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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 1052/2025 del 16-09-2025

... regolamento di confini si differenzia dall'azione di apposizione dei termini, in quanto la prima, pur prescindendo da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli, presuppone incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al giudice, mentre la seconda presuppone che il confine tra i due fondi sia certo ed incontestato e mira soltanto ad ottenere l'apposizione, perché mancanti o divenuti irriconoscibili, dei segni di delimitazione, al fine di evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni (cfr. Cass. II, n. 2461/1990). Il carattere personale dell'azione per apposizione di termini, distinta da quella reale di regolamento di confini, non osta a che la prima possa essere esplicitamente od implicitamente inserita nella controversia promossa con la seconda, quale pretesa accessoria e conseguenziale, in una situazione in cui non solo manchi un confine certo e determinato, ma difettino anche segni esteriori del confine stesso (cfr. Cass. II, 6573/1984). Avuto riguardo alle domande articolate dalle parti attrici, quindi, è evidente che le stesse tendono ad ottenere, da un lato, la determinazione del confine tra fondi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria civile Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti al n.r.g. 2372/2018 e n.r.g. 2606/2018 promossi da ### rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### D'### e ### rappresentato da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. ### D'### elettivamente domiciliati in ### degli ### alla via ### n. 27, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione attori e ### di ### e ### di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attori contro ### s.a.s. di ### & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro M.C. ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro ### elettivamente domiciliat ###/6, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro ### s.n.c. di ###. e ###., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro Comune di ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### alla via ### - #### Demetra int. ###, presso lo studio legale dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato e contro #### convenuti contumaci ### proprietà CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Giudizio r.g. 2372/2018 Con atto di citazione notificato in data ###.7.2018 veniva incardinato il procedimento n. r.g. 2372/2018 con cui ### e ### convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, ### s.a.s., M.C.  ### s.r.l. e ### rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa e, per l'effetto, ordinare l'apposizione fisica di segni di confine fra le proprietà degli attori e quelle dei convenuti, con conseguente restituzione ai medesimi attori delle superfici fino ad oggi occupate in eccesso rispetto ai titoli, nonché previo ripristino dell'originario piano di campagna”. 
Gli attori allegavano in sintesi e per quanto di interesse: - che erano proprietari iure hereditatis per la quota della metà pro indiviso di aree suddivise in lotti ricomprese nel ### di ### di ### S. ### di ### e di aree ai margini di tale piano; - che, in particolare, vendevano la quota di loro proprietà delle aree distinte in catasto terreni di ### alla partita 6251, foglio 18, particella 233, costituente il lotto n. 12 del ### e particella 227, costituente le porzioni attigue, alla ditta ### - che vendevano la quota di loro proprietà delle aree distinte in catasto terreni di ### alla partita 6251, foglio 18, particella 243, costituente il lotto n. 26 del ### e particelle 249 e 261, costituenti le porzioni attigue, alla ditta ### s.n.c., dante causa della M.C. ### s.r.l.; - che vendevano la quota di loro proprietà delle aree distinte in catasto terreni di ### alla partita 6251, foglio 18, particella 245, costituente il lotto n. 25 del ### e particelle 246 e 250, costituenti le porzioni attigue, alla ditta ### s.a.s.; - che i suddetti acquirenti attuavano degli sconfinamenti rispetto alle aree oggetto di vendita secondo i relativi frazionamenti; - che gli sconfinamenti interessavano le particelle 228, 229 e 232 in relazione al lotto 12 e la particella 524 in relazione ai lotti 25 e 26; - che si rendeva necessario il ricorso al Tribunale affinché ordinasse l'apposizione fisica di segni di confine fra le proprietà degli attori e quelle dei convenuti, con conseguente restituzione ai medesimi attori delle superfici occupate in eccesso rispetto ai titoli, previo ripristino dell'originario piano di campagna. 
Si costituiva in giudizio la società ### s.a.s. di ### & C., rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Comune di ### nel merito e in via principale: rigettare la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; nel merito e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare il terzo Comune di ### responsabile della circostanza denunciata dalla parte attrice con la domanda ex art 950 del c.c.; dichiarare, quindi, che il terzo sia tenuto a mantenere indenne la società convenuta della perdita economica e del danno derivanti dalla regolamentazione dei confini e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento nei confronti della società convenuta della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. 
Parte convenuta deduceva in sintesi e per quanto di interesse: - che, con atto pubblico per ### di ### rep. ###, racc. 7493 del 16.12.1998, gli attori vendevano alla società convenuta l'appezzamento di terreno sito in ### loc. ### S. ### censito in ### alla partita 6251, fg.18, p.lle 245, 246, 250; - che l'appezzamento di terreno oggetto di compravendita e l'appezzamento di terreno ad esso adiacente di proprietà di parte attrice ricadevano all'interno di un piano di lottizzazione regolarmente approvato, che mutava la destinazione puramente privatistica dei fondi; - che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 12.3.1997, il Comune di ### approvava la seconda variante del ### di ### di espansione di ### S.  ### di ### e, con successiva deliberazione n. 5 del 20.2.1998, il Comune medesimo stabiliva le modalità e le condizioni per la vendita delle aree agli operatori economici, prevedendo la possibilità di vendita di tutte le aree comprese nel piano di zona direttamente dai singoli proprietari al prezzo indicato in delibera, comprensivo dei costi per opere di urbanizzazione e per l'acquisizione delle aree su cui eseguire le opere stesse, con partecipazione dell'amministrazione comunale alla stipula dell'atto notarile di vendita; - che, con successiva delibera n. 47 del 4.6.1998, il Comune di ### modificando la predetta delibera n.5, stabiliva che il privato potesse vendere direttamente a terzi le aree di proprietà, senza la compartecipazione all'atto notarile dell'ente comunale, ma previa sottoscrizione di un accordo con quest'ultimo che prevedesse l'impegno da parte del privato alla cessione delle aree su cui realizzare le opere di urbanizzazione; - che, nel citato atto di compravendita fra gli attori e ### s.a.s., il ### rogante dava atto che i venditori avevano ottemperato a quanto richiesto nella suddetta delibera n.47 del 4.6.1998; - che gli attori si impegnavano a cedere al Comune di ### le aree su cui realizzare le opere di urbanizzazione e, segnatamente, la p.lla 524, ricadente all'interno del ### e destinata a parcheggio; - che sulle aree oggetto di compravendita esisteva, quindi, un vincolo pubblico e, pertanto, era venuta meno la titolarità del diritto fatto valere in giudizio dagli attori, spogliati di ogni potere dispositivo; - che la convenuta aveva versato ai venditori sia il prezzo di vendita delle aree sia le somme dovute per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione delle aree ad esse destinate; - che, in data ###, veniva rilasciato in favore della ### s.a.s. il permesso di costruire n. 2687 per la costruzione di un capannone artigianale sul lotto 25 e parte del lotto 24; - che veniva realizzato l'assentito capannone industriale, al quale si accedeva per il tramite di ingressi dall'area attigua, destinata dal richiamato ### a viabilità e parcheggi, ovvero dall'area attigua contraddistinta con la particella 524, in relazione ai lotti 25 e 26 tra i quali essa era ricompresa, oggetto del lamentato sconfinamento; - che tale sconfinamento non era illegittimo, ma traeva fondamento nel richiamato permesso di costruire, nonché nelle obbligazioni assunte, da un lato, dagli attori di dar corso alla cessione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione e, dall'altro, dal Comune di ### di provvedere alla completa definizione delle suddette opere; - che lo sconfinamento consisteva in una occupazione legittima, che trovava titolo giustificativo nel provvedimento dichiarativo di pubblica utilità del fondo; - che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta avrebbe chiesto al Comune di ### di essere risarcita del danno subito a seguito della regolamentazione di confini, quantificato in misura non inferiore a € 50.000, previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente pubblico. 
Si costituiva in giudizio la società M.C. ### s.r.l., rassegnando le seguenti conclusioni: “l'On. Tribunale di Teramo, contrariis rejectis, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, ### in via preliminare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disporre il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione dei terzi, Comune di ### in persona del ### pro tempore quale legale rappresentante, con sede in #### presso la casa comunale, #### nato ad #### il ###, residente ###, Sig. ### nato a #### il ###, ivi residente ###, nel rispetto dei termini di legge; nel merito, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti; in via riconvenzionale, subordinatamente al denegato ed eventuale accoglimento della domanda attrice di riconfinamento e rilascio, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio con mezzi ingombranti in favore del fondo di proprietà della M.C. ### srl catastalmente individuato al ### terreni del Comune di ### al ### 18, particelle 243, 249 e 261, e a carico del fondo di proprietà dei sigg.ri ### Avv. #### e ### catastalmente individuato al ### terreni del Comune di ### al 18, particella 524, ai sensi dell'art. 1051 c.c. ovvero art. 1052 c.c., al fine di consentire l'accesso carrabile anche con mezzi ingombranti alla ### pubblica di lottizzazione stabilendo contestualmente, ex art. 1051, comma 2, c.c. le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c., con espressa riserva di recuperare tali somme a titolo di risarcimento danni nei confronti del Comune di ### in separata sede ###particolare: - che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 12.3.1997, il Comune di ### stabiliva le modalità e condizioni per la vendita delle aree agli operatori economici, prevedendo “che alla stipula degli atti notarili di compravendita tra privati dei terreni, dovrà contestualmente essere versata al Comune la quota relativa all'incidenza per l'acquisizione delle aree pubbliche, già calcolata per ciascun lotto nella medesima tabella e che il venditore automaticamente accetti a quei prezzi al mq. la cessione delle aree pubbliche; … la parte venditrice dovrà comunicare al Comune, almeno dieci giorni prima, la data di stipula dell'atto notarile alla quale dovrà presenziare il ### o ### delegato e funzionario, appositamente incaricato per la riscossione della quota” di cui in parola; - che, con ulteriore delibera del ### n. 47 del 04/06/1998, il Comune di ### rettificava la precedente delibera n. 5 del 1998 e stabiliva che nell'ipotesi di cessione bonaria delle aree destinate a pubblici servizi, la cessione stessa sarebbe stata accettata in luogo del versamento al Comune dei relativi oneri stabiliti nell'atto consigliare n. 5/98, salvo conguaglio e nel rispetto di determinate condizioni, ossia che i proprietari di dette aree sottoscrivessero apposito accordo preliminare con il Comune prima della stipula degli atti notarili di compravendita tra privati, con la contestuale autorizzazione al Comune ad immettersi immediatamente sui terreni per la realizzazione delle opere e che di detto accordo venisse fatta menzione sugli atti notarili di compravendita tra privati; - che con atto per ### del 10.6.1998 gli eredi ### e ### vendevano a ### s.n.c. (dante causa di M.C. ### s.r.l.) “area di terreno della estensione catastale complessiva di metri quadrati seimilaquattrocentonovantasei (mq.6.469) di cui mq. 3.100 avente destinazione urbanistica di “zona artigianale di espansione” ### n. 26 del ### di ### di ### e mq. 3.396 ricadenti in zona agricola normale ###, a confine con strada di lottizzazione, area destinata alla viabilità e parcheggi a più lati, lotto n. 27, fosso, salvo se altri; distinta nel catasto terreni del Comune di ### alla partita 6251, foglio 18, particelle: 243 (ex 18/v) di mq. 3.100, 249 (ex 18/ab) di mq. 3.110 e 261 (ex 248/b già 18/aa) di mq. 286, R.D.  complessivo L. 84.448, R.A. complessivo L. 64.960”; - che nelle premesse di tale contratto veniva dato atto che i venditori avevano “provveduto a quanto sopra stabilito con accordo in data 26 maggio 1998”; - che la M.C. ### s.r.l. non aveva attuato alcuno sconfinamento su terreni altrui; - che gli attori omettevano di indicare la destinazione urbanistica delle particelle a loro intestate e asseritamente interessate dallo sconfinamento.   Si costituiva in giudizio il convenuto ### chiedendo il rigetto della domanda e deducendo: - che gli attori assumevano di essere proprietari delle particelle 228, 229 e 232 del foglio 18, partita 6251, del catasto del Comune di ### non indicandone, tuttavia, il titolo di provenienza; - che il confine di fatto tra il proprio fondo, distinto alla partita 6251 foglio 18, particelle 233 (di mq. 3150) e 227 (di mq. 891) del ### del Comune di #### e le confinanti particelle nn. 228, 229 e 232 dello stesso foglio 18, era corrispondente al confine di diritto; - che l'odierno convenuto si trovava nel possesso - continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico - da oltre vent'anni del fondo attualmente dallo stesso occupato, di talché, in via di mera eccezione e subordinatamente alle precedenti difese, opponeva l'intervenuto acquisto, a titolo originario, in proprio favore, della porzione immobiliare descritta in citazione, per maturata usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.; - cha la domanda di ripristino dell'originario piano di campagna era infondata e del tutto indeterminata.   Nel procedimento n.r.g. 2372/2018 il Tribunale non autorizzava la chiamata in causa del terzo Comune di ### 2. Giudizio r.g. 2606/2018 Con atto di citazione notificato in data ### veniva incardinato il procedimento n. r.g. 2606/2018, con cui ### di ### e ### di ### convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, #### s.a.s., #### s.n.c., ### e M.C. ### s.r.l., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On. Giudice adito, contrariis reiectis…previo eventuale riconfinamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 950 c.c., ordinare ai convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio dei terreni da ciascuno abusivamente occupati e meglio individuati in premesse; condannare i medesimi convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori a causa dell'occupazione abusiva nelle rispettive misure che risulteranno di giustizia anche in seguito a disponenda ### in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”.   Gli attori esponevano in sintesi e per quanto di interesse: - che erano comproprietari con i cugini ### ed ### dei terreni siti nel Comune di ### riportati al NCT al fg. 18, p.lle 222, 225, 228, 229, 232, 524; - che gli attori erano proprietari anche di altri terreni venduti ai convenuti, confinanti con quelli di proprietà attorea e ricadenti all'interno della zona artigianale di ### S. ### di ### - che i confinanti avevano invaso delle porzioni di aree di proprietà degli attori, che risultavano parzialmente occupate sine titulo, mediante realizzazione di strade di accesso, spazi di servizio e per il passaggio di condutture idrauliche ed elettriche; - che gli attori intendevano agire ex art.948 c.c. per rivendicare la proprietà dei terreni siti nel Comune di ### riportati al NCT al fg. 18, p.lle 222, 225, 228, 229, 232, 524 ed ottenerne il rilascio, oltre al risarcimento del danno subito per l'occupazione illegittima parametrato al valore locativo.   Si costituivano in giudizio ### società ### s.a.s. M.C. ### s.r.l., spiegando difese sostanzialmente analoghe a quelle proposte nel giudizio r.g.n. 2372/2018.  Si costituiva in giudizio ### s.n.c., formulando, in via preliminare, istanza di estromissione dal giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.   In particolare, la predetta convenuta esponeva in sintesi: - che era proprietaria di terreni siti nel Comune di ### riportati nel NCT al foglio 18 p.lle 223 e 237 e che queste ultime non confinavano con le particelle 225-228-229-232-524 rivendicate dagli attori; - che la particella 222 confinante con la proprietà della convenuta ### non era di proprietà della parte attrice, ma della società CSC di ### e ### s.n.c., come risultava dall'atto del 28.05.2003 ### rep. n. 40868 racc. n. 10080; - che, in ogni caso, si associava alle difese già spiegate dagli altri convenuti.   Nessuno si costituiva per ### e ### Autorizzata la chiamata in causa del terzo Comune di ### quest'ultimo si costituiva in giudizio instando per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### ciò premesso, il Comune di ### in persona del sindaco pro tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliat ###le Giudice adito, contrariis reiectis, ### 1) ### la domanda proposta dall'attore accertando e dichiarando in via assorbente e preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum ex art.163, comma 3, n.3, c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di ### in persona del sindaco pro tempore, nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo; 3) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni espresse in narrativa; 4) stante la pacifica improcedibilità della domanda attorea e l'evidente arbitrarietà e strumentalità della chiamata in causa, avanzata dalle società convenute, condannarsi, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, in aggiunta alle spese e competenze di lite; 5) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio” .   Il terzo chiamato rappresentava: - che l'atto introduttivo del giudizio doveva ritenersi affetto da nullità per violazione dell'art. 163 comma 3 n.3 c.p.c., non essendo stati specificati e quantificati i danni asseritamente subiti; - che le particelle oggetto di azione di rivendica erano caratterizzate da specifica destinazione urbanistica come risultante dalla tavola 5 delle ### di cui al progetto del ### artigianale di ### - che la particella 222 era di proprietà privata, in quanto venduta, sin dall'anno 2003, dagli eredi ### -### alla società ### e ### s.n.c.; - che in ottemperanza alle ### n.5 del 20.02.1998 e n.47 del 04.06.1998 gli attori accettavano, all'atto della stipula dei vari atti notarili con i quali cedevano ai privati i terreni di loro proprietà ricadenti nella ### di ### le condizioni e richieste imposte dalle stesse delibere; - che, in particolare, gli attori si impegnavano a cedere al Comune di ### le aree, oggetto del presente giudizio, destinate alle opere di urbanizzazione, con conseguente spoglio, in capo agli stessi, di ogni potere dispositivo sulle richiamate particelle e di legittimazione ad agire; - che da quanto sopra derivava l'improcedibilità della domanda e l'impossibilità di ascrivere al Comune di ### inottemperanze riguardanti l'esecuzione di opere di urbanizzazione sui terreni per cui è causa, né, tantomeno, responsabilità risarcitorie.  3. Riunione dei giudizi r.g.n. 2372/2018 e r.g.n. 2606/2018 A fronte delle istanze di riunione avanzate dalle parti, la causa successivamente iscritta veniva rimessa dal Giudice assegnatario innanzi al Presidente del Tribunale, che la inviava a quello assegnatario della causa previamente iscritta a ruolo r.g. n. 2372/2018, il quale, all'udienza del 10.12.2019, disponeva la riunione del procedimento r.g. n. 2606/2018 al presente.   All'esito della riunione, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti ### e ###
Nel corso del giudizio, gli attori ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., dichiaravano di rinunciare alla domanda di riduzione in pristino nei confronti del convenuto ### insistendo per l'apposizione di segni di confine tra i fondi di loro proprietà e quello di proprietà del citato convenuto, mentre gli attori ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., dichiaravano di rinunciare alle domande spiegate nei confronti della società ### s.n.c. e dei restanti convenuti contumaci, evocati nel giudizio r.g. 2606/2018. 
La causa, istruita a mezzo di c.t.u., giungeva quindi all'udienza in data ###, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, all'esito del deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  4. Eccezioni preliminari ### l'ordine logico delle questioni da trattare, deve essere dapprima esaminata l'eccezione del terzo chiamato Comune di ### relativa alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio n.r.g. 2606/2018 per violazione della previsione di cui all'art. 164 comma 4 3 c.p.c., in ragione dell'omessa determinazione e quantificazione del danno richiesto, meramente demandanto all'espletanda c.t.u. 
Tale eccezione è infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese)” ( Cass. Sez. 2, ### n. 1681 del 29/01/2015).
Sulla scorta di tali principi, la Cassazione ha più volte affermato che l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria richiesta, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 12567 del 28/05/2009; Cass. Sez. 1, ### n. 7074 del 05/04/2005). 
Nel caso di specie, sebbene la somma pretesa da parte attrice risulti generica, da un complessivo esame dell'atto introduttivo, è comunque possibile individuare il petitum inteso sia sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto sia sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimentoatteso che è stata evidentemente formulata, tra le altre, una domanda di risarcitoria per danni derivanti da un'ipotesi di illegittima occupazione dei fondi. 
Si sottolinea, poi, che le indicazioni contenute nell'atto di citazione sono tali da consentire l'individuazione della pretesa della parte attrice e delle ragioni poste a fondamento delle sue richieste, avuto riguardo alle controdeduzioni dell'ente pubblico, che ha approntato una precisa linea di difesa. 
Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande attrici per carenza di legittimazione attiva in assenza della titolarità del diritto fatto valere iure hereditatis, sollevata da ### s.r.l. e ### nella comparsa conclusionale. 
In particolare, i predetti convenuti hanno dedotto che entrambe le parti attrici si erano limitate a depositare le sole denunce di successione, quindi documenti aventi valore esclusivamente amministrativo per l'assolvimento degli oneri fiscali, ma non avevano depositato alcuna documentazione attestante l'accettazione dell'eredità. 
Tale eccezione è infondata, dovendo ritenersi provata la legittimazione degli attori all'esito del deposito dell'atto di notorietà e della mancata tempestiva contestazione della loro qualità di eredi da parte dei convenuti. 
Con riguardo all'atto notorio, deve evidenziarsi che esso, pur non dando luogo ad una presunzione legale circa la spettanza della indicata qualità di erede, integra pur sempre una prova indiziaria, suscettibile di essere avvalorata da altri elementi di giudizio (cfr. 29/12/2011, n. 29830), i quali si riscontrano, nella fattispecie in esame, proprio nel prolungato contegno processuale dei convenuti: l'atto notorio è stato tempestivamente allegato (doc. 15 memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. parte attrice ### e mai alcuna contestazione è stata sollevata nel corso del giudizio, avendo ### s.r.l. e ### contestato la sussistenza della legittimazione affermata dagli attori solo nella comparsa conclusionale. 
Del pari deve essere rigettata l'eccezione riconvenzionale di usucapione, sollevata da ### s.a.s. in sede di comparsa conclusionale. 
In proposito è sufficiente osservare che “La eccezione riconvenzionale di usucapione è tardivamente proposta qualora assente nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero allorché è già maturata la preclusione - in relazione al disposto dell'articolo 167 del Cpc - per la proposizione di eccezione in senso stretto. Ciò perché la formulazione della eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/07/2024, n.18108). 
Neppure merita accoglimento la richiesta del convenuto ### s.r.l. di espletamento della prova orale, essendo stati acquisiti elementi sufficienti ai fini della decisione della controversia.  5. Domande formulate dalle parti ### al merito, giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum che la parte attrice del giudizio preventivamente iscritto (### e ### ha formulato domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'esatto confine dei fondi meglio descritti in atti, ordinando l'apposizione di idonei elementi lapidei al fine di ripristinare lo stato originario dell'area abusivamente occupata, mediante restituzione delle superfici oggetto di sconfinamento.La parte attrice del giudizio riunito (### di ### e ### di ### ha formulato domanda di riconfinamento ex art. 950 c.c., domanda diretta ad ottenere il rilascio dei terreni abusivamente occupati ex art. 948 c.c. e domanda risarcitoria. 
I convenuti, dal loro canto, hanno contestato ogni avverso assunto, escludendo sostanzialmente l'applicabilità, nella specie, della disciplina invocata dagli attori in entrambi i giudizi, avuto riguardo alla destinazione urbanistica delle particelle oggetto di causa, risultante dal ### del ### artigianale della zona ove le stesse erano ricomprese, che avrebbe determinato l'imposizione di un vincolo di natura pubblicistica. 
Oltre al rigetto delle domande attoree, il convenuto ### s.r.l. chiedeva, in via riconvenzionale, la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo distinto al ### terreni del Comune di ### al fg.18, p.lla 524, il convenuto ### s.a.s.  formulava, in via subordinata, domanda risarcitoria nei confronti del Comune di ### mentre il convenuto ### sollevava eccezione riconvenzionale di usucapione. 
Come detto, nel corso del giudizio, gli attori ### nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., dichiaravano di rinunciare alla domanda di riduzione in pristino nei confronti del convenuto ### insistendo per l'apposizione di segni di confine tra i fondi di proprietà degli attori e quello di proprietà del citato convenuto, mentre gli attori ### nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., dichiaravano di rinunciare alle domande spiegate nei confronti della società ### s.n.c. e dei restanti convenuti contumaci, evocati nel giudizio r.g. 2606/2018.  6. Cessazione della materia del contendere rispetto alle domande rinunciate Ai fini di una coerente trattazione, appare opportuno esaminare dapprima la questione della parziale rinuncia alle domande, formulata dagli attori nei termini sopra specificati. 
Com'è noto, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta; detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019). 
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte sia “valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”(cfr. Cass. civ. sez. III del 7 novembre 2019 28622). 
Nel caso di specie, applicando i menzionati principi, è evidente come alla luce delle stesse ragioni poste a fondamento della rinuncia rispetto ad alcune domande formulate nei giudizi riuniti, consistenti nella dedotta insussistenza di uno sconfinamento dai parte dei convenuti ### s.n.c., ##### non esista più materia del contendere in relazione alle questioni oggetto di rinuncia, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto ad esse.  7. Ulteriori domande formulate dagli attori ed ammissibilità delle stesse ### all'esame delle ulteriori domande formulate dagli attori, in punto di diritto, preme rilevare che l'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza del confine tra due fondi; in quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto e che l'azione de qua mira ad accertare è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, il confine. 
Osserva il Tribunale che presupposto indefettibile per l'esperimento dell'azione di regolamento di confine, come chiaramente dettato dall'art. 950 c.c., è l'incertezza dei confini stessi. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva e soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino” ( Cass., sent. del 5.7.2006, n. 15304; vedi anche Cass., sent. n. 4703/1997, n. 3663/1994). 
Occorre poi precisare che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di apposizione dei termini, in quanto la prima, pur prescindendo da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli, presuppone incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al giudice, mentre la seconda presuppone che il confine tra i due fondi sia certo ed incontestato e mira soltanto ad ottenere l'apposizione, perché mancanti o divenuti irriconoscibili, dei segni di delimitazione, al fine di evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni (cfr. Cass. II, n. 2461/1990). 
Il carattere personale dell'azione per apposizione di termini, distinta da quella reale di regolamento di confini, non osta a che la prima possa essere esplicitamente od implicitamente inserita nella controversia promossa con la seconda, quale pretesa accessoria e conseguenziale, in una situazione in cui non solo manchi un confine certo e determinato, ma difettino anche segni esteriori del confine stesso (cfr. Cass. II, 6573/1984). 
Avuto riguardo alle domande articolate dalle parti attrici, quindi, è evidente che le stesse tendono ad ottenere, da un lato, la determinazione del confine tra fondi e l'apposizione di segni esteriori diretti a rimarcarlo e, dall'altro, l'eliminazione delle opere realizzate dai convenuti sulle proprietà attoree; gli attori ### hanno, altresì, formulato istanza diretta ad ottenere tutela risarcitoria. 
Considerato, infatti, che, come sopra precisato, l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, le domande degli attori, sia in relazione all'accertamento dello sconfinamento dei convenuti sia in relazione al rilascio del fondo usurpato, ben possono qualificarsi in termini di regolamento di confini ex art. 950 In un caso analogo a quello in esame, la Suprema Corte ha inquadrato la vicenda nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, a fronte della domanda dell'attore che assumeva l'avvenuta realizzazione di una costruzione su di una parte del suo fondo e della difesa della convenuta che, senza contestare il titolo del primo, si era limitata a sostenere che in realtà il suo titolo prevedeva il trasferimento di un bene avente dimensioni tali da includere anche la porzione interessata dalla domanda attorea (cfr. Cass. II, 22645/2018). 
La correttezza di tale inquadramento non è inficiata dalla circostanza che la parte attrice ### di ### ha avanzato anche richiesta di rilascio della porzione del fondo che asserisce essere oggetto di indebita occupazione ad opera dei convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., essendosi reiteratamente affermato che nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una vindicatio incertae partis, l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento (cfr. Cass. n. 6148/2016). 
La giurisprudenza ha, altresì, affermato che la controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l'effetto che l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (cfr. Cass. n. 12891/2006). 
A ciò deve aggiungersi che, qualora il proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, proponga, come nella specie, un'eccezione di usucapione ( comparsa di costituzione e risposta del convenuto ###, con cui faccia valere una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare l'incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato dall'attore, non muta la natura di detta azione, come invece accade nell'ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, del quale, in conseguenza, viene contestata la validità ( Cass. n. 20144/2013; Cass. n. 18870/2013; Cass. n. 5899/2001). 
Così qualificate le domande delle parti attrici, deve osservarsi che i convenuti hanno dedotto la carenza di legittimazione attiva e/o la perdita di potere dispositivo in capo agli attori per effetto della destinazione urbanistica a servizi pubblici delle aree controverse, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 950 c.c. e, comunque, di domande di natura reale e privatistica, in ragione della sussistenza di un vincolo di natura pubblicistica. 
Tale assunto non può essere condiviso, in quanto l'impegno di cessione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte degli attori proprietari, in esecuzione della delibera comunale n. 47 del 4.6.1998 invocata dai convenuti, non può ritenersi idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del Comune, trattandosi di mero atto preliminare, che necessita di un successivo atto negoziale al fine di produrre l'effetto traslativo; peraltro, in virtù di tale promessa di cessione, neppure potrebbe ritenersi la legittimazione della p.a. all'occupazione dell'area, che necessiterebbe comunque di un atto successivo o impositivo, non ravvisabile nel caso di specie. 
La tesi esposta sull'efficacia preliminare e non traslativa dell'impegno alla cessione ad opera di privati, peraltro, trova conferma nella giurisprudenza amministrativa relativa all'operatività dell'istituto della prescrizione con riferimento alle obbligazioni nascenti dalle convenzioni urbanistiche entro l'ordinario termine decennale. ### il recente orientamento, infatti, la natura negoziale della convenzione urbanistica (da cui deriverebbe la prescrittibilità della pretesa dell'### di ottenere la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione gratuita delle aree) implica che, al fine di ottenere l'esecuzione della convenzione di lottizzazione e, in particolare, l'accertamento e la declaratoria del trasferimento delle aree destinate a cessione gratuita deve essere esperita l'azione prevista all'art. 2932 c.c. (entro il termine decennale decorrente dalla scadenza del termine di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti)(cfr. ex multis, T.A.R. Umbria, sentenza n. 322 del 20 marzo 2025; T.A.R. Bologna, (### sez. I, 06/02/2023, n.73; T.A.R. Sicilia, #### IV, 17 ottobre 2022 n. 2728; T.A.R. Lombardia, #### II, 20 dicembre 2019 n. 2710; T.A.R. ##### I, 11 febbraio 2004 n. 205; Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2019 n. 3216; Id., Sez. IV, 16 luglio 2021 n. 5358; Id., Sez. II, 1 dicembre 2021 8006).  8. Risultanze della c.t.u.  ### ciò considerato, alla luce dell'elaborato peritale depositato nei giudizi riuniti, che risulta esaustivo, preciso, motivato, privo di contraddizioni e adeguatamente esplicativo dei vari passaggi logici, le domande proposte dagli attori sono parzialmente fondate per le ragioni e nei limiti che si andranno ad esporre. 
Il c.t.u., nel corso della verifica dello stato dei luoghi, ha accertato che l'accesso all'appezzamento di terreno distinto al ### di ### fg.18, p.lle 243 e 261 di proprietà di ### s.r.l., avente causa della società ### s.r.l. (già ### s.n.c.), quest'ultima acquirente dagli ### del suddetto appezzamento (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione ### s.r.l.), e all'opificio produttivo ivi insistente (di proprietà del predetto convenuto) avveniva sia dalla strada pubblica sia dall'area attigua, contraddistinta dalla p.lla 524 e destinata dal ### di lottizzazione a “viabilità e parcheggio”, che risultava altresì parzialmente occupata dal piazzale sovrastante. 
Analoga situazione è stata riscontrata in relazione all'appezzamento di terreno di proprietà ### s.a.s. (cfr. pag. 9 c.t.u.), laddove è stato evidenziato che, dai rilievi topografici eseguiti, il cancello di accesso al lotto acquistato dalla citata società convenuta (attuali p.lle 494 e 250), posto all'angolo nord-est dell'appezzamento, e parte del piazzale insistevano sulla particella 524 di proprietà degli attori. 
Il c.t.u. ha affermato che “la riduzione in pristino dello stato dei luoghi comporta la rimozione del rilevato -realizzato per l'ampliamento della p.lla 494 (di proprietà ### del piazzale occupando parte della particella 524”, quantificando il costo complessivo per il ripristino in € 19.890, “tenuto conto della estensione dell'area occupata e della particolare orografia attualmente in essere”, per un totale di 3000 mc di materiale (cfr. c.t.u. pag. 14)
Quanto all'appezzamento di terreno acquistato dal convenuto ### (p.lle 233 e 227), l'ausiliario ha precisato che tale fondo era confinante con la proprietà attorea in relazione alle p.lle 228-229-232, così implicitamente non rilevando sconfinamenti né incertezza dei confini. 
Nella perizia integrativa depositata in data ###, l'esperto ha esaminato la situazione delle particelle 225 e 222 fg.18, oggetto della domanda formulata dagli attori ### In relazione alle suddette particelle, la c.t.u. permetteva di accertare, tramite indagini catastali, che le stesse derivavano dal frazionamento della originaria p.lla 13 fg.18, a seguito di atto di aggiornamento protocollo 400, approvato dall'### del ### in data ### e che, con successivo atto di aggiornamento del 2004, venivano rilevati gli stessi punti del primo atto. 
Al fine del riposizionamento dei punti individuanti le particelle de quibus, l'esperto provvedeva ad estrarre, presso l'### delle ### copia del libretto originale dei due atti da cui venivano desunte le coordinate dei punti delimitanti i confini delle particelle di proprietà ### (“la particella 225, di forma rettangolare, è delimitata dalla congiungente i punti 204, 207, 206, 205 indicati nel richiamato atto di aggiornamento 400/98. La particella 222, di forma rettangolare, non è delimitata su tutti i vertici, ma solo sui due lati dai punti 210, 209, 202”). 
Il c.t.u., inoltre, ha constatato che sulla p.lla 225 insisteva un manufatto in calcestruzzo, realizzato a sostegno della scarpata della strada provinciale, che correva per tutta la larghezza del lotto nel senso ovest-est per mq 240,00 e che la particella in questione risultava occupata dal manto di asfalto della carreggiata per 10 cm in corrispondenza del punto 204 e per 40 cm in corrispondenza del punto 205, oltre alla banchina laterale al manto di asfalto costituente il corpo stradale; sugli altri lati della particella non venivano riscontrati fenomeni di sconfinamento e occupazione di terzi. 
Quanto alla p.lla 222 l'ausiliario non ha riscontrato occupazioni da parte dei terzi. 
Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto delle risultanze dell'espletata c.t.u., in primo luogo, deve ritenersi accertato lo sconfinamento in danno degli attori #### in relazione alla particella 524 fg.18 e deve essere disposta la restituzione ai predetti attori della parte di terreno occupata illegittimamente dai convenuti ### s.r.l.  e ### s.a.s., meglio indicata nella c.t.u., mediante rimozione di mc 3.000 di materiale a loro cura e spese, fino al ripristino dell'esatto confine, secondo i lotti di pertinenza, sulla scorta della planimetria di cui a pag.13 della c.t.u. depositata in data ### (v. risposta ai quesiti nn. 3 e 4). 
In secondo luogo, deve essere rigettata la domanda di apposizione di termini (formulata dagli attori ###, nonché ka domanda formulata dagli attori ### in relazione al fondo di proprietà ### atteso che dalla c.t.u. non risultano elementi di incertezza rispetto all'esistenza di termini o segni esteriori tra i fondi né sconfinamenti ad opera del predetto convenuto. 
In terzo luogo, si ritiene di accogliere la domanda di accertamento dei confini in relazione alle p.lle 225 e 222, avanzata dagli attori ### determinandoli in quelli specificati dal consulente nelle pagg. 6, 7, 9 della c.t.u. integrativa depositata in data ###. 
Nulla può essere disposto in relazione alla rilevata occupazione della particella 225, non avendo il c.t.u. individuato uno sconfinamento effettuato dalle odierne parti in causa e non avendo la parte interessata offerto alcuna prova in tal senso.  9. Domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori ### domanda risarcitoria degli attori ### per il mancato utilizzo dell'area occupata deve essere rigettata per difetto di puntuali allegazioni e di prova del danno.  10. Domanda riconvenzionale di costituzione di servitù ex artt. 1051 e 1052 formulata dal convenuto ### s.r.l. 
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta ### s.r.l. diretta ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio sulla particella 524, ai sensi degli artt.  1051 o 1052 c.c., la stessa deve essere rigettata. 
Dalla c.t.u. emerge, infatti, che il lotto di pertinenza di ### s.r.l. (ove è stato realizzato un opificio artigianale) ha accesso “dalla particella 239 del predetto foglio di mappa…area questa destinata alla pubblica viabilità”, nonché dalla strada insistente sulla particella 524 e che “le due viabilità che consentono di accedere con le due aperture al lotto in questione non presentano impedimenti e/o limitazioni al loro utilizzo”. 
È evidente, quindi, il difetto dei presupposti per l'applicazione delle richiamate fattispecie.  11. Domanda di risarcimento del danno formulata dal convenuto ### s.a.s. nei confronti del terzo chiamato Comune di ### pari deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata da ### s.a.s. contro Comune di ### in ragione della genericità della stessa e in assenza di prova di una condotta inadempiente o illecita dell'Ente nei confronti del predetto convenuto, nonché di prova del danno.  12.Domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal terzo chiamato Comune di ### può essere accolta la richiesta di condanna delle società convenute ### s.a.s. e ### s.r.l. al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avanzata dal terzo chiamato Comune di ### Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza ed alla sussistenza di una colpa grave (cfr. Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente (cfr. Cass., 15.4.2013, n. 9080), se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass., 12.10.2011, n. 20995; Cass., 23.8,22011, n. 17485; Cass., 8.6.2007,n 13395; Cass., 2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334). Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti, perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie l'Ente pubblico non ha dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c., cioè una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass, 18.11.2019, n. 29812, Cass., sez.un. 13.9.2018, 22405).  13. Spese di lite ### al governo delle spese di lite, occorre premettere che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: ### 1 -, Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018, Cass. civile, sez. Ili, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734). 
Ebbene, nei rapporti fra attori ### e convenuto ### le spese devono essere poste a carico dei primi e vengono liquidate come in dispositivo, atteso che la domanda rinunciata, se scrutinata nel merito, sarebbe stata senz'altro infondata, in ragione dell'assenza di condotte di sconfinamento da parte del citato convenuto riscontrate nel corso dell'istruttoria (v. infra per le spese sulla domanda accessoria non rinunciata di apposizione di termini). 
Analoghe considerazioni in punto di soccombenza devono svolgersi in relazione ai rapporti fra gli attori #### s.n.c., #### (evocati nel giudizio r.g. 2606/2018); in particolare, in ragione dell'infondatezza della domanda spiegata nei confronti dei citati convenuti (avendo la stessa parte attrice riconosciuto l'assenza di condotte di sconfinamento e non risultando, comunque, tali condotte neppure dalla c.t..u.), le spese di lite nel rapporto ### -### s.n.c. vengono poste a carico dei primi e vengono liquidate come in dispositivo, mentre nei rapporti con i restanti soggetti, nulla deve essere disposto sulle spese in ragione della contumacia. 
Rispetto all'esito delle ulteriori domande, le spese di lite vengono ripartite come segue. 
Nei rapporti fra gli attori e il convenuto ### le spese seguono la soccombenza dei primi e si liquidano come in dispositivo. ### ai rapporti fra gli attori, ### s.r.l. e ### s.a.s., il parziale accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico di ciascuno dei due convenuti in ragione della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 
Nei rapporti fra convenuti ### s.r.l., ### s.a.s. e terzo chiamato Comune di ### lo svolgimento di domande nei confronti di quest'ultimo solo da parte di ### s.a.s. determina la collocazione delle spese di lite a carico di quest'ultimo in ragione della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido, avuto riguardo all'esito complessivo delle domande e alla circostanza che la c.t.u. è stata espletata nell'interesse di tutte le parti dei giudizi riuniti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n.r.g. 2372/2018 e n.r.g. 2606/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. dichiara cessata la materia del contendere tra ### di #### di #### s.n.c., #### 2. dichiara cessata la materia del contendere relativa al regolamento di confini e riduzione in pristino tra ##### 3. in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara l'illegittimo sconfinamento da parte dei convenuti ### s.r.l. e ### s.a.s. in danno della p.lla 524 fg. 18 ### di ### partita 6251, determinando il confine tra le proprietà oggetto di causa secondo quanto indicato nella planimetria a pag. 13 c.t.u. depositata in data ### e in risposta ai quesiti nn. 3 e 4; 4. ordina a ### s.r.l. e ### s.a.s. la restituzione in favore degli attori della porzione di terreno occupata a seguito dello sconfinamento, mediante rimozione di mc 3000 di materiale a loro a cura e spese, secondo quanto indicato dal c.t.u. in risposta ai quesiti nn. 3 e 4; 5. determina i confini dei fondi di cui alle p.lle 222 e 225 fg.18 ### di ### secondo quanto indicato alle pagg. 6, 7, 9 della c.t.u. integrativa depositata 5.8.2022; 6. rigetta le ulteriori domande; 7. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal Comune di ### 8. condanna gli attori, in solido tra loro, a corrispondere nei confronti di ### a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 9. condanna gli attori ### a corrispondere nei confronti di ### s.n.c., a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 10. nulla sulle spese nei confronti di ### e ### 11. compensa le spese tra gli attori e ### s.r.l. nella misura di 1/3; 12. condanna ### s.r.l. a corrispondere nei confronti degli attori ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 13. condanna ### s.r.l. a corrispondere nei confronti degli attori ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 14. compensa le spese tra gli attori e ### s.a.s. nella misura di 1/3; 15. condanna ### s.a.s. a corrispondere nei confronti degli attori ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 16. condanna ### s.a.s. a corrispondere nei confronti degli attori ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 17. condanna ### s.a.s. a corrispondere nei confronti del Comune di ### a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 18. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro. 
Teramo, 16.9.2025 

Il Giudice
Dott.ssa ### (atto sottoscritto digitalmente)


causa n. 2372/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Fanesi

M
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4822/2025 del 09-10-2025

... sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per gli appellati - appellanti incidentali ### e ### “### appellata e appellante incidentale si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, domandato e allegato nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e il rigetto del proposto appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale sul capo censurato, con il favore delle spese di lite da liquidarsi a favore del procuratore anticipatario .”; per gli appellati ### e ### “… si riporta a tutte le proprie difese ed alle relative conclusioni rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze professionali. Impugna le avverse conclusioni, richieste e produzioni. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. Con citazione notificata in data 14 - 15.2.2008 ### e ### in seguito al distacco di due grossi massi dal costone tufaceo retrostante il loro fabbricato e sul quale poggia il condominio del “### Sereno” in Napoli, convenivano quest'ultimo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 1437/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1423/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6973/2008, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.03.2025 pendente ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis - Napoli (P. Iva - C.F.: ###5) in persona dell'amministratore professor ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello ### E ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado ### - ### NONCHÉ ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) rappresentati e difesi dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione #### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) rappresentati e difesi dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla copia notificata della citazione ### A&P ### S.p.A. (P. Iva e C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore ###: risarcimento danni ### per l'appellante: “… riforma integrale della Sentenza appellata, per tutti i motivi in diritto ed in fatto indicati nell'atto di appello a cui ci si riporta, e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio …”; per gli appellati ############# e #### e ### “.., nel riportarsi e dunque nel reiterare le eccezioni per come già formulate nella propria comparsa di costituzione, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c.”; per gli appellati - appellanti incidentali ### e ### “### appellata e appellante incidentale si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, domandato e allegato nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e il rigetto del proposto appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale sul capo censurato, con il favore delle spese di lite da liquidarsi a favore del procuratore anticipatario .”; per gli appellati ### e ### “… si riporta a tutte le proprie difese ed alle relative conclusioni rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze professionali. Impugna le avverse conclusioni, richieste e produzioni. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con citazione notificata in data 14 - 15.2.2008 ### e ### in seguito al distacco di due grossi massi dal costone tufaceo retrostante il loro fabbricato e sul quale poggia il condominio del “### Sereno” in Napoli, convenivano quest'ultimo innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare all'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la sicurezza del costone e l'incolumità delle persone nei fabbricati in ### nonché al risarcimento dei danni patiti. 
Nello specifico, gli attori deducevano che nel corso del mese di gennaio 2008, dalla parte sommitale del costone tufaceo retrostante il fabbricato di ### n. 399, e su cui insiste il ### convenuto, si staccavano due imponenti blocchi di tufo, i quali precipitavano in basso arrestando la loro corsa sui terrazzi di essi istanti. A seguito dell'occorso, intervenivano sui luoghi di causa i ### del fuoco, i quali verbalizzavano “la caduta di un grosso masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti” e provvedevano a “inibire l'utilizzo del giardino/terrazzo ed abitazione, sottostante il costone dove è presente tuttora il masso tufaceo che si è staccato dal costone, compreso il locale letto prospiciente il giardino/terrazzo, dell'abitazione principale, nonché l'uso del terrazzamenti e giardino dell'abitazione di proprietà sig.ra ### al terzo piano, con ingresso di via ### 399”, prescrivendo, tra altre cose, “lavori di bonifica e consolidamento e messa in sicurezza del costone interessato dal dissesto, inoltre necessitano interventi strutturali dei terrazzi del parco ### che poggiano sul costone stesso”. ### di Napoli successivamente interdiceva l'utilizzo degli spazi interessati e intimava il ### di eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo certificato di eliminato pericolo. Nonostante la realizzazione di alcuni interventi ad opera dell'amministrazione condominiale, lo stato di emergenza persisteva.  ### attrice, pertanto, chiedeva condannarsi il ### convenuto ovvero i terzi chiamati in causa, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, ad eseguire a proprie spese e cure i lavori di risanamento statico del costone tufaceo a strapiombo ed, in ogni caso, le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza della suddetta parete, in particolare, quelli in corrispondenza delle unità immobiliari di proprietà, nonché la condanna dello stesso ### ovvero dei terzi chiamati in causa in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, oltre interessi. 
Si costituiva il ### “### Sereno” chiedendo il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi ritenuti unici responsabili dell'evento dannoso lamentato dagli attori. Deduceva, a sostegno, che la porzione da cui sarebbe avvenuto il distacco non era di proprietà condominiale ma di quei soggetti titolari dei terrazzamenti da cui era scaturito l'evento e che, comunque, qualora si fosse ritenuta la porzione di costone quale muro divisorio, sarebbe sussistito l'onere di custodia anche a carico degli stessi attori ex art. 887 c.c. in applicazione del principio di “comproprietà del muro divisorio” tra fondi a dislivello o, ancora, l'inesistenza della titolarità del costone in quanto esistente in natura e, per tale motivo, appartenente al patrimonio dello Stato. 
Si costituivano i terzi chiamati, la A&P ### S.p.a., ### e ############# e ### chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ### Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento consulenze tecniche e all'esito all'udienza dell'11.12.2017, la causa veniva riservata in decisione. 
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva: “A) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il ### “### Sereno” in Napoli alla via F. ### n. 74 e/o via ### n. 405/bis all'effettuazione di tutte le opere indicate analiticamente nella relazione di consulenza tecnica di ufficio del ### (in particolare alle pagg.  da 24 a 26) nonché al pagamento in favore di ### e ### della complessiva somma di euro 77.205,00= all'attualità oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo; B) Condanna il ### “### Sereno” in Napoli alla via F. ### n. 74 e/o via ### n. 405/bis alla refusione delle spese del grado in favore di parte attrice che liquida in euro 500,00=per spese ed in 21.387,00= euro per compensi oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oneri accessori e con attribuzione agli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari; C) spese compensate tra le altre parti; D) condanna il ### “### Sereno” in Napoli alla via F. ### n. 74 e/o via ### n. 405/bis al pagamento delle spese delle ctu dell'arch. Scala e della dott.ssa ### come già liquidate nei rispettivi decreti”.
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il ### e notificata il ###, con citazione notificata in data ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis in Napoli interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado, ex art 161 I comma n. 1 cpc; 3) In via gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc e per l'effetto rimettere la causa al giudice di primo grado; 4) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc, e per l'effetto riformare integralmente la Sentenza di primo grado per l'applicazione dell'art 887 c.c., e/o per la demanialità del fronte tufaceo da cui è generato il danno, di pertinenza, pertanto, del Comune di Napoli, e/o per la illegittimità del diritto al risarcimento dei danni in dipendenza della abusività del bene immobiliare di proprietà della parte attorea; 5) In via comunque alternativa e principale riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n. 1423/2019 del 7 febbraio 2019 per gli altri motivi esposti in parte assertiva e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;…”. 
Si costituivano ############# e ### i quali, condividendo le domande formulate dal ### appellante, richiedevano l'accoglimento delle descritte conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza appellata per la parte in cui si decide sulla titolarità del costone; 2) nel merito, accogliere l'appello come formulato dal ### per le motivazioni come ivi meglio esplicitate; 3) in conseguenza di ciò condannare i sigg.ri ### - ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. 
Si costituivano ### e ### che chiedevano il rigetto dell'appello e proponevano, altresì, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui omette di porre a carico del soccombente condominio le spese della C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. ### la quale ha comportato un esborso di € 8.760,00 per spese pagate n in sede ###data ### assegno 6055430739 tratto sulla banca ### dei ### di ### e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011. 
Da ultimi si costituivano ### e ### i quali, ritenendo di non essere coinvolti dal proposto appello, chiedevano “l'estromissione” dal giudizio. 
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 5.07.2019, veniva rinviata in prosieguo al 20.09.2019 onde consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado necessario per la decisione in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa veniva rinviata al 26.03.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ### la causa veniva riservata per la decisione. 
Le parti depositavano memorie conclusive. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni: “… 2. ### attrice, come emerge dai titoli prodotti e dalle risultanze delle relazioni di consulenza tecnica di ufficio, appare del tutto legittimata all'azione proposta nei confronti del ### 2.1. Ai fini della decisione del presente giudizio appaiono ovviamente fondamentali le due consulenze tecniche espletate. La prima di natura geologica, affidata alla dott.ssa ### la quale in via preliminare ricostruisce i luoghi di causa e le vicende che hanno condotto al presente giudizio. Gli attori sono proprietari dell'appartamento sito al 3° piano di ### n. 399. Il fabbricato è posto a ridosso del costone tufaceo su cui è edificato il ### di ### n.74 e con accesso anche da ### tramite una cavità artificiale in tufo e un ascensore che permette di raggiungere la quota dei giardini m.40 - 41 s.l.m. ### attrice già nel 1980 segnalava al ### di ### n. 74 ### uno stato di pericolo rilevato anche dai diversi interventi dei ### del ### del 16.10.1980 e dei ### urbani del 29.3.82 che diffidavano a non praticare i luoghi interessati dai dissesti e intimavano l'esecuzione dei lavori di riparazione necessari. 
Nel dicembre 1994 il ### comunicava all'#### di aver fatto eseguire i lavori straordinari di pulizia del costone grazie all'intervento delle “### di Cortina”. A seguito della diffida ### del 24.11.95 il condominio ### incaricava l'ing. ### di verificare le condizioni dell'intero costone tufaceo compreso tra ### ed il cortile dell'edificio ### 394 per definire le opere da realizzare con urgenza per l'eliminazione dei pericoli. Il tecnico distingueva un fenomeno di erosione uniforme della matrice lapidea e proponeva opere di messa in sicurezza con una indispensabile progettazione esecutiva dell'intervento. Nel 2000 il Tribunale di Napoli nominava ing. ### come amministratore giudiziario del ### per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del costone tufaceo. Nel dicembre 2003 si procedeva ad un accertamento tecnico preventivo promosso dal ### per la valutazione delle condizioni di stabilità a seguito dell'opera realizzata dall'#### a ridosso di una porzione di costone. Dalla perizia tecnica di ufficio emergeva che la proprietà di 17,89 mq. presente a ridosso del costone tufaceo a strapiombo sotto il condominio ### lotto D, esiste da oltre un ventennio, vengono invece riscontrate dal tecnico “dissesti della parete tufacea… con distacchi e frane in fieri, nonché presenza di vegetazione all'interno delle fratture della pietra”. In data ### si verificava il distacco e la conseguente caduta di un masso roccioso, di circa 4 tonnellate, che andava a incidere nella proprietà di proprietà di parte attrice, posta al terzo piano dell'edificio condominiale sito in ### n.399, Napoli. Sul posto intervenivano i ### del ### (scheda n. 310 del 21.09.2008) che verbalizzavano: su segnalazione dell'ing. ### “la caduta di un grosso masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti”. 
Successivamente in data ### anche il ### e ### del Comune di Napoli provvedeva a inibire gli spazi suddetti e intimava il condominio ad eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo ### di ### Il ### l'Ing. ### e l'#### citano il condominio ### in persona dell'### dott. 
Valleriota e chiedono la nomina di un C.T.U per la valutazione dei danni provocati fenomeno di dissesto del costone tufaceo; il #### ordinava alla ### s.r.l. lavori di pulizia e disgaggio dei massi pericolanti e la messa in opera di 6 fasciature di sostegno provvisionale in fili di acciaio nonché chiodature profonde. A seguito di questi lavori è stato emesso un ### di ### dall'### Stassano. Il ### si verificava un ulteriore movimento del costone con caduta di massi nella proprietà ### confinante con la proprietà ### Il ### il ### dei ### del ### conferma ancora la non praticabilità dell'area interessata in quanto il quadro fessurativo necessitava di un ulteriore accurato monitoraggio. 
Descrizione dei luoghi (pagg. 9 e segg. relazione di ctu ###: l'immobile di proprietà ### (parte attrice) è situato al terzo piano dello stabile di ### 394 in Napoli che è posto a ### di un versante tufaceo con andamento a terrazzi che ospita i fabbricati del complesso immobiliare denominato “### Sereno” con accesso sia da ### 74 che da ### 405/b tramite un tunnel scavato nel tufo e un ascensore. Il versante tufaceo raggiunge la massima quota di m. 83 su ### e degrada verso ### fino alla quota di m. 41 dove sono situati i giardini e un terrazzo belvedere che affaccia sulle abitazioni di ### tra cui la proprietà della parte attrice. Il rilievo tridimensionale di dettaglio fatto eseguire dal ### (che si intende integralmente riportato alla presente relazione) distingue l'intero costone in 5 tratti a partire da ### verso Est con le seguenti caratteristiche principali (### A). ###. 1: Il costone tufaceo con la sovrastante porzione di muratura in conci di tufo parte da ### e si prolunga verso est fino all'isolato E del ### con andamento parallelo e sottostante prima ad un'area scoperta condominiale adibita a giardino, pavimentata e con alcune aiuole, e poi ad un tratto di strada interna del ### del ####. 2: Porzione del costone lapideo e della sovrastante muratura tufacea perpendicolare al ### n.1 e risulta suddiviso in tre zone: nella prima insistono, in parte sporgenti, alcuni box privati, nella seconda è fondato, perfettamente a filo, l'edificio D del ### del ### e nella terza insiste la parte occidentale del terrazzo di proprietà #### N. 3: Porzione di costone tufaceo con la sovrastante muratura che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 si estende verso est parallelamente all'edificio D terminando in corrispondenza di uno sperone sporgente verso sud. Questo tratto di parete è la parte maggiormente avanzata rispetto al fronte dell'edificio sovrastante, con una distanza variabile di circa 5,00 - 7,00 m., che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 del costone roccioso si estende verso est parallelamente a detto edificio. Lo sperone sporgente verso sud, nella zona alta è stata oggetto di pregressi interventi di mitigazione del rischio e nella zona bassa è caratterizzato dalla presenza di elemento roccioso di natura tufacea sagomato a “bandiera” prospiciente ad Est sulla proprietà #### tratto n° 3 del costone roccioso costituisce appoggio del terrazzo di proprietà #### N. 4: La porzione di costone tufaceo con la soprastante muratura di tufo che inizia ad ovest in corrispondenza delle sporgenze del tratto n. 3 e termina ad est in corrispondenza della muratura in conci tufo che costituisce il tratto n° 5. Su questa porzione di costone insiste sia il terrazzo appartenente all'unità immobiliare adibita a casa del portiere dell'isolato D, che quello di proprietà Rea e si sviluppa a monte delle proprietà ### - #### N. 5: Si tratta della porzione posta a 90° dal tratto n.4 verso il mare costituita in basso dalla formazione tufacea naturale ed in alto dalla muratura in tufo ed è situata al di sopra del giardino e dei manufatti di proprietà ### Su di esso si appoggia un'area scoperta del ### del ### adibita a belvedere e giardino pavimentato con aiuole. 
Nella parte retrostante dell'appartamento ### a quota m. 25.80 è posto un terrazzo / giardino (al livello del terzo piano) di accesso ad un piccolo monolocale adibito ad abitazione per il figlio maggiore dell'#### realizzato a ridosso del costone tufaceo. Questo terrazzo/giardino di quota m. 25.80 rappresenta il luogo di ultimo recapito del masso precipitato dal sovrastante costone il ### ed, ancora oggi, luogo di continue cadute di frammenti litici eterometrici, piroclastiti sabbioso - ghiaiose e altro materiale proveniente dal disfacimento del costone tufaceo sovrastante. Prospiciente il terrazzo/giardino a quota m. 33 si affaccia un giardino di proprietà ### al quale si accede con una scala dal lastrico solare dell'immobile di ### Questo piccolo giardino alberato risulta recintato con muretto e ringhiera ed è situato su un terrazzamento dell'originario costone tufaceo (che lo sostiene). La presenza degli alberi di questo piccolo giardino ha evitato che il masso cadesse sul solaio del sottostante monolocale, infatti, risultano divelti due alberi e una porzione di muretto e ringhiera. Nel tratto 4 è stata rilevata una recente nicchia di distacco al di sopra del giardino ### confrontando questo sito con le foto della #### e le foto eseguite dai ### del ### il ###, si desume che il masso tufaceo crollato nel giardino ### proviene dalla porzione di costone al di sotto del terrazzo Rea a monte del giardino ### da un'area di versante compresa tra le quote 38 - 39,50 s.l.m. (All. C). Nella caduta verso il basso il masso staccatosi dalla parete ha investito prima il parapetto e la ringhiera del giardino di quota 33 m.s.l.m. probabilmente rompendosi in parte, e successivamente è finito nel sottostante terrazzo ### Con andamento praticamente verticale il costone tufaceo sovrastante la proprietà ### - ### raggiunge quota m. 41 - 42 dove è edificato il ### “D” del ### e dove sono posti i terrazzi dello stesso fabbricato rispettivamente abitazione ### proprietà ### e abitazione portiere (### B). A confine con il fabbricato di ### 399 c'è il fabbricato ### con un cortile interno a quota 14,7 m. corrispondente quasi alla quota stradale di ### (m.14,00 s.l.m.) divisa da mura perimetrali verticali anch'esso a ridosso del costone tufaceo a strapiombo che raggiunge in cima m.37,2 s.l.m. ed è indicato come tratto 1 nel rilievo del #### Dagli stralci cartografici allegati - ### A - All. B (planimetrie scala 1:2000 - 1:1000 e il rilievo di dettaglio redatto dall'### insieme al rilievo tridimensionale fatto eseguire dal ### (che si intende parte integrante del presente lavoro), si evincono le quote e i dislivelli esistenti in questa zona molto urbanizzata innestata in un'antica area di cava di ### con un andamento a terrazzi e pareti subverticali. Si passa infatti, procedendo da ### - ### verso Sud - Est dalla quota di m.40,7 - 41 del fabbricato “### D” al giardino ### a quota m.33 fino a scendere con pareti quasi verticali alla quota di m. 25.8 corrispondente al cortiletto ### ultimo punto di recapito del masso tufaceo. Questa morfologia procede omogenea in tutto il versante ad andamento ### - ### con una pendenza generale del 70 - 80% da ### a ### con molti stacchi morfologici (pendenza del 90%) e terrazzamenti occupati da fabbricati di grandi dimensioni e multipiano. Il costone di tufo sovrastante la proprietà ### - ### è stato interessato dall'intervento di ### S.r.l. di messa in sicurezza di alcuni massi con sistemi di ancoraggio e funi di acciaio (intervento commissionato dal ### D). Nel corso delle operazioni peritali di rilievo sono stati evidenziati, insieme all'arch. ### alcuni elementi che possono determinare condizioni di instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto. Emerge che i diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone risultano privi di drenaggi e canalizzazioni, presentano disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; nel tratto 2 del costone persistono pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti. Nel tratto di costone prospiciente la proprietà degli attori i muri di sostegno dei terrazzi del ### D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del parco. Sono stati eseguiti sopralluoghi e verifiche di quanto rilevato dal #### nei terrazzi che poggiano sul costone tufaceo che affaccia sulla proprietà attorea, ed è emerso che nel terrazzo di proprietà ### sono presenti alcune caditoie a raso sulla pavimentazione, che consentono alle acque pluviali di deflusso superficiale di essere raccolte in un apposito impianto di recapito costituito da tubazioni in pvc ancorate alla sottostante porzione di muratura; nel terrazzo dell'abitazione portiere le acque di deflusso superficiale sono convogliate verso un foro di scarico nell'adiacente proprietà ### le acque del terrazzo di proprietà Rea sono convogliate in un canale a sbalzo del costone collegato con un tubo di scarico, ma che non risulta incanalato al sistema fognario bensì scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D, da cui le acque sicuramente trovano recapito naturale verso zone a quote inferiori come l'immediato costone sovrastante il giardino ### La presenza di una palma sulla parte bassa del costone tufaceo prospiciente il giardino ### sarebbe l'evidenza di una abbondante presenza di acqua proveniente da monte. Si ricorda che anche nello studio redatto dall'### Martuscelli (su commissione del ### - ### vengono segnalate diverse anomalie nel funzionamento dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali e delle pluviali, anche con prove di allagamento… Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n. 1, n. 2 e n. 5 non sono presenti opere di sostegno al costone (tranne un reticolato in cemento armato nella prima porzione del tratto 1) e inoltre risultano nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Inoltre, è presente un box realizzato a sbalzo sul costone. Nei tratti 3 e 4 furono eseguiti lavori straordinari di messa in sicurezza da parte della ### S.r.l. nel 2008 commissionati dall'### di ### che sono serviti a “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato”. In risposta al quesito 4 viene dettagliato il tipo di opera realizzata e l'efficacia allo stato attuale. 
Modellizzazione geologico - tecnica e geosismica del sito: … I fabbricati del ### e in particolare il fabbricato del ### D sono stati realizzati con fondazioni dirette poggiate sul tufo, adeguandosi alla morfologia dell'intero versante e sfruttando i terrazzamenti esistenti. Anche i terrazzi del fabbricato ### D prospicienti i tratti 3 e 4 del versante sono poggiati direttamente sul tufo e sorretti da mura di sostegno in tufo realizzati a ridosso del costone e fondati secondo la morfologia del basamento tufaceo, infatti presentano altezze variabili. 
Successivamente nella cartografia ufficiale del ### per l'### aggiornata al 2010 “### del rischio da frana” il sito del fabbricato ### D e del versante immediatamente prospiciente compreso la proprietà degli attori appartiene ad un'area ###: classificata con rischio elevato. all'ispezione eseguita dal geologo rocciatore in cordata lungo le pareti dei vari tratti del costone tufaceo, è emerso che i profili n°1, n°3 e n° 4, per la sfavorevole giacitura del fronte, sono caratterizzati da dissesti e dalla presenza di blocchi e speroni instabili, mentre i profili n° 2 e n° 5, per la favorevole giacitura del fronte, risultano essere più stabili. 
In particolare, dalla cartografia agli atti e del rilievo eseguito si evidenzia la presenza di blocchi instabili (###, ###, ###, ###, ### e ###) di diverso volume, e la presenza di speroni tufacei (###, ###, ### e ###), che potrebbero facilmente evolvere nel tempo verso condizioni critiche di stabilità. Anche la presenza di nicchie di distacco recenti testimoniano il verificarsi di fenomeni di crolli come quello lamentato in vertenza e quelli successivamente avvenuti sul fronte prospiciente la proprietà #### le operazioni peritali il versante è stato monitorato successivamente a piogge intense. Sono state rilevate ingenti quantità di materiale piroclastico incoerente dilavato proveniente dal disfacimento del costone tufaceo con il distacco di frammenti litici anche decimetrici sia ai piedi dei tratti 1 e 2 del costone, sia nella proprietà ### (### fotografico). I fenomeni erosivi sono dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geotecnici molto scadenti. Dalla morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause dei dissesti sono attribuibili sia alla assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo e alle condizioni morfologiche, con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento. Tutti questi fattori costituiscono “fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi” ...  ### ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tufaceo tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto nei fronti 3 e 4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico (proveniente dalla parte superficiale del fronte geotecnicamente più scadente - spessore 0,30 - 0,50 m.) che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo. Risulta quindi urgente e indispensabile provvedere alla sistemazione dei luoghi con una progettazione specifica e un piano di monitoraggio costante (come previsto dalla normativa sismica).  ### risponde poi alle osservazioni dei consulenti di parte. 
Valutazioni tecnico - economiche per la messa in sicurezza del costone tufaceo (pagg. 22 e segg. relazione ###: In riferimento al rilievo dello stato dei luoghi e alle condizioni di stabilità si riporta la tipologia di intervento da porre in essere per la sistemazione del versante. Nella tabella seguente vengono quantizzati i lavori da realizzare per mettere in sicurezza l'intero versante e la proprietà ### La stima è stata redatta tenendo conto del rilievo fatto eseguire dal #### e verificata in sede di sopralluogo. La sistemazione definitiva del costone tufaceo prevede i seguenti interventi urgenti volti alla eliminazione/riduzione dei fenomeni di erosione e alla messa in sicurezza del costone: ### delle acque superficiali provenienti dal fabbricato ### D mediante realizzazione di canali e/o ripristino delle canalizzazioni esistenti; ### delle pareti rocciose eseguita da rocciatori specializzati con pulizia (decespugliamento e rimozione vegetazione arbustiva, diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di detriti e massi in precario equilibrio di piccola volumetria) e disgaggio dei massi instabili sull'intero fronte; ### di parete rocciosa successivo riempimento delle connessure e dei giunti con malta cementizia (o tufina flegrea, grassello di calce stagionato da almeno due anni e sabbia silicea selezionata passante al setaccio 2,5 in perfetta continuità di colore con il masso tufaceo con il fine di mimetizzare l'intervento e ridurre l'impatto ambientale) sino alla loro completa sigillatura, da applicare all'intera superficie della parete (ove possibile rettificata eliminando in parte i segni di alveolizzazione) da consolidare tranne nelle zone murarie; Ancoraggio dei blocchi instabili non rimovibili con chiodature con l'uso di barre dywidag, tirantature ed imbragaggi; ### di rivestimento in aderenza mediante copertura di rete metallica (### a doppia torsione avente funzione consolidante antierosiva. La rete metallica a doppia torsione maglia 80 x 100 mm. filo 2,7 mm. accoppiata meccanicamente in fase di produzione per punti con una rete metallica zincata a triplice torsione avente maglia mm.16 x 16 e filo diam.0,7 (in accordo con le “### per la redazione di ### per l'impiego di rete metallica a doppia torsione” emessa dalla ### del ###.PP, il 12 maggio 2006). La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante una fune di acciaio zincato di diametro 16 mm. e sarà ancorata alla roccia ogni 3.00 m mediante ancoraggi in barre d'acciaio tipo Fe### dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì 1,20 m. Rivestimento di scarpate di tipo gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento tipo 425 per mc cubo di sabbia vagliata e lavata con l'aggiunta di additivo accelerante a base di silicati e aggiunta di tufina per la mimetizzazione dell'intervento e riduzione dell'impatto ambientale. Nelle zone dove sono presenti mura di tufo è necessario intervenire con la sostituzione muraria ed ammorsatura nel banco di tufo retrostante mediante diatoni di tufo messi in opera con preventiva preparazione del vano, inserimento dei cunei tufacei intorno al diatone di tufo con la relativa messa in forza e solidizzazione al retrostante banco tufaceo con iniezioni di miscele a base di calle ricoperti con malta additivata con tufina. Ove si ritiene più necessario, per migliorare la qualità e la sicurezza dell'intervento, vista anche la difficoltà di posizionare barriere paramassi, si può ricorrere all'apposizione di un reticolo di rinforzo costituito da un reticolo di funi di acciaio zincato ad anima metallica di diametro 12 mm. disposta ad andamento romboidale sopra la rete metallica già posta in opera ed ancorata mediante barre d'acciaio tipo Fe### dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì 3,00 m. Considerando un intervento di consolidamento su tutti i cinque tratti di costone per una quadratura di circa mq. 2300 l'intervento di messa in sicurezza avrà un costo indicativo di massima desumibile nella tabella allegata calcolata con i prezzi stralciati dal ### delle ### della ### (### sui prezzi - ### edizione 2011) con i relativi prezzi e i quantitativi desumibili dal rilievo ### eseguito da #### e riportati nella relazione di CTU alle pag. da 24 a pag. 26. ### descritto e quantizzato avrà quindi un costo totale di 2 47.285,00 (al netto di ### a cui vanno aggiunti il 4 % per gli oneri di sicurezza; il 5% per lavori in economia e/o imprevisti; il 15% per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, relazione geologica, collaudi ed altro; Il costo totale dell'intervento sarà quindi dell'ordine di 310.000= escluso Iva e oneri di discarica. #### state analizzate tutte le condizioni locali della proprietà ### / ### interessata dal crollo dei massi lapidei, le condizioni geologiche, morfologiche e geostatiche del costone tufaceo (dal tratto n. 1 al tratto n. 5) su cui poggia il condominio lotto D del ### e i terrazzi del piano terra. Dai dati si desume che le cause che hanno provocato i dissesti con il crollo dei massi tufacei e i danni alle sottostanti strutture sono attribuibili alla presenza di tutti i fattori predisponenti il dissesto esposti nei paragrafi precedenti, ma anche e soprattutto all'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla mancanza di un piano di monitoraggio dello stesso da parte del ### In risposta al quesito 1 “individuare il punto preciso del costone dal quale si sono verificati i distacchi sulla scorta dei rilievi già effettuati” si rimanda a quanto dettagliato nel paragrafo 3: ### dello stato dei luoghi e quanto descritto e visualizzato nell'### C. Si ribadisce che non si può parlare di un “punto preciso” di distacco bensì di un'area limitata (visualizzata nell'### C) dalla quale si è staccato il masso tufaceo precipitato nella proprietà ### Con l'uso di un programma di calcolo ho eseguito diverse simulazioni di caduta massi con la geometria di quello caduto. Il programma consente di ricostruire le traiettorie di caduta massi sulla base delle dimensioni geometriche e delle caratteristiche litologiche; si desume che il distacco si è avuto dalla quota di m. 38 - 39.50 da un'area al di sotto del terrazzo Rea a monte del giardino ### (### C). Le simulazioni sono state condotte anche per i massi di più piccole dimensioni ritrovati sui luoghi e nel giardino ### che provengono dalla stessa area cartografata. 
Anche dal rilievo fotografico allegato al rapporto dei ### del fuoco intervenuti per l'evento, si evince che l'area di distacco è quella indicata, che coincide anche con le situazioni di instabilità evidenziate dall'ing. ### nel 2003 e il recente rilievo effettuato dal ### rocciatore ### che nel sito individuava una nicchia di distacco recente (### 5 geostrutturale - ###. In risposta al quesito 2: “indicare le possibili cause del danno lamentato dagli attori evidenziando se e in che misura fattori eventualmente riscontrati dal C.T.U. #### abbiano avuto rilevanza nella produzione dell'evento dannoso” si rimanda a quanto riportato nel ### n. 3 e nel Par. 5: ### dello stato dei luoghi e ### di stabilità, da cui si evince che nel rilievo sono stati evidenziati elementi antropici che possono determinare condizioni di instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto come diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti; i muri di sostegno dei terrazzi del ### D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del parco; sono presenti lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni dei terrazzi del fabbricato ### D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D (### fotografico ### in risposta al suo quesito n. 3). In risposta al quesito 3: “verificare se la presenza dei manufatti degli attori interferisca o abbia interferito con la formazione naturale e se concorre o abbia concorso al dissesto del costone”. Vista l'evoluzione geomorfologica del versante e nello specifico del sito dove è edificato il manufatto ### (a ridosso del costone) e visti gli atti di causa (#### si ritiene che tale opera sia per tipologia costruttiva in elevazione, sia per tipologia fondale non ha modificato la morfologia originaria del versante al quale è confinante su due lati e confinante su lato ### al costone di tufo su cui poggia il giardino ### Il manufatto è stato realizzato senza asportazione di volumi tufacei o sbancamenti che abbiano potuto provocare fenomeni di scalzamento al piede del versante. In risposta al quesito 4: “verificare l'efficacia degli interventi finora realizzati e indicare le opere necessarie per la messa in sicurezza del costone elaborando un progetto di massima corredato dalla quantificazione dei costi in termini economici”. Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n.1, n. 2 e n. 5 non sono stati mai eseguiti lavori straordinari di manutenzione, ma in realtà risultano nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Come già detto nell'antefatto si ricorda che già nel 1996 l'### Martuscelli (su incarico del ### del ### provvedeva sia a verificare lo stato dei tratti n° 1, n° 2 e n° 3 del costone tufaceo in oggetto, sia a definire le opere da realizzare con urgenza al fine di eliminare il pericolo, così come stabilito dalla diffida del Comune di Napoli emessa in data 24 novembre 1995 la non sussistenza di pericoli di grave instabilità dei tratti di costone tufaceo investigati e che i dissesti effettivamente riscontrati e descritti nella relazione non rivestivano, ad eccezione della caduta di materiale roccioso di piccole dimensioni, carattere di particolare urgenza, ai quali tuttavia era opportuno far fronte in tempi brevi. 
Sulla porzione di costone prospiciente la proprietà ### (tratto 3 e 4), nel 2008 è stato realizzato un intervento da parte della ditta ### s.r.l. eseguito per la messa i sicurezza del costone, in seguito alla diffida di cui alla ### n.115 del 1 febbraio 2008 del Comune di Napoli che consentiva di far emettere all'ing. ### un ### di ### e successivamente nell'aprile 2008 l'esecuzione da parte del ### di “altri lavori edili di assicurazione”. Contestualmente il ### si verificava un ulteriore distacco di un materiale tufaceo sulla proprietà ### Successivamente, nonostante gli interventi di messa in sicurezza il 14 novembre 2008 il personale del ### dei ### del ### di Napoli, (### d'####/1), verificava le lesioni presenti alla parete del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing. ### dichiarando la non praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla ### srl e la roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la grande quantità di acqua, in accordo con la #### ha richiesto l'intervento della ### s.r.l. per una verifica “dello stato di salute” delle opere di messa in sicurezza e dell'#### che aveva emesso il certificato di eliminato pericolo. In data ### (verbali e par.n.2: Operazioni peritali), sono intervenuti i tecnici specializzati della ### S.r.l. che hanno eseguito la verifica in parete dell'opera esistente e hanno redatto la relazione allegata ### D da cui si legge che trattasi di un intervento che aveva lo scopo di “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato” ma “lo stato delle opere è complessivamente ancora buono e le funi di imbragaggio in acciaio zincato mantengono in ogni caso la loro funzionalità” ma vista l'azione erosiva meteo - marina necessitano “controlli sistematici, ispezioni costanti e interventi manutentivi delle opere e dei materiali di protezione… con cadenza annuale e comunque ad ogni verificarsi di importanti eventi climatici e sismici”. 
Per quanto rilevato e valutato, alla luce delle indicazioni normative di rischio (par.  3: Modellazione geologica e geosismica e par. 4 ### di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, unitamente alla stima economica di massima delle opere di consolidamento e messa in sicurezza, nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato ### D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente. La spesa necessaria per la messa in sicurezza dell'intero versante ammonta a 310.000,00 come calcolato nel paragrafo 7.  ### così conclude: “Per quanto rilevato e scritto, la scrivente ### ritiene indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà ### e Ranchetti” (pag. 31 relazione di ###. 2.2. Veniva, altresì, disposta consulenza tecnica di ufficio del #### si procedeva alla verifica dello stato dei luoghi ed alla elaborazione degli elementi necessari per la liquidazione del danno patrimoniale. 
I danni riportati alle proprietà degli attori possono essere così suddivisi: ### ing. ### (pagg. 16 - 17): rottura per schiacciamento di una panca di marca ### F 700, rottura della pavimentazione del giardino - terrazzo realizzata in cotto per esterni (area 2.00x2.00m), rottura di un piano orizzontale in vetro di un tavolo in ferro battuto (dimensioni 0,80x1,40 m circa), rottura muretti perimetrali dell'aiuola, rottura di un ombrellone con braccio sospeso e argano di apertura, schiacciamento della tubazione dell'impianto di riscaldamento e di carico di acqua caldo - freddo a servizio del piccolo manufatto, rottura di sei lampade da giardino della tipologia vetro e ferro battuto, rottura di due spot, danneggiamento di un ramo della magnolia. ### ing. ### abbattimento di un albero di mimose di circa 15/20 cm di diametro, abbattimento di un albero di mimose di circa 10/15 centimetri di diametro, crollo di una porzione di muretto pari a circa 2,90 mt lineari, crollo di una porzione di ringhiera perimetrale del giardino pari a circa 3,20 mt lineari. Le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi (pag. 20 - 21), analiticamente individuate rispetto ai danni patiti e analizzati e ammontanti a € 20.450,00 per la proprietà ing. ### e a € 8.700,00 per la proprietà ing.  ### (pag. 22-23) per un totale di € 29.150,00, a cui andranno però aggiunte le spese di direzione tecnica e gli accessori di legge; la liquidazione del danno derivante dal mancato godimento fino alla data di elaborazione della perizia (da Febbraio 2008 a Gennaio 2012), pari per la g. ### a € 21.500,00 per il terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto; e a € 7.525,00 per la proprietà dell'ing. ### per un totale di € 38.055,00 (cfr. pagg. 22 - 24 relazione CTU arch. ###.  ### arch. ### ha altresì reso i chiarimenti richiesti.  2.3. Dalle risultanze delle espletate relazioni di consulenze tecniche di ufficio emerge in modo chiaro ed incontrovertibile che la causa della caduta del masso che ha provocato i danni nelle proprietà di parte attrice è da rinvenire nella mancanza di manutenzione del costone tufaceo sul quale ricade sul ### D del ### Le prospettazioni del convenuto condominio nei confronti dei terzi chiamati in causa non trovano dunque alcun riscontro probatorio.  ### convenuto va pertanto condannato alla realizzazione delle opere meglio descritte nella relazione di consulenza tecnica del ### alle pagg. 24 - 26 nonché al risarcimento dei danni nella misura di € 20.450,00 per la proprietà ing. ### e € 8.700,00 per la proprietà ing. ### per un totale di € 29.150,00 a titolo di lucro cessante per mancato godimento delle proprietà (da Febbraio 2008 a Gennaio 2012), € 21.500,00 per il terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto della proprietà dell'ing. ### e € 7.525,00 per la proprietà dell'ing. ### per un totale di € 38.055,00, oltre al danno per mancato godimento dal Febbraio 2012 che in via equitativa si liquida in euro diecimila. Sulla complessiva somma di euro 77.205,00= liquidata all'attualità decorrono gli interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo. 
Va rigettata la domanda invece di riconoscimento del danno non patrimoniale difettando ogni riscontro probatorio al riguardo.  3. Le spese tra parte attrice e ### convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e con distrazione a favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi anticipatari. 
Spese tra le altre parti compensate. 
Le spese delle due ### liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza”. 
§ 4. 
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronunzia e violazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'eccezione di cui all'art 887 c.c. di corresponsabilità dei proprietari di fondi a dislivello della manutenzione e custodia del muro divisorio; all'eccezione della demanialità della porzione su cui gli attori lamentano il subito danno; all'eccezione della inammissibilità della concessione di un diritto risarcitorio subiti a beni immobili abusivi e quindi incommerciabili. Chiede, di conseguenza, dichiarare la nullità integrale della predetta sentenza ex art 161 comma 1 cpc, o in subordine la rimessione della causa al primo giudice o in via ancora più gradata la contestuale pronuncia sul merito. 
Il motivo è infondato.  ### pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su eccezioni o deduzioni proposte non configura un error in procedendo tale da comportare la nullità della gravata sentenza e la rimessione del giudizio al primo giudice - possibile nei soli casi previsti dagli art. 353 e 354 c.p.c. applicabili ratione temporis -, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice d'appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente e comunque decidendo del merito della causa. La valutazione, poi, nel merito delle dette eccezioni e deduzioni, esige la riproposizione specifica delle stesse, come del resto ha fatto l'odierno appellante con i successivi motivi di gravame. 
§ 5. 
Con il secondo motivo l'appellante deduce che sulla scorta della certezza dell'esistenza di due fondi, il Tribunale avrebbe dovuto applicare integralmente la normativa prevista dall'art. 887 c.c. che in materia di fondi a dislivello statuisce che “se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza”; in virtù delle risultanze peritali, che il fenomeno di corrosione del muro divisorio, fosse dipeso in misura sicuramente invasiva, dall'ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto, che esposto perennemente ai fenomeni atmosferici di ogni sorta, nel tempo, comporta la caduta di materiale; il Ctu ha individuato una serie di possibili (non certe) concause che avrebbero potuto produrre il distacco del materiale tufaceo, ma ha evidenziato, in prima battuta, che la fattura naturale della zona oggetto di indagine, non completamente impermeabile, comporta giocoforza il proliferarsi nel tempo di una corrosione che, certamente poco imputabile ad eventuali ipotesi di scorrimento delle acque pluviali del fabbricato sovrastante, appare logico dipenda esclusivamente da fenomeni naturali; l'art. 887 c.c. nello stabilire che il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, mentre entrambi i proprietari dei fondi finitimi debbono contribuire per tutta la restante altezza, pone una presunzione di proprietà del muro perfettamente paritetica alle scansioni verticali degli oneri di costituzione e conservazione; l'applicazione della detta norma determina quindi, che all'onere di manutenzione del tratto sottostante il compendio condominiale dovessero provvedervi entrambi i proprietari, atteso che il fenomeno di corrosione è derivato dal costante e lento ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto il muro divisorio; secondo la Ctu che “i fenomeni erosivi sono dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geometrici molto scadenti” concludendo, il Ctu (sempre in termini probabilistici) che dalla “morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause del dissesto siano attribuibili… sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo ed alle condizioni morfologiche con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento”; che il distacco del masso tufaceo è dipeso presumibilmente ma con una certezza logica più che comprensibile, dalla esposizione del fronte tufaceo alle aggressioni dei fenomeni atmosferici. 
Il motivo è infondato. 
In merito alla causa della caduta di massi, va evidenziato che come si evince dall'allegata sentenza - che riprende quanto rilevato dai tecnici, non oggetto di censura alcuna - <<### ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tufaceo tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto nei fronti 3 e 4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico … che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo>>. Da tale considerazione si evince che la qualità e le condizioni morfologiche dell'ammasso tufaceo unitamente agli agenti atmosferici non sono sufficienti ex se a provocare caduta di massi, come quella verificatasi nel caso di specie, in mancanza di fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi, fattori rappresentati non solo dalla qualità del basamento tufaceo e dalle relative condizioni morfologiche dello stesso, ma altresì dall'assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinari. Precisamente, come chiaramente ha evidenziato il Tribunale, elementi antropici che rappresentano fattori predisponenti alla caduta di massi sono “diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti; i muri di sostegno dei terrazzi del ### D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del parco; … lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni dei terrazzi del fabbricato ### D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D”. 
Tenuto conto delle dette considerazioni e in particolare della circostanza che in assenza dei su evidenziati fattori predisponenti alla caduta di massi, riconducibili a opere realizzate dall'uomo, è applicabile il principio secondo cui in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 24/02/2023, n.5737). 
In virtù di quanto su evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a opere realizzate dal ### sicché non di tratta di statuire sulle spese di costruzione e di conservazione del costone avente, secondo la prospettazione dell'appellante, funzione di contenimento di proprietà aliene ubicate a quote sovrastanti ovvero di confine rispetto a dette proprietà, con conseguente applicabilità dell'art. 887 c.c., quanto, piuttosto, di decidere in merito alla responsabilità di un evento dannoso riconducibile a comportamenti imputabili all'odierno appellante. 
§ 6. 
Con il terzo motivo il ### lamenta l'omessa pronunzia circa la demanialità del bene fonte del preteso danno, ovvero, del costone tufaceo, al di sotto del quale vi è la proprietà del ###; evidenzia che in passato, in altra zona del suddetto costone, giusta ordinanza ex art 700 cpc resa dalla X ### del Tribunale di Napoli del 24 maggio 2007 il Comune di Napoli venne condannato ad eseguire quei lavori di manutenzione al tratto tufaceo ammalorato per effetto del deterioramento causato dagli eventi atmosferici; deduce che il fondo su cui venne realizzato il ### si trova a monte rispetto a quello degli attori ed è diviso da un naturale degrado della collina di ### sorta e rimasta immutata nei secoli; il costone di tufo da cui si deduce essersi verificato il distacco non è stato oggetto di modifica per opera dell'uomo, ma rappresenta il punto di appoggio al di sopra del quale è stato edificato il fabbricato; è difficilmente individuabile come proprietà privata un degrado naturale che costituisce la collina che divide la zona di ### da quella sovrastante di ### atteso che, altrimenti, tutta la suddetta collina si apparterrebbe con onori ed oneri ai singoli proprietari sovrastanti e sottostanti. 
Il motivo è infondato. 
Posto che, come si evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a fattori rappresentati da interventi posti in essere dall'uomo sul detto costone non è rilevante se quest'ultimo debba qualificarsi quale bene demaniale. 
§ 7. 
Con il quarto motivo il ### lamenta omessa pronunzia sul rilievo della abusività dell'immobile cui è stato concesso il risarcimento, posto che del manufatto del ### il CTU che non ha rinvenuto alcuna concessione edilizia, né domanda in sanatoria; assume che secondo l'art.16, comma 9, della legge n. 865 del 1971, ai fini del calcolo dell'indennizzo espropriativo si consideri la presenza sul suolo d'una costruzione abusiva, non potendosi ammettere che il proprietario tragga beneficio dalla sua illecita attività, e ai sensi della legge n. 47 del 1985, è nullo ogni atto di trasferimento d'immobili abusivi; il bene abusivo è privo di valenza economica in quanto insuscettibile d'essere scambiato sul mercato. 
Il motivo è infondato. 
A prescindere dalla non inerenza delle normative su richiamate con il caso in esame, posto che si discute del diritto al risarcimento del danno da persa possibilità di godimento di un immobile abusivo e non già del diritto ad ottenere il controvalore commerciale del medesimo immobile ovvero della vendita di quest'ultimo, non vi è dubbio che nulla osta al godimento di immobile che seppur abusivo è nella disponibilità di fatto del danneggiato, finché non sia acquisito al patrimonio comunale per essere demolito siccome sprovvisto di titolo edilizio. Va precisato che né la disponibilità dell'immobile né l'omesso godimento sono oggetto di contestazione. 
§ 8. 
Con il quinto motivo il ### deduce che dalla stessa lettura dell'elaborato peritale già a partire dal mese di maggio del 2008, era stato emesso un certificato di eliminato pericolo che consentiva, pertanto, agli appellati ### e ### il pieno godimento dei loro immobili, di guisa che non si era tenuto conto dell'intervento immediato eseguito provvisoriamente dal ### subito dopo l'evento e che ha eliminato in radice, ogni possibile danno derivante dal mancato godimento degli immobili degli odierni appellati. 
Il motivo non merita accoglimento. 
Come si legge nella gravata sentenza, che riporta i contenuti delle relazioni tecniche dei ### e ### << … nonostante gli interventi di messa in sicurezza il 14 novembre 2008 il personale del ### dei ### del ### di Napoli, (### d'### n. ###/1), verificava le lesioni presenti alla parete del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing. ### dichiarando la non praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla ### srl e la roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la grande quantità di acqua,… alla luce delle indicazioni normative di rischio (par. 3: Modellazione geologica e geosismica e par. 4 ### di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, … nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato ### D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente…>>. 
Come si evince dalle dette statuizioni della gravata sentenza, lo stato di pericolo ancora sussiste - cfr. comunicazione dei vigili del fuoco del Novembre 2008 - e in tal senso sono chiare le anzidette conclusioni della C.T.U. ### il quale ha expressis verbis affermato che è indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà ### e ### Ne consegue che prima dei lavori cui esecuzione è stato condannato il ### appellante non sussistono le condizioni di fatto che consentano agli appellati ### e ### di usufruire degli immobili in questione. 
Le su trascritte statuizioni, dalle quali emergono considerazioni antitetiche rispetto alle deduzioni del ### non sono state oggetto di censura, sicché il motivo in esame è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 
§ 9. 
Con il sesto motivo il ### critica l'irrogata condanna all'esecuzione dei lavori, siccome tutti gli interventi di monitoraggio del costone, sempre in via provvisoria, sono stati eseguiti da esso appellante che ha ottenuto la conferma della tenuta della corretta manutenzione del costone come indicato nella consulenza tecnica, di guisa che la condanna ad un facere è illogica. 
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , posto che come emerge dalle considerazioni su trascritte nell'esaminare il precedente motivo di gravame, la gravata sentenza ha evidenziato che gli interventi eseguiti nell'immediatezza non sono sufficienti per elidere il periodo di caduta di massi dal costone, avendo indicato come necessari, su indicazione dei nominati ### ulteriori interventi di consolidamento che sono poi quelli alla cui esecuzione è stato condannato il ### appellante. 
§ 10.
Con il gravame incidentale, ### e ### censurano la sentenza nella parte in cui il ### è stato condannato al pagamento delle sole spese di C.T.U. dell'arch. ### e della dott.ssa ### siccome nel corso del processo sono state disposte tre C.T.U., una prima a firma del geologo dott. ### nominato con ordinanza del 22/2/2010, una seconda a firma dell'arch. ### nominata con ordinanza del 29/11/2010 e una terza a firma del geologo dott.ssa ### nominata con ordinanza del 31/1/2011; deduce che la medesima sentenza di primo grado dà atto, in diverse occasioni, della relazione del dott. ### sulle cui risultanze si fonda la relazione del geologo dott.ssa ### e vi è stato un decreto di liquidazione (cron. 236/11 del 4/1/2011) dei compensi del C.T.U. ### concludendo che la sentenza va parzialmente riformata nella parte in cui omette del tutto di porre a carico del soccombente condominio le spese della C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. ### la quale ha comportato un esborso di € 8.760,00 per spese pagate da essi appellanti in sede ###data ### con assegno n. 6055430739 tratto sulla banca ### dei ### di ### e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011. 
Il motivo è fondato. 
Ed invero, emerge dagli atti del procedimento di primo grado, nonché dalla gravata sentenza l'espletamento di CTU ad opera del geologo dott. ### Atteso che i compensi del c.t.u. soggiacciono al principio della soccombenza, per cui essi vanno inclusi tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare dalla controparte, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr.  17/08/2018, n. 20763), è fondata la lamentata omessa pronuncia circa l'onere delle spese conseguenti alla detta CTU in sede regolamentazione delle spese di lite; pertanto, tenuto conto del criterio della soccombenza, anche le spese liquidate al CTU ### vanno poste a carico in via definitiva del ### odierno appellante. 
§ 11.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dal ### deve essere rigettato, mentre va accolto il gravame incidentale proposto da ### e ### e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, vanno poste a carico del ### le spese di CTU del dr. ### liquidate con separato decreto nel procedimento di primo grado. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 520.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con compensi prossimi a quelli tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata. 
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge i terzi chiamati, ############# e #### e #### e ### rispetto ai quali la notificazione dell'impugnazione ha la funzione di litis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo svoltosi con una pluralità di parti scindibili, cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione. 
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico del ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis - Napoli con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) rigetta l'appello proposto dal ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis; b) accoglie l'appello proposto da ### e ### e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, pone a carico del ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis - Napoli, le spese della CTU redatta dr. ### come liquidate con decreto del 4/1/2011; c) condanna il ### “### Sereno” al pagamento, in favore di ### e ### delle spese del grado di appello, che liquida in € 355,50 per esborsi ed € 12.740.00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari; d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del ### “### Sereno” a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###

causa n. 1437/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 310/2024 del 14-03-2024

... regolamento dei confini si distingue sia da quella di apposizione dei termini di cui all'art. 951 c.c., perché mentre la prima richiede un'incertezza in ordine alla linea di demarcazione fra i due fondi, la seconda presuppone che il confine sia certo ed incontestato ed è diretta ad ottenere esclusivamente la apposizione dei segni di demarcazione, sia dall'azione di rivendicazione, che ha finalità recuperatoria e postula l'esistenza di un conflitto fra titoli. Ebbene, parte convenuta sin dalle sue originarie difese ha dedotto l'insussistenza di una incertezza dei confini essendo presente sui luoghi di causa dei termini lapidei (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione). ###, per quanto dedotto, è risultato privo di riscontro probatorio non avendo parte convenuta allegato alcunchè a riprova dell'esistenza di termini lapidei esistenti sui luoghi di causa dall'epoca del proprio acquisto. Nella fattispecie in esame, pertanto, sussiste una incertezza, oggettiva e soggettiva, dei confini tra il fondo di proprietà attorea e quello convenuto. Sul punto, basti osservare che parte convenuta nelle proprie difese originarie ha dedotto genericamente l'esistenza di “termini lapidei” per poi (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vallo della ### - sezione civile - in persona del Giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2007, vertente: TRA ### (###) nato ad ### il ### e residente in ### della ### alla via ### e rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. ### parte attrice ###' ### rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.  ### d### presso il cui studio in ### della ### alla via #### V.lo S. ### 2 elettivamente domicilia presso il loro studio in ### della #### in ### 10, come da procura dichiarata in atti; parte convenuta ### All'udienza del 14.09.2023 le parti hanno concluso come da verbale di causa qui da intendersi integralmente trascritto.  ### atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice, il sig. ### conveniva in giudizio ### esponendo che: di essere proprietario di un fondo, su cui sorge fabbricato, sito in ### della ### alla via de ### ed identificato in catasto al fol. 10 della p.lla 111, per atto per notar ### del 22.04.1988; che il confine del predetto fondo rispetto a quello contiguo della signora ### identificato al catasto fol. 10 pall. 1098, è divenuto oggettivamente incerto, considerata la promiscuità del possesso della zona confinaria; che a nulla erano valsi i tentativi di bonario componimento. Tanto premesso, insisteva affinchè l'intestato Tribunale, in accoglimento della spiegata domanda, stabilisse giudizialmente l'esatto confine tra il fondo del sig. ### e quello confinante della signora ### con emissione di ogni ulteriore ed opportuno provvedimento di giustizia, facendo ordine alla ### dei R.R.I.I.  di ### di annotare l'emittenda sentenza e con vittoria di spese. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si costituiva in giudizio l'odierna convenuta, la signora ### impugnando la domanda attorea, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto prova di fondamento; deduceva la sussistenza di termini lapidei ben individuabili, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso; che l'azione promossa era finalizzata ad ottenere uno stravolgimento dei confini presenti sui luoghi di causa, in assenza di qualsiasi elemento probatorio. Tanto premesso, insisteva per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Istruita la causa tramite espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, esitato in due depositi in data ### e integrazioni del 9.02.2011, la causa veniva interrotta per intervenuto decesso dell'unico procuratore costituito per parte attrice. Riassunto il giudizio nell'interesse di ### la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 14.09.2023 dal sottoscritto giudicante, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ### domanda attrice è fondata e deve accogliersi nei termini che seguono. 
Il sig. ### ha chiesto determinarsi l'esatta linea di confine tra il proprio fondo sito in ### della ### alla via de ### (identificato al ### al foglio 10, particella 111) e quello di proprietà convenuta (identificato al ### al foglio 10, particella 1098) deducendone l'incertezza oggettiva, in assenza di termini lapidei. 
Deve confermarsi la legittimazione passiva dell'odierna convenuta, la signora ### sebbene acquirente del fondo confinante in regime di comunione legale, stante il thema decidendum consegnato al sottoscritto giudicante, volto ad ottenere una mera pronuncia dichiarativa (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/02/2006, n.3082). 
Va in via preliminare chiarito che l'azione esercitata è qualificabile come regolamento di confini, in quanto non sono in contestazione i titoli di proprietà delle parti, ma soltanto l'estensione dei rispettivi fondi; l'azione di regolamento dei confini ha natura reale e petitoria e trova il suo presupposto nell'esistenza di una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (### Cass. 15386/2000; Cass 3663/1994; 6594/1986).  ### di regolamento dei confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., diverge dall'azione di rivendica, anche in punto di onere probatorio: invero, lo stesso incombe su entrambe le parti, che devono allegare ogni mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine ed il Giudice, se esso non è compiutamente assolto, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame e della valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà. In caso di mancata produzione delle stesse risulta giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali aventi valore sussidiario (cfr. Cass. n. 10501/2013; Civ., 07.09.2012, n. 4993; Cass. n. 14993/2012 e Cass n. 10062/2018). 
Inoltre, l'azione di regolamento di confini, con la quale non vengono messi in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma esclusivamente la loro estensione, sul presupposto dell'incertezza dei confini e della necessità di verifica dell'esatto tracciato, non è domanda sussidiaria rispetto a quella di rivendicazione e si fonda su presupposti diversi da quelli che legittimano l'esercizio della domanda disciplinata dall'art. 948 c.c.; l'azione è di mero accertamento anche quando comporti, quale mera conseguenza dell'identificazione dell'esatto confine, il rilascio di zone individuate del fondo. 
Dunque tale azione ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione né i titoli di proprietà né il relativo diritto. 
Inoltre, l'azione di regolamento dei confini si distingue sia da quella di apposizione dei termini di cui all'art. 951 c.c., perché mentre la prima richiede un'incertezza in ordine alla linea di demarcazione fra i due fondi, la seconda presuppone che il confine sia certo ed incontestato ed è diretta ad ottenere esclusivamente la apposizione dei segni di demarcazione, sia dall'azione di rivendicazione, che ha finalità recuperatoria e postula l'esistenza di un conflitto fra titoli. 
Ebbene, parte convenuta sin dalle sue originarie difese ha dedotto l'insussistenza di una incertezza dei confini essendo presente sui luoghi di causa dei termini lapidei (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione). ###, per quanto dedotto, è risultato privo di riscontro probatorio non avendo parte convenuta allegato alcunchè a riprova dell'esistenza di termini lapidei esistenti sui luoghi di causa dall'epoca del proprio acquisto. 
Nella fattispecie in esame, pertanto, sussiste una incertezza, oggettiva e soggettiva, dei confini tra il fondo di proprietà attorea e quello convenuto. 
Sul punto, basti osservare che parte convenuta nelle proprie difese originarie ha dedotto genericamente l'esistenza di “termini lapidei” per poi dedurre, solo in sede di accertamenti peritali, l'esistenza di un muretto con finalità di determinazione del confine.  ### non convince anche alla luce delle risultanze in atti, atteso che del predetto muretto non vi è menzione in nessuno dei titoli prodotti dalle parti o nel frazionamento operato sui luoghi di causa e precedente all'acquisto della odierna convenuta. 
Tra l'altro l'assunto della difesa di parte convenuta per cui sarebbe stata omessa l'esistenza di termini lapidei è disatteso dalle risultanze peritali avendo il perito nominato dal Tribunale ben chiarito che “le proprietà sono confinanti tra loro in loco non sono divise da nessun termine lapideo o altro elemento di remota apposizione che possa evidenziare l'esistenza di una delimitazione di fatto dell'intero confine” (cfr. pag. 2 dell'elaborato peritale). 
Tale muretto, infatti, è “limitato a una lunghezza di 3,30 metri e risulta essere di contenimento al terreno soprastante e funge da aiuola con dentro poche piante” ( pag. 2 dell'elaborato). 
Tale muretto, quindi, ha una unica evidente funzione di contenimento del terreno come risulta chiaro anche dall'esame delle foto in atti (cfr. foto allegate alla perizia) e non certamente quella di segnare il confine tra i predi tanto che esso non è stato realizzato per tutta la lunghezza del terreno ma solo di un breve tratto del lotto ( conclusioni del ctu alla perizia e in risposta alle controdeduzioni del ctp). 
In conclusione, dalle risultanze probatorie emerge che il muretto ritenuto dal convenuto quale segno evidente dell'esistenza del confine e, quindi dell'infondatezza della domanda attorea, da un lato non è menzionato nei titoli e dall'altro, svolge la mera funzione di contenimento del terreno e non certo quello di delimitare i fondi di cui risulta provato, anche alla luce degli accertamenti peritali svolti, l'assenza di termini lapidei. 
Deve, quindi, concludersi che la domanda attorea di regolamento di confini, è fondata in quanto l'attore ha versato in atti il proprio titolo di proprietà (atto di donazione per notar ### del 22.04.1988) e dedotto l'assenza di confini certi, circostanza corroborata dagli accertamenti peritali svolti.  ### la Corte di Cassazione, per l'individuazione della linea di separazione tra fondi limitrofi, il giudice di merito deve fondare l'indagine prima di tutto sull'esame e valutazione del titolo di acquisto delle rispettive proprietà e, solo qualora negli atti di acquisto l'indicazione circa il confine sia assente o insufficiente, potrà ricorrere ad altri mezzi di prova quali testimonianze, produzioni documentali, ferma restando la funzione sussidiaria attribuita dall'art. 950 II comma c.p.c. alle mappe catastali (cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 15759 del 23/07/2020). 
Elementi dirimenti sulla determinazione della linea di confine sono dati dalla CTU resa nel contraddittorio delle parti, conforme all'incarico conferito, dettagliata e adeguatamente motivata, e sorretta da argomentazioni logiche e conformi ai documenti ed agli atti di causa, che il giudice ritiene di condividere e di porre a fondamento della decisione. 
Risulta che la relazione peritale versata in atti in data ###, dopo aver descritto catastalmente i beni e i luoghi oggetto di causa, aver verificato l'esistenza dei titoli ed aver riscontrato l'assenza in loco l'esistenza di segni di confinamento e punti fiduciali, ha provveduto al rilievo topografico dei luoghi ed ha eseguito il raffronto tra i dati catastali ed il rilievo della stato dei luoghi, ricercando i punti fiduciali ha chiarito “la linea dividente di confine generata dal tipo di frazionamento nr. 189 del 13.01.1998 si evidenzia di colore rosso nel grafico allegato alla presente, essa è raffigurata da una linea dritta che dista 0,88 cm dal primo spigolo lato retrostante destro del porticato, prosegue verso sinistra ad una distanza di 0,51 cm sul pilastro del porticato e prosegue ancora ad una distanza di metri lineari 2,94 dallo spigolo sinistro retrostante fino a cadere sul muretto in cemento di recinzione laterale di confine con altra proprietà”. Concludeva, pertanto, per cui “il confine tra le due proprietà è identificato dalla dividente in rosso nel grafico allegato e alle distanze in esso descritte e sopra citate, il tutto nascente dal tipo di frazionamento nr. 189 approvato dall'UTE di ### in data ###”. 
La corretta demarcazione dei fondi oggetto di causa è quella indicata dal CTU come suindicata e meglio rappresentata nell'integrazione di perizia depositata in data ### a seguito della quale seguivano le operazioni di apposizioni termini per cui concludeva: “la linea dividente di confine generata dal tipo di frazionamento nr.  189 del 13.01.1998 si evidenzia in colore rosso nel grafico allegato al verbale di sopralluogo, essa è raffigurata da una liea dritta ove in allineamento con lo spigolo del fabbricato retrostante è stato conficcato il primo termine con paletto in ferro “picchetto nr. 1” sul grafico, prosegue verso sinistra ad una distanza di metri nr.  3,69, ove è stato conficcato il “picchetto nr. 2” sul grafico, e prosegue ancora verso sinistra, ad una distanza di metri 3,69 ove è stato conficcato il “picchetto nr. 3” sul grafico, fino a cadere sul muretto in cemento di recinzione laterale di confine con altra proprietà, ove è stato conficcato un chiodo miniato” (cfr. integrazione del 9.02.2011 con allegato verbale di sopralluogo e grafico). 
Ne consegue, in definitiva, l'accoglimento della domanda. 
Infine, quanto al riferimento alla trascrizione della presente sentenza, deve osservarsi che non appare consentito all'### giurisdizionale di imporre prescrizioni vincolanti all'### in tema di attività discrezionali della P.A., in assenza di esplicite norme che ciò consentano, come ad esempio l'art.  2668, primo comma, cc. In tal senso, si è espressa sia la giurisprudenza di merito (si veda anche il principio affermato dal ### Spoleto, 3/5/1996: il giudice non può “ordinare” al conservatore dei ### di effettuare alcuna forma di pubblicità, giacchè il conservatore - cui è rimesso, di norma, il diritto-dovere di verificare la assoggettabilità a pubblicità di un titolo - non può essere esautorato da tale potere”), sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. 16853/2005: ### ai sensi dell'art. 2651 c.c., il conservatore ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza l'ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacchè - in caso di rifiuto del conservatore - il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli art. 2674 c.c., 113 bis disp.  att. c.c. e 745 c.p.c.). Del resto, si può aggiungere, ai sensi del secondo comma dell'art. 2674 cc, che il ### non potrà certo rifiutare senza giusto motivo di eseguire le trascrizioni che gli vengano ritualmente richieste. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e s.m.i., in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa) operando un ulteriore abbattimento stante la ridotta attività istruttoria.  P.Q.M.  ### di ### della ### definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara che il confine tra i fondi ubicati nel Comune di ### della ### ed identificati al ### al foglio 10, particella 111 (di proprietà di ### e al foglio 10 particella 1098 (di proprietà di ###, come meglio catastalmente identificati in atti, deve essere individuato nella dividente di colore rosso raffigurata nel grafico allegato alla perizia del 24.10.2010, da intendersi qui per integralmente riportata e trascritta e come integrata in data ### anch'essa da intendersi qui integralmente riportata e trascritta; 2. ### alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €. 40 per spese documentate e €. 3.600 per compensi oltre accessori come per legge; 3. pone definitivamente le spese di ### già liquidate in corso di causa con separati decreti del 14.4.2011 e 14.03.2011, a carico della sola parte convenuta. 
Così deciso, in ### della ### il ### 

Il Giudice
Dr.ssa ###


causa n. 2372/2007 R.G. - Giudice/firmatari: Frangiosa Marianna

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1153/2025 del 26-07-2025

... visibile tra le due proprietà (come, ad esempio, termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, cfr. Cass. 3723/2011), sia di tipo soggettivo, quando esiste una demarcazione visibile tra i due fondi ma non vi sia rispondenza tra il confine apparente e quello reale, deve innanzi tutto ritenersi sussistente nel caso concreto il citato presupposto dell'azione, non potendosi ricavare né dal tenore delle difese di ### né dalle foto aeree variamente richiamate dagli appellanti l'esistenza di una delimitazione certa e visibile, nel senso su indicato, tra le due proprietà, non riconducibile alla sola estensione delle colture presenti sul fondo ### e, dunque, non individuabile nell'estremo limite della coltivazione a vigneto di proprietà ### come invece sostenuto dagli odierni impugnanti (v. in particolare nel secondo e quinto motivo di appello), tenuto conto del resto delle stesse esigenze della coltivazione. ### delimitazione visibile nei fotogrammi in atti risale ad epoca successiva all'anno 2014 (v. in particolare, il fotogramma da ### 2017 nella relazione del c.t. di parte attrice nel pregresso grado) e coincide con la recinzione oggetto di causa, di cui ### si duole. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da: 1) ### 2) ### 3) ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2038/2022 r.g., promossa in grado di appello da ### (C.F. ###) e ### ALICJA (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### (####) appellanti contro ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) appellata nonché contro ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### (PEC ###) appellati e contro ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) appellata ### per gli appellanti: “###'ECCELLENTISSIMA CORTE D'### reiectis - ritenere e dichiarare improcedibili tutte le domande giudiziali formulate da parte attrice con l'### introduttivo del giudizio di 1° grado e con la ### exart.183 5° comma c.p.c.; - per l'effetto annullare o dichiarare nulla l'impugnata sentenza e con qualsiasi formula privarla di ogni e qualsiasi effetto e valore giuridico; - ritenere e dichiarare improcedibili tutte le domande giudiziali formulate dal terzo chiamato in garanzia ### - ritenere e dichiarare improcedibili tutte le domande giudiziali formulate dai terzi chiamati in garanzia ### e ### - in accoglimento della eccepita nullità e per tutti i motivi di cui al presente appello, dichiarare nulla e/o annullare l'espletata ### d'### e la ### di ctu. 
Ritenuto che preliminarmente e contestualmente gli odierni appellanti signori ### e ### insistono in tutte le eccepite eccezioni, tutte incluse e nessuna esclusa. 
In totale riforma della sentenza appellata: Nel merito: - - Ritenuto, rispettivamente, verificatesi le eccepite usucapioni.  - - Preliminarmente, per tutti i motivi in ### di ### dichiarare inammissibile l'azione proposta dall'attrice ### con l'### di ### introduttivo del presente giudizio.  - - per l'effetto annulare e o dichiarare nulla l'appellata sentenza e privarla di ogni e qualsiasi effetto e valore giuridico; - - Sempre preliminarmente ritenere e dichiarare che il sig. ### dal quale l'attrice ### per successione ha ricevuto l'appezzamento di terreno costituito dalle particelle 210 e 371 (oltre alla particella 211) del foglio di ### di ### 58 del Comune di ### in oggetto, e gli odierni ### e ### il 19 novembre 2014 hanno di comune accordo determinato il confine, tra il detto appezzamento di terreno, precisamente particelle 210 e 371 oggi di proprietà della ### e quello del ### ( particella 500) e quello della ### ( particelle 513 - 194 e 370), nell'attuale recinzione esistente tra la proprietà ### oggi ### ( dette particelle 210 e 371) e le proprietà ### ( detta particella 500) e ### ( dette particelle 513 - 194 e 370) tutte del ### di ### 58 del Comune di ### - per l'effetto rigettare le richieste avversarie.  - - In via esclusivamente subordinata, per tutti i motivi sopra indicati per l'ipotesi, non auspicata e contestata, che il Decidente dovesse accogliere le domande e conclusioni avversarie con rilascio di porzione di terreno a favore della ### poiché ciò comporterebbe il restringimento, o addirittura il venir meno, della ivi esistente detta stradella-servitù di passaggio a favore del detto fondo di proprietà della #### in ampliamento, o costituire ex novo, per le esigenze agricole connesse alla coltivazione ed al conveniente uso del detto fondo, #### anche per il transito con mezzi a trazione meccanica di stazza superiore, a favore del detto appezzamento di terreno di proprietà dell'odierna ### sito in ### censito al ### del Comune di ### al ### di ### 58 Particelle 513 - 194 e 370 ed a carico del limitrofo appezzamento di terreno costituito dalla particella 210 del detto ### di ### 58 di proprietà della ### affinché la detta stradella esistente venga ampliata fino a sette metri, o venga costituita nuova stradella posta al confine con la proprietà ### della larghezza di metri 7, ed in entrambi i casi per tutta la lunghezza della detta particella 210 e fino alle dette particelle 190 e 191 di proprietà del ### da esercitarsi su detta particella 210 e per tutta la lunghezza della stessa particella 210, e fino alle dette particelle 190 e 191 di proprietà del ### - determinare in €400,00, o in quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, l'indennità dovuta alla sig.ra ### per la detta costituenda servitù coattiva.  - - Ritenere e dichiarare, per tutti i suddetti motivi, che i detti terzi signori ### e ### sono tenuti a garantire l'odierno ### nei suddetti possesso e proprietà, come sopra eccepiti trasferiti e venduti, e manlevare il ### da ogni e qualsiasi responsabilità oneri e condanne, anche per le spese del procedimento in caso di soccombenza anche parziale, con conseguenziali condanne dei predetti ### e ### - - Ritenere e dichiarare, per tutti i suddetti motivi, che il detto terzo signora ### è tenuta a garantire l'odierna ### nei suddetti possesso e proprietà, come sopra eccepiti trasferiti e venduti, e manlevare la stessa ### da ogni e qualsiasi responsabilità oneri e condanne, anche per le spese del procedimento in caso di soccombenza anche parziale nonché per la corresponsione del corrispettivo per la concedenda servitù coattiva di cui sopra, con conseguenziali condanne della detta ### - per tutto quanto alligato, eccepito, contestato e dedotto nel presente appello, rigettare, con le statuizioni del caso, l'### di ### introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le richieste domande e conclusioni ivi formulate e precisate da parte attrice ### Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio. 
In linea Istruttoria, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova chiesti in primo grado e precisamente: - ammettersi ### di ### e ### terzi chiamati in causa, sui seguenti capitolati di prova per dire: 1) << Vero è che, con atto pubblico di compravendita in data ### in ### di ### del ### N.### repertorio notaio, che mi viene esibito e riconosco e che costituisce l'### n.03 della produzione ### ho venduto a ### la piena proprietà degli immobili meglio descritti nel predetto ### publico di compravendita ?>>; 2) << Vero è che il confine tra i detti terreni venduti costituiti dalle ### 190 e 500, indicati nel capitolo 1) che precede, e il terreno di proprietà altrui costituito dalla ### 189 e il terreno di proprietà dell'attrice ### costituito dalla ### 210 è quello risultante dalle fotografie datate 16/5/2011 e 12/8/2014 che mi vengono esibite e che costituiscono parte dell'### n.10 della produzione ### ? >>; 3) << Vero è che il confine tra il detto terreno venduto costituito dalle ### 190 e 500, indicato nel capitolo 1) e 2) che precedono, e il terreno di proprietà dell'attrice ### costituito dalla ### 210 è individuato da picchetti come risulta dalle ###0678, ###0680, ###0681 e ###0685 che mi vengono esibite e che costituiscono gli ### nn.29) - 30) - 31) e 32) della produzione ### ? >>; - ammettersi ### di ### terzo chiamata in causa, sui seguenti capitolati di prova per dire: 4) << Vero è che, con atto pubblico di compravendita in data ### in ### di ### del ### N.41547 repertorio notaio, che mi viene esibito e riconosco e che costituisce l'### n.04 della produzione ### ho venduto a ### la piena proprietà degli immobili meglio descritti nel predetto ### publico di compravendita ?>>; 5) << vero è che sin dal mese di marzo del 2014 ho immesso ### nel possesso degli immobili che poi Le ho venduto con l'### pubblico di compravendita indicato nel superiore capitolo 4) ? >>; 6) << Vero è che il confine tra i detti terreni venduti costituiti dalle ### 513 - 194 e 370, indicati nel superiore capitolo 4) che precede, e il terreno di proprietà dell'attrice ### costituito dalle ### 210 e 371 è quello risultante dalle fotografie datate 16/5/2011 e 12/8/2014 che mi vengono esibite e che costituiscono parte dell'### n.10 della produzione ### ? >>; 7) << Vero è che il confine tra il detto terreno venduto costituito dalle ### 513 - 194 e 370 e il terreno di proprietà dell'attrice ### costituito dalla ### 210 e 371, indicati nei superiori capitoli 4) e 6) che precedono, è individuato da picchetti ? >>; - ammettersi ### senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, con il sig. ### nato ad ### il ###, ivi residente ###, sui seguenti capitolati di prova per dire: 8) << Vero è che in data 19 novembre 2014, a seguito di contatto telefonico col sig. ### proprietario di parte del limitrofo terreno, e precisamente proprietario della ### 500, confinante con il fondo di proprietà di mio padre ### - costituito dalle ### 210 - 371 e 211 del ### di ### 58 del Comune di#### mi sono recato sui detti luoghi ove si trovava il detto sig. ### intento alle operazioni per posizionare la recinzione del fondo del predetto ### e di quello del di lui coniuge signora ### proprietaria dell'altra parte del limitrofo terreno, ### 513 - 194 e 370, confinante con il predetto fondo di proprietà di mio padre ### >> ; 9) << Vero è che in detta circostanza, indicata al superiore capitolo 8), ### in nome e per conto di mio padre ### ed il ### anche per conto della di lui moglie ### entrambi indicati nel precedente capitolo 8), abbiamo di comune accordo determinato la linea di confine tra il fondo di mio padre ### ed i terreni di proprietà del ### e della di lui moglie ### indicati nel superiore capitolo 8) ? >> ; 10) << Vero è che la linea di confine tra il fondo di mio padre ### ed i terreni di proprietà del ### e della di lui moglie ### indicati nei superiori capitoli 8) e 9), è quella costituita dalla recinzione risultante dalle ### costituenti l'### n.10, della produzione ### nonché dalle fotografie allegate alla ### dell'### Ammoscato, costituente l'### n.15, nonché dalla ###0681 che costituiscono gli ### N. 31) della produzione ### , ### e ### tutte che mi vengono esibite ? >> 11) << Vero è che nel determinare la linea di confine tra il fondo di mio padre ### ed i terreni di proprietà del ### e della di lui moglie ### indicati ai superiori capitoli 8) e 9) , detta linea è stata arretrata - di circa 60 centimetri - nei terreno ### e ### rispetto ai picchetti di delimitazione ivi preesistenti, come risulta dalle ###0678, ###0680, ###0681 e ###0685 che costituiscono gli ### nn.29 - 30 - 31 e 32 della produzione ### e che mi vengono esibite? >>; - ammettersi ### senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, con i signori: ### , residente ###### manno n.31, e ### residente ###### n.40, sui seguenti capitolati di prova per dire: 12) << Vero è che in data 19 novembre 2014 insieme al sig. ### mi trovavo nella proprietà , ### 500, di quest'ultimo, sita in ### in quanto dovevamo posizionare la recinzione del detto terreno e del contiguo terreno della di lui moglie, ### 513 - 194 - 370? >>; 13) << Vero è che nella detta circostanza, indicata al superiore capitolo 12), il ### ha ricevuto una telefonata dal sig.### il quale ha preannunciato che ci avrebbe raggiunto sul posto ? >>; 14) << Vero è che, nella circostanza indicata al superiore capitolo 12), il sig.  ### si è presentato in nome e per conto del padre ### nella proprietà del ### indicata nel superiore capitolo 12), e entrambi hanno determinato la linea di confine tra il limitrofo fondo del sig.### padre del detto ### ed i terreni di proprietà del ### e della di lui moglie ### indicati nel superiorre capitolo 12) ? >>; 15) << Vero è che sulla detta linea di confine, come determinata al superiore capitolo 14), è stata posta la recinzione tra il limitrofo fondo del sig.### padre del detto ### ed i terreni di proprietà del ### e della di lui moglie ### indicati nel superiore capitolo 12) ? >>; 16) << Vero è che la detta recinzione posta sulla linea di confine, indicata ai superiori capitoli 14) e 15) , tra il fondo del ### ed i terreni di proprietà del ### e della di lui moglie ### indicati nel superiore capitolo 12), è quella risultante dalle ### costituenti l'### n.10, della produzione ### nonché dalle fotografie allegate alla ### dell'### Ammoscato, costituente l'### n.15, della produzione #### nonché come risulta dalle ###0681 che costituisce l'### n.30 della produzione #### e ### tutte che mi vengono esibite ? >>; - ### D'### senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, e/o suo esonero, per verificare, sulla scorta di tutti gli atti e documentazione prodotti e depositati dagli odierni ### e ### quanto segue: A) - verificare la corrispondenza del confine tra il terreno costituente la ### 500 del ### di ### n.58 del Comune di ### di proprietà dell'odierno deducente ### ed il confinante terreno costituente la ### 210 del ### di ### n.58, di proprietà dell'attrice ### con l'attuale esistente recinzione, estendendo la verifica anche ai confini di fondi di soggetti terzi, anche se detti fondi si trovano a notevole distanza, per verificare se i proprietari di detti fondi a loro volta non hanno determinato, anche involontariamente, la modifica dell'estenzione dei fondi loro confinanti con conseguente spostamento del loro confine, il tutto fino ad arrivare ai fondi oggetto di causa. 
B) - verificare la corrispondenza del confine tra il terreno costituente le ### 513 - 194 e 370 del ### di ### n.58 del Comune di ### di proprietà dell'odierno deducente ### ed il confinante terreno costituito dalle ### 210 e 371 del detto del ### di ### n.58, di proprietà dell'attrice ### con l'attuale esistente recinzione, estendendo la verifica anche ai confini difondi di soggetti terzi, anche se detti fondi si trovano a notevole distanza, per verificare se i proprietari di detti fondi a loro volta non hanno determinato, anche involontariamente, la modifica dell'estenzione dei fondi loro confinanti con conseguente spostamento del loro confine, il tutto fino ad arrivare ai fondi oggetto di causa. 
Ai sensi dell'art.210 c.p.c., ordini alla S.A.S. ### s.r.l., con sede ###### n.44, di esibire in giudizio, al fine di essere acquisiti al processo, la <<### riguardante l'assetto planimetrico dei fondi di proprietà ### / ### / ### con particolare riferimento ai tre allineamenti (### - ### - ### segnati in verde con le lettere ### e C nell'allegata ### del ### del 25-07-1994 ### 0056 ( S/### ) Comune di ### C.da ### >> come richiesto con la lettera datata 18/01/2020 raccomandata ar del 20/01/2020 N.###-7 inviata alla predetta S.A.S. ### s.r.l., anch'essa prodotta a prova contraria e depositata unitamente alla presente memoria (### n.35 e 36 della produzione ###.  - ammettersi ### sul seguente articolato: 1) << Vero è che il terreno costituito dalle ### 210-211-371 del ### di ### 58, da me avuto in eredità da mio padre ### era coltivato a vigneto come risulta dalle foto allegate alla “### di ### dell'#### costituente l'### n.33 produzione #### che mi vengono esibite ? >>; - ammettersi ### senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, con il sig. ### nato ad ### il ###, ivi residente ###, sul seguente capitolato di prova per dire: 1) << Vero è che il terreno costituito dalle ### 210-211-371 del ### di ### 58, ricevuto da mia sorella ### in eredità da mio padre ### era coltivato a vigneto come risulta dalle foto allegate alla “### di Perizia” dell'#### costituente l'### n.33 produzione ### che mi vengono esibite ? >>; - ammettersi ### con l'#### residente nel ### dei ### n° 166, con studio in ### nella ###.  ### n.1, sui seguenti capitolati di prova per dire: 1) << Vero è che ho redatto la ### con ### “ ### di Perizia”, con ### a mia firma #### asseverata con giuramento in data ### innanzi il ###.ssa ### dell'### del Giudice di ### di ### che mi viene esibita e riconosco e che confermo in toto in tutte le sue parti e in tutte le sue ### e che costituisce l'### n.33 della produzione ### ? >>; 2) << Vero è che ho personalmente verificato tutto quanto da me riportato nella detta ### con ### da me redatta, asseverata con giuramento in data ### indicata al superiore capitolato di prova n.1) ? >>.  - ad integrazione della precedente richiesta disporsi #### D'### al fine di verificare, sulla scorta di tutti gli atti e documentazione prodotti depositati e depositandi dagli odierni ### e ### con particolare riferimento alla “ ### di Perizia”, con ### a firma dell'#### asseverata con giuramento in data ### innanzi il ###.ssa ### dell'### del Giudice di ### di ### costituente l'### n.33 della produzione ### ed alla documentazione odierna ( ### nn.34-35 e 36) la corrispondenza, con l'attuale esistente recinzione posta dal ### anche per il coniuge ### tra i fondi oggetto di causa, del detto confine di fatto esistente, come sopra dimostrato dalla ### di ### dell'#### ( ### n.33 produzione #### , tra il terreno costituente le ### 500 - 513 - 194 e 370 del ### di ### n.58 del Comune di ### di proprietà degli odierni deducenti ed il confinante terreno costituente la ### 210 e 371 del ### di ### n.58, di proprietà dell'attrice ### da una parte e il confinante terreno di proprietà altrui ( ###, costituito dalle particelle 225 e 195, dall'altra parte, accertando che lo stato dei luoghi è tale almeno dall'anno 1987, come risulta dalle ### allegate alla ### di ### dell'#### asseverata con giuramento, e che costituisce l'### n.33 della produzione #### - per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, si chiede sin d'ora disporsi ### D'### sulla scorta della documentazione in atti prodotta dagli odierni ### perdeterminare in €400,00 l'indennità dovuta alla sig.ra ### per la detta costituenda servitù coattiva, come da domanda riconvenzionale subordinata. 
Si chiede inoltre ammettersi tutti i documenti depositati ai fini dell'inibitoria. 
Ci si oppone alle prove testimoniali formulate dall'attrice ### sia per le dette avvenute decadenze, pagg.24 e 25 delle dette”### SCRITTA in sostituzione dell'udienza del 21/04/2023”, sia per tutti i seguenti motivi e precisamente: - - - si contesta quanto affermato dall'attrice ### in ordine alla deduzione della ### col teste sig. ### Inoltre: ci si oppone alla detta prova col teste sig ### per i seguenti motivi e precisamente:- ci si oppone ai capitoli di prova 7), 8) in quanto sono: indeterminati ed indeterminabili; irrilevanti ed ininfluenti.  - - - ci si oppone alla prova col teste sig. ### per i seguenti motivi: - i capitoli di prova 10), 11) e 12) sono inammissibili anche in quanto: - indeterminati ed indeterminabili; - irrilevanti ed ininfluenti.  - - - ci si oppone alla prova col teste sig. ### per i seguenti motivi:- i capitoli di prova 13), 14) e 15) sono inammissibili anche in quanto: - indeterminati ed indeterminabili; - irrilevanti ed ininfluenti. 
Inoltre, ci si oppone alla prova testimoniale col teste sig. ### formulata dai signori ### e ### per i seguenti motivi e precisamente: - - - tutti i capitoli di prova, dal capitolo I) al capitolo V), sono: - indeterminati ed indeterminabili; - contengono valutazioni e manifestazioni di giudizio inammissibili” ### per ### “### ILL.MA CORTE DI APPELLO Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, -confermare il rigetto dell'istanza di sospensiva della sentenza perché carente dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; - in via preliminare ed in rito ordinare all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti della terza chiamata ### merito: - in via principale, rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di risposta e delle note di trattazione scritta dell'odierna parte appellata, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.  - In subordine, nella denegata, ma non temuta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di parte appellante, stabilire che il percorso della servitù di passaggio da costituire ex novo o da ampliare, insista sulla particella n. 210 di proprietà della signora ### per arrestarsi al raggiungimento della parte iniziale della particella n. 513 di proprietà della sig.ra ### il tutto nel rispetto del limite del minore aggravio a carico del fondo servente così come stabilito dalla legge.  -Per l'effetto, condannare la parte appellante alla corresponsione di un indennizzo per la costituzione della servitù, determinato in € 6.300,00 ovvero nella misura minore o maggioredeterminata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo In via istruttoria: Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti anche nel presente giudizio e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammetterle, si insiste nell'ammissione delle prove articolate in primo grado dalla parte attrice e non ammesse ed anche nelle contestazioni ed eccezioni, formulate nelle memorie 183 cpc., delle prove ex adverso richieste. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio” ### per ### e ### “###'ECC.MA CORTE DI APPELLO Reietta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa: Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; Nel merito: ritenere e dichiarare l'appello inammissibile nella parte in cui riguarda la posizione degli odierni comparenti e che pertanto i signori ### e ### devono essere estromessi dal presente giudizio o, comunque, che l'appello è privo di effetti o infondato nei loro riguardi. 
Rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante, nessuna esclusa, poiché infondate in fatto e in diritto, inconducenti e in quanto decaduto dal termine e pertanto rigettare l'appello in toto perché infondato in fatto e in diritto. 
Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio ######” ### per ### “Voglia l'###ma Corte di ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • Rigettare l'appello proposto dai ### e ### perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.  • In ogni caso, rigettare poiché infondate in fatto ed in diritto le domande proposte della ### nei confronti della ### • In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dalla ###ra ### nei confronti della ###ra ### ritenere e dichiarare che la ### ha diritto di essere garantita e manlevata dai ###ri ### ed ### da ogni e qualsivoglia responsabilità, onere e condanna.  • Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15% I.V.A. e C.P.A.” MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 914/2022 il Tribunale di Trapani, decidendo sulle domande avanzate da ### nei confronti di ### e ### al fine di accertare e determinare il confine tra il proprio terreno (sito in ### c/da ### iscritto al catasto terreni al foglio 58, particelle n. 210 e 371) e il terreno di proprietà dei convenuti (di cui al foglio 58, particelle 500, sub 1, 2, 3, di proprietà ### e foglio 58, particelle 513, 194 e 370 di proprietà ###, nonché sulle ulteriore domande subordinatamente avanzate in via riconvenzionale dai convenuti onde ottenere la costituzione (in ampliamento o ex novo) di una servitù di passaggio nonché di essere garantiti e manlevati da qualsiasi responsabilità, oneri e condanne, in caso di soccombenza, dai propri danti causa, #### e ### terzi chiamati nel processo unitamente alla ### società cooperativa - quest'ultima chiamata in causa dai predetti ### e ### e rimasta contumace - all'esito dell'istruttoria svolta (in via documentale, nonché a mezzo di prove orali e con l'espletamento di una c.t.u.): - determinò il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice e dei convenuti, individuandolo in quello identificato dal CTU negli schemi di rilievo riprodotti a pag. 34 e 36 della relazione di perizia; - accertò che l'attuale recinzione tra i fondi ricade all'interno della proprietà attorea (particella 210) ad una distanza che varia da 0 mt (al confine con la particella n. 370) ad un massimo di 4 mt. (al confine con la particella n. 189) , occupando una superficie di mq. 574, evidenziata dal CTU nello schema di rilievo riprodotto a pag.  36 della relazione di perizia; - ordinò ai convenuti ### e ### la rimessa in pristino dello stato dei luoghi con rimozione della recinzione apposta e rilascio in favore di ### della porzione di terreno occupata; - autorizzò l'attrice ad apporre i termini sul confine così come determinato nella relazione di perizia; - rigettò la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva di passaggio in ampliamento o ex novo a carico della particella 210 di proprietà attorea; - rigettò la domanda di garanzia e manleva avanzata dai convenuti nei confronti dei chiamati #### e ### - condannò ### e ### a rifondere in favore dell'attrice e dei terzi chiamati costituiti le spese processuali; - pose definitivamente le spese di CTU a carico di ### e ### Il Tribunale, qualificata la domanda attorea quale actio finium regundorum, reputò innanzi tutto non fondata l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti, essendo l'unica prova offerta sul punto dagli eccipienti rappresentata dalla recinzione tra i fondi, pacificamente eretta soltanto nell'anno 2014, e in assenza di atti di possesso da parte dei relativi danti causa, risultando peraltro dalle foto di cui alla c.t. di parte convenuta il carattere incolto del fondo viciniore. Escluse poi che, in base al tenore delle deposizioni raccolte, fosse stato dimostrato l'accordo, supposto dai convenuti, con ### figlio dell'allora proprietario del fondo, ### dante causa dell'attrice, in ordine alla recinzione eseguita nel novembre 2014, in mancanza peraltro di ogni eventuale potere rappresentativo, in capo al predetto ### della volontà del genitore. Procedette dunque alla individuazione del confine e, esclusa la presenza di segni di demarcazione nella documentazione variamente prodotta e dato conto altresì della mancata rilevazione, da parte del c.t.u., di termini di confine in campo atti a determinare in maniera univoca la posizione dello stesso, ritenne il citato confine determinabile sulla base delle sole risultanze catastali. Indi, richiamati gli esiti della c.t.u. espletata sulla sussistenza di una discrasia tra il confine catastale e la situazione di fatto, con il posizionamento della recinzione da parte dei convenuti sul fondo di proprietà dell'attrice (particella 210), per una superficie totale occupata indebitamente dai convenuti di mq. 574, respinti i rilievi di nullità della c.t.u. pure sollevati dai convenuti, aderì alle conclusioni raggiunte dal consulente. 
Il Tribunale ritenne poi infondata la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù in assenza di prova della compromissione delle invocate esigenze connesse allo sfruttamento agricolo del proprio fondo connessa all'arretramento della recinzione apposta, osservando al contempo che il medesimo fondo di proprietà ### risulta essere già provvisto di una servitù di passaggio insistente sul fondo di proprietà ### in base a quanto indicato nel titolo di acquisto dell'appezzamento di terreno, e che nessuna prova è stata offerta circa l'inidoneità o insufficienza del passo esistente ai bisogni del fondo. Respinse in ultimo anche le domande di garanzia, stante la pacifica mancata modificazione dei luoghi da parte di ciascuno dei danti causa di ### e ### 2. Avverso tale decisione hanno interposto gravame ### e ### Si è costituita ### preliminarmente eccependo la disintegrità del contraddittorio nei confronti della ditta ### e, nel merito, contestando i motivi di gravame, domandandone la reiezione. 
Si sono costituiti, con un'unica comparsa, ### e ### preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa nei confronti di essi convenuti per difetto di specificità dei motivi e del requisito di autosufficienza, oltre che per contraddittorietà, e comunque chiedendone, nel merito, il rigetto. 
Si è costituita anche ### instando anch'essa per la conferma della sentenza gravata e chiedendo, in subordine, di essere garantita e manlevata da ogni responsabilità da ### e ### Scaduto il termine perentorio assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  * * *  3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sul difetto di disintegrità del contraddittorio sollevata da ###
Ed invero, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. 
Cass. 4303/2023), le ragioni che presiedono all'osservanza della norma processuale di cui all'art. 331 c.p.c. sono a tutela dei principi di ordine generale sul giudicato e sulla sua formazione e di coloro che, dopo aver partecipato in primo grado al giudizio nel concreto atteggiarsi del rapporto dedotto in lite, in quanto non chiamati nel giudizio di appello, si trovino ad essere pregiudicati nelle loro posizioni di contro ai principi di concentrazione ed utile svolgimento del giudizio; siffatto interesse risulta, peraltro, meritevole di tutela solo qualora le parti che facciano valere la non integrità del contraddittorio restino svantaggiate dalla mancata partecipazione del terzo pretermesso nel loro interesse sostanziale o nella loro pretesa al bene della vita coltivato in giudizio, il che non avviene ### là dove quanto ottenibile in giudizio dalla parte, all'esito della reclamata partecipazione di quel terzo, non possa essere una pronuncia di merito a sé favorevole, dovendosi, inoltre, alla luce del c.d. giusto processo, ritenere superata una visione formalistica del contraddittorio, sicché si deve intervenire su di esso con la prospettiva di assicurare che esso si svolga tra le parti che effettivamente dimostrino di avervi interesse, nonché ### quando le cause non siano inscindibili o dipendenti l'una dall'altra, perchè in tal caso trova applicazione l'art. 332 c.p.c., e le pronunce sulle domande cumulate non impugnate nei termini di cui agli artt. 326 e 326 c.p.c., divengono irrevocabili, non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio di gravame porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica di coloro che non hanno avanzato appello (cfr.  ###/2022 e Cass. 41490/2021). 
Nel caso in esame, non solo non risulta ravvisabile un effettivo interesse di ### alla reclamata partecipazione della terza ### - nei cui confronti la predetta ### non vanta né ha mai azionato alcuna pretesa - ma non appare nemmeno ravvisabile un interesse della detta terza ad avere conoscenza del presente giudizio di gravame, non avendo gli originari chiamanti della #### e ### già vittoriosi nel pregresso grado rispetto alle domande nei loro confronti proposte dai convenuti odierni appellanti, reiterato nella presente sede ###via meramente subordinata, la specifica domanda di manleva proposta invece nel precedente grado nei confronti della citata società cooperativa e respinta dal primo Giudice, così mostrando, in definitiva, di avervi rinunciato ai sensi dell'art. 346 c.p.c.   4. Può dunque procedersi all'esame, nel merito, dei motivi di gravame che, nel complesso, pur nell'eterogeneità delle argomentazioni non sempre ordinatamente esposte dagli appellanti e in massima parte riproduttive delle difese già svolte nel pregresso grado, consentono comunque di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata e le ragioni di dissenso, con superamento, pertanto, dei profili di inammissibilità denunciati da alcuni dei convenuti. 
Con il primo motivo, gli impugnanti, oltre a contestare l'assunta omessa valutazione da parte del primo Giudice della causa petendi e del petitum come indicati dall'attrice nel pregresso grado, eccepiscono, in definitiva, che ### e i terzi chiamati nel giudizio non hanno adempiuto all'invito alla mediazione disposto dal Giudice all'esito della prima udienza del 26.3.2019, in mancanza di prova di domande giudiziali portate in mediazione; sostengono pertanto l'improcedibilità di tutte le domande giudiziali formulate da ### e dai terzi chiamati, erroneamente non dichiarata dal primo Giudice. 
Censurano quindi, con il secondo motivo, la omessa valutazione, da parte del primo Giudice, delle dichiarazioni di parte attrice e della foto aeree in atti, con conseguente assunta errata determinazione del confine tra i fondi in questione. 
Sostengono che dalle difese esposte da ### oltre che dal contenuto della lettera-fax del 15.9.2016, si evince che il fondo di proprietà di ### padre di ### e da quest'ultima ereditato nell'anno 2015, era coltivato e curato a vigneto fino ai relativi confini, laddove i fondi di proprietà degli odierni appellanti sono rimasti per lungo tempo incolti ed abbandonati, in ciò concretandosi la demarcazione del confine tra i fondi. Si soffermano dunque sulle foto aeree del mese di novembre 2009, in quanto rappresentative dei suddetti stati di coltivazione dei fondi, sì che, ritenendo tali elementi, unitamente alle ulteriori ### ed ### prodotte essi odierni appellanti con la annessa c.t.p., idonei alla determinazione del confine, a loro dire rappresentato dall'estremo limite della coltivazione a vigneto con impianto a spalliera di proprietà ### censurano il ricorso, da parte del primo Giudice, alle sole risultanze catastali. 
Contestano poi, con il terzo motivo, la determinazione del confine da parte del c.t.u., sollevando profili di nullità e illegittimità della relazione dell'ausiliare. In particolare, e ribadita l'assunta idoneità degli elementi indicati nel precedente motivo a consentire la determinazione del confine, riproducono le contestazioni già mosse all'elaborato peritale nel corso del pregresso grado, in punto, tra l'altro, di: mancata considerazione da parte del c.t.u. di tutte le ### mancata fissazione di un ulteriore sopralluogo da parte del c.t.u. dopo avere ricevuto dalle parti le aerofotogrammetrie in buona risoluzione; erroneità e incompletezza dei rilievi eseguiti; mancata esecuzione di un ulteriore sopralluogo per verificare la correttezza ed esattezza delle operazioni di mera sovrapposizione catastale dallo stesso c.t.u. compiute; misurazioni errate e conseguente errata determinazione dell'estensione di fondi confinanti. Richiamano gli esiti delle indagini eseguite dal proprio c.t.p. con riferimento alle foto tratte dal ### del 1987, fotogramma 2009, foto tratta da ### dell'11.6.2018, foto tratta dal ### S.A.S. ### del 1994, e sostengono che la differenza tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione catastale degli stessi vi è sempre stata (almeno a partire dal 1987). 
Negano poi che in occasione del secondo sopralluogo eseguito dal c.t.u. il ### lo stesso abbia effettuato il rilievo con strumentazione GPS sia dei luoghi di causa che di alcuni punti dei fabbricati e confini circostanti necessari, osservando al contempo che sono successive al citato secondo e ultimo sopralluogo le richieste di fogli di mappa all'### delle ### sì che assumono che il c.t.u. abbia svolto, in definitiva, indagini e operazioni peritali mai comunicate alle parti. 
Con il quarto motivo, si dolgono della ritenuta, da Tribunale, infondatezza dell'eccezione di usucapione dai medesimi odierni appellanti sollevata nel pregresso grado. Ribadiscono le argomentazioni già svolte sulle condizioni di coltivazione dei fondi confinanti e, dunque, sul carattere incolto e in sostanziale stato di abbandono del fondo oggi di proprietà degli stessi impugnanti, osservando al contempo che nessuno dei danti causa ha modificato l'indicato stato di fatto e di diritto, come evincibile anche dagli atti di compravendita, oltre che dal tenore delle difese svolte dai terzi chiamati, senza modificare dunque l'assetto planimetrico con gli annessi confini risultante dalle su richiamate foto aeree. 
Con il quinto motivo, insistono nell'eccezione di inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini, per avere ### voluto camuffare con l'introdotta “### di ### di ### ex ###950 C.C.” la diversa azione di rivendicazione, cercando comunque di ottenerne gli effetti. Ribadiscono, in ogni caso, l'infondatezza dell'azione ex art. 950 c.c. proposta dall'avversaria, reiterando la tesi della ricostruzione del confine in base allo stato di coltivazione dei fondi, secondo quanto già indicato con il secondo motivo di gravame; si soffermano poi sugli esiti delle prove testimoniali espletate, in relazione al presunto accordo sulla recinzione apposta in data ###, contestualmente rinviando alle ragioni di cui al settimo motivo di gravame. 
Reiterano, con il sesto motivo, la fondatezza delle domande di garanzia proposte nei confronti di #### e ### in base a quanto sopra indicato. 
Con il settimo motivo, ripropongono l'argomento della determinazione consensuale del confine tra il fondo ### ed i fondi ### e ### soffermandosi sugli esiti delle prove testimoniali raccolte e assumendo contrastare quando riferito dal teste ### con il tenore delle difese svolte dalla controparte ###
Si dolgono, con l'ottavo motivo, del rigetto della subordinata domanda di costituzione della servitù in favore del fondo di proprietà ### in quanto fondato, detto rigetto, su argomentazioni - attinenti all'inidoneità o insufficienza del passo esistente ex art. 1052 n. 1 c.c. - che potevano essere proposte soltanto dalla parte ### e che da quest'ultima non sono state sollevate. 
Censurano infine, con l'ultimo motivo di gravame, la disposta condanna a carico di entrambi gli appellanti alla refusione delle spese processuali sostenute dai terzi ### e ### in quanto chiamati in causa da ### e ### in quanto chiamata in causa da ### e assumono inoltre l'erroneità della liquidazione, poiché parametrata su un valore indeterminabile della causa, invece che ai sensi dell'art. 15 c.p.c. e con riferimento dunque al reddito dominicale delle particelle interessate.  4.1. Va innanzi tutto disattesa l'eccezione, di cui al primo motivo di gravame, di improcedibilità della domanda avanzata da ### nel pregresso grado nonché dai terzi chiamati.  ###, oltre ad essere stata tardivamente proposta, in quanto non sollevata nel pregresso grado né nel corso della prima udienza del 26.3.2019 - all'esito della quale il Giudice, rilevato che non tutte le domande erano state oggetto di mediazione, rimetteva le parti in mediazione - né nel corso della prima udienza successiva all'espletamento della mediazione disposta dal G.I. (cfr. i verbali di udienza dinanzi al Tribunale del 19.9.2019 e del 5.11.2019), appare comunque infondata, atteso che emerge dagli atti di causa non solo l'esperimento, prima dell'introduzione processo, della procedura di mediazione a cura di ### risoltasi con il verbale negativo del 17.2.2017, ma anche, e in ogni caso, che la ulteriore mediazione disposta dal G.I. ed espletata dalle parti ha avuto ad oggetto l'intera controversia, con il chiaro richiamo nei verbali di mediazione in atti anche alle domande proposte da ### nel giudizio già pendente e alle eccezioni sollevate dai convenuti. 4.2. Deve ora trattarsi delle doglianze attinenti alla ammissibilità e fondatezza dell'azione di regolamento dei confini proposta da ### di cui ai motivi secondo, terzo, quinto e settimo dell'atto di appello, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione. 
Tali motivi non sono fondati. 
È innanzi tutto correttamente qualificata come actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà (cfr. Cass. 2297/2017). Rientra, dunque, nell'azione ex art. 950 c.c. (e non nella rivendicazione) la situazione, analoga a quella per cui è processo, in cui un proprietario lamenti l'usurpazione di una striscia di terreno confinante, purché il convenuto non contesti il titolo di acquisto dell'attore (v.  4703/1997). 
Premesso che l'incertezza sulla delimitazione tra due proprietà confinanti può essere sia di tipo oggettivo, quando manchi una delimitazione visibile tra le due proprietà (come, ad esempio, termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, cfr. Cass. 3723/2011), sia di tipo soggettivo, quando esiste una demarcazione visibile tra i due fondi ma non vi sia rispondenza tra il confine apparente e quello reale, deve innanzi tutto ritenersi sussistente nel caso concreto il citato presupposto dell'azione, non potendosi ricavare né dal tenore delle difese di ### né dalle foto aeree variamente richiamate dagli appellanti l'esistenza di una delimitazione certa e visibile, nel senso su indicato, tra le due proprietà, non riconducibile alla sola estensione delle colture presenti sul fondo ### e, dunque, non individuabile nell'estremo limite della coltivazione a vigneto di proprietà ### come invece sostenuto dagli odierni impugnanti (v. in particolare nel secondo e quinto motivo di appello), tenuto conto del resto delle stesse esigenze della coltivazione. ### delimitazione visibile nei fotogrammi in atti risale ad epoca successiva all'anno 2014 (v. in particolare, il fotogramma da ### 2017 nella relazione del c.t. di parte attrice nel pregresso grado) e coincide con la recinzione oggetto di causa, di cui ### si duole. 
Deve ora osservarsi che il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 950 c.c., il quale verte sull'accertamento quantitativo del diritto di proprietà con effetto recuperatorio della porzione di immobile posseduta illegittimamente dal confinante (cfr.  13986/2010 e, tra le più recenti, Cass. 7944/2020), si caratterizza in quanto ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attore e convenuto (vindicatio duplex incertae partis) e, sul versante probatorio, ogni mezzo di prova è ammesso, dovendosi attribuire particolare rilevanza, nel caso di fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, ove i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo (cfr. Cass. 11322/2020, Cass. 17756/2015 e Cass. 512/2006). Rimane fermo il ricorso all'accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali, in ipotesi di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi ovvero qualora gli elementi raccolti, per la loro consistenza o per ragioni attinenti alla loro attendibilità, risultino inidonei alla determinazione certa del confine (v. 
Cass. 14020/2017). 
Nel caso in esame, esclusa, come detto, la presenza nelle foto aeree di specifici segni di demarcazione tra i fondi, quanto meno sino all'epoca della realizzazione della recinzione per cui è processo, pacificamente apposta dagli odierni appellanti il ###, nessun elemento significativo agli indicati fini si ricava dai titoli di acquisto - che richiamano i dati catastali - rivelandosi, per altro verso, non decisiva la ordinanza del Tribunale di Trapani del 20.4.2004 (v. nel fascicolo di ### che ha dichiarato esecutivo un progetto di divisione, relativo invero a numerosi e altri beni immobili variamente dislocati, tra ### e ### con attribuzione a quest'ultimo, dante causa di ### il terreno di c.da ### peraltro all'epoca comprensivo di ulteriori particelle non rilevanti agli odierni fini, ed indicativo anch'esso dei soli dati catastali. 
Nessun termine di delimitazione, poi, è stato rinvenuto dal c.t.u. sui luoghi di causa, come cippi, picchetti o manufatti, atti a determinare in maniera univoca la posizione del confine. 
Ne deriva che corretto si rivela, contrariamente a quanto ritenuto dagli impugnanti (v. in particolare il terzo motivo di gravame), il riferimento in definitiva operato dal Tribunale alle risultanze catastali, secondo quanto ricostruito dal consulente nominato. 
Non ricorrono, del resto, i profili di nullità e illegittimità denunciati nell'atto di appello relativamente alle operazioni peritali espletate. 
Ed invero, le attività del consulente tecnico d'ufficio meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (come, ad esempio, il catasto), così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche e, pertanto, possono essere compiute senza preventivo avviso alle parti, peraltro anche dopo la chiusura delle operazioni peritali (v. Cass. 6098/1982 e più recentemente Cass. 13109/1992). Non risulta inoltre che dopo l'acquisizione della documentazione indicata dagli appellanti, il consulente abbia eseguito ulteriori accessi, differenti da quelli riportati nell'elaborato, risalendo del resto ad epoca antecedente all'ultimo sopralluogo del 21.5.2021 l'autorizzazione concessa dal G.I. il ### per l'utilizzo della strumentazione GPS per il rilievo topografico (autorizzazione richiesta dal c.t.u. il ###, per come evincibile dagli atti del fascicolo del pregresso grado). 
Quanto al contenuto della relazione, sono dettagliatamente esposte nell'elaborato, ed esaustive rispetto ai quesiti posti, le indagini svolte dal c.t.u. con la metodologia applicata anche attraverso il riferimento alle mappe di impianto o agli estratti di mappa più attendibili, variamente confrontate dal c.t.u. e sottoposte a specifiche procedure di georeferenziazione, tutte puntualmente descritte nell'elaborato in atti, con i calcoli delle coordinate dei punti di confine. 
Dalle complesse indagini svolte dal c.t.u. è emerso che la recinzione in paletti di cemento e rete metallica di cui oggi si discute non corrisponde al confine catastale tra i due fondi oggetto di causa, bensì sconfina sulla particella 210 (di proprietà ### per una misura minima di mt. 0.00 ed una massima di mt. 4.00 per una superficie totale occupata di mq. 574 (v. anche la rappresentazione grafica a pag.  36 della relazione del c.t.u.). 
Per ciò che attiene poi al presunto accordo sull'esatto posizionamento della recinzione (v. il settimo motivo di gravame), nessuno tra gli elementi raccolti e/o indicati dagli appellanti autorizza a ritenere in concreto intervenuto un regolamento amichevole della linea di confine, tale da precludere l'iniziativa assunta da ### E' appena il caso di rilevare, infatti, che anche ammesso che ### figlio dell'allora proprietario ### fosse andato sui luoghi al momento dell'apposizione della recinzione, non solo non risulta che in tale occasione i presenti avessero concordato il posizionamento e le distanze come in effetti realizzato dall'odierna parte appellante (il teste ### A. ha peraltro dichiarato di “non” avere “partecipato in prima persona a questa conversazione” tra ### e ### in quanto egli era “distante” e che “Al termine di questa discussione tra i due” era stato “il sig. Navarra” a riferire al testimone “che andava tutto bene e che potevamo procedere a posizionare i paletti, nei punti corrispondenti ai picchetti” mentre “#### già se ne era andato, quando il ### … ha riferito ciò”), ma nemmeno risulta, come pure e in ultimo rilevato dal Tribunale, che, quand'anche un accordo fosse realmente intervenuto, il soggetto interpellato avesse un qualche potere di rappresentare il proprietario. 
Consegue, da quanto sin qui esposto, la reiterata fondatezza dell'azione esperita da ### con la conferma delle annesse statuizioni adottate dal primo Giudice.  4.3. Non vale, del resto, a paralizzare la pretesa dell'attrice nel pregresso grado l'eccezione di usucapione, reiterata dagli appellanti con il quarto motivo di gravame, dovendosi anche in tal caso ribadire il rigetto dell'eccezione come già disposto dal Tribunale.   E' invero lo stesso tenore delle argomentazioni esposte dagli appellanti, in relazione al sostanziale stato di abbandono del terreno ad essi pervenuto e che si sarebbe mantenuto negli anni, in assenza di opere o modifiche che nemmeno i relativi danti causa avrebbero mai posto in essere, ad evidenziare l'assenza di atti di possesso e/o di signoria sul bene e, in particolare, sulla striscia di terreno per cui è causa, tali da integrare la fattispecie acquisitiva invocata. ### attività materiale dedotta è rappresentata dall'apposizione della recinzione che, poiché avvenuta, secondo quanto indicato dagli stessi appellanti, nell'anno 2014, non sarebbe comunque, per come già rilevato dal primo Giudice, temporalmente sufficiente per il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario.  4.4. E' del pari infondato il sesto motivo di appello, con cui gli impugnanti reiterano le domande di garanzia dispiegate nei confronti dei terzi chiamati #### e ### In assenza di opere o modifiche dello stato dei luoghi riconducibili ai predetti terzi chiamati, in base a quanto riferito dai medesimi impugnanti, e dovendosi per converso ricondurre unicamente all'iniziativa assunta dall'odierna parte appellante l'arbitraria apposizione della recinzione che ha dato luogo, nella preesistente mancanza di segni certi di delimitazione tra i fondi, anche ad una incertezza di tipo soggettivo, deve ribadirsi la reiezione delle domande di garanzia.  4.5. Passando ora alla domanda di costituzione coattiva in ampliamento o ex novo della servitù a vantaggio del fondo ### non ricorre il vizio della pronuncia censurato con l'ottavo motivo di gravame e deve essere, ancora una volta, confermato il rigetto delle annesse pretese. 
Al di là della dubbia estensione della prospettata servitù (da ampliare e/o costituire ex novo) che parrebbe altresì interessare, dal lato passivo, anche la proprietà ### [v. a pagg. 2, 10 e 13 della comparsa responsiva dei convenuti nel pregresso grado, e v. anche nell'atto di acquisto del 26.8.2015 in favore di ### E.A., dove si fa riferimento ad un “diritto di passaggio da esercitarsi su una stradella della larghezza di metri sette …, che partendo dalla ### corre ed insiste su proprietà ### distinta con la particelle 190 e 191 e poi girando verso il terreno di proprietà ### corre a fianco del confine del detto terreno di proprietà ### su terreno di proprietà ### (particella 5000) sino a raggiungere il terreno oggetto delle presente vendita”], va comunque rilevato che, quanto alla richiesta di ampliamento della servitù esistente, costituiscono condizioni essenziali dell'azione, che spetta al richiedente allegare, dedurre ed offrire, la rispondenza della richiesta all'uso conveniente del presunto fondo dominante, o rispetto alla destinazione preesistente o a quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare, e la realizzabilità dell'ampliamento nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 1051 c.c.. La necessità di ampliare il passaggio coattivo va, infatti, collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e, quindi, anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprietario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione (v. tra le altre Cass. 382/2010 e Cass. 8192/2000).
Nel caso in esame, nessun concreto elemento la richiedente ha offerto onde comprovare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'ampliamento richiesto. 
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla domanda di costituzione ex novo della servitù coattiva a carico, specificamente, del fondo ### atteso che la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria e tale requisito, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola (v. Cass. 5489/2006). In assenza di siffatta prova, che era onere dell'attrice in riconvenzione offrire, la relativa domanda è stata correttamente respinta dal Tribunale. 
Rimane assorbita la richiesta di indennizzo subordinatamente reiterata da ### 4.6. La sentenza gravata deve essere infine confermata anche nella parte attinente al governo delle spese, con reiezione dell'ultimo motivo di gravame, rivelandosi la statuizione del Tribunale, innanzi tutto, conforme al canone della soccombenza anche con riferimento al rapporto processuale tra la parte convenuta chiamante nel pregresso grado e i terzi chiamati vittoriosi, e ripartendosi, comunque, l'obbligazione ### di refusione delle spese processuali, in concreto posta a carico di entrambi gli odierni appellanti, nei rapporti interni in parti uguali tra i coobbligati (art. 1298 c.c.). 
Va confermato il parametro nella specie richiamato dal primo Giudice per la liquidazione delle spese processuali, con il riferimento alle cause di valore indeterminabile, tenuto conto della molteplicità delle domande avanzate nello stesso processo, non tutte di valore determinabile (si consideri, ad esempio, con riferimento alle domande riconvenzionali, l'incerta individuazione del/i fondo/i servente/i con gli annessi valori, nonché il tenore delle domande di manleva), sì che la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile (cfr.  16318/2011).  5. Con analogo criterio deve statuirsi in ordine alle spese del presente grado, con conseguente condanna della parte appellante soccombente a rifondere in favore delle controparti le citate spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore (indeterminabile-bassa complessità) della lite e della natura, contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata, con distrazione, quanto alle spese liquidate in favore della parte appellata ### in favore del relativo difensore, avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Stante il rigetto del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.  P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta il gravame interposto da ### e ### avverso la sentenza n. 914/2022 resa dal Tribunale di Trapani in data ###; condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata ### nonché in favore della parte appellata ### e ### e inoltre, in favore dell'ulteriore parte appellata ### le spese processuali che liquida, per ciascuna delle dette parti, in complessivi €. 4.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre, quanto alle spese liquidate per ### al relativo difensore, avv. ### dichiaratosi antistatario; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. 
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di ### del 25.7.2025 ### est.

causa n. 2038/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bellafiore Francesca, Lupo Giuseppe Gerardo

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 1361/2023 del 22-09-2023

... sentenza 1553/2021, emessa dal Tribunale di ### il ### (apposizione termini), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26.4.2023. ### pag. 2/9 Con atto di citazione, notificato il ###, i sig.ri ### e ### convenivano in giudizio il sig. ### al fine di sentire emettere sentenza che, previo accertamento del confine tra i fondi di reciproca proprietà, disponesse l'apposizione di termini lapidei. Deducevano gli attuali appellati che il sig. ### approfittando della mancanza di una chiara linea di confine, aveva anche sconfinato nel terreno di loro proprietà. Chiedevano, pertanto, la sua condanna al rilascio, in loro favore, della porzione di terreno a loro dire illegittimamente ed indebitamente occupata. Instaurato il giudizio, si costituiva l'attuale appellante il quale contestava ogni avverso assunto, negando di aver mai sconfinato nel terreno di proprietà attorea e chiarendo che il confine tra i due fondi era da sempre stato delimitato da alberi di alto fusto, da decenni situati lungo il confine. Il sig. ### spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione della parte di terreno, catastalmente intestata (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di Bari Sezione Terza La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti ### dott. ### dott. ### BARRACCHIA  ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1317/2021 promossa da: ### (#####), rappresentato e difeso dall'avv.  ### unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in ### alla via ### n°54 appellante contro ### (#####) e ### (#####), rappresentati e difesi dall'avv. ### unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in ### alla via G. Rosati, n°159 appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1553/2021, emessa dal Tribunale di ### il ### (apposizione termini), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26.4.2023.  ### pag. 2/9 Con atto di citazione, notificato il ###, i sig.ri ### e ### convenivano in giudizio il sig. ### al fine di sentire emettere sentenza che, previo accertamento del confine tra i fondi di reciproca proprietà, disponesse l'apposizione di termini lapidei. 
Deducevano gli attuali appellati che il sig. ### approfittando della mancanza di una chiara linea di confine, aveva anche sconfinato nel terreno di loro proprietà. 
Chiedevano, pertanto, la sua condanna al rilascio, in loro favore, della porzione di terreno a loro dire illegittimamente ed indebitamente occupata. 
Instaurato il giudizio, si costituiva l'attuale appellante il quale contestava ogni avverso assunto, negando di aver mai sconfinato nel terreno di proprietà attorea e chiarendo che il confine tra i due fondi era da sempre stato delimitato da alberi di alto fusto, da decenni situati lungo il confine. 
Il sig. ### spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione della parte di terreno, catastalmente intestata alle controparti, che egli avesse eventualmente occupato, e ciò per averla coltivata in via esclusiva da oltre vent'anni. 
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante prova per testi. 
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. volta ad individuare l'esatta linea del confine. 
Il perito d'ufficio accertava che effettivamente, rispetto alla delimitazione confinaria scaturente dalle visure catastali, il sig. ### aveva sconfinato, occupando una porzione dei fondi di proprietà di ### e ### franco ### per un'estensione complessiva di circa 222,14 mq.- Con la sentenza impugnata, il Tribunale di ### accoglieva la domanda degli attuali appellati ed ordinava apporre i termini lungo la linea di confine, così come delineata dagli accertamenti peritali, e, previo rigetto della domanda di usucapione, condannava l'attuale appellante al rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata. 
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. ### il quale si affida a due motivi di gravame, con il primo dei quali conpag. 3/9 testa la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni sulla base delle quali il Tribunale ha ritenuto di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U.- Con il secondo motivo, contesta la reiezione della sua domanda di usucapione, che ripropone in termini. 
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri ### e ### che resistono all'appello e chiedono la conferma della sentenza impugnata.  MOTIVI DELLA DECISIONE ###, ad avviso della Corte, è infondato e deve essere rigettato. 
Nessuno dei motivi di gravame merita accoglimento. 
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la correttezza scientifica delle risultanze della C.T.U., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la situazione dei luoghi di causa e gli elementi di fatto forniti dalle parti, poiché nell'azione di regolamento dei confini le risultanze catastali hanno un valore meramente residuale. 
Più precisamente, l'appellante sostiene che erroneamente il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che la linea di confine è stata, da sempre, costituita dal segmento intercorrente tra due alberi di mandorlo, posti al confine tra i due fondi.  ### della linea di confine così come delineata, secondo quanto assume l'appellante, sarebbe stata confermata dalla deposizione dei testi ### e ### Sempre secondo le tesi difensive dell'appellante gli appellati, in un imprecisato momento storico, avrebbero tagliato uno dei due alberi di mandorlo, con la precipua finalità di non rendere più riconoscibile la linea del confine. 
La sentenza appellata, quindi, anziché tenere conto di tali elementi di fatto, confermati dalla prova orale, erroneamente avrebbe fatto proprie le conclusioni del C.T.U., che aveva delineato la linea di confine sulla base delle risultanze catastali. 
Tali conclusioni tecnico-legali, secondo l'appellante, non sono pertinenti in quanto “(…) il catasto non ha alcun valore di prova per dimostrare la proprietà o i confini di un immobile. Al contrario esso è istituito solo per pag. 4/9 fini fiscali. Dunque, rivendicare la maggiore proprietà solo basandosi sui certificati catastali non è una pretesa che può essere accolta attese le prove fornite nel corso del giudizio di primo grado circa il possesso ultraventennale” (cfr. appello, pag. 9) Le argomentazioni dell'appellante non convincono. 
Il Tribunale di ### ha, preliminarmente, rilevato che il contenuto dei rispettivi strumenti di acquisto non conteneva la precisa descrizione fisica dei luoghi e, pur indicando la superficie dei fondi, conteneva unicamente un preciso riferimento ai dati catastali. 
Il primo giudice ha, poi, evidenziato che neanche la documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi, versata agli atti di causa ed allegata alla relazione peritale, aveva fornito elementi idonei ad eliminare l'incertezza. 
Né, per altro verso, la prova orale aveva contribuito a fornire elementi chiarificatori. 
In definitiva, la mancanza di termini o di altri punti di riferimento, sui luoghi di causa, e l'insufficiente esito della prova orale non avevano consentito di trarre elementi idonei in grado di individuare la linea di confine. 
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto valide le misurazioni effettuate dal C.T.U., sulla base dei dati catastali, evidenziando anche che, proprio in ragione dell'espresso riferimento ai dati catastali, contenuto nei rispettivi atti di acquisto, “Se ne deve, quindi, inferire che gli aventi causa hanno acquistato il fondo così come esteso e delimitato catastalmente” (cfr. pag. 7).  ### non ha impugnato il metodo logico-deduttivo adottato dal Tribunale per individuare la linea confinaria; ma ha insistito nell'affermare che questa era quella risultante dalla linea retta di congiunzione tra i due alberi di mandorlo. 
Egli ha, inoltre, ribadito che la prova del proprio assunto sarebbe stata comprovata, oltre che da taluni scatti fotografici, che ha avuto cura di inserire all'interno del proprio atto di gravame, anche dalle univoche risultanze della prova orale.  ###, come detto, non è affatto convincente.  pag. 5/9 Ad avviso della Corte, l'appellante non ha articolato motivi di appello dai quali possa evincersi che il ragionamento del primo giudice sia stato illogico, erroneo o abbia travisamento i fatti di causa. 
Al contrario, il metodo scientifico adottato da Tribunale, che peraltro tiene conto di tutti gli elementi che sono stati offerti in allegazione dalle parti in causa (non ultima la disamina del contenuto degli strumenti delle parti in causa) è pienamente condivisibile. 
Sta di fatto che, nei rispettivi atti di acquisto la specificazione dei terreni è stata rimandata a due elementi: il dato catastale e l'estensione superficiaria. 
Ciò ha indotto il Tribunale, in maniera pienamente condivisibile, a supporre, iuris tantum, che questi siano i dati tecnici cui le parti hanno riconnesso gli elementi identificativi delle loro proprietà. 
Le contro-argomentazioni addotte dall'appellante, come detto, non sono idonee a confutare il ragionamento del primo giudice, né forniscono elementi oggettivi di riscontro dai quali si possa pervenire al diverso risultato che il sig. ### vorrebbe ottenere. 
In primo luogo, la Corte ritiene che la disamina dei reperti fotografici, da questi inseriti nel corpo del proprio atto di appello (cfr. in particolare la foto a pag.5), non consente di espletare una misurazione scientificamente corretta. 
Ed invero, la riproduzione fotografica, ripresa dall'alto, non lascia ben individuare quali siano i punti di riferimento cui il sig. ### riconnette la prova dell'esistenza di una diversa linea di confine. 
La foto aerea è stata sovrapposta alla planimetria catastale; ma non offre dei punti di riferimento certi dai quali effettuare le misurazioni, né consente di trasporre, con altrettanta precisione, il disegno sui luoghi di causa. 
Punto focale della disamina dell'appellante è l'esistenza dei due mandorli, uno dei quai inopinatamente tagliato dagli appellati. 
Il fatto che il mandorlo, proditoriamente tagliato, non esista più, non solo impedisce di valorizzare l'aerofotogrammetria su esaminata, ma impedisce, altresì, di individuare con esattezza uno dei due estremi dai quali pag. 6/9 tracciare la retta che costituirebbe, a dire dell'appellante, la linea di confine. 
Ma vi è di più. 
Il sig. ### ha partecipato personalmente, assieme al proprio perito di parte, alle operazioni peritali nel corso delle quali non ha affatto dedotto l'esistenza del mandorlo. 
Né ha indicato al C.T.U. quale fosse il punto nel quale il mandorlo era situato, in tale modo omettendo di fornire precisi punti di riferimento dai quali far partire le misurazioni. 
Ciò ha, evidentemente, impedito al perito di ufficio di acquisire quelle circostanze di fatto alternative ai dati catastali, che l'appellante medesimo afferma essere la prova principe nell'azione di regolamento dei confini. 
A ciò si aggiunga, come già correttamente rilevato dal primo giudice, l'assoluta inutilità delle risultanze della prova per testi ai fini che ci occupano. 
Ed invero, il teste ### ha affermato di “utilizzare” l'albero di mandorlo come confine. 
Egli ha fatto riferimento alla presenza di un unico albero di confine, che ha espressamente richiamato al singolare (“### l'albero di mandorlo che esisteva come confine tra i due fondi” - cfr. deposizione udienza del 2.7.2014). 
E, dunque, al di là delle genericità ed inconcludenza della affermazione secondo la quale egli avrebbe “utilizzato” la pianta come punto di riferimento di confine (trattandosi, evidentemente, di una propria personale valutazione) sta di fatto che egli non ha affatto confermato l'esistenza delle due piante, poste agli estremi della linea confinaria. 
La deposizione del teste ### è stata confermata dall'altro testimone, ### il quale, parimenti, ha dedotto l'esistenza di un unico mandorlo (“(…) il confine tra i due fondi è stato rappresentato dall'albero di mandorlo che esiste tra i due fondi” - cfr. deposizione all'udienza del 23.3.2016). 
In conclusione la prova, lungi dall'aver corroborato le tesi difensive dell'appellante, le ha evidentemente smentite: non vi è alcuna prova che la pag. 7/9 linea di confine tra i fondi limitrofi corrispondesse al segmento intercorrente tra i die mandorli, che ne rappresentavano gli estremi. 
Né a diversa conclusione si perviene attraverso la disamina delle fotografie inserite dall'appellante nel proprio atto di gravame. 
Queste ultime, invero, non consentono affatto di individuare precisi punti nel terreno dal quale far scaturire le misurazioni: esse, infatti, o riprendono punti specifici dei fondi non consentendo una visione di insieme (in particolare quelle a pag. 6), oppure forniscono una visione aerea (peraltro sfocata) che non consente di ritenere scientificamente corretta la sovrapposizione della foto alla planimetria catastale, stante la mancanza assoluta di punti precisi di riferimento dai quali far partire le misurazioni. 
Ciò che si vuol dire è che l'appellante non lascia comprendere sulla base di quali punti di riferimento abbia sovrapposto foto e planimetria catastale. 
Un metodo di indagine, in altri termini, privo dei necessari requisiti di scientificità. 
Il motivo va, dunque, rigettato. 
Con il secondo motivo di gravame, il sig. ### si duole del rigetto della propria domanda di usucapione. 
Il Tribunale di ### ha dichiarato la domanda di usucapione per un verso inammissibile e, per altro verso, infondata. 
La domanda è stata ritenuta inammissibile in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'azione di usucapione non è proponibile nell'ambito di un procedimento di regolamento dei confini, atteso che è proprio l'incertezza degli stessi a rendere impossibile l'esistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, del possesso ad usucapionem.  ### non ha specificamente impugnato la statuizione, determinando il formarsi di giudicato interno. 
Egli, invero, si è limitato ad affermare, peraltro apoditticamente, che “Nel caso di specie non vi era e mai vi è stata promiscuità nel possesso” (cfr. pag. 10) e che i testi della sua controparte (dei quali riporta le dichiapag. 8/9 razioni) non hanno reso una deposizione volta a dimostrare il contrario. 
Orbene, è evidente mancanza di uno specifico motivo di appello avverso la statuizione di inammissibilità. 
Il Tribunale ha, in ogni caso, ritenuto infondata la domanda in ragione del fatto che il sig. ### ha dedotto, quale prova del possesso ultraventennale, unicamente la circostanza di aver coltivato il fondo. 
Trattasi di un elemento che correttamente il primo giudice ha ritenuto essere ambiguo e per nulla determinante ai fini di accertare il possesso ad usucapionem, in quanto non fornisce, ove in sé e per sé considerato, la prova univoca dell'esercizio del diritto di proprietà.  ### impugna la statuizione sfavorevole ma non adduce elementi dai quali possa evincersi l'erroneità del decisum. 
Egli si limita a ribadire di aver coltivato, per un periodo più che ventennale, la porzione di fondo e che il suo possesso non è stato contestato dagli attuali appellati. 
Il motivo di appello si appalesa inammissibile, poiché non coglie nel segno la ratio decidendi della sentenza appellata e ribadisce argomentazioni difensive già esaminate e respinte dal primo giudice, che non le ha ritenute idonee, senza fornire elementi che possano evidenziarne l'erroneità. 
Ma il motivo è, altresì, palesemente infondato nel merito in quanto la prova dell'usucapione non può discendere in negativo dalla mancata contestazione del possesso; ma dalla prova positiva della manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. 
E tale prova non è stata fornita, non essendo bastevole a tali fini la mera prova di aver coltivato il fondo.  ### va conclusivamente rigettato ed il sig. ### va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dipag. 9/9 chiarato dall'appellante nell'atto di gravame P.Q.M.  La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### e ### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. rigetta l'appello; 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, in favore dell'erario, pari a quello del contributo unificato versato per la proposizione del presente gravame, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13.9.2023.  ###### RG n. 1317/2021

causa n. 1317/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Michele Troisi, Ancona Michele

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