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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31253/2025 del 30-11-2025

... attività sportive dilettantist iche dal ### dalle ### sportive nazionali, dall'### per l'### delle R azze ### (###, dagli en ti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque den ominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. ###. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha poi autenticamente interpretato le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, co.1, lettera m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivit à sportiva dilettantistica. ###. 69 del ### ha poi integrato il contenuto della disposizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui alla lett. M del comma 1 dell'art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro (limite così elevato dall'art. 1 co.367 lett.b della L. 205/2017). Riguardo alla fonte dell'obbligo contributivo e dei requisiti per l'esonero delle asso ciazioni e società dilett antistiche, questa Corte ha fornito i parametri inte rpretativi della normativa applicabile, addentrandosi nella natura giuridica del l'attività (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 24061-2020 proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dag li avvocati ##### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in perso na del suo ### e e legale rappre sentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di ### dei ### I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ##### D'##### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3543/2019 della CORTE ### di ROMA, depositata il ### R.G.N. 4334/2016; ### sportivo R.G.N. 24061/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 25/06/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal ###. #### 1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta da ### s.r.l. in opposizione ad avviso di addeb ito dell 'importo di ### 208.100,09 relativo a crediti contributivi accertati da ### ex ### S per omesso pagament o di contribu ti per n.26 istruttori di impianti sportivi gestiti dalla società, nel periodo da giugno 2006 a dicembre 2009; l'ente previdenziale, nel verbale ispettivo, aveva qualificato di natura subordinata il rapporto di lavoro con gli istruttori (di tennis, nuoto e assistenti bagnanti), contestata dalla società che aveva ritenuto di non assoggettare a contribuzione i compensi loro erogati, come “redditi diversi” per i quali, a mente dell'art. 67 co.1 lett. ###, è escluso l'obbligo contributivo se l'attività svolta rientra in quelle sportive dilettantistiche, compresa la for mazione , la preparazione e l'assistenza, ai sensi dell'art. 35 co.5 D.L. 207/08. 
Il Tribunale aveva ravvisato i caratteri di continuità ed onerosità delle prestazioni sportive ex art. 2 L. 91/81, desumibili dalle circostanze che gli istruttori avevano conseguito il brevetto per l'insegnamento, percepivano un compenso fisso orario e non preparavano per manifestazioni sportive dilett antistiche, ed aveva escluso che i compensi avessero carattere di marginalità (benché alcuni fossero inferiori a € 4.500,00, quale mero indicatore della non professionalit à in assenza di prova del carattere dilettantistico), riconoscendo corrispettività e continuità anche per due istruttori studenti che avevano svolto attività ad orario pieno, da giugno ad agosto; non rileverebbe la differenza tra società dilettantistic he e n on, ma la conc reta 3 attività svolta senza scopo di lucro, finalizzata alla competizione non professionista, diversamente da un'attività commerciale avente ad oggetto lo svolgimento di attività sportiva.  ### sentenza ha respinto l'appello della società sportiva, che ha insistito per la non necessità di alcuna prova se le p restazioni sono svolte nell'eser cizio diretto di attività sportive dilettanti stiche, essendo sufficiente per conseguire l'esonero contribut ivo il fatto di essere u na società sp ortiva riconosciuta dal ### che non versava alcun contributo agli impianti sportivi comunali e che erogava compensi rientranti nella “no tax area”, né era attribuita piena prova ai ver bali ispettivi. In sentenza la Corte di merito ha precisato che non tutti i compensi ero gati dalle società sportive dilettan tistiche costituiscono redditi diversi, esclusi dalla categoria dei redditi da lavoro, e che è pro fessionale l'attiv ità intellettual e o an che manuale esercitata in modo contin uativo e d a scopo di guadagno; il limite reddituale previsto in € 7.500 si riferirebbe all'esclusione dell'imposizione ### del soggetto percettore non all'esclusione dell'obbligo contributivo; infine la società non si era confrontata con le risultanze del verbale ispettivo.  2. Avverso la sentenza propone ricorso la società sportiva , affidandosi a otto motivi, illustrati in memorie d eposita te in prossimità di udienza; ### resiste con controricorso.  3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 25/6/2025.  ### 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art.  360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 67 TUIR, 2 e 9 L.91/81, art. 7 DL n.136/2004, art. 35 DL 207/08 e DM 1 5/3/20 06, laddove la CdA ha ritenuto professionale l'attività svolta con assoggettamento a ### a prescindere dalla natura dilettantistica dell'attività svolta e dalla iscrizione al registro ### ritiene la ricorrente che prestazioni sportive di carattere professionistico no n possano essere espletate nel contesto di un soggetto (società sportiva) che svolge attività squisitamente dilettantistiche, e che sia decisiva l'iscrizione nel Registro delle associazione e società ### al ### ente amministrativo che emana atti imperativi ed autoritativi che producono effetti in capo a te rzi. Rileva che tutte le collaborazioni svolte nell'amb ito dello sport dilettan tistico seguono un regime agevolato a presci ndere da abitualità e continuità della prestazione, e godono di t otale esenzione perché non sono prestazioni svolte da professionisti. Inoltre, dal d.lgs. 314/97 int roduttivo del principio secondo il quale per determinare la base imponibile ai fini contributivi deve farsi riferimento alle previsioni del ### in tema di redditi da lavoro dipendente, non risulterebbe alcun riferimento ai compensi per lavoro sportivo, che restano qualificati come redditi diversi e nel DM 15/3/2005 che ha ampliato la categoria degli addetti agli impianti sportivi assoggettati a contribuzione ### non si fa riferimento agli sportivi dilettan ti. Quanto poi alla norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 35 co.5 del d.l.  207/2008 rientra nell'esonero qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione, assisten za svolta nell'ambito di una attività sportiva dilettantistica, e vi rientrano anche gli istruttori che operano nell'ambito di attività sportivo-dilettantistiche ma che per loro natura non sono necessariamente destinate a sfociare in una comp etizione agonistica; r iporta, infine, il contenuto di una circolare ministe riale n.37/ 2014 che av eva 5 confermato l'esclusione da qualsiasi obbligo contributivo per le associazioni sportive dilettantistiche. 
Con il secondo motivo deduce in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto fosse onere della società sportiva dilettantistica dimostrare l'esonero dall'obbligo cont ributivo: ritiene la ricorrente che, una volta iscritta al ### non può essere disconosciuto l'e sonero per la società, o comunqu e varrebbe la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo e la natura dilettantistica dell'attività svolta come attestata dal ### E nel verbale ispettivo non era mai stata contestata la natura dilettant istica della società, la quale non è tenuta a fornire la prova dell'esonero. 
Con il terz o motiv o deduce, in relazion e all'art. 360 comma primo, n.3 e n.5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.: la Corte d'appello non aveva conside rato che la societ à ricorrente non era proprietaria degli impianti sui quali svolge attività sportiva. In particolare, il Consiglio di Stato, in un parere allegato in atti, aveva ritenuto che vada interpretata in senso rest ritt ivo la dizione di “addetti agli impianti”, per cui la contribuzione non è dovuta per le associazioni che non utilizzano impianti propri. 
Con il quarto mezzo la società ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 comma primo n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 148 e 53 del DPR 917/86 laddove la Corte di merito ha ritenuto imponibili i compensi erogati ai collaboratori ex art. 53 ### e non abbia conside rato la disposizione d ell'art. 148 comma 3 ### secondo la quale non sono commerciali le attività svolte in diretta attuazione deg li scopi istituzionali effettu ate verso 6 pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di alt re associaz ioni che svolgono la medesima attività e che per legge o regolamento fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale; con l'iscrizione al ### la natura dilettantistica dell'attività svolta doveva essere considerata in regime di totale esenzione. 
Con il quinto motivo di ricorso deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.11 DPR 917/86 nel testo vigente all'epoca, per non avere la Corte d'appello considerato la rilevanza d ell'importo dei compe nsi percepiti da ciascun collaboratore inferiore a 4.500 euro, quale indice di marginalità del compenso. 
Al sesto motivo la società ricorrente deduce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un altro fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d 'appello tenuto conto della allegazione di una copia del verbale ispettivo nel quale erano riportati gli importi corrisposti per ciascun istruttore da cui risultava la specificità del dato, di contro a quanto asserito su “gran parte degli istruttori” che non avevano superato € 4.500 annui, ed era decisivo ritenere non abituale o professionale una attività remunerata ai collaboratori per poche centinaia di euro. 
Nel settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c per altro profilo, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito fondato la decisione sul solo verbale ispettivo senza tener conto di altri mezzi istruttori e senza vagliare il contenuto del verbale con riferimento ad ulteriori riscontri in atti. Precisa la ricorrente che il verbale ispettivo non fa piena prova delle valutazioni ma solo dei fatti avvenuti in presenza dell'ispettore o da l ui compiu ti e che le dich iarazioni rese innanzi ai 7 verbalizzanti non assumono la stessa valenza probatoria delle prove testimoniali assunte dal giudice. 
Con l'ultimo ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. pe r non aver ammesso prove testimoniali tempestivamente articolate in primo grado e riproposte in appello, inere nti alla non professionalità degli istruttori, dipendenti a tempo indeterminato di altri enti pubblici o privati.  2. Nel controricorso l'### richiamate le argomentazioni svolte dalla Corte territo riale, eccepisce in primo luogo la inammissibilità del ricorso, riproduttivo dei motivi di appello e volto a conseguire una nuova valutazione d el materiale probatorio; quindi, richiama le motivazioni delle due pronunce di meri to, conformi, e l'irrilevanza delle dedo tte violazioni nell'ambito del descritto contesto normativo di riferimento.  3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.  4. Riguardo al primo motivo, va osservato che in materia di obblighi contributivi del lavoro sportivo questa Corte si è orientata verso la distinzione tra aspetti formali e sostanziali dell'attività svolta all'interno delle società sportive dilettantistiche. Ai fin i del conseguime nto dei bene fici agevolativi, fiscali e previde nziali, non è sufficiente la sola individuazione della natura giuridica d ell'organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche nel cui contesto viene svolta l'attività lavorativa, né è dirimente il riconoscimento del ### o ch e le pre stazioni siano e rogat e dalle federazioni sportive nazionali, ma occorre verificare in concreto la modalità di svolgimento dell'attività sportiva e la natura delle prestazioni espletate nell'ambito dei rapporti di lavoro svolto, dipendente o collaborativo, professionale od occasionale. 8 4.1 - Con riferimento alla natura e fonte dell'obbligo contributivo per le società sportive dilettantistiche, va osservato che a mente dell'art. 67 lett. M, ### nel testo ratione temporis vigente, sono re dditi diversi -se n on costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendentei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantist iche dal ### dalle ### sportive nazionali, dall'### per l'### delle R azze ### (###, dagli en ti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque den ominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.  ###. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha poi autenticamente interpretato le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, co.1, lettera m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivit à sportiva dilettantistica.  ###. 69 del ### ha poi integrato il contenuto della disposizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui alla lett. M del comma 1 dell'art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro (limite così elevato dall'art. 1 co.367 lett.b della L. 205/2017). 
Riguardo alla fonte dell'obbligo contributivo e dei requisiti per l'esonero delle asso ciazioni e società dilett antistiche, questa Corte ha fornito i parametri inte rpretativi della normativa applicabile, addentrandosi nella natura giuridica del l'attività delle associazioni sportive, nell'analisi delle specifiche attività 9 svolte dagli istrutt ori, e nella rilevan za o men o del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al ### 4.2 - In primo luogo, devesi osservare che la disciplina fiscale sui redd iti diversi consente agli enti sp ortivi dilettantist ici di erogare, ai collaboratori di att ività sp ortiva dilettantistica , somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall'art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (€ 7.500 per anno d'impo sta, prima della riforma del 2017) sono fiscalmente neutri; e in più occasioni si è ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale (si ricordano, in particolare, le p ronunce Cass. n.11375/2020 , n.24365/2019, n.21535/2019, n.11492/2019, n.16449/16, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale); trattasi di un orientamento espressivo di una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica. In assenza di una espressa discip lina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche, va considerato l'impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrispo ste in tale contesto, anch e relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo; si tratta di una relazione che, seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un'obbligazione patrimo niale pub blica; e va 10 rilevato che dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 ### anche ad effett i previde nziali, non discende certam ente l'individuazione di un'area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dile ttantistiche, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (sul punto, cfr. ord. 3965/2022 e sent. n. 2710/2022).  4.3 - In que sta prospettiva, rileva , dunque, a monte (come evidenzia ord. n.3965/2022) , «la verifi ca, in sede giudiziale , dell'effettiva natura «dilettantistica» del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; l'accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non ### dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associ azione e/o società sporti va dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piutt osto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attivi tà senza fine di lucro e, qui ndi, d a una operativit à concreta conforme a quanto indicato ne lle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al ### (così Cass., sez.trib., nr. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr.  5904 del 2016 cit.).» 4.4 - ### di qualsivoglia automatismo nella qualificazione di natura dilettantistica dell'attività svolta in forza del mero dato formale della iscrizione al registro ed affili azione al ### 11 costituisce importante approdo giurisprudenziale dal quale non si int ende discostare. Sul punto, si rammenti quanto argomentato in sent. n. 2389/2022: “Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67, comma 1°, lettera m), ### che determina effetti eccettuativ i anche rispetto all'obblig o contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 ### relat ive alla form azione, alla didat tica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con I. n. 14/2009), a cond izione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compen sate in relazione all'attività di off erta del servizio sportivo svolta da lavor atori autonomi o da impre se commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 ###; tali prestazioni siano rese in favo re di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lu cro e quind i operano concretamente in modo conforme a qu anto indicat o nelle clausole dell'at to costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte con tribuente che n on può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al ### le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia in ragione del vincolo asso ciativo esistente tra il presta tore e l'associazione o società dilettant istica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distin to obbligo personale; il so ggetto che rende la 12 prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o professione" abitualmente e sercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 ###)”. La p ronuncia ha trovato conformi applicazioni anche in recenti ordinan ze (cfr. n.11203/2 5 e n.20923/25).  4.5 - Non è condivisibile, pertanto, la tesi di escludere l'obbligo contributivo in favore degli istruttori sportivi in virtù della mera affiliazione al ### dell'ente sportivo e dunque a prescindere dall'accertamento della natura professionale dell'attività da loro svolta (ord. 28845/2023); né può desumersi una presunzione di non professionalità per la sola natura de ll'attività svolta .  ###à dilettantistica de ve, quindi, essere verificata in concreto sulle modalità del suo espletamento, ed altrettanto va accertato il tipo di prestazioni rese dai lavoratori. Sul punto, si aggiunga che l'intervento normativo di cui all'art. 35 co. 5 d.l.  207/2008, avente valenza di interpretazione autentica ( ord. n. 24 365/2019) , ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore.  4.6 - Si tratta, per l'appunto, di un'ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all'esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi; i compensi ricevuti dall'istruttore non devono essere conseguiti nell'eser cizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipend ente ed in pro posito (v. Cass. nr.  11375 del 2020 cit.) si è pure precisato che, per esercizio di arti e professioni , ai sensi dell'art. 53 de l ### deve intendersi 13 «l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo » diversa dall'attività di i mpresa. 
Anche i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettan tistica sono, quindi, "redditi diversi" e, come tali, esenti dall a contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo pre cedente alla entrata in vigore dell'art. 35, co. 5, del d.l. n. 207/2008, conv.  in L. n.14/2009 (il tema è stato affrontato in ord. n. 24365 del 2019, in cui s i precisa ch e i compen si in disamina po ssono essere ricompresi tra i «redditi diversi» di cui all'art. 67 lett. M, ### a condizio ne che siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell'art. 7 D.L. n.136/2004, e che siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività spo rtiva dilettantistica», secondo l'interpretazione resa dal citato art.35, co.5, D.L. n. 207/08).  4.7 - In definitiva, la natura dilettantistica e non professionale dell'attività sportiva che consente l'accesso ai benefici fiscali e contributivi deve essere esaminata non in senso oggettivo ma in senso sogg ett ivo, in relazione, cioè, alla modali tà di svolgimento dell'attività di lavoro sp ortivo, non alla natura oggettiva dell'attività stessa. Sul punto, si richiami l'approdo giurisprudenziale espresso con sent. n. 2339/2022 (ribadito di recente, in ord. n. 11203/2025) in cui è stato precisato che il requisito di “professionalità” ric hiamato dall'art. 67 debb a essere inteso in ch iave soggettiva, in erente alle modalità d i svolgimento dell'attività, non in relazione alla natura oggettiva dell'attività; sono esclusi “dai redditi diversi” quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da “attività svolte professionalmente”. 14 5. Per quanto già riportato al precedente punto 4.4, il secondo motivo di ricorso si palesa anch'esso infondato. Va esclu sa, invero, alcuna violazione del criterio di riparto degli on eri probatori come disciplinato dall'art. 2697 c.c.: non si ravvisa inversione di onere probatorio nel prevederne il carico alla parte che chiede l'esonero contributivo. Chi invoca l'esenzione deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un dis tinto o bbligo perso nale; d) non trovino corrispondenza nell'arte o nella professione ab itualmente esercitata, anche in modo n on esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., sent. n. 41397/2021).  6.1 - La parte, n el caso in esame, invoca in accertamento negativo, derivato da un'opposizione ad avviso di addebit o, l'applicazione di una disciplin a agevola tiva in presenz a di “redditi diversi”, dei cui requisiti, oggettivi e soggettivi, occorre dimostrare la ricorrenza, sotto il profilo e minentemente sostanziale della effettiva natura dilettantistica dell'organismo erogatore delle prestazioni sportive. Ed in particolare, rileva, a monte, la verifica giudiziale dell a effett iva natura “dilettantistica” del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la colla borazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2 020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. 16449 del 2016 e Cass. n. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell'esercizio di 15 professioni né deriva re da un rappo rto di lavoro dipendente (ord. n. 28845/2023). Non si possono dunque configurare come “redditi diversi” quelli ch e derivano dall'eserci zio abituale di un'attività autonoma nel senso speci ficato o quelli tratti dall'esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di lavoro dipendente.  6.2. va escluso sia l'au tomatism o agevolativo in p resenza di organismo riconosciuto, si a la presunzione di natura dilettantistica dell'attività, dovendo la parte privata, che invoca il ben eficio contributivo, dimostrare le m odalità non professionali dell'attività svolta in concreto. E sul punto è chiarissimo l'intervento di q uesta Corte che con ord.  11492/2019 ha precisato che “l'esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo d all'elemento formale della veste giuridica assunt a, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tu tto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del ###”. Ed ancora, di recente, con ord. n. 8631/2025, e prima ancora con ord. 2710/2022, è stato affermato che «dall'affermazione della riferibilità de ll'art. 67 ### anche ad e ffetti previden ziali non discende certamente l'individuazione di una area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dile ttantistiche, a prescind ere, cio è, dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione”. ### condotto dal giudice di merito deriva, infatti, come osservato dalla ### della Corte, non ### dall'elemento formale della veste giuridic a assunta (associazione e/o società sportiva 16 dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto p iuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di att ività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nell e clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, “il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI” (così Cass. sez. trib. n. 10 393/2018; n.23789/2016; n.16449/2016; n.2152/2020; negli stessi te rmini, Cass. lav. n.21535/2019 e n.5904/2016); «Si tratta, per l'appunto, di una ipote si eccettuativa anche del generale o bbligo di contribuzione connesso all'esercizio di att ività compensat e economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi».  6.4 - La Corte d'appello ha ritenuto che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto dalla società ricorrente, affidatasi ad allegazioni generiche e non concludenti sulla non professionalità, per non aver superato gran parte degli istruttori il limite reddituale, per avere alcuni di essi svolto altra attività lavorativa, per avere lavorato solo per la società deducente, circostanze che la Corte di merito ha ritenuto non idonee ad escludere la natura professionale delle prestazioni rese, fondata su qualità e numero di collaboratori, sul possesso dei “necessari titoli abilitanti” (ossia, il brevetto per istruttore sportivo), sullo svolgimento dell'attività dedotta “con tinuativamente ciascuno per più ann i o per più mesi in cias cun anno ”, percepend o “compensi predeterminati e di indubbia consistenza”, e senza confrontarsi con il verbale ispettivo e con quanto riportato in sentenza di primo grado. La p arte ricorre nte, in quella sede ###avendo provato la dedotta natura dilettantistica dell'attività degli istruttori di cui al verbale ispettivo richiamato, non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante per fruire dell'esonero contributivo connesso alla e rogazione di “redditi diversi” ai propri istruttori; e la Corte territoriale, con puntuale accertamento istruttorio, ha fatto corretto uso del criterio di riparto dell'onere probatorio nel senso innanzi esaminato non riscontrandosene, in sentenza, alc una violazione; il tutto, in ossequio al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si config ura soltan to nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso a vrebbe d ovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (sent. 26739/2024 e ord. n.26769/18).  7. Il terzo motivo è parimenti infondato: la circostanza di non essere la società ricorrente proprietaria degli impianti sportivi ove si sv olge l'at tività sportiva è del tutt o ininfluente sul predetto requisito distintivo della modalità professionale o meno dell'attività svolta; la titolarità o la concessione di un impianto pubblico ad un organis mo riconosciut o per lo svolg imento dell'attività statutaria formalmente definita come dilettantistica non si traduce in un para llelo riconoscimento di tale qu alità lavorativa per coloro che sono ivi addetti. ### si collega con la estensione della categoria dei lavoratori dello spettacolo e dell o sport rientranti n ella più ampia cate goria di soggetti tenuti alla iscrizione ex ### a completamento del panorama normativo, infatt i, il decreto ministeriale del 15/3/2005 ha individuato una più ampia platea dei lavoratori assicurati richiamando l'elenco delle categorie dei lavoratori 18 sportivi. Trattasi non già di atto amminist rativo ma di fonte normativa subprimaria, dal cont enuto generale ed astrat to, derivata da art.3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947 che attribuisce al ### de l lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei dat ori di lavoro e dei lavorato ri maggiormente rappresentative a livello nazionale, il potere di adeguare, con loro proprio decreto, le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'### Tale ente previdenziale aveva quindi proposto il demandato adeguamento, previo periodico monitoraggio de lle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, che si è concl uso con l'em issione del ### 15/3/20 05 pubblicato in G.U. n.80 del 7 aprile 2005, che, al punto n. 20, ha introdotto in elenco gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”. E l'obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli "addetti agli impianti sportivi", è stata confermata in giurisprudenza di legittimità con ord. n. 11375/2020, stante l'estensione della tutela al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo attraverso “l'esplicitazione della ricomprensione, nell'ambito della categoria di lavoratori assoggettati alla predetta tutela, di figure emergenti nella pratica - quali, tra gli altri, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere - che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare”.  8. Il quarto motivo è infondato poiché l'esclusione dall'invocato esonero contributivo no n deriva da un'ipotizzata natura commerciale dell'attività svolta dalla società, in attuazione di scopi isti tuzionali verso il pagamento di corrispet tivi, quanto 19 dalla natura sogge ttiva dell'attività svo lta dagli istruttori, qualificata dalla modalità professionale secondo i canoni d i continuità, abitualità ed onerosità già innanzi indicati.  9. Sul tema della marginalità del compenso (quinto motivo) si è già pronun ciata altre volte questa Corte, rilevando la inammissibilità del motivo che, ad onta, della rubrica evocativa della violazione di legge, non si colloca affatto nel paradigma della violazione di legge, risolvendosi nella richiesta di sindacato in ordin e alla marginalità del compenso e impinge nel tipico giudizio di fatto ch e compete esclusivamente al g iudice del merito (Cass. n.1091/2022); il motivo è anche infondato perché per quanto riguarda la deduzione del m ancato superament o della soglia del compenso annuo 4.500,00 euro, tale importo è solo un indicatore per la esclusione della c.d. "non marginalità", per cui sussist endo t utti gli altri presupposti come sopra evidenziato, e cioè l'esclusione dei redditi professionali percepiti dagli istruttori dalla categoria dei "redditi diversi" di cui all'art.  67, primo comma, lett. m), la mancanza di prova del carattere dilettantistico dell'attività sportiva, il carattere di continuità e l'abitualità della prestazione nonch é la professionalità, deve senza dub bio confermarsi l'obbligo del ver samento della contribuzione previdenziale all'### ex ### secondo quanto rilevato in sentenza, sulla base delle inalterate circostanze tratte dal verbale ispettivo, con giudizio di fatto insindacabile in fase di legittimità; peraltro la parte neppure indica da quali elementi oggettivi riferiti ai singoli istruttori si sarebbe dovuto opinare che il compenso loro erogato dalla società sportiva non fosse marginale, e soprattutto non in dica quale sia il parametro oggettivo di tale indicatore, ovemai esso sia stato riportato in 20 atto difensivo e sia stato offerto in valutazione al giu dice di appello.  10. Sul sesto mot ivo, inerent e al l'omesso esame della allegazione del con tenuto de l verbale ispettivo carente di specificità per il riferimento a “gran parte degli istruttori” che avrebbero percepito un compenso inferiore a € 4.500 annui, è agevole rilevare l'inammissibilità della doglianza in presenza di una conforme p ronuncia di rigetto, nei due gradi di merito. 
Peraltro, si ribadisce, non è l'importo in feriore ad un tet to minimo retributivo a caratte rizzare la natura dilettantistica dell'attività svolta, emergendo aspetti soggettivi e non oggettivi della attività e sua modalità di svolgimento.  11. Riguardo al settimo motivo, rileva (come già osservato in ord. n. 50 67/2018) che le riferite ragioni della decisione dimostrano che non è stato attribuito al verbale ispettivo valore probatorio assoluto, ma quanto ivi riportato è stato valutato criticamente all'interno del complessivo quadro probatorio, per cui non sussiste la violazione dell'art. 2700 cod. civ., posto che risulta osservato il principio (Cass. 1503/2008) secondo il quale i ver bali redatti dai fun zionari degli enti previ denziali e assistenziali o dell'### del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanz e di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il mate riale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice. Si aggiunga, a confutazione della sollevata censura, che non è stato violato l'art. 115 cod. proc. civ. posto che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudi ce di merito, ma, rispettiv amente , solo allorché si 21 alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abb ia disatteso, valutand ole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facent i piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggett i invece a valutazione (Cass. 27000/2016); ed anche in tal caso, come osservato esaminando il seco ndo motivo, non vi è st ata violazione dell'art. 26 97 cod. civ. perché la motivazione non poggia sulla stretta ap plicazione della regola del riparto dell'onere probatorio ma sulla valu tazione degli elementi istruttori ritenuti rilevanti, di tal ché il motivo, pur richiamando la violazione di tale regola in realtà censura la valutazione del materiale istruttorio posta in essere dalla sentenza impugnata.  12. Egualment e inammissibile è l'ultimo motivo, s tante l'insindacabilità della pronuncia ### ammissiva della prova testimoniale, nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito nel ritenerla non rilevante , su questioni di fatto g ià accertate con altro mezzo probatorio e ritenute dirimenti per la soluzione della controversia; salvo illogic he ed inconciliabili affermazioni motivazionali, che non risultano essere state dedotte entro i canoni di u'ipotizzabile violazione del minimo costituzionale, la censura dedotta sub art. 244 e 245 c.p.c., si traduce in un' inammissib ile riformulazione di richieste istruttorie, come si evince dalla rinnova ta articolazi one dell'elenco dei testi e dei capitoli di prova sui quali si intrattiene la ricorrente in calce all'ottavo motivo di ricorso.  13. In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto. La Corte ritiene d i dover comp ensare le sp ese processuali in 22 ragione dell'orientame nto giurisprudenziale, in materia , consolidatosi in epoca successiva all'instaurazione del ricorso. 
Segue la pronuncia sul doppio del contributo unificato.  P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Compensa le spese fra le parti. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### nell'adun anza camerale del 25 giugno 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Orio Attilio Franco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 96/2025 del 04-01-2025

... ammontare annuo non superiore a euro 200.00 0 erogate alle associazioni sportive dilettan tistiche, a titolo di corrispettivo per la loro promozione. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, co. 1 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (###, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., avuto riguardo all'art. 90, co. 8, L n. 289 del 2002. Con il terzo motivo di ricorso si censura la viola zione e fal sa applicazione dell'art. 109, co. 1 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (###, 3 di 6 in combinato disposto con l'art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 3 60, n. 3, c.p.c., con rigu ardo all'accertamento presuntivo di maggiori ricavi operato dall'### e avallato dalla sentenza impugnata, che risulta basato su falsi indizi di comportamento antieconomico del contribuente. Con il quarto motivo si ded uce la nullità della sent enza pe r violazione dell'art. 11 2 c.p.c., in relazione all'art. 36 0, n. 3 e 4, c.p.c. Il primo e il secondo motivo sono suscettibili di trattazione unitaria per intima con nessione; sono fondat i e vanno accolti, con assorbimento conseguente delle restanti censure. In proposito, questa ### ha, più volte, (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24554/2016 R.G. proposto da: ### domiciliat ####### presso la ### d ella ### E di ### rappresentato e difeso dall'avvocat o ### (###) -ricorrente ### elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'### (####) che la rappresenta e difend e -resistente avverso SENTENZA di ### dell'UMBRIA n. 151/2016 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal ### 2 di 6 ### contribuente ### impugnò gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dall'### delle ### in relazione agli anni di impo sta 2007 e 2008 e finaliz zati a recuperare maggior i importi dovuti a titolo di #### e ### La contribuente aveva negli anni di riferime nto erogato somme in favore del ### ico ### ritenute dall'### sproporzionate ed eccessive. In sostanza, gl i esborsi sostenu ti erano riten uti suscettibili, secondo la prospettazione erariale, di giustificare la deducibilità per importi inferiori. La ricorrente nel ricorso avverso gli atti impositivi addusse la violazione dell'art. 90, co. 8, L. n. 289 del 2002 e l'erroneità delle valutazioni dell'### sull'antieconomicità delle operazioni in assenza di riscontri documentali. Il ricorso venne accolto dalla CTP di #### dell'Umbria ha accolto, per converso, l'appello dell'### La contribuente affida il proprio rico rso per cassazione a quattro motivi. L'### resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo mot ivo di ricorso si lamenta la violazion e e falsa applicazione dell'art. 90, co. 8, L. n. 289 del 2002 , in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR negato la presunzione assoluta della natura pu bblicitaria delle somme di ammontare annuo non superiore a euro 200.00 0 erogate alle associazioni sportive dilettan tistiche, a titolo di corrispettivo per la loro promozione. 
Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, co. 1 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (###, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., avuto riguardo all'art. 90, co.  8, L n. 289 del 2002. 
Con il terzo motivo di ricorso si censura la viola zione e fal sa applicazione dell'art. 109, co. 1 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (###, 3 di 6 in combinato disposto con l'art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 3 60, n. 3, c.p.c., con rigu ardo all'accertamento presuntivo di maggiori ricavi operato dall'### e avallato dalla sentenza impugnata, che risulta basato su falsi indizi di comportamento antieconomico del contribuente. 
Con il quarto motivo si ded uce la nullità della sent enza pe r violazione dell'art. 11 2 c.p.c., in relazione all'art. 36 0, n. 3 e 4, c.p.c. 
Il primo e il secondo motivo sono suscettibili di trattazione unitaria per intima con nessione; sono fondat i e vanno accolti, con assorbimento conseguente delle restanti censure. 
In proposito, questa ### ha, più volte, ribadito che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di spo nsorizzazione di cui al l'art. 90, comma 8, della legg e n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la l oro natura pubblicitaria, e non di rappresentan za, a condizio ne che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dil ettanti stica; b) s ia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente po sto in essere una spe cifica attività promozionale» (Cass., 7 giugno 2017, n. 14232), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass., 6 aprile 2017, 8981; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 30 maggio 2018, 13508; Cass., 6 maggio 2020, n. 8540). 
Ancora questa ### ha affermato, pure di recente, che il citato art.  90, co. 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 del T.U.I.R., trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche; la norma intende perseguire finalità div erse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis 4 di 6 di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amat oriale e di favorire - tramite la leva fiscale - la diff usione di questo genere d i attivit à giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, in motivazione). 
Il legisla tore ha, dunque, stabilito una presunz ione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacab ile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si può, quindi, negare lo scomputo de i costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come d elineatasi nel tempo, che è di natura qualit ativa e non quantitativa (Cass., 20 dicembre 20 18, n. ###; Ca ss., 16 dicembre 2019, n. ###; Cass., 4 marzo 2020, n. 6017) e non è, dunque, più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'imp resa che sost iene il costo; neppure è consentita la conte stazione de lla incongruità o dell'antieconomicità del costo, dal momento che nel camp o delle sponsorizzazioni è improponibile, se n on impo ssibile, individuare l'ammontare «congruo» di u na spons orizzazione, poich é queste spese, di solit o, sono sostenut e nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, citata). 
In conclusione, dunque, il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa ### in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità de lle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive d ilettantistiche laddove risultino 5 di 6 soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o d ei prodot ti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 6 maggio 2019, n. 11797; Cass., 15 gennaio 2020, n. 8540), e consente, di consegue nza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452). 
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la CTR non contesta l'effettiva corresponsione delle somme da parte della società contribuente e la specifica attività del beneficiario della stessa; piuttosto rimarca in punto di fatto, che la spesa pubblicitaria in esame difettava di inerenza ed era antieconomica e si addentra in un sindacato delle scelte economiche dell'imprenditore, al fine di negare l'inerenza dei costi di sp onsorizzazione manifestamente sproporzionati rispetto all'utilità ritraibile dalla pubblicità.  ### issione tributaria regionale, dunque, in dis tonia coi principi sopra richiamati, ha e scluso ricorressero, nella specie, le condizioni richieste pe r l'applicabilità della d isciplina previ sta dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e si è peritata di svolgere una valutazione sup plementare circa l'inerenza e congruità dei costi, in verità preclu sa dalla praesumptio legis riassunta. 
Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza va cassata e la causa r inviata alla ### di ### R egionale dell'### per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.  P.Q.M.  Accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbite le altre censure; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un 6 di 6 nuovo esame e p er la regolazione de l giudizio, alla ### d i ### dell'### Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Federici Francesco, Leuzzi Salvatore

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28325/2025 del 24-10-2025

... comp ensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal ### dal le ### sp ortive nazionali, dall'### per l'### delle ### (###, dagli enti di promoz ione sporti va e da qualunque organismo, comunque denominato, c he persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. ###. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha autenticamente interpretato le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, co.1, lettera m), e vi ha ritenuto comprese la formazione, la didatt ica, la p reparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Si è rammentato che l'art. 69 del TUIR h a poi integrato il cont enuto della dispo sizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i 6 compensi di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro. 4.4. Nel delineare la fonte dell'obbligo contributivo e dei requisiti per l'esonero delle associazioni e società dilettantistiche questa ### ha for nito parametri inte rpretativi della normativa applicabile e addentrandosi ne lla natu ra giuridica dell'attività delle (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 21682-2019 proposto da: ### in persona del legale rappresent ante pro te mpore, #### nonché ### I in proprio, rappresentate e difese dall'avvocato ### - ricorrenti - contro I.N.A.I.L. - ### L'####, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre sentato e difeso dagli avvocati ###, ### - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ### in perso na del legale rappresent ante pro tempo re, rappresentato e difeso dagli av vocati #### contributi R.G.N. 21682/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 17/09/2025 CC ###### D'#### - controricorrente - avverso la senten za n. 1 96/2019 della ####'APPELLO di FIRENZE, depositata il ### R.G.N. 863/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal ###. ###.  ### 1. ### di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta dall'### sportiva ### e da ### in proprio av verso il verb ale di accertamento dell'11.11.2013 con il quale erano state contestate omissioni contributive e assicurative in rela zione a 141 collaboratori impiegati nel periodo giugno 2008-giugno 2013 nei centri estivi gestiti in convenzione con il Comune di ### 1.1. ### t erritoriale h a ritenuto che alla fattis pecie n on fosse applicabile l'esenzione prevista dall'art. 67 comma 1 lett.  m) del T.U.I.R. - novellato ed interpretato dall'art. 35 comma 5 del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 - osservando che, avuto riguardo anche all'art. 69 del citato ### i redditi diversi totalmente esenti sono quelli erogati nell'esercizio d iretto di attività sportive dilettantistiche da parte di un organismo che persegua tali finalità e sia riconosciuto dal ### A tal proposito la ### di merito ha sottolineato che ai sensi dell'art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276 del 2003 autorizza la deroga dalla disciplina del contratto a progetto in favore di enti di promozione sportiva che siano rico nosciuti dal ### p er attività individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002. Ha quindi evidenziato che, in fatto, era stat o accertato che la società 3 nell'ambito dell'appalto con il Comune di ### si era occupata, nei centri estivi gestiti, dell'animazione e dell'intrattenimento e controllo dei ragazzi e non dello svolgimento ed organizzazione di manifestazioni sportive a carattere dilettantistico ed inoltre che i rapporti di lavoro erano di natura subordinata, evidenziando che per i fini perseguiti non era sufficiente la mera affiliazione al ### ma era necessaria, pi uttosto, l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nella specie escluso.  2. Per la cas sazione d ella sentenza ricorrono l'### e ### in proprio articolando due motivi ulteriormente illustrati con memoria. Sia l'INPS che l'### hanno resistito con controricorso.  ### 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa app licazione dell'art. 67 comma 1 lett. m) del T.U.I.R.  come novellato dall'art. 35 comma 5 del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.  1.1. Ad avviso dei ricorrenti l'interpretazione data dalla ### sarebbe errata poiché non terrebbe conto del fatto che i campi estivi erano destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e che le at tività sportive svolte (rugby, calcio palla a volo palla canestro) possono essere iniziate in maniera agonistica solo da una certa età (solo per il nuoto e la danza è possibile una attività agonistica più precoce anche da parte di bambini piccolissimi). 
Si sarebbe perciò dovuto tenere conto del fatto che le attività sportive erano svolt e in maniera dilettan tistica, finalizzate proprio alla formazione, alla didattica e alla preparazione all'attività sportiva.  2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata ancora una volta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 1 lett. 4 m) TUIR come novellato dall'art. 3 5 comm a 5 del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 oltre che dell'art. 61 comma 1 d.lgs.  276 del 2003 in relazione all'art. 69 dello stesso d.lgs.. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la ### di merito sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni laddove ha ritenuto che non trovando applicazione l'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR neppure si applicasse la deroga prevista dall'art. 61 comma 3 del d.lgs 276 del 2003.  3. Con la memoria illustrativa, infine, si deduce che con l'art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2021 al comma 8 quater è stata introdotta una disposizione con la quale si esclude che per i rapporti di lavoro sportivo iniziat i prima del 1.1.2023 (termine poi prorogato al 1.7.2023) - inquadrati ai sensi dell'art. 67 primo comma lett. m) primo periodo del d.P.R. 22 dicembre 1986 917 - si possa dar luogo a recupero contributivo. Si sostiene, richiamando al riguardo l'art. 1 comma 118 della legge n. 190 del 2014, che il riferim ento al la contribuzione riguardi sia i contributi a carico dell'### che quelli a carico dell'### e, anche per tale profilo, si chiede in subordine l'accoglimento del ricorso.  4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.  4.1. Pur veicolata come violazione di legge la censura mira nella sostanza a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze istruttorie non consentita davan ti a questo giu dice se non nell'ambito della denuncia di un vizio di motivazione qui neppure denunciato.  4.2. ###. 67 co mma 1 lett. m) del ### dispone che “costituiscono redditi e, quindi, imponibili se redditi di capitale, oppure, conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da ### e ### e in relaz ione alla qualità di lavoratore dipendente le indennità di trasferta, i rimborsi 5 forfetari di spesa, i premi e i compensi erogat i ai direttori artistici e ai collab oratori tecn ici per p restazioni di natura professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal ### dalla società ### e salute ### dalle ### dall'### per l'incremento delle razze equine (###, dagli Eps e da q ualunqu e organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantist iche e che da essi sia riconosciuto”.  4.3. ### (cfr. Cass. 23/07/2025 n.20293 ed anche 24642 del 2025) nel tracciare le caratteristiche dell'attività che danno luogo ad esonero, anche con riguardo alla loro natura, ha affermato che sono re dditi diversi - sempre che no n costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in no me collettiv o e in accomandita semplice, né in relazione alla quali tà di lavoratore dipendente - i comp ensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal ### dal le ### sp ortive nazionali, dall'### per l'### delle ### (###, dagli enti di promoz ione sporti va e da qualunque organismo, comunque denominato, c he persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. ###. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha autenticamente interpretato le parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, co.1, lettera m), e vi ha ritenuto comprese la formazione, la didatt ica, la p reparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Si è rammentato che l'art. 69 del TUIR h a poi integrato il cont enuto della dispo sizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i 6 compensi di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro.  4.4. Nel delineare la fonte dell'obbligo contributivo e dei requisiti per l'esonero delle associazioni e società dilettantistiche questa ### ha for nito parametri inte rpretativi della normativa applicabile e addentrandosi ne lla natu ra giuridica dell'attività delle associazioni sportive, delle specifiche attività svolte dagli istruttori, e della rilevanza del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al ### ha osservato che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli enti sportivi dilettantistici di erog are, ai collaboratori di attiv ità sporti va dilettantistica, somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall'art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (€ 7.500 per anno d'imposta) sono fiscalmente neutri. La giurisprudenza di questa ### di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in qu anto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo p revisto per gli addetti agli impianti sp ortivi, sia ri levante anche in m ateria previdenziale (cfr. Cass. n.11375 del 2020, n.24365 del 2019, n.21535 del 2019, n.11492 del 2019, n.16449 del 2016, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale).  4.5. Si tratta di orientamento che esprime una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica. In assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in fav ore di associazioni dilettantist iche, va conside rato l'impatto della neutralizzazione d egli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo. Una relazione che, seppure 7 riferita espressam ente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinat a attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base im ponibile di un'obbligazione patrimoniale pubblica.  4.6. Va rilevato che dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali non discende con certezza l'individuazione di un'area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistich e, a prescindere, cioè, dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (cfr. Cass. n.3965 del 2022 e n. 2710 del 2022).  4.7. In que sta prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia Cass. n.3 965 del 2022), «la verifica, in sede giudiziale, dell'effettiv a natura «dilettantistica» del soggetto (associazione e/o società sportiva ) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata. ### a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non ### dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisit o di natura sostanziale, ossia dall'effettiv o svolgimento di attività senza fine d i lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al ### (così Cass. n. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi 8 termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.).» Stante l'assenza di automatismi per la qualificazione della natura dilettantistica dell'attività e il carattere neutro dell'affiliazione al ### va qui ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di questa ### che ha osservato che (cfr.  n. 2389 del 2022) “Per effe tto della previsione contenut a nell'art. 67, comma 1°, lettera m), ### che determina effetti eccettuativi anche rispetto al l'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi pred etti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 ### relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assist enza all'attività sportiva dilettantist ica (art. 35, comma 5, d.l. n. 20 7/2008, conv. con l. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l'esenz ione, con acce rtamen to rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compen sate in relazione all'at tività di offerta del servizio sportivo svolt a da lavoratori auto nomi o da impre se commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 ###; tali prestazioni siano rese in favor e di ass ociazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e q uindi operano concretamente in modo conforme a quan to indic ato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte cont ribuente che non pu ò ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al ### le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia in ragione d el vincolo associ ativo esistente tra il prestatore e 9 l'associazione o società di lettantistic a, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distint o obbligo personale; il so ggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o professione abitual mente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 ###”.  4.8. ### territo riale ha fatt o corret ta applicazione dei principi sopra enunciati e, in esito ad una ricostruzione dei fatti acquisiti al processo, ha accertato che l'attività svolta nei centri estivi gestiti p er conto del Comune di ### era del tutto estranea all'organizzazione e allo svolgimento di gare, competizioni o manifestazioni sportive a carattere dilettantistico e che aveva ad oggetto piuttosto l'animazione, l'intrattenimento e il controllo dei ragazzi. La loro custodia durante la permanenza nel centro e l'assistenza ai pasti. Si tratta all'e videnza di accertamento di fatto riservato al giudic e di me rito e non reiterabile in questa sede.  5. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.  5.1. ### di merito, esclusa l'applicazione alla fattispecie dell'art. 67 lett. m) del ### ha coerentement e escluso l'applicabilità della deroga contenuta nell'art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276 de l 2003 che prevede ch e siano “escluse dal campo di applicaz ione d el presente capo (…) i rapp orti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sp ortive associate e agli enti d i promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, 289”. A tale decisione è pervenuta ancora una volta in esito ad 10 un accertamento delle emergenze istruttorie qui non sindacabile se n on attraverso un vi zio di motivazione che n eppure è denunciato.  6. In conclusione e per entrambe le censure dietro lo schermo della violazione di legg e e, in parti colare, delle regole sulla distribuzione dell'onere della pro va e di quelle per l'individuazione dei caratteri della sub ordinazione le censure tendono sostanzialmente a ottenere una revisione del giudizio di merito, preclusa in questa sede di legittimità.  6.1. Peraltro, va qui precisato che nessun ribaltamento dell'onere della prova sarebbe imputabile alla ### di appello che, semplicemente, ha accertato la mancanza del progetto e ad essa ha applicato le conseguenze previste dalla legge.  6.2. Comunque è chi in voca l'esonero contributivo che deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un dis tinto o bbligo perso nale; d) non trovino corrispondenza nell'arte o nella professione ab itualmente esercitata, anche in modo n on esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., 23 dicembre 2021, 41397). È proprio tutto questo che la ### di merito ha escluso con un apprezzamento di fatto sul tipo di attività svolta dalla società sportiva ricorrente, sull'accertamento della natura del rapporto instaurato con i collaboratori istruttori, su ll'ogge tto delle prestazioni loro rese in favore dei clienti facendo buon 11 governo dei principi consolidati dalla giurisprudenza di questa ### e fin qui illustrati.  7. Essendo stato accert ato che non si verte nell'ambito dei “rapporti di lavoro sportivo” per i quali l'art. 35 comma 8 quater del d.lgs. n. 36del 2021 prevede che “non si dà luogo a recupero contributivo” la disposizione non può trovare applicazione.  8. In conclusi one il ricorso deve essere rigettat o. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della suss istenza dei presuppo sti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso. 
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquid a, n fa vore di ci ascuna delle p arti costit uite, in e 6000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussisten za dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. 
Così deciso in ### il 17 settembre 2025 ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Garri Fabrizia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24924/2025 del 09-09-2025

... musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal ### dal le ### sp ortive nazionali, dall'### per l'### delle ### (###, dagli enti di promozione sportiva e da qualu nque organismo, comunque denominato, c he persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si appli ca anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. -Ai fini dell'esenzione occorre che si tratti di compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e che le prestazioni remunerate non abbiano carattere professionale e che non si tratti di lavoro dipendente. -Nella specie l'appellata è società sportiva dilettantistica affiliata al ### che gestisce un centro sportivo ove sono presenti campi da calcio, da rugby, da tennis, un laghetto pesca, un palazzetto con tribuna. -Dall'istruttoria è emerso che le mansioni espletate dai lavoratori interessati dal verbale erano attività di pulizia , 5 guardiania, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16989-2020 proposto da: #####.L ., in persona del legale rappre sentante p ro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ### L'####, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre sentato e difeso dagli avvocati ####; - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ### in perso na del legale rappresent ante pro tempo re, rappresentato e difeso dagli avvocati #####.G.N. 16989/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 25/06/2025 ###'##### R #### - resistente con mandato - avverso la senten za n. 9 71/2019 della ####'APPELLO di BOLOGNA, depositata il ### R.G.N. 239/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal ###. ##### soc. sportiva dilettantistica a r.l. impugna la sentenza n. 971/20 19 della ### d'appello di Bologna che, riformando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, in accoglimento del primo motivo di appello proposto sia da ### che da ###, ha rigettat o l'opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione con cui erano state acce rtate svariate violazioni riferite ad alcuni lavorato ri nel periodo gennaio 2015 - dicembre 2016. 
Propone tre motivi di censura.  ### con controrico rso mentre ### no n h a svolto attività difensiva. 
Chiamata la causa all'adunanza camerale del 25 giugno 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).  ### sono i motivi di censura, così rubricati. 
I)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., degli artt. 1176, 2222 e 2094 cod. civ., dell'art. 67, comma 1, lettera m), del ### 3 dell'art. 35, comma 5, del d.l. n. 207/2008, dell'interpello 22/2010 del Ministero del ### circolare 1 dicembre 2016 dell'### del ### circolare Ministero de l ### 21 febbraio 2014, n. 37, circolare ### 21/E del 22/4/2003. 
II) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa app licazione dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 67, comma 1, lettera m), del ### dell'art. 35, comma 5, del d.l 207/2008, dell'interpello n. 22/2010 del Ministero del ### circolare 1 dicembre 2016 dell'### del ### circolare Ministero del ### 21 febbraio 2014, n. 37, circolare ### n. 21/E del 22/4/2003. 
III) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 67, comma 1, lettera m) del ### dell'art. 35, comma 5, del d.l 207/2008, dell'art. 5 del d.lgs. n. 38/2000. 
Sul presupposto che entrambi gli ### previdenziali, con il primo motivo di gravame, ave vano lament ato l'erroneo riconoscimento da parte del Tribunale della n atura non subordinata dei rapporti di lavoro e la conseguente applicazione dell'art. 67, lettera m, del ### trattandosi, invece, di lavoratori che svolgevano semplici mansioni di pulizia e manutenzione che non erano ricomprese nelle m ansioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, la ### territoriale ha accolto l'appello, motivando come segue.  -La noz ione di attività sport iva dilet tantistica è divenuta più ampia a seguito de ll'art . 35 della legg e n. 14/2009 per cui, nell'esercizio diretto di attività spo rtive dilettantistiche sono comprese anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva di lettantistica; nelle atti vità 4 sportive fiscalmente esenti rientrano anche le attività sganciate da future manifestazioni sportive o gare.  -###. 67 ### nella versione vigente ratione temporis, qualifica redditi diversi, se non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imp rese commerciali o da societ à in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavorat ore dipendente…: “m)le ind ennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compen si erogati ai direttori artistici ed ai col laboratori tecnici per p restazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal ### dal le ### sp ortive nazionali, dall'### per l'### delle ### (###, dagli enti di promozione sportiva e da qualu nque organismo, comunque denominato, c he persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si appli ca anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.  -Ai fini dell'esenzione occorre che si tratti di compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e che le prestazioni remunerate non abbiano carattere professionale e che non si tratti di lavoro dipendente.  -Nella specie l'appellata è società sportiva dilettantistica affiliata al ### che gestisce un centro sportivo ove sono presenti campi da calcio, da rugby, da tennis, un laghetto pesca, un palazzetto con tribuna.  -Dall'istruttoria è emerso che le mansioni espletate dai lavoratori interessati dal verbale erano attività di pulizia , 5 guardiania, custodia, irrigazione de i campi che non possono essere ritenute inerenti alla formazione, didattica, preparazione e assist enza all'attività sportiva dilettant istica, avendo ad oggetto mere attività materiali disparate e div erse anche se ancillari r ispetto all'esercizio dell'attività, essendo limitate a consentire l'uso in sicurezza e decoro degli spazi destinati.  -Le prove testimoniali assunte in primo grado hanno dimostrato che quelle erano le attività svolte, con l'aggiunta, al più, per taluni, di saltuaria attivit à di pren otazione dei campi e riscossione dei relativi importi e informazioni all'utenza, tutte esulanti da quelle cui inerisce l'art. 67 ### -Le prestazioni non sono riconducibili a collaborazioni autonome bensì a rapporti di lavoro subordinato, come dettagliatamente argomentato alle pagg. 6,7, poiché dalle dichiarazioni acquisite si ricava che l'attività era espletata sulla base di eterodirezione, che aveva ad oggetto la precisa indicazione delle attività, degli orari di svolgimento della prestazione, che era organizzata dalla società a mezzo di una socia in precisi turni di avvicendamento e consisteva in attività materiali di natura ripetitiva afferenti a mansioni di natura meramente esecutiva prive di caratteri di originalità o autogoverno, attività prestate con sistematicità e abitualità.  -Dall'istruttoria è altresì emerso che va esclusa la ricorrenza dell'ulteriore requisito, ossia l'assenza di professionalità della prestazione, poiché i lavor atori svolgevano l'attività con continuità con orario dalle 3 alle 6 ore/die per una media di 5 gg a settimana, percependo compensi m ensili continuativi di circa 500-600 euro mensili netti, significativi e non marginali, senza espleta re altra o diversa occup azione, dalla qual e ricavavano il reddito per il proprio mantenimento in tutto o in parte. 6 A fronte di tale diffusa e completa motivazione, le censure di cui ai primi due motivi possono essere esaminate congiuntamente poiché, sotto l'apparenza di viola zione di norme di legge - nonché di atti che non costituiscono fonti neppure sub primarie in quanto mere circolari interne agli enti o circolari ministeriali - vogliono invece portare a rilegge re e rivedere il mate riale probatorio analizzato dalla ### rivalutazione in questa sede inammissibile, a fronte, tanto più, di una ampia, compiuta e coerente disamina che ha portato il Collegio bolognese a concludere che le attività svolte dai lavoratori interessati non erano qualificabili come preparazione ed assistenza all'attività sportiva, erano state espletat e in reg ime di subordinazione , erano connotate dal requisito della professionalità. 
Con riferiment o alla violazione dell'art.2094 cod. civ. è sufficiente rilevare che la cort e territoriale ha fatt o esatta applicazione del diritto vive nte con riferimen to agli indici sintomatici della eterodeterminazione della prestazione, ciò che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione di un rapporto come subordinato, essendo appena il caso di rilevare che in quest a sede ###sindacato sull'apprezzamento delle prove testimoniali. 
La senten za è del resto conforme alla giurisp rudenza di legittimità che si è ripetutam ente espressa in termini d i insufficienza della mera affiliazione al ### della società sportiva e di n ecessità di indagare in concreto le modalità d i espletamento delle attività (solo da u ltimo, Cass. 20923/2025, n. 11203/2025, n. 11196/2025). 
Cass. n. 8631/2025 , richiamando a sua volta Cass. 28845/2023 ex multis, ha statuito che, «premesso che in tema di assicu razione presso la gestione ### , ora ### sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo, secondo quanto 7 precisato dal decreto ministeriale n. 17445 del 2005, emanato in esecuzione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, gl'impiegati, gli op erai, gl'istruttori e gli ad detti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, «ai sensi dell'art.  67, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 917 del 1986 sono esonerati dall'obbligo assicurativo coloro che abbiano reso prestazioni, compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 del medesimo testo unico, relat ive alla formazione, alla didat tica, alla preparazione e all'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica. 
Chi invoca l'esonero deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolt a da lavoratori auto nomi o da impre se commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano st ate espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell'arte o nell a professione abitualm ente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., lav., 23 dicembre 2021, n. 41397). 
La disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. m) , viene du nque in rilievo anch e in materia previdenziale, ma è necessario riscontrarne, in concreto, i presupposti applicativi. 
Il tema della professionalità riveste rilievo cruciale sul versante dell'obbligazione contributiva dedotta in causa […]. 
La disp osizione richiamata del ### unic o sulle imposte sui redditi non annovera tra i redditi diversi le somme percepite da coloro che svo lgano professionalme nte le attività da cui le somme derivano. 8 Invero, il citato art. 67 esordisce escludendo a priori i redditi di capitale, quelli conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o d a società in nom e collettivo e in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. 
Tale esclusione opera anche nell'ipotesi in cui il soggetto percettore intervenga nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. 
La previsione dell'art. 67 non accorda, pertanto, un'automatica e indis criminata esenzione dall'obbligo contributivo alle associazioni o alle società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, "a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione, rilevando piuttosto, a monte, la verifica giudiziale della eff ettiva natura "dilettantistica" del soggetto (associazione e/o società sportiva ) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. n. 16449 del 2016 e Cass. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell'esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipend ente, essendosi a tal fine precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'art. 53 ### deve intendersi "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonom o" diversa dall'attività di impresa (cfr. Cass. n. 11375 del 2020 cit.)" (Cass., sez. lav., 7 marzo 2022, n. 7388). 
Non si possono dunque configurare come "redditi diversi" quelli che derivano dall'esercizio abituale di un'attività autonoma nel senso sp ecificato o quelli tratti dall'eserciz io professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di lavoro dipendente (art. 50 ### lett. c)». 9 Il terzo motivo è inammissibile in considerazione delle modalità con cui è stato formulato. 
La società lamenta, sotto l'egida dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod.  proc. civ., una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art.  116 cod. proc. civ., dell'art. 67 lettera m) del ### e dell'art. 35, comma 5, del d.l. n. 207/2008 e art. 5 del d.lgs. n. 38/200. 
Dala lettura, si comprende che il motivo contesta che la ### non abbia dist into la posizione d i un collaboratore, sul presupposto che a) la sua collaborazione sarebbe iniziata un solo mese prima dell'inizio dell'ispezione, di tal chè, a quella, non aveva ancora percepito alcun compenso e non pot eva essere considerato lavoratore “in nero”, e che b) in relazione allo stesso gli enti appellanti nulla avevano eccepito in sede di gravame. 
Il motivo non rispetta il canone di necessaria specificità, così da non rendere possibile a questa ### di apprezzare le censure, vuoi perché, quanto ad a), non dice quando ed in quale sede la circostanza sarebbe stata posta all'attenzione del giudicante, e, quanto a b), lamentando, in definitiva, un vizio di ultrapetizione (e di violazione del giudicato, anche se non esplicitato), non riporta gli atti di appello e la statuizione sul punto del primo giudice (a fronte di una sentenza in cui, invece, il motivo di appello è sintetizzato come censura della errata qualificazione dei rapporti). 
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombe nza nei confronti di ### non avendo ### svolto atti vità dife nsiva, come liquidate in dispositivo. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso l'esito de l giudizio, dà atto d ella sussistenza dei 10 presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.  PQM ### dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ### delle spese del giu dizio di legittim ità, liquidate in € 4000, 00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l declarato ria di il legittimità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di p arte ricorren te, de ll'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in ### nell'adun anza camerale del 25 giugno 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Magnanensi Simona

M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11203/2025 del 28-04-2025

... comma ###; - tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che no n solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, o ssia svolgo no effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretament e in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddis fatto dal dato del t utto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al ### - le p restazioni siano rese nell'eserci zio diretto di attività sportive dilettant istiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di pres tazioni collegat e all'assunzione di un distinto obbligo personale; - il sogget to che rende la prestazio ne e riceve il compenso non svolg a tale attività con carattere di professionalità […]». (Cass. n. 41397 del 2021 e successive conformi). 11. Si è, in particolare, precisato, in ordine al requisito della «professionalità», che quella richiamata (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###-2019 proposto da: I.N.A.I.L. - ### L'####, in persona del legale rappresentant e pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 1 44, pre sso lo studio degli avvocati #### FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### SOCIALE, in persona del s uo ### ente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S .P.A. - Società di ### dei ### I.N.P.S., e lettivamente domiciliati in ### VIA ### 29, presso l'### trale dell'### rappresentati e difesi dagli avvocati #### sportive dilettantistiche ### 67, primo comma, lett.m) ###.G.N. ###/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 12/02/2025 ###, ### D'###### - resistenti con mandato - nonché contro ##### F ### S.R.L. - SOCIETA' ### - intimata - E sul ### N.R.G. proposto da: I.N.P.S. - ### SOCIALE, in persona del s uo ### ente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S .P.A. - Società di ### dei ### I.N.P.S., e lettivamente domiciliati in ### VIA ### 29, presso l'### rale dell'### rappresentati e difesi dagli avvocati ### MARITATO, ### D'##### - ricorrente successivo - contro ##### F ### S.R.L. - SOCIETA' ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 142, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente al ricorso principale e al successivo - 3 avverso la sentenza n. 121/2019 della CORTE ### di MILANO, depositata il ### R.G.N. 303/2017; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 12/02/2025 dalla ###. ### MARCHESE.  ###: 1. La Corte d 'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della ### 2 D ### S.r.l.  (di seguito, per brevità, anche ass ociazione sportiva) e dichiarato insussistenti le “pretese contributive” dell'### e dell'### Per l'effetto, ha “annula###” la cartella esattoriale e l'avviso di addebito opposti.  2. Le pretese riguardavano la posizione di tre collaboratori :un istruttore sportivo di fitness, un'addetta alla reception e un addetto ai rapporti con i clienti.  3. La Corte t erritoriale h a ritenuto che i compensi erogati ai collaboratori fossero inquadrabili nell'ambito dei «redditi diversi» di cui all'art. 67 TUIR e, pertanto, esenti da contribuzione.  ### la Corte d'appello, era sufficiente che ricorresse il presupposto soggettivo della natura dilettantistica della società sportiva e que llo oggettivo, relativo al fatto che le somme fossero erogate nell'esercizio diretto di attività sp ortiva dil ettantistica. Il caratte re professionale dell'attività non era, invece, ostativo. In ogni caso, con riferimento alle collaborazioni controverse, la Corte esclu deva la professionalità, quan to all'istruttore, perché il “fitness” non è considerata attività professionale dal ### o da alcuna ### sportiva; quanto agli altri 4 collaboratori, osserva va che per attivit à professionali dovevano intendersi quelle intellettu ali e dunque quelle offerte dai consulenti professionisti. Le attività in questione non potevano considerarsi di natura professionale, nel senso precisato.  4. Avverso la decisione, hanno proposto ricorso, con atti separati, l'### e l'### (quest' ultimo con ricorso successivo, quindi inc identale: ex plurim is, n. ### del 2021). Ha re sistito, con controricorso, l'associazione sportiva. 
L'### e l'associ azione sportiva hanno depo sitato memorie.  ###: 5. Con l'unico motivo del ricorso principale, l'### - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 c.p.c.- ha dedotto la violazione e/o falsa appl icazione dell'art. 67, lett. m., TUIR, così come interpretato dall'art. 35, comma 5, del D.L. nr. 20 del 2008, convertito in legge nr. 14 del 2009.  6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'### - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 c.p.c. - ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, lett. m., TUIR, così come interpretato dall'art. 35, comma 5, del D.L. nr. 20 del 2008, convertito in legge nr. 14 del 2009, anche in relaz ione all'art. 2697 7. Entrambi g li istituti contestano l'operata interpretazione dell'art. 67 TUIR e la statuizione secondo cui, per i compensi erogati ai tre collaboratori, vi sarebbe esenzione contributiva e assicurativa.  8. I ricorsi sono fondati. 5 9. Ratione temporis, non sono applicabili le disposizioni relative alle società dilet tantistiche, poi comunque abrogate, intro dotte dalla legge nr. 207 del 2017, art. 1, commi 353 e 354, (legge di bilancio 2018), né quelle successive di cui al D.Lgs. nr. 26 del 2021.  10. Vengono, invece, in rilievo i principi di questa Corte espressi in numerose fattispecie sovrapponibili alla presente ed in particolare quello che segue: «###.M. 1 5 marzo 2005 n . 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. 
B), gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, camp i sportivi, autodromi" che dunque sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la gestione ### ora confluita presso l'### Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma, lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi p redetti le pre stazioni, se compensate nei limiti mone tari di cui all'art . 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dile ttantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in I. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenz ione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: - le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servi zio sportivo svo lta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nom e collettivo e in accoman dita semplice, né in 6 relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma ###; - tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che no n solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, o ssia svolgo no effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretament e in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddis fatto dal dato del t utto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al ### - le p restazioni siano rese nell'eserci zio diretto di attività sportive dilettant istiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di pres tazioni collegat e all'assunzione di un distinto obbligo personale; - il sogget to che rende la prestazio ne e riceve il compenso non svolg a tale attività con carattere di professionalità […]». (Cass. n. 41397 del 2021 e successive conformi).  11. Si è, in particolare, precisato, in ordine al requisito della «professionalità», che quella richiamata dall'art. 67 è da intendersi in chiave soggettiva, inerente alle modalità di svolgimento dell'attività, e non in relazione alla nat ura oggettiva dell'attività; sono esclusi d unque dai «redditi diversi» quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente (tra le tante, v., in motivazione, Cass. nr. 2339 del 2022, punti 19 e ss). 7 12. Ai precede nti indicati va assicu rata continuità in questa sede. Al relativo supporto argomentativo si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c. p. c.  13. Dagli stessi si è invece discostata la sente nza impugnata, nel ritenere, sostanzialmente, che l'esclusione del carattere professionale dovesse ritenersi in re ipsa, per il tipo di attività svolta dai collaboratori, e nel considerare, a monte, dirimente il fatto che le prestazioni fossero rese nell'ambito di un organismo sportivo “a vocazione sportivodilettantistica” accertato dal ### ( v. pag. 6 della sentenza impugnata).  14. In virtù di tale erronea premessa sistematica, la Corte d'app ello «ha proceduto con metodo inesatto al giudizio di sussunzione della fattispecie giuridica sottoposta al suo esame ed è, perciò, incorsa in errore di diritto» ( Cass. nr. 28845 del 2023, tra le tante).  15. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinvia ta a lla Corte designata in dispositivo che, nell'esaminare nuovamente la fattis pecie concreta, farà applicazione dei principi sopra indicati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 12  

Giudice/firmatari: Spena Francesca, Marchese Gabriella

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