##### di ### in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3934/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad ### appello avverso sentenza giudice di pace n. 8740/2019 pubblicata in data ### e vertente TRA ### nato a ### di ### il ###, ivi residente alla ### 27/B, (c.f. ###) elettivamente domiciliato in ### di ### al viale ### 41, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###) e dall'Avv. ### (c.f. ###) dai quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello ### E ### (p. iva: ###), in persona del suo titolare ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ### la #### alla via ### 22/A presso lo studio dell'avv. ### (c.f.: ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti mandato in calce all'atto di citazione per chiamato in causa nel primo giudizio ### E ### (P.Iva: ###), con sede #######, via della ### 14, elettivamente domiciliata in ### del ### alla via ### 4, presso lo studio dell'avv. ### (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura alle liti in atti ### E ### (C.F. ###) e residente in C/mare di #### alla ###.
Cosenza n. 13, D'### (C.F. ###) ed ivi residente ###, D'### (C.F. ###) e residente ###, D'### (C.F. ###) e residente ###, D'### (C.F. ###) ed ivi residente alla ###. Cosenza 13, D'### (C.F. ###) e residente in ### alla ### da ### 36 e D'### (C.F. ###) ed ivi residente ###, nella qualità di eredi legittimi di D'### tutti elettivamente domiciliat ###/17 presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ### E ### (C.F.: ###) residente ###, elettivamente domiciliato in ### di ### alla via ### 67, rappresentato e difeso dall'### (C.F. T###), giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado ### NONCHE' Condominio di via ### 13/15 in ### di ### in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in ### al viale ### 184 presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###) dal quale è difeso e rappresentato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ### E ### nata a ### di ### il ### (cod. fisc.###), residente in C.mare di ### alla via ### 13, elett.te dom.ta presso il suo procuratore domiciliatario costituito nel primo grado di giudizio, avv. ### (####) in C.mare al ### 41; #### note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4.11.2024 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti tutte si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e ne hanno chiesto l'accoglimento, chiedendo riservarsi la causa in decisione con i termini di legge. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### D'### D'### D'### D'### D'### e D'### citavano in giudizio innanzi al Giudice di ### di ### il ### di via G. ### 13/15 in ### di ### in persona dell'amministratore p.t., e ### deducendo di essere comproprietari, quali eredi di D'### dell'appartamento di cui foglio 7, part. 355, sub 161, posto al quinto piano, scala b, int. 11 del ### di via G. ### 13/15 in ### di ### che l'appartamento è sovrastato dall'appartamento in proprietà di ### che dal 2013, l'immobile degli istanti è interessato da copiose e diffuse infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dal sovrastante terrazzo a livello, in proprietà esclusiva di ### che tali infiltrazioni hanno causato vistose macchie di umidità e muffa sul soffitto e sulle pareti, in particolar modo nelle stanze adibite a soggiorno, cucina, stanza da letto e bagno, causando danni alle finiture interne ed al mobilio presente, oltre che rendere insalubre l'appartamento, compromettendone la fruibilità e danneggiandone il decoro estetico; che le dette infiltrazioni sono causate dallo stato di degrado in cui versa la sovrastante terrazza e dalla mancanza di interventi manutentivi ad opera di ### e del condominio; che la terrazza si presenta fessurata in più punti e non adeguatamente impermeabilizzata a causa della vetustà della guaina protettiva; che nonostante l'invito rivolto alla ### e al condominio di via G. ### 13/15, i danni non venivano risarciti né venivano rimosse le cause delle infiltrazioni.
Tanto premesso gli attori chiedevano condannare i convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patiti dagli istanti in conseguenza delle dette infiltrazioni, da quantificare in corso di causa, anche all'esito di una ### ovvero d'ufficio in via equitativa, oltre interessi, entro il limite di €5000,00; vinte le spese di lite da attribuirsi ai procuratori anticipatari. -Si costituiva in giudizio il condominio di via G. ### 13/15 in ### di ### in persona dell'amministratore p.t., deducendo, in via preliminare, la improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dalla negoziazione assistita; nel merito ne chiedeva il rigetto, in quanto non provata, e comunque eccepiva la esclusiva responsabilità di ### quale titolare dell'omonima ditta, e dell'ing ### i quali, in qualità rispettivamente di ditta esecutrice e di direttore dei lavori, nell'anno 2006 avevano eseguito lavori di rifacimento della terrazza a livello in proprietà del ### e dalla quale sarebbero promanate le lamentate infiltrazioni. -Si costituiva ritualmente in giudizio anche ### eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto solo usufruttuaria e non proprietaria dell'appartamento, chiedendo - pertanto - di integrare il contraddittorio nei confronti di ### quale proprietario dell'immobile. Nel merito, resisteva alla domanda attorea sostenendo che alcuna responsabilità le poteva essere ascritta in quanto già nel 2006 la stessa (coniuge del defunto ### aveva contestato al condominio la non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che avevano interessato il terrazzo a livello di sua proprietà esclusiva e appaltati dal condominio alla ditta ### senza però ottenere alcun significativo riscontro. Nell'inerzia del ### quindi, la ### insieme a ### avevano chiesto un accertamento tecnico preventivo ed in seguito instaurato innanzi al ### di ### un contenzioso nei confronti del ### e dell'impresa appaltatrice, al fine di tutelare le proprie ragioni. Inoltre, a seguito dell'incarico ricevuto dall'assemblea condominiale, l'arch. ### aveva accertato che le infiltrazioni lamentate dagli attori erano ascrivibili alla eccessiva approssimazione sulla esecuzione dei lavori di manutenzione ed impermeabilizzazione ai terrazzi effettuati in precedenza dalle varie ditte che si sono alternate.
Per tali ragioni, ### chiedeva di essere estromessa dal giudizio, stante la carenza di legittimazione passiva; in subordine, insisteva per il rigetto della domanda attorea poiché alcuna responsabilità era ascrivibile alla convenuta; con vittoria di spese di lite. - Chiesta dagli attori la chiamata in causa della ### - quale appaltatrice dei lavori di rifacimento del terrazzo in contestazione -, dell'ing. ### - quale direttore dei lavori - e di ### - quale proprietario dell'immobile - il contraddittorio veniva integrato, mediante notifica dell'atto di chiamata in causa, anche nei confronti di costoro. - ### si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avversa domanda e deducendo che la eventuale responsabilità per i danni lamentati dagli attori andava ascritta esclusivamente alla ditta ### esecutrice dei lavori di rifacimento al terrazzo, la quale non aveva eseguito le opere commissionate a regola d'arte, come già a suo tempo tempestivamente rilevato dai coniugi ### - ### danti causa dell'odierno comparente. Il convenuto, evidenziava altresì che proprio in ragione di tanto, i predetti erano stati costretti, nell'inerzia del condominio, dapprima ad instaurare un ricorso per accertamento tecnico preventivo e successivamente un giudizio nei confronti dell'appaltatore al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti in dipendenza della non regolare esecuzione delle opere; giudizio conclusosi con sentenza n. 1671/2016 emessa dal ### di ### nella quale veniva accertata la non esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltatati alla ditta ### condannandola al risarcimento dei danni. Pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda attorea, non essendo ascrivibili a sua responsabilità i danni lamentati dagli attori, come del resto agli stessi già noto in esito all'accertamento disposto dallo stesso condominio con l'architetto ### in data ###; vinte le spese di lite. -Si costituiva altresì la ditta ### chiedendo in via preliminare di chiamare in causa la ### s.p.a., quale sua compagnia assicuratrice all'epoca dei fatti; nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda poiché inammissibile e improcedibile, deducendone la infondatezza in fatto e in diritto, ed eccependo in particolare la prescrizione delle garanzie non denunciate nei termini di legge. In via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi la ### a tenere indenne la ditta di tutto quanto eventualmente da corrispondere nei confronti della parte attrice. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. -Si costituiva nel detto giudizio, infine, anche l' ing. ### deducendo che alcuna responsabilità per i presunti danni ad oggi lamentati dagli attori poteva essere configurata a carico del comparente, avendo lo stesso correttamente adempiuto ai propri obblighi professionali, certificando la conformità delle opere al progetto e la corretta esecuzione delle stesse, ad eccezione di alcune finiture da eseguirsi previa manifestazione di disponibilità in tal senso da parte del ### che tanto era stato accertato anche nell'ambito del giudizio intentato dallo stesso ### nei confronti della ditta ### e dello stesso ### conclusosi con sentenza del ### di ### n. 1671/2016, la quale aveva escluso ogni responsabilità del direttore dei lavori, sulla scorta di quanto accertato dal CTU in corso di lite; che, in ogni caso, gli artt 16 e 17 del contratto di appalto sottoscritto dal condominio con la ditta ### contemplavano l'assunzione esclusiva di responsabilità verso terzi da parte dell'appaltatore, con correlativa esenzione da responsabilità del direttore dei lavori. In ragione di tali rilievi, il ### chiedeva rigettarsi la domanda proposta nei propri confronti con vittoria di spese e compensi di lite. - Autorizzata la chiamata in causa da parte della ditta ### si costituiva in giudizio la ### spa eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto nell'anno 2013 la ditta ### non aveva stipulato alcuna polizza con la comparente, pertanto, i fatti di causa non erano coperti da assicurazione; la prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 2952 cc e del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 cc; in via subordinata, chiedeva di contenere il risarcimento del danno nella misura di €15.500,00 secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto. Il tutto con vittoria di spese di lite. 2.1-All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione dei testi e nell'espletamento della ctu tecnica), il giudice di pace con sentenza n. 8740/2019 resa pubblica in data ###, accertata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti ### quale usufruttuaria dell'appartamento e del terrazzo, e di ### nei cui confronti gli attori avevano rinunciato all'azione, dichiarata prescritta la domanda di manleva, ritenuta la domanda principale fondata nel merito, così decideva: “rigetta la domanda nei confronti di ### e ### e condanna gli attori al pagamento delle spese di lite …; accoglie la domanda dell'attore e dichiara la responsabilità esclusiva del ### di via ### 13/15 di ### di ### e ### nella produzione dei danni di cui trattasi; per l'effetto, li condanna al risarcimento dei danni subiti in favore degli attori …; condanna gli stessi al pagamento delle spese del presente giudizio …; rigetta la domanda di manleva da parte del condominio nei confronti della ditta ### e spa ### ass.ni, condannando lo stesso condominio al pagamento delle spese del presente giudizio …”. 3-Avverso detta sentenza ### proponeva tempestivo appello chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità per i danni lamentati da ### e D'### D'### D'### D'### D'### e D'### poteva essere addebitata all'odierno appellante, con rigetto delle domande proposte, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, parte appellante nel ribadire che la responsabilità delle infiltrazioni era da imputare in via esclusiva alla ditta ### o al ### come risultato dagli accertamenti eseguiti sia in sede ###seguito alla ctu nel primo giudizio, censurava la sentenza gravata poiché il primo giudice, pur aderendo alle conclusioni del ctu, e benchè fosse rimasto accertato che le infiltrazioni erano state determinate non dalla mancanza di interventi manutentivi da parte della proprietaria del terrazzo e del condominio medesimo, ma dalla non corretta esecuzione dei lavori appaltati da parte della ditta esecutrice, aveva poi, inspiegabilmente, riconosciuto la responsabilità concorrente dell'odierno appellante e del condominio nella causazione del danno. -Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, la ditta ### eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, la nullità dell'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 164 cpc, per violazione dell'art. 163 cpc, nonché dell'art. 9, comma 1 bis e ter della legge 53/1994, anche in relazione all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82. Nel merito, rinnovava l'eccezione di prescrizione e di decadenza della richiesta di risarcimento, deduceva la correttezza della decisione impugnata e chiedeva in via principale il rigetto del proposto gravame deducendone l'infondatezza, evidenziando che l'appellante, proprietario esclusivo del lastrico solare, era tenuto alla manutenzione del medesimo, diversamente dovendo rispondere dei danni arrecati nella misura di 1/3; in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, chiedeva di essere manlevato dalla ### spa in virtù del contratto di polizza n. 9070278191. Vinte le spese di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. -Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, la ### spa, chiedendo in via preliminare la riunione all'odierno giudizio recante n. 3934/2020 di R.G., di quello recante n. 4182/2020 R.G. pendente innanzi all'intestato ### ed instaurato su iniziativa del condominio contro la medesima sentenza n. 8740/2019 del giudice di pace di ### ancora in via preliminare eccepiva la violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc; nel merito, chiedeva dichiarare l'infondatezza dell'appello in ragione della correttezza della sentenza impugnata e nella denegata ipotesi in cui il ### avesse ritenuto fondato l'appello e considerato unica responsabile la ### chiedeva rigettarsi della domanda di manleva - poiché prescritta - precisando, come già dedotto nel primo giudizio, che i fatti di causa risalivano al 2006 e che l'atto di chiamata in causa veniva notificato solo il ### e non era stato preceduto da altre comunicazioni. In ogni caso doveva tenersi conto, altresì, della inesistenza della copertura assicurativa, in quanto i lavori appaltati dal condominio non rientravano nel novero delle attività oggetto di assicurazione; con vittoria di spese, e competenze di lite. -Si costituivano in giudizio con comparsa di risposta depositata in data #### D'### D'### D'### D'### D'### D'### chiedendo, in via preliminare, riunirsi il giudizio n. 4182/2020, concernente l'appello proposto dal condominio convenuto avverso la medesima sentenza, al presente giudizio 3934/2020 R.G.; nel merito, sostenevano la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure il quale, facendo corretta applicazione del principio enunciato dalla Cass. SS. UU. 9449/2016, aveva dichiarato la responsabilità di ### e del ### di ###. ### n. 13/15 per i danni da infiltrazioni verificatisi nel loro appartamento; evidenziavano, inoltre, che l'appellante sebbene avesse sin da subito rilevato e contestato la cattiva esecuzione dei lavori al ### ed alla ditta esecutrice ed avesse di poi intrapreso un'azione giudiziaria nei confronti degli stessi nell'anno 2009 (definita con sentenza di accoglimento della domanda e risarcimento del danno nell'anno 2016), di fatto aveva mantenuto un comportamento inerte e disinteressato nei confronti del bene di sua esclusiva proprietà, al pari del ### aggravando, in concorso con quest'ultimo, l'incidenza delle infiltrazioni e dei danni conseguenziali.
Parte appellata, chiedeva, quindi, rigettarsi l'appello e confermare la sentenza impugnata; in via incidentale condizionata, nella ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da ### chiedeva condannare per l'intero il condominio di ###. ### n. 13/15 al risarcimento dei danni da infiltrazioni patiti dall'appartamento di proprietà degli appellati; con vittoria in ogni caso delle spese e competenze del grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario. - Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, ### impugnando estensivamente l'atto di appello e chiedendo rigettarsi il gravame proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'appellato in ragione della rinuncia alla domanda formulata nei confronti di quest'ultimo da parte degli attori nel corso del giudizio di primo grado, rigettava la domanda proposta nei confronti del predetto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, reiterava tutte le eccezioni già proposte in primo grado, chiedendo accertarsi e dichiararsi in ogni caso l'assenza di ogni responsabilità in capo all'ing. ### in relazione al sinistro per cui è causa, avendo espletato l'incarico di ### dei ### con la massima diligenza e perizia; in via ulteriormente subordinata, chiedeva condannarsi la ditta ### a manlevare l'#### da qualsiasi conseguenza risarcitoria per la difettosa esecuzione dei lavori appaltati nel 2006, in virtù degli artt. 16 e 17 del contratto di appalto stipulato in data ###; con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. - Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ### il ### di via ### 13/15 in ### di ### chiedendo, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello proposto dal condominio avverso la sentenza gravata, di rigettare anche l'appello proposto dal ### nella parte in cui chiedeva affermarsi, in riforma della sentenza impugnata, l'esclusiva responsabilità del condominio nella causazione del danno. In particolare, deduceva di aver già proposto appello avverso la sentenza oggi impugnata, con il quale chiedeva riformarsi il capo relativo alla ingiusta condanna del codominio alla refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta ditta ### e dell'ing. ### non avendo proposto alcuna domanda di manleva nei confronti di costoro, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, ma essendosi limitato ad invocarne la esclusiva responsabilità per i danni lamentati dagli attori. Il condominio impugnava altresì il capo della sentenza relativo all'affermazione della propria concorrente responsabilità nella causazione del danno, evidenziando che alcuna responsabilità poteva essere imputata al condominio in quanto lo stesso aveva affidato i lavori di manutenzione alla ditta ### e al direttore dei lavori ing. ### entrambi chiamati in causa dagli attori nel primo giudizio, e lo stesso ingegnere aveva rilasciato certificato di fine lavori in data ### con cui attestava l'avvenuta esecuzione degli stessi a regola d'arte; deduceva, in ogni caso, che anche in caso di eventuale responsabilità del custode, la stessa andava posta ad esclusivo carico del ### proprietario della terrazza a livello, precisando che l'eventuale stato di degrado della terrazza doveva imputarsi esclusivamente ad omessa manutenzione da parte di quest'ultimo e che già il direttore dei lavori aveva approvato a suo tempo i lavori effettuati, con l'esclusione di piccole lavorazioni che necessitano di interventi di rifinitura che saranno eseguiti appena disponibili i locali del sig. ### lavori che, però, non erano stati eseguiti in ragione del comportamento ostruzionistico del medesimo ### - ### sebbene ritualmente evocata in giudizio mediante notifica dell'atto di appello in data ### presso l'indirizzo pec del procuratore costituito in primo grado, non ha inteso costituirsi in giudizio di talchè ne va dichiarata in questa sede la contumacia. 4.1-Disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 4182/2020 al procedimento iscritto al 3934/2020 R.G., poiché relativi entrambi a giudizi di impugnazione avverso la medesima sentenza, acquisito il fascicolo di primo grado, riassegnato il procedimento allo scrivente magistrato con decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, all'udienza del 14.11.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 16 dicembre 2024.
Questioni preliminari.
Preliminarmente ed in rito va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dagli appellati.
In proposito, rileva questo Giudice che l'articolo in questione è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Già con riguardo al requisito della “specificità dei motivi” di cui al previgente art. 342 cpc si affermava che, a fini della validità, l'atto d'appello non doveva soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto impugnate e i limiti dell'impugnazione, essendo indispensabile, pure quando la pronuncia di primo grado fosse stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fondava l'impugnazione venissero formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata.
A parere di questo giudice, dovendo necessariamente attribuirsi alla novella una portata innovativa del sistema, è evidente che l'appellante è oggi costretto ad uno sforzo di razionalizzazione delle proprie difese, che si risolve, da un lato, nell'ordinata e schematica distinzione redazionale delle parti del provvedimento che si intendono sottoporre ad esame e delle censure mosse alla decisione gravata e, dall'altro, nella precisa corrispondenza, immediatamente percepibile a prima lettura, tra argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed argomentazioni svolte nell'atto d'appello, con esplicita ed inequivoca indicazione della concreta rilevanza dei vizi della sentenza rispetto al provvedimento richiesto dalla parte; ciò non solo al fine di facilitare il lavoro del giudice quanto alla motivazione della decisione, ma anche per consentirgli - laddove richiesto dalla legge - un immediato ed agevole controllo del presupposto di ammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive, la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.c. del gravame oggi in decisione.
Merito. ### è infondato e andrà, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Va rilevato che il lastrico solare, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla funzione di copertura nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alla manutenzione del lastrico sono tenuti, a norma dell'art. 1126 cod. civ., tutti i condomini cui il lastrico funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo. Conseguentemente, dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare deteriorato, devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall'art 1126 cod. Giova evidenziare che la Cassazione civile, a ### (cfr sentenza del 10/05/2016, n. 9449) è intervenuta a dirimere un contrasto sulla natura giuridica della responsabilità per danni provenienti dal lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva e conseguenti oneri risarcitori, ed all'uopo ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c. comma 1, n.4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio".
Dunque ascritta la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo al soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste anche una concorrente responsabilità, sempre di natura extracontrattuale del ### nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuto conto della funzione assolta in ambito condominiale dal lastrico o dalla terrazza posta a copertura dell'edificio o di una sua parte.
Nell'ambito di tale tipo di responsabilità, chiariscono sempre le ### deve ritenersi che le fattispecie più adeguate di imputazione del danno siano quella di cui all'art. 2051 c.c., per il rapporto intercorrente tra soggetto responsabile e cosa che ha dato luogo all'evento, ovvero quella di cui all'art. 2043 c.c., per il comportamento inerte di chi comunque fosse tenuto alla manutenzione del lastrico.
Tale soluzione si giustifica in relazione alla specificità del lastrico solare: esso, invero, per la parte apparente, e quindi per la superficie, costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto; per altra parte, e segnatamente per la parte strutturale sottostante, costituisce cosa comune, in quanto contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio o di parte di esso.
La Cassazione, sempre nella sentenza in esame, ha avuto modo di precisare, che le due responsabilità concorrano e che il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dall'art. 1226 c.c. costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all'uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che, nella sua parte superficiale, sia in uso esclusivo ovvero sia di proprietà esclusiva, è comunque destinata a svolgere una funzione anche nell'interesse dell'intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante.
E' stato ulteriormente precisato che “In tema di danni da infiltrazioni, la giurisprudenza ha recentemente ribadito il concorso di responsabilità del ### e del proprietario esclusivo del lastrico solare, laddove il danneggiato agisca nei confronti di entrambi i soggetti, in applicazione della regola di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., che presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro di più agenti” (Corte Cass. ordinanza n. 6816/2021; Cassazione civile, ### VI-2, ordinanza n. 516 del 11 gennaio 2022).
Tanto premesso, e venendo all'esame del merito della controversia, va osservato che la CTU espletata nel primo giudizio ha confermato che l'appartamento degli appellati-attori, sito al quinto piano dello stabile di ### 13/15 in ### di ### è stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare, (circostanza, peraltro, non contestata dalle parti in causa), causate dalla errata posa del manto impermeabile.
Specificamente, il tecnico d'ufficio con il proprio elaborato depositato in data ###, in risposta al quesito n. 2, previa accurata descrizione dello stato dei luoghi, ha evidenziato che “Le infiltrazioni sono dovute ad una errata posa del manto impermeabile in particolare nei punti di maggiore sollecitazione e criticità tipici dei giunti orizzontali e verticali. … Non oltre alla mancata sigillatura del giunto tra pavimento e soglia del vano porta di accesso al terrazzo. Punto di attacco questo cui occorreva prestare maggiore perizia tecnica ed in particolare utilizzando prodotti più appropriati e specifici in luogo del semplice sigillante per riempimento fuga tra piastrelle. In tal punto, per una corretta esecuzione delle opere, atteso che fu modificata la quota di imposta del calpestio terrazzo, occorreva, smontare l'infisso, rimuovere la soglia, impermeabilizzare con guaina sia la soletta che i risvolti sulla muratura ai lati del vano e provvedere a rimontare soglia e infisso”, aggiungendo che “Le infiltrazioni rinvenute all'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento della sig.ra ### sono ascrivibili alla medesima causa, l'imperizia esecutiva dei lavori di impermeabilizzazione effettuati nel 2006, unico intervento edilizio che ad oggi ha interessato il terrazzo. ..”.
Tali risultanze, del resto, trovano conferma anche negli accertamenti compiuti nell'ambito del diverso giudizio intentato nei confronti della ditta ### e dell'ing ### dai coniugi ### - ### e conclusosi con la più volte richiamata sentenza del tribunale di ### 1671/2016 allegata in atti sin dalla prima fase di giudizio.
Va, tuttavia osservato che la responsabilità del proprietario della terrazza a livello, così come quella del condominio, trova disciplina nell'art 2051 c.c. in virtù della rapporto di custodia esistente con il bene.
Come noto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte (a far data dalla sentenza a ### n. 12019/91), rileva che, ai sensi dell'art. 2051, profilo del comportamento del responsabile è di per sè estraneo alla struttura della normativa; ne' può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Va, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia. La dottrina, parla, al riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese di "presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa".
Responsabile del danno cagionato dalla cosa è cioè colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo (eguale discorso vale per la responsabilità del proprietario dell'edificio, che con la sua rovina procura danno, ex art. 2053 c.c.). Ciò è tanto più rilevante se si osserva il contesto ove trovasi la norma in questione e cioè tra altre (artt. 2047, 2048, 2050, 2054, 1^ c., c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.
Occorre poi che la cosa, pur nella combinazione con l'elemento esterno, costituisca essa la causa o la concausa del danno, sotto il profilo dinamico, per cui va esclusa la responsabilità del custode nel caso in cui il fatto esterno, non imputabile al custode, sia stato da solo sufficiente a causare il danno (Cass. 28.11.1995 n. 12300). In questo caso, infatti, non è la cosa custodita che ha prodotto o concorso a produrre il danno, ma il fatto esterno e la cosa è solo il mezzo o l'occasione per la produzione del danno e non la causa (o concausa) dello stesso. Il nesso causale intercorre in quest'ultima ipotesi solo tra il fattore esterno e l'evento di danno. ### l'orientamento prevalente anche in queste ipotesi si rimane nella fattispecie di cui all'art. 2051, ma la responsabilità del custode è esclusa per la causa di esenzione costituita dal caso fortuito. Si suole, infatti, dire che il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., va inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo (anche se rimasto ignoto) e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 28.10.1995, n. 11264; Cass. 26.2.1994, n. 1947; Cass. 6340 del 1988; Cass. 15.3.1988 n. 2458).
Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051, relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (cfr Sez. 3, Sentenza n. 12219 del 2003) “Orbene, tanto premesso, va osservato che gli odierni convenuti hanno invocato l'esenzione da responsabilità per essere il danno imputabile esclusivamente al fatto del terzo, ossia l'appaltatore. Va, anzitutto, osservato che anche la giurisprudenza che ritiene l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., come un'ipotesi di presunzione di colpa, osserva che il proprietario di un edificio, quale custode dello stesso, risponde dei danni che ne sono provocati, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ancorché i danni derivino da vizi costruttivi (art. 1669 c.c.), comportanti la concorrente responsabilità di terzi, in quanto il proprietario-custode di un bene immobile è responsabile per i danni cagionati dal bene, anche se le caratteristiche dannose sono state create da altri, poiché è appunto lui che mantiene nella cosa le caratteristiche medesime, pur essendo obbligato ad eliminarle per il precetto del neminem laedere. Pertanto se il proprietario-possessore dell'immobile omette di adottare le misure necessarie per l'eliminazione delle caratteristiche dannose della cosa e questa produce in effetti danni, è nell'omissione da lui compiuta che consiste la condotta colpevole, la quale, indipendentemente dall'eventuale concorrente responsabilità del terzo, obbliga a norma dell'art. 2051 c.c., al risarcimento del danno cagionato (cfr. Cass. N. 6552/1986; Cass. N. 4537/1976; N. 712/1964). Come si nota, in coerenza con la sua premessa di presunzione di colpa fissata dall'art. 2051 c.c., questa giurisprudenza ritiene che la colpa del custode della cosa per danni causati da vizi di costruzione si substanzii nel comportamento colpevole per non aver adempiuto all'obbligo di eliminare detti vizi, suscettibili di cagionare danno.
Sennonché si può agevolmente rilevare che detto obbligo di eliminare le possibili fonti di danno a terzo, anche se dipendenti da vizio di costruzione della cosa, non viene fondato nell'art. 2051 c.c., ma nell'art. 2043 c.c., mentre il custode è responsabile ex art. 2051 c.c. per il semplice fatto che dalla cosa è derivato un danno a terzo, indipendentemente da sue omissioni.
A maggior ragione, dunque, seguendo l'orientamento oramai prevalente ( come sopra richiamato) secondo cui la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, si deve giungere alla conclusione che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, nei termini sopra descritti, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante.” (in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12219 del 2003; in senso conf. Cass. 04/5236 e 08/26051) Sulla base dei principi testè enunciati, è dunque evidente come l'eventuale esecuzione dei lavori non a regola d'arte, causa dei danni da infiltrazione lamentati dagli attori, non valga di per sé ad escludere la responsabilità dei custodi, proprietario della terrazza e condominio, per i danni cagionati ai terzi dal bene; ciò anche a voler aderire alla più mite giurisprudenza, oramai recessiva come sopra osservato, che richiede in capo al custode anche una colpa, in quanto è pacifico che l'appellante e l'amministratore di condominio, sebbene compulsati dagli attori e consapevoli dei danni prodottisi nell'appartamento di questi ultimi e delle relative cause ( pacifica è infatti la circostanza che la problematica era ben nota ad entrambi, tanto da essere stata oggetto anche di un accertamento ad opera del condominio con l'architetto ### sin dal 2014), non si siano in alcun modo attivati, come loro dovere, per porre rimedio a tali danni, provvedendo a lavori di manutenzione e ripristino di tale terrazzo; ciò ferma la possibilità di rivalersi sulla ditta appaltatrice.
Tale discorso appare ancor più fondato, laddove si ponga mentre al fatto che i difetti relativi alle esecuzione dei lavori appaltati costituiscono circostanze non eccezionali, divenendo caratteristiche del modo di essere della cosa e che, pertanto, i danni direttamente ad essi ascrivibili rappresentano un rischio tipico collegato al bene.
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi che correttamente il giudice di prime cure abbia accolto la domanda nei confronti del ### e del ### in quanto custodi del bene e responsabili ai sensi dell'art 2051 Entrambi gli appellanti (il ### ed il condominio), poi, nei rispettivi atti di appello hanno sottoposto a censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha riconosciuto la concorrente responsabilità, graduandola ai sensi dell'art 1126 c.c., sostenendo - viceversa - che la responsabilità esclusiva del danno andasse imputata esclusivamente alla controparte.
Va tuttavia osservato come la Suprema Corte, con orientamento oramai pacifico, abbia stabilito che “in tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall'omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c., ed il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, a seguito del crollo di una terrazza di uso esclusivo, aveva ripartito le conseguenti spese di riparazione senza valutare l'ascrivibilità, o meno, delle cause dell'evento, determinato dalla corrosione delle strutture portanti in ferro per assenza di manutenzione del pavimento, alla responsabilità esclusiva dell'usuario).” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 07/02/2017) Ebbene, nel caso che ne occupa, nessuna delle parti, pur sostenendo la esclusiva responsabilità dell'altra, non è riuscita a fornire una prova adeguata atta a superare tale assunto. Non il ### il quale non ha provato di aver sollecitato l'esecuzione di tali lavori e di essere stato ostacolato in tale sua intenzione da un atteggiamento ostruzionistico del condominio; né tanto meno il condominio, il quale non solo non ha raggiunto la prova della imputazione dei danni a difetti di manutenzione riconducibili esclusivamente al proprietario della terrazza, ma neppure ha dimostrato di essersi attivato al fine di deliberare lavori di rifacimento del bene, trovando in tal senso ostracismo da parte del proprietario.
Ne consegue che va confermata la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui condanna il condominio di via ### 13/15 in ### di ### e ### al risarcimento del danno cagionato al sottostante appartamento, nella misura, rispettivamente di due terzi e di un terzo, stante la sussistenza di una responsabilità solidale tra il condominio e ### Gli appelli proposti da ### e dal ### di via ### 13/15 in ### di ### relativamente a tale capo della sentenza, vanno pertanto rigettati.
Quanto alla posizione della ditta ### e dell'ing ### è appena il caso di sottolineare che ancorchè costoro possano concorrere, unitamente ai custodi del bene, nella responsabilità per i danni prodottisi nell'appartamento degli attori, ai sensi dell'art 1669 c.c., i capi della sentenza che hanno rigettato le domande proposte nei confronti di costoro - della prima per intervenuta prescrizione delle relative azioni di garanzia, e del secondo in ragione della rinuncia alla domanda da parte degli attori - non sono state oggetto di specifica impugnazione, di talchè devono oramai ritenersi passate in giudicato. Ciò non senza considerare che, in ogni caso, gli stessi attori non hanno riproposto in questa sede ###forma condizionata o gradata, le domande proposte nei confronti di questi ultimi.
Va poi dato atto che il condominio di via ### 13/15 in ### di ### ha impugnato la sentenza gravata anche relativamente al capo concernente la regolazione delle spese di lite nei rapporti fra il codominio e la convenuta ditta ### e la ### spa, poiché ingiustamente poste a carico dell'appellante condominio sulla scorta dell'erronea affermazione che quest'ultimo avrebbe proposto domanda di manleva nei confronti della predetta ditta.
Il motivo di appello così articolato merita accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
Come è dato evincere dalla serena lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado dal condominio, quest'ultimo non proponeva alcuna domanda di manleva nei confronti della ditta ### e del ### limitandosi ad individuare costoro quali responsabili del danno lamentato dagli attori. E' vero, invece, che costoro sono stati evocati in giudizio proprio dagli attori, i quali hanno esteso la domanda nei loro confronti, come del resto è evidente sol che si rifletta che nel corso de giudizio erano proprio gli stessi attori a dichiarare di voler rinunciare alla domanda così proposta nei confronti dell'ing. ### Ne discende che nella regolazione delle spese di lite correttamente il giudice di prime cure avrebbe dovuto, a cagione del rigetto della domanda proposta nei confronti della ditta ### ed in virtù del principio di soccombenza, condannare gli attori alla refusione delle spese di lite nei confronti della predetta e, per il principio di causalità, anche nei confronti della ### quale impresa assicuratrice chiamata in causa dalla convenuta. ### proposto dal condominio, va pertanto accolto sul punto, con conseguente riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla regolazione delle spese di lite nei confronti della ditta ### e della ### che vanno poste a carico degli attori.
Il condominio appellante ha inoltre chiesto condannarsi ### quale titolare della omonima ditta individuale, e l'avv. ### in solido o comunque ciascuno per quanto di competenza, alla restituzione della somma di € 1001,51 versata in adempimento della sentenza gravata, a tal uopo producendo anche bonifico attestante il pagamento delle relative somme in favore dell'avv. ### La domanda così come proposta merita di essere accolta, essendo pacifico che il diritto alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, “facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” (Cass., 5/8/2005, n. 16559). ### restitutorio va posto a carico dell'effettivo percettore delle somme, ossia l'avv. ### procuratore distrattario. Ogni ulteriore questione proposta nel presente giudizio, resta assorbita.
Spese di lite.
Le spese di lite, nei rapporti fra gli appellanti, condominio di via ### 13/15 in ### di ### e ### e gli appellati ### da un lato e ### D'### D'### D'### D'### D'### D'### dall'altro, seguono la soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo alle tariffe intermedie fra il minimo ed il medio dello scaglione di valore ( cause di valore compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00), tenuto conto dell'attività espletata e della complessità del giudizio e con esclusione della maggiorazione di cui all'art 4, comma 2, del d.m. 55/2014 stante la identità delle difese di tutti gli appellati eredi D'### Viceversa nei rapporti fra l'appellante condominio di via ### 13/15 in ### di ### e gli appellati ### e ### spa, in ragione dell'accoglimento solo parziale del gravame, limitatamente al capo delle spese, si dispone la compensazione parziale delle spese di lite relative al presente grado di giudizio nella misura del 50%, ponendo il restante 50% a carico del condominio soccombente relativamente all'altro motivo di impugnazione; nei rapporti fra i predetti appellati e l'appellante ### invece, le spese vengono poste a carico di quest'ultimo in omaggio al principio di soccombenza. Anche in questo caso la liquidazione segue il valore intermedio fra il minimo ed il medio della tariffa relativa allo scaglione di riferimento, in ragione dell'attività espletata e della complessità delle questioni affrontate.
Alcunchè va disposto nei confronti di ### stante la contumacia di quest'ultima.
Infine il rigetto integrale dell'appello proposto dal ### determina la condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio del contributo unificato. ###. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. P.Q.M. Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: a) rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza n.8740/2019 del giudice di ### di ### b) in accoglimento parziale dell'appello proposto dal ### via ### 13/15 in ### di ### in persona del suo amministratore p.t., avverso la sentenza n.8740/2019 del giudice di ### di ### ed in parziale riforma della stessa, rigetta la domanda proposta da ### D'### D'### D'### D'### D'### D'### nei confronti della ditta ### e, per l'effetto, condanna gli stessi alla refusione delle spese di lite nei confronti della predetta ditta convenuta nonché, per principio di causalità, nei confronti della ### spa, che si liquidano in € 900,00 cadauno per compensi, ed € 50,00 cadauno per spese vive, oltre ### CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione all'avv. ### delle somme dovute alla ditta ### per dichiarato anticipo; c) condanna, in virtù della riforma di cui sopra, l'avv. ### alla restituzione in favore del ### via ### 13/15 in ### di ### della somma di € 1001,51 allo stesso corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo; d) conferma per il resto la sentenza gravata, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni proposte; e) condanna gli appellanti ### ed il ### via ### 13/15 in ### di ### in persona del suo amministratore p.t., al rimborso, in favore degli appellati ### D'### D'### D'### D'### D'### D'### delle spese del presente grado di giudizio che liquidano in euro 1.914,00 per compensi ( di cui € 318,75 per fase di studio, € 318,75 per fase introduttiva, € 638,25 per fase di trattazione ed € 638,25 per fase conclusionale), oltre ### CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; f) condanna gli appellanti ### ed il ### via ### 13/15 in ### di ### in persona del suo amministratore p.t., al rimborso, in favore dell'appellato ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.914,00 per compensi ( di cui € 318,75 per fase di studio, € 318,75 per fase introduttiva, € 638,25 per fase di trattazione ed € 638,25 per fase conclusionale), oltre ### CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; g) condanna gli appellanti ### e il ### via ### 13/15 in ### di ### al rimborso, per il condominio sino alla concorrenza del 50%, in favore di ### quale titolare dell'omonima ditta e della ### spa delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.914,00 cadauno per compensi ( di cui € 318,75 per fase di studio, € 318,75 per fase introduttiva, € 638,25 per fase di trattazione ed € 638,25 per fase conclusionale), oltre ### CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge, con distrazione delle somme dovute alla ditta ### in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; h) nulla sulle spese nei rapporti fra ### e gli appellanti, stante la contumacia della prima; i) condanna l'appellante ### al pagamento del doppio del contributo unificato. ### 12.05.2025 Il Giudice
unico Dott.ssa ### n. 3934/2020
causa n. 3934/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaella Cappiello