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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria civile Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti al n.r.g. 2372/2018 e n.r.g. 2606/2018 promossi da ### rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### D'### e ### rappresentato da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. ### D'### elettivamente domiciliati in ### degli ### alla via ### n. 27, presso lo studio dell'avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione attori e ### di ### e ### di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attori contro ### s.a.s. di ### & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro M.C. ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro ### elettivamente domiciliat ###/6, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro ### s.n.c. di ###. e ###., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro Comune di ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### alla via ### - #### Demetra int. ###, presso lo studio legale dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato e contro #### convenuti contumaci ### proprietà CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Giudizio r.g. 2372/2018 Con atto di citazione notificato in data ###.7.2018 veniva incardinato il procedimento n. r.g. 2372/2018 con cui ### e ### convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, ### s.a.s., M.C. ### s.r.l. e ### rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa e, per l'effetto, ordinare l'apposizione fisica di segni di confine fra le proprietà degli attori e quelle dei convenuti, con conseguente restituzione ai medesimi attori delle superfici fino ad oggi occupate in eccesso rispetto ai titoli, nonché previo ripristino dell'originario piano di campagna”.
Gli attori allegavano in sintesi e per quanto di interesse: - che erano proprietari iure hereditatis per la quota della metà pro indiviso di aree suddivise in lotti ricomprese nel ### di ### di ### S. ### di ### e di aree ai margini di tale piano; - che, in particolare, vendevano la quota di loro proprietà delle aree distinte in catasto terreni di ### alla partita 6251, foglio 18, particella 233, costituente il lotto n. 12 del ### e particella 227, costituente le porzioni attigue, alla ditta ### - che vendevano la quota di loro proprietà delle aree distinte in catasto terreni di ### alla partita 6251, foglio 18, particella 243, costituente il lotto n. 26 del ### e particelle 249 e 261, costituenti le porzioni attigue, alla ditta ### s.n.c., dante causa della M.C. ### s.r.l.; - che vendevano la quota di loro proprietà delle aree distinte in catasto terreni di ### alla partita 6251, foglio 18, particella 245, costituente il lotto n. 25 del ### e particelle 246 e 250, costituenti le porzioni attigue, alla ditta ### s.a.s.; - che i suddetti acquirenti attuavano degli sconfinamenti rispetto alle aree oggetto di vendita secondo i relativi frazionamenti; - che gli sconfinamenti interessavano le particelle 228, 229 e 232 in relazione al lotto 12 e la particella 524 in relazione ai lotti 25 e 26; - che si rendeva necessario il ricorso al Tribunale affinché ordinasse l'apposizione fisica di segni di confine fra le proprietà degli attori e quelle dei convenuti, con conseguente restituzione ai medesimi attori delle superfici occupate in eccesso rispetto ai titoli, previo ripristino dell'originario piano di campagna.
Si costituiva in giudizio la società ### s.a.s. di ### & C., rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Comune di ### nel merito e in via principale: rigettare la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; nel merito e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare il terzo Comune di ### responsabile della circostanza denunciata dalla parte attrice con la domanda ex art 950 del c.c.; dichiarare, quindi, che il terzo sia tenuto a mantenere indenne la società convenuta della perdita economica e del danno derivanti dalla regolamentazione dei confini e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento nei confronti della società convenuta della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Parte convenuta deduceva in sintesi e per quanto di interesse: - che, con atto pubblico per ### di ### rep. ###, racc. 7493 del 16.12.1998, gli attori vendevano alla società convenuta l'appezzamento di terreno sito in ### loc. ### S. ### censito in ### alla partita 6251, fg.18, p.lle 245, 246, 250; - che l'appezzamento di terreno oggetto di compravendita e l'appezzamento di terreno ad esso adiacente di proprietà di parte attrice ricadevano all'interno di un piano di lottizzazione regolarmente approvato, che mutava la destinazione puramente privatistica dei fondi; - che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 12.3.1997, il Comune di ### approvava la seconda variante del ### di ### di espansione di ### S. ### di ### e, con successiva deliberazione n. 5 del 20.2.1998, il Comune medesimo stabiliva le modalità e le condizioni per la vendita delle aree agli operatori economici, prevedendo la possibilità di vendita di tutte le aree comprese nel piano di zona direttamente dai singoli proprietari al prezzo indicato in delibera, comprensivo dei costi per opere di urbanizzazione e per l'acquisizione delle aree su cui eseguire le opere stesse, con partecipazione dell'amministrazione comunale alla stipula dell'atto notarile di vendita; - che, con successiva delibera n. 47 del 4.6.1998, il Comune di ### modificando la predetta delibera n.5, stabiliva che il privato potesse vendere direttamente a terzi le aree di proprietà, senza la compartecipazione all'atto notarile dell'ente comunale, ma previa sottoscrizione di un accordo con quest'ultimo che prevedesse l'impegno da parte del privato alla cessione delle aree su cui realizzare le opere di urbanizzazione; - che, nel citato atto di compravendita fra gli attori e ### s.a.s., il ### rogante dava atto che i venditori avevano ottemperato a quanto richiesto nella suddetta delibera n.47 del 4.6.1998; - che gli attori si impegnavano a cedere al Comune di ### le aree su cui realizzare le opere di urbanizzazione e, segnatamente, la p.lla 524, ricadente all'interno del ### e destinata a parcheggio; - che sulle aree oggetto di compravendita esisteva, quindi, un vincolo pubblico e, pertanto, era venuta meno la titolarità del diritto fatto valere in giudizio dagli attori, spogliati di ogni potere dispositivo; - che la convenuta aveva versato ai venditori sia il prezzo di vendita delle aree sia le somme dovute per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione delle aree ad esse destinate; - che, in data ###, veniva rilasciato in favore della ### s.a.s. il permesso di costruire n. 2687 per la costruzione di un capannone artigianale sul lotto 25 e parte del lotto 24; - che veniva realizzato l'assentito capannone industriale, al quale si accedeva per il tramite di ingressi dall'area attigua, destinata dal richiamato ### a viabilità e parcheggi, ovvero dall'area attigua contraddistinta con la particella 524, in relazione ai lotti 25 e 26 tra i quali essa era ricompresa, oggetto del lamentato sconfinamento; - che tale sconfinamento non era illegittimo, ma traeva fondamento nel richiamato permesso di costruire, nonché nelle obbligazioni assunte, da un lato, dagli attori di dar corso alla cessione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione e, dall'altro, dal Comune di ### di provvedere alla completa definizione delle suddette opere; - che lo sconfinamento consisteva in una occupazione legittima, che trovava titolo giustificativo nel provvedimento dichiarativo di pubblica utilità del fondo; - che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta avrebbe chiesto al Comune di ### di essere risarcita del danno subito a seguito della regolamentazione di confini, quantificato in misura non inferiore a € 50.000, previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente pubblico.
Si costituiva in giudizio la società M.C. ### s.r.l., rassegnando le seguenti conclusioni: “l'On. Tribunale di Teramo, contrariis rejectis, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, ### in via preliminare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disporre il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione dei terzi, Comune di ### in persona del ### pro tempore quale legale rappresentante, con sede in #### presso la casa comunale, #### nato ad #### il ###, residente ###, Sig. ### nato a #### il ###, ivi residente ###, nel rispetto dei termini di legge; nel merito, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti; in via riconvenzionale, subordinatamente al denegato ed eventuale accoglimento della domanda attrice di riconfinamento e rilascio, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio con mezzi ingombranti in favore del fondo di proprietà della M.C. ### srl catastalmente individuato al ### terreni del Comune di ### al ### 18, particelle 243, 249 e 261, e a carico del fondo di proprietà dei sigg.ri ### Avv. #### e ### catastalmente individuato al ### terreni del Comune di ### al 18, particella 524, ai sensi dell'art. 1051 c.c. ovvero art. 1052 c.c., al fine di consentire l'accesso carrabile anche con mezzi ingombranti alla ### pubblica di lottizzazione stabilendo contestualmente, ex art. 1051, comma 2, c.c. le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c., con espressa riserva di recuperare tali somme a titolo di risarcimento danni nei confronti del Comune di ### in separata sede ###particolare: - che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 12.3.1997, il Comune di ### stabiliva le modalità e condizioni per la vendita delle aree agli operatori economici, prevedendo “che alla stipula degli atti notarili di compravendita tra privati dei terreni, dovrà contestualmente essere versata al Comune la quota relativa all'incidenza per l'acquisizione delle aree pubbliche, già calcolata per ciascun lotto nella medesima tabella e che il venditore automaticamente accetti a quei prezzi al mq. la cessione delle aree pubbliche; … la parte venditrice dovrà comunicare al Comune, almeno dieci giorni prima, la data di stipula dell'atto notarile alla quale dovrà presenziare il ### o ### delegato e funzionario, appositamente incaricato per la riscossione della quota” di cui in parola; - che, con ulteriore delibera del ### n. 47 del 04/06/1998, il Comune di ### rettificava la precedente delibera n. 5 del 1998 e stabiliva che nell'ipotesi di cessione bonaria delle aree destinate a pubblici servizi, la cessione stessa sarebbe stata accettata in luogo del versamento al Comune dei relativi oneri stabiliti nell'atto consigliare n. 5/98, salvo conguaglio e nel rispetto di determinate condizioni, ossia che i proprietari di dette aree sottoscrivessero apposito accordo preliminare con il Comune prima della stipula degli atti notarili di compravendita tra privati, con la contestuale autorizzazione al Comune ad immettersi immediatamente sui terreni per la realizzazione delle opere e che di detto accordo venisse fatta menzione sugli atti notarili di compravendita tra privati; - che con atto per ### del 10.6.1998 gli eredi ### e ### vendevano a ### s.n.c. (dante causa di M.C. ### s.r.l.) “area di terreno della estensione catastale complessiva di metri quadrati seimilaquattrocentonovantasei (mq.6.469) di cui mq. 3.100 avente destinazione urbanistica di “zona artigianale di espansione” ### n. 26 del ### di ### di ### e mq. 3.396 ricadenti in zona agricola normale ###, a confine con strada di lottizzazione, area destinata alla viabilità e parcheggi a più lati, lotto n. 27, fosso, salvo se altri; distinta nel catasto terreni del Comune di ### alla partita 6251, foglio 18, particelle: 243 (ex 18/v) di mq. 3.100, 249 (ex 18/ab) di mq. 3.110 e 261 (ex 248/b già 18/aa) di mq. 286, R.D. complessivo L. 84.448, R.A. complessivo L. 64.960”; - che nelle premesse di tale contratto veniva dato atto che i venditori avevano “provveduto a quanto sopra stabilito con accordo in data 26 maggio 1998”; - che la M.C. ### s.r.l. non aveva attuato alcuno sconfinamento su terreni altrui; - che gli attori omettevano di indicare la destinazione urbanistica delle particelle a loro intestate e asseritamente interessate dallo sconfinamento. Si costituiva in giudizio il convenuto ### chiedendo il rigetto della domanda e deducendo: - che gli attori assumevano di essere proprietari delle particelle 228, 229 e 232 del foglio 18, partita 6251, del catasto del Comune di ### non indicandone, tuttavia, il titolo di provenienza; - che il confine di fatto tra il proprio fondo, distinto alla partita 6251 foglio 18, particelle 233 (di mq. 3150) e 227 (di mq. 891) del ### del Comune di #### e le confinanti particelle nn. 228, 229 e 232 dello stesso foglio 18, era corrispondente al confine di diritto; - che l'odierno convenuto si trovava nel possesso - continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico - da oltre vent'anni del fondo attualmente dallo stesso occupato, di talché, in via di mera eccezione e subordinatamente alle precedenti difese, opponeva l'intervenuto acquisto, a titolo originario, in proprio favore, della porzione immobiliare descritta in citazione, per maturata usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.; - cha la domanda di ripristino dell'originario piano di campagna era infondata e del tutto indeterminata. Nel procedimento n.r.g. 2372/2018 il Tribunale non autorizzava la chiamata in causa del terzo Comune di ### 2. Giudizio r.g. 2606/2018 Con atto di citazione notificato in data ### veniva incardinato il procedimento n. r.g. 2606/2018, con cui ### di ### e ### di ### convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, #### s.a.s., #### s.n.c., ### e M.C. ### s.r.l., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On. Giudice adito, contrariis reiectis…previo eventuale riconfinamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 950 c.c., ordinare ai convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio dei terreni da ciascuno abusivamente occupati e meglio individuati in premesse; condannare i medesimi convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori a causa dell'occupazione abusiva nelle rispettive misure che risulteranno di giustizia anche in seguito a disponenda ### in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Gli attori esponevano in sintesi e per quanto di interesse: - che erano comproprietari con i cugini ### ed ### dei terreni siti nel Comune di ### riportati al NCT al fg. 18, p.lle 222, 225, 228, 229, 232, 524; - che gli attori erano proprietari anche di altri terreni venduti ai convenuti, confinanti con quelli di proprietà attorea e ricadenti all'interno della zona artigianale di ### S. ### di ### - che i confinanti avevano invaso delle porzioni di aree di proprietà degli attori, che risultavano parzialmente occupate sine titulo, mediante realizzazione di strade di accesso, spazi di servizio e per il passaggio di condutture idrauliche ed elettriche; - che gli attori intendevano agire ex art.948 c.c. per rivendicare la proprietà dei terreni siti nel Comune di ### riportati al NCT al fg. 18, p.lle 222, 225, 228, 229, 232, 524 ed ottenerne il rilascio, oltre al risarcimento del danno subito per l'occupazione illegittima parametrato al valore locativo. Si costituivano in giudizio ### società ### s.a.s. M.C. ### s.r.l., spiegando difese sostanzialmente analoghe a quelle proposte nel giudizio r.g.n. 2372/2018. Si costituiva in giudizio ### s.n.c., formulando, in via preliminare, istanza di estromissione dal giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata. In particolare, la predetta convenuta esponeva in sintesi: - che era proprietaria di terreni siti nel Comune di ### riportati nel NCT al foglio 18 p.lle 223 e 237 e che queste ultime non confinavano con le particelle 225-228-229-232-524 rivendicate dagli attori; - che la particella 222 confinante con la proprietà della convenuta ### non era di proprietà della parte attrice, ma della società CSC di ### e ### s.n.c., come risultava dall'atto del 28.05.2003 ### rep. n. 40868 racc. n. 10080; - che, in ogni caso, si associava alle difese già spiegate dagli altri convenuti. Nessuno si costituiva per ### e ### Autorizzata la chiamata in causa del terzo Comune di ### quest'ultimo si costituiva in giudizio instando per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### ciò premesso, il Comune di ### in persona del sindaco pro tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliat ###le Giudice adito, contrariis reiectis, ### 1) ### la domanda proposta dall'attore accertando e dichiarando in via assorbente e preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum ex art.163, comma 3, n.3, c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di ### in persona del sindaco pro tempore, nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo; 3) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni espresse in narrativa; 4) stante la pacifica improcedibilità della domanda attorea e l'evidente arbitrarietà e strumentalità della chiamata in causa, avanzata dalle società convenute, condannarsi, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, in aggiunta alle spese e competenze di lite; 5) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio” . Il terzo chiamato rappresentava: - che l'atto introduttivo del giudizio doveva ritenersi affetto da nullità per violazione dell'art. 163 comma 3 n.3 c.p.c., non essendo stati specificati e quantificati i danni asseritamente subiti; - che le particelle oggetto di azione di rivendica erano caratterizzate da specifica destinazione urbanistica come risultante dalla tavola 5 delle ### di cui al progetto del ### artigianale di ### - che la particella 222 era di proprietà privata, in quanto venduta, sin dall'anno 2003, dagli eredi ### -### alla società ### e ### s.n.c.; - che in ottemperanza alle ### n.5 del 20.02.1998 e n.47 del 04.06.1998 gli attori accettavano, all'atto della stipula dei vari atti notarili con i quali cedevano ai privati i terreni di loro proprietà ricadenti nella ### di ### le condizioni e richieste imposte dalle stesse delibere; - che, in particolare, gli attori si impegnavano a cedere al Comune di ### le aree, oggetto del presente giudizio, destinate alle opere di urbanizzazione, con conseguente spoglio, in capo agli stessi, di ogni potere dispositivo sulle richiamate particelle e di legittimazione ad agire; - che da quanto sopra derivava l'improcedibilità della domanda e l'impossibilità di ascrivere al Comune di ### inottemperanze riguardanti l'esecuzione di opere di urbanizzazione sui terreni per cui è causa, né, tantomeno, responsabilità risarcitorie. 3. Riunione dei giudizi r.g.n. 2372/2018 e r.g.n. 2606/2018 A fronte delle istanze di riunione avanzate dalle parti, la causa successivamente iscritta veniva rimessa dal Giudice assegnatario innanzi al Presidente del Tribunale, che la inviava a quello assegnatario della causa previamente iscritta a ruolo r.g. n. 2372/2018, il quale, all'udienza del 10.12.2019, disponeva la riunione del procedimento r.g. n. 2606/2018 al presente. All'esito della riunione, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti ### e ###
Nel corso del giudizio, gli attori ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., dichiaravano di rinunciare alla domanda di riduzione in pristino nei confronti del convenuto ### insistendo per l'apposizione di segni di confine tra i fondi di loro proprietà e quello di proprietà del citato convenuto, mentre gli attori ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., dichiaravano di rinunciare alle domande spiegate nei confronti della società ### s.n.c. e dei restanti convenuti contumaci, evocati nel giudizio r.g. 2606/2018.
La causa, istruita a mezzo di c.t.u., giungeva quindi all'udienza in data ###, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, all'esito del deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4. Eccezioni preliminari ### l'ordine logico delle questioni da trattare, deve essere dapprima esaminata l'eccezione del terzo chiamato Comune di ### relativa alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio n.r.g. 2606/2018 per violazione della previsione di cui all'art. 164 comma 4 3 c.p.c., in ragione dell'omessa determinazione e quantificazione del danno richiesto, meramente demandanto all'espletanda c.t.u.
Tale eccezione è infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese)” ( Cass. Sez. 2, ### n. 1681 del 29/01/2015).
Sulla scorta di tali principi, la Cassazione ha più volte affermato che l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria richiesta, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 12567 del 28/05/2009; Cass. Sez. 1, ### n. 7074 del 05/04/2005).
Nel caso di specie, sebbene la somma pretesa da parte attrice risulti generica, da un complessivo esame dell'atto introduttivo, è comunque possibile individuare il petitum inteso sia sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto sia sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimentoatteso che è stata evidentemente formulata, tra le altre, una domanda di risarcitoria per danni derivanti da un'ipotesi di illegittima occupazione dei fondi.
Si sottolinea, poi, che le indicazioni contenute nell'atto di citazione sono tali da consentire l'individuazione della pretesa della parte attrice e delle ragioni poste a fondamento delle sue richieste, avuto riguardo alle controdeduzioni dell'ente pubblico, che ha approntato una precisa linea di difesa.
Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande attrici per carenza di legittimazione attiva in assenza della titolarità del diritto fatto valere iure hereditatis, sollevata da ### s.r.l. e ### nella comparsa conclusionale.
In particolare, i predetti convenuti hanno dedotto che entrambe le parti attrici si erano limitate a depositare le sole denunce di successione, quindi documenti aventi valore esclusivamente amministrativo per l'assolvimento degli oneri fiscali, ma non avevano depositato alcuna documentazione attestante l'accettazione dell'eredità.
Tale eccezione è infondata, dovendo ritenersi provata la legittimazione degli attori all'esito del deposito dell'atto di notorietà e della mancata tempestiva contestazione della loro qualità di eredi da parte dei convenuti.
Con riguardo all'atto notorio, deve evidenziarsi che esso, pur non dando luogo ad una presunzione legale circa la spettanza della indicata qualità di erede, integra pur sempre una prova indiziaria, suscettibile di essere avvalorata da altri elementi di giudizio (cfr. 29/12/2011, n. 29830), i quali si riscontrano, nella fattispecie in esame, proprio nel prolungato contegno processuale dei convenuti: l'atto notorio è stato tempestivamente allegato (doc. 15 memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. parte attrice ### e mai alcuna contestazione è stata sollevata nel corso del giudizio, avendo ### s.r.l. e ### contestato la sussistenza della legittimazione affermata dagli attori solo nella comparsa conclusionale.
Del pari deve essere rigettata l'eccezione riconvenzionale di usucapione, sollevata da ### s.a.s. in sede di comparsa conclusionale.
In proposito è sufficiente osservare che “La eccezione riconvenzionale di usucapione è tardivamente proposta qualora assente nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero allorché è già maturata la preclusione - in relazione al disposto dell'articolo 167 del Cpc - per la proposizione di eccezione in senso stretto. Ciò perché la formulazione della eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/07/2024, n.18108).
Neppure merita accoglimento la richiesta del convenuto ### s.r.l. di espletamento della prova orale, essendo stati acquisiti elementi sufficienti ai fini della decisione della controversia. 5. Domande formulate dalle parti ### al merito, giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum che la parte attrice del giudizio preventivamente iscritto (### e ### ha formulato domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'esatto confine dei fondi meglio descritti in atti, ordinando l'apposizione di idonei elementi lapidei al fine di ripristinare lo stato originario dell'area abusivamente occupata, mediante restituzione delle superfici oggetto di sconfinamento.La parte attrice del giudizio riunito (### di ### e ### di ### ha formulato domanda di riconfinamento ex art. 950 c.c., domanda diretta ad ottenere il rilascio dei terreni abusivamente occupati ex art. 948 c.c. e domanda risarcitoria.
I convenuti, dal loro canto, hanno contestato ogni avverso assunto, escludendo sostanzialmente l'applicabilità, nella specie, della disciplina invocata dagli attori in entrambi i giudizi, avuto riguardo alla destinazione urbanistica delle particelle oggetto di causa, risultante dal ### del ### artigianale della zona ove le stesse erano ricomprese, che avrebbe determinato l'imposizione di un vincolo di natura pubblicistica.
Oltre al rigetto delle domande attoree, il convenuto ### s.r.l. chiedeva, in via riconvenzionale, la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo distinto al ### terreni del Comune di ### al fg.18, p.lla 524, il convenuto ### s.a.s. formulava, in via subordinata, domanda risarcitoria nei confronti del Comune di ### mentre il convenuto ### sollevava eccezione riconvenzionale di usucapione.
Come detto, nel corso del giudizio, gli attori ### nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., dichiaravano di rinunciare alla domanda di riduzione in pristino nei confronti del convenuto ### insistendo per l'apposizione di segni di confine tra i fondi di proprietà degli attori e quello di proprietà del citato convenuto, mentre gli attori ### nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., dichiaravano di rinunciare alle domande spiegate nei confronti della società ### s.n.c. e dei restanti convenuti contumaci, evocati nel giudizio r.g. 2606/2018. 6. Cessazione della materia del contendere rispetto alle domande rinunciate Ai fini di una coerente trattazione, appare opportuno esaminare dapprima la questione della parziale rinuncia alle domande, formulata dagli attori nei termini sopra specificati.
Com'è noto, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta; detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019).
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte sia “valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”(cfr. Cass. civ. sez. III del 7 novembre 2019 28622).
Nel caso di specie, applicando i menzionati principi, è evidente come alla luce delle stesse ragioni poste a fondamento della rinuncia rispetto ad alcune domande formulate nei giudizi riuniti, consistenti nella dedotta insussistenza di uno sconfinamento dai parte dei convenuti ### s.n.c., ##### non esista più materia del contendere in relazione alle questioni oggetto di rinuncia, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto ad esse. 7. Ulteriori domande formulate dagli attori ed ammissibilità delle stesse ### all'esame delle ulteriori domande formulate dagli attori, in punto di diritto, preme rilevare che l'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza del confine tra due fondi; in quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto e che l'azione de qua mira ad accertare è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, il confine.
Osserva il Tribunale che presupposto indefettibile per l'esperimento dell'azione di regolamento di confine, come chiaramente dettato dall'art. 950 c.c., è l'incertezza dei confini stessi. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva e soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino” ( Cass., sent. del 5.7.2006, n. 15304; vedi anche Cass., sent. n. 4703/1997, n. 3663/1994).
Occorre poi precisare che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di apposizione dei termini, in quanto la prima, pur prescindendo da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli, presuppone incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al giudice, mentre la seconda presuppone che il confine tra i due fondi sia certo ed incontestato e mira soltanto ad ottenere l'apposizione, perché mancanti o divenuti irriconoscibili, dei segni di delimitazione, al fine di evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni (cfr. Cass. II, n. 2461/1990).
Il carattere personale dell'azione per apposizione di termini, distinta da quella reale di regolamento di confini, non osta a che la prima possa essere esplicitamente od implicitamente inserita nella controversia promossa con la seconda, quale pretesa accessoria e conseguenziale, in una situazione in cui non solo manchi un confine certo e determinato, ma difettino anche segni esteriori del confine stesso (cfr. Cass. II, 6573/1984).
Avuto riguardo alle domande articolate dalle parti attrici, quindi, è evidente che le stesse tendono ad ottenere, da un lato, la determinazione del confine tra fondi e l'apposizione di segni esteriori diretti a rimarcarlo e, dall'altro, l'eliminazione delle opere realizzate dai convenuti sulle proprietà attoree; gli attori ### hanno, altresì, formulato istanza diretta ad ottenere tutela risarcitoria.
Considerato, infatti, che, come sopra precisato, l'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, le domande degli attori, sia in relazione all'accertamento dello sconfinamento dei convenuti sia in relazione al rilascio del fondo usurpato, ben possono qualificarsi in termini di regolamento di confini ex art. 950 In un caso analogo a quello in esame, la Suprema Corte ha inquadrato la vicenda nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, a fronte della domanda dell'attore che assumeva l'avvenuta realizzazione di una costruzione su di una parte del suo fondo e della difesa della convenuta che, senza contestare il titolo del primo, si era limitata a sostenere che in realtà il suo titolo prevedeva il trasferimento di un bene avente dimensioni tali da includere anche la porzione interessata dalla domanda attorea (cfr. Cass. II, 22645/2018).
La correttezza di tale inquadramento non è inficiata dalla circostanza che la parte attrice ### di ### ha avanzato anche richiesta di rilascio della porzione del fondo che asserisce essere oggetto di indebita occupazione ad opera dei convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., essendosi reiteratamente affermato che nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una vindicatio incertae partis, l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento (cfr. Cass. n. 6148/2016).
La giurisprudenza ha, altresì, affermato che la controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l'effetto che l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (cfr. Cass. n. 12891/2006).
A ciò deve aggiungersi che, qualora il proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, proponga, come nella specie, un'eccezione di usucapione ( comparsa di costituzione e risposta del convenuto ###, con cui faccia valere una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare l'incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato dall'attore, non muta la natura di detta azione, come invece accade nell'ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, del quale, in conseguenza, viene contestata la validità ( Cass. n. 20144/2013; Cass. n. 18870/2013; Cass. n. 5899/2001).
Così qualificate le domande delle parti attrici, deve osservarsi che i convenuti hanno dedotto la carenza di legittimazione attiva e/o la perdita di potere dispositivo in capo agli attori per effetto della destinazione urbanistica a servizi pubblici delle aree controverse, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 950 c.c. e, comunque, di domande di natura reale e privatistica, in ragione della sussistenza di un vincolo di natura pubblicistica.
Tale assunto non può essere condiviso, in quanto l'impegno di cessione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte degli attori proprietari, in esecuzione della delibera comunale n. 47 del 4.6.1998 invocata dai convenuti, non può ritenersi idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del Comune, trattandosi di mero atto preliminare, che necessita di un successivo atto negoziale al fine di produrre l'effetto traslativo; peraltro, in virtù di tale promessa di cessione, neppure potrebbe ritenersi la legittimazione della p.a. all'occupazione dell'area, che necessiterebbe comunque di un atto successivo o impositivo, non ravvisabile nel caso di specie.
La tesi esposta sull'efficacia preliminare e non traslativa dell'impegno alla cessione ad opera di privati, peraltro, trova conferma nella giurisprudenza amministrativa relativa all'operatività dell'istituto della prescrizione con riferimento alle obbligazioni nascenti dalle convenzioni urbanistiche entro l'ordinario termine decennale. ### il recente orientamento, infatti, la natura negoziale della convenzione urbanistica (da cui deriverebbe la prescrittibilità della pretesa dell'### di ottenere la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione gratuita delle aree) implica che, al fine di ottenere l'esecuzione della convenzione di lottizzazione e, in particolare, l'accertamento e la declaratoria del trasferimento delle aree destinate a cessione gratuita deve essere esperita l'azione prevista all'art. 2932 c.c. (entro il termine decennale decorrente dalla scadenza del termine di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti)(cfr. ex multis, T.A.R. Umbria, sentenza n. 322 del 20 marzo 2025; T.A.R. Bologna, (### sez. I, 06/02/2023, n.73; T.A.R. Sicilia, #### IV, 17 ottobre 2022 n. 2728; T.A.R. Lombardia, #### II, 20 dicembre 2019 n. 2710; T.A.R. ##### I, 11 febbraio 2004 n. 205; Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2019 n. 3216; Id., Sez. IV, 16 luglio 2021 n. 5358; Id., Sez. II, 1 dicembre 2021 8006). 8. Risultanze della c.t.u. ### ciò considerato, alla luce dell'elaborato peritale depositato nei giudizi riuniti, che risulta esaustivo, preciso, motivato, privo di contraddizioni e adeguatamente esplicativo dei vari passaggi logici, le domande proposte dagli attori sono parzialmente fondate per le ragioni e nei limiti che si andranno ad esporre.
Il c.t.u., nel corso della verifica dello stato dei luoghi, ha accertato che l'accesso all'appezzamento di terreno distinto al ### di ### fg.18, p.lle 243 e 261 di proprietà di ### s.r.l., avente causa della società ### s.r.l. (già ### s.n.c.), quest'ultima acquirente dagli ### del suddetto appezzamento (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione ### s.r.l.), e all'opificio produttivo ivi insistente (di proprietà del predetto convenuto) avveniva sia dalla strada pubblica sia dall'area attigua, contraddistinta dalla p.lla 524 e destinata dal ### di lottizzazione a “viabilità e parcheggio”, che risultava altresì parzialmente occupata dal piazzale sovrastante.
Analoga situazione è stata riscontrata in relazione all'appezzamento di terreno di proprietà ### s.a.s. (cfr. pag. 9 c.t.u.), laddove è stato evidenziato che, dai rilievi topografici eseguiti, il cancello di accesso al lotto acquistato dalla citata società convenuta (attuali p.lle 494 e 250), posto all'angolo nord-est dell'appezzamento, e parte del piazzale insistevano sulla particella 524 di proprietà degli attori.
Il c.t.u. ha affermato che “la riduzione in pristino dello stato dei luoghi comporta la rimozione del rilevato -realizzato per l'ampliamento della p.lla 494 (di proprietà ### del piazzale occupando parte della particella 524”, quantificando il costo complessivo per il ripristino in € 19.890, “tenuto conto della estensione dell'area occupata e della particolare orografia attualmente in essere”, per un totale di 3000 mc di materiale (cfr. c.t.u. pag. 14)
Quanto all'appezzamento di terreno acquistato dal convenuto ### (p.lle 233 e 227), l'ausiliario ha precisato che tale fondo era confinante con la proprietà attorea in relazione alle p.lle 228-229-232, così implicitamente non rilevando sconfinamenti né incertezza dei confini.
Nella perizia integrativa depositata in data ###, l'esperto ha esaminato la situazione delle particelle 225 e 222 fg.18, oggetto della domanda formulata dagli attori ### In relazione alle suddette particelle, la c.t.u. permetteva di accertare, tramite indagini catastali, che le stesse derivavano dal frazionamento della originaria p.lla 13 fg.18, a seguito di atto di aggiornamento protocollo 400, approvato dall'### del ### in data ### e che, con successivo atto di aggiornamento del 2004, venivano rilevati gli stessi punti del primo atto.
Al fine del riposizionamento dei punti individuanti le particelle de quibus, l'esperto provvedeva ad estrarre, presso l'### delle ### copia del libretto originale dei due atti da cui venivano desunte le coordinate dei punti delimitanti i confini delle particelle di proprietà ### (“la particella 225, di forma rettangolare, è delimitata dalla congiungente i punti 204, 207, 206, 205 indicati nel richiamato atto di aggiornamento 400/98. La particella 222, di forma rettangolare, non è delimitata su tutti i vertici, ma solo sui due lati dai punti 210, 209, 202”).
Il c.t.u., inoltre, ha constatato che sulla p.lla 225 insisteva un manufatto in calcestruzzo, realizzato a sostegno della scarpata della strada provinciale, che correva per tutta la larghezza del lotto nel senso ovest-est per mq 240,00 e che la particella in questione risultava occupata dal manto di asfalto della carreggiata per 10 cm in corrispondenza del punto 204 e per 40 cm in corrispondenza del punto 205, oltre alla banchina laterale al manto di asfalto costituente il corpo stradale; sugli altri lati della particella non venivano riscontrati fenomeni di sconfinamento e occupazione di terzi.
Quanto alla p.lla 222 l'ausiliario non ha riscontrato occupazioni da parte dei terzi.
Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto delle risultanze dell'espletata c.t.u., in primo luogo, deve ritenersi accertato lo sconfinamento in danno degli attori #### in relazione alla particella 524 fg.18 e deve essere disposta la restituzione ai predetti attori della parte di terreno occupata illegittimamente dai convenuti ### s.r.l. e ### s.a.s., meglio indicata nella c.t.u., mediante rimozione di mc 3.000 di materiale a loro cura e spese, fino al ripristino dell'esatto confine, secondo i lotti di pertinenza, sulla scorta della planimetria di cui a pag.13 della c.t.u. depositata in data ### (v. risposta ai quesiti nn. 3 e 4).
In secondo luogo, deve essere rigettata la domanda di apposizione di termini (formulata dagli attori ###, nonché ka domanda formulata dagli attori ### in relazione al fondo di proprietà ### atteso che dalla c.t.u. non risultano elementi di incertezza rispetto all'esistenza di termini o segni esteriori tra i fondi né sconfinamenti ad opera del predetto convenuto.
In terzo luogo, si ritiene di accogliere la domanda di accertamento dei confini in relazione alle p.lle 225 e 222, avanzata dagli attori ### determinandoli in quelli specificati dal consulente nelle pagg. 6, 7, 9 della c.t.u. integrativa depositata in data ###.
Nulla può essere disposto in relazione alla rilevata occupazione della particella 225, non avendo il c.t.u. individuato uno sconfinamento effettuato dalle odierne parti in causa e non avendo la parte interessata offerto alcuna prova in tal senso. 9. Domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori ### domanda risarcitoria degli attori ### per il mancato utilizzo dell'area occupata deve essere rigettata per difetto di puntuali allegazioni e di prova del danno. 10. Domanda riconvenzionale di costituzione di servitù ex artt. 1051 e 1052 formulata dal convenuto ### s.r.l.
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta ### s.r.l. diretta ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio sulla particella 524, ai sensi degli artt. 1051 o 1052 c.c., la stessa deve essere rigettata.
Dalla c.t.u. emerge, infatti, che il lotto di pertinenza di ### s.r.l. (ove è stato realizzato un opificio artigianale) ha accesso “dalla particella 239 del predetto foglio di mappa…area questa destinata alla pubblica viabilità”, nonché dalla strada insistente sulla particella 524 e che “le due viabilità che consentono di accedere con le due aperture al lotto in questione non presentano impedimenti e/o limitazioni al loro utilizzo”.
È evidente, quindi, il difetto dei presupposti per l'applicazione delle richiamate fattispecie. 11. Domanda di risarcimento del danno formulata dal convenuto ### s.a.s. nei confronti del terzo chiamato Comune di ### pari deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata da ### s.a.s. contro Comune di ### in ragione della genericità della stessa e in assenza di prova di una condotta inadempiente o illecita dell'Ente nei confronti del predetto convenuto, nonché di prova del danno. 12.Domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal terzo chiamato Comune di ### può essere accolta la richiesta di condanna delle società convenute ### s.a.s. e ### s.r.l. al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avanzata dal terzo chiamato Comune di ### Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza ed alla sussistenza di una colpa grave (cfr. Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente (cfr. Cass., 15.4.2013, n. 9080), se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass., 12.10.2011, n. 20995; Cass., 23.8,22011, n. 17485; Cass., 8.6.2007,n 13395; Cass., 2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334). Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti, perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie l'Ente pubblico non ha dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c., cioè una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass, 18.11.2019, n. 29812, Cass., sez.un. 13.9.2018, 22405). 13. Spese di lite ### al governo delle spese di lite, occorre premettere che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: ### 1 -, Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018, Cass. civile, sez. Ili, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734).
Ebbene, nei rapporti fra attori ### e convenuto ### le spese devono essere poste a carico dei primi e vengono liquidate come in dispositivo, atteso che la domanda rinunciata, se scrutinata nel merito, sarebbe stata senz'altro infondata, in ragione dell'assenza di condotte di sconfinamento da parte del citato convenuto riscontrate nel corso dell'istruttoria (v. infra per le spese sulla domanda accessoria non rinunciata di apposizione di termini).
Analoghe considerazioni in punto di soccombenza devono svolgersi in relazione ai rapporti fra gli attori #### s.n.c., #### (evocati nel giudizio r.g. 2606/2018); in particolare, in ragione dell'infondatezza della domanda spiegata nei confronti dei citati convenuti (avendo la stessa parte attrice riconosciuto l'assenza di condotte di sconfinamento e non risultando, comunque, tali condotte neppure dalla c.t..u.), le spese di lite nel rapporto ### -### s.n.c. vengono poste a carico dei primi e vengono liquidate come in dispositivo, mentre nei rapporti con i restanti soggetti, nulla deve essere disposto sulle spese in ragione della contumacia.
Rispetto all'esito delle ulteriori domande, le spese di lite vengono ripartite come segue.
Nei rapporti fra gli attori e il convenuto ### le spese seguono la soccombenza dei primi e si liquidano come in dispositivo. ### ai rapporti fra gli attori, ### s.r.l. e ### s.a.s., il parziale accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico di ciascuno dei due convenuti in ragione della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Nei rapporti fra convenuti ### s.r.l., ### s.a.s. e terzo chiamato Comune di ### lo svolgimento di domande nei confronti di quest'ultimo solo da parte di ### s.a.s. determina la collocazione delle spese di lite a carico di quest'ultimo in ragione della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido, avuto riguardo all'esito complessivo delle domande e alla circostanza che la c.t.u. è stata espletata nell'interesse di tutte le parti dei giudizi riuniti. P.Q.M. Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n.r.g. 2372/2018 e n.r.g. 2606/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. dichiara cessata la materia del contendere tra ### di #### di #### s.n.c., #### 2. dichiara cessata la materia del contendere relativa al regolamento di confini e riduzione in pristino tra ##### 3. in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara l'illegittimo sconfinamento da parte dei convenuti ### s.r.l. e ### s.a.s. in danno della p.lla 524 fg. 18 ### di ### partita 6251, determinando il confine tra le proprietà oggetto di causa secondo quanto indicato nella planimetria a pag. 13 c.t.u. depositata in data ### e in risposta ai quesiti nn. 3 e 4; 4. ordina a ### s.r.l. e ### s.a.s. la restituzione in favore degli attori della porzione di terreno occupata a seguito dello sconfinamento, mediante rimozione di mc 3000 di materiale a loro a cura e spese, secondo quanto indicato dal c.t.u. in risposta ai quesiti nn. 3 e 4; 5. determina i confini dei fondi di cui alle p.lle 222 e 225 fg.18 ### di ### secondo quanto indicato alle pagg. 6, 7, 9 della c.t.u. integrativa depositata 5.8.2022; 6. rigetta le ulteriori domande; 7. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal Comune di ### 8. condanna gli attori, in solido tra loro, a corrispondere nei confronti di ### a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 9. condanna gli attori ### a corrispondere nei confronti di ### s.n.c., a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 10. nulla sulle spese nei confronti di ### e ### 11. compensa le spese tra gli attori e ### s.r.l. nella misura di 1/3; 12. condanna ### s.r.l. a corrispondere nei confronti degli attori ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 13. condanna ### s.r.l. a corrispondere nei confronti degli attori ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 14. compensa le spese tra gli attori e ### s.a.s. nella misura di 1/3; 15. condanna ### s.a.s. a corrispondere nei confronti degli attori ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 16. condanna ### s.a.s. a corrispondere nei confronti degli attori ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 17. condanna ### s.a.s. a corrispondere nei confronti del Comune di ### a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e ### 18. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Teramo, 16.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa ### (atto sottoscritto digitalmente)
causa n. 2372/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Fanesi