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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 331/2025 del 30-10-2025

... misura del 50%. 6. Disporre conseguentemente che l'assegno di indennità scolastica liquidato dall'### in favore di ### ed ammontante ad euro 320,00 mensili, riscosso e non dichiarato dalla ### venga riscosso dal genitore collocatario da utilizzare per le esigenze del figlio minore ### 7. In ogni caso disporre che l'assegno ### per i figli venga erogato all'### nella misura del 50% come per legge; 8. Rigettare ogni richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente la quale esercita attività lavorativa, percepisce il reddito di cittadinanza, l'assegno unico per il figlio ed ancora ad oggi l'assegno di indennità scolastica di ###” Svolto con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e con la CTU psicologica e, rinviata all'udienza di rimessione in decisione al Collegio, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione. Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Palermo sez. I civile R.G. n. 666/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr. ### dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 666 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA ### nata a ####, in data ###, rappresentato e difesa dall'avv. ### per mandato in atti pec: ### ; - parte ricorrente - CONTRO ### nato a ####, in data ###, rappresentato e difesa dagli avvocati ### rosa### e ### mari### per mandato in atti; - parte resistente - ###'INTERVENTO del ### - interveniente necessario - - 2 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 Oggetto: Separazione giudiziale. 
Conclusioni delle parti: ###udienza del 19/12/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.  ### concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 31 agosto 2023 ### ha evocato in giudizio ### chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento congiunto del figlio minore della coppia con collocamento prevalente dello stesso presso il domicilio materno, di disciplinare il diritto di visita dell'altro genitore secondo le modalità meglio indicate in ricorso e di porre in capo a ### l'obbligo di corrispondere un importo mensile a titolo di mantenimento della ricorrente e di contributo al mantenimento del figlio minore. 
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della domanda di addebito svolta dalla ### e chiedendo al Tribunale di “1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente; 2.Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi, riconvenzionalmente con addebito alla moglie; 3.Disporre l'affido condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, sig ### 4. Disporre il diritto di visita della madre conformemente alle esigenze scolastiche e complementari di ### statuendo il suo diritto di frequentare la madre o comunicare con la stessa tutte le volte che lo desideri e comunque: a. Tre pomeriggi la settimana, dopo l'orario scolastico e dopo l'orario di studio nei giorni - 3 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 in cui non esercita l'attività sportiva; b. Pernottamento due giorni a settimana(sabato e domenica) sempre che ### voglia pernottare con la madre; c. 
Nei mesi di luglio ed agosto potrà trascorrere periodi continuativi di giorni 15 e periodi continuativi di giorni 7 durante le feste natalizie; 5. Disporre in caso di collocamento del minore ### presso la casa del padre ### seppe, che la signora ### contribuisca al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. 6. Disporre conseguentemente che l'assegno di indennità scolastica liquidato dall'### in favore di ### ed ammontante ad euro 320,00 mensili, riscosso e non dichiarato dalla ### venga riscosso dal genitore collocatario da utilizzare per le esigenze del figlio minore ### 7. In ogni caso disporre che l'assegno ### per i figli venga erogato all'### nella misura del 50% come per legge; 8. Rigettare ogni richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente la quale esercita attività lavorativa, percepisce il reddito di cittadinanza, l'assegno unico per il figlio ed ancora ad oggi l'assegno di indennità scolastica di ###” Svolto con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e con la CTU psicologica e, rinviata all'udienza di rimessione in decisione al Collegio, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione. 
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di - 4 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 prima udienza di comparizione. 
In ordine alla fondatezza delle domande domanda di addebito reciprocamente svolte dalle parti, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. 
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. 
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. 
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. - 5 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). 
Ora, nel caso di specie, la ricorrente ### attribuisce all'odierno resistente, ### la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere assistenza morale e materiale. 
Nello specifico, la ### ha rappresentato al Tribunale di essersi determinata a lasciare la casa coniugale perché stanca della condotta assunta dal di lei marito, il quale, a causa di una concezione culturale arcaica ed autoritaria della famiglia, l'ha trattata nel tempo come una “serva” permettendo ai di lui anziani genitori di condizionare le scelte di vita del nucleo familiare e limitando del tutto l'autonomina decisionale della moglie. 
Dal canto suo, il resistente ha fermamente negato gli addebiti mossigli - 6 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dalla ### deducendo di avere avuto nel corso di tutti gli anni di matrimonio grande rispetto e attenzione nei confronti della moglie, spronandola a completare gli studi e prendere la patente di guida per facilitarle anzi l'accesso al mondo del lavoro e favorirne l'indipendenza anche negli spostamenti. 
In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto di addebitare alla moglie la responsabilità della separazione, a seguito dell'improvviso e ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte di quest'ultima. 
Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi che i fatti, pure genericamente dedotti dalla ### a sostegno della richiesta di addebito, sono rimasti privi di adeguato riscontro probatorio, avendo la ricorrente del tutto omesso di articolare istanze istruttorie idonee a fornire elementi di prova sul punto. 
Nessun rilievo, ai fini della presente decisione, possono inoltre assumere le condotte poste in essere dall'### e meglio descritte negli atti del procedimento penale ancora pendente a carico di quest'ultimo e versate in atti dalla stessa ricorrente. 
Si tratta, infatti, di condotte ancora in fase di accertamento in sede penale e comunque poste in essere in un momento pacificamente successivo alla separazione di fatto dei coniugi e pertanto irrilevanti ai fini della pronuncia di addebito. 
La valutazione congiunta e critica degli esiti dell'istruttoria alla luce delle difese rispettivamente svolte dalle parti consente al Collegio di ritenere, invece, fondata la richiesta di addebito della separazione alla ### svolta da ### in via riconvenzionale. 
A tal proposito pacifica risulta la violazione da parte della ricorrente - 7 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 del disposto dell'art. 146 c.c., comma 2 c.c., in applicazione del quale, solo il previo deposito della domanda di separazione, di annullamento, o di divorzio, costituisce "giusta causa di allontanamento dalla residenza coniugale". 
Il coniuge che, per contro, vi si allontani, senza avere preventivamente provveduto al deposito di una delle domande suindicate incorre, pertanto, nella violazione dell'obbligo di coabitazione, sancito dell'art. 143 c.c., comma 2, da cui consegue inevitabilmente - in forza del chiaro disposto dell'art. 151 c.c., comma 2 - che ancora la pronuncia di addebito alla sussistenza in concreto di un comportamento di uno dei coniugi "contrario ai doveri che derivano dal matrimonio" - l'addebito della separazione al coniuge che, in concreto, si sia allontanato dal tetto coniugale. 
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il volontario abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, salvo che il coniuge che ha posto in essere l'abbandono "provi" che siffatta condotta è stata da lui posta in essere a cagione del comportamento dell'altro coniuge, ovvero in una situazione - ed a causa della stessa - di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale. 
Sebbene, non può revocarsi in dubbio che la suddetta prova liberatoria ben possa essere fornita anche sulla base di presunzioni, a norma degli artt. 2727-2729 c.c., la presunzione è un ragionamento di tipo induttivo che deve fondarsi su di un "fatto" noto dal quale si risale alla cono - 8 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 scenza di un fatto ignorato e, se più sono i fatti, essi devono essere gravi, precisi e concordanti. 
Solo in tal modo, invero, la "cognizione" del giudice si forma su elementi istruttori oggettivi, che gli consentano di inferire, da un dato fattuale noto, un fatto ignoto il cui accertamento sia decisivo per la risoluzione della controversia. 
Una presunzione giuridicamente valida non può, dunque, fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'"id quod plerumque accidit". 
Al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi, e non è idonea a fondare un ragionamento presuntivo (Cass., 28/09/2020, n. 20342; Cass., 05/02/2014, n. 2632; Cass., 16/11/2005, n. 23079). 
Nel caso in questione, dall'istruttoria non è emerso alcun dato di fatto certo, idoneo a comprovare che l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente è stato determinato dal comportamento del marito o dalla sussistenza di una già conclamata ed irreversibile frattura del rapporto coniugale. 
Le deduzioni della ricorrente in ordine all'atteggiamento di sopraffazione e di scarsa considerazione del marito nei di lei confronti non solo sono rimaste indimostrate da parte della ### ma addirittura appaiono smentite dalla produzione documentale di parte resistente dalla quale si evince che ### aveva perfino conferito alla moglie la delega ad operare sul proprio conto corrente, assicurando alla stessa piena auto - 9 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 nomia anche nella gestione dei conti di famiglia. 
Ad ulteriormente confermare la fondatezza della ricostruzione dei fatti svolta dall'### che ha parlato di una improvvisa e inaspettata decisione della moglie di mettere fine al rapporto coniugale, deve darsi opportuno rilievo ai contratti stipulati in data 11 marzo 2022, poco prima che la ricorrente si determinasse ad allontanarsi dall'abitazione familiare, con il quale il resistente, in regime di comunione legale con la moglie, ha acquistato la nuda proprietà di terreni appartenentesi ai genitori, ### e ### e del fabbricato insistente su uno di essi, senza preoccuparsi dunque del fatto che la moglie sarebbe divenuta proprietaria dei predetti beni nella misura di un mezzo. 
Tale circostanza, valutata alla luce del breve lasso di tempo intercorso tra la stipula degli atti in questione e la decisione della ricorrente di separarsi dal marito, rappresenta un chiaro indice dell'assenza di una conclamata crisi matrimoniale in atto tra i coniugi, in presenza della quale molto probabilmente ### avrebbe omesso acquistare peraltro dai propri genitori dei beni immobili in regime di comunione legale dei beni. 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve trova accoglimento la domanda di addebito della separazione a ### svolta da Orlando ### La pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente rende superfluo l'esame della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore svolta da quest'ultima alla luce del chiaro disposti dell'art. dell'art. 156 - 10 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 Quanto al regime di affidamento figlio minore della coppia ### deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, impone al ### di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale. 
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbliga il ### a considerare l'affinamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'articolo 155 c.c., stabilisce che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relega l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore. 
Lo stesso articolo 155 c.c., del resto, definisce la posizione del minore come «diritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. 
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori. 
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato. 
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea - 11 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi. 
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. 
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale. 
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione. 
Nel caso di specie, va osservato che il ### nominato dall'### le cui conclusioni questo collegio condivide in quanto opportunamente supportate da opportuni riscontri scientifici e bibliografici e scevre da vizi logici, ha ritenuto che: “il padre ### corrisponde al genitore che bene assolve alla propria capacità genitoriale, sia per livello qualitativo che quantitativo Il signor ### sa accogliere e sostenere i bisogni e le necessità del figlio ### garantendo allo stesso un adeguato sviluppo evolutivo, con un costante accudimento modulato rispetto ai suoi bisogni di protezione e sicurezza per le fragilità cognitive e psichiche di cui è portatore il minore, con una adeguata sintonizzazione affettiva, facilitando e promuovendo nuovi comportamenti; modificando le modalità relazionali in base al progressivo sviluppo delle competenze del ragazzo “ Deve essere pertanto essere confermato il regime di affidamento condi - 12 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 viso del predetto minore, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione paterna e con la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé il predetto minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: − per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé; − a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie; − per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono; − per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono; − durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni. 
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un - 13 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. 
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'e- tà dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). 
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 155 codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro - 14 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma. 
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali indicate dalle parti, delle esigenze di mantenimento dei figli, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della accertata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età del figlio della coppia e della fissazione del domicilio prevalente del medesimi presso l'abitazione paterna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da ### riangela in favore di ### in euro 120,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minori della coppia somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I. 
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative fatti accertati in corso di causa. 
La medesima ricorrente deve essere, inoltre, dichiarata tenuto al pagamento del 30% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 30% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte del resistente di avvisare la ricorrente con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'e- sigenza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad € - 15 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 250,00 e con la corrispondente facoltà per la ricorrente di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche. 
Per quanto riguarda l'indennità di frequenza e l'assegno unico percepiti dal per il figlio minore ### gli stessi devono essere ripartiti in egual misura tra entrambe i genitori ### del giudizio e l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a ### giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014. 
Gli importi necessari per la ### espletata nell'interesse del minore, devono essere posti in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.  PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il ###, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; pronunzia la separazione personale dei coniugi ### nata a ####, in data ###, e ### nato a ####, in data ###, i quali hanno contratto matrimonio in ### in data ###, trascritto nei registri dello ### del medesimo Comune al n. 7, parte II serie A, dell'anno 2003, con addebito alla moglie ### ; rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da ### nei confronti di ### - 16 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ### ad entrambi i genitori; dispone che il predetto minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio paterno; dispone che il regime di vita del predetto minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori; dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, la ricorrente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva; pone a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore del resistente ### la complessiva somma di euro 120,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I.  dichiara la ricorrente tenuta al pagamento del 30% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 30% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte di ### seppe di avvisare ### con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esigenza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad € 250,00 e con la corrispondente facoltà per la ### di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche; - 17 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dispone l'erogazione dell'assegno unico universale e dell'indennità di frequenza in favore di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno; condanna ### al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge; pone le spese occorse per l'espletata ### liquidate con separato decreto, nella misura del 50% a carico dell'### in considerazione dell'ammissione di ### al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e del 50% in capo a ### dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca in data ###.

causa n. 666/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Tricoli, Valentina Stabile

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 536/2023 del 10-06-2023

... 400,00 complessivi e la percezione integrale dell'assegno unico per le figlie (pari a circa €. 180,00 per ciascuna figlia), da parte della madre (cfr. il verbale di udienza del 21.2.2023). Le parti, quindi, evidenziavano che l'unico motivo di contrasto tra le stesse era costituito dall'aumento dei tempi di frequentazione padre-figlie durante il periodo estivo, chiesto dalla ricorrente. Su tale questione i genitori non sono riusciti a raggiungere un accordo neppure dinanzi al giudice istruttore e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c. *** 1. ### degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al ### del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987. 2. Conformemente agli accordi raggiunti dalle parti, possono essere confermati il regime di affidamento condiviso già concordato in sede di separazione, il collocamento prevalente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ###ssa ### rel.  ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1908/2021 promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti; RICORRENTE contro ### con il patrocinio dell'Avv. ### parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti; RESISTENTE e con l'intervento del ### presso il Tribunale; OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio; CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono: “si rimettono al Tribunale quanto ai tempi di permanenza estivi delle figlie presso i genitori, chiedendo per il resto la conferma dei provvedimenti provvisori e la pronuncia sullo status”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il ###, ### ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il ### a ### con ### esponendo che dal matrimonio erano nate le figlie ### in data ### e ### in data ###; che l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 28 aprile 2017 e che dal momento della comparizione dinanzi al ### del Tribunale nel procedimento di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. 
Quanto alle statuizioni accessorie, ha chiesto aumentarsi ad €. 500,00 complessivi il contributo paterno al mantenimento delle figlie (concordato in €. 400,00 in sede di separazione); aumentarsi i tempi di permanenza delle figlie presso il padre nel periodo estivo, al fine di poter meglio gestire i propri impegni lavorativi; con conferma delle ulteriori condizioni concordate in sede di separazione. 
Il resistente, nel costituirsi in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, si è opposto sia all'aumento del proprio contributo economico sia alla modifica dei periodi di permanenza delle minori presso di sé durante le vacanze estive, evidenziando di essere impegnato con il proprio lavoro e di non poter godere di ferie, se non nel mese di agosto (di regola dal 10 al 25). 
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il ### del Tribunale, recependo gli accordi raggiunti tra le parti in udienza, ha confermato le condizioni concordate in sede di separazione e modificato parzialmente il regime delle visite, tenendo conto delle dichiarazioni rese dalle parti in merito ai rispettivi impegni lavorativi. 
In particolare, il ### ha stabilito che durante il periodo estivo le minori trascorrano 15 giorni con ciascun genitore (di regola, con il padre dal 10 al 25 agosto e con la madre dal 25 luglio al 10 agosto), salvi diversi accordi tra le parti e confermato il regime di frequentazione padre-figlie in essere per gli altri mesi (e, quindi, a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario di lavoro del ### sino alla domenica sera alle 22.30 oltre che il mercoledì dal termine dell'orario di lavoro del ### alle 15.30 del giovedì). 
Ha disposto, quindi, la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, con fissazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 4, 10° co., legge 1° dicembre 1970, n.898. 
Nel prosieguo, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo - sostanzialmente conforme all'ordinanza presidenziale - che prevedeva la conferma del contributo paterno al mantenimento delle minori già determinato in sede ###€.  400,00 complessivi e la percezione integrale dell'assegno unico per le figlie (pari a circa €. 180,00 per ciascuna figlia), da parte della madre (cfr. il verbale di udienza del 21.2.2023). 
Le parti, quindi, evidenziavano che l'unico motivo di contrasto tra le stesse era costituito dall'aumento dei tempi di frequentazione padre-figlie durante il periodo estivo, chiesto dalla ricorrente. 
Su tale questione i genitori non sono riusciti a raggiungere un accordo neppure dinanzi al giudice istruttore e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.  ***  1. ### degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al ### del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.  2. Conformemente agli accordi raggiunti dalle parti, possono essere confermati il regime di affidamento condiviso già concordato in sede di separazione, il collocamento prevalente delle minori presso la madre (con conseguente conferma dell'assegnazione alla stessa della casa familiare, di proprietà della madre di ###, i tempi di frequentazione già attuati dalle parti per il periodo invernale e il contributo paterno al mantenimento delle minori, integrato attraverso la percezione integrale dell'assegno unico per le figlie da parte della madre. 
Come già previsto in sede di separazione consensuale, le spese straordinarie per le minori saranno ripartite tra i genitori al 50%. 
Al riguardo, occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. 
Richiamando la giurisprudenza maggioritaria e il ### concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### nel febbraio 2017, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo, spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, contributo per spese dell'abitazione (canone di locazione, utenze, consumi), spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di mezzi di locomozione; g) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli; medico-sanitarie quali: a) sanitarie non urgenti, b) odontoiatriche, c) farmaceutiche, d) psicoterapeutiche, ivi compresi i relativi ticket non coperte dal servizio sanitario nazionale. 
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento al trasporto pubblico; extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali; d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; e) spese per la patente di guida; mediche connotate dai caratteri dell'urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte.  3. Quanto ai tempi di permanenza delle minori presso i genitori, non possono che essere confermati i provvedimenti provvisoriamente adottati dal ### del Tribunale. 
Ed invero, la suddivisione paritaria dei tempi di permanenza delle minori presso l'uno e l'altro genitore nel periodo estivo non è stata concordata in sede di separazione, quando i genitori avevano previsto che: La collocazione paritaria estiva, inoltre, non è stata mai sperimentata dalle minori, le quali anche per ammissione della ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), sono ormai abituate alla collocazione prevalente presso la madre e al regime sinora attuato, che risponde, da un lato, alla loro esigenza di conservazione dell'habitat domestico (la casa familiare assegnata alla ricorrente) e, dall'altro, al mantenimento di un rapporto significativo con entrambi i genitori. 
Pertanto, le minori trascorrano 15 giorni con ciascun genitore in periodi da concordare entro il mese di maggio di ogni anno (in difetto di diverso accordo, con il padre dal 10 al 25 agosto e con la madre dal 25 luglio al 10 agosto), fermo il calendario stabilito dal ### del Tribunale per il periodo invernale (indicato sopra). 
Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie ad anni alterni dal 25 al 30 dicembre ### ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ###; per metà delle vacanze pasquali comprendendo nel periodo ad anni alterni il giorno di ### o il lunedì dell'### Sono salvi diversi accordi tra le parti in merito ai tempi di frequentazione con le figlie.  4. Considerate le ragioni della decisione (quasi integralmente conforme all'accordo delle parti, con pronuncia di sentenza costitutiva nell'interesse di entrambe), le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data ### tra ### e ### a ####; 2. dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del predetto Comune (atto n. 32, parte II, serie A, dell'anno 2005); 3. conferma in complessivi €. 400,00 (come rivalutati dalla data di omologa della separazione alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle due figlie, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese; l'assegno unico per le figlie sarà percepito integralmente da ### 4. dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, da individuarsi secondo quanto indicato in motivazione; 5. conferma l'affidamento condiviso delle figlie e il collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in #### del ### n. 14; 6. dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie con le modalità indicate in parte motiva; 7. compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 4.5.2023.   ### est. ### dott.ssa ### dott. ### n. 1908/2021

causa n. 1908/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Forastiere Adriana, Venditti Mario

M
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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 652/2025 del 04-12-2025

... aver versato le seguenti somme a titolo di acconto: assegno n. 294-00 ### di €. 15.000,00 del 14.01.2020; assegno n. 298- 04 ### di €. 8.000,00 del 24.08.2020; assegno n. 414-01 ### di €. 4.000,00 del 16.06.2021; assegno n. 991-08 ### di €. 2.000,00 del 23.09.2021; assegno circolare n. 447- 07 ### di €. 8.000,00 del 02.03.2021, intestato a ### e tratto su c/c di ### presso ### e girato da ### assegno bancario n. 296-02 ### di €. 2.000,00 del 30.01.2020 intestato a ### e girato dalla stessa, tratto su c/c di ### presso la ### quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 5.000,00 del 20.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 6.500,00 del 13.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 1.500,00 del 03.12.2019; comunicazione a mezzo pec e contestuale risposta di ### contenente allegata la copia dell'assegno n. 667-10 finale di €. 2.000,00 con girata di ### e ricevute in formato .eml. (cfr. pagina 3 memoria di parte attrice dell'1 giugno 2023 e doc. allegati da 2 a 9). 4. ### ha (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 1836/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1836 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ATTRICE - e ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ###: preliminare di vendita - azione 2932 c.c.- risoluzione ### come da verbale di udienza del 9.6.2025 ### atto di citazione notificato il #### ha convenuto dinnanzi questo ### per farne dichiarare l'inadempimento agli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 e sentire pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932 c. c., sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in ### c.da Berbaro, costituito da villetta per abitazione facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa.  ### ha chiesto anche la condanna al risarcimento dei danni per mancata percezione dei canoni di locazione, per deprezzamento degli arredi comprati per l'immobile promesso in vendita nella misura da accertare in corso di causa. 
In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto preliminare oggetto di causa e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento dell'immobile e al suo mancato godimento, oltre a tutti gli ulteriori pregiudizi subiti ed alla restituzione della somma di euro 54.000,00, da aumentare di rivalutazione ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito dell'attrice, ed al rimborso della somma di euro 64.000,00 per migliorie apportate all'immobile oggetto di causa.  ### ha dedotto che in data ### è stato stipulato presso lo studio del legale di fiducia un contratto preliminare tra il suo dante causa e la convenuta per la vendita del suddetto immobile; che il prezzo è stato dalle parti convenuto in euro 155.000,00 da pagarsi alla stipula dell'atto definitivo, in parte mediante consegna di contanti o assegni e, per il residuo, pari ad euro 103.121,00, con accollo del mutuo della promittente venditrice esistente presso la ### di ### Ha inoltre precisato che la promittente venditrice ha assunto l'impegno di formulare alla suddetta banca una proposta transattiva per l'estinzione del mutuo e che il termine per la stipula dell'atto definitivo di vendita è stato fissato al 31.12.2021. 
Ha aggiunto che il ### sull'immobile in questione è stata iscritta ipoteca volontaria da parte della banca ### di ### per l'importo di euro 210.000,00. 
Ha inoltre riferito che subito dopo la stipula del preliminare e la consegna delle chiavi, la parte promissaria acquirente ha iniziato ad utilizzare l'immobile eseguendo lavori di ristrutturazione e acquistando arredi e mobili per la spesa totale di euro 64.000,00, come da fatture prodotte in allegato all'atto di citazione. 
Ha lamentato che, successivamente, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita, su richiesta della parte promittente venditrice aveva versato tra contanti e assegni la somma di euro 54.000,00 per il pagamento delle rate di mutuo scadute e a scadere ma che, malgrado ciò, la parte promittente venditrice non aveva formulato alcuna proposta transattiva a ### di ### per la risoluzione del mutuo e non aveva provveduto a pagare le rate del mutuo, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società, rendendo impossibile l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente. 
Ha anche dedotto che il 3 luglio 2020 era stata iscritta ipoteca giudiziale in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma ad istanza di un terzo creditore; che il ### la promittente venditrice aveva sostituito clandestinamente la serratura e le chiavi del cancello d'ingresso e dell'apertura dell'immobile occupandolo abusivamente. 
Ha anche rappresentato che il ### è deceduto il promissario acquirente ### la cui eredità è stata accettata dall'attrice con dichiarazione espressa in data ###. 
Dedotto che dal comportamento della convenuta, costituente inadempimento contrattuale, sono derivati dei danni di cui ha chiesto il risarcimento, ha così concluso: “### - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; per l'effetto - ### per i motivi di cui in narrativa, in favore di ### quale erede legittima di ### la proprietà dell'immobile sito in ### nella c.da Berbaro, facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa e confinante nel complesso con i lotti ### e ### e con lo stradale e le piazzole condominiali di accesso e rilevata in catasto al N.C.E.U del Comune di ### al foglio di mappa 288 con la particella 1347 sub 11 (c.da Berbaro p.T-1 categ A/7 classe 6 vani 7,5 rc euro 755,32) previa liberazione dell'immobile dalle ipoteche suindicate, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, tenuto conto delle somme già corrisposte pari ad €. 54.000,00 ed ordinando al ### dei ### di ### di effettuare le trascrizioni di rito; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge; #### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; Per l'effetto: - Dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato tra ### e ### - Ordinare a ### di restituire a ### la somma di €. 54.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito ### - ### a ### di restituire a ### la somma di €. 64.000,00, o altra che sarà ritenuta di giustizia e che sarà accertata in corso di giudizio, in ragione delle migliorie apportate all'immobile oggetto di causa dal ### e degli acquisti di arredi e altri beni mobili da quest'ultimo effettuati; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge”. 
Si è costituita con comparsa ### che ha aderito alla domanda di trasferimento dell'immobile in favore dell'attrice previo pagamento da parte della stessa del prezzo residuo della compravendita. Ha contestato il fondamento della domanda di risarcimento del danno, nonché di quella di risoluzione del contratto preliminare inter partes, di quella ulteriore di rimborso all'attrice della somma di euro 54.000,00 ed, altresì, quella di restituzione della somma di euro 64.000,00 richiesta dall'attrice a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione ed acquisto di mobili. 
Ha affermato non sussistere alcun proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, precisando che sono state formulate per conto dello stesso promissario acquirente, come documentato dalla corrispondenza via e-mail prodotta in allegato alla comparsa, varie proposte transattive alla ### per l'estinzione del mutuo senza però ottenere tale risultato, non essendo state le condizioni proposte accettate dall'istituto di credito. 
Ha perciò rappresentato che il mancato accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non è dipeso dal comportamento della promittente venditrice bensì dalla mancata accettazione da parte della ### delle proposte al ribasso formulate dal ### promissario acquirente.  ### ha anche precisato che l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non era subordinato al pagamento alla banca delle rate del mutuo maturate successivamente alla stipula del preliminare di compravendita. 
Ha infine dedotto che parte promittente venditrice non è stata posta nelle condizioni di stipulare l'atto definitivo in quanto il promissario acquirente ha omesso di indicare il notaio e di invitarla per la stipula, in violazione delle pattuizioni assunte; ha rappresentato che il termine del 31.12.2021, pattuito per la stipula dell'atto definitivo, non fosse essenziale, come confermato anche dall'appendice al contratto preliminare stipulato in pari data. 
Aderendo alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto avanzata dalla parte attrice, previo pagamento del residuo prezzo pattuito in euro 103.521,00 per il trasferimento del bene e con l'integrale rigetto delle richieste di restituzione e di risarcimento del danno avanzate in citazione, stante la non applicabilità della disciplina delle migliorie di cui all'art. 1150 c.c., la convenuta ha così concluso: “1) ### la proprietà dell'immobile per cui è causa in favore dell'attrice, previo pagamento da parte di quest'ultima del residuo prezzo in favore della convenuta; 2) ritenere e dichiarare la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, rigettarla con ogni statuizione di legge; 3) rigettare la domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta; 4) Conseguentemente, rigettare la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 54.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, da valere quale caparra confirmatoria; 5) ### la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 64.000,00, richiesta a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione e acquisto di mobilia, perché infondata e, comunque, non provata. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda, formulata in via principale dall'attrice ### di trasferimento della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con contratto preliminare del 3.7.2019, non può essere accolta. 
E, invero, dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa, sono emerse difformità urbanistiche che il perito ha qualificato sanabili, previa rimozione degli abusi e sanatoria ottenibile a condizione che l'ufficio del genio civile e le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico ed idraulico rilascino i pareri positivi di rispettiva competenza, ed affrontando un costo stimato in € 12.000,00.  ### ha anche evidenziato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione, eseguite contro la promittente venditrice, e ha anche riscontrato un difetto di conformità catastale oggettiva.
Il perito, arch. ### nel fornire risposta a specifico quesito (il n. 3 dell'incarico) ha, nel paragrafo 6 della sua relazione, dapprima dato atto della corretta intestazione dell'immobile alla promittente alienante e, però, ha poi testualmente riferito delle difformità riscontrate: “Per quanto riguarda la planimetria depositata negli archivi informatici del catasto con prot.  ### del 15/07/2003 (precedente al rilascio del certificato di ### si rileva che il fabbricato corrisponde all'attuale conformazione e divisione presente internamente ma difforme dalle previsioni di progetto della concessione edilizia rilasciata dal Comune di ### per quanto riguarda il vano abusivo presente con accesso esterno dalla veranda esso non è presente, la veranda è riportata con una sagoma terminale difforme sia dalla concessione edilizia che dallo stato attuale e la stessa è indicata come “### Scoperta”. Pertanto, sia che la regolarizzazione delle opere abusive vengano accolte o respinte, si dovrà procedere ad una ripresentazione della planimetria catastale che rispecchi lo stato dei luoghi e quindi una modifica catastale al ### (pagg. 6 e 7 dell'elaborato peritale). 
All'accertamento del difetto di conformità catastale da parte del ### le cui conclusioni sul punto non sono state contestate né smentite dalle parti, consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 52/1985 - nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 19 del decreto legge n. 78/2010, a sua volta convertito nella legge 122/2010 - la proprietà dell'immobile per cui è causa non è suscettibile di trasferimento neppure a mezzo della sentenza la cui pronuncia è stata richiesta da entrambe le parti, in sostituzione del contratto, ai sensi dell'art. 2932 c. c.. 
Tale conclusione si pone in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia 12654/2020 nel dirimere la questione relativa all'applicabilità, o meno, del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della L 52/1985, oltre che ai trasferimenti eseguiti con atti di autonomia privata, anche alla domanda della parte che chieda sentenza sostitutiva del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c. c., ha statuito che: “La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti; in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I. 52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo (par. 35.5.1 della motivazione). Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che: “La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione” e che la relativa produzione “può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”. 
E, ancora, di recente la Suprema Corte ha affermato che: “La pronuncia giudiziale di trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. deve contenere l'identificazione catastale del bene, ma non necessita della dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto per la validità del contratto preliminare. Tuttavia, l'omessa dichiarazione o il mancato deposito dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis, della L. 52/1985, comporta nullità rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, se emergente dagli atti acquisiti al processo” (così, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/10/2024, n. 28099). 
I principi sopra espressi sono applicabili nella fattispecie in esame atteso che parte convenuta, pur concordando sulla domanda di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non ha prodotto nelle more della decisione idonea documentazione di regolarizzazione, almeno sotto l'esaminato aspetto catastale, dell'immobile al cui trasferimento entrambe le parti ambivano. 
Ciò determina l'improcedibilità della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dall'attrice in via principale.  2. Ciò posto, passando adesso all'esame della domanda avanzata dalla parte attrice in via subordinata di risoluzione del contratto preliminare di vendita di cui si discute, per grave inadempimento della convenuta, deve ritenersi che tale domanda sia fondata e vada accolta.
Giova premettere, al riguardo, che ciascuna parte ha addebitato all'altra la causa della mancata stipula del contratto definitivo.  ### ha accusato la convenuta di non essersi attivata per raggiungere la transazione promessa con la ### mutuante per l'estinzione del mutuo del cui accollo da parte del promissario acquirente le parti avevano inserito una pattuizione nel preliminare; di non aver versato le rate del mutuo in questioni, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società e l'avvio di un procedimento di esecuzione forzata sull'immobile promesso in vendita; di non aver assicurato la libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, essendo stata pure iscritta in data ### ipoteca giudiziale da parte della società ### in forza di un D.I. per euro 10.000,00 emesso dal ### di Roma in danno della promittente venditrice. ### ha anche addebitato alla convenuta la presenza di abusi e irregolarità catastali nell'immobile, scoperti all'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio nel corso del presente giudizio e non segnalate al momento del preliminare di compravendita, incidenti sulla stessa possibilità di stipulare il definitivo nonché l'esistenza di un procedimento esecutivo a carico dell'immobile, avviato pure nelle more del giudizio, in conseguenza del mancato pagamento del mutuo contratto dalla convenuta. 
Di contro, la convenuta ha sostenuto che il ### (promissario acquirente e marito dell'attrice) aveva formulato proposte transattive alla ### a condizioni per lui vantaggiose, come da corrispondenza via e mail prodotta in allegato alla comparsa di risposta, ma non ritenute favorevoli dalla ### mutuante così non favorendo il buon esito delle trattative nonché l'accollo del mutuo. 
Ha sostenuto pertanto che nessuna rilevanza causale poteva attribuirsi al mancato pagamento da parte sua delle rate di mutuo nel frattempo maturate, considerato che tale pagamento non è stato neppure pattuito tra le parti come obbligo gravante sulla promittente venditrice. 
Ha affermato che nessuna diffida ad adempiere era stata formulata prima del giudizio da parte del ### né da parte dell'erede, nonostante il primo fosse tenuto per contratto ad invitare la promittente venditrice alla stipula del definitivo. Ha infine sostenuto l'irrilevanza dell'iscrizione ipotecaria da parte di ### ai fini della stipula del definitivo.
Orbene, dalla comparazione dei reciproci comportamenti tenuti dalle parti prima dell'instaurazione del giudizio, è emerso il prevalente e grave comportamento inadempiente della promittente venditrice alle obbligazioni su di essa gravanti in forza della stipula del preliminare di vendita di cui si discute. 
E, invero, risulta provata l'esistenza di numerose proposte transattive con la ### per l'estinzione del mutuo, poi non andate a buon fine, formulate dalla convenuta nell'interesse dello stesso ### per come emerso dalla prova testimoniale resa dall'avv. ### che ha curato tali trattative. 
Deve però evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in comparsa di risposta, proprio perchè il termine per la stipula del contratto definitivo era stato fissato tra le parti a distanza di oltre due anni dalla stipula del preliminare, non era del tutto irrilevante, avuto riguardo al complessivo assetto di interessi risultante dal programma negoziale, il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute nelle more della stipula del definitivo da parte della promittente venditrice. 
Tale obbligo, pur non convenuto espressamente tra le parti in sede di stipula del preliminare, si imponeva a carico della convenuta tenuto conto del vincolo contrattuale gravante sulla stessa in forza del mutuo in questione e anche considerato che il dovere generale di buona fede e correttezza, che governa l'esecuzione di tutti i contratti, impone al promittente venditore di fare tutto il possibile per assicurare la stipula del definitivo. 
La convenuta, infatti - alla luce delle e-mail depositate in allegato alla comparsa di risposta, in quanto inviate alla ### comunque a suo nome dall'avvocato ### anche ove siano state concordate o decise quanto al contenuto dal ### (per come emerge all'esito della prova testimoniale resa dall'avvocato ### - non poteva non sapere del fatto che tali proposte non venivano accolte dalla banca sicchè ciò rendeva ancora più importante, per assicurare il buon esito del preliminare, la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo al fine di agevolarne il suo accollo da parte del ### alle condizioni originariamente concordate in sede ###effetti, tale mancato pagamento da parte della convenuta promittente venditrice delle rate di mutuo nel frattempo maturate è stato determinante nell'impedire la stipula del contrato definitivo, avendo causato il successivo passaggio a sofferenza del credito dato a mutuo e, perfino, l'inizio dell'esecuzione forzata sull'immobile di cui è stata documentata da parte dell'attrice, con nota del 24.5.2025 prima della precisazione delle conclusioni, la proposizione di un'istanza di vendita forzata avanzata dalla società creditrice cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo. 
Deve evidenziarsi peraltro che parte attrice ha anche dimostrato che il ### promissario acquirente, aveva già versato alla promittente venditrice, prima della stipula del definitivo, e in vari momenti, somme complessivamente ammontanti ad euro 54.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito, sicchè la convenuta era stata messa nelle condizioni di pagare le rate del mutuo nel frattempo maturate. 
È pacifico invece tra le parti il fatto che le rate di mutuo, maturate nelle more della stipula del definitivo, non siano state pagate dalla promittente venditrice e ciò risulta anche confermato dal passaggio a sofferenza del credito derivante dal mutuo. 
Deve segnalarsi peraltro che la volontà di non stipulare il contratto definitivo da parte della promittente venditrice emerge chiaramente anche dalla e-mail datata 26 novembre 2020 inviata dalla Meo al ### depositata dalla parte attrice in allegato alla sua memoria istruttoria dell'1 giugno 2023 (all. 2 del ricorso possessorio prodotto in allegato al doc. 11 della memoria istruttoria depositata nel presente giudizio - fascicolo Rg. 1725/2022). 
Nella suddetta e mail, non contestata nel suo contenuto dalla parte convenuta avuto riguardo agli atti del possessorio RGN 1725/2022 confluiti nel presente giudizio, l'avv. ### difensore della ### dichiarava: “scrivo la presente per incarico ricevuto dalla signora ### ……per comunicare l'intenzione della medesima di non continuare a coltivare l'intesa per la cessione del bene sopra indicato a cagione del mancato rispetto degli accordi preliminari e, segnatamente, per non avere versato l'acconto più volte richiesto, alla stessa indispensabile per far fronte alle rate di mutuo insolute. In ragione di ciò, la invito a restituire le chiavi che a suo tempo le sono state consegnate affinchè potesse procedere a rilievi e misurazioni, anche in assenza della proprietaria, per la futura eventuale ristrutturazione della casa. A tal fine, la mia ### rimane in attesa di aver restituite le chiavi immediatamente e senza alcun indugio alla ricezione della presente missiva” (all. 11 alla memoria dell'1 giugno 2023- doc. 2 allegato al ricorso possessorio prodotto). 
Dalla suddetta e mail emerge dunque che: 1) le rate del mutuo, già all'epoca della e mail inoltrata dall'avv. ### per conto della Meo in data ###, non risultavano pagate dalla promittente venditrice nonostante, per come chiarito, tale obbligo discendeva già in forza del contratto di mutuo che la vincolava direttamente e personalmente; 2) che non aveva intenzione di addivenire più alla stipula del definitivo nonostante alla data del 26.11.2020 risultavano pure versate delle somme dal ### a titolo di acconto sul prezzo per come dimostrato nel presente giudizio. 
Inoltre, nella proposta transattiva del 9.10.2020, di poco antecedente alla e-mail del 26.11.2020 sopra citata, l'avv. ### aveva chiesto alla ### mutuante per conto della Meo di estinguere il mutuo per euro 55.000,00 rappresentando difficoltà economiche della stessa promittente venditrice conseguenti alla morte del marito e derivanti anche dalla situazione economica successiva all'emergenza del ### Dalla lettura della e mail del 15.9.2021 (allegato 6 alla comparsa di risposta) il mutuo risultava pure già ceduto da MPS ad altra società per il suo passaggio a sofferenza. 
Seppure nella successiva e mail del 27.1.2022 (doc. 14 della comparsa di risposta), inviata dall'avv. ### emergono anche difficoltà economiche della ### subentrata quale erede del ### ad accettare le condizioni transattive per l'estinzione del mutuo offerte dalla ### con le precedenti e mail del 13.12.2021, deve ritenersi che ciò non abbia reso meno grave il comportamento della Meo tenuto in precedenza, per come sopra illustrato. 
A tale condotta deve pure aggiungersi quella, di non minor rilievo, relativa al non avere la promittente venditrice neppure assicurato la piena libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie. Infatti, è documentato (doc. 5 allegato all'atto di citazione), oltre che pacifico tra le parti, il fatto che sull'immobile promesso in vendita, nelle more delle trattative con la ### mutuante per l'estinzione del muto, è stata in data ### iscritta ipoteca giudiziale per euro 10.000,00 da parte di ### cioè di altro soggetto creditore della promittente venditrice. 
La convenuta, non pagando i propri debiti, non ha assicurato la libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie sull'immobile promesso in vendita né risulta che tale iscrizione sia stata cancellata prima dell'emissione della presente sentenza né la convenuta ha offerto di procedere alla cancellazione, indicando al giudicante le relative condizioni per procedere alla liberazione dell'immobile, onde consentire l'emissione della sentenza ex art. 2932 Tale comportamento, ossia l'inadempimento della convenuta all'obbligo di assicurare il bene libero da ipoteche, posto che la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere emessa anche per le ragioni sopra esplicitate, rileva dunque ai fini dell'imputabilità alla convenuta della risoluzione giudiziale del contratto, domanda avanzata in via subordinata dalla parte attrice. 
Infine, per come chiarito, in corso di causa è emerso anche che l'immobile promesso in vendita non presenta le condizioni di conformità catastale oggettiva indispensabili per la valida stipula del contratto definitivo, impedendo così anche la possibilità da parte del giudice di emettere una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Né risulta che la convenuta si sia adoperata in vista della stipula del definitivo o dell'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. ad eliminare tali difformità segnalate dal ### nonostante l'### adesione alla domanda avanzata dall'attrice in via principale. 
Ne consegue che, anche ove non fosse intervenuto il decesso del ### e anche se fosse stata inviata la diffida ad adempiere da parte della sua erede attrice - che aveva comunque manifestato, anche prima dell'accettazione espressa dell'eredità, la sua qualità di erede e di voler subentrare nel contratto sin dalla proposta transattiva del 27.01.2022 inviata dall'avv.  ### (prodotta dalla stessa convenuta) nonchè con la notifica della citazione per l'introduzione del presente giudizio - non sarebbe stato possibile addivenire alla stipula del definitivo a causa del comportamento gravemente inadempiente della parte convenuta che non ha garantito la piena conformità catastale oggettiva del bene e la piena libertà dell'immobile dalle ipoteche al momento dell'emissione della presente sentenza né si è offerta di farlo, indicando le relative condizioni economiche, in vista dell'emissione della sentenza di esecuzione in forma specifica. 
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 3. ### della domanda di risoluzione del contratto comporta, come conseguenza, anche la condanna della parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma versata a titolo di acconto del prezzo, eseguito a mezzo di più versamenti, di € 54.000,00, atteso l'effetto retroattivo della risoluzione espressamente regolato dall'art. 1458 c.c. (Cass. civ., II, Sent., (data ud. 11/03/2010) 27/05/2010, n. 13003). 
Il versamento di tale importo a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto risulta infatti privo di titolo e ne giustifica la restituzione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/02/2013, n. 5033).  3.1. Non può invece essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, per come richiesto in citazione, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, in conseguenza della svalutazione stessa, un particolare pregiudizio, risarcibile ai sensi dell'art. 1224, cpv. c.c. per l'indisponibilità della somma anticipata (v.  civ., Sez. III, 15/03/2004, n. 5237; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 04/12/1992) 04/12/1992, n. 12942). 
Ne discende che sull'importo corrisposto a titolo di acconto del prezzo saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo versamento sino al saldo. 
Parte attrice ha infatti a tal riguardo allegato e documentato di aver versato le seguenti somme a titolo di acconto: assegno n. 294-00 ### di €. 15.000,00 del 14.01.2020; assegno n. 298- 04 ### di €. 8.000,00 del 24.08.2020; assegno n. 414-01 ### di €. 4.000,00 del 16.06.2021; assegno n. 991-08 ### di €. 2.000,00 del 23.09.2021; assegno circolare n. 447- 07 ### di €. 8.000,00 del 02.03.2021, intestato a ### e tratto su c/c di ### presso ### e girato da ### assegno bancario n. 296-02 ### di €. 2.000,00 del 30.01.2020 intestato a ### e girato dalla stessa, tratto su c/c di ### presso la ### quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 5.000,00 del 20.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 6.500,00 del 13.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 1.500,00 del 03.12.2019; comunicazione a mezzo pec e contestuale risposta di ### contenente allegata la copia dell'assegno n. 667-10 finale di €. 2.000,00 con girata di ### e ricevute in formato .eml. (cfr. pagina 3 memoria di parte attrice dell'1 giugno 2023 e doc. allegati da 2 a 9).  4. ### ha anche chiesto il pagamento dell'importo di complessivi € 64.000,00 a titolo di migliorie apportate all'immobile. 
Ha dedotto di aver eseguito spese di ristrutturazione dell'immobile, per l'acquisto di materiali, nonché di arredi ed elettrodomestici. A supporto della domanda ha prodotto in copia alcune fatture, relative promiscuamente alle opere ed ai beni mobili acquistati. Nel corso dell'istruttoria sono state altresì assunte le dichiarazioni testimoniali. La domanda è stata avversata dalla convenuta che ha tra l'altro dedotto la non spettanza del rimborso, atteso che la promittente acquirente ha avuto la mera detenzione e non il possesso, rimanendo esclusa l'applicabilità dell'art. 1150 c. c., dettato a tutela del diritto del possessore al rimborso dei miglioramenti. 
Orbene, tale domanda è infondata e non merita accoglimento. 
In primo luogo, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'attrice per gli arredi, gli elettrodomestici ed i beni mobili acquistati e collocati nell'immobile per cui è causa di cui sia possibile la restituzione da parte della convenuta ove ne sia dimostrata la proprietà. 
Detti beni, peraltro, non sono stati neppure elencati in modo puntuale né in atto di citazione né nei successivi atti difensivi del presente giudizio, avendo l'attrice richiamato un elevato numero di fatture allegate all'atto di citazione, con la finalità di documentarne il costo sostenuto ai fini della condanna risarcitoria richiesta, non essendo stata domandata anche la restituzione dei beni mobili asportabili.  5. A parte la questione relativa alla mancata puntuale allegazione dei beni mobili di arredamento acquistati, di cui sarebbe stata possibile una domanda di restituzione previo accertamento della relativa proprietà, deve evidenziarsi che non risulta dimostrato neppure il deprezzamento dei suddetti beni mobili, sicchè non può riconoscersi il risarcimento del danno pure a tale titolo proposto.  6. Del pari, non può riconoscersi a titolo risarcitorio, l'importo speso per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e per l'acquisto dei materiali impiegati a tale scopo.
Risulta infatti fondata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, secondo cui nella specie non è applicabile il disposto di cui all'art. 1150 c.c. non potendo qualificarsi come possesso la situazione di godimento del bene da parte del promissario acquirente in attesa di stipula del contratto definitivo. 
La norma dell'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere applicata in via analogica qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, definendosi la relazione del promissario acquirente con il bene in termini di detenzione qualificata, l'art. 1150 c.c., non si applica (conformi, seppur in fattispecie diverse dalla detenzione in base a preliminare, Cass. n. 5948 del 18/03/2005 e 13316 del 30/06/2015). 
La giurisprudenza della Suprema Corte, anche a ### (cfr. Cass. sez. U, n. 7930 del 27/03/2008, più volte ribadita come ad es. da Cass. n. 5211 del 16/03/2016) ha affermato, superando precedenti orientamenti, che nella promessa di vendita, anche quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità eventualmente conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente immesso anticipatamente nel godimento, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso. 
Deve peraltro osservarsi che nel caso di specie l'effetto anticipato del contratto è stato pure contestato dalla parte convenuta, avendo essa sostenuto che la consegna delle chiavi al promissario acquirente fu fatta solo temporaneamente per consentire delle misurazioni. 
Tale circostanza risulta confermata dalla e-mail del 26.11.2020 sopra richiamata prodotta nel fascicolo possessorio allegato dalla stessa parte attrice (doc. all.11 sopra citato). 
La convenuta ha sostenuto inoltre che la chiave dell'immobile poi è stata trattenuta arbitrariamente dal ### e tale circostanza, sostenuta in comparsa di risposta, non è stata né smentita né contestata in modo specifico dalla parte attrice nella sua memoria n. 1 ex art. 183
VI comma c.p.c. Non vi è dunque alcuna prova, né allegazione difensiva in tal senso, da cui risulti che tra le parti sia intercorso un comodato d'uso collegato al preliminare. 
In ogni caso, anche ove fosse configurabile un rapporto di comodato, funzionalmente collegato al preliminare di vendita stipulato tra le parti, ciò non consentirebbe di riconoscere a titolo di migliorie gli importi documentati nelle fatture prodotte in giudizio, atteso che, a parte la non applicabilità dell'art. 1150 c.c. per come sopra chiarito, tale costo non sarebbe neppure riconoscibile ai sensi dell'art. 1808 c.c. non avendo parte attrice dimostrato i relativi presupposti, cioè che si sia trattato di spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile promesso in vendita e che le stesse avessero carattere necessario e urgente. 
Non risulta dimostrato neppure che vi sia stato il consenso della convenuta all'esecuzione delle suddette opere.  7. Infine, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile quantificata dalla parte attrice in misura pari ai canoni di locazione che avrebbe percepito dalla scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo sino ad oggi. In comparsa conclusionale parte attrice ha chiesto l'importo di €. 58.125,00 (dal 31.12.2021 al 31.08.2025). 
Orbene, anche tale domanda non può essere accolta.  ### non ha infatti dimostrato che, nelle more della risoluzione del contratto, alla cui pronuncia è ricollegabile la suddetta domanda risarcitoria, avrebbe certamente locato il bene anziché disporne a titolo personale. 
Tale danno, qualificabile come lucro cessante, non è infatti presunto ma andava espressamente provato nel presente giudizio. 
Giova inoltre evidenziare che parte attrice, pur a fronte del mancato pagamento integrale del prezzo per l'acquisto del bene immobile, di cui lamenta il mancato godimento fino ad oggi, e, anzi, pur ottenendo per effetto della presente sentenza la condanna della controparte alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto, ove fosse accolta tale domanda risarcitoria, otterrebbe un risultato che, in realtà, è impedito dalla stessa domanda di risoluzione contrattuale che ha proposto in via subordinata, atteso che la pronuncia risolutoria pone le parti nella stessa situazione che esse avevano prima della stipula del contratto poi risolto.
Tale danno, oltre che non dimostrato, non è peraltro neppure configurabile. 
È infatti pacifica la circostanza che la stessa attrice, anziché la promittente venditrice che aveva ancora la proprietà del bene, prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo ha avuto il godimento diretto dell'immobile per cui è causa, avendolo rilasciato alla convenuta solo nel corso del presente processo in esecuzione dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio che ha deciso il reclamo possessorio (cfr. verbale di udienza del 13.11.2023).  8. Del pari, non può riconoscersi all'attrice il danno per mancata stipula del definitivo e per il mancato trasferimento della proprietà dell'immobile atteso che tale danno, per giurisprudenza consolidata, è pari alla differenza tra il valore commerciale del bene al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, coincidente con la proposizione della domanda di risoluzione, e il prezzo del bene pattuito in contratto (così, fra le tante, ### 25.### n. 6938; ### n. 1006/1992). 
Posto che ad essere risarcibile sarebbe, tutt'al più, solo tale differenza, ossia l'incremento di valore che avrebbe ottenuto l'attrice ove l'immobile fosse entrato nel suo patrimonio rispetto al prezzo pattuito in contratto (nella specie neppure versato integralmente se non limitatamente ad un acconto di cui viene disposta in sentenza la restituzione), non vi è prova che tale differenza sussista nel caso concreto atteso che l'immobile risulta pacificamente gravato da ipoteche e risulta anche documentato dalla stessa parte attrice che è stato sottoposto ad esecuzione forzata.  ### ha inoltre riscontrato difformità urbanistiche e irregolarità catastali il cui costo per il ripristino è stato quantificato in euro 12.000,00 sicchè tali costi, in realtà, determinano una riduzione del valore commerciale originario del bene. 
In ogni caso, sarebbe stato onere della parte attrice che ha pure chiesto, seppure in via generica, il risarcimento del danno per mancato trasferimento dell'immobile promesso in vendita, fornire al decidente la prova della sussistenza di tale incremento, quale misura risarcibile del mancato guadagno per come chiarito, nonché gli elementi (in primis il valore commerciale dell'immobile) per la valutazione della reale sussistenza di tale incremento, posto che il prezzo del bene è invece già desumibile dal contratto preliminare di vendita prodotto in giudizio. 
Ne consegue che anche tale domanda va respinta.  9. Vanno infine regolate le spese processuali.
Per il principio di parziale soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. 
Parte convenuta va condannata a rifondere la restante quota spese all'attrice, liquidata come in dispositivo. 
Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza del valore della causa (da 52.001 a 260.000) per tutte le fasi del processo. 
Vanno anche riconosciute le spese vive (CU 518,00 ed euro 19,09 per spese notifica) al netto della compensazione sopra riconosciuta.  9. Le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni, trattandosi di spese svolte nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda proposta ex art. 2932 c. c. da ### contro ### - in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice, dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 per cui è causa per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione all'attrice dell'acconto sul prezzo versato di complessivi euro 54.000,00, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo versamento, per come indicato in parte motiva, sino al saldo; - rigetta le ulteriori domande proposte in citazione; - compensa le spese di lite tra le parti per 1/2; - condanna ### a rifondere la restante quota spese di lite sostenute da ### che liquida in euro 7.320,05 di cui euro 7.051,5 per compensi ed euro 268,55 per spese vive oltre #### rimborso spese generali come per legge; - le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 2.12.2025 Il giudice

causa n. 1836/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

M
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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1260/2025 del 22-11-2025

... petali n. 2-3) non ancora realizzato (sussistendo quale unico accesso percorribile quello tramite l'immobile sito al piano XI, di proprietà della ### s.p.a.), convenivano di trasferire l'immobile compravenduto attraverso il versamento della minore somma, pari ad € 233.057,60 (ossia € 222.940,00 + Iva 4 % sull'intero importo, pari ad € 252.940,00), entro la data della stipula del definitivo, e di posticipare la debenza della rimanente somma, pari ad € 30.000, al netto dell'### rendendola esigibile, entro e non oltre la data del 30/10/22, a condizione che la soc. venditrice avesse ultimato, entro e non oltre la predetta data, le parti comuni dei petali 2 e 3, ed in particolare la scalinata e l'ascensore, ossia tutte quelle opere necessarie per permettere l'accesso diretto sull'immobile compravenduto dall'androne condominiale. 5) ### di compravendita esattamente così testualmente recitava sul punto n. 2 (prezzo e modalità di pagamento): “1) che detto prezzo è regolato come segue: - € 122.940,00, all'ordine della società venditrice, mediante: ### di euro 30.000,00, eseguito su ### in data ###; ### di € 22.940,00, eseguito in data ###, su ### assegno circolare di € 20.000,00, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 3562/2021 r.g. e vertente TRA ### (C.F. . ###), in giudizio personalmente ex art.86 c.p.c. e con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, ### E ### (C.F. ### ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ####, giusta procura in atti, ### OGGETTO: ### Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. presentato in data #### ha agito in giudizio nei confronti della ### e della ### S.P.A. formulando le seguenti conclusioni: “ - In via principale, accertare la costituzione della servitù del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. a carico dell'immobile servente piano XI, petalo 3 e 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, di proprietà della ### s.p.a., a vantaggio dell'immobile sottostante, piano X, petalo 3, di proprietà del ricorrente, risultante all'atto del trasferimento dei predetti immobili, ad oggi risultante intercluso alla via pubblica, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, e per l'effetto, - condannare la medesima ### a consegnare le chiavi di accesso dell'immobile piano XI al ricorrente, le chiavi dell'ascensore di collegamento installato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, in utilizzo esclusivo all'utilizzatore del primo immobile, nonché, a corrispondere il risarcimento del danno in suo favore, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonché interessi legali, dalla data della domanda all'effettivo pagamento, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - condannare la #### s.r.l. a tener indenne il ricorrente dal versamento e/o a rimborsare quanto pagato dal medesimo per la eventuale somma che dovesse essere accertata, nel corso del giudizio e corrisposta in favore della ### s.p.a., anche eventualmente a titolo di indennità, ovvero anche a titolo di spese processuali. 
In via subordinata, nella denegata ipotesi di omesso riconoscimento di alcuna di servitù di passaggio a carico dell'immobile piano XI, di proprietà della ### s.p.a., 1) accertata e dichiarata l'interclusione totale dalla via pubblica dell'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della soc. ### s.r.l., per aver consegnato al ricorrente, in sede di rogito, la chiave “non funzionante” dell'immobile piano XI, petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., al fine di permettere, in forza della dichiarata servitù del padre di famiglia, l'immissione nel possesso dell'immobile piano X, petalo 3, compravenduto in data ###, e, dunque, ottenere il consenso del ricorrente al perfezionamento dell'atto definitivo, accertato, quindi, l'omessa consegna della predetta chiave anche dopo la denuncia dell'illecito e la notifica dell'atto di adempimento del 03/08/21, condannare la predetta soc. venditrice, a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l'immobile compravenduto nella piena disponibilità del ricorrente, anche, se del caso, la realizzazione delle opere comuni dei petali 3 e 2, disciplinando i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni; a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonchè interessi legali, con applicazione del saggio determinato ex art.  1284, comma n. 4, c.c., dalla domanda, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; a tener indenne il ricorrente dal versamento della eventuale somma che dovesse essere condannato a titolo di refusione delle spese processuali in favore della convenuta ### s.p.a.; 2) accertata e dichiarata la illegittima realizzazione del vano e dell'ascensore all'interno dell'immobile piano X, di proprietà del ricorrente, attraverso il quale viene limitato il godimento di quest'ultimo immobile, condannare la soc. ### s.p.a. a rimuovere, a spese della medesima, ovvero se del caso, in via solidale con la soc. ### s.r.l., l'ascensore dall'immobile del piano X, di proprietà del ricorrente e ripristinare alla regola dell'arte le opere murarie del solaio e delle pareti del vano ascensore, di quest'ultimo immobile, al fine di renderlo libero da pesi e vincoli, disciplinando, se del caso, i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni, ed infine, a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., nella somma che risulterà di Giustizia, da determinarsi in via equitativa, nel corso del giudizio, decorrente dalla domanda all'effettivo ripristino, oltre interessi legali. Con vittoria e rivalsa delle spese e competenze legali del ### nonché spese e competenze stragiudiziali, da computarsi nell'alveo delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la maggiorazione del 15 % ai sensi del D.M. 55/14 “. 
Entrambe le convenute si sono costituite tempestivamente in giudizio depositando in data ### apposite comparse nella quali hanno reso le seguenti conclusioni: la ### “ si respingano le domande tutte proposte nei propri confronti, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza “; la ### S.P.A.  “ - in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del dott. ### (c.f.  ###) nato a ### il ### ed ivi residente ###, e disporre ai sensi dell'art. 702 bis comma quinto c.p.c. il differimento dell'udienza già fissata, al fine di consentire la citazione del terzo; - in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'avv. ### nei confronti di ### S.p.A. con il ricorso introduttivo notificato a mezzo pec in data ###, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, dichiarare il terzo chiamato ### (c.f. ###) e la società ### S.r.l. in concordato preventivo (c.f. ###), in solido fra loro, tenuti a manlevare e tenere indenne ### S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole, onere e spesa che dovesse sulla stessa gravare, con ogni conseguente condanna; - con vittoria di spese e onorari di causa.“ Ottenuta la relativa autorizzazione, la ### S.P.A. ha chiamato in causa #### ribadendo nei suoi confronti le predette conclusioni rese nella propria comparsa di costituzione e risposta. ### si è costituito in giudizio depositando tempestivamente apposita comparsa nella quale ha così concluso: “ Nel merito, in via principale: A. dichiarare inammissibili, nulle e comunque rigettare tutte le domande formulate dall'Avv. ### nei confronti di ### s.p.a.; B. comunque dichiarare inammissibile, nulla e comunque rigettare, la domanda di manleva formulata dalla società chiamante ### s.p.a. nei confronti del dr. ### Nel merito, in via subordinata: C. in caso di accoglimento della domanda volta all'accertamento e conseguente declaratoria della pretesa servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep. ###/7797, dichiarare operante l'art. 1489 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di riduzione del prezzo, quantificato in complessivi E.  439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno con quantificazione affidata al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., che sin d'ora s'invoca, con condanna della venditrice ### s.r.l. al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; D. in caso di accoglimento della domanda volta alla costituzione della pretesa servitù coattiva di passaggio a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep. ###/7797, dichiarare operante l'art. 1053 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di indennità, quantificato in complessivi E. 439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con condanna dell'Avv. ### al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; condizionando l'esercizio della servitù al previo pagamento dell'indennità, ai sensi dell'art. 1032, u.c., c.c. E. in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite. “.
All'esito dell'istruttoria, espletata dopo la trasformazione del rito da sommario a ordinario, è stata riunita alla presente causa quella 4550/2022 pendente innanzi a questo Tribunale tra #### e la ### In tale causa il ### aveva formulato nel ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che alla data del 30/10/22, le parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso autonomo (dall'androne condominiale) all'immobile compravenduto, non erano ancora completate e, di conseguenza, che alla predetta data, si è verificata la condizione risolutiva ovvero non si è verificata la condizione sospensiva, di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc. venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui all'art. 2 del contratto e caducazione ad origine del diritto della soc. convenuta a ricevere ulteriori somme.  4) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare l'inesigibilità ad oggi del medesimo credito, non avendo ancora la soc. venditrice completate le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dall'androne condominiale piano terra (e seminterrato) accessibile in sicurezza al pubblico, risultando ad oggi inagibili e privi di collaudo; e di converso, accertare e dichiarare l'esigibilità del credito allorquando dette opere risultino ultimate con acquisizione della certificazione di agibilità e collaudo, laddove ritenute eseguite in un lasso di tempo congruo rispetto a quanto convenuto dalle parti. Con vittoria e rivalsa delle spese e competenze legali del ### nonché spese e competenze stragiudiziali, da computarsi nell'alveo delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la maggiorazione del 15 % ai sensi del D.M. 55/14 “, mentre la ### (d'ora in poi anche solo ###, costituitasi tempestivamente, aveva così concluso: “ …b)respingere le domande tutte proposte nei propri confronti, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate; in via riconvenzionale c) accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. a riceversi il pagamento del saldo del prezzo di acquisto e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della medesima; d) in subordine, ridurre equamente la penale prevista in contratto, ai sensi dell'art, 1384, cod. civ., per quasi totale esecuzione della obbligazione principale e comunque per manifesta eccessività avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento e, per l'effetto condannare l'avv. ### al pagamento del diverso importo così determinato; in ogni caso e) condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza. “. 
Le parti nei giudizi riuniti hanno, quindi, reso le seguenti conclusioni: ### “ I) ###. 4450/22 R.G. …. concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione dell'udienza del 01.03.2024, tenuta come prima udienza ex art. 183 c.p.c. (a seguito del mutamento del rito), nonché alle successive e connesse rassegnate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. del 02.04.2024. (###) Si ritiene la causa matura per la decisione. In ogni caso, in via istruttoria. anche onde evitare decadenze in eventuali futuri gradi di giudizio, si reiterano le istanze istruttorie, così come richieste ed articolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 02.05.24, con particolare riferimento alla prova testimoniale sui capitoli dal n. 1 al n. 20 (punti III-b e ###c memoria istruttoria), a mezzo dei testi ivi indicati, ed insiste nell'ammissione delle prove orali e documentali richieste, oltre che all'acquisizione dei documenti richiesti. 
II) ###. 3562/21 R.G. …conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., che si riportano di seguito: “### alla Giustizia dell'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in contraddittorio o in legittima contumacia, In via principale, accertare la costituzione della servitù del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. a carico dell'immobile servente piano XI, petalo 3 e 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 183, categoria A/10, di proprietà della ### s.p.a., a vantaggio dell'immobile sottostante, piano X, petalo 3, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 189, categoria A/2, di proprietà del ricorrente, risultante all'atto del trasferimento dei predetti immobili, nonché alla data del deposito del ricorso introduttivo e nelle more del giudizio, intercluso alla via pubblica, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, e per l'effetto, - condannare la medesima ### a consegnare le chiavi di accesso dell'immobile piano XI al ricorrente, le chiavi dell'ascensore di collegamento installato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, in utilizzo esclusivo all'utilizzatore del primo immobile, nonché, a corrispondere il risarcimento del danno in suo favore, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonché interessi legali, dalla data della domanda all'effettivo pagamento, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - condannare la #### s.r.l. a tener indenne il ricorrente dal versamento e/o a rimborsare quanto pagato dal medesimo per la eventuale somma che dovesse essere accertata, nel corso del giudizio e corrisposta in favore della ### s.p.a., anche eventualmente a titolo di indennità, ovvero anche a titolo di spese processuali.   In via subordinata, nella denegata ipotesi di omesso riconoscimento di alcuna di servitù di passaggio a carico dell'immobile piano XI, di proprietà della ### s.p.a., 1) accertata e dichiarata, all'atto del trasferimento dei predetti immobili, nonché alla data del deposito del ricorso introduttivo e nelle more del giudizio, l'interclusione totale dalla via pubblica dell'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della soc. ### s.r.l., per aver consegnato al ricorrente, in sede di rogito, la chiave “non funzionante” dell'immobile piano XI, petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., al fine di permettere, in forza della dichiarata servitù del padre di famiglia, l'immissione nel possesso dell'immobile piano X, petalo 3, compravenduto in data ###, e, dunque, ottenere il consenso del ricorrente al perfezionamento dell'atto definitivo, accertato, quindi, l'omessa consegna della predetta chiave anche dopo la denuncia dell'illecito e la notifica dell'atto di adempimento del 03/08/21, condannare la predetta soc. venditrice: - a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l'immobile compravenduto nella piena disponibilità del ricorrente, anche, se del caso, la realizzazione delle opere comuni dei petali 3 e 2, disciplinando i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni; a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonchè interessi legali, con applicazione del saggio determinato ex art.  1284, comma n. 4, c.c., dalla domanda, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - a tener indenne il ricorrente dal versamento della eventuale somma che dovesse essere condannato a titolo di refusione delle spese processuali in favore della convenuta ### s.p.a. ovvero del chiamato in causa, da quest'ultima, dott.  ### di ### (in forza del contratto perfezionato dalle parti, successivamente alla stipula della compravendita “addendum alla compravendita del 13.07.21”, prodotto al doc. 51); 2) accertata e dichiarata la illegittima realizzazione del vano e dell'ascensore all'interno dell'immobile piano X, di proprietà del ricorrente, attraverso il quale viene limitato il godimento di quest'ultimo immobile, condannare la soc. ### s.p.a. a rimuovere, a spese della medesima, ovvero se del caso, in via solidale con la soc. ### s.r.l., l'ascensore dall'immobile del piano X, di proprietà del ricorrente e ripristinare alla regola dell'arte le opere murarie del solaio e delle pareti del vano ascensore, di quest'ultimo immobile, al fine di renderlo libero da pesi e vincoli, disciplinando, se del caso, i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni, ed infine, a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., nella somma che risulterà di Giustizia, da determinarsi in via equitativa, nel corso del giudizio, decorrente dalla domanda all'effettivo ripristino, oltre interessi legali.  (###) Si ritiene la causa matura per la decisine. Ad ogni modo, in via istruttoria, anche onde evitare decadenze in eventuali futuri gradi di giudizio, si reiterano le istanze istruttorie contenute nella seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., con ammissione della prova testimoniale anche sui capitoli di prova, articolati dall'attore, non ammessi dal giudicante (ordinanza del 28.03.23), e precisamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 21, 32, 33, 34, 35. 
Nella denegata ipotesi che il giudicante dovesse ritenere non provata l'interclusione dell'immobile compravenduto alla data del 30/11/22, nonché l'esistenza del vano ascensore senza solaio di calpestio alla data della separazione degli immobili, si reitera la richiesta di ammissione della CTU tecnica al fine di accertare - lo stato dei luoghi, ed in particolare l'interclusione dell'immobile piano X alla via pubblica, l'omessa realizzazione dell'androne condominiale (con scalinata e ascensore) petalo 3, ancora allo stato grezzo, alla data del deposito del ricorso e delle comparse di costituzione delle controparti; - che l'unico accesso sull'immobile piano X, petalo 3, percorribile ed esistente, alla data del deposito del ricorso e delle comparse di costituzione delle controparti, è costituito dall'immobile sovrastante, esternamente tramite l'androne condominiale del petalo 1-4, ed internamente tramite l'ascensore di collegamento; - che l'esistenza del vano ascensore vuoto di collegamento degli immobili piano X e XI, risultante alla data del trasferimento dell'immobile piano XI, come evincibile dalla planimetria allegata sub “B”, nella parte del vano tratteggiato con una “X”, allegata all'atto di compravendita dell'immobile piano XI (doc. 15), nonchè dagli atti di autorizzazione e progetti depositati presso gli organi comunali, in atti; - che l'asservimento degli immobili X-XI petalo 3, concepiti dal costruttore come un unico immobile, collegato dapprima con vano scale (doc. 33-34-35) e successivamente con vano ascensore, con ### in variante del 18/12/18 (doc. 39, 40, 8-C; doc. 6-7 ###. - che la ### in variante del 18/12/18 (doc. 39-40-8-C), ove viene raffigurato il vano ascensore interno all'immobile piano XI e piano X (doc. 39-40-8-C), rappresenta lo stato di progetto dell'immobile piano XI all'atto della compravendita; - che il progetto dell'### moglie del dott. ### del 07/06/19 (doc. 11 ###, ove viene menzionato il vano ascensore con la descrizione “ASCENSORE”, rappresenta lo stato di fatto dell'immobile piano X all'atto della compravendita. “; la ### s.r.l.: “ quanto al giudizio n. 3562/2021 di R.G…. nel merito, II.- rigettare le domande tutte proposte nei confronti di ### s.r.l. con ricorso notificato in data 14 ottobre 2021, siccome inammissibili, improponibili e comunque del tutto prive di fondamento; ###- rigettare la domanda di riduzione del prezzo avanzata nei confronti di ### s.r.l. in via riconvenzionale dal chiamato in causa ### siccome improponibile e del tutto infondata; IV.- dichiarare nulla o comunque rigettare la domanda riconvenzionale trasversale avanzata in via subordinata dall'altro convenuto ### s.p.a. nei confronti di ### s.r.l.; quanto al giudizio n. 4550/2022 di R.G…. .- ammettere la prova per testi capitolata con la memoria istruttoria sulle seguenti specifiche circostanze: 1) “### che alla data del 30 ottobre 2022 le scale condominiali del cosiddetto petalo 3 del complesso immobiliare ### erano state realizzate e completamente rifinite”; 2) “### che alla data del 30 ottobre 2022 uno dei due ascensori condominiali a servizio del cd. petalo 3 del complesso immobiliare ### era stato istallato ed era funzionante”; 3) “### che il secondo impianto elevatore è stato installato nei primi giorni del mese di novembre 2022 per ragioni imputabili al fornitore ### s.p.a.”; 4) “### che alla data del 30 ottobre 2022 era possibile accedere all'unità immobiliare di proprietà dell'avv. ### tramite le parti comuni del petalo 3”; 5) “### che nell'immobile di proprietà dell'avv. ### per cui è causa esercita la propria attività l'agenzia di comunicazione denominata “### Eventi”; ###- disporre che la parte attrice esibisca in giudizio il titolo negoziale in virtù del quale ### s.r.l. o altro soggetto giuridico riferibile al dott. ### detiene l'immobile per cui è causa; nel merito, ###- rigettare le domande tutte proposte con ricorso notificato in data 19 dicembre 2022 nei confronti di ### s.r.l. nonché la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) successivamente avanzata con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1° marzo 2024, siccome inammissibili, improponibili e comunque prive di fondamento; in via riconvenzionale, IX.- accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. a riceversi il pagamento del saldo del prezzo di acquisto e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della medesima; in subordine, X.- ridurre equamente la penale prevista all'articolo 2 del contratto di compravendita immobiliare, ai sensi dell'art, 1384, cod. civ., per quasi totale esecuzione della obbligazione principale e comunque per manifesta eccessività avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento del diverso importo così determinato; in ogni caso e per entrambi i giudizi riuniti, XI.- condannare le controparti alla refusione di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza “; la ### S.p.a.  “ Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: - in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'avv. ### nei confronti di ### S.p.A. con il ricorso introduttivo notificato a mezzo pec in data ###, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, dichiarare il terzo chiamato ### (c.f. ###) e la società ### S.r.l. in concordato preventivo (c.f. ###), in solido fra loro, tenuti a manlevare e tenere indenne ### S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole, onere e spesa che dovesse sulla stessa gravare, con ogni conseguente condanna; - con vittoria di spese e onorari di causa “; ### “ Nel merito, in via principale: per le ragioni esposte negli atti di costituzione del convenuto ### e nella presente memoria, dichiarare inammissibili, nulle e comunque rigettare tutte le domande formulate dall'Avv. ### B. in ogni caso, accertare e dichiarare che ad oggi risultano completati, nella porzione di fabbricato costituita dai petali 2 e 3, sia la scala condominiale che i due ascensori condominiali, che consentono l'accesso diretto dalla via pubblica alle singole unità immobiliari, compresa quella al piano X del petalo 3 acquistata dall'Avv. ### e che tale condizione nega l'applicabilità, altresì degli artt. 1051 e 1052 c.c. in ordine alla istituzione della c.d. servitù coattiva a favore dell'unità acquistata dall'attore ### giacchè ne difetta tanto il presupposto della interclusione assoluta quanto quello della interclusione relativa; per l'effetto dichiarare improcedibile, ovvero rigettare la domanda; C. in ogni caso, dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative e/o per difetto di causa e di presupposti, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. che volesse ritenersi impressa dalla società costruttrice a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019 autenticato per ### in ### rep.  ###/7797; con conseguente ordine al ### dei registri ### di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita; D. comunque dichiarare inammissibile, nulla e comunque rigettare, la domanda di manleva formulata dalla società chiamante ### s.p.a. nei confronti del dr. ### Nel merito, in via subordinata: E. in caso di accoglimento della domanda volta all'accertamento e conseguente declaratoria della pretesa servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep. ###/7797, dichiarare operante l'art. 1489 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di riduzione del prezzo, quantificato in complessivi E. 439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno con quantificazione affidata al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., che sin d'ora s'invoca, con condanna della venditrice ### s.r.l. al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; F. in caso di accoglimento della domanda volta alla costituzione della pretesa servitù coattiva di passaggio a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep.  ###/7797, dichiarare operante l'art. 1053 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di indennità, quantificato in complessivi E. 439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con condanna dell'Avv. ### al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; condizionando l'esercizio della servitù al previo pagamento dell'indennità, ai sensi dell'art. 1032, u.c., c.c. G. in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite. “.  ………… La domanda attorea di accertamento della costituzione della servitù del padre di famiglia ex art.  1062 c.c. a carico dell'immobile servente piano XI, petalo 3 e 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 183, categoria A/10, di proprietà della ### s.p.a., a vantaggio dell'immobile sottostante, piano X, petalo 3, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 189, categoria A/2, di proprietà del ricorrente. Le conseguenti domande di condanna. 
A sostegno di tali domande (e delle domande altre formulate nel giudizio introdotto con il ricorso depositato in data ###) il ### ha dedotto in fatto quanto segue: 1) Con contratto preliminare del 03/04/2017 il Dott. ### di professione commercialista, si impegnava ad acquistare dalla soc. ### s.r.l.  l'intero piano XI, facente parte del petalo 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, composto da n. 4 edifici (petali 1, 2, 3 e 4) separati e distinti, con accesso, dalla via pubblica, attraverso scalinata e ascensore condominiale realizzati e completati dall'impresa costruttrice per i soli petali 1 e 4 (doc. n. 1).  2) Successivamente, stante la stretta amicizia oltre che gli intensi rapporti professionali che legavano il ricorrente con il dott. ### i medesimi decidevano, di comune accordo, di realizzare una struttura immobiliare comune, attraverso l'acquisto, da parte del ### dell'immobile piano XI (ultimo piano), facente parte del petalo n. 3, da collegare all'immobile promesso in vendita al ### (piano XI petalo 4) attraverso apposito corridoio di collegamento in acciaio sospeso, e ciò al fine di rendere un corpo unico i due immobili, con accesso unico, dalla via pubblica, sempre attraverso l'androne condominiale dei petali n. 1 e 4 (doc. 2-B).  3) Il ricorrente, quindi, dava seguito agli accordi, e perfezionava un contratto preliminare con la ### s.r.l. avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile piano XI, petalo 3 (oggi di proprietà della ###, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, “il cui accesso veniva espressamente consentito attraverso l'unità collegata sita al petalo 4, piano 11, tramite il corridoio sospeso all'uopo realizzato” (doc. n. 2-A).  4) In sostanza, la soc. ### per consentire l'accesso sul predetto immobile, altrimenti intercluso, riconosceva una servitù di passaggio a carico dell'immobile piano XI, petalo 4, promesso in vendita al dott. ### di ### (con preliminare del 03/04/17), di concerto con quest'ultimo, come risulta dall'addendum stipulato tra ### e la soc. ### in pari data (doc. n. 3) ed ancora (e soprattutto) dalla scrittura privata ricognitiva del 23/03/18 (doc. n. 5).  5) Il dott. ### stante l'esigenza di ampliare la metratura dello studio, in data ###, decideva di acquistare anche l'immobile sottostante quello promesso in vendita al ricorrente, sito al piano X, facente parte del petalo 3, nella piena consapevolezza che l'unico accesso dalla via pubblica sarebbe stato consentito dalla soc. ### attraverso un ascensore da realizzare all'interno dell'immobile sovrastante (piano XI) promesso in vendita (all'epoca) al ### che, a sua volta, sarebbe stato collegato con l'immobile piano XI petalo 4, promesso in vendita al dott. ### e ciò al fine di realizzare un'unità immobiliare “virtuale” collegata, accessibile attraverso un unico varco, dall'androne condominiale del petalo 4.  6) Ed invero, anche l'accesso sull'immobile piano X, petalo 3, parimenti all'immobile sovrastante (piano XI petalo 3), sarebbe stato da considerare completamente intercluso in quanto il suo naturale accesso dall'androne condominiale (che asserviva le palazzine dei petali n. 2 e 3) non era stato (e non è tuttora) ancora realizzato, per cui non vendibile “autonomamente” dall'impresa costruttrice.  7) In data ### il di ### quindi, perfezionava un nuovo ed ulteriore contratto preliminare con la soc. ### s.r.l., avente ad oggetto l'acquisto della predetta unità immobiliare, posta al piano X, petalo 3 (doc. n. 6), il cui accesso veniva consentito dall'impresa costruttrice / venditrice attraverso la realizzazione di un vano ascensore sugli immobili piano X (promesso in vendita al ### e piano XI (promesso in vendita al ###, situati entrambi al petalo 3, atto a collegare i medesimi, altrimenti interclusi.  8) Nello specifico, la soc. venditrice si impegnava a realizzare un unico ed identico capitolato, al fine di rendere i tre immobili “un unicum” nonché a predisporre i lavori di muratura funzionali all'installazione dell'ascensore (come detto all'interno degli immobili piano X e XI del petalo 3), della cui fornitura e posa in opera, si obbligava il solo ### a proprie spese, il tutto come evincibile dalla email ### inoltrata da quest'ultimo alla soc. ### nella parte in cui così testualmente viene riferito: “### nel corrispettivo tutti i lavori di muratura funzionali all'installazione dell'ascensore, non potendo in mancanza di essa (e delle scale interne), la cui fornitura è a carico del sottoscritto, accedere al 10^ piano” (doc. n. 7).  9) La soc. costruttrice, ### proprietaria delle tre unità immobiliari promesse in vendita, pertanto, modificava il progetto originario dell'immobile piano X, petalo n. 3, realizzando un nuovo progetto, che prevedeva la realizzazione del vano ascensore sugli immobili piano X e XI, del petalo n. 3, come risulta dalla ### depositata presso gli organi comunali in data ### (doc. n. 8-A, 8-B, 8-C, 8-D), così ponendo in essere i medesimi immobili in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale ex art. 1062 c.c. (come verrà appresso argomentato).  10) La realizzazione del vano ascensore sugli immobili piano X e XI, necessaria per renderli entrambi accessibili dalla via pubblica attraverso l'androne condominiale dei petali 1 e 4, veniva comunicata dalla ### anche al promissario acquirente del piano XI, petalo 3 (###, a mezzo email del 05/03/19, contenete il progetto del piano X (doc. n. 9).  11) Sennonché, data l'esigenza del di ### di occupare l'intero piano XI, petalo 3 e 4, su un unico livello, e di renderlo potenzialmente divisibile con l'immobile piano X sottostante, quest'ultimo chiedeva ed otteneva dal ### (e dalla soc. ### lo scambio degli immobili promessi in vendita, così che in data ### il ### medesimo risolveva il contratto preliminare del 12/08/17 e ne stipulava uno nuovo con la soc. ### previa ritrattazione delle condizioni contrattuali, avente ad oggetto, questa volta, l'immobile piano X, petalo 3 (doc.  n. 11). Lo stesso faceva il di ### 12) Nel nuovo contratto preliminare sottoscritto dal ### in data ###, alla presenza del dott. ### la soc. ### stante le opere delle parti comuni relative ai petali 2 e 3 non ancora realizzate ed il conseguente mancato accesso dell'immobile promesso in vendita dall'androne condominiale, garantiva “una servitù di passaggio ai fini dell'accesso nell'immobile promesso in vendita, a carico dell'unità abitativa situata al piano 11^ del petalo n. 4 ed al piano 11^ del petalo 3, a vantaggio dell'immobile piano 10^, petalo n. 3, promesso in vendita al sig. ### Rocco” (doc. n. 11).  13) Il contenuto del predetto contratto, ivi compresa la clausola del riconoscimento della servitù di passaggio (a favore dell'immobile piano X), peraltro, veniva trasmesso anche al di ### il giorno precedente il perfezionamento del nuovo contratto preliminare, con email del 14/03/19 (doc. n. 10).  14) Realizzati ed ultimati i lavori, coma da capitolato, all'interno degli immobili promessi in vendita al ### (piano XI petalo 3 e 4), e come da progetto condiviso, ivi compreso il vano ascensore, dall'impresa costruttrice, il ### comunicava a quest'ultima l'intenzione voler acquistare gli immobili a mezzo leasing immobiliare.  15) Con atto pubblico del 20/12/19 (repertorio n. ###) la soc. ### trasferiva alla ### s.p.a., con parte utilizzatrice il dott. di ### le unità immobiliari site al piano XI dei petali 4 e 3, collegate attraverso il corridoio vasariano realizzato dall'impresa costruttrice, con tutte le servitù attive e passive (doc. n. 14).  16) Il predetto immobile, in particolare, veniva trasferito con la progettazione e realizzazione del vano ascensore, atto a consentire il collegamento con l'immobile sottostante (piano X, petalo 3), come risulta dalla planimetria progettuale e catastale sottoscritta ed accettata dall'acquirente ### s.p.a., in sede di rogito, facente parte integrante dell'atto pubblico di acquisto del 20/12/19 (doc. n. 15).  17) Nel frattempo, l'impresa costruttrice, a causa dell'evento pandemico sopravvenuto, con email del 27/05/19, riferiva al ### di aver avuto un'evidente contrazione finanziaria che non le permetteva di ultimare i lavori sull'immobile promesso in vendita a quest'ultimo (piano X, petalo 3) nei modi e nei tempi previsti nel preliminare di vendita del 15/03/19, e lo invitava quindi a corrispondere un ulteriore versamento onde consentire tali adempimenti (doc. n. 16).  18) Il ricorrente, onde evitare fastidiose azioni legali, assecondava le richieste della soc.  ### e decideva di versare a quest'ultima un ulteriore e cospicuo acconto, rispetto a quello già versato sino a quel momento (per un totale di € 122.940,00), subordinandolo, tuttavia all'ottenimento di garanzie sulla esistenza della servitù di passaggio, nonché alla formalizzazione di un nuovo contratto preliminare, questa volta da perfezionare con atto pubblico, per ovvie ragioni di tutela nei confronti dei terzi e della medesima soc. venditrice. 19) Nelle more, la soc. ### con pec del 02/09/20, informava la soc. ### s.p.a., nella veste di proprietaria dell'intero complesso immobiliare piano XI, petalo 3 e 4, della sussistenza ope legis della servitù del padre di famiglia gravante sul predetto immobile a favore dell'immobile sottostante piano X, promesso in vendita al ### e la invitava a comparire in sede di atto pubblico di compravendita di quest'ultimo immobile, per riconoscere l'indicata servitù di passaggio (doc. n. 17).   20) In data ### il ricorrente, quindi, perfezionava con la soc. ### s.r.l. un nuovo contratto preliminare, autenticato dal ### (registrato in pari data), avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile piano X, petalo 3, ove veniva dichiarato dalla venditrice l'esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile piano XI, petalo 3 e 4, a favore dell'immobile piano X, petalo 3, e garantito l'accesso sull'immobile promesso in vendita “esternamente dall'androne condominiale, tramite l'immobile sito al piano 11, del petalo n. 4, nonché internamente tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11, petalo n. 3, di proprietà di ### spa” (doc. n. 18).  21) Nel frattempo, la soc. ### non avendo ricevuto nessun riscontro da parte della ### s.p.a., reiterava a quest'ultima, con pec del 29/09/20, la richiesta di riconoscimento della servitù di passaggio costituita a carico dell'immobile piano XI e la avvertiva che in mancanza avrebbe adito le vie legali (doc. n. 19).   22) A quel punto la ### a mezzo del suo utilizzatore dott. ### con pec del 16/10/20, riscontrava le predette comunicazioni, contestandone il contenuto, asserendo l'inesistenza della servitù di passaggio, l'inesistenza di alcun collegamento tra l'immobile piano XI con quello sottostante piano X, ed infine l'inesistenza dell'ascensore all'interno del suo immobile (doc. n. 20).  23) La soc. ### con pec del 02/11/20, nel reiterare le medesime richieste, diffidava l'utilizzatore dell'immobile piano XI, dott. ### a realizzare, come da accordi assunti con l'impresa costruttrice, l'ascensore interno nell'apposito vano, che collega l'immobile piano XI al piano X, promesso in vendita al ### peraltro giacente da tempo presso il cantiere della soc. costruttrice (doc. n. 21). 24) ### dell'immobile piano XI, onde evitare azioni giudiziarie da parte della soc.  ### soprassedeva alle proprie contestazioni e decideva di mettere a disposizione l'immobile, dal medesimo condotto, per la realizzazione, all'interno di esso, dell'ascensore di collegamento del piano X con quello XI, comunicando tali intenzioni alla soc. ### a mezzo pec del 06/12/20 e 07/12/2020 (doc. n. 22 e 23).  25) Completati i lavori all'interno del piano X e ripristinato l'accesso sull'immobile promesso in vendita al ricorrente dal piano sovrastante, con l'installazione dell'ascensore, come originariamente progettato dall'impresa costruttrice, prima della vendita alla soc. ### si addiveniva al perfezionamento della compravendita dell'immobile promesso in vendita al ricorrente, con atto pubblico del 13/07/21 (doc. n 24-A; doc. 24-B).  26) Esattamente, l'immobile piano X, petalo 3, veniva trasferito, ad uso abitazione, con categoria catastale ###, al ricorrente, con le seguenti prerogative: a) esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia dichiarata dalla #### essere stata costituita all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate mediante vendita della porzione di proprietà di ### s.p.a., ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., a carico dell'unità abitativa situata al piano XI del petalo 4 e 3, di proprietà della ### S.p.a, a vantaggio dell'immobile piano X, venduto al ### b) immissione del possesso giuridico e materiale detenzione sull'immobile trasferito, attraverso la consegna della chiave dell'immobile del piano XI petalo 3 e 4, di proprietà della ### s.p.a., sul quale gravava la servitù di passaggio, in favore dell'immobile compravenduto, e ciò al fine di garantire l'accesso su quest'ultimo immobile, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso l'ascensore, situato all'interno di quest'ultimo immobile, di proprietà di ### S.p.a., in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia.  27) Sennonché, una volta perfezionato il trasferimento dell'immobile, il ricorrente veniva a conoscenza che la chiave dell'immobile piano XI petalo n. 4, di proprietà della ### s.p.a., consegnata dalla soc. venditrice all'atto della stipula, non era funzionante, così che si vedeva costretto a diffidare la soc. venditrice, con pec del 20/07/21, a provvedere a consegnare la chiave funzionante dell'immobile piano XI, petalo 4, al fine di permettere l'accesso all'immobile compravenduto (doc. n. 25). 28) Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente, a mezzo pec del 03/08/2021, notificava sia alla soc. ### s.r.l., nella veste di soc. venditrice obbligata, che alla soc. ### s.p.a., nella veste di proprietaria dell'immobile gravato dalla servitù di passaggio, atto di intimazione all'immissione nel possesso dell'immobile compravenduto attraverso la consegna della chiave di accesso dell'immobile piano XI, nonché della chiave dell'ascensore situato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, detenuta dal conduttore del primo, che permetteva il libero ed incondizionato accesso al secondo (doc. n. 26-A-B-C-D-E).  29) Nonostante la notifica della diffida ad adempiere, ad oggi, sia la soc. ### s.r.l. che la soc. ### s.p.a., rimanevano nell'inerzia più assoluta, non ritenendo opportuno neppure avanzare un benché minimo riscontro.  30) In conseguenza della omessa consegna della chiave “funzionante” dell'immobile piano XI petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., sul quale grava la servitù di passaggio, il ricorrente si trova nella paradossale condizione di aver acquistato un immobile, ad uso abitazione (destinazione prima casa), senza usufruire di alcun accesso dalla via pubblica, e, dunque, impossibilitato ad ottenere il godimento del bene medesimo.  31) Ma non solo: l'immobile compravenduto di proprietà del ### risulta essere posseduto illegittimamente dal proprietario dell'immobile sovrastante, attraverso l'installazione dell'ascensore all'interno dell'immobile sottostante piano X, che si eleva sino al piano XI, petalo 4, peraltro, posto in essere precedentemente all'atto di acquisto del 13/07/21, in utilizzo esclusivo del Dott. di ### costituendone un evidente peso / vincolo, con tutte le ovvie conseguenze di legge.  32) In ogni caso, l'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, risulta, ad oggi, inaccessibile dalla via pubblica attraverso l'androne condominiale (scalinata ed ascensore) del petalo 3, essendo le opere delle parti comuni ancora incompiute, dunque, completamente intercluso, per cui l'unico accesso agevole risulterebbe essere quello con l'immobile piano XI sovrastante, di proprietà di ### s.p.a., e precisamente, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento che unisce il piano XI petalo 3 al piano XI petalo 4, nonché tramite ascensore, situato sempre all'interno del predetto immobile, al petalo n. 3, il tutto come accertato nella perizia tecnica del 01/09/21, a firma dell'#### (doc. n 27).
Ha, quindi, sostenuto che “ dai numerosi elementi probatori acquisiti nel thema probandum, tutti partoriti allorquando l'impresa costruttrice era ancora proprietaria dell'immobile venduto alla ### (e precisamente: doc. ###: preliminare piano XI, petalo 3; doc. ###: progetto e planimetria collegamento; doc. 3: riconoscimento servitù di passaggio; doc. 5: scrittura di ### ricognitiva servitù di passaggio; doc. 6: preliminare di ### piano X; doc. 7: riconoscimento di ### realizzazione vano ascensore, occlusione interclusione immobile piano X ed asservimento di quest'ultimo al piano XI; doc. 8-A, 8-B, 8-C, 8-D: ### contenente il nuovo progetto piano X con vano ascensore di collegamento con piano XI; doc. 9: email contenente nuovo progetto; doc. 10: email contenente bozza preliminare piano X; doc. 11: preliminare piano X con previsione servitù di passaggio sull'immobile piano XI; doc. 13: email contenente il disegno definitivo e progetto piano X; doc. 14: compravendita piano XI con tutte le servitù attive; doc. 15: planimetria progettuale piano XI accettata da ### risulta inequivocabile come i tre immobili compravenduti (piano XI petalo 4, piano XI petalo 3 e piano X petalo 3) venivano progettati e realizzati dalla soc. ### su precisa richiesta dei promissari acquirenti, al fine di renderli un corpo unico con un unico accesso dalla via pubblica, essendo, altrimenti, gli immobili (piano X e XI) insistenti sul petalo 3, totalmente interclusi e, quindi, invendibili. ### dell'immobile piano XI, petalo 3 e 4, con l'immobile piano X, petalo 3, finalizzato a consentire un unico accesso (esternamente, dall'androne condominiale del petalo n. 4 ed internamente attraverso il corridoio di collegamento del piano XI, petalo 4 con il piano XI, petalo 3, nonché il vano ascensore situato sempre all'interno di quest'ultimo immobile), ha determinato “ope legis” una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, poiché al momento del frazionamento dell'unico complesso immobiliare dalla soc. ### realizzato, lo stato dei luoghi veniva lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante de facto il contenuto della servitù, dovendosi, peraltro, ricercare la subordinazione del fondo nella natura delle opere, oggettivamente considerate. Dirimente nel caso di specie non è tanto l'esistenza, all'interno dell'immobile piano XI, dell'ascensore di collegamento con l'immobile sottostante, bensì la realizzazione del vano ascensore su quest'ultimo immobile, ad opera dell'impresa costruttrice, aperto e libero, che univa di fatto i medesimi immobili, avvenuta prima dell'atto di vendita perfezionato con la soc. ### e, dunque prima della separazione delle due unità immobiliari (piano XI e piano X). Il vano ascensore di collegamento costituisce un indice inequivoco del peso imposto al fondo servente, tale da rendere manifesto all'esterno, nel caso di specie all'utilizzatore dell'immobile servente, promissario acquirente (dott. ### e per esso alla soc. ### che non trattasi di un'opera compiuta in via precaria e senza l'animus utendi jure servitutís ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù. “. 
In proposito va osservato quanto segue. 
Ai sensi dell'art.1062 c.c. “ La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. 
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. “. 
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che: 1) la servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita "ope legis" per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato per opere o segni manifesti ed inequivoci ed univoci - nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza - in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri "de facto" il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla; e che conseguentemente il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù (Cass. Civile . 12197/1997, 3219/2014 ); 2) ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi (Cass. Civile ###/19, 4824/21); 3) la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha natura negoziale (Cass. Civile 16842/2009). 
Dunque, a ben vedere, ai fini della valutazione della domanda in questione, deve prescindersi dagli atti negoziali intercorsi tra la società ### il ### e il ### essendo rilevante solamente lo stato dei luoghi in discussione al momento della vendita alla ### (20.12.2019), che ha determinato la cessazione dell'appartenenza degli immobili allo stesso proprietario, cioè alla società ### venditrice. 
Ora è pacifico, oltre che risultante dall'istruttoria, che a quella data gli appartamenti posti ai piani XI dei petali 3 e 4 erano collegati da un corridoio sospeso (la circostanza emerge dallo stesso atto di compravendita del 20.12.2019 e dal contratto preliminare di compravendita stipulato dal ### con la ### il ### - doc. 14 e 12 parte attrice) e che non era ancora stato realizzato un ascensore che permettesse il collegamento tra il piano XI (acquistato dalla ### e il piano X (ancora di proprietà della ### e successivamente acquistato dal ### del petalo 3 ( ed infatti, come dedotto nel ricorso introduttivo e risultante dal doc.21 di parte attrice “ La soc. ### con pec del 02/11/20, nel reiterare le medesime richieste, diffidava l'utilizzatore dell'immobile piano XI, dott. ### a realizzare, come da accordi assunti con l'impresa costruttrice, l'ascensore interno nell'apposito vano, che collega l'immobile piano XI al piano X, promesso in vendita al ### peraltro giacente da tempo presso il cantiere della soc. costruttrice “). 
Ma, in assenza di tale ascensore, la mera predisposizione del relativo vano non può certo ritenersi un'opera tale comportare un rapporto di subordinazione o di servizio dell'unità immobiliare del piano XI rispetto all'unità immobiliare del piano X del petalo 3, atteso che l'esistenza del solo vano ascensore è obiettivamente inidonea a consentire un passaggio pedonale agevole e privo di pericoli dal piano XI a quello sottostante e, dunque, può valutarsi solo in termini di futura intenzione dell'unico proprietario originario di creare detto rapporto di subordinazione o di servizio, intenzione che però non è sufficiente per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia; senza considerare, poi, che l'accesso all'unità immobiliare del piano X del petalo 3 passando attraverso l'unità immobiliare del piano XI dei petali 4 e 3 (anziché dalla porta di ingresso della stessa unità immobiliare del piano X del petalo 3) era comunque impedito dalla porta di accesso dell'unità immobiliare del piano XI dei petali 4 e 3, sita nel petalo 4, sicchè a ben vedere la realizzazione del vano ascensore era propedeutica semplicemente ad un collegamento tra le due unità immobiliari ma non era sufficiente a creare ### servitù di passaggio. 
Differenti valutazioni riguardano, invece, come si dirà oltre, i rapporti contrattuali tra le parti, in particolare tra l'attore e la società ### che nel contratto preliminare di compravendita del piano X del petalo 3 stipulato con il ### il ### ha riconosciuto il passaggio in questione “ ai soli fini del conseguimento della relativa agibilità e in funzione di ciò, sino a quando non saranno completate le parti comuni ai petali 2 e 3 “ e si è impegnata “ ove dovesse occorrere ai soli fini del conseguimento della relativa agibilità e in funzione di ciò, a realizzare all'atto del contratto definitivo della compravendita una servitù di passaggio a tempo, ovvero sino a quando non saranno completate le parti comuni ai petali 2 e 3, ai fini dell'accesso all'immobile promesso in vendita, a carico dell'unità abitativa situata al piano 11 del petalo 4 ed al piano 10 “ (rectius 11)” del petalo 3, a vantaggio dell'immobile piano 10, petalo n.3, promesso in vendita al sig. ### “. 
Si tratta a ben vedere di clausole contrattuali che contraddicono la tesi attorea della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, per il cui riconoscimento occorrono opere che determinino il permanente assoggettamento dell'immobile servente all'onere proprio della servitù, opere che, come detto, nel caso di specie al momento della vendita a ### del piano XI dei petali 3 e 4 non sussistevano, né la società ### aveva evidentemente intenzione di realizzare, secondo quanto desumibile dal contratto preliminare stipulato con il ### il ###, salvo poi nel contratto definitivo di compravendita con lo stesso attore convertire i suoi impegni preliminari nel riconoscimento di una inesistente servitù costituita ai sensi dell'art.1062 c.c.. in danno della ### s.p.a., non prima di aver tentato invano di convincerla a riconoscere tale inesistente servitù mediante partecipazione ad ulteriore contratto preliminare di compravendita stipulato con il ### il ###, avente ad oggetto la stessa unità immobiliare nel quale le parti al punto 2.03 hanno pattuito quanto segue: “ ### al completamento delle parti comuni relative ai petali 2 e 3 l'accesso al piano 10^ promesso in vendita sarà comunque garantito attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### S.p.a., ed il relativo passaggio esternamente dall'androne condominiale, tramite il predetto immobile sito al piano 11^, interno 1, del petalo n. 4, nonché internamente tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a., in forza di contratto di compravendita a rogito dott.ssa ### notaio in ### in data 20 dicembre 2019, repertorio n. 31.492, registrato a ### in data 30 dicembre 2019, al 11 n. 13054 serie ###, a tal proposito la ###, in persona come sopra, assumendo ogni responsabilità in merito, dichiara che all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate mediante vendita della porzione asservita ad ### s.p.a. è stata costituita, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., apposita servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. “. 
Va in proposito aggiunto che, ribadito che il semplice vano ascensore è inidoneo alla costituzione di servitù ex art.1062 c.c., nel contratto di compravendita del 20.12.2019 l'esistenza di una servitù del genere non è minimamente menzionata e tale circostanza, seppure da sola non sarebbe decisiva ai fini della decisione in esame, certamente concorre a corroborare il giudizio di infondatezza della domanda attorea, perché ove la servitù fosse stata sussistente sarebbe stato decisamente anomalo e contrario all'obbligo di buona fede sancito dall'art.1337 c.c. ometterne l'indicazione; ed infatti nel successivo rapporto contrattuale con il ### la ### ha tentato di coinvolgere la ### s.p.a. per farle riconoscere l'esistenza di una servitù, che però, come già detto, non si era mai costituita ope legis. 
La domanda di accertamento della servitù ex art.1062 c.c. va, quindi, respinta perché infondata. 
Pertanto vanno respinte anche quelle conseguenti di condanna proposte da parte attrice ( - condannare la medesima ### a consegnare le chiavi di accesso dell'immobile piano XI al ricorrente, le chiavi dell'ascensore di collegamento installato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, in utilizzo esclusivo all'utilizzatore del primo immobile, nonché, a corrispondere il risarcimento del danno in suo favore, ex artt.  1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonché interessi legali, dalla data della domanda all'effettivo pagamento, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - condannare la #### s.r.l. a tener indenne il ricorrente dal versamento e/o a rimborsare quanto pagato dal medesimo per la eventuale somma che dovesse essere accertata, nel corso del giudizio e corrisposta in favore della ### s.p.a., anche eventualmente a titolo di indennità) ed è superfluo esaminare quella subordinata di ### s.p.a. e quella del ### subordinata all'accoglimento della domanda di accertamento della servitù ex art.1062 c.c.. 
E', invece, inammissibile, perché formulata tardivamente, segnatamente solo con la prima memoria ex art.183 comma 1 c.p.c., anziché nella comparsa di risposta, la domanda riconvenzionale del ### di “dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative e/o per difetto di causa e di presupposti, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. che volesse ritenersi impressa dalla società costruttrice a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019 autenticato per ### in ### rep. ###/7797; con conseguente ordine al ### dei registri ### di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita.”. 
La domanda subordinata di parte attrice di condanna della ### a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l'immobile compravenduto nella piena disponibilità del ricorrente, anche, se del caso, la realizzazione delle opere comuni dei petali 3 e 2, disciplinando i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni La domanda non può essere accolta in quanto, come risulta dalla relazione tecnica, con allegate fotografie, dell'ing. ###, prodotta dalla stessa parte attrice sub 28 nel procedimento 4450/2022, già nel marzo 2023 erano state realizzate le opere comune dei petali 2 e 3 che consentivano l'accesso all'appartamento del ### percorrendo la scalinata o mediante ascensore, seppure con modeste criticità inerenti la sicurezza di utilizzo e percorrenza, non essendo inibita la possibilità di accesso in un area di cantiere non idoneamente protetta e segnalata. 
In proposito va aggiunto che: 1) come ribadito nella terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. dall'attore, il medesimo non ha inteso proporre una domanda di costituzione servitù coattiva ex artt. 1051 - 1052, ma ha semplicemente invocato il potere d'ufficio del giudicante di costituirla, 2) atteso quanto appena esposto sull'avvenuta realizzazione in corso di causa delle opere comune dei petali 2 e 3, non occorre valutare la sollecitazione attorea ad esercitare il predetto potere d'ufficio, né conseguentemente va esaminata la domanda riconvenzionale subordinata del ### di riconoscimento di indennità ex art.1053 c.c… La domanda subordinata di parte attrice di condanna della ### a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonchè interessi legali, con applicazione del saggio determinato ex art. 1284, comma n. 4, c.c., dalla domanda, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di
Giustizia. 
Tale domanda di condanna si basa su quanto dedotto in fatto a sostegno della domanda principale e sul preliminare accertamento delle circostanze che “ all'atto del trasferimento dei predetti immobili “ (rectius alla data di acquisto dell'unità immobiliare del piano X petalo 3 da parte dell'attore - 13.7.2021) “ nonché alla data del deposito del ricorso introduttivo e nelle more del giudizio,” sussisteva “ l'interclusione totale dalla via pubblica dell'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge”, che sussisteva “ l'inadempimento contrattuale della soc. ### s.r.l., per aver consegnato al ricorrente, in sede di rogito, la chiave “non funzionante” dell'immobile piano XI, petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., al fine di permettere, in forza della dichiarata servitù del padre di famiglia, l'immissione nel possesso dell'immobile piano X, petalo 3, compravenduto in data ###, e, dunque, ottenere il consenso del ricorrente al perfezionamento dell'atto definitivo “ e che era stata “ omessa consegna della predetta chiave anche dopo la denuncia dell'illecito e la notifica dell'atto di adempimento del 03/08/21 “. 
E, sempre a sostegno di tale domanda di condanna, il ### ha evidenziato che si trovava “nella paradossale condizione di aver acquistato un immobile senza alcun accesso dalla via pubblica, senza poter entrare nel medesimo, senza poterlo neppure vedere, se non con il consenso del direttore di lavori della soc. ### s.r.l., responsabile del cantiere ancora in corso, e, dunque, senza poter conseguire il godimento di fatto del bene “ mentre “ l'utilizzatore dell'immobile sovrastante (piano XI) aveva “ il pieno ed incondizionato accesso dell'immobile piano X, di proprietà del ricorrente, potendo, all'occorrenza, in qualsiasi momento entrare all'interno di quest'ultimo attraverso l'ascensore di collegamento che viene comandato dalla centralina sita al piano XI, le cui chiavi sono in possesso del solo utilizzatore “; sostenendo, poi, che il danno subito, derivante dalla limitazione del diritto di proprietà dell'immobile sarebbe da ritenersi “ in re ipsa la cui liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo corrisponde al valore locatizio del medesimo immobile, che, nel caso di specie, è pari ad € 1.170,00 mensili, da computarsi dal giorno della notifica della messa in mora al giorno dell'effettivo conseguimento del godimento del bene “. 
Ora è evidente che la venditrice nell'atto di vendita ha dichiarato al punto 3 “ assumendo ogni responsabilità in merito “ l'esistenza della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia a carico dell'unità immobiliare di proprietà di ### e a vantaggio di quella acquistata dal ### - servitù di passaggio, come si è visto, in realtà insussistente - , ma la domanda risarcitoria proposta dall'attore non può essere accolta per le seguenti ragioni. 
Come chiarito dalla Corte di ### a ### nella sentenza ###/2022, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale; il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno; se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. 
Nel caso di specie va considerato che: 1) anzitutto non si tratta di inutilizzabilità assoluta del bene, come nel caso di occupazione da parte di un terzo, ma di limitazione all'accesso conseguente ad un inadempimento contrattuale; mentre non si comprende il richiamo di parte attrice, oltre che all'art.2043 c.c. (che concerne la responsabilità extracontrattuale ), all'art.1480 c.c. (che disciplina la vendita di cosa parzialmente altrui), all'art. 1489 c.c. (che disciplina la vendita di cosa gravata da oneri o diritti reali o personali ignoti al compratore) e all'art. 1494 c.c. (che concerne il risarcimento dovuto dal venditore per vizi della cosa venduta non conosciuti e non facilmente riconoscibili dal compratore); 2) il ### al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare era a conoscenza della situazione delle parti comuni dei petali 2 e 3, che rendevano possibile l'accesso all'unità immobiliare solo con il consenso del direttore di lavori della soc. ### s.r.l., tanto che nel contratto di compravendita del 13.7.2021 le parti hanno previsto in relazione al pagamento residuo del prezzo quanto segue: “La restante somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), senza obbligo di corrispondere interessi, con assegni circolari e/o bonifici bancari, entro e non oltre il ###; tale somma potrà essere esigibile da parte dell'impresa venditrice, entro e non oltre il ### al verificarsi della seguente condizione: - realizzazione e completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché di tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso dalle parti comuni dei petali 2 e 3, lavori da espletarsi sempre entro e non oltre il ###” e nel relativo addendum (prodotto nel procedimento 4550/2022 sub 2) perfino la cessazione dell'obbligo di versamento di detto prezzo residuo in caso di esito negativo in primo grado dell'azione da parte del ### di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia; 3) il ### al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare e sin dall'ottobre 2020 era a conoscenza anche della ferma opposizione della ### al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, come risulta dalla corrispondenza prodotta dallo stesso attore sub 20 e 21; 4) in ogni caso l'attore non ha dedotto quale sarebbe stata la concreta possibilità perduta di godimento dell'unità immobiliare prima del completamento delle parti comuni, sicchè, tenuto anche conto delle circostanze rilevate ai precedenti punti 1, 2 e 3, non si può riconoscere in favore del ### alcun danno risarcibile, a maggior ragione perché l'unità immobiliare è indicata nell'atto di compravendita del 13.7.2021 con categoria catastale ### ed acquistata dall'attore quale prima casa, mentre risulta che sia ora dal proprietario concessa in godimento (deve ragionevolmente presumersi locata) ad uso commerciale, come emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio 4450/2022 dalla ### sub 18, 19 e 20 [ dalla quale risulta che il CTU nominato nell'ambito del procedimento per ATP rubricato al n. 2766/2023 di R.G. del Tribunale di ### ha rilevato che “l'immobile è adibito ad uso promiscuo ed ospita l'attività di una impresa” (doc. 18) e che l'unità immobiliare, completamente arredata, è la sede operativa della ### (doc. 19), agenzia gestita dalla ### s.r.l., di cui il dott.  ### è l'amministratore unico (doc. 20)]. 
La domanda subordinata di parte attrice di accertamento della illegittima realizzazione del vano e dell'ascensore all'interno dell'immobile piano X, di proprietà dell'attore, attraverso il quale viene limitato il godimento di quest'ultimo immobile, e di condanna della soc. ### s.p.a. a rimuovere, a spese della medesima, ovvero se del caso, in via solidale con la ### s.r.l., l'ascensore dall'immobile del piano X, di proprietà dell'attore e ripristinare alla regola dell'arte le opere murarie del solaio e delle pareti del vano ascensore, di quest'ultimo immobile, al fine di renderlo libero da pesi e vincoli, disciplinando, se del caso, i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni, ed infine, a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., nella somma che risulterà di Giustizia, da determinarsi in via equitativa, nel corso del giudizio, decorrente dalla domanda all'effettivo ripristino, oltre interessi legali.  ### attrice a sostegno di tale domanda, premesse le allegazioni già descritte relative alla domanda principale, afferma che, ove negata l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, resterebbe ingiustificata la imposizione del peso costituito dalla presenza del vano e dell'ascensore di collegamento all'interno dell'unità immobiliare di sua proprietà; il che giustificherebbe la pretesa di rimozione delle relative opere. 
In proposito va rilevato che: a) è pacifico che l'ascensore in questione sia stato installato dopo l'acquisto da parte della ### dell'unità immobiliare sita ai piani XI dei petali 4 e 3; b) tale installazione, come risulta dai documenti prodotti da parte attrice sub 17, 19, 20, 21, 22, è avvenuta, dopo la decisa negazione da parte di ### e del ### dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, a seguito di consenso espresso dal ### “ unicamente per spirito di liberalità ed all'esclusivo fine di prevenire l'insorgenza di controversie quanto mai inopportune alla luce dei rapporti di cordialità esistenti tra le parti “, successivamente all'acquisto dell'unità immobiliare da parte di ### e prima dell'acquisto da parte del ### ( come dal medesimo ammesso al punto 25 del ricorso introduttivo e risultante dall'addendum al contratto di compravendita del 13.7.2021); c) perciò ### è estranea all'installazione dell'ascensore, consentita dall'utilizzatore ### su sollecitazione della ### e del ### e nell'interesse del medesimo, sicchè l'installazione dell'ascensore e precedentemente la creazione del relativo vano, essendo state realizzate su richiesta dello stesso attore e in origine del ### il quale comunque ha consentito l'installazione dell'ascensore, non possono ritenersi illegittime, ma effetto di volontà manifestata dallo stesso attore, che evidentemente se vorrà eliminare l'ascensore, che comunque ora risulta disattivato e murato nella parte dell'unità immobiliare del piano XI del petalo 3 (doc.62 parte attrice) dovrà sopportarne le relative spese unitamente al ### o accordandosi con il medesimo (dato che questi in corso di causa si è dichiarato ad accollarsi totalmente tali spese - stesso doc.62). 
Anche tale domanda va, dunque, respinta. 
Occorre, quindi, passare ad esaminare le domande proposte dalle parti nel procedimento 4550/2022. 
In tale giudizio il ### ha agito nei confronti della sola ### s.r.l. e dedotto nell'atto introduttivo del giudizio (ricorso depositato in data ###) quanto segue: << 1) ###, con atto pubblico del 13/07/21, acquistava, dalla soc. ### s.r.l., un immobile, ubicato al piano X, del petalo 3 (categoria A/2, classe 3, consistenza vani 6, superficie catastale mq. 149, catasto fabbricati foglio 28, particella 3099 sub. 189), nonché posto auto coperto, sito al piano interrato (interno n. 21, foglio 28, particella 3099 sub. 187), e cantina (n. 54, foglio 28, particella 3099 sub. 95), facenti parte del complesso immobiliare “Opera”, composto da n. 4 petali, situato in ### alla ### n. 4 (doc. 1).   2) ### piano X, petalo 3, veniva trasferito, ad uso abitazione, con le seguenti prerogative: a) esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dichiarata dalla #### essere stata costituita all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate, mediante vendita della porzione di proprietà di ### s.p.a., ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., a carico dell'unità abitativa situata al piano XI del petalo 4 e 3, di proprietà della ### S.p.a, a vantaggio dell'immobile piano X, venduto al ### b) immissione del possesso giuridico e materiale detenzione sull'immobile trasferito, attraverso la consegna della chiave dell'immobile del piano XI petalo 3 e 4, di proprietà della ### s.p.a., sul quale gravava la servitù di passaggio, in favore dell'immobile compravenduto, e ciò al fine di garantire l'accesso su quest'ultimo immobile, esternamente dall'androne condominiale del petalo 3, ed internamente, attraverso l'ascensore, situato all'interno di quest'ultimo immobile, di proprietà di ### S.p.a., in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia.  3) Il prezzo compravenduto veniva pattuito in € 252.940,00, oltre IVA al 4%, pari ad € 10.117,60 e così per complessivi € 263.057,60, imputabili, quanto ad € 237.940,00, oltre ### all'appartamento, quanto ad € 10.000,00, oltre ### al locale garage, quanto ad € 5.000,00, oltre ### al locale cantina.  4) Le parti, tuttavia, stante l'accesso autonomo sulla via pubblica (androne condominiale, scalinata e ascensore, petali n. 2-3) non ancora realizzato (sussistendo quale unico accesso percorribile quello tramite l'immobile sito al piano XI, di proprietà della ### s.p.a.), convenivano di trasferire l'immobile compravenduto attraverso il versamento della minore somma, pari ad € 233.057,60 (ossia € 222.940,00 + Iva 4 % sull'intero importo, pari ad € 252.940,00), entro la data della stipula del definitivo, e di posticipare la debenza della rimanente somma, pari ad € 30.000, al netto dell'### rendendola esigibile, entro e non oltre la data del 30/10/22, a condizione che la soc.  venditrice avesse ultimato, entro e non oltre la predetta data, le parti comuni dei petali 2 e 3, ed in particolare la scalinata e l'ascensore, ossia tutte quelle opere necessarie per permettere l'accesso diretto sull'immobile compravenduto dall'androne condominiale.   5) ### di compravendita esattamente così testualmente recitava sul punto n. 2 (prezzo e modalità di pagamento): “1) che detto prezzo è regolato come segue: - € 122.940,00, all'ordine della società venditrice, mediante: ### di euro 30.000,00, eseguito su ### in data ###; ### di € 22.940,00, eseguito in data ###, su ### assegno circolare di € 20.000,00, emesso in data ### da ### € 50.000,00, con assegno circolare emesso da ### in data ###; - € 20.800,00 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###, all'ordine della ### S.r.l."; - € 20.000,00 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###; - € 69.317,60 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###. - La parte venditrice, in persona come sopra, per la somma come sopra ricevuta, rilascia alla parte acquirente relativa quietanza. La restante somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), senza obbligo di corrispondere interessi, con assegni circolari e/o bonifici bancari, entro e non oltre il ###; tale somma potrà essere esigibile da parte dell'impresa venditrice, entro e non oltre il ###i), al verificarsi della seguente condizione: - realizzazione e completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché di tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso dalle parti comuni dei petali 2 e 3, lavori da espletarsi sempre entro e non oltre il ###”. La parte venditrice, in persona come sopra, per la residua somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) rilascia sin da ora, salvo buon fine, alla parte acquirente, quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; la documentazione bancaria costituirà prova dell'avvenuto pagamento”.   6) Il rogito dava anche atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice che rilasciava, con la sottoscrizione del contratto, alla parte acquirente, quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza.  7) Appena dopo la stipula dell'atto di compravendita le parti sottoscrivevano una scrittura privata del 13/07/21, chiamata “addendum successivo atto di compravendita definitivo” nella quale, ripercorrendo le vicende contrattuali e giudiziarie (preliminare del 09/09/20, atto di citazione del 07/12/20, atto di transazione) che anticipavano l'atto definitivo e ne formavano il suo contenuto, convenivano ulteriori pattuizioni, che si rendevano necessarie per tutelare l'acquirente, onde fronteggiare la problematica relativa all'accesso dell'immobile compravenduto (doc. 2).  8) Esattamente, il predetto atto, così testualmente recitava, nella parte dispositiva: “### premesso, le parti, congiuntamente, stipulano e convengono quanto segue: 1) Il prezzo convenuto pari ad € 252.940,00, oltre ### così come risultante nell'atto pubblico di compravendita del 13/07/2021, è stato determinato sulla base dei seguenti presupposti: a) esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia dichiarata dalla #### essere stata costituita all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate mediante vendita della porzione di proprietà di ### s.p.a., ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., a carico dell'unità abitativa situata al piano 11^ del petalo n. 4 ed al piano 11^ del petalo 3, di proprietà della ### S.p.a, a vantaggio dell'immobile piano 10^, petalo n. 3, venduto al sig. ### il tutto come indicato nell'atto; b) immissione del possesso giuridico e materiale detenzione sull'immobile trasferito, attraverso la consegna delle chiavi dell'immobile del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., sul quale grava la servitù di passaggio, in favore dell'immobile compravenduto, come da planimetria allegata, e ciò al fine di garantire l'accesso su quest'ultimo immobile, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, sempre di proprietà di ### S.p.a., nonché tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a., in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia da parte dell'impresa venditrice; c) € 30.000,00 da versare, a saldo di quanto previsto nell'atto di compravendita, alla realizzazione delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), laddove eseguita entro e non oltre il ###; 2) Le parti, al fine di addivenire alla transazione del giudizio pendente, portante il n. 4421/20 r.g., così come descritto in premessa, hanno convenuto di trasferire l'immobile, al prezzo sopra indicato, provvedendo alla consegna delle chiavi dell'immobile del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., a mezzo delle quali si è garantito l'accesso sull'immobile compravenduto (esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, sempre di proprietà di ### S.p.a., nonché tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a.), in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia, senza, tuttavia, l'espresso consenso della ### s.p.a., risultante contestare la predetta esistenza della servitù di passaggio; 3) in caso di impossibilità di accedere, ovvero ove perdurasse la opposizione di ### sull'immobile compravenduto attraverso l'immobile sito al piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., (e precisamente, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, sempre di proprietà di ### S.p.a., nonché tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a.), e della conseguente necessità del ### di richiedere l'accertamento giudiziale dell'esistenza della servitù del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., ovvero, in subordine, del diritto di accesso coattivo ex art. 1051 e/o 1054 c.c., sull'immobile 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., la ### s.r.l., convenuta in giudizio unitamente a quest'ultima, si impegna a contribuire nel relativo processo a sostegno della domanda attorea, anche con la produzione di tutti i documenti e le testimonianze che si rendano necessari per l'accertamento della servitù di passaggio predetta. 4) ### s.r.l. si impegna a tenere indenne ### da qualsiasi somma che dovesse versare alla ### s.p.a. (ovvero al suo legale, in caso di dichiarazione di antistatarietà) a titolo di spese e competenze processuali nell'eventuale azione giudiziaria, meglio specificata nel punto che precede (n. 3), nonché ad assumere, a proprio carico, tutte le spese processuali del medesimo giudizio, con esclusione delle “competenze del giudizio” maturate a favore del procuratore del ### che rimarranno a carico di quest'ultimo. Nell'eventualità che le spese processuali suddette venissero anticipate dal ### la ### immobiliare ### s.r.l. si impegna a rimborsarle a semplice richiesta di quest'ultimo. Eguale impegno assume la soc. ### nel caso in cui fosse il proprietario dell'unità abitativa servente (### s.p.a.) ovvero il suo utilizzatore, ad avviare e coltivare azioni negatorie della servitù. 5) ### s.r.l., inoltre, se il giudizio di accertamento della servitù del padre di famiglia (nel I grado) si dovesse concludere negativamente, e ciò anche se le opere delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), dovessero essere realizzate entro il ###, si obbliga a rimborsare al ### la residua somma di € 30.000,00, come previsto nel precedente punto 1, alla lettera c, laddove nel frattempo venisse versata da quest'ultimo all'impresa. Ciò oltre a quanto detto in punto di pagamento/rimborso delle spese di giudizio, Il verificarsi dell'accertamento negativo della servitù per destinazione del padre di famiglia è da ritenersi costituire presupposto dell'indebito del versamento della predetta somma di € 30.000,00; 6) In caso di esito negativo dell'azione, meglio descritta al punto n. 3, con sentenza di condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali in favore della ### s.p.a. (ovvero della medesima ### s.r.l.), la ### s.r.l., si obbliga sin d'ora (a rinunciare a richiedere le spese legali eventualmente liquidate a proprio favore, nonchè) a tenere indenne il ### da qualsiasi somma che dovesse versare alla ### s.p.a. (ovvero al suo legale, in caso di dichiarazione di antistatarietà) a titolo di spese e competenze processuali. 7) La causa pendente innanzi al Tribunale di ### portante il n. 4421/20 di r.g., verrà abbandonata a spese compensate tra le parti, nelle forme ritenute opportune fermo restando la posizione processuale assunta dalla ### s.p.a., con lo spiegato intervento volontario in giudizio, 8) ###ipotesi che il giudizio predetto si concluda con sentenza di condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali in favore della ### s.p.a., la ### s.r.l., si obbliga sin d'ora a tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi somma che dovesse versare alla ### s.p.a. (ovvero al suo legale, in caso di dichiarazione di antistatarietà), a titolo di spese processuali, spese vive e competenze del giudizio. 9) La decadenza e/o prescrizione sulla denuncia degli eventuali vizi / difetti, anche non occulti, ovvero ### omissioni contrattuali che dovessero essere riscontrati sull'immobile compravenduto, inizierà a decorrere con la presa in possesso dell'immobile da parte del ### attraverso la consegna delle chiavi (n. 2) dell'immobile piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a.., da parte della ### s.p.a. medesima. I rispettivi difensori Avv.ti ### e ### sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense”.   9) Con detta scrittura la soc. ### dunque, riconosceva: - l'esigibilità della somma di € 30.000,00, a saldo di quanto previsto nell'atto di compravendita, in capo all'acquirente, entro e non oltre la data del 30/10/22, condizionata alla realizzazione delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore) da espletarsi entro e non oltre la medesima data; - l'indebito oggettivo del versamento della predetta somma laddove adempiuto dall'acquirente (ove si fosse avverata la condizione) nell'ipotesi in cui quest'ultimo sarebbe stato costretto (in caso di contrasto sull'accesso) ad azionare il giudizio per l'accertamento della servitù del padre di famiglia (dichiarata sussistente dalla convenuta nell'atto di compravendita) nei confronti della ### (proprietaria dell'immobile piano XI), e lo stesso si fosse concluso, sin dal I grado, negativamente.  10) Una volta perfezionato il trasferimento dell'immobile, il ricorrente scopriva che la chiave dell'immobile piano XI petalo n. 4, di proprietà della ### s.p.a., consegnata dalla soc.  venditrice all'atto della stipula, non era funzionante, così che, dopo aver inutilmente diffidato la soc.  ### con pec del 20/07/21 (doc. 3-A) e la soc. ### con atto di intimazione all'immissione nel possesso del 3/08/22, alla consegna della chiave funzionante dell'immobile piano XI (doc. 3-B), si vedeva costretto ad azionare apposito giudizio nei confronti di quest'ultimi volto ad accertare l'esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile piano XI, oltre il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale della venditrice, pari al mancato godimento del bene (doc. 3-C).  11) Il giudizio, tuttora pendente innanzi al Tribunale di ### porta il n. 3562/21 di r.g., e si trova, ad oggi, in fase istruttoria. 12) Sennonché, alla data del 30/10/2022, l'immobile compravenduto continuava ad essere intercluso, non essendo ancora completate le opere comuni dei petali n 2-3 necessarie a permettere l'accesso ai piani sovrastanti, risultando la scalinata ancora in fase di cantiere e, comunque, inaccessibile al pubblico, e, soprattutto, gli ascensori mancanti, per cui si poteva oggettivamente ritenere non verificata la condizione prevista nell'atto di compravendita che dava diritto alla soc. venditrice di esigere la somma di € 30.000,00 a saldo della compravendita.  13) Ciononostante la soc. convenuta con pec del 30/10/22 “incredibilmente” comunicava all'acquirente “di aver completato le parti comuni dei petali 2-3 del fabbricato ### (androne, scale ed ascensore) alla data convenuta” e richiedeva il saldo del prezzo compravenduto (doc. 5).  14) A quel punto l'istante, lo stesso giorno (30/10/22), si recava con il tecnico di fiducia nel complesso condominiale “Opera” per accertare con apposite fotografie e perizia lo stato dei luoghi delle parti comuni dei petali 2-3, ed in particolare dell'androne condominiale, della scalinata, e degli ascensori (doc. 4). In tale occasione il tecnico poteva rilevare quanto segue: a) ###androne condominiale piano terra, l'accesso alla scalinata condominiale dei predetti petali è bloccato dalle porte di cantiere chiuse a chiave (accessibile solo agli addetti ai lavori muniti delle chiavi), per cui lo scrivente è risultato impossibilitato ad accedere ai piani superiori (allegato 1, foto D), mentre il piano seminterrato, ove sono locati i garages e posti auto, è risultato accessibile in quanto non occluso; b) sempre nell'androne condominiale sito al piano terra, l'impianto ascensore è completamente mancante in un vano, addirittura risultante vuoto e senza protezioni adeguate, peraltro, locato in uno spazio al piano terra accessibile a tutti i condomini, sebbene delimitato, nel piazzale antistante, da una barriera movibile, mirata ad occludere l'accesso ai non addetti ai lavori, senza, tuttavia, alcun cartello di divieto di accesso - pericolo (allegato 1, foto A, B, C, E); c) l'impianto ascensore (con cabina non visibile) nell'altro vano è montato solo parzialmente ed anche in questo caso, assolutamente non funzionante e privo di idonee protezioni (l'impianto ascensore ed il vano risultano ancora essere nello stato grezzo); d) nel piano seminterrato (ove insistono i locali garages) un vano ascensore è risultato vuoto, privo di copertura idonea, sussistendo una semplice barriera a filo di legno, bassa, senza barriera, nonostante fosse accessibile a tutti i condomini (allegato 1, foto F-G). 15) ###, quindi, confortato dai rilievi svolti dal tecnico, contestava prontamente il contenuto della missiva ### Costr., comunicando a quest'ultima, con pec del 30/10/22, che le parti comuni dei petali 2-3 non potevano assolutamente essere considerate ultimate, come facilmente riscontrabile dalle fotografie scattate in pari data ###, che le medesime, al contrario, risultavano ancora in fase di cantiere, difettando il certificato di agibilità (oltre che evidentemente di collaudo degli ascensori), e che, infine, l'accesso all'immobile compravenduto (piano X) risultava ancora chiuso all'acquirente; motivo per cui, non essendosi avverata la condizione prevista nell'atto di compravendita alla data del 30/10/22, nulla era dovuto dal medesimo 16) Per mero scrupolo, il tecnico di fiducia ritornava sui luoghi il giorno successivo (lunedì 31/10/22), per tentare di accedere all'interno della scalinata dei petali 2-3, che la soc. ### riferiva essere già completata (come peraltro asserito riguardo l'impianto ascensore), al fine di verificare la reale condizione della medesima, e tanto poteva conseguire avendo trovato aperta la porta di cantiere (con operai in corso d'opera).  17) ###occasione veniva nuovamente accertato che: a) l'accesso alla scalinata condominiale dei petali 2 e 3 non risulta aperto al pubblico, essendo ancora in fase di cantiere (ultimazione dei lavori); b) la scalinata condominiale dei petali 2 e 3, al piano I, non è dotata di porta - barriera fissa che divide la scalinata con il corridoio di ingresso degli appartamenti ivi locati, ancora allo stato grezzo (all. 2, foto 11); c) le scalinate in tutti i piani (sino al piano X) sono privi di battiscopa (all. 2, foto n. 6, 9, 10); d) nei pianerottoli delle scalinate ci sono fili elettrici pendenti, in quanto l'impianto condominiale deve essere ancora ultimato (all. 2, foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12); e) ad ogni piano vi sono due vani ascensori, dei quali uno è vuoto, risultando protetto da una semplice copertura posticcia e movibile in legno e telo trasparente (all. 2, fot. 1-A, 1-B, 2, 3, 7, 13) e l'altro, adiacente, occupato da una cabina, pur tuttavia, ancora in fase di completamento (all. 2, foto 1-A, 1-B, 4, 13); f) il vano ascensore lato esterno, su ogni piano, risulta essere vuoto, senza porta di apertura; g) il vano ascensore interno, di contro, risulta occupato dalla cabina ascensore ancora in fase di ultimazione, ed
è dotato di porte di apertura ancora grezze, con eccezione dei piani IX (foto 4) e X (foto 1-A, 1-B), ove non risulta alcuna copertura; h) di particolare rilevanza assumono le foto n. 1-A, 1-B, 2 e 3 scattate nel pianerottolo condominiale del petalo 3, al piano X, ove è ubicato l'immobile del committente, ove si rinviene: - materiale edile poggiato sul pavimento, parete lato vano ascensore ancora grezza, vano ascensore lato esterno, vuoto, coperto da telo trasparente; vano ascensore lato interno, ancora in fase di realizzazione, vuoto, senza porta di apertura (foto 1-A, 1-B), senza protezioni, con cabina ascensore in fase di raccordo con fili elettrici pericolanti; - sul fondo si intravede l'apertura di accesso all'appartamento piano X, petalo 2, in fase grezza, senza alcuna porta divisoria, dunque accessibile a tutti; - fili elettrici pericolanti senza protezioni; i) nel piano IX, si evidenzia il vano ascensore, lato interno (foto 4), vuoto, senza porta di apertura, ed al suo interno una struttura metallica della cabina ascensore, ancora grezza, in fase di realizzazione, con operai all'interno di essa, nonché il corridoio condominiale del pianerottolo in parola che si collega, senza porta divisoria, con l'immobile in stato grezzo (foto 5), precario pieno di calcinacci e di ostacoli, ma soprattutto, senza infissi, dunque con grave pericolo per gli utenti della scalinata.   l) ###androne condominiale piano terra, ove insistono gli ascensori che collegano i petali n. 1 e 4, accessibile a tutti i condomini, in quanto aperto al pubblico, vi sono, nel lato opposto, anche i vani ascensori che collegano i petali n. 2 e 3 (foto 13), pur tuttavia, essi sono inoperativi in quanto: - il vano di destra è privo di cabina ascensore, dunque vuoto, tant'è che vi è apposto come barriera protettiva, un telo trasparente posticcio, facilmente rimovibile; - il vano di sinistra, invece, è dotato di porta battente a piano ###, con evidentemente all'interno la cabina ascensore, non ancora operativa; - entrambi i vani ascensori sono esternamente ancora in stato grezzo (la parete perimetrale è ancora da ultimare); - entrambi i vani ascensori sono delimitati, nel piazzale antistante, da una barriera movibile, mirata ad occludere l'accesso ai non addetti ai lavori, sebbene di fatto mancante di apposito cartello divieto di accesso - pericolo (### 4).   18) Lo stato delle opere comuni dei petali 2-3, ed in particolare della scalinata e dell'ascensore, pertanto, alla data del 31/10/22 appariva obiettivamente ed indiscutibilmente non completato, non agibile e comunque non conforme a quanto pattuito nella compravendita (“realizzazione di tutte quelle opere necessarie per permettere l'accesso diretto sull'immobile compravenduto dall'androne condominiale”) come condizione per rendere esigibile il saldo di € 30.000,00 entro la data del 30/10/22.  19) Pur tuttavia, la soc. convenuta, con pec del 7/11/22 (doc. 7), reiterava le proprie richieste, precisando: - “di aver tenuto fede all'impegno contrattualmente assunto”; - di aver, nel termine del 30/10/22, “infatti realizzate e completate le parti comuni dei petali 2 e 3 ed in particolare modo l'accesso principale, l'androne, la scalinata e l'ascensore”; - “di esser stata realizzata e rifinita nel termine del 30/10/22 anche la scalinata condominiale che consente di accedere regolarmente all'immobile (piano X)”; - “di aver, nel predetto termine, altresì regolarmente installato uno dei due ascensori, da allora utilizzabile; il tutto come evincibile dal corredo fotografico che si allegava”; ed infine, diffidava l'istante “a versare a strettissimo giro, l'importo ancora dovuto per contratto, pari ad € 30.000,00, dovendo, in mancanza, procedere giudizialmente con aggravio di spese ed oneri”.  20) ### ribatteva, con pec del 9/11/22 (doc. 8), segnalando come, diversamente da quanto ex adverso asserito, nulla era dovuto in quanto: - alla data del 30/10/22, la scalinata dei petali 2-3, era ancora in fase di cantiere, tant'è che risultava, per ovvie ragioni di sicurezza, inaccessibile al pubblico, in quanto occlusa da porte chiuse a chiave, come da fotografie che si allegavano; - alla data del 30/10/22, nessun ascensore era stato definitivamente installato, sussistendo, solo la struttura primordiale di una cabina, all'interno di uno dei due vani, ancora grezza, e, soprattutto, mancante di porta di apertura nei piani X e IX, al punto da rendere il vano (nei suddetti piani) vuoto, come da foto (1-A e 1-B), scattate dal tecnico il giorno 31/10/22, che si allegavano; - l'inoperatività dell'accesso sull'immobile compravenduto tramite l'ascensore condominiale (del petalo 3) era risultata immutata anche il giorno 31/10/22, come accertato personalmente dal tecnico recatosi in loco, alle ore 11,30, che rilevava lo stato dell'ascensore non ancora funzionante, nonché, i vani ascensori situati al piano terra dell'androne condominiale, delimitati, nel piazzale antistante, da una barriera movibile, mirante ad occludere l'accesso ai non addetti ai lavori, il tutto come evincibile nella foto n. 13, che si allegava; - la situazione di cantiere in corso d'opera, peraltro, risultava, alla data del 9/11/22, ancora sussistente, stante l'accesso al piano X, inoperativo tramite l'ascensore (la cui porta al piano terra, ed ai piani superiori, era bloccata), come da foto n. 2, 3, 27, 28, 29, 30 scattate l'8/11/22 (ore 20,30), che si allegavano, e non in sicurezza tramite la scalinata condominiale, lasciata ancora ai piani I e X comunicante con gli adiacenti appartamenti grezzi e privi di infissi, come da foto n. 8, 23, 24, 26, 31, scattate l'8/11/22 (doc. 9), che si allegavano. 21) La situazione precaria della scalinata condominiale del petalo 2-3 e dei relativi ascensori, ancora non funzionanti, veniva riscontrata dall'istante successivamente con altro sopralluogo del 10/11/22, come da fotografie scattate in pari data (doc. 11), nonché del 12/11/22, con l'ausilio dell'#### (doc. 12).  22) In tale ultimo sopralluogo, l'#### immortalava, con apposito corredo fotografico e video, inquadrante anche il quotidiano “### Abruzzo” di pari data, onde rafforzare la data certa, lo stato dell'ascensore, che appariva ancora non funzionante, e della scalinata che, seppur quasi totalmente piastrellata (con eccezione dei battiscopa) non poteva certamente essere ritenuta completata onde consentire l'accesso al pubblico, sussistendo ancora, su ogni piano, fili elettrici penzolanti, e continuando a mancare ai piani I e X la porta di sbarramento con gli appartamenti ivi locati, lasciati allo stato grezzo, senza infissi, e con calcinacci e materiali edili sparsi su ogni parte del pavimento (doc. 12).  23) ###, infine, nella speranza di evitare inutili appigli e non procrastinare oltre il contrasto tra le parti sull'avveramento della condizione prevista nell'atto di compravendita, con pec del 13/11/22, richiedeva alla soc. convenuta la segnalazione certificata di agibilità, con il relativo corredo documentale, della scalinata che si eleva nei petali n. 2-3, nonché il certificato di collaudo degli impianti ascensori che insistono sui predetti petali, atti a consentire l'accesso sull'immobile compravenduto (piano X, petalo 3), alla data prevista nell'atto di compravendita, invitandola ad adempiere entro 3 giorni (doc. 13).  24) Nel frattempo, ad ulteriore conferma che le opere comuni non erano ancora ultimate, e, pertanto, non accessibili al pubblico, interveniva l'amministratore del complesso condominiale dott. ### il quale, con pec del 15/11/22, comunicava alla soc. ### “di aver constatato e verificato in pari data che il cantiere dei petali 2/3 era ancora in fase di costruzione, che lo stesso era facilmente accessibile da parte di terzi non autorizzati, che tale circostanza esponeva il condominio e l'amministratore, in qualità di responsabile della sicurezza, al forte rischio / pericolo per l'incolumità dei non addetti in caso di accesso all'interno delle parti comuni dei predetti petali, stante le parti dello stabile non ancora completate” e la invitava, nel contempo, entro e non oltre 3 giorni, “a fissare le porte sui piani e a porre in essere sulla porta di ingresso piano terra la segnaletica con divieto di accesso ai non autorizzati” (doc. 14). 25) ###, tuttavia, non sortiva alcun effetto, tanto che con ulteriori sopralluoghi del 18/11/22, 22/11/22, 23/11/22 e 26/11/22 (doc. 15, 16, 17 e 19), si riscontrava l'ascensore ancora non funzionante e la scalinata dei petali 2-3 ancora aperta al pubblico, nonostante fosse chiaramente non agibile, in quanto piena di fili elettrici penzolanti e lasciata ancora, nei piani I e X, comunicante con gli appartamenti grezzi, privi di infissi esterni, senza alcuna barriera protettiva, come risulta dal corredo fotografico scattato in pari data.  26) La situazione precaria in cui versava la scalinata condominiale del petalo 2-3, veniva nuovamente riscontrata dall'amministratore del condominio “Opera”, il quale, recatosi sui luoghi in oggetto, - il giorno 24/11/22, posizionava un cartello divieto di ingresso ai non autorizzati sia sul portone di ingresso che sulla porta di accesso all'androne principale della scalinata che insiste sul petalo 2-3, ancora in costruzione, al fine di tutelare l'incolumità di terzi, il tutto come risulta dalla email a firma del dott. ### di pari data a dalla foto ivi allegata (doc. 18); - il giorno 26/11/22, rilevando che il cartello era stato rimosso e che, nonostante ciò, la scalinata dei petali 2-3 era ancora in fase di cantiere, non ultimata ed ancora accessibile al pubblico, diffidava la soc. convenuta a bloccare l'accesso ai non addetti ai lavori onde mettere in sicurezza il cantiere (doc. 20).  27) Anche quest'ultima missiva veniva disattesa dall'impresa esecutrice la quale, come constatato attraverso l'ennesimo sopralluogo del 30/11/22, lasciava la scalinata dei petali 2-3 aperta e liberamente accessibile al pubblico, nonostante lo stato di cantiere non ultimato in cui versavano le parti comuni, in particolar modo nei piani I e X, come risulta dalle foto scattate in pari data (doc. 21).  28) Ad oggi, lo stato dell'androne condominiale e dell'ascensore risulta non completato ovvero ultimato, ma soprattutto l'immobile compravenduto dal ricorrente risulta ancora inaccessibile tramite le parti comuni dei petali 2-3, in quanto non ancora agibili, ovvero, quantomeno, percorribili in sicurezza. E tanto è vero che la soc. convenuta, nonostante la precisa richiesta dell'attore, non ha ancora trasmesso a quest'ultimo il certificato di agibilità e di collaudo degli impianti, in quanto, evidentemente, tuttora inesistenti.  29) La pattuizione prevista nell'art. 2 dell'atto di compravendita - che recita “realizzazione e completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché di tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso dalle parti comuni dei petali 2 e 3”, e che si ricorda essere stata posta al fine di garantire all'acquirente l'accesso sull'immobile compravenduto (piano X, petalo 3), dalle parti comuni del petalo 3 (scalinata e ascensore), autonomo e libero, senza ostacoli di cantiere, dunque, in una situazione di garanzia per la propria (ed altrui) incolumità - recava quindi la previsione di un evento, condizionante il pagamento della somma ulteriore di € 30.000,00, che si sarebbe dovuto verificare entro la data del 30/10/2022 e che invece non si verificava. Tale pattuizione, a ben vedere, integrava una condizione risolutiva ex artt. 1353 e ss. c.c., avendo le parti voluto subordinare la definitiva caduzione dell'obbligazione di versamento della ulteriore somma al caso in cui la soc. costruttrice non avesse adempiuto alla realizzazione, nel termine indicato, delle opere sulle parti comuni del petalo 3. Nel qual caso la condizione opererebbe con efficacia retroattiva. ### tutelato era evidentemente quello di commisurare la quantificazione del prezzo del bene compravenduto alla concreta disponibilità e fruibilità di esso in capo all'acquirente, il quale - è appena il caso di ribadirlo - comprava un immobile intercluso per il quale aveva deciso di tollerare la mancata fruibilità dell'accesso tramite le parti condominiali (androne, scala e ascensore) solo fino alla data del 30/10/2022, volendo in difetto le parti riconoscere un ristoro all'acquirente proprio rinvenuto nella minor somma dovuta alla venditrice. Il che appare più che congruo nella complessiva regolamentazione di interessi. Quand'anche la pattuizione volesse essere ritenuta integrante una condizione sospensiva, l'avvenuto decorso del termine di esigibilità dell'ulteriore somma, senza la condizione si sia verificata, ha l'effetto di rendere definitivamente inefficace la pattuizione. Il requisito di incertezza dell'evento dedotto, ai fini della sussumibilità della pattuizione nell'ambito della condizione, va rinvenuto, in modo molto semplice, nell'incertezza circa il completamento dell'opera da parte dell'impresa venditrice, che agiva ed agisce nell'ambito di una procedura di concordato in continuità e deve operare con le difficoltà contingenti per la guerra in ### per le difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, per l'aumento vertiginoso del costo dei consumi di energia elettrica. E' evidente che il completamento delle parti comuni dell'opera scontasse un'alea consistente.  30) In ogni caso, pur volendo interpretare, per assurdo, la clausola oggetto del contendere come termine per l'adempimento (e non condizione), non può sottacersi come il termine (“entro e non oltre il ###”) indicato dalle parti entro il quale si sarebbe dovuta svolgere la prestazione (completamento delle parti comuni petali 2-3) anche in mancanza di formula sacramentale, debba risultare essenziale per i seguenti ordini motivazionali: a) La soc. venditrice aveva a disposizione ben 15 mesi per ultimare i lavori e rendere l'immobile autonomamente accessibile dalla via pubblica. b) ### compravenduto, sino a detta data, quindi, poteva continuare ad essere intercluso, non avendo alcun accesso dall'androne condominiale (circostanza poi verificata), e dunque inutilizzabile dall'acquirente e né vendibile. c) ### dell'acquirente veniva contemperato con la inequivocabile volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto (saldo del prezzo) con l'inutile decorso del termine stesso; sarebbe stato altrimenti impensabile ritenere mantenuto il sinallagma contrattuale dando la possibilità alla venditrice di esigere il versamento anche dopo il decorso del termine (più che congruo fissato dalle parti) per la semplice ultimazione dei lavori! d) Il sinallagma contrattuale veniva sostanzialmente riequilibrato a favore dell'acquirente il quale se da un lato aveva un immobile inutilizzabile ed invendibile (per almeno 15 mesi) dall'altro sapeva di poter conseguire, da tale situazione svantaggiosa, il beneficio di risparmiare la somma di 30.000 sul prezzo compravenduto. e) Infine, la soc. venditrice non provvedeva ad ultimare le opere comuni dei petali 2-3 neppure dopo la scadenza del termine, dovendo, ad oggi, ritenere tale prolungato inadempimento certamente protratto oltre ogni ragionevole “termine congruo”, e ciò in quanto “il giudizio sulla congruità del termine previsto dall'art. 1454 c.c. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione; ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta” (### civile sez. II, 06/04/2009, n. 8250).  31) Con il presente atto l'attore intende ottenere una sentenza accertativa dell'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita (e ciò anche al fine di evitare di ricevere eventuali ingiunzioni di pagamento infondate ed illegittime), non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000 in quanto non avverata la condizione ivi prevista, ovvero, dovendosi in subordine rilevare la gravità dell'inadempimento della soc. convenuta per non aver realizzato l'evento dedotto, nel termine congruo rispetto alla data entro la quale l'avvenimento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare, con la conseguente risoluzione della pattuizione in parola e caducazione ex tunc del diritto della venditrice di pretendere il maggior prezzo.  32) ### denegata e non voluta ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc.  convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, con il presente atto l'attore intende richiedere, in via subordinata, l'accertamento dell'inesigibilità del medesimo credito, in quanto, ad oggi, non risultano completate le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dalla via pubblica in sicurezza; e di converso, l'accertamento dell'esigibilità del credito allorquando dette opere risultino ultimate con acquisizione della certificazione di agibilità e collaudo, laddove ritenute eseguite in un lasso di tempo congruo rispetto a quanto convenuto dalle parti.>>. 
Ha, perciò, reso (come già riportato nella prima parte della sentenza) le seguenti conclusioni: “ ### alla Giustizia dell'On..le Tribunale di ### adito, G.U. designato, contrariis reiectis, in via principale, 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che alla data del 30/10/22, le parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso autonomo (dall'androne condominiale) all'immobile compravenduto, non erano ancora completate e, di conseguenza, che alla predetta data, si è verificata la condizione risolutiva ovvero non si è verificata la condizione sospensiva, di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc. venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui all'art. 2 del contratto e caducazione ad origine del diritto della soc. convenuta a ricevere ulteriori somme.   4) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare l'inesigibilità ad oggi del medesimo credito, non avendo ancora la soc. venditrice completate le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dall'androne condominiale piano terra (e seminterrato) accessibile in sicurezza al pubblico, risultando ad oggi inagibili e privi di collaudo; e di converso, accertare e dichiarare l'esigibilità del credito allorquando dette opere risultino ultimate con acquisizione della certificazione di agibilità e collaudo, laddove ritenute eseguite in un lasso di tempo congruo rispetto a quanto convenuto dalle parti. 
Con vittoria e rivalsa delle spese e competenze legali del ### nonché spese e competenze stragiudiziali, da computarsi nell'alveo delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la maggiorazione del 15 % ai sensi del D.M. 55/14 “. 
La parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio depositando apposita comparsa di risposta in data ### nella quale ha replicato che: 1) anche laddove si volesse qualificare la pattuizione contenuta nell'art. 2 del contratto di compravendita in termini di condizione risolutiva o sospensiva, l'evento dedotto dalle parti, ovvero la realizzazione ed il completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 onde consentire l'accesso all'unità abitativa acquistata dal ricorrente, si era certamente verificato, con conseguente esigibilità del residuo prezzo di vendita da parte della venditrice; infatti, al di là delle pretestuose contestazioni circa la mancata realizzazione di mere opere di rifinitura, era dato inequivocabile che alla data del 30 ottobre 2022 era ben possibile accedere all'immobile per cui è causa, percorrendo in totale sicurezza le scale condominiali del petalo 3, da tempo realizzate; nel rispetto degli impegni specificamente assunti in sede negoziale ### aveva, infatti, provveduto a realizzare e completare le parti comuni dei petali 2 e 3 ed in particolar modo non soltanto l'accesso principale e l'androne (comuni agli altri due petali da tempo abitati), ma anche la scalinata e l'impianto di ascensore dedicati al petalo 3, in guisa da consentire all'avv. ### anche il principale accesso all'unità immobiliare.  ### gli ascensori dedicati a tale porzione del complesso immobiliare, seppur installati, non erano utilizzabili, dovendo procedersi al collaudo, avvenuto qualche giorno dopo la scadenza del termine, per ragioni imputabili al fornitore ### s.p.a., ma ciò non aveva rilievo in ordine all'avveramento della ### condizione; l'art. 2 del contratto di compravendita subordinava, infatti, il pagamento del residuo del prezzo al fatto che alla data del 30 ottobre l'acquirente fosse posto nelle condizioni di poter accedere al suo appartamento direttamente dal petalo 3, senza dover utilizzare la servitù di passaggio sull'immobile di proprietà di ### s.p.a., viste le contestazioni mosse circa l'esistenza di tale diritto reale; 2) ma con la pattuizione dell'art. 2 del contratto in realtà le parti, lungi dall'aver voluto subordinare la risoluzione o l'efficacia della clausola all'avveramento di un evento futuro ed incerto, avevano previsto una vera e propria clausola penale, stabilendo a carico della ### una determinata prestazione (in termini di inesigibilità del saldo del prezzo) per il caso di inadempimento o di semplice ritardo nell'adempimento; ma l'art 1384 cod. civ. stabilisce che il giudice possa diminuire equamente la penale se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; perciò la convenuta, nella denegata ipotesi in cui la resistente fosse ritenuta inadempiente all'obbligazione relativa al completamento e realizzazione delle parti comuni dei petali 2 e 3, chiedeva espressamente che l'entità della penale (rinuncia ad € 30.000,00) venisse equamente diminuita, tenuto conto dei seguenti elementi, che dimostravano sia la parziale esecuzione della prestazione principale sia l'evidente eccessività del suo ammontare: */- alla data del 30 ottobre 2022 il ricorrente era certamente in grado di accedere al proprio appartamento direttamente dalle parti comuni del petalo 3, essendo già da tempo state completate le scale condominiali; */- uno dei due ascensori era stato collaudato a distanza di pochissimi giorni dalla data indicata, e per ragioni imputabili esclusivamente al fornitore; */- ### aveva sempre operato in buona fede e con pieno spirito collaborativo, assecondando le continue richieste dei promissari acquirenti degli immobili in questione e realizzando il corridoio sospeso prima, ed il vano ascensore interno poi, su loro richiesta, come è pacifico e di evidenza documentale; */- l'avv.  ### al contrario, dopo aver spuntato un prezzo decisamente di favore per l'acquisto dell'immobile, aveva coinvolto la venditrice in una serie di iniziative giudiziarie per trarne ulteriori vantaggi; */- l'importo di € 30.000,00 appariva francamente esagerato per un ritardo che, a tutto concedere, può essere quantificato in meno di un mese con riguardo all'ascensore, che al 25 novembre 2022 era perfettamente utilizzabile); 3) anche la domanda subordinata, volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 30.000,00, non esigibile <>, meritava reiezione perché: a) il termine del 30.10.2022 non poteva considerarsi essenziale, né oggettivamente né soggettivamente, non essendo ciò espressamente previsto nel contratto e non avendo ricorrente allegato e dimostrato tale carattere; b) la non essenzialità del termine si ricavava anche dal fatto che lo stesso non è riferito alle prestazioni principali del contratto di compravendita in questione (trasferimento della proprietà di un bene dietro versamento di un corrispettivo), ma ad un'obbligazione accessoria; c) l'inadempimento nel termine essenziale comporta la risoluzione di diritto dell'intero contratto, e non di una singola pattuizione, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ.; 4) il credito della ### era da ritenersi certo, liquido ed anche esigibile, atteso che le parti comuni necessarie ad accedere all'appartamento dell'avv. ### risultavano eseguite, come si ricava dalla documentazione fotografica in atti (doc. 17), per cui anche la domanda formulata in via ulteriormente gradata dal ricorrente meritava reiezione.  5) In via riconvenzionale, ### s.r.l. intendeva far accertare tale proprio diritto a ricevere il saldo del prezzo di acquisto dall'avv. ### pari ad € 30.000,00, con condanna dello stesso al pagamento del detto importo; ed ha reso (come già riportato nella prima parte della sentenza) le seguenti conclusioni: “ …b)respingere le domande tutte proposte nei propri confronti, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate; in via riconvenzionale c) accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. a riceversi il pagamento del saldo del prezzo di acquisto e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della medesima; d) in subordine, ridurre equamente la penale prevista in contratto, ai sensi dell'art, 1384, cod. civ., per quasi totale esecuzione della obbligazione principale e comunque per manifesta eccessività avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento e, per l'effetto condannare l'avv. ### al pagamento del diverso importo così determinato; in ogni caso e) condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza. “. 
A seguito della trasformazione del rito da sommario a ordinario il ### ha così precisato le conclusioni nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.: “ ### alla Giustizia dell'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: I) In via principale, 1) accertare e dichiarare, per le causali evidenziate nel ricorso introduttivo e meglio precisate nelle note di trattazione delle udienze del 10/05/23 e 01/03/24, nonché nel presente atto, che alla data del 30/10/22, le parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso autonomo (dall'androne condominiale) all'immobile compravenduto, non erano ancora completate e, di conseguenza, che alla predetta data, si è verificata la condizione risolutiva ovvero non si è verificata la condizione sospensiva, di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc.  venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui all'art. 2 del contratto e caducazione ad origine del diritto della soc. convenuta a ricevere ulteriori somme.  4) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare l'inesigibilità, all'epoca dell'instaurazione del giudizio e della formulata domanda riconvenzionale della ### del medesimo credito, non avendo a quell'epoca la soc. venditrice completato le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dall'androne condominiale piano terra (e seminterrato) in sicurezza al pubblico, risultando così inagibili e privi di collaudo; 5) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare il grave ritardo nell'adempimento dell'opera contrattualizzata (completamento e funzionalità degli ascensori sulle parti comuni dei petali 2-3, nonché della scalinata secondo le norme di legge per permettervi l'accesso in sicurezza), rispetto a quanto convenuto dalle parti, e per l'effetto ridurre in proporzione il suddetto credito, secondo quanto ritenuto di giustizia, se del caso anche in via equitativa; II) In via subordinata, a titolo di reconventio reconventionis, ovvero in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 30.000,00 per il caso in cui il giudizio n. 3562/2021 r.g. dovesse concludersi con una sentenza di rigetto delle ragioni del ### così integrando la previsione pattizia di cui al punto 5 dell'addendum sopra richiamato.   III) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di omessa riunione del presente giudizio con quello portante il n. 3562/21 r.g. ovvero sospensione del primo giudizio, in attesa della definizione del secondo, od ancora, in via ancor più gradata, di omessa separazione della domanda riconvenzionale spiegata dalla ### ex art. 103 com. 2 cpc, al fine di consentire la sospensione ex art. 295 cpc della medesima, accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi di costruzione e dei danni da infiltrazione subiti all'interno dell'immobile di proprietà del ### quantificati in € 31.320,00 oltre IVA ovvero in € 9.820,00 oltre ### come risultante nella perizia tecnica a firma dell'### Schiappa, oltre le spese ad oggi sostenute di ### pari ad € 1.922,08, come da fattura dell'### Schiappa n. 6/24 (doc. 50), nonchè di ### pari ad € 7.603,52 - di cui € 4.334,72 (ossia € 380,64, per fondo spese ed € 3.954,08, per spese di indagini termografiche sugli infissi e video endoscopiche sulle condutture degli scarichi piovani, autorizzate dal giudice), come da fattura del CTU n. 1/24 (doc. 51), ed € 3.268,80 (ossia € 2.000,00 per spese di realizzazione ponteggio + € 1.268,80 per spese di coordinamento della sicurezza), come da ricevuta di bonifico del 02/04/24 (doc. 52) - nonché quelle ulteriori che verranno addebitate e saldate dal ricorrente - come da decreto di liquidazione e ricevute di versamento che si riserva di produrre nei termini di legge - ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio, all'esito dell'espletata CTU (nel procedimento di ATP n. 2766/23 r.g.), con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento da estendersi anche agli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. ed alle competenze e spese del procedimento di ### che si riserva di precisare allorquando il procedimento di ATP sarà concluso ed acquisito agli atti. Il tutto, se del caso, con compensazione giudiziale tra rispettivi crediti ex art. 1243 comma 2 c.c. “. 
In base al principio della ragione più liquida va rilevata l'evidente fondatezza della richiesta ( da ritenere precisazione dell'originaria domanda attorea e comunque ammissibile anche quale reconventio reconventionis, ovvero eccezione riconvenzionale ) dell'attore di accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 30.000,00 - oggetto della domanda di condanna riconvenzionale della convenuta - “ per il caso in cui il giudizio n. 3562/2021 r.g. dovesse concludersi con una sentenza di rigetto delle ragioni del ### così integrando la previsione pattizia di cui al punto 5 dell'addendum sopra richiamato “. 
In effetti: 1) in tale addendum al contratto di compravendita del 13.7.2021 le parti hanno pattuito al punto 5 quanto segue: “### s.r.l., inoltre, se il giudizio di accertamento della servitù del padre di famiglia (nel I grado) si dovesse concludere negativamente, e ciò anche se le opere delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), dovessero essere realizzate entro il ###, si obbliga a rimborsare al ### la residua somma di € 30.000,00, come previsto nel precedente punto n. 1, alla lettera c, laddove nel frattempo venisse versata da quest'ultimo all'impresa. 
Ciò oltre a quanto detto in punto di pagamento/rimborso delle spese di giudizio, Il verificarsi dell'accertamento negativo della servitù per destinazione del padre di famiglia è da ritenersi costituire presupposto dell'indebito del versamento della predetta somma di € 30.000,00”; 2) Per le ragioni sopraindicate la domanda attorea di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia viene respinta con la presente sentenza di primo grado; 3) In virtù della predetta pattuizione viene meno l'obbligo del ### di versare la somma di € 30.000 in favore della ### s.r.l.. 
Va, pertanto, dichiarato che l'attore non deve versare in favore di detta s.r.l. il residuo prezzo di € 30.000,00 e per l'effetto va respinta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di tale somma di danaro proposta dalla convenuta.  ### delle restanti domande è superfluo. 
Le spese di lite Le spese di lite della causa 3562/2021, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore indeterminabile e complessità media in base ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto delle consistenti attività difensive compiute (comprensive di quelle, tuttavia di per sé limitate, della fase cautelare) e della pluralità di domande e parti in causa, vanno poste secondo il principio della soccombenza a carico di parte attrice e in favore di ### s.p.a. e di ### la cui chiamata in causa da parte di ### s.p.a. è dipesa dall'iniziativa giudiziaria attorea, mentre vanno dichiarate compensate tra il ### e la ### s.r.l., che ha sostanzialmente aderito alla domanda principale dell'attore. 
Tuttavia la medesima s.r.l. è tenuta, in virtù di quanto pattuito nell'art. 4 dell'addendum a contratto di compravendita del 13.7.2021, a tenere indenne il ### dal pagamento di tali spese processuali, essendosi appunto impegnata in tal senso relativamente alle spese processuali eventualmente poste a carico del ### e a favore di ### s.r.l. e comunque “ ad assumere a proprio carico tutte le spese processuali “ del giudizio finalizzato all'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia, con esclusione solo di quelle relative alle competenze spettanti al procuratore del #### detta s.r.l. va condannata a pagare direttamente le spese di lite in favore dell'altra convenuta e del terzo chiamato in vece del ### o, qualora dette spese fossero pagate dal ### a rimborsargliele. 
Le spese di lite della causa 4450/2022, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore di € 30.000,00 in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto delle attività difensive compiute, vanno poste secondo il principio della soccombenza a carico di parte convenuta e in favore di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice nel procedimento n.3562/2021; 2) Dichiara che ### non deve versare in favore della convenuta ### s.r.l. il residuo prezzo di € 30.000,00 della compravendita oggetto di causa del 13.7.2021 e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel procedimento n.4550/2022; 3) ### a pagare in favore di ### s.p.a. e di ### le spese di lite del procedimento n.3562/2021, che liquida per ciascuna di tali parti processuali in € 17.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra ### e la ### s.r.l.; 4) ### la ### s.r.l. a pagare, in vece di ### le spese di lite liquidate in favore di ### s.p.a. e di ### o in alternativa, qualora dette spese fossero pagate dal ### a rimborsarle al medesimo; 5) ### la ### s.r.l. a pagare in favore di ### le spese di lite del procedimento n.4550/2022, che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.  ### 22 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 3562/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Fulvio Carmine

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

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