 del 2014, aggiungendo che «null'altro veniva corrisposto né deve essere corrisposto all'opposto poiché l'obbligazione de qua, oggetto del decreto ingiuntivo […] si è estinta» (v. pag. 3 dell'atto di opposizione). Pertanto, è la stessa parte opponente a dichiarare espressamente di non aver corrisposto l'intero importo delle fatture emesse dal ### e poste a fondamento del decreto ingiuntivo. La circostanza, peraltro, che l'importo di € 500,00 sia stato versato dalla ### “a saldo” dell'importo complessivamente dovuto non trova riscontro nella documentazione in atti e, in particolar modo, con la lista movimenti allegata dal ### al proprio fascicolo del giudizio monitorio, dove il movimento in entrata di € 500,00, non contestato dall'opponente, è accompagnato dall'annotazione “acconto prima rata”, lasciando evidentemente intendere un parziale adempimento rispetto all'intero ammontare dell'obbligazione.  ### deve pertanto essere accolto, in ossequio al principio per cui l'ammissione in giudizio del mancato integrale adempimento dell'obbligazione impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto. Difatti, come da costante orientamento della Suprema Corte, «l'eccezione è […] incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti» (cfr., Cass. civ., II, 17/03/2023, n. 7793).  6. Merita invece le sorti del rigetto il motivo di appello con cui il ### contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla ### ritenendo che la stessa non rientrasse tra le ipotesi richiedenti l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita. 
Prescindendo dalle valutazioni di merito sottese alla questione, la domanda non può trovare accoglimento per carenza di interesse del ### a impugnare sotto tale profilo la decisione, attesa la pronuncia totalmente favorevole nei suoi confronti del Giudice di pace, il quale aveva rigettato nel merito la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente. 7. La sentenza di primo grado deve essere altresì riformata relativamente al capo avente ad oggetto la regolamentazione delle spese di lite, le quali, in forza del principio della soccombenza, devono adesso essere oggetto di condanna alla rifusione in favore del ### quale parte integralmente vittoriosa.  ### soltanto parziale delle domande formulate dall'appellante in secondo grado configura invece in questa sede una ipotesi di soccombenza reciproca totale che comporta la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1207/2020 pronunciata dal Giudice di pace di ### ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: A) in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### di ### e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo tra le parti il decreto ingiuntivo opposto; B) condanna l'odierna appellata alla rifusione a controparte delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 990,00, di cui € 190,00 per fase di studio, € 200,00 per fase introduttiva, € 260,00 per fase istruttoria e € 340,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, iva se dovuta, cap come per legge; C) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. 
Così deciso in ### il ###

causa n. 771/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Viglione Raffaele

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 25-01-2025

... ### 3 La Corte d'### di ### rigettò l'appello principale del lavoratore e dichiarò inamm issibile, perché tardivo, l'appello incidentale. Contro la sentenza d'ap pello il solo lavoratore ha presentato ricorso per cassazione articolato in diciotto motivi. L'### delle ### si è difesa con cont roricorso, peraltro depositato il 29. 4.2020, ovverosia tardivamente rispetto al termine di 20 giorni fissato nell'art. 370, comma 3, c.p.c. (testo vigente ratione temporis), a decorrere dalla notifica al ricorrente, avvenuta l'11.3.2020. Il ricorso è stato not ificato an che al ### tero dell'### e delle ### e alla ### della ### dell'### delle ### che sono rimasti intimati. Il ricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7366/2020 R.G. proposto da ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stud io dell'avv. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### - ricorrente - contro - controricorrente - e contro ### E #### e ###'#### - intimati - avverso la sente nza n. 1266/2019 della Corte d'### llo di ### depositata l'8.8.2019; udita la relazione sv olta nel la camera di consiglio del 20.11.2024 dal #### ricorrente, già dipendente dell'### delle ### venne inflitt a la sanzione disciplinare della sospensione d al servizio per sei mesi per essere rimasto assente dal lavoro oltre il termine di durata del corso di dottorato di ricerca per il quale aveva usufruito del congedo straordinario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 1984. La datrice di lavoro dispose, altresì, il recupero degli emolumenti percepiti dal lavoratore nei periodi di assenza eccedenti la dura ta triennale dei du e corsi di dottorato ai quali egli si era iscritto e che aveva frequentato: uno presso l'### di ### con decorrenza del congedo dal 30.8.2001; l'altro presso l'### di ### con decorrenza dal 23.3.2007. 
Il lavo ratore impugnò il provvedimento disciplinare, convenendo in giudizio anche il Ministero dell'### e delle ### e il Tribunale di Milan o, in funzione di giu dice del lavoro, accolse parzialm ente la sua domand a, annu llando il provvedimento di recupero degli emolumenti solo con riguardo al primo dot torato (periodo eccedente dal 1°.1.2003 al 30.5.2004) e condannando l'### delle ### a restituire il relativo importo, che nel frattempo era già stato recuperato. 
Quanto alla posizione del Ministero, il Tribunale dichiarò il suo difetto di legittimazione passiva. 
La senten za di primo grado venne impug nata dal lavoratore e, in via incidentale, anche dall'### delle ### 3 La Corte d'### di ### rigettò l'appello principale del lavoratore e dichiarò inamm issibile, perché tardivo, l'appello incidentale. 
Contro la sentenza d'ap pello il solo lavoratore ha presentato ricorso per cassazione articolato in diciotto motivi. 
L'### delle ### si è difesa con cont roricorso, peraltro depositato il 29. 4.2020, ovverosia tardivamente rispetto al termine di 20 giorni fissato nell'art. 370, comma 3, c.p.c. (testo vigente ratione temporis), a decorrere dalla notifica al ricorrente, avvenuta l'11.3.2020. 
Il ricorso è stato not ificato an che al ### tero dell'### e delle ### e alla ### della ### dell'### delle ### che sono rimasti intimati. 
Il ricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi tra di loro dal comune e duplice riferimento al vizio di omessa pronuncia e di mancato rilievo del giudicato interno.  1.1. Il primo motivo è rubricato «nullità della sentenza per error in proceden do. Omesso ril ievo del g iudicato inte rno malgrado la valutaz ione di tardivi tà dell'appello incidentale. 
Violazione degli artt. 436 e 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)». 
Come già riferito sopra, il Tribunale di ### in parziale accoglimento delle domande del lavoratore , annu llò il provvedimento di recupero degli emolumenti pagati nel periodo di assenza eccedente la durata legale del primo dottorato (dal 1°.1.2003 al 30.5.2004). La sentenza fu impugnata, in parte 4 qua, dall '### delle ### ma l'appello incidentale fu dichiarato inammissibile, perché tardivo. ### il ricorrente, la Corte d'### ne avrebbe dovuto trarre la conseguenza del passaggio in giudicato dell'accertamento che il congedo straordinario non era limit ato alla durata de l corso, ma prorogato al tem po ulteriore impiegato per preparare e discutere la tesi; con la conseguenza che tale accertamento con efficacia di giudicato avrebbe dovuto essere esteso anche al secondo dottorato di ricerca e all'assenza eccedente la durata legale di quest'ultimo.  1.2. Il secondo mo tivo è rubricato «violazione dell'art.  2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 2 legge 476/1984 (art. 360, n. 3, c.p.c.)». 
Questo motivo completa il ragionamento posto a sostegno del precedente, aggiungendo l'affermazione che il giudicato si sarebbe formato «sull'interpretazione dell'art. 2 l. 476/19844, nel senso che “l'aspettativa retribuita per il dottorato di ricerca termina con l'esame fin ale in clusa la proroga”», e sarebb e pertanto da estendere anche all'applicazione di quella legge al fatto verificatosi in occasione del secondo dottorato di ricerca.  2. I due motivi sono infondati.  2.1. Nella sentenza qui impugnata è riportato uno stralcio della motivazione della sentenza di primo grado da cui risulta che la decisione ivi assunta con riferimento al recupero degli emolumenti relativi all'eccedente durata del primo congedo straordinario è basata su una ragione ad esso peculiare e non estensibile al second o dottorato e al second o congedo straordinario. 5 Quel primo re cupero d i emolumenti venne ritenut o illegittimo dal ### e «tenuto conto del rilevant e lasso temporale intercorso tra il periodo di assenza in contestazione e la d ata di adozione del provvedimento di recupero, intervenuto circa 9 anni dopo in ep oca prossima il perfezionamento del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., del la iniziale richiesta del ricorre nte di usufruire di un periodo di aspettativ a non retribu ita …, del riconoscimento della debenza della retribuzione maturata dal ricorrente dal 1°.1.2002 fino alla fine del periodo di aspettativa (20.5.2004) con p rovvedimento adottato dalla ### il ### …, del conseguente evidente e comprensibil e affidamento contrattuale riposto dal ricorrente sulla legittimità del proprio operato e del provvedimento datoriale adottato il ### avendo la resistente valut ato, in tale at to, la situazione lavorativa e di studio del ricorrente una volta terminato il periodo di aspettativa dopo aver pertanto potuto esaminare in maniera esaustiva e completa la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2 l. n. 476/1984, anche rispetto all'effettiva durata del periodo di aspettativa» (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).  ### valorizzò, dunque, l'«evidente e comprensibile affidamento contrattuale riposto dal ricorrente sulla legittimità del proprio operato» desumendolo dal lungo tempo trascorso prima che venisse chiesto il rimborso degli emolumenti erogati (quasi dieci anni) e dal fatto che il pagamento era stato disposto ed effettuato dopo (non durante) il congedo straordinario. 
Non si tratta qui di discutere della correttezza di questa decisione, dal momen to che l'appello incidentale sul punto dell'### delle ### venne dichiarato inammissibile e che 6 la relativa statuizione non è stata impugnata. Si tratta, invece, di rilevare che entrambi gli elementi considerati dal ### per giustif icare il legittimo affidamento n el caso del primo dottorato non ricorrono nel secondo dottorato, rispetto al quale la richiesta di rimborso fu molto più tempestiva e il congedo straordinario era fin dall'origi ne previsto con retribuzione, la quale, quindi, venne erogata durante l'assenza del lavoratore.  2.2. È quindi da escludere che la sentenza di primo grado fosse basata su un'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 476 del 1984 conforme a quella qui propugnata dal ricorrente. Tant'è che questo, tra i motivi d'appello, contestò al ### di ### proprio la «### dell'art. 2 Legge n. 476/1984 in relazione all'art. 55-quater, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165/2001» (v.  pag. 11 della sentenza qui impugnata). Ed è evidente la vistosa contraddizione tra il sostenere che la sentenza del ### avesse accolto l'interpretazione dell'art. 2 preconizzata dal ricorrente e avere appellato quella sentenza proprio p er l'asserita violazione dell'art. 2.  2.3. Del resto, giammai potrebbe esserci, nel sentenza di primo grado, un giudicato implicito sulla legittimità della durata del congedo straordinario connesso al secondo dottorato, in contrasto e incompatibile con il giudicato esplicito di rigetto della relativa domanda de l lavoratore. Tutt'al più si potre bbe ravvisare una contraddizione tra le due decisioni contenute nella stessa sentenza; contraddizione che, invece, non sussiste, per la sopra ricordata diversità delle due situazioni, valorizzata nella specificità della motivazione di accoglimento della domanda relativa al primo congedo straordinario. 7 2.4. Questo per quanto riguarda il giudicato, mentre il vizio di omessa pronuncia sulla relativa questione non sussiste per la semplice ragione che la sentenza impugnata, decidendo nel merito, ha implicitamente escluso la sussistenza del preteso giudicato e, quindi, si è pronunciata sul punto.  3. Il terz o motivo di ricorso prospetta «nullità della sentenza ex art. 132 , n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, ###, motivazione inesistente in relazione all'aspettativa legittima art.  1, prot. 1, CEDU, 325 TFUE, art. 1 l. 241/1990 (art. 360, n. 4, c.p.c.)».  ### il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione sull'eccezione di legittimo affidamento e sulla censura di omessa pronuncia, da parte del ### su tale eccezione.  3.1. Il motivo è infondato.  3.1.1. Occorre premette re, con osser vazione a valere anche con riguardo ai motivi a seguire, che «La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificaz ioni, dall a L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente “l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel.  cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazion e in sede di giudizio di legittimità, pe r cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo q uella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si 8 esaurisce, con esclusione di alcu na rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nel la “motivazione apparente”, nel “contrasto irriduci bile fra affermazioni inconciliabili”, nel la “motivazione perplessa ed obiettivamen te incomprensibile”» (Cass. S.U. n. 8053/2014, con numerose successive conformi). 
Di conseguenza, non può essere denunciato con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione che consista nel non avere il giudice preso analiticamente in considerazione ogni singolo argomento portato dalla parte a sostegno delle proprie pretese; come del resto statuito dalla giurisprudenza già sotto il regime del previge nte art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , che p ure considerava vizio censurabi le anche la mera insufficienza di motivazione (v. Cass. nn. 868/1975; 2328/1974; 2534/1973; 3663/1972; 667/1970).  3.1.2. Nel caso di specie, la Corte d'### ha comunque motivato l'accertamento negativo del legittimo affidamento da parte del lavoratore, esponendo, a contrario, le ragioni per cui ha riten uto censurabile ed illegittimo il suo comportame nto (pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata). Tant'è che lo stesso ricorrente, nell 'illustrazione del motivo, riconosce che nella sentenza una motivazione sul punto esiste, salvo esprimere il giudizio - non condivisibile, ma in ogni caso irrilevante in questa sede - che «essa d iscende dall'esame mo lto parziale della vicenda» (id est: si prospetta una motivazione insufficiente).  4. Il quarto motivo denuncia «violazione dell'art. 1 legge 241/1990, dell'art. 3 ###, del principio europeo di legittimo affidamento, e d egli artt . 1175 e 1375 c.c. (art. 3 60, n. 3, c.p.c.)». 
Il motivo ripropone direttamente, anche in questa sede, la que stione del legittimo affidamento (indicata anche come 9 «aspettativa legittima»), che nel precede nte motivo è stata trattata sotto il profilo della pretesa mancanza di motivazione.  4.1. Per come form ulat o il motivo è inammissibile , sia perché pone una questione di fatto (valutazione del concreto contegno del lavoratore e della pubblica amministrazione), sia perché l'illustrazione si limita a un breve cenno alla tutela del legittimo affidamento qu ale «principio generale tanto dell'ordinamento costituzionale interno, quanto del diritto e dell'ordinamento comunitario», senza cond urre un a specifica critica all'uso che di tale principio è fatto nella senten za impugnata.  5. Il quinto motivo è rubricato «violazione dei termini (di 120 e 40 giorni) del procedimento discip linare e decad enza dall'azione, art. 55-bis, commi da 1 a 4, d.lgs. 165/2001 (art.  360, n. 3, c.p.c.)». 
Con questo motivo l'attenzione si spost a sugli aspetti procedimentali dell'irrogazione della sanzione disciplinare.  ### il ricorrente non sarebbero stati rispettati né il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, né quello di 40 giorni per la contestazione dell'addebito.  5.1. Il mot ivo è in parte infondato e, per il re sto, inammissibile.  5.1.1. Trova applicazione, n el caso di specie, i l testo dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 vigente all'e poca, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 13 del d.lgs. n. 75 del 2017 e integralmente riportato nella sentenza impugnata. 
La Corte d '### ha individuato il dies a quo per il computo dei termini alla dat a del 20.2.2012, constata ndo, quindi, sia la tem pestività della con testazione da parte dell'### del ### (12.3.2012), da effettuare entro 40 giorni, sia quella della conclusione del 10 procedimento (1°.6.2012), che deve int ervenire entro 120 giorni. 
Vi è, nella motivazione della sentenza, una imprecisione, perché, a p ag. 19, si indic a il ### quale data di «formalizzazione degli addebiti », mentre, a pag. 18, si distinguono, correttamente, la data di segnalazione del possibile illecito all'U.P.D. da parte del ### (appunto il 20. 2.2012) e la d ata della contestazione dell 'addebito al lavoratore da parte dell'U.P.D. (12.3.2012). 
Inoltre, dalla lettura della sentenza si evince che il ricorrente consegnò il ### alla ### p rovinciale di ### la documentazione richiesta e ritenuta necessaria per verificare la legittimità o meno dell'assenza, sicché - alla luce dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 - sarebbe stato corretto individuare in tale data la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, che decorre dalla «prima acquisizione della notizia dell'infrazione, an che se avvenuta da parte del respo nsabile della struttura in cui il dipendente lavora» (è infatti irrilevante, ai fini della decorrenza, il tempo necessario al responsabile dell'ufficio di appartenenza per completare l 'esame della docu mentazione ricevuta ed esprimere la propria valu tazione in o rdine alla rilevanza disciplinare dei fatti denunciati: Cass. n. 1164/2024). 
Tuttavia, entrambe le imprecisioni sono irrilevanti, perché anticipare al 6 .2.2012 il dies a quo del termine per la conclusione del procedimento d isciplinare, così co me considerare il 1 2.3.2012 quale dies ad quem per la formal e contestazione dell'illecito , mantiene comunqu e inalterato il rispetto di entrambi i termini perentori.  5.1.2. La censura del ricorrente è infatt i basata sulla diversa prospettazione che la «prima acquisizione della notizia 11 dell'infrazione» risalga, in re altà, a molt o tempo prima del 6.2.2012, indicando varie date del 201 0 e del 20 11 in cui sarebbe documentata la conoscenza, da parte dell'### delle ### della sua assenza dal lavoro. 
La tesi non è però cond ivisibile, perché la conoscenza dell'assenza dal lavoro è cosa ben diversa dalla conoscenza degli elementi di fatto che connotano quell'assenza come illecita.  ### data dalla Corte d'### llo all'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, al concetto di «prima acquisizione della notizia dell'infrazione» è conforme a quella recepita nella giu risprudenza di legittimità, essendo si statuito che «la notizia di infrazione è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che - secondo una valutazio ne di ragionevolezza da comp iersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta in rilievo o di qu elle conn esse»; e si è riten uta inv ece «### l'interpretazione d i segno opposto … che comporterebbe il decorso del termine iniziale per la conclusione del procedimento fin dal primo risultato utile alla contestazione, senza possi bilità di compiere i necessari accertamen ti atti, secondo una valutazione prognostica anticipata, a colorare di maggiore o minor disva lore la condotta in rilievo o que lle connesse in modo da poter - se d el caso - procedere alla contestazione disciplinare nel pien o rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della sanzion e» (Cass. 14896/2024; analogamente, v. Cass. nn. 9313/2021; 21193/2018; 16706/2018; 7134/2017).  5.1.3. Infondato è, pertanto, il motivo di ricorso laddove propone un'interpretazione che riduce la «prima acquisizione della notizia dell'infrazione» alla mera conoscenza del fatto in sé dell'assenza dal lavoro. 12 È invece inammissibile, perché attinente alla valutazione del merito, la diversa opinione del ricorrente - rispetto a quella della Corte d'### - riguardo alla necessità dei documenti consegnati il 6.2 .2012 ai fini della effettiva e definitiva acquisizione della notizia dell'infraz ione, da in tendersi nei termini sopra precisati. Diversa opinione del ricorrent e che viene motivata con riferimenti diretti all'apprezzamento del materiale istruttorio disponibile.  6. Il sesto motivo censura «violazione dell'art. 41 della ### dei ### della U.E.; dell'art. 117 ### e della norma interposta art. 6 della CEDU; degli artt. 97 e 111 ### (art. 360, n. 3, c.p.c.). Difetto di imparzialità e terzietà dell'UPD monocratico, pe rché riunisce anche le funzioni di ### e ### segna latore, istruttore e giudice sono cumulati nella stessa persona». 
Sempre con rig uard o agli aspetti procedimentali della sanzione disciplinare, il ricorrente prospetta l'illegittimità della norma organizzativa interna dell'### delle ### che non garantirebbe «l'imparzialità oggettiva dell'organo giudicante».  6.1. Il motivo è infondato, perché le norme e i principi che si assumono violati riguardano il procedimento giurisdizionale e il g iudice, men tre il princip io di terzietà dell'U.P.D., pur postulandone la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, non va confuso con il principio di imparziali tà dell'organo giudicant e, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da p lurime garanzie per il dipendent e, è comunque condotto dal d atore di lavoro, che è parte del rapporto (v. Cass. nn. 15239/2021; 1753/2017). 
Quanto poi alla legittimità delle norme di organizzazione interna dell'### delle ### non è corretta la rubrica del 13 motivo laddove si afferma che lo st esso soggetto (### regionale) avrebbe cumulato in sé i ruoli di segnalatore, istruttore e «giudice». Infatti, nella sentenza, ma anche nell'illustrazione del motivo, si dà atto che la segnalazione dell'illecito al ### regionale (U.P.D. monocratico) venne fatta dal ### (alias #### 7. Il settimo mot ivo propone una «eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs.  165/2001 in parte qua. ### dell'art. 111, comma 2, ### c.c., dell'art. 41 del ###.E., dell'art. 117 ### in relazione alla norma interposta art. 6 CEDU e dell'art. 97 ### (art. 360, n. 3, c.p.c. e art. 23 legge cost. 11.3.1953)». 
Il motivo riprende la stessa questione posta con il motivo precedente, questa volta sub specie di questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego, se non interpretabile in senso conforme ai già invocati principi di rango costituzionale, anche tramite il rinvio alle norme interposte sovranazionali.  7.1. Il mot ivo è inammissibile, perché pro spettare una questione di legittimità cost ituzional e è cosa diversa e incompatibile con la denuncia di un vizio di violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata. Infatti, la Corte d'### non avrebbe p otuto certo disapplicare la legge (in ipotesi) incostituzionale, né potrebbe questa Corte cassare la sentenza per non avere il giudice d'appello sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.  7.2. Rimane l'implici ta sollecitazione a sollevare la questione in questa sede di legitt imità, dovend osi peraltro rilevare la manifest a infondate zza della questione stessa, in quanto basata sulla già rilevata confusione tra terzietà 14 dell'U.P.D. e imparzialità del giudice, alla quale ultima soltanto si riferiscono i principi invocati.  8. Con l'ottavo motivo si censura «violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 1, prot. 1, CEDU ex art. 117 ### Omessa pronun cia (art. 360, n. 4, c.p. c.). Restituzione di retribuzione percepita contro l'affidamento determinato dall'amministrazione dal 2004 (§ 101 appello)». 
Il motivo riprende un argomento già trattato, sotto altro profilo, nei primi due motivi, ovverosia quello della rilevanza del comportamento tenuto dalla pub blica amministrazione con riguardo al primo congedo straordinario ai fini della induzione nel ricorrente di un incolpevole affidamento sulla legittimità del proprio comportamento in occasione del secondo congedo straordinario.  8.1. Il mot ivo è palesemente inamm issibile, p erché si prospetta un vizio di «omessa pronuncia», con riferimento non a una domanda o eccezione di parte, bensì a un argomento utilizzato a sostegno di una domanda. 
La questione potrebbe quindi porsi, a tutto concedere, nei termini di una assenza di motivazione sul punto, ma deve essere qui ribadito quanto già ricordato decidendo sul terzo motivo in merito ai limiti in cui il difett o di motivazione può essere censurato con il ricorso per cassazione.  9. Il non o motiv o è rubricato «violazione dell'art. 11 “preleggi” in relazione all'art. 2 legge n. 476/1984, art. 117 ### in relazione all'art. 7 CEDU degli artt. 3 e 97 ### (art.  360, n. 3, c.p. c.). ### della p arità di trattamento fra dipendenti pubblici». 
Il motivo è volto a sostenere la legittimità dell'assenza dal lavoro prolungat a dopo la scadenza del dotto rato di ricerca presso l'### di ### per essersi il ricorrente iscritto ad 15 un ulteriore ### corso di dottorato presso l'### di ### e prospetta che la contraria decisione della Corte d'### sia basata su un'ind ebita a pplicazione retroattiva dell'art. 2 della legge n. 476 del 1984, come modificato dall'art.  19, comma 3, della legge n. 240 del 2010.  9.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. 
La modifica legislativa cui fa riferimento il ricorrente ha aggiunto, nell'art. 2 della legg e n. 4 76 del 1984, le p arole «compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione», ponendo una condizione all'accoglimen to della d omanda del pubblico impiegato di usufruire del congedo straordinario per frequentare un corso di dottorato d i ricerca. ### il ricorrente, tale modifica non era ancora in vigore quando egli si iscrisse al terzo dottorato di ricerca presso l'### di ### sicché - si sostiene - il congedo per dottorato doveva intend ersi «automaticamente riconosciuto alla ricorrenza dei due requis iti dell'ammissi one al corso e della qualità di dipendente pubblico». 
Sennonché, nella motivazione della sentenza impugnata, non viene affatto valorizzata la sopravvenuta discrez ionalità dell'amministrazione nell'accordare il congedo straordi nario, mentre si sottolinea che «nessun a domanda di congedo straordinario per la partecipazione a tale Dottorato [id est: il dottorato presso l'### ] era stata presentata dal ### E non vi è dubbio che l'art. 2 della legge n. 476 del 1984, anche nel testo previgente alla riforma, stabiliva che il pubblico dipendente è collocato in congedo straordinario «a domanda» e non «automaticamente» per il semplice fatto di essere stato amme sso a un corso, all'insaputa del datore di lavoro. 16 Ciò fermo restando che la Corte d'### ha comunque considerato anche altri aspetti, quale il fatto che le lezioni del corso di dottorato presso la LUM iniziarono dopo più di un anno dalla scadenza d ella durata del corso del do ttorato pre sso l'### di ### 10. Il decimo motivo denuncia la «violazione del diritto di difesa del lavoratore art. 24 ### e dell'art. 2733 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)». 
Il ricorrente censura la mancanza di un formale invito del datore di lavoro a ripre ndere servizio, una volta constatata l'assenza ingiustificata del dipendente, e si sofferma su alcune pretese irregolarità del procedimento disciplinare.  10.1. Il mot ivo è inammissibile perché m anca un comprensibile collegamento tra le disposizioni indicate in rubrica come norme di diritto violate e le circostanze descritte nella successiva illustrazione, in modo tale da poter discernere la prospettazione di un vizio della sentenza censurabile in sede di legittimità.  11. ### motivo prospetta «violazione dell'art.  112 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura di violazione degli artt. 9 e 33, comma 6, 34 ###, autonomia della ricerca scientifica; art. 3 ### e art. 7, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, pre rogative e o rdinamento ricerca scientifica (art. 360, n. 4, c.p.c. ed ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.)». 
Si sost iene che la senten za della Corte territoriale «conculca il diritto del ricorrente alla ricerca scientifica secondo le norme in vigore, con vantaggi del pubblico datore di lavoro, e lo sub ordina alle esigenze spicciole della Pub blica ### 17 11.1. Anch e questo motivo è inammissibile perché si prospetta un'omessa pronuncia, non su una domanda o una eccezione, bensì su una specifica argom entazione sv olta a sostegno della domanda su cui la Corte d'### con il rigetto, si è pronunciata.  12. Il dod icesimo motivo denuncia «violazione dell'art.  112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla censura di violazione dell'art. 3 e dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, disparità di trattamento, violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità art. 97 ### (art. 360, n. 4, in subo rdine n. 3, c.p.c.). Due profili ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.». 
Il ricorre nte sostiene di avere subito una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto avvenuto nei confronti dei dipend enti di altre pubbliche amministrazioni, ai qual i sarebbe stata riconosci uta - tramite decisioni de i giudici contabili e amministrativi - la proroga del congedo straordinario oltre la durata legale del corso di dottorato di ricerca.  12.1. Il motivo è inammissibile, perché ancora una volta si prosp etta un'omessa pronuncia con riferimento a un argomento speso a sostegno della doman da e non con riferimento alla domanda stessa. 
Deve esse re comunque evidenzia to che il divieto di trattamento discriminatorio di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 è cosa ben diversa dall'obbligo di parità di trattamento contrattuale, che è posto - con rif erimento particolare al trattamento economico - dall'art. 45 del medesimo d.lgs. e che opera solo all'interno della singola amministrazione. In nessun caso al ricorre nte po trebbe essere accordato un tratt amento diverso da quello previsto dalla legge per il fatto, asserito, che ne avrebbero goduto alcuni dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. 18 13. Con il tre dicesimo mo tivo è svolta la seguente censura: «violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura di omessa pronuncia di domanda in primo grado, in relazione alla lesione dei doveri generali di lealtà, buona fede e correttezza e del divieto di contraddire al fatto proprio (art.  360, n. 4). ### del principio di legalità in materia d i sanzioni afflittive: accessibilità, chia rezza, tassatività, irretroattività. ### art. 7 CEDU». 
Il ricorre nte ravvisa, nel comportamento ten uto dalla datrice di lavoro n ei suoi confronti, la viola zione dei do veri generali di correttezza e torna sulla questione della applicazione retroattiva del testo novellato dell'art. 2 della legge n. 476 del 1984.  13.1. Il motivo è inammissibile per la consueta ragione (non si prospetta un'omessa pronuncia, ma, a tutto concedere, una omessa esplicita rispo sta a un determinato argomento posto a sostegno della domanda) e perché, come si è già scritto sopra, la sent enza imp ugnata non è affatt o basata sull'applicazione retroattiva della modifica dell'art. 2 della legge n. 476 del 1984 apportata dalla legge n. 240 del 2010.  14. Il quat tordicesimo motivo prospetta «nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice collegiale ex art.  158 c.p.c. Illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 legge 98/2013 che converte il d.l. 69/2013, a cospetto degli artt. 102, comma 1, 106, commi 1 e 2, ### (art. 360, n. 4, c.p.c.)». 
Si sostiene che la sentenza impugnata sia nulla, perché pronunciata da un collegio di cui faceva parte u n giudic e ausiliario, in violazione del principio costituzionale che riserva la funzione giurisdizional e ai magistrati ordinari selezionati per concorso, mentre la legge può prevedere che giudici onorari 19 siano assegnati solo allo svolgimento di funzioni monocratiche (art. 106, comma 2, ###).  14.1. Il motivo è infondato, in quanto riferito all'art. 158 c.p.c., dal momento ch e il collegio è stato costituito in conformità alle norme di legge di cui si prospetta solo la illegittimità costituzionale. 
Quanto a quest'ult ima, la que stione è già stata risolta dalla sentenza n . 41/2021 della Corte cost ituzionale, che h a dichiarato l'illegittimità degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, ma solo «nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a q uando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art.  32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116».  15. Anche il quindicesimo motivo pone una censura di omessa pronuncia, n ei seguenti termini: «violazione dell'art.  112 c.p.c., per omessa pronuncia su censura di violazione del combinato disposto dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165/ 2001 (art. 3 60, n. 4, c.p.c.). ### dell'obbligo di diligenza, collaborazione e lealtà del funzionario di grado su periore an che in sede di accesso. ### de l diritto di difesa». 
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla censura avente ad oggetto la violazione del diritto di accesso del lavoratore agli atti istruttori del procedimento disciplinare, con conseguente violazione del suo diritto alla difesa in quel procedimento.  15.1. Il motivo è inammissibile, sia perché cerca ancora una volta di presentare in te rmini di omessa pronuncia la mancanza di una analit ica considerazione di ogni singolo argomento portato a soste gno della domanda respi nta dal 20 giudice, sia perché il fugace cenno all'art. 2087 c.c. manca di specificità, con riferimento all'indicazione di se, come, quando e dove una domanda di risarcimento del danno ai sensi di tale disposizione fosse stata proposta nel giudizio di primo grado.  16. Il sedicesimo motivo propone un'ulteriore censura di omessa pronuncia: «violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccepita nullità degli atti firmati dai dirigenti incaricati senza concorso (art. 360, n. 4, c.p.c.)». 
Il ricorre nte osserva che «con la sent enza n. 37/2015 della Corte costituziona le tutti i dirigenti incaricati senza concorso sono decaduti, tra di essi anche il dott. ### e il dott. ### 16.1. Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non indica se, dove, come e quando la relativa eccezione fosse stata sollevata nel giudizio di merito. 
Inoltre, non si tratta di questione d i puro diritt o, implicando l'allegazione, in fatto, senza che ciò risulti dal la sentenza, che la decadenza abbia riguardato anche funzionari che abbiano avuto un ruolo decisivo nell'applicazione dell a sanzione al ricorre nte e il c ui interve nto sia consistit o nell'adozione di atti per la cui validità la qualifica di dirigente fosse requisito essenziale.  17. Il penultimo motivo denuncia «violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., relativa alla nullità della revoca della progressione economica (art. 360, n. 4, c.p.c.)». 
Si conte sta che la Corte d '### n on si sarebbe pronunciata «sulla censura dell'errore del ### circa la mancata notifica al lavoratore della nota datoriale del 6.7.2012 … che revocava la progressione economica». 21 17.1. Il mot ivo è inammissibile, sia perché non si può trattare di un'omessa pronuncia, a fronte di un rigetto, perlomeno implicito, di tutte le domande svolte dal lavoratore, sia per mancanza di specificità, dal momento che il ricorrente non spiega se e in che modo il preteso «errore del ### avrebbe influito sull'esito del processo.  18. Infine, il diciottesimo motivo censu ra «violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura alla sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha riconosciuto le ferie maturate fino a marzo 2007 e non godute (art. 360, 4, c.p.c.)». 
Si afferma che «in base al prospetto orario del marzo 2007» risulterebbero 20 giorni di ferie maturate e non godute, poi non più riportati, senza alcuna giustificazione, nei prospetti successivi. E ci si duo le che la Corte territoriale non si sia pronunciata sul punto.  18.1. Anche questo motivo è inammissibile per mancanza di specificità, posto che, nella brevissima sua illustrazione, il ricorrente non indica in che modo e in che termini la questione era stata posta in primo grado e nel giudizio d'appello.  19. Due brevi considerazioni si rend ono necessarie a completamento della motivazione.  19.1. Il controricorso dell'### delle ### in quanto depositato tardivamente rispetto all a data di notificazione al ricorrente, deve essere dichiarato improcedibile (v. Cass. 18091/2005; orientamento costante a partire da Cass. S.U.  3062/1979).  19.2. Il ricorrente ha depositato ben oltre il termine di dieci giorni anteriori alla data fissata per la camera di consiglio un ulteriore atto («### dei motivi con documenti richiamati nel ricorso») e documenti, di cui non è possibile tenere alcun 22 conto, in mancanza di istanza di rimessione in termini e non trattandosi di documenti sopravvenuti rispetto alla scadenza del termine.  20. Rigettato il ricorso, non si dà luogo a decisione sulle spese legali, data l'improcedibilità del controricorso depositato dall'### delle ### mentre le altre controparti individuate dal ricorrente sono rimaste intimate.  21. Si dà atto che, in base all'esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti p er il versamento, da parte del ricorrente, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consigl io della 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Zuliani Andrea

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1227/2025 del 16-05-2025

... chiedeva, quindi, rigettarsi l'appello e confermare la sentenza impugnata; in via incidentale condizionata, nella ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da ### chiedeva condannare per l'intero il condominio di ###. ### n. 13/15 al risarcimento dei danni da infiltrazioni patiti dall'appartamento di proprietà degli appellati; con vittoria in ogni caso delle spese e competenze del grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario. - Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, ### impugnando estensivamente l'atto di appello e chiedendo rigettarsi il gravame proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'appellato (leggi tutto)...

##### di ### in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3934/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad ### appello avverso sentenza giudice di pace n. 8740/2019 pubblicata in data ### e vertente TRA ### nato a ### di ### il ###, ivi residente alla ### 27/B, (c.f. ###) elettivamente domiciliato in ### di ### al viale ### 41, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###) e dall'Avv.  ### (c.f. ###) dai quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello ### E ### (p. iva: ###), in persona del suo titolare ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ### la #### alla via ### 22/A presso lo studio dell'avv. ### (c.f.: ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti mandato in calce all'atto di citazione per chiamato in causa nel primo giudizio ### E ### (P.Iva: ###), con sede #######, via della ### 14, elettivamente domiciliata in ### del ### alla via ### 4, presso lo studio dell'avv. ### (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###), giusta procura alle liti in atti ### E ### (C.F. ###) e residente in C/mare di #### alla ###. 
Cosenza n. 13, D'### (C.F. ###) ed ivi residente ###, D'### (C.F. ###) e residente ###, D'### (C.F. ###) e residente ###, D'### (C.F. ###) ed ivi residente alla ###. Cosenza 13, D'### (C.F. ###) e residente in ### alla ### da ### 36 e D'### (C.F. ###) ed ivi residente ###, nella qualità di eredi legittimi di D'### tutti elettivamente domiciliat ###/17 presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ### E ### (C.F.: ###) residente ###, elettivamente domiciliato in ### di ### alla via ### 67, rappresentato e difeso dall'### (C.F. T###), giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado ### NONCHE' Condominio di via ### 13/15 in ### di ### in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in ### al viale ### 184 presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###) dal quale è difeso e rappresentato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ### E ### nata a ### di ### il ### (cod. fisc.###), residente in C.mare di ### alla via ### 13, elett.te dom.ta presso il suo procuratore domiciliatario costituito nel primo grado di giudizio, avv. ### (####) in C.mare al ### 41; #### note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4.11.2024 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti tutte si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e ne hanno chiesto l'accoglimento, chiedendo riservarsi la causa in decisione con i termini di legge.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### D'### D'### D'### D'### D'### e D'### citavano in giudizio innanzi al Giudice di ### di ### il ### di via G. ### 13/15 in ### di ### in persona dell'amministratore p.t., e ### deducendo di essere comproprietari, quali eredi di D'### dell'appartamento di cui foglio 7, part. 355, sub 161, posto al quinto piano, scala b, int. 11 del ### di via G. ### 13/15 in ### di ### che l'appartamento è sovrastato dall'appartamento in proprietà di ### che dal 2013, l'immobile degli istanti è interessato da copiose e diffuse infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dal sovrastante terrazzo a livello, in proprietà esclusiva di ### che tali infiltrazioni hanno causato vistose macchie di umidità e muffa sul soffitto e sulle pareti, in particolar modo nelle stanze adibite a soggiorno, cucina, stanza da letto e bagno, causando danni alle finiture interne ed al mobilio presente, oltre che rendere insalubre l'appartamento, compromettendone la fruibilità e danneggiandone il decoro estetico; che le dette infiltrazioni sono causate dallo stato di degrado in cui versa la sovrastante terrazza e dalla mancanza di interventi manutentivi ad opera di ### e del condominio; che la terrazza si presenta fessurata in più punti e non adeguatamente impermeabilizzata a causa della vetustà della guaina protettiva; che nonostante l'invito rivolto alla ### e al condominio di via G. ### 13/15, i danni non venivano risarciti né venivano rimosse le cause delle infiltrazioni. 
Tanto premesso gli attori chiedevano condannare i convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patiti dagli istanti in conseguenza delle dette infiltrazioni, da quantificare in corso di causa, anche all'esito di una ### ovvero d'ufficio in via equitativa, oltre interessi, entro il limite di €5000,00; vinte le spese di lite da attribuirsi ai procuratori anticipatari.  -Si costituiva in giudizio il condominio di via G. ### 13/15 in ### di ### in persona dell'amministratore p.t., deducendo, in via preliminare, la improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dalla negoziazione assistita; nel merito ne chiedeva il rigetto, in quanto non provata, e comunque eccepiva la esclusiva responsabilità di ### quale titolare dell'omonima ditta, e dell'ing ### i quali, in qualità rispettivamente di ditta esecutrice e di direttore dei lavori, nell'anno 2006 avevano eseguito lavori di rifacimento della terrazza a livello in proprietà del ### e dalla quale sarebbero promanate le lamentate infiltrazioni.  -Si costituiva ritualmente in giudizio anche ### eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto solo usufruttuaria e non proprietaria dell'appartamento, chiedendo - pertanto - di integrare il contraddittorio nei confronti di ### quale proprietario dell'immobile. Nel merito, resisteva alla domanda attorea sostenendo che alcuna responsabilità le poteva essere ascritta in quanto già nel 2006 la stessa (coniuge del defunto ### aveva contestato al condominio la non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che avevano interessato il terrazzo a livello di sua proprietà esclusiva e appaltati dal condominio alla ditta ### senza però ottenere alcun significativo riscontro. Nell'inerzia del ### quindi, la ### insieme a ### avevano chiesto un accertamento tecnico preventivo ed in seguito instaurato innanzi al ### di ### un contenzioso nei confronti del ### e dell'impresa appaltatrice, al fine di tutelare le proprie ragioni. Inoltre, a seguito dell'incarico ricevuto dall'assemblea condominiale, l'arch. ### aveva accertato che le infiltrazioni lamentate dagli attori erano ascrivibili alla eccessiva approssimazione sulla esecuzione dei lavori di manutenzione ed impermeabilizzazione ai terrazzi effettuati in precedenza dalle varie ditte che si sono alternate. 
Per tali ragioni, ### chiedeva di essere estromessa dal giudizio, stante la carenza di legittimazione passiva; in subordine, insisteva per il rigetto della domanda attorea poiché alcuna responsabilità era ascrivibile alla convenuta; con vittoria di spese di lite.  - Chiesta dagli attori la chiamata in causa della ### - quale appaltatrice dei lavori di rifacimento del terrazzo in contestazione -, dell'ing. ### - quale direttore dei lavori - e di ### - quale proprietario dell'immobile - il contraddittorio veniva integrato, mediante notifica dell'atto di chiamata in causa, anche nei confronti di costoro.  - ### si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avversa domanda e deducendo che la eventuale responsabilità per i danni lamentati dagli attori andava ascritta esclusivamente alla ditta ### esecutrice dei lavori di rifacimento al terrazzo, la quale non aveva eseguito le opere commissionate a regola d'arte, come già a suo tempo tempestivamente rilevato dai coniugi ### - ### danti causa dell'odierno comparente. Il convenuto, evidenziava altresì che proprio in ragione di tanto, i predetti erano stati costretti, nell'inerzia del condominio, dapprima ad instaurare un ricorso per accertamento tecnico preventivo e successivamente un giudizio nei confronti dell'appaltatore al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti in dipendenza della non regolare esecuzione delle opere; giudizio conclusosi con sentenza n. 1671/2016 emessa dal ### di ### nella quale veniva accertata la non esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltatati alla ditta ### condannandola al risarcimento dei danni. Pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda attorea, non essendo ascrivibili a sua responsabilità i danni lamentati dagli attori, come del resto agli stessi già noto in esito all'accertamento disposto dallo stesso condominio con l'architetto ### in data ###; vinte le spese di lite.  -Si costituiva altresì la ditta ### chiedendo in via preliminare di chiamare in causa la ### s.p.a., quale sua compagnia assicuratrice all'epoca dei fatti; nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda poiché inammissibile e improcedibile, deducendone la infondatezza in fatto e in diritto, ed eccependo in particolare la prescrizione delle garanzie non denunciate nei termini di legge. In via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi la ### a tenere indenne la ditta di tutto quanto eventualmente da corrispondere nei confronti della parte attrice. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.  -Si costituiva nel detto giudizio, infine, anche l' ing. ### deducendo che alcuna responsabilità per i presunti danni ad oggi lamentati dagli attori poteva essere configurata a carico del comparente, avendo lo stesso correttamente adempiuto ai propri obblighi professionali, certificando la conformità delle opere al progetto e la corretta esecuzione delle stesse, ad eccezione di alcune finiture da eseguirsi previa manifestazione di disponibilità in tal senso da parte del ### che tanto era stato accertato anche nell'ambito del giudizio intentato dallo stesso ### nei confronti della ditta ### e dello stesso ### conclusosi con sentenza del ### di ### n. 1671/2016, la quale aveva escluso ogni responsabilità del direttore dei lavori, sulla scorta di quanto accertato dal CTU in corso di lite; che, in ogni caso, gli artt 16 e 17 del contratto di appalto sottoscritto dal condominio con la ditta ### contemplavano l'assunzione esclusiva di responsabilità verso terzi da parte dell'appaltatore, con correlativa esenzione da responsabilità del direttore dei lavori. In ragione di tali rilievi, il ### chiedeva rigettarsi la domanda proposta nei propri confronti con vittoria di spese e compensi di lite.  - Autorizzata la chiamata in causa da parte della ditta ### si costituiva in giudizio la ### spa eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto nell'anno 2013 la ditta ### non aveva stipulato alcuna polizza con la comparente, pertanto, i fatti di causa non erano coperti da assicurazione; la prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 2952 cc e del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 cc; in via subordinata, chiedeva di contenere il risarcimento del danno nella misura di €15.500,00 secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto. Il tutto con vittoria di spese di lite.  2.1-All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione dei testi e nell'espletamento della ctu tecnica), il giudice di pace con sentenza n. 8740/2019 resa pubblica in data ###, accertata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti ### quale usufruttuaria dell'appartamento e del terrazzo, e di ### nei cui confronti gli attori avevano rinunciato all'azione, dichiarata prescritta la domanda di manleva, ritenuta la domanda principale fondata nel merito, così decideva: “rigetta la domanda nei confronti di ### e ### e condanna gli attori al pagamento delle spese di lite …; accoglie la domanda dell'attore e dichiara la responsabilità esclusiva del ### di via ### 13/15 di ### di ### e ### nella produzione dei danni di cui trattasi; per l'effetto, li condanna al risarcimento dei danni subiti in favore degli attori …; condanna gli stessi al pagamento delle spese del presente giudizio …; rigetta la domanda di manleva da parte del condominio nei confronti della ditta ### e spa ### ass.ni, condannando lo stesso condominio al pagamento delle spese del presente giudizio …”.  3-Avverso detta sentenza ### proponeva tempestivo appello chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità per i danni lamentati da ### e D'### D'### D'### D'### D'### e D'### poteva essere addebitata all'odierno appellante, con rigetto delle domande proposte, vinte le spese del doppio grado di giudizio. 
In particolare, parte appellante nel ribadire che la responsabilità delle infiltrazioni era da imputare in via esclusiva alla ditta ### o al ### come risultato dagli accertamenti eseguiti sia in sede ###seguito alla ctu nel primo giudizio, censurava la sentenza gravata poiché il primo giudice, pur aderendo alle conclusioni del ctu, e benchè fosse rimasto accertato che le infiltrazioni erano state determinate non dalla mancanza di interventi manutentivi da parte della proprietaria del terrazzo e del condominio medesimo, ma dalla non corretta esecuzione dei lavori appaltati da parte della ditta esecutrice, aveva poi, inspiegabilmente, riconosciuto la responsabilità concorrente dell'odierno appellante e del condominio nella causazione del danno.   -Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, la ditta ### eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, la nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 164 cpc, per violazione dell'art. 163 cpc, nonché dell'art. 9, comma 1 bis e ter della legge 53/1994, anche in relazione all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82. Nel merito, rinnovava l'eccezione di prescrizione e di decadenza della richiesta di risarcimento, deduceva la correttezza della decisione impugnata e chiedeva in via principale il rigetto del proposto gravame deducendone l'infondatezza, evidenziando che l'appellante, proprietario esclusivo del lastrico solare, era tenuto alla manutenzione del medesimo, diversamente dovendo rispondere dei danni arrecati nella misura di 1/3; in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, chiedeva di essere manlevato dalla ### spa in virtù del contratto di polizza n. 9070278191. Vinte le spese di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.  -Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, la ### spa, chiedendo in via preliminare la riunione all'odierno giudizio recante n. 3934/2020 di R.G., di quello recante n. 4182/2020 R.G. pendente innanzi all'intestato ### ed instaurato su iniziativa del condominio contro la medesima sentenza n. 8740/2019 del giudice di pace di ### ancora in via preliminare eccepiva la violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc; nel merito, chiedeva dichiarare l'infondatezza dell'appello in ragione della correttezza della sentenza impugnata e nella denegata ipotesi in cui il ### avesse ritenuto fondato l'appello e considerato unica responsabile la ### chiedeva rigettarsi della domanda di manleva - poiché prescritta - precisando, come già dedotto nel primo giudizio, che i fatti di causa risalivano al 2006 e che l'atto di chiamata in causa veniva notificato solo il ### e non era stato preceduto da altre comunicazioni. In ogni caso doveva tenersi conto, altresì, della inesistenza della copertura assicurativa, in quanto i lavori appaltati dal condominio non rientravano nel novero delle attività oggetto di assicurazione; con vittoria di spese, e competenze di lite.   -Si costituivano in giudizio con comparsa di risposta depositata in data #### D'### D'### D'### D'### D'### D'### chiedendo, in via preliminare, riunirsi il giudizio n. 4182/2020, concernente l'appello proposto dal condominio convenuto avverso la medesima sentenza, al presente giudizio 3934/2020 R.G.; nel merito, sostenevano la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure il quale, facendo corretta applicazione del principio enunciato dalla Cass. SS. UU.  9449/2016, aveva dichiarato la responsabilità di ### e del ### di ###.  ### n. 13/15 per i danni da infiltrazioni verificatisi nel loro appartamento; evidenziavano, inoltre, che l'appellante sebbene avesse sin da subito rilevato e contestato la cattiva esecuzione dei lavori al ### ed alla ditta esecutrice ed avesse di poi intrapreso un'azione giudiziaria nei confronti degli stessi nell'anno 2009 (definita con sentenza di accoglimento della domanda e risarcimento del danno nell'anno 2016), di fatto aveva mantenuto un comportamento inerte e disinteressato nei confronti del bene di sua esclusiva proprietà, al pari del ### aggravando, in concorso con quest'ultimo, l'incidenza delle infiltrazioni e dei danni conseguenziali. 
Parte appellata, chiedeva, quindi, rigettarsi l'appello e confermare la sentenza impugnata; in via incidentale condizionata, nella ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da ### chiedeva condannare per l'intero il condominio di ###. ### n. 13/15 al risarcimento dei danni da infiltrazioni patiti dall'appartamento di proprietà degli appellati; con vittoria in ogni caso delle spese e competenze del grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.  - Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, ### impugnando estensivamente l'atto di appello e chiedendo rigettarsi il gravame proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'appellato in ragione della rinuncia alla domanda formulata nei confronti di quest'ultimo da parte degli attori nel corso del giudizio di primo grado, rigettava la domanda proposta nei confronti del predetto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, reiterava tutte le eccezioni già proposte in primo grado, chiedendo accertarsi e dichiararsi in ogni caso l'assenza di ogni responsabilità in capo all'ing.  ### in relazione al sinistro per cui è causa, avendo espletato l'incarico di ### dei ### con la massima diligenza e perizia; in via ulteriormente subordinata, chiedeva condannarsi la ditta ### a manlevare l'#### da qualsiasi conseguenza risarcitoria per la difettosa esecuzione dei lavori appaltati nel 2006, in virtù degli artt.  16 e 17 del contratto di appalto stipulato in data ###; con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.  - Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ### il ### di via ### 13/15 in ### di ### chiedendo, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello proposto dal condominio avverso la sentenza gravata, di rigettare anche l'appello proposto dal ### nella parte in cui chiedeva affermarsi, in riforma della sentenza impugnata, l'esclusiva responsabilità del condominio nella causazione del danno. In particolare, deduceva di aver già proposto appello avverso la sentenza oggi impugnata, con il quale chiedeva riformarsi il capo relativo alla ingiusta condanna del codominio alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta ditta ### e dell'ing. ### non avendo proposto alcuna domanda di manleva nei confronti di costoro, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, ma essendosi limitato ad invocarne la esclusiva responsabilità per i danni lamentati dagli attori. Il condominio impugnava altresì il capo della sentenza relativo all'affermazione della propria concorrente responsabilità nella causazione del danno, evidenziando che alcuna responsabilità poteva essere imputata al condominio in quanto lo stesso aveva affidato i lavori di manutenzione alla ditta ### e al direttore dei lavori ing. ### entrambi chiamati in causa dagli attori nel primo giudizio, e lo stesso ingegnere aveva rilasciato certificato di fine lavori in data ### con cui attestava l'avvenuta esecuzione degli stessi a regola d'arte; deduceva, in ogni caso, che anche in caso di eventuale responsabilità del custode, la stessa andava posta ad esclusivo carico del ### proprietario della terrazza a livello, precisando che l'eventuale stato di degrado della terrazza doveva imputarsi esclusivamente ad omessa manutenzione da parte di quest'ultimo e che già il direttore dei lavori aveva approvato a suo tempo i lavori effettuati, con l'esclusione di piccole lavorazioni che necessitano di interventi di rifinitura che saranno eseguiti appena disponibili i locali del sig. ### lavori che, però, non erano stati eseguiti in ragione del comportamento ostruzionistico del medesimo ### - ### sebbene ritualmente evocata in giudizio mediante notifica dell'atto di appello in data ### presso l'indirizzo pec del procuratore costituito in primo grado, non ha inteso costituirsi in giudizio di talchè ne va dichiarata in questa sede la contumacia.  4.1-Disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 4182/2020 al procedimento iscritto al 3934/2020 R.G., poiché relativi entrambi a giudizi di impugnazione avverso la medesima sentenza, acquisito il fascicolo di primo grado, riassegnato il procedimento allo scrivente magistrato con decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, all'udienza del 14.11.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 16 dicembre 2024. 
Questioni preliminari. 
Preliminarmente ed in rito va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dagli appellati. 
In proposito, rileva questo Giudice che l'articolo in questione è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. 
Già con riguardo al requisito della “specificità dei motivi” di cui al previgente art. 342 cpc si affermava che, a fini della validità, l'atto d'appello non doveva soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto impugnate e i limiti dell'impugnazione, essendo indispensabile, pure quando la pronuncia di primo grado fosse stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fondava l'impugnazione venissero formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata. 
A parere di questo giudice, dovendo necessariamente attribuirsi alla novella una portata innovativa del sistema, è evidente che l'appellante è oggi costretto ad uno sforzo di razionalizzazione delle proprie difese, che si risolve, da un lato, nell'ordinata e schematica distinzione redazionale delle parti del provvedimento che si intendono sottoporre ad esame e delle censure mosse alla decisione gravata e, dall'altro, nella precisa corrispondenza, immediatamente percepibile a prima lettura, tra argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed argomentazioni svolte nell'atto d'appello, con esplicita ed inequivoca indicazione della concreta rilevanza dei vizi della sentenza rispetto al provvedimento richiesto dalla parte; ciò non solo al fine di facilitare il lavoro del giudice quanto alla motivazione della decisione, ma anche per consentirgli - laddove richiesto dalla legge - un immediato ed agevole controllo del presupposto di ammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. 
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive, la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.c. del gravame oggi in decisione. 
Merito.  ### è infondato e andrà, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza impugnata. 
Va rilevato che il lastrico solare, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla funzione di copertura nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alla manutenzione del lastrico sono tenuti, a norma dell'art. 1126 cod. civ., tutti i condomini cui il lastrico funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo. Conseguentemente, dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare deteriorato, devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall'art 1126 cod.  Giova evidenziare che la Cassazione civile, a ### (cfr sentenza del 10/05/2016, n. 9449) è intervenuta a dirimere un contrasto sulla natura giuridica della responsabilità per danni provenienti dal lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva e conseguenti oneri risarcitori, ed all'uopo ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c. comma 1, n.4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio". 
Dunque ascritta la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo al soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste anche una concorrente responsabilità, sempre di natura extracontrattuale del ### nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuto conto della funzione assolta in ambito condominiale dal lastrico o dalla terrazza posta a copertura dell'edificio o di una sua parte. 
Nell'ambito di tale tipo di responsabilità, chiariscono sempre le ### deve ritenersi che le fattispecie più adeguate di imputazione del danno siano quella di cui all'art. 2051 c.c., per il rapporto intercorrente tra soggetto responsabile e cosa che ha dato luogo all'evento, ovvero quella di cui all'art. 2043 c.c., per il comportamento inerte di chi comunque fosse tenuto alla manutenzione del lastrico. 
Tale soluzione si giustifica in relazione alla specificità del lastrico solare: esso, invero, per la parte apparente, e quindi per la superficie, costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto; per altra parte, e segnatamente per la parte strutturale sottostante, costituisce cosa comune, in quanto contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio o di parte di esso. 
La Cassazione, sempre nella sentenza in esame, ha avuto modo di precisare, che le due responsabilità concorrano e che il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dall'art. 1226 c.c. costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all'uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che, nella sua parte superficiale, sia in uso esclusivo ovvero sia di proprietà esclusiva, è comunque destinata a svolgere una funzione anche nell'interesse dell'intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante. 
E' stato ulteriormente precisato che “In tema di danni da infiltrazioni, la giurisprudenza ha recentemente ribadito il concorso di responsabilità del ### e del proprietario esclusivo del lastrico solare, laddove il danneggiato agisca nei confronti di entrambi i soggetti, in applicazione della regola di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., che presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro di più agenti” (Corte Cass. ordinanza n. 6816/2021; Cassazione civile, ### VI-2, ordinanza n. 516 del 11 gennaio 2022). 
Tanto premesso, e venendo all'esame del merito della controversia, va osservato che la CTU espletata nel primo giudizio ha confermato che l'appartamento degli appellati-attori, sito al quinto piano dello stabile di ### 13/15 in ### di ### è stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare, (circostanza, peraltro, non contestata dalle parti in causa), causate dalla errata posa del manto impermeabile. 
Specificamente, il tecnico d'ufficio con il proprio elaborato depositato in data ###, in risposta al quesito n. 2, previa accurata descrizione dello stato dei luoghi, ha evidenziato che “Le infiltrazioni sono dovute ad una errata posa del manto impermeabile in particolare nei punti di maggiore sollecitazione e criticità tipici dei giunti orizzontali e verticali. … Non oltre alla mancata sigillatura del giunto tra pavimento e soglia del vano porta di accesso al terrazzo. Punto di attacco questo cui occorreva prestare maggiore perizia tecnica ed in particolare utilizzando prodotti più appropriati e specifici in luogo del semplice sigillante per riempimento fuga tra piastrelle. In tal punto, per una corretta esecuzione delle opere, atteso che fu modificata la quota di imposta del calpestio terrazzo, occorreva, smontare l'infisso, rimuovere la soglia, impermeabilizzare con guaina sia la soletta che i risvolti sulla muratura ai lati del vano e provvedere a rimontare soglia e infisso”, aggiungendo che “Le infiltrazioni rinvenute all'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento della sig.ra ### sono ascrivibili alla medesima causa, l'imperizia esecutiva dei lavori di impermeabilizzazione effettuati nel 2006, unico intervento edilizio che ad oggi ha interessato il terrazzo. ..”. 
Tali risultanze, del resto, trovano conferma anche negli accertamenti compiuti nell'ambito del diverso giudizio intentato nei confronti della ditta ### e dell'ing ### dai coniugi ### - ### e conclusosi con la più volte richiamata sentenza del tribunale di ### 1671/2016 allegata in atti sin dalla prima fase di giudizio. 
Va, tuttavia osservato che la responsabilità del proprietario della terrazza a livello, così come quella del condominio, trova disciplina nell'art 2051 c.c. in virtù della rapporto di custodia esistente con il bene. 
Come noto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte (a far data dalla sentenza a ### n. 12019/91), rileva che, ai sensi dell'art. 2051, profilo del comportamento del responsabile è di per sè estraneo alla struttura della normativa; ne' può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Va, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia. La dottrina, parla, al riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese di "presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa". 
Responsabile del danno cagionato dalla cosa è cioè colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo (eguale discorso vale per la responsabilità del proprietario dell'edificio, che con la sua rovina procura danno, ex art. 2053 c.c.). Ciò è tanto più rilevante se si osserva il contesto ove trovasi la norma in questione e cioè tra altre (artt. 2047, 2048, 2050, 2054, 1^ c., c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa. 
Occorre poi che la cosa, pur nella combinazione con l'elemento esterno, costituisca essa la causa o la concausa del danno, sotto il profilo dinamico, per cui va esclusa la responsabilità del custode nel caso in cui il fatto esterno, non imputabile al custode, sia stato da solo sufficiente a causare il danno (Cass. 28.11.1995 n. 12300). In questo caso, infatti, non è la cosa custodita che ha prodotto o concorso a produrre il danno, ma il fatto esterno e la cosa è solo il mezzo o l'occasione per la produzione del danno e non la causa (o concausa) dello stesso. Il nesso causale intercorre in quest'ultima ipotesi solo tra il fattore esterno e l'evento di danno. ### l'orientamento prevalente anche in queste ipotesi si rimane nella fattispecie di cui all'art. 2051, ma la responsabilità del custode è esclusa per la causa di esenzione costituita dal caso fortuito. Si suole, infatti, dire che il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 28.10.1995, n. 11264; Cass. 26.2.1994, n. 1947; Cass. 6340 del 1988; Cass. 15.3.1988 n. 2458). 
Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. 
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051, relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (cfr Sez. 3, Sentenza n. 12219 del 2003) “Orbene, tanto premesso, va osservato che gli odierni convenuti hanno invocato l'esenzione da responsabilità per essere il danno imputabile esclusivamente al fatto del terzo, ossia l'appaltatore.   Va, anzitutto, osservato che anche la giurisprudenza che ritiene l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., come un'ipotesi di presunzione di colpa, osserva che il proprietario di un edificio, quale custode dello stesso, risponde dei danni che ne sono provocati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ancorché i danni derivino da vizi costruttivi (art. 1669 c.c.), comportanti la concorrente responsabilità di terzi, in quanto il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose sono state create da altri, poiché è appunto lui che mantiene nella cosa le caratteristiche medesime, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere. Pertanto se il proprietario-possessore dell'immobile omette di adottare le misure necessarie per l'eliminazione delle caratteristiche dannose della cosa e questa produce in effetti danni, è nell'omissione da lui compiuta che consiste la condotta colpevole, la quale, indipendentemente dall'eventuale concorrente responsabilità del terzo, obbliga a norma dell'art.  2051 c.c., al risarcimento del danno cagionato (cfr. Cass. N. 6552/1986; Cass. N. 4537/1976; N. 712/1964). Come si nota, in coerenza con la sua premessa di presunzione di colpa fissata dall'art. 2051 c.c., questa giurisprudenza ritiene che la colpa del custode della cosa per danni causati da vizi di costruzione si substanzii nel comportamento colpevole per non aver adempiuto all'obbligo di eliminare detti vizi, suscettibili di cagionare danno. 
Sennonché si può agevolmente rilevare che detto obbligo di eliminare le possibili fonti di danno a terzo, anche se dipendenti da vizio di costruzione della cosa, non viene fondato nell'art. 2051 c.c., ma nell'art. 2043 c.c., mentre il custode è responsabile ex art. 2051 c.c. per il semplice fatto che dalla cosa è derivato un danno a terzo, indipendentemente da sue omissioni. 
A maggior ragione, dunque, seguendo l'orientamento oramai prevalente ( come sopra richiamato) secondo cui la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, si deve giungere alla conclusione che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, nei termini sopra descritti, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante.” (in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12219 del 2003; in senso conf. Cass. 04/5236 e 08/26051) Sulla base dei principi testè enunciati, è dunque evidente come l'eventuale esecuzione dei lavori non a regola d'arte, causa dei danni da infiltrazione lamentati dagli attori, non valga di per sé ad escludere la responsabilità dei custodi, proprietario della terrazza e condominio, per i danni cagionati ai terzi dal bene; ciò anche a voler aderire alla più mite giurisprudenza, oramai recessiva come sopra osservato, che richiede in capo al custode anche una colpa, in quanto è pacifico che l'appellante e l'amministratore di condominio, sebbene compulsati dagli attori e consapevoli dei danni prodottisi nell'appartamento di questi ultimi e delle relative cause ( pacifica è infatti la circostanza che la problematica era ben nota ad entrambi, tanto da essere stata oggetto anche di un accertamento ad opera del condominio con l'architetto ### sin dal 2014), non si siano in alcun modo attivati, come loro dovere, per porre rimedio a tali danni, provvedendo a lavori di manutenzione e ripristino di tale terrazzo; ciò ferma la possibilità di rivalersi sulla ditta appaltatrice. 
Tale discorso appare ancor più fondato, laddove si ponga mentre al fatto che i difetti relativi alle esecuzione dei lavori appaltati costituiscono circostanze non eccezionali, divenendo caratteristiche del modo di essere della cosa e che, pertanto, i danni direttamente ad essi ascrivibili rappresentano un rischio tipico collegato al bene. 
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi che correttamente il giudice di prime cure abbia accolto la domanda nei confronti del ### e del ### in quanto custodi del bene e responsabili ai sensi dell'art 2051 Entrambi gli appellanti (il ### ed il condominio), poi, nei rispettivi atti di appello hanno sottoposto a censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha riconosciuto la concorrente responsabilità, graduandola ai sensi dell'art 1126 c.c., sostenendo - viceversa - che la responsabilità esclusiva del danno andasse imputata esclusivamente alla controparte. 
Va tuttavia osservato come la Suprema Corte, con orientamento oramai pacifico, abbia stabilito che “in tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall'omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c., ed il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, a seguito del crollo di una terrazza di uso esclusivo, aveva ripartito le conseguenti spese di riparazione senza valutare l'ascrivibilità, o meno, delle cause dell'evento, determinato dalla corrosione delle strutture portanti in ferro per assenza di manutenzione del pavimento, alla responsabilità esclusiva dell'usuario).” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 07/02/2017) Ebbene, nel caso che ne occupa, nessuna delle parti, pur sostenendo la esclusiva responsabilità dell'altra, non è riuscita a fornire una prova adeguata atta a superare tale assunto. Non il ### il quale non ha provato di aver sollecitato l'esecuzione di tali lavori e di essere stato ostacolato in tale sua intenzione da un atteggiamento ostruzionistico del condominio; né tanto meno il condominio, il quale non solo non ha raggiunto la prova della imputazione dei danni a difetti di manutenzione riconducibili esclusivamente al proprietario della terrazza, ma neppure ha dimostrato di essersi attivato al fine di deliberare lavori di rifacimento del bene, trovando in tal senso ostracismo da parte del proprietario. 
Ne consegue che va confermata la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui condanna il condominio di via ### 13/15 in ### di ### e ### al risarcimento del danno cagionato al sottostante appartamento, nella misura, rispettivamente di due terzi e di un terzo, stante la sussistenza di una responsabilità solidale tra il condominio e ### Gli appelli proposti da ### e dal ### di via ### 13/15 in ### di ### relativamente a tale capo della sentenza, vanno pertanto rigettati. 
Quanto alla posizione della ditta ### e dell'ing ### è appena il caso di sottolineare che ancorchè costoro possano concorrere, unitamente ai custodi del bene, nella responsabilità per i danni prodottisi nell'appartamento degli attori, ai sensi dell'art 1669 c.c., i capi della sentenza che hanno rigettato le domande proposte nei confronti di costoro - della prima per intervenuta prescrizione delle relative azioni di garanzia, e del secondo in ragione della rinuncia alla domanda da parte degli attori - non sono state oggetto di specifica impugnazione, di talchè devono oramai ritenersi passate in giudicato. Ciò non senza considerare che, in ogni caso, gli stessi attori non hanno riproposto in questa sede ###forma condizionata o gradata, le domande proposte nei confronti di questi ultimi. 
Va poi dato atto che il condominio di via ### 13/15 in ### di ### ha impugnato la sentenza gravata anche relativamente al capo concernente la regolazione delle spese di lite nei rapporti fra il codominio e la convenuta ditta ### e la ### spa, poiché ingiustamente poste a carico dell'appellante condominio sulla scorta dell'erronea affermazione che quest'ultimo avrebbe proposto domanda di manleva nei confronti della predetta ditta. 
Il motivo di appello così articolato merita accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono. 
Come è dato evincere dalla serena lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado dal condominio, quest'ultimo non proponeva alcuna domanda di manleva nei confronti della ditta ### e del ### limitandosi ad individuare costoro quali responsabili del danno lamentato dagli attori. E' vero, invece, che costoro sono stati evocati in giudizio proprio dagli attori, i quali hanno esteso la domanda nei loro confronti, come del resto è evidente sol che si rifletta che nel corso de giudizio erano proprio gli stessi attori a dichiarare di voler rinunciare alla domanda così proposta nei confronti dell'ing. ### Ne discende che nella regolazione delle spese di lite correttamente il giudice di prime cure avrebbe dovuto, a cagione del rigetto della domanda proposta nei confronti della ditta ### ed in virtù del principio di soccombenza, condannare gli attori alla refusione delle spese di lite nei confronti della predetta e, per il principio di causalità, anche nei confronti della ### quale impresa assicuratrice chiamata in causa dalla convenuta.  ### proposto dal condominio, va pertanto accolto sul punto, con conseguente riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla regolazione delle spese di lite nei confronti della ditta ### e della ### che vanno poste a carico degli attori. 
Il condominio appellante ha inoltre chiesto condannarsi ### quale titolare della omonima ditta individuale, e l'avv. ### in solido o comunque ciascuno per quanto di competenza, alla restituzione della somma di € 1001,51 versata in adempimento della sentenza gravata, a tal uopo producendo anche bonifico attestante il pagamento delle relative somme in favore dell'avv. ### La domanda così come proposta merita di essere accolta, essendo pacifico che il diritto alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, “facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” (Cass., 5/8/2005, n. 16559). ### restitutorio va posto a carico dell'effettivo percettore delle somme, ossia l'avv.  ### procuratore distrattario.   Ogni ulteriore questione proposta nel presente giudizio, resta assorbita. 
Spese di lite. 
Le spese di lite, nei rapporti fra gli appellanti, condominio di via ### 13/15 in ### di ### e ### e gli appellati ### da un lato e ### D'### D'### D'### D'### D'### D'### dall'altro, seguono la soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo alle tariffe intermedie fra il minimo ed il medio dello scaglione di valore ( cause di valore compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00), tenuto conto dell'attività espletata e della complessità del giudizio e con esclusione della maggiorazione di cui all'art 4, comma 2, del d.m.  55/2014 stante la identità delle difese di tutti gli appellati eredi D'### Viceversa nei rapporti fra l'appellante condominio di via ### 13/15 in ### di ### e gli appellati ### e ### spa, in ragione dell'accoglimento solo parziale del gravame, limitatamente al capo delle spese, si dispone la compensazione parziale delle spese di lite relative al presente grado di giudizio nella misura del 50%, ponendo il restante 50% a carico del condominio soccombente relativamente all'altro motivo di impugnazione; nei rapporti fra i predetti appellati e l'appellante ### invece, le spese vengono poste a carico di quest'ultimo in omaggio al principio di soccombenza. Anche in questo caso la liquidazione segue il valore intermedio fra il minimo ed il medio della tariffa relativa allo scaglione di riferimento, in ragione dell'attività espletata e della complessità delle questioni affrontate. 
Alcunchè va disposto nei confronti di ### stante la contumacia di quest'ultima. 
Infine il rigetto integrale dell'appello proposto dal ### determina la condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio del contributo unificato.  ###. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: a) rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza n.8740/2019 del giudice di ### di ### b) in accoglimento parziale dell'appello proposto dal ### via ### 13/15 in ### di ### in persona del suo amministratore p.t., avverso la sentenza n.8740/2019 del giudice di ### di ### ed in parziale riforma della stessa, rigetta la domanda proposta da ### D'### D'### D'### D'### D'### D'### nei confronti della ditta ### e, per l'effetto, condanna gli stessi alla refusione delle spese di lite nei confronti della predetta ditta convenuta nonché, per principio di causalità, nei confronti della ### spa, che si liquidano in € 900,00 cadauno per compensi, ed € 50,00 cadauno per spese vive, oltre ### CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione all'avv. ### delle somme dovute alla ditta ### per dichiarato anticipo; c) condanna, in virtù della riforma di cui sopra, l'avv. ### alla restituzione in favore del ### via ### 13/15 in ### di ### della somma di € 1001,51 allo stesso corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo; d) conferma per il resto la sentenza gravata, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni proposte; e) condanna gli appellanti ### ed il ### via ### 13/15 in ### di ### in persona del suo amministratore p.t., al rimborso, in favore degli appellati ### D'### D'### D'### D'### D'### D'### delle spese del presente grado di giudizio che liquidano in euro 1.914,00 per compensi ( di cui € 318,75 per fase di studio, € 318,75 per fase introduttiva, € 638,25 per fase di trattazione ed € 638,25 per fase conclusionale), oltre ### CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; f) condanna gli appellanti ### ed il ### via ### 13/15 in ### di ### in persona del suo amministratore p.t., al rimborso, in favore dell'appellato ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.914,00 per compensi ( di cui € 318,75 per fase di studio, € 318,75 per fase introduttiva, € 638,25 per fase di trattazione ed € 638,25 per fase conclusionale), oltre ### CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; g) condanna gli appellanti ### e il ### via ### 13/15 in ### di ### al rimborso, per il condominio sino alla concorrenza del 50%, in favore di ### quale titolare dell'omonima ditta e della ### spa delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.914,00 cadauno per compensi ( di cui € 318,75 per fase di studio, € 318,75 per fase introduttiva, € 638,25 per fase di trattazione ed € 638,25 per fase conclusionale), oltre ### CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con distrazione delle somme dovute alla ditta ### in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; h) nulla sulle spese nei rapporti fra ### e gli appellanti, stante la contumacia della prima; i) condanna l'appellante ### al pagamento del doppio del contributo unificato.  ### 12.05.2025 

Il Giudice
unico Dott.ssa ### n. 3934/2020


causa n. 3934/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaella Cappiello

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 725/2025 del 14-05-2025

... poiché infondata, inammissibile ed improcedibile la domanda di regresso spiegata dalla ### nell'atto di appello principale nei confronti della ### "### dei ### per le ragioni sopra spiegate; -accogliere il presente appello incidentale ed in totale riforma e/o annullamento della sentenza n. 4932/2018 resa inter partes dal Tribunale di ### - ####, in persona del Giudice Unico dott.ssa ### il ###, pubblicata in data ### e non notificata, così provvedere: - previa disapplicazione dei seguenti atti: - verbale n. 3 del 6 agosto 2014 con cui la società ricorrente veniva esclusa, per i motivi di seguito riportati, dalla procedura di appalto concorso per l'affidamento di servizi residenziali per donne vittime di violenza (### 23 del ### di ### 2010-2012) CIG ###; - nota prot. n. 730538 dell'11 (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - ### - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Dott. ### D'###. ###ssa ### relatore, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668/2019 del R.G., promossa in questo grado ###À ###, in persona del l.r.p.t.  (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (pec ###) appellante #### in persona del ### p.t. (C.F. ###), appellato contumace ### ASS. COMUNITÀ ### “### GIOVANI” (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli Avv. #### FELL e ### Pec ###, ### e ### appellata e appellante incidentale E ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### pec ### appellata ### per l'appellante principale: in totale riforma e/o annullamento della sentenza n. 4932/2018 resa inter partes dal Tribunale di Palermo - ####, nel procedimento R.G. n. 17959/14 (cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 18518/14), …, il ###, pubblicata in data ### e non notificata #### - accertata, per tutte le ragioni dedotte, l'infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa creditoria azionata in via ingiuntiva dal Comune di ### dichiarare nulla, inefficace o comunque revocare e/o disapplicare l'ingiunzione di pagamento emessa in data ### dal predetto ente comunale ex art. 2 R.D. n. 639/1910 e s.m.i., mandando assolta la ### assicuratrice appellante da ogni avversaria pretesa; con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. ###, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'###ma Corte adita ritenesse fondata la pretesa ingiuntiva azionata dal Comune di ### e confermasse, pertanto, sul punto, la decisione impugnata, accertato il diritto della ### assicuratrice appellante alla rivalsa nei confronti delle contraenti di polizza, dichiarare tenute e condannare, in via solidale o alternativa fra di loro, ### ed ### “### dei Giovani”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rimborsare alla ### assicuratrice appellante tutte le somme che dovessero essere versate all'ente territoriale in adempimento della predetta ingiunzione di pagamento e della sentenza di primo grado, ivi comprese le spese legali liquidate; con il favore delle spese del grado”.   ### per l'appellante incidentale: - respingere poiché infondata, inammissibile ed improcedibile la domanda di regresso spiegata dalla ### nell'atto di appello principale nei confronti della ### "### dei ### per le ragioni sopra spiegate; -accogliere il presente appello incidentale ed in totale riforma e/o annullamento della sentenza n. 4932/2018 resa inter partes dal Tribunale di ### - ####, in persona del Giudice Unico dott.ssa ### il ###, pubblicata in data ### e non notificata, così provvedere: - previa disapplicazione dei seguenti atti: - verbale n. 3 del 6 agosto 2014 con cui la società ricorrente veniva esclusa, per i motivi di seguito riportati, dalla procedura di appalto concorso per l'affidamento di servizi residenziali per donne vittime di violenza (### 23 del ### di ### 2010-2012) CIG ###; - nota prot. n. 730538 dell'11 settembre 2014 emessa dal Comune di #### con cui tale ### ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria stipulata a garanzia dell'offerta presentata dall' A.T.I., per l'importo di € 26.678,20; - nota prot. n. 854022 del 21 ottobre 2014 emessa dal medesimo ### con cui l'### ha diffidato la ### garante al pagamento della somma garantita; - accertare e dichiarare l'inefficacia (ovvero l'obbligo negativo) e comunque l'inesistenza del diritto e l'illegittimità della richiesta di escussione della polizza fidejussoria per tutte le ragioni sopra spiegate, - con vittorie di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.   Per l'appellata soc. coop.   In via principale, accogliere il primo motivo d'appello proposto dalla ### di ### S.p.A., dichiarando che il Comune di ### non ha diritto di procedere all'incameramento della cauzione. in via subordinata, rigettare la domanda di regresso proposta dalla ### di ### S.p.A. nei confronti della ### s.c.a.r.l. per i motivi esposti. in via ulteriormente gravata, ritenere e dichiarare che la ### s.c.a.r.l. ha diritto di essere garantita e manlevata dall'### C.T. ### dei ### e per l'effetto condannare quest'ultima a pagare alla ### s.c.a.r.l. ogni e qualsiasi somma che dovesse esborsata in ragione del presente giudizio.  ### 1.Con sentenza n. 4932/2018, resa il 15 novembre 2018, il Tribunale di ### - riuniti i proc. n. 18518/2014 del R.G. intrapreso da ### e 17959/2014 del R.G. intrapreso dalla #### “### GIOVANI” , n.q. di mandataria dell'### Soc. ### a r.l. - ha rigettato le domande con le quali le parti attrici avevano rispettivamente chiesto la revoca dell'ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, del 24 novembre 2014, con la quale l'ente civico aveva ingiunto alla compagnia di assicurazione il pagamento di € 26.678,20 (importo di cui alla polizza fideiussoria n. 2014/50/2299848) e l'accertamento negativo dell'obbligo di escussione della fideiussione prestata dall'### per mezzo della suddetta polizza, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'appalto dei servizi residenziali per donne vittime di violenza, bandito dal Comune di ### 2. Il Tribunale, affermata la giurisdizione del G.O., ha invero ritenuto infondate le domande, atteso che la fideiussione provvisoria era stata escussa dalla stazione appaltante dopo aver escluso dalla procedura ad evidenza pubblica l'ATI che, in occasione dei controlli preliminari a campione, non aveva fornito regolare prova del possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di partecipazione. Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto che correttamente la stazione appaltante avesse prima escluso dalla partecipazione alla gara l'### atteso che ai sensi dell'art. 19 lett. F) del bando, lex specialis, “la mancata conferma del possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione dalla procedura di gara” e poi escusso la polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 48 D.Lgs.  163/2008.   3. Avverso la predetta decisione ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, che con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il successivo 25 marzo 2019, ne ha chiesto la riforma lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale ritenuto applicabile all'appalto l'art.  48 D.Lgs. n. 163 cit. e per aver omesso di pronunciare sia sulla eccepita invalidità del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione azionato dalla stazione appaltante, sia sulla domanda di regresso nei confronti delle imprese contraenti.   4. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata il 3 maggio 2019, si costituiva la #### “### GIOVANI”, che con appello incidentale chiedeva accertarsi l'illegittimità della richiesta di escussione della polizza fidejussoria.   5. Con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 9 luglio 2019, si costituiva il Comune di ### ed infine, con memoria del 17 luglio 2019, di costituiva anche la coop.  soc. ### concludendo come in epigrafe.   6.Dichiarata l'interruzione ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c., a seguito del collocamento in quiescenza del procuratore dell'ente civico, il giudizio veniva ritualmente riassunto dalla società di assicurazioni appellante.   Si costituivano l'appellata soc. coop. ### e la #### dei ### mentre il Comune di ### non depositava nuova memoria di costituzione né partecipava all'udienza di precisazione delle conclusioni, rimanendo così contumace.   6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per il giorno 16 ottobre 2024, le parti depositavano note telematiche e questa Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo di quello incidentale, da trattarsi congiuntamente in quanto analoghi, sono fondati.  8. Giova innanzi tutto premettere, in punto di fatto, che nel caso di specie, il Comune di ### ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento di servizi residenziali per donne vittime di violenza, alla quale ha partecipato l'ATI “### Sociale” unitamente alla ### “### dei Giovani”. 
In riscontro alla disposta verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati nella domanda di partecipazione, l'### in data 25 luglio 2014, ha trasmesso la documentazione attestante i servizi espletati nei propri settori di competenza e tuttavia la stazione appaltante, il successivo 7 agosto 2014, ha comunicato l'esclusione della ### dalla procedura di gara, ritenendo incompleta la documentazione suddetta per la mancanza della certificazione attestante la buona esecuzione e/o la valutazione positiva o saldo di chiusura dei lavori. 
Con nota prot. n. 730538 del 11 settembre 2014, l'### del Comune ha, infine, invitato l'ATI a provvedere al pagamento della somma garantita e successivamente, con nota del 21 ottobre 2014, ha chiesto l'escussione della polizza fideiussoria n.2014/502299848, rilasciata dalla ### di assicurazioni S.p.A., ### di ### in favore della costituenda ### Infine, l'ente civico emanava, nei confronti della società di assicurazioni in parola, ordinanza di ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, recante l'intimazione al pagamento della complessiva somma di € 26.678,20, di cui alla polizza fideiussioria n. 2014/50/2299848 cit.  9. Tanto chiarito in punto di fatto, deve ora rilevarsi che, come correttamente evidenziato dalle appellanti, l'appalto bandito dall'ente civico, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi residenziali per donne vittime di violenza, per come pacifico in atti, rientra nella cat. 25 di cui all'allegato ### del d. lgs. n. 163/06 (c.d. settori esclusi). 
Ai sensi degli artt. 20 e 27 DLgs n. 163 cit. la disciplina applicabile agli appalti rientranti nei c.d. settori esclusi è rappresentata unicamente dagli artt. 65, 68 e 225 dello stesso ### oltre che, come ovvio, dai principi generali in materia di affidamento di appalti pubblici desumibili dalla normativa nazionale e comunitaria, ai quali il bando, costituente lex specialis, deve necessariamente uniformarsi.  10. Nel caso di specie, il bando di gara, circostanza questa parimenti pacifica tra le parti, all'art. art. 19, lett. F), prevedeva che la “mancata conferma del possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione dalla procedura di gara”, senza nulla aggiungere in merito alla eventuale escussione della polizza prestata a titolo di cauzione provvisoria.  11. Non può trovare quindi applicazione al caso di specie la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 48 del ### degli ### a mente del quale alla suddetta mancata conferma segue anche l'escussione della polizza. 
Ed invero, la norma in parola è dettata per gli appalti di lavori sopra soglia e non è richiamata tra quelle applicabili ai settori esclusi ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 163. 
Trattandosi di una norma di carattere sanzionatorio inoltre deve escludersi che la stessa possa ritenersi espressione di un principio generale di rilevanza comunitaria né può ipotizzarsi una sua applicazione in via analogica agli appalti di servizi, ai sensi dell'art. 14 dis. prel.  (Cons. di Stato n. 5280 del 19.11.2015; n. 2853 del 25.02.2014; n. 3137/2017: “ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi indicati nell'elenco allegato ### … è materia disciplinata esclusivamente dai successivi artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura) e 225 (avviso sugli appalti aggiudicati), il che rende illegittimi sia il bando di gara …nella parte in cui richiama l'art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 163 del 2006 e i poteri di controllo che questo attribuisce alle stazioni appaltanti, sia il provvedimento della stazione appaltante che ha escluso dalla gara l'aggiudicataria provvisoria per non aver presentato, nel prescritto termine, i richiesti documenti attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica, siccome richiesto dal cit. art. 48, in tal modo procedendo ad una esclusione non prevista dalla normativa regolante la specifica materia e violando il principio di tassatività delle cause di esclusione”).  11. In riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento delle domande della soc. di ### e dell'ATI deve dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di pagamento della cauzione provvisoria prestata con polizza fideiussoria n. 2014/50/2299848 del giorno 11 settembre 2014 e la conseguente illegittimità della ingiunzione di pagamento emessa ex art.  2 R.D. n. 639/1910 dal Comune di ### in data 24 novembre 2014.  12. Visto l'art. 91 c.p.c. le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell'ente civico e liquidate come in parte dispositiva.  P.Q.M.   La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando contrariis rejectis, nella contumacia del ### in riforma della sentenza n. 4932/2018, resa dal Tribunale di ### il 15 novembre 2018, appellata in via principale da SOCIETÀ #### e in via incidentale dalla ### COMUNITÀ ### “### GIOVANI”, nei confronti del ### e della coop. sociale “### GENERAZIONE”, dichiara non dovuto il pagamento dell'importo della cauzione provvisoria, pari a € 26.678,20, di cui alla polizza fideiussoria 2014/502299848 e annulla l'ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910 del 24 novembre 2014. 
Condanna il ### di ### alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.910,00 per il primo grado ed in € 3.500,00 per l'appello, oltre spese generali, IVA e ### in favore di ciascun appellato. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.   ### est.   ### D'### 

causa n. 668/2019 R.G. - Giudice/firmatari: D'Antoni Giovanni, Donatella Draetta

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2443/2025 del 15-05-2025

... rispetto a quelle indicate nell'atto di appello, in particolare al punto b) delle conclusioni della comparsa conclusionale si legge che l'appellante chiede “b) ### l'appello e riformare/annullare la sentenza di primo grado per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo, provvedendo: - ### l'### 3 sud al pagamento della somma di € 11.405,86 oltre interessi d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 61° gg. dalle fatture fino al soddisfo [...]” mentre nell'atto di appello si legge al medesimo punto “B. Sempre, in via preliminare, accogliere l'appello parziale e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1469 del 2021 - R.G. 505/2018 pubblicata in data 07 luglio 2021, per i motivi sopra esposti ed in particolare nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi ex d.lgvo (leggi tutto)...

N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 1 a 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile (già ### sezione civile bis) riunita nelle persone dei ### Dr.ssa ### - Presidente - Dr. ### - ### - Dr. ### di ### - ### - relatore - ha deliberato di pronunciare la presente SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3389/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1469/2021, pronunziata dal Tribunale di ### il ### e pendente ###.I.A.S. ###.N.L.U.S. (c.f. ###), con sede in ####, alla ### costituitasi in persona del Presidente dr.ssa ### dichiaratasi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura alle liti apposta in calce all'atto d'appello - dagli avv.ti ### (c.f. ###), ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###); ### E ### 3 SUD (c.f. ###) con sede ###### del ####, alla via ### n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, ### 1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di ### il ###, l'A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S., in qualità di centro provvisoriamente accreditato presso il S.S.N. a svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 26 della L. n. 833/78 - dunque, relativamente alla branca di “riabilitazione” - in favore degli assistiti dell'### 3 Sud - con cui aveva sottoscritto CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 2 a 11 specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il ### volto a regolare il rapporto per l'anno 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta Asl il pagamento della somma di € 34.935,13, “oltre agli interessi così come previsti dagli art. 4 e 5 D.Lgs.  n. 231/2002”, nonché delle spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate ad agosto 2017 per cui erano state emesse le fatture nn. 785 del 31.8.2017, 786 del 31.8.2017, 787 del 31.8.2017, 788 del 31.8.2017, 789 del 31.8.2017, 790 del 31.8.2017, 791 del 31.8.2017, 792 del 31.8.2017, 793 del 31.8.2017, 794 del 31.8.2017, 795 del 31.8.2017, 796 del 31.8.2017 e 798 del 31.8.2017.  1.2. Con decreto ingiuntivo n. 1737/2018, emesso il ### e notificato dall'### all'Asl il ###, il Tribunale ingiungeva alla ### 3 Sud il pagamento della somma richiesta, “con gli interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura”, oltre spese della procedura monitoria che distraeva in favore del procuratore antistatario.  1.3. Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l'### 3 Sud, con atto di citazione notificato il ###, chiedendone la revoca per i seguenti motivi: - eccedenza degli importi richiesti rispetto al tetto di spesa assegnato, come si desumeva dalla nota recante prot. n. 9 del 2.1.2019, in cui emergeva che il centro opposto nel mese di luglio 2017 aveva presentato fatture per importo di euro 422.742,87 a fronte delle quali l'ASL aveva pagato la somma di euro 387.807,74, e dalla richiesta di nota di debito per gli importi contestati; - infondatezza della pretesa creditoria in quanto gli importi ingiunti erano stati liquidati con la determina n. 140 del 24.10.2018 che eseguiva quanto stabilito dalla delibera n. 674 del 4.9.2018 con cui l'### prendendo atto di quanto espresso dal verbale del ### del 26.2.2018 in ordine alla macroarea riabilitazione, riconosceva le prestazioni ambulatoriali e domiciliari in sopra utilizzo del rispettivo setting riabilitativo, in considerazione del sotto utilizzo globale dei setting residenziali e semiresidenziali e in applicazione del criterio di flessibilità previsto dalla circolare ### n. 4355/C del 15.11.2017 a firma del sub ### D'### - la non debenza degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/02 “atteso che non trattasi di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale, bensì di questione relativa a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento” Dunque, così concludeva “- in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per illecito frazionamento; del credito in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 3 a 11 opposto, in quanto infondato; - per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio oltre oneri riflessi nella misura di legge in luogo di CPA ed IVA così come sono dovuti all'avvocatura interna alla pubblica amministrazione”.  1.4. Si costituiva l'opposta con comparsa depositata il ###, che resisteva all'avversa opposizione deducendo che: - la nota su cui si era fondata l'eccezione di superamento del tetto di spesa era interna, generica e quindi non idonea a provare la circostanza eccepita; - il tetto di spesa era quello di macroarea della riabilitazione e non quello relativo al singolo ### sicché il tetto indicato in contratto era di mero riferimento dovendosi, invece, riferire a quello totale della macroarea, ciò nonostante, l'Asl non aveva comunque dimostrato di aver erogato alla struttura convenzionata il budget assegnatole; - trattandosi di tetto di branca, il superamento del tetto di spesa, da considerare quale fatto impeditivo con onere della prova a carico del debitore, non era stato adeguatamente dimostrato in quanto l'ente sanitario non aveva provato di aver applicato la procedura di regressione tariffaria unitaria sulla base delle risultanze del ### e secondo i criteri fissati, da ultimo, dal ### n. 1268/08; - gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 erano dovuti in quanto riconosciuti dalla stessa Asl nell'ambito del contratto sottoscritto con la struttura sanitaria (art. 9); - non era vero che era stata pagata tutta la somma ingiunta, bensì, che in data ###, dopo la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, era stato pagato un importo di € 23.529,27, sicché restavano ancora da corrispondere € 11.405,86, che l'opposto imputava alle fatture nn. 785/2017 (per un importo di € 5.689,43) e 798/2017 (per un importo di € 5.716,43), nonché gli interessi così come liquidati e le spese del monitorio. 
Pertanto, concludeva chiedendo di: “1) ### ed accertare che l'opposizione così come proposta dall'### 3 Sud è nulla ed improcedibile nonché infondata e non provata e, quindi rigettarla con tutte le conseguenze di legge; 2) Dichiarare ed accertare che il centro opposto non ha superato il tetto di spesa riferito alla macroarea di riferimento; 3) ### ed accertare che spetta all'### 3 Sud fornire la prova dell'eventuale superamento del tetto di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.; 4) Dichiarare ed accertare che nel giudizio per cui è causa non può trovare applicazione la ### (### in quanto non sussistono i presupposti di legge e la stessa non risulta provata; 5) ### ed accertare che la CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 4 a 11 documentazione esibita con l'atto di opposizione è ininfluente ai fini della decisione; 6) Dichiarare che l'### 3 Sud ha provveduto a pagare in data ### la somma di € 23.529,27 omettendo la residua somma di € 11.405,86 oltre gli accessori (interessi e competenze legali); 7) Per l'effetto ritenere la somma ingiunta dovuta e legittima; 8) Conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte;9) Condannare, in ogni caso l'### 3 Sud al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario sui diritti ed onorati, IVA e CAP come per legge, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 C.P.C.”.  1.5. Si rileva, inoltre, che con le note autorizzate per la trattazione scritta dell'udienza dell'11.5.2021 depositate il ### e poi con comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. il ###, l'opposta precisava che: - il pagamento parziale di € 28.529,27 era avvenuto con ordinativo di pagamento n. 7169/2019, a seguito di determina n. 140/2018 ed era avvenuto sia dopo la notifica del decreto ingiuntivo (6.12.2018) sia dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione (15.1.2019); - il ritardato pagamento implicava la decorrenza degli interessi moratori per cui non era necessaria nemmeno la preventiva messa in mora, sicché chiedeva il riconoscimento dei detti interessi sia sulla somma di € 28.529,27 (recte € 23.529,27) con decorrenza dall'1.1.2018 - in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9 del contratto, trattandosi di fatture inerenti al periodo di agosto 2017 il cui termine ultimo per il pagamento era il ### - al 4.4.2019 data del pagamento, sia sull'importo di euro 11.405,86 con decorrenza dall'1.1.2018 fino al soddisfo; - in caso di revoca del provvedimento monitorio dovevano essere riconosciute anche le spese e le competenze stabilite nel decreto ingiuntivo. 
Pertanto, in ragione di tali precisazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Rigettare l'opposizione dell'ASL in quanto infondata, ed incompatibile con le dichiarazioni della stessa nonché non provata ai sensi dell'art. 2697 c.c. anche in relazione ai fatti non contestati; B) ### e dichiarare che l'### in data ### ha ricevuto il pagamento parziale della somma ingiunta di euro 28.529,27; C) Confermare il decreto ingiuntivo concesso provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di euro 11.405,86; D) Conseguentemente alla lett. C) condannare l'ASL ### 3 sud al pagamento degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 sulle somme CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 5 a 11 di euro 28.529,27 con decorrenza dal 01/01/2018 fino al 04/04/2019 e sulla somma di euro 11.405,86 con decorrenza dal 01/01/2018 fino al soddisfo; E) Conseguentemente alla lett. C) e D) condannare per il consolidato principio della soccombenza l'### 3 sud al pagamento della presente fase di opposizione, oltre la liquidazione della spese generali, cpa ed iva il tutto in favore dei procuratori costituiti con attribuzione; F) ### sola ipotesi di revoca del monitorio n. 1737/2018, rigettare l'opposizione ed accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento della somma di euro 28.529,27 in data ### e condannare l'### 3 sud al pagamento della restante somma di euro 11.405,86, conseguentemente condannare l'opponente al pagamento degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 sulle somme di euro 28.529,27 con decorrenza dal 01/01/2018 fino al 04/04/2019 e sulla somma di euro 11.405,86 con decorrenza dal 01/01/2018 fino al soddisfo; G) Conseguentemente alla lett. F) condannare l'### 3 sud agli esborsi e compensi liquidati nel monitorio revocato ( euro 286,00 per spese ed euro 730,00 per compensi oltre accessori con attribuzione ) per il principio del diritto al compenso della fase monitoria, oltre la liquidazione delle spettanze professionali in forza del consolidato principio della soccombenza, oltre spese generali, cpa ed iva, il tutto anche mediante unico compenso da attribuirsi ai procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.” 2.1. Con sentenza n. 1469/2021, il Tribunale di ### rigettava l'opposizione, tuttavia, in ragione del pagamento parziale eccepito, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l'Asl al pagamento in favore di ### O.N.L.U.S.  dell'importo di € 11.405,86 oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 dal 6.11.2018 al saldo, nonché delle spese di lite, includendo le spese vive del procedimento monitorio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. In particolare: - affermava che era infondata l'eccezione di superamento del tetto di spesa nei termini in cui era stata allegata dall'### in quanto per effetto della delibera n. 674/2018, emessa dallo stesso ente sanitario, erano stati di fatto riformulati i limiti di spesa, in deroga al meccanismo di compensazione previsto dall'art. 4, comma 5 del contratto, sicché era la stessa Asl ad aver riconosciuto la debenza delle somme oggetto di ingiunzione; - rilevava che l'Asl non aveva provato di aver provveduto all'integrale liquidazione degli importi ingiunti, sicché a fronte della contestazione dell'opposta in ordine alla mancata ricezione della somma di € 11.405,86 sarebbe stato onere dell'Asl opponente fornire la prova dell'esatto adempimento; CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 6 a 11 - osservava che gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 erano dovuti in quanto le stesse parti li avevano pattuiti nell'art. 9 del contratto; quanto alla loro decorrenza, affermava che “posto che la spettanza della somma ingiunta è stata riconosciuta solo per effetto della delibera n. 674/2018, che ha derogato alle pattuizioni contrattuali, la condizione di mora dell'opponente deve ritenersi maturata solo decorsi sessanta giorni dall'adozione della delibera in questione, vale a dire dal 6-11-2018”.  2.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il ### O.N.L.U.S., con atto notificato il ###, formulando all'uopo tre motivi di appello così rubricati: - nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.: con cui si è doluto della mancata pronuncia inerente alla richiesta della liquidazione degli interessi moratori sulle somme liquidate dall'Asl il ###, richiesta con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, VI co., cpc e con le note depositate per la trattazione scritta dell'udienza dell'11.5.2021, pertanto per l'appellante il Tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c. “omettendo ogni e qualsiasi decisione, in ordine agli interessi sulla somma precedentemente liquidati, sebbene sia stata formulata specifica richiesta da parte dell'appellante”; - violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del contratto in relazione all'art. 1282 c.c.: con cui ha imputato al Tribunale l'erronea decorrenza degli interessi sulla somma riconosciuta per non averli fatti decorrere dal termine previsto dal contratto all'art. 9 comma 2, ossia il sessantunesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura (dall'1.11.2017), non essendovi prova di “controlli di regolarità delle prestazioni”, “richiesta di note di credito”, “contestazioni” ed “eventuale regressione tariffaria”, sicché ha chiesto a questa Corte di riconoscere gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulla somma liquidata con decorrenza dalla maturazione del credito fino al pagamento (dall'1.11.2017 al 4.4.2019); - sulla mancata liquidazione delle competenze liquidate nell'opposto decreto ingiuntivo: con cui ha imputato al Tribunale di aver omesso la liquidazione delle competenze stabilite nel d.i. n. 1737/2018, non avendo tenuto conto che il pagamento parziale corrisposto dall'Asl il ### è stato effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, eseguita il ###, sicché, se durante il giudizio di opposizione viene effettuato il pagamento della somma risultante dal decreto ingiuntivo, vanno liquidate le spese ed i compensi in esso liquidate, oltre quelle del giudizio di opposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale. In più, per l'appellante, riprendendo giurisprudenza CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 7 a 11 della S.C., la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito da opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito se subisce la revoca integrale del proprio decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto non può qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti al segmento processuale monitorio, in quanto la sorte della spesa è definita sempre secondo il criterio di globalità. Dunque, in accoglimento di questo motivo ha chiesto la correzione della sentenza gravata laddove non ha liquidato le competenze della fase monitoria come previste nel decreto ingiuntivo (€ 730,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori con distrazione). 
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A. In via del tutto preliminare dichiarare la nullità della sentenza n. 1469 del 2021 per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. B. Sempre, in via preliminare, accogliere l'appello parziale e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1469 del 2021 - R.G. 505/2018 pubblicata in data 07 luglio 2021, per i motivi sopra esposti ed in particolare nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi ex d.lgvo 231/2002 sulla somma parziale di € 23.529,27 dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, fermo restando tutte le altre statuizioni; C. Revocare la sentenza limitatamente, nella parte in cui non sono state riconosciuti i compensi liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo n. 1737 del 2018, pari ad € 730,00 oltre alle spese generali nella misura del 15% IVA e cap come per legge; D. Condannare, in ogni caso, l'### 3 Sud al pagamento delle spese, ed onorari, oltre alle spese generali nella misura del 15% del presente giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti ### e Avv. ### e Avv. ### procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.  2.3. Nessuno si è costituito per l'appellata ### 3 Sud, per cui all'udienza dell'8.3.2022 è stata dichiarata la sua contumacia.  2.4. All'udienza del 28.01.2025, l'appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo il solo termine per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 8 a 11 1. In via preliminare, si rileva che l'appellante con la comparsa conclusionale depositata il ### ha formulato conclusioni parzialmente differenti rispetto a quelle indicate nell'atto di appello, in particolare al punto b) delle conclusioni della comparsa conclusionale si legge che l'appellante chiede “b) ### l'appello e riformare/annullare la sentenza di primo grado per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo, provvedendo: - ### l'### 3 sud al pagamento della somma di € 11.405,86 oltre interessi d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 61° gg. dalle fatture fino al soddisfo [...]” mentre nell'atto di appello si legge al medesimo punto “B. Sempre, in via preliminare, accogliere l'appello parziale e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1469 del 2021 - R.G. 505/2018 pubblicata in data 07 luglio 2021, per i motivi sopra esposti ed in particolare nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi ex d.lgvo 231/2002 sulla somma parziale di € 23.529,27 dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, fermo restando tutte le altre statuizioni [...]”. Da questa differente formulazione si evince che l'appellante ha voluto ampliare il thema decidendum introducendo un nuovo motivo di censura alla sentenza di primo grado, ossia la critica al termine di decorrenza degli interessi moratori relativi alla somma riconosciuta dal Tribunale (€ 11.405,86) quando, invece, con l'atto di appello il ### si era limitato a rappresentare che il termine di decorrenza degli interessi doveva essere quello convenzionale e non quello stabilito dal Tribunale ma con riferimento alla somma pagata dall'Asl in corso di causa (€ 23.529,27). 
Ciò esposto, sul presupposto della natura meramente illustrativa ed argomentativa delle memorie conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande formulate nelle conclusioni della predetta comparsa conclusionale in quanto, come detto, vanno ad ampliare il thema decidendum delineato con l'atto di appello. Tale assunto è corroborato dalla giurisprudenza della S.C. secondo cui “[c]on le memorie di cui all'art. 190 cod. proc. civ., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Pertanto, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (cfr. Cass. n. 22970 del 2004, richiamata anche dalla Cass. n. 98/2016).  2. Venendo all'esame dei motivi di appello, con i primi due motivi di doglianza, che possono essere affrontati congiuntamente essendo tra loro connessi, il ### CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 9 a 11 si duole sia della mancata pronuncia in ordine al riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 sulla somma liquidata in corso di causa dall'### richiedendo una pronuncia di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., sia dell'errato termine di decorrenza degli interessi sulla somma riconosciuta dal Tribunale, ritenendo dovesse considerarsi quello convenzionale previsto dall'art. 9 e non quello indicato dal Tribunale sicché “il calcolo degli interessi e la consequenziale liquidazione degli stessi andava fatta dalla maturazione del credito, ovvero dall'01.11.2017 fino all'effettivo soddisfo avvenuto in data ###, sulla somma di € 23.529,27”. 
Ciò esposto, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. 
Deve ritenersi inammissibile la richiesta di condanna al pagamento degli interessi sulla somma di euro 11.405,86 con decorrenza anticipata rispetto al 6/11/2018 riconosciuta dal Giudice di prime cure, in quanto articolata solo in comparsa conclusionale e non indicata nell'atto di citazione in appello. 
Quanto al mancato riconoscimento degli interessi sulla somma corrisposta spontaneamente dalla ASL nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza va invece riformata. 
Nelle more del giudizio di primo grado, in data ### la ASL ha corrisposto l'importo di euro 23.529,27. 
La debenza degli interessi ex D.Lgs 231/2002 è espressamente prevista dall'art. 9 del contratto, che prevede inoltre che “il diritto al pagamento degli acconti maturerà entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui si riferiscono” pertanto, considerato che le fatture azionate si riferiscono alle prestazioni rese nel mese di agosto 2017, va riconosciuta la decorrenza a far data dall'1/11/2017 e fino al pagamento intervenuto in data ###.  3. Per quanto concerne, invece, il terzo motivo d'appello relativo alla mancata liquidazione delle competenze liquidate nel decreto ingiuntivo impugnato, si osserva quanto segue. 
La giurisprudenza della S.C. in tema di spese processuali nel procedimento monitorio afferma che “[i]n tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 10 a 11 decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio” (così Cass. Civ., ord. n. 18125/2017, ma anche ord. n. 17854/2020 e sent. n. 24482/2022). 
Nel caso di specie, l'opponente nelle more del giudizio di opposizione (pendente dal 15.1.2019), ha pagato una parte del credito e il Tribunale nella sentenza di prime cure ha condannato l'opponente al pagamento del residuo, liquidando poi le spese in euro 286,00 per spese ed euro 3800,00 per compensi professionali. 
Considerando il valore della domanda (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), tenuto conto della soccombenza anche virtuale dell'opponente, gli importi dovuti per compensi professionali per la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c ad avviso del Collegio sono stati quantificati in misura inferiore al minimo previsto dal D.M.55/2014 (euro 3972,00).   Pertanto, in tal senso può essere accolta la doglianza dell'appellante, sicché riconoscendo le competenze professionali previste con il decreto ingiuntivo si stabilisce un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal Tribunale, che tiene conto di una globale valutazione dell'esito del giudizio e che rispetta la regola dei minimi tariffari.  4. In considerazione di quanto precede, in riforma parziale della sentenza di prime cure, l'Asl va condannata al pagamento delle spese di lite di primo grado che si riquantificano in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 675,00 per spese generali di rappresentanza e difesa ed euro 286,00 per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, il tutto da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.  5. Valutato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto della riforma della sentenza di prime cure con riferimento alla parte relativa agli interessi ex D.Lgs.  231/2002 sulla somma di euro 23.529,27 ed alla parte relativa alla liquidazione delle spese, segue la condanna dell'### 3 Sud a rifondere all'appellante le spese del grado di appello, distraendole, poi, viste le istanze degli interessati, in favore degli avv.ti #### e ### in parti uguali tra loro. 
Tali spese, in mancanza della relativa notula, vanno dunque liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal suindicato decreto ministeriale, come da ultimo modificato dal decreto del ### della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, in quanto CORTE D'#### (già ### sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. ###.N.L.U.S. c. ### 3 ###. 11 a 11 applicabili nella specie - tenendo conto del valore, ragguagliato al decisum, della controversia devoluta a questa Corte.   Considerato l'importo degli interessi (euro 2676,55) e la riforma dell'importo delle spese liquidate in primo grado (per una differenza di euro 700,00) va considerato lo scaglione da € 1.100,01 fino a € 5.200,01 e vanno liquidate, per il giudizio di appello, spese pari ad euro 2000,00 per i compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, euro 300,00 per il rimborso forfettario delle spese generali ed euro 382,50 per le spese vive.  P.Q.M.  La Corte di ### di ### definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1469/2021, pronunziata il ###: 1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna l'### 3 Sud al pagamento degli interessi ex D.Lgs.231/2002 sulla somma di euro 23.527, 29 a far data dall'1/11/2017 e fino al 4/4//2019 ed al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio quantificate in euro 4500,00 per compensi professionali, euro 675,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, euro 286,00 per spese vive, da distrarre in parti uguali, quindi nella misura di 1/3 ciascuno, in favore degli avv.ti #### e ### per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.; 2. condanna l'### 3 Sud al pagamento, in favore della A.I.A.S. Sez. ###.N.L.U.S., delle spese del processo d'appello che liquida in euro 2000,00 per compenso professionale, euro 300,00 per spese generali di rappresentanza e difesa ed euro 382,50 per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione ai difensori, avv.  #### e ### in ragione di un terzo ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c. 
Così deciso in ### il #### estensore ###.ssa ###ssa

causa n. 3389/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Martino Caterina, Molfino Caterina

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