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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1797/2025 del 20-10-2025

... n.18535, riguardo all'eccezione di sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 c.c.). E' vero che i locatori non si erano avvalsi della clausola risolutiva espressa; tuttavia, proprio la sua apposizione nel contratto assume rilievo nel caso di specie per dimostrare come il ripetuto ritardo della conduttrice, considerata invece l'importanza attribuita alla tempestività dell'adempimento implicata dalla clausola risolutiva, avesse prodotto un'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto tale da alterare, in maniera determinante, il regolamento di interessi oggetto della fattispecie negoziale e da escludere che l'inadempimento potesse essere qualificato di scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.”. (cfr. Cass. civ., n. ###/2019 in motivazione, pag. 8-9). 3.1.3. - Pertanto, a prescindere dalla questione relativa alla volontà del locatore di avvalersi o meno della clausola risolutiva espressa (su cui si tornerà in seguito), la sua pattuizione era sufficiente a mettere sull'avviso il conduttore in ordine all'importanza che, nell'economia dell'affare, aveva il puntuale pagamento dei canoni mensili. Ne deriva che, a fronte di ritardi nel pagamento del canone (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### all'udienza di discussione del 15.10.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv. ### APPELLANTE/I nei confronti di ### (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ### (CF ###) APPELLATO/I avverso la sentenza n. 773/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il #### data 15.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: “###ma Corte di Appello di Firenze, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata come da apposita istanza formulata, rigettata ogni contraria e diversa istanza: -In via preliminare, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti, la nullità della sentenza impugnata per mancata corrispondenza fra quanto chiesto e quanto pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. atteso che il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, ha ingiustamente accertato la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, ritenendo legittimamente esercitata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3) del citato contratto, seppur mai invocata da parte locatrice, sia nella fase sommaria sia in quella a cognizione piena. -Nel merito ed in ogni caso, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. in virtù della citata clausola risolutiva espressa nonché e comunque l'inefficacia, sempre per i motivi esposti, della clausola stessa; conseguentemente ed in ogni caso, accertata nella fattispecie concreta la mancanza di un colpevole inadempimento della conduttrice e, comunque, la scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale contestato e dedotto in causa, respingere la domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata dall'intimante appellata poiché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
Per parte appellata: “### l'###ma Corte adita di Appello adita, ogni ulteriore istanza reietta e disattesa, per tutti motivi di cui in premessa, respingere i motivi di appello promossi dalla società ### S.r.l. con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Lucca 773/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e della fase cautelare conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, ### S.R.L. (di seguito anche solo “Garage”) adiva questa Corte d'Appello nei confronti di ### proponendo gravame avverso la sentenza 773/2024, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il ###, che, in accoglimento della domanda proposta dal ### aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione inter partes stipulato (avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in ### fraz. Mugnano, via ### 421, censita in catasto al fg. 166, map. 560, sub 03), disponendone il rilascio, con condanna della società resistente al pagamento delle spese di lite.  1 - Il giudizio di primo grado.  1.1. - Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ### aveva convenuto in giudizio ### esponendo: -) di essere comproprietario di un compendio immobiliare, ubicato in ### via ### 421, fraz. Mignano, costituito da quattro unità artigianali; -) che, con contratto di locazione ad uso commerciale, registrato all'### delle ### in data ###, il ricorrente, insieme all'altro comproprietario, aveva concesso in godimento la porzione dell'immobile, rappresentata al ### del Comune di ### al ### 166 mappale 560 sub. 3 di mq 160, alla società ### S.r.l.; -) che la durata del contratto veniva stabilita in 6 anni a partire dall'1.1.2022 e fino al 31.1.2028, con facoltà di rinnovo automatico per uguale periodo, salvo disdetta; -) che il canone di locazione veniva pattuito in € 9.600,00 annui, che la società conduttrice si impegnava a corrispondere in rate mensili anticipate di € 800,00, oltre imposte come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese; -) che ### tuttavia, si era resa morosa nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio e giugno 2023, per un importo di € 1.600,00; -) che ogni richiesta di pagamento era risultata infruttuosa, con conseguente necessità di adire le vie legali.  1.2. - Si costituiva in giudizio ### opponendosi all'intimato sfratto. 
In particolare, contestava l'esistenza della morosità, rilevando: i) che il canone di maggio 2023 era stato pagato il 9 giugno 2023, con un ritardo dovuto ad un errore tecnico causato dal cambio della piattaforma di home banking; ii) che il canone di giugno 2023 era stato regolarmente pagato nei termini contrattuali. 
In ogni caso, non era mai stata inviata diffida ad adempiere da parte del locatore. 
Eccepiva, altresì, la mancata previsione di una clausola risolutiva espressa nel contratto di locazione, evidenziando che il locatore, in passato, aveva tollerato ritardi nei pagamenti, rendendo di fatto inoperante la predetta clausola, qualora effettivamente pattuita. 
Comunque, la morosità era modesta (€ 1.600,00 a fronte di un canone annuo di circa € 10.000) e, quindi, inidonea a turbare l'equilibrio contrattuale.  1.3. - Denegata la richiesta di convalida e disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali.  1.4. - All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni: -) doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto per il ritardato pagamento del canone relativo alla mensilità di maggio 2023, essendosi il locatore avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del regolamento negoziale, con cui era stato convenuto che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita, costituiva motivo di risoluzione del contratto ex art. “146 c.c.” (rectius 1456 c.c.); -) difatti, se da un lato si doveva constatare la tolleranza del locatore rispetto ai ritardi nel pagamento del canone verificatisi in passato, dall'altro, tale tolleranza non comportava né la eliminazione della clausola né la rinuncia ad avvalersene; -) invero, a fronte del ritardato pagamento della mensilità di maggio 2023, il locatore, con ciò manifestando la volontà di non tollerare oltre il comportamento della conduttrice, aveva intimato lo sfratto per morosità, pur omettendo di dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa; -) inoltre, in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., il ### nell'ambito di una consentita mutatio libelli svolta a seguito delle difese della controparte, aveva posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto proprio la volontà di avvalersi della suddetta clausola; -) ne conseguiva la totale irrilevanza dell'adempimento tardivo della società, in quanto intervenuto a contratto ormai risolto; -) l'inadempimento della ### era, poi, da considerarsi senz'altro colpevole, essendo irrilevante il dedotto disguido della piattaforma home banking, giacché costituiva onere del debitore monitorare il buon esito della disposizione di pagamento; -) le spese seguivano la soccombenza.  2 - Il giudizio di secondo grado.  2.1. - Avverso tale sentenza proponeva appello ### per i seguenti motivi: 1) con il primo, lamentava la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1456 Il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione nella misura in cui aveva accertato la risoluzione di diritto del contratto, a fronte della domanda di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. proposta dal locatore nell'atto di intimazione. Nella memoria integrativa ex art.  426 c.p.c., il ### contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non aveva mai invocato l'intervenuta risoluzione del contratto per integrazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4. 
In ogni caso, tale domanda si sarebbe dovuta considerare inammissibile, stante l'impossibilità della conversione della richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c. in quella ex art. 1456 c.c., in quanto costituente una non consentita mutatio libelli.  2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva comunque errato nel ritenere operante la clausola di cui al punto 4 del regolamento contrattuale, in quanto essa ### era “sempre stata solita” corrispondere il canone oltre le scadenze contrattuali, tanto che i ritardi erano stati “vari e ripetuti” (cfr. atto di appello, pag. 9), senza che il ### eccepisse alcunché al riguardo. 
Per effetto di tale comportamento, il locatore non poteva pretendere di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto divenuta ormai inefficace, non avendo egli mai manifestato la volontà di avvalersene.  3) Con il terzo, rilevava che l'inadempimento non poteva, in ogni caso, considerarsi grave, proprio in forza della tolleranza manifestata dal ### a fronte di reiterati tardivi pagamenti del canone che, in alcuni casi, erano avvenuti anche oltre venti giorni dalla scadenza contrattuale. 
Inoltre, l'atto di intimazione non era stato neppure preceduto da una diffida ad adempiere e, comunque, essa ### aveva immediatamente provveduto a saldare i canoni a seguito della notifica della citazione.
Difatti, la mensilità di maggio 2023 era stata saldata in data ###, mentre quella di giugno in data ###. 
Ad ogni modo, il pagamento dei canoni era avvenuto in ritardo solo per problemi informatici e, in seguito, essi erano sempre stati eseguiti entro il termine contrattuale. 
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  2.2. - Radicatosi il contraddittorio, ### nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.  2.3. - Con ordinanza del 26.11.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.  2.4. - All'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza. 
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.  ***  3 - ### del gravame. 
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto concernenti la medesima ratio decidendi.  3.1. - È pacifico, in quanto ammesso dalla medesima società appellante, che i ritardi, nel pagamento dei canoni di locazione, siano stati “vari e ripetuti” oltre che “considerevoli” (cfr. atto di appello, pag. 9,11). 
Ne deriverebbe, secondo quanto sostenuto da ### un atteggiamento di tolleranza, da parte del locatore, che, per un verso, impedirebbe di considerare “grave” l'inadempimento ex art. 1455 c.c. e, per un altro, impedirebbe di considerare integrata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del contratto (in mancanza, peraltro, di qualsiasi dichiarazione giudiziale e/o stragiudiziale, da parte del ### di volersene avvalere). 
Si deve dissentire.  3.1.1. - Per quanto concerne il primo profilo, occorre, innanzi tutto, osservare che correttamente il tribunale (con statuizione, peraltro, non oggetto di impugnazione) ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 55 della l. 392/1978, in quanto tale disposizione è riferita alle sole locazioni di immobili ad uso abitativo.
Ne consegue che l'avvenuto pagamento dei canoni scaduti entro la prima udienza è circostanza irrilevante ai fini dell'esclusione della risoluzione contrattuale (cfr. art. 55, comma 4, l. 392/1978). 
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla legge n. 392/1978, la disciplina di cui all'art. 55 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Il legislatore, difatti, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere - in genere - che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni, oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, di per sé inidonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza del 20/1/2017, n. 1428; così anche Cass. n. 13248/2010, Cass. 272/1999).  3.1.2. - Parimenti non applicabile, alle locazioni non abitative, è l'art. 5 della l. n.392/1978 che, tuttavia, può essere utilizzato come parametro di riferimento ai fini della valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 Sul tema si è così pronunciata la Suprema Corte: “in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza del 26/11/2019, n. ###; in senso conforme civ. n. 1428/2017). 
In particolare, tale principio risulta coniato con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, in cui il giudice del merito aveva ritenuto che il pagamento del canone, eseguito dopo la notifica dell'atto di intimazione, fosse irrilevante, data la insanabilità della morosità nelle locazioni ad uso non abitativo; parimenti irrilevanti erano le seguenti ulteriori circostanze: i) che il ritardo nei pagamenti fosse dovuto ad un errore nell'impostazione del sistema automatico di home banking; ii) che il conduttore non avesse, in precedenza, ricevuto alcuna contestazione della morosità né alcuna richiesta di pagamento; iii) che i locatori avessero sempre tollerato il ritardo nella corresponsione dei canoni. 
Al riguardo, la Suprema Corte, dopo aver evidenziato che la costituzione in mora, cioè la richiesta, con i caratteri di cui all'art.1219 c.c., dell'adempimento, non è affatto elemento costitutivo della domanda di risoluzione - con conseguente irrilevanza della mancanza di richieste o di solleciti di pagamento prima della notifica dell'atto di intimazione dello sfratto - ha ribadito il principio secondo cui l'inerzia del creditore “non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così equivoco, quale quello di non aver preteso in precedenza l'osservanza dell'obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità (cfr. Cass. 18/03/2003, n. 3964, secondo cui tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto; nello stesso senso già Cass. 20/01/1994, n. 466; Cass. 15/12/1981, 6635)”, soggiungendo che “per quanto non azionata, la società locatrice riconosce che era stata pattuita una clausola espressa, con cui evidentemente era stato dato rilievo alla particolare importanza nell'economia dell'affare al pagamento puntuale dei canoni mensili”. 
Da ciò la conclusione che “la conduttrice, insomma, aveva tutta la possibilità di rappresentarsi la gravità del proprio inadempimento, sì che non poteva dirsi sorpresa della richiesta altrui, né poteva legittimamente ritenere che il comportamento asseritamente tollerante, proprio perché neutro, avesse ingenerato il ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla pretesa di un adempimento puntuale, sì da considerare con esso incompatibile, e quindi contraria a buona fede, la richiesta di risoluzione del contratto (cfr., di recente, Cass. 13/07/2018, n.18535, riguardo all'eccezione di sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 c.c.). E' vero che i locatori non si erano avvalsi della clausola risolutiva espressa; tuttavia, proprio la sua apposizione nel contratto assume rilievo nel caso di specie per dimostrare come il ripetuto ritardo della conduttrice, considerata invece l'importanza attribuita alla tempestività dell'adempimento implicata dalla clausola risolutiva, avesse prodotto un'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto tale da alterare, in maniera determinante, il regolamento di interessi oggetto della fattispecie negoziale e da escludere che l'inadempimento potesse essere qualificato di scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.”. (cfr. Cass. civ., n. ###/2019 in motivazione, pag. 8-9).  3.1.3. - Pertanto, a prescindere dalla questione relativa alla volontà del locatore di avvalersi o meno della clausola risolutiva espressa (su cui si tornerà in seguito), la sua pattuizione era sufficiente a mettere sull'avviso il conduttore in ordine all'importanza che, nell'economia dell'affare, aveva il puntuale pagamento dei canoni mensili.
Ne deriva che, a fronte di ritardi nel pagamento del canone reiterati nel tempo e, per ammissione della medesima ### anche considerevoli (in quanto eccedenti il termine di venti giorni di cui all'art. 5 della l.n. 392/1978, suscettibile di costituire parametro di riferimento per valutare la gravità dell'inadempimento anche per le locazioni non abitative), la mera inerzia del creditore non poteva ingenerare alcun ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla puntualità dell'adempimento. 
Difatti, proprio la pattuizione della clausola risolutiva consente di affermare che il ripetuto ritardo della conduttrice avesse determinato un'alterazione dell'equilibrio contrattuale legittimante la risoluzione del contratto.  3.1.4. - Tanto più se si considera che è provato che ### abbia continuato a pagare in ritardo anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, procedendo alla corresponsione dei canoni di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024 (per l'importo complessivo di € 4.000) solo in data ### (cfr. contabile di bonifico allegato alle note di trattazione scritta depositate, in data ###, nel sub procedimento di inibitoria). 
Il che rafforza ulteriormente il convincimento in ordine alla ricorrenza del requisito della gravità dell'inadempimento. 
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 29.12.2023, n. ###). 
Pertanto, essendo pacifica l'esistenza di un ritardo precedente, contestuale (con specifico riferimento al canone di maggio 2023 che risulta corrisposto solo il ###) e successivo alla proposizione della domanda giudiziale, non possono sussistere dubbi sulla gravità dell'inadempimento imputabile a ### in quanto incidente sulla sua prestazione principale (pagamento del canone di locazione).  3.1.5. - Per completezza, si rileva che l'appellante non ha articolato alcuna censura avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato anche il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, sottolineando che non assumeva importanza il fatto che quest'ultimo si fosse manifestato per un presunto “disguido nei sistemi informatici della piattaforma home banking dell'istituto di credito del debitore, in quanto ciò non esclude l'imputabilità dell'inadempimento a colpa di quest'ultimo, colpa consistita nel non aver monitorato il buon fine della disposizione di pagamento” (pag. 4). 
Quindi, anche a voler ipotizzare che il ### abbia inteso proporre una domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., senza avvalersi della clausola risolutiva espressa, nondimeno tale domanda risulterebbe fondata.  3.2. - In ogni caso, ad avviso del Collegio, correttamente il tribunale ha ritenuto che il locatore si sia avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del contratto di locazione (che così recita: “Il prezzo annuo della locazione è convenuto in ### 9.600,00 ### pari a ### 800,00 ### mensili oltre imposte come per legge. Il canone di locazione annuo dovrà essere pagato in dodici rate mensili anticipate di uguale importo, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa per il locatore entro il giorno cinque di ogni mese […] Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese ed eccezioni dalla ### qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento del canone, decorso venti giorni dalla scadenza pattuita, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 146 c.c.”.  3.2.1. - In proposito, si presenta significativo il contenuto della memoria ex art. 426 c.p.c., depositata dal ### in cui si legge (pag. 2-3): “a parte la morosità dei canoni di maggio e giugno 2023 dalla copia contabile dei bonifici effettuati dalla società ### S.r.l. a partire dal febbraio 2022 si può evincere che, quest'ultima, non ha mai corrisposto nei termini contrattualmente pattuiti il prezzo del canone: addirittura i canoni di aprile 2022 (corrisposto in data ###), quello di marzo 2023 (27.03.2023) ed aprile 2023 (25.04.2023) sono stati corrisposti “decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita”, detta clausola risolutiva espressa costituisce da sola motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 146 c.c. (rectius 1456 c.c. ndr)”. 
Nelle conclusioni della suddetta memoria, poi, si chiedeva “per tutti i motivi evidenziati” di “convalidare l'intimato sfratto per morosità”, con ciò rinviando espressamente a tutte le argomentazioni esposte nell'atto. 
Quindi, anche a voler ritenere che il locatore abbia operato una mutatio libelli, la stessa sarebbe certamente consentita, in quanto “nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.(Nella specie, all'esito del giudizio a cognizione piena, conseguito al procedimento sommario di convalida di sfratto, la risoluzione del contratto di locazione è stata pronuncia per causa diversa da quella posta a base dell'intimazione)” ( Cassazione civile, n. 17955/2021). 
Non sussiste, dunque, il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.  3.2.2. - Inoltre, deve ribadirsi che l'inerzia del creditore in ordine ai reiterati pagamenti tardivi non può essere interpretata come rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva, in quanto “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni” ( Cass. civ., n. 14195/2022). 
Nella specie, proprio la reazione del locatore, con la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, a seguito dell'ennesimo ritardo nel pagamento del canone, esclude qualsiasi volontà di rinuncia alla suddetta clausola.  3.2.3 - Né rileva la mancanza di atti stragiudiziali con cui il ### avesse manifestato la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto: “in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (cfr. Cass. civ., n. 9275/2005).  4 - Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.  4.1. -Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000). 
Fase di studio della controversia: € 1.029,00 Fase introduttiva del giudizio: € 709,00 Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00 Compenso tabellare: € 3.261,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. 
Si ricomprende nella fase istruttoria/trattazione il sub procedimento di inibitoria, mentre non si riconosce la fase decisionale in considerazione della mancata comparizione del difensore dell'appellato all'udienza di discussione. 
Si applica il valore minimo per tutte le fasi, in ragione della ridotta attività difensiva espletata. 4.2. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da ### S.R.L. avverso la sentenza 773/2024 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. 
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02. 
Firenze, 15.10.2025 ### relatore ed estensore dott. ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1756/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia, Picardi Antonio

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2576/2023 del 16-06-2023

... 1); "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione... si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni" (comma 2); nell'assicurazione della responsabilità civile, i termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo azione" (comma 3). Alla stregua, pertanto, di quanto espressamente previsto dalle dette norme, e in particolare dal chiaro ed univoco disposto di cui all'art. 547 c.n., comma 1, non vi è dubbio che, in materia di contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea (e marittima), il termine di prescrizione per tutti i diritti derivanti da detto contratto è quello annuale; nessuna distinzione in ordine ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione aerea è prevista, invero, dalla su menzionata disposizione, sicchè è chiara l'intenzione del legislatore di prevedere, nella speciale materia aerea e marittima, un unico termine di prescrizione (quello annuale) per tutti i diritti derivanti dai contratti di assicurazione stipulati nelle (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN PERSONA DELLA DOTT.SSA ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7503/2019 TRA ####, rapp.to e difeso dagli avv.ti ### e D'### (###), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in I #### 3 - #### ; #### spa ###, rapp.ti e difesi dall'avv.  ##### , presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ### G. 
BOVIO, 22 C/###. ####: indennizzo assicurativo.  CONCLUSIONI: come da atti di causa e da note scritte depositate per l' udienza del 21.2.2023.  RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente depositato e notificato, il sig. ### - premesso di essere proprietario dell'imbarcazione ### 25 CABIN n. IT-SCM-### di colore grigio e bianco, ed equipaggiato con motore entrofuoribordo di marca ### modello MCM 4.### avente matricola n. ### alimentato a benzina; che tale imbarcazione risultava essere regolarmente assicurata con la compagnia ### S.p.A. con contratto/polizza 163/85/295116 -garanzia di furto per il valore di 55.000,00 curo, come da contratto allegato (all. 3); che in data ### il sig. ### parcheggiava presso il piazzale della ditta “### Appalti”, di proprietà del sig. ### sito in ### alla via ### esterna, la propria imbarcazione per poterla vendere, come si rileva dai rilievi fotografici e dichiarazione sottoscritta dal sig. ### (a11. 4); che in data ###, verso le ore 15.10, l'istante si recava presso il suindicato piazzale in compagnia del sig. ### sig. ### e del meccanico sig. ### per eseguire un controllo per la manutenzione della imbarcazione; che una volta giunti sul luogo si accorgevano che il cancello di ingresso era stato manomesso e che mancava il natante; che nell'immediatezza parte attrice si recava c/o gli ### del ### di P.S. ### — ### ove presentava regolare denuncia di furto (a11.5); che l'istante comunicava l'evento alla compagnia ###ni, la quale, rubricava il sinistro con n. 163/2010/### (a11.6); che, dopo la richiesta e la consegna di specifica documentazione, la compagnia di assicurazioni ### non procedeva alla liquidazione della indennità prevista da contratto; che in data ### veniva rilasciato dalla ### della Repubblica c/o il Tribunale di ### il certificato di archiviazione del procedimento penale n. 802467/10 per essere ignoti gli autori del fatto - conveniva in giudizio la compagnia ###ni S.p.A., ora ###ni S.p.A., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “### la domanda attrice e per 1'effetto, previa declaratoria del diritto dell'istante all'indennizzo ad altresì accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta ###ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., condannare, per effetto, la stessa a indennizzare il sig. ### per l'importo di 41.475,00, curo oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo definitivo; ### la convenuta compagnia al pagamento delle spese di mediazione assistita pari ad € 48,80 con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo; ### la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giustizia oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo; ### l'emittenda sentenza di clausola provvisoria esecuzione come per legge; ### ogni altro provvedimento del caso. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio la ### spa eccependo l'improcedibilità della domanda; l'incompetenza territoriale del Tribunale adito; la nullità del contratto assicurativo; la prescrizione del diritto; nel merito l'infondatezza della domanda. 
Rassegnava le seguenti conclusioni:” In via pregiudiziale in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 21 delle condizioni di polizza (pagamento dell'indennizzo) e per l'effetto dichiarare l'inesigibilità dell'indennizzo assicurativo per sospensione della liquidazione e del relativo obbligo di erogazione e conseguentemente rigettare la domanda del sig. ### nei confronti di ### s.p.a., siccome improcedibile, inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto; in via pregiudiziale in rito, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del tribunale adito ai sensi degli art. 19 e 20 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1182 c.c. con ogni conseguente pronuncia in rito ed in ordine alle spese; in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la nullità del contratto assicurativo polizza nr. 196/85/183988 e per l'effetto rigettare la domanda del sig. ### nei confronti di ### s.p.a., siccome inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto; in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 547 cod. nav. dei diritti nascenti dal contratto assicurativo polizza nr. 196/85/183988 e per l'effetto rigettare la domanda del sig. ### nei confronti di ### s.p.a., siccome inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, e comunque prescritta; in via principale nel merito, accertare e dichiarare la totale carenza di prova della domanda del sig.  ### sia con riferimento alla proprietà dell'imbarcazione, sul fatto costitutivo dell'indennizzo assicurativo, sia con riferimento alla prova dell'evento e della operatività della copertura, e con riferimento al valore del bene e per l'effetto rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata, in fatto ed in diritto e comunque non provata; in via principale sempre nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 lett. b nr. 2 CGP e per l'effetto rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata, in fatto ed in diritto e comunque non provata; in via principale sempre nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 lett. b) e c) CGP e per l'effetto rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata, in fatto ed in diritto e comunque non provata; in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento della domanda attrice, premesso quanto eccepito in ordine di quantum debeatur, accertare e dichiarare l'applicazione delle franchigie e scoperti di polizza (art. 19 CGP) e limitare il quantum debeatur nei limiti del massimale assicurato (art 7 e 8 CGP). Il tutto entro e non oltre i massimali previsti in polizza ed applicata franchigia”. 
Con ordinanza del 26.2.2020, il g.i. disponeva il mutamento del rito. 
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 21.2.2023, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc. 
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta compagnia. 
Invero, In tema di competenza territoriale derogabile relativa a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata in riferimento a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 o 19 e 20 c.p.c. ed essere formulata con l'indicazione dei giudici competenti in relazione a ciascuno dei criteri stessi ed in mancanza deve ritenersi inammissibile e la competenza si radica presso il giudice adito. 
Nel caso di specie, la ### ha omesso di esaminare il criterio di collegamento previsto dall'art. 19 c.pc, in base al quale è altresì competente il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. 
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale va dichiarata inammissibile. 
Va, invece, accolta l'eccezione di prescrizione ritualmente formulata dalla convenuta, con conseguente rigetto della domanda attorea. 
Invero, ai sensi dell'art. 547 c.n., comma 1, applicabile anche alla navigazione aerea per espressa previsione dell'art. 1020 cit. codice, "i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno"; con il comma 2 viene poi precisato che "fermo per il rimanente il disposto dell'art. 2952 c.c., per la prescrizione dei diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia...". 
In base, poi, al richiamato art. 2952 c.c. (come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art.  22 conv. in L. n. 221 del 2012), che disciplina in genere la prescrizione in materia assicurativa, "il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze" (comma 1); "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione... si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni" (comma 2); nell'assicurazione della responsabilità civile, i termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo azione" (comma 3). 
Alla stregua, pertanto, di quanto espressamente previsto dalle dette norme, e in particolare dal chiaro ed univoco disposto di cui all'art. 547 c.n., comma 1, non vi è dubbio che, in materia di contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea (e marittima), il termine di prescrizione per tutti i diritti derivanti da detto contratto è quello annuale; nessuna distinzione in ordine ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione aerea è prevista, invero, dalla su menzionata disposizione, sicchè è chiara l'intenzione del legislatore di prevedere, nella speciale materia aerea e marittima, un unico termine di prescrizione (quello annuale) per tutti i diritti derivanti dai contratti di assicurazione stipulati nelle dette materie; ed invero, se il legislatore avesse voluto introdurre una qualche distinzione, lo avrebbe espressamente e chiaramente esplicitato; tanto a maggior ragione ove si consideri che, al momento dell'entrata in vigore del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione era unico (un anno) per l'art. 547 c.n. e per l'art. 2952 c.c., e quindi prescindeva dalla materia dei singoli contratti di assicurazione. 
A fronte della norma di cui all'art. 547 c.n., comma 1, disciplinante la speciale materia della navigazione aerea, nessuna rilevanza può avere il diverso termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c., comma 2, per la prescrizione in materia di assicurazione di tutti i diritti (ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio) derivanti dal contratto di assicurazione in genere; la natura di norma speciale della menzionata disposizione del codice della navigazione (specialità espressamente confermata dall'art. 1885 c.c.) comporta, infatti, la prevalenza della stessa rispetto alla norma generale contenuta nel codice civile, in base al criterio "lex specialis derogat generali". 
Il richiamo all'art. 2952 c.c., di cui alle parole "fermo per il rimanente il disposto dell'art.  2952 c.c.", contenuto nell'art. 547 c.n., comma 2, non può, in alcun modo, riferirsi, come agevolmente desumibile proprio dalla stessa utilizzazione dell'espressione "rimanente", nè alla durata del termine di prescrizione (già disciplinata, infatti, come detto, dal comma 1) nè al momento di decorrenza della prescrizione del diritto al r risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore (espressamente disciplinata dallo stesso art. 547 c.n., comma 2), ma concerne esclusivamente gli aspetti della prescrizione in materia di navigazione aerea non specificamente disciplinati dai detti commi, e quindi il decorso e la eventuale sospensione del termine di prescrizione nell'assicurazione della responsabilità civile (art. 2952 c.c., commi 3 e 4) ed il rapporto tra assicuratore ed eventuale suo riassicuratore (art. 2952 c.c., comma 5). 
Va, quindi, affermato che, in materia di navigazione marittima ed aerea, in base alla lettera dell'art. 547 c.n. ed alla stessa intenzione del legislatore, il termine di prescrizione è di un anno per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e quindi anche per il diritto all'indennizzo dell'assicurato verso l'assicuratore in caso di verificazione dell'evento previsto in contratto (cfr. Cassazione n. 541/2020). 
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata da parte attrice, si evincono i seguenti atti interruttivi: 25.01.2010; 25.05.2011; 29.10.2012; 3.06.2013; 16.02.2015; 5.05.2016; 13.12.2017 (atto di citazione non iscritto a ruolo); 6.02.2019 e 19.6.2029 (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc). 
Risulta evidente, pertanto, che tra un atto interruttivo e l'altro è decorso un termine superiore all'anno e quindi ne discende il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto dell'attore ad essere indennizzato per il furto dell'imbarcazione per cui è causa. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in base ai criteri medi di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e con riduzione del 30% per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza od eccezione, così provvede: 1) Rigetta la domanda attorea; 2) ### al pagamento delle spese di lite in favore della ### spa che liquida (tenuto conto della riduzione del 30%) in euro 5.331,20, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%. 
Aversa, 14/06/2023 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 7503/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Fontanarosa Stefania

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1827/2025 del 03-09-2025

... aver informato dell'accaduto la propria compagnia di assicurazione, essendo lo stesso titolare della polizza n. ### che provvedeva ad aprire il sinistro, tuttavia questa riteneva di non dover procedere al risarcimento. Concludeva pertanto: “preliminarmente si chiede che l'On.le Sig. Giudice del Tribunale adito, voglia fissare nuova udienza concedendo termine al fine della chiamata in causa della compagnia di assicurazione ###s, quale assicuratrice vettoriale della ditta ### Nel merito In via principale respingere integralmente le richieste di risarcimento danni così come formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto; sempre nel merito, accettare e dichiarare, nel caso di riconoscimento della responsabilità della ditta ### che la somma dovuta alla ### è inferiore alla richiesta in quanti i danni lamentati non si riferiscono all'intero carico ma solo ad una parte di esso; accertare e dichiarare il grave comportamento della ditta ### la quale arbitrariamente si è disfatta di tutta la merce impedendo l'esatta quantificazione del danno In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il rimborso per spese generali ex art 15 L.P., IVA e CPA da (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO ### in persona del giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 5659 del ### dell'anno 2017 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per inadempimento di contratto di trasporto e vertente TRA ### in qualità di legale rappresentante della ditta ### s.r.l. ( P.I. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ####, alla via ### n. 81, elettivamente domicilia.  #### in qualità di titolare dell'omonima ditta autotrasporti di ### (P.I. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### di ####, alla via ### n. 11 ###' ###S in qualità di titolari della polizza ###, rappresentata e difesa dall'avvocato ### d'### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico ###) giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione (### A).  ###S ### S.A. nella qualità di successore nella titolarità del contratto di assicurazione ### (C.F./p.iva ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### d'### del ### di ### con studio in ### alla via ### 4, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione ### FATTO E DIRITTO 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta ### s.r.l. di ### conveniva in giudizio la ditta autotrasporti ### deducendo di avere stipulato con quest'ultimo , in data 22 luglio 2017, un contratto di trasporto ai sensi dell'art 1678 c.c. in virtù del quale ### assumeva l'obbligo di trasportare fino al domicilio, presso la sede ###Germaneto, la merce descritta nei documenti di trasporto/fattura n. 24/4 del 22/7/2017 emessa dall'azienda agricola ### per l'importo di euro 7.252,75; fattura n. 4 del 22/7/2017 emessa dalla ### frutta soc.coop. a.r.l. per l'importo di euro 3.534,34; fattura n.3 del 22/7/2017 emessa dall'azienda agricola D'### per l'importo di euro 2.568,89; fattura n. 6 del 22/7/2017 emessa dall'azienda agricola ### per l'importo di euro 4.669,60 il tutto per la somma complessiva di euro 18.023,00 La consegna di dette merci veniva affidata alla ditta ### di ### il cui dipendente giunto presso la ### s.r.l. constatava che la merce, nello specifico frutta, era completamente danneggiata, tanto che si provvedeva a destinarla ad una azienda zootecnica per essere smaltita in quanto non commerciabile. La causa di tale danneggiamento veniva rinvenuta nella condotta gravemente colposa del vettore per non avere adottato tutte le cautela ad evitare la perdita della merce. 
Che, pertanto, il danno economico subito dall'attore poteva essere quantificato in euro 18.023,00. 
Tanto premesso parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:“### l'###mo Tribunale adito, contraris reiectis, In via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della ditta di autotrasporti ### ed ### di ### e la responsabilità della stessa per la perdita delle merci trasportate ai sensi dell'art 1693 c.c., condannarla al risarcimento del danno in favore di ### s.r.l., da quantificarsi nella misura di euro 18.023,00 oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa; In ogni caso con vittoria di spese e onorari da distrarsi ex art 93 c.p.c.”.  1.2. Si costituiva in giudizio ### il quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda escludendo ogni responsabilità e deducendo che al momento del carico evidenziava verbalmente le proprie riserve alla ditta ### , in quanto i pallet su cui poggiavano le cassette di frutta avevano una struttura debole e gli angolari che mantenevano le cassette erano fragili tanto da non poter sostenere il carico delle stesse. Evidenziava comunque , di aver informato dell'accaduto la propria compagnia di assicurazione, essendo lo stesso titolare della polizza n. ### che provvedeva ad aprire il sinistro, tuttavia questa riteneva di non dover procedere al risarcimento. 
Concludeva pertanto: “preliminarmente si chiede che l'On.le Sig. Giudice del Tribunale adito, voglia fissare nuova udienza concedendo termine al fine della chiamata in causa della compagnia di assicurazione ###s, quale assicuratrice vettoriale della ditta ### Nel merito In via principale respingere integralmente le richieste di risarcimento danni così come formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto; sempre nel merito, accettare e dichiarare, nel caso di riconoscimento della responsabilità della ditta ### che la somma dovuta alla ### è inferiore alla richiesta in quanti i danni lamentati non si riferiscono all'intero carico ma solo ad una parte di esso; accertare e dichiarare il grave comportamento della ditta ### la quale arbitrariamente si è disfatta di tutta la merce impedendo l'esatta quantificazione del danno In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il rimborso per spese generali ex art 15 L.P., IVA e CPA da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”. 
A scioglimento di riserva in data ###, il Giudice dava atto che il convenuto era decaduto ex art 167 cpc poiché costituito tardivamente, tuttavia riteneva - in base a motivi di opportunità processuale, di economia del giudizio e all'esigenza di evitare conflitti di giudicati - esistente una connessione oggettiva tra la posizione del terzo e dell'attore che poteva portare ad una eventuale estensione del contraddittorio, pertanto riteneva giustificata la richiesta di chiamata e dunque rilasciava l'autorizzazione alla ### a chiamare in causa il proprio assicuratore ai sensi dell'art. 107 cpc.  1.3.Si costituivano quindi gli ### dei ###s, successivamente integrando la comparsa con la nuova denominazione ###s ### s.a. in qualità di successori della polizza ###, ### per l'### contestando gli atti delle controparti e per chiedere il rigetto delle domande avversarie cosi concludendo “### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale ed assorbente - ### e dichiarare irrituale e/o inammissibile la chiamata in causa degli ### dei ###s per essere la ### incorsa nella decadenza ex art 169 cpc e per l'effetto estromettere gli ### dal presente giudizio. in via preliminare - ### e dichiarare improcedibile il presente giudizio per il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ovvero di negoziazione assistita; nel merito - ### e dichiarare l'assenza della responsabilità vettoriale in capo alla ### e conseguentemente rigettare la domanda di manleva per totale carenza di prova sulla l'operatività della polizza invocata; - ### e dichiarare l'inoperatività della polizza ex art 18 e/o 16 delle condizioni di polizza e conseguentemente rigettare la domanda di manleva di ### - ### e dichiarare la violazione dell'art 21 della polizza con conseguente applicazione dell'art 1915 c.c. e per l'effetto dichiarare decaduto dal diritto all'indennizzo ### rigettando la domanda di manleva formulata ovvero riducendone il quantum; in subordine - ### e dichiarare la totale carenza di prova sul quantum del pregiudizio sofferto da ### e dunque sull'ammontare della domanda di manleva della ### e per l'effetto rigettare integralmente domanda nei confronti degli ### dei ###s e ovvero ridurla nel limiti di quanto verrà dimostrato. - ### e dichiarare la responsabilità del ### nella produzione del danno ex art 1227 c.c. conseguentemente rigettare e/o ridurre ogni pretesa dell'attore e conseguentemente la domanda di manleva della ### nei confronti degli ### dei ###s ovvero ridurre la condanna a quanto risulterà in concreto dimostrato; in ulteriore subordine - ### denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità della ### e operativa la polizza invocata e venga quindi condanna alla manleva gli ### dei ###s, condannare al pagamento del risarcimento dovuto con applicazione dei limiti previsti dall'art 1696 c.c., ed in ogni caso con applicazione della franchigia fissa di € 250 o € 1000 in caso di dolo e colpa grave, anche cumulati, il tutto nei limiti del massimale come sopra precisato e come previsto dalla polizza; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.   1.4. Instauratosi il contraddittorio, espletata la mediazione con esito negativo, ed assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale; all' esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.  2. In merito alle eccezioni preliminari sollevate da parte terza chiamata ###S ### S.A.  2.1. La terza chiamata ha sollevato l'eccezione sull'inammissibilità della chiamata in causa degli ### per intervenuta tardività della richiesta, ### è infondata atteso che già con provvedimento del 02.03.2018 il giudice aveva ritenuto di rimettere in termini parte convenuta ordinando la chiamata del terzo ai sensi dell'art 107 c.p.c. giudicando la comunanza della causa con il soggetto terzo sulla base dell'opportunità processuale di garantire l'economia del giudizio e stante l'esigenza di evitare conflitti di giudicati. 
La chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità. (Cass. civ. n. 22419/2008) In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace (in forza dell'art.  311 c.p.c. disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme relative al procedimento avanti al Tribunale, in quanto applicabili), ben può tale giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, 281 bis, 270 e 107 c.p.c., ordinare la chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c. «in ogni momento» del giudizio di primo grado, senza limiti di tempo, e quindi anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria orale, non essendo al riguardo vincolato dalle preclusioni in cui siano eventualmente incorse le parti originarie per effetto dell'art. 320 c.p.c., giacchè, attese le finalità pubblicistiche che presiedono alla chiamata del terzo iussu iudicis la deroga al regime delle ordinarie preclusioni nascente dal combinato disposto di cui agli artt. 270 e 184 bis c.p.c. non può non trovare applicazione anche nel procedimento in questione, atteso che l'economia dei giudizi e l'uniformità dei giudicati sono valori che devono prevalere sulle pure apprezzabili esigenze di snellezza e celerità a tale procedimento impresse dalla riforma del 1990, come si desume dalla circostanza che proprio con il mantenere in tale occasione immutata la disciplina dell'istituto in questione il legislatore ha dimostrato di considerare le suindicate finalità pubblicistiche come meritevoli di maggiore tutela.  (Cassazione civile, ### III, sentenza n. 707 del 19 gennaio 2004).  3. Venendo al merito della domanda attorea, si osserva quanto segue. 
La fattispecie in esame è riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 1693 c.c.; invero, ciò di cui si duole l'attore è, in definitiva, il non avere tenuto la ditta di trasporti ### una condotta diligente al fine di evitare la perdita o l'avaria della merce, in particolare riteneva che la causa era da addebitare ad una brusca frenata del vettore nel corso del trasporto ( cfr. lettera di richiesta risarcimento danni del 07.09.2017 indirizzata alla ditta autotrasporti ### doc. 2) provocando il ribaltamento delle cassette di frutta e la perdita totale dei colli. 
La responsabilità per perdita ed avaria è prevista dall'art. 1693 c.c. secondo cui “ Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnate per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”.  ### perdita o avaria si concreta l'inadempimento della obbligazione del vettore per omessa custodia; inoltre, il vettore si presume responsabile dell'avaria o della perdita della merce trasportata se l'ha accettata senza riserve; in tal caso, il vettore potrà esonerarsi da responsabilità soltanto provando che il danno è derivato da un evento ricollegabile a caso fortuito o a forza maggiore (cfr. Cass. civ. 20 gennaio 1995 n. 622). 
È poi onere del destinatario denunciare tempestivamente al mittente lo stato della merce al momento in cui la riceve, ed il mittente a sua volta deve tempestivamente contestare al vettore il deterioramento della merce. 
Successivamente, colui che agisce contro il vettore, sia mittente che destinatario, deve dare prova della quantità, della qualità e dello stato delle cose all'atto del relativo affidamento al medesimo in custodia in modo che al momento della riconsegna, dal confronto possa dedurre che il deterioramento è intervenuto nel corso del trasporto (Cass. civ. 3 marzo 2005 n. 4652). 
Vale poi rammentare i principi generali in tema di riparto della prova in ambito contrattuale, “ il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.  1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. civ. SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533).  3.1. ### fattispecie per cui è causa, tutti gli elementi probatori raccolti declinano per l'affermazione della responsabilità della ditta autotrasporti di ### in particolare quest'ultima ha eccepito che il danno subito dal carico sia imputabile ad un vizio di imballaggio delle merci con conseguente esonero di responsabilità del vettore . 
L' eccezione non coglie nel segno. 
Ed invero la presunzione di responsabilità che grava sul vettore può essere vinta solo ove il vettore dimostri il difetto dell' imballaggio predisposto dal mittente; inoltre il vettore oltre ad avere l' onere della verifica dell' integrità del contenitore, è tenuto , in relazione a specifiche circostanze (che ricorrono nella fattispecie, trattandosi di trasporto di merce deteriorabile e di un consistente numero di colli) ad assumere informazioni sui sistemi ed i materiali di imballaggio per assicurare la consistenza dell' involucro ed eventualmente vigilare sulle operazioni di carico (Cass. Civ. n. 931/1995). 
Sotto tale profilo va considerato che la convenuta non ha dedotto alcuna ricorrenza di circostanze atte a liberarla da responsabilità . Ed invero l' eccepito vizio di imballaggio delle merci è rimasto sfornito di prova, sicchè nel caso di specie non è circostanza idonea ad escludere la responsabilità della convenuta.  3.2.Peraltro è documentalmente provato (cfr. DDT in atti) che il vettore ha accettato il trasporto della merce per conto di parte attrice senza alcuna riserva.  3.3. Dalla documentazione fotografica depositata in atti emerge che alcune cassette erano ben ancorate con “fermacarico” mentre per altre tale strumento di sicurezza non risulta apposto ( cfr nello specifico foto n. 4 e 9 delle memorie n. 2 di parte terza chiamata) ### pertanto compito del giudice del merito, ai fini dell' inapplicabilità dei limiti di responsabilità, accertare in concreto - tenuto conto delle circostanze di tempo e luogo, del valore delle merci trasportata e di ogni altro elemento utile alla graduazione della colpa - che l' evento che ha determinato il danno di cui si chiede il ristoro, è derivato da colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti, ossia in un comportamento che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, “ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti” (Cass., n. 14456/2001).  3.4. ### fattispecie il rinvenimento del carico di alcune cassette rovesciate all' interno del mezzo e della mancanza di apposizione di “fermacarico” che ne ha determinato il ribaltamento, è indice di un comportamento della convenuta qualificabile come gravemente colposo, ove solo si consideri da un lato che la merce trasportata era particolarmente delicata ### contenuta in numerose cassette, e dall' altro che il vettore è operatore professionalmente qualificato. 
Particolare rilievo assume anche la circostanza che la convenuta non ha neppure fornito alcuna spiegazione circa i probabili motivi del danneggiamento della merce mentre era sotto il suo controllo; tale comportamento configura ingiustificata negligenza nel servizio offerto che integra, ad avviso del giudicante, gli estremi di grave negligenza del vettore che non ha adoperato la cura dovuta e le attenzioni necessarie durante le operazioni di carico e trasporto delle merci.  4. Per quel che riguarda la quantificazione del danno per perdita e avaria della merce, la ### frutta s.r.l. ha richiesto un risarcimento pari ad euro 18.023,00, sul presupposto che tutta la merce fosse stata danneggiata. 
Emerge dalla documentazione fotografica allegate, però, che il danno alle merci riguardasse solo alcune di esse e non la totalità del carico. Emerge infatti, che le cassette dove era apposto il “fermacarico” erano integre, mentre solo quelle prive di tale mezzo di sicurezza si erano ribaltate, con ciò determinando il parziale deterioramento della merce.  4.1.Priva poi di ogni giustificazione è la donazione a produttori di alimenti per animali atteso che la merce era solo parzialmente danneggiata e che anche se danneggiata conservava un valore in campo di alimenti zootecnici - che poteva essere venduta magari ad un prezzo ridotto. 
Ed altresì ingiustificata la tempestiva distruzione della merce, operata dalla ### frutta s.r.l., senza che sia stato consentito all'assicurazione di valutare il costo del danno.  4.2.In ogni caso è rimasto privo di dimostrazione il quantum risarcitorio richiesto in questa sede dalla ### dovendo il Giudice , sulla scorta della documentazione fotografica allegata effettuare una valutazione in via equitativa, attribuendo alla richiesta della ### pari ad euro 18.023,00,la valutazione pari ad un terzo, con conseguente condanna di parte convenuta alla somma di euro 6.000,00. 
La somma di ### 6.000,00 come sopra determinata viene liquidata a titolo di risarcimento danni e come tale costituisce debito di valore e pertanto soggetta a rivalutazione in ragione del diminuito potere d' acquisto della moneta; sulla somma per come rivalutata, dovranno essere computati gli interessi legali dalla data della messa in mora (07.09.2017) sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché sulla somma così ottenuta, interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.  5. La chiamata in garanzia. 
Quanto alla domanda di manleva proposta da ditta autotrasporti di ### nei confronti della terza chiamata, ###s ### deve essere rigettata per l'inoperatività della polizza in relazione alle cause di avaria della merce trasportata. 
Ed infatti la polizza sottoscritta da ### recante il n. ###, A) all'art 18 lett. d) delle condizioni generali di assicurazione, prevede che “Gli assicuratori non sono obbligati per i risarcimenti che fossero dovuti dal contraente/assicurato in conseguenza di: d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci; ( come sopra rilevato nessuna riserva è stata apposta sui ### B) ### 16 delle condizioni generali denominato proprio “ESCLUSIONI” prescrive che… Gli assicuratori non sono obbligati per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato in relazione al traposto di: d) piante e merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermici. 
Essendo il carico de quo costituito da frutta e nella specie pesche e pere, trasportate in una stagione calda, ( luglio) appare evidente che rientri in detta categoria e dunque la copertura assicurativa non può operare. 
Pertanto, tenuto conto delle clausole contrattuali sopra richiamate, la richiesta di manleva deve essere rigettata. 
Le spese di lite tra ### in qualità di legale rappresentante della ditta ### s.r.l.e la ditta autotrasporti di ### sono liquidate secondo lo scaglione di cui al D.M. 55/2014 e giusta il valore effettivo della causa , diminuiti della metà vista la parziale soccombenza, da distrarsi ex art.  93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice che ne ha fatto esplicita richiesta. 
Le spese di liti tra ### e ###s ### s.a. seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore effettivo della causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna ### ed esteri di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento nei confronti di ### in qualità di legale rappresentante di ### s.r.l. della somma di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento danno per perdita o avaria, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla data della messa in mora (07.09.2017) sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché sulla somma così ottenuta, interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo; 2) rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di ###S ### S.A 3) condanna ### ed esteri di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in complessivi euro 1.534,00 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 1.270,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice che ne ha fatto esplicita richiesta.  4) condanna ### ed esteri di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute da parte terza chiamata ###S ### S.A che liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali IVA e Cap come per legge. 
Così deciso in ### 02 settembre 2025 

IL GIUDICE
ONORARIO Dott.ssa ###


causa n. 5659/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Fragale

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 361/2026 del 21-01-2026

... della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa. Alla luce delle conclusioni peritali, si deve ritenere la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno ex l.222 del 1984 con decorrenza dalla data indicata dal consulente tecnico d'ufficio. Segue la soccombenza la definizione delle spese siccome liquidate in dispositivo, considerata la natura ed il valore della controversia, la non particolare importanza ed il modesto numero delle questioni trattate, il grado dell'autorità adita con particolare riguardo alla attività svolta dalla difesa e la serialità dell'oggetto del contendere e delle connesse difese e ritenuto che la liquidazione delle spese processuali sottintende l'accertamento e l'emergenza di un accertamento in concreto in ordine all'esistenza di un rapporto funzionale tra attività e processo. Pqm Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara la sussistenza sin dal 18.1.23 per cui è causa delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento del diritto di parte ricorrente a conseguire l'assegno ex l.222 del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Il Giudice del ### H. Bellanova ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.10548.2024 R.A.C.L., promossa da: ### con il proc. avv.  ### dom.  ### avvocatura ### ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto all'assegno ex l.222.84 in considerazione del quadro patologico sofferto con conseguente condanna di ### al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione (domanda di cui deve invero predicarsi la inammissibilità alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione - Cass. 16.10.25 n.27701) e con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria. 
All'uopo espone come la prestazione non sia stata erroneamente confermata da ### Fissata l'udienza di discussione si è costituita ### lamentando l'infondatezza del ricorso. 
Nel corso del procedimento in esame, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'emergenza delle condizioni patologiche utili a conseguire le prestazioni richieste tanto in riferimento alla data della domanda amministrativa, ovvero successivamente.  ### ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie in consulenza tecnica d'ufficio puntualmente individuate, con riduzione a meno di 1\3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sin dalla revoca del 18.1.23. Ritiene il ### adito che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possano condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate da opposte argomentazioni.  ### ordinario di invalidità può essere conseguito dall'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale, in relazione ad occupazioni compatibili rispetto alle sue attitudini. Legittimato a conseguirla è l'assicurato che, alla data della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa. 
Alla luce delle conclusioni peritali, si deve ritenere la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno ex l.222 del 1984 con decorrenza dalla data indicata dal consulente tecnico d'ufficio. 
Segue la soccombenza la definizione delle spese siccome liquidate in dispositivo, considerata la natura ed il valore della controversia, la non particolare importanza ed il modesto numero delle questioni trattate, il grado dell'autorità adita con particolare riguardo alla attività svolta dalla difesa e la serialità dell'oggetto del contendere e delle connesse difese e ritenuto che la liquidazione delle spese processuali sottintende l'accertamento e l'emergenza di un accertamento in concreto in ordine all'esistenza di un rapporto funzionale tra attività e processo.  Pqm Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara la sussistenza sin dal 18.1.23 per cui è causa delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento del diritto di parte ricorrente a conseguire l'assegno ex l.222 del 1984. 
Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di #### a tenere indenne parte avversa per le spese legali sostenute e che liquida in misura di euro 1170,00 per quanto concerna l'Atp e per il resto in misura di euro 2697,00 per competenze, oltre iva e cpa, da distrarsi alla difesa antistataria. 
Lecce, 21/01/2026 ### n. 10548/2024

causa n. 10548/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lorenzo Bellanova

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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 6/2026 del 03-01-2026

... legittimazione passiva. Risulta dagli atti che la polizza di assicurazione azionata dagli attori è stata stipulata dall'istituto scolastico con ### - ### per l'### ( documento 8 degli attori), mentre la I.G.S. s.r.l. è una società incarica dalla AIG per la gestione e la liquidazione del sinistro, risultando pertanto priva di legittimazione passiva. Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 152 ###, relativo al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato dall'impresa di assicurazione per ciascuno Stato membro, trattandosi di una disposizione specifica inserita nel capo V del titolo X del ### relativa agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando il D.M. n. 55/2014 secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo per cui è stata accolta la domanda. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2070/2020: CONDANNA il ### di ### a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2070/2020 avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c., promossa da: ### nato a ### il ###, C.F. ###, e ### nata a #### il ###, C.F.  ###, N.Q. ### nato a ### il ###, C.F. ###, e il primo anche in proprio, con il patrocinio dell'avv.  ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ###atti; #### in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###atti; ### S.R.L., con sede ###, P.I. ###, con il patrocinio dell'avv.  ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###atti.  ###'udienza del 07/10/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti: ### al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le causali di cui in atti o per quelle altre che appariranno secondo giustizia: - ritenere e dichiarare che il ### di ### in persona del sindaco pro tempore, con sede in #### di ### (c.f. ###) è responsabile del sinistro per cui è causa e che dello stesso deve rispondere anche la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###(p.iva ###), siccome tenuta a risarcire e/o indennizzare gli attori; per l'effetto condannare il ### di ### in persona del sindaco pro tempore, e la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido e/o ciascuna per le rispettive voci e responsabilità, all'integrale risarcimento e/o indennizzo, in favore degli attori, di tutte le voci di danno dai medesimi patiti e patendi a seguito dell'occorso, includendovi sia quelli patrimoniali che quelli non patrimoniali, e ciò, secondo i criteri indicati in narrativa o per come apparirà equo e di giustizia all'On.le Giudice adito, previa occorrendo consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo. 
Col favore delle spese competenze e onorari.  ### Piaccia al Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda attorea nei confronti del ### di ### perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
Ritenere, in ogni caso, che il sinistro occorso al minore ### rientra “negli infortuni scolastici” risarcibili, di cui alla polizza assicurativa stipulata ad hoc dall'istituto scolastico “G.Ferraris” con la compagnia di assicurazione convenuta ### s.r.l., tenuta, pertanto, al risarcimento. 
In via subordinata, nella non temuta ipotesi, che dovesse essere accertata la responsabilità dell'Ente, dichiarare che i danni lamentati sono eccessivi e, quindi, ridurli in applicazione dell'art.1227 Con il favore delle spese e dei compensi di difesa.  ### S.R.L. 
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### S.r.l. con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio; 2) nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso ex adverso spiegato e le relative domande formulate per i motivi di cui in narrativa; 3) in subordine, diminuire il quantum debeatur alla luce dell'esosità dell'attorea pretesa; 4) in estremo subordine, accertare il concorso colposo del danneggiato conducente e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura corrispondente; 5) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ### convenivano in giudizio il ### di ### e I.G.S. s.r.l. e - premettendo che in data ###, alle ore 13:20 circa, il minore ### tornando a casa dopo l'uscita da scuola, percorreva in ### la ### con direzione di marcia ### - ### alla guida del ciclomotore #### tg ### di proprietà di ### quando, durante il tragitto, cadeva per terra a causa del cattivo stato manutentivo del manto stradale e delle relative buche in esso presenti - chiedevano il risarcimento dei danni alla persona subiti dal minore e dei danni al ciclomotore al ### di ### al quale era esclusivamente riconducibile la responsabilità del sinistro per avere omesso di realizzare gli adeguati interventi manutentivi nel tratto di strada in oggetto, e alla I.G.S. s.r.l., in base alla polizza assicurativa stipulata dalla scuola frequentata dal ragazzo, istituto “G.Ferraris”, essendosi l'infortunio verificato nel percorso scuola-casa, ai sensi dell'art.  37 delle condizioni generali di polizza. 
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta il ### di ### contestando la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. per mancanza dei presupposti e deducendo in via subordinata il concorso di colpa del danneggiato. 
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la I.G.S. s.r.l. eccependo la sua mancanza di legittimazione passiva e l'estraneità della pretesa rispetto al contratto di assicurazione, contestando altresì l'an e il quantum della pretesa. 
Assunte prove orali ed espletata CTU medico-legale, all'udienza del 7/10/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. 
La domanda degli attori nei confronti del ### di ### è fondata e deve pertanto essere accolta. 
Risulta dal prontuario per la rilevazione degli incidenti redatto dalla ### di ### intervenuta sul posto dopo il sinistro che il “ciclomotore #### targato ### condotto da ### Francesco… percorreva la via A. ### con tratto e direzione di marcia via ### - viale ### … giunto in prossimità del civico 31, a causa delle numerose buche e degli avvallamenti ivi presenti, perdeva il controllo del veicolo rovinando al suolo probabilmente sul fianco destro ... A causa della caduta il ciclomotore subiva danni in più parti della carena ed il conducente veniva trasportato a mezzo ambulanza presso il ### dell'### di Ragusa…” (cfr. doc. 9 degli attori). 
Il testimone ### che ha assistito all'incidente, ha confermato l'articolato 1) dichiarando che “in data ###, alle ore 13.20 circa, mentre percorrevo con la mia autovettura la via ### direzione di marcia via ###viale ### giunto in prossimità del civico n. 31, il ciclomotore che mi precedeva condotto dal sig. ### a causa di una buca presente sul manto stradale perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra”, specificando altresì che “ho assistito all'incidente, il ciclomotore condotto dal ### era circa 50 metri davanti a me e non c'erano altri veicoli interposti; ho visto che il ragazzo ha perso il controllo del motociclo, e quando sono sceso per aiutarlo, ho notato che c'erano un paio di buche sul manto stradale, al centro della carreggiata, di circa cm 40 di diametro e profonde circa c. 10-15; le buche si erano riempite d'acqua a causa della pioggia dei giorni passati” (cfr. verbale d'udienza del 17/05/2022).
Il teste ha poi riferito che il ### procedeva a velocità moderata, a circa 40 km/h, così come l'autovettura da lui condotta, che la buca era priva di segnalazione, che alcun lavoro di riparazione era stato posto in essere dal ### di ### e che nei giorni precedenti al sinistro per cui è causa vi erano state abbondanti piogge. 
Tanto premesso, giova osservare che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi” (Cass. III n. 11096/20; nello stesso senso n. 6326/19). 
La giurisprudenza ha altresì chiarito che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. VI n. 9315/19). 
Riguardo all'onere della prova, “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. 18518/2024). 
Alla luce di tali principi, ritiene questo Giudice che nel caso di specie sussista il nesso di causalità tra le buche presenti nella strada e la caduta di ### che ha perso il controllo del suo motociclo rovinando per terra in corrispondenza delle buche, come confermato dal testimone ### Escluso il caso fortuito, va tuttavia ravvisato un concorso di colpa del danneggiato che avrebbe dovuto adottare una maggiore cautela posto che le buche piene d'acqua erano visibili in quanto l'incidente è avvenuto alla luce del giorno (ore 13.20), su un tratto di strada rettilineo e con un tempo sereno, come si evince dal prontuario della ### municipale. 
Può ritenersi che la condotta colposa dell'attore abbia concorso a causare l'evento nella misura del 25%, misura nella quale va diminuito il risarcimento ai sensi degli artt. 1227 comma 1 e 2056 c.c..  ### di ### deve pertanto essere condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti dal ### a seguito della caduta, nella misura del 75%.
Con riferimento alla valutazione dei danni alla persona, risulta dalla consulenza tecnica medico legale e dalla documentazione sanitaria versata in atti che, in conseguenza del sinistro, il ### ha riportato “tumefazione labbro superiore con piccola ferita (non richiede sutura) alla mucosa. Rottura dentaria (11) dolenzia del naso dolenzia eminenza ipotenare mano sinistra e polso. Dolenzia ginocchio destro e caviglia destra”. 
Il danno biologico permanente è valutabile nella misura dello 0,5%, dovendo farsi riferimento alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio, puntualmente motivata e logicamente coerente. 
Nel liquidare il danno, così come accertato, può farsi ricorso alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, relativa all'anno 2024. 
Occupandoci dapprima del danno biologico permanente e avendo riguardo alle tabelle di cui sopra, considerata la percentuale di invalidità indicata (0,5%) e l'età dell'attore al momento del sinistro (16 anni), il valore a punto da porre a base del calcolo è pari ad € 644,50 (1.289/2), con un incremento del 25% per la sofferenza, fino ad € 805,50. 
Lo stesso ha inoltre sofferto un periodo di inabilità temporanea pari a giorni 20 ripartiti in giorni 10 di ITP al 75% ed ulteriori giorni 10 al 50%. Spetta pertanto a ### per tali voci di danno biologico temporaneo, liquidate secondo il valore di € 115,00 per ogni giorno di inabilità, tenuto conto della gravità e della durata della malattia, una somma pari ad € 1.437,50. 
Spetta dunque all'attore l'importo di € 1.682,20, pari al 75% di € 2.243,00, somma attualizzata ad oggi. 
Va poi evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. unite, 17.2.1995 n. 1712), costituendo il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso; la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.  ### sopra indicato deve dunque essere devalutato fino al momento del fatto (24.11.2018) secondo gli indici ### previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c. e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi. 
Tale operazione di rivalutazione va effettuata anche d'ufficio per i crediti di valore. 
Spetta pertanto all'attore l'ulteriore somma di € 188,03 a titolo di interessi calcolati sull'importo di € 1.417,19, somma devalutata al 24.11.18 e poi rivalutata anno per anno.  ### ha altresì diritto al risarcimento delle spese mediche giudicate congrue dal CTU (€ 4.398,70), nella misura del 75% (€ 3.299,03), oltre a rivalutazione e interessi calcolati come sopra dal marzo 2019 a oggi, per un importo complessivo di € 4.331,88. 
Non spettano le spese per l'acquisto di abbigliamento, difettando la prova del loro collegamento causale con l'incidente oggetto del giudizio.
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento dei danni al ciclomotore, risulta dalla testimonianza di ### che lo stesso ha redatto un preventivo di € 844,00 per la riparazione del mezzo, ma non ha eseguito i lavori perché erano antieconomici rispetto al valore del mezzo. 
Giova al riguardo osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. Sez. III n. 21012/10). 
Nel caso di specie, alla luce della testimonianza del ### si può ritenere che il costo delle riparazioni superi il valore di mercato del veicolo, che va determinato in via equitativa in € 600,00, da ridurre del 25% per il concorso di colpa del danneggiato.  ### di € 450,00 deve essere rivalutato dal momento del fatto (24.11.2018) alla data della decisione secondo gli indici ### e sulla somma, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi al tasso legale; si ottiene in tal modo la somma di € 593,84. 
In conclusione, il ### di ### deve essere condannato a corrispondere agli attori la somma di € 6.202,11, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale alla persona di ### e la somma di € 593,84, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al ciclomotore, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. 
La domanda nei confronti di I.G.S. s.r.l. deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva. 
Risulta dagli atti che la polizza di assicurazione azionata dagli attori è stata stipulata dall'istituto scolastico con ### - ### per l'### ( documento 8 degli attori), mentre la I.G.S. s.r.l. è una società incarica dalla AIG per la gestione e la liquidazione del sinistro, risultando pertanto priva di legittimazione passiva. 
Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 152 ###, relativo al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato dall'impresa di assicurazione per ciascuno Stato membro, trattandosi di una disposizione specifica inserita nel capo V del titolo X del ### relativa agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando il D.M. n. 55/2014 secondo lo scaglione di valore corrispondente all'importo per cui è stata accolta la domanda.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2070/2020: CONDANNA il ### di ### a corrispondere agli attori la somma di € 6.202,11, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale alla persona di ### e la somma di € 593,84, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al ciclomotore, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
DICHIARA inammissibile la domanda nei confronti di I.G.S. s.r.l. 
CONDANNA il ### di ### a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 286,27 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e ### CONDANNA parte attrice a rimborsare a I.G.S. s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e ### PONE le spese di CTU a carico del ### di #### 03/01/2026. 
Il Giudice dott.

causa n. 2070/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Maggioni

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