blog dirittopratico

3.709.773
documenti generati

v5.48
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2408/2024 del 25-01-2024

... ord. n. 253 del 2012), ma soprattutto la legittima aspettativa della controparte al consolidam ento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (Cass. n. 9597 del 2011; Cass. n. 6159 del 2018). Dalla om essa notificazione del ricorso e del decreto dell'appello, nel sistema dell'art. 435 c.p.c. vengono, quindi, pregiudicate le condizioni di parità tra le parti, ovvero il diritto dell'appellato di essere posto tempestivamente a conosce nza della litispe ndenza concernent e il gravame. ### tardiva della conoscenza de lla pendenza dell'impugnazione desumibile dalla spontanea costituzione in giudizio dell'appellato (che avesse appreso aliunde dell'appello giammai notificatogli e intenda così far valere le sue difese) non può dare per realizzato nel processo il risult ato pratico cui la preventiva notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno 5 di 6 dell'interesse del destinatario a ott enere la de claratoria di improcedibilità. 5.3. Può quindi enunciarsi il seguente principio: nelle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16741/2021 R.G. proposto da: ##### S.P.A., rappresentati e difesi dall'avvocato ### -ricorrenti contro CITTÀ ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### e dall'avvocata ### -controricorrente avverso la ### dell a CORTE ### di ### 1178/2020, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal ### 2 di 6 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### in proprio nonché quale amministratore delegato cessato della ### S.p.a., la ### S.p.a. e ### h anno proposto ricorso avverso la sentenza 1178/2020 della Corte d'appello di ### depositata il 18 dicembre 2020. 
Resiste con controricorso la ### di ### 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c. 
I rico rrenti hanno depositato memoria per l'adunanza del 27 settembre 2023.  3. La Corte d'appello di ### ha dichiarato improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 364/2019 del Tribunale di ### in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, inerente a verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 29/S del 24 ottobre 2014 relativa all'impianto di trattamento ed allo scarico in mare dei reflui urbani del Comune di ### La Corte ligure ha rilevat o che “come e ccepito dall'appellato, n on risulta che il ricors o in appello con il p edissequo provved imento di fissazione dell'udienza sia mai stato notificato a parte appellata”.  4. Il primo m otivo d i ricorso lam enta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 comma 2 Cost., 101 e 435 c.p.c ., per avere il giu dice di secondo grado dichiarato l'improcedibilità dell'appello ritenendo di non poter assegnare un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso, assumendo che la controparte avesse subito una lesione del suo diritto di difesa, pur e ssendosi l'appellata ### di ### costituita tempestivamente in giudizio, svolgendo difese di merito. 
Il secondo motivo di rico rso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e de ll'art. 6 CEDU, per non 3 di 6 aver la Corte di appello ritenuto l'effetto sanante della costituzione di controparte.  4.1. La controricorrent e replica che costituisce circostanza pacifica che gli app ellanti non avessero provveduto ad alcuna no tifica del ricorso e del decreto nel termine non inferiore a venticinque giorni rispetto all'udienza di discu ssione ex art. 435, comma 3, c.p.c. La medesima controricorrente sment isce altresì ogni effetto sanante della propria costituzione nel giudizio di appello, essendo “venuta a conoscenza dell'impugnazione della sentenza n. 364/2019 soltanto in data ###, oltre un anno dal deposito della stessa, avvenuto in data ###”.  5. I due mot ivi di ricorso vanno esaminati congiuntam ente e si rivelano infondati alla stregua del seguente principio.  5.1. Nelle controversie, quali quelle di opposizione ad ordinanzaingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, non essendo neppure consentito al giudice - alla stregua dell'art. 111, comma 2, ### - di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica (Cass. Sez. Un. n. 20604 del 2008; più di recente, indicativamente, Cass. n. 27079 del 2020). Si è infatti evidenziato come, a fronte di una notificazione del tutt o omessa, e quindi inesi stente giuridicamente e di fatto (per totale mancanza materiale dell'atto: Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016), non può applicarsi un sistema sanante, q uale quello apprestato dall'art.  291 c.p.c., sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c. con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem. 4 di 6 5.2. Tanto meno rispetto ad una no tificazione dell'appello d el tutto mancata può dirsi che tale inesist enza venga sanata ex tun c al momento della eventuale costituz ione in giudizio dell'ap pellato, secondo il principio generale dettato dall'art. 156, commi 2 e 3, c.p.c. 
La difformità dell'atto processuale dal modello legale non deve essere rilevata dal giudic e ove risulti com unque adempiuta la fun zione astratta ed obiettiva che quello stesso atto persegue nella sequenza procedimentale (Cass. Sez. Un. n. 11550 del 2022). 
Si è precisato al riguardo che nelle controversie di lavoro, la mancata notificazione del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza lede non soltanto la corrett a instaurazione del contraddittorio (a cui presidio è post o il te rmine stabilit o nel terzo comma dell'art. 435 c.p.c., il quale garantisce la “astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato”: Corte cost. ord. n. 60 del 2010; anche ord. n. 253 del 2012), ma soprattutto la legittima aspettativa della controparte al consolidam ento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (Cass. n. 9597 del 2011; Cass. n. 6159 del 2018). Dalla om essa notificazione del ricorso e del decreto dell'appello, nel sistema dell'art.  435 c.p.c. vengono, quindi, pregiudicate le condizioni di parità tra le parti, ovvero il diritto dell'appellato di essere posto tempestivamente a conosce nza della litispe ndenza concernent e il gravame.  ### tardiva della conoscenza de lla pendenza dell'impugnazione desumibile dalla spontanea costituzione in giudizio dell'appellato (che avesse appreso aliunde dell'appello giammai notificatogli e intenda così far valere le sue difese) non può dare per realizzato nel processo il risult ato pratico cui la preventiva notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno 5 di 6 dell'interesse del destinatario a ott enere la de claratoria di improcedibilità.  5.3. Può quindi enunciarsi il seguente principio: nelle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge , è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissaz ione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fat to, né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tun c per effett o della eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di met tere la controparte a tempestiva conoscen za della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.  6. Il ricorso deve, pertan to, essere rigett ato, regolan dosi secondo soccombenza le spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente, oltre oneri riflessi, trattandosi di compensi da liquidare ad avvocati interni di un ente locale. 
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condann a in solid o i ricorrent i a rimborsare alla controricorren te le spese sost enute nel giudizio di 6 di 6 cassazione, che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a oneri riflessi, spese generali e ad accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussisten za dei presupposti processuali per il versam ento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Scarpa Antonio

M

Tribunale di Livorno, Sentenza n. 986/2025 del 29-12-2025

... ### b) elaborazione di grafici per rappresentare l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti; c) facile liquidità e rivendita dei diamanti; d) qualifica di leader del mercato. Registrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 ### ha aggiunto che il Consiglio di Stato, confermando il provvedimento di ### ha ritenuto indubbia la sussistenza della responsabilità degli istituti dovendosi escludere che il ruolo della banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a quella di mero segnalatore”. ### ha quindi chiesto di: a) qualificare il rapporto intercorso tra le parti come intermediazione finanziaria; b) accertare “la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale di ### BPM”; c) condannare la ### al pagamento di € 42.500,00, “pari alla differenza tra il prezzo pagato e il reale valore dei diamanti … oltre interessi e rivalutazione monetaria”. 2. Con comparsa di costituzione depositata il ###, la spa ### si è costituita deducendo: a) che era stata la ### a manifestare “l'intenzione di voler diversificare i propri investimenti”; b) che la ### aveva quindi segnalato un operatore (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3692/2022 con OGGETTO: ### ipotesi di responsabilita ### non ricomprese nelle altre mat promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### ATTRICE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. #### del processo 1. Con atto di citazione notificato a mezzo #### ha evocato in giudizio la spa ### esponendo: a) che è cliente della banca convenuta; b) che, a seguito della morte del padre, ella aveva ottenuto un risarcimento danni di € 180.000,00; Registrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 c) che tale somma era stata investita, previa autorizzazione del Giudice tutelare, presso la ### d) che alla scadenza del 2016, quando l'attrice era divenuta maggiorenne, seguendo le indicazioni del funzionario della banca, ha investito la somma di € 50.000,00 acquistando 3 diamanti; e) che a questa decisione era stata spinta da “informazioni ingannevoli, o comunque fuorvianti e parziali sul prezzo dei diamanti, su alcune caratteristiche dell'operazione di acquisto e in generale sulla convenienza economica dell'investimento”, fornite dal funzionario della filiale di ### frazione di ### della ### f) che la banca conosceva “le difficoltà economiche in cui versava la ### termarket ### nel 2016”; g) che la compravendita dei 3 diamanti si era perfezionata il ###, con il versamento di € 50.146,57; h) che la ### aveva “un fortissimo interesse economico alla concessione dei contratti di acquisto dei diamanti poiché da ciascuna transazione ricavava una consistente provvigione”; i) che l'attrice era “convinta che detto investimento fosse “garantito” dalla stessa”; j) che ella “ha incontrato un incaricato della ### solo dopo aver sottoscritto il contratto sotto la “guida” della banca di fiducia e solo per vedere e decidere in merito alla custodia dei diamanti acquistati, rimasti in deposito presso i caveaux di IDB”; k) che il ### il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della Intermarket ### e l'attrice aveva ottenuto la restituzione dei 3 diamanti; l) che, successivamente, ella aveva accertato “che il diamante identificato con il ### era difforme da quello acquistato con riguardo alla ### identificata con la sigla LE in luogo della IF”; m) di aver accertato che i diamanti avevano un valore inferiore al prezzo pagato. 
Tanto premesso, l'attrice ha rappresentato che la ### aveva accertato che sia la ### market Diamond che la ### avevano adottato comportamenti ingannevoli, e precisamente: a) il prezzo di vendita dei diamanti era stato presentato come quotazione di mercato “e pubblicato a pagamento sui giornali economici”, mentre in realtà era stato fissato autonomamente da ### b) elaborazione di grafici per rappresentare l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti; c) facile liquidità e rivendita dei diamanti; d) qualifica di leader del mercato. 
Registrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 ### ha aggiunto che il Consiglio di Stato, confermando il provvedimento di ### ha ritenuto indubbia la sussistenza della responsabilità degli istituti dovendosi escludere che il ruolo della banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a quella di mero segnalatore”.  ### ha quindi chiesto di: a) qualificare il rapporto intercorso tra le parti come intermediazione finanziaria; b) accertare “la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale di ### BPM”; c) condannare la ### al pagamento di € 42.500,00, “pari alla differenza tra il prezzo pagato e il reale valore dei diamanti … oltre interessi e rivalutazione monetaria”.  2. Con comparsa di costituzione depositata il ###, la spa ### si è costituita deducendo: a) che era stata la ### a manifestare “l'intenzione di voler diversificare i propri investimenti”; b) che la ### aveva quindi segnalato un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, la ### c) che essa “non ha svolto alcuna attività promozionale e/o sollecitativa”, bensì attività di “mero segnalatore”, disciplinata dall'art. 107, comma 3, d. lgs.  9.9.2005 n. 209 e consistente nella “mera introduzione del cliente”; d) che la ### aveva “deciso in totale autonomia di opzionare pietre preziose per un controvalore di euro 50.000,00”; e) che la ### non era legittimata passiva perché il contratto era stato concluso dalla ### con la IDB (### spa); f) che la domanda di risarcimento del danno era improcedibile perché “le pietre preziose … sono soggette a continue oscillazioni di valore” e quindi “la minusvalenza verificatasi è al momento potenziale”; g) che “non corrisponde alla realtà il fatto che i funzionari della ### abbiano rassicurato la Cliente in merito alla convenienza, sicurezza e redditività dell'acquisto, considerato che l'unico ruolo della ### lo si ripete, era quello di mettere in contatto gli interessati e IDB”; h) che non era rilevante il fatto che l'attrice non aveva avuto alcun contatto con ### perché “l'intervento della ### venditrice si sarebbe reso necessario solo laddove la Cliente avesse necessitato di ulteriori chiarimenti”; i) che la ### non aveva “alcun obbligo di verificare l'adeguatezza del prezzo indicato da IDB”; j) che la ### aveva “confidato in buon fede nella solidità economica della società e nella sua affidabilità e professionalità”; k) che il fatto che la ### ricevesse una commissione da IDB non ha alcuna rileRegistrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 vanza sulla mancanza di un rapporto contrattuale tra le odierne parti e, quindi, non è configurabile la violazione, da parte della ### di alcun dovere di corretta informazione e di controllo dei prodotti offerti; l) che il provvedimento con cui ### ha rilevato la sussistenza di una presunta pratica commerciale scorretta nelle modalità di vendita dei diamanti “da investimento” da parte di IDB e del ### era inidoneo a dimostrare la fondatezza delle domande proposte dalla ### perché ### si era limitata a “stigmatizzare comportamenti generali posti asseritamente in essere, inter alia, dal ### senza entrare nel dettaglio dei singoli casi intercorsi”; m) che non vi è la prova che IDB abbia posto in essere pratiche commerciali scorrette; n) che la differenza tra il prezzo pagato da ### e il valore effettivo dei 3 diamanti “attiene alla contrattazione tra le parti” e perché “non esiste un prezzo di riferimento comunemente accettato …… ma solo delle stime di valore generale su ipotetiche pietre standard” che “non tengono conto della filiera di intermediazione”; o) che la banca non ha “alcuna responsabilità … in merito a quanto IDB ha pubblicato sui giornali economici”; p) quanto alla “ipotetica responsabilità da contatto sociale”, che essa non era configurabile perché “sulla ### non gravava alcun obbligo di protezione”, perché “non aveva accesso a maggiori informazioni rispetto a quelle cui avrebbe potuto accedere la Cliente e, in ogni caso, non aveva neppure una maggiore capacità di lettura delle stesse, dal momento che la compravendita di diamanti non rientra tra le attività svolte professionalmente dal ### BPM”; q) che non si applica la normativa in materia di strumenti finanziari (### n. 16190 del 29.10.2007) perché i diamanti non rientrano in tale categoria; r) che non era configurabile neanche la responsabilità precontrattuale nè quella extracontrattuale, perché “### attrice non ha minimamente provato nel caso di specie la condotta illecita attribuibile alla ### omettendo di allegare e dimostrare la sussistenza tanto della condotta dolosa e/o colposa contra ius, quanto dell'esistenza del danno evento e di quello consequenziale, nonché del nesso di causalità che lega questi elementi”; s) che comunque la ### aveva concorso colposamente perché se “avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni” e cioè che “le quotazioni richiamate da IDB non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”; t) quanto all'entità del danno, che esso doveva essere oggetto di specifica prova e, inoltre, che “il ### ha ammesso in via transattiva al passivo le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acRegistrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 quisto dei diamanti” e che l'attrice era invitata “a precisare se si sia avvalsa di tale facoltà”; u) che non erano dovute le spese legali sostenute per la proposizione del ricorso ex art 87 bis LF, perché era stata l'attrice “ad optare, in totale autonomia, per il deposito dei diamanti presso i caveaux di IDB ….. scelta che ha determinato la necessità di chiedere la loro restituzione al Fallimento”; v) che gli interessi dovevano decorrere non dalla data dell'acquisto ma dalla domanda, perché “la buona fede dell'accipiens si presume”; 3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, escussione della teste ### e con la consulenza tecnica del gemmologo ###.  4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 6.11.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte: - in data ###, da parte attrice; - in data ###, da parte convenuta.  5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc. 
Motivi della decisione 6. Premessa in fatto La vicenda oggetto di causa può essere così ricostruita.  ### ha investito la somma di € 50.146,57 per l'acquisto di 3 diamanti. 
La decisione è stata assunta nei locali della filiale di ### fraz. ### della spa ### di cui l'attrice era cliente. 
La teste ### madre dell'attrice, ha dichiarato che “loro”, cioè i funzionari della banca, “ci hanno consigliato di investire 50.000 mila euro nell'acquisto dei diamanti perché era una operazione sicura e più vantaggiosa anche di altri investimenti” (verb. ud.  28.5.24). 
La teste ha aggiunto che “Il dipendente ha spiegato a mia figlia che l'operazione era vantaggiosa e sicura” e di ricordare che questi “ha illustrato alla ### le caratteristiche dell'investimento, esibendo anche quotazioni riportate sul ### 24 ore”. 
E' stato “mostrato un opuscolo” alla ### La teste ha inoltre dichiarato che lei non era d'accordo su questo tipo di investimento “ma loro sono riusciti a convincere mia figlia, anche se pure lei all'inizio era un pò titubante ma poi si è lasciata convincere”, perché “il valore dei diamanti di IDB era in costante ascesa e che quest'ultima era un'azienda solida e leader nel settore”. 
Registrato il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00
Inoltre, il funzionario-dipendente della ### aveva “rassicurato la ### sulla sicurezza e vantaggiosità dell'investimento proposto, fornendo tutte le indicazioni necessarie alla conclusione dell'affare”. 
La vicenda oggetto di causa rientra integralmente tra le fattispecie esaminate dall'### della ### e del ### che con provvedimento ### del 30.10.2017 (per quel che qui rileva) ha: a) accertato che ### spa e ### spa avevano realizzato una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 21 coma 1, lett. b), c), d) e f), nonché degli att. 22 e 23 del ### del ### vietandone “l'ulteriore continuazione”; b) irrogato, rispettivamente, la sanzione di € 1.900.000,00 e di € 3.350.000,00. 
In particolare, ### ha riferito che “nel materiale promozionale e illustrativo di IDB e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici; b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.”. 
Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 2081/2021, ha avuto modo di accertare che la IDB aveva posto in essere le suddette condotte di carattere decettivo, relative a elementi essenziali della negoziazione. 
E' vero che il provvedimento ### “non è idoneo a costituire prova dei fatti in esso accertati, atteso che … non è applicabile nel caso di specie l'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017 che riguarda le sole violazioni del diritto della concorrenza.” (Trib. Verona del 16.11.2020 e Trib. Parma 342/2020). 
Tuttavia, le circostanze riferite dalla teste ### sono perfettamente coerenti con la dinamica negoziale accertata in linea generale da ### e ritenuta scorretta. 
In particolare, la teste ha riferito che il funzionario della banca ha svolto una vera e propria attività di convincimento sulla cliente, ### presentando l'operazione come “sicura e più vantaggiosa anche di altri investimenti”. Ma ciò è, invece, in netto contrasto con quanto ### ha evidenziato e, cioè, che “i prezzi di mercato dei diamanti non sono affatto privi di volatilità” (riprendendo lo studio ### del febbraio 2017). 
La teste ha inoltre riferito che, per illustrare la vantaggiosità dell'investimento, l'operatore ### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 del ### ha esibito “anche quotazioni riportate sul ### 24 ore”. Il ricorso all'autorevolezza ed obiettività del più antico e diffuso quotidiano economico-finanziario italiano ha avuto, ovviamente, lo scopo di rafforzare le argomentazioni dirette a rassicurare in ordine alla bontà dell'investimento. Questo modus procedendi è del tutto identico a quello accertato da ### che ha invece evidenziato che si trattava non già di listini e quotazioni ufficiali, riportati dalla stampa specializzata, bensì di mera informazione pubblicitaria a pagamento. 
Anche l'esistenza di un opuscolo, rammostrato alla ### dal funzionario bancario (anche questa circostanza è stata riferita dalla teste ### combacia perfettamente con quanto accertato da ### e, cioè, che IDB aveva predisposto opuscoli, brochure e leaflet, in cui i diamanti venivano presentati come bene rifugio e liquidabili in tutto il mondo. 
Anche le rassicurazioni sul fatto che la IDB fosse “un'azienda solida e leader nel settore” (teste ### coincidono alla perfezione con le tranquillizzanti affermazioni contenute nella brochure (cfr. provvedimento ### pag. 15), finalizzate ad accreditare l'idea che IDB fosse “leader nei servizi offerti nel mondo del diamante” (ibidem, p. 15, nota 45).  ### ha sottolineato che “l'affermazione di una qualsivoglia primazia … è idonea a fornire al consumatore una rappresentazione distorta della qualifica del professionista, in quanto un simile vanto presupporrebbe lo svolgimento di un'analisi capillare di vari fattori non solo quantitativi, in termini di volume/valore vendite, ma anche qualitativi del servizio reso”. 
In conclusione, alla luce della deposizione della teste ### (della cui attendibilità non si può dubitare, in mancanza di qualsiasi elemento che evidenzi la sua partigianeria) non vi sono ragioni per mettere in discussione il fatto che la ### si sia comportata, nei confronti della ### in modo assolutamente identico alle condotte che ### ha ritenuto illecite perché integravano una pratica commerciale scorretta. 
In particolare, benché la banca convenuta non fosse il soggetto offerente dei diamanti, gli elementi richiamati inducono a ritenere che la stessa abbia svolto, anche per la fiducia che l'attrice riponeva nella propria banca, un ruolo determinante nella commercializzazione degli stessi, diffondendo informazioni decettive ed agevolando la conclusione dei contratti di acquisto rilevatisi pregiudizievoli per i clienti (cfr. ### 25.9.2025). Non va infatti sottovalutato il fatto che la ### era stimolata da una ragguardevole percentuale prevista a suo favore, a titolo di provvigione per ogni contratto che veniva concluso.  7. Responsabilità della banca da contatto sociale ### premesso in fatto, sul piano giuridico ne deriva che nei confronti della banca è ravvisabile una responsabilità da contatto sociale. 
In linea generale, va rammentato che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente, si ha contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti deter### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 minati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. 
Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. 24071/2017). 
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto di causa, va segnalato che ### ha evidenziato che la ### spa, in base all'accordo stipulato con ### a) era tenuta a “divulgare nelle proprie filiali il materiale predisposto da IDB volto a illustrare i termini dell'offerta”; b) essa “di fatto proponeva l'investimento ai propri clienti … facendo proprie e veicolando in modo del tutto acritico le indicazioni offerte da IDB nel materiale da questi predisposto in merito alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento e all'andamento del mercato”; c) non si limitava ad una “asettica prospettazione della possibilità di acquisto dell'investimento … ma ne poneva in rilievo … la convenienza … , stante la contenuta rischiosità dell'operazione e l'attitudine a conservare il valore del patrimonio investito”.  ### ha concluso che l'investitore nutrisse un vero e proprio “affidamento” sul fatto che “le informazioni rese sull'investimento fossero verificate e quindi “garantite” dalla banca”, perché munita della competenza tecnica necessaria a valutare la “diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio”. 
Va aggiunto che la ### con un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 6 febbraio 2017, ha richiamato l'attenzione degli operatori bancari, che offrono l'acquisto di diamanti ai propri clienti, sulla necessità che essi, tenuto conto dell'oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre “compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello” (cfr. newsletter n. 4 del 6.2.2017). 
Inoltre, la ### d'### rispondendo a uno specifico quesito posto da una società attiva nel commercio di diamanti, ha affermato che le attività di divulgazione alla clientela del materiale informativo, la profilazione e la valutazione della propensione al rischio della clientela interessata, la raccolta degli eventuali ordini e la ricezione dei pagamenti sono “connesse a quella bancaria” ai sensi del d. lgs. 385/1993. ### d'### ha aggiunto che rimane nella discrezionalità dell'azienda di credito scegliere se svolgere o meno tale attività, previa attenta ponderazione di alcuni aspetti quali, tra gli altri, i possibili rischi reputazionali legati allo svolgimento delle attività richieste dalla società con riferimento a quelli derivanti da eventuali comportamenti irregolari o percepiti come tali dalla cliente. 
Sebbene entrambi i provvedimenti siano successivi all'acquisto dei diamanti effettuato dal### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 la ### (operazione conclusa il ###), è però evidente che essi, lungi dall'avere contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico di settore, non hanno fatto altro che specificare e segnalare all'attenzione delle imprese bancarie obblighi già esistenti nel TUB e, segnatamente, nell'art. 1 d. lgs. 385/1993 (“sana e prudente gestione”), da cui scaturisce il legittimo affidamento del cliente. 
Una ulteriore fonte normativa degli obblighi di protezione e informazione va individuata nell'art. 1175 c.c.. e, più specificamente, nell'art. 5, comma 3, d. lgs. 206 del 2005 che prevede - quali "### generali" in tema di informazioni ai consumatori - che "le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore" (### Milano sez. I, 26/05/2023, n. 1718).  ### della banca di svolgere con professionalità la sua attività imprenditoriale avrebbe dovuto indurla non a recepire acriticamente le informazioni illustrate da IDB nel suo materiale informativo, ma a “vagliare attentamente la serietà della proposta di investimento oggetto della convenzione stipulata . … e di informare adeguatamente il cliente in ordine alla tipologia di investimento proposta e alle caratteristiche dei diamanti acquistati.” (Trib. Bologna 1771/2021). 
A maggior ragione, se si considera che l'investimento è stato effettuato in banca, circostanza che è stata, condivisibilmente, ritenuta decisiva nell' ingenerare nella clientela della stessa la fiducia nella serietà e fruttuosità dell' investimento, facendo sì che "il cliente al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull' investimento fossero verificate, e quindi "garantite", dalla banca" (### siglio di Stato, sentenza n. 2081/2021).  ### nel contatto sociale qualificato della fonte della responsabilità della banca rende irrilevante il fatto che i documenti comprovanti l'acquisto dei 3 diamanti siano stati sottoscritti solo da ### “atteso che la responsabilità della banca viene in rilievo a fronte del contatto sociale, e quindi del rapporto fattuale intercorso fra le parti, e non in virtù del regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente” (### Firenze 830/2024). 
E' altresì parimenti irrilevante il fatto che la banca avesse concordato con ### spa un compito, da parte sua, di “mero segnalatore” dell'affare, perché la spa ### non si è limitata a questa attività di semplice messa a disposizione del cliente del materiale informativo redatto da IDB ma, al contrario, si è impegnata per perfezionare l'accordo, mettendo a disposizione i propri locali e curando i vari step relativi anche all'esecuzione dei contratti (cfr., per una fattispecie analoga, ### Firenze n, 830/2024). 
La convenuta ha aggiunto un ulteriore argomento difensivo, sostenendo - con riferimento alla congruità del prezzo pagato - che “la ### non essendo attiva nel settore della com### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 pravendita di diamanti, non aveva neppure le conoscenze tecniche specifiche per fornire alla Cliente informazioni relative all'investimento.”. 
Questo argomento non coglie nel segno perché le informazioni che la banca ha omesso di verificare non riguardano l prezzo, bensì le “caratteristiche e la convenienza dell'investimento e l'andamento del mercato” (cfr. provvedimento ###.  8. Concorso colposo di #### convenuta ha sostenuto che la ### aveva concorso colposamente nella causazione del danno perché, se “avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni” e cioè che “le quotazioni richiamate da IDB non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”.  ### difensivo va disatteso. 
Come ha già avuto modo di considerare la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord, 2483/2018; 4178/2020), perché possa riconoscersi una corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. tale da elidere o ridurre il risarcimento dovuto dalla banca, è necessario che egli abbia posto in essere un "comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale". 
Questo principio è stato richiamato e applicato dalla giurisprudenza di merito in una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui non è stata ravvisata la sussistenza di una condotta "colposa" imputabile al cliente, “il quale ha proceduto all'investimento affidandosi alle informazioni rese dalla propria banca, che, in quanto professionista qualificato, avrebbe dovuto verificarne la attendibilità prima di segnalarle ai propri clienti” merito (### Firenze 13.52204 n. 830). 
In effetti, va considerato che l'affidamento che una parte ripone nella correttezza e veridicità delle informazioni fornite dalla controparte, iper-specializzata e operante in un settore sottoposte a stringenti regole di comportamento e a corrispondenti, severi, controlli, ha proprio lo scopo di esonerare la parte che non opera professionalmente nel settore dal compiere attività di verifica complesse e costose. 
E', pertanto, infondato il richiamo al principio di auto-responsabilità, richiamato dalla convenuta per escludere o ridurre la sua responsabilità risarcitoria.  9. Quantificazione del risarcimento del danno: ### spa ha sostenuto, quanto all'entità del danno, che esso doveva essere oggetto di specifica prova e, inoltre, che “il ### ha ammesso in via transattiva al passivo le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti” e che l'attrice era invitata “a precisare se si sia avvalsa di tale facol### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 tà”; Non è condivisibile la tesi secondo cui la domanda sarebbe improponibile perché le pietre preziose sono “soggette a continue oscillazioni di valore” (p. 5 conclusionale). 
Infatti, il danno va quantificato nella “differenza fra il prezzo corrisposto e il reale valore dei diamanti al momento dell'acquisto, a nulla rilevando il possibile guadagno realizzabile successivamente dalla rivendita dei beni” (### Firenze13.5.2024 n. 830). 
Il danno, cioè, va riferito a un momento preciso (il giorno dell'acquisto) quando, cioè, si è verificato l'effetto decettivo della condotta scorretta posta in essere dalla banca. La volatilità propria dei diamanti non ha alcuna rilevanza. 
Nel caso di specie, il CTU dott. ### ha riferito che “il valore commerciale medio di tutte e tre le pietre oggetto di causa alla data del 22 luglio 2016 era di 22.602,00 euro comprensivo di IVA al 22%”. 
La consulenza appare convincente e priva di vizi logici o giuridici. In particolare, il CTU ha precisato di aver considerato “la media dei prezzi di vendita a cui un privato cittadino può accedere” (p. 2 relazione). 
Non ha alcuna importanza il fatto che il fallimento ### spa abbia ammesso al passivo le domande risarcitorie attoree in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti, in quanto non vi è prova alcuna che l'attivo fallimentare consenta un qualche pagamento, sia pure in misura ridotta, dei creditori chirografari (### Lucca nr. 665/2021).  ### il danno risarcibile è pari a € 27.544,57 e cioè alla differenza tra quanto pagato da ### (€ 50.146,57) e il reale valore (€ 22.602,00) dei 3 diamanti alla data dell'acquisto (22.7.2016).  10. Rivalutazione e interessi ### di debito di valore (Cass. ###) vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi sul capitale via via rivalutato. 
Dal 22.7.2016 ad oggi la somma complessivamente spettante è pari a € 37.278,42, di cui: - € 27.544,57 per capitale - € 5.866,99 per rivalutazione - € 3.866,86 per interessi sul capitale via via rivalutato (### 1712/1995).  11. ### soccombenza consegue l'obbligo della ### convenuta di rifondere a ### le spese processuali, liquidate come in dispositivo. 
Va riconosciuto anche il compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento di mediazione, nella misura minima perché per la banca non si è presentato nessuno. 
Infine, è fondata la domanda di condanna della banca a pagare le spese sostenute per la ### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00 proposizione del ricorso ex art. 87 bis LF (domanda, accolta, per la restituzione dei 3 diamanti che la ### aveva affidato in custodia alla spa ###. 
A tal proposito va rilevato che la banca si è opposta, deducendo che era stata l'attrice “ad optare, in totale autonomia, per il deposito dei diamanti presso i caveaux di IDB ….. scelta che ha determinato la necessità di chiedere la loro restituzione al Fallimento”. 
La tesi difensiva va disattesa, perché l'autore dell'illecito è responsabile dei danni che sono conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) del suo comportamento. Se la banca avesse agito con professionalità, si sarebbe accorta della falsità delle informazioni propalate dalla spa IDB nelle sue brochure e non avrebbe indotto la ### ad impiegare parte considerevole dei suoi risparmi in oggetti preziosi che, ovviamente, per il loro valore non possono essere detenuti in casa.  PQM Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) condanna la spa ### a pagare a ### la somma di € 37.278,42 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 30.12.2025 al saldo; b) condanna la spa ### a rifondere a ### le spese processuali, liquidate: b.1) relativamente all'odierno processo, in: - € 5.000,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; - € 550,00 per spese anticipate; - compenso liquidato al ctu dott. ### con decreto del 13.10.25; - spese successive occorrende; b.2) quanto al procedimento di mediazione, in: - € 536,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; b.3) quanto alla domanda di ammissione al passivo, in: - € 2.300,00 per compenso; - rimborso forfetario del 15%; - cpa e iva nelle misure di legge; ### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00
Livorno, 28.12.2025 Il Giudice dott. ### il: 30/12/2025 n.4883/2025 importo 1318,00

causa n. 3692/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Orlando

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25085/2024 del 18-09-2024

... fornite dalle parti, quanto, piuttosto, su di una mera aspettativa, e cioè che esistesse possibilità che l'escussione della lettre de patronage rilasciata da “### de Barcelona” non avrebbe portato la cedente ed i suoi garanti ad essere esposti direttamente alle restituzioni spettanti al ### in forza degli obblighi con questo assunti. La ricorre nte sostiene che erroneamente la Corte t erritoriale ha ravvisato una condotta negligente ed in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., peraltro facendone d iscendere, in modo immotivato (con motivazione solo apparente), conseguenze gravissime e a totale vantaggio del cedente e dei suoi garanti, e cioè la cessazione della garanzia del cedente ai sensi dell'art. 1267 cod. Soggiunge di avere documentato di aver mantenuto costante corrispondenza con la ### s.p.a., da cui risultava che aveva anche accettato il piano di risanamento aziendale da questa proposto, al fine del bonar io rientro dell 'esposizione, e ch e, pendente tale procedura di risanament o, non sarebbe stato possibile agire nei confronti della ### s.p.a. per il recup ero del credito né, come erroneamente sostenuto dalla Corte (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4333/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### G. 
MAZZINI, 142, presso lo studio dell'avvocato ### (CF: ###), che la rappresenta e difende - Ricorrente - contro ### S.R.L., ###, ###, ###### tutti elettivamente domiciliati in ### P.### 2, presso lo st udio dell'avvocato ### B ### (CF: ###), rappresentati e dife si dagli avvocati ### (CF: ###), #### (###) - Controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della CORTE ### di MILANO 2484/2021 depositata il ### 2 di 16 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal #### 1. La società DBF (### di seguito, per brevità, ### s.r.l. e ###### e ### in qualità di soci fideiussori della stessa, convennero dinnanzi al Tribunale di ### no s.p.a. (ex ### s.p.a.) domandando: ### l'accertamento della natura pro soluto della cessione intercorsa tra ### s.r.l. e ### avente ad oggetto il credito - per la complessiva somma di euro 2.760.000,00 - derivante dal contratto di appalto sottoscritto tra ### s.r.l. ### e la società ### s.p.a. ###; ### l'accertamento della condotta omissiva e negligente della cessionaria ### per non avere tem pestivamente escu sso la garanzia prestata dalla società di diritto spagnolo “### de Barcelona” - controllante della ### s.p.a, debitrice ceduta -, con conseguente dichiarazione di estinzione della garanzia riconducibile a ### s.r.l. in qual ità di cedente e delle fideiussioni prestate dai ### e dalla ### in favore di ### s.p.a.  2. La socie tà ### s.r.l. chiese la condanna della convenuta alla restituzione, in prop rio favore, della complessiva somma di euro 1.436.846,36 (di cui euro 706.024,36 versati da DBF a deconto dell'anticipo della cessione, euro 460.000,00 quali residuo del credito ceduto ed euro 270.822,00, pari agli addebiti ascritti a DBF nell'arco temporale della permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva con dotta di ### no), oltre che la condanna al risarcimento del danno per avere ### violato gli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.  3. ### s.p.a. propose domanda riconvenz ionale di condanna della società ### s.r.l., in solido con i soci fideiussori, al 3 di 16 pagamento della somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi, pari alla differen za tra le somme anticipate e le parz iali restit uzioni effettuate dalla cedente.  4. Con sentenza n. 4516/2020 Il Tribunale di ### così statuì: ### accertò la natura pro solvendo della cessione, ritenendo che dall'art.  6 dell e condizioni generali de l contratto di factoring emergesse chiaramente che l'assunzione del rischio di i nsolvenza del factor richiedeva un'accettazione scritta dello stesso e che, nella fattispecie, non avendo parte attrice p rovato l'esistenza di un accordo scritto in cu i espressamente la società d i factoring accettasse di assumere tale onere, non poteva ritenersi dimostrata la natura pro soluto della cessione; ### rigettò le ulteriori domande attoree sul presupposto che nessu na disposizione imponeva alla cessionaria di escutere la garanzia della società controllante, anziché richiedere l'adempimento alla debitrice ceduta e/o alla cedente e ai suoi garanti e che, inoltre, non poteva imputarsi alcuna violazione dell'obbligo di buona fede e corre ttezza in capo a ### s.p.a., in q uanto q uest'ultima aveva aderito al piano di risanamento avviato dalla debitrice ceduta e aveva intrattenuto una fitta corrispondenza con la stessa sino al suo fallimento (avvenuto nel maggio 2015); ### accolse la domanda riconvenzionale proposta da ### preliminarmente ritenendo infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli attori (per non essere ancora stato emesso il decreto di omo loga del concordato preventivo) e, ne l merito, ritenendo pacifico il credito della cessionaria in assenza di contestazioni degli attori in ordine alla debenza di tali somme, condannò ### s.r.l. e i suoi soci fideiussori, in solido tra loro, a pagare a ### ito ### s.p.a. la somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.  5. Avverso la predetta pronunci a ### s.r.l. e i suo i soci fideiussori interposero gravame dinnanzi alla Corte d'appello di ### e, in esito alla costituzion e in giud izio di ### s.p.a. - a 4 di 16 seguito di atto di fusione per incorporazione di ### s.p.a. - con sentenza n. 2484/2021, la Corte d'appello di ### ha accolto l'appello e ha dichiarato - ai sensi dell'art. 1267, secondo comma, cod. civ., nonché degli artt. 11 75 e 1375 cod. civ.— la cessazione dell a garanzia di ### s.r.l. in qualit à di cede nte e l'estinzione delle fideiussioni prestate a tale titolo dai suoi soci in favore di ### s.p.a.. Sempre in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da ### s.p.a. nel giudizio di primo grado.  6. Avverso la predetta sentenza ### s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ### s. r.l., Pasqu alina ##### e ### resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale, con un unico motivo.  7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc.  8. I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria illustrativa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “Violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.  - Apparenza di motivazione - ### della sentenza”, lamentando che la sentenza gravata è viziata da motivazione apparente, in quanto non è dato comprendere l'iter logico-giuridico che ha indotto la Corte territoriale a ribaltare il decisum del primo giudice. Argomenta la ricorrente che dalla sentenza g ravata (ove si legge “[..] se ### avesse esercitato il proprio dirit to di escutere la garanzia rilasciata dal la società controllante sp agnola - tanto nel 2009 a seguito delle comunicazioni inoltratele da D.B.F., quanto nel maggio del 2012 (data di conferma della ga ranzia) - avrebbe 5 di 16 ragionevolmente assicurato, da un lato, il sodd isfacimento del proprio credito e, dall'altro, la liberazione di D.B.F. e dei suoi soci dagli obblighi di restituzione su di essi gravanti, evitando in tal modo di arrecare un evidente pregiudizio alla società cedente” (così a p.  10, 2° §, della sentenza) emerge chiaramente il vizio denunciato, non essendo possibile in alcun modo evincere nè il percorso logicogiuridico seguito dal giudice per assumere la decisione, né le prove dalle quali ha tratto il proprio convincimento.  2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p. c., in relazio ne all'art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è viziata nella parte in cui, con motivazione appare nte, la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione formulata dalla ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. , rite nendola infondata. A detta della ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che “Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della decisione appellata e, con essi, le relative dogl ianze, nonché le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge; di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dalla Banca” (così a p. 7, terz'ultimo §, della sentenza), omettendo di illustrare il percorso logico svolto per “ignorare” l'eccezione proposta. 
Espone la ricorrente che, al fine di verificare la corretta applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. SS. 
UU. n. 16/20 00, Cass. SS. UU 2 8498/2005); reitera, pertan to, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello. 6 di 16 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 1267 cod.  civ. in rel azione all 'art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è, altresì, viziata nella parte in cui ha ri tenuto sussistente la responsabilità contrattu ale di ### (oggi ### s.p.a.) per asserita violazione delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., argomentando che “gli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. imponevano alla cessionaria - nel rispetto del correlato obbligo generale di solidarietà, che richiede a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra - di, quanto meno, tentare l'escussione della garanzia prestata dalla società spagnola, la quale si era impegnata - sin dalla stipula del contratto di factoring - a garantire verso ### i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata” (così a p. 11, 2° §, della sentenza). 
Espone la ricorrente che dagli a tti del giudizio emerge che: ### contestualmente alla sottoscrizione del contratto di factoring, ### ha chiesto il rilascio di fideiussione personale ai soci della ### s.r.l., qual e garanzia per le anticipaz ioni che avrebbe erogato in forza delle cessioni operate; ### la ### de ### è stata rilasciat a - come riferito dagli st essi appellanti - ‹‹come copertura ### ria dell'appalto chiavi in mano denominato “### montaggi meccanici ed elettronici relativi al ### dell'### CP” [e, dunque, non a garanzia né della cedente DBF nè di ### (debitore ceduto) ma a “patronage” di una ben precisa operazione finanziaria (appalto “chiavi in mano”)], e come tale da intendersi estremamente limit ata a quella sola fattispecie, sussistendo per il ### altra garanzia ### a protezione di tutti i crediti deri vant i dalle anticipazioni fatte a D.B.F.; ### successivamente al manifestarsi dello stato di generale decozione della debitrice ceduta ### s.p.a (dopo il conclamarsi 7 di 16 dell'inadempimento, il debitore ceduto ha proposto un pia no di risanamento poi neppure onorato, cui è seguito il fallimento), tale lettre de patronage è stata “confermata”, “essendo trasferita tale garanzia alla corretta esecuzione del piano di risanamento aziendale” al quale ### aveva aderito; ### a seguito del fallimento della ### s.p.a., ### alla stregua delle condizioni generali di factoring e della fideiussione rilasciata dalla ### e dai ### ha richiesto la restituzione delle anticipazioni a ### s.r.l.  ### ed ai suoi garanti (### alina e ##### e ###. 
Lamenta che la Corte D 'Appello si sarebbe fondata non g ià sulle prove fornite dalle parti, quanto, piuttosto, su di una mera aspettativa, e cioè che esistesse possibilità che l'escussione della lettre de patronage rilasciata da “### de Barcelona” non avrebbe portato la cedente ed i suoi garanti ad essere esposti direttamente alle restituzioni spettanti al ### in forza degli obblighi con questo assunti. 
La ricorre nte sostiene che erroneamente la Corte t erritoriale ha ravvisato una condotta negligente ed in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., peraltro facendone d iscendere, in modo immotivato (con motivazione solo apparente), conseguenze gravissime e a totale vantaggio del cedente e dei suoi garanti, e cioè la cessazione della garanzia del cedente ai sensi dell'art. 1267 cod.  Soggiunge di avere documentato di aver mantenuto costante corrispondenza con la ### s.p.a., da cui risultava che aveva anche accettato il piano di risanamento aziendale da questa proposto, al fine del bonar io rientro dell 'esposizione, e ch e, pendente tale procedura di risanament o, non sarebbe stato possibile agire nei confronti della ### s.p.a. per il recup ero del credito né, come erroneamente sostenuto dalla Corte d'appello, procedere alla escussione della garanzia prestata d alla società controllan te 8 di 16 spagnola che era stata confermata solo a garanzia della corretta esecuzione del piano di risanamento stesso. 
Il lasso di tempo intercorso (circa tre anni) tra la prima richiesta di restituzione formulata da Med iofactoring a ### s.r.l. e l'apertura della procedura di risanamento aziendale della debitric e ceduta ### s.p.a., ritenuto dalla Corte d'Appello di ### eccessivo, era, in realt à, congruo, se si considerava la consuet a durata delle procedure di accertamento e recupero dei crediti. Soggiunge che la decisione della Corte d'Appello di ### sarebbe viziata (recte carente) nella parte in cu i non ha in alcu n modo considerato la differenza - sul pian o dell'efficacia giuridica - della fideiussione rilasciata dai soci di ### s.r.l. (garanzia in senso proprio rilasciata da soggetti italiani e disciplinata nel nostro ordinamento) rispetto alla ### de ### rilasciata da ### de ### (garanzia atipica rilasciata da un soggetto di diritto spagnolo). 
Contesta pure alla Corte di merito di avere omesso di considerare che il richiamo al secondo comma dell'art. 1267 cod. civ., operato dalla parte appellante, era improprio e inconferente, dal momento che l'art. 5.2 (condizione accettata espressamente) delle condizioni generali di factoring riconosceva al ### la facoltà di chiedere la restituzione delle anticipazioni senza l'onere di preventiva escussione del debitore ceduto.  4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.- Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c. p.c. n. 5.”, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto di poter presumere che la escussione della garanzia (lettre de patronage) prest ata avrebbe assicurato la soddisfazione del creditore (### e avrebbe comportato la conseguente liberazione della cedente e dei suoi garanti (DBF e ### e ### dall'obbligo di restituzione delle anticipazioni, 9 di 16 senza, però, esporre l'iter logico-giuridico seguito. Assume la ricorrente che il convincimento della Corte di merito si fonda su una presunzione semplice - prevista e disciplinata dall'art. 2729 cod.  -, dal momento c he manca agli atti qualsiasi prova idonea a dimostrare che, se ### ring avesse escusso la garanzia prestata da ### de ### la vicenda avrebbe avuto esito diverso.  5. Con riguardo al p rimo mo tivo, va rilevato che debbono considerarsi affette da nullità solo quelle decisioni che difettino di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentino un “contrasto irriduci bile tra affermazioni inconciliabili” e ch e contengano una “motivazione perplessa ed obiettivame nte incomprensibile” (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8054), nonché anche quelle che offrano una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parven za di una giustificazione della de cisione assun ta, la motivazione addotta dal giu dice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determi nate premesse pe rvenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sul la res decidendi”, n on potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22232). 
Nel caso di specie, la sentenza gravata non presenta i suddetti vizi, perché fornisce una intellegibile spiegazione delle ragioni a sostegno della decisione adottata e illustra in modo esaustivo ed adeguato il percorso logico e giuridico che sorregge il decisum.  6. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, in violazione dell'art.  366, primo comma, n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di trascrivere 10 di 16 in ricorso, quanto meno nelle parti rilevanti, i motivi di appello e la sentenza di primo grado al fine di consentire di valutare la sollevata censura di difetto di specificità dei motivi di gravame (CASS., SEZ. L., 04/02/2022, N. 3612; CASS., SEZ. 1, 06/09/2021, N. 24048).   Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con mod ificazioni, dalla l. n. 134/2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della senten za impugnata e, con essi, delle relative doglianze: sicché, alla parte volitiva va affiancata u na parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di par ticolari forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di decisione, da opporre a quella di primo g rado, tenut o conto d ella permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. U, 16/11/2017, n. 27199); dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugn ata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., 11/05/2004, n. 8926; Cass., sez. U, 09/11/2011, n. 23299; Cass., 22/09/2015, n. 18704; Cass., 15/06/2016, n. 12280).   Occorre, tuttavia, ribadire, con particolare riferimento alla deduzione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo legittimante l'esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come esso presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura: sicch é, il ricorrente che censuri la statuizi one di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma 11 di 16 deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pret esa specificità (Cass., 29/09/2017, n. 22880; Cass. , 06/09/2021, n. 24048). Tale onere non è stato assolto dall'odierna parte ricorrente.   7. Anche il terzo mo tivo è inammissibile. La censura solo apparentemente veicola una denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto, in realtà, tende a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.   Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità , in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riser vato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, q uelle rit enute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, n. ### del 22/11/2023; Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6774).   Nella specie, la Corte territoriale, all'esito della va lutazio ne delle prove offerte e della ricostruzione dell a vicend a fattuale, con accertamento di fatto non idoneamen te attinto con la censura in esame, ha chiara mente posto in evidenza che “### oring avrebbe potuto, a segu ito dell'avvenuto rilascio della lettera di patronage in sede di trattative contrattuali con D.B.F. provvedere ad escutere tempestivament e la garanzia prestata da ### de ### a fronte dell'inadempimento posto in essere dalla debitrice ceduta, invece di rimanere inerte per quasi tre anni (maggio 2009 - aprile 2012) , sino alla sua decisione di aderire al piano di risanamento della ### s.p.a.”, puntualizzando che la cessionaria, 12 di 16 nel lungo lasso di tempo trascorso, n on solo av eva omesso di escutere la garanzia a prima richie sta prestat a dalla socie tà controllante della debitrice ceduta, ma neppure aveva dimostrato di avere rivolto verso la ### s.p.a., anch'essa fallita, alcuna specifica iniziativa intesa al soddisfacimento del proprio credito, né di avere quanto meno tentato l'escussione della garanzia p restata dalla società spagnol a, la quale si era impegnata, sin dalla stipula del contratto di factoring, a g arantire verso ### i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata.   8. Il quarto motivo è inammissibile perché generico e non dedotto nei termini precisati delle ### con la sentenza n. 1785 del 24 gennaio 2018.   In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.  2729 cod. civ., ad am mettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti".   Tuttavia, la denuncia, in cassazione, di violazione del citato art. 2729 cod. civ. può prospettarsi soltanto quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (in senso conforme, Cass., 2, 21/03/2022, n. 9054).   In base alle considerazioni sv olte, la ded uzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del 13 di 16 paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando, come nel caso di specie, invece, si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragioname nto pre suntivo è stato enunciato dal gi udice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragi onamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.; in questi casi, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento d ella ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod.  proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti, non consentita (Cass., sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014).   9. Alla stregu a delle considerazioni che precedono , il ricorso principale deve essere rigettato.   10. Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo formulato i ricorrenti denunciano, in r elazione all 'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Disapplicazione e/o errata applicazione della norma dettata dall'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, lamentando che Corte territoriale aveva disatteso la domanda di restituzione add ucendo la mancanza della prova dei versamenti dedotti da ### s.r.l. Sostengono, al contrario, che la prova emergeva dal “contegno delle parti stesse” e, in particolare, da quanto esposto da ### nella comparsa di costituzione in 14 di 16 primo grado, e che la Corte di Appello aveva a sua disposizione sia la certificazione ex art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 (documento n. 13 allegato al fascicol o della convenuta), laddove, al net to degli interessi, veniva indicato il residuo debito di ### s.r.l., pari ad euro 1.685.636,69, sia la non contestata anticipazione, pari ad euro 2.300.000,00, ricevuta da ### s.r.l. sulla cessione del credi to rappresentato dalle fatture eme sse a carico della ## mpe s.p.a.; sottraendo dall'importo di euro 2 .300.0 00,00 quello di euro 1.685.636,69, si sarebbe ottenuta la differenza pari ad euro 614.363,25, costituente la somma sicuramente versata da ### s.r.l.  in deconto alla anticipazione ricevuta ad alla cui restituzione aveva diritto una volta estinta la garanzia fideiussoria.   Il mot ivo è, anzitutto, inam missibile ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Invero, in tem a di ricorso per cassazione, sono inammis sibi li le c ensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qu alora il ricorre nte si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. ###).   In secondo luogo, la doglianza è volta ad un riesame del merito (Cass., sez. U, n. 20867 del 2020), precluso in sede di legittimità, perché finalizzat a ad atti ngere l'accertamento svolto dal giud ice d'appello, che, sul punto, ha così motivato: “### invece, alla domanda di D.B.F in tesa ad otte nere la restituzione d ella complessiva somma di € 1.436.846,36 di cui € 706.024,36 versate dalla D.B.F a decanto dell'anticipo dell'intera somma ceduta, € 460.000,00 quale residuo del credito ceduto ed € 270.822,00, pari 15 di 16 a t utti gli addebiti ascrit ti. alla D .B.F nel lasso temporale di permanenza della sua posiz ione debitoria causata da lla om issiva condotta di ### si osserva che l'appellante D.B.F non ha fornito, a sostegno della propria domanda, prova alcuna dell'effettivo pagamento di tali somme, né ha offerto indicazioni di alcun genere circa i tempi e modalità in cui i pagamenti sarebbero stati effettuati, a ciò deve aggiungersi che la natura delle somme asseritamente corrisposte al factor (cfr., i n parti colare, l'importo di euro 460.000,00, pari alla differenza tra il valore nominale del credito e le anticipazioni effettuate) e l'estrema genericità con cui le stesse vengono indicat e dall'appellante (cfr., in particolare, l'importo di euro 270.822,00, rappresentativo, in tesi, “di tutti gli addebiti ascritti alla D.B.F nell'arco temporale della illegittima permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva condotta di ### Italiano”) non consentono alla Corte di riconoscerne qui l'effettiva debenza in favore della stessa società appellante. Ne segue il rigetto della domanda di condanna formulata nei confronti dell'appellata”.   Il ricorso incidentale è, quindi, inammissibile.   11. Le spese del giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d ella ricorr ente principale e de i ricorrenti incidentali, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso 16 di 16 incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Condello Pasqualina Anna Piera, Rossello Carmelo Carlo

M

Giudice di Pace di Palermo Ivª Sezione Civile, Sentenza n. 1855/2025 del 21-06-2025

... a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la ### comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ibidem in motivazione). Ne consegue che la mera prova della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO IVª SEZIONE CIVILE Il Giudice di ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7249 del ### degli ### dell'anno 2024 vertente #### (C.F.: ###), nata a #### il 26 settembre 1971, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta provvedimento protocollo n. 2024/10583 del 02/04/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### elettivamente domiciliat ###### di ### n. 13 presso lo studio dell'### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti -RICORRENTE
CONTRO ### - ### con sede ###### n. 14, in persona del ### del #### elettivamente domiciliat ###### D'### n. 164 presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende giusta procura in atti -RESISTENTE ### in persona del ### pro tempore, con sede ###### rappresentato e difeso dal ### delegato ### -RESISTENTE
E ### in persona del ### pro tempore, con sede ###-RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19 febbraio 2025.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli articoli 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c., come riformati dalla ### n. 69/2009 e, pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo. 
Appare, comunque, opportuno evidenziare -per una migliore comprensione della ratio decidendiche ### conveniva in giudizio, davanti all'odierno Giudice di ### l'### delle ### il ### di ### e la ### di ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. ### - fascicolo n. 2023/### dell'importo complessivo di ### 36.900,87, notificato in data 8 marzo 2024, con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento n. 296 2018 ### 000, n. 296 2020 ### 000 (limitatamente alle “contravvenzioni” al ### della ###, n. 296 2023 ### 001 e n. 296 2023 ### 000. 
In particolare, l'istante con separati motivi eccepiva: 1) la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione e vizi del procedimento - mancata notifica degli atti prodromici; 2) la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità delle singole cartelle di pagamento per violazione dei vizi procedimentali - mancata notifica dell'atto presupposto e 3) l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo in quanto relativo a bene strumentale ai fabbisogni della famiglia. 
Sulla scorta di tali motivi, chiedeva dichiararsi la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità del preavviso di fermo impugnato e delle predette cartelle di pagamento ### il contraddittorio, la ### di ### rimaneva contumace, mentre si costituivano in giudizio l'### delle ### e, a seguito della integrazione del contraddittorio, anche il ### di ### In particolare, l'### delle ### rilevata l'avvenuta notifica delle cartelle in discussione e l'infondatezza del motivo relativo all'eccepita illegittimità del preavviso di fermo che la ricorrente indicava essere bene strumentale ai bisogni personali e della famiglia, chiedeva il rigetto del ricorso ovvero, in caso di accoglimento parziale della domanda, di compensare le spese legali.  ### di ### dal canto suo, propugnata la propria estraneità con riferimento ai motivi di contestazione proposti avverso le cartelle di pagamento, rilevata la rituale notifica dei verbali di contestazione prodromici alle iscrizioni a ruolo, sottolineato che i ruoli erano stati formati e trasmessi entro i termini di legge, chiedeva il rigetto della proposta opposizione e, in caso di omessa notifica delle cartelle, condannarsi l'### delle ### al pagamento delle spese di lite. 
Così sinteticamente ricostruite le posizioni assunte dalle parti in causa, va in via preliminare rilevato che il ### di ### ex art. 82 c.p.c. è autorizzato a stare in giudizio a mezzo di funzionario delegato tenuto conto della natura della questione trattata atteso che, come precisato dalla Suprema Corte, “Nei giudizi davanti al giudice di pace, l'art. 82 cod. proc.  civ. consente alla parte di stare in giudizio personalmente qualora il valore della causa non superi ### 516,46 (oggi ### 1.100,00) oppure dietro autorizzazione del giudice negli altri casi, in considerazione della natura ed entità del giudizio stesso; tale autorizzazione non deve essere preventiva, né formale, potendo essere implicita e deducibile per facta concludentia” (Cass. 28 agosto 2007 n.18159). 
Va, inoltre, dichiarata la legittimazione passiva dell'### e della ### di ### convenute. 
Nel dettaglio, considerato che la legittimazione "ad causam" dal lato passivo spetta al soggetto cui sia attribuito, in base alla richiesta dell'istante, il dovere di subire il giudizio in ordine al rapporto in contestazione, stante che, a norma dell'art. 100 c.p.c., occorre accertare l'interesse a contraddire e, quindi, il dovere del convenuto di subire la domanda ex adverso incoata secondo la prospettazione del rapporto giuridico controverso ivi contenuta, nel caso di specie essa deve ritenersi sussistente anche in capo agli ### impositori, che hanno provveduto alle iscrizioni a ruolo delle sanzioni amministrative, essendo dette parti i soggetti sulla cui sfera giuridica ricadono gli effetti della pronuncia richiesta e che, perciò, hanno interesse a confutare la domanda della ricorrente e ad ottenere una decisione che affermi l'esistenza del credito, riferibile al loro patrimonio.
Tanto stabilito, per quanto riguarda l'eccepita mancata notifica delle cartelle di pagamento di cui al primo ed al secondo motivo di impugnazione va osservato quanto segue: - Per quanto concerne la cartella n. ###711171 000, posto che la stessa risulta essere stata notificata per posta e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, non coglie nel segno l'eccezione di parte ricorrente secondo cui al momento della spedizione da parte dell'### delle ### avvenuta in data 30 novembre 2018, l'operatore postale privato “Nexive” non era abilitato alle notifiche di detti atti, poiché non aveva ancora ottenuto la ### conseguita solo dall'anno 2019. 
Ed invero, come specificato dalla Suprema Corte, “il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, …, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1” (Cass. 20/07/2020 n. 15360, Cass. 12/11/2020 n. 25521, Cass. 07/07/2021 n.19369), sicchè nella specie, trattandosi di atto avente natura amministrativa, non era necessaria la ### “Speciale”, richiesta invece per la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al ### della ### - La cartella di pagamento n. 296 2020 ### 000 è stata notificata in data ### personalmente a mani della medesima ### e dalla relativa relata risulta, oltre al numero della cartella, anche l'indicazione della destinataria e del relativo indirizzo nonché il nome del notificatore ed il rispettivo codice identificativo, il che è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica, non risultando invece che detta notifica sia stata effettuata, diversamente da quanto ipotizzato in atto di opposizione, a mezzo del servizio postale.  - Per quanto riguarda le cartelle di pagamento n. 296 2023 ### 001 e n. 296 2023 ### 000 le stesse risultano essere state notificate in data ### presso la residenza dell'odierna istante a persona di famiglia ### qualificatasi convivente con invio della rispettiva raccomandata informativa giusta distinta di postalizzazione raccomandate del 2 giugno 2023, allegata da ### di cui ai nn. 363 e 364. 
Va, a tal riguardo, rimarcato, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione anche nella recentissima pronuncia n. 3278 del 9 febbraio 2025, che “### chiarito dalle ### di questa Corte, infatti, solo nel caso in cui "l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, ###) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982- esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). Nelle altre ipotesi, ovverosia quando l'atto è ricevuto persona diversa dal destinatario è previsto "che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la ### comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ibidem in motivazione). 
Ne consegue che la mera prova della spedizione della raccomandata informativa perfeziona il procedimento notificatorio, allorquando il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario. ### canto, come anche recentemente ribadito: "In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art.139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo" (### 1 - Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021). Ne consegue che la notificazione allorquando intervenuta a mani di familiare (in questo caso la madre), ancorché non convivente, seguita dalla spedizione della raccomandata informativa in forma semplice deve dirsi perfezionata, ove sia provata la sua spedizione”. 
Di conseguenza, nel caso che ci occupa, la notifica di dette cartelle di pagamento deve ritenersi regolarmente eseguita dovendosi, alla luce della citata giurisprudenza, ritenere che la ### abbia avuto notizia dell'avvenuta notificazione degli atti in parola. 
Discende, pertanto, che i crediti afferenti alle anzidette quattro cartelle e relativi a sanzioni pecuniarie inflitte per violazioni al ### della ### e correlati oneri accessori sono stati legittimamente richiesti con la comunicazione di preavviso di fermo impugnata e le relative doglianze vanno respinte in quanto infondate.
Del pari privo di sussistenza va, infine, ritenuto il terzo motivo con il quale la ricorrente ha eccepito l'illegittimità del preavviso di fermo in quanto bene strumentale ai bisogni personali e della famiglia atteso che l'art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 prevede che l'### delle entrate### possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel ### (###; il fermo amministrativo non viene, invece, iscritto laddove l'interessato dimostri entro trenta giorni che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione o viene utilizzato per il trasporto di persone invalide, sicchè, non contemplando la normativa anche i “bisogni personali e della famiglia” e non avendo l'interessata dato prova, né tampoco allegato, l'esistenza dei requisiti ostativi alla iscrizione del fermo amministrativo, la censura sotto tale profilo sollevata dall'istante non può trovare accoglimento e va disattesa. 
E' di tutta evidenza, pertanto, stante l'infondatezza dei motivi tutti di opposizione, la sussistenza del diritto di riscuotere le relative somme il cui pagamento è stato richiesto con l'odierno atto opposto. 
Per le ragioni tutte suesposte, il ricorso va, pertanto, rigettato con consequenziale conferma in parte qua della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. ### - fascicolo n.2023/### e delle cartelle di pagamento ad essa sottese, oggetto di opposizione, n. 296 2018 ### 000, n. 296 2020 ### 000 (limitatamente alle violazioni al ### della ###, n. 296 2023 ### 001 e n. 296 2023 ### 000. 
Per quanto riguarda il regolamento delle spese processuali, considerato che il ### di ### si è costituito tramite un proprio funzionario e non ha documentato con apposita nota di avere sostenuto spese vive per il presente giudizio e che la ### di ### non ha svolto attività difensiva non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese di lite in favore di dette parti, mentre, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della resistente ### delle ### delle spese del giudizio che vengono liquidate, sulla scorta dei parametri di cui al ### del 13 agosto 2022 n. 147, contenente il ### recante modifiche al decreto 10 marzo 2014 n. 55, tenuto presente il relativo scaglione di riferimento (da ### 5.200,01 ad ### 26.000,00) ed applicata, avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, una diminuzione dei relativi valori medi nella misura del 50%, in complessivi ### 1.045,00 per compenso professionale (così determinato: ### 212,50 per la fase di studio, ### 176,00 per la fase introduttiva, ### 283,50 per la fase di trattazione/istruttoria ed ### 373,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del citato D.M. 55/2014, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.  come per legge.  P .Q. M.  Il Giudice di ### di ### quarta sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e definitivamente pronunciando in contraddittorio con l'### delle ### ed il ### di ### e nella contumacia della ### di ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, così provvede: - Rigetta il ricorso proposto da ### avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. ### - fascicolo n. 2023/### con riferimento alle cartelle di pagamento n. 296 2018 ### 000, n. 296 2020 ### 000 (limitatamente alle violazioni al ### della ###, n. 296 2023 ### 001 e n. 296 2023 ### 000 e, per l'effetto, conferma in parte qua l'atto opposto e le anzidette cartelle di pagamento.  - Condanna la ricorrente ### al pagamento, in favore dell'### delle ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio liquidate in complessivi ### 1.045,00 e specificate in parte motiva, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge.  - Nulla per le spese processuali in favore delle restanti parti convenute. 
Così deciso in ### il giorno 19 giugno 2025 ### Dott.ssa

causa n. 7249/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Giacchino

M

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 170/2026 del 15-01-2026

... costituisce un c.d. interesse di mero fatto ovvero una aspettativa di fatto che non si presta ad una tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012 n. 10199; Cass. Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 11.02.1999 n. 1165). Tanto premesso, nel caso di specie le doglianze avverso la delibera impugnata sono infondate. Quanto al primo motivo di impugnazione si rileva quanto segue. In base al dettato normativo dell'art.1136 c.c. l'assemblea si costituisce regolarmente nel momento in cui il suo Presidente abbia constatato e verbalizzato che tutti gli aventi diritto sono regolarmente convocati e presenti in assemblea, personalmente o per delega. Infatti, trovando applicazione le norme dettate dall'art. 1136 c.c., la delibera doveva essere assunta con la maggioranza di cui al comma 5 della norma in parola. Relativamente all'interesse ad ottenere la nullità della delibera del 4-1-2024, giova osservare che in materia di condominio di edifici, ciascun condomino è interessato alla regolare costituzione dell'assemblea e alla partecipazione a essa di tutti i condomini, in quanto portatore dell'interesse che tutti i condomini siano posti in grado di esprimere (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2630/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, I sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2630 del ### dell'anno 2024, avente ad oggetto “impugnazione di delibera assembleare” e promossa DA ### C.F. ### e ### C.F.  ### elettivamente domiciliati in ### alla via ### 112 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### CONTRO ### “### 79” sito in ### alla ### 12, in persona dell'amministratore pro tempore, #### D'### C.F. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### 3 presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTO ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, in qualità di proprietari dell'immobile - identificato al ### del predetto Comune al foglio 5, part.lla 5308, sub. 10- facente parte del ### “### 79”, sito in ### alla ### 12 (d'ora in poi “Condominio”) -, hanno adito l'intestato Tribunale onde ottenere, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della delibera assunta in data ### dall' assemblea condominiale e, nel merito affinché fosse dichiarata la nullità della suddetta delibera, con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Esponevano che con nota pec del 4 gennaio 2024, l'### p.t. del ### dott.  ### D'### trasmetteva il verbale dell'assemblea del ### convocata per i giorni 3 gennaio 2024 (in prima convocazione) e 4 gennaio (in seconda convocazione straordinaria); che la delibera, sulla base della documentazione trasmessa e dell'Ordine del ### ivi riportato,
R.G. n. 2630/2024 risultava avere ad oggetto: “1) richiesta dei condomini #### e ### per vagliare in termini di legge il ripristino ed il funzionamento dell'ascensore, valutando il caso di intraprendere azione risarcitoria nei confronti del responsabile per i disagi arrecati ai condomini, come da missiva che si allega; 2) varie ed eventuali”; che in pari data, con comunicazione a mezzo pec, segnalavano prontamente all'### del ### l'intenzione di voler procedere al ripristino dell'impianto ascensore invitando i condomini a valutare la relazione dell' ### Puca (cfr. doc. depositato in data ###). 
Evidenziavano, al contempo, che l'### dava seguito alla richiamata nota rigettando anche la relazione integrativa dell' ### Puca, in quanto i sig.ri condomini #### ( in proprio e per delega di ### e ### evidenziavano “la grave compromissione dei diritti condominiali ed il nocumento alle loro proprietà in violazione degli art. 1102 c.c., lesione delle mura perimetrali 1117 c.c. nonché la violazione dell'art. 30 del Regolamento edilizio di ### e della normativa in materia di antincendio”. 
Su tali premesse, essendo rimasti infruttuosi i tentativi di conciliazione anche a mezzo dell'espletato procedimento di mediazione, chiedevano: 1) sospendere l'esecuzione della delibera attesa la sua palese nullità; 2) in ogni caso annullare la deliberazione assembleare del 4.1.2024 perché assunta in violazione dell'art. 1136 c.c. per quanto concerne il difetto del quorum, per la carenza di interesse ad agire perché avente un oggetto impossibile, in fatto ed in diritto e, per tutti gli altri motivi di cui in premessa (conflitto di interesse, eccesso di potere) e perché tesa surrettiziamente a rimuovere lo stato di fermo illegittimo dell'ascensore perché non imposto da alcuna autorità. 3) Con vittoria di spese ed onorari sia della fase di mediazione che di quelle di lite oltre accessori con attribuzione. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il ### il quale, nel contestare ed impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte attrice, eccepiva la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e, in ogni caso, l'assoluta infondatezza della avversa domanda, con la condanna al pagamento delle spese processuali e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. 
All'esito delle verifiche preliminari, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere accertamenti istruttori, la causa veniva rinviata al 19 dicembre 2025 con i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. 
All'udienza del 19.12.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione ( ordinanza del 19.12.2025 comunicata il ###). 
Affermata la procedibilità della domanda (verbale negativo di mediazione ### n. 011-2024 cfr. doc.  in fasc. parte attrice), venendo al merito della res controversa la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
R.G. n. 2630/2024 In punto di diritto si osserva che in conformità all'insegnamento del ### di nomofilachia "In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto; in relazione alle delibere annullabili, viene ulteriormente precisato che in relazione agli eventuali vizi è applicabile il principio generale di cui all'art. 1441 c.c., secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito, e non anche da altri condomini, realizzandosi così una invasione nella sfera giuridica soggettiva altrui (cfr. Cass. Civ. n. 4806/2005; n. 9082/2014). 
In applicazione dei citati principi, la giurisprudenza ha elaborato una serie tassativa di nullità del verbale assembleare per mancanza dei requisiti essenziali di forma; al di fuori di dette tassative ipotesi di nullità, si ricomprendono nel concetto di annullabilità tutte le altre ipotesi di vizi o irregolarità possibili nell'ambito della una gestione condominiale; di conseguenza, si considera meramente annullabile, e non nulla, pertanto, ogni delibera che contenga omissioni, inesattezze e/o errori poiché la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate, al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera in quanto presa non in conformità della legge applicando il citato regime ex art. 1337 c.c.. 
Inoltre secondo il principio, espresso dalla Suprema Corte, sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
R.G. n. 2630/2024 Il sindacato dell'autorità giudiziaria, infatti, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea (cfr. Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012, n. 10199; Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. II, 09.07.1971 n. 2217). 
Depone in tal senso il chiaro dettato normativo, l'art. 1137, comma 2, c.c., che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni attuali della compagine interna.   Deve, quindi ritenersi non consentita, poiché non supportata da un conferente dato di legge, la pronuncia del giudice che intervenga in modo determinante sull'attività gestionale del condominio, condizionandone nel merito le relative opzioni, e l'interesse che ciascun condomino possa nutrire in merito ad una amministrazione che sia corretta o ottimale o conforme alle proprie esigenze costituisce un c.d. interesse di mero fatto ovvero una aspettativa di fatto che non si presta ad una tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012 n. 10199; Cass. Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 11.02.1999 n. 1165). 
Tanto premesso, nel caso di specie le doglianze avverso la delibera impugnata sono infondate. 
Quanto al primo motivo di impugnazione si rileva quanto segue. 
In base al dettato normativo dell'art.1136 c.c. l'assemblea si costituisce regolarmente nel momento in cui il suo Presidente abbia constatato e verbalizzato che tutti gli aventi diritto sono regolarmente convocati e presenti in assemblea, personalmente o per delega. 
Infatti, trovando applicazione le norme dettate dall'art. 1136 c.c., la delibera doveva essere assunta con la maggioranza di cui al comma 5 della norma in parola. 
Relativamente all'interesse ad ottenere la nullità della delibera del 4-1-2024, giova osservare che in materia di condominio di edifici, ciascun condomino è interessato alla regolare costituzione dell'assemblea e alla partecipazione a essa di tutti i condomini, in quanto portatore dell'interesse che tutti i condomini siano posti in grado di esprimere una propria opinione in ordine all' oggetto della delibera. 
Nel caso di specie la delibera del 4-1-2024 con cui l'assemblea è da ritenersi valida perché adottata alla presenza di 4 condomini su 9 pari a 656,50 millesimi.
R.G. n. 2630/2024 Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione va osservato quanto segue. 
Va precisato che la controversia ha ad oggetto la impugnativa della delibera condominiale del 4 gennaio 2024 (ed in particolare il punto 1 all' OdG della predetta delibera), inerente le determinazioni assunte dall'assemblea in merito al rispristino dell'impianto ascensore (bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.), bloccato dall'### a causa della illegittimità della canna fumaria di proprietà degli odierni istanti. 
Va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, non ha rilievo la titolarità, in capo ad essi, dell'immobile di cui al quinto piano nell'ambito dello stesso fabbricato condominiale, perché nella specie la controversia attiene all' utilizzo della canna fumaria per il tramite del collegamento operato con il camino posto nella proprietà dei medesimi con l'unità immobiliare posta al piano superiore passando attraverso il muro perimetrale del vano ascensore e del locale macchina. 
È pacifico in giurisprudenza, con riguardo agli edifici in condominio che una canna fumaria sia pure appoggiata alla facciata del fabbricato, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, ove sia destinata a servire esclusivamente l'unità immobiliare di proprietà esclusiva (Cass. Sez. 6-2, n. 4499 Del 2020; n. 18350 del 2013; 9231 1991, ### Cass., Sent. n. 15278/2023). 
Orbene, in fattispecie, sebbene la canna fumaria fu installata dal costruttore ### all'atto della costruzione del palazzo, avvenuta nel 1982, per poi vendere, nel 2009, l'immobile agli odierni attori già munito dell'impianto, il quale attraversa il muro al sesto piano e in parte il vano macchine dell'ascensore, la predetta canna fumaria è destinata esclusivamente a servire il loro caminetto. 
Posto che l'edificio in parola costituisce un condominio formatosi per l' effetto automatico, poiché vi sono più proprietari diversi con parti comuni in comproprietà ex art. 1117 c.c., occorre verificare se tali opere, insistenti sulle mura perimetrali dell'edificio -quindi su parti comuni, adempiendo il muro perimetrale a talune funzioni principali indispensabili per l'esistenza stessa dell'edificio (quali anche quelle di consentire l'appoggio di canne fumarie e simili)- costituiscono o meno un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune. 
Occorre verificare, in sostanza, se la canna fumaria sia tale da alterare la destinazione della cosa comune o tale da comprimere l'uso paritetico della cosa comune da parte degli altri condomini. 
Nel caso in esame, è emerso che la canna fumaria degli attori ha reso inutilizzabile l'impianto condominiale dell'ascensore , alterando, pertanto, la destinazione della cosa comune. 
E' dimostrato per tabulas che l' ente certificatore, il Comune di ### ed il ### FF. di Caserta, nelle loro rispettive qualità, avevano accertato la non conformità dell'impianto ascensore
R.G. n. 2630/2024 per la presenza della canna fumarie di proprietà degli istanti , diffidandoli alla regolarizzazione della canna fumaria (e da ultimo il divieto di utilizzo del termo camino e della relativa canna fumaria). 
Precisamente risulta che in data ### avveniva il fermo dell'impianto ascensore da parte dell'ente certificatore; a seguito dell'esito negativo della verifica per la presenza della canna fumaria per cui è causa, veniva trasmesso il verbale al competente Comune di ### (cfr. Verbale di verifica biennale del 6.12.2023, all.1) contenente la “###à” dell'impianto ascensore in relazione al codice 21 (### 21 che recita: Nel locale macchine sono presenti impianti non pertinenti ossia la canna fumaria); inoltre l '### con successiva nota del 13.12.2023 specificava, altresì, che: “Nel caso in oggetto l'impianto ascensore è difforme rispetto all'art. 6, comma 1, del DPR 1497/63 rilevando la presenza di impianti non pertinenti” riconducibile alla presenza di una canna fumaria in acciaio estranea all'ascensore, diffidando l'uso dell'ascensore de quo fino a quando non sarà accertato, per il tramite di una verifica straordinaria, che le cause che hanno stabilito il fermo non siano state rimosse (cfr. nota del 13.12.2023 dell'### dell'impianto ascensore### 2); infine , il ### dei VV. FF di Caserta aveva verificato che: “Nel corso del sopralluogo effettuato, si è constatato che vi era in funzione un termo camino a legna con canna fumaria che attraversa il muro del vano ascensore, locale macchine al sesto piano confinante con l'appartamento della sig.ra ### ivi residente, provocando il surriscaldamento del rivestimento in piastrelle del muro del locale cucina confinante con il vano ascensore ( Provvedimento n. 23232 del 13.12.2023 del ### dei VV. FF. di Caserta - ###3). 
Ad integrazione del predetto provvedimento il ### dei VV. FF di Caserta, richiamando il DM 15/09/2005 e la direttiva comunitaria 95/16/CE, a tutela della pubblica e privata incolumità, aveva fatto divieto di utilizzo del termo camino e della relativa canna fumaria fino all'adeguamento secondo la regola dell'arte a cura di un installatore abilitato (D.M. 37/2008) (cfr. Provvedimento n. 300 dell' ### del ### dei VV. FF di Caserta - ###4); infine il Comune di ### con Ordinanza 20/2023 del 15.12.2023 aveva ordinato al ### la regolarizzazione della canna fumaria, così come disposto dal ### dei VV. FF. di Caserta (cfr. Ordinanza n. 20/2023 del 15.12.2023 del Comune di ### - ###5). 
Dalla documentazione in atti, è emerso, inoltre, che “l'installazione della canna fumaria è illegittima per motivi di proprietà, sicurezza e autorizzativa (cfr. relazione tecnica depositata in data ###, di parte a firma dell' ####.  ###à della canna fumaria, come dedotto anche nel provvedimento di urgenza azionato da altri condomini (cfr. ordinanza del 13.8.2025 G.I. dott.ssa ### deriva dal fatto che la canna fumaria attraversa il vano ascensore (bene comune) il vano macchina ed il muro perimetrale e privato del sesto piano, causando il surriscaldamento.
R.G. n. 2630/2024 Ne consegue che il ### ha agito nel pieno rispetto delle proprie attribuzioni, che includono il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (art. 1130, n. 4, c.c.) attivandosi per rimuovere una situazione di pericolo e di violazione di legge, accertata - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa degli istantida numerosi provvedimenti delle autorità competenti (non impugnati dagli attori). 
Alla luce delle suesposte considerazioni ne deriva che la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data ### con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno è valida per le motivazioni indicate in parte motiva. 
In merito alla domanda avanzata ex art. 96, comma 3, c.p.c., si osserva che il comportamento processuale tenuto dagli istanti induce a ritenere fondata la richiesta avanzata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. a tenore del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 
In merito si osserva che il Tribunale aderisce alla tesi secondo cui tale norma ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (ex multis cfr. Tribunale Varese 21-22 gennaio 2011; ### Piacenza 22 novembre 2010; ### di Piacenza 7 dicembre 2010; ### Verona 20 settembre 2010; ### Milano 29 agosto 2009). 
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito (ex multis ### Milano 18.7.2016 n.8983) depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. 
La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al "pagamento di una somma", segnando così una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.. 
Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96 c.p.c. la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente) collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91"; e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici.
R.G. n. 2630/2024 Infine la Corte Costituzionale, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152 ha, altresì, affermato che "###.  96, comma ### c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti”. 
Tanto premesso, nel caso di specie si ravvisano tutti i presupposti per la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. Quanto alla determinazione della somma, si stima equo indicare in € 1.701,00 ovvero in una somma pari alle spese di lite, l'entità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. 
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al ### tenuto conto del valore della controversia in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con attribuzione al procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  ### di ###, in persona del G.M., Dott.ssa ### definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2630/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, pendente tra ### e ### contro il ### “### 79” sito in ### alla via ### 12, in persona dell'amministratore pro tempore, C.F.  ###, ogni contraria istanza disattesa così provvede: - rigetta la domanda e per l'effetto conferma la delibera assunta dall'assemblea del ### “### 79” ### 12 - ### nell'adunanza del 4-1-2024, per le ragioni di cui in parte motiva; - condanna gli attori in solido al pagamento in favore del ### delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario avv.  ### - condanna gli attori in solido al pagamento in favore del ### della somma di euro 1.701,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. 
Dichiara la presente sentenza per legge provvisoriamente esecutiva. 
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 
Così deciso in ### il 15 gennaio 2026 

Il Giudice
Dott. ssa R.G. n. 2630/2024


causa n. 2630/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Sequino

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23251 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.106 secondi in data 26 gennaio 2026 (IUG:UO-BDD7BA) - 1229 utenti online