testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4333/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### G.
MAZZINI, 142, presso lo studio dell'avvocato ### (CF: ###), che la rappresenta e difende - Ricorrente - contro ### S.R.L., ###, ###, ###### tutti elettivamente domiciliati in ### P.### 2, presso lo st udio dell'avvocato ### B ### (CF: ###), rappresentati e dife si dagli avvocati ### (CF: ###), #### (###) - Controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della CORTE ### di MILANO 2484/2021 depositata il ### 2 di 16 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal #### 1. La società DBF (### di seguito, per brevità, ### s.r.l. e ###### e ### in qualità di soci fideiussori della stessa, convennero dinnanzi al Tribunale di ### no s.p.a. (ex ### s.p.a.) domandando: ### l'accertamento della natura pro soluto della cessione intercorsa tra ### s.r.l. e ### avente ad oggetto il credito - per la complessiva somma di euro 2.760.000,00 - derivante dal contratto di appalto sottoscritto tra ### s.r.l. ### e la società ### s.p.a. ###; ### l'accertamento della condotta omissiva e negligente della cessionaria ### per non avere tem pestivamente escu sso la garanzia prestata dalla società di diritto spagnolo “### de Barcelona” - controllante della ### s.p.a, debitrice ceduta -, con conseguente dichiarazione di estinzione della garanzia riconducibile a ### s.r.l. in qual ità di cedente e delle fideiussioni prestate dai ### e dalla ### in favore di ### s.p.a. 2. La socie tà ### s.r.l. chiese la condanna della convenuta alla restituzione, in prop rio favore, della complessiva somma di euro 1.436.846,36 (di cui euro 706.024,36 versati da DBF a deconto dell'anticipo della cessione, euro 460.000,00 quali residuo del credito ceduto ed euro 270.822,00, pari agli addebiti ascritti a DBF nell'arco temporale della permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva con dotta di ### no), oltre che la condanna al risarcimento del danno per avere ### violato gli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. 3. ### s.p.a. propose domanda riconvenz ionale di condanna della società ### s.r.l., in solido con i soci fideiussori, al 3 di 16 pagamento della somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi, pari alla differen za tra le somme anticipate e le parz iali restit uzioni effettuate dalla cedente. 4. Con sentenza n. 4516/2020 Il Tribunale di ### così statuì: ### accertò la natura pro solvendo della cessione, ritenendo che dall'art. 6 dell e condizioni generali de l contratto di factoring emergesse chiaramente che l'assunzione del rischio di i nsolvenza del factor richiedeva un'accettazione scritta dello stesso e che, nella fattispecie, non avendo parte attrice p rovato l'esistenza di un accordo scritto in cu i espressamente la società d i factoring accettasse di assumere tale onere, non poteva ritenersi dimostrata la natura pro soluto della cessione; ### rigettò le ulteriori domande attoree sul presupposto che nessu na disposizione imponeva alla cessionaria di escutere la garanzia della società controllante, anziché richiedere l'adempimento alla debitrice ceduta e/o alla cedente e ai suoi garanti e che, inoltre, non poteva imputarsi alcuna violazione dell'obbligo di buona fede e corre ttezza in capo a ### s.p.a., in q uanto q uest'ultima aveva aderito al piano di risanamento avviato dalla debitrice ceduta e aveva intrattenuto una fitta corrispondenza con la stessa sino al suo fallimento (avvenuto nel maggio 2015); ### accolse la domanda riconvenzionale proposta da ### preliminarmente ritenendo infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli attori (per non essere ancora stato emesso il decreto di omo loga del concordato preventivo) e, ne l merito, ritenendo pacifico il credito della cessionaria in assenza di contestazioni degli attori in ordine alla debenza di tali somme, condannò ### s.r.l. e i suoi soci fideiussori, in solido tra loro, a pagare a ### ito ### s.p.a. la somma di euro 1.724.162,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. 5. Avverso la predetta pronunci a ### s.r.l. e i suo i soci fideiussori interposero gravame dinnanzi alla Corte d'appello di ### e, in esito alla costituzion e in giud izio di ### s.p.a. - a 4 di 16 seguito di atto di fusione per incorporazione di ### s.p.a. - con sentenza n. 2484/2021, la Corte d'appello di ### ha accolto l'appello e ha dichiarato - ai sensi dell'art. 1267, secondo comma, cod. civ., nonché degli artt. 11 75 e 1375 cod. civ.— la cessazione dell a garanzia di ### s.r.l. in qualit à di cede nte e l'estinzione delle fideiussioni prestate a tale titolo dai suoi soci in favore di ### s.p.a.. Sempre in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da ### s.p.a. nel giudizio di primo grado. 6. Avverso la predetta sentenza ### s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ### s. r.l., Pasqu alina ##### e ### resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale, con un unico motivo. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. 8. I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “Violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - Apparenza di motivazione - ### della sentenza”, lamentando che la sentenza gravata è viziata da motivazione apparente, in quanto non è dato comprendere l'iter logico-giuridico che ha indotto la Corte territoriale a ribaltare il decisum del primo giudice. Argomenta la ricorrente che dalla sentenza g ravata (ove si legge “[..] se ### avesse esercitato il proprio dirit to di escutere la garanzia rilasciata dal la società controllante sp agnola - tanto nel 2009 a seguito delle comunicazioni inoltratele da D.B.F., quanto nel maggio del 2012 (data di conferma della ga ranzia) - avrebbe 5 di 16 ragionevolmente assicurato, da un lato, il sodd isfacimento del proprio credito e, dall'altro, la liberazione di D.B.F. e dei suoi soci dagli obblighi di restituzione su di essi gravanti, evitando in tal modo di arrecare un evidente pregiudizio alla società cedente” (così a p. 10, 2° §, della sentenza) emerge chiaramente il vizio denunciato, non essendo possibile in alcun modo evincere nè il percorso logicogiuridico seguito dal giudice per assumere la decisione, né le prove dalle quali ha tratto il proprio convincimento. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p. c., in relazio ne all'art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è viziata nella parte in cui, con motivazione appare nte, la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione formulata dalla ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. , rite nendola infondata. A detta della ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che “Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della decisione appellata e, con essi, le relative dogl ianze, nonché le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge; di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dalla Banca” (così a p. 7, terz'ultimo §, della sentenza), omettendo di illustrare il percorso logico svolto per “ignorare” l'eccezione proposta.
Espone la ricorrente che, al fine di verificare la corretta applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. SS.
UU. n. 16/20 00, Cass. SS. UU 2 8498/2005); reitera, pertan to, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello. 6 di 16 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 1267 cod. civ. in rel azione all 'art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c.”, lamentando che la sentenza gravata è, altresì, viziata nella parte in cui ha ri tenuto sussistente la responsabilità contrattu ale di ### (oggi ### s.p.a.) per asserita violazione delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., argomentando che “gli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. imponevano alla cessionaria - nel rispetto del correlato obbligo generale di solidarietà, che richiede a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra - di, quanto meno, tentare l'escussione della garanzia prestata dalla società spagnola, la quale si era impegnata - sin dalla stipula del contratto di factoring - a garantire verso ### i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata” (così a p. 11, 2° §, della sentenza).
Espone la ricorrente che dagli a tti del giudizio emerge che: ### contestualmente alla sottoscrizione del contratto di factoring, ### ha chiesto il rilascio di fideiussione personale ai soci della ### s.r.l., qual e garanzia per le anticipaz ioni che avrebbe erogato in forza delle cessioni operate; ### la ### de ### è stata rilasciat a - come riferito dagli st essi appellanti - ‹‹come copertura ### ria dell'appalto chiavi in mano denominato “### montaggi meccanici ed elettronici relativi al ### dell'### CP” [e, dunque, non a garanzia né della cedente DBF nè di ### (debitore ceduto) ma a “patronage” di una ben precisa operazione finanziaria (appalto “chiavi in mano”)], e come tale da intendersi estremamente limit ata a quella sola fattispecie, sussistendo per il ### altra garanzia ### a protezione di tutti i crediti deri vant i dalle anticipazioni fatte a D.B.F.; ### successivamente al manifestarsi dello stato di generale decozione della debitrice ceduta ### s.p.a (dopo il conclamarsi 7 di 16 dell'inadempimento, il debitore ceduto ha proposto un pia no di risanamento poi neppure onorato, cui è seguito il fallimento), tale lettre de patronage è stata “confermata”, “essendo trasferita tale garanzia alla corretta esecuzione del piano di risanamento aziendale” al quale ### aveva aderito; ### a seguito del fallimento della ### s.p.a., ### alla stregua delle condizioni generali di factoring e della fideiussione rilasciata dalla ### e dai ### ha richiesto la restituzione delle anticipazioni a ### s.r.l. ### ed ai suoi garanti (### alina e ##### e ###.
Lamenta che la Corte D 'Appello si sarebbe fondata non g ià sulle prove fornite dalle parti, quanto, piuttosto, su di una mera aspettativa, e cioè che esistesse possibilità che l'escussione della lettre de patronage rilasciata da “### de Barcelona” non avrebbe portato la cedente ed i suoi garanti ad essere esposti direttamente alle restituzioni spettanti al ### in forza degli obblighi con questo assunti.
La ricorre nte sostiene che erroneamente la Corte t erritoriale ha ravvisato una condotta negligente ed in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., peraltro facendone d iscendere, in modo immotivato (con motivazione solo apparente), conseguenze gravissime e a totale vantaggio del cedente e dei suoi garanti, e cioè la cessazione della garanzia del cedente ai sensi dell'art. 1267 cod. Soggiunge di avere documentato di aver mantenuto costante corrispondenza con la ### s.p.a., da cui risultava che aveva anche accettato il piano di risanamento aziendale da questa proposto, al fine del bonar io rientro dell 'esposizione, e ch e, pendente tale procedura di risanament o, non sarebbe stato possibile agire nei confronti della ### s.p.a. per il recup ero del credito né, come erroneamente sostenuto dalla Corte d'appello, procedere alla escussione della garanzia prestata d alla società controllan te 8 di 16 spagnola che era stata confermata solo a garanzia della corretta esecuzione del piano di risanamento stesso.
Il lasso di tempo intercorso (circa tre anni) tra la prima richiesta di restituzione formulata da Med iofactoring a ### s.r.l. e l'apertura della procedura di risanamento aziendale della debitric e ceduta ### s.p.a., ritenuto dalla Corte d'Appello di ### eccessivo, era, in realt à, congruo, se si considerava la consuet a durata delle procedure di accertamento e recupero dei crediti. Soggiunge che la decisione della Corte d'Appello di ### sarebbe viziata (recte carente) nella parte in cu i non ha in alcu n modo considerato la differenza - sul pian o dell'efficacia giuridica - della fideiussione rilasciata dai soci di ### s.r.l. (garanzia in senso proprio rilasciata da soggetti italiani e disciplinata nel nostro ordinamento) rispetto alla ### de ### rilasciata da ### de ### (garanzia atipica rilasciata da un soggetto di diritto spagnolo).
Contesta pure alla Corte di merito di avere omesso di considerare che il richiamo al secondo comma dell'art. 1267 cod. civ., operato dalla parte appellante, era improprio e inconferente, dal momento che l'art. 5.2 (condizione accettata espressamente) delle condizioni generali di factoring riconosceva al ### la facoltà di chiedere la restituzione delle anticipazioni senza l'onere di preventiva escussione del debitore ceduto. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.- Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c. p.c. n. 5.”, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto di poter presumere che la escussione della garanzia (lettre de patronage) prest ata avrebbe assicurato la soddisfazione del creditore (### e avrebbe comportato la conseguente liberazione della cedente e dei suoi garanti (DBF e ### e ### dall'obbligo di restituzione delle anticipazioni, 9 di 16 senza, però, esporre l'iter logico-giuridico seguito. Assume la ricorrente che il convincimento della Corte di merito si fonda su una presunzione semplice - prevista e disciplinata dall'art. 2729 cod. -, dal momento c he manca agli atti qualsiasi prova idonea a dimostrare che, se ### ring avesse escusso la garanzia prestata da ### de ### la vicenda avrebbe avuto esito diverso. 5. Con riguardo al p rimo mo tivo, va rilevato che debbono considerarsi affette da nullità solo quelle decisioni che difettino di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentino un “contrasto irriduci bile tra affermazioni inconciliabili” e ch e contengano una “motivazione perplessa ed obiettivame nte incomprensibile” (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8054), nonché anche quelle che offrano una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parven za di una giustificazione della de cisione assun ta, la motivazione addotta dal giu dice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determi nate premesse pe rvenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sul la res decidendi”, n on potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22232).
Nel caso di specie, la sentenza gravata non presenta i suddetti vizi, perché fornisce una intellegibile spiegazione delle ragioni a sostegno della decisione adottata e illustra in modo esaustivo ed adeguato il percorso logico e giuridico che sorregge il decisum. 6. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di trascrivere 10 di 16 in ricorso, quanto meno nelle parti rilevanti, i motivi di appello e la sentenza di primo grado al fine di consentire di valutare la sollevata censura di difetto di specificità dei motivi di gravame (CASS., SEZ. L., 04/02/2022, N. 3612; CASS., SEZ. 1, 06/09/2021, N. 24048). Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con mod ificazioni, dalla l. n. 134/2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della senten za impugnata e, con essi, delle relative doglianze: sicché, alla parte volitiva va affiancata u na parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di par ticolari forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di decisione, da opporre a quella di primo g rado, tenut o conto d ella permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. U, 16/11/2017, n. 27199); dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugn ata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., 11/05/2004, n. 8926; Cass., sez. U, 09/11/2011, n. 23299; Cass., 22/09/2015, n. 18704; Cass., 15/06/2016, n. 12280). Occorre, tuttavia, ribadire, con particolare riferimento alla deduzione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo legittimante l'esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come esso presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura: sicch é, il ricorrente che censuri la statuizi one di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma 11 di 16 deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pret esa specificità (Cass., 29/09/2017, n. 22880; Cass. , 06/09/2021, n. 24048). Tale onere non è stato assolto dall'odierna parte ricorrente. 7. Anche il terzo mo tivo è inammissibile. La censura solo apparentemente veicola una denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto, in realtà, tende a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità , in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riser vato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, q uelle rit enute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, n. ### del 22/11/2023; Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6774). Nella specie, la Corte territoriale, all'esito della va lutazio ne delle prove offerte e della ricostruzione dell a vicend a fattuale, con accertamento di fatto non idoneamen te attinto con la censura in esame, ha chiara mente posto in evidenza che “### oring avrebbe potuto, a segu ito dell'avvenuto rilascio della lettera di patronage in sede di trattative contrattuali con D.B.F. provvedere ad escutere tempestivament e la garanzia prestata da ### de ### a fronte dell'inadempimento posto in essere dalla debitrice ceduta, invece di rimanere inerte per quasi tre anni (maggio 2009 - aprile 2012) , sino alla sua decisione di aderire al piano di risanamento della ### s.p.a.”, puntualizzando che la cessionaria, 12 di 16 nel lungo lasso di tempo trascorso, n on solo av eva omesso di escutere la garanzia a prima richie sta prestat a dalla socie tà controllante della debitrice ceduta, ma neppure aveva dimostrato di avere rivolto verso la ### s.p.a., anch'essa fallita, alcuna specifica iniziativa intesa al soddisfacimento del proprio credito, né di avere quanto meno tentato l'escussione della garanzia p restata dalla società spagnol a, la quale si era impegnata, sin dalla stipula del contratto di factoring, a g arantire verso ### i debiti contratti dalla debitrice ceduta da essa controllata. 8. Il quarto motivo è inammissibile perché generico e non dedotto nei termini precisati delle ### con la sentenza n. 1785 del 24 gennaio 2018. In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad am mettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti". Tuttavia, la denuncia, in cassazione, di violazione del citato art. 2729 cod. civ. può prospettarsi soltanto quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (in senso conforme, Cass., 2, 21/03/2022, n. 9054). In base alle considerazioni sv olte, la ded uzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del 13 di 16 paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando, come nel caso di specie, invece, si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragioname nto pre suntivo è stato enunciato dal gi udice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragi onamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.; in questi casi, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento d ella ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti, non consentita (Cass., sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014). 9. Alla stregu a delle considerazioni che precedono , il ricorso principale deve essere rigettato. 10. Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo formulato i ricorrenti denunciano, in r elazione all 'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “Disapplicazione e/o errata applicazione della norma dettata dall'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, lamentando che Corte territoriale aveva disatteso la domanda di restituzione add ucendo la mancanza della prova dei versamenti dedotti da ### s.r.l. Sostengono, al contrario, che la prova emergeva dal “contegno delle parti stesse” e, in particolare, da quanto esposto da ### nella comparsa di costituzione in 14 di 16 primo grado, e che la Corte di Appello aveva a sua disposizione sia la certificazione ex art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 (documento n. 13 allegato al fascicol o della convenuta), laddove, al net to degli interessi, veniva indicato il residuo debito di ### s.r.l., pari ad euro 1.685.636,69, sia la non contestata anticipazione, pari ad euro 2.300.000,00, ricevuta da ### s.r.l. sulla cessione del credi to rappresentato dalle fatture eme sse a carico della ## mpe s.p.a.; sottraendo dall'importo di euro 2 .300.0 00,00 quello di euro 1.685.636,69, si sarebbe ottenuta la differenza pari ad euro 614.363,25, costituente la somma sicuramente versata da ### s.r.l. in deconto alla anticipazione ricevuta ad alla cui restituzione aveva diritto una volta estinta la garanzia fideiussoria. Il mot ivo è, anzitutto, inam missibile ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Invero, in tem a di ricorso per cassazione, sono inammis sibi li le c ensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qu alora il ricorre nte si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. ###). In secondo luogo, la doglianza è volta ad un riesame del merito (Cass., sez. U, n. 20867 del 2020), precluso in sede di legittimità, perché finalizzat a ad atti ngere l'accertamento svolto dal giud ice d'appello, che, sul punto, ha così motivato: “### invece, alla domanda di D.B.F in tesa ad otte nere la restituzione d ella complessiva somma di € 1.436.846,36 di cui € 706.024,36 versate dalla D.B.F a decanto dell'anticipo dell'intera somma ceduta, € 460.000,00 quale residuo del credito ceduto ed € 270.822,00, pari 15 di 16 a t utti gli addebiti ascrit ti. alla D .B.F nel lasso temporale di permanenza della sua posiz ione debitoria causata da lla om issiva condotta di ### si osserva che l'appellante D.B.F non ha fornito, a sostegno della propria domanda, prova alcuna dell'effettivo pagamento di tali somme, né ha offerto indicazioni di alcun genere circa i tempi e modalità in cui i pagamenti sarebbero stati effettuati, a ciò deve aggiungersi che la natura delle somme asseritamente corrisposte al factor (cfr., i n parti colare, l'importo di euro 460.000,00, pari alla differenza tra il valore nominale del credito e le anticipazioni effettuate) e l'estrema genericità con cui le stesse vengono indicat e dall'appellante (cfr., in particolare, l'importo di euro 270.822,00, rappresentativo, in tesi, “di tutti gli addebiti ascritti alla D.B.F nell'arco temporale della illegittima permanenza della sua posizione debitoria causata dalla omissiva condotta di ### Italiano”) non consentono alla Corte di riconoscerne qui l'effettiva debenza in favore della stessa società appellante. Ne segue il rigetto della domanda di condanna formulata nei confronti dell'appellata”. Il ricorso incidentale è, quindi, inammissibile. 11. Le spese del giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d ella ricorr ente principale e de i ricorrenti incidentali, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso 16 di 16 incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###