testo integrale
n. 1948/2018 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta da: D.ssa ### D.ssa ### relatore D.ssa ### D'### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 1948/2018 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 509/2018 emessa dal Tribunale di GROSSETO il ### pendente fra ### (###), in persona del titolare ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (###) e ### (###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti; ### contro ### in qualità di ### dell'eredità giacente di #### (###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; #### STERI (###), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ### (###) e ### (###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti; ### POLVANI (###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; ### S.P.A., già ### S.p.A. (###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; ### sulle seguenti conclusioni: ### appellante: “### l'###mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, In via preliminare in accoglimento dell'istanza in atti, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alle parti della sentenza oggetto di appello ed indicate in atti; Nel merito - in accoglimento dell'appello, per tutti i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n.509/2018 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data ### e pubblicata in data ###, resa nella causa civile n. 2461/2012 r.g.a.c., nelle parti indicate nel corpo dell'atto di appello, e per l'effetto, - accertare , per tutti i motivi dedotti, che l'impresa ### di ### è creditrice della signora ### delle somme indicate in atti o di quelle, maggiori o minori, accertate in corso di causa, anche a seguito di un supplemento di ### con condanna della ### al pagamento ad ### delle somme indicate in atti, o di quelle, maggiori o minori, accertate in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto (31.12.2009) e fino alla data della domanda di appello e degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda di appello e fino alla data del pagamento; In via subordinata ### denegata ipotesi in cui emergesse la sussistenza dei vizi e/o dei difetti lamentati dall'attrice, - accertare le effettive cause degli stessi, e, per l'effetto la responsabilità dei convenuti chiamati in causa nelle loro predette qualità, con condanna degli stessi al pagamento di quanto chiesto dall'attrice e, comunque, con condanna degli stessi a manlevare e garantire l'impresa da qualsiasi risarcimento, indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo risultasse eventualmente dovuto all'attrice. In via ulteriormente subordinata ### denegata ipotesi in cui emergesse la sussistenza dei vizi e/o dei difetti lamentati dall'attrice, - accertare le effettive causeripartire degli stessi, e, per l'effetto nei rapporti interni tra tutti i convenuti chiamati in causa le rispettive responsabilità, accertando per ciascuno solo la quota di responsabilità corrispondente in percentuale all'efficienza causale della propria condotta rispetto alla totalità del risarcimento, indennizzo e/o rimborso che a qualsiasi titolo risultasse eventualmente dovuto all'attrice. - compensare ### le somme a qualsiasi titolo eventualmente dovute alla signora ### dall'impresa convenuta per la propria quota di responsabilità con le somme dovute all'impresa ### di ### dall'attrice per le opere appaltate, con condanna di quest'ultima (attrice ### a pagare all'impresa ### di ### le somme dovute all'esito della compensazione oltre alla corresponsione degli interessi dal dì del dovuto (31.12.2009) e fino alla data della domanda di appello e degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda di appello e fino alla data del pagamento; - condannare la ### e i terzi chiamati a pagare le intere spese di CTU e di ATP come liquidate dal giudice di primo grado; In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese e i compensi del procedimento per ATP”. ### appellata ### “### la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, a) respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### di ### perché infondato in fatto ed in diritto; b) in accoglimento dell'appello incidentale presentato dalla sig.ra ### riformare la sentenza di I° grado nelle parti dalla stessa impugnate e, segnatamente, disporre la riduzione del corrispettivo dei contratti di appalto nella misura corrispondente al diminuito valore dell'opera e/o nella misura necessaria all'eliminazione dei suddetti vizi e difetti e per l'effetto condannare il sig. ### titolare dell'impresa ### di ### a pagare a tale titolo alla sig.ra ### la somma indicata di €. 134.050,87 oltre IVA o quella superiore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi dal 6.7.2010; b) determinato ex art. 1657 c.c. la misura del corrispettivo dell'appalto in relazione ai prezzi indicati nei computi metrici (docc.12-15) e/o in base a quelli di mercato, condannare il sig. ### titolare dell'### di ### a restituire alla sig.ra ### la somma di €. 786.866,74 o quella superiore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di ripetizione di indebito. Il tutto oltre interessi dal 6.7.2010; Con vittoria di spese di giudizio". ### appellata ### Steri: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, n. 509/2018, notificata il ###.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase inibitoria". ### appellata ### Polvani: “### la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, - nel merito: a) respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### di ### perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata; b) condannare il sig. ### titolare della ### di ### al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, in misura non inferiore ad €. 10.000,00. Con vittoria di spese di giudizio". ### appellata ### “### all'###ma Corte di Appello di Firenze respingere e disattendere la domanda di garanzia dell'ing. ### contro ### S.p.A., in via preliminare ed in tesi, per inammissibilità della stessa domanda essendo stata avanzata con la comparsa di risposta 8/01/2025 allorché già era stata rinunciata; e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al parag. 1 della comparsa di costituzione e risposta 11/02/2025; sempre in via preliminare ma in ipotesi, per inoperatività della garanzia secondo il combinato disposto dell'art. 5 delle c.g.a. Sez. II della polizza n. ### e dell'art. 1 delle c.p.a.; e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.1. della comparsa di risposta 26/05/2020; ancora in via preliminare ma in ipotesi più gradata, per inoperatività della garanzia ex art. 8 delle c.g.a. Sez. II, essendo la stessa limitata alla quota di colpa ascrivibile all'assicurato, con esclusione di ogni obbligo risarcitorio derivante dal vincolo di solidarietà; e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.2. della comparsa di risposta 26/05/2020; in via ancora più subordinata, per infondatezza delle domande, in tesi, di garanzia impropria della ### per inesistenza di ogni diritto della stessa nei confronti dei terzi ed in specie dell'ing. ### ed, in ipotesi, di regresso verso i detti terzi per non configurabilità di responsabilità solidale fra i medesimi per difetto di unicità per fatto dannoso ex art. 2055 c.c.; e ciò con reiezione di tali domande e, quindi, anche della domanda di garanzia, che necessariamente ne segue la sorte; il tutto in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.3. della comparsa di risposta 26/05/2020; in ipotesi più gradata, per infondatezza nel merito delle domande della ### costruttrice nei confronti dell'ing. ### con conseguente reiezione della medesima ed anche di quella di garanzia di quest'ultimo contro ### e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.4. della comparsa di risposta 26/05/2020; in via ancora più gradata e salvo gravame, per inaccoglibilità, in ogni caso, della domanda di garanzia per essere la stessa subordinata all'osservanza delle condizioni tutte di polizza, fra cui, ex art. 1 delle c.p.a., il “massimale” (lire 200.000.000= € 103.291,38) con lo scoperto del 10%, con il minimo di lire 5.000.000 (€ 2.582,28) e il massimo di lire 15.000.000 (€ 7.746,85); e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.5. della comparsa di risposta 26/05/2020. Con reiezione, in ogni caso, dell'istanza istruttoria dell'appellante principale di supplemento di ### apparendo la stessa inutile e superata dai dirimenti rilievi circa la inammissibilità e infondatezza delle pretese della ridetta appellante principale nei confronti dei terzi. Sempre con vittoria di spese e di onorari anche del presente grado del giudizio.” *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il giudizio di primo grado ### quale titolare dell'omonima azienda agricola, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto, ### , quale titolare dell'impresa individuale ### per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 35.700,00 corrispondente alla riduzione del prezzo conseguente all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori appaltati, nonché alla restituzione della somma di € 27.200,00 a titolo di pagamento indebito, oltre al risarcimento dei danni. Esponeva di aver stipulato con l'impresa ### una serie di contratti di appalto, dal 2004 al 2009, aventi ad oggetto ciascuno un diverso cantiere, per la ristrutturazione di varie parti della propria azienda agricola oltre che per la realizzazione di vari nuovi annessi e deduceva che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, che erano stati applicati prezzi superiori a quelli correnti e che erano stati addebitati anche lavori di rifacimento conseguenti a rilevati difetti.
Chiedeva quindi la riduzione del corrispettivo dell'appalto ex art. 1667 c.c. e la restituzione delle somme già pagate in misura superiore al dovuto.
Si costituiva il ### contestando la pretesa fatta valere dalla ### in particolare eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non tempestivamente denunciati ed evidenziava che la ### doveva ancora corrispondergli la somma di € 209.625,77 di cui chiedeva il pagamento in via riconvenzionale; per l'ipotesi subordinata di condanna al risarcimento di danni da vizi, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il progettista e direttore dei lavori #### e il direttore dei lavori successivamente subentrato #### per essere dagli stessi garantito e manlevato.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il ### eccependo la nullità ex art. 164 co 4 c.p.c. della domanda di chiamata in causa per incertezza del petitum nonché il proprio difetto di legittimazione; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ### nei suoi confronti Si costituiva anche lo ### contestando la pretesa di ### e in particolare deducendo l'esclusione di ogni responsabilità solidale con la ditta appaltatrice, quale direttore dei lavori chiamato in causa non dalla committenza direttamente, ma in garanzia dalla società esecutrice delle opere, non legata allo stesso da alcun rapporto contrattuale, con conseguente mancanza di estensione della originaria domanda formulata da parte attrice; in ogni caso evidenziava che nessuna delle opere asseritamente viziate era stata realizzata nel periodo in cui lo stesso era stato direttore dei lavori; chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni per essere dalla stessa garantito per l'ipotesi di condanna.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva ###ni S.p.a. eccependo la mancanza di copertura assicurativa dello ### con riferimento al tipo di danni oggetto di causa e in ogni caso evidenziando che la copertura sarebbe stata comunque operante solo per la quota di responsabilità dello ### La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, esame di testimoni, acquisizione del fascicolo dell'ATP svolto ante causam e quindi con espletamento di nuova CTU tecnica.
Con sentenza n. 509/2018, il Tribunale di Grosseto statuiva nel modo seguente: “- In parziale accoglimento della domanda di parte attrice ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, operata la c.d. compensazione impropria tra le reciproche pretese, condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta l'importo di euro 96.013,99 per il titolo e con gli interessi di cui in parte motiva; - Respinge nel resto le reciproche domande di parte attrice e parte convenuta; - Respinge le domande proposte da parte convenuta nei confronti delle parti terze chiamate; - Dichiara interamente compensate le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta con riferimento alla presente causa di merito ed al procedimento per accertamento tecnico preventivo; - Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa che si liquidano in euro 5100 per compenso professionale oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge; - Condanna parte convenuta a rifondere ai terzi chiamati ### e ### le spese di lite che si liquidano, per ciascuno, quanto al procedimento per accertamento tecnico preventivo in euro 3500 per compenso professionale oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge, quanto alla presente causa di merito in euro 10.300 per compenso professionale, oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge; - Dichiara interamente compensate le spese di lite tra ### e ###ni S.p.A.; - Pone le spese di ### liquidate come in atti, sia con riferimento al procedimento per accertamento tecnico preventivo, sia con riferimento alla presente causa di merito, a carico di parte attrice e di parte convenuta in pari misura tra loro; - Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ###” Il Tribunale, anzitutto, respingeva sia l'eccezione di nullità dell'atto di citazione che quella di carenza di legittimazione passiva sollevata dal #### Respingeva inoltre le eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione della garanzia per i vizi dell'opera sollevate dalla impresa appaltatrice.
Ciò premesso, il primo giudice accertava la responsabilità di quest'ultima con riferimento ai vizi delle opere non eseguite a regola d'arte, la cui presenza era stata accertata dal CTU che aveva quantificato i costi di ripristino nella misura complessiva di € 46.673,02 oltre ### ritenendo irrilevante il fatto che la committenza potesse aver assistito ai lavori e dato alcune indicazioni sull'esecuzione degli stessi, poiché non era emerso che i vizi fossero conseguenza delle indicazioni dei committenti né che l'impresa ne avesse segnalato eventuali carenze o errori, ricevendo l'ordine di porre ugualmente in essere le opere.
Quanto alla domanda spiegata dalla ### nei confronti dei professionisti, evidenziava il Tribunale che essa era stata proposta dalla ditta appaltatrice in termini di manleva per il caso di sua condanna al risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera ma che non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra dette parti, essendo il direttore dei lavori ovvero il progettista legati da rapporto contrattuale solo con la committenza, la quale non aveva proposto nei loro confronti alcuna domanda di risarcimento danni; che dunque non era configurabile la chiamata in causa del c.d. terzo ritenuto responsabile, che presuppone la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto ed implica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo (cfr. Cass. n° 5580/2018), essendo quindi inibito al giudice emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore (cfr. Cass. n° 8411/2016); che pertanto andavano respinte le domande di garanzia così come formulate da ### nei confronti dei terzi chiamati ### e ### restando assorbita la ulteriore domanda di manleva proposta dallo ### nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.
Esaminate congiuntamente la domanda riconvenzionale dell'impresa appaltatrice per il pagamento del residuo corrispettivo, con la domanda della ### per restituzione delle somme corrisposte in misura maggiore a quanto ritenuto dovuto, il primo giudice rilevava che secondo la CTU l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ### era pari a € 1.532.567,52, secondo contratto, oltre ulteriori € 1.303.899,24 per opere extracontratto, per una somma complessiva di € 2.836.466,76, a fronte della quale erano stati versati acconti per € 2.689.112,45, residuando dunque un importo dovuto a titolo di saldo pari a € 147.354,31.
Operata la compensazione c.d. impropria tra le reciproche pretese creditorie delle parti, risultava dunque che la ### dovesse ancora corrispondere all'impresa appaltatrice l'importo di € 96.013,99 a titolo di saldo del corrispettivo, oltre interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale considerava la parziale reciproca soccombenza tra parte attrice e parte convenuta, compensando integralmente le spese di lite tra le suddette parti, sia con riferimento alla causa di merito che al procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam; quanto alle spese del procedimento cautelare in corso di causa promosso dal ### nei confronti della ### le poneva a carico del primo sulla base della sua soccombenza; poneva inoltre a carico del medesimo ### le spese dei terzi chiamati ### e ### compensando integralmente le spese di lite tra lo ### e ### poneva infine a carico di parte attrice e parte convenuta le spese delle ### in misura pari tra loro.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danno da lite temeraria spiegata dal ### il primo giudice la riteneva infondata, non ravvisando gli estremi di una lite temeraria. 2. Il giudizio di secondo grado 2.1 ### ha proposto appello e ha rassegnato le istanze sopra trascritte, instando anche per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Ha dedotto i seguenti motivi: I) “Sul credito dell'appaltatore - errata valutazione del CTU” Il Tribunale non aveva tenuto conto delle osservazioni critiche alla CTU da parte del #### Buco, il quale, rispetto ai conteggi del ### aveva quantificato un maggior credito dell'impresa appaltatrice per € 55.068,06 oltre ### portando a un importo complessivo dovuto a saldo dalla committenza di € 207.929,17, pressoché pari a quello indicato nella contabilità finale dei lavori richiamata nella comparsa di risposta in primo grado.
II) “Sulla quantificazione dei vizi - errata valutazione del CTU” ### aveva dichiarato di agire in giudizio quale titolare dell'omonima azienda agricola, potendo dunque detrarre l'### che quindi non poteva essere considerata una voce di danno da risarcire. Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto delle osservazioni critiche alla CTU da parte del #### che avrebbero richiesto approfondimenti peritali.
III) “Errata valutazione della fattispecie di causa - estensione della domanda attrice - violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il Tribunale aveva erroneamente affermato che la ### aveva formulato solo una domanda di garanzia, senza considerare che essa aveva fatto valere nei confronti dei terzi chiamati lo stesso rapporto dedotto dalla ### come causa petendi, verificandosi dunque l'estensione ai medesimi della domanda della parte attrice. La domanda di ### pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile e fondata nel merito, non avendo i terzi chiamati dimostrato di aver espletato le loro mansioni a regola d'arte, poiché i vizi contestati riguardavano opere che essi avrebbero dovuto controllare durante lo svolgimento dei lavori.
IV) “Errata valutazione della fattispecie di causa - estensione della domanda attrice ed ammissibilità della domanda di garanzia - violazione dell' art. 113 c.p.c.”
Avrebbe errato il primo giudice nel ritenere insussistente un rapporto contrattuale tra la ditta appaltatrice e il direttore dei lavori/progettista, su cui poter basare la proposta azione di garanzia, poiché ### aveva esteso ai terzi chiamati il medesimo il rapporto controverso dedotto dalla ### come causa petendi chiedendo, per lo stesso rapporto, di accertare le responsabilità dei terzi chiamati. ###à del rapporto deriverebbe dal fatto che l'impresa e i tecnici incaricati dalla ### operavano negli stessi cantieri, per la esecuzione delle stesse opere e in base agli stessi titoli edilizi, unico era il danno lamentato e identica la prestazione chiesta a tutti. Rispetto alla prima domanda formulata in via subordinata da ### di cui al precedente motivo di appello, la differenza consisterebbe nel fatto che con essa ### chiedeva che i terzi riconosciuti responsabili venissero condannati a pagare direttamente alla attrice ### mentre, con la seconda domanda formulata in via subordinata, di cui al presente motivo di appello, ### chiedeva che i terzi chiamati riconosciuti responsabili venissero condannati a garantire l'impresa da quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'attrice. La sentenza impugnata, in questa parte, sarebbe dunque errata per violazione dell'art. 113 c.p.c.
V) “Sulla domanda di accertamento della quota di responsabilità dei convenuti e di ripartizione della responsabilità nei rapporti interni - violazione degli artt. 1294 c.c., 1298 c.c., 1299 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.” Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la giurisprudenza di legittimità riconosce come solidale il concorso di responsabilità verso il committente dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori e riconosce che il condebitore, chiamato a risarcire il tutto, ha azione di regresso verso gli altri condebitori per le rispettive quote di responsabilità, le quali, salvo prova contraria, si presumono uguali. Tali principi di diritto avrebbero dovuto essere applicati ai fatti di causa: la ### pur potendo presentare la domanda giudiziale nei confronti di tutti i coobbligati in solido, aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni solo alla ### la quale, coobbligata in solido, aveva chiamato in causa gli altri coobbligati in solido, chiedendo di accertare le rispettive quote di responsabilità e chiedendo di sciogliere nei rapporti interni il vincolo della solidarietà, ex artt. 1298 c.c. e 1299 c.c., ma tale domanda, fondata e legittima, non era stata esaminata dal Tribunale in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Circa le quote di responsabilità di ciascuno, si sarebbe dovuto considerare: - che la CTU aveva stabilito che i vizi accertati erano di natura esecutiva e non progettuale, essendo riconducibili a vizi di esecuzione per violazione delle generiche regole dell'arte, rientrando dunque nella sfera di controllo esigibile dal direttore dei lavori, che avrebbe dovuto imporre ordini di servizio per rimuovere gli asseriti vizi; - che il #### era direttore dei lavori oggetto di causa dal 28.2.2008 fino alla conclusione/sospensione dei lavori mentre l'#### lo era stato dall'inizio dei lavori (2004-2005) fino al 27.2.2008; - che entrambi avevano omesso di impartire opportuni ordini di servizio nei vari cantieri oggetto di causa; - che il CTU aveva indicato individuando per ciascun cantiere chi avesse svolto il ruolo di direttore dei lavori; - che ai sensi dell'art. 1298 c.c. nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori e le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente e che nella fattispecie non era emersa la sussistenza di fatti volti a superare la presunzione di legge di pari responsabilità dei coobbligati in solido.
IV) “Sulle spese di causa di primo grado - violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” La sentenza impugnata dovrebbe essere riformata anche nella regolamentazione delle spese di causa, in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello. In particolare, non sarebbe corretto compensare interamente le spese di causa tra la ### e la ### in considerazione della condanna dell'attrice al pagamento di un'ingente somma di denaro. Nei confronti dei terzi chiamati, essendo fondate le domande svolte nei loro confronti dalla ### non vi sarebbe soccombenza. Inoltre, sarebbe ingiusto porre le spese di CTU e di ATP a carico solo della ### e della ### in pari quota tra loro, poiché esse dovrebbero gravare per la maggior parte sulla prima, oltre a dover essere poste a carico pro quota anche dei terzi chiamati, considerato anche che la CTU aveva accertato circa € 46.000,00 di costi per vizi a fronte di un appalto di oltre 2,8 milioni di euro. 2.2 Si è costituita ### in primo luogo rilevando il passaggio in giudicato della statuizione relativa al rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dalla garanzia per i vizi dell'opera nonché la sua estraneità riguardo all'impugnazione da parte del ### dei capi relativi alle domande di garanzia nei confronti dei terzi chiamati. Circa gli altri motivi di appello, ne ha dedotto l'infondatezza, proponendo anzi appello incidentale per le seguenti opposte motivazioni: I) “Omessa valutazione delle osservazioni alla ### omessa motivazione in ordine alle critiche alla ### sussistenza di vizi ulteriori rispetto a quelli indicati in ### violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia.” ###, che pure aveva riscontrato i vizi lamentati dalla ### avrebbe tuttavia fornito risposte incomplete e insoddisfacenti rispetto alle osservazioni critiche del ### Bucciantini (integralmente riportate alle pagg. 7/13 della comparsa di costituzione), sulla cui base i costi necessari al ripristino dei vizi ammonterebbero al maggior importo di € 134.050,87 oltre ### il ### invero, non aveva seguito lo schema imposto dall'art. 195 c.p.c., omettendo ogni valutazione delle osservazioni critiche dell'### Bucciantini, il che, peraltro, avrebbe imposto al giudice di motivare in modo specifico l'adesione alle conclusioni del CTU piuttosto che a quelle del ### II) “Omessa valutazione delle osservazioni alla ### omessa motivazione in ordine alle critiche alla ### minore valore delle opere realizzate dalla ditta appaltatrice; violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia.” Anche rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito avanzata in via riconvenzionale dalla ### il primo giudice non avrebbe preso in considerazione le critiche mossa alla CTU dal ### Bucciantini, e riproposte dalla medesima in tutti i suoi scritti difensivi, già fin dalle osservazioni formulate dal Consulente di parte della sig.ra #### Bucciantini e riproposte in comparsa conclusionale, con le quali si dava risalto alle gravi carenze della CTU in merito alla quantificazione del valore delle opere realizzate da ### In particolare: - il CTU avrebbe svolto la propria indagine prendendo come parametro per individuare le “quantità” delle opere realizzate proprio le fatture emesse dalla ### sia per le opere previste nel contratto che per le opere extra-contratto, nonostante esse fossero oggetto di espressa contestazione, in specie per le quantità delle opere indicate nelle fatture stesse; - per le molte opere non visibili, quali quelle interrate o comunque non riscontrabili oggettivamente, come i lavori di “mano d'opera in economia” o “noli di attrezzature” o “a corpo”, il CTU avrebbe proceduto alla valutazione esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dal ### - con riferimento alle opere extra-contratto, il CTU avrebbe apportato delle maggiorazioni arbitrarie a percentuale in alcune voci dei prezzi unitari del ### degli ### per tenere conto di altre lavorazioni, senza stimarle attraverso un'analisi, mentre in altri casi avrebbe applicato prezzi unitari individuati “a discrezione”, nonostante le relative voci fossero presenti nel ### degli ### - in ordine poi alle misurazioni della quantità delle opere, il CTU non avrebbe tenuto conto delle ### di ### sancite nel ### dei ### della ### documento guida negli appalti.
Il giudice avrebbe dunque dovuto decidere sulla base dei criteri indicati voce per voce dal ### Bucciantini, che avrebbero portato a quantificare le opere nell'importo complessivo di €. 2.036.296,58 (€. 1.370.296,97 - €. 665.999,61), più basso di quello stimato dal ### Dunque, sulla scorta dei pagamenti eseguiti (€. 2.689.112,45) e del valore delle opere così come accertato dall'### Bucciantini (1.902.245,71), già detratto il costo per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, ### avrebbe dovuto essere condannata a restituire alla ### la somma di €. 786.866,74, (€. 2.689.112,45 - 1.902.245,71). ### ha quindi concluso come riportato in epigrafe. 2.3. Si è costituto ### il quale ha chiesto il rigetto dell'appello relativo al capo della sentenza che ha respinto le domande avanzate dalla ### nei confronti dei terzi chiamati, ed evidenziando che, anche nel caso di automatica estensione della domanda e/o di ammissibilità della domanda di garanzia, in ogni caso difetterebbe la prova di una qualche colpa del D.L. nei confronti dell'appaltatore nonché la prova del tempo di realizzazione delle opere viziate e del tempo in cui i vizi erano risultati apparenti, rispetto al tempo in cui lo ### aveva svolto la funzione di D.L. In denegata ipotesi, l'#### ha riproposto la domanda di manleva già avanzata in primo grado nei confronti della propria assicuratrice. 2.4. Si è costituito anche ### il quale pure ha rilevato l'infondatezza dell'appello principale, in ipotesi riproponendo le eccezioni e difese svolte in primo grado, e cioè l'eccezione di nullità della domanda svolta dal ### nei confronti del #### per omessa determinazione o comunque incertezza del petitum, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del medesimo ### avendo egli ricoperto la qualifica di D.L. nella fase terminale dei lavori, per il completamento della sola cantina, nonché contestato i vizi dell'opera all'impresa appaltatrice in seguito ai sopralluoghi svolti. #### ha altresì riproposto domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti della ### con esclusivo riferimento alla proposizione del gravame, ritenendo tale iniziativa temeraria e imprudente, ed ha quindi concluso come riportato in epigrafe. 2.5. Si è infine costituita ### S.p.a. (già ### S.p.a.), che ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe, in particolare riproponendo le eccezioni svolte in primo grado in ordine alla inoperatività della garanzia assicurativa. 2.6. Respinta la richiesta avanzata dalla parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con ordinanza datata 22.6.2023 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuto decesso della parte appellata ### Il procedimento è stato riassunto su istanza di ### quale curatore dell'eredità giacente di ### Dopo un rinvio disposto in pendenza di trattative, che non hanno dato esito positivo, la Corte, all'udienza del 17.6.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. * 3. Sia l'appello principale che quello incidentale proposto dalla ### non meritano di essere accolti. 3.1 Il primo e il secondo motivo dell'appello principale nonché il primo e il secondo motivo dell'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto volti tutti a contestare le risultanze della ### cui il Tribunale ha integralmente aderito per quantificare sia i costi di ripristino dei vizi che il valore delle opere realizzate dalla ### e quindi, detratti gli acconti pacificamente versati dalla ### determinare il residuo credito della impresa appaltatrice.
I motivi in esame risultano inammissibili prima ancora che infondati, in quanto sono strutturati in modo tale da contrapporre alle conclusioni del CTU quelle dei rispettivi CTP (tanto che la ### stessa le definisce quali “elaborato alternativo”), senza confrontarsi in alcun modo con le diverse valutazioni espresse dal CTU nel proprio elaborato. ### parte, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, non è vero che il CTU non abbia preso in esame le osservazioni critiche delle parti e non le abbia valutate. Invero, nell'ampio e accurato elaborato peritale depositato dal CTU (che consta di ben 282 pagine) si dà atto che “### il tempo concesso dal Giudice in prima udienza e quello delle proroghe concesse, queste ultime necessarie per la mole di lavoro da svolgere e per la sua complessità, lo scrivente ### ritenendo di avere gli elementi utili e sufficienti per rispondere ai quesiti, studiati gli atti di causa, predisponeva la relazione tecnica in prima stesura e trasmetteva la stessa per le eventuali osservazioni che i ### volessero esprimere. Ricevute le numerose osservazioni dai ### di parte, ing.
Bucciantini, ing. ### ed ing. ###, osservazioni che si danno come allegati alla presente (confronta allegato sub. 6), lo scrivente riportava le proprie controdeduzioni, esaminando una per una le osservazioni ed esprimendosi in merito al loro accoglimento o meno e quindi per procedere alla stesura finale della perizia stessa.” (pag. 2). Da pag. 2 a pag. 133 viene dunque riportata per esteso la consulenza trasmessa ai ### composta di una prima parte in cui sono descritti, fabbricato per fabbricato (indicati da A a G), i vizi riscontrati e redatto il computo dei relativi costi di ripristino e di una seconda parte che contiene la ricostruzione della contabilità delle opere appaltate e di quelle extra-appalto, anche in questo caso distinguendo fabbricato per fabbricato. Segue alle pagg. da 134 a 159 la valutazione delle osservazioni critiche delle parti (allegate all'elaborato), le quali vengono esaminate punto per punto in maniera specifica, con l'indicazione dei motivi per cui esse sarebbero, a parere del ### condivisibili o meno. La relazione termina, da pag. 160 in poi, con l'elaborato finale redatto tenendo conto delle osservazioni critiche dei ### condivise dal ### Si legge, in particolare, alla pag. 134: “Non è affatto vero che la ricostruzione contabile è stata fatta prendendo come riferimento le fatture dell'### ma riscontrando le lavorazioni e le misurazioni in loco. Non è affatto vero che le fatture dell'### vogliono essere dimostrative dei quantitativi da contabilizzare. Si invita a tale riguardo il CTP a confrontare le misure e le quantità ricavate dallo scrivente di tutte le lavorazioni con quelle riportate nelle fatture. Non è affatto vero che non ci sia stato il contraddittorio al punto che ogni sopralluogo è stato eseguito alla presenza di tutti i ### di parte e le misure sono state assunte e prese dallo scrivente e dai propri ausiliari alla presenza e con la possibilità del riscontro immediato dei ### di parte. Non è affatto vero che sono state seguite le indicazioni date da ### titolare dell'### né di altri ma sono state seguite le indicazioni puntualmente date dal sig. Giudice nella formulazione dei quesiti. Circa le considerazioni sviluppate dal CTP e riguardanti il confronto fra gli importi a noi risultanti nella nostra ricostruzione contabile e l'importo delle fatture emesse dalla ditta ### ci limitiamo qui a ricordare che lo stesso Consulente di parte ha sempre partecipato ad ogni riscontro numerico, qualitativo e quantitativo delle singole lavorazioni senza per questo fare riferimento alle fatture della ditta esecutrice”. Segue, come già evidenziato, la specifica valutazione di ogni singola voce contestata, con la motivazione per cui ciascuna di esse viene considerata “accoglibile” o “non accoglibile”.
Ciò premesso va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. ### del 16/11/2022; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). Invero, deve ritenersi che in presenza di corretto svolgimento della CTU nei suoi passaggi procedimentali (bozza-osservazioni-relazione finale), la mera reiterazione delle osservazioni alla ### già superate dalla stessa consulenza e condivise dal giudice di primo grado, non integri specificità della contestazione. 3.2 Il terzo, quarto e quinto motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano tutti la domanda proposta dal ### nei confronti dei terzi chiamati ### e ### Essi risultano infondati.
Vero è che la domanda in questione è stata formulata dalla ### nei seguenti termini: “con condanna degli stessi al pagamento di quanto chiesto dall'attrice e, comunque, con condanna degli stessi a manlevare e garantire l'impresa da qualsiasi risarcimento, indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo risultasse eventualmente dovuto all'attrice.” Dal contesto delle difese del ### tuttavia, emerge chiaramente come i predetti professionisti siano stati chiamati in causa non come unici responsabili dei vizi e difetti dell'opera lamentati dalla committente, bensì, se mai, perché, non ottemperando agli obblighi di vigilanza propri del direttore dei lavori, avrebbero permesso che i lavori venissero eseguiti dall'impresa appaltatrice in modo non conforme alle regole dell'arte. Ciò basta ad escludere che si possa determinare l'effetto di un'estensione automatica della domanda di parte attrice ai terzi chiamati, poiché, come correttamente evidenziato dal primo giudice, “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; cfr. anche Cass. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006: “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria - ### specie, è stata esclusa la estensione della domanda perché la chiamata in causa era avvenuta da parte del committente, convenuto per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione di opere edilizie, nei confronti delle ditte appaltatrici, configurandosi come chiamata in garanzia).
Peraltro, a seguito della chiamata in causa dei terzi, la ### ha confermato di voler agire soltanto nei confronti dell'impresa appaltatrice, trovando dunque applicazione il seguente principio di diritto, pure correttamente richiamato dal Tribunale: “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016) Né possono valere nella fattispecie i principi affermati dalla Suprema Corte in relazione alla garanzia ex art. 1669 c.c., in relazione alla quale è stato anche di recente affermato che “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29251 del 13/11/2024). Nel caso in esame, infatti, la ### ha agito nei confronti della ### non ex art. 1669 c.c. bensì a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1667 c.c., così come a titolo di responsabilità contrattuale, ma sulla base di un diverso rapporto - cioè quello fondato sul contratto di opera professionale intercorso con i direttori dei lavori - avrebbe potuto agire nei confronti dei medesimi qualora avesse ritenuto che essi non avessero correttamente adempiuto ai rispettivi obblighi professionali.
Va altresì evidenziato che ove la domanda svolta dal ### nei confronti dei terzi chiamati fosse da intendere come ### volta a ritenere unici responsabili coloro che, in tempi diversi, avevano svolto il ruolo di direttore dei lavori, una tale domanda sarebbe risultata palesemente infondata. Infatti, i vizi e difetti dell'opera accertati in sede di CTU (della cui quantificazione soltanto si discute in sede di appello), sono certamente ascrivibili alla ### che non li ha eseguiti a regola d'arte, in violazione dei propri obblighi contrattuali, come accertato dalla sentenza di primo grado. Sentenza che, in proposito, non è stata oggetto di impugnazione, per cui tale accertamento deve ritenersi passato in giudicato.
Quanto alla domanda di manleva svolta dal ### nei confronti dei terzi chiamati, come evidenziato dal Tribunale, è pacifico che non sussista alcun rapporto contrattuale tra ### e i direttori dei lavori ### e ### sui quali fondare tale domanda. È invero evidente che l'obbligazione di verificare la corretta esecuzione dei lavori appaltati è stata assunta dai suddetti professionisti nei confronti della ### committente, sulla base del contratto d'opera professionale stipulato con la medesima, senza che ciò possa implicare l'assunzione da parte dei medesimi di obblighi di garanzia nei confronti ### dell'impresa appaltatrice.
Infine, non può dolersi la parte appellante dal fatto che il primo giudice non si sia pronunciato sulla domanda di accertamento della quota di responsabilità dell'impresa appaltatrice e dei professionisti incaricati della direzione dei lavori, in quanto non è mai stata proposta dalla ### una domanda di regresso.
Infatti, sia che la chiamata in causa dei terzi da parte dell'impresa appaltatrice fosse funzionale solo alla manleva, per essere mantenuta totalmente indenne dell'eventuale condanna in favore della committente per i vizi e difetti dell'opera, sia che essa fosse diretta ad accertare la esclusiva responsabilità dei terzi chiamati, con conseguente estensione automatica ad essi della domanda della committente, in ogni caso trattasi di azioni che si distinguono nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma, c.c. Infatti, “nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. ### del 01/12/2021). Invero, le domande avanzate dalla ### nei confronti dei terzi chiamati presuppongono proprio l'insussistenza di una responsabilità solidale, in quanto mirano a riversare per intero su tali soggetti gli effetti correlati all'eventuale accoglimento della domanda della committente (tramite la condanna diretta dei terzi in favore della committente medesima o la condanna alla manleva integrale in caso di condanna del ###. Conseguentemente, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate non poteva costituire oggetto di esame da parte del giudice del merito, “in quanto detta questione può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. ### del 20/12/2018) 3.3 Il sesto motivo dell'appello principale resta assorbito, in quanto le doglianze relative al riparto delle spese del giudizio di primo grado sono state formulate solo in relazione all'eventuale accoglimento dei precedenti motivi di appello. 3.4. In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata restando assorbita ogni altra questione. 4. Le spese del presente grado del giudizio - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) - seguono la soccombenza nei rapporti tra ### da un lato, e #### e ### S.p.a., dall'altro; esse vanno invece integralmente compensate tra ### e la ### dell'eredità giacente di ### attesa la reciproca soccombenza.
Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ### nei confronti della ### perché non risulta ravvisabile dolo o colpa grave nella scelta della medesima di interporre appello. P.Q.M. La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede: 1. respinge sia l'appello principale proposto da ### quale titolare dell'impresa ### di ### sia l'appello incidentale proposto da ### e per l'effetto conferma integralmente la sentenza 509/2018 resa dal Tribunale di GROSSETO; 2. condanna l'appellante ### quale titolare dell'impresa ### di ### al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di #### e ### S.p.a., liquidate per ciascuno di essi in € 9.991,91 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge; 3. compensa per intero le spese di lite tra ### quale titolare dell'impresa ### di ### e la ### dell'eredità giacente di ### 4. dà atto che ricorrono sia nei confronti dell'appellante principale che nei confronti dell'appellata/appellante incidentale i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 22/12/2025 ### EST.
D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
causa n. 1948/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrieri Alessandra, Mariani Isabella