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Corte di Cassazione, Sentenza n. 8819/2025 del 03-04-2025

... la decisione di secondo grado laddove ha accolto l'appello della contribuente in relazione ai motivi di ricorso attinenti alla legittimazione a chiedere il rimborso, che non è, nella prospettaz ione accolta, limitata al solo cedente o prestato re, ancorché il su richiamato art. 30-ter identifichi quale unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA erroneamente indicata in fattura il solo cedente o prestatore. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si adombra la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 co. 2, 36, 54 e 56 d.lgs. 546 del 1992 nonché 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., censurandosi la decisio ne di primo grado per “omessa pronuncia, rectius assorbimento im proprio” con riferim ento alla rituale riproposizione in sede di appello da parte dell'### dell'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. 2. Va esaminato previamente il ricorso incidentale, che invero investe la que stione, di natura senz'altro pregiu diziale, rappresent ata dalla legittimazione a richiedere il rimborso. 3. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto, con (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23662/2023 R.G. proposto da: ### elettivamente dom iciliata in #### 2, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### ( ###) -ricorrente principale contro ### E, elettivamente d omiciliata in #### presso l'#### O (ADS###) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale 2 di 26 avverso la senten za della Corte di ### di ### della ### n. 1468/22/2023, depositata il 21 aprile 2023. 
Udita la relaz ione del Con s. ### zzi alla pub blica udienza dell'11 dicembre 2024. 
Udito il Sost. P.G. ### che ha concluso per la rimessione alla Corte di Giustizia. 
Uditi per la ricorrente in via principale l'Avv.  ### . ### e l'Avv. ### che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. 
Udita l'Avv. ### d'### per l'Avvocat ura ### rale dello ### che ha insistito per il rigetto d el ricorso p rincipale e l'accoglimento del ricorso incidentale.  ### 17 ottobre 20 18, la ### s.r.l. (successivamen te fusa per incorporazione in ### presentava all'### zia delle ### un'istanza di rimborso dell'IVA assolta per il periodo ricompreso tra il ### e il ###. Ad av viso della società in parola, nell'ambito dei rapporti di fornit ura intrattenut i con la società fornitrice di energia elett rica ### S.p.A. (c.d. “Trader”), quest'ultima aveva determinato in modo erroneo la base imponibile ai fini dell'### facendovi concorrere anche gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (c.d. “OGSE”). Tali somme , però, non pote vano ritenersi dovute a titolo di corrispettivo del servizio, ma quali oneri posti dalla legge a carico degli utent i finali del serviz io di energia elettrica e che le società distributrici si limitano a riscuotere, presso gli utenti stessi, per poi riversarli in nome e per conto di costoro, alla ### per il ### Poiché la ### svolgeva prevalentemente attività di natura esente ai fini ### per l'ammontare 3 di 26 dell'imposta non ammessa in detrazione la stessa era quindi rimasta illegittimamente e ingiustamente incisa dall'indebito versamento. 
L'### non forniva alcun riscontro all'istanza, vene ndo così a formarsi il diniego tacito alla restituzione dell'imposta. 
La contribuente proponeva tempestiva impugnazione innanzi alla CTP di Milano, che respingeva il ricorso con sentenza n. 533/2022. 
Il successivo appello della contribuente è stato rigettato a sua volta dalla Corte di ### di ### della ### La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. 
Resiste l'### che spiega, a sua volta, ricorso incidentale basato su due censure. 
Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati illustrati dalle parti con memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co.  10 e 11, del d. lgs. n. 79/19 99, nonché dell'art. 39 del D.L.  83/2012 e della relativa normat iva di at tuazione (D.M. 26 gennaio 2000, D.M. 17 aprile 2 001 e ### in tegrato delle disposizioni p er l'erogazione dei servizi di t rasmissione e distribuzione dell 'energia elettrica, c.d. “T.I.T.”, vigente nel periodo 2016-2019 approvato con deliberazione ### 23 dicembre 2015 654/2015/r/eel), in relazione all'art. 360, co. 1 , n. 3) c.p.c., lad dove ha ritenu to che gli oneri generali del sistema elettrico fossero dei costi sostenuti dalle società fornitrici di energia e lettrica nell'esecuzione d ei relativi servizi di fornitura. 
Con il secondo motivo del ricorso principale si censura la nullità della sentenza impugnata p er falsa applicazione degli artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 633/72, nonché deg li artt. 78 e 79 della ### 4 di 26 2006/112/CE, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., laddove, muovendo dall'errata premessa che gli oneri generali de l sistema elettrico sono parte del corrispettivo dovuto alle società fornitrici per la prest azione di energia, ha rite nuto legi ttimo ricomprendere tali oneri all'interno della base imponibile dell'IVA spettante alle società fornitrici del servizio. 
Con il primo motivo del ricorso incidentale si contesta la violazione dell'articolo 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art 360, comma 1, n. 3), del c.p.c., censurando la decisione di secondo grado laddove ha accolto l'appello della contribuente in relazione ai motivi di ricorso attinenti alla legittimazione a chiedere il rimborso, che non è, nella prospettaz ione accolta, limitata al solo cedente o prestato re, ancorché il su richiamato art. 30-ter identifichi quale unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA erroneamente indicata in fattura il solo cedente o prestatore. 
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si adombra la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 co. 2, 36, 54 e 56 d.lgs. 546 del 1992 nonché 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., censurandosi la decisio ne di primo grado per “omessa pronuncia, rectius assorbimento im proprio” con riferim ento alla rituale riproposizione in sede di appello da parte dell'### dell'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.  2. Va esaminato previamente il ricorso incidentale, che invero investe la que stione, di natura senz'altro pregiu diziale, rappresent ata dalla legittimazione a richiedere il rimborso.  3. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale. 
La Corte re gionale ha rigett ato l'appello de lla contribu ente, reputando, nondimeno, meritevoli di accoglimento “i motivi di ricorso 5 di 26 attinenti alla legittimazione a chiedere il rimborso, che non è limitata al solo cedente o prestatore”. 
La sentenza si pone, in parte qua, in u rto con il principio ancor di recente affermato da questa Corte e al quale deve darsi piena continuità, principio in base “ Il cession ario non è legitt imato a richiedere al fisco il rimborso d ell'IVA di rival sa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile” ( 12 luglio 2023, n. 19837). 
Invero, la question e investita dalla controversia attiene alla sussistenza di un diritto della società contribuente di agire direttamente nei confronti dell'amministraz ione finanziaria per chiedere il rimborso d ell'iva che la stessa ritiene di av ere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornit rici di energia elettrica sul presu pposto che non avrebbe ro dovuto essere considerati, ai fini della d eterminazi one della base imp onibile, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. 
La società ha ritenuto di esser e legittimata dal punto di vist a sostanziale a prospettare direttam ente nei confronti dell'### finanziaria il diritto al rimborso d ell'iva che ritiene di av ere non correttamente ve rsato, in quanto essa stessa soggetto passivo ai fini ### Tale prospettazione della società non è condividibile. 
La perimetraz ione degli ambiti ent ro i quali un sogget to può esercitare il diritto al rimborso IVA nei confronti dell'amministrazione finanziaria è stata specificam ente e saminata da questa Corte con diversi interventi che trovano nella pronuncia 27 settembre 2018, 23288, il punto di sin tesi. Co n detta pronuncia si è avuto cura d i distinguere due differenti fattispecie giuridiche, cioè: quella relativa, da un lato, alla p osizione del soggetto che esercita il d iritto alla 6 di 26 detrazione dell'imposta ver sata nell'operazione di acquisto a monte (ossia, in caso di eccedenza a credito, ne chiede il rimborso con la dichiarazione fiscale); rispetto alla diversa posizione del soggetto che ha assol to l'IVA in rivalsa nei confro nti del soggetto passivo (emittente la fattura) e che, sul pre supposto del parziale o totale pagamento indebito di detta som ma (l'imposta liquidata in fatt ura non era dovuta, del tu tto, per esser l'operazione ese nte o non imponibile, oppure non era dovu ta in parte in quanto era st ata applicata un'aliquota mag giore), ne chiede la restituzione direttamente al fisco anziché al soggetto passivo. 
In que sto ambito, va osservato ch e il presupposto della p rima fattispecie, che consente un'azione diretta dinanzi all'amministrazione finanziaria per il rimborso dell'###, è l'eserciz io del diri tto alla detrazione dell'iva, che inerisce al meccanismo stesso dell'imposta e si fonda p roprio sull 'esistenza di un'impo sta dovuta; il presupposto della seconda è il diritto al rimborso , ancorato all'esiste nza di un versamento indebito alle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a tit olo di ###: alla base del diritt o al la ripetizione è quindi il carattere indebito dell'iva, di modo che l'onere economico che ne deriva da tale versamento va neu tralizzato nei confronti di tale soggetto passivo (in termini, Corte giust. 14 giugno 2017, causa C-38/16, ###. 
In sostanza, occorre distinguere i rapporti che si profilano in caso di realizzazione di una operaz ione rilevante ai fini IVA : un primo rapporto, tra l'ammin istrazione fin anziaria e il cedente, relativo al pagamento dell'imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terz o, tra l'am ministrazione e il cessionario, re lativo alla detrazione dell'imp osta assolta in vi a di rivalsa. Tali rapp orti, dunque, pur collegati, non interfe riscono tra loro. 7 di 26 Occorre evidenziare che la necessità che, pur nella facoltà concessa agli ### m embri di stabilire i requisiti al ricorrere dei quali le domande di rimborso possono essere presentate, si ano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e n on siano congegnat i in mo do da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'### (espressamente in termini, sentenza del 15 marzo 2007, Re emtsma ### enfabriken, causa ###/05, punto 37), ha condotto la Corte di giustizia a riconoscere che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l'IVA può chiederne il rimborso e, dall'altro , l'acquirente di tale bene p uò esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, è rispettoso dei suddetti principi nonché di quello di neutralità (Corte giust. in causa C-35/05, cit., punti 38 e 39). 
Il fruito re dei beni o dei servizi può d unque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente ver sata esperendo nei confronti del cedente o del pre statore u n'azione di ripetizione d 'indebito di rilevanza civilistica (v., in tema di iva, Corte giust. 15 dicembre 2011, causa C-427/10, ### popolare antonia na veneta, pu nto 42 e, in tema di accise, Corte giust . 20 ottobre 201 1, causa C-94/10, ###; soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel cas o di fallimento del venditore: Corte giust. in cau sa ###/1 5, ### cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, ### e ### punto 66). 
In questo ambito, dunque, in un caso quale quello di specie, in cui la società ha chie sto il rimb orso dell'IVA direttamente 8 di 26 all'amministrazione finanziaria, occorre ragion are, alla luce dei suddetti principi, se, in relazione alle operazioni di acquisto di energia elettrica da parte d ei fornito ri e del conseguente versam ento di un'IVA calcolata su di una base imponib ile ritenuta n on corretta, possa dirsi sussiste nte un rapporto IVA tra la stessa e l'amministrazione finanziaria che ne legit timi, sotto il profilo sostanziale, la richiesta di rimborso. 
In realtà, proprio in applicazione dei principi sopra indicati, va escluso che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini IVA tra la società e l'amministrazione finanziaria, in quanto l'IVA è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell'imposta, cioè del suo for nitore, ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l'amministrazione finanziaria. 
Né può assumere rilievo la considerazione espressa in ordine al fatto che, nella fattispecie, la società, in quanto opera in esenzione, non potrebbe detrarre l'IVA e che, in tal caso, vi sarebbe u na “rivalsa economica” e che precedenti pronunce d i questa Corte avrebbero precisato che il cessionario che acq uista beni n ell'eserciz io di una impresa è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto ### sicché può chiedere direttamen te all'erario il rimborso delle somme indebitamente versate innanzi al giudice tributario; la corretta delimitazione della portata di tali affermazioni giurisprude nziali è stata tracciata dalla pronuncia di questa Corte n. 23288/2018, sopra citata, che ha precisato che: “Non contraddice q uesta ricostruzione l'indirizzo che, in relazione ai rapporti in questione, ammette che il cessionario che sia al tempo st esso soggetto passivo d'impo sta in relazione alle operazioni attive da lui realizzate possa indirizzare la propria pretesa al rimborso dell'IVA pagata in rivalsa direttamente nei confronti del fisco (Cass., sez. un., 31 luglio 2008, n. 20752; 8 giugno 2011, n. 12433; 26 ottobre 2012, n. 18425)”. 9 di 26 È stato precisato che, in tale orientamento espresso dalla precedente giurisprudenza di questa Corte, riemerge il rapporto tributario tutte le volte in cui l'IVA indebitamente versata in rivalsa sull'acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio dell'attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell'impost a, esposta nella dichiarazione annuale del contribue nte, e il fisco contesti, in tutto o in parte, che l'IVA assolta in rivalsa no n pote sse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito) , quel rapporto tributario ha modo di riemergere solo laddove viene in contestazione il diritt o alla detrazione dell'### esposta in dichiarazione, poiché il cessionario, esercitando quel diritto, ristabilisce con l'amministrazione finanziaria il rapporto diretto finalizzato a far valere un proprio credito che la prima non riconosce; è evidente, allora, che solo in quel caso può profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuente destinatario di una prestazione di servi zi e l'amm inistrazione finanziaria. 
La fattis pecie qui in esame, pertanto, è al di fuori della sudde tta ricostruzione giuridica: l'avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore l'### se del caso non dovuta in base a lla non corre tta determinazione della base imponibile, non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l'amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell'imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo. 
Solo in casi eccezionali la giurisprudenza unionale riconosce il diritto del cessionario al rim borso IVA diretta mente nei confronti dell'amministrazione finanziaria nel caso in cui il rimborso dell'IVA nei confronti del prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, come n el caso di fal limento de l venditore (v. Corte giust. in causa ###/15, ### cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, ### e ### punto 66), e sito che dis cende dalla corretta 10 di 26 applicazione del principio di effettività per l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore/cedente. 
La sussis tenza di tali circostanze, che il giudice u nionale ha frequentemente identificato, in ispecie, nella condizione di insolvenza, devono essere concrete ed effettive e corrispondere ad una certa non recuperabilità del credito da parte de l cessionario, sicché non sono riconducibili ad esse le prospettazioni espresse dalla ricorrente che si pongono, invece, su di un piano meramente astratto e ip otetico, quale la possibilità che il cedente/prestatore possa essere investito di richieste di rimborso da una pluralità di richiedenti; si tratta, invero, di una prospettiva diversa da quella cui ha fatto riferimento la giurisprudenza unionale, che ha limitato l'ipotesi di azione diretta solo quando è certa la non recuperabili tà del credit o nei conf ronti del cedente, nel cui ambito non è ricond ucibile il rischio meramente astratto di un pregiudizio per l'economia del cedente i cui interessi, peraltro, non sono tutelabili in questa sede. 
Quel che rileva è il fatto che il sistema interno è orientato nel senso che il rapporto obbligat orio in materia di IVA è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il cedente/prest atore, si cché è quest'ultimo il debitore dell'imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso. 
La Corte di giustizia (causa C-35/2005) ha precisato, con riferimento all'ordinamento interno, che i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nell a causa princ ipale, secondo cu i soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di ### mentre il destinatario dei servizi può esercit are un'azione civili stica di ripetizione dell'in debito nei confronti del prestatore; l'ordinamento 11 di 26 interno, invero, è strutt urato proprio nel senso di consentire l'attivazione della generale azione di indebito oggettivo salvo che, come o sservato, sussistano i presupp osti per attribuire la legittimazione straordinaria in favore di un soggetto che non è parte del rapporto obbligatorio, configurabile, in linea generale, solo tra il soggetto passivo (cioè colui che cede il bene o presta il servizio) e l'amministrazione finanziaria. 
Ancorché evocata in memoria dalla contribuente, non incide sul caso di speci e la decisione dell '11 aprile 2024, della Corte di giustizia C/316/22, in causa ### stria ## ssile #### avesi ### Convenute: ###### delle ### e dei ### Con tale p ronuncia, la Corte di giustizia, pur confermando che il destinatario dei servizi può richiedere il rimborso de ll'imposta indebitamente versata unicamente al prestatore e sercitando con la relativa azione di ripetizione dell'indebito, mentre non può rivolgersi direttamente all'amministrazione finanziaria se no n nelle limitate ipotesi di cui si è detto sopra, ha riconosciuto al consumatore finale il diritto a rivolgere diret tamente a tale amministraz ione l'istanza di rimborso di una im posta cont raria «ad una disposizione chiara, precisa e incondizionat a di una direttiva non trasposta o n on correttamente trasposta» e ciò per l'evidente ragione che tale direttiva non può essere validamente invocat a nell'ambito di un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro il fornitore (cd.  inefficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata, costantemente affermata dalla Corte unionale - cfr. CGUE, C-316/22, punto 27; ### 22 dicembre 2022, ### & ### e ### de ### C 383/21 e C 384/21, punto 36, ### 22 novembre 2017, ### C-251/16, punto 26; ### 1 2 dicembre 2013, ### C 425/12, punti 18 e 22, richiamati in Cass. n. 24208/2024). 12 di 26 Sulla base di tale p ronuncia questa Corte nella sentenza da ultimo citata ha affermato che, in presenza di una imposta incompatibile con il diritto dell'### a causa di una direttiva non attuata o, come nel caso ivi esam inato, solo t ardivamente attuata dallo ### ital iano, ripercossa a tit olo di rivalsa dal fornitore su l consumat ore finale, costituisce titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo, stante l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del for nitore (in quel caso, di energia elettrica) l'eff icacia orizzontale de lla direttiva tardivamente attuata dallo ### italiano. 
Ma non è questa la fatt ispecie che ci occupa, pos to che gli oneri generali di sistema n on sono affat to incompatibili con il diri tto unionale, come confermato dal fatto che la Corte di giustizia UE si è anche occupata de lla loro natura giuridic a (cfr. ### sentenz a 18 gennaio 2017, nella causa C -189/2015, ### e ciò pure ha fatto questa Co rte in sede ###to di giurisdizione (cfr. Cass. Sez. U., n. ###/2023). 
Le ragioni e sposte, infine, portano ad escludere che sussi stano i presupposti per la rimessione alla Corte di giustizia.  4. ### del difetto di legittimazione a richiedere il rimborso, nei termini sopra diffusamente argomentati, implica la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. 
Tuttavia, la questione posta con il rico rso principale, relativa alla natura giuridica degli ### e alla loro tassabilità ai fini ### si palesa di partic olare rilevanza sicché ricorrono i presupposti per l'affermazione di un principio di diritto ex art. 363 c.p.c.  ### di questa Corte hanno a suo tempo già affermato che “se l e parti non possono, nel l oro interesse e su lla base della normativa vigente, investi re la Corte di cassazione d i questioni di particolare importanza in rapporto a provvedimenti giurisdizionali non 13 di 26 impugnabili, e il P.G. presso la stessa Corte non chieda l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, le ### della Corte - chiamate comunque a pronu nciarsi su tali question i su disposizione del ### - dichiarata l'inammissibili tà del ricorso, possono esercitare d'uffi cio il potere discrezio nale di formulare il principio di diritto concretamente applicabile. Tale potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che - in relazione a questioni la cui particolare importanza sia desumibile non solo dal punto di vista normativo, ma anche da elementi di fatto - la Corte di cassazione possa eccezionalmente pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non in fluente nella concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili” (Cass., Sez. Un., n. 27187 del 2007). 
Su tale asse tto, la recent e riforma attuata con il d.lgs. n. 149 d el 2022 non ha inciso, tant'è che le ### di questa Corte hanno precisato che “il procedime nto per l'enunciazione del princi pio di diritto nell'interesse de lla legge, ex art. 363, comma 1, c.p. c., richiede la ricorrenza dei seguenti presu pposti processuali: a) l'avvenuta pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizion ale non impugnat o o non impugnabile né ricorribile per cassaz ione; b) l'illegittimità del provvedimento stesso, qual e indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale intere sse generale o trascendente quel lo delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa” (Cass., Sez. Un, n. 8268 del 2023; v. anche Cass. n. ### del 2024). 
Orbene, i requisiti sopra indicat i ricor rono tutti nel caso in e same attesa l'inammissib ilità del ricorso e il concreto ed effettivo collegamento tra il provvedime nto im pugnato ed una concreta vicenda. Inoltre, come emerge chiaramente dalla stessa decisione qui 14 di 26 impugnata (ma anche dagli atti delle parti), il contenzioso in esame appare di ampia incidenza non solo in termini quantitativi - atteso che, inclusi in bolletta gli ### riguardano la generalità degli utenti del servizio elettrico - ma anche per la rilevanza dei profili sollevati, che atteng ono all'esatta definizione del perimetro tr ibutario, con riflessi che riguardano l'entità complessiva del gettito fiscale. 
La rilevan za della questione tant o più si coglie se si guarda alle implicazioni eurounitarie nella materia in relazione agli artt. 4 e 121 e ss ### che hanno già dato origine ad un importante intervento della Corte di giustizia (con la sentenza del 18 gennaio 2017, resa nella causa C-189/2015). 
Tutto ciò rende appre zzabile la su ssistenza di un inte resse ad una pronuncia che, “prescindendo completamente dalla tutela d ello ius litigatoris, si sostanzia nella stessa enunciazione del principio di diritto richiesta alla Corte, finali zzata alla s tabilizzazi one della giurisprudenza” (Cass., Sez. Un., n. 13332 del 2010).  5. La que stione che e merge dai due moti vi del ricorso principale concerne la natura degli ### La senten za d'appello ha accolto i motivi di gravame della contribuente in punto di legitt imazione dell a stessa a chiedere il rimborso, pervenendo, tuttavia, al rigetto dell'impugnazione, così disattendendo la tesi di ### in merito alla n atura tribu taria degli oneri generali di sistema. 
In particolare, la sentenza d'appello ha così opinato: “Non si ritiene … di condividere l'opzione ermeneutica suggerita dal contribuente circa la natura degli oneri generali di sistema. Trattasi, infatti, di costi per la gestio ne e la manutenzion e degli impianti per la fornitura di energia elettrica che le società fornitrici sostengono per lo svolgimento della loro attività d'impresa. Sono costi i nerenti alla gestione caratteristica di cui le società fornitrici t engono conto al 15 di 26 momento della determinazion e del prezzo praticat o sull'energia venduta, al fine di calcolare il loro margine di reddi tività. La circostanza che l'erogazione di energia elettrica risponde a finalità di interesse generale non rileva al fine di t rasformare tali costi d i gestione di una soci età a scopo di lucro in on eri a carico della collettività. E parimenti, il fatto che tali costi siano solitamente indicati separatamente nella fat tura risponde solo ad esigenze di chiarezza e trasparenza nella fornitura di un servizio alla collettività”. 
Su queste premesse, se col primo motivo di ricorso la contribuente si duole della sentenza d'appello nella parte in cui attribuisce agli ### natura di costi sost enuti d alle società fornitrici di energia elettrica nell'esecuzione dei relativi serviz i di fornitura, col secondo motivo essa censura l'erroneità della sentenza nella misura in cui, reputando gli oneri i n questione p arte del corrispe ttivo dovuto alle società fornitrici per la prestazione di energia, li riconduce entro l'alveo della base imponibile ai fini ### È in dispensabile una previa definizione del quad ro normativo in materia.  ### sono contemplati dall'art. 3, co. 10 e 11, d.lgs. n. 79 del 1999 (### della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che prevede: ”10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di prod uzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'### per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economi ca. Con lo 16 di 26 stesso provvedimento l'### disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4.  11. Entro centot tanta giorni dal l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del ### dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ### del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'### per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferen ti al siste ma elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le at tività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'### per l'energia e lettrica e il g as provvede al conseguent e adegua mento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clie nti fin ali, in particola re per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori”. 
Gli artt. 1 e 2, co. 5, D.L. n. 25 del 2003, integrano il plesso normativo in tema, disponendo che: “A decor rere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali d el siste ma elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costit uiti da: a) i costi connessi all o smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo de l combustibile nuc leare ed alle a ttività connesse e conseguenti; b) i costi relativi al l'attivit à di ricerca e d i sviluppo finalizzata all'innovazione tecno logica di interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forn iture di e nergia elettrica previste dall e disposizi oni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'### per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella ### n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del 17 di 26 ### dell'industria, d el commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pub blicato nella ### n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzaz ione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'### S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 1 9 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'ent rata in vigore della direttiva n. 96 /92/CE del ### europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenut i derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas natu rale, sommati agli on eri derivanti dalle p erdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010; (art. 2) 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con decreto del ### delle attività p roduttive, di concerto con i l ### dell'economia e delle finanze”. 
La trama delle regole è poi intessuta dall'art. 39, co. 3, D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. d alla L. n. 134 del 2012, che individ ua il soggetto tenuto al pagamento degli oneri: “3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'### per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla d ata di emanazione dei decreti di cu i al comma 1 , in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta ne i decreti di cui al mede simo comma 1 e n el rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del ### dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in v igore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del 18 di 26 comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79”. 
La disciplina prevede l'applicazione degli ### a tutte le tipologie di contratti di forni tura ene rgetica secondo le determinazioni dell'### di ### per ### e Ambiente, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati, secondo quanto previsto dalla L. n. 4 81 del 199 5 (### istitutiva dell'Au torità di settore ). 
ARERA fissa periodicamente le aliquote relative agli oneri, sulla base del fabbisog no, come “maggiorazione della tariffa di distribuzi one (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera diff erenziata per tipologia di utenza”.  ### sono pagati in bolletta dai clienti finali, che versano i relativi importi ai venditori, i quali, a loro volta, sono tenuti a corrisponderli, attraverso il pagamento delle fatture del servizio di trasporto in rete del prodotto energetico, ai distributori. Il gettito raccolto è trasferito - in assoluta prevalenza - su appositi conti di gestione istituiti presso la ### p er i servizi en erget ici e ambientali (###, incaricata della riscossione d egli oneri. ### e la gestione dei fondi sono disciplinati da ### che indiriz za le riso rse alla realizzazione di finalità d'interesse pu bblico sempre settorialmente ricomprese n el sistema elettrico. 
La Corte di Giustizia dell'### si è occupata della natura giuridica degli ### con la sentenza del 18 gennaio 2017, resa nella causa C-189/2015 (### contro ### conguaglio …), con cui ha statuito che «i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema el ettrico costituiscono impost e indirette, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96». 
Benché il decisum unionale riconduca gli oneri de quibus alla nozione eurounitaria di imposta indiretta, equiparandoli ad «indirect taxes» ai fini dell'app licazione della ### 2003/96/CE, esso si cura di 19 di 26 demandare esplicitamente al giudice nazionale la conferma di detta natura, sulla base della verifica «degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si basa». 
Su questa scia, le ### della Corte di ### con sentenza del 18 dicembre 2023, n. ###, pur occupandosi di una questione di riparto di giurisdizio ne, hanno perciò avut o modo di osservare che gli oneri generali di sistema si contraddistinguono come componenti tariffarie, normativame nte imposte, finalizz ate alla copertura di costi relativi ad attività che, pur di interesse generale, si mostrano rigorosament e circoscritte al funzionamento (e all'implementazione) del sistema elettrico nazionale.  ### gli ### gravando ex lege sul cliente finale (art. 39, co. 3, D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012), rivelano una connotazione spiccatamente coattiva. Le imprese di distribuzione e vendita non possono esime rsi dall'applicare in b olletta la “maggiorazione” correlata a tali esbo rsi, né gli utent i fi nali hanno alcun mezzo p er sottrarsi al loro pagame nto, salva l a rinuncia alla fornitura di energia, scelt a che imp atterebbe inevitabilme nte su bisogni essenziali della vita. La coattività emerge sensibilmente anche dalla possibilit à di recupero degli ### mediant e la procedura d i riscossione coattiva esattoriale, secondo quanto previsto dall'art. 17, co. 3 -bis, D.Lg s. n. 46 del 199 9 (“### della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della le gge 28 settembre 1998, n. 337”). 
Peraltro, ad avviso di questa Corte, pur a fronte del tratto marcato di obbligatorietà, gli ### non rivelano natura tributaria. 
Risalta in principali tà la nitidezza del dato letterale sopra riportato, che accosta inclusivamente gli ### ai "corrispettivi", riconducendoli testualmente entro il relativo ambito. 20 di 26 Sul piano sostan ziale viene coerenteme nte in apice un at tributo di negozialità degli oneri, che fanno essenzialmente corpo col corrispettivo d'acquisto dell'energia elettrica, maggiorandolo. 
La corrispettività degli ### del resto, ben si coglie nella tendenziale commisurazione della prestazione patrimoniale in cui si sostanziano al costo del servizio, quindi nella rispondenza dell'esborso ad un criterio generale di proporzionalità rispetto alla fornitura energetica richiesta e/o ricevuta dalla specifica tipologia di utente.  ### sono, in effetti, composti da una quota fissa, ma anche da una quota variabile, collegata al consum o, quindi all'entità d ella prestazione energetica conseguita. 
La fruizione del servizio contratt ualmente acq uistato assurge, dunque, a fatto generatore de ll'obblig o di pagament o. Gli oneri di sistema vengono conteggiati all'interno delle bollette in aggiunta alle altre voci di costo in q uanto n e condividono l'ide ntica mat rice corrispettiva. 
La doverosità/coattività del pagamento finisce per collegarsi, infatti, non ad una finalità di prelievo fiscale, ma ad una più mirata necessità di raccolta di mezzi ne cessari a far fron te a costi generali di funzionamento e ammodernamento costante del sistema energetico nazionale. 
In que sto solco, gli ### appaiono strume ntali a consentire la salvaguardia della regolarità, economicità e funzionalità del servizio richiesto dai consumatori attraverso la sottoscrizione dei contratti di fornitura. 
In altri termini, la “ma ggiorazione” che gli oneri comp ortano in bolletta, ancorché determinata nel su o ammontare dalla legge e veicolata da un atto autoritativo dell'### incide in via immediata proprio su una dell e prestaz ioni del contratto di utenza. La circostanza che l'obbligo di p agare i ridetti on eri generali trovi la 21 di 26 propria origine in una norma di legge e non in un contratto, non ne esclude la stretta inerenza al rapporto negoziale e alla dinamica delle sue prestazioni. 
Pertanto, la maggiorazione rimane volta, quantomeno indirettamente, a soddisfare gli specifici e diversificati interessi dei soli soggetti che a quel ristretto sistema di erogazione energetica senz'altro partecipano, in quanto beneficiari del servizio in forza di appositi titoli contrattuali, sicché, in questa s pecifica connotazione, è diretta a re munerare la prestazione imponibile ricevuta dall'utente finale. 
Tale ristretta pla tea di soggetti-utenti è, con ogni evid enza, ben diversa dalla generalità dei consociati su cui per definizione agisce la c.d. “leva fiscale”. 
Ne deriva che, pur a fro nte dell'obblig atorietà che ne connota il versamento, gli ### si configurano, in nuce, alla stregua di componenti tariffarie, atte ad integrare i corrispettivi del servizio di distribuzione, tanto da essere indefettibilmente inserite nei contratti stipulati da distributori e venditori avent i ad oggetto il servizio di somministrazione e trasporto dell'e nergia elettrica sino ai punti d i prelievo dei clienti finali. Seb bene riscossi coattivamente d ai venditori-fornitori mediante la bolletta, gli oneri restano, in tal senso, variamente indirizzati alla copertura di costi relativi ad attività che espongono un nesso intimo con la ge stione del sist ema energetic o nazionale, quindi pure un'inscindibile attinenza ai rapporti contrattuali stipulati dai consumatori fina li e all'erogaz ione delle prestazioni da costoro acquistate. 
Un dato saliente alligna, pertanto, nella constatazione per cui il pagamento degli ### non conflu isce nel bacino della “fiscalità generale”: il loro flusso permane nello spettro limitato delle esigenze di tenuta e di implementazione del sistema di rete elettrica. Proprio in questa prospettiva gli ### come precisato dall'art. 3, co. 2, lett. b), 22 di 26 del D.L. n. 210 del 2015, conv. con la L. n. 21 del 2016, vengono applicati col congegno - che altrimenti si paleserebbe eccentrico - della maggiorazione della tariffa di distribuzione all'interno dei servizi di rete . La destinazione del g ettito del prelievo obbligatorio al finanziamento di finalità di interesse gene rale secondo criteri di ripartizione stabiliti d all'### per l'energia elettrica non contraddice l'aspetto decisivo per cui beneficiario del gettito non è il bilancio generale dello ### italiano, ma la ### deputata a favorire il migli oramento delle condizioni di approvvigionamento dell'energia elettrica. 
La natu ra tributaria è, alteris verbis, obli terata proprio dalla considerazione che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema non sono destin ati a supportare le ent rate tributarie dello ### ma trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla ### per essere impiegati in un ambit o speci fico, per esi genze fisiologicamente settoriali. ### rispondono, invero, a logiche correlate al mercato di riferimento, sicché quand'anche intonate ad un interesse generale, sono an corati alle prestazioni rientranti in altret tanti rapporti sinallagmatici e intrinsecamente collegati al consumo di un preciso servizio. 
Gli oneri, quindi, sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica su base solidaristica e in un modo equo, in quanto parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto. 
Mette punto, allora, rimarcare che gli ### rappresentano prestazioni economiche necessarie e indispensabili per l'erogazione del servizio, che, come tali, con tribuis cono a delineare la t ariffa del servizio stesso. La configuraz ione di qu est'ultima è eminenteme nte privatistica e la sua inerenza a rapporti giuridici di marca contrattuale 23 di 26 pone in luce un dato saliente, quello della coincidenza tra soggetto tenuto al pagamento e soggetto beneficiario dell'attività di chi eroga il servizio. La circostanza che il soggetto onerato sia anche l'utente che consegue la contro prestazione e nergetica sembra confermare la collocazione del versamento degl i ### nella circonferenza deg li obblighi che sostanziano il rapporto sinallagmatico fra detto utente e il suo fornitore. 
La corre sponsione degli ### è, in questo senso, un ver samento direttamente correlato - al pari degli altri costi che compongono la bolletta - alla prestazione contrattualizzata di acquisto dell'energia, perché in dife tto di tale versamento nemmeno la prestazione energetica sarebbe erogabile. 
La prestazione economica in cui si compendiano gli oneri rinviene, in definitiva, la propria ragion d'essere nel m eccanismo privatistico di tariffazione del prezzo dell'energia, nel cui contesto si registra anche l'attività regolatoria di ### un'attività che, in presenza di contratti di massa, trova spiegazione in una mera esigenza di redistribuzione dei costi in funzione di finalità che hanno una dime nsione pubblicistica, ma conservano una vocazione rigorosamente settoriale e clusterizzata all'interno del sistema elettrico.  ### raggiunto in punto di corrispettività degli ### ne postula la tassabilità ai fini ### Del resto, sono assoggettabili all'### ai sensi dell'art. 3 del d.P.R.  633 del 1972, tutte le prestazioni di servizio quale che ne sia la fonte; in particolare sono imponibili tutte le operazioni “verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, m andato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permett ere quale ne s ia la fonte”. Co me puntualizzato dalla giurisprudenza unionale, la base imponibile della cessione di energia elettrica tendenzialmente racchiude tutto ciò che 24 di 26 è acquisito a titolo di corrispettivo, ogni qualvolta sussista un nesso diretto tra il bene e/ o il servi zio fornito e il controvalore ricevuto (### sentenze: 23 novembre 1988, C-230/87, ### yours cosmetics; 2 giugno 1994, C-33/93, ### stores; 5 dicembre 2013, C- 618/11, ### independente SA). 
Le conclusioni rappresentate sono corroborate anche dall'evoluzione del diritto vivente in almeno un settore che segnala un meccanismo di prelievo cogente assai affin e. È signific ativo, infatti, che le ### di questa Corte, in ambito di rifiuti, abbiano ritenuto che “La tariffa integrata ambientale (cd. ###) di cui all'art. 238 del d.lgs.  152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv. , con modif., dalla l. n. 122 de l 2 010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972”. 
In buona sostanza, è stata ritenuta la tassabilità ai fini IVA della c.d.  ###, alla quale, pu r a fronte de lla coercitività de l prelievo che la connota, è stata rico nosciuta valenza di corrispettivo e coerente qualificazione in termini di prelievo non tributario (v. anche Cass. ### del 2018; Cass. n. 4275 del 2019). Si sono valorizzati, a tal fine, taluni profil i, tra i quali: il fat to generatore dell'obblig o di pagamento costituito dalla produ zione di rifiuti, l'ancoraggio del debito alla fruizione de l ser vizio, la parametrazione dell'ent ità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Proprio la natu ra privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, senza che rilevi in senso ostativo la circostanza che il pagamento della TIA 2 sia obb ligatorio per legge, atteso che il citat o art. 3 del d.P. R.  633/1972 prevede che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratt i d'opera, appalto, t rasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di 25 di 26 non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte”. Si è anche precisato (v. Cass. n. 4275 del 2019 e Cass. n. 19544 del 2019 cit.) che "nella prospettiva d ell'opzione legislativa è ... chiaro che l'individuazione del costo con componenti predeterminate o accessorie è del tutto comp atibile trattandosi di contratti di massa, nella corni ce dei quali trova id onea spiegazione anche la redist ribuzion e agevolativa dei costi con modalità che tengano conto anche di indici reddituali". 
In defi nitiva, la decisione della Corte regionale appare corretta in parte qua , opp ortunamente avendo fatto rientrare gli ### nella base imponibile.  6. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo mezzo, mentre il ricorso principale va dichiarato inammissibile. 
La sentenza d'appello va pertanto cassata senza rinvio.  7. In relaz ione al ricorso principale, inamm issibile, va peraltro affermato, nell'interesse dell a legge ex art. 363 c.p.c., il seguen te principio di diritto: “Gli oneri generali di sistema elet trico (cd. “###” o “### "), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell 'utente del servizio, an corché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tribu taria, ma di corrispettivo contrattuale, sicch é rientrano nella base imponibile ai fini IVA”.  8. Le spese del giudizio, per ogni fase e grado, vanno integralmente compensate attesa la novità e complessità del le questio ni investite dalla controversia.  P.Q.M. 26 di 26 La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, e dichiara inamm issibile il ricorso principale. ### senza rinvio la sentenza impugnata. 
Compensa integralmente le spese del giudizio. 
Enuncia, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto: «Gli oneri generali di sistema el ettrico (cd. “OGSE” o “###), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell 'utente del servizio, an corché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tribu taria, ma di corrispettivo contrattuale, sicch é rientrano nella base imponibile ai fini ### sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten za dei presupposti processuali per il versam ento, da parte del ricorrente princip ale, dell'ulteriore importo, a t itolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### l'11 dicembre 2025.   

Giudice/firmatari: Fuochi Tinarelli Giuseppe, Leuzzi Salvatore

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9331/2025 del 09-04-2025

... relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione. ### 20 giugno 2024 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 650/2022 R.G. proposto da: ##### 2000 ### in persona del legale rappresentante, #### tutti rappresentati e difesi dal l'avvocato ### ed e lettivamente domiciliati in ### 2/A, presso lo studio dell'avvocato ### Pec: -ricorrente contro #### S.P.A., in p ersona del legale rappresentante, rappre sentata e difesa dell'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ### V. CICERONE n. 28 pec: -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di ### n. 852/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consigl io del 20/06/2024 dalla #### sentenza del 22/7/2021 la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il gravame interposto dalla società ### 2000 ### srl in relazione alla pronunzia ### Ancona 13/8/2015, di accoglimento della domanda -in origine monitoriamente azionatadi pagamento di canoni scaduti da lla società ### s.p.a. ( nella quale è stata incorporata la società ### s.p.a. ) nei confronti della medesi ma -nonché dei fideiussori sigg. ### M oscini, ##### e ### proposta, all'esito della risoluzione anticipata per inadempimento della medesima quale utilizzatrice del contratto di sale and lease b ack stipulato con la società ### s.p.a. avente ad oggetto impianti radiologici e apparecchiatura per risonanza magnetica.   Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società ### 2000 ### srl nonché il ### lo ### il ### e il ### propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria.   Resiste con controricorso la società ### s.p.a.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 1229, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  4, c.p.c.   Lamentano che, all'esito <<del passaggio in giudicato della … sentenza 762/2012, e, segnatamente, il definitivo accertamento della risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing tra Ubi e il ### e l'obbligo di quest'ultima del rilascio dei beni locati in favore d i ### >>, la corte di m erito <<n e ha erroneamente limitato le conseguenze applicative, assumendone il carattere 3 incidentale>>, non potendo invero <<essere revocato in dubbio che il giudicato formatosi debba compo rtare il riconoscimento dell'i llegittimità della pretesa posta dalla società concedente a fondamento del decreto ingiuntivo opposto da cui è scaturito il presente giudizio>>. 
Si dolgono non essersi al riguardo considerato che non si rinvengono <<nel suddetto giudicato … statuizioni contenenti il riconoscimento del “diritto di ### s.p.a. ad ottenere da ### 2000 ### s.r.l. (e dai suoi garanti) il pag amento dei canoni dei contratti di locazione finan ziaria”>>, laddove, <<essendo il rapporto contrattuale intercorso tra ### e la società concedente strettamente connesso con l'altro negozio giuridico che la stessa intratteneva con ### in quanto relativo ai medesimi beni oggetto della locazione>>, è <<evidente che una volta accertato c on efficacia di giudicato che il primo contratto ( recte: i tre contratti ) era stato risolto di diritto, non poteva, a fortiori, sopravvivere il secondo rapporto , atteso il condizionamento e il vincolo di dipendenza tra essi creato, che non poteva no n estrinsecarsi ne ll'estensione degli effetti patologici dell'uno sull'atro, riassumibile nella nota formula simul stabunt simul cadent>>. 
Lamentano non essersi dai giud ici di merito pre so <<atto di queste evidenze e della considerazione per cui -attesa l'emersione de gli elementi sintomatici atti ad evidenziare il vincolo di dipendenza esistente tra i suddetti atti, in cui la vendita dei beni era stata posta in essere in chiara funzione di garanzia, allo scopo di aggirare il divieto del patto commissorio …-, ### non poteva ( e non può ) esser chiamata a rispondere per canoni relativi a beni di cui non ha mai avuto il possesso>>. 
Con il 2° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1229, 1344, 1375, 11458, 1463, 1988 c.c. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<la rilevanza determinante che assume la mancata disponibilità ab initio dei beni oggetto di leasing in relazione al collegamento con la complessa fattispecie negoziale in esame, quale elemento essenziale ai fini della validità ed efficacia 4 dei contratti de quibus>>, atteso che in base al principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 19785 del 2015 <<il pagamento da parte dell'utilizzatore ( … nel caso di specie la ### ) risulterebbe privo di causa alla luce dell'art. 1463 c.c., a termini del quale “all'inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruo lo di una cau sa di sopravvenuta impo ssibilità d'adempiere ex art. 1463 c.c.”, e non sare bbe giu stificabile neppure << in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ( art. 1375 c.c. )>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che <<i contratti posti in essere fra ### ed ### sono affetti da nullità non soltanto perché è mancata la consegna dei beni, ma anche in ragione del fatto che i particolari rapporti tra le parti hanno comportato un vantaggio certo a favore di ### (il corrispettivo della vendita ed il pagamento dei canoni di locazione) ed un'alea rilev ante a carico di ### ( la mancata consegna dei ben i, il mancato godimento e l'esercizio di opzione da parte d i ### e ). E che <<l'insanabile squilibrio tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende l'intero contratto radicalmente nullo in quanto contrario alle previsioni degli artt. 1322 e 1343 c.c. e lo spostamento patrimoniale che ne è seguito è privo di causa non potendo ammettersi che il pagamento delle somme, a titolo di (asse riti) canoni di leasing, possa trovare una qualch e giust ificazione liberale…>>, con la conseguenza che <<non poteva ribaltarsi su ### l'alea della effettiva risoluzione dei contratti di locazione finanziaria con ### per escludere in toto la responsabilità di ###>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito altresì consi derato che ### si è <<ben guardata dal risolvere i contratti de quibus, ma ha atteso addirittura cinque anni per richiede re ed ottenere il decre to ingiunti vo opposto>>, e che <<il petitum … dedotto riguardava i soli canoni scaduti e insoluti, laddove in nessuna parte degli atti del giudizio si poteva desumere che la concedente si sarebbe avvalsa della facoltà di risolvere anticipatamente un contratto, il cui oggetto era costitu ito da i be ni ch e essa non aveva mai consegnato all'utilizzatore ###>. 5 Con il 3° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1526, 2744 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie <<le operazioni effettuate miravano a realizzare una funzione di garanzia e non di leasing>>, e che <<lo scopo di garanzia è assurto a causa del contratto>>, in quanto <<### ha profittato del contraente ### … è stato costretto a compiere un'operazione che … ha finito per rafforzare soltanto la posizione del creditore di ### il quale non solo non ha mai messo a disposizion e dell'utilizzatore i beni … ma si è trovato …. ad avere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il p agamento d i quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### ( senza contare i fideiussori di quest'ultimo ) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
Lamentano che <<una conseguenza del genere appare … paradossale, oltre che illegittima ed ingiusta, concretando, tra l'altro, un evidente profilo di eccesso di tutela rispetto al credito vantato, oltre che la lamentata violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ.>>, che <<trova principale fondamento nell'esigenza di t utelare il debitore da eccessive pressioni del creditore, come avviene ogni volta in cui il trasferimento del bene sia rimesso alla discreziona lità di questi, in particolare per quanto con cerne l'entità del corrispettivo, senza assicurare la necessaria proporzionalità tra il valore del bene così costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito considerat o che la <<giurisprudenza di legittimità è … ferma nel ritenere nullo qualsiasi negozio, quale che ne sia la forma che ven ga impiegata pe r conseguire il risultato dell'illecita coercizione del debitore da parte del creditore, come accade ogni volta in cui sia ravvisabile un nesso funzionale diretto tra l'obbligazione garantita e il negozio stesso>>, avendo la S.C. altresì <<avuto modo di chiarire che laddove il contratto di leasing assuma funzione di garanzia esso violi la ratio del divieto di patt o commissorio , al pari di qualunque altra fattispecie di 6 collegamento negoziale, in quanto il debitore, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, trasferisce a garanzia del creditore stesso un proprio bene, riserv andosi la possibilità di riac quistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza peraltro prevedere, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenz a del bene rispetto all'ammontare del credito ( c.d. “patto marciano” )>>. 
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente respinto la sollevata <<eccezione di nullit à dei cont ratti de quibu s per mancanz a di causa>>, ponendosi <<in insanabile discontinuit à con la ridetta giuris prudenza di legittimità, la quale ha ribadito che la causa del negozio di leasing non è solo finanziaria e non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale ma realizza una figura di collegamento negozia le tra contratto di leasing e contra tto di fornitura>>, a fronte della evidenziata <<natura di ingiustificato pagamento delle somme ingiunte, sia in ragione dell'esito del procedimento promosso dal ### s.r.l., finalizzato ad accertare la validità dei c ontratti di locazione finanziaria ( n.b.: aventi ad oggetto gli stessi beni ), precedentemente stipulati tra quest'ultima e ### sia del fatto che, in tal caso, l'### avrebbe dovuto restituire a ### le somme corrisposte in esecuzione dei contratti in questione>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<l'impossibilità -non certo per colpa di ### ma per l'ingiustificata inerzia della società concedentedi ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività ( atteso che operava nello stesso settore di attività del ### ) e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> laddove <<parado ssalment e il ### continuava ad usare tali macchinari senza oneri, speculando illegittimamente sulla situazione a spese di ###>. 
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass. n. 5583 del 2011 ) il contratto di sale and lease back 7 - in forza del quale u n'impresa vende un bene strumental e ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene a l termine de l contratto per un prez zo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è in linea di massima astrattamente valido, ferma la necessi tà di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta viceversa in essere in funzione di garanzia, in aggiramento del divieto del patto commissorio. 
Si è al riguardo precisato che il contratto ha scopo di leasing, e non di garanzia, allorquan do, nel quadro di un determinato dis egno economico d i potenziamento dei fattori produttivi, è volto a procurare all'imprenditore liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al me desimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). 
Con particolare riferimento al contratto di leasing finanziario si è da questa Corte -anche a ### evidenziato che esso si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriam ente detto, concluso tra concede nte ed utilizzatore, e quello d i fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse ch e l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, dei quali co nnota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si r ipercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto ( v. Cass., 27/7/2006, n. 17145). 
In forza di tale collegamen to, ferm a restando l'individu alità propria di ciascun tipo nego ziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretes a all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno 8 conseguentemente sofferto; in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale ( v. 
Cass., Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785 ). 
Come il c.d. leasing finanziario ( in ordine al quale v. Cass., 27/7/2006, 17145 ), anche il contratto di sale&lease back si configura invero, secondo uno schema negoziale socialmente tipico ( in quanto frequentemente applicato, sia in ### che all'estero, nella pratica degli affari ), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione ( e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai tipi negozia li codificat i ), e concretam ente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un bene di natura strumentale da parte di u n'impresa ( o di un lavoratore auton omo ) ad una socie tà di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmen te in leasing all'alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo (v. Cass., 9/3/2011, n. 5583). 
Si è al riguardo sottolineata l'indefettibilità del conseguimento in ogni caso da parte dell'utilizzatore, al fine di vedere soddisfatto il suo interesse sotteso alla stipulazione contrattuale, dell a disponibilità della cosa (v. Cass., S ez. Un., 5/10/2015, n. 19785). 
Il sale&lease back costituisce dunque operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegat i funziona lmente volti al perseguime nto di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza ( sì che le vi cende dell'uno si riper cuotono sull'altro, condiziona ndone la validità e l'efficacia ) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o misto ( v. 
Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 9 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941; Cass., 16/5/2003, n. 7640; Cass., 11/6/2001, n. 7852; Cass., 4/9/1996, n. 8070; Cass., 27/4/1995, n. 4645; Cass., 20/11/1992, n. 12401; Cass., 5/7/1991, n. 7415; Cass., 15/12/1984, 6586; Cass., 17/11/1983, n. 6864; Cass., 2/7/1981, n. 4291. V. anche Cass., 8/7/2004, n. 12567; Cass., 2/4/2001, n. 4812; Cass., 11/3/1987, n. 2524. Per il collegamento volontario v., in particolare, Cass., 25/7/1984, n. 4350), la cui valutazione assume decisivo rilievo ai fini della valutazione in termini di relativa validità o nullità (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646).  ### invece di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale&lease back quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (v. Cass., 21/1/2005, 1273). 
Il divieto del patto commissorio, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, deve peraltro ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398 ), a meno che in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligaz ioni nascenti da l rapporto ( costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969 ), non risulti che nel quadro d el rapporto diretto ad assicurar e una liqu idità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta d i acquisire 10 l'eccedenza del valore, ab usando della debolezza del deb itore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296). 
Il negozio di sale&lease back viola invece la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, ove allo scopo di garantire al cre ditore l'ad empimento dell 'obbligaz ione il debitore trasferisca un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale al l'esito dell'adempimento dell'obblig azione, senza invero prevedere alcuna facoltà di recuperare -in caso di inadempimentol'eventuale eccedenza di valore del bene risp etto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del contratto di compravendita (v. C ass., 21 /1/2005, 1273).  ### contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: a) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanzia ria e l'impresa venditrice utilizzatrice ; b) la sussistenza di difficoltà economiche di quest'ultima; c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente ( v. Cass., 22/2/2021, 4664; Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 14/3/2006, n. 5438 ). 
In tema di contratto di sale and lease back si è peraltro precisato non essere invero necessaria, ai fini dell'integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei suindicati tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale, assumendo al riguardo rilievo fondamentale la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati ( v. Cass., 6/11/2024, n. 28553 ; Cass., n. 25913/2024; Cass. , 25/7/20 24, n. 20 780; Cass., n. 11 2469/2024; Cass., n. ###/2023; Cass., n. ###/2023; Cass., 8/6/2023, 16367). 
Il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione -quale ne sia il contenutoche venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ). 
Ne consegue che da parte de l giudice di merito è indispe nsabile: a) individuare la causa della complessa ope razione contrattual e sulla b ase dell'accertamento svolto dal giudice di merito, al fine di verif icare se il versamento del denaro da parte d el compratore costituisca p agamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda ch e il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme rice vute; b ) considerare il fondamento del divieto del patto commissorio, come individuato dalle ### unite con le pronunce n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, e cioè la duplice esigenza di protezione del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio e di tutela del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge; c) tener presente che il divieto del patto commissorio è esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza dell a mancata estinzione del debito e che può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione; d) controllare che l'accertamento del giudice del merito non si sia limitato ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma abbia consi derato la cau sa in concreto, e, in caso di operaz ione 12 complessa, abbia v alutato gli att i medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto" allo scopo, come già si è detto, di st abilire se il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia ( v., da ultimo, Cass., 25/1/2024, n. 2469; Cass., 14/12/2023, n. ### ). 
Sotto diverso profilo, si è da questa Corte d'altro canto precisato che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una rifle ssa, poic hé, qu ale affermazione og gettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione defi nita in quella lite ; pertanto, in ipo tesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche su gli altri che, se ppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione ( v., da ultimo, Cass., 21/2/2023, n. 5377 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. 
Va anzitutto osservato che anteriormente al presente giudizio ne è stato dalla precedente utilizzatrice dei beni società ### srl introdotto un altro nei confronti della concedente società ### s.p.a. e della società ### 2000 ### srl, conclu sosi con l'accertamento dell a risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing stipulati dalla medesima stipulati e la cond anna al ri lascio dei beni concessi in locazione fi nanziaria in favore dell'odierna ricorrente società ### 2000 ### srl. 
Di tale giudizio la corte di merito ha preso atto nell'impugnata sentenza, ritenendolo non esplicare effetti nel presente in ragione della natura incidentale dell'accertamento ivi espletato relativamente ai contratti di leasing, altresì 13 osservando che solo nel presente giudizio l'odierna rico rrente ha dedotto la nullità dei contratti, laddove <<quel che è stato … accertato dalla sentenza 1756/2010 con efficacia di giudicato e che in qualche modo può influenzare … il presente giudizio è il fatto che i beni già oggetto del contratto di leasing con il ### (e di seguito del contratto di lease back con la ### 2000)>> sono <<rimasti nella disponibilità di quest'ultimo, al punto che lo stesso ### è stato condannato dal ### ale di ### alla restituzione dei medesimi in favore della T raiano 2000 , quale unico sogge tto legittimato a detenerli ( in forza del contratto di leasing successivamente stipulato )>>. 
Ha per altro verso escluso la ricorrenza nella specie degli indici rivelatori della violazione del divieto del patto commissorio, sottolineando in particolare che <<non solo non sussiste prova del fatto che la ### 2000 srl al momento della sottoscrizione dei contratti versasse in condizioni di crisi economica>>, ma che <<invero tale circostanza non appare neppure dedotta dagli appellanti>>. 
Ha ritenuto altresì infondata l'<<affermazione degli appellanti secondo cui il trasferimento del bene sarebbe rimesso alla discrezionalità del creditore, né vi sarebbe proporzionalità tra il valore del bene costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>> argomentando dal rilievo che <<al contrario, i contratti di leasing di cui si discute presentano le caratteristiche tipiche di un vero e proprio contratto di leasin g e non di un patto commissorio si mulato, dal momento che sia i tassi praticati che la durata che infine anche il prezzo finale di riscatto dei beni non appaiono anomali rispetto alle consuete condizioni di mercato ( dell'epoca ) di un qualsiasi contratto di leasing>>. 
Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che <<la mancata consegna dei beni>> è in effe tti <<est remament e rilevante sotto l'aspetto dell'inadempimento del contratto>>, ma nella specie l'odierna ricorrente <<non ha mai ritualmente …introdotto una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale (anziché di nullità) ma, soprattutto, ha rilasciato alla ### una specifica dichiarazione ( cfr. doc. 13 fasc. parte appellata in primo grado ) nella quale, ben consapevole ch e al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore deg li stessi, e ben 14 consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni, si è accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo oltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli stessi>>. 
Ha al riguardo evidenziato che <<tale dichiarazione non soltanto esclude la respo nsabilità della società di leasing per la m ancata consegna dei macchinari>>, ma lascia altresì <<presumere che, comunque, ### 200 si sia det erminata in tal senso -oggettivamente inusuale nella pr atica commercialeanche per un proprio interesse economico>>, atteso che <<aveva acquistato una considerevole q uota sociale ( 30%) del ### srl; che quest'ultimo era in difficoltà economiche; che tali difficoltà economiche si erano aggravate proprio a seguito della disdetta di ### del contratto di leasing relativo ai macch inari di cui si tr atta (che consentivano l'operatività del ###; che ### all'atto dell'acquisto delle quote di ### ante si era accollata (liberando ne la venditrice) le gara nzie da quest'ultima prestate in favore di ### circa l'adempimen to dell e obbligazioni del ### che, ancora, la ### aveva minacciato di escutere immediatamente le garanzie prestate da ### 2000>>. 
Ha posto in rilievo, ancora, che proprio <<al fine di evitare … il proprio coinvolgimento economico ( tramite l'e scussione delle garanzie ) e, contemporaneamente, di tutelare il proprio investimento del ### consentendone la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###, si decise ad acquistare i due macchinari ( a seguito dell'intervenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing già in corso con il ### ) e, contemporaneamente, a retrocederli alla ### perché la stessa glieli concedesse in leasing>>. 
La corte di merito è quindi pervenuta a concludere che <<in realtà, … con la complessa operazione in questione la ### 2000 interveniva, di fatto, a pagare il leasing lasciato impagato dalla ### accettando, in sostanza, che i macchinari (almeno per un periodo) restassero presso il ### dove 15 venivano di fatto utilizzati>>, in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>; sottolineando ulteriormente come la circostanza che <<tali previsioni non si siano poi effettivamente realizzate non consente di ritenere … né che il contratto di sale e lease back concluso sia privo di causa giuridica, né del pari he la Ubi leasing possa ritenersi inadempiente rispetto allo stesso>>; e, per altro verso, che la <<dic hiarazione del 05.05.2005 da parte di ###> nemmeno <<integra una ipotesi di esonero del debitore ( la società di leasing ) dalla propria responsabilità per dolo o colpa grave o in contrasto con norme di ordine pubblico ( nulla ex art. 1229 c.c. ), perché al contrario la circostanza che i macchinari fossero nel possesso di terzi … non solo si era già verificata ed era ben nota alla ### 2000 che la aveva esp ressamente accettata ma … corrispondeva ( almeno inizialmente ) ad un proprio preciso interesse>>. 
Orbene, movendo dall'accertamento di fatto operata dai giudici di merito e dalla sussunzione dalla corte di merito configurata nell'impugnata sentenza (con mot ivazione invero non del tu tto logica né ben comp rensibile); e considerato che non risulta essere stata fatta dalla medesima invero applicazione del principio d ell'efficacia ( an che solo ) riflessa nella specie esplica ta dal giudicato indicato come formatosi sulla evocata sentenza n. 1756/2010, va osservato come emerga con tutta evidenza l'erroneità della considerazione da parte di tale giudice della causa concreta dei collegati contratti di leasing in argomento. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 18/1/2023, n. 1417; Cass., 29/3/2019, n. 8766. Cfr. anche Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 8/2/2012, n. 1875. E già Cass., 24/7/2007, n. 16315 ), la causa concreta del contratto assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativame nte alla sorte del contratto, quale criterio di rela tivo adeguamento. 
La causa concreta, determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione degli interessi delle parti che la stipulazione 16 è funz ionalmente volta a tutelare, assume rilievo n on solo quale e lement o genetico del contratto ma anche quale elemento che dello stesso caratterizza la vicenda e la sorte, in ragione della relativa effettiva realizzazione e realizzabilità ( anche ) alla stregua di eventi so pravvenuti -non imputab ili alle parti negativamente ripercuotentisi sullo svolgimento del rapporto ( es., l'impossibilità o l'aggrav io della prestazione, l'in adempimento, ecc.) , det erminanti, in virtù della caducazione dell 'elemento funzionale dell'obbligaz ione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell' art. 1174 cod. civ.), l'estin zione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni ( v. Cass., 24/7/2007, n. 16315). 
A tale stregua, la causa concre ta non solo costituisce eleme nto pe r la valida formazione del contratto ma assurge ( anche) a crite rio di controllo e valutazione delle sopravvenienze, in ragione in particolare ( anche ) di eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di n ormalit à avuto rigu ardo alle speci fiche circostanze del casotali eventi de pongano pe r l'impossibilità della relativa realizzazione. 
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, diversamente dalla totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un im pedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore, ma, pur essendo in astratto la prestazione ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda attinente esclusivamente alla sfera del creditore (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315, ove si sottolinea come da autorevole dottrina venga segnala to l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procu rata la me rce da alt ro fornitore non impe disce al venditore di effettuare la consegna prevista). 17 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in termini consentanei con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estint ive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzab ilità della prestazione estingue pertanto il rapporto obbligatorio per il venir meno -come dettodell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che di tale rapporto è fonte per irrealizzabil ità della relativa causa concreta. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione n on impu tabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne conno ta la causa concreta in termini tali da vanificarla o renderla irrealizzabile, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, in cui si sostanziano propriamente i motivi (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315; e, conformemente, Cass., 29/3/2019, n. 8766 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha sottolineato come, pur essendo <<ben consapevole che al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore degli stessi, e ben consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni>>, l'odierna ricorrente si sia ciononostante <<accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo o ltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli ste ssi>>, in ragione di un suo diretto interesse [ p er aver acquistato <<una considerevole quota sociale ( 30%) del ### srl>> ] che l'ha indotta a consentire a quest'ultima <<la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###>>, Ha al riguardo dato peraltro atto che l'accettazione della circostanza <<che i m acchinari … restassero presso il Cen tro ### dove venivan o di fatto utilizzati>> fosse in realtà circoscritto ad un periodo limitato di tempo (<<almeno per un periodo>>), in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>. 18 Con motivaz ione non completamente svilupp ata ed intrinsecam ente illogica, la corte di merito h a ciononostante limitato l a considerazione della rilevanza di siffatta circostanza al mero momento <<genetico>> dello stipulato contratto di sale & lease back>>, del tutto apoditticamente escludendo che <<il fatto che poi nella realtà tal e scambio economico n on abbia effettiv amente funzionato>> afferisca <<alla causa (neppure in senso concreto>>), in quanto viceversa attinente <<eventualmente all'adempimento del contratto>>. 
In altri termini, nell'aff ermare che l'odierna ricorrente in sede di stipulazione del contratto di sale and lease back in argomento abbia consentito che la società ### agnostico Br amante srl -precedente utilizzatrice dei macchinari elettromedicali oggetto del medesimocontinuasse ad utilizzarli, la corte di merito ha dato invero atto che trat tavasi di situazione invero solo temporanea, e non già definitiva. 
Ha fatto in realtà espresso riferimento all'accettazione da parte dell'odierna ricorrente di una detenzione dei macchinari de quibus da parte della precedente utilizzatrice solo <<per un periodo>>, e a una consegna dei mede simi meramente <<tardiva>>, contando di rient rare in tempi (<<termini>>) <<ragionevoli>> nel <<possesso dei macchinari>> (ovvero di <<definire in altro modo i propri rapporti economici con il ###>). 
Orbene, la corte di merito ha invero del tutto omesso di considerare la circostanza che la consegna in argomento non ha viceversa mai più avuto luogo, sicché invece di una consegna <<tardiva>> è venuta nella specie a configurarsi l'ipotesi della consegna definitivamente <<mancata>>. 
Né tale giudice ha in alcun modo preso in considerazione la circostanza se, a fro nte di tale <<mancata>> consegna de i macchinari in argomen to, l'<<impossibilità>> di <<ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività (atteso che operava nello stesso settore di attività del ### e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> venga pe r l'odierna ricorr ente n ella specie a riverberare -come dalla medesima pure prospettatoin termini di sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione. 19 A fortiori in considerazione dell'ulteriormente lamentata circostanza che la pretesa al pagamento dei canoni di leasing è stata azionata dopo anni, e che nel detto periodo di te mpo la concedente si è tro vata <<ad a vere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il pagamento di quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### (senza contare i fideiussori di quest'ultimo) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
A tale stregua, risulta d alla corte di merito inve ro disatteso anche il principio in base al quale il giudice deve rilevare anche d'ufficio il fatto estintivo sopravvenuto alla stregua delle risultanze processuali acquisite, non vertendosi nel campo delle eccezione in senso stretto ( v. Cass. 23/2/2006, n. 4008 ). 
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti de i motivi consegue l'accoglimento p.q.r. del ricorso e la cas sazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione.  ### 20 giugno 2024  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Moscarini Anna

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31164/2025 del 28-11-2025

... delle altre tre parti per ¼ ciascuna. ### proponeva appello principale , lamentando l'errore del Tribunale nel rigettare l'eccezione di inoper atività della polizza (ex art. 1892 c.c.) e l'eccezione relativa all'esagerazione dolosa del danno (ex art. 35 CGA). ### proponeva appello incidentale, contestando la sussistenza del caso fortuit o e la conseguente esclusione della responsabilità del ### ex art. 2051 ### si costituiva nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. Gli attori in primo grado non si costituivano. ### il giudi zio di appello, ### produceva nuova documentazione, inclusi gli atti di un procedimento penale a carico del ### per frode assicurativa. La stessa compagnia ### avendo dovuto dare esecuzione alla sentenza di primo grado, formulava in appello una domanda di restituzione degli importi versati al ### 5 La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 81/2024: - accoglieva l'appello principale di ### - dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa ex art. 1892 c.c., ritenendo che ### avesse reso dichiarazioni inesatte e non veritiere sul rischio (assicurando un'attività non ancora in essere, per la quale mancavano opere (leggi tutto)...

testo integrale

rimasto ignoto. Omessa pronuncia su domanda restitutoria. 
Ud pu 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6550/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente ### nella persona del legale rappresentante in atti indic ato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### -resistente al ricorso #### quale titolare della ditta individuale #### E ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### nonché contro #### e ### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO n. 81/2024 depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ud ienza del 19/11/2025 dal ### udito il ### nella persona del ### VITIELLO, che, richiamate le conclu sioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso della soci età assicuratrice A, nonché la declaratoria di inammissibilità dei restanti due ricorsi; uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.  ### 1. La vicenda riguarda l'incendio divampato il 23 luglio 2018 in un immobile, situato a ### erno, di proprietà di ### e ### e condotto in locazione da ### In data 10 lugl io 2018, quest'ultima sublocò l'immobile all'impresa individuale Ros so ### (### di ### il quale intendeva avviare un'attività di pizzeria d'asporto.  ### stipul ò con ### S.p.A. una polizza assicurativa commerciale in vigore d al 16 luglio 2018 per l'attività imprenditoriale. In pari data avvenne l'immissione della subconduttrice nel possesso dell'immobile. 
Pochi giorni dopo la stipula della polizza, precisamente il 23 luglio 2018, scoppiò un incendio all'interno del locale, causando ingenti danni 3 sia all'immobile sublocato ### che ai diversi immobili adiacenti (anch'essi di proprietà dei coniugi ###. 
Il 31 luglio 2018 la conduttrice ### e il subconduttore ### sottoscrissero un accordo per la risoluzione consensuale e immediata del contratto di sublocazione, senza alcun corrispettivo a carico del conduttore. 
Il 10 gennaio 2019 la compagnia ### ricevuta la denuncia di sinistro, respinse la richiesta di indennizzo sul presupposto dell'inoperatività della polizza (ex art. 1892 c.c.), in quanto l'intercorso contratto assicurativo sarebbe stato inficiato dalle dichiarazioni inesatte e non veriti ere sul rischio assicurato che erano state fornite dal ### titolare della impresa individuale ### al momento della stipula.  ### sosteneva che il ### aveva assicurato un rischio (attività di pizzeria con 5 dipendenti) che non era affatto in essere, poiché il locale era inagibi le e mancavano elementi essenzia li (es. canna fumaria, impianto di riscaldamento) per l'apertura del locale. 
Nel frattempo, ### S.p.A. - in forza di polizza a garanzia dei rischi da incendio in relazione a danni all'immobile confinante con quello oggetto di in cendio - corrispose ai propri assicurati una somma pari ad euro € 25.150,00.  2. I proprietari (#### A.) e la conduttrice (### C.) convenivano in giudizio RAF dinanzi al Tribunale di Monza per il risarcimento dei danni.  ### si c ostitui va, negan do la propria responsabilità (sostenendo che l'incendio non era imputabile a sua condotta negligente) e chiedeva di essere manlevato da ### Egli avanzava anche una domanda riconvenzionale contro ### per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dalla pizzeria.  ### interveniva volontariamente per esercitare azione di surroga ex art. 1916 contro il ### in relazione alle somme corrisposte ai propri assicurati. 4 ### ribunale disponeva una co nsulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura del l'incendio (dolosa, colposa o fortui ta) e la quantificazione dei danni. 
La c.t.u. acclarava che l'incendio era di natura dolosa. 
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 73/2021: - accoglieva la domanda di indennizzo del ### contro ### rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza; - riconosceva l'incendio come caso fo rtuito (fatto del terz o), escludendo la responsabilità del ### nei confronti dei proprietari e della locatrice; - rigettava, di conseguenza, la domanda di surroga di ### contro il ### - condannava ### a rifondere le spese di lite al ### e ripartiva le spese della espletata c.t.u. ponendole a carico degli attori per ¼ e delle altre tre parti per ¼ ciascuna.  ### proponeva appello principale , lamentando l'errore del Tribunale nel rigettare l'eccezione di inoper atività della polizza (ex art. 1892 c.c.) e l'eccezione relativa all'esagerazione dolosa del danno (ex art. 35 CGA).  ### proponeva appello incidentale, contestando la sussistenza del caso fortuit o e la conseguente esclusione della responsabilità del ### ex art. 2051 ### si costituiva nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. 
Gli attori in primo grado non si costituivano.  ### il giudi zio di appello, ### produceva nuova documentazione, inclusi gli atti di un procedimento penale a carico del ### per frode assicurativa. 
La stessa compagnia ### avendo dovuto dare esecuzione alla sentenza di primo grado, formulava in appello una domanda di restituzione degli importi versati al ### 5 La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 81/2024: - accoglieva l'appello principale di ### - dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa ex art. 1892 c.c., ritenendo che ### avesse reso dichiarazioni inesatte e non veritiere sul rischio (assicurando un'attività non ancora in essere, per la quale mancavano opere necessarie e che sarebbe stata avviata dopo mesi e, comunque, non a breve); e osservava anche che il ### con colpa grave, aveva incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti (ex art. 35 CGA); - rigettava la domanda di indennizzo avanzata dal ### - rigettava l'appello incidentale di ### confermando che l'incendio doloso da parte di un terzo costituiva prova liberatoria per il custode (### ex art. 2051 c.c. (caso fortuito); - condannava il ### al pagamento delle spese di lite dei due gradi a favore di ### - condannava ### a rifondere al ### il 50% delle spese di lite dei due gradi di giudizio.  3. Avverso la sentenza della Corte d'appello n. 81/2024 sono stati proposti tre separati ricorsi. Precisamente: - ha proposto ricorso (notificato il ###, ma depositato per primo, il ###/2024) la compagnia ### contro il rigetto del suo appello incidentale, insistendo sulla responsabilità del ### ex art.  2051 c.c. (primo motivo) e lamentando l'errore della corte di merito nell'averla condannata alle spese di primo grado (vizio di ultrapetizione: secondo motivo); - ha proposto ricorso (notificato anch'esso il ###, ma con deposito perfezionatosi s olo il ### ) la compagn ia ### pur vittoriosa nel giudizio di appello, con un u nico motivo, di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di restituzione delle somme versate a RAF in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado; 6 - ha proposto ricorso (notificato per primo, in data ###, ma con deposito perfezionatosi per ultimo, solo in data ###) il ### contro l'accoglimento dell'appello principale di ### contestando, con unico motivo, l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. e la sussistenza di esagerazione dolosa del danno. 
La compagnia ### ha resistito con distinti cont roricors i nei confronti sia del ricorso proposto dal ### che nei confronti del primo dei due motivi di ricorso proposto dalla compagnia #### ha resistito con controricorso ad entrambi i motivi del ricorso della compagnia ### Nessun controricorso è stato depositato dalla compagnia #### uratore ### ha rassegnato co nclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili sia il ricorso proposto dal ### che il ricorso propos to dalla compagnia ### e chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla compagnia #### della compagnia ### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preli minarmente va dato atto che il ricors o proposto dall a compagnia ### è stato iscritto in data 22 marzo 2024, mentre i ricorsi proposti dalla ### e dal ### sono stati iscritti in data 28 marzo 2024. Ne consegue che i ricorsi ### e ### vanno qualificati successivi al ricorso ### e, pertanto, incidentali rispetto a quello. E va esclusa qualsiasi alterità soggettiva tra ### e la sua impresa (non “ditta”, tanto riferendosi al solo segno distintivo della prima) “### o ### e Fantasia”, come pure qualunque soggettività di quest'ultima, separata dal suo titolare.  2. Semp re in via preliminare, vanno dichiarate in fondate entrambe le eccez ioni so llevate dalla compagnia ### in sede di controricorso al ricorso del ### e in sede di controricorso al ricorso della compagnia ### 7 2.1. Infondata è l'eccezione di <<improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio - nullità della notifica>>. 
Risulta dal giudizio di merito che gl i originari attori (#### e ###, rimasti contumaci nel giudizio di appello, so no stati regolarmente intimati nel pres ente giudizio soltanto da ### avendo ricevuto la notifica del ricorso presso la loro residenza, mentre non sono stati regolarmente intimati dalla compagnia ### e dal ### che hanno entrambi effettuato la notifica del ricorso nel domicilio eletto dagli attori nel giudizio di primo grado. 
Vero è che, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., ord. 10817/2008 e successive, tra cui Cass. U., sent. n. 14916/2016 anche sulla qualificazione del vizio quale nullità e non quale inesistenza, cui si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità), la notifica del ricorso da parte della compagnia ### e del ### è irrituale, in quanto, nel caso in cui gli originari attori siano stati contumaci nel giudizio di appello, il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 c.p.c.; e, d'altra parte, non avendo gli originari attori pre sentato controricorso, detto vizio non può essere ritenuto sanato. 
Senonché, detti ricorsi possono essere comunque decisi. 
In prim o luogo, va ril evato che un' eventuale irrituali tà della notifica ad un litisco nsorte, se necessari o, implica (non già l'inammissibilità dell'impugnazione, ma) semplicemente la necessità di impartire l'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c. 
In via dirimente, peraltro, la fattispecie va correttamente sussunta entro la previsione dell' art. 332 c.p.c. (rub ricato “### dell'impugnazione relativa a cause scindibili”), con conseguente sostanziale irrilevanza, elassi i termini ivi previsti, della irritualità della notifica dell'impugnazione stessa. 8 Infatti, gli originari attori sono evidentemente privi della qualifica di litisconsorti necessari: non solo nella causa tra il sublocatario (### e la sua ass icurazi one (###, ma anche nella domanda dispiegata in via di intervento, a titolo di surrogazione nei diritti dei suoi ass icurati (ed originari attori ### A.) , nei co nfronti dell'originario convenuto (lo stesso sublocatario ### da lla assicuratrice ### A questo riguardo, infatti: - la surrogazi one è una success ione a titolo particol are nel credito, sicché non v'è bisogno che partecipino al giudizio surrogante e surrogato, per la stessa ragione - ad es. - per la quale il cedente d'un credito non è parte necessaria nel giudizio tra cessionario e ceduto; - il debitore può opporre al creditore surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al surrogato; se non lo fa (e quindi paga male, perché, ad esempio, la surrogazione non era avvenuta) questo pagamento sarà inopponibile all'originario creditore, che potrà esigere un secondo pagamento; e, se la sentenza gli è inopponibile, non v'è ragione per farlo partecipare al giudizio; - l'assicurato-danneggiato, ricevuto il pag amento dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo all'assicurato re (i n motivazione, Cass. Sez. U.  12564/2018): e, se l'assicurato non è più creditore di nulla, non si vede a quale titolo dovrebbe partecipare al giudizio; - delle due l'una: se la domanda di surrogazione è rigettata, ciò non può nuocere all'assicurato-danneggiato; se è accolta la sentenza gli è inopponibile per quanto detto; pertanto, l'assicurato-danneggiato non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli. 
In definitiva, l'eccezione viene respinta sulla base del seguente principio di diritto: 9 <<In te ma di azione di surrog a promoss a dalla compagnia assicuratrice, l'assicurato-danneggiato, che abbia già rice vuto il pagamento dell'indenn izzo da parte della propria compagnia assicuratrice, non riveste la qualifica di litisconsorte necessar io nel giudizio promosso dall'assicuratore in via di surrogazione (ex art. 1916 c.c.) nei confronti del terzo responsabile: sia perché la surrogazione è configurata come una successione a titolo par ticolare nel cre dito risarcitorio; sia perché l'assicurato-danneggiato, ave ndo ricevuto il pagamento da parte dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, il qu ale si trasferisce ope legis in capo all'assicurator e, con la conseguenza che egli non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli>>.  2.2. Parim enti infondata è l'eccezio ne di inammissibili tà del ricorso del ### per difetto di procura speciale. 
Vero è che nella procura c onferita dal ### al proprio difensore si legge: <<A rappre sentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni suo stato e grado, compresi il grado di appello le opposizioni l'esecuzione forzata e le opposizioni alla stessa, conferendogli ogni facoltà inerente al man dato co mpresa quella di transigere conciliare chiamare terzi di usare gli altri gi rare titoli accettare rinunce farsi sostituire …>>. 
Tuttavia, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito alla sentenza im pugnata e nonostante l'ambiguità delle espressioni adoperate nel co nferimento del mandato difensivo, non può esser e ritenuto il difetto di procura alla luce dei più recenti arresti delle ### (a partire da Cass. Sez. U. n. ###/2022), che valorizzano la collocazione topografica, intesa ora in ambiente digitale come unione dei file relativi, della procura a preferenza del suo contenuto testuale.  3. Ciò premesso, può passarsi all'esame del ricorso qualificato principale per priorità di iscrizione a ruolo, cioè quello di ### la quale articola due motivi. 10 3.1. Con il prim o motivo la compagnia ricorrente de nuncia <<violazione o falsa applicazione degli articoli 1588 c.c. e 2051 (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale - applicando erroneamente l'articolo 1588 (invece dell'art. 2051 c.c.) - avrebbe erroneamente esc luso la responsabilità della ditta subconduttrice per i danni all'appartamento confinante. 
Sottolinea che l'incendio era partito all'interno dei locali che il ### aveva in uso, ma che l'immobile che aveva subito i danni (da essa indennizzati e per i quali essa si è surrogata nei diritti del proprio assicurato) era (non quello sublocato dal ### ma) un immobile confinante. 
Osserva che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare (non i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata di cui all'art. 1588 c.c. , ma) l'art. 2051 c.c.: i n altr i termini, secondo la compagnia ### il diritto cui la stessa si è surrogata non deriva dai contratti di locazione (o sublocazione) stipulati fra le parti, ma dalla responsabilità extracontrattuale prevista dall'articolo 2051 c.c. a carico di ### titolare dell'impresa individuale ### e ### nel la sua qualità di custode dell 'immobile da dove so no scaturite le fiamme, che avevano poi danneggiato l'immobile vicino. 
Con la conseguenza che il ### per essere mandato esente da re sponsabilità, avrebbe dovuto dare prova positiva, concreta e certa, del fatto del terzo, anche non indi viduato, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e, per di più, carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, incombente questo che non sarebbe stato assolto.  3.2. Con il sec ondo motivo la compagnia ricorrente denuncia <<vizio di ultrapetizione - violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale l'ha condannata al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della ditta convenuta, benché 11 quest'ultima non avesse impugnato la sentenza di primo grado, che invece aveva compensato le relative spese. 
Osserva che la corte territoriale, tanto affermando, non ha tenuto conto di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (e in particolare affermati da Cass. n. 14916/2020).  4. ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia <<nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato>>, nella parte in cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda restitutoria delle somme corrisposte all'originario attore in esecuzione della sentenza di primo grado.  5. ### quale titolare dell'impresa individuale ### e ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inesatte le dichiarazioni da lui rese al mom ento della conclusione della poli zza con ### e, conseguentemente, ha ritenuto inoperativa la polizza ai sensi dell'art.  35 delle ### nonché nella parte in cui, pur ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, ha concluso che lui aveva con colpa grave incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti. 
Sostiene che la corte territoriale è caduta in un grave errore, posto che, nel glossario delle condizioni generali di assicurazione, era espressamente indicato che il termine <<attività>> identificava <<l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari, lo svolgimento di attività accessorie>>. 12 Aggiunge che la suddetta circostanza dovrebbe portare, di per sé sola, alla cassazione della sentenza, trattandosi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, operando la polizza a far tempo dallo svolgimento delle attività prodromiche all'apertura dell'attività.  ### il ricorrente, quand 'anche si volesse ritenere che la polizza stipulata non operava a far tempo dalle attività preliminari all'apertura al pubblico, ma solo dal momento dell'apertura effettiva ai clienti dell'attività commerciale, la corte territoriale avrebbe comunque erroneamente applicato l'art. 1892 c.c., dal momento che di questa norma non ricorrevano i presupposti app licativi. In particolare, non sarebbe stato provato che una eventuale sua dichiarazione inesatta abbia influenzato negativamente il perfezionamento del consenso da parte della compagnia. 
Esclude, infine, di aver posto in essere alcun comportamento atto ad aumentare l'importo indennizzabile, ma ribadisce di essersi limitato a fornire tutta la documentazione in suo possesso.  6. Il primo motivo di ricorso di ### è fondato, come pure è fondato il motivo di ricorso di ### mentre è inammissibile il ricorso del ### 6.1. Il primo motivo di ricorso della compagnia ### è fondato. 
Occorre premettere che dal gi udizio d i merito è risultato che l'incendio è partito dal l'interno dei locali che il ### ma che l'immobile, che ha subito i danni indennizzati da ### S.p.a. (e per i quali la ### si è surrogata nei diritti del proprio assicurato), è stato un immobile confinante con quello locato dal ### non, quindi, l'immobile locato da quest'ultimo. 
In tal e contesto fattuale, la corte di merito ha app licato formalmente l'art. 2051 c.c., ma, nel farlo, confondendo nella sostanza la corretta interpretazione di detto articolo con la corrente interpretazione dell'art. 1588 c.c., ha erroneamente ritenuto provato il 13 caso fortuito sulla base del mero fatto che dalla c.t.u. (espletata in primo grado) e dagli atti relativi al procedimento penale (acquisiti nel giudizio di appello) era risultato provato che l'incendio era dovuto a fatto doloso; inoltre, è ormai non più revocabile in dubbio che tale fatto doloso fosse da ascriversi a persone diverse dall'assicurato (e custode), non risultando adeguatamente contestata in questa sede la relativa conclusione ad opera dei giudici del merito. 
Senonché va rimarc ato che, nella specie, non può trovar e applicazione l'art. 1588 c.c., poiché si tratta di danni da immo bile (oggetto bensì di sublocazione, ma soprattutto di custodia da parte del sublocatario) ad altro immobile e non invece di danni all 'immobile oggetto del contratto di locazione (o di sublocazione). 
A qu esto riguardo, i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) vanno rigorosamente tenuti distinti dai prin cipi in materia di responsabi lità oggetti va da custodia di cosa (art. 2051 c.c.), in quanto l'art. 1588 c.c. (in materia di locazione) prevede una presunzione di colpa, che può essere superata anche soltanto dando prova positiva di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato, mentre l'art. 2051 c.c. (i n materia di danni da co sa) prevede un a responsabilità oggettiva che non può essere superata dimostrando di aver assolto goni proprio dovere di custodia. 
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024): < <La responsabilità del custode, ai sensi del l'art. 2051 c.c. , può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso i n cui sia cer to l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, 14 qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito>> Occorre qui ribadire che, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati. 
Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev'essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di un a condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto d a esercitarvi un'autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente. 
Pertanto, per essere mandato esente dal la respon sabilità oggettiva che su di lu i gra va, il custode ha l'onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 
Nel caso di fatto del terzo, che per l'appunto ricorre nella specie, non è necessa rio che il terzo responsabile sia individ uato (non potendosi di certo addebitare al custode l'infruttuoso esito dell'attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest'ultimo. 
La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. In vero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che 15 esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nel la produzi one dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita. 
Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale, che, si ribadisce, ha erroneamente ritenuto provato il caso fortuito sulla base della mera ritenuta natura dolosa dell'incendio, senza considerare necessario determinare, indipende ntemente dall 'asserita natura dell'incendio, quale sia stata la sua causa effettiva, in modo positivo e concreto, in re lazione alle cond izioni della cosa custodita: qu este sicuramente ascrivibili alla responsabilità del custode. 
In altri termini, quand'anche fosse stato sufficientemente provato che l'incendio era stato causato dal fatto doloso di un terzo rimasto ignoto, sarebbe stato necessario per il giudice del merito accertare le condizioni in cui si trovava la cosa e, soprattutto, che, per la dinamica attentamente ricostruita del fatto, in relazione ad esse questo avrebbe dovuto qualificarsi imprevedibile ed imprevenibile, con l'ordinaria diligenza richiesta secondo un criterio di normalità o regolarità causale, da parte del custode (per un caso speculare, in cui l'imprevenibilità era stata ritenuta, ma in base ad un ragionamento francamente incongruo, si v eda la fattispecie esami nata da Cass. ord. 9990/2025). Perché possa essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo, per di più con s pecifico riferimento alle condizioni della cosa custodita, il quale, nella specie, non risulta essere stato effettuato. 16 Occorre ribadire che, in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, ai fini dell'esonero da responsabilità del custode, nel caso in cui l'effettivo ruolo di un terzo nella produzione del danno è certo, la sua individuazione non è indispensabile ai fini dell'esonero del custode da ogni responsabilità, ma la certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto, in relazione alle condizioni della cosa custodita, è imprescindibile affinché il fatto del terzo, rimasto ignoto, interrompa il rapporto causale tra la cosa e l'evento, liberando il custode. 
Pertanto, ai fini dell'esonero da responsabili tà del custode, la causa ignota si distingue dal fatto del terzo rimasto ignoto. La causa ignota ricorre se l'origine del danno rimane ignota, incerta o anche soltanto dubbia: in tal caso, il nesso eziologico tra la cosa e il danno non viene interrotto e la responsabilità per il danno permane sempre in capo al custode. Invece, nel caso del fatto del terzo rimasto ignoto: il custode è esonerato se viene accertato positivamente che il danno è stato causato dal fatto del terzo, sempre che tale fatto abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento in relazione alle condizioni della cosa custodita; se invece, pur essendo certo il fatto del terzo, non risulta provato il ruolo effettivo e esclusivo del terzo come fattore interruttivo, la prova liberatoria non può dirsi raggiunta ed il custode rimane obbligato. Pertanto: l'incertezza sulla causa comporta l'addebito al custode (causa ignota); mentre la certezza sull'intervento causale e sclusivo di un fattore esterno (il fatto del terzo), pu r se l'autore è sconosciuto, esclude la responsabilità (fatto del terzo rimasto ignoto). 
In definitiva, il motivo viene deciso in applicazione dei seguenti principi di diritto: -<<In tema di criteri discretivi tra i presupposti dell'art. 1588 e dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) 17 per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l'art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a car ico del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato); mentre l'art. 2051 c.c. stabil isce, in capo al c ustode, una responsabilità sostanzialmente oggettiva, che può esse re esclu sa unicamente dalla prova del caso fortu ito. Pertanto, i l custode, a differenza del conduttore ex art. 1588 c.c., non si libera provando di aver assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l'esistenza di u n fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno>>; -<<In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia (art.  2051 c.c.), il caso fortuito, che libera il custode, può essere integrato anche da un fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, ch e deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita>>.  6.2. Il secondo motivo del ricorso della compagnia ### resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, essendo relativo alla regolamentazione delle spese, da rinnovarsi in relazione all'esito finale della lite (e, comunque, tenendo conto dell'impossibilità di riformare una statuizione di primo grado sul punto, in difetto di impugnazione che possa dire averla investita).  7. Fondato è pure l'unico motivo di ricorso della compagnia ### Dal gi udizio di merito risulta che: a) la compagnia era stata condannata in primo grado dal T ribunale di Monza a versare a l ### titolare dell'impresa individuale R osso ### e ### la 18 somma di € 22.405,57, oltre alle spese di lite liquidate in € 518 per spese esenti, € 3.000 per compensi, oltre accessori di legge; b) a fronte dell'azione esecutiva promossa dall'impresa RAF (e, in particolare, a seguito di ordinanza di assegnazione 25 /03/2021, successiv a alla instaurazione del giudizio di appello), aveva corrisposto a quest'ultima le somme oggetto della sentenza di condanna di primo grado; c) in sede di precisazione delle conclusioni, aveva provveduto a dedurre l'intervenuto pagamento delle som me nel corso del giudizio , formulando così tempestivamente relativa domanda di restituzione. 
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordi nare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata tempestivamente formulata la relativa domanda restitutoria (cfr.  n. 7144/2021; cf r. altresì Cass. 2662/2013; Cass. 8639/2016, 2662/2013 e 8639/2016). 
Di tale principio non ha tenuto conto la corte territoriale, che - pur riportand o nella parte introduttiva del la sentenza impugnata le conclusioni rassegnate dalle parti, compresa la domanda di restituzione formulata da ### - ha poi omesso di pronunciarsi rispetto a detta domanda di restituzi one, sia in punto di sua tempestività che nel merito, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello promosso dalla compagnia.  8. Inammissibile, invece , è l 'unico motivo del ricorso del ### Invero, il motivo non rispetta il principio di specificit à (mescolando vizi ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), in quanto il ricorrente lamenta nell'unico motivo di gra vame sia una violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 360 n. 3 c.p.c., sia un omesso esame decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., senza illustrare, come era 19 tenuto a fare, quali siano le ragioni poste alla base del primo vizio e quali quelle poste alla base del secondo vizio. 
Inoltre, il ricorrente, pur eccependo formalmente vizi di legge, articola un motivo sostanzi almente diretto a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda, per quanto riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto storico, valutazione e ricostruzione che, come è noto, costituiscono invece attività riservate al giudice di merito e precluse al giudice di legittimità. 
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorre nte, la sentenza im pugnata è del tutto conforme ai principi espre ssi da consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di art. 1892 (peraltro espressamente richiamata) là dove - dopo aver ha premesso che la re ticenza è causa di annulla mento de l cont ratto allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; e dopo a ver precisato che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni (che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa) è a carico dell'assicuratore - applicando correttamente l'art. 1892 c.c., ne ha ravvisato la sussistenza di tutti i requisiti, poiché ha ritenuto provato, ad esito di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che il ### aveva reso dichiarazioni mendaci o reticenti con consapevolezza circa un'attività che non sarebbe stata svolta per mesi (mancando autorizzazioni e lavori essenziali) e che la sua re ticenza sarebbe stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. 
Al riguardo, deve reputarsi che la censura si infrange contro una chiara valutazione complessiva di fatto. Infatti, pu r potendo - in astratto e in tesi - concludersi che un'attività commerciale non ancora iniziata potrebbe perfin o implicare un rischio mi nore rispetto ad 20 un'attività già iniziata, tanto da escludere la congruità della conclusione del carattere determinante di tale circostanza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratrice, è evidente che la corte territoriale ha motivato, sia pure sommariam ente, in tal e ultimo senso non esclusivamente in base al primo (ed effettivament e, di per sé so lo considerato, discutibile) presupposto, ma soprattutto in esito ad una complessiva valutazione del contesto di tutte le condizioni concrete del bene assicurato nel suo assetto anteriore all'avvio dell'attività. 
La Corte ha peraltro anche ritenuto ad abundantiam che il ### aveva incrementato il danno richiesto con colpa grave, dichiarando la presenza di cose inesistenti, il che comportava la perdita integrale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'### 35 delle ### di ### (###: in disparte il fatto che si tratta di un obiter, il motivo di ricorso del sublocatario ass icurato mira a una rivalutazione dei fatti accertati dalla corte territoriale sui quali in questa sede, a fronte della plausibile interpretazione data dalla corte di merito al contratto inter partes, non è consentito tornare.  9. P er le ragioni che pre cedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diver sa questione, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che, in diver sa composizione, procederà a nuov o esame delle impugnazioni della compagnia ### e della compagnia ### facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio; mentre il ricorso del ### deve essere dichiarato inammissibile , con conseguent e declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, soltanto da parte sua, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: 21 - accoglie il primo motivo di ricorso della ### assorbito il secondo, nonché l'unico motivo di ricorso della ### e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giu dizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa com posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; - dichiara inammissibile il ricorso di ### - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del solo ### al competente ufficio di merito, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 novembre, nella camera di consiglio della ###.   ### estensore ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19757/2025 del 17-07-2025

... tuì ### s.p.a., im pugnando e contestando l'atto di appello avversario e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale chiese la riforma della sentenza di primo grado ch e l'aveva condannata alla rimozione dei cavi elettrici. 4 di 7 3.1. La Corte d i ### o di ### rigettò sia l'app ello principale che quello incidentale. 3.2. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel che qui possa rilevare: - doveva essere d ichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare di ### e ### aro ### quali cessionari di ### s.r.l. poiché <<il titol o in virtù del quale i predetti sostengono di agire in sede di gravame…..riguarda il “credito eventuale” (così testualmente indicato nell' atto di cessione) scaturente dall 'azione di garanzia oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale di ### con RGN 20686/07 promosso dalla ### are ### spa contro la ### i spa (ancora non definito all'atto della cessione), che riguarda un diritto diverso da quelli oggetto dei giudizi riuniti>>; - ne conseguiva che: a) gli appellanti non erano legittimati ad impugnare la sentenza di primo grado anche in relazione alle statuizioni di rigetto riferentesi alla ### s.r.l.; b) (leggi tutto)...

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### sul ricorso 9928/2021 R.G. proposto da: ##### rappresenti e difesi dall'avvocat o ### con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore; - ricorrenti - contro E-### S.P.A., già ### S.p.a., in proprio nonché nella qualità di mandataria della ### S.p.a., in persona del legale rappresentan te pro tempo re, elettiv amente domiciliata in #### 29, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - controricorrente - e #### (già ### s.r.l .), ### -intimate avverso la senten za n. 3 509/2020 della #### d i ### depositata il ###; 2 di 7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal ### udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal ### Osserva 1.## s.r.l. ### proprietaria di un complesso immobiliare composto da tre fabbricati con annesse aree scoperte, sito in ### via ### dei ### n. 37/B, convenne in giud izio, innanzi il Tribunale di #### s.p.a. ed ### s.p.a., dedu cendo che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'area aveva ri nvenuto dei cavi elettrici sotterranei di proprietà dell'### la cui presenza non era mai stata comunicata. 
Chiese, pertanto , che venisse accertata la presenza nel sottosuolo di cavi elettrici, anche ad alta tens ione, pienamente funzionanti, che gli stessi erano stati collocati dall'### senza alcun provvedimento adottato nelle forme di legge e /o consenso della società propriet aria dell'area e che le convenute fossero condannate alla rimozione dei cavi abusivi ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.  1.1. Si costituì ### s.p.a. chiedendo il rigetto delle pretese avverse e deducendo che la servi tù di elettro dotto fosse stata costituita per legge , per destinazione del pad re di famiglia ovvero per u sucapione; in sub ordine, svolse domanda riconvenzionale di costituzione coat tiva della su ddetta servitù. 
Rimase contumace la società ### s.p.a.  1.2.1. ### ale ordinò la chiamata in causa della ### s.p.a. e della ### s.r.l. quali acquirenti dalla ### di parte degli immobili ove insistevano i cavi. 3 di 7 Si costitu ì solo la prima, associandosi alle domande svolt e dalla sua dante causa e istando per il rigetto della domanda riconvenzionale di ### 2. In seguito, #### e ### rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria di un fabbricato sito in ### in via ### dei ### 37, convennero, innanzi al Tribunale d i #### ione s.p.a. ed ### s.p.a. chiedendo che venis se accertata, nel complesso di loro proprietà, la presenza di elettrodotti interrati AT funzionanti, che gli stessi erano stati collocati senza alcun provvedimento di legge e/o consenso delle società succedutesi nella titolarità dell'area, che la collocazione di tali cavi era pertanto abusiva e che ledeva il diritto alla salute; concluser o per la rimozione deg li elettrodotti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.  2.1. Anche in tale giud izio si cost ituì solamente En el ### s.p.a. spiegando le medesime eccezioni e le medesime domande dell'altro giu dizio incardinato innanzi allo stesso Tribunale.  2.2. I g iudizi vennero riuniti, e, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di ### accogliendo, per questa parte, la dom anda degli attori, condannò ### s.p.a. alla rimozione delle linee di media te nsione correnti nel sottosuolo della proprietà attorea, siccome descritta dalla c.t.u.  3. Avverso la sentenza di primo grado pro posero ap pello ### e ### in proprio e quali cessionari della ### s.r.l., nonché ### Si costi tuì ### s.p.a., im pugnando e contestando l'atto di appello avversario e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale chiese la riforma della sentenza di primo grado ch e l'aveva condannata alla rimozione dei cavi elettrici. 4 di 7 3.1. La Corte d i ### o di ### rigettò sia l'app ello principale che quello incidentale.  3.2. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel che qui possa rilevare: - doveva essere d ichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare di ### e ### aro ### quali cessionari di ### s.r.l. poiché <<il titol o in virtù del quale i predetti sostengono di agire in sede di gravame…..riguarda il “credito eventuale” (così testualmente indicato nell' atto di cessione) scaturente dall 'azione di garanzia oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale di ### con RGN 20686/07 promosso dalla ### are ### spa contro la ### i spa (ancora non definito all'atto della cessione), che riguarda un diritto diverso da quelli oggetto dei giudizi riuniti>>; - ne conseguiva che: a) gli appellanti non erano legittimati ad impugnare la sentenza di primo grado anche in relazione alle statuizioni di rigetto riferentesi alla ### s.r.l.; b) trattandosi di cause scindibili (connesse solo soggettivamente), doveva rilevarsi il passaggio in g iudicato della sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni afferenti la ### c) il “thema decidendum ” doveva pertanto riguardare esclusivamente le censure relative gli immobili d i pro prietà dei ### - <<la linea interrata ### risulta autorizzata nel 1937 in favore della SME (### di elettricità) e realizzata nel periodo compreso tra la fine degli anni '30 ed inizio anni '40 (…). Ciò comporta che, trattandosi di opere già esistenti all'epoca in cui per eff etto dell a nazionaliz zazione de ll'energia elettrica con l. 1643/62 e con successivo Dpr 342/65, vi è stato il trasferimento all'### della centrale elettrica e dei relativi impianti, la servit ù di attraversamento dell a [del] fondo ora di proprietà ### mediante la p reesistente linea elettrica in parte nza dalla 5 di 7 centrale medesima, configura una servitù coattiva di elettrodotto, che quel decreto, di natura sostanzialmente amministrativa anche se formalmente legislativa, viene implicitamente ad imporre, in via espropriativa ed in relazione a al dispo sto trapasso del l'azienda elettrica nella sua globalità funzionale (v. Cass. sentenza n. 5740 del 07/11/1 979). Dunque, in relazione a tale linea non viene in considerazione l'iter espropriativo previsto dal TU 1775/1 933 invocato dagli appellanti>>; 4. #### e e ### propongono ricorso fondato su cinque motiv i. Resiste con controricorso e- ### s.p.a. già ### s.p.a. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie.  5. Con il primo motivo i ricorrent i denu nciano violazione e falsa applicazione dell'art. 360 co. n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 11 1, 112, 1 13, 115, 132, 3 52 cod. proc. civ.; 2 697 e 2729 cod. civ.; 24 e 111 Costituzione, avendo i ### di secondo grado errato nel dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti ### e ### In particolar modo, la Corte d'appello, a causa della “rilevante lievitazione cartacea” del fascicolo dei ### non aveva preso in considerazione specifici docu menti depositati dai ricorrenti (dichiarazione relativa alla interpre tazione dei patti contenut i nell'atto 8 luglio 2009 e dichiarazione autentica del 15 aprile 2015), diretti a provare la loro legittimazione ad agire.  6. Con il secondo moti vo viene den unciata <<violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 182 cod.  proc. civ.>>, avendo la Corte d'appello “implicitamente” escluso la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 182 cod. proc. civ.: non avendo rinvenuto il documento che attestava la legittimazione degli esponenti, la Corte locale avrebbe dovuto assegnare loro un termine al fine di consentire la re golarizzazione o la cost ituzione della persona cui spetti la rappresentanza. 6 di 7 7. Con la terza doglianza, si censura la sentenza impugnata per <<violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 101 co. 2 cod. proc. civ.>>, non avendo la Corte d'appello provveduto a integrare il contraddittorio, avuto riguardo al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, rilevato d'ufficio. 
Si era così dato lu ogo a una decision e “a sorpresa”, in violazione del contraddittorio.  8. Con il quarto motivo, i ricorre nti denunci ano la <<violazione e falsa applicazione dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cod.  proc. civ. in relazione agli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp.  att. cod. proc. civ., 116, 119 e 123 R. D. 11 dicembre 1 933 1775>>, avendo, la Corte d'appello errato nel ritenere che il r.d.  1775/1933 comportasse l'automatica costituzione di una servitù di elettrodotto; tale norma, invero, si soggiu nge, subordina la costituzione di detta servi tù all'e sistenza di un'autori zzazione permanente o temporanea, da parte dell'autorità competente. 
Dalla lettura del provvedimento era dato rilevare che era autorizzata unicamente la S.M.E. ad impiantare una linea elettrica ad alta tensione. 
A fronte di una motivazione apparente, che non consentiva di cogliere la ratio decidendi, resa per relationem non argomentata, doveva constatarsi <<l'inesistenza del decreto di esproprio e/o di imposizione della servitù di elettrodotto, la mancata corresponsione di indennità e il riconoscimento espresso della abusività delle linee elettriche ### e ### esclude la costituzione di una servitù coattiva ai sensi del T.U. n. 1775 del 1993 e rende del tutto erroneo l'iter argomentativo utilizzato dal giudice di secondo grado per rigettare le domande proposte dagli attuali ricorrenti>>.  9. Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per <<violazione e falsa applicazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc.  civ. in relazione agli artt. 112 e 116 cod. proc. civ.>>. 7 di 7 Ingiusto doveva reputarsi il rigetto de lla domanda risarcitoria: la ### iare ### E st, come documentalmente dimostrato, era stata costretta a corrispond ere all'impresa appaltatrice la somma di 400.000 euro, a sèguito di transazione, proprio a cagione dei rilevanti ritardi nello svolgimento dei lavori procurato dalla presenza delle linee elettriche; sotto altro profilo, del tutto contraddittoriamente era stato negato il diritto alla prova e, tuttavia, rigettato il diritto che si era inteso provare.  10. Le quest ioni poste, av endo speciale riguardo al qua rto motivo, sollecitano vaglio nom ofilattico. È, pertanto, op portuno rimettere la causa al dibattito della pubblica udienza.  P.Q.M.  rimette la causa alla pubblica udienza. 
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Grasso Giuseppe

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 36384/2023 del 29-12-2023

... interpretato dagli appellati. Pertanto, la Corte d'Appello di ### per quel che qui ancora rileva: - emetteva il divieto di eserciz io del pass aggio veicolare nei confronti dell'avente causa di ### s.p.a., cioè ### (non legittimata rispetto all'azione negatoria, ma legittimata rispetto all'azione personale) e di tutti i soggetti estranei al condominio di ### del ### 3/8; - rigettava l'appello incidentale di ### S.P.A., in cui si reclamava l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non essendo trascorsi i 20 anni ex art. 1158 cod. civ. tra l'unico atto al quale si sarebbe po tuta att ribuire valenza di esercizio di servitù (contratto di locazione, datato 1992) e la d ata della domanda riconvenzionale (giugno 2000); - rigettava l'appello incidentale in cui la stessa ### s.p.a. chiedeva la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051, 1052 cod. civ., posto che non si è in presenza di un cortile intercluso, 6 di 14 essendo il passaggio pedonale possibile dal civico 8 di ### e da via del ### n. 46; - compensava interamente le spese per entrambi i gradi di giudizio. 5. Nell'ambito della procedura ex art. 612 cod. proc. civ. promossa dal ### di ### 3/8 veniva dichiarata dal (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9820/2017 R.G. proposto da: FARMINDUSTRIA - ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrente contro ### 96 ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stu dio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente nonchè contro ### 98 ##### 2000 ###, ###, ### & C #### 2 di 14 I ######## 3/8, ### , #### - intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1922/2016 depositata il ###; lette le conclusioni scritte del ### dott.  ### Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal #### 1. Con atto di citazione notificato in data ### ad ### S.p.a. ### e a ### il ### di ### 3/8 chiedeva al giudice monocratico civile del Tribunale di Rom a inibirsi a ### S.p.a e ### ria, rispett ivamente proprietaria e conduttrice di un'area cortilizia retrostante l'edificio, il passaggio veicolare attraverso il passo carrabil e contraddistinto dal numero civico 3, ### del ### Nel p rosieguo de l giudizio di primo grado, a seguito de ll'eccez ione di difetto d i legittimazione passiva, veniva chiamata in causa, ad integrazione del contraddittorio, la nuova proprietaria dell'area cortilizia, M.S.M.C. ### S.r.l. 
All'udienza del 30.11.20 01 interveniv a in giudizio ### s.r.l., per aderire alla domanda principale del l'attrice in qualità di condomin a dell'edificio del ### 3/8 . Le attrici contestavano l'esistenza e/o va lidità della servitù di passaggio veicolare, e chiedevano al Tribunale di ### inibirsi detto passaggio con actio negatoria ser vitutis, o riconoscersi il pagament o di 3 di 14 un'indennità ex art. 1053 cod. civ. qualora fosse disposta una servitù coattiva a loro carico.  2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 689/2008, rigettava la domanda attorea, ritenen do sussistente la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, desumibile: - dall'originaria appartenenza (sin dal sec ### dell'intero complesso immobiliare alla famiglia ### - dalla documentazione prodotta, in virtù della quale l'androne del civico 3 metteva in comunicazione un cortile adiacente, in piccola parte di prop rietà del fabbricato storico de l ### 3/8 (###, per il restante di pertinenza - a partire dalla fine dell'800 - di un palazzo già appartenente ad I.N.A., successivamente acquisito da ### unit amente a detta seconda area cortilizia e a vente accesso pedonale dal civico 46 di via del ### Questa seconda area cortilizia era stata data in locazione a ### a Imm obiliare s.r.l., divenuta proprietaria del fabbricato ### con atto del 17.05.1991 (la quale negli anni avrebbe proceduto alla vendita delle singole unità immobiliari, residenziali e uffici), che la utilizzava per il parcheggio di veicoli con accesso dal passo carrabile di ### civico n. 3.  ### di una servitù di pass aggio ped onale e veicolare era documentata dagli atti di vendita con cui ### s.r.l. aveva ceduto gli appartamenti di palazzo ### né poteva dirsi smentita dalla lettera del ### condominiale, recepito nei singoli atti di vendita, ove (all'art. 6) era contenuta una clausola la cui formulazione letterale («servitù a vantaggio di persone») dovesse far propendere per un diritto di passaggio a favore di un soggetto determinato, e non del fondo, m a dovendo valutarsi il contesto complessivo del ### 4 di 14 - dalla conformazione strutturale del ### del ### dalla quale emerge l'originaria e naturale predisposizione d ell'ingresso di cui al civico n. 3 a consentire l'acce sso libero e p rivo di ostacoli all'area cortilizia adiacente, verosimilmente destinata ad accogliere i mezzi di trasporto dell'epoca (carrozze, cavalli).  3. Appell ava ### 96 s.r.l. (unitamente ad altri condomini con posizioni processuali diverse) reit erando le medesime richieste presentate al giudice di prime cure. Le appellate costituite ( quali soggetti succedutisi nella titolarità del fondo asseritamente dominante) chiedevano, talune, la regolazione delle spese di lite; altre, mediante appello incidentale, chiedevano dichiararsi l'esistenza di una servitù di transito (pedonale e) veicolare sul passo carrabile e sull'androne per accedere all'area cortilizia; ovvero, in via subordinata, domandavano l'acquisto di detta servitù per usu capione o mediant e costituzione coattiva, ex art. 1051 cod.  4. Con sente nza n. 192 2/2016, la Corte d'App ello di Ro ma accoglieva la richiesta dell'appellante: dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio veicolare sul fondo di proprietà del ### di ### avente accesso dal civico n. 3; per l'effetto, ne vietava l'esercizio a soggetti estranei al ### di ### 3/8. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - doveva considerarsi sufficientemente provato il fatto presupposto dall'appellante, ossia che l'intera area cortilizia di cui si discute e che si trova sul retro del fabbricato di palazzo ### non sia appartenuta sin dall'orig ine ad un unico proprietario, con ciò esclu den dosi la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. ### la Corte distrettuale, solo una prima parte del cortile è di proprietà del condominio ### (fondo asseritamente servente); l'altra e più estesa area, pur appartenendo allo stesso mappale, reca chiaramente 5 di 14 l'indicazione di appartenenza ad altra p roprietà (asseritamente dominante), ogg i di ### a S.P.A. (ex I.N.A.), oggetto di molteplici contratti di locazione a favore di innumerevoli conduttori, tra cui da ultimo la ### s.r.l., a sua volta precedente proprietaria dell'intero fabbricato ### - deve ritenersi inesistente la servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio veicolare sul fondo, ex art. 1062 cod. civ.; - deve ritenersi inesistente la costituzione di servitù di passaggio in forma scritta tra i soggetti proprietari dei due fondi, tale non potendo considerarsi il ### contrattuale del 1993 del ### di ### del ### (richiamato nei diversi contratti di vendita degli appartamenti di ###, come non correttamente interpretato dagli appellati. 
Pertanto, la Corte d'Appello di ### per quel che qui ancora rileva: - emetteva il divieto di eserciz io del pass aggio veicolare nei confronti dell'avente causa di ### s.p.a., cioè ### (non legittimata rispetto all'azione negatoria, ma legittimata rispetto all'azione personale) e di tutti i soggetti estranei al condominio di ### del ### 3/8; - rigettava l'appello incidentale di ### S.P.A., in cui si reclamava l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non essendo trascorsi i 20 anni ex art. 1158 cod. civ. tra l'unico atto al quale si sarebbe po tuta att ribuire valenza di esercizio di servitù (contratto di locazione, datato 1992) e la d ata della domanda riconvenzionale (giugno 2000); - rigettava l'appello incidentale in cui la stessa ### s.p.a. chiedeva la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051, 1052 cod. civ., posto che non si è in presenza di un cortile intercluso, 6 di 14 essendo il passaggio pedonale possibile dal civico 8 di ### e da via del ### n. 46; - compensava interamente le spese per entrambi i gradi di giudizio.  5. Nell'ambito della procedura ex art. 612 cod. proc. civ. promossa dal ### di ### 3/8 veniva dichiarata dal Tribunale di ### la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di ####.E., infatti, con ordinanza del 28.08.2018, preso atto dell'assegnazione in favore di ### delle unità immobiliari e delle pertinenze facenti parte del ### di ### del ### n. 3/8, e, quindi, dell'assunzione da parte di quest'ultima della qualità di condomina dello stabile, riteneva venuta meno la condizione in capo alla stessa di «soggetto estraneo» al ### con conseguente suo dir itto di esercitare il passaggio veicolare tramit e l'accesso carrabile del ci vico n. 3 e l'a ndrone del ### al fine di accedere alla propria area cortilizia interna destinata a parcheggio, altrimenti interclusa all'accesso dei veicoli.  5.1. Nelle more del procedimento dinanz i a questa ### e ### assumeva la qualità di proprietaria dell'area cortilizia facente parte del fabbricato con accesso da via del ### n. 46, a séguito di assegnazione attraverso ### 98 s.r.l., della quale l'esponente era socio unico: sì che l'odierna ricorrente è divenuta proprietaria del fondo ( asseritamente) dominant e (area cortilizia del civico 46 di via del ###, nonché comproprietaria del fondo ### servente (area cortilizia del civico n. 3 di ### del ###.  6. Propo neva ricorso per la cassazione di de tta decisio ne ### affidandolo a tre motivi.  ### 96 s.r.l. con controricorso. 7 di 14 Restava intimato il ### 3/8. 
Entrambe le parti hanno pre sentato memoria in p rossimità dell'udienza camerale del 28.06.2022.  ###.M. concludeva per il rigetto del ricorso, ritenendo non indicative le circostanze valorizzate dal ricorrente per le quali originariamente il fondo domina nte e quello servente appartenessero ad un solo proprietario. E', infatti, al momento della divisione dei fondi in oggetto - fatta risalire alla fine dell'800 (allorché la famiglia ### operò il frazionamento dell'intera proprietà) - che si è verificata la cessazione dell'appartenenza dei beni ad un unico proprietario: trova, pertanto, applicazione il principio secondo il quale quando l'appartenenza dei due fondi all'originario proprietario è cessata prima dell'entrata in vigore del codice civile vigente non trova applicazione retroattiva l'art. 1061 cod. civ.; essendo, invece, in vigore l'art. 629 del codice civile del 1986, per il quale potevano costituirsi per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù continue ed apparenti, ed essend o la servitù di passaggio discontinua, deve escludersi la costituzione di servitù nel caso di specie (Cass. n. 8725 del 2015; Cass. n. 28641 del 2011).  6.1. Nell'adunanza camerale del 28.06.2022, il Collegio osservava che la complessità della vicenda, no n chiarita nella senten za impugnata, unitamente ai fatti nuovi segnalati con la memoria dalla ricorrente (in particolare: il fatto che ### sia div enuta titolare dei beni immobili siti nel ### con accesso da ### del ### n. 3/8, oltreché dell'area cor tilizia adibita a parcheggio auto c on accesso pedonal e e carrabile da L argo del ### 3/8, già di proprietà della ### 98 s.r.l., di cui era unica socia; l'adozione di una delibera in data ###, con la quale il ### 3/8, 8 di 14 preso atto degli articoli 5 lettera o) e 6 lettera b) e c) del ### di condo minio «### del ### del ### nn. 3 e 8, riconosceva il diritto dei condo mini di transitare, anch e a bordo di veicolo, per il passo carraio di cui al civico 3 di ### del ### attraverso l'atrio carraio de l condominio, fino dentro al cortile condominiale), hanno reso opportuna la trattazione in pubblica udienza a t ermini dell'art. 37 5, secondo comma, cod. proc. civ ., attesa la particolare rilevanza delle questioni sollevate. 
Pertanto, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di rimessione in termi ni pervenuta dall'odierna ricorrente in dat a successiva alla celebrazione della ### (il ###), per l'ammissione di ulteriori memorie difensive di replica alle conclusioni formulate dal ### La ri corrente lamenta la mancata comunicazione da parte della ### dell a soggezione della ### alla normativa di cui all'art. 23 co. 8-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'esponente la quale, nella convinzione che l'udienza si sarebbe svolta con disc ussione orale, ha ritenuto di non depositare ulteriori memorie difensive.  1.1. La noma citata recita: «### 23, comma 8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la ### di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il p rocuratore g enerale fac cia richiesta di discussione orale . 
Entro il quindic esimo g iorno precedente l'udienza, il procuratore 9 di 14 generale formula le sue conclusioni motivate con at to spedito alla cancelleria della Co rte a mezzo di posta e lettronica certifica ta. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenent e le conclusioni ai difensori delle parti che, e ntro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di post a elettronica certificata. La richiesta d i discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e pre sentata, a mezz o di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procediment i per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigo re della legge di conversione del presente decre to. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore». 
Si tratta di disposizione recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connessa all'emergenza epidemiologica da ###19; trattandosi di un testo normativo pubblicato in ### (GU n. 319 del 24-12-2020 - ### Ordinario n. 43) il Collegio ritiene che rientri tra i doveri del difensore acquisire opportuna conoscenza della normativa in vigore: pertanto, la comunicazione della ### può forse tradursi in un servizio utile, ma la su a mancanz a non può integrare la violazione del diritto di difesa .  2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062, 922, 1350 e 1376 cod. civ. con riferimento all'art. 360, 10 di 14 comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente afferma - quale fatto storico oggetto di dis cussione già in pri mo grado di giudizio - che in origine il palazzo ### apparteneva all'omonima famiglia (dal ###, la quale aveva impresso la servitù di passaggio anche veicolare (riguardante mezzi d'epoca, come carrozze e cavalli) sull'area cortilizia ancor prima de lla separazione dei d ue fondi (avvenuta a fine ‘800), su gran parte della quale sarebbe stato edificato il nuovo stabile con accesso da via del ### n. 46, già dal 1914 di proprietà I.N.A.; che dai successivi atti di vendita prodotti in giudizio non risulta l'esistenza di clausole che annullino o neghino l'esistenza di detto passaggio veicolare. E', pertanto, certo e provato che al momento della separazione della p roprietà d ei due fondi il rappo rto di asservimento è continuato a sussistere, e che perduri la servitù per destinazione del padre di famiglia.  2.1. Il motivo è fondato. A norma dell'art. 1062, comma 1, cod.  civ., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia «ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attu almente di visi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù». ### l'orientamento di questa ### detta modalità di costituzione di servi tù ex lege è impe dita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può desu mersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà 11 di 14 di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez. 2, n. 4872 del 01/03/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011). 
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presu pposto dell'effettiva si tuazione di asservimento di un fondo all'altro, di cui all'art. 1062 cod. civ., deve essere effettuat o attraverso la ricostruzione dello stato dei luo ghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive (Cass. civile, sez. II, 20/ 12/202 1, n. 40 824; Cass. n. ### del 2019; Cass. 10662 del 2015).  2.2. A giudizio del Collegio, la ### d'Appello ha fatto malgoverno dei suddet ti criteri di interpretazione della no rma citata: ignorando l'origine storica (### sec.) dell'allora unica area cortilizia con accesso (anche carraio) dal ci vico n. 3 di ### ricostruibile utilizzando ogni mezzo di prova - dunque anche la ### storicoarchitettonica allegata da parte attrice nel primo grado di giudizio - il giudice di seconde cure ha fotografato uno stato dei luoghi modificatosi a distanza di oltre due secoli, per affermare l'insussistenza di uno dei presupposti dell'art. 1062 cod. civ., ossia la non appartenenza delle due aree cortilizie ad un unico proprietario. Nella ricostruzione della ### d'Appello, la separazione delle due aree cortilizie è fatta risalire all'atto di vendita del 1986 di ### del ### alla ### s.p.a.: l'una, originaria, di pro prietà d el ### di ### del ### con accesso (anche carraio) da ### n. 3; l'altra, separata dalla prima, interposta tra l'edificio di ### e un più recente e dificio (originariamente di proprietà I.N.A., ad o ggi trasferita all'odierna ricorrente) con accesso da via del ### n. 46. 12 di 14 Su tale stato dei luoghi la ### distrettuale ha erroneamente applicato la norma in questione (v. sentenza p. 6, 4°-6° capoverso): cioè sulle modifiche successive, comunque risalenti ad un'e poca posteriore all'entrata in vigore del codice civile vigente contrariamente a quanto ritenuto dal P.M., subíte dall'area cortilizia originariamente unica; non già - come richiesto nei criteri interpretativi sopra riportati - sullo stato dei luoghi registrati all'epoca in cui il compendio immobiliare di cui si discute apparteneva ad un unico proprietario, ossia alla famiglia ### affermazione, questa, non contestata in atti. Inoltre, evidenzia il giudice di prime cure che l'accesso dal civico n. 3, al contrario del civico n. 8 (in cui sono presenti dei gradini), consente il passaggio di veicoli, dimostrato anche dalla persistenza di un cartello posizionato in facciata. Tale stato dei luoghi soddisfa un ulteriore requisito di legge: la servitù per destinazione del padre di famiglia, infatti, è fattispecie non negoziale che postula l'esist enza di segni ed opere visi bili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del pe so imposto al fondo servente (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. ### del 12/12/2019; Cass. 12/02/2014, n. ###ass. 11/02/2009, n. 3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842).  2.3. Affermata la sussi stenza del presupposto iniziale sul quale verificare la co stituzione di servit ù per destinazione del p adre di famiglia, né dal ### condominiale del 1993 (v. soprattutto clausola n. 6, lett. c), che riconosceva a ### iare s.p.a., conduttrice di I.N.A., l'accesso dal pass o carrabile di ### del ### civico n. 3, sul quale esiste una servitù perpetua di passaggio pedonale e veicolare a suo favore), né dai molteplici atti di vendita dell'attuale ### del ### e delle unità immobiliari che lo comp ongono (che richiamano detto R egolamento) risulta un'espressa esclusione della ser vitù di passo carrabile; tant o meno 13 di 14 risulta altrove un contenuto negoziale incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, avrebbe a suo tempo determinato la nascita della servitù. Al contrario, come messo in rilievo dal giudice di prime cure, una lettura «integrale» del ### del ### di ### milita nel senso oppo sto, di riconoscere cioè una servitù a vantaggio d el cortile di proprietà I.N.A. (v. clausola n. 12, lettera l), ove si abbina alla servitù di passaggio l'obbligo dei benefi ciari di tale servit ù di partecipare alle spese di pulizia e custodia).  2.4. In defi nitiva, la sentenza merita di essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito e, per l'effetto, è dichiarata la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di L argo del ### no con accesso dal civi co n. 3 nei confronti di ### in q uanto proprietaria del fondo dominante.  3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto d i discussione tra le parti. Il rico rrente argomenta l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio, non solo da tempi immemorabili ma per lo meno dal 23.02.1962 (fino al 14.06.2000, data di instaurazione del giudizio di primo grado da parte dei proprietari dell'asserito fondo servente): data in cui è stato alienato il ### del ### alla ### s.p.a. con atto dal quale risulta con chiarezza l'esistenza di un diritto di passaggio.  4. In via subordinata, con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il 14 di 14 giudizio oggetto d i discussione tra le parti. La ricorre nte ritiene sussistano i presupposti per la cost ituzione coattiva di passaggio veicolare: per la configurazione dei luoghi, infatti, l'area cortilizia di cui si discu te deve considerarsi int erclusa e, stante la sua storica destinazione a parcheggio auto, l'accesso veicolare sarebbe possibile solo dal passo carraio del ### del ### di ### n. 3.  5. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, i restanti si dichiarano assorbiti. 
Stante la particolare complessità delle vicende che hanno originato la causa, le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio come nel giudizio di legittimità.  P.Q.M.  ### di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cas sa la sentenza impug nata e, deciden do nel merito, dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di ### del ### con accesso dal civ ico 3 nei conf ronti della proprietaria del fondo dominante. 
Le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio e nel presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Amato Cristina

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