testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### di ###, ### in persona del Presidente ###funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3828/2016 del ###, introitata per la decisione, con ordinanza del 07.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente tra ### (CF.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### attori e Ministero della ### (CF ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### convenuto
Oggetto: “### ipotesi di responsabilità ### non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” Conclusioni delle parti ###ordinanza del 07.10.2025 si dà atto che solo i procuratori degli attori hanno depositato le note di trattazione scritta, nelle quali hanno impugnato e contestato, “ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da controparte perché totalmente destituito di fondamento fattuale e giuridico e, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa da intendersi qui integralmente trascritti, in via preliminare” hanno insistito “affinché vengano espunte e/o stralciate dal procedimento le ulteriori controdeduzioni alla CTU redatte dal convenuto Ministero, e depositate in data ###, in quanto assolutamente non autorizzate e, ad ogni buon conto”, hanno precisato le proprie conclusioni “così come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendone l'accoglimento”. #### §1. #### e ### (quali eredi di ### hanno citato in giudizio davanti a questo ### il Ministero della ### al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio in relazione al decesso di ### dovuto ad infezione da virus HCV contratta, nel lontano 1972, in seguito ad emotrasfusione.
Nel dettaglio, a sostegno delle proprie ragioni, gli attori hanno esposto: -che nel febbraio del 1972 ### all'età di 28 anni, a seguito di una emorragia post partum, ha riportato una grave anemia; -che, pertanto, ha dovuto effettuare delle emotrasfusioni presso il ### della ### di ### -che a partire dal 1990 la ### ha cominciato ad accusare una serie di disturbi (astenia, affaticamento, dolori addominali e febbre) e dopo i controlli effettuati le è stato diagnosticato un rialzo delle transaminasi epatiche (segno di una sofferenza epatica); -che l'anno successivo è risultata positiva all'epatite C e nel 1992 è stata ricoverata presso il ### G. ### di ### ove, in seguito ad una biopsia, le è stata diagnosticata una <<cirrosi epatica con focolai di attività HCV pos.>>; -che al predetto quadro clinico, negli anni successivi, si è aggiunta una sintomatologia di natura ansiosa - depressiva caratterizzata da una modifica comportamentale espressa pragmaticamente con la comparsa di paure e sentimenti di forte frustrazione; -che, in data ###, la ### è stata sottoposta a visita dalla ### invalidi civili di ### che le ha riconosciuto un'invalidità civile al 78% con la diagnosi di <<cirrosi epatica in fase di attici HCV correlata>>; -che, a seguito di istanza presentata al fine di ottenere l'indennizzo di cui alla legge 210/1992, il Ministero della ### in data 10 marzo 2000, ha comunicato alla ricorrente che la ### medica ospedaliera di ### ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'infezione di epatite C dalla stessa contratta e le trasfusioni di sangue cui era stata sottoposta nel 1972 presso il ### della ### di ### -che nessuna delle terapie intraprese si è rivelata risolutiva o anche solo minimamente efficace, tanto che le condizioni fisiche e psichiche della ### sono andate sempre a peggiorare, sino alla prematura morte avvenuta in data 7 aprile 2015 per «epatite C- cirrosi correlata - cancro cirrosi - collasso cardio circolatorio»; -che in data ### essi istanti hanno avanzato richiesta di risarcimento per i danni patiti e patiendi, iure proprio, in conseguenza dell'evento occorso; -che la richiesta, ad oggi, è rimasta priva di riscontro ed è stato altresì vano il tentativo di mediazione esperito presso l'### di ### di ### §2. ### della ### dichiarato in origine erroneamente contumace, si è costituito in giudizio dopo la rinnovazione della notifica della citazione, contestando, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda attorea e chiedendo di rigettarla “in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, nonché, in subordine”, di “ridurre la pretesa risarcitoria al giusto ed al dovuto, anche detraendo, dall'importo della medesima condanna risarcitoria, quanto riconosciuto, a titolo di assegno una tantum, ex L. 210/1992”.
§3. La causa, istruita con la documentazione in atti e mediante l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio (la prima delle quali dichiarata nulla dal precedente ### “per difetto di integrità del contraddittorio, … atteso che le operazioni peritali sono state svolte allorché erroneamente era stata dichiarata la contumacia del Ministero della Salute”: v. ordinanza del 16.01.2023), è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 07.10.2025, nella quale si è dato atto che solo i procuratori degli attori hanno depositato le note di trattazione scritta, precisando le conclusioni nei termini in essa riportati, ed è stato assegnato alle parti termine di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali ed ulteriore termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica.
§4. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
§4.1. Giova sottolineare ai fini della decisione che, come chiarito dalle ### della Corte di Cassazione, la responsabilità del Ministero della ### per i danni conseguenti ad infezioni da ### HCV e ### contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza esercitata dall'### sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, deve essere inquadrata nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 576 del 2008).
Con riguardo ai presupposti di tale responsabilità, è inoltre ormai consolidato l'orientamento secondo cui, anche prima dell'entrata in vigore della legge del 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse sulla base della legislazione vigente (v. L. n. 592 del 1967, che ha attribuito al Ministero della ### funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei relativi servizi; DPR n. 1256 del 1971, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 592 del 1967; L. n. 519 del 1973, che ha assegnato all'### superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica; L. n. 833 del 1978, istitutiva del ### un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della ### pure strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria.
Ne discende che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione ### dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (così Cass. n. 1566 del 2019, che in applicazione di tale principio ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il Ministero della salute responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970; v., altresì, Cass. ord. 21145 del 2021).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, puntualizzato che, in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. ord. n. 17084 del 2017; Cass. 2337 del 2018). In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono invero tre eventi lesivi, ma vi è un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, con il corollario che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della ### che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo (Cass. 17685 del 2011).
Il nesso di causalità è poi regolato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal criterio della “regolarità causale”; tuttavia, data la peculiarità delle regole che informano il sistema della responsabilità civile, nel relativo processo non è necessario raggiungere l'evidenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente ricostruire il rapporto causale sulla base del criterio del “più probabile che non”.
Ne consegue che, sussistendo - come già dettoa carico del Ministero della ### anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, e accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
§4.2- In applicazione delle coordinate che precedono, è da rilevare che nella CTU a firma del dott. ### si legge: -che la CMO di ### con verbale ### ML/V- n. 527 L. 210/92, ha riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione e l'infermità riportata nel giudizio diagnostico, ascrivibile alla III categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834; -che, infatti, nel periodo compreso tra il ### ed il ###, durante il ricovero presso il reparto di ### e ### del ### “### della Consolazione” di ### alla ### sono state praticate emotrasfusioni; -che il tempo trascorso tra le trasfusioni di sangue e la diagnosi di sieropositività per HCV riportata in anamnesi del ricovero presso il ### di ### dal 19.09.1992 al 31.10.1992 è compatibile con il quadro nosologico sofferto dalla ### per cui è “piu probabile che non” che la stessa abbia contratto l'infezione da virus HCV in seguito alle medesime trasfusioni; -che, in particolare, nell'anamnesi patologica remota riportata nella cartella clinica del ricovero presso il reparto di ### e ### del ### “### della Consolazione” di ### del 29.01.1972 non si rilevano precedenti morbosi influenti sull'insorgenza dell'infezione da HCV e sullo sviluppo e aggravamento della stessa; -che l'infezione da HCV “può essere considerata anche valutando l'attività enzimatica epatica. Nel corso dell'infezione cronica di HCV si possono osservare aumenti plasmatici dell'alanina-aminotransferasi (### e dell'aspartato-aminotransferasi (###. Ad ottobre del 1992 e successivamente la signora ### è stata trattata con i trattamenti farmacologici disponibili per l'epoca per come risulta dall'anamnesi che si riscontra nella cartella clinica durante il ricovero presso il ### “### della Consolazione” del Marzo 1999. Non risulta in nessuna documentazione prelievo ematico per il dosaggio di ### È supponibile che il trattamento con IFN e successivamente il ritrattamento con IFN abbia fallito; la complicanza della epatopatia cronica evoluta ###correlata è l'insorgenza di HCC (carcinoma epatocellulare). Il carcinoma epatocellulare (### è la seconda principale causa di decesso per malattia tumorale in tutto il mondo (…) e una delle cause crescenti di mortalità correlata al cancro, negli ### Contrariamente ai paesi in via di sviluppo nelle regioni dell'### e dell'### sub-sahariana, dove il virus dell'epatite B (### è il principale fattore di rischio per l'### l'infezione cronica con il virus dell'epatite C (### è una delle cause principali di insorgenza di HCC nei paesi sviluppati ed è la prima indicazione per il trapianto di fegato per i pazienti con ### l'### della ### (### stima che il 3% della popolazione mondiale sia infettata da HCV e che oltre 170 milioni di persone presentano epatite cronica ###correlata (…). Il rischio di ### nell'infezione cronica da ### è associato allo stadio della fibrosi. Nei soggetti cirrotici (fibrosi avanzata) l'incidenza annuale di HCC è estremamente elevata (1- 7% all'anno), anche se HCC si sviluppa raramente nei fegati con fibrosi meno avanzata (6, 7). Nei pazienti con infezione da HCV viremici (ricerca dell'### positiva), sottoposti a terapia radicale dell'### vi è indicazione alla terapia antivirale, secondo le raccomandazioni previste nelle specifiche linee guida. Anche se i meccanismi molecolari dello sviluppo di HCC indotto da HCV non sono stati completamente chiariti, osservazioni epidemiologiche suggeriscono che il ruolo principale di HCV nella cancerogenesi è quello di creare un microambiente di tessuto cirrotico che funge da ambiente cancerogeno.
Sebbene il trattamento con antivirali ad azione diretta (###, terapia altamente efficace per l'HCV con il conseguimento di una risposta virologica sostenuta (###, con prevedibile riduzione dell'incidenza di HCC correlata all'### tale risultato (### non elimina il rischio di ### in particolare nei pazienti che hanno già sviluppato una fibrosi epatica avanzata, cirrosi. La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con HCC negli anni 2005-2007 è stata rispettivamente 17% per i maschi e 16% per le femmine. Rispetto ai quinquenni precedenti la speranza di vita appare migliorata, sia pure nel contesto di una malattia comunque a prognosi infausta in tempi relativamente brevi. Il rischio di decesso raggiunge la sua punta massima nel primo anno dopo la diagnosi, mentre la probabilità di sopravvivere per ulteriori 5 anni aumenta progressivamente nei pazienti vivi a 1 e 5 anni (31% e 55% tra gli uomini e 27% e 45% tra le donne). La patogenesi molecolare di HCC è complessa. ### più accettata descrive un processo graduale attraverso il quale gli stimoli esterni inducono alterazioni genetiche in epatociti maturi che portano alla morte cellulare e alla proliferazione cellulare ###. ### progressione dell'infiammazione cronica alla fibrosi e alla cirrosi, l'upregulation delle vie mitogene porta alla produzione di popolazioni monoclonali. Queste popolazioni dispongono di epatociti displasici a seguito di alterazione dell'espressione genica, delle erosioni della telomerasi e persino delle aberrazioni del cromosoma. Questo processo può durare 10-30 anni. A questo punto, la proliferazione può essere rilevata in gruppi isolati di cellule, con conseguente foci di displasia di piccole cellule o, più frequentemente, circondate da un anello fibrotico che produce noduli displastici di basso grado (### o noduli displastici di alto grado (###. Queste sono le principali entità preneoplastiche, anche se HCC può derivare anche da piccole cellule displastiche isolate, noduli epatici chiari non conformi o addirittura da cellule progenitrici che possono sviluppare tumori misti. ### sono attualmente considerate lesioni veramente preneoplastiche e possono svilupparsi in tumori maligni nel 30% dei casi durante un periodo di 1-5 anni. Il gruppo di esperti su HCC dell'associazione europea per lo studio del fegato (### ha recentemente proposto criteri diagnostici per HCC che si basano sulle caratteristiche istologiche convenzionali o su criteri non invasivi. Noduli 2 cm nell'ambito della cirrosi epatica, HCC può essere diagnosticata con sicurezza dai risultati coincidenti di due tecniche di imaging (ultrasuoni, CT a spirale o risonanza magnetica) che mostrano ipervascolarizzazione arteriosa o da una singola tecnica di imaging positiva associata ### fetoproteina (###> 400 ng / ml. Alla signora ### l'infezione da HCV avvenuta a seguito delle trasfusioni effettuate nel 1972 ha provocato sequele di malattia epatica come la cirrosi e successivamente l'insorgere di lesione epatica con trombosi portale; alla signora ### per come risulta dalla documentazione sanitaria del 5.12.2014 e per la presenza di trombosi metastatica della vena porta è stato prescritto trattamento palliativo dell'HCC con sorafenib”.
Si sottolinea, altresì, nell'elaborato peritale: -che la mancata osservanza della normativa concernente i compiti di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano attributi al Ministero della ### oggi Ministero della ### (L. n. 296/1958, art. 1; L. n. 592/1967, artt. 1, 20, 21 e 22; D.P.R. n.1256/1971, art. 44; D.M. ### 7 febbraio 1972; D.M. ### 15 settembre 1972; L. n. 519/1973; D.L. n. 443/1987; L. n. 107/1990; L. n. 178/1991; D.M. ### 12 giugno 1991; D. Lgs. n. 502/1992; D. Lgs n. 266/1993; D. Lgs n. 449 del 1997, art. 32 comma 11; circolare del Ministero della ### n. 50 del 28.03.1966, paragrafo F), ha rappresentato un fattore negativo ai fini della prevenzione dell'infezione dell'epatite post-trasfusionale da ### -che, difatti, “sin dalla fine degli anni 60 inizi anni 70, era ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale con sangue infetto, per il quale il Ministero della ### con le circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972, aveva disposto la ricerca sistematica dell'antigene ### escludendo dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi erano alterati rispetto al "range," secondo la metodica usata. Tra l'altro, il DPR n. 1256/71 e gli artt. 65 e ss.
DM 18.6.71 prescrivevano controlli sulla idoneità dei donatori di sangue secondo le tecniche note. In particolare, l'art. 44 DPR n. 1256/71 prevedeva l'esclusione dalla donazione di chi era o era stato affetto da epatite virale, in considerazione della maggiore esposizione di questi soggetti ad altri, pur ignoti, rischi virali veicolati dal sangue. Le tecniche note in quel periodo, quindi prima dell'introduzione del test per la ricerca diretta dei vari virus epatitici (### e il virus ###, consistevano nella determinazione dell'### (successivamente identificato come antigene di superficie) e nel controllo delle transaminasi. La letteratura sul punto (…) dimostra che la ricerca sistematica dell'### nella routine della emotrasfrusione ha comportato una riduzione delle epatiti post-trasfusionali, tra cui quella ### (successivamente identificate epatite C). Successivamente, il DM 21.7.1990 stabiliva le misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue. ###. 1 stabilisce che su ogni unità di sangue e di plasma donato, oltre alla ricerca dell'### (antigene di superficie del virus dell'epatite B e degli anticorpi anti-### già stabilita con precedenti disposizioni, venga eseguita anche la ricerca degli anticorpi anti-HCV (virus dell'epatite C) e la determinazione del livello di ALT (###. ###. 2 precisa poi che "possono essere destinate alla trasfusione diretta di sangue e suoi componenti solo le unità risultate negative alla ricerca dell'### degli anticorpi anti-HIV e degli anticorpi anti-HCV in cui sano stati riscontrati livelli di ALT non superiori a 1,5, volte il valore massimo dell'intervallo normale stabilito sulla propria popolazione di donatori da ciascun servizio o centro di cu all'art. 1". La mancata sorveglianza della diagnostica sierologica per l'antigene ### e la chimica clinica per le transaminasi a decorrere già dalla metà degli anni 60 e considerate le circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972, il DM 21.7.1990 emanate dal Ministero della ### configura una responsabilità”.
Conclude, pertanto, il ### -che l'omessa osservanza della normativa suindicata ha rappresentato un fattore negativo ai fini della prevenzione dell'infezione dell'epatite posttrasfusionale da ### -che ### è venuta a conoscenza dell'infezione da HCV nel 1992 e si è sottoposta ai trattamenti farmacologici all'epoca utilizzati per il trattamento dell'epatopatia cronica HCV correlata; -che il decesso è avvenuto in data ### all'età di 71 anni per le complicanze della cirrosi epatica ###correlata e ### conseguenti all'infezione da HCV contratta in seguito alle emotrasfusioni effettuate in data 04.02.72, 06.02.72, 09.02.72 presso il ### “### della Consolazione” di ### -che è, dunque, “più probabile che non” che ### abbia contratto l'infezione da HCV nel 1972 durante il ricovero presso il suddetto ### poiché, come già detto, il tempo trascorso tra la data del contagio e la diagnosi di “epatopatia cronica HCV correlata” è compatibile con il quadro nosologico sofferto dalla medesima e dalla lettura della cartella clinica del ricovero ospedaliero di cui si discute non sono riscontrabili le dovute indagini per escludere il rischio di trasmissione di agenti patogeni delle sacche di concentrato eritrocitario alla stessa infuse.
Sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che appaiono pienamente condivisibili, il decesso della de cuius degli odierni attori è, allora, conseguenziale alla malattia contratta a causa delle emotrasfusioni praticate nel 1972 con sangue infetto.
Ed invero, posto che, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente un nesso eziologico anche probabilistico tra fatto illecito ed evento dannoso, soprattutto ove non siano configurabili serie causali alternative, deve ritenersi accertato, nella specie, il nesso causale tra le trasfusioni cui ### è stata sottoposta durante il ricovero presso il ### “### della Consolazione” nel 1972 e l'insorgenza della malattia e tra quest'ultima e la morte. E ciò tanto più se si considera che nel caso in esame non sono emersi, né, tanto meno, sono stati allegati elementi indicativi di concreti comportamenti a rischio da parte della paziente.
Né in senso contrario appare determinante quanto dedotto nell'interesse del Ministero convenuto, ossia che: -l'epoca presunta del contagio da HCV si può far risalire a prima del 1991 (atteso che la prima positività ai markers dell'epatite C risale agli esami del 28.01.1991 effettuati presso il ### della ### di ###, ma non è possibile indicare come data sicura di contagio l'epoca delle trasfusioni, essendo trascorsi tra tale evento e la diagnosi dell'infezione ben 18 anni e potendo essere state diverse le cause efficienti del contagio; -la ### è stata, difatti, sottoposta ad interventi chirurgici prima della diagnosi dell'infezione; -non risulta congruente il criterio cronologico; -non è stata dimostrata in maniera convincente la mancanza di altre cause efficienti, che sarebbero potute insorgere nel lungo periodo intercorso tra il fatto indicato come fonte di contagio e la diagnosi della patologia; -non vi erano, infine, mezzi conosciuti per poter prevenire ed evitare un eventuale contagio attraverso le trasfusioni, nonostante tutte le precauzioni dettate per lo screening dei donatori dalle conoscenze scientifiche del momento.
A fronte di tali osservazioni può replicarsi che già nel verbale della commissione medica ospedaliera (###, redatto ai sensi della L. 210/1992, è stato stabilito il “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: cirrosi epatica istologicamente accertata (in ambiente ospedaliero) HCV correlata con piastinopenia emotrasfusa per evento acuto in trattamento con interferone”. Tale documento costituisce un elemento presuntivo della sussistenza del nesso causale che non risulta smentito da circostanze di segno contrario (cfr. sul punto Cass., S.U., n. 19129 del 2023, secondo cui “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”).
Deve poi ribadirsi che già a decorrere dagli anni ‘60/‘70 sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto e che a far data dalla metà degli anni ‘60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges prescritti (cfr. Cass. 9315 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 24163 del 2019; Cass. n. 1566 del 2020; Cass. n. 21145 del 2021).
A ciò deve aggiungersi che dalla documentazione in atti non è dato riscontrare che i controlli prescritti dalla normativa dell'epoca siano stati effettivamente eseguiti sul sangue oggetto di infusione, né l'amministrazione ha provato il contrario.
§4.3- Le considerazioni appena svolte consentono pertanto di ritenere accertata la responsabilità del Ministero convenuto in relazione alla patologia infettiva contratta dalla congiunta degli attori, che ne ha cagionato la morte per le complicanze insorte ad essa strettamente correlate.
Tale responsabilità si ricollega per l'appunto all'omissione da parte del Ministero della ### dell'obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico ed in particolare all'omissione dell'analisi delle transaminasi, che avrebbe consentito (sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca) di individuare nel sangue donato il rischio di trasmissione di malattie infettive epatiche.
§4.4- Tanto chiarito, in relazione al quantum debeatur è da rilevare che gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla morte di ### sub specie di danno biologico e di danno da perdita del rapporto parentale, nonché dei danni di natura patrimoniale costituiti dalle spese causate dal decesso della congiunta (danno emergente) e dalla diminuzione della stabile contribuzione della defunta in favore del marito e delle figlie (lucro cessante).
§4.5- Ciò posto, dev'essere, anzitutto, disattesa la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, formulata in termini del tutto generici, difettando ‘a monte' allegazioni difensive sia sulle spese che sarebbero state concretamente sostenute a causa del decesso di ### sia in ordine al contributo effettivamente dato dalla stessa (che, secondo quanto si legge nella citazione, era casalinga) all'economia domestica, essendo oltretutto il suo stato di salute seriamente pregiudicato dalla patologia da cui era affetta.
§4.6- Va, parimenti, rigettata la richiesta di risarcimento del danno biologico, poiché non è stata specificamente dedotta né documentata alcuna effettiva compromissione della salute fisica o psichica degli attori derivante dalla morte della ###
§4.7- È viceversa meritevole di accoglimento la domanda volta a conseguire il risarcimento dei danni da perdita parentale.
In proposito si rammenta che il danno da perdita del rapporto parentale va inteso unitariamente nelle sue due componenti della sofferenza morale soggettiva interiore e della sofferenza che si riflette sul piano dinamicorelazionale, entrambe determinate dalla morte del congiunto (Cass. 28989 del 2019; v., da ultimo, anche Cass. n. 761 del 2025).
Come affermato dalle ### della Suprema Corte nel 2008, tale voce di danno non può considerarsi in re ipsa (giacché ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo: così Cass., sez. un., nn. 26972/26973/26974/26975 del 2008), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: v. Cass. n. 7844 del 2011) dello stretto congiunto può essere comunque data anche a mezzo di presunzioni (cfr. ex multis Cass. n. 25541 del 2022, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”; v., altresì, Cass. 4571 del 2023, secondo cui “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale; esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la 17 sofferenza del familiare”), presunzioni che in argomento assumono anzi “precipuo rilievo” (Cass., sez. un., n. 6572 del 2006), atteso che il dolore della persona non è suscettibile di una dimostrazione diretta (Cass. n. 4 del 2003).
Ne deriva che, laddove i danneggiati abbiano allegato il normale rapporto affettivo con il de cuius e lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello “sconvolgimento esistenziale”, che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008; Cass. n. 13546 del 2006; Cass., Sez. Un., n. 6572 del 2006). ### specie, considerato lo stretto rapporto di parentela e in mancanza di prova contraria, non può ragionevolmente dubitarsi che il decesso della ### abbia determinato uno sfasamento della sfera degli affetti reciproci e degli equilibri relazionali del disgregato nucleo familiare, e quindi abbia interessato entrambe le su indicate componenti del c.d. danno da perdita del rapporto parentale.
§4.8- La liquidazione del danno non può che avvenire “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. ord. n. 907 del 2018).
A tal fine, si ritiene di far ricorso alle ### di ### aggiornate nel giugno 2024 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### Le tabelle di ### pubblicate nel giugno 2022 costituiscono, invero, idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previste dalla precedente formulazione a forbice), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione (v. Cass. n. ### del 2022).
Orbene, in applicazione di dette tabelle, il risultato dato dalla somma dei punti attribuiti con riferimento a ciascun parametro, in base alle circostanze concrete, deve essere moltiplicato per il “valore punto” (pari ad €3.911,00 per genitori, figli e coniugi o assimilati), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Preso atto, allora, che all'epoca dei fatti la vittima aveva 71 anni, il danno da perdita del rapporto parentale può essere così equitativamente liquidato: A) ### (marito convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della moglie (77 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento della morte il congiunto conviveva con la vittima; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 67 punti, pari ad €262.037,00 (67 punti X € 3.911,00); B) ### (figlia convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della madre (43 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento della morte la congiunta conviveva con la vittima; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 75 punti, pari ad €293.325,00 (75 punti X € 3.911,00);
C) ### (figlia non convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della madre (37 anni); -punti 0 in relazione alla lett. “C” della ### data l'assenza di convivenza; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 61 punti, pari ad €238.571,00 (61 punti X € 3.911,00).
Non ricorrono nel caso in esame ragioni per ulteriori interventi correttivi (“personalizzazione”), non risultando allegate peculiarità o circostanze di fatto da cui possa inferirsi in via presuntiva un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento.
§4.9- Le somme su indicate riconosciute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale sono superiori all'importo complessivamente indicato in citazione (“nella misura complessiva di euro 260.000,00…”), ma tale importo non risulta vincolante, posto che è seguito dalla formula “o nella diversa misura, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa”, formula che nella specie non costituisce una clausola di stile (cfr. Cass. n. 9476 del 2023, secondo cui “La richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula "o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, come per l'appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona”).
§4.10- Le somme suddette sono peraltro liquidate all'attualità, e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione.
Spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conf., tra le tante, Cass. 18654 del 2018; Cass. n. 22607 del 2016; Cass. n. 3173 del 2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del decesso della de cuius, ossia dal giorno 08/04/2015, sino alla data della presente sentenza (Cass., S.U., n. 1712 del 1995 e succ. conf.). In altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito, e cioè alla morte di ### (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè, con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali.
Sulla complessiva somma come determinata, divenendo -con la presente sentenzal'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
§4.11- Non può, tuttavia, sottacersi che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della ### per il risarcimento dei danni subiti dai congiunti, sia “iure hereditatis” che “iure proprio”, conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno” (Cass. n. 16808 del 2023).
Sul punto di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nel giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni con sangue infetto l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 va detratto dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento solo se l'indennizzo stesso sia stato già corrisposto o se è determinato o determinabile nel suo ammontare in base a specifici criteri. Vanno detratte non solo le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme ancora da percepire, in quanto riconosciute e quindi liquidate e determinabili” (Cass. n. 2047 del 2025; conf. Cass. n. ### del 2024). Ed ancora: “Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, in caso di morte del danneggiato, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal "de cuius" alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito” (Cass. n. ### del 2022). ### fattispecie dal decreto della ### della ### - Dipartimento n. 11 “Sanità” in atti emerge che a ### è stato riconosciuto l'importo di €48.133,79 quale somma maturata dal giorno 01.04.1995 al 31.12.2001 (e ne è stato disposto l'accredito sul c/c della medesima) e che a partire dal giorno 01.01.2002 la ### aveva diritto ad un vitalizio mensile non reversibile, annualmente rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno 2002 per la terza categoria, di €598,16 da pagarsi in rate bimestrali posticipate di €1.196,32 dal 28.02.2002.
È peraltro pacifico che l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 è stato “richiesto ed ottenuto” da ### (v. comparsa conclusionale di parte attrice, pag. 19).
Ne discende che dalle somme da liquidare agli istanti va sottratto per ciascuno un terzo dell'importo riconosciuto quale indennizzo ex lege 210/1992 in favore della congiunta.
§5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto Ministero della ### e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione del relativo importo in favore dei procuratori degli attori.
Le spese della CTU a firma del dott. ### liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti vengono poste definitivamente a carico del Ministero della ### P.Q.M. ### definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità del Ministero della ### per il decesso di ### lo condanna a corrispondere le seguenti somme, oltre interessi come specificato in motivazione: -a ### €262.037,00; -a ### €293.325,00; -a ### €238.571,00; detratto per ciascuno un terzo dell'importo riconosciuto quale indennizzo in favore di ### 2) condanna il Ministero convenuto a rifondere agli attori, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari, avv. ### e avv. ### le spese del presente giudizio, che liquida in €796,28 per esborsi ed in €29.193,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; 3) pone le spese della CTU a firma del dott. ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Ministero convenuto. ### redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo ### del magistrato, in data 21 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa
causa n. 3828/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Stilo