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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1462/2024 del 28-06-2024

... ricorso va, pertanto, accolto per tale assorbente e preminente rilevo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente, tenendo conto, quanto al valore della causa, dell'importo della sanzione amministrativaper come alla fine rideterminato dallo stesso ### in applicazione delle sopraggiunte previsioni normative di cui all'art. 23 decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - di euro 8.156,63). PQM - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI###; - condanna l'### al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.686,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2304 /2023 reg.gen.sez.lavoro e vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv.to #### giusta mandato in calce al ricorso Ricorrente E INPS , in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to ### giusta procura in atti Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024
Con ricorso depositato in data ### il ricorrente ### titolare dell'omonima ditta individuale “### del colore di ### Mario” proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI### notificata in data ### con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. 
Eccepiva la nullità dell'ordinanza attesa la mancata notifica degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione; la violazione dell'art. 14 della l.  689 del 1981; l'intervenuta prescrizione quinquennale del presunto credito vantato e l'infondatezza e la sproporzione della sanzione comminata. 
Per i suesposti motivi, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire - previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle OI notificate:” 1) in via preliminare e di legittimità, dichiarare la nullità del dell'ordinanza-ingiunzione ### n. OI###, per l'omessa notifica degli atti di accertamento prodromici alla irrogazione della sanzione, nonché per la prescrizione dei contributi previdenziali contestati; 2) nel merito, annullare l'ordinanza-ingiunzione giacché infondata e indeterminata, ovvero, in via subordinata, ricalcolare la sanzione nella minor somma ritenuta proporzionata e di giustizia”. Spese vinte. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'### deducendo l'infondatezza delle eccezioni avanzate da controparte ed affermando la regolarità della notifica al ricorrente nella qualità di titolare della ditta individuale “L'### del colore di ### Mario”, per non aver lo stesso versato le quote che aveva indicato nei modelli ### nei periodi 12/2015-11/2016. Precisava che la notifica dell'atto di accertamento era regolarmente avvenuta il ### interrompendo così l'invocata prescrizione dei crediti. Concludeva per l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione, per il rigetto del ricorso e per la riconferma dell'ordinanza ingiunzione come rideterminata. Spese vinte. 
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.06.2024, decideva la causa come da sentenza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024
Preliminarmente, al fine di inquadrare la fattispecie di causa, si rileva che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.  ### di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione. 
Com'è noto, la citata norma opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui. 
Fatta questa breve premessa, il ricorso proposto dalla ricorrente è fondato e va pertanto accolto, a prescindere da un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati, per il solo e preminente rilievo dell'avvenuta violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981. 
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. 
Occorre rilevare che l' ordinanza ingiunzione opposta n. OI### fa riferimento all' atto di accertamento ### prot.  7200.29/09/2017.02.96243 con il quale veniva richiesto al ricorrente, quale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024 titolare della ditta “L'### del colore di ### il pagamento delle quote a carico dei lavoratori relative all'anno 2016. 
Ciò detto, relativamente all'eccezione della violazione di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 sollevata da parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre evidenziare che, diversamente dalla omissioni antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (ossia il ###), per quelle successive (come quella in rilievo nel caso di specie), difettando una normativa ad hoc nel corpo del d.lgs. n. 8/2016, anche in forza del richiamo operato dall'art. 6 del predetto decreto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, trova applicazione l'art. 14 di detta legge e la sanzione della decadenza da essa prevista. 
Tale disposizione prevede espressamente che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (primo comma) “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (secondo comma) “### di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (ultimo comma).  ###à di tale disposizione consente, allora, di vagliare nel merito la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione qui impugnate. 
Giova sul punto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024 acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre dal completamento dell'attività di verifica, tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie. 
Ne consegue che il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, 2 comma, l. n. 689/81 va individuato nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. Il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito da parte dell'autorità amministrativa, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi - a tal fine - tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni. 
Ebbene, nel caso di specie, l'### pur a fronte della specifica eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente sin dal suo ricorso, non ha provato, prim'ancora dedotto, quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse necessario per svolgere indagini. 
Non può trascurarsi sul punto che i mod. ###/### a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell'### di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'### Pertanto, ritiene questo giudice opportuno far decorrere il dies a quo del calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione dal compimento stesso dell'omissione contributiva in assenza, appunto, di deduzioni/prove dell'### sull'attività di indagine svolta e sulla sua tempestiva. 
A sua volta, l'omissione contributiva coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi così come disposto dall'art. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 che ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 con la precisazione che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 
Orbene, tenuto conto che l'### contesta nel caso che ci occupa il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l' intero anno 2016, è evidente che quando l'### ha notificato a parte attrice il verbale di accertamento prodromico all' ordinanza ingiunzione qui opposta (ossia il ###) il predetto termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. 698/1981 già era ampiamente spirato, essendo decorso più di un anno. 
Di qui l'illegittimità dell'atto di accertamento e della successiva ordinanzaingiunzione rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze pur sollevate in ricorso. 
Il ricorso va, pertanto, accolto per tale assorbente e preminente rilevo. 
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente, tenendo conto, quanto al valore della causa, dell'importo della sanzione amministrativaper come alla fine rideterminato dallo stesso ### in applicazione delle sopraggiunte previsioni normative di cui all'art.  23 decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - di euro 8.156,63).  PQM - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI###; - condanna l'### al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.686,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario ### 28.06.2024 Il Giudice dott. ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

causa n. 2304/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Petrosino Caterina, Crudele Lidia

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3122/2024 del 28-06-2024

... base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato. In particolare, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del processo, si è rivelato insussistente il nesso causale tra l'evento di danno dedotto dall'attrice e presunte anomalie — occulte, imprevedibili e inevitabili (leggi tutto)...

N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7842/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 25/03/2024, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c., TRA ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliata in ### alla Via della Repubblica n. 52, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###) e dell'Avv. ### (###), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione; ATTRICE E PARROCCHIA S. ### (c.f.: ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ### al viale A. Manzoni n. 20, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###) e dell'Avv. ### (###), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA
E SOCIETÀ ### - SOCIETÀ ### (P. 
IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CHIAMATA IN CAUSA Oggetto: “### ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..” Conclusioni: ### in atti, come segue e come da note scritte depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 25/03/2024. 
N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attrice, ### conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Napoli Nord la ### S.  ### al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni personali subite in conseguenza del sinistro avvenuto il ###, alle ore 18.50 circa, in ### all'ingresso della ### di S. ### allorquando l'istante sarebbe ivi caduta al suolo. 
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: — nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre accedeva dall'entrata principale nel ### per assistere alla messa serale delle ore 19:00, rovinava a terra a causa di un insidioso dislivello posto tra la soglia di ingresso e la pavimentazione adiacente allo stesso; — a causa di tale scalino l'attrice perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra, lamentando forti dolori alla gamba destra tali da richiedere il trasporto con ambulanza del 118 presso il ### dell'### G. Moscati di ### ove le veniva diagnosticata una “frattura pertrocanterica femore destro”; — successivamente, veniva trasferita nel reparto di ### e ### dello stesso ### ed in data ### veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi della predetta frattura con inchiodamento endomidollare ###Nail”, per poi essere dimessa in data ###. 
Ciò premesso, l'attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### S.  ### di ### nella causazione del sinistro de quo ex art. 2051 c.c. ed anche ex art. 2043 c.c., e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della ###ra ### della complessiva somma di € 51.652,69 (come in atti determinata/quantificata), ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal verificarsi dell'evento fino al soddisfo effettivo e/o come per legge. 
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. nonché con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il ###, si costituiva in giudizio la convenuta ### S. ### la quale, di contro: N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. — in via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della società ### di ### - ### al fine di essere da questa manlevata in caso di riportata condanna risarcitoria in favore della attrice; - nel merito, eccepiva e deduceva l'infondatezza della domanda proposta dalla istante, in quanto il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato per colpa esclusiva della danneggiata, la quale, entrando nella ### in modo frettoloso e nel dialogare con altre persone che stavano entrando, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo per propria disattenzione; — in subordine, evidenziava la carenza del nesso causale tra l'evento dedotto e i presunti danni, nonché contestava la quantificazione degli stessi così come operata da parte istante, poiché non supportata da alcun valido elemento probatorio. 
Tutto ciò premesso, la predetta parte convenuta concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “- in via preliminare previo spostamento della prima udienza e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c., autorizzare il convenuto a chiamare in causa la compagnia di assicurazione #### SOC. COOP, che assicurava la convenuta alla data del sinistro.  - accertare e dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto della invocata pretesa risarcitoria e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta - con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali.  - in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, a manlevare l'istante da qualsiasi somma a cui dovesse essere, a sua volta, condannato, comprese le spese legali.”. 
Autorizzata la chiesta chiamata in causa del terzo garante, con comparsa del 24/03/2022 si costituiva in giudizio la società ### di ### - ### la quale, impugnando e contestando interamente l'atto introduttivo del presente giudizio, eccepiva nell'ordine: — la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163- 164 c.p.c., in quanto privo di contenuti sostanziali, ovvero dell'esposizione dei fatti; — l'omessa prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva delle parti; — l'inammissibilità della documentazione prodotta in copia; — l'infondatezza della domanda per carenza di responsabilità a carico dell'assicurata; — sul quantum debeatur, la carenza di prova degli asseriti danni lamentati da parte attrice, la quantificazione degli stessi e l'assenza del nesso di causalità tra questi ed il sinistro per cui è causa. 
Sulla scorta delle suesposte difese, la chiamata in causa ### di ### concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. ed emettere ogni opportuno provvedimento; N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. b) accertare e dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, delle avverse pretese e rigettare la domanda attorea; c) accertare e dichiarare che le lesioni di cui al presente giudizio sono diretta conseguenza per fatto e colpa esclusiva dell'istante; d) in via del tutto subordinata, nella denegata e non voluta ipotesi di accoglimento dell'avversa postulazione si liquidino i danni nei limiti del giusto e del provato; e) in ogni caso, vittorie di spese, diritti, onorari, IVA e ###”. 
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle rispettive note scritte depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 25/03/2024, con provvedimento del 28/03/2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato. 
In particolare, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del processo, si è rivelato insussistente il nesso causale tra l'evento di danno dedotto dall'attrice e presunte anomalie — occulte, imprevedibili e inevitabili — riconducibili alla cosa in custodia alla convenuta. 
Parte attrice ha invocato, a sostegno della propria domanda, la responsabilità ex art.  2051 c.c. della ### S. ### trattandosi di sinistro accaduto all'ingresso della ### sita in ### rientrante, quindi, nella sfera di custodia e controllo della convenuta. 
Sul punto appare utile esporre i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia. 
In materia, la Suprema Corte, con sentenza n. 2094/2013, ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass. 7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12.2008 n. 828811). 
Invero, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la prova del caso fortuito — che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo — incombe sul custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. In particolare, la natura oggettiva (o “semi-oggettiva”) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita; solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria. 
In tal senso va escluso che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta “insidia”, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito; piuttosto, il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che — in assenza di una simile caratteristica della cosa — il nesso causale non può per definizione essere predicato (cfr., sul punto, Cass., ordinanza, 1896/2015; Cass., sentenza, 18865/2015, secondo cui “E' consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito - oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia - e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità […] ### mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito: fattore che attiene al profilo causale dell'evento"; la stessa asserisce inoltre che l'evento, in particolare, "deve avere i N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato”.). 
Con riferimento alla prova del nesso di casualità, inoltre, la S.C. di Cassazione ( sentenze nn. 21212/15; 2660/2013; 20415/09) ha precisato che “qualora il danno non sia l'effetto del dinamismo interno alla cosa - scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) - ma richieda che l'agire umano, ed in particolare che quello del danneggiato si unisca al modo di essere della res, essendo essa di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale presuppone la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”. 
In altre parole, il mero vizio della res non è di per sé idoneo a fondare un giudizio di responsabilità, ma a tal fine occorre altresì fornire la prova che tale vizio costituisca insidia e/o trabocchetto al punto tale da rendere inevitabile il danno. 
Ciò posto, e passando all'esame della fattispecie concreta venuta in giudizio, va osservato che lo scalino in marmo ove si sarebbe verificato il sinistro, di per sé statico ed inerte (ossia privo di una propria pericolosità intrinseca), avrebbe prodotto il danno solo a seguito dell'interazione con l'attrice. Pertanto — in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale — l'istante avrebbe dovuto dimostrare, onde comprovare la sussistenza del nesso causale, l'obiettiva situazione di pericolosità causata dalla res (insidia e/o trabocchetto), anche in relazione al contesto spazio-temporale venuto in considerazione nella specie. 
Ebbene, all'esito dell'istruttoria le circostanze di cui sopra non possono considerarsi sufficientemente dimostrate. 
In particolare, il teste ### (escussa all'udienza del 16 ottobre 2023), in merito all'accaduto dichiarava: «I fatti sono accaduti il 12 settembre dell'anno 2020, di sera, erano le 18:50; io e la ### eravamo andate insieme a messa nella chiesa ### di ### con noi vi era anche il marito della ### […] Mentre stavamo entrando in ### ho visto la ### cadere su suo lato destro; preciso che io mi trovavo alle spalle della ### la seguivo a poca distanza e accanto a me vi era anche il marito della ### […] Preciso che per entrare in ### bisogna salire un gradino; la ### è caduta dopo essere salita sul gradino e mentre stava percorrendo l'ingesso. […] Non ho visto il motivo per cui la ### è caduta e non lo so precisare, l'ho vista solo cadere. […] ### cosa che ho notato sullo stato dei luoghi dove è caduta la ### è un piccolo avvallamento, che non si notava neppure. […] Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate l'ingresso della ### dove è caduta la ### non riesco bene a notare, nelle foto, l'avvallamento di cui ho parlato; preciso che l'avvallamento si vedeva di più quando si esce; non ricordo se al momento del fatto all'ingresso vi era anche la pedana che si vede in foto. […] Preciso che, con la ### andiamo alla ### S. ### circa tre o quattro volte all'anno.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 16/10/2023). 
N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. Il secondo teste escusso per parte attrice alla stessa udienza, marito della istante, ### sulle stesse circostanze dichiarava: «[…] Io camminavo alle spalle di mia moglie, ad una distanza di circa due o tre metri; ho visto mia moglie entrare all'ingresso della chiesa e poi cadere su suo lato destro; quando mi sono avvicinato ho notato che la soglia dell'ingresso e il pavimento dell'ingresso non erano allo stesso livello, nel senso che la soglia era leggermente più sollevata rispetto al pavimento. […] Preciso che mia moglie entrò in ### da sola e non vi erano altre persone accanto a lei e non stava parlando con nessuno; dietro di lei vi eravamo solo io e la ### solo dopo che cadde e gridò si avvicinarono altre persone. […] Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate l'ingresso della ### dove è caduta la ### preciso che mia moglie è caduta nel punto dove finisce la soglia e inizia il pavimento; soprattutto nell'ultima foto si vede che la soglia è più sollevata rispetto al pavimento; anche nelle altre foto che mi vengono mostrate si vede il luogo dove è caduta mia moglie, ma preciso che mia moglie non è caduta in corrispondenza dello scalino, ma una volta superata la soglia che ho detto prima. […] Preciso che il dislivello di cui ho parlato si poteva vedere solo uscendo e non entrando […] Non so precisare il colore del marmo della soglia rispetto a quello del pavimento. […] Preciso che il fatto è avvenuto quando vi era ancora la luce del giorno; dentro la ### vi erano luci fioche.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 16/10/2023). 
In effetti, le due deposizioni innanzi richiamate non appaiono idonee a chiarire l'esatto motivo della caduta occorsa all'attrice: mentre il primo teste escusso (### è risultata vaghissima sul punto, avendo sostanzialmente dichiarato di non aver visto il motivo della caduta dell'attrice e avendo riferito genericamente di un piccolo “avvallamento”, che non è neppure riuscita a riconoscere nelle riproduzioni fotografiche ad essa mostrate (e allegate alla produzione di parte attrice), solo il secondo teste di parte attrice (###, marito della istante, ha chiarito esservi un piccolo dislivello tra la soglia di ingresso ed il pavimento, ossia uno scalino in discesa per chi entra nella chiesa. 
Sebbene dalle immagini allegate in atti alla produzione di parte attrice si evince, in effetti, la presenza di un leggerissimo dislivello tra la soglia di ingresso della chiesa e la successiva pavimentazione, tuttavia, per chi entra, tale dislivello non appare particolarmente insidioso, poiché non crea inciampo, bensì solo il passaggio da un livello sopraelevato ad uno leggermente sottoposto (peraltro, come apprezzabile dalle stesse riproduzioni fotografiche in atti, di pochissimi centimetri). 
Appare evidente, pertanto, che, per il pedone accorto e che usi la normale diligenza esigibile nel transitare in zone di passaggio, trattasi di uno stato dei luoghi non insidioso, non anomalo e neppure occulto; del resto, i testi non hanno riferito — né emerge dalle riproduzioni fotografiche in atti — la presenza in loco di anomalie occulte e imprevedibili (quali la presenza di gradini rotti o scheggiati, ovvero particolarmente scivolosi, et similia) in grado di imporre una invincibile e inevitabile forza eziologica nella causazione del tipo di evento di danno dedotto nella specie dall'attrice. 
N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. Piuttosto, quanto precede fa apparire ancora più verosimile e credibile la ricostruzione offerta dal teste escusso per parte convenuta, ### il quale, pur confermando l'effettiva verificazione del fatto storico per cui è causa (id est la caduta dell'attrice presso l'ingresso della ###, riferiva: «Ho visto quando la signora ### è entrata in chiesa; la stessa è giunta in modo frettoloso e stava parlando con altre persone che stavano entrando in chiesa, quando ha perso l'equilibrio. […] ### è caduta all'ingresso; preciso che lì vi è un piccolo gradino evidenziato dal diverso colore del marmo della soglia rispetto a quello del pavimento; infatti, il marmo della soglia è bianco, mentre il pavimento dell'ingresso è rosato. […] Ricordo che la ### è caduta in avanti. […] Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate l'ingresso della ### dove è caduta la ### preciso che la ### è caduta dopo il gradino di ingresso, ovvero dopo aver oltrepassato la soglia in marmo, sul piccolo gradino che si vede sempre nella foto. […] Ricordo che i fatti sono accaduti alle 18:30 circa; vi era ancora la luce del giorno e la ### era ben illuminata, anche dove è caduta la ###” (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 16/10/2023). 
La circostanza della diversa colorazione dei due piani in dislivello tra loro risulta essere pienamente confermata dalle riproduzioni fotografiche in atti e, in effetti, per chi entra nella cattedrale (come, appunto, l'attrice nel caso di specie) non è particolarmente complesso rendersi conto, percepire e intuire del diverso livello tra la soglia in marmo posta all'ingresso e la pavimentazione posta al di là dell'ingresso, a maggior ragione — per quanto innanzi già osservato — che tale zona non crea inciampo od ostacolo per chi entra, ma semplicemente l'immissione dallo scalino di ingresso alla pavimentazione leggermente sottoposta che si trova al di là del detto gradino. 
Pertanto, l'assenza di particolari insidie, né tantomeno occulte, imprevedibili e inevitabili, rende verosimile ritenere — alla luce del complessivo quadro istruttorio in atti, così come innanzi illustrato — che la caduta al suolo della istante possa essere stata dovuta ad una disattenzione dello stesso pedone nel servirsi del menzionato ingresso. 
In altre parole, alla luce del richiamato complesso istruttorio acquisito al processo, appare altamente ragionevole ritenere che l'evento dannoso sia ascrivibile al contegno colposo tenuto dalla stessa attrice, la quale, nell'approssimarsi ad una zona di passaggio, non appare essersi conformata ai comuni canoni di prudenza concretamente esigibili dall'utente accorto, sicché la presenza in loco del leggero dislivello in discesa appare essere stata la mera occasione per la produzione del danno e non la vera e propria causa diretta e deterministica del danno stesso. 
Del resto, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto od in parte anche dal comportamento ### dello stesso danneggiato. Anzi, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737). 
Un corollario di detto principio è proprio la regola posta dall'art. 1227, comma 1, c.c., il quale costituisce la base normativa del suddetto principio. 
Occorre, peraltro, precisare che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito ai sensi del paradigma normativo di cui all'art.  2043 c.c.), bensì quale requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La regola di cui all'art. 1227 c.c. va, cioè, inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). Ciò spiega l'astratta applicabilità della norma in questione (che si staglia sul nesso eziologico e non sull'elemento soggettivo dell'illecito) anche alle ipotesi di responsabilità oggettiva, tra cui un tipico esempio è rappresentato proprio dalla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.. 
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale generale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente di un bene di uso collettivo va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie. 
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato (ex art. 1227 c.c., comma 1), va osservato che esso non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 9.10.2000, n. 13403; Cass. 3.12.1999, 13460). 
N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. Alla stregua di tutto quanto innanzi osservato, pertanto, e per le ragioni ivi illustrate, la domanda attorea va, dunque, integralmente rigettata. 
Dal rigetto della domanda attorea, non può che derivare l'assorbimento della correlata domanda di garanzia impropria e manleva rivolta dalla convenuta ### S. ### nei confronti della società ### di ### - ### terza chiamata in causa. 
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti convenuta e chiamata in causa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte). 
La medesima parte attrice soccombente, infatti, va condannata, altresì, al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte chiamata in causa, in applicazione, tanto del principio di soccombenza, quanto di quello di causalità. 
Invero, “### la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod.  proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012), dovendosi escludere, nel caso di specie, una tale ultima ipotesi, ed avendo, peraltro, nel caso di specie, parte attrice espressamente esteso la propria domanda originaria ### anche nei confronti della parte chiamata in causa (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte attrice in data ###).  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.  ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7842/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “### ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, pendente tra ### — attrice — e ### S. ### — N. 7842/2021 R.G.A.C.  n. 7842/2021 r.g.a.c. convenuta — , nonché ### - SOCIETÀ ### — terza chiamata in causa — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede: 1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione; 2. dichiara assorbita nel rigetto che precede la domanda di manleva e garanzia impropria avanzata da parte convenuta nei confronti della parte chiamata in causa; 3. condanna parte attrice, ### al pagamento, in favore di parte convenuta, ### S. ### in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.600,00 (quattromilaseicento/00), di cui euro 600,00 (seicento/00) per spese, ed euro 4.000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e ### se dovute, come per legge; 4. condanna parte attrice, ### altresì al pagamento, in favore della parte chiamata in causa, ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.100,00 (quattromilacento/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, ed euro 4.000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e ### se dovute, come per legge. 
Così deciso in ### 27/06/2024 IL GIUDICE (dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..  

causa n. 7842/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Canciello Rosario

Tribunale di Lucca, Sentenza n. 547/2024 del 19-04-2024

... quale conseguenza della preliminare ed assorbente valutazione e dichiarazione di nullità dell'intero atto notarile determinata dall'incommerciabilità dei beni ceduti con l'atto ai rogiti ### con conseguente restituzione dell'intera proprietà alla massa ereditaria, sia delle collazioni ex lege scaturenti dall'accertamento della sussistenza di donazioni dissimulate, sia, in ogni caso, della declaratoria di nullità per difetto di causa del contratto di mantenimento stipulato in favore della sig.ra ### con atto ai rogiti ### del 22.10.2014, Rep 11462 e, quindi, della restituzione di un mezzo della nuda proprietà all'asse ereditario (cfr. petitum sub b): 1) In via principale: - accertato il diritto allo scioglimento della comunione in relazione al bene immobile meglio descritto in premessa oggetto (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lucca, in composizione in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: ### est.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5105/2019 r.g.  promosso da ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ATTORE contro BERNABÒ ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### CONVENUTI ### OGGETTO Impugnazione testamento, azione di riduzione, ### Per l'attore: “### l'###mo Tribunale di Lucca adito, anche a norma dell'art. 784 e ss. c. p. c, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta - previa determinazione dell'esatta consistenza dei beni caduti in successione e delle comunioni determinatisi anche quale conseguenza dell'invocata nullità di tutti i trasferimenti immobiliari posti in essere con l'atto ai rogiti ### del 22.10.2014, Rep 11462 - nominato il CTU per l'esatta determinazione e stima dei beni oggetto di comunione, previo accertamento della massa relitta così come il valore e la consistenza del donatum in favore degli eredi: − valutato il concorso della successione testamentaria e legittima per quanto attiene alla successione del de cuius ### nei termini meglio evidenziati in atto e, quindi, le effettive quote di titolarità dei beni ereditari; a) accertare e dichiarare la nullità, per difetto di forma ex art. 782 c. c., delle donazioni effettuate mediante bonifico bancario in favore di #### e ### così come meglio descritte in atto, per il valore complessivo di euro 158.000,00 o, comunque, per la minore somma che sarà accertata in corso di causa. Per l'effetto condannare la sig.ra #### e ### a restituire alla massa ereditaria e, quindi, in favore di tutti gli eredi (o a chi di competenza) - o, comunque, a collazionare - la somma di euro 158.000,00 - o, con riferimento alla massa ereditaria, la minore somma che sarà eventualmente da attribuire a disposizione del d. c. - oltre interessi legali dal momento dei singoli bonifici sino all'effettiva restituzione. E, nell'ipotesi subordinata in cui si ritenesse il saldo di conto corrente di spettanza in parti uguali tra i coniugi, ritenuta la sussistenza di plurime donazioni indirette, accertare e dichiarare l'obbligo della sig.ra ### di collazionare le maggiori somme versate dal d. c. sul conto corrente cointestato e delle quali si sarebbe indirettamente arricchita. In via subordinata su tale specifica richiesta, ove venisse accertata la riconducibilità di parte di tali bonifici alla sola ### accertare e dichiarare la nullità, per difetto di forma ex art. 782 c. c., delle donazioni effettuate mediante bonifico bancario in favore di #### e ### così come meglio descritte in atto. Per l'effetto condannare la sig.ra #### e ### alla restituzione di un mezzo degli importi accertati alla massa ereditaria (in quanto provenienti da conto corrente intestato anche al de cuius, oltre che alla sig.ra ### e della restante parte - o della diversa misura che sarà ritenuta di giustizia - alla stessa disponente.  *  b) accertare e dichiarare la nullità per difetto per incommerciabilità del bene trasferito o, in subordine, di causa del contratto di mantenimento stipulato in favore della sig.ra ### con atto ai rogiti ### del 22.10.2014, Rep 11462, con ogni conseguenza di legge anche in punto di obbligo di restituzione della stessa agli aventi diritto, anche con condanna alla restituzione dei frutti maturati dalla data del rogito notarile fino all'effettiva restituzione; In via subordinata rispetto alla declaratoria di nullità del predetto contratto di mantenimento, accertata e dichiarata la natura di donazione indiretta dei diritti trasferiti con il medesimo atto dal sig. ### e ### in favore dell'erede ### con conseguente: 1. collazione dei diritti con il predetto atto trasferiti alla massa ereditaria per quanto attiene alla cessione effettuata dal d. c., anche con condanna alla restituzione dei frutti maturati dalla data del rogito notarile fino all'effettiva restituzione; 2. riconoscimento del diritto di parte attrice di avvalersi del rimedio della opposizione alla donazione ex art. 563 comma 4 c. c. per quanto attiene alla cessione effettuata dalla donante ancora in vita - madre dell'odierna parte attrice - sig.ra ### *  c) accertare e dichiarare la nullità, per l'incommerciabilità dei beni, dell'atto di trasferimento posto in essere in favore del sig. ### In via subordinata: accertata e dichiarata la simulazione relativa oggettiva dell'atto di prestazione in luogo dell'adempimento in favore del sig. ### con atto ai rogiti ### del 22.10.2014, Rep 11462, dissimulante, invero, una donazione, con conseguente: • obbligo di collazione della stessa alla massa ereditaria per quanto attiene alla cessione effettuata dal d. c., anche con condanna alla restituzione dei frutti maturati dalla data del rogito notarile fino all'effettiva restituzione; • diritto di parte attrice di avvalersi del rimedio della opposizione alla donazione ex art. 563 comma 4 c. c. per quanto attiene alla cessione effettuata dalla donante ancora in vita - madre dell'odierna parte attrice - sig.ra ### *  - accertata e dichiarata la natura di donazione indiretta effettuata dal de cuius in favore dei sig.ri ### e ### per quanto attiene al pagamento di euro 10.500,00 - o la diversa minore somma che sarà accertata come di titolarità del de cuius e, comunque, in misura non inferiore ad un mezzo dello stesso importo, ovvero euro 5.250,00 - inerente gli onorari ed imposte scaturenti dall'atto ai rogiti ### del 22.10.2014 che avrebbero dovuto essere corrisposte dai beneficiari dell'atto stesso. Con conseguente obbligo di collazione per imputazione della predetta somma alla massa ereditaria debitamente rivaluta e incrementata degli interessi legali; *  - accertare e quantificare l'esatta consistenza e valore del relictum così ricostituito alla data di apertura della successione; - accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima, riservata a parte attrice, per l'effetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, anche indirette (purchè valide) disposte dal de cuius; - conseguentemente disporre, secondo i criteri di legge, la riduzione delle disposizioni testamentarie, nonché la riduzione e la restituzione delle donazioni disposte dal d. c. a vantaggio degli eredi convenuti, secondo le modalità e le misure indicate nel presente atto e, comunque, sino ad integrale reintegrazione della quota di legittima spettante per legge a ### - ed ancora, alla luce del concorso della successione testamentaria e legittima nei termini indicati in atto, dividere e assegnare, previa redazione di un piano di riparto, i beni compresi nell'asse ereditario, anche a seguito della collazione delle donazioni indirette, secondo le quote spettanti ai singoli eredi anche a seguito dell'azione di riduzione esperite; E PER ### IN RELAZIONE ALLA PROPRIETA' ### quale conseguenza della preliminare ed assorbente valutazione e dichiarazione di nullità dell'intero atto notarile determinata dall'incommerciabilità dei beni ceduti con l'atto ai rogiti ### con conseguente restituzione dell'intera proprietà alla massa ereditaria, sia delle collazioni ex lege scaturenti dall'accertamento della sussistenza di donazioni dissimulate, sia, in ogni caso, della declaratoria di nullità per difetto di causa del contratto di mantenimento stipulato in favore della sig.ra ### con atto ai rogiti ### del 22.10.2014, Rep 11462 e, quindi, della restituzione di un mezzo della nuda proprietà all'asse ereditario (cfr. petitum sub b): 1) In via principale: - accertato il diritto allo scioglimento della comunione in relazione al bene immobile meglio descritto in premessa oggetto dell'atto ai rogito ### del 22.10.2014; - accertata l'indivisibilità del bene oggetto di comunione e l'impossibilità di giungere ad un accordo diretto all'attribuzione degli immobili ad una parte con relativo conguaglio all'altra; - accertata la sussistenza di eventuali abusi edilizi riconducibili alle attività assertivamente eseguite dal sig. ### a pag. 5 della propria comparsa di costituzione; la sanabilità degli stessi e gli inerenti costi o, in alternativa, i costi per la rimessa in pristino di quelli eventualmente non sanabili; Sulla base delle risultanze peritali indicate dal #### la S.V. Ill.ma ordinare la vendita all'incanto del bene immobile con successiva suddivisione della somma ricavata in separate masse da suddividere tra i comunisti - imputando a debito del sig. ### le somme che saranno da imputare allo stesso per gli abusi edilizi realizzati sull'immobile e allo stesso riconducibili in forza di quanto asserito a pag. 5 della propria comparsa - fissando le modalità di esecuzione e di attribuzione del ricavato.  2) In via subordinata: “### il CTU per l'esatta determinazione e stima del bene oggetto di comunione e accertato il diritto allo scioglimento della comunione in relazione al bene immobile meglio descritto in premessa e la eventuale divisibilità in natura del predetto bene, ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto e per l'effetto procedere con ordinanza o, sentenza, in caso di contestazione, alla divisione giudiziale della ridetta comunione redigendo il progetto di divisione di cui all'art. 789 cpc ed tutti gli incombenti di legge, secondo il progetto di divisionale predisposto in corso di causa, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante” In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.v.a. e c.p.a., e al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15,00 %, ai sensi dell'art. 14 della ### con espressa richiesta di distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario”. 
Per la convenuta BERNABÒ ### “### all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa. rigettare le domande tutte spiegate dal #### nei confronti della comparente in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria competenze professionali, spese di causa, oltre accessori come per legge e con condanna al rimborso di spese di CTU e di CTP”. 
Per il convenuto ### “### all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa. rigettare le domande tutte spiegate dal #### nei confronti del comparente in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria competenze professionali, spese di causa, oltre accessori come per legge e con condanna al rimborso di spese di CTU e di CTP”. 
Per la convenuta ### “### l'###mo Tribunale adito rigettare tutte le domande spiegate dal #### nei confronti della comparente in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni dedotte nell'atto di citazione e nei propri scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate”.  RAGIONI DI FATTO E ### (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) La presente controversia trae origine da un atto di citazione notificato e iscritto a ruolo nel 2019 da ### con il quale sono stati citati in giudizio i fratelli #### e ### nonché la madre ### BERNABÒ. La causa verte essenzialmente sulla sorte dell'eredità del padre, ### di cui è stata domandata la divisione dell'asse ereditario, previo esperimento dell'azione di riduzione nonché accertamento della simulazione e nullità di atti di liberalità compiuti dal de cujus e dal coniuge. 
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha esposto che: - in data ### era deceduto il padre, ### il quale aveva regolato la propria successione come da testamento olografo datato 10.12.2010 e pubblicato, su istanza degli eredi BERNABÒ ##### e ### il ###, lasciando ai figli ### ed ### l'intera quota disponibile in parti uguali e riconoscendo, nei loro confronti, il debito derivante dalle spese per la ristrutturazione e ampliamento della casa; - il de cujus disposto per testamento solo di una parte delle sue sostanze, assegnando ai figli ### e ### in parti uguali tra loro la quota disponibile, oltre all'importo della legittima, con conseguente apertura della successione legittima sulla restante parte: da ciò la lesione della quota di riserva spettante all'attore; - il patrimonio relitto di ### si componeva della quota di 1/2 delle somme giacenti sul conto corrente cointestato con il coniuge; - al momento del decesso non risultavano debiti in capo al de cujus; - in vita ### aveva disposto dei propri beni con atti donativi in favore dei figli #### e ### per complessivi 158.000 euro, eseguiti mediante bonifico bancario e, pertanto, nulli per difetto di forma; - inoltre, il de cujus e la moglie avevano ceduto la nuda proprietà dell'immobile di cui erano comproprietari, per 1/2 al figlio ### con una prestazione in luogo dell'adempimento, essendosi riconosciuti debitori nei suoi confronti dell'importo di 150.000 euro, e per l'altro 1/2 a ### con la quale era stato stipulato un contratto di mantenimento; - il riconoscimento di debito integrava in realtà una donazione dissimulata, stante anche la sua falsità, per un valore pari a 134.000 euro corrispondente alla quota donata al figlio dal de cujus, tenuto conto del maggior valore dell'immobile rispetto a quello indicato in contratto; - con riferimento alla controprestazione a carico di ### il contratto era affetto da nullità per difetto di causa, in ragione dell'età del cedente, stante la sproporzione rispetto al valore della controprestazione, o comunque costituiva una donazione dissimulata; - gli onorari e imposte connessi all'atto notarile di cessione, per euro 10.500,00, erano stati corrisposti dai genitori anziché dai cessionari, ciò costituendo una donazione indiretta effettuata dal de cuius in favore dei figli ### ed ### quanto meno, per la misura di 1/2 (euro 5.250,00); - l'attore, all'esito del tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, aveva ricevuto il pagamento dell'importo di 6.500 euro, trattenuto quale acconto sul maggiore avere; - vano era risultato l'esperimento del tentativo di mediazione.  ### ha concluso chiedendo: la declaratoria di nullità delle donazioni eseguite mediante bonifico bancario, perchè prive di forma, e conseguente condanna dei donatari alla restituzione alla massa ereditaria (eventualmente per la quota da attribuire al de cujus); in subordine, la declaratoria della nullità della donazione anche per la quota eventualmente riferibile a ### BERNABÒ, con conseguente condanna alla restituzione di detti importi in parte in favore della disponente e in parte della massa; declaratoria di nullità del contratto di mantenimento per difetto di causa con condanna alla restituzione del bene, o in subordine accertamento della natura simulata della cessione con conseguente collazione alla massa ereditaria e riconoscimento del diritto di opposizione ex art. 563 c. 4 c.c. per quanto riguarda la quota della BERNABÒ; accertamento della simulazione della compravendita della quota dell'immobile nei confronti ### con conseguente restituzione per la porzione donata dal padre e opposizione alla donazione per la cessione imputabile alla madre; accertamento della natura di donazione indiretta del pagamento delle spese per l'atto notarile di compravendita, con conseguente obbligo di collazione quanto meno per la quota di 1/2; accertamento della consistenza e valore del relictum e della lesione della quota di legittima spettante all'attore; riduzione delle disposizione testamentarie e restituzione delle donazioni; divisione e assegnazione, previa redazione di un piano di riparto, dei beni facenti parte dell'asse ereditario, anche a seguito di collazione; accertamento del diritto allo scioglimento della comunione sull'immobile, da eseguire tramite vendita, con conseguente riparto delle somme ricavate; in subordine, nomina di CTU per la determinazione e stima del bene oggetto di comunione attribuzione della quota a ciascuno spettante. 
Costituendosi in giudizio, ### BERNABÒ ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che: - non sussiste alcuna lesione della quota di riserva dell'attore in ragione del concorso tra successione legittima e testamentaria, che vengono in parte a coincidere, di talchè la vocazione testamentaria assume rilievo esclusivamente per l'attribuzione della quota disponibile; - parte attrice aveva già percepito quanto alla stessa spettante, avendo ricevuto l'importo di 6.500 e quello ulteriore 8.000 euro, e dovendosi anche tener conto dei debiti ereditari; - gli importi necessari per eseguire la ristrutturazione sull'immobile erano stati prestati dai figli ### ed ### e, non essendo i coniugi in grado di restituire dette somme, avevano proposto di estinguere il debito mediante cessione dei diritti di nuda proprietà dell'immobile; detta soluzione, tuttavia, non era di gradimento di ### rimasta priva di un'occupazione, e pertanto ### si era reso cessionario del credito della sorella, divenendo così l'unico creditore nei confronti dei genitori; - ### già prima del 2014, aveva ottemperato agli obblighi di assistenza morale e materiale dei genitori, poi formalizzati nel contratto di mantenimento, che verrebbe meno in caso di accertamento della nullità dello stesso, con conseguente pregiudizio per la madre; - il contratto era stato stipulato quando la madre aveva 86 e, alla data della costituzione, ne aveva ormai compiuti 91 ed era in buona salute; - le spese per gli oneri dell'atto notarile erano state poste a carico dei debitori, come previsto per la datio in solutum, e, per quel che concerne il contratto di mantenimento, dei somministrati, nell'interesse dei quali era prevista l'obbligazione periodica, in assenza di previsioni normative. 
Per chiedere il rigetto della domanda, si è costituito anche ### il quale ha argomentato: - l'insussistenza della lesione di legittima in ragione del concorso tra successione legittima e testamentaria; - la percezione, da parte dell'attore, degli importi di 8.000 euro (dal padre) e 6.500 euro (dagli eredi), mediante assegno circolare, superiori alla quota riservatagli come legittimario; - la mancata compartecipazione dell'attore al pagamento delle spese funerarie per la morte del de cujus; - il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione dell'immobile da parte di ### ed ### oltre che la prestazione della propria opera in qualità operatore edilizio; - il minor valore dell'immobile rispetto a quanto dedotto dall'attore, valore comunque derivante proprio dai predetti lavori di ristrutturazione; - l'imputabilità delle spese e imposte per l'atto notarile al debitore, come previsto per legge per la datio in solutum. 
Si è altresì costituita ### la quale - premettendo che, per volontà dei genitori, si era sempre occupata degli stessi, i quali avevano poi voluto formalizzare detto impegno con la stipula del contratto di mantenimento che prevedeva, come controprestazione, la cessione in favore della stessa del 50% della nuda proprietà dell'immobile, del valore di 150.000 euro, congrua tenuto della loro buona salute - ha dedotto che: - non si era verificata alcuna lesione della quota riservata per legge all'attore in ragione delle disposizioni testamentarie, che avevano avuto ad oggetto la sola quota disponibile, essendosi aperta la successione legittima sui restanti 3/4 del patrimonio del de cujus; - i coeredi avevano liquidato all'attore l'importo di 14.500 euro, eccedente rispetto alla quota di legittima a lui spettante; - le somme oggetto dei bonifici eseguite in favore dei coeredi erano provenienti da un conto corrente cointestato e, pertanto, di spettanza del de cujus solo nella misura del 50% e non essendo ipotizzabile la richiesta restituzione alla BERNABÒ della quota di sua spettanza, in difetto di domanda restitutoria da parte di questa; - l'eventuale accertamento della nullità, in ogni caso, avrebbe comportato non un obbligo restitutorio ma piuttosto un credito dei donatari nei confronti del de cujus, da imputare alla quota spettante a ciascun coerede in sede di collazione; - il contratto di mantenimento era pienamente valido, non essendo esclusa l'alea dall'età dei beneficiari e dovendosi valutare l'unitarietà della prestazione nei confronti dei due genitori, oltre che gli aspetti spirituali ad essa connessi; - non sussisteva una sproporzione del valore delle prestazioni, non essendo attendibile la stima dell'immobile offerta da parte attrice; - anche in caso di donazione indiretta non sarebbe possibile pervenire alla restituzione dell'immobile, ma solo l'acquisizione del controvalore; - le spese notarili, comunque da considerare nella misura del 50% di pertinenza del de cujus, dovevano porsi a carico dei somministrati; - la domanda di riduzione non sarebbe rispettosa della necessaria allegazione e prova dell'inesistenza nel patrimonio del de cujus di altri beni diversi da quelli oggetto dell'esperita azione; - la domanda di divisione sarebbe infondata in quanto il patrimonio ereditario sarebbe costituito esclusivamente da crediti e già suddiviso mediante corresponsione all'attore dell'importo di 14.500 euro. 
Dichiarata la contumacia della convenuta ### all'udienza del 30.10.2020 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.. 
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale e di una CTU avente ad oggetto la stima dell'immobile e dei lavori di ristrutturazione, all'esito delle quali è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.  *** 
In via preliminare, pare opportuno inquadrare in linea generale il thema decidendum.  ### (figlio del de cuius ### ha citato in giudizio la madre (e coniuge del de cuius) e i fratelli #### e ### (anch'essi figli del de cuius). Il contraddittorio si è instaurato regolarmente nei confronti di tutti i convenuti ma si sono costituiti soltanto la madre e i fratelli ### ed ### Le domande proposte dall'attore sono le seguenti: a) azione di nullità delle donazioni effettuate mediante bonifico bancario in favore di #### e ### b) azione di nullità, per difetto di causa, del contratto di mantenimento, o, in subordine, azione di accertamento della simulazione dell'acquisto, da parte di ### del 50% della nuda proprietà sull'immobile in comproprietà tra i genitori in relazione all'atto notarile del 22.10.2014; c) azione di accertamento della natura simulata della prestazione in luogo dell'adempimento, in relazione all'acquisto, da parte di ### della nuda proprietà del 50% dell'immobile in comproprietà tra i coniugi in relazione all'atto notarile del 22.10.2014; d) accertamento della natura di donazione indiretta in relazione al pagamento di oneri e imposte in relazione all'atto notarile del 22.10.2014; e) azione di riduzione avente ad oggetto le disposizioni testamentarie e gli atti donativi; f) azione di divisione dell'intero asse ereditario.  1. Sulla nullità delle donazioni di denaro eseguite mediante bonifico bancario ### dalla documentazione versata in atti (doc. 5 allegato all'atto di citazione) che tra il 2014 e il 2015 dal conto corrente cointestato ai coniugi ###BERNABÒ sono stati eseguiti quattro bonifici (per gli importi di 40.000, 30.000, 81.000 e 7.000 euro) a favore del conto intestato a #### e ### Deve essere accolta la domanda di accertamento della nullità di tali atti dispositivi. 
Invero, seppure negli ordini di bonifico delle operazioni di 40.000 e 81.000 euro vengano riportate le causali, rispettivamente, di "spese familiari" e "prestito infruttifero", i convenuti non hanno neanche contestato la natura donativa di detti atti. 
Ciò premesso, è pacifico in giurisprudenza che il trasferimento di strumenti finanziari mediante bancogiro (operazione cui è pienamente assimilabile il trasferimento di somme di denaro mediante bonifico bancario) realizza una donazione diretta, soggetta - in quanto tale - alla forma dell'atto pubblico salvo che si tratti di donazione di modico valore (cfr. Sez. U - , Sentenza 18725 del 27/07/2017 "In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante").  ### della nullità impedisce che l'atto produca effetti ab origine. 
Occorre a questo punto valutare a chi possano essere imputati i suddetti atti di liberalità e quali siano le conseguenze della declaratoria di nullità. 
Deve essere esclusa l'imputabilità delle somme donate al solo de cujus o comunque in misura proporzionale ai versamenti da questo eseguiti sul conto cointestato. 
Il principio sancito dall'art. 1298 c. 2 c.c. in tema di obbligazioni solidali, in forza del quale le parti si presumono uguali salvo che non risulti diversamente, opera con riferimento ai rapporti interni tra creditori (o debitori) solidali. Conseguentemente, nei rapporti interni ciascun cointestatario non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Ciò viceversa non vale nei rapporti esterni nei confronti dei terzi, quali sono gli eredi, rispetto ad un'operazione legittimamente eseguita su un conto corrente cointestato sul quale entrambi i cointestatari avevano facoltà di compiere l'atto, anche disgiuntamente, come avvenuto nel caso di specie. 
Rispetto a tre delle operazioni, in particolare, dalla richiesta di ordine di bonifico, è evincibile il soggetto disponente, ovvero: ### per il bonifico di 40.000 euro e BERNABÒ ### per quelli di 30.000 e 81.000 euro. 
La circostanza che il conto fosse alimentato in misura diversa dai proventi dei coniugi non comporta che, anche rispetto alle donazioni eseguite nei confronti dei figli, essi abbiano contribuito in misura diversa. È peraltro ben possibile che la parte che abbia versato maggiori somme, le abbia anche personalmente utilizzate in misura maggiore. 
In ogni caso, è assolutamente dirimente che, sulla base della documentazione in atti, non è possibile pervenire ad una esaustiva ricostruzione della riconducibilità delle giacenze all'uno o all'altro coniuge, durante tutto lo svolgimento del rapporto.  ### pensionistico di ### e la certificazione unica relativa all'anno 2014 offrono un quadro solo parziale ed incompleto delle entrate dei coniugi versate sul conto corrente cointestato nel corso del tempo. 
Ed infatti, è disponibile l'estratto pensionistico del solo ### e non è noto l'ammontare delle pensioni di guerra ricevute come orfano/collaterale. Inoltre, gli estratti di conto corrente decorrono dal 1.1.2009 e sino al 31.12.2018. Non emerge tuttavia quando il conto cointestato sia stato acceso, posto che alla data del 1.1.2009 esso risultava già aperto e con una giacenza attiva. E dunque, per il periodo precedente non è dato sapere con quali risorse e in che misura il conto sia stato alimentato. Non sono conosciuti eventuali, pregressi redditi da lavoro dei coniugi o eventuali entrate che abbiano avuto ad altro titolo. 
Ciò posto, ritiene il Collegio che le donazioni debbano essere attribuite ai coniugi in parti uguali tra loro. Ed infatti, sebbene - come detto - con riferimento a tre di esse l'ordine di bonifico sia riferibile all'uno o all'altro coniuge, la circostanza non pare dirimente ai fini dell'attribuzione dell'atto di liberalità. 
Invero, considerato che il conto era cointestato e alimentato dalle risorse di entrambi i coniugi e i bonifici in oggetto sono stati eseguiti in favore del conto cointestato a tre dei figli della coppia, è ragionevole ritenere che la volontà di beneficiare gli stessi sia stata condivisa da entrambi i coniugi. 
Non pare pertinente, infine, il richiamo di parte attrice a quell'orientamento che riconduce alla donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, risultante di proprietà di uno solo dei cointestatari. Come già osservato, il conto era infatti alimentato dai proventi di entrambi i coniugi e non è possibile accertare se uno di essi abbia utilizzato somme in eccedenza rispetto a quanto di sua stretta spettanza e messe a disposizione dall'altro. 
Passando alla disamina delle conseguenze della declaratoria di invalidità, com'è noto, l'atto nullo è improduttivo di effetti giuridici, di talchè, laddove la prestazione ivi dedotta sia comunque eseguita, vi è diritto a pretenderne la restituzione. La nullità della donazione implica, dunque, che il bene non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante che, pertanto, ha il diritto di pretenderne la restituzione. Laddove la donazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro, l'esistenza di un obbligo restitutorio implica il corrispondente diritto di credito del donante (o, come nel caso in esame, della massa ereditaria). 
Nel caso in cui il donatario sia anche legittimario, tuttavia, non può che operare l'art. 724 c. 2 che prevede l'imputazione alla sua quota delle somme di cui era debitore nei confronti del defunto. 
Detta soluzione, affermata dalla Suprema Corte Sez. 2 con sentenza n. 20633 del 30/09/2014, come evincibile dalle premesse non contraddice il generale principio (di cui anche alla pronuncia Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15666 del 11/06/2019) in virtù del quale la donazione nulla comporta che i beni donati rientrino nel patrimonio del de cujus, come se non ne fossero mai usciti, con conseguente non operatività del regime della collazione, che presuppone l'esistenza di una donazione valida. 
La collazione discende invero dalla disciplina dettata per i debiti dell'erede nei confronti del de cujus, posto che la donazione nulla di una somma di denaro non può che comportare l'obbligo di restituire il tantundem, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 724 c. 2 c.c..  2. Sulla nullità dell'atto traslativo dell'immobile di via dell'### del 22.10.2014.  ###, sebbene solo dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ha domandato l'accertamento della nullità per incommerciabilità del bene trasferito dal de cuius e dalla BERNABÒ in favore dei figli ### ed ### in quanto la CTU espletata in corso di causa avrebbe ravvisato delle difformità che renderebbero l'immobile non commerciabile, giusto il disposto dell'art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001. 
La domanda non è fondata. 
Invero, l'art. 46 prescrive l'obbligo di indicazione nell'atto traslativo degli estremi del permesso di costruire solo per gli immobili costruiti dopo il 1985, mentre nel caso di specie è pacifico che la costruzione abbia avuto luogo prima. Vero è che anche la legislazione antecedente alla legge nel 1985 prevedeva l'obbligo di licenza edilizia, ma la giurisprudenza del tempo era dell'avviso che l'eventuale edificazione dell'immobile in mancanza di concessione (circostanza comunque nella fattispecie del tutto indimostrata) non comportasse alcuna nullità. 
A ben vedere l'attore tenta di ancorare la nullità al fatto che l'immobile è stato oggetto di successivi interventi che avrebbero necessitato di appositi permessi, come in effetti riscontrato dal ### Sennonché, tutto ciò non si traduce affatto nella radicale nullità dell'atto, in ossequio a quanto ritenuto dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, avvalorato di recente dalla pronuncia a ### n. 8230 del 2019, che ha ribadito la bontà della c.d. teoria formale e affermato che può ravvisarsi la nullità di un atto traslativo di un bene immobile nel solo caso di mancata inclusione nell'atto medesimo degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile (titolo che deve esistere realmente e deve esser riferibile proprio a quell'immobile). Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. 
Ora, alla luce del chiaro principio enunciato, è del tutto evidente che la presenza di difformità tra quanto assentito dal Comune e quanto realizzato è irrilevante ai fini della validità della cessione tanto in un caso (non necessità di menzionare il titolo per immobili edificati prima del 1985) quanto nell'altro (menzione del titolo per gli immobili costruiti dopo il 1985). 
Solo per completezza, giova precisare che non ricorre nemmeno l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 29, comma 1-bis, della ### n. 52 del 1985, introdotto nel 2010. Invero, anche in questo caso ci si trova di fronte a prescrizioni di natura prettamente formale; prescrizioni che non risultano violate giacché l'atto traslativo contiene le dichiarazioni di conformità a cura dell'alienante.  3. Sulla natura simulata del contratto di cessione del 50% della nuda proprietà dell'immobile di via dell'### nei confronti di ### Venendo alla domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di cessione, in favore di ### dei diritti del 50% della nuda proprietà sull'immobile sito in ### via ### 1, in comproprietà tra i coniugi ###BERNABÒ, dissimulante - secondo la prospettazione attorea - un atto donativo, si osserva quanto segue. 
In data ###, con atto a rogito del dott. #### e ### BERNABÒ, nel premettere di avere un debito di 150.000 euro nei confronti del figlio ### per la restituzione di quanto dallo stesso pagato per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, hanno concordato con il creditore l'estinzione dell'obbligazione mediante l'esecuzione di una diversa prestazione, individuata nel trasferimento della quota di 1/2 della nuda proprietà dell'immobile suddetto, con riserva di usufrutto in favore dei cedenti. 
Il riconoscimento, da parte del de cujus, di un debito derivante dai lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile in oggetto, è altresì contenuto nel testamento olografo del 10.12.2010, effettuato - questa volta - sia nei confronti di ### che di ### senza indicazione dell'ammontare del debito medesimo (si riporta testualmente il contenuto del testamento con riferimento a tale profilo: “### che tutte le spese per la ristrutturazione e l'ampliamento della casa sono state pagate dai miei figli ### e Elisabetta”). 
In via del tutto preliminare, deve evidenziarsi l'inapplicabilità, nei confronti dell'odierno attore, dei limiti probatori previsti dall'art. 1417 c.c. (e, conseguentemente, dell'art. 2729 c. 2 c.c.). 
Invero, il dato letterale della richiamata disposizione è chiaro nel prevedere che, in tema di simulazione, la prova per testimoni è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi. Nel caso in esame, è pacifico che l'odierno attore, che agisce per far valere la simulazione in quanto pregiudizievole per i suoi diritti di legittimario, è estraneo alla pattuizione, asseritamente simulata, intercorsa tra ### e ### BERNABÒ da un lato e ### dall'altro. 
Invero, ### non agisce quale erede del de cujus, ponendosi nella sua posizione di parte contrattuale, bensì fa valere un interesse proprio, di segno contrario, a lui spettante quale legittimario, i cui diritti sarebbero stati ### lesi dall'atto simulato, e contestualmente esperendo l'azione di riduzione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023 “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata”; in termini analoghi si vedano anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023; Cass. 2, Sentenza n. 16535 del 31/07/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019). 
La prova della simulazione, naturalmente, incombe su parte attrice e può essere fornita anche mediante prova per testi e presunzioni. 
Occorre altresì premettere, in termini generali, che - giusto il disposto dell'art. 1414 c. 3 c.c. - le norme in materia di simulazione si applicano anche agli atti unilaterali destinati ad una persona determinata, simulati in forza dell'accordo tra dichiarante e destinatario. 
La ricognizione di debito, disciplinata dall'art. 1988 c.c., costituisce, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, una dichiarazione unilaterale recettizia, indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15057 del 29/05/2023). 
Essa non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, risultando dunque priva di effetti vincolanti per il dichiarante in caso di inesistenza del rapporto sottostante; in altre parole, la ricognizione di debito comporta un'astrazione solo processuale dalla causa, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo alla controparte, esonerando dunque il creditore dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che deve comunque esistere sul piano sostanziale quale fonte dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016). 
Trattandosi di atto giuridico di contenuto patrimoniale, ove indirizzato alla persona del creditore, ha effetto negoziale (il cui effetto, come detto, risiede nell'astrazione processuale dalla causa) e, pertanto, può esserne accertata la natura simulata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4564 del 22/05/1997). 
Ebbene, quanto al riconoscimento di debito contenuto nel testamento, in disparte la questione relativa al suo carattere recettizio, come anche il tema della sua efficacia nei confronti di soggetti estranei al rapporto (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1132 del 19/01/2009, secondo cui nei confronti dei terzi il creditore non è sollevato dall'onere di provare il titolo da cui deriva la pretesa), l'assenza di qualsivoglia indicazione in ordine all'ammontare del debito riconosciuto non consente alla dichiarazione di esplicare gli effetti che le sono propri, ovverosia confermativi di un preesistente rapporto fondamentale con inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza di esso. Ed infatti, la genericità della dichiarazione impedisce, di fatto, di conoscere l'oggetto della relevatio ab onere probandi, non essendo evidentemente ammissibile, in quanto del tutto estraneo alla disciplina e ratio dell'istituto, la possibilità che la determinazione dell'entità del debito riconosciuto sia rimessa ad un terzo o al presunto creditore stesso. 
Nell'atto di cessione, viceversa, i coniugi ###BERNABÒ si riconoscono debitori, nei confronti di ### dell'importo di 150.000 euro, per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile ceduto. Rispetto a tale dichiarazione, non può non rilevarsi come l'effetto tipico della ricognizione del debito, di fatto, non comporti nel caso di specie significativi effetti sul riparto dell'onere probatorio, posto che - come detto - grava comunque sull'attore l'obbligo di dimostrare la simulazione relativa e, dunque, l'inesistenza del credito che, nel sinallagma contrattuale, costituisce la controprestazione per la cessione dei diritti di proprietà sull'immobile in favore di ### Ciò premesso, deve osservarsi che l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile ceduto è stata oggetto della espletata prova testimoniale, con i testi indotti dall'attore (#### sentito anche sui capitoli articolati da parte convenuta, e in controprova ### e quelli citati da ### (##########. 
Il teste ### titolare della impresa edile ### di cui ### era dipendente, ha dichiarato di avere prestato a quest'ultimo dei ponteggi e di essere a conoscenza che egli si stava occupando, personalmente, dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via ### in ### per andarci ad abitare. Ha tuttavia escluso che la propria ditta e i dipendenti avessero mai eseguito dei lavori di ristrutturazione o che ### avesse a tal fine contratto debiti nei suoi confronti. Nulla ha saputo riferire sulla natura dei lavori di ristrutturazione e su chi abbia provveduto ai relativi pagamenti.  ### figlia di ### impiegata presso l'impresa edile del padre dal 1990, ha confermato che la ditta aveva fornito materiale edile (cemento, calce etc.) e manodopera (inviando muratori e carpentieri) a ### ed ### per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via dell'### Ha anche aggiunto che, all'inizio, i lavori erano stati eseguiti dall'impresa ### poi ### aveva proseguito da solo, ma talvolta gli operai della ditta venivano mandati per dargli una mano. Inoltre, a tal fine, l'azienda aveva concesso a ### un anticipo sul ### necessitando di denaro per pagare i materiali utilizzati per rifare il tetto. La testimone ha poi dichiarato che il costo dei materiali veniva scontato dalle ore di lavoro alle dipendenze della ditta. Ha infine precisato di non essere a conoscenza se anche ### avesse speso il proprio denaro per la ristrutturazione, nè quanto fossero costati i lavori. 
Quanto al padre, che all'epoca dei fatti si occupava dell'impresa, ha riferito che aveva avuto due ictus e che recentemente aveva problemi di memoria.  ### già dipendente di ### come autista e muratore, ha confermato che ### ed ### nei primi anni 2000, avevano eseguito dei lavori di ristrutturazione nell'immobile di via ### presso il cui cantiere egli era andato a lavorare, traportando il materiale edile, come anche altri operai della ditta; lo stesso ### (che all'epoca viveva a casa con i genitori) vi lavorava personalmente. Quanto alla natura dei lavori ha ricordato che era stato demolito il tetto ed eseguita una sopraelevazione. Ha precisato di non sapere chi avesse pagato i lavori e se ### che non aveva mai visto in cantiere, avesse contribuito. Ha poi ammesso di non conoscere l'ammontare delle somme spese.  ### dipendente della ditta ### dal 1999/2000 con mansioni di carpentiere, ha riferito che l'impresa si era occupata di rifare il tetto dell'immobile in oggetto e aveva fornito i ponteggi. Egli personalmente si era occupato delle scale. I lavori si erano protratti sino al 2007-2008. Ha anche dichiarato di avere appreso dai colleghi che i lavori erano stati pagati da ### poi precisando che si trattava di una sua deduzione. Ha inoltre confermato di aver visto ### lavorare nel cantiere. Ha infine escluso di conoscere il costo dei lavori.  ### carpentiere alle dipendenze della ditta ### dal 1989, ha confermato che erano stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione nell'immobile di via ### e che egli vi aveva lavorato quasi un mese e si era occupato del tetto. ### vi aveva lavorato personalmente e lo aveva aiutato a rifare il tetto. Il testimone non era invece a conoscenza di quanto fossero costati i lavori.  ### ha confermato di aver svolto i lavori relativi agli impianti termosanitari nell'immobile di via dell'### per conto di ### (non invece di ### e di essere stato da lui pagato. 
Infine, ### ha ricordato essere stati eseguiti dei lavori di sopraelevazione nell'immobile de quo e di avere personalmente contribuito a realizzare il massetto e l'intonaco sulla facciata, senza percepire alcun compenso, avendo agito a titolo di amicizia nei confronti di ### Nessuna significativa circostanza è emersa dalla deposizione di ### il quale si è limitato a riconoscere la licenza edilizia presentata in relazione ai lavori di ristrutturazione e quella antecedente, senza ricordare se avesse o meno presentato la dichiarazione di fine lavori o una richiesta di proroga, essendosi ritirato a causa di dissapori.  ### marito di ### ha confermato che ### aveva svolto personalmente i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via ### senza essere tuttavia in grado di riferire chi avesse provveduto ai relativi pagamenti.  ### del costo dei lavori di ristrutturazione, anche in termini di aumento di valore del bene, è stato inoltre oggetto di uno dei quesiti formulati al ### che sul punto ha evidenziato che essi erano consistiti nel realizzare una “sopraelevazione di manufatto esistente, previa demolizione della copertura fino a raggiungimento del solaio del piano primo; creazione di murature perimetrali ed interne opportunamente intonacate, realizzazione di rampe di scale; creazione di copertura completa di lattoneria, impianti idro-termo-sanitari, elettrici ; realizzazione di infissi esterni ed interni; pavimenti e rivestimenti, tinteggiature e verniciature ed ogni altra opere per al consentire il fabbricato di essere utilizzato”. All'esito della richiesta di chiarimenti di questo giudice, ha fornito il computo metrico dei relativi lavori. Il valore della ristrutturazione, tenuto conto anche delle spese, è stato stimato in circa 180.000 euro. 
Il CTU ha inoltre stimato il valore dell'immobile alla data del rogito notarile del 22.10.2014 individuandolo in euro 488.000 euro, di cui 97.600 euro corrispondente al valore dell'usufrutto e la restante parte per la nuda proprietà. 
Ebbene, sulla base degli elementi a disposizione si ritiene provata la natura simulata della cessione onerosa dell'immobile, quale datio in solutum a tacitazione del credito (pressochè integralmente indimostrato) che avrebbe vantato il convenuto ### dissimulante in realtà un atto donativo. 
Ed infatti, sulla base di quanto si evince dal rogito notarile del 22.10.2014, i coniugi ###
BERNABÒ avrebbero ceduto al figlio ### la complessiva quota del 50% dell'immobile di cui erano comproprietari, in quanto debitori nei suoi confronti dell'importo di 150.000 euro, in ragione delle opere di ristrutturazione eseguite sull'immobile e asseritamente sostenute dal convenuto medesimo. 
Risulta pacificamente che l'immobile sia stato oggetto di lavori di sopraelevazione e ristrutturazione parziale, di cui alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di ### e versata in atti, e descritti nell'elaborato peritale e successiva integrazione. Il valore delle opere è stato stimato dal CTU in circa 180.000 euro, dunque coerente con l'importo oggetto del riconoscimento di debito contenuto in contratto. 
È invece indimostrata l'esistenza di un credito in capo a ### nei confronti dei genitori, in relazione all'esecuzione di detti lavori. 
In tal senso, deve preliminarmente rilevarsi la manifesta contraddittorietà tra il contenuto del riconoscimento di debito contenuto nel contratto di cessione e la dichiarazione presente nel testamento. 
Ed infatti, mentre nel contratto il credito è stato riconosciuto esclusivamente e per l'intero ammontare nei confronti di ### viceversa, nel testamento, il de cujus ha fatto riferimento a costi (come detto, indeterminati) sostenuti anche da ### A fronte di tale incongruenza, è del tutto inverosimile e priva di qualsivoglia riscontro la tesi prospettata dalla convenuta BERNABÒ, a detta della quale i costi per le opere di ristrutturazione erano stati inizialmente sostenuti sia da ### che da ### ma poiché quest'ultima non concordava sulla restituzione degli esborsi mediante cessione dei diritti di nuda proprietà sull'immobile, il primo si era fatto carico dell'intero debito. 
Dalla prospettazione della convenuta dovrebbe desumersi, dunque, che ### avrebbe personalmente restituito alla sorella le somme per le spese da questa sostenute in relazione ai lavori di ristrutturazione, accollandosi il debito dei genitori nei suoi confronti. Nessuna prova di ciò emerge dagli atti (né il fatto risulta allegato dai diretti interessati), circostanza che rende ben poco plausibile detta ricostruzione, anche attesa l'entità - tutt'altro che trascurabile - degli importi che vengono in considerazione. 
Inoltre, nella valutazione degli elementi indiziari, non è trascurabile il rapporto di filiazione tra le parti e la convivenza, all'epoca dei fatti, tale per cui è verosimile che il de cujus, volendo gratificare maggiormente uno o più figli, abbia perseguito detta finalità mediante il riconoscimento di un debito inesistente. 
A supporto di tali considerazioni, deve evidenziarsi che non vi è traccia dei pagamenti asseritamente eseguiti da ### pur trattandosi di importi considerevoli (quant'anche riferibili a lavori svolti nel corso di un periodo prolungato). Ed infatti, corrisponde alla comune esperienza (anche corroborata dall'esistenza di precisi limiti di legge al pagamento di rilevanti importi in contanti) che lavori di tale portata (che hanno comportato la demolizione del tetto, la sopraelevazione di un piano, la ricostruzione del tetto, della scala e, secondo quanto riferito dal convenuto, la realizzazione di due distinti appartamenti, per un esborso di circa 150.000 euro complessivi, o 180.000 euro, secondo la stima del ###, vengano saldati con strumenti di pagamento tracciabili e, in ogni caso, previo rilascio di idonea quietanza. 
Nel caso in esame, l'unica documentazione versata in atti consiste nelle fatture e preventivi di spesa di cui al doc. 4 allegato alla seconda memoria di ### alcuni dei quali recanti la dicitura “pagato” o corredati di scontrini (taluni di essi di scarsa leggibilità). 
Ebbene, quanto alle due fatture nn. 38 e 50 del 2003, relative alla fornitura di legni, mensole e travicelli, esse risultano intestate alla ditta ### & C. s.n.c. e pertanto non vi è alcuna prova non solo della riconducibilità ai lavori nell'immobile di via ### ma soprattutto del pagamento da parte di ### Quanto agli altri documenti (per lo più preventivi e ricevute relativi a pavimenti, infissi, mattoni, cemento, vetri, sanitari, impianto riscaldamento e caldaia bagno, materiale elettrico) intestati a ### trattasi di beni (e, in parte, manodopera) relativi ad opere del tutto marginali rispetto ai lavori effettuati sull'immobile, avuto riguardo al loro oggetto, ma soprattutto, al relativo costo (ben inferiore rispetto alla portata dei lavori). 
E dunque, a fronte di opere considerevoli risulta la prova di pagamenti da parte di ### per circa 13.246,61 euro (escludendosi dal conteggio le ricevute recanti la sola indicazione del cognome “BOTTARI” e quelle non leggibili). 
Inoltre, premesso che la prova dei pagamenti non può essere fornita per testimoni, né per presunzioni (giusto il disposto degli artt. 2726 e 2729 c.c.), preme osservare che pure i testi escussi, anche al netto delle contraddizioni e/o incertezze riscontrabili in alcune deposizioni, benchè abbiano riferito che ### aveva eseguito, personalmente e con i colleghi dell'impresa, dei lavori di ristrutturazione, non sono stati in grado di affermare con certezza chi aveva effettivamente sostenuto i relativi costi, ad eccezione di ### il quale ha dichiarato di essere stato pagato da ### per i lavori relativi all'impianto termo-idraulico. Sul punto, fermi i limiti suddetti in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali, non può non osservarsi come il testimone neanche abbia indicato l'importo dei lavori, rispetto ai quali assume piuttosto rilievo la documentazione richiamata (allegato 4 di parte convenuta #### già conteggiato nel calcolo che precede). 
Deve peraltro evidenziarsi che il convenuto, nello spiegare le proprie difese, ha asserito di avere finanche contratto dei debiti verso l'impresa ### per fare fronte ai pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione. Di ciò, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova documentale. 
Analoghe considerazioni possono essere spese con riferimento a quanto emerso nel corso della prova testimoniale di ### (seppure non oggetto di esplicita allegazione), la quale ha dichiarato, da un lato, che ### aveva richiesto un anticipo del TFR per pagare i lavori e i materiali forniti dall'impresa presso cui lavorava, dall'altro che il costo dei suddetti materiali veniva scontato dalle ore di lavoro prestate alle dipendenze della ditta. Ebbene, da un lato non può non evidenziarsi il contrasto intrinseco nel contenuto della deposizione, dall'altro che, pur trattandosi di circostanze agevolmente documentabili, la parte interessata non ha fornito alcuna documentazione a riprova. 
In definitiva, a parere del Collegio l'attore ha fornito una sufficiente prova presuntiva dell'inesistenza del credito asseritamente vantato da ### nei confronti dei genitori e oggetto della datio in solutum, concorrendo a tale risultato: - la contraddittorietà tra quanto riportato nel testamento dal de cujus e quanto poi scritto nel contratto traslativo della nuda proprietà dell'immobile; contraddittorietà da inquadrarsi come un tentativo di precostituire un titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale nei confronti di due dei quattro figli per schermarli da iniziative dirette alla riduzione degli atti di liberalità; - il legame di parentela e il rapporto di convivenza con il figlio, protrattosi per molti anni presso l'immobile oggetto di ristrutturazione; - l'assenza di qualsivoglia documento teso a comprovare che ### oltre ad aver lavorato (ma come dipendente dell'impresa che concretamente aveva eseguito le opere) nel cantiere, avesse effettivamente pagato i lavori; documenti che sarebbe stato del tutto agevole produrre in giudizio, tantopiù se (come ha dichiarato ### in sede testimoniale) l'impresa datrice di lavoro avesse anticipato in suo favore il TFR o avesse operato uno scomputo dalla retribuzione (che dovrebbe risultare dalle buste paga e comunque sarebbe possibile solo a fronte di fatture quietanzate per ragioni prettamente contabili; fatture, anch'esse, del tutto sconosciute nel presente giudizio); - da quest'ultimo punto di vista preme rimarcare come l'attore abbia avanzato un'esplicita richiesta di ordine di esibizione, di talché a maggior ragione ogni omissione documentale da parte del convenuto non può che risolversi in danno di quest'ultimo; - infine, un ulteriore elemento da tenere in considerazione è la sproporzione tra il valore della nuda proprietà indicato nell'atto traslativo (complessivi 300.000 euro per la nuda proprietà) e quanto emerso in sede di CTU (quasi 400.000 euro). 
A fronte di tali elementi, se appare provato - limitatamente all'importo che precede - che ### abbia contribuito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile dei genitori, viceversa è del tutto indimostrato che egli abbia vantato nei confronti dei genitori un credito per 150.000 euro, che, nella logica dell'atto traslativo, avrebbe dovuto giustificare il trasferimento a titolo oneroso del 50% della nuda proprietà dell'immobile. 
A tali considerazioni non può che conseguire, in via logica-presuntiva, la piena dimostrazione della gratuità della cessione, dissimulante un atto di liberalità.  4. Sulla nullità o simulazione del contratto di cessione del 50% dell'immobile in favore di ### quale controprestazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei genitori. 
Nel richiamato contratto di cessione, stipulato dal notaio dott. ### il ###, il restante 50% dei diritti di nuda proprietà sull'immobile di via ### spettanti a ### e ### BERNABÒ, sono stati ceduti alla figlia ### verso l'assunzione, da parte di questa, dell'obbligo di mantenimento degli anziani genitori con prestazione in loro favore "di ogni e qualsivoglia tipo di assistenza sia morale che materiale per tutta la durata della vita dei vitaliziati stessi nonchè ogni altra prestazione atta a soddisfare i loro bisogni di vita". In particolare, ### si è obbligata "a prestare quanto necessario per garantire ai vitaliziati un'esistenza dignitosa e libera dal bisogno, ad assicurare ai medesimi assistenza anche al loro domicilio, medicine e cure mediche, anche ospedaliere e chirurgiche, il tutto conformemente alle esigenze e all'attuale tenore di vita dei vitaliziati medesimi", prestazione destinata, secondo le pattuizioni assunte, a non cessare con la morte della vitaliziante, bensì a proseguire con i suoi eredi. 
Al fine di valutare la spiegata domanda di nullità o, in subordine, di simulazione, appare preliminarmente opportuno ricostruire i tratti essenziali del contratto atipico di mantenimento. 
Nello specifico, il contratto di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale) è un contratto con cui il vitaliziante si obbliga al mantenimento e assistenza, vita natural durante, del vitaliziato, verso il corrispettivo dell'alienazione di un bene. Trattasi di un contratto aleatorio in considerazione della natura della prestazione di mantenimento in virtù della sua indeterminatezza, in quanto commisurata all'incerta durata della vita umana e alla variabilità dei bisogni alimentari, di cura e di assistenza del vitaliziato, di talchè non è noto, al momento della conclusione, l'entità del vantaggio e del rischio che ciascuna parte assume.  ### l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'alea del contratto deve essere esclusa nel caso in cui il beneficiario fosse affetto da malattia di natura o gravità tale da rendere probabile l'evento morte nell'arco di breve tempo o in casi di età avanzata al punto della impossibilità di sopravvivenza nell'arco di un tempo prevedibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009). Va da sè che detta valutazione, in quanto attinente alla esistenza di un elemento essenziale del contratto, non può che essere formulata ex ante al momento della stipula, sulla base degli elementi conosciuti. 
Le prestazioni cui è tenuto il vitaliziante, in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di una valutazione economica, ai fini della comparazione del valore di tale prestazione con quello del bene trasferito (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. ### del 22/11/2023). 
È stato pertanto affermato che, in caso di originaria macroscopica sproporzione tra le prestazioni dedotte in contratto (ovverosia in caso di valore del cespite trasferito di gran lunga superiore rispetto alla prestazione periodica di mantenimento), è possibile presumere lo spirito di liberalità, ravvisando dunque una donazione dissimulata, eventualmente di tipo modale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013). 
Ciò premesso, a giudizio del Tribunale deve essere esclusa l'invalidità del contratto per difetto di causa. 
Ed infatti, se è pur vero che alla data di conclusioni del contratto i vitaliziati avevano raggiunto l'età di 89 (per ### e 86 anni (BERNABÒ ###, la sola età avanzata di per sè non è idonea ad escludere la sussistenza dell'alea. 
Invero, dagli atti non emergono elementi idonei ad escludere che al momento della conclusione del contratto l'aspettativa di vita dei vitaliziati fosse talmente ridotta da escludere il rischio connaturato al contratto. 
Premesso che non assume rilevo, ai fini della validità del contratto, il fatto che il decesso di ### sia avvenuto appena dieci mesi dopo, posto che la valutazione dell'esistenza della causa non può che operarsi al momento della conclusione del negozio, le risultanze istruttorie non consentono di affermare che i genitori, seppure anziani, non avesse ragionevoli chance di sopravvivenza ancora per alcuni anni. 
Non può infatti trascurarsi come non siano state neanche allegate (né documentate) dall'attore preesistenti patologie, precedentemente note e idonee a determinare un decesso pressoché imminente. Per meglio dire, in comparsa conclusionale l'attore si sofferma sul contenuto dei verbali di ### prodotti da ### (cfr. doc. 8 allegato alla seconda memoria), offrendone tuttavia una lettura distorta. Dai verbali si evince, infatti, da un lato la presenza di un'anemia cronica (che non costituisce certo una patologia tale da porre seriamente in pericolo la vita di una persona se tenuta sotto controllo) e, dall'altro lato, di una neoplasia, rispetto alla quale, tuttavia, non vi sono elementi per desumere che essa fosse già nota alla data di conclusione del contratto. Sul punto, i testimoni ### e ### hanno dichiarato che la scoperta della patologia era avvenuta solo nel 2015, anno del decesso. 
E dunque, in presenza di tali condizioni, non può di per sè sostenersi l'assenza di rischio, sussistendo - al momento della conclusione del contratto - obbiettiva incertezza in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali dei beneficiari, essendo plausibile una sopravvivenza per un certo lasso di tempo, sia pure in condizioni via via deteriori, tali da aggravare l'entità della prestazione dovuta dal vitaliziante (cfr. Corte appello sez. I - Firenze, sentenza n. 572 del 23/03/2022, Corte Appello sez. I - Trieste del 27/10/2020). 
Ciò posto ritiene il Collegio che debba tuttavia pervenirsi all'accertamento della natura simulata del contratto di mantenimento. 
A tal fine occorre prendere le mosse dal contenuto delle obbligazioni dedotte in contratto. Invero, è espressamente pattuito, a carico di ### l'obbligo di provvedere al mantenimento dei vitaliziati, prestando in loro favore ogni tipo di assistenza, sia morale che materiale, nonchè ogni altra prestazione atta a soddisfare i loro bisogni di vita e garantirgli un'esistenza dignitosa e libera dal bisogno, assicurando loro assistenza, medicine, cure mediche, conformemente alle esigenze dei vitaliziati e al loro tenore di vita al momento della stipula del contratto. 
Ebbene, premesso che, per definizione, il contratto ha ad oggetto un regolamento di interessi finalizzato alla produzione di effetti giuridici patrimoniali (di talchè le prestazioni ivi dedotte necessariamente devono essere suscettibili di una valutazione in termini patrimoniali, pur nella peculiarità del contratto di mantenimento, che si connota per la natura non meramente patrimoniale delle prestazioni dell'obbligato), dal tenore letterale del contratto di mantenimento si evince che le parti hanno pattuito, oltre all'assistenza morale, anche l'assistenza materiale e il mantenimento dei vitaliziati, con ogni prestazione idonea a soddisfare i loro bisogni di vita e garantirgli un'esistenza dignitosa libera dal bisogno, assicurargli medicine, cure mediche e quant'altro necessario. Oltre all'impegno personale in termini di assistenza, anche a domicilio, dunque, è evidente che la prestazione cui si è obbligato il vitaliziante aveva carattere smaccatamente economico, in quanto diretta al mantenimento dei vitalizianti, al soddisfacimento dei loro bisogni di vita, all'approvvigionamento medicine etc. Tale conclusione è plasticamente desumibile dal dato testuale, che contiene il chiaro riferimento, dal un lato, alla garanzia di un esistenza libera dal bisogno, dall'altro al tenore di vita dei vitaliziati medesimi. 
A fronte di ciò, la natura simulata del contratto è desumibile non solo dalla sproporzione delle prestazioni, ma anche dalla assoluta mancanza di risorse da parte della vitaliziante per adempiere all'obbligazione. 
Sotto il primo profilo occorre evidenziare che il valore della nuda proprietà della quota attribuita ad ### è superiore a quello indicato nel contratto (essendo stato stimato dal CTU in 193.800 euro). Quanto alla controprestazione non può non osservarsi come, alla data della conclusione del contratto, entrambi i vitaliziati avessero superato l'età media secondo gli indici ### Tale considerazione, se di per sè non vale ad escludere l'alea del contratto, assume certamente un rilievo significativo, in via indiziaria, ai fini della valutazione della natura simulata dell'atto, tenuto conto dell'elevato valore della quota di nuda proprietà oggetto di dazione. 
Ma ciò che appare assolutamente dirimente nel senso di ritenere che i genitori abbiano piuttosto voluto beneficiare la figlia che garantirsi una controprestazione economica è il fatto che ### fosse all'epoca disoccupata e dunque priva di risorse per mantenere i genitori con cui conviveva (che viceversa godevano di un trattamento pensionistico). 
Peraltro, anche al fine di inquadrare l'entità della prestazione cui sarebbe stata tenuta ### (ferma restando la possibilità di una modifica, verosimilmente in termini peggiorativi, a cagione dell'età dei vitaliziati), non può non può trascurarsi che, al momento della conclusione del contratto, essi non necessitavano di particolare assistenza, essendo entrambi autosufficienti. 
La circostanza della condizione di disoccupazione della convenuta, allegata dall'attore, non è stata contestata (bensì confermata dalla stessa ### che ne ha attribuito la causa proprio alla necessità di occuparsi dei genitori). 
Pertanto, appare ben poco rilevante il contenuto della deposizione di ### il quale ha dichiarato che anche ### aveva sempre prestato attività lavorativa, sia pure svolgendo occupazioni saltuarie. ### in disparte la genericità di tali dichiarazioni (non è stato sapere quali professioni abbia svolto, per quanto tempo, quale fosse la retribuzione), la circostanza che ella possa aver svolto lavoretti occasionali non muta le conclusioni sopra dette, non essendo dimostrato che ella fosse in tal modo in grado di soddisfare le esigenze di mantenimento proprio e dei genitori. 
A fronte di tali considerazioni, posto che la prestazione dedotta in contratto non ha previsto il solo contributo personale in termini assistenziali, ma il mantenimento strictu sensu dei vitaliziati, la circostanza che la ### fosse in radice impossibilitata a provvedere in tal senso (il che non poteva essere sconosciuto ai genitori conviventi) e, anzi, verosimilmente beneficiasse ella stessa del sostegno economico dei genitori pensionati con cui viveva, evidenzia la causa di liberalità sottesa al trasferimento. 
Il contenuto delle ulteriori prove testimoniali nulla sposta rispetto alle considerazioni che precedono.  ### la teste ### medico curante di BERNABÒ ### oltre che di ### nonchè di ### e ### e delle rispettive famiglie, dopo aver premesso di non conoscere il de cujus, ha dichiarato che quando si era recata a visitare la BERNABÒ era sempre presente ### la quale la accudiva e aiutava. Ancora, era ### a contattarla per i farmaci da somministrare alla madre. La testimone, viceversa, nulla ha saputo riferire in ordine a chi attendesse alle faccende domestiche, alla spesa o al pagamento dei farmaci. 
Allo stesso modo, il teste ### (marito di ### ha dichiarato che ### si era sempre occupata dei genitori, poiché da sempre convive con loro, e che spesso veniva coadiuvata o finanche sostituita, compatibilmente con l'occupazione lavorativa, da ### o da ### (il teste ha fatto riferimento all'estate 2021, quando ### aveva trovato un'occupazione lavorativa). 
Il quadro che ne emerge è che ### ospite in casa dei genitori, si occupava dei rapporti con il medico curante e assisteva i genitori talora coadiuvata (se non addirittura sostituita) da ### o da ### come usualmente accade nelle famiglie in adempimento dei comuni obblighi di solidarietà familiare. 
Nulla è emerso, invece, in ordine al mantenimento propriamente detto, nè la convenuta ha fornito alcuna prova documentale dei pagamenti eseguiti in adempimento alla propria obbligazione. 
Sotto tale angolo visuale, infatti, non appare del tutto credibile la deposizione di #### compagno di ### il quale ha dichiarato che questa si era sempre occupata quotidianamente ed in via pressochè esclusiva dei propri genitori (con l'aiuto solo occasionale della sorella ###, li accompagnava per ogni incombenza, teneva i contatti con i medici, provvedeva all'acquisto dei medicinali, nonché alla spesa. 
Ebbene, posto che, attesa la relazione sentimentale con la parte, la deposizione del testimone deve essere valutare con particolare rigore, non possono trascurarsi le contraddizioni con la restante istruttoria. In particolare, le dichiarazioni del ### tendono evidentemente ad enfatizzare l'operato di ### nella gestione dei genitori, sia sotto un profilo assistenziale (che, seppure indiscusso, anche in ragione della convivenza, naturalmente beneficiava del supporto costante anche di ### e ### come riferito dal ###, che del contributo economico. Da quest'ultimo punto di vista, come già evidenziato, pare ben poco credibile che ### priva di una stabile occupazione, abbia sempre provveduto al mantenimento strettamente inteso dei genitori (spesa alimentare, acquisto di medicinali e quant'altro). 
Il teste ### ha inoltre rimarcato che le necessità dei coniugi ###BERNABÒ erano aumentate col passare del tempo. Eppure, quanto a ### la patologia che lo ha condotto al decesso è stata scoperta solo nel 2015, anno della morte. Prima di tale momento, il ### ha riferito che le sue condizioni erano buone (solo dopo essere rientrato dall'ospedale necessitava di assistenza costante, anche da un punto fisico, gli veniva prestata da ### oltre che da ###. Analogamente, il ### ha riferito che anche la suocera era sempre stata autosufficiente, sino a tempi piuttosto recenti. 
Ciò posto in ordine ai dubbi sulla piena attendibilità del ### rispetto all'adempimento da parte di ### delle prestazioni dedotte nel contratto di mantenimento, deve osservarsi che, se è pur vero che l'adempimento della prestazione attiene ad una fase necessariamente successiva alla stipula del contratto e pertanto, di per sé, nulla dice quanto alla fase genetica, tuttavia non può che confermare, in via indiziaria, le considerazioni svolte. Detto in altri termini, la circostanza che ### in radice, non potesse assolvere all'obbligazione di mantenimento dei genitori, per mancanza di idonei mezzi, non è smentita, bensì confermata dagli accadimenti successivi, nulla essendo stato documentato e dimostrato sotto tale angolo visuale. 
Sul piano presuntivo, poi, non può non rimarcarsi un altro elemento già posto in luce in precedenza rispetto alla datio in solutum in favore di #### l'evidente contraddizione tra il contenuto della scheda testamentaria olografa redatta dal de cujus e il contenuto del successivo atto traslativo, unitamente all'assoluta inverosimiglianza della versione postulante una cessione del credito tra fratelli dedotta dalla difesa della sig.ra BERNABÒ lasciano presumere che il contratto di mantenimento si inserisca nel contesto di un tentativo teso a precostituire un titolo giustificante un trasferimento patrimoniale in favore dei figli prediletti cosicché essi non cadessero in successione. 
E ancora, non sembra possibile sottostimare un ulteriore elemento fattuale, vale a dire il fatto che nell'atto era stato riservato l'usufrutto vitalizio ai genitori ed era stata ceduta la nuda proprietà dell'immobile ai due fratelli, sennonché risulta che i cessionari abbiano continuato a vivere in quello stesso immobile. In buona sostanza, la stipula dell'atto non ha comportato alcuna modifica rispetto alla situazione abitativa preesistente. 
Deve pertanto ritenersi che l'attribuzione patrimoniale da parte dei genitori in suo favore sia stata determinata da spirito di liberalità, avendo il contratto di mantenimento natura simulata.  5. Sulla natura del pagamento per gli onorari ed imposte scaturenti dall'atto ai rogiti ### del 22.10.2014. 
Infine, l'attore deduce la configurabilità di una donazione indiretta da parte del de cujus in relazione all'importo di 10.500 euro relativo al pagamento degli onorari e imposte connessi al trasferimento immobiliare, o, in subordine, nella misura di 5.250 euro per quanto riguarda ### (con riconducibilità della restante parte a BERNABÒ ###. 
Ebbene, premesso che la fattura emessa dal ### risulta essere intestata ai coniugi ###BERNABÒ (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione), mentre la documentazione relativa all'assegno con cui sarebbe stato pagato il prezzo appare scarsamente leggibile (cfr. doc.  7 a allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.), in ogni caso i convenuti non hanno contestato che il pagamento delle spese sia stato effettuato dal conto cointestato ai coniugi. 
Ciò posto, in sede contrattuale le parti avevano pattuito che le spese, imposte e tasse sarebbero state poste “a carico delle parti come per legge” (v. art. 12). 
Quanto alla posizione di ### il convenuto sostiene che, configurando il trasferimento immobiliare una datio in solutum, il debitore sarebbe per legge tenuto a sostenere gli oneri per imposte e compensi notarili, giusto il disposto dell'art. 1196 c.c.. 
Ebbene, tale prospettazione trova un insuperabile ostacolo nell'intervenuto accertamento della natura simulata della prestazione in luogo dell'adempimento. Ed infatti, una volta riconosciuto che il trasferimento dei diritti di nuda proprietà sull'immobile di via dell'### configura in realtà una donazione, stante l'accertata insussistenza di un credito in favore di ### evidentemente non può trovare applicazione la richiamata disciplina dell'art. 1196 c.c.. 
Ed infatti, la ratio della disposizione risiede nel diritto del creditore a ricevere integralmente la prestazione: laddove dovesse sostenere le spese per il pagamento verrebbe infatti pregiudicato, di fatto non ricevendo la prestazione nel suo intero ammontare. Nel caso in esame, tuttavia, ### non vantava un credito nei confronti dei genitori idoneo a giustificare il trasferimento immobiliare, riconducibile dunque a spirito di liberalità. A ciò consegue l'inapplicabilità della fattispecie prevista in materia di adempimento dell'obbligazione, non essendovi alcuna obbligazione da adempiere. 
Ciò posto, in disparte la disciplina contenuta nel d. lgs. 346/1990 in tema di imposte, non essendo prevista, in materia di donazione, una specifica norma che regolamenti il pagamento delle spese del contratto e delle altre spese accessorie, si ritiene di dover applicare, in via analogica, la medesima disposizione prevista per la vendita. Conseguentemente, a norma dell'art. 1475 c.c., dette spese ricadono sul donatario, ossia su colui che beneficia della donazione e che acquista la proprietà del bene. 
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al contratto di mantenimento. 
Trattandosi di negozio atipico, dissimulante - come detto - un atto di liberalità, in assenza di espressa previsione normativa, non può che trovare applicazione in via analogica la disciplina prevista per la compravendita, che, nel sistema codicistico, costituisce l'archetipo dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni. 
Il pagamento eseguito dai coniugi ###BERNABÒ configura dunque una donazione indiretta nei confronti dei figli ### ed ### Il complessivo importo di 10.500 euro, eseguito dal conto cointestato e fatturato a entrambi i coniugi, in difetto di elementi che consentano di attribuire il pagamento in via esclusiva al de cujus, deve essere imputato a ### nella misura del 50%.  6. Sull'opposizione di ### alle donazioni di ### BERNABÒ In relazione alla domanda di accertamento della natura dissimulata del trasferimento immobiliare in favore di ### (proposta in via subordinata rispetto all'azione di accertamento della nullità per difetto di causa) e ### l'attore ha chiesto altresì il riconoscimento del suo diritto ad avvalersi del rimedio della opposizione alla donazione ex art. 563 comma 4 c. c. per quanto attiene alla cessione effettuata da ### BERNABÒ. 
A tal proposito, deve osservarsi che l'art. 563 c. 4 c.c. richiede la notifica nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, di un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, al fine della sospensione del termine ventennale per ottenere dal terzo acquirente la restituzione dell'immobile donato e poi oggetto di successiva alienazione, in caso di incapienza del donatario. 
Tale facoltà discende dall'espressa previsione normativa, che impone all'interessato una specifica attività di notifica di un atto stragiudiziale.  ### sospensivo per il recupero del bene presso terzi, naturalmente, presuppone l'accoglimento della domanda di riduzione e implica inoltre che il bene sia stato alienato a terzi (cosa non avvenuta nel caso di specie). 
Non consta agli atti del presente giudizio che l'attore abbia provveduto a porre in essere un'attività di tal genere (che non gli è preclusa), i cui effetti - ove effettivamente l'interessato avesse a notificare un atto stragiudiziale di opposizione - non potranno che essere valutati dal giudice investito dell'eventuale azione di riduzione delle donazioni dissimulate poste in essere da ### BERNABÒ e di restituzione da parte di terzi che possano aver acquistato diritti dai donatari.  7. Sulla determinazione dell'ammontare della massa ereditaria e delle quote ereditarie. 
Com'è noto, agli eredi legittimari è riservata non una porzione dell'eredità esistente al momento della morte, bensì una quota di valore calcolata sulla massa formata dal patrimonio ereditario, detratti i debiti, e dalle donazioni effettuate in vita dal de cujus. Onde valutare l'esistenza di una lesione della quota di legittima riservata per legge, deve dunque operarsi la riunione fittizia dei beni relitti (detratti i debiti ereditari) e dei beni donati. Il valore di tali beni deve essere calcolato con riferimento al tempo dell'apertura della successione, giusto il rinvio operato dall'art. 556 alle disposizioni in materia di collazione. 
Sul valore della massa così determinato, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre e la quota riservata agli eredi necessari. 
In particolare, in caso di concorso tra coniuge e più figli, a norma dell'art. 542 c.c., è riservato a questi ultimi, complessivamente la metà del patrimonio, in parti uguali per ciascuno; al coniuge spetta invece un quarto del patrimonio del defunto. La quota di cui il de cujus poteva disporre corrisponde dunque ad un quarto della massa. 
Ciò premesso, venendo alla ricostruzione della massa e, dunque, all'individuazione delle quote spettanti a ciascun erede, occorre considerare che il patrimonio relitto, alla data di apertura della successione (23.8.2015), era costituito dalle giacenze di conto corrente, pari 890,43 euro. 
Trattandosi di conto corrente cointestato ai coniugi ### e BERNABÒ ### deve essere presa in considerazione ai fini che qui rilevano, la metà di detto importo, cui deve essere sommato il valore delle donazioni dichiarate nulle per difetto di forma. 
In particolare, risultano eseguite dal conto corrente intestato ai coniugi quattro bonifici bancari in favore del conto cointestato ai figli #### e ### nelle date del 5.12.2014 (40.000,00 euro), 21.1.2015 (30.000,00 euro), 26.1.2015 (81.000,00 euro), 21.8.2015 (7.000,00). 
Dette somme, attesa la declaratoria di nullità delle relative donazioni, con effetti ex tunc, non sono mai uscite dal patrimonio del de cujus, di talchè sussiste un obbligo restitutorio in capo ai donatari, limitatamente alla quota di 1/2, imputabile a ### Ed infatti, i bonifici sono stati eseguiti dal conto corrente cointestato, alimentato, sia pure in misura diversa, dagli emolumenti pensionistici di entrambi i coniugi; conseguentemente, come già osservato, in difetto di elementi che depongano in senso contrario, le donazioni devono essere ascritte a ciascun cointestatario nella misura del 50%. 
Naturalmente, l'accertamento della nullità delle donazioni, atteso il contenuto della domanda spiegata dall'attore, non può che riguardare l'atto nel suo complesso. Ed infatti, ### ha chiesto l'accertamento della nullità dei bonifici nel loro complesso, domanda certamente esperibile, giusto il disposto dell'art. 1421 c.c. (a norma del quale la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse). 
Evidente è l'interesse dell'attore all'accertamento dell'invalidità degli atti, in quanto figlio (ed erede legittimario) di ### nonché di BERNABÒ ### Conseguentemente sussiste a carico dei donatari (in parti uguali, attesa la cointestazione del conto corrente su cui sono state bonificate le somme) un obbligo restitutorio, in favore dell'eredità del padre. Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda restitutoria in favore della madre. Ed infatti, l'attore è certamente legittimato attivo rispetto alla richiesta condanna di restituzione delle donazioni eseguite in vita dal padre alla massa ereditaria, in quanto prodromica alla domanda di divisione. Quanto invece alle liberalità imputabili alla madre, pure a fronte dell'accertamento anche della nullità della donazione eseguita da BERNABÒ ### ad oggi nessun titolo ha l'attore per richiederne la restituzione in favore della stessa. ### essendo questa ancora in vita, deve escludersi che sussista una legittimazione attiva di ### la cui domanda restitutoria è conseguentemente inammissibile. In relazione alla donazione imputabile a BERNABÒ ### (per complessivi 79.000 euro), dunque, non potrà che pervenirsi ad una pronuncia di mero accertamento della nullità per difetto di forma, con conseguente esistenza di un credito a suo favore corrispondente all'importo suddetto (non essendo stata formulata alcuna richiesta di condanna dalla titolare del diritto). 
Le suesposte conclusioni devono tuttavia essere coordinate e temperate in ragione dell'applicazione della disciplina della comunione de residuo con il coniuge in regime di comunione legale. 
Com'è noto, i proventi dell'attività dei coniugi, al momento dello scioglimento della comunione legale, entrano a far parte della cd comunione de residuo, laddove non consumati (v. art. 177 lett.  c). 
Detta previsione, secondo la giurisprudenza ormai maggioritaria, trova applicazione anche con riferimento ai saldi dei conti correnti (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19567 del 16/07/2008; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4393 del 23/02/2011). 
Nel caso in esame, come detto, sussisteva una comunione ordinaria sulle somme giacenti sul conto cointestato, di talché solo la metà delle giacenze risultavano di spettanza del de cujus. Ciò significa che, se la metà delle giacenze del conto spettano alla BERNABÒ per il fatto di esserne contitolare, l'altra metà, attribuibile al defunto ### cade per metà (1/4 del totale) nella comunione de residuo e spetta dunque alla convenuta iure proprio e per l'altra metà (sempre 1/4 del totale) in successione. 
Ciò, vale, parimenti, per le somme oggetto di donazione nulla, posto che gli effetti della declaratoria di nullità retroagiscono alla data dell'atto e quindi, giuridicamente, è come se quegli importi non fossero mai fuoriusciti dal conto cointestato. È per tale ragione che la sorte di queste somme non può che essere analoga a quella delle somme effettivamente giacenti sul conto alla data di apertura della successione. Rispetto agli importi spettanti a BERNABÒ ### in ragione della comunione de residuo, non potrà disporsi alcuna condanna, in difetto di una domanda in tal senso. 
In definitiva, il patrimonio relitto del de cujus è dunque pari all'importo di 39.722,60, risultanti dalla somma di 222,60 euro (1/4 delle somme giacenti sul conto corrente cointestato al momento dell'apertura della successione) e 39.500 euro derivanti dalla declaratoria di nullità delle donazioni eseguite da ### mediante bonifico (1/4 del totale, per le ragioni già esposte). 
Dal patrimonio così determinato, devono essere detratti i debiti costituenti il passivo ereditario, tra i quali vanno computati non solo i debiti contratti in vita dal de cujus, ma anche quelli sorti in occasione della sua morte, che sono necessaria conseguenza dell'apertura della successione, quali “il pagamento dell'imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura, per l'apposizione dei sigilli, la compilazione dell'inventario e la formazione delle quote” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2023 del 23/07/1966). 
Nel caso in esame, in particolare, è stata fornita da parte dei convenuti la prova relativa al pagamento delle spese funerarie, per complessivi 2.504 euro. In particolare, risulta allegata agli atti la fattura della ### dell'importo di 2.250 euro, intestata a ### BERNABÒ e recante la quietanza di pagamento, nonché l'ordine di bonifico di 254 euro eseguito da #### Deve viceversa escludersi, per le ragioni già esposte, che possano essere detratti i crediti oggetto di riconoscimento da parte del de cujus nei confronti dei figli ### ed ### nel testamento e nell'atto di cessione, atteso che, come detto, difetta la prova del rapporto fondamentale. 
All'importo così determinato (corrispondente a 37.218,60 euro), devono essere sommate le donazioni eseguite in vita dal de cujus, tra le quali vanno annoverate: la quota di 1/4 della nuda proprietà dell'immobile di via ### in favore di ### e la quota di 1/4 della nuda proprietà dell'immobile donato a ### (e dunque 1/2 complessivo, essendo la donazione della restante metà dell'immobile imputabile a BERNABÒ ###, nonché il pagamento degli oneri connessi alla stipula dell'atto di cessione del suddetto bene (anch'essi nella misura di 1/2). 
Il valore della piena proprietà dell'immobile è stato stimato dal CTU nella misura di 488.000 euro, già tenuto conto delle spese da sostenere per la sanatoria, corrispondenti a 20.000 euro. 
Dall'integrazione dell'elaborato peritale si evince che, ai suddetti costi, deve essere aggiunto l'importo di 3.500 euro per le spese tecniche riferite alla sanatoria strutturale per la realizzazione della scala principale di accesso dal piano terreno al piano primo nell'ipotesi che la sua realizzazione sia stata eseguita dopo l'anno 2012. Sulla base degli accertamenti eseguiti nel corso delle operazioni peritali, sembrerebbe desumersi che la realizzazione della scala principale sarebbe antecedente all'anno 2012. Non sussistendo tuttavia elementi certi a sostegno di tale prospettazione, appare opportuno computare in questa sede anche i costi stimati dal CTU per la sanatoria strutturale, di talchè il valore della piena proprietà dell'immobile corrisponde ad euro 484.500 euro. 
La valutazione svolta dal ### anche all'esito dei chiarimenti richiesti, può essere fatta propria dal Collegio dal momento che è frutto di un ragionamento logico e completo. Le osservazioni, infatti, sono state in parte accolte e in parte oggetto del supplemento di ### Ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, si ritiene di dover prendere in considerazione, nel caso in esame, il valore della nuda proprietà. 
Questo Collegio non ignora l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante medesimo deve essere calcolata come donazione in piena proprietà (Cass. 14747 del 19.7.2016; Cass. n. 20387 del 24.7.2008; Cass. n. 6979 del 26.11.1986, Cass. n. 3452 del 20.12.1973): tale principio, tuttavia, non risulta applicabile alla fattispecie in esame.  ### il presupposto di tale impostazione è rappresentato proprio dalla disciplina dettata in tema di valutazione della lesività di un atto di liberalità, dovendosi tenere conto, a tale fine, del valore del bene donato al tempo dell'apertura della successione (giusto il combinato disposto degli artt.  556 e 747 c.c.). Ebbene, nel caso di usufrutto con riserva della proprietà in favore del donante, si ha la costituzione, sulla nuda proprietà, di un diritto in re aliena, gravante sulla cosa donata per un tempo non determinabile a priori e che tuttavia non può superare la morte del donanteusufruttuario. Con la morte di quest'ultimo, la nuda proprietà si riespande ipso iure, divenendo piena, per effetto del consolidamento. A ciò consegue che la donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore del donante non può che essere valutata come donazione della piena proprietà, tale divenendo alla data di apertura della successione. 
Nel caso di specie, tuttavia, il bene, in comproprietà tra i coniugi ### e BERNABÒ è stato donato da ciascuno di essi per la quota di sua spettanza, con riserva di usufrutto e diritto di reciproco accrescimento. Pertanto, al momento dell'apertura della successione di #### non si è verificato il fenomeno del consolidamento dell'usufrutto, con riespansione della piena proprietà, ma viceversa l'estensione del diritto di usufrutto di BERNABÒ ### anche sulla quota già spettante al coniuge defunto. Il valore del bene donato, dunque, non può prescindere dalla considerazione dell'usufrutto ancora gravante su di esso al momento dell'apertura della successione. Poiché alla data del decesso di ### (23.8.2015), la moglie aveva raggiunto l'età di 86 anni, il valore dell'usufrutto deve essere determinato nella misura di euro 96.900,00. 
In conclusione, il valore della nuda proprietà oggetto della donazione ### eseguita da ### in favore dei figli ### ed ### è pari a complessivi 193.800 euro (1/2 ciascuno). 
Oltre a detto importo, come anticipato, ai fini della riunione fittizia deve essere computata la somma di 5.250 euro relativa al pagamento degli onorari e imposte connessi al trasferimento immobiliare, per la quota imputabile al de cujus. 
Da ultimo, deve essere oggetto di riunione fittizia l'importo di 8.000 euro, oggetto di donazione in favore di ### Risulta infatti agli atti (cfr. doc. 4 allegato alla seconda memoria di ### un assegno non trasferibile di euro 8.000 intestato all'attore. Quest'ultimo pur avendo negato di aver mai ricevuto una liberalità, a fronte della produzione di detto assegno, non ha contestato che lo stesso provenisse dal de cujus. Dalla prova testimoniale richiesta in terza memoria, si evince piuttosto che l'assegno sarebbe stato a lui consegnato a definizione del giudizio avente numero 2629/2014 R.G. che lo aveva visto contrapposto ai genitori. ###, secondo la prospettazione attorea, avrebbe avuto pertanto la funzione di indennizzo, concordato per il suo allontanamento dall'immobile di proprietà dei genitori, che a tale fine avevano instaurato il ridetto giudizio. 
Tuttavia, l'esistenza di un accordo transattivo che avrebbe definito il contenzioso tra #### e i genitori non può essere fornita per testimoni, ma solo per iscritto, giusto il disposto dell'art. 1967 c.c.. Conseguentemente, essendo del tutto indimostrata la causa dello spostamento patrimoniale, non può che accertarsi la natura donativa della dazione di denaro. 
In conclusione, in forza di tutto quanto precede, il valore della massa su cui calcolare la lesione della legittima corrisponde a 244.268,60 euro (dato dalla somma del patrimonio relitto, sottratte le spese funerarie, e del donatum); la quota legittima spettante a ciascuno dei figli di #### deve essere conseguentemente determinata nella misura di 30.533,5 euro (quella del coniuge, invece, è pari a 61.067,15 euro).  8. Sull'azione di riduzione ### dunque la massa di tutti i beni che appartenevano al de cujus al tempo della morte, detratti i debiti e sommati i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione (cd riunione fittizia), e ricavata in tal modo la quota ideale spettante al legittimario che si assume leso, occorre dunque verificare se il patrimonio relitto sia sufficiente a soddisfare la sua pretesa, ovvero se le disposizioni testamentarie del de cujus o le liberalità da questi eseguite in vita, abbiano in concreto leso la quota a lui spettante. 
Ebbene, deve escludersi nel caso in esame, che una lesione della quota di legittima spettante all'attore discenda ipso facto dal concorso tra successione intestata e testamentaria. 
Ed infatti, ### con testamento olografo recante la data del 10 dicembre 2010 e pubblicato il ###5 dal ### ha inteso lasciare ai figli ### ed ### in parti uguali tra loro, l'intera quota della disponibile, oltre alla quota di legittima. 
Posto che, come detto, nel caso di specie la quota disponibile corrisponde ad 1/4 della massa (composta, come detto, da relictum, meno debiti ereditari, più donatum), sui restanti 3/4 si apre la successione ab intestato (che, in caso di concorso del coniuge con più figli, attribuisce al primo 1/3 del patrimonio, dovendosi il resto suddividere in parti uguali tra i discendenti; v. artt. 581 e 566 c.c.).  ### dal tenore letterale della scheda testamentaria si evince chiaramente che il de cujus ha inteso in tale sede disporre della propria quota disponibile, attribuendola in parti uguali ai figli ### e ### Il riferimento alla quota di legittima appare evidentemente funzionale ad assegnare agli stessi una quota di eredità (la disponibile, per l'appunto), aggiuntiva rispetto a quanto agli stessi riservato per legge in quanto legittimari. 
Appare infatti disancorata dal dato letterale l'interpretazione propugnata dall'attore, secondo cui il testatore avrebbe inteso disporre del patrimonio assegnando ai figli ### e ### non la quota di 1/4, bensì quella complessiva di 1/2 (risultante dalla somma di 1/4, corrispondente alla disponibile, e 1/4 corrispondente alle quote di legittima complessivamente spettanti agli stessi), con la conseguenza che la successione intestata si aprirebbe sul restante 1/2 del patrimonio. 
Ciò posto, nel valutare se sussista o meno una lesione della legittima, l'attore deve preliminarmente imputare alla propria quota il valore della donazione ricevuta in vita dal de cujus (8.000 euro), giusto il disposto dell'art. 564 c. 2 c.c., di talchè la quota che egli deve ancora ricevere è pari a 22.533,50 euro. Deve a questo punto verificarsi se il relictum sia sufficiente a soddisfare l'attore. 
Come detto, la massa relitta del de cujus corrisponde alla somma tra 1/4 delle giacenze del conto corrente (pari a 222,6 euro) e 1/4 del valore delle donazioni dichiarate nulle (ovvero 39.500 euro). 
Ebbene, detto importo appare sufficiente a garantire la legittima spettante all'attore, come sopra determinata, di talchè non vi è necessità alcuna di procedere alla riduzione delle donazioni eseguite in vita dal de cujus (atteso che, nessuno degli altri eredi legittimari ha esperito l'azione di riduzione al fine di ottenere il riconoscimento della propria quota di legittima). 
A tale considerazione, consegue il rigetto della domanda di riduzione formulata da parte attrice, dovendosi pertanto procedere alle operazioni di divisione.  9. Sulla divisione. 
La divisione è l'azione finalizzata alla ripartizione della massa ereditaria tra tutti i coeredi, secondo le regole previste dagli articoli 713 e seguenti c.c.. Nell'ambito delle operazioni di divisione alcuni eredi (e precisamente i figli, i loro discendenti e il coniuge) sono tenuti a collazione (sulla non necessità di una domanda cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019), e cioè devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (salvo che il de cujus non li abbia dispensati), e devono altresì imputare alla loro quota le somme di cui erano debitori verso il defunto e quelle di cui sono debitori verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione (art. 724, comma 2, c.c.). 
Ed infatti, a norma dell'art. 713 c.c. ciascun coerede ha diritto di domandare, in ogni momento, la divisione della massa caduta in successione (ciò presupponendo, naturalmente, che vi sia un relictum caduto in comunione ereditaria e, dunque, suscettibile di essere ripartito), non ravvisandosi nel caso di specie alcuna delle ipotesi contemplate dai commi 2 e 3 della disposizione richiamata (che pongono dei limiti temporali dalla divisione sulla base delle indicazioni del testatore), né i casi di impedimento alla divisione di cui all'art. 715 c.c.. 
Nell'ipotesi in esame, come detto, alla data dell'apertura della successione, la massa relitta risulta costituita dalle giacenze sul conto corrente cointestato e dal credito nei confronti di #### e ### conseguente alla declaratoria di nullità (avente efficacia retroattiva) delle donazioni eseguite in loro favore mediante bonifico bancario. 
Naturalmente, le operazioni di divisione implicano che, a norma dell'art. 724 c.c., gli eredi legittimari conferiscano in collazione quanto ricevuto in donazione e imputino alla loro quota i debiti nei confronti del de cujus. 
Dovrà dunque tenersi conto del valore delle donazioni (dissimulate e indirette) eseguite in vita da ### che i donatari dovranno portare in collazione. Com'è noto, la collazione degli immobili può avvenire in natura o per imputazione (art. 746 c.c.). 
Inoltre, devono essere ripartiti tra tutti i coeredi, in proporzione alle rispettive quote, i debiti ereditari, salvo che sia diversamente stabilito dal testatore (art. 752 c.c.). Nella ripartizione della massa, dunque, dovrà tenersi conto dei pagamenti dei debiti ereditari eseguiti da taluno degli eredi che, in definitiva, dovranno gravare su tutti proporzionalmente (in assenza di diverse indicazioni da parte del testatore). 
Laddove taluno degli eredi abbia ricevuto una quota superiore a quella allo stesso spettante in forza della successione legittima e/o testamentaria, dovrà provvedersi alla determinazione dei conguagli in denaro. 
Nello specifico, #### ed ### dovranno dunque imputare alla loro quota il valore del debito nei confronti del de cujus (per complessivi 39.500 euro), nella misura di 1/3 ciascuno, pari a dunque a 13.166,66 euro. 
Inoltre, la donazione ricevuta da ### (pari a 8.000 euro) dovrà essere oggetto di collazione, con imputazione al valore della sua quota. 
Parimenti, ### e ### saranno tenuti alla collazione (da eseguirsi per imputazione, come desumibile dal tenore delle difese svolte) del valore della nuda proprietà dell'immobile loro donato dal de cujus, pari, dunque, a 96.900 euro ciascuno; oltre a ciò, dovrà essere oggetto di collazione l'importo della donazione indiretta relativa alle spese connesse all'atto di trasferimento (2.625 euro cadauno). 
Nella determinazione del valore dell'immobile da portare in collazione non può trovare applicazione, nel caso in esame, il disposto dell'art. 748 c.c., che prevede la deduzione, in favore del donatario, del valore delle migliorie apportate al bene (nei limiti del valore al tempo dell'apertura della successione). 
Ebbene, presupposto per l'applicabilità di detta disposizione è che i lavori siano stati eseguiti dal donatario e, dunque, siano successivi all'atto donativo. Ove antecedenti, infatti, trattandosi di lavori eseguiti su un bene di proprietà altrui, essi, al più, possono configurarsi come credito nei confronti del de cujus. Nel caso in esame, i lavori attribuibili a ### sulla base della documentazione versata in atti dal convenuto sono tutti antecedenti al 2014. La parte tuttavia non ha formulato alcuna domanda di accertamento dell'eventuale credito vantato nei confronti del padre defunto, essendosi limitato a chiedere il rigetto delle domande attoree. Conseguentemente, di tali importi non potrà tenersi conto in questa sede ###definitiva, il valore da ripartire è pari a complessivi 246.772,6 euro, oltre al valore debiti ereditari pagati integralmente dai singoli eredi, di cui si dirà di seguito. 
Venendo dunque all'indagine delle singole posizioni, devono svolgersi le seguenti considerazioni. 
A ### BERNABÒ, coniuge del de cujus, stante il concorso tra successione legittima e testamentaria, spetta una quota pari, complessivamente, a 1/4 della massa, così determinata: 1/3 (corrispondente alla quota di pertinenza del coniuge in ragione della successione legittima in caso di concorso con più figli, giusto il disposto dell'art. 581 c.c.), da calcolarsi su un valore pari a 3/4 del patrimonio (atteso che, in forza del testamento, la quota disponibile, corrispondente a 1/4, è attribuita ai soli figli ### ed ###. La quota alla stessa spettante in forza della successione legittima apertasi sui 3/4 del patrimonio è dunque pari a 61.693,15 euro. 
La quota spettante a ### e ### ammonta invece a complessivi 1/8 del patrimonio. ### dei 3/4 della massa sui quali si è aperta la successione legittima (avendo il de cujus disposto della sua quota disponibile), ai quattro figli (che concorrono con il coniuge) spettano complessivi 2/3, da ripartirsi in parti uguali (e, dunque, 1/8 cadauno). ### da assegnare agli stessi in sede di divisione è dunque pari a 30.846,57 euro ciascuno. 
Quanto alla posizione di ### ella dovrà tuttavia preliminarmente imputare alla propria quota l'importo di 13.166,66 euro, ovvero la propria quota di debito nei confronti del de cujus, derivante dalla declaratoria di nullità delle donazioni prive dei requisiti formali. Il residuo è dunque pari a 17.679,91.  ### viceversa, dovrà imputare alla propria quota la donazione ricevuta in vita dal de cujus, pari a 8.000 euro, con conseguente spettanza di euro 22.856,57. 
Infine, a ### ed ### spetta una quota pari 1/4, derivante dalla somma della quota di successione legittima (sopra determinata, ovvero 1/8) e della quota di disponibile, ad essi attribuita in parti uguali forza delle disposizioni testamentarie (e dunque 1/8, pari alla metà di 1/4).  ### spettante a ciascuno di essi è dunque pari a 61.693,15. 
Essi dovranno preliminarmente imputare alla loro quota il valore delle donazioni ricevute (96.900 euro e 2625 euro), nonché il valore del debito nei confronti del de cujus (13.166,66 euro). 
Avendo gli stessi ricevuto una quota superiore a quanto loro spettante, dovranno restituire agli altri eredi, sottoforma di conguaglio, l'importo 50.998,5 euro cadauno. 
Le somme dagli stessi dovute a titolo di conguaglio dovranno essere attribuite ai restanti eredi, ### BERNABÒ, ### e ### in proporzione alle rispettive quote. 
Infine, dovrà considerarsi, come pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria, che ### a seguito dell'introduzione del procedimento di mediazione, ha già ricevuto, mediante assegno bancario, l'importo di 6.500 euro, trattenuto quale acconto sul maggiore avere. Non essendovi elementi da cui desumere chi abbia provveduto al pagamento, essa dovrà essere imputato a ### ed ### in parti uguali (e, dunque, 3.250 euro cadauno). 
La somma complessivamente spettante all'attore è dunque pari a 16.356,57 euro (al lordo delle spese funerarie, su cui si dirà infra).  ### ed ### dovranno dunque corrispondere, ciascuno, i seguenti importi: - 30.846,57 euro a ### BERNABÒ; - 8.839,95 euro a ### - 8.178,28 euro a ### (corrispondente alla differenza tra 11.428,28 euro e 3.250 euro). 
Il residuo di conto corrente (222,6 euro) dovrà essere ripartito tra ### BERNABÒ, ### e ### (avendo ### ed ### già ottenuto integramente il valore della loro quota), proporzionalmente, e dunque: 111,3 euro a ### BERNABÒ, 55,65 euro a ### e ### A questo punto, come già osservato, dovranno essere ripartite tra gli eredi le spese connesse alla successione, in proporzione delle rispettive quote. Poiché dette spese sono state anticipate da ### BERNABÒ (per 2.250 euro) e ### (254 euro), gli altri coeredi dovranno provvedere al rimborso pro quota, eventualmente mediante compensazione con i reciproci controcrediti. 
E dunque, ### BERBABÒ dovrà ricevere dagli altri eredi il complessivo importo di 3/4 delle spese sostenute: in particolare, ### e ### dovranno rimborsare alla madre 281,25 euro cadauno (corrispondente alla quota di 1/8); ### e ### dovranno invece restituire 562,5 euro ciascuno (1/4). Il debito di ### tuttavia, dovrà essere parzialmente compensato dal controcredito da questi vantato nei confronti della madre per 63,5 euro (pari a 1/4 di 254 euro, da lui anticipate). ### in definitiva, dovrà rimborsare alla madre 499 euro (da sommare all'importo di 30.846,57, sopra determinato, e dunque complessivi 31.345,57 euro). Dovrà inoltre ricevere dai fratelli il residuo importo e dunque 63,5 euro da ### e 31,75 euro ciascuno da ### e ### Il credito nei confronti di questi ultimi dovrà essere compensato con i rispettivi controcrediti e, pertanto, ### dovrà essere condannato a pagare 8.808,2 euro nei confronti di ### e 8.146,53 euro nei confronti di ### 10. Sulle spese di lite. 
Non resta che passare alla regolamentazione delle spese di lite. 
A fronte dell'accoglimento delle domande di accertamento formulate dall'attore in via principale o subordinata, è stata invece rigettata la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni (oltre alle domande di nullità del trasferimento formulate in via principale). 
Inoltre, non ha trovato accoglimento la domanda di scioglimento della comunione sull'immobile e conseguente divisione mediante vendita. 
La soccombenza reciproca delle parti (“In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Nella specie, la S.C. ha dato altresì rilievo, per escludere la ricorrenza dei presupposti della soccombenza reciproca, al fatto che la parte vincitrice aveva ridotto la sua richiesta in corso di causa)” cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020), non può non avere ricadute con riferimento alle spese di lite, apparendo congrua una parziale compensazione, nella misura di 1/3. 
Per quanto concerne i restanti 2/3, essi vanno posti a carico dei convenuti, sebbene non in misura eguale. Ed infatti, a mente dell'art. 97 c.p.c., “se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”. Nel caso di specie, è del tutto evidente che la posizione di ### (l'unica convenuta a non essersi costituita, la quale ha sì beneficiato di donazioni in denaro dichiarate nulle ma che è del tutto estranea all'atto traslativo simulato dell'immobile dei genitori) non può essere equiparata a quella degli altri convenuti. E così, pare congruo concludere che ### debba compartecipare alle spese in misura pari a 1/8 dei 2/3, mentre la parte restante rimarrà a carico degli altri convenuti, in via solidale. 
Più concretamente, e cioè passando agli aspetti più strettamente quantificatori, l'importo delle spese va calcolato avuto riguardo al valore di causa (costituito dalla somma del valore della pluralità di domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti, in ossequio al dettato dell'art. 10 c.p.c.), facendo applicazione di parametri superiori ai medi tabellari stante l'indubbia complessità della controversia. Risulta dovuto, inoltre, un aumento connesso alla presenza di più parti a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, da commisurare al 25%. I 2/3 delle spese, pertanto, corrispondono a euro 15.000,00 oltre spese generali. La quota a carico di ### è pari a euro 1.875,00 oltre spese generali, mentre la parte restante (euro 13.125,00) va posta a carico degli altri convenuti in via solidale. I convenuti vanno condannati a pagare direttamente il difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario. 
Quanto alle spese di ### ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti in causa nel rapporto esterno con il professionista, esse vanno ripartite tra le parti seguendo un criterio sostanzialmente simmetrico rispetto alla regolazione delle spese, e dunque: - l'attore deve farsi carico di 1/16 dei compensi; - ### deve farsi carico di 3/16 dei compensi; - gli altri convenuti, in solido tra loro, si faranno carico della restante parte (11/16).  P.Q.M.  Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: - accerta la nullità delle donazioni aventi ad oggetto i bonifici di cui in parte motiva; - rigetta la domanda di nullità del trasferimento immobiliare per dedotta incommerciabilità del bene; - rigetta la domanda di nullità per assenza di causa del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile di cui in parte motiva in favore di ### - accerta la simulazione del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile di cui in parte motiva nei confronti di ### ed ### - accerta la natura di donazione indiretta del pagamento degli onorari ed imposte derivanti dal contratto di trasferimento, di cui in parte motiva; - rigetta la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni; - dispone lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte del de cuius ### - attribuisce a: 1) ### BERNABÒ l'importo di 111,3 euro, da prelevare dal residuo dei conti cointestati al de cuius; 2) ### l'importo di 55,65 euro da prelevare dal residuo dei conti cointestati al de cuius; 3) ### l'importo di 55,65 euro da prelevare dal residuo dei conti cointestati al de cuius; - condanna ### a corrispondere: a) 31.409,07 euro a ### BERNABÒ, b) 8.839,95 euro a ### c) 8.178,28 euro a ### d) 63,5 euro a ### - condanna ### a corrispondere: a) 31.345,57 euro a ### BERNABÒ, b) 8.808,2 euro a ### c) 8.146,53 euro a ### - condanna ### a corrispondere 281,25 euro a ### BERNABÒ; - condanna ### a corrispondere 281,25 euro a ### BERNABÒ; il tutto oltre interessi legali a far data dalla domanda; - compensa le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la parte restante delle spese a carico dei convenuti come segue: a) euro 1.875,00 oltre spese generali e accessori di legge a carico di ### b) euro 13.125,00 oltre spese generali e accessori a carico degli altri convenuti in via solidale; importi da corrispondere direttamente in favore dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosi antistatario; - pone le spese di ### nel rapporto interno tra le parti, a carico l'attore nella misura di 1/16, di ### nella misura di 3/16 e degli altri convenuti, in solido tra loro, nella misura di 11/16. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 16.4.2024 ### est. ### 

causa n. 5105/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Boi Michela, Fornaciari Michele

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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 613/2024 del 12-06-2024

... Occorre osservare che assume carattere assorbente il motivo fondato sulla prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto si è innanzi ad una fattispecie che va sussunta nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e che, come tale, soggiace al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Ed invero, nel caso di specie, l'azione di ripetizione dell'### è da ritenersi prescritta per decorso del termine decennale di cui all'art. 2033 del cod civ., atteso che l'istituto previdenziale avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto entro e non oltre il ###, mentre ha chiesto la restituzione delle somme oggetto di causa soltanto con le note in atti, rispettivamente del 24-12-2021 e del 04-01-2022, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità. L'### peraltro, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa ### all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1118/2022 R.G. promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliat ####### 8.   - ricorrente - contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore.  - resistente contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito ### E ### Con ricorso depositato il ###, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che l'### con nota del 24.12.2021, gli aveva chiesto la ripetizione della somma di € 2.741,15, a titolo di disoccupazione agricola, percepita indebitamente per il periodo dal 01.10.2006 al 31.12.2009 “non spettante a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi” e, con successiva nota del 04.01.2022, gli aveva chiesto, per le medesime causali, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 la restituzione dell'ulteriore somma di € 4.943,70, lamentava la genericità della motivazione posta a base della nota di indebito, la prescrizione delle somme richieste nonché l'illegittimità, nel merito, della pretesa restitutoria oggetto di causa.  ###.N.P.S. non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza in data ### (cfr. note di trattazione scritta del 20.01.2023), sicché ne va dichiarata la contumacia. 
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.06.2024 per il deposito di note.  **** 
Occorre osservare che assume carattere assorbente il motivo fondato sulla prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto si è innanzi ad una fattispecie che va sussunta nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e che, come tale, soggiace al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c.. 
Ed invero, nel caso di specie, l'azione di ripetizione dell'### è da ritenersi prescritta per decorso del termine decennale di cui all'art. 2033 del cod civ., atteso che l'istituto previdenziale avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto entro e non oltre il ###, mentre ha chiesto la restituzione delle somme oggetto di causa soltanto con le note in atti, rispettivamente del 24-12-2021 e del 04-01-2022, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità. 
L'### peraltro, rimanendo contumace, non ha dato prova di avere compiuto un qualsiasi atto interruttivo della decorrenza del termine di prescrizione. 
Le spese seguono la soccombenza dell'### e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  PQM Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024
In accoglimento del ricorso, dichiara che ### non è tenuto a restituire la somma di € 2.741,15 di cui alla comunicazione ### del 24.12.2021 e la somma di € 4.943,70 di cui alla comunicazione ### del 04.01.2022, percepite per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2009 a titolo di disoccupazione agricola; condanna, inoltre, l'### a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato ### dichiaratosi antistatario. 
Termini Imerese, 12.06.2024 IL GIUDICE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024

causa n. 1118/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Gagliano Chiara, Re Francesca

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 5659/2024 del 04-06-2024

... Rilevato il carattere potenzialmente assorbente dell'eccezione di prescrizione, con ordinanza riservata del 5.6.2023 il giudice non ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è giunta in decisione dopo il deposito della comparsa conclusionale da parte della sola convenuta. E' opportuno affrontare immediatamente l'eccezione di prescrizione, per la sua valenza assorbente. Pur non avendo depositato la propria comparsa conclusionale, l'attore aveva già affrontato spontaneamente la questione nell'atto di citazione, invocando, a dire il vero apoditticamente, l'applicazione della “sospensione emergenziale del 2020 (64 giorni)” nonché gli effetti sospensivi della mediazione esperita nell'ambito del giudizio 7706/2019 (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 7304/2023 promossa da: ### s.r.l. (già ### s.p.a.) [P.I. ###] con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### via ### n. 2 ATTORE contro ### nata a ### il ###- C.F.  ###) residente ###via ### n. 7/B con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### viale ### n.3 CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 All'udienza del 23.01.2024 i difensori delle parti hanno concluso come segue: Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale e nel merito: accertare, dichiarare inefficace nei confronti della società ### S.r.L. la rinuncia all'azione di riduzione nei confronti dell'erede nominata (### contenuta nella pubblicazione di testamento olografo acquiescenza ed accettazione d'eredità del 24 novembre 2027 (rep. 49067 rac. 20168 notaio in Rho dott. ###; In via istruttoria: ammettersi, infine, prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte in narrativa nonché sui formulandi capitoli di prova ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c.. 
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze tutte dedotte in narrativa sui formulandi capitoli di prova ai sensi dell'art. 183, 6°comma c.p.c.. 
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. ed al contributo previdenziale forense. 
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 
Parte convenuta: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della causa attesa la tardiva iscrizione a ruolo della stessa, e ciò in considerazione delle argomentazioni illustrate in atti: in via preliminare: accertare e dichiarare che relativamente alle richieste oggetto della presente causa, che è intervenuto il giudicato attesa la sentenza emessa dal Tribunale di ### n. 3271/2022 resa nell'ambito nel procedimento rg. 7706/2019 e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 324 cpc ed art. 2909 c.c e per l'effetto respingere ogni richiesta formulata dalla attrice nei confronti della convenuta, poiché formulata in violazione dei principi previsti ex lege. 
In via preliminare e nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria e per l'effetto respingere la domanda attorea nei confronti della convenuta, per le motivazioni illustrate in atti; nel merito dichiarare inammissibile, improcedibile, nulla ed inesistente e comunque rigettarsi l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c- ed ogni domanda presupposta e conseguenteazione esperita dal creditore del delato in assenza di previsione legislativa che in ipotesi conferirebbe a quest'ultimo la facoltà di poter incardinare la succitata azione in caso di rinuncia dell'esperimento dell'azione di riduzione da parte del delato totalmente pretermessoed ciò in considerazione delle argomentazioni indicate in atti; dichiarare altresì inammissibile improcedibile, nulla ed inesistente e comunque da rigettarsi l'azione esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900, ed ogni domanda presupposta alla stessa e conseguente, attesa la mancanza della vocazione in giudizio dell'erede testamentaria sig.ra ### nel merito, in via subordinata, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse dichiarata ammissibile tale azione dichiarare inefficace la rinuncia all'azione di riduzione da a parte della convenuta limitatamente al 50% dei beni facenti parte della massa ereditaria ossia all'automobile ### 7 targata ### e all' abitazione di ### ( censito presso il catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7, particella 348 sub 33 zona cens. 1 categoria A/3 cl.6 7 vani rendita 668,81), dichiarando che i cespiti siti in Rho (foglio 26, particella 263, sub 23 cat. ### cl.3 vani 3 rendita 379,60) ed il box (foglio 26 particella 263 sub 72 cat. C/6 cl.5 rendita € 68,17) sono stati acquistati per atti inter vivos e non sono pervenuti alla sig.ra ### per successione ereditaria; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario; In via istruttoria: La presente difesa chiede all'ill.mo Giudice adito di acquisire d'ufficio il fascicolo rg. 7706/2019 Trib. ### o eventualmente autorizzare, l'istante a provvedere al deposito su supporto USB dello stesso fascicolo in considerazione del fatto che le notevoli dimensioni non permettono il deposito telematico. 
Con più ampia riserva ex art. 183 cpc.  . 
Motivi della decisione Con atto di citazione notificato in data ###, ### srl ha convenuto nel presente giudizio ### domandando dichiararsi inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti dell'erede nominata (### contenuto nella “pubblicazione del testamento olografo di ### - acquiescenza ed accettazione di eredità” del 24 novembre del 2017 (rep.49067 rac.20168 dott. ### notaio in Rho ). 
Parte attrice ha in particolar modo dedotto di essere creditrice della convenuta in virtù della sentenza 553/2012 della Corte di Appello di ### che ha riformato la sentenza 9425/2008 del Tribunale di ### condannando ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 1.313.639,00 oltre interessi legali (cfr. all. 1 atto di citazione). La sentenza della Corte d'Appello è stata confermata dalla Corte di Cassazione (cfr.2 atto di citazione) determinando di conseguenza la definitività della pronuncia. Il montante complessivo, comprensivo di interessi, ERA PARI, alla data dell'ultimo atto di precetto intimato (2015, cfr. doc. 3 atto di citazione), ad euro 2.069.852,47. ### ha recuperato solo la somma di euro 1.111.955,26, mediante l'esperimento di procedure esecutive immobiliari e presso terzi, residuando dunque un suo credito di euro 957.897,21. 
Medio tempore la madre della convenuta, ### è venuta a mancare il 12 ottobre 2017, designando nel proprio testamento quale erede universale la nipote ### figlia della convenuta. Il testamento è stato pubblicato in 24 novembre 2017 in uno con la dichiarazione di ### legittimaria pretermessa, di acquiescenza alle disposizioni testamentarie e rinuncia espressa ad ogni azione di riduzione nei confronti della figlia (cfr. doc. 9 atto di citazione). 
Con atto di citazione del 10 gennaio 2019 l'odierna attrice aveva convenuto in giudizio ### chiedendo la reintegrazione della quota di legittima (1/2 dell'asse ereditario, rappresentato precipuamente da un immobile in ### previo accertamento della totale pretermissione dall'eredità della madre. Nell'ambito della causa, iscritta a ruolo al numero di r.g.  7706/2019 Tribunale di ### veniva disposta la mediazione obbligatoria, che si è protratta dal 20 giugno 2019 al 18 settembre 2020. Il procedimento si è concluso con sentenza del Tribunale di ### n. 3721/2022 del 12 aprile 2022, che ha rigettato la domanda proposta da ### poiché l'azione di riduzione in surroga da parte dei creditori del legittimario pretermesso, in caso in cui quest'ultimo abbia espressamente rinunciato all'azione di riduzione, deve essere preceduta dal positivo esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di rinuncia (cfr. doc. 12). In conseguenza di ciò, ### ha nuovamente adito il Tribunale di ### a mezzo della presente causa domandando ex art.  2901 c.c. la revoca dell'atto di rinuncia e deducendo la sussistenza del requisito della frode ai creditori come palesato, principalmente, dalla circostanza che il testamento (10 luglio 2008) era stato formato in limine all'emissione della sentenza 9425/2008 (16 luglio 2008). 
Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto eccependo: i) preliminarmente l'improcedibilità dell'azione avversaria posto che l'atto di citazione è stato notificato ex art. 140 cpc il 25 gennaio 2023 e la causa è stata iscritta a ruolo il 20 febbraio 2023 in violazione del limite di 10 giorni disposto dall'art. 165 c.p.c.; ii) l'inammissibilità della domanda attorea, ritenendo che sulle questioni oggetto del contendere si sarebbe formato il giudicato in virtù della sentenza 3721/2022, i cui termini di impugnazione erano ormai spirati; iii) l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2903 c.c. posto che l'atto revocando è del 24.11.2017 e pertanto la prescrizione è intervenuta il ###; iv) in ogni caso, l'inammissibilità della domanda avversaria poiché “determinerebbe [..] una contrazione di diritti personalissimi” del legittimario pretermesso in assenza di una espressa previsione legislativa; iv) In subordine, ha evidenziato che la mancata instaurazione del contradditorio nei confronti dell'erede universale, litisconsorte necessaria, renderebbe l'azione “improcedibile, nulla ed inesistente” e ha, in ogni caso, integralmente contestato sotto plurimi profili di merito la domanda attorea. 
Rilevato il carattere potenzialmente assorbente dell'eccezione di prescrizione, con ordinanza riservata del 5.6.2023 il giudice non ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è giunta in decisione dopo il deposito della comparsa conclusionale da parte della sola convenuta. 
E' opportuno affrontare immediatamente l'eccezione di prescrizione, per la sua valenza assorbente. 
Pur non avendo depositato la propria comparsa conclusionale, l'attore aveva già affrontato spontaneamente la questione nell'atto di citazione, invocando, a dire il vero apoditticamente, l'applicazione della “sospensione emergenziale del 2020 (64 giorni)” nonché gli effetti sospensivi della mediazione esperita nell'ambito del giudizio 7706/2019 (456 giorni). 
In primo luogo, a nulla vale l'esperimento della mediazione ai fini della sospensione dei termini di prescrizione dell'azione revocatoria. Va considerato al riguardo che: la mediazione tra le parti è stata svolta con riferimento ad altra domanda; l'azione revocatoria non è soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis d. lgs 28/2010, come confermato da Cass. 25855/21. Quel procedimento di mediazione non può dunque dispiegare alcun effetto sospensivo della prescrizione della domanda azionata in questo giudizio. 
Ovviamente, nemmeno si può configurare alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notificazione alla convenuta dell'atto introduttivo del presente giudizio. Va richiamato al riguardo l'orientamento assolutamente consolidato un giurisprudenza, come anche in dottrina, secondo il quale in tema di azione revocatoria la posizione del creditore ha natura di diritto potestativo, al quale pertanto non corrisponde l'obbligo di un soggetto a una prestazione una la mera posizione di soggezione all'iniziativa altrui; ne consegue che non è configurabile l'esistenza di un atto interruttivo del decorso della prescrizione diverso dalla domanda giudiziale ( cfr. Cass. 3379/2007 e molte successive). 
In secondo luogo, quanto all'invocata applicazione della sospensione emergenziale di 64 giorni disposta per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica del 2020, deve innanzitutto precisarsi che alla fattispecie in esame, trattandosi di termine sostanziale e non processuale, si applica il comma 8 dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ai sensi del quale “Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.” I commi 5 e 6 citati dal comma testè riportato, per quanto rileva nell'odierna sede, facoltizzavano i capi degli uffici giudiziari ad adottare le misure previste dal comma 7 lettere da a) a f) e h) ossia “a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del ### generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale; [..] h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.” Osservato che nel periodo oggetto del richiamato decreto legge l'iscrizione a ruolo di procedimenti civili presso il Tribunale di ### non era inibita da provvedimenti organizzativi del capo dell'ufficio giudiziario, la sospensione invocata non può trovare applicazione. 
Dal momento che l'atto dispositivo oggetto della domanda è stato posto in essere il ### risultava già decorso alla data di notifica dell'atto di citazione (25.01.2023) il termine prescrizionale di 5 anni di cui all'art. 2903 c.c.. 
Deve pertanto essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. esercitata dalla parte attrice.  ### dell'eccezione di prescrizione dispiega efficacia assorbente ed esime dall'esame delle ulteriori eccezioni. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano secondo i valori medi quanto alla fase di studio e di trattazione; si liquidano nei minimi quanto alla fase istruttoria atteso che il giudice non ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; e si liquidano nei minimi anche per la fase decisoria, atteso che la comparsa conclusionale della convenuta ripete integralmente il contenuto della comparsa di risposta, e che non si è reso necessario il deposito di memoria di replica, avendo parte attrice disertato il giudizio dopo la precisazione delle conclusioni. Lo scaglione è quello del valore del credito che l'azione mira a tutelare (cfr. Cass. Ord. 10089/2014). ### liquidato secondo i predetti criteri è dunque pari a € 18.420,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge. 
Si dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, come da richiesta formulata nelle conclusioni.  P.Q.M.  Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: - dato atto dell'intervenuta prescrizione dell'azione, rigetta la domanda svolta ex art. 2901 dall'attrice ### srl nei confronti di ### - condanna l'attrice ### srl al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta ### liquidate in € 18.420,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge; - dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario. 
Così deciso in ### il 3 giugno 2024.   

Il giudice
Dott.ssa ###


causa n. 7304/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Macchi Caterina, Barbata Mario

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