blog dirittopratico

3.645.251
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza del 28-05-2024

... Napoli i l rimedio dell'opposizione alla Co rte d'Appello ex art. 42 comma 7° del D. Lg s n. 159/ 2011, sia i n relazione alla pronunciata decadenza ex art. 71 d el D.P.R. n.115/2002. Comunicata tale proposta il ###, i legali dei ricorrenti, muniti di procura speciale, in data ###, e quind i entro il p rescritto termine di quaranta giorni, hanno presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. , ed è stata quindi fissa ta udienza in camera di consiglio per il ###. 5) I ricorre nti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., richiamando la sentenza n. 2230 6/2023 , con la quale la ### di Cassazione sezione penale, ne l risolvere un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale penale di Napoli e la ### d'Appello di Napoli in materia di o pposizione di amministratori giudiziari di beni sequestrati dal Gip avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ha ritenuto l'applicabilità del rimedio dell'art. 170 del D.P.R. n.115/2002, con competenza del Presidente del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., nei casi in cui i l giudizio di opposizione sia stato 4 di 9 introdotto prima del 15.7.2022, e l'applicabili tà invece del rimedio dell'art. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8069/2020 R.G. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### PINTO (####), rappresentati e dife si dagli avvocati ### (###) e #### (###) per procura in calce al ricorso; -ricorrenti contro ###, in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### 12, presso l'### (ADS###) che lo rappresenta e difend e ex lege ; 2 di 9 -controricorrente avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 13170/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2024 dal #### 1) Con ricorso ex artt. 702 b is c.p.c. ### e Nav arra ### proponevano opposizione (implicitamente applicando l'art .  170 del D.P.R. n.115/2002) dinanzi al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento del 9.4.2019 del Gip del Tribunale pen ale di Napoli, dott.ssa ### del 9.4. 2019, che aveva respin to l'istanza da loro presentata il ### 19, di liquidazione del saldo del compenso spettante per la prestata atti vità di ammin istrato ri giudiziari di un complesso di b eni seque strati (quattro aziende , 14 terreni ed un appartamento) che avevano svolto nell 'ambito del la procedura 13245/2005 RGNR, relativa a reati di mafia, fino al dissequestro avvenuto il 1 3.7.2016, ritenendola inammissibile per i ntervenuta decadenza ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto presentata quando erano decorsi o ltre cento giorni dal compi mento delle operazioni.  2) Il Tribunale di Napoli, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con o rdinanza del 30.12.2 019, rigettava il ricorso e condanna va i ricorrenti al rimborso delle spese in favore del ### ero della Giustizia, confermando l'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 a decorrere dalla data del disposto dissequestro dei beni, determin ante la cessazione dell'incarico, alla quale la normativa d el D.P. R. n. 177/2015 e g li stessi ricorre nti avevano agganciato la fine del periodo da valutare nella liquidazione del compenso, senza alcun rilievo del successi vo rend iconto, e 3 di 9 ritenendo applicabile agli amministratori giudiziari di beni sequestrati per reati di mafia, quali ausiliari del magistrato, la disciplina generale dell'art. 71 del D.P.R. n.115/200 2, e non in via analogica quella eccezionale dettata dall'art. 72 dello stesso decreto per i soli custodi.  3) Avverso tale ordinanza, comunicata il ###, e non notificata, hanno proposto ricor so straordinario alla ### e ### M assimo, n otificato al ### tero della Giustizia il ###, affidandosi a due motivi, cui ha resistito il ### della Giustizia con controricorso notificato il ###.  4) Il 4.1 0.2023 il ### delegato, dot t. ### ha formulato proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza de l ricorso, sia in relazione all'errato strumento di opposizione impiegat o dai rico rrenti, che avrebbero dovuto utilizzare contro il diniego del compenso da parte del Gip del Tribunale penale di Napoli i l rimedio dell'opposizione alla Co rte d'Appello ex art. 42 comma 7° del D. Lg s n. 159/ 2011, sia i n relazione alla pronunciata decadenza ex art. 71 d el D.P.R.  n.115/2002. 
Comunicata tale proposta il ###, i legali dei ricorrenti, muniti di procura speciale, in data ###, e quind i entro il p rescritto termine di quaranta giorni, hanno presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. , ed è stata quindi fissa ta udienza in camera di consiglio per il ###.  5) I ricorre nti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., richiamando la sentenza n. 2230 6/2023 , con la quale la ### di Cassazione sezione penale, ne l risolvere un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale penale di Napoli e la ### d'Appello di Napoli in materia di o pposizione di amministratori giudiziari di beni sequestrati dal Gip avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ha ritenuto l'applicabilità del rimedio dell'art. 170 del D.P.R. n.115/2002, con competenza del Presidente del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., nei casi in cui i l giudizio di opposizione sia stato 4 di 9 introdotto prima del 15.7.2022, e l'applicabili tà invece del rimedio dell'art. 42 comma 7° del D. Lgs. n. 1 59/2011 con conseguent e competenza della ### d'Appello ex art. 389 comma 1 del D. Lgs.  12.1.2019 n. 14 solo per le opposiz ioni propost e dopo l'en trata in vigore di tale ultimo decreto (15.7.2022).  RAGIONI DELLA DECISIONE 6) Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.  71 del D. P.R. n.11 5/2002 e del D.P.R. n. 177/2015. Si dolgono i ricorrenti che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto applicabile il termine di decadenza di 100 giorni dal compimento delle operazioni previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, considerando gli amministratori giudiziari di beni sequestrati in processi penali per reati di mafia come ausiliari del giudice, ancorché tale articolo non sia ritenuto applicabile dalla giurispruden za della ### a tutti gli ausi liari del giudice (ne sono esclusi i l curatore fallime ntare ed il commissario giudiziale del concordato preventivo, che hanno una normativa ad hoc sul ruolo, sui poteri e sui compensi), e benché per gli amministratori giudiziari l'art. 2 comma 13° della L. n. 94/2009 abbia conferito al ### la delega per l'istit uzione dell 'albo degli am ministratori giudiziari con definizione dei criteri di liquidazione dei compensi, l'art.  8 del D. Lgs. n. 14/2010 abbia rimandato a d un decret o del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del ### della Giustizia, di concerto coi ### dell'### e delle ### e dello ### l'individuazione delle modalità di cal colo e liquidazione di quei compensi senza alcun riferimento a specia li termini di decaden za, l'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 159/ 2011 abbia infine stabilito la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 14/2010, e sia stato infine emanato il D.P.R. n. 177/2015, 5 di 9 applicabile per la determinazione del compenso degli amministratori giudiziari secondo le tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale, sempre senza alcuna previsione di termini speciali di decadenza. 
Il primo motivo è infondato, in quanto in base all'art. 3 lettera ### base di detta normativa di carattere generale, valevole per tutti gli ausiliari del giudice che no n abbiano u na speciale disciplina derogatoria, l'impugnata ordinanza ha ritenuto applicabile il termine di decad enza dell'art. 71 comma 2° del D .P.R. n. 115/2002 agli amministratori giudiziari, che sono certamente da ricomprendere tra i soggetti competenti i n una determinata arte o professione o comunque idonei al compim ento di atti che il mag istrato può 6 di 9 nominare a norma di legge, che l'art. 3 lettera nella proposta di definizione anticipata, la ### (Cass. 11.5.2017 n. 11577), sia pure sotto la vigenza della L.  n. 575/1 965, e quindi prima dell'entrata in vigore del D .P.R.  177/2015 - regolante però solo la misura d elle spettanze degli amministratori giudiziari e non le modalità di nomina ed il rapporto col giudice che li investe dell'incarico, ha già avuto modo di collocare i custodi nominati ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 septies della L.  575/1965, aventi compiti non solo di custodia, ma di conservazione ed amminis trazione di beni sequestrati ed aziende sott o il diretto controllo del giudice, ai quali son o senz'altro assimilabili gli amministratori giudiziari di beni sequestrati nell 'ambito di processi penali per reati di mafi a, che ugu almente no n svolgono la mera funzione conservativa tipica del custode, ma quella ben più dinamica di gestione di beni produttivi - tra gli ausiliari del giudice e in quanto tali soggetti al termine di decadenza di cui all'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002. 
Non può in vece l'amministrato re giudiziario fruire de l più lungo termine di prescrizione ordinario , che la giurisprudenza ap plica al custode in senso stretto, per il quale l'art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede un trattamento differenziato per la liquidazione dell'indennità di competenza, rispetto al regim e decade nziale dei diritti alle rispettive spettanz e degli ausiliari del giudice . Quanto al curatore fallimentare ed al commissario giudiziale del concordato preventivo, gli stessi all'epoca della cessaz ione dell'incarico de i ricorrenti vedevano auto nomamente regolate rispetto a l TU sulle spese di giu stizia le proprie modalità di liqu idazione del compe nso dagli articoli 39 e 165 L.F. e quindi non solo le tariffe applicabili, per cui la lor o posiz ione, così come quella d ei custodi, non può esser e invocata per prospettare irragionevoli disp arità di trattamento a scapito degli ammi nistratori giudiziari, disparità dipendenti da una 7 di 9 scelta discrezionale del legislatore, che ha inteso tener conto del ruolo attivo svolto dagli amministratori giudiziari nella gestione dei beni. 
In ordine poi all'argoment o che nessuna s peciale decadenza dal diritto al pagament o delle spettanze in danno degli ammin istratori giudiziari sarebbe stat a prevista nella normati va speciale sopr a richiamata, relativa alle sole modalità di calcolo e liquidazione di tali spettanze, è sufficiente osservare che una discipl ina applicabile era già rinvenibile nell'art. 71 comma 2° del D.P.R. n.115/2002, per cui non vi era alcuna la cuna normativa da colmare , e che il mancat o inserimento nella delega conferita al Go verno di un riferime nto a termini speciali d i decadenza significa solo ch e per questo aspetto non si è ritenuto di attuare alcuna modifica della disciplina vigente per gli ausiliari del giudice.  7) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.  71 comma 2° d el D.P. R. n. 115/2002. Si dolgono i ricorrenti che l'ordinanza impugnata abbia fatto decorrere il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni, per la presentazione da parte degli amministratori giudiziari della richiesta di p agamento del saldo (avvenuta il ###), dal la data del dissequestro dei beni (13.7.2016), anziché dalla data della presentazione de l rendiconto finale (29.3.2019), essa sì determinante la cessazione delle attività loro demandate, con la contraddizione insita nel fatto che il Gip del Tribunale di Napoli, aveva dapprima richiesto la presentazione d el rendiconto e l'integrazione documental e, e p oi aveva ritenuto maturata la decadenza per tardività della richiesta di pagamento del saldo delle spettanze degli amministratori giudiziari ex art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002. 
Il second o motivo è infondato, in quanto il " compimento delle operazioni" che l'art. 71 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 individua come dies a quo per la presentazione della richiesta di pagamento non può che coincidere con la data del dissequestro dei beni 8 di 9 amministrati, che determina la cessazione di quella complessa attività di custo dia-gestione dei beni che è propria degli amm inistratori giudiziari quali ausiliari del giudice, assolvendo il rendiconto solo la funzione di far constare a posteriori le attività svolte, e del resto gli stessi ricorrenti, in conformità ai criteri di liquidazione conte mplati nella loro tariffa professionale, hanno indicato alla pagina 14 n. 2) del ricorso che nell'istanza di liquidazione veniva computata la somma da liquidare per il periodo intercorso tra la data del sequestro e quella del dissequestro, in tal modo riconoscendo che l'attività di rendiconto è estranea a quella svolta da compensare. ### parte se si prendesse come dies a quo la data di presentazione del rendiconto finale, si consentirebbe agli amministratori giudiziali di procrastinare a loro piacime nto il termine di presentazione della richiesta di pagamento, vanificando quelle esig enze di certezza della spesa pubblica che sono alla base della previsione del termine di decadenza. 
Il rigetto dei motivi d i ricorso in conformit à alla proposta di definizione anticipata, comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore del ### della Giustizia delle sp ese processuali del giudizio di legittimità li quidate in dispositivo, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. liquidati in €7.000,00, ed alla loro condanna al p agamento di € 3.000,00 in fa vore de lla cassa delle ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c.. 
Ricorrono i presupposti processuali d ell'o bbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solid o, di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.  P.Q.M.  ### re spinge il ricorso e condanna i ricorrenti i n solido al pagamento in favore del ### della Giustizia delle sp ese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 9 di 9 8.200,00 per compensi, oltre a sp ese prenotate e prenotande a debito, al risarci mento dei danni ex art. 96 comma 3° c .p.c. nell a misura di € 7.000 ,00, n onché al pagamento alla ### delle ### di € 3.000,00. 
Visto l'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussisten za dei presupposti processuali dell'obbli go di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ###, 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Picaro Vincenzo

M
5

Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 1123/2022 del 01-04-2022

... pignoramento ex art. 557 CPC. Con il terzo motivo di appello, ### srl ribadisce la fondatezza dell'istanza di estinzione del processo esecutivo, con richiesta di restituzione al debitore delle somme ricavate dalla vendita dei beni, per insanabile inefficacia del pignoramento ex art. 557, terzo comma, CPC conseguente al mancato deposito dell'attestazione di conformità delle copie dell'atto di pignoramento del titolo esecutivo e del precetto. ### è infondato e va respinto. Prioritario è il rilievo della piena correttezza delle decisione assunta del ### di Monza con riferimento alla ritenuta inammissibilità per tardività dell'istanza di ### srl, creditrice intervenuta tardivamente, volta a sollecitare il rilievo ufficioso dell'estinzione del processo esecutivo da parte del G.E. per omesso deposito, in sede di iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, dell'attestazione di conformità delle copie depositate del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, omissione determinante, secondo la prospettazione di ### l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 557, terzo comma, #### condivide il rilievo secondo cui, se si ritiene che il disposto dell'art. 557, comma terzo, CPC (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3353/2021 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI MILANO SEZIONE TERZA CIVILE La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa ### rel. est.  dott. ### dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso in appello depositato in data 30 novembre 2021 DA ### srl (C.F. ###), in persona del legale rappresentante sig. ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata telematicamente al ricorso in appello, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in ### piazza ### in ### n. 2 #### srl (C.F. ###9), qui rappresentata in forza di procura speciale da ### spa, in persona del procuratore ### rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###, come da procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta ### E ### Registrato il: 12/07/2024 n.24297/2024 importo 200,00 ### (C.F. ###), titolare dell'omonima impresa individuale con P. IVA n. ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in ### via ### n. 25, come da procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado ### OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1957/2021 emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento n. 7251/2021 ### srl “### l'###ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: ### ritenuta la legittimità e l'interesse della ricorrente ### S.r.l., rilevato il mancato deposito di copia conforme di titolo, precetto e pignoramento nei termini di cui all'art. 557 c.p.c., dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di ### n.759/2015 disponendo la restituzione al debitore di tutte le somme ricavate dalla vendita.  #### S.r.l. (C.F. ###) quale avente causa ex art.  111 c.p.c. di ### S.p.a. e, per essa quale procuratore, ### S.p.a. (C.F. ###) alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.  ### i motivi meglio esposti in narrativa, riformare la Sentenza n.1957/21 del Tribunale di Monza nella parte in cui condanna la ### S.r.l. al pagamento delle spese ex art. 96, III comma, c.p.c., compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio anche in ragione della novità della materia in discussione”.  ### srl rappresentata da ### spa: “In via principale: - Respingere le domande svolte ex adverso e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Monza n. 1957/2021. 
Con vittoria di competenze e spese di giudizio”.  ### “### l'###ma Corte d'Appello di ### respinta ogni contraria e diversa istanza, accogliere l'appello proposto da ### accertando e dichiarando l'inefficacia del pignoramento immobiliare per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 759/2015 RGE Tribunale di Monza, con ogni consequenziale pronuncia. 
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Registrato il: 12/07/2024 n.24297/2024 importo 200,00 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10 settembre 2021 ### srl, creditrice intervenuta tardivamente, in data 23 giugno 2021, nella procedura esecutiva immobiliare RGE 759/2015-623/2017, proponeva reclamo avverso il provvedimento datato 30 agosto 2021, con il quale il G.E del Tribunale di Monza, inaudita altera parte, aveva rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva dalla stessa proposta. 
Nello specifico la creditrice ### srl, società amministrata dal debitore esecutato ### aveva chiesto che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, ### l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura per omesso deposito, in sede di iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, di copie attestate come conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento.  ###.E. aveva respinto tale istanza, ritenendo che l'invocato art. 557 CPC sanzionasse l'inattività del creditore, e quindi l'omesso deposito degli atti, e non il deposito tempestivo di atti privi della attestazione di conformità, specie nel caso in cui la mancanza di attestazione non si accompagnasse ad alcuna contestazione in termini di difformità delle copie dagli originali. 
Con il reclamo proposto ex art. 630, secondo comma, CPC la creditrice intervenuta impugnava tale provvedimento di rigetto, richiamando a sostegno della propria richiesta di estinzione un orientamento interpretativo di segno contrario sostenuto da parte della giurisprudenza e chiedendo al Collegio di sospendere la procedura esecutiva, ormai pervenuta alla fase dell'approvazione del progetto di distribuzione. 
Ritualmente costituitisi in giudizio, il debitore esecutato lo ### aderiva alla prospettazione della reclamante, mentre la creditrice procedente ### srl deduceva l'inammissibilità del reclamo, ravvisando nella fattispecie concreta un provvedimento impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi, e in ogni caso la carenza di legittimazione ad agire e di interesse in capo alla reclamante; in ogni caso chiedeva la conferma nel merito della decisione assunta dal G.E. 
Il Tribunale riteneva che il reclamo fosse infondato sulla base delle motivazioni di seguito trascritte per chiarezza espositiva.  “Anche volendo solo per ipotesi accedere alla tesi sostenuta dal creditore intervenuto ### non può che rilevarsi come l'istanza volta a sollecitare il rilievo ufficioso dell'estinzione da parte del G.E. fosse irrimediabilmente tardiva e dunque destinata ad essere rigettata dal Giudice dell'### Se infatti si ritiene che il disposto di cui all'art. 557, co. 3 c.p.c. sanzioni, sostanzialmente, un'inattività della parte che omette di depositare, nel termine stabilito dalla legge, gli atti richiesti a pena di inefficacia dell'atto di pignoramento, evidentemente tale inattività soggiace ai principi previsti dall'art. 630 comma II c.p.c. Ciò sul presupposto che la disposizione dell'art. 557 c.p.c. sia esattamente equiparabile negli effetti al combinato disposto degli artt. 497 c.p.c. e 156 disp att ### il: 12/07/2024 n.24297/2024 importo 200,00 c.p.c., nell'ambito del quale la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che si verifichi una vicenda assimilabile all'estinzione del processo per inattività della parte (v. Cass. 9624/2003, Cass. 18366/10, Cass. 18536/2007). Ebbene, dal momento che, la riforma di cui alla 1. 69/2009 ha modificato il disposto di cui all'art. 630, co. 2, c.p.c. precisando che i fatti estintivi del processo esecutivo sono rilevabili d'ufficio dal giudice, almeno fino alle udienze 530, 547 e 569, restando poi sanate dalla preclusione di fase (v Cass. SSUU 11178/95), ne risulta che anche l'inefficacia del pignoramento sancita dall'art. 557, co. 3, c.p.c. sarebbe rilevabile d'ufficio solo prima del maturare della cd. preclusione di fase. 
Perciò, nel caso di specie, poiché il rilievo ufficioso veniva sollecitato poco prima dell'udienza ex art. 596 c.p.c. evidentemente il Giudice, anche qualora avesse ritenuto fondata la prospettazione del creditore intervenuto, non avrebbe potuto che rigettare l'istanza in quanto inammissibile. 
Tale considerazione, in quanto assorbente, esime il Collegio dal dovere di esaminare la questione logicamente preliminare della eventuale fondatezza della prospettazione del reclamante, difforme da quella sostenuta nel provvedimento gravato, e comporta il rigetto del reclamo”. 
Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, il primo giudice considerava la reclamante ### srl soccombente solo nei confronti di ### srl e non nei confronti del ### il quale aveva aderito al reclamo, e provvedeva alla liquidazione nell'importo di ### 2.768,00 per compensi, oltre IVA e CPA. 
Inoltre, il Tribunale considerava sussistenti i presupposti per la condanna della reclamante ### srl ai sensi dell'art. 96, terzo comma ### in favore della controparte ### srl, attesa “la particolare temerarietà della prospettazione sostenuta dalla reclamante, sotto il profilo temporale, e la singolarità della sua condotta processuale, evidentemente pretestuosa e abusiva. Infatti la società reclamante ha richiesto al G.e. ed al Collegio una pronuncia esattamente contraria al suo concreto interesse di creditore interveniente, al solo manifesto fine di impedire o ritardare l'approvazione del progetto di distribuzione con vantaggio del debitore esecutato (che coincide con il legale rappresentante della stessa creditrice intervenuta) ma soprattutto con notevole potenziale danno per la creditrice procedente”. A tale titolo ### srl era quindi condannata al pagamento a favore di ### srl dell'ulteriore importo di ### 2.768,00. 
Avverso tale sentenza, datata 13 ottobre 2021, non notificata, proponeva tempestivo appello con ricorso depositato in data 30 novembre 2021 ### srl, la quale sulla base dei motivi di gravame infra esposti, chiedeva che l'adita Corte, rilevato il mancato deposito di copia conforme di titolo, precetto e pignoramento nei termini di cui all'art. 557 CPC., dichiarasse l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di ### n.759/2015, disponendo la restituzione al debitore di tutte le somme ricavate dalla vendita, e in ogni caso condannasse ### srl alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio; in via subordinata, l'appellante chiedeva che fosse riformata la sentenza del ### il: 12/07/2024 n.24297/2024 importo 200,00 di Monza con riferimento alla condanna la ### srl al pagamento delle spese processuali ed alla condanna ex art. 96, terzo comma, ### instando per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio “anche in ragione della novità della materia in discussione”. 
Costituitasi ritualmente, ### srl contestava la fondatezza dei gravame e ne chiedeva il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese processuali del grado. 
Si costituiva in giudizio anche lo ### il quale sosteneva la fondatezza delle ragioni di gravame dell'appellante ### srl e chiedeva quindi che fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare, “con ogni consequenziale pronuncia” e rifusione delle spese processuali. 
I terzi esecutati ### e ### convenuti in giudizio, non provvedevano a costituirsi. 
La trattazione della causa si svolgeva secondo il rito camerale come previsto dall'art.  130 disp. att. CPC e all'udienza del 15 marzo 2022 i procuratori delle parti discutevano la causa, riportandosi integralmente al contenuto dei rispettivi atti ed alle conclusioni ivi assunte; all'esito, la Corte assumeva la causa in decisione immediata. 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Il primo motivo di gravame investe la sentenza del ### di Monza con riferimento alla statuizione di condanna della reclamante ### srl ai sensi dell'art. 96, terzo comma, #### la difesa appellante il primo giudice avrebbe fondato tale decisione sulla suggestione che la creditrice intervenuta ### srl e il debitore esecutato ### amministratore e legale rappresentante di ### srl, fossero di fatto la stessa entità e che il ### agisse attraverso la società per ritardare la distribuzione delle somme e per creare un danno al creditore procedente. 
Al riguardo l'appellante, sottolineata la legittimazione ad agire della società, titolare di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta, evidenzia come fosse dovere del ### divenuto amministratore di ### srl nel gennaio 2021, attivarsi per il recupero dei crediti vantati dalla società.  ### sottolinea, inoltre, l'interesse specifico di ### srl -creditrice chirografaria tardiva, intervenuta a ridosso dell'udienza ex art. 596 CPCalla estinzione della procedura esecutiva, atteso che nel caso di estinzione le somme ricavate dalla vendita dovrebbero essere restituite al debitore esecutato, il quale potrebbe nuovamente essere aggredito esecutivamente e tempestivamente da ### che non dovrebbe più essere postergata nella distribuzione delle somme alle creditori tempestivamente attivatisi in sede esecutiva. 
Inoltre, a parere della difesa appellante, la statuizione di condanna ex art. 96, terzo comma, CPC sarebbe irragionevole, in quanto ### aveva proposto istanza di estinzione della procedura esecutiva sulla base dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario; inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto valutare “la novità della questione giuridica”, trattandosi di rilievo effettuato da una creditrice intervenuta ### il: 12/07/2024 n.24297/2024 importo 200,00 tardivamente, subito dopo la presa visione del copioso fascicolo della procedura esecutiva. 
Con il secondo motivo di gravame viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 CPC sarebbe rilevabile d'ufficio solo prima del maturare della c.d. preclusione di fase.  ### l'appellante i principi enunciati dalla sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 11178/1995, richiamata dal primo giudice nell'impugnato provvedimento, dovrebbero essere sottoposti ad una “lettura attualizzata”, che tenga conto delle modifiche introdotte dalla riforma di cui al d.l. 132/2014, convertito in legge 162/2014, anche in merito alla modalità di formazione del fascicolo, considerando che l'effetto estintivo invocato non avrebbe alcuna conseguenza sui diritti dei terzi aggiudicatari, atteso che i compendi venduti rimarrebbero trasferiti, senza alcun pregiudizio, mentre l'effetto estintivo si attuerebbe soltanto sulla fase procedurale-distributiva del ricavato della vendita. 
Inoltre, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe interpretato erroneamente la citata sentenza del ### di ### n. 9446/2016, nella quale non era stata affrontata la questione del termine entro il quale il giudice potesse rilevare d'ufficio l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 CPC. 
Con il terzo motivo di appello, ### srl ribadisce la fondatezza dell'istanza di estinzione del processo esecutivo, con richiesta di restituzione al debitore delle somme ricavate dalla vendita dei beni, per insanabile inefficacia del pignoramento ex art. 557, terzo comma, CPC conseguente al mancato deposito dell'attestazione di conformità delle copie dell'atto di pignoramento del titolo esecutivo e del precetto.  ### è infondato e va respinto. 
Prioritario è il rilievo della piena correttezza delle decisione assunta del ### di Monza con riferimento alla ritenuta inammissibilità per tardività dell'istanza di ### srl, creditrice intervenuta tardivamente, volta a sollecitare il rilievo ufficioso dell'estinzione del processo esecutivo da parte del G.E. per omesso deposito, in sede di iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, dell'attestazione di conformità delle copie depositate del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, omissione determinante, secondo la prospettazione di ### l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 557, terzo comma, #### condivide il rilievo secondo cui, se si ritiene che il disposto dell'art.  557, comma terzo, CPC sanzioni un'ipotesi di inattività della parte, con riferimento all'omesso tempestivo deposito degli prescritti a pena di inefficacia del pignoramento, con effetto di estinzione del processo esecutivo, non può contestarsi che tale situazione soggiaccia alla previsione di cui all'art. 630, secondo comma, ### come modificato dalla legge 69/2009, secondo cui “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”, restando, quindi, i fatti estintivi sanati dalla preclusione di fase.  ### il: 12/07/2024 n.24297/2024 importo 200,00
Invero, come ben chiarito da Cass. n. 26202/2011, il potere di rilevare, anche ex officio, l'estinzione del processo esecutivo non è svincolato da qualsivoglia termine decadenziale e la strutturazione del processo esecutivo per fasi giustifica ampiamente la preclusione di qualunque doglianza per vizi processuali o di forma una volta esaurita la fase in cui essi si sono verificati, con la conseguenza che, una volta disposta e soprattutto eseguita la vendita, le irritualità non ritualmente eccepite o rilevate fino a quel momento e relative alla fase preparatoria di quella restano irrimediabilmente precluse. 
Inoltre, deve osservarsi, con Cass. n. 7707 del 2/4/2014, che nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati, sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione, che è volta solo a ricostruire l'entità della somma ricavata ed a procedere alla sua attribuzione o distribuzione, e giammai al riesame della ritualità degli atti precedenti. 
Pertanto, non può che condividersi l'osservazione del ### di Monza secondo cui “poiché il rilievo ufficioso veniva sollecitato poco prima dell'udienza ex art. 596 c.p.c. evidentemente il Giudice, anche qualora avesse ritenuto fondata la prospettazione del creditore intervenuto, non avrebbe potuto che rigettare l'istanza in quanto inammissibile”. 
Il rigetto del motivo di gravame che investe la valutazione del ### di inammissibilità dell'istanza di ### volta a sollecitare il rilievo ufficioso dell'estinzione ha carattere assorbente, per cui non va affrontata in questa sede la questione di merito, riproposta dall'appellante, relativa alla fondatezza dell'istanza di estinzione formulata dalla società attuale appellante per mancato tempestivo deposito dell'attestazione di conformità delle copie.  ### è infondata anche per quanto concerne la doglianza che investe la condanna di ### srl ex art. 96, terzo comma, ### E' palese la pretestuosità della condotta di ### creditrice intervenuta tardivamente, autrice di un'iniziativa processuale inammissibile secondo la giurisprudenza consolidata -senza che sia ravvisabile alcun profilo di “novità della questione giuridica”- e dichiaratamente volta ad ottenere un effetto che si appalesa del tutto contrastante con l'interesse della stessa parte istante, cioè far dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva con restituzione al debitore esecutato delle somme ricavate della vendita. 
Invero, considerato l'evidente rischio di sottrazione delle somme alla garanzia dei creditori -ivi compresa ### che un'eventuale pronuncia in tal senso comporterebbe, sembra tutt'altro che censurabile la considerazione svolta dal ### di Monza, che ha attribuito all'attuale appellante -il cui legale rappresentante coincide con il debitore esecutato ### il fine di impedire o ritardare l'approvazione del progetto di distribuzione, in ciò ravvisando una situazione di abuso del processo, con valutazione che questo Collegio considera meritevole di conferma.  ### il: 12/07/2024 n.24297/2024 importo 200,00
Pertanto, l'appello va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza. 
Ai sensi dell'art. 91 CPC, l'appellante ### srl va condannata alla rifusione a favore dell'appellata ### srl, qui rappresentata da ### spa, delle spese processuali del presente grado, che vengono liquidate, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa), secondo parametri medi per la media difficoltà delle questioni trattate, per ciascuna delle fasi effettivamente espletate, nell'importo di ### 1.960,00 per la fase di studio, ### 1.350,00 per la fase introduttiva, ### 3.305,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, IVA e CPA come per legge. 
Va invece disposta l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado tra ### srl e ### avendo quest'ultimo aderito alle conclusioni della società appellante. 
Atteso il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a mente dell'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. 288/2012.  P.Q.M.  la Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### srl avverso la sentenza n. 1957/2021 del ### di Monza, così provvede: 1)respinge l'appello; 2)conferma l'impugnata sentenza; 3)condanna l'appellante ### alla rifusione a favore dell'appellata ### srl, qui rappresentata da ### spa, delle spese processuali del presente grado, liquidate nell'importo di ### 1.960,00 per la fase di studio, ### 1.350,00 per la fase introduttiva, ### 3.305,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2, comma 2, DM n. 55/2014, IVA e CPA come per legge; 4)dichiara integralmente compensate le spese processuali del presente grado tra ### srl e ### 5)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a mente dell'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. 288/2012.  ### così deciso nella camera di consiglio del 15 marzo 2022 ### est.   dott.ssa ### il: 12/07/2024 n.24297/2024 importo 200,00

causa n. 3353/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Troiani Daniela, Panella Eva

M
3

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2054/2025 del 21-11-2025

... ### Per la parte appellante: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge, riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., ### condannare il ### al pagamento delle spese legali in favore delle parti convenute, ponendo a carico di questi le spese di ### e di CTP sostenute nel corso del giudizio di primo grado. In via subordinata: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa, ponendo le spese di CTU e CTP a carico solidale di tutte le parti in causa. In ulteriore ipotesi: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per (leggi tutto)...

testo integrale

N. 2385/2023 R.G.  ### ***** 
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE IV CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei ### Dott.ssa ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 2385/2023 promossa da: ### (c. f. e P. Iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti #### e ### come da procura in atti; - appellante contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; e ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; - appellati - avverso la sentenza n.1283/2023 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 7.10.2025, con ordinanza collegiale ex art.  127 ter c.p.c. del 22.10.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti ###
Per la parte appellante: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge, riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., ### condannare il ### al pagamento delle spese legali in favore delle parti convenute, ponendo a carico di questi le spese di ### e di CTP sostenute nel corso del giudizio di primo grado. In via subordinata: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa, ponendo le spese di CTU e CTP a carico solidale di tutte le parti in causa. In ulteriore ipotesi: - riformare la sentenza del Tribunale Civile di ### Giudice Dr.ssa Polidori, n. 1283 del 18/10/2023 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e, per l'effetto, disporre la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore del ### in misura diversa e minore ai 4/5 disposti in primo grado, ripartendo conseguentemente, e nella misura corrispondente, le spese di CTU e CTP a carico delle parti in causa. In ogni caso, con vittoria delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex D.M. n.55/2014del presente giudizio compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, come le sottoscritte, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti (cfr. Corte d'### n.1030/2021; Tribunale di ### sent. n. 1039/2020; Giudice di ### di ### sent. n. 271/2020; Giudice di ### di ### sent. n. 558/2020; Corte d'Appello di Firenze sent. n. 1556/2018;### sent. n.1104/2017, ### sent.  n.151/2016, ### sent. n.3/2016).” Per la parte appellata ### “### l'###ma Corte di Appello di Firenze, adversis reiectis, rigettare integralmente l'appello e le domande di parte appellante in quanto nulle, generiche, inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per la parte appellata ### “### l'###ma Corte ### adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1283/2023, pubblicata il ###, in tesi: in applicazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., condannare il #### al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, ponendo a carico del medesimo le spese di CTU e ### in ipotesi subordinata: disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, ponendo le spese di CTU e CTP a carico solidale delle parti; in via ulteriormente subordinata: disporre la condanne delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del #### in misura diversa e minore alla liquidazione effettuata nella sentenza impugnata, ripartendo di conseguenza e nella misura corrispondente, le spese di CTU e ### In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed anticipazioni del giudizio” ### ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ### aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### l'### (di seguito ### ed il dott.  ### al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità professionale dei medesimi - la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni da lui subiti per la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di mammectomia. 
A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) nell'anno 2014, si era rivolto al dott. ### in regime di libera professione intra moenia per un intervento di mammectomia sottocutanea per via perialeolare e riduzione del perimetro dei capezzoli; 2) l'intervento chirurgico era stato eseguito dal dott. ### medico dipendente dell'### in data ###, presso la ### di ### S. Rossore di ### in regime di attività intramoenia, per il corrispettivo di euro 4.950,00, versato alla struttura privata convenzionata; 3) era stato dimesso in data ### con prescrizione di terapia antibiotica ed analgesica e controllo; 4) l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico aveva comportato una severa alterazione a carico del complesso areolacapezzolo e la presenza di una residua ginecomastia per insufficiente liposuzione, con un danno biologico permanente del 12-13% ed un periodo di malattia di giorni 60, oltre la personalizzazione del danno, valutata la giovane età e la grave lesione all'equilibrio psicofisico. 
Si era costituita in giudizio la ### che aveva chiesto la conversione del rito ed il rigetto della domanda del ricorrente, nonché, in subordine, la riduzione del quantum dovuto. 
Si era costituito in giudizio anche ### che aveva aderito alla richiesta di conversione del rito ed aveva eccepito la nullità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti e l'inammissibilità della domanda del ricorrente, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della stessa. 
Con ordinanza del 28.2.2019, era stato disposto il mutamento del rito ed erano stati concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. 
La causa, istruita con la documentazione depositata dalle parti, l'interrogatorio formale dell'attore e l'espletamento di una c.t.u. medico legale sulla persona del ### era stata decisa dal Tribunale di ### con sentenza n. 1283/2023, pubblicata in data ###, con la quale il predetto Tribunale aveva accertato e dichiarato la responsabilità dei convenuti nell'esecuzione dell'intervento del 19.12.2014 e li aveva condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 4.854,02, oltre gli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, nonché alla rifusione di quattro quinti delle spese di lite, ponendo a carico dei medesimi le spese di CTU e della CTP di parte attrice. 
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che: “### ha evocato in giudizio il medico dott. ### che eseguì l'intervento chirurgico, oltre all'### in quanto l'intervento chirurgico è stato eseguito presso la ### di ### che deve ritenersi fosse convenzionata con l'azienda sanitaria. 
Per quanto il ricorso infatti non chiarisca in alcun modo il titolo in forza del quale l'azienda era convenuta (visto che l'intervento si era svolto presso una struttura privata), è la stessa difesa della convenuta ### che ammette che l'intervento fu eseguito "presso la ### di ### S. ### in regime di libera professione intra-moenia" Deve quindi ritenersi circostanza pacifica ed esplicitamente ammessa dalla convenuta che il #### svolgesse la propria attività professionale presso l'### e che fosse stato autorizzato dall'### a svolgere la propria attività libero professionale intramuraria c.d. allargata, probabilmente in virtù di una convezione intercorsa tra l'### e la ### di ### Si deve rilevare in proposito che l'attività professionale esercitata intra o anche extra moenia (come, a dire il vero, pare di dover qualificare più correttamente quella in questione) integra una modalità di peculiare svolgimento dell'attività medica che non può essere equiparata sic et simpliciter alla libera professione: infatti riservata ai soli medici che siano dipendenti del ### nazionale, è esercitata in via principale all' interno (appunto intra) degli stessi presidi ospedalieri pubblici ed avvalendosi della strumentazione della struttura pubblica tanto che è disciplinata dal legislatore nazionale e regolamentata a livello locale dalle stesse ASL (possono richiamarsi al riguardo le norme di cui agli artt. 4, comma 10% d.lgs. 502/1992, art. 1 comma 8 e ss. Legge 662/1996; D.M. Sanità 31/7/1997; D.P.C.M. 27.3.2000). 
Si tratta quindi di una tipica modalità di svolgimento dell'attività medica consentita allo scopo quanto meno asseritamente - di offrire un servizio sanitario più celere ed efficiente, ricavandone risorse economiche per il servizio pubblico.  ### caso di specie peraltro, come detto, parrebbe integrare un caso di attività medica svolta da dipendente del SSN al di fuori di presidi ospedalieri pubblici (c.d. "extra muraria"), attività possibile a condizione che l'ASL interessata non disponga di strutture idonee o sufficienti per il suo esercizio (cfr. art. 5 D.P.C.M. 27/3/2000 art. 1 1. 3.8.2007 n.120). 
Come detto, attese le dichiarazioni confessorie sul punto dell'### deve ritenersi che sussistesse un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionale extra muraria in forza o di un atto di indirizzo emanato dalla ### ovvero di una convenzione tra ente pubblico e soggetti privati (conformi a precisi requisiti e sottoposti a controllo della ASI stessa); sul punto, si specifica che in questo ultimo caso nulla muta sotto il profilo giuridico cambiando soltanto il luogo di esecuzione dell'attività medica. 
Del resto a fugare ogni dubbio soccorre la produzione documentale n. 9 di cui al ricorso ossia la fattura per ### 2948 emessa dalla ### convenuta nei confronti del sig ### recante quale causale "ricovero presso ### di ### di ### Ricovero da 19/12/2014 al 20/12/2014", che prova appunto come l'### abbia richiesto al paziente il ### delle prestazioni sanitarie rese a mezzo del proprio dipendente presso una struttura sanitaria privata. 
Tanto premesso, la controversia può essere decisa alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio. 
Nel merito, dirimenti sono infatti le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed in particolare la relazione del Collegio dei c.t.u., depositata il ###, le cui conclusioni sono condivise e fatte proprie dal Tribunale; le argomentazioni e conclusioni dei ### coerenti ancorate a rigorosi riscontri oggettivi e rilievi scientifici, forniscono infatti indicazioni utili alla valutazione delle domande attoree. 
In particolare, oggetto dell'esame della CTU è stato l'operato del chirurgo plastico nell'esecuzione di an intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea per via periareolare e riduzione del perimetro dei capezzoli, in un soggetto con pregressa patologia di ginecomastia, la cui vicenda è stata ricostruita sulla base degli atti di parte, stante la scarsa documentazione depositata (cartella clinica 1988/2014 ### di ### privata ### relazione della dott.ssa F. Ferraguzzi, psicoterapeuta del 25.09.2015, relazione del dott. ### medico legale, del 16.10.2015). 
Inoltre, i consulenti d'### hanno acquisito, direttamente dall' attore, un referto di rx eseguito dallo stesso per motivi di lavoro ed hanno visionato un'ecografia delle mammelle, una mammografia e una rx costato esterno, esami dagli stessi prescritti ed eseguiti dal sig. ### in data ###. 
Rispondendo ai quesiti formulati dal Giudice, i consulenti d'ufficio hanno rilevato che partendo da una condizione di ginecomastia di grado medio con eccesso cutaneo, il paziente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea bilaterale con riduzione del diametro areolare, la cui esecuzione, invero, "fu imperfetta sia per l'incompleta adenectomia che per lieve asimmetria prodotta tra le due mammelle; tale insoddisfacente risultato è ascrivile ad una pura imperfezione tecnica del chirurgo che operò il sig. Romeo” (pag. 15 ###). Inoltre, in merito alla qualificazione di speciale difficoltà o meno precedente intervento del 2001 (semplice liposuzione) e di quanto descritto nel registra operatorio (niente di particolare è segnalato in merito), non è dimostrata alcuna speciale difficoltà nel praticare l'intervento in esame". 
Rispondendo ai quesiti il Collegio peritale ha quindi concluso (pagg.16, 17 ### che: "Nel caso in esame le condotte censurabili sono relative esplicitamente ed esclusivamente a una imperfetta tecnica chirurgica, che ha prodotto una lieve asimmetria mammaria, e alla carente tenuta della documentazione sanitaria da parte del dott. ### circa la sua attività privata, visto che nulla riguardo alla visita pre-operatoria e ai controlli post-operatori è stato prodotto in atti, neppure dalla stessa parte convenuta .....Esiste un profilo di responsabilità professionale addebitabile al dott. ### per l'imperfezione tecnica nell'intervento chirurgico del 19 dicembre 2014 che cagionò una lieve asimmetria mammaria nel sig. ###...Attualmente il sig. ### mostra una lieve asimmetria delle mammelle, riconducibile a imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico del 19 dicembre 2014, e cicatrici periareolari appena più evidenti del previsto a causa di un'evoluzione sfavorevole della guarigione delle ferite chirurgiche (si verificarono infatti deiscenze delle suture), evoluzione sfavorevole però ascrivibile a complicanza - e quindi ad una causa naturale - e non ad un errore del chirurgo." Inoltre, i consulenti d'ufficio hanno rilevato la carenza nella tenuta della cartella clinica de parte del chirurgo dott. ### Essendo stata rilevata un'imperfetta tecnica chirurgica e una insufficiente annotazione clinica, deve ritenersi accertata la responsabilità professionale del dott. ### per 1'imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico del 19.12.2014 che ha provocato al paziente una lieve asimmetria delle mammelle con conseguente l'obbligo risarcitorio in virtù del contratto intercorso tra il paziente ed il medico, professionista voluto e scelto dal sig ### in regime di libera professione intra moenia. 
Deve invece escludersi la riferibilità delle cicatrici periareolari all'operato del chirurgo in quanto esse si innestano nel processo di guarigione delle ferite e sono dovute ad una causa naturale (ag.16 Relazione peritale) Aggiunge infatti il Collegio dei CTU che, se l'intervento fosse stato eseguito a regola d'arte non sarebbero residuati postumi, tranne le cicatrici ordinarie; alla data delle operazioni peritali, a parte un "lieve peggioramento rispetto allo stato anteriore. Nessun'altra conseguenza è dimostrativamente derivata alla salute del ricorrente.' (pag. 18 ###).
In particolare: a) sui postumi permanenti, gli esperti hanno ritenuto la sussistenza di "una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica stimabile nella misura del 3% (tre percento) in riferimento al concetto di danno biologico, tenuto conto delle ### 2016, in particolare per ciò che attiene il pregiudizio estetico in ### I (pag.18 Relazione ctu); b) per quanto concerne l'inabilità temporanea, i CTU hanno concluso che ### cagionato una lieve asimmetria delle mammelle, infatti non cagionò un prolungamento dei tempi di guarigione i quali invece furono incrementati da complicanze differenti (deiscenza delle suture) e naturali" (pag. 18 ###), complicanze non imputabili, come detto, all'operato del chirurgo La responsabilità della struttura di appartenenza nel caso in cui, come nella specie, soltanto il sanitario versi in colpa per l'esito infausto del trattamento medico, deve affermarsi ai sensi dell'art.  1228 c.c., in forza del quale il debitore della prestazione (in questo caso sanitaria) è tenuto a rispondere dell'operato dei propri dipendenti ed addetti, qualora si avvalga di essi per l'adempimento. 
Oggi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 L. 24/2017, "1. La struttura sanitaria a sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 122: del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramurara ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. ### la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. ..". 
Tenuto conto però che l'evento dannoso si è verificato antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24/2017, norma non retroattiva (Cass., sentenza n. 28994/2019), i risultati non cambiano anche in forza della normativa pregressa in quanto "in tema di danni da malpractice' medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpo esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata " (Cass. Sez. II, 28987/2019). 
Ciò posto, anche in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità di natura contrattuale diretta. ### relazione dei consulenti d'ufficio appare pregevole sia per il grado elevato di approfondimento dell'indagine e sia per la coerenza delle argomentazioni, tutte ancorate a motivazioni specifiche e riscontrabili. Efficaci ed esaustive sono poi anche le considerazioni del Collegio peritale in risposta alle osservazioni avanzate dai ### di parte attrice, in punto di entità e rilevanza del postumo permanente, avendo questi ultimi rilevato la sussistenza anche di reliquati di natura psichica che dovrebbero trovare un adeguato riconoscimento. 
I postumi del 3%, invero, si riferiscono alla parte organica" del danno biologico permanente - come precisato dai ### consistendo in un "danno prettamente estetico di lieve entità senza alcun impatto funzionale...I reliquati di natura psichica, invece, oltre a non trovare adeguato riscontro nella criteriologica medico legale classica (manca, per esempio, la soddisfazione del criterio dell'adeguatezza lesiva e del criterio cronologico), risentono in negativo anche della completa negatività anamnestica (il paziente non ha riferito nulla di specifico al riguardo, se non affermare il proprio risentimento) e della insufficienza documentale" (pag.20 Relazione). 
Parte attrice ha depositato la ### della dott.ssa ### psicoterapeuta, relativa ad un unico incontro del 25.09.2015 (allegata alla ###del dott. ### - doc,1 Ricorso introduttivo), dalla quale emerge un quadro di disagio del sig. ### avente origine fin dall'età puberale per la presenza di accumulo di tessuto adiposo nell'area mammellare, al punto da decidere di sottoporsi ad in primo intervento di liposuzione all'età di 22 anni e, poi, affrontarne un secondo nel 2014 per liberarsi dal difetto estetico. La psicoterapeuta riporta che il danno estetico cicatriziale ha infatti determinato uno stato di notevole disagio nelle sitazioni sociali che viveva abitualmente'" (pag.  2), come la frequentazione della palestra, la doccia post-lavoro, la frequentazione della spiaggia o della piscina, oltre all'insicurezza nell'intimità con la moglie, la quale proverebbe una condizione di dolore nel vedere le cicatrici. 
Quindi nell'anamnesi la dott.ssa ### ha riportato un narrato di disagio che ha origine in tempi remoti, ossia nell'età puberale, con le difficoltà di mostrarsi in pubblico già all'epoca. 
Per cui, tutto ciò premesso, considerato che il minimo esito cicatriziale non è eziologicamente connesso con l'errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico verificato che l'errore medico ha comportato soltanto una lieve asimmetria delle mammelle, la condizione riferita nella ### della psicoterapeuta, per quanto effettiva, non è imputabile all'operato del chirurgo e il postumo residuato non deve essere integrato con un ulteriore cespite di danno biologico, pur potendosi però valutare al fine di ritenere invece integrata la componente morale-subiettiva del danno non patrimoniale che quindi dovrà essere computato (cfr. ###. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016 (Rv. 638731 - 01) "..omissis.. va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità ###, purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento." Non è dovuta, infine, la personalizzazione del danno come invero richiesto dall'attore in assenza di elementi atti a provare che l'invalidità accertata sia tale da incidere in modo particolarmente gravoso, tenuto conto del vissuto pregresso dell'attore. 
Sul punto, il Tribunale aderisce alle conclusioni dei ### “Attualmente il sig. ### è portatore di una lieve asimmetria mammaria che rappresenta un lieve peggioramento rispetto allo stato anteriore. Nessun'altra conseguenza è dimostrativamente derivata alla salute del ricorrente." All'udienza del 26.01.2021, è stato sentito in sede di interpello il ricorrente che ha confermato la circostanza della disponibilità del dott. ### ad eseguire la revisione chirurgica della cicatrice per migliorarne l'aspetto, in anestesia locale, ma il sig. ### ha scelto di non procedere. 
Accertato, quindi, l'esistenza di un danno biologico permanente risarcibile rientrante nelle c.d.  micropermanenti, in punto di quantificazione del danno, devono trovare applicazione le ### per le micropermanenti in attuazione degli artt. 138 e 139 Codice delle ### private, ex ### 209/2005, ex art.7 della ###/2017 e prima ex art. 3 DL 158/2012 ed ### (convertito nella L. 189/2012). 
Circa l'applicabilità alla liquidazione del danno non patrimoniale da responsabilità sanitaria delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Dlgs 209/2005, deve ricordarsi che "In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l.  n..158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della I. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno." (Cass. Sez. 3-, Sentenza n. 28990 del 11/1 1/2019, Rv. 655965 -01).
Quindi dovendo liquidare il danno non patrimoniale in tutte le sue componenti ed in modo unitario, tenuto conto dell'età di ### nel 2014 (37 anni), considerati i postumi permanenti riconosciuti, condivisibilmente, dal Collegio dei CTU in 3%, visto il valore del punto base danno permanente (tabella di riferimento 2022-2023) pari ad €. 870,97, il danno biologico da risarcire è pari ad €. 2.712,20. 
La somma dovuta a titolo di danno biologico permanente, computando un danno morale del 33%, è quindi da quantificarsi in €. 3.616,18 da devalutare alla data della domanda stragiudiziale (09.12.2015 messa in mora racc. ar depositata con ### ex art. 702 bis cpc) in €. 3.046,49, somma da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi compensativi come da Cass. Civ. Sez.Un.  n.1712/1995 così giungendosi all'importo finale di €. 3.782,42 oltre interessi legali al saldo (trasformandosi il credito di valore in credito di valuta all' atte della liquidazione). 
Per quanto concerne la quantificazione del danno patrimoniale, dagli atti risulta che parte attrice ha affrontato le seguenti spese mediche inerenti l'evento per un totale di €. 855,20 (doc. 13 ###, di cui: €.610,00 dr ### visita specialistica e relazione medico legale -ricevuta n.461 del 2.10.2015, pagata; €.80,00 (eco mammaria fattura n.2333/P del 28.04.2017), pagata; €, 165,20 consulenza psicologica e stesura relazione ###ssa ### (ricevuta 118/2015 del 26.09.2015). 
Deve qualificarsi alla stregua di danno patrimoniale quantificato I solo esborso per spese mediche comprendenti sia le visite specialistiche sia gli esami diagnostici per l'importo totale di €. 855,20, da rivalutare con interessi dall'epoca della domanda ad oggi in euro 1.071,16.  ### ha poi avanzato domanda di risarcimento del danno patrimoniale estendendolo alla ripetizione delle spese sostenute per il ricovero presso la ### di ### (€.2.016,40 fattura n. 133 1/2 del 30.03.2015 ### ricovero presso ### di cura S. ### €,2,950.00 fattura n. 4437 del 22.12.2014 ### per un totale di €. 4.950,00 (doc.ti 9,10,11 del ### attestanti anche l'avvenuto pagamento) oltre alle spese per l'intervento destinato alla ### di ### (es.  retta di degenza) di 6.473,08 (fattura n.15/### de 25.03.2015- doc.12 ###, per un totale complessivo di €. 5.423,08, avanzata quale componente del danno patrimoniale, ### peritale sul punto ha evidenziato che i postumi riconosciuti non hanno comportato alcun impatto funzionale bensì soltanto un danno estetico di lieve entità, riparabile con intervento in anestesia locale, anche ambulatorialmente, ma al quale l'attore non ha aderita nonostante la disponibilità del dott. ### come è emerso anche in sede di interpello dell'attore. 
Per quanto il rilievo operato sul punto dai c.t.u. non sia pertinente, tale domanda non può trovare accoglimento.
Le voci di spesa delle quali parte attrice chiede il rimborso a titolo di risarcimento del danno non possono in alcun modo qualificarsi come poste risarcitorie ma piuttosto come restituzioni in senso tecnico: sul punto avrebbe dovuto eventualmente proporsi domanda per la restituzione dei compensi per l'intervento chirurgico in una con la correlata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, domande queste che però non sono state formulate. 
Nel caso di specie, peraltro, il sig. ### nella narrativa degli atti ha avanzato istanza di restituzione, ma nelle conclusioni come precisate ha richiesto solo il risarcimento del danno e non ha formulato specificamente anche la domanda di restituzione dell'esborso per l'intervento chirurgico né tanto meno domanda di risoluzione del contratto per prestazione professionale; conseguentemente, la domanda risarcitoria avente ad oggetto tali voci di spesa non può essere accolta ### complessivo del risarcimento liquidabile deve quindi quantificarsi in ### 4.854,02. 
Infine, per quanto riguarda le spese di attivazione del procedimento (di mediazione civile di €.48,80), quelle del giudizio, tenuto conto dell'esito negativo della mediazione civile svolta nel 2017 così come del vano tentativo di conciliazione posto in essere in occasione delle operazioni peritali (connotato da una proposta peritale di contenuto superiore alle conclusioni della ###, falliti entrambi per il rifiuto da parte del sig. ### che ha insistito in esose richieste risarcitorie e visto anche l'accoglimento parziale delle domande attoree, le parti convenute devono essere condannate a rifondere le spese dell'attore solo fino alla concorrenza dei quattro quinti. 
Le spese di CTU e CTP attorea devono invece gravare sulle parti convenute in solido tra loro.” Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### ha proposto appello avverso la sentenza, impugnandola con un solo articolato motivo di gravame (con i quale si è lamentato dell'avvenuta violazione dell'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. e della condanna alla refusione delle spese di c.t.u. e c.t.p.). 
Si sono costituiti in giudizio ### che ha chiesto il rigetto dell'appello, nonché ### che si è associato alle difese della ### La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 7.10.2025 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ### e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarla, in solido con il ### al pagamento dei 4/5 delle spese di lite e di porre a loro carico le spese di c.t.u. e quelle di c.t.p. sostenute dal ###
In particolare, la ### in relazione al primo rilievo, ha affermato che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei limiti di euro 4.854,02 (ovvero di una somma notevolmente inferiore a quella richiesta dal ### per una invalidità permanente del 12%), aveva poi liquidato le spese di lite in favore della parte attrice senza tener conto del fatto che il medesimo aveva rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa (avanzata sia in sede ###occasione dello svolgimento delle operazioni peritali) migliore di quella disposta in sentenza. 
Il motivo è infondato. 
Ed invero, con riferimento al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione, atteso che il legislatore, con detta disposizione (ricollegabile, per l'identità di ratio, all'art. 2, comma 2-quinquies, lett. b), della legge n. 89/2001), ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario, determinando una inutile prosecuzione del giudizio (cfr Cass. civ. ord. n. 7591 del 16.3.2023). 
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, il ### non aveva partecipato alla procedura di mediazione, nonostante fosse stato regolarmente convocato (vd verbale di mediazione del 13.6.2017) e che la mediazione si era conclusa senza la formulazione, da parte del mediatore incaricato, di alcuna proposta conciliativa. 
Detta circostanza negativa escludeva, pertanto, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del D.lgs 28/2010, atteso che il rifiuto della proposta conciliativa rappresenta il presupposto della condanna della parte vincitrice al pagamento delle spese processuali (“### il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto… ### il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4…). 
Inoltre, in relazione ai tentativi di conciliazione esperiti nell'ambito delle operazioni peritali, si evidenzia che neanche in tale sede era stata formulata una effettiva proposta conciliativa, atteso che quella avanzata dai c.t.u. riguardava solo la percentuale di invalidità permanente, quantificata nel 5% (che era maggiore di quella successivamente riconosciuta, pari al 3%, ma anche nettamente inferiore a quella quantificata dal medico di fiducia del ### pari al 12/13%) e non conteneva alcuna previsione di disciplina degli altri elementi di danno (quali ad es. la personalizzazione del danno, il danno morale, la quantificazione delle spese, il rimborso di quanto pagato alla struttura ed al medico per l'intervento chirurgico) e che tale carenza, che non consentiva una effettiva valutazione ex ante della situazione da parte dell'attore, era tale da privare del carattere di pretestuosità il rifiuto della proposta da parte del ### Si osserva, infine, che l'ultimo inciso dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. fa salvo quanto disposto dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per cui la condanna della parte vittoriosa che si sia vista accogliere la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa può trovare applicazione soltanto nel caso in cui il giudice non ritenga di provvedere alla compensazione delle spese "per soccombenza reciproca" (come avvenuto nel caso di specie) o per "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", che possono riguardare circostanze mitigatrici della responsabilità per il mancato accordo, soprattutto per "fatto della controparte", ovvero le stesse circostanze che hanno giustificato il rifiuto della proposta. 
Pertanto, poiché, nel caso di specie, ricorreva la predetta clausola di riserva, avendo il giudice di primo grado ritenuto integrata una fattispecie di soccombenza reciproca ex art. 92, secondo comma, c.p.c., legittimante la compensazione parziale delle spese di lite, ne consegue che appare immune da censure la decisione del medesimo di escludere l'applicazione alla fattispecie del predetto dettato normativo. 
Con riferimento, poi, al secondo rilievo, si rileva che la decisione del giudice di primo grado di porre a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di c.t.u. e di c.t.p. appare del tutto condivisibile, atteso quest'ultimi, avendo escluso nettamente la propria responsabilità, ne avevano reso necessario lo svolgimento in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dal ### Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), mentre si ritiene equo compensare le stesse tra l'appellante e l'appellato ### in ragione dell'adesione di quest'ultimo all'appello avanzato dalla ### Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.  13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.  P.Q.M.  la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla l'### avverso la sentenza n. 1283/2023 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello; - condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata ### nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 3.966,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge; - dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti. 
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000. 
Così deciso in ### il ###.   ### rel. est.   ###ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 2385/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carla Santese

M
5

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1031/2025 del 26-11-2025

... La decisione. In ordine ai suindicati motivi dell'appello va rilevato quanto qui di seguito esposto. ### è infondato va rigettato. Il giudice di primo grado ha così motivato la sua decisione: «La domanda attorea è infondata e non può essere accolta. Dirimente e assorbente, rispetto alle difese assunte nel merito dalla parte convenuta, è l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, tempestivamente formulata. ### attrice ha richiesto condannarsi al pagamento di € 46.794,00 a titolo di compenso per i restauri svolti in data ### alla ### di ### settore beni culturali, musei e biblioteche, la convenuta ### non più dirigente di quell'ufficio dal 14.12.2009, e giammai destinataria di richieste di pagamento antecedentemente al 7.05.2021, decorso, pertanto, il termine decennale di prescrizione (essendo l'ultima messa in mora risalente al 28.06.10); né possono essere considerati come atti interruttivi della prescrizione le intimazioni indirizzate all'ente provinciale, atteso che tra i requisiti necessari dell'atto interruttivo deve esservi l'esplicita indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), unitamente all'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o richiesta (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1154/2024 Ruolo Generale CORTE DI APPELLO DI SALERNO ### REPUBBLICA IALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Salerno, ### riunita in ### di Consiglio nelle persone dei ### Magistrati: 1) Dott. ### - ### 2) Dott.ssa ### - ### 3) Dott.ssa ### - ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 1154/2024 ### avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4889/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, #### in composizione monocratica, nel proc. n. 8170/2021 R.G., pubblicata in data ###, avente ad oggetto “### istituti e leggi speciali”, e vertente TRA ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### RESTAURI, rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di Napoli, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Napoli alla via E. Cosenz n. 26; #### rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata in presso lo studio del predetto difensore in ### al ### V. ### n. 143;
Conclusioni. 
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.  ### atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data #### nella qualità di titolare della omonima ditta ### RESTAURI, ha proposto appello avverso la sentenza n. 4889/2024, emessa dal Tribunale di ##### in composizione monocratica, nel proc. n. 8170/2021 R.G., pubblicata in data ###, nei confronti di ### Con tale atto l'appellante ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «conclusioni»: «### l'###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis: In via principale e nel merito, 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.4889/2024 emessa dal Tribunale di ####ssa ### nell'ambito del giudizio N.R.G.  8170/2021, depositata in cancelleria in data ### e notificata il ###»; «accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) ### che la dott.ssa ### del ### ed eventi culturali ### di politiche culturali della ### di ### affidava alla ### la esecuzione del restauro delle opere di ### allestimento della ### dell'artista presso la ### della ### di ### nonché il restauro dei reperti medievali presso il museo della ### di ### restauro dei reperti che si trovavano nel ### di ### di ### ed altre opere di restauro per le quali la ### emetteva le fatture n° 5 del 03.07.2009, 7 e 8 del 28.12.2009, n°1 del 05.03.2010 e 2 del 05.03.20210 per un totale di euro 46.794,00; 2) ### che con lettera raccomandata del 05.08.2011 la Dirigente del ### ed eventi culturali ### di politiche culturali della ### di ### dott.ssa ### a seguito di un sollecito di pagamento della ### di ### comunicava alla stessa che tutte le fatture emesse erano state inserite nei debiti fuori bilancio della ### di ### 3) che solo con la sentenza n° 740/2021 del 03.03.2021 emessa dal Tribunale di ### il giudice, accertava che non vi era stato l'inserimento nei debiti fuori bilancio delle predette fatture e dichiarava che l'azione proposta nei confronti della ### non era proponibile per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 precisando che il rapporto instaurato tra funzionario e il privato fornitore rimaneva tale con responsabilità solo in capo al funzionario; 4) ### che con la lettera del 05.08.2011 la Dirigente del ### ed eventi culturali ### di politiche culturali della ### di ### dott.ssa ### nel ratificare l'attività posta in essere dalla ### di ### ancora una volta insisteva nel riferire che il credito era stato inserito nei debiti fuori bilancio; 5) ### che il credito della ### di ### non era stato inserito nei debiti fuori bilancio così come confermato #### 740/2021; 6) ### la legittimazione passiva del funzionario dott.ssa ### per essere stato il funzionario che aveva affidato alla ### le opere di restauro oggetto di causa; 7) ### la domanda della ### di ### e condannare la dott.ssa ### alla corresponsione della somma di euro 46.794,00 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla richiesta al soddisfo; 8) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dott.ssa ### dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 9) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio».   #### si è costituita e nell'atto di costituzione in appello ha formulato le seguenti conclusioni: «### «affinché l'###ma Corte di Appello di ### 1. In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla sig.ra ### essendo decorso il termine prescrizionale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c., confermando così la sentenza di primo grado e respingendo l'appello per infondatezza; 2. Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta richiesta, ammettere la prova testimoniale formulata nella memoria depositata nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., da intendersi integralmente richiamata e trascritta. 3. Nel merito, in via meramente subordinata, rigettare la domanda avanzata dall'odierna appellante siccome assolutamente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi dovuti per il presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».   Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La vicenda dedotta in giudizio.   La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione, notificato in data ###, proposto nell'interesse di ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### Con tale atto di citazione la parte attrice ha dedotto, in particolare, quanto segue, a sostegno delle sue domande: in data ### il Dirigente del ### ed eventi culturali ### di politiche culturali della ### di ### dott.ssa ### affidava alla ### di ### il restauro, ai fini della manutenzione e conservazione, fornitura cornici supporti per le opere di ### e allestimento per la mostra dell'artista presso la ### di ### prevedendo per tale prestazione la corresponsione della somma di euro 22.000,00 + iva per la quale veniva emessa fattura n° 05/03/2010; in data ### sempre la dott.ssa ### del ### ed eventi culturali ### di politiche culturali della ### di ### affidava altro incarico alla ### di restauro e manutenzione di ceramica esistente presso il ### della ### di ### per la quale veniva concordato il pagamento della somma di euro 1250,00 + iva che veniva fatturato in data ### con il documento numero 8; che stante la bravura della dott.ssa ### eccellente restauratrice, oltre che titolare della omonima ditta ### ancora una volta la ###ssa ### la convocava presso la ### di ### per affidarle altro incarico e, quindi, in data ### le affidava un lavoro di restauro allestimento e manutenzione dei reperti medievali siti presso il ### di ### di ### di ### per la quale veniva determinato un compenso di euro 5.495,00 + iva per la quale veniva emessa fattura n° 7 del 28.12.2009; sempre durante la esecuzione dei lavori di restauro commissionati in data 25.09.### la dott.ssa ### chiedeva alla ### il restauro degli oggetti esposti al R.A.P. ### delle ### a ### per i quali veniva emessa fattura n° 5 del 03.07.2009 di euro 9.600,00 incluso iva; infine prima dell'arrivo dell'allora Presidente della ### la dott.ssa ### affidava un ultimo incarico alla ### ossia quello di restauro dei reperti archeologici siti nella mostra ### "La suggestione del ### tenuta presso la ### d'### di ### de ### dal 24.10.2009 al 14.02.2010 per il cui lavoro veniva emessa fattura n°2 del 05.03.2010 dell'importo di euro 2.160,00 comprensivo di iva; questi lavori di. restauro oltre a rappresentare lustro e prestigio all'amministrazione ### di ### ottenevano numerosi encomi da parte di esperti del settore ed importanti autorità. Sempre in quel periodo importante fu la visita del Presidente della ### che si complimentava con il funzionario del settore ### e cultura della ### di ### dott.ssa ### per il gran lavoro svolto quale funzionario del settore ### ed eventi culturali e per aver fatto eseguire restauri di così grande lustro; nel mentre venivano eseguiti i lavori di restauro la ### inoltrava fatture di pagamento, fatture mai contestate alla stessa, e successivamente alla richiesta di sollecito di pagamento di tutte le fatture per l'importo complessivo di curo 46.79.4,00, la dottoressa ### in data ### con lettera raccomandata, inoltrata per conoscenza all'### al ### dott. ### confermava alla dott.ssa ### titolare della pmonima ditta ### che le fatture n° 5 del 03/07/2009, 7 e 8 del 28.12.2009, la numero 1 del 05/03/2010 erano state inserite nei debiti fuori bilancio; precisava inoltre che anche la fattura n° 2 del 05 marzo 2010 di euro 2.160 pervenuta il 10 marzo all'ufficio di direzione, sarebbe stata considerata alla stregua delle precedenti; in seguito, pur inoltrando sollecito di pagamento alla ### di ### alcun pagamento veniva eseguito alla ### motivo per il quale questa, certa del riconoscimento del debito fuori bilancio, notificava decreto ingiuntivo di pagamento alla ### di ### la quale proponeva opposizione dimostrando che diversamente da quanto assunto nella sua missiva dalla dott.ssa ### del settore del ### ed eventi culturali ### di politiche culturali della ### di ### la somma dovuta per le opere di restauro da quest'ultima commissionate alla ### non erano stati inseriti nei debiti fuori bilancio e poiché l'affidamento dell'incarico era stato dato dalla funzionaria era questa l'unica responsabile del mancato pagamento; il giudizio ha avuto un lungo decorso a causa del trasferimento del Tribunale di ### e poi del carico di ruolo eccessivo che non consentiva che la stessa venisse introitata a sentenza; dopo aver avuto contezza del fatto che i crediti della ### non erano stati inseriti nei debiti fuori bilancio, in comparsa conclusionale si ribadiva che di tanto non si era a conoscenza e che in ogni caso la ### di ### aveva tratto indubbi vantaggi dalle opere di restauro fatte eseguire dalla ### ricordando gli elogi ricevuti dal Presidente della ### durante la sua visita al ### degli ### Con sentenza emessa in data ### il giudice del Tribunale di ### riportando anche quanto disposto dal D. lgs. N° 267 art. 193 comma 2 e art. 191 comma 4, ribadiva che quando il rapporto si instaura direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche. nei confronti di terzi a meno che non riconosca a posteriore il debito fuori bilancio, nei limiti. della utilità e dell'arricchimento per l'ente stesso; sempre in sentenza si leggeva che degli effetti dell'attività di spesa verso il terzo risponde proprio e soltanto il funzionario inadempiente, nei confronti del quale pertanto è tenuto ad agire il terzo interessato; nel caso sottoposto al Tribunale di ### il ### dott.ssa ### rilevava che non essendoci alcun contratto tra la ### e la professionista, ma solo le autorizzazioni della dott.ssa ### quale dirigente del ### beni ### non poteva che essere il funzionario il legittimato passivo all'azione della ### mentre la missiva del 05.08.2411 non era altro che un atto di ratifica ex post dell'attività posta in essere; in data ### la dott.ssa ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### a mezzo del suo procuratore inoltrava lettera raccomandata a.r. alla dott.ssa ### facendole presente quanto accaduto e chiedendo alla stessa il pagamento delle somme a lei spettanti per il lavoro svolto su sua autorizzazione; in data ### l'avvocato ### nella qualità di procuratore della dott.ssa ### inoltrava lettera raccomandata allo studio legale ### nella quale precisava che la sua assistita non era più dirigente del settore beni culturali ### e ### della ### di ### dal 14.01.2009 per poi essere collocata in quiescenza dal marzo del 2016 motivo per il quale eventuali richieste di pagamento potevano essere solo rivolte alla ### di ### unica tenuta al pagamento di quanto dovutole.   Sulla base di queste deduzioni la parte attrice ### chiedeva al Tribunale di ### di condannare la convenuta ### al pagamento della somma di € 46.794,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese e compensi di giudizio.   Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale, in particolare, così ha provveduto: «P.Q.M.»: «il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe: - ### la domanda come proposta dall'attrice. - ### nella qualità di titolare della omonima ditta individuale ### al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3800,00 per onorari professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv.  ### e ### I motivi della impugnazione.  ### nella qualità più sopra indicata, ha proposto appello. I motivi dell'appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati: i motivi di impugnazione sono i seguenti: - violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2953 c.c.; - violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all'art.. 1442 c.c.; - violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2947 c.c.; è di comune conoscenza che la prescrizione è la conseguenza giuridica alla situazione di inerzia del titolare di un diritto che, se protratta per un certo periodo di tempo, determina l'estinzione dello stesso; la prescrizione ha termini differenti a seconda del diritto che ne costituisce oggetto, quella ordinaria è decennale; i termini di prescrizione previsti nel nostro ordinamento sono molto diversi tra di loro; in generale (salvo, cioè, non venga previsto diversamente) i termini ordinari di prescrizione di un diritto sono pari a dieci anni; sanciti quali sono i termini di prescrizione, diviene importante cercare di comprendere da quanto conteggiare gli stessi, ovvero, significa cercare di capire quale sia la decorrenza dei termini di prescrizione; in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito; in materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza; in tema di risarcimento del danno contrattuale, al fine di determinare il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore; qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato; detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato; nel caso in esame nella missiva del 05.08.2011 la dott.ssa ### dirigente del settore beni culturali, dichiarava per iscritto che le fatture di cui la ### chiedeva il pagamento erano state inserite nei debiti fuori bilancio; la dottoressa ### titolare dell'omonima ditta ### ha avuto la reale e concreta percezione del danno che le fosse stato arrecato dalla dottoressa ### solo con la pubblicazione della sentenza n° 740/2021 emessa dal Tribunale di ### in data ###, ovvero quando il giudice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento instaurato dalla provincia di salerno con sentenza numero 740/2021 accertava che (diversamente di quanto assunto e dichiarato dalla dottoressa ### non vi era mai stato l'inserimento nei debiti fuori bilancio delle fatture n° 5 del 03.07.2009, n° 7 del 28.12.2009, n° 1 e n° 2 del 05.03.2010 emesse dalla ### della ### per i lavori di restauro eseguiti; mai prima del 04.03.2021, giorno della pubblicazione della sentenza n° 740/2021 la dottoressa ### della ### ha mai messo in dubbio la parola della dirigente ### mai ha pensato che fosse a questa che dovesse rivolgere la richiesta di pagamento, perché mai ha messo in dubbio quanto dalla stessa dichiarato e confermato nella missiva del 05.08.2011 ossia che le fatture numero n° 5 del 03.07.2009, n° 7 del 28.12.2009, n° 1 e n° 2 del 05.03.2010 erano state inserite nei debiti fuori bilancio; la stessa dottoressa ### dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado emessa nell'anno 2021 dal Tribunale di ### nel giudizio n° 740/2021 nei confronti della ### di ### non ha mai pensato di denunziare per falso ideologico la dottoressa ### diversamente, da quanto assunto per errore dal giudice dott.ssa ### del Tribunale di ### il momento in cui la dottoressa ### è stata identificata come soggetto legittimato passivo è stato solo quando con la sentenza n° 740/2021. 
Sulla base di questi motivi di impugnazione, quindi, la parte appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda proposta dalla appellante ### con condanna della appellata ### alla corresponsione della somma di € 46.794,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla richiesta al soddisfo, con vittoria di spese e compensi professionali relativi a entrambi i gradi di giudizio. 
La decisione. 
In ordine ai suindicati motivi dell'appello va rilevato quanto qui di seguito esposto. ### è infondato va rigettato. 
Il giudice di primo grado ha così motivato la sua decisione: «La domanda attorea è infondata e non può essere accolta. Dirimente e assorbente, rispetto alle difese assunte nel merito dalla parte convenuta, è l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, tempestivamente formulata. ### attrice ha richiesto condannarsi al pagamento di € 46.794,00 a titolo di compenso per i restauri svolti in data ### alla ### di ### settore beni culturali, musei e biblioteche, la convenuta ### non più dirigente di quell'ufficio dal 14.12.2009, e giammai destinataria di richieste di pagamento antecedentemente al 7.05.2021, decorso, pertanto, il termine decennale di prescrizione (essendo l'ultima messa in mora risalente al 28.06.10); né possono essere considerati come atti interruttivi della prescrizione le intimazioni indirizzate all'ente provinciale, atteso che tra i requisiti necessari dell'atto interruttivo deve esservi l'esplicita indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), unitamente all'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o richiesta scritta di adempimento (elemento oggettivo) (Cass. Civ. n.15140/21, ex multis n.24677/21, n.279/24). Le spese di lite seguono la soccombenza». 
Questa motivazione va condivisa, con le precisazioni qui di seguito esposte. 
La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute [ Cass. civ., sez. 3 -, ordinanza n. 12943 del 14/5/2025]. 
La cassazione ha anche precisato che il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa non impedisce che essa possa esercitarsi in concorrenza o in pendenza dell'azione cosiddetta primaria; pertanto, il termine di prescrizione dell'azione di arricchimento decorre, come per ogni altra azione, dal giorno in cui si matura il relativo diritto, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la relativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte, (e non dalla data del giudicato esterno che disconosce la proponibilità dell'azione primaria) [ Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6570 del 29/3/2005; cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 1863 del 3/3/1997]. 
La cassazione ha, peraltro, affermato che, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, con la conseguenza che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore [cfr. Cass. civ., sez. 6 - 1, ordinanza n. 15714 del 14/6/2018]. 
Dall'applicazione dei principi espressi dalla cassazione nelle sentenze qui sopra richiamate, quindi, va rilevato che nel caso in esame la prescrizione ordinaria decennale dell'azione della ### nei confronti della ### è sicuramente maturata, come correttamente affermato dal giudice di primo grado.  ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### infatti, ha inoltrato una prima diffida al pagamento della somma di € 46.794,00 nei confronti di ### con atto datato 28/6/2010. Successivamente la ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### infatti, ha inoltrato una nuova richiesta di pagamento della somma di € 46.794,00 nei confronti di ### con atto datato 6/5/2021, spedito in data ### e ricevuto da ### in data ###. Fra l'atto interruttivo della prescrizione del 28/6/2010 e la diffida spedita in data ### non risultano intervenuti idonei atti interruttivi della prescrizione. 
Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, più sopra ricordati va sicuramente escluso che la prescrizione decorra dalla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 740/2021, pubblicata in data ###, del Tribunale di ### che ha accolto la opposizione al decreto ingiuntivo n. 465/15 emesso dal Tribunale di ### in data ###, per il pagamento della somma di € 46.794,00 in questione, e ha revocato tale decreto ingiuntivo, sulla base del mancato riconoscimento del debito fuori bilancio da parte della ### di ### [[cfr. le già citate Cass. civ., III, sentenza n. 6570 del 29/3/2005, nonché Cass. civ., sez. III, sentenza 1863 del 3/3/1997]. 
Va, fra l'altro, precisato che la ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### ha emesso fatture per prestazioni che si assumono svolte senza che risulta la stipulazione di alcun contatto scritto con la ### di ### e senza che risulti che siano stati seguiti i procedimenti appositamente previsti dalla legge perché possa sorgere in capo all'Ente pubblico in questione un obbligo di pagamento nei confronti del prestatore d'opera o del fornitore della prestazione. Già solo per questa considerazione la appellante ### sin dall'inizio della sua attività ha accettato il rischio del mancato pagamento da parte della ### e, quindi, sin dall'inizio della sua attività ha accettato il rischio di dover richiedere il pagamento direttamente al funzionario interessato dott.ssa ### Ben poteva, pertanto, la ### prefigurarsi, sin dall'inizio della sua attività, la opportunità di interrompere la prescrizione anche nei confronti della ### Da tutto quanto sinora esposto consegue che la decisione del primo giudice è corretta e va confermata, con le precisazioni più sopra evidenziate, essendo effettivamente maturato il termine prescrizionale dell'azione intentata da ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### nei confronti di #### va, pertanto, rigettato. 
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti. 
Le spese di giudizio.   In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente condannato la parte attrice, ora appellante, al pagamento delle spese di giudizio, in ragione della soccombenza. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese di giudizio del primo grado.   Le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico della parte appellante in ragione della soccombenza. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio. Va, in particolare, applicato lo scaglione compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in ragione del valore della domanda proposta nel presente processo nell'interesse della parte ora appellante; vanno, peraltro, applicati i valori minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate nel corso del giudizio. 
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.  P.Q.M.  La Corte di Appello di #### definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### nei confronti di ### nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 4889/2024, emessa dal Tribunale di ##### in composizione monocratica, nel proc. n. 8170/2021 R.G., pubblicata in data ###, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede: 1. rigetta l'appello; 2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio; 3. condanna la parte appellante ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di ### e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 4.995,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A.  nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. ### 4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante ### nella qualità di titolare della omonima ditta ### sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.   ### 26/11/2025 ###

causa n. 1154/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vito Colucci

M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza del 13-05-2025

... vigente, in ragione dell'intro duzione del gi udizio d'appello successivamente all'11-9-2012 (la sentenz a di primo grado è stata pubblicata nel 2017) e dell'introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme", avendo la sentenza d'appello int egralmente confermato la sentenza d i primo grado. Inoltre il ricorrente neppure individua il fatto o i fatti decisivi dei quali sarebbe stato omesso l'esame, come imposto dall'art. 360 co. 1 n. 5 cod. p roc. civ. , ma rip ropone una complessiva rilettura del materiale probatorio in termini in sé inammissibili nel giu dizio di legittimità. Il mot ivo è infondato nella p arte in cui sostiene l'erronea applicazione dell'art. 1785-quinquies cod. civ., perché la disposizione è chiara e ineq uivocabile nel disporre che le previsioni sulla responsabilità dell'albergatore non si applicano ai veicoli e perciò nel ricondurre il parcheggio in albergo al le norme generali relativ e alla custodia dei veicoli. Ne consegue che l'albergatore è chiamato a rispondere dei danni ai veicoli secondo le regole del deposito ordinario, a cond izione che sia ravvisabile la conclusione di un contratto di deposito. In (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 10132/2021 R.G. proposto da: ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### elettiv amente domicilio in ### presso l'avv. ### nel suo studio in via ### n. 34; ricorrente contro ### S.R.L., c.f. ###, rappresentata e difesa dall'av v.  ### con domicilio digitale ###; controricorrente avverso la senten za n. 115 6/2020 della Corte d'### lo di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14-1- 2025 dal consigliere relatore #### 1.### ha convenuto avanti il Tribunale di ### s.r.l., poi ### s.r.l., esponendo che aveva soggiornato dal 2 al 9 agosto 2014 presso l'hotel ### in ### di ### ove la società convenuta esercitava attività di albe rgo ristorante, pagando costo del soggiorno comprensivo del servizio di ### contratto di deposito RG. 10132/2021 C.C. 14-1-2025 parcheggio privato; ha lamentato di avere subito il furto del proprio motoveicolo #### targato ### posteggiato nel parcheggio privato dell'albergo e ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, in ragione dell'inad empimento al contratt o di deposito, per l'importo complessivo di ### 6.000,00. 
Si è cost ituita la società convenuta contestando che si fosse concluso contratto di deposito del motoveicolo, in quanto non vi era stata consegna né delle chiavi né affidamento del veicolo, e chiedendo perciò il rigetto della domanda. 
Con sentenza n. 3375/2017, il Tribunale di ### ha rigettato la domanda e con sentenza n. 1156/2020 depositata il ### la Corte d'appello ha rigettato l'appello. 
La sentenza, premesso -tra l'altroche la sentenza di primo grado aveva dichiarato che lo spazio delimitato adibito a parcheggio dei clienti dell'albergo era privo di cancello e vi si poteva accedere liberamente dalla via pubblica, ha accertato, sulla base della deposizione del teste ### che i cartelli indicanti che il parcheggio era incustodito erano presenti già al mo mento del fatto e ha dichiarato che la videosorveglianza con telecamera dell'area ove si trovava il parcheggio non equivaleva all'assunzione d ell'obbligo di custodia dei veicoli ivi parcheggiati da parte dell'albergatore. Ha dichiarato che l'applicabilità della disciplina del deposito ordinario o del deposito alberghiero, con conseguente esclusione della responsabilità in capo all'albergatore ai sensi dell'art. 1785-quinquies cod. civ., era determinata dalla consegna o meno del veicolo o delle relative chiavi all'albergatore, in quanto solo in caso di consegna poteva ritenersi concluso un ordinario contratto di deposito, essendo il contratto di natura reale. Ha escluso anche che si potesse ipotizzare un affidamento incolpevole in capo al clien te in ordine all'assunzione da parte dell'albergatore dell'obbligo di custodia, 3 essendo ciò impedito dalla presenza dei cartelli che rendevano evidente il carattere incustodito del parcheggio.  2.Avverso la sentenza ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico articolato motivo. 
In data ### il consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc.  proc. ha depositato proposta di definizione accelerata nel senso della manifesta infondatezza del rico rso e il ### il difensore de l ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso. 
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossim ità dell'adunan za in came ra di consigl io entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. 
All'esito della camera di consig lio del 14-1-2025 la Corte h a riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela u na funzione deci soria e non è su scettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta de l ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazi one con carattere di autonomia e con conte nuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il ###). 4 Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. M auro Criscuolo, autore della proposta d i definizione ex art. 380 b is c.p.c. , non versa in situazione di incompatibilità.  2.Con il mot ivo di ricorso il ricorrente deduce in primo luo go (“a.sull'obbligo di custodia in capo alla struttura alberghiera”) l'erronea applicazione ex art. 3 60 co. 1 n. 3 cod. proc. ci v. dell'art. 1785- quinquies cod. civ. in quanto sostiene che, date le condizioni di fatto in cui era st ato post eggiato il veicolo, non poteva che ritenersi perfezionato tra le parti, per comportamento concludente, un contratto di deposito; ciò perché, nel caso in cui una struttura alberghiera metta a disposizione del cliente la propria area pertinenziale, delimitata e assoggettata a regime di sorveglianza, finisce per offrirgli un servizio di custo dia del veicolo ivi parcheggiat o, per cui i l contratto è perfezionato senza la consegna delle chiavi del mezzo. Quind i (“b.sull'errata valutazione delle prove acquisite”) il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di primo e quello di secondo grado abbiano ritenuto provata la presenza de i cartelli che avvertivano ch e il parcheggio era incu stodito , senza considerare che l'attore aveva sempre sostenuto che all'epoca dei fatti i cartelli non erano presenti e che la circostanza risultava dalle fotografie prodotte dall'attore, nonché senza conside rare che i testim oni erano dipendenti della societ à convenuta. Di seguito (“c.sul conseguente diritto del ricorren te al risarcimento dei danni”) il ricorrente ripropone le su e deduzioni sull'entità del danno subito.  3.Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui (paragrafo lett.b) deduce l'errata valutazione delle prove subite. E' pacifico che la doglianza non può essere proposta ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod.  proc. civ. ma solo ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. e nella fattispecie si esclude di poter riqualificare il motivo in termini corretti. 
In primo luogo, la proposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. 5 proc. civ. è preclusa ai sensi dell'art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell'intro duzione del gi udizio d'appello successivamente all'11-9-2012 (la sentenz a di primo grado è stata pubblicata nel 2017) e dell'introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme", avendo la sentenza d'appello int egralmente confermato la sentenza d i primo grado. Inoltre il ricorrente neppure individua il fatto o i fatti decisivi dei quali sarebbe stato omesso l'esame, come imposto dall'art. 360 co. 1 n. 5 cod. p roc. civ. , ma rip ropone una complessiva rilettura del materiale probatorio in termini in sé inammissibili nel giu dizio di legittimità. 
Il mot ivo è infondato nella p arte in cui sostiene l'erronea applicazione dell'art. 1785-quinquies cod. civ., perché la disposizione è chiara e ineq uivocabile nel disporre che le previsioni sulla responsabilità dell'albergatore non si applicano ai veicoli e perciò nel ricondurre il parcheggio in albergo al le norme generali relativ e alla custodia dei veicoli. Ne consegue che l'albergatore è chiamato a rispondere dei danni ai veicoli secondo le regole del deposito ordinario, a cond izione che sia ravvisabile la conclusione di un contratto di deposito. In questa prospettiva, è stato enunciato il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi del veicolo al vetturiere dell'albergo do ve alloggia, con tale atto, che in tegra l'affidamento del veicolo e non la presa in consegna delle chiavi e del veicolo a tit olo d i cortesia, si perfe ziona un ordinario contratto di deposito, dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto (Cass. Sez. 3 12-3-2010 n. 6048 Rv. 612229-01).   Nella fattispecie la Corte d'appello, con l'accertamento in fatto spettante al giudice di merito e in quanto tale estraneo al perimetro del motivo proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ., ha escluso che sia stato concluso tra l'albergatore e il cliente contratto di 6 deposito, con riguardo al parcheggio della vettura nell'area scoperta e liberamente accessibile dalla via pubblica di pertinenza della struttura alberghiera. Non rilevano le deduzioni del ricorrente secondo le quali sarebbe stato concluso per comportamento concludente contratto di parcheggio, in quanto anche la co nclusione del contratto per comportamento concludente presuppone un accertamento in fatto, che nella fattispecie è stato eseguito dal giudice di merito nel senso di escludere qualsiasi profilo di affidamento della cosa in custodia all'albergatore. La pronuncia si sottrae al le critiche del ricorrente, perché per sostenere l'esistenza di comportamento concludente tale da comportare la conclusion e di cont ratto che comportasse obbligo di custodia in capo all'albergatore il ricorrente presuppone l'esistenza di fatti non accert ati -in ordine alla collocaz ione dei cartelli ch e avvertivano del fatto che il p archeggio era incustod ito solo dop o l'accaduto e in ordine al fatto che la videosorveglianza fosse destinata all'area di parcheggio-. Quindi, non ricorrono neppure i presupposti per applicare alla fattispecie i principi enunciati da questa Corte nei precedenti che hanno ravvisato l'offerta di un servizio di custodia nel caso della presenza dell e caratteristiche tip iche del deposito, quali l'esistenza di uno spazio adibito al parcheggio chiuso e delimitato da sbarre in entrata e uscita, l'assenza di cartelli prima dell'ingresso con l'avvertenza che si trattasse di parcheggio non custodito, l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e uscita (cfr.  Sez. 2 27-6-2023 n. 18277 Rv. 668069-01, per tutte).   4.In conclusi one il ricorso è integralment e rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità. 
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla pro posta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come 7 previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore della controricorrente di somma equitativame nte determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. 
Come evidenzia to da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv.  668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l'art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra prop osta e decisione finale, l'art . 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta d al legislatore, un'ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. 
Infine, in considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 200,00 per esborsi ed ### 2.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna il ricorrente ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. al pagamento di ### 2.300,00 a favore della controricorrente e di ### 900,00 in favore della cassa delle ammende. 8 Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Cavallino Linalisa

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22322 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.14 secondi in data 3 dicembre 2025 (IUG:7G-7E8DC9) - 562 utenti online