blog dirittopratico

3.711.960
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1043/2026 del 19-01-2026

... -controricorrente contro ### e ####; -intimati avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### n. 5013 del 2023 depositata il 06 settembre 2023 non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal #### 1. La controversia trae origine dall'impugnazione proposta da ### avverso l'intimazione di pagamento n. ###410323000, emessa dall'### delle ### e notificata il ###, relativa a diverse cartelle di pagamento e atti impositivi, tra cui, in particolare le cartelle di pagamento relative all'ICI dovuta per le annualità dal 2001 al 2008. 2. ### d i ### o, dop o aver esteso il contraddittorio agli en ti impositori, ### delle ### e ### di ### a ### aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento in ragione della “acompetenza o difetto di attribuzioni” del funzionario che l'aveva emessa, della mancanza o irritualità della notificazione degli atti prodromici all'intim azione e dell 'intervenuta prescrizione o decadenza. 3. Avverso la sentenza della CTP il contribuente aveva proposto appello, respinto dalla CGT di II grado della ### che aveva ritenuto infondate tutte (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6858/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente contro ### in persona del Di rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato presso i cui uffici a ### via dei ### n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente contro ### e ####; -intimati avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### n. 5013 del 2023 depositata il 06 settembre 2023 non notificata. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal #### 1. La controversia trae origine dall'impugnazione proposta da ### avverso l'intimazione di pagamento n. ###410323000, emessa dall'### delle ### e notificata il ###, relativa a diverse cartelle di pagamento e atti impositivi, tra cui, in particolare le cartelle di pagamento relative all'ICI dovuta per le annualità dal 2001 al 2008.  2. ### d i ### o, dop o aver esteso il contraddittorio agli en ti impositori, ### delle ### e ### di ### a ### aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento in ragione della “acompetenza o difetto di attribuzioni” del funzionario che l'aveva emessa, della mancanza o irritualità della notificazione degli atti prodromici all'intim azione e dell 'intervenuta prescrizione o decadenza.  3. Avverso la sentenza della CTP il contribuente aveva proposto appello, respinto dalla CGT di II grado della ### che aveva ritenuto infondate tutte le sue difese.  4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CGT di II grado, affidandosi a tre motivi, la ### delle ### si è difesa depositando il controricorso mentre l'### delle ### e il ### di ### a ### sono rimasti intimati.  5. Successivam ente, il ###, il ricorre nte ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell' art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. in combinato 3 disposto con l'art. 32 d. Lgs. n. 546 del 1992 e con gli articoli 2934 e 2948, n. 4 c.c., per l'errore in cui sare bbe incor sa la CGT di II grado nella ricognizione della prova documentale e nella non corretta ricognizione del contenuto oggettivo della prova documentale oltre che nell'affermazione di irretrattabilità della pretesa tributaria anche sotto il profilo della prescrizione già maturata all'epoca della notificazione delle cartelle. 
Il ricorre nte ha soste nuto, in particolare, che la senten za impug nata avrebbe erroneamente disatteso la sua eccezione di prescrizione dei crediti relativi all'ICI delle ann ualità d al 2001 al 2008, avendo riconosciuto l'intervenuta interruzione per effetto delle intimazioni di pagamento del 12.05.2010, del 3.04.2015 e del 23.08.2018, senza, tuttavia, avvedersi che nell'atto di appello aveva denunziato, la mancanza nel fascicolo dell'### delle ### e ### del docum ento relativo alla notificazione dell'intimazione di pagamento del 12.4.2010 ed il fatto che l'intimazione del 3.4.2015 era riferita solo all'### e non poteva aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale dell'### Con lo stesso motivo il ricorrente ha dedotto l'erroneità della pronuncia della CGT di II grado nella parte in cui ha ritenuto che la mancata impugnazione dell'atto prodromico all'intimaz ione di paga mento e la consegu ente irretrattabilità del credito precludano al contribuente la possibilità di far valere la prescrizion e eventual mente maturata in epoca preceden te alla notificazione della cartella non opposta, in violazione dei principi dettati in materia dalla pronun cia della Corte a sezioni unite n. 23397 del 2016, secondo cui la definitività dell'atto non modifica il termine di prescrizione del tributo.  1.2. Il motivo è solo parzialmente fondato.  1.3. La doglianza contiene più censure riconducibili a vizi diversi tra quelli previsti dall'art. 360 comma 1 c. p.c. come d educibili nel giudizio di legittimità, tuttavia, si comprende chiaramente che il ricorrente inte nde lamentare nella sentenza impugnata: 4 ### il travisam ento d ella prova documentazione, in relazione all'art . 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riguardo all'inesistenza nel fascicolo di ### delle ### e ### dell'atto interruttivo della prescrizione e all'aver tratto informazioni inesistenti ai fini dell'interruzione della prescrizione dal documento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015; ### la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 comma 1 3 c.p.c., delle norme sulla prescrizione di cui agli articoli 2934 e 2948 n. 4 c.c. laddove ha sostenuto l'erroneità dell'affermazione da parte della CGT di II grado in ordine all' irretrattabilità del credito tributario, anche sotto il profilo della già maturata prescrizione, in mancanza di impugnazione del relativo atto impositivo o della relativa cartella.  1.4. Sotto il primo profilo, relativo al travisamento della prova documentale, la Corte a sezioni unite ha chiarito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di ver ifica logica della rico nducibi lità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395 n. 4 c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360 nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». ( ###. U. n. 5792 del 2024) Ne deriva che la doglianza avverso la sentenza impugnata relativa al fatto di aver posto a fondamento della decisione un documento inesistente, e cioè l'atto di intimazione del 12.5.2010, deve essere ricondotta ad un errore di percezione revocatorio censurabile, ai sensi dell'art. 395 comm a 1 n. 4 c.p.c., come una svista del giudice. Invece, la doglianza relativa al fatto di aver tratto da un d ocumento u n'informazione prob atoria inesistente o impossibile logicamente da dedurre, e cioè aver tratto dal documento del 5 3.4.2015 relativo all'intimazione di pagamento dell'### l'intimazione di pagamento relativa al credito per l'### configura un vizio da far valere con ricorso per cassaz ione come vi olazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 n. 5, c.p.c., trattandosi di fatto sostanziale.  1.5. Nel caso di specie il ricorrente non aveva mai dedotto nella fase del giudizio di merito l'inesistenza del documento relativo all'atto di intimazione del 12.5. 2010, tanto è vero che nell'atto di appello, alla pag. 9, si era limitato a sostenere che non era stata seguita da altri atti interruttivi per ben otto anni senza fare alcun cenno all'irreperibilità del documento nel fascicolo dell'### delle ### e ### mentre aveva puntualmente evidenziato nell'atto di appello, alla pag. 10, l'erronea valutazione del documento del 3.4.2015, contenente solo l'intimazione di pagamento del debito ### 1.6. Il motivo è , dunq ue, inammissibile con riferiment o alla dedu zione dell'inesistenza del documento relativo al l'intimazione di paga mento del 12.5.2010 perché il contribuente, con il ricorso per cassazione, ha fatto valere un errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. che non aveva mai denunciato prima nel corso del giudizio di merito.  1.7. È, invece, fondato con riferimento alla deduzione de ll'erronea valutazione del conten uto del d ocumento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015 che effettivamente si riferisce solo all'### (v. all.  4 al ricorso a pag. 7) e che è stato, però, valutato dalla CGT di II grado come atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito per l'### 1.8. Il motivo sotto il secondo profilo, relativo alla lamentata violazione di norme di diritto, è infondato.  ### di II grado, confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha affermato che “### in questo grado di giudizio è stata prodotta la docu mentazione attestante la notifica degli atti pro dromici dell'intimazione di pagamento impugnata con la conseguenz a che la mancata impugnazi one delle cartelle di pagamento e degli altri atti 6 prodromici ha reso irretrattabili i crediti fiscali in essi riportati.” Con ciò si è atte nuta alla giurisprudenza della Corte secondo cu i la definitività derivante dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo o della cartella relativa al credito tribu tario ogg etto dell'atto di in timazione impugnat o, cristallizza la pretesa tribut aria e pre clude al contribuente di far valere anche la prescrizione anteriormente maturata.  1.9. Afferma, in particolare, la Corte che « In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fi scale maturato precedente mente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.» (Cass. n. ### del 29/11/2021) e che « […] l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs.  n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.» (Cass. n. 6436 del 11/03/2025; Cass. 20476 del 2025). Inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa è, invece, il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza della Corte relativa alla diversa q uestione del re gime della prescrizione applicabile alla pretesa tributaria racchiusa in un atto di accertamento divenuto definitivo in relazione alla previsione dell'art. 2953 1.10. Il motivo deve, quindi, essere accolto limitatamente al vizio dedotto, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento all'erronea valutazione del conten uto del d ocumento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015 e rigettato sotto tutti gli altri profili.  2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 11 comma 2 del d. lgs. n. 546 7 del 1992 e dell'art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in combinato disposto con l'art.  4-novies del d.l. n. 34 del 2019 e con l'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933, per avere la CGT di II grado erroneam ente d isatteso la sua eccezione di nul lità insa nabile della costituzione nel giudizio di merit o dell'### tramite un avvocato del libero foro, formulata con le memorie illustrative in secondo grado evidenziando l'inapplicabilità al processo tributario, retto dalla previsione dell'art. 11 comma 2 d. lgs. 546 del 1992, dei principi enunciati dalla Corte a sezioni unite con la sentenza n. ### del 2019 solo per il processo civile ordinario.  2.1. Il motivo è infondato.  2.2. La giurisprudenza della Corte ha, infatti, da tempo riconosciuto la legittimità della difesa in giudizio dell'amministrazione finanziaria, mediante avvocati del libero foro, anche nei procedimenti avanti alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria di merito. 
Come noto, la Corte a sezioni unite ha affermato il prin cipio gen erale secondo cui « Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'### delle ### impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla ### intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv.  in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad 8 assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispeci e alle ipotesi previste dalla ### tra l'### e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità d i questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'### a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità » ( Cass. Sez. U. ### del 2019).  2.3. Gli stessi principi valgono anche con riferimento al patrocinio innanzi alle ### di giustizia tributaria di merito come chiarito dalla giurisprudenza della Corte che, ricostruito il complesso quadro normativo anche attraverso l'esame delle norme di interpretazione autentica, ha concluso riconoscendo all'amministrazione finanziaria la facoltà di avvalersi, alle stesse condizioni, per la difesa innanzi alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria del patrocinio degli avvocati del libero foro. 
Afferma, in particolare, la Corte in materia di difesa in giudizio dell'### delle ### e ### che « ### alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'articolo 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.225/2016, dispone: "### è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentan za e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale d eliberati ai sensi del comma 5 d el presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli 9 riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per i l patroci nio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546". Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4-nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla ### 28 giugno 2019, n. 58, prevede che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'### delle entrate ### per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, int ende non avvalersi dell'Avvocatura dell o Stato nei giudizi a quest'ul tima riservat i su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad ass umere il patrocinio". Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tun c, che la delibera motivat a è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luog o fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. ###. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonost ante la speci fica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con 10 chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R. Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui l'### dell'### delle entrate e dell'### delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8. Detta soluzione inte rpretativa pare conforme al ### collo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e ### proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «3.4.2 ### sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio ### avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di ### (compresa la fase di appe llo); - liti innanz i alle ### L avoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle ### ( Cass. n. ### del 2019 in motivazione; Cass. n. 24967 del 2022; Cass. n. 28199 del 2024; Cass. n. 10661 del 2025).  2.4. In sint esi, dunque, non sussisto no ostacoli normativi alla facoltà dell'### delle ### e ### di costituirsi nel giudizio di merito tributario con avvocati del libero foro né speciali oneri di documentazione del potere di rappresentanza e assistenza, dal momento che la ### stipulata con l' Avvocatura dello Stato non riserva il patrocinio dell'### delle ### e ### all'Avvocatura dello Stato ma prevede espressamente la facoltà dell'ente di stare in giu dizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati d el libero foro per le controversie innanzi alle ### tributarie. 11 2.5. ### di II grado si è uniformata ai principi enunciati dalla Corte in materia anche richiamandoli espressamente in motivazione e non sussiste, pertanto, il vizio di violazione di norma di diritto lamentato dal ricorrente con riferimento alla costituzione dell'### delle ### e ### con avvocato del libero foro nel giudizio di merito che, correttamente, è stata ritenuta rituale senza alcun onere di documentare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza diverse dalla procura alle liti.  3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 97 comma 4 Cost. censurando la sentenza della CGT di II grado della ### ia n ella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per l' “acompetenza” o il difetto di attribuzione ai sensi dell' art. 21-septies legge 241 del 1990, in capo al soggetto , Dr. Pi ergiorgio ### che, qualificandosi come “responsabile del procedimento di emissione e notifica”, aveva provveduto ad emetterla e notificarla. Contestualmente alla censura il ricorrente ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 comma 4 Cost., dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, relativo al trasferimento del personale delle società del gruppo ### all'### delle ### e ###” ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente” senza espletamento di concorso pubblico.  3.1. Il motivo è infondato.  3.2. ### al personale trasmig rato dalle società d el gruppo ### s.p.a. all' ### delle ### e Ris cossione del potere di sottoscrivere gli atti di riscossione si desume dalla previsione dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla ### n. 225 del 2016 secondo cui “ ### conto de lla s pecificità delle funzioni prop rie della riscossione fi scale e delle compet enze t ecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla 12 data di cui al comma 1 il personale delle società del ### con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in serviz io alla data di ent rata in vigo re del presente de creto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricogn izione delle competenze possedu te, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.” 3.3. La norma, contestualmente all'estinzione delle società del gruppo ### s.p.a. ed al trasferimento senza soluzione di cont inuità dei rapporti giuridici e delle funzioni di riscossione all'### delle ### e ### ha previsto anche il trasferimento in blocco dei rapporti con il personale, regolati da contratto di diritto privato, stabilendo l'automatica ricognizione delle competenze necessarie ai fini dell'at tribuzione delle funzioni all'interno de ll'ente a sa lvaguardia delle esigenze d i continuità dell'attività di riscossione.  3.4. Il soggetto che ha sottoscritto l'intimazione di pagamento nella sua veste di dipe ndente trasferito da ### all'### delle ### e ### è stato, quindi, investito del relativo potere in forza della norma richiamata senza che rilevi, in alcun modo, ai fini della validità dell'atto di riscossione la sua qualifica o la fonte concorsuale o meno del suo rapporto di lavoro con l'ente.  3.5. La giuris prudenza della Corte ha, infatti, ripetu tamente affermato l'irrilevanza ai fini de lla validità d ell'atto della riscossion e dell'esistenza stessa della sottoscrizione del funzionario e della sua qualifica purché sia chiara la provenienza dell'atto dall'ente e, comunque, l'irrilevanza ai fini della validità, anche degli atti impositivi, delle questioni relative alla fonte del loro rapporto di lavoro con l'amministrazione finanziaria. 13 3.6. Sotto il primo profilo la giurisprudenza di legittimità ha efficacemente chiarito che, in forza della espressa previsione dell'art. 42 comma 1 e 3 d.P.R. n. 600 del 1 973- secondo cui gli accertam enti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono, a pena di nullità, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato-, « […] soltanto l'avviso di accertam ento è nullo se non reca la sottoscrizione de l capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di conte stazione de l contribuente, incombe all'amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora [eq uiparato all'intimazione di pagame nto] e l'attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. ###; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contr ibuente l'onere di provarne la non imputabilità » ( Cass. n. 29293 del 2025 in motivazione; Cass. n. 21290 del 2018; Cass. 4283 del 2010).  3.7. In ogni caso, poi, con riferimento al secondo profilo la giurisprudenza della Corte, anche n ell'ipote si in cui la sottoscrizione e la qual ifica del funzionario delegato, sono stabilite a pena di nullità dell'atto impositivo, ha negato ogni incidenz a sulla validità dell'atto impositivo alle questioni di illegittimità costituzionale relative alla fonte del suo rapporto di lavoro con l'ente e alla sua assunzione in mancanza di concorso pubblico ( Cass. 5177 del 2020).  3.8. La senten za impugnato ha fatt o corretta applicazione dei principi richiamati laddove ha rigettato il motivo di appello re lativo al difetto di attribuzioni del funzionario che ha sottoscritto l'intimazione di pagamento 14 richiamando la previsione dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla ### n. 225 del 2016 mentre la questione di illegittimità della norma proposta dal ricorrente è inammissibile in quanto irrilevante ai fini della de cisione sulla sua doma nda di annullamento dell'at to di intimazione impugnato.  4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei soli limiti delineati al punto 1.10, essendo inammissibile e infondato quanto al resto, il secondo ed il terzo motivo devono essere rigettati perché infondati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla CGT di II grado della ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  In parzia le accoglimento de l primo motivo di ricorso, inammissibili o rigettati gli alt ri, cassa la sente nza impugnata con rinvio alla Co rte di giustizia di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 10/12/2025.  ### 

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Marconi Daniela

M
5

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21128/2025 del 24-07-2025

... S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d epositata dalla ### tributaria regionale per l'### il 28 giugno 2017, n. 597 /03/2017, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. ####0 notificata a mezzo pec il 3 agosto 2015 da parte dell'“### S.p.A.” (poi, “### di ### S.p.A.”) nei confronti della “#### S.r.l.”, per l'importo di € 12 .970,96, in dipe ndenza di avviso di accertamento in rettifica n. 1807/2008 del 5 agosto 2013 (non impugnato) per parziale versamento dell'ICI relativa all'anno 2008 da parte del Co mune d i #### su immobili ubicati nel medesimo Comune, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di #### e dell'“### di ### S.p.A.” avverso la 3 sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di L'### il 20 aprile 2016, n. 398/02/2016, con condanna della “#### S.r.l.” alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell'“### di ### S.p.A.” e compensazione delle spese giudiziali tra la “#### S.r.l.” ed il Comune di ####. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che: a) la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3981/2018 R.G., proposto DA “Ing. ### S.r.l.”, con sede ###person a dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con st udio in ### ove è elettivamente domiciliata (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: ###), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di ####, in p ersona de l ### pro tempore, rappresent ato e difes o dall'Avv. ### e dall'Avv. ### con studio in #### (presso gli ### dell'Avvoca tura ###, elettivamente domiciliat ###studio in ### (indirizzi p.e.c.  per comunicazion i e notifiche: ### e ###), giusta procura in margine al controricorso di costitu zione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE ICI - ####### E ### delle ### - ### con sede ###persona del ### pro tempore, in qualità di successore a titolo universale dell'“### di ### S.p.A.”, già con sede in ### ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dice mbre 2016, n. 225, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, con sede in ### ove per legge è domiciliata (indirizzo pec per not ifiche e comunicazioni: ###); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per l'### il 28 giugno 2017, n. 597/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2025 dal Dott. #### 1. La “Ing. ### S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d epositata dalla ### tributaria regionale per l'### il 28 giugno 2017, n. 597 /03/2017, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. ####0 notificata a mezzo pec il 3 agosto 2015 da parte dell'“### S.p.A.” (poi, “### di ### S.p.A.”) nei confronti della “#### S.r.l.”, per l'importo di € 12 .970,96, in dipe ndenza di avviso di accertamento in rettifica n. 1807/2008 del 5 agosto 2013 (non impugnato) per parziale versamento dell'ICI relativa all'anno 2008 da parte del Co mune d i #### su immobili ubicati nel medesimo Comune, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di #### e dell'“### di ### S.p.A.” avverso la 3 sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di L'### il 20 aprile 2016, n. 398/02/2016, con condanna della “#### S.r.l.” alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell'“### di ### S.p.A.” e compensazione delle spese giudiziali tra la “#### S.r.l.” ed il Comune di ####.  2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che: a) la sospensione della sentenza di prime cure non potesse essere concessa per carenza di periculum in mora, a causa dell 'esiguit à della somma dovuta; b) la sospensione della cartella di pagamento fosse stat a implicitamente respinta dalla senten za di prime cure; c) la cartella di pagam ento fosse adeguatamente motivata; d) la contribuente avesse ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertam ento in rettific a, essendo a conoscenza della pretesa impositiva; e) l'atto richiamato per relat ionem non dovesse essere allegato all'atto impug nato; f) la not ifica a mezzo pec della cartella di pagamen to fosse regolare; e) l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa all'avviso di accertamento in ret tifica fosse stata depositata d all'ente impositore e recasse la stampigliatura dell'ufficio postale.  3. ### di #### e l'Age nzia delle ### - ### hanno resistito con separati controricorsi.  4. ### ne di #### ha dep ositato memoria illustrativa.  ###: 1. Il ricorso è affidato ad undici motivi.  2. Con il primo m otivo, si denu ncia nullità della sentenz a impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 4 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per non essere stata fissata dal giudice di prime cure l'udienza di trattazione per la sospensione della cartella di pagamento e per essere st ata rigettata da l giudice di appello l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado «senza esaminare e pron unciarsi sulle altre istanze di sospensione, innanzi indicate».  2.1 Il motivo è inammissibile.  2.2 Sotto il primo aspetto, si rileva che, in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, d ecida i l merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che «gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado», sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio pe r la mancata decisio ne sull'istanza cautelare che, pur se favo revole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8510; Cass., Sez. 5^, 30 otto bre 2013, 24448; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16116; Cass., 5^, 19 gennaio 2018, n. 1312; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25414; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. ###; Cass., Trib., 17 gennaio 2025, n. 1149).  2.3 Sotto il secondo aspett o, il giudice di appello h a espressamente e motivatamente respinto l'istanz a di sospensione della decisione di prime cure, confermando, per quanto potesse occorrere, il rigetto dell'istanza di sospensione della cartella di pagamento. 
Invero, con un autono mo capo del disp ositivo, il giudice di appello ha respinto l'istanza di sospensione, argomentando in 5 motivazione che: «### la censura del contribuente sulla CTP che avrebbe omesso di pronunci arsi sulla sospensione della sentenza, la CTR ritiene che i p rimi giudici non si sono pronunciati ritenendo tacitamente ri gettata la richiesta. 
Sull'istanza di sospensione della se ntenza invocata dal ricorrente, la ### reputa che tale domanda difetta del periculum in mora invocato, tenuto conto della esiguità della somma contestata».  3. Con il secondo motiv o, si d enuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatt o controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l'appello dal giudice di secondo grado «senza esaminare la documentazione probatoria prodotta dal contribuente nel corso del giudizio, e senza esaminare le eccezioni in fatto ed in diritto eccepite nel corso del giudizio», avendo «erroneamente percepito i fatti di causa che si sostanziano nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata».  3.1 Il predetto motivo è inammissibile.  3.2 Anzitutto, si rileva la p reclusione derivante dalla c.d .  “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che no n consente di censurar e l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art.  360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc.  (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di a ppello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia st ata richiesta la 6 notificazione dal giorno 11 sette mbre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l'abrogazione disposta dall'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdott i prima dell'1 gennaio 2023, dal l'art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall'art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.  (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto post e a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicemb re 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109). 
Nella specie, però, a fronte della soccomb enza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.  (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).  3.3 In ogni caso, la censura non attinge l'omesso esame di un fatto storico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto 7 sovvertire l'esito de l giudizio, risolvendosi in p lurime contestazioni in punto di d iritto ( carente motivazione della cartella di pagame nto; n otifica del prodromico avviso di accertamento; costituzione in giudizio dell'ag ente della riscossione; care nte chiamata di terzi in causa) ch e, comunque, sono state, per lo p iù, dedotte con autonome doglianze di violazione o falsa applicazione di legge.  3.4 Come è noto, l'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.  civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordiname nto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processua li, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, ne l rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sent enza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., 8 Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, 13573).  ###. 360, primo comma, n. 5), cod. p roc. civ. , come riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 201 2, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concer nente la omessa valutazione di deduzio ni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn.  21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l'omessa disanima di questioni o argoment azioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settem bre 201 9, 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., 5^, 20 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).  3.5 Peraltro, il mezzo si risolve nell'imputazione al giudice di secondo grado di un vero e proprio errore revocatorio (cioè, della supposizione dell'esistenza di un fatto, la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti processuali, o dell'inesistenza di un fatto la c ui verità è inconfutabilm ente accertata dagli atti processuali), la cui cognizione è riservata in 9 via esclusiva al medesimo giudice in sede di impugnazione per revocazione della sentenza impugnata.  ### l'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragioname nto, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materia le che abb ia portat o ad affermare o supporr e l'esiste nza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un f atto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod.  proc. civ., o n. 4) dello stesso comma, per violazione dell'art.  115 cod. proc. civ., ma p iuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (Cass., Lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Cass., Sez. Trib., 16 luglio 2024, n. 19609).  4. Con il terzo motiv o, si d enuncia violazione e fals a applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e difetto di motivazione della cartella di pagamento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod.  proc. civ., per essersi pronunciato il giudice di secondo grado sulle eccezioni sollevate dalla contribuente sul contenuto della cartella di pagamento, senza conoscere il prodromico avviso di accertamento in rettifica.  4.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.  4.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza p er l'omessa trascrizione in ricorso della cartella di pagamento. ### è pacifico che, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza del giudice t ributario sotto il profilo del giudizio 10 espresso in ordine al la motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorre nte, a pena di inammissibilità, d eve t rascrivere testualmente il contenuto dell'atto impug nato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di Cassazione la verifica della doglianza esclusivamente media nte l'esame del ricorso (in termini: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902 e 9903; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2021, n. 7156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, 7928; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16428; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2025, 9372). 
Ne discend e che l'inosservanza di tale onere comporta l'inammissibilità del mezzo, precludend o ogni sindacat o del giudice di legittimità sulla sentenza impugnata.  4.3 Inoltre, come emerge dalla relativa formulazione in ricorso (pagine 13 - 24), la censura n on attin ge alcun a argomentazione o statuizione della sent enza impugnata, limitandosi a contestare sul piano astratto, attraverso l'elencazione di massime giurisprudenz iali di merito e di legittimità, la motivazione della cartella di pagamento. 
Vale, quindi, il principio per cui è inammissibile il motivo che non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, dato che il mot ivo di i mpugnazione è rappresentat o dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi e sercita il diritto di im pugnazione, la decisione è erronea, con la consegue nza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la 11 rappresentazione, l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere e nunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 22 aprile 2020, 8036; Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2023, n. ###; Cass., 3^, 24 settembre 2024, n. 25533; Cass., Sez. Lav., 9 maggio 2025, n. 12283).  4.4 Per il re sto, è pacifico che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la validità del ruolo e della cartella di pagamento, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, e ssendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 6^, 11 ottobre 2018, n. 25343; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1638; Cass., Sez. Trib., 19 ottob re 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. ###). A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. 3 settembre 1999, n. 321 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli «estremi di tale atto e la relativa data di notifica»), in quanto essa va letta in combinato 12 disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello ### del contribuente (art. 7, comma 3, della legge 2 7 luglio 2000, n. 212) e po i, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, innovativo degli artt. 1 e 1 2 del d .P.R. 2 9 settembre 1 973, n. 6 02, che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto «il riferim ento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in man canza, la mot ivazione anche sintetica della pretesa» (in termini: Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2011, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2021, n. 576; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, 1638; Cass., Sez. Trib., 19 ottobre 2022, n. ###).  4.5 In ogn i caso, la sentenza impugnata ha r itenuto che: «Riguardo al difetto di motivazione della cartella esattoriale, la ### dalla lettura della docum entazione in atti, considera che gli elementi esposti nel dettaglio degli addebiti da parte d i ### alia spa, risu ltano idonei ad assolvere la funzione di rendere manifeste le ragioni del provvedimento impugnato sia sull'an che sul quantum e consentire al contribuente di sviluppare le sue tesi». 
Tanto in conformità al più recente indirizzo di questa Corte, per cui le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento redatte in conformità al modello ministeriale sono normalmente idonee a mettere il debitore intimato in condizione di identificare il titolo per cui si procede e le relative pretese creditorie, in modo da poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa: la conformità al modello ministeriale va sempre, con giudizio in fatto rimesso al giudice del merito (di regola incensurabile in sede di legittimità), posta in rapporto con l'esigenza di difesa 13 del soggetto a cui il pagamento è richiest o, a seconda del contenuto concreto di quei dati come trasfusi e trasposti nella singola cartella opposta (da ultima: Cass., Sez. 3^, 9 gennaio 2025, n. 560).  5. Con il quarto motivo, si den uncia violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'avviso di accertamento in rettifica - prodromico alla cartella di pagamento - era stato regolarmente notificato alla contribuente.  5.1 Il predetto motivo è inammissibile.  5.2 ### l'accertamento in fatto della sentenza impugnata: «Si sottolin ea che il contribuente era a conosce nza delle pretese tributarie a suo carico, posto che gli era stato notificato l'avviso di accer tamento dal Comune di ### (…) La censura circa il mancato deposito dell'originale della ricevuta della raccomandata da parte dell'Ente impositore, è infondata poiché tale ricevuta, anche se in fotocopia, è in atti ed evidenzia la stampigliatura dell'### postale pertanto è valida fino a prova di querela di falso».  5.3 Il mezzo contesta tale accertamento con la deduzione che «la ricevut a di ritorno dell a notifica dell'atto prod romico, depositata in fotocopia nel corso del giudizio dall'Ente manca della stampigliatu ra del numero della raccomandata ed è indecifrabile la firma essendo la stessa una sigla», proponendo in tal modo una diversa ricostruz ione dei fatti ed un a rivisitazione delle risultanze probatorie, che è inammissibile in sede di legittimità.  ### è pacifico che il rico rrente per cassazione non può rimettere in discussio ne, contrap ponendone uno difforme, 14 l'apprezzamento in fatto dei giudici del meri to, trat to dall'analisi degli elementi di valutazione dispon ibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merit o della causa, ma solo quello di controlla re, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudic e di merito, a cu i resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne atte ndibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 22 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 2^, 23 aprile 2024, n. 10927; Cass., Sez. Lav., 29 aprile 2025, n. 11310).  5.4 Peraltro, vi è carenza di autosufficienza. ### in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una notifica è necessaria la trascrizione integ rale degli atti relat ivi al procedimento notificatorio, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammis sibilità del motivo (Cass., Se z.  5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. ###; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 11 lugl io 2022, n. 2181 0; Cass., Sez . Trib., 12 gennaio 2023, n. 822; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, ###; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22707; Cass., Sez. Trib., 5 maggio 2025, n. 11777). Onde, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta 15 un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il prin cipio dell'autosufficienza è n ecessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il pre ventivo esame della rilevanza del vizio denunziat o (Cass., Sez. 6 ^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568). 
Nella specie, però, la ricorrente non ha riprodotto, né allegato, né richiamato le attestazioni concernenti la ricevuta relativa alla notifica della cartella di pagamento, per cui ne è preclusa al collegio la verifica della relativa regolarità, non superando la lagnanza il vaglio di ammissibilità.  5.5 Per il resto, si rammenta che, secondo questa Corte, nel caso di not ifica a me zzo del servizio postale di cart ella di pagamento, ove l'at to sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sot toscrit to l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relat ivo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego si a stato consegnato dal l'agente postale a pe rsona diversa dal desti natario, la cons egna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Un., 27 aprile 2010, n. 9962; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4556). Aggiungasi che la nullità di un atto non dipende dall'illeggibilità della firma di chi si qualifica come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto; pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la 16 presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrar e la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2015, n. 7838; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2025, n. 6048) 6. Con il quinto mot ivo, si denuncia nullità della sentenz a impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la mancata costituzione dell'agente della riscossione nel giudizio di prime cure, nonostante l'eccezione proposta al riguardo dalla contribuente, per cui si era erronea mente ricono sciuta la liquidazione in suo favore delle spese del giudizio di appello.  6.1 Il predetto motivo è inammissibile.  6.2 ### la ricorrente, il giudice di prime cure non avrebbe rilevato la mancata costi tuzione in giudizio dell'agente della riscossione e il giud ice di appello avrebbe illegittimamente pronunciato la condanna alla rifusione de lle spese anche in favore dell'agente della riscossione.  6.3 Tuttavia, il mezzo è palesemente aspecifico, non chiarendo in cosa sia consistita la irregolare costituzione in giudizio.  6.4 Né è necessario, ai fini della soccombenza, che la parte si sia costituita solo in appello e abbia fatto valere in tale sede le proprie difese. ### il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'atto impositivo [o riscossivo], è st rutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento, in cui l'oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnat o, alla stregua dei presupposti di fatto e di 17 diritto in esso indicati, ed en tro i lim iti delle contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della causa pet endi, inamm issibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'ogg etto sostanziale dell'azione ed i termini della contro versia, in modo d a porre in essere , in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede ###particolare, non configura la proposi zione di un a nuova domanda la contestazione da parte dell'### appellante dei fatti dedotti dall'appellato in primo grado, la qual e non incide sull'individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi. 
Né tale contestazione è preclusa della circostanza che l'### non si sia costituito in primo grado, atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per l'appello dell'art. 54) non comporta alcun tipo di n ullità (Cass., Sez . 5^, 13 ottobre 2006, 22010).  6.5 Ad ogni buon conto, va ribadito che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di do mande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicemb re 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confron ti dell'ufficio finanzia rio [ed altrettanto dicasi per l'agente della riscossione], al quale non è consentito, innanzi al g iudice di appello, avanz are prete se diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul pian o della causa peten di, da q uelle re cepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendos i la concreta possibilità pe r il contribuente di esercitare il diri tto di dif esa attraverso 18 l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto ste sso risulta esp osto (Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2012, n. 22553; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2014, n. 9810; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, 17231; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., 5^, 31 agosto 2022, n. 25629; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). Parimenti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumen to processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Pertanto, esso non limita affatto la possibilit à dell'amministrazione finanziaria di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accol to una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle p oste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisi one ovvero che sian o sostanzialmente comprese nel thema decidendum (Cass., 5^, 25 maggio 2012, n. 8316; Cass., Sez. 6^, 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., Sez. 6^, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^, 29 dicembre 2017, n. 3124; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, nn. 29391 e 29393; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 210 74; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). In definitiva, il divieto in questione concerne tutte le e ccezioni in senso stretto, consistent i ne i vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fisca le, mentre non si estende alle eccezioni 19 improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tri butario o de lle censure del contribuente, che restano sempre dedu cibili (tra le t ante: Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22 105; Cass., S ez. 6^-5, 29 dic embre 2017, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7434; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805).  6.6 In altre parole, non può dirsi che vi sia modificazione del petitum, allo rquando l'ente impositore o l'agente della riscossione, che non si siano costituiti in primo grado, si limitino in grado d i appello a contrastare i motivi di impugn azion e dell'atto impositivo [o riscossivo] formulati dal contribuente in prima cura, in ordine alla pretesa che ne forma oggetto, ferme restando le preclusioni istruttorie (da ultima: Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2025, n. 2286).  7. Con il sesto motivo, si denunciano eccezioni di nullità della cartella di pagame nto pe r vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo pec e violazione dell'art. 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere st ato omesso dal giu dice di secondo grado di rilevare che la relata di notifica della cartella di pagamento era in bianco, essendo stata notificata a mezzo pec in carenza di potere certificatorio da parte dei funzionari a servizio dell'agente della riscossione.  7.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 20 7.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienz a. La ricorr ente contesta l'omessa indicaz ione della qual ifica rivestita dal notificante, ma non trascrive in ricorso il conten uto del documento informatico, dal quale soltanto si potrebbe evincere il vizio denunciato.  7.3 Per il resto, la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec è espre ssamente consentita dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e può essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione. Per cui, è da intendersi sempre valida la notifica di una cartella di pagamento trasmessa via pec, e ciò a prescind ere dalle specifiche tecniche del docum ento alleg ato al messaggio di posta elettronica certificata o dalla assenza di firma digitale.  ### valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa Corte ha ripetutamente affermato che la n otifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato pdf (portable document format), con l'ulte riore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione t ramite pec, venga p oi sottoscritt a con firma digitale (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21328; Cass., Sez. 5^, 12 21 agosto 2021, n. 22758; Cass., Sez. 6^-5, 20 dicembre 2022, n. ### ; Cass., Sez. Trib., 19 dicem bre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2023, n. ###; Cass., Trib., 16 dicembre 2024, n. ###; Cass., Sez. Trib., 16 luglio 2025, n. 19720).  7.4 Ad ogni modo, questa Corte ha avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi n ella disc iplina tributaria, sicché il rin vio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notif icazione della cartella di pag amento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. (da ultime: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, 13302).  7.5 Nella specie, la contribuente ha temp estivamen te impugnato la cartella di pagamento e si è difeso nel merito, sanando ogni eventuale irregolarità della notifica.  8. Con il settimo mot ivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 167 cod. proc.  civ. e 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l'agente 22 della riscossione non ave va sp ecificamente conte stato le eccezioni proposte dalla contribuente, omettendo in tal modo di appre zzare la valenza probatoria del comportame nto processuale dell'agente della riscossione.  8.1 Il predetto motivo è inammissibile.  8.2 La ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia esaminato tutte le eccezioni in fatto ed in diritto sollevate nel corso del giudizio, sulle quali l'agente della riscossione n on aveva preso posizione e non aveva mosso contestazioni.  8.3 Anzitutto, si può censurare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. solo se si alleghi che il giudice di me rito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovv ero disposte d'ufficio al di fuori d ei limiti legali, o abbia d isatteso, valutandole secondo il suo prudent e apprezzamento, d elle prove legali, ovv ero abbia cons iderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (tra le tante: Cass., 1^, 1 marzo 2022, n. 6774; Cass., Sez. 2^, 24 maggio 2022, n. 16736; Cass., Sez. Lav., 3 luglio 2024, n. 18211; Cass., Trib., 12 marzo 2025, n. 6568). Ma tanto non è st ato denunciato in questa sede ###contestazion e”, ass urta dopo la novellazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (da parte dell'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n . 69), a principio generale del processo, e come tale suscettibi le di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo, concerne esclusivamente il piano ### dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle 23 risultanze ritualmente assunte nel processo; inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui, comunque, un limite strutturale insito nel fatto che l'avviso di accertamento (o di rettifica) non è l'atto introduttivo de l processo, quanto piuttosto l'oggetto ###, per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'attenzione sia rivolta alle difese dell'amminis trazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistent e deve all'att o della costituzione in giudizio espo rre «le sue di fese prendend o posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui in tende vale rsi» e p roponen do «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio», non per questo può trascurarsi che l'ammin istrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto ritenuto dal contribuente; ne consegue che l'onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall'art. 115 cod.  proc. civ., non può essere conside rato come base per affermare esistente , in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, 2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., 5^, 23 luglio 2019, n. 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22015; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 27 24 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2023, n. 16984; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2024, n. 22526; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22616; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, n. 26019; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2025, n. 4307).  9. Con l'ottav o motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere st ato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l'ente impositore e l'agente della riscossione non avevano allegato alla cartella di pagamento le prove dei propri asserti.  9.1 Il predetto motivo è inammissibile.  9.2 A ben vedere, la cont estazione investe l'avviso di accertamento in rettifica prodromico alla carte lla di pagamento, che non è stato autonomamente impugnato. Per cui, non p ossono farsi valere viz i inerenti ad atti dell'imposizione in sede di impugnazione di att i della riscossione.  9.3 Si rammenta, infatti, che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi d ell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impug nabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di p agamento per dole rsi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2011, n. 21082; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2017, n. 13102; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12759; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, 15452; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3227; Cass., 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11141; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2022, n. 18488; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19507; Cass., 25 Sez. Trib., 13 lug lio 2023, n. 20148; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. ###).  10. Con il no no motivo, si den uncia violazione e fal sa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 97 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di secondo grado che nessun atto citato nella cartella di pagamento era stato allegato alla stessa, derivandone la nullità della cartella di pagamento ex artt. 3 del la legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per la mancata allegazione degli atti prodromici.  10.1 Il predetto motivo è infondato.  10.2 ### della riscossione non doveva materialmente allegare alla cartella di pagamento l'avviso di accertamento in rettifica, al quale un mero rinvio per relationem era sufficiente. 
Invero, la cartella di pagamento, quale atto di intimazione di pagamento, non postula l'a llegazione dell'avviso di accertamento che ne è alla base, essendo ne sufficiente il semplice richiamo anche ai soli estremi di identificazione (data di emanazione e numero del provvedimento presupposto). 
In tal senso, è stato affermato che la motivazione della cartella di pagamento può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'i mposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già inte grale e legale conoscenza per effett o di precedente notificazione o pub blicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella di pagamento - secondo 26 una interpre tazione non puramente formalistica del l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. ### del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella di pagam ento i re lativi estremi di notif icazione o di pubblicazione (in termini: Cass., Sez. Un., 14 maggio 2010, 11722 - nello stesso senso, da ult ime: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2630; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, ###; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, n. 6183; Cass., Trib., 9 gennaio 2025, n. 560).  10.3 In ogni caso, la cartella di pagamento che rinvii ad altro atto costituent e il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estrem i in modo e satto, può essere dic hiarata nulla solo ove il c ontribuen te dimo stri che t ale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù d ella pun tuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione (in termini: Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2025, n. 2092; Cass., Sez. Trib., 1 aprile 2025, n. 8615).  11. Con il de cimo motivo , si de nuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legge 27 luglio 2 000, n. 212, per mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata accolta dal giudice di secondo grado l'eccezione proposta dalla contribuente circa la null ità della cartella di pagam ento per mancata sottoscrizione.  11.1 Il predetto motivo è infondato.  11.2 Invero, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e 27 notificata su supporto cartaceo, sia qu ando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digital e, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o d i una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella di pagamento, quale documento per la riscossione de gli importi contenuti nei ruo li, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. Trib.,19 dicembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19327).  12. Con l'undicesimo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata ex artt. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado «di motivare i punti della controversia e di rendere conto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'accoglimento [recte: il rigetto] dell'appello».  12.1 Il predetto motivo è inammissibile.  12.2 A fronte de lla formula zione letterale della censura, il motivo difetta di specificità, non indicando in cosa sia consistito l'error in procedendo, lamentandosi, in modo vago e generico, ultra-petizione e omessa pronuncia, da un lato, e motivazione apparente, dall'altro lato, della sentenza impugnata. 28 13. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.  14. Le spese giu diziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.  15. Si rammenta che l'art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, 56, il quale ha modificato il testo dell'art. 12, comma 5, del d.l.  2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all'### delle ### - ### - con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 lug lio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) - il regime previsto dall'art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia d i “### nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse”.  16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la “#### S.r.l.” alla rifusione delle spese giudizial i in favore del Comune di #### e dell'### zia delle En trate - ### liquidandole, per il primo, nella misura di € 200,00 per esborsi 29 e di € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per la seconda, nella misura di € 2.500,00 per compensi, oltre a sp ese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della “#### S.r.l.”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 25 giugno 

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Lo Sardo Giuseppe

M
12

Tribunale di Vasto, Sentenza n. 40/2026 del 22-01-2026

... processuali. Avverso tale decisione la ### proponeva appello al quale rispondeva ### con appello incidentale dell'avv. ### La Corte d'### con sentenza n. 126/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava ### al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ### pari ad € 33.266,66 oltre interessi ed € 5.952,74 per indennizzo mancato godimento pause lavoro e indennità sostitutiva delle ferie, oltre accessori; conseguentemente, condannava ### a restituire la maggior somma percepita in esecuzione della pronuncia di primo grado, , poneva le spese del doppio grado di giudizio a carico della ### nella misura di un terzo da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Avverso tale sentenza ### proponeva ricorso in Cassazione e ### ricorso incidentale con il patrocinio dell'avv. ### (era dichiarata nulla la procura a margine della comparsa di intervento rilasciata all'avv. ###. Con sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte rigettava entrambi i ricorsi e compensava le spese. 3) Giudizio di revocazione ### giudizio, introdotto con il ministero dell'avv. ### poi proseguito dall'avv. ### è quello avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014 della Corte (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10/2022 del ###, avente ad oggetto responsabilità professionale, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente TRA ### (### Fisc. ###), nato a ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo -attore ###'### nato il l'8 aprile 1967 a ####, c.f.  ###, rappresentato e difeso dall'avv. avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### -convenuto
E ### (cod. fisc. ###), residente ###studio in ### al ### n. 40, procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.  -convenuto - attore in riconvenzionale
E ### (### Fisc. ###), nato a ### il ###, in proprio nonché rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### al C.so Garibaldi n. 107, -convenuto
E ### S.p.A., con sede in ####, via ### 14 (iscrizione nel ### di ### C.F. e ### n. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.  ### in forza di procura generale alle liti conferita a rogito notaio dott. ### N. 186905 di rep/N.### Racc. del 18 dicembre 2014 (doc. 1 - procura generale alle liti) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### Via dei ### n. 40.  ### (### S.A. - ### per l'### con sede in #### 8 (C.F. e P.IVA. ###), in persona del ### dott. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### E ### S.p.A. (c.f. ###, P.IVA ###) in persona del Dott. ### procuratore ad negotia munito di poteri di rappresentanza giusta procura in autentica del 29.12.21 per ### di ### rep.  n. 95917, racc. n. 11664, sede ###### alla ### 45, domiciliat ######. ### n. 82/B, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - terze chiamate - MOTIVAZIONE ### ha convenuto in giudizio gli avv.ti ##### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. Ritenere e dichiarare sussistere rispettiva responsabilità professionale dell'Avv. ### D'### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### negli espletati incarichi professionali in favore del sig. ### 2. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### e ### oltre che l'Avv. ### D'### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 492.896,60 (euro quattro cento novantaduemila ottocentonovantasei/60), per perdita di retribuzioni globali di fatto e T.F.R. nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo; i €.85.000,00 (euro ottantacinquemila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per mancata proposizione della domanda risarcitoria ex art. 39 paragrafo n°3 dell'allora vigente C.I.A. (anno 2011), dipendente dalla colposa inerzia dei convenuti legali; i €. 201.448,00 (euro duecentounmila quattrocento quarantotto /00), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo per mancato versamento dei contributi previdenziali nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014; i €. 480.816,00 (euro quattrocentoottantamila ottocentosedici /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, per perdita del trattamento pensionistico dal mese di maggio 2014 sino alla presumibile cessazione della vita dell'attore; i €. 339.033,34 (euro trecento trentanovemila trentatre /34), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di perdita di chance relativo alla personalizzazione del danno, richiesto in ricorso nella misura del 38% del danno biologico permanente; i €. 1.036,00 (euro mille trentasei /00), a titolo di penale, disposta dalla Cassazione con Sentenza n°19973/2017 - R.G. 20444/2014, somma quest'ultima in via solidale con riguardo ai soli Avv.ti ### e ### i €. 353.280,00 (euro trecento cinquantatremila duecento ottanta/00), per mancato ricevimento di indennità per ferie e festività relative al periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto (ossia per ciascuna annualità, con riferimento alla singola decorrenza) sino al soddisfo; per lo più solo in via meramente orientativa, nella complessiva somma di €. 1.953.509,90 (euro un milione novecentocinquantatremila cinquecentonove /90), ma di non agevole liquidazione, secondo le voci indicate, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 3. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### D'#### e ### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 2.608.270,50 (euro duemilioni seicentottomila duecento settanta /50), per danni da mobbing, maggiorate di interessi e rivalutazioni dal dovuto sino alla data di effettivo soddisfo, per perdita di indennità preavviso e perdita del risarcimento dipendente dal mancato ristoro della trasferta, differenze retributive, risarcimento per pregiudizio alla capacità lavorativa specifica ed alla dignità, immagine e professionalità, oltre che dequalificazione, danno alla vita di relazione, danno morale e tutte le altre voci di danno certe nell'an ma di difficile accertamento nel quantum, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 4. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### i seguenti ulteriori importi: i €. 43.427,68 (euro quarantatremila quattrocento ventisette /68), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti da ### nonché ricevuti giusta liquidazione di cui alle sentenze n°126/2014 e n°554/2014 della Corte d'Appello di ### per essersi egli dichiarato antistatario benché avesse riscosso i compensi dal proprio assistito ed i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 1.100,00 (euro millecento /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, richiesto dal professionista per asseriti compensi del domiciliatario, benché anche tali compensi fossero stati versati direttamente dal ### i €. 2.072,00 (euro duemila settandue /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, per asseriti contributi unificati dei quali otteneva rimborso dalla controparte, benché i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 6.877,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al dì di effettivo soddisfo, a titolo di spese di lite sostenute per la domanda di revocazione di sentenza n°554/2014 della Corte d'Appello di ### palesemente tardiva e dichiarata inammissibile proprio in ragione della sua intempestività; e così alla complessiva e parziale ulteriore somma determinabile in €.53.476,68 (euro cinquanta tremila quattrocento settantasei /68), ovvero quantificabile, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; i €. 846.176,60 (euro ottocento quarantaseimila centosettantasei/60) oltre interessi e rivalutazione da maggio 2014 dal dovuto sino al soddisfo, per mancata proposizione tempestiva di domanda di revocazione della sentenza n°554/2014 resa dalla Corte di Appello di ### (in via alternativa rispetto al punto 2 delle conclusioni primo e quinto capoverso), 5. ancora per l'effetto, condannare l'Avv. ### D'### a versare in favore del sig. ### l'importo di €. 10.055,35 (euro diecimila cinquantacinque /35), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, dipendente dall'avere prima indicato, nel corpo del ricorso, tale importo come differenza spettante, tra il dovuto e corrisposto, a titolo di indennità stabilita dal C.I.A. 2004 art. 34 lett. e) e poi dall'averne omesso la relativa domanda nelle conclusioni, il tutto sempre per le motivazioni innanzi esposte; 6. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 1.500,00 (euro mille cinquecento /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 7. sempre per l'effetto di quanto sopra, condannare l'Avv. ### D'### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 15.000,00 (euro quindicimila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 8. condannare ciascun convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale patito dall'istante, da determinarsi in via equitativa e, comunque, rispettivamente in non meno di €. 409.599,188 l'Avv.  #### di €. 1.012.051,56 (euro un milione dodicimila cinquantuno /56) l'Avv. ### e di €. 1.001.656,22 (euro un milione mille seicento cinquanta sei /22) l'Avv. ### o, comunque, sempre con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, pure con valutazione equitativa; 9. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze di lite.  ### ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ###ni S.p.A. sino all'8.10.2002, quando era licenziato per asserito superamento del periodo di comporto; di essersi fatto rappresentare dai convenuti in tre giudizi contro il datore di lavoro, ossia il giudizio di reintegra sul posto di lavoro e relative domande risarcitorie (curato in primo e secondo grado dall'avv. ### che procedeva alla redazione anche del ricorso per Cassazione nel quale procedimento subentrava poi l'avv. ### definito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.19699/2017 - n.752/2018 resa il ### dal giudice di rinvio della Corte di Appello di ### giudizio avente ad oggetto la condotta di mobbing posta in essere da parte datoriale, nonché varie domande di natura risarcitoria, connesse all'accertamento della dequalificazione, curato, in primo grado, dall'avv.  #### in appello dall'avv. ### che predisponeva anche il ricorso in Cassazione, giudizio che era poi proseguito e concluso dall'avv. ### definito con sentenza n.19973/2017; giudizio curato dal solo avv. ### avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014.  ### lamenta che l'attività professionale prestata dai convenuti in suo favore è risultata carente sotto molteplici profili, per cui agisce per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi (anche futuri, quali perdita di pensione, nonché morali ed esistenziali) in occasione ed a causa della condotta professionale tenuta nella gestione delle pratiche che lo hanno riguardato, in ragione di imperizie e/o negligenze e/o infedele patrocinio dei professionisti stessi. 
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio. 
D'### ha chiesto in via principale, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge; condannare l'attore sig.  ### al pagamento delle spese processuali; condannare l'attore al versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c., stante la palese temerarietà della lite; ha chiamato in causa la ### s.p.a. per essere manlevato.  ### ha chiesto: nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile; - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo ### in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in ### tenuto a garantire e manlevare il convenuto dagli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quelle somme eventualmente accertate o liquidate in corso di causa in favore dell'attore stesso, in virtù e nei limiti della copertura assicurativa, come richiamata in narrativa; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. ### è tenuto a corrispondere in favore dell'avv. ### per le causali sopra descritte ed a titolo di competenze professionali per le controversie in atto analiticamente indicate con i relativi importi spettanti, la complessiva somma di euro 78.665,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oneri ed accessori di legge nonché interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento in favore del medesimo professionista, detratto l'acconto ricevuto di euro quattromila; - con vittoria di spese e competenze professionali, anche per la chiamata del terzo, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge.  ### ha chiesto: la chiamata in causa della soc. ### per essere manlevato in ordine a sue eventuali riconosciute responsabilità professionali; nel merito, in via preliminare, dichiarare nulla ed inammissibile la domanda come svolta partitamente sopra e, ancora nel merito, altrettanto e come partitamente per i motivi che precedono, integralmente, rigettarla con conseguente condanna dell'attore alle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.  ### S.p.A. ha chiesto in relazione alla domanda principale: rigettare tutte le domande proposte dal sig. ### nei confronti dell'avv.  #### poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In relazione alla domanda di garanzia e manleva: solo previo accertamento dell'operatività della polizza invocata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'avv.  #### dichiarare ### S.p.A. tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e #### (### S.A. si è riportata a quanto eccepito e dedotto dal convenuto in merito all'infondatezza delle domande svolte nei confronti dell'avv. ### e chiedendone quindi il rigetto; in subordine, ha rilevato la manifesta inoperatività della ### instando per il rigetto della domanda di manleva.  ### S.p.A. ha chiesto preliminarmente, rilevata la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo al convenuto Avv. ### pronunciare, con sentenza, previo assenso delle altre parti, l'estromissione dal giudizio del convenuto ### e della terza chiamata ### nel merito, in via principale, rigettare la domanda promossa dall'attore ### nei confronti del convenuto Avv. ### siccome inammissibile e infondata, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese giudiziali anche in favore della terza chiamata ###ni e, si opus sit, al pagamento previsto dall'art. 96, 3° co. c.p.c.; subordinatamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda azionata dall'attore, accertare la gravità delle condotte dei singoli convenuti, con la specifica del grado di colpa di ciascuno e verificare l'entità delle conseguenze ascrivibile a ognuno dei convenuti, dando atto della riserva dell'azione di regresso formulata dalla terza chiamata nei confronti degli altri condebitori per l'insperato caso di condanna solidale e, comunque, ridurre la pretesa del ### in ragione del suo concorso ex art. 1227, 1° co.  c.c., previa esclusione dei pregiudizi non imputabili all'Avv. ### nonché dei danni insussistenti, inammissibili, infondati, indimostrati, eccessivi ed evitabili con l'ordinaria diligenza ex art. 1227, 2° co. c.c. e, relativamente, alla domanda di garanzia esperita dall'assicurato Avv. ### nei confronti della terza chiamata ### contenere la manleva, anche in caso di condanna solidale, nei limiti del massimale di € 2.000.000 e applicare la franchigia di € 500,00 gravante sull'assicurato, ponendo le spese giudiziali a suo esclusivo carico, vinte o compensate le spese processuali con l'attore. 
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.  per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  ******* 
Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione Va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto ### di nullità / inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. 
Si rileva in primo luogo come l'eccezione non specifica quale dei requisiti del contenuto dell'atto introduttivo si assume violato. 
Se si intende far riferimento all'art. 164, comma 4, in relazione all'art. 163 n.3 c.p.c., si osserva che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681). 
Nel caso in esame è possibile scorgere con sufficiente chiarezza quale sia il provvedimento giurisdizionale richiesto (cd. petitum formale) e su quali fatti e circostanze l'attore fondi la sua pretesa, evidenziando che nell'atto introduttivo ### dedica distinti paragrafi agli addebiti mossi ai singoli professionisti. Le doglianze mosse dal convenuto attengono piuttosto al merito della controversia e saranno affrontate se e quando si dovrà stabilire a quale professionista addebitare gli errori professionali denunciati dall'attore e, nel caso in cui siano da addebitare a più di essi, se a titolo solidale o meno e quindi l'incidenza della condotta di ciascuno dei convenuti sull'esito dei contenziosi. 
Le cause patrocinate dai legali convenuti 1) ### del licenziamento per superamento del periodo di comporto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data ###, ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### impugnava il licenziamento comminato da UGF assicurazioni s.p.a. in data ### e ai sensi dell'art. 18 chiedeva la reintegra e le conseguenti tutele risarcitorie. Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### con sentenza n. 1298/2012 del 3.1.2012 rigettava il ricorso con spese compensate, sul rilievo che ### aveva già ottenuto con sentenza n. 48/2011 il riconoscimento del mobbing e il ristoro dei conseguenti danni, per cui non gli era consentito avanzare ulteriori richieste giudiziarie secondo il principio della infrazionabilità del credito. 
Avverso tale sentenza ### a ministero dell'avv. ### proponeva appello che veniva accolto dalla Corte di Appello di ### - ### con sentenza n. 554/2014 che dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con recesso del 8.10.2012, ordinava la reintegra del lavoratore e condannava ### s.p.a. al risarcimento del danno (ridotto del 50% per il ritenuto concorso colposo del danneggiato in quanto pur essendo stato il ricorso di primo grado predisposto in data ###, il deposito dello stesso era avvenuto solo in data ###, e quindi a distanza di oltre 4 anni e mezzo), alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del dipendente, previa detrazione delle somme percepite dal ### a titolo di ### e alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Avverso tale decisione proponeva gravame la ### si costituiva ### rappresentato e difeso dall'avv. ### che proponeva ricorso incidentale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19669/2017, accoglieva i primi due motivi del ricorso principale ritenendo in sostanza che non si fosse formato alcun giudicato in riferimento alla eccezione sollevata dalla ### di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di ### in diversa composizione per l'accertamento di validi atti interruttivi della prescrizione. 
Il giudizio di rinvio riassunto sia dalla ### che dal ### che si costituiva con il patrocinio dell'avv. ### era definito con sentenza della Corte d'Appello di ### 752/2018 che respingeva la domanda di impugnazione del licenziamento per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione.  2) Risarcimento del danno per mobbing Con ricorso depositato il #### con il patrocinio dell'avv.  #### adìva il Giudice del lavoro di ### lamentando la violazione ad opera della ### s.p.a. della normativa posta a tutela della integrità psicofisica, il demansionamento e la mancata corresponsione di differenze retributive, indennità e rimborsi spese. 
Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.48/11, in parziale accoglimento del ricorso, condannava UGF a corrispondere al ### la complessiva somma di € 145.000 per il danno non patrimoniale ed € 48.990,08 per differenze retributive, indennità e rimborsi spese, oltre accessori e spese processuali. 
Avverso tale decisione la ### proponeva appello al quale rispondeva ### con appello incidentale dell'avv. ### La Corte d'### con sentenza n. 126/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava ### al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ### pari ad € 33.266,66 oltre interessi ed € 5.952,74 per indennizzo mancato godimento pause lavoro e indennità sostitutiva delle ferie, oltre accessori; conseguentemente, condannava ### a restituire la maggior somma percepita in esecuzione della pronuncia di primo grado, , poneva le spese del doppio grado di giudizio a carico della ### nella misura di un terzo da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Avverso tale sentenza ### proponeva ricorso in Cassazione e ### ricorso incidentale con il patrocinio dell'avv. ### (era dichiarata nulla la procura a margine della comparsa di intervento rilasciata all'avv. ###. Con sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte rigettava entrambi i ricorsi e compensava le spese.  3) Giudizio di revocazione ### giudizio, introdotto con il ministero dell'avv. ### poi proseguito dall'avv.  ### è quello avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014 della Corte di ### di ### sulla base del dedotto errore revocatorio nella parte in cui aveva ritenuto predisposto il ricorso di primo grado in data ### ed aveva conseguentemente ridotto il risarcimento del danno ex art. 18 L. 300/70. Con pronuncia n.610/15 la Corte d'### di ### dichiarava la domanda inammissibile poiché il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato notificato in data ### mentre il ricorso per la revocazione era stato depositato in data ### e quindi oltre il termine breve di 30 giorni ex lege previsto, con conseguente condanna del ### alle spese di lite. 
Gli errori professionali denunciati dall'attore Relativamente all'avv.  #### la cui attività professionale si è limitata al patrocinio del ### nel primo grado del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da mobbing ed altro, le doglianze dell'attore attengono a: a) Mansioni superiori, preavviso ed indennità ex art. 34 C.I.A.: in sintesi il convenuto nel ricorso introduttivo avrebbe trascurato la dimostrazione del quinto livello con riguardo agli scatti automatici, la domanda di preavviso non sarebbe stata correttamente proposta tanto da essere rigettata in appello, la domanda di missione sarebbe stata erroneamente avanzata in luogo di quella di rimborso degli esborsi per i viaggi. 
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nel ricorso l'avv.  #### oltre al danno da dequalificazione professionale, ha domandato, tra le voci di danno, anche quello relativo alla «mancata progressione dal IV al V livello, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso e l'indennità ex art. 34 C.I.A. Il danno da mancata progressione è stato richiesto non sulla base delle mansioni superiori effettuate, ma in virtù dell'automatica progressione di carriera dopo un certo numero di anni; inoltre, sono state richieste anche le differenze dovute per tale indennità. Tali domande sono state accolte dal giudice del lavoro di primo grado che nella sentenza n.48/11 ha riconosciuto in favore del ### tutta una serie di importi spettanti per i titoli richiesti. La circostanza per cui in secondo grado la Corte d'### di ### abbia in parte rigettato le domande, ridimensionato il quantum, non significa affatto che il ricorso presentasse carenze o errori, in quanto la Corte d'### semplicemente non ha condiviso in toto l'iter argomentativo della motivazione del giudice di primo grado, sulla base di diverse considerazioni giuridiche. 
Sembra che l'attore voglia far derivare in maniera automatica l'esito dell'appello a lui sfavorevole da carenze dell'atto introduttivo del primo grado, senza tuttavia spiegare in maniera chiara come l'avv.  #### avrebbe dovuto diversamente predisporre il ricorso e se un ricorso elaborato in maniera differente avrebbe determinato un diverso e favorevole esito del contenzioso. Non può condividersi il ragionamento che fa derivare sic et sempliciter il mancato riconoscimento di un diritto da parte del giudice da errori dell'atto introduttivo asseritamente compiuti ad opera del difensore, piuttosto che alla mera infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio. 
Rappresenta pacifico orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (da ultimo Cass. sez.3, ordinanza 7462 del 20/03/2025). 
Nel caso di specie l'essere state le domande svolte in ricorso accolte dal giudice di primo grado dimostra come il ricorso stesso fosse basato su argomentazioni giuridiche valide, ancorché opinabili, per cui l'esito finale del giudizio non può in alcun modo essere addebitato a responsabilità professionale dell'avv.  #### Uguali considerazioni vanne spese in relazione alla domanda di missione, accolta in primo grado e respinta in appello, con alcune aggiunte. Il rigetto in appello è derivato dalla applicazione del diverso sistema “a piè di lista” con quella “a diaria”: l'odierno attore sostiene che l'avv.  #### avrebbe dovuto ben qualificare la domanda sin dal ricorso introduttivo e chiedergli le pezze giustificative da produrre in giudizio per ottenere il rimborso delle spese: sennonché, tale discorso si scontra con l'insormontabile carenza di prova in merito alla esistenza di tali pezze giustificative: ### non prova la effettiva esistenza di documentazione giustificativa delle spese per cui, anche se l'avv.  #### avesse formulato la domanda nel senso voluto dall'attore, deve ritenersi che essa sarebbe stata comunque rigettata. ### non ha dimostrato l'esistenza di detta documentazione che, secondo la sua prospettazione, l'avv.  #### avrebbe dovuto richiedergli, il che non consente nemmeno di quantificare il supposto danno.  b) Sulla mancata richiesta di rinnovo della CTU contabile del dott. ### l'attore ha genericamente sostenuto come il predetto c.t.u. avrebbe omesso di considerare alcune voci, come le indennità di viaggio e trasferta e le ulteriori di cui all'art. 27 del C.I.A.  ### 2004 ed art. 59 del ### 1999, senza tuttavia allegare che tali voci erano state oggetto di specifica domanda nel ricorso introduttivo, che egli ne avesse effettivamente diritto e in che misura. Il giudice del lavoro ha comunque valutato la correttezza dei calcoli effettuati dal dott. ### ponendola a base della liquidazione delle varie voci di danno e indennità riconosciute al ### con la sentenza n. 48/11.  c) Sulla mancata o errata richiesta del danno non patrimoniale, il ### contesta all''avv.   #### di avere, nel ricorso per “mobbing”, indicato il risarcimento del danno biologico da malattia professionale, di natura permanente, in misura percentuale del 30- 35% (richiedendo tuttavia l'importo di soli € 51.000,00), peraltro, nei confronti dell'### anziché verso l'### senza tuttavia procedere ad una personalizzazione del danno per invalidità permanente e temporanea ed altrettanto erroneamente avrebbe riportato il reddito percepito dall'attore, con conseguente pregiudizio del calcolo relativo alla determinazione del danno alla capacità lavorativa specifica, anche in tal caso senza aver richiesto il rinnovo della c.t.u. medica del dott. ### Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attore lamenta anche che l'avere indirizzato la domanda al datore di lavoro piuttosto che all'### avrebbe determinato la perdita del diritto ad ottenere la differenza da tale ultimo Ente. 
Dalla documentazione versata in atti emerge in primo luogo che l'avv.  #### ha richiesto la quantificazione dei danni non patrimoniali sulla base delle perizie di parte allegate al ricorso unitamente a tutta una serie di documenti, determinata nella percentuale più favorevole del 30-35%; ha quantificato il danno biologico in € 51.645,69, ma ha richiesto anche il danno alla lesione della dignità e all'immagine, il danno alla vita di relazione e il danno morale che, sommariamente, ha indicato in misura non inferiore a € 210.000, oltre il danno per la invalidità temporanea (per giorni 808), pari a ulteriori € 28.210,80. Inoltre, nelle conclusioni del ricorso, si è chiesto al Giudice di liquidare il danno anche nella diversa somma da accertarsi in corso di causa e salva la diversa quantificazione all'esito dell'istruttoria. Sta di fatto che il giudice di primo grado nel complesso ha condiviso la quantificazione operata in ricorso, dal momento che per il danno da mobbing ha riconosciuto l'intero importo di € 290.000 (51.645,69+29.210+210.000), salvo poi ridurlo del 50% in virtù della quantificazione del danno biologico da parte del c.t.u. e del mancato riconoscimento dell'invalidità lavorativa specifica. Il giudice di primo grado, dunque, ha accolto il sistema di calcolo proposto dal ricorrente, che vedeva il danno patrimoniale composto da più voci autonomamente liquidabili, criterio questo all'epoca propugnato da un certo orientamento giurisprudenziale e consentendo così una liquidazione del danno abbastanza corposa. La Corte d'### invece, ha ritenuto di adottare il diverso criterio di cui alle ### di ### ed è giunta ad una liquidazione inferiore sia perché ha preso in considerazione la valutazione del c.t.u. ### che ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 20 %, sia perché ha ritenuto che non si potesse procedere all'aumento previsto per la c.d. personalizzazione. Ebbene, si rileva che l'avere la Corte d'### adottato un diverso criterio di liquidazione non può conseguire ad una deficienza del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ma risponde ad una precisa decisione della Corte che ha ritenuto di aderire al criterio del c.d. punto tabellare, pure sostenuto da altro orientamento giurisprudenziale. 
Inoltre, la stessa sentenza di secondo grado alle pagg. 14 e 15 dà conto del fatto che in primo grado erano state sollevate obiezioni all'elaborato del c.t.u., poi riproposte nell'appello incidentale, ma ciò nonostante la Corte d'### ha ritenuto più convincente la consulenza del dr. ### Circa la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, parte attrice non ha provato di averne diritto, limitandosi a sostenere che l'avv.  #### avrebbe potuto far leva sulle modalità particolarmente mortificanti del mobbing perpetrato ai danni del ### senza tuttavia dimostrare un effettivo e peculiare pregiudizio che poteva essere posto alla base della personalizzazione. Se il ### non ha offerto idonei elementi in tal senso in questa sede ###li abbia offerti nemmeno all'avv.  #### prima di predisporre il ricorso, per cui il convenuto non può oggi dolersi della mancata indicazione nell'atto di elementi che egli doveva fornire al suo difensore dell'epoca. 
Infine, l'attore lamenta che la domanda risarcitoria sia stata rivolta unicamente alla parte datoriale, quando invece, come ritenuto dalla Corte d'### a quest'ultima poteva far carico solo il c.d. danno differenziale, dovendosi per la restante parte rivolgere la domanda all'### In primo luogo si rileva che tale questione è stata posta dalla ### per la prima volta in appello, mentre il giudice del lavoro in primo grado ha accolto evidentemente la diversa tesi secondo cui tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo se il ### avesse effettivamente tentato di duplicare il risarcimento del danno, avendo ottenuto dall'### somme poi domandate anche all'### In ogni caso, l'attore non spiega la ragione per la quale, dopo la decisione della Corte d'### non abbia rivolto la domanda risarcitoria all'### Nessun danno è dunque prospettabile a carico del ### per effetto dell'opera professionale dell'avv.  #### considerato anche che nel ricorso quest'ultimo non si è limitato a chiedere alla ### il danno differenziale, ma ha chiesto il risarcimento dell'intero danno patìto, tentando di far ottenere al cliente il massimo risultato; se avesse circoscritto sin dall'inizio la domanda al danno differenziale, nessun vantaggio avrebbe ricevuto il cliente, dal momento che comunque la Corte d'### ha riconosciuto soltanto tale danno. In ogni caso l'attore non ha dimostrato di aver dato mandato all'avv.   #### di agire anche nei confronti dell'### Si evidenzia, infine, che dalle dichiarazioni della teste ### si desume che il contenuto del ricorso è stato condiviso con il ### che ha fornito suggerimenti e materiale tecnico giuridico, ha proposto modifiche ed integrazioni del ricorso di natura tecnico - giuridica ed anche di natura medica, nonché di quantificazione del danno; inoltre, è stato il ### a non voler effettuare la richiesta risarcitoria all'### anche se informato di questa possibilità e ha inteso rivalersi unicamente nei confronti della ### per redigere il ricorso ci sono stati numerosi incontri, sia preliminari, sia per selezionare il materiale ed anche per redigere il ricorso stesso; inoltre, relativamente alle spese del trasferimento il ### non aveva la documentazione analitica e per questo veniva adottato il sistema contrattuale. 
Il Tribunale disattende l'eccezione, sollevata dall'attore negli scritti conclusionali, di incapacità a testimoniare di ### poiché non risulta che la stessa abbia ricevuto mandato difensivo dal ### per essere assistito nella causa per mobbing, per cui la stessa non risulta portatrice di alcun interesse patrimoniale ad una certa definizione della presente causa. 
Non v'è dubbio che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (in questo senso Cass. sez.3, sentenza n. 10289 del 20/05/2015). Nel caso in esame, però, la scelta difensiva di agire nei confronti del datore di lavoro per l'intero danno è seguita ad una precisa scelta del cliente, scelta peraltro condivisa dallo stesso Giudice di primo grado ed ha comunque consentito a quest'ultimo di ottenere il c.d. danno differenziale, salva la possibilità per il ### comunque di agire anche nei confronti dell'### in separata sede. 
Relativamente all'avv. ### la cui attività professionale ha riguardato la difesa del ### nei due giudizi di cassazione definiti con le sentenze 19973/2017 ### e 19699/2017 ### e di rinvio dinanzi alla Corte d'### di ### (sentenza 752/2018), si osserva quanto segue.  a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta l'omessa precisazione da parte dell'avv. ### che trattavasi di un licenziamento nullo (in quanto intimato prima che scadesse il periodo di comporto, adoperando come spunto pure quanto contenuto da nota del 22.07.2005 ad opera dell'### e non meramente annullabile e, ai fini della quantificazione del risarcimento, qualsiasi riferimento all'art.70 del CCNL 1999. Tali omissioni avrebbero determinato la definitiva reiezione della domanda di impugnazione del licenziamento per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Inoltre, nel giudizio di rinvio incardinato avanti alla Corte di ### di ### di cui all'R.G.  746/2017, dopo la sentenza della Cassazione n. 19699/2017, a fronte del fatto che il collegio che componeva la Corte di ### di ### era composto dai medesimi giudici che già avevano deciso e si erano già espressi (nell'ambito del giudizio con R.G. n.51/2015 mediante precedente sentenza n.610/2015 sempre della stessa Corte di ### di ###, anziché opporre la ricusazione per motivi d'incompatibilità dei ### che componevano il collegio giudicante, ometteva detta incombenza. Infine, viene imputata all'avv. ### l'omessa proposizione di domanda di revocazione avverso la sentenza della Cassazione, consentendo così alla ### di riassumere il processo dinanzi alla Corte d'### di ### in sede di rinvio. 
Come anche ampiamente argomentato dal convenuto, questi non ha redatto il ricorso in cassazione, per cui i confini della sua attività difensiva erano inevitabilmente segnati dai motivi di ricorso, essendo preclusa una eventuale mutatio libelli in quella sede ###ogni caso si evidenzia che con il ricorso del 26.6.2013 il ### con l'assistenza dell'avv.  ### aveva dedotto anche la nullità del licenziamento, per cui la detta nullità era già oggetto del giudizio, ma la questione non veniva esaminata in maniera specifica dalla Corte d'### che con la sentenza n.554/14 riteneva l'eccezione di prescrizione della controparte inammissibile perché non oggetto di specifica impugnazione, per cui procedeva direttamente all'esame del merito, ritenendo illegittimo il licenziamento intimato al ### con lettera del 8.10.2002, perché fondato su una ragione, il superamento del periodo di comporto, di fatto insussistente. 
La Cassazione con la sentenza 19699/17 qualificava espressamente l'azione diretta a far accertare l'illegittimità del licenziamento comminato senza che vi fosse stato superamento del periodo di comporto come azione di annullamento, che si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. e richiamava svariati precedenti giurisprudenziali. 
E' noto che proprio in quel periodo storico si confrontavano in Cassazione due distinti orientamenti giurisprudenziali vertenti proprio sulla qualificazione di questo tipo di azione, contrasto che veniva ricomposto dalle ### solo nel 2018 con la sentenza n. 12568 del 22.5.2018. Dunque, anche ammettendo che, come sostiene l'attore, l'avv. ### avesse potuto produrre l'ordinanza interlocutoria n. 24766 del 19.10.2017, le ### non si erano ancora pronunciate e il Collegio giudicante evidentemente aderiva all'orientamento che qualificava il licenziamento annullabile, non nullo; peraltro, deve ritenersi che la Corte fosse ben a conoscenza sia del contrasto giurisprudenziale formatosi in ### (prova ne è il richiamo a diversi precedenti), sia della rimessione della questione alle ### per cui una eventuale allegazione da parte dell'avv. ### nel senso indicato dall'attore con ogni probabilità non avrebbe determinato alcun effetto sulla decisione che poi ha assunto la Cassazione con la sentenza n. 19699/17, peraltro adottata di contrario avviso rispetto al parere del P.M. (cfr. Cass. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2024, n. 29194, secondo cui “Non si configura un errore professionale determinato da negligenza se l'operato dell'avvocato si basava su un orientamento giurisprudenziale che, all'epoca, era oggetto di un vivace contrasto e che solo successivamente è stato risolto da una sentenza delle ### della Corte di Cassazione in senso opposto”). 
Quanto al giudizio di rinvio, si rileva in primo luogo che il rilievo secondo cui l'avv. ### avrebbe dovuto ricusare i giudici della Corte d'### perché gli stessi del Collegio che aveva emesso la sentenza n. 610/2015 stride con le argomentazioni pure allegate dall'attore circa la natura del giudizio di rinvio, che deve svolgersi entro i rigidi limiti segnati dalla sentenza di annullamento. La Corte d'### di ### con la sentenza n. 752/2018, si è limitata a prendere atto del principio stabilito dalla Cassazione e della assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, peraltro compensando le spese processuali, così adottando una decisione di molto favorevole all'attore. Probabilmente l'avv. ### otteneva tale risultato proprio in virtù del fatto che egli stesso riassumeva il giudizio di rinvio, unitamente alla controparte, per cui non è riscontrabile alcuna responsabilità professionale del predetto difensore per tale riassunzione, dal momento che era prevedibile che l'avrebbe comunque esperita la parte datoriale.  ### non precisa quale ulteriore vantaggio patrimoniale avrebbe potuto ottenere da una Corte con una diversa composizione. Risulta poi che gli stessi ### richiedevano di astenersi al Presidente della Corte d'### il quale però non autorizzava l'astensione (v.  verbale del 19.4.2018 e decreto del 26.4.2018). Peraltro il convenuto ha documentalmente dimostrato come il ### non abbia inteso proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza 752/2018. 
Infine, priva di pregio è l'allegazione attorea relativa alla omessa proposizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 19699/17, non avendo indicato su quale motivo, verosimilmente fondato, avrebbe potuto reggersi un simile ricorso, non essendo prospettabile un errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n.4) c.p.c.  b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'avv. ### spiegava intervento nel giudizio di cassazione con una procura dichiarata nulla dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 19973/17 perché non conforme a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c. Ciò, secondo l'attore, avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle deduzioni contenute nella comparsa di intervento che comunque aveva un contenuto generico. 
Sul punto è sufficiente osservare che la comparsa di intervento del 21.11.2016 non conteneva alcuna deduzione, allegazione o argomentazione difensiva poiché appunto era unicamente diretta alla costituzione in giudizio dell'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### e per effetto della nullità della procura ### rimaneva difeso da quest'ultimo. La nullità, inoltre, non incideva né poteva incidere sul merito della controversia, ed infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19973/17 procedeva all'esame dei motivi di ricorso incidentali proposti dal ### cosa che avrebbe fatto nella stessa identica maniera anche nel caso in cui la procura all'avv. ### fosse stata valida. Dunque alcuna incidenza ha sortito l'invalidità della procura all'avv. ### sulla definizione della causa e tale argomentazione assorbe tutte le ulteriori questioni relative alla trasmissione dell'incarto processuale da parte dell'avv. ### all'avv. ### ed al conferimento dell'incarico professionale a quest'ultimo pochi giorni prima dell'udienza di discussione, proprio perché l'attore non specifica in quale maniera tutto già abbia potuto incidere sulla decisione della Cassazione. 
Relativamente all'avv. ### a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta che il professionista non avrebbe nel ricorso introduttivo di primo grado richiesto tutti i danni conseguenti all'illegittimo licenziamento, non avrebbe chiaramente indicato le ragioni di diritto e le domande poste a fondamento delle richieste avanzate, non era stata articolata la domanda relativa all'indennità di preavviso; inoltre, non aveva prospettato che quello intimato all'odierno attore dalla ### era un licenziamento e non già meramente annullabile. 
Sulla questione della nullità/ annullabilità del licenziamento si è già sopra ampiamente argomentato, rilevando in sintesi che l'avv. ### aveva prospettato sin dal ricorso introduttivo in primo grado anche la nullità del licenziamento e che era prima la Corte d'### e poi la Corte di Cassazione, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, a qualificare la domanda in termini di annullamento di licenziamento illegittimo, con conseguente dichiarazione, da parte della Corte d'### in sede di rinvio, della prescrizione. Dunque alcun profilo di responsabilità professionale è rinvenibile nell'attività defensionale svolta dall'avv. ### nell'interesse del ### in relazione alla prospettazione della tipologia di licenziamento impugnato, richiamando sul punto anche quanto sopra argomentato in relazione all'avv. ### il che determina la conseguente irrilevanza delle ulteriori doglianze dell'odierno attore, perché, pur ammettendo che la domanda fosse carente sotto taluni aspetti relativi ad alcune voci di danno o di indennità, la dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento ha determinato la non debenza da parte della datrice di lavoro di ogni spettanza eventualmente connessa alla invalidità del licenziamento. 
Per il medesimo ordine di motivi non è ravvisabile alcuna responsabilità professionale dell'avv. ### in relazione alla tardiva proposizione del giudizio di revocazione del 19.01.2015. Infatti, tale giudizio di revocazione era diretto ad ottenere la revocazione della sentenza n. 554/14 nella parte in cui la Corte d'### aveva erroneamente ritenuto che il ricorso ex art. 414 c.p.c. risaliva al 26.6.2007 e non al 29.12.2011. Premesso che è pacifico che nel ricorso fosse stato indicata una data errata e che sulla base di tale erronea indicazione la Corte d'### nella sentenza n. 554/14 aveva ritenuto configurarsi un concorso colposo del danneggiato ### nella misura del 50% del danno complessivamente sofferto, tutto ciò è diventato del tutto irrilevante a seguito della dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento, poiché, anche se il giudizio di revocazione fosse stato presentato tempestivamente e fosse stato accolto, alcun giovamento ne avrebbe potuto trarre il ### che, come già detto, per effetto della prescrizione dell'azione, non aveva ormai più diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. sez.3, ordinanza n. 24670 del 13/09/2024 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione”).  b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'attore lamenta che i motivi di impugnazione erano privi del requisito di autosufficienza, come statuito nella sentenza della Suprema Corte n.19973/2017); inoltre l'avv. ### non proponeva domanda di revocazione avverso la sentenza n.126/2014 della Corte di ### di ### a fronte degli errori in cui era incorsa la stessa Corte allorché aveva: 1) ritenuto che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale; 2) escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate; inoltre, l'avv. ### non poneva in evidenza un dato che avrebbe potuto esser determinante, specie il fatto che la ### in separato giudizio di cui all'R.G.L. n.574/2013 sempre avanti alla Corte di ### di ### aveva espressamente riconosciuto che il ### “nei tre anni ... di lavoro al call center ### di compagnia ### s.p.a. aveva maturato una specifica formazione nell'attività amministrativo / gestionale dei sinistri assicurativi nell'ambito della impresa assicurativa, cui si aggiungevano competenze amministrative sviluppate nel periodo di attività al Csl di ### ...”. In particolare, poiché la domanda del ### era pure quella di vedersi riconosciuto il livello superiore svolto, il difensore avrebbe dovuto dare atto e porre in evidenza che dato pacifico ed incontroverso era lo svolgimento delle mansioni su elencate per il periodo stabilito da contratto ### che avrebbe comportato in automatico il diritto all'inquadramento al livello superiore. 
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che avverso la sentenza n.48/11 del Tribunale di ### che aveva avuto esito in gran parte positivo per il #### proponeva appello e l'avv. ### predisponeva appello incidentale con cui si richiedevano chiarimenti sulle ctu, mediche e contabili, sulle quali si era fondata la sentenza di primo grado e si invocava una rideterminazione del danno biologico, istanze che però non venivano accolte, anche perché non erano state depositate le ### di #### l'odierno attore, la Corte d'### erroneamente riteneva che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale e aveva escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate. 
Ebbene, tali doglianze sono state oggetto proprio del ricorso incidentale in Cassazione, pure predisposto dall'avv. ### Con la sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte, pur censurando la modalità di proposizione dei motivi del ricorso incidentale proposto dal ### per difetto del requisito della autosufficienza, comunque ha proceduto all'esame anche nel merito della maggior parte di essi, rigettandoli. Con specifico riferimento ai motivi non esaminati nel merito, l'attore avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che essi avrebbero potuto essere, se diversamente esposti, in qualche modo accolti, mentre invece si è limitato a lamentare l'inammissibilità degli stessi. Per affermare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente dar prova di una omissione in cui sia incorso il professionista, ma è necessario che tale omissione abbia direttamente causato un danno patrimoniale concreto e quantificabile. 
Nel caso in esame la Cassazione, con la sentenza 19973/17, ha respinto sia il ricorso principale proposto dalla ### sia quello incidentale del ### sostanzialmente concordando con quanto statuito dalla Corte d'### di ### nella sentenza n. 126/14. 
La strategia processuale di proporre ricorso in Cassazione piuttosto che la revocazione avverso la sentenza di secondo grado non è né censurabile, considerato che la ### intanto aveva presentato ricorso in Cassazione, né fonte di responsabilità professionale dell'avv.  ### non essendo emerso né che il ### abbia dato mandato in tal senso all'avv.  ### né che i dedotti motivi di revocazione effettivamente rientravano nei casi di cui all'art. 395 c.p.c. 
Si osserva per inciso che le doglianze dell'attore sono generiche, confuse e non consentono di valutare compiutamente di cosa effettivamente questi si lamenta e se le pretese creditorie del ### potevano sortire qualche esito positivo. Sul punto si condividono le argomentazioni difensive del convenuto laddove, ad esempio, rileva che relativamente alla censura della sentenza d'appello riguardante la negazione implicita di alcune voci di danno che, invece, il Tribunale aveva riconosciuto, l'accoglimento del motivo avrebbe probabilmente condotto non al riconoscimento di altre voci danno, ma alla modifica della motivazione della sentenza. Peraltro, il primo motivo di ricorso incidentale era stato ritenuto ammissibile dal ### presso la Cassazione che aveva concluso chiedendone il rigetto nel merito. 
Da tutte le considerazioni che precedono deriva che le domande attrici, comprese quelle di restituzione dei compensi, sui quali peraltro non è stata nemmeno fornita la prova della loro corresponsione, devono essere integralmente respinte perché infondate. 
Sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. ### si osserva in primo luogo che l'eccezione di prescrizione presuntiva opposta dall'attore non può trovare accoglimento. 
Infatti, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art.  2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. Nel caso di specie ### contesta il diritto dell'avv. ### ad ottenere il compenso professionale in relazione alle cause da questi patrocinate, contesta la quantificazione dei compensi come effettuata nella domanda riconvenzionale, sostiene di aver già versato i compensi, ma in misura inferiore a quella richiesta e nelle conclusioni dell'atto di citazione chiede la restituzione di quelle asseritamente versate al difensore. 
Nel merito, l'avv. ### chiede i seguenti compensi professionali: a) causa n. 5283/2011 ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore causa indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 3.000,00; fase introduttiva: € 1.500,00; fase trattazione: € 3.000,00; fase decisoria: € 3.750,00 - totale € 11.250,00; b) causa n. 574/2013 ### di ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (promossa per la riforma della suddetta sentenza n. 574/2013 di impugnativa di licenziamento): artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00; fase trattazione: € 8.240,00; fase decisoria: € 8.748,00 - totale € 25.376,00; c) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 29381/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00; d) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del ricorso per revocazione iscritto al n. 51/2015: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00 - totale € 8.379,00; e) causa n. 47/2012 ### di ### (avverso la sentenza n. 48/2011 resa dal ### del ### di ### - Dott. Palladino), definita dalla ### d'### di ### con sentenza n. 126/2014: artt. 1-###.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase di studio: € 3.600,00; fase introduttiva: € 1.800,00; fase trattazione: € 3.600,00; fase decisoria: € 4.500,00; totale € 13.500,00; f) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 126/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 20444/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00. 
Sul diritto dell'avv. ### al compenso professionale in relazione alle cause sopra indicate, si osserva in generale che l'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico e di prospettare le conseguenze: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese (Cass. sez.2, ordinanza n.25889 del 22/09/2025, ord.  19520/2019). 
Come già detto, nella attività professionale dell'avv. ### non sono rinvenibili carenze od errori che possano fondare l'azione del ### di responsabilità professionale e la conseguente pretesa risarcitoria. In relazione all'attività professionale che non ha garantito all'odierno attore gli esiti sperati e soprattutto in relazione al giudizio di revocazione presentato tardivamente, dalla espletata prova testimoniale (v. testi ### e ### è emerso che il ### non solo è stato sempre reso edotto della strategia processuale, ma ha anche partecipato alla stesura degli atti processuali condividendone il contenuto con il difensore; in relazione alla domanda di revocazione è emerso che l'avv.  ### lo abbia informato del fatto che erano ormai spirati i termini decadenziali ma era proprio ### ad insistere nel presentare comunque la domanda, anche se tardivamente.  ### è pertanto tenuto a corrispondere al legale i compensi dovuti per tutta l'attività difensiva da questi espletata. 
Relativamente al quantum, il convenuto in riconvenzionale ha correttamente preso in considerazione i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nel teste vigente prima dell'aggiornamento di cui al D.M. 147/2022), ad eccezione della causa di impugnativa di licenziamento di primo grado e dell'appello della causa di mobbing, per le quali ha applicato il D.M. n. 140/2012, vigente all'epoca delle relative sentenze. 
Ritiene il ### che sia da condividere l'adozione dei parametri nella misura massima, avuto riguardo alla complessiva delle controversie e delle questioni affrontate negli atti processuali predisposti oltre che alla qualità dell'attività professionale svolta nell'interesse del cliente, ad eccezione del ricorso per revocazione avverso la sentenza d'### 554/2014, per il quale, in ragione dell'esito scontato, devono adottarsi i parametri minimi: fase studio: € 1.418,00; fase introduttiva: € 910,00 - totale € 2.328,00; ###. ### vanta pertanto un credito complessivo di € 72.614,00 e, avendo ricevuto acconti per soli € 4.000, come dichiarato dallo stesso convenuto, e non risultando provati ulteriori esborsi da parte del ### o della controparte processuale, l'attore è tenuto a corrispondere la differenza pari ad € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Va disattesa la domanda dell'attore ex art. 89 c.p.c., peraltro formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non riproposta nelle conclusionali, poiché le frasi e le espressioni utilizzate dalle controparti non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione e si iscrivono nella normale dialettica difensiva e risultano funzionali a rafforzare l'assunto della infondatezza della domanda attorea e la fondatezza della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, adottando i parametri medi che appaiono congrui rispetto all'attività difensiva espletata. 
Infine, si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico dell'attore di una somma equitativamente determinata in favore di ciascuna delle controparti, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., essendo emersa non solo la totale infondatezza delle domande attrici, ma anche la loro strumentalità: l'odierna azione, infatti, è stata evidentemente intrapresa dal ### al fine di lucrare dai suoi difensori vantaggi che non è riuscito ad avere dalle numerose cause intentate contro il datore di lavoro dell'epoca, che oggi è anche terzo chiamato perché compagnia assicurativa di uno dei convenuti e che vanta nei confronti del ### un credito di notevole entità per la mancata restituzione di somme in conseguenza degli esiti giudiziari delle cause lavoristiche. Inoltre, come già detto, è emerso che il complesso dell'attività professionale svolta dagli odierni convenuti è stata frutto di precise scelte da questi concordate proprio con il ### P.Q.M.  A) Rigetta le domande attrici; B) ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; C) ### al rimborso in favore delle altre parti delle spese processuali che si liquidano in € 25.000 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore di ciascuna delle parti convenute e dei terzi chiamati (quelle dell'avv. ### da distrarre in favore dei suoi difensori: avv. ### avv. ### e avv. ### di ### dichiaratisi anticipatari); D) ### l'attore al versamento in favore di ciascuna delle altre parti dell'importo di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.  ### 19 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 10/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Izzi

M
6

Corte di Cassazione, Sentenza n. 35314/2024 del 31-12-2024

... di lite nella misura di un mezzo. Nel giud izio di appello che n e era seg uito, gli odierni resistenti deducevano: i) la violazione e falsa ap plicazione de ll'art. 1 13 cod.proc.civ. per non avere il tribu nale - una volta rite nuta la ### di ### al non applicabile - fatto ricorso al diri tto interno in tema d i contratto di trasporto, in applicazion e del principio iura novit curia; ii) l'erroneità de lla decisione di non ritenere applicabile la Con venzione di ### del 1999; ii i) l'errata liquidazione delle spese legali. ### proponeva, a sua volta, appello incidentale avverso la statuizione con cui il giudice di prime cure, pur avendo accertato che il volo di andata (#### aveva accumulato un ritardo di tre ore e un minuto, aveva liquidato l'importo pieno della compensazione pecuniaria di euro 600,00 a passeggero prevista dal ### n. 261/04/CE, senza appl icare la riduzione del 50% ricono sciuta da lla Corte di Giustizia nell'ipotesi di ritardi inferiori alle 4 ore (Corte di Giustizia nei procedimenti riuniti C-407/07 e C-432/07). Con la sentenza n. 678/2022, resa pubblica in data ###, la Corte d'appello di ### ha accolto l'impugnazione principale e rigettato quella incidentale. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2307/2023 R.G. proposto da: ###, in persona del rappresentante legale p.t., ###.A. KH. AL-MANNE, elettivamente domiciliata in #### 187, presso lo st udio dell'avvocato ### (#### ) che la rappresenta e difend e unitam ente all'avvocato #### (###); -ricorrente contro ######## A, ######### F #### tutti e lettivamente domiciliati in ### P.###: Trasporto aereo internazionale - Compensazione pecuniaria - ### del danno patrimoniale e non patrimoniale 2 di 21 MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato G #### (RS ###), rappresentati e difesi dall'avvocato ### (###); -controricorrenti avverso la ### della CORTE ### di GENOVA 678/2022, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal ### Udite le conclusioni del ###, in persona del #### che si è riportato alle conclusi oni scritte con cui aveva ant icipato la richiesta d i accoglimento del quarto motivo di ricorso e di rigetto dei primi tre. 
Udito l'avvocato ### per #### odierni resistenti, lamentando il ritardo di oltre 3 ore del volo ### del 13 gennaio 2018 della ### sulla tratta ### - ### la cancellazione del volo ### del 28 gennai o 2018 della medesima compagn ia aerea sulla tratta ### - ### la lun ga attesa per fare rientro in ### nonché il ritardo nell'arrivo a ### con la conseguente perdita del volo ### diretto a ### convenivano, dinanzi al Tribunale di ### la ### perché fosse condannata a corrispondere loro il risarcimento di t utti i dann i subiti e/o la compensazione pecuniaria, quantificata, ai fini della determinazione della competenza per valore, in euro 5.939,00 per ciascun attore. 
Con la sentenza n. 733/2020, il Tribunale di ### accertato il ritardo del volo ### riconosceva a ciascun passeggero/attore il diritto all'indennizzo di eu ro 600, 00 per il ritardo del volo, invece, in considerazione del consistente deficit 3 di 21 probatorio e del fatto che l'invocata ### di ### del 1999 relativa al tr asporto aereo internazionale (d 'ora in av anti ### di ### real) contiene una disciplina della responsabilità risarcitoria del vettore aereo <<sussistente solo per la morte o le lesioni ai passeggeri e per il danno a cose>>, quindi, per ipotesi diverse da quelle concretame nte formulate, rigettava ogni altra pretesa e compensava le spese di lite nella misura di un mezzo. 
Nel giud izio di appello che n e era seg uito, gli odierni resistenti deducevano: i) la violazione e falsa ap plicazione de ll'art. 1 13 cod.proc.civ. per non avere il tribu nale - una volta rite nuta la ### di ### al non applicabile - fatto ricorso al diri tto interno in tema d i contratto di trasporto, in applicazion e del principio iura novit curia; ii) l'erroneità de lla decisione di non ritenere applicabile la Con venzione di ### del 1999; ii i) l'errata liquidazione delle spese legali.  ### proponeva, a sua volta, appello incidentale avverso la statuizione con cui il giudice di prime cure, pur avendo accertato che il volo di andata (#### aveva accumulato un ritardo di tre ore e un minuto, aveva liquidato l'importo pieno della compensazione pecuniaria di euro 600,00 a passeggero prevista dal ### n. 261/04/CE, senza appl icare la riduzione del 50% ricono sciuta da lla Corte di Giustizia nell'ipotesi di ritardi inferiori alle 4 ore (Corte di Giustizia nei procedimenti riuniti C-407/07 e C-432/07). 
Con la sentenza n. 678/2022, resa pubblica in data ###, la Corte d'appello di ### ha accolto l'impugnazione principale e rigettato quella incidentale. 
Segnatamente, ha ritenuto che: a) la ### di ### in forza del combinato disposto di cui agli artt. 19, 22 e 29, riconosce la risarcibilità del danno alle persone e alle cose anche nel caso di ritardo aereo; 4 di 21 b) la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata a ritenere che la ### di ### con l'unica condizione di non superare la misura massima del ristoro di cui all'art. 22, ammetta che la responsabilità per ritardo comporta l'obbligo per il vettore aereo int ernazionale di risarcire il dan no patrimoniale e anche quello morale, essendo la nozione di ristoro utilizzata dalla convenzione un'espressione generica e astrattamente comprensiva di ogni voce di pregiudizio, e che, spettando all'ordinamento degli ### aderenti fissare il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, nel nostro occorra far riferiment o all'art. 205 9 cod. civ., nella lettura costituzionalmente orientata espressa dalla pronuncia delle ### unite n. 26972/2008; c) la compagnia aerea non aveva contestato il ritardo superiore alle tre ore del volo di andata, ma neppure che nella fase di decollo del volo di ritorno in partenza da ### e diretto a ### l'areo avesse brusca mente frenat o, senza poi decollare, e che i passeggeri avessero subito ritardi, disagi e pregiudizi: av evano pernottato in albergo, erano giunti all'aeroporto di ### con due giorni di ritardo, avevano perduto il volo diretto a ### erano rientrati a destinazione con il taxi; già nel giudizio di primo grado il vettore aereo aveva, infatti, <<eccepito solamente la non risarcibilità dei danni>>, ma aveva ammesso i fatti allegati, non aveva ottemperato all'ordine di esibizione della lista dei passeggeri (comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della veridicità dei fatti allegati) né fornito prova contraria - di avere esattamente adempiuto ovvero dell'imputabi lità dell'inadempime nto a casa fortuito o forza maggiore ovvero del contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1°, del reg. CE 261/2004 (Cass. n. 15768/2004) - e tant omeno contestato specificamente la quantificazione del danno patri moniale, stimato in complessivi euro 2.282,30, essendosi limitato a insistere circa la natura indiretta dei danni dedotti e la genericità delle allegazioni 5 di 21 degli appellanti che, al contrario, risultavano <<molto circostanziate>>; d) il danno patrimoniale era documentato, causalmente riferibile alla condotta di ### e liquid abile nella misura massima p revista dall'art. 22 della ### di ### f) era stato allegato e provato anche il danno non patrimoniale domandato dai passeggeri, risarcibile in adesione alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.ci v., attesi la rilevanza costituzionale dell'interesse leso, la gravità della lesione, la non futilità del danno e ravvisata << una consistente violazione del diritto alla salute dei passeggeri, costituzionalmente protetto, sotto il profilo della temporanea - ma obiettivamente apprezzabile sulla base di dati desumibili dalla comune esperienza e rientranti nella dimensione del fatto notorio - compromissione dell'equilibrio psico-fisico, avuto riguardo alle parti colari circostanze del caso concreto e quindi al gravissimo stress subito dai medesimi: sia in dipendenza del panico scatenato dalla manovra in fase di decollo, con esposizione a grave rischio dell'incolumità fisica dei trasportati, sia in relazione alle peripezie protrattesi ben per ben due giorni, con alloggiamenti alberghieri di fortuna ed essendo anche privati dei propri e ffetti personali, senza alcuna informazione dalla compagnia circa le cause dell'accaduto, nonché ricevendo, anziché cortesi rassicurazioni, d ivieti di allontanarsi dalle strutture alberghiere assegnate quale sistemazione>> (p. 11); g) non m eritava accoglimento l'appello incidentale p roposto da ### perché l'importo della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero di un volo che giunge con ritardo finale di tre ore o più può essere sì ridotto del 50% se il ritardo è inferiore a 4 ore, ma solo se la tratta supera i 3.500 km; nel caso di specie era stato allegato dai passeggeri che la tratta aerea era 6 di 21 inferiore ai 3.500 km senza contestazioni da parte della compagnia aerea convenuta; i) la nuova regolamentazione delle spese di giudizio, imposta dalla riforma della sentenza impugnata, comportava l'assorbimento del terzo motivo dell'appello principale che attingeva la statuizione con cui il tribunale aveva quantificato le spese di lite.  ### ricorre ora per la cassazione di detta sentenza, formulando 4 m otivi, cui resistono con controricorso ######## o, ######## La trattaz ione del ricorso, originariam ente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata, con ordinanz a interlocuto ria 7401/2024, alla pubblica udienza.  ### lico Ministero, nella p ersona del #### ha confermato le conclusion i anticipate con la memoria scritta, chiede ndo l'accoglim ento del quarto motivo di ricorso e il rigetto dei primi tre. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motiv o si de nunzia la violazione de ll'art. 112 cod.proc.civ. per extrapetizione e de ll'art. 115 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc. La tesi della società ricorre nte è che, avendo i controricorren ti dedotto la sussistenza di un o stato di panico e non avendo mai allegato né provat o la violazione del loro diritto alla salute , tantomeno avendo <<fatto riferimento ne llo specifico ai personalissimi stati soggettivi propri di ognuno di loro né durante l'episodio del decollo interr otto, né nei momenti su ccessivi fino all'arrivo a ###>, il giudice a quo sia incorso nella violazione 7 di 21 dell'art. 112 cod.proc.civ. a llorché ha ravvisato la << consistente violazione del diritto al la salute…sott o il profilo della tem poranea …compromissione dell'equilibrio psico-fisico>>.  1.1) Viziate da ult rapetizione sarebbero anche le segu enti affermazioni utilizzate dal giudice a q uo per giustif icare la risarcibilità del danno non patrimoniale: a) quella con cui la corte distrettuale ha sostenuto che i passeggeri erano stati esposti <<a grave rischio dell'incolumità fisica>> per il fatto che l'areo lanciato a forte velocità di decollo e con il carrello anteriore già distaccato dal terreno avesse improvvisamente decelerato, con forte stridore degli pneumatici, sbandando ripetutamente, prima di arrestarsi trasversalmente a bordo pista; b) quell a ove ha definito <<di fortuna>> gli alloggi alb erghieri messi a disposizione dei passeggeri dopo la cancellazione del volo; c) quella ove ha ritenuto fonte di grave turbamento e sofferenza le peripezie cui i passeggeri erano andati incontro dopo la cancellazione del volo; d) quella ove ha dich iarato che i passeggeri erano stati p rivati dei loro effett i personali; e) quella ove, in contrasto con le allegazioni di controparte, ha ritenuto che ai passeggeri non era stato garantito un supporto idoneo ad alleviare i d isagi loro colpevolmente arrecati.  2) Con il secondo moti vo la ricorre nte prospetta la vi olazione dell'art. 112 e dell'art. 115 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc. Non avendo i passeggeri controricorrenti confutato la sentenza del tribunale nella parte in cui era stato negato loro il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, essendosi limitati a riproporre nelle conclusioni d'appe llo <<una domanda com plessiva di risarcimento>> senza indicarne il tito lo, il giu dice a q uo non avrebbe dovuto riformare sul punto la decisione di primo grado, accordando il risarcimento del danno per il ritardo nella consegna dei bagagli nell'importo massimo pre visto dalla ### di 8 di 21 ### convenzione che - aggiunge la ricorrente - non era stata neppure menzionata nell'att o di citazione in primo grad o e nelle conclusioni formulate nel giudizio d'appello.  3) Con il terzo motivo parte ricorr ente si duole della violazione degli artt. 22 e 29 della ### di ### della violazione degli artt. 1218, 1223e 2697 cod.civ. nonché della violazione degli artt. 115 e 112 cod.proc. La corte d'appello - secondo quanto prosp ettato - avrebbe riconosciuto la sussistenza di un danno in re ipsa, <<atteso che né nella ### di ### del 199 9 sul trasporto aere o internazionale, né nel nostro ordinamento, sussiste un assioma inadempimento contrattuale - danno risarcibile>>; il deb itore inadempiente risponde, infatti, solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1223 cod.civ., e l'art. 2697 cod.civ. onera chi vanta una pretesa creditoria della prova del fatto costit utivo e dei dann i conseguenziali o estrinseci causalmen te collegati con la condotta del debitore (Cass. n. 9474/2021). 
La corte territoriale neppure avrebbe potuto accogliere la richiesta risarcitoria in applicazione del principio del neminem laedere, anche per difetto di allegazione e prova del dolo o della colpa del vettore aereo. 
In aggi unta, l'eventuale responsabilità pe r violazione degli obblighi di assistenza avrebbe richiesto, ai f ini dell'accoglimento della richiesta risarcitoria, l'allegazione e la prova del danno non patrimoniale subito, non avendo dignità di danno risarcibile il disagio e lo stress consegu ente al l'inad empimento contrattuale (Cass. n. 12088/2015).  4) Con il quarto mot ivo la rico rrente lamenta la violazione d el ### n. 261/04/CE, in relazione all'art. 360, 1° comma, 3, cod.proc.civ. 9 di 21 Attinta da censura è la statuizione di rigetto del motivo di appello incidentale con cui era stata chiesta la riforma dell a sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ai passeggeri la compensazione pecuniaria per il ritardo aereo, senza dimezzarla in ragione del ritardo inferiore a quattro ore. 
Alla corte territoriale si imputa di non avere consid erato che i passeggeri appellati avevano precisato che <<la distanza complessiva del viaggio, in line d'aria, è di km 7.643 (di cui km 3.488 da ### a ### e km 4.155 da ### a Co lombo ###> e che, quindi, la tratta aerea era superiore a 3.500 Km. 
In ogni caso, aggiunge la ricorrente, là dove si fosse trattato di una tratta inferiore a 3.500 km l'i mporto della compensazione pecuniaria dovuto era di e uro 400,00 e non di 600,00 , ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b) del ### n. 261/04/CE.   5) Il prim o e il terzo motivo presentan o evide nti pro fili di connessione che ne giustificano la trattazione congiunta. 
Entrambi risultano nel loro complesso infondati, per le ragioni di seguito illustrate.  a) Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice contravviene al divieto di sostit uire la d omanda proposta dalle parti con una diversa, perché fondata su u na diversa causa pet endi, con conseguente introduzione nel processo di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, ovvero di alterazione del petitum, con l'att ribu zione di un bene diverso da qu ello domandato, essendo preclusa l'introduzione nel tema controverso di nuo vi elementi di fatto; relativamente al giu dizio di appello, sussiste, in particolare, il vizio di ultrapetizione qualora il giudice di secondo grado esamini una questione che neppure possa ritenersi tacitamente proposta, perché non in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate, se di queste non costituisce neppure l'ant ecedente logicogiuridico (Cass. 10 di 21 15/07/2004, n. 13104), giacché i poteri del giudice d'app ello devono essere coo rdinati con i principi pro pri del sistema dell e impugnazioni; gli è precluso, infatti, rie saminare le parti d ella sentenza di primo grado n on forman ti oggetto di specific a trattazione nell'atto di impugnazione, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, rapportandosi ai soli elementi essenziali delle d oman da, rappresentata dalla "causa petendi" e dal "petitum"; nondimeno, è principio consolidato nell a giurisprudenza di legittim ità quello secondo il quale in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato così come il principio del tantum devolutum quan tum appellatum non ostano a che il giudice renda la pronuncia richiesta in b ase ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base al la quali ficazione giuridica dei fatti medesimi e finanche all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante; né incorre nella violazione de l principio de lla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e dell a causa peten di, confermi la deci sione im pugnata sulla base di ragioni diverse d a quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione eleme nti di fat to risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. 15/06/2020, n.11466). 
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, de ve escludersi che, accordando il risarcimento d el danno non patrimoniale agli appellanti - che il tribunale aveva negato loro per difetto di prova e per l'err ata indivi duazione del perimetro applicativo della ### di ### - la corte d'appello abbia sostituito la domanda orig inaria con un a diversa e/o che abbia alterato il petitum e/o la causa pet endi; ha solo riesaminat o la quaestio facti e ritenuto che vi fossero i presupposti - allegatori e 11 di 21 probatori - per riconoscere la sussistenza dell'inadempimento del vettore aereo e il concretizzarsi, quale conseguenza dello stesso, anche di un danno non patrimoniale, risarcibile in applicazione della ### di ### al e de ll'art. 2059 cod.civ.: la prima fi ssa l'area di risarcib ilità de l danno derivante da inadempimen to del vettore aereo, il secondo determina il contenuto dell'obbligazione risarcitoria per quanto attiene al danno non patrimoniale. 
In merito alle ulteriori censure di ultrapetizione mosse al giudice a quo (riassunte supra § 1.1., lett. a-d), va ulteriormente osservato che esse sono pr essoché interame nte riconducibili alla violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. ( come, del resto, indi cato nell'epigrafe del motivo), atteso che vertono sul fatto che la corte territoriale avrebbe ritenuto allegate e non generiche circostanze invece non allegate e generich e e no n specificamente contestati fatt i che invece la ricorrente ritiene di avere specificamente contestato. 
Ora, su detto vizio che imputa al giudice a quo di avere travisato le al legazioni e le contestazioni , avend o dalla ricognizione del contenuto oggettivo delle stesse tratto contenuti mancanti o non avendone tratto contenuti esistenti, si sono pronunciate le ### (Cass., Sez . Un., 4/03/2 024, n. 5792), che, dopo aver delineato storicamente la distin zione travisamento del fattotravisamento della prova e del fatto, hanno ribadito che se il travisamento è <<frutt o di errore di pe rcezione, soccorre la revocazione>>, se il travisamento attiene all'individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica è un <<affare del giudice di merito>>, per questo sottratto al giudizio di legittimità, non essendovi il rischio che si verifichi, <<un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione>>, giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decision e su un dato probat orio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell'errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione 12 di 21 sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da un a motivazione rispettosa dell' esigenz a costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su bas i razionali idon ee a renderla accettab ile. 
Diversamente opinando, se si ammet tesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di legittimità si avvierebbe ad essere <<un terzo grado>> nel quale questa Corte avrebbe << il pote re di rifare daccapo il giud izio di merito>>. 
Nella specie, il giudice a quo ha ben chiarito quali erano state le allegazioni dei passegge ri e in che cosa erano consistite le contestazioni della odierna ricorrente, stimando le prime tutt'altro che generich e, al contrario delle seconde, sicché n on è d ato ravvisare nella motivazione dell'impugn ata sentenza alcun travisamento nei termini chiariti da Cass n. 5792 /2024.  ### parte, il controllo della logicità del ragionamento del giudice di merit o non equivale all a revisione del suo ragi onamento decisorio e alla consegue nte nu ova formulazione del giudizio di fatto, in quanto tale eventualità si pone in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità, il quale non può procedere ad un nuovo giudizio d i merito attrave rso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa e la conside razione di fatti probatori div ersi o ult eriori rispetto a quelli assunti dal giudice di merito a fondamento della s ua decisione" (in tal senso v. Cass. 21/ 01/2015, n. 961; 10/09/2020, n. 18774; Cass. 05/ 03/2002, n. 3161; 20/10/2005, n. 20322; Cass. 06/ 03/2006, n. 4766; 07/01/2014, n. 91). 
Per quanto più specificamente attiene al riconoscimento a favore dei passegg eri del danno non patrimoniale, me tte conto, innanzitutto, osservare che la corte territoriale ha ricono sciuto e liquidato il danno non patri moniale ne lla misura massima 13 di 21 consentita dalla C onvenzione di ### , e ciò al netto delle espressioni utilizzate per descrivere le conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista fenomenologico: a p. 1 1 evoca, i nfatti, la violazione del diritto al la salute e così fa a p. 13 ove parla d i <<lesione temporanea del diritto alla salute>>, a p. 12 richiama la giurisprudenza relativa alla liquidazione de l danno come morale soggettivo e descrive il grave e protratt o disagio psico-fisico lamentato dagli appellanti nonché la grave condizione di turbamento e sofferenza. 
Che il giudice d'appello abbia descritto fenomenologicamente il danno in maniera errat a (basti cons iderare che il dan no psichico per essere rico nosciuto sussiste nte avrebbe dovuto essere accertato medico-legalmente: v., ex plurimis, Cass. 05/07/2019, 18056, quanto alle modalità di accertamento e di liquidazione del danno psichico) e confusa (evoca il danno alla salute e il danno morale soggettivo, senza chiarire se abbia inteso riconoscere sia il danno alla salute sia il danno morale soggettivo, o un solo danno non patrimoniale) è vero - e sul punto la motivazione va senz'altro corretta - ma ciò non giova alla ricorrente che peraltro non se n'è doluta specificamente (adducendo che il danno alla salute deve essere accertato medico-legalmente e che comunque non vi erano i presupposti per liquidare sia il danno alla salute sia il danno morale soggettivo), avendo indirizzato tutto il suo sforzo argomentativo - confermato anche in sede di discussione orale -verso il ribadimento della convinzione che il danno non patrimoni ale lamentato non fosse stato allegato e che la corte d'appello condannandola avesse fatto inammissibilmente ricorso al danno in re ipsa. 
A rilevare, però, è la reale fenomenologia del pregiudizio e sotto tale profilo - al di là dell'uso di una tassonomia descrittiva confusa e finanche errata - la corte d'appello non merita il tipo di censure che le sono stat e rivolt e, avendo liquidato il danno non patrimoniale, a seguito dell'accertamento della sussistenza effettiva 14 di 21 delle conseguenze dann ose allegate dai passeggeri, d escritte in termini di gravissimo stress sub ito per il panico scatenat o dall'interrotta manovra di decollo e dalle peripezie protrattesi per ben due giorni prima di fare ritorno a ### e ritenute sussistenti - senza contestazioni da parte del vettore aereo - anche se sulla scorta di un ragionamento presuntivo e con il ricorso al fatto notorio (p. 12). 
Costituisce oramai ius receptum che il danno non patrimoniale è categoria unitaria dal pu nto di vista g iuridico, nel senso che costituisce l'esito di un giudizio sintetico delle ripercussioni negative sul valore-uomo, ma non lo è dal punto di vista fenomenologico (Cass. 17/01 /2018, n. 901; Cass. 27/03/2018, n. 7513 ), sicché deve ribadirsi che non è ne cessario ricorrere - come ha fat to erroneamente la corte territoriale ad una forzat a panbiologicizzazione del danno: il danno biologico (che può anche ricomprendere la “sofferenza psicofisica” o sofferenza biologica, o sofferenza menomazione-correlata, apprezzabile dal punto di vista medico-legale e/o nosologico) è au tonomo rispetto al danno c.d. morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore o patema d'animo subita dal soggetto in conseguenza della lesione di un suo dirit to soggettivo , ma anche come dolore, paura, ansia, disperazione. 
Il fatto illecito può produrre nella sfera umana due tipologie di sofferenze: vi sono, infatti, pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenze morali: <<il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva pro tetta a livello costituzionale, d eve rigorosamente valutare, sul piano d ella prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d . danno m orale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita qu otidiana (il danno c.d.  esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e dell a quantificazione del danno risarcibile - alla luce 15 di 21 dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente int ervento del legislatore (artt. 1 38 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il ### e la ### del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti e ssenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previ sti>> (Cass. 901/2018, citata). 
Le censure della ricorrente non scalfiscono la decisione con cui è stato accordato ai passeggeri il risarciment o del danno non patrimoniale né la quant ificazione dello stesso, pe rché sono del tutto generiche: come già si è rilevato non confutano efficacemente né la sussis tenza d i una lesione del diritto alla salute né la ricorrenza di un danno morale soggettivo, tantomeno la eventuale duplicazione risarcitoria discendente dall'aver ritenuto lo stesso inadempimento causa sia di un danno biologico s ia di u n danno morale soggetto. 
Questa Corte, prop rio di recent e, con riferimento al d anno no n patrimoniale derivante da ll'inadempimento del vettore aereo, ha statuito che il risarcimento riconosciuto d all'art. 22 della ### di ### al per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni ) del dann o conseguenza concretamente subito, alla stregua dei p rincipi dell'o rdinamento nazionale di riferimento e che il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un inte resse inviolabile costituzional mente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo (Cass. 26/07/2024, 20941). 16 di 21 Nel caso di specie, la corte terr itoriale non si è limitat a ad accertare l'inadempimento della compagnia aerea (danno evento), ma ha st imato che detto inadempimen to aveva pro dotto conseguenze pregiudizievoli, spe cificamente allegate, precisando che le mede sime non si erano tradotte in meri disagi, d isagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni. 
Del re sto, questa Corte ha g ià in più occasioni avuto modo di ritenere che l'inadempimen to del contratto di trasporto può provocare la lesione di una situazione giuridica soggettiva di rango costituzionale consistente nella libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconosciment o nella superiore normativa della ### (Cass. 08/04/202 0, n. 7754; Cass. 15/02/2023, 4723; Cass. 09/10/2023, n. 28244). 
In conclusi one, pur rilevando che il giudice a q uo ha erroneamente individuato la situazione giuridic a lesa dall'inadempimento del vettore aereo, deve ritenersi che sostanzialmente abbia riconosciuto e liquidato in via equitativa un unico danno non patrimoniale - il danno morale soggettivo - con una motiva zione che: i) non si è discostata dai dati di comune esperienza né si è fondata su crit eri incongrui rispe tto al caso concreto o radicalmen te contraddi ttori (Cass. 3/09/2024, n. 23641); ii) risulta aver fatto applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte e che qui si vuol ribadire: <<ai sensi della ### di ### del 28 maggio 1999 in materia di trasport o aereo internazionale, ratif icata e resa esecutiv a in ### con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile di un ritardo, al passeggero spetta, entro i limiti di cui all'art. 22, il risarcimento del danno non solo nella sua componente meramente patrimoniale, m a anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 cod.civ., quale conseguenza seria della lesione 17 di 21 grave di dirit ti invio labili della persona, costituzionalmente tutelati>>.  6) Il secondo motivo è inammissibile. 
Le censure non hanno centrato la ratio decidendi della decisione d'appello, enunciata alle pp. 7-10; il giudice a quo ha chiarito quali erano il thema decidendum e il thema probandum ed ha imputato all'odierna ricorrente di non avere specificamente contestato i fatti materiali all'origine della controversia, né l'an né il quantum della pretesa risarcitoria, concentrandosi inefficacemente sulla critica alla genericità delle allegazioni d ei passeggeri e su lla asserita natura indiretta dei danni lame ntati. Ha qui ndi concluso (p. 10) che le allegazioni riguardanti l'esistenza e la prova del danno patrimoniale erano da considerare pacifiche già a partire dal giudizio di primo grado, che erano molto circo stanziat e, che la contestazione avrebbe dovuto comincia re con il negare il fatto s torico, non bastando la generica deduzione di assenza di prova, che il danno patrimoniale era finanche provato documentalmente e che esso era conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del vettore aereo. 
Avendo i passegge ri chiest o il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati dall'inadempimento del vettore aereo, non può certo dirsi che sia incorsa nel vizio di ultrapetizione per aver riconosciu to ai passeggeri il danno patrimo niale richiesto , comprensivo del ritardo nella riconsegna dei bagagli, del ritardato arrivo a destinazi one , delle spese sopportate per rientrare a ### con il taxi, dopo aver perduto il volo ### che avevano acquistato.  4) Il quarto motivo è inammissibile. 
Occorre rilevare che, secondo la Corte giu stizia UE sez. VIII, 07/09/2017, n.559, <<il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 enuncia, in particolare, che, quando è fatto riferimento a tale articolo, i passeggeri ricev ono una 18 di 21 compensazione pecuniaria variab ile da EUR 250 a EUR 600, in relazione alla distanza percorsa dai voli di cui trattasi, tenuto conto dell'ultima destinazione del passeggero coinvolto e fermo restando che siffatta distanza deve essere calcolata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale rego lamento , secondo il met odo della rotta ortodromica (…). Occorre du nque considerar e, nella determinazione dell'importo della c ompensazione pecuniaria, unicamente la distanza tra il luogo del primo d ecollo e la destinazione finale, a presci ndere da eventuali voli in coincidenza>>. 
Nel caso di specie è pacifico che i passeggeri avevano acquistato un volo inte rnazional e da ### a ### (###, con scalo a ### e che la distanza ortodromica che il volo avrebbe dovuto coprire era superiore a 3.500 km. 
Nondimeno, ciò non implica l'accoglimento del motivo di ricorso nella parte in cui pretende la riforma dell'impugnata sentenza per non avere accolto la domanda di restituzione dell'importo di euro 300,00 a passeggero pagato in eccesso rispetto al dovuto, per le seguenti ragioni: a) la corte d'appello ha ritenuto che i passeggeri avevano dedotto che la dist anza de l volo di andata era inferiore a 35 00 km, richiamando la p. 5 dell'atto di citazione di primo grado (p. 16, nt.  10 della sentenza), e che sul punto non vi era stata contestazione da parte dell'odierna ricorrente; b) la riferita statuizione non è stata efficacemente contestata dal vettore aereo, il quale, innanzitutto, dà indirettamente ragione al giudice a quo là dove a p. 24 del ricorso scrive: << il Giudice di prime cure, laddove ha condanna to la ### al pagamento della compensazione pecunia ria nell'importo di € 600,00 anziché nell'importo di € 400,00 indicato da parte attrice nell'atto di citazione mediante l'erroneo riferimento ad una tratta inferiore a 3500 km, most ra di essersi reso conto dell'errore 19 di 21 relativo alla lunghezza della tratta>>; si contraddice subito dopo, evocando la comparsa conclusion ale in appello degli odierni resistenti, allo scopo di dimostrare che gli stessi avevano precisato che la distanza complessiva del viaggio in linea d'aria era di 7643 km; nulla deduce in ordine al fatto di avere contestato la lunghezza della tratta aerea. 
La statu izione del giudice a q uo di non acc ogliere l'appello incidentale nella parte in cui veniva invocata la riduzione del 50% della compensazione p ecuniaria spettante ai p asseggeri non è intaccata, dunque, dalla censura della ricorrente. 
Detta statu izione resiste anche alla censura, formu lata in via subordinata ### per la prima volta nel giudizio di legittimità, tesa a in vocare la riduzione della compe nsazione per una ragione diversa: perché il ### n. 261/2004 per le tratte inferiori a 3500 km determina in euro 400,00 l'indennizzo spettant e ai passeggeri. 
La censura è nuova e dett a novità non trova e sclusiva giustificazione nella statuizione del giudice d'appello, nel senso che ben avrebbe p otuto la ### ration censurare la sentenza del tribunale anche sotto detto profilo (cioè non solo per non avere disposto la riduzione del 50%), atteso che la ricorrente stessa era ben consapevole - tanto che lo afferma nel ricorso - che i passeggeri avevano indicato una tratta inferiore a 3500 km e che il trib unale ciononostante aveva acco rdato loro, avvedendosi dell'errore, l'importo di euro 600 km p revisto per le tratte di distanza superiore. 
La scelta difensiva della ricorrente di articolare un'unica censura in appe llo avverso la statuizione con cu i era stata condan nata a pagare la compensaz ione pecunia ria di euro 600,00 in favo re di ciascun passeggero, rinunciando a far valere quella qui denunciata, pur ricorrendone i presupposti di fatto, le preclude la formulabilità in sede d i legitti mità di una d oglianza modificativa della sua 20 di 21 precedente impostazione difensiva, perché nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili d'ufficio (sulle quali non si è for mato il giudicato), non è consentita la prop osizione di doglianza che ponga a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e che nello stesso avrebbero potut o essere formu late ( 01/08/2013, n. 8429). I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire - a pena di inammissibilità - questioni che siano già comprese ne l tema del d ecidere del giudizio di appell o, non essendo prospettab ili per la prima volta in sede di legittimità , questioni nuove o nuovi temi di contestazione n on ded otti nella fase del merito, né rilevabili d'ufficio (cfr. ex multis Cass., Sez. Un., 13/10/2009, n.21658, in motivazione).  7) Al rigetto e all'inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso.  8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigett a il rico rso. Cond anna la comp agnia aerea ricorrente al pagamento de lle spese del giudizio, in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all'ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto 21 di 21 Così deciso nella ### di Consiglio del 18 dicembre 2024 dalla 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gorgoni Marilena

M
12

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 272/2026 del 06-01-2026

... contenuto della prima decisione, rispetto a quella di appello, era stata da essa ricorrente illustrata nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. del 28.6.2024 (regolarmente ricevuta dalla cancelleria), tuttavia non inserita nel fascicolo telematico. La Corte di cassazione, dunque, decidendo sul ricorso, non ha avuto contezza di tali argomenti, conseguentemente errando nel ritenere la inammissibilità del motivo a cagione della sussistenza della c.d. doppia conforme in facto. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, si lamenta “### del fatto processuale sul contenuto della sentenza di appello e del quarto motivo del ricorso in Cassazione, ex art 391 bis e 395 n. 4 cpc”, per aver la Suprema Corte ritenuto impugnata, da parte di essa ### una parte della sentenza d'appello che, invece, non era stata oggetto d'impugnazione. 2.1 - Deve anzitutto premettersi che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'ar t. 395, n. 4, c. p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiv a immed iatamente evinci bile) che abbia indotto, anche implicitamente, il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso N. 7127/2025 R.G. proposto da: ### rappresentata e dife sa dall'avv. ### come d a procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrente - contro ### s.p.a., in persona del procuratore speciale ### rappresentata e difesa dagli avv.ti #### e ### domicilio digitale come in atti - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 27271/2024 della Corte di cas sazione, depositata il ###; udita la relazione d ella causa svolta nell'adunanza camerale del giorno 11.11.2025 dal Consigliere relatore dr. ### N. 7127/25 R.G.  ### trascrive d a Cass. n. 27271 /2024: “1. Ventu ri ### conveniva avanti al Tribunale di ### s.p.a. chiedendone la condanna per aver consentito il ritiro di tre carnet di assegni a soggetto non titolare del conto corrente a lei intestato, in relazione ai quali erano poi stati elevati nei suoi confronti ben undici protesti. Per quanto ancora rileva in questa sede ###particolare allegava: di aver acceso presso l'### di ### della ### di ### s.p.a., poi divenuta ### s.p.a., il proprio conto corrente; di non aver mai richiesto, in relazione a detto conto, il rilascio di carnet di assegni; di aver appreso, in occasione della presentazione di richiesta di fina nziamento presso il centro commerciale "### di Su rbo ###, di essere stata i scritta nel R egistro ### dei ### tenuto dalla ### di ### in relazione a undici protesti elevati nel periodo dal 2 novembre 2009 al 25 novembre 2009 per il mancato pagamento di altrettanti assegn i, tutti recanti firma apocrifa; di aver quindi appurato che, nelle date del 17, del 27 e del 28 settembre 2009 erano state presentate alla banca richieste per il rilascio di tre carnet di assegni, anch'esse recanti sottoscrizione apocrifa; di aver sporto denuncia presso la ### della Repubblica presso il Tribunale di ### a seguito della quale era stato iscritto procedimento a carico del di lei padre ### di aver subìto, a causa della iscrizione del suo nominativo nel Registro dei protesti, danni da lesione della propria immagine, della reputazione personale e del proprio onore e di aver perso alcune occasioni di lavoro. Deduceva quindi la responsabilità della banca per aver consegnato, in assenza di qualsivoglia autorizzazione o delega, i carnet di assegni a soggetto diverso da e ssa at trice, il quale aveva così pot uto N. 7127/25 R.G.  procedere all'abusivo ed illecito riempimento dei titoli ed alla loro emissione. Si costituiva resistendo ### 1.1. Con sentenza n. 3676/2016 il Tribunale di ### rigettava la domanda.  2. Avverso tale sentenza ### proponeva appello; si costituiva la banca, resistendo al gravame.  2.1. Con sentenza n. 493/2022 del 28 aprile 2022 la Corte d'Appello di ### rigettava l'appello, rilevando: a) che, sebbene la perizia grafica acquisita agli atti avesse accertato la falsità anche delle firme apposte sui moduli di richiesta e di ritiro dei carnet di asse gni, oltre che delle firme sugli asse gni emessi, la falsificazione, come evidenziato dal perito, n on era agevolmente rilevabile, essendo state in qualche modo riprodotte le modalità espressive di ### sicché le discordanze riscontrate avevano richiesto l'utilizzo di specifici strumenti di indagine grafologica certamente non in possesso di un normale impiegato di banca; b) che, pertanto, il rilascio dei tre carnet di assegni a persona diversa dall'attrice era stato reso possibile dalla falsificazione delle firme apposte sui relativi moduli; tut tavia, alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla banca, proprio in considerazione delle indicate caratteristiche della falsificazione delle firme, non rilevabile in base alle conoscenze del bancario medio; c) che le considerazioni svolte in ordine alla difficoltà di accertare la falsità delle firme valevano anche con riferim ento alle firme app oste sugli assegni, che, posti all'incasso, erano stati protestati: anche in questo caso infatti, nessun rilievo poteva essere mosso all a condotta del d ipendente della banca rigu ardo alla verifica eseguita circa la autenticità della firma apposta sui titoli mediante il controllo ed il confronto con lo specimen depositato presso l'istituto di credito; N. 7127/25 R.G.  d) che neppure risultava provato che i carnet di assegni fossero stati prelevati dal padre d ell'appellante, ### fatto che avrebbe reso evidente la responsabilità della banca, giacché, in tal caso, sarebbe stata immediatamente accertabile la non corrispondenza tra la titolare del conto corrente ed il soggetto che richiede va i carnet di assegni fir mando i l relativo modul o; del rest o, la responsabilità del ### per la falsificazione delle firme della figlia non era stata accertata neanche in sede penale.  3. Avverso tale sentenza ### propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste la banca con controricorso”. 
Con la citata ordinanza n. 27271 del 21.10.2024, questa Corte rigettò il ricorso proposto da ### regolando le spese secondo soccombenza. 
Avverso detta ordinanza ### propone ricorso per revocazione ex art.  391-bis c.p.c., in forza di tre motivi, cui resiste con controricorso ### s.p.a.  ### ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si lamenta “### di fatto sulla mancata identificazione del cliente e sull'omesso esame del primo motivo del ricorso in Cassazione, ex art. 391 bis e 395 comma 1 n. 4”. Si sostiene che la Corte avrebbe errato nella percezione del contenuto del suddetto motivo, giacché la diligenza della banca, e il correlativo errore commesso dalla Corte d'appello, avrebbero dovuto essere vagliati non già sul tema della riconoscibilità delle firme false, ma su quello della mancata identificazione del soggetto che s'era recato allo sportello per ritirare i carnet di assegni. N. 7127/25 R.G.  1.2 - Con il secondo motivo si denuncia “errore di fatto per omessa pronuncia su un motivo del ricorso per cassazione ex art. 391 bis e 395 comma 1 n. 4 cpc“. 
Si sostiene che fosse pacifico tra le parti che altri, e non essa ricorrente ### avessero chiesto la consegna dei carnet e provveduto al loro ritiro, e che proprio sull'omesso esame di tale decisiva circostanza, da parte della Corte territoriale, era stato proposto il terzo motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La diversità del contenuto della prima decisione, rispetto a quella di appello, era stata da essa ricorrente illustrata nella memoria ex art.  380-bis c.p.c. del 28.6.2024 (regolarmente ricevuta dalla cancelleria), tuttavia non inserita nel fascicolo telematico. La Corte di cassazione, dunque, decidendo sul ricorso, non ha avuto contezza di tali argomenti, conseguentemente errando nel ritenere la inammissibilità del motivo a cagione della sussistenza della c.d.  doppia conforme in facto.  1.3 - Con il terzo motivo, infine, si lamenta “### del fatto processuale sul contenuto della sentenza di appello e del quarto motivo del ricorso in Cassazione, ex art 391 bis e 395 n. 4 cpc”, per aver la Suprema Corte ritenuto impugnata, da parte di essa ### una parte della sentenza d'appello che, invece, non era stata oggetto d'impugnazione.  2.1 - Deve anzitutto premettersi che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'ar t. 395, n. 4, c. p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiv a immed iatamente evinci bile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di N. 7127/25 R.G.  un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa; esso post ula l'esistenza di un contra sto - risultante con immediate zza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass, Sez . Un., ###/2019; Cass. n. 442/2018; Cass. n. 22171/2010); b) l'errore non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata ( n. 16439/2021; Cass. n. 6038/2016; Cass. n. 24334/2014); d) in partic olare, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza (o ordinanza) di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sul provvedimento di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (si veda, per tutte, la recente Cass., Sez. Un., n. 20013/2024); e) il fatt o incontrastabilmente e scluso di cui erroneamente viene supposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quind i riguardare un punto cont roverso sul quale la sentenza si sia N. 7127/25 R.G.  pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiv a, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze pro cessuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 2236/2022; Cass. n. 26890/2019; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27622/2018; Cass. n. 14929/2018).  3.1 - Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, perché quello denunciato è, tutt'al più, un errore di giudizio, non già un errore revocatorio. 
Con l'ordinanza impugnata, infatti, si è dato conto esattamente del contenuto del primo mot ivo dell 'originario ricorso per cassazione (p. 4), rilevando due distinte cause di i nammissib ilità (ossia, la sollecitazione di un riesame delle emergenze istruttorie, non consentito in sede di legittimità, nonché la sussistenza - anche a riqualificare il motivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, 5, c.p.c. - di una c.d. doppia conforme in facto, ostativa alla proponibilità di ricorso per cassaz ione per il vizio di om esso esame di fatto decisivo) e, comunque, rilevando che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la falsità delle firme non fosse riconoscibile dal bancario medio. 
Pertanto, non può che trovare applicazione il principio della citata Cass., Un., n. 3103 2/2019, seco ndo cui “### per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore N. 7127/25 R.G.  di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio”. 
Pertanto, con specifico riguardo al tema della man cata iden tificazione d ella persona recatasi allo sportello per ritirare i carnet, può dunque parlarsi, al più e in ipotesi, di un errore di giudizio nella individuazione dell'oggetto del motivo d'impugnazione e quindi nella sua interpretazione, non certo di fatto, oltretutto su circostanza resa oggetto di ampio dibattito tra le parti.  4.1 - Il secondo motivo è del pari inammissibile, ma per difetto di decisività. 
La ricorrente - a sostegno del mezzo - produce il messaggio pec di accettazione e consegna di deposito della memoria ex art. 380-bis c.p.c. del 28.6.2024 (il cui esame sarebbe stato pretermesso dalla Corte). 
Si p uò, dunque, ritenere che la memoria si a stata effett ivament e e tempestivamente trasmessa alla cancelleria di questa Corte; è, poi, inequivoco che essa no n sia mai s tata inserita ne l fascicolo telem atico e che la Corte decidente non l'abbia esam inata (non si dà at to del suo deposito n el corpo dell'ordinanza, né in essa se ne fa alcun cenno). 
Tuttavia, la fondatezza della doglianza non giustifica la revocaz ione dell'ordinanza suddetta. N. 7127/25 R.G. 
Infatti, la decisione qui impugnata ha comunque preso in esame il terzo motivo, ritenendolo “integralmente infondato”, sia per c.d. doppia conforme in facto, sia perché con la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. si sollecitava, in realtà, un riesame del merito , sia perché, infin e, con il ded otto vizio motivazionale si censurava la sentenza d'appello in relazione alle istanze istruttorie e non già al suo contenuto intrinseco. 
Pertanto, quanto dedotto nell a memoria illustrativa, il cui esame è stato pretermesso, avrebbe dovuto in realtà già esporsi nel ricorso (trattandosi del contenuto necessario del mezzo , onde eventualmente dimostrarne la s ua ammissibilità, peraltro solo limitatamente al profilo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e può dirsi questione comunque esaminata dalla Corte, che ha espresso inequivocamente il relativo giudizio. La lettura della memoria in discorso, dunque, in nulla avrebbe potuto spostare l'esito del giudizio, sul punto, stanti anche le ulteriori e d istinte rationes decidendi a sost egno della ritenuta inammissibilità del mezzo. 
A tanto può anche aggiungersi che, come è stato condivisibilmente affermato, “In tem a di revocazione dei provvediment i della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita (…) per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c. (…) in quanto, costituendo la memoria ex art.  378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei N. 7127/25 R.G.  quali il giudice di legitti mità deve necessariamente te nere conto” ( Cass. 8939/2021). 
Tanto è del tutto coerente con la funzione della memoria, che “non può integrare i mot ivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'escl usiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce i l relativo diritto di impugnazione” (ex plurimis, Cass. n. 8949/2023). 
Il motivo, dunque, è inammissibile.  5.1 - Anche il terzo motivo è inammissibile. 
Con esso ci si duole di un presunto errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione nella delibazione del quarto motivo di ricorso, avendo essa “ritenuto impugnata una parte della sentenza che, invece, non è stata mai oggetto di impugnazione”. 
In sostanza, la ricorrente chiede la revocazione della decisione di legittimità che avrebbe delibato - per sua stessa ammissione - su un “non motivo”, posto che le questioni ad esso sottese erano tutte fattuali e, in thesi, non esaminate dai giudici di merito, ed erano state veicolate con l'originario ricorso con l'auspicio che, accogliendo i precedenti motivi, la Corte di cassazione decidesse la causa anche nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c. 
A ben vedere, la stessa p rospettazione di parte rico rrente sulla non configurabilità quale motivo di originario ricorso di quanto oggetto di argomentazione da parte della revocanda ordinanz a sarebbe carente di qualunque interesse, poiché, quand'anche la premessa corrispondesse al vero, N. 7127/25 R.G.  la Corte av rebbe p otuto perfino esimersi dal l'esaminare le ulteriori ragioni dell'originario ricorso e, tutt'al più, dichiararle inammissibili, siccome qualificabili come “non motivo”. 
Anche il mezzo in esame, pertanto, si rivela radicalmente inammissibile.  6.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P. Q. M.  La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 11.11.2025.   ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Saija Salvatore

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23275 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.246 secondi in data 28 gennaio 2026 (IUG:L9-9B5EF1) - 1072 utenti online