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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22718/2025 del 06-08-2025

... danno, pari al quantitativo di olio sottratto per appropriazione indebita da ### con la responsabilità solidale di COM per inadempimento dell'obbligazione di custodire l'olio, sorta con il contratto di assuntoria del 28/11/1994. Alla base della chiamata del terzo, la convenuta deduceva i fatti illeciti accertati con la sentenza penale n. 395/2000 resa dal Tribunale di Brindisi (### distaccata di ###, a carico di ### Presidente del ### per appropriazione indebita di 3950 quintali di olio di proprietà dell'A.I.M.A. (ora ###, depositati nello stabilimento della ### s.r.l. (società consorziata al ###, che il ### aveva falsamente denunciato come oggetto di furto il ###. Costituitosi in giudizio, ### dedotta preliminarmente la decadenza dell'### dalla chiama in causa del terzo, eccepiva la prescrizione estintiva del credito risarcitorio da fatto illecito, essendo trascorsi non solo il termine ordinario ma anche quello più lungo derivante dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato, peraltro non opponibile all'### che non aveva partecipato al processo. Deduceva, inoltre, che le somme richieste non corrispondevano al prezzo di mercato dell'olio al momento della sottoscrizione. 4 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 25648/2019 promosso da C.O.M. - ### a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in #### RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro AG.E.A. - ### per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### PORTOGHESI 12, presso l'###, che la rappresenta e difende ex lege; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro ### e ### in qualità di eredi beneficiati di ### elettivamente domiciliati in ##### 49, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti e ricorrenti incidentali e contro ### intimata nei confronti di AG.E.A. - ### per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### PORTOGHESI 12, presso l'###, che la rappresenta e difende ex lege; controricorrente al ricorso incidentale degli eredi ### avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n. 4516/2018, pubblicata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal ### sigliere ### letta la memoria del ###, nella persona del ### ratore ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale di ### e ### con accoglimento del ricorso incidentale condizionato di #### atto di citazione del 02/12/2005 il C.O.M. - ###- ridionale a r.l. (di seguito, ### - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rom a l'AG.E.A.- ### per le ### in A gricoltura (di seguito, ### per sentirla condannare al pagamento in suo favore di € 278.755,96, oltre interessi dalle rendicontazioni periodiche fino al soddisfo, a titolo di compensi per il servizio di stoccaggio (introduzione, custodia e vendita) di 3 cui al contratto stipulato con l'A.l.M.A. (ora ### il ###, più volte prorogato, relativo al periodo 01/11/2004-31/10/2005 e alle giacenze di magazzino di 351,00+83,600 tonnellate di olio, rispettivamente provenienti dalle campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993. 
Costituitasi in giudizio il ###, l'### chiedeva che, previo differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 169, comma 2, c.p.c., il Giudice adito respingesse la domanda e, accogliendo la riconvenzionale, condannasse il terzo chiamato ### e il COM a pagare, in solido tra loro, la somma di € 877.076,73 per capitale e € 380.897,58 per interessi, oltre gli ulteriori interessi dovuti fini al saldo con la rivalutazione monetaria, a titolo di danno, pari al quantitativo di olio sottratto per appropriazione indebita da ### con la responsabilità solidale di COM per inadempimento dell'obbligazione di custodire l'olio, sorta con il contratto di assuntoria del 28/11/1994. 
Alla base della chiamata del terzo, la convenuta deduceva i fatti illeciti accertati con la sentenza penale n. 395/2000 resa dal Tribunale di Brindisi (### distaccata di ###, a carico di ### Presidente del ### per appropriazione indebita di 3950 quintali di olio di proprietà dell'A.I.M.A. (ora ###, depositati nello stabilimento della ### s.r.l. (società consorziata al ###, che il ### aveva falsamente denunciato come oggetto di furto il ###. 
Costituitosi in giudizio, ### dedotta preliminarmente la decadenza dell'### dalla chiama in causa del terzo, eccepiva la prescrizione estintiva del credito risarcitorio da fatto illecito, essendo trascorsi non solo il termine ordinario ma anche quello più lungo derivante dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato, peraltro non opponibile all'### che non aveva partecipato al processo. Deduceva, inoltre, che le somme richieste non corrispondevano al prezzo di mercato dell'olio al momento della sottoscrizione. 4 Con sentenza n. 3332/2011, il Tribunale di ### pronunziando sulla domanda principale e su quella riconvenzionale, condannava ### nio, in solido con il ### questo però fino a concorrenza di € 1.131.201,60, al pagamento in favore della ### di € 1.258.874,31, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria in base agli indici ### nonché al pagamento delle spese, operando una compensazione tra l'importo preteso dal COM e quello richiesto in via riconvenzionale. 
Avverso detta pronuncia il ### rappresentato da ### e ### in proprio. Successivamente anche il ### in persona del liquidatore pro tempore, proponevano autonomi appelli con distinti atti di citazione. 
Con la prima impugnazione veniva richiesto che, previa sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, la Corte di Appello: 1) condannasse l'### al pagamento in favore del COM della somma di € 278.755,96, oltre interessi dal 2005 fino all'effettivo soddisfo; 2) dichiarasse inammissibile la domanda riconvenzionale dell'### e la chiamata di terzo, entrambe per tardività della costituzione in giudizio della chiamante; 3) accertasse l'estinzione del diritto fatto valere dall'### per avvenuta prescrizione; 4) rigettasse comunque la domanda riconvenzionale perché non provata; 5) dichiarasse la temerarietà della lite promossa dalla convenuta. 
Con la seconda impugnazione il ### in persona del liquidatore pro tempore, conveniva davanti alla Corte d'appello di ### l'### e #### adducendo quattro motivi di gravame: 1) nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione; 2) errata valutazione del giudice di prime cure in ordine al quantitativo di olio in uscita dal magazzino al netto dei cali naturali e delle dispersioni verificate durante il periodo di conservazione, fino al limite massimo delle tolleranze comunitarie; 3) inoppo nibilità al COM della sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi - 5 ### distaccata di ### nei confronti di ### 4) errata valutazione operata dal giudice di prime cure, nel riconoscere il nesso causale tra la responsabilità contrattuale del COM con la responsabilità extracontrattuale del ### Chiedeva quindi: a) che fosse accertata e dichiarata la nullità della prima sentenza per mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione; b) che fosse dichiarato estinto il diritto azionato dall'### c) che fossero comunque rigettate le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposte dall'### in primo grado; d) che l'### fosse condannata al pagamento in favore del ### della somma richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonché degli interessi fino al saldo. 
Riuniti i due giudizi, con ordinanza del 23/12/2012 la Corte di merito sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata esclusivamente nei confronti del COM e rinviava la causa all'udienza per la precisazione delle conclusioni, ove il processo veniva interrotto per la sopravvenuta morte di ### Riassunto il giudizio, la causa veniva trattenuta per la decisione. 
Con sentenza n. 4516/2018 del 03/07/2018, la Corte d'appello di ### definitivamente pronunciando, respingeva le impugnazioni, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali. 
In primo luogo, la menzionata Corte respingeva le eccezioni formulate in rito, compresa quella di inammissibilità della domanda riconvenzionale, sollevata in ragione della ritenuta non dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dal ### evidenziando che la ### «aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il ### per aver arrecato all'allora ### - ora ### -, quale presidente del ### il danno pari al quantitativo di olio sottratto per € 877.976,73 oltre agli interessi pari a € 380.897,58 e successivi al saldo, deducendo che la responsabilità era da estendersi al COM per inadempimento all'obbligo di custodire l'olio in base al contratto di assunto-6 ria; pertanto, aveva eccepito in compensazione, ed in via di condanna riconvenzionale per la differenza, il proprio controcredito nei confronti del ### assumendo che il compenso richiesto con la citazione non fosse dovuto "fino alla concorrenza di € 121.728,67 pari al controvalore dell'olio mancante" già detratto il calo dello 0,6%, oltre accessori.» Sulla scorta di tale rilievo, la Corte escludeva che «la pretesa possa definirsi estranea al thema decidendum introdotto dalla domanda principale, essendo stato opposto un controcredito in compensazione pur sempre fondato su un inadempimento contrattuale - ancorché derivato da un fatto illecito - ma strettamente connesso, poiché addebitabile al soggetto persona fisica che rappresentava il ### e che avrebbe dovuto curare l'esatto adempimento del contratto. … omissis… Se ne trae il convincimento che in ogni caso in cui, come quello di specie, l'oggetto della pretesa della parte convenuta derivi dal medesimo rapporto sostanziale, vi sia quella dipendenza dal medesimo titolo di cui all'art. 36 cpc che rende opportuna la trattazione in unico procedimento.» Esaminando il merito della vertenza, la Corte d'appello riteneva che non poteva dirsi maturata la prescrizione, eccepita dagli appellanti rispetto alla riconvenzionale dell'### considerato che in atti era prodotta un'attestazione proveniente dal direttore di cancelleria del ### della ### della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del 10/12/2004, con la quale si dichiarava che la sentenza penale a carico di ### del 10/11/2000 (confermata in appello il ###) era passata in giudicato in data ###, con la conseguenza che le pretese in via di compensazione e condanna proposte da ### non potevano dirsi prescritte, poiché azionate nel 2006 (a meno di due anni di distanza dalla possibilità di far valere i diritti nascenti dalla pronuncia di condanna in sede ###applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c., che, per le domande risarcitorie, 7 quale era quella di cui è causa, prevede l'applicazione del termine quinquennale a far data dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. 
La Corte d'appello rilevava, poi, che non era stata attinta da specifica censura la qualificazione operata della domanda nei confronti del ### quale responsabile civile per il fatto-reato di appropriazione indebita, commesso dal proprio Presidente in virtù del rapporto organico intercorrente. 
Quanto all'ammanco riscontrato dopo la vendita, la Corte di merito evidenziava che il COM aveva invocato la previsione di cui all'art. 1780 c.c., sull'assunto che la perdita dell'olio non era ad esso imputabile, e tuttavia nulla aveva obiettato rispetto al passaggio argomentativo della sentenza, laddove aveva ritenuto che sarebbe stato onere dell'assuntore provare che la differenza nel quantitativo in entrata e in uscita fosse stata determinata da un eccezionale calo del prodotto o da altre circostanze esterne, non riconducibili al potere di controllo sulla merce depositata per contratto. 
La stessa Corte precisava, inoltre, che, in ordin e ai fatti costitutivi dell'eccezione di compensazione e de lla richiesta d i condanna (quantità dell'olio sottratto, ammanco riscontrato nel deposito di ### al momento dell'asporto per la consegna all'acquirente, percentuale di calo ponderale annuo stabilito in via negoziate nello 0,6%) non erano state articolate specifiche censure. 
Richiamando le difese del COM e degli eredi di ### che avevano eccepito la mancanza di prova che sia l'olio sottratto sia quello non rinvenuto (facente parte della vendita in seguito a gara) fossero di proprietà dell'### posto che il ### svolgeva attività assuntoria anche per altri soggetti, la Corte distrettuale riteneva trattarsi di eccezione nuova, formulata inammissibilmente in violazione dell'art. 345 c.p.c., aggiungendo che non era neppure stato dimostrato che le note di contestazione dell'### fossero state riscontrate ovvero contestate in termini idonei. 8 Avverso tale sentenza il COM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza. 
L'### si è difesa con controricorso e ha formulato ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo di censura.  ### e ### in qualità di eredi beneficiati di ### si sono difesi con controricorso, formulando anche ricorso incidentale affidato ad un motivo di impugnazione. 
L'### si è difesa con controricorso al ricorso incidentale degli eredi beneficiati di ####, nella persona del ### in data ### ha depositato la propria memoria, chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale di #### e ### con accoglimento del ricorso incidentale condizionato di ### Il ricorrente principale e i ricorrenti in via incidentale ### fonso e ### hanno depositato memorie difensive.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo m otivo d i ricorso principale è ded otta la violazione dell'art. 2947 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'### non tenendo conto che l'art. 2947, comma 3, c.c. opera solo nel caso in cui per il reato sia stabilito un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dal diritto civile, mentre, ove il termine di prescrizione penale sia uguale, o più breve di quello civile, il diritto al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione fissata nei primi due commi dello stesso articolo e decorre dal giorno del fatto. 
In tale ottica, secondo il ricorrente, tenuto conto che il reato di appropriazione indebita (in base alla legge vigente ratione temporis) si prescrive 9 nel termine di cinque anni, l'azione di risarcimento si era prescritta decorsi cinque anni dall'appropriazione e, quindi, il ###, ovvero decorsi dieci anni, ove si volesse configurare la responsabilità indiretta del ### e quindi il ###, comunque prima della chiamata in causa della ### effettuata con la comparsa del 04/05/2006. 
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che non fosse stata attinta da specifica censura la qualificazione della domanda di ### nei confronti del COM quale responsabile civile per il fatto-reato del suo Presidente, in virtù del rapporto organico esistente, mentre, invece, la COM aveva effettuato una specifica censura con il terzo motivo di doglianza con cui era stata censurata la decisione del primo giudice, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità civile del COM per il reato commesso da ### Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 2602, comma 2, n. 4, e 2613 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che il ### potesse ritenersi responsabile civile del fatto commesso dal Presidente ###base alle norme sopra richiamate, il Presidente ###è anche Amministratore, se tale potere non gli è conferito dallo ### e solo con il conferimento del potere di amministrare e gestire può ritenersi esistente il rapporto organico fonte della menzionata responsabilità.  ### il ricorrente, dunque, il ### aveva per legge solo ed esclusivamente la rappresentanza processuale del ### circostanza che aveva trovato inconfutabile conferma in due circostanze: 1) il fatto/reato era stato commesso dal ### quale depositario di un ingente quantitativo di olio, nonché quale amministratore e legale rappresentante della ### s.r.l.; 2) 10 con ordinanza resa il ###, la Corte di Appello di ### aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata solo ed esclusivamente nei confronti del ### La parte ha aggiunto che i ### non svolgono attività d'impresa, avendo la funzione di mettere in comune singole fasi delle attività delle imprese consorziate o di coordinare le attività di queste ultime. Nel caso di specie, il COM annoverava solo società cooperative ed aveva preso in locazione dalla ### s.r.l. di ### le cisterne presenti presso la sede di quest'ultima società per lo stoccaggio dell'olio in questione, sicché il ### sorzio doveva ritenersi piuttosto il principale danneggiato del fatto-reato commesso. 
Inoltre, secondo il ricorrente, il ### non poteva rispondere delle obbligazioni assunte dalle consorziate nei confronti dei terzi, come era la ### s.r.l., che aveva concesso in locazione le cisterne per lo stoccaggio. 
Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d'appello colto le argomentazioni articolate dal COM nel secondo motivo di appello, ove aveva ravvisato un errore del Tribunale nel calcolare gli ammanchi, che invece non erano presenti, perché avrebbe dovuto tenere conto del calo ponderale, evidenziando, comunque, che spettava ad ### dimostrare la quantità complessivamente stoccate, in modo tale da consentire il calcolo dei cali e quindi dell'ultima giacenza dell'olio.  2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l'### ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 2947, comma 2, c.c. e dell'art. 2049 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere La Corte d'appello erroneamente applicato alla fattispecie la p rescrizione quinquennal e sul falso assunto che la responsabilità di COM fosse extracontrattuale derivante da reato e che la stessa responsabilità dovesse essere inquadrata nei tipi dell'art. 2049 c.c. 11 ### l'### la Corte di merito non si è avveduta che la responsabilità di COM discende dall'inadempimento all'obbligo di custodia traente fonte dal contratto di assuntoria (fatto pacifico ed incontroverso tra le parti), con la conseguenza che la prescrizione è decennale ed è stata sospesa e interrotta per le ragioni espresse nei motivi di controricorso (sospensione per dolo del debitore che ha simulato il furto, interruzione per effetto della ricezione del provvedimento di fermo amministrativo del 01/10/1997 e, poi, della richiesta di pagamento di ### del 25/10/2005). 
Quanto alla configurabilità della responsabilità di COM ai sensi dell'art.  2049 c.c., la ### ha ritenuto non condivisibile la tesi estensiva della Corte d'appello, trattandosi, come appena evidenziato, di responsabilità diretta da inadempimento contrattuale e non di responsabilità indiretta da fatto illecito.  3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, ### e ### hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2497 c.c. e degli artt. 157 (testo previgente alla l. n. 251 del 2005) e 646 (testo previgente alla l. n. 3/2019) c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione nella ipotesi in cui il fatto contestato è considerato dalla legge come reato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.  ### le parti, l'art. 2947, comma 3, c.c. opera solo nel caso in cui per il reato sia stabilito un termine di prescrizione più lungo, mentre, ove il termine di prescrizione penale sia uguale o più breve di quello civile, il diritto al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione fissata nei primi due commi dello stesso articolo e decorre dal giorno del fatto. 
Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che la prescrizione penale per il reato di appropriazione indebita (in base alla legge vigente ratione temporis) era di cinque anni, doveva applicarsi il termine di prescrizione civile, 12 che era di cinque anni dal fatto-reato, sicché l'azione di risarcimento si era prescritta, essendo l'azione risarcitoria promossa con la comparsa depositata nel primo grado di giudizio il ###.  4. La controricorrente ### ha eccepito la tardività del ricorso incidentale di ### e ### in quanto obbligati in solido con il ricorrente principale, la cui posizione dava origine a cause scindibili, con la conseguenza che avrebbero dovuto proporre l'impugnazione nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c.  ### è infondata. 
Come precisato di recente dalle ### di questa Corte, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024). 
Nel caso di specie si verifica proprio quest'evenienza, poiché ### gelo ### e ### hanno proposto ricorso incidentale tardivo, formulando una censura che ricalca quella formulata nel primo motivo di ricorso principale, all'esito della presentazione del ricorso incidentale condizionato dell'### che, con il suo motivo di doglianza, ha attinto lo stesso capo della decisione censurato dal ### riguardante la statuizione sulla prescrizione, ma sotto un diverso profilo, al fine di ottenere una statuizione dagli effetti opposti a quelli che avrebbe prodotto l'accoglimento del ricorso principale.  5. Il primo motivo di ricorso principale può essere esaminato unitamente ai motivi di ricorso incidentale, formulati rispettivamente da ### e dai germani ### rivelandosi tutti fondati, sia pure nei limiti di seguito evidenziati. 13 5.1. Come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata da ### perché con essa era stato «opposto un controcredito in compensazione pur sempre fondato su un inadempimento contrattuale - ancorché derivato da un fatto illecito - ma strettamente connesso, poiché addebitabile al soggetto persona fisica che rappresentava il ### e che avrebbe dovuto curare l'esatto adempimento del contratto», aggiungendo che «in ogni caso in cui, come quello di specie, l'oggetto della pretesa della parte convenuta derivi dal medesimo rapporto sostanziale, vi sia quella dipendenza dal medesimo titolo di cui all'art. 36 cpc che rende opportuna la trattazione in unico procedimento.» ### la Corte di merito, dunque, la domanda riconvenzionale formulata da ### aveva titolo in una responsabilità contrattuale del ### derivante dall'inadempimento dello ### al contratto da quest'ultimo azionato, anche se il dedotto inadempimento scaturiva da un fatto-reato commesso dal ### Ciò posto, la stessa Corte d'appello ha escluso che fosse maturata la prescrizione del credito vantato dalla ### ritenendo di dover applicare il disposto dell'art. 2947, comma 3, c.c., con la conseguenza che, essendo intervenuta la sentenza irrevocabile di condanna del ### per il fatto di appropriazione indebita in data ###, il credito era stato tempestivamente azionato il ### con la costituzione in primo grado nel presente giudizio. 
La stessa Corte ha, poi, aggiunto che non era stata attinta da specifica censura la qualificazione della domanda nei confronti del ### quale responsabile civile per il fatto-reato di appropriazione indebita commesso dal proprio Presidente in virtù del rapporto organico intercorrente.  5.2. La Corte territoriale ha, in sintesi, esaminato il decorso della prescrizione, guardando al comportamento del ### il quale non era legato in sé da alcun rapporto contrattuale con il ### e, considerando il fatto-14 reato da quest'ultimo commesso, ha ritenuto di poter applicare il disposto dell'art. 2947, comma 3, c.c., estendendo la stessa disciplina anche al ### sorzio, inteso come responsabile civile per il fatto-reato commesso obbligato in solido con il reo. 
Tale soluzione non può essere condivisa.  5.3. Questa Corte ha già precisato che la possibilità d'invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2947 c.c., per le azioni di risarcimento del danno, se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alle sole ipotesi di azioni per responsabilità extracontrattuale (dovendo altrimen ti trovare applicazione la disci plina generale della prescrizione o quella di volta in volta contemplata dalla legge per il singolo contratto) e presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede ###la conseguenza che l'indicato termine di prescrizione non è invocabile nel caso in cui l'imputazione penale si riferisca a fatti connessi, ma non identificabili con quello addotto a fondamento dell'azione risarcitoria in sede civile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2432 del 21/03/1996). 
Occorre, peraltro tenere presente che, quando vi siano più soggetti tenuti al risarcimento del danno, obbligati in solido tra loro, ai sensi dell'art.  2055 c.c., la diversa natura del titolo di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione per ciascuno e, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c., ma la diversità dei titoli di responsabilità non esclude l'interruzione del termine di prescrizione per ciascun responsabile rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., che rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22524 del 10/09/2019). 15 Tale principio di applica anche nel caso in cui a cagionare l'evento dannoso concorrano condotte che integrino responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, poiché, come precisato dalle ### di questa Corte, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019). 
In sintesi, la possibilità di configurare una responsabilità solidale di soggetti obbligati al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2055 c.c., anche in forza di titolo diversi - non solo extracontrattuali, ma anche contrattuali - non esclude che ciascun titolo di responsabilità mantenga la propria disciplina, e con essa le regole che attengono al termine di prescrizione, ferma restando l'applicabilità delle norme che regolamentano le obbligazioni solidali, primo tra tutti il disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c., in forza del quale l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno degli obbligati in solido produce effetto anche nei confronti dei coobbligati.  5.4. Nel caso di specie, dunque, non può essere condivisa la decisione del Giudice di merito, nella parte in cui ha applicato a entrambi i destinatari dell'azione risarcitoria promossa dall'### la disciplina prevista per la responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2947 c.c., sebbene la stessa Corte d'appello abbia qualificato la responsabilità del COM come responsabilità contrattuale e quella del ### derivante dal fatto illecito costituente reato. 
Il Giudice di merito avrebbe dovuto verificare la decorrenza del termine di prescrizione in conformità ai diversi titoli di responsabilità - contrattuale per COM ed extracontrattuale del ### - tenendo conto delle cause di 16 sospensione o di interruzione dedotte ovvero emergenti dagli atti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 e Cass., Sez. 2, Sentenza 19567 del 30/09/2016) e considerando che gli eventi interruttivi, anche se riferiti ad uno solo dei coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., hanno effetto nei confronti di tutti.  5.5. Infine, con riferimento alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli eredi di ### la Corte di merito non risulta avere dato corretta applicazione all'art. 2947 Com'è noto, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.  2947 c.c., «1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. … 3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. 
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.» La Corte d'appello non risulta avere considerato che il termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita, commesso dal ### nel 1995, risultante dal previgente art. 157 c.p. (non trovando, nella specie, applicazione le modifiche apportate dall'art. 6 l. n. 251 del 2005), è di cinque anni. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., si riferisce, tenuto conto della formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto terzo comma, nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa 17 punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. A tale stregua, ove la prescrizione del reato sia viceversa uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la norma in argomento resta inoperante, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2694 del 04/02/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 15/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17142 del 09/10/2012). 
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, dunque, nella specie non può darsi applicazione al disposto dell'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., perché la prescrizione prevista per il reato di cui all'art.  646 c.p., in base alla disciplina applicabile ratione temporis, non è superiore al termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. per il fatto illecito.  5.6. In conclusione, ai fini dell'accertamento della prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da ### occorre tenere conto del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., in mancanza dei presupposti per l'applicazione di un diverso termine in relazione al tipo di contratto intercorso tra le parti, con riferimento all'azione contrattuale proposta nei confronti di ### e occorre tenere conto del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., con riferimento all'azione proposta nei confronti degli eredi di ### tenendo conto però che gli eventuali eventi interruttivi, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., si applicano a tutti gli obbligati in solido.  6. ### del primo motivo di ricorso principale e dell'unico motivo di entrambi i ricorsi incidentali, nei limiti di cui in motivazione, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per il compimento degli 18 accertamenti in fatto conseguenti, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure, che presupp ongono la risoluzione della questione relativa all'eccepita prescrizione, da ritenersi, pertanto, assorbiti.  7. In conclusione, devono essere accolti, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso principale, l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e ### in applicazione ai seguenti principi di diritto: «In tema di risarcimento del danno, la responsabilità solidale dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., sussiste anche quando vi sono titoli di responsabilità diversi, siano essi contrattuali o extracontrattuali, ma ciascun titolo di responsab ilità mantiene la prop ria disciplina, compresa quella che attiene al termine di prescrizione, ferma restando l'applicazione delle norme che regolamentano le obbligazioni solidali, primo tra tutti il disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c., in forza del quale l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno degli obbligati in solido produce effetto anche nei confronti dei coobbligati.» «In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che costituisce anche reato, l'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella parte in cui prevede l'applicazione della prescrizione prevista per l'illecito penale, si riferisce alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella prevista per l'esercizio del diritto al risarcimento, mentre, ove la prescrizione del reato sia uguale o più breve, la norma in argomento resta inoperante e il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. con decorrenza dal giorno del fatto.» Dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, la decisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità. 19 P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e l'unico motivo di ricorso incidentale di ### e ### nei limiti indicati in motivazione, e, dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, 

Giudice/firmatari: Mercolino Guido, Reggiani Eleonora

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2338/2025 del 21-10-2025

... aveva dichiarato il ### colpevole dei reati di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti, condannandolo a corrispondere agli odierni attori, a titolo di risarcimento del danno, capitale, interessi e spese, una somma complessiva superiore a 340.000,00 euro; - che, nel corso del procedimento penale, ### aveva posto in essere una serie di atti dispositivi con il chiaro intento di pregiudicare le ragioni creditorie; - che il convenuto ### consapevole della pendenza del giudizio e della concreta possibilità di una condanna risarcitoria, si era sistematicamente spogliato di tutti i suoi beni immobiliari situati in ### In diritto gli attori hanno dedotto: - la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 per l'esercizio dell'azione revocatoria; - il palese pregiudizio alle loro ragioni (l'eventus damni) che consiste non necessariamente in una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche nella mera variazione, quantitativa o qualitativa, che renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito; - che gli atti dispositivi erano successivi al sorgere della ragione di credito (identificabile già con la commissione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA PRIMA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Unico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11113/2022 promossa da: ### D'#### (C.F.  ###) e ### D'### DI ### (C.F. ###), rappresentanti e difesi dagli avv.ti #### e ##### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### CONVENUTO ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'avv.  #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### Per parte attrice: “### revocare ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e comunque inopponibile agli attori, l'atto di ### in adempimento di accordi di separazione del 16/02/2021 (a rogito ### di ### repertorio n. 99.716 - numero 30.651), trascritto il ### (Nota di trascrizione R.gen. 8443 R.part. 6429) con cui ### ha ceduto e trasferito a ### gli immobili censiti al ### dei ### del Comune di ### - ### 102, mappale 232, subalterno 12 (categoria A/2, vani 9,5), subalterno 27 (categoria C/6, 12 mq) e subalterno 39 (categoria C/6, 13 mq). 
Ordinare al competente ### dei ### la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. 
Spese e competenze professionali interamente rifuse.  ### revocare ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e comunque inopponibile agli attori l'atto di donazione (a rogito ### di ### repertorio n. 100.461 - numero 31.265) trascritto il ### (Nota di trascrizione R.gen.14324 R. part. 11474) del 29/10/2021 con cui ### ha donato a ### la quota indivisa di comproprietà di ½ degli immobili censiti al ### dei ### del Comune di #### - ### 11, mappale 214, subalterno 4 (categoria A/2, vani 10,5), mappale 214, subalterno 5 (categoria A/2, vani 11), mappale 1976, subalterno 1 (categoria C/2, 37 mq), mappale 1976, subalterno 2 (categoria C/2, 35 mq), mappale 1977, subalterno 2 (categoria C/2, 18 mq), mappale 1977, subalterno 3 (categoria C/2, 17 mq), mappale 1977, subalterno 4 (categoria F/1, 177 mq), mappale 1977, subalterno 5 (categoria F/5, 59 mq); ### di #### - foglio 11, mappale 680 (40 centiare), mappale 1726 (1 ara 40 centiare), mappale 1725 (2 are 10 centiare), mappale 1975 (36 are 14 centiare), foglio 11, mappale 214 (ente urbano, 2 are 77 centiare). 
Ordinare al competente ### dei ### la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Spese e competenze professionali interamente rifuse.  ###: rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate.” Per parte convenuta ### “Piaccia a codesto illustrissimo tribunale, contrariis reiectis respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto in diritto e non provate, e, conseguentemente, ordinare d'ufficio, ai sensi e per l'effetto della norma di cui all'articolo 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio presentata in data ### presso l'### delle ### - direzione provinciale di ### - ### provinciale territorio servizio di pubblicità immobiliare di ### e ivi trascritta in data ### al registro generale 651 registro particolare 539; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sussistessero i presupposti per la richiesta di revoca, limitare la stessa ad un solo atto dispositivo. - Con vittoria di spese del presente giudizio”. 
Per parte convenuta ### “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, se del caso anche in via riconvenzionale, previe le declaratorie del caso e concessione dei termini per conclusionali e repliche, 1. respingere la domanda revocatoria formulata da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto; 2. in subordine, salvo gravame, nel non creduto caso di accoglimento della domanda avversaria, limitare la revocatoria al solo trasferimento dell'immobile sito in #### di ### 52/53; 3. vinte le spese (anche tenuto conto del diniego implicito alla proposta transattiva formulata a verbale dell'11.4.2024). 
In via istruttoria si insiste nelle domande, eccezioni già formulate e per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. da intendersi qui per trascritte integralmente. 
Per parte convenuta ### “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio ritenute: - dichiarare inammissibile e improcedibile l'azione e le domande svolte dagli attori avverso ### per carenza di interesse ad agire; - disporre la sospensione necessaria del presente giudizio in attesa di una pronuncia definitiva nel procedimento penale pendente in ### - respingere le domande ex adverso proposte in quanto totalmente infondate in fatto e diritto.  - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria limitare la pronuncia di inefficacia ad uno solo degli atti impugnati e a quello di minor valore se capiente rispetto al credito posto a fondamento dell'azione revocatoria; - ordinare d'ufficio ai sensi e per effetto della norma di cui all'art 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva il presente giudizio effettuata presso l'### di ### registro generale 651 registro particolare 539 presentazione n. 12 del 23.1.2023 di cui è prodotta la notadoc. 2. 
Vinte le spese di lite oltre spese generali, cpa ed Iva” MOTIVI DELLA DECISIONE ### D'### di ### e ### D'### di ### hanno convenuto in giudizio #### e ### avanti il Tribunale di ### al fine di sentir revocare ex art. 2901 c.c. i seguenti atti dispositivi compiuti da ### - l'atto del 16 febbraio 2021, con cui il ### ha trasferito alla moglie, la convenuta ### la proprietà di un'abitazione sita in #### - l'atto del 29 ottobre 2021, con cui il ### ha donato al figlio, il convenuto ### la propria quota di comproprietà (pari a 1/2) su due appartamenti con annesso uliveto nel Comune di ### In fatto gli attori hanno allegato: - di aver sporto querela nel 2018 nei confronti di ### il quale è stato successivamente sottoposto a misure cautelari, inclusa la carcerazione preventiva dal 28 settembre 2018 al 17 dicembre 2018, e poi rinviato a giudizio il 27 novembre 2019; - di essere creditori del convenuto ### in forza della sentenza emessa in data 19 ottobre 2021 dalla Corte delle ### criminali del Tribunale di Lugano (### (prod. 1 attori); - che il richiamato provvedimento penale di condanna aveva dichiarato il ### colpevole dei reati di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti, condannandolo a corrispondere agli odierni attori, a titolo di risarcimento del danno, capitale, interessi e spese, una somma complessiva superiore a 340.000,00 euro; - che, nel corso del procedimento penale, ### aveva posto in essere una serie di atti dispositivi con il chiaro intento di pregiudicare le ragioni creditorie; - che il convenuto ### consapevole della pendenza del giudizio e della concreta possibilità di una condanna risarcitoria, si era sistematicamente spogliato di tutti i suoi beni immobiliari situati in ### In diritto gli attori hanno dedotto: - la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 per l'esercizio dell'azione revocatoria; - il palese pregiudizio alle loro ragioni (l'eventus damni) che consiste non necessariamente in una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche nella mera variazione, quantitativa o qualitativa, che renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito; - che gli atti dispositivi erano successivi al sorgere della ragione di credito (identificabile già con la commissione degli illeciti e la successiva querela del 2018); - che, pertanto, è sufficiente provare la semplice conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori; tale consapevolezza (scientia damni) è ritenuta in re ipsa, data la pendenza del procedimento penale, la carcerazione preventiva subita e l'imminenza della condanna; - che la cronologia degli eventi dimostra una deliberata strategia finalizzata a rendere irrecuperabile il credito; - la sussistenza del consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti, rispettivamente la moglie del ### (alla quale è stata trasferita l'abitazione di ### e il figlio ### (al quale è stato donato l'appartamento di ###; - che entrambi gli atti dispositivi impugnati avevano natura gratuita. 
Con comparsa di costituzione del 19.07.2023 il convenuto ### ha contestato la sussistenza stessa della "ragione di credito" che legittimerebbe gli attori ad agire. 
La difesa del convenuto ha eccepito: - che la sentenza penale svizzera, su cui si fonda il credito, non è riconosciuta nell'ordinamento italiano e che la decisione non è definitiva, essendo stata oggetto di appello in ### - che un provvedimento penale straniero non definitivo e non riconosciuto in ### è privo della forza giuridica necessaria per costituire il presupposto di un'azione revocatoria; di conseguenza, manca una delle condizioni essenziali dell'azione; - che gli atti di disposizione degli immobili italiani non avevano in alcun modo diminuito la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, rendendo l'azione revocatoria priva di fondamento per assenza di un danno concreto; - che ### non si era reso insolvente, atteso che questi possiede un cospicuo patrimonio in ### che include un immobile a ### e 22 cassette di monete d'argento, già sottoposto a sequestro conservativo nell'ambito del procedimento elvetico; - che il valore di questi beni sequestrati era sufficiente a soddisfare le pretese degli attori, qualora l'appello dovesse avere esito negativo; - che, pertanto, mancava il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio effettivo alle ragioni creditorie. 
La convenuta ### nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che la cessione dell'appartamento di ### non era stato un atto a titolo gratuito, ma un atto a titolo oneroso, poiché tale trasferimento si inseriva nell'ambito di un accordo di separazione coniugale, omologato dal Tribunale. 
Nel dettaglio ha argomentato che: - il trasferimento dell'abitazione di ### rappresentava l'adempimento una tantum dell'obbligo di mantenimento dovuto dal marito, in sostituzione di un assegno periodico; - la giurisprudenza riconosce che tali attribuzioni patrimoniali in sede di separazione, avendo una funzione solutorio-compensativa dei rapporti economici maturati durante il matrimonio, sono da considerarsi onerose; - per l'atto oneroso è necessario provare anche la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente (participatio fraudis), ossia la sua consapevolezza che l'atto avrebbe danneggiato i creditori; - la totale assenza di consapevolezza da parte della signora ### in merito alle specifiche attività lavorative e ai debiti del marito in ### - la crisi coniugale, sfociata nella separazione, era stata una conseguenza diretta e genuina dell'arresto del coniuge, e non uno stratagemma per sottrarre beni ai creditori.
La difesa del convenuto ### ha sostenuto che la donazione della quota della villa di ### non era stato un atto di mera liberalità, ma aveva avuto natura remuneratoria, rappresentando una sorta di compensazione per gli undici anni di lavoro che ### aveva prestato a favore del padre nella società di quest'ultimo in ### percependo una retribuzione asseritamente inferiore a quella dovuta. 
In secondo luogo, ha eccepito la carenza di "interesse ad agire" da parte degli attori, evidenziando che gli attori avevano agito contro ### in ### sulla base di una presunta responsabilità solidale con il padre, avendo ottenuto un sequestro sui suoi beni. 
Ha, inoltre, sostenuto che l'azione revocatoria in ### sarebbe superflua e denoterebbe un ingiustificato accanimento poiché i creditori disponevano già di uno strumento per soddisfare le proprie ragioni direttamente sul patrimonio di ### in ### Ha infine chiesto la sospensione del giudizio, in attesa di una pronuncia definitiva nel procedimento penale pendente all'epoca presso la Corte di Appello e revisione penale del Tribunale di Appello. 
Esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. 
Le parti hanno depositato ritualmente le rispettive memorie, con le quali hanno articolato ulteriormente le proprie difese, producendo documenti e formulando le proprie istanze istruttorie. 
Con prima memoria integrativa, la difesa degli attori ha evidenziato che - per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente una "ragione di credito" anche eventuale o litigiosa (Cass. Civ. n. 12975/2020 e 11755/2018); - la sentenza di primo grado del Tribunale di ### sebbene impugnata, costituisce un fondamento per qualificare gli attori come creditori legittimati ad agire per la conservazione della garanzia patrimoniale; - l'eventuale necessità di riconoscimento della sentenza straniera attiene alla successiva fase esecutiva, ma non impedisce l'esperibilità dell'azione revocatoria, la cui funzione è meramente cautelare e conservativa; - il debitore convenuto, spogliandosi di tutti i beni immobili in ### ha costretto i creditori a dover agire su un patrimonio sito all'estero, peraltro già gravato - come confermato dagli stessi convenuti - da sequestri a favore di altri creditori; - tale circostanza, di per sé, integra il requisito dell'eventus damni, atteso che il recupero del credito è divenuto incerto e indubbiamente più gravoso. 
Respinte le istanze istruttorie la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. 
In considerazione della formulazione di proposta transattiva da parte del convenuto ### all'udienza dell'11.4.2024, nei seguenti termini: “###. ### (…) dichiara la disponibilità del proprio cliente ad acconsentire all'iscrizione di ipoteca volontaria, per la garantita somma di euro 340.000,00 in favore degli attori, su immobile in ### di valore commerciale superiore al credito sub iudice, da escutere soltanto in caso di sentenza di condanna di ### passata in giudicato ed eseguibile in ### nel giudizio penale oggi pendente in ### nanti la Corte d'appello ed avente oggetto l'impugnazione della Sentenza della Corte delle ### del 19.10.21, fatto salvo l'adempimento spontaneo, con rinuncia da parte degli attori alla presente azione e alle domande in essa contenute, immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili oggetto di causa e rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dei convenuti.” i convenuti hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed hanno richiesto che, comunque, in caso di accoglimento della domanda attorea, tale proposta non accettata fosse considera ai fini della liquidazione delle spese di lite, escludendo le spese relative alla fase decisionale.  *** 
In via preliminare deve essere respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa di una pronuncia definitiva in ordine al credito legittimante fatto valere da parte attrice, dovendo condividersi l'orientamento prevalente della Suprema Corte, in base al quale: “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Cass. n. 3369 del 05/02/2019) Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di sopravvenuto difetto di interessa ad agire sollevata dalle parti convenute, in considerazione della proposta transattiva formulata da ### in corso di causa. 
Il fatto che la proposta non sia stata accettata determina il permanere dell'interesse ad ottenere la richiesta pronuncia di inefficacia degli atti per cui è causa, ferma restando la necessità della valutazione di tale condotta, ai fini della liquidazione delle spese di lite, in caso di esito vittorioso della causa per parte attrice. 
Nel merito ▪ ### di cessione in data 16 febbraio 2021, con cui il ### in adempimento di accordi di separazione, ha trasferito alla convenuta ### la proprietà di un'abitazione sita in #### riferimento all' atto di cessione in esame non sussiste il requisito dell'eventus damni. 
Per giurisprudenza constante, tale requisito deve essere valutato con riferimento al momento dell'atto dispositivo, tenendo conto delle residue disponibilità patrimoniali a quell'epoca esistenti (cfr. Cass. Ordinanza n. 3538 del 06/02/2019: In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione.” (conf. Cass. n. 23743 del 2011) Al momento della cessione dell'immobile in esame, residuava in capo a parte debitrice la titolarità in ### delle quota del 50% dei due appartamento in ### (oggetto del secondo atto di cui si chiede la revoca), il cui valore unitario di mercato, per affermazione di parte attrice oscilla fra euro 650.000 e euro 1.300.000. 
La domanda di revoca dell'atto dispositivo in esame deve essere, pertanto, respinta risultando superflua la verifica degli ulteriori requisiti di legge.  ▪ ### del 29 ottobre 2021, con cui il ### ha donato al figlio, il convenuto ### la propria quota di comproprietà (pari a 1/2) su due appartamenti con annesso uliveto nel Comune di ### ➢ ### legittimante La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata (cfr. Cass. n. 18291 del 03/09/2020 e giurisprudenza ivi richiamata). 
Il credito legittimante allegato da parte attrice riveste i requisiti in esame, considerato che si tratta di credito risarcitorio derivante da reato di truffa, appropriazione indebita e falso documentale che, sebbene ancora sub iudice, non appare prima facie infondato essendo stato positivamente delibato in due gradi di giudizio. 
Non rileva il fatto che la sentenza straniera non sia stata resa esecutiva in ### non essendo state dedotte ragioni che ne escludano i requisiti di compatibilità con l'ordinamento italiano o che comportino la sua contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume.  ➢ Eventus damni È pacifico che con l'atto di disposizione in esame non siano residuate in capo al debitore beni in ### (fatta eccezione per una quota infinitesimale di un'area urbana a ### pacificamente priva di valore). 
La giurisprudenza è univoca nell'affermare che il requisito oggettivo dell'"eventus damni", “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (cfr Cass. n. 20232 del 14/07/2023 e giurisprudenza ivi richiamata) La collocazione dei beni residui esclusivamente all'estero rappresenta una modifica qualitativa rilevante del patrimonio del debitore, in quanto rende più difficoltosa per gli attori, residenti in ### l'esecuzione forzata a soddisfacimento del proprio credito. 
Il requisito in esame non è escluso dal fatto che l'atto di disposizione sia stato compiuto in favore di soggetto che è da parte attrice ritenuto condebitore solidale, in quanto tale qualità è contestata e non è stata accertata - neppure in via non definitiva - in sede ###è certa la possibilità di parte attrice ottenere soddisfacimento del proprio credito agendo in via esecutiva sui beni in questione nei confronti di ### Va inoltre considerato il fatto che l'atto di donazione in esame ha riservato a parte donante il diritto di abitazione e quindi l'esecuzione nei confronti del donatario, avendo ad oggetto la quota di comproprietà, gravata da diritto reale di un terzo, avrebbe esiti meno vantaggiosi per il creditore procedente rispetto a quella condotta nei confronti del donante, per l'ovvia considerazione che nel primo caso il bene espropriato avrebbe valore minore.  ➢ Scientia damni Il requisito in esame deve ritenersi sussistente, in quanto il debitore aveva consapevolezza al momento dell'atto di disposizione della pronuncia di condanna a favore degli attori e della inesistenza di ulteriori beni a sé intestati in ### Non è necessaria la consapevolezza del terzo trattandosi di atto a titolo gratuito. 
A tal fine è irrilevante - oltre che non provata - da dedotta natura di donazione remuneratoria. 
La Suprema Corte, infatti, in analoga fattispecie relativa a revocatoria fallimentare, in cui era rilevante stabilire se l'atto da revocare fosse a titolo gratuito ha affermato: “### nei confronti dei creditori degli atti a titolo gratuito, prevista dall'art. 64 della legge fallimentare, riguarda tutte le attribuzioni che implichino un depauperamento del patrimonio del fallito senza corrispettivo, con la sola esclusione di quelle compiute in adempimento di doveri morali od a scopo di pubblica utilità, ovvero dei regali d'uso. Nella suddetta previsione, pertanto, rientra la donazione remuneratoria contemplata dall'art. 770 cod. civ., la quale, pur se diretta a compensare servizi in precedenza resi dal beneficiario, integra un'elargizione di natura discrezionale, non essendovi il donante tenuto né in base a vincolo giuridico, né per dovere morale o consuetudine sociale.” (cfr.  n. 4394 del 13/05/1987). 
Non può essere accolta la domanda di parte convenuta di escludere dalla revocatoria la quota del 50% di una dei due appartamenti, in quanto il valore attribuito da parte attrice a ciascuno dei due appartamenti (fra 650.000 e 1.300,00 euro) è riferito all'intero e pertanto la quota del 50% oggetto di atto di disposizione, prendendo a riferimento il valore minimo, non copre l'ammontare del credito legittimante. 
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria dell'atto di donazione.  ▪ Spese di lite Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ### e a carico di parte attrice e in favore di parte attrice e a carico dei convenuti ### e ### come da seguente tabella (avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale è stata proposta la domanda revocatoria) oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 260.001 a € 520.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Quanto all'istanza di parte convenuta di liquidare le spese di lite, tenendo conto del rifiuto - in tesi immotivato - da parte degli attori della proposta conciliativa formulata in corso di causa, va osservato quanto segue. 
La proposta è stata formulate nei seguenti termini : “###. ### (…) dichiara la disponibilità del proprio cliente ad acconsentire all'iscrizione di ipoteca volontaria, per la garantita somma di euro 340.000,00 in favore degli attori, su immobile in ### di valore commerciale superiore al credito sub iudice, da escutere soltanto in caso di sentenza di condanna di ### passata in giudicato ed eseguibile in ### nel giudizio penale oggi pendente in ### nanti la Corte d'appello ed avente oggetto l'impugnazione della Sentenza della Corte delle ### del 19.10.21, fatto salvo l'adempimento spontaneo, con rinuncia da parte degli attori alla presente azione e alle domande in essa contenute, immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili oggetto di causa e rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dei convenuti.” Parte attrice ha motivato il rifiuto di tale proposta in quanto “prevedeva la “rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dei convenuti” e quindi la definizione di rapporti estranei al presente giudizio”. 
Il convenuto ### ha ritenuto ingiustificato tale rifiuto, osservando che “l'assenza di tale clausola non lo avrebbe in alcun modo tutelato in quanto si sarebbe esposto al rischio di concedere una garanzia reale vincolandosi ad altre, mai menzionate e mai avanzate fino ad ora, pretese degli odierni attori, i quali, per contro, in assenza di altri crediti tra le parti, hanno immotivatamente rifiutato la “miglior” garanzia proposta a tutela dell'unico preteso credito vantato.” ### non è condivisibile: la garanzia ipotecaria poteva essere costituita a specifica garanzia del credito legittimante fatto valere nel presente giudizio, con ciò escludendo che la stessa potesse essere azionata per crediti diversi finora mai fatti valere. 
Per contro la clausola in contestazione imponeva agli attori la rinuncia, ad esempio, al credito in via solidale azionato nei confronti del convenuto ### Il rifiuto della proposta appare pertanto giustificato e quindi non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 91 c. 1 c.p.c.  P.Q.M.  Il Giudice, respinta ogni diversa istanza 1. respinge la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di ### in adempimento di accordi di separazione del 16/02/2021 (a rogito ### di ### repertorio n. 99.716 - numero 30.651), trascritto il ### (Nota di trascrizione R.gen. 8443 R.part. 6429) con cui ### ha ceduto e trasferito a ### gli immobili censiti al ### dei ### del Comune di ### - ### 102, mappale 232, subalterno 12 (categoria A/2, vani 9,5), subalterno 27 (categoria C/6, 12 mq) e subalterno 39 (categoria C/6, 13 mq); 2. ordina la cancellazione della domanda giudiziale di revoca ex art. 2901 dell'atto di cui al precedente punto 1.; 3. dichiara inefficace nei confronti degli attori #### D'#### e #### D'#### l'atto di donazione (a rogito ### di ### repertorio n. 100.461 - numero 31.265) trascritto il ### (Nota di trascrizione R.gen.14324 R. part. 11474) del 29/10/2021 con cui ### ha donato a ### la quota indivisa di comproprietà di ½ degli immobili censiti al ### dei ### del Comune di #### - ### 11, mappale 214, subalterno 4 (categoria A/2, vani 10,5), mappale 214, subalterno 5 (categoria A/2, vani 11), mappale 1976, subalterno 1 (categoria C/2, 37 mq), mappale 1976, subalterno 2 (categoria C/2, 35 mq), mappale 1977, subalterno 2 (categoria C/2, 18 mq), mappale 1977, subalterno 3 (categoria C/2, 17 mq), mappale 1977, subalterno 4 (categoria F/1, 177 mq), mappale 1977, subalterno 5 (categoria F/5, 59 mq); ### di #### - foglio 11, mappale 680 (40 centiare), mappale 1726 (1 ara 40 centiare), mappale 1725 (2 are 10 centiare), mappale 1975 (36 are 14 centiare), foglio 11, mappale 214 (ente urbano, 2 are 77 centiare); 4. ordina al competente ### dei ### l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione di cui al precedente capo 3.; 5. condanna gli attori al pagamento delle spesse di giudizio sostenute da ### che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.  6. condanna i convenuti ### e ### in solido fra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.  ### 21.10.2025

causa n. 11113/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giordano Emanuela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6125/2025 del 07-03-2025

... bilanci di previsione”; c) il “riferimento … all'indebita appropriazione di denaro da parte dell'appellante” era “suscettibile di determinare 3 di 15 la civile responsabilità degli appellati”; d) dalla sentenza della ### di appello di Venezia n. 1168/2022 risultava, infatti, che l'assegno di euro 2.655,98 (“somma che l'appellante sostiene avere versato di tasca propria all'avv. ### in pagamento di quanto dovuto in ragion e di ingiunzione per la consegna d i una scheda di telecomando, e che gli appellanti allegano invece essere st ato indebitamente attinto dai fondi condominiali”) era stato “prima addebitato al ### e poi saldato dall'amministratore di tasca propria all'avv. ### cre ditore istante i n via monitoria, di talché la ### d'appello ha considerato inesistent e un d anno al condominio, così come le ded otte irr egolarità gestorie imp uta bili all'amministratore”; e) ### avevano ricollegato le affermazioni contenute ne l ricorso ex art. 112 9 c.c. “all'episodio dell'assegno” e così “consapevolmente alluso, senza mezzi termini, al comportam ento intenzionale del ### di ap propriarsi indebitamente e in quel modo di denaro d i propriet à dei condomini”, ciò (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11511/2023 R.G. proposto da: ### e ### rappresentati e difesi da sé medesimi; -ricorrenti contro ### rappresentato e difeso dagli av vocati ### e ### -controricorrente avverso la SENTENZA della ### D'### 2459/2022, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal ### 2 di 15 ### 1. - Con ricorso affi dato a quat tro motivi, gli avvocati ### e ### hanno impugnato la sentenza della ### di appello di Venezia, resa pubblica in data 18 novembre 2022, che, in accoglimento del gravame interposto da ### e in totale riforma della decisione del Tribunale di Vicenz a del luglio 202 0 - che aveva rigettato la dom anda avanzata dal ### per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della lesione de ll'onore e della repu tazione per le espressioni offensive contenute nel ricorso ex art. 112 9 presentato dai predetti a vvocati quali condomini del ### -, condannava i medesimi ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore del ### della somma risarcitoria di euro 5.000,00, oltre agli interessi legali e alle spese del doppio grado.  2. - ### territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) il ### era stato amministratore del ### sino al 12 luglio 2026, pur essendosi dimesso nel corso dell'assemblea del 10 marzo 2016 dopo che i condomini ### ne “avevano impugnato sistematicamente tutte le delibere condominiali”; b) in data 6 giugno 2016 i predetti condomini presentavano, dinanzi al Tribunale di Vicenza, un ricorso pe r la nomina di nuovo amministratore, che conteneva la seguente frase: “l'amministrazione condominiale del ### V illa ### è da anni caratterizzata da irr egolarità contabili e gravi carenze di gestione, tra cui la inde bita ap propriazione di de naro dal conto condominiale e la non tracciabilità di tutte le somme in entrata e in uscita nel corso degli ultimi esercizi, avvallate dagli altri condomini, che hanno indotto i ricorrenti a impugnare più volte i consuntivi e i bilanci di previsione”; c) il “riferimento … all'indebita appropriazione di denaro da parte dell'appellante” era “suscettibile di determinare 3 di 15 la civile responsabilità degli appellati”; d) dalla sentenza della ### di appello di Venezia n. 1168/2022 risultava, infatti, che l'assegno di euro 2.655,98 (“somma che l'appellante sostiene avere versato di tasca propria all'avv. ### in pagamento di quanto dovuto in ragion e di ingiunzione per la consegna d i una scheda di telecomando, e che gli appellanti allegano invece essere st ato indebitamente attinto dai fondi condominiali”) era stato “prima addebitato al ### e poi saldato dall'amministratore di tasca propria all'avv. ### cre ditore istante i n via monitoria, di talché la ### d'appello ha considerato inesistent e un d anno al condominio, così come le ded otte irr egolarità gestorie imp uta bili all'amministratore”; e) ### avevano ricollegato le affermazioni contenute ne l ricorso ex art. 112 9 c.c. “all'episodio dell'assegno” e così “consapevolmente alluso, senza mezzi termini, al comportam ento intenzionale del ### di ap propriarsi indebitamente e in quel modo di denaro d i propriet à dei condomini”, ciò che, però , dalla pred etta sentenza n. 116 8/2022 “non è obiettivamente riscontrabile né allo stesso ascrivibile”; f) le “circostanze di fatto, ost ative a t ale strumentale allusione, no n potevano non essere state colte dagli odierni appellati, né da questi fraintese come conseguenza di errore scusabile”, avendo gli stessi, peraltro, confermato “di avere espletato controlli sulla co ntabilit à condominiale relative ai precedenti anni di gestione nell'ambito dei giudizi di impug nativa d el bilancio che avevano proposto, e in particolare quando si erano fatti consegnare dal Caz zola la documentazione relativa a tutti gli assegni bancari tratti sul conto condominiale, ivi incluso quell o relati vo al rimborso disposto n ei confronti dell'appellato avv.  ### ”; g) l'istituto della nomina giudiziale dell'amministratore di condominio “è d a ritenersi funzionale alla ricostituzione dell'organo amministrativo quando lo stesso risulta vacante”, per cui il riferimento, presente nel ricorso ex art. 1129 c.c. proposto dagli appellati, “alle varie criticità della 4 di 15 gestione condominiale pregressa all'istanza stessa” era da considerarsi “un elemento …, qu antomen o, di secondaria importanza”, così da escludersi ch e l'anzidetta espressione offensiva fosse “continente il mero scopo difensivo (da cui l'inoperatività dell'esimente dell'art. 598 c.p.)” e “obiett ivamente pertinente le circostanze da allegare in un ricorso ex art. 1129 c.c.”, né risultando “nemmeno veritiera come accertato nella citata sede di giudizio di appello”, sussistendo quindi la fattispecie il reato di diffamazione, con le conseguenze risarcitorie sul piano civile”; h) “il dann o alla reputazione, per q uanto contenu to alla platea dei condomini e agli uffici giudiziari”, si era effettivamente verificato e risultava apprezzabile, “posto che il ### ha provato di svolgere l'attività di amministratore di condominio, sulla cui reputazione professionale incide concretame nte la circolazione di n otizie negative sul presunto mane ggio dei fondi condominiali a fini personali”; i) il risarcimento del danno era, quindi, da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5.000,00 all'attualità, con condanna degli appe llati anche al pagam ento delle spese processuali del doppio grado, “in base ai parametri istituiti dal DM 55/2014 in relazione al valore del riconosciuto”.  3. - Ha resistito con controricorso ### 4. - Entrambe le parti hanno dep ositato mem oria ex art.  380-bis.1 c.p.c. (i ricorrenti con duplice atto di identico contenuto).  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2697 e 2729 c.c., per aver la ### territoriale, nel riconoscere sussistente il danno no n patrimoniale all'onore e alla reputaz ione, quale danno da intend ersi non in re ipsa , fatto erronea applicazione della prova ex art. 2729 c.c., non fondandola su presunzioni gravi, precise e concordanti in riferimento ai criteri 5 di 15 di valutazione in concreto del danno in questione, ossia “rilevanza dell'offesa, diffusione dello scritto, posizione sociale della vittima”.  1.1. - Quanto alla “rilevanz a dell'offesa”, i ricorrenti sostengono che il giudice di ap pello abbia male int erpretato la sentenza della ### di appello di Venezia n. 1168/2022, così da reputare erroneamente che da tale pronuncia non risulti “che l'amministratore ### abbia pre levato denaro mediante l'emissione a favore di sé stesso di un assegno di euro 2.655,98 tratto sul conto condominiale, e pertanto tale circostanza dedotta dagli appellati non è veritiera”. 
Dalla predet ta sentenza n. 1168/2022 (pp. 16 e 17, § 3, trascritto in ricorso alle pp . 12/1 3) emerge, invece, la conferma “del prelievo della somma da parte del ### e della sua omessa indicazione nel rendico nto”, avendo la ### d'appello escluso soltanto la sussistenza di un danno per il condominio, in quanto il ### aveva prelevato dal conto condominiale, con assegno a sé intestato, la somma di euro 2.655,98 in data 6 maggio 2015 e poi versato in contanti la stessa somma “nel medesimo conto” in data 19 maggio 2015. 
Né - deducono ancora i ricorrenti - risulta dalla sentenza 1168/2022 che “l'assegno era stato prima add ebitato al ### e poi saldato d all'amministratore di tasca propria all'avv. ### creditore”, giacché l'assegno era stato emesso a favore dello stesso ### Sicché, il riferimento “all'indebita appropriazione di de naro dal conto condo miniale da parte dell'amministratore, mediante l'assegno de quo girato a sé stesso, corrisponde alla verità dei fatti e di conseguenza non può essere qualificato come offesa rilevante” ai fini del risarcimento del danno da lesione dell'onore e della reputazione.  1.2. - Quanto alla “diffus ione dello scritt o”, ristretta “alla platea dei condomin i e agli uffici giu diziari”, la ### territoriale 6 di 15 avrebbe errato a ritenere sussistente la lesione dell'onore e della reputazione poiché i “condo mini erano a conoscenza delle contestazioni all'operato dell'amministratore da parte dei ricorrenti, anche rispetto al l'illegittimità emissione dell'assegno dal conto condominiale effettuata dal ### a favore di se stesso, essendo stati impugnati dai condomini ### e ### i consuntivi di due esercizi, e ntrambi annullati dalla ### veneziana, tra cui quello in cui non era stato inserito il prelievo fatto dal ### a suo favore”. 
Né, peraltro, potrebbe reputarsi “rilevante ai figli della lesività dell'onore e della repu tazione del ### il fatto che i giudici è designato sul predetto ricorso sia venuto a conoscenza i fatti veri documentati, tra cui il prelievo di denaro a favore di sé stesso da parte dell'amministratore”.  1.3. - Quanto, infine, “alla posizione sociale della vittima”, la ### territoriale aveva errato a riferirsi ad un generico addebito di “maneggio dei fondi condominiale a fini personali” e non già allo “specifico comportamenti illegittimo realmente tenuto dall'amministratore dimissionario”, il quale, peral tro, «ha riferito, nella comparsa conclusionale nel giu dizio di secondo grado, di godere “di ottima reputazione sia in ambiente lavorativo che nella società civile”».  1.4. - Il motivo, in tutta la sua articolazione, non può trovare accoglimento.  1.4.1. - Giova ramm entare, anzitutto, che, in tema d i responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, poiché il danno risarcibile - nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 204 3 c.c., cui è da ricond urre la struttura stessa dell'illecito aquiliano (Cass. n. 16133/2014) - non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussiste nza di 7 di 15 siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, sebbene anche attraverso presunzioni che assumano quali parametri di rifer imento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (tra le molte: Cass. 24474/2014; Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 4005/2020 , richiamata in ricorso; Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 20269/2024; Cass. 29220/2024). 
Varrà ulteriorme nte considerare - alla luce dell a giurisprudenza di questa ### (tra le altre : Cass. S .U.  1785/2018; Cass. n. 3541/2020; Cass. n. n. 18611/2021; Cass. 9054/2022; Cass. n. 15699/2023; Cass. n. 17545/2024) - che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il f atto ignoto sia - di rego la - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamen te converge nti nella dimostrazione della sua sussistenza, non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. 
Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa appl icazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi d ell'art.  360, comma primo, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merit o affermi che il ragion amento presunt ivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto sto rico privo di gravità o p recisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti n ella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione 8 di 15 di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito.  1.4.2. - Il profilo di censura sulla “rilevanza dell'offesa” è in parte infondato e in parte inammissibile. 
I ricorrenti sostengono che corrisponderebbe a verità il fatto della “indebita appropriazione di denaro dal conto condominiale da parte dell 'amministratore, mediante l'assegno de quo girato a sé stesso”, in quan to ciò darebbero evidente conferma non solo la prova document ale relativa all'emissione dell'assegno di euro 2.655,98 in favore dello stesso ### la, ma, in particolar modo , quanto deciso dalla sentenza n. 1168/2022 della ### di appello di Venezia - su cui è incentrata la ratio decidend i della sentenza impugnata in questa sede -, che il giudice d i secondo grado avrebbe erroneamente interpretato, poiché quella pronuncia dava atto della circost anza che l'amministratore aveva effettivamente prelevato dal conto condominiale la somma di euro 2.655,98, di cui non vi era traccia nel rendiconto. 
La doglianza, tuttavia, non coglie appieno la ratio decidendi della sentenza a fondamento della statuizione qu i impugnata, giacché la ### territoriale (cfr. sintesi al § 2 dei “### di causa” e pp. 4/6 del la sentenza di app ello), richiamando a sost egno la pronuncia n. 1168/2022, h a evidenziat o che da essa emergeva che, essendo stato l'assegno “prima addebitato al ### e poi saldato dall'amministratore di tasca propria all'avv.  ### ”, non era stato cagionato alcun danno al condominio, da ciò traendo il convincimento che tali circostanze di fatto erano “ostative” alla “strumentale allusione”, fatta “senza mezzi termini” dai condomini ricorrenti ex art. 1129 c.c., ad un “comportamento intenzionale del ### di appropriarsi indebitamente e in quel modo di denaro di proprietà dei condomini”. 
In altri termini, quan to il giudice di appell o ha tratto dalla sentenza n. 1168/2 002 è che il fatto contestato al ### non 9 di 15 poteva essere di “appropriazione indebita”, quale eviden te “allusione” alla corrisponde nte fattisp ecie incriminatrice (art. 646 c.p.), tale da ingenerare, per l'appunto, la lesione dell'onore e della reputazione del medesimo amministratore di condominio. 
Del re sto, ciò trova conferma in quanto argome ntato dalla stessa sentenza n. 1168/2022 (dep ositata in q uesta sede nel fascicolo di parte ricorrente come doc. n. 2), di cui si dà conto in ricorso (pp. 12 e 13), venendo in risalto c he l'importo di euro 2.655,98 era stato prelevato dal ### dal conto condominiale il 6 magg io 2015 e versato nuovamente nello st esso cont o dal medesimo amministratore il 19 maggio 2015, con “due operazioni, dunque, … poste in essere in un arco di tempo molto ristretto” (p.  17 sentenza n. 1168/2022). 
E di questo la ### territoriale ha tenuto conto là dove ha posto in rilievo che i condomini ### con ricorso ex art. 112 9 c.c. presentato il 6 giugno 201 6, non potevano non essere a conoscenza de lle “circostanze di fatto, ostative a tale strumentale allusione”, avendo “espletato controlli sulla contabilità condominiale relativa agli anni precedenti”, essendosi fatt i “consegnare dal ### la documentaz ione relativa a tutti gli assegni bancari tratti sul conto condominiale”, compreso quello per euro 2.655,98 del maggio 2015. 
Il ragionamento del giudice di appello in ordine alla rilevanza dell'offesa all'onore e alla reput azione del Caz zola, per essere esclusa la verità del fatto (“appropriazione indebita” del denaro di proprietà dei condomini) o ggetto di “strumentale allusione” da parte dei ricorrenti ex art. 112 9 c.c., si sottrae, dun que, alle censure in esame e si palesa anche rispondente a diritto, essendo principio affermato in più di un'occasione da questa ### ( pen. n. 40870/ 2017; Cass. p en. n. 19519/2020; Cass. pen.  11323/2021), quello per cui, nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che 10 di 15 ne sia stato amminis tratore, il reato si consuma all'atto della cessazione dell a carica, in quant o è in tale momento ch e, in mancanza di restituzione degli impo rti ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. 
Nella specie, il ### ha rassegnato le dimission i da amministratore nel marzo 2016, dopo aver provveduto in data 19 maggio 2015 al versamento dell'importo di euro 2.655,98 prelevato con assegno dal conto condominiale il precedente 6 maggio.  1.5. - Sono in parte infondati e in parte in ammissibi li gli ulteriori profili di censura che attengono alla “diffusion e dello scritto” e alla “posizione sociale della vittima”, giacché la combinata valutazione delle circostanze di fatto (diffusione dello scritto “alla platea dei condomini e agli uffici giudiziari”, “attività di amministratore di condominio”, addeb ito, nello sc ritto, di “maneggio di fondi condominiali a fini personali”, con riferimento alla vicend a dell'assegno di euro 2 .655,9 8) indicate dal la corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito, ai sensi dell'art. 272 9 c.c., non può in alcun modo considerarsi fondata su indici pri vi, ictu oculi, di q uella m inima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice d el merito h a ritenuto d i porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. 
Sicché, le doglianze sono oggettivamente inidonee a fondare una violazione dell'art. 2729 c.c., risolvendosi, là dove prospettanti una diversa in ferenza probatoria, in una inammissibile in gerenza nella valutazione della quaestio facti rimessa la giudice del merito.  2. - Con il secondo mezzo è, “in via subordinata rispetto al primo”, dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, c.p.c., per non aver la ### territoriale “posto a fond amento della decisione le pro ve documentali ac quisite al processo da cui risulta il prelievo di denaro condominiale da parte 11 di 15 dell'amministratore a favore di sé stesso”, ossia “la copia fotostatica dell'assegno di euro 2.655,98 a favore di ### Cazzola” e la “sentenza della ### d'appello n. 1168/2022”, erroneamente percependone “i contenuti informativi” non equivocabili.  2.1. - Il mot ivo è infondato, giacché - alla luce dell e considerazioni già svolte in sede di scrutinio del primo motivo al § 1.4.2. - non è apprezzabile alcun errore percettivo del giudice di appello in ordine alle circo stanze d i fatto a sostegno della statuizione sulla rilevanza dell'offesa in danno del ### 3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 598 c.p. e 2043 c.c., per aver la ### territoriale escluso che la frase ritenuta offensiva non risultasse “continente il mero scopo difensivo” e non fosse “ob iettivament e pertinenti le c ircostanze allegate in un ricorso ex art. 1129 c.c.”. 
Il giud ice di appello avrebbe m ancato di consid erare che l'espressione era stata inserita nelle “premesse” del ricorso del 6 giugno 2016 per evid enziare l'urgenza di “ripristinare immediatamente una corretta gestione del condom inio, con la nomina giudiziale di un nuovo amministratore super partes che gestisce il condominio in modo conforme alla legge”, non avendo il ### pur a distanza d i mesi dalle d imissi oni, convocata l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore, per cui anche in riferime nto “allora la circostanza della sua appropriazione di denaro dal conto condominiale” era finalizzata a far presente “che la direz ione dei tempi di n omina del nu ovo amministratore esponeva i ### al pericolo di pregiudizio per la possibilità che il ### ponesse in essere altri atti illegittimi”. 
I ricorrenti sostengono, altresì, che “le espressioni utilizzate costituivano il mezzo per descrivere la situazione che si era creata nel condominio” e che, comunque, l'esimente sussiste allorché 12 di 15 “ricorre il presupposto della pro palazione di fatti pertinenti al giudizio e veri” (Cass. 25423/2014).  3.1. - Il motivo è inammissibile. 
Varrà al riguardo rammentare che, in tem a di risarcimento del danno per lesione dell'onere e della repu tazione, a cau sa di diffamazione, la ricostruzione storica d ei fatti , la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la sussistenza di un esimente co stituiscono accertamenti di fatto, riservat i al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità (tra le tante - seppure specificamente attinenti a fattispecie di diffamazione a mezzo stampa - Cass. n. 6133/2018, Cass. n. 4543/2019, Cass. 18631/2022), se non, attualmente (ossia secondo la norma processuale nella specie applicabile ratione temporis), negli stretti limiti dell'omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ovvero di una motivazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, restando escluso un sindac ato sulla su fficienza, logicità e contraddittorietà della motivazione stessa, alla stregua della previgente formulazione del citato n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (Cass., S.U., n. 8053/2014).  ### territoriale (cfr. sintesi al § 2 dei “### di causa”, cui si rinvia; pp. 5/6 sentenza di appello) ha motivato in modo affatto intelligibile, nel rispetto del c.d. “minimo costituzionale”, in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la diffamazione in danno del ### e sul fatto che l'addebito di appropriazione indebita del denaro condominiale (e non di altra condotta posta in essere dal medesimo amministratore) non fosse né continente rispetto allo scopo d ifensivo, né pertinente risp etto all'azione giud iziaria intrapresa (nomina di nuovo amministratore ex art. 112 9 c.c.), sicché le doglianze di parte ricorrente - non deducenti un vizio di omesso esame ai sensi del n. 5 del l'art. 360 c.p.c. e, peralt ro, insistenti nel sostenere, contrariame nte a quant o ritenuto dalla 13 di 15 ### ter ritoriale, la verità dell'addebito - si risolvo no in una inammissibile critica della valutazione in fatto riservata al giudice del merito. 
E ciò anche a prescindere dal rilievo che l'invocata esimente di cui all'art. 598 c.p. non trova applicazione nel processo civile, sia perché la norma di cui all'art. 89 c.p.c. è posteriore a quella del codice penale, sia soprattutto perché essa riguarda specificamente il giudizio civile, con la conseguenza che l'ambito di applicazione del citato art. 598 c. p. resta limitato al processo penale e a quello davanti all'autorità amministrativa (Cass. n. 1955/1969; Cass. 5991/1979; Cass. n. 1998/1979; Cass. n. 10916/ 2001; Cass. n .  29193/20249). 
Tuttavia, la motivazione resa dalla ### territoriale in punto di insussistenza dell'esimente ex art. 598 c.p., pur essendo erroneo un tale riferimento, risponde, comunque, nella sostanza a quanto richiesto per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c., ossia che le espressioni offensive, perché possano dar luogo al risarcimento del danno, non devono essere inerenti all'oggetto della lite e, dunque, palesarsi eccedenti rispetto alle esigenze della difesa (tra le altre: Cass., S.U., n. 2579/1988; Cass. n. 10916 /2001; 14552/2009), ferma restando la riserva allo stesso giudice circa l'apprezzamento sulle relative ci rcostanze di fatto, come det to, insindacabile in questa sede ###negli stretti limiti dianzi ricordati.  4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art.  4, comma 1, del d.m . n. 55/2 014, per av er la ### territoriale liquidato, in relazione al valore de lla causa di euro 5.000,00, un importo di euro 4.500,00 per il primo grado e un importo di euro 3.966,00 per il giudizio di appell o, discostand osi amp iamente, senza “apposi ta motivazione” al riguardo, dai valori medi per il primo grado (ossia, euro 2.430,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) e dai valori massimi per 14 di 15 l'appello (ossia, euro 3.294,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) di cui alle tabelle allegate al prede tto de creto ministeriale.  4.1. - Il motivo è infondato. 
E' principio consolidato ch e, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di leg ittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aume ntare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, e ssendo in tal cas o necessario che siano controllabili le ragi oni che giustifi cano lo scostamento e la misura di esso ( Cass. n. 2 386/20 17; Cass. 89/2021; Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 15506/2024). 
Nella specie, la ### territoriale, tenuto conto del decisum (risarcimento del danno per l'importo di euro 5.000 ,00), si è mantenuta entro i limiti massimi dei compensi relativi allo scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, di cui al d.m. n. 55/20 14, come m odificato dal d.m. n. 37/201 8 (applicabi le ratione temporis), avendo liquidato per il primo grado la somma di euro 4.500,00 - essendo il limite massimo euro 4.536,00 e avendo gli stessi ricorrenti d edotto che la liquidaz ione è, comunque, “corrispondente ai parametri massimi e superiore dell'85%” rispetto all'applicazione dei parametri medi - e per il secondo grado la somma d i euro 3 .966,0 0, essendo il limite massimo di euro 5.184,00, da cui i ricorrenti hanno sottratto euro 1.458,00 per la fase istruttoria, rispetto alla quale il compenso è, invece, dovuto, giacché in corso di causa è stata trattata l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. (decisa con ordinanza del 16.12.20 20, dopo la costituzione in giudizio de gli appe llati in data 14.12.2 020: p. 3 della sentenza imp ugnata), da anno verarsi tra i “procedimenti 15 di 15 comunque incidentali” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del citato d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018.  5. - Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti, in solido tra loro, condannati al pagamento delle spe se del giu dizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.   Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Vincenti Enzo

M
1

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1857/2025 del 23-10-2025

... del danno ingiusto causato alla DMC dall'avvenuta indebita appropriazione delle somme giacenti nel conto corrente intestato alla predetta società, da lui acceso e di quella di condannarlo al pagamento delle somme indicate nel dispositivo quale danno patrimoniale emergente e quale ulteriore voce di danno, quantificando il danno con la sommatoria degli importi in uscita. In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto che il ### non aveva fornito la prova della titolarità delle somme in questione da parte della società, né della provenienza di tutte le somme in entrata nel conto corrente da ricavi di quest'ultima e della sussistenza del danno ingiusto in relazione alle movimentazioni in uscita e che, in relazione al secondo motivo, il giudice avrebbe dovuto considerare anche gli importi in entrata sul conto (così come, peraltro, fatto dal c.t.u.). I motivi sono entrambi infondati. Ed invero, in relazione al primo motivo - premesso che la circostanza relativa all'avvenuta apertura, da parte del ### in via autonoma, di un conto corrente intestato alla DMC presso la ### dell'### e del ### all'insaputa della stessa e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott.ssa ### rel. est., Dott.ssa ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. 1707/2023 r.g. promossa da: MARCHIONNI arch. ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti - appellante - contro FALLIMENTO della D.M.C. s.r.l. (c.f. ###, p. iva ###) dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011 pubblicata il ###, in giudizio in persona del ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - appellata - avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data ### trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025, con ordinanza collegiale ex art.  127 ter c.p.c. del 9.7.2025, pubblicata in data ###, sulle seguenti ### Per parte appellante: “In via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma della sentenza n. 580/2023, del 23 Giugno 2023, pubblicata il 28 Giugno 2023 dal Tribunale Ordinario di Grosseto, ### Civile nell'ambito del procedimento iscritto al N. RG 2318/2013, notificata per il decorso del termine breve al difensore di primo grado della parte appellante Avv. ### in data 29 Giugno 2023, attore del giudizio di primo grado, in accoglimento delle conclusioni relative al rigetto della domanda attrice che qui si riportano “voglia l'###mo Giudice adito rigettare la domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto” e conseguentemente rigettare la domanda attrice per i motivi meglio esposti nel presente atto. - In sub ordine e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello dedotto in narrativa, per l'effetto in riforma parziale della sentenza appellata, ridurre la misura del danno quantificato ed oggetto di condanna alla misura massima contenuta nei limiti indicati nella richiamata ### Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forf. per spese generali e cap.  relativi a questo giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, nonché con eventuale condanna anche per le spese di lite del primo grado.” Per parte appellata: “### all'###ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e negli scritti depositati nel giudizio di primo grado, qui tutti richiamati e riproposti, respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza di merito e istruttoria : - respingere totalmente, siccome inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da ### avverso alla Sentenza numero 580 / 2023 emessa il ### dal Tribunale di Grosseto - Giudice monocratico Dott. ### - pubblicata il ### e notificata il ###, che ha deciso inter partes la causa civile numero 2318 / 2013 R.G., confermando integralmente la impugnata Sentenza ; - pronunciare ogni conseguente statuizione di legge e di ragione ; in ogni caso con condanna dell' appellante ### alla integrale refusione delle spese processuali a favore della ### del fallimento D.M.C. S.r.l. per i due gradi di giudizio.” ### atto di citazione ritualmente notificato, la ### del ### D.M.C. s.r.l. (di seguito DMC o ### aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, ### e la ### dell'### e del ### al fine di ottenere - previa declaratoria di responsabilità aquiliana del ### per aver causato ingenti ed irreparabili danni alla DMC (originariamente in bonis, poi fallita nel 2011) avendo aperto, in data ### ed in assenza di poteri, un conto corrente a nome della stessa presso la filiale di ### della ### dell'### e del ### ed operato a carico di quel conto, sempre in assenza di poteri, sottraendo nell'intero anno 2009 liquidità per un ammontare complessivo di euro 1.136.456,33, nonché di responsabilità contrattuale della ### dell'### e del ### per aver omesso di effettuare i controlli di sua specifica competenza, autorizzando l'apertura del conto corrente 045-91740-7 a nome di una società di capitali, la DMC, nonostante l'evidente difetto di potere della persona (### che si era presentata per stipulare il contratto, permettendogli di operare sul conto bancario n. 045-91740-7 in assenza dei necessari poteri ed in una condizione di conflitto di interessi con la società - la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita e precisamente, il danno patrimoniale emergente, commisurato all'importo complessivo delle disposizioni illegittime compiute dal ### sul conto corrente della DMC e pari a euro 1.136.456,33 in via capitale, salvo il maggior danno risultante all'esito dell'istruttoria; l'ulteriore danno economico connesso alla indisponibilità delle somme complessivamente sottratte dal conto corrente oggetto di causa, ritenuto causalmente legato al declino economico della DMC ed asseritamente comprovato dalle perdite di esercizio registrate nel bilancio del 2010 e dalla dimensione del passivo accertato nel fallimento ed il danno non patrimoniale sofferto dalla DMC ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., come conseguenza degli atti di pagamento connotati da disvalore anche penale. 
A fondamento della domanda, la ### aveva dedotto che il ### aveva operato senza poteri su di un conto abusivamente aperto a nome della ### nonché progressivamente sottratto alla società ingenti somme, facendole confluire nel proprio patrimonio personale (mediante accredito diretto nel proprio conto personale n. 054-91650 aperto presso la stessa filiale della ### ovvero nel patrimonio di altre società commerciali da lui partecipate o amministrate o controllate da persone appartenenti alla sua famiglia attraverso pagamenti o prelevamenti di somme contanti per cassa, giroconti o bonifici, emissione di assegni bancari o circolari, cagionando una grave spoliazione patrimoniale in danno alla società sino alla pronuncia di fallimento della medesima, avvenuta nell'anno 2011 con sentenza del Tribunale di Grosseto n. 13/2011. 
Con riguardo alla posizione di ### dell'### e del ### parte attrice aveva, inoltre, dedotto la sua responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., artt. 1175 e 1375 c.c., 1710 e segg.  c.c., 1834 c.c., 1856 c.c., sulla scorta del preteso inadempimento delle obbligazioni connesse e/o derivanti dal rapporto di conto corrente n. 054/91740-7, l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato professionale e dei contratti bancari oltre alla inosservanza del più ampio e generale obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede.  ###, benché ritualmente citato in giudizio, era rimasto contumace per tutta la fase introduttiva del processo e gran parte della fase istruttoria, costituendosi in giudizio tardivamente e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti. 
Si era costituita in giudizio la convenuta ### dell'### e del ### che aveva chiesto il rigetto della domanda, svolgendo plurime contestazioni nel merito e chiamando in causa - per la garanzia assicurativa - la propria compagnia di assicurazioni ### S.p.A., che si era ritualmente costituita.  ### convenuta aveva poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa anche delle società commerciali che materialmente avevano ricevuto bonifici e/o pagamenti disposti dal ### a carico del conto corrente oggetto di causa (precisamente le società ### s.r.l., GLF società agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l., tutte con capitale sociale detenuto da familiari del ###, per essere manlevata in caso di condanna, che erano tutte rimaste contumaci e nelle more del giudizio dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto. 
Successivamente, il Tribunale di Grosseto, preso atto della procedura concorsuale aperta per la ### originariamente convenuta e nelle more posta in risoluzione, con sentenza n. 906/2016 dell'8.11.2016, aveva dichiarato improseguibile la domanda nei confronti della ### della ### dell'### e del ### autorizzando la prosecuzione della causa nei confronti dell'ente neocostituito ### A seguito della formale riassunzione ex art. 303 c.p.c. da parte della ### del ### la causa è proseguita nei confronti di tutti i soggetti legittimati, inclusa la ### spa, subentrata senza soluzione di continuità alla ex ### in tutti i diritti, le attività e le passività cedute ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.Lgs 16.11.2015 n. 180. 
Si era costituita ritualmente la ### S.p.A., con comparsa depositata il ###, riproponendo le stesse difese già svolte dalla ### originaria convenuta, mentre il convenuto ### aveva mantenuto la condizione di contumacia. 
Nel prosieguo del giudizio, a fronte delle peculiari vicende che avevano interessato la ### dell'### e del ### era stato raggiunto tra le parti un accordo limitato alle posizioni processuali in essere tra la ### del ### e la ### nelle more subentrata alla ### intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. con comparsa depositata il ###.  ### il predetto accordo parziale, il ### aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.c. e alla domanda giudiziale nei confronti della costituita ### a fronte del pagamento di una somma pari a € 160.000,00.  ### aveva dichiarato a sua volta di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti delle parti chiamate in causa (### spa e fallimenti delle società ### s.r.l., ###à agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l.). 
All'udienza del 14.1.2020, il Giudice istruttore, dato atto dello scambio delle formali dichiarazioni ex art. 306 c.p.c. aveva dichiarato “l'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda proposta dalla ### del ### nei confronti della ### S.p.A. (oggi ### S.p.A.), nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima ### nei confronti di ### S.p.A., costituita, nonché delle società rimaste contumaci ### s.r.l., ###à agricola s.r.l., ### s.r.l., ### s.r.l., Fonte al ### s.r.l. e ### s.r.l.”, mentre era rimasta invariata la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto ### unico soggetto rimasto in causa in qualità di convenuto a seguito della predetta estinzione parziale, per tutti i fatti e le pretese azionate e fatte valere con la originaria citazione. 
La causa, istruita con le prove documentali e testimoniali ammesse ed una c.t.u. contabile-bancaria finalizzata ad accertare, in sintesi, la debenza delle somme pagate e l'incidenza delle operazioni poste in essere dal ### sulla società in bonis, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 580/2023, pubblicata in data ###, con la quale il predetto tribunale, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il ### 1) al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di euro 1.163.456,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi calcolati sugli importi delle singole operazioni per cui è causa, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento ed interessi legali dalla sentenza al saldo; 2) al pagamento, in favore della parte attrice, all'ulteriore somma di ### 150.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; 3) alla rifusione delle spese del giudizio e 4) al pagamento delle spese di c.t.u. 
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che: “Va preliminarmente dato atto dell'estinzione parziale della causa limitatamente alla domanda originariamente proposta da ### fallimento DMC nei confronti di ### (oggi UBI ###, nonché relativamente alle chiamate in causa fatte dalla medesima ### nei confronti di ### costituita, nonché delle società rimaste contumaci D.M.C. ###### G.E.M.A.L.D. ### e G.L.F.  società agricola a r. l.; conseguentemente, la presente Sentenza viene pronunciata nei confronti delle sole parti rimaste in causa, ovvero la parte attrice ed il convenuto ### rimasto estraneo all'accordo del 3.01.2020 che ha riguardato unicamente la parte attrice e le altre parti convenute e chiamate in causa. 
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Ciò sulla scorta dell'ampio compendio probatorio dalla stessa offerto, segnatamente alla luce delle prove documentali e orali raccolte in corso di causa nonché alla luce degli esiti dell'interrogatorio formale disertato dal convenuto ### senza legittima giustificazione e nonostante la regolare notifica degli atti ex art. 292 c.p.c., corroborate dalla totale assenza di puntuale contestazione dei fatti dedotti dalla curatela da parte del convenuto, costituitosi in giudizio sia pure tardivamente.
In particolare, l'esame globale delle prove orali e documentali (esaminate anche in sede di perizia specialistica ad opera di un CTU nominato in corso di giudizio), tenuto conto della prova legale conseguita ex art. 232 cpc per effetto della diserzione dell'interrogatorio formale ad opera del ### e della sua mancata specifica contestazione dei fatti in relazione all'onere previsto dall'articolo 115 c.p.c., fondano e qualificano - definitivamente - la grave responsabilità del convenuto ### per tutti i fatti allegati e denunciati dalla curatela attrice, giustificando a carico dello stesso ### l'obbligo di integrale risarcimento dei danni a favore della società danneggiata, e dunque a favore del costituito fallimento. 
Andando con ordine, trova innanzitutto prova il dedotto difetto di potere rappresentativo e gestorio del convenuto ### per l'apertura - in data ### - del conto corrente 045-91740-7 a nome della D.M.C. S.r.l. presso la B.P.E.L.-Filiale di ### (cfr. doc. 5 in produzione ###. 
Risulta in particolare che ### sebbene all'epoca risultasse ancora formalmente “socio” della ### non aveva più alcuna carica sociale e non aveva alcuna delega, incarico o mandato dell'organo amministrativo o assembleare per agire e compiere atti giuridici di alcun genere in nome e per conto della società, mancando qualsivoglia "copertura", anche solo formale, per giustificare il proprio operato presso la ### Come attestato dalla visura storica camerale della ### srl (cfr. doc. 8 in produzione ###, nel periodo compreso tra il ### e fino al 13.05.2010 il Consiglio di ### era composto dall'Avv. ### (###, ### (moglie di ####, ### Avv. ### e ### consiglieri, come peraltro confermato anche nella CTU resa a fronte della richiesta di chiarimenti depositata dal CTU dr. ### (cfr. relazione depositata in data ###). 
Risulta altresì dimostrato che dal 10.10.2008 il ### è definitivamente uscito dalla compagine sociale della ### srl, cedendo alla moglie ### l'intera partecipazione sociale con atto di cessione di quote sociali stipulato dal ### regolarmente registrato e pubblicizzato (### 10.10.2008 -### - repertorio ###/raccolta 14923 - cfr. doc. 9 in produzione ###. 
Ne deriva che l'apertura e la successiva gestione del conto corrente n. 054/91740-7 presso la ### è stata effettuata dal ### in assenza di qualunque potere amministrativo e gestorio, posto che lo stesso era in realtà estraneo almeno dal 10.10.2008 anche al capitale sociale della ### Tale circostanza appare evidente anche alla luce dell'esame dell'atto costitutivo e dello ### della DMC nel suo testo vigente alla data dei fatti (cfr. rispettivamente doc. 10 e 11 in produzione ###, segnatamente alla luce di quanto previsto all'art. 13 dello ### sociale della ### srl, secondo il quale "la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al ### del Consiglio di ### o all'### unico" e con precisazione che il Consiglio di ### - con i limiti di cui all' art. 2381 c.c. "può delegare i propri poteri" solo "ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratore delegato cui spetterà la firma e la rappresentanza legale, anche congiuntamente con il ### del Consiglio di ### da esercitarsi con le modalità indicate e stabilite dall' organo amministrativo" (cfr. doc. 11 in produzione ###. 
Nel caso di specie, posto che lo ### esclude espressamente qualunque ipotesi di trasferimento del potere rappresentativo della società a soggetti estranei al Consiglio di ### prevedendo in via residuale che "l'organo amministrativo" possa rilasciare "procure speciali per singoli affari”, l'apertura del rapporto di conto corrente, così come la sua successiva movimentazione, non solo non costituisce singolo affare propriamente riconducibile alla previsione di statuto, ma nemmeno risulta rilasciata alcuna procura speciale ad hoc dall'organo amministrativo, né altri mandati che possano giustificare l'operato del ### presso la ### circostanze queste che in ogni caso dovrebbero risultare (stante l'obbligo legale di annotazione) dal ### dei ### delle delibere del Consiglio di ### tenuto e compilato a norma degli artt. 2214, 2215 e 2478 Neppure risulta possibile ricondurre l'operato del ### alla previsione di cui all' art. 15 dello stesso ### sociale, che contempla la possibilità per "l'organo amministrativo" di " delegare ai singoli soci alcune funzioni o settori della società stessa, in modo da ottenere il coinvolgimento dei soci nelle attività sociali.", posto che non vi è prova in atti di alcuna delega di funzioni disposta a favore del "socio" ### peraltro già estraneo dal 10.10.2008 rispetto alla DMC (non essendo più socio neppure per una quota marginale). 
Conseguentemente, per quanto emerge dagli atti di causa, il ### non avrebbe mai potuto assumere né esercitare deleghe ai sensi del citato art. 15, in difetto del requisito soggettivo espressamente richiesto dalla norma statutaria quale condizione di validità della eventuale delega. 
La legittimazione del ### non può nemmeno ricavarsi dal documento intitolato "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci della ### srl recante la data del 09.08.2008, posto che il suddetto Verbale presenta evidenti vizi e sostanziali anomalie che facilmente rivelano - ora come all'epoca - la assoluta invalidità e addirittura l'inesistenza giuridica della delibera che vi è indicata. 
Ed infatti, esaminando il documento in questione (cfr. doc. 4 in produzione ### emerge chiaramente come il presunto verbale assembleare non solo non ha data certa ai fini di quanto stabilito dall'art. 2704 c.c. ma nemmeno reca la firma - necessaria - del ### della società, ### che nel documento assume apparentemente la funzione di segretario, né presenta la necessaria numerazione progressiva delle pagine né altro segno idoneo a comprovare la regolare (e necessaria) bollatura e vidimazione in ossequio a quanto previsto all'art. 2215 Giova infatti osservare come, alla luce della novella legislativa di cui all'art. 8 della Legge 383/2001 che ha interessato la richiamata disposizione, siano rimasti invariati, all'epoca dei fatti, gli obblighi già previsti di bollatura, vidimazione periodica e numerazione progressiva delle pagine per i libri sociali, come il libro delle delibere del Consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze assembleari. 
Alla luce di tali gravi difetti strutturali che interessano lo scritto in questione, non risultano soddisfatti in alcun modo i connotati richiesti dagli artt. 2214 e 2347 c.c. per il tipo di società considerato. 
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti ed alla luce delle sommarie informazioni rese dagli amministratori della società fallita al ### del fallimento ### srl nell'ambito degli adempimenti previsti dall' articolo 33 L.F., risulta che l'assemblea descritta nell'allegato in commento parrebbe non essersi nemmeno realmente tenuta, posta l'assenza di prova di qualsivoglia formale convocazione dei soci per il giorno 09.08.2008 per discutere e deliberare l'apertura di un conto corrente aziendale presso la ### di ### e per decidere in ordine al conferimento di una delega ad hoc a favore di ### Trova allora conferma la circostanza, dedotta dalla curatela, secondo cui i soggetti indicati come presenti alla suddetta assemblea nulla sapevano della delibera che il ### ha presentato in ### per conseguire l'apertura del conto oggetto di causa, né risulta che alcuno di essi abbia mai effettivamente partecipato all'apparente assemblea dei soci per la quale era indicata la data del 9.08.2008. 
A riscontro di quanto sopra sono state prodotte le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dal ### del fallimento DMC - dr. ### - il ### e 19.03.2012, sottoscritte dall'avv.  #### e ### rispettivamente quale ### del Consiglio di amministrazione e ### amministratori della ### srl all'epoca dei fatti (cfr. dichiarazioni raccolte dal curatore nel 2012 - docc. 13 - 13/A - 13/B e 13/C in produzione ###. 
In particolare, l'Avv. ### ha dichiarato di non conoscere il "Verbale di assemblea ordinaria" dei soci del 9.08.2008 mostratogli dal curatore in quella circostanza (cfr. audizione del presso il #### manifestando seri dubbi anche sulla firma che appare, in calce al documento, in corrispondenza del proprio nome dattiloscritto. Lo stesso Avv. ### risulta aver consegnato al ### i propri specimen di firma, dimostrando come in effetti la firma evidenziata nel Verbale del 09.08.2008 non presenti alcuna corrispondenza con la propria. Lo stesso ha inoltre riferito in quella sede che la propria moglie - ### (anche lei ex amministratore) "non è mai stata in consiglio" e che la sig.ra ### “faceva del lavoro pratico ma non era certo una dirigente" (cfr. dichiarazione dell'avv. ### raccolta dal #### il ### - doc n. 13/A in produzione ###. Sul punto, la teste ### - componente del Consiglio di amministrazione della DMC all'epoca dei fatti (sentita all' udienza del 15.02.2023) - ha confermato il contenuto della dichiarazione resa al curatore fallimentare in data ### (cfr. doc 13 e 13/B in produzione ###. 
Le analoghe dichiarazioni della teste ### e ### raccolte dal ### fallimentare nel documento prodotto con la citazione al n. 13/B e n. 13/C, confermano la falsità del documento presentato in banca e utilizzato dal ### per ottenere - indebitamente - l'apertura del conto a nome della ### La teste ### (ex consigliere) ha infatti dichiarato al Dr. ### la propria estraneità ai ### di amministrazione della ### srl, facendo notare di essere venuta a conoscenza del presunto verbale assembleare del 09.08.2008 per la prima volta solo nel 2012 in occasione della audizione coordinata presso studio del curatore del fallimento (cfr. doc. 13/B in produzione ###. 
Analoghe considerazioni sono state svolte anche da ### sentita in corso di causa in qualità di teste, la quale ha espressamente dichiarato di non avere "mai partecipato ad alcuna assemblea dei soci ed in particolare a quella indicata nel verbale del 9 agosto 2008” ( doc. 13/C in produzione ###, coerentemente con quanto dichiarato da tutti gli ex amministratori della DMC sentiti come testi in corso di causa, i quali hanno confermato di non avere mai partecipato alla apparente assemblea della DMC datata 09.08.2008, rimarcando - anzi - di avere avuto notizia della esistenza di quel documento e di quella apparente assemblea per la prima volta solo anni dopo, nel 2012, in occasione dell' incontro avuto con il #### ovvero solo dopo il fallimento della ### In particolare, all'udienza del 10.05.2022 la teste ### (componente del ### di ### della DMC all'epoca dei fatti), sentita sui capitoli da 20 a 24 della memoria istruttoria depositata dalla curatela, ha dichiarato di avere visto per la prima volta il documento denominato "Verbale di ### ordinaria" datato 09.08.2008 (cfr. doc. 4 in produzione ### presso il Dr. ### del fallimento DMC il giorno 22.09.2012 (in occasione della audizione svolta presso lo studio dello stesso curatore) e ha sottolineando di non avere partecipato alla apparente assemblea dei soci indicata nel documento, precisando che il contenuto del verbale riporta un dato non veritiero, cioè “è presente l'intero capitale sociale” e dichiarando testualmente: “io ero socia ma non ero presente a quella riunione (..) Non so dire se quella riunione vi sia stata. In ogni caso la circostanza verbalizzata secondo cui “è presente l'intero capitale sociale” non può essere corretto perché io ero socia e non ero presente (…) “### mi ha informata. Non sapevo nemmeno dell'apertura di questo conto. Non mi risulta che nessuno dei soci fosse a conoscenza dell'apertura di questo conto” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Alla medesima udienza del 10.05.2022, l'Avv. #### del ### di amministrazione della DMC nel periodo per cui è causa, ha dichiarato: “### la dichiarazione mostratami (doc 13/A atto di citazione). Preciso che tale dichiarazione fu resa da me al ### del fallimento ### srl (dr. ### in data ###. Preciso che all'epoca ebbi perplessità sulla firma apposta in calce ad alcuni documenti. In particolare, non riconosco la mia firma sui documenti a me mostrati ed in particolare la copia del Verbale apparentemente datata 9 agosto 2008 (doc 4 atto di citazione) ed il verbale di assemblea ordinario del 10.11.2009. Preciso che non avrei mai potuto firmarlo anche per i contenuti, secondo me, illegittimi” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Il medesimo teste ha poi dichiarato che “il verbale di cui mi si chiede (verbale di assemblea dei soci della ### srl del 09.08.2008) sicuramente riporta dati non veritieri in quanto non erano presenti tutti i soci rappresentanti il capitale sociale nella sua interezza e nemmeno gli amministratori, dato che io rivestivo tale carica e non ero presente. (…) “### anche che non avevamo contezza (noi soci) di tutte le operazioni eseguite dal ### per conto della ### ma anche di altre società” (cfr. Verbale di udienza del 10.05.2022). Coerente con la dichiarazione sopra riportata è la deposizione della teste ### la quale ha indicato che la firma apposta sul documento denominato “Verbale di assemblea 09.08.2008” non è la firma del marito ### confermando dunque la natura non veritiera di quel documento (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). Anche la teste ### ha fermamente negato di avere partecipato alla apparente assemblea del 9.08.2008, dichiarando testualmente: “premetto che non ho partecipato a questa assemblea. Confermo però che questo documento (cioè, il verbale della apparente assemblea della DMC datato 9.08.2008) mi fu esibito dal curatore del fallimento ### srl il giorno in cui resi la dichiarazione sopra citata. Confermo di avere appreso per la prima volta nella stessa occasione l'esistenza di tale documento ed il suo contenuto”. “Come ho già detto non ero presente e non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza dell'assemblea (..) ### mi informò di niente” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). 
Emerge dunque dall'esame delle suindicate testimonianze come il presunto "verbale di assemblea" datato 9.08.2008 sia stato formato all'insaputa dei soci e dell'organo amministrativo della società, e sia stato presentato in ### dal ### nella piena consapevolezza della sua falsità. Stessi rilievi coinvolgono il documento prodotto dalla ### (cfr. doc 2 allegato alla originaria comparsa di costituzione della banca) e denominato “Verbale di assemblea ordinaria” con indicazione della apparente data “10.11.2009”. 
Anche in questo caso si tratta di un documento non conforme al modello legale, non dotato di data certa ex art. 2704 c.c. quindi inopponibile al sopravvenuto fallimento della DMC ed apparentemente inveritiero, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli amministratori dell'epoca, ovvero l'avv. ##### e ### Quanto all'attribuibilità, in tesi della ### certa e inequivoca, a ### di tutti gli atti di pagamento e degli addebiti eseguiti a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla ### srl nel periodo per cui è causa, si osserva quanto segue. 
Trova innanzitutto conferma in atti la circostanza secondo cui il ### dopo avere aperto il conto 045-91740-7 a nome della DMC presso la filiale di ### della ### operò a carico di quel conto per tutto l'anno 2009, effettuando pagamenti sistematicamente in danno alla società intestataria nella totale assenza di poteri. 
Ed infatti, relativamente al periodo corrispondente alla vigenza dello specimen di firma depositato dal ### presso la ### all' apertura del conto (cfr. doc 6 in produzione ###, i dipendenti della ### sentiti come testi in corso di causa, hanno innanzitutto chiarito le procedure vigenti all'epoca per tutti i cassieri e gli operatori bancari per la corretta identificazione delle persone abilitate ad operato sui conti aperti in filiale. 
In particolare, la teste ### (titolare della filiale di ### della ### dal 01.09.2009), ha riconosciuto i documenti bancari prodotti dalla curatela, dichiarando che i documenti visionati sono “tutti di provenienza della ### Etruria”, segnatamente le copie del contratto di apertura del conto corrente, la scheda che raccoglie lo specimen di firma “### Marchionni”, l'estratto conto del rapporto 045-91740-7 (cfr. docc. 4-5-6-7 in produzione ### e le contabili di tutte le movimentazioni selezionate per la causa (cfr. doc 20 in produzione ### - Verbale di udienza del 3.03.2021). 
La teste ### (impiegata della ### con mansione di “cassiera” all'epoca dei fatti) richiesta di riferire se presso la banca, all'epoca dei fatti (e cioè dal 12.08.2009 al 22.11.2009: rispettivamente, data di apertura e chiusura conto corrente 054-91740-7 oggetto di causa), i cassieri provvedevano sempre a identificare il presentatore dei titoli o comunque la persona che si presentava allo sportello per effettuare operazioni sul conto c/c 054/91740-7 intestato a ### srl, ed in particolare, se i cassieri controllavano che la persona richiedente le singole operazioni allo sportello fosse esattamente quella abilitata in relazione allo specimen di firma in corso di validità (cfr. doc. 6 ### ha dichiarato testualmente: “confermo che allo sportello si provvedeva sempre a verificare che la firma del cliente che richiedeva operazioni corrispondesse allo specimen di firma presente nei nostri uffici. ### nel documento n. 6 il tipo di documento riportante lo specimen di firma che avevamo all'epoca” (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La medesima teste ### ha altresì riconosciuto l'estratto conto del rapporto 054-91740, ovvero l'estratto conto riportante i movimenti bancari di un conto acceso presso ### Etruria” e, dopo avere esaminato in udienza tutte le contabili delle operazioni eseguite da ### e oggetto di causa (ovvero n. 66 contabili prodotte sub doc. 20 dalla ###, ha precisato: “riconosco la mia firma nella contabile n. 2, 20, 26 e 45 raccolta nell' allegato n. 20 mostratomi, che riconosco. Trattasi di operazioni che venivano effettuate dai cassieri della ### quindi alcune di queste anche da me. Non escludo che ve ne siano anche altre firmate da me” (cfr. Verbale di udienza del 6.04.2022). La teste ### (cassiera della ### convenuta), sentita sulle stesse evidenze fattuali di cui sopra, ha dichiarato testualmente “ricordo che in ogni caso avveniva sempre l'identificazione del richiedente: ciò avveniva normalmente controllando che tale persona fosse quella che aveva depositato lo specimen di firma nel documento”; la medesima teste, esaminando in udienza l'estratto conto e le contabili (cfr. doc. 7 e 20 in produzione ###, ha poi dichiarato: “dall'esame dei documenti che mi vengono mostrati posso dire che trattasi di contabili rilasciate da ### Non posso però sapere i dettagli, trattandosi di documenti contabili di diversi anni fa. ### la mia firma su alcune di queste contabili (..). ### in particolare le contabili nn. 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41.” “Aggiungo che ricordo il ### come persona che si è recata diverse volte in filiale ma non posso ricordare i dettagli delle operazioni che richiedeva” (cfr. Verbale di udienza del 13.09.2022). 
Alla luce delle risultanze sopra esaminate, è dunque logico ritenere che tutte le operazioni selezionate dalla ### furono effettivamente compiute a richiesta del convenuto ### presso la filiale di ### della ### posto che nel periodo indicato (cioè, dall'apertura del conto e fino a tutto il novembre 2009) la ### aveva associato al conto della DMC lo specimen di firma di ### Ne deriva che i cassieri (rispettando semplicemente i consueti controlli di prassi) non possono che avere eseguito le disposizioni personalmente ed esclusivamente da ### visto che solo lui era abilitato - nel dossier della banca - a sottoscrivere le contabili di pagamento, avendo depositato in filiale il proprio specimen di firma in corso di validità nel periodo al quale si riferiscono le operazioni selezionate dalla curatela. 
Che si tratti di operazioni poste in essere da ### è poi ulteriormente confermato dal fatto stesso che le due cassiere impiegate presso la ### sono riuscite a riconoscere in diverse contabili la propria firma di “visto”, come risulta anche delle operazioni esposte nelle contabili raccolte nell'allegato 20 alla citazione, sub nn. 2, 20, 26 e 45 (sulle quali ha riferito la teste ### e 5, 14, 18, 21, 25, 27, 30, 38, 41 (sulle quali ha riferito la teste ###.
Peraltro, il fatto che le due cassiere abbiano riconosciuto molte delle operazioni eseguite, costituisce di per sé un riscontro per tutte le altre movimentazioni del periodo, posta l'oggettiva impossibilità di ricordare nel dettaglio tutte le operazioni poste in essere e riportate nei predetti documenti. La firma di ### è stata altresì riconosciuta dagli ex amministratori della #### Avv. #### e ### In particolare, la teste ### ha confermato che il conto corrente oggetto di causa fu aperto all'insaputa degli amministratori della ### presso la ### di ### da ### il quale firmò i moduli contrattuali mostrati alla teste e dalla stessa riconosciuti quanto alla firma ivi presente (cfr. contratto e specimen di firma - doc. 5/6 in produzione DMC - Verbale del 10.05.2022). 
Sempre in merito a tale profilo fattuale, l'avvocato ### ha riferito che i soci e gli amministratori della DMC non avevano cognizione delle operazioni eseguite dal ### a nome della DMC e anche di altre società, precisando che, pur non avendo mai avuto notizia di quel conto e di quelle operazioni, poteva riconoscere bene “la firma di ### nelle suddette contabili” (cfr. verbale del 10.5.22, pagina 6). 
In merito a tali fatti, va poi osservato che ### rimasto contumace fino al 2022, ha disertato senza giustificato motivo l'interrogatorio formale disposto a suo carico dal precedente ### il tutto con le conseguenze previste dall' articolo 232 c.p.c. che prevede possano considerarsi come “ammessi” dall'interrogando tutti i fatti assunti nei capitoli di interpello. 
Deve dunque in questa sede necessariamente valorizzarsi la condotta processuale del ### tardivamente costituitosi con comparsa depositata il ### senza prendere posizione sui fatti di causa nel merito, limitandosi a dichiarare di essere coinvolto in molti altri procedimenti sia civili che penali, così da indurlo ad una “sostanziale fuga dello stesso dai diversi procedimenti…” ( pagina 1, comparsa di costituzione ###. 
La mancata specifica contestazione dei fatti, in violazione dell'onere sancito all'articolo 115 c.p.c., associata alla diserzione dall' interpello con gli esiti regolati dall'articolo 232 c.p.c. va dunque valorizzata, unitamente a tutti gli altri elementi di prova sopra esaminati, nel senso di ritenere comprovati tutti gli addebiti mossi dalla ### attrice. 
Va dunque conclusivamente ritenuta raggiunta la prova che ### non solo aprì abusivamente il conto 045-91740-7 presso la ### ma operò poi a carico di quel conto - deliberatamente in danno alla DMC intestataria. 
Quanto al dettaglio dei pagamenti e degli addebiti disposti da ### a carico del conto corrente 045-91740-6 intestato alla ### srl, si osserva quanto segue.
Trattasi delle disposizioni di pagamento e agli addebiti in conto corrente dal medesimo eseguiti (periodo dal 12.08.2008 al 30.11.2009) elencati nella citazione e documentati per un totale di € 1.136.456,33. 
Gli atti di pagamento selezionati comprendono: ### giroconti e bonifici dal c/c della ### srl 045- 91740-7 al c/c n. 054/91650 intestato a ### presso la stessa ### di ### della #### assegni circolari e bancari tratti da ### a carico del conto della ### srl (n. 045-91740-7) all'ordine proprio, incassati per contanti dallo stesso traente presso la filiale di ### della ### o versati sul proprio conto personale identificato con il numero 054/91650 presso la stessa filiale. 
Trattasi di addebiti eseguiti, secondo i casi, con giroconti o bonifici, emissione di assegni circolari o assegni bancari, sempre su richiesta di ### e con addebito della provvista a carico del conto della DMC n. 045-91740-7; tutte le somme così prelevate risultano poi accreditate e versate, caso per caso, nei conti correnti intestati alle diverse società di capitali controllate o partecipate da ### o dai suoi stretti familiari, ovvero le società ### srl ; GLF società agricola srl ; ### srl, ### srl, ### al ### srl, ### srl., società tutte fallite e tutte riconducibili - come comprovato all'esito dell'istruttoria, alla famiglia del convenuto ### Sul punto, l'istruttoria ha fatto emergere come trattasi di operazioni e disposizioni di pagamento non tracciate nella contabilità della società fallita ed in definitiva poste in essere con finalità distrattive, pertanto illegittime e prive di causa. Risulta infatti che il ### - operando senza poteri sul conto della ### srl - ha sottratto, per quanto emerge dagli atti in maniera consapevole, ingenti risorse finanziarie alla società poi fallita, facendole confluire nel patrimonio personale o nel patrimonio di altre società commerciali partecipate o amministrate dallo stesso ### o da persone della sua famiglia, il tutto per la somma complessiva di € 1.136.456,33 in linea capitale. 
In particolare, vi è un ammontare complessivo di almeno € 173.227,50 che va ricondotto ad appropriazioni indebite imputabili al ### per prelevamenti operati a titolo personale, a proprio esclusivo vantaggio e beneficio, in assenza di qualsivoglia titolo e/o giustificazione supportata da ragioni di credito verso la ### srl, mentre per il residuo importo di € 963.228,83 si tratta di disposizioni che, impiegando senza titolo la liquidità riveniente dal conto della ### srl (c/c 054/91740-7), hanno incrementato ed arricchito il patrimonio di società diverse, partecipate o controllate dal ### in assenza di rapporti commerciali in alcun modo tracciati o contabilizzati. 
Circa la riconducibilità delle società che hanno beneficiato degli accrediti illegittimi di cui si tratta a persone vicine al ### a vario titolo, la curatela ha prodotto i certificati anagrafici (cfr. docc. 32 e 33 della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc) che riscontrano i rapporti di parentela che legano ### agli esponenti delle società beneficiarie degli accrediti, nonché le visure storiche camerali delle società beneficiarie dei bonifici/giroconti (cfr. docc. 21 - 26 in produzione ### che individuano i soci e gli amministratori del periodo. 
In particolare, la ### ha adeguatamente provato tramite le suddette visure che: ### socio unico e titolare dell'intero capitale sociale delle società ### srl e ### srl era all'epoca (e successivamente fino al sopravvenuto fallimento della società) il fratello di ### e precisamente ##### era ### del ### di ### della ### srl dal 29.01.2003 con incarico a tempo indeterminato; #### nel periodo al quale risalgono i fatti di causa la moglie di ### (### era socia di maggioranza (con intestazione del 52% del capitale sociale) sia nella ### srl che nella ### srl.; ### nella ### srl la stessa ### rivestiva la carica di ### del consiglio di amministrazione dal 7.10.2008 fino a 29.01.2011 subentrando al marito ### già ### del consiglio di amministrazione dal 28.03.2008 al 7.10.2008; ### nel periodo di riferimento (2008 - 2009) il capitale sociale della GLF società agricola a responsabilità limitata era ripartito tra i due soci ### (madre di ### e ### (moglie di ### rispettivamente per un valore nominale di € 5.000,00 ed €45.000,00. 
In seguito, il capitale sociale è stato diviso tra due soci, ### e ### ovvero i figli di ### La società risultava inoltre da anni amministrata da ### (moglie di ### e madre dei due soci sopra elencati); #### dal 07.07.2008 ha assunto la carica di consigliere a tempo indeterminato nel ### di amministrazione della società ### srl, dove era anche socio, con la moglie (rispettivamente per quote nominali di €19.370,00 e € 23.244,00). ### attrice ha altresì documentato e provato che le società DMC immobiliare srl, #### srl, ### al ### e ### sono state tutte dichiarate fallite dal Tribunale di Grosseto in corso di causa, così fornendo ulteriori elementi di prova circa il reale intento distrattivo realizzato dal convenuto nell'ambito delle suddette operazioni. Risulta dunque che la ### srl sia stata sistematicamente espropriata del saldo attivo maturato nel proprio conto bancario, di fatto manipolato dal convenuto ### Alla luce di tutto quanto esposto, emerge con chiarezza la responsabilità ex art. 2043 imputabile al convenuto ### e il conseguente obbligo di risarcimento del danno a favore della ### srl (ora a favore dell'omonimo fallimento), segnatamente per avere egli proceduto all'apertura del conto corrente oggetto di causa nella più totale assenza di poteri ed alla successiva movimentazione di quel conto con operazioni di pagamento e addebiti, tutte illegittime e dissociate dalle attività di impresa esercitate dalla ### atti che hanno via via svuotato il conto facendo confluire la provvista della società nel patrimonio personale dello stesso ### o nel patrimonio di società da lui partecipate o gestite da suoi stretti familiari, il tutto con consapevolezza e volontà. 
Provato il fatto generatore della responsabilità ex art. 2043 c.c. resta da configurare e quantificare il danno causato alla parte attrice. 
Gli addebiti effettuati a carico del conto corrente 045-91740-7 intestato alla società presso la ex ### hanno determinato la sottrazione illegittima di liquidità che la DMC avrebbe dovuto destinare alle attività di impresa e al pagamento delle obbligazioni correnti. 
La perdita patrimoniale per “sottrazione” illegittima di risorse proprie della società titolare del conto 054-91740-7, ovvero il cd. danno patrimoniale emergente, è stato documentato per un totale di € 1.136.456,33 in linea capitale, di cui € 173.227,50 per disposizioni a favore dello stesso ### ed € 963.228,83 trasferite dal conto della ### srl ai conti bancari intestati alle società nelle quali il ### aveva propri interessi personali. Il danno patrimoniale emergente, propriamente risarcibile alla ### srl ed ora al ceto dei creditori rappresentati dal costituito fallimento, può essere dunque esattamente espresso e calcolato in moneta pari all'ammontare complessivo del valore nominale delle operazioni illegittime compiute dal convenuto. Pari, cioè, alle somme complessivamente addebitate e/o distratte dal conto della ### srl attraverso le operazioni elencate, dunque in € 1.136.456,33 in linea capitale. 
Tale conclusione non muta alla luce delle risultanze della CTU contabile-bancaria espletata in corso di causa a firma del dott. ### (cfr. perizia depositata in data 13.### e confermata con la ### di chiarimenti del 10.04.2017), in particolare laddove viene evidenziato che la possibile proiezione risarcitoria, valutabile dal Giudice, dovrebbe essere contenuta nei limiti di € 695.000,00 dovendosi procedere alla ricostruzione e “neutralizzazione” delle operazioni dare/avere annotate in ordine cronologico sul conto corrente oggetto di causa. 
In particolare, il CTU ha ritenuto che “in merito alla … quantificazione del danno in circa euro 695.000,00, (…), in base alla documentazione in atto ed a quella reperita, di poter indicare tale importo come eventuale conseguenza dell'andamento del conto corrente oggetto dell'indagine nel caso in cui si possano considerare illegittime tutte le operazioni documentate ed eseguite su richiesta e su disposizione del sig. ### sul conto corrente n. 91740” (cfr. perizia depositata in data ###, pag. 9 terzo capoverso). 
La neutralizzazione proposta dal CTU non pare in questa sede valorizzabile al fine del calcolo del complessivo risarcimento dovuto, posto che il danno che in questa sede rileva a fini risarcitori non può che corrispondere all'ammontare complessivo delle “appropriazioni” (versamenti sul conto ### ovvero delle “sottrazioni / distrazioni” (versamenti su altri conti) eseguite dal convenuto quale soggetto estraneo - all'epoca dei fatti - alla società e poste a carico del conto corrente 91740 in danno diretto della DMC titolare di quel conto, posto che lo stesso CTU ha riconosciuto l'assenza di qualunque giustificazione delle singole operazioni di addebito. 
Ed invero, trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il danno complessivamente residuato alla società attrice non può che essere determinato sommando analiticamente gli atti di prelievo e i pagamenti eseguiti da ### in assenza di giustificazione causale, dovendosi ritenere ininfluente a fini risarcitori l'operazione, effettuata dal ### di confronto tra gli accrediti e gli addebiti e l'assegnazione alle contrapposte partite del carattere di “neutralità” categoriale, operazione che ha condotto alla quantificazione del danno nella somma di € 693,078,83, al netto degli accrediti, importo poi arrotondato ad € 695.000,00. 
Invero, come può evincersi nel dettaglio degli addebiti ed accrediti allegati alla perizia, segnatamente alla scheda n. 10) allegata alla ### datata 13.01.2016 (prospetto denominato “### disposizioni su C/C 91740”) il CTU ha quantificato € 1.192.798,83 le operazioni di addebito del conto ### andando poi ad evidenziare come se il ### non avesse effettuato gli addebiti (pur riconosciuti come ingiustificati) selezionati dalla curatela, la DMC avrebbe potuto beneficiare di un saldo attivo (invece pretermesso) di circa € 695.000,00 (cfr. perizia depositata in data ###, pag. 5 e ribadita anche nella relazione integrativa depositata in data ###). 
Invero, deve in questa sede osservarsi come la domanda risarcitoria promossa dalla ### impone l'accertamento dell'ammontare complessivo delle spoliazioni di denaro che il ### (estraneo alla DMC e senza alcun potere) ha nel tempo realizzato in danno della società, svuotando il conto abusivamente aperto a nome della stessa, posto che gli accrediti a favore del conto intestato alla DMC sono, fino a prova contraria, tutti legittimi, non essendo mai stati contestati da alcuna delle parti e tantomeno dal ### Ne deriva, quale logica conseguenza, che i versamenti confluiti sul conto corrente 054/91740-7 riguardano, in assenza di prova di segno contrario, legittime risorse di competenza della ### Le somme distratte dal ### a carico di quel conto sono invece tutte illegittime e prive di causa, con la conseguenza che l'entità delle appropriazioni e delle distrazioni non può subire riduzioni in virtù del saldo risultante dalle movimentazioni dare/avere indifferentemente considerate, trattandosi di poste giuridiche non omogenee e dissociate dal petitum e dalla causa petendi che caratterizza il presente giudizio.
Peraltro, nessuna delle parti in causa ha dedotto né tantomeno provato che gli accrediti avessero natura risarcitoria a copertura delle operazioni distrattive, tanto più in ragione del fatto che le relative operazioni provengono da soggetti diversi. 
Non può dunque in questa sede procedersi ad una sovrapposizione di poste economiche appartenenti a categorie disomogenee ed in definitiva non comparabili, posto che l'esistenza di versamenti (fino a prova contraria legittimi) accanto ad operazioni di prelevamento certamente illegittime non potrebbe in ogni caso essere idonea a modificare la dimensione della sottrazione indebita di provvista dal conto. 
Deve dunque constatarsi l'irrilevanza degli accrediti di somme rivenienti dal conto personale di ### (c/c 91650) posto che neppure il ### costituendosi in causa, ha ritenuto di doverli in alcun modo valorizzare ai fini della riduzione del quantum risarcitorio domandato in questa sede. 
A tale rilievo vanno poi aggiunte le implicazioni della prova legale dei fatti addebitata ex art. 232 c.p.c. in uno alla mancata specifica contestazione (rilevabile ex 115 c.p.c.) all'atto della costituzione, sia pure tardiva del ### La presenza di tali accrediti non modifica dunque la misura del danno patrimoniale emergente propriamente risarcibile, che resta pari alla misura complessiva dei prelevamenti illegittimi documentati dalla ### ammontante ad un totale di € 1.163.456,33. 
Ne deriva che risulta accertato nella misura di euro 1.163.456,33 il danno patrimoniale emergente sofferto dalla ### per effetto diretto delle condotte distrattive poste in essere dal ### Quanto alle ulteriori voci del danno risarcibile a favore del fallimento ### si osserva quanto segue. 
Parte attrice deduce il danno economico conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa in termini di “incremento del debito” e “perdita di utili”, danno associato e indotto dalla indisponibilità ### delle somme sottratte dal ### Ciò anche in considerazione della crisi economica della DMC sfociata nel fallimento dichiarato nel 2011, ritenuta causalmente riconducibile alle operazioni poste in essere dal convenuto, sul presupposto che la capacità finanziaria e operativa della DMC sarebbe velocemente regredita fino all'insolvenza conclamata ed irreversibile che ne ha determinato nel 2011 il fallimento. 
La curatela ha evidenziato, in relazione a tale specifica componente di danno, una perdita di esercizio di € 257.972,00, risultante dal bilancio di esercizio della DMC al 31.12.2010 (cfr. doc. 19 in produzione ### laddove nell' anno precedente risultavano “utili” pari a + € 23.023,00; sottolineando come nel medesimo esercizio risultassero debiti totali per € 1.803.819,00 laddove nell' anno 2009 i debiti erano € 1.663.787,00 con un incremento di circa € 140.032,00.
Trattasi di dati che confermano che la DMC nell' anno 2009 ha subito una contrazione repentina, progressiva ed esponenziale della propria capacità operativa sul mercato, la cui ragione ben può individuarsi come causalmente connessa con la continua sottrazione, accertata in questa sede, della liquidità presente nel conto bancario ad opera del ### sottrazione che ha ragionevolmente compromesso gli equilibri finanziari della #### complessivamente imputabile ai fatti di causa, tuttavia, se pure risulta provato nella sua ontologica esistenza, non può essere ragionevolmente stimato in un ammontare certo, dovendosi procedere alla sua liquidazione necessariamente in via equitativa, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, ha definitivamente chiarito come il ricorso alla liquidazione equitativa è consentito qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa (come nel caso di specie), ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio e la contemporanea impossibilità (o estrema difficoltà) di quantificare un danno certamente esistente. 
Valorizzando dunque gli esiti dello “sbilancio” in negativo degli utili tra il periodo oggetto di causa e l'esercizio successivo e considerato che vi è certamente stato un danno economico ulteriore rispetto alla mera somma algebrica della liquidità indebitamente sottratta alla DMC ad opera del ### individuabile nella proiezione lesiva causata all'impresa dalla costante sottrazione di liquidità (essendosi la DMC trovata ragionevolmente nella condizione di non essere più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte con i fornitori e le banche, non avendo accesso alla liquidità illegittimamente sottratta dal proprio conto bancario dal ### e considerati i dati ricavabili dal bilancio 2010 che evidenzia una perdita di esercizio ed un maggiore indebitamento complessivo della società, può in questa sede stimarsi tale componente di danno in via equitativa nella somma di euro 150.000,00. 
Il danno complessivamente residuato alla ### attrice da porsi a carico del convenuto ### è dunque dato dalla somma dell'ammontare complessivo dei prelievi effettuati senza giustificazione causale, pari ad euro 1.163.456,33 e la componente di danno a titolo di “incremento del debito” e “perdita di utili” stimata in via equitativa nella somma di euro 150.000,00 già liquidata all'attualità, conseguente alla indisponibilità della provvista sottratta dal conto oggetto di causa. 
Non può invece riconoscersi il danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. richiesto dalla ### in aggiunta alle componenti di danno già liquidate, sia per la natura del soggetto richiedente, sia in ragione dell'assenza di prova, gravante sul danneggiato in ossequio al regime giuridico che attiene alla responsabilità aquiliana, circa la effettiva sussistenza di tale ulteriore componente di danno. Ne deriva che la parte convenuta andrà condannata a risarcire la ### attrice per la somma complessiva di euro 1.163.456,33 nonché per la ulteriore somma di euro 150.000,00 liquidata in via equitativa all'attualità.
Quanto alla somma di ### 1.163.456,33, trattandosi di credito risarcitorio dato dalla somma di operazioni economiche già determinate nel loro ammontare al momento della loro realizzazione, questa dovrà essere maggiorata delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, calcolati sugli importi delle singole operazioni, dalla data di rispettiva annotazione sul conto e rivalutati anno per anno sino all'integrale pagamento; il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo. 
La somma di euro 150.000,00, stante la sua liquidazione in via equitativa all'attualità, andrà invece riconosciuta senza rivalutazione monetaria ed interessi, se non quelli dovuti al tasso legale dalla data della Sentenza sino al saldo. Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto ###” Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con due motivi di gravame (con i quali si è lamentato dell'erronea valutazione delle prove del giudizio di primo grado e dei fatti, posti alla base dell'accertamento dell'esistenza del danno ex art. 2043 c.c., nonché della quantificazione dello stesso).   Si è costituita in giudizio la ### che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia per il giudicato già maturato sui fatti e sul danno, che per la preclusione fissata ex artt. 232 e 115 c.p.c., nonché ex art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.   La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025 mediante ordinanza emessa dal ### istruttore ex art. 127 ter cpc in data ### e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.  MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellato, ex artt. 232 e 115 c.p.c., in ragione del giudicato formatosi in relazione agli accertamenti cristallizzati nel giudizio di primo grado, nonché ex art. 342 c.p.c. 
Ed invero, con riferimento alla prima eccezione, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo lfacoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova e che la mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c..
Tanto ricordato, si osserva che, in generale, anche se il comportamento omissivo della parte convenuta (che non si costituisce in giudizio; non contesta i fatti che gli vengono attribuiti e non rende l'interrogatorio formale deferitogli), determina delle conseguenze in ordine alla decisione che il giudice andrà ad adottare - in quanto il medesimo, potendo ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e non contestati quelli dedotti dall'attore, potrà, per un verso, desumere dagli stessi elementi indiziari a favore della tesi processuale avversa e, per altro verso, ritenere superflua la prova dedotta in ordine ai fatti principali od utilizzare liberamente quelli secondari quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - tuttavia, lo stesso incide solo sulla valutazione delle prove e non comporta la formazione del giudicato interno né preclude, in sede di giudizio d'impugnazione, il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata nel caso (come quello di specie) di proposizione di specifiche censure. 
Con riferimento alla seconda eccezione, si ricorda, invece, che per la formulazione del gravame non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame. 
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, l'appellante ha manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che l'appellata ha ampiamente replicato ad esse. 
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che egli fosse responsabile, ex art. 2043 c.c., del danno ingiusto causato alla DMC dall'avvenuta indebita appropriazione delle somme giacenti nel conto corrente intestato alla predetta società, da lui acceso e di quella di condannarlo al pagamento delle somme indicate nel dispositivo quale danno patrimoniale emergente e quale ulteriore voce di danno, quantificando il danno con la sommatoria degli importi in uscita. 
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto che il ### non aveva fornito la prova della titolarità delle somme in questione da parte della società, né della provenienza di tutte le somme in entrata nel conto corrente da ricavi di quest'ultima e della sussistenza del danno ingiusto in relazione alle movimentazioni in uscita e che, in relazione al secondo motivo, il giudice avrebbe dovuto considerare anche gli importi in entrata sul conto (così come, peraltro, fatto dal c.t.u.). 
I motivi sono entrambi infondati. 
Ed invero, in relazione al primo motivo - premesso che la circostanza relativa all'avvenuta apertura, da parte del ### in via autonoma, di un conto corrente intestato alla DMC presso la ### dell'### e del ### all'insaputa della stessa e della successiva gestione e movimentazione del conto da parte del medesimo senza che la DMC ne sapesse nulla, risulta non contestata - si osserva che il predetto conto corrente era conosciuto dai clienti e dai terzi debitori della società, tanto che sullo stesso erano stati accreditati, a titolo di corrispettivo di servizi fatturati dalla ### bonifici provenienti dalle imprese, società ed ### pubblici che all'epoca intrattenevano rapporti commerciali con la titolare del conto (vd all. 7 all'atto di citazione in primo grado) e che la circostanza dell'appartenenza alla DMC della provvista esistente sul conto corrente ad essa intestato rappresentava il presupposto delle domande contenute nei capitoli dell'interrogatorio formale deferito al ### che il medesimo non aveva reso (vd cap. 5 «Vero che avete effettuato presso la filiale di ### della ### le disposizioni elencate nella tabella esposta nella citazione introduttiva del giudizio (pagine 10,11, e 12 da considerarsi trascritte), nelle date, con le modalità e per gli importi ivi precisati, e confermate che tali disposizioni sono state da voi eseguite intenzionalmente in danno alla D.M.C. S.r.l.» - cap. 8) «Vero che avete causato danno alla D.M.C. 
S.r.l. appropriandovi indebitamente anche delle somme che avete prelevato dal conto bancario 054/91740-7, effettuando presso la filiale di ### della ### le operazioni che riconoscete rappresentate in ordine cronologico negli estratti conto che vi si mostrano (ed ivi annotate con la descrizione “prelevamento”) (doc. 7 della citazione), nelle date e per gli importi indicati, per un totale di € 70.105,61 (…) » - cap. 9) «Vero che avete dolosamente sottratto dal conto corrente n. 054/91740-7 intestato alla D.M.C. S.r.l. presso la ### di ### della ### le somme che - a più riprese - avete fatto trasferire nei conti bancari di società nelle quali avevate interessi personali» della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata dal ###; tale circostanza, peraltro, non era stata smentita da alcuna prova contraria, né poteva essere posta in dubbio dalla difesa del ### con mere illazioni.  Inoltre, in ordine al secondo motivo, si rileva che i movimenti in uscita erano tutti illegittimi e fonte di responsabilità risarcitoria, mentre quelli in entrata, in assenza di qualsiasi prova al riguardo, non potevano essere considerati come avvenuti per compensare i primi, in quanto potevano essere stati determinati anche da situazioni totalmente estranee alla ### per cui - come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado - non potevano essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del danno emergente (né tantomeno calcolati per diminuire l'ammontare delle somme di cui il ### si era indebitamente appropriato). 
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata espletata. 
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.  13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.  P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello e condanna ### alla rifusione delle spese sostenute dal ### della D.M.C. s.r.l. nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 24.064,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge; Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.   Così decisa in ### il #### rel.   (dr.ssa #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1707/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Santese Carla

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19698/2025 del 16-07-2025

... appello 11 sulla responsabilità del ricorrente per l'indebita percezione della polizza da parte del Gr ado e p er il danno all' immagine dell a ### e si collocano come tali all'esterno del vizio denunciato. La gen erica e non autosufficiente formu lazione del seco ndo motivo non consente neppure di verificare la sussistenza degli estremi di applicabilità dell'art. 653 c.p.p. ai fini dell'eventuale efficacia vincolante, nel giudizio civile di danno, della sentenza penale (con le relative motivazioni) di assoluzione del ### dal delitto di appropriazione indebita, atteso che l'oggetto del presente giudizio civil e di danno non coincide (sotto i profili oggettivo e soggettivo) con la suddetta fattispecie penalistica. I motivi vanno disattesi anche nella parte in cui denunciano un difetto assoluto di motivazione: invero, la sentenza d'appello non presenta alcuna delle anomalie atte a integrare la violazione dell'art. 132 c.p.c., come ind ividuate dalle ### unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014. La sentenza d'appello dà am piamente conto del percorso log ico giuridico che sorregge la decisione e che, per la posizione del ### si fonda sul dato della erogazione in favore (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 23067-2021 proposto da: ### rappresentato e difeso dall 'avvocato ### - ricorrente principale - contro ### rappresentato e difeso dagli avvocati ### SGARITO, ### - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro ### MUTUALITÀ E ### (C.E.A.M.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro ### danni rapporto privato R.G.N. 23067/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 16/04/2025 PU ### rappresentato e difeso dagli avvocati ### SGARITO, ### - controricorrente - ricorrente incidentale al controricorso suddetto - nonchè contro #### S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 932/2021 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 2746/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2025 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###.  ### che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale di ### accoglimento del ricorso i ncidentale ### MUTUALITA' ### udito l'avvocato ### per delega ve rbale avvocato ### udito l'avvocato ### per delega av vocato ### Fatti di causa 1. ### di ### e ### - ### ha agito in giudizio nei confronti di #### e ### rispettivamente direttore, presidente e vicepresidente, nonché nei confronti dell a ### S.p.A. al fine di ott enere: la restit uzione de lle somme indebitamente corrisposte al sig. ### a titolo di incentivo all'esodo e di bonus; la re stituzi one della somma di euro 419.634,43 versata dalla ### alla ### ioni e da 3 questa al sig. ### o quale premio dell a polizza B/### 34, costituente una duplicazione dell' incentivo al l'esodo già corrisposto; infine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto del le illegittime cond otte dai predetti poste in essere.  2. Il Tribunale di ### ha accertato il diritto della ### alla restituzione del premio di polizza indebitamente riscosso ed ha condannato i signori #### e ### in solido tra loro, a restituire il relativo importo e a risarcire i danni all'immagine subiti dalla ### 3. La Corte d'appello di ### ha accolto in parte l'appello di ### e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli ha riconosciuto il diritto all'ulteriore importo di euro 3.967,33 a titolo di incenti vo all 'esodo, con conseguente riduzione ad euro 415.666,67 della somma da restituire alla #### e territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sia sulla statuizione di primo grado che ha riconosciuto al ### quale incentivo all'esodo, l'importo di euro 384.654,00, versatogli dal ### e dal ### con tre mandati di pagamento del 29 e 30 ottobre 2008, e sia sulla statuizione relativa al diritto del ### al bonus di euro 50.000,00. 
Ha dichiarato inefficace la decurtazione, nella misura del 25%, dell'incentivo all'esodo perché contraria al re golamento della ### e d ha giud icato confo rme al regolamento il calcolo dell'incentivo eseguito dal consulente tecni co nominato dalla ### e pari ad euro 388.621,33 lordi (anziché euro 384.654,00 liquidati dal primo giudice); ha di conseguenza riconosciuto al ### il diritto all'ulteriore importo di euro 3.967,33 a titolo di incentivo all'esodo. 4 Ha giu dicato indebita la percezione da parte del ### del premio di polizza in quanto riscattata senza che la ### ne avesse contez za e dopo che il predet to era abusivamente subentrato alla ### come contraente. Ha considerato ### e ### responsabili per aver agevolato l'indebita percezione, in favore del ### del premio di polizza in aggiunta all'incentivo all'esodo; essi infatti hanno versato al ### al momento del pensionamento, la somma di euro 384.654,0 0 a titolo di incentivo all'esodo, senza provved ere a estinguere anticipatamente la polizza e senza effettuare il contegg io definitivo per verificare la correttezza della somma complessiva erogata. 
Ha confermato la decisione del tribunale sulla responsabilità di #### e ### per il danno all'immagine della ### connesso alla risonanza mediatica della vicenda per cui è causa.  4. Avverso la sentenza ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. ### di ### ità e ### - ### e ### o hanno resistito con separati controricorsi e ciascuna parte ha proposto ricorso incidentale, la ### con un motivo e il ### con quattro motivi. ### e ### non hanno svolto difese. L'### enerale ha depositato conclusio ni scritte chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale del ### e l'accoglimento del ricorso incidentale della ### Tutte le parti hanno depositato memoria. 
Ragioni della decisione ### principale di ### 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 75 c.p.p. e dell'art. 307 c.p .c. per non avere la Corte d'app ello disposto l'estinzione d el giudizio in ragione della costituzione 5 della ### come parte civile nel procedimento penale concluso in primo grado con sentenza n. 1010/2017, con cui ### è stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata, così riqual ificata l'originaria imputazione di app ropriazione indebita.  2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 75 c.p.p., degli artt. 295 c.p.c. e 654 c.p.p. e dell'art.  211 disp. att. c.p.p., per non avere la Corte d'appello disposto la sospensione del processo in attesa del giudicato penale.  3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazio ne o f alsa applicazione dell' art.  2120, comma 2, c.c., degli artt. 3 e 24 c.c.n.l. ### e del l'art. 5 del ### , per avere la Corte d'appello errato nel l'escludere dal compu to dell'incentivo all'esodo una serie di voci r etributiv e (rimborsi sp ese, buoni pasto, VI giornata edilizia, indennità videoterminale, festività e ferie non godute) erogate al dirigente in maniera costante.  4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in via subordinata e ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 5 del ### per non avere la sentenza d'appello incluso nel computo dello stipendio annuo lordo la tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che dell'anno in corso, anche dell'anno precedente.  5. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt.  1218 e 2059 o 2043 c.c. per insussistenza di qualsiasi danno subito dalla ### d ata la legittima pretesa economica d el ### a titolo di incentivo all'esodo.  6. Con l'unico motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del ### per avere la Corte d'appello inquadrato la riduzione del 25% dell'incentivo all'esodo come oggetto di un accordo tra le parti, come tale inefficace ai sensi dell'art. 8 del ### anziché considerare la stessa co me determinazione adottata dal ### di ### della ### nell'ambito dei poteri allo stesso con feriti dall'ar t. 2 del ####. 2 a ttribu isce al ### il “potere di esaminare e decidere sulla domanda” di incentivo all'esodo con la conseguenza che la domanda può essere accolta o respinta nella sua interezza oppure, come accaduto nel caso di specie, accolta parzialment e e subordinatamente alla riduzione del 25%.  ### incidentale di ### 7. Con il primo motivo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'o messo esa me circa un fatto contr overso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito confermato la responsabilità del ### per l'illecita appropriazione del premio di polizza da parte del ### sebbene il primo sia stato riconosciuto non colpevole del reato di appropr iazione in debita in sede penale e per averlo condannato, in solido con gli a ltri, al p agamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado.  8. Con il secondo m otivo anal oga censura è articolata su lla statuizione di condanna del ### al risarciment o del danno all'immagine della ### 9. Con il terzo e il quarto motivo il ### ha propost o, con riferimento alla propria posizione, le medesime censure mosse dal ### con i primi due motivi di ricorso principale per 7 violazione, rispettivamente, dell'art. 75 c.p.c. e degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 221 disp. att. c.p.p.  10. Si esamin ano anzitut to i primi due motivi del ricorso principale del ### e gli ultimi due motivi del ricorso incidentale del ### che risultano sovrapponibili. Essi sono inammissibili per mancata osservanza delle prescrizioni imposte dagli artt.  366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. atteso che non sono in alcun modo trascritti, neppure per estratto, né localizzati o depositati in allegato al ricorso per cas sazione gli atti processuali e i documenti su cui le censure si basano, cioè le sentenz e pronunciate in sede penale e l'atto di costituzione di parte civile della ### nel processo penale; atti e documenti indispensabili ai fini dell'analisi delle questioni poste.  11. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei mo tivi, ove anche interpretato in modo non formal istico, alla luce dei principi contenuti nella sentenza ### e alt ri c. ### de l 28 ottobre 20 21, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamat i all'interno dell e censure e si a specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avveng a, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passag gi essenziali, bastando , ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, sian o accompagnati d a un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano 8 stati prodotti o formati (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti del tutto mancanti nel caso di specie.  12. Anche il terzo motivo del ricorso principale va disatteso. 
Non ricorre la violazione dell'art. 2120 c. c. che disciplina il trattamento di fine rapporto, ist ituto div erso dall'incentivo all'esodo corrisposto al sig. ### Il trat tamento di fine rapporto costituisce una forma d i retribuzione differita, versata al lavorator e al momento di cessazione del rapporto ed è oggetto di un diritto al medesimo riconosciuto. Il parametro di calcolo del trattam ento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, secondo comma c.c., è una quota della retribuzione annua che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, incl ude tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese, secondo il criterio cd. di omnicomprensività (cfr. Cass. n. 365 del 2010; n. 17614 del 2007).  ### all'esodo ha natura di corrispettivo versato al prestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Tali somme sono versate in aggiunta alle spettanze di fine rapporto , non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono redd iti da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata ex art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo volte a sollecitare e remunerare, medi ante un a vera e propria controprestazione, il consenso del lavor atore alla risoluzione anticipata del rapporto (così Cass. n. 5545 del 2019; n. 25193 del 2022). 
Nel caso in e same, l'in centivo all' esodo è disciplinato d al regolamento che, agli articoli 5 e 7, individua le relative 9 “modalità di calcolo” facendo riferimento, tra l'altro, alla voce “stipendio annuo lordo”. 
La pretesa del ricorrente principale di interpretare la locuzione “stipendio annuo lordo” secondo il canone di onnicomprensività proprio del trattamento d i fine rappor to non ha fondamento giuridico, non potendosi automat icamente esten dere all'incentivo all'esodo la previsione di cui all'art. 2120, secondo comma, c.c. Tale fo ndamento neppure può rinvenirsi, come preteso dal ricorrente, nell'art. 3 del c.c.n.l. ###. 
Al riguar do, deve, anzitutto, rilevar si che il ricorso è improcedibile nella parte in cui deduce una violazione dell'art. 3 c.c.n.l., contratto collettivo che però è stato depositato solo per estratto (artt. 3 e 24) e non nel testo integrale (sul punto Cass. n. 6255 del 2019; n. 4350 del 2015). In ogni caso, l'art.  3 c.c.n .l. disciplina il “tratt amento minimo complessivo di garanzia” per finalità evidentement e diverse dal calcolo dell'incentivo all'esodo, con la conseguenza che l a violazione della citata norma contrattuale finisce per rifluire nella denuncia di erron ea interpretazione del regolamento, ed esattamente della locuzione “stipendio annuo lordo”. 
Ma la d enuncia di violazione del sudde tto regol amento è inammissibile, perché il regolamento della ### edile non ha valore regolamentare in senso proprio, ex art. 1, n. 2, disp. prel.  c.c., bensì squisitamente negoziale, con la conseguenza che la sua interpretazione è riservata al giudice di merito e il sindacato di legit timità sullo stesso è limitato all'ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (cfr. Cass. n. 27541 del 2020, sui regolamenti della ### nazionale di previdenza e assistenza forense; n. 4296 del 2016 sul regolamento ###; nel caso di specie la censura non compr ende l a specifica denuncia d i 10 violazione dei citati canoni, dal che discende un ulteriore profilo di inammissibilità della stessa.  13. Per le ste sse ragi oni esposte nel paragrafo che precede risulta inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, anch'esso avente ad oggetto una denunciata violazione del regolamento della ### edile.  14. Il quint o moti vo di ricorso è inammissib ile per difetto di specificità, perché non individua in alcun modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si pongono in contrasto con le disposizi oni di le gge di cui si denuncia la violazione. Le censure mirano soltanto a sollecitare una revisione del giudizio di merito sulla ricostruzione e valutazione della condotta posta in essere dal ### e sull'impatto lesivo della stessa in dan no della ### e, come tali, non possono neppure trovare ingresso in questa sede di legittimità.  15. Il motivo di ricorso incidentale della ### è inammissibile per le ragio ni già esp oste nell'esame del terz o e del quart o motivo di ricorso prin cipale, atte so che il regolamento in discorso è mero atto negoziale, privo di valore normativo, sicché la sua v iolazione può essere denunciata solo per eventuale errata applicazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss.   16. I primi due motivi del ricorso incidentale de l ### sono inammissibili per difetto dei presu pposti ai qual i è indissolubilmente ancorato il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. e tale da comportare la denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo, idoneo cioè, ove valutato, a modificare l'esito della controver sia. Le censure ogg etto dei due motivi contestano non l'omesso esame di un determinato fatto ma, in maniera peraltro assai generica, la complessiva ricostruzione in fatto e la valutazione probatoria operata dai giudici di appello 11 sulla responsabilità del ricorrente per l'indebita percezione della polizza da parte del Gr ado e p er il danno all' immagine dell a ### e si collocano come tali all'esterno del vizio denunciato. 
La gen erica e non autosufficiente formu lazione del seco ndo motivo non consente neppure di verificare la sussistenza degli estremi di applicabilità dell'art. 653 c.p.p. ai fini dell'eventuale efficacia vincolante, nel giudizio civile di danno, della sentenza penale (con le relative motivazioni) di assoluzione del ### dal delitto di appropriazione indebita, atteso che l'oggetto del presente giudizio civil e di danno non coincide (sotto i profili oggettivo e soggettivo) con la suddetta fattispecie penalistica. 
I motivi vanno disattesi anche nella parte in cui denunciano un difetto assoluto di motivazione: invero, la sentenza d'appello non presenta alcuna delle anomalie atte a integrare la violazione dell'art. 132 c.p.c., come ind ividuate dalle ### unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014. La sentenza d'appello dà am piamente conto del percorso log ico giuridico che sorregge la decisione e che, per la posizione del ### si fonda sul dato della erogazione in favore del ### dell'incentivo all'eso do di euro 384.654,00 senz a previa estinzione della polizza, in tal modo agevolando l'appropriazione del premio del contratto assicurativo in aggiunta all'incentivo dovuto (sentenza, p. 14 e 15).  17. Per le rag ioni e sposte, dev ono respingersi il ricor so principale e il ricorso incidentale di ### mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della ### con compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.  18. Dette statuizioni costituiscono presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 12 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). 
Non è luogo a provvedersi sulle spese nei confronti di ### e ### S.p.A., che non hanno svolto difese.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale di ### dichiara inammissibile il ricorso incidentale della ### di ### e ### - ### Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam ento da parte del ricorrente principale e dei ricor renti incidentali dell'ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio della pubblica udienza del 

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Ponterio Carla

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