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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4688/2025 del 23-11-2025

... quarto della capacità lavorativa, è stato chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio di € 500,00, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23.11.1998, n. 407, nonché allo speciale assegno vitalizio di all'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, entrambi soggetti a perequazione automatica a far data dall'evento traumatico. ###. 2 della legge 23/11/1998, n. 407 dispone: “1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 503 e successive modificazioni. […]”. ###. 2, comma 105, l. n. 244/2007, richiama i benefici previsti dall'art.5, comma 3, legge 206/04, ai sensi del quale “ A chiunque (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale ordinario di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11125/2022 R.G. promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. #### come da procura in atti - ricorrente ###, in persona del ### pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### - resistente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c. disposta per l'udienza del 13 novembre 2025. 
Il thema decidendum del giudizio in esame è costituito dalla richiesta di riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e la conseguente corresponsione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere e/o dei soggetti ad esse equiparati ex art. 1, commi 563 a 564, della legge 23.12.2005, n. 266. 
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di aver riportato un'invalidità permanente nel corso di un'attività addestrativa effettuata in data ### presso il poligono ### 1 in ### in qualità di militare in ferma breve, con appena 24 mesi di servizio (“impegnato in attività addestrativa di lancio di bomba a mano in corsa con arma individuale al seguito, presso il poligono ### 1 di ### nell'effettuare il 3° lancio seguiva la corretta procedura. Ciò nonostante la bomba a mano (### md 35 attiva) sfuggiva dalla mano del caporale ed andava a cadere lateralmente a circa otto metri di distanza. Il militare a seguito della detonazione veniva colpito da diversi piccoli frammenti metallici agli arti inferiori, in regione inguinale ed al volto”). 
A sostegno della domanda parte ricorrente ha sostenuto che l'attività esercitativa del lancio in corsa, con arma individuale a seguito, di bomba a mano attiva, pur essendo una mansione ordinaria, aveva assunto un carattere di straordinarietà e ciò, alla luce di una serie di particolari e straordinarie circostanze che avevano caratterizzato l'evento occorso (“la particolarità del territorio di ####, inserito nell'elenco nazionale dei “territori disagiati” redatto dallo stesso Ministero della ### e che quindi, per tabulas, costituisce territorio fuori dall'ordinario; b) L' ambiente di esercitazione con scenari “reali” di vere e proprie simulazioni di guerra, con tanto di armi a fuoco, senza limiti o ripari artificiali, che non tiene conto delle condizione sconnesse del territorio, (presenza di buche, dislivello, non pianeggiante, franoso, ecc) come pure dello stato di conservazione dell'ambiente da operare (fango, pozzanghere, acqua, ghiaccio, detriti, ecc...), contesto sicuramente adatto ad un personale esperto, inquadrato in servizio permanente dopo diversi corsi di specializzazione e formazione, ma parimenti non indicato per personale giovane, ancora in corso di formazione; c) la movimentazione dei carichi, rappresentati da Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 tutto l'equipaggiamento personale in dotazione, come ad esempio il cinturone con la buffetteria (portacaricatori, giberna, borraccia, ecc…); d) la mancanza di dispositivi adeguati per affrontare il particolare servizio che simula un vero e proprio scenario di guerra”). 
Ciò posto in fatto, dedotta la riconducibilità delle lesioni riportate al concetto di missione di cui all'art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005 svoltasi in particolari condizioni operative e ambientali, costituite dall'utilizzo, durante l'esercitazione militare, di armi cariche e non inerti, il ricorrente ha concluso chiedendo riconoscersi il riconoscimento di “soggetto equiparato a vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 564, L 266/2005, con ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici di legge e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare il Ministero convenuto obbligato a riconoscere il ricorrente soggetto “equiparato alle vittime del dovere” per le infermità di cui trattasi, con ogni consequenziale obbligo del medesimo Ministero di riconoscere al ricorrente i benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della valutazione della invalidità complessiva stabilita dal C.T.U., di certo superiore al 25%; condannare il Ministero convenuto al: a) pagamento dell'assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, della L. 407/1998, esteso alle ### del ### ed ai soggetti ad esse ### dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, del D.P.R. 243/2006, per come rivalutato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003, secondo pacifica ed ormai univoca giurisprudenza, nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza del 09.06.2021; b) pagamento dello speciale assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica ex art. 2, comma 105, della L. 244/2007, nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza del 09.06.2021”.  ### ha eccepito la prescrizione del diritto e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle relazioni di servizio depositate, dalle quali si evinceva che “il ricorrente in data ###, alle ore 10,10 circa, presso il poligono ### 1 in ### nello svolgimento dell'attività addestrativa di lancio di bomba a mano in corsa con arma individuale al seguito, dopo aver già effettuato con ottimi risultati le prime due prove, al terzo lancio, dopo aver estratto la sicura ed assunto la corretta posizione, gli sfuggiva di mano la bomba stessa la quale assumeva una parabola atipica e cadeva a circa otto metri di distanza dal militare il quale, cercando Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 di ripararsi ruotando su se stesso, offriva il lato sinistro del corpo alla proiezione delle schegge. In seguito alla deflagrazione veniva colpito da vari piccoli frammenti metallici agli arti inferiori (principalmente a sinistra), in regione inguinale ed al volto. Nella descrizione dettagliata dell'incidente, il #### impiegato come “assistente di piazzola”, precisando che al momento dell'incidente, il militare era in procinto di effettuare il suo 3° ed ultimo lancio (i due lanci precedenti erano stati valutati entrambi con un giudizio di ###. Egli, ricevuto l'ordine di “lancio” ha estratto la sicura della bomba attenendosi alle normali procedure ed ha lanciato la stessa ad una distanza di circa 8 ### metri rimanendo colpito dalle schegge prodotte dalla bomba a seguito dell'esplosione. ### della ### Cameli presente all'atto dell'incidente ha ritenuto che la bomba possa essere scivolata dalle mani del militare un attimo prima che lo stesso assumesse con il braccio destro la corretta posizione di lancio e di conseguenza abbia assunto una traiettoria errata, imputando l'incidente a cause del tutto accidentali”.  2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero resistente, osservandosi al riguardo che la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile (cfr. ex multis Cass. n. 7363/17; Cass. n. 4366/12; Cass. n. 206/99), mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. civ. ord. n. 2563/16) il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento.  3. Passando al merito, occorre procedere all'esame della normativa di riferimento. 
I commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere. Queste ultime sono così definite nel comma 563: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.>>. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: «### equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.». Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» in discorso. A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni, e, all'art. 1, comma 1, prevede che si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. 
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. 
E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. 
E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico. 
La nozione di «particolari condizioni ambientali o operative» è stata chiarita dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: «condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto». 
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 
Su tali basi la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025
Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative "particolari", la Corte di Cassazione ha anzitutto affermato che la disposizione regolamentare cit., la quale definisce "le circostanze come straordinarie" potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 della I. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse ### la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge, la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa 'particolare' "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente al modo in cui l'attività ( in quel caso addestrativa) era previsto si svolgesse. E' sufficiente pertanto un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione. 
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i concetti di cui al comma 564 dello stesso articolo, pertanto, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 15027/2018). Si è, inoltre, affermato che, “la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. civ. sez. lavoro, sent.  24592/2018). 
Pertanto, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere è richiesto che l'invalidità sia riconosciuta come dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative e avvenga in occasione o a seguito di una missione di qualsiasi natura. 
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/05, ossia lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere.  4. Nella fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica che l'incidente sia occorso al ricorrente nel corso di un'attività addestrativa svolta in qualità di militare in ferma breve, con soli 24 mesi di servizio, così come è ascrivibile l'attività di addestramento al concetto di missione secondo i principi sopra riportati così come enucleati dalla Suprema Corte. 
E' inoltre incontestato che la ferita da bomba a mano con schegge metalliche ritenute agli arti è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il mod. C. n. 42 del 13/02/2006 del ### di ### legale di ### (all. 2 della produzione del Ministero) ed ascrivibile alla ### B misura massima ai fini dell'equo indennizzo, concesso con il decreto n. 2398 del 21/03/2014. 
Relativamente alla dinamica, vanno richiamate le dichiarazioni rese dal ricorrente durante il libero interrogatorio: “avevo fatto i 3 lanci previsti dall'esercitazione per ognuno, alla fine dell'esercitazione mi fu chiesto di fare altri lanci in considerazione dei primi che erano andati tutti a segno in quanto si trattava di lanciare l'ordigno simulando la presa dell'obiettivo che era aldilà del muretto. Era la mia prima volta a ### svolgevo questo tipo di esercitazione. Arrivai a ### nell'estate del 2005. Indossavamo la nostra uniforme e non c'era un'attrezzatura specifica, c'era solo un elmetto che il militare, chiamato al lancio, lo indossava e procedeva al lancio […] lanciando l'ordigno questo, rispetto agli altri, è piombato prima del muretto di protezione esplodendo a contatto con il suolo mentre doveva esplodere aldilà del muretto dove c'era contrassegnato con del nastro bianco e rosso l'obiettivo da colpire. Non posso dire che mi è scivolata da mano perché ricordo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 di aver assunto la posizione utile al lancio e, nonostante avessi assunto tale posizione, non è scivolata perché se fosse scivolata da mano sarebbe dovuta cadere accanto al corpo.” Nel caso in esame, l'infortunio in cui il ricorrente è rimasto ferito a seguito della deflagrazione della bomba è avvenuto durante un'attività esercitativa di lancio con utilizzo di bomba a mano “attiva”, ossia di armi cariche invece che di armi inerti, nell'ambito di uno scenario che simulava una guerra, in un'ambiente nel quale il ricorrente ha dichiarato di essersi trovato per la prima volta, circostanze che, unitamente a quelle ulteriormente allegate in ricorso e non specificamente contestate dal Ministero resistente, dimostrano in modo oggettivo l'esposizione a maggior rischio nell'attività di addestramento compiuta. 
Le considerazioni sin qui esposte si fondano sui principi espressi nella pronuncia della Suprema Corte n. 5095/23 in cui sono stati ravvisati i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti nel caso in cui, come quello in esame, si sia determinata l'esposizione a un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. 
E' stato affermato nella suddetta pronuncia che al militare di leva rimasto ferito con esiti permanenti a seguito di esplosione di una bomba nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (“In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un'esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull'uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un "quid pluris" rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva” - cfr. nel medesimo senso Cass. n. 12747 del 21/04/2022). 
Può pertanto essere riconosciuto al ricorrente, in applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali (cfr. Cass. n.5095/23), lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1 comma 564 legge n. 266 del 2005. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 5. Andando ad esaminare le richieste aventi contenuto patrimoniale, va osservato che, sull'assunto della sussistenza di un'invalidità pari ad oltre un quarto della capacità lavorativa, è stato chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio di € 500,00, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23.11.1998, n. 407, nonché allo speciale assegno vitalizio di all'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, entrambi soggetti a perequazione automatica a far data dall'evento traumatico.  ###. 2 della legge 23/11/1998, n. 407 dispone: “1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 503 e successive modificazioni. […]”.  ###. 2, comma 105, l. n. 244/2007, richiama i benefici previsti dall'art.5, comma 3, legge 206/04, ai sensi del quale “ A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.” E' stata disposta CTU medico-legale al fine di accertare se il ricorrente avesse riportato lesioni in conseguenza dell'evento subìto in data ### e se le lesioni avessero determinato, come effetto diretto ed esclusivo, un'invalidità complessiva ### e, in caso affermativo, quale sia stato il grado percentuale in applicazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009. 
Vanno richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.6217/22 in relazione al criterio utilizzato per la determinazione dell'invalidità ("###art. 6, comma 1, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivoregolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge". - "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009”). 
Ciò posto, il CTU ha accertato che il ricorrente, in conseguenza dell'evento subìto in data ###, ha riportato lesioni che hanno dato luogo a postumi invalidanti, precisando che le predette lesioni consistono in “### artero/venosa (giugulare interna/carotide esterna sx) con ipervascolarizzazione della parotide di sinistra, ritenzione di corpi estranei” e determinano, come effetto diretto ed esclusivo, un'invalidità complessiva ### in applicazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009 pari all'8% ###. 
Nel calcolo della percentuale unica di invalidità, indicante l'invalidità complessiva ###, il CTU ha tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, secondo la formula: IC= ### (### ed ha accertato quanto segue: - Invalidità permanente ### = 7%; - Danno biologico ### = 5%; - Danno morale ### = 1%; - Invalidità complessiva ### = 8%”. 
Nei chiarimenti depositati in data ### il CTU ha ribadito le proprie conclusioni ed ulteriormente precisato, anche all'esito dell'esame della nuova documentazione, quanto emerso dalle risultanze dell'esame obiettivo: “### asimmetria facciale con l'ovoide di sinistra che appare con una convessità lievemente superiore a quella controlaterale a livello della loggia parotidea. Piccole cicatrici cutanee non ipertrofiche, non ipercromiche, non cheloidee alla loggia parotidea di sinistra. Non alterazione della produzione salivare, della masticazione, non coinvolgimento dell'articolazione temporo-mandibolare, non vi è disartria, eloquio intellegibile”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. 
Le osservazioni critiche formulate da parte ricorrente rispetto alle conclusioni del CTU non sono idonee ad incidere sulla correttezza della valutazione medico-legale, posto che il CTU ha effettuato la propria valutazione in conformità dei parametri dettati nell'ordinanza di nomina (cfr, elaborato peritale depositato in data ### e chiarimenti depositati in data ###). 
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., 2151/2004). 
Per il resto, si verte nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. 
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, nel caso di specie, il ricorrente, avendo riportato danni alla persona che determinano invalidità in misura pari al 8%, non ha diritto alle prestazioni aventi contenuto patrimoniale, non avendo raggiunto la soglia minima di un quarto prevista dalla legge. 
Il ricorso va sul punto rigettato.  6. Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% in considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza del ricorrente rispetto all'accertamento del grado di invalidità richiesto ed alla domanda di riconoscimento delle prestazioni di natura patrimoniale. La restante parte segue la soccombenza e di liquida nella misura già ridotta ed indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; le spese di consulenza, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro P.Q.M.  Il Tribunale ordinario di ###, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - accerta lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, legge n. 266 del 2005 in favore di ### - rigetta, per il resto, il ricorso; - condanna Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite che liquida nella misura già ridotta di € 1750,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; - dichiara per il resto compensate le spese di lite; - pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. 
Aversa, 23.11.2025 IL GIUDICE d.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025

causa n. 11125/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Coppo Stefania

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 28358/2025 del 26-10-2025

... riguardato la diversa questione della cumulabilità dell'assegno vitalizio per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale), la situazione qui in esame rientra appieno nell'ambito della previsione legislativa stante la natura di pensione pubblica degli emolumenti rivendicati. 4. In sede di conclu sioni di cui a ll'atto introdu ttivo del g iudizio, parte attrice ha chiesto di: “condannare l'#### della ### ed Ass istenza, all'immediato ripristin o del servizio di erogazione del trattamento pensionistico in favore d ell'odierno concludente, nonché, e per l'effetto, condannare l'#### della ### ed ### all'immediato pagamento in favore d ello odierno concludente dei ratei di pensione maturati a credito dello stesso dal mese di maggio 2018 al corrente mese di febbraio 2024, oltre agli interessi al tasso legale maturati sui singoli ratei di pensione da lle singole scadenz e sino all'effett ivo soddisfo, ed alla conseguente rivaluta zione monetaria. Condannare l'### Is tituto ### della ### ed ### a risarcire l'odierno concludente per i danni patrimoniali, sia sotto la forma di danno emergente, che si quantifica in una somma non inferiore ad euro 124.467,84, e cioè ad una somma (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso iscritto al n. r.g. 14848/2024 proposto da: I.N.P.S., in persona del legale rapprese ntant e pro tempore, elettiv amente domiciliato in #### B ### 29, presso gli uffici dell'Avvocatura centrale dell'### rapp resentato e dife so dagli avvocati ##### ed ### PATTERI; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - per regolam ento di giurisdizione in relazione al giudizio pendent e 2182/2024 del TRIBUNALE di PALERMO. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal ### RGN 14848/2024 Pag. lette le conclusioni scritte del ### il quale chiede che la Corte accolga il ricorso per regolamento di giurisdizione e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti.  ### 1. ### titolare del trattamento pensionistico ### - 0126 - Sede 550 0 Palermo - certificato n. ### 6, agi va dinanzi al Tribunale di Palermo lamentando il mancato accredito dei ratei di pensione spettantigli a far data dal mese di maggio 2018, accredito che non era stato disposto nonostante tre domande di variazione dell'ufficio pagatore italiano. 
Il ricorrente chiedeva che l'### fosse condannato all'immediato ripristino del servizio di erogazione del trattamento pensionistico con il pagamento dei ratei di pensione maturati a credito dello stesso dal mese di maggio 2018 al febbraio 2024, per un importo non inferiore ad euro 124.467,84, oltre agli interessi al ta sso legale maturati sui singoli ratei di pensione dalle sing ole scadenze sino all'eff ettivo soddisfo, ed alla conseguente rivalutazione monetaria, oltre al danno non patrimoniale, sotto la form a di da nno esistenziale, dal medesimo subito p er l'ingiusto mancato g odimento della pensione determ inato per esclusivo fatto e colpa d ell'### d a liquidarsi equitativamente.  2. L'### si costituiva e, per quanto in questa sede rileva, contestava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 
Rilevava che la pensione del cui adempimento si tratta è una pensione a carico della ### ossia della ### di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, ### istituita con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680. 
Aggiungeva che in forza dell'art. 4, secondo comma, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, i «compiti» già affidati da lla legge alla ### sono stati assegnati all'### (### uto nazionale di previdenza per i d ipendenti dell'amministrazione pubblica) e che, nello specifico, dallo stesso certificato di pensione prodotto dal ### risultava che il trattamento era stato liquidato proprio dall'### con la conseguenza che era sussistente la giurisdizione della Corte dei conti ex artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 anche là dove si fosse allegato a fondamento della pretesa l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato. RGN 14848/2024 Pag. 3. Con ordinanz a resa alla udienza di discussione del 07/0 5/2024 il Giudice del lavoro designato così provvedeva: “… Rit enuta la propria competenza; dispone ex art. 421 cod. proc. civ. l'audizione del funzionario competente al fine d i chiarire le motivazioni alla base della mancata erogazione della pensione richiesta. Fissa l'udienza del 04.06.2024 ore 11.30 onerando l'### di provvedere alla conv ocazione del funzionario responsabile”. 
Alla fissata udienza, il funzionario dell'### appositamente comparso, faceva “… presente che per un disguido o forse un cambio ### la pensione in realtà è stata corrisposta ma è tornata indietro. Il fatto che la pensione torni indietro comporta la sua chiusura. Allo stato attuale non esiste alcun motivo ostativo alla riattivazione della pensione ed alla liquidazione degli arretrati. I ratei arretrati verranno corrisposti non appena la pension e verrà riattivata. 
Ciò non prima del mese di settembre 2024…” - così nel verbale di udienza di pari data -. 
Il g iudizio veniva rinviato per discussione e decisione all'udienz a del 01/10/2024.  4. L'### quindi, sulla base delle medesime considerazioni svolte in sede di compa rsa di costituzione, ha proposto regolamento p reventivo di giurisdizione affinché questa Cor te suprema di cassazione regoli la giurisdizione attribuendola alla Corte dei conti.   5. ### si è costituit o in questa sede ed ha chiesto dichiar arsi l'inammissibilità, e comunque rigettarsi p er infond atezza, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. 
Ha, in particolare, evidenziato che il proposto ricorso è frutto di erronea premessa atteso che la controversia non verte sull'accertamento delle somme di spettanz a del controricorrente, ma sulla loro ingiustif icata mancata erogazione in favore di quest'ultimo, che è, e rimane , di com petenza della giurisdizione ordinaria.  6. ### della ### generale della Corte di cassazione ha chiesto che la Corte d i cassazione a ccolga il r icorso per regolamento di giur isdizione e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti.  7. Il controricorrente ha depositato memoria insistendo per la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario. RGN 14848/2024 Pag. 8. Anche l'### ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del proposto regolamento.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso. 
Come da questa Corte già affermato (Cass., Sez. Un., n. 15539 del 27 luglio 201 6) il momento preclusivo della proposizi one del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuar si in quello in cui l'attività processuale delle parti in prim o grado si esau risce ed inizia il mom ento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l'udienza di discussione di quest'ultima, esso coincide con la sua chiusur a, mentr e, in asse nza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali (ved i anche Cass. , Sez. U n., n. 2144 del 29 gennaio 2018). 
Nello specifico, come si evince dalla ricostruzione dell'iter processuale riportata nello storico di lite, vi era stata una ordinanza istruttoria ed anche l'escussione di un te ste, disponendo si successivamente il rinvio della causa per la discussione. 
I p rovvedimenti adottati nelle udienze intermedie rispett o alla proposizione del regolamento preventivo riassunzione era stati meramente ordinatori e non era intervenuta alcuna decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell'ulteriore corso del giudizio nel grado.  2. Non è in contestazione che, nella specie, si discuta di un trattamento pensionistico di un pubblico dipendente.  3. Da tempo questa Corte ha affermato (Cass., Sez. Un., n. 190 dell'11 gennaio 1997) che, a norma degli art. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti (che, come è noto, è estesa al merito con p oteri anch e istruttori per l'accertamento e la valutazione dei fatti), tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbliga to, ancorché non sia in contestaz ione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue var ie component i e la legittimità dei RGN 14848/2024 Pag. provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, come pure le controvers ie volte ad ottenere, anche in via a utonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. 
Il p rincipio è stato nel tempo più volte r ibadito (v. Cass. , Sez. Un., 1149 del 7 novembre 2000; Cass., Sez. Un., n. 573 del 16 gennaio 2003; Cass., Sez. Un., n. 7755 del 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 11869 del 9 giugno 2016) affermandosi che la giurisdizione della Corte dei conti ha carattere esclusivo, in qua nto affidata al crit erio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rap porto pensionistico costituisca elemento identif icativo del petitum sostanziale (così Cass., Sez. Un., n. 152 del 18 marzo 1999 e Cass., Sez. Un., n. 573 del 6 gennaio 2003 cit.), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di r atei già erog ati (Cass. 21 luglio 2 001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass., Sez. Un., n. 9343 del 27 giugno 2002). 
Più di recente, detto orientamento è stato articolato, come tra le ultime nelle pronunce Cass., Sez. Un., n. 11849 del 9 giugno 2016 e Cass., Sez. Un., n. 7755 del 27 marzo 2017, sul rilievo che nell'ambito individuato dall'art. 13 r.d. 1214/34, la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali il mancato pagamento dei ratei, il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativ i, assegni accessori, il pag amento di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate. 
Il p erimetro entro cui i giudici conta bili posso esercitar e la loro giurisdizione riguarda, d unque, tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei lavoratore del settore pubblico, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondament o della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottener e, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del RGN 14848/2024 Pag. trattamento pensionistico tardivamente corr isposti (cfr. Cass ., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4854). 
Se p ure è vero, dun que, che questa Corte ha af fermato che non sono ammissibili estensioni dell'applicazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale delineata dal r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (v. 
Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23467 citata in sede di memoria dal controricorrente che, peraltro, ha riguardato la diversa questione della cumulabilità dell'assegno vitalizio per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale), la situazione qui in esame rientra appieno nell'ambito della previsione legislativa stante la natura di pensione pubblica degli emolumenti rivendicati.  4. In sede di conclu sioni di cui a ll'atto introdu ttivo del g iudizio, parte attrice ha chiesto di: “condannare l'#### della ### ed Ass istenza, all'immediato ripristin o del servizio di erogazione del trattamento pensionistico in favore d ell'odierno concludente, nonché, e per l'effetto, condannare l'#### della ### ed ### all'immediato pagamento in favore d ello odierno concludente dei ratei di pensione maturati a credito dello stesso dal mese di maggio 2018 al corrente mese di febbraio 2024, oltre agli interessi al tasso legale maturati sui singoli ratei di pensione da lle singole scadenz e sino all'effett ivo soddisfo, ed alla conseguente rivaluta zione monetaria. Condannare l'### Is tituto ### della ### ed ### a risarcire l'odierno concludente per i danni patrimoniali, sia sotto la forma di danno emergente, che si quantifica in una somma non inferiore ad euro 124.467,84, e cioè ad una somma pari all'intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella div ersa e maggiore misura risulta nte da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d'ora; nella che sotto la forma di lucro cessante, che si quantifica anch'esso in una somma non inferi ore ad euro 124.46 7,84, e cioè a d una som ma pari all'intero ammontare dei ratei di pensione ad oggi non percepiti, ovvero, nella ipotesi di contestazioni di controparte, nella div ersa e maggiore misura risulta nte da apposito accertamento tecnico peritale che si chiede disporsi fin d'ora; e non patrimoniali, sotto la forma d i danno esistenziale, dal medesimo sub iti per RGN 14848/2024 Pag. l'ingiusto mancato godimento della pensione determinato per esclusivo fatto e colpa dell'### da liquidarsi equitativamente dal Decidente”. 
È indubbio, allora, che la domanda avanzata in via principale sia intesa ad ottenere l'adempimento del debito pensionistico. 
Quanto alla domand a risarcitoria, v a evidenziato che è pur vero che questa Corte con r iguardo a d una v icenda del tutto peculiare, dopo av er richiamato i precedenti g ià sopr a ricordati, ha affermato al punto 10 . che: “Nel caso in esam e la domanda di nu llità del p rovvedimento di ‘revoca' è tuttavia funzionale alla condann a dell'### a risarcire il danno sofferto ### p er effetto della condotta dell'### che si deduce essere stata contraria ai principi di correttezza e buona fede (causa petendi ) e la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nei termini di legge”. 
Il suddetto precedente non giova tuttavia alla tesi del controricorrente che insiste nel sostenere che la questione sottoposta al giudizio del Giudice del ### del Tribunale di Palermo non concerne “… la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gl i elementi integrati vi ed accessori del tratta mento pensionistico, nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare di detto trattamento …” ma “il semplice mancato accredito dei ratei di pensione maturati in favore del controricorrente a far data dal mese di maggio 2018 ad oggi” ed il conseguente risarcimento del danno. 
Ed infatti, come da questa Corte più di recente chiaramente affermato (v. 
Cass., Sez. Un., n. 5236 del 27 febbraio 2025) , anche la doma nda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento d ei ra tei, perciò, è devoluta alla cognizione d el giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. In tale decisione è stato ricordato che nella giurisdizione del giudice contabile rientrano in sostanza tutte le controversie in cui il r apporto pensionistico costituisce elem ento identificativo del petitum sostanziale. La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica pertanto l'appartenenza alla medesim a giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni RGN 14848/2024 Pag. derivanti da tale rapporto (in quel caso connessa ai tempi di erogazione della prestazione) quali che siano l'entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati. 
Tale orientamento (conforme ai molteplici precedenti sopra richiamati e, tra gli altri, alla più datata Cass., Sez. Un., n. 4853 del 27 febbraio 2013, resa in fa ttispecie d el tutto analoga a qu ella per cui è cau sa in cui l'### aveva finanche ammesso di non aver esattamente adempiuto all'obbligazione pensionistica che, ric hiamando la costa nte giurisprudenza di questa Corte cfr., per tutte, sia pure in diverso contesto, Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2005 n. 60; Cass., Sez. U n., 18 dicembre 200 7 n. 26621 ; Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012 n. 8 083 e Cass., Sez. Un. , 6 dicembr e 2012 n. 21914, ha ritenuto che anche il riconoscimento del debito non incide sulla giurisdizione, atteso che non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prov a ed ha conclusiv amente affermato la giur isdizione del giudice contabile). 
Va, perta nto, ribadito che sussiste la giurisdizione esc lusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inademp imento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da pa rte dell'ente obbligato, a ncorché non sia in contestazione il diritt o al trattamento di quiescenza nel le sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni.  4. In conclusione, va dichiarata la giurisdiz ione della Corte dei conti davanti alla quale le par ti vanno rimesse con termine di legge per la riproposizione del giudizio.  5. Le spese di lite, stante la peculiarità della fattispecie e la natura delle ragioni sottese alla decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti.   RGN 14848/2024 Pag. P.Q.M.  La Corte dichiara la giurisdizione del giudice contabile davanti al quale le parti vanno rimesse; compensa le spese. 
Così deciso in ### nell'### camerale, il 27 maggio 2025.   #### D'### 

causa n. 14848/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Marotta Caterina

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12547/2025 del 04-12-2025

... ricorrente e l'infortunio occorso al medesimo con il riconoscimento di una invalidità nella misura del 40%, stabilizzata dal 01.02.2005. Ne consegue il diritto del ricorrente alle seguenti prestazioni richieste nelle conclusioni del ricorso: -elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata; - assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011. Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono come di norma la soccombenza e vengono poste a carico in solido dei ministeri convenuti, così come le spese di ### P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione, del provvedimento del ### dell'### del 29/12/2022 prot. ###, dichiara il diritto del ricorrente, #### al riconoscimento dello status di vittima del dovere a mente dell'art. 1 comma 563 della legge 266/2005, al riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9203/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, la seguente SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.  nella causa iscritta al n. r.g. 9203/2024 promossa da: ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , ###'#####'INTERNO tutti domiciliat ###### via dei ### 12, presso
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'### e il Ministero dell'### e delle ### chiedendo l'annullamento e la disapplicazione del provvedimento del 29/12/2022 prot. ###, notificato il ### con il quale il Ministero dell'### rigettava l'istanza finalizzata al riconoscimento dello stato di vittima del dovere ed alla concessione dei relativi benefici. 
A sostegno della domanda deduceva di essere è stato dipendente del Ministero della Giustizia, dipartimento di ### con la qualifica di ### della ### dal 1977 al 05/09/2014, di essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza in data ###, mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla ### “### Elena” di ### Rappresentava che a seguito dell'evento veniva trasportato presso il ### dell'### dove venivano riscontrate le seguenti lesioni: “### da arma da fuoco spalla sinistra” con prognosi di giorni venti s.c. per poi proseguire le cure presso l'### di ### in data ### veniva redatto il ### “C” per la dipendenza da causa di servizio di lesione traumatica, con la conseguente diagnosi: “Postumi recenti ferita arma da fuoco con sospetta lesione neurologica” e patologia giudicata dipendente e per causa diretta ed immediata del servizio con provvedimento del ### in data ###, veniva ricoverato per l'ingravescenza dell'ipofunzionalità a carico dell'arto superiore di sinistra e dimesso in data ### con la seguente diagnosi: “### dell'### di sinistra con modesta partecipazione della radice esterna del mediano da compromissione della corda secondaria laterale da ferita d'arma da fuoco alla spalla”; in data ### presentava istanza per l'ascrivibilità tabellare delle lesioni riportate e la ### del ### di ### di ### in data ### giudicava l'infermità ascrivibile alla categ. 8 Tab. “A” ai sensi del DPR 834/1981; con relazione medico legale a firma del dott. 
Bongiovanni veniva riscontrava una invalidità complessiva pari al 40%. 
Pertanto in data ### presentava istanza per il riconoscimento di “### del Dovere” ai sensi del DPR n. 510/1999 e DPR del 07/07/2006 e s.m.i. che tuttavia veniva rigettata con provvedimento del 29/12/2022 con la seguente motivazione: “la predetta istanza, datata 21 ottobre 2021, è improcedibile in quanto tardiva”.
In diritto deduceva l'imprescrittibilità del diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere e quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato. 
Fissata l'udienza di discussione si costituivano in giudizio i ### convenuti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del Ministero delle ### e del Ministero della Giustizia, la prescrizione dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, la prescrizione dei benefici di carattere economico per essere stata l'istanza presentata in data ###, l'insussistenza della qualità di vittima del dovere ritenendo non straordinario l'evento per cui è causa ma conseguenza ordinaria delle attività di ### quindi concludevano per il rigetto del ricorso. 
All'udienza del 06.11.2024 questo Giudice disponeva la consulenza tecnica al fine di accertare il nesso causale tra le patologie del ricorrente e l'infortunio subito, nonché la misura percentuale della conseguente invalidità e rinviava all'udienza del 19.02.205 per il giuramento del ### all'udienza del 19.02.2025 seguiva il giuramento del Ctu incaricato e la causa veniva rinviata per discussione; in data ### veniva deposita la perizia tecnica; all'udienza del 24.09.2025 seguiva rinvio per discussione all'udienza del 17.11.2025 da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. 
Lette le note a trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.  *** 
Preliminarmente in ordine alle eccezioni sollevate dai ### convenuti occorre evidenziare che pur essendo stato emesso il provvedimento gravato dal Ministero dell'### il datore di lavoro del ricorrente è il Ministero della Giustizia, mentre il Ministero dell'### e ### provvede all'erogazione delle provvidenze economiche per cui è causa, con conseguente necessità di estendere il contraddittorio nei loro confronti. 
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.   Appare opportuno richiamare il testo della disciplina applicabile. La legge n 266 del 2005, art. 1 comma da 563 a 565 così dispone: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.  564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.  565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ### dell'interno, di concerto con il ### della difesa e con il ### dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti…”. 
Nel caso di specie deve essere evidenziato che il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che con provvedimento del 30.06.1980 del ### veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della lesione e delle eventuali complicanze riportate a seguito di colpo da arma da fuoco.
Il ricorrente ha allegato altresì che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di “agente di Custodia” e mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla ### “### Elena” di ### veniva colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza, circostanze rimaste incontestate. 
Con il comma 563 sopra richiamato il legislatore ha voluto riconoscere speciali benefici assistenziali a chi rimanga permanentemente invalido in alcune specifiche attività di servizio già valutate per sé più a rischio, ricomprendendo in esse tutti gli eventi avvenuti in conseguenza dei pericoli connaturati a tali peculiari contesti di impiego. 
Come evidenziato dalla Cassazione, sez. ###, sentenza 7 marzo/4 maggio 2017, n. 10792 in relazione ad un agente di polizia penitenziaria deceduto a seguito di un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente mentre era in servizio, “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U.  23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative.". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto applicabile il comma 563, punto c), relativo agli eventi verificatisi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tale comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato - fra gli altri casi - "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tali essendo anche le case circondariali, la sentenza non merita la censura mossa perché il sinistro si è verificato durante lo svolgimento, da parte del dante causa dell'odierno controricorrente, dell'ordinaria attività di vigilanza a tale infrastruttura”.  ### ed incontestato, pertanto, che l'evento si sia verificato in servizio, ritiene questo ### che il ricorrente debba essere considerato, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563 della legge n 266 del 2005, essendosi il sinistro per cui è causa verificato “durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza di infrastrutture civili e militari”.  *** 
Tanto premesso deve essere respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dai ### convenuti, essendo l'accertamento dello status di vittima del dovere un diritto indisponibile. 
E' noto che, in linea generale, ai sensi dell'art. 2934 del c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”. 
Il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere non è disponibile per il suo beneficiario, il quale non può alienarla, rinunciarla o transigerla, né può trasmetterla ai propri eredi, i quali, piuttosto, in caso di morte del de cuius, divengono beneficiari iure successionis dei meri effetti economici della condizione posseduta in vita da loro congiunto.
Nello stesso senso, di recente, la Corte d'Appello di ### ha ritenuto che “poiché la posizione giuridica soggettiva inerente allo status di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. (…). La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale (o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di equiparato alle vittime del dovere attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva - a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale - che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. A sostegno di ciò vale osservare che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati alle vittime del dovere non solo non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda (…) ma ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R.  243/2006 che in mancanza della domanda si può procedere d'ufficio (…). Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto” (cfr. sentenza #### V, 2702/2021). 
Alla luce delle superiori considerazioni deve quindi ritenersi l'accertamento della condizione di vittima del dovere diritto indisponibile, ai sensi dell'articolo 2934 c.c., e, come tale, irrinunciabile e imprescrittibile, essendo soggetti al termine prescrizionale solo i benefici economici che in essa trovano il loro presupposto. 
Né vi è dubbio peraltro in ordine alla durata decennale, e non quinquennale, della prescrizione, come più volte statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità. 
In conclusione il provvedimento di rigetto del Ministero dell'### è illegittimo poiché la prescrizione in ogni caso non inciderebbe sull'accertamento dello status di vittima del dovere ma unicamente sui ratei dei benefici economici maturati oltre il decennio anteriore alla domanda amministrativa, presentata nel caso di specie in data ###.
Ritenuta per quanto sopra esposto la condizione del ricorrente di soggetto equiparato alle vittime del dovere ed infondata l'eccezione di prescrizione, si è demandato ad un CTU medico-legale l'accertamento del nesso di causalità tra patologia e infortunio e sulla misura di invalidità in base ai criteri normativamente previsti. 
Orbene il ###.ssa Camilleri ha accertato la sussistenza del nesso causale tra le patologie di cui è affetto il ricorrente e l'infortunio subito così concludendo: “###esame della documentazione sanitaria in atti, dalle risultanze della visita eseguita e degli accertamenti disposti, il #### risulta affetto da: ### di ferita da arma da fuoco trapassata spalla sn con marcata sofferenza del nervo ulnare. 
Tale menomazione è conseguente all'infortunio occorso al ### e collegata da nesso di causalità diretta con questo”. 
Relativamente alla quantificazione dell'invalidità conseguente il consulente d'ufficio ha così concluso: “Per quanto attiene alla quantificazione in relazione ai benefici richiesti come vittima del dovere, che può configurarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 della legge 266/05, comma 564, a parere della scrivente il danno derivante all'evento lesivo subito il ###, risulta quantificabile nella misura del 40% (quaranta percento), in base alle previsioni di cui agli art. 3 e 4 del DPR 181/09 così articolato: IC = DB + DM (IP - DB) = 21% + 14%+(26% - 21%) = 40%. La data di stabilizzazione alla percentuale superiore al 25% è indicabile alla data del 01/2/2005, coincidente con quella indicata dal pv del 23/01/2007 della ### della ### in sede di dipendenza da causa di servizio”. 
Deve pertanto ritenersi la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie da cui è affetto il ricorrente e l'infortunio occorso al medesimo con il riconoscimento di una invalidità nella misura del 40%, stabilizzata dal 01.02.2005. 
Ne consegue il diritto del ricorrente alle seguenti prestazioni richieste nelle conclusioni del ricorso: -elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata; - assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011. 
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono come di norma la soccombenza e vengono poste a carico in solido dei ministeri convenuti, così come le spese di ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione, del provvedimento del ### dell'### del 29/12/2022 prot. ###, dichiara il diritto del ricorrente, #### al riconoscimento dello status di vittima del dovere a mente dell'art. 1 comma 563 della legge 266/2005, al riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva del 40% stabilizzata dal 01.02.2005 e del diritto all'iscrizione nell'elenco ex art. 3 comma 3 del DPR n. 243/2006; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione in favore del ricorrente dell'elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011, oltre interessi legali; condanna in solido ### convenuti alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 6.130,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi, ponendo altresì a carico degli stessi le spese di ### liquidate con separato decreto.  ### 4 dicembre 2025

causa n. 9203/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Vetritto

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 945/2025 del 29-10-2025

... il Ministero dell'### nella persona del ### p.t. al riconoscimento e alla erogazione, in favore del ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. #### li 29.10.2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO ### Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ### a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1505/2023 R.G., promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente contro MINISTERO dell'### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### resistente ### E ### Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente indicata in epigrafe, ### dell'### dei ### ha adito il Tribunale di ### per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005 e l'attribuzione dei conseguenti benefici economici di legge. 
Esponeva, in particolare, di aver subito un infortunio in data ###, allorquando, in servizio perlustrativo in località ### di #### nei pressi della villa ove dimorava un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ed eseguito il controllo interno, scivolava in prossimità del cancello pedonale dell'abitazione a causa delle mattonelle rese viscide dalle intemperie e non visibili, riportando delle invalidità successivamente riconosciute dipendenti da causa di servizio; che con istanza del 21.12.2020 aveva chiesto al Ministero degli ### il riconoscimento dello status di vittima del dovere con la concessione dei benefici spettanti; che la predetta istanza veniva rigettata dal resistente sul presupposto dell'intervenuta prescrizione ordinaria del diritto. 
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dall'amministrazione resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare ed accertare al ricorrente lo status di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 vittima del dovere e/o equiparato, legge 266/2005 art 1comma 563/564; - dichiarare il diritto invocato dal ricorrente quale imprescrittibile; - dichiarare il Ministero convenuto obbligato a riconoscere per l'effetto al ricorrente per le infermità di cui trattasi, ogni consequenziale e previsti benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, previo accertamento del relativo grado di invalidità, tenuto conto della valutazione dell'invalidità complessiva riconosciuta in sede di ctp pari al 36% o nella misura maggiore o minore che verrà riconosciuta dall'espletanda C.T.U., - In particolare, condannare il Ministero convenuto al: a) ### dell'assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, della L. 407/1998, esteso alle ### del ### ed ai soggetti ad esse ### dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, del D.P.R. 243/2006, per come rivalutato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003, secondo pacifica ed ormai univoca giurisprudenza (cfr Cass. S.U. n. 7761/2017), nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza amministrativa del 21.12.20 (all.2); b) ### dello speciale assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica ex art. 2, comma 105, della L. 244/2007, nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza amministrativa del 21.12.20(all.2); c) speciale elargizione con rivalutazione del valore per ogni punto di invalidità accertato” con vittoria delle spese processuali. 
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, argomentava per l'infondatezza delle pretese avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso, anche in forza dell'intervenuta prescrizione del diritto. 
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.   * * * 
Si rileva preliminarmente che la legittimazione passiva del Ministero dell'### trova il fondamento normativo nell'art. 2, dpr 510/1999, quale amministrazione normativamente competente, che ha emesso il decreto negativo con cui in sede amministrativa era rigettata l'istanza dell'odierno ricorrente, avverso il quale la parte agisce in giudizio ai fini dell'accertamento dei diritti rivendicati. 
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. 
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17440 del 2 febbraio 2022, ha esteso il concetto di “status” in senso tecnico-giuridico alle vittime del dovere, con ciò affermando che tanto l'accertamento dello “status” di vittima del dovere, quanto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di natura assistenziale che ne conseguono sono diritti indisponibili e, come tali, irrinunciabili ed imprescrittibili ex art. 2934, co. 2, c.c.. 
Per contro, resta ferma la conclusione secondo cui “l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”, sicché essi sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025
Venendo al merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 
Si osserva che ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. n. 266/2005 “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente n attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. 
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti del capoverso precedente “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.  ### 243/2006, che concerne i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, si precisa che si intendono “per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1, lett. c). 
Ciò posto, la Suprema Corte ha statuito che, diversamente dalle provvidenze attinenti alle invalidità contratte per causa di servizio, la quale comprende il rischio d'incidenti nello svolgimento delle attività ordinarie, “per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è però necessario .. che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato” (Cass., sez. lav., 24 giugno 2015, n. 13114). 
Tuttavia tale quid pluris non è richiesto, e non deve essere preteso, qualora il dipendente sia stato impiegato in attività rientranti in quelle elencate al comma 563. 
Orbene, nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che il ### fosse impegnato, al momento dell'infortunio, in attività di “servizio perlustrativo” (regolarmente comandata al ricorrente) e che alle ore 21:50, allorquando si era recato presso l'abitazione dell'allora sorvegliato speciale ### per effettuare il “prescritto controllo disposto nell'ordine di servizio”, nell'uscire dall'ingresso pedonale della recinzione esterna dell'edificio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 “scivolava sui due gradini antistanti bagnati dalla forte pioggia insistente da diverse ore” a causa della mancanza di illuminazione pubblica in quella strada (cfr. “Rapporto sul fatto” redatta dal ### all. 4 del ricorso). 
Ritiene il giudicante che la fattispecie in esame sia riconducibile nell'ipotesi contraddistinta dalla lettera a) del comma 563 (“contrasto ad ogni tipo di criminalità”), o dalla lettera c) “svolgimento di servizi di ordine pubblico”, tale dovendosi considerare l'attività di perlustrazione e controllo - svolta dal ricorrente al momento del sinistro - su soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (cfr. Cass. 26012/2018 che ha riconosciuto lo “status” di vittima del dovere a un dipendente della ### di Stato coinvolto in un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento); sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, non rileva l'assenza delle “circostanze operative straordinarie”, in quanto solo nelle diverse ipotesi contemplate dal comma 564, e relative ad attività diverse da quelle tipizzate dal comma 563, la dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve essere correlata all'insorgenza di un rischio straordinario. 
Lo status di vittima del dovere va dunque riconosciuto. 
Riguardo alla quantificazione dell'invalidità complessiva, si condividono le conclusioni - non specificamente contestate dal Ministero resistente - della consulenza medico-legale redatta dal ### dott. ### che ha accertato il nesso di causalità tra l'infermità del ricorrente “### di pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con lesione del LCA e secondaria condropatia femoro-tibiale mediale in atto a moderata incidenza funzionale” e l'evento traumatico occorso in data ###, riconoscendo al sig. ### una ### del 36% (cfr. all. 7 del ricorso). 
Le conclusioni del ### non contestate dalle parti, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise. 
Va pertanto riconosciuto al sig. ### il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e l'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004 - atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è superiore a un quarto, misura minima prevista dalla legge per avere diritto ai benefici in questione - nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020. 
Non può riconoscersi all'istante, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. n. 302/90, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l. n. 159/2007, conv. in l.  222/2007, (da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l. 3.8.2004 n. 206, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale) per intervenuta prescrizione decennale. Il diritto di credito, infatti, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 essere fatto valere per l'intero già a decorrere dall'01.10.2007 (data di sua estensione alle vittime del dovere), sicché tardiva si rivela, in relazione allo stesso diritto, la domanda amministrativa presentata il ###. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, con distrazione.   P.Q.M.  definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - accoglie il ricorso per quanto di ragione, e per l'effetto, accerta e dichiara, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali impugnati, che il ricorrente è vittima del dovere con percentuale di invalidità del 36% e che ha diritto alla concessione dei benefici di cui in parte motiva connessi al detto status nei limiti del termine prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### nella persona del ### p.t. al riconoscimento e alla erogazione, in favore del ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. #### li 29.10.2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025

causa n. 1505/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Leuzzi Benedetto Michele

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1785/2025 del 21-11-2025

... condanna risarcitoria, quanto riconosciuto, a titolo di assegno una tantum, ex L. 210/1992”. §3. La causa, istruita con la documentazione in atti e mediante l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio (la prima delle quali dichiarata nulla dal precedente ### “per difetto di integrità del contraddittorio, … atteso che le operazioni peritali sono state svolte allorché erroneamente era stata dichiarata la contumacia del Ministero della Salute”: v. ordinanza del 16.01.2023), è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 07.10.2025, nella quale si è dato atto che solo i procuratori degli attori hanno depositato le note di trattazione scritta, precisando le conclusioni nei termini in essa riportati, ed è stato assegnato alle parti termine di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali ed ulteriore termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica. §4. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. §4.1. Giova sottolineare ai fini della decisione che, come chiarito dalle ### della Corte di Cassazione, la responsabilità del Ministero della ### per i danni (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### di ###, ### in persona del Presidente ###funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3828/2016 del ###, introitata per la decisione, con ordinanza del 07.10.2025, ai sensi dell'art.  127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente tra ### (CF.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### attori e Ministero della ### (CF ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### convenuto
Oggetto: “### ipotesi di responsabilità ### non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” Conclusioni delle parti ###ordinanza del 07.10.2025 si dà atto che solo i procuratori degli attori hanno depositato le note di trattazione scritta, nelle quali hanno impugnato e contestato, “ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da controparte perché totalmente destituito di fondamento fattuale e giuridico e, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa da intendersi qui integralmente trascritti, in via preliminare” hanno insistito “affinché vengano espunte e/o stralciate dal procedimento le ulteriori controdeduzioni alla CTU redatte dal convenuto Ministero, e depositate in data ###, in quanto assolutamente non autorizzate e, ad ogni buon conto”, hanno precisato le proprie conclusioni “così come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendone l'accoglimento”.  #### §1. #### e ### (quali eredi di ### hanno citato in giudizio davanti a questo ### il Ministero della ### al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio in relazione al decesso di ### dovuto ad infezione da virus HCV contratta, nel lontano 1972, in seguito ad emotrasfusione. 
Nel dettaglio, a sostegno delle proprie ragioni, gli attori hanno esposto: -che nel febbraio del 1972 ### all'età di 28 anni, a seguito di una emorragia post partum, ha riportato una grave anemia; -che, pertanto, ha dovuto effettuare delle emotrasfusioni presso il ### della ### di ### -che a partire dal 1990 la ### ha cominciato ad accusare una serie di disturbi (astenia, affaticamento, dolori addominali e febbre) e dopo i controlli effettuati le è stato diagnosticato un rialzo delle transaminasi epatiche (segno di una sofferenza epatica); -che l'anno successivo è risultata positiva all'epatite C e nel 1992 è stata ricoverata presso il ### G. ### di ### ove, in seguito ad una biopsia, le è stata diagnosticata una <<cirrosi epatica con focolai di attività HCV pos.>>; -che al predetto quadro clinico, negli anni successivi, si è aggiunta una sintomatologia di natura ansiosa - depressiva caratterizzata da una modifica comportamentale espressa pragmaticamente con la comparsa di paure e sentimenti di forte frustrazione; -che, in data ###, la ### è stata sottoposta a visita dalla ### invalidi civili di ### che le ha riconosciuto un'invalidità civile al 78% con la diagnosi di <<cirrosi epatica in fase di attici HCV correlata>>; -che, a seguito di istanza presentata al fine di ottenere l'indennizzo di cui alla legge 210/1992, il Ministero della ### in data 10 marzo 2000, ha comunicato alla ricorrente che la ### medica ospedaliera di ### ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'infezione di epatite C dalla stessa contratta e le trasfusioni di sangue cui era stata sottoposta nel 1972 presso il ### della ### di ### -che nessuna delle terapie intraprese si è rivelata risolutiva o anche solo minimamente efficace, tanto che le condizioni fisiche e psichiche della ### sono andate sempre a peggiorare, sino alla prematura morte avvenuta in data 7 aprile 2015 per «epatite C- cirrosi correlata - cancro cirrosi - collasso cardio circolatorio»; -che in data ### essi istanti hanno avanzato richiesta di risarcimento per i danni patiti e patiendi, iure proprio, in conseguenza dell'evento occorso; -che la richiesta, ad oggi, è rimasta priva di riscontro ed è stato altresì vano il tentativo di mediazione esperito presso l'### di ### di ### §2. ### della ### dichiarato in origine erroneamente contumace, si è costituito in giudizio dopo la rinnovazione della notifica della citazione, contestando, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda attorea e chiedendo di rigettarla “in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, nonché, in subordine”, di “ridurre la pretesa risarcitoria al giusto ed al dovuto, anche detraendo, dall'importo della medesima condanna risarcitoria, quanto riconosciuto, a titolo di assegno una tantum, ex L. 210/1992”. 
§3. La causa, istruita con la documentazione in atti e mediante l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio (la prima delle quali dichiarata nulla dal precedente ### “per difetto di integrità del contraddittorio, … atteso che le operazioni peritali sono state svolte allorché erroneamente era stata dichiarata la contumacia del Ministero della Salute”: v. ordinanza del 16.01.2023), è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 07.10.2025, nella quale si è dato atto che solo i procuratori degli attori hanno depositato le note di trattazione scritta, precisando le conclusioni nei termini in essa riportati, ed è stato assegnato alle parti termine di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali ed ulteriore termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica. 
§4. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
§4.1. Giova sottolineare ai fini della decisione che, come chiarito dalle ### della Corte di Cassazione, la responsabilità del Ministero della ### per i danni conseguenti ad infezioni da ### HCV e ### contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza esercitata dall'### sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, deve essere inquadrata nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 576 del 2008). 
Con riguardo ai presupposti di tale responsabilità, è inoltre ormai consolidato l'orientamento secondo cui, anche prima dell'entrata in vigore della legge del 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse sulla base della legislazione vigente (v. L. n. 592 del 1967, che ha attribuito al Ministero della ### funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei relativi servizi; DPR n. 1256 del 1971, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 592 del 1967; L. n. 519 del 1973, che ha assegnato all'### superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica; L. n. 833 del 1978, istitutiva del ### un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della ### pure strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. 
Ne discende che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione ### dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (così Cass. n. 1566 del 2019, che in applicazione di tale principio ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il Ministero della salute responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970; v., altresì, Cass. ord.  21145 del 2021). 
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, puntualizzato che, in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. ord. n. 17084 del 2017; Cass. 2337 del 2018). In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono invero tre eventi lesivi, ma vi è un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, con il corollario che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della ### che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo (Cass. 17685 del 2011). 
Il nesso di causalità è poi regolato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal criterio della “regolarità causale”; tuttavia, data la peculiarità delle regole che informano il sistema della responsabilità civile, nel relativo processo non è necessario raggiungere l'evidenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente ricostruire il rapporto causale sulla base del criterio del “più probabile che non”. 
Ne consegue che, sussistendo - come già dettoa carico del Ministero della ### anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, e accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. 
§4.2- In applicazione delle coordinate che precedono, è da rilevare che nella CTU a firma del dott. ### si legge: -che la CMO di ### con verbale ### ML/V- n. 527 L. 210/92, ha riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione e l'infermità riportata nel giudizio diagnostico, ascrivibile alla III categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834; -che, infatti, nel periodo compreso tra il ### ed il ###, durante il ricovero presso il reparto di ### e ### del ### “### della Consolazione” di ### alla ### sono state praticate emotrasfusioni; -che il tempo trascorso tra le trasfusioni di sangue e la diagnosi di sieropositività per HCV riportata in anamnesi del ricovero presso il ### di ### dal 19.09.1992 al 31.10.1992 è compatibile con il quadro nosologico sofferto dalla ### per cui è “piu probabile che non” che la stessa abbia contratto l'infezione da virus HCV in seguito alle medesime trasfusioni; -che, in particolare, nell'anamnesi patologica remota riportata nella cartella clinica del ricovero presso il reparto di ### e ### del ### “### della Consolazione” di ### del 29.01.1972 non si rilevano precedenti morbosi influenti sull'insorgenza dell'infezione da HCV e sullo sviluppo e aggravamento della stessa; -che l'infezione da HCV “può essere considerata anche valutando l'attività enzimatica epatica. Nel corso dell'infezione cronica di HCV si possono osservare aumenti plasmatici dell'alanina-aminotransferasi (### e dell'aspartato-aminotransferasi (###. Ad ottobre del 1992 e successivamente la signora ### è stata trattata con i trattamenti farmacologici disponibili per l'epoca per come risulta dall'anamnesi che si riscontra nella cartella clinica durante il ricovero presso il ### “### della Consolazione” del Marzo 1999. Non risulta in nessuna documentazione prelievo ematico per il dosaggio di ### È supponibile che il trattamento con IFN e successivamente il ritrattamento con IFN abbia fallito; la complicanza della epatopatia cronica evoluta ###correlata è l'insorgenza di HCC (carcinoma epatocellulare). Il carcinoma epatocellulare (### è la seconda principale causa di decesso per malattia tumorale in tutto il mondo (…) e una delle cause crescenti di mortalità correlata al cancro, negli ### Contrariamente ai paesi in via di sviluppo nelle regioni dell'### e dell'### sub-sahariana, dove il virus dell'epatite B (### è il principale fattore di rischio per l'### l'infezione cronica con il virus dell'epatite C (### è una delle cause principali di insorgenza di HCC nei paesi sviluppati ed è la prima indicazione per il trapianto di fegato per i pazienti con ### l'### della ### (### stima che il 3% della popolazione mondiale sia infettata da HCV e che oltre 170 milioni di persone presentano epatite cronica ###correlata (…). Il rischio di ### nell'infezione cronica da ### è associato allo stadio della fibrosi. Nei soggetti cirrotici (fibrosi avanzata) l'incidenza annuale di HCC è estremamente elevata (1- 7% all'anno), anche se HCC si sviluppa raramente nei fegati con fibrosi meno avanzata (6, 7). Nei pazienti con infezione da HCV viremici (ricerca dell'### positiva), sottoposti a terapia radicale dell'### vi è indicazione alla terapia antivirale, secondo le raccomandazioni previste nelle specifiche linee guida. Anche se i meccanismi molecolari dello sviluppo di HCC indotto da HCV non sono stati completamente chiariti, osservazioni epidemiologiche suggeriscono che il ruolo principale di HCV nella cancerogenesi è quello di creare un microambiente di tessuto cirrotico che funge da ambiente cancerogeno. 
Sebbene il trattamento con antivirali ad azione diretta (###, terapia altamente efficace per l'HCV con il conseguimento di una risposta virologica sostenuta (###, con prevedibile riduzione dell'incidenza di HCC correlata all'### tale risultato (### non elimina il rischio di ### in particolare nei pazienti che hanno già sviluppato una fibrosi epatica avanzata, cirrosi. La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con HCC negli anni 2005-2007 è stata rispettivamente 17% per i maschi e 16% per le femmine. Rispetto ai quinquenni precedenti la speranza di vita appare migliorata, sia pure nel contesto di una malattia comunque a prognosi infausta in tempi relativamente brevi. Il rischio di decesso raggiunge la sua punta massima nel primo anno dopo la diagnosi, mentre la probabilità di sopravvivere per ulteriori 5 anni aumenta progressivamente nei pazienti vivi a 1 e 5 anni (31% e 55% tra gli uomini e 27% e 45% tra le donne). La patogenesi molecolare di HCC è complessa. ### più accettata descrive un processo graduale attraverso il quale gli stimoli esterni inducono alterazioni genetiche in epatociti maturi che portano alla morte cellulare e alla proliferazione cellulare ###. ### progressione dell'infiammazione cronica alla fibrosi e alla cirrosi, l'upregulation delle vie mitogene porta alla produzione di popolazioni monoclonali. Queste popolazioni dispongono di epatociti displasici a seguito di alterazione dell'espressione genica, delle erosioni della telomerasi e persino delle aberrazioni del cromosoma. Questo processo può durare 10-30 anni. A questo punto, la proliferazione può essere rilevata in gruppi isolati di cellule, con conseguente foci di displasia di piccole cellule o, più frequentemente, circondate da un anello fibrotico che produce noduli displastici di basso grado (### o noduli displastici di alto grado (###. Queste sono le principali entità preneoplastiche, anche se HCC può derivare anche da piccole cellule displastiche isolate, noduli epatici chiari non conformi o addirittura da cellule progenitrici che possono sviluppare tumori misti. ### sono attualmente considerate lesioni veramente preneoplastiche e possono svilupparsi in tumori maligni nel 30% dei casi durante un periodo di 1-5 anni. Il gruppo di esperti su HCC dell'associazione europea per lo studio del fegato (### ha recentemente proposto criteri diagnostici per HCC che si basano sulle caratteristiche istologiche convenzionali o su criteri non invasivi. Noduli 2 cm nell'ambito della cirrosi epatica, HCC può essere diagnosticata con sicurezza dai risultati coincidenti di due tecniche di imaging (ultrasuoni, CT a spirale o risonanza magnetica) che mostrano ipervascolarizzazione arteriosa o da una singola tecnica di imaging positiva associata ### fetoproteina (###> 400 ng / ml. Alla signora ### l'infezione da HCV avvenuta a seguito delle trasfusioni effettuate nel 1972 ha provocato sequele di malattia epatica come la cirrosi e successivamente l'insorgere di lesione epatica con trombosi portale; alla signora ### per come risulta dalla documentazione sanitaria del 5.12.2014 e per la presenza di trombosi metastatica della vena porta è stato prescritto trattamento palliativo dell'HCC con sorafenib”. 
Si sottolinea, altresì, nell'elaborato peritale: -che la mancata osservanza della normativa concernente i compiti di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano attributi al Ministero della ### oggi Ministero della ### (L. n. 296/1958, art. 1; L. n. 592/1967, artt. 1, 20, 21 e 22; D.P.R. n.1256/1971, art. 44; D.M. ### 7 febbraio 1972; D.M. ### 15 settembre 1972; L. n. 519/1973; D.L. n. 443/1987; L. n. 107/1990; L. n. 178/1991; D.M. ### 12 giugno 1991; D. Lgs. n. 502/1992; D. Lgs n. 266/1993; D. Lgs n. 449 del 1997, art.  32 comma 11; circolare del Ministero della ### n. 50 del 28.03.1966, paragrafo F), ha rappresentato un fattore negativo ai fini della prevenzione dell'infezione dell'epatite post-trasfusionale da ### -che, difatti, “sin dalla fine degli anni 60 inizi anni 70, era ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale con sangue infetto, per il quale il Ministero della ### con le circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972, aveva disposto la ricerca sistematica dell'antigene ### escludendo dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi erano alterati rispetto al "range," secondo la metodica usata. Tra l'altro, il DPR n. 1256/71 e gli artt. 65 e ss. 
DM 18.6.71 prescrivevano controlli sulla idoneità dei donatori di sangue secondo le tecniche note. In particolare, l'art. 44 DPR n. 1256/71 prevedeva l'esclusione dalla donazione di chi era o era stato affetto da epatite virale, in considerazione della maggiore esposizione di questi soggetti ad altri, pur ignoti, rischi virali veicolati dal sangue. Le tecniche note in quel periodo, quindi prima dell'introduzione del test per la ricerca diretta dei vari virus epatitici (### e il virus ###, consistevano nella determinazione dell'### (successivamente identificato come antigene di superficie) e nel controllo delle transaminasi. La letteratura sul punto (…) dimostra che la ricerca sistematica dell'### nella routine della emotrasfrusione ha comportato una riduzione delle epatiti post-trasfusionali, tra cui quella ### (successivamente identificate epatite C). Successivamente, il DM 21.7.1990 stabiliva le misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue. ###. 1 stabilisce che su ogni unità di sangue e di plasma donato, oltre alla ricerca dell'### (antigene di superficie del virus dell'epatite B e degli anticorpi anti-### già stabilita con precedenti disposizioni, venga eseguita anche la ricerca degli anticorpi anti-HCV (virus dell'epatite C) e la determinazione del livello di ALT (###. ###. 2 precisa poi che "possono essere destinate alla trasfusione diretta di sangue e suoi componenti solo le unità risultate negative alla ricerca dell'### degli anticorpi anti-HIV e degli anticorpi anti-HCV in cui sano stati riscontrati livelli di ALT non superiori a 1,5, volte il valore massimo dell'intervallo normale stabilito sulla propria popolazione di donatori da ciascun servizio o centro di cu all'art. 1". La mancata sorveglianza della diagnostica sierologica per l'antigene ### e la chimica clinica per le transaminasi a decorrere già dalla metà degli anni 60 e considerate le circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972, il DM 21.7.1990 emanate dal Ministero della ### configura una responsabilità”. 
Conclude, pertanto, il ### -che l'omessa osservanza della normativa suindicata ha rappresentato un fattore negativo ai fini della prevenzione dell'infezione dell'epatite posttrasfusionale da ### -che ### è venuta a conoscenza dell'infezione da HCV nel 1992 e si è sottoposta ai trattamenti farmacologici all'epoca utilizzati per il trattamento dell'epatopatia cronica HCV correlata; -che il decesso è avvenuto in data ### all'età di 71 anni per le complicanze della cirrosi epatica ###correlata e ### conseguenti all'infezione da HCV contratta in seguito alle emotrasfusioni effettuate in data 04.02.72, 06.02.72, 09.02.72 presso il ### “### della Consolazione” di ### -che è, dunque, “più probabile che non” che ### abbia contratto l'infezione da HCV nel 1972 durante il ricovero presso il suddetto ### poiché, come già detto, il tempo trascorso tra la data del contagio e la diagnosi di “epatopatia cronica HCV correlata” è compatibile con il quadro nosologico sofferto dalla medesima e dalla lettura della cartella clinica del ricovero ospedaliero di cui si discute non sono riscontrabili le dovute indagini per escludere il rischio di trasmissione di agenti patogeni delle sacche di concentrato eritrocitario alla stessa infuse. 
Sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che appaiono pienamente condivisibili, il decesso della de cuius degli odierni attori è, allora, conseguenziale alla malattia contratta a causa delle emotrasfusioni praticate nel 1972 con sangue infetto. 
Ed invero, posto che, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente un nesso eziologico anche probabilistico tra fatto illecito ed evento dannoso, soprattutto ove non siano configurabili serie causali alternative, deve ritenersi accertato, nella specie, il nesso causale tra le trasfusioni cui ### è stata sottoposta durante il ricovero presso il ### “### della Consolazione” nel 1972 e l'insorgenza della malattia e tra quest'ultima e la morte. E ciò tanto più se si considera che nel caso in esame non sono emersi, né, tanto meno, sono stati allegati elementi indicativi di concreti comportamenti a rischio da parte della paziente. 
Né in senso contrario appare determinante quanto dedotto nell'interesse del Ministero convenuto, ossia che: -l'epoca presunta del contagio da HCV si può far risalire a prima del 1991 (atteso che la prima positività ai markers dell'epatite C risale agli esami del 28.01.1991 effettuati presso il ### della ### di ###, ma non è possibile indicare come data sicura di contagio l'epoca delle trasfusioni, essendo trascorsi tra tale evento e la diagnosi dell'infezione ben 18 anni e potendo essere state diverse le cause efficienti del contagio; -la ### è stata, difatti, sottoposta ad interventi chirurgici prima della diagnosi dell'infezione; -non risulta congruente il criterio cronologico; -non è stata dimostrata in maniera convincente la mancanza di altre cause efficienti, che sarebbero potute insorgere nel lungo periodo intercorso tra il fatto indicato come fonte di contagio e la diagnosi della patologia; -non vi erano, infine, mezzi conosciuti per poter prevenire ed evitare un eventuale contagio attraverso le trasfusioni, nonostante tutte le precauzioni dettate per lo screening dei donatori dalle conoscenze scientifiche del momento. 
A fronte di tali osservazioni può replicarsi che già nel verbale della commissione medica ospedaliera (###, redatto ai sensi della L.  210/1992, è stato stabilito il “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: cirrosi epatica istologicamente accertata (in ambiente ospedaliero) HCV correlata con piastinopenia emotrasfusa per evento acuto in trattamento con interferone”. Tale documento costituisce un elemento presuntivo della sussistenza del nesso causale che non risulta smentito da circostanze di segno contrario (cfr. sul punto Cass., S.U., n. 19129 del 2023, secondo cui “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l.  n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”). 
Deve poi ribadirsi che già a decorrere dagli anni ‘60/‘70 sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto e che a far data dalla metà degli anni ‘60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges prescritti (cfr. Cass. 9315 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 24163 del 2019; Cass. n. 1566 del 2020; Cass. n. 21145 del 2021). 
A ciò deve aggiungersi che dalla documentazione in atti non è dato riscontrare che i controlli prescritti dalla normativa dell'epoca siano stati effettivamente eseguiti sul sangue oggetto di infusione, né l'amministrazione ha provato il contrario. 
§4.3- Le considerazioni appena svolte consentono pertanto di ritenere accertata la responsabilità del Ministero convenuto in relazione alla patologia infettiva contratta dalla congiunta degli attori, che ne ha cagionato la morte per le complicanze insorte ad essa strettamente correlate.
Tale responsabilità si ricollega per l'appunto all'omissione da parte del Ministero della ### dell'obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico ed in particolare all'omissione dell'analisi delle transaminasi, che avrebbe consentito (sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca) di individuare nel sangue donato il rischio di trasmissione di malattie infettive epatiche. 
§4.4- Tanto chiarito, in relazione al quantum debeatur è da rilevare che gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla morte di ### sub specie di danno biologico e di danno da perdita del rapporto parentale, nonché dei danni di natura patrimoniale costituiti dalle spese causate dal decesso della congiunta (danno emergente) e dalla diminuzione della stabile contribuzione della defunta in favore del marito e delle figlie (lucro cessante). 
§4.5- Ciò posto, dev'essere, anzitutto, disattesa la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, formulata in termini del tutto generici, difettando ‘a monte' allegazioni difensive sia sulle spese che sarebbero state concretamente sostenute a causa del decesso di ### sia in ordine al contributo effettivamente dato dalla stessa (che, secondo quanto si legge nella citazione, era casalinga) all'economia domestica, essendo oltretutto il suo stato di salute seriamente pregiudicato dalla patologia da cui era affetta. 
§4.6- Va, parimenti, rigettata la richiesta di risarcimento del danno biologico, poiché non è stata specificamente dedotta né documentata alcuna effettiva compromissione della salute fisica o psichica degli attori derivante dalla morte della ###
§4.7- È viceversa meritevole di accoglimento la domanda volta a conseguire il risarcimento dei danni da perdita parentale. 
In proposito si rammenta che il danno da perdita del rapporto parentale va inteso unitariamente nelle sue due componenti della sofferenza morale soggettiva interiore e della sofferenza che si riflette sul piano dinamicorelazionale, entrambe determinate dalla morte del congiunto (Cass. 28989 del 2019; v., da ultimo, anche Cass. n. 761 del 2025). 
Come affermato dalle ### della Suprema Corte nel 2008, tale voce di danno non può considerarsi in re ipsa (giacché ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo: così Cass., sez. un., nn.  26972/26973/26974/26975 del 2008), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: v. Cass. n. 7844 del 2011) dello stretto congiunto può essere comunque data anche a mezzo di presunzioni (cfr. ex multis Cass. n. 25541 del 2022, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”; v., altresì, Cass. 4571 del 2023, secondo cui “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale; esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la 17 sofferenza del familiare”), presunzioni che in argomento assumono anzi “precipuo rilievo” (Cass., sez. un., n. 6572 del 2006), atteso che il dolore della persona non è suscettibile di una dimostrazione diretta (Cass. n. 4 del 2003). 
Ne deriva che, laddove i danneggiati abbiano allegato il normale rapporto affettivo con il de cuius e lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello “sconvolgimento esistenziale”, che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008; Cass. n. 13546 del 2006; Cass., Sez. Un., n. 6572 del 2006).  ### specie, considerato lo stretto rapporto di parentela e in mancanza di prova contraria, non può ragionevolmente dubitarsi che il decesso della ### abbia determinato uno sfasamento della sfera degli affetti reciproci e degli equilibri relazionali del disgregato nucleo familiare, e quindi abbia interessato entrambe le su indicate componenti del c.d. danno da perdita del rapporto parentale. 
§4.8- La liquidazione del danno non può che avvenire “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. ord. n. 907 del 2018). 
A tal fine, si ritiene di far ricorso alle ### di ### aggiornate nel giugno 2024 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### Le tabelle di ### pubblicate nel giugno 2022 costituiscono, invero, idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previste dalla precedente formulazione a forbice), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione (v. Cass. n. ### del 2022). 
Orbene, in applicazione di dette tabelle, il risultato dato dalla somma dei punti attribuiti con riferimento a ciascun parametro, in base alle circostanze concrete, deve essere moltiplicato per il “valore punto” (pari ad €3.911,00 per genitori, figli e coniugi o assimilati), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Preso atto, allora, che all'epoca dei fatti la vittima aveva 71 anni, il danno da perdita del rapporto parentale può essere così equitativamente liquidato: A) ### (marito convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della moglie (77 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento della morte il congiunto conviveva con la vittima; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 67 punti, pari ad €262.037,00 (67 punti X € 3.911,00); B) ### (figlia convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della madre (43 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento della morte la congiunta conviveva con la vittima; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 75 punti, pari ad €293.325,00 (75 punti X € 3.911,00);
C) ### (figlia non convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della madre (37 anni); -punti 0 in relazione alla lett. “C” della ### data l'assenza di convivenza; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 61 punti, pari ad €238.571,00 (61 punti X € 3.911,00). 
Non ricorrono nel caso in esame ragioni per ulteriori interventi correttivi (“personalizzazione”), non risultando allegate peculiarità o circostanze di fatto da cui possa inferirsi in via presuntiva un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento. 
§4.9- Le somme su indicate riconosciute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale sono superiori all'importo complessivamente indicato in citazione (“nella misura complessiva di euro 260.000,00…”), ma tale importo non risulta vincolante, posto che è seguito dalla formula “o nella diversa misura, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa”, formula che nella specie non costituisce una clausola di stile (cfr. Cass. n. 9476 del 2023, secondo cui “La richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula "o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, come per l'appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona”). 
§4.10- Le somme suddette sono peraltro liquidate all'attualità, e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione. 
Spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conf., tra le tante, Cass. 18654 del 2018; Cass. n. 22607 del 2016; Cass. n. 3173 del 2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del decesso della de cuius, ossia dal giorno 08/04/2015, sino alla data della presente sentenza (Cass., S.U., n. 1712 del 1995 e succ. conf.). In altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito, e cioè alla morte di ### (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè, con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali.
Sulla complessiva somma come determinata, divenendo -con la presente sentenzal'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della pronuncia sino all'effettivo soddisfo. 
§4.11- Non può, tuttavia, sottacersi che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della ### per il risarcimento dei danni subiti dai congiunti, sia “iure hereditatis” che “iure proprio”, conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l.  n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno” (Cass. n. 16808 del 2023). 
Sul punto di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nel giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni con sangue infetto l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 va detratto dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento solo se l'indennizzo stesso sia stato già corrisposto o se è determinato o determinabile nel suo ammontare in base a specifici criteri. Vanno detratte non solo le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme ancora da percepire, in quanto riconosciute e quindi liquidate e determinabili” (Cass. n. 2047 del 2025; conf. Cass. n. ### del 2024). Ed ancora: “Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, in caso di morte del danneggiato, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal "de cuius" alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito” (Cass. n. ### del 2022).  ### fattispecie dal decreto della ### della ### - Dipartimento n. 11 “Sanità” in atti emerge che a ### è stato riconosciuto l'importo di €48.133,79 quale somma maturata dal giorno 01.04.1995 al 31.12.2001 (e ne è stato disposto l'accredito sul c/c della medesima) e che a partire dal giorno 01.01.2002 la ### aveva diritto ad un vitalizio mensile non reversibile, annualmente rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno 2002 per la terza categoria, di €598,16 da pagarsi in rate bimestrali posticipate di €1.196,32 dal 28.02.2002. 
È peraltro pacifico che l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 è stato “richiesto ed ottenuto” da ### (v. comparsa conclusionale di parte attrice, pag. 19). 
Ne discende che dalle somme da liquidare agli istanti va sottratto per ciascuno un terzo dell'importo riconosciuto quale indennizzo ex lege 210/1992 in favore della congiunta. 
§5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto Ministero della ### e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M.  n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione del relativo importo in favore dei procuratori degli attori. 
Le spese della CTU a firma del dott. ### liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti vengono poste definitivamente a carico del Ministero della ### P.Q.M. ### definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità del Ministero della ### per il decesso di ### lo condanna a corrispondere le seguenti somme, oltre interessi come specificato in motivazione: -a ### €262.037,00; -a ### €293.325,00; -a ### €238.571,00; detratto per ciascuno un terzo dell'importo riconosciuto quale indennizzo in favore di ### 2) condanna il Ministero convenuto a rifondere agli attori, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari, avv. ### e avv. ### le spese del presente giudizio, che liquida in €796,28 per esborsi ed in €29.193,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; 3) pone le spese della CTU a firma del dott. ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Ministero convenuto.  ### redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo ### del magistrato, in data 21 novembre 2025. 
Il Giudice dott.ssa

causa n. 3828/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Stilo

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