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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da #### A ### e #### ra ppresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'avv. ### - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avv. ### nel cui studio i n Napoli, pi azza G. Bovio, n. 14 è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4156/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, depositata l'1/12/2020 e notificata il ###.
Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa ### nella pubblica udienza del 3/10/2024; Oggetto: Scioglimento comunione - Difformità edilizie lievi - ### - Rilevanza della fattibilità urbanistica. 2 di 30 lette le conclu sioni scrit te della ### genera le, in persona del sostituto procuratore generale ### iccola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. ### 1. Con atto notificato il ###, ### premesso che, co n atto del 20/06/1971, av eva acquistato, unitamente ai germani ##### e ### un fabbricato con giardino, sito in Napoli, via ### nn. 144-144a, pro indiviso e per la quota di 1/5 ciascuno, che , con successivo atto del 21/07/1978, aveva acqui stato, unitamente a Si lvana ### la quote degli altri comproprietari, divenendone ciascuna di esse proprietaria per la quota del 50%, e che la divisione dell'immobile era stata impedita dai chiamati all'eredità di quest'ultima, deceduta il ###, ossia dal coniuge ### e dai figli #### ed ### junior ### convenne in giudizio questi ultimi onde ottenere la divisione dell'immobile e l' assegnazione della propria quota.
Costituitisi in giudizio, ### eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere erede di Si lvana ### mentre i germani #### ed E ros junior ### proposero domanda riconvenzionale volta ad ottenere la validità della scrittu ra privata del 6/4/2002 relativa ad altro comune immobile in ### d'### Con sentenza n. 2058/2009, depositata il ###, il Tribunale, accolta definiti vamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ### rigettò la domanda dell'attrice nei confronti di quest'ul timo e accolse quella riconvenzionale, dichiarand o ### obbligat a a rispettare le convenzioni stabili te nella scrittura 06/04/2002 circa la regolamentazione del godimento 3 di 30 dell'immobile in ### d'### alla via ### mentre con separata ordinanza dispose la rinnovazione della consulenza tecnica.
Con sentenza n. 10637/2012, depositata il ###, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda di divisione, assumendo l'indivisibilità del bene per l'accertata esistenza di abusi edilizi ed irregolarità amministrative, in uno con il disallineamento catastale.
Il giudizio di gravame, incardinato da ### con atto notificato il 28 -29/03/2013 e nella resistenza degli app ellati, che proposero appello inciden tale condizionato, insistendo per la incommerciabilità dei mini appartamenti costruiti abusivamente e nella indivisibilità della villa in quanto struttura unitaria inscindibile per legge, eccependo la novità dalla domanda di regolarizzazione e chiedendo, in subordine, l'accer tamento della sua non comoda divisibilità per l'impossibilità di forma re qu ote omogenee e per il notevole deprezzamento d el loro valore rispetto all'intero, co n conseguente vendita all'incanto in assenza di ri chieste di attribuzione, si concluse con la sentenza n. 4156/2020, pubblicata l'1/12/2020, con la quale la Corte d'Appello di Napoli rif ormò la sentenza impugnata, disponendo lo scioglimento della comunione sul fabbricato, divi dendolo sec ondo quanto previsto dal c.t.u. e assegnando a ### il 50% delle quote da quest'ultimo formate e alla parte appellata il restante 50%, dispose il sorteggio delle quote al passaggio in giudicato del la sentenza, rig ettò il gravame incidentale, ordinò la trascrizione della sentenza all'esito dell'attribuzione delle quote, compensò tra le parti la terza parte delle spese del doppio grado del giudizio e condannò gli appellati ai restanti due terzi, ponend o le spese della c.t.u . a car ico di entrambe le parti in misura uguale. 2. Avverso questa sentenza, #### e ### ella ### hanno propos to ricorso per cassazione, 4 di 30 affidandolo a undici motivi, mentre ### si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 191, 194 cod. proc. civ., 92 disp. att. cod. proc. civ., 101, 112, 115 e 183 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto necessaria l' acquisizione, da parte del c.t.u. in grado d'appello, della licenza edili zia n. 36/38, rilasc iata in data ### alla baronessa ### per la trasformazione delle facciate del villino, e dell'ulteriore licenza n. 150/38, rilasciata il ### alla medesima per la costruzione di un'autorimessa, ritenendole funzionali alla verifica della legittimità dell'immobile e della sua comm erciabili tà, benché vi fosse stata opposizione da parte dei ricorrenti in ragione dell'assoluto divieto di produzione di nuovi documenti e in assenza di autorizzazione dei giudici. I giudici, ad avviso dei ricorrenti, non avevano considerato che i predetti atti avrebbero potuto essere prodotti nel prim o grado del giu dizio in quanto risalenti al 1938, che la loro acquisizione da parte del c.t.u. ledeva il contraddittorio, quand'anche non eccepita nel primo atto difensivo, e che inoltre da essi non era possibi le evincere l'avvenuto frazionamento, a quella data, della villa in quattro unità immobiliari, risultante sì dalle planimetrie catastali, ma non realizzato in via di fatt o, come evidente dalla descrizione dell'immobile riportata negli atti di trasferimento acqui siti in giudizio. 2. Con il secondo motivo, si lamenta l'omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio - costituito dal giudicato interno formatosi sulla indivisibilità dell'immobile - che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., da 5 di 30 valutarsi anche sotto l'aspetto della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione alla censura di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevan o considerato che il ### ale, con l'appellata sentenza definitiva n. 10637/2012, aveva dichiarato l'impossibilità di procedere ad una assegnazione in natu ra di distinte quot e dell'immobile di cui era stata chiesta la divisione, essendo possibile, una volta sanati gli abusi, effettuare lo scioglimento del la comunione unicamente attraverso la vendita giudiziaria del bene, con divisione del ricavato tra le parti, stante la sua indivisibilità. I ricorrenti hanno, sul punto, evidenziato come ### in sede ###avesse mai fatto riferimento alle singole unità immobiliari, ma avesse descritto la villa come un'unica entità e chiesto la divisione della stessa in senso orizzontale, sicché sulla questione della indivisib ilità del bene si era ormai formato il giudicato interno, essendosi l'app ellante limitata ad eccepi re la commerciabilità della villa perché costruita prima del 1967. 3. Col terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, nonostante l'appellante avesse chiesto la divisione orizzontale dell'immobile e gli stessi app ellati, laddove fattibile, avessero suggerito la medesima forma di divisione onde non stravolger e l'originar io assetto della vil la, avevano invece disposto la di visione verticale dell'immobile, in violazione del princip io di corrisp ondenza tra chiesto e pronunciato. 4. Col quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 869 e 871 cod. civ., 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 17 e 40 legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., sull'erroneità manifesta delle conclusioni condivise della 6 di 30 Corte territoriale e del proprio ausiliare con riguardo alla divisione della villa in quattro mini appartamenti, nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, co d. proc . ci v., per non ave re la Corte di merito tenuto conto dell'annullamento della m ancata ### per motivazione apparente, abnorme e inadeguata, oltre che incoerente sul piano del processo l ogico e fuori dai limi ti del razionale e del plausibile, e per violazione dell'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (che ha sostituito, mutuandone il contenuto, l'art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dell'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, valutando la sussistenza attu ale di impedimenti alla commerciabili tà e, dunque, alla divisibilità dell'immobile in comunione tra le parti, avevano affermato che il disallineamento catastale del bene rispetto allo stato di fatto, in quanto superabile attraverso la presentazione di ### e l'attuale distribuzione degli ambienti inter ni, ancorché frut to di frazionamenti non assentiti, non inibiva la divisione, essendo stato il bene realizzato prima del 1967 ed essendo munito di due licenze edilizie. Ad avviso dei ricorrenti, non era stato però considerato che il regolamento edilizio del Comune di Napoli, risalente al 1935, non avrebbe consentito l'attuazione della progettata divisione in quattro unità abitative, che la deci sione si poneva in contrasto c on la sentenza n. 25021 del 2019 delle ### oni unite che vietava la divisione di un bene abusivo, che il ### ne di Napoli, in data ###, aveva di chiarato l'in efficacia della ### ritenuta dal c.t.u. sanante degli abusi, disponendo altresì il ripristino delle unità ricavate mediante frazionamenti non consentiti in verticale, in quanto non era stata chiesta da tutti i comproprietari e in quanto gli abusi realizzati non avrebbero potuto essere sanati alla stregua della normativa edili zio-urbanistica vigente nella zona , e che i 7 di 30 giudici, ritenendo irrilevant e detto provvediment o e l'ordine di rimessione in pristino, erano in corsi nel viz io di motivazione apparente e abnorme. 5. Col quinto motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 869 e 871 cod. civ., con riguardo ai vincoli paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 1939 e alla legge n. 431 del 1985, al piano territor iale paesistico di ### D.M. 14/12/1955 e artt. 27,99 e 100 del piano regolatore del ### di Napoli vigente fin dal 1935, nonché dell'ar t. 345 cod. proc. civ., per violazione sull'acquisizione della pratica di ### in sanatoria, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., e dell'art. 101 cod. proc. civ. sul contraddittorio, perché i giudici di merito, nonostante la constatazione della sussistenza di abusi edilizi e di irregolarità amministrative, avevano ritenuto il bene commerciabile in quant o passibile di agevole sanatoria attraver so l'inoltro all'### edilizia privata del ### di Napoli di una ### in sanatoria o tardiva, alt ernativa all'accertamento di confo rmità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, senza considerare che gli abusi esistenti, co nsistenti nel fra zionamento della villa, no n avrebbero consentito la sanatoria con la prati ca indicata, trattandosi tra l'altro di immobile soggetto a vincoli paesaggistici, che il deposito dell a pratica ### non avrebbe potuto essere effettuato perché in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., che le affermazioni in merito alla fattib ilità del fr azionamento e accorpamento alla stregua del piano regolatore di Napoli non rispondevano a verità, considerato tra l'altro che la realizzazione di due piccoli wc e la condivisione tra essi di metà della finestra ciascuno, nonch é la necessaria modifica dell'amp ia balconata costituente il maggior pregio della vil la, avrebbe determinato la modificazione della facciata esterna e non interessato, come detto, soltanto la ripartizione interna degli ambienti, oltre a far perdere le 8 di 30 caratteristiche storico-archiettoniche del bene per diventare edificio condominiale. Inoltre, non soltanto le osservazioni del c.t.u. erano state tempestivamente dedotte sia con la comparsa conclusionale, sia co n le memorie di re plica, sia con le note dei c.t. p., unico momento in cui era stato possibile proporre le relative contestazioni, ma la stessa ineff icacia del la Cil a, dichiarata dal ### di Napoli nel 2020 in ragione della tutela cui era soggetta la vil la perché ricadente nel peri metro del ### ritoriale ### di ### e depositata con la seconda comparsa conclusionale, non aveva impedito ai giudici di merito di emettere la sentenza impug nata, non avendo neppure considerato la pendenza di un ordine di rispristino dei luoghi. Infine, allineamento catastale e ### peraltro annullata, non avrebbero potuto essere depositati in quanto documenti nuovi. 6. Col sesto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116, primo comma, cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 2699 cod. civ., 2700 cod. civ., relativamente alla valutazione dei mezzi di prov a e all'ammissib ilità della prova orale, artt. 2724, 2725, 2722 e 2729 cod. civ., e 215 cod . proc. civ., sul riconoscimento della scrittura privata, nonché comunque omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi oggetto di discussione le parti virgola in rel azione all 'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che la villa, all'atto della costruzione nel 1924-1928 fosse divisa in quattro unità immobiliari, così ponendosi in contrasto con le stess e asserzioni, cont enute in sentenza, circa la consistenza dell'immobile, come unitario, riportata nell'atto del notaio ### del 1936, co sì come negli atti del 1959 e 1971, nell'atto di constatazione del 1971 e nell'atto di donazione alle germane ### e ### del 21/7/1978, oltre a pote r essere confermato dai testimoni indicati, in sede di giuramento decisorio di 9 di 30 ### regolarmente deferito e in sede di ispezione dei luoghi ex art. 258 cod. proc. civ. chiesta in giudizio. In tal modo i giudici, avevano viol ato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto avevano tratto la prova sull'originaria consistenza della villa dalle contraddittorie affermazioni del c.t.u., il cui ragionamento era frutto di mere sup posizioni o presunzion i cont rastanti con il contenuto degli atti pubblici notarili da lui stesso richiamati e con le stesse ammissi oni di ### che, non a caso, avev a chiesto la divisione del bene. Inoltre, i gi udici avevano errato allorché avevano affer mato che le prove orali, il giuramento decisorio e l'ispezione, ritenute superflue dal ### nel 2005 per essere chiara la consisten za unitaria del bene , non erano state riproposte, essendo avvenuto esattament e il contra rio, ossia co l foglio di deduzioni e conclusioni depositato al verbale di udienza di primo grado del 20/12/2011 e con la comparsa conclusionale del 6/12/2018 in ap pello, e avevan o trascurato la scrittu ra del 12/10/1991 con c ui le sorelle ### si erano ripartite l'uso del la villa, lasciando a Si lvana il primo piano e a ### il pian o terra rialzato. 7. Col settimo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 789 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità de lla sentenza per null ità de l procedimento dovuta all'omesso deposito di un progetto divisionale e all a fissazione dell' udienza di discussione del medesimo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sul princip io di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la ### e d'Appello ritenuto di recepi re totalmente la ### nonostante le incongruenze e illegittimità riscontrate ed evidenziate, senza depositare il progetto di di visione, ritenuto attu abile, onde consentire alle parti di svolgere le loro deduzioni in base agli 10 di 30 argomenti esposti dalla stessa ### o dal ### cui sarebbero dovuti essere rimessi gli atti, senza considerare che i rico rrenti avevano aderito alla divisione in natura, sia pure subordinatamente e sia pure proponendo alla ### d'Appello l'opp ortunità di un a divisione orizzontale. 8. Con l'ottavo motivo, si lamenta la violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1118 e 1119 cod. civ. sulla delle pertinenze e delle parti comuni degli edifici, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché per omessa, apparente motivazione, manifestamente ed insanabilmente illogica circa fatti controversi decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la ### d'### lo accolto la proposta di divisione in verticale dell'immobile, elaborata dal c.t.u., attraverso la divisione dei due piani in due mini app artamenti ciascuno, con attribuzi one ad ognuna delle parti del 50% dei muri maestri, delle aree pavimentate che circondano la villa, del lastrico solare e delle parti comuni, senza considerare che le pertinenze non sono divisibili ai sensi del le citate norme in materia di condomini o e che la delimitazione dei confini delle p arti comuni , della balconata, costituente la parte di maggi or pregi o della villa, e del lastrico solare non avrebbero consentito un uso più comodo delle stesse, oltretutto senza il consenso dell'altro condividente. 9. Col nono motivo , si lam enta la violazione o falsa appli cazione dell'art. 720 cod. civ. in ordin e all'omogeneità delle quote e ai criteri di valutazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano accolto le proposte del c.t.u. che aveva previs to la divisione del la villa in quattro piccole abitazioni di 70 mq. calpestabili nemmeno di identica consistenza e la divisione delle quote esterne in due unità, sostenendo che alle mino ri dimens ioni di quell a di sinistra si 11 di 30 sarebbe potuto ovviare rimuovendo le aiuole, senza considerare che al condivi dente non può essere imposto un facere, os sia modifiche e variazioni di consistenza, che questa forma di divisione avrebbe svalutato la quota divisa rispetto all'intero, in contrasto col principio secondo cui le posizioni realizzate non devono comportare limitazioni funzionali o modifiche tali che, pur tecnicamente realizzabili, sarebbero idonee a snatu rare le originarie caratteristiche dell'immobile o ridurne nel complesso e in sensibile misura il valore. Nella specie, la divisione delle unità interne e di quelle esterne avrebbe comportato la c reazione di mini appartamenti non più signorili, la riduzione della godibilità esclusiva degli spazi esterni e la limi tazione delle caratteristiche di orientamento e prospicienza, oltre a penalizzare il piano rialzato per pan oramicità, con conseguente non omogeneità delle due quote che si sarebbe avuta con una divisione orizzontale. 10. Col decimo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 37 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, rilevabile in ogni stato e grado del processo, giacché, nel corso della consulenza di secondo grado, dopo il deposito della bozza, ### aveva depositato una ### in sanatoria degli abu si riscontrati in primo grado, la quale era stata annullata con provvedimento del ### di Napoli per cui pendeva giudizio amministrativo, mentre la ### pur ess endo stata portata a conosce nza di tale annullamento e dell'ordine di ripristi no, ave va ritenuto sostanzialmente la sua competenza, asserendo di non dover tener conto dell'annullament o, così sostituendosi all'autorità amministrativa e alla giurisdizione del co mpetente T.A.R. della Campania, che, peraltro, a dito dal la stessa ### successivamente al deposito delle comp arse co nclusionali onde 12 di 30 ottenere la provvisoria sospensione del provvedimento di inefficacia della ### del 2020, aveva respinto la domanda. 11. Con l'undicesimo motivo, si lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano compensato tra le parti 1/3 delle spese del doppio grado del giudizio e posto i restanti due terzi a carico della parte appell ata, rend endo sul punto una moti vazione apparente, inadeguata e insanabilmente illogica. I ricorrenti hanno evidenziato, sul pu nto, che il giudizio di divisione consente l'applicazione del principio della soccombenza soltanto per la fase relativa alla decisione delle eccezioni sollevate dalle parti, ma non anche per la fase divisionale, per la quale le spese vanno poste a carico della massa, che i giudici non avevano motivato in ordine a tale aspetto, che i ricorrenti non si erano opposti alla divisione, alla quale avevano subordinatamente aderito proponendo la suddivisione orizzontale del bene, ma avevano sollevato dubbi soltanto in ordine alla sua fattibilit à urbanistica, stante lo stravolgimento dell'assetto originario della villa, il disallineamento catastale e il provv edimento di ripristino del ### di Napoli, sicché non si trattava di un a vera soccomb enza, la quale era comunque reciproca, essendo stata accolta la domanda dei ricorrenti in merito alla scrittura privata con cui le germane ### avevano disciplinato il godimento dell'immobile in ### d'### ciò che av rebbe dovuto comportare la compensazione delle stesse.
Inoltre, la quantificazione delle spese era avvenuta in violazione del D.M. n. 55 del 2014, non essendo stato applicato lo scaglione di valore indetermina to medio, alla stregua di quanto dichiarato dall'attrice nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio. 12. 1 Il prim o e sesto motivo, da trattare co ngiuntamente in quanto riguardanti entrambi il medesimo thema de cidendum 13 di 30 afferente alla fondatezza della domanda di sciogl imento della comunione e, dunque, all'an della pretesa, ri collegata alla re ale consistenza (unitaria o frazionata) della villa fin da epoca antecedente al 1967, sono parte inammissibili e parte infondati. 12.2 La doglianza proposta col primo motivo in ordine alla illegittimità dell'operato del c.t.u., per avere egli acquisito le due licenze edilizie n. 36/38 del 16/3/1938 e n. 150/38 del 16/5/1938 che avrebbero potuto e dovuto essere prodotte tempestivamente dalla contro parte, si scontra, in particolare , col princip io secondo cui il consulente nominato dal giudice, nei limiti del le indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non app licandosi alle attività del consulente le preclu sioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli , a condizi one che non siano diretti a provare i fatti prin cipali dedotti a fondamento dell a domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a qu este ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (in tal senso Cass., Sez. 3, 7/9/2023, n. 26144; Cass., Sez. U, 1/2/2022, n. 3086; Cass., 6-3, 31/8/2022, n. 25604).
Proprio in applicazione di tale principio, Cass., Sez. 3, 7/9/2023, 26144, in un caso del tu tto analogo a qu ello in esame, ha, ad esempio, confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobi le, aveva riten uto legittimam ente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti. 14 di 30 Va, peraltro, rilevato che il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel gi udizio di appello, previsto dal l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., che d eriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di im pugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass., Sez. 1, 27/6/2017 , n. 15945), con c onseguent e legittimità dell'acquisizione delle licenze edilizie da parte del c.t.u., potendo il perito atti ngere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario ad espletare compiutamente il compito affidatogli (Cass., Sez. 1, 7/10/2016, 20232).
E poiché, come risulta dalla sentenza impugnata, i giudici d'appello avevano chiesto al c.t.u. di accertare, per un verso, l'avvenuta demolizione delle irregolarità e degli abusi ediliz i presenti nell'immobile, come già individuati e descritti dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, e, per altro verso, di descrivere, in caso negativo, quelli ancora esistent i e la loro idoneità a precludere o meno la commerciabilità del bene, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito abbian o esclu so che questi avesse travalicato dal suo compito, stante l'indagine of ficiosa a lui demandata, con conseguente infondatezza della censura. 12.3 Quanto al sesto motivo, col quale viene so stanzialmente contestata la valutazione delle prove documentali e orali, operata dai giudici di merito in ordine alla reale consistenza della villa fin dall'atto di costruzione, risalente agli ann i 1924-1928, e alla riconducibilità a quel periodo del frazionamento in quattro unità immobiliari, in contrasto con la descrizione del bene contenuta negli atti dispositi vi risalenti a quel periodo, occorre osservare come la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si 15 di 30 configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giud ice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente in tenda lamentare, come nella specie, che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erro neamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, così come la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può, invece, essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giu dice ha dichiarato espressa mente di non dover osservare l a regola cont enuta nella norma, o vvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel va lutare le prove proposte dalle parti , ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055).
La doglianza, poi, circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attrib uirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legi slatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prud ente app rezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016), che però intanto è ravvisabile, dopo 16 di 30 la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in quanto vi sia stata la violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale re quisito essenziale del provvedim ento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile co ntraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dun que di totale carenza di consider azione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concr eto, al di fuor i dell e quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto stori co", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 2 3828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), nella specie non sussistenti, avendo la ### di merito dato ampio conto dei m otivi della decisione. 12.4 Qua nto alla questione afferente all'omesso esame dei testi, occorre osservare come la ### d'### non si sia limitata a richiamare il giudizio di superfluità già espresso dai giudici di primo grado, né a dire che le relative deduzioni non er ano state più riproposte, ma ha altresì ritenuto la genericità delle stesse, senza che, sotto questo profilo, vi sia stata alcuna doglianza. 17 di 30 Da ciò discende l'inammissibilità della censura, operando il principio secondo cui qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicament e e giuridicamente idonea a sorreggere la deci sione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per di fetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, co n la conseguenza che la sentenza im pugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257). 13.1 Il quarto e il quinto motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, riguardando anche ess i la contestazione sul l'accogli bilità della domanda di scioglimento della comunione in ragione della sussistenza di abusi edilizi che avevan o comportato la decl aratoria di inammissibili tà della ### in sanatoria e che si ponevano in contrasto c on le prescrizioni degli strumenti urbanistici, c he impedivano la suddivisione della villa in quattro unità abitative.
Gli stessi, gi à resi difettosi dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, in contrasto col principio che vieta la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della viol azione o falsa appli cazione della norma, e del vizio di moti vazione, che qu egli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (in questi termin i, Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874), sono infondati. 13.2 Quanto alla dogl ianza afferente all'inammissibilità della produzione della documentazione relativa alla ### e all'allineamento catastale, va, innanzitutto, premesso che la 18 di 30 disciplina applicabile alla specie è quella dettata dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione successiva alla modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», atteso che, in assenza di una disciplina transitoria e in applicazione del principio del tempus regit actum, la modifica, in senso re strittivo, dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione soltanto se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 sette mbre 2012 (Cass., Sez. 2, 14/3/2017, n. 6590), e che, nella specie, la sentenza di prim o grado è stata pu bblicata il ###.
Orbene, il di vieto di produzione di nuovi documenti in app ello, di cui al vigente art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. può essere superato so lo ove il gi udice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa no n imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluen te l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., Sez. 1, 12/6/2024, n. 16 289) e anche la man cata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il princip io del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dalla predetta disposizione (Cass., Sez. 3, 19/5/2022, n. 16235).
Nella specie, è pa cifico che allineam ento catastale e ### siano state prodotte dall'appellante soltanto in grado d'appello all'udienza del 15/1/2020, c ome risulta dalla sentenza impugnata, ed è 19 di 30 altrettanto evidente che i predetti documenti si sono formati successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, come evidenziato dagli stessi giudici del grav ame, allorché hanno affermato che l'appellante aveva accolto il suggerimento del c.t.u., che av eva ritenuto “le ir regolarità residue (frazionamento e accorpamento) di nulla incidenza sull a commerciabilit à, anche perché passibi li di agevole sanatoria secondo un a delle due modalità consentite dall'attuale normativa urbanistica, di cui la prima opportunità, più rapida, consiste nell'inoltro all'ufficio edilizia privata del ### di Napoli di una ### in sanatoria o tardiva […], alternativa all'acce rtamento di conformi tà ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001”, accogliendo il suggerimento e depositando per l'appunto detti documenti.
Vero è che gli stessi, ancorché depositati tardivamente, non sono stati pos ti a fondamento del la pro nuncia, che, anzi, non ha considerato ostativa al giudizio di divisibilità del bene il successivo provvedimento di annullamento della ### in sanatoria, in quanto non chiesta da tutti i comproprietari.
Né os ta al riconoscimento del la fondatezza della domanda di scioglimento della comunione la sentenza del Consiglio di Stato ###/2022 pubblicata in data ###, pronunciatasi sulla consistenza della villa e sulla insanabi lità, mediante ### degli abusi riscontra ti in corso di causa, atteso che la decisione sulla pregiudiziale amministrativa non dà luogo ad un giudicato sulla commerciabilità del bene, non essendovi tra i due giud izi, amministrativo e ordinario, alcuna coincidenza e potendo il primo al più essere oggetto di valutazione da parte del giudice ordinario.
A differenza di quanto accade col giudicato civile, infatti, il giudice amministrativo non può spingersi fino al "merito" del rapporto tra le parti , ma deve limitars i a c onoscere dell a legittimità dell'atto impugnato, sicché, correlativamente, il giudicato amm inistrativo 20 di 30 non può che essere rapportato a ciò che il giudice ha espresso in relazione allo specifico atto oggetto d'impugnazione, e a non altro, attenendo gli ulteriori riflessi qualificati del la decisione all'attività adeguatrice dell'amministra zione, che trova nella sentenza del giudice il divieto di riprodurre l'atto annullato (vedi sul punto, Cass., Sez. 1, 14/5/1998, n. 4854 ; sulla pregiud iziale amministrativa Cass., Sez. 6-L, 23/1/2018, n. 1607; Cass., Sez. 6- 3, 3/8/2018, n. 20491). 13.3 Venend o alle ulteriori questioni, occorre ricordare come le ### di questa ### con la sentenza n. 25021 del 7/10/2019, abbiano affer mato che il gi udice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispetti vamente app licabili a second a che l'edificio sia stato costruito successivament e o anterior mente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, e che, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, la nullità prevista dall'art. 40, comma 2, viene a profilar si allorché da ess i non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione ril asciata in sanator ia, ovvero ad essi non s ia unita copia della d omanda di sanatoria co rredata dalla prova del versamento delle prim e due rate di oblazione o di chiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.
Tale prin cipio è in linea con quanto affermato dalle med esime ### unite con la sentenza n. 8230 del 22/03/2019, nella quale si è detto che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della I. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del terzo comma dell'art. 1418 cod. civ., di cui 21 di 30 costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intender si, in stretta adesione al dato normativo, un' unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esi stere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile, sicché, in presenza nell'atto della dichi arazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescinder e dal profilo della conformità o della diffor mità della c ostruzione realizza ta al titolo menzionato, trattandosi di una nullit à che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia ur banisticoambientale, dettate a tutela dell'interess e genera le all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2011, n. 13969), ciò che spi ega la sua rilevabilità d'uffici o in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2009, n. 23825; Cass., Sez. 2, 07/03/2019, n. 6684).
Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazion e attestante tale regolarità è, dunque, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Un., n. 23825 del 11/11/2009), così come è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giud izio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice (Cass., Sez. U, 7/10/2019, 25021 cit.).
Quando, du nque, sia proposta domanda di scioglim ento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non pu ò disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti 22 di 30 dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, del la legge 28 febbraio 1985 , n. 47, costit uendo la regolarit à edilizia del fabbricato co ndizione dell'azione ex art. 713 cod.civ., sotto il prof ilo della "p ossibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e di verso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Questo compor ta che soltanto con la produzione della documentazione attestante la regolarità urbanistica del bene viene meno l'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato (Cass., Sez. 2, 4/4/2023, n. 9255).
Nella specie, i giudici di merito, tenendo conto dell'esame dei titoli di acquisto via via intervenuti dal 22/7/1936 al 2 1/7/1978, dell'ingiunzione di demolizione delle opere abu sive notificata all'usufruttuaria ### il ### dal settor e esecuzione demolizioni presso la ### della Repubblica di Napoli in seguito alla sentenza del ### di Napoli del 2/4/1992, dell'esecuzione delle demolizioni attestate dal decreto di ar chiviazione del 16/3/2015 e degli accertamenti compiuti in loco dal c.t.u., hanno stabilito, con accert amento in fatto insindacabile in questa sede, che le o pere che aveva no determinato l'avvi o del procedimento penale (ossia il corpo aggiunto al piano inter rato, la scala in muratura e la chiusura di due porte nel seminterrato) erano state demolite e che le difformi tà ancor a persistenti, ossia il frazionamento tra le unità al pia no rialzato e i sottostanti seminterrati e il diverso accorpamento di questi ultimi, erano state realizzate in periodo antecedente al 1967, sì da non inibire la commerciabilità del bene.
Le considerazioni svolte dai ricorrenti invece, ancorché presentate in termini di difetto di motivazione e di falsa violazione di legge, tendono a scardin are l' accertamento di fatto compiuto, senza 23 di 30 considerare che la valutazione del le prov e racco lte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricors o per cassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
Nessuna rilevanza possono assumere al riguardo il permanere di abusi edilizi minori, atteso che la distinzione tra questi e gli abusi c.d. maggiori aveva un senso allorché l'abuso edilizio andava ad incidere sulla stessa vali dità del contratto, indipendentemente dall'indicazione in esso di un titolo urbanistico , mentre diversamente deve ritenersi all'esito dell'arresto delle ### unite di questa ### del 2019, che, come sopra detto, hanno ancorato la validità del contratto al dato formale dell'indicazione in esso del titolo edilizio, purché esistente e riferito all'immobile che ne è oggetto, ed escluso la rilevanza, ai fini della sua validi tà, della difformità del bene rispetto allo stesso titolo (vedi Cass., Sez. 2, 21/6/2024, n. 17148, in motivazione). 14.1 Venend o ora alle doglianze più propriamente afferenti al quomodo della divisione, occorre analizzare, per rigettarle, quelle, di carattere proc essuale, proposte c on il secondo, il terzo e il settimo motivo e riguardanti rispettivamente l'omesso esame del giudicato sulla divisibilità dell'immobile, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il mancato deposito del progetto di divisione. 14.2 Quanto alla prima questione, occorre osservare come l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibi le, sia correlato all 'oggetto del processo e colpisca, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non solt anto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti 24 di 30 impeditivi, estintivi e modi ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad ess o succes sivi e a quelli comportant i un mutamento del petitum e d ella causa peten di, fer mo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, ###).
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia ch e, sebbene non impugnati, sono strettament e collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252).
Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo di sentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questione avente una prop ria individualit à e autonomia, la qu ale non pu ò dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di merito coinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, la sciando libero il giudice dell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di una diversa motivazione in diritto (C ass., Sez. 1, 30/6/2022, 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 2 1092; Cass., Sez. 2, 03/07/20 03, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). 25 di 30 In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata).
Nella specie, i giudici di primo grado, c on la sentenza 10637/2012, impugnata davanti alla ### d'### nel sostenere che, nella specie, “lo scioglimento debba avvenire non già mediante attribuzione di un singolo bene (o parte di beni) ai condivi denti ovvero con ass egnazione del tu tto indivisibile ad un coered e richiedente, ma median te vendi ta giudiziale (stante la non divisibilità e la mancata richiesta di assegnazione da alcuna delle parti)”, secondo quanto affermato in ricorso, hanno anche escluso che potesse procedersi a qualsiasi forma di divisione, stante l a presenza di abusi edilizi atti a inibirla in applicazione dell'art. 17, comma 1, legge n. 47 del 1985 (oggi ar t. 46 d.P.R. n. 380 del 2001), come espressamente riportato nella sentenza im pugnata, senza dunque far seguire a tale affermazione anche un precetto se non quello del rigetto per motivi tutt'affatto differenti.
Peraltro, co n l'impugnazi one di detta pronuncia, l'appellante, nel chiederne la riforma, domandando l'accoglimento della domanda di scioglimento della comu nione in maniera orizzontale e/o in qualsiasi altro modo ritenuto opportuno, con sorteggio di quote, ha 26 di 30 riaperto l a cognizione del la questione della divisibilità del bene, impedendo con ciò il passaggio in giud icato di quell a che, oltretutto, non può che consid erarsi mera arg omentazione e no n certo decisum. 14.3 Quanto alla sec onda questione, oc corre, innanzitutto, evidenziare come l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, pur limitando il giudizio all'esame delle sole questioni oggetto di specifici moti vi proposti (Cass., Sez. L , 03/04/2017, n. 8604 ), precluda al gi udice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a pun ti che non siano compresi, neanch e implicitament e, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ra gioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in ra pporto di di retta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202), sicché de tto principio non pu ò dirsi violato allorché il gi udice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diver se da quelle svolte dall'app ellante nei s uoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta conness ione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendu m del giudizi o (Cass., Sez. L, 03/04/2017, 8604, cit.).
Orbene, risulta da lla stessa sentenza impugnata che con l'atto d'appello ### aveva chiesto lo scioglimento della comunione sia mediante divisione orizzontale del la villa, sia in qualsiasi altro modo ritenuto opportuno, sicché la dedotta violazione della corrispond enza tra chiesto e pronunciato non 27 di 30 soltanto non sussiste in co ncreto, attes a l'estensione della domanda proposta dall' appellante, ma neppure in vi a astratta, essendo le modalità di attuazione del progetto divisionale in base alla stima dei beni rimesse alla valutazione del giudice di merito (in questi termini vedi Cass., Sez. 6-2, 23/5/2013, n. 12779; Cass., Sez. 2, 19/4/2013, n. 9655). 14.4 Quanto alla terza questione, si rileva come l'art. 789 primo comma cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice istruttor e, predisposto il progetto di divisione, deve depositarlo in cancelleria e fissare la comparizione delle parti per la discussione del progetto medesimo, sia rivolt o a consentire l'eventuale definizione non contenziosa del procedimento, ai sensi del secondo comma della stessa norm a, per il cas o di mancanza di contestazioni, sicché il giudice, ove le parti abbiano già manifestato il loro disaccordo o abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale del la proposta divisione, può omettere gli indicati adempimenti, di cui non è richiesta una stretta osservanza, e rimettere direttamente il giudizi o alla fase decisoria (Cass., Sez. 2, 30/5/2017, n. 13621; Cass., Sez. 2, 11/1/2010, n. 242; Cass., Sez. 2, 21/6/1985, n. 3728).
Non rileva, pertanto, che i giudici abbiano, nella specie, invitato le parti a pre cisare le conclusioni, senza previament e depositare il progetto di divisione, ess endo chiaro dal comportamento processuale dalle stesse tenuto l'impossibilità di addivenire ad una definizione concordata dello sciogl imento della comun ione, senza che perciò possa di rsi violato il di ritto al contradditto rio e all a difesa, avendo le parti potuto esercitali entra mbi attravers o il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche. 28 di 30 15. ###, nono e decimo motivo, anch'essi afferenti al quomodo della divisione, stavolta affrontata da un punto di vista sostanziale, sono invece fondati.
Si osserva, in primo luogo, che, pur essendo il gi udizio concreto sulla comoda di visibilità di un immobile rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, la divisione non deve pro durre un deprezzamento del bene, né imporr e la formazione di servitù no n eccessivamente gravose e dev e consentire la formazione di quote suscettibili di autonomo godimento, ancorché in regime di condominio edilizio (Cass., 2, 21/4/1976, n. 1410).
Difatti, il di ritto di ciascun co munista di consegui re in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, all orché il frazionamento non richieda acco rgimenti ed operazioni troppo costose e complesse o, pu r risultando il frazionamento materialmente possibi le sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizz abili porzioni suscettib ili di formare oggetto d i autonomo e liber o godiment o, ancor ché in regime di condominio edilizio, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto eco nomico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in pro porzione al valore dell'intero ovvero comporterebbero una più o meno grave deviazione dalla natu rale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (C ass., Sez. 2, 15/12/2016, 25888; Cass., Sez. 2, 23/4/1979, n. 2285), ciò al fine di evitare che rim anga in qualche modo pregiudicato l'orig inario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzio ni 29 di 30 inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass., Sez. 2, 28/5/2007, n. 12406; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4233).
Pertanto, l'indagine sulla comoda o non comoda divisibilità, al fine del riconoscimento o meno, in sede di divi sione giu diziale, del diritto di ciascun partecipante di ottenere la sua quota in natura, deve essere non solo rigorosa, ma deve anche essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tal e che la porzione da attribu irsi a ciascun condivid ente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2, 29/5/2007, n. 12498).
A tali fini, rileva altresì la complessiva valutazione dell'intervento stesso in re lazione alle caratteristi che dell'immobile e la sua compatibilità con la disciplina urbani stica vigente, sia avut o riguardo alla normativa nazionale, sia ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, dovendosi verificare se l'interve nto edilizio necessario per la divisione del fabbricato sia giuridicamente fattibile in quanto pienamente compatibile co n la suddetta normativa, a maggior ragione in caso di vincoli stori co-ambientali, e se il frazionamento possa esser e utilmente realizzato senza compromettere il valore dell'intero edificio, nonché il godimento e il valore economico delle singole unitarie realizzabili (in qu esti termini, Cass., Sez. 2, 11/3/2019, n. 6915, non massimata).
Tale accertamento non risulta, invece, essere stato adeguatamente effettuato dalla sentenza impugnata, la quale ha liquidato i rilievi sollevati dagli appellati in ordine alla sussistenza di vincoli amministrativi (come le NTA del ### di Napoli sul centro storico; i vincoli geomorfologici di cui al d.m. 18/7/1970 ai sensi della legge n. 1497 del 1939; il Pi ano ### di 30 di 30 ### ex d.m. 14/12/1995; il D.P.C.M. del 24/6/2016 sull'area di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico ###, astrattamente atti ad inibire il materiale frazionamento della villa, richiamando genericamente quanto osservato dal c.t.u. circa la non incidenza degli stessi all'attu azione della solu zione da lui prospettata, senza invec e ver ificare le disposizioni contenute in ordine all'area su lla quale ricade l'immobile divid endo, onde accertare la concreta fattib ilità giuridica della realizzazion e della divisione mediante il prospettato frazionamento dello stesso in plurime unità abitative.
Per quanto detto, le censure sono fondate. 16. ### dicesimo motivo resta assorbito dall' accoglimento dei precedenti ottavo, nono e decimo. 12. In concl usione, dichiarata l'infondatezza del primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo , la fondatezza d el l'ottavo, nono e decimo e l'assorbimento dell'undicesimo, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto la sentenza cassata, con rinvio alla ### d'### di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### d'### o di Napoli, in diver sa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in ### il ###