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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1308/2022 del 22-06-2022

... indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola/asilo sino alle ore 20.00, riportandolo presso la casa materna; a fine settimana alterne dal sabato mattina ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00, riportandolo presso la casa materna; festività pasquali ad anni alterni ad iniziare con il padre; per 7 ### giorni durante le festività natalizie, alternando il periodo di ### con il ### ad iniziare con la madre per il ### 2020, 15 ### giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare entro il 1^ marzo di ogni anno; compleanno dei figli insieme ad entrambi i genitori ove possibile; 5. disporre che il marito corrisponda alla ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad ed € 400,00 per figlio ed €200,00 per la stessa a far data dal suo allontanamento o dalla domanda, oltre il 100% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato Tribunale almeno fino a che la ricorrente non reperirà una attività lavorativa; allorquando la sig.ra ### reperirà una stabile attività lavorativa il marito corrisponderà alla ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad €500,00 per figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio (leggi tutto)...

testo integrale

N. 7895/2019 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ### in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di R.G. 7895/2019 avente ad oggetto: separazione giudiziale coniugi promossa da: ### nata a ### (### il ### CF: ###, residente in ### via ### 14 int. 2, elettivamente domiciliat ###viale della ### 45 presso lo studio dell'avv.ta ###, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo; PARTE ATTRICE RICORRENTE CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE ### nato a #### il ### e residente in ####, ###. B. Ianari n. 8 int. 3, C.F.: ###, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. ### (C.F.  ###, pec: ###) e dall'Avv. ### (C.F.:###, pec: ###) ed elettivamente domiciliato in ### alla ###. B. Amidei n. 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta per l'udienza presidenziale; PARTE CONVENUTA RESISTENTE ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE E con l'intervento del ### presso il Tribunale; ### ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria integrativa: 1. dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito con obbligo di mutuo rispetto; 2. affidare il figlio minore ### ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa materna; 3. il padre vedrà e terrà il figlio con se due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola/asilo sino alle ore 20.00, riportandolo presso la casa materna; a fine settimana alterne dal sabato mattina ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00, riportandolo presso la casa materna; festività pasquali ad anni alterni ad iniziare con il padre; per 7 ### giorni durante le festività natalizie, alternando il periodo di ### con il ### ad iniziare con la madre per il ### 2020, 15 ### giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare entro il 1^ marzo di ogni anno; compleanno dei figli insieme ad entrambi i genitori ove possibile; 5. disporre che il marito corrisponda alla ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad ed € 400,00 per figlio ed €200,00 per la stessa a far data dal suo allontanamento o dalla domanda, oltre il 100% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato Tribunale almeno fino a che la ricorrente non reperirà una attività lavorativa; allorquando la sig.ra ### reperirà una stabile attività lavorativa il marito corrisponderà alla ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad €500,00 per figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato Tribunale e nulla per la ricorrente. 
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: in via principale che siano respinte tutte le domande di cui al ricorso opposto. 
In via riconvenzionale - che sia pronunciata la separazione con addebito per colpa della ###ra ### e di conseguenza dichiararsi che la medesima non ha diritto all'assegno di mantenimento; - che venga disposto l'affidamento congiunto con collocazione presso il padre e con possibilità per la madre di poter vedere e trascorrere del tempo con il figlio a fine settimana alterni e nei periodi di vacanza e durante le festività sempre con alternanza previo accordo con il padre; In via subordinata: che venga disposto l'affidamento congiunto con collocamento presso la madre, e, considerato che l'abitazione attuale è totalmente insalubre, venga disposto che la madre si collochi con il minore in un'abitazione salubre e preferibilmente vicino al padre ed ai nonni ed iscriva il minore presso una scuola materna della zona, in modo che il padre possa vedere e trascorrere del tempo con il proprio figlio anche più di tre volte a settimana e con un pernotto e riguardo ai periodi di vacanza e alle festività con alternanza previo accordo con la madre.  - e nei periodi di vacanza e durante le festività con alternanza previo accordo con la madre; - che venga stabilito in € 200,00 l'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare in favore del figlio minore ### - con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la signora ### conveniva in giudizio il coniuge signor ### al fine di sentir pronunciare la separazione personale con addebito dovuto alla grave violazione dei doveri morali e coniugali ex 143 c.c. chiedendo, altresì, l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento prevalente del medesimo presso di lei nella casa coniugale sita in ### via ### 11 con conseguente assegnazione della stessa alla ricorrente. Per quanto concerne il mantenimento del figlio la ricorrente chiedeva il riconoscimento di un assegno mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Infine, la ricorrente chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore in considerazione dell'evidente squilibrio economico tra lei e il resistente; invero, la odierna ricorrente ha un contratto di lavoro quale colf con una retribuzione mensile di circa € 380,00, mentre il ### è dipendente di una sala ### in ### con un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di circa 1200/1300 mensili come risultante dalle dichiarazioni dei redditi in atti (2017/2018/2019) Si costituiva il resistente proponendo in via riconvenzionale domanda di addebito a carico della moglie in relazione alla condotta coniugale dalla stessa tenuta di inadempimento degli obblighi di natura morale e fisica; in particolare, il resistente contestava alla coniuge condotte aggressive sia dal punto di vista morale che fisico. 
Inoltre, il ### si associava all'affido congiunto del figlio minore ma con collocamento preso di lui opponendosi al mantenimento per la moglie. 
Alla prima udienza tenutasi in data ### il ### f.f., ascoltate le parti, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affido congiunto con collocamento del figlio minore presso la madre, con riconoscimento di un assegno mensile pari ad € 300 mensili per il figlio e di € 150 mensili per la coniuge. 
Di ciò è stata data comunicazione al P.M., in ossequio al disposto di cui all'art. 70 c.p.c. ed in conformità con l'orientamento giurisprudenziale consolidato (tra le altre, v. Cass. 24.05.05 n. 10894; 07.02.03 n. 1829) secondo cui l'obbligatorietà dell'intervento del P.M. nelle cause di separazione dei coniugi, come nelle altre cause in cui tale partecipazione è imposta dalla legge, non richiede che un rappresentante di detto ufficio sia presente alle udienze istruttorie, o prenda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, ma postula soltanto che detto ufficio sia informato del processo, per poter esercitare in esso i poteri attribuiti dall'ordinamento, ivi compreso quello di presentare conclusioni con comparsa scritta davanti al Collegio. 
La causa all'esito della concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in considerazione della irrilevanza e genericità delle prove per testi articolate dalla difesa della ricorrente. 
All'udienza del 29/09/2021 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..  1. Separazione personale La domanda di separazione personale formulata per quanto sopra detto da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. 
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.  ### conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata, su autorizzazione del ### che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.  2. ### le parti hanno formulato domanda di addebito. 
Va ricordato che in punto di diritto la pronuncia di addebito della separazione presuppone l'accertamento da parte del giudice che il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi dei doveri coniugali abbia causato la crisi matrimoniale e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione presupposta per la pronuncia di separazione (cfr. ex multis Cass. Sez. I, 12/01/2000, n. 279). 
La pronuncia di addebito postula, quindi, in ogni caso, l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074) mentre non può operare nei casi in cui emerga che il rapporto sia già compromesso per incompatibilità caratteriale, poiché in questo caso la condotta è conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto. 
Ed infatti, il Tribunale, in merito alla distribuzione dell'onere probatorio aderisce alla massima che si è andata consolidando nel corso del tempo, secondo la quale «grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass. sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018). 
Va altresì rimarcato come l'addebito, viceversa, operi in via automatica nel caso di volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi. Tale condotta, infatti, costituisce violazione del dovere di convivenza, di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020). 
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata sulla generica allegazione di comportamenti “irosi, umilianti e coercitivi nei confronti della ricorrente” protrattisi dal giugno 2017 fino alla separazione del 28/2/2019, data in cui le parti avrebbero sottoscritto un accordo di separazione con conseguente allontanamento della madre insieme al figlio dalla casa coniugale. Inoltre, la ricorrente deduce che “il resistente si è sempre disinteressato del figlio e della moglie” rappresentando una conclamata crisi coniugale da un tempo di gran lunga antecedente alla separazione. 
Orbene, ritiene il giudicante infondata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente in considerazione della insussistenza nel caso concreto del necessario nesso di causalità fra la crisi coniugale come allegata e la separazione; in particolare, la stessa ricorrente nel suo atto introduttivo rappresenta come la crisi coniugale fosse ormai risalente al giugno 2017 e, quindi, la successiva separazione non può ricondursi causalmente agli asseriti comportamenti aggressivi del resistente. 
In altri termini, la relazione coniugale a detta della ricorrente era da tempo compromessa per cui le generiche condotte “umilianti, irose e coercitive” del resistente non possono costituire la causa scatenante della crisi coniugale. 
Conseguentemente va respinta di addebito della ricorrente. 
Per quanto concerne la domanda di addebito proposta dal signor ### viceversa, va rimarcato come lo stesso non contesti puntualmente e specificamente la sussistenza di una consolidata crisi della relazione coniugale antecedente alla separazione avvenuta nel 2019; pertanto gli episodi narrati di ingiurie e minacce, mai denunciati formalmente né alle forze dell'ordine né all'autorità giudiziaria dal ### non possono ritenersi causalmente legati alla fine della relazione coniugale che, si ripete, è da considerarsi antecedente alla separazione. Tale circostanza consente di poter ritenere non rilevante ai fini dell'addebito il contestato abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente. Peraltro, la signora ### ha prodotto una scrittura privata con cui le parti si sarebbero accordate per il consensuale allontanamento della stessa con il figlio dalla casa coniugale; tale scrittura è stata tempestivamente disconosciuta relativamente alla sottoscrizione dal resistente, per cui a fronte della mancata richiesta di verificazione, la stessa non è utilizzabile in giudizio.  3. Assegno di mantenimento per la moglie Relativamente alla domanda di mantenimento a favore della resistente sono noti al Collegio i principi giurisprudenziali (vedi al riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006) secondo cui “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”, nonché secondo cui (Cass. Sez. 1, Sentenza 18547 del 25/08/2006) “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.”. 
Sulla scorta dei superiori principi giurisprudenziali osserva il Collegio come la domanda di parte ricorrente sia da ritenersi fondata nei seguenti termini di seguito esposti. 
Risulta in atti che il ### percepisce una retribuzione mensile di circa € 1200,00/1.300,00 e che i prestiti per l'acquisto di mobili con una rata complessiva per € 192,40 complessivi scadenti nel 2022, nonchè le altre spese dedotte (relative all'autovettura e alla sua assicurazione) non ricollegabili a specifici bisogni della famiglia, non incidono sul reddito percepito dal ### ai fini della valutazione della sussistenza dello squilibrio economico fra le parti. 
Pertanto, a fronte di un reddito della ricorrente di circa 380 euro mensili netti come risultante dai documenti in atti (certificazioni uniche per 2017/2018/2019 e dichiarazione sostitutiva redditi anno 2020), non può che ritenersi sussistere un evidente squilibrio economico fra i coniugi che va perequato riconoscendo un assegno di mantenimento alla ricorrente pari ad € 150,00 mensili. 
Affidamento del figlio minore e regolamentazione del diritto di visita paterno Le parti non controvertono sull'affidamento del figlio minore ma sul suo collocamento prevalente. 
Conseguentemente, non essendovi alcuno specifico motivo per modificare l'attuale assetto come predisposto dal ### f.f. ritiene il Collegio di dover confermare le condizioni tuttora vigenti sia con riferimento all'affidamento, al collocamento. 
Pertanto, si dispone che il figlio minore ### (nato il ###) sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la parte ricorrente ###; si dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola alle ore 20,00 (in mancanza di accordi si indicano le giornate di martedì e giovedì) nonché a weekend alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compreso il pernottamento non essendovi motivi validi per escluderlo; il resistente, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il minore durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di ### per sette giorni dal 23 al 30 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze ### le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il minore e, alternativamente, il giorno di ### e il Lunedì successivo.  4. Assegno di mantenimento per il figlio Per quanto concerne il mantenimento per il figlio minorenne, ci si deve rifare ai parametri delineati dall'art. 337 ter c.c., ovvero, alle condizioni economiche del coniuge obbligato, alle esigenze di vita dei figli in base alla loro età ed al tempo di permanenza presso ciascun genitore (che incide sul contributo poiché nei periodi di frequentazione con il genitore non collocatario, questi provvede in via diretta al mantenimento dei figli). 
Al riguardo la Suprema Corte (### 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013) ha affermato il principio secondo cui “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod.  civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.”. Tali principi sono stati anche di recente ribaditi dalla Cassazione (### 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) che ha ribadito, in particolare, la rilevanza del principio di proporzionalità secondo cui “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello per non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).”. 
Con riferimento alle capacità economiche, è stato chiarito come il parametro di riferimento ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari è costituito non soltanto dalle sostanze materiali, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, implicando quindi una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis primo comma, c.c.). 
Invero, quanto al coniuge obbligato, deve aversi riguardo non solo e non tanto esclusivamente al reddito, quanto alla sua complessiva capacità economica (cfr.  sez. 6-1, n. 17667 del 4/09/2015), comprensiva di ogni utilità economicamente valutabile (Cass. sez. 1, n. 9718 del 23/04/2010 e n. 3502 del 13/02/2013). 
In base a questi criteri rileva il Collegio come vada nel caso di specie confermato l'ammontare stabilito in sede presidenziale di complessivi € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, che appare congruo in relazione al reddito percepito dal padre come determinato nel paragrafo precedente.  5. Spese di lite Le spese vanno compensate per la metà atteso il rigetto delle reciproche domande di addebito.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale tra ### nata a ### (### il ### e ### nato a #### il ###; 2) Dispone l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore ### con collocamento prevalente presso la madre; 3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola alle ore 20,00 (in mancanza di accordi si indicano le giornate di martedì e giovedì) nonché a weekend alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compreso il pernottamento non essendovi motivi validi per escluderlo; il resistente, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il minore durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di ### per sette giorni dal 23 al 30 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze ### le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il minore e, alternativamente, il giorno di ### e il Lunedì successivo; 4) dispone che il ### versi alla signora ### la somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento oltre rivalutazione ### come per legge, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese; 5) dispone che il ### versi alla signora ### la somma complessiva di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Velletri e rivalutazione ### come per legge, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese; 6) rigetta ogni altra domanda; 7) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap. 
Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in data ###.  ### dott. ### n. 7895/2019

causa n. 7895/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Garri Guglielmo

M
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Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 1159/2025 del 25-10-2025

... a settimane alterne dal venerdì dall'uscita dell'asilo alla domenica sera alle 19.30 con rientro presso la casa materna a carico del padre. ### la settimana il ### prenderà la minore dall'uscita dell'asilo nel pomeriggio del mercoledì e la riaccompagnerà presso la casa materna alle 19.15 per la cena; rispetto alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con ### alternandosi con l madre quantomeno per il mese di agosto nella suddivisione dal 1 al 15 compreso e dal 16 al 31 compreso, salvi migliori accordi delle parti; rispetto alle vacanze natalizie, prevedere l'alternanza della cena della vigilia con il pranzo del natale , rispettando sempre i tempi del minore data la tenera età. In ogni le parti si accorderanno per suddivisione dei tempi di permanenza con la minore almeno due settimane prima del ### in caso di trasferte e viaggi. rispetto alle vacanze pasquali prevedere l'alternanza delle festività scolastiche tra la pasqua e la pasquetta, salvo migliori accordi tra le parti; - DISPORRE padre possa sentire la minore ### al telefono o anche in video chiamata tutti i gironi; - RESPINGERE tutte le richieste ex adverso formulate ed in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Prima CIVILE Il Tribunale di ### in composizione collegiale nelle persone dei signori ### Dr. ###.ssa ###ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1994/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### RICORRENTE Contro NICOLÒ ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### RESISTENTE Con l'intervento del PM in sede ### ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter ### ricorrente: “ Piaccia al ### adito, contrariis reiectis, nel merito disporre l'affidamento della minore ### in via superesclusiva o, in subordine, in via esclusiva in favore della madre, collocandola presso l'abitazione della stessa, disporre che il ### mantenga e prosegua la presa in carico presso il NOA di ### al fine di mantenere il monitoraggio dell'assunzione di sostanze alcooliche da parte dello stesso e ciò per un periodo non inferiore a due anni decorrenti dalla cessazione dell'assunzione del farmaco ### e almeno una volta ogni tre mesi, disporre che il ### sempre una volta terminata l'assunzione del farmaco ### intraprenda un percorso psicoterapeutico per addivenire al superamento della dipendenza alcoolica, ordinare al ### di inviare alla madre gli esiti dei controlli tossicologici urinari e sui capelli eseguiti ed eseguendi e di tenerla adeguantamente informata sull'andamento del percorso terapeutico ordinato o intrapreso volontariamente, disporre che il padre possa vedere e stare con la minore ### solo in spazio neutro e comunque solo tramite incontri protetti in presenza di educatori, disporre che il padre possa sentire la minore ### al telefono o anche in video chiamata come da indicazioni dei ### incaricati, ordinare al padre il pagamento in favore della madre, a titolo di mantenimento della minore ### della somma mensile di euro 600,00, come concordata all'udienza del 14.05.2025, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'aggiornamento secondo gli indici ### a decorrere dal mese di Maggio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano, e sino al raggiungimento della indipendenza economica da parte della figlia, anche oltre la maggiore età.” Parte resistente: “Piaccia al ### contrariis reiectis, all'esito della ctp esperita, lette le relazioni dell'### per i ### alla ### versate in atti, alla luce altresì degli esiti degli esami tossicologici e alcoolemici cui si è sottoposto il ### - AFFIDARE la figlia minore ### congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre; - #### del signor ### un contributo nel mantenimento mensile per la figlia minore, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, di euro 600,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano che qui si intende richiamato; - REVOCARE l'incarico ai servizi sociali del Comune di ### tutela minori, conferito con i provvedimenti assunti inaudita altera parte in data ###, confermati successivamente in data ###; - LIBERALIZZARE gli incontri padre figlia e, per l'effetto, revocare i provvedimenti assunti inaudita altera parte in data ###, confermati successivamente in data ###; - DISPORRE che il padre possa vedere la minore: a settimane alterne dal venerdì dall'uscita dell'asilo alla domenica sera alle 19.30 con rientro presso la casa materna a carico del padre. ### la settimana il ### prenderà la minore dall'uscita dell'asilo nel pomeriggio del mercoledì e la riaccompagnerà presso la casa materna alle 19.15 per la cena; rispetto alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con ### alternandosi con l madre quantomeno per il mese di agosto nella suddivisione dal 1 al 15 compreso e dal 16 al 31 compreso, salvi migliori accordi delle parti; rispetto alle vacanze natalizie, prevedere l'alternanza della cena della vigilia con il pranzo del natale , rispettando sempre i tempi del minore data la tenera età. In ogni le parti si accorderanno per suddivisione dei tempi di permanenza con la minore almeno due settimane prima del ### in caso di trasferte e viaggi.   rispetto alle vacanze pasquali prevedere l'alternanza delle festività scolastiche tra la pasqua e la pasquetta, salvo migliori accordi tra le parti; - DISPORRE padre possa sentire la minore ### al telefono o anche in video chiamata tutti i gironi; - RESPINGERE tutte le richieste ex adverso formulate ed in particolare: respingere la richiesta della ricorrente volta l'affidamento superesclusivo, o in subordine in via esclusivo, della minore ### alla madre, in quanto infondata e destituita di ogni fondamento; respingere la richiesta che il #### mantenga e prosegua la presa in carico presso il NOA di ### al fine di mantenere il monitoraggio dell'assunzione di sostanze alcooliche da parte dello stesso e ciò per un periodo non inferiore a due anni decorrenti dalla cessazione dell'assunzione del farmaco ### e almeno una volta ogni tre mesi, respingere che il ### sempre una volta terminata l'assunzione del farmaco ### intraprenda un percorso psicoterapeutico per addivenire al superamento della dipendenza alcoolica; respingere la richiesta che il #### debba inviare alla madre gli esiti dei controlli tossicologici urinari e sui capelli eseguiti ed eseguendi e di tenerla adeguatamente informata sull'andamento del percorso terapeutico ordinato o intrapreso volontariamente; respingere la richiesta che il #### possa vedere e stare con la minore ### solo in spazio neutro e comunque solo tramite incontri protetti in presenza di educatori; respingere la richiesta che il padre possa sentire la minore ### al telefono o anche in video chiamata come da indicazioni dei ### incaricati”.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la ricorrente chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia ### nata il ###, dalla relazione sentimentale avuta con il resistente. 
In particolare, domandava l'affido super esclusivo della minore con collocamento presso la madre, con facoltà del padre di vederla alla presenza di terzi, posto che il resistente era solito abusare di sostanze alcoliche, e la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di € 3.000, oltre al 50% delle spese straordinarie. Veniva chiesta l'emissione di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. e di divieto di avvicinamento. 
Con decreto inaudita altera parte del 31.5.2025 veniva disposto che il padre potesse vedere la figlia in spazio protetto predisposto dai servizi sociali di ### e veniva vietato al padre di avvicinarsi a meno di 100 mt. dall'abitazione e dal luogo di lavoro di ### Il resistente si costituiva e chiedeva, oltre alla revoca dei provvedimenti resi inaudita altera parte, l'affido condiviso e proponeva un calendario di frequentazione della minore. Sotto il profilo economico, proponeva di quantificare in € 600 al mese l'assegno a carico del padre. 
All'esito dell'udienza del 19.6.2024, tenutasi nel contraddittorio delle parti, venivano confermati i provvedimenti resi inaudita altera parte, veniva previsto un assegno di € 600 a carico del padre, le spese straordinarie venivano ripartite al 50% e veniva disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti. 
L'11.2.2025 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente ### relatore Il ### la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
All'esito dell'istruttoria, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nella misura di cui al prosieguo.  ### il prevalente collocamento di ### presso la madre, domandato da entrambi i genitori, deve essere disposto l'affido esclusivo alla madre, mentre non possono essere accolte né la domanda di affido super esclusivo della ricorrente né di affido condiviso del resistente.  ### svolta in corso di causa, depositata ad aprile 2025, concludeva per l'affido condiviso, così motivando: il ### “non ha mai negato la sua intenzione di fare il padre e l'interesse di essere presente nella vita di ### oltre che a contribuire anche economicamente come è nei doveri genitoriali. Gli operatori che gestiscono lo spazio neutro, hanno rilevato in questi mesi un atteggiamento di collaborazione e disponibilità paterna, nonostante anche alcune criticità emerse da punto di vista genitoriale, che tuttavia non sono apparse pregiudizievoli per la minore, tanto che è sostenibile a parere della scrivente l'ipotesi di un ampliamento degli incontri da bimensili a settimanali, a fronte di un legame affettivo profondo tra padre e figlia, che evidentemente rispecchia l'attaccamento instauratosi tra il papà e ### dopo la sua nascita. 
Anche gli stessi genitori della signor ### ce lo hanno rappresentato come un bravo papà che poi ha avuto delle difficoltà. 
Rispetto alle questioni decisionali, ricordo che il signor ### si era mostrato accondiscendente a dare il suo consenso affinchè la signora ### potesse far richiesta della carta d'identità per la figlia valida per l'espatrio (cfr. mail del 25/10/2024 “### ho riflettuto riguardo alla tua richiesta di ieri sul mio nulla osta per la carta d'identità valida per l'espatrio di nostra figlia. Ti confermo che per me va bene, non ho nulla in contrario”), ciò per dire che quando è stato necessario ha saputo distinguere tra il conflitto con la madre di ### e l'esigenza della bambina. 
Il padre necessita come indicato di fare un percorso che lo stesso ad oggi ha già accolto da parte degli operatori del ### che glielo hanno proposto, e dunque è importante potergli dare fiducia in questa fase, ovviamente tenendo monitorata la sua aderenza e tenendo conto degli esiti degli esami che periodicamente farà”. 
Indubbiamente, l'affido condiviso deve costituire l'obiettivo di tutti i soggetti coinvolti. Allo stato, però, non vi sono le condizioni per disporre l'affido condiviso né prevedere una libera frequentazione padre/figlia. 
La ricostruzione materna, secondo la quale il ### abusava di sostanze alcoliche ed aveva anche fatto uso di sostanze stupefacenti trovava un primo riscontro nei video prodotti dalla ricorrente, nei quali si vede il resistente in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol (video allegati al ricorso) o consumare cocaina (video prodotti il ###). Peraltro, lo stesso ### confermava ai SS di avere consumato cocaina nell'estate del 2024 (si veda la relazione depositata il ###). 
Ancora più rilevante, però, è il fatto che il resistente abbia continuato a ricorrere a dette sostanze anche dopo l'instaurazione del presente giudizio. 
Dalle analisi effettuate presso il NOA a novembre 2024, infatti, emergeva la positività ad alcol e cocaina. 
Gli esami effettuati a gennaio e febbraio 2025, negativi alla cocaina, presentavano positività all'alcol. 
Successivamente gli esami effettuati dal ### erano tutti negativi, sino agli esami effettuati l'11 settembre e il 7 e 9 ottobre 2025, dai quali risultava positività alla ### (relazione depositata dai SS il ###). I successivi esami erano negativi.  ### specificava che la positività riscontrata, considerati i quantitativi rinvenuti, non era riconducibile, come sostenuto dal ### alle cure dentarie effettuate (si veda quanto prodotto il ###).  ### inoltre, si dichiarava disponibile ad effettuare altri esami e mostrava disappunto per il fatto che fossero state effettuate indagini non concordate. 
In detto contesto, non può essere riconosciuto un affido condiviso della minore, continuando il padre a fare ricorso a sostanze che lo rendono inidoneo ad occuparsi di ### in autonomia e che potrebbero esporre la minore ad una situazione di pericolo. 
E', peraltro, preoccupante il fatto che il ### non sia riuscito ad astenersi dal consumo di sostanze nemmeno nel corso del giudizio e, anzi, abbia da ultimo fatto ricorso a sostanze che credeva non sarebbero emerse dalle dagli esami del ### in quanto non oggetto di iniziale indagine. 
A tutto ciò si aggiunga che dall'ultima relazione dello SN (depositata l'8.9.2025) è emerso: In detto contesto, non possono essere disposti né l'affido condiviso né una libera frequentazione padre/figlia. 
Al contempo, si dispone l'affido esclusivo e non super esclusivo in quanto il ### si è presentato regolarmente a tutti gli incontri in SN (dapprima fissati con cadenza bisettimanale e successivamente settimanale), che hanno avuto un andamento generalmente positivo:
Il padre, quindi, risulta seriamente interessato ad essere presente nella vita della figlia. 
I genitori, inoltre, sono stati in grado di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per ### (ad esempio hanno gestito il rinnovo della CI) e il padre non ha mai frapposto ostacoli alla madre, che è colei che provvede alla quotidianità della minore. 
Da ultimo, i genitori risultano anche in grado di gestire e sostenere le video chiamate padre/figlia senza particolari incidenti di percorso. 
In detto, contesto, quindi, si dispone l'affido esclusivo di ### alla madre e si prevede che la frequentazione padre/figlia sia regolamentata dall'ente. 
Viste le ultime analisi svolte presso il ### si dispone che, allo stato, gli incontri padre/figlia avvengano in SN e, successivamente, ove ve ne siano le condizioni, i SS introdurranno un intervento di educativa domiciliare presso la casa paterna.  ### è quello di arrivare al calendario proposto dal padre e sopra ritrascritto. Allo stato, però, detto calendario è inattuabile, considerate le positività del padre. Deve, pertanto, essere dato mandato ai SS (senza limitazione della responsabilità genitoriale delle parti) di regolare la frequentazione padre/figlia. 
Si invita, inoltre, il padre a proseguire il percorso presso il ### si dispone che i SS proseguano con il monitoraggio e si dispone l'apertura della vigilanza. 
Quanto, infine, alle condizioni economiche, devono essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti, in quanto rispondenti all'interesse di ### Si deve, inoltre, confermare la percezione dell'integrale AUU da parte della madre, come disposto il ###.  * 
Attesa la prevalente soccombenza del resistente, due terzi delle spese di lite della ricorrente devono essere poste a suo carico, mentre il rimanente terzo deve essere compensato atteso l'accordo sul profilo economico.
Le spese di CTU devono essere messe definitivamente a carico solidale delle parti, in quanto funzionali all'interesse della minore.  pqm visti gli artt. 337 bis e ss. c.c., il Tribunale così dispone fra le parti di cui in epigrafe: 1) dispone l'affido esclusivo di ### alla madre, con prevalente collocamento presso quest'ultima; 2) dispone che i SS di ### regolamentino la frequentazione padre/### come in parte motiva, mantengano il monitoraggio sul nucleo e sul percorso NOA del resistente; 3) invita il resistente a proseguire con il percorso presso il ### 4) attribuisce l'### alla ricorrente; 5) pone a carico delle parti l'onere di sostenere le spese straordinarie in ragione del 50 % per ciascuna come da ### della Corte di Appello di Milano attualmente in vigore; 6) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla ricorrente, dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ### 7) condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di € 5.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi e compensa per il resto le spese di lite; 8) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti; 9) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore di ### residente ###; 10) dispone che i SS del Comune di ### relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il ###) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore. 
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di ### nonchè al GT del Tribunale di ### per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.  ###, camera di consiglio del 23 ottobre 2025 ### estensore ###.ssa ### dott.

causa n. 1994/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Miro Santangelo, Alessandra Ardito

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Tribunale di Isernia, Sentenza n. 17/2023 del 14-02-2023

... società resistente con le mansioni di maestra nell'asilo “l'###” sito in ### ha adito il Tribunale di Isernia per vedere riconosciuto ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ l'inquadramento della propria prestazione in quella di “educatrice” e a tempo pieno, con 30 ore lavorative invece che 15, come da lettera di assunzione. A riprova di ciò, depositava un “certificato di servizio” asseritamente proveniente da parte datoriale, e chiedeva l'ammissione di prove orali. In subordine, rivendicava il pagamento di tredicesima, quattordicesima e tfr, non corrisposti a conclusione del rapporto. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a. In via preliminare disporre, ai sensi e per l'effetto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della ditta resistente della busta paga di ottobre - novembre - dicembre 2015, nonché il contratto di assunzione stipulato in data ###; b. nel merito, accertare che tra la sig.ra ### e la ditta ### S.E.L.F. Soc. Coop. ### nel periodo ricompreso tra il giorno 20.10.2015 ed il ###, data delle dimissioni presentate dalla ricorrente, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (leggi tutto)...

testo integrale

Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 243 del ### degli ### dell'anno 2018, discussa e decisa all'udienza del giorno 14/02/2023 e vertente TRA ### elettivamente domiciliata in ###, 86 Isernia, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E #### elettivamente domiciliat ###c/o avv. #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE Oggetto: qualificazione e differenze retributive ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ###, la sig.ra ### premettendo di essere stata una dipendente della società resistente con le mansioni di maestra nell'asilo “l'###” sito in ### ha adito il Tribunale di Isernia per vedere riconosciuto ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ l'inquadramento della propria prestazione in quella di “educatrice” e a tempo pieno, con 30 ore lavorative invece che 15, come da lettera di assunzione. A riprova di ciò, depositava un “certificato di servizio” asseritamente proveniente da parte datoriale, e chiedeva l'ammissione di prove orali. In subordine, rivendicava il pagamento di tredicesima, quattordicesima e tfr, non corrisposti a conclusione del rapporto. 
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a. In via preliminare disporre, ai sensi e per l'effetto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della ditta resistente della busta paga di ottobre - novembre - dicembre 2015, nonché il contratto di assunzione stipulato in data ###; b. nel merito, accertare che tra la sig.ra ### e la ditta ### S.E.L.F. Soc. Coop.  ### nel periodo ricompreso tra il giorno 20.10.2015 ed il ###, data delle dimissioni presentate dalla ricorrente, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato; c. per l'effetto, dato atto che parte resistente non ha ancora corrisposto in favore della ricorrente quanto esattamente maturato a titolo di retribuzioni per l'intero periodo lavorato, nonché l'importo dovuto a titolo di ### di ### condannare la ditta S.E.L.F. Soc. Coop. ### in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###(C.F.: ###), al pagamento in favore della sig.ra ### per le causali tutte meglio specificate nelle premesse del presente atto, della complessiva somma di € 7.717,40= settemilasettecentodiciasette/40=), al lordo delle ritenute di legge, o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di giudizio o comunque ritenuto di giustizia; d. il tutto maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze; e. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge.” Si è costituita la resistente, ### avversando tutti gli assunti della ricorrente, e in particolare affermando la correttezza dell'inquadramento della dipendente, che non avrebbe avuto titolo per ricoprire la qualifica di educatrice, nonché la veridicità degli orari osservati. Disconosceva espressamente, nella memoria di costituzione, l'attestazione di servizio prodotta dalla ricorrente. 
La causa, inizialmente più volte rinviata su richiesta delle parti per tentativi di bonario componimento, veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'escussione dei testimoni ###### per giungere alla decisione all'udienza, trattata in modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., del 14.02.2023.  ***  2. Il ricorso può essere accolto solo nella domanda avanzata “in estremo subordine”, ossia per il pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità e ### in parte perché generico nelle sue statuizioni ed in parte perché non è stata raggiunta la prova di quanto affermato dalla ricorrente. 
Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. 
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art.  2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. 
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. 
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). 
Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. 
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore; b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. 
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).  3. Nel caso di specie, quello che la ricorrente vorrebbe far valere è, più che la prestazione di lavoro straordinario, la natura fittizia della sua prestazione a tempo parziale, nonché la diversa qualifica di “educatrice” di asilo nido.  3.1. In primo luogo, posto che non è effettivamente discussa (se non dalle altre socie della cooperativa in sede di audizione, circostanza che non è stata valorizzata negli scritti processuali) la natura subordinata del rapporto, è opportuno analizzare l'asserito superiore inquadramento richiesto dalla ricorrente.  ### in disparte il fatto che il non poter svolgere la mansione di educatrice non significa che se l'abbia fatto in concreto non abbia diritto ad essere retribuita per quell'inquadramento, la lavoratrice nel ricorso non ha in alcun modo descritto le mansioni effettivamente svolte e le differenze tra queste e quelle proprie del suo ufficiale inquadramento contrattuale, né ha indicato dei parametri del contratto collettivo da prendere come riferimento; non si capisce neanche quale siano le differenze retributive vantate per questo aspetto, sulla base dei conteggi prodotti. Non è possibile, dunque, per questo giudice, valutare un diverso inquadramento.  3.2. Neppure la prestazione di lavoro per ore superiori a quelle della lettera di assunzione può dirsi provata. 
Innanzitutto, non assume alcun valore la certificazione di servizio prodotta dalla ricorrente, che è stata formalmente disconosciuta dalla resistente nella memoria di costituzione e della quale non è stata chiesta la verificazione ex art. 216 c.p.c.; peraltro, non è stato neppure ottemperato l'ordine del giudice di depositarne la copia originale in modo che il documento potesse essere quantomeno leggibile.  ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Deve, pertanto, porsi attenzione esclusivamente alle prove testimoniali, che tuttavia non corroborano la tesi della ricorrente. In particolare, pur prescindendo dalla testimonianza di ### e dall'interrogatorio di ### che parlano di un rapporto pari tra le socie della cooperativa per cui il contratto di lavoro subordinato maschererebbe una prestazione resa in autonomia, l'ex dipendente ### ha parlato di turni di lavoro di quattro ore giornaliere (8-12/12-16), e non di cinque come asserito dalla ricorrente, senza peraltro riuscire a collocare nel tempo la prestazione della ### La sig.ra ### madre di una delle alunne dell'asilo, qualifica la ricorrente come “maestra” e afferma di aver spesso visto sia all'entrata che all'uscita da scuola la stessa, ma in modo del tutto generico e senza specificare se nella stessa giornata; anzi, da questa testimonianza emerge piuttosto una grande flessibilità di orari della ### nella resa della prestazione lavorativa. Il testimone ### peraltro cognato della ricorrente, non dà alcuna indicazione specifica sugli orari della medesima (“mi risulta che la ricorrente svolgesse lo stesso orario di lavoro di mia moglie pari a circa 30 ore settimanali”).  4. Non è contestato da parte resistente, tuttavia, il mancato versamento della retribuzione accessoria costituita da tredicesima e quattordicesima mensilità (previste dal contratto collettivo pacificamente applicato), nonché il pagamento del ### che era stato asseritamente offerto alla lavoratrice (ma di questa offerta non c'è prova fra gli allegati della memoria di costituzione). Non possono tuttavia essere considerati, al fine della liquidazione, i conteggi prodotti da parte ricorrente, che prendono a parametro un orario a tempo pieno non provato; la condanna, quindi, prenderà come riferimento piuttosto lo stipendio pacificamente corrisposto alla ### posto alla base dei conteggi per differenze retributive. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra.  5. Le spese devono essere compensate, in ragione della soccombenza reciproca.  P.Q.M.  Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società ### a corrispondere a ### tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto, sulla base della retribuzione, pacifica agli atti, corrisposta in virtù della lettera di assunzione; - Compensa le spese di lite. 
Isernia, 14.02.2023 ### n. 243/2018

causa n. 243/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12443/2025 del 11-05-2025

... D.lgs. 286/1998; se il trattenuto presenta domanda di asilo, il ### se la ritiene strumentale, provvede ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.142 del 2015 a chiedere un nuovo trattenimento, la cui convalida è competenza del ### ale con sospensione dei termini del primo trattenimento, fermi i termini massimi di durata della misura. Il giudice di pace ha infatti precisato nel dispositivo che il ### avrebbe successivamente convalidato il trattenimento di sua competenza. Ciò in conformità con la giurisprudenza di questa 3 di 5 Corte la quale ha chiarito che l'art. 6 comma 5 del D.lgs. n.142 del 2015 nello stabi lire che i termin i di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 142 del 2015, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il ### dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 3 del lo stesso D.lgs., purché il nuo vo provvedimento di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10246/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### TORTOLINI 30, presso lo stud io dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ###'INTERNO, in persona del ### -intimati avverso l'ORDINANZA di ### n. 24880/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal #### gi udice di pace ha convalidato il trattenimento del cittadino straniero, espulso in quanto irregolare, ma che in udienza ha chi esto la protezione internazionale, dichi arando altresì “la 2 di 5 competenza del Tribunale per la convalid a di sua competenza” e rilevando che una prima domanda di protezione internazionale è già stata respinta, sebbene reiterata in udienza e che il richiedente non ha documentato la sussistenza di legami familiari in ### ma solo un contratto a tempo determinato con scadenza a novembre 2024; che non sussistono profili di vulnerabili tà e ch e egli ha ancora legami familiari in ### suo paese d'origine.   Avverso il predetto provvedi mento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato affidandosi a tre motivi. ### dello Stato non tempestivamente costituita ha presentato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale.  ### 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 del D.L. n. 13/2017 e 6, comma 5, del D.lgs. n. 142/2015, ai sensi dell' art. 360 nr. 3 c.p.c. in quanto, avendo l'odierno ricorrente formulato a verbale domanda reiterata di protezione internazionale, il giudice di pace avrebbe dovuto ipso fac to dichiararsi incompetente alla conva lida del trattenimento in quanto competente il Tribunale ordinario.   2.- Il motivo è infondato.   Il gi udice di pace è competente a convalidare il trattenimento del soggetto espulso in quanto privo di permesso di soggiorno, secondo quanto dispone l'art. 14 del D.lgs. 286/1998; se il trattenuto presenta domanda di asilo, il ### se la ritiene strumentale, provvede ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.142 del 2015 a chiedere un nuovo trattenimento, la cui convalida è competenza del ### ale con sospensione dei termini del primo trattenimento, fermi i termini massimi di durata della misura.   Il giudice di pace ha infatti precisato nel dispositivo che il ### avrebbe successivamente convalidato il trattenimento di sua competenza. Ciò in conformità con la giurisprudenza di questa 3 di 5 Corte la quale ha chiarito che l'art. 6 comma 5 del D.lgs. n.142 del 2015 nello stabi lire che i termin i di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall'art. 14, comma 5, del D.lgs.  n. 142 del 2015, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il ### dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 3 del lo stesso D.lgs., purché il nuo vo provvedimento di trattenimento venga tras messo al giudic e competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restan do la insuperabilità dei termini massimi di du rata della mi sura previsti dalla legge. ###.6 commi 3 e 5 del D.lgs. 142 del 2015 non è in contrasto con il quadro no rmativo eurounit ario di rifer imento e segnatamente con l'art. 8 della Direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma c he consente il trattenimento del richiedente asil o secondario, in conformità con quanto previsto dall'art. 8 comma 3 lett. d) della suddetta ### e finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la vol ontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedi re l'esecuzione della decisione di rimpatrio (Cass . ###/ 2024; Cass. ###/2024; Cass. n. 14398/2024; Cass. 14/2024).) 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 286/1998, nonché degli artt. 5, 6 § 1 e 13 della ### dei ### dell'### e dell'art. 1 del Protocollo n. 7 alla C.E.D.U. in relazione all'art. 117 della ### ex art. 360, nr. 3, c.p.c. Il ricorrente 4 di 5 osserva che la detenzione di una perso na, sia ess a cittadina o straniera, ancorché clandestina, non può prescindere dalla rig ida osservanza delle reg ole procedurali e so stanziali di cui all'art 5 CEDU. Il rico rrente deduce che nel cas o di specie la proc edura adottata non è conforme neanche all'articolo 13 della ### E.D.U. e, quind i, al principio di effettività della tutela giurisdizionale, essendo stato il trattenimento prorogato dal giudice di pace senza garantire un controllo effettivo della misura adottata, essendosi il giudice limitato ad un controllo meramente formale del trattenimento, senza tuttavia esami nare il merito dell'eccezione formulata, relativa al consolidato percorso di integrazione e alla diretta incidenza del prorogato trattenimento sulla dedotta convivenza more uxorio, di fatto interrotta a causa della restrizione della libertà personale.  4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 14 del D.lgs. n.286/1998, nonchè degli artt. 8 e 13 della ### dei ### dell'### in relazione all'art. 117 della ### in relazione all'art. 360, nr.  3, c.p.c. Si censura la implicita statuizione di rigetto dell'eccezione e dedu zione circa la rile vanza del prof icuo percorso o di integrazione socio economica nella comunit à di accoglienza, ritenuta implicitamente irrilevante senza alcun ragionevole giudizio di proporzionalità tra l'interesse pubblico al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e il diritto fondamentale all'intangibilità della vita privata e sociale.  5.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi inammissibili In primo luogo si osserva che si tratta di motivi da far valere in sede di opposizione a decreto di espulsione e non di convalida di trattenimento e, in ogni caso, che il giudice di pace ha motivato sul punto, ritenendo insussistenti sia la vita familiare, in quanto 5 di 5 indimostrata, che l' integrazione lavorativa, avendo la parte ottenuto solo un contratto a scadenza. A fronte di questo giudizio, di merito e qu indi in questa sede non rivedibile, i moti vi consistono in una stereotipata elencaz ione di norme e giurisprudenza privi di eff ettivi riscontri indi viduali e nella apodittica asserzione che sar ebbe stata interrotta la convivenza more uxorio e la integrazione lavorativa.   Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte P.Q.M.   Rigetta il ricorso.   Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente prin cipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Russo Rita Elvira Anna

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 72/2026 del 12-01-2026

... fino al lunedì mattina con accompagnamento presso l'asilo/scuola; b) un pernottamento infrasettimanale il martedì, dall'uscita dell'asilo/scuola con accompagnamento all'asilo/scuola il mattino seguente; ### in casi particolari ed eccezionali dovuti a causa di forza maggiore, come impegni di lavoro, trasferte, problemi di salute si potrà variare il calendario, previ accordi specifici e concordati fra i genitori; c) durante le vacanze scolastiche e per le festività, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, si osserverà il seguente calendario: • 15 ### giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In tale periodo sarà sospeso il calendario di affido ma dovranno essere assicurati i contatti telefonici con il minore e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro dove porterà il figlio (località e nome della struttura); • dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni; (salvo espresse esigenze del minore) con inizio dell'alternanza in favore della sig.ra ### • il giorno di ### e il lunedì dell'### ad anni alterni; • i ponti e festività comandate saranno alternate tra i genitori (leggi tutto)...

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N. 8430/2025 V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, riunito in ### di Consiglio, composto dagli ###mi Signori: Dott. ##### Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.  iscritto al n. r.g. 8430/2025 promossa da: ### e ### entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ### e con l'intervento del ###, relativo al minore: ### nato a ### il ###.  ### i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. 
Per il P.M.: visto, nulla oppone ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra ### e ### non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. 
Con ricorso congiuntamente depositato il #### e #### hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. 
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.  ***  ### ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti. 
Nulla sulle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. 
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: DISPONE che il minore ### è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. 
DISPONE che la sig.ra ### e il sig. ### consapevoli dell'importanza delle relazioni familiari nella tutela della salute del figlio e dell'imprescindibile funzione svolta da ciascuno a favore del figlio, si obbligano ad osservare il seguente ### ed a cooperare tra loro nella sua attuazione secondo buona fede e lealtà, al fine di meglio realizzare i maggiori interessi del minore. A tal fine, perciò, si impegnano reciprocamente a garantire al figlio una relazione, equilibrata e continuativa con ciascuno di essi ed i relativi ascendenti, parenti ed affini, a prestarsi reciproca assistenza nell'assolvimento dei compiti di cura, accudimento, educazione ed istruzione del figlio. I genitori si obbligano reciprocamente a non coinvolgere il figlio nelle loro discussioni a non denigrare o svilire il ruolo dell'altro genitore o escluderlo dalla relazione con il figlio, emarginarlo o estrometterlo trattenendo per sé informazioni relative alla salute, educazione, istruzione, attività sportive, ludiche o religiose del figlio, o ad assumere impegni per il tempo in cui il figlio debba stare con l'altro genitore. I genitori s'impegnano a far rispettare i medesimi obblighi su di essi gravanti anche ai familiari del rispettivo ramo familiare, nonché a coloro con cui intrattengono relazioni affettive significative. Tutte le comunicazioni avverranno direttamente mediante comunicazione telefonica o posta elettronica ai rispettivi recapiti: e-mail: ###, cell. ###, e-mail: ###; cell.  ###. ### i periodi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori, le decisioni relative ad attività attinenti la vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé il figlio, che eserciterà perciò la propria responsabilità genitoriale in piena autonomia, anche organizzativa, avendo cura di mantenere un contegno riguardo l'educazione al rispetto di genere, all' educazione sentimentale ed a quella alimentare. Le decisioni principali, ovvero quelle concernenti i maggiori interessi del figlio attinenti la salute, la scuola, le attività extrascolastiche, la religione o comunque destinate a creare consuetudini di vita durevoli nella vita del figlio verranno assunte congiuntamente dai genitori tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze del figlio ed ascoltando la sua opinione. 
Orario scolastico ed attività extrascolastiche Fin da ora le parti concordano sull'iscrizione del figlio minore alla scuola materna al compimento del terzo anno di età e ad un corso di nuoto. 
DISPONE che il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, e pari opportunità di frequentazione. La frequentazione di nonni, zii, cugini, altri soggetti conviventi, anche di fatto, è libera ed avverrà nei giorni e nelle ore in cui il figlio starà con il genitore del relativo ramo parentale. In proposito il sig. ### in considerazione dell'età (un anno e sette mesi) del figlio minore, concorda con la sig.ra ### di condividere le occasioni di convivialità del bambino con i parenti in presenza della madre. 
Entrambi i genitori concordano che fino al compimento del terzo anno di età il minore pernotterà presso la madre. Il sig. ### frequenterà il figlio e si tratterrà con il minore presso l'abitazione della sig.ra ### durante tutti i giorni della settimana, indicativamente, dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Il sig. ### pernotterà presso l'abitazione di ### n. 269, ove ci sia necessità. Successivamente al compimento del terzo anno di età la permanenza del minore ### presso il padre, salvo diversi accordi, seguirà la seguente modalità: a) weekend alternati, dal sabato mattina ore 10.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento presso l'asilo/scuola; b) un pernottamento infrasettimanale il martedì, dall'uscita dell'asilo/scuola con accompagnamento all'asilo/scuola il mattino seguente; ### in casi particolari ed eccezionali dovuti a causa di forza maggiore, come impegni di lavoro, trasferte, problemi di salute si potrà variare il calendario, previ accordi specifici e concordati fra i genitori; c) durante le vacanze scolastiche e per le festività, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, si osserverà il seguente calendario: • 15 ### giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In tale periodo sarà sospeso il calendario di affido ma dovranno essere assicurati i contatti telefonici con il minore e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro dove porterà il figlio (località e nome della struttura); • dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni; (salvo espresse esigenze del minore) con inizio dell'alternanza in favore della sig.ra ### • il giorno di ### e il lunedì dell'### ad anni alterni; • i ponti e festività comandate saranno alternate tra i genitori (se durante il primo giorno di vacanza, ponte o festività il minore starà con la madre, il secondo starà con il padre e così a seguire); • festività infrasettimanali ed eventuali ponti (dovendosi con ciò intendere la festività infrasettimanale collegata al fine settimana più vicino), da individuarsi secondo il calendario scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori, verranno trascorse alternativamente con un genitore o con l'altro; ### variazioni prevedibili delle programmazioni come dinanzi indicate, dovranno essere comunicate con almeno 7 ### giorni di anticipo; ### il periodo di permanenza presso di sé, ciascun genitore provvederà a far svolgere al figlio tutte le attività nelle quali lo stesso sarò impegnato e ad accompagnarlo e riprenderlo nei luoghi ove esse si svolgono. Nel caso in cui si verifichi un impedimento all'attuazione del calendario di affido che si protragga per un intero giorno o più giorni, il tempo verrà recuperato compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e del figlio. Ulteriori modalità temporali che determinano tempi differenti di frequentazione ed accudimento sono ammesse in caso di esigenze lavorative, o se la distanza tra le abitazioni è incompatibile con lo studio e le altre attività extrascolastiche. **//** ### genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa la salute del figlio, le relative cure, ed ogni altra informazione utile a valutarne la condizione psicofisica e di benessere generale. 
Nel caso di malattia il minore rientrerà presso il domicilio materno, salvo importanti controindicazioni segnalate e documentate dal medico. ### tale periodo sono sempre consentite adeguate telecomunicazioni tra il minore e l'altro genitore, e nel caso di durata superiore a 7 giorni saranno consentite visite presso la abitazione. Per i casi di emergenza nei quali ricorre un rischio grave ed imminente per la salute e la sicurezza fisica del minore, ogni genitore è autorizzato a decidere autonomamente dandone immediata comunicazione all'altro genitore. 
DISPONE che le decisioni relative all'istruzione sono sempre assunte di comune accordo tra i genitori, secondo le inclinazioni naturali del figlio ed ascoltando le sue opinioni. ### diverso accordo, le spese per la frequenza di scuole od istituti privati saranno a carico esclusivo del genitore che vi abbia interesse. Tutte le informazioni relative alle attività ed al rendimento scolastico sono condivise ove non conosciute o non conoscibili dall'altro genitore. Le decisioni su un eventuale cambiamento di scuola verranno assunte di comune accordo tra i genitori concordemente, tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze del figlio ed ascoltando la sua opinione. Le decisioni relative alle attività extrascolastiche (sport, hobby,…) saranno condivise e assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze del figlio ed ascoltando la sua opinione. 
Compiti di cura per attività sportive, ricreative, culturali, ludiche: ogni genitore provvederà ai compiti di cura nei rispettivi periodi di permanenza presso di sé. 
DISPONE che il sig. ### a titolo di contributo al mantenimento del figlio, corrisponda sul conto corrente intestato alla sig.ra ### in essere presso la banca ### avente il seguente #######4, la somma mensile di ### 250,00=, entro il giorno 5 ### del mese, salvo ponti festivi; importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ### Il genitore tenuto al pagamento ha l'obbligo di aggiornare l'assegno in modo automatico, senza che la controparte ne faccia richiesta. Le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e sportive previamente concordate, necessitate e documentate, oltre alle spese individuate nel protocollo d'intesa adottato tra ### ed Avvocati del Tribunale di ### del 15.03.2016, saranno sostenute dai genitori, tenuto conto delle rispettive risorse patrimoniali disponibili, della loro capacità lavorativa, professionale e casalinga in ragione del 50% dal sig. ### e del 50% dalla sig.ra #### che la sig.ra ### è autorizzata a richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico.  ### che le parti si impegnano a provvedere al versamento ora per allora, a mesi alterni, della retta mensile della scuola materna, e dei buoni pasto scolastici. Le parti sin d'ora prestano il reciproco consenso a consentire l'accesso ad ogni documentazione relativa alla salute, educazione ed istruzione del figlio, al rilascio del passaporto personale ed a portare il figlio all'estero per viaggi di studio o vacanza. In quest'ultimo caso le spese devono essere condivise, tenuto conto delle capacità economiche di ciascun genitore.  ### che i genitori concordano nel ritenere che il presente ### per l'esercizio della responsabilità genitoriale possa essere modificato in corrispondenza di ogni nuovo ciclo scolastico, ovvero nel caso di sopravvenienze di particolare rilievo legate alla salute, allo studio ed al lavoro di ciascuno di essi e del figlio o secondo quanto previsto in caso di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati dall'### Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali, i genitori sottoporranno alternativamente e senza indugio la questione al proprio legale per tentare una soluzione bonaria, alla ### ovvero al Tribunale.  ### che la sig.ra ### e il sig. ### sono entrambi economicamente indipendenti e tra gli stessi non esiste un obbligo di mantenimento. In ogni caso le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento. 
NULLA sulle spese. 
Così deciso nella ### di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di ### in data ###### sensi dell'art. 52 comma 3 ### si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. 
RG n. 8430/2025

causa n. 8430/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Tetamo, Soria Valentina Giuditta

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