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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1797/2025 del 20-10-2025

... 9275/2005). 4 - Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello. 4.1. -Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000). Fase di studio della controversia: € 1.029,00 Fase introduttiva del giudizio: € 709,00 Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00 Compenso tabellare: € 3.261,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. Si ricomprende nella fase istruttoria/trattazione il sub procedimento di inibitoria, mentre non si riconosce la fase decisionale in considerazione della mancata comparizione del difensore dell'appellato all'udienza di discussione. Si applica il valore minimo per tutte le fasi, in ragione della ridotta attività difensiva espletata. 4.2. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### all'udienza di discussione del 15.10.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv. ### APPELLANTE/I nei confronti di ### (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ### (CF ###) APPELLATO/I avverso la sentenza n. 773/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il #### data 15.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: “###ma Corte di Appello di Firenze, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata come da apposita istanza formulata, rigettata ogni contraria e diversa istanza: -In via preliminare, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti, la nullità della sentenza impugnata per mancata corrispondenza fra quanto chiesto e quanto pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. atteso che il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, ha ingiustamente accertato la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, ritenendo legittimamente esercitata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3) del citato contratto, seppur mai invocata da parte locatrice, sia nella fase sommaria sia in quella a cognizione piena. -Nel merito ed in ogni caso, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. in virtù della citata clausola risolutiva espressa nonché e comunque l'inefficacia, sempre per i motivi esposti, della clausola stessa; conseguentemente ed in ogni caso, accertata nella fattispecie concreta la mancanza di un colpevole inadempimento della conduttrice e, comunque, la scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale contestato e dedotto in causa, respingere la domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata dall'intimante appellata poiché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
Per parte appellata: “### l'###ma Corte adita di Appello adita, ogni ulteriore istanza reietta e disattesa, per tutti motivi di cui in premessa, respingere i motivi di appello promossi dalla società ### S.r.l. con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Lucca 773/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e della fase cautelare conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, ### S.R.L. (di seguito anche solo “Garage”) adiva questa Corte d'Appello nei confronti di ### proponendo gravame avverso la sentenza 773/2024, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il ###, che, in accoglimento della domanda proposta dal ### aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione inter partes stipulato (avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in ### fraz. Mugnano, via ### 421, censita in catasto al fg. 166, map. 560, sub 03), disponendone il rilascio, con condanna della società resistente al pagamento delle spese di lite.  1 - Il giudizio di primo grado.  1.1. - Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ### aveva convenuto in giudizio ### esponendo: -) di essere comproprietario di un compendio immobiliare, ubicato in ### via ### 421, fraz. Mignano, costituito da quattro unità artigianali; -) che, con contratto di locazione ad uso commerciale, registrato all'### delle ### in data ###, il ricorrente, insieme all'altro comproprietario, aveva concesso in godimento la porzione dell'immobile, rappresentata al ### del Comune di ### al ### 166 mappale 560 sub. 3 di mq 160, alla società ### S.r.l.; -) che la durata del contratto veniva stabilita in 6 anni a partire dall'1.1.2022 e fino al 31.1.2028, con facoltà di rinnovo automatico per uguale periodo, salvo disdetta; -) che il canone di locazione veniva pattuito in € 9.600,00 annui, che la società conduttrice si impegnava a corrispondere in rate mensili anticipate di € 800,00, oltre imposte come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese; -) che ### tuttavia, si era resa morosa nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio e giugno 2023, per un importo di € 1.600,00; -) che ogni richiesta di pagamento era risultata infruttuosa, con conseguente necessità di adire le vie legali.  1.2. - Si costituiva in giudizio ### opponendosi all'intimato sfratto. 
In particolare, contestava l'esistenza della morosità, rilevando: i) che il canone di maggio 2023 era stato pagato il 9 giugno 2023, con un ritardo dovuto ad un errore tecnico causato dal cambio della piattaforma di home banking; ii) che il canone di giugno 2023 era stato regolarmente pagato nei termini contrattuali. 
In ogni caso, non era mai stata inviata diffida ad adempiere da parte del locatore. 
Eccepiva, altresì, la mancata previsione di una clausola risolutiva espressa nel contratto di locazione, evidenziando che il locatore, in passato, aveva tollerato ritardi nei pagamenti, rendendo di fatto inoperante la predetta clausola, qualora effettivamente pattuita. 
Comunque, la morosità era modesta (€ 1.600,00 a fronte di un canone annuo di circa € 10.000) e, quindi, inidonea a turbare l'equilibrio contrattuale.  1.3. - Denegata la richiesta di convalida e disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali.  1.4. - All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni: -) doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto per il ritardato pagamento del canone relativo alla mensilità di maggio 2023, essendosi il locatore avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del regolamento negoziale, con cui era stato convenuto che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita, costituiva motivo di risoluzione del contratto ex art. “146 c.c.” (rectius 1456 c.c.); -) difatti, se da un lato si doveva constatare la tolleranza del locatore rispetto ai ritardi nel pagamento del canone verificatisi in passato, dall'altro, tale tolleranza non comportava né la eliminazione della clausola né la rinuncia ad avvalersene; -) invero, a fronte del ritardato pagamento della mensilità di maggio 2023, il locatore, con ciò manifestando la volontà di non tollerare oltre il comportamento della conduttrice, aveva intimato lo sfratto per morosità, pur omettendo di dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa; -) inoltre, in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., il ### nell'ambito di una consentita mutatio libelli svolta a seguito delle difese della controparte, aveva posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto proprio la volontà di avvalersi della suddetta clausola; -) ne conseguiva la totale irrilevanza dell'adempimento tardivo della società, in quanto intervenuto a contratto ormai risolto; -) l'inadempimento della ### era, poi, da considerarsi senz'altro colpevole, essendo irrilevante il dedotto disguido della piattaforma home banking, giacché costituiva onere del debitore monitorare il buon esito della disposizione di pagamento; -) le spese seguivano la soccombenza.  2 - Il giudizio di secondo grado.  2.1. - Avverso tale sentenza proponeva appello ### per i seguenti motivi: 1) con il primo, lamentava la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1456 Il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione nella misura in cui aveva accertato la risoluzione di diritto del contratto, a fronte della domanda di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. proposta dal locatore nell'atto di intimazione. Nella memoria integrativa ex art.  426 c.p.c., il ### contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non aveva mai invocato l'intervenuta risoluzione del contratto per integrazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4. 
In ogni caso, tale domanda si sarebbe dovuta considerare inammissibile, stante l'impossibilità della conversione della richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c. in quella ex art. 1456 c.c., in quanto costituente una non consentita mutatio libelli.  2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva comunque errato nel ritenere operante la clausola di cui al punto 4 del regolamento contrattuale, in quanto essa ### era “sempre stata solita” corrispondere il canone oltre le scadenze contrattuali, tanto che i ritardi erano stati “vari e ripetuti” (cfr. atto di appello, pag. 9), senza che il ### eccepisse alcunché al riguardo. 
Per effetto di tale comportamento, il locatore non poteva pretendere di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto divenuta ormai inefficace, non avendo egli mai manifestato la volontà di avvalersene.  3) Con il terzo, rilevava che l'inadempimento non poteva, in ogni caso, considerarsi grave, proprio in forza della tolleranza manifestata dal ### a fronte di reiterati tardivi pagamenti del canone che, in alcuni casi, erano avvenuti anche oltre venti giorni dalla scadenza contrattuale. 
Inoltre, l'atto di intimazione non era stato neppure preceduto da una diffida ad adempiere e, comunque, essa ### aveva immediatamente provveduto a saldare i canoni a seguito della notifica della citazione.
Difatti, la mensilità di maggio 2023 era stata saldata in data ###, mentre quella di giugno in data ###. 
Ad ogni modo, il pagamento dei canoni era avvenuto in ritardo solo per problemi informatici e, in seguito, essi erano sempre stati eseguiti entro il termine contrattuale. 
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  2.2. - Radicatosi il contraddittorio, ### nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.  2.3. - Con ordinanza del 26.11.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.  2.4. - All'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza. 
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.  ***  3 - ### del gravame. 
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto concernenti la medesima ratio decidendi.  3.1. - È pacifico, in quanto ammesso dalla medesima società appellante, che i ritardi, nel pagamento dei canoni di locazione, siano stati “vari e ripetuti” oltre che “considerevoli” (cfr. atto di appello, pag. 9,11). 
Ne deriverebbe, secondo quanto sostenuto da ### un atteggiamento di tolleranza, da parte del locatore, che, per un verso, impedirebbe di considerare “grave” l'inadempimento ex art. 1455 c.c. e, per un altro, impedirebbe di considerare integrata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del contratto (in mancanza, peraltro, di qualsiasi dichiarazione giudiziale e/o stragiudiziale, da parte del ### di volersene avvalere). 
Si deve dissentire.  3.1.1. - Per quanto concerne il primo profilo, occorre, innanzi tutto, osservare che correttamente il tribunale (con statuizione, peraltro, non oggetto di impugnazione) ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 55 della l. 392/1978, in quanto tale disposizione è riferita alle sole locazioni di immobili ad uso abitativo.
Ne consegue che l'avvenuto pagamento dei canoni scaduti entro la prima udienza è circostanza irrilevante ai fini dell'esclusione della risoluzione contrattuale (cfr. art. 55, comma 4, l. 392/1978). 
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla legge n. 392/1978, la disciplina di cui all'art. 55 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Il legislatore, difatti, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere - in genere - che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni, oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, di per sé inidonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza del 20/1/2017, n. 1428; così anche Cass. n. 13248/2010, Cass. 272/1999).  3.1.2. - Parimenti non applicabile, alle locazioni non abitative, è l'art. 5 della l. n.392/1978 che, tuttavia, può essere utilizzato come parametro di riferimento ai fini della valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 Sul tema si è così pronunciata la Suprema Corte: “in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza del 26/11/2019, n. ###; in senso conforme civ. n. 1428/2017). 
In particolare, tale principio risulta coniato con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, in cui il giudice del merito aveva ritenuto che il pagamento del canone, eseguito dopo la notifica dell'atto di intimazione, fosse irrilevante, data la insanabilità della morosità nelle locazioni ad uso non abitativo; parimenti irrilevanti erano le seguenti ulteriori circostanze: i) che il ritardo nei pagamenti fosse dovuto ad un errore nell'impostazione del sistema automatico di home banking; ii) che il conduttore non avesse, in precedenza, ricevuto alcuna contestazione della morosità né alcuna richiesta di pagamento; iii) che i locatori avessero sempre tollerato il ritardo nella corresponsione dei canoni. 
Al riguardo, la Suprema Corte, dopo aver evidenziato che la costituzione in mora, cioè la richiesta, con i caratteri di cui all'art.1219 c.c., dell'adempimento, non è affatto elemento costitutivo della domanda di risoluzione - con conseguente irrilevanza della mancanza di richieste o di solleciti di pagamento prima della notifica dell'atto di intimazione dello sfratto - ha ribadito il principio secondo cui l'inerzia del creditore “non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così equivoco, quale quello di non aver preteso in precedenza l'osservanza dell'obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità (cfr. Cass. 18/03/2003, n. 3964, secondo cui tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto; nello stesso senso già Cass. 20/01/1994, n. 466; Cass. 15/12/1981, 6635)”, soggiungendo che “per quanto non azionata, la società locatrice riconosce che era stata pattuita una clausola espressa, con cui evidentemente era stato dato rilievo alla particolare importanza nell'economia dell'affare al pagamento puntuale dei canoni mensili”. 
Da ciò la conclusione che “la conduttrice, insomma, aveva tutta la possibilità di rappresentarsi la gravità del proprio inadempimento, sì che non poteva dirsi sorpresa della richiesta altrui, né poteva legittimamente ritenere che il comportamento asseritamente tollerante, proprio perché neutro, avesse ingenerato il ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla pretesa di un adempimento puntuale, sì da considerare con esso incompatibile, e quindi contraria a buona fede, la richiesta di risoluzione del contratto (cfr., di recente, Cass. 13/07/2018, n.18535, riguardo all'eccezione di sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 c.c.). E' vero che i locatori non si erano avvalsi della clausola risolutiva espressa; tuttavia, proprio la sua apposizione nel contratto assume rilievo nel caso di specie per dimostrare come il ripetuto ritardo della conduttrice, considerata invece l'importanza attribuita alla tempestività dell'adempimento implicata dalla clausola risolutiva, avesse prodotto un'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto tale da alterare, in maniera determinante, il regolamento di interessi oggetto della fattispecie negoziale e da escludere che l'inadempimento potesse essere qualificato di scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.”. (cfr. Cass. civ., n. ###/2019 in motivazione, pag. 8-9).  3.1.3. - Pertanto, a prescindere dalla questione relativa alla volontà del locatore di avvalersi o meno della clausola risolutiva espressa (su cui si tornerà in seguito), la sua pattuizione era sufficiente a mettere sull'avviso il conduttore in ordine all'importanza che, nell'economia dell'affare, aveva il puntuale pagamento dei canoni mensili.
Ne deriva che, a fronte di ritardi nel pagamento del canone reiterati nel tempo e, per ammissione della medesima ### anche considerevoli (in quanto eccedenti il termine di venti giorni di cui all'art. 5 della l.n. 392/1978, suscettibile di costituire parametro di riferimento per valutare la gravità dell'inadempimento anche per le locazioni non abitative), la mera inerzia del creditore non poteva ingenerare alcun ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla puntualità dell'adempimento. 
Difatti, proprio la pattuizione della clausola risolutiva consente di affermare che il ripetuto ritardo della conduttrice avesse determinato un'alterazione dell'equilibrio contrattuale legittimante la risoluzione del contratto.  3.1.4. - Tanto più se si considera che è provato che ### abbia continuato a pagare in ritardo anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, procedendo alla corresponsione dei canoni di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024 (per l'importo complessivo di € 4.000) solo in data ### (cfr. contabile di bonifico allegato alle note di trattazione scritta depositate, in data ###, nel sub procedimento di inibitoria). 
Il che rafforza ulteriormente il convincimento in ordine alla ricorrenza del requisito della gravità dell'inadempimento. 
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 29.12.2023, n. ###). 
Pertanto, essendo pacifica l'esistenza di un ritardo precedente, contestuale (con specifico riferimento al canone di maggio 2023 che risulta corrisposto solo il ###) e successivo alla proposizione della domanda giudiziale, non possono sussistere dubbi sulla gravità dell'inadempimento imputabile a ### in quanto incidente sulla sua prestazione principale (pagamento del canone di locazione).  3.1.5. - Per completezza, si rileva che l'appellante non ha articolato alcuna censura avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato anche il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, sottolineando che non assumeva importanza il fatto che quest'ultimo si fosse manifestato per un presunto “disguido nei sistemi informatici della piattaforma home banking dell'istituto di credito del debitore, in quanto ciò non esclude l'imputabilità dell'inadempimento a colpa di quest'ultimo, colpa consistita nel non aver monitorato il buon fine della disposizione di pagamento” (pag. 4). 
Quindi, anche a voler ipotizzare che il ### abbia inteso proporre una domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., senza avvalersi della clausola risolutiva espressa, nondimeno tale domanda risulterebbe fondata.  3.2. - In ogni caso, ad avviso del Collegio, correttamente il tribunale ha ritenuto che il locatore si sia avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del contratto di locazione (che così recita: “Il prezzo annuo della locazione è convenuto in ### 9.600,00 ### pari a ### 800,00 ### mensili oltre imposte come per legge. Il canone di locazione annuo dovrà essere pagato in dodici rate mensili anticipate di uguale importo, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa per il locatore entro il giorno cinque di ogni mese […] Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese ed eccezioni dalla ### qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento del canone, decorso venti giorni dalla scadenza pattuita, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 146 c.c.”.  3.2.1. - In proposito, si presenta significativo il contenuto della memoria ex art. 426 c.p.c., depositata dal ### in cui si legge (pag. 2-3): “a parte la morosità dei canoni di maggio e giugno 2023 dalla copia contabile dei bonifici effettuati dalla società ### S.r.l. a partire dal febbraio 2022 si può evincere che, quest'ultima, non ha mai corrisposto nei termini contrattualmente pattuiti il prezzo del canone: addirittura i canoni di aprile 2022 (corrisposto in data ###), quello di marzo 2023 (27.03.2023) ed aprile 2023 (25.04.2023) sono stati corrisposti “decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita”, detta clausola risolutiva espressa costituisce da sola motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 146 c.c. (rectius 1456 c.c. ndr)”. 
Nelle conclusioni della suddetta memoria, poi, si chiedeva “per tutti i motivi evidenziati” di “convalidare l'intimato sfratto per morosità”, con ciò rinviando espressamente a tutte le argomentazioni esposte nell'atto. 
Quindi, anche a voler ritenere che il locatore abbia operato una mutatio libelli, la stessa sarebbe certamente consentita, in quanto “nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.(Nella specie, all'esito del giudizio a cognizione piena, conseguito al procedimento sommario di convalida di sfratto, la risoluzione del contratto di locazione è stata pronuncia per causa diversa da quella posta a base dell'intimazione)” ( Cassazione civile, n. 17955/2021). 
Non sussiste, dunque, il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.  3.2.2. - Inoltre, deve ribadirsi che l'inerzia del creditore in ordine ai reiterati pagamenti tardivi non può essere interpretata come rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva, in quanto “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni” ( Cass. civ., n. 14195/2022). 
Nella specie, proprio la reazione del locatore, con la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, a seguito dell'ennesimo ritardo nel pagamento del canone, esclude qualsiasi volontà di rinuncia alla suddetta clausola.  3.2.3 - Né rileva la mancanza di atti stragiudiziali con cui il ### avesse manifestato la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto: “in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (cfr. Cass. civ., n. 9275/2005).  4 - Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.  4.1. -Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000). 
Fase di studio della controversia: € 1.029,00 Fase introduttiva del giudizio: € 709,00 Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00 Compenso tabellare: € 3.261,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. 
Si ricomprende nella fase istruttoria/trattazione il sub procedimento di inibitoria, mentre non si riconosce la fase decisionale in considerazione della mancata comparizione del difensore dell'appellato all'udienza di discussione. 
Si applica il valore minimo per tutte le fasi, in ragione della ridotta attività difensiva espletata. 4.2. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da ### S.R.L. avverso la sentenza 773/2024 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. 
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02. 
Firenze, 15.10.2025 ### relatore ed estensore dott. ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1756/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia, Picardi Antonio

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 105/2026 del 07-01-2026

... giudizio". ### appellata ### Steri: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, n. 509/2018, notificata il ###. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase inibitoria". ### appellata ### Polvani: “### la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, - nel merito: a) respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### di ### perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata; b) condannare il sig. ### titolare della ### di ### al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, in misura non inferiore ad €. 10.000,00. Con vittoria di spese di giudizio". ### appellata ### “### all'###ma Corte di Appello di Firenze respingere e disattendere la domanda di garanzia dell'ing. ### contro ### S.p.A., in via preliminare ed in tesi, per inammissibilità della stessa domanda essendo stata avanzata con la comparsa di risposta 8/01/2025 allorché già era (leggi tutto)...

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n. 1948/2018 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta da: D.ssa ### D.ssa ### relatore D.ssa ### D'### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 1948/2018 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 509/2018 emessa dal Tribunale di GROSSETO il ### pendente fra ### (###), in persona del titolare ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (###) e ### (###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti; ### contro ### in qualità di ### dell'eredità giacente di #### (###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; #### STERI (###), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ### (###) e ### (###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti; ### POLVANI (###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; ### S.P.A., già ### S.p.A. (###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  ### (###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti; ### sulle seguenti conclusioni: ### appellante: “### l'###mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, In via preliminare in accoglimento dell'istanza in atti, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alle parti della sentenza oggetto di appello ed indicate in atti; Nel merito - in accoglimento dell'appello, per tutti i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n.509/2018 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data ### e pubblicata in data ###, resa nella causa civile n. 2461/2012 r.g.a.c., nelle parti indicate nel corpo dell'atto di appello, e per l'effetto, - accertare , per tutti i motivi dedotti, che l'impresa ### di ### è creditrice della signora ### delle somme indicate in atti o di quelle, maggiori o minori, accertate in corso di causa, anche a seguito di un supplemento di ### con condanna della ### al pagamento ad ### delle somme indicate in atti, o di quelle, maggiori o minori, accertate in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto (31.12.2009) e fino alla data della domanda di appello e degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda di appello e fino alla data del pagamento; In via subordinata ### denegata ipotesi in cui emergesse la sussistenza dei vizi e/o dei difetti lamentati dall'attrice, - accertare le effettive cause degli stessi, e, per l'effetto la responsabilità dei convenuti chiamati in causa nelle loro predette qualità, con condanna degli stessi al pagamento di quanto chiesto dall'attrice e, comunque, con condanna degli stessi a manlevare e garantire l'impresa da qualsiasi risarcimento, indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo risultasse eventualmente dovuto all'attrice. In via ulteriormente subordinata ### denegata ipotesi in cui emergesse la sussistenza dei vizi e/o dei difetti lamentati dall'attrice, - accertare le effettive causeripartire degli stessi, e, per l'effetto nei rapporti interni tra tutti i convenuti chiamati in causa le rispettive responsabilità, accertando per ciascuno solo la quota di responsabilità corrispondente in percentuale all'efficienza causale della propria condotta rispetto alla totalità del risarcimento, indennizzo e/o rimborso che a qualsiasi titolo risultasse eventualmente dovuto all'attrice. - compensare ### le somme a qualsiasi titolo eventualmente dovute alla signora ### dall'impresa convenuta per la propria quota di responsabilità con le somme dovute all'impresa ### di ### dall'attrice per le opere appaltate, con condanna di quest'ultima (attrice ### a pagare all'impresa ### di ### le somme dovute all'esito della compensazione oltre alla corresponsione degli interessi dal dì del dovuto (31.12.2009) e fino alla data della domanda di appello e degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda di appello e fino alla data del pagamento; - condannare la ### e i terzi chiamati a pagare le intere spese di CTU e di ATP come liquidate dal giudice di primo grado; In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese e i compensi del procedimento per ATP”.  ### appellata ### “### la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, a) respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### di ### perché infondato in fatto ed in diritto; b) in accoglimento dell'appello incidentale presentato dalla sig.ra ### riformare la sentenza di I° grado nelle parti dalla stessa impugnate e, segnatamente, disporre la riduzione del corrispettivo dei contratti di appalto nella misura corrispondente al diminuito valore dell'opera e/o nella misura necessaria all'eliminazione dei suddetti vizi e difetti e per l'effetto condannare il sig. ### titolare dell'impresa ### di ### a pagare a tale titolo alla sig.ra ### la somma indicata di €. 134.050,87 oltre IVA o quella superiore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi dal 6.7.2010; b) determinato ex art. 1657 c.c. la misura del corrispettivo dell'appalto in relazione ai prezzi indicati nei computi metrici (docc.12-15) e/o in base a quelli di mercato, condannare il sig. ### titolare dell'### di ### a restituire alla sig.ra ### la somma di €. 786.866,74 o quella superiore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di ripetizione di indebito. Il tutto oltre interessi dal 6.7.2010; Con vittoria di spese di giudizio".  ### appellata ### Steri: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, n. 509/2018, notificata il ###. 
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase inibitoria".  ### appellata ### Polvani: “### la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, - nel merito: a) respingere l'appello proposto dal sig. ### titolare della ### di ### perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata; b) condannare il sig.  ### titolare della ### di ### al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, in misura non inferiore ad €. 10.000,00. Con vittoria di spese di giudizio".  ### appellata ### “### all'###ma Corte di Appello di Firenze respingere e disattendere la domanda di garanzia dell'ing. ### contro ### S.p.A., in via preliminare ed in tesi, per inammissibilità della stessa domanda essendo stata avanzata con la comparsa di risposta 8/01/2025 allorché già era stata rinunciata; e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al parag. 1 della comparsa di costituzione e risposta 11/02/2025; sempre in via preliminare ma in ipotesi, per inoperatività della garanzia secondo il combinato disposto dell'art. 5 delle c.g.a. Sez. II della polizza n. ### e dell'art. 1 delle c.p.a.; e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.1. della comparsa di risposta 26/05/2020; ancora in via preliminare ma in ipotesi più gradata, per inoperatività della garanzia ex art. 8 delle c.g.a. Sez. II, essendo la stessa limitata alla quota di colpa ascrivibile all'assicurato, con esclusione di ogni obbligo risarcitorio derivante dal vincolo di solidarietà; e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.2. della comparsa di risposta 26/05/2020; in via ancora più subordinata, per infondatezza delle domande, in tesi, di garanzia impropria della ### per inesistenza di ogni diritto della stessa nei confronti dei terzi ed in specie dell'ing. ### ed, in ipotesi, di regresso verso i detti terzi per non configurabilità di responsabilità solidale fra i medesimi per difetto di unicità per fatto dannoso ex art. 2055 c.c.; e ciò con reiezione di tali domande e, quindi, anche della domanda di garanzia, che necessariamente ne segue la sorte; il tutto in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.3. della comparsa di risposta 26/05/2020; in ipotesi più gradata, per infondatezza nel merito delle domande della ### costruttrice nei confronti dell'ing. ### con conseguente reiezione della medesima ed anche di quella di garanzia di quest'ultimo contro ### e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.4. della comparsa di risposta 26/05/2020; in via ancora più gradata e salvo gravame, per inaccoglibilità, in ogni caso, della domanda di garanzia per essere la stessa subordinata all'osservanza delle condizioni tutte di polizza, fra cui, ex art. 1 delle c.p.a., il “massimale” (lire 200.000.000= € 103.291,38) con lo scoperto del 10%, con il minimo di lire 5.000.000 (€ 2.582,28) e il massimo di lire 15.000.000 (€ 7.746,85); e ciò in accoglimento delle deduzioni di cui al paragrafo 1.5. della comparsa di risposta 26/05/2020. Con reiezione, in ogni caso, dell'istanza istruttoria dell'appellante principale di supplemento di ### apparendo la stessa inutile e superata dai dirimenti rilievi circa la inammissibilità e infondatezza delle pretese della ridetta appellante principale nei confronti dei terzi. Sempre con vittoria di spese e di onorari anche del presente grado del giudizio.” * 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il giudizio di primo grado ### quale titolare dell'omonima azienda agricola, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto, ### , quale titolare dell'impresa individuale ### per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 35.700,00 corrispondente alla riduzione del prezzo conseguente all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori appaltati, nonché alla restituzione della somma di € 27.200,00 a titolo di pagamento indebito, oltre al risarcimento dei danni. Esponeva di aver stipulato con l'impresa ### una serie di contratti di appalto, dal 2004 al 2009, aventi ad oggetto ciascuno un diverso cantiere, per la ristrutturazione di varie parti della propria azienda agricola oltre che per la realizzazione di vari nuovi annessi e deduceva che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, che erano stati applicati prezzi superiori a quelli correnti e che erano stati addebitati anche lavori di rifacimento conseguenti a rilevati difetti. 
Chiedeva quindi la riduzione del corrispettivo dell'appalto ex art. 1667 c.c. e la restituzione delle somme già pagate in misura superiore al dovuto.
Si costituiva il ### contestando la pretesa fatta valere dalla ### in particolare eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non tempestivamente denunciati ed evidenziava che la ### doveva ancora corrispondergli la somma di € 209.625,77 di cui chiedeva il pagamento in via riconvenzionale; per l'ipotesi subordinata di condanna al risarcimento di danni da vizi, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il progettista e direttore dei lavori #### e il direttore dei lavori successivamente subentrato #### per essere dagli stessi garantito e manlevato. 
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il ### eccependo la nullità ex art.  164 co 4 c.p.c. della domanda di chiamata in causa per incertezza del petitum nonché il proprio difetto di legittimazione; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta dal ### nei suoi confronti Si costituiva anche lo ### contestando la pretesa di ### e in particolare deducendo l'esclusione di ogni responsabilità solidale con la ditta appaltatrice, quale direttore dei lavori chiamato in causa non dalla committenza direttamente, ma in garanzia dalla società esecutrice delle opere, non legata allo stesso da alcun rapporto contrattuale, con conseguente mancanza di estensione della originaria domanda formulata da parte attrice; in ogni caso evidenziava che nessuna delle opere asseritamente viziate era stata realizzata nel periodo in cui lo stesso era stato direttore dei lavori; chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni per essere dalla stessa garantito per l'ipotesi di condanna. 
Autorizzata la sua chiamata in causa, si costituiva ###ni S.p.a. eccependo la mancanza di copertura assicurativa dello ### con riferimento al tipo di danni oggetto di causa e in ogni caso evidenziando che la copertura sarebbe stata comunque operante solo per la quota di responsabilità dello ### La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, esame di testimoni, acquisizione del fascicolo dell'ATP svolto ante causam e quindi con espletamento di nuova CTU tecnica. 
Con sentenza n. 509/2018, il Tribunale di Grosseto statuiva nel modo seguente: “- In parziale accoglimento della domanda di parte attrice ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, operata la c.d.  compensazione impropria tra le reciproche pretese, condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta l'importo di euro 96.013,99 per il titolo e con gli interessi di cui in parte motiva; - Respinge nel resto le reciproche domande di parte attrice e parte convenuta; - Respinge le domande proposte da parte convenuta nei confronti delle parti terze chiamate; - Dichiara interamente compensate le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta con riferimento alla presente causa di merito ed al procedimento per accertamento tecnico preventivo; - Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa che si liquidano in euro 5100 per compenso professionale oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge; - Condanna parte convenuta a rifondere ai terzi chiamati ### e ### le spese di lite che si liquidano, per ciascuno, quanto al procedimento per accertamento tecnico preventivo in euro 3500 per compenso professionale oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge, quanto alla presente causa di merito in euro 10.300 per compenso professionale, oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge; - Dichiara interamente compensate le spese di lite tra ### e ###ni S.p.A.; - Pone le spese di ### liquidate come in atti, sia con riferimento al procedimento per accertamento tecnico preventivo, sia con riferimento alla presente causa di merito, a carico di parte attrice e di parte convenuta in pari misura tra loro; - Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ###” Il Tribunale, anzitutto, respingeva sia l'eccezione di nullità dell'atto di citazione che quella di carenza di legittimazione passiva sollevata dal #### Respingeva inoltre le eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione della garanzia per i vizi dell'opera sollevate dalla impresa appaltatrice. 
Ciò premesso, il primo giudice accertava la responsabilità di quest'ultima con riferimento ai vizi delle opere non eseguite a regola d'arte, la cui presenza era stata accertata dal CTU che aveva quantificato i costi di ripristino nella misura complessiva di € 46.673,02 oltre ### ritenendo irrilevante il fatto che la committenza potesse aver assistito ai lavori e dato alcune indicazioni sull'esecuzione degli stessi, poiché non era emerso che i vizi fossero conseguenza delle indicazioni dei committenti né che l'impresa ne avesse segnalato eventuali carenze o errori, ricevendo l'ordine di porre ugualmente in essere le opere. 
Quanto alla domanda spiegata dalla ### nei confronti dei professionisti, evidenziava il Tribunale che essa era stata proposta dalla ditta appaltatrice in termini di manleva per il caso di sua condanna al risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera ma che non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra dette parti, essendo il direttore dei lavori ovvero il progettista legati da rapporto contrattuale solo con la committenza, la quale non aveva proposto nei loro confronti alcuna domanda di risarcimento danni; che dunque non era configurabile la chiamata in causa del c.d. terzo ritenuto responsabile, che presuppone la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto ed implica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo (cfr. Cass. n° 5580/2018), essendo quindi inibito al giudice emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore (cfr. Cass. n° 8411/2016); che pertanto andavano respinte le domande di garanzia così come formulate da ### nei confronti dei terzi chiamati ### e ### restando assorbita la ulteriore domanda di manleva proposta dallo ### nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. 
Esaminate congiuntamente la domanda riconvenzionale dell'impresa appaltatrice per il pagamento del residuo corrispettivo, con la domanda della ### per restituzione delle somme corrisposte in misura maggiore a quanto ritenuto dovuto, il primo giudice rilevava che secondo la CTU l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ### era pari a € 1.532.567,52, secondo contratto, oltre ulteriori € 1.303.899,24 per opere extracontratto, per una somma complessiva di € 2.836.466,76, a fronte della quale erano stati versati acconti per € 2.689.112,45, residuando dunque un importo dovuto a titolo di saldo pari a € 147.354,31. 
Operata la compensazione c.d. impropria tra le reciproche pretese creditorie delle parti, risultava dunque che la ### dovesse ancora corrispondere all'impresa appaltatrice l'importo di € 96.013,99 a titolo di saldo del corrispettivo, oltre interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo effettivo. 
Quanto alle spese di lite, il Tribunale considerava la parziale reciproca soccombenza tra parte attrice e parte convenuta, compensando integralmente le spese di lite tra le suddette parti, sia con riferimento alla causa di merito che al procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam; quanto alle spese del procedimento cautelare in corso di causa promosso dal ### nei confronti della ### le poneva a carico del primo sulla base della sua soccombenza; poneva inoltre a carico del medesimo ### le spese dei terzi chiamati ### e ### compensando integralmente le spese di lite tra lo ### e ### poneva infine a carico di parte attrice e parte convenuta le spese delle ### in misura pari tra loro.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danno da lite temeraria spiegata dal ### il primo giudice la riteneva infondata, non ravvisando gli estremi di una lite temeraria.  2. Il giudizio di secondo grado 2.1 ### ha proposto appello e ha rassegnato le istanze sopra trascritte, instando anche per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. 
Ha dedotto i seguenti motivi: I) “Sul credito dell'appaltatore - errata valutazione del CTU” Il Tribunale non aveva tenuto conto delle osservazioni critiche alla CTU da parte del #### Buco, il quale, rispetto ai conteggi del ### aveva quantificato un maggior credito dell'impresa appaltatrice per € 55.068,06 oltre ### portando a un importo complessivo dovuto a saldo dalla committenza di € 207.929,17, pressoché pari a quello indicato nella contabilità finale dei lavori richiamata nella comparsa di risposta in primo grado. 
II) “Sulla quantificazione dei vizi - errata valutazione del CTU” ### aveva dichiarato di agire in giudizio quale titolare dell'omonima azienda agricola, potendo dunque detrarre l'### che quindi non poteva essere considerata una voce di danno da risarcire. Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto delle osservazioni critiche alla CTU da parte del #### che avrebbero richiesto approfondimenti peritali. 
III) “Errata valutazione della fattispecie di causa - estensione della domanda attrice - violazione dell'art. 112 c.p.c. 
Il Tribunale aveva erroneamente affermato che la ### aveva formulato solo una domanda di garanzia, senza considerare che essa aveva fatto valere nei confronti dei terzi chiamati lo stesso rapporto dedotto dalla ### come causa petendi, verificandosi dunque l'estensione ai medesimi della domanda della parte attrice. La domanda di ### pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile e fondata nel merito, non avendo i terzi chiamati dimostrato di aver espletato le loro mansioni a regola d'arte, poiché i vizi contestati riguardavano opere che essi avrebbero dovuto controllare durante lo svolgimento dei lavori. 
IV) “Errata valutazione della fattispecie di causa - estensione della domanda attrice ed ammissibilità della domanda di garanzia - violazione dell' art. 113 c.p.c.”
Avrebbe errato il primo giudice nel ritenere insussistente un rapporto contrattuale tra la ditta appaltatrice e il direttore dei lavori/progettista, su cui poter basare la proposta azione di garanzia, poiché ### aveva esteso ai terzi chiamati il medesimo il rapporto controverso dedotto dalla ### come causa petendi chiedendo, per lo stesso rapporto, di accertare le responsabilità dei terzi chiamati.  ###à del rapporto deriverebbe dal fatto che l'impresa e i tecnici incaricati dalla ### operavano negli stessi cantieri, per la esecuzione delle stesse opere e in base agli stessi titoli edilizi, unico era il danno lamentato e identica la prestazione chiesta a tutti. Rispetto alla prima domanda formulata in via subordinata da ### di cui al precedente motivo di appello, la differenza consisterebbe nel fatto che con essa ### chiedeva che i terzi riconosciuti responsabili venissero condannati a pagare direttamente alla attrice ### mentre, con la seconda domanda formulata in via subordinata, di cui al presente motivo di appello, ### chiedeva che i terzi chiamati riconosciuti responsabili venissero condannati a garantire l'impresa da quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'attrice. La sentenza impugnata, in questa parte, sarebbe dunque errata per violazione dell'art. 113 c.p.c. 
V) “Sulla domanda di accertamento della quota di responsabilità dei convenuti e di ripartizione della responsabilità nei rapporti interni - violazione degli artt. 1294 c.c., 1298 c.c., 1299 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.” Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la giurisprudenza di legittimità riconosce come solidale il concorso di responsabilità verso il committente dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori e riconosce che il condebitore, chiamato a risarcire il tutto, ha azione di regresso verso gli altri condebitori per le rispettive quote di responsabilità, le quali, salvo prova contraria, si presumono uguali. Tali principi di diritto avrebbero dovuto essere applicati ai fatti di causa: la ### pur potendo presentare la domanda giudiziale nei confronti di tutti i coobbligati in solido, aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni solo alla ### la quale, coobbligata in solido, aveva chiamato in causa gli altri coobbligati in solido, chiedendo di accertare le rispettive quote di responsabilità e chiedendo di sciogliere nei rapporti interni il vincolo della solidarietà, ex artt. 1298 c.c. e 1299 c.c., ma tale domanda, fondata e legittima, non era stata esaminata dal Tribunale in violazione dell'art. 112 c.p.c. 
Circa le quote di responsabilità di ciascuno, si sarebbe dovuto considerare: - che la CTU aveva stabilito che i vizi accertati erano di natura esecutiva e non progettuale, essendo riconducibili a vizi di esecuzione per violazione delle generiche regole dell'arte, rientrando dunque nella sfera di controllo esigibile dal direttore dei lavori, che avrebbe dovuto imporre ordini di servizio per rimuovere gli asseriti vizi; - che il #### era direttore dei lavori oggetto di causa dal 28.2.2008 fino alla conclusione/sospensione dei lavori mentre l'#### lo era stato dall'inizio dei lavori (2004-2005) fino al 27.2.2008; - che entrambi avevano omesso di impartire opportuni ordini di servizio nei vari cantieri oggetto di causa; - che il CTU aveva indicato individuando per ciascun cantiere chi avesse svolto il ruolo di direttore dei lavori; - che ai sensi dell'art. 1298 c.c. nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori e le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente e che nella fattispecie non era emersa la sussistenza di fatti volti a superare la presunzione di legge di pari responsabilità dei coobbligati in solido. 
IV) “Sulle spese di causa di primo grado - violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” La sentenza impugnata dovrebbe essere riformata anche nella regolamentazione delle spese di causa, in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello. In particolare, non sarebbe corretto compensare interamente le spese di causa tra la ### e la ### in considerazione della condanna dell'attrice al pagamento di un'ingente somma di denaro. Nei confronti dei terzi chiamati, essendo fondate le domande svolte nei loro confronti dalla ### non vi sarebbe soccombenza. Inoltre, sarebbe ingiusto porre le spese di CTU e di ATP a carico solo della ### e della ### in pari quota tra loro, poiché esse dovrebbero gravare per la maggior parte sulla prima, oltre a dover essere poste a carico pro quota anche dei terzi chiamati, considerato anche che la CTU aveva accertato circa € 46.000,00 di costi per vizi a fronte di un appalto di oltre 2,8 milioni di euro.  2.2 Si è costituita ### in primo luogo rilevando il passaggio in giudicato della statuizione relativa al rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione dalla garanzia per i vizi dell'opera nonché la sua estraneità riguardo all'impugnazione da parte del ### dei capi relativi alle domande di garanzia nei confronti dei terzi chiamati. Circa gli altri motivi di appello, ne ha dedotto l'infondatezza, proponendo anzi appello incidentale per le seguenti opposte motivazioni: I) “Omessa valutazione delle osservazioni alla ### omessa motivazione in ordine alle critiche alla ### sussistenza di vizi ulteriori rispetto a quelli indicati in ### violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia.” ###, che pure aveva riscontrato i vizi lamentati dalla ### avrebbe tuttavia fornito risposte incomplete e insoddisfacenti rispetto alle osservazioni critiche del ### Bucciantini (integralmente riportate alle pagg. 7/13 della comparsa di costituzione), sulla cui base i costi necessari al ripristino dei vizi ammonterebbero al maggior importo di € 134.050,87 oltre ### il ### invero, non aveva seguito lo schema imposto dall'art. 195 c.p.c., omettendo ogni valutazione delle osservazioni critiche dell'### Bucciantini, il che, peraltro, avrebbe imposto al giudice di motivare in modo specifico l'adesione alle conclusioni del CTU piuttosto che a quelle del ### II) “Omessa valutazione delle osservazioni alla ### omessa motivazione in ordine alle critiche alla ### minore valore delle opere realizzate dalla ditta appaltatrice; violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia.” Anche rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito avanzata in via riconvenzionale dalla ### il primo giudice non avrebbe preso in considerazione le critiche mossa alla CTU dal ### Bucciantini, e riproposte dalla medesima in tutti i suoi scritti difensivi, già fin dalle osservazioni formulate dal Consulente di parte della sig.ra #### Bucciantini e riproposte in comparsa conclusionale, con le quali si dava risalto alle gravi carenze della CTU in merito alla quantificazione del valore delle opere realizzate da ### In particolare: - il CTU avrebbe svolto la propria indagine prendendo come parametro per individuare le “quantità” delle opere realizzate proprio le fatture emesse dalla ### sia per le opere previste nel contratto che per le opere extra-contratto, nonostante esse fossero oggetto di espressa contestazione, in specie per le quantità delle opere indicate nelle fatture stesse; - per le molte opere non visibili, quali quelle interrate o comunque non riscontrabili oggettivamente, come i lavori di “mano d'opera in economia” o “noli di attrezzature” o “a corpo”, il CTU avrebbe proceduto alla valutazione esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dal ### - con riferimento alle opere extra-contratto, il CTU avrebbe apportato delle maggiorazioni arbitrarie a percentuale in alcune voci dei prezzi unitari del ### degli ### per tenere conto di altre lavorazioni, senza stimarle attraverso un'analisi, mentre in altri casi avrebbe applicato prezzi unitari individuati “a discrezione”, nonostante le relative voci fossero presenti nel ### degli ### - in ordine poi alle misurazioni della quantità delle opere, il CTU non avrebbe tenuto conto delle ### di ### sancite nel ### dei ### della ### documento guida negli appalti. 
Il giudice avrebbe dunque dovuto decidere sulla base dei criteri indicati voce per voce dal ### Bucciantini, che avrebbero portato a quantificare le opere nell'importo complessivo di €. 2.036.296,58 (€. 1.370.296,97 - €. 665.999,61), più basso di quello stimato dal ### Dunque, sulla scorta dei pagamenti eseguiti (€. 2.689.112,45) e del valore delle opere così come accertato dall'### Bucciantini (1.902.245,71), già detratto il costo per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, ### avrebbe dovuto essere condannata a restituire alla ### la somma di €. 786.866,74, (€. 2.689.112,45 - 1.902.245,71).  ### ha quindi concluso come riportato in epigrafe.   2.3. Si è costituto ### il quale ha chiesto il rigetto dell'appello relativo al capo della sentenza che ha respinto le domande avanzate dalla ### nei confronti dei terzi chiamati, ed evidenziando che, anche nel caso di automatica estensione della domanda e/o di ammissibilità della domanda di garanzia, in ogni caso difetterebbe la prova di una qualche colpa del D.L. nei confronti dell'appaltatore nonché la prova del tempo di realizzazione delle opere viziate e del tempo in cui i vizi erano risultati apparenti, rispetto al tempo in cui lo ### aveva svolto la funzione di D.L. In denegata ipotesi, l'#### ha riproposto la domanda di manleva già avanzata in primo grado nei confronti della propria assicuratrice.   2.4. Si è costituito anche ### il quale pure ha rilevato l'infondatezza dell'appello principale, in ipotesi riproponendo le eccezioni e difese svolte in primo grado, e cioè l'eccezione di nullità della domanda svolta dal ### nei confronti del #### per omessa determinazione o comunque incertezza del petitum, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del medesimo ### avendo egli ricoperto la qualifica di D.L. nella fase terminale dei lavori, per il completamento della sola cantina, nonché contestato i vizi dell'opera all'impresa appaltatrice in seguito ai sopralluoghi svolti. #### ha altresì riproposto domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti della ### con esclusivo riferimento alla proposizione del gravame, ritenendo tale iniziativa temeraria e imprudente, ed ha quindi concluso come riportato in epigrafe.   2.5. Si è infine costituita ### S.p.a. (già ### S.p.a.), che ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe, in particolare riproponendo le eccezioni svolte in primo grado in ordine alla inoperatività della garanzia assicurativa.   2.6. Respinta la richiesta avanzata dalla parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con ordinanza datata 22.6.2023 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuto decesso della parte appellata ### Il procedimento è stato riassunto su istanza di ### quale curatore dell'eredità giacente di ### Dopo un rinvio disposto in pendenza di trattative, che non hanno dato esito positivo, la Corte, all'udienza del 17.6.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  *  3. Sia l'appello principale che quello incidentale proposto dalla ### non meritano di essere accolti.  3.1 Il primo e il secondo motivo dell'appello principale nonché il primo e il secondo motivo dell'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto volti tutti a contestare le risultanze della ### cui il Tribunale ha integralmente aderito per quantificare sia i costi di ripristino dei vizi che il valore delle opere realizzate dalla ### e quindi, detratti gli acconti pacificamente versati dalla ### determinare il residuo credito della impresa appaltatrice. 
I motivi in esame risultano inammissibili prima ancora che infondati, in quanto sono strutturati in modo tale da contrapporre alle conclusioni del CTU quelle dei rispettivi CTP (tanto che la ### stessa le definisce quali “elaborato alternativo”), senza confrontarsi in alcun modo con le diverse valutazioni espresse dal CTU nel proprio elaborato. ### parte, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, non è vero che il CTU non abbia preso in esame le osservazioni critiche delle parti e non le abbia valutate. Invero, nell'ampio e accurato elaborato peritale depositato dal CTU (che consta di ben 282 pagine) si dà atto che “### il tempo concesso dal Giudice in prima udienza e quello delle proroghe concesse, queste ultime necessarie per la mole di lavoro da svolgere e per la sua complessità, lo scrivente ### ritenendo di avere gli elementi utili e sufficienti per rispondere ai quesiti, studiati gli atti di causa, predisponeva la relazione tecnica in prima stesura e trasmetteva la stessa per le eventuali osservazioni che i ### volessero esprimere. Ricevute le numerose osservazioni dai ### di parte, ing. 
Bucciantini, ing. ### ed ing. ###, osservazioni che si danno come allegati alla presente (confronta allegato sub. 6), lo scrivente riportava le proprie controdeduzioni, esaminando una per una le osservazioni ed esprimendosi in merito al loro accoglimento o meno e quindi per procedere alla stesura finale della perizia stessa.” (pag. 2). Da pag. 2 a pag. 133 viene dunque riportata per esteso la consulenza trasmessa ai ### composta di una prima parte in cui sono descritti, fabbricato per fabbricato (indicati da A a G), i vizi riscontrati e redatto il computo dei relativi costi di ripristino e di una seconda parte che contiene la ricostruzione della contabilità delle opere appaltate e di quelle extra-appalto, anche in questo caso distinguendo fabbricato per fabbricato. Segue alle pagg. da 134 a 159 la valutazione delle osservazioni critiche delle parti (allegate all'elaborato), le quali vengono esaminate punto per punto in maniera specifica, con l'indicazione dei motivi per cui esse sarebbero, a parere del ### condivisibili o meno. La relazione termina, da pag. 160 in poi, con l'elaborato finale redatto tenendo conto delle osservazioni critiche dei ### condivise dal ### Si legge, in particolare, alla pag. 134: “Non è affatto vero che la ricostruzione contabile è stata fatta prendendo come riferimento le fatture dell'### ma riscontrando le lavorazioni e le misurazioni in loco. Non è affatto vero che le fatture dell'### vogliono essere dimostrative dei quantitativi da contabilizzare. Si invita a tale riguardo il CTP a confrontare le misure e le quantità ricavate dallo scrivente di tutte le lavorazioni con quelle riportate nelle fatture. Non è affatto vero che non ci sia stato il contraddittorio al punto che ogni sopralluogo è stato eseguito alla presenza di tutti i ### di parte e le misure sono state assunte e prese dallo scrivente e dai propri ausiliari alla presenza e con la possibilità del riscontro immediato dei ### di parte. Non è affatto vero che sono state seguite le indicazioni date da ### titolare dell'### né di altri ma sono state seguite le indicazioni puntualmente date dal sig. Giudice nella formulazione dei quesiti. Circa le considerazioni sviluppate dal CTP e riguardanti il confronto fra gli importi a noi risultanti nella nostra ricostruzione contabile e l'importo delle fatture emesse dalla ditta ### ci limitiamo qui a ricordare che lo stesso Consulente di parte ha sempre partecipato ad ogni riscontro numerico, qualitativo e quantitativo delle singole lavorazioni senza per questo fare riferimento alle fatture della ditta esecutrice”. Segue, come già evidenziato, la specifica valutazione di ogni singola voce contestata, con la motivazione per cui ciascuna di esse viene considerata “accoglibile” o “non accoglibile”. 
Ciò premesso va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. ### del 16/11/2022; conf.  Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). Invero, deve ritenersi che in presenza di corretto svolgimento della CTU nei suoi passaggi procedimentali (bozza-osservazioni-relazione finale), la mera reiterazione delle osservazioni alla ### già superate dalla stessa consulenza e condivise dal giudice di primo grado, non integri specificità della contestazione.  3.2 Il terzo, quarto e quinto motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano tutti la domanda proposta dal ### nei confronti dei terzi chiamati ### e ### Essi risultano infondati. 
Vero è che la domanda in questione è stata formulata dalla ### nei seguenti termini: “con condanna degli stessi al pagamento di quanto chiesto dall'attrice e, comunque, con condanna degli stessi a manlevare e garantire l'impresa da qualsiasi risarcimento, indennizzo e/o rimborso a qualsiasi titolo risultasse eventualmente dovuto all'attrice.” Dal contesto delle difese del ### tuttavia, emerge chiaramente come i predetti professionisti siano stati chiamati in causa non come unici responsabili dei vizi e difetti dell'opera lamentati dalla committente, bensì, se mai, perché, non ottemperando agli obblighi di vigilanza propri del direttore dei lavori, avrebbero permesso che i lavori venissero eseguiti dall'impresa appaltatrice in modo non conforme alle regole dell'arte. Ciò basta ad escludere che si possa determinare l'effetto di un'estensione automatica della domanda di parte attrice ai terzi chiamati, poiché, come correttamente evidenziato dal primo giudice, “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; cfr. anche Cass. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006: “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria - ### specie, è stata esclusa la estensione della domanda perché la chiamata in causa era avvenuta da parte del committente, convenuto per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione di opere edilizie, nei confronti delle ditte appaltatrici, configurandosi come chiamata in garanzia). 
Peraltro, a seguito della chiamata in causa dei terzi, la ### ha confermato di voler agire soltanto nei confronti dell'impresa appaltatrice, trovando dunque applicazione il seguente principio di diritto, pure correttamente richiamato dal Tribunale: “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016) Né possono valere nella fattispecie i principi affermati dalla Suprema Corte in relazione alla garanzia ex art. 1669 c.c., in relazione alla quale è stato anche di recente affermato che “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29251 del 13/11/2024). Nel caso in esame, infatti, la ### ha agito nei confronti della ### non ex art. 1669 c.c. bensì a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1667 c.c., così come a titolo di responsabilità contrattuale, ma sulla base di un diverso rapporto - cioè quello fondato sul contratto di opera professionale intercorso con i direttori dei lavori - avrebbe potuto agire nei confronti dei medesimi qualora avesse ritenuto che essi non avessero correttamente adempiuto ai rispettivi obblighi professionali. 
Va altresì evidenziato che ove la domanda svolta dal ### nei confronti dei terzi chiamati fosse da intendere come ### volta a ritenere unici responsabili coloro che, in tempi diversi, avevano svolto il ruolo di direttore dei lavori, una tale domanda sarebbe risultata palesemente infondata. Infatti, i vizi e difetti dell'opera accertati in sede di CTU (della cui quantificazione soltanto si discute in sede di appello), sono certamente ascrivibili alla ### che non li ha eseguiti a regola d'arte, in violazione dei propri obblighi contrattuali, come accertato dalla sentenza di primo grado. Sentenza che, in proposito, non è stata oggetto di impugnazione, per cui tale accertamento deve ritenersi passato in giudicato. 
Quanto alla domanda di manleva svolta dal ### nei confronti dei terzi chiamati, come evidenziato dal Tribunale, è pacifico che non sussista alcun rapporto contrattuale tra ### e i direttori dei lavori ### e ### sui quali fondare tale domanda. È invero evidente che l'obbligazione di verificare la corretta esecuzione dei lavori appaltati è stata assunta dai suddetti professionisti nei confronti della ### committente, sulla base del contratto d'opera professionale stipulato con la medesima, senza che ciò possa implicare l'assunzione da parte dei medesimi di obblighi di garanzia nei confronti ### dell'impresa appaltatrice. 
Infine, non può dolersi la parte appellante dal fatto che il primo giudice non si sia pronunciato sulla domanda di accertamento della quota di responsabilità dell'impresa appaltatrice e dei professionisti incaricati della direzione dei lavori, in quanto non è mai stata proposta dalla ### una domanda di regresso. 
Infatti, sia che la chiamata in causa dei terzi da parte dell'impresa appaltatrice fosse funzionale solo alla manleva, per essere mantenuta totalmente indenne dell'eventuale condanna in favore della committente per i vizi e difetti dell'opera, sia che essa fosse diretta ad accertare la esclusiva responsabilità dei terzi chiamati, con conseguente estensione automatica ad essi della domanda della committente, in ogni caso trattasi di azioni che si distinguono nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma, c.c. Infatti, “nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. ### del 01/12/2021). Invero, le domande avanzate dalla ### nei confronti dei terzi chiamati presuppongono proprio l'insussistenza di una responsabilità solidale, in quanto mirano a riversare per intero su tali soggetti gli effetti correlati all'eventuale accoglimento della domanda della committente (tramite la condanna diretta dei terzi in favore della committente medesima o la condanna alla manleva integrale in caso di condanna del ###. Conseguentemente, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate non poteva costituire oggetto di esame da parte del giudice del merito, “in quanto detta questione può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. ### del 20/12/2018) 3.3 Il sesto motivo dell'appello principale resta assorbito, in quanto le doglianze relative al riparto delle spese del giudizio di primo grado sono state formulate solo in relazione all'eventuale accoglimento dei precedenti motivi di appello.  3.4. In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata restando assorbita ogni altra questione.  4. Le spese del presente grado del giudizio - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) - seguono la soccombenza nei rapporti tra ### da un lato, e #### e ### S.p.a., dall'altro; esse vanno invece integralmente compensate tra ### e la ### dell'eredità giacente di ### attesa la reciproca soccombenza. 
Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ### nei confronti della ### perché non risulta ravvisabile dolo o colpa grave nella scelta della medesima di interporre appello.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede: 1. respinge sia l'appello principale proposto da ### quale titolare dell'impresa ### di ### sia l'appello incidentale proposto da ### e per l'effetto conferma integralmente la sentenza 509/2018 resa dal Tribunale di GROSSETO; 2. condanna l'appellante ### quale titolare dell'impresa ### di ### al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di #### e ### S.p.a., liquidate per ciascuno di essi in € 9.991,91 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge; 3. compensa per intero le spese di lite tra ### quale titolare dell'impresa ### di ### e la ### dell'eredità giacente di ### 4. dà atto che ricorrono sia nei confronti dell'appellante principale che nei confronti dell'appellata/appellante incidentale i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002. 
Firenze, camera di consiglio del 22/12/2025 ### EST. 
D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1948/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrieri Alessandra, Mariani Isabella

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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 50/2026 del 23-01-2026

... avverso la sentenza impugnata. Ne consegue che l'appello va respinto con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55/2014 e secondo lo scaglione del petitum (da euro 260.001 ad euro 520.000,00) in misura minima tenuto conto della semplicità della causa e della difesa minimale di parte appellata. Esse sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 70/2025, emessa dal Tribunale di ### in data ###, non notificata, la Corte così provvede: -respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; -condanna l'appellante ### F.### di ### e ### s.n.c. al pagamento in favore di ### delle spese di lite della presente fase di gravame, che liquida in euro 10.000,00 oltre spese forfetizzate, iva e cpa, se in quanto dovuti distrazione in favore con distrazione in favore dei difensori Avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, (leggi tutto)...

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RG. n. 696/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### nelle persone dei magistrati: dott. ### Presidente dott.ssa #### relatore dott. #### riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 70/2025, emessa dal Tribunale di Savona in data ### promossa da: SOCIETÀ F.### di ### e ### s.n.c., p.i. ###, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. ### in forza di procura in calce al ricorso RICORRENTE IN APPELLO CONTRO ### c.f. ###, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### in virtù della procura speciale alle liti posta in calce al ricorso ex art.  447-bis c.p.c., datato 04.03.2024 RESISTENTE IN APPELLO #### “Piaccia all'###ma Corte di Appello di Genova, reiectis contrariis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di ### n. 70/2025 emessa nel procedimento n. 523/2024 R.G., accogliere le conclusioni assunte in primo grado ovvero: 1) in via principale e di merito rigettare le conclusioni avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, previo accertamento e declaratoria di rinnovo della scadenza del contratto di locazione e/o del termine di rilascio fino al 1°luglio 2033; 2) in via principale e di merito, in via riconvenzionale, previa fissazione con decreto di nuova udienza da emettersi entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso ex art 418 c.p.c., - accertare e dichiarare la sussistenza fra le parti di un contratto di appalto di costruzione e/o ricostruzione dell'immobile concesso in locazione conseguente al distacco dell'originario ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026
Palme; - accertarne l'inadempienza del ricorrente e di tutta conseguenza il diritto della convenuta a percepire: a) ex art. 1453 c.c. il prezzo delle opere eseguite per la trasformazione/ricostruzione dei locali concessi in locazione nella misura di €. 345.830 oltre interessi o in quella inferiore o maggiore accertanda in corso di causa oltre interessi ulteriormente maturandi; b) ex art. 1460 c.c. il relativo risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell'inadempienza di parte ricorrente oltre interessi e rivalutazione; c) o in alternativa l'indennità ex art. 2041 c.c. nella misura di €. 345.830 oltre interessi o in quella inferiore o maggiore accertanda in corso di causa oltre interessi ulteriormente maturandi; d) conseguentemente condannare il ricorrente a risarcire alla convenuta i predetti importi, operandone la compensazione con i canoni di locazione che andranno a maturare fino al giorno del rilascio, fissandone così la data di scadenza contrattuale e/o del rilascio al 30/9/2033 (data così determinata prendendo a riferimento il capitale di € 345.830) o a quella che verrà così determinata in corso e all'esito di causa, considerando anche la maturazione degli interessi, dichiarando altresì il diritto della convenuta a non corrispondere i relativi canoni di locazione; 3) in via subordinata e di merito, nel caso in cui venga rigettata la domanda svolta sub d), in via riconvenzionale, previa fissazione con decreto di nuova udienza da emettersi entro cinque giorni dal deposito della presente memoria ex art. 418 c.p.c., accertare e dichiarare il diritto della convenuta a percepire conseguentemente condannando il ricorrente a corrisponderle: a) ex art. 1453 c.c. il prezzo delle opere eseguite per la trasformazione/ricostruzione dei locali concessi in locazione nella misura di €. 345.830 oltre interessi e così per €. 389.171,50 o in quella inferiore accertanda in corso di causa oltre interessi ulteriormente maturandi; b) ex art. 1460 c.c. il relativo risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell'inadempienza di parte ricorrente oltre interessi; c) o in alternativa l'indennità ex art. 2041 c.c. nella misura di €. 345.830 oltre interessi o in quella inferiore o maggiore accertanda in corso di causa; 4) in ogni caso: si richiede che venga accertato il diritto della convenuta a percepire ex art. 34 c. 1, 2 e 3 L. 392/78 l'indennità di avviamento nella misura di 42 mensilità dell'attuale canone di locazione (€ 3.131,00) ovvero pari ad €. 131.502 conseguentemente nell'ipotesi di inadempimento alla data del 1° luglio 2024 che venga condannato il ricorrente a corrispondere alla convenuta detta cifra previo riconoscimento del suo diritto a non rilasciare l'immobile fino al momento del saldo di detta indennità. 
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e ### Salvis iuribus” ### “Piaccia all'###ma Corte d'Appello adita, - in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla società F.lli ### di ### e ### & C. S.n.c. e confermare integralmente la sentenza n. 70/2025 del Tribunale di #### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 - in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. 
Salvis juribus.” ### ricorso ex art. 447bis c.p.c. ### premesso di aver ereditato dalla defunta madre la proprietà dell'immobile a uso esclusivo di attività alberghiera, ristorante, bar, pizzeria e dancing, sito in #### al ### n. 28 e censito al ### del medesimo Comune al ### n. 4, ### n. 203, Subalterno n. 8, concesso in locazione a controparte in forza di scrittura privata del 1/7/2015, affermava che alla fine della stagione estiva del 2022 aveva deciso di condurre in proprio l'immobile in questione per ivi esercitarvi attività alberghiera, ristorante, bar, pizzeria e dancing, ed aveva comunicato in data ### alla conduttrice F.lli ### di ### e ### & C. S.n.c. idoneo atto di diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale, prevista per il giorno 01.07.2024. Per tali motivi, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di condannare la conduttrice al rilascio dell'immobile libero da cose e persone, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, della ### n. 392/1978 in tema di indennità per la perdita dell'avviamento. 
Si costituiva la resistente società, eccependo in rito l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Confermando di condurre in locazione l'immobile sito in ####, corso ### n. 28 dal 28.12.1990, ivi conducendovi un'attività alberghiera e di bar/ristorazione che ricomprendeva in origine anche l'attiguo ### “###”, affermava che, a seguito della disdetta occorsa nel 2010 da parte della proprietà del contratto inerente il predetto attiguo hotel, aveva deciso di proseguire l'attività nel solo immobile per cui è causa, provvedendo a investire - previo assenso della proprietaria - la somma di € 345.000,00 in importanti opere di ristrutturazione edilizia al fine di renderlo, sia pur con un ridotto numero di camere, un immobile autonomamente idoneo all'attività alberghiera mediante realizzazione di un ascensore, di uno spazio adibito alla reception e di impianti ex novo, cambiando la destinazione dei locali posti al pian terreno da magazzino a ristorante/pizzeria. Aggiungeva che in passato la proprietaria aveva ripetutamente manifestato solo l'intenzione di creare dei box auto nelle aree pertinenziali, motivo per cui le parti in data ### avevano sottoscritto un nuovo contratto di locazione sostitutivo del precedente. Il nuovo proprietario aveva in data ### comunicato disdetta asserendo di voler utilizzare l'immobile per una propria attività alberghiera. 
Opponeva la non veridicità della motivazione a supporto della comunicata disdetta, non avendo il ricorrente nemmeno iniziato le pratiche per ottenere la licenza di esercizio di una attività alberghiera, con conseguente rinnovo automatico del contratto fino al 2033. 
In via gradata, la resistente affermava che fra la defunta ###ra Cattaneo e la conduttrice era intercorso un altro accordo convenzionale, a fondamento e supporto del contratto di locazione ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 avente autonoma e diversa causa in concreto: dopo la disdetta del contratto inerente l'immobile ### la società, oltre a pagare i canoni di locazione, aveva investito euro 345.000,00 nella convinzione che lo stesso sarebbe rimasto nella loro disponibilità quanto meno per 18 anni ( non invece 9 come richiesto dal ricorrente ), come era nelle promesse fatte in allora all'attuale resistente dalla de cuius dell'odierno ricorrente, il quale, invece, si è trovato ad ereditare un immobile completamente nuovo a spese della società convenuta. Il ricorrente nel comunicare la disdetta dal predetto contratto, sottraendosi così al relativo adempimento della sua controprestazione in denaro o nel rinnovo tacito del contratto di locazione ha fatto venire meno la “causa contrattuale”, per cui la società convenuta si è di fatto sobbarcata gli oneri delle predette opere di ricostruzione dell'edificio condotto in locazione. Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale il pagamento delle ingenti spese di ristrutturazione, risarcimento danni ex art. 1453 c.c., e l'accertamento del proprio diritto di ritenzione dell'immobile ex art. 1460 c.c. o, alternativamente, l'indennizzo del valore locupletato riferibile a tali spese ex art. 2041 c.c., formulando, in ogni caso, domanda di riconoscimento della indennità di avviamento pari a 42 mensilità, quantificata in € 131.502,00. 
Nella memoria difensiva rispetto alla domanda riconvenzionale il ricorrente contestava le domande, così come l'esistenza di qualsivoglia forma di “secondo accordo” intervenuto fra le parti, evidenziando come tutte le opere realizzate dalla F.lli ### S.n.c. sull'immobile locato fossero state rese necessarie per ottenere l'assenso da parte del Comune di ### alla riduzione della capacità ricettiva richiesta da parte resistente, avendo l'Ente suddetto imposto il mantenimento della tipologia alberghiera e la classificazione tre stelle nel rispetto delle condizioni imposte dal ### n. 2 del 30.01.2009. Richiamava l'art. 8 del contratto con cui si era stabilito che ogni costo per la ricostruzione dell'immobile sarebbe rimasto a carico del conduttore. Negava l'esistenza di un patto collaterale, neppure provabile per testi ex art. 2722 c.c.. 
Ritenute irrilevanti le circostanze dedotte nei capitoli di prova e superflua l'ammissione di una CTU avente a oggetto i costi sopportati per gli interventi edilizi, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di ### così provvedeva: • ACCOGLIE il ricorso di ### • CONDANNA per l'effetto, la SOCIETÀ F.### E #### & C. S.N.C. al rilascio dell'immobile sito in #### al ### n. 28 e censito al C.F. del medesimo Comune al ### n. 4, ### n. 203, Subalterno n. 8, libero da cose e persone, entro e non oltre il termine del 30.04.2025, condizionatamente alla corresponsione della indennità di avviamento; • RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata dalla resistente, così come quella di ingiustificato arricchimento formulata in via gradata; ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 • ACCOGLIE viceversa la domanda di accertamento del diritto della resistente alla indennità di avviamento e, per l'effetto, ### il ricorrente alla corresponsione dell'importo di € 131.502,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'integrale soddisfo; • COMPENSA le spese di lite fra le parti. 
Affermava il Tribunale che: - l'onere della prova della serietà della propria intenzione, posto in capo al locatore che fa valere il diniego di rinnovazione del bene locato, si sostanzia nella dimostrazione della concreta possibilità dell'immobile di essere adibito alla destinazione programmata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 4646/1983; 11734/1992, richiamate da ### III, 12/11/1998, n.11445), senza che il sindacato possa estendersi a valutazioni di opportunità o convenienza; -nel caso di specie, l'attuale vocazione alberghiera raggiunta dal fabbricato sia pacifica e dimostri siffatta idoneità allo scopo annunciato, fatto salvo il risarcimento del danno in caso di deviazione della dichiarata finalità programmata; -doveva essere accolta la domanda di rilascio dell'immobile formulata dal ricorrente, mentre non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione per inadempimento del locatore, formulata ai sensi dell'art. 1453 c.c.; -non era fondata la domanda di risarcimento del danno, posto che nessun “secondo accordo” integrativo risultava provato dal resistente, né in via testimoniale (non essendo le circostanze capitolate idonee a tal fine), né in via presuntiva. Per di più, la deroga pattizia di cui all'art. 8, che accollava al conduttore l'esclusiva sopportazione delle specifiche migliorie e addizioni apportate all'immobile, denotava che, al momento della stipula, l'originaria proprietaria si era determinata a rinnovare il rapporto locativo proprio a condizione che i costi per gli interventi edilizi fossero a esclusivo carico della conduttrice. Per il medesimo motivo, anche il preteso “diritto di ritenzione” appariva insussistente, e comunque impropriamente invocato e sussunto nell'art. 1460 c.c.; -era infondata anche l'ulteriore domanda riconvenzionale volta al recupero dell'intera somma asseritamente erogata per i lavori di ristrutturazione e parziale rifacimento del fabbricato a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., in quanto il carattere sussidiario della medesima impediva di consentire al conduttore di recuperare quello che le parti, nella loro autonomia contrattuale, avevano espressamente escluso pattuendo l'accollo integrale e specifico dei costi in questione; -era fondata la domanda di riconoscimento della indennità di avviamento, inizialmente pacifica, poi contestata con la produzione del 19.09.2024, con la quale il ricorrente chiedeva al Giudice di prendere atto della cessazione dell'attività alberghiera “con ogni conseguenza di legge sul rapporto di locazione e sugli oneri del proprietario ex art. 31 della L. 392/1978 a seguito dell'intimata disdetta”, dovendosi ritenere che l'indennizzo per la perdita della capacità produttiva dell'azienda fosse dovuto a prescindere da ogni eventuale e successiva cessione della attività commerciale diversa dai casi ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 tassativamente previsti dall'art. 34 della L. 392/1978. Legittimo appariva, inoltre, il condizionamento del rilascio alla corresponsione di siffatta indennità; -quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca giustificava la compensazione delle spese di lite fra le parti. 
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società F.### di ### e ### s.n.c. al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, formulando istanza di sospensiva e articolando i motivi di seguito indicati.  1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di rilascio, contestando la veridicità della motivazione della comunicazione della disdetta, ossia quella della volontà dell'appellato di utilizzare l'immobile oggetto di causa per svolgere l'attività di ristorazione/ alberghiera. Deduce che il vero motivo della disdetta è dato dalla volontà di riassicurarsi la disponibilità dell'immobile per realizzare box auto, come si evince dal testo dello stesso contratto di locazione agli artt. 4, 14, 15, 16, 17, 18. 
Afferma che, ai sensi dell'art. 29 della l. n. 392/78, l'onere della prova per il diniego di rinnovo di un contratto di locazione grava interamente sul locatore, il quale deve essere in grado di dimostrare, con evidenze chiare e convincenti, le motivazioni per cui desidera riottenere l'immobile fornendo idonea documentazione e prove che sostengano la sua richiesta. In caso di contestazione, il giudice esamina la serietà, la concretezza e l'attualità dell'intenzione del locatore. Il Tribunale - prosegue parte appellante - ha omesso di analizzare questi aspetti fondamentali senza considerare che, qualora il conduttore dovesse portare via tutta l'attrezzatura e i macchinari lo stabile rimarrebbe vuoto, quindi, inservibile allo scopo prestabilito dal locatore. Aggiunge che il resistente dovrebbe munirsi di nuova licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera non potendo utilizzare quella a suo tempo concessa alla società ricorrente nel 1986, grazie alla quale le è stato permesso l'esercizio dell'attività nei locali in esame fin dal 28.12.1990. ### “### commerciale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” del Comune di ### è stato approvato con deliberazione del ### n. 3 del 18.02.2014, la quale prevede, in caso di concessione di nuove licenze, criteri qualitativi e quantitativi, basati su zone di localizzazione geografica, diversi rispetto al 1986. Nel corso del giudizio di primo grado: a) l'appellato ha omesso di dimostrare che i locali in questione possano soddisfare queste diverse esigenze e, quindi, assicurare la concessione di una nuova autorizzazione; b) il Giudice, di fronte alle eccezioni dell'appellante, ha omesso di verificare la sussistenza di tali circostanze impeditive dell'attività commerciale progettata dal locatore. ### non ha dimostrato che sia lui e/o i suoi familiari fossero titolari di attività alberghiera/ristorazione e/o avessero intrapreso le relative pratiche per ottenerne la licenza e tutte le pedisseque e relative autorizzazioni e/o permessi di cui alla bisogna; né si sia adoperato per reperire i fondi necessari a pagare l'indennità di avviamento alla società appellante (conditio sine qua non per il rilascio dei locali da parte di quest'ultima).  ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 2) Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato alcun accordo integrativo a quello di locazione. Afferma di aver dedotto, a supporto delle proprie domande, i capitoli di prova nn. 2, 3 e 4, riportati integralmente nell'atto di appello. Detta capitolazione è stata erroneamente ritenuta “inammissibile… in quanto vertente su capitoli di prova aventi ad oggetto circostanze non contestate, oltre che irrilevanti ai fini del decidere” con ordinanza di cui lamenta la contraddittorietà rispetto alla motivazione della sentenza. Chiede quindi l'ammissione della prova e l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza Si è costituito in giudizio ### contestando l'atto di appello, e opponendosi alla concessione della sospensiva della sentenza. 
A seguito del deposito di ricorso ex art. 351 c.p.c. con provvedimento del 18.09.2025 la Corte sospendeva provvisoriamente l'esecutività della sentenza impugnata. 
A seguito della prima udienza di trattazione fissata per il giorno 21.10.2025, con ordinanza del 22.10.2025, la Corte rinviava la causa per l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 13.01.2026, assegnando alle parti termine fino al 23.12.2025 per il deposito di note conclusive finali.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il motivo è infondato. 
Come è stato affermato in più occasioni dalla giurisprudenza in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, nella comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, ai sensi della L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 29, deve essere specificato quale particolare attività il locatore (o chi per lui) intenda svolgere. Tale specificazione è funzionale non soltanto a soddisfare le esigenze di informazione e di controllo spettanti al conduttore, ma anche a consentire al giudice di verificare la conformità della pretesa alla fattispecie legale delineata dagli artt. 28 e 29 della citata legge, implicante una disdetta caratterizzata da un ben preciso contenuto, e ciò in considerazione dell'esigenza di tutela della stabilità delle locazioni non abitative, essendo consentita la cessazione alla prima scadenza del periodo legale di durata solo nelle tassative ipotesi previste per il diniego di rinnovazione, dovendo aggiungersi che la esatta e precisa individuazione e descrizione della esigenza, tra quelle indicate dalla legge, su cui è fondata la disdetta, costituisce al tempo stesso parametro - in caso di controversia ex art. 30 legge equo canone - per la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intento del locatore e, dopo il rilascio, per il controllo dell'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, nel caso in cui il conduttore pretenda l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31 legge citata (cfr. Cass. n. 5150/1993; n. 9646 del 06/11/1996; n. 19223 del 14/09/2007; n. 936 del 16/01/2013).  ### della parte appellante per cui ### non ha dimostrato di aver intrapreso la relativa pratica per ottenere la licenza di esercizio dell'attività alberghiera e quella per cui ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 dovrebbe munirsi di nuova licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera non potendo utilizzare quella a suo tempo concessa alla società ricorrente nel 1986, grazie alla quale le è stato permesso l'esercizio dell'attività nei locali in esame fin dal 28.12.1990, non è condivisa dalla Corte. Premesso che l'affermazione contenuta nell'atto di appello per cui “### “### commerciale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” del Comune di ### è stato approvato con deliberazione del ### n. 3 del 18.02.2014, la quale prevede, in caso di concessione di nuove licenze, criteri qualitativi e quantitativi, basati su zone di localizzazione geografica, diversi rispetto al 1986.” è stata formulata per la prima volta in appello, e, quindi, oltre ad essere genericamente indicata, è nuova e non ha consentito alcuna possibilità di difesa e il contraddittorio sul punto, si osserva comunque che in questa fase non rileva se siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni amministrative, e l'assenza della licenzia alberghiera in capo all'appellato o ai suoi familiari non costituisce ostacolo al riconoscimento della serietà e realizzabilità dell'intento del locatore intimante, in quanto la legge prevede "solo la prospettazione della intenzione di adibire l'immobile ad uno degli usi elencati", mentre la verifica della concreta attuazione viene in rilievo soltanto in un momento successivo al rilascio dell'immobile, ai fini della eventuale applicazione delle misure ripristinatorie o risarcitorie previste dalla L. n. 392 del 1978, art. 31. In tal senso, ad esempio, la Corte Suprema ha confermato la sentenza della Corte di Appello che ha ritenuto che la mancanza del possesso di titoli amministrativi legittimanti l'esercizio della attività di lavoro autonomo (iscrizione nel ruolo degli agenti in intermediazione tenuto dalla ### non costituisse ostacolo al riconoscimento della serietà e realizzabilità dell'intento del locatore intimante (cfr. Cass. 6550/2016). Ed ancora, la Corte Suprema (cfr. sentenza n. 12891/2016) ha confermato la sentenza della Corte di merito che ha ritenuto dimostrata in concreto la realizzabilità sia tecnica che giuridica dello svolgimento dell'attività indicata di distribuzione carburanti in capo al conduttore, trattandosi di attività identica a quella già svolta dalla conduttrice proprio nell'immobile di cui si discute in causa. 
Trattasi di motivazione analoga a quella rilevante nella fattispecie in esame in cui il Tribunale ha condivisibilmente affermato che l'attuale vocazione alberghiera raggiunta dal fabbricato sia pacifica e dimostri siffatta idoneità allo scopo annunciato, come rilevabile dalla lettera di diniego della rinnovazione del 19/9/2022 (doc. 5 del ricorso) fatto salvo il risarcimento del danno in caso di deviazione della dichiarata finalità programmata. 
Non è in discussione fra le parti la facoltà del locatore di esercitare il diniego della rinnovazione alla prima scadenza nel caso di esercizio diretto dell'attività alberghiera (cfr. in tal senso Cass. 9286/2015 “### il Collegio di dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte e secondo cui, in tema di recesso dal contratto di locazione, l'art. 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, in materia alberghiera, ha natura speciale rispetto al primo comma e contiene una regolamentazione autonoma rispetto alla generalità degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione; ne consegue che solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, e cioè, in caso di ristrutturazione dell'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apporto allo stesso di ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 notevoli migliorie t21i da aumentarne la capacità ricettiva, o comunque da determinare il passaggio dell'azienda ad una categoria superiore, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti, o, infine, in caso di esercizio diretto della attività alberghiera è possibile per il proprietario ottenere la disponibilità dell'immobile, restando esclusa la possibilità di esercitare la facoltà di far cessare tale locazione per necessità abitativa contemplata, per gli altri immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, dalla lettera a) del primo comma (Cass. 17 dicembre 1990, n. 11954). È stato pure affermato da questa Corte che la necessità di destinare l'immobile locato ad uso non abitativo all'esercizio di una delle attività indicate nell'art.  27 della legge n. 392del 1978 diverse da quella alberghiera - come previsto dal combinato disposto degli artt 29, primo comma, lett. B) e 73 di detta legge quale motivo di recesso del locatore dal contratto - non è invocabile con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, alle quali restano applicabili solo le ipotesi di recesso per esse specificamente contemplate al secondo comma del richiamato art. 29, le quali non sono circoscritte agli immobili soggetti al vincolo di destinazione alberghiera. Detta disciplina manifestamente non appare in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, giustificandosi la difformità di trattamento rispetto alle locazioni degli altri immobili adibiti ad uso non abitativo con la discrezionalità della scelta di politica legislativa di assicurare una più ampia durata dei rapporti locatizi degli immobili destinati ad attività alberghiera (Cass. 13 maggio 1989, n. 2206).”.  2) Il motivo è infondato. ### insiste per l'ammissione dei suddetti capitoli di prova (pag.  6 non numerata dell'appello): “2) “### che successivamente al 2010 fino al 2015 la ditta convenuta ha effettuato diversi lavori ( compresi quelli del capo 1) nell'edificio concesso in locazione sito in ### 28, come meglio descritti nelle pratiche edilizie e nelle fotografie che vengono rammostrate al teste”; 3) “### che la ###ra Cattaneo dapprima e successivamente l'odierno ricorrente ha manifestato l'interesse di riacquisire il possesso della proprietà concessa in locazione alla società convenuta al fine di realizzare diversi boxes auto”;4) “### che la ###ra Cattaneo in sede di sottoscrizione del contratto di locazione del 1° luglio 2015 rassicurava i #### della sua intenzione di non comunicare disdetta alla prima scadenza contrattuale fissata al 1° luglio 2024, al fine di permettere loro di recuperare le spese sostenute per la ricostruzione dell'immobile” indicando altresì a testimoni i signori:1) ### residente in ### via ### 34b; 2) ### residente in ####, via ### 1. 
Orbene, come affermato dal primo giudice i primi due capitoli sono non contestati, posto che è pacifico che la società appellante ha eseguito dei lavori di ristrutturazione, mentre quanto all'intenzione della ### Cattaneo di realizzare diversi box auto detta intenzione risulta dagli stessi articoli 14 e seguenti del contratto di locazione, ove era esplicitata la volontà della parte locatrice di eseguire dei box nel sottosuolo dei beni locati, circostanza irrilevante ai fini di cui è ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026 causa. Quanto al capitolo 4 esso non è ammissibile, in quanto la circostanza non risulta dal contratto inter partes né può essere provata per via testimoniale stante il divieto di cui all'art.  2722 c.c.. In ordine poi al costo dei lavori, il Tribunale ha richiamato il disposto dell'art. 8 del contratto per cui ogni miglioria o addizione resterà a favore della parte locatrice al termine della locazione senza che la parte conduttrice abbia a vantare alcun compenso. Inconferente e superflua quindi è anche l'istanza di ### Ogni altra domanda, reiterata nelle conclusioni, non può essere esaminata in quanto non sorretta da alcuno specifico motivo di censura avverso la sentenza impugnata. 
Ne consegue che l'appello va respinto con conferma della sentenza impugnata. 
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in base al D.M.  55/2014 e secondo lo scaglione del petitum (da euro 260.001 ad euro 520.000,00) in misura minima tenuto conto della semplicità della causa e della difesa minimale di parte appellata. Esse sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. 
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 70/2025, emessa dal Tribunale di ### in data ###, non notificata, la Corte così provvede: -respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; -condanna l'appellante ### F.### di ### e ### s.n.c. al pagamento in favore di ### delle spese di lite della presente fase di gravame, che liquida in euro 10.000,00 oltre spese forfetizzate, iva e cpa, se in quanto dovuti distrazione in favore con distrazione in favore dei difensori Avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. 
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002. 
Genova, 16/1/2026 ### Dott.ssa #### a verbale (art. 350 bis cpc) del 23/01/2026

causa n. 696/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Bruno Marcello, Valeria Albino, Tassistro Luciano Giorgio

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3/2026 del 02-01-2026

... qualità di coerede rispetto a tale eredità). **** Al rigetto dell'appello proposto da ### segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata vittoriosa, in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellata vittoriosa, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellata stata ultimata dopo il ###, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella di trattazione/istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. (leggi tutto)...

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### 1805/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1805 dell'anno 2024, vertente tra ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### -APPELLANTE e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, in tema di petizione ereditaria”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e, per la parte appellante, come da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate il ### (ai sensi degli artt. 127, co. 
III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.  ### Con atto di citazione notificato (a mezzo ### il ###, ### ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, con cui è stato così statuito: “-. dichiara l'inammissibilità, per tardività, della domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da ### -. condanna ### a restituire l'immobile sito in ### d'####, alla via ### 3 alla massa ereditaria e a consentire all'attrice ### coerede, il godimento dello stesso e l'esercizio del diritto di comproprietà; -. rigetta le domande risarcitorie proposte da ### e indicate ai punti 4 e 5 della motivazione della presente sentenza; -. dichiara inammissibili le domande nuove proposte da ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e riportate in epigrafe, nelle conclusioni, ai punti 3), 4), 5), 6); -. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”. 
In particolare il Tribunale di Napoli ha deciso, nei detti termini, la controversia (recante il n. 14327/2017 R.G.) introdotta da ### nei confronti della sorella ### al fine di ottenere, per quel che rileva in questa sede ###relazione alle domande, oggetto della decisione del primo giudice, il cui riesame sia stato devoluto a questa Corte in base ai motivi di gravame), che, previo accertamento e declaratoria di essere comproprietaria, quale coerede del padre (in virtù di successione legittima), ### (deceduto in data ###), dell'immobile sito in ### d'#### in via ### 3 (in catasto al fg. 25, p.lla 268), fosse accertato che la convenuta ### le avesse impedito, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, l'esercizio della comproprietà e del compossesso sul predetto immobile (negandole ed impedendone finanche il relativo accesso) e che, di conseguenza, le fosse ordinata l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno. 
Il giudice di prime cure ha ritenuto, in sintesi, al riguardo: 1) che la domanda proposta dalla ricorrente ### integrasse (avendo prospettato la lesione, per effetto del comportamento della convenuta, sia del proprio compossesso che della propria comproprietà, quale coerede, dell'immobile suddetto) sia un'azione di reintegrazione nel ###possesso che un'azione di petizione ereditaria; 2) che la domanda possessoria fosse inammissibile, in quanto proposta tardivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168, co.1, c.c.; 3) che fosse fondata la domanda di petizione ereditaria, reputando, in particolare: a) che fosse pacifica, tra le parti, la riconducibilità dell'immobile in questione nell'ambito del relictum della successione del padre (###; b) che l'eccezione sollevata dalla convenuta, concernente la prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna, fosse infondata, e che la ricorrente fosse, quindi, da considerarsi coerede di ### (e, dunque, comproprietaria del detto bene); c) che fosse pacifico, inoltre, tra le parti, il possesso esclusivo, da parte della convenuta, dell'immobile per cui è causa, con esclusione della coerede ### d) che il comportamento della convenuta violasse l'art. 1102 c.c. (eccedendone i limiti), con la conseguenza che ### dovesse essere condannata a restituire il bene alla massa ereditaria e a consentire alla ricorrente il godimento dello stesso bene e l'esercizio del proprio diritto di comproprietà.  **** ### ha censurato la sentenza n. n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi. 
I. ###. 112 E 113 C.P.C. - #### - Con il primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, qualificando erroneamente la domanda proposta dalla ricorrente ### come petizione di eredità (azione prevista dall'art. 533 c.c.), anziché limitarsi a dichiarare inammissibile (in quanto tardiva) l'avversa azione di reintegrazione nel possesso. 
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe potuto sostituire la domanda di reintegrazione/ricostituzione di un possesso (ormai consunto dal tempo) con la detta domanda petitoria, non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 533 c.c., in quanto: 1) l'accertamento della qualità di erede non sarebbe stato compreso nel petitum; 2) sarebbe mancata la sottrazione, all'asse, di un bene che ne avesse fatto parte al momento dell'apertura della successione; 3) ella (l'appellante, si intende) sarebbe stata l'unica erede di ### nel possesso della res litigiosa fin dalla nascita e sino all'attualità; 4) il suddetto possesso in suo favore avrebbe rappresentato un fatto rilevante solo ed esclusivamente in sede di rendiconto e, dunque, nell'ambito della parallela azione di divisione ereditaria, pendente innanzi al Tribunale di Napoli (n. ###/2013 R.G.), con oggettivo rischio di contrasto di giudicati.  **** 
II. ###. 112 C.P.C. - #### - Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo ordinato, in carenza totale di domanda, la restituzione dell'immobile alla massa e dichiarato ### coerede di ### nonostante la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, avesse chiesto esclusivamente che il cespite fosse dichiarato “in sua comproprietà e compossesso pro quota”, e non anche la restituzione alla massa né, tantomeno, la declaratoria della sua qualità di erede.  **** 
III. ###. 115 E 116 C.P.C. - #### - Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse dichiarato ### coerede e ordinato la restituzione del bene alla massa ereditaria in carenza assoluta di prova; ciò - secondo la prospettazione di ### - pur essendo rimasto accertato che tale bene non fosse stato mai sottratto alla massa ereditaria, essendo altresì mancata qualsivoglia dimostrazione della condizione di erede e/o di chiamato all'eredità in capo alla ricorrente. **** 
IV. ###. 115 E 116 C.P.C. - #### - Con il quarto motivo ### ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione, da lei (dalla convenuta/appellante, si intende) sollevata, di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità del padre #### l'appellante, in particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che ### avesse avuto il possesso ### di uno dei beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario sulla base della sola prova testimoniale di ### e di una osservazione spontanea di quest'ultimo, che aveva riferito: “### anche che io a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ho dovuto dare a mia sorella ### la chiave per accedere al fondo paterno, passando attraverso il viale in comune”. 
E ha aggiunto (citando una impostazione giurisprudenziale, al riguardo) che, in ogni caso, l'immissione nel possesso dei beni ereditari non potesse costituire un elemento univoco da cui desumere l'accettazione tacita dell'eredità, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati. 
E sulla base di tali argomentazioni, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…per ivi sentir accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, afflitta da errori in procedendo e/o in judicando, sentire accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, ogni avversa istanza disattesa e rigettata; segnatamente voglia rigettare la domanda introdotta con il ricorso ex art. 702 bis cpc. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”. 
Iscritta la causa al n. 1805/2024 R.G., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il ###, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni “1. rigettare l'appello di ### e confermare integralmente l'impugnata sentenza; 2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre C.P.A. al 4%, ivi comprese quelle della fase incidentale (di sospensiva della sentenza impugnata), con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”. 
Con ordinanza depositata il ### è stata confermata (per la ritenuta sussistenza del requisito del periculum in mora) la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata disposta inaudita altera parte con decreto presidenziale del 6.5.2024 (su ricorso dell'appellante proposto ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.). 
Con ordinanza depositata in data ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 27.1.2026 (poi anticipata al 25.11.2025, accogliendo un'istanza proposta, al riguardo, il ###, dalla difesa dell'appellata) di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 25.11.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico il ### dalla difesa dell'appellante e il ### dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore del 28.11.2025, rimettendola al Collegio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.  **** 
Risultano privi di fondamento, innanzitutto, i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico. 
In primo luogo la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda formulata dalla ricorrente (### anche come azione di petizione di eredità prevista dall'art. 533 Ed infatti, esaminando il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (proposto da ### ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e ridepositato, in appello, dall'appellante ###, si evince chiaramente che la stessa aveva chiaramente invocato (già nelle premesse dell'atto) di essere “comproprietaria, quale coerede” dell'immobile in questione, per esserle pervenuto in successione a seguito del decesso del padre, ### e che, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, la germana ### le avesse impedito l'accesso al detto bene, chiedendo, di conseguenza (cfr. le conclusioni del ricorso introduttivo, riportate a pagina 5 e a pagina 6 dello stesso), proprio che, “previo accertamento e dichiarazione che l'immobile …è in comproprietà e compossesso pro quota alla ricorrente in virtù di successione legittima del proprio padre ### Sebastiano”, fosse accertato che la convenuta ### le avesse impedito, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, l'esercizio della “comproprietà” e del compossesso sul predetto immobile (negandole ed impedendone finanche il relativo accesso) e che, di conseguenza, le fosse ordinata l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno. 
Sul punto va detto, invero, che la petizione dell'eredità consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2024, n. 26951 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Ed è noto che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/09/2025, n. 25434; Sez. II, Ord., 07/04/2025, n. 9153). 
Ciò premesso, proprio in virtù della natura (anche recuperatoria) dell'azione esperita da ### ai sensi dell'art. 533 c.c., il Tribunale di Napoli, nel condannare “### a restituire l'immobile sito in ### d'####, alla via ### 3 alla massa ereditaria e a consentire all'attrice ### coerede, il godimento dello stesso e l'esercizio del diritto di comproprietà”, non è incorso neanche nel lamentato vizio di ultrapetizione. 
Ciò considerando, altresì, che ### aveva chiesto espressamente che fosse ordinata a ### l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno (il che equivale, per l'appunto, ad una domanda di restituzione del bene alla massa ereditaria, in pendenza della comunione, per goderne quale coerede). 
Inoltre il Tribunale ha ordinato alla convenuta ### di consentire alla sorella (la ricorrente) il godimento del bene e l'esercizio del diritto di comproprietà (quale coerede), valorizzando correttamente, ai fini probatori, ai sensi dell'art. 115 c.c., il fatto che costituisse circostanza pacifica, tra le parti, il possesso esclusivo da parte della convenuta dell'immobile per cui è causa, con esclusione della coerede ### A fronte, infatti, della deduzione della ricorrente circa il fatto che la sorella possede ###via esclusiva il detto bene, la Corte rileva che ### aveva, per l'appunto, dedotto di essere “l'unica titolare della relazione di fatto con l'immobile”, abitandovi sin dalla nascita, non contestando il diritto di proprietà dell'immobile in capo al genitore ### ma eccependo soltanto - come rilevato dal primo giudiceche ogni pretesa ereditaria della germana ### si fosse irrimediabilmente consunta con il decorso del tempo (con ciò disconoscendo la qualità di erede in capo a ### cfr. comparsa di costituzione del primo grado, ridepositata in questo grado dall'appellante). 
Ragion per cui, una volta riconosciuta la qualità di coerede del padre (in base alla successione legittima) in capo anche a ### (ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione di accettarne l'eredità, sollevata dalla convenuta; ciò correttamente, per quanto si dirà esaminando il quarto motivo di gravame), il primo giudice ha giustamente ritenuto che il comportamento di ### avesse travalicato i limiti dell'art. 1102 c.c. e che, quindi, la stessa dovesse essere condannata a consentire il godimento del bene in comunione anche alla ricorrente.
Al riguardo non è superfluo precisare, infatti, che un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere (come nel caso di specie) gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/06/2022, n. 18548 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/04/2020, n. 7912).  **** 
Risulta infondato anche il quarto motivo. 
Ed infatti il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna (eccezione volta, in sostanza, a negare la qualità di coerede del padre in capo alla ricorrente), rilevando che il possesso, da parte di ### di almeno uno dei beni immobili caduti in successione (ciò sulla base della testimonianza di ### che aveva riferito in merito ad un ordine dell'A.G. di reintegrazione di ### nel possesso del “fondo paterno”), unitamente alla circostanza che non risultasse redatto alcun verbale di inventario, ai sensi dell'art. 485 c.c., fosse sufficiente a ritenere che si fosse verificata l'ipotesi di accettazione dell'eredità di ### da parte di ### Al riguardo il primo giudice ha richiamato l'art. 485 c.c., secondo cui “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità”, e “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”, ed ha riportato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, a tal fine, è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (tenuto anche conto che il possesso dei beni ereditari di cui il citato art. 485 c.c., non deve necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 05/05/2008, n. 11018). 
In altri termini, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 23/07/2020, n. 15690).  ### della detta eccezione di prescrizione risulta confermata, inoltre, anche da quanto stabilito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.8773/2025, pubblicata il ### (sentenza allegata dall'appellata alla propria comparsa conclusionale depositata il ### e pienamente utilizzabile in questa sede ###solo dopo le preclusioni istruttorie di primo grado ma anche dopo la proposizione dell'appello; in particolare nel corso del giudizio di secondo grado). 
Specificamente, con tale sentenza il Tribunale di Napoli - chiamato a decidere, tra l'altro, in ordine alla domanda di ### volta ad ottenere la divisione giudiziale dell'eredità paterna (domanda rigettata per il mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo relativo all'immobile in comunione) - ha richiamato una precedente sentenza non definitiva (emessa, il ###, nel corso dello stesso giudizio) con cui era stata rigettata espressamente l'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto di ### di accettare l'eredità del de cuius ### dichiarando aperta la successione di quest'ultimo nonché suoi eredi la moglie ### e i figli ### (dunque anche la ricorrente, appellata in questo giudizio), #### e ### E non avendo l'appellante dedotto, né nell'ambito della propria comparsa conclusionale depositata il ###, né nella memoria di replica depositata il ###, di avere eventualmente proposto appello avverso la detta sentenza non definitiva del 29.2.2024, oppure di avere formulato rituale riserva di gravame, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., si è evidentemente formato il giudicato interno su tale profilo (rilevabile d'ufficio; cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/01/2017, n. 28; Sez. V, Ord., 20/10/2017, n. 24871).  ###, invero, si è limitato, nell'ambito della memoria di replica depositata il ### (e nelle successive note di trattazione scritta depositate il ###), a reiterare l'istanza di sospensione del presente giudizio “in attesa della definizione con il passaggio in giudicato di quello attinente alla divisione giudiziale dell'eredità”. 
Sospensione, peraltro, non ammissibile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo stato già definito, come detto, con la sentenza n. 8773/2025, il giudizio di primo grado ritenuto dall'appellante “pregiudicante” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/04/2025, n. 11339; Sez. V, Ord., 06/10/2025, n. 26801; Sez. III, Ord., 25/02/2025, n. 4956; Sez. II, Ord., 04/01/2024, n. 230), non essendo neanche esercitabile il potere di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art.  337, co.2, c.p.c. (norma che impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/11/2021, n. ###), tenuto conto di quanto detto in ordine al giudicato interno già formatosi sulla questione c.d. pregiudicante (relativa alla infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna e, quindi, all'accertamento della sua qualità di coerede rispetto a tale eredità).  ****
Al rigetto dell'appello proposto da ### segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata vittoriosa, in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. 
In particolare, i compensi spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellata vittoriosa, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellata stata ultimata dopo il ###, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella di trattazione/istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206; cfr., inoltre, quanto alla liquidazione - all'esito del giudizio di meritodella fase del subprocedimento previsto dall'art. 351 c.p.c., civ., Sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028; Sez. VI - 2, Ord., 05/02/2013, n. 2671), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore (indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto) della causa (non essendo stato specificato, né documentato, il valore del bene immobile in contestazione).  **** 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.  1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1805/2024 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###.  2. Dichiara tenuta e condanna ### al pagamento, in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi, antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Napoli, 23.12.2025 ### est.

causa n. 1805/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gustavo Infantini, De Tullio Giuseppe

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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 38/2021 del 13-01-2021

... di giudizio.” ### "Piaccia alla ###ma Corte di Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie ritenute opportune: ### l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ovvero, respingere l'atto di appello ex adverso notificato con conferma della sentenza oggetto di gravame, nonché l'avversaria istanza inibitoria in quanto illegittima e non provata vinte le spese e gli onorari di giudizio”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### la ditta #### di ### proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 2795/15 del 9/10/2015 che, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la ditta opponente al pagamento della somma di € 5.380,00, oltre interessi di mora e spese processuali. All'udienza del 15/9/2016 l'appellata ### srl si costituiva in giudizio e richiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado; la Corte rinviava all'udienza del 2/3/2017; all'udienza del 2/3/2017 la Corte rinviava al 9/1/2020 per la precisazione delle conclusioni; all'udienza del 9/1/2020 nessuno compariva per parte appellante; la Corte tratteneva la causa in decisione (leggi tutto)...

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1/8 R.G. 424/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### dai ### Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: ### di ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata nello studio dei medesimi in #### 4/9 ### , per mandato in atti ### contro ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### 7/6, per mandato in atti ##### “Voglia la Corte d'Appello di ### contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso: in riforma della appellata sentenza del Tribunale Civile di ### -###- ### G.O.T. Avv. ### n. 2795/15 (RG.  549/14) emessa inter partes in data ###, depositata in pari data e mai notificata, previo accoglimento della proposta eccezione di adempimento respingere ogni domanda di pagamento formulata da ### S.r.l. (###) in persona del suo legale rappresentante pro tempore nei confronti di ### di ### 2/8 (###) con sede ###persona del titolare #### perché infondata in fatto ed in diritto e perché non provata. 
Con vittoria di competenze esborsi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.” ### "Piaccia alla ###ma Corte di Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie ritenute opportune: ### l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.  ovvero, respingere l'atto di appello ex adverso notificato con conferma della sentenza oggetto di gravame, nonché l'avversaria istanza inibitoria in quanto illegittima e non provata vinte le spese e gli onorari di giudizio”. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### la ditta #### di ### proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 2795/15 del 9/10/2015 che, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la ditta opponente al pagamento della somma di € 5.380,00, oltre interessi di mora e spese processuali. All'udienza del 15/9/2016 l'appellata ### srl si costituiva in giudizio e richiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado; la Corte rinviava all'udienza del 2/3/2017; all'udienza del 2/3/2017 la Corte rinviava al 9/1/2020 per la precisazione delle conclusioni; all'udienza del 9/1/2020 nessuno compariva per parte appellante; la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. 
Con ordinanza del 3/7/2020 la Corte rimetteva la causa sul ruolo per consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado di parte appellata, e rinviava all'udienza del 1/10/2020 per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza la Corte confermava l'udienza del 1/10/2020 per gli stessi incombenti disponendone lo svolgimento mediante deposito telematico di note di trattazione scritte. 
All'udienza del 1.10.2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle note di replica.  3/8 §§§§ Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dalla ### di ### G. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### in favore della ### per la somma di € 5.100,35, oltre € 300,00 per rimborso spese notarili ed oltre spese. ### sosteneva l'illegittimità dell'ingiunzione, affermando di aver già provveduto al pagamento delle somme dovute. ### srl costituiva nel giudizio di primo grado dando atto di aver ricevuto i suddetti pagamenti, affermando tuttavia di averli imputati a crediti più risalenti. 
Con la sentenza n. 2795/2015 del 6/10/2015 pubblicata il ### il Tribunale di ### riconosceva la correttezza dell'imputazione dei pagamenti effettuata dalla ### srl a saldo di fatture non ricomprese nel decreto ingiuntivo; dava atto dello sconto delle note di credito; rilevava la mancata contabilizzazione di una nota di credito di € 20,23 e revocava il decreto ingiuntivo opposto; condannava l'opponente al pagamento di € 5.380,12 ( invece che 5.400,00), oltre interessi di mora e spese legali. 
Avverso la sentenza di primo grado propone appello la ### di ### affermando che la gravata sentenza sarebbe “ gravissimamente errata”.  ### ribadisce di avere effettuato prima del decreto ingiuntivo i pagamenti corrispondenti alle somme oggetto di ingiunzione e che la circostanza non sarebbe contestata dalla controparte; la ### censura la sentenza impugnata, che erroneamente avrebbe accolto la tesi avversa di imputazione delle somme pagate dalla ### di ### a fatture precedentemente emesse da ### srl, e non oggetto di decreto ingiuntivo. ### lamenta che ### non avrebbe assolto all'onere probatorio a suo carico; che l'appellata avrebbe dovuto produrre in giudizio le fatture cui aveva imputato i pagamenti ricevuti e non semplicemente richiamarle; che le avverse istanze istruttorie sono state respinte in primo grado e non sono state reiterate. Il Tribunale - a parere dell'appellante - si sarebbe sostituito alla parte operando detrazioni “ sul nulla”, considerata la 4/8 mancata produzione delle fatture alle quali ### srl riferiva i pagamenti ricevuti. 
La Corte ritiene l'appello infondato e lo respinge. 
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione volto a verificare, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, la fondatezza della pretesa creditoria; grava sull'opposto ( ### srl) l'onere di provare il fatto costitutivo del credito mentre l'opponente ( ### di ### deve provare i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito medesimo. La parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria ( Cassazione 29/5/2020 n. 10322 : “Tra l'altro, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt.1193 e 2697 c.c., ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, deve provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione”). 
Nel caso che ci occupa, come già ritenuto dal primo giudice, non vi è contestazione sull'effettuazione delle forniture da parte della ### srl - anche relative alle fatture non oggetto di ingiunzione - e sul corrispettivo delle stesse, e si pone unicamente la questione dell'imputazione dei pagamenti della debitrice, anch'essi non contestati quanto ai tempi, modalità ed ammontare. 
A sostegno dell'opposizione la ### di ### G. produceva un conteggio predisposto dalla ### srl in cui veniva quantificato il debito iniziale in € 14.119,74, suddiviso in 6 ratei di € 2.353,29. ### sosteneva che dall'importo di € 14.119,74 avrebbe dovuto essere detratto il pagamento di quattro ricevute ( 2^-3^-4^-5^), che produceva; che avrebbero dovuto essere scomputate anche le note di credito ( anch'esse prodotte ) per un totale, a detrarre, di € 3.595,36, nonché pagamenti per € 4.008,51 a mezzo assegni ( dei quali produceva le matrici), oltre al riconoscimento di premi di produzione per € 3.600,00. In forza del calcolo effettuato secondo i criteri di cui sopra, la CVD 5/8 ### di ### G. avrebbe a sua volta vantato un credito di € 9.403,87, che eccepiva in compensazione. 
Dalla stessa prospettazione dell'odierna appellante, invero, risulta pacifico che tra le parti intercorressero rapporti commerciali quantomeno dal 2010 e che vi fosse un'esposizione debitoria risalente nel tempo, alla quale la ### provvedeva con versamenti rateali; la ### srl produceva con il ricorso per decreto ingiuntivo le fatture cui si riferiva il credito vantato, l'estratto notarile e la raccomandata di sollecito del 9/7/2013, nonchè un estratto conto da cui risultava un credito iniziale di superiore importo, dal quale venivano detratti gli acconti via via versati dalla ditta debitrice. Riguardo a tale estratto conto riepilogativo dei rapporti dare-avere tra le parti la ### pur affermando che si trattava di conteggi unilateralmente predisposti, non ha contestato la sussistenza delle fatture e dei crediti cui sono stati imputati gli acconti da parte della creditrice. Il documento prodotto sub 2) del fascicolo di 1^ grado dell'appellante, denominato “ ### E/C a partite aperte”, proveniente dalla ### srl, riportante l' elenco degli importi, con l'indicazione a fianco di ognuno della sigla “ D” ( dare) ed “ A” ( avere), il numero della fattura ( o la nota di credito o l'incasso da clienti), la data, il documento cui si riferisce e la scadenza, costituisce conferma della puntuale contabilizzazione da parte della creditrice dell'iniziale credito e dell'annotazione esatta delle somme in entrata. La sentenza impugnata ha fatto espresso riferimento alla documentazione prodotta da entrambe le parti; a fronte dell'analitica indicazione in sentenza delle fatture alle quali dovevano riferirsi i pagamenti effettuati dall'odierna appellante ( e difatti non conteggiate dalla ### srl nel presente giudizio), l'appellante non ha opposto e neppure affermato di avere pagato suddette fatture, emesse in epoca precedente a quelle per cui è giudizio, limitandosi a contestare l'assolvimento dell'onere probatorio della parte avversa per la mancata produzione delle fatture non oggetto dell'ingiunzione. 
Devono pertanto ritenersi accertate, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., le suddette circostanze, relative al credito iniziale di importo superiore a quello ingiunto, all'esistenza delle fatture non oggetto di ingiunzione, nonchè al mancato pagamento di queste ultime da parte del debitore, se non con gli 6/8 importi che in questa sede questi vorrebbe imputare alle fatture oggetto dell'ingiunzione. 
Quanto all'imputazione dei pagamenti, il debitore che abbia una pluralità di debiti nei confronti della medesima persona ha la facoltà, secondo quanto disposto dall'art. 1193 c.c., di dichiarare alla soddisfazione di quale debito il pagamento effettuato deve essere imputato. In mancanza di siffatta dichiarazione la concreta imputazione del pagamento avviene secondo una serie di criteri suppletivi in forza dei quali l'imputazione va fatta, rispettivamente, al debito scaduto, a quello meno garantito, al più antico ovvero, infine, al più oneroso. 
Il debitore ### ha omesso di dichiarare l'imputazione al momento dei pagamenti, circostanza anch'essa pacifica, accertata nella sentenza impugnata e non contestata. ### srl, in assenza di dichiarazione del debitore al momento del pagamento, ha correttamente effettuato l'imputazione delle somme ricevute dal debitore ai debiti più risalenti, secondo i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c..  ### srl ha dunque assolto all'onere probatorio relativamente alla sussistenza del credito di € 5.080,00 riconosciuto in sentenza, che costituisce la residua parte dell'originaria somma di € 14.119,74, dalla quale la creditrice ha correttamente detratto gli acconti versati secondo i criteri di imputazione previsti dalla citata norma; d'altra parte, ### con la lettera raccomandata del 13/7/2013, dopo aver ricevuto il sollecito da parte dell'appellata, nulla eccepiva in merito alla richiesta di pagamento delle fatture successivamente oggetto dell'ingiunzione, e richiedeva alla controparte unicamente la corresponsione di premi di produzione. Quest'ultima circostanza, valorizzata dalla sentenza del Tribunale, non è stata smentita o giustificata dall'odierno appellante. Peraltro, anche la domanda relativa al riconoscimento dei premi di produzione si rivelava non corretta e veniva respinta dalla sentenza impugnata - sul punto non contestata dall'appellante - che accertava la corresponsione del premio di € 1.800,00 con relativa nota di credito già emessa dall'### srl, mentre l'altro premio veniva ritenuto sfornito di prova. 
Pertanto, la gravata sentenza, che ha condannato la ### di ### G. al pagamento della complessiva somma di € 7/8 5.380,12 ( € 5.080,00 per capitale ed € 300,00 per spese notarili) oltre interessi di mora e spese legali, dovrà essere integralmente confermata. 
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e l'appellante CVD ### deve essere condannata a pagare, in favore dell'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/14, con riferimento ai valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e del valore della causa di € 5.380,12 ( scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria, e precisamente: 1. Fase di studio € 540,00 ; 2. Fase introduttiva € 439,00; 3. Fase decisionale € 910,00; Totale € 1.889,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa. 
Sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.115/02 e s.m. cui consegue l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  LA CORTE ### definitivamente deliberando, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta  respinge l'appello proposto da ####  conferma la sentenza del Tribunale di ### n. 2795/15 del 6/10/2015, depositata in data ###;  dichiara tenuta e condanna #### al pagamento, in favore dell'appellata ### delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.889,00 per compensi, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa.   Sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.115/02 e s.m. cui consegue l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  ### 10/12/2020 8/8 ### est.   #### i #### 

causa n. 424/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Franzese Lucia, De Luca Mery, Olcese Maria Cristina

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