testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3981/2018 R.G., proposto DA “Ing. ### S.r.l.”, con sede ###person a dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con st udio in ### ove è elettivamente domiciliata (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: ###), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di ####, in p ersona de l ### pro tempore, rappresent ato e difes o dall'Avv. ### e dall'Avv. ### con studio in #### (presso gli ### dell'Avvoca tura ###, elettivamente domiciliat ###studio in ### (indirizzi p.e.c. per comunicazion i e notifiche: ### e ###), giusta procura in margine al controricorso di costitu zione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE ICI - ####### E ### delle ### - ### con sede ###persona del ### pro tempore, in qualità di successore a titolo universale dell'“### di ### S.p.A.”, già con sede in ### ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dice mbre 2016, n. 225, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, con sede in ### ove per legge è domiciliata (indirizzo pec per not ifiche e comunicazioni: ###); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per l'### il 28 giugno 2017, n. 597/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2025 dal Dott. #### 1. La “Ing. ### S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d epositata dalla ### tributaria regionale per l'### il 28 giugno 2017, n. 597 /03/2017, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. ####0 notificata a mezzo pec il 3 agosto 2015 da parte dell'“### S.p.A.” (poi, “### di ### S.p.A.”) nei confronti della “#### S.r.l.”, per l'importo di € 12 .970,96, in dipe ndenza di avviso di accertamento in rettifica n. 1807/2008 del 5 agosto 2013 (non impugnato) per parziale versamento dell'ICI relativa all'anno 2008 da parte del Co mune d i #### su immobili ubicati nel medesimo Comune, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di #### e dell'“### di ### S.p.A.” avverso la 3 sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di L'### il 20 aprile 2016, n. 398/02/2016, con condanna della “#### S.r.l.” alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell'“### di ### S.p.A.” e compensazione delle spese giudiziali tra la “#### S.r.l.” ed il Comune di ####. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che: a) la sospensione della sentenza di prime cure non potesse essere concessa per carenza di periculum in mora, a causa dell 'esiguit à della somma dovuta; b) la sospensione della cartella di pagamento fosse stat a implicitamente respinta dalla senten za di prime cure; c) la cartella di pagam ento fosse adeguatamente motivata; d) la contribuente avesse ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertam ento in rettific a, essendo a conoscenza della pretesa impositiva; e) l'atto richiamato per relat ionem non dovesse essere allegato all'atto impug nato; f) la not ifica a mezzo pec della cartella di pagamen to fosse regolare; e) l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa all'avviso di accertamento in ret tifica fosse stata depositata d all'ente impositore e recasse la stampigliatura dell'ufficio postale. 3. ### di #### e l'Age nzia delle ### - ### hanno resistito con separati controricorsi. 4. ### ne di #### ha dep ositato memoria illustrativa. ###: 1. Il ricorso è affidato ad undici motivi. 2. Con il primo m otivo, si denu ncia nullità della sentenz a impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 4 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per non essere stata fissata dal giudice di prime cure l'udienza di trattazione per la sospensione della cartella di pagamento e per essere st ata rigettata da l giudice di appello l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado «senza esaminare e pron unciarsi sulle altre istanze di sospensione, innanzi indicate». 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.2 Sotto il primo aspetto, si rileva che, in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, d ecida i l merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che «gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado», sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio pe r la mancata decisio ne sull'istanza cautelare che, pur se favo revole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8510; Cass., Sez. 5^, 30 otto bre 2013, 24448; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16116; Cass., 5^, 19 gennaio 2018, n. 1312; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25414; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. ###; Cass., Trib., 17 gennaio 2025, n. 1149). 2.3 Sotto il secondo aspett o, il giudice di appello h a espressamente e motivatamente respinto l'istanz a di sospensione della decisione di prime cure, confermando, per quanto potesse occorrere, il rigetto dell'istanza di sospensione della cartella di pagamento.
Invero, con un autono mo capo del disp ositivo, il giudice di appello ha respinto l'istanza di sospensione, argomentando in 5 motivazione che: «### la censura del contribuente sulla CTP che avrebbe omesso di pronunci arsi sulla sospensione della sentenza, la CTR ritiene che i p rimi giudici non si sono pronunciati ritenendo tacitamente ri gettata la richiesta.
Sull'istanza di sospensione della se ntenza invocata dal ricorrente, la ### reputa che tale domanda difetta del periculum in mora invocato, tenuto conto della esiguità della somma contestata». 3. Con il secondo motiv o, si d enuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatt o controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l'appello dal giudice di secondo grado «senza esaminare la documentazione probatoria prodotta dal contribuente nel corso del giudizio, e senza esaminare le eccezioni in fatto ed in diritto eccepite nel corso del giudizio», avendo «erroneamente percepito i fatti di causa che si sostanziano nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata». 3.1 Il predetto motivo è inammissibile. 3.2 Anzitutto, si rileva la p reclusione derivante dalla c.d . “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che no n consente di censurar e l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di a ppello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia st ata richiesta la 6 notificazione dal giorno 11 sette mbre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l'abrogazione disposta dall'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdott i prima dell'1 gennaio 2023, dal l'art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall'art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto post e a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicemb re 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109).
Nella specie, però, a fronte della soccomb enza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.). 3.3 In ogni caso, la censura non attinge l'omesso esame di un fatto storico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto 7 sovvertire l'esito de l giudizio, risolvendosi in p lurime contestazioni in punto di d iritto ( carente motivazione della cartella di pagame nto; n otifica del prodromico avviso di accertamento; costituzione in giudizio dell'ag ente della riscossione; care nte chiamata di terzi in causa) ch e, comunque, sono state, per lo p iù, dedotte con autonome doglianze di violazione o falsa applicazione di legge. 3.4 Come è noto, l'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordiname nto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processua li, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, ne l rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sent enza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., 8 Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, 13573). ###. 360, primo comma, n. 5), cod. p roc. civ. , come riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 201 2, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concer nente la omessa valutazione di deduzio ni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l'omessa disanima di questioni o argoment azioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settem bre 201 9, 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., 5^, 20 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426). 3.5 Peraltro, il mezzo si risolve nell'imputazione al giudice di secondo grado di un vero e proprio errore revocatorio (cioè, della supposizione dell'esistenza di un fatto, la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti processuali, o dell'inesistenza di un fatto la c ui verità è inconfutabilm ente accertata dagli atti processuali), la cui cognizione è riservata in 9 via esclusiva al medesimo giudice in sede di impugnazione per revocazione della sentenza impugnata. ### l'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragioname nto, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materia le che abb ia portat o ad affermare o supporr e l'esiste nza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un f atto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., o n. 4) dello stesso comma, per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ma p iuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (Cass., Lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Cass., Sez. Trib., 16 luglio 2024, n. 19609). 4. Con il terzo motiv o, si d enuncia violazione e fals a applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e difetto di motivazione della cartella di pagamento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essersi pronunciato il giudice di secondo grado sulle eccezioni sollevate dalla contribuente sul contenuto della cartella di pagamento, senza conoscere il prodromico avviso di accertamento in rettifica. 4.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza p er l'omessa trascrizione in ricorso della cartella di pagamento. ### è pacifico che, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza del giudice t ributario sotto il profilo del giudizio 10 espresso in ordine al la motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorre nte, a pena di inammissibilità, d eve t rascrivere testualmente il contenuto dell'atto impug nato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di Cassazione la verifica della doglianza esclusivamente media nte l'esame del ricorso (in termini: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902 e 9903; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2021, n. 7156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, 7928; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16428; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2025, 9372).
Ne discend e che l'inosservanza di tale onere comporta l'inammissibilità del mezzo, precludend o ogni sindacat o del giudice di legittimità sulla sentenza impugnata. 4.3 Inoltre, come emerge dalla relativa formulazione in ricorso (pagine 13 - 24), la censura n on attin ge alcun a argomentazione o statuizione della sent enza impugnata, limitandosi a contestare sul piano astratto, attraverso l'elencazione di massime giurisprudenz iali di merito e di legittimità, la motivazione della cartella di pagamento.
Vale, quindi, il principio per cui è inammissibile il motivo che non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, dato che il mot ivo di i mpugnazione è rappresentat o dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi e sercita il diritto di im pugnazione, la decisione è erronea, con la consegue nza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la 11 rappresentazione, l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere e nunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 22 aprile 2020, 8036; Cass., Sez. 3^, 30 dicembre 2023, n. ###; Cass., 3^, 24 settembre 2024, n. 25533; Cass., Sez. Lav., 9 maggio 2025, n. 12283). 4.4 Per il re sto, è pacifico che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la validità del ruolo e della cartella di pagamento, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, e ssendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 6^, 11 ottobre 2018, n. 25343; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1638; Cass., Sez. Trib., 19 ottob re 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. ###). A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. 3 settembre 1999, n. 321 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli «estremi di tale atto e la relativa data di notifica»), in quanto essa va letta in combinato 12 disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello ### del contribuente (art. 7, comma 3, della legge 2 7 luglio 2000, n. 212) e po i, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, innovativo degli artt. 1 e 1 2 del d .P.R. 2 9 settembre 1 973, n. 6 02, che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto «il riferim ento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in man canza, la mot ivazione anche sintetica della pretesa» (in termini: Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2011, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2021, n. 576; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, 1638; Cass., Sez. Trib., 19 ottobre 2022, n. ###). 4.5 In ogn i caso, la sentenza impugnata ha r itenuto che: «Riguardo al difetto di motivazione della cartella esattoriale, la ### dalla lettura della docum entazione in atti, considera che gli elementi esposti nel dettaglio degli addebiti da parte d i ### alia spa, risu ltano idonei ad assolvere la funzione di rendere manifeste le ragioni del provvedimento impugnato sia sull'an che sul quantum e consentire al contribuente di sviluppare le sue tesi».
Tanto in conformità al più recente indirizzo di questa Corte, per cui le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento redatte in conformità al modello ministeriale sono normalmente idonee a mettere il debitore intimato in condizione di identificare il titolo per cui si procede e le relative pretese creditorie, in modo da poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa: la conformità al modello ministeriale va sempre, con giudizio in fatto rimesso al giudice del merito (di regola incensurabile in sede di legittimità), posta in rapporto con l'esigenza di difesa 13 del soggetto a cui il pagamento è richiest o, a seconda del contenuto concreto di quei dati come trasfusi e trasposti nella singola cartella opposta (da ultima: Cass., Sez. 3^, 9 gennaio 2025, n. 560). 5. Con il quarto motivo, si den uncia violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'avviso di accertamento in rettifica - prodromico alla cartella di pagamento - era stato regolarmente notificato alla contribuente. 5.1 Il predetto motivo è inammissibile. 5.2 ### l'accertamento in fatto della sentenza impugnata: «Si sottolin ea che il contribuente era a conosce nza delle pretese tributarie a suo carico, posto che gli era stato notificato l'avviso di accer tamento dal Comune di ### (…) La censura circa il mancato deposito dell'originale della ricevuta della raccomandata da parte dell'Ente impositore, è infondata poiché tale ricevuta, anche se in fotocopia, è in atti ed evidenzia la stampigliatura dell'### postale pertanto è valida fino a prova di querela di falso». 5.3 Il mezzo contesta tale accertamento con la deduzione che «la ricevut a di ritorno dell a notifica dell'atto prod romico, depositata in fotocopia nel corso del giudizio dall'Ente manca della stampigliatu ra del numero della raccomandata ed è indecifrabile la firma essendo la stessa una sigla», proponendo in tal modo una diversa ricostruz ione dei fatti ed un a rivisitazione delle risultanze probatorie, che è inammissibile in sede di legittimità. ### è pacifico che il rico rrente per cassazione non può rimettere in discussio ne, contrap ponendone uno difforme, 14 l'apprezzamento in fatto dei giudici del meri to, trat to dall'analisi degli elementi di valutazione dispon ibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merit o della causa, ma solo quello di controlla re, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudic e di merito, a cu i resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne atte ndibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 22 novembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 2^, 23 aprile 2024, n. 10927; Cass., Sez. Lav., 29 aprile 2025, n. 11310). 5.4 Peraltro, vi è carenza di autosufficienza. ### in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una notifica è necessaria la trascrizione integ rale degli atti relat ivi al procedimento notificatorio, con riguardo sia ad atti processuali che ad atti procedimentali, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammis sibilità del motivo (Cass., Se z. 5^, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. ###; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2021, n. 7173; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12518; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 11 lugl io 2022, n. 2181 0; Cass., Sez . Trib., 12 gennaio 2023, n. 822; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, ###; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22707; Cass., Sez. Trib., 5 maggio 2025, n. 11777). Onde, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, quindi, non basta 15 un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il prin cipio dell'autosufficienza è n ecessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il pre ventivo esame della rilevanza del vizio denunziat o (Cass., Sez. 6 ^-5, 22 ottobre 2021, n. 29568).
Nella specie, però, la ricorrente non ha riprodotto, né allegato, né richiamato le attestazioni concernenti la ricevuta relativa alla notifica della cartella di pagamento, per cui ne è preclusa al collegio la verifica della relativa regolarità, non superando la lagnanza il vaglio di ammissibilità. 5.5 Per il resto, si rammenta che, secondo questa Corte, nel caso di not ifica a me zzo del servizio postale di cart ella di pagamento, ove l'at to sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sot toscrit to l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relat ivo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego si a stato consegnato dal l'agente postale a pe rsona diversa dal desti natario, la cons egna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Un., 27 aprile 2010, n. 9962; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4556). Aggiungasi che la nullità di un atto non dipende dall'illeggibilità della firma di chi si qualifica come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto; pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la 16 presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrar e la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2015, n. 7838; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2025, n. 6048) 6. Con il quinto mot ivo, si denuncia nullità della sentenz a impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la mancata costituzione dell'agente della riscossione nel giudizio di prime cure, nonostante l'eccezione proposta al riguardo dalla contribuente, per cui si era erronea mente ricono sciuta la liquidazione in suo favore delle spese del giudizio di appello. 6.1 Il predetto motivo è inammissibile. 6.2 ### la ricorrente, il giudice di prime cure non avrebbe rilevato la mancata costi tuzione in giudizio dell'agente della riscossione e il giud ice di appello avrebbe illegittimamente pronunciato la condanna alla rifusione de lle spese anche in favore dell'agente della riscossione. 6.3 Tuttavia, il mezzo è palesemente aspecifico, non chiarendo in cosa sia consistita la irregolare costituzione in giudizio. 6.4 Né è necessario, ai fini della soccombenza, che la parte si sia costituita solo in appello e abbia fatto valere in tale sede le proprie difese. ### il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'atto impositivo [o riscossivo], è st rutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento, in cui l'oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnat o, alla stregua dei presupposti di fatto e di 17 diritto in esso indicati, ed en tro i lim iti delle contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della causa pet endi, inamm issibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'ogg etto sostanziale dell'azione ed i termini della contro versia, in modo d a porre in essere , in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede ###particolare, non configura la proposi zione di un a nuova domanda la contestazione da parte dell'### appellante dei fatti dedotti dall'appellato in primo grado, la qual e non incide sull'individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi.
Né tale contestazione è preclusa della circostanza che l'### non si sia costituito in primo grado, atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per l'appello dell'art. 54) non comporta alcun tipo di n ullità (Cass., Sez . 5^, 13 ottobre 2006, 22010). 6.5 Ad ogni buon conto, va ribadito che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di do mande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicemb re 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confron ti dell'ufficio finanzia rio [ed altrettanto dicasi per l'agente della riscossione], al quale non è consentito, innanzi al g iudice di appello, avanz are prete se diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul pian o della causa peten di, da q uelle re cepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendos i la concreta possibilità pe r il contribuente di esercitare il diri tto di dif esa attraverso 18 l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto ste sso risulta esp osto (Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2012, n. 22553; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2014, n. 9810; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, 17231; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., 5^, 31 agosto 2022, n. 25629; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). Parimenti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumen to processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Pertanto, esso non limita affatto la possibilit à dell'amministrazione finanziaria di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accol to una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle p oste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisi one ovvero che sian o sostanzialmente comprese nel thema decidendum (Cass., 5^, 25 maggio 2012, n. 8316; Cass., Sez. 6^, 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., Sez. 6^, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^, 29 dicembre 2017, n. 3124; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, nn. 29391 e 29393; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 210 74; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). In definitiva, il divieto in questione concerne tutte le e ccezioni in senso stretto, consistent i ne i vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fisca le, mentre non si estende alle eccezioni 19 improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tri butario o de lle censure del contribuente, che restano sempre dedu cibili (tra le t ante: Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22 105; Cass., S ez. 6^-5, 29 dic embre 2017, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7434; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). 6.6 In altre parole, non può dirsi che vi sia modificazione del petitum, allo rquando l'ente impositore o l'agente della riscossione, che non si siano costituiti in primo grado, si limitino in grado d i appello a contrastare i motivi di impugn azion e dell'atto impositivo [o riscossivo] formulati dal contribuente in prima cura, in ordine alla pretesa che ne forma oggetto, ferme restando le preclusioni istruttorie (da ultima: Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2025, n. 2286). 7. Con il sesto motivo, si denunciano eccezioni di nullità della cartella di pagame nto pe r vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo pec e violazione dell'art. 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere st ato omesso dal giu dice di secondo grado di rilevare che la relata di notifica della cartella di pagamento era in bianco, essendo stata notificata a mezzo pec in carenza di potere certificatorio da parte dei funzionari a servizio dell'agente della riscossione. 7.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 20 7.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienz a. La ricorr ente contesta l'omessa indicaz ione della qual ifica rivestita dal notificante, ma non trascrive in ricorso il conten uto del documento informatico, dal quale soltanto si potrebbe evincere il vizio denunciato. 7.3 Per il resto, la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec è espre ssamente consentita dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e può essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione. Per cui, è da intendersi sempre valida la notifica di una cartella di pagamento trasmessa via pec, e ciò a prescind ere dalle specifiche tecniche del docum ento alleg ato al messaggio di posta elettronica certificata o dalla assenza di firma digitale. ### valorizzando le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa Corte ha ripetutamente affermato che la n otifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato pdf (portable document format), con l'ulte riore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione t ramite pec, venga p oi sottoscritt a con firma digitale (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21328; Cass., Sez. 5^, 12 21 agosto 2021, n. 22758; Cass., Sez. 6^-5, 20 dicembre 2022, n. ### ; Cass., Sez. Trib., 19 dicem bre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2023, n. ###; Cass., Trib., 16 dicembre 2024, n. ###; Cass., Sez. Trib., 16 luglio 2025, n. 19720). 7.4 Ad ogni modo, questa Corte ha avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi n ella disc iplina tributaria, sicché il rin vio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notif icazione della cartella di pag amento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. (da ultime: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, 13302). 7.5 Nella specie, la contribuente ha temp estivamen te impugnato la cartella di pagamento e si è difeso nel merito, sanando ogni eventuale irregolarità della notifica. 8. Con il settimo mot ivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 167 cod. proc. civ. e 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l'agente 22 della riscossione non ave va sp ecificamente conte stato le eccezioni proposte dalla contribuente, omettendo in tal modo di appre zzare la valenza probatoria del comportame nto processuale dell'agente della riscossione. 8.1 Il predetto motivo è inammissibile. 8.2 La ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia esaminato tutte le eccezioni in fatto ed in diritto sollevate nel corso del giudizio, sulle quali l'agente della riscossione n on aveva preso posizione e non aveva mosso contestazioni. 8.3 Anzitutto, si può censurare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. solo se si alleghi che il giudice di me rito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovv ero disposte d'ufficio al di fuori d ei limiti legali, o abbia d isatteso, valutandole secondo il suo prudent e apprezzamento, d elle prove legali, ovv ero abbia cons iderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (tra le tante: Cass., 1^, 1 marzo 2022, n. 6774; Cass., Sez. 2^, 24 maggio 2022, n. 16736; Cass., Sez. Lav., 3 luglio 2024, n. 18211; Cass., Trib., 12 marzo 2025, n. 6568). Ma tanto non è st ato denunciato in questa sede ###contestazion e”, ass urta dopo la novellazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (da parte dell'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n . 69), a principio generale del processo, e come tale suscettibi le di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo, concerne esclusivamente il piano ### dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle 23 risultanze ritualmente assunte nel processo; inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui, comunque, un limite strutturale insito nel fatto che l'avviso di accertamento (o di rettifica) non è l'atto introduttivo de l processo, quanto piuttosto l'oggetto ###, per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'attenzione sia rivolta alle difese dell'amminis trazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistent e deve all'att o della costituzione in giudizio espo rre «le sue di fese prendend o posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui in tende vale rsi» e p roponen do «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio», non per questo può trascurarsi che l'ammin istrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto ritenuto dal contribuente; ne consegue che l'onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall'art. 115 cod. proc. civ., non può essere conside rato come base per affermare esistente , in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, 2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., 5^, 23 luglio 2019, n. 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22015; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 27 24 dicembre 2022, n. ###; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2023, n. 16984; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2024, n. 22526; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22616; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, n. 26019; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2025, n. 4307). 9. Con l'ottav o motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere st ato tenuto conto dal giudice di secondo grado che l'ente impositore e l'agente della riscossione non avevano allegato alla cartella di pagamento le prove dei propri asserti. 9.1 Il predetto motivo è inammissibile. 9.2 A ben vedere, la cont estazione investe l'avviso di accertamento in rettifica prodromico alla carte lla di pagamento, che non è stato autonomamente impugnato. Per cui, non p ossono farsi valere viz i inerenti ad atti dell'imposizione in sede di impugnazione di att i della riscossione. 9.3 Si rammenta, infatti, che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi d ell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impug nabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di p agamento per dole rsi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2011, n. 21082; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2017, n. 13102; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12759; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, 15452; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3227; Cass., 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11141; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2022, n. 18488; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19507; Cass., 25 Sez. Trib., 13 lug lio 2023, n. 20148; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. ###). 10. Con il no no motivo, si den uncia violazione e fal sa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 97 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di secondo grado che nessun atto citato nella cartella di pagamento era stato allegato alla stessa, derivandone la nullità della cartella di pagamento ex artt. 3 del la legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per la mancata allegazione degli atti prodromici. 10.1 Il predetto motivo è infondato. 10.2 ### della riscossione non doveva materialmente allegare alla cartella di pagamento l'avviso di accertamento in rettifica, al quale un mero rinvio per relationem era sufficiente.
Invero, la cartella di pagamento, quale atto di intimazione di pagamento, non postula l'a llegazione dell'avviso di accertamento che ne è alla base, essendo ne sufficiente il semplice richiamo anche ai soli estremi di identificazione (data di emanazione e numero del provvedimento presupposto).
In tal senso, è stato affermato che la motivazione della cartella di pagamento può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'i mposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già inte grale e legale conoscenza per effett o di precedente notificazione o pub blicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella di pagamento - secondo 26 una interpre tazione non puramente formalistica del l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. ### del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella di pagam ento i re lativi estremi di notif icazione o di pubblicazione (in termini: Cass., Sez. Un., 14 maggio 2010, 11722 - nello stesso senso, da ult ime: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2630; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, ###; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, n. 6183; Cass., Trib., 9 gennaio 2025, n. 560). 10.3 In ogni caso, la cartella di pagamento che rinvii ad altro atto costituent e il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estrem i in modo e satto, può essere dic hiarata nulla solo ove il c ontribuen te dimo stri che t ale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù d ella pun tuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione (in termini: Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2025, n. 2092; Cass., Sez. Trib., 1 aprile 2025, n. 8615). 11. Con il de cimo motivo , si de nuncia violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legge 27 luglio 2 000, n. 212, per mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata accolta dal giudice di secondo grado l'eccezione proposta dalla contribuente circa la null ità della cartella di pagam ento per mancata sottoscrizione. 11.1 Il predetto motivo è infondato. 11.2 Invero, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e 27 notificata su supporto cartaceo, sia qu ando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digital e, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o d i una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella di pagamento, quale documento per la riscossione de gli importi contenuti nei ruo li, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. Trib.,19 dicembre 2023, n. ###; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19327). 12. Con l'undicesimo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata ex artt. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado «di motivare i punti della controversia e di rendere conto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'accoglimento [recte: il rigetto] dell'appello». 12.1 Il predetto motivo è inammissibile. 12.2 A fronte de lla formula zione letterale della censura, il motivo difetta di specificità, non indicando in cosa sia consistito l'error in procedendo, lamentandosi, in modo vago e generico, ultra-petizione e omessa pronuncia, da un lato, e motivazione apparente, dall'altro lato, della sentenza impugnata. 28 13. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 14. Le spese giu diziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 15. Si rammenta che l'art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, 56, il quale ha modificato il testo dell'art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all'### delle ### - ### - con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 lug lio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) - il regime previsto dall'art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia d i “### nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse”. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la “#### S.r.l.” alla rifusione delle spese giudizial i in favore del Comune di #### e dell'### zia delle En trate - ### liquidandole, per il primo, nella misura di € 200,00 per esborsi 29 e di € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per la seconda, nella misura di € 2.500,00 per compensi, oltre a sp ese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della “#### S.r.l.”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 25 giugno