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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1490/2022 del 24-10-2022

... rimborsare le spese di lite in favore dell'appellata ### assicurazioni s.p.a liquidate in € 9.515,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge 3) ### l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso nella camera di consiglio tenuta in L'### in data 11 ottobre 2022 su relazione della Dott. #### est. Dott. ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati ### Dott. ### rel. 
Dott. ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1304/2019 R.G., promossa da ### s.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### come in atti #### s.p.a in persona dell'#### nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. ### come in atti ### per la riforma della sentenza n. 303/2019 resa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 8 novembre 2019 All'udienza tenutasi in data 26 aprile 2022 in modalità telematica come disposto con provvedimento del ### di ### del 1 marzo 2022, le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante deposito di note scritte e la Corte tratteneva la causa in - 2 - decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza in data 26 aprile 2022 FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 303/2019 pubblicata in data 8 novembre 2019 il Tribunale di Lanciano decideva in merito alla domanda promossa da ### s.r.l.s nei confronti di ### s.p.a al fine di ottenere la corresponsione dell'indennizzo previsto nella polizza, stipulata in data ### denominata “### rischi per la piccola e media impresa” n.1/###/99/102934167 relativamente al sinistro verificatosi il 27 luglio 2015 presso l'impianto di cogenerazione ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica sito nella zona industriale di ####, di cui era affittuaria in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data ### con la società ### s.r.l. 
Assumeva parte attrice che in data 27 luglio 2015 alle ore 18.30 perveniva all'### Coppola, (responsabile della S.I.T. - ### s.a.s. società incaricata per l'assistenza e la manutenzione) un segnale di avaria proveniente dagli impianti per cui, recatosi sul posto, riscontrava che uno dei quattro serbatoi dell'olio dell'impianto risultava inclinato, a seguito del cedimento di uno dei piedi di sostegno, con conseguente rottura della serpentina di riscaldamento presente all'interno della cisterna e travaso dell'acqua nel serbatoio che si andava a mescolare con l'olio vegetale, provocando il grippaggio dei motori e la conseguente interruzione di tutta la produzione. 
Effettuate ulteriori verifiche il giorno successivo, attraverso l'ispezione dall'interno dei quattro motori e la decompressione , veniva riscontrato il danneggiamento dei motori e di due alternatori da ricondursi al cedimento di uno dei piedi di sostegno della cisterna e conseguente trascinamento della stessa . 
In data ### la società attrice provvedeva ad inoltrare l'avviso di sinistro all'assicurazione che ne dava riscontro in data ### comunicando l'apertura del sinistro e il nominativo del perito incaricato per la verifica dei danni che effettuava - 3 - quattro sopralluoghi, coadiuvato da un collaboratore e da un tecnico specializzato, ####, senza che venisse formulata alcuna offerta risarcitoria dalla compagnia. 
Al fine di limitare i danni derivanti dalla perdita della produzione, nelle more dell'attività ispettiva dell'assicurazione, la ### contattava, unitamente alla società incaricata della manutenzione, diverse officine autorizzate per la vendita di ricambi ### senza esito finché contattava la società ###line di ### che presentava un'offerta di riparazione del motore con consegna dei ricambi nel termine di 70 giorni lavorativi. 
Visto il notevole tempo decorso dall'apertura del sinistro e espletata senza esito, stante l'assenza dell'### ass.ni s.p.a, la mediazione, l'attrice adiva il Tribunale di Lanciano invocando l'operatività della polizza sottoscritta in data ### al fine di ottenere il ristoro del danno da interruzione dell'attività di produzione dell'impianto di cogenerazione ad olio vegetale, sia in termini di danno diretto o danno emergente relativamente alle spese da sostenere per la riattivazione dell'impianto ( per l'importo preventivato di € 71.476,00 o in subordine, di € 67.000,00) sia in termini di danno indiretto o lucro cessante da interruzione dell'attività di produzione di energia elettrica da quantificarsi, secondo le condizioni di polizza , in € 2000 al giorno e per un massimo di 90 giorni ( per l'importo di € 180.00,00 ovvero la richiesta massima di indennizzo previsto in polizza vista la mancata definizione del sinistro non per causa imputabile all'attrice, ovvero per l'importo di € 140.000,00 tenendo conto dei tempi minimi stimati, 70 giorni lavorativi, per il ripristino dell'impianto). 
Si costituiva in giudizio ### s.p.a. contestando la domanda attorea in quanto basata su una ricostruzione contraria al vero e priva del fatto costitutivo del diritto azionato, evidenziando come l'asserito sinistro si fosse verificato dopo pochi giorni ( 27.07.15) dalla stipula del contratto di assicurazione ( datato 06.07.2015), che la ### non aveva mai trasmesso la documentazione ripetutamente richiesta dal perito dell'assicurazione in merito all'elenco dei danni subiti, all'evidenza materiale dei danni medesimi, alla dimostrazione delle cause, alle circostanze dichiarate sul funzionamento dell'allarme e sulla documentazione comprovante le segnalazioni di ricevuto segnale di avaria, alla dimostrazione dei contatti attivati per i - 4 - ricambi, escludendo la sussistenza di condotte inadempienti ad essa riconducibili riguardo le operazioni peritali svolte. 
Deduceva la perdita del diritto all'indennizzo della società assicurata in dipendenza della dolosa esagerazione della richiesta di danni nonché la violazione degli artt. 1914 e 1915 c.c. avendo deliberatamente omesso di attivarsi per ridurre le conseguenze del danno e precluso all'assicurazione la possibilità di espletare la perizia mediante la consegna dei documenti ripetutamente richiesti. Rilevava l'inammissibilità dell'azione per non aver previamente fatto ricorso alla “perizia contrattuale”, prevista dalla polizza, per l'accertamento delle cause del sinistro e della eventuale quantificazione dei danni con conseguente improponibilità dell'azione proposta. 
Espletata l'attività istruttoria con prove documentali e l'escussione dei testi, indicati dalle parti, la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art.  190 c.p.c.  1)La sentenza di primo grado: Il primo giudice rigettava la domanda attorea in quanto muovendo dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, che in tema di assicurazione dei danni impone al danneggiato di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, riteneva, all'esito dell'istruttoria , che non fosse stato provato l'accadimento del sinistro per cui è causa. 
In particolare riteneva non provato il fatto storico del sinistro integrante fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, come allegato da parte attrice , non avendo ### prodotto la documentazione ( sollecitata più volte dallo stesso perito dell'assicurazione) generata dal sistema di supervisione che avrebbe fornito l'evidenza in ordine a data, ora e contenuto della situazione di avaria segnalata e considerata la scarsa congruenza delle dichiarazioni rese dal teste ### Coppola (responsabile della società incaricata per l'assistenza e manutenzione degli impianti) che, prima ha escluso che la segnalazione dell'avaria avvenisse mediante sms o mail (in modo da poter essere stampate ),salvo poi riferire di non ricordare a chi avesse consegnato il report dell'avviso di avaria ricevuto, precisando che trattavasi di documentazione non stampabile.   - 5 - Riteneva il Tribunale di primo grado non provato, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria, l'interruzione dell'attività di produzione dell'energia dell'impianto della ### quale conseguenza riferibile al sinistro de quo, in difetto di elementi volti a dimostrare l'operatività dell'impianto anteriormente al dedotto sinistro e quindi l'effettiva durata del periodo di inattività. 
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda con condanna della ### s.r.l.s al pagamento delle spese di giudizio in favore di ###ni s.p.a liquidati in € 10.000 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.  2)Appello: avverso la sentenza n. 303/2019 del Tribunale di Lanciano proponeva appello ### s.r.l.s. per : Errata nonché illogica ricostruzione di fatti; manifesta ingiustizia; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c: violazione del divieto di ultrapetizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché parziale valutazione degli elementi probatori offerti. 
Parte appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata in quanto dall' esame dell'attività istruttoria espletata e dalla documentazione allegata emerge in maniera incontrovertibile la prova dell'esistenza del danno occorso all'impianto di cogenerazione in data ### e il diritto all'indennizzo in favore di ### Deduce a suffragio di ciò la circostanza che l'### non ha mai escluso l'operatività della garanzia assicurativa né l'esistenza del sinistro, limitandosi a sollevare eccezioni di inammissibilità della domanda per mancato esperimento della perizia contrattuale, di dolosa esagerazione del danno e la violazione delle norme di cui agli art. 1914 e 1915 c.c., pertanto ritiene l'an debeatur provato ex art 115 c.p.c. in assenza di contestazioni delle parti ### che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c per essersi il ### pronunciato su un'eccezione di intervenuta decadenza di parte attrice dalla domanda risarcitoria di cui all'2.1 -(Obblighi del Contraente o dell'### in caso di ### delle ### generali di polizza che impone di effettuare la denuncia del sinistro “entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal - 6 - momento in cui ne sono venuti a conoscenza “e, dunque, sull'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per tardività della denuncia di sinistro che essendo eccezione di rito o scricto sensu poteva essere sollevata ### solo dalla assicurazione convenuta. 
Rinviene la violazione del divieto di ultra o extra petizione in quanto, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata, il Tribunale di Lanciano si è pronunciato oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere in contraddittorio non avendo l'### mai eccepito l'inesistenza del sinistro e/o l'intempestività della sua denuncia. 
In sede di decisione il ### ha omesso il vaglio della documentazione prodotta dall'appellante quale la relazione resa dalla #### il ### e le fatture relative ai preventivi di spesa per il ripristino dell'impianto non contestata dall'assicurazione cosi come non è stata contestata la prova orale del teste ### Coppola (in ordine all'avviso di allarme consistente in una notifica tramite software dedicato che giunge sul cellulare ma non è stampabile) e sulla circostanza della consegna del report degli avvisi a ### o al perito dell'assicurazione, ritenendo non rilevante la mancata indicazione dell'esatto destinatario del predetto report ( in quanto il ### non ricorda a chi l'avrebbe consegnato.). 
Ritiene la sentenza di primo grado affetta da errores in iudicando per aver considerate contraddittorie le dichiarazioni del teste ### e non provata l'esistenza del sinistro per la presunta mancata consegna dell'avviso di allarme, innanzitutto in quanto le dichiarazioni di ### non sono state contestate dall'assicurazione e poi per la superficialità ed erroneità mostrata nella valutazione delle dichiarazioni dei testi ### e ### contraddittorie sul punto relativo alla consegna dei report per essere stati entrambi presenti alla richiesta effettuata dal perito dell'assicurazione durante un sopralluogo, pur dichiarando il primo di non conoscerne l'esito e il secondo che quel documento non era stato consegnato. 
Rileva l'ulteriore violazione del divieto di ultrapetizione non avendo l'assicurazione eccepito il mancato funzionamento dell'impianto anteriormente al sinistro , mentre il Tribunale sostiene che la ### non ha fornito la prova dell'interruzione dell'attività - 7 - dell'impianto come conseguenza riconducibile al sinistro per cui è causa e ciò in quanto nel verbale del sopralluogo avvenuto in data ### , non contestato dalle parti, vi è riportata la data in cui l'impianto è stato ripristinato ( febbraio 2015) dopo gli opportuni interventi di adeguamento e manutenzione; inoltre al momento del sinistro le cisterne contenevano circa 6000 litri di olio vegetale ( che la ### ha provveduto a svuotare ) a dimostrazione della pregressa attività produttiva unitamente alla circostanza che in sede di risoluzione del contratto di affitto di azienda fra ### e ### fu stabilito che l'indennizzo per il danno per cui è causa restasse nella titolarità dell'appellante. 
Con la comparsa conclusionale parte appellante ribadisce di aver dato prova della circostanza che al momento del sinistro l'impianto era funzionante , mediante la documentazione prodotta con la seconda memoria ex art 183 c.p.c, , la previsione nell'atto di risoluzione del contratto di affitto di azienda della rinuncia dell'appellante all'indennità per gli incrementi di produttività dell'impianto,la presenza nelle cisterne di stoccaggio di 6000 litri di olio vegetale e l'aver stipulato un contratto per la manutenzione e assistenza con la S.I.T.-### tutte circostanze incompatibili con un impianto inattivo; cosi come non ci sarebbe stata alcuna necessità di stipulare prima il contratto di assicurazione durante il periodo in cui l'impianto era soggetto a revamping. 
In ordine all'accadimento del sinistro rileva di aver fornito al perito dell'assicurazione una serie di documenti, fra cui il “### motori Paolisi” ossia la scheda tecnica dei motori contenente l'andamento dei propulsori fino al momento del sinistro, per cui è stata fornita prova sia del funzionamento dei propulsori sia del loro arresto a seguito del sinistro de quo ### l'erronea ricognizione dei fatti operata dal tribunale per aver del tutto omesso l'esame di uno o più fatti storici principali e di carattere decisivo risultanti dagli atti processuali che avrebbero portato ad un esito diverso della controversia ( quali relazione di ###elettronica del 03.11.15 , dichiarazioni teste ### oltre al fatto che controparte non ha mai contestato se non in via generica, l'esistenza del sinistro eccependo l'inammissibilità della domanda.   - 8 - Contesta infine la statuizione sulle spese (per € 10.000 a carico di ### in quanto ingiusta ed eccessiva e ritenendo piu equo in virtù del fumus boni iuris, quantomeno, la compensazione delle spese e chiede la sospensione ex art 283 c.p.c dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.  3. Si costituiva in appello ### S.P.A rilevando l'inconsistenza e la infondatezza dell'impugnazione proposta da ### s.r.l.s. e richiamando gradatamente le ulteriori notazioni svolte in prime cure in ordine alla infondatezza del postulato attoreo ( non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dall'accoglimento del primo argomento chiaramente pregiudiziale rispetto agli altri) riproponendole per il caso di accoglimento del gravame ex adverso proposto. 
Rileva che l'appellante non ha spiegato perché non ha depositato l'avviso (in forma cartacea o digitale) del sistema di allarme che avrebbe dovuto generarsi a seguito dell'evento per cui è causa e che ha sostenuto di aver ricevuto: documento la cui assenza è stata posta alla base del rigetto della domanda in primo grado e che era stato richiesto ripetutamente dal perito dell'assicurazione durante la fase stragiudiziale. 
Rileva che la valenza assorbente dell'argomento addotto dal tribunale a sostegno del rigetto ha precluso l'esame degli ulteriori elementi illustrati dalla compagnia a sostegno dell'infondatezza della richiesta della ### Ad ogni modo deduce la correttezza della sentenza impugnata non avendo l'appellante fornito la prova del fatto costitutivo rappresentato dalla circostanza che il guasto fosse avvenuto in costanza di vigenza del contratto assicurativo ( ovvero l'avviso dell'avaria) Contesta le ulteriori deduzioni esposte dall'appellante nella comparsa conclusionale non avendo l'assicurazione riproposto semplicemente le considerazioni del primo grado ma sottoposto tutte le altre difese contrattuali onde pervenire al medesimo esito del giudizio, eventualmente con diversa motivazione. 
I riferimenti dell'appellante al revamping e all'entrata a regime dell'impianto costituiscono argomenti nuovi (per cui non se ne accetta il contraddittorio) e ininfluenti; il teste ### non ha mai affermato che il sinistro era in garanzia ( anzi ha chiarito che il motore esaminato non presentava rigature e che gli altri non era stato - 9 - possibile esaminarli). Contesta il riferimento al “trend motori Paolisi”, non essendo stato mai prodotto il documento in questione e su cui non è stata mai fatta alcuna deduzione o argomentazione dall'appellante che, dunque, è tardiva.  ### che la ### ha da subito contestato il sinistro ( non solo sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda) e l'esito del giudizio di primo grado rientra nel terzo ordine di conclusioni indicate ( che è stato ritenuto integrare la ragione più liquida). 
Non vi è alcuna deduzione della compagnia che si possa qualificare come mancata contestazione della risarcibilità dei danni vista la capillare e totale contestazione operata dall'appellata ,anche in ordine ai danni diretti ed indiretti ex adverso richiesti.  4) Motivi della decisione.  ### è infondato e come tale deve essere rigettato in applicazione della disciplina e giurisprudenza in materia. 
Preliminarmente si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. ord. n. 9205/21) secondo il quale “in generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c, l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. sez. 1- Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass sez. 3-, Ordinanza ### del 21/12/2017)”ed analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi spaziali e temporali della garanzia essendo a carico dell'attore di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.  ### di inoperatività, sollevata dall'assicurazione, di una polizza assicurativa (Cass. ord. 15630/18) “non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda; essa invero postula semplicemente l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (cfr. per tutte Cass. 15228-14) donde in base al principio di acquisizione entra nell'oggetto del processo per il sol fatto di essere stata prospettata nel corso del giudizio”.   - 10 - Seguendo la giurisprudenza di legittimità è pacifico dunque che (Cass. ord. ###/17, Cass ord.15630/18, Cass ord. 9205/21) “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa un'eccezione in senso lato” . 
Applicando tali principi, in tema di fatti costitutivi del diritto dell'assicurato e dell'onere della prova, al caso oggetto del presente giudizio e dall'esame degli atti di causa e delle risultanze istruttorie non può ritenersi provato l'accadimento del sinistro come allegato dalla ### Al riguardo deve infatti precisarsi che la ### nel costituirsi in primo grado ha contestato in toto la sussistenza del fatto costitutivo della domanda azionata, nella dinamica e tempistica descritta, affermando trattarsi di ricostruzione dei fatti da parte della ### non corrispondente al vero, con eccezione ce deve ritenersi, per quanto sopra indicato dalla giurisprudenza, eccezione costituente mera difesa di parte convenuta. 
A fronte di tale impostazione difensiva non può di certo ritenersi incontestata l'esistenza del sinistro, dovendo conseguentemente parte attrice di primo grado fornirne la relativa prova, prova che a parere di questa Corte appare del tutto carente. 
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, viene descritto l'impianto di cogenerazione ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica oggetto del danneggiamento, sito a #### , precisando che “non ha bisogno di essere presidiato da personale essendo del tutto autonomo e dotato di apposito sistema di supervisione che in caso di avaria, di qualsiasi genere, provvede ad inviare un allarme tramite sms e tramite e-mail direttamente all'indirizzo dell'ing. ### quale responsabile della società S.I.T.-### s.a.s, azienda all'uopo incaricata dell'odierna attrice per l'assistenza e la manutenzione dell'impianto in parola” (pag.   - 11 - 2 citazione). Viene precisato che il giorno 27.07.15 ore 18.30 è arrivato nelle modalità sopra indicate un segnale di avaria e che “dalla lettura dei codici comunicati dal sistema di supervisione tutti e quattro i motori dell'impianto di cogenerazione si erano fermati” Sennonché l'appellante non ha mai prodotto in giudizio la documentazione generata dal sistema di supervisione dell'impianto ( sms, mail o report sotto qualsiasi altra forma) fondamentale ai fini del collocamento temporale dell'occorso e dell'operatività della polizza ( stipulata solo poche settimane prima ossia il ###). né soccorre al riguardo l'esame delle prove testimoniali in quanto l'#### ( sentito all'udienza del 12.02.2018) innanzitutto precisa che l'avviso di allarme consiste in una notifica che “tramite software dedicato” giunge sul suo cellulare ma che non è un sms o una mail e che non è stampabile ma di aver comunque consegnato i report relativi a questi avvisi (da cui si evincono data , ora e contenuto dell'allarme), senza ricordare a chi li avesse materialmente consegnati per poi, comunque, precisare di aver consegnato alla ### tutta la documentazione prodotta dal #### relativa al sinistro. Tale contraddittoria testimonianza non trova soluzione neppure nel confronto con le dichiarazioni dei testi di parte appellata in quanto ### (perito dell'assicurazione sentito all'udienza del 23.04.18) smentisce di aver mai ricevuto copia dell'avviso di allarme pur avendone sollecitato in varie occasioni la consegna e anche gli altri testi, prof. ### e ### confermano solo la circostanza della richiesta della documentazione . 
Ad ogni buon conto si evidenzia che, ai fini del rispetto dell'onere probatorio, quello che rileva non è solo se la predetta documentazione sia stata o meno consegnata all'assicurazione durante la fase stragiudiziale, quanto piuttosto che ne sia stata data prova dell'esistenza in giudizio . 
A ciò si aggiunga che , nella ricostruzione della vicenda compiuta nel giudizio di primo grado, anche il riferimento effettuato dall'appellante al verbale del sopralluogo (tenutosi il ### alla presenza dei rappresentanti di ### non riesce a superare la carenza di prova sul fatto costitutivo dell'asserito diritto in quanto non si ravvisa alcuna affermazione congiunta sulle cause del sinistro e sulla ricognizione dei danni - 12 - ma solo dichiarazioni unilaterali del #### (socio e direttore della ###; né il carteggio fra società e perito dell'assicurazione, pure richiamato dall'appellante, può soccorrere ai fini della prova dell'esistenza del sinistro di cui è richiesto l'indennizzo. 
Il quadro probatorio relativo al fatto storico del sinistro così come allegato dalla società assicurata non può considerarsi esaustivo neppure considerando i riferimenti compiuti dall'appellante alla documentazione allegata alla II memoria ex art 183 c.p.c in quanto trattasi di fatture ( peraltro contestate dall'appellata) relative a lavori di manutenzione, interventi tecnici e attività amministrative precedenti o concomitanti all'inizio dell'attività dell'impianto indicata nel febbraio 2015 e quindi non comprovanti l'operatività dello stesso nell'imminenza del sinistro; così come non risulta dirimente la relazione della ###elettronica del 03.11.2015 ( fascicolo primo grado appellante) ove vengono elencati gli interventi riparativi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto con la relativa quantificazione, ma senza alcun riferimento alla documentazione relativa ai report sull'invio del segnale di avaria o ad altri elementi utili per la ricostruzione del sinistro. 
Ugualmente ininfluente (e tardivo in quanto indicato solo nella comparsa conclusionale) ai fini del rispetto dell'onere probatorio è il riferimento all'invio effettuato da ### al perito dell'assicurazione del “### motori Paolisi” in quanto trattasi di documento mai prodotto in giudizio e quindi non scrutinabile ai fini della prova del funzionamento dei propulsori dei motori dell'impianto e del loro arresto a seguito del sinistro per cui è causa. 
Dall'esame degli atti di causa e delle argomentazioni anche tardive allegate dall'appellante non può ritenersi provato l'accadimento del sinistro che costituisce fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo richiesto. 
Il collocamento temporale dell'evento rappresenta necessariamente elemento prodromico al fine di provare la copertura della garanzia e rispetto all'esame della riconducibilità del sinistro nell'ambito di quelli indennizzabili (secondo la polizza) e alla quantificazione dei danni da risarcire. 
Parte appellante non ha fornito la prova dell'accadimento del sinistro in primis sotto il profilo dell'esatto collocamento temporale dello stesso non solo non producendo in - 13 - giudizio documentazione relativa all'avviso dell'avaria ma neppure dando comunque prova dell'interruzione dell'attività di produzione dell'energia elettrica dell'impianto quale conseguenza del sinistro, non avendo fornito elementi a dimostrazione dell'operatività dello stesso anteriormente al 27.07.2015 e quindi l'effettiva durata del periodo di inattività. 
Nessun rilievo può essere riconosciuto alle asserzioni dell'appellante riguardo alla violazione da parte del giudice di primo grado dell'art 112 c.pc, del vizio di ultrapetizione e dell'art. 2697 c.c. in quanto, in virtù della giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare il fatto costitutivo della domanda mentre la contestazione della mancanza di prova da parte del convenuto non comporta l'assunzione rispetto all'oggetto della copertura assicurativa di alcun onere probatorio che resta immutato in capo all'assicurato; sebbene si rileva che la compagnia abbia comunque puntualmente contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante , le modalità dell'accadimento del sinistro e la quantificazione dei danni della controparte con esclusione della garanzia assicurativa e perdita del diritto all'indennizzo.  ### degli atti di causa depongono per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, non potendosi ritenere provato il fatto costitutivo del diritto alla copertura assicurativa e ritenendosi assorbito e superfluo l'esame di tutte le altre questioni.  ### dovrà rimborsare le spese di lite in favore dell'appellata secondo la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( causa di valore da € 52.001 ad € 260.000), con esclusione della fase istruttoria non svolta. 
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto - 14 - trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 303/2019 emessa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 8 novembre 2019, nei confronti di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: 1) Rigetta l'appello 2) ### s.r.l.s a rimborsare le spese di lite in favore dell'appellata ### assicurazioni s.p.a liquidate in € 9.515,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge 3) ### l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato. 
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in L'### in data 11 ottobre 2022 su relazione della Dott. #### est. 
Dott. ### 

causa n. 1304/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Del Bono Barbara

M
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Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 303/2019 del 08-11-2019

... seguito anche “Sevian”) conveniva in giudizio ### assicurazioni s.p.a., al fine di ottenere la corresponsione dell'indennizzo - previsto dalla polizza emessa dalla convenuta il 6 luglio 2015 - per il sinistro verificatosi in data 27 luglio 2015 presso l'impianto di cogenerazione ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica sito nella zona industriale di ### (###, di cui l'odierna attrice risultava affittuaria in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la società ### s.r.l. A supporto della proposta domanda, parte attrice esponeva che il 27 luglio 2015, alle ore 18:30, era pervenuto all'ing. ### (responsabile della S.I.T. - ### s.a.s., incaricata per l'assistenza e la manutenzione) un segnale di avaria per cui risultavano fermi i quattro motori dell'impianto di cogenerazione. Recatosi sul posto, il ### verificava che uno dei quattro serbatoi dell'olio risultava inclinato in ragione del cedimento di uno dei piedi di sostegno, con conseguente rottura della serpentina di riscaldamento presente all'interno della cisterna, la cui acqua si era riversata nel serbatoio, andandosi a mescolare con l'olio vegetale ivi contenuto, sì da procurare il grippaggio dei (leggi tutto)...

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R.G. n. 590/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO nella persona del giudice ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 590 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra ### S.R.L.S. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliati in ### alla via ### della Posta n. 1, presso lo studio dell'avv. ### - ### e ### S.P.A. (C.F. e P.I. ###), in persona del procuratore speciale p.t., con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata in Napoli, alla via ### n. 6, presso lo studio del difensore, - ### polizza assicurativa - richiesta di indennizzo ### all'udienza del 6 giugno 2019 parte attrice e parte convenuta concludevano come da verbale in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### s.r.l.s. (di seguito anche “Sevian”) conveniva in giudizio ### assicurazioni s.p.a., al fine di ottenere la corresponsione dell'indennizzo - previsto dalla polizza emessa dalla convenuta il 6 luglio 2015 - per il sinistro verificatosi in data 27 luglio 2015 presso l'impianto di cogenerazione ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica sito nella zona industriale di ### (###, di cui l'odierna attrice risultava affittuaria in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la società ### s.r.l. 
A supporto della proposta domanda, parte attrice esponeva che il 27 luglio 2015, alle ore 18:30, era pervenuto all'ing. ### (responsabile della S.I.T. - ### s.a.s., incaricata per l'assistenza e la manutenzione) un segnale di avaria per cui risultavano fermi i quattro motori dell'impianto di cogenerazione. Recatosi sul posto, il ### verificava che uno dei quattro serbatoi dell'olio risultava inclinato in ragione del cedimento di uno dei piedi di sostegno, con conseguente rottura della serpentina di riscaldamento presente all'interno della cisterna, la cui acqua si era riversata nel serbatoio, andandosi a mescolare con l'olio vegetale ivi contenuto, sì da procurare il grippaggio dei motori e conseguentemente l'interruzione della produzione dell'impianto. A tali rilievi seguiva l'espletamento di ulteriori verifiche, nella giornata successiva, da parte della società di manutenzione, anche con ispezione interna dei quattro motori, di cui riscontrava il danneggiamento (“rigature sulla camicia dei cilindri”) unitamente a due alternatori, reputato causalmente riconducibile al predetto cedimento di uno dei piedi di sostegno della cisterna e al relativo trascinamento verso il basso, integrante un danno meccanico. 
Parte attrice esponeva di aver provveduto, in data 28 luglio 2015, alla comunicazione dell'avviso di sinistro tramite lettera raccomandata a/r indirizzata alla compagnia assicuratrice convenuta, riscontrata da quest'ultima il 24 agosto 2015. Seguiva l'espletamento di diversi sopralluoghi in presenza del perito nominato dall'assicurazione, in particolare, secondo quanto rappresentato dall'attrice, nel corso del sopralluogo del 3 settembre 2015, veniva accertata la perdita d'acqua dalle serpentine di riscaldamento presenti all'interno della cisterna inclinatasi e la conseguente contaminazione dell'olio vegetale presente nel serbatoio. 
Tanto premesso, la ### invocando l'operatività della sottoscritta polizza, chiedeva il ristoro del danno da interruzione dell'attività di produzione dell'impianto in discorso, sub specie di danno emergente e di lucro cessante, relativi, rispettivamente, alle spese da sostenere per la riattivazione dell'impianto per l'importo preventivato di 71.476,00 euro (ovvero, in subordine, di 67.000,00 euro) e alla sua inattività, da quantificarsi, secondo le condizioni di polizza, per l'importo di 2.000,00 euro al giorno e per un massimo di 90 giorni, dunque per un ammontare di 180.000,00 euro atteso che l'accertamento del sinistro e quindi l'inattività dell'impianto si erano protratti per un tempo superiore a quello sopra indicato, o comunque per l'importo di 140.000,00 euro, ovvero 2.000,00 euro per i 70 giorni lavorativi stimati quale tempo minimo per il ripristino dell'impianto.  2. Si costituiva in giudizio ### assicurazioni s.p.a., la quale avversava le argomentazioni attoree, evidenziando, tra l'altro, come la ### non avesse dato seguito alle reiterate richieste di documentazione relativa al sinistro, tra cui quella concernente le segnalazioni di ricevuto allarme dell'impianto in discorso, la prova della causa del sinistro e dei conseguenti effetti, la registrazione delle produzione elettrica anche per la fase anteriore al denunciato sinistro. Inoltre, la società convenuta escludeva la sussistenza di condotte inadempienti ad essa contestabili relativamente alle operazioni peritali svolte, rilevando, di contro, come parte attrice non avesse fornito elementi idonei a supportare l'avanzata richiesta di indennizzo. 
La convenuta eccepiva, altresì, la perdita del diritto all'indennizzo in capo alla società attrice, stante la ravvisata dolosa esagerazione del danno, nonché la violazione degli artt. 1914 e 1915 c.c. Da ultimo, ### rilevava il mancato previo ricorso, da parte della ### alla “perizia contrattuale”, prevista dalla polizza per l'accertamento delle cause del sinistro e la conseguente liquidazione del danno, con conseguente improponibilità dell'azione proposta.  3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie. Espletate le prove testimoniali richieste, come ammesse dal giudice precedente assegnatario del fascicolo con ordinanza depositata il 5 luglio 2017, la causa perveniva dinanzi a questo giudice per l'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi il 6 giugno 2019.  4. La domanda di parte attrice deve essere rigettata. 
Al riguardo è opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426) (così Cass., sez. III, ord., 21 dicembre 2017, n. ###). 
Tanto premesso, si reputa che all'esito dell'espletata istruttoria e della documentazione in atti - a fronte, in particolare, delle contestazioni sollevate dalla compagnia assicuratrice convenuta con la comparsa di costituzione (cfr. p. 11 e ss.) - non possa ritenersi provato l'accadimento del sinistro per cui è causa, come allegato dalla parte attrice alla stregua di evento verificatosi il 27 luglio 2015, coperto dalla garanzia assicurativa di cui alla polizza emessa il 6 luglio 2015. 
Al riguardo si rileva che la società attrice, nell'atto di citazione, ha rappresentato la sussistenza di un “sistema di supervisione che in caso di avaria, di qualsiasi genere, provvede ad inviare un allarme tramite sms e tramite e-mail direttamente all'indirizzo dell'ing. ### quale responsabile della società S.I.T. - ### s.a.s., azienda all'uopo incaricata dall'odierna attrice per l'assistenza e la manutenzione dell'impianto in parola”, precisando che “il giorno 27/7/2015 alle ore 18:30 è pervenuto, nelle modalità sopra indicate, un segnale di avaria dell'impianto”, in particolare, risultava “dalla lettura dei codici comunicati dal sistema di supervisione, che tutti e quattro i motori dell'impianto di cogenerazione si erano fermati”. 
Tuttavia, si rileva che la società attrice non ha provveduto alla pure agevole produzione della documentazione generata dal sistema di supervisione dell'impianto di cogenerazione (sms ed e-mail), come esposto dalla stessa parte attrice nel senso sopra precisato, la cui comunicazione, peraltro, è stata più volte sollecitata dalla stessa compagnia assicuratrice convenuta a mezzo del proprio perito, avv.   ### (cfr. doc. 5, 6, 8). Si reputa, invero, che detta circostanza renda già quantomeno dubbia la verificazione del sinistro nelle circostanze allegate dalla società attrice. 
In mancanza di detta documentazione, gli elementi probatori a supporto della verificazione del sinistro, come allegato dalla società ### dovrebbero desumersi unicamente dalle dichiarazioni rese dal predetto ing. ### in qualità di teste, escusso all'udienza del 12 febbraio 2018. In quella occasione il teste ha confermato di essersi recato presso l'impianto in discorso a fronte della segnalazione di allarme pervenutagli il 27 luglio 2015 direttamente dal predisposto sistema di supervisione. Tuttavia, sentito a prova contraria, quanto alla documentazione della segnalazione di avaria dell'impianto, il teste ha reso affermazioni contrastanti con quanto rappresentato dalla società attrice nell'atto introduttivo, dichiarando che l'avviso di allarme è consistito in una notifica giunta sul suo telefono cellulare, ma non già nelle forme di sms o di e-mail. In ogni caso, il ### ha precisato di aver fornito i report relativi a tali avvisi - da cui evincere data, ora e contenuto dell'allarme ricevuto - senza tuttavia rammentare a chi li avesse materialmente consegnati, ovvero se alla ### o al perito dell'assicurazione, salvo chiarire, al contempo, che non si trattava di documentazione suscettibile di essere stampata come se si fosse trattato del testo di un sms o di una e-mail. 
Di contro, il teste avv. ### citato da ### - quale socio della ### s.a.s., società di consulenze per diverse compagnie assicuratrici, tra cui la convenuta - all'udienza del 23 aprile 2018 ha affermato di aver richiesto alla società attrice copia dell'avviso di allarme, ma di non aver mai ricevuto detta documentazione, benché l'ing. ### gli avesse riferito che, in caso di allarme, riceveva una e- mail dal sistema di supervisione dell'impianto. Anche gli altri testi citati dalla parte convenuta hanno confermato la circostanza dell'avvenuta richiesta di detta documentazione da parte del ### in sede di sopralluogo presso l'impianto, reiterata peraltro anche a mezzo di e-mail in più di una occasione ( supra). 
In considerazione di quanto sopra evidenziato il quadro probatorio relativo al fatto storico del sinistro, come allegato dalla parte attrice, non può dunque ritenersi provato, in difetto, soprattutto, della documentazione generata dal sistema di supervisione e non prodotta dalla società attrice, che - come desumibile anche dalle dichiarazioni del teste ### - avrebbe fornito l'evidenza in ordine a data, ora e contenuto della situazione di avaria segnalata. Elementi rispetto ai quali si ritiene non possano supplire le dichiarazioni rese dallo stesso ### unico teste escusso per la società attrice, circa l'accadimento del sinistro, stante la scarsa congruenza intrinseca delle dichiarazioni rese - laddove in un primo momento ha escluso che la segnalazione dell'avaria avesse la forma di un sms o di una e- mail, tale da poter essere stampata, salvo poi riferire di aver provveduto alla “consegna” di non meglio precisati report dell'avviso di avaria ricevuto, senza però rammentare chi fosse stato il destinatario - e l'avviso espresso dal teste ### di parte convenuta, che ha escluso di aver ricevuto la predetta documentazione, ancorché sollecitata in più occasioni, come già rilevato. 
Sicché, non possono conclusivamente ritenersi comprovate le circostanze allegate dalla parte attrice in ordine all'accadimento del sinistro - integranti fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, di cui lo stesso deve dunque fornire la prova - in particolare per quanto concerne le circostanze di tempo rappresentate, rilevanti al fine di provare la copertura della garanzia assicurativa, di cui parte attrice doveva ritenersi vieppiù onerata stante il breve periodo intercorso tra l'emissione della polizza, avvenuta il 6 luglio 2015, ed il sinistro, asseritamente verificatosi in data 27 luglio 2015. 
Peraltro, si reputa che, in ogni caso, parte attrice non abbia fornito prova dell'interruzione dell'attività di produzione di energia elettrica dell'impianto in discorso quale conseguenza asseritamente riconducibile al sinistro in discorso. Ciò in quanto, all'esito dell'espletata istruttoria si ritiene che non siano emersi elementi volti a comprovare l'operatività dell'impianto anteriormente al dedotto sinistro e, dunque, l'effettiva durata del periodo di inattività.  5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato dal valore della controversia tenuto, nonché della natura della controversia, delle questioni affrontate, dell'attività complessivamente svolta. Sicché, operando le riduzioni di cui all'art. 4 del richiamato ### si ritiene congruo liquidare le spese in complessivi 10.000,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 590 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede: - rigetta la domanda proposta da ### s.r.l.s.; - condanna la parte attrice ### s.r.l.s. a rifondere alla convenuta ### assicurazioni s.p.a.  le spese di giudizio che si liquidano in 10.000,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 7 novembre 2019 Il giudice ### 

causa n. 590/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Boncompagni Maria Rosaria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1175/2026 del 25-01-2026

... della assicurata ### esponendo che detta compagnia di assicurazioni aveva allegato in monitorio che in virtù di polizza “rischio impiego” associata al contratto di prestito garantito da cessione in pagamento in quota dello stipendo/salario stipulato dal #### con al ### S.p.a. per un importo di euro 43.488,00, si era surrogata nella posizione creditizia della ### cedente il credito, a seguito dell'inadempimento del debitore. ### rappresentava, in particolare, che la ricorrente aveva dedotto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data ###, il ### aveva interrotto i pagamenti in favore della ### che nel frattempo era succeduta alla ### S.p.a. in virtù di cessione del credito e che, successivamente, la ### S.p.a. - anch'essa succeduta alla ### in virtù di contratto di cessione - non riuscendo a recuperare il credito vantato nei confronti del mutuatario ### attivava la polizza assicurativa con la H.D.I. assicurazioni s.p.a., che, all'esito dell'istruttoria, aveva pagato all'assicurata la somma di euro 10.979,42. ### deduceva a motivi: 1) la necessità di riunire il giudizio a quello di opposizione decreto ingiuntivo avente R.G. 15397/2022 instaurato dal ### contro (leggi tutto)...

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### nome del popolo italiano Il Tribunale di Napoli - ### - in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23241 del ### degli ### dell'### 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - credito da surroga assicurativa TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ####.D.I. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### M. Colaiuda e ### V. Corsi; OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato ### faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5077/2023 notificatogli in data ### dalla H.D.I. ### s.p.a. per il pagamento della somma di euro 10.979,42 oltre accessori, a titolo di surroga assicurativa nel credito della assicurata ### esponendo che detta compagnia di assicurazioni aveva allegato in monitorio che in virtù di polizza “rischio impiego” associata al contratto di prestito garantito da cessione in pagamento in quota dello stipendo/salario stipulato dal #### con al ### S.p.a. per un importo di euro 43.488,00, si era surrogata nella posizione creditizia della ### cedente il credito, a seguito dell'inadempimento del debitore. ### rappresentava, in particolare, che la ricorrente aveva dedotto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data ###, il ### aveva interrotto i pagamenti in favore della ### che nel frattempo era succeduta alla ### S.p.a. in virtù di cessione del credito e che, successivamente, la ### S.p.a. - anch'essa succeduta alla ### in virtù di contratto di cessione - non riuscendo a recuperare il credito vantato nei confronti del mutuatario ### attivava la polizza assicurativa con la H.D.I. assicurazioni s.p.a., che, all'esito dell'istruttoria, aveva pagato all'assicurata la somma di euro 10.979,42. ### deduceva a motivi: 1) la necessità di riunire il giudizio a quello di opposizione decreto ingiuntivo avente R.G. 15397/2022 instaurato dal ### contro l'### s.p.a., nel quale aveva contestato il credito azionato in monitorio da detta banca e precisamente quello portato dal decreto ingiuntivo n. 8300/2021 per euro 19.822,50 avente fonte nel contratto di finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ### e da questa poi ceduto alla ### 2) la non debenza delle somme ingiunte per inoperatività della polizza assicurativa abbinata al contratto di finanziamento, con conseguente inesistenza del rischio ed insussistenza del diritto di surroga. In particolare l'opponente rilevava che dalla documentazione versata in atti dalla H.D.I.  ###ni s.p.a. si evinceva che, associato al contratto di finanziamento del 24/05/2011, il ### aveva stipulato contestualmente la “### Vita” identificata al n. 4024, mentre non vi era alcuna traccia della ### da perdita di impiego, da cui la compagnia assicurativa aveva fatto discendere il diritto di surroga, anche considerato che esso ### non aveva mai sottoscritto alcuna polizza a copertura del rischio da perdita impiego, ma solo la polizza vita; 3) l'insussistenza del diritto alla surroga per mancata dimostrazione del pagamento delle somme assicurate nei confronti dal reale creditore. In particolare l'opponente rilevava che la HDI aveva versato in atti un atto di quietanza rilasciato in data ### dalla ### s.p.a., che nella sostanza non dava la piena prova dell'avvenuto pagamento della somma all'effettivo titolare dell'originario diritto di credito avente fonte nel contratto di finanziamento. Peraltro, nel fascicolo monitorio non era assolutamente presente il contratto di cessione del credito intercorso tra la originaria creditrice ### la cessionaria ### e l'ulteriore cessionaria ### atteso che l'avviso di cessione pubblicato sulla ### non era sufficiente a provare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, in caso di contestazione specifica e considerato che tale avviso di pubblicazione assolveva piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.; 5) la non debenza della somma, in quanto non depurata dei costi inerenti alle commissioni, spese ed assicurazione. In particolare l'opponente esponeva che il pagamento effettuato dalla H.D.I.  ### s.p.a. alla ### s.p.a. doveva essere valutata alla stregua di una estinzione anticipata della cessione operata in favore del ### con conseguente decurtazione della quota parte degli oneri, delle spese di assicurazione e commissioni incassate, pari almeno ad euro 1.949,96; 6) l'illecita applicazione del regime di capitalizzazione composta nell'ammortamento alla francese con conseguente applicazione di un regime finanziario mai prescelto dal mutuatario; 7) l'illecita capitalizzazione composta e nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza del tasso d'interesse applicato e restituzione delle somme indebitamente percepite. Per tali motivi chiedeva al giudice in via preliminare di riunire il presente giudizio con il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nella persona della Dott.ssa ### con R.g. 15397 del 2022 stante i profili di connessione totalmente oggettiva e parzialmente soggettiva e nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto. 
Costituitasi in giudizio, la H.D.I. ### s.p.a. si opponeva alla riunione dei giudizi e produceva in giudizio la polizza di assicurazione a premio unico a garanzia del rischio di insolvenza dei prestiti personali (polizza 4454) sottoscritta in data ### con la finanziaria ### s.p.a.  proprio per coprire - oltre al rischio morte, coperto da altra polizza - anche quello di mancato adempimento, per qualsiasi causa (perdita del lavoro per licenziamento, dimissioni volontarie ed anche il pensionamento). Aggiungeva che il diritto di surroga era provato dall'atto di quietanza reso dalla ### nel quale detta banca aveva dichiarato “di aver ricevuto in data ### dalla ###ni ### la somma di € 10.979,42 in virtù della polizza rischio impiego n. 4024/207 relativa all'operazione di delega n. ### stipulata dal sig. ### nato a Napoli il ### residente in ### del ### 1 ###, dipendente di ### pertanto rilascia quietanza …”, dalla quale appariva evidente sia il riferimento alla polizza rischio impiego 4024 che al numero di finanziamento ###. Riguardo alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria ### rilevava che vi era stata una prima cessione del credito in data ### da parte della originaria finanziaria ### s.p.a. alla ### s.p.a. ed una seconda cessione, da quest'ultima alla ### s.p.a., per provare le quali era sufficiente la produzione degli avvisi di pubblicazione sulla ### Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. 
Rigettata la richiesta di riunione dei giudizi e la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fissata l'udienza per la discussione della causa, all'esito della stessa la causa veniva decisa.  ### è fondata e va pertanto accolta. 
Invero per poter agire in giudizio per esigere un credito in cui si asserisce di essersi surrogato, occorre che si provi che l'assicurato surrogante sia effettivamente il titolare del diritto di credito, coperto da assicurazione per il caso di inadempimento del mutuatario. Tale prova, dalla surrogata ### s.p.a., attrice in senso sostanziale, non è stata fornita né in sede monitoria, né tanto più nel giudizio di opposizione, dove l'opponente ha specificamente contestato che fosse del tutto assente la prova delle avvenute cessione del credito bancario dalla originaria finanziaria ### s.p.a.  alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla ### s.p.a.. Invero a fronte della contestazione dell'opponente sia della prova della cessione del credito - in mancanza della produzione dei due contratti di cessione del credito - sia della prova che il credito bancario ceduto fosse proprio quello originatosi dal finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ###, l'opposta si è limitata ad invocare la sufficienza della produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### della cessione in blocco fatto in favore della ### Orbene sul punto questo giudice da tempo segue la migliore giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale l'avviso in ### a fronte di specifica contestazione di titolarità del credito oggetto di cessione, non è idonea a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione ‘in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; Trib. ### sent. n. 392/2023; ####. 523/2023). In pratica la pubblicazione sulla ### assolve solo alla più limitata funzione di sostituto delle singole notifiche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 Nel caso di specie non risultano prodotti i due atti di cessione del credito coperto da assicurazione prima dalla ### s.p.a. alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla IBL ### s.p.a. La necessità di produrre i contratti di cessione del credito sorge dall'esigenza di fornire la prova certa della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della società di assicurazione ad esercitare il diritto di credito in giudizio ex art. 1916 c.c. Grava, infatti, sulla società che intenda, affermandosi successore a titolo particolare del credito, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e quindi il diritto alla surroga ex art. 1916 c.c. in virtù del contratto assicurativo connesso (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente ### di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; ### 10/06/2021, n. 461). 
Nel caso in esame addirittura i contratti di cessione non risultano nemmeno versati in atti dall'opposta. 
A ciò va aggiunto che l'opponente ha prodotto in atti la sentenza n. 10201/2024 emessa dal ### di Napoli nella persona della Dott.ssa ### nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal ### contro la ### S.p.a. con R.g. 15397/2022, quello con il quale l'opponente aveva richiesto la riunione del presente giudizio. Con tale sentenza, ora passata in giudicato in quanto non impugnata dalla ### il ### di Napoli ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal ### così motivando: “### è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Ebbene, la ### S.p.A. non ha depositato nel presente giudizio, né la ### in cui sarebbe stato pubblicato il contratto di cessione dei crediti in blocco con indicazione degli elementi identificativi del credito, né il contratto di cessione con annesso elenco dei creditori ceduti relativi alla cessione originaria tra ### S.p.A. e a ### Plc… ###, come correttamente evidenziato da parte opponente, dall'analisi della documentazione in atti emerge che alla data della cessione del credito tra la ### S.p.a. e la ### (05/05/2011), indicata nella comunicazione di cessione (doc. 4 della produzione di parte opposta), il contratto di finanziamento non era stato ancora stipulato; invero, il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### veniva sottoscritto solo in data ### e reso operativo dal giorno 01/07/2011. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo 6490/2022”. 
Pertanto, il ### di Napoli ha escluso la titolarità in capo alla ### del credito di cui il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### e, successivamente al passaggio in giudicato, l'opponente ha provato che la ### ha anche provveduto al pagamento delle competenze professionali di cui alla sentenza suindicata e alla rinuncia all'esecuzione pendente dinnanzi al ### di Napoli - ### Esecuzioni mobiliari con R.G. 8838/2023, cui ha fatto seguito il provvedimento di estinzione del 05/12/2023 da parte del giudice dell'esecuzione. Giova rilevare che in materia di efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale la sentenza del 19/03/2024 n. 7406 della Corte di Cassazione ha indicato che: “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.”. 
Orbene il giudizio conclusosi innanzi alla Dott.ssa ### aveva ad oggetto la riscossione da parte della ### del ### S.p.a. del credito residuo di cui al contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### stipulato dal ### in data ### con la ### S.p.a. In tale giudizio il ### aveva contestato integralmente la pretesa, addirittura osservando che le somme non fossero dovute stante l'omessa allegazione della prova della titolarità del credito in capo alla ### s.p.a. ### giudizio, invece ha ad oggetto una parte del credito di cui al predetto contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### del 24/05/2011, dove l'opposta ### s.p.a. agisce proprio in surroga di tale diritto di cui la ### non è stata riconosciuta come titolare. 
Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio va dunque revocato. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. Rigetta ogni altra domanda ; 3. Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore al difensore antistatario. 
Così deciso in Napoli, in data ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 23241/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Romano Maria Ilaria

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Tribunale di Parma, Sentenza n. 96/2026 del 28-01-2026

... imposti dal ### 5/2006 a carico di intermediari ed assicurazioni e, segnatamente, ### ad ### ed ### l'esibizione in giudizio delle istruzioni di dettaglio doverosamente impartite - secondo l'obbligo di cui all'art. 52, n. 1, del ### 5/2006 (doc. 39) - agli intermediari dei quali, nel caso di specie, si sono avvalse (rispettivamente ### e ### affinché, in fase precontrattuale, gli stessi acquisissero dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest'ultimo. A quest'ultimo riguardo, ordinarsi altresì a ### e ad ### l'esibizione in giudizio di copia integrale della convenzione scritta tra le stesse stipulata (richiamata all'art. 6 del rogito di mutuo ipotecario; doc. 7), in forza della quale è stata venduta alla signora ### la relativa polizza per cui è causa (documentazione di particolare rilievo per verificare eventuali procedure interne relativamente all'indagine da espletarsi ai fini dell' apprezzamento del rischio ed al collocamento di una polizza adeguata). ### agli intermediari ### e ### l'esibizione in giudizio di copia integrale ### delle informazioni scritte e documentate (a partire da (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA ### Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2308/2022 R.G.  promossa da ### con il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### contro ### S.P.A., in persona dei procuratori speciali ### e ### con il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### S.P.A., in persona del procuratore speciale ### con il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### S.R.L., in persona del legale rappresentante ### con il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### S.A., in persona del procuratore speciale ### con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### come da mandato in atti, ### S.P.A., in persona del procuratore speciale ### con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### come da mandato in atti, ### OGGETTO: “### contro i danni”. 
Conclusioni per ### “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche in via incidentale, del caso e di legge, per le ragioni e causali tutte di cui all'atto introduttivo ed alla presente memoria: In via principale accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1893 c.c., la piena validità ed operatività delle coperture assicurative siglate dalla ricorrente con #### S.p.A. ed ### S.A. e meglio emarginate in atti, e per l'effetto condannare ### S.p.A. (codice fiscale ###) ed ### (codice fiscale ###), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuna per l'intero e nei limiti delle relative polizze, al risarcimento in favore della signora ### dei danni patrimoniali tutti subiti in esito all'incendio che ha interessato complesso immobiliare assicurato, danni da liquidarsi in misura di ### 310.154,00=, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro ed oltre interessi legali dalla liquidazione (ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore che risultasse di giustizia) così come comprensiva degli importi rispettivamente vincolati (quanto alla polizza ### in favore di ### e (quanto alla polizza ### in favore di ### da pagarsi da parte di ciascuna assicurazione direttamente in favore della singola vincolataria. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale svolta nei confronti di ### S.p.A., accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'intermediario assicurativo ### S.p.A. (sia con riguardo al collocamento della polizza n. ###161 e successivi rinnovi annuali, sia con riguardo al collocamento della polizza sostitutiva n. ###578) per le ragioni tutte emarginate in atti (e segnatamente per violazione della richiamata normativa comunitaria, legale e regolamentare afferente ai doveri dell'intermediario nell'esclusivo interesse del contraente e per violazione dell'ulteriore impegno negoziale assunto nel contratto di mutuo) nonché la concorrente responsabilità contrattuale dell'impresa assicuratrice ### S.p.A. (ex artt. 1175, 1176 e/o 1228 c.c. e 183 Cod.Ass.), per l'effetto, condannare le predette, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (e se del caso solidalmente con gli altri soggetti ritenuti corresponsabili dei medesimi danni) al risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti e subendi dalla signora ### in conseguenza da liquidarsi nella misura complessiva di ### 310.154,00= oltre rivalutazione monetaria dal sinistro e interessi legali dalla liquidazione (ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore che risultasse di giustizia all'esito dell'istruttoria) nonché ### a manlevare e tenere indenne la medesima dagli effetti della soccombenza nel rapporto processuale declinato in principalità nei confronti di #### Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale svolta nei confronti di #### accertare e dichiarare la solidale responsabilità contrattuale da inadempimento dell'intermediario assicurativo ### S.r.l. e di ### S.r.l. (sia quale intermediario assicurativo sia in forza di contatto sociale quale istituto di credito vincolatario), per le singole e diverse ragioni tutte di cui alla parte assertiva dell'atto introduttivo, nonché la concorrente responsabilità contrattuale dell'impresa assicuratrice #### (ex artt. 1175, 1176 e/o 1228 c.c. e 183 Cod.Ass.),e, per l'effetto, condannare le predette, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore (solidalmente, anche se del caso con gli altri soggetti ritenuti corresponsabili dei medesimi danni) al risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti e subendi dalla signora ### in conseguenza da liquidarsi nella misura complessiva di ### 310.154,00= oltre rivalutazione monetaria dal sinistro e interessi legali dalla liquidazione (ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore che risultasse di giustizia all'esito dell'istruttoria), nonché ### S.r.l. e di #### S.r.l. a manlevare e tenere indenne la medesima dagli effetti della soccombenza nel rapporto processuale declinato in principalità con #### S.A.. 
In via istruttoria si reiterano tuzioristicamente e senza inversione alcuna dell'onus probandi le istanze di esibizione declinate nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. per come di seguito ritrascritte. 
Si insta a che vengano disposti ordini di esibizione in coerenza agli obblighi di documentazione scritta dell'attività tutta precontrattuale imposti dal ### 5/2006 a carico di intermediari ed assicurazioni e, segnatamente, ### ad ### ed ### l'esibizione in giudizio delle istruzioni di dettaglio doverosamente impartite - secondo l'obbligo di cui all'art. 52, n. 1, del ### 5/2006 (doc. 39) - agli intermediari dei quali, nel caso di specie, si sono avvalse (rispettivamente ### e ### affinché, in fase precontrattuale, gli stessi acquisissero dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest'ultimo. A quest'ultimo riguardo, ordinarsi altresì a ### e ad ### l'esibizione in giudizio di copia integrale della convenzione scritta tra le stesse stipulata (richiamata all'art. 6 del rogito di mutuo ipotecario; doc. 7), in forza della quale è stata venduta alla signora ### la relativa polizza per cui è causa (documentazione di particolare rilievo per verificare eventuali procedure interne relativamente all'indagine da espletarsi ai fini dell' apprezzamento del rischio ed al collocamento di una polizza adeguata). ### agli intermediari ### e ### l'esibizione in giudizio di copia integrale ### delle informazioni scritte e documentate (a partire da questionari sulla valutazione del rischio) che hanno ritenuto di richiedere alla signora ### a norma dell'art. 52, n. 2 del ### 5/2006 ### (doc. 39) e dell'art. 183 Cod.Ass. prima di consigliare e vendere le polizze per cui è causa, al fine di correttamente apprezzarne l'adeguatezza rispetto al rischio assicurando; ### di eventuali dichiarazioni sottoscritte dalla ### a norma dell'art. 53, n. 4 del ### 5/2006 ### ed allegate alla proposta, attestanti il di lei rifiuto a fornire talune delle informazioni richieste e documentate di cui all'art.  52, n. 2; ### dell'eventuale informativa di inadeguatezza ex art. 52, n. 5 del ### 5/2006 ### firmata dalla signora ### con riguardo ai prodotti assicurativi per cui è causa. ### all'intermediario assicurativo ### nonché ad ### l'esibizione in giudizio delle richieste di estensione della durata (in coerenza alla durata della sospensione del mutuo richiesto dalla cliente) della polizza scoppio-incendio (già) “### S.p.A. n. 4200/010/153/4000457” (già collocata dalla ### alla signora ### formalizzate dal direttore (ovvero da personale) dell'### di #### all'inizio del 2018 ed il relativo riscontro fornito dalla ### di ### Con vittoria di spese a carco delle parti soccombenti e condanna (nel relativo rapporto processuale) di #### al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi equitativamente in coerenza alla latitudine delle spese di lite”. 
Conclusioni per ###ni S.p.A.: “In via principale, ### la domanda di garanzia assicurativa perché infondata in fatto ed in diritto e per nullità della polizza per mancanza di assicurabilità. In subordine, ### la polizza ex art.1892 c.c. per la dichiarazione inesatta e/o reticente resa dalla sig.ra ### con dolo o colpa grave. Vinte le spese”. 
Conclusioni per ### S.p.A.: “Piaccia, all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese: rigettarsi le domande tutte avanzate nei confronti di ### S.p.A.  perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge”.  ### per ### “### il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis previe le più opportune declaratorie del caso di legge ### rigettare le domande svolte dall'attrice siccome inammissibili, infondate, illegittime non provate o come meglio per tutti i motivi di cui in premessa; ####: nel caso le domande svolte dall'attrice nei confronti di ### di ### S.r.l. dovessero trovare in tutto od in parte accoglimento, ed in ipotesi di condanna solidale dello stesso convenuto con tutti o solo con alcuni degli altri convenuti, stabilire e dichiarare la percentuale di responsabilità di ### di ### S.r.l., parametrandola al grado della colpa allo stesso riferibile nei rapporti interni con gli altri responsabili. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio ai sensi del DM.55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni, oltre ad oneri di legge, spese generali, IVA e ###” ### per ###ni: “### il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, previe tutte le declaratorie del caso, dichiarare, ai sensi dell'articolo 1892, terzo comma, del ### civile, l'insussistenza dell'obbligo della società assicuratrice concludente di pagare l'indennizzo reclamato dalla ricorrente, conseguentemente respingendo ogni domanda proposta nei confronti della concludente medesima, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria delle spese di lite”.  ### per ### “Nel merito. In via principale: ### le domande così e come formulate nei confronti di ### perché improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili, non provate, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in atti o comunque come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere individuata una qualche responsabilità della esponente, accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, la incidenza della condotta colposa della parte ricorrente ex art. 1227 cc, escludere il risarcimento del danno ovvero diminuirlo nella misura che sarà ritenuta di legge alla luce dell'istruttoria svolta. In via istruttoria Si chiede, senza assumere oneri di prova che non competono, l'ammissione dei capitoli nn. 1 e 2 dedotti a prova contraria diretta con la memoria ex art. 183 cpc n. 3. In ogni caso: col favore delle spese tutte del giudizio accessori di legge compresi (### CPA e 15% forfettario) a carico di chi e come per legge”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente controversia ha origine da due distinti contratti di mutuo fondiario stipulati da ### prima con ### dell'### Coop. a r.l. (ora ### S.p.A.) in data ### per l'importo di euro 170.000,00 (doc. 7 fasc. attrice) e poi con ### S.p.A. (ora ### S.p.A.) in data ### per l'importo di euro 200.000,00 (doc. 9 fasc. attrice). 
A garanzia delle somme mutuate sono state iscritte ipoteche (di primo e secondo livello) sul complesso immobiliare di proprietà di ### sito nel Comune di ##### per ### 4, costituito da un fabbricato di civile abitazione, indipendente e disposto su due piani. 
Ad ulteriore garanzia venivano stipulati due distinti contratti di assicurazione: - Per il credito di ### S.p.A.: polizza incendio con il gruppo ### avente ad oggetto una garanzia per incendio e scoppio relativa all'immobile ipotecato, vincolata a favore della ### - Per il credito di ### S.p.A.: polizza scoppio-incendio con ### S.p.A. (ora ### S.p.A.), sempre relativa al medesimo immobile e sempre in favore della ### Al fine di dar seguito alla richiesta di parte attrice concernente la possibilità di sospensione per un anno del mutuo fondiario in essere presso ### nel 2018 il direttore della filiale di ####, ### comunicava la necessità di provvedere alla stipula di una nuova polizza sostitutiva di quella in essere con ### in quanto quest'ultima non si sarebbe potuta modificare in corso per estenderne la durata (circostanza confermata dalla mail doc. 12 fasc. attrice).  ### quindi, si rivolgeva ad un intermediario di fiducia, tale ### di ### S.r.l., e stipulava polizza con la compagnia assicurativa ### “Domus”, recedendo dal contratto di assicurazione in essere con la compagnia ### Per un tragico evento occorso a ### documentato dai rilievi dei vigili del fuoco nel verbale allegato al fascicolo al doc. 19, l'edificio oggetto di polizze veniva distrutto da un violento incendio, avvenuto il 15 gennaio 2021. In particolare, dal suddetto verbale di intervento dei ### si evince come l'evento fortuito, probabilmente avente origine a partire dalla canna fumaria e poi via via interessando tutta la struttura in legno della casa, abbia prodotto la “completa distruzione del tetto e del primo piano in legno con tutti i contenuti e della scala”. Dal verbale di sopralluogo di cui al doc. 20, redatto dopo l'apertura del sinistro da due periti delle assicurazioni e da un tecnico di fiducia di parte attrice, il danno complessivo risarcibile veniva quantificato in euro 310.000,00 (comprensivo di IVA e spese di demolizione). Di tale somma ha chiesto il ristoro l'attrice nei confronti dei convenuti, facendo valere loro differenti inadempimenti agli obblighi di legge e contrattualmente assunti. 
Le compagnie assicurative citate in giudizio, ### S.p.A. e ### di ### contestano di dover corrispondere le somme così quantificate, in quanto ritengono che l'oggetto assicurato non sia conforme a quello indicato in polizza. 
Entrambe le polizze, infatti, offrono copertura ad immobili di classe 2 e costruiti, quindi, con materiali non combustibili. 
La circostanza è ampiamente documentata per la polizza ### dal doc. 5, relativo alle condizioni generali, in cui le condizioni di assicurabilità impongono che “il fabbricato deve possedere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materia incombustibile. Solai e armature del tetto possono invece essere costruiti con materiali diversi” (art. 4 pag. 6 ### I - ### dell'immobile e responsabilità civile della proprietà). La specifica sezione è stata oggetto di pattuizione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. come risulta dal doc. 6. 
Per la polizza ### la circostanza è documentata dalle condizioni di assicurazione al doc. 1 fasc. parte convenuta (### laddove, all'art. 2.4 viene disposto che “### è prestata alla condizione essenziale che: “(…) 2. Ciascun fabbricato assicurato presenti una delle caratteristiche costruttive di seguito indicate (…) ### 2 Fabbricato costruito con: strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne in materiali incombustibili; solai in materiali anche combustibili; strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili; manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose”. 
Anche in questo specifico caso, parte attrice ha approvato tutte le condizioni di polizza così come risulta dal doc. 15. 
Così ricostruiti i fatti di causa pare indubbio che nessuna responsabilità possa essere ascritta alle compagnie assicurative. 
A lungo le parti hanno discusso sull'applicabilità degli artt. 1892 e 1893 c.c. relativi alle dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente con o senza dolo o colpa grave. Sul punto si può rilevare come l'art. 1892 c.c. altro non sia che un'applicazione specifica della disciplina del dolo quale vizio di annullamento del contratto mentre l'art. 1893 c.c. tipizza un'ipotesi specifica di recesso dell'assicuratore.  ###. 1892 c.c. rinvia alle categorie del dolo generico e del dolo c.d. incidente (artt. 1439 e 1440 c.c.) che determinano, rispettivamente, l'annullamento del contratto o la responsabilità precontrattuale del contraente in dolo per contratto valido ma svantaggioso ed estendono tali regole anche alla colpa grave e alle condotte omissive, quali le reticenze. ###. 1892 c.c. offre quindi all'assicuratore la possibilità di agire in giudizio per l'annullamento del contratto quando le dichiarazioni o le reticenze siano avvenute con dolo o colpa grave mentre l'art. 1893 consente all'assicuratore di recedere dal contratto se tali dichiarazioni inesatte o tali reticenze siano avvenute senza dolo o colpa grave. 
Tali regole sono quindi poste a tutela dell'assicuratore e non dell'assicurato. 
In chiave puramente logica, le dichiarazioni inesatte o le reticenze cui il codice fa riferimento non possono essere relative ad un rischio completamente escluso dal contratto, ma devono necessariamente riferirsi ad un rischio comunque coperto dal contratto (anche se in modo “distorto”). 
La disciplina delle dichiarazioni inesatte non può applicarsi in caso di esclusione oggettiva del rischio perché l'esistenza di dichiarazioni inesatte o reticenze presuppone anche la sussistenza di un rischio effettivamente coperto che l'assicurato intende piegare a suo vantaggio. Se il rischio non è coperto, l'assicuratore non ha alcun interesse a recedere o a rivolgersi al giudice per l'annullamento del contratto perché tali dichiarazioni non producono per lui alcuno svantaggio. 
Le norme di cui agli artt. 1892, 1893 c.c., in sostanza, hanno una loro utilità pratica quando le dichiarazioni comportano all'assicuratore l'assunzione di un rischio maggiore senza la contropartita di una giusta remunerazione (circostanza qui non verificatasi).  ### della copertura del rischio, in questo caso, è stato specificamente pattuito tra parte attrice e le compagnie assicurative e l'esclusione della copertura per immobili in legno risulta per tabulas dall'esame dei documenti prodotti in causa e sopra già citati. 
Le domande attoree rivolte ad ### S.p.A. e ### di ### meritato conseguente rigetto. 
Venendo ad esaminare la responsabilità degli intermediari (### e la società ### S.r.l.), occorre operare rilevanti distinzioni. 
Cica la asserita responsabilità di ### occorre osservare come tale banca si sia limitata ad evidenziare la necessità di stipulare una nuova polizza a copertura dell'immobile, onde l'impossibilità di estensione della polizza già stipulata con ### È agli atti la e-mail del 01.02.2019 (doc. 3 fasc. convenuta) in cui il direttore di filiale si rivolgeva a parte attrice offrendo un nuovo preventivo per un contratto di polizza, indicando altresì che, in alternativa, ### si sarebbe potuta rivolgere ad un'altra assicurazione di suo gradimento. Parte attrice, dopo la comunicazione del direttore di ### come da sua stessa ammissione, “ritenendo economicamente poco vantaggiosa la proposta contrattuale di #### S.p.A.” (pag. 8 ricorso parte attrice), prendeva contatti con l'intermediario ### di ### S.r.l. per la “sostituzione” della polizza in essere con ### A nulla rileva che la precedente polizza a favore di ### non fosse idonea ad offrire copertura per il rischio incendio, in quanto trattasi di polizza ormai, pacificamente, estinta.  ### non può essere rimproverato alcunché, nemmeno allorquando, dopo l'invio della polizza sostitutiva, il direttore di filiale ne ha confermato la correttezza. La verifica era infatti deputata al mero riscontro dell'esistenza del vincolo in favore della ### e del corretto importo del massimale assicurato. Trattasi di verifica meramente formale. Non sembra quindi coerente addossare la responsabilità al soggetto in favore del quale la polizza avrebbe dovuto operare allorché egli non abbia assunto il ruolo diretto di intermediario. 
La domanda attorea è perciò infondata nei confronti di ### S.p.A. e da rigettare. 
La responsabilità di ### S.r.l. è invece pienamente sostenibile. Tale operatore ha consigliato a parte attrice una polizza che fosse stipulata per lo stesso rischio di quella stipulata con ### S.r.l, con lo stesso contenuto e con vincolo in favore dell'istituto bancario. E qui si inserisce la sua condotta negligente in quanto, limitandosi a recepire la documentazione fornita dal cliente, senza svolgere alcuna ulteriore verifica sull'immobile, ha offerto un contratto inidoneo a garantire copertura al rischio oggettivamente inerente al fabbricato (rischio di incendio per immobile costruito in legno). 
Stesso dicasi per quanto riguarda la condotta di ### laddove è indubbio che, a differenza di ### S.p.A., abbia svolto il ruolo di intermediario, circostanza che risulta da numerosi documenti di causa (ad esempio doc. 4 - informativa intermediario assicurativo) e, in particolare, dallo stesso contratto di concessione del mutuo fondiario di cui al doc. 7 fascicolo di parte attrice in cui è specificato che parte attrice “dichiara di aderire alla convenzione che la ### ha stipulato con il ### avente per oggetto prestazioni assicurative a favore del/i costituente/i ipoteca, consistenti in una garanzia incendio e scoppio relativa all'immobile ipotecato, vincolata a favore della ### oltre a garanzie accessorie, tra cui una vita per capitale pari all'importo mutuato. Resta a carico della ### stessa l'adempimento dell'obbligo di cui sopra, per tutta la durata del mutuo”. 
Per tutta la durata del mutuo, quindi, la ### ha provveduto autonomamente a gestire il rapporto assicurativo. La condotta negligente di ### S.p.A. è tutta descritta nel fatto che, nello svolgere il ruolo di intermediario assicurativo, non abbia proposto al cliente di stipulare una polizza che coprisse il rischio oggettivo risultante dalle caratteristiche dell'immobile, pur conoscendo lo stato e caratteristiche del fabbricato. 
È agli atti, infatti, che parte attrice abbia fatto redigere, al fine di richiedere l'erogazione dei due mutui fondiari, due perizie poi trasmesse a ### e a ### (doc. 3 e 8 fasc.  parte attrice). Entrambe le perizie contengono la descrizione del fabbricato e la considerazione che l'immobile presenta una struttura in legno sia interna che esterna per tutto il primo piano e per il tetto. 
Non vi è traccia nei documenti di causa che anche ### fosse a conoscenza delle suddette perizie ed anzi risulta che egli si sia avvalso dei documenti relativi alla vecchia polizza stipulata per il tramite di ### limitandosi a offrire una polizza avente le stesse caratteristiche della precedente. ### ritiene di non avere colpa per la mancata copertura della polizza proprio perché avrebbe fatto affidamento sui suddetti documenti. 
Ciò, in realtà, più che dimostrare l'estraneità ai fatti di causa, dimostra invece una condotta negligente di ### nell'offrire la prestazione di intermediazione assicurativa, atteso l'obbligo imposto per legge di compiere un'adeguata verifica delle informazioni rilevanti per la corretta valutazione del rischio e offrire una polizza adatta alle caratteristiche dell'oggetto da assicurare. 
La responsabilità dei due intermediari (### e ### emerge, infatti, con evidenza dalle seguenti considerazioni in diritto. 
Innanzitutto, l'attività di intermediazione è oggi regolata sia dal codice delle assicurazioni private, d.lgs. 209/2005, sia dai regolamenti ### 2018 (per i contratti in causa regolamento ### n 5/2006), i quali impongono agli intermediari di agire con correttezza, diligenza e trasparenza offrendo adeguata informativa sulla copertura della polizza e così proporre prodotti adeguati al profilo del clienti (c.d. principio di adeguatezza), dopo aver correttamente raccolto informazioni sulle esigenze specifiche del cliente. 
In particolare, all'art. 52 ### n. 5/2006 si prevede che “gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze”. 
In esecuzione di una prestazione contrattuale in cui parte è un professionista, il dovere di diligenza nell'esecuzione della prestazione ex art. 1176, comma 2, c.c., è rafforzato con riguardo alla natura dell'attività esercitata e non può certo ammettersi che tale onere concerna solo il recepimento “passivo” delle dichiarazioni rese dal soggetto privato (peraltro soggetto debole del rapporto contrattuale); in questo caso, all'intermediario è posto l'onere di compiere un'adeguata verifica circa le reali esigenze del cliente per sottoporre a quest'ultimo un contratto confacente alle caratteristiche del prodotto da assicurare, anche in virtù della fiducia che è normalmente riposta dal privato nell'attività svolta dall'intermediario. Ed infatti, la giurisprudenza ritiene che “in materia di contratto di assicurazione, l'intermediario o promotore ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.” (Cass. 8412/2015). 
Ancora, il codice delle assicurazioni private, nella versione vigente all'epoca dei fatti disponeva che: “###offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati…”. (art. 183 d.lgs. 209/2005). 
Sempre secondo la giurisprudenza: “### luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato ad una società di intermediazione nel settore assicurativo il diritto a conseguire le provvigioni quale "broker" per i rinnovi di polizza, in quanto la prevista possibilità di rinnovo automatico non richiedeva ulteriore mediazione, omettendo però di considerare il ruolo professionale del "broker" nelle attività successive alla mera conclusione del contratto)” (Cass. 25167/2018). 
Le polizze stipulate dalla ###ra ### avevano un massimale, rispettivamente, di euro 352,000,00 per ### (doc. 6) ed euro 317.000,00 per ### (doc. 16). Una polizza adeguata avrebbe quindi certamente coperto i costi indicati nella perizia che ha quantificato il danno occorso all'immobile (redatta peraltro da soggetti incaricati dalle assicurazioni), pur se a fronte, come è probabile, di un premio più elevato. La responsabilità contrattuale degli intermediari risulta quindi provata, così come risulta provato il nesso di causa tra la condotta negligente di questi e la mancata copertura della polizza. 
Da tali considerazioni è possibile ritenere ### e ### di ### S.r.l. solidalmente responsabili del danno patito da parte attrice in virtù del generale principio per cui la responsabilità solidale necessita semplicemente dell'idem debitum e della pluralità dei soggetti debitori ed è la regola in caso di obbligazioni con prestazione divisibile (arg. ex artt.  1292, 1294, 1314 c.c.).  “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo”. (Cass. 24405/2021).  ### del danno è documentato e incontroverso, pari a 310.000,00 ### risultante da verbale di sopralluogo siglato dai periti assicurativi (doc. 20) e da atto conservativo redatto da ###ni (doc. 21 attoreo) imputato a spese di ricostruzione edificio, sua demolizione integrale e sgombero. Trattandosi di debito di valore spetta sullo stesso la rivalutazione monetaria dalla stima (14.07.2021) ad oggi, per pervenire al danno espresso in moneta attuale pari a 261.460,00 ### sul quale spettano a ### gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.  ### e ### di ### S.r.l. debbono essere dichiarate tenute e condannate in solido a corrispondere a ### quanto sopra. 
Le spese di lite seguono la soccombenza tra ### e i convenuti soccombenti, liquidate secondo i criteri del DM 44/2015 testo vigente, tenendo a mente lo scaglione di riferimento e i valori medi per ciascuna fase processuale, maggiorati del 30% per la specifica e mirata difesa approntata dal legale attoreo verso ciascuna delle due parti rimaste soccombenti (art. 4 comma secondo del DM citato). 
Si reputa giustificata la deroga al principio dell'art. 91 c.p.c. nel regolare le spese tra l'attrice e le altre parti coinvolte, in ragione della peculiarità, delle difficoltà ricostruttive della vicenda e del coinvolgimento nella stessa, pur in differenti momenti cronologici, con differenti apporti e ruoli di tutti gli operatori convenuti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2308/2022 r.g., così decide: - ### S.p.A. e ### di ### S.r.l. solidalmente responsabili del danno patito dalla ###ra ### - Dichiara tenuti e condanna ### S.p.A. e ### di ### S.r.l., in solido, al pagamento in favore di ### della somma di 361.460,00 ### già all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; - Rigetta le domande di ### nei confronti di ### S.p.A., ### di ### e ### S.p.A.; - ### S.p.A. e ### di ### S.r.l., in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute da ### liquidate in 29.194,10 ### per compenso professionale e 1.359,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; - Compensa interamente le spese di lite tra ### e i convenuti ### S.p.A., ### di ### e ### S.p.A. 
Così deciso in ### il 23 gennaio 2026 ### 

causa n. 2308/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrari Cristina

M

Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 17/2026 del 11-01-2026

... 269 c.p.c., la chiamata del terzo ### compagnia di assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nel presente giudizio, disponendo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c.; concludendo nel merito, chiede che il Tribunale illustrissimo ### in via principale accertarsi come la ### s.p.a. in liquidazione, sia soggetto giuridico inesistente per essere estinta e quindi rigettarsi ogni domanda dalla medesima formulata e ordinare la cancellazione della predetta dal registro delle imprese; in subordine, accertarsi e dichiararsi come la sentenza n. 31/2008 sia inefficace inutiliter data e tamquam non esset, per essere in contrasto con la volontà dichiarata e attuata dalle parti con la scrittura transattiva 14 gennaio 2008 e del contegno successivamente tenuto dalle medesime parti; in via di ulteriore subordine, accertare dichiarare l'inadempimento contrattuale della ### s.p.a. in liquidazione, rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione del 14 gennaio 2008, condannando la medesima al risarcimento del danno in favore delle attrici per inadempimento contrattuale, (leggi tutto)...

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(riuniti fascicoli N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ###; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N.R.G. 200973/2012, cui sono stati riuniti i fascicoli N.R.G.  201027/2012 e N.R.G. 201046/2012, con le seguenti parti: AVV. ### (C.F.: ###), nato ad ### il ###, rappresentato e difeso personalmente ex art. 86 c.p.c., domiciliat ####### nr. 37; attore (convenuto nelle cause riunite) ### S.R.L. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### Via del Maggiolino nr. 3; ### S.P.A.  (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 30, risultanti da scissione di ### S.R.L., rappresentate e difese dall'Avv.  ### (C.F.: ###); convenute (ricorrente ed opponente nelle cause riunite) ### S.P.A. - ### S.R.L. ### (C.F. e P.IVA: ###), con sede in ####, ### nr. 59, in persona del liquidatore pro tempore Dott. ### nato a #### il ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###); resistente ed opposta nelle cause riunite AVV. ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso personalmente, domiciliato in #### nr. 1; convenuto nelle cause riunite AVV. ### (C.F.: ###), quale erede dell'Avv. ### rappresentato e difeso personalmente, domiciliato in #### nr. 27; convenuto nelle cause riunite AVV. ### (C.F.: ###); AVV. #### (C.F.: ###), quali eredi dell'Avv. ### entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in #### nr. 65; convenuti nelle cause riunite ### S.P.A. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###); convenuta (terza chiamata nelle cause riunite) ### S.C.P.A. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### quale procuratore generale di #### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### degli ### nr. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###); convenuta (terza chiamata nelle cause riunite) ### S.P.A. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### sul #### nr. 51, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###); terza chiamata nelle cause riunite ### Le parti hanno concluso come in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione depositato il 1° agosto 2012, l'Avv. ### citava in giudizio #### S.R.L., ### S.P.A., ### S.P.A. ed ### S.P.A., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che nessuna colpa e responsabilità sono ascrivibili all'Avv. ### in relazione all'addebito: a) di avere omesso di comunicare al giudice della causa l'avvenuta transazione della stessa; b) di avere omesso di interporre appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 31/2008 emessa nella causa civile n. 593/93; c) di avere comunque tenuto comportamenti o compiuto attività integranti gli estremi di responsabilità professionale in relazione ai fatti affermati dalla soc. ### s.r.l. e dalla soc. ### s.p.a.; 2) Assolvere l'avv. ### da ogni avversa domanda di risarcimento del danno; 3) ### in ipotesi di condanna ai danni per responsabilità professionale dell'Avv. ### la società ### s.p.a., in persona del legale rappresentante, e la società ### s.p.a., in persona del legale rappresentante, tenuto a garantirlo e a manlevarlo dalla condanna, ciascuno nei limiti e nella misura stabilita nel rispettivo contratto di assicurazione, condannandole al pagamento del danno, degli accessori e delle spese. 4) ### di spese e onorari”. 
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva: - di avere rappresentato e difeso, insieme agli ### del ### di #### del ### di ### e ### del ### di #### S.r.l., con sede in ### poi divenuta ### S.r.l., nella causa civile davanti al Tribunale di ### iscritta al N.R.G. 593/93, promossa da ### S.p.a. (già denominata ### s.p.a., in precedenza fallita e tornata in bonis, e, poi, dichiarata di nuovo fallita, con sentenza del Tribunale di ### n. 63142/1998), avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni in relazione ad un contratto di affitto per una serie di semirimorchi e trattori, di un magazzino di ricambi e di un'officina meccanica; - che ### personalmente era difeso dall'Avv. ### il quale, per conto dei convenuti, nelle more del giudizio curava con la curatela del fallimento, nella persona del Dott.  ### e col suo difensore, l'Avv. ### trattative per la conciliazione della controversia; - che l'Avv. ### dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, comunicava all'Avv. ### ed all'Avv. ### che le parti avevano composto bonariamente la controversia in via stragiudiziale: di fatto, il ###, il Curatore del ### Dott. ### l'Avv.  #### S.r.l. (già ### s.r.l.), ### personalmente, e quale legale rappresentante di quest'ultima, e l'Avv. ### sottoscrivevano un atto di transazione, alle seguenti condizioni: a) ### S.r.l. e ### personalmente corrispondevano al ### S.p.a., a saldo, stralcio e transazione di quanto preteso, la somma di € 75.000,00, con rilascio di quietanza; b) il ### S.p.a., ritenendosi pienamente soddisfatto, dichiarava di rinunciare all'azione ed agli atti del giudizio di cui alla causa N.R.G. 593/93, pendente davanti al Tribunale di ### e, comunque, ad ogni altra pretesa nei confronti di entrambi i convenuti; c) spese di lite compensate; - che, il ###, il Giudice Istruttore del predetto procedimento depositava comunque la sentenza nr. 31/2008, con cui condannava la ### S.r.l. al pagamento, in favore del ### S.p.a., della somma di € 421.450,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20.03.1989, sino al saldo), rigettava la domanda proposta nei confronti di ### condannava ### S.r.l. al pagamento delle spese di lite e della ### e compensava le spese di lite nei confronti di ### - che il ### di ### S.p.a. veniva chiuso per mancanza di attivo, con decreto del Tribunale di ### del 18.07.2011; - che, con raccomandata datata 16.07.2012, ### S.r.l. ed ### S.p.a., nate dalla scissione di ### S.r.l., per il tramite del proprio difensore, comunicavano agli ###### e ### (questi ultimi quali eredi dell'Avv. ###, che ### S.p.a. aveva intimato loro il pagamento della somma di € 1.519.123,61, in forza della sentenza del Tribunale di ### nr. 31/2008, già passata in giudicato, precisando che, in caso di opposizione, li avrebbero citati in giudizio a titolo di responsabilità professionale, per avere omesso, prima del deposito della sentenza, di allegare al Giudice titolare del procedimento l'intervenuta transazione tra le parti, e per non avere impugnato la sentenza, per sentire dichiarare cessata la materia del contendere; - l'insussistenza dei presupposti dell'asserita responsabilità professionale, essendosi esaurito il rapporto professionale con la ### S.r.l. in seguito all'intervenuta transazione, e tenuto conto che l'Avv. ### aveva già illustrato a ### S.r.l. ed a ### le implicazioni giuridiche che comportava l'emissione della sentenza, e preso contatti con gli organi del ### di ### S.p.a., i quali decidevano di ratificare l'accordo raggiunto tra le parti, e di considerare la sentenza tamquam non esset, a condizione di un accollo delle spese di registrazione del provvedimento da parte della ### S.r.l., ed altresì che la ### S.r.l. non aggiornava l'Avv. ### sulle scelte che andava concordando in alcuna delle predette fasi, né gli conferiva incarico per impugnare la predetta sentenza. 
Si costituiva nel presente giudizio ### S.C.P.A., quale procuratore generale di ### S.P.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'Avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza, con la compensazione delle spese”. 
Si costituivano la ### S.R.L. ed ### S.P.A., nate dalla scissione di ### S.R.L., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare integralmente l'avversa domanda; 2) nell'ipotesi in cui il Giudice, in seno ai procedimenti numeri 1027/2012 e 1046/2012 pendenti dinanzi al Tribunale di ### dovesse rigettare le domande proposte da ### s.r.l. ed ### s.p.a. nei confronti di ### s.p.a. - ### in liquidazione, principale e subordinate secondo la gradazione prospettata, accertare e dichiarare la responsabilità del professionista Avv.  ### consistita: a) nel non aver allegato la circostanza inerente alla transazione intercorsa tra la ### S.r.l. (poi divenuta ### s.r.l. ed ### industriale s.p.a. a seguito di scissione), ed il fallimento della ### s.p.a. ### in liquidazione, sottoponendola all'attenzione del giudice di primo grado prima dell'emissione e conseguente pubblicazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### al fine di sollecitare la rimessione della causa sul ruolo per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed alla correlata estinzione del giudizio; b) una volta pubblicata la sentenza nr.  31/2008 del Tribunale di ### nel non averla impugnata affinché, in appello, venisse dedotta l'esistenza dell'intervenuta transazione e si ottenesse una statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti; per l'effetto della domanda di cui al precedente capo 2; 3) condannare il signor Avv. ### al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore della ### s.r.l. e della ### s.p.a., della somma di € 421.450,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di € 25.000,00 (dovuta a titolo di spese legali), oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di € 25.804,64, oltre interessi sostenuti dalla ### s.r.l. e da ### s.p.a. per la registrazione della sentenza 31/2008 (od in subordine dell'importo pari al 50% della somma di € 25.804,64); 4) con vittoria di spese diritti ed onorari”. 
All'udienza del 10.01.2014 sono stati riuniti al presente giudizio i procedimenti N.R.G. 201027/2012 e 201046/2012. 
Nel primo giudizio, la ### S.R.L. ed ### S.P.A., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale, ### e dichiarare che, a seguito della chiusura del fallimento ### s.p.a.  ### in liquidazione, dichiarato con decreto del Tribunale di ### sezione fallimentare del 18 luglio 2011, ### s.p.a. ### in liquidazione è estinta, con la conseguenza che alcun diritto può la stessa vantare nei confronti di ### s.r.l. e di ### s.p.a.; per l'effetto: 2) ordinare la cancellazione di ### s.p.a. ### in liquidazione dal registro delle imprese, adottando ogni più opportuno provvedimento necessario e conseguente alla declaratoria di estinzione di cui al precedente capo 1; in via subordinata. 3) accertare e dichiarare che, in virtù della transazione del 14 gennaio 2008 e del suo integrale adempimento e dei successivi patti, comportamenti e contegni tenuti dalle parti successivamente al deposito della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### la predetta sentenza n. 31/2008 è inefficace, inutiliter data e tamquam non esset, con la conseguenza che alcun diritto e pretesa può vantare la ### s.p.a. ### in liquidazione nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.p.a., dichiarando altresì che i diritti reciproci delle predette parti hanno trovato integrale e tombale estinzione e soddisfazione con l'esatto adempimento della transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; in via ulteriormente subordinata e gradata: 4) accertare e dichiarare l'inadempimento della ### s.p.a. ### in liquidazione rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; per l'effetto 5) condannare la ### s.p.a. ### in liquidazione al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore della ### s.r.l. e dell'### s.p.a., della somma di euro 421.450,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di euro 25.804,64 oltre interessi sostenuti dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza 31/2008 del Tribunale di ### o in subordine dell'importo pari al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; in via ulteriormente subordinata e gradata: 6) accertare e dichiarare la responsabilità dei professionisti avvocati ##### consistita: a) nel non aver allegato la circostanza inerente alla transazione intercorsa tra ### (poi divenuta ### s.r.l. ed ### s.p.a. a seguito di scissione), ed il fallimento della ### s.p.a. ### in liquidazione, sottoponendola all'attenzione del giudice di primo grado prima dell'emissione e conseguente pubblicazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### al fine di sollecitare la rimessione della causa sul ruolo per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ed alla correlata estinzione del giudizio; b) una volta pubblicata la sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### per non averla impugnata affinché, in appello, venisse dedotta l'esistenza dell'intervenuta transazione e si ottenesse una statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti; per l'effetto: 7) condannare i signori avvocati #### e #### e ### quali eredi gli ultimi tre dell'avv. ### e, quindi, ciascuno secondo la propria quota, al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore di ### s.r.l. ed ### s.p.a., della somma di euro 421.450,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di 25.804,64 sostenuta dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### o, in subordine, dell'importo padre al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; in tutti i casi: 8) con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 
In quel giudizio si costituivano l'Avv. ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito 1) ### l'avv. ### da ogni avversa domanda; 2) in caso di soccombenza e di ritenuta responsabilità professionale dell'avv. ### dichiarare la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, e la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a garantirlo e a manlevarlo dalla condanna, ciascuna nei limiti e nella misura stabilita nel rispettivo contratto di assicurazione, condannandole al pagamento del danno, degli interessi e delle spese; 3) vittoria di spese e onorari in ogni caso”, e l'Avv.  ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni: “### le conclusioni nel grado spiegato dalle attrici opponenti, ai n. 1, 2, 3, 4, 5 di cui al ricorso; b) rigettare in uno alla domanda le conclusioni di cui al ricorso, relative alla pretesa responsabilità professionale dell'odierno comparente; c) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al capo che precede, dichiarare la terza chiamata compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, unica tenuta al pagamento di qualsiasi somma da chiunque ed a qualsiasi titolo richiesta al comparente avvocato; d) con vittoria di spese ed onorari di causa”. 
Si costituiva anche la ### S.p.a., chiedendo il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese di lite. 
Si costituivano le compagnie ### S.p.a., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “rigettare le conclusioni spiegate ai capi 6 e 7 dalle società attrici ### s.r.l.  e ### s.p.a. relativamente all'asserita responsabilità professionale del defunto avvocato ### In subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa dagli stessi invocata ai sensi dell'art. 1892 c.c. e 17 di contratto, rigettando per l'effetto la domanda di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a.; in via di ulteriore subordine, ridurre il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c.; in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### e di accoglimento, anche parziale, della domanda di garanzia dagli stessi proposta nei confronti di ### s.p.a., dichiarare dovuta la copertura assicurativa per la sola quota parte di responsabilità e di danno riferibile al defunto avv.  ### tenuto altresì conto delle spettanze ereditarie di questi ultimi, procedendo previamente alla graduazione interna delle colpe tra l'avv. ### l'avv. ### e l'avv. ### Detrarre inoltre dall'eventuale indennizzo dovuto la franchigia fissa di polizza di euro 500,00, contenendo comunque nei limiti del massimale di euro 1.500.000,00. Con vittoria di spese competenze ed onorari”; ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### le ### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. 
In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza; con la condanna del predetto al pagamento delle spese di chiamata in causa”, e ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'avv. ### e di relativa condanna al risarcimento dei danni, si eccepisce il massimale di polizza nella misura di euro 516.000, oltre all'applicazione dello scoperto del 10% con un massimo di euro 25.000; Nel merito 1) ### la domanda di chiamata in causa ed assolvere l'avv. ### da ogni avversa pretesa e per l'effetto assolvere ### s.p.a. dalla stessa domanda; 2) In ogni caso con vittoria di spese”. 
Nel procedimento N.R.G. 201046/2012, con atto di citazione in opposizione a precetto, e contestuale istanza di sospensione, ### S.r.l. ed ### S.p.a. citavano in giudizio ### S.p.a. - ### in liquidazione, l'Avv. ### l'Avv. ### gli Avv.ti #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare: 1) sospendere in accoglimento dell'istanza di cui infra inaudita altera parte o in subordine previa convocazione delle parti l'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### emessa il 31 gennaio e depositata in cancelleria il 6 Febbraio 2008; in via preliminare: 2) dichiarare la continenza di questa causa con altra pendente fra le stesse parti nanti a questo Tribunale ed iscritta al numero 1027/12 RG, giudice dottoressa ### fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice ed adottando comunque ogni più opportuno provvedimento in merito. In via principale 3) ### e dichiarare che, a seguito della chiusura del fallimento ### s.p.a. ### in liquidazione, dichiarato con decreto del Tribunale di ### sezione fallimentare del 18 luglio 2011, ### s.p.a. ### in liquidazione è estinta, con la conseguenza che alcun diritto può la stessa vantare nei confronti di ### s.r.l. e di ### s.p.a.; per l'effetto: 4) ### la cancellazione di ### s.p.a.  ### in liquidazione dal registro delle imprese adottando ogni più opportuno provvedimento necessario e conseguente alla declaratoria di estinzione di cui al precedente capo 3; in via subordinata: 5) accertare e dichiarare che in virtù della transazione del 14 gennaio 2008 e del suo integrale adempimento e dei successivi patti, comportamenti e contegni tenuti dalle parti successivamente al deposito della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### la predetta sentenza n. 31/2008 è inefficace, inutiliter data e tamquam non esset, con la conseguenza che alcun diritto e pretesa può vantare la ### s.p.a. ### in liquidazione nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.p.a., dichiarando altresì che i diritti reciproci delle predette parti hanno trovato integrale e tombale estinzione e soddisfazione con l'esatto adempimento della transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; in via ulteriormente subordinata e gradata: 6) accertare e dichiarare l'inadempimento della ### s.p.a. ### in liquidazione rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione stipulata in data 14 gennaio 2008; per l'effetto: 7) condannare la ### s.p.a. ### in liquidazione al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore della ### s.r.l. e dell'### s.p.a. della somma di euro 421.450,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di euro 25.804,64 oltre interessi sostenuti dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza 31/2008 del Tribunale di ### o in subordine dell'importo pari al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; per l'ulteriore effetto 8) dichiarare l'integrale compensazione dei crediti reciproci della ### s.p.a. ### in liquidazione da una parte e della ### s.r.l. e della ### s.p.a. dall'altra parte, crediti rappresentati, quanto al primo soggetto, dalla sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### quanto ai secondi soggetti dall'emananda sentenza di cui al presente procedimento in relazione alla domanda di condanna di cui al precedente capo 7);in via ulteriormente subordinata e gradata: 9) accertare e dichiarare la responsabilità dei professionisti avvocati ##### consistita: a) nel non aver allegato la circostanza inerente alla transazione intercorsa tra ### poi divenuta ### s.r.l. e ### s.p.a. a seguito di scissione, ed il fallimento della ### s.p.a. ### in liquidazione, sottoponendola all'attenzione del giudice di primo grado prima dell'emissione e conseguente pubblicazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### al fine di sollecitare la rimessione della causa sul ruolo per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla correlata estinzione del giudizio; b) una volta pubblicata la sentenza 31/2008 del Tribunale di ### per non averla impugnata affinché in appello venisse dedotta l'esistenza dell'intervenuta transazione e si ottenesse una statuizione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti; per l'effetto 10) condannare i signori avvocati #### e #### e ### quali eredi gli ultimi tre dell'avv. ### e quindi ciascuno secondo la propria quota al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di ### s.r.l. ed ### s.p.a. della somma di euro 421.450,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 20 Marzo 1989 al saldo, nonché della somma di euro 25.000,00 dovuta a titolo di spese legali, oltre accessori come per legge, e dell'ulteriore somma di 25.804,64 sostenuta dalla ### s.r.l. e dall'### s.p.a. per la registrazione della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### o, in subordine, dell'importo padre al 50% della somma di euro 25.804,64, oltre interessi; in tutti i casi 8) con vittoria di spese, diritti ed onorari; in tutti i casi: 11) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 
Il ###, il Giudice istruttore del predetto procedimento sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza nr. 31/2008 del Tribunale di ### e, successivamente, si costituivano in giudizio per la fase cautelare gli Avv.ti #### e ### e l'Avv.  ### insistendo per la conferma del predetto provvedimento. 
Quest'ultimo, il ### depositava comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 106, 166 e 269 c.p.c. voglia disporre il differimento della prossima udienza già fissata per il 11 gennaio 2013 allo scopo di consentire la citazione in garanzia, mediante chiamata di terzo della compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### degli ### 2, nel rispetto dei termini imposti dall'art. 163 bis c.p.c.; in via principale, nel merito a) accogliere le conclusioni nel grado spiegato dalle attrici opponenti, ai n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui all'atto di opposizione a precetto; b) rigettare in uno alla domanda le conclusioni di cui all'atto di opposizione a precetto, n. 9 e 10, relative alla pretesa responsabilità professionale dell'odierno comparente; c) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al capo che precede, dichiarare la terza chiamata compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, unica tenuta al pagamento di qualsiasi somma da chiunque ed a qualsiasi titolo richiesta al comparente avvocato; d) con vittoria di spese ed onorari di causa”. 
Si costituiva poi l'Avv. ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Preliminarmente disporre la separazione della domanda riguardante la responsabilità professionale; nel merito 1) ### l'avv. ### da ogni avversa domanda; 2) in caso di soccombenza e di ritenuta responsabilità professionale dell'avv. ### dichiarare la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, e la società ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a garantirlo e a manlevarlo dalla condanna, ciascuna nei limiti e nella misura stabilita nel rispettivo contratto di assicurazione, condannandole al pagamento del danno, degli interessi e delle spese; 3) vittoria di spese e onorari in ogni caso”, e gli Avv.ti ### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 166 e 269 c.p.c., voglia differire a data utile l'udienza di prima comparizione ora fissata al 9 gennaio 2013 si da consentire la chiamata in garanzia dell'assicurato ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. con sede in ### 41018 Modena, e con essa integrato il contraddittorio, ogni avversa pretesa e domanda respinta; in via principale e nel merito 1) accogliere le conclusioni spiegate in atto di citazione dalle attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. e con il medesimo grado di subordine ai capi da 3 a 8; 2) rigettare le conclusioni spiegate in atto di citazione dalle attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. ai capi 9 e 10 relativi alla asserita responsabilità professionale dell'avv. ### 3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al capo che precede, dichiari la terza chiamata ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare i concludenti dalla pretesa di pagamento delle somme che causa cognita risultassero effettivamente pro quota da essi dovute; 4) in ulteriore e denegato subordine, preso atto dell'avvenuta accettazione beneficiata dell'eredità dell'avv. ### contenere il risarcimento eventualmente dovuto e rigorosamente dimostrato, nella misura pro quota spettante ad ogni concludente erede; 5) vinte competenze e spese di lite”. 
Si costituiva l'Avv. ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente autorizzare ex art. 269 c.p.c., la chiamata del terzo ### compagnia di assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nel presente giudizio, disponendo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c.; concludendo nel merito, chiede che il Tribunale illustrissimo ### in via principale accertarsi come la ### s.p.a. in liquidazione, sia soggetto giuridico inesistente per essere estinta e quindi rigettarsi ogni domanda dalla medesima formulata e ordinare la cancellazione della predetta dal registro delle imprese; in subordine, accertarsi e dichiararsi come la sentenza n. 31/2008 sia inefficace inutiliter data e tamquam non esset, per essere in contrasto con la volontà dichiarata e attuata dalle parti con la scrittura transattiva 14 gennaio 2008 e del contegno successivamente tenuto dalle medesime parti; in via di ulteriore subordine, accertare dichiarare l'inadempimento contrattuale della ### s.p.a. in liquidazione, rispetto alle obbligazioni derivanti dalla transazione del 14 gennaio 2008, condannando la medesima al risarcimento del danno in favore delle attrici per inadempimento contrattuale, da quantificarsi nello stesso importo per capitale ed accessori portato dalla sentenza 31/2008; quindi dichiararsi l'integrale compensazione dei crediti reciproci dell'opposta da una parte e delle attrici dall'altra; in via di ulteriore subordine per la denegata ipotesi che l'odierno concludente, quale erede dell'avv. ### debba ritenersi tenuto e in tal senso intervenga condanna, a rimborsare alle società attrici quanto le medesime dovessero essere a loro volta condannate a corrispondere alla ### s.p.a. in liquidazione; dichiarare l'### s.p.a. tenuta a manlevare dal predetto obbligo l'odierno concludente, condannandola in tal senso, ed a rimborsargli quanto egli nel frattempo avrà eventualmente esborsato per effetto ed in esecuzione della predetta condanna. Con condanna della predetta alle spese di giudizio; in ogni ipotesi di condanna dell'odierno concludente, dare atto dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, con ogni conseguenza in ordine al limite del risarcimento possibile tal che lo scrivente non potrà rispondere che nei limiti della quota ereditata”. 
In data ###, si costituiva in giudizio ### S.p.a. ### S.p.a. in liquidazione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettare, perché infondate, le domande dedotte da controparte in via principale ai punti 3) e 4) di cui all'atto di citazione in opposizione; ### perché infondate, le domande dedotte da controparte in via subordinata ai punti 5), 6) e 7) di cui all'atto di citazione in opposizione, nonché, per l'ulteriore effetto, al punto 8). Revocare il provvedimento di conferma di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 31/2008 di cui è causa emessa in data ###, sancendo a favore dell'odierna convenuta opposta ### il pieno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle odierne attrici opponenti. Con vittoria di spese, onorari e competenze”. 
In data ###, si costituiva in giudizio la terza chiamata, ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'avv. ### e di relativa condanna al risarcimento dei danni, si eccepisce il massimale di polizza nella misura di euro 516.000, oltre all'applicazione dello scoperto del 10% con un massimo di euro 25.000; Nel merito 1) ### la domanda di chiamata in causa ed assolvere l'avv. ### da ogni avversa pretesa e per l'effetto assolvere ### s.p.a. dalla stessa domanda; 2) In ogni caso con vittoria di spese”. 
Il ### si costituiva ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) accogliere con il medesimo grado di subordine ivi previsto le conclusioni spiegate ai capi da 3 a 8 dell'atto di citazione delle società attrici ### s.r.l. e ### s.p.a.; 2) rigettare le conclusioni spiegate in atto di citazione ed ai capi 9 e 10 dalle società attrici ### s.r.l. e ### s.p.a. relativamente all'asserita responsabilità professionale del defunto avvocato ### In subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa dagli stessi invocata ai sensi dell'art. 1892 c.c. e 17 di contratto, rigettando per l'effetto la domanda di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a.; in via di ulteriore subordine, ridurre il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c.; in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di accertata responsabilità risarcitoria degli eredi ### e di accoglimento, anche parziale, della domanda di garanzia dagli stessi proposta nei confronti di ### s.p.a., dichiarare dovuta la copertura assicurativa per la sola quota parte di responsabilità e di danno riferibile al defunto avv. ### tenuto altresì conto delle spettanze ereditarie di questi ultimi, procedendo previamente alla graduazione interna delle colpe tra l'avv.  ### l'avv. ### e l'avv. ### Detrarre inoltre dall'eventuale indennizzo dovuto la franchigia fissa di polizza di euro 500,00, contenendo comunque nei limiti del massimale di euro 1.500.000,00. Con vittoria di spese competenze ed onorari”. 
Con comparsa del 26.04.2013, si costituiva in giudizio ### S.C.P.A., quale procuratore di ### S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### le ### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza, con la compensazione delle spese…### le ### s.p.a. da ogni avversa domanda, con la rifusione delle spese. In ipotesi di affermazione di responsabilità dell'avv. ### dichiari che la società chiamata è tenuta a prestare la garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti del massimale di polizza, con la compensazione delle spese”. 
I procedimenti riuniti sono stati istruiti con prove documentali. 
All'udienza del 17.09.2025, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni, ### S.p.a.  precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato per l'udienza del 21.09.2021, mentre le altre parti si richiamano alle conclusioni ed alle istanze già formulate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.04.2023. 
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.  ***** 
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda con cui la ### S.p.a. ha chiesto la separazione del procedimento di opposizione a precetto (N.R.G. 201046/2012).  ###. 274 c.p.c., dispone che “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni”. 
Mentre la condizione di pregiudizialità si ha quando la decisione di una causa ### sia presupposto logico-giuridico per risolvere un'altra causa ###, lo strumento della riunione dei giudizi consente di unificare due o più cause connesse, specialmente se pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, per evitare decisioni contrastanti, e garantire ragioni di economia processuale. 
Di recente, la Cassazione, con ordinanza nr. 2819 del 31 gennaio 2022, ha ribadito il costante orientamento secondo cui, quando due giudizi, tra cui sussiste pregiudizialità, risultano pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.  (in senso conforme: Cass. civ., ordinanza 16 giugno 2020, n. 11634; Cass. 12436/2017; 12741/2012. Sul punto vedi anche Cass. n. 12441/2017: “Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione”). 
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la domanda svolta da ### S.r.l. ed ### S.p.a. nei giudizi N.R.G. 201027/2012 ed N.R.G. 201046/2012, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione della ### S.p.a. ### in liquidazione, in seguito al fallimento dichiarato con decreto del Tribunale di ### del 18 luglio 2011, sezione fallimentare, e conseguente cancellazione dal registro delle imprese. 
Invero, con la chiusura del fallimento, il debitore riacquista la piena disponibilità dei suoi beni, insieme alla capacità di agire, con conseguente venir meno delle limitazioni personali e patrimoniali a carico del fallito; la società riacquista la piena capacità di agire, la legittimazione ad esercitare i propri diritti ed a difendersi in giudizio, tornando quindi “in bonis”, in quanto il provvedimento di chiusura del fallimento è da solo sufficiente per il ripristino dello status precedente al fallimento, senza la necessità di un'ulteriore procedura di riabilitazione (vedi anche art. 120 Legge fallimentare). 
La giurisprudenza in materia si esprime nel senso che “Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne consegue che, ove detta società ritorni in bonis a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali” (Cassazione Civile nr. 20947/2009). 
Né potrebbe ritersi effetto interruttivo del giudizio l'avvenuta cancellazione della predetta società dal registro delle imprese, allegata dall'Avv. ### da ### S.r.l. e da ### S.p.a.. 
In particolare, l'art. 300 c.p.c., nel momento in cui dispone che “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto (...)”, subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali: a) la sussistenza di uno degli eventi previsti dalla legge come cause interruttive del processo; b) la dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte costituita che ne è colpita, trattandosi di una dichiarazione finalizzata alla tutela del soggetto colpito dall'evento. 
Dunque, la predetta dichiarazione deve tendere non già alla semplice informazione, bensì all'interruzione, ed è inconciliabile con lo svolgimento di ulteriore attività difensiva, principi questi espressi dalla giurisprudenza che, in via consolidata, ha più volte affermato che, sebbene la dichiarazione di un evento interruttivo non necessiti di formule sacramentali, è comunque indispensabile che la stessa provenga dal procuratore della parte, l'unico in grado di valutare conseguenze e riflessi di quell'evento sul rapporto processuale. Si veda Cassazione Civile nr.  17913/2009: “Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art.  300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo (nella specie cancellazione di una società dal registro delle imprese), atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore” e, nello stesso senso, ordinanza nr. 18804/2021: “Le norme sull'interruzione del processo sono poste a tutela della parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo, sicché solo quest'ultima può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti che non risentano pregiudizio dall'omessa interruzione (…)”.; nr. 20809/2018: “La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro”. 
Per tutto quanto sopraesposto, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione ex art. 300 c.p.c. da parte del procuratore di ### S.p.a., non si avrà alcuna conseguenza per la prosecuzione del giudizio. 
Nel merito, la domanda proposta da ### S.r.l. ed ### S.p.a. (“ (…) in via subordinata, accertare e dichiarare che, in virtù della transazione del 14/01/2008, del suo integrale adempimento e dei successivi patti, comportamenti e contegni tenuti dalle parti successivamente al deposito della sentenza n. 31/2008 del Tribunale di ### la predetta sentenza n. 31/2008 è inefficace, inutiliter data, tamquam non esset, con la conseguenza che alcun diritto o pretesa può vantare la ### s.p.a. ### in liquidazione nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.p.a., dichiarando altresì che i diritti reciproci delle predette parti hanno trovato integrale e tombale estinzione e soddisfazione con l'esatto adempimento della transazione stipulata in data ###”) è fondata, e merita accoglimento, per i motivi che seguono. 
È pacifico che, nella fase conclusiva del procedimento N.R.G. 593/1993, ### S.r.l., ### e ### S.p.a., il ### hanno stipulato un atto di transazione, già autorizzato dal Tribunale Fallimentare con decreto del 06.12.2007 (ex art. 35, Legge fallimentare), alle seguenti condizioni: “(…) 2) la ### s.r.l., in uno al #### corrispondono al ##### S.p.A. a stralcio, transazione e saldo di quanto preteso, la somma di € 75.000,00 ###, e, contestualmente alla sottoscrizione della presente, il curatore, Dott.  ### rilascia quietanza liberatoria. 3) ##### S.p.A., da parte sua, ritenendosi pienamente soddisfatto, espressamente dichiara di rinunciare, così come con la sottoscrizione della presente effettivamente rinuncia, all'azione ed agli atti di cui alla causa R.G.  593/93, pendente avanti il Tribunale di ### e, comunque, rinuncia ad ogni altra qualsivoglia domanda, diritto ed azione, dedotta o deducibile, nei confronti di entrambi i convenuti. 4) Le spese e le competenze relative alla vertenza di cui alla presente transazione, debbono intendersi interamente compensate tra le parti, rinunciando ciascuna di esse, con i rispettivi legali, al vincolo di solidarietà passiva ex art. 68 LPF”. 
Come premesso, il predetto giudizio è stato definito dall'intestato Tribunale con sentenza nr. 31/2008, che ha condannato la ### S.r.l. al pagamento, in favore del ### S.p.a., della somma di € 421.450,00. 
È altresì pacifico quanto segue: che, dopo la pubblicazione della sentenza, il ### fallimentare ha trasmesso al Giudice Delegato apposita relazione, dando atto dell'intervenuta transazione, già adempiuta con il pagamento della somma concordata dalle parti; che il Giudice Delegato ne ha preso atto, richiedendo che la ### S.r.l. provvedesse ad accollarsi il pagamento della tassa di registro della sentenza; che il predetto importo è stato regolarmente pagato da ### S.r.l.; che il fallimento ### S.pa. è stato chiuso per insufficienza dell'attivo il ###; che, solo successivamente, ### s.p.a. - ### in liquidazione intimava a ### S.r.l. ed ### S.p.a. (nate dalla scissione di ### S.r.l.) di pagare l'importo pari ad € 1.519.123,61, in forza di quanto statuito dalla predetta sentenza. 
Ebbene, non si può che condividere quanto già osservato dall'intestato Tribunale nel procedimento per reclamo (N.R.G. 1129/12) avverso l'ordinanza del 18.10.2012, con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza nr. 31/2008, nell'ambito del procedimento di opposizione a precetto iscritto al N.R.G. 201046/2012, nel momento in cui ha ritenuto che “rispetto al caso preso in esame dalla Corte di Cassazione e di cui si è riferito (sentenza n. 2155 del 14.02.2012), tuttavia la fattispecie in esame presenta una peculiare differenza, rappresentata dal fatto che, successivamente alla sentenza, la curatela - con l'autorizzazione del G.D.- avrebbe confermato la propria volontà di avvalersi della transazione stipulata, subordinando la rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza stessa al pagamento della relativa imposta di registro ad opera della ### pagamento che risulta essere stato effettuato. Ebbene, ritiene il Collegio che sia compito del giudice di merito a cognizione piena e all'esito della causa, ricostruire quale sia stato il comportamento tenuto dalle parti successivamente al deposito e al passaggio in giudicato della sentenza e valutare se esso sia tale da privare la sentenza stessa della sua efficacia esecutiva”. 
Anche nell'ordinanza del 26.08.2014, l'intestato Tribunale, nel procedimento per reclamo nr.  1581/2014, osserva: “(…) successivamente alla sentenza la curatela ha confermato la volontà di avvalersi della transazione stipulata, subordinando la rinuncia a mettere in esecuzione la sentenza stessa al pagamento - che risulta essere stato effettuato - della relativa imposta di registro da parte della ### Tale comportamento, in quanto successivo al passaggio in giudicato della sentenza, pare superare, nel presente giudizio sommario, la questione della inopponibilità della transazione intervenuta prima della formazione del giudicato”. 
Da tali osservazioni non si può prescindere nel presente procedimento di merito ove, per dirimere la questione relativa alla pretesa della ### S.p.a., non può non tenersi conto della condotta tenuta prima e successivamente al deposito della sentenza nr. 31/2008 dal soggetto che, di fatto, ha potuto disporre del diritto controverso. 
In particolare, occorre osservare che il fallimento ### S.p.a., in sede di transazione, ha espressamente rinunciato non solo agli atti, ma all'azione di cui al procedimento N.R.G. 593/1993, già pendente davanti all'intestato Tribunale di ### A differenza della rinuncia agli atti, che implica la volontà di abbandonare il procedimento in corso, senza pregiudicare il diritto sostanziale fatto valere, la rinuncia all'azione ha effetti sul diritto sostanziale, integrando tale condotta un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato (equivalente, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese della parte rinunciante), con conseguente preclusione a far valere, in un successivo giudizio, le medesime ragioni con una nuova domanda. Tale intenzione ha avuto ulteriore manifestazione con la condotta del ### che, come premesso, successivamente al deposito della sentenza, con apposita relazione ha informato il Giudice Delegato del Tribunale di #### palesando la volontà di avvalersi degli effetti della transazione, la cui definitiva cristallizzazione nei rapporti tra le parti è avvenuta con la corresponsione, da parte della ### S.r.l., della tassa di registrazione del provvedimento, richiesta dal Giudice Delegato. 
Tali condotte, attuate in esecuzione dell'accordo intervenuto tra le parti, hanno pienamente realizzato le condizioni del medesimo, incidendo in maniera sostanziale sull'assetto dei rapporti in gioco, per cui la pretesa di ### S.p.a., azionata sulla base della sentenza nr. 31/2008, deve ritenersi del tutto infondata, in quanto inesigibile.  ### parte, il Giudice Delegato ha preso atto della composizione in via stragiudiziale degli interessi del fallimento ### S.p.a., pretendendo solo il pagamento della tassa di registrazione della sentenza a carico della ### S.r.l., ratificando, dunque, l'efficacia della transazione. 
Ancora, il ### ha presentato il ### al Giudice Delegato del fallimento il rendiconto ex art. 116 l.f., dando atto che “non appaiono allo stato prospettive di ulteriore utile prosecuzione di questa procedura. Di conseguenza il curatore chiede di essere autorizzato all'avvio delle operazioni di chiusura”, per cui il Tribunale di ### ha poi dichiarato la chiusura della procedura fallimentare, per insufficienza dell'attivo. 
Non è condivisibile quanto dedotto da ### S.p.a., nel momento in cui sostiene che la rinuncia a fare valere gli effetti della sentenza avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 35 l.f..  non ricorrendo, nel caso di specie, una “rinuncia autonoma” al giudicato, bensì la prosecuzione ed esecuzione di una transazione già autorizzata.  ### parte, gli effetti dell'accordo la cui esecuzione, come chiarito, ha inciso in maniera sostanziale sull'assetto dei rapporti tra le parti, permangono anche dopo la chiusura del fallimento, con la conseguenza che la società, tornata in bonis, non può disconoscerli, né riattivare pretese non solo già oggetto di rinuncia, ma soddisfatte, in seguito ai patti adempiuti dalle parti. Del resto, la rinuncia agli effetti del giudicato civile è considerata opponibile, e pienamente valida, a condizione che provenga dalla parte a favore della quale il giudicato si è formato; ciò in quanto il giudicato è un diritto disponibile della parte vittoriosa, con la conseguenza che quest'ultima può decidere di non avvalersi degli accertamenti contenuti in una sentenza definitiva tramite una rinuncia esplicita, ovvero un accordo transattivo con la controparte. 
Dunque, il fallito, tornato in bonis, non potrebbe beneficiare del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado tra la curatela del proprio fallimento e la controparte, in condivisione del principio giurisprudenziale per cui: “### la rinuncia è espressamente riferita agli effetti della sentenza passata in giudicato, essa si configura come atto di disposizione della situazione sostanziale e si risolve in una convenzione di inopponibilità del giudicato tra le parti. Gli atti di disposizione compiuti dal curatore fallimentare nella pendenza della procedura producono effetti nella sfera giuridica del fallito tornato in bonis, il quale non può quindi avvalersi del giudicato a cui la curatela aveva espressamente rinunciato” (Corte di Cassazione, 10 novembre 2016, n. 6845). 
Per tutto quanto sopraindicato, si ritiene del tutto infondata, in quanto inesigibile, la pretesa di ### S.p.a. - ### in liquidazione, in forza della sentenza nr.  31/2008 del Tribunale di ### vantata nei confronti di ### S.r.l. ed ### S.p.a..  ### delle domande nr. 3 e 5 di cui alle conclusioni rassegnate da ### S.r.l. ed ### S.p.a. nei giudizi N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012 realizza, di fatto, il pieno interesse delle predette società, rendendo del tutto superfluo il vaglio delle ulteriori domande subordinate proposte dalle stesse, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità, o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (vedi Cassazione 9 ottobre 2012, n. 17219; Cassazione 16 maggio 2012, n. 7663). 
Deve essere rigettata la domanda proposta da ### S.r.l. ed ### S.p.a., avente ad oggetto la condanna di ### S.p.a. ex art. 96 c.p.c., in assenza di prova di mala fede o colpa grave nella condotta processuale della controparte, né che la stessa si sia tradotta in un abuso processuale, ovvero che abbia cagionato danni alle società (comunque non dedotti dalle stesse), non potendosi desumere i presupposti della responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. dalla mera soccombenza in giudizio. Del resto, non si può non osservare come il proliferarsi delle iniziative giudiziarie sia stato stimolato anche dalle società stesse, che hanno ascritto colpe a titolo di responsabilità professionale a carico dei legali i quali, a loro volta, hanno convenuto in giudizio le rispettive compagnie assicurative. 
Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore Avv. ### avente ad oggetto l'accertamento negativo della propria responsabilità professionale. 
Invero, le azioni di mero accertamento, in cui l'accertamento stesso esaurisce lo scopo del processo, possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti, e non anche i fatti, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge. ### l'insegnamento della giurisprudenza, non è ammissibile una giurisdizione del Giudice ordinario avulsa da un concreto diritto che le parti facciano discendere solo perché, ad esempio, per la decisione di una controversia è necessario un giudizio di interpretazione di clausole contrattuali, in quanto tale interpretazione compete al Giudice fornito di giurisdizione sulla domanda. La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost.; art. 2907 c.c.; artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio, e non di per sé, per gli effetti possibili. Solo in casi eccezionali, predeterminati per legge, possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi per urgenti esigenze probatorie ex art. 696 с.р.c., o la genuinità di un documento, come l'art. 216 c.p.c. sulla verificazione di scrittura privata, e l'art. 221 c.p.c. sulla querela di falso). Non sono, perciò, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, che anche costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può essere oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente, nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela dei diritti (vedi in questo senso ###. U, Sentenza n. 27187 del 20/12/2006). 
I fatti storici, dunque, possono essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente, e al solo fine di rimuovere uno stato d'incertezza, con la conseguenza che costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del ### titolare, che ha posto in essere tale attività (vedi in questo senso Cassazione civile sez. III, 12/09/2024, n.24552). 
Nella specie, difetta l'interesse ad agire dell'attore Avv. ### che, con l'azione indicata in epigrafe, ha inteso adire le vie giudiziarie in via preventiva, al solo fine di scongiurare gli effetti di un'azione di inadempimento e/o risarcimento danni eventualmente proposta nei suoi confronti in futuro, anticipando così, in maniera del tutto anomala, la tutela garantita alla controparte per fare valere i propri diritti. 
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, occorre premettere che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause, e la conseguente congiunta trattazione delle stesse, lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi, e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che, solo in riferimento alle singole domande, è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27295). 
Ancora, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa, in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione può essere liquidato un compenso unico (Cass. 31 maggio 2022 n.17693). 
Ciò premesso, nel procedimento N.R.G. 201027/2012, le spese seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico di ### s.p.a. - ### in liquidazione, in favore di ### S.r.l. ed ### S.p.a, nell'importo che si liquida in dispositivo per le fasi (pre-riunione) di studio ed introduttiva della controversia, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00 Compenso tabellare (valori medi): € 9.940,00 Anche nel giudizio N.R.G. 201046/2012, le spese seguono la sopraindicata soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, per le fasi per le fasi (pre-riunione) di studio ed introduttiva della controversia, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00 Compenso tabellare (valori medi): € 9.940,00 Per le fasi post riunione dei procedimenti N.R.G. 201027/2012 ed N.R.G. 201046/2012, deve essere liquidato un compenso unico, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 ### decisionale, valore medio: € 10.417,00 Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nei confronti dell'Avv. ### dell'Avv. ### degli Avv.ti #### e ### quali eredi dell'Avv. ### nelle rispettive posizioni di convenuti nei giudizi N.R.G. 201027/2012 e 201046/2012, ed altresì nei confronti delle compagnie ### S.p.a., ### S.c.p.a., quale procuratore generale di ### S.p.a., e di ### S.p.a., vista la particolarità della questione di fatto oggetto di controversia, e l'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'assorbimento delle questioni giuridiche relative alle predette posizioni. 
Le particolari circostanze di fatto, e la complessa evoluzione delle dinamiche processuali dei giudizi riuniti, portano a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per disporre anche l'integrale compensazione delle spese di lite delle fasi cautelari proposte in corso di causa nei predetti procedimenti, e del procedimento N.R.G. 200973/2012, nei rapporti tra tutte le parti costituite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande svolte in via preliminare dalle parti ### S.p.a. - ### in liquidazione, e ### S.r.l. ed ### S.p.a., come indicate in parte motiva; ACCOGLIE le domande proposte da ### S.r.l. ed ### S.p.a. di cui al nr. 3) delle conclusioni rassegnate nel procedimento N.R.G. 201027/2012, e nr. 5) delle conclusioni rassegnate nel procedimento N.R.G. 201046/2012 e, per l'effetto; ACCERTA (e dichiara) l'infondatezza della pretesa vantata da ### S.p.a. - ### in liquidazione, nei confronti di ### S.r.l. ed ### S.p.a., fondata sulla sentenza n. 31/2008, emessa dal Tribunale di ### per quanto dedotto in parte motiva; RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da ### S.r.l. ed ### S.p.a. nei confronti di ### S.p.a. - ### in liquidazione; DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento negativo proposta dall'Avv. ### nel giudizio N.R.G. 200973/2012; ### S.p.a. - ### in liquidazione al pagamento delle spese di lite dei giudizi N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012 in favore di ### S.r.l. ed ### S.p.a., che si liquidano in complessivi € 30.297,00 per onorari (di cui € 9.940,00 per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio N.R.G. 201027/2012; € 9.940,00 per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio N.R.G. 201046/2012; € 10.417,00 per la fase decisionale dei procedimenti riuniti N.R.G. 201027/2012 e N.R.G. 201046/2012); COMPENSA le spese di lite nei confronti dell'Avv. ### dell'Avv. ### degli Avv.ti #### e ### quali eredi dell'Avv. ### nelle rispettive posizioni di convenuti nei giudizi N.R.G. 201027/2012 e 201046/2012, ed altresì delle compagnie ### S.p.a., ### S.c.p.a., quale procuratore generale di ### S.p.a., e di ### S.p.a. nei predetti giudizi; COMPENSA integralmente tra le parti le spese delle fasi cautelari proposte in corso di causa; COMPENSA tra tutte le parti costituite le spese di lite del giudizio N.R.G. 200973/2012.  ### 11 gennaio 2026 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 200973/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Micol Menconi

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