blog dirittopratico

3.711.960
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
15

Tribunale di Catania, Sentenza n. 21/2026 del 02-01-2026

... Conseguentemente, nel caso in specie, si deve ritenere inammissibile la produzione dei documenti offerti in questa fase dall'appellante, rimasta per sua scelta contumace in primo grado. A corollario, quindi, ne discende che i motivi di gravame proposti dalla ### sono rimasti sforniti di riscontro probatorio, essendo stata la sentenza in esame sostanzialmente impugnata in quanto la ### per provare il pagamento della fattura n. 145/2019, di euro 1.413,78, si sarebbe servita del titolo già utilizzato per pagare la fattura n. 112/2019, di euro 1.484,74, non essendo, si ripete, utilizzabile per provare tale allegazione la produzione versata in atti. Per le superiori ragioni, l'appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) deve essere rigettato, confermandosi il provvedimento qui impugnato. Le reciproche domande di condanna per lite temeraria devono essere, infine, rigettate, in quanto non si ravvisano nelle rispettive posizioni e allegazioni la colpa grave o il dolo idonei a fondare tale pronuncia di condanna. Le spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### n. 1/2023 R.G.A.C., atteso il disposto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE N. R.G. 2912/2024 Il Tribunale, nella persona del ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2912/2024 R.G. promossa da: ### titolare della ditta individuale ### P. IVA ###, C.F.  ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio ### - ### - ### in #### n. 17.   ###. Coop. Agricola a r.l., P. IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### (C.F.  ###), presso il cui studio sito in ####, ### n. 53, è elettivamente domiciliata.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.09.2025 che qui si intende richiamato. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### riassumeva il giudizio in appello avverso la sentenza n. 3034/2022 emessa dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., deducendo di aver già impugnato detto provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di ### la quale con la sentenza n. 264/2024 aveva così statuito: “- dichiara l'incompetenza funzionale della Corte, indi assegnando a parte appellante termine di mesi due (dalla comunicazione della presente sentenza) per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di ### nella specie competente per territorio e per grado, - riserva al giudice la cui competenza funzionale è stata dichiarata ogni statuizione sulle spese di giudizio.” Di talché con il suddetto atto di citazione formulava le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta ### preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza N. 3034/2022, nel procedimento rubricato al NRG 391/2022, resa inter partes dal Giudice di ### di ### in persona del Giudice Avv. ### depositata in data ### e pubblicata in pari data, notificata via ### direttamente alla parte, in data ###, i cui giusti motivi di urgenza sono rappresentati dal fatto che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, controparte ha già incardinato la procedura esecutiva mobiliare, rubricata al N.R.G.E. 23/2024 del Tribunale di ### assegnata al Giudice dell'###.ssa ### il quale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 29/03/2024. NEL ### riformare la sentenza di primo grado N. 3034/2022, emessa dal Giudice di pace di ### nel procedimento recante NRG 391/2022 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, rigettare ogni domanda formulata dalla società ### agricola ### nei confronti della ditta individuale ### di ### revocando e/o annullando l'accoglimento della citazione in opposizione al D.I. N. 1371/2021, emesso dal Giudice di ### di ### nei confronti della ditta individuale ### di ### e, conseguenzialmente, accogliere il presente appello con condanna della società ### agricola ### in persona del suo legale rappresentante, con sede ####### S.P. 74, partita IVA ###, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 1.413,78, oltre interessi moratori dal maturare del diritto sino al soddisfo, nonché alla condanna, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutte le causali di cui al presente atto, nonché delle spese, competenze, onorari, ### contributo unificato e spese di registrazione della sentenza, e altre occorrende, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”.  #### Agricola a r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell'atto di riassunzione e in particolare: “In via preliminare ed in rito, ➢ ### l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### per insussistenza sia del fumus che del periculum in mora all'uopo richiesti, condannando l'appellante alla sanzione pecuniaria di legge di cui all'art. 283, co. II, c.p.c.; ➢ ###, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., l'appello interposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### atteso che, per i motivi sopra esposti, l'impugnazione da quest'ultima proposta non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, risultando anzi manifestamente infondata, provvedendo altresì alla regolazione delle spese di lite; Nel merito, in via principale e con Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, ➢ ### per intero le domande, le difese e le conclusioni tutte, ivi inclusa la sollevata eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., rassegnate dalla #### Agricola a r.l. nell'atto di citazione in opposizione a ### notificato a mezzo p.e.c. in data ###, altresì consegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/10/2022 innanzi al Giudice di prime cure, e qui espressamente reiterate, riportate e fedelmente trascritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.; e per l'effetto, ➢ ### in toto, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### e, pertanto, confermare integralmente ###ultima poiché in tutto conforme al diritto; ➢ CONDANNARE, ex art. 96, co. III, c.p.c., la Dott.ssa ### al pagamento di una somma equitativamente determinata d'ufficio, per avere quest'ultima abusato del diritto d'impugnazione e per le plurime violazioni delle norme processuali che governano il giudizio d'appello; ➢ Con vittoria di spese, anche generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, e compensi di giudizio, gravati da IVA e ### anche relativi al procedimento rubricato al n. 1/2023 R.G.A.C. della Corte d'Appello di ### (atteso il disposto della Sentenza 264/2024, con la quale il Giudice a quo ha rimesso al Tribunale di provvedere sulle spese anche di quel giudizio), da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;”, chiedendo, altresì, in via istruttoria l'espunzione dei documenti prodotti dall'appellante. 
Rigettata l'istanza avanzata dalla ### volta a ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, si fissava l'udienza per la decisione. 
Nondimeno, attesa la necessità ai fini del decidere di acquisire il fascicolo di primo grado portante il n. R.G. 391/2022, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente. 
Infine, il giudizio andava a sentenza all'udienza del 29.09.2025, allorquando le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.  *************** 
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato. 
Or, la vicenda in esame trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1371/2021 emesso dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 2545/2021 R.G. con cui è stato ingiunto all'odierna appellata di pagare alla ### la somma di € 1.413,78 oltre interessi dalla scadenza sino al soddisfo e spese di procedura, in virtù di un credito nascente da una fornitura di carburante e dalla fattura che ne scaturiva (v. all. 13 fasc. opponente - fattura n. 145 del 21.06.2019). 
Il decreto è stato, quindi, opposto dalla #### Agricola a r.l. e il relativo giudizio, che ha visto la ### contumace, si è concluso con la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### in data ### (v. all. 3 fasc. appellante). 
Detta sentenza, oggetto del presente gravame, ha quindi accolto l'opposizione spiegata e revocato il citato decreto ingiuntivo, affermando che “### ha, infatti, fornito prova documentale … dell'avvenuto pagamento mentre la ditta opposta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elemento alcuno da cui poter far desumere che tale pagamento possa essere imputato ad altro credito vantato dalla medesima opposta.”. 
Per completezza si osserva come il giudizio di appello avverso il dictum qui impugnato sia stato introitato dapprima innanzi alla Corte d'appello di ### che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale (v. all. 21. Fasc. appellante), e di poi riassunto in questa sede. 
Ebbene, all'uopo giova premettere che la contumacia della ### in primo grado non è certamente di per sé d'ostacolo alla possibilità di appellare la sentenza in esame. 
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la contumacia nel precedente grado o nella precedente fase del giudizio non priva la parte del diritto d'impugnazione in ordine alla decisione con la quale quel grado o quella fase si siano conclusi.  “Né la mancata partecipazione al giudizio di primo grado determina in sé (e tantomeno suggerisce) alcuna carenza di interesse in capo al contumace, giacché la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti nei confronti di questo, in quanto soggetto comunque coinvolto in un procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. sez. un. n. 585 del 2014). Sicché la parte contumace in primo grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata sono errati (Cass. n. 301 del 2012; cfr., altresì, Cass. n. 14020 del 2007). (Cfr. Cass. 4461/2019). 
Nondimeno, come anche affermato nella citata pronuncia, nel giudizio in appello la parte rimasta contumace in primo grado soggiace alle preclusioni e alle decadenze nelle more maturate, non potendo esserle riconosciute facoltà e/o diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio, e la stessa deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova (### Cass. n. 4461/2019). 
Difatti, i poteri riconosciuti in tale sede alle parti sono circoscritti nel ristretto ambito di cui all'art. 345 c.p.c., il quale testualmente prevede: “1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. 3. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.” Pertanto, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., terzo comma, di introdurre non solo nuove domande e/o eccezioni ma anche nuovi documenti, quanto prodotto dall'appellante in sede di gravame è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo è tenuto a sottostare alle preclusioni probatorie già verificatesi. 
Né l'interpretazione testuale della formulazione dell'art. 345 c.p.c., come modificato dal d.l.  83 del 2012, convertito con l. n. 134/2012, può essere superata dalla considerazione, d'ordine sistematico, che l'irrigidimento del divieto di nuove prove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale.  “Infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. Sicché, la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile", quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese” (### Cass. n. 26522/2017). 
Conseguentemente, nel caso in specie, si deve ritenere inammissibile la produzione dei documenti offerti in questa fase dall'appellante, rimasta per sua scelta contumace in primo grado. 
A corollario, quindi, ne discende che i motivi di gravame proposti dalla ### sono rimasti sforniti di riscontro probatorio, essendo stata la sentenza in esame sostanzialmente impugnata in quanto la ### per provare il pagamento della fattura n. 145/2019, di euro 1.413,78, si sarebbe servita del titolo già utilizzato per pagare la fattura n. 112/2019, di euro 1.484,74, non essendo, si ripete, utilizzabile per provare tale allegazione la produzione versata in atti.   Per le superiori ragioni, l'appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) deve essere rigettato, confermandosi il provvedimento qui impugnato. 
Le reciproche domande di condanna per lite temeraria devono essere, infine, rigettate, in quanto non si ravvisano nelle rispettive posizioni e allegazioni la colpa grave o il dolo idonei a fondare tale pronuncia di condanna. 
Le spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### n. 1/2023 R.G.A.C., atteso il disposto della sentenza n. 264/2024, vengono poste in virtù del principio della soccombenza a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo. 
Inoltre, alla luce dell'integrale rigetto dell'appello proposto si deve, altresì, condannare l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115/2002.  P.Q.M.   Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza e eccezione, così provvede: - Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., confermando il provvedimento impugnato.  - Rigetta le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulate dalle parti.  - Condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese del giudizio liquidate in euro 1.923,00 per il giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### e in euro 1.701,00 per il presente grado di appello, oltre alle spese generali, a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi antistatario delle stesse. Atteso, poi, l'integrale rigetto dell'appello proposto, condanna l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. 
Così deciso in ### il 13 novembre 2025.   ### di sezione dott. #### 15 D.M. 44/2011 ###À Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c., e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c, il sottoscritto Avv. ### del foro di ### (c.f. ### - nato a ### il ###), con studio professionale in ####, alla via ### n. 53, nell'interesse e quale difensore di sé medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c., attesta che la su estesa copia informatica della Sentenza n. 21/2026 (R.G.A.C. n. 2912/2024) del Tribunale di ####, pubblicata il ###, è conforme al suo originale informatico contenuto nel fascicolo telematico rubricato al n. 2912/2024 R.G.A.C. del Tribunale di ### dal quale è stata estratta.  ### Avvocato, altresì, dichiara sotto la propria responsabilità che il presente ### è la sola copia esecutiva che intende azionare.  ### 27/01/2026 Avv. ### (f.to digitalmente)

causa n. 2912/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mariano Sciacca

M
7

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4551/2025 del 27-12-2025

... della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del ### dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale. Non risultano provati, poi, neanche altri pregiudizi ulteriori rispetto a quelli sopra liquidati, né spese mediche ed altre spese documentate. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, l'odierna appellata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 13735/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. ### (c.f.: ###), presso il cui studio, sito in ####, alla via A. Moro n.31, è elettivamente domiciliato; #### s.p.a. (P.iva ###) nella qualità di impresa designata nella gestione del ### per la ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generali in atti, dall'avv. ### (C.F. ###), presso il cui studio, sito in Napoli, alla via M. Cervantes n. 52, è elettivamente domiciliat ###atti ### E ### 1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.  2. Con atto di citazione regolarmente notificato, ### ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 711/2022 emessa dal Giudice di ### di ### pubblicata il ###, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da egli avanzata nei confronti della ### s.p.a. nella qualità di impresa designata nella gestione del #### ha censurato la sentenza gravata per aver il primo giudice erroneamente valutato la prova testimoniale espletata e la scheda di pronto soccorso, nonché per aver ritenuto non provata l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore e per non aver considerato la CTU medico legale che riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e le modalità dell'evento. 
Ha chiesto all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento della domanda svolta in primo grado. 
Si è costituita in giudizio la ### s.p.a. che ha spiegato le proprie difese, concludendo per il rigetto dell'appello.  3. Ciò posto, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni che seguono. 
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria dell'odierno appellante sul presupposto che la deposizione testimoniale assunta era inidonea a legittimare la pretesa nei confronti della convenuta ### in quanto “non credibile e non attendibile (…) e perché generica ed imprecisa”, e che “l''attore non ha provato di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto descritto”. 
Orbene, a parere di questo giudice, dall'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, deve ritenersi provato il fatto storico così come prospettato nella domanda. 
Ed invero, il teste ### escusso nel giudizio di primo grado, ha confermato la versione del sinistro per cui è causa prospettata dall'odierno appellante. In particolare, ha dichiarato che, mentre percorreva ### in direzione ### di ### per recarsi a casa, proprio nei pressi della rotonda di ### vide subito dopo la curva un'auto di piccole dimensioni e di colore scuro che tamponava con il proprio paraurti anteriore da tergo la bicicletta di ### Ha precisato che dopo l'urto il ### perdeva l'equilibrio e cadeva a terra sul lato sinistro, battendo violentemente il viso. Ha aggiunto che vi era scarsa illuminazione stradale e che “l'autovettura pirata si allontanava repentinamente”. (cfr. verbale di udienza del 06.03.2020, tenutasi dinnanzi al giudice di prime cure). 
Inoltre, dalla scheda di ### n. ### del ### S. ### di Napoli in atti, versata in atti, risulta che il ### si è recato al pronto soccorso dopo circa due ore dal sinistro e non dopo due giorni, come invece dichiarato dal giudice onorario. 
Quanto alla mancata prova da parte dell'attore di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto, dalla ricostruzione dell'accaduto desumibile dalle dichiarazioni del teste deve escludersi alcun tipo di negligenza dell'appellante per non aver rilevato il numero di targa del veicolo investitore. 
Invero, il teste ha precisato che l'auto si allontanava repentinamente, vi era scarsa illuminazione ed il ### a seguito dell'urto era caduto a terra, battendo il volto, per cui versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche tali da impedirgli di memorizzare per poi annotare il numero di targa dell'auto che andava via velocemente.   Emerge, poi, dalla dinamica del sinistro così come accertato, il superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. e, di conseguenza, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto, senza alcun concorso di colpa dell'attore. 
Inoltre, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado dal Dott. ### deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attore. 
Ciò precisato, il consulente tecnico ha quantificato l'invalidità permanente (danno biologico) nella misura del 6%.  ###à temporanea totale è stata ritenuta pari a 20 gg. (venti giorni).  ###à temporanea parziale è risultata pari a 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 50% e 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 25%. 
Ebbene, la suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico, per cui questo ### ritiene di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. 
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, osserva il Tribunale che essi vanno obbligatoriamente quantificati ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, venendo in rilievo nel caso di specie delle lesioni c.d. micropermanenti. 
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (35 anni), il danno biologico permanente viene liquidato nella misura di € 8.598,35.  ###à temporanea viene liquidata nella misura di € 1.966,30. 
Si ottiene in tal modo un totale di € 10.564,65 all'attualità. 
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). 
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.06.2018) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ### e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). 
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, poiché la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.  ### un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali … del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972). 
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento; invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19.02.2016). 
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi in base ai quali si possa accertare presuntivamente la causazione di un danno morale. 
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del ### dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale. 
Non risultano provati, poi, neanche altri pregiudizi ulteriori rispetto a quelli sopra liquidati, né spese mediche ed altre spese documentate. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, l'odierna appellata va condannata al risarcimento, nei confronti di parte appellante, della somma di € 10.564,65 oltre rivalutazione ed interessi come sopra chiarito.  5. Le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. Per lo stesso principio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. 
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono il principio della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna ### s.p.a., nella qualità di impresa designata nella gestione del ### per la ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di € 10.564,65, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva; • condanna il ### s.p.a., in persona del ### p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di lite, che si liquidano: ➢ per il primo grado, in € 264,00 per esborsi ed € 2.090,00 a titolo di compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario; ➢ per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario.  • pone definitivamente a carico di ### s.p.a. le spese della C.T.U. espletata in primo grado. 
Così deciso in ### in data ### 

IL GIUDICE
dott.ssa


causa n. 13735/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caserta Paola

M
5

Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 26/2026 del 19-01-2026

... giusto mandato depositato in atti; Convenuto-###: appello avverso sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017 notificata in data ###. ###: all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello del 18.1.2021, ritualmente notificato alla controparte, il sig. ### impugnava la sentenza emessa dal Giudice di ### di ### n. 51/2020 del 24.12.2020, nel corso del procedimento n. RG. 164/2017, notificata in data ###, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. ### nella qualità di proprietario dell'autovettura ### 500 targata ### conveniva in giudizio l'odierno appellante, ### innanzi al Giudice di ### di ### al fine di vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla predetta autovettura: deduceva, infatti, di aver consegnato al convenuto (di professione carrozziere) l'autovettura affinchè la riparasse, ma che non solo gli veniva riconsegnata con notevole ritardo, ma che le opere commissionate non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 47/2021, vertente TRA ### C.F.: ###, nato a #### in data ###, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima autocarrozzeria, con sede ####### nella via ### n. 7, elettivamente domiciliato in ####, nella via ### n. 88 presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Attore-#### C.F.: ###, nato a ####, in data ###, residente in #### nella via G. Puccini n. 13, elettivamente domiciliato in ### di #### nella ### n. 12/A, presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Convenuto-###: appello avverso sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017 notificata in data ###.  ###: all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello del 18.1.2021, ritualmente notificato alla controparte, il sig. ### impugnava la sentenza emessa dal Giudice di ### di ### n. 51/2020 del 24.12.2020, nel corso del procedimento n. RG.  164/2017, notificata in data ###, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.  ### nella qualità di proprietario dell'autovettura ### 500 targata ### conveniva in giudizio l'odierno appellante, ### innanzi al Giudice di ### di ### al fine di vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla predetta autovettura: deduceva, infatti, di aver consegnato al convenuto (di professione carrozziere) l'autovettura affinchè la riparasse, ma che non solo gli veniva riconsegnata con notevole ritardo, ma che le opere commissionate non venivano eseguite dall'### a perfetta regola d'arte, non essendo stata conservata la storicità del veicolo. 
Con la pronuncia impugnata, il sig. ### veniva condannato a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni la somma di euro 4.572,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di esecuzione dell'opera fino alla soddisfazione del credito su tale somma già rivalutata e devalutata alla stregua degli indici annuali ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data della decisione fino alla data dell'esecuzione dell'opera e rivalutata di anno in anno in base agli stessi indici fino alla data della decisione. 
Il Giudice di ### condannava, altresì, il sig. ### a rifondere all'attore le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.205,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge oltre ad euro 152,33 per esborsi, ponendo a suo carico anche le spese di consulenza tecnica.  ### attore appellante ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che l'intestato Tribunale di Sciacca volesse: - “Annullare la sentenza n° 51/2020 resa e pubblicata in data ###, notificata il ### dal Giudice di ### di ### nella causa recante il n. 164/2017 RG condannando parte appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c. in ragione della quale il sottoscritto avvocato dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso alcuno.  - Condannare l'appellato ### al pagamento della residua somma di €.1.200,00 portata nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 (all. alla cit.)” A fondamento delle proprie domande, l'odierno attore deduceva: - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2226 c.c. e dell'art.  1667 c.c., con illegittima inversione dell'onere della prova; - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. relativo all'onere della prova, mai fornita, circa l'asserito sofferto danno e la riparazione non a regola d'arte; - il mancato esame e la mancata valutazione delle prove documentali offerte dalle parti; - la mancata prova del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. 
Con comparsa del 20.4.2021, si costituiva nel presente procedimento ### che concludeva instando affinchè il Tribunale di Sciacca volesse: “rigettare le domande avanzate dall'appellante, confermando la sentenza 51/20 resa e pubblicata in data ###, emessa dal Giudice di ### di ###” A fondamento delle proprie domande, il convenuto deduceva: - l'infondatezza e pretestuosità della censura relativa all'asserita violazione degli artt. 2226 e 1667 c.c.; - la mancata riparazione a perfetta regola d'arte del veicolo, in disparte il riconoscimento della sua storicità; - l'irrilevanza delle osservazioni con riferimento al mancato accertamento dello status quo ante del mezzo; - la congruità della valutazione dei danni espressi dal ctu, per l'importo di euro 4.572,00.  ###, dunque, contestava la domanda formulata da controparte volta ad ottenere il pagamento della residua somma di euro 1.200,00 portato nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 sui compensi per le attività svolte, perché inammissibile e improcedibile ed, in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta. 
All'udienza del 22.4.2021, il Giudice, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
All'udienza del 27.1.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito di diversi rinvii, determinati dall'intervenuto il trasferimento del Giudice titolare della causa, all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Con ordinanza del 25.10.2024, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. 
Nel merito. 
La domanda proposta dall'attore-appellante è volta ad ottenere l'annullamento e la riforma della sentenza n. 51/20 del Giudice di ### di ### emessa in data ### RG 164/2017 nonché la condanna dell'appellato al pagamento a favore dell'appellante della somma residua di euro 1.200,00 sul corrispettivo originariamente pattuito per le opere da poste in essere sul veicolo dell'odierno appellato. 
Nello specifico, la doglianza sollevata dalla parte appellante riguarda l'intervenuta decadenza del committente appellato dall'eccezione di cui all'art.  2226 c.c., impugnando le parti della sentenza di primo grado in cui erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la doglianza formulata. 
La censura è fondata. 
La fattispecie in esame va collocata nell'ambito della disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., mediante il quale una parte si obbliga nei confronti di un'altra, all'esecuzione di un'opera o di un servizio con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. 
Più nello specifico, l'articolo 2226 c.c prevede che all'atto della consegna dell'opera compiuta, affinchè il prestatore d'opera sia liberato da responsabilità per difformità o per vizi dell'opera, è necessaria l'accettazione espressa o tacita da parte del committente.  ### dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina è l'evidenza o riconoscibilità del vizio: nel caso di vizi noti o facilmente riconoscibili da parte del committente, l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera; al contrario, nel caso di vizi occulti, la disposizione prevede un termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta degli stessi, entro cui il committente ha l'onere di denunciarne l'esistenza al prestatore d'opera.  “In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera” (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 15503 del 13 giugno 2018). 
A seconda che i vizi lamentati siano o meno occulti varia, quindi, il regime di liberazione da responsabilità del prestatore d'opera, essendo questi liberato da responsabilità per effetto della mera accettazione dell'opera da parte del committente soltanto in presenza di vizi noti o facilmente riconoscibili, mentre quando i vizi sono occulti il prestatore non può più essere chiamato a risponderne solo ove gli stessi, indipendentemente dall'accettazione dell'opera, non siano stati tempestivamente denunciati dal committente al prestatore d'opera nel termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio.  ### senza riserva dell'opera da parte del committente produce dunque l'effetto giuridico della liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi dell'opera stessa, sempre che le difformità ed i vizi fossero riconoscibili e purché non fossero stati dolosamente occultati (Cass. n. 4384/1974). 
Nel caso in cui i vizi siano occulti è onere del prestatore d'opera eccepire la decadenza, mentre è onere del committente provare la tempestività della denuncia: “In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Sez. II, sentenza n. 4908 del 11/03/2015). 
Nel caso di specie, risulta incontestata la circostanza che la consegna dell'auto sia avvenuta nel corso dell'Agosto 2016 (data non meglio specificata) mentre la diffida con la quale il committente ha denunciato l'esistenza dei vizi riporta data 5 settembre, inviata in data 7 settembre 2016. 
Alla luce di questo, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto tempestiva la denuncia della scoperta dei vizi e delle difformità che l'opera consegnata presentava. 
Tuttavia, in considerazione dell'istruzione probatoria svolta e della ctu acquisita, emerge che parte dei vizi denunciati dall'appellante fossero riconoscibili, utilizzando l'ordinaria diligenza, già al momento della consegna. 
Invero, gli elementi che emergono dall'esame della ctu riguardano la verniciatura, che si ritiene essere stata eseguita in maniera grossolana (“gran parte della carrozzeria risulta con delle bolle”), i paraurti che non sono stati sostituiti, gli interni dell'auto che non sono stati restaurati, il cofano anteriore e lo sportello di sinistra lato guidatore che non risultano perfettamente chiudibili, motivo per il quale il ctu ha ritenuto che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte. 
Nondimeno, anche nella lettera di denuncia dei vizi inviata per conto del sig.  ### il lavoro svolto viene descritto come “visibilmente non a regola d'arte” e ancora continua sostenendo che “prescindendo dalla perizia già effettuata dall'esperto, quanto sopra (riparazione difettosa e numerose omissioni) può agevolmente evincersi anche da parte di un non esperto”. 
Pertanto, la riconoscibilità già al momento della consegna emerge non solo dalla natura dei vizi ma anche dal comportamento postumo del committente, che lo dichiara in un momento successivo.  ### della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del committente in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice e immediata percezione.  ### diligenza che è richiesta dall'art. 2226 co. 1 c.c., infatti, va intesa come la diligenza del bonus pater familias, ovvero l'uomo medio, ragionevole e prudente che adopera un normale livello di cura e attenzione nell'adempimento di un'obbligazione, ai sensi dell'art. 1176 Dal momento che il committente ha accettato la consegna dell'auto, non avanzando alcuna contestazione sui vizi - poi successivamente individuati ed elencati dal ctu - che apparivano già riconoscibili ed evidenti, si ritiene che il prestatore d'opera vada esonerato dalla responsabilità per tali vizi riconoscibili, non denunciati al momento della consegna della vettura, decadendo così ### dalla possibilità di dolersene in un momento successivo. 
Devono considerarsi ora i vizi c.d. occulti, non visibili ad un primo controllo da parte del committente e che richiedevano un'attenzione maggiore, in quanto situati in parti più interne dell'autovettura: “parte interna del cofano anteriore in corrispondenza del gancio utilizzato per mantenere aperto lo stesso; parte interna del cofano posteriore ove ubicato il motore; prese d'aria del cofano posteriore e alloggio luce targa; parte interna della chiusura dello sportello destro”. 
Con riguardo a tali vizi, deve ricordarsi, come sopra riportato che ai sensi dell'articolo 2226 co. 1 c.c., al fine di far valere la responsabilità del prestatore d'opera, è necessario che la denuncia dell'esistenza del vizio venga fatta entro otto giorni dalla scoperta dello stesso con contestuale prova della tempestiva scoperta: “### l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Civ. n. 10579/2012). 
Sebbene risulti agli atti incontestata la circostanza secondo cui la consegna del bene sia avvenuta nel corso della fine del mese di Agosto 2016, alcuna prova viene fornita dal committente in merito al momento della scoperta del vizio occulto, men che meno del fatto che la denuncia inviata in data 7 settembre 2016 sia stata effettuata tempestivamente e dunque entro il termine di decadenza di otto giorni imposto dall'art. 2226 c.c., il quale esplicitamente richiama la disciplina della garanzia in materia di appalto (art. 1667 c.c.), non potendosi far ricadere tale onere della prova sull'odierno appellante. 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017, con rigetto della domanda formulata da ### di risarcimento dei danni. 
In considerazione di ciò, giova evidenziare ulteriormente che, come da accordo economico firmato prodotto in atti, il sig. ### aveva corrisposto ad ### la somma di euro 500,00 in data ### a titolo di secondo acconto per la riparazione e la somma di euro 300,00 in data ### a titolo di terzo acconto, specificando poi che l'acconto totale era pari ad euro 1.800,00 con una rimanenza di euro 1.200,00 ancora dovuti. 
Il ctu ha quantificato il lavoro svolto dal prestatore d'opera in euro 1.500,00, somma ritenuta congrua da questo Giudice, ritenendo dunque opportuno obbligare ### alla restituzione nei confronti di ### della differenza, pari ad euro 300,00, i quali in seguito a devalutazione e rivalutazione ammontano ad euro 331,72. 
Sul punto la doglianza volta ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha condannato ### a corrispondere ad ### la somma residua pattuita come compenso per le opere svolte sul veicolo, pari ad € 1.200,00, non può trovare accoglimento.  ###, nominato nel procedimento di primo grado, con percorso logico condivisibile, ha quantificato i lavori eseguiti in € 1.500,00, con il sorgere dell'obbligo in capo ad ### di restituire l'eccedenza già ricevuta a titolo di acconto di € 331,72, (pari ad € 300,00 oltre devalutazione e rivalutazione monetaria.) Quantificato dal CTU in tali termini il compenso spettante per le opere poste in essere, la domanda spiegata dall'appellante sul punto non può trovare accoglimento. 
In ordine alle spese del presente giudizio, si ritiene che le stesse seguano il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., pertanto vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: - accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva; - in riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### RG n. 164/2017, rigetta la domanda di risarcimento danno formulata da ### nei confronti di ### - condanna ### a rifondere in favore di ### la somma di euro 312,72 a titolo di restituzione, oltre interessi legali fino al soddisfo; - condanna ### a rifondere in favore di ### le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge e a rifondere le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 700,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario; - pone a carico di ### le spese della consulenza tecnica, come liquidate nel giudizio di primo grado. 
Così deciso, in ### 15/1/2026.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 47/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Messana Veronica

M
9

Tribunale di Paola, Sentenza n. 78/2026 del 27-01-2026

... eccezione e difesa, così provvede: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###### emesso dall'#### E ### 2. condanna ### al pagamento in favore dell'#### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 173,50 per il primo grado di giudizio, di cui € 173,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, ed in complessivi € 295,50 per il secondo grado di giudizio, di cui € 231,00, per compensi ed € 64,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. Così deciso in ### 27.01.2026 IL GIUDICE dr. (leggi tutto)...

testo integrale

 ###### di ### sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1108/2023 vertente TRA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### via ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in appello.   APPELLANTE e ### (c.f.: (###), elettivamente domiciliato in ####, via G. da #### 1 n. 1, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso a margine dell'atto introduttivo del giudizio primo grado.   ###: appello avverso sentenza n. 533/2023 del Giudice di pace di ### CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'atto di appello. 
Il ricorso è fondato e va accolto.  1.1. Sulla inammissibilità dell'opposizione promossa dal contribuente in primo grado, eccepita dall'### delle ### La doglianza è fondata e va pertanto accolta. 
L'### delle ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 533/2023 n. R.G.  314/2023 emessa dal Giudice di ### di ### depositata in segreteria il ### e notificata il 7 settembre 2023, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ###, dell'importo di € 44,00, ritenendo prescritto il diritto del Comune di ### ad ottenere il pagamento della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014. 
In primo luogo, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il giudice del gravame dichiari inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione proposta in primo grado dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un mero sollecito bonario di pagamento, privo del carattere di esecutività e di lesività e, dunque, non autonomamente impugnabile, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario. 
Costituitosi in giudizio, l'### ha dedotto la mancata costituzione in primo grado dell'odierna appellante e pertanto la tardività/inammissibilità dell'eccezione afferente all'inoppugnabilità del sollecito di pagamento con conseguente violazione dell'articolo 345 c.p.c., chiedendo per il resto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata, deducendo l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento in quanto contenente una pretesa creditoria ben definita a carico del contribuente tale da fondare l'interesse a promuovere un'azione di tutela. 
Occorre preliminarmente rilevare l'ammissibilità dell'azione dell'appellante, contumace nel giudizio di primo grado. 
Sul punto, il contumace in primo grado non può sollevare eccezioni non rilevabili dal giudice né può richiedere prove nuove che non siano state richieste in primo grado (Cass., civ. n. 1720/2001).
Più nello specifico, avendo il giudizio de quo ad oggetto l'esistenza del titolo posto alla base del processo esecutivo, quest'ultima rientra a pieno nelle eccezioni sollevabili d'ufficio. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione; entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto, l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Cass. civ. n. 1925/2015). 
Nel merito, l'appello è fondato, risultando meritevole di accoglimento già il primo motivo di ricorso proposto dall'appellante attesa l'improcedibilità/improponibilità dell'azione proposta in primo grado ex art. 615 c.p.c. per mancanza del titolo esecutivo. 
Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato. 
Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. 
In questo senso si è espressa Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. 
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel D.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. 
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto per cui la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva. 
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023). 
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova dell'emissione di un valido titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici richiesti dall'### dell'### e ### nell'interesse del Comune di ### ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014 da parte di ### Invero, risulta agli atti che l'### delle ### ha emesso nei confronti dell'opposto, nell'interesse dell'ente creditore, un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 44,00 per il servizio idrico integrato erogato nell'anno 2014, privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L. n. 160/2019). 
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa da ### ai sensi dell'art. 615 c.p.c.  per carenza di interesse ad agire. 
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. ###/2022). 
La domanda è dunque fondata e merita l'accoglimento. 
In riferimento, invece, alle ulteriori doglianze prospettate dall'appellante, è sufficiente rilevare che, accertata la mancanza di un valido titolo esecutivo, gli altri motivi di gravame devono ritenersi assorbiti, mancando il presupposto necessario fondante l'azione esecutiva ex art. 615 c.p.c. 
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 533/2023 emessa in data ### dal Giudice di ### di ### nell'ambito del procedimento n. R.G. 314/2023, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ######, per carenza di interesse ad agire.  ### del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante.  2. Sulle spese di lite. 
Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, altresì, la condanna dell'appellato, in ragione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore dell'appellante, con distrazione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato di parte appellante che ne he fatto richiesta all'interno dell'atto di citazione in appello, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022, ridotti alla metà e con esclusione della fase istruttoria per il secondo grado, tenuto conto, in applicazione dell'art. 4 del citato decreto, dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Giova, infatti, ricordare che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. VI del 19.10.2016 del 21205, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007).  P.Q.M.  ### di ### sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione ex art.  615 c.p.c. proposta da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###### emesso dall'#### E ### 2. condanna ### al pagamento in favore dell'#### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 173,50 per il primo grado di giudizio, di cui € 173,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, ed in complessivi € 295,50 per il secondo grado di giudizio, di cui € 231,00, per compensi ed € 64,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso in ### 27.01.2026 IL GIUDICE dr.

causa n. 1108/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Varrecchione

M
10

Tribunale di Paola, Sentenza n. 71/2026 del 27-01-2026

... ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa da ### ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per carenza di interesse ad agire. Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “### dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. ###/2022). In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 506/2023 depositata in data ###, pronunciata dal giudice di pace di ### nell'ambito del procedimento 298/2023, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ###, per carenza di interesse ad agire. ### del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante. 2. Sulle spese di lite. Alla riforma della sentenza impugnata (leggi tutto)...

testo integrale

 ###### di ### sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 921/2023 vertente TRA ### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA: ###, elettivamente domiciliata in ### via ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresentata e difende in virtù della procura stesa in calce all'atto di citazione in appello.  #### CF. ###, elettivamente domiciliat #######, via ### n. 47, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù della procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.  ###: appello avverso sentenza del Giudice di ### CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'atto di appello.  ### è fondato e va accolto.  a) Sulla inammissibilità dell'opposizione promossa dal contribuente in primo grado, eccepita dall'### delle ### La doglianza è fondata e merita pertanto accoglimento. 
L'### delle ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 506/2023 (n. R.G.  298/2023) emessa dal Giudice di ### di ### depositata e notificata in cancelleria l'31.7.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ### dell'importo di € 382,00, ritenendo prescritto il diritto del Comune di ### ad ottenere il pagamento della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014. 
In primo luogo, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il giudice del gravame dichiari inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione proposta in primo grado dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un mero sollecito bonario di pagamento, privo del carattere di esecutività e di lesività e, dunque, non autonomamente impugnabile, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario. 
Costituitosi in giudizio, ### ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata, deducendo l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento in quanto contenente una pretesa creditoria ben definita a carico del contribuente tale da fondare l'interesse a promuovere un'azione di tutela.  ### è fondato, risultando meritevole di accoglimento già il primo motivo di doglianza esposto dalla parte appellante. 
Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) espressamente definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato.
Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. 
In questo senso si è espressa Corte Cost. n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. 
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel d.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. 
In particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. 
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto per cui la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva. 
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023). 
Ciò posto, nel caso di specie, non v'è prova dell'emissione di un valido titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici per l'anno 2014, richiesti dall'### dell'### - ### al contribuente nell'interesse del Comune di ### Invero, risulta agli atti che l'### delle ### ha emesso nei confronti di ### nell'interesse dell'ente creditore rappresentato dal Comune di ### un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 875,00 per il servizio idrico integrato erogato nell'anno 2014, privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L.  160/2019). 
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa da ### ai sensi dell'art. 615 c.p.c.  per carenza di interesse ad agire. 
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “### dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. ###/2022). 
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 506/2023 depositata in data ###, pronunciata dal giudice di pace di ### nell'ambito del procedimento 298/2023, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ###, per carenza di interesse ad agire.  ### del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante.  2. Sulle spese di lite. 
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. 
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, sia con riferimento al primo grado di giudizio che con riferimento al presente giudizio di gravame, secondo i parametri medi di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, applicabile ratione temporis, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. 
È opportuno ricordare, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007). 
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  ### di ### sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da ### avverso il sollecito di pagamento ###AQ### emesso dall'### E ### 2. condanna ### al pagamento in favore dell'#### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 173,00 per il primo grado di giudizio, di cui € 173,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, ed in complessivi € 295,50 per il secondo grado di giudizio, di cui € 231,00, per compensi ed € 65,40 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso in ### 27.01.2026 

IL GIUDICE
(dr. ###


causa n. 921/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Varrecchione

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23275 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.128 secondi in data 28 gennaio 2026 (IUG:L9-9B5EF1) - 1072 utenti online