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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 817/2017 del 29-03-2017

... Spese compensate. Avverso detta sentenza proponeva appello ### sostenendo che questa si baserebbe su di una ### espletata dal consulente nominato durante l'istruttoria del giudizio di primo grado, che contrasterebbe con le argomentazioni della “### di ### Marco“ e del #### (entrambi consulenti dell'appellante), e che si sarebbe sostanzialmente conformata alle richieste degli attori. ### chiedeva quindi la rinnovazione della consulenza tecnica ### gli appellanti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. All'udienza del 13.12.2016 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Diritto ### è infondato e va rigettato. Infatti la sentenza impugnata riposa su di una motivazione ampiamente sufficiente nonché conforme ai canoni di logicità e coerenza. In particolare il Giudice di primo grado, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio, su quesiti tecnici concordati e ricavati dalle difese e dalle richieste delle parti, ed acquisito l'elaborato peritale, ha espresso una propria autonoma decisione basata sulla valutazione degli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 1 SEZIONE CIVILE La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1625/2009 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) C/###. ### - ###'### 19 BOLOGNA; , ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### N.3 40100 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### Registrato il: 30/11/2017 n.21333/2017 importo 208,75
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 13.12.2016, sulle seguenti ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2005, i sig.ri ###### e ### citavano in giudizio innanzi il Tribunale di ### di ### i sig.ri ### e ### per ivi sentire e vedere disporre la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario secondo il progetto già predisposto in citazione od eventualmente secondo un progetto predisposto a cura dello stesso Giudice con l'ausilio, ove occorra, di un consulente tecnico; B) In mancanza ed in caso di contestazione della divisibilità della massa ereditaria o del progetto predisposto, statuita la divisibilità della massa ereditaria, approvare con sentenza il progetto di ripartizione già predisposto al punto 6 di cui alla citazione od eventualmente dal Giudice Istruttore. C) Condannarsi i sig.ri ### e ### al pagamento dei debiti ereditari ancora esistenti e ciò relativamente alla quota di loro competenza, tra i quali la fattura dell'### D) Condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli esponenti a causa del loro contegno per essersi sempre opposti alla divisione senza giustificati motivi; Con vittoria di spese. 
Il sig. ### si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di condanna, la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario, con vittoria di spese di causa. 
Il sig. ### costituitosi in causa, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori, oltre alla refusione delle spese legali. 
Veniva poi esperita l'istruttoria mediante CTU al fine di accertare quali beni componessero il compendio immobiliare provvedendo alla loro descrizione ed individuazione catastale nonché la divisibilità o meno degli stessi nonché ad indicare il loro valore, in ipotesi alternativa provvedesse a predisporre uno o più progetti divisionali tenendo conto di eventuali richieste di attribuzione con conguaglio. 
All'udienza del 16/10/2008, la causa veniva trattenuta in decisione. 
Con la sentenza n.161/2008, pubblicata il 22 dicembre 2008, il Giudice di prime cure, in piena applicazione delle risultanze della C.T.U., sciogliendo la comunione ereditaria de qua, assegnava agli attori ###### e ### in comunione tra loro ed in quote eguali i seguenti immobili individuati nel lotto A, di cui a proposta divisionale del CTU” ; assegnava in proprietà esclusiva a ### i beni individuati ### il: 30/11/2017 n.21333/2017 importo 208,75 nel lotto B di cui a proposta divisionale del ### assegnava in proprietà esclusiva a ### i beni individuati nel lotto C di cui a proposta divisionale del ### dichiarava tenuti e condannava i convenuti a dare agli attori, a titolo di conguaglio la somma di € 10.224,00; dichiarava tenuti e condannava gli attori e ### a dare a ### a titolo di conguaglio la somma di € 2.522,00; dichiarava tenuto e condannava ### a dare, a titolo di conguaglio, alle altre parti la somma di € 12.748,00. Spese compensate. 
Avverso detta sentenza proponeva appello ### sostenendo che questa si baserebbe su di una ### espletata dal consulente nominato durante l'istruttoria del giudizio di primo grado, che contrasterebbe con le argomentazioni della “### di ### Marco“ e del #### (entrambi consulenti dell'appellante), e che si sarebbe sostanzialmente conformata alle richieste degli attori. ### chiedeva quindi la rinnovazione della consulenza tecnica ### gli appellanti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. 
All'udienza del 13.12.2016 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Diritto ### è infondato e va rigettato. 
Infatti la sentenza impugnata riposa su di una motivazione ampiamente sufficiente nonché conforme ai canoni di logicità e coerenza. 
In particolare il Giudice di primo grado, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio, su quesiti tecnici concordati e ricavati dalle difese e dalle richieste delle parti, ed acquisito l'elaborato peritale, ha espresso una propria autonoma decisione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e sulla espletata consulenza, tenendo peraltro conto delle varie deduzioni delle parti effettuate in contraddittorio.  ###, espletata in corso di causa, è risultata equilibrata ed equa; la stessa tiene conto dei diritti ereditari delle parti ed ha determinato una esatta divisione dei beni esistenti e una giusta determinazione dei conguagli dovuti. Il consulente del Tribunale, durante le operazioni peritali, è stato pedissequamente seguito dai consulenti di parte, che hanno potuto nel pieno rispetto del contraddittorio far presente le loro valutazioni e sviluppare le loro argomentazioni, valutate e considerate dal perito incaricato. 
La consulenza è dettagliata ed esaustiva, il perito dopo attenta descrizione e valutazione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, giunge alla conclusione che non è possibile una divisione con formazione di sette quote paritarie indicandone le ragioni.  ### il: 30/11/2017 n.21333/2017 importo 208,75
Come desumibile dalla lettura dello stesso elaborato, la proposta di divisione elaborata dal tecnico è stata predisposta tenendo conto della volontà di assegnazione espressa dalle parti, e quindi, anche dallo stesso ### che oggi ha impugnato la sentenza. 
Le contestazioni svolte da controparte in merito alle risultanze della C.T.U. sono quindi completamente infondate e generiche, basandosi su valutazioni di parte che non tengono evidentemente conto della realtà dei reciproci diritti successori delle parti. 
Le censure quindi avanzate dall'appellante non possono trovare in alcun modo accoglimento. 
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta l'appello; - condanna ### alla rifusione in favore di ### delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.308,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oneri ed accessori come per legge, nonché alla rifusione in favore di ###### e ### delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.308,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oneri ed accessori come per legge. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### il 21 marzo 2017.  ### estensore ### dott. ### dott. ### il: 30/11/2017 n.21333/2017 importo 208,75

causa n. 1625/2009 R.G. - Giudice/firmatari: Zannoli Anna, Parisi Mariapia, Briatico Eugenio

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 19/2026 del 12-01-2026

... COMUNE di ### in persona del ### p.t., resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, perché infondato in fatto ed in diritto. Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - come da ordinanza resa all'udienza del 17 giugno 2022 -, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni. Assegnata la causa, quale relatore, al dr. ### è stata fissata altra data per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, a seguito di decreto presidenziale di variazione tabellare n. 6/25, riassegnato il procedimento con nomina del nuovo ### relatore e fissazione dell'udienza di prosecuzione del 27 gennaio 2025, la Corte, con ordinanza del 4 febbraio 2025, all'esito dell'udienza anzidetta, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI della DECISIONE Col primo motivo d'appello la ### si duole che (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE di APPELLO di ### sezione civile ^^^^^^^^^ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati: 1) dr. ### 2) dr.ssa ### 3) dr.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 114/2022 R. G. vertente tra ### F.### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### con sede in ### P.I.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto d'appello, ### contro COMUNE di ### in persona del ### pro-tempore, c.f. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ### _______________________ Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1438/2021 emessa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di ### - prima sezione civile in materia di pagamento corrispettivo lavori di somma urgenza.  **************  CONCLUSIONI delle ### Per l'appellante: “1. ritenere e dichiarare ammissibile il presente atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1438/2021 pubblicata il ### non notificata. 2. Ritenere e dichiarare ammissibile la produzione documentale richiesta ai sensi dell'art. 345 comma 3 del documento <<piano di riequilibrio finanziario del Comune di ### del 4.6.2019>>. 3. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente l'opposizione del Comune di ### promossa con atto di citazione notificato l'11.2.2013 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2052/2012.- 4. ### pertanto, il Comune di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona, in persona del socio accomandante sig. ### della complessiva somma di € 60.701/90 oltre gli interessi moratori ex dlgs. 231/2002 dalla data dell'11.8.2010 (data in cui è il Comune di ### ha ricevuto il primo contributo dalla ### pari ad € 4.105.500/00) fino all'effettivo soddisfo. 5. ### l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio”. 
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e nei verbali di causa”. 
SVOLGIMENTO del ### atto di appello notificato l'11 febbraio 2022 la ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### (d'ora in avanti, per brevità, solo ###, ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti del COMUNE di ### la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di ### ha accolto l'opposizione proposta da quest'ultimo avverso il decreto ingiuntivo n. 2052/12 emesso il 14 dicembre 2012 dallo stesso Tribunale - con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.701,90, oltre interessi nella misura di cui al D. lgs. n. 231/2002 dall'11 agosto 2010 sino al soddisfo e spese del procedimento, a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori in via urgente eseguiti dalla società anzidetta in occasione dell'alluvione del 1° ottobre 2009 -, per l'effetto revocandolo, ed ha compensato per intero tra le parti le spese processuali.  ### ha censurato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha formulato le domande sopra riportate nel paragrafo intitolato “conclusione delle parti”. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10 giugno 2022 si è costituito il COMUNE di ### in persona del ### p.t., resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, perché infondato in fatto ed in diritto. 
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - come da ordinanza resa all'udienza del 17 giugno 2022 -, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni. 
Assegnata la causa, quale relatore, al dr. ### è stata fissata altra data per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, a seguito di decreto presidenziale di variazione tabellare n. 6/25, riassegnato il procedimento con nomina del nuovo ### relatore e fissazione dell'udienza di prosecuzione del 27 gennaio 2025, la Corte, con ordinanza del 4 febbraio 2025, all'esito dell'udienza anzidetta, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.p.c.  (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI della DECISIONE Col primo motivo d'appello la ### si duole che il Tribunale abbia accolto l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del COMUNE di ### Sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nell'applicare la normativa di riferimento e sviluppa la propria doglianza partendo dal contenuto dell'ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009 con la quale il ### del Consiglio dei ### aveva nominato il ### della ### quale ### delegato per il superamento dello stato di emergenza, autorizzandolo ad avvalersi del ### di ### in qualità di soggetto attuatore, con espressa facoltà di nominarne altri, nel limite di tre unità, ai quali affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal ### stesso. 
Evidenzia che in quella ordinanza era stato espressamente stabilito che il ### delegato provvedesse: a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate; b) all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo; c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonché alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma; d) all'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale, e che fosse autorizzato a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative al ripristino di mezzi e materiali. 
Richiama, poi, l'art. 34 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 col quale, proprio per consentire al ### delegato di dare esecuzione alle disposizioni impartite dal ### al comma 1 è stato previsto che: “per la copertura finanziaria della spesa sostenuta dai ### di ### ed ### per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'01.1.2009 è destinata la somma di € 5.000 migliaia di euro finalizzata al rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento” e ancora, al comma 10, che: “a valere dei fondi previsti dall'articolo 76 comma 4 della legge regionale n. 2/2002, in favore degli ### locali, l'### per le ### locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario rispettivamente di 1.000 migliaia di euro e di 500 migliaia di euro ai comuni di ### ed ### per gli eventi calamitosi avvenuti in provincia di ### il 1 ottobre 2009 finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate”. 
Sostiene che dall'esame delle riportate disposizioni si ricaverebbe che la ### del Consiglio dei ### e la ### avevano stanziato due diverse forme di sussidio in favore del Comune di ### - il primo di 5.000 migliaia di euro, da erogarsi sotto forma di rimborso, per le spese sostenute dall'Ente per il ripristino dei luoghi e della viabilità; il secondo, di 1.000 migliaia di euro, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate, laddove il COMUNE di ### avrebbe male interpretato, a suo dire, la suddetta ordinanza ministeriale, intendendo che fosse direttamente a carico della ###, oltre al finanziamento programmato per la realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate, anche l'anticipazione della spesa necessaria per far fronte agli interventi occorrenti per il ripristino dei luoghi e della viabilità (ex art. 34, comma 1, della legge regionale citata), tanto da avere inserito indistintamente, in tutti gli atti di sottomissione, la clausola che il pagamento sarebbe avvenuto solo dopo il relativo accredito delle relative somme con finanziamento regionale e/o statale. 
A suo dire, poiché essa, quale ditta specializzata in movimento-terra, aveva ricevuto incarico di eseguire gli interventi occorrenti per il ripristino dei luoghi e della viabilità (come da fatture in atti), il pagamento del corrispettivo dei lavori non avrebbe potuto che spettare al COMUNE in via di anticipazione, come previsto dalle disposizioni richiamate, mentre il fatto di avere sottoscritto la clausola che subordinava il pagamento all'accredito delle relative somme con finanziamento regionale e/o statale, se per un verso l'avrebbe vincolata ad attendere il primo finanziamento per ottenere il corrispettivo lavori (condizione verificatasi puntualmente con l'accreditamento ###/2010 - ### 117303 dell'importo di € 4.105.500,00, come da all.3 del fascicolo di primo grado), per altro verso, non avrebbe costituito implicito consenso alla novazione soggettiva del debito. 
A ciò aggiunge che nel senso della titolarità del debito in capo all'Ente convenuto militerebbe la circostanza che il COMUNE di ### ha successivamente inserito i crediti vantati dalle ditte esecutrici dei lavori di ripristino dei luoghi e della viabilità nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario del 4 giugno 2019 (come da allegato n. 3 ed elenco allegato all'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010), avendo perfezionato 22 transazioni con le ditte stesse nell'ambito della predetta procedura (come dalle pagg. 26-31 del piano di riequilibrio ed elenco delle imprese allegato all'ordinanza sindacale del 15 gennaio 2010, che è stato prodotto in appello in quanto formatosi successivamente rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie).
Col secondo motivo l'appellante deduce che la motivazione della sentenza sarebbe non condivisibile anche sotto un altro profilo. 
Premesso che l'atto di sottomissione sarebbe un atto integrativo negoziale del contratto di appalto originario (richiama sul punto Cass. 2015/6911), la cui ragione sta nella necessità di adeguare l'esecuzione dell'opera alle esigenze della P.A. - che non potrebbe mai assurgere ad un fatto genetico di un nuovo rapporto -, sostiene che, stante la natura pattizia dell'atto, essa società non potrebbe essere vincolata ad ulteriori condizioni che vanno oltre lo schema della convenzione sottoscritta dalle parti. 
Contesta, quindi, la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto, a suo dire errando, che il ### nel sottoscrivere l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010, abbia agito ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992, quale “### di ### Civile” e quindi come longa manus dell'### avendo il primo Giudice richiamato, a supporto della decisione, tra gli altri precedenti giurisprudenziali, anche il principio enucleato dalla sentenza n. 3587/2011 della Corte di cassazione. 
Obietta che, invece, proprio a seguito della lettura delle motivazioni integrali della stessa, si dovrebbe pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle del Tribunale, dato che nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, sovrapponibile a quello in oggetto, la richiesta di pagamento avanzata da un'impresa nei confronti del Comune è stata disattesa dal ### in quanto l'incarico era stato conferito con la precisazione espressa che il ### aveva agito ai sensi del D.P.R. n. 16 del 6/2/1981, ossia quale ### di ### di protezione civile. 
Nel caso di specie, dunque, secondo l'assunto dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, diversamente, il citato atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva affatto l'espressa precisazione suddetta - ossia che l'esecuzione dei lavori era stata affidata dal ### in funzione di ufficiale del ### in virtù dei poteri di cui alla legge 225/1992 -, tant'è che, nella nuova convenzione, l'affidamento lavori era stato ratificato mediante la procedura della somma urgenza ai sensi degli artt. 146 e 147 D.P.R. 554/1999 -. 
Ne ha inferito che, proprio in virtù del principio giurisprudenziale richiamato dallo stesso Tribunale, non avrebbe potuto opporsi all'impresa l'operatività della speciale procedura prevista dalla legge 225/1992 ed il conseguente subentro ex lege dello Stato nel lato passivo del rapporto obbligatorio, stante l'assenza dell'espressa indicazione di cui sopra. 
I due motivi, che si prestano ad una trattazione congiunta in quanto riguardano lo stesso tema, non meritano accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito, dovendosi partire dal secondo in quanto logicamente e giuridicamente prioritario.
La questione oggetto della presente contesa concerne essenzialmente la legittimazione passiva - da intendersi quale titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in causa - del COMUNE di ### in persona del ### p.t., rispetto all'azione di pagamento del saldo dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla ### ditta specializzata in movimento terra, per lo sgombero delle vie di accesso nel territorio del Comune anzidetto colpito dall'evento alluvionale del 1° ottobre 2009. 
Trattasi, più in particolare, dei lavori disposti dal ### del predetto Comune “in via contingibile ed urgente” con ordinanza n. 37 del 3 ottobre 2009: in essa si legge - per quanto qui di specifico interesse - che “premesso che nella giornata dell'1/10/2009 il territorio comunale è stato investito da un violento nubifragio … considerato che occorre provvedere con urgenza, a tutela della intera popolazione residente ed al fine soprattutto di garantire l'agevole acceso ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario … ritenuto di dovere reperire tutte le ditte, imprese, … disponibili per potere eseguire i lavori di prima necessità in via contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità … ### in via contingibile ed urgente l'esecuzione - su tutto il territorio comunale e non - di lavori di prima necessità idonei a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità carrabile e pedonale”. 
A seguito ed in virtù di questo provvedimento, in data 19 gennaio 2010, con “atto di sottomissione”, il ### del COMUNE di ### ha affidato alla ditta ### “i lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti alluvionali a ### e zone limitrofe” ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/99, dell'importo di € 277.485,17 oltre ### Nell'atto si è stabilito che il pagamento dei lavori sarebbe stato effettuato dopo che l'### avrebbe eseguito la contabilità finale, previa registrazione dell'atto stesso e dopo il relativo accredito delle somme con finanziamento statale e regionale.  ### ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo in danno del COMUNE di #### per il pagamento del saldo dei lavori, avendo allegato nel relativo ricorso che, a seguito della contabilità finale redatta dalla ### dei lavori e controfirmata per accettazione dal COMUNE stesso (allegato n. 3 al ricorso per d.i.), aveva emesso n. 2 fatture (la n. 02/09 del 16 novembre 2009 per € 216.000 e la n. 03/09 del 4 dicembre 2009 per l'importo di € 141.600) per un totale di € 338.531,91, e che, nonostante l'Ente avesse in data 11 agosto 2010 ricevuto dall'### della ### della ### un primo contributo di € 4.105.500 e successivamente, dall'### delle ### un ulteriore contributo di € 4.928.007,93, erano stati versati acconti per € 277.830, essendo ancora dovuta la residua somma di € 60.701,90, per la quale ha avanzato domanda monitoria (oltre interessi e spese).
Proposta opposizione da parte del COMUNE di ### con la quale è stata preliminarmente eccepita la carenza di legittimazione passiva sull'assunto che i lavori di pronto intervento a seguito dell'alluvione sarebbero stati affidati dal ### in veste di ufficiale di ### in virtù dei poteri a lui conferiti e delegati con ordinanza del ### del Consiglio dei ### 3815 del 10 ottobre 2009, essendo perciò l'Ente del tutto estraneo al rapporto instaurato con la ditta opposta, il Tribunale l'ha accolta, argomentando che il ### del COMUNE opponente - e, in sua vece, il ### dell'### -, nel sottoscrivere l'atto di sottomissione, ha operato in funzione di ### di ### ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 66/1988 (rectius 1981), in virtù di un rapporto di delegazione interorganica. 
Ha spiegato, più in particolare, che a seguito dell'eccezionale alluvione che aveva colpito diversi ### della provincia di ### tra cui quello di ### il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato lo stato di emergenza e, in questo ambito, il ### del predetto COMUNE aveva ordinato i lavori di prima necessità di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n. 37/09 (sopra richiamata più nel dettaglio). 
In esecuzione di tale provvedimento e della successiva ordinanza sindacale n.02/10 - con la quale erano state individuate, tra le altre, le ditte specializzate per lo sgombero del materiale -, ha puntualizzato ancora il primo Giudice, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione stipulato con la #### Nella sentenza viene richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale il potere di ordinanza spettante al ### per i provvedimenti contingibili ed urgenti ai fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, anche se siano implicati interessi locali, poiché il ### agisce quale ufficiale del ### secondo il convincimento del primo Giudice, il ### nel caso di specie, ha agito quale organo della ### essendo intervenuto a tutela della pubblica incolumità per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e rimuoverne i detriti, dovendo trovare, perciò, applicazione il principio espresso dalla S.C. (sentenza n. 3587/2011) secondo cui la domanda di pagamento del corrispettivo non va proposta nei confronti del Comune, ma del Ministero della ### per cui conto è stata assunta. 
Le argomentazioni esplicitate dal primo Giudice sono pienamente condivisibili nel loro complesso, laddove hanno escluso la legittimazione passiva del COMUNE convenuto, e resistono ai rilievi critici dell'appellante, per vero poco puntuali secondo quanto si dirà. 
La società impugnante ritiene che l'errore di fondo commesso dal Tribunale starebbe nella considerazione che il ### nel sottoscrivere l'atto di adesione con la ditta ### del 19 gennaio 2010, abbia agito quale longa manus dell'### in quanto autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992. 
Per confutare questo convincimento l'appellante si limita ad evidenziare che inconferente sarebbe sul punto il richiamo al principio enucleato dalla sentenza n. 3587 del 14 febbraio 2011 della Suprema Corte, dato che mentre nel caso esaminato in essa il difetto di legittimazione del Comune era stato affermato per il fatto che l'incarico alla ditta che rivendicava il pagamento del corrispettivo era provenuto dal ### il quale aveva espressamente agito in veste di ### di ### della ### ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981, nel caso in esame l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva affatto un'espressa indicazione in tal senso, tanto è vero che nella nuova convenzione l'affidamento dei lavori era stato ratificato mediante la procedura della somma urgenza. 
Il rilievo critico così semplicisticamente impostato - osserva la Corte - è evidentemente insufficiente ed inidoneo ad inficiare la giustezza delle argomentazioni del primo Giudice, che non possono certo essere ridotte, come ha fatto l'appellante, al mero richiamo al principio giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 3587/2011. 
Il Tribunale, infatti, lungi dall'essersi limitato a basare la propria decisione sul principio ricavato da tale pronuncia, ha adeguatamente spiegato che il ### ha operato nell'occorso quale ### di ### avendo emesso in via contingibile e urgente l'ordinanza n. 37/09 con cui ha ordinano l'esecuzione dei lavori di prima necessità per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità pedonale e carrabile; il tutto nell'ambito dell'evento calamitoso eccezionale costituito dalla grave alluvione che si è abbattuta in diversi ### della provincia di ### tra cui quello di ### per la quale il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato lo stato di emergenza. 
Ha, quindi, richiamato l'insegnamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il potere di ordinanza spettante al ### per i provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali - come nella specie -, poiché il ### agisce, in tali casi, quale ufficiale di governo. 
Questi argomenti sono assolutamente condivisibili ed esattamente pertinenti in fatto ed in diritto alla fattispecie in esame. 
Ed infatti, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, dopo che con decreto del 2 ottobre 2009 il ### del Consiglio dei ### aveva dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla “grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina”, la stessa ### del Consiglio del ### con ordinanza n. 3815 del 10 ottobre 2009, su proposta del ### del ### della protezione civile, ha disposto - per quanto qui di specifico interesse - che: - tra i ### interessati dagli eventi metereologici in questione vi era quello di #### - il ### della ### è stato nominato ### delegato per il superamento dello stato di emergenza, con la possibilità di avvalersi del ### di ### quale soggetto attuatore, potendosi anche avvalere di altri soggetti attuatori, nel numero massimo di tre unità cui affidare specifici settori; - gli interventi di cui all'ordinanza medesima sono stati dichiarati “indifferibili, urgenti e di pubblica incolumità”. 
In questo contesto altamente emergenziale - nel quale si è verificata anche la perdita di vite umane (come si legge nello stesso preambolo dell'ordinanza di che trattasi) -, il giorno successivo all'emanazione del citato decreto P.C.M. dichiarativo dello stato di emergenza, il 3 ottobre 2009 il ### del COMUNE di ### ha emesso l'ordinanza n. 37/09 sopra richiamata, per provvedere “con urgenza”, nell'immediatezza dell'alluvione, all'esecuzione dei lavori di pronto intervento a garanzia del ripristino della sicurezza della popolazione ed alla sistemazione provvisoria della viabilità pedonale e carrabile, onde anche consentire ai mezzi di soccorso di accedere ai luoghi interessati dall'evento, e ciò ha fatto espressamente “in via contingibile ed urgente”, incaricando contestualmente il ### dell'ufficio tecnico di reperire imprese, ditte, enti, associazioni di volontariato e quant'altro, disponibili e attrezzati per tali lavori e disponendo la trasmissione del provvedimento medesimo anche al ### nazionale della ### civile, alla ### di ### ed al ### della ### È sulla base ed in esecuzione di tale ordine che, con successiva ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2010, il ### richiamata quella n. 37/09 con la quale (si legge nell'ordinanza n. 2) era “stato disposto in via contingibile ed urgente il ricorso a ditte specializzate ed in possesso di macchine per movimentazione terra, individuate dai ### delle strutture responsabili, per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione”, preso atto delle “ditte che sono intervenute sui luoghi per l'effettuazione degli interventi di soccorso” indicate “nell'elenco allegato al presente provvedimento”, ha dato incarico allo staff dell'area tecnica di “predisporre i progetti necessari per poter procedere al pagamento delle ditte che hanno operato nel territorio comunale a seguito dell'evento”. 
Tra le imprese indicate nell'elenco allegato all'ordinanza stessa risulta, al n. 18, l'odierna appellante, che ha operato in ### con la quale, poi, giusta “atto di sottomissione” del 19 gennaio 2010, il ### dell'area tecnica manutentiva (in virtù dell'incarico specifico contenuto nelle suddette ordinanze n. 37/09 e 2/10) ha formalizzato l'incarico affidatogli per i lavori di somma urgenza anzidetta, attestandone l'avvenuta esecuzione a norma di legge; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 DPR 554/1999. 
Ora, prima ancora delle norme ex art. 16 del DPR n. 66/1981 - che testualmente stabilisce che “il ### quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile. ### provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto” - ed ex art.  15, comma 3, della legge 225/1992 (intitolata “### del ### nazionale della protezione civile”), abrogata nel 2018, ma applicabile qui ratione temporis, secondo cui: “il ### è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il ### assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale” -, viene in rilievo qui l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) (rubricato “attribuzioni del ### nelle funzioni di competenza statale”), che al comma 4 sancisce: “il ### quale ufficiale del ### adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”. 
Come si è detto sopra, in occasione del fatto alluvionale di eccezionale gravità accaduto il 1° ottobre 2009, dichiarato lo stato di emergenza il 2 ottobre 2009 dal ### del Consiglio dei ### il 3 ottobre 2009 il ### del COMUNE di ### ha emesso l'ordinanza n. 37, espressamente definita “contingibile ed urgente”, al fine precipuo, enunciato in essa, di “garantire “il ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione e la sistemazione provvisoria della viabilità carrabile e pedonale”, a “tutela dell'intera popolazione residente ed al fine soprattutto di garantire l'agevole accesso ai mezzi di soccorso e quant'altro necessario”, essendo evidente, dal tenore del provvedimento ed avuto riguardo al contesto emergenziale in cui lo stesso è stato emanato, che la fattispecie concreta è riconducibile alla suddetta previsione dell'art. 54, avendo il ### dovuto effettuare un intervento urgente ed immediato a tutela della pubblica incolumità (come si legge nella stessa ordinanza) e della sicurezza urbana. 
Come infatti chiarito dalle ### della Suprema Corte, l'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al ### il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana: esse sono adottabili qualora, com'è avvenuto nella specie, si renda necessario fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e la loro adozione presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento (così Cass. S.U. n. 20680/2018); requisiti - questi - tutti ricorrenti nel caso di specie. 
In tali ipotesi il ### agisce quale ufficiale di governo, per espressa previsione normativa, ossia in qualità di organo periferico dello Stato (a ciò delegato ex lege), a differenza che nella fattispecie regolata dall'art. 50 dello stesso T.U.E.L., dove opera, invece, quale “autorità locale” ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti “quale rappresentante della comunità locale” quando si tratta di fronteggiare “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” ovvero nel caso in cui sia necessario effettuare interventi volti “a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. 
Nel caso concreto - va ribadito - non è revocabile in dubbio, sulla base di quanto emerge dagli atti e dal loro tenore testuale, nonché in relazione al contesto storico di riferimento, che l'intervento in via “contingibile ed urgente” del ### del COMUNE di ### sia stato in via preminente ed oggettiva finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della popolazione, pregiudicate improvvisamente e gravemente dall'evento alluvionale eccezionale di cui si è detto, e non già a fronteggiare problemi di carattere sanitario e/o di igiene pubblica, né, tanto meno, a superare situazioni di incuria o degrado ambientale e territoriale o di pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana. 
Gli atti sopra richiamati forniscono, singolarmente e nel loro complesso, elementi non facilmente confutabili sulla dimensione statale dell'interesse a fronteggiare l'emergenza determinata dalla grave calamità naturale di cui si è detto, che ha colpito vari ### della provincia di ### anche per la parte riguardante i soccorsi a favore delle popolazioni del territorio “del Comune e non” (così testualmente l'ordinanza n. 37 richiamata sopra) che ne sono state colpite (pure se tale interesse si è localizzato in alcune aree del territorio nazionale). 
Ne deriva, sul piano della legittimazione passiva - oggetto specifico della presente impugnazione -, che essa spetta senz'altro all'### statale, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, e non già al COMUNE convenuto, cui non è ascrivibile, per tutte le ragioni suddette, l'azione provvedimentale del ### in oggetto, da lui posta in essere non già - si ripete - quale autorità locale e legale rappresentante dell'Ente, bensì in veste di ufficiale di governo, organo periferico dello Stato, e segnatamente, nel caso concreto, “autorità comunale di protezione civile”. 
In tal senso è pacificamente l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il ### capo dell'amministrazione locale, è anche organo dell'### dell'interno e, in tale veste, pur avvalendosi dei mezzi propri del Comune, pone in essere atti imputabili direttamente allo Stato. 
In particolare - ha affermato il Giudice di legittimità in una fattispecie analoga a quella in esame - il ### è anche organo locale del servizio di protezione civile (art. 16 D.P.R. n. 66/1981, confermato dall'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992) e l'attività da lui svolta in questa veste non determina l'automatica responsabilità all'ente territoriale per l'adempimento delle obbligazioni assunte, essendo necessario, caso per caso, accertare la natura, statale o meno, dell'interesse perseguito. 
In questa prospettiva interpretativa è costante l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui il Comune, quale ente locale, non può essere ritenuto responsabile dell'operato del ### sempre e comunque, in maniera automatica, e, dunque, nemmeno quando costui non abbia specificato di agire quale delegato o per incarico dell'autorità statale, atteso che egli cumula istituzionalmente nella propria persona la qualità di capo dell'amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge, quella dell'ufficiale di governo, così assommando una doppia investitura, dovendo aversi riguardo, all'uopo, alla natura statuale o locale dell'interesse cui l'azione del ### è stata funzionale (così Cass. nn. 17715/2014; 16921/2010; 26691/05; 7810/1997; 4604/1996; 656/1994; si vedano anche, in senso analogo, Cass. civ. nn. 3587/2011; 7210/2009). 
Posta, dunque, la piena condivisibilità della statuizione del primo Giudice, anche per le motivazioni integrative sin qui esposte, va disattesa l'unica (oltremodo riduttiva) ragione di critica addotta dall'appellante col secondo motivo di appello - che, cioè (in sintesi), il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'atto di sottomissione del 19 gennaio 2010 non conteneva la precisazione espressa che l'esecuzione dei lavori era stata affidata dal ### in funzione di ufficiale del ### in virtù dei poteri ex lege 225/1992 (come, invece, nel caso di cui alla pronuncia della S. C. n. 3587/2011 richiamata dal Tribunale) -, dato che, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata si è basata, come si è riportato più sopra, su argomentazioni molto più articolate, non contestate specificamente dall'appellante, in ogni caso è stato lo stesso Giudice nomofilattico a ritenere ininfluente un'esplicitazione in tal senso, laddove ha affermato chiaramente che “il Comune non può essere ritenuto responsabile dell'operato del ### per il solo fatto che questi non abbia specificato di agire quale delegato o per incarico di autorità statale” (così testualmente la citata Cass. civ.  26691/05, in parte motiva), stante che egli cumula in sé, istituzionalmente, la qualità di capo dell'amministrazione comunale e, nei casi previsti dalla legge (tra cui rientra, indubbiamente, la fattispecie che ci occupa), quella di ufficiale di governo.
Infondato è, anche alla luce di quanto sin qui si è detto, il primo motivo di appello. 
Con esso l'appellante intende sostenere (in sintesi) che, poiché l'ordinanza n. 3815/2009 del ### del Consiglio dei ### all'art. 1, comma 6, parla di “rimborso” delle spese sostenute dai ### per i primi interventi di soccorso e poiché l'art. 34, comma 1, della legge regionale 11/2010, a tale scopo emanata, parla di “spesa sostenuta” dai ### (tra cui quello di #### per fronteggiare i danni, avrebbe errato l'Ente convenuto nell'interpretare l'ordinanza nel senso che fosse a carico della ### anche l'anticipazione della spesa necessaria per far fronte agli interventi occorrenti al ripristino dei luoghi e della viabilità, che, invece, a suo dire, in base a detti provvedimenti, gravava a carico del COMUNE, senza che, in senso contrario, potesse valere la clausola dell'atto di sottomissione che ha subordinato il pagamento al relativo accredito delle somme con finanziamento regionale e/o statale. 
Prova ne sarebbe che il COMUNE ha successivamente inserito i crediti vantati dalle ditte esecutrici dei lavori di ripristino dei luoghi e della viabilità nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario del 4 giugno 2019 (prodotto in allegato all'atto di appello). 
Va detto, anzitutto, che gli argomenti esposti col presente motivo di appello sono nuovi, non essendo stati mai formulati dalla ### in precedenza, in nessuno degli atti difensivi di primo grado, ed introducono, come tali, per la prima volta in appello, un thema decidendum sottratto al contraddittorio dele parti nella sede dovuta, ossia nel primo grado di giudizio, entro i termini delle preclusioni assertive. 
In tale contesto, pure il documento denominato “delibera di dissesto”, prodotto solo con l'atto di appello, è da ritenere inammissibile perché tardivamente allegato, dato che, se è vero che si è formato nel giugno 2019, essendo sopravvenuto rispetto al termine delle preclusioni istruttorie, avrebbe comunque dovuto essere prodotto nella prima difesa possibile successiva alla sua formazione (quanto meno a partire dall'udienza del 23 gennaio 2020), previa richiesta al G.I. di autorizzazione alla sua produzione; ciò che non risulta essere avvenuto, né la parte ha dimostrato, né offerto di dimostrare, di essere stata impossibilitata a produrlo prima. 
Ad ogni buon conto, anche a volere ammettere l'argomento difensivo nuovo, ma non anche la produzione documentale - cui osta fermamente il disposto dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo novellato, qui applicabile ratione temporis -, esso è, comunque, infondato nel merito, in quanto, al di là delle espressioni letterali usate negli atti amministrativi e normativi di riferimento (“rimborso”, “spese sostenute”, “finanziamento programmato”, “anticipazione” e simili), è un dato certo che il pagamento del corrispettivo dei lavori effettuati in via urgente dalle varie ditte, seppure materialmente eseguito dal COMUNE, non è mai stato posto a carico dell'Ente locale, ma sempre gravante sulle risorse finanziarie in parte della ### in parte dello Stato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), in parte del ### della ### come è dato ricavare, in particolare, dall'art. 4 della più volte citata ordinanza del P.C.M. n. 3815 del 10 ottobre 2009, oltre che dalla legge regionale n. 11/2010 citata dallo stesso appellante. 
Ciò è riscontrato dai dati documentali, dalla stessa clausola dell'atto di sottomissione circa il pagamento dei lavori sopra richiamata - tutt'altro che irrilevante in questo quadro, ma significativa, invece, della circostanza di che trattasi -, nonché dal fatto oggettivo e pacifico che alla ripartizione delle somme tra le varie ditte che avevano svolto i lavori in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente in questione il ### dell'### del COMUNE odierno appellato ha provveduto a seguito del conseguimento dei relativi finanziamenti da parte della ### (si veda, per tutte, la determinazione n. 84 del 12 giugno 2012, in atti), essendo evidente che il COMUNE, in tal caso, ha agito quale mero delegato della ### e/o dell'### statale di riferimento. 
Vale sul punto, a chiusura dell'argomento, richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel solco degli insegnamenti riportati sopra in sede di disamina del secondo motivo di appello, quando il ### come è avvenuto certamente nella specie, ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità, operando come ufficiale di ### sussiste la legittimazione passiva dell'### statale competente non solo per le azioni risarcitorie, ma anche per ogni azione di pagamento diversa da quella risarcitoria, anche se al Comune sono state assegnate le somme necessarie per provvedere alla relativa corresponsione (tra le tante v. Cass. civ. 5970/2019; 26337/2016; 17715/2014). 
Ne discende l'inammissibilità del primo motivo di appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito. 
Il terzo motivo rimane assorbito nel rigetto dei primi due, in quanto concerne la contestazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo attinenti alla fondatezza della pretesa azionata in monitorio dalla società opposta: l'esame di esso si palesa evidentemente superfluo, essendo stato confermato il rigetto della domanda della ### per difetto di legittimazione passiva (quale titolarità passiva del rapporto dedotto in causa) in capo al COMUNE di ### che è dirimente rispetto ad ogni altra ragione di merito.
Infondato è infine il quarto motivo che riguarda la statuizione sulle spese di primo grado, di cui l'appellante invoca la riforma nel senso della condanna del COMUNE appellato al loro rimborso sul presupposto della fondatezza dei motivi di appello, che, invece, non è stata riconosciuta dalla Corte. 
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, da liquidare secondo i parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, individuato in base al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della contesa e delle questioni in fatto e in diritto da essa implicate, di bassa difficoltà, determinandole, perciò, in complessivi € 7.160 a titolo di onorario - di cui € 1.489 per la fase di studio della controversia, € 956 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. n. 8561/2023) e € 2.552 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta). 
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.  P. Q. M.  la Corte di Appello di ### prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ### F.lli ### s.a.s. di ### & C., in persona del socio accomandante ### con atto di citazione notificato l'11 febbraio 2022, nei confronti del COMUNE di ### in persona del ### p.t., avverso la sentenza 1438/2021 emessa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di ### - prima sezione civile, così provvede: • rigetta l'appello; • condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore del COMUNE appellato, liquidate in complessivi € 7.160 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta); • dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia). 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito. 
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 9 gennaio 2026 ### estensore il ### (dr.ssa ### (dr. ###

causa n. 114/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Augusto Enrico Ben Sabatini, Adamo Anna

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 49/2026 del 13-01-2026

... -APPELLATA ### l'appellante: ### l'###ma Corte d'Appello adita, contraiis reiectis:” 1) Accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente è da attribuire esclusivamente alla omessa manutenzione da parte dell'appellata e per l'effetto condannarla, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dei danni subiti da quantificarsi nella complessiva somma di €. 14.706,06 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche alla luce delle risultanze della espletata ### 2) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”. Per l'appellata : ### l'###ma Corte adita, previa conferma dell'impugnata sentenza, disattese e respinte le avverse, inammissibili, precluse ed infondate istanze, eccezioni e conclusioni, che tutte s'impugnano e contestano: A) In rito, e preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello in quanto tardivamente notificato in violazione dell'art.327 c.p.c.; B) Nel merito, rigettare totalmente l'appello proposto da ### siccome inammissibile, infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato; C) Condannare l'appellante al pagamento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' #### riunita in camera di consiglio e così composta: 1. Dott.ssa ### 2. Dott. ### 3. Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 302/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, vertente TRA ### ( C.F..:###), rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. ### con studio in ### alla ###. ### n.6, ove elettivamente domicilia.  -#### in persona del legale rappresentante p.t.( P.IVA/c.f.: ###), rapp. e dif., congiuntamente e disgiunta-mente, dall'Avv. ### e Avv. ### pec:###, dello ### con domicilio eletto c/o lo stesso, come da mandato in calce.   -APPELLATA ### l'appellante: ### l'###ma Corte d'Appello adita, contraiis reiectis:” 1) Accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente è da attribuire esclusivamente alla omessa manutenzione da parte dell'appellata e per l'effetto condannarla, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dei danni subiti da quantificarsi nella complessiva somma di €. 14.706,06 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche alla luce delle risultanze della espletata ### 2) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.   Per l'appellata : ### l'###ma Corte adita, previa conferma dell'impugnata sentenza, disattese e respinte le avverse, inammissibili, precluse ed infondate istanze, eccezioni e conclusioni, che tutte s'impugnano e contestano: A) In rito, e preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello in quanto tardivamente notificato in violazione dell'art.327 c.p.c.; B) Nel merito, rigettare totalmente l'appello proposto da ### siccome inammissibile, infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato; C) Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del giudizio .  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha chiesto l'accertamento che la responsabilità dell'incidente occorsole fosse da attribuire esclusivamente alla convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento in sui favore della somma di € 14.706,06 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. 
A fondamento della domanda ha dedotto -che giorno 20.10.2012 si trovava presso la sala ricevimenti denominata “ Elim” della società ### s.r.l., in Cariati, per un ricevimento nuziale; -che nell'uscire dal bagno adiacente alla sala, a causa del pavimento reso viscido per la presenza di liquido a terra, non visibile per la scarsa illuminazione, scivolava e perdendo l'equilibrio inciampava in un tappeto, rovinando pericolosamente a terra; -che a causa della caduta si procurava un trauma alla spalla sinistra e veniva trasportata presso il locale presidio ospedaliero ove le veniva diagnosticata una lussazione alla spalla; -che la responsabilità dell'accaduto per il quale ha riportato un danno biologico in misura non inferiore al 7% è da ascrivere alla società convenuta per avere omesso di manutenere, illuminare e pulire il pavimento della sala in cui è avvenuto il sinistro.  ### s.r.l. non si costituiva nella prima fase del giudizio. 
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e CTU ed all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Con sentenza n. 1001/2021 del 6.08.2021 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ponendo a carico dell'attrice le spese della ### In sintesi il giudice di primo grado, dopo aver ricondotto i fatti di causa nell'ambito dell'art. 2051 c.c. ha ritenuto che l'escussione testimoniale non consentisse di ritenere provato il fatto nei termini descritti dall'attrice e che la caduta più probabilmente fosse da ricondurre alla disattenzione della ### con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al custode della cosa.  2. Il giudizio di secondo grado Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ### concludendo come in epigrafe. 
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata valutazione della domanda e della documentazione a supporto della stessa, nonché della prova testimoniale assunta. 
Sul punto ha specificato che il giudice di primo grado ha omesso di riportare che il teste ### ha confermato di aver visto la ### uscire dalla porta del bagno e scivolare sulla macchia a terra e su un tappeto.
Ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure basatosi su un'interpretazione probabilistica in ordine alla disattenzione dell'attrice, poiché il liquido era visibile sul pavimento.  ### ha dedotto che l'erroneità della sentenza appellata emerge ancora di più ove si consideri che dopo l'escussione testimoniale il giudice di prime cure ha ammesso la CTU affinché il consulente accertasse l'entità del danno, salvo poi rigettare la domanda. 
Ha quindi lamentato la violazione , da parte del giudice di prime cure del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per non aver tenuto conto che la prova del fatto era stata fornita sia con i rilievi fotografici agli atti che con l'assunzione delle testimonianze. 
Si è costituita nella presente fase la ### s.r.l. eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato ai sensi dell'art. 327 c.p.c. 
Sul punto ha chiarito che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall'appellante per eseguire la notifica telematica è inesistente ragion per cui la relata, prodotta in giudizio e su cui è stata iscritta la causa a ruolo, è chiaramente priva di ogni effetto e conseguenza giuridica non avendo mai raggiunto il suo scopo, né è stata mai ricevuta dalla ### appellata, tanto che la stessa l'appellante, resasi conto dell'inesistenza della prodotta relata di notifica, non andata chiaramente a buon fine, in data ### procedeva a rinnovare la medesima tramite ### Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello, poiché la sentenza di primo grado risulta priva di censure, avendo evidenziato come nel caso di specie, non sia stata provata la pericolosità e/o insidiosità intrinseca della res oggetto di custodia, per come emerso dall'espletata prova testimoniale e quindi la sentenza è stata emessa sul legittimo presupposto che non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che si concretizza in un pericolo occulto. 
Ha aggiunto che ,a seguito della richiesta/diffida inviatale dall'appellante in data ###, a distanza di due anni dal presunto incidente, venivano rilasciate dal personale in servizio per il banchetto matrimoniale del giorno 20.10.2012, oggetto del presente contenzioso, le dichiarazioni datate 12.05.2014, che si allegano, che contraddicono e smentiscono apertamente le circostanze poste a base della domanda risarcitoria. 
La Corte in diversa composizione non ha ammesso l'ulteriore richiesta di prova testimoniale con i testi ### e ### già formulata in primo grado e non ammessa, poiché tale richiesta non è stata reiterata al momento della precisazione delle conclusioni ed ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni. 
All'esito dell'udienza del 10.09.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  3.Le valutazioni della Corte 3.1.Deve innanzitutto essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata per inesistenza della prima notifica telematica eseguita dall'appellante. 
La Corte deve evidenziare che pur essendosi l'appellata costituita tardivamente, trattasi di eccezione comunque rilevabile d'ufficio. 
Ora emerge per tabulas che la prima notifica dell'appellante eseguita in data ### non sia andata a buon fine, avendo la stessa allegato l'avviso di mancata consegna in cui testualmente si legge Il giorno 24/02/2022 alle ore 17:07:07 (+0100) nel messaggio"notifica ai sensi della L. 53/94 ### appello" proveniente da "###"e destinato all'utente ### è stato rilevato un errore: 5.1.1 - ### S.p.A. - indirizzo non valido Il messaggio è stato rifiutato dal sistema. 
Tanto premesso in diritto giova rilevare che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3703/2025 ha chiarito che In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, d.p.r.  600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società (### e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura ai primo tentativo. 
Ora nel caso di specie è certo che al fine del perfezionarsi della notifica l'appellante non doveva procedere al rinnovo della stessa ad indirizzo pec non valido alla luce della giurisprudenza di legittimità summenzionata, ma doveva notificare, come ha fatto, l'atto di appello con ricorso all'ufficiale giudiziario (vedi notifica ### agli atti) e doveva farlo entro un termine ragionevole. 
Si richiamano all'uopo le ### della Suprema Corte che con sentenza 14594/2016 hanno testualmente affermato che In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 
Tanto premesso e considerato che in tal caso operava il termine lungo ad impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. il termine decorso tra la data di ricezione del messaggio di rifiuto della notifica 24.02.2022 e la data di notifica dell'appello a mezzo ufficiale giudiziario, avvenuta il ###, può senz'altro considerarsi ragionevole. 
Ciò determina l'ammissibilità dell'appello e la necessità di procedere all'esame dei motivi di impugnazione.  3.2. Il primo motivo di impugnazione afferisce alla non corretta valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure che ha erroneamente ritenuto non provato il fatto per come descritto dall'attrice.   Il presente motivo di appello impone in via preliminare un chiarimento in ordine al configurarsi della responsabilità azionata dall'attrice ai sensi dell'art. 2051
Sul punto giova richiamare quella giurisprudenza di legittimità che ha chiaramente affermato che in tema di risarcimento del danno da cosa in custodia, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n.11122 del 28.04.2021). 
Tanto premesso l'istruttoria espletata, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, ha consentito di accertare che nel luogo per cui è causa, ovvero la sala ricevimenti “ELIM” gestita dalla società convenuta, quest'ultima ha subito una caduta a causa di liquido presente sul pavimento. 
In particolare il teste ### escusso all'udienza del 18.04.2018 ed a conoscenza dei fatti di causa, poiché si trovava al medesimo ricevimento della ### ha testualmente dichiarato : “…sono uscito fuori dal locale per fumare e mi ero accorto di un liquido a terra ma non sono in grado di dire di cosa si trattasse. Al mio rientro ho visto la sig.ra ### uscire dalla porta del bagno, scivolare sulla macchia a terra e su di un tappetto, la stessa ha perso l'equilibrio e barcollando è andata a sbattere al muro. In seguito l'abbiamo soccorsa ed è stata portata in ospedale a Cariati”. 
Ora il teste ha confermato sia la presenza di liquido sul pavimento che la caduta della ### a causa di quella macchia ; tale caduta avvenuta in data ### alle ore 19:00 risulta attestata anche nel verbale del pronto soccorso agli atti. 
Non è dato pertanto comprendere l'esclusione di responsabilità in capo alla convenuta, che non essendosi costituita nel primo grado di giudizio, non ha nemmeno articolato alcuna specifica difesa, né possono assumere rilievo le dichiarazioni depositate dall'appellata solo nella presente fase poiché tardive ed in quanto tali inammissibili, oltre a non essere state rese in giudizio nel contraddittorio delle parti. 
Accertata la sussistenza di responsabilità in capo alla società convenuta dovrà procedersi alla determinazione del quantum spettante in favore dell'odierna appellante in base alle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU il quale ha dato atto nel proprio elaborato peritale che la ### nell'infortunio occorsole in data ### testualmente ha riportato le seguenti lesioni: “ ### spalla sx e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sx. In seguito a tali lesioni sono residuate e sono tuttora permanenti le seguenti menomazioni a carattere permanente: ### algo disfunzionali di lussazione e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sinistra. Tra questi esiti ed il trauma riportato nell'infortunio in oggetto vi è senza dubbio nesso causale diretto e materiale; la periziata al momento dell'infortunio in causa era soggetto in buone condizioni di salute; nulla fa presupporre l'esistenza dell'attuale sintomatologia in epoca antecedente al trauma in oggetto”. 
Per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'infortunio il CTU ha evidenziato come lo stesso abbia comportato un periodo di ITT per giorni 60, un periodo di ITP al 75% per giorni 20 ed un periodo di ITP al 50% per giorni 70, nonché un danno biologico permanente nella misura dell'8% e spese sanitarie sostenute per € 417,66 ritenute dal CTU pertinenti e congrue e quindi risarcibili. 
Trattasi di conclusioni che appaiono prive di vizi logici e che vengono recepite da questa Corte a fini decisori. 
Pertanto in applicazione delle tabelle di ### per le lesioni di lieve entità in favore della ### che al momento dell'infortunio aveva compiuto 53 anni , applicato il punto per il danno biologico di € 2.264,08 ed il punto base per l'invalidità temporanea totale di € 115,00 dovranno essere riconosciuti i seguenti importi: a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'8% € 13.403,00, a titolo di ITT per giorni 60 € 6.900,00, a titolo di ITP al 75% per giorni 20 € 1.725,00 e a titolo di ITP al 50% per giorni 70 € 4.025,00 per un totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 12.650,00.
Considerate anche le spese mediche in favore della ### andrà riconosciuta la complessiva somma di € 26.470,66, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.  4.Le spese di lite Le spese del doppio grado, inclusa la CTU disposta nella prima fase del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 nei valori medi.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Catanzaro, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicato così decide: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 26.470,00 oltre ad interessi per come chiarito in parte motiva; 2) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta; 3) Pone definitivamente a carico di ### s.r.l. le spese della CTU per come liquidate dal giudice di primo grado; 4) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 406,42 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso da remoto in data ### Il consigliere estensore il ###ssa ###ssa

causa n. 302/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferriero Silvana, Alessia Dattilo

M
2

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1490/2022 del 24-10-2022

... degli atti di causa depongono per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, non potendosi ritenere provato il fatto costitutivo del diritto alla copertura assicurativa e ritenendosi assorbito e superfluo l'esame di tutte le altre questioni. ### dovrà rimborsare le spese di lite in favore dell'appellata secondo la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( causa di valore da € 52.001 ad € 260.000), con esclusione della fase istruttoria non svolta. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto - 14 - trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato. P.Q.M. definitivamente pronunciando sull'appello (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati ### Dott. ### rel. 
Dott. ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1304/2019 R.G., promossa da ### s.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### come in atti #### s.p.a in persona dell'#### nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. ### come in atti ### per la riforma della sentenza n. 303/2019 resa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 8 novembre 2019 All'udienza tenutasi in data 26 aprile 2022 in modalità telematica come disposto con provvedimento del ### di ### del 1 marzo 2022, le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante deposito di note scritte e la Corte tratteneva la causa in - 2 - decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza in data 26 aprile 2022 FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 303/2019 pubblicata in data 8 novembre 2019 il Tribunale di Lanciano decideva in merito alla domanda promossa da ### s.r.l.s nei confronti di ### s.p.a al fine di ottenere la corresponsione dell'indennizzo previsto nella polizza, stipulata in data ### denominata “### rischi per la piccola e media impresa” n.1/###/99/102934167 relativamente al sinistro verificatosi il 27 luglio 2015 presso l'impianto di cogenerazione ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica sito nella zona industriale di ####, di cui era affittuaria in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data ### con la società ### s.r.l. 
Assumeva parte attrice che in data 27 luglio 2015 alle ore 18.30 perveniva all'### Coppola, (responsabile della S.I.T. - ### s.a.s. società incaricata per l'assistenza e la manutenzione) un segnale di avaria proveniente dagli impianti per cui, recatosi sul posto, riscontrava che uno dei quattro serbatoi dell'olio dell'impianto risultava inclinato, a seguito del cedimento di uno dei piedi di sostegno, con conseguente rottura della serpentina di riscaldamento presente all'interno della cisterna e travaso dell'acqua nel serbatoio che si andava a mescolare con l'olio vegetale, provocando il grippaggio dei motori e la conseguente interruzione di tutta la produzione. 
Effettuate ulteriori verifiche il giorno successivo, attraverso l'ispezione dall'interno dei quattro motori e la decompressione , veniva riscontrato il danneggiamento dei motori e di due alternatori da ricondursi al cedimento di uno dei piedi di sostegno della cisterna e conseguente trascinamento della stessa . 
In data ### la società attrice provvedeva ad inoltrare l'avviso di sinistro all'assicurazione che ne dava riscontro in data ### comunicando l'apertura del sinistro e il nominativo del perito incaricato per la verifica dei danni che effettuava - 3 - quattro sopralluoghi, coadiuvato da un collaboratore e da un tecnico specializzato, ####, senza che venisse formulata alcuna offerta risarcitoria dalla compagnia. 
Al fine di limitare i danni derivanti dalla perdita della produzione, nelle more dell'attività ispettiva dell'assicurazione, la ### contattava, unitamente alla società incaricata della manutenzione, diverse officine autorizzate per la vendita di ricambi ### senza esito finché contattava la società ###line di ### che presentava un'offerta di riparazione del motore con consegna dei ricambi nel termine di 70 giorni lavorativi. 
Visto il notevole tempo decorso dall'apertura del sinistro e espletata senza esito, stante l'assenza dell'### ass.ni s.p.a, la mediazione, l'attrice adiva il Tribunale di Lanciano invocando l'operatività della polizza sottoscritta in data ### al fine di ottenere il ristoro del danno da interruzione dell'attività di produzione dell'impianto di cogenerazione ad olio vegetale, sia in termini di danno diretto o danno emergente relativamente alle spese da sostenere per la riattivazione dell'impianto ( per l'importo preventivato di € 71.476,00 o in subordine, di € 67.000,00) sia in termini di danno indiretto o lucro cessante da interruzione dell'attività di produzione di energia elettrica da quantificarsi, secondo le condizioni di polizza , in € 2000 al giorno e per un massimo di 90 giorni ( per l'importo di € 180.00,00 ovvero la richiesta massima di indennizzo previsto in polizza vista la mancata definizione del sinistro non per causa imputabile all'attrice, ovvero per l'importo di € 140.000,00 tenendo conto dei tempi minimi stimati, 70 giorni lavorativi, per il ripristino dell'impianto). 
Si costituiva in giudizio ### s.p.a. contestando la domanda attorea in quanto basata su una ricostruzione contraria al vero e priva del fatto costitutivo del diritto azionato, evidenziando come l'asserito sinistro si fosse verificato dopo pochi giorni ( 27.07.15) dalla stipula del contratto di assicurazione ( datato 06.07.2015), che la ### non aveva mai trasmesso la documentazione ripetutamente richiesta dal perito dell'assicurazione in merito all'elenco dei danni subiti, all'evidenza materiale dei danni medesimi, alla dimostrazione delle cause, alle circostanze dichiarate sul funzionamento dell'allarme e sulla documentazione comprovante le segnalazioni di ricevuto segnale di avaria, alla dimostrazione dei contatti attivati per i - 4 - ricambi, escludendo la sussistenza di condotte inadempienti ad essa riconducibili riguardo le operazioni peritali svolte. 
Deduceva la perdita del diritto all'indennizzo della società assicurata in dipendenza della dolosa esagerazione della richiesta di danni nonché la violazione degli artt. 1914 e 1915 c.c. avendo deliberatamente omesso di attivarsi per ridurre le conseguenze del danno e precluso all'assicurazione la possibilità di espletare la perizia mediante la consegna dei documenti ripetutamente richiesti. Rilevava l'inammissibilità dell'azione per non aver previamente fatto ricorso alla “perizia contrattuale”, prevista dalla polizza, per l'accertamento delle cause del sinistro e della eventuale quantificazione dei danni con conseguente improponibilità dell'azione proposta. 
Espletata l'attività istruttoria con prove documentali e l'escussione dei testi, indicati dalle parti, la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art.  190 c.p.c.  1)La sentenza di primo grado: Il primo giudice rigettava la domanda attorea in quanto muovendo dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, che in tema di assicurazione dei danni impone al danneggiato di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, riteneva, all'esito dell'istruttoria , che non fosse stato provato l'accadimento del sinistro per cui è causa. 
In particolare riteneva non provato il fatto storico del sinistro integrante fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, come allegato da parte attrice , non avendo ### prodotto la documentazione ( sollecitata più volte dallo stesso perito dell'assicurazione) generata dal sistema di supervisione che avrebbe fornito l'evidenza in ordine a data, ora e contenuto della situazione di avaria segnalata e considerata la scarsa congruenza delle dichiarazioni rese dal teste ### Coppola (responsabile della società incaricata per l'assistenza e manutenzione degli impianti) che, prima ha escluso che la segnalazione dell'avaria avvenisse mediante sms o mail (in modo da poter essere stampate ),salvo poi riferire di non ricordare a chi avesse consegnato il report dell'avviso di avaria ricevuto, precisando che trattavasi di documentazione non stampabile.   - 5 - Riteneva il Tribunale di primo grado non provato, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria, l'interruzione dell'attività di produzione dell'energia dell'impianto della ### quale conseguenza riferibile al sinistro de quo, in difetto di elementi volti a dimostrare l'operatività dell'impianto anteriormente al dedotto sinistro e quindi l'effettiva durata del periodo di inattività. 
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda con condanna della ### s.r.l.s al pagamento delle spese di giudizio in favore di ###ni s.p.a liquidati in € 10.000 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.  2)Appello: avverso la sentenza n. 303/2019 del Tribunale di Lanciano proponeva appello ### s.r.l.s. per : Errata nonché illogica ricostruzione di fatti; manifesta ingiustizia; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c: violazione del divieto di ultrapetizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché parziale valutazione degli elementi probatori offerti. 
Parte appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata in quanto dall' esame dell'attività istruttoria espletata e dalla documentazione allegata emerge in maniera incontrovertibile la prova dell'esistenza del danno occorso all'impianto di cogenerazione in data ### e il diritto all'indennizzo in favore di ### Deduce a suffragio di ciò la circostanza che l'### non ha mai escluso l'operatività della garanzia assicurativa né l'esistenza del sinistro, limitandosi a sollevare eccezioni di inammissibilità della domanda per mancato esperimento della perizia contrattuale, di dolosa esagerazione del danno e la violazione delle norme di cui agli art. 1914 e 1915 c.c., pertanto ritiene l'an debeatur provato ex art 115 c.p.c. in assenza di contestazioni delle parti ### che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c per essersi il ### pronunciato su un'eccezione di intervenuta decadenza di parte attrice dalla domanda risarcitoria di cui all'2.1 -(Obblighi del Contraente o dell'### in caso di ### delle ### generali di polizza che impone di effettuare la denuncia del sinistro “entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal - 6 - momento in cui ne sono venuti a conoscenza “e, dunque, sull'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per tardività della denuncia di sinistro che essendo eccezione di rito o scricto sensu poteva essere sollevata ### solo dalla assicurazione convenuta. 
Rinviene la violazione del divieto di ultra o extra petizione in quanto, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata, il Tribunale di Lanciano si è pronunciato oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere in contraddittorio non avendo l'### mai eccepito l'inesistenza del sinistro e/o l'intempestività della sua denuncia. 
In sede di decisione il ### ha omesso il vaglio della documentazione prodotta dall'appellante quale la relazione resa dalla #### il ### e le fatture relative ai preventivi di spesa per il ripristino dell'impianto non contestata dall'assicurazione cosi come non è stata contestata la prova orale del teste ### Coppola (in ordine all'avviso di allarme consistente in una notifica tramite software dedicato che giunge sul cellulare ma non è stampabile) e sulla circostanza della consegna del report degli avvisi a ### o al perito dell'assicurazione, ritenendo non rilevante la mancata indicazione dell'esatto destinatario del predetto report ( in quanto il ### non ricorda a chi l'avrebbe consegnato.). 
Ritiene la sentenza di primo grado affetta da errores in iudicando per aver considerate contraddittorie le dichiarazioni del teste ### e non provata l'esistenza del sinistro per la presunta mancata consegna dell'avviso di allarme, innanzitutto in quanto le dichiarazioni di ### non sono state contestate dall'assicurazione e poi per la superficialità ed erroneità mostrata nella valutazione delle dichiarazioni dei testi ### e ### contraddittorie sul punto relativo alla consegna dei report per essere stati entrambi presenti alla richiesta effettuata dal perito dell'assicurazione durante un sopralluogo, pur dichiarando il primo di non conoscerne l'esito e il secondo che quel documento non era stato consegnato. 
Rileva l'ulteriore violazione del divieto di ultrapetizione non avendo l'assicurazione eccepito il mancato funzionamento dell'impianto anteriormente al sinistro , mentre il Tribunale sostiene che la ### non ha fornito la prova dell'interruzione dell'attività - 7 - dell'impianto come conseguenza riconducibile al sinistro per cui è causa e ciò in quanto nel verbale del sopralluogo avvenuto in data ### , non contestato dalle parti, vi è riportata la data in cui l'impianto è stato ripristinato ( febbraio 2015) dopo gli opportuni interventi di adeguamento e manutenzione; inoltre al momento del sinistro le cisterne contenevano circa 6000 litri di olio vegetale ( che la ### ha provveduto a svuotare ) a dimostrazione della pregressa attività produttiva unitamente alla circostanza che in sede di risoluzione del contratto di affitto di azienda fra ### e ### fu stabilito che l'indennizzo per il danno per cui è causa restasse nella titolarità dell'appellante. 
Con la comparsa conclusionale parte appellante ribadisce di aver dato prova della circostanza che al momento del sinistro l'impianto era funzionante , mediante la documentazione prodotta con la seconda memoria ex art 183 c.p.c, , la previsione nell'atto di risoluzione del contratto di affitto di azienda della rinuncia dell'appellante all'indennità per gli incrementi di produttività dell'impianto,la presenza nelle cisterne di stoccaggio di 6000 litri di olio vegetale e l'aver stipulato un contratto per la manutenzione e assistenza con la S.I.T.-### tutte circostanze incompatibili con un impianto inattivo; cosi come non ci sarebbe stata alcuna necessità di stipulare prima il contratto di assicurazione durante il periodo in cui l'impianto era soggetto a revamping. 
In ordine all'accadimento del sinistro rileva di aver fornito al perito dell'assicurazione una serie di documenti, fra cui il “### motori Paolisi” ossia la scheda tecnica dei motori contenente l'andamento dei propulsori fino al momento del sinistro, per cui è stata fornita prova sia del funzionamento dei propulsori sia del loro arresto a seguito del sinistro de quo ### l'erronea ricognizione dei fatti operata dal tribunale per aver del tutto omesso l'esame di uno o più fatti storici principali e di carattere decisivo risultanti dagli atti processuali che avrebbero portato ad un esito diverso della controversia ( quali relazione di ###elettronica del 03.11.15 , dichiarazioni teste ### oltre al fatto che controparte non ha mai contestato se non in via generica, l'esistenza del sinistro eccependo l'inammissibilità della domanda.   - 8 - Contesta infine la statuizione sulle spese (per € 10.000 a carico di ### in quanto ingiusta ed eccessiva e ritenendo piu equo in virtù del fumus boni iuris, quantomeno, la compensazione delle spese e chiede la sospensione ex art 283 c.p.c dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.  3. Si costituiva in appello ### S.P.A rilevando l'inconsistenza e la infondatezza dell'impugnazione proposta da ### s.r.l.s. e richiamando gradatamente le ulteriori notazioni svolte in prime cure in ordine alla infondatezza del postulato attoreo ( non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dall'accoglimento del primo argomento chiaramente pregiudiziale rispetto agli altri) riproponendole per il caso di accoglimento del gravame ex adverso proposto. 
Rileva che l'appellante non ha spiegato perché non ha depositato l'avviso (in forma cartacea o digitale) del sistema di allarme che avrebbe dovuto generarsi a seguito dell'evento per cui è causa e che ha sostenuto di aver ricevuto: documento la cui assenza è stata posta alla base del rigetto della domanda in primo grado e che era stato richiesto ripetutamente dal perito dell'assicurazione durante la fase stragiudiziale. 
Rileva che la valenza assorbente dell'argomento addotto dal tribunale a sostegno del rigetto ha precluso l'esame degli ulteriori elementi illustrati dalla compagnia a sostegno dell'infondatezza della richiesta della ### Ad ogni modo deduce la correttezza della sentenza impugnata non avendo l'appellante fornito la prova del fatto costitutivo rappresentato dalla circostanza che il guasto fosse avvenuto in costanza di vigenza del contratto assicurativo ( ovvero l'avviso dell'avaria) Contesta le ulteriori deduzioni esposte dall'appellante nella comparsa conclusionale non avendo l'assicurazione riproposto semplicemente le considerazioni del primo grado ma sottoposto tutte le altre difese contrattuali onde pervenire al medesimo esito del giudizio, eventualmente con diversa motivazione. 
I riferimenti dell'appellante al revamping e all'entrata a regime dell'impianto costituiscono argomenti nuovi (per cui non se ne accetta il contraddittorio) e ininfluenti; il teste ### non ha mai affermato che il sinistro era in garanzia ( anzi ha chiarito che il motore esaminato non presentava rigature e che gli altri non era stato - 9 - possibile esaminarli). Contesta il riferimento al “trend motori Paolisi”, non essendo stato mai prodotto il documento in questione e su cui non è stata mai fatta alcuna deduzione o argomentazione dall'appellante che, dunque, è tardiva.  ### che la ### ha da subito contestato il sinistro ( non solo sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda) e l'esito del giudizio di primo grado rientra nel terzo ordine di conclusioni indicate ( che è stato ritenuto integrare la ragione più liquida). 
Non vi è alcuna deduzione della compagnia che si possa qualificare come mancata contestazione della risarcibilità dei danni vista la capillare e totale contestazione operata dall'appellata ,anche in ordine ai danni diretti ed indiretti ex adverso richiesti.  4) Motivi della decisione.  ### è infondato e come tale deve essere rigettato in applicazione della disciplina e giurisprudenza in materia. 
Preliminarmente si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. ord. n. 9205/21) secondo il quale “in generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c, l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. sez. 1- Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass sez. 3-, Ordinanza ### del 21/12/2017)”ed analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi spaziali e temporali della garanzia essendo a carico dell'attore di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.  ### di inoperatività, sollevata dall'assicurazione, di una polizza assicurativa (Cass. ord. 15630/18) “non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda; essa invero postula semplicemente l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (cfr. per tutte Cass. 15228-14) donde in base al principio di acquisizione entra nell'oggetto del processo per il sol fatto di essere stata prospettata nel corso del giudizio”.   - 10 - Seguendo la giurisprudenza di legittimità è pacifico dunque che (Cass. ord. ###/17, Cass ord.15630/18, Cass ord. 9205/21) “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa un'eccezione in senso lato” . 
Applicando tali principi, in tema di fatti costitutivi del diritto dell'assicurato e dell'onere della prova, al caso oggetto del presente giudizio e dall'esame degli atti di causa e delle risultanze istruttorie non può ritenersi provato l'accadimento del sinistro come allegato dalla ### Al riguardo deve infatti precisarsi che la ### nel costituirsi in primo grado ha contestato in toto la sussistenza del fatto costitutivo della domanda azionata, nella dinamica e tempistica descritta, affermando trattarsi di ricostruzione dei fatti da parte della ### non corrispondente al vero, con eccezione ce deve ritenersi, per quanto sopra indicato dalla giurisprudenza, eccezione costituente mera difesa di parte convenuta. 
A fronte di tale impostazione difensiva non può di certo ritenersi incontestata l'esistenza del sinistro, dovendo conseguentemente parte attrice di primo grado fornirne la relativa prova, prova che a parere di questa Corte appare del tutto carente. 
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, viene descritto l'impianto di cogenerazione ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica oggetto del danneggiamento, sito a #### , precisando che “non ha bisogno di essere presidiato da personale essendo del tutto autonomo e dotato di apposito sistema di supervisione che in caso di avaria, di qualsiasi genere, provvede ad inviare un allarme tramite sms e tramite e-mail direttamente all'indirizzo dell'ing. ### quale responsabile della società S.I.T.-### s.a.s, azienda all'uopo incaricata dell'odierna attrice per l'assistenza e la manutenzione dell'impianto in parola” (pag.   - 11 - 2 citazione). Viene precisato che il giorno 27.07.15 ore 18.30 è arrivato nelle modalità sopra indicate un segnale di avaria e che “dalla lettura dei codici comunicati dal sistema di supervisione tutti e quattro i motori dell'impianto di cogenerazione si erano fermati” Sennonché l'appellante non ha mai prodotto in giudizio la documentazione generata dal sistema di supervisione dell'impianto ( sms, mail o report sotto qualsiasi altra forma) fondamentale ai fini del collocamento temporale dell'occorso e dell'operatività della polizza ( stipulata solo poche settimane prima ossia il ###). né soccorre al riguardo l'esame delle prove testimoniali in quanto l'#### ( sentito all'udienza del 12.02.2018) innanzitutto precisa che l'avviso di allarme consiste in una notifica che “tramite software dedicato” giunge sul suo cellulare ma che non è un sms o una mail e che non è stampabile ma di aver comunque consegnato i report relativi a questi avvisi (da cui si evincono data , ora e contenuto dell'allarme), senza ricordare a chi li avesse materialmente consegnati per poi, comunque, precisare di aver consegnato alla ### tutta la documentazione prodotta dal #### relativa al sinistro. Tale contraddittoria testimonianza non trova soluzione neppure nel confronto con le dichiarazioni dei testi di parte appellata in quanto ### (perito dell'assicurazione sentito all'udienza del 23.04.18) smentisce di aver mai ricevuto copia dell'avviso di allarme pur avendone sollecitato in varie occasioni la consegna e anche gli altri testi, prof. ### e ### confermano solo la circostanza della richiesta della documentazione . 
Ad ogni buon conto si evidenzia che, ai fini del rispetto dell'onere probatorio, quello che rileva non è solo se la predetta documentazione sia stata o meno consegnata all'assicurazione durante la fase stragiudiziale, quanto piuttosto che ne sia stata data prova dell'esistenza in giudizio . 
A ciò si aggiunga che , nella ricostruzione della vicenda compiuta nel giudizio di primo grado, anche il riferimento effettuato dall'appellante al verbale del sopralluogo (tenutosi il ### alla presenza dei rappresentanti di ### non riesce a superare la carenza di prova sul fatto costitutivo dell'asserito diritto in quanto non si ravvisa alcuna affermazione congiunta sulle cause del sinistro e sulla ricognizione dei danni - 12 - ma solo dichiarazioni unilaterali del #### (socio e direttore della ###; né il carteggio fra società e perito dell'assicurazione, pure richiamato dall'appellante, può soccorrere ai fini della prova dell'esistenza del sinistro di cui è richiesto l'indennizzo. 
Il quadro probatorio relativo al fatto storico del sinistro così come allegato dalla società assicurata non può considerarsi esaustivo neppure considerando i riferimenti compiuti dall'appellante alla documentazione allegata alla II memoria ex art 183 c.p.c in quanto trattasi di fatture ( peraltro contestate dall'appellata) relative a lavori di manutenzione, interventi tecnici e attività amministrative precedenti o concomitanti all'inizio dell'attività dell'impianto indicata nel febbraio 2015 e quindi non comprovanti l'operatività dello stesso nell'imminenza del sinistro; così come non risulta dirimente la relazione della ###elettronica del 03.11.2015 ( fascicolo primo grado appellante) ove vengono elencati gli interventi riparativi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto con la relativa quantificazione, ma senza alcun riferimento alla documentazione relativa ai report sull'invio del segnale di avaria o ad altri elementi utili per la ricostruzione del sinistro. 
Ugualmente ininfluente (e tardivo in quanto indicato solo nella comparsa conclusionale) ai fini del rispetto dell'onere probatorio è il riferimento all'invio effettuato da ### al perito dell'assicurazione del “### motori Paolisi” in quanto trattasi di documento mai prodotto in giudizio e quindi non scrutinabile ai fini della prova del funzionamento dei propulsori dei motori dell'impianto e del loro arresto a seguito del sinistro per cui è causa. 
Dall'esame degli atti di causa e delle argomentazioni anche tardive allegate dall'appellante non può ritenersi provato l'accadimento del sinistro che costituisce fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo richiesto. 
Il collocamento temporale dell'evento rappresenta necessariamente elemento prodromico al fine di provare la copertura della garanzia e rispetto all'esame della riconducibilità del sinistro nell'ambito di quelli indennizzabili (secondo la polizza) e alla quantificazione dei danni da risarcire. 
Parte appellante non ha fornito la prova dell'accadimento del sinistro in primis sotto il profilo dell'esatto collocamento temporale dello stesso non solo non producendo in - 13 - giudizio documentazione relativa all'avviso dell'avaria ma neppure dando comunque prova dell'interruzione dell'attività di produzione dell'energia elettrica dell'impianto quale conseguenza del sinistro, non avendo fornito elementi a dimostrazione dell'operatività dello stesso anteriormente al 27.07.2015 e quindi l'effettiva durata del periodo di inattività. 
Nessun rilievo può essere riconosciuto alle asserzioni dell'appellante riguardo alla violazione da parte del giudice di primo grado dell'art 112 c.pc, del vizio di ultrapetizione e dell'art. 2697 c.c. in quanto, in virtù della giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare il fatto costitutivo della domanda mentre la contestazione della mancanza di prova da parte del convenuto non comporta l'assunzione rispetto all'oggetto della copertura assicurativa di alcun onere probatorio che resta immutato in capo all'assicurato; sebbene si rileva che la compagnia abbia comunque puntualmente contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante , le modalità dell'accadimento del sinistro e la quantificazione dei danni della controparte con esclusione della garanzia assicurativa e perdita del diritto all'indennizzo.  ### degli atti di causa depongono per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, non potendosi ritenere provato il fatto costitutivo del diritto alla copertura assicurativa e ritenendosi assorbito e superfluo l'esame di tutte le altre questioni.  ### dovrà rimborsare le spese di lite in favore dell'appellata secondo la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( causa di valore da € 52.001 ad € 260.000), con esclusione della fase istruttoria non svolta. 
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto - 14 - trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 303/2019 emessa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 8 novembre 2019, nei confronti di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: 1) Rigetta l'appello 2) ### s.r.l.s a rimborsare le spese di lite in favore dell'appellata ### assicurazioni s.p.a liquidate in € 9.515,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge 3) ### l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato. 
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in L'### in data 11 ottobre 2022 su relazione della Dott. #### est. 
Dott. ### 

causa n. 1304/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Del Bono Barbara

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4382/2025 del 29-01-2026

... giudizio ### che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in via subordinata, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in via ulteriormente subordinata, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche in considerazione del carattere temerario della lite, con attribuzione. All'odierna udienza, tenuta nella modalità sopra detta, la Corte ha deciso la causa. Va, preliminarmente, disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello, posto che dall'atto depositato sono enucleabili i motivi di censura e le ragioni a sostegno degli stessi. Inoltre, la transazione in atti afferiva più specificamente alla parte di rapporto professionale autonomo, per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2476 del 2022, e le indicazioni ivi contenute relativamente a “reciproche rinunce a qualsivoglia azione e/o reciproco diritto”, in carenza di specifici richiami, non potevano involgere anche il ricorso in esame e comportare la cessazione della materia del contendere. Il gravame è, però, infondato. Nel ricorso introduttivo, ### evidenziava: -di aver lavorato dal giugno 2017 al marzo 2022, nei tre giorni dispari della settimana, dalle (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.10.2025, tenuta in trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1096 del ### del lavoro dell'anno 2024 TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via ### n. 20; appellante E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al ####; appellato ### E ### Con atto di appello depositato il ###, ### impugnava la sentenza n. 4419 del 2023, emessa dal Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, che aveva rigettato la seguente domanda: “1)### accertamento che il #### ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato a far tempo dal giugno 2017 sino al marzo 2022, alle dipendenze del Dott.  ### con le modalità e nei termini di cui alla premessa, svolgendo mansioni corrispondenti a quelle previste per l'inquadramento di livello 3, area professionale D del ### “Studi professionali”, condannarsi il Dott. ### al pagamento, in favore del ricorrente, #### ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., e ogni altra norma di riferimento, al pagamento della somma complessiva di € 90.037,49 (novantamilatrentasette/49) a titolo di retribuzione ordinaria, 13° mensilità, R.O.L. + ex festiv., indennità sostitutiva e ferie non godute, a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa; 2)### il convenuto, ut supra indicato, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con diretta attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”. 
In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva che il solo accordo verbale tra le parti e la volontà espressa sulla iniziale intenzione di istaurare una mera collaborazione professionale, non poteva far escludere l'insorgenza, nei fatti, di un rapporto di lavoro subordinato. Aggiungeva che per provare la fondatezza della pretesa fosse necessaria l'istruttoria testimoniale che, invece, era stata negata in prime cure e che le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio confermavano le circostanze descritte nel ricorso introduttivo del giudizio, in cui si era stata rappresentata la coesistenza di lavoro autonomo e subordinato, in quanto l'### si era avvalso sia delle prestazioni svolte come odontotecnico sia di quelle di natura subordinata. 
Si costituiva in giudizio ### che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in via subordinata, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in via ulteriormente subordinata, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche in considerazione del carattere temerario della lite, con attribuzione. 
All'odierna udienza, tenuta nella modalità sopra detta, la Corte ha deciso la causa. 
Va, preliminarmente, disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello, posto che dall'atto depositato sono enucleabili i motivi di censura e le ragioni a sostegno degli stessi. 
Inoltre, la transazione in atti afferiva più specificamente alla parte di rapporto professionale autonomo, per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2476 del 2022, e le indicazioni ivi contenute relativamente a “reciproche rinunce a qualsivoglia azione e/o reciproco diritto”, in carenza di specifici richiami, non potevano involgere anche il ricorso in esame e comportare la cessazione della materia del contendere. 
Il gravame è, però, infondato. 
Nel ricorso introduttivo, ### evidenziava: -di aver lavorato dal giugno 2017 al marzo 2022, nei tre giorni dispari della settimana, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 presso lo studio dentistico del dott. ### sito in #### alla via ### n. 36, al cui potere direttivo, disciplinare e gerarchico era stato sottoposto; -di aver svolto le seguenti mansioni: assistenza alla poltrona, passaggio di attrezzi, sterilizzazione attrezzi, presidio dello studio, prenotazione appuntamenti, organizzazione del lavoro al computer, calendarizzazione appuntamenti di studio, apertura e chiusura dello studio con gestione dell'App per l'antifurto, elaborazione di ordinativi, incassi/pagamenti, attività di receptionist, somministrazione di farmaci ai pazienti su indicazione del medico a mezzo whatsapp, riconducibili all'area professionale D, qualifica 3, del ### -di aver esercitato, nei giorni pari, l'attività di odontotecnico, presso il proprio studio sito in #### alla S.S. Sannitica n. 9, anche per conto dell'### -di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro subordinato svolto, in quanto il datore di lavoro gli aveva promesso che nel tempo avrebbe avuto un ruolo gestionale nell'azienda, per cui si era limitato solo a riconoscere gli emolumenti relativi alle prestazioni autonome, in qualità di odontotecnico, consistenti nell'elaborazione di protesi dentarie, che realizzava presso il proprio laboratorio. 
Dagli atti, poi, emergeva che relativamente ai compensi per l'attività svolta in via autonoma l'istante otteneva un decreto ingiuntivo, n. 2476 del 2022, come sopra detto, oggetto in sede di opposizione di transazione giudiziale. 
Dunque, la controversia verte esclusivamente sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, che si sarebbe svolto nei giorni dispari della settimana, ulteriore e parallelo alla diversa attività autonoma di odontotecnico. 
Trattandosi di giudizio attinente al riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, appare opportuno, ad avviso di questo Collegio, premettere i tratti salienti che devono caratterizzare tale tipo di rapporto rispetto a quello avente natura autonoma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte. 
Nel delineare la figura del prestatore di lavoro subordinato, l'art. 2094 c.c. individua, quale elemento tipico che contraddistingue il lavoro dipendente da quello autonomo, come da ogni altro rapporto ove sia dedotta un'attività umana di rilevanza economica, le peculiari modalità di svolgimento del lavoro. 
In particolare, rientra nella definizione in oggetto l'attività lavorativa, manuale o intellettuale, prestata “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore o, più in generale, del datore di lavoro (art.  2239 c.c.). 
Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità, nel precisare che il vincolo della subordinazione va inteso come soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore, ha ribadito che la questione determinante, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, è la sussistenza o meno di tale vincolo (cfr. Cass n. 2622 del 2004). 
Non si ignora, inoltre, che tale potere non si esplica necessariamente mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolati, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive della prestazione dettate dalla parte datoriale in via programmatica, necessarie e sufficienti alla natura della stessa, cosicché anche l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente. 
Ove la posizione di effettiva subordinazione del lavoratore non risulti agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto secondo caratteristiche non univoche, occorre, poi, far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'obbligo osservanza di un preciso orario di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio in capo al lavoratore - i quali, benché privi di valore decisivo, se individualmente considerati, possono essere valutati globalmente alla stregua di indizi o situazioni “sintomatiche” della subordinazione; in altri termini, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze indicative di un vincolo non rintracciabile aliunde. 
Con riferimento al caso in esame, l'istante allegava genericamente di essere stato sottoposto al potere direttivo della controparte, senza ulteriori indicazioni sull'esatto contenuto dello stesso. 
Inoltre, non deduceva nulla sull'obbligatorietà della prestazione, sulle conseguenze in caso di rifiuto ad eseguirla, sulla doverosità del rispetto dell'orario e non poteva ritenersi sul punto dirimente di per sé l'affermazione in sede di comparizione: “Se non potevo andare, potevo anche solo avvertire ma poi dovevo recuperare”. 
Del resto, alla luce delle stesse circostanze dedotte dalla parte istante, circa lo svolgimento di un'attività di natura autonoma diretta al confezionamento di protesi dentarie per i pazienti dell'### e la previsione di un progetto societario tra le parti (come riferito in udienza: “### l'accordo io avrei dato la mia collaborazione nello studio per poi entrare in società con lui, anche all'ulteriore condizione di ricevere la metà del compenso per i lavori da me effettuati. … La nostra società poi non si è concretizzata perché nonostante il resistente mi avesse detto che avremmo concretizzato poi così non è stato e i rapporti si sono raffreddati finché lui mi ha detto di non andare più allo studio”), l'invocazione della contemporanea sussistenza anche di un rapporto di natura subordinata avrebbe richiesto un rigoroso onere prima di allegazione e poi di prova di elementi salienti (nel senso sopra detto) da cui enucleare la doverosità dell'ulteriore impegno assunto; anche i contenuti dei messaggi telefonici allegati agli atti, infatti, erano ben compatibili con la delineata collaborazione autonoma, la quale, peraltro, si svolgeva anche presso altri studi professionali attraverso consulenze, come pure emerso. 
In altri termini, non era rappresentata alcuna significativa evidenza dell'esistenza di chiare ed univoche manifestazioni tangibili di soggezione personale dello ### ai poteri di direzione e di disciplina dell'asserito datore di lavoro, anche attraverso la verifica dei richiamati elementi sintomatici e tale circostanza rendeva inutile la prova richiesta, che era speculare alle deduzioni di parte. 
Conclusivamente, la complessiva valutazione degli elementi emersi (carenza di specifica indicazione degli elementi sostanziali del potere direttivo e disciplinare, ipotetico e futuro accordo societario, attività autonoma resa in favore dell'### per la realizzazione di lavorazioni odontotecniche e per altri studi professionali), in difetto di allegazioni di ulteriori e specifici tratti discretivi, nel senso sopra detto, già di per sé, non poteva condurre alla prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato così come indicato in ricorso. 
Con riferimento alla invocata temerarietà della lite, è utile precisare che l'art. 96 c.p.c. prevede: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.  … In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 
In riferimento all'art. 96 primo comma c.p.c., la Suprema Corte ha precisato: “### previsione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d.  illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare ### gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, ### U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007). 1.3. Diversa natura e funzione assolve invece la pronuncia regolata dagli arti. 91 e 92 c.p.c., cui la condanna ex art. 96 c.p.c. può accedere, che ha la funzione regolativa del carico delle spese processuali, ha riguardo all'esito complessivo della lite e prescinde dall'istanza di parte.” (Cfr. Cass. n. 24526 del 2015). 
Nel caso in esame, la Corte ritiene di non applicare il comma 1 dell'art. 96 c.p.c., in carenza di elementi, non allegati e provati, per evincere il danno della controparte, né il comma 3, in considerazione dell'integrazione motivazionale al provvedimento impugnato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.  PQM La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e ### come per legge, con attribuzione. 
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. 
Napoli, così deciso all'esito dell'udienza del 21.10.2025 ### rel. est. ### n. 1096/2024

causa n. 1096/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Piero Francesco De Pietro, Gabriella Gentile

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