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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE N. R.G. 2912/2024 Il Tribunale, nella persona del ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2912/2024 R.G. promossa da: ### titolare della ditta individuale ### P. IVA ###, C.F. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio ### - ### - ### in #### n. 17. ###. Coop. Agricola a r.l., P. IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### (C.F. ###), presso il cui studio sito in ####, ### n. 53, è elettivamente domiciliata. ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.09.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### riassumeva il giudizio in appello avverso la sentenza n. 3034/2022 emessa dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., deducendo di aver già impugnato detto provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di ### la quale con la sentenza n. 264/2024 aveva così statuito: “- dichiara l'incompetenza funzionale della Corte, indi assegnando a parte appellante termine di mesi due (dalla comunicazione della presente sentenza) per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di ### nella specie competente per territorio e per grado, - riserva al giudice la cui competenza funzionale è stata dichiarata ogni statuizione sulle spese di giudizio.” Di talché con il suddetto atto di citazione formulava le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta ### preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza N. 3034/2022, nel procedimento rubricato al NRG 391/2022, resa inter partes dal Giudice di ### di ### in persona del Giudice Avv. ### depositata in data ### e pubblicata in pari data, notificata via ### direttamente alla parte, in data ###, i cui giusti motivi di urgenza sono rappresentati dal fatto che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, controparte ha già incardinato la procedura esecutiva mobiliare, rubricata al N.R.G.E. 23/2024 del Tribunale di ### assegnata al Giudice dell'###.ssa ### il quale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 29/03/2024. NEL ### riformare la sentenza di primo grado N. 3034/2022, emessa dal Giudice di pace di ### nel procedimento recante NRG 391/2022 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, rigettare ogni domanda formulata dalla società ### agricola ### nei confronti della ditta individuale ### di ### revocando e/o annullando l'accoglimento della citazione in opposizione al D.I. N. 1371/2021, emesso dal Giudice di ### di ### nei confronti della ditta individuale ### di ### e, conseguenzialmente, accogliere il presente appello con condanna della società ### agricola ### in persona del suo legale rappresentante, con sede ####### S.P. 74, partita IVA ###, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 1.413,78, oltre interessi moratori dal maturare del diritto sino al soddisfo, nonché alla condanna, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutte le causali di cui al presente atto, nonché delle spese, competenze, onorari, ### contributo unificato e spese di registrazione della sentenza, e altre occorrende, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”. #### Agricola a r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell'atto di riassunzione e in particolare: “In via preliminare ed in rito, ➢ ### l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### per insussistenza sia del fumus che del periculum in mora all'uopo richiesti, condannando l'appellante alla sanzione pecuniaria di legge di cui all'art. 283, co. II, c.p.c.; ➢ ###, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., l'appello interposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### atteso che, per i motivi sopra esposti, l'impugnazione da quest'ultima proposta non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, risultando anzi manifestamente infondata, provvedendo altresì alla regolazione delle spese di lite; Nel merito, in via principale e con Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, ➢ ### per intero le domande, le difese e le conclusioni tutte, ivi inclusa la sollevata eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., rassegnate dalla #### Agricola a r.l. nell'atto di citazione in opposizione a ### notificato a mezzo p.e.c. in data ###, altresì consegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/10/2022 innanzi al Giudice di prime cure, e qui espressamente reiterate, riportate e fedelmente trascritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.; e per l'effetto, ➢ ### in toto, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### e, pertanto, confermare integralmente ###ultima poiché in tutto conforme al diritto; ➢ CONDANNARE, ex art. 96, co. III, c.p.c., la Dott.ssa ### al pagamento di una somma equitativamente determinata d'ufficio, per avere quest'ultima abusato del diritto d'impugnazione e per le plurime violazioni delle norme processuali che governano il giudizio d'appello; ➢ Con vittoria di spese, anche generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, e compensi di giudizio, gravati da IVA e ### anche relativi al procedimento rubricato al n. 1/2023 R.G.A.C. della Corte d'Appello di ### (atteso il disposto della Sentenza 264/2024, con la quale il Giudice a quo ha rimesso al Tribunale di provvedere sulle spese anche di quel giudizio), da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;”, chiedendo, altresì, in via istruttoria l'espunzione dei documenti prodotti dall'appellante.
Rigettata l'istanza avanzata dalla ### volta a ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, si fissava l'udienza per la decisione.
Nondimeno, attesa la necessità ai fini del decidere di acquisire il fascicolo di primo grado portante il n. R.G. 391/2022, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente.
Infine, il giudizio andava a sentenza all'udienza del 29.09.2025, allorquando le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale. ***************
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Or, la vicenda in esame trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1371/2021 emesso dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 2545/2021 R.G. con cui è stato ingiunto all'odierna appellata di pagare alla ### la somma di € 1.413,78 oltre interessi dalla scadenza sino al soddisfo e spese di procedura, in virtù di un credito nascente da una fornitura di carburante e dalla fattura che ne scaturiva (v. all. 13 fasc. opponente - fattura n. 145 del 21.06.2019).
Il decreto è stato, quindi, opposto dalla #### Agricola a r.l. e il relativo giudizio, che ha visto la ### contumace, si è concluso con la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### in data ### (v. all. 3 fasc. appellante).
Detta sentenza, oggetto del presente gravame, ha quindi accolto l'opposizione spiegata e revocato il citato decreto ingiuntivo, affermando che “### ha, infatti, fornito prova documentale … dell'avvenuto pagamento mentre la ditta opposta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elemento alcuno da cui poter far desumere che tale pagamento possa essere imputato ad altro credito vantato dalla medesima opposta.”.
Per completezza si osserva come il giudizio di appello avverso il dictum qui impugnato sia stato introitato dapprima innanzi alla Corte d'appello di ### che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale (v. all. 21. Fasc. appellante), e di poi riassunto in questa sede.
Ebbene, all'uopo giova premettere che la contumacia della ### in primo grado non è certamente di per sé d'ostacolo alla possibilità di appellare la sentenza in esame.
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la contumacia nel precedente grado o nella precedente fase del giudizio non priva la parte del diritto d'impugnazione in ordine alla decisione con la quale quel grado o quella fase si siano conclusi. “Né la mancata partecipazione al giudizio di primo grado determina in sé (e tantomeno suggerisce) alcuna carenza di interesse in capo al contumace, giacché la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti nei confronti di questo, in quanto soggetto comunque coinvolto in un procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. sez. un. n. 585 del 2014). Sicché la parte contumace in primo grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata sono errati (Cass. n. 301 del 2012; cfr., altresì, Cass. n. 14020 del 2007). (Cfr. Cass. 4461/2019).
Nondimeno, come anche affermato nella citata pronuncia, nel giudizio in appello la parte rimasta contumace in primo grado soggiace alle preclusioni e alle decadenze nelle more maturate, non potendo esserle riconosciute facoltà e/o diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio, e la stessa deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova (### Cass. n. 4461/2019).
Difatti, i poteri riconosciuti in tale sede alle parti sono circoscritti nel ristretto ambito di cui all'art. 345 c.p.c., il quale testualmente prevede: “1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. 3. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.” Pertanto, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., terzo comma, di introdurre non solo nuove domande e/o eccezioni ma anche nuovi documenti, quanto prodotto dall'appellante in sede di gravame è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo è tenuto a sottostare alle preclusioni probatorie già verificatesi.
Né l'interpretazione testuale della formulazione dell'art. 345 c.p.c., come modificato dal d.l. 83 del 2012, convertito con l. n. 134/2012, può essere superata dalla considerazione, d'ordine sistematico, che l'irrigidimento del divieto di nuove prove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale. “Infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. Sicché, la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile", quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese” (### Cass. n. 26522/2017).
Conseguentemente, nel caso in specie, si deve ritenere inammissibile la produzione dei documenti offerti in questa fase dall'appellante, rimasta per sua scelta contumace in primo grado.
A corollario, quindi, ne discende che i motivi di gravame proposti dalla ### sono rimasti sforniti di riscontro probatorio, essendo stata la sentenza in esame sostanzialmente impugnata in quanto la ### per provare il pagamento della fattura n. 145/2019, di euro 1.413,78, si sarebbe servita del titolo già utilizzato per pagare la fattura n. 112/2019, di euro 1.484,74, non essendo, si ripete, utilizzabile per provare tale allegazione la produzione versata in atti. Per le superiori ragioni, l'appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) deve essere rigettato, confermandosi il provvedimento qui impugnato.
Le reciproche domande di condanna per lite temeraria devono essere, infine, rigettate, in quanto non si ravvisano nelle rispettive posizioni e allegazioni la colpa grave o il dolo idonei a fondare tale pronuncia di condanna.
Le spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### n. 1/2023 R.G.A.C., atteso il disposto della sentenza n. 264/2024, vengono poste in virtù del principio della soccombenza a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo.
Inoltre, alla luce dell'integrale rigetto dell'appello proposto si deve, altresì, condannare l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002. P.Q.M. Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza e eccezione, così provvede: - Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., confermando il provvedimento impugnato. - Rigetta le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulate dalle parti. - Condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese del giudizio liquidate in euro 1.923,00 per il giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### e in euro 1.701,00 per il presente grado di appello, oltre alle spese generali, a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario delle stesse. Atteso, poi, l'integrale rigetto dell'appello proposto, condanna l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in ### il 13 novembre 2025. ### di sezione dott. #### 15 D.M. 44/2011 ###À Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c., e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c, il sottoscritto Avv. ### del foro di ### (c.f. ### - nato a ### il ###), con studio professionale in ####, alla via ### n. 53, nell'interesse e quale difensore di sé medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c., attesta che la su estesa copia informatica della Sentenza n. 21/2026 (R.G.A.C. n. 2912/2024) del Tribunale di ####, pubblicata il ###, è conforme al suo originale informatico contenuto nel fascicolo telematico rubricato al n. 2912/2024 R.G.A.C. del Tribunale di ### dal quale è stata estratta. ### Avvocato, altresì, dichiara sotto la propria responsabilità che il presente ### è la sola copia esecutiva che intende azionare. ### 27/01/2026 Avv. ### (f.to digitalmente)
causa n. 2912/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mariano Sciacca