testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 24061-2020 proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dag li avvocati ##### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in perso na del suo ### e e legale rappre sentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di ### dei ### I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ##### D'##### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3543/2019 della CORTE ### di ROMA, depositata il ### R.G.N. 4334/2016; ### sportivo R.G.N. 24061/2020 Cron.
Rep.
Ud. 25/06/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal ###. #### 1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta da ### s.r.l. in opposizione ad avviso di addeb ito dell 'importo di ### 208.100,09 relativo a crediti contributivi accertati da ### ex ### S per omesso pagament o di contribu ti per n.26 istruttori di impianti sportivi gestiti dalla società, nel periodo da giugno 2006 a dicembre 2009; l'ente previdenziale, nel verbale ispettivo, aveva qualificato di natura subordinata il rapporto di lavoro con gli istruttori (di tennis, nuoto e assistenti bagnanti), contestata dalla società che aveva ritenuto di non assoggettare a contribuzione i compensi loro erogati, come “redditi diversi” per i quali, a mente dell'art. 67 co.1 lett. ###, è escluso l'obbligo contributivo se l'attività svolta rientra in quelle sportive dilettantistiche, compresa la for mazione , la preparazione e l'assistenza, ai sensi dell'art. 35 co.5 D.L. 207/08.
Il Tribunale aveva ravvisato i caratteri di continuità ed onerosità delle prestazioni sportive ex art. 2 L. 91/81, desumibili dalle circostanze che gli istruttori avevano conseguito il brevetto per l'insegnamento, percepivano un compenso fisso orario e non preparavano per manifestazioni sportive dilett antistiche, ed aveva escluso che i compensi avessero carattere di marginalità (benché alcuni fossero inferiori a € 4.500,00, quale mero indicatore della non professionalit à in assenza di prova del carattere dilettantistico), riconoscendo corrispettività e continuità anche per due istruttori studenti che avevano svolto attività ad orario pieno, da giugno ad agosto; non rileverebbe la differenza tra società dilettantistic he e n on, ma la conc reta 3 attività svolta senza scopo di lucro, finalizzata alla competizione non professionista, diversamente da un'attività commerciale avente ad oggetto lo svolgimento di attività sportiva. ### sentenza ha respinto l'appello della società sportiva, che ha insistito per la non necessità di alcuna prova se le p restazioni sono svolte nell'eser cizio diretto di attività sportive dilettanti stiche, essendo sufficiente per conseguire l'esonero contribut ivo il fatto di essere u na società sp ortiva riconosciuta dal ### che non versava alcun contributo agli impianti sportivi comunali e che erogava compensi rientranti nella “no tax area”, né era attribuita piena prova ai ver bali ispettivi. In sentenza la Corte di merito ha precisato che non tutti i compensi ero gati dalle società sportive dilettan tistiche costituiscono redditi diversi, esclusi dalla categoria dei redditi da lavoro, e che è pro fessionale l'attiv ità intellettual e o an che manuale esercitata in modo contin uativo e d a scopo di guadagno; il limite reddituale previsto in € 7.500 si riferirebbe all'esclusione dell'imposizione ### del soggetto percettore non all'esclusione dell'obbligo contributivo; infine la società non si era confrontata con le risultanze del verbale ispettivo. 2. Avverso la sentenza propone ricorso la società sportiva , affidandosi a otto motivi, illustrati in memorie d eposita te in prossimità di udienza; ### resiste con controricorso. 3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 25/6/2025. ### 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 67 TUIR, 2 e 9 L.91/81, art. 7 DL n.136/2004, art. 35 DL 207/08 e DM 1 5/3/20 06, laddove la CdA ha ritenuto professionale l'attività svolta con assoggettamento a ### a prescindere dalla natura dilettantistica dell'attività svolta e dalla iscrizione al registro ### ritiene la ricorrente che prestazioni sportive di carattere professionistico no n possano essere espletate nel contesto di un soggetto (società sportiva) che svolge attività squisitamente dilettantistiche, e che sia decisiva l'iscrizione nel Registro delle associazione e società ### al ### ente amministrativo che emana atti imperativi ed autoritativi che producono effetti in capo a te rzi. Rileva che tutte le collaborazioni svolte nell'amb ito dello sport dilettan tistico seguono un regime agevolato a presci ndere da abitualità e continuità della prestazione, e godono di t otale esenzione perché non sono prestazioni svolte da professionisti. Inoltre, dal d.lgs. 314/97 int roduttivo del principio secondo il quale per determinare la base imponibile ai fini contributivi deve farsi riferimento alle previsioni del ### in tema di redditi da lavoro dipendente, non risulterebbe alcun riferimento ai compensi per lavoro sportivo, che restano qualificati come redditi diversi e nel DM 15/3/2005 che ha ampliato la categoria degli addetti agli impianti sportivi assoggettati a contribuzione ### non si fa riferimento agli sportivi dilettan ti. Quanto poi alla norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 35 co.5 del d.l. 207/2008 rientra nell'esonero qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione, assisten za svolta nell'ambito di una attività sportiva dilettantistica, e vi rientrano anche gli istruttori che operano nell'ambito di attività sportivo-dilettantistiche ma che per loro natura non sono necessariamente destinate a sfociare in una comp etizione agonistica; r iporta, infine, il contenuto di una circolare ministe riale n.37/ 2014 che av eva 5 confermato l'esclusione da qualsiasi obbligo contributivo per le associazioni sportive dilettantistiche.
Con il secondo motivo deduce in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto fosse onere della società sportiva dilettantistica dimostrare l'esonero dall'obbligo cont ributivo: ritiene la ricorrente che, una volta iscritta al ### non può essere disconosciuto l'e sonero per la società, o comunqu e varrebbe la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo e la natura dilettantistica dell'attività svolta come attestata dal ### E nel verbale ispettivo non era mai stata contestata la natura dilettant istica della società, la quale non è tenuta a fornire la prova dell'esonero.
Con il terz o motiv o deduce, in relazion e all'art. 360 comma primo, n.3 e n.5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.: la Corte d'appello non aveva conside rato che la societ à ricorrente non era proprietaria degli impianti sui quali svolge attività sportiva. In particolare, il Consiglio di Stato, in un parere allegato in atti, aveva ritenuto che vada interpretata in senso rest ritt ivo la dizione di “addetti agli impianti”, per cui la contribuzione non è dovuta per le associazioni che non utilizzano impianti propri.
Con il quarto mezzo la società ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 comma primo n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 148 e 53 del DPR 917/86 laddove la Corte di merito ha ritenuto imponibili i compensi erogati ai collaboratori ex art. 53 ### e non abbia conside rato la disposizione d ell'art. 148 comma 3 ### secondo la quale non sono commerciali le attività svolte in diretta attuazione deg li scopi istituzionali effettu ate verso 6 pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di alt re associaz ioni che svolgono la medesima attività e che per legge o regolamento fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale; con l'iscrizione al ### la natura dilettantistica dell'attività svolta doveva essere considerata in regime di totale esenzione.
Con il quinto motivo di ricorso deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.11 DPR 917/86 nel testo vigente all'epoca, per non avere la Corte d'appello considerato la rilevanza d ell'importo dei compe nsi percepiti da ciascun collaboratore inferiore a 4.500 euro, quale indice di marginalità del compenso.
Al sesto motivo la società ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un altro fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d 'appello tenuto conto della allegazione di una copia del verbale ispettivo nel quale erano riportati gli importi corrisposti per ciascun istruttore da cui risultava la specificità del dato, di contro a quanto asserito su “gran parte degli istruttori” che non avevano superato € 4.500 annui, ed era decisivo ritenere non abituale o professionale una attività remunerata ai collaboratori per poche centinaia di euro.
Nel settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c per altro profilo, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito fondato la decisione sul solo verbale ispettivo senza tener conto di altri mezzi istruttori e senza vagliare il contenuto del verbale con riferimento ad ulteriori riscontri in atti. Precisa la ricorrente che il verbale ispettivo non fa piena prova delle valutazioni ma solo dei fatti avvenuti in presenza dell'ispettore o da l ui compiu ti e che le dich iarazioni rese innanzi ai 7 verbalizzanti non assumono la stessa valenza probatoria delle prove testimoniali assunte dal giudice.
Con l'ultimo ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. pe r non aver ammesso prove testimoniali tempestivamente articolate in primo grado e riproposte in appello, inere nti alla non professionalità degli istruttori, dipendenti a tempo indeterminato di altri enti pubblici o privati. 2. Nel controricorso l'### richiamate le argomentazioni svolte dalla Corte territo riale, eccepisce in primo luogo la inammissibilità del ricorso, riproduttivo dei motivi di appello e volto a conseguire una nuova valutazione d el materiale probatorio; quindi, richiama le motivazioni delle due pronunce di meri to, conformi, e l'irrilevanza delle dedo tte violazioni nell'ambito del descritto contesto normativo di riferimento. 3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 4. Riguardo al primo motivo, va osservato che in materia di obblighi contributivi del lavoro sportivo questa Corte si è orientata verso la distinzione tra aspetti formali e sostanziali dell'attività svolta all'interno delle società sportive dilettantistiche. Ai fin i del conseguime nto dei bene fici agevolativi, fiscali e previde nziali, non è sufficiente la sola individuazione della natura giuridica d ell'organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche nel cui contesto viene svolta l'attività lavorativa, né è dirimente il riconoscimento del ### o ch e le pre stazioni siano e rogat e dalle federazioni sportive nazionali, ma occorre verificare in concreto la modalità di svolgimento dell'attività sportiva e la natura delle prestazioni espletate nell'ambito dei rapporti di lavoro svolto, dipendente o collaborativo, professionale od occasionale. 8 4.1 - Con riferimento alla natura e fonte dell'obbligo contributivo per le società sportive dilettantistiche, va osservato che a mente dell'art. 67 lett. M, ### nel testo ratione temporis vigente, sono re dditi diversi -se n on costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendentei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantist iche dal ### dalle ### sportive nazionali, dall'### per l'### delle R azze ### (###, dagli en ti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque den ominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. ###. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha poi autenticamente interpretato le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, co.1, lettera m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivit à sportiva dilettantistica. ###. 69 del ### ha poi integrato il contenuto della disposizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui alla lett. M del comma 1 dell'art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro (limite così elevato dall'art. 1 co.367 lett.b della L. 205/2017).
Riguardo alla fonte dell'obbligo contributivo e dei requisiti per l'esonero delle asso ciazioni e società dilett antistiche, questa Corte ha fornito i parametri inte rpretativi della normativa applicabile, addentrandosi nella natura giuridica del l'attività delle associazioni sportive, nell'analisi delle specifiche attività 9 svolte dagli istrutt ori, e nella rilevan za o men o del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al ### 4.2 - In primo luogo, devesi osservare che la disciplina fiscale sui redd iti diversi consente agli enti sp ortivi dilettantist ici di erogare, ai collaboratori di att ività sp ortiva dilettantistica , somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall'art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (€ 7.500 per anno d'impo sta, prima della riforma del 2017) sono fiscalmente neutri; e in più occasioni si è ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale (si ricordano, in particolare, le p ronunce Cass. n.11375/2020 , n.24365/2019, n.21535/2019, n.11492/2019, n.16449/16, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale); trattasi di un orientamento espressivo di una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica. In assenza di una espressa discip lina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche, va considerato l'impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrispo ste in tale contesto, anch e relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo; si tratta di una relazione che, seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un'obbligazione patrimo niale pub blica; e va 10 rilevato che dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 ### anche ad effett i previde nziali, non discende certam ente l'individuazione di un'area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dile ttantistiche, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (sul punto, cfr. ord. 3965/2022 e sent. n. 2710/2022). 4.3 - In que sta prospettiva, rileva , dunque, a monte (come evidenzia ord. n.3965/2022) , «la verifi ca, in sede giudiziale , dell'effettiva natura «dilettantistica» del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; l'accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non ### dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associ azione e/o società sporti va dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piutt osto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attivi tà senza fine di lucro e, qui ndi, d a una operativit à concreta conforme a quanto indicato ne lle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al ### (così Cass., sez.trib., nr. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.).» 4.4 - ### di qualsivoglia automatismo nella qualificazione di natura dilettantistica dell'attività svolta in forza del mero dato formale della iscrizione al registro ed affili azione al ### 11 costituisce importante approdo giurisprudenziale dal quale non si int ende discostare. Sul punto, si rammenti quanto argomentato in sent. n. 2389/2022: “Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67, comma 1°, lettera m), ### che determina effetti eccettuativ i anche rispetto all'obblig o contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 ### relat ive alla form azione, alla didat tica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con I. n. 14/2009), a cond izione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compen sate in relazione all'attività di off erta del servizio sportivo svolta da lavor atori autonomi o da impre se commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 ###; tali prestazioni siano rese in favo re di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lu cro e quind i operano concretamente in modo conforme a qu anto indicat o nelle clausole dell'at to costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte con tribuente che n on può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al ### le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia in ragione del vincolo asso ciativo esistente tra il presta tore e l'associazione o società dilettant istica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distin to obbligo personale; il so ggetto che rende la 12 prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o professione" abitualmente e sercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 ###)”. La p ronuncia ha trovato conformi applicazioni anche in recenti ordinan ze (cfr. n.11203/2 5 e n.20923/25). 4.5 - Non è condivisibile, pertanto, la tesi di escludere l'obbligo contributivo in favore degli istruttori sportivi in virtù della mera affiliazione al ### dell'ente sportivo e dunque a prescindere dall'accertamento della natura professionale dell'attività da loro svolta (ord. 28845/2023); né può desumersi una presunzione di non professionalità per la sola natura de ll'attività svolta . ###à dilettantistica de ve, quindi, essere verificata in concreto sulle modalità del suo espletamento, ed altrettanto va accertato il tipo di prestazioni rese dai lavoratori. Sul punto, si aggiunga che l'intervento normativo di cui all'art. 35 co. 5 d.l. 207/2008, avente valenza di interpretazione autentica ( ord. n. 24 365/2019) , ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore. 4.6 - Si tratta, per l'appunto, di un'ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all'esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi; i compensi ricevuti dall'istruttore non devono essere conseguiti nell'eser cizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipend ente ed in pro posito (v. Cass. nr. 11375 del 2020 cit.) si è pure precisato che, per esercizio di arti e professioni , ai sensi dell'art. 53 de l ### deve intendersi 13 «l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo » diversa dall'attività di i mpresa.
Anche i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettan tistica sono, quindi, "redditi diversi" e, come tali, esenti dall a contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo pre cedente alla entrata in vigore dell'art. 35, co. 5, del d.l. n. 207/2008, conv. in L. n.14/2009 (il tema è stato affrontato in ord. n. 24365 del 2019, in cui s i precisa ch e i compen si in disamina po ssono essere ricompresi tra i «redditi diversi» di cui all'art. 67 lett. M, ### a condizio ne che siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell'art. 7 D.L. n.136/2004, e che siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività spo rtiva dilettantistica», secondo l'interpretazione resa dal citato art.35, co.5, D.L. n. 207/08). 4.7 - In definitiva, la natura dilettantistica e non professionale dell'attività sportiva che consente l'accesso ai benefici fiscali e contributivi deve essere esaminata non in senso oggettivo ma in senso sogg ett ivo, in relazione, cioè, alla modali tà di svolgimento dell'attività di lavoro sp ortivo, non alla natura oggettiva dell'attività stessa. Sul punto, si richiami l'approdo giurisprudenziale espresso con sent. n. 2339/2022 (ribadito di recente, in ord. n. 11203/2025) in cui è stato precisato che il requisito di “professionalità” ric hiamato dall'art. 67 debb a essere inteso in ch iave soggettiva, in erente alle modalità d i svolgimento dell'attività, non in relazione alla natura oggettiva dell'attività; sono esclusi “dai redditi diversi” quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da “attività svolte professionalmente”. 14 5. Per quanto già riportato al precedente punto 4.4, il secondo motivo di ricorso si palesa anch'esso infondato. Va esclu sa, invero, alcuna violazione del criterio di riparto degli on eri probatori come disciplinato dall'art. 2697 c.c.: non si ravvisa inversione di onere probatorio nel prevederne il carico alla parte che chiede l'esonero contributivo. Chi invoca l'esenzione deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un dis tinto o bbligo perso nale; d) non trovino corrispondenza nell'arte o nella professione ab itualmente esercitata, anche in modo n on esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., sent. n. 41397/2021). 6.1 - La parte, n el caso in esame, invoca in accertamento negativo, derivato da un'opposizione ad avviso di addebit o, l'applicazione di una disciplin a agevola tiva in presenz a di “redditi diversi”, dei cui requisiti, oggettivi e soggettivi, occorre dimostrare la ricorrenza, sotto il profilo e minentemente sostanziale della effettiva natura dilettantistica dell'organismo erogatore delle prestazioni sportive. Ed in particolare, rileva, a monte, la verifica giudiziale dell a effett iva natura “dilettantistica” del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la colla borazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2 020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. 16449 del 2016 e Cass. n. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell'esercizio di 15 professioni né deriva re da un rappo rto di lavoro dipendente (ord. n. 28845/2023). Non si possono dunque configurare come “redditi diversi” quelli ch e derivano dall'eserci zio abituale di un'attività autonoma nel senso speci ficato o quelli tratti dall'esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di lavoro dipendente. 6.2. va escluso sia l'au tomatism o agevolativo in p resenza di organismo riconosciuto, si a la presunzione di natura dilettantistica dell'attività, dovendo la parte privata, che invoca il ben eficio contributivo, dimostrare le m odalità non professionali dell'attività svolta in concreto. E sul punto è chiarissimo l'intervento di q uesta Corte che con ord. 11492/2019 ha precisato che “l'esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo d all'elemento formale della veste giuridica assunt a, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tu tto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del ###”. Ed ancora, di recente, con ord. n. 8631/2025, e prima ancora con ord. 2710/2022, è stato affermato che «dall'affermazione della riferibilità de ll'art. 67 ### anche ad e ffetti previden ziali non discende certamente l'individuazione di una area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dile ttantistiche, a prescind ere, cio è, dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione”. ### condotto dal giudice di merito deriva, infatti, come osservato dalla ### della Corte, non ### dall'elemento formale della veste giuridic a assunta (associazione e/o società sportiva 16 dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto p iuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di att ività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nell e clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, “il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI” (così Cass. sez. trib. n. 10 393/2018; n.23789/2016; n.16449/2016; n.2152/2020; negli stessi te rmini, Cass. lav. n.21535/2019 e n.5904/2016); «Si tratta, per l'appunto, di una ipote si eccettuativa anche del generale o bbligo di contribuzione connesso all'esercizio di att ività compensat e economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi». 6.4 - La Corte d'appello ha ritenuto che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto dalla società ricorrente, affidatasi ad allegazioni generiche e non concludenti sulla non professionalità, per non aver superato gran parte degli istruttori il limite reddituale, per avere alcuni di essi svolto altra attività lavorativa, per avere lavorato solo per la società deducente, circostanze che la Corte di merito ha ritenuto non idonee ad escludere la natura professionale delle prestazioni rese, fondata su qualità e numero di collaboratori, sul possesso dei “necessari titoli abilitanti” (ossia, il brevetto per istruttore sportivo), sullo svolgimento dell'attività dedotta “con tinuativamente ciascuno per più ann i o per più mesi in cias cun anno ”, percepend o “compensi predeterminati e di indubbia consistenza”, e senza confrontarsi con il verbale ispettivo e con quanto riportato in sentenza di primo grado. La p arte ricorre nte, in quella sede ###avendo provato la dedotta natura dilettantistica dell'attività degli istruttori di cui al verbale ispettivo richiamato, non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante per fruire dell'esonero contributivo connesso alla e rogazione di “redditi diversi” ai propri istruttori; e la Corte territoriale, con puntuale accertamento istruttorio, ha fatto corretto uso del criterio di riparto dell'onere probatorio nel senso innanzi esaminato non riscontrandosene, in sentenza, alc una violazione; il tutto, in ossequio al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si config ura soltan to nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso a vrebbe d ovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (sent. 26739/2024 e ord. n.26769/18). 7. Il terzo motivo è parimenti infondato: la circostanza di non essere la società ricorrente proprietaria degli impianti sportivi ove si sv olge l'at tività sportiva è del tutt o ininfluente sul predetto requisito distintivo della modalità professionale o meno dell'attività svolta; la titolarità o la concessione di un impianto pubblico ad un organis mo riconosciut o per lo svolg imento dell'attività statutaria formalmente definita come dilettantistica non si traduce in un para llelo riconoscimento di tale qu alità lavorativa per coloro che sono ivi addetti. ### si collega con la estensione della categoria dei lavoratori dello spettacolo e dell o sport rientranti n ella più ampia cate goria di soggetti tenuti alla iscrizione ex ### a completamento del panorama normativo, infatt i, il decreto ministeriale del 15/3/2005 ha individuato una più ampia platea dei lavoratori assicurati richiamando l'elenco delle categorie dei lavoratori 18 sportivi. Trattasi non già di atto amminist rativo ma di fonte normativa subprimaria, dal cont enuto generale ed astrat to, derivata da art.3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947 che attribuisce al ### de l lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei dat ori di lavoro e dei lavorato ri maggiormente rappresentative a livello nazionale, il potere di adeguare, con loro proprio decreto, le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'### Tale ente previdenziale aveva quindi proposto il demandato adeguamento, previo periodico monitoraggio de lle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, che si è concl uso con l'em issione del ### 15/3/20 05 pubblicato in G.U. n.80 del 7 aprile 2005, che, al punto n. 20, ha introdotto in elenco gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”. E l'obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli "addetti agli impianti sportivi", è stata confermata in giurisprudenza di legittimità con ord. n. 11375/2020, stante l'estensione della tutela al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo attraverso “l'esplicitazione della ricomprensione, nell'ambito della categoria di lavoratori assoggettati alla predetta tutela, di figure emergenti nella pratica - quali, tra gli altri, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere - che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare”. 8. Il quarto motivo è infondato poiché l'esclusione dall'invocato esonero contributivo no n deriva da un'ipotizzata natura commerciale dell'attività svolta dalla società, in attuazione di scopi isti tuzionali verso il pagamento di corrispet tivi, quanto 19 dalla natura sogge ttiva dell'attività svo lta dagli istruttori, qualificata dalla modalità professionale secondo i canoni d i continuità, abitualità ed onerosità già innanzi indicati. 9. Sul tema della marginalità del compenso (quinto motivo) si è già pronun ciata altre volte questa Corte, rilevando la inammissibilità del motivo che, ad onta, della rubrica evocativa della violazione di legge, non si colloca affatto nel paradigma della violazione di legge, risolvendosi nella richiesta di sindacato in ordin e alla marginalità del compenso e impinge nel tipico giudizio di fatto ch e compete esclusivamente al g iudice del merito (Cass. n.1091/2022); il motivo è anche infondato perché per quanto riguarda la deduzione del m ancato superament o della soglia del compenso annuo 4.500,00 euro, tale importo è solo un indicatore per la esclusione della c.d. "non marginalità", per cui sussist endo t utti gli altri presupposti come sopra evidenziato, e cioè l'esclusione dei redditi professionali percepiti dagli istruttori dalla categoria dei "redditi diversi" di cui all'art. 67, primo comma, lett. m), la mancanza di prova del carattere dilettantistico dell'attività sportiva, il carattere di continuità e l'abitualità della prestazione nonch é la professionalità, deve senza dub bio confermarsi l'obbligo del ver samento della contribuzione previdenziale all'### ex ### secondo quanto rilevato in sentenza, sulla base delle inalterate circostanze tratte dal verbale ispettivo, con giudizio di fatto insindacabile in fase di legittimità; peraltro la parte neppure indica da quali elementi oggettivi riferiti ai singoli istruttori si sarebbe dovuto opinare che il compenso loro erogato dalla società sportiva non fosse marginale, e soprattutto non in dica quale sia il parametro oggettivo di tale indicatore, ovemai esso sia stato riportato in 20 atto difensivo e sia stato offerto in valutazione al giu dice di appello. 10. Sul sesto mot ivo, inerent e al l'omesso esame della allegazione del con tenuto de l verbale ispettivo carente di specificità per il riferimento a “gran parte degli istruttori” che avrebbero percepito un compenso inferiore a € 4.500 annui, è agevole rilevare l'inammissibilità della doglianza in presenza di una conforme p ronuncia di rigetto, nei due gradi di merito.
Peraltro, si ribadisce, non è l'importo in feriore ad un tet to minimo retributivo a caratte rizzare la natura dilettantistica dell'attività svolta, emergendo aspetti soggettivi e non oggettivi della attività e sua modalità di svolgimento. 11. Riguardo al settimo motivo, rileva (come già osservato in ord. n. 50 67/2018) che le riferite ragioni della decisione dimostrano che non è stato attribuito al verbale ispettivo valore probatorio assoluto, ma quanto ivi riportato è stato valutato criticamente all'interno del complessivo quadro probatorio, per cui non sussiste la violazione dell'art. 2700 cod. civ., posto che risulta osservato il principio (Cass. 1503/2008) secondo il quale i ver bali redatti dai fun zionari degli enti previ denziali e assistenziali o dell'### del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanz e di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il mate riale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice. Si aggiunga, a confutazione della sollevata censura, che non è stato violato l'art. 115 cod. proc. civ. posto che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudi ce di merito, ma, rispettiv amente , solo allorché si 21 alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abb ia disatteso, valutand ole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facent i piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggett i invece a valutazione (Cass. 27000/2016); ed anche in tal caso, come osservato esaminando il seco ndo motivo, non vi è st ata violazione dell'art. 26 97 cod. civ. perché la motivazione non poggia sulla stretta ap plicazione della regola del riparto dell'onere probatorio ma sulla valu tazione degli elementi istruttori ritenuti rilevanti, di tal ché il motivo, pur richiamando la violazione di tale regola in realtà censura la valutazione del materiale istruttorio posta in essere dalla sentenza impugnata. 12. Egualment e inammissibile è l'ultimo motivo, s tante l'insindacabilità della pronuncia ### ammissiva della prova testimoniale, nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito nel ritenerla non rilevante , su questioni di fatto g ià accertate con altro mezzo probatorio e ritenute dirimenti per la soluzione della controversia; salvo illogic he ed inconciliabili affermazioni motivazionali, che non risultano essere state dedotte entro i canoni di u'ipotizzabile violazione del minimo costituzionale, la censura dedotta sub art. 244 e 245 c.p.c., si traduce in un' inammissib ile riformulazione di richieste istruttorie, come si evince dalla rinnova ta articolazi one dell'elenco dei testi e dei capitoli di prova sui quali si intrattiene la ricorrente in calce all'ottavo motivo di ricorso. 13. In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto. La Corte ritiene d i dover comp ensare le sp ese processuali in 22 ragione dell'orientame nto giurisprudenziale, in materia , consolidatosi in epoca successiva all'instaurazione del ricorso.
Segue la pronuncia sul doppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese fra le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in ### nell'adun anza camerale del 25 giugno 2025. ###