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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### all'udienza di discussione del 15.10.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv. ### APPELLANTE/I nei confronti di ### (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ### (CF ###) APPELLATO/I avverso la sentenza n. 773/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il #### data 15.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: “###ma Corte di Appello di Firenze, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata come da apposita istanza formulata, rigettata ogni contraria e diversa istanza: -In via preliminare, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atti, la nullità della sentenza impugnata per mancata corrispondenza fra quanto chiesto e quanto pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. atteso che il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, ha ingiustamente accertato la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, ritenendo legittimamente esercitata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3) del citato contratto, seppur mai invocata da parte locatrice, sia nella fase sommaria sia in quella a cognizione piena. -Nel merito ed in ogni caso, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. in virtù della citata clausola risolutiva espressa nonché e comunque l'inefficacia, sempre per i motivi esposti, della clausola stessa; conseguentemente ed in ogni caso, accertata nella fattispecie concreta la mancanza di un colpevole inadempimento della conduttrice e, comunque, la scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale contestato e dedotto in causa, respingere la domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata dall'intimante appellata poiché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “### l'###ma Corte adita di Appello adita, ogni ulteriore istanza reietta e disattesa, per tutti motivi di cui in premessa, respingere i motivi di appello promossi dalla società ### S.r.l. con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Lucca 773/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e della fase cautelare conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, ### S.R.L. (di seguito anche solo “Garage”) adiva questa Corte d'Appello nei confronti di ### proponendo gravame avverso la sentenza 773/2024, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il ###, che, in accoglimento della domanda proposta dal ### aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione inter partes stipulato (avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in ### fraz. Mugnano, via ### 421, censita in catasto al fg. 166, map. 560, sub 03), disponendone il rilascio, con condanna della società resistente al pagamento delle spese di lite. 1 - Il giudizio di primo grado. 1.1. - Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ### aveva convenuto in giudizio ### esponendo: -) di essere comproprietario di un compendio immobiliare, ubicato in ### via ### 421, fraz. Mignano, costituito da quattro unità artigianali; -) che, con contratto di locazione ad uso commerciale, registrato all'### delle ### in data ###, il ricorrente, insieme all'altro comproprietario, aveva concesso in godimento la porzione dell'immobile, rappresentata al ### del Comune di ### al ### 166 mappale 560 sub. 3 di mq 160, alla società ### S.r.l.; -) che la durata del contratto veniva stabilita in 6 anni a partire dall'1.1.2022 e fino al 31.1.2028, con facoltà di rinnovo automatico per uguale periodo, salvo disdetta; -) che il canone di locazione veniva pattuito in € 9.600,00 annui, che la società conduttrice si impegnava a corrispondere in rate mensili anticipate di € 800,00, oltre imposte come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese; -) che ### tuttavia, si era resa morosa nel pagamento dei canoni relativi alle mensilità di maggio e giugno 2023, per un importo di € 1.600,00; -) che ogni richiesta di pagamento era risultata infruttuosa, con conseguente necessità di adire le vie legali. 1.2. - Si costituiva in giudizio ### opponendosi all'intimato sfratto.
In particolare, contestava l'esistenza della morosità, rilevando: i) che il canone di maggio 2023 era stato pagato il 9 giugno 2023, con un ritardo dovuto ad un errore tecnico causato dal cambio della piattaforma di home banking; ii) che il canone di giugno 2023 era stato regolarmente pagato nei termini contrattuali.
In ogni caso, non era mai stata inviata diffida ad adempiere da parte del locatore.
Eccepiva, altresì, la mancata previsione di una clausola risolutiva espressa nel contratto di locazione, evidenziando che il locatore, in passato, aveva tollerato ritardi nei pagamenti, rendendo di fatto inoperante la predetta clausola, qualora effettivamente pattuita.
Comunque, la morosità era modesta (€ 1.600,00 a fronte di un canone annuo di circa € 10.000) e, quindi, inidonea a turbare l'equilibrio contrattuale. 1.3. - Denegata la richiesta di convalida e disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali. 1.4. - All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni: -) doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto per il ritardato pagamento del canone relativo alla mensilità di maggio 2023, essendosi il locatore avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del regolamento negoziale, con cui era stato convenuto che il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita, costituiva motivo di risoluzione del contratto ex art. “146 c.c.” (rectius 1456 c.c.); -) difatti, se da un lato si doveva constatare la tolleranza del locatore rispetto ai ritardi nel pagamento del canone verificatisi in passato, dall'altro, tale tolleranza non comportava né la eliminazione della clausola né la rinuncia ad avvalersene; -) invero, a fronte del ritardato pagamento della mensilità di maggio 2023, il locatore, con ciò manifestando la volontà di non tollerare oltre il comportamento della conduttrice, aveva intimato lo sfratto per morosità, pur omettendo di dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa; -) inoltre, in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., il ### nell'ambito di una consentita mutatio libelli svolta a seguito delle difese della controparte, aveva posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto proprio la volontà di avvalersi della suddetta clausola; -) ne conseguiva la totale irrilevanza dell'adempimento tardivo della società, in quanto intervenuto a contratto ormai risolto; -) l'inadempimento della ### era, poi, da considerarsi senz'altro colpevole, essendo irrilevante il dedotto disguido della piattaforma home banking, giacché costituiva onere del debitore monitorare il buon esito della disposizione di pagamento; -) le spese seguivano la soccombenza. 2 - Il giudizio di secondo grado. 2.1. - Avverso tale sentenza proponeva appello ### per i seguenti motivi: 1) con il primo, lamentava la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1456 Il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione nella misura in cui aveva accertato la risoluzione di diritto del contratto, a fronte della domanda di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. proposta dal locatore nell'atto di intimazione. Nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., il ### contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non aveva mai invocato l'intervenuta risoluzione del contratto per integrazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4.
In ogni caso, tale domanda si sarebbe dovuta considerare inammissibile, stante l'impossibilità della conversione della richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c. in quella ex art. 1456 c.c., in quanto costituente una non consentita mutatio libelli. 2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva comunque errato nel ritenere operante la clausola di cui al punto 4 del regolamento contrattuale, in quanto essa ### era “sempre stata solita” corrispondere il canone oltre le scadenze contrattuali, tanto che i ritardi erano stati “vari e ripetuti” (cfr. atto di appello, pag. 9), senza che il ### eccepisse alcunché al riguardo.
Per effetto di tale comportamento, il locatore non poteva pretendere di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto divenuta ormai inefficace, non avendo egli mai manifestato la volontà di avvalersene. 3) Con il terzo, rilevava che l'inadempimento non poteva, in ogni caso, considerarsi grave, proprio in forza della tolleranza manifestata dal ### a fronte di reiterati tardivi pagamenti del canone che, in alcuni casi, erano avvenuti anche oltre venti giorni dalla scadenza contrattuale.
Inoltre, l'atto di intimazione non era stato neppure preceduto da una diffida ad adempiere e, comunque, essa ### aveva immediatamente provveduto a saldare i canoni a seguito della notifica della citazione.
Difatti, la mensilità di maggio 2023 era stata saldata in data ###, mentre quella di giugno in data ###.
Ad ogni modo, il pagamento dei canoni era avvenuto in ritardo solo per problemi informatici e, in seguito, essi erano sempre stati eseguiti entro il termine contrattuale.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 2.2. - Radicatosi il contraddittorio, ### nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. 2.3. - Con ordinanza del 26.11.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 2.4. - All'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula. *** 3 - ### del gravame.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto concernenti la medesima ratio decidendi. 3.1. - È pacifico, in quanto ammesso dalla medesima società appellante, che i ritardi, nel pagamento dei canoni di locazione, siano stati “vari e ripetuti” oltre che “considerevoli” (cfr. atto di appello, pag. 9,11).
Ne deriverebbe, secondo quanto sostenuto da ### un atteggiamento di tolleranza, da parte del locatore, che, per un verso, impedirebbe di considerare “grave” l'inadempimento ex art. 1455 c.c. e, per un altro, impedirebbe di considerare integrata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del contratto (in mancanza, peraltro, di qualsiasi dichiarazione giudiziale e/o stragiudiziale, da parte del ### di volersene avvalere).
Si deve dissentire. 3.1.1. - Per quanto concerne il primo profilo, occorre, innanzi tutto, osservare che correttamente il tribunale (con statuizione, peraltro, non oggetto di impugnazione) ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 55 della l. 392/1978, in quanto tale disposizione è riferita alle sole locazioni di immobili ad uso abitativo.
Ne consegue che l'avvenuto pagamento dei canoni scaduti entro la prima udienza è circostanza irrilevante ai fini dell'esclusione della risoluzione contrattuale (cfr. art. 55, comma 4, l. 392/1978).
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla legge n. 392/1978, la disciplina di cui all'art. 55 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Il legislatore, difatti, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere - in genere - che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni, oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, di per sé inidonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza del 20/1/2017, n. 1428; così anche Cass. n. 13248/2010, Cass. 272/1999). 3.1.2. - Parimenti non applicabile, alle locazioni non abitative, è l'art. 5 della l. n.392/1978 che, tuttavia, può essere utilizzato come parametro di riferimento ai fini della valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 Sul tema si è così pronunciata la Suprema Corte: “in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza del 26/11/2019, n. ###; in senso conforme civ. n. 1428/2017).
In particolare, tale principio risulta coniato con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, in cui il giudice del merito aveva ritenuto che il pagamento del canone, eseguito dopo la notifica dell'atto di intimazione, fosse irrilevante, data la insanabilità della morosità nelle locazioni ad uso non abitativo; parimenti irrilevanti erano le seguenti ulteriori circostanze: i) che il ritardo nei pagamenti fosse dovuto ad un errore nell'impostazione del sistema automatico di home banking; ii) che il conduttore non avesse, in precedenza, ricevuto alcuna contestazione della morosità né alcuna richiesta di pagamento; iii) che i locatori avessero sempre tollerato il ritardo nella corresponsione dei canoni.
Al riguardo, la Suprema Corte, dopo aver evidenziato che la costituzione in mora, cioè la richiesta, con i caratteri di cui all'art.1219 c.c., dell'adempimento, non è affatto elemento costitutivo della domanda di risoluzione - con conseguente irrilevanza della mancanza di richieste o di solleciti di pagamento prima della notifica dell'atto di intimazione dello sfratto - ha ribadito il principio secondo cui l'inerzia del creditore “non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così equivoco, quale quello di non aver preteso in precedenza l'osservanza dell'obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità (cfr. Cass. 18/03/2003, n. 3964, secondo cui tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto; nello stesso senso già Cass. 20/01/1994, n. 466; Cass. 15/12/1981, 6635)”, soggiungendo che “per quanto non azionata, la società locatrice riconosce che era stata pattuita una clausola espressa, con cui evidentemente era stato dato rilievo alla particolare importanza nell'economia dell'affare al pagamento puntuale dei canoni mensili”.
Da ciò la conclusione che “la conduttrice, insomma, aveva tutta la possibilità di rappresentarsi la gravità del proprio inadempimento, sì che non poteva dirsi sorpresa della richiesta altrui, né poteva legittimamente ritenere che il comportamento asseritamente tollerante, proprio perché neutro, avesse ingenerato il ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla pretesa di un adempimento puntuale, sì da considerare con esso incompatibile, e quindi contraria a buona fede, la richiesta di risoluzione del contratto (cfr., di recente, Cass. 13/07/2018, n.18535, riguardo all'eccezione di sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 c.c.). E' vero che i locatori non si erano avvalsi della clausola risolutiva espressa; tuttavia, proprio la sua apposizione nel contratto assume rilievo nel caso di specie per dimostrare come il ripetuto ritardo della conduttrice, considerata invece l'importanza attribuita alla tempestività dell'adempimento implicata dalla clausola risolutiva, avesse prodotto un'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto tale da alterare, in maniera determinante, il regolamento di interessi oggetto della fattispecie negoziale e da escludere che l'inadempimento potesse essere qualificato di scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.”. (cfr. Cass. civ., n. ###/2019 in motivazione, pag. 8-9). 3.1.3. - Pertanto, a prescindere dalla questione relativa alla volontà del locatore di avvalersi o meno della clausola risolutiva espressa (su cui si tornerà in seguito), la sua pattuizione era sufficiente a mettere sull'avviso il conduttore in ordine all'importanza che, nell'economia dell'affare, aveva il puntuale pagamento dei canoni mensili.
Ne deriva che, a fronte di ritardi nel pagamento del canone reiterati nel tempo e, per ammissione della medesima ### anche considerevoli (in quanto eccedenti il termine di venti giorni di cui all'art. 5 della l.n. 392/1978, suscettibile di costituire parametro di riferimento per valutare la gravità dell'inadempimento anche per le locazioni non abitative), la mera inerzia del creditore non poteva ingenerare alcun ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla puntualità dell'adempimento.
Difatti, proprio la pattuizione della clausola risolutiva consente di affermare che il ripetuto ritardo della conduttrice avesse determinato un'alterazione dell'equilibrio contrattuale legittimante la risoluzione del contratto. 3.1.4. - Tanto più se si considera che è provato che ### abbia continuato a pagare in ritardo anche dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, procedendo alla corresponsione dei canoni di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024 (per l'importo complessivo di € 4.000) solo in data ### (cfr. contabile di bonifico allegato alle note di trattazione scritta depositate, in data ###, nel sub procedimento di inibitoria).
Il che rafforza ulteriormente il convincimento in ordine alla ricorrenza del requisito della gravità dell'inadempimento.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 29.12.2023, n. ###).
Pertanto, essendo pacifica l'esistenza di un ritardo precedente, contestuale (con specifico riferimento al canone di maggio 2023 che risulta corrisposto solo il ###) e successivo alla proposizione della domanda giudiziale, non possono sussistere dubbi sulla gravità dell'inadempimento imputabile a ### in quanto incidente sulla sua prestazione principale (pagamento del canone di locazione). 3.1.5. - Per completezza, si rileva che l'appellante non ha articolato alcuna censura avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato anche il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, sottolineando che non assumeva importanza il fatto che quest'ultimo si fosse manifestato per un presunto “disguido nei sistemi informatici della piattaforma home banking dell'istituto di credito del debitore, in quanto ciò non esclude l'imputabilità dell'inadempimento a colpa di quest'ultimo, colpa consistita nel non aver monitorato il buon fine della disposizione di pagamento” (pag. 4).
Quindi, anche a voler ipotizzare che il ### abbia inteso proporre una domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., senza avvalersi della clausola risolutiva espressa, nondimeno tale domanda risulterebbe fondata. 3.2. - In ogni caso, ad avviso del Collegio, correttamente il tribunale ha ritenuto che il locatore si sia avvalso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del contratto di locazione (che così recita: “Il prezzo annuo della locazione è convenuto in ### 9.600,00 ### pari a ### 800,00 ### mensili oltre imposte come per legge. Il canone di locazione annuo dovrà essere pagato in dodici rate mensili anticipate di uguale importo, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa per il locatore entro il giorno cinque di ogni mese […] Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese ed eccezioni dalla ### qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento del canone, decorso venti giorni dalla scadenza pattuita, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 146 c.c.”. 3.2.1. - In proposito, si presenta significativo il contenuto della memoria ex art. 426 c.p.c., depositata dal ### in cui si legge (pag. 2-3): “a parte la morosità dei canoni di maggio e giugno 2023 dalla copia contabile dei bonifici effettuati dalla società ### S.r.l. a partire dal febbraio 2022 si può evincere che, quest'ultima, non ha mai corrisposto nei termini contrattualmente pattuiti il prezzo del canone: addirittura i canoni di aprile 2022 (corrisposto in data ###), quello di marzo 2023 (27.03.2023) ed aprile 2023 (25.04.2023) sono stati corrisposti “decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita”, detta clausola risolutiva espressa costituisce da sola motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 146 c.c. (rectius 1456 c.c. ndr)”.
Nelle conclusioni della suddetta memoria, poi, si chiedeva “per tutti i motivi evidenziati” di “convalidare l'intimato sfratto per morosità”, con ciò rinviando espressamente a tutte le argomentazioni esposte nell'atto.
Quindi, anche a voler ritenere che il locatore abbia operato una mutatio libelli, la stessa sarebbe certamente consentita, in quanto “nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.(Nella specie, all'esito del giudizio a cognizione piena, conseguito al procedimento sommario di convalida di sfratto, la risoluzione del contratto di locazione è stata pronuncia per causa diversa da quella posta a base dell'intimazione)” ( Cassazione civile, n. 17955/2021).
Non sussiste, dunque, il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata. 3.2.2. - Inoltre, deve ribadirsi che l'inerzia del creditore in ordine ai reiterati pagamenti tardivi non può essere interpretata come rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva, in quanto “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni” ( Cass. civ., n. 14195/2022).
Nella specie, proprio la reazione del locatore, con la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, a seguito dell'ennesimo ritardo nel pagamento del canone, esclude qualsiasi volontà di rinuncia alla suddetta clausola. 3.2.3 - Né rileva la mancanza di atti stragiudiziali con cui il ### avesse manifestato la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in quanto: “in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (cfr. Cass. civ., n. 9275/2005). 4 - Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello. 4.1. -Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).
Fase di studio della controversia: € 1.029,00 Fase introduttiva del giudizio: € 709,00 Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00 Compenso tabellare: € 3.261,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si ricomprende nella fase istruttoria/trattazione il sub procedimento di inibitoria, mentre non si riconosce la fase decisionale in considerazione della mancata comparizione del difensore dell'appellato all'udienza di discussione.
Si applica il valore minimo per tutte le fasi, in ragione della ridotta attività difensiva espletata. 4.2. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da ### S.R.L. avverso la sentenza 773/2024 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.261,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 15.10.2025 ### relatore ed estensore dott. ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
causa n. 1756/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia, Picardi Antonio