blog dirittopratico

3.665.732
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
3

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3445/2025 del 03-11-2025

... domanda dei coniugi ### e ### volta ad accertare la responsabilità professionale dell'arch. ### D'### che pacificamente rivestiva il ruolo di direttore dei lavori in contestazione per conto del committente. ### convenuta ha chiamato in causa il terzo, arch. D'### per sentirlo condannare in solido con la ditta esecutrice per l'attività espletata quale progettista e ### dei ### caratterizzata da assoluta negligenza, imperizia e superficialità oltre che omissiva quanto ad alcune voci di mandato conferitogli. Ed invero, i coniugi ### hanno chiamato in causa l'architetto al fine dell'accertamento delle responsabilità ad egli imputabili per il presunto comportamento negligente ed imperito nella direzione dell'opera commissionata, atteso che - a dire dei committenti - l'### D'### avrebbe assunto condotte non conformi all'incarico ricevuto e contrarie ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti precontrattuali e contrattuali. Inoltre, lamentano che il ### dei ### avrebbe proceduto alla comunicazione di fine lavori, senza autorizzazione dei committenti e senza alcuna comunicazione agli stessi. In tema di responsabilità conseguente a vizi e difformità dell'opera appaltata il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### in persona del ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10859 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 Avente a oggetto: “### di pagamento - ### di debito” TRA ###, in persona del legale rappresentante p.t. ### (p.i.###) rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), presso il cui studio sito in S. ### C.V. ###, al viale del ###'### n.6, elettivamente domicilia; -#### (C.F. ###) e ###, (C.F.  ###), rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), presso il cui studio sito in Napoli alla via ### n. 211/E, elettivamente domiciliano; -Convenuti in riconvenzionale e chiamanti in causa
NONCHE' ARCH. ### D'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), presso il cui studio sito in ####, al ### n.27, elettivamente domicilia; -### chiamato in causa
Conclusioni: ### in atti. ### aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. 
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione la società ### conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, i sig.ri ### e ### deducendo: “ di aver ricevuto da questi ultimi, nella qualità di proprietari di un appartamento in ### alla via ### n. 11 ed in seguito a ### rilasciata dal Comune di ### il ### prot. n. ###, l'incarico di eseguire lavori di natura straordinaria per un costo totale di € 30.130,20, cui andavano detratti due acconti di € 5.000,00 ed € 10.000,00 perché già versati; con lettera del 06.10.2017 prot. n. 98511 inoltrata al Comune di ### il ### dei #### D'### dichiarava la fine dei lavori, accertando che gli stessi erano stati realizzati secondo le buone regole dell'arte e che, nonostante i ripetuti solleciti, le richieste di pagamento rimanevano inevase”. 
In conseguenza dei fatti denunciati instava per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 16.643,22, oltre Iva al 10% nonché interessi e rivalutazione come per legge nonché al risarcimento del danno causato per il mancato pagamento delle somme dovute nella misura che sarà specificata e determinata in corso di causa od a quella somma che sarà ritenuta giusta ed equa liquidare da parte dell'adita giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione. 
Con comparsa di costituzione si costituivano ### e ### instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, fissare nuova udienza, ex art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., al fine di consentire la chiamata in contendere dell'#### D'#### in via preliminare ed in rito dichiarare improcedibile la domanda attorea per violazione e/o falsa applicazione del D.L.  132/14 e s.m.i. 
Nel merito rigettare ogni domanda attorea in quanto nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto oltre che destituita di ogni elemento probatorio a sostegno dichiarando che null'altro è dovuto alla ### S.r.l. per le lavorazioni effettuate.  In via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni tutti subiti e, per l'effetto, condannarsi la ### S.r.l., al pagamento della somma di € 20.176,00, ovvero di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria . 
In via diretta accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. ### D'### nella propria qualità di progettista e direttore dei lavori, per i danni tutti subiti e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la ### S.r.l., ovvero per quanto di propria ragione, al pagamento della somma di € 20.176,00, ovvero di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; vittoria di spese e competenze”. 
Parte convenuta eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda giudiziaria per non aver l'attrice formalizzato l'invito alla negoziazione assistita ex lege previsto. 
In punto di fatto non contestava il rapporto con la ### ed assumeva che: “ per i lavori di ristrutturazione, le parti concordavano un prezzo a corpo di circa € 20.000,00, iva inclusa, comprensivo anche di materiali ed oneri di progettazione e direzione lavori in ragione del rapporto di collaborazione esistente tra la ditta appaltatrice e l'arch. ### D'### ed esclusa la sola fornitura degli infissi esterni; in aggiunta a quanto concordato e pattuito in fase preliminare, ed in ragione di problematiche insorte in fase di esecuzione dei lavori - dovute in parte anche alla totale negligenza ed imperizia dell'impresa appaltatrice, venivano stabilite lavorazioni extra, pertanto non riportate nel preventivo del 05.04.2017, quali: fornitura e posa in opera di marmo per circa 12 mq al prezzo, concordato a corpo, di € 1.200,00; posa in opera degli infissi esterni, inizialmente a carico dell'impresa fornitrice (### s.r.l.); fornitura e posa in opera di kerlite sul terrazzo di via ### allaccio acqua e gas in concomitanza del montaggio della cucina; montaggio rete su scala interna; realizzazione di sistema di copertura sul tetto per protezione della canna fumaria della cappa della cucina da agenti atmosferici; nel preventivo lavori era incluso anche il compenso per l'arch. ### D'### quale progettista e direttore dei lavori per € 2.000,00 oltre accessori come dallo stesso confermato con mail del 26.04.2017 con cui trasmetteva fattura; i lavori concordati e quelli extra non venivano eseguiti e parte di quelli eseguiti non erano realizzati secondo le buone regole dell'arte ed anzi forieri, addirittura, di danni; di aver versato all'odierna attrice la somma di € 5.500,00, iva compresa, in data ###, € 11.000,00, iva compresa, in data ###, € 2.537,60 comprensivo di iva in data ### per oneri di progettazione e direzione lavori all'arch. D'### per sua ammissione inclusi nel preventivo del 05.04.2017 - il tutto per un totale di € 19.037,60 pari, dunque, alla quasi totalità del prezzo concordato a corpo per tutti i lavori indicati nel preventivo seppur non integralmente realizzati; in ragione della parziale esecuzione dei lavori si vedevano costretti a commissionare alla impresa ### le opere di completamento relative alla manutenzione straordinaria non eseguite dalla ### con l'esborso all'attualità di € 1.464,00, IVA compresa; il direttore dei lavori ### D'### ometteva ogni tipo di controllo e verifica in sede di esecuzione delle lavorazione in spregio al mandato conferito, con ciò enfatizzandone il comportamento inadempiente”. 
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si costituiva l'arch. D'### instando per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta deducendo di aver svolto l'incarico ricevuto con la diligenza richiesta e di non aver omesso alcun controllo. 
Nelle more del giudizio parte convenuta, con ricorso ex art. 699 c.p.c. domandava al Tribunale di nominare un consulente tecnico affinché provvedesse alla verifica dello stato dei luoghi, a descrivere lo stato dell'immobile ed a valutare le cause della dedotta infiltrazione. 
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dei convenuti, prova per testi e per il tramite di un accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica d'ufficio. 
Assunti i necessari chiarimenti per il tramite di un supplemento di perizia - all'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
CONSIDERATO IN DIRITTO Sulle questioni preliminari ### sinteticamente compendiato l'iter processuale, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 19 marzo 2025, come da decreto in atti. 
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione attinente al dedotto omesso svolgimento della fase della negoziazione assistita. 
Ed invero, rileva, questo Tribunale (ma la questione è certamente rilevabile d'ufficio), che la presente controversia non rientra tra le cause per le quali risulta obbligatorio l'esperimento della procedura di negoziazione assistita. 
Va ricordato che l'art. 3 del D.L. 132/14 prevede, al I comma, che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. ### del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Lo stesso I comma contiene, poi, un'eccezione alla suddetta disposizione, prevedendo che “Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”. 
Ebbene, la controversia in esame riguarda, certamente, un contratto tra un consumatore ed un imprenditore; si è osservato, da parte della Suprema Corte, che “la disciplina dettata dal D.lg. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo), in cui è stata riversata quella dettata al ### 15º bis c.c., è applicabile ai contratti stipulati tra il consumatore ed il professionista (art. 3, 1º co., D.lg. n. 206/2005). 
Siffatta applicazione prescinde invero dal tipo contrattuale dalle parti posto in essere (e ciò già in base alla previgente disciplina recata agli artt. 1469 bis ss. c.c., a fortiori all'esito della soppressione dell'inciso che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi da parte dell'art. 25, l. n. 526/1999 - ### del 1999), e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (v. Cass., 24.11.2008, n. 27911), essendo rilevante, come sottolineato anche in dottrina, il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto ### per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, e cioè dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale (v. Cass., 27.2.2009, 4914; Cass., 26.9.2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v. Cass., 10.7.2008, n. 18863; Cass., 13.6.2006, 13643), ed altro soggetto ### per il quale, pur essendo se del caso il medesimo un professionista, il contratto sia funzionalizzato a soddisfare viceversa esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale” ( Cass., 25.7.2001, n. 10127; nonché Cass. Ord. 6802/10). 
Dunque, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità conseguente al dedotto omesso svolgimento della fase della negoziazione assistita, atteso che, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della legge 162/2014, la predetta non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti sottoscritti tra professionisti e consumatori, circostanza questa ricorrente nel caso in esame. (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 8494/2022 del 30-05-2022). 
Altresì ritiene questo giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. 
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, le parti, sulla scorta delle allegazioni sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito; pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018). 
In limine litis, la legittimazione attiva e passiva risulta provata per tabulas. La copiosa documentazione, in uno alla fitta corrispondenza ed alla circostanza che le parti nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine a tale questione, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014). 
Sul merito ### attrice ha agito nei confronti dei coniugi ### e ### proprietari dell'appartamento sito in ### alla via ### n. 11 per vedersi riconosciuta la complessiva somma di euro 16.643,22 a saldo dei lavori di natura straordinaria eseguiti in favore degli stessi. 
Di contro, i convenuti, non contestano il rapporto intercorso con controparte bensì l'esatto adempimento nella esecuzione dei lavori appaltati ed il quantum dalla pretesa creditoria, con ciò enfatizzandone il comportamento inadempiente della società attrice.  ### delle domande delle parti richiede una trattazione unitaria delle questioni di fatto e di diritto sottese alle rispettive pretese.  ###. 1453 cod. civ. stabilisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. 
Com'è noto, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio: “ al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU.  13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). 
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. 
Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova.
In tema di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. È necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013). 
Preliminarmente va rilevato che non è contestato l'affidamento da parte dei convenuti di lavori di natura straordinaria sull'immobile di loro proprietà alla ### e la direzione dei lavori all'arch. ### D'### bensì la completa e corretta esecuzione delle opere da parte dell'attrice. 
Ed invero, al di là di una generica difesa dell'attrice, alla quale sarebbe spettato dimostrare il proprio corretto adempimento, all'esito dell'istruttoria non si rinviene agli atti alcun documento dal quale desumere l'esatta entità delle lavorazioni (preventivo, computo metrico estimativo e/o contabilità dei lavori); sotto il profilo documentale, l'unico documento di natura amministrativa depositato in atti risulta essere la ### del 13.04.2017, a firma del responsabile dei lavori ### D'### dalla quale si rinviene che l'importo dei lavori pattuiti ammonta complessivamente ad € 20.000,00. 
Né sovviene, in favore delle allegazioni attoree, il certificato di ultimazione dei lavori redatto dall'arch. ### D'### non essendo riscontrabile, all'interno dello stesso, la quantificazione dei lavori appaltati. 
Neppure i testi di parte attrice hanno fornito riscontro probatorio in ordine all'importo delle lavorazioni concordato con la committenza. 
Ed invero, il teste di parte attorea, ### escusso all'udienza del 13.10.2022 riferiva: “### so dire, tuttavia, dei prezzi. Non era mio compito conoscere gli accordi presi dal punto di vista dei prezzi. ### so della contabilità dei lavori, del prezzo concordato tra le parti o sull'acconto versato. ### cosa che posso dire è che un giorno ho assistito a una discussione tra il legale rappresentante della ### e i convenuti sul mancato completamento dei lavori e il ### (l.r. della ### indicava un saldo dovuto. ### so dire, però, nello specifico per quanto riguarda le somme”. 
Del pari, anche le dichiarazioni del teste ### non confermano le circostanze dedotte dalla società attrice. Invero, il teste escusso all'udienza del 27.03.2023 riferiva: “…### so in merito ai prezzi. ed in merito agli aspetti economici”. 
Di contro, i testi dei convenuti, ### e D'### hanno invece confermato l'assunto dei convenuti in ordine all'importo concordato dei lavori. 
Sul punto il primo teste, escusso nella medesima udienza riferiva: “So che il prezzo dei lavori era di € 20.000,00. Me lo ha riferito mio fratello. Ho potuto, però, anche vedere la ###
Non ricordo se l'IVA era inclusa o esclusa. Da quanto ricordo, sia per aver visto la ### che per avermelo detto mio fratello, erano lavori “tutto compreso”. 
Parimenti il secondo teste riferiva: “La signora ### mi ha riferito che il prezzo pattuito con la ### era di € 20.000,00. Mi ha anche fatto vedere la ### nella quale era specificata questa cifra. Non so dire di altre attività e dei relativi prezzi”. 
Risulta dunque, evidente, come dai mezzi istruttori assunti e, dalla mancata contestazione sull'an, emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi sull'ammontare dei lavori, complessivamente pattuiti dalle parti in € 20.000,00. 
Dalle documentazione in atti è emerso che il Dott. ### ha versato alla ### l'importo di € 5.500,00, iva compresa, in data ###, € 11.000,00, iva compresa, in data ### ed € 2.537,60 comprensivo di iva in data ### per oneri di progettazione e direzione lavori all'arch. D'### (per Sua ammissione inclusi nel preventivo del 05.04.2017) il tutto per un totale di € 19.037,60 (cfr. Doc. ti 4, 5 e 6 alla comparsa di costituzione) pari, dunque, alla quasi totalità del prezzo concordato a corpo per tutti i lavori indicati nel preventivo, seppur non integralmente realizzati ovvero malamente realizzati. 
Ne discende che per le lavorazioni realizzate dalla ### S.r.l. all'interno dell'immobile in proprietà dei comparenti residuerebbe un corrispettivo ancora da versare pari a € 962,40. 
Avuto riguardo, invece, ai presunti vizi e difformità delle opere realizzate, la complessità della materia ha richiesto l'ammissione in questo grado di un accertamento tecnico preventivo (espletato nel sub - procedimento ex art. 699 c.p.c.) e di una consulenza tecnica, nel presente giudizio, dai quali non emergono elementi per discostarsi. 
Sul punto l'ausiliare del Giudice Ing. Fusco, del quale non è dato dubitare, le cui conclusioni del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare, dopo aver verificato l'immobile dei convenuti ha accertato che: “ le infiltrazioni presente all'interno dell'appartamento dei convenuti provengono dall'esterno, dove è ubicato il terrazzo/patio. A seguito di verifica effettuata in sito tramite smontaggio parziale della pavimentazione in legno listellare ha constato che a ridosso del muro perimetrale esterno in prossimità della porta /veranda, i lavori di impermeabilizzazione effettuati mediante posa di guaina impermeabilizzante non sono stati eseguiti a regola d'arte; infatti dalle foto si evince in modo chiaro che manca il sormonto di tale guaina in alcuni punti sul muro; inoltre ha constatato la zona critica, dove c'è stata infiltrazione di acqua che ha determinato l'ammaloramento interno dei muri, dei poggi in legno, della zona letto 1 dove è presente un soppalco realizzato in cartongesso ### e dove come riferito durante la fase peritale vi è stato una notevole infiltrazione di acqua attraverso dei faretti ubicati sull' intradosso del solaio/soppalco che ha interessato la camera da letto n. 2 . In base ai rilievi tecnici effettuati unitamente ai ### presenti e quanto riscontrato sui luoghi durante le prove di smontaggio parziale della pavimentazione listellare in legno sul terrazzo, ha riscontrato che non vi è stato corretto posizionamento degli elementi metallici trasversali ### su cui poggia la pavimentazione in legno infatti, proprio a ridosso della zona soggetta ad infiltrazione l'elemento listellare su cui poggia parte della pavimentazione in legno, è posato direttamente sul solaio, ma vi è di più, è stato eseguito un rinfianco bilaterale sull'elemento metallico con malta cementizia che non consente il corretto deflusso dell'acqua verso la zona di scarico determinando così fenomeni di infiltrazione all'interno del abitazione per cui è causa. (cfr. documentazione fotografica); inoltre non c'è stata una corretta impermeabilizzazione lungo la parete esterna sul terrazzo ubicata a ridosso della veranda che delimita il terrazzo con la zona interna. Le cause sono dovute ad una non corretta impermeabilizzazione del terrazzo prospiciente la zona soggiorno e dal non corretto posizionamento degli elementi portanti metallici su cui poggia la pavimentazione listellare in legno da parte dell'impresa esecutrice dei lavori. Per quanto concerne particolari eventi atmosferici verificati, ha confermato che gli stessi hanno contribuito sicuramente alle infiltrazioni nell'abitazione, ma non sono determinanti in quanto anche con poca pioggia o in presenza di acqua normale nella zona interessata, si verificano e si verificheranno sempre infiltrazioni. Per quanto concerne i lavori sul terrazzo oggetto di causa, l'impresa ### ha provveduto allo smontaggio del pavimento in listelli di legno, non ha modificato la pendenza causa tubo di scarico presente e ha realizzato l'impermeabilizzazione con guaina impermeabilizzante e ha reso la superficie del terrazzo più liscia e più idonea allo smaltimento dell'acqua”. 
Il ctu ha constato che i danni consistono: “in ammaloramento di intonaco esterno sul terrazzo lato parete adiacente vetrate e ingresso (cfr. foto). Rottura sensori a barre infrarossi esterni impianto allarme; ### muri interno in corrispondenza di quello esterno citato; Rigonfiamento a seguito di infiltrazioni di acqua poggi in legno di rovere sbiancato posizionati internamente adiacenti il terrazzo esterno; ### delle pareti e del soffitto soppalco camera da letto 1; ### soffitto soppalco camera da letto 2.” , ed indicato le opere da eseguire e precisamente: “per eliminare il fenomeno di infiltrazione di acqua all'interno dell'abitazione dei sigg. ### la rimozione della pavimentazione listellare in legno presente sul terrazzo. Rimozione dell'orditura metallica presente. Rimozione lungo l'intero perimetro (quattro lati) della guaina in polietilene e montaggio a regola d'arte di nuova guaina impermeabilizzante sotto il controllo vigile della D.L. in quanto si tratta di lavoro tecnico estremamente delicato tenuto conto delle zone di intervento. Rimontaggio dell'orditura metallica e della pavimentazione in legno” e quantificato i costi ed i danni conseguenti in € 6.530,00 oltre iva.
Orbene, le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994). 
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005). 
Gli assunti che precedono, inerenti al dedotto inadempimento della ditta esecutrice, hanno trovato conforto anche nell'espletata consulenza tecnica dove il Consulente, ing. Fusco, ha indicato: “ i lavori da svolgersi per l'eliminazione della colla ( o altro materiale) tra il parquet e il battiscopa lato soggiorno nonché per l'eliminazione delle macchie sul parquet specie in riferimento a quella di cui alle camere da letto e per l'eliminazione di graffio, imperfezioni e ammaccature del parquet; per l''eliminazione di graffi, macchie puntellature scorticature di vernice e scheggiature delle bussole e dal corrimano della scala interna; per l'eliminazione delle macchie di cui al marmo del pavimento; i lavori da svolgersi per l'eliminazione dei graffi e delle scheggiature di cui agli infissi esterni; in caso di impossibile eliminazione di graffi e scheggiature, i costi totali necessari per la sostituzione degli infissi e quantificandoli in complessivi euro 1.446.20 a cui poteva aggiungersi una somma per imprevisti calcolata in misura del 10%, per un totale di € 1.590,80. 
Disposto il supplemento di perizia l'ausiliare ha rideterminato nuovamente i costi indicando la complessiva somma di € 1.247,00 per poi dare nuovamente compiute risposte all'udienza del 18.11.2024 ove riferiva: “Con riferimento al punto 1 dell'ordinanza del 05.05.2024 risponde che i prezzi ivi indicati sono stati valutati secondo il prezziario della ### Con riferimento al punto 2 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva che nell'importo per la rimozione dei graffi su alcune zone del pavimento in parquet (€ 207,00) è ricompresa anche la levigatura alla data odierna. Con riferimento al punto 3 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva che trattasi di solo qualche graffietto, di piccoli accorgimenti e di una porta laccata. Un buon artigiano può mettere a posto per cui confermo che, con riferimento alle bussole, il solo rappezzo può dirsi effettivamente sufficiente e risolutivo del problema. Con riferimento al punto 4 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva che, con riferimento agli infissi esterni, non sono presenti graffi e scheggiature. Precisa, altresì, che gli infissi necessitato, per terminare l'opera, del solo montaggio dei coprifili. In relazione al punto 5 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva: “l'importo totale per tutti i lavori è € 2.540,41; in relazione ai soli infissi l'importo globale che comprenda tutti i costi è pari a € 342,41”. 
A tanto consegue il diritto di parte convenuta a vedersi riconosciuta la complessiva somma di € 9.070,41 di cui € 2.540,41 per come emersi all'esito della CTU espletata nel corso del giudizio di merito ed € 6.530,00 per come accertati in sede di ATP per le infiltrazioni) il tutto oltre oneri di legge, interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. 
La prova offerta dai convenuti che non hanno depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso al computo metrico allegato (cfr. doc. 12 comparsa di costituzione) stante le superiori argomentazioni che permettono di condividere sul punto il convincimento del Tribunale. 
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori, parte convenuta ha diritto alla complessiva somma di € 9.070,41 a titolo di danno. 
Deve essere poi essere rigettata la domanda dei coniugi ### e ### volta ad accertare la responsabilità professionale dell'arch. ### D'### che pacificamente rivestiva il ruolo di direttore dei lavori in contestazione per conto del committente.  ### convenuta ha chiamato in causa il terzo, arch. D'### per sentirlo condannare in solido con la ditta esecutrice per l'attività espletata quale progettista e ### dei ### caratterizzata da assoluta negligenza, imperizia e superficialità oltre che omissiva quanto ad alcune voci di mandato conferitogli. 
Ed invero, i coniugi ### hanno chiamato in causa l'architetto al fine dell'accertamento delle responsabilità ad egli imputabili per il presunto comportamento negligente ed imperito nella direzione dell'opera commissionata, atteso che - a dire dei committenti - l'### D'### avrebbe assunto condotte non conformi all'incarico ricevuto e contrarie ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti precontrattuali e contrattuali. Inoltre, lamentano che il ### dei ### avrebbe proceduto alla comunicazione di fine lavori, senza autorizzazione dei committenti e senza alcuna comunicazione agli stessi. 
In tema di responsabilità conseguente a vizi e difformità dell'opera appaltata il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare relativamente all'opera in corso di realizzazione il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligenza in concreto, rientrando quindi nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il direttore dei lavori pertanto non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati(Cass. 10728/2008). 
Specificando ulteriormente il contenuto dell'obbligo di vigilanza cui è tenuto il direttore dei lavori nei confronti del committente, la giurisprudenza afferma che “il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (Cass. 20557/2014). 
È evidente invero che non sono addebitabili al direttore dei lavori i vizi provocati dalle attività per le quali non è ragionevole aspettarsi un suo intervento poiché attinenti alle modalità di esecuzione dei lavori. 
Nel caso in esame, i vizi sono dipesi non già da una errata scelta del materiale ovvero da una non corrispondenza tra il materiale utilizzato e quello concordato (aspetti questi sui quali il direttore dei lavori aveva l'obbligo di vigilare) bensì da una errata esecuzione dei lavori. 
La responsabilità di quanto accaduto allora non può che ricadere sulla impresa esecutrice dei lavori la quale, in forza dell'intercorso contratto di appalto, ha implicitamente assicurato alla controparte di essere dotata dei mezzi, della professionalità e delle competenze necessarie per adempiere correttamente ed esattamente alla prestazione assunta; il direttore dei lavori, dal canto suo, si affida legittimamente alla professionalità dell'impresa appaltatrice per le operazioni manuali, la cui corretta esecuzione rientra nella sfera di responsabilità del materiale esecutore. 
Sotto altro profilo, va osservato che secondo la giurisprudenza la responsabilità ### del direttore dei lavori concorre con quella dell'appaltatore sempre che le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a cagionare il danno nella esecuzione dei lavori. 
Nel caso di specie, non vi è prova né di una colposa omissione da parte dell'arch. D'### né tanto meno della efficienza causale di detta omissione con l'evento dannoso. 
Parimenti prive di pregio si appalesano le ulteriori doglianze a mente delle quali l'arch. 
D'### avrebbe depositato la comunicazione “### Lavori”, senza concordarla con la committenza, stante agli atti la corrispondenza “messaggistica whatsapp”. 
La Corte di cassazione ha recentemente ribadito l'ammissibilità dei messaggi ### come prove documentali nei procedimenti civili, a condizione che ne sia verificata la provenienza e l'affidabilità. 
Con l'Ordinanza n. 1254/2025, la Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi ### al pari degli ### possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. La Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del ###, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.  ### n. 11197 del 27 aprile 2023, richiamata nella stessa ordinanza e ampiamente commentata dalla dottrina, ha ulteriormente precisato che la modalità di acquisizione dei messaggi, ad esempio tramite screenshot, è legittima purché si possa dimostrare con certezza l'origine e l'integrità del documento digitale. La Cassazione ribadisce così l'importanza di una rigorosa verifica tecnica, elemento imprescindibile per evitare abusi e garantire la corretta ricostruzione dei fatti. 
Nel caso al vaglio alcuna contestazione circa la veridicità è stata sollevata sul punto; ne consegue che la stessa deve ritenersi valida prova sotto il profilo dell'acquisizione nonché sotto quello della veridicità. 
Del pari destituita di fondamento è la contestazione al ddl per aver redatto un rapporto di fine lavoro dando atto della regolarità dell'arte delle opere eseguite, richiamandosi sul punto la comunicazione di fine lavori del 06 ottobre 2017 dalla quale si ricava come l'arch.  avesse individuato una serie di anomalie quali: funzionalità del videocitofono che dopo essere stato verificato con esito positivo veniva manomesso da altro condomino perché ritenuto di proprietà privata; che i lavori riguardanti gli infissi esterni venivano consegnati con notevole ritardo a singhiozzo; per quel che concerne l'infisso sovrastante la scala interna rilevava un'anomalia strutturale e cioè un travetto del solaio di copertura che poggiava sul tubolare di ferro all'interno del controtelaio dell'infisso, situazione non conforme alla normativa antisismica; che l'alloggio necessitava di lavori di completamento ai fini della messa in sicurezza del rischio sismico e quindi, per la collaudabilità dell'opera, necessitava di analisi attenta della intera struttura portante; che andava nominato tecnico ai fini del calcolo strutturale e nomina del collaudatore statico. 
Gli assunti che precedono sono stati avvalorati anche dalle svolte prove orali. 
Sul punto il teste ### riferiva: “###. D'### ossia il direttore dei lavori, si presentava sul cantiere, anche se non ogni giorno. Quando veniva dava indicazioni. Posso anche riferire che ricordo che non sempre ### e il D'### erano d'accordo su cosa si dovesse o non si dovesse fare. In particolare, ricordo un fatto specifico: al piano di sopra c'era una vetrata che manteneva anche un pezzo di tettoia. Ricordo che la signora ### voleva far togliere questa vetrata ma il D'### si oppose per motivi strutturali e di sicurezza. Da quanto ricordo questa vetrata non è stata tolta”. 
Alla luce di ciò deve pertanto ritenersi che il direttore dei lavori abbia ottemperato all'obbligo di vigilanza assicurando la sua costante presenza nel cantiere ed impartendo all'appaltatore le direttive da seguire. Non vi è invece la prova che dette direttive fossero errate e che quindi i vizi siano da ricondurre eziologicamente ad indicazioni errate impartite dal direttore dei lavori. 
La responsabilità per i vizi ricade in conclusione in via esclusiva sull'appaltatore. 
Restano assorbite le ulteriori doglianze. 
Spese processuali ### riguardo alle spese tra la società attrice ed i convenuti, stante la reciproca soccombenza si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. 
Nei rapporti tra i convenuti ed il terzo chiamato ### D'### le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.   Le spese di Atp e di Ctu sono poste in solido a carico della ### srl e dei convenuti ### e ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 10859/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede: 1. In parziale accoglimento della domanda principale spiegata dalla ### condanna ### e ### al pagamento della complessiva somma di € 962,40, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; 2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai coniugi ### e ### nei confronti della ### condanna quest'ultima al pagamento della complessiva somma di € 9.070,41 a titolo di risarcimento danni per la non corretta esecuzione delle opere appaltate, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; 3. Compensa tra la società ### ed i convenuti ### e ### le spese del presente giudizio; 4. Rigetta la domanda proposta da ### e ### nei confronti del terzo chiamato #### D'### 5. ### i convenuti ### e ### a rifondere in favore di ### D'### le spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori per averne fatto anticipo.  6. Pone definitivamente in solido a carico della ### srl e dei convenuti ### e ### con vincolo di solidarietà, le spese di ATP e #### è deciso, ### lì, 3 novembre 2025 ###.ssa ###

causa n. 10859/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Ruotolo

M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27938/2024 del 29-10-2024

... speci fico riferimento alla prestazione resa dall'architetto, un accordo negoziale con cui si preveda che, in caso di recesso ad nutum da parte del cliente, nei confronti del professionista intellettuale, a quest'ultimo spetti anche il «mancato guadagno», come nell'ipotesi di cui all'art. 2227 c.c., event ualmente richiamat o - come n ella specie - in apposita convenzione tra le parti. Trattasi - è vero - di diversa disciplina, che il legislatore ha voluto disegnare proprio per mettere in evidenza le peculiari distinzioni tra il contratto d'opera manuale ed il contratto reso nell'ambito delle professioni intellettuali. Ciò, probabilmente, per garantire in modo significativo il peculiare rapporto fiduciario che dev e necessariamente intercorrere fra le parti n el contratto d'opera professionale, per tutto il corso di svolgimento dello stesso. 21 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### non sussistono i requis iti necessari per ritenere che l'art. 2237 c.c. - per lo men o con rifer imento al rapporto professionale tra architetto e cliente - costituisca una norma imperativa, e quindi inderogabile dalle parti. 10. E' sufficiente osservare che sovente sono ritenute imperative le norme che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 17619/2022 r.g. proposto da: ### rappresentato e difes o dall'Avv. ### gius ta procura speciale app osta in calce al ricorso, elettivamente domiciliat ###### Via dell'### n. 74, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.  - ricorrente - contro 2 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### di ### io ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con questi elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio de ll'Avv.  ### giusta procura speciale rilasciata in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1525/2022, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal ### dott. ### D'### esaminate le conclusioni scritte de l ### dott.  ### il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.  ###: 1.###. ### ha intrapreso due diverse iniziative giudiziarie nei confronti dell'ospedale ### 1.1. Inizialmente (ma questo giudizio è estraneo a qu ello in esame, come si chiarirà in seguit o al fin e di valutare l'e ventual e frazionamento o parcellizzazione del credito d el professi onista) l'architetto ### chiedeva ed otteneva dal tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 per il pagamento della complessiva somma di euro 1.224.591,22, a titolo di compensi che assumeva maturati per aver espletato, per conto dell'### di ### A. Card arelli, l'incarico di supporto al 3 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### responsabile unico del procedimento (### per le opere ospedaliere finanziate ex art. 20 legge 67/1988 - 2^ fase.  2. Il tribunale di Napoli, con ordinanza n. 4359 del 2014, ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., disp oneva il pagamento d ella minor somma di euro 467.8 35,30, revocan do il decreto ingiuntivo originariamente concesso. Con la separata ordinanza dichiarava estinto il giudizio.  3. La Corte d 'appello d i Napoli rigett ava il gravame proposto dall'### evidenziando l'inammissi bilità dello stesso non avendo l'appellante interesse ad ottenere una pronuncia differente da que lla impugnata nella qual e «era risultato totalmente vittorioso». 
A seguito dell'istanza presentata nel corso del giudizio di prime cure dal dif ensore dell'O rlacchio l'11/2/2014, denominat a «riproposizione domanda ingiunzionale», il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti nella quale si verbalizzata che «il difensore dell'opposto espre ssamente si riportava l'istanza ingiunzionale notificata alla controparte e chiedeva “la concessione della provvisoria e secuzione del decreto ingiuntiv o opposto e la concessione dell'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater, bis ovvero ter c.p.c. per euro 467.835,30 come accertato nella CTU ovvero in via subordinata di euro 131.449,25”, domanda che veniva accolta con l'ordinanza impugnata in sede d'appello. 
Il giu dice istruttore rinviava l'u dienza di precisazione delle conclusioni del 22/1/2015, poi celebratasi il ###. 
Il difensore dell'### chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo «stante la pendenza del grado di appello avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.». 
Il tribunale, considerato che la parte intimata (### non aveva manifestato la volontà che venisse pronunciata la sentenza ex art. 4 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 186-quater, comma 4 , c.p.c. e che, du nque, l'ordinanza av eva acquistato valore di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, dichiarava estinto il giudizio. 
La Corte territoriale, dunque, rilevava che avverso l'ordinanza di estinzione non era stata proposta impugnazione ex art. 308 c.p.c. e, pertanto, il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo era da intendersi definitivamente concluso, «per cui ogni altra valutazione estranea all'oggetto di cui all'ordinanza era inammissibile stante il disposto del comma 3 dell'art. 186-quater c.p.c., a mente del quale se d opo la pronuncia de ll'ordinanz a, il processo si estingueva, l'ordinanza acquistava l'effic acia della sentenza impug nabile sull'oggetto dell'istanza, efficace la cui sussistenza il comma 4 della norma in esame rimett eva la valutaz ione esclusiva della parte intimata che poteva e doveva entro 30 giorni chiedere che venisse pronunciata la sentenza eventualmente modificativa o annullativa dell'ordinanza emessa pena la acquiescenza la stessa». 
Pertanto, stante l'espressa richiest a, con la quale il dife nsore dell'### chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 467.835 ,30 a chiusura dell'istruttoria e stante l'espressa richiesta di parte i ntimata di cancellaz ione della causa dal ruolo, l'appello proposto era in ammissibile «avendo il giudic e istruttore accolto la richiesta e condannando l'opponente anche al pagamento delle spese della fase di opposizione».  4. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15575 del 4/6/2024, accoglieva il ricorso dell'### precisando che l'ordinanza ex art.  186-quater c.p.c. è una forma alternativa di decisione del giudizio di primo grado «che statuisce su tutta la domanda proposta e quindi non soltanto sul punto sul quale il giudice ritenga raggiunta la prova ma anche sui punti sui quali, non ritenendo raggiunta la prova, rigetti 5 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### le domande o, in ipotesi, non si pronuncia affatto, implicitamente rigettando le domande». 
Nel caso di specie, il tribunale aveva definito, con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., «tutto il giudizio di primo grado, accogliendo la dom anda del professionista limitatam ente all'impo rto di euro 467.835,30, nella sostanza implicitamente rigettando la richiesta del maggiore importo di euro 1.224.591,22, con la conseguenza che per far valere il maggiore credito per euro 756.755,92 l'originario attore era gravato dall'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passata in giudicato».  #### non avrebbe invece potuto legittimamente richiedere la prosecuzione del giudizio di primo grado, né il giudice di primo grado avrebbe potuto proseguire il giudizio e definirlo con sentenza, «essendosi già esso concluso con l'adozione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., che ha prodotto gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto d el giudizio, pur avendo pro nunciato solo su alcune domande o capi della domanda, non essendo stata richiesta dalla parte intimata - l'unica legittimata a chiederla - la pronuncia della sentenza». 
Per tale r agione, ad avviso del la Corte di cassazione, «correttamente l'### che si è ritenuto insoddisfatto dall'ordinanza del giudice di prime cure , ha impugnato il provvedimento in ragione del suo interesse ad una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado avrebbe potuto provvedere sui capi della domanda per i quali era mancat o la decisione di merito». 
Non vi era stata certamente da parte dell'### che pure aveva chiesto l'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater c.p.c. per la somma di euro 467.835,30, manifestazione di 6 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### volontà di prestare acquiescenza ovvero di rinunciare al maggiore credito preteso. 
Pertanto, la sentenza d'appell o veniv a cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per la pronuncia «sul merito dell'appello proposto dall'### 5. In parallelo l'architetto ### (ed è questo il giudizio che viene in esame dinan zi a que sto collegio), dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo nell'anno 2011 per il credito di euro 1.224.591,22, proponeva atto di citazione in d ata 26/7/2018 nei confronti dell'### di ### io ### (d'ora in poi solo ###. 
Deduceva che a partire dall'anno 1997 aveva svolto in favore dell'ospedale la sua attività di architetto nelle diverse operazioni di ristrutturazione del complesso ospedaliero.  5.1. In particolare , per quel che anc ora qui rilev a, era stato nominato redattore del progetto preliminare della seconda fase dei finanziamenti di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, nonché organo di supporto al RUP per l'attività di realizzazione della cucina e del centro ristoro dell'ospedale.  5.2. Successivamente, con delibera del direttore generale n. 282 del 27/3/2000 e n. 453 dell'8/5/2000 il ### aveva aderito al progetto esecutivo di realizzazione di st rutture di tipo ### destinate ai pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali ed alle loro famiglie. Ven iva, dunque, nominato, con delibera del direttore generale n. 674 del 10/7/2000, RUP del procedimento per la realizz azione della struttura, con il compito di c urare le progettazioni necessari al conseguimento del finanziamento. 
Con delibera del direttore generale n. 949 del 13/10/2000 veniva approvato il progetto tecnico redatto dall'### 7 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 5.3. Con l'art. 20 della legge finanziaria n. 67 del 1988 veniva autorizzata l'esecuzione di diversi inte rventi di ristru tturazione edilizia ed ammod ernamento te cnologico del patrimonio sanitario pubblico. #### redigeva il progetto preliminare di dette opere, appro vato con delibera del direttore ge nerale del ### n. 1200 del 13/12/ 2000. Con la delibera del direttore generale n. 924 del 23/9/2002 veniva conferito all'attore l'incarico di supporto al RUP per le dette opere di ristrutturazione.  ###à dell'attore si concludeva con l'ottenimento dei decreti di finanziamento del Ministero della ### in favore del ### 6. Con no ta del 17 /6/2010 il diretto re della gestione del ### comunicava all'attore l'avvio del procedimento di revoca degli incarichi conferiti con le delibere delle D.G. nn. 674/2000 e 949/2000, per la realizzazione d ella struttura ### non ché dell'incarico conferito con la deli bera n. 168 del 2003 (per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dei padiglioni ai sensi della legge n. 67 del 1988, per il quale ricopriva il ruolo di supporto al ###. 
Con le delibere del direttore generale nn. 521/2010 e 522/2010 veniva disposta la revoca dei due incarichi.  7. Pertanto, l'attore chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dagli incarichi, con condanna della convenuta ### al risarcimento degli stessi specificati in: a) spese di assicurazione per l'importo di euro 3.500,00; b) danni da perdita di chances da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque in somma non inferiore ad euro 348.717,65; c) danno all'immagine nella somma di euro 100.000,00.  8. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 25/10/2017, dichiarava improcedibile la prima domanda, ri gettand o le altre pro poste all'attore. 8 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 9. Con l'att o d'appello l'architetto ### chiedeva:1) accertare e dichiar are il dirit to ai compensi relativi all'at tività d i supporto al RUP che, in relazione finanziamenti statali, l' ### avrebbe dovuto svolgere in assenza di revoca degli incarichi, con conseguente condanna alla somma complessiva di euro 364.303,47; 2) in relazione all'attività svolta nell'ambito dell'### accertare e dichiarare la spettanza dei seguenti importi: euro 26.698,21 a saldo del compenso p er l'elaborazione del progetto preliminare della variante; euro 12.863,51 per gli adempimenti relativi alla produzione degli atti di archivio; per un totale di euro 39.561,72; 3) nell'ambito degli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, accertare e dichiarare la spettanza dell'importo di euro 278.279,00 a titolo di ingiustificato arricchimento per l'attività svolta dall'### quale redattore del progetto pre liminare dell'in sieme costituito dai sei progetti distinti. 
Nell'ambito dell'appello l'### deduceva tre motivi: 1) il difetto assoluto di motivazione della sentenza di prime cure; 2) l'erronea decisione del tribu nale di ritenere improcedibile la domanda per indebito frazionamento del credito - con riguardo alle fatture n. 3/2012 di euro 26.198,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51, entrambe relative all'attività espletata per la realizzazione dell'### (nell'ambito di questo secondo motivo venivano inserite quattro questioni: 1) intrinseca illogicità di tale capo della sentenza; 2) illegittimità della statuizione di improcedibilità della domanda per violazione e falsa applicazione di legge e dei principi giurisprudenziali più recenti; 3) illegittimità dell a statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa; 4) illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento); 9 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 3) accoglim ento della domanda diretta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 278.27 9,00 a tit olo di ingiustific ato arricchimento ex art. 2041 c.c. (attività di supporto al RUP per la ristrutturazione edilizia ex art. 20 legge n. 67 del 1988); nell'ambito del 3º mo tivo di appe llo veniva ricompresa anche la dogli anza relativa al rigetto da parte del tribunale della domanda «volta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno in ragione della revoca dell'incarico di RUP per i finanziamenti statali, ex art. 2227 c.c.».  10. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'11/4/2022 accoglieva solo il terzo motivo di appello.  10.1. Reputava infondato il primo motivo di appello relativo al difetto assoluto di motivazione.  10.2. Riteneva infond ato anche il secondo motivo di appello dell'### relativo al frazionamento del credito. Infatti, il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di euro 46.657,24, relativa a prestazioni eseguite in esecuzione dell'incarico di RUP nell'ambito del procedimento attinente all'### Il tribunale aveva ritenuto improcedibile tale domanda. 
In particolare, rimarcava la Corte d'appello, il tribunale aveva correttamente reputato improcedibile la dom anda di pagamento relativa ai compensi pe r l'incarico svolt o di RUP nella proge tto ### in quanto l'### «ha richiesto ed ottenuto dal tribunale di Napo li decreto ingiunti vo n. 7680/2011 opposto dalla #### con conseguente instaurazione del relativo antecedente giudizio di cognizione» (veniv a richiamata la sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 4090 del 2017). 
Effettivamente, l'appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli con il decreto ingiuntivo n. 7680 del 2011 somme 10 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### «per il recupero dei compe nsi relativi all'attività svol ta fino alla revoca dell'incarico». 
La dom anda di pagamento per comp ensi rela tivi a pretese «attinenti alle medesime p restazioni», non ché «al med esimo rapporto intercorrente tra le parti», comporta va un indebito frazionamento del credito, con conseguent e improcedibilità d ella domanda. 
Aggiungeva la Corte territoriale che tale impro cedibilità comportava «il rituale assorbimento d elle ulteriori due questioni oggetto del motivo d'appello, attinenti al merito della stessa». 
Ed infat ti, con la terza questione l'### lament ava l'illegittimità della statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa, «violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione e 132, n. 4 c.p.c., nonché, comunque degli articoli 112,115 e 116 c.p.c.», me ntre con l a quarta censura deducev a «l'illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda su bordinata, volta ad ottene re il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento».  10.3. La Corte d'appello accoglieva il terzo motivo di gravame articolato dall'### In particolare , il tribunale di Napoli a veva affe rmato che difettavano di specifica allegazione, e comunque risultavan o non provati, i presupposti de lle cond izioni dell'azione ovvero l'impoverimento economico del professionista, e l'arricchimento dell'ente pubblico in conseguenza di detta attività professionale e, soprattutto, il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ospedale ### In realt à, ad avviso della Corte d'appello, doveva farsi applicazione del principio giurisprudenziale per cui, il privato attore 11 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### ex art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione deve provare il fatto ogg ettivo dell'arricchimento , «senza che l'amministrazione possa opporre il mancat o riconoscimento dello stesso, potendo e ssa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluta o non fu consapevole». 
Nel caso di specie l'utilitas si era concretizzata nell'approvazione del progetto redatto dall'appellante per la realizzazione dell'opera. Il progetto preliminare riguardava le op ere di ristrutturazione dei padiglioni B, E, F e G ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988. 
L'### aveva sv olto i compiti di supporto al RUP oltre alla redazione del progetto preliminare. 
La Corte d 'appello procedeva ad una valutazione di car attere equitativa ex art. 1226 c.c., evidenziando che l'importo si componeva delle spese sostenute e delle p erdite patrimoniali sopportate dal professionista, «eccetto i benefi ci e le aspettative conn esse al corrispettivo non percepito per l'at tività professionale (l ucro cessante)». 
Chiarisce la Corte che «l'esten sione dell'indennizzo al lucro cessante svilirebbe la sanzione della nullità del contratto posto in essere in violazione di norme inderogabili». 
La somma rico nosciuta era, dunque, di euro 200 .000,00 già rivalutata al momento della decisione («attualità»), oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione.  10.3. La Corte territoriale rigettava, invece, l'altra porzione del terzo motivo d'appello, relativo alla mancata applicazione di quanto disposto dall'art. 2227 c.c., con rife rimento al pagament o dell'importo di euro 364.303,47, in relazione al progetto preliminare della 2° fase, a titolo di «mancato guadagno» in ragione della revoca dell'incarico di RUP per i finanziamenti statali. 12 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### l'appellan te doveva trovare applicazione l'art. 11 della convenzione sottoscritta dalle parti integrante la delibera del DG 168 del 2003 di nomina dell'### al ruolo di supporto al ### in quanto in detto articolo si stabiliva che «in tema di recesso avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2227 c.c.». 
In realt à - chiarisce la Corte d'appello - era condivisibil e la motivazione del tribunale di Napoli, per cui, tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'attore, «trattasi di una fattispecie sicuramente rientrante nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, per cui trovano applicazione le disposizioni speciali di cui agli articoli 2229- 2238 c.c., […] con prevalenza, in caso di contrasto, sulle disposizioni di carattere generale previste dal ### I per il lavoro autonomo».  ###. 2227 c.c. era norma di carattere generale che disciplinava il recesso unilaterale dal contratto di prestazione d'opera autonomo da parte del committen te, con la p revisione dell'obbligo per quest'ultimo di tenere indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e «delle mancato guadagno». 
Tuttavia, nel caso di specie, trat tandosi di r apporto di lav oro professionale, di natura intellettuale, trovava applicazione l'art. 2237 c.c., per il qu ale, in ipote si di recesso ad nut um da parte d el committente, quest'ultimo doveva rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e pagare il compenso per attività svolta «senza il mancato guadagno previsto invece dall'art. 2227 c.c.». 
Sulla derogabilità dell'art. 2237 c.c. la Corte di cassazione si era espressa favorevolmente solo nel senso di consentire alle parti di escludere la facoltà di recesso anticipato del committente, in quanto tale norma non costituiva di per sé norma imperativa, ma non già anche di prevedere, in caso di recesso del committente, il diritto del prestatore d'opera anche al m ancato guadagno, previo richiamo della disciplina di cui all'art. 2227 c.c.. 13 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'#### parziale delle pretese dell'### giustificava la compensazione nei limiti del 50% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### depositando memoria.  12. Ha resistito con controricorso l'### di ### 13. ### generale, nella persona del dott. ### ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380- bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto di tutti i motivi di ricorso.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rig ettata la domanda di pagamento dell'importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno ( violazione e falsa applicazione di legge: art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2237 e 2227 c.c. e, in generale, dei principi disciplinanti la distinzione tra norme imperative e dispositivi)». 
In partic olare, il ricorrente impugna la sente nza del la Corte d'appello nella parte in cui ha negato all'### l'indennizzo per mancato guadagno previsto dall'art. 2227 c.c., per l'importo di euro 364.303,47, benché pattiziamente e, dunque, con contratto scritto disciplinante il rapporto, si facesse riferimento nell'art. 11 della convenzione proprio all'art. 2227 c.c. («In caso di recesso i rapporti saranno regolati dal codice civile ed in particolare dall'applicazione dell'art. 2227 c.c.»). 
La Corte t erritoriale sare bbe incorsa in errore nel rit enere inapplicabile al caso di specie l'art. 2227 c.c., benché richiamato nell'art. 11 della convenzione stipulata tra le parti. 14 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'#### possibilit à di deroga all'art. 2237 c.c., sarebbe stata quella «di consentire alle parti di escludere, in radice, tale facoltà di recesso anticipato». 
Per il ricorrente, però, tale ragionamento sarebbe irragionevole, in quanto, proprio perché il principio enunciato dalla giurisprudenza di legitt imità (si cita Cass. n. 21904 del 2018) consente la derogabilità della disposizione, non costituendo norma imperativa, «nulla vieta alle parti di liberamente derogarvi in via pattizia, non solo nel senso di escludere in radice tale facoltà di recesso ma [..] anche mantenendo ferma detta facoltà ma a condizioni più onerose per il recedente». Se, dunque, dal carattere dispositivo della norma, consegue, addirittura, la potestà per le parti di escludere in radice la facoltà di recesso « a maggior rag ione dal sud detto carattere la norma non può che ragionevolmente inferirsi che le parti abbiano, certamente, anche il potere di mantenere ferma la facoltà di recesso, rendendone solo più oneroso l'esercizio».  2. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.  2.1. Occorre prelimin armente suddividere i lavori espletati dall'architetto ### in favore dell'osp edale ### in tre diverse tipologie. 
Il lavoro espletato in favore del ### in relazione al primo motivo di ricorso per cassazione, è quello che attiene al «progetto preliminare della 2° fase dei lavori», quale supporto al ### per la somma di euro 364.303,47, chiesta in sede di appello per mancato guadagno, con riferimento alle «attività che avrebbe dovuto svolgere in assenza della revoca», ai sensi dell'art. 2237 c.c..  2.2. Altra tipologi a di prestazione riguarda il lavoro espletato dall'### per la realizzazione della struttura dell'### con nomina RUP attraverso la delibera del DG n. 674 del 10/7/2000. Con delibera n. 949 del 2002 è stato app rovato il progetto tecnico 15 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### dell'### In appello l'architetto ### ha chiesto la somma totale di euro 39.561,72, di cui euro 22.698,21 a saldo del compenso per il progetto preliminare della variante, ed euro 12.863,51, per la produzione di atti di archivio. 
La revoca da parte del ### ha riguardato proprio le delibere n. 674 del 2000 e n. 949 del 2000 , entrambe relative alla realizzazione dell'### 2.3. La terza tipologia di prestazioni è quella riferita alla delibera DG n. 924 del 23/9 /2002, con lo svolgimento dell'incarico di supporto al RUP per la ristruttu razione edilizia di vari p adiglioni dell'ospedale, ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, con richiesta in appello, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di euro 278.279,00.  3. Tornando, dunque, alla richiesta di pagamento per «mancato guadagno» ex art. 2227 c.c., formulata dall'Avv.  ### io, deve reputarsi consentita la dero ga convenzionale a qu anto dis posto dall'art. 2237 c.c. (con la previsione dunque della spettanza anche del mancato guadagno in caso di recesso ad nutum del cliente), per la prest azione resa dal professionista inte llettuale, nel la specie avente la qualifica di architetto - dunque quale «profession ista tecnico» - (mentre alcune precisazioni dovranno essere inserite in ordine ad altre figure professionali peculiari, ove vengono in gioco interessi presidiati dalla ###.  3.1. Ed infat ti, ai sensi dell'art. 2237 c.c. ###, inserito nell'ambito del ### del codice civile, nelle norme dedicate alle «professioni intellettuali», si prevede che «il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta». Non v'è, dunque, alcun riferimento al diritto del prest atore d 'opera, che abbia s ubito il recesso ad nut um da parte d el cliente, di pretend ere anche il «mancato guadagno». 16 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'####. 2227 c.c., invece, dedicato alle modalità di esercizio del recesso unilaterale del contratto, nell'ambito del contratto d'opera «relativo al «lavoro auto nomo» “manuale”, come dis cipli nato dal ### I del codice civile, stabilisce che «il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno».  4. È pacifico in dottrina che la peculiare modalità di declinazione del recesso ex art. 2237 c.c., consentito al cliente ad nut um nei confronti del professionista intellettuale, si collega proprio alla natura prettamente fiduciaria di tale rapporto (Cass., 10/1/1962, n. 10), la quale postula una costante adesione del committente alle modalità della sua attuaz ione (Cass., sez. 2, 1 7/3/1980, n. 1760, che sottolinea il carattere particolarmente fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale sicché la facoltà di recesso del commit tente risulta elemento caratterizzante del rapporto; anche Corte cost., sentenza n. 25 del 1974, ha reputato che il recesso ad nutum del cliente deriva dalla circostanza che la prestazione del professionista è basata sull a fiducia e non è fungibile). 
Si è anche rimarcato in dottrina che il recesso ### irretroattivo ad nutum spettante al cliente si fonda su: accentuata fiduciarietà; obbligazione potestativa ex parte creditoris; tutela del contraente “debole”. Tutti element i che convergono a garantire l'interesse all'estinzione, rovesciando l'ordine sancito dall'art. 1372 Pertanto, il cliente che m anifesti la volontà di recedere dal contratto d'opera professionale ha l'obbligo di rimborsare al prestatore d'opera le spese da lui sostenute e di corrispondere un compenso per l'opera svolta, da determinarsi in base ai criteri di cui 17 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### all'art. 2233 c.c., tenen do conto non solta nto dell'attività preparatoria, ma anche degli esborsi a cui il professionista abbia dovuto far fronte con riguardo alla programmazione dell'intera opera affidatagli. 
Tuttavia, tale indennizzo - in base alla secca disposizione di legge - non si estende al mancato guadagno. Deve, invece, verificarsi se le p arti possano c onvenzionalmente derogare a quanto previsto dall'art. 2237 c.c., sia in ordine al re cesso ad nut um, sia con riferimento alla eventuale previsi one di ristor are il professionista intellettuale del mancato guadagn o, essendo entram bi i profili strettamente legati tra loro, e fondati en trambi sulla peculiare fiduciarietà dell'incarico.  5. ### di legittimità più recente afferma che il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in gen erale. Posto che la disciplina del re cesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso de lle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera esegu ita, men tre quella dettata dall'art. 2227 c. c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiari tà che contraddist inguono la prestazione d'opera intellettuale (Cass., sez. 9/1/2020, n. 185). 
Del resto, questa Corte, a conferma della circostanza per cui, in caso di recesso del cliente, nel contratto di opera professionale, non spetta il mancato guadagno, ma solo il compenso per la porzione di opera svolta, ha ritenuto che, in materia di prestazioni professionali, 18 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### il recesso del cliente, g iustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Sicché, in c aso di pattuizione forfettaria del cor rispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso (Cass., 29/12/2020, n. 29745; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11264). 
Analogamente, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione di opera professionale il client e può sempre recedere dal contrat to, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art 2237, primo comma, cod. civ). Se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso, essa - salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere p roporzionalmente rid otto in relazione all'opera prestata (Cass., sez. 3, 11/10/1973, n. 2558; di recente Cass., 2, 9/12/2022, n. ###, con riferimento al contratto di prestazione professionale dell'avvocato in materia stragiudiziale).  6. Va rammentata, sul punto, la tesi dottrinale per cui il recesso del cliente opera ex nunc e salva il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività svolta, mentre una diversa volontà od opinione del cliente medesimo sulle conseguenze della propria dic hiarazione di recesso, anche se espressa formalmente nell'atto, rimane priva di rilevanza. 
Ciò in quanto l'esercizio da parte del cliente del potere di recesso ad nutum non può essere fonte di responsabilità, in base al principio qui iure suo utitur neminem laedit, né può legittimare la proposizione da parte del professionista dell'azione di risoluzione del contratto per 19 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### inadempimento (in giurisprudenza di merito C. App., Milano, sez. 1, 13/2/1970, per cui l'invito rivolto al professionista di non interessarsi più dell'opera affidatagli e di restituire i relativi documenti, implica la comunicazione della propria v olontà di recedere d al rapporto, esercitando una facoltà espressamente riconosciuto dalla legge: il cliente non incorre in responsabilità, ma deve rimborsare all'altra parte le spese sostenute e pagarle il compenso per l'opera svolta).  7. Nonostante il carattere fortemente fiduciario del rapporto tra cliente e professionista nell'ambit o delle prestazioni int ellettuali, tuttavia questa Corte, di recente ha ritenuto sussistere la possibilità di deroga con sp ecifico riferimento alla recedibilità ad nutum in favore del cliente, nel senso che questi può esserne privato mediante espressa e inequivoca pattuizione negoziale. 
In questo caso, la deroga negoziale favorisce, con tutta evidenza, il professionista intellettuale. 
Pertanto, si è chiarito che, in tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di re cesso "ad nut um" d el cliente contemplata dall'art. 2237, primo comma, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di inte grare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso - la mer a apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interru zione unilaterale dal contratto da parte del committe nte compo rta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass., sez. L, 7/10/2013, n. 22786; anche Cass., sez. L, 7/9/2018, n. 21904). 20 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 8. In taluni casi si è ritenuto che l'obbligo di rimborso possa essere derogato dalle parti, le quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizz azione di un determinato risultato, sicché il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condiz ione sospensiv a, comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte d el cliente sia st ato causa d el venir meno d el risulta to oggetto di tale condizione (Cass., n. 14510 del 2012; Cass. n. 11497 del 1992). 
In que sto caso, dunque, la clau sola negoziale è a favore del cliente, in quanto, in caso di mancato avveramento della condizione, il professionista intellettuale non ha diritto al compenso. 
Ci si trova, insomma, dinanzi a clau sole convenzionali che denotano la derogabilità della norma di cui all'art. 2337 c.c., ad opera delle parti, talora a vantaggio di una, talora a vantaggio dell'altra.  9. Se così è, a llor a deve repu tarsi consentito, con speci fico riferimento alla prestazione resa dall'architetto, un accordo negoziale con cui si preveda che, in caso di recesso ad nutum da parte del cliente, nei confronti del professionista intellettuale, a quest'ultimo spetti anche il «mancato guadagno», come nell'ipotesi di cui all'art.  2227 c.c., event ualmente richiamat o - come n ella specie - in apposita convenzione tra le parti. 
Trattasi - è vero - di diversa disciplina, che il legislatore ha voluto disegnare proprio per mettere in evidenza le peculiari distinzioni tra il contratto d'opera manuale ed il contratto reso nell'ambito delle professioni intellettuali. Ciò, probabilmente, per garantire in modo significativo il peculiare rapporto fiduciario che dev e necessariamente intercorrere fra le parti n el contratto d'opera professionale, per tutto il corso di svolgimento dello stesso. 21 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### non sussistono i requis iti necessari per ritenere che l'art. 2237 c.c. - per lo men o con rifer imento al rapporto professionale tra architetto e cliente - costituisca una norma imperativa, e quindi inderogabile dalle parti.  10. E' sufficiente osservare che sovente sono ritenute imperative le norme che sono poste a presidio di interessi pubblicistici tutelati dalla ### come per esempio in materia di tutela - anche indiretta - della salute ( Cass., sez. 2, 18/7/200 3, n. 112 56, con riferimento ad una fornitura di caffè, ove le relative confezioni non recavano la data di scadenza del prodotto; Cass., sez. L., 6/5/2021, n. 12030, in ordine agli specifici requisiti richiesti per chi è chiamato a ricoprire l'incarico di direttore amministrativo della ### o in tema di tutela dell'evidenza pubblica (Cass., sez. 1, 12/8/2010, n. 18644 ove è considerat a norma imp erativa quella che att ribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore d ell'appal to la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cu i base soltanto si può pro cedere all'affi damento dei lav ori; ved i anche Cass., sez. 5, 24/7/202 4, n. 206 13, in tema di disciplina del compenso degli am ministratori di società d i capitali). La norma imperativa è stata ravvisata anche in caso di condot te tenute in contrasto con norme penali (Cass., sez. 2, 19/7/2023, n. 21434; Cass., sez. 2, 7/3/2022, n. 7363). 
Pertanto, si è chiarito che, poiché a norma degli artt. 1418, 1419 e 1339 cod. civ. il contrat to è nullo quando è contrario a norma imperativa, salva l'eccezione di una diversa disposizione di legge, allorquando si sia in presenza di un a norma pro ibitiva non formalmente perfetta, cioè priva della san zione dell'invalidità dell'atto proibito, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell'atto e tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della 22 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il criterio estrinseco della forma (Cass., Sez.U., 21/8/1972, n. 2697; Cass., Sez.U., 16/11/2022, n. ###, ha, invece, escluso la natura imp erativa all'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione al limite di finanziabilità del mutuo fondiario; Cass., Sez.U., 15/3/2022, n. 8472, che ha ricono sciuto la validità della fideiussione prestata da un confidi minore nell'interesse di un proprio associato).   11. La possibilità per le parti di derogare al disposto dell'art.  2237 c.c., con specifico riferimento all'architetto (o all'ingegnere), e quindi al «professionista tecnico», non solo quanto ai limiti al potere di recesso ad nutum, ma anche in ordine al riconoscimento, tramite accordo negoziale, del mancato guadagno, può individuarsi anche negli artt. 10 e 18 della legge 2/3/1949, n. 143, tuttora vigente. 
Si premette che tale normativa speciale trova applicazione solo in mancanza di un diverso accordo negoziale, come è accaduto nel caso che è oggetto di esame, in cui le parti hanno concordato di applicare al contratto di prestazione intellettuale ex art. 2237 quanto previsto per il contratto di prestazione manuale ex art. 2227 c.c., soprattutto per il riconoscimento anche del mancato guadagno.  ###. 2230 c.c., infatti, dispone che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è regolato «dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente», facendo salve però «le disposizioni delle leggi speciali». 
Infatti, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (nella specie, tra architetti ed una società privat a), quando esista una valid a intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della 23 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata; né possono applicarsi le disposizioni dell'art.  10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, ope rando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass., sez. 2, 11/7/2011, 15206; più recentemente Cass., 15/12/2021, n. 40182).  12. ###. 10 della legge n. 143 del 1949, dunque, prevede che «la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il diritto del professio nista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso».  ###. 18, poi, della legge n. 143 del 1949, stabilisce che «quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si li mitano solo ad alcu ne funzioni parziali, alle q uali fu limitato l'incarico origin ario, la valutazione dei compensi a pe rcentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'all egata tabella B aumentata del 2 5 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10».  13. Un elemento di interpretazione forte - che spinge verso la possibilità di deroga negoziale alle previsioni dell'art. 2237 c.c., con specifico riferimento ad ingegneri e architetti - affonda le proprie radici nella sentenza n. 366 del 2000 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949. 
In particolare, in motivazione si è chiarito che la maggiorazione del 25 per cento dei compensi, prevista dal combinato disposto degli 24 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### artt. 10 e 18 della legge n. 143 del 1949, nell'ipotesi di “sospensione” dell'incarico - anche se «il lemma è inte rpretato dalla costante giurisprudenza in senso ampio, comprensivo anche della revoca vera e prop ria» - costituisca una forma forfet taria di risarcimento del danno. 
Ha e videnziato la Corte cost ituzionale che «la suddetta maggiorazione è volta sia a compensare l'ingegnere o architetto per l'impossibilità di realizzare il proprio interesse alla fedele esecuzione del progetto predisposto; sia a tener conto della circostanza che il lavoro dell'ingegnere o architetto racchiude un 'utilità potenziale, suscettibile di essere apprez zata soltanto n ei successivi stadi di realizzazione dell'opera». 
Per tale ragione, dunque, si deve escludere «che l'indennità di cui agli articoli 10 e 18 della legge n. 143 e il risarcimento del danno abbiano le medesime natura e finalità, e che il secondo costituisca una duplicazione della prima».  ### il risarcimento del danno, nell'ipotesi prevista dall'art.  10, secondo comma, può essere preteso dal professionista soltanto «deducendo, e provando, l'altrui colpevole condotta» (si cita n. 401 del 1985). 
Precisa, quindi, la Corte costituzionale che «la maggiorazione del 25 percent o della tariffa in caso di revo ca dell'incarico non è ingiustificata […] il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente [… ] non è consentito il cumulo di inde nnità e risarcimento, ove questo sia maggiore». 
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa de lla peculiarità delle prestazioni d ovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell'incarico». 25 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 13. La sentenza di questa Corte (n. 401 del 1985), richiamata espressamente dalla Corte costituzionale nella sentenza n.366 del 2000, affermava che, in tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della legge 2 marzo 1949 n. 1 43 (tariffa degli ingegneri e architetti) diverge dalla disciplina comune di cui all'art. 2237 cod. civ., in quant o, pur non limitand o l'incondizionato diritto di recesso da tale norma concesso al cliente, pone a suo carico un'obbligazione indennitaria "ex lege", statuendo l'automatico aumento del compenso dovuto al professionista, nella misura del 25%. La norma del secondo comma dell'art. 10 configura, invece, una vera e propria obbligazione risarcitoria, consentendo al professionista di provare la colp evole condott a del cliente e di richiedere l'integrale ristoro del danno, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice è tenuto a valutare e liquidare il danno nella sua interezza non potendo limitare il suo esame al danno eccedente il pred eterminato inde nnizzo, il quale resta assorbito nel risarcimento, ove risulti di entità minore del danno in concreto provato. 
In tal senso si è pronu ncia ta quest a Corte (Cass., sez. 1, 11/9/2009, n. 19700) successivamente, rilevando che la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa delle peculiarità delle prestazioni d ovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la mag giorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell'incarico».  13.1. Già in precedenza la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 d el 1984, avev a ritenuto n on fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 143 del 1949, con riferimento all'art. 3 Cost. 
Aveva, infatti, affermato che «la maggiorazione del compenso per l'incarico parziale, ha nella specie un sicuro e razionale nesso con 26 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### la natura e le modalità dell'opera prestata da ingegneri e architetti». 
Ciò in q uanto v a ravvisato «uno specifi co e rilevan te interesse dell'ingegnere od architetto a seguire lo svi luppo completo dell'opera», sia per quanto concerne «la fedele esecuz ione del progetto», sovraintendendo «direttamente all'integrale compimento dei lavori», sia perché «il progetto esige, invero, l'intuizione e la soluzione dei fondam entali problemi tecnico architettonici che condizionano il compimento dell'opera: e di questa esso contiene, in nuce, i caratteri e gli eventuali pregi». 
Di qui, la conseguenza che, per lo meno in materia di liquidazione dei compensi di ingegneri e architetti, vi sia spazio per la derogabilità di cui all'art. 2237 c.c. , con la previ sione convenzionale della corresponsione in favore del professionista intellettuale anche del mancato guadagno, in caso di recesso del cliente.  14. Permangono, invece, seri dubbi in ordine alla possibilità che, in presenza di interessi pubblicistici di elevato rilievo, perché tutelati dalla ### possa convenzionalmente derogarsi all'art. 2237 c.c., con la previsione che, in caso di recesso del cliente, quest'ultimo possa obbligarsi a pagare al professionista intellett uale anch e il mancato guadagno. 
Del resto, già in passato, questa Corte (Cass., sez. 3, 3/4/1974, n. 947) ha afferma to che «mentre, in te ma di contratt o d'opera manuale, il committente in caso di recesso, deve tenere indenne il prestatore d'opera, oltre che delle spese e del lavoro eseguito, del mancato guadagno, in vece, in tema di prestazione d'opera intellettuale, il cliente che recede non è tenuto a corrispondere un compenso professionist a per il mancato guadagno. E, cioè, è evidente che il legislatore ha inteso assicurare, in ogni caso, la concreta possibilità del recesso proprio per quel carattere fiduciario, particolarmente intenso del rapporto, negando al prestatore d'opera 27 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### il det to compenso e con ciò liber ando da remore di carat tere economico del cl iente (che de ve appunto sentirsi effe ttivamente libero di recedere dal contratto, qualora ritenga non più meritevole della sua fiducia professionista)». 
Peraltro, la dottrina ha rimarcato che, per quanto riguarda in particolare la prestazione d'opera del professionista, la difesa legale, come pure la cura di un malato, vengono qui in considerazione non già per quel risultato che da esse può attendersi in un momento successivo, ma come complesso di attività dovute dal debitore in relazione ad un'utilità immediata, che discende dalla loro idoneità a far conseguire altra utilità ### per i fini del cliente. 
Nel caso di attività dell'avvocato o del medico è chiaro che vengono in rilievo interessi pu bblici costituzionalmente prote tti, come il diritto alla difesa delle proprie ragioni ex art. 24 Cost. ed il diritto alla salute ex art. 32 Cost., con la possibilità concreta che si ponga la questione della natura imperativa dell'art. 2237 c.c., con riferimento a tali specifiche fattispecie.  14.1. Per lo meno in questi specifici ambit i potreb be essere seguita la dottrina, per la quale gli elementi fiduciari e l'analogia con l'appalto danno corpo alla convinzione che si tratti di un'ipotesi di recesso che non richiede motivazione ed è del tutto arbitrario. È proprio perché il recesso del cliente prescinde dalla presenza o meno di giust i motivi a carico del p restatore d'opera inte llet tual e, la risoluzione unilaterale del contratto ha effetto ex nunc, ma il cliente è in ogni caso tenuto a determinate prestazioni. 
Insomma, la disciplina speciale dell'art. 2237 c.c. trova il suo fondamento nella natura fiduciaria del rapporto, che determina la prevalenza dell'interesse ### del cliente, rispetto a quello del professionista. ### del professionista a portare a compimento l'opera intellett uale, anche per i riflessi di natura morale che ne 28 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### derivano, non trova nella vigente normativa autonoma tutela, tanto che la dich iarazione negoziale di recesso viene qualificata come negozio astratto, seppure esistano norme in senso contrario, che però, per la loro specifica portata, non sembra possano incidere sul principio generale della disposizione esaminata. 
Per tale r agione l'art. 2237 c.c. attribuis ce al cliente l'incondizionato diritto, potesta tivo, di recedere dal rapporto, ponendo a carico dello stesso cliente il solo vincolo di corrispondere il compenso per l'opera prestata dal professionista.  15. Presenta aspetti condivisibili, allora - nell'ambito circoscritto di talune professioni intellettuali particolarmente sensibili alla tutela di valori costituzionali - la tesi dottrinale per cui le ragioni sulle quali si fonda la tutela d el premin ente interesse del cliente, vanno ricercate nella circostanza che la prestazione d'opera intellettuale è destinata a soddisfare gli inte ressi del creditore-cliente, cui si aggiunge, a rafforzare la valutazione del legislatore, la particolare natura e centralità degli interessi medesimi, che spesso assumono - in partico lare nelle tradizionali professioni liberali - rilievo costituzionale, come appunto indicat o per le professioni dell'avvocato e del medico.  16. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di pagamento della fattura n. 3/2012 di euro 26.698,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51. A. violazione e falsa applicazione di legge: art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione ai principi in tema di frazionamento del debito». 
Il giudice d'appello erroneamente, decidendo sul secondo motivo di gra vame articolato dal ricorrent e, relativo all'attività esp letata dall'### con riferimento alla real izzazione dell'### e segnatamente in relazione alla fattur a n. 3 del 2012 per e uro 29 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 26.698,21 ed alla fattura n. 5 del 2012, per euro 12.863,51, avrebbe ritenuto improcedibile la domanda per illegittimo frazionamento del credito, avendo in precedenza il ricorrente chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nell'anno 2011 dal tribunale di Napoli, per tutte le prestazioni eseguite fino alla revoca degli incarichi, avvenuta con delibere del DG n. 521 del 2010 e n. 522 del 2010. 
Sussisterebbe, aggiunge il ricorrente, un «interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata», senza contare che la stessa Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 4080 del 2017 ha reputato che «il creditore può , in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma p rovata do cumenta lmente e con il proce dimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito». 
Poiché il ricorrente che ha agito con ricorso monitorio per la somma prov ata documentalmente avrebbe diritto di agire in via ordinaria per ottenere, invece, il pagamento dell'attività residua.  16.1. Sempre n ell'ambito del secondo mo tivo di ricorso per cassazione, ma sotto la lettera B (a pagina 10 del ricorso) il ricorrente lamenta la «nullità della sentenza per irragionevolezza e, dunque, carenza, della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c.) e, comunque, sua illegittimità per vizio di motivazione (art. 360, primo comma, 5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, oggetto di discussione tra le parti)». 
Il ricorre nte, infatti, aveva chiesto, in v ia subordinata, il pagamento delle dette due fatture e, in particolare della fattura n. 5 del 2012, «a titolo di ingiustificato arricchimento», sicché sarebbe errata la motivaz ione de lla Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che «la declaratoria di improcedibilità della domand a 30 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### comporta il rituale assorbimento delle ulteriori due questioni oggetto del motivo d'appello, attinenti al merito della stessa». 
In particolare, si impugna la sentenza d'appello nella parte in cui è stata rigettata la «quarta censura» relativa alla «illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento». 
Ad avviso d el ricorrente, la domanda di in giustificato arricchimento, presupponendo che la p restazione non sia riconducibile nell'ambito del rap porto contrattuale, «non può mai dare origine ad un indebito fraz ionamento del credito» , sicché si sarebbe dinanzi ad un vizio di nullità per omessa motivazione in quanto manifestamente irragionevole. 
Del resto, la domanda di ingiustificato arricchimento, in ordine a quanto spettante all'architetto ### per la fattura n. 5 del 2012, era stata proposta «a pag. 12 della propria conclusionale», con cui si era dedotto « D. in via gradata: domanda di in giustificato arricchimento - ### quanto sopra, in via tuzioristica, non può che ribadirsi, ad ogni mo do, che le attività espletate, in quanto esplicitamente richiesta dall'appellata (e quin di necessaria) dovranno, se non altro, essere remunerate a titolo di ingiustificato arricchimento considerato che delle stesse l'A.O. si è irrefutabilmente avvantaggiata a spese del ### Arlocchio, il quale ne ha sopportato tutti i costi».  ###à resa ad oggetto della fattura n. 5 del 2012 era stata, dunque, espletata a seguito di specifica richiesta della committente A.O. e, anzi, add irittura dietro ### diffida. Il tutto, peraltro, dopo la revoca dell 'incarico e dopo la propo sizione del ricorso monitorio, promosso infatti del 2011.  17. Il motivo è inammissibile. 31 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### realt à, la Corte d'appello ha, dapprima, riportato quanto affermato dal tribunale di Napoli, ossia che «la prima domanda di pagamento (…) è improcedibile per in debito frazionamen to del credito in quanto, come dichiarato dalla stessa parte attrice nell'atto di citaz ione alla pagina 19, per il recupero dei compensi re lativi all'attività svolta fino alla revoca dell'incarico questi ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 opposto dalla ### A. ### Successivamente, la Corte territoriale ha aggiunto in motivazione che «nel caso di specie, l'appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 7380/2011 per il recupero dei compensi relativi all'attività svolta fino alla revoca dell'incarico […] ### la proposizione in un giudizio (peraltro successivo a quello instauratosi a seguito di opposizione a detto decreto ingiuntivo) della domanda di pagament o per compensi relativi a pretese attinenti all e medesime prestazioni, non ché al medesimo rapporto intercorrente tra le parti, comporta un indebito frazionamento del credito con conseguente im procedibilità de lla domanda».  ### la Corte d'appello ha espressamente affermato che vi sarebbe stata una duplicazione di richieste da parte dell'### tant'è vero che tr attavasi di p retese att inenti alle «medesime prestazioni». 
Il ricorrente, con il motivo di impugnazione, non censura in alcun modo l'affermazione della Corte d'appello, relativa alla duplicazione delle richieste di pagamento, non confrontandosi su tale dirimente aspetto della controversia. 
Il motivo, dunque, non risulta specifico e non intacca in alcun modo l'affermazione perentoria resa dalla Corte territoriale, in ordine alla duplicazione della richiesta di pagamento. 32 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 18. Il terzo motivo di impugnazione è infondato. 
La Corte d 'appello, nell'accogliere il motivo di impugna zione relativo alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in relazione al la delib era del diretto re generale n. 924 del 23/9/2002, per la realizzazione dei padiglioni ai sensi dell'art. 70 della legge n. 67 del 19 88, ha quan tificato la somma spettante all'### in via equit ativa ne lla somma d i euro 200.000,00, liquidata «all'attualità», a fronte della richiesta di pagamento di euro 278.279,00. 
L'### i è stato condannato al pag amento dell'importo di euro 200.000,00 «oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo». 
Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli interessi, non a d ecorrere dalla data de lla sentenza, ma dalla data de lla perdit a di godimento del bene (si citano Cass., n. 6981 del 1986; Cass., n. 1690 del 1991; Cass., 10433 del 1992; Cass. n. 11296 del 1993; Cass. n. 12779 del 1993; Cass. n. 517 del 1994; Cass. n. 12493 del 1997).  ### nella specie, poiché il progetto preliminare dell'intera fase 2° è stato approvato dall'ospedale ### con la delibera 1200 del 13/12/2000 e regolarmente finanziato sempre nel 2000, gli interessi, al tasso moratorio o, comunque , in subordine, quello legale, devono decorrere «dal dicembre 2000».  19. Inve ro, va condiviso l'orientamento consolidato di q uesta Corte per cui l'indennizzo ex art. 2041 c.c. , in qu anto cre dito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dip endente dal mancato tempestivo 33 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compen sativi, i quali sono diretti a coprir e l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi im piegati nell'ope ra, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., sez. 1, 5/10/2022, n. 28930 ; Cass., sez. 3, 28/1/2013, n. 1889; Cass., sez. 1, 11/5/2007, n. 10884; Cass., sez. 2, 26/11/1986, n. 6981).   20. Trattasi di debito di valore, si cché deve applicarsi la giurisprudenza di questa Corte per cui il d ebito di valore , va computato tenendo conto sia della rivalutazione monetaria che degli interessi legali, i quali, p erò, non p ossono e ssere calcolati sulla somma interamente rivalutata, ma, alternativamente, o sulla somma via via rivalutata, oppure sulla somma interamente rivalutata, ma con applicazione di un tasso determinato in via equitativa (Cass., sez. 2, 19/1/2022, n. 1627).  21. Si muove dal principio univoco che, trattandosi di debito di valore, deve essere ne cessariamente riconosciuta la rivalutazione monetaria. 
Infatti, l'obbligazione risarcitoria (del danno da occupazione appropriativa) costituisce debito di valo re e deve reintegrare p er equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquid ata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli interessi compe nsativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati d al creditore (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 21 aprile 2006, 9410). Il pregiudizio deriv ante da l ritardato conseguimento del 34 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 3 agosto 2010, n. 18028; Cass., 14 ottobre 2013, n. 23232). 
Del resto, per questa Corte l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalut azione monetaria sopr avvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a p rescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. 
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pre giudizio subito dal creditore per il mancato e diverso go dimento dei beni e dei servi zi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., 28 gennaio 2013, n. 1889). 
Inoltre, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una '"utilitas" s uperiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera m odalità liquidat oria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è invece inibito al giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamen te rivalutate; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un 35 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (Cass., 17 maggio 2005, n. 10354).  22. ### della Cassazione (17 febbraio 1995 n. 1712) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e q uindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorr e tra il fatto e la liquidazione ###. La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c.. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.  23. ### va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli intere ssi compensat ivi costituiscono una modalità liquidatoria del dan no causato dal ritardato pagament o dell'equivalente monetario attuale della somma dovut a all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezz i monet ari tra la somma rivaluta ta riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allor a dovutogli secondo le for me considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile 36 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass., 24 ottobre 2007, 22347). Il giudice del merito è ten uto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass., sez. L, 2 0/1/2020, n 1111), non essendovi alcun auto matismo nel riconosci mento degli interessi compensativi (Cass., sez. 3, 13/7/2018, n. 18564). È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul pian o probatorio, la dimo strazione del magg ior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differ enti (Cass., sez . 3, 8/11/2016, n. 22607). 
Nel caso in esame, la Corte territ oriale ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo in via equitativa, calcolandolo «all'attualità», quindi con una somma ricomprensiva di interessi e rivalutazione fino al momento della decisione. 
Ovviamente, una volta determin ato l'ammontare de l risarcimento «all'attualità», si conv erte in ob bligazione di val uta, sulla quale decorrono gli ordinari in teressi legali dalla data della decisione fino al saldo defin itivo (Cass., sez . 1, 2 0/4/2023, 10634). 
La pred etta specifica allegazione non v'è stata da parte dell'appellante.  24. La sentenza deve, dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvede rà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M. 37 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### il primo m otivo; dichiara inammissibile il secondo; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 ottobre 

causa n. 17619/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, D'Orazio Luigi

M
2

Tribunale di Teramo, Sentenza n. 948/2025 del 22-07-2025

... ogni caso, l'attore aveva affidato incarico libero-professionale al geom. ### al quale andava ascritta la responsabilità per il danno eventualmente subito dal committente per irregolarità del prodotto edilizio per violazione delle distanze tra costruzioni previste dall'art. 9 del D.M. 1444 del 1968. Nessuno si costituiva per ### il quale veniva dichiarato contumace. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio ### il quale, previa richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il terzo ### s.p.a., chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, anche in caso di accoglimento parziale per i fatti dal 2011 al 2013, dichiarare il terzo ### s.p.a. obbligato a manlevare e tenere indenne il professionista e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle somme eventualmente dovute dall'assicurato in favore delle controparti. Il terzo chiamato ### allegava in sintesi: - che, in data ###, a seguito dell'incarico ricevuto nel 2010 da ### (all'epoca comproprietario e attualmente usufruttuario), ### (all'epoca comproprietaria e attualmente usufruttuaria) e D'### (all'epoca usufruttuaria e attualmente deceduta), otteneva dal Comune di ### il permesso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria civile Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1580 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da #### E ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###e via Indipendenza n.17, presso gli studi dei difensori, giusta procura allegata all'atto di citazione attori contro ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso il difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto e contro ### contumace convenuto e contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato nonché contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###(angolo ### della ###, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato ### altre controversie di diritto amministrativo ### per parte attrice: “### l'###mo Tribunale adito ### 1. Accertare e dichiarare l'intervento di “sopraelevazione ed ampliamento” assentito nei titoli edilizi rilasciati come nuova costruzione disapplicandosi, sul punto, la previsione derogativa di detta distanza contenuta nell'art. 2.3.3 delle NTA del ### 2. accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'intervento edilizio realizzato dai sigg.ri ### e ### non rientra tra gli interventi di «ristrutturazione edilizia» ex art.3, comma 1, lettera d) D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ma che lo stesso intervento deve annoverarsi nella categoria dell'intervento edilizio di «nuova costruzione», e sicché, il fabbricato descritto deve ritenersi realizzato in violazione della distanza minima assoluta di mt. 5 dal confine con la proprietà del sig. ### e di mt. 10 dal fabbricato del sig. ### di cui al DM 1444/68; 3. Disapplicare in via incidentale, ai sensi dell'art. 5 L. 2248/1865 all. E il permesso di costruire n. 37/2011 ed il permesso di costruire in variante n. 27/2012 perché in violazione delle distanze imposte dal DM 1444/68 e delle norme locali in materia di distanze tra confini; 4. Accertare e dichiarare la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie in premessa indicate, con particolare riferimento alla distanza dai confini e dai fabbricati per la mancata applicazione delle misure di salvaguardia e per il mancato rispetto dell'art. 2.3.3 c. 9 delle NTA di PRG che non prevedono la possibilità di sopraelevare di due piani edifici monopiano in deroga né ammettono un fabbricato alto 9,40 mt, oltre gli 8,50 mt consentita dalle norme tecniche; 5. 
Accertare e dichiarare che l'edificazione dei sigg.ri ### e ### e ### è avvenuta, con riferimento al permesso n. 27/2012, in difformità alla normativa antisismica, in difetto dell'attestato di avvenuto deposito da parte del ###, così come prescritto dalla normativa di settore richiamata; 6. Condannare i sigg.ri #### e ### rispettivamente nella qualità di usufruttuari e nudo demolizione dell'intervento realizzato e disporre ex art. 872 c.c. la riduzione in pristino della distanza di metri 5 dal confine e di metri 10 dal fabbricato di proprietà del sig. ### di tutte le opere eseguite dai convenuti, o, quantomeno di tutta la parte eseguita in sopraelevazione ed ampliamento; 7. Condannare i sigg.ri ### e ### ex art. 872 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali consistenti da un lato, nell'occlusione della visuale, della privazione di luce e di aria con pregiudizi sotto l'aspetto della salubrità; dall'altro, nella riduzione del rapporto tra il pregio e il godimento della propria abitazione che il mercato riconosce ed il deprezzamento commerciale dell'intero immobile di proprietà ### conseguenti alla mancata osservanza delle altre norme urbanistico edilizie in tema di allineamento degli edifici e di distanza; 8. Condannare i sigg.ri ### e ### disapplicando gli atti illegittimi, al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Si chiede altresì l'accoglimento delle conclusioni come precisate ed integrate in sede di memorie e scritti difensivi e verbali d'udienza oggi integralmente richiamati”; per parte convenuta ### “La difesa della signora ### nel richiamare il contenuto dei propri scritti difensivi, precisa le conclusioni chiedendo che la domanda venga dichiarata inammissibile, ovvero respinta; e che in relazione all'art. 92 c.p.c., l'attore venga condannato alla rifusione delle spese di lite e dei compensi di avvocato. Salvezze illimitate”; per parte convenuta ### “La difesa del signor ### nel richiamare il contenuto dei propri scritti difensivi, dichiara che non intende rinunciare a nessuna eccezione, difesa o domanda quivi proposta e precisa le conclusioni come segue. 1. ### l'###mo Tribunale adito respingere le domande di parte attrice siccome inammissibili ovvero infondate. 2. In subordine, nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare che le violazioni contestate da parte attrice sono imputabili a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del geom.  ### condannandolo pertanto a tenere indenne il deducente sig.  ### da tutte le conseguenze pregiudizievoli prodotte dall'accoglimento delle domande di parte attrice. In particolare, e non esclusivamente, condannare il geom.  ### al risarcimento del danno per la perdita del valore venale dell'immobile che dovrà essere demolito (deprezzamento del bene) nella misura di € 110,000,00 o somma diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi come per legge. 3. Condannare il geom. ### al pagamento delle spese di demolizione e di tutti gli oneri conseguenti nella misura non inferiore ad € 31.712,77, e dunque nella misura superiore che sarà di giustizia. 4. Condannare il geom. ### al risarcimento per mancato godimento dell'immobile nella misura di € 3.340,00 o somma diversa, maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge. 4. Condannare parte attrice, ovvero in alternativa il geom. ### alla rifusione delle spese legali. Salvezze illimitate”; per il terzo chiamato ### “Nel contestare nuovamente tutto quanto ex adverso fin qui dedotto e/o prodotto si insiste per l'accoglimento di tutte le richieste istruttorie di cui alle memorie del sottoscritto procuratore ex art. 183 cpc, VI comma, del 22.6.2021 (la seconda) e del 13.7.2021(la terza), nonché si precisano le conclusioni così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 18.1.2019 ed integrate con la prima memoria del 18.5.2021 ex art. 183 cpc, VI comma, depositata dopo la costituzione in giudizio della terza chiamata in causa ### spa: “### all'###mo Tribunale adito , per le motivazioni espresse in narrativa, ### tutte le domande avversarie, comprese quelle ex adverso spiegate dalla terza chiamata in causa ### spa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra meglio esposte. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali come per legge. ###, ### denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, anche in maniera parziale per i fatti dal 2011 al 2013, dichiarare la terza ### spa obbligata a manlevare e tenere indenne il geom. #### e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutte le somme che fossero eventualmente dovute dall'assicurato in favore delle controparti e non solo. Nello specifico si chiede che venga riconosciuto il diritto dell'assicurato geom. ### nei confronti della propria compagnia assicurativa ### spa, al rimborso: delle spese di lite, sostenute per la chiamata in causa, delle spese di resistenza, per contrastare l'iniziativa del terzo, e delle spese di soccombenza, che eventualmente sia stato condannato a pagare al terzo vittorioso (Corte di Cassazione, ### civile, ordinanza n. 4275/2024)”; per il terzo chiamato ### s.p.a.: “La difesa della ###ni ### ribadisce tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nella comparsa di costituzione e risposta, nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., ritualmente e tempestivamente depositate e nei verbali di causa, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Torna nuovamente ad impugnare e contestare, per quanto di ragione, la perizia definitiva e l'elaborato integrativo depositati dal nominato CTU arch. G. Marini, salva ogni ulteriore confutazione in sede di scritti difensivi finali. Conferma, comunque, la tardività e l'inammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 9, commi 2 e 3 del D.M. n. 1444/1968, sollevata per la prima volta dalla difesa degli attori con la seconda memoria istruttoria; sul punto, ribadisce di non accettare il contraddittorio, trattandosi di una vera e propria mutatio libelli ed eccepisce l'inutilizzabilità, in parte qua, dell'elaborato peritale. Ribadisce tutte le eccezioni sollevate circa l'operatività della polizza, i limiti di copertura e la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne delle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio. 
Si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nelle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. per quanto attiene alle ulteriori richieste istruttorie, anche formulate dalle controparti e sulle quali l'###mo Sig. Giudice non si è pronunciato. Precisa le conclusioni: in via istruttoria, associandosi per quanto di ragione e per quanto compatibile con la posizione della ### alle richieste istruttorie formulate dalla difesa dell'assicurato geom. R. ### opponendosi alle richieste avverse per le motivazioni tutte già illustrate nelle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. ed insistendo (nella denegata ipotesi di ammissione) nella richiesta di abilitazione alla prova contraria, diretta e indiretta, con gli stessi testi ex adverso indicati e con i testi indicati dal geom. R. ### nel merito riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate nella comparsa di risposta e ribadite nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte. Conclude altresì per l'integrale rigetto di ogni avversa conclusione e di ogni domanda e/o eccezione comunque formulata contro ###ni ### Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Impugna e contesta ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta, anche formulata attraverso le note di trattazione scritta, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modificate comunque proposte dalle controparti. Salvezze illimitate”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, #### e ### per ivi sentire: 1) accertare e dichiarare l'intervento di “sopraelevazione ed ampliamento” assentito nei titoli edilizi meglio descritti in atti come nuova costruzione, disapplicandosi, sul punto, la previsione derogativa di detta distanza contenuta nell'art.  2.3.3 delle NTA del ### 2) accertare e dichiarare che l'intervento edilizio realizzato dai convenuti non rientrava tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” ex art.3, comma 1, lettera d) D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ma nella categoria dell'intervento edilizio di “nuova costruzione”, sicché, il fabbricato doveva ritenersi realizzato in violazione della distanza minima assoluta di mt. 5 dal confine con la proprietà dell'attore e di mt. 10 dal fabbricato dell'attore di cui al DM 1444/68; 3) disapplicare in via incidentale, ai sensi dell'art. 5 L.  2248/1865 all. E il permesso di costruire n. 37/2011 ed il permesso di costruire in variante n. 27/2012 perché in violazione delle distanze imposte dal DM 1444/68 e delle norme locali in materia di distanze tra confini; 4) accertare e dichiarare la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie indicate, con particolare riferimento alla distanza dai confini e dai fabbricati per la mancata applicazione delle misure di salvaguardia e per il mancato rispetto dell'art. 2.3.3 c. 9 delle NTA di PRG che non prevedevano la possibilità di sopraelevare di due piani edifici monopiano in deroga né ammettevano un fabbricato alto 9,40 mt, oltre gli 8,50 mt consentita dalle norme tecniche; 5) accertare e dichiarare che l'edificazione dei dei convenuti era avvenuta, con riferimento al permesso n. 27/2012, in difformità alla normativa antisismica, in difetto dell'attestato di avvenuto deposito da parte del ###, così come prescritto dalla normativa di settore richiamata; 6) condannare i #### e ### rispettivamente nella qualità di usufruttuari e nudo proprietario, alla demolizione dell'intervento realizzato e disporre ex art. 872 c.c. la riduzione in pristino della distanza di metri 5 dal confine e di metri 10 dal fabbricato di proprietà dell'attore di tutte le opere eseguite dai convenuti, o, quantomeno di tutta la parte eseguita in sopraelevazione ed ampliamento; 7) condannare i convenuti, ai sensi dell'art.  art. 872 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali consistenti, da un lato, nell'occlusione della visuale, della privazione di luce e di aria con pregiudizi sotto l'aspetto della salubrità e, dall'altro, nella riduzione del rapporto tra il pregio e il godimento della propria abitazione che il mercato riconosce ed il deprezzamento commerciale dell'intero immobile di proprietà ### conseguenti alla mancata osservanza delle altre norme urbanistico edilizie in tema di allineamento degli edifici e di distanza; 8) condannare i convenuti al pagamento delle spese del giudizio. 
A fondamento della domanda parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse: - che l'attore era proprietario del fabbricato ad uso abitazione sito in ### via ### n. 5, confinante con il fabbricato di proprietà ### sito in via ### n. 7; - che, con permesso edilizio n. 37/2011, il Comune di ### autorizzava ### in qualità di comproprietario, alla sopraelevazione del fabbricato; - che l'intervento, qualificato come “ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione” del fabbricato preesistente monopiano e assentito sulla base dell'art. 2.3.3. comma 9 delle N.T.A. del PRG vigente, non era conforme, anche alla luce della relazione istruttoria redatta dal tecnico comunale incaricato, alle prescrizioni in materia di distanze di cui al D.M. 1444/1968 né alle disposizioni concernenti l'altezza massima degli edifici; - che, con permesso di costruire in variante n. 27/2012, il Comune di ### autorizzava i convenuti alla realizzazione, sullo stesso fabbricato, di una ulteriore sopraelevazione al piano secondo oltre i 250 mq di superficie edificabile in base alle previsioni di cui all'art. 2.3.3. comma 9 delle NTA con ampliamento e modifica delle distanze dal fabbricato vicino; - che anche tale intervento edilizio in variante era in contrasto con la normativa edilizia, urbanistica ed antisismica.   Si costituiva in giudizio ### la quale chiedeva l'estromissione dal giudizio, in quanto la sua qualità di usufruttuaria escludeva la legittimazione passiva rispetto all'azione esercitata dall'attore nel giudizio in esame.   Si costituiva in giudizio ### il quale, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ### e di declaratoria di inammissibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, chiedeva il rigetto delle domanda attoree e, in via subordinata, di accertare e dichiarare che le violazioni contestate dall'attore erano imputabili a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del geom. ### con condanna di quest'ultimo a tenere indenne il ### da tutte le conseguenze pregiudizievoli prodotte dall'accoglimento delle domande di parte attrice. 
In particolare, parte convenuta esponeva in sintesi: - che il fabbricato interessato dall'intervento edilizio era stato edificato prima dell'entrata in vigore del D.M. 1444/1968 e sia il permesso di costruire n. 37/2011 che il permesso di costruire in variante n. 27/2012, emessi, rispettivamente, sulla scorta dei pareri favorevoli della ### in data 2 agosto 2011 e del Dirigente in data 18 febbraio 2013, erano conformi alla normativa urbanistica vigente all'epoca in cui tali titoli erano stati rilasciati; - che l'art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A., nel testo ancora vigente nel 2011 e nel 2012, consentiva di sopraelevare edifici preesistenti nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile; - che l'adozione della variante al ### avvenuta nel 2007, con la quale l'art. 2.3.3 comma 9 N.T.A. era stato modificato imponendo il rispetto delle distanze di cui all'art. 9 D.M.  1444/1968, non aveva comportato la modifica immediata della stessa N.T.A., in quanto tale effetto si era prodotto soltanto nel 2013, a seguito dell'approvazione della variante, intervenuta successivamente al rilascio dei titoli abilitativi; - che, in ogni caso, l'attore aveva affidato incarico libero-professionale al geom. ### al quale andava ascritta la responsabilità per il danno eventualmente subito dal committente per irregolarità del prodotto edilizio per violazione delle distanze tra costruzioni previste dall'art. 9 del D.M. 1444 del 1968.   Nessuno si costituiva per ### il quale veniva dichiarato contumace.   Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio ### il quale, previa richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il terzo ### s.p.a., chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, anche in caso di accoglimento parziale per i fatti dal 2011 al 2013, dichiarare il terzo ### s.p.a. obbligato a manlevare e tenere indenne il professionista e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle somme eventualmente dovute dall'assicurato in favore delle controparti.   Il terzo chiamato ### allegava in sintesi: - che, in data ###, a seguito dell'incarico ricevuto nel 2010 da ### (all'epoca comproprietario e attualmente usufruttuario), ### (all'epoca comproprietaria e attualmente usufruttuaria) e D'### (all'epoca usufruttuaria e attualmente deceduta), otteneva dal Comune di ### il permesso di costruire 37/2011 al fine di poter sopraelevare l'edificio monopiano (costruito prima del 1970) sito in #### n. 7, attraverso un primo piano adibito ad abitazione; - che, nel 2010, ### nel presente giudizio proprietario-convenuto e all'epoca solamente figlio dei due comproprietari (### e ###, incaricava il geom. ### di sopraelevare l'immobile suddetto, impartendogli dettagliatamente le indicazioni da seguire per soddisfare le proprie esigenze ed inviandogli disegni eseguiti a mano personalmente per illustrargli quello che doveva essere il risultato finale; - che, in data ###, il geom. ### otteneva il permesso di costruire in variante 27/2012, al fine di realizzare anche un secondo piano, costituito in parte dalla copertura inclinata del primo piano e in parte da una terrazza; - che il professionista portava subito tutti i committenti a conoscenza dei vincoli imposti dalla normativa nazionale in ordine alle distanze legali tra edifici, contrastanti con quelli previsti dalla normativa comunale, tant'è che tra le varie ipotesi progettuali nel 2010 presentava loro anche quella che contemplava la non sopraelevazione dell'intera sagoma dell'edificio esistente, con l'arretramento del nuovo fronte rispetto alla proprietà ### - che i ### e, in particolare, proprio l'odierno proprietario-convenuto, chiedevano espressamente al geometra di rendere esecutiva l'ipotesi progettuale che prevedeva la sopraelevazione dell'intera sagoma dell'edificio preesistente e di ottenere dal Comune di ### i necessari permessi di costruire; - che, terminato il secondo piano, a novembre 2013 i ### ricevevano una raccomandata da parte del legale dell'attore, a mezzo della quale veniva loro contestato il mancato rispetto delle norme sulle distanze legali tra le rispettive costruzioni, nonché di quelle relative all'altezza dell'elevazione; - che l'odierno convenuto-committente ordinava al geom. ### di procedere ugualmente con i lavori (finiture interne di tutte le opere già realizzate) che venivano ultimati nel 2016; - che il professionista aveva fedelmente adempiuto a tutti gli incarichi e a tutte le disposizioni impartitegli dai committenti; - che, anche nel caso in cui il professionista non avesse informato i committenti sui rischi connessi alla costruzione, i convenuti erano venuti a conoscenza delle problematiche derivanti dalla sopraelevazione sin dal 2013 e, tuttavia, non contestavano nulla né revocavano l'incarico al professionista; - che il convenuto era decaduto dalla richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1669 c.c. né era ammissibile, per carenza dei presupposti, la richiesta di condanna ex art. 2043 c.c.; - che l'attore era da ritenersi corresponsabile dell'aggravamento dei danni, avendo atteso il termine dei lavori per intraprendere l'iniziativa giudiziale.   Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si costituiva in giudizio ### s.p.a., la quale chiedeva il rigetto della domanda di manleva proposta dall'### e il rigetto della domanda attorea, con conseguente rigetto della domanda di garanzia e, in sintesi, deduceva: - che la polizza per la responsabilità professionale del geometra prevedeva una copertura limitata alle sole sanzioni inflitte ai clienti, nell'ipotesi di errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, non rientrando l'errata progettazione, nella specie contestata, tra i rischi assicurati; - che il diritto del convenuto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio doveva ritenersi prescritto, non avendo il professionista ottemperato agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro, con particolare riferimento alla tempestività della denuncia, avvenuta solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione, nonostante la pregressa diffida inviata dal dall'attore ai convenuti; - che il geom. ### era stato dolosamente o colposamente inadempiente anche all'obbligo cd. di salvataggio, imposto dall'art. 1914 c.c. e dalle condizioni generali di assicurazione, di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno una volta verificatosi il sinistro, avendo l'assicurato omesso di comunicare la prima contestazione effettuata dal committente, impedendo alla ###ni s.p.a. di gestire la lite e di tentare una composizione bonaria della controversia; - che la garanzia avrebbe potuto essere ### considerata operante soltanto nei limiti del massimale contrattualmente previsto (€. 3.000.000,00) e nei limiti concordati e riportati in polizza, anche con riferimento ad ogni singolo sinistro ed ai rischi assicurati; - che, quanto al merito della controversia, il ### non aveva chiaramente indicato il profilo di responsabilità addebitato al geom. ### - che la compagnia assicurativa si associava all'eccezione di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. ed evidenziava l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., non essendo stato dimostrato il nesso causale tra l'attività del professionista ed il danno lamentato, atteso che i due permessi di costruire rilasciati dal Comune di ### erano comunque conformi alla normativa urbanistica vigente all'epoca del rilascio; - che la circostanza che l'attore, dopo la prima diffida, abbia atteso l'ultimazione dei lavori ed un ulteriore lasso di tempo di cinque anni prima di avviare l'azione giudiziaria, doveva essere valutata come fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.; - che, in ogni caso, la pretesa creditoria del ### era infondata anche nel quantum. 
All'udienza del 19.11.2019 si costituivano #### e ### in qualità di eredi dell'attore ### nelle more deceduto. 
La causa, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, istruita mediante c.t.u., giungeva all'udienza del 4.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e, all'esito del deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *** 
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 
In primo luogo, deve essere respinta la domanda di riduzione in pristino formulata da parte attrice nei confronti di ### e ### in quanto, rivestendo tali convenuti la qualità di meri usufruttuari, devono ritenersi privi di legittimazione passiva. La giurisprudenza, infatti, è costante nell'affermare che in tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione, anche se realizzata dall'usufruttuario dell'immobile, deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, atteso che l'eventuale sentenza di accoglimento sarebbe inutiliter data (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5147); in tale contesto, il titolare del diritto reale su cosa altrui riveste la qualità di parte interventrice in via adesiva ai sensi dell'art. 105 comma 2 c.p.c., quindi di soggetto titolare non di un interesse ad agire in senso tecnico, ma solo dell'interesse ad ottenere un esito favorevole per la parte adiuvata (cfr. Cass. 5900/2010; Cass. 8008/2011). 
È invece ammissibile la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'usufruttario quando abbia materialmente realizzato le opere illegittime. 
Si osserva che l'art. 872 c.c. concede al proprietario del fondo vicino, che per effetto della violazione delle distanze abbia riportato danni, l'azione risarcitoria aquiliana di natura obbligatoria che si cumula con quella ripristinatoria di natura reale; mentre quest'ultima deve essere proposta necessariamente nei confronti del proprietario della costruzione illegittima, anche se materialmente realizzata da altri, l'azione risarcitoria può, invece, essere esercitata anche nei soli confronti dell'autore materiale della costruzione, non configurandosi un'ipotesi disciplinata dall'art. 102 c.p.c. (cfr. Cass. 5545/2005; 5850/1999; Cass. 5520/1998). 
Tanto precisato, mette conto rilevare che nel presente procedimento è stata espletata c.t.u. (le cui conclusioni sono fatte proprie da questo Giudice, in quanto risultanti da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame), che ha appurato la presenza di un fabbricato in ### via ### n.7, che sviluppa su due piani fuori terra, oltre al piano sottotetto, costituiti da appartamenti ad uso residenziale di cui uno ricavato al piano terra, due al piano primo e uno al piano secondo ###. La scala di accesso ai piani primo e secondo, realizzata in ampliamento al fabbricato preesistente (che era esteso al solo piano terra) è posizionata sull'angolo sud-est. 
Il c.t.u. ha evidenziato che: 1. il fabbricato in questione, all'origine consistente in un edificio monopiano ad uso abitativo, costruito in data antecedente al 1 settembre 1967, è stato interessato da alcune opere realizzate in assenza di titolo abilitativo riguardanti difformità alle facciate dell'impianto principale, realizzazione di un piccolo fondaco di mq. 2,04 (anno 1966) adiacente al fabbricato principale (anno 1973) e ampliamento del fondaco esistente di mq. 8,03 (anno 1973), il tutto legittimato con ### in ### n. 941 del 16/05/1992; 2. in data ### il Comune di ### rilasciava permesso di costruire 37/2011, relativo al progetto, qualificato come “### ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato residenziale monopiano”, di sopraelevazione di un piano dell'intera sagoma dell'edificio preesistente per la realizzazione di un piano ad uso abitativo, realizzazione di un piccolo piano interrato ubicato nell'area di sedime del nuovo corpo scala, ampliamento con realizzazione di un corpo scala indipendente fuori sagoma e antistante portico per l'accesso al piano primo e al piano copertura, realizzazione di un lastrico solare, in parte coperto e in parte lasciato a terrazzo praticabile con accesso diretto e indipendente dal nuovo vano scala laterale; 3. il Progetto veniva assentito su parere della ### nella seduta del 02.08.2011, sulla base dell'art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A. del P.R.G. vigente all'epoca, nonostante le criticità rilevate nel parere istruttorio del 29.07.2011 dal tecnico incaricato, #### con la supervisione del ### del #### (il parere evidenziava che l'intervento, pur essendo conforme alla normativa del P.R.G. vigente, non era conforme alla normativa sovraordinata in materia di distanze D.M. 1444/68 e che, in base al disposto dell'art. 2.3.3, comma 9, l'altezza massima era fissata in 8,50 ml, mentre il progetto prevedeva la realizzazione di un corpo scala indipendente e fuori sagoma, che andava a servire anche il lastrico solare, con un'altezza complessiva di ml 9,74, condizione la cui legittimità, in caso di approvazione da parte della ### edilizia, avrebbe dovuto essere dimostrata con dichiarazioni e grafici); 4. con richiesta in data ###, al Prot. n. 11227, veniva presentata una variante al ### di ### al fine di sopraelevare ulteriormente di un piano (piano secondo) il fabbricato, oltre i 250 Mq. di superficie edificabile previsti dal comma 9 dell'art. 2.3.3 delle N.T.A (precisamente le opere oggetto di variante consistevano nella mancata demolizione del ripostiglio esterno al piano terra, variazione da una a due unità abitative al piano primo, soprelevazione del piano copertura/terrazza, mancata realizzazione del piano interrato, leggera modifica della sagoma e delle distanze dai confini, realizzazione di locali ad uso abitazione civile al piano primo e secondo, in sostituzione dei portici); 5. tale progetto di variante veniva autorizzato dal Comune con ### di ### n. ###/2012 del 01/03/2013, con le seguenti prescrizioni: le aperture poste sulla parete sud del vano scala siano cieche, ai sensi dell'art. 1.6.4 comma 4 delle N.T.A.  vigenti; sia prevista la realizzazione di n.4 posti auto nell'area di pertinenza, aventi dimensioni in pianta pari a 5,00 x 2,50. 
Alla relazione di consulenza sono state allegate rappresentazioni planimetriche relative alla situazione preesistente alla costruzione dell'immobile oggetto di causa, caratterizzata dalla presenza di un fabbricato residenziale monopiano, e a quella attuale, dalle quali emerge come l'intervento in questione abbia determinato una sopraelevazione dell'edificio e variazioni volumetriche.  ### edilizio di cui trattasi, alla luce delle sopra richiamate risultanze, deve, quindi, essere qualificato come “nuova costruzione”, comportando l'aumento della volumetria e della superficie di ingombro rispetto all'immobile preesistente (cfr. c.t.u. pag.  20, laddove l'ausiliario afferma che “### edilizio messo in opera sul fabbricato ad uso abitativo sito in ### 7 di ### qualificato come “ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione”, in realtà ha riguardato un notevole ampliamento della superficie, determinando un incremento della volumetria del fabbricato e quindi, come tale, costituisce a tutti gli effetti una “nuova costruzione”, anche per la disciplina delle distanze”). 
In proposito, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza ai sensi del quale “la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 15732 del 15.6.2018; conforme, Cass. civ., sez. III, sent. n. 21059 dell'1.10.2009), nonché l'orientamento secondo cui “nelle opere edilizie, la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario” (cfr.  SS.UU. ord. n. 21578 del 19 ottobre 2011, la quale richiama espressamente Cass. sent.  9637/06 e Cass. sent. n. 19287/09). A tale ultimo riguardo, si evidenzia come la giurisprudenza sia approdata a individuare una “ricostruzione” nell'ipotesi in cui il manufatto sia contenuto nei limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma dell'edificio e una “nuova costruzione” nell'ipotesi in cui un edificio o le parti e/o le sopraelevazioni di esso siano costruiti per la prima volta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 settembre 2017 n. 4337; Consiglio di Stato sez. IV, 16/10/2020, n.6282). ### specie, il manufatto è stato costruito senza il rispetto dell'altezza e della volumetria preesistente, pertanto esso rappresenta un novum che non consente di qualificare l'opera realizzata da parte convenuta in termini di ristrutturazione edilizia. 
Ciò considerato, deve valutarsi se l'opera sia rispettosa della normativa in materia di distanze. 
In particolare, per i fini che qui interessano, va richiamato l'art. 9 D.M. 1444/1968, il quale prevede: al comma 1 che: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) ### A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) ### edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 3) ### C) : è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.”; al comma 2 che “Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15; al comma 3 che “### le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. 
Va osservato, in punto di diritto, che l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 stabilisce che i ### nell'approvazione degli strumenti urbanistici, devono rispettare i limiti di distanza tra i fabbricati ivi stabiliti, in attuazione dell'art. 41 quinquies della legge 1150/1942, introdotto dall'art. 17 della legge n. 765/1967.
Nel caso in esame, le previsioni di cui all'art. 2.3.3 comma 9 della N.T.A. del P.R.G. approvato con delibera del ### n. 101 del 07/10/1997 e ss. mm.  ii., in vigore dal 06.02.1998 (“È consentita, nei limiti della superficie occupata al piano terra, con esclusione delle superfetazioni e delle costruzioni posticce, ed in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, alle distanze tra edifici ed alle distanze dai limiti di proprietà e di zona e dalla viabilità, la sopraelevazione di un piano di tutti gli edifici monopiano ed il completamento di edifici solo parzialmente sopraelevati al primo piano nel rispetto, comunque, dei seguenti parametri: -altezza delle costruzioni: H ≤ 8.50 m; - superficie edificabile della costruzione dopo la sopraelevazione: Se ≤ 250 mq; -superficie a parcheggio riferita all'intero edificio secondo quanto previsto dall'art.18 legge 6 agosto1967, n.765, così come modificato dal comma 2 dell'art. 2 della Legge 122/1989; - distanze dagli edifici e dai confini non inferiori a quelli previsti dal ### civile. Le aperture di vedute dirette sono consentite solo nelle pareti di sopraelevazione aventi distanza non inferiore a m 6.00 da pareti di edifici antistanti. Per distanze inferiori le pareti debbono essere cieche”), richiamate dalle stesse parti, contengono evidentemente elementi derogatori rispetto a quanto indicato nell'art. 9 D.M. 1444/1968.  ###. 2.3.3 comma 9 è stato successivamente modificato alla luce della N.T.A. 
Variante del P.R.G., adottata con deliberazione del ### n.99, in data ###, approvata con deliberazione del ### n. 7 in data ###, pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 10 del 13/03/2013 (“### restando tutto quanto riportato nell'art. 2.3.3 comma 9 delle precedenti N.T.A., le modifiche apportate a tale comma, sono le seguenti: -distanze dagli edifici nel rispetto dell'art. 1.6.4 ≥ mt 10 o comunque nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/1968; -distanze dai confini come da art.  1.6.5”), proprio in merito alle disposizioni sulle distanze dagli edifici. 
In merito alla posizione nella gerarchia delle fonti del D.M. 1444/1968, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che le disposizioni di tale decreto assumono il grado di fonte primaria, pertanto le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserimento automatico (per tutte si veda Cass. SS.UU. sent. n. 14953 del 7 luglio 2011). Dalle considerazioni svolte segue che ogni strumento di pianificazione in contrasto con i limiti minimi stabiliti dal D.M. n. 1444/1968
è illegittimo, essendo consentita solo la fissazione di distanze superiori (cfr. C.d.S., Sez. V, 26 ottobre 2006, n. 6399). La particolare valenza della normativa in esame deriva dalle sue finalità di tutela di interessi generali in materia urbanistica; si tratta, infatti, di disciplina tesa ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, pertanto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine (T.A.R. 
Lombardia - #### I, 16 ottobre 2009, n. 1742). 
In riferimento all'efficacia della norma, essa non è immediatamente precettiva nei rapporti privati (cfr. Cass. Civ., SS.UU, I luglio 1997, n. 5889; Cass. Civ., 4 dicembre 1998, n. 12292; Cass. Civ., 29 luglio 2004, n. 14363), tuttavia la non immediata operatività nei rapporti tra i privati risulta derogata nel caso in cui lo strumento urbanistico presenta una lacuna normativa, con conseguente applicazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968 quale norma integrativa dell'art. 873 c.c. (cfr. C.d.S., Sez. V, 23 maggio 2000, n. 2983; Civ., SS.UU., 22 dicembre 1994, n. 9871) e nel caso in cui il piano disponga una distanza inferiore a quella del decreto ministeriale, con “l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata” (cfr.  Civ., 19 novembre 2004, n. 21899). 
La disposizione contenuta nella citata norma ha, quindi, carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. 
Non è poi inutile ricordare il prevalente orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'ipotesi derogatoria contemplata del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione ("### ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche"), riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata (così Cass. Sez. U, n. 1486 del 18/02/1997, ribadita ad es. recentemente da questa ### con le nn. 23681 del 21/11/2016 e 9915 del 19/04/2017). Ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è, quindi, recata del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art.  9, u.c., bensì dal comma 1 dello stesso art. 9 ("Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: (...)"), quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva (Cass. n. 12424 del 20/05/2010). Come più generalmente affermato da Corte Cost. 23 gennaio 2013, n. 6, del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., costituisce espressione di una "sintesi normativa", consentendo che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, pur provvista di "efficacia precettiva e inderogabile", solo nei limiti ivi indicati, ovvero a condizione che le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici siano "inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio"” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/11/2017 n.26354). In questi termini si è espressa anche Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, n.29644, la quale ha affermato che “la deroga, contemplata al D.M. 4 aprile 1968 n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai ### di prescrivere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dalla normativa statale, riguarda esclusivamente le distanze su fondi che siano inclusi in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata”. 
Alla luce delle considerazioni svolte sopra, è possibile tornare all'esame del caso di specie, nel quale deve essere disapplicata la norma contenuta nelle N.T.A. del PRG del Comune, nella parte contrastante con la norma di rango legislativo contenuta nel D.M.  1444/1968; pertanto, dovendosi disapplicare in parte qua la norma regolamentare, al momento della presentazione dei principali titoli abilitativi (### di ### n.37/2011 del 28/09/2011 e ### di ### n.###/2012 del 1/03/2013), le distanze da rispettare nella realizzazione di nuovi fabbricati erano quelle indicate nel D.M. 1444/1968, ossia, nel caso di specie, metri 10 dall'edificio antistante e metri 5 dal confine con la proprietà ### Nell'elaborato peritale, il c.t.u. accertava che effettivamente la sopraelevazione insieme all'ampliamento e a tutte le altre opere erano stati realizzati in violazione delle distanze sopra indicate. 
Dalle planimetrie allegate alla c.t.u. (cfr. pagg. 25 e 26 dell'elaborato peritale) emerge chiaramente che l'intervento è stato realizzato ad una distanza dal fabbricato di parte attrice di m. 5,50 (in media) e dal confine ad una distanza di 1,63 (in media).  ### ha, altresì, precisato che per quanto concerne il balcone sul fronte nord-est del fabbricato, al piano primo, considerato che “per le sue caratteristiche va ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile per l'uso abitativo dell'appartamento, si ritiene sia stata generata una servitù di veduta a carico del fondo della proprietà di parte attrice, essendo stato realizzato ad una distanza di m. 6,72 dal fabbricato di proprietà confinante a fronte dei m. 10, in violazione, quindi, del rispetto delle prescrizioni in materia di distanze legali alle quali andava assoggettata la sua progettazione”. 
In riferimento all'altezza massima dell'edificio, all'epoca del primo titolo abilitativo, l'art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A. disponeva un'altezza inferiore a 8.50 m, mentre le nuove N.T.A. della variante dello strumento urbanistico contenevano una suddivisione della #### (### e completamento del tessuto urbano esistente) in sottozone, distinguendo una serie di parametri come appresso indicati: altezze massime e indici di utilizzazione fondiaria: sottozona ###a Iuf 0,40 mq/mq, h ≤ 8.50 m; sottozona ###b Iuf 0,55 mq/mq, h ≤ 8.50 m; sottozona ###c Iuf 0,70 mq/mq, h ≤ 10,50 m; sottozona ###d Iuf 0,95 mq/mq, h ≤ 14,00 m. 
Il sopracitato articolo della normativa locale, in epoca sia anteriore che successiva all'approvazione della variante, stabiliva, in deroga all'indice di utilizzazione fondiaria, alle distanze tra edifici ed alle distanze dai limiti di proprietà e di zona e dalla viabilità, la possibilità di “sopraelevazione di un piano di tutti gli edifici monopiano ed il completamento di edifici solo parzialmente sopraelevati al primo piano, con superficie edificabile della costruzione dopo la sopraelevazione ≤ di 250 mq”. 
Si osserva che il ### di ### in variante (P.d.C. n. ###/2012 del 01/03/2013), richiesto al fine di sopraelevare ulteriormente di un piano (piano secondo) il fabbricato per realizzare dei locali ad uso abitativo oltre i 250 mq di superficie edificabile previsti dal comma 9, veniva rilasciato in data ###, quindi successivamente all'approvazione del nuovo ### avvenuta in data ###, ma prima della pubblicazione sul B.U.R.A. in data ###. 
Ebbene, nonostante l'inclusione del fabbricato oggetto di causa nella sottozona ###c di cui al nuovo art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A. (con conseguente possibilità di realizzare un'altezza massima delle costruzioni pari a 10,50 m), deve ritenersi applicabile per entrambi i titoli abilitativi principali (### di ### n.37/2011 del 28/09/2011 e ### di ### n. ###/2012 del 1/03/2013) la previsione di un'altezza pari a 8.50 m, atteso che lo strumento urbanistico non risultava ancora efficace al momento del rilascio del secondo titolo edilizio.  ### specie, non assume rilievo l'eventuale applicazione delle misure di salvaguardia, atteso che le stesse hanno come destinataria la ### pertanto non possono essere invocate dai confinanti per la regolamentazione dei rapporti di vicinato né, in particolare, per la disciplina delle distanze tra le costruzioni, potendo tali rapporti essere regolati oltre che dal codice civile, solo da uno strumento urbanistico definitivamente deliberato, approvato e reso esecutivo; solo quest'ultimo è suscettibile di integrare gli estremi delle c.d. norme di relazione, regolanti i rapporti privatistici e quindi invocabili, quale fonte di diritti soggettivi, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. 
In merito al contestato omesso deposito al ### della variante al ### di ### n.37/2011 del 28/09/2011 prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, il c.t.u.  ha rilevato l'adempimento dell'obbligo previsto dalla normativa antisismica (artt. 2,3,4 e 9 L.R. 138/1996 e art. 4 L. 1086/1971) solo a lavori già effettuati (in data ###, al Prot.  n. 217120) e, in data ###, al Prot. n. 81122, è stato rilasciato il relativo attestato di avvenuto deposito. 
Ad avviso del c.t.u. “tale mancanza, che all'epoca avrebbe potuto generare la sospensione dei lavori, può essere ora considerata un mero inadempimento amministrativo, tanto che, a seguire è stato presentato anche il certificato di collaudo statico in data ### al ### n. 126869, autorizzato in data ### al ### 136673, così da portare a compimento tutto l'iter procedurale inerente l'assetto strutturale dell'edificio”.
In considerazione di quanto esposto, alla luce delle conclusioni del c.t.u., secondo cui “la proprietà degli eredi del #### a seguito dell'intervento edilizio sul fabbricato ad uso abitativo dei #### e ### riguardante la sopraelevazione di due piani ex novo, l'ampliamento con modifica di sagoma e aumento volumetrico rilevanti, realizzato in violazione della normativa urbanistica ed edilizia in tema di distanze legali come argomentato, ha subito pregiudizio sotto il profilo della prospicienza, della luminosità, della visuale, del soleggiamento e del pieno godimento”, il fabbricato realizzato dal convenuto ### antistante l'edificio di proprietà degli attori, deve essere arretrato, mediante demolizione, fino alla struttura portante (maschio murario) retrostante. 
Tale arretramento deve essere effettuato fino alla distanza dall'edificio prospiciente di metri m. 9,89, in considerazione della posizione del maschio murario (muro portante) sul quale arretrare la struttura e della circostanza che tale distanza, come rilevato dal c.t.u., seppure inferiore di cm 11 ai 10 metri di distanza minima prevista dalla ### può essere contenuta nel limite del 2% di tolleranza costruttiva di cui all'art. 34 bis del D.P.R.  380/2001. 
Non coglie nel segno la considerazione di parte convenuta ### diretta a contestare l'applicabilità del D.M. 1444/1968 in ragione delle novità introdotte dal D.L.  32/2019, c.d. “decreto sblocca cantieri” (convertito dalla ### n. 55/2019) e dal D.L.  76/2020 (convertito dalla ### 11 settembre 2020, n. 120). 
In punto di diritto, si rileva che il citato intervento normativo, ha operato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal D.M. n. 1444/1968. 
Le variazioni al D.M. n. 1444/1968 sono in concreto intervenute mediante le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 e dal D.L. 76/2020 all'art. 2 bis del T.U. edilizia (introdotto a sua volta dal D.L. n. 69/2013), cioè con riferimento a quelle disposizioni che consentivano a regioni e province autonome di adottare disposizioni derogatorie sulle distanze legali. 
In sostanza, il D.L. n. 32/2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis: “1- bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo”. 
Il comma 1ter è stato poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76: In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. 
Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del ### per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela” A tale quadro si aggiunge anche la norma di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) bis del menzionato D.L. n. 32 del 2019, secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del ### dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9” (ovvero alle zone C). 
Da quanto sopra delineato deriva che con le modifiche apportate all'art. 2 bis del T.U. edilizia la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato sono consentite nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, purché siano effettuate assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. In caso diverso, le eventuali disposizioni derogatorie sulle distanze devono comunque essere previste dai ### nell'ambito degli strumenti urbanistici. 
In primo luogo, l'applicabilità della disciplina in esame al caso di specie involge la problematica della retroattività delle leggi di “interpretazione autentica”. 
Occorre precisare, infatti, che la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. 
Tra tali valori - costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (cfr. Corte Costituzionale, 12/04/2017, n.73; Corte Costituzionale, n.170; Corte Costituzionale, 05/04/2012, n.78). 
In secondo luogo, si rileva che l'intervento edilizio oggetto del presente giudizio, da un lato, costituisce nuova costruzione, non essendo dimostrata la coincidenza del volume dell'opera costruita da parte convenuta rispetto all'immobile preesistente, e, dall'altro, ricade in zona “B”, rientrando pertanto nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 1 n. 2) del D.M. 1444/1968 - non oggetto di interpretazione “autentica” da parte del D.L. n. 32/2019 - il quale per i “nuovi edifici” ricadenti in zone diverse dalla zona A continua a prescrivere “in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”. 
Le disposizioni citate non risultano, quindi, operanti nel caso di specie. 
Nell'atto introduttivo parte attrice chiedeva altresì la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. 
Riguardo alla tutela risarcitoria nella materia in esame, si è specificato che il danno si identifica nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria (cfr. Cass. II, n. 10600/1999). La violazione delle norme edilizie, infatti, integra sempre un fatto potenzialmente dannoso ai fini della condanna generica al risarcimento, salvo l'accertamento in sede di giudizio di liquidazione della concreta esistenza del danno e dell'entità dello stesso (cfr. Cass. II, n. 2162/1987); del resto, il danno che il proprietario subisce deve ritenersi in re ipsa, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (cfr. Cass. II, n. 21501/2018). 
In siffatti casi sussiste, peraltro, una obiettiva e palese difficoltà di quantificazione economica del pregiudizio subito, con conseguente legittimo ricorso al criterio di liquidazione equitativa ex art. 1226 Devesi evidenziare che il c.t.u. ha quantificato il valore delle opere da realizzare per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante redazione di un computo metrico estimativo, eseguito in base al prezzario delle opere edili anno 2022 della ### allegato all'elaborato peritale (allegato 8) in € 34.182,40, di cui € 32.867,69 per l'importo dei lavori da computo metrico estimativo e € 1.314,71 per costi della sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.), cui devono aggiungersi le spese tecniche, l'I.V.A. e la ### di previdenza e assistenza liberi professionisti (progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza) per complessivi € 42.805,12.  ###, inoltre, ha constatato che l'intervento realizzato dal convenuto comportava una diminuzione del valore dell'immobile di proprietà di parte attrice, comprensivo della porzione di terreno che aveva subito la limitazione di godimento (corte di pertinenza), dovuta alla riduzione di alcuni parametri, quali la prospicienza, luminosità, visuale e soleggiamento. 
Ai fini del calcolo dell'indennità spettante agli attori a carico di tali violazioni, il c.t.u.  ha applicato il criterio del “valore complementare”, cioè quantificando l'importo dovuto in base alla differenza tra il valore di mercato nella situazione ante e post servitù; da tale operazione è stato ricavato il valore del canone di locazione del bene immobile a seguito della costituzione di servitù, tenuto conto delle reali conseguenze negative derivanti al fabbricato servente dall'intervento edilizio realizzato (applicazione di un indice di riduzione delle singole caratteristiche in funzione della situazione riscontrata in relazione a ubicazione, prospicienza, orientamento, quota, livello delle finiture, luminosità, visuale, soleggiamento), nonché della superficie commerciale del fabbricato di proprietà di parte attrice con i relativi accessori e pertinenze e dei valori OMI per un importo di € 8.157,54. 
Sempre in relazione alla domanda risarcitoria, il c.t.u. ha provveduto a stimare la perdita di valore dell'edificio degli attori per effetto della permanenza delle opere in violazione delle norme richiamate, sulla scorta del quesito assegnato dal precedente G.I. 
Osserva il Tribunale che la demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze, limitatamente alla porzione illegittima, è idonea a restituire l'originario valore di mercato all'immobile di parte attrice, il quale pertanto non subirà irrimediabilmente le conseguenze della riduzione dello spazio né la permanenza delle opere illegittime. 
Ritenuto, quindi, che il danno deve essere considerato in re ipsa, in assenza di criteri specifici e considerata l'idoneità della demolizione a restituire l'originario valore commerciale al fabbricato degli attori, questo giudicante ritiene di dover liquidare in via equitativa la somma di € 50.962,66 (derivante dalla sommatoria tra le spese per la riduzione in pristino e la riduzione di valore del bene per effetto della limitazione della facoltà di godimento); tale somma, liquidata in moneta attuale, deve ritenersi già comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione (cfr. in tema di liquidazione equitativa del danno e unicità della somma comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione monetaria ### 3, Ordinanza n. 20889 del 22/08/2018, ### 3, Sentenza n. 9515 del 20/04/2007), con la conseguenza che su di essa sono soltanto dovuti gli interessi corrispettivi (al tasso legale tempo per tempo in vigore) dalla data della presente sentenza al soddisfo. 
Venendo all'esame della domanda di manleva formulata da parte convenuta ### nei confronti del terzo ### la stessa è fondata nei limiti ed alla luce delle considerazioni che seguono.  ### i principi costantemente elaborati dalla ### l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale (consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile), è debitore di un risultato. Difatti, il professionista, alla luce di tale orientamento, è tenuto ad una prestazione di un progetto concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico; ne consegue che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, darà luogo ad inadempimento dell'incarico (cfr. Cass., Sez. II, 18 gennaio 2017 n. 1214; Cass. 19 luglio 2016 n. 14759). 
Sulla scorta di tale interpretazione, rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012). 
Da quanto sopra segue che se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori; ciò, per esempio, quando l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori ( Cass., Sez. II, 30 gennaio 2003 n. 1513). 
Peraltro, è stato precisato che “né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (cfr. ### civile sez. II, 21/03/2023, n.8058). 
Ancora, recentemente, proprio con specifico riferimento alle questioni relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 9 del D.M. 1444/1968, anche in caso di contrasto tra la normativa locale e quella nazionale, in fattispecie analoga alla presente, si è affermato che “il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale - cui si era uniformato - con quella sovraordinata nazionale)” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023).  ### specie, non è contestato che il citato professionista è stato incaricato della progettazione delle opere oggetto del permesso di costruire n. 37/2011 e del permesso di costruire in variante n. 27/2012 né è contestato che i progetti redatti avevano avuto l'approvazione degli organi amministrativi, sebbene con alcune criticità rilevate dalla stessa pubblica amministrazione. 
Come evidenziato dal c.t.u., il progetto autorizzato dal Comune di ### con ### di ### n.37/2011, rilasciato in data ###, veniva assentito su parere della ### nella seduta del 02.08.2011, in quanto conforme all'art. 2.3.3 comma 9 delle N.T.A. del P.R.G. vigente all'epoca, nonostante, nel parere istruttorio del 29.07.2011 venivano riscontrate la non conformità dell'intervento alla normativa in materia di distanze di cui al D.M. 1444/1968 e la violazione dei limiti di altezza di cui al citato art.  2.3.3, comma 9 (fissati in 8,50 ml), in quanto il progetto prevedeva la realizzazione di un corpo scala indipendente e fuori sagoma, con un'altezza complessiva di ml 9,74, “condizione la cui legittimità, in caso di approvazione da parte della ### edilizia, andava dimostrata con dichiarazioni e grafici”. 
Quanto al progetto di variante, lo stesso veniva autorizzato dal Comune con ### di ### n. ###/2012 del 01.03.2013, con le seguenti prescrizioni: “le aperture poste sulla parete sud del vano scala siano cieche, ai sensi dell'art. 1.6.4 comma 4 delle N.T.A.  vigenti; sia prevista la realizzazione di n.4 posti auto nell'area di pertinenza, aventi dimensioni in pianta pari a 5,00 x 2,50”. 
In considerazione di tali rilevi e in applicazione dei sopra enunciati principi in punto di responsabilità del progettista, non è possibile qualificare in termini di colpa lieve l'errore commesso dal professionista nel predisporre il progetto di realizzazione della costruzione in difformità dalle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, dovendo egli ritenersi tenuto, nei confronti del committente, alla elaborazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Rientra, infatti, nel sapere specialistico del tecnico anche l'obbligo di avvedersi dell'eventuale contrasto della normativa urbanistica locale con quella sovraordinata nazionale. 
Il terzo chiamato ### deve, quindi, ritenersi responsabile dei danni subiti dal committente, atteso che la costruzione realizzata deve essere parzialmente demolita a causa delle indicate difformità. 
Non merita di essere condivisa l'eccezione del terzo chiamato ### relativa alla decadenza del convenuto dall'azione risarcitoria, in quanto è noto che il termine di un anno dalla scoperta dei vizi decorre dall'apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro causa da parte del committente. È evidente che tale conoscenza, nella specie, deve essere riferita alla notifica dell'atto di citazione per la riduzione in pristino, non potendo il convenuto acquisire sicura conoscenza dei vizi e delle cause dei difetti sulla scorta di mere diffide stragiudiziali. 
Neppure coglie nel segno l'allegazione del citato terzo in merito alla corretta esecuzione del suo incarico e alla sua funzione di mero “esecutore” della volontà dei committenti. 
Si osserva, infatti, che, da un lato, è rimasta indimostrata l'affermazione secondo cui il professionista avrebbe reso edotti i committenti delle problematiche esistenti e dei contrasti tra la normativa nazionale e quella regolamentare adottata dal Comune di ### in merito alle distanze legali tra edifici, non essendo sufficienti a tal fine i progetti versati in atti dal professionista, in cui vengono proposte diverse ipotesi di realizzazione dell'opera, anche senza sopraelevazione della porzione di edificio in ragione del mancato rispetto della distanza di m 6, come previsto dall'art. 1.6.4 N.T.A.; dall'altro, il fax del 10.5.2010 inviato dal ### (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato ### contiene la mera richiesta, corredata da un sommario schizzo, di elaborazione di un progetto di sopraelevazione con l'aggiunta di un corpo scala rispetto al fabbricato preesistente, con espresso incarico al professionista di realizzare materialmente il progetto e di ottenere i titoli abilitativi. Del resto, come sopra precisato, è irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del professionista l'accettazione del committente della eventuale realizzazione in violazione delle distanze legali. 
Deve essere, altresì, disattesa la deduzione del terzo ### in relazione alla corresponsabilità degli attori sull'aggravamento dei danni, per avere il ### atteso cinque anni dal momento in cui aveva investito il proprio legale di occuparsi della questione in oggetto prima di intraprendere il presente giudizio. Dalla documentazione in atti, infatti, non risulta alcun comportamento inerte di parte attrice, che si è attivata in via stragiudiziale sin dal novembre 2013 al fine di ottenere il rispetto della normativa sulle distanze legali (doc. 7 atto di citazione). 
Venendo all'esame delle specifiche poste risarcitorie richieste dal convenuto ### quest'ultimo ha formulato domanda di manleva in relazione alle seguenti conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande di parte attrice: esborso di € 30.977,10 relativo alla perdita di valore dell'edificio degli attori a seguito dell'intervento edilizio; esborso di € 8.157,54 relativo alla indennità danno-servitù; esborso di € 42.805,52 relativo al valore delle opere da realizzare per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi; deprezzamento dell'immobile di parte convenuta a seguito delle opere di riduzione in pristino per € 84.000,00. 
Quanto al primo importo, si evidenzia che il Tribunale ha escluso la risarcibilità della perdita di valore dell'edificio degli attori in caso di permanenza delle opere abusive, avendo disposto la riduzione in pristino. 
Quanto agli importi di € 8.157,54 e € 42.805,52, gli stessi sono stati riconosciuti come dovuti dai convenuti agli attori, pertanto rispetto ad essi, deve essere accolta la domanda di manleva del convenuto ### Quanto all'importo di € 84.000,00, la corresponsione dello stesso deve essere riconosciuta in favore del convenuto, in considerazione della differenza tra il valore di mercato dell'immobile di proprietà ### a seguito dell'intervento edilizio e il valore di mercato del fabbricato a seguito delle opere di riduzione in pristino della porzione realizzata in violazione alle norme urbanistico-edilizie. 
Non merita, invece accoglimento la richiesta del convenuto di condanna del professionista al pagamento degli oneri attinenti allo svuotamento dell'unità immobiliare ed al pregiudizio derivante dalla forzata indisponibilità del bene (stimato dal c.t.u. in € 2.200,00), in quanto formulata in termini generici e sfornita di riscontro probatorio, non avendo il ### dimostrato l'attuale, futura o ipotetica privazione del godimento dell'immobile. 
Ritiene, inoltre, il Tribunale che, in considerazione del fatto che l'esecuzione dell'intervento edilizio ad una distanza non rispettosa quantomeno delle N.T.A. è risultata nota al convenuto ### (sulla base della citata documentazione versata in atti) e che la pubblica amministrazione ha comunque assentito i progetti, nonostante le problematiche riscontrate dallo stesso ufficio tecnico, la responsabilità del professionista deve essere ridotta in misura pari al 50%. 
Il terzo chiamato ### quindi, deve essere chiamato a tenere indenne a tenere indenne e manlevare il convenuto ### di quanto andrà a pagare in dipendenza delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal parziale accoglimento delle pretese attoree per il complessivo importo di € 67.481,53, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 
Passando alla domanda di manleva formulata da parte del geom. ### nei confronti di ### s.p.a., la stessa è fondata e merita accoglimento. 
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della polizza, in quanto la copertura assicurativa era limitata alle sole sanzioni inflitte ai clienti nell'ipotesi di errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, mentre erano esclusi i sinistri derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate e quelli relativi a sanzione conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (art. 7.3 delle Condizioni generali) e le perdite patrimoniali derivanti da errata progettazione (condizione particolare n. 714). 
Invero, il contratto di assicurazione stipulato tra il geom. ### e ### s.p.a. stabilisce, all'art. 7.1 lett. a) delle ### che l'assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento, in conseguenza di danni corporali e danni materiali cagionati a terzi per i fatti verificatisi in relazione all'attività professionale di geometra, libero professionista, progettista e/o direttore dei lavori o collaudatore delle opere ivi indicate, tra cui rientrano le costruzioni civili. ###. 7.2 contiene un elenco di attività comprese in garanzia, tra cui, per quanto di interesse, l'attività di consulenza in genere (lett.a) e i danni corporali e materiali conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (lett.i).  ###. 7.3 menziona tra i rischi esclusi quelli: derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alla necessità cui sono destinate, pur essendo compresi i danni corporali e i danni materiali che derivano dagli stessi effetti pregiudizievoli delle opere stesse (lettera j); relativi a sanzioni in genere conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (lettera l); derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'### e non direttamente derivantigli dalla legge (lettera o). 
Orbene, contrariamente agli assunti di ### s.p.a., a fronte della menzione espressa, tra i sinistri ricompresi nell'ambito della copertura assicurativa, dei danni derivanti dall'errata interpretazione dei vincoli urbanistici, al fine di ritenere esclusi dai rischi coperti i danni derivanti dall'inadempimento oggetto di esame - collegato proprio ad un errata interpretazione dei vincoli urbanistici - occorrerebbe una previsione contrattuale esplicita. Simile pattuizione, tuttavia, non è presente nel contratto di assicurazione, non essendo ravvisabile né nella lett. j né nella lett. o delle CGA richiamate. 
Una disposizione contrattuale esplicita di esclusione si riscontra, invece, nella lett. l delle CGAcon riferimento alle sanzioni applicate in conseguenza dell'errata interpretazione della normativa urbanistica, sicché devono ritenersi non coperti dall'assicurazione i danni relativi alle eventuali sanzioni applicate dal Comune. 
Si rileva, inoltre, che l'assicurato ha sottoscritto la ### - ### di ### del ### completa di tutte le estensioni possibili (714, 715, 718, 719 e 722). 
Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da ### s.p.a., atteso che la denuncia del sinistro da parte dell'assicurato deve ritenersi tempestiva, emergendo per tabulas l'apertura del sinistro in data ###, quindi in epoca di poco successiva alla notifica dell'atto di chiamata in causa nel presente giudizio in data ### (doc. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ###. Peraltro, come rilevato dallo stesso ### la diffida del procuratore degli attori in data ### risulta inviata esclusivamente ai convenuti e non al professionista.  ### va, dunque, condannata a manlevare il geom.  ### di quanto egli è tenuto a pagare al convenuto in ragione della presente sentenza. 
Venendo al governo delle spese di lite, nei rapporti tra attori e convenuti, il parziale accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione delle stesse nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico dei convenuti in ragione della soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M.  55/2014 ss.mm.ii, scaglione di valore indeterminabile-complessità media e tenuto conto che la difesa ha riguardato più parti aventi la medesima posizione processuale (cfr. ### civile sez. III, 17/04/2024, n.10367). 
Nei rapporti tra convenuto ### e terzo chiamato ### il parziale accoglimento della domanda del primo giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico del secondo in ragione della soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M.  55/2014 ss.mm.ii, scaglione di valore indeterminabile-complessità media. 
Nei rapporti fra ### e ### s.p.a. le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e si liquidano a carico di ### s.p.a. come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 ss.mm.ii, scaglione di valore indeterminabilecomplessità media. 
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di tutte le parti in solido, essendo stata la consulenza disposta ed espletata nell'interesse di tutte le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 1580/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - dichiara l'illegittimità della costruzione realizzata dal convenuto, limitatamente a quanto indicato nella parte motiva; - ordina al convenuto ### la demolizione, a propria cura e spese, mediante arretramento dell'immobile di sua proprietà fino al rispetto della distanza dall'edificio prospiciente di metri m. 9,89; - rigetta la domanda di riduzione in pristino nei confronti di ### e ### - condanna i convenuti ##### in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 50.962,66, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo; - condanna il terzo chiamato ### al pagamento, in favore del convenuto ### della somma di € 67.481,53, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo; - condanna il terzo chiamato ### s.p.a a tenere indenne e manlevare l'assicurato ### di quanto andrà a pagare in dipendenza della presente sentenza, nei limiti della franchigia indicata in polizza; - compensa le spese di lite tra gli attori e i convenuti nella misura di 1/3; - condanna i convenuti a corrispondere a parte attrice, a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 11.584,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge; - compensa le spese di lite tra ### e ### nella misura di 1/3; - condanna il terzo chiamato ### a corrispondere al convenuto ### a titolo di rimborso di 2/3 delle spese di giudizio, la somma di € 7.240,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge; - condanna il terzo chiamato ### s.p.a a corrispondere ad ### a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 10.860,00 per compenso professionale, oltre € 653,30 per esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge ed oltre spese di mediazione per € 1.512,00; - pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in solido tra loro. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
dott.ssa ### (atto sottoscritto digitalmente)


causa n. 1580/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Fanesi

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6323/2025 del 09-12-2025

... conferma nella consulenza tecnica di parte, redatta dall'architetto ### e nella documentazione fotografica allegata; e, per la quantificazione del danno, il giudice condivideva le risultanze della predetta perizia, sul punto non specificamente contestata dalle controparti. Il Tribunale di Nola accertava e dichiarava, altresì, la responsabilità del direttore dei lavori, avendo quest'ultimo omesso di vigilare adeguatamente, di impartire le opportune disposizioni e di segnalare le problematiche, rendendosi quest'ultimo inadempiente al suo incarico professionale. Ritenuta la concorrente responsabiltà dei convenuti, questi venivano condannati in solido tra loro per l'intero danno, quantificato come detto in € 24.257,50, dal momento che le azioni o le omissioni di ciascuno avevano contribuito a causare l'evento dannoso. Il Giudice rigettava inoltre la domanda di danni ulteriori, proposta da parte attrice, con rifermento alla non utilizzabilità dell'immobile, nonché la domanda riconvenzionale della ditta, relativa al danno subito in conseguenza della predisposizione di uomini e mezzi per l'intero lavoro, in parte non sfruttati per la cessazione anticipata dell'appalto, nonché la rinuncia ad (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati: Dott. ####ssa ### relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4739 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2019, avente ad oggetto “contratti ed obbligazioni varie - contratto d'opera”, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1849/2019, pubblicata l'11/09/2019, causa posta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2025, e pendente: TRA ### (c.f. n. ###), in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale ### (p. iva n. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.  ###), giusta procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in ### d'####, alla ### 34, presso lo studio del predetto difensore, avente indirizzo P.E.C. ### e n. fax ###; #### (C.F. n. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata in #### alla ### 21 c/o lo studio del predetto difensore la quale chiede di ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo P.E.C. ### o n. fax ###; ###' ####: come da comparse conclusionali e repliche.  ### atto di citazione notificato in data ###, ### citava dinanzi al Tribunale di Nola, la ditta ### di ### nonché il progettista e direttore dei lavori, ing. ### chiedendo di: “in via principale, accertare i vizi e le difformità indicati in premessa, circa le opere di riqualificazione ed ampliamento in verticale dell'immobile sito in ### D'### via ### delle ### 64, eseguite dalla ditta ### di ### con sede in via ### 34, ### D'### in persona dell'omonima titolare ### condannare quest'ultima in via solidale con il progettista e direttore dei lavori, ing. ### residente ###### in ### dal momento che le difformità ed i vizi dell'opera possono considerarsi conseguenza dei loro concorrenti inadempimenti, ancorchè relativi a contratti differenti, al pagamento della complessiva somma di € 24.257,50 oltre interessi e successive, quale importo occorso alla parte attrice per l'eliminazione dei difetti riscontrati e per il ripristino delle opere e/o in via gradata ciascuno dei convenuti in via personale nella misura dell'inadempimento dei rispettivi obblighi, nella misura che sarà precisata e determinata in corso di causa anche a seguito di ### che fin d'ora chiede disporsi; condannare altresì i convenuti al pagamento in via equitativa per il mancato utilizzo dell'immobile, nella misura ritenuta opportuna secondo il prudente apprezzamento dell'###mo giudice adito”, con vittoria di spese. 
Rappresentava che: - con contratto di appalto del 1.9.2008, ### commissionava alla impresa ### di ### i lavori di riqualificazione e ampliamento di un immobile ubicato a ### d'####, da svolgersi tra il ### ed il ###, per un importo di €120.000,00 e con contratto del 5.5.2008 incaricava della progettazione e direzione dei lavori l'ingegnere ### - i lavori procedevano a rilento, aggravati anche da varanti necessarie per incongruenze progettuali, producendo danni alle proprietà limitrofe, in particolare quella di ### danni che la ditta si dichiarava disponibile a ripristinare, senza poi, effettivamente occuparsene; - le opere erano imperfette e presentavano vizi e difformità, oltre che eseguite in grade ritardo; - la committente si determinava a richiedere la risoluzione contrattuale, e si addiveniva ad una risoluzione consensuale con contratto del 30.7.2009, con la quale l'impresa accettava lo scioglimento del vincolo contrattuale, si impegnava alla eliminazione dei vizi e difformità, espressamente elencate nell'atto, in contraddittorio con la DL (elenco indicato in citazione), e la committente si impegnava a versare in due tranche di € 8.000,00 e € 7.000,00 il saldo dovuto, per arrivare al compenso complessivo, incluse le rate già versate, di € 84.744,00; - successivamente alla risoluzione consensuale emergevano ulteriori vizi: la mancata modifica della destinazione d'uso del deposito al piano terra in tavernetta, accertata dall'UTC di ####, con le conseguenze civili e penali, ed inoltre, a causa di forti piogge, si manifestavano abbondanti infiltrazioni; - nell'ottobre 2009, quindi, la ### incaricava un perito di parte, ing. Sivari, di valutare lo stato dell'immobile (questi riscontrava la non corretta esecuzione delle opere, con necessità di ulteriori opere per eliminare i vizi, per € 24.257,50 a cui si dava seguito) e commissionava ad altra ditta anche le opere di impermeabilizzazione, non potendo usufruire dell'immobile ed essendo ospitata dai figli; - in data ###, il D.L. ing. ### rassegnava le dimissioni; - con raccomandate del 29 e 30 gennaio 2010 la committente contestava anche gli ulteriori inadempimenti, mentre la ditta respingeva gli addebiti. 
Alla luce dei fatti esposti, venivano proposte le domande indicate. 
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda giudiziale.  ### asseriva che le cause dei vizi riscontrati dalla committente, e oggetto del presente giudizio, fossero da imputare ai lavori eseguiti successivamente alla risoluzione convenzionale, da parte di altre imprese e artigiani successivamente incaricati, e comunque dovute a varianti ed incongruenze progettuali non imputabili alla ditta originaria, la quale aveva effettuato tutte le lavorazioni indicate nell'atto risolutivo volte al completamento ed eliminazione dei vizi ivi indicati, ricevendone, infatti, il corrispettivo a saldo. 
Proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice volta ad ottenere i danni derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, e dunque all'organizzazione di uomini e mezzi rimasti inutilizzate per i lavori non compiuti, nonché per la rinuncia ad altri concomitanti incarchi, quantificati equitativamente in € 25.000,00 o nella diversa somma stimata dal giudice.  #### eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non avendo alcuna responsabilità nella produzione dei danni lamentati da parte attrice. 
Nel corso del giudizio veniva espletata attività istruttoria, con esame dei testi di parte attrice ### e ### che avevano lavorato nel cantiere dopo l'impresa ### (cfr. udienza 31.5.2012) e un teste per la ditta convenuta, ### marito della ### e direttore tecnico della ditta (udienza 8.7.2014). Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Con sentenza n. 1894/2019 pubblicata in data ### il Tribunale di Nola così si pronunciava: “### la domanda per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna la ditta ### di ### e ### in solido tra loro, al pagamento di € 24.257,50, all'attualità, oltre interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ### 31.8.2009, e quindi anno per anno e a partire dal 31.8.2009 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ### nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di € 24.257,50, dal momento della presente decisione al saldo; ### la domanda di ristoro dei danni derivante dal mancato godimento del bene immobile; ### la domanda riconvenzionale; ### i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 195,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge”. 
Il Tribunale di Nola riteneva provata l'esistenza dei vizi e delle difformità nelle opere edili eseguite dall'impresa convenuta, la ### in virtù delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio che confermavano in modo preciso e circostanziato la presenza dei difetti lamentati. Emergeva, infatti, dalle dichiarazioni dei testi che i problemi, come le infiltrazioni d'acqua, erano già presenti nel settembre/ottobre 2009 e dunque nell'immediatezza della risoluzione del contratto di appalto con la ditta originaria qui convenuta, e che l'intervento delle altre ditte successive era stato proprio finalizzato alla eliminazione dei predetti vizi. 
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, trovavano conferma nella consulenza tecnica di parte, redatta dall'architetto ### e nella documentazione fotografica allegata; e, per la quantificazione del danno, il giudice condivideva le risultanze della predetta perizia, sul punto non specificamente contestata dalle controparti. 
Il Tribunale di Nola accertava e dichiarava, altresì, la responsabilità del direttore dei lavori, avendo quest'ultimo omesso di vigilare adeguatamente, di impartire le opportune disposizioni e di segnalare le problematiche, rendendosi quest'ultimo inadempiente al suo incarico professionale. 
Ritenuta la concorrente responsabiltà dei convenuti, questi venivano condannati in solido tra loro per l'intero danno, quantificato come detto in € 24.257,50, dal momento che le azioni o le omissioni di ciascuno avevano contribuito a causare l'evento dannoso. 
Il Giudice rigettava inoltre la domanda di danni ulteriori, proposta da parte attrice, con rifermento alla non utilizzabilità dell'immobile, nonché la domanda riconvenzionale della ditta, relativa al danno subito in conseguenza della predisposizione di uomini e mezzi per l'intero lavoro, in parte non sfruttati per la cessazione anticipata dell'appalto, nonché la rinuncia ad altri incarichi fruttuosi, in quanto entrambe sfornite di prova specifica del verificarsi del danno; peraltro con particolare riferimento alla riconvenzionale, con la scrittura del luglio 2009, la ditta aveva risolto convenzionalmente il rapporto, risultando dunque di non potersi dolere delle conseguenze di tale cessazione. 
Con atto di citazione innanzi a questa Corte, ritualmente notificato alle controparti in data ###, ### in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale ### di ### proponeva appello avverso la anzidetta sentenza, chiedendo: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata; B) ### la domanda attorea perché del tutto infondata, pretestuosa e temeraria; C) ### la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare ### al pagamento in favore della ### di ### in persona dell'omonimo titolare, della somma di €uro 25.000,00 ovvero della diversa somma, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero a seguito di espletamenti di CTU tecnica, ove ritenuta necessaria ex art. 345 c.p.c., a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'anticipata risoluzione del contratti di appalto stipulato in data ###; ### di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”. 
In sostanza, parte appellante propone i seguenti motivi di appello: con il primo lamenta l'aver accertato l'esistenza dei vizi senza un compendio probatorio adeguato, in particolare senza lo svolgimento di una CTU imparziale e senza tenere in conto l'intervento di altri artigiani dopo la risoluzione convenzionale, con imputabiltà ai predetti dei vizi medesimi. 
Con il secondo motivo, si doleva del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento, quantificata equitativamente in € 25.000,00, relativa all'organizzazione di uomini e mezzi, rimasta poi inutilizzata, nonché alla rinuncia ad altri incarichi, visti gli impegni assunti con la ### Con comparsa depositata il ### si costituiva ### la quale eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'avverso gravame, contestandone, altresì, l'infondatezza in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto dell'istanza di sospensione nonché della proposta domanda riconvenzionale.  ### non si costituiva nel presente grado di giudizio, benchè ritualmente evocato e va dichiarato contumace. 
Inizialmente assegnata alla ### sezione civile della presente Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ancora integralmente cartaceo, all'esito dell'udienza di comparizione e trattazione, il collegio accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, ravvisando nel caso di specie sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora. 
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, successivamente differite, e, a seguito di scardinamento, perveniva alla presente sezione e assegnata alla relatrice ###ssa ### In data ###, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 30 per le comparse conclusionali (depositate solo dalla parte appellata) e successivi 20 giorni per le repliche, depositate solo dall'appellante.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di ### il quale, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, in data ###, all'indirizzo P.E.C. del procuratore costituito nel primo grado, avv.  ### non si costituiva nel presente grado di giudizio. 
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art.  342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione. 
Nel merito, i due motivi sono infondati. 
Col primo motivo di appello parte appellante contesta la decisione del Tribunale di Nola di accogliere la domanda di risarcimento per vizi costruttivi, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di parte attrice e dei testimoni da essa intimati, nonostante non venisse predisposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati da parte committente ed il loro valore economico.  ### parte appellante, ### dopo aver risolto anticipatamente il contratto, affidava il completamento dei lavori ad altre ditte, alterando irrimediabilmente lo stato dei luoghi e rendendo impossibile una verifica oggettiva delle presunte mancanze, le quali ben potevano essere imputabili alle successive maestranze subentrate nei lavori, così come non era stata vagliate la imputabilità dei vizi contestati alle incongruenze progettuali e dunque alla D.L.. 
A sostegno di ciò rilevava come al momento della risoluzione consensuale del contratto avvenuta in data ###, la committente aveva saldato tutti i lavori eseguiti fino a quel momento, senza sollevare contestazioni sui vizi, in contraddizione con la successiva richiesta di risarcimento danni. 
Ulteriore contestazione riguardava la quantificazione del danno riconosciuta dal Tribunale il quale si basava esclusivamente sulla perizia di parte dell'architetto ### senza considerare che tale valutazione era stata contestata dalla ### La censura non è meritevole di accoglimento. 
Il mancato espletamento della CTU nel corso del primo grado, è risultata una scelta necessitata dal fatto che le opere venivano completate e modificate per eliminare i vizi prima dell'inizio del giudizio (e che neanche veniva espletato un ###, ma ciò non esclude la adeguatezza delle prove fornite, anche alla luce del contenuto delle contestazioni avversarie. 
Va premesso che questa Corte recepisce l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui la perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, assume un mero valore di elemento indiziario, soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e le cui conclusioni non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione (Cass. 5362/2025, Cass. 5667/2025, ###/2022, Cass. ###/2018). 
Nella specie, tuttavia, il Tribunale ha valorizzato le testimonianze assunte da ### e ### come probanti i fatti riportati anche nella perizia di parte dell'ing. ### depositata sin dalla costituzione, giurata, e completa di allegato fotografico, in ordine ai vizi, ed ha valutato sulla scorta di tali elementi, fornita la prova dell'esistenza di concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, le cui azioni ed omissioni concorrevano alla produzione del danno. 
La motivazione può essere condivisa. 
È documentalmente provato e mai contestato che il contratto di appalto con la ditta ### veniva stipulato il ### (cfr. contratto in forma scritta ed allegato computo metrico, all. 2 e 3 della produzione della committenza) e parimenti vi era la comunicazione al Comune di ### D'### della nomina del progettista e DL, mai contestata dall'ing. ### costituito nel primo grado. 
Il contratto non veniva completamente eseguito in quanto era consensualmente risolto il ###, lasciando in parte incomplete le opere, tanto che il compenso veniva correlativamente ridotto da € 120.000,00 preventivato, a poco più di € 80.000,00, e nell'atto risolutivo, la committente si impegnava al versamento del saldo. Nel medesimo atto, l'appaltatore si impegnava alla eliminazione di alcune difformità espressamente elencate, ed al rilascio del cantiere il ###. 
Ad ottobre 2009, dunque dopo neanche due mesi dallo scioglimento del precedente contratto, subentravano nel cantiere, per la prosecuzione delle opere assentite, altre ditte, tra cui quelle aventi come legali rappresentanti i testi ### e ### i quali, incaricati della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura (cfr. comunicazone del 23.10.2009 al Comune di ###, venivano altresì incaricati della eliminazione di ulteriori vizi rilevati alle parziali opere realizzate dalla ditta della ### ed al loro completamento, insieme ad altre maestranze. Ciò è avvalorato dalla comunicazione al Comune di ### D'### del subentro delle altre ditte e dalle dichiarazioni testimoniali. 
Detti soggetti, sentiti come testi, confermavano l'esistenza dei vizi espressamente rilevati, nell'ottobre 2009, come anche descritti dal tecnico di parte, ing. ### il quale, per quanto risulta non era legato alle ditte successivamente incaricate. 
In particolare, sin dalla citazione, la ### evidenziava i vizi emarginati dal consulente di parte: per l'impianto idraulico: l'errato posizionamento delle tubazioni nel solaio, sotto il massetto, in quanto la loro posizione rendeva il massetto più alto delle soglie dei balconi e dei controtelai delle porte, l'errato posizionamento del pozzetto di ispezione del bagno del piano interrato al di sotto del piatto doccia, la mancata collocazione sottotraccia della colonna fecale, la quale impediva la collocazione della vasca da bagno come da progetto, la mancata collocazione della chiave di arresto generale; l'errato diametro della canna fumaria, da sostituire; l'inesatta realizzazione degli intonaci interni ed esterni fuori piombo; l'errato posizionamento degli scuri di ferro. 
Ciò detto, dalla testimonianza di ### emergeva che la sua ditta aveva eseguito, nel settembre - ottobre 2009 (nel verbale è indicato 2010, ma è evidente errore materiale, posta la comunicazione sopra indicata all'### e le dichiarazioni dell'altro teste, nonché l'elaborato tecnico di parte), interventi di demolizione di pareti e solai e il ripristino di intonaci esterni ed interni, che il teste ricorda di aver dovuto “riprendere” per circa il 60 - 70 % delle superfici lavorate.  ### riferiva di aver spostato il piatto doccia e le tubazioni e di aver riposizionato i sanitari del bagno, come da progetto, essendo stati posti in modo diverso, ed installato la chiave di arresto mancante. 
Lo stesso ricordava di aver visto altri operai, non appartenenti alla sua ditta, sostituire la canna fumaria e lavorare agli infissi per regolare la corretta apertura degli stessi, nonché ripristinare massetti, pareti ed intonaci. 
Nella perizia giurata dell'ing. ### il quale dichiara di essersi recato ad effettuare il sopralluogo nell'immobile in data ###, sebbene proceda al giuramento della perizia completa solo in data ###, il tecnico descrive i danni così come sopra elencati, e rispettivamente e specificamente confermati dalle ditte edili subentrate successivamente alla ditta convenuta. Risultano, inoltre, allegate 6 fotografie, mai contestate in ordine al riferimento a luoghi ed alla datazione, le quali mostrano un'opera generalmente ancora incompiuta, “al rustico”, e in particolare la seconda foto, mostra la problematica del pozzetto concomitante con il piatto doccia, e la sesta, mostra il problema delle tubazioni idriche sottoposte al massetto ma da adeguare (la foto infatti mostra il massetto parzialmente demolito nelle fasce contenenti il passaggio dei tubi e il riposizionamento delle tubature in corso). 
A fronte di questo dettagliato quadro istruttorio, la ditta convenuta sin dalla costituzione, si limitava ad eccepire genericamente le incongruenze progettuali, e a paventare la possibilità che in esito alla risoluzione convenzionale del contratto di appalto nel luglio 2009, siano stati incaricati per il completamento delle opere e del lavoro svariati artigiani a cui siano attribuibili i difetti, nonché a stigmatizzare che con la risoluzione anticipata, la ### richiedeva solo la eliminazione dei vizi ivi espressamente elencati. 
Le difese non appaiono convincenti e dunque la motivazione del primo giudice va confermata.  ### di risoluzione consensuale anticipata, non solo non contiene alcuna espressa accettazione delle opere, ma solo la rendicontazione dei lavori eseguiti, fino alla data dello scioglimento, sia, per altro verso contiene una parziale indicazione di alcuni vizi, che la ditta si impegnava a risolvere dopo la sua sottoscrizione ed entro il giorno 8.8.2009, in cui si impegnava a rilasciare il cantiere. 
Peraltro, va evidenziato come la non completezza dei lavori, sicuramente non consentiva di apprezzarne compiutamente la realizzazione a norma, anche per la mancata vigilanza da parte del DL qui convenuto, sia per il suo contributo causale negli errori di progettazione, sia per l'omessa vigilanza. 
Dunque non può essere dedotto da tale atto, un'accettazione esplicita né implicita delle opere parzialmente eseguite. Né per altro verso, sono state sollevate censure sulla tempestività del rilievo dei vizi, i quali, come detto, proprio per la parziale esecuzione non erano ancora verosimilmente rilevabili.  ### canto appare corretto desumere dalle dichiarazioni testimoniali molto dettagliate e precise, rese dalle ditte che riscontrati i vizi, indicati dal tecnico di parte, si occupavano della rimozione degli stessi, l'esistenza dell'inadempimento e dunque il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno prodotto ai sensi dell'art. 1668 comma 1 c.c.. 
Deve, inoltre, ritenersi che per lo stato incompleto delle opere così come rammostrate nelle fotografie, risalenti all'ottobre 2009, e per il breve lasso temporale tra la risoluzione convenzionale (30.7.2009) ed il rilievo dei vizi (ottobre 2009, secondo testimonianze ed accesso consulente), non appare verosimile l'attribuibilità ad una terza ditta, anche tenuto conto della circostanza che non vi è prova certa della data successiva alla risoluzione in cui la ditta della ### rilasciava il cantiere dopo l'eliminazione dei vizi ivi elencati (ipotizzata per il giorno 8.8.2009 nell'atto risolutivo). 
Anche in merito al quantum, peraltro i convenuti, di cui qui, la ditta appaltatrice è appellante, a fronte di un computo metrico quantificativo dei costi per il ripristino, contenente voci dettagliate, non ne contesta né l'an, e dunque la non necessarietà delle opere di ripristino - poiché a ben vedere, la ditta convenuta non ha mai negato l'esistenza di tali vizi, ma solo messo in dubbio la loro attribuibilità - né la quantificazione specifica, sia nelle misure che negli importi unitari. 
Ritiene, quindi, la Corte che sia possibile condividere la valutazione del compendio istruttorio eseguita dal Tribunale e confermare pienamente la sentenza appellata. 
Così come parimenti appare corretto il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla ditta di ### in quanto sin dal piano deduttivo la domanda volta a risarcire il danno indicato come “organizzare uomini e mezzi e materiali, poi inutilizzati” nonché “rinunciare ad altri incarichi lavorativi”, appare del tutto generica e non circostanziata, limitandosi ad elencare le opere previste nell'originario contratto e non eseguite (senza evidenziare eventuali costi sopportati in anticipo in relazione a queste lavorazioni) e il teste, coniuge della ### ha risposto ai capi di domanda con una semplice conferma. Ma soprattutto, condividendo l'inciso del Tribunale, avendo proceduto alla risoluzione consensuale tra le parti del contratto di appalto, non vi è il presupposto della condotta illecita produttiva dei danni, indicati genericamente. 
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Nola merita di essere integralmente confermata, in quanto basata su una corretta e logica valutazione delle risultanze processuali. 
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza, dunque, va confermata. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, negli importi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta. 
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, ### civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### in proprio e n.q. di titolare della ditta individuale ### di ### avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1849/2019, pubblicata l'11/09/2019, nei confronti di ### e ### ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così provvede: 1) ### l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata; 2) ### parte appellante al pagamento in favore di ### delle spese di lite del presente grado di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA e ### se dovute, oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi; 3) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.12.2025.  ### estensore ### dott.ssa ### dott. ### 

causa n. 4739/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Celentano Nicoletta, Forgillo Eugenio

M
2

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2451/2025 del 25-11-2025

... dimostrato di avere correttamente svolto l'incarico professionale. Ebbene, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, la Corte di Cassazione ha precisato che: “ È stato affermato da questa ### corte che, in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. ###/2021; n. 20557/2014). In contrasto con tale principio, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori, in solido con le imprese incaricate, con riferimento inscindibile alla generalità dei vizi, mentre la corretta applicazione del principio imponeva una verifica riferita al singolo vizio riscontrato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua origine.” (cfr. Cass. Civ., sez. II sent. n. 18765/2025). Nella fattispecie, dal compendio (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 6259/2018 R.G. vertente TRA ### (C.F. ###) E #### (C.F. ###), in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F. ###), per procura in calce all'atto di riassunzione; -#### S.R.L, (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro - tempore, geom. ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### A. Garagozzo (C.F. ###) in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; -OPPOSTA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F. ###), per procura in calce alla comparsa di costituzione; -### Oggetto: inadempimento contratto appalto privato;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 30.524,84, oltre interessi e spese del monitorio, in favore della ### s.r.l.. 
Pertanto, ha citato in giudizio l'### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa dell'architetto ### residente ###premessa, concedendo termine per la citazione del terzo, in prosieguo, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta; nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attrice opponente avv. ### alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attrice opponente, altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
A supporto della propria domanda gli opponenti hanno esposto quanto segue: di avere affidato in appalto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nel suo immobile, sito in #### 88; che l'importo ingiunto dall'impresa ### S.r.l. non è, tuttavia, dovuto, perché non comprensivo dell'iva al 10% prevista per lavori di ristrutturazione edilizia, ma dell'IVA ordinaria al 22% e in quanto comprendente somme per lavori extra contratto mai pattuiti o comunque eseguiti da altre ditte; che la ### S.r.l. si è resa gravemente inadempiente per mancata ultimazione dei lavori e per l'omesso rilascio delle dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti; che l'impianto di climatizzazione e riscaldamento è stato eseguito dalla ditta ### e non anche dall'impresa appaltatrice come erroneamente accertato in sede di ### che alcune vizi sulle lavorazioni sono stati riparati dall'impresa edile ### che l'### S.r.l. ha erroneamente eseguito il massetto e ciò ha comportato costi aggiuntivi al momento della posa in opera del parquet eseguita dalla ditta ### che alcune voci di calcolo dei costi extra contratti erano già state previste in contratto, trattandosi di un appalto a corpo comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori appaltati; che il mancato completamento dei lavori nel termine di 90 giorni ex art. 6 del contratto d'appalto determina il diritto allo scomputo della penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo da ogni importo richiesto dall'impresa appaltatrice, la quale non ha mai ultimato i lavori e la cui conclusione è stata comunicata dal direttore dei lavori il ###; che l'### S.r.l. si è resa inadempiente per la presenza di vizi sulle lavorazioni appaltate, sugli infissi, sulle pavimentazioni degli ambienti del piano sesto, sulla scala interna realizzato in difformità del progetto, sulle porte blindate non fornite come prodotto finito, sulla parete di cartongesso del salotto e sui pannelli di cartongesso del sesto e del settimo piano, sulla pavimentazione e sul rivestimento murario della cucina, sull'omessa posa di alcuni battiscopa e sull'errata posa dei cassonetti nel locale studio; che la riparazione a regola d'arte dei vizi richiede il totale rifacimento delle opere con notevoli esborsi; che anche il direttore si è reso inadempiente per omessa direzione e sorveglianza del cantiere, per arbitraria variazione del progetto della scala, per mancata consegna della documentazione di ultimazione dei lavori e della ### per avere consentito l'esecuzione di lavori extra contratto, per l'esecuzione errata delle pratiche edilizie che hanno comportato la configurazione di un abuso edilizio; che i vizi delle lavorazioni hanno compromesso il godimento dell'abitazione, causando disagi esitati in patologia personali per l'opponente.; vinte le spese. 
Con comparsa di risposta depositata l'1.04.2019, si è costituita l'### S.r.l., la quale ha chiesto: il rigetto della chiamata in causa del terzo; la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per incertezza dell'oggetto, del titolo della stessa e della quantificazione; il rigetto, nel merito, di ogni richiesta avversaria perché infondata in fatto e in diritto e la dichiarazione che l'opposta è creditrice per l'importo quantificato in sede di A.T.P.. 
Inoltre, l'impresa convenuta -opposta ha eccepito: che l'importo ingiunto è pari a quello quantificato in sede ###ha considerato l'applicazione dell'iva al 10% come previsto negli accordi, la cui percentuale, tuttavia, non è prevista per tutti gli interventi di recupero edilizio; che con l'art. 8 del contratto d'appalto le parti hanno riconosciuto la possibilità di concordare di volta in volta eventuali altri lavori da compensare a parte; che, in sede di ### il CTU ha correttamente escluso dalle lavorazioni eseguite dall'impresa quelle di posa del parquet, di esecuzione del massetto mediante livellante (voci ### e ### del preventivo) e dell'impianto idro - sanitario (voce I 22); che per l'impianto di climatizzazione e riscaldamento l'impresa opposta ha realizzato solo le tracce dell'impianto e lo smaltimento dei materiali di risulta (voce ### del contratto) preparate per consentire la esecuzione dei lavori da parte della ditta ### nonostante l'esecuzione fosse stata contrattata tra le parti; che l'omessa predisposizione di un capitolato da parte dell'opponente ha determinato l'impresa ad eseguire i lavori attraverso accordi verbali; che la modifica delle scale è stata concordata con la committente perché utile per lasciare un'altezza minima di 1.80 c.m.; che il costo per il trasporto di materiali di risulta è stato calcolato fino alla sede della discarica; che anche i lavori nella cantina sono stati concordati con ### che sulla ritardata ultimazione dei lavori non risulta compilato alcun verbale di consegna degli stessi quale momento di decorrenza del termine di 90 giorni; che l'impresa appaltatrice ha lavorato tollerando la presenza di altre ditte e non gli è stato poi consentito dalla committente di eseguire verifiche e collaudo; che al direttore dei lavori non è stato conferito alcun formale incarico; che i vizi riscontati in sede di ATP sono stati quantificati in € 1.500,00 e considerate tolleranze edili tali da comportare una responsabilità dell'impresa pari al 50%; che il recesso dal contratto da parte dell'opponente comporta comunque il diritto al pagamento delle spese sostenute per i lavori eseguiti; che l'opponente è decaduta dall'azione di garanzia nei confronti dell'opposta ex art. 1667 c.c., avendo denunciato i vizi formalmente solo il ###. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituito ### il quale ha chiesto: in via preliminare, l'estromissione dal giudizio, per mancato conferimento dell'incarico di direttore dei lavori di ristrutturazione per cui è causa; nel merito, il rigetto della domanda, non avendo mai svolto la funzione di direttore dei lavori, risultandone tale solo nella ### la condanna dell'opponente al danno da responsabilità per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.; vinte le spese. 
Con ordinanza del 10.12.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza dell'8.03.2021 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, limitatamente ad alcuni capitoli con un teste per ogni circostanza ammessa, con riserva di decidere all'esito dell'espletata prova l'ammissione dell'interrogatorio formale chiesto dall'opponente e dall'opposta. 
Espletato l'interrogatorio formale delle parti, all'udienza del 14.11.2022 il procedimento è stato interrotto per morte di ### Con atto di riassunzione depositato il ###, si sono costituiti gli eredi di #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attore opponente avv. ### - oggi dai suoi eredi aventi causa - alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### - oggi dei suoi eredi aventi causa - la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attore opponente - oggi dai suoi eredi aventi causa - altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### - oggi i suoi eredi aventi causa - di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
Con provvedimento dell'8.02.2023 è stata fissata udienza per la comparizione delle parti, disponendo la notifica della copia di quest'ultimo e del ricorso a cura della parte ricorrente. 
Avvenuta la riassunzione, la causa è stata rinviata per l'escussione testimoniale come ammessa con ordinanza del 12.05.2022.
All'udienza dell'11.03.2024, gli opponenti hanno chiesto l'autorizzazione al deposito di copia della querela proposta alla ### della Repubblica dall'Avv. ### nei confronti di tutti i testi di parte opposta escussi per falsa testimonianza, opponendosi a tutte le richieste di parte opposta. 
Con ordinanza del 12.03.2024, rilevata la mancanza di prova della giustificazione inviata dal teste ### citato e non comparso, è stata disposta l'applicazione della sanzione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 255 c.p.c., inoltre, è stata ammessa la prova testimoniale di ### e ### e non è stato autorizzato il deposito delle querele sporte per falsa testimonianza per omessa indicazione del nome dei testi, della data di presentazione della querela e per irrilevanza della circostanza medesima. 
All'udienza del 20.06.2024, parte attrice ha allegato a sospetto il teste ### per alcune incongruenze nella deposizione e per non aver riconosciuto il committente presente in aula, chiedendo la trasmissione degli atti in ### e rilevando, altresì, come assolutamente incerto il rapporto di lavoro o collaborazione del ### con la “### Costruzioni”. 
Con ordinanza del 16.07.2024 è stato disposto l'accompagnamento coattivo da parte della ### pubblica del teste ### per la predetta udienza con condanna dello stesso alla pena pecuniaria di € 1.000,00. 
All'udienza del 19.09.2024, esaminata la documentazione sanitaria attestante l'impossibilità a comparire del teste ### alla precedente udienza è stata revocata la sanzione comminata. 
Con ordinanza del 24.10.2024 è stata ammessa la CTU per l'accertamento dei contestati vizi sulle lavorazioni eseguite dall'opposta. 
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  *** *** *** *** ***  ### proposta da ### e ### è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Gli opponenti hanno chiesto la risoluzione per inesatto adempimento del contratto di appalto per l'esecuzione di lavori nell'immobile di loro proprietà concluso con la ### S.r.l e, per l'effetto, hanno chiesto la dichiarazione che nulla è dovuto all'impresa e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Inoltre, hanno proposto domanda di risoluzione del contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'arch. ### nella coordinazione degli stessi e la condanna di quest'ultimo, in via solidale con la ### S.r.l., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei vizi riscontrati sulle lavorazioni eseguite. 
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Quindi, con l'opposizione si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale resta a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è carico del debitore opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 12765/2007; Cass. ### n. 7448/1993 e altre conformi). 
A ciò va aggiunto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.  (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le ### della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” ( Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 13533/2001). 
Fatta questa premessa, si rileva che dall'esame del compendio probatorio è emerso che l'### S.r.l. ha fornito la prova della fonte contrattuale del diritto di credito azionato nel presente giudizio. 
Parte opponente ha sollevato, a sua volta, eccezione di inadempimento per mancata ultimazione delle opere, per vizi sulle opere realizzate e per mancata pattuizione di alcune lavorazioni extra contratto.  ### S.r.l., a fronte dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sui vizi delle lavorazioni, ha eccepito la decadenza per intervenuta prescrizione dall'esercizio dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.. 
Gli opponenti hanno poi contestato la suddetta eccezione di decadenza perché sollevata tardivamente, al momento della costituzione della ### avvenuta in udienza. 
Ebbene, l'eccezione di decadenza dell'opposta dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata, perché tardiva. 
Infatti, si osserva che l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e, pertanto, la ### S.r.l. deve dichiararsi decaduta per essersi costituita tardivamente nel giudizio, ovvero alla prima udienza dell'1.04.2019. Quindi, dopo il termine di venti giorni prima dell'udienza, come dispone l'art. 166 c.p.c., termine richiamato dall'art. 167 c.p.c.  per sollevare eccezioni di merito, come quella di prescrizione, non rilevabili d'ufficio. Ciò in violazione del sistema di preclusioni regolato dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nel quale si dispone l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti (venti giorni prima nel giudizio ordinario di cognizione o dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.
Inoltre, deve precisarsi che l'opponente ha, sin dal 30.08.2016, denunciato la presenza di vizi inerenti alle lavorazioni appaltate (cfr. all. n. 18 all'atto di opposizione). 
L'### S.r.l. ha sostenuto, al contrario, l'esatto adempimento delle lavorazioni, non fornendo, tuttavia, alcuna prova a supporto. 
Invero, dall'esame della CTU redatta in sede di ### dalle prove testimoniali e dalle risultanze della CTU espletata nel presente giudizio è emerso che l'### S.r.l.  ha eseguito gran parte dei lavori preventivati non conformandosi però alle regole dell'arte. 
In particolare, il consulente in sede di ATP azionato dalla ### S.r.l., per verificare lo stato dei luoghi e delle lavorazioni realizzate in favore degli opponenti, ha accertato che: “### dei lavori effettivamente realizzati della ditta ### sulla base del contratto e loro valutazione economica ### ribadire che al contratto non è stato allegato alcun ### speciale di appalto ma solo il preventivo di spesa con prezzo a “corpo” di cui si è già detto. Ciò posto, dagli accertamenti risulta che la ditta ha eseguito tutti i lavori, forniture e prestazioni previsti nel preventivo di cui al contratto stipulato il ###, eccetto le seguenti opere: 1 impianto idro - sanitario di bagno di cui al punto ### del preventivo di spesa - prezzo = € 5.600,00. Resta confermata, invece, l'esecuzione delle tracce e lo smaltimento dei relativi materiali di risulta, prestazioni queste che, del resto, erano previste nella voce ###; 2 posa in opera del parquet di tipo prefinito di cui alla voce ### del preventivo - prezzo = € 3.700,00; 3 massetto mediante livellante per posa parquet, al 6° piano di cui al punto ### - prezzo = € 2.500,00 Ciò evidenziato in base al principio precedentemente esposto al paragrafo ###, è evidente che l'impresa non abbia diritto ai prezzi delle tre voci in questione, ma deve anche dirsi che la relativa decurtazione deve essere fatta ribassando ognuno di tali prezzi al 6,25%, ovvero della percentuale pari alla concordata riduzione dell'originario complessivo prezzo “a corpo” da € 64.000 a € 60.000… Ne consegue che nel seguito lo scrivente darà luogo alle seguenti effettive decurtazioni: per mancata esecuzione di a): € 5.600,00 - 6,25% = 5.250,00 per mancata esecuzione di b): € 3.700,00 - 6,25% = 3.468,75 per mancata esecuzione di c): € 2.500,00 - 6,25% = 2.342,75 totale decurtazioni € 11.062,50.” (cfr. pag. 20 e 21 dell'###. 
Anche in sede di escussione testimoniale, dalla deposizione del teste di parte opponente ### è emerso che i lavori di posa del parquet non stati eseguiti dall'opposta. Il teste ### ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della ### s.r.l.. sino al 2020. Sui capitoli ammessi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. così ha risposto: capitolo 20)“vero che la ### aveva acquistato il parquet dalla ### nel mese di luglio 2016 e che lo stesso venne regolarmente consegnato alla medesima attrice?” “è vero. Lo so in quanto l'abbiamo consegnato io e mio cugino ###”; capitolo 21 “vero che a ridosso del periodo di ferragosto dell'anno 2016 foste contattati dalla ### al fine di posare e levigare il parquet perché la ### ometteva improvvisamente di provvedervi”? “è vero, abbiamo montato e levigato il parquet, non so il motivo per il quale siamo stati chiamati.”; capitolo n. 22 “ vero che sia fornitura che la posa in opera del parquet sono stati eseguiti dall'impresa ### vedi fatture 124, 130, 135 del 2016 con relativi bonifici della committente, su diretta committenza dell'attrice opponente (cfr. documenti allegati), sebbene in contratto la posa in opera fosse stata pattuita a carico della ### che invece si limitava a realizzare soltanto il massetto cementizio”? “è vero. Confermo ancora una volta la consegna e la posa del parquet. 
Per quanto riguarda le fatture e i bonifici nulla so perché non mi occupo della contabilità.”; Capitolo 23: ”Vero che al momento della detta posa in opera l'impresa ### rilevava la errata realizzazione del massetto del piano settimo da parte dell'impresa ### talmente difettoso da rendere impossibile la posa del parquet senza notevoli correzioni” “È vero che dopo la posa abbiamo levigato il parquet, ma è una procedura standard. La levigatura del parquet non ha costituito costi aggiuntivi o maggiore tempo mentre la fase preparatoria che ha riguardato il massetto è stata un di più. Io mi sono occupato personalmente di stendere il prodotto autolivellante e ho impiegato circa due giorni. Ricordo che in prossimità dei pavimenti della cucina vi era un dislivello e ho dovuto provvedere per come meglio potevo a colmarlo. A domanda dell'Avv.  ### : la levigatura ha comportato circa quattro-cinque giorni; A domanda dell'Avv.   ### : nei giorni in cui io ho lavorato nell'immobile della signora ### vi erano altre persone che lavoravano al piano di sotto, ma non so dire chi fossero e cosa stessero facendo. A domanda dell'Avv.   ### : Il livellamento del massetto ha comportato un lavoro aggiuntivo di cui però non conosco il costo. A domanda dell'Avv. ### prima di procedere a stendere l'autolivellante mi sono interfacciato con l'avv. ### perché era necessario procedere a tale operazione che comportava un costo aggiuntivo. (cfr. verbale udienza del 06.11.2023). 
Infine, il CTU in sede di ATP ha precisato che: “per quel che può eventualmente valere, è emerso che i lavori eseguiti da altre ditte sono: 1. ### l'impianto di climatizzazione caldo - freddo; 2.  ### impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno; 3. ### fornitura posa in opera del parquet.”. (cfr. ATP pag. 40).
Anche il teste di parte opponente - ### - in sede di prova testimoniale ha confermato che i lavori indicati nel preventivo alla voce ### di realizzazione di solo impianto idrico sanitario di bagno e cucina sono stati eseguiti dalla sua ditta. 
Il teste ### ha dichiarato inoltre che: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto nell'anno 2015 - inizio 2016 non oltre, ho eseguito dei lavori nell'immobile dell'Avv. ### e della moglie ### in particolare, mi sono occupato della realizzazione dell'impianto idrico e di riscaldamento.” Interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta così ha risposto: capitolo n. 11 “durante i lavori commissionati alla ### srl e in presenza degli operai di questa, operavano altre ditte chiamate dalla committente, tra cui quella di ### per la realizzazione di alcuni impianti;“ “è vero, come ho gia detto ho lavorato presso l'immobile di proprietà di parte attrice.”; capitolo n. 12 “la committenza affidò i lavori di realizzazione dell'impianto idricosanitario alla ditta ### mentre la ### fu incaricata di occuparsi solo delle aperture delle tracce, dei fori e di quant'altro necessitava per l'ubicazione di tubazioni, carichi, scarichi e distribuzione delle linee per alimentazione dei termo-convettori?” “Si è vero, oltre all'apertura delle tracce e dei fori anche della chiusura degli stessi.”; capitolo n. 15” “è stato realizzato un nuovo impianto di riscaldamento, diverso da quello preesistente e da quello previsto e concordato nella comunicazione di inizio lavori asseverata (###?” “è stato realizzato un nuovo impianto. Non so dire se era diverso da quello contenuto nella C.I.L.A. in quanto non ho mai visto questo documento. ### realizzato dalla mia ditta è quello previsto nel mio preventivo che ho consegnato ai proprietari, i quali mi hanno detto di fare riferimento per gli aspetti tecnici delle lavorazioni al sig. ###”; capitolo n. 16 “la ditta ### utilizzò la traccia predisposta dalla ditta ### per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione;” “### dire che di solito la traccia viene predisposta dall'impresa che si occupa dei lavori edili.”. (cfr. verbale udienza del 19.09.2024). 
Pertanto, dalle risultanze istruttorie è emerso che le lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l. sono quelle di cui al preventivo eccetto le opere di climatizzazione caldo - freddo, impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno, fornitura e posa in opera del parquet. 
Quindi, correttamente il CTU in sede di ATP ha eseguito le decurtazioni dei costi di posa in opera del parquet e di realizzazione dell'impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno per € 11.065,50 non considerando quelli di climatizzazione, poiché i lavori, seppure inseriti in preventivo e realizzati dalla ditta ### erano indicati come costi da definire e quindi non calcolati sul totale preventivato (cfr. all. 3 e 4 all'atto di opposizione). 
Nel presente giudizio, in sede di ### il consulente tecnico, secondo un ragionamento logico privo di vizi che questo giudicante ritiene di condividere, sui vizi nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto ha accertato che: “### … Si dà riscontro che il colore degli infissi è di una tonalità di bianco diversa da quella che caratterizza l'intero appartamento e, anche, dai cassonetti forniti dalla medesima ditta. … Nel caso di specie la tonalità del bianco degli infissi che più si avvicina è quello di “bianco avorio”. ### visivo delle diverse tonalità di bianco ha un impatto rilevante ad occhio nudo, perturbando, a parere di chi scrive, in maniera percettibile, l'armonia estetica dell'immobile…Si denotano, infatti almeno quattro diverse tonalità di bianco, che si dovevano evitare per mantenere una coerenza tonale e per avere un effetto più armonioso. E per ultimo, ma non meno importante, occorre far presente che le finestre poste in opera non corrispondono per colore a quelle scelte da parte attrice, pertanto è legittimo manifestarne un danno estetico se non di proprio gradimento. Alcune ante delle finestre che hanno apertura a “ribalta” presentano malfunzionamento nel meccanismo di apertura e alcune richiedono più manovre per consentire agevolmente l'apertura….La causa principale dei difetti nell'apertura è nell'errato montaggio delle cerniere che per loro caratteristica devono offrire elevata resistenza, considerato che sulle stesse grave il peso dell'intera anta e soprattutto offrire una performance ottimale nell'aggancio senza consentire possibili scorrimenti. In alcune finestre inoltre si ha malfunzionamento nel montaggio della maniglia che non ha una prestazione ottimale nell'aggancio, consentendo piccoli scorrimenti e un non facile adattamento ai due meccanismi di apertura. Il difetto delle aperture a “ribalta” si è riscontrato in particolare nella finestra del vano cucina e nella finestra del vano salotto del piano settimo ###. In più punti nella muratura in corrispondenza degli infissi e, in particolar modo in corrispondenza degli angoli e delle riquadrature al piano settimo (salotto, stanza letto matrimoniale, stanza letto 1, stanza letto 2, bagni), sono presenti infiltrazioni di acqua che si manifestano con macchie d'umidità e danneggiamenti del muro le cui cause sono dovute alla cattiva posa in opera degli infissi e nello specifico alla idonea impermeabilizzazione dei giunti di posa oltre all'assenza di impermeabilizzazione della soglia. Una posa non corretta degli infissi crea spazi attraverso cui l'acqua può penetrare e di conseguenza infiltrazione nelle murature. Nel caso di specie in considerazione del tempo trascorso dal montaggio degli infissi (circa otto anni) si esclude che la causa sia imputabile all'usura dei materiali, guarnizioni e dei sigillanti, ovvero ad una mancata manutenzione da parte attrice, che nel tempo possono aver compromesso la tenuta all'acqua dell'infisso. Le infiltrazioni potrebbero essere causate anche dal vento. Un vetro che non è ben sigillato potrebbe lasciare passare l'acqua che poi si accumula sul telaio e scivola verso le pareti murarie o a terra. Nell'infisso indicato con la lettera “C” del vano soggiorno a piano sesto la sigillatura tra il cassonetto e l'infisso è disuniforme, partendo da zero da uno spigolo e chiudendo a circa 2,5 mm nell'opposto spigolo (### All. n. ###, Foto nr. 3 ÷ 6). Identico problema si manifesta nel vano studio, per l'infisso indicato con la lettera “###”, relativamente al quale il precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### ha documentato fotograficamente la mancata sigillatura con silicone tra il cassonetto e l'infisso di alluminio: nella foto allegata dal CTU si nota un mancato allineamento tra cassonetto e infisso disuniforme, con valore massimo nello spigolo, dove a dimostrazione viene fatta penetrare l'asta di un “doppio metro” che ha in genere uno spessore di 3 mm… Per il caso di specie non sono proponibili verifiche standardizzate atte ad accertare la corretta installazione degli infissi e dei serramenti, poiché prima della pubblicazione della norma UNI 11673 (1-2-3-4), avvenuta tra il 2017 e il 2021 e, quindi, dopo la stipula dell'atto negoziale tra le parti, non esistevano linee guida ufficiali per la posa in opera di infissi e serramenti, ma solo indicazioni della buona regola dell'arte. Per le motivazioni sopra esposte la verifica della permeabilità e della resistenza al vento degli infissi poteva essere eseguita solo mediante accertamento diretto, in circostanza favorevoli alla verifica.….### E #### - ### parere di chi scrive si tratta di un vero e proprio difetto in quanto rappresenta un “danno visivo” non trascurabile, considerato che si percepisce chiaramente un'alterazione ottica dei diversi livelli di pavimentazione. ### è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet), a prescindere dell'impostazione della presenza di tubazione sotto il pavimento posizionate nel sottofondo. In particolare andava eseguita una sequenza specifica che avrebbe permesso di eliminare l'inconveniente che si è manifestato a fine lavori: in generale la buona regola dell'arte vuole che prima di posare i pavimenti vanno realizzati gli impianti, ossia vanno messi in opera l'impianto idraulico (sanitario e di riscaldamento, quest'ultimo ove previsto), quindi l'impianto elettrico ed eventuali altri impianti; completati i lavori di impiantistica si procede a "fermare i tubi", operazione preliminare alla stesura dei sottofondi (si tratta di fissare e coprire i tubi che corrono sul pavimento della casa con della malta cementizia, nello stesso tempo verranno chiuse le tracce aperte sulle pareti per far passare le tubazioni "riparando" i muri danneggiati); viene, quindi, realizzato il cosiddetto “sottofondo”, lo strato ha la funzione di inglobare definitivamente le tubazioni e successivamente il massetto; dopo circa 20 giorni di maturazione il massetto è pronto per la posa della pavimentazione. Nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto dei vani cucina e bagno si potevano correggere gli errori della diversa quota a pavimenti finiti. Per quanto attiene la scala interna si riscontra una realizzazione difforme al progetto depositato nella ### presentata al ### del Comune di ### La scala interna collega i piani sesto e settimo ### ha struttura portante in acciaio ed è rifinita con pedate e alzate in legno di massello in tono con il parquet del salone del piano sesto, da dove si diparte. La stessa presente più difformità rispetto a quelle che erano le previsioni progettuali e nello specifico: presenza di una sorgenza rispetto al pilastro nel punto di partenza al sesto piano (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa) di 9,8 cm; ulteriore sporgenza di circa 7 cm è presente all'inizio della seconda rampa. Le pedate e le alzate non presentano lunghezze e altezze costanti. La scala in trattazione oltre alle difformità menzionate presenta dei vizi che di seguito si elencano: le alzate non sono costanti e in particolare molto pericolosa è l'alzata in corrispondenza dell'ultima rampa che da accesso al salotto del piano settimo ###: tale alzata risulta essere di 14,4 cm, mentre le restanti alzate dei gradini appartenenti alla stessa rampa sono di 17,00 cm, con una differenza di 2,6 cm (pari al 15,29%). In generale l'alzata ideale di una scala è di 17,00 cm e la stessa non dovrebbe mai essere inferiore a 15,2 cm e superiore a 19,7 cm. Le pedate della rampa in trattazione sono in media di 30 cm. 
Relativamente all'ultima rampa e in particolare all'ultimo gradino la scala non soddisfa la ben nota regola di ### la somma di due alzate più la pedata di una scala deve essere compresa tra 62 e 65 centimetri (2*14 + 30 = 58 < 62 cm). La regola di ### è basata sul principio che due alzate più una pedata equivalgono ad un passo normale (62 - 65 cm), quando non soddisfatto soprattutto su altezze ridotte dei gradini, si verifica che la punta del piede tende ad urtare contro l'alzata, con conseguente pericolo di inciampo e di caduta. Nel progetto di una scala è opportuno che i gradini siano, almeno per ciascun interpiano (o rampa), tutti uguali; i gradini di partenza di una scala se sporgenti per motivi di sicurezza devono avere un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati (punto 4.1.10 D.M. 236/89), mentre nel caso di specie nel punto di partenza (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa), il gradino in adiacenza al pilastro ha spigolo vivo. Stesso problema si ha alla partenza della rampa dopo il primo pianerottolo di riposo; le pedate non sono costanti A parere di chi scrive la scala in trattazione per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza non è idonea alla funzione a cui è destinata e pertanto occorre rimuoverla e ricostruirla. La struttura in metallo della scala visibile nel vano sottoscala, accessibile dalla cucina, presenta “punti di ruggine”. ###… ### CARTONGESSO…In riferimento a tale punto, considerato che all'attualità le porte blindate sono ultimate, lo scrivente non ha elementi per esprimere una propria valutazione basata su elementi certi, per cui si astiene da qualsiasi considerazione nel merito, per evitare di portare dati “non certi” nel proprio elaborato peritale. Al piano sesto la parete divisoria in salone realizzata per creare un nuovo vano studio ad occhio nudo si manifesta ondulata, con lesione in corrispondenza dell'attacco con la muratura a causa di errata apposizione della "retina" che termina nel raccordo muratura-pilastro (### nr. 2 e 7). Nello studio si vede sempre il distacco verticale in corrispondenza del raccordo muratura-pilastro ed inoltre è visibile una lesione orizzontale, meno marcata, anche nella riquadratura in corrispondenza della trave in alto, quest'ultima a sezione trapezoidale (### nr. 8, 10, 11, 12 e 13). Si osserva ancora un rigonfiamento lungo la parete dello studiolo, sempre a piano sesto, in corrispondenza della chiusura in cartongesso di una nicchia dove era alloggiato originariamente un termosifone (### nr. 14 e 15). I pannelli in cartongesso che delimitano la seconda e terza rampa di scala presentano un rigonfiamento e una lesione sub-orizzontale (### nr. 48 e 49). ###…Nel vano cucina non si riscontra la mancanza delle fughe che sono presenti con regolarità. 
Una piastrella (dimensione 50 x 100 cm), presenta un dentino percepibile al tatto (### n. 21). Nella posa dei pavimenti occorre livellare le piastrelle ed evitare fastidiosi “dentini” tra le stesse. Questi “dentini”, infatti, oltre ad essere antiestetici compromettono la funzionalità della pavimentazione e costituiscono difetti secondo le norme ### 11493 che regolamentano, tra l'altro, la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento. Si riscontra nello stesso vano il mancato completamento dei battiscopa in quattro piccoli tratti, per una lunghezza complessiva di circa 3,30 m. Un ulteriore mancato completamento del battiscopa si riscontra nel ripostiglio con acceso diretto dalla cucina per circa 0,60 m. ### stati accertati gli ulteriori vizi lamentati da parte attrice, alcuni dei quali già trattati nel dare trattazione ai punti che precedono. Per completezza occorre precisare che difetti nella “fuga” dei pavimenti sono stati accertati tra le piastrelle del pavimento del bagno con antibagno, zona ingresso piano sesto, adiacenti al vano cucina. Tale difetto nello specifico è stato accertato dal precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### nello specifico ### attesta che nei vani sopra menzionati il fugante tra le piastrelle del pavimento non appare di colore uniforme (### ATP).”. (cfr. pag. da 10 a 21 della ###. 
Accertati i difetti sulle lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l., il Ctu ha quantificato il costo delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione degli stessi. 
Nello specifico, il CTU ha affermato che: “Per quanto riguarda gli infissi occorre considerare tre differenti vizi: il primo dovuto al colore non in tinta con l'ambiente circostante e, anche, con i cassonetti forniti dalla stessa ditta; il secondo nei meccanismi di apertura/chiusura, soprattutto per ciò che attiene quelli a “ribalta”, il terzo relativo alla tenuta all'acqua e all'area, quest'ultima non verificabile per assenza di condizioni ambientali favorevoli….Per rimediare ai vizi accertati è necessario ricorrere alle riparazioni mediante, smontaggio, fissaggio o sostituzione delle cerniere e delle maniglie che presentano difetti nel meccanismo di apertura/chiusura. Occorre inoltre provvede al controllo delle guarnizioni e, soprattutto nei vani dove sono presenti infiltrazioni in corrispondenza dei riquadri degli stessi e/o agli spigoli, procedere ad una completa sigillatura e procedere all'impermeabilizzazione della soglia per evitare in futuro possibili infiltrazioni di acqua. Particolare accortezza necessita nella verifica delle guarnizioni per garantire la tenuta all'aria. Infine, occorre ripristinare le porzioni di intonaci danneggiati e ripitturarli, utilizzando la dovuta diligenza per uniformare il colore all'ambiente circostante, altrimenti è necessario ripitturare tutti i vani dove si è riscontrato il problema al fine di avere uniformità di colore. Per uniformare il colore egli infissi con quello richiesto di parte attorea e, comunque, con quello che caratterizza l'intero appartamento, sarebbe necessario o sostituire gli infissi o procedere ad adeguare i “bianchi” dell'ambiente circostante a quello degli infissi. Si ritiene tuttavia, quest'ultima soluzione, troppo onerosa per l'impesa esecutrice, coniugando il danno in via equitativa con una decurtazione del relativo importo commissionato nella misura del 40%, onnicomprensiva per la riparazione e la eliminazione dei vizi accertati. La decurtazione del 40% sul prezzo pattuito, corrispondente ad un importo di 8.400,00 € … è da intendersi onnicomprensiva di ogni lavorazione, compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale registrazione/sostituzione dei pezzi, la sistemazione dei cassonetti e la riparazione delle murature affette da infiltrazioni, ad esclusione della sola ### da computare come per legge. Nella valutazione del danno si è tenuto conto che intanto che l'appartamento sarà ripitturato, parte attrice manterrà disagi per parte dei vizi riscontrati, quale la mancata uniformità di colorazione di quasi tutti i vani del piano settimo. Per l'eliminazione del dislivello che il vano cucina e il “bagno e antibagno” presentano rispetto al vano soggiorno, nonché la errata posta in opera della piastrella della cucina, che presenta un dentino percepibile al tatto, sarebbe necessario l'integrale rifacimento della pavimentazione della cucina e dell'adiacente “bagno e antibagno” per allinearli alla quota del soggiorno. 
Anche in tal caso, non si ritiene percorribile l'integrale rifacimento dei pavimenti dei vani affetti dai vizi menzionati, ma si ritiene applicare una compensazione economica nella misura di: € 500,00 La posa in opera dei battiscopa nella cucina e nel vicino ripostiglio ha un'incidenza in termini di manodopera e materiali (colla e quant'altro occorrente), escluso la sola fornitura dei battiscopa a carico della ditta…150,00 (### Per ciò che attiene la scala interna, per quanto si è detto per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza occorre rimuoverla e ricostruirla. Il danno economico si quantifica come di seguito: - preparazione del cantiere mediante spostamento del mobilio e protezione del parquet dei vani salotti del piano sesto e settimo (punto di partenza e arrivo scala) e del pavimento vano sottoscala con acceso dalla cucina: a corpo 300,00 €; - demolizione della scala: a corpo 1.200,00 €; - realizzazione e posa in opera di nuova scala, con caratteristiche simili a quella esistente: a corpo 6.000,00 € (prezzo corrispondente a quello pattuito tra le parti); - smaltimento a discarica controllata del materiale di risulta: a corpo 300,00 €; ed in totale: (300,00 + 1.200,00 + 6.000,00 + 300,00) = 7.800,00 € (###ottocento/00). In ultimo, relativamente alla pareti in cartongesso e più specificatamente per le lesioni e la non perfetta planarità della parete realizzata nel salone a piano terra per ricavare il vano studio (danno permanente, riparabile solo con il suo rifacimento), per il rigonfiamento relativo alla chiusura del vano termosifone nel vano studiolo e per quelle contemplate nell'offerta a corpo del contratto per cui è causa, sempre in maniera equitativa, non essendo possibile prevedere la demolizione e il rifacimento delle opere affetta da vizi in relazione al danno riscontrato, si valuta il danno nella misura del 40% dell'offerta, ossia in cifra tonda (1.500,00 € x 40%): 600,00 € (###00). In totale, il costo delle lavorazioni necessarie per eliminare i vizi riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'avv. ### e la ditta “### S.r.l., per come descritti alle pagini 8, 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione è pari a: (8.400,00 + 500,00 + 150,00 + 7.800,00 + 600,00) = 17.450,00 € (###00) oltre IVA come per legge”. (cfr. CTU pag. da 21 a 32).  ### sui vizi delle lavorazioni ha portato all'accertamento degli stessi per inesatto adempimento dell'### S.r.l. nell'esecuzione del contratto d'appalto. Con la conseguenza che la ### S.r.l. è tenuta al risarcimento dei danni così quantificati in € 17.450,00 oltre IVA al 10% rientrando a pieno i lavori sui quali eliminare i vizi tra quelli previsti per l'agevolazione fiscale dall'art. 7, comma 1, lett. b). 
Va altresì dichiarato che, all'esito della ### e tenuto conto della documentazione in atti, è emersa la responsabilità solidale del direttore dei lavori, arch. ### per omessa sorveglianza e coordinazione degli stessi e per mancata verifica dei vizi contestati dagli opponenti.  ### unitamente alla ### S.r.l., ha eccepito la carenza del conferimento di formale incarico di direzione dei lavori in capo al primo.
Tuttavia, sul punto si osserva che la Corte di Cassazione in tema di affidamento di incarico professionale ha affermato che il rapporto professionale può essere provato anche attraverso presunzioni, comportamenti concludenti delle parti e anche attraverso prove indirette (cfr. Cass.n. 2137/2025). 
Nella fattispecie, dalla produzione documentale degli opponenti non contestata da ### è emerso che lo stesso ha redatto la c.d. ### per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualificandosi in essa come progettista e come soggetto incaricato a direttore dei lavori, sottoscrivendola. 
Inoltre, si è definito esso stesso come direttore dei lavori nella corrispondenza intercorsa con l'avv. ### con la quale ha comunicato -in qualità di direttore dei lavori - di dover verificare la conformità dei lavori appaltati con il progetto e accertare che questi rientrassero nel titolo abilitativo autorizzato, successivamente a dette verifiche, avrebbe rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, specificando di rimanere in attesa di riscontro sulla data di incontro. (cfr. all. n. 22 all'atto di opposizione). 
Quindi, accertata la qualità di direttore dei lavori di ### si rileva che lo stesso non abbia dimostrato di avere correttamente svolto l'incarico professionale. 
Ebbene, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, la Corte di Cassazione ha precisato che: “ È stato affermato da questa ### corte che, in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. ###/2021; n. 20557/2014). In contrasto con tale principio, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori, in solido con le imprese incaricate, con riferimento inscindibile alla generalità dei vizi, mentre la corretta applicazione del principio imponeva una verifica riferita al singolo vizio riscontrato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua origine.” (cfr. Cass. Civ., sez. II sent. n. 18765/2025). 
Nella fattispecie, dal compendio probatorio in atti, risulta che ### non abbia fornito prova di avere diligentemente sorvegliato acché i lavori venissero correttamente eseguiti secondo quanto commissionato dagli opponenti e riportato in preventivo. 
In sede di CTU è stata accertata la mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori su gran parte delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice né abbia proposto o adottato soluzioni atte ad eliminare i vizi riscontrati.
Nello specifico il CTU ha accertato la responsabilità del direttore dei lavori in relazione a ciascun vizio riscontrato sulle lavorazioni, quantificandone la percentuale secondo un ragionamento logico che si ritiene condivisibile, perché privo di vizi fattuali e giuridici ed ha affermato che“ Nel caso di specie lo scrivente, relativamente alla scala interna, dove il ### dei lavori era doppiamente responsabile, in quanto era anche progettista, dei vizi riscontrati è corresponsabile con l'impresa esecutrice, nella stessa misura (50%). Per quanto riguarda il colore degli infissi il ### dei lavori, a parere di chi scrive, non ha responsabilità alcuna. Dalla documentazione versata in atti, infatti, non si rinviene che a tempo dovuto, ossia dopo la fornitura e prima della posa in opera degli infissi, parte attrice abbia segnalato al ### dei lavori la mancata corrispondenza del colore pattuito tra parte attrice e convenuta per gli infissi, affinché il ### dei lavori, ordinasse all'impresa di provvedere a sostituirli prima del loro montaggio. ### dei lavori sarebbe stato corresponsabile insieme all'impresa Per quanto riguarda poi la corretta posa in opera degli infissi, questa deve avvenire da parte di personale specializzato, che esulano dalle competenze del ### dei lavori, che può prendere atto di vizi solo ad opera ultimata. In tal caso lo stesso ha l'obbligo di segnalare all'impresa che ha assunto l'onere della lavorazione di porre in atto i rimedi necessari per eleminare i vizi, diversamente deve applicare adeguati decurtazioni perché la committenza possa rimediare in maniera autonoma. Si ritiene che le responsabilità del ### dei lavori in tal caso possa essere valutata nella misura del 20% del totale del vizio riscontrato ossia 1.260,00 € (6.300,00 € * 20% = 1.260,00 €), costituendo tale aliquota percentuale la corresponsabilità dei vizi riscontrati a seguito della mancata decurtazione che lo stesso aveva obbligo di applicare per la errata messa in opera degli stessi. Per quanto riguarda la pavimentazione, poiché per come detto l'errore è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet) e nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto del vano cucina si potevano correggere gli errori della diversa quota di pavimenti finiti, il ### dei lavori avrebbe dovuto vigilare nella corretta esecuzione delle “fasi”, per cui è corresponsabile insieme all'impresa esecutrice nella stessa percentuale dei vizi riscontrati (50%). Per quanto riguarda in ultimo le pareti in cartongesso, lo scrivente non ritiene siano imputabili al ### dei lavori responsabilità relativamente alla cattiva posa in opera della stessa, poiché i vizi riscontrati sono sicuramente emersi dopo la rifinitura della parete (intonaco e pitturazione) e, quindi, il ### dei lavori, con l'ordinaria diligenza non poteva prevederli. In tal caso avrebbe dovuto ordinarne la demolizione e il rifacimento.” (cfr. pagg. 27 e 28 CTU).
Ciò posto, deve essere accolta anche la domanda di accertamento dei lavori extra contratto avanzata dalla ### S.r.l. nei confronti della committenza, per le ragioni di seguito descritte. 
Occorre, infatti, rilevare che l'### S.r.l. ha dato prova di aver eseguito lavorazioni ulteriori non previste in preventivo, in favore della committenza attraverso le prove testimoniali e le risultanze dell'ATP ove è stata eseguita la contabilizzazione dei suddetti lavori. 
Specificamente, il CTU in sede di ATP ha accertato l'esecuzione da parte della ### S.r.l. dei seguenti lavori extra contratto: intonacatura mq 55, fornitura e messa in opera di controtelai porte interne, demolizione per aperture tracce per impianti elettrici, telefonici, linee lan (per ogni ambiente), tv, citofono e tapparelle elettriche 2 operai x 4 gg, 4 rifacimenti fondelli solaio di copertura, fornitura di marmi portoncino caposcala, posa in opera marmi portoncino caposcala 2 operai x 2 ore, opere murarie per apertura passaggio operaio per raggiungere la colonna fecale contigua allo studio per modifica tubazione ed eliminazione gradino del bagno + apertura puntuali del sottotetto per il passaggio tubi impianto riscaldamento e relativi ripristini + demolizione parete in lavanderia e nel bagnetto di servizio 7° piano per alloggio collettori e relativi ripristini + allontanamento materiali e trasporto a discarica pubblica 2 operai x 2 gg + materiali, rifacimento stipiti e imbotte per riquadrature n. 11 finestre esterne non compresa nel contratto, compreso rappezzi intonaco ammalorato, previa asportazione del vecchio e operazioni conseguenti, insonorizzazione di parete in cartongesso con pannelli specifici, realizzazione di parete in mattoni nel primo bagno del 7 ° piano, compresa intonacatura, realizzazioni di struttura in acciaio per cartongesso per alloggiamento tubazioni impianti idrici, controsoffitti, sottofinestre ecc., demolizione dei muretti in laterizio in cucina e delle pareti di rivestimento della colonna fognante e del pilastro nonché deviazione a soffitto con innesto della medesima nella colonna a servizio del bagno contiguo al ripostiglio e trasporto dei materiali di risulta a piedi dal 6 ° piano, rifacimento fondelli solai mansarda, lavori in cantina, posa di battiscopa compreso i materiali necessari per la posa realizzazione di n. 2 vani porta, portone blindato e porta bagno compresi materiali di finitura e trasporto di materiale di risulta a mano dal 7° piano, trasporto a mano dei materiali di risulta dal settimo piano e sesto piano e relativo trasporto a pubblica discarica, salita di parquet a mano fino al piano 7° smontaggio di telai, porte interne e mostre ed accantonamento delle stesse per riutilizzo, trasporto piastrelle da rivenditore in cantiere …+ risalita a mano delle stesse fino al sesto e settimo piano 78 pacchi, trasporto di controtelai per portoni blindati in cantiere e salita a mano degli stessi fino al sesto e settimo piano, esecuzione di impianto elettrico con materiali forniti dal Committente; … riepilogo ……..  € 19.283,20 - A dedurre 12% sul totale per approssimazioni e incertezze di misura e quantità = € 19.283,20 x 0,12 = € 2.313,98 Totale lavori ### € 16.969,22 + IVA”. (cfr. pagg. da 35 a 41 della ###. 
Le lavorazioni extra contratto sono state confermate anche dal teste ### il quale questo giudicante ritiene sia attendibile, poiché, seppure dipendente della ### S.r.l. fino al 2010, ha precisato di essere stato chiamato da quest'ultima per lavorare alla ristrutturazione per alcuni giorni non ricordando se nell'anno 2016 o 2017 e confermando solo le lavorazioni che ricordava come svolte dall'impresa. Inoltre, a domanda del Giudice di indicare il nominativo di altri dipendenti della “### Costruzioni” che avevano partecipato ai lavori il teste ha risposto: “### e ### e un certo ### di cui non ricorda il cognome.”. (v. dichiarazioni al verbale udienza del 05.07.2021). 
Nello specifico, il teste ### in sede di escussione testimoniale, sul capitolo 45, della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. “l'impresa ### ha realizzato, con l'assenso della committenza, i lavori e le forniture di cui ai nn. da 1 a 22 di pag. 31 della Ctu dell'Atp ing. 
Condorelli, di cui si da lettura, in particolare la committente ha fornito la chiave del vano cantina? ha risposto: N. 1) è vero, io ho intonacato il vano cantina e le spallette degli infissi. Non mi ricordo se i metri quadrati erano 55. Ricordo che abbiamo installato dei portoncini blindati e abbiamo fatto anche le rifiniture. N. 2) Ricordo delle opere in cartongesso ma non so chi le ha fatte perché non era di mia competenza. N.3) Non ricordo il numero dei cassonetti. Gli infissi erano già completi di cassonetti e non li ho montati io. Io mi sono occupato delle rifiniture di intonaco intorno ai cassonetti. N. 4) Conferma la fornitura e posa in opera dei telai ma non ricordo con esattezza il numero; N. 5) è vero. Ricordo che sono state eseguite queste lavorazioni. Io mi sono occupato della chiusura delle tracce e con me se ne occupato mastro ### N. 6) Si ricordo che abbiamo salito a mano i telai salendo per le scale perché non ci entravano nell'ascensore. I materiali di risulta li abbiamo scesi con la gru. Non so dove siano stati smaltiti perché non me ne sono occupato io. Non so dove venivano smaltiti e da chi. Io caricavo i secchi che poi venivano caricati sulla gru. N. 7) Ricordo che me ne sono occupato io. Ho rifatto parte del soffitto, intonaco e pittura. N. 8) Non mi sono occupato dell'impianto elettrico. ### l'elettricista che non conosco. 
N. 9) è vero. Abbiamo rifatto l'intonaco del soffitto della mansarda. N. 10) Ricordo i portoncini blindati sono stati trasportati fino all'appartamento dalle scale. Non ricordo se le piastrelle pure. N. 11) Ho già risposto. N. 12) Non ricordo questa fornitura in quanto non me ne sono occupato io. Ripeto mi sono occupato delle rifiniture d'intonaco. N. 13) Si ricordo che i controtelai l'abbiamo portati noi a piedi dalle scale perché non entravano in ascensore. Insieme a me c'era ### e ### N. 14) è vero. N. 15) Si ricordo. n. 16) Ricordo che abbiamo salito tante cose a mano. Non ricordo il parquet. 
Io non ero presente tutti i giorni, ma solo quando venivo contattato dalla “### Costruzioni” N.17) La parete l'ho realizzata io. N. 18) Nulla so perché ripeto non mi sono occupato io del cartongesso. Mi ricordo che è stato fatto non da me. N. 19) Non mi sono occupato di demolizione di colonne e muri all'interno della cucina. Ripeto io ho fatto solo delle parti di intonaco. Non ricordo. N. 20) Ricordo l'istallazione di tre portoncini blindati. Riguardo alla porta del bagno e alla realizzazione dei tre vani porta non ricordo. N. 21) Nulla so perché non mi sono occupato del cartongesso. N. 22) ricordo che è venuto il falegname di cui non ricordo il nome. Ricordo che il falegname ha smontato le porte interne e le ha portate via e poi le ha rimontate. A domanda del Giudice: Non conosco il falegname e ne so dire se è stato chiamato dalla “### Costruzioni” o dalla proprietaria. A domanda dell'Avv. ### risponde: io ho confermato per quello che so e ricordo le forniture/prestazioni che mi sono state lette. Nulla posso dire circa l'assenso della committenza. Io ho fatto le lavorazioni che mi sono state chieste dalla “### Costruzioni”. (cfr. verbale udienza 20.06.2024). 
Gli opponenti sul punto hanno eccepito l'assenza di alcuna pattuizione delle lavorazioni ulteriori e contabilizzate in sede di ### Ebbene, anzitutto, si precisa che per le variazioni sull'appalto, sebbene le parti avessero disposto con la clausola di cui all'art. 8 del contratto di appalto la preventiva autorizzazione per l'esecuzione delle stesse rispetto a quanto previsto nel computo metrico, la stessa non può operare nella fattispecie, poiché non è stato dimostrato che detto computo metrico, seppure citato, sia estato effettivamente redatto e allegato al contratto. 
Invero, è emerso dall'istruttoria svolta che nell'esecuzione dei lavori la ### S.r.l. si è attenuta al preventivo e agli ordini impartiti dalla committenza, poiché alcun computo metrico e capitolato erano stati predisposti dalle parti. 
Inoltre, a ciò va aggiunto che con l'art. 8 -sull'esecuzione di nuovi lavori - le parti hanno invece disposto come di volta in volta sarebbero stati concordati tra le parti e compensati a parte detti lavori, senza, tuttavia, richiedere la c.d. forma scritta. (cfr. all. n. 3 all'atto di opposizione).
Quindi, preliminarmente, si rileva che non vi sia stata alcuna deroga contrattuale alla disciplina del principio di libertà di forma prevista per i lavori extra contratto, anche ai sensi dell'art. 1661 c.c. prevista per le variazioni. 
Pertanto, si ritiene che nei casi in cui l'appaltatore esegue delle opere extra contratto il suo diritto al compenso è riconosciuto dagli artt. 1660 e 1661 c.c., giacché, quando i lavori sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto e sono ordinati dal committente, all'appaltatore spetta il compenso per i maggiori lavori realizzati ex art. 1661 c.c.. 
La Corte di Cassazione in tema di variazioni delle opere appaltate ha precisato che: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122/2021). 
Quindi, in ipotesi di opere eseguite dall'appaltatore extra contratto diventa decisivo accertare se le opere realizzate dall'appaltatrice siano maggiori e diverse rispetto a quelle previste con contratto e se siano state autorizzate ai sensi dell'art. 1659 c.c. o ordinate ex art. 1661 c.c. dal committente oppure ancora autonomamente eseguite dall'appaltatore ex art. 1660 c.c.. 
Nella fattispecie, l'impresa appaltatrice ha provato attraverso presunzioni che le variazioni e i lavori extra contratto siano stati ordinati dalla committenza, ai sensi dell'art. 1661 c.c.. 
Ciò in conformità a quanto affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione secondo cui “la forma dell'ordine dell'appaltante è libera e, dunque, esso può essere dato anche verbalmente, purché sia preciso e determinato. E ciò in osservanza del principio secondo cui l'appaltatore può dimostrare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata sono state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni sono dovute all'iniziativa dell'assuntore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; ### 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021; ### 2, Sentenza n. 19099 del 19/09/2011; ### 2, Sentenza n. 208 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 8528 del 28/05/2003; ### 2, Sentenza n. 6398 del 22/04/2003; ### 2, Sentenza 7242 del 28/05/2001; ### 2, Sentenza n. 3040 del 15/03/1995; ### 2, Sentenza n. 7851 del 24/09/1994; ### 2, Sentenza n. 466 del 18/01/1983; ### 2, Sentenza n. 106 del 07/01/1980; ### 2,
Sentenza n. 3596 del 06/08/1977; ### 3, Sentenza n. 2431 del 14/07/1972; ### 1, Sentenza n. 2358 del 09/07/1968).” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n. 5898/2024). 
Nel caso di specie, l'iniziativa del committente può infatti desumersi dal fatto che mai l'appaltatore avrebbe avuto interesse ad eseguire varianti ai lavori di sua iniziativa in quanto, trattandosi di un contratto di appalto a corpo, non avrebbe potuto richiedere alcun compenso aggiuntivo, come prescritto dall'art. 1659 c.c.. 
A ciò va aggiunto che non risulta in atti né è stato dedotto che i committenti durante l'esecuzione dei lavori abbiano mai lamentato e contestato all'appaltatore l'esecuzione di varianti o lavori extra contratto non richiesti rispetto ai lavori originariamente concordati. 
Trattasi di varianti significative consistite in aumenti o diminuzioni di alcune categorie di lavori nonché in addizioni rispetto ai lavori previsti in contratto. 
I committenti hanno accettato l'opera al termine dei lavori, senza nulla eccepire, per cui deve ritenersi che fossero ben consapevoli, perché da loro richieste, delle variazioni e dei lavori extra contratto eseguite dall'appaltatore. 
Sul quantum, ovvero sulla somma che i committenti sono tenuti a versare per i maggiori lavori svolti dall'impresa appaltatrice, va considerata la quantificazione così come operata dal CTU in sede di ATP pari ad € 16.969,22 oltre IVA al 10%, rientrando le lavorazioni eseguite nelle agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). 
In ultimo, va accolta la domanda di applicazione della clausola penale per ritardata ultimazione dei lavori proposta dagli opponenti, prevista dall'art. 6 del contratto di appalto, secondo cui “l'impresa si impegna a portare a termine i lavori sopraelencati entro e non oltre novanta giorni lavorativi dalla data odierna, salvo imprevisti che dovrebbero sorgere durante l'esecuzione dei lavori. ### è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di ### 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, al netto dell'### che il committente dedurrà a saldo dovuto previa comunicazione scritta all'impresa. Il committente ha diritto, altresì, al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382, c.1, c.c. oltre che alla risoluzione del contratto per inadempimento previa comunicazione scritta all'appaltatore”. 
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti dall'opponente può affermarsi che in data ### siano stati ultimati i lavori dall'impresa, poiché con la comunicazione del 25.07.2016, inoltrata dal direttore dei lavori a mezzo e-mail avente come oggetto “chiusura lavori” era stato comunicato che visto lo stato dei lavori eseguiti presso l'unità immobiliare ad uso esclusivamente residenziale, via F. ### - ### la pratica urbanistica a firma dello stesso, depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di ### -###, avrebbe dovuto essere burocraticamente chiusa a fine lavori nonché con la medesima erano stato chiesto il pagamento delle spettanze professionali (cfr. all. n. 8 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.). 
Da ciò ne discende che la ### S.r.l. dalla data di inizio lavori, fissata nel contratto nella data di stipula dello stesso, ovvero il ### al 25.07.2016 ha compiuto un ritardo nell'ultimazione degli stessi pari a giorni 19 per un importo dovuto nei confronti degli opponenti di € 1.900,00. 
In conclusione, per le ragioni sinora esposte, applicati i principi giurisprudenziali via via richiamati, si dichiara l'inesatto adempimento della ### S.r.l. e del direttore dei lavori ### e, per l'effetto, si condannano al risarcimento, ognuno nel limite delle percentuali indicate dal CTU per i vizi inerenti alle singole lavorazioni eseguite, complessivamente quantificato in € 17.450,00 oltre IVA al 10%. 
Altresì, si dichiara l'inadempimento di ### e ### in qualità come in atti, relativo nel pagamento delle opere extra contratto eseguite in loro favore dalla ### S.r.l. per € 16.969,22 + IVA con applicazione dell'iva al 10%. 
Quanto agli interessi dovuti sulla somma di € 16.969,22 oltre ### si ritiene che siano dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. Infatti, la parte che, ai sensi dell'art. 1460 c.c. si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato, 14926/2010). 
Poiché nella fattispecie parte opponente ha eccepito l'esistenza di vizi nelle opere realizzate, questa non può considerarsi in mora, se non dal momento dell'accertamento giudiziale del debito. 
Sulla somma di € 17.450,00 oltre IVA per l'eliminazione dei vizi sulle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, poiché derivante da un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale costituisce secondo la giurisprudenza di legittimità un debito, non di valuta, ma di valore, deve riconoscersi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 1627/2022). 
Sebbene parte attrice non abbia espressamente domandato il riconoscimento di queste voci deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato sul punto che: “…secondo un orientamento di questa Corte, nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (v. Cass., n. 1111/20; n. 18564718). Tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni.”. (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 5317/2022).
Pertanto, sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per l'eliminazione dei vizi riscontrati pari ad € 17.450,00 oltre ### trattandosi di debito di valore decorreranno gli interessi compensativi al tasso legale dal 25.07.2016 (momento di chiusura dei lavori) ad oggi con la rivalutazione anno per anno in base agli indici istat e poi gli interessi moratori sempre al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. 
Ciò posto, occorre pronunciarsi, infine, sulla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'abitazione proposta da ### e ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### Tale ultima domanda risarcitoria è infondata e viene respinta, poiché il mancato pacifico godimento dell'immobile è stato genericamente allegato dagli opponenti e non è stato comunque dimostrato che questi ultimi, in concreto, non abbiano utilizzato l'immobile a causa dei vizi accertati e delle infiltrazioni. 
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno morale, perché allegata senza alcun supporto probatorio atto a dimostrare il pregiudizio subito e le conseguenze patologiche contestate. 
Quanto al pagamento delle spese di ### considerato che è stata accertata sia l'esistenza di vizi alle opere realizzate e sia l'esecuzione di lavori extra contratto, che ha determinato una riduzione sul quantum dovuto dagli opponenti alla ### S.r.l., si ritiene equo porle a carico di ### e ### in solido fra loro, e ### s.r.l. nella misura del 50% pro parte per le spese di ATP come liquidate in atti; mentre quelle della CTU espletata nel presente giudizio vengono poste a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno. 
In punto di spese di lite, si osserva che, con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Inoltre, in ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). 
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accoglie l'opposizione proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale il ### che viene revocato; - dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato il ### per l'inesatto adempimento della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore; - dichiara l'avvenuta esecuzione di lavori non previsti nel contratto di appalto da parte della ### s.r.l. in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### - dichiara l'inadempimento di ### in ordine all'incarico di direttore dei lavori nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, in via solidale con ### ciascuno nelle percentuali indicate nella ### al risarcimento dei danni per i vizi sulle lavorazioni eseguite nell'immobile sito in #### 88, in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### quantificati complessivamente in € 17.450,00 + IVA al 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva; - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 1.900,00 nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo; - condanna ### e ### in qualità di eredi di ### al pagamento nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, dei lavori extra contratto pari ad € 16.969,22 + iva al 10%, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; - rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per mancato godimento dell'immobile proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### - pone le spese di CTU del procedimento di ### come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, e della ### s.r.l. nella misura del 50% pro-parte; - pone le spese di CTU del presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  ### lì 25 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 6259/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Damiani Song

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22557 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.318 secondi in data 18 dicembre 2025 (IUG:GF-A583C8) - 3123 utenti online