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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4551/2025 del 27-12-2025

... possa accertare presuntivamente la causazione di un danno morale. Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del ### dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale. Non risultano provati, poi, neanche altri pregiudizi ulteriori rispetto a quelli sopra liquidati, né spese mediche ed altre spese documentate. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 13735/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. ### (c.f.: ###), presso il cui studio, sito in ####, alla via A. Moro n.31, è elettivamente domiciliato; #### s.p.a. (P.iva ###) nella qualità di impresa designata nella gestione del ### per la ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generali in atti, dall'avv. ### (C.F. ###), presso il cui studio, sito in Napoli, alla via M. Cervantes n. 52, è elettivamente domiciliat ###atti ### E ### 1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.  2. Con atto di citazione regolarmente notificato, ### ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 711/2022 emessa dal Giudice di ### di ### pubblicata il ###, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da egli avanzata nei confronti della ### s.p.a. nella qualità di impresa designata nella gestione del #### ha censurato la sentenza gravata per aver il primo giudice erroneamente valutato la prova testimoniale espletata e la scheda di pronto soccorso, nonché per aver ritenuto non provata l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore e per non aver considerato la CTU medico legale che riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e le modalità dell'evento. 
Ha chiesto all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento della domanda svolta in primo grado. 
Si è costituita in giudizio la ### s.p.a. che ha spiegato le proprie difese, concludendo per il rigetto dell'appello.  3. Ciò posto, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni che seguono. 
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria dell'odierno appellante sul presupposto che la deposizione testimoniale assunta era inidonea a legittimare la pretesa nei confronti della convenuta ### in quanto “non credibile e non attendibile (…) e perché generica ed imprecisa”, e che “l''attore non ha provato di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto descritto”. 
Orbene, a parere di questo giudice, dall'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, deve ritenersi provato il fatto storico così come prospettato nella domanda. 
Ed invero, il teste ### escusso nel giudizio di primo grado, ha confermato la versione del sinistro per cui è causa prospettata dall'odierno appellante. In particolare, ha dichiarato che, mentre percorreva ### in direzione ### di ### per recarsi a casa, proprio nei pressi della rotonda di ### vide subito dopo la curva un'auto di piccole dimensioni e di colore scuro che tamponava con il proprio paraurti anteriore da tergo la bicicletta di ### Ha precisato che dopo l'urto il ### perdeva l'equilibrio e cadeva a terra sul lato sinistro, battendo violentemente il viso. Ha aggiunto che vi era scarsa illuminazione stradale e che “l'autovettura pirata si allontanava repentinamente”. (cfr. verbale di udienza del 06.03.2020, tenutasi dinnanzi al giudice di prime cure). 
Inoltre, dalla scheda di ### n. ### del ### S. ### di Napoli in atti, versata in atti, risulta che il ### si è recato al pronto soccorso dopo circa due ore dal sinistro e non dopo due giorni, come invece dichiarato dal giudice onorario. 
Quanto alla mancata prova da parte dell'attore di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto, dalla ricostruzione dell'accaduto desumibile dalle dichiarazioni del teste deve escludersi alcun tipo di negligenza dell'appellante per non aver rilevato il numero di targa del veicolo investitore. 
Invero, il teste ha precisato che l'auto si allontanava repentinamente, vi era scarsa illuminazione ed il ### a seguito dell'urto era caduto a terra, battendo il volto, per cui versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche tali da impedirgli di memorizzare per poi annotare il numero di targa dell'auto che andava via velocemente.   Emerge, poi, dalla dinamica del sinistro così come accertato, il superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. e, di conseguenza, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto, senza alcun concorso di colpa dell'attore. 
Inoltre, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado dal Dott. ### deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attore. 
Ciò precisato, il consulente tecnico ha quantificato l'invalidità permanente (danno biologico) nella misura del 6%.  ###à temporanea totale è stata ritenuta pari a 20 gg. (venti giorni).  ###à temporanea parziale è risultata pari a 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 50% e 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 25%. 
Ebbene, la suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico, per cui questo ### ritiene di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. 
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, osserva il Tribunale che essi vanno obbligatoriamente quantificati ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, venendo in rilievo nel caso di specie delle lesioni c.d. micropermanenti. 
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (35 anni), il danno biologico permanente viene liquidato nella misura di € 8.598,35.  ###à temporanea viene liquidata nella misura di € 1.966,30. 
Si ottiene in tal modo un totale di € 10.564,65 all'attualità. 
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). 
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.06.2018) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ### e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). 
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, poiché la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.  ### un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali … del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972). 
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento; invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19.02.2016). 
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi in base ai quali si possa accertare presuntivamente la causazione di un danno morale. 
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del ### dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale. 
Non risultano provati, poi, neanche altri pregiudizi ulteriori rispetto a quelli sopra liquidati, né spese mediche ed altre spese documentate. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, l'odierna appellata va condannata al risarcimento, nei confronti di parte appellante, della somma di € 10.564,65 oltre rivalutazione ed interessi come sopra chiarito.  5. Le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. Per lo stesso principio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. 
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono il principio della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna ### s.p.a., nella qualità di impresa designata nella gestione del ### per la ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di € 10.564,65, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva; • condanna il ### s.p.a., in persona del ### p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di lite, che si liquidano: ➢ per il primo grado, in € 264,00 per esborsi ed € 2.090,00 a titolo di compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario; ➢ per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario.  • pone definitivamente a carico di ### s.p.a. le spese della C.T.U. espletata in primo grado. 
Così deciso in ### in data ### 

IL GIUDICE
dott.ssa


causa n. 13735/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caserta Paola

M
8

Tribunale di Messina, Sentenza n. 4/2026 del 02-01-2026

... aspetti dinamico relazionali e della vita quotidiana; il danno biologico, invece, attiene al danno alla salute per la perdita del congiunto. Il consulente ### esaminata la documentazione prodotta ed effettuato un esame sul paziente, ha accertato che ### mostra “…oltre al quadro di carattere ansioso - depressivo, la presenza di un corteo sintomatologico eccedente la reazione fisiologica al lutto, per ‘emergenza di sentimenti di colpa riguardante cose diverse dalle azioni fatte o non fatte dal soggetto sopravvissuto al momento della morte; pensieri di morte come, ad esempio, che s stato meglio se fosse morto o che avrebbe dovuto morire con la persona deceduta; pensieri eccessivi e morbosi di inutilità. ###à temporanea è pari a 75% 30 giorni, al 50% 60 giorni, parziale al 25% 90 giorni. Il danno biologico è pari al 20%.” Pertanto, va riconosciuta, a titolo di danno biologico, la somma di euro € 115.964,00 non potendo essere riconosciuta l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale al 50% in ragione della già applicata personalizzazione massima, stante la peculiarità e unicità del danno subito. Per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale va (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1837 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente TRA ### nato a ### il ###, C.F. #### nata a ### il ###, C.F. #### nata a ### il ###, C.F. #### nato a ### il ###, C.F. #### nata a ### il ### C.F. #### nata a ### il ###, C.F. ###, tutti elettivamente domiciliat ###via ### n. 191 presso lo studio dell'avv.  ### che li rappresenta e difende, giuste procure in atti; - Attori - E ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, ed ivi residente ###Vill. ###. #### nata a ### il ###, cod. fisc. ###, ed ivi residente ###Pal. B ### nato a ### l'01.09.1939, cod. fisc. ###, ed ivi residente ###Pal. B ### nato a ### l'11.11.1973, C.F. ### in proprio e n.q. e ### nata a ### il ###, C.F. ###, n.q.  di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### C.F. ### e ### C.F. ###; ### nata a ### il ### C.F. ### ed ivi residente ### nata a ### il ###, C.F. ### e LA ### nato a ### il ### C.F. ### in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### il ### C.F. ###, ### nata a ### il ### C.F. ###, residenti in #### nato ad #### il ###, C.F. ### tutti elettivamente domiciliat ###via ### n. 2, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, giuste procure in atti; - ##### S.p.A., quale ### designata per conto del ### di ### per le ### della ### con sede ###, (P. IVA ###), in persona di uno dei suoi procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ####. Cannizzaro, 233, recapito professionale dello studio “###. ### e Associati”, rappresentata e difesa dall'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti - ### E ### S.p.A. (###), già ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###### n.123 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti; - ### chiamato - E ### S.p.A. - ### chiamato contumace ### risarcimento per danno da sinistro mortale.  ### atto di citazione del 10.12.2017, notificato il ###, i signori ###### e ### chiamavano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la ###ni S.p.A. (oggi ###ni S.p.A.) n.q. di F.G.V.S. e il sig. ### che, pertanto, assumeva la veste di attore e di convenuto - chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito della morte di ### in conseguenza del sinistro in cui era stata coinvolta. 
Riferivano che in data ###, intorno alle ore 11, ### (nata a ### il ###), alla guida del ciclomotore ### targato ### sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà del figlio ### mentre circolava a ### in via ### con direzione sud-nord, sul quale trasportava la figlia ### (di anni nove), giunta quasi all'incrocio con la via ### si affiancava e poi si fermava alla destra dell'autocarro ### tg ### di proprietà della ### spa e condotto da ### -, che, a sua volta, già occupava la corsia di destra della via ### andando ad occupare lo spazio limitato che vi era tra l'autocarro ed i veicoli in sosta, spazio che non le avrebbe permesso il passaggio in piena sicurezza, per cui, nel riprendere la marcia, l'autocarro agganciava il ciclomotore, trascinandolo per circa 1,5 mt e, nel frangente, la piccola trasportata veniva arrotata dall'autocarro; sui luoghi intervenivano il personale del 118, la ### ed i ### del ### il personale medico intervenuto aveva iniziato a dare soccorso alla minore, che era già stata intubata, ma successivamente, la piccola ### veniva trasportata al ### del ### di ### ove decedeva. 
Aggiungeva che ### veniva rinviata a giudizio davanti al Tribunale Penale di ### (R.G.N.R. n. 8145/16) per il delitto p. e p. dall'art. 589, comma 2 c.p..; nelle more della definizione del procedimento penale, ###### e ### proponevano l'azione risarcitoria in sede ###comparsa di risposta con chiamata di terzo del 31.05.2018, depositata in cancelleria il ###, si costituiva in giudizio la ###ni S.p.A. (oggi ###ni S.p.A.) n.q. di F.G.V.S. che preliminarmente eccepiva la non integrità del contraddittorio poiché non risultavano essere convenuti in giudizio ### (proprietario del veicolo ### tg. ### e la ### (proprietaria dell'autocompattatore tg. ### , nonché della ### (quale assicuratrice dell'autocarro di proprietà della ###, poiché riteneva sussistenti profili di responsabilità anche a carico del conducente del veicolo tg. ### Sempre in via preliminare, eccepiva, inoltre, la radicale carenza di legittimazione attiva di ### poiché presunto responsabile del sinistro e, quindi, convenuto/litisconsorte necessario, nonché la carenza di legittimazione attiva degli altri attori per non aver né spiegato, né tantomeno provato il loro vincolo parentale con la defunta e, quindi, la qualità di eredi della stessa. Chiedeva, inoltre, la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale a carico di ### e, in ogni caso, il rigetto delle imprecisate pretese avversarie evidenziando, comunque, il limite del massimale vigente all'epoca del sinistro. 
La convenuta ### veniva autorizzata alla chiamata in causa del ### S.p.A. e della ###ni S.p.A. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/04/2019 si costituiva in giudizio la compagnia ### S.p.A. (già ### S.p.A.), che eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva; eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva degli attori; chiedeva la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale a carico di ### e ### Nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto. 
Rimaneva contumace il terzo chiamato ### S.p.A. 
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. del 22/05/2019, spiegavano intervento nel giudizio i signori ###### e ### (questi ultimi due, il ### anche in proprio, ed entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori ### e ###, #### e ### (questi ultimi due, la ### anche in proprio ed entrambi quali genitori esercenti la potestà sui minori ### e ### e ### i quali - a vario titolo - chiedevano il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte della minore ### Avverso le domande spiegate dagli intervenienti volontari venivano depositate comparse di risposta sia nell'interesse della ### n.q. di F.G.V.S. che nell'interesse di ### S.p.A. Entrambe le compagnie eccepivano la carenza di legittimazione attiva degli attori (per mancanza di prova in odine al rapporto parentale e alla qualità di eredi degli intervenienti) e, nel merito, contestavano integralmente le pretese avversarie perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. 
Nel corso del giudizio, il giudice con ordinanza del 20/04/2020 respingeva le richieste di pagamento delle provvisionali non ravvedendo giustificati motivi o uno stato di bisogno. 
Con ordinanza del 13.01.2022 il G.I. disponeva la riunione al presente giudizio - portante il n. 1837/2018 R.G. - a quello portante il n. 208/2020 R.G. (per connessione oggettiva e soggettiva), quest'ultimo introitato dalla signora ### contro la ### F.G.V.S. e il sig. ### nel quale chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla morte della minore ### nel sinistro del 10.12.2016. 
Nel giudizio introitato da ### si era costituita la ### - F.G.V.S.  formulando eccezioni preliminari e contestando, nel merito, le pretese avversarie perché del tutto destituite di fondamento in fatto e in diritto. 
Riuniti i giudizi, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. 
Successivamente, gli istanti, all'udienza del 26.05.2022, insistevano nella richiesta di provvisionale, con provvedimento del 10/10/2022 il Giudice disponeva la concessione, a favore di ### di una provvisionale di € 169.208,5 (pari al presumibile 50% del massimo risarcimento percepibile a titolo di danno patrimoniale e non), al lordo della provvisionale di € 100.000,00 già conseguita dal ### con sentenza penale 2413/2019 (procedimento penale concluso con la sola condanna della ### per il reato di omicidio stradale e di ### per falsa testimonianza); concedeva, inoltre, una provvisionale, a favare di ### di € 56.256,2 (pari al presumibile 50% del massimo risarcimento percepibile a titolo di danno patrimoniale e non) e a favore di ### di € 57.717,4 (pari al presumibile 50% del massimo risarcimento percepibile a titolo di danno patrimoniale e non), ponendo le stesse a carico della #### S.p.A. (oggi ### provvedeva tempestivamente ad effettuare i pagamenti. 
Nella medesima ordinanza, il Giudice rigettava la richiesta di provvisionale formulata nell'interesse di ### poiché lo stesso è proprietario del veicolo che ha cagionato il sinistro, rigettava la richiesta di provvisionale di ### poiché nel giudizio penale è stata accertata la sua responsabilità e di tutte le altre istanze di provvisionale formulate nell'interesse degli altri attori e degli intervenuti. 
Ammesse ed espletate le prove testimoniali e veniva disposta c.t.u. sulla persona di ### rigettando quella richiesta sugli attori. 
Con ordinanza del 30 maggio 2024, il giudice valutata la richiesta formulata dal procuratore degli intervenuti e ritenendo sussistenti indici di mediabilità inviava la causa davanti ad un mediatore, il cui incontro si concludeva, però, negativamente a causa della mancata adesione da parte delle imprese di assicurazione convocate. 
All'udienza a trattazione scritta del 24.9.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del terzo chiamato “### S.p.A.” che, benchè ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. 
La convenuta ### S.p.A. - oggi ###ni S.p.A. - n.q. di F.G.V.S. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di ### poiché presunto responsabile del sinistro e quindi convenuto/litisconsorte necessario, nonché la carenza di legittimazione attiva degli altri attori per non aver né spiegato, né tantomeno provato il loro vincolo parentale con la defunta e, quindi, la qualità di eredi della stessa. 
La convenuta compagnia eccepiva, altresì, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva degli intervenienti, non essendo possibile evincere a che titolo avanzino domande sia iure proprio sia iure hereditatis stante la mancanza di prova del loro grado di parentela con ### o l'eventuale qualità di eredi della stessa. 
In primo luogo, deve ritenersi carente di legittimazione attiva l'attrice ### madre della minore deceduta, poiché in sede penale è stata ritenuta unica responsabile del sinistro. Inoltre, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge la condanna della stessa, in solido con ### e la compagnia assicuratrice ### S.p.A., al risarcimento dei danni in favore dei congiunti della minore ### costituitisi parti civili. 
Analoga considerazione deve essere formulata nei confronti di ### in quanto proprietario del mezzo che ha determinato l'incidente. Egli riveste la qualità di responsabile civile e di necessario contraddittore nel giudizio; pertanto, anche nei suoi confronti deve ritenersi insussistente la legittimazione attiva. 
Per quel che concerne l'eccepita carenza di legittimazione attiva delle altre parti del giudizio occorre fare delle precisazioni. 
Va rilevato che gli attori ##### e ### - pur non avendo documentato in giudizio il rapporto parentale che fonda la legittimazione attiva, mediante autocertificazioni o stato di famiglia o altri simili allegati - devono ritenersi legittimati a stare in giudizio, essendo stato possibile ricostruire il loro legame familiare dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. 
In particolare, all'udienza del 23/04/2024, la teste ### riferiva “quando usciva la bambina da scuola andava dalla nonna materna, li mangiavano e stava il pomeriggio, la sera cenavano dalla nonna e poi rientravano a casa dalla madre. La bambina dormiva dalla madre ### a casa sua… la sig.ra ### ha ceduto la propria tomba alla nipote” confermano il rapporto nonna - nipote e si ritiene, pertanto, sussistente la legittimazione attiva di ### Per quel che concerne la richiesta risarcitoria di ### il legame di parentela emerge dalle dichiarazioni rese in fase istruttoria del teste ### che riferiva “i soggetti indicati la adoravano soprattutto la zia ### ciò me lo diceva la bambina quando veniva a giocare con i miei figli”. 
Relativamente, invece, agli attori ### e ### pur non essendo possibile ricostruire in via diretta il rapporto di parentela - stante la carente documentazione relativa allo stato di famiglia, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 23/04/2024 da ### compagno di ### che riferiva “In relazione al capo b) ### aveva un buon rapporto con la mia compagna uscivano assieme. Anche con gli altri parenti il rapporto era ottimo”, è possibile confermare l'esistenza di un legame parentale tra la piccola ### e i suddetti attori. 
Il teste, infatti, ha confermato quanto indicato nel capitolato sub b) in merito ai rapporti della minore con i sigg.ri ####### e ### lasciando desumere, anche sulla base delle ulteriori dichiarazioni agli atti, la sussistenza di un rapporto qualificabile - in via interpretativa - come quello tra zii e nipote. 
Per completezza, è opportuno ricordare che quanto al soggetto interessato a far valere in sede civile il giudicato penale di condanna, e quindi al danneggiato, la norma in esame non attribuisce rilevanza alla circostanza che costui si sia o meno costituito parte civile nel processo penale o che, in caso negativo, sia stato o meno posto in grado di farlo. Per tale ragione se un danneggiato si è costituito parte civile, altro danneggiato potrà avvalersi della sentenza, e potrà avvalersene anche chi, già costituito parte civile e vittorioso nell'azione civile in sede penale, intenda far valere altre ragioni di danno davanti al giudice civile. 
Alla luce delle suesposte considerazioni e dal provato affectio familiaris tra la deceduta e ##### e ### è possibile confermarne la loro legittimazione attiva nel presente giudizio. 
Relativamente alla eccezione sollevata ne confronti degli intervenienti, va evidenziato che in giudizio è stata data prova, con dettagliata documentazione, del vincolo parentale sussistente tra la minore ### e ciascuno dei soggetti intervenuti che, peraltro, erano costituiti parti civili nel procedimento penale. 
La convenuta ### S.p.A., già ### S.p.A., in qualità di assicuratore dell'autocompattatore di ### S.p.A., chiamata in giudizio dalla convenuta ### S.p.A., costituitasi in giudizio, rilevava come, in assenza di qualsivoglia responsabilità e/o corresponsabilità nella verificazione del tragico evento, nulla potesse essere imputato al conducente ### Tale conclusione risultava, peraltro, già accertata sia in sede di indagini preliminari sia nell'ambito del procedimento penale n. 8145/16 R.G.N.R. e n. 2880/17 R.G.G.I.P. 
Sul punto, è opportuno evidenziare che dagli atti del procedimento penale non è emersa alcuna responsabilità in capo al predetto ### In particolare, dal decreto che dispone il giudizio - emesso in data 4 luglio 2018 - risulta un'imputazione a carico esclusivamente di ### e ### Nondimeno, nel parallelo giudizio civile, la convenuta ### - pur avendo con comparsa di risposta richiesto la chiamata del terzo in ragione dell'incerto esito del procedimento penale - all'udienza del 27/09/2018 insisteva nella medesima richiesta nei confronti di ### S.p.A. in liquidazione e della ### S.p.A. (già ### S.p.A.), nonostante fosse intervenuto il predetto decreto due mesi prima. 
Alla luce di quanto precede, e considerata l'esclusione di qualsiasi responsabilità del ### nella causazione del sinistro, va rigettata la domanda nei confronti della ### e del ### S.p.A. 
Dal giudicato penale emerge la responsabilità di ### e ### nella verificazione del sinistro e del conseguenziale evento morte della piccola ### Alcun dubbio può porsi circa l'efficacia di giudicato, ex art. 651 c.p.p.., della sentenza penale di condanna nei confronti delle parti del presente giudizio, a prescindere dalla circostanza che l'attore si fosse costituito parte civile nel procedimento penale. Sotto tale profilo, infatti, deve condivisibilmente ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale.   Ne deriva che la sentenza penale di condanna, emessa dalla Corte di Appello di ### (N. R.G.A. 253/2020), divenuta irrevocabile, ha piena efficacia vincolante nel presente giudizio, tanto nei confronti degli attori quanto nei confronti degli intervenuti, i quali, peraltro, hanno preso parte al processo penale in qualità di parti civili. Infatti, la sentenza penale nei confronti dei danneggiati che non si sono costituiti parti civili ha efficacia di prova documentale in ordine al nucleo oggettivo del reato, nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo (condotta, evento e nesso di causalità) accertato dal Giudice penale. 
La ricostruzione del giudice penale anche nei confronti degli altri danneggiati (non costituiti parti civili) è pienamente condivisa e dagli atti allegati (in particolare, accertamento dello stato dei luoghi, relazione del dott. ### rapporto della ### deposizioni testimoniali) non emergono elementi che richiedono di indagare su altre circostanze non considerate dal Giudice penale (quale il comportamento della parte lesa nella produzione dell'evento). 
Con riferimento alla legittimazione attiva, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formulato in ordine alla risarcibilità dei danni c.d. "riflessi" subiti dalle vittime secondarie della condotta integrante una fattispecie di reato, ai prossimi congiunti della vittima di un reato spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 01 luglio 2002, n. 9556; Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745). 
Nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte, nel solco di un orientamento che ormai può dirsi consolidato, ha sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (### Cass. sentenza 29 settembre 2023, n. 27658). 
La Corte ha così rammentato che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non può ritenersi circoscritto ai familiari conviventi poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”. In linea generale, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria. Anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole ‘nucleare', “il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisce in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”. 
Passando all'esame delle domande di risarcimento, fermo che la statuizione penale contiene senz'altro l 'accertamento del danno evento e del nesso di causalità tra lo stesso ed il fatto di reato, imputato in capo a ### e ### non v'è alcun dubbio circa la necessaria verifica della sussistenza, in questa sede, dell'accertamento dell'esistenza del danno -conseguenza, oltre che della riconducibilità eziologica dello stesso al danno - evento (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 5.5.2020, n. 8477). 
Occorre procedere all'esame delle singole domande dei congiunti e verificare la sussistenza o meno del legame affettivo. 
Preliminarmente va rigettata la richiesta risarcitoria del danno iure hereditatis. 
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che perché maturi nella sfera giuridica di un soggetto un danno (biologico o morale) è necessario che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra il sinistro e la morte “Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale.” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 - 01). La consolidata giurisprudenza di legittimità richiede, inoltre, perché possa dirsi sorto, nel patrimonio del de cuius, un danno morale, giunto per successione mortis causa agli eredi che agiscono in giudizio, l'accertamento di un apprezzabile periodo di lucidità, fra il momento nel quale la vittima del sinistro ha subito lesioni fisiche e quello nel quale è deceduta, tale da consentirle di percepire la sofferenza per le sue condizioni e per l'approssimarsi della fine (c.d. “danno catastrofale”: v. Cass., Sez. III, 6754/11). 
In difetto di tale condizione, infatti, non può dirsi che il danneggiato si sia reso conto dei danni fisici subiti né delle conseguenze letali di essi e, di conseguenza, non può sussistere in capo ad esso e, poi, ai suoi successori, un pregiudizio non patrimoniale suscettibile di risarcimento. 
Nel caso in esame, come emerge dal verbale del ### soccorso n. 7691, redatto dal medico di turno, ### giungeva cadavere al ### di ### alle 11:42 con segni di arrotondamento su tutto il corpo, politrauma, assente attività cardiaca e parametri vitali non rilevabili (vd. Verbale del P.S. allegato all'atto di intervento di ### e certificato morte). 
Ne consegue che la piccola ### non può essere stata in grado di comprendere l'accaduto né di percepire le lesioni riportate e il loro rapido aggravamento, poiché tra il sinistro, avvenuto alle ore 11 e la dichiarazione di morte, alle ore 11:42, non è trascorso un lasso di tempo apprezzabile, anche considerando le gravissime condizioni in cui versava immediatamente dopo lo schiacciamento. 
Mancando, quindi, nella de cuius, la coscienza della sua situazione clinica, la stessa non può neanche aver patito la connessa sofferenza morale (definita dalla giurisprudenza di legittimità come la condizione di chi “attende lucidamente l'estinzione della propria vita”: Cass. Sez. III., n. 4783/01) della quale è chiesto il risarcimento sub specie di danno non patrimoniale, sorto nella sfera giuridica della defunta e pervenuto iure heriditatis agli attori. 
Alla luce di quanto esposto, non emergono elementi idonei a legittimare la richiesta risarcitoria iure hereditatis; consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea volta al ristoro dei danni vantati a tale titolo. 
Per quanto concerne, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, va rilevato che la Cassazione ha evidenziato che tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti… nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”. 
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C. Cass. n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto. 
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. 
Cass., Sez. L., n. 14655/2017). 
Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni. 
Va, poi, precisato che relativamente ai legittimati a richiedere il danno parentale, la Suprema Corte ha recentemente fatto suo l'orientamento che sostiene la legittimazione di chiunque dimostri di aver subito una perturbazione della propria sfera affettiva, ricollegabile con nesso eziologico all'evento dannoso, sia in relazione a posizioni costituzionalmente protette quali il matrimonio e la famiglia, sia a posizioni soggettive meritevoli di tutela, in relazione a particolari rapporti di convivenza, di affetto e di solidarietà socialmente apprezzabili, non limitando, quindi, la risarcibilità solo in favore di soggetti legati da un rapporto familiare individuato dalla legge (ad esempio rapporto coniugale o di filiazione). 
Ha osservato ancora la Suprema Corte che “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost. all'ambito ristretto della sola cosiddetta “famiglia nucleare”, il rapporto nonno - nipoti non può essere ancorato alla convivenza per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (### Cass. civ., n. 21230/2016). 
Ancora e più di recente “il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il risarcimento del danno” (### Cass. Civ, n. 18284/2021). 
Resta inteso che la convivenza, pur non rappresentando, appunto, il “connotato minimo di esistenza” dell'effettività e della consistenza del legame affettivo, assurge comunque ad elemento probante di primario rilievo rispetto a tale rapporto. 
In definitiva, la Suprema Corte ha precisato che ai parenti non diretti e anche a persone non legate da rapporti di parentela con la vittima non è precluso il diritto al risarcimento, e infatti “### a questi meccanismi presuntivi (e cioè alle conseguenze tratte da un fatto noto per risalire ad uno ignoto), al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, può essere utilizzato il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figli, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino), senza escludere anche altri rapporti e legami parentali di più lontana configurazione formale (rispetto a quelli in precedenza elencati) o financo di assente configurazione formale (vedi rapporto affettivo con i figli del coniuge o del convivente).”, purché però, aggiungono i giudici, “venga rigorosamente dimostrata la consistente ed apprezzabile dimensione affettiva” (### Cass. civ., n. 11279/2020). 
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le ### del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, secondo una prassi consolidata anche presso questo Tribunale. 
La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le ### di ### fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze...), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti. 
Procedendo per ordine, quindi, al fine di poter quantificare il danno non patrimoniale richiesto, in ragione dell'orientamento suesposto in base al quale “i connotati dell'affectio e la concreta estrinsecazione delle modalità relazionali fra i componenti della famiglia allargata debbano essere specificamente allegati e provati” occorre delineare le dinamiche familiari e relazionali riguardanti la piccola ### Al riguardo, nel corso del giudizio - e in particolare nella fase istruttoria - è emerso che, pur in assenza di una convivenza stabile tra la vittima primaria e i danneggiati (nonni e zii materni e paterni), esisteva un tessuto relazionale ampio, non limitato a sporadici momenti di vita, ma caratterizzato da continuità e solidità affettiva tra la nonna materna, i nonni paterni e gli zii. 
Va evidenziato che la condizione della minore ### era del tutto peculiare, poiché sin dalla più tenera età era stata accudita e sostenuta con il costante contributo dei familiari (nonni e zii), con i quali aveva sviluppato un profondo legame affettivo. 
Le testimonianze rese nel corso del giudizio confermano, infatti, che la defunta trascorreva regolarmente i pranzi e le cene, in modo alternato, presso i nonni paterni o la nonna materna, per poi rientrare a casa, consolidando così anche i rapporti con gli zii, che frequentavano abitualmente l'abitazione dei genitori e alcuni dei quali risiedevano nelle immediate vicinanze. 
Fatte le dovute precisazioni, occorre esaminare e quantificare le singole richieste risarcitorie avanzate dai congiunti della piccola #### padre della defunta ### in proprio chiedeva il risarcimento del danno alla salute patito a seguito dell'evento luttuoso e del danno non patrimoniale e spese funerarie. 
Il danno da perdita del rapporto parentale e il danno biologico patito attengono a voci di danno diverse e non concretizzano alcuna duplicazione (Cass. 9857/22): il danno da perdita del rapporto parentale attiene alla sofferenza puramente interiore patita per la perdita del congiunto e per la compromissione degli aspetti dinamico relazionali e della vita quotidiana; il danno biologico, invece, attiene al danno alla salute per la perdita del congiunto. 
Il consulente ### esaminata la documentazione prodotta ed effettuato un esame sul paziente, ha accertato che ### mostra “…oltre al quadro di carattere ansioso - depressivo, la presenza di un corteo sintomatologico eccedente la reazione fisiologica al lutto, per ‘emergenza di sentimenti di colpa riguardante cose diverse dalle azioni fatte o non fatte dal soggetto sopravvissuto al momento della morte; pensieri di morte come, ad esempio, che s stato meglio se fosse morto o che avrebbe dovuto morire con la persona deceduta; pensieri eccessivi e morbosi di inutilità.  ###à temporanea è pari a 75% 30 giorni, al 50% 60 giorni, parziale al 25% 90 giorni. Il danno biologico è pari al 20%.” Pertanto, va riconosciuta, a titolo di danno biologico, la somma di euro € 115.964,00 non potendo essere riconosciuta l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale al 50% in ragione della già applicata personalizzazione massima, stante la peculiarità e unicità del danno subito. 
Per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale va considerato che ### all'epoca del decesso della figlia aveva 40 anni (punti 22) e la figlia 9 anni (punti 28), gli stessi si possono ritenere conviventi (punti 16) e la vittima aveva altri due familiari nel nucleo primario e i rapporti vanno considerati di media intensità (punti 15), per cui va riconosciuta la somma di euro € 363.723,00. 
Il danno biologico e il danno da perdita parentale vanno cumulati ed ammontano ad euro 479.687,00. Tale importo va devalutato al momento del sinistro (il ###) ed ammonta ad euro 396.435,54. 
Su tale importo vanno calcolati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata. 
Pertanto, a titolo di risarcimento a ### spetta la somma di euro 534.076,30, all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
Va accolta la richiesta di risarcimento delle spese funerarie, documentalmente provate, pari ad euro 1.917,02. 
Occorre, a questo punto, procedere alla disamina della posizione risarcitoria degli altri attori e degli intervenuti. 
A ### in qualità di nonna materna, che all'epoca del sinistro aveva 56 anni, spetta la somma di euro € 100.182,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate da parte attrice. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 106.974,00, importo che devalutato ammonta ad euro 82.795,04. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 111.541,15, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di nonno paterno, che all'epoca del sinistro aveva 77 anni, spetta la somma di euro € 93.390,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate dall'intervenuto in giudizio. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 93.390,00, importo che devalutato ammonta ad euro 77.181,82. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 103.979,01, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di nonna paterna, che all'epoca del sinistro aveva 68 anni, spetta la somma di euro € 96.786,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate dall'intervenuto in giudizio. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 96.786,00, importo che devalutato ammonta ad euro 79.988,43. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 107.760,06, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.   A ### in qualità di zia, che all'epoca del sinistro aveva 34 anni, spetta la somma di euro 106.974,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate da parte attrice. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 106.974,00, importo che devalutato ammonta ad euro 88.408,26. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 119.103,22, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di zio, che all'epoca del sinistro aveva 38 anni, spetta la somma di euro 106.974,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate da parte attrice. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 106.974,00, importo che devalutato ammonta ad euro 88.408,26. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 119.103,22, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di zia, che all'epoca del sinistro aveva 29 anni, spetta la somma di euro 110.370,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate da parte attrice. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 110.370,00, importo che devalutato ammonta ad euro 91.214,88. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 122.884,28, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di zio, che all'epoca del sinistro aveva 43 anni, spetta la somma di euro 103.578,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 103.578,00, importo che devalutato ammonta ad euro 85.601,65. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 115.322,17, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
A ### in qualità di zio, che all'epoca del sinistro aveva 35 anni, spetta la somma di euro 106.974,00, escludendo il rapporto di convivenza che non risulta provato e ritenendo il rapporto di media intensità, stante la mancanza di prove specifiche articolate dall'intervenuto in giudizio. 
Il risarcimento spettante, pertanto, è di euro 106.974,00, importo che devalutato ammonta ad euro 88.408,26. Su tale importo vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, pertanto, a ### spetta la somma di euro 119.103,22, all'attualità oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
Relativamente ai minori ### e ### deve rilevarsi che gli stessi avevano, al momento del decesso della cugina ### rispettivamente 7 anni e 1 anno, circostanza questa già di per sé idonea ad escludere la configurabilità di qualsivoglia danno da perdita parentale in capo agli stessi e ciò perché la tenera età e la relativa immaturità cognitiva/emotiva escludono alla radice l'esistenza di una consistente ed apprezzabile dimensione affettiva. 
Per quanto riguarda le posizioni di ####, ####, ### (cugino per coniugio con ### cugina della defunta) e ####, si rileva che gli stessi non abbiano provato la gravità e l'entità affettiva del danno subito, non risultando lo stesso apprezzabile alla luce delle risultanze istruttorie acquisite. 
Al riguardo, va precisato che, sebbene gli intervenuti, nei propri scritti difensivi, abbiano richiamato le fotografie della minore insieme agli zii ### e ### ai nonni e ai cugini nelle varie ricorrenze e nella quotidianità, nonché allegato le immagini della partecipazione dei cugini al memorial organizzato dal padre, in occasione del diciottesimo anniversario della scomparsa, tali elementi, pur dimostrando che il ricordo della piccola ### rimane vivo a distanza di nove anni dal tragico evento e attestando il profondo dolore dei cugini per la perdita della congiunta, non risultano idonei a provare l'esistenza di una dimensione affettiva, nei termini sopra delineati, rilevante ai fini risarcitori. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, le richieste risarcitorie avanzate dai suddetti intervenuti vanno rigettate. 
Vanno accolte, invece, le richieste di risarcimento di ########## e ### come sopra esposto. 
Le spese legali seguono la soccombenza, come per legge e, conseguentemente, la ### S.p.A. in solido con ### va condannata alla rifusione delle spese ed onorari nei confronti degli attori, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri medi valore indeterminabile - complessità bassa, senza operare l'aumento facoltativo per la difesa di più parti stante la cumulativa difesa svolta e il rigetto della richiesta risarcitoria del danno iure hereditatis, importo da distrarre in favore del procuratore antistatario, così determinato: euro 1.701,00 per studio (valore medio), euro 1.204,00 per fase introduttiva (valore medio), euro 1.806,00 per istruttoria e trattazione (valore medio) ed euro 2.905,00 per fase decisionale (valore medio).  ### S.p.A. va, altresì, condannata, in solido con ### alla rifusione delle spese ed onorari nei confronti degli intervenuti, che si liquidano in complessivi euro 11.425,00 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri di cause di valore indeterminabile senza operare l'aumento facoltativo per la difesa di più parti, applicando i parametri massimi stante la compiuta ricostruzione documentale del rapporto parentale degli intervenuti richiedenti il risarcimento e la dettagliata e motivata quantificazione del risarcimento, da distrarre in favore del procuratore antistatario, importo così determinato: euro 2.552,00 per studio (valore massimo), euro 1.806,00 per fase introduttiva (valore massimo), euro 2.709,00 per istruttoria e trattazione (valore massimo) ed euro 4.358,00 per fase decisionale (valore massimo). 
Vanno, invece, compensate le spese tra le altre parti processuali la cui domanda non è stata accolta e nei confronti della ### spa ### sulle spese del ### spa, rimasto contumace. 
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico solidale della ### S.p.A. e di ### P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1837/2018 r.g., vertente tra ####### e ### sia in proprio sia iure hereditatis/successionis ### e ###### in proprio e ### entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### e ##### in proprio e ### entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori ###### e nei confronti di ### S.p.A., quale ### designata per conto del ### di ### per le ### della #### e ### S.p.A. (### e ### S.p.A., (terzo chiamato contumace) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia del ### S.p.A.; 2. dichiara il difetto di legittimazione attiva di ### e di ### 3. dichiara che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva di ### e, per l'effetto, condanna la ###ni spa, in solido con ### a pagare: a ### la somma di € 534.076,30 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo (dalla quale detrarre la provvisionale disposta nel giudizio civile e penale se già pagata), oltre € 1.917,02 per spese; a ### (classe 1939) la somma di € 103.979,01 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo (detratta la provvisionale se già pagata); a ### la somma di € 107.706,06 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo (detratta la provvisionale se già pagata); a ### la somma di € 111.541,15 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### la somma di € 119.103,22 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### la somma di € 119.103,22 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### la somma di € 122.884,28 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### della somma di € 115.322,17 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; a ### della somma di € 119.103,22 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; 4. rigetta la domanda nei confronti della ### S.p.A. e nei confronti del ### spa; 5. condanna la ###ni ### in solido con ### a pagare le spese processuali in favore solidale degli attori ##### e ### che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario avv.  ### 6. condanna la ###ni spa, in solido con ### a pagare le spese processuali in favore solidale degli intervenuti ##### e ### (classe 1939), che liquida in complessivi € 11.425,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. ### 7. compensa le spese processuali tra le altre parti processuali; 8. nulla sulle spese del ### 9. pone le spese di CTU definitivamente a carico della ###ni S.p.A. in solido con ### Così deciso in ### il 30 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa ### collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa ### funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.  

causa n. 1837/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Militello Maria

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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 40/2026 del 22-01-2026

... giurisprudenziale e consentendo così una liquidazione del danno abbastanza corposa. La Corte d'### invece, ha ritenuto di adottare il diverso criterio di cui alle ### di ### ed è giunta ad una liquidazione inferiore sia perché ha preso in considerazione la valutazione del c.t.u. ### che ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 20 %, sia perché ha ritenuto che non si potesse procedere all'aumento previsto per la c.d. personalizzazione. Ebbene, si rileva che l'avere la Corte d'### adottato un diverso criterio di liquidazione non può conseguire ad una deficienza del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ma risponde ad una precisa decisione della Corte che ha ritenuto di aderire al criterio del c.d. punto tabellare, pure sostenuto da altro orientamento giurisprudenziale. Inoltre, la stessa sentenza di secondo grado alle pagg. 14 e 15 dà conto del fatto che in primo grado erano state sollevate obiezioni all'elaborato del c.t.u., poi riproposte nell'appello incidentale, ma ciò nonostante la Corte d'### ha ritenuto più convincente la consulenza del dr. ### Circa la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, parte attrice non ha provato di averne diritto, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10/2022 del ###, avente ad oggetto responsabilità professionale, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente TRA ### (### Fisc. ###), nato a ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo -attore ###'### nato il l'8 aprile 1967 a ####, c.f.  ###, rappresentato e difeso dall'avv. avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### -convenuto
E ### (cod. fisc. ###), residente ###studio in ### al ### n. 40, procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.  -convenuto - attore in riconvenzionale
E ### (### Fisc. ###), nato a ### il ###, in proprio nonché rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### al C.so Garibaldi n. 107, -convenuto
E ### S.p.A., con sede in ####, via ### 14 (iscrizione nel ### di ### C.F. e ### n. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.  ### in forza di procura generale alle liti conferita a rogito notaio dott. ### N. 186905 di rep/N.### Racc. del 18 dicembre 2014 (doc. 1 - procura generale alle liti) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### Via dei ### n. 40.  ### (### S.A. - ### per l'### con sede in #### 8 (C.F. e P.IVA. ###), in persona del ### dott. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### E ### S.p.A. (c.f. ###, P.IVA ###) in persona del Dott. ### procuratore ad negotia munito di poteri di rappresentanza giusta procura in autentica del 29.12.21 per ### di ### rep.  n. 95917, racc. n. 11664, sede ###### alla ### 45, domiciliat ######. ### n. 82/B, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - terze chiamate - MOTIVAZIONE ### ha convenuto in giudizio gli avv.ti ##### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. Ritenere e dichiarare sussistere rispettiva responsabilità professionale dell'Avv. ### D'### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### negli espletati incarichi professionali in favore del sig. ### 2. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### e ### oltre che l'Avv. ### D'### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 492.896,60 (euro quattro cento novantaduemila ottocentonovantasei/60), per perdita di retribuzioni globali di fatto e T.F.R. nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo; i €.85.000,00 (euro ottantacinquemila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per mancata proposizione della domanda risarcitoria ex art. 39 paragrafo n°3 dell'allora vigente C.I.A. (anno 2011), dipendente dalla colposa inerzia dei convenuti legali; i €. 201.448,00 (euro duecentounmila quattrocento quarantotto /00), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo per mancato versamento dei contributi previdenziali nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014; i €. 480.816,00 (euro quattrocentoottantamila ottocentosedici /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, per perdita del trattamento pensionistico dal mese di maggio 2014 sino alla presumibile cessazione della vita dell'attore; i €. 339.033,34 (euro trecento trentanovemila trentatre /34), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di perdita di chance relativo alla personalizzazione del danno, richiesto in ricorso nella misura del 38% del danno biologico permanente; i €. 1.036,00 (euro mille trentasei /00), a titolo di penale, disposta dalla Cassazione con Sentenza n°19973/2017 - R.G. 20444/2014, somma quest'ultima in via solidale con riguardo ai soli Avv.ti ### e ### i €. 353.280,00 (euro trecento cinquantatremila duecento ottanta/00), per mancato ricevimento di indennità per ferie e festività relative al periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto (ossia per ciascuna annualità, con riferimento alla singola decorrenza) sino al soddisfo; per lo più solo in via meramente orientativa, nella complessiva somma di €. 1.953.509,90 (euro un milione novecentocinquantatremila cinquecentonove /90), ma di non agevole liquidazione, secondo le voci indicate, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 3. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### D'#### e ### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 2.608.270,50 (euro duemilioni seicentottomila duecento settanta /50), per danni da mobbing, maggiorate di interessi e rivalutazioni dal dovuto sino alla data di effettivo soddisfo, per perdita di indennità preavviso e perdita del risarcimento dipendente dal mancato ristoro della trasferta, differenze retributive, risarcimento per pregiudizio alla capacità lavorativa specifica ed alla dignità, immagine e professionalità, oltre che dequalificazione, danno alla vita di relazione, danno morale e tutte le altre voci di danno certe nell'an ma di difficile accertamento nel quantum, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 4. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### i seguenti ulteriori importi: i €. 43.427,68 (euro quarantatremila quattrocento ventisette /68), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti da ### nonché ricevuti giusta liquidazione di cui alle sentenze n°126/2014 e n°554/2014 della Corte d'Appello di ### per essersi egli dichiarato antistatario benché avesse riscosso i compensi dal proprio assistito ed i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 1.100,00 (euro millecento /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, richiesto dal professionista per asseriti compensi del domiciliatario, benché anche tali compensi fossero stati versati direttamente dal ### i €. 2.072,00 (euro duemila settandue /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, per asseriti contributi unificati dei quali otteneva rimborso dalla controparte, benché i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 6.877,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al dì di effettivo soddisfo, a titolo di spese di lite sostenute per la domanda di revocazione di sentenza n°554/2014 della Corte d'Appello di ### palesemente tardiva e dichiarata inammissibile proprio in ragione della sua intempestività; e così alla complessiva e parziale ulteriore somma determinabile in €.53.476,68 (euro cinquanta tremila quattrocento settantasei /68), ovvero quantificabile, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; i €. 846.176,60 (euro ottocento quarantaseimila centosettantasei/60) oltre interessi e rivalutazione da maggio 2014 dal dovuto sino al soddisfo, per mancata proposizione tempestiva di domanda di revocazione della sentenza n°554/2014 resa dalla Corte di Appello di ### (in via alternativa rispetto al punto 2 delle conclusioni primo e quinto capoverso), 5. ancora per l'effetto, condannare l'Avv. ### D'### a versare in favore del sig. ### l'importo di €. 10.055,35 (euro diecimila cinquantacinque /35), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, dipendente dall'avere prima indicato, nel corpo del ricorso, tale importo come differenza spettante, tra il dovuto e corrisposto, a titolo di indennità stabilita dal C.I.A. 2004 art. 34 lett. e) e poi dall'averne omesso la relativa domanda nelle conclusioni, il tutto sempre per le motivazioni innanzi esposte; 6. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 1.500,00 (euro mille cinquecento /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 7. sempre per l'effetto di quanto sopra, condannare l'Avv. ### D'### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 15.000,00 (euro quindicimila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 8. condannare ciascun convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale patito dall'istante, da determinarsi in via equitativa e, comunque, rispettivamente in non meno di €. 409.599,188 l'Avv.  #### di €. 1.012.051,56 (euro un milione dodicimila cinquantuno /56) l'Avv. ### e di €. 1.001.656,22 (euro un milione mille seicento cinquanta sei /22) l'Avv. ### o, comunque, sempre con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, pure con valutazione equitativa; 9. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze di lite.  ### ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ###ni S.p.A. sino all'8.10.2002, quando era licenziato per asserito superamento del periodo di comporto; di essersi fatto rappresentare dai convenuti in tre giudizi contro il datore di lavoro, ossia il giudizio di reintegra sul posto di lavoro e relative domande risarcitorie (curato in primo e secondo grado dall'avv. ### che procedeva alla redazione anche del ricorso per Cassazione nel quale procedimento subentrava poi l'avv. ### definito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.19699/2017 - n.752/2018 resa il ### dal giudice di rinvio della Corte di Appello di ### giudizio avente ad oggetto la condotta di mobbing posta in essere da parte datoriale, nonché varie domande di natura risarcitoria, connesse all'accertamento della dequalificazione, curato, in primo grado, dall'avv.  #### in appello dall'avv. ### che predisponeva anche il ricorso in Cassazione, giudizio che era poi proseguito e concluso dall'avv. ### definito con sentenza n.19973/2017; giudizio curato dal solo avv. ### avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014.  ### lamenta che l'attività professionale prestata dai convenuti in suo favore è risultata carente sotto molteplici profili, per cui agisce per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi (anche futuri, quali perdita di pensione, nonché morali ed esistenziali) in occasione ed a causa della condotta professionale tenuta nella gestione delle pratiche che lo hanno riguardato, in ragione di imperizie e/o negligenze e/o infedele patrocinio dei professionisti stessi. 
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio. 
D'### ha chiesto in via principale, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge; condannare l'attore sig.  ### al pagamento delle spese processuali; condannare l'attore al versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c., stante la palese temerarietà della lite; ha chiamato in causa la ### s.p.a. per essere manlevato.  ### ha chiesto: nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile; - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo ### in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in ### tenuto a garantire e manlevare il convenuto dagli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quelle somme eventualmente accertate o liquidate in corso di causa in favore dell'attore stesso, in virtù e nei limiti della copertura assicurativa, come richiamata in narrativa; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. ### è tenuto a corrispondere in favore dell'avv. ### per le causali sopra descritte ed a titolo di competenze professionali per le controversie in atto analiticamente indicate con i relativi importi spettanti, la complessiva somma di euro 78.665,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oneri ed accessori di legge nonché interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento in favore del medesimo professionista, detratto l'acconto ricevuto di euro quattromila; - con vittoria di spese e competenze professionali, anche per la chiamata del terzo, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge.  ### ha chiesto: la chiamata in causa della soc. ### per essere manlevato in ordine a sue eventuali riconosciute responsabilità professionali; nel merito, in via preliminare, dichiarare nulla ed inammissibile la domanda come svolta partitamente sopra e, ancora nel merito, altrettanto e come partitamente per i motivi che precedono, integralmente, rigettarla con conseguente condanna dell'attore alle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.  ### S.p.A. ha chiesto in relazione alla domanda principale: rigettare tutte le domande proposte dal sig. ### nei confronti dell'avv.  #### poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In relazione alla domanda di garanzia e manleva: solo previo accertamento dell'operatività della polizza invocata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'avv.  #### dichiarare ### S.p.A. tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e #### (### S.A. si è riportata a quanto eccepito e dedotto dal convenuto in merito all'infondatezza delle domande svolte nei confronti dell'avv. ### e chiedendone quindi il rigetto; in subordine, ha rilevato la manifesta inoperatività della ### instando per il rigetto della domanda di manleva.  ### S.p.A. ha chiesto preliminarmente, rilevata la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo al convenuto Avv. ### pronunciare, con sentenza, previo assenso delle altre parti, l'estromissione dal giudizio del convenuto ### e della terza chiamata ### nel merito, in via principale, rigettare la domanda promossa dall'attore ### nei confronti del convenuto Avv. ### siccome inammissibile e infondata, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese giudiziali anche in favore della terza chiamata ###ni e, si opus sit, al pagamento previsto dall'art. 96, 3° co. c.p.c.; subordinatamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda azionata dall'attore, accertare la gravità delle condotte dei singoli convenuti, con la specifica del grado di colpa di ciascuno e verificare l'entità delle conseguenze ascrivibile a ognuno dei convenuti, dando atto della riserva dell'azione di regresso formulata dalla terza chiamata nei confronti degli altri condebitori per l'insperato caso di condanna solidale e, comunque, ridurre la pretesa del ### in ragione del suo concorso ex art. 1227, 1° co.  c.c., previa esclusione dei pregiudizi non imputabili all'Avv. ### nonché dei danni insussistenti, inammissibili, infondati, indimostrati, eccessivi ed evitabili con l'ordinaria diligenza ex art. 1227, 2° co. c.c. e, relativamente, alla domanda di garanzia esperita dall'assicurato Avv. ### nei confronti della terza chiamata ### contenere la manleva, anche in caso di condanna solidale, nei limiti del massimale di € 2.000.000 e applicare la franchigia di € 500,00 gravante sull'assicurato, ponendo le spese giudiziali a suo esclusivo carico, vinte o compensate le spese processuali con l'attore. 
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.  per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  ******* 
Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione Va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto ### di nullità / inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. 
Si rileva in primo luogo come l'eccezione non specifica quale dei requisiti del contenuto dell'atto introduttivo si assume violato. 
Se si intende far riferimento all'art. 164, comma 4, in relazione all'art. 163 n.3 c.p.c., si osserva che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681). 
Nel caso in esame è possibile scorgere con sufficiente chiarezza quale sia il provvedimento giurisdizionale richiesto (cd. petitum formale) e su quali fatti e circostanze l'attore fondi la sua pretesa, evidenziando che nell'atto introduttivo ### dedica distinti paragrafi agli addebiti mossi ai singoli professionisti. Le doglianze mosse dal convenuto attengono piuttosto al merito della controversia e saranno affrontate se e quando si dovrà stabilire a quale professionista addebitare gli errori professionali denunciati dall'attore e, nel caso in cui siano da addebitare a più di essi, se a titolo solidale o meno e quindi l'incidenza della condotta di ciascuno dei convenuti sull'esito dei contenziosi. 
Le cause patrocinate dai legali convenuti 1) ### del licenziamento per superamento del periodo di comporto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data ###, ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### impugnava il licenziamento comminato da UGF assicurazioni s.p.a. in data ### e ai sensi dell'art. 18 chiedeva la reintegra e le conseguenti tutele risarcitorie. Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### con sentenza n. 1298/2012 del 3.1.2012 rigettava il ricorso con spese compensate, sul rilievo che ### aveva già ottenuto con sentenza n. 48/2011 il riconoscimento del mobbing e il ristoro dei conseguenti danni, per cui non gli era consentito avanzare ulteriori richieste giudiziarie secondo il principio della infrazionabilità del credito. 
Avverso tale sentenza ### a ministero dell'avv. ### proponeva appello che veniva accolto dalla Corte di Appello di ### - ### con sentenza n. 554/2014 che dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con recesso del 8.10.2012, ordinava la reintegra del lavoratore e condannava ### s.p.a. al risarcimento del danno (ridotto del 50% per il ritenuto concorso colposo del danneggiato in quanto pur essendo stato il ricorso di primo grado predisposto in data ###, il deposito dello stesso era avvenuto solo in data ###, e quindi a distanza di oltre 4 anni e mezzo), alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del dipendente, previa detrazione delle somme percepite dal ### a titolo di ### e alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Avverso tale decisione proponeva gravame la ### si costituiva ### rappresentato e difeso dall'avv. ### che proponeva ricorso incidentale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19669/2017, accoglieva i primi due motivi del ricorso principale ritenendo in sostanza che non si fosse formato alcun giudicato in riferimento alla eccezione sollevata dalla ### di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di ### in diversa composizione per l'accertamento di validi atti interruttivi della prescrizione. 
Il giudizio di rinvio riassunto sia dalla ### che dal ### che si costituiva con il patrocinio dell'avv. ### era definito con sentenza della Corte d'Appello di ### 752/2018 che respingeva la domanda di impugnazione del licenziamento per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione.  2) Risarcimento del danno per mobbing Con ricorso depositato il #### con il patrocinio dell'avv.  #### adìva il Giudice del lavoro di ### lamentando la violazione ad opera della ### s.p.a. della normativa posta a tutela della integrità psicofisica, il demansionamento e la mancata corresponsione di differenze retributive, indennità e rimborsi spese. 
Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.48/11, in parziale accoglimento del ricorso, condannava UGF a corrispondere al ### la complessiva somma di € 145.000 per il danno non patrimoniale ed € 48.990,08 per differenze retributive, indennità e rimborsi spese, oltre accessori e spese processuali. 
Avverso tale decisione la ### proponeva appello al quale rispondeva ### con appello incidentale dell'avv. ### La Corte d'### con sentenza n. 126/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava ### al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ### pari ad € 33.266,66 oltre interessi ed € 5.952,74 per indennizzo mancato godimento pause lavoro e indennità sostitutiva delle ferie, oltre accessori; conseguentemente, condannava ### a restituire la maggior somma percepita in esecuzione della pronuncia di primo grado, , poneva le spese del doppio grado di giudizio a carico della ### nella misura di un terzo da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Avverso tale sentenza ### proponeva ricorso in Cassazione e ### ricorso incidentale con il patrocinio dell'avv. ### (era dichiarata nulla la procura a margine della comparsa di intervento rilasciata all'avv. ###. Con sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte rigettava entrambi i ricorsi e compensava le spese.  3) Giudizio di revocazione ### giudizio, introdotto con il ministero dell'avv. ### poi proseguito dall'avv.  ### è quello avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014 della Corte di ### di ### sulla base del dedotto errore revocatorio nella parte in cui aveva ritenuto predisposto il ricorso di primo grado in data ### ed aveva conseguentemente ridotto il risarcimento del danno ex art. 18 L. 300/70. Con pronuncia n.610/15 la Corte d'### di ### dichiarava la domanda inammissibile poiché il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato notificato in data ### mentre il ricorso per la revocazione era stato depositato in data ### e quindi oltre il termine breve di 30 giorni ex lege previsto, con conseguente condanna del ### alle spese di lite. 
Gli errori professionali denunciati dall'attore Relativamente all'avv.  #### la cui attività professionale si è limitata al patrocinio del ### nel primo grado del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da mobbing ed altro, le doglianze dell'attore attengono a: a) Mansioni superiori, preavviso ed indennità ex art. 34 C.I.A.: in sintesi il convenuto nel ricorso introduttivo avrebbe trascurato la dimostrazione del quinto livello con riguardo agli scatti automatici, la domanda di preavviso non sarebbe stata correttamente proposta tanto da essere rigettata in appello, la domanda di missione sarebbe stata erroneamente avanzata in luogo di quella di rimborso degli esborsi per i viaggi. 
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nel ricorso l'avv.  #### oltre al danno da dequalificazione professionale, ha domandato, tra le voci di danno, anche quello relativo alla «mancata progressione dal IV al V livello, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso e l'indennità ex art. 34 C.I.A. Il danno da mancata progressione è stato richiesto non sulla base delle mansioni superiori effettuate, ma in virtù dell'automatica progressione di carriera dopo un certo numero di anni; inoltre, sono state richieste anche le differenze dovute per tale indennità. Tali domande sono state accolte dal giudice del lavoro di primo grado che nella sentenza n.48/11 ha riconosciuto in favore del ### tutta una serie di importi spettanti per i titoli richiesti. La circostanza per cui in secondo grado la Corte d'### di ### abbia in parte rigettato le domande, ridimensionato il quantum, non significa affatto che il ricorso presentasse carenze o errori, in quanto la Corte d'### semplicemente non ha condiviso in toto l'iter argomentativo della motivazione del giudice di primo grado, sulla base di diverse considerazioni giuridiche. 
Sembra che l'attore voglia far derivare in maniera automatica l'esito dell'appello a lui sfavorevole da carenze dell'atto introduttivo del primo grado, senza tuttavia spiegare in maniera chiara come l'avv.  #### avrebbe dovuto diversamente predisporre il ricorso e se un ricorso elaborato in maniera differente avrebbe determinato un diverso e favorevole esito del contenzioso. Non può condividersi il ragionamento che fa derivare sic et sempliciter il mancato riconoscimento di un diritto da parte del giudice da errori dell'atto introduttivo asseritamente compiuti ad opera del difensore, piuttosto che alla mera infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio. 
Rappresenta pacifico orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (da ultimo Cass. sez.3, ordinanza 7462 del 20/03/2025). 
Nel caso di specie l'essere state le domande svolte in ricorso accolte dal giudice di primo grado dimostra come il ricorso stesso fosse basato su argomentazioni giuridiche valide, ancorché opinabili, per cui l'esito finale del giudizio non può in alcun modo essere addebitato a responsabilità professionale dell'avv.  #### Uguali considerazioni vanne spese in relazione alla domanda di missione, accolta in primo grado e respinta in appello, con alcune aggiunte. Il rigetto in appello è derivato dalla applicazione del diverso sistema “a piè di lista” con quella “a diaria”: l'odierno attore sostiene che l'avv.  #### avrebbe dovuto ben qualificare la domanda sin dal ricorso introduttivo e chiedergli le pezze giustificative da produrre in giudizio per ottenere il rimborso delle spese: sennonché, tale discorso si scontra con l'insormontabile carenza di prova in merito alla esistenza di tali pezze giustificative: ### non prova la effettiva esistenza di documentazione giustificativa delle spese per cui, anche se l'avv.  #### avesse formulato la domanda nel senso voluto dall'attore, deve ritenersi che essa sarebbe stata comunque rigettata. ### non ha dimostrato l'esistenza di detta documentazione che, secondo la sua prospettazione, l'avv.  #### avrebbe dovuto richiedergli, il che non consente nemmeno di quantificare il supposto danno.  b) Sulla mancata richiesta di rinnovo della CTU contabile del dott. ### l'attore ha genericamente sostenuto come il predetto c.t.u. avrebbe omesso di considerare alcune voci, come le indennità di viaggio e trasferta e le ulteriori di cui all'art. 27 del C.I.A.  ### 2004 ed art. 59 del ### 1999, senza tuttavia allegare che tali voci erano state oggetto di specifica domanda nel ricorso introduttivo, che egli ne avesse effettivamente diritto e in che misura. Il giudice del lavoro ha comunque valutato la correttezza dei calcoli effettuati dal dott. ### ponendola a base della liquidazione delle varie voci di danno e indennità riconosciute al ### con la sentenza n. 48/11.  c) Sulla mancata o errata richiesta del danno non patrimoniale, il ### contesta all''avv.   #### di avere, nel ricorso per “mobbing”, indicato il risarcimento del danno biologico da malattia professionale, di natura permanente, in misura percentuale del 30- 35% (richiedendo tuttavia l'importo di soli € 51.000,00), peraltro, nei confronti dell'### anziché verso l'### senza tuttavia procedere ad una personalizzazione del danno per invalidità permanente e temporanea ed altrettanto erroneamente avrebbe riportato il reddito percepito dall'attore, con conseguente pregiudizio del calcolo relativo alla determinazione del danno alla capacità lavorativa specifica, anche in tal caso senza aver richiesto il rinnovo della c.t.u. medica del dott. ### Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attore lamenta anche che l'avere indirizzato la domanda al datore di lavoro piuttosto che all'### avrebbe determinato la perdita del diritto ad ottenere la differenza da tale ultimo Ente. 
Dalla documentazione versata in atti emerge in primo luogo che l'avv.  #### ha richiesto la quantificazione dei danni non patrimoniali sulla base delle perizie di parte allegate al ricorso unitamente a tutta una serie di documenti, determinata nella percentuale più favorevole del 30-35%; ha quantificato il danno biologico in € 51.645,69, ma ha richiesto anche il danno alla lesione della dignità e all'immagine, il danno alla vita di relazione e il danno morale che, sommariamente, ha indicato in misura non inferiore a € 210.000, oltre il danno per la invalidità temporanea (per giorni 808), pari a ulteriori € 28.210,80. Inoltre, nelle conclusioni del ricorso, si è chiesto al Giudice di liquidare il danno anche nella diversa somma da accertarsi in corso di causa e salva la diversa quantificazione all'esito dell'istruttoria. Sta di fatto che il giudice di primo grado nel complesso ha condiviso la quantificazione operata in ricorso, dal momento che per il danno da mobbing ha riconosciuto l'intero importo di € 290.000 (51.645,69+29.210+210.000), salvo poi ridurlo del 50% in virtù della quantificazione del danno biologico da parte del c.t.u. e del mancato riconoscimento dell'invalidità lavorativa specifica. Il giudice di primo grado, dunque, ha accolto il sistema di calcolo proposto dal ricorrente, che vedeva il danno patrimoniale composto da più voci autonomamente liquidabili, criterio questo all'epoca propugnato da un certo orientamento giurisprudenziale e consentendo così una liquidazione del danno abbastanza corposa. La Corte d'### invece, ha ritenuto di adottare il diverso criterio di cui alle ### di ### ed è giunta ad una liquidazione inferiore sia perché ha preso in considerazione la valutazione del c.t.u. ### che ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 20 %, sia perché ha ritenuto che non si potesse procedere all'aumento previsto per la c.d. personalizzazione. Ebbene, si rileva che l'avere la Corte d'### adottato un diverso criterio di liquidazione non può conseguire ad una deficienza del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ma risponde ad una precisa decisione della Corte che ha ritenuto di aderire al criterio del c.d. punto tabellare, pure sostenuto da altro orientamento giurisprudenziale. 
Inoltre, la stessa sentenza di secondo grado alle pagg. 14 e 15 dà conto del fatto che in primo grado erano state sollevate obiezioni all'elaborato del c.t.u., poi riproposte nell'appello incidentale, ma ciò nonostante la Corte d'### ha ritenuto più convincente la consulenza del dr. ### Circa la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, parte attrice non ha provato di averne diritto, limitandosi a sostenere che l'avv.  #### avrebbe potuto far leva sulle modalità particolarmente mortificanti del mobbing perpetrato ai danni del ### senza tuttavia dimostrare un effettivo e peculiare pregiudizio che poteva essere posto alla base della personalizzazione. Se il ### non ha offerto idonei elementi in tal senso in questa sede ###li abbia offerti nemmeno all'avv.  #### prima di predisporre il ricorso, per cui il convenuto non può oggi dolersi della mancata indicazione nell'atto di elementi che egli doveva fornire al suo difensore dell'epoca. 
Infine, l'attore lamenta che la domanda risarcitoria sia stata rivolta unicamente alla parte datoriale, quando invece, come ritenuto dalla Corte d'### a quest'ultima poteva far carico solo il c.d. danno differenziale, dovendosi per la restante parte rivolgere la domanda all'### In primo luogo si rileva che tale questione è stata posta dalla ### per la prima volta in appello, mentre il giudice del lavoro in primo grado ha accolto evidentemente la diversa tesi secondo cui tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo se il ### avesse effettivamente tentato di duplicare il risarcimento del danno, avendo ottenuto dall'### somme poi domandate anche all'### In ogni caso, l'attore non spiega la ragione per la quale, dopo la decisione della Corte d'### non abbia rivolto la domanda risarcitoria all'### Nessun danno è dunque prospettabile a carico del ### per effetto dell'opera professionale dell'avv.  #### considerato anche che nel ricorso quest'ultimo non si è limitato a chiedere alla ### il danno differenziale, ma ha chiesto il risarcimento dell'intero danno patìto, tentando di far ottenere al cliente il massimo risultato; se avesse circoscritto sin dall'inizio la domanda al danno differenziale, nessun vantaggio avrebbe ricevuto il cliente, dal momento che comunque la Corte d'### ha riconosciuto soltanto tale danno. In ogni caso l'attore non ha dimostrato di aver dato mandato all'avv.   #### di agire anche nei confronti dell'### Si evidenzia, infine, che dalle dichiarazioni della teste ### si desume che il contenuto del ricorso è stato condiviso con il ### che ha fornito suggerimenti e materiale tecnico giuridico, ha proposto modifiche ed integrazioni del ricorso di natura tecnico - giuridica ed anche di natura medica, nonché di quantificazione del danno; inoltre, è stato il ### a non voler effettuare la richiesta risarcitoria all'### anche se informato di questa possibilità e ha inteso rivalersi unicamente nei confronti della ### per redigere il ricorso ci sono stati numerosi incontri, sia preliminari, sia per selezionare il materiale ed anche per redigere il ricorso stesso; inoltre, relativamente alle spese del trasferimento il ### non aveva la documentazione analitica e per questo veniva adottato il sistema contrattuale. 
Il Tribunale disattende l'eccezione, sollevata dall'attore negli scritti conclusionali, di incapacità a testimoniare di ### poiché non risulta che la stessa abbia ricevuto mandato difensivo dal ### per essere assistito nella causa per mobbing, per cui la stessa non risulta portatrice di alcun interesse patrimoniale ad una certa definizione della presente causa. 
Non v'è dubbio che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (in questo senso Cass. sez.3, sentenza n. 10289 del 20/05/2015). Nel caso in esame, però, la scelta difensiva di agire nei confronti del datore di lavoro per l'intero danno è seguita ad una precisa scelta del cliente, scelta peraltro condivisa dallo stesso Giudice di primo grado ed ha comunque consentito a quest'ultimo di ottenere il c.d. danno differenziale, salva la possibilità per il ### comunque di agire anche nei confronti dell'### in separata sede. 
Relativamente all'avv. ### la cui attività professionale ha riguardato la difesa del ### nei due giudizi di cassazione definiti con le sentenze 19973/2017 ### e 19699/2017 ### e di rinvio dinanzi alla Corte d'### di ### (sentenza 752/2018), si osserva quanto segue.  a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta l'omessa precisazione da parte dell'avv. ### che trattavasi di un licenziamento nullo (in quanto intimato prima che scadesse il periodo di comporto, adoperando come spunto pure quanto contenuto da nota del 22.07.2005 ad opera dell'### e non meramente annullabile e, ai fini della quantificazione del risarcimento, qualsiasi riferimento all'art.70 del CCNL 1999. Tali omissioni avrebbero determinato la definitiva reiezione della domanda di impugnazione del licenziamento per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Inoltre, nel giudizio di rinvio incardinato avanti alla Corte di ### di ### di cui all'R.G.  746/2017, dopo la sentenza della Cassazione n. 19699/2017, a fronte del fatto che il collegio che componeva la Corte di ### di ### era composto dai medesimi giudici che già avevano deciso e si erano già espressi (nell'ambito del giudizio con R.G. n.51/2015 mediante precedente sentenza n.610/2015 sempre della stessa Corte di ### di ###, anziché opporre la ricusazione per motivi d'incompatibilità dei ### che componevano il collegio giudicante, ometteva detta incombenza. Infine, viene imputata all'avv. ### l'omessa proposizione di domanda di revocazione avverso la sentenza della Cassazione, consentendo così alla ### di riassumere il processo dinanzi alla Corte d'### di ### in sede di rinvio. 
Come anche ampiamente argomentato dal convenuto, questi non ha redatto il ricorso in cassazione, per cui i confini della sua attività difensiva erano inevitabilmente segnati dai motivi di ricorso, essendo preclusa una eventuale mutatio libelli in quella sede ###ogni caso si evidenzia che con il ricorso del 26.6.2013 il ### con l'assistenza dell'avv.  ### aveva dedotto anche la nullità del licenziamento, per cui la detta nullità era già oggetto del giudizio, ma la questione non veniva esaminata in maniera specifica dalla Corte d'### che con la sentenza n.554/14 riteneva l'eccezione di prescrizione della controparte inammissibile perché non oggetto di specifica impugnazione, per cui procedeva direttamente all'esame del merito, ritenendo illegittimo il licenziamento intimato al ### con lettera del 8.10.2002, perché fondato su una ragione, il superamento del periodo di comporto, di fatto insussistente. 
La Cassazione con la sentenza 19699/17 qualificava espressamente l'azione diretta a far accertare l'illegittimità del licenziamento comminato senza che vi fosse stato superamento del periodo di comporto come azione di annullamento, che si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. e richiamava svariati precedenti giurisprudenziali. 
E' noto che proprio in quel periodo storico si confrontavano in Cassazione due distinti orientamenti giurisprudenziali vertenti proprio sulla qualificazione di questo tipo di azione, contrasto che veniva ricomposto dalle ### solo nel 2018 con la sentenza n. 12568 del 22.5.2018. Dunque, anche ammettendo che, come sostiene l'attore, l'avv. ### avesse potuto produrre l'ordinanza interlocutoria n. 24766 del 19.10.2017, le ### non si erano ancora pronunciate e il Collegio giudicante evidentemente aderiva all'orientamento che qualificava il licenziamento annullabile, non nullo; peraltro, deve ritenersi che la Corte fosse ben a conoscenza sia del contrasto giurisprudenziale formatosi in ### (prova ne è il richiamo a diversi precedenti), sia della rimessione della questione alle ### per cui una eventuale allegazione da parte dell'avv. ### nel senso indicato dall'attore con ogni probabilità non avrebbe determinato alcun effetto sulla decisione che poi ha assunto la Cassazione con la sentenza n. 19699/17, peraltro adottata di contrario avviso rispetto al parere del P.M. (cfr. Cass. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2024, n. 29194, secondo cui “Non si configura un errore professionale determinato da negligenza se l'operato dell'avvocato si basava su un orientamento giurisprudenziale che, all'epoca, era oggetto di un vivace contrasto e che solo successivamente è stato risolto da una sentenza delle ### della Corte di Cassazione in senso opposto”). 
Quanto al giudizio di rinvio, si rileva in primo luogo che il rilievo secondo cui l'avv. ### avrebbe dovuto ricusare i giudici della Corte d'### perché gli stessi del Collegio che aveva emesso la sentenza n. 610/2015 stride con le argomentazioni pure allegate dall'attore circa la natura del giudizio di rinvio, che deve svolgersi entro i rigidi limiti segnati dalla sentenza di annullamento. La Corte d'### di ### con la sentenza n. 752/2018, si è limitata a prendere atto del principio stabilito dalla Cassazione e della assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, peraltro compensando le spese processuali, così adottando una decisione di molto favorevole all'attore. Probabilmente l'avv. ### otteneva tale risultato proprio in virtù del fatto che egli stesso riassumeva il giudizio di rinvio, unitamente alla controparte, per cui non è riscontrabile alcuna responsabilità professionale del predetto difensore per tale riassunzione, dal momento che era prevedibile che l'avrebbe comunque esperita la parte datoriale.  ### non precisa quale ulteriore vantaggio patrimoniale avrebbe potuto ottenere da una Corte con una diversa composizione. Risulta poi che gli stessi ### richiedevano di astenersi al Presidente della Corte d'### il quale però non autorizzava l'astensione (v.  verbale del 19.4.2018 e decreto del 26.4.2018). Peraltro il convenuto ha documentalmente dimostrato come il ### non abbia inteso proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza 752/2018. 
Infine, priva di pregio è l'allegazione attorea relativa alla omessa proposizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 19699/17, non avendo indicato su quale motivo, verosimilmente fondato, avrebbe potuto reggersi un simile ricorso, non essendo prospettabile un errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n.4) c.p.c.  b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'avv. ### spiegava intervento nel giudizio di cassazione con una procura dichiarata nulla dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 19973/17 perché non conforme a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c. Ciò, secondo l'attore, avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle deduzioni contenute nella comparsa di intervento che comunque aveva un contenuto generico. 
Sul punto è sufficiente osservare che la comparsa di intervento del 21.11.2016 non conteneva alcuna deduzione, allegazione o argomentazione difensiva poiché appunto era unicamente diretta alla costituzione in giudizio dell'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### e per effetto della nullità della procura ### rimaneva difeso da quest'ultimo. La nullità, inoltre, non incideva né poteva incidere sul merito della controversia, ed infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19973/17 procedeva all'esame dei motivi di ricorso incidentali proposti dal ### cosa che avrebbe fatto nella stessa identica maniera anche nel caso in cui la procura all'avv. ### fosse stata valida. Dunque alcuna incidenza ha sortito l'invalidità della procura all'avv. ### sulla definizione della causa e tale argomentazione assorbe tutte le ulteriori questioni relative alla trasmissione dell'incarto processuale da parte dell'avv. ### all'avv. ### ed al conferimento dell'incarico professionale a quest'ultimo pochi giorni prima dell'udienza di discussione, proprio perché l'attore non specifica in quale maniera tutto già abbia potuto incidere sulla decisione della Cassazione. 
Relativamente all'avv. ### a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta che il professionista non avrebbe nel ricorso introduttivo di primo grado richiesto tutti i danni conseguenti all'illegittimo licenziamento, non avrebbe chiaramente indicato le ragioni di diritto e le domande poste a fondamento delle richieste avanzate, non era stata articolata la domanda relativa all'indennità di preavviso; inoltre, non aveva prospettato che quello intimato all'odierno attore dalla ### era un licenziamento e non già meramente annullabile. 
Sulla questione della nullità/ annullabilità del licenziamento si è già sopra ampiamente argomentato, rilevando in sintesi che l'avv. ### aveva prospettato sin dal ricorso introduttivo in primo grado anche la nullità del licenziamento e che era prima la Corte d'### e poi la Corte di Cassazione, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, a qualificare la domanda in termini di annullamento di licenziamento illegittimo, con conseguente dichiarazione, da parte della Corte d'### in sede di rinvio, della prescrizione. Dunque alcun profilo di responsabilità professionale è rinvenibile nell'attività defensionale svolta dall'avv. ### nell'interesse del ### in relazione alla prospettazione della tipologia di licenziamento impugnato, richiamando sul punto anche quanto sopra argomentato in relazione all'avv. ### il che determina la conseguente irrilevanza delle ulteriori doglianze dell'odierno attore, perché, pur ammettendo che la domanda fosse carente sotto taluni aspetti relativi ad alcune voci di danno o di indennità, la dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento ha determinato la non debenza da parte della datrice di lavoro di ogni spettanza eventualmente connessa alla invalidità del licenziamento. 
Per il medesimo ordine di motivi non è ravvisabile alcuna responsabilità professionale dell'avv. ### in relazione alla tardiva proposizione del giudizio di revocazione del 19.01.2015. Infatti, tale giudizio di revocazione era diretto ad ottenere la revocazione della sentenza n. 554/14 nella parte in cui la Corte d'### aveva erroneamente ritenuto che il ricorso ex art. 414 c.p.c. risaliva al 26.6.2007 e non al 29.12.2011. Premesso che è pacifico che nel ricorso fosse stato indicata una data errata e che sulla base di tale erronea indicazione la Corte d'### nella sentenza n. 554/14 aveva ritenuto configurarsi un concorso colposo del danneggiato ### nella misura del 50% del danno complessivamente sofferto, tutto ciò è diventato del tutto irrilevante a seguito della dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento, poiché, anche se il giudizio di revocazione fosse stato presentato tempestivamente e fosse stato accolto, alcun giovamento ne avrebbe potuto trarre il ### che, come già detto, per effetto della prescrizione dell'azione, non aveva ormai più diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. sez.3, ordinanza n. 24670 del 13/09/2024 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione”).  b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'attore lamenta che i motivi di impugnazione erano privi del requisito di autosufficienza, come statuito nella sentenza della Suprema Corte n.19973/2017); inoltre l'avv. ### non proponeva domanda di revocazione avverso la sentenza n.126/2014 della Corte di ### di ### a fronte degli errori in cui era incorsa la stessa Corte allorché aveva: 1) ritenuto che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale; 2) escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate; inoltre, l'avv. ### non poneva in evidenza un dato che avrebbe potuto esser determinante, specie il fatto che la ### in separato giudizio di cui all'R.G.L. n.574/2013 sempre avanti alla Corte di ### di ### aveva espressamente riconosciuto che il ### “nei tre anni ... di lavoro al call center ### di compagnia ### s.p.a. aveva maturato una specifica formazione nell'attività amministrativo / gestionale dei sinistri assicurativi nell'ambito della impresa assicurativa, cui si aggiungevano competenze amministrative sviluppate nel periodo di attività al Csl di ### ...”. In particolare, poiché la domanda del ### era pure quella di vedersi riconosciuto il livello superiore svolto, il difensore avrebbe dovuto dare atto e porre in evidenza che dato pacifico ed incontroverso era lo svolgimento delle mansioni su elencate per il periodo stabilito da contratto ### che avrebbe comportato in automatico il diritto all'inquadramento al livello superiore. 
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che avverso la sentenza n.48/11 del Tribunale di ### che aveva avuto esito in gran parte positivo per il #### proponeva appello e l'avv. ### predisponeva appello incidentale con cui si richiedevano chiarimenti sulle ctu, mediche e contabili, sulle quali si era fondata la sentenza di primo grado e si invocava una rideterminazione del danno biologico, istanze che però non venivano accolte, anche perché non erano state depositate le ### di #### l'odierno attore, la Corte d'### erroneamente riteneva che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale e aveva escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate. 
Ebbene, tali doglianze sono state oggetto proprio del ricorso incidentale in Cassazione, pure predisposto dall'avv. ### Con la sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte, pur censurando la modalità di proposizione dei motivi del ricorso incidentale proposto dal ### per difetto del requisito della autosufficienza, comunque ha proceduto all'esame anche nel merito della maggior parte di essi, rigettandoli. Con specifico riferimento ai motivi non esaminati nel merito, l'attore avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che essi avrebbero potuto essere, se diversamente esposti, in qualche modo accolti, mentre invece si è limitato a lamentare l'inammissibilità degli stessi. Per affermare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente dar prova di una omissione in cui sia incorso il professionista, ma è necessario che tale omissione abbia direttamente causato un danno patrimoniale concreto e quantificabile. 
Nel caso in esame la Cassazione, con la sentenza 19973/17, ha respinto sia il ricorso principale proposto dalla ### sia quello incidentale del ### sostanzialmente concordando con quanto statuito dalla Corte d'### di ### nella sentenza n. 126/14. 
La strategia processuale di proporre ricorso in Cassazione piuttosto che la revocazione avverso la sentenza di secondo grado non è né censurabile, considerato che la ### intanto aveva presentato ricorso in Cassazione, né fonte di responsabilità professionale dell'avv.  ### non essendo emerso né che il ### abbia dato mandato in tal senso all'avv.  ### né che i dedotti motivi di revocazione effettivamente rientravano nei casi di cui all'art. 395 c.p.c. 
Si osserva per inciso che le doglianze dell'attore sono generiche, confuse e non consentono di valutare compiutamente di cosa effettivamente questi si lamenta e se le pretese creditorie del ### potevano sortire qualche esito positivo. Sul punto si condividono le argomentazioni difensive del convenuto laddove, ad esempio, rileva che relativamente alla censura della sentenza d'appello riguardante la negazione implicita di alcune voci di danno che, invece, il Tribunale aveva riconosciuto, l'accoglimento del motivo avrebbe probabilmente condotto non al riconoscimento di altre voci danno, ma alla modifica della motivazione della sentenza. Peraltro, il primo motivo di ricorso incidentale era stato ritenuto ammissibile dal ### presso la Cassazione che aveva concluso chiedendone il rigetto nel merito. 
Da tutte le considerazioni che precedono deriva che le domande attrici, comprese quelle di restituzione dei compensi, sui quali peraltro non è stata nemmeno fornita la prova della loro corresponsione, devono essere integralmente respinte perché infondate. 
Sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. ### si osserva in primo luogo che l'eccezione di prescrizione presuntiva opposta dall'attore non può trovare accoglimento. 
Infatti, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art.  2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. Nel caso di specie ### contesta il diritto dell'avv. ### ad ottenere il compenso professionale in relazione alle cause da questi patrocinate, contesta la quantificazione dei compensi come effettuata nella domanda riconvenzionale, sostiene di aver già versato i compensi, ma in misura inferiore a quella richiesta e nelle conclusioni dell'atto di citazione chiede la restituzione di quelle asseritamente versate al difensore. 
Nel merito, l'avv. ### chiede i seguenti compensi professionali: a) causa n. 5283/2011 ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore causa indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 3.000,00; fase introduttiva: € 1.500,00; fase trattazione: € 3.000,00; fase decisoria: € 3.750,00 - totale € 11.250,00; b) causa n. 574/2013 ### di ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (promossa per la riforma della suddetta sentenza n. 574/2013 di impugnativa di licenziamento): artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00; fase trattazione: € 8.240,00; fase decisoria: € 8.748,00 - totale € 25.376,00; c) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 29381/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00; d) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del ricorso per revocazione iscritto al n. 51/2015: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00 - totale € 8.379,00; e) causa n. 47/2012 ### di ### (avverso la sentenza n. 48/2011 resa dal ### del ### di ### - Dott. Palladino), definita dalla ### d'### di ### con sentenza n. 126/2014: artt. 1-###.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase di studio: € 3.600,00; fase introduttiva: € 1.800,00; fase trattazione: € 3.600,00; fase decisoria: € 4.500,00; totale € 13.500,00; f) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 126/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 20444/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00. 
Sul diritto dell'avv. ### al compenso professionale in relazione alle cause sopra indicate, si osserva in generale che l'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico e di prospettare le conseguenze: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese (Cass. sez.2, ordinanza n.25889 del 22/09/2025, ord.  19520/2019). 
Come già detto, nella attività professionale dell'avv. ### non sono rinvenibili carenze od errori che possano fondare l'azione del ### di responsabilità professionale e la conseguente pretesa risarcitoria. In relazione all'attività professionale che non ha garantito all'odierno attore gli esiti sperati e soprattutto in relazione al giudizio di revocazione presentato tardivamente, dalla espletata prova testimoniale (v. testi ### e ### è emerso che il ### non solo è stato sempre reso edotto della strategia processuale, ma ha anche partecipato alla stesura degli atti processuali condividendone il contenuto con il difensore; in relazione alla domanda di revocazione è emerso che l'avv.  ### lo abbia informato del fatto che erano ormai spirati i termini decadenziali ma era proprio ### ad insistere nel presentare comunque la domanda, anche se tardivamente.  ### è pertanto tenuto a corrispondere al legale i compensi dovuti per tutta l'attività difensiva da questi espletata. 
Relativamente al quantum, il convenuto in riconvenzionale ha correttamente preso in considerazione i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nel teste vigente prima dell'aggiornamento di cui al D.M. 147/2022), ad eccezione della causa di impugnativa di licenziamento di primo grado e dell'appello della causa di mobbing, per le quali ha applicato il D.M. n. 140/2012, vigente all'epoca delle relative sentenze. 
Ritiene il ### che sia da condividere l'adozione dei parametri nella misura massima, avuto riguardo alla complessiva delle controversie e delle questioni affrontate negli atti processuali predisposti oltre che alla qualità dell'attività professionale svolta nell'interesse del cliente, ad eccezione del ricorso per revocazione avverso la sentenza d'### 554/2014, per il quale, in ragione dell'esito scontato, devono adottarsi i parametri minimi: fase studio: € 1.418,00; fase introduttiva: € 910,00 - totale € 2.328,00; ###. ### vanta pertanto un credito complessivo di € 72.614,00 e, avendo ricevuto acconti per soli € 4.000, come dichiarato dallo stesso convenuto, e non risultando provati ulteriori esborsi da parte del ### o della controparte processuale, l'attore è tenuto a corrispondere la differenza pari ad € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Va disattesa la domanda dell'attore ex art. 89 c.p.c., peraltro formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non riproposta nelle conclusionali, poiché le frasi e le espressioni utilizzate dalle controparti non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione e si iscrivono nella normale dialettica difensiva e risultano funzionali a rafforzare l'assunto della infondatezza della domanda attorea e la fondatezza della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, adottando i parametri medi che appaiono congrui rispetto all'attività difensiva espletata. 
Infine, si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico dell'attore di una somma equitativamente determinata in favore di ciascuna delle controparti, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., essendo emersa non solo la totale infondatezza delle domande attrici, ma anche la loro strumentalità: l'odierna azione, infatti, è stata evidentemente intrapresa dal ### al fine di lucrare dai suoi difensori vantaggi che non è riuscito ad avere dalle numerose cause intentate contro il datore di lavoro dell'epoca, che oggi è anche terzo chiamato perché compagnia assicurativa di uno dei convenuti e che vanta nei confronti del ### un credito di notevole entità per la mancata restituzione di somme in conseguenza degli esiti giudiziari delle cause lavoristiche. Inoltre, come già detto, è emerso che il complesso dell'attività professionale svolta dagli odierni convenuti è stata frutto di precise scelte da questi concordate proprio con il ### P.Q.M.  A) Rigetta le domande attrici; B) ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; C) ### al rimborso in favore delle altre parti delle spese processuali che si liquidano in € 25.000 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore di ciascuna delle parti convenute e dei terzi chiamati (quelle dell'avv. ### da distrarre in favore dei suoi difensori: avv. ### avv. ### e avv. ### di ### dichiaratisi anticipatari); D) ### l'attore al versamento in favore di ciascuna delle altre parti dell'importo di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.  ### 19 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 10/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Izzi

M
12

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3037/2025 del 12-06-2025

... non si poneva in rapporto di causalità con l'evento dannoso; in relazione ai danni, era da condividere il giudizio espresso dal consulente di parte convenuta, in base al quale il danneggiato aveva riportato, in seguito al sinistro in oggetto, un'inabilità temporanea parziale di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%, nonché dei postumi invalidanti nella misura del 28%; non risultavano provate circostanze utili ai fini della personalizzazione del danno; andavano riconosciute, invece, le spese mediche documentate nella misura di € 4.244,32; non poteva riconoscersi il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa in quanto non sufficientemente dimostrato; andavano riconosciuti anche gli interessi da lucro cessante; alcuna responsabilità era da ascrivere a ### e ai genitori del danneggiato; relativamente alla domanda riconvenzionale proposta da ### e ### nei confronti del Comune di ### andava accolta l'eccezione di prescrizione da quest'ultimo proposta, con conseguente rigetto. Il giudizio di appello 6. ### di ### ha proposto appello. Con un primo motivo di censura ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'art. (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI NAPOLI QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte, in persona dei sottoscritti ### dott. ### dott. ### dott. ### estensore; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2663/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza 1422/2020 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, vertente ### (c.f. ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f. ###) #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### G. Verrengia (c.f. ###) #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### G. Verrengia (c.f. ###) ###É ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.  ###) ###: come da note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. depositate dall'appellante in data ###; dagli appellati ### e ### in data ###; dagli appellati ### e ### in data ###.  ### 1. Con atto di citazione ### citava in giudizio, innanzi al Tribunale di ### il Comune di ### deducendo: - che il giorno 2.09.2006, alle ore 20:05 circa, mentre percorreva alla guida del ciclomotore ### tg. ### di proprietà di ### la via S. Pertini, in ### con direzione via ### - via degli ### a causa della presenza di un avvallamento non segnalato sul manto stradale, perdeva il controllo del ciclomotore e sbandava nell'opposta corsia di marcia, andando ad urtare l'autocarro ### targato ### che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia; - che a causa del sinistro riportava gravi lesioni personali. 
Alla luce di quanto esposto, chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del Comune di ### per l'evento e condannarsi l'Ente al risarcimento di tutti i danni ( patrimoniali e non), con vittoria di spese.  2. Si costituiva in giudizio il Comune di ### deducendo: - che la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente ad ### - che dalle testimonianze allegate al verbale redatto dai ### di ### accorsi sul luogo del sinistro, si evinceva che il danneggiato procedeva a velocità sostenuta su un ciclomotore per il quale non aveva l'abilitazione alla guida, peraltro sprovvisto di copertura assicurativa; - che avevano concorso al verificarsi dell'evento lesivo anche ### proprietario del ciclomotore condotto da ### e ### e ### in qualità di genitori dell'attore, all'epoca dei fatti, minorenne; - che la responsabilità di ### si sostanziava nell'aver incautamente affidato il ciclomotore di sua proprietà, peraltro sprovvisto di copertura assicurativa, al quindicenne ### per di più, privo di abilitazione alla guida; - che la responsabilità dei genitori, invece, trovava fondamento nell'art. 2048 c.c. per culpa in educando; - che nessuna responsabilità poteva ascriversi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al Comune di ### in quanto il pericolo non solo era visibile, ma non era neanche imprevedibile; - che dalle fotografie allegate al verbale dei vigili urbani si evinceva che l'avvallamento non avrebbe potuto determinare la perdita di controllo del veicolo, trattandosi di una lieve imperfezione stradale e che, dunque, la causa dello sbandamento non poteva che essere la velocità di guida del ciclomotore; - che non poteva applicarsi al caso di specie l'art. 2051 c.c.; - che le domande risarcitorie di ### erano formulate per importi eccessivi; - che era sfornita di prova anche la personalizzazione del danno; - che non vi era la prova delle spese mediche richieste dall'attore. 
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa #### e ### nel merito per il rigetto della domanda per esclusiva responsabilità di ### in via gradata, in caso di accoglimento della domanda, previa quantificazione delle percentuali di responsabilità di ciascuno nella causazione del sinistro, chiedeva di condannare ### e ### e ### a tenere indenne, in via esclusiva, alternativa e/o solidale, il Comune di ### di tutte le somme che eventualmente dovesse pagare; in estremo subordine, chiedeva la riduzione della pretesa risarcitoria.  3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano ### e ### i quali formulavano domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non, che essi avevano subito a causa delle lesioni riportate dal figlio in occasione del sinistro.  4. Si costituiva ### Evidenziava che l'affidamento del veicolo a persona non munita di abilitazione alla guida non configurava un'ipotesi di responsabilità civile (trattandosi di un illecito amministrativo); chiedeva pertanto il rigetto della domanda.  5. All'esito dell'istruttoria il tribunale di ### con sentenza, pubblicata il ###, accertava l'esclusiva responsabilità del Comune di ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, lo condannava al pagamento in favore dell'attore della somma di € 201.492,60, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; condannava il Comune di ### al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore e di ### compensava le spese di lite nel rapporto tra il Comune, da un lato, e ### e ### dall'altro. 
In motivazione deduceva che: la fattispecie andava inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.; l'attore aveva assolto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo egli fornito prova della verificazione del sinistro e della riconducibilità dello stesso all'anomalia della strada di proprietà dell'ente comunale; il Comune convenuto non aveva provato, di contro, la sussistenza del caso fortuito; non vi erano i presupposti per configurare un concorso di colpa del danneggiato in quanto ( non solo all'epoca dei fatti non vigeva l'obbligo del patentino di guida per i ciclomotori di cilindrata 50 e ne era consentita la guida ai soggetti che avessero compiuto i quattordici anni) ma la circostanza dell'alta velocità era rimasta sfornita di prova; inoltre, alcun valore poteva essere attribuito all'assenza di copertura assicurativa del ciclomotore condotto dall'attore, in quanto tale circostanza non si poneva in rapporto di causalità con l'evento dannoso; in relazione ai danni, era da condividere il giudizio espresso dal consulente di parte convenuta, in base al quale il danneggiato aveva riportato, in seguito al sinistro in oggetto, un'inabilità temporanea parziale di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%, nonché dei postumi invalidanti nella misura del 28%; non risultavano provate circostanze utili ai fini della personalizzazione del danno; andavano riconosciute, invece, le spese mediche documentate nella misura di € 4.244,32; non poteva riconoscersi il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa in quanto non sufficientemente dimostrato; andavano riconosciuti anche gli interessi da lucro cessante; alcuna responsabilità era da ascrivere a ### e ai genitori del danneggiato; relativamente alla domanda riconvenzionale proposta da ### e ### nei confronti del Comune di ### andava accolta l'eccezione di prescrizione da quest'ultimo proposta, con conseguente rigetto. 
Il giudizio di appello 6. ### di ### ha proposto appello. 
Con un primo motivo di censura ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c. e non nell'art. 2043 Con il secondo motivo di appello ha criticato la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto che l'attore avesse assolto all'onere probatorio in punto di verificazione del sinistro, sia in relazione alla sussistenza del nesso causale tra l'incidente e l'anomalia della sede stradale. Sul punto, ha dedotto che vi sarebbero state delle discordanze evidenti tra la dinamica descritta in citazione, quella narrata dai due testimoni oculari e quella riferita dal danneggiato alle ### dell'ordine. Ha aggiunto che da una attenta lettura del rapporto di intervento dei ### si evinceva che non era stata rilevata la presenza del dosso ed avvallamento; nessuno dei soggetti presenti, incluso l'attore, ne aveva fatto menzione. 
Con un ulteriore motivo di gravame ha dedotto che il tribunale aveva errato nell'escludere il concorso del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Ha rilevato che nella fattispecie de qua si concretizzavano almeno due gravi violazioni normative, che avevano inciso nel verificarsi dell'evento: l'eccesso di velocità del conducente del ciclomotore e l'essersi quest'ultimo posto alla guida sprovvisto di patente. 
Con un quinto motivo ha evidenziato che il tribunale aveva erroneamente ritenuto di dover liquidare sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento anche gli interessi compensativi, laddove l'attore non aveva provato un nocumento finanziario derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Ha aggiunto che in ogni caso il primo giudice avrebbe dovuto considerare, ai fini della decorrenza la data di notifica della citazione, e dunque di effettivo esercizio del diritto, e non la data del fatto, stante il colpevole ritardo e l'inerzia dell'attore (che per oltre cinque anni non aveva agito per ottenere il ristoro dei danni dovuti). 
Con il sesto motivo di gravame ha censurato la sentenza laddove era stata esclusa la responsabilità di ### consistita nel mettere in circolazione un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa affidandolo ad un soggetto privo di patente di guida. Ha inoltre aggiunto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto operare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. 
Ha poi espressamente rinunciato alla domanda a suo tempo proposta nei confronti dei genitori del danneggiato, ossia ### e ### Alla luce di quanto esposto, ha così concluso: a) Si accolga, per i rassegnati motivi di fatto e di diritto, il presente appello e, per l'effetto, previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, sussistendo gravi motivi, la si riformi accogliendosi, nei limiti che seguono, le conclusioni rassegnate in primo grado che qui pedissequamente si riportano: “si rigetti la domanda per esclusiva responsabilità del sig. ### In subordine si dichiari unico ed esclusivo responsabile per il sinistro per cui è causa, in via alternativa e/o solidale, il signor ### condannandolo al conseguente pagamento di quanto richiesto dal signor ### In via ancor più gradata, in caso di accoglimento della domanda del signor ### previa qualificazione delle percentuali di responsabilità di ciascuno nella causazione del sinistro, si condanni il signor ### a tener indenne, in via esclusiva, alternativa e/o solidale, il Comune di ### di tutte le somme che eventualmente dovesse essere condannato a pagare. 
In estremo subordine si riducano le pretese risarcitorie dell'attore nei limiti del giusto. In tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. Quanto precede comunque disponendosi, sempre in riforma dell'appellata sentenza, la compensazione delle spese di lite del primo grado tra il Comune di ### ed il sig. ### sussistendo i presupposti di rito per la relativa declaratoria. b) ### di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre i.v.a. c.p.a. e 15% per rimborso spese generali.”.  7.Si è costituito ###
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c ed ha contestato, nel merito, la fondatezza del gravame. Ha così concluso:“ ### l'appello proposto dal Comune di ###3) confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di ### C.V. e condannare il Comune di ### in p.l.r.p.t., come sopra rapp.to e dom.to, al risarcimento del danno in favore dell'appellato delle somme come determinate in atti, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno o quella somma che il Giudice riterrà equa e giusta, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo; 4) condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio con compensi di difesa da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.  8. Si sono costituiti ### e ### i quali, contestata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne hanno chiesto il rigetto. Hanno così concluso: ### l'appello proposto dal Comune di ### con conferma della sentenza di primo grado emessa,e vittoria di spese con attribuzione al procuratore anticipatario”.  9. Si è costituito ### che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, chiedendo il rigetto. Ha concluso: rigettare l'appello proposto dal Comune di ### e confermare la sentenza impugnata; condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.” Con decreto presidenziale del 15.01.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza dell' ### mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta. 
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE Così riassunti i termini della controversia, ritiene la Corte che l'appello è infondato. 
In via preliminare, per ciò che attiene all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. ###). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100). Sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c. 
Venendo al merito del gravame, va in primo luogo esaminata la censura secondo cui il primo giudice erroneamente avrebbe applicato al caso di specie l'ipotesi di cui all'art.2051 c.c. e non quella disciplinata dall'art. 2043 Il rilievo è infondato. 
Ed infatti, come emerge dall' orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, cui la Corte aderisce condividendone le motivazioni, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass., sez. 3, ordinanza n. 6826/2021; Cass., sez. 3, ordinanza 6651/2020; Cass., sez. 3, ordinanza n. 16295/2019; Cass., sez. 6 -3, ordinanza n. 6703/2018). E ancora, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (cfr. in motivazione, Cass., sez. 3, n. 12988/2024). 
Applicando detti principi al caso di specie, è indiscusso che la strada luogo del sinistro rientrava nel demanio del Comune di ### ente proprietario, tenuto a provvedere alla sua gestione, manutenzione e pulizia. Ne consegue, dunque, che è senz'altro configurabile a carico dell'ente comunale la responsabilità per cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con cui il Comune assume che non era stata raggiunta la prova dell'effettiva presenza del dissesto stradale e che in ogni caso il danneggiato non aveva fornito piena prova della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. 
Anzitutto, rileva questa Corte che la presenza del dosso seguito dall'avvallamento trova conferma nelle fotografie allegate al verbale dei ### nonché nella parte del verbale redatto successivamente al sopralluogo in cui gli stessi vigili dichiaravano che “ gli scriventi dopo le dichiarazioni del minore, rese oltre 30 giorni dalla data del sinistro, effettuavano formale sopralluogo e riscontravano la presenza di un lieve dosso con successivo avvallamento tale da creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale”. 
Al contempo è di fondamentale importanza anche la testimonianza del teste ### vigile urbano accorso circa venti minuti dopo il sinistro sui luoghi di causa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Quest'ultimo, infatti, interrogato dal giudice, all'udienza del 30.10.2014, ha dichiarato che “la zona era priva di illuminazione pubblica e il manto stradale non correttamente manutenuto” ed ha riconosciuto comunque nelle fotografie allegate al verbale da lui redatto “lo stato dei luoghi presenti al momento dell'incidente ed in particolare la sconnessione del manto stradale che verosimilmente determinò lo sbandamento e lo scarrocciamento del ciclomotore con il conseguente impatto con l'autocarro”. (cfr. verbale allegato al fascicolo di primo grado). 
Peraltro non coglie nel segno neanche l'osservazione dell'appellante secondo cui, poiché il sopralluogo venne fatto oltre un mese dopo il sinistro, non vi sarebbe la prova che il dosso esistesse effettivamente al momento dell'incidente. Tale tesi non è condivisibile in quanto le fotografie allegate al verbale sono datate 4 settembre 2006 (due giorni dopo il sinistro) e inoltre, come evidenziato dall'appellato, esse raffiguravano uno stato dei luoghi caratterizzato da un grado di incuria tale da escludere che il dissesto si sia creato nell'arco di un mese, dovendo plausibilmente essere al più il prodotto di una condizione duratura e prolungata. 
Anche il terzo motivo di gravame, volto a ritenere il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. non merita accoglimento. 
Ritiene l'appellante che la condotta esclusiva o almeno concorrente di ### si sostanzierebbe in due violazioni: il “pacifico” eccesso di velocità e l'essersi messo alla guida di un ciclomotore senza esserne abilitato. 
Per ragioni di priorità logica va esaminato prima il profilo della mancanza del patentino. 
Se da un lato è vero quando dedotto dall'appellante, ossia che il tribunale ha errato nel ritenere che all'epoca dei fatti non vigesse l'obbligo del patentino di guida per i ciclomotori di cilindrata 50, al contempo, ritiene questa Corte che l'assenza di abilitazione alla guida non possa essere considerata una concausa nella produzione del sinistro. Sul punto va rilevato che la valutazione delle infrazioni al codice della strada è diversa dalla ricostruzione eziologica della responsabilità civile. Ciò in quanto, affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo, diversamente assumendo la condotta trasgressiva del contravventore autonoma rilevanza giuridica, ma non costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento in relazione al quale essa diviene un mero antecedente storico occasionale ( n.13830/2010). 
Ritiene la Corte che, tenuto conto delle condizioni della carreggiata, sia in quanto dissestata a causa dell'avvallamento presente, sia per la scarsa visibilità, essendo questa stata accertata anche dai ### accorsi sul luogo del sinistro (cfr. verbale della ###, la causa del sinistro va individuata proprio nelle cattive condizioni del manto stradale. Sicché è ragionevole ritenere che l'assenza della patente di guida, pur costituendo inosservanza di una determinata regola imposta dal ### della strada, tuttavia, costituisce violazione di una norma che non ha lo scopo di impedire il sinistro occorso al minore. In sostanza, quand'anche la vittima fosse stata munita di abilitazione alla guida del motorino 50, l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato e ciò a causa delle cattive condizioni del manto stradale della cui custodia risponde l'ente appellante ai sensi dell'art. 2051 Con riguardo poi al profilo della presunta eccessiva velocità di guida del conducente, a parere di questo Collegio, va evidenziato che il tribunale ha correttamente ritenuto tale circostanza non dimostrata, ma anzi esclusa anche dalla limitata cilindrata (50) del motociclo. Non potendo considerarsi sufficienti a tal fine le generiche dichiarazioni del conducente e del passeggero dell'autocarro in quanto prive di riscontro probatorio ed implicanti valutazioni. 
Il quarto motivo di appello con cui il Comune appellante lamenta il riconoscimento degli interessi da “lucro cessante” in assenza di prova va respinto. 
In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito. (v. Cass., sez. 3, ordinanza n. 10376/2024) La categoria degli interessi compensativi rappresenta una modalità di calcolo di una aliquota del danno aquiliano e, in particolare, del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca del momento lesivo. Invero, il debitore di una obbligazione di valore è in mora ex re dal giorno dell'illecito (art. 1219, co.2, n.1, c.c.) e cagiona al creditore un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto alla perdita primaria, ossia la perduta possibilità di investire la somma dovutagli a titolo di risarcimento (che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., deve essergli corrisposta dal giorno dell'illecito) e ricavarne, così, un lucro finanziario. Tuttavia, il legislatore non detta criteri specifici per la stima di tale danno da mora (come accade, invece, per i debiti di valuta, in relazione ai quali il danno da ritardo è quantificato secondo i criteri dettati dall'art. 1224 c.c.). 
Pertanto, dovendo la stima del danno da mora nelle obbligazioni di valore avvenire necessariamente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., la giurisprudenza ha adottato il ricorso ad un saggio di interesse come metodo di liquidazione di tale danno (Cass., sez. 6-3, ordinanza n. 15856/2019).  ### un consolidato orientamento giurisprudenziale, ove vengano riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, tali interessi non possono essere calcolati sulla somma quantificata al momento della liquidazione, ma sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata poi di anno in anno fino al momento della liquidazione (v. a partire da Cass. SSUU, sent. n. 1712/1995). 
In tema di responsabilità extra-contrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante lucro cessante). 
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.  (Cass., sez. 3, ordinanza n. 2979/2023). 
Venendo al caso di specie, dunque, ritiene questa Corte che, alla luce dei principi suesposti, correttamente il tribunale abbia riconosciuto gli interessi compensativi al danneggiato in quanto essi costituiscono necessaria componente del danno subito. Va chiarito inoltre che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il giorno di maturazione del diritto è quello in cui si verifica l'evento dannoso, poiché ai sensi dell'art. 1219, co.2, n.1, c.c., quando il debito deriva da fatto illecito, non è necessaria la costituzione in mora, sicché il danneggiante è automaticamente in mora dal giorno dell'illecito stesso. 
Anche l'ultimo motivo di appello volto a far valere la responsabilità di ### proprietario del ciclomotore su cui viaggiava ### è infondato. 
Ritiene infatti questo Collegio che la mancanza di responsabilità del conducente non possa che condurre all'esclusione della responsabilità anche del proprietario del ciclomotore. Difatti, una volta accertato che il sinistro è avvenuto esclusivamente per colpa della presenza del dissesto stradale, è del tutto superfluo esaminare una eventuale responsabilità di ### Alla luce di tale considerazione non merita esame la richiesta di compensazione delle spese di lite di primo grado tra il Comune di ### e ### avanzata dall'appellante.
Il gravame va pertanto respinto; ne consegue la conferma della sentenza impugnata. 
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 - giudizi innanzi alla Corte di Appello - scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi del giudizio di appello. Va liquidato pertanto in favore di ### l'importo di € 7.158,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario. Il compenso del citato legale va aumentato, nella misura del 30%, per l'attività difensiva svolta in favore dell'appellato ### ai sensi dell'art.4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 trattandosi di assistenza professionale prestata in favore di parti che rivestono la medesima posizione processuale (nel caso di specie appellati). Sul punto si richiama l'orientamento della S.C. secondo il quale: “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 , variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. sez. III , 17/04/2024, 10367) Si compensano le spese processuali nel rapporto tra l'appellante Comune di ### e #### avendo il primo rinunciato alla domanda proposta nei loro confronti e precisato, sin dall'atto introduttivo, di averli citati in giudizio solo per ragioni di litisconsorzio processuale ( cfr.conclusioni atto di appello ) Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.  115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).   P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di ### avverso la sentenza n. 1422/2020 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna il Comune di ### al pagamento delle spese del presente grado in favore di ### e ### liquidate in complessive € 9.305,40 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e ### con attribuzione all'avv. ### c) compensa le spese del presente grado tra l'appellante e gli appellati ### e ### Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto. 
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025 ### dott. ### consigliere estensore dott.

causa n. 2663/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, De Rosa Rosanna

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 203/2026 del 14-01-2026

... temporanea parziale al 50% €. 17.250,00; Totale danno biologico temporaneo €. 19.550,00; Totale generale: €. 207.919,00”. Non si ravvisano condizioni particolari o specifiche che consentano una personalizzazione del danno complessivo sofferto procedendo per questo verso ad un incremento della posta risarcitoria definitiva. Ciò in quanto, pure “in presenza di un danno permanente alla salute costituisce un'inammissibile duplicazione risarcitoria l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed il congiunto riconoscimento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente; infatti la personalizzazione del danno è possibile e legittima soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno patito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (Corte appello ### II, 13/07/2022, n°832, ### 2022, 208). Sulla somma, liquidata in moneta attuale, competono gli interessi compensativi da computare dalla data del 13.1.2018, (di verificazione dell'evento (leggi tutto)...

testo integrale

### n°4023/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ###### ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente ### nella causa iscritta al n°4023 del ### dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in materia di risarcimento danni da responsabilità aquiliana, vertente #### (C.F.: ###), nato a #### il ### ed ivi residente alla via ### a ### n°157, elettivamente domiciliato in #### alla via della ### n°1240, presso lo studio dell'Avv. ### unitamente all'Avv.  ### del ### di ###, che per questo giudizio domicilia presso lo studio dell'Avv. ### e dai quali è rappresentato e difeso, unitamente agli Avv.ti ### e ### giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente nonché comparsa di costituzione adesiva di difensori aggiunti depositata telematicamente in data ###; #### S.p.A., con sede in #### alla ### n°14, ### e numero di ### al Registro delle ### di ####, partita i.v.a. ###, come da autorizzazione ### protocollo n°32-13-### di cui alla ### 105 del 18 giugno 2013, a seguito del conferimento del complesso aziendale del portafoglio assicurativo della ### per l'### di ### n°4023/2022 R.G.  ### S.p.A. in favore di ### giusta atto ### di ### del 28/06/2013, rep. n°18.568/5.996, e contestuale modifica della denominazione di ### S.p.A. in ### S.p.A, nella qualità d'### per la ### dal ### di ### della ### ai sensi degli artt. 283 e ss. del ### delle ### D. Lgs. n°209 del 7/9/2005, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore dott.  ### e ### domiciliat ###Napoli alla via ### 4, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti per atto notaio dott.  ### repertorio 186905, raccolta ### del 18\12\2014; ### sentenza n°2931/2022, emessa dal G.U. presso il Tribunale di ### il ###, pubblicata il ###, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1. rigetta la domanda; per l'effetto 2. condanna #### al pagamento, in favore di ### nella spiegata qualità, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in: € 800,00 ### per spese ed € 7795,00 (settemilasettecentonovantacinque/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e ### se dovute, come per legge,”. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 17.6.2019 ### conveniva in giudizio le ### -### e la ### della ### e chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo rimasto non identificato né identificabile nella produzione del sinistro verificatosi in data ### verso le ore 15.30 circa, in ####, a danno dell'istante che si trovava sul motoveicolo tipo ### tg. ### 289313 a percorrere il ### della ### proveniente da ### e diretto a ### quando, all'altezza della rotonda posta all'incrocio con ### percorrendo l'ultimo tratto della corsia delimitata da cordoli in cemento, ### n°4023/2022 R.G.  veniva urtato nella parte postero-laterale sinistra da un veicolo non identificato, che ometteva di fermarsi e prestare soccorso, e, in seguito all'urto, perdeva il controllo del motoveicolo e veniva sospinto sulla sua destra contro il marciapiede ed il muretto in cemento di delimitazione, perdendo i sensi; per effetto di ciò, rimaneva traumatizzato e veniva soccorso, con intervento dell'ambulanza, presso l'### di ### (NA,) dove gli veniva diagnosticata: “contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio - frattura chiusa della clavicola, parte non specificata - frattura chiusa delle ossa nasali - abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione“, con conseguente prognosi di 20 gg e ricovero in ambiente medico-chirurgico. 
Costituitesi, le ### -###, contestavano tutto quanto aveva formato oggetto della domanda attorea, con particolare riferimento all'evento storico, alla responsabilità ed alle stesse modalità dell'incidente, dovendo il tutto, nel corso del giudizio, essere provato rigorosamente a cura ed onere di parte attrice. 
Instauratosi il contraddittorio il Tribunale dichiarava la contumacia della soc. ### della ### la quale seppur regolarmente citata a mezzo p.e.c. non si era costituita. ### autorizzate su richiesta ad acquisire le dichiarazioni rese dall'attore al 118, non provvedevano ad alcun relativo deposito; quindi, ammessa ed espletata la prova testimoniale, il giudice, a scioglimento della formulata riserva, non disponeva C.T.U. volta ad accertare causa ed entità delle lesioni riportate dall'attore nel sinistro, rinviando per la precisazione delle conclusioni e sulle stesse, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., introitava la causa a sentenza definendola come da dispositivo in epigrafe. 
Avverso la pronuncia proponeva appello l'attore articolando i seguenti motivi di censura: “1) ### e falsa ricostruzione dei fatti di causavalutazione prova. Violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, per avere Il giudice di primo grado, nella parte ultima della sentenza (pag. 6), riassunto tutto il suo convincimento in questi termini: “non avendo parte attrice fornito convincente prova di essere rimasta incolpevolmente nell'impossibilità di identificare il responsabile o almeno il veicolo ### n°4023/2022 R.G.  investitore, e in ogni caso, non avendo fornito convincente prova neppure in merito alla verificazione dell'incidente descritto in ricorso né alle modalità concrete di verificazione dello stesso, la domanda non può che essere rigettata”. “2) ### liquidazione spese”, per avervi lo stesso giudice proceduto in modo erroneo ed illegittimo, oltre che contrario alla prassi dell'adito tribunale. Precisava così le sue conclusioni: “1) ### accertare e dichiarare fondate tutte le doglianze formulate in atti. 2) ### riformare in toto la sentenza impugnata. 3) ### di conseguenza accogliere le domande avanzate in primo grado e sopra trascritte e pertanto disporsi la nomina di CTU per la quantificazione delle lesioni subite. ### condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. … Reitera tutte le richieste istruttorie formulate in primo grado”. 
Nel costituirsi le ### S.p.A. nella qualità resistevano al gravame e ne invocavano la inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza nel merito, vinte le spese del doppio grado di giudizio, per essere la impugnata sentenza corretta, esaustiva nella sua motivazione e scevra da vizi di sorta.  ### il contraddittorio in appello la Corte rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e all'esito della trattazione scritta, celebratasi nelle forme cartolari, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche. 
La impugnazione è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento. 
Le preliminari eccezioni di sua inammissibilità appaiono in definitiva superabili. Con l'atto di impugnazione sono, infatti, sufficientemente individuate le parti della sentenza soggetta a censura e sono esposti con adeguata specificità i motivi articolati a sostegno del gravame, indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la rilevanza da esse assunta ai fini della decisione impugnata. Va precisato al riguardo che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ### n°4023/2022 R.G.  ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, ### 2017, rv 645703-01). 
In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello ### sez. III, 09/08/2017, n. 5348, ###è 2018). Per il resto, “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (Corte appello ### 18/02/2013, ### it. 2013, 3, 969). Questo vuol dire che “la mancanza di una ragionevole probabilità che l'appello sia accolto va ravvisata nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non ### n°4023/2022 R.G.  presenta neppure una possibilità di accoglimento, come nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione e non risulti ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti volti a provare l'intervenuta interruzione o sospensione della stessa” (Corte appello ### 14/02/2013, ### it. 2013, 9, 2630). 
Perciò, la “… non ragionevole probabilità di accoglimento” dell'appello … va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito)” (Corte appello ### 20/12/2013, ### 2013). 
Nel merito l'epilogo decisionale che l'autore della impugnata sentenza ha tratto dalla eseguita valutazione degli elementi di prova raccolti non può trovare condivisione. Il tribunale aveva preliminarmente osservato come “… l'attore in prima battuta al momento del suo ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale ### di ### in ### - avesse - riferito ai sanitari, genericamente, di essersi procurato le lesioni in seguito ad incidente stradale (doc. 5 prod. parte attrice)”. Aveva poi denotato “una contraddizione palese tra quanto dichiarato nell'immediatezza del fatto al pronto soccorso ove il ### - avrebbe mancato - di riferire l'omissione di soccorso e quanto ricostruito successivamente nella propria memoria in ordine alla responsabilità di terzi …”. In ordine al primo dei rilievi giudiziali va evidenziata la erronea individuazione del documento considerato a supporto della decisione atteso che le dichiarazioni rese dall'appellante al pronto soccorso erano riportate nel referto di primo soccorso allegato alla messa in mora, (com'è visibile nell'allegato doc. n°3 della produzione di parte attrice). 
Da tale documento si evince che l'attore è stato ricoverato in codice giallo e poi trasferito d'urgenza al reparto di chirurgia generale. I sanitari gli riscontravano “contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio - frattura chiusa della clavicola, parte non specificata - frattura chiusa delle ossa nasali - abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione”, prognosi 20 gg. Nella cartella clinica e documentazione allegata si evidenziava anche la frattura delle coste terza, quarta e sesta ed un trauma commotivo cerebrale. ### n°4023/2022 R.G. 
Successivamente, a seguito di indagine medica e controlli del 22 gennaio, 20 febbraio e 02 marzo 2018, veniva diagnosticata una marcata ipoacusia destra e danno vestibolare, con successivo ricovero in camera iperbarica (cartella clinica del 25.01.2018). Inoltre, sul referto di pronto soccorso l'operatore aveva trascritto alla voce trauma: incidente in strada. Da tale trascrizione il Tribunale ha desunto la genericità della dichiarazione, la non dichiarata omissione di soccorso e la contraddizione con quanto poi asserito circa la responsabilità di terzi. 
In contrario preme osservare come il ### sebbene intontito, (dichiarazioni dei testi), ed affetto da trauma cranico commotivo, (accertato al P.S.), abbia sempre dichiarato di essere stato tamponato.  ###, posto che al momento del sinistro l'attore era in uno stato di semi-incoscienza, non è pensabile che potesse avere la lucidità mentale per fornire le precisazioni volute dal giudice a quo o per controllare cosa l'operatore avesse scritto. Inoltre, in ospedale, l'attore non era a conoscenza dell'omissione di soccorso, né poteva immaginarlo poiché nel suo stato di stordimento aveva visto persone intorno a lui che lo avevano aiutato, chiamando anche l'ambulanza. È comune esperienza, peraltro, che in alcun referto di pronto soccorso viene riportata anche la voce relativa alla omissione di soccorso. Il primo giudice ha inoltre denotato come l'attore avesse sporto querela contro ignoti solo in data 26 Marzo 2018, ovvero dopo 66 giorni dal fatto e non avesse indicato il nome dei testimoni e la loro presenza sul luogo del sinistro segnalandola ai carabinieri. Orbene, ricordando che la querela è proponibile entro 90 giorni dal fatto, solo ad abundantiam va precisato che il lasso di tempo decorso dal sinistro al deposito della querela appare ampiamente giustificato dalle condizioni di salute dell'attore, che, con clavicola e coste fratturate, si ritrovava immobilizzato con bendaggio ed anelli toracici, condizione accompagnata dal forte trauma cranico subito. Per giunta, l'indicazione dei testi in sede ###è richiesta da nessuna norma né la loro mancata indicazione è preclusiva dell'esercizio dei diritti del querelante. Del resto, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che la denuncia, ai sensi dell'art. 287 del D.lgs.  n°209/2005, non è condizione di procedibilità dell'azione contro il ### n°4023/2022 R.G.  di ### quindi poteva anche non essere depositata. Infatti, “nel caso di richiesta di risarcimento danni al ### di garanzia delle vittime della strada è necessaria la prova delle modalità del sinistro. Tale prova può essere data anche mediante indizi che saranno valutati complessivamente dal giudice; la querela del sinistro non è strettamente necessaria, ma nemmeno sufficiente a legittimare la richiesta; così come di per sé non è determinante la contraddizione tra la mancata indicazione dei testimoni in querela e l'indicazione degli stessi in atto di citazione” (Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n°5892, ### & Giustizia 2016). 
Il testimoniale, ad onta di quanto ritenuto dal giudice a quo, aveva sufficientemente fornito attestazione del fatto storico costituito dal sinistro stradale provocato da veicolo pirata. La profilata inattendibilità dei soggetti spettatori dell'evento sarebbe discesa, nell'ottica motivazionale della sentenza impugnata, dalla incongruenza del contegno tenuto da taluno di essi, che “dopo aver visto il sinistro avrebbe proseguito la sua marcia per circa 15 m., si sarebbe fermato a mettere la catena al suo scooter e sarebbe tornato sul luogo del sinistro, dopo che il ### era stato spostato”, (teste ###, mentre talaltro “… si sarebbe allontanato per parcheggiare la macchina all'interno di un distributore, per poi fare ritorno sul posto dopo qualche minuto”, (teste ###. Il Tribunale si è riportato alla comune esperienza per sostenere in buona sostanza che per spostare una persona infortunata occorrono all'incirca dieci minuti, così da essere poco credibile che dopo un grave sinistro un teste, per percorrere 10/15 mt., impieghi più di dieci minuti. Ebbene, “le nozioni di comune esperienza, di cui all'art. 115 c.p.c., comportando il ricorso ad esse una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, vanno intese in senso rigoroso, e cioè come fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili. Ne consegue che non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi ### n°4023/2022 R.G.  valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio. ….” (Cassazione civile, sez. trib., 05/10/2012, n°16959, ### civ. Mass. 2012, 10, 1182). La non credibilità del teste è tratta sulla base dei tempi di percorrenza di 10/15 mt., atteso che sarebbero occorsi meno di dieci minuti per percorrerli; per cui, avendo il teste notato lo spostamento dell'infortunato, operazione fattibile secondo il Tribunale, (comune esperienza), in dieci minuti, quanto dallo stesso raccontato sarebbe non veritiero. È invece comune conoscenza-esperienza, a contrario, che l'infortunato in un sinistro stradale non vada proprio rimosso e non gli venga tolto il casco, finché non arrivano i sanitari del 118. Se il malcapitato viene rimosso prima dell'arrivo dei sanitari, tale azione può essere fatta da chiunque, intervenuto subito o entro dieci minuti, a tutto discapito dell'infortunato. 
Sfatata allora la inverosimiglianza della narrazione da essi resa può, e deve, notarsi come entrambi i testimoni abbiano concordemente descritto l'accadimento precisando che nella rotonda una macchina aveva urtato da tergo leggermente la scocca della ### causandone la caduta sulla destra, in uno al suo conducente, urto questo verificatosi non certo ad una velocità abnorme, (ma a circa 20/30 km/h), nella curva della rotatoria; (c.f.r., in fasc. uff. I° grado, deposizioni testi cit.). 
Inoltre, entrambi i testi avevano dichiarato di avere riconosciuto l'attore nell'avvicinarsi, non prima, vedendolo sanguinante. Nulla di strano poi se gli stessi testi, allontanatisi solo per pochissimo tempo dal teatro del sinistro per parcheggiare a brevissima distanza i propri veicoli, vi abbiano fatto subitaneo ritorno. Ambedue avevano evidenziato come l'urto fosse avvenuto tra il lato destro dell'autovettura, all'altezza della ruota anteriore destra, e la parte posteriore sinistra della scocca della vespa, confermando che il veicolo investitore non si era fermato ed era andato via, così che nessuno di loro aveva fatto in tempo a rilevare il numero di targa dell'auto, cosa questa che neppure l'attore avrebbe potuto fare in concomitanza delle condizioni fisiche determinate dalla caduta, (sanguinamento e intontimento), malgrado fosse munito di ### n°4023/2022 R.G.  casco indossato al momento dell'impatto. In definitiva, le dichiarazioni dei testi sul fatto storico, per essere collimanti e non affatto contraddittorie, avrebbero dovuto, nel loro valore probatorio, indurre ad un accoglimento della domanda. Questo perché se al giudice è devoluta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, è altrettanto vero che la loro valutazione deve essere complessiva e deve portare ad una motivazione che sia adeguata e coerente in ragione di tutti gli elementi probatori offerti dalle parti. Se il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, (Cassazione civile, sez. VI, 15/04/2021, n°9873, ### 2021, rv 661192 - 01), non si può assolvere dalla domanda risarcitoria chi è tenuto a soddisfarla non sul versante del mancato raggiungimento della prova di quella diligenza minima, dovendo invece aversi riguardo alla diversa prova, raggiunta nella fattispecie, del presupposto fattuale costituito dalla verificazione del sinistro ad opera di veicolo rimasto non identificato per cause non imputabili alla sua vittima. In questa prospettiva si comprende come finiscano per perdere rilievo le connotazioni della vicenda valorizzate dal giudice a quo per escludere che fosse stato dimostrato il fondamento della pretesa risarcitoria: così che l'infortunato avesse presentato la denuncia sessantasei giorni dopo il fatto e soprattutto che, al momento del ricovero presso il pronto soccorso, non avesse descritto neppure sommariamente la dinamica del sinistro e non avesse evidenziato di essere stato investito da un veicolo il cui conducente si era dato alla fuga; che neppure avesse rilasciato dichiarazioni appaganti ai carabinieri indicando eventuali testi. 
La quantificazione del danno deve muovere dal grado percentuale di invalidità riportato dal ### in seguito al subito sinistro. In assenza di altri riferimenti può farsi capo agli esiti dell'accertamento peritale di ### n°4023/2022 R.G.  parte prodotto già dall'attore e non impugnato e contestato in modo specifico della controparte; (perizia ### Fels in data ###).  ### aveva così riferito: “In sintesi il #### in data 13 gennaio 2018 ha riportato in seguito ad incidente della strada trauma cranico commotivo, frattura scomposta della clavicola destra al terzo medio, infrazione delle ossa nasali, frattura scomposta della IV costa di destra, infrazione dell'arco laterale della III e VI costa di destra, ipoacusia destra. Le lesioni suddette sono di natura traumatica: quelle di tipo contusivo si realizzano con meccanismo diretto, per urto o colpo ricevuto; la loro entità dipende dalla vis vulnerante e dalla sede ###possibilità di coinvolgimento dei soli tegumenti e di questi e delle ossa, dei tessuti sottostanti, rappresentati nel caso della scatola cranica dalle meningi e dall'encefalo e nel caso del torace dai visceri. Nel caso in oggetto il danno ha interessato il rivestimento cutaneo, il parenchima cerebrale, le ossa del volto (quelle nasali), lo scheletro costale con multiple fratture ferite. Si è anche verificata una breve commozione cerebrale (già risoltasi all'atto della prima osservazione ospedaliera); questa costituisce la minore compromissione encefalica in seguito a trauma cranico, si realizza con meccanismo indiretto per interessamento funzionale delle strutture diencefalomesencefaliche, ove risiede la ### e si manifesta con una perdita transitoria della coscienza o di altra funzione del ### con completo recupero dello stato anteriore entro il termine massimo di 6 ore. La frattura della clavicola si produce, invece, con meccanismo indiretto per caduta sul moncone della spalla. Tanto premesso, si può affermare che il racconto sulla dinamica dell'infortunio, così come descritto dall'infortunato, sia compatibile con le lesioni osservate e refertate dei sanitari dell'ospedale S. ### di ### Narra egli, infatti, di essere stato tamponato su di una pubblica via all'altezza di un incrocio regolato da una rotonda da un automezzo mentre era alla guida di un motoveicolo, con conseguente abbattimento al suolo; appare, perciò, possibile che nell'incidente si possano essere prodotte le lesioni contusive e fratturative sopra citate per l'impatto del volto, della spalla destra e dell'emitorace destro contro ### n°4023/2022 R.G.  il terreno. …. Come esito di queste lesioni traumatiche attualmente si osserva grave ipoacusia destra, sindrome vertiginosa periferica con areflessia labirintica monolaterale, esiti delle fratture di clavicola a destra e dell'apice delle ossa nasali, marcata sindrome depressiva reattiva con ripercussione sulle relazioni interpersonali e sulle attività sociali. Per questi esiti può essere considerato adeguato il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) pari all'incirca al 35% (6-7% per la sindrome psichica postraumatica con umore depresso, 1-2% per esiti dell'infrazione dell'apice delle ossa nasali, 10% per la grave ipoacusia neurosensoriale destra, 10% per la sindrome vertiginosa periferica con areflessia monolaterale, 5% per gli esiti della frattura di clavicola con sovrapposizione dei monconi, 3% per gli esiti delle fratture costali, -cfr ### delle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, D. M. 3 luglio 2003, pubblicata sulla G. U. dell'11 settembre 2003 n.. 211, … ### alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente, #### 2009, #### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, #### 2016). Per quanto attiene la durata della inabilità temporanea assoluta essa può essere indicata in circa 20 giorni, periodo durante il quale il paziente è stato ricoverato in ospedale e sono regrediti i disturbi neurologici iniziali, una durata di altri 300 giorni può essere, invece, riconosciuta all'inabilità temporanea parziale, con tasso decrescente a scalare, mediamente del 50%, corrispondente al periodo durante il quale è avvenuta la completa stabilizzazione dei sintomi”. 
Ciò posto, il credito risarcitorio può essere determinato partendo dalle previsioni elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di ### “### del danneggiato alla data del sinistro 73 anni; ### di invalidità permanente 35%; ### danno biologico €. 5.606,21; Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) €. 2.803,11; ### danno non patrimoniale €. 8.409,32; ### base I.T.T. €. 115,00; Giorni di invalidità temporanea totale 20; ### di invalidità temporanea parziale al 50%; ### biologico risarcibile €. 125.579,00; ### n°4023/2022 R.G.  ### non patrimoniale risarcibile €. 188.369,00; Invalidità temporanea totale €. 2.300,00; Invalidità temporanea parziale al 50% €. 17.250,00; Totale danno biologico temporaneo €. 19.550,00; Totale generale: €. 207.919,00”. Non si ravvisano condizioni particolari o specifiche che consentano una personalizzazione del danno complessivo sofferto procedendo per questo verso ad un incremento della posta risarcitoria definitiva. Ciò in quanto, pure “in presenza di un danno permanente alla salute costituisce un'inammissibile duplicazione risarcitoria l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed il congiunto riconoscimento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente; infatti la personalizzazione del danno è possibile e legittima soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno patito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (Corte appello ### II, 13/07/2022, n°832, ### 2022, 208). Sulla somma, liquidata in moneta attuale, competono gli interessi compensativi da computare dalla data del 13.1.2018, (di verificazione dell'evento dannoso), sulle somme devalutate in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data stessa, (13.1.2018), quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data indicata, fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella in precedenza ottenuta, sempre in base all'indice ### menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo; (il tutto sulla scia della risalente, ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità, Cass., S. U., n°1712/95 e sgg.). 
Le spese processuali del doppio grado, dovendo il governo di quelle del primo rivedersi anche d'ufficio, (c.f.r. Cassazione civile, sez. III, 21/06/2024, n°17222, ### testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2024), seguono inevitabilmente la soccombenza ultima e sono liquidate d'ufficio in dispositivo. ### n°4023/2022 R.G.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di Napoli, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti delle ### S.p.A., quale ### per la ### del F.G.V.S., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data ###, così provvede: 1°) Accoglie l'appello, per quanto di ragione, e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, dichiara tenute e condanna le appellate ### S.p.A., nella qualità, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, della somma, liquidata in moneta attuale, di €.  207.919,00, maggiorata degli interessi compensativi da computarsi come in motivazione; 2°) Condanna inoltre le appellate ### S.p.A., nella qualità, alla rifusione in favore della controparte delle spese del doppio grado, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del primo in complessivi €. 10.200,00 e quelle del secondo in complessivi €. 8.700,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.25.  #####

causa n. 4023/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Antonio Quaranta

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