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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27040/2024 del 18-10-2024

... pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257). 13.1 Il quarto e il quinto motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, riguardando anche ess i la contestazione sul l'accogli bilità della domanda di scioglimento della comunione in ragione della sussistenza di abusi edilizi che avevan o comportato la decl aratoria di inammissibili tà della ### in sanatoria e che si ponevano in contrasto c on le prescrizioni degli strumenti urbanistici, c he impedivano la suddivisione della villa in quattro unità abitative. Gli stessi, gi à resi difettosi dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, in contrasto col principio che vieta la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della viol azione o falsa appli cazione della norma, e del vizio di moti vazione, che qu egli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (in questi termin i, Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874), sono infondati. 13.2 (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da #### A ### e #### ra ppresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'avv. ### - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avv. ### nel cui studio i n Napoli, pi azza G. Bovio, n. 14 è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4156/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, depositata l'1/12/2020 e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa ### nella pubblica udienza del 3/10/2024; Oggetto: Scioglimento comunione - Difformità edilizie lievi - ### - Rilevanza della fattibilità urbanistica.  2 di 30 lette le conclu sioni scrit te della ### genera le, in persona del sostituto procuratore generale ### iccola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.  ### 1. Con atto notificato il ###, ### premesso che, co n atto del 20/06/1971, av eva acquistato, unitamente ai germani ##### e ### un fabbricato con giardino, sito in Napoli, via ### nn. 144-144a, pro indiviso e per la quota di 1/5 ciascuno, che , con successivo atto del 21/07/1978, aveva acqui stato, unitamente a Si lvana ### la quote degli altri comproprietari, divenendone ciascuna di esse proprietaria per la quota del 50%, e che la divisione dell'immobile era stata impedita dai chiamati all'eredità di quest'ultima, deceduta il ###, ossia dal coniuge ### e dai figli #### ed ### junior ### convenne in giudizio questi ultimi onde ottenere la divisione dell'immobile e l' assegnazione della propria quota. 
Costituitisi in giudizio, ### eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere erede di Si lvana ### mentre i germani #### ed E ros junior ### proposero domanda riconvenzionale volta ad ottenere la validità della scrittu ra privata del 6/4/2002 relativa ad altro comune immobile in ### d'### Con sentenza n. 2058/2009, depositata il ###, il Tribunale, accolta definiti vamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ### rigettò la domanda dell'attrice nei confronti di quest'ul timo e accolse quella riconvenzionale, dichiarand o ### obbligat a a rispettare le convenzioni stabili te nella scrittura 06/04/2002 circa la regolamentazione del godimento 3 di 30 dell'immobile in ### d'### alla via ### mentre con separata ordinanza dispose la rinnovazione della consulenza tecnica. 
Con sentenza n. 10637/2012, depositata il ###, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda di divisione, assumendo l'indivisibilità del bene per l'accertata esistenza di abusi edilizi ed irregolarità amministrative, in uno con il disallineamento catastale. 
Il giudizio di gravame, incardinato da ### con atto notificato il 28 -29/03/2013 e nella resistenza degli app ellati, che proposero appello inciden tale condizionato, insistendo per la incommerciabilità dei mini appartamenti costruiti abusivamente e nella indivisibilità della villa in quanto struttura unitaria inscindibile per legge, eccependo la novità dalla domanda di regolarizzazione e chiedendo, in subordine, l'accer tamento della sua non comoda divisibilità per l'impossibilità di forma re qu ote omogenee e per il notevole deprezzamento d el loro valore rispetto all'intero, co n conseguente vendita all'incanto in assenza di ri chieste di attribuzione, si concluse con la sentenza n. 4156/2020, pubblicata l'1/12/2020, con la quale la Corte d'Appello di Napoli rif ormò la sentenza impugnata, disponendo lo scioglimento della comunione sul fabbricato, divi dendolo sec ondo quanto previsto dal c.t.u. e assegnando a ### il 50% delle quote da quest'ultimo formate e alla parte appellata il restante 50%, dispose il sorteggio delle quote al passaggio in giudicato del la sentenza, rig ettò il gravame incidentale, ordinò la trascrizione della sentenza all'esito dell'attribuzione delle quote, compensò tra le parti la terza parte delle spese del doppio grado del giudizio e condannò gli appellati ai restanti due terzi, ponend o le spese della c.t.u . a car ico di entrambe le parti in misura uguale.  2. Avverso questa sentenza, #### e ### ella ### hanno propos to ricorso per cassazione, 4 di 30 affidandolo a undici motivi, mentre ### si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc.  civ., con riferimento agli artt. 191, 194 cod. proc. civ., 92 disp. att.  cod. proc. civ., 101, 112, 115 e 183 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto necessaria l' acquisizione, da parte del c.t.u. in grado d'appello, della licenza edili zia n. 36/38, rilasc iata in data ### alla baronessa ### per la trasformazione delle facciate del villino, e dell'ulteriore licenza n. 150/38, rilasciata il ### alla medesima per la costruzione di un'autorimessa, ritenendole funzionali alla verifica della legittimità dell'immobile e della sua comm erciabili tà, benché vi fosse stata opposizione da parte dei ricorrenti in ragione dell'assoluto divieto di produzione di nuovi documenti e in assenza di autorizzazione dei giudici. I giudici, ad avviso dei ricorrenti, non avevano considerato che i predetti atti avrebbero potuto essere prodotti nel prim o grado del giu dizio in quanto risalenti al 1938, che la loro acquisizione da parte del c.t.u.  ledeva il contraddittorio, quand'anche non eccepita nel primo atto difensivo, e che inoltre da essi non era possibi le evincere l'avvenuto frazionamento, a quella data, della villa in quattro unità immobiliari, risultante sì dalle planimetrie catastali, ma non realizzato in via di fatt o, come evidente dalla descrizione dell'immobile riportata negli atti di trasferimento acqui siti in giudizio.  2. Con il secondo motivo, si lamenta l'omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio - costituito dal giudicato interno formatosi sulla indivisibilità dell'immobile - che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., da 5 di 30 valutarsi anche sotto l'aspetto della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 324 cod.  proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione alla censura di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevan o considerato che il ### ale, con l'appellata sentenza definitiva n. 10637/2012, aveva dichiarato l'impossibilità di procedere ad una assegnazione in natu ra di distinte quot e dell'immobile di cui era stata chiesta la divisione, essendo possibile, una volta sanati gli abusi, effettuare lo scioglimento del la comunione unicamente attraverso la vendita giudiziaria del bene, con divisione del ricavato tra le parti, stante la sua indivisibilità. I ricorrenti hanno, sul punto, evidenziato come ### in sede ###avesse mai fatto riferimento alle singole unità immobiliari, ma avesse descritto la villa come un'unica entità e chiesto la divisione della stessa in senso orizzontale, sicché sulla questione della indivisib ilità del bene si era ormai formato il giudicato interno, essendosi l'app ellante limitata ad eccepi re la commerciabilità della villa perché costruita prima del 1967.  3. Col terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, nonostante l'appellante avesse chiesto la divisione orizzontale dell'immobile e gli stessi app ellati, laddove fattibile, avessero suggerito la medesima forma di divisione onde non stravolger e l'originar io assetto della vil la, avevano invece disposto la di visione verticale dell'immobile, in violazione del princip io di corrisp ondenza tra chiesto e pronunciato.  4. Col quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 869 e 871 cod. civ., 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 17 e 40 legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod.  proc. civ., sull'erroneità manifesta delle conclusioni condivise della 6 di 30 Corte territoriale e del proprio ausiliare con riguardo alla divisione della villa in quattro mini appartamenti, nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, co d. proc . ci v., per non ave re la Corte di merito tenuto conto dell'annullamento della m ancata ### per motivazione apparente, abnorme e inadeguata, oltre che incoerente sul piano del processo l ogico e fuori dai limi ti del razionale e del plausibile, e per violazione dell'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (che ha sostituito, mutuandone il contenuto, l'art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dell'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, valutando la sussistenza attu ale di impedimenti alla commerciabili tà e, dunque, alla divisibilità dell'immobile in comunione tra le parti, avevano affermato che il disallineamento catastale del bene rispetto allo stato di fatto, in quanto superabile attraverso la presentazione di ### e l'attuale distribuzione degli ambienti inter ni, ancorché frut to di frazionamenti non assentiti, non inibiva la divisione, essendo stato il bene realizzato prima del 1967 ed essendo munito di due licenze edilizie. Ad avviso dei ricorrenti, non era stato però considerato che il regolamento edilizio del Comune di Napoli, risalente al 1935, non avrebbe consentito l'attuazione della progettata divisione in quattro unità abitative, che la deci sione si poneva in contrasto c on la sentenza n. 25021 del 2019 delle ### oni unite che vietava la divisione di un bene abusivo, che il ### ne di Napoli, in data ###, aveva di chiarato l'in efficacia della ### ritenuta dal c.t.u. sanante degli abusi, disponendo altresì il ripristino delle unità ricavate mediante frazionamenti non consentiti in verticale, in quanto non era stata chiesta da tutti i comproprietari e in quanto gli abusi realizzati non avrebbero potuto essere sanati alla stregua della normativa edili zio-urbanistica vigente nella zona , e che i 7 di 30 giudici, ritenendo irrilevant e detto provvediment o e l'ordine di rimessione in pristino, erano in corsi nel viz io di motivazione apparente e abnorme.  5. Col quinto motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 869 e 871 cod. civ., con riguardo ai vincoli paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 1939 e alla legge n. 431 del 1985, al piano territor iale paesistico di ### D.M. 14/12/1955 e artt.  27,99 e 100 del piano regolatore del ### di Napoli vigente fin dal 1935, nonché dell'ar t. 345 cod. proc. civ., per violazione sull'acquisizione della pratica di ### in sanatoria, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., e dell'art.  101 cod. proc. civ. sul contraddittorio, perché i giudici di merito, nonostante la constatazione della sussistenza di abusi edilizi e di irregolarità amministrative, avevano ritenuto il bene commerciabile in quant o passibile di agevole sanatoria attraver so l'inoltro all'### edilizia privata del ### di Napoli di una ### in sanatoria o tardiva, alt ernativa all'accertamento di confo rmità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, senza considerare che gli abusi esistenti, co nsistenti nel fra zionamento della villa, no n avrebbero consentito la sanatoria con la prati ca indicata, trattandosi tra l'altro di immobile soggetto a vincoli paesaggistici, che il deposito dell a pratica ### non avrebbe potuto essere effettuato perché in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., che le affermazioni in merito alla fattib ilità del fr azionamento e accorpamento alla stregua del piano regolatore di Napoli non rispondevano a verità, considerato tra l'altro che la realizzazione di due piccoli wc e la condivisione tra essi di metà della finestra ciascuno, nonch é la necessaria modifica dell'amp ia balconata costituente il maggior pregio della vil la, avrebbe determinato la modificazione della facciata esterna e non interessato, come detto, soltanto la ripartizione interna degli ambienti, oltre a far perdere le 8 di 30 caratteristiche storico-archiettoniche del bene per diventare edificio condominiale. Inoltre, non soltanto le osservazioni del c.t.u. erano state tempestivamente dedotte sia con la comparsa conclusionale, sia co n le memorie di re plica, sia con le note dei c.t. p., unico momento in cui era stato possibile proporre le relative contestazioni, ma la stessa ineff icacia del la Cil a, dichiarata dal ### di Napoli nel 2020 in ragione della tutela cui era soggetta la vil la perché ricadente nel peri metro del ### ritoriale ### di ### e depositata con la seconda comparsa conclusionale, non aveva impedito ai giudici di merito di emettere la sentenza impug nata, non avendo neppure considerato la pendenza di un ordine di rispristino dei luoghi. Infine, allineamento catastale e ### peraltro annullata, non avrebbero potuto essere depositati in quanto documenti nuovi.  6. Col sesto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116, primo comma, cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 2699 cod. civ., 2700 cod. civ., relativamente alla valutazione dei mezzi di prov a e all'ammissib ilità della prova orale, artt. 2724, 2725, 2722 e 2729 cod. civ., e 215 cod . proc. civ., sul riconoscimento della scrittura privata, nonché comunque omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi oggetto di discussione le parti virgola in rel azione all 'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che la villa, all'atto della costruzione nel 1924-1928 fosse divisa in quattro unità immobiliari, così ponendosi in contrasto con le stess e asserzioni, cont enute in sentenza, circa la consistenza dell'immobile, come unitario, riportata nell'atto del notaio ### del 1936, co sì come negli atti del 1959 e 1971, nell'atto di constatazione del 1971 e nell'atto di donazione alle germane ### e ### del 21/7/1978, oltre a pote r essere confermato dai testimoni indicati, in sede di giuramento decisorio di 9 di 30 ### regolarmente deferito e in sede di ispezione dei luoghi ex art. 258 cod. proc. civ. chiesta in giudizio. In tal modo i giudici, avevano viol ato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto avevano tratto la prova sull'originaria consistenza della villa dalle contraddittorie affermazioni del c.t.u., il cui ragionamento era frutto di mere sup posizioni o presunzion i cont rastanti con il contenuto degli atti pubblici notarili da lui stesso richiamati e con le stesse ammissi oni di ### che, non a caso, avev a chiesto la divisione del bene. Inoltre, i gi udici avevano errato allorché avevano affer mato che le prove orali, il giuramento decisorio e l'ispezione, ritenute superflue dal ### nel 2005 per essere chiara la consisten za unitaria del bene , non erano state riproposte, essendo avvenuto esattament e il contra rio, ossia co l foglio di deduzioni e conclusioni depositato al verbale di udienza di primo grado del 20/12/2011 e con la comparsa conclusionale del 6/12/2018 in ap pello, e avevan o trascurato la scrittu ra del 12/10/1991 con c ui le sorelle ### si erano ripartite l'uso del la villa, lasciando a Si lvana il primo piano e a ### il pian o terra rialzato.  7. Col settimo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 789 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità de lla sentenza per null ità de l procedimento dovuta all'omesso deposito di un progetto divisionale e all a fissazione dell' udienza di discussione del medesimo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sul princip io di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la ### e d'Appello ritenuto di recepi re totalmente la ### nonostante le incongruenze e illegittimità riscontrate ed evidenziate, senza depositare il progetto di di visione, ritenuto attu abile, onde consentire alle parti di svolgere le loro deduzioni in base agli 10 di 30 argomenti esposti dalla stessa ### o dal ### cui sarebbero dovuti essere rimessi gli atti, senza considerare che i rico rrenti avevano aderito alla divisione in natura, sia pure subordinatamente e sia pure proponendo alla ### d'Appello l'opp ortunità di un a divisione orizzontale.  8. Con l'ottavo motivo, si lamenta la violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1118 e 1119 cod. civ. sulla delle pertinenze e delle parti comuni degli edifici, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché per omessa, apparente motivazione, manifestamente ed insanabilmente illogica circa fatti controversi decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la ### d'### lo accolto la proposta di divisione in verticale dell'immobile, elaborata dal c.t.u., attraverso la divisione dei due piani in due mini app artamenti ciascuno, con attribuzi one ad ognuna delle parti del 50% dei muri maestri, delle aree pavimentate che circondano la villa, del lastrico solare e delle parti comuni, senza considerare che le pertinenze non sono divisibili ai sensi del le citate norme in materia di condomini o e che la delimitazione dei confini delle p arti comuni , della balconata, costituente la parte di maggi or pregi o della villa, e del lastrico solare non avrebbero consentito un uso più comodo delle stesse, oltretutto senza il consenso dell'altro condividente.  9. Col nono motivo , si lam enta la violazione o falsa appli cazione dell'art. 720 cod. civ. in ordin e all'omogeneità delle quote e ai criteri di valutazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano accolto le proposte del c.t.u. che aveva previs to la divisione del la villa in quattro piccole abitazioni di 70 mq. calpestabili nemmeno di identica consistenza e la divisione delle quote esterne in due unità, sostenendo che alle mino ri dimens ioni di quell a di sinistra si 11 di 30 sarebbe potuto ovviare rimuovendo le aiuole, senza considerare che al condivi dente non può essere imposto un facere, os sia modifiche e variazioni di consistenza, che questa forma di divisione avrebbe svalutato la quota divisa rispetto all'intero, in contrasto col principio secondo cui le posizioni realizzate non devono comportare limitazioni funzionali o modifiche tali che, pur tecnicamente realizzabili, sarebbero idonee a snatu rare le originarie caratteristiche dell'immobile o ridurne nel complesso e in sensibile misura il valore. Nella specie, la divisione delle unità interne e di quelle esterne avrebbe comportato la c reazione di mini appartamenti non più signorili, la riduzione della godibilità esclusiva degli spazi esterni e la limi tazione delle caratteristiche di orientamento e prospicienza, oltre a penalizzare il piano rialzato per pan oramicità, con conseguente non omogeneità delle due quote che si sarebbe avuta con una divisione orizzontale.  10. Col decimo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 37 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, rilevabile in ogni stato e grado del processo, giacché, nel corso della consulenza di secondo grado, dopo il deposito della bozza, ### aveva depositato una ### in sanatoria degli abu si riscontrati in primo grado, la quale era stata annullata con provvedimento del ### di Napoli per cui pendeva giudizio amministrativo, mentre la ### pur ess endo stata portata a conosce nza di tale annullamento e dell'ordine di ripristi no, ave va ritenuto sostanzialmente la sua competenza, asserendo di non dover tener conto dell'annullament o, così sostituendosi all'autorità amministrativa e alla giurisdizione del co mpetente T.A.R. della Campania, che, peraltro, a dito dal la stessa ### successivamente al deposito delle comp arse co nclusionali onde 12 di 30 ottenere la provvisoria sospensione del provvedimento di inefficacia della ### del 2020, aveva respinto la domanda.  11. Con l'undicesimo motivo, si lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano compensato tra le parti 1/3 delle spese del doppio grado del giudizio e posto i restanti due terzi a carico della parte appell ata, rend endo sul punto una moti vazione apparente, inadeguata e insanabilmente illogica. I ricorrenti hanno evidenziato, sul pu nto, che il giudizio di divisione consente l'applicazione del principio della soccombenza soltanto per la fase relativa alla decisione delle eccezioni sollevate dalle parti, ma non anche per la fase divisionale, per la quale le spese vanno poste a carico della massa, che i giudici non avevano motivato in ordine a tale aspetto, che i ricorrenti non si erano opposti alla divisione, alla quale avevano subordinatamente aderito proponendo la suddivisione orizzontale del bene, ma avevano sollevato dubbi soltanto in ordine alla sua fattibilit à urbanistica, stante lo stravolgimento dell'assetto originario della villa, il disallineamento catastale e il provv edimento di ripristino del ### di Napoli, sicché non si trattava di un a vera soccomb enza, la quale era comunque reciproca, essendo stata accolta la domanda dei ricorrenti in merito alla scrittura privata con cui le germane ### avevano disciplinato il godimento dell'immobile in ### d'### ciò che av rebbe dovuto comportare la compensazione delle stesse. 
Inoltre, la quantificazione delle spese era avvenuta in violazione del D.M. n. 55 del 2014, non essendo stato applicato lo scaglione di valore indetermina to medio, alla stregua di quanto dichiarato dall'attrice nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio.  12. 1 Il prim o e sesto motivo, da trattare co ngiuntamente in quanto riguardanti entrambi il medesimo thema de cidendum 13 di 30 afferente alla fondatezza della domanda di sciogl imento della comunione e, dunque, all'an della pretesa, ri collegata alla re ale consistenza (unitaria o frazionata) della villa fin da epoca antecedente al 1967, sono parte inammissibili e parte infondati.  12.2 La doglianza proposta col primo motivo in ordine alla illegittimità dell'operato del c.t.u., per avere egli acquisito le due licenze edilizie n. 36/38 del 16/3/1938 e n. 150/38 del 16/5/1938 che avrebbero potuto e dovuto essere prodotte tempestivamente dalla contro parte, si scontra, in particolare , col princip io secondo cui il consulente nominato dal giudice, nei limiti del le indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non app licandosi alle attività del consulente le preclu sioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli , a condizi one che non siano diretti a provare i fatti prin cipali dedotti a fondamento dell a domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a qu este ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (in tal senso Cass., Sez. 3, 7/9/2023, n. 26144; Cass., Sez. U, 1/2/2022, n. 3086; Cass., 6-3, 31/8/2022, n. 25604). 
Proprio in applicazione di tale principio, Cass., Sez. 3, 7/9/2023, 26144, in un caso del tu tto analogo a qu ello in esame, ha, ad esempio, confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobi le, aveva riten uto legittimam ente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti. 14 di 30 Va, peraltro, rilevato che il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel gi udizio di appello, previsto dal l'art.  345, terzo comma, cod. proc. civ., che d eriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di im pugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass., Sez. 1, 27/6/2017 , n. 15945), con c onseguent e legittimità dell'acquisizione delle licenze edilizie da parte del c.t.u., potendo il perito atti ngere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario ad espletare compiutamente il compito affidatogli (Cass., Sez. 1, 7/10/2016, 20232). 
E poiché, come risulta dalla sentenza impugnata, i giudici d'appello avevano chiesto al c.t.u. di accertare, per un verso, l'avvenuta demolizione delle irregolarità e degli abusi ediliz i presenti nell'immobile, come già individuati e descritti dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, e, per altro verso, di descrivere, in caso negativo, quelli ancora esistent i e la loro idoneità a precludere o meno la commerciabilità del bene, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito abbian o esclu so che questi avesse travalicato dal suo compito, stante l'indagine of ficiosa a lui demandata, con conseguente infondatezza della censura.  12.3 Quanto al sesto motivo, col quale viene so stanzialmente contestata la valutazione delle prove documentali e orali, operata dai giudici di merito in ordine alla reale consistenza della villa fin dall'atto di costruzione, risalente agli ann i 1924-1928, e alla riconducibilità a quel periodo del frazionamento in quattro unità immobiliari, in contrasto con la descrizione del bene contenuta negli atti dispositi vi risalenti a quel periodo, occorre osservare come la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si 15 di 30 configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giud ice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente in tenda lamentare, come nella specie, che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erro neamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, così come la violazione dell'art. 115 cod.  proc. civ. può, invece, essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giu dice ha dichiarato espressa mente di non dover osservare l a regola cont enuta nella norma, o vvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel va lutare le prove proposte dalle parti , ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055). 
La doglianza, poi, circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attrib uirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legi slatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prud ente app rezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016), che però intanto è ravvisabile, dopo 16 di 30 la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in quanto vi sia stata la violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.  132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale re quisito essenziale del provvedim ento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile co ntraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dun que di totale carenza di consider azione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concr eto, al di fuor i dell e quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto stori co", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 2 3828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), nella specie non sussistenti, avendo la ### di merito dato ampio conto dei m otivi della decisione.  12.4 Qua nto alla questione afferente all'omesso esame dei testi, occorre osservare come la ### d'### non si sia limitata a richiamare il giudizio di superfluità già espresso dai giudici di primo grado, né a dire che le relative deduzioni non er ano state più riproposte, ma ha altresì ritenuto la genericità delle stesse, senza che, sotto questo profilo, vi sia stata alcuna doglianza. 17 di 30 Da ciò discende l'inammissibilità della censura, operando il principio secondo cui qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicament e e giuridicamente idonea a sorreggere la deci sione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per di fetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, co n la conseguenza che la sentenza im pugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).  13.1 Il quarto e il quinto motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, riguardando anche ess i la contestazione sul l'accogli bilità della domanda di scioglimento della comunione in ragione della sussistenza di abusi edilizi che avevan o comportato la decl aratoria di inammissibili tà della ### in sanatoria e che si ponevano in contrasto c on le prescrizioni degli strumenti urbanistici, c he impedivano la suddivisione della villa in quattro unità abitative. 
Gli stessi, gi à resi difettosi dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, in contrasto col principio che vieta la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della viol azione o falsa appli cazione della norma, e del vizio di moti vazione, che qu egli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (in questi termin i, Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874), sono infondati.  13.2 Quanto alla dogl ianza afferente all'inammissibilità della produzione della documentazione relativa alla ### e all'allineamento catastale, va, innanzitutto, premesso che la 18 di 30 disciplina applicabile alla specie è quella dettata dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione successiva alla modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», atteso che, in assenza di una disciplina transitoria e in applicazione del principio del tempus regit actum, la modifica, in senso re strittivo, dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione soltanto se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 sette mbre 2012 (Cass., Sez. 2, 14/3/2017, n. 6590), e che, nella specie, la sentenza di prim o grado è stata pu bblicata il ###. 
Orbene, il di vieto di produzione di nuovi documenti in app ello, di cui al vigente art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. può essere superato so lo ove il gi udice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa no n imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluen te l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., Sez. 1, 12/6/2024, n. 16 289) e anche la man cata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il princip io del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dalla predetta disposizione (Cass., Sez. 3, 19/5/2022, n. 16235). 
Nella specie, è pa cifico che allineam ento catastale e ### siano state prodotte dall'appellante soltanto in grado d'appello all'udienza del 15/1/2020, c ome risulta dalla sentenza impugnata, ed è 19 di 30 altrettanto evidente che i predetti documenti si sono formati successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, come evidenziato dagli stessi giudici del grav ame, allorché hanno affermato che l'appellante aveva accolto il suggerimento del c.t.u., che av eva ritenuto “le ir regolarità residue (frazionamento e accorpamento) di nulla incidenza sull a commerciabilit à, anche perché passibi li di agevole sanatoria secondo un a delle due modalità consentite dall'attuale normativa urbanistica, di cui la prima opportunità, più rapida, consiste nell'inoltro all'ufficio edilizia privata del ### di Napoli di una ### in sanatoria o tardiva […], alternativa all'acce rtamento di conformi tà ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001”, accogliendo il suggerimento e depositando per l'appunto detti documenti. 
Vero è che gli stessi, ancorché depositati tardivamente, non sono stati pos ti a fondamento del la pro nuncia, che, anzi, non ha considerato ostativa al giudizio di divisibilità del bene il successivo provvedimento di annullamento della ### in sanatoria, in quanto non chiesta da tutti i comproprietari. 
Né os ta al riconoscimento del la fondatezza della domanda di scioglimento della comunione la sentenza del Consiglio di Stato ###/2022 pubblicata in data ###, pronunciatasi sulla consistenza della villa e sulla insanabi lità, mediante ### degli abusi riscontra ti in corso di causa, atteso che la decisione sulla pregiudiziale amministrativa non dà luogo ad un giudicato sulla commerciabilità del bene, non essendovi tra i due giud izi, amministrativo e ordinario, alcuna coincidenza e potendo il primo al più essere oggetto di valutazione da parte del giudice ordinario. 
A differenza di quanto accade col giudicato civile, infatti, il giudice amministrativo non può spingersi fino al "merito" del rapporto tra le parti , ma deve limitars i a c onoscere dell a legittimità dell'atto impugnato, sicché, correlativamente, il giudicato amm inistrativo 20 di 30 non può che essere rapportato a ciò che il giudice ha espresso in relazione allo specifico atto oggetto d'impugnazione, e a non altro, attenendo gli ulteriori riflessi qualificati del la decisione all'attività adeguatrice dell'amministra zione, che trova nella sentenza del giudice il divieto di riprodurre l'atto annullato (vedi sul punto, Cass., Sez. 1, 14/5/1998, n. 4854 ; sulla pregiud iziale amministrativa Cass., Sez. 6-L, 23/1/2018, n. 1607; Cass., Sez. 6- 3, 3/8/2018, n. 20491).  13.3 Venend o alle ulteriori questioni, occorre ricordare come le ### di questa ### con la sentenza n. 25021 del 7/10/2019, abbiano affer mato che il gi udice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art.  46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispetti vamente app licabili a second a che l'edificio sia stato costruito successivament e o anterior mente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, e che, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, la nullità prevista dall'art. 40, comma 2, viene a profilar si allorché da ess i non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione ril asciata in sanator ia, ovvero ad essi non s ia unita copia della d omanda di sanatoria co rredata dalla prova del versamento delle prim e due rate di oblazione o di chiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. 
Tale prin cipio è in linea con quanto affermato dalle med esime ### unite con la sentenza n. 8230 del 22/03/2019, nella quale si è detto che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della I. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del terzo comma dell'art. 1418 cod. civ., di cui 21 di 30 costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intender si, in stretta adesione al dato normativo, un' unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esi stere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile, sicché, in presenza nell'atto della dichi arazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescinder e dal profilo della conformità o della diffor mità della c ostruzione realizza ta al titolo menzionato, trattandosi di una nullit à che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia ur banisticoambientale, dettate a tutela dell'interess e genera le all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2011, n. 13969), ciò che spi ega la sua rilevabilità d'uffici o in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2009, n. 23825; Cass., Sez. 2, 07/03/2019, n. 6684). 
Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazion e attestante tale regolarità è, dunque, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Un., n. 23825 del 11/11/2009), così come è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giud izio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice (Cass., Sez. U, 7/10/2019, 25021 cit.). 
Quando, du nque, sia proposta domanda di scioglim ento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non pu ò disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti 22 di 30 dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, del la legge 28 febbraio 1985 , n. 47, costit uendo la regolarit à edilizia del fabbricato co ndizione dell'azione ex art. 713 cod.civ., sotto il prof ilo della "p ossibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e di verso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. 
Questo compor ta che soltanto con la produzione della documentazione attestante la regolarità urbanistica del bene viene meno l'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato (Cass., Sez. 2, 4/4/2023, n. 9255). 
Nella specie, i giudici di merito, tenendo conto dell'esame dei titoli di acquisto via via intervenuti dal 22/7/1936 al 2 1/7/1978, dell'ingiunzione di demolizione delle opere abu sive notificata all'usufruttuaria ### il ### dal settor e esecuzione demolizioni presso la ### della Repubblica di Napoli in seguito alla sentenza del ### di Napoli del 2/4/1992, dell'esecuzione delle demolizioni attestate dal decreto di ar chiviazione del 16/3/2015 e degli accertamenti compiuti in loco dal c.t.u., hanno stabilito, con accert amento in fatto insindacabile in questa sede, che le o pere che aveva no determinato l'avvi o del procedimento penale (ossia il corpo aggiunto al piano inter rato, la scala in muratura e la chiusura di due porte nel seminterrato) erano state demolite e che le difformi tà ancor a persistenti, ossia il frazionamento tra le unità al pia no rialzato e i sottostanti seminterrati e il diverso accorpamento di questi ultimi, erano state realizzate in periodo antecedente al 1967, sì da non inibire la commerciabilità del bene. 
Le considerazioni svolte dai ricorrenti invece, ancorché presentate in termini di difetto di motivazione e di falsa violazione di legge, tendono a scardin are l' accertamento di fatto compiuto, senza 23 di 30 considerare che la valutazione del le prov e racco lte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricors o per cassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415). 
Nessuna rilevanza possono assumere al riguardo il permanere di abusi edilizi minori, atteso che la distinzione tra questi e gli abusi c.d. maggiori aveva un senso allorché l'abuso edilizio andava ad incidere sulla stessa vali dità del contratto, indipendentemente dall'indicazione in esso di un titolo urbanistico , mentre diversamente deve ritenersi all'esito dell'arresto delle ### unite di questa ### del 2019, che, come sopra detto, hanno ancorato la validità del contratto al dato formale dell'indicazione in esso del titolo edilizio, purché esistente e riferito all'immobile che ne è oggetto, ed escluso la rilevanza, ai fini della sua validi tà, della difformità del bene rispetto allo stesso titolo (vedi Cass., Sez. 2, 21/6/2024, n. 17148, in motivazione).  14.1 Venend o ora alle doglianze più propriamente afferenti al quomodo della divisione, occorre analizzare, per rigettarle, quelle, di carattere proc essuale, proposte c on il secondo, il terzo e il settimo motivo e riguardanti rispettivamente l'omesso esame del giudicato sulla divisibilità dell'immobile, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il mancato deposito del progetto di divisione.  14.2 Quanto alla prima questione, occorre osservare come l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibi le, sia correlato all 'oggetto del processo e colpisca, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non solt anto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti 24 di 30 impeditivi, estintivi e modi ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad ess o succes sivi e a quelli comportant i un mutamento del petitum e d ella causa peten di, fer mo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, ###). 
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia ch e, sebbene non impugnati, sono strettament e collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252). 
Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo di sentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questione avente una prop ria individualit à e autonomia, la qu ale non pu ò dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di merito coinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, la sciando libero il giudice dell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di una diversa motivazione in diritto (C ass., Sez. 1, 30/6/2022, 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 2 1092; Cass., Sez. 2, 03/07/20 03, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). 25 di 30 In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata). 
Nella specie, i giudici di primo grado, c on la sentenza 10637/2012, impugnata davanti alla ### d'### nel sostenere che, nella specie, “lo scioglimento debba avvenire non già mediante attribuzione di un singolo bene (o parte di beni) ai condivi denti ovvero con ass egnazione del tu tto indivisibile ad un coered e richiedente, ma median te vendi ta giudiziale (stante la non divisibilità e la mancata richiesta di assegnazione da alcuna delle parti)”, secondo quanto affermato in ricorso, hanno anche escluso che potesse procedersi a qualsiasi forma di divisione, stante l a presenza di abusi edilizi atti a inibirla in applicazione dell'art. 17, comma 1, legge n. 47 del 1985 (oggi ar t. 46 d.P.R. n. 380 del 2001), come espressamente riportato nella sentenza im pugnata, senza dunque far seguire a tale affermazione anche un precetto se non quello del rigetto per motivi tutt'affatto differenti. 
Peraltro, co n l'impugnazi one di detta pronuncia, l'appellante, nel chiederne la riforma, domandando l'accoglimento della domanda di scioglimento della comu nione in maniera orizzontale e/o in qualsiasi altro modo ritenuto opportuno, con sorteggio di quote, ha 26 di 30 riaperto l a cognizione del la questione della divisibilità del bene, impedendo con ciò il passaggio in giud icato di quell a che, oltretutto, non può che consid erarsi mera arg omentazione e no n certo decisum.  14.3 Quanto alla sec onda questione, oc corre, innanzitutto, evidenziare come l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, pur limitando il giudizio all'esame delle sole questioni oggetto di specifici moti vi proposti (Cass., Sez. L , 03/04/2017, n. 8604 ), precluda al gi udice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a pun ti che non siano compresi, neanch e implicitament e, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ra gioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in ra pporto di di retta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202), sicché de tto principio non pu ò dirsi violato allorché il gi udice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diver se da quelle svolte dall'app ellante nei s uoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta conness ione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendu m del giudizi o (Cass., Sez. L, 03/04/2017, 8604, cit.). 
Orbene, risulta da lla stessa sentenza impugnata che con l'atto d'appello ### aveva chiesto lo scioglimento della comunione sia mediante divisione orizzontale del la villa, sia in qualsiasi altro modo ritenuto opportuno, sicché la dedotta violazione della corrispond enza tra chiesto e pronunciato non 27 di 30 soltanto non sussiste in co ncreto, attes a l'estensione della domanda proposta dall' appellante, ma neppure in vi a astratta, essendo le modalità di attuazione del progetto divisionale in base alla stima dei beni rimesse alla valutazione del giudice di merito (in questi termini vedi Cass., Sez. 6-2, 23/5/2013, n. 12779; Cass., Sez. 2, 19/4/2013, n. 9655).  14.4 Quanto alla terza questione, si rileva come l'art. 789 primo comma cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice istruttor e, predisposto il progetto di divisione, deve depositarlo in cancelleria e fissare la comparizione delle parti per la discussione del progetto medesimo, sia rivolt o a consentire l'eventuale definizione non contenziosa del procedimento, ai sensi del secondo comma della stessa norm a, per il cas o di mancanza di contestazioni, sicché il giudice, ove le parti abbiano già manifestato il loro disaccordo o abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale del la proposta divisione, può omettere gli indicati adempimenti, di cui non è richiesta una stretta osservanza, e rimettere direttamente il giudizi o alla fase decisoria (Cass., Sez. 2, 30/5/2017, n. 13621; Cass., Sez. 2, 11/1/2010, n. 242; Cass., Sez. 2, 21/6/1985, n. 3728). 
Non rileva, pertanto, che i giudici abbiano, nella specie, invitato le parti a pre cisare le conclusioni, senza previament e depositare il progetto di divisione, ess endo chiaro dal comportamento processuale dalle stesse tenuto l'impossibilità di addivenire ad una definizione concordata dello sciogl imento della comun ione, senza che perciò possa di rsi violato il di ritto al contradditto rio e all a difesa, avendo le parti potuto esercitali entra mbi attravers o il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche. 28 di 30 15. ###, nono e decimo motivo, anch'essi afferenti al quomodo della divisione, stavolta affrontata da un punto di vista sostanziale, sono invece fondati. 
Si osserva, in primo luogo, che, pur essendo il gi udizio concreto sulla comoda di visibilità di un immobile rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, la divisione non deve pro durre un deprezzamento del bene, né imporr e la formazione di servitù no n eccessivamente gravose e dev e consentire la formazione di quote suscettibili di autonomo godimento, ancorché in regime di condominio edilizio (Cass., 2, 21/4/1976, n. 1410). 
Difatti, il di ritto di ciascun co munista di consegui re in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod.  civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, all orché il frazionamento non richieda acco rgimenti ed operazioni troppo costose e complesse o, pu r risultando il frazionamento materialmente possibi le sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizz abili porzioni suscettib ili di formare oggetto d i autonomo e liber o godiment o, ancor ché in regime di condominio edilizio, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto eco nomico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in pro porzione al valore dell'intero ovvero comporterebbero una più o meno grave deviazione dalla natu rale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (C ass., Sez. 2, 15/12/2016, 25888; Cass., Sez. 2, 23/4/1979, n. 2285), ciò al fine di evitare che rim anga in qualche modo pregiudicato l'orig inario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzio ni 29 di 30 inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass., Sez. 2, 28/5/2007, n. 12406; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4233). 
Pertanto, l'indagine sulla comoda o non comoda divisibilità, al fine del riconoscimento o meno, in sede di divi sione giu diziale, del diritto di ciascun partecipante di ottenere la sua quota in natura, deve essere non solo rigorosa, ma deve anche essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tal e che la porzione da attribu irsi a ciascun condivid ente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2, 29/5/2007, n. 12498). 
A tali fini, rileva altresì la complessiva valutazione dell'intervento stesso in re lazione alle caratteristi che dell'immobile e la sua compatibilità con la disciplina urbani stica vigente, sia avut o riguardo alla normativa nazionale, sia ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, dovendosi verificare se l'interve nto edilizio necessario per la divisione del fabbricato sia giuridicamente fattibile in quanto pienamente compatibile co n la suddetta normativa, a maggior ragione in caso di vincoli stori co-ambientali, e se il frazionamento possa esser e utilmente realizzato senza compromettere il valore dell'intero edificio, nonché il godimento e il valore economico delle singole unitarie realizzabili (in qu esti termini, Cass., Sez. 2, 11/3/2019, n. 6915, non massimata). 
Tale accertamento non risulta, invece, essere stato adeguatamente effettuato dalla sentenza impugnata, la quale ha liquidato i rilievi sollevati dagli appellati in ordine alla sussistenza di vincoli amministrativi (come le NTA del ### di Napoli sul centro storico; i vincoli geomorfologici di cui al d.m. 18/7/1970 ai sensi della legge n. 1497 del 1939; il Pi ano ### di 30 di 30 ### ex d.m. 14/12/1995; il D.P.C.M. del 24/6/2016 sull'area di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico ###, astrattamente atti ad inibire il materiale frazionamento della villa, richiamando genericamente quanto osservato dal c.t.u. circa la non incidenza degli stessi all'attu azione della solu zione da lui prospettata, senza invec e ver ificare le disposizioni contenute in ordine all'area su lla quale ricade l'immobile divid endo, onde accertare la concreta fattib ilità giuridica della realizzazion e della divisione mediante il prospettato frazionamento dello stesso in plurime unità abitative. 
Per quanto detto, le censure sono fondate.  16. ### dicesimo motivo resta assorbito dall' accoglimento dei precedenti ottavo, nono e decimo.  12. In concl usione, dichiarata l'infondatezza del primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo , la fondatezza d el l'ottavo, nono e decimo e l'assorbimento dell'undicesimo, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto la sentenza cassata, con rinvio alla ### d'### di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### d'### o di Napoli, in diver sa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10571/2024 del 18-04-2024

... conoscenza della sola lingua tedesca) dal mese di aprile 2007 a quello di gennaio 2011 per effetto del contratto iniziale 3 e delle successive proroghe, con conseguente superamento del termine di trentasei anni di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368 del 2001; peraltro, a tale periodo occorreva comunque sommare l'ulteriore periodo, dal 3 settembre 2012 al 2 settembre 2015, in cui il lavoratore aveva sempre sv olto la medesim a attività di redattore presso l'### s tampa della ### denza regionale, sia utilizzan do anche la lingua slovena; nessun rilievo poteva assumere il periodo di interruzione, avuto riguardo all'unitarietà della prestazione, protrattasi per sei anni e otto mesi, con una sola interruzione di un anno e otto mesi. Quanto, poi, alla censurata omessa considerazione dell'art. 3, comma 3, del C.C.N.L. giornalista, in asserita deroga all'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo, con riferimento all'ultima delle proroghe del primo contratto, la predetta deroga appariva riferita alla fase di avviamento di nuove iniziative editoriali e multimediali, mentre, nella specie, l'iniziativa era già stata avviata sin dall'assunzione n el 2006/2007 e comunque (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 23595-2019 proposto da: ### in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso l'### di ### della ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono unitamen te e disg iuntamente all'Avv.  ### - controricorrente - avverso la senten za n. 2 86/2018 della Corte d'app ello di ### depositata il ### R.G.N. 158/2018; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal #### 1. - La Corte d'appello di ### ha respinto l'appello proposto dalla ### avverso la sentenza che aveva accolto la domanda d i ### intesa all'accertamento dell'abusivo ricorso al termine in relazione ad un rapporto protrattosi ### pubblico contratti a tempo determinato condizioni R.G.N. 23595/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 21/03/2024 CC dal 2007 al 2017, con un solo intervallo nel periodo 2011/2012, per lo svolgimento di mansioni di giornal ista, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, liquidat o in cin que mensilità e mezza della retribuzione in base all'art. 32 della legge 183 del 2010 e all'art. 8 della legge n. 604 del 1966.  2. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso che i fatti di causa erano pacifici, documentanti ed incontestati in concreto, con particolare riferimento alla circostanza che venivano in rilievo assunzioni frutto di due distinte selezioni, che, secondo l'assunto della ### avrebbero dato luogo a due distinte vicende negoziali. 
Viceversa, i giudici d'appello hanno rilevato che il lavoratore aveva sempre operato co me redattore ordi nario e con applicazione del C.C.N.L. per il personale gio rnalistico presso l'### stampa della ### della ### come da contratti versati in atti, a fronte di “non meglio specificat e e sigenze di tale Ufficio”. A ciò occorreva aggiungere che l'attività ebbe a svolgersi non solo nello stesso contesto lavorativo ma anche con man sioni in larga misura corrispondenti, posto che la prima assunzione e ra frutto di una selezione avviata con avviso al pubblico per assumere un redattore che avesse conoscenza della lingua tedesca e la seconda era relativa ad un'attività come redattore con conoscenza della lingua tedesca e della lingua slovena. Peraltro, come sostanzialmente ammesso dalla stessa ### le esigenze dell'ente locale erano state cristallizzate nel giugno 2006 con riferimento all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mentre poi, solo per vincoli di spesa, le assunzioni previste erano state dispost e a t empo determinato (come da documento prodotto dalla ###, evidenziando che, in ogni caso, l'onere della prova delle esigenze poste a fondamento dei contratti a termine ricadeva sull'amministrazione. 
A front e di tali consideraz ioni, il rilievo decisivo doveva essere attribuito al fatto che il lavoratore aveva svolto l'attività di redattore (con esigenza di conoscenza della sola lingua tedesca) dal mese di aprile 2007 a quello di gennaio 2011 per effetto del contratto iniziale 3 e delle successive proroghe, con conseguente superamento del termine di trentasei anni di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs.  368 del 2001; peraltro, a tale periodo occorreva comunque sommare l'ulteriore periodo, dal 3 settembre 2012 al 2 settembre 2015, in cui il lavoratore aveva sempre sv olto la medesim a attività di redattore presso l'### s tampa della ### denza regionale, sia utilizzan do anche la lingua slovena; nessun rilievo poteva assumere il periodo di interruzione, avuto riguardo all'unitarietà della prestazione, protrattasi per sei anni e otto mesi, con una sola interruzione di un anno e otto mesi. 
Quanto, poi, alla censurata omessa considerazione dell'art. 3, comma 3, del C.C.N.L. giornalista, in asserita deroga all'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo, con riferimento all'ultima delle proroghe del primo contratto, la predetta deroga appariva riferita alla fase di avviamento di nuove iniziative editoriali e multimediali, mentre, nella specie, l'iniziativa era già stata avviata sin dall'assunzione n el 2006/2007 e comunque l'amministrazione n on aveva provato la sussistenza di dette esigenze, non avendo allegato né capitola to alcunché di specifico e dettagliato in proposito.  3. - Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la ### per tre motivi, cui resiste ### con controricorso.  4. - Le parti hanno depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo la ### deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 5, comma 4-bis del d.lgs. n. 38 del 2001, in relazione agli artt. 51 e 97 Cost., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il rapporto fosse il medesimo mentre si trattava di rapporti orig inati da d istinte selezioni pubb liche, con conseguente diritto del lavoratore a parteciparvi e obb ligo pe r l'amministrazione di procedere alla stipula del contratto con chi aveva superato la selezione; peraltro, i due rapporti non erano sovrapponibili 4 neppure nel contenuto, consi derato che il p rimo richiedeva la conoscenza della lingua tedesca mentre il secondo era incentrato sulla conoscenza della lingua slovena.  1.1. - Il motivo è infondato nella parte in cui ritiene che l'assunzione sulla base di distinte sele zioni esim a dall'applicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001.  1.2. - Come già ritenuto da questa Corte con precedente cui va data continuità (Cass. Sez. L, 04/03/2021, n. 6089), in caso di successione di contrat ti a tempo determinato, trova applicazione il limite di trentasei mesi di durata complessiva, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici. La tesi proposta dall'amministrazione - secondo cui occorrerebbe avere riguardo a ciascuno concorso indetto - non solo non trova riscontro nella lettera della disposizione, che non opera alcun riferimento alle modalità in forza delle quali avviene l'assunzione a termine, ma non è neppure conforme alla ratio della previsione del limite massimo oltre il qual e l'utilizzo del rappo rto a termine assume la connotazione abusiva, in chiara attuazione della clausola 5) lett. b) dell'accordo quadro allegato alla dire ttiva 1999/70 /CE. E' eviden te, infatti, che rispetto alla finalità di prevenzione degli abus i derivan ti dalla successione di contratti a termine, nessun rilievo può essere attribuito all'espletamento di una nuova procedura concorsuale , in quanto il ripetersi dei concorsi pubblici per l'assunzione a termine da parte della stessa amministrazione potrebbe consentire l'impiego dell o stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante per un periodo di tempo potenzialmente illimitato.  1.3. - Va, peraltro, evid enziato che, ai fini dell'interpretazione teleologica della clausola 5 e, più in gen erale, della conf ormità dell'ordinamento interno alle finalità perseguite dall'accordo quadro e dalla direttiva cu i lo stesso è allegato, è centrale il concett o della medesima occasione lavorativa, espresso nell'art. 5, comma 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 (introdotto dall'art. 1, comma 40, della legge 5 24 dicembre 2007, n. 247 e successivamente modificato dall'art. 21 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con la locuzione “mansione equivalente”. Pertanto, non assume rilievo la modalità attraverso cui si perviene alla stipula del contratto a termine - e quin di, nella specie, attraverso differenti selezioni - bensì la posizione e l'attività lavorativa per la quale si fa ricorso alla fle ssibilità: se essa , al di là del nomen iuris utilizzato, presenta le medesim e carat teristiche, per mansioni, modalit à di espletamento, inserimento nell'organizzazione, etc ., trova applicazione il limite massimo , intro dotto proprio per prevenire il rischio che , attraverso la successioni di contratti o rapporti, il medesimo lavoratore continui ad essere utilizzato rispetto ad esigenze che fuoriescono dal paradigma della temporaneità; se, invece, l'attività lavorativa si connota in maniera effettivamente differente, tanto da corrispondere anche ad esigenze differenti dal datore di lavoro, viene a m ancare la stessa ratio di prevenz ione dell'abuso, dovendo si comunque adottare un'inte rpretazione che, come accennato, non comporti la pratica diluizione del limite attraverso formule che valgano a differenziare la mansione solo sul piano formale ma non su quello sostanziale. 
Nella specie, la Corte di merito ha accertato la sostanziale identità dell'attività lavorativa svolta in concre to dal lavoratore in tut to il periodo e consistente nel ruolo di redattore presso l'### stampa della ### della ### per il primo contratto selezionato in base alla conoscenza della lingua tedesca, per il secondo contratto anche richiedendo la conoscenza della ling ua slovena, element o ritenuto irrilevante a connotare in termini di diversità la mansione ai sensi e p er gli e ffetti dell'ap plicazione d ella disposizione sulla successione dei contratti a termine ; accertam ento di fatto, insindacabile nella presente sede di legitt imità, che supera lo “schermo” rappresentat o dalla mera distinzione “procedurale” rappresentata dall'assunzione basata su due differenti selezioni. 6 1.4. Né può rilevare il dedot to obbligo p er l'amminis trazione di procedere alle assunzioni in base al concorso pubblico, ai sensi degli artt. 51 e 97 Cost., e la necessità di non escludere dalla partecipazione alla procedura concorsuale coloro che, avendo già avuto rapporti a termine con l'amministrazione che indice il concorso, finirebbero per essere impiegati per più di trentasei mesi. 
Infatti, le procedure concorsuali e, in particolare, il bando di concorso non possono prevedere condizioni o clausole di assunzione in contrasto con d ivieti o obblighi gravanti sull e amministrazioni in virtù di disposizioni generali, tanto più nell'ipotesi in cui, come nella materia in esame, il divieto ovvero l'obbligo discendano dalla necessità per l'ordinamento interno di conformarsi alla normativa eurounitaria. Ne consegue la necessit à per l'amm inistrazione di prevedere , ove del caso, apposite clausole intese a limitare la partecipazione di soggetti che, ove utilmente selezionati, verrebbero a superare il limite massimo in que stione, potendosi, in ultim a analisi, dubitare a monte della legittimità del ricorso al contratto a termine per un'esigenza lavorativa che, stante il superamento del periodo di trentasei mesi, non presenta i caratteri della temporaneità.  2. - Con il secondo motivo la ### deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché la violazione e falsa applic azione dell'ar t. 3, comma 3, del C.C.N.L.  giornalistico, in quanto la Corte d'appello non ha considerato che l'assunzione era stata determinata dalla necessità di far fronte a nuove e speriment ali esigenze di valorizz azione delle lingue minoritarie (tedesca e slovena) e che l'iniziativa editoriale e multimediale era in fase di sviluppo al momento dell'ultima proroga del primo contratto, controfirmata dalla rappresentanza sindacale e consentita dall'art. 3, comma 3, del C.C.N.L. giornalistico, che espressamente prevede : «I limiti di cui all'art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, così come modificato dal comma 38 dell'art. 1, della legge 24 dic embre 2007 n. 247 non trovano appli cazione per le 7 assunzioni a termine di caratt ere sostitutivo, nonché nella fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative editoriali e multimediali”; sicché la proroga era consentita non solo nella fase di avvio ma anche in quella di sviluppo, risultando l'esigenza puntualmente indicata nel patto aggiunto al contratto individuale a tempo determinato del 23 marzo 2007.  2.1. - La censura va dichiara inammissibile per difetto del requisito della decisività, atteso che la Corte d'appello ha comunque escluso che l'amministrazione abbia fornito la prova della sussistenza delle ragioni oggettive che giustificavano già la prima assunzione, profilo assorbente rispetto alla ricorren za di condizioni per proced ere alla proroga oltre il limite dei trentasei mesi. 
In ogni caso, le motivazioni addotte in ordine all'infondatezza del primo motivo conducono alla necessità di computare an che il periodo lavorativo relativo alla seconda sel ezione; ciò che, pur a vole r assumere la legittimità della proroga del primo rapporto in base alla deroga consentita dalla contrat tazione collettiva, compo rterebbe in ogni caso il superamento del limite complessivo di trentasei mesi del rapporto. 
La riten uta inammissibilità del mo tivo esime il Collegio dalla valutazione in ordine all'eccepita inammissibilità del motivo per mancato deposito del C.C.N.L. di cui si chiede l'applicazione.  3. - Con il terzo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art.  360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove la Corte d'appello ha ritenuto che la ### non abbia allegat o né capitolato nulla di specifico e dettagliato in proposito, mentre, sia nell'atto introduttivo del giudizio sia nelle note conclusive che nell'atto d'appello la ### aveva capitolato prova per testi.  3.1. - La censu ra è inamm issibile, p erché non attiene all'omesso esame di un fatto decisivo, bensì al governo delle prove, ritenute non specifiche dal giudice di merito, difettando, in ogni caso, l'elemento della decisività, considerato che, respinto il primo motivo, verrebbe 8 comunque ad essere superato il limite massimo dei trentasei mesi, come già osservato in relazione al secondo mezzo.  4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese generali, esborsi e accessori di legge.  5. - Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.  20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenz a dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 21/03/2024  

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Fedele Ileana

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11933/2025 del 20-11-2025

... versando all'### a titolo di contributi per il periodo aprile 2010 - dicembre 2019 la somma di €26.307,81 e provvedendo al ricongiungimento presso detto ### dei contributi versati alla ### che deve essere ricostruita l'anzianità di servizio dovendosi tener conto, ai sensi dell'art. 109 del ### dell'### 2016-2018, del periodo di lavoro reso tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2019; che, inoltre, stante l'abusivo ricorso a contratti precari, l'### è tenuta a risarcire il c.d. danno comunitario da determinarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32 l. n. 183/2010, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; e che, in subordine, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. da quantificarsi nell'importo di €149.606,98, pari alle differenze retributive e contributive per il periodo aprile 2009 - dicembre 2019, o in altra somma ritenuta di giustizia. Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte. ### 1, costituitasi il 22 giugno 2023, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste per il (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 16171 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliata in ### al viale ### 35, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE - ### E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### al viale delle ### n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di CONVENUTO ### E.N.P.A.M. - in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. ### - rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura in calce alla memoria di costituzione ### - ### OGGETTO: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “…### PRINCIPALE 1. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'illiceità dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati, l'illegittimità di tutti i termini finali apposti, tra la dott.ssa ### e l'Asl Rm1 dal 01.04.2010 al 31.12.2019, con relativo accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto ex 2094 e 2126 c.c. e art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001, o per il diverso periodo di lavoro ritenuto di giustizia; 2. accertare e dichiarare le dovute differenze retributive e indennità maturate per il periodo di lavoro co.co.co, calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019 per € 149.606,98 (comprensive del ### e di € 7.678,81 quale controvalore netto del buono pasto, per tutti i turni eccedenti le 6 ore espletati dalla ricorrente come da ### o nella diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia e per l'effetto; 3.  condannare l'###1 al pagamento di € 110.5335,25 (quali differenze retributive e indennità maturate decurtato il valore del ### e di € 7.678,67 quale somma netta per il controvalore dei buoni pasto, in favore della dott.ssa ### o della diversa somma e/o per il diverso periodo ritenuti di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo. 4. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019 per €26.307,81 o per la diversa somma e diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 al versamento degli stessi presso gli istituti previdenziali di competenza e al ri congiungimento presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna dell'ASL resistente al pagamento dei relativi oneri economici; 5. accertare e dichiarare le dovute differenze relative al TFR per € 39.071,73 calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o alla diversa somma e/o diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 all'accantonamento dello stesso in favore della ricorrente. 6. Condannare l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o al diverso periodo ex art. 109 ### triennio 16-18. 7. Accertare e dichiarare l'abuso del contratto a termine in violazione della normativa di settore (D. 
Lvo 368/01, D. Lvo 165/01 e ### 1999/70/CE) e per l'effetto, 8. condannare l'###1, in persona del ### p.t., al pagamento del danno subito dalla ricorrente, quale indennizzo nella misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32 L. 183/2010, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. In via residuale: 9. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della ricorrente e per l'effetto; 10. Condannare l'###2 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di € 149.606,98 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il periodo dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o liquidata in via equitativa oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, o per quella diversa somma che si riterrà di giustizia.  11. Con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. S. D'### per l'### 1: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) in via principale rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso; 2) in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato tra la dott.ssa ### e l'###1, e ricono sciuto il diritto della stessa alle differenze retributive, contributive e alle altre voci richieste, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 25.5.2018 (dall'1.4.2010 al 24.5.2018) o in via gradata per il periodo anteriore al'1.3.2018 (dall'1.4.2010 al 28.2.2018) per le ragioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributive/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, rigettando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 3). sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, D. Lgs.  165/2001, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il periodo dall'1.4.2010 al 24.5.2018 ovvero in via gradata per il periodo dall'1.4.2010 al 28.2.2018 per decorrenza del termine di prescrizione ### per le ragioni indicate ai punti 1- 3.1. della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare estinto il diritto della ricorrente al risarcimento stesso per intervenuta assunzione a tempo indeterminato della ricorrente medesima; c) in via ulteriormente subordinata accertare il danno stesso nella misura minima prevista dall'art. 31, comma 5, L. n. 183/2010 ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta dall'###mo Tribunale tenendo conto delle ragioni esposte al punto 3.3. della presente memoria; 4). sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente medesima ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 25.5.2013 per decorrenza del termine di prescrizione decennale. Con vittoria del compenso e delle spese, oltre il rimborso delle spese generali (15%), della ### denza Avvocati e dell'IVA”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ###. A. A. ### per la ### “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, qualora il ricorso venisse rigettato, confermare la debenza/dovutezza, da parte del ricorrente, dei contributi in favore della gestione “### B” del ### di previdenza generale della ### zione per il periodo oggetto di causa e, quindi, a titolo di domanda riconvenzionale: - condannare il ricorrente al versamento, in favore dell'### dell'importo di euro 7.632,13 a titolo di contributi e sanzioni, per l'anno di reddito 2016 (con contributi previdenziali da versare nel 2017); - per i restanti anni del periodo oggetto di causa, ossia per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, confermata la debenza/dovutezza, da parte del ricorrente, dei relativi contributi previdenziali in favore della gestione “### B” del ### di previdenza generale dell'### condannare il ricorrente al versamento degli stessi in favore della suddetta gestione Enpam. A tal proposito, si precisa che la ### potrà quantificare l'importo complessivo dovuto dalla professionista, a titolo di contributi e sanzioni, solo all'esito del giudizio; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.  ### ricorso depositato il 16 maggio 2023, ### ha esposto che ha lavorato dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019, formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in favore della ### 1, svolgendo mansioni di medico; che il 1° gennaio 2020, a seguito di partecipazione ad un concorso, è stata assunta a tempo inde terminato dalla ASL di ### che la ### 1, mediante utilizzo di graduatoria di concorso straordinario espletato dall'### l'ha assunta come dirigente medico a tempo indeterminato a decorrere dal 16 novembre 2020; che, di fatto, nel detto periodo 1.4.2010-31.12.2019 ella ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie, previa richiesta ai suoi responsabili, secondo il piano organizzato per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; che, pur prestando attività in turni sempre superiori a sei ore giornaliere, non ha mai ricevuto i buoni pasto; e che, a mezzo PEC del 1° marzo 2023, ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €110.533,25, oltre €7.678,98 quale controvalore dei buoni pasto; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €39.071,73; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo aprile 2010 - dicembre 2019 la somma di €26.307,81 e provvedendo al ricongiungimento presso detto ### dei contributi versati alla ### che deve essere ricostruita l'anzianità di servizio dovendosi tener conto, ai sensi dell'art. 109 del ### dell'### 2016-2018, del periodo di lavoro reso tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2019; che, inoltre, stante l'abusivo ricorso a contratti precari, l'### è tenuta a risarcire il c.d. danno comunitario da determinarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32 l. n. 183/2010, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; e che, in subordine, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. da quantificarsi nell'importo di €149.606,98, pari alle differenze retributive e contributive per il periodo aprile 2009 - dicembre 2019, o in altra somma ritenuta di giustizia. 
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 22 giugno 2023, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste per il periodo anteriore al 25.5.2018 (1.4.2010 - 24.5.2018) (considerando la data di notifica del ricorso) ovvero, in via gradata, per il periodo anteriore all'1.3.2018 (1.4.2010-28.2.2018) (considerando la data della diffida dell'1.3.2023). 
Ha poi dedotto che la domanda non può essere accolta poiché la ricorrente ha omesso di confrontare le caratteristiche del contratto di collaborazione con quello di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui chiede l'accertamento, analizzando i tratti distintivi delle due fattispecie contrattuali e, cioè, non ha illustrato le ragioni per le quali l'attività professionale da lei espletata non sia riconducibile al contratto di collaborazione e sia inquadrabile invece nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato; che le allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro sono molto generiche ed inidonee a configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché non consentono di individuare in che cosa sarebbe consistito e da quali elementi fattuali dovrebbe trarsi l'elemento determinante dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della ### che, comunque, non risulta che la lavoratrice avesse obbligo di osservare un orario di lavoro, né che vi fosse obbligo di assicurare una presenza nei turni, rimessi alla sua autonoma scelta, né che le ferie dovessero essere autorizzate e concordate e le assenze giustificate; che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, avuto riguardo alla disciplina di legge all'epoca vigente, era pienamente legittimo e non vi era alcun divieto di proroghe; che i conteggi sono errati sotto più profili; che non sussiste diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio; che è infondata la domanda di risarcimento danni ex art. 36 d.lgs.  165/2001 - e comunque prescritto il vantato diritto risarcitorio per i periodi per i quali opera la prescrizione dei crediti retributivi - sia perché il contratto di collaborazione è stato perfettamente valido, sia perché nessuna norma prevede che spetti un risarcimento in caso di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sia perché la ricorrente non ha prospettato le ragioni della domanda sotto il diverso profilo della illegittimità e/o dell'abuso del termine apposto ai contratti in violazione della normativa, sia perché non è stato osservato il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall'art. 32, comma 4, lett.  a), della l. n. 183 del 2010, sia ancora perché la ricorrente è stata immessa in ruolo superando un concorso straordinario per il quale è stata determinante la circostanza di aver già maturato un'anzianità di servizio di tre anni, come stabilito dal bando di concorso; che, in subordine, in considerazione del fatto che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato, il risarcimento dovrebbe essere contenuto nella misura minima di 2,5 mensilità; e che la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. è inammissibile e comunque infondata. 
L'### costituitosi il 29 giugno 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve essere effettuata la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. ### costituitasi il 22 giugno 2023, ha dedotto che i compensi erogati ai medici chirurghi ed agli odontoiatri in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono imponibili presso la gestione “### B” del ### di previdenza generale ### ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g), del Regolamento del ### che i relativi contributi devono quindi essere versati direttamente dal professionista e non dal committente (nella specie l'### sanitaria); che, invero, non risulta pervenuta alcuna dichiarazione da parte della dott.ssa ### relativa ai redditi professionali prodotti dal 2010 al 2019, e, di conseguenza, non è stato effettuato alcun versamento; che, a mezzo pec del 6 giugno 2023, è stato richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi relativi all'anno 2016 che avrebbero dovuto essere versati nel 2017, tanto anche al fine di interrompere il termine di prescrizione; che i contributi che si asserisce in ricorso siano stati versati alla ### sono soltanto quelli minimi dovuti alla gestione “### A” e non sono connessi allo svolgimento di attività professionale e dovuti, in base all'art. 8, comma 1, del ### del ### per tutta la durata di iscrizione all'albo professionale; e che, pertanto, in caso di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della ### 1, quest'ultima sarà tenuta a versare all'### tutti i relativi contributi, mentre, in caso di rigetto della detta domanda, dovrà dichiararsi l'obbligo di versamento dei contributi in favore della gestione “### B” per il periodo oggetto di causa e dovrà essere condannata la ricorrente al pagamento della somma di €7.632,13 a titolo di contributi e sanzioni per l'anno 2016 nonché al pagamento dei contributi per i restanti anni oggetto di causa, che potranno essere quantificati solo all'esito del giudizio. 
Con memoria depositata il 27 luglio 2023 (sulla cui ammissibilità, contestata dall'### all'udienza del 26.9.2023, v., ex multis, Cass. civ. Sez. ###., 21/10/2009, n. 22289), la ricorrente, ribadito quanto contenuto nell'atto introduttivo, ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali pretesi dall'### per gli anni 2010-2017 giacché l'unico atto interruttivo del rela tivo termine è rappresentato dalla stessa memoria di costituzione, per cui potrebbero essere dovuti, in caso di rigetto della domanda principale, soltanto i contributi relativi al periodo 21.6.2018 - 2019. Ha poi osservato che ella, in assoluta buona fede, non ha versato la quota contributiva richiesta in quanto le somme da lei percepite erano assimilate fiscalmente ai redditi da lavoro dipendente, né l'Ente ha mai richiesto alcun pagamento; e che, in caso di rigetto della propria domanda, anche per i soli anni 2018 e 2019 non sono dovute sanzioni, stante la sua legittima convinzione di non dovere alcuna somma all'### Con sentenza non definitiva n. 11510/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale: 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 il 1° aprile 2010 e delle successive proroghe, ha dichiarato che la medesima ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di dirigente medico dal 01.04.2010 al 31.12.2019; 2) ha altresì dichiarato che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2019 tra quanto spettante a titolo di trattamento economico fondamentale nonché a titolo di indennità lavoro notturno e quanto di fatto percepito quale remunerazione mensile fissa; 3) ha dichiarato, infine, che ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019; 4) ha condannato l'### al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; 5) ha condannato inoltre l'### al pagamento, a favore della lavoratrice, a titolo risarcitorio, di una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante ad un dirigente medico del contratto collettivo dell'### oltre interessi legali, sul dovuto al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 16 maggio 2023 fino al soddisfo; 6) ha rigettato le domande di condanna al pagamento di somme a titolo di indennità di ferie non godute e controvalore dei buoni pasto; 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al ricongiungimento presso l'### dei contributi previdenziali versati alla ### 8) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.04.2010 al 31.12.2019. 
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (ovvero quanto spettante a titolo di trattamento economico fondamentale nonché a titolo di indennità lavoro notturno) e quanto di fatto percepito. 
Il trattamento economico fondamentale di un dirigente medico comprende anche l'indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, ove spettante (v., ad es., art. 60 del ### dell'area sanità - ### 2019-2021 sottoscritto il 23 gennaio 2024). 
Appare corretta l'inclusione, nella specie, di tale emolumento - invece contestato dall'### con le osservazioni critiche alla relazione di CTU depositata l'8 giugno 2025 e ribadito nelle note di trattazione scritta - poiché, a norma di legge, il rapporto di lavoro di un dirigente medico è esclusivo, salvo che non sia previsto diversamente. 
Infatti, l'art. 15-quater, del D.lgs. 30/12/1992, n. 502, rubricato “### vità del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario”, dispone, al comma 1, “I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”. 
Occorre invece espressa dichiarazione del sanitario per passare al regime di non esclusività (v. comma 4 stesso art. 15-quater). 
In difetto, pertanto, di allegazioni dell'### circa lo svolgimento, da parte della ricorrente, di altre attività professionali, deve valere la presunzione di legge della esclusività, la quale deve ritenersi operante anche in caso di nullità del rapporto, come nella specie, dovendo riconoscersi al lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il medesimo trattamento economico di cui avrebbe fruito se fosse stato regolarmente assunto. 
Appare anche corretto il riferimento all'indennità spettante ai dirigenti che abbiano un'anzianità compresa tra 5 e 15 anni, poiché, se è vero che l'anzianità che matura nel corso di un rapporto nullo non rileva ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/11/2021, n. ###, già citata nella sentenza non definitiva), non può non essere presa in considerazione laddove essa, nel corso del rapporto di fatto, rilevi per determinare la retribuzione spettante in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto. 
Pertanto, facendo riferimento ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione depositata l'8 giugno 2025 e nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2019 in €41.213,29 oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €2.829,46, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 31 dicembre 2019, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'### Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 1° aprile 2010 - 31 dicembre 2019 è pari, come da relazione depositata l'8 giugno 2025, ad €37.936,49. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €12.327,37.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza. 
Sono a carico della ricorrente le spese di lite sostenute dalla ### essendo stato escluso ogni onere per la ### di far confluire i contributi ricevuti nella gestione ### Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### e tra la ### e la ricorrente. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. 
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 16 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €44.042,75#, di cui €41.213,29 a titolo di sorte ed €2.829,46 a titolo di interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €37.936,49# a titolo di TFR maturato alla data del 31 dicembre 2019; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ammontanti ad €12.327,37#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, della metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - condanna ### al pagamento, in favore della ### ne E.N.P.A.M., delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 7. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 8. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 16171/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11931/2025 del 20-11-2025

... benché ritualmente citato come da atti depositati il 12 aprile 2023, è rimasto contumace. Con sentenza non definitiva n. 11498/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 il 1° settembre 2009 e delle successive proroghe, ha dichiarato che ### ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ex ### sanità, dal 01.09.2009 al 15.03.2021; 2) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° luglio 2017 - 15 marzo 2021 tra quanto spettante a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti e quanto di fatto percepito; 3) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° settembre 2009 al 15 marzo 2021; 4) ha condannato la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021; 5) ha condannato la ### 1 al pagamento, in (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### - all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 11117 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### alla via Po 25/b, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di ###: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “### 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità, l'illiceità dell'oggetto dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati, nonché la nullità dei termini ivi apposti, con tutte le proroghe tra la sig.ra ### - e l'###1, dal 01.09.2009 al 15.03.2021, con relativo accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto ex artt. 2094, 2126 c.c. e art. 36, co. 5, D.Lgs.  165/2001, o per il diverso periodo di lavoro ritenuto di giustizia; 2. Accertare e dichiarare le dovute differenze retributive e indennità maturate per il periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €101.951,07 (comprensive del ### o nella diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia e per l'effetto, 3. condannare l'ASL ### al pagamento di €76.188,53 quali differenze retributive e indennità (decurtato il valore del ### in favore della sig.ra ### o della diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia, oltre gli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo. 4. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €18.132,88 o per la diversa somma e diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 al versamento degli stessi presso gli istituti previdenziali di competenza; 5. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'### 1 al ricongiungimento/cumolo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna al pagamento dei relativi oneri economici; 6. Accertare e dichiarare le dovute differenze relative al TFR per €25.762,54 calcolate dal 01.09.2009 al 15.03.2021, o alla diversa somma e/o diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 all'accantonamento dello stesso in fa vore della ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. 7. Condannare l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021, o al diverso periodo ex art. 57 ###à, con esatto inquadramento nella dovuta categoria economica di riferimento. 8. Accertare e dichiarare dovuti gli aumenti stipendiali e le nuove voci retributive e indennità infermieristica dal 01.09.2019 al 15.03.2020, in applicazione del ### 2019-2021 con condanna dell'azienda resistente al versamento di dette somme in favore della ricorrente. ###: 9. Accertare e dichiarare dovuto il risarcimento danni per inesatta qualificazione del contratto per il periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021 in €120.083,95 o nella diversa somma ritenuta di giustizia; 10. condannare l'###1 al risarcimento danno patrimoniale in favore della ricorrente pari alle differenze retributive dovute per €101.951,07 come da conteggi in atti o per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal dovuto al soddisfo; 11.  condannare l'###1 al versamento presso i competenti enti di tutti i contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierno ricorrente dal 01.09.2009 al 15.03.2021 per €18.132,88 o per la diversa somma ritenuta di giustizia; ### 12. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della Ricorrente e per l'effetto 13. Condannare l'###1 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di 120.083,95 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il dal 01.09.2009 al 15.03.2021 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, o per quella diversa somma che si riterrà di giustizia; 14. Con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. L. ### per l'### 1: “In via preliminare: - dichiarare nulla la domanda di condanna della ### 1 al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna al pagamento dei relativi oneri economici, alla luce della mancata chiamata in causa di quest'ultimo Ente da parte della ricorrente; - in via subordinata, rispetto alla domanda di ricongiungimento/cumulo, ordinare l'integrazione del contraddittorio, disponendo la chiamata in causa dell'### da parte della ricorrente. Nel merito: - in via principale, rigettare tutte le domande formulate da controparte nel ricorso, in quanto integralmente infondate in fatto e diritto; - in via di subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale accertasse la natura subordinata del rapporto e quali dovute le somme richieste, ridurre le stesse in quanto parzialmente prescritte e comunque errate nel quantum, alla luce delle eccezioni formulate nel presente atto. […] Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ### ricorso depositato il 30 marzo 2023, ### ha esposto che ha lavorato dal 1° settembre 2009 al 15 marzo 2021 in favore della ASL ### 1, formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgendo mansioni di infermiere professionale; che il 16 marzo 2021 è stata assunta a tempo indeterminato a seguito di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, inquadrata nella categoria D del ### per il comparto sanità; che, di fatto, nel detto periodo ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie secondo il piano redatto dal coordinatore per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; e che, a mezzo ### ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €76.188,53 a titolo di differenze retributive; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €25.762,54; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo settembre 2009 - marzo 2021, la somma di €18.132,88; che, inoltre, essendo stata ella obbligata a versare la quota contributiva presso l'### l'### è tenuta al ricongiungimento di tali quote presso l'### con accollo dei relativi oneri; che il ### 2019-2021 ha previsto nuove voci retributive, tra cui l'indennità di specificità infermieristica, la quale le deve essere versata per il periodo 1.1.2019- 15.3.2021; che, in subordine, l'### è tenuta a risarcire il danno per l'inesatta qualificazione del contratto in misura pari alle dette differenze retributive; e che, in via ulteriormente subordinata, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 16 maggio 2023, ha affermato che tra le parti è intercorso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa più volte prorogato tra 1° gennaio 2009 ed il 15 marzo 2021; che tale rapporto ha trovato giustificazione nella necessità di far fronte alla carenza di personale causata dal blocco del turn over, formalizzato con legge regionale n. 14/2008; che il contratto ha previsto espressamente che l'attività sarebbe stata svolta senza alcun vincolo di subordinazione; che, in conformità con quanto pattuito, la ricorrente ha reso le proprie prestazioni nel rispetto della sua autonomia professionale, a fronte di un semplice e funzionale potere di coordinamento da parte dell'### che l'attività è sempre stata concordata con il coordinatore senza che venisse mai imposto alcunché; che la lavoratrice poteva assentarsi liberamente ogni volta che lo riteneva opportuno; che la registrazione delle presenze era necessaria per verificare l'ottemperanza al dettato contrattuale (che fissava il numero di ore settimanali) ed anche per poter utilizzare le ore lavorate in eccesso rispetto al numero di 36 settimanali; che, in caso di malattia, la lavoratrice recapitava eventuali certificati all'### ente di previdenza cui era iscritta; che era inserita in un modello organizzativo, secondo le disponibilità da lei stessa manifestate ai responsabili che organizzavano i turni di servizio nell'arco delle 24 ore; che la ricorrente non ha mai avuto, come il personale dipendente, l'obbligo di presentarsi sul luogo di lavoro 15 minuti prima dell'inizio del turno, per effettuare il cambio di consegna; e che non è mai stata assoggettata al potere disciplinare. 
In diritto, la convenuta, in primo luogo, ha eccepito la nullità della domanda di condanna della ASL al versamento della contribuzione omessa per mancata chiamata in causa dell'### o, in subordine, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detto ente. 
Ha poi sostenuto che il rapporto, come convenuto in sede di stipula del contratto, non ha avuto natura subordinata e si è svolto di fatto in regime di autonomia, in conformità con quanto consentito dalla legge (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001). In subordine, ha dedotto che, ove le modalità di svolgimento siano state diverse da quelle pattuite, ciò non sarebbe conseguito ad accordi intercorsi con l'### della ASL la quale, quindi, non ha mai espresso, attraverso i suoi organi, la volontà di far svolgere alla ricorrente atti vità lavorativa diversa o ulteriore rispetto a quella stabilità ovvero con modalità diverse da quanto pattuito. 
Ha osservato che, anche nel caso in cui fosse accertata la natura subordinata del rapporto nel periodo precedente l'assunzione, non sarebbe possibile riconoscere l'anzianità di servizio dalla data di inizio dell'attività lavorativa poiché il rapporto intercorso prima della formale stabilizzazione non potrebbe essere convertito in rapporto di impiego pubblico, in forza del limite costituzionale dell'accesso all'impiego solo previo concorso pubblico; che i crediti vantati sono prescritti ai sensi dell'art. 2956, 1° comma, c.c. quali crediti sorti per l'opera prestata da professionista; che, nell'ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto, opera la prescrizione quinquennale ex art.  2948, n. 4, c.c. la cui decorrenza non rimane sospesa durante il rapporto, trattandosi di impiego pubblico, per cui sono estinti tutti i crediti maturati nel periodo antecedente al quinquennio che precede la lettera di messa in mora dell'11 luglio 2022; che, quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'inesatta qualificazione del rapporto, l'avvenuta stabilizzazione deve considerarsi satisfattiva di ogni conseguenza pregiudizievole dell'illegittimo ricorso alla forma contrattuale flessibile; e che è infondata anche la domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento sia per infondatezza della domanda principale sia per la mancata dimostrazione dei presupposti della residuale azione ex art. 2041 Infine, ha contestato i conteggi allegati al ricorso sotto più profili. 
L'### costituitosi il 23 maggio 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve computarsi la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. 
L'### benché ritualmente citato come da atti depositati il 12 aprile 2023, è rimasto contumace.
Con sentenza non definitiva n. 11498/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 il 1° settembre 2009 e delle successive proroghe, ha dichiarato che ### ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ex ### sanità, dal 01.09.2009 al 15.03.2021; 2) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° luglio 2017 - 15 marzo 2021 tra quanto spettante a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti e quanto di fatto percepito; 3) ha dichiarato che la ricorrente ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° settembre 2009 al 15 marzo 2021; 4) ha condannato la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021; 5) ha condannato la ### 1 al pagamento, in favore della ricorrente, degli incrementi del trattamento tabellare per lavoratori inquadrati nella categoria D, nel periodo 01.01.2019-15.03.2021, nella misura di €15,00 e di €31,20 mensili, per tredici mensilità all'anno, a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, nonché al pagamento della indennità infermieristica spettante nel periodo 01.01.2021- 15.03.2021; 6) ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo della ASL ### 1 di provvedere al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.09.2009 al 15.03.2021; 8) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al pagamento dell'indennità di ferie non godute.
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto percepito. 
Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della tipologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto. 
Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del ### in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovvero i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti; e che, analogamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limitatamente ai detti periodi. 
Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta, la quale pur avrebbe potuto indicare specificamente periodi in cui non vi fosse stata affatto attività o fosse stata resa in modo ridotto rispetto a quanto convenuto come ordinario (ovvero 36 ore settimanali), dandone anche prova documentale, eccepito la variabilità delle prestazioni (quanto ai giorni o agli orari), deve ritenersi che la prestazione è stata regolarmente e stabilmente resa. Conseguentemente, deve tenersi conto di tale attività anche in assenza di specifica documentazione. 
Pertanto, avuto riguardo ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° luglio 2017 - 15 marzo 2021 in €14.648,61, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €982,59, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Si fa riferimento ai dati riportati nella relazione integrativa poiché in essa si dà atto che, in base ai documenti disponibili, che possono essere sia le buste paga, sia i fogli firma sia i fogli presenza (ovviamente tenendo conto anche dei documenti prodotti dalla stessa convenuta a seguito di ordinanza del 30 maggio 2023), appunto consta l'indennità turnista non solo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2020. ### inizialmente indicato in €13.520,38 è stato aumentato, a seguito delle osservazioni della ricorrente, ad €14.648,61, effetto del computo, per ciascun anno della detta indennità (v. all.  n. 8 alla relazione integrativa). 
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 15 marzo 2021, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'###
Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 1° settembre 2009 - 15 marzo 2021 è pari, come da relazione depositata l'11 novembre 2025, ad €22.224,45. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €3.486,35.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza. 
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 30 marzo 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €15.631,20# di cui €14.648,61 per sorte capitale ed €1.982,59 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €22.224,45# a titolo di TFR maturato alla data del 15 marzo 2021; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 1° luglio 2017 al 15 marzo 2021 ammontanti ad €3.486,35#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, della metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 7. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 11117/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 11932/2025 del 20-11-2025

... €1.675,47, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €133,61, oltre i successivi fino al soddisfo. Si fa riferimento ai dati riportati nella relazione integrativa poiché in essa si dà atto che, in base ai documenti disponibili, che possono essere sia le buste paga, sia i fogli firma sia i fogli presenza (ovviamente tenendo conto anche dei documenti prodotti dalla stessa convenuta a seguito di ordinanza del 4 luglio 2023), appunto consta l'indennità turnista. Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 3 giugno 2018, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 14981 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliata in ### al viale ### 35, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### al viale delle ### n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di ###: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “### 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati con proroghe, l'illegittimità dei termini apposti, l'illiceità dell'oggetto, attinenti al rapporto di lavoro tra la sig.ra ### e l'###1, dal 08.07.2009 al 03.06.2018, ex art. 36, co.5, D. Lgs. 165/2001 e ex art. 32 L. 183/2010, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia. 2. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la sig.ra ### e l'###1, dal 08.07.2009 al 03.06.2018 ex art. 2094 c.c. e 2126 c.c., o per il diverso periodo ritenuto di giustizia. 3. Accertare e dichiarare dovute le differenze retributive e tutte le indennità maturate dal 08.07.2009 al 03.06.2018 per € 76.193,37 (comprensive di TFR) o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia, e per l'effetto; 4. condannare l'###1 al pagamento di € 57.154,98 (decurtato il valore del ### oltre che gli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo, a favore della sig.ra ### o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia e all'accantonamento del differente TFR per euro 19.038,37 o della diversa somma ritenuta di giustizia. 5. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 08.07.2009 al 03.06.2018 per € 13.742,60 o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna per l'###1 al versamento di detta somma presso gli appositi istituti previdenziali di competenza. 6. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'Asl Rm1 al ricongiungimento /cumulo dei contributi previdenziali versati all'### dalla ricorrente presso gli istituti previdenziali competenti con condanna all'accollo dei conseguenti oneri economici. 7. Condannare, infine, l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente ex art. 57 ###à, relativamente al periodo di lavoro dal 08.07.2009 al 03.06.2018, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia. ### 8. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###/1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della ricorrente e per l'effetto, 9. Condannare l'###1 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di € 89.935,97 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il periodo dal 08.07.2009 al 03.06.2018 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia; 10. con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. S. D'### per l'### 1: “1) in via principale rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso; 2) in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato tra la sig.ra ### battini e la ###1, e riconosciuto il diritto della stessa alle differenze retributive, contributive e alle altre voci richieste, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 16.5.2018 (dall'8.7.2009 al 15.5.2018) ovvero in via gradata per il periodo anteriore al 28.2018 (dall'8.7.2009 al 27.2.2018) per decorrenza del termine di prescrizione ### ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. per le ragioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributive/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, rigettando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 3) sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente medesima ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 16.5.2013 per decorrenza del termine di prescrizione decennale, rigettando le relative domande. Con vittoria del compenso e delle spese, oltre il rimborso delle spese generali (15%), della ### e dell'IVA”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ### ricorso depositato il 5 maggio 2023, ### ha esposto che ha lavorato dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018 formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in favore della ### 1, svolgendo mansioni di infermiere professionale; che il 4 giugno 2018 è stata assunta a tempo determinato dalla ### 1 e, a decorrere dal 1° agosto 2019, a tempo indeterminato in forza di procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, con qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere (###, inquadrato nella categoria D del CCNL per il comparto sanità; che, di fatto, nel periodo 8 luglio 2009-3 giugno 2018, ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie secondo il piano redatto dal coordinatore per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; e che, a mezzo PEC del 28 febbraio 2023, ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €57.154,98; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €19.038,37; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo 8 luglio 2009 - 3 giugno 2018, la somma di €13.742,60; che, inoltre, essendo stata ella obbligata a versare la quota contributiva presso l'### l'### è tenuta al ricongiungimento di tali quote presso l'### con accollo dei relativi oneri; che deve inoltre ricostruire l'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 57 del c.c.n.l. del Comparto sanità; e che, in via subordinata, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli art. 2041 e 2042 Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 22 giugno 2023, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste per i periodi anteriori al 16.5.2018 (considerando la data di notifica del ricorso) ovvero, in via gradata, per il periodo anteriore al 28.2.2018 considerando la data della diffida del 28.2.2023 la quale comunque contiene solo generiche pretese. 
Ha poi dedotto che la domanda non può essere accolta poiché la ricorrente ha omesso di confrontare le caratteristiche del contratto di collaborazione con quelle del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui chiede l'accertamento, analizzando i tratti distintivi delle due fattispecie con trattuali e cioè non ha illustrato le ragioni per le quali l'attività professionale da lei espletata non sia riconducibile al contratto di collaborazione e sia inquadrabile invece nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato; che le allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro sono molto generiche ed inidonee a configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché non consentono di individuare in che cosa sarebbe consistito e da quali elementi fattuali dovrebbe trarsi l'elemento determinante dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della ### che, comunque, non risulta che la lavoratrice avesse obbligo di osservare un orario di lavoro, né che vi fosse obbligo di assicurare una presenza nei turni, rimessi alla sua autonoma scelta, né che le ferie dovessero essere autorizzate e concordate e le assenze giustificate; che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, avuto riguardo alla disciplina di legge all'epoca vigente, era pienamente legittimo e non vi era alcun divieto di proroghe; che i conteggi sono errati sotto più profili; che non sussiste diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio; e che la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. è inammissibile e comunque infondata. 
L'### costituitosi il 26 giugno 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve essere effettuata la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. 
L'### benché ritualmente citato, come da atti depositati il 16 maggio 2023, è rimasto contumace. 
Con sentenza non definitiva n. 11504/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 l'8 luglio 2009 e delle successive proroghe, ha dichiarato che la ### ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ex ### sanità, dal 08.07.2009 al 03.06.2018; 2) ha dichiarato che la lavoratrice ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° febbraio 2018 - 3 giugno 2018 tra quanto spettante a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità lavoro notturno e festivo, indennità operatore professionale e indennità turnisti e quanto di fatto percepito; 3) ha dichiarato altresì che ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018; 4) ha condannato l'### sanitaria al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018; 5) ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo della ### 1 di provvedere al ricongiungimento/cumulo presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### 6) ha rigettato la domanda di condanna dell'### alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 08.07.2009 al 03.06.2018; 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al pagamento dell'indennità di ferie non godute. 
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto percepito. 
Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della tipologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto. 
Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del ### in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovvero i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti; e che, analogamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limitatamente ai detti periodi. 
Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta - la quale pur avrebbe potuto indicare specificamente periodi in cui non vi fosse stata affatto attività o fosse stata resa in modo ridotto rispetto a quanto convenuto come ordinario (ovvero 36 ore settimanali), dandone anche prova documentale - eccepito la variabilità delle prestazioni (quanto ai giorni o agli orari), deve ritenersi che la prestazione è stata regolarmente e stabilmente resa. Conseguentemente, deve tenersi conto di tale attività anche in assenza di specifica documentazione. 
Pertanto, avuto riguardo ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° febbraio 2018 - 3 giugno 2018 in €1.675,47, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €133,61, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Si fa riferimento ai dati riportati nella relazione integrativa poiché in essa si dà atto che, in base ai documenti disponibili, che possono essere sia le buste paga, sia i fogli firma sia i fogli presenza (ovviamente tenendo conto anche dei documenti prodotti dalla stessa convenuta a seguito di ordinanza del 4 luglio 2023), appunto consta l'indennità turnista.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 3 giugno 2018, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'### Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 8 luglio 2009 al 3 giugno 2018 è pari, come da relazione depositata l'11 novembre 2025, ad €16.408,07. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €894,77.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione dei due terzi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e della consistente riduzione delle somme spettanti rispetto a quelle richieste. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. 
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 5 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €1.809,08# di cui €1.675,47 per sorte capitale ed €133,61 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €16.408,07# a titolo di TFR maturato alla data del 3 giugno 2018; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018 ammontanti ad €894,77#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, di un terzo delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 7. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 14981/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

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