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N. 7895/2019 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ### in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di R.G. 7895/2019 avente ad oggetto: separazione giudiziale coniugi promossa da: ### nata a ### (### il ### CF: ###, residente in ### via ### 14 int. 2, elettivamente domiciliat ###viale della ### 45 presso lo studio dell'avv.ta ###, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo; PARTE ATTRICE RICORRENTE CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE ### nato a #### il ### e residente in ####, ###. B. Ianari n. 8 int. 3, C.F.: ###, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. ### (C.F. ###, pec: ###) e dall'Avv. ### (C.F.:###, pec: ###) ed elettivamente domiciliato in ### alla ###. B. Amidei n. 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta per l'udienza presidenziale; PARTE CONVENUTA RESISTENTE ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE E con l'intervento del ### presso il Tribunale; ### ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria integrativa: 1. dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito con obbligo di mutuo rispetto; 2. affidare il figlio minore ### ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa materna; 3. il padre vedrà e terrà il figlio con se due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola/asilo sino alle ore 20.00, riportandolo presso la casa materna; a fine settimana alterne dal sabato mattina ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00, riportandolo presso la casa materna; festività pasquali ad anni alterni ad iniziare con il padre; per 7 ### giorni durante le festività natalizie, alternando il periodo di ### con il ### ad iniziare con la madre per il ### 2020, 15 ### giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare entro il 1^ marzo di ogni anno; compleanno dei figli insieme ad entrambi i genitori ove possibile; 5. disporre che il marito corrisponda alla ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad ed € 400,00 per figlio ed €200,00 per la stessa a far data dal suo allontanamento o dalla domanda, oltre il 100% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato Tribunale almeno fino a che la ricorrente non reperirà una attività lavorativa; allorquando la sig.ra ### reperirà una stabile attività lavorativa il marito corrisponderà alla ricorrente un assegno di mantenimento non inferiore ad €500,00 per figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo dell'intestato Tribunale e nulla per la ricorrente.
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: in via principale che siano respinte tutte le domande di cui al ricorso opposto.
In via riconvenzionale - che sia pronunciata la separazione con addebito per colpa della ###ra ### e di conseguenza dichiararsi che la medesima non ha diritto all'assegno di mantenimento; - che venga disposto l'affidamento congiunto con collocazione presso il padre e con possibilità per la madre di poter vedere e trascorrere del tempo con il figlio a fine settimana alterni e nei periodi di vacanza e durante le festività sempre con alternanza previo accordo con il padre; In via subordinata: che venga disposto l'affidamento congiunto con collocamento presso la madre, e, considerato che l'abitazione attuale è totalmente insalubre, venga disposto che la madre si collochi con il minore in un'abitazione salubre e preferibilmente vicino al padre ed ai nonni ed iscriva il minore presso una scuola materna della zona, in modo che il padre possa vedere e trascorrere del tempo con il proprio figlio anche più di tre volte a settimana e con un pernotto e riguardo ai periodi di vacanza e alle festività con alternanza previo accordo con la madre. - e nei periodi di vacanza e durante le festività con alternanza previo accordo con la madre; - che venga stabilito in € 200,00 l'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare in favore del figlio minore ### - con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la signora ### conveniva in giudizio il coniuge signor ### al fine di sentir pronunciare la separazione personale con addebito dovuto alla grave violazione dei doveri morali e coniugali ex 143 c.c. chiedendo, altresì, l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento prevalente del medesimo presso di lei nella casa coniugale sita in ### via ### 11 con conseguente assegnazione della stessa alla ricorrente. Per quanto concerne il mantenimento del figlio la ricorrente chiedeva il riconoscimento di un assegno mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, la ricorrente chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore in considerazione dell'evidente squilibrio economico tra lei e il resistente; invero, la odierna ricorrente ha un contratto di lavoro quale colf con una retribuzione mensile di circa € 380,00, mentre il ### è dipendente di una sala ### in ### con un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di circa 1200/1300 mensili come risultante dalle dichiarazioni dei redditi in atti (2017/2018/2019) Si costituiva il resistente proponendo in via riconvenzionale domanda di addebito a carico della moglie in relazione alla condotta coniugale dalla stessa tenuta di inadempimento degli obblighi di natura morale e fisica; in particolare, il resistente contestava alla coniuge condotte aggressive sia dal punto di vista morale che fisico.
Inoltre, il ### si associava all'affido congiunto del figlio minore ma con collocamento preso di lui opponendosi al mantenimento per la moglie.
Alla prima udienza tenutasi in data ### il ### f.f., ascoltate le parti, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affido congiunto con collocamento del figlio minore presso la madre, con riconoscimento di un assegno mensile pari ad € 300 mensili per il figlio e di € 150 mensili per la coniuge.
Di ciò è stata data comunicazione al P.M., in ossequio al disposto di cui all'art. 70 c.p.c. ed in conformità con l'orientamento giurisprudenziale consolidato (tra le altre, v. Cass. 24.05.05 n. 10894; 07.02.03 n. 1829) secondo cui l'obbligatorietà dell'intervento del P.M. nelle cause di separazione dei coniugi, come nelle altre cause in cui tale partecipazione è imposta dalla legge, non richiede che un rappresentante di detto ufficio sia presente alle udienze istruttorie, o prenda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, ma postula soltanto che detto ufficio sia informato del processo, per poter esercitare in esso i poteri attribuiti dall'ordinamento, ivi compreso quello di presentare conclusioni con comparsa scritta davanti al Collegio.
La causa all'esito della concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in considerazione della irrilevanza e genericità delle prove per testi articolate dalla difesa della ricorrente.
All'udienza del 29/09/2021 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. 1. Separazione personale La domanda di separazione personale formulata per quanto sopra detto da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. ### conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata, su autorizzazione del ### che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 2. ### le parti hanno formulato domanda di addebito.
Va ricordato che in punto di diritto la pronuncia di addebito della separazione presuppone l'accertamento da parte del giudice che il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi dei doveri coniugali abbia causato la crisi matrimoniale e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione presupposta per la pronuncia di separazione (cfr. ex multis Cass. Sez. I, 12/01/2000, n. 279).
La pronuncia di addebito postula, quindi, in ogni caso, l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074) mentre non può operare nei casi in cui emerga che il rapporto sia già compromesso per incompatibilità caratteriale, poiché in questo caso la condotta è conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto.
Ed infatti, il Tribunale, in merito alla distribuzione dell'onere probatorio aderisce alla massima che si è andata consolidando nel corso del tempo, secondo la quale «grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass. sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018).
Va altresì rimarcato come l'addebito, viceversa, operi in via automatica nel caso di volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi. Tale condotta, infatti, costituisce violazione del dovere di convivenza, di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020).
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata sulla generica allegazione di comportamenti “irosi, umilianti e coercitivi nei confronti della ricorrente” protrattisi dal giugno 2017 fino alla separazione del 28/2/2019, data in cui le parti avrebbero sottoscritto un accordo di separazione con conseguente allontanamento della madre insieme al figlio dalla casa coniugale. Inoltre, la ricorrente deduce che “il resistente si è sempre disinteressato del figlio e della moglie” rappresentando una conclamata crisi coniugale da un tempo di gran lunga antecedente alla separazione.
Orbene, ritiene il giudicante infondata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente in considerazione della insussistenza nel caso concreto del necessario nesso di causalità fra la crisi coniugale come allegata e la separazione; in particolare, la stessa ricorrente nel suo atto introduttivo rappresenta come la crisi coniugale fosse ormai risalente al giugno 2017 e, quindi, la successiva separazione non può ricondursi causalmente agli asseriti comportamenti aggressivi del resistente.
In altri termini, la relazione coniugale a detta della ricorrente era da tempo compromessa per cui le generiche condotte “umilianti, irose e coercitive” del resistente non possono costituire la causa scatenante della crisi coniugale.
Conseguentemente va respinta di addebito della ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di addebito proposta dal signor ### viceversa, va rimarcato come lo stesso non contesti puntualmente e specificamente la sussistenza di una consolidata crisi della relazione coniugale antecedente alla separazione avvenuta nel 2019; pertanto gli episodi narrati di ingiurie e minacce, mai denunciati formalmente né alle forze dell'ordine né all'autorità giudiziaria dal ### non possono ritenersi causalmente legati alla fine della relazione coniugale che, si ripete, è da considerarsi antecedente alla separazione. Tale circostanza consente di poter ritenere non rilevante ai fini dell'addebito il contestato abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente. Peraltro, la signora ### ha prodotto una scrittura privata con cui le parti si sarebbero accordate per il consensuale allontanamento della stessa con il figlio dalla casa coniugale; tale scrittura è stata tempestivamente disconosciuta relativamente alla sottoscrizione dal resistente, per cui a fronte della mancata richiesta di verificazione, la stessa non è utilizzabile in giudizio. 3. Assegno di mantenimento per la moglie Relativamente alla domanda di mantenimento a favore della resistente sono noti al Collegio i principi giurisprudenziali (vedi al riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006) secondo cui “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”, nonché secondo cui (Cass. Sez. 1, Sentenza 18547 del 25/08/2006) “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.”.
Sulla scorta dei superiori principi giurisprudenziali osserva il Collegio come la domanda di parte ricorrente sia da ritenersi fondata nei seguenti termini di seguito esposti.
Risulta in atti che il ### percepisce una retribuzione mensile di circa € 1200,00/1.300,00 e che i prestiti per l'acquisto di mobili con una rata complessiva per € 192,40 complessivi scadenti nel 2022, nonchè le altre spese dedotte (relative all'autovettura e alla sua assicurazione) non ricollegabili a specifici bisogni della famiglia, non incidono sul reddito percepito dal ### ai fini della valutazione della sussistenza dello squilibrio economico fra le parti.
Pertanto, a fronte di un reddito della ricorrente di circa 380 euro mensili netti come risultante dai documenti in atti (certificazioni uniche per 2017/2018/2019 e dichiarazione sostitutiva redditi anno 2020), non può che ritenersi sussistere un evidente squilibrio economico fra i coniugi che va perequato riconoscendo un assegno di mantenimento alla ricorrente pari ad € 150,00 mensili.
Affidamento del figlio minore e regolamentazione del diritto di visita paterno Le parti non controvertono sull'affidamento del figlio minore ma sul suo collocamento prevalente.
Conseguentemente, non essendovi alcuno specifico motivo per modificare l'attuale assetto come predisposto dal ### f.f. ritiene il Collegio di dover confermare le condizioni tuttora vigenti sia con riferimento all'affidamento, al collocamento.
Pertanto, si dispone che il figlio minore ### (nato il ###) sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la parte ricorrente ###; si dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola alle ore 20,00 (in mancanza di accordi si indicano le giornate di martedì e giovedì) nonché a weekend alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compreso il pernottamento non essendovi motivi validi per escluderlo; il resistente, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il minore durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di ### per sette giorni dal 23 al 30 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze ### le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il minore e, alternativamente, il giorno di ### e il Lunedì successivo. 4. Assegno di mantenimento per il figlio Per quanto concerne il mantenimento per il figlio minorenne, ci si deve rifare ai parametri delineati dall'art. 337 ter c.c., ovvero, alle condizioni economiche del coniuge obbligato, alle esigenze di vita dei figli in base alla loro età ed al tempo di permanenza presso ciascun genitore (che incide sul contributo poiché nei periodi di frequentazione con il genitore non collocatario, questi provvede in via diretta al mantenimento dei figli).
Al riguardo la Suprema Corte (### 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013) ha affermato il principio secondo cui “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.”. Tali principi sono stati anche di recente ribaditi dalla Cassazione (### 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) che ha ribadito, in particolare, la rilevanza del principio di proporzionalità secondo cui “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello per non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).”.
Con riferimento alle capacità economiche, è stato chiarito come il parametro di riferimento ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari è costituito non soltanto dalle sostanze materiali, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, implicando quindi una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis primo comma, c.c.).
Invero, quanto al coniuge obbligato, deve aversi riguardo non solo e non tanto esclusivamente al reddito, quanto alla sua complessiva capacità economica (cfr. sez. 6-1, n. 17667 del 4/09/2015), comprensiva di ogni utilità economicamente valutabile (Cass. sez. 1, n. 9718 del 23/04/2010 e n. 3502 del 13/02/2013).
In base a questi criteri rileva il Collegio come vada nel caso di specie confermato l'ammontare stabilito in sede presidenziale di complessivi € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, che appare congruo in relazione al reddito percepito dal padre come determinato nel paragrafo precedente. 5. Spese di lite Le spese vanno compensate per la metà atteso il rigetto delle reciproche domande di addebito. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale tra ### nata a ### (### il ### e ### nato a #### il ###; 2) Dispone l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore ### con collocamento prevalente presso la madre; 3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola alle ore 20,00 (in mancanza di accordi si indicano le giornate di martedì e giovedì) nonché a weekend alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, compreso il pernottamento non essendovi motivi validi per escluderlo; il resistente, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il minore durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi) nonché, durante le vacanze di ### per sette giorni dal 23 al 30 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze ### le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il minore e, alternativamente, il giorno di ### e il Lunedì successivo; 4) dispone che il ### versi alla signora ### la somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento oltre rivalutazione ### come per legge, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese; 5) dispone che il ### versi alla signora ### la somma complessiva di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Velletri e rivalutazione ### come per legge, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese; 6) rigetta ogni altra domanda; 7) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap.
Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in data ###. ### dott. ### n. 7895/2019
causa n. 7895/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Garri Guglielmo