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Giudice di Pace di Alcamo, Sentenza n. 18/2026 del 21-01-2026

... via preliminare esaminare la questione , del tutto assorbente e per la ragione più liquida non si esamineranno le altre, dell'assenza di omologazione dell'apparecchio autovelox usato -Pag. III - dall'Amministrazione resistente e prendere atto e fare applicazione delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione sul punto. Difatti, ritiene il Giudice di doversi conformare ai principi da ultimo espressi dall'ordinanza della Corte di Cassazione 10505/2024, pubblicata in data ###. Nella predetta pronuncia, difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “### che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del … non era omologato, la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente - sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine (leggi tutto)...

testo integrale

-### I - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Il Giudice nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n° 1991/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data ### nella ### di questo ### del Giudice di ### DA ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce-allegato al presente atto, dall'Avv. ### e Avv. ### -ricorrente - ### di ### del ### , in persona del ### pro-tempore, domiciliato per la carica presso la ### codice fiscale: ### - resistente contumace CONCLUSIONI all'udienza del 16.01.2026 il procuratore di parte ricorrente discute la causa concludendo come in atti, quindi il giudice dà lettura di quanto segue ### definitivamente pronunciando; visti gli artt. 6 e 7 d.lgs. 01.09.2011, n. 150 accoglie Il ricorso presentato da ### e per gli effetti ### il verbale n . n. V/###/2025 (prot. 9602/2025) del 09.09.2025; n. V/###/2025 (prot. 9611/2025) del 10.09.2025 e n. V/###/2025 (prot. 10289/2025) del 10.09.2025 Condanna il Comune di ### del ### a rifondere al ricorrente le spese di lite pari a pari ad €. 220.00 di cui €.43.00 per esborsi oltre iva , cpa e spe -Pag. II - se generali con distrazione a favore con distrazione a favore dell' Avv. V. ### dichiaratosi antistatario MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo . Parte ricorrente, dopo aver riconosciuto la accertata violazione dell'art. 142 comma 9 del CDS poiché superava il limite massimo di velocità imposto dall'Ente proprietario della strada. accertato nel Comune di ### del ### in località SS 187 Km 34+800, adduceva quale motivo di ricorso la mancanza di omologazione dell'apparecchiatura ; ### dell'art. 142 c.d.s. ;### d.l. 123/24 del Ministero dei ### Passando, quindi, all'esame nel merito del ricorso, occorre in via preliminare esaminare la questione , del tutto assorbente e per la ragione più liquida non si esamineranno le altre, dell'assenza di omologazione dell'apparecchio autovelox usato -Pag. III - dall'Amministrazione resistente e prendere atto e fare applicazione delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione sul punto. 
Difatti, ritiene il Giudice di doversi conformare ai principi da ultimo espressi dall'ordinanza della Corte di Cassazione 10505/2024, pubblicata in data ###. Nella predetta pronuncia, difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “### che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del … non era omologato, la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente - sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i “controlli ed 5 omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici ac -Pag. IV - certa, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: ### trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”. 
Operata tale ricostruzione sistematica, la Suprema Corte ha quindi precisato che: “E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. ###, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento -Pag. V - stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.  (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”. 
Nello specifico, e con riferimento all'orientamento contrario seguito, la Corte ha precisato che “naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”. Si è quindi giunti a chiarire la distinta natura dei due procedimenti indicati, evidenziando che: “### stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché -Pag. VI - intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”. 
Inoltre, di recente la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla questione indicata, e con ordinanza 26/7/2024 n. 20913, la seconda sezione della Cassazione Civile, ha confermato che: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs.  285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r.  495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi. 
Ne consegue che gli apparecchi di rilevamento della velocità devono essere non solo approvati dal Ministero delle ### ma anche omologati dopo le opportune procedure tecniche. Si tratta di due distinte procedure: l'approvazione serve solo ad autorizzare il prototipo di autovelox secondo gli standard di legge previsti; l'omologazione serve ad accertare che tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa e ne consenta la riproduzione in serie. Orbene, a questo punto occorre rilevare che se la norma di legge in materia di violazione del limite di velocità (che prescrive l'omologazione dell'apparecchio di rilevamento) non ha trovato una norma d'esecuzione (peraltro sott' ordinata), con la conseguenza che nessuno degli appa -Pag. VII - recchi è omologato, ciò non può ricadere ovviamente sul cittadino, il quale non può subire una contestazione di infrazione se non v'è debita prova che l'abbia commessa. 
Nel caso di specie è pacifico che l'autovelox sia stato solo approvato ma non omologato, così come espressamente richiesto dalla legge, circostanza che porta a ritenere illegittimi i verbali oggi opposti ed, applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie, mancando la prova dell'omologazione dello strumento di rilevamento e quindi la certezza della violazione del limite di velocità, è pertanto evidente che il verbale di contestazione va annullato. 
Poiché la presente sentenza definisce il giudizio va provveduto in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza in lite ex art. 91 c.p.c. e si liquidano con applicazione dei valori minimi previsti dalle ### dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita, attesa la controvertibilità della questione e l'impatto innovativo assunto dalla sentenza della Corte di Cassazione da ultimo menzionata. Sono quindi pari a complessivi €. 220.00 di cui €.43.00 per esborsi oltre iva , cpa e spese generali con distrazione a favore dell' Avv. V. ### dichiaratosi antistatario “### come in epigrafe. 
Così deciso in ### 16.01.2026 ### (Dott. ###

causa n. 1991/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Giuseppe Pintacuda

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 30487/2024 del 26-11-2024

... sotto altro profilo - ferma la considerazione dell'assorbente circostanza secondo cui, in ogni caso, l'affermazione della responsabilità civile del ### deve ritenersi superata dall'avvenuta pronuncia, passata in giudicato, della condanna generica dello stesso al risarcimento del danno - varrà rilevare come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie; sul punto, è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalle ### di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - RESPONSABILITÀ ###.ssa ### - ### - Dott. ### - ### - Adunanza del 25/10/2024 - ###. ### - ### - R.G.N. 11448/2022 Dott. ### - #### - Rep.  ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11448/2022 proposto da: ### rappresentato e difeso dagli avv.ti #### (###) e ### SCOGNAMIGLIO (###); - ricorrente - contro ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.to ### (###); - controricorrenti - avverso la sentenza n. 437/2022 della CORTE D'###, depositata il ###; copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc
Camera di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal ### dott. ### ritenuto che, con sentenza resa in data ###, la Corte d'appello di Catania, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato ### al risarcimento, in favore di ### e ### dei danni subiti questi ultimi in conseguenza della commissione, da parte del ### nella qualità di dirigente dell'### tecnico e del ### di pianificazione urbanistica del Comune di ### di taluni reati nel corso di un procedimento amministrativo vòlto al conseguimento, da parte degli attori, di provvedimenti amministrativi concernenti l'attività di edificazione su un proprio terreno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, ferma l'avvenuta pronuncia, da parte del giudice penale, della condanna generica del ### al risarcimento dei danni in favore degli odierni controricorrenti, aveva identificato la natura e l'entità di tali danni specificandone l'importo nella complessiva somma di euro 50.000,00, oltre accessori; avverso la sentenza d'appello, ### propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; ### e ### resistono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2059, 2697 Camera di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### c.c. e 185 c.p. (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto delle controparti al risarcimento dei danni non patrimoniali, non avendo le stesse fornito alcuna prova dell'effettivo ricorso di conseguenze dannose concretamente sofferte per effetto del fatto illecito dagli stessi dedotto in giudizio; in via subordinata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere corte territoriale erroneamente quantificato l'entità del risarcimento riconosciuto in favore delle controparti, sulla base di una valutazione illegittima e arbitraria e determinandone nell'importo in assenza di alcuna ragione giustificativa; il motivo è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso; dev'essere in primo luogo disattesa la censura avanzata dal ricorrente con riguardo alla dedotta ### mancata dimostrazione, da parte degli attori, dei danni non patrimoniali subiti per effetto del fatto illecito in esame, avendo la corte territoriale avuto cura di specificare la natura e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli d'indole morale subite dagli attori, ragionevolmente desumibili, sul piano presuntivo, dal valore significativo delle circostanze di fatto costituite dall'“estrema gravità dei reati commessi dal Reale” eseguiti attraverso la frapposizione di “ogni tipo di ostacolo (infine falsamente attestando lo smarrimento delle pratiche) per impedire l'accoglimento delle istanze dei Caporale”, i quali, “a loro volta, hanno visto disattese - a cagione del comportamento del dipendente comunale - le proprie legittime aspettative, ben potendosi ritenere maturato un senso di impotenza e di frustrazione crescente, man mano che trascorreva il tempo, che effettuavano inutili accessi agli uffici pubblici e vane richieste di giustificazioni per la mancata adozione dei provvedimenti, ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### che si sforzavano di ricercare vie d'uscita, pur dovendo prendere atto dell'impossibilità di trovarne. Ciò, nella consapevolezza che tale situazione avrebbe avuto conseguenze sul contratto preliminare, ed avrebbero potuto rendere impossibile (come poi è avvenuto) la stipulazione del contratto definitivo” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); si tratta di un ragionamento probatorio pienamente congruo e corretto sul piano logico-giuridico, avendo la corte territoriale opportunamente valorizzato la significativa incidenza di circostanze di fatto di per sé sufficientemente idonee a dar conto, in chiave dimostrativa, dell'effettiva sussistenza delle complessive conseguenze dannose d'indole morale concretamente subite dagli attori; dev'essere, viceversa, accolta la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo al punto concernente la quantificazione del danno morale; sul punto, la corte territoriale si è limitata a rilevare come, con riguardo alla “quantificazione del danno morale, deve tenersi conto dell'esito del procedimento civile instaurato (che, in prima battuta, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza penale che accertava la commissione dei reati da parte del ### vedeva i ### condannati alla restituzione della caparra, di ammontare assai rilevante) e nel conseguente pignoramento delle quote della ### fonte di sofferenza, ancorché transeunte. Quanto al profilo sub d), pur se gli effetti dannosi della condotta illecita del ### si sono evidenziati (per come si legge nella sentenza della sezione penale della Corte di appello di Catania) dal settembre 1995, allorquando il ### assunse la direzione del dipartimento di pianificazione urbanistica, occupandosi personalmente della pratica a dispetto del conflitto di interesse che ad essa lo legava, osserva comunque la Corte che il danno liquidato nel suo complesso è corretto, avuto riguardo al ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### pregiudizio subito dagli attori, siccome sopra specificato, ed alla estrema gravità degli illeciti commessi dal ### soggetto che, per la qualifica che rivestiva, avrebbe dovuto garantire imparzialità e correttezza, piuttosto che abusare della propria posizione” (cfr. pag. 6 la sentenza impugnata); osserva il riguardo il Collegio, come l'articolazione argomentativa in tal guisa elaborata dalla corte territoriale non sia idonea a dar conto in termini esaustivi del procedimento logico seguito dal giudice di merito per l'esatta determinazione monetaria dell'importo equitativamente liquidato a titolo risarcitorio; in particolare, varrà sottolineare come, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. ### del 06/12/2018, Rv.  667795 - 02); tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. ‘pura', consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento; ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del ‘minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6, ###) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 - 01); l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa diviene dunque insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazione del processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01); al fine di rendere più concreto il senso delle indicazioni sin qui fornite sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere ‘realmente' controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la ‘liquidazione' di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale ‘minimo comune' destinato a ‘rimodulare' (sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale; ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento; una volta fissato, con l'indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato; fattori a loro volta caratterizzati ### da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto); con riguardo al caso di specie, la corte territoriale, mentre ha avuto cura di evidenziare adeguatamente il concreto ricorso di una serie di fattori di per sé pienamente dotati di oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (segnatamente con riguardo alle specifiche circostanze connesse alle modalità di commissione del reato, alla gravità del comportamento lesivo del danneggiante, ai riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale delle vittime, etc.), ha del tutto omesso di fornire alcuna spiegazione circa il relativo funzionamento in chiave di ‘adeguamento', trascurando di individuare un punto di riferimento oggettivo di natura monetaria (direttamente o indirettamente connesso alla natura degli interessi lesi dal fatto illecito) sul quale agire attraverso l'azione combinata dei ridetti fattori, così sottraendosi al dovere di spiegare (e dunque di dar conto in termini oggettivi e controllabili del) l'iter attraverso il quale la stessa corte è giunta alla ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### determinazione della specifica entità monetaria (euro 50.000,00) liquidata quale danno riconoscibile in favore degli originari attori; nel restituire gli atti al giudice del rinvio al fine di procedere a tale liquidazione, varrà pertanto ribadire il principio ai sensi del quale, ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (### 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023, Rv. 668947 - 01; conf. 
Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024, Rv. 672085 - 01); con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto, ai fini della decisione, delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso (rimaste incontestate tra le parti), la cui considerazione avrebbe determinato una diversa decisione, con l'esclusione della responsabilità civile del ### con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente respinto l'istanza di ammissione della prova testimoniale richiamata in ricorso; ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili; osserva in primo luogo il Collegio come, avendo la corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l'evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all'art.  360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c. ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360 cit.; sotto altro profilo - ferma la considerazione dell'assorbente circostanza secondo cui, in ogni caso, l'affermazione della responsabilità civile del ### deve ritenersi superata dall'avvenuta pronuncia, passata in giudicato, della condanna generica dello stesso al risarcimento del danno - varrà rilevare come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art.  115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie; sul punto, è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalle ### di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.  116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove' ( Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c., converrà sottolineare come l'ammissibilità della doglianza relativa alla violazione di tale norma sia consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento', pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (### U, Sentenza 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02); nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### prova legale), si è limitato a denunciare un ### cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un'operazione critica del tutto inammissibile in questa sede ###il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.), dovendo ritenersi che, laddove la corte d'appello avesse applicato i principi richiamati nei precedenti motivi di ricorso, la stessa avrebbe condannato la controparte al rimborso, in proprio favore, delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio; il motivo è inammissibile; al riguardo - fermo il rilievo concernente l'assoluto difetto di profili di argomentazione critica avanzati, attraverso la proposizione della censura in esame, nei confronti della decisione impugnata - varrà rilevare l'assorbimento di qualsivoglia rilievo della doglianza, in considerazione dell'avvenuto parziale accoglimento del primo motivo del ricorso, nella specie tale da imporre la rimessione, al giudice del rinvio, dell'impegno alla nuova liquidazione delle spese di lite; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo nei limiti di cui motivazione e l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo (assorbito il quarto), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.  ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### il primo motivo nei limiti di cui motivazione; dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di Cassazione del 25 ottobre 2024.   ### 

causa n. 11448/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Catania, Giacomo Travaglino

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1862/2025 del 28-11-2025

... principio della ragione più liquida, con carattere assorbente. Va innanzitutto respinta l'eccezione dei convenuti di inammissibilità della azione di rivendica, così come risultante dalla rinnovazione della citazione integrata a seguito del rilievo di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. commi 4 e 5, per la ritenuta assoluta incertezza in ordine ai requisiti di cui ai punti 3 e 4 di cui all'art. 163 c.p.c., atteso che le contestazioni dei convenuti, attinenti ai limiti della emendatio libelli, sono riferibili alla diversa ipotesi di cui all'art. 183 comma 6 I termine c.p.c., applicabile al caso di specie ratione temporis, che disciplina la diversa ipotesi della precisazione e modifica delle domande ed eccezioni già formulate ma non, invece alla rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 commi 4 e 5 c.p.c. che resta soggetta all'unico limite delle decadenze maturate e della salvezza dei diritti quesiti non ravvisabili nel caso di specie. Nel merito la domanda è infondata. Gli attori, meglio specificando la domanda, hanno inteso proporre una azione di rivendica, azione a carattere reale, al fine di ottenere la restituzione delle parti comuni (portone scale e cortile) e (leggi tutto)...

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### n. ### 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO - ### in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 4257/2019 del ###, avente ad oggetto: "azione di rivendica” ###'#### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### dom.ti come in atti; - attori
E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### dom.ta come in atti; - convenuto - E ### rappresentata e difesa dagli avv. ### e avv. ### dom.to come in atti; -chiamato in causa - E ### - chiamato in causa contumace - Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti attrici con l'atto di citazione, come integrato a seguito della rilevata nullità della citazione di cui all'ordinanza del 9.11.2020, esperivano azione di rivendica con la quale chiedevano accertarsi e dichiararsi il diritto di proprietà degli attori, quali eredi di D'### sugli immobili, ancora indivisi, siti in ### via ### 17, fgl. 21, part. 44 sub 1 e 2, e part. 422 sub 1, compresa la comproprietà delle parti comuni (portone, cortile e scale); accertarsi la illegittimità delle opere ovvero dei cancelli apposti dalle controparti, impeditivi dell'accesso, ordinandosene la eliminazione; in subordine dichiararsi il diritto degli attori all'utilizzo delle parti comuni con ordine alla convenuta di consegna agli attori delle chiavi dei cancelli; con vittoria di spese. 
Premettevano gli attori di essere eredi legittimi di D'### la quale, deceduta in data ###, aveva lasciato ### “a succederle i figli ed i nipoti dei germani D'### D'### e D'### tra cui vi sono gli odierni istanti come risulta dalla denuncia di successione …”; che tra i detti beni vi era quello di cui si controverte pervenuto alla de cuius, in via diretta, mediante atto di divisionecessione datato 8.5.1965, rep n. 8864/racc. n. 1847, e per altra parte per successione mortis causa al marito ### deceduto senza figli in data ###, come da atti allegati; che l'accesso al bene di proprietà, attraverso il transito per le parti in proprietà comune con i convenuti, risultava impedito dalla apposizione, eseguita dagli ### di due cancelli, uno posto sulla strada pubblica e l'altro più internamente, le cui chiavi (fisiche o elettroniche) non erano mai state consegnate agli attori. 
Si costituiva in giudizio ### la quale contestava in toto la domanda, eccepiva la inammissibilità della domanda così come integrata a seguito della rilevata nullità della citazione, per superamento dei limiti della emendatio libelli, e concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità e/o rigettarsi la domanda. 
Si costituiva anche ### che eccepiva l'acquisto per usucapione degli immobili in oggetto, ad esso pervenuti mediante il medesimo atto di divisione-cessione di cui sopra attraverso il quale alla propria sorella ### venivano assegnate le medesime unità immobiliari oggi rivendicate dagli attori, e acquistate dalla D'### contestualmente alla divisione. 
Dette unità, eccepiva lo ### sono state utilizzate dalla de cuius d'### sino al 1988 anno in cui la stessa si era definitivamente trasferita non avendovi fatto più ritorno sino alla morte; pertanto dal 1988 sino all'attualità lo ### aveva utilizzato le unità immobiliari rivendicate dagli attori con un possesso pacifico, continuo ed ininterrotto, accorpando la unità controversa alla propria abitazione contigua, utilizzando il vano a piano terra come deposito e rinforzando le mura portanti del locale posto ala sottotetto, eseguendo inoltre tutti i lavori necessari alla manutenzione durante l'intero periodo di possesso. 
Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attorea. 
Non si costituiva in giudizio ### ritualmente evocato. 
La domanda degli attori è oggetto di reiezione e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida, con carattere assorbente. 
Va innanzitutto respinta l'eccezione dei convenuti di inammissibilità della azione di rivendica, così come risultante dalla rinnovazione della citazione integrata a seguito del rilievo di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. commi 4 e 5, per la ritenuta assoluta incertezza in ordine ai requisiti di cui ai punti 3 e 4 di cui all'art.  163 c.p.c., atteso che le contestazioni dei convenuti, attinenti ai limiti della emendatio libelli, sono riferibili alla diversa ipotesi di cui all'art. 183 comma 6 I termine c.p.c., applicabile al caso di specie ratione temporis, che disciplina la diversa ipotesi della precisazione e modifica delle domande ed eccezioni già formulate ma non, invece alla rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 commi 4 e 5 c.p.c. che resta soggetta all'unico limite delle decadenze maturate e della salvezza dei diritti quesiti non ravvisabili nel caso di specie. 
Nel merito la domanda è infondata. 
Gli attori, meglio specificando la domanda, hanno inteso proporre una azione di rivendica, azione a carattere reale, al fine di ottenere la restituzione delle parti comuni (portone scale e cortile) e del bene al quale, a causa della chiusura delle parti comuni, è stato reso impossibile accedere.  ### di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., è l'azione con la quale il proprietario rivendica la cosa propria nei confronti di chiunque la possegga senza averne diritto. In tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto il proprio titolo di acquisto, bensì anche i titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, ovvero deve provare che tale serie di trasferimenti si è protratta per il tempo necessario ad usucapire o infine che il bene rivendicato è stato da lui o da uno dei suoi danti causa posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo (c.d “ probatio diabolica”), non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato. 
Da ultimo, osserva la Cassazione che “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo” ( Cass. n. 28865/2021). 
Ha precisato la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 8699/2022: “### l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sè, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”. 
Nel caso di specie ### ha formulato eccezione di usucapione senza domandare in riconvenzionale dichiararsi l'acquisto per usucapione. 
Gli attori non hanno invece assolto all'onere probatorio su di essi gravante. 
In particolare, gli attori, deducono testualmente di essere eredi legittimi di D'### la quale, deceduta in data ###, lasciava a succederle i figli e i nipoti dei germani D'### D'### e D'### “tra cui vi sono appunto gli odierni istanti” come risulta dalla denuncia di successione in atti. 
Pertanto gli attori deducono di essere divenuti comproprietari del bene controverso in forza di successione mortisa causa a #### la quale a sua volta ne era divenuta proprietaria, per una parte, con atto risalente al 1965, e per altra parte nel 1984, essendo succeduta mortis causa al marito.   Va premesso che la denuncia di successione ha valore meramente fiscale ma non riveste alcuna valenza probatoria in ordine all'avvenuto acquisto dei beni mortis causa, in particolare “ ai fini della accettazione del'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità” (Cass.4843/2019, conforme a cass. 4783/2007). 
Nel caso di specie gli attori sono compresi e risultano nella denuncia di successione, elemento che attesta la sola delazione ereditaria in favore degli attori, unitamente ad altri chiamati (non partecipi del presente giudizio), ovvero ciò che risulta provata in giudizio è la esistenza della delazione ereditaria in capo agli attori ovvero del diritto potestativo di far propria l'eredità, di divenire erede, mentre l'acquisto dei beni mortis causa e la conseguente qualità di erede presuppone la esistenza di un ulteriore atto, l'accettazione della eredità.  ### può essere espressa o tacita, ma nel caso di specie l'allegazione degli attori risulta del tutto lacunosa, non avendo gli stessi neanche allegato di aver accettato l'eredità, né con atto espresso né tacitamente; né alcuna prova al riguardo è stata fornita dagli stessi attraverso la produzione dell'atto di accettazione, e/o della trascrizione della accettazione tacita. 
Tanto costituisce un elemento del tutto preclusivo all'accoglimento della domanda, con assorbimento di ogni altra questione, atteso che gli attori, a prescindere dallo scrutinio della prova della continuità dei trasferimenti precedenti sino a giungere ad un acquisto a titolo originario oppure fino al ventennio antecedente, ovvero per il tempo necessario ad usucapire, non hanno fornito la prova dell'acquisto del diritto dominicale mortis causa sui beni controversi in proprio favore. 
La domanda va pertanto rigettata con assorbimento di ogni altra questione. 
Le spese seguono la soccombenza previa compensazione per 1/4 atteso il rigetto della eccezione dei convenuti di inammissibilità della azione di rivendica.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia di ### 2. Rigetta ogni domanda degli attori.  3. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, all'esito della compensazione per ¼, in € 2200,00 per compensi, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte convenuta costituita, con attribuzione; 4. Pone definitivamente le spese della ctu liquidate con separato decreto per ¾ a carico dei soccombenti, e per 1/4 a carico dei convenuti. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 4257/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Michela Palladino

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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 231/2025 del 11-12-2025

... con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico (### il diritto, secondo il D.P.C.M. 28.11.2016, art. 5, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula. Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della ### del ### ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo. 9.2 ### di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi; spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del ### e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del ### e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del ### di assegnazione a questa ### fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione "in tutti i profili dianzi evidenziati", ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia "rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito". 9.3 Il tema va misurato con la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del ### Dott. ### dato atto della trattazione della presente controversia in data ### ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 751/2025 TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dagli Avv. A. R. Bongarzone (C.F.: ###) e P. Zinzi (C.F.: ###) ricorrente ####'#### - #### L'### - ####, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Dott. P. Trippitelli resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di aver prestato servizio per il Ministero convenuto per gli aa.ss. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, sempre con contratti a tempo determinato con decorrenza sino al 30.06 di ciascuna annualità, ha lamentato la disparità di trattamento con di docenti di ruolo per il mancato riconoscimento del diritto alla ### del docente e, alla luce della giurisprudenza europea e nazionale richiamata, ha invocato il riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta ### Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124legge 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la limitazione del bonus invocato ad una sola annualità e senza applicazione di interessi e rivalutazione. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse o riduzione ai parametri minimi. 
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. In via preliminare occorre dare atto degli innumerevoli interventi sulla questione controversa da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione dell'art. 15 D.L.  69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023, che ha esteso per l'anno 2023 i benefici della ### per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. 
In primo luogo, occorre mettere in evidenza la disciplina in esame, contenuta nell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015, a termine del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. 
Per quel che riguarda, inoltre, l'aggiornamento dei docenti, occorre fare riferimento all'art. 282 D.L.vo n. 297/1994, secondo cui: “1.  ### è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica. 2.  ### si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287. 3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”. A livello di contrattazione collettiva, l'art. 63 CCNL relativo al personale del ### per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 così dispone: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal ### sentito il personale ### necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa”.  ###. 64 dello stesso ### così recita: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio. 4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'### o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione. 5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. 6. 
Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5. 44. 7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità. 8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari. 9. ### ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori istituzionali e le ### per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi. 10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali. 11. All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro. 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze. 13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento”. 
Di recente, la L. n. 107/2015 sulla c.d. “buona scuola”, all'art. 1, comma 124, ha specificato l'obbligo di formazione dei docenti nei seguenti termini: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
Ebbene, fatte queste necessarie premesse normative, occorre dare rilievo all'importante chiarimento fornito dalla Suprema Corte sulla finalità specifica della ### in esame.  ### la Suprema Corte, infatti, la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 sopra richiamato attiene alla sola formazione ed all'aggiornamento dei docenti e non anche alle dotazioni lavorative in senso stretto. 
La ratio di fondo della disciplina in esame, secondo la Suprema Corte, è quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque rileva sul piano strettamente formativo1.  1 In tal senso cfr. ancora Cass. 29961/2023 nella parte in cui chiarisce: “… ###… Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto. 
Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani. 
Conclusione che non è contraddetta dal disposto del D.L. 22 del 2020, art. 2, comma 3, conv. con mod. in L. 41 del 2020, secondo cui "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 121". 
Infatti - essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della ### o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto Come sopra riportato, la disposizione di disciplina della ### del docente limita il riconoscimento del diritto ai soli docenti di ruolo. Ma, al contempo, la norma in esame evidenzia la stretta connessione con la didattica affermando espressamente che la finalità perseguita con la ### è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali per ogni anno di didattica. Tanto si evince anche dal riferimento temporale alla didattica annua dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.  ### la Corte di Cassazione l'intervento normativo è finalizzato ad un miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità e di sostegno alla didattica annua2.  comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi - non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza. 
Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo. … ###…”.  2 Così ancora Cass. 29961/2023 nella parte in è affermato: “… ###… ### posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.  5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.  5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. ### parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". 
Il nesso tra la ### e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. 
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.  ###, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. 
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.  ### della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso ### e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. ###, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").  5.4 E' al contempo errato fare leva sulla ### come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.  ### infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. 
Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti ### - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato. 
Il piano lavoristico.  6. La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. 
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. 
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".  7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. 
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.  7.1 ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.  7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. 
Come si desume dall'### 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del ### di comparto (v. ad es. art. 46 ### normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. 
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica" e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.  7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal D.P.C.M. 23.9.2015 - art. 8, comma 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la ### viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. 
Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.  7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. 
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. 
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della ###, art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, ### 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. 
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate. 
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti ### che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.  7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.  lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica". 
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede ###termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2. … ###…”. ### giustifica l'estensione del beneficio della ### anche ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/1999, trattandosi, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.  ### la ### in queste due ipotesi, il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo e, pertanto, per queste due tipologie di supplenze deve essere rimossa la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo, risultando l'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### che, pertanto, deve essere disapplicato nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2)3.  3 Cfr. ancora Cass. n. 29961/2023 nella parte in cui ribadisce: “…###… Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo". 
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. 
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Alla luce di tutto quanto appena chiarito, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto al beneficio della ### del docente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenze annuali per la copertura di posti vacanti e disponibili e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.  7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  ### del diritto interno al diritto ### 8. ###. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a ### di Giustizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a ### di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche ### 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, ### 5 giugno 1984, n. 170). 
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. 
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). 
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. … ###…”. dell'anno scolastico di cui all'art. 4, commi 1 e 2 L. n. 124/1999 (vacanza su organico di diritto e vacanza su organico di fatto)4.  4 Così ancora Cass. 29961/2023: “…###… Va soggiunto che una valutazione di illegittima "discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (###, art.  3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello ### sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili. 
Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter "incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione" (### sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono "le scelte allocative di bilancio proposte dal ### e fatte proprie dal ###, a vedere "naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie" e non viceversa (### sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016). 
Del resto, anche per le ### centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, ### 7 giugno 2011, ### e altri contro #### 28 ottobre 1999, ##### contro ### nonché ### di Giustizia 11 novembre 2014, ### punto 41; ### di Giustizia 24 febbraio 1994, ###.  8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la ### in presenza di una ### destinata ad essere applicata direttamente, "tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili" (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche ### di Giustizia 9 settembre 2003, #### della questione pregiudiziale - rilevanza rispetto al giudizio a quo.  9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della ### è estremamente complesso ed articolato.  9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come "oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche" ad usufruire del beneficio della carta ### Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il ### in forza di "plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche" indicando, per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017, per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 2018-2019 un servizio dal 28.9.2018 al 31.8.2019.  ### è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio. 
Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. comma 1 (per due anni scolastici) e comma 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124 del 1999. 
E' ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all'anno scolastico 2016-2017, in cui il primissimo periodo dal 19.10.2016 al 15.11.2016 fu svolto sulla base di un contratto "fino alla nomina dell'avente diritto" (L. n. 449 del 1997, art. 40, comma 9) e dunque si trattava di una supplenza temporanea. 
Tuttavia, oltre al fatto che lo stesso ricorrente presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche e che fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, è comunque evidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico (### il diritto, secondo il D.P.C.M. 28.11.2016, art. 5, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula. 
Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della ### del ### ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo.  9.2 ### di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi; spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del ### e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del ### e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del ### di assegnazione a questa ### fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione "in tutti i profili dianzi evidenziati", ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia "rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito".  9.3 Il tema va misurato con la normativa processuale di riferimento.  ###. 363-bis, comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che: "1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla ### di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi". 
Proposta la questione è stabilito quindi che "il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al comma 1" (comma 3).  9.4 ### posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presupposto, esplicitato dalla norma, che la questione da dirimere deve risultare "necessaria alla definizione anche parziale del giudizio" (art. 363-bis, comma 1, 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall'ulteriore previsione che il principio di diritto è destinato ad essere "vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione" (art. 363-bis, u.c.).  9.5 Muovendo dalla disposizione processuale, può rilevarsi che, qualora il ### dichiari l'inammissibilità, il procedimento è precluso ed il giudizio di merito deve proseguire senza l'ausilio dell'interpretazione pregiudiziale. 
Tuttavia, mentre nel caso di inammissibilità il codice di rito ne prevede appunto la declaratoria, nel caso inverso prevede che il ### procede alla "assegnazione" alle ### o alla sezione semplice. 
Quindi non vi è una pronuncia espressa sull'ammissibilità, ma una assegnazione al collegio decidente ed è proprio il dato semantico ed il significato tecnico dei termini a delineare con chiarezza la fisionomia processuale. 
Il provvedimento del ### serve indubbiamente ad assicurare un filtro uniforme, attraverso una valutazione di rilievo esclusivamente procedimentale. 
I profili che valuta il ### non sono però giuridicamente omogenei. 
In particolare, la valutazione sulle "gravi difficoltà interpretative" (n. 2) e sulla suscettibilità della questione "di porsi in numerosi giudizi" (n. 3) hanno carattere sostanzialmente ordinatorio. 
Ne deriva che, rispetto a tali aspetti, il collegio cui la questione sia "assegnata" non ha alcuna possibilità di interloquire, potendo al più, se il principio di diritto risultasse già esistente, procedere a riaffermarlo, senza poter ritenere l'inammissibilità del procedimento. 
L'"assegnazione", da questo punto di vista, è irreversibile, così come si è visto essere la pronuncia di inammissibilità del ### Carattere diverso ha invece il requisito del trattarsi di questione "necessaria" alla definizione del giudizio a quo e poi "vincolante" rispetto ad esso. 
Tali requisiti inevitabilmente interferiscono con la potestà giurisdizionale del collegio assegnatario, che, essendo chiamato a definire una questione munita di tali caratteristiche e sulla base di un raffronto con quel giudizio (v.  l'espressa ed autonoma previsione di trasmissione degli atti del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, di cui all'art.  137-bis, disp. att. c.p.c.), deve inevitabilmente adeguare il proprio giudizio alla causa petendi ed al petitum in concreto dispiegati, stante il fatto che la fase di rinvio pregiudiziale costituisce, per così dire, una "costola" destinata alla fissazione anticipata dei profili di diritto. 
Anzi, con previsione parimenti significativa, l'art. 363-bis c.p.c. stabilisce espressamente - al n. 1 del comma 1 - che la "questione" sia rilevante nel giudizio a quo, ma anche che proprio tale "questione" - v. il n. 3 di quello stesso comma 1 - e non altre cui liberamente si estenda la cognizione della S.C., sia "suscettibile di porsi in numerosi giudizi".  9.6 Il collegio ritiene pertanto che il provvedimento del ### - da assumere in termini assai brevi nonostante la assoluta complessità delle questioni che possono essere sollevate, di cui il caso di specie è piena esemplificazione - sia da intendere come di natura delibatoria rispetto al requisito della rilevanza. 
Non a caso, del resto, esso sfocia in una "assegnazione", ovverosia in una forma tecnica significativamente meno forte anche di quel "disporre" che caratterizza l'avvio alle ### di cui all'art. 374, comma 2, c.p.c.. Quella che si instaura tra tale provvedimento e il successivo vaglio del collegio è dunque, da questo punto di vista, una relazione di affinamento progressivo - proprio di un procedere per gradi nell'approccio ai temi più complessi - dell'oggetto del decidere. 
Spetta quindi al collegio individuare l'ambito delle situazioni giuridiche oggetto di causa e definire in ragione di esse i principi sollecitati dal giudizio di riferimento. 
In proposito il richiamo, trattandosi di fase non impugnatoria, non può che andare alla causa petendi ed al petitum su cui si è incardinato il giudizio di merito, di cui il presente procedimento costituisce parentesi di legittimità e rispetto al quale devono esprimersi i principi per esso vincolanti.  9.7 Il tema presenta peraltro ulteriori tratti di complessità. 
Infatti, il principio di diritto può essere formulato con diversi gradi di specificità/genericità o di astrattezza/concretezza. 
Se, infatti, si manifesti l'esistenza di una regola generale in cui il caso concreto sia ricompreso, il principio ben potrebbe essere calibrato su di essa, così fornendo il metro giuridico anche per casi diversi. 
Non si tratta tuttavia di scelte vincolate, perché un principio di diritto resta tale anche se espresso in modo da accogliere soltanto l'ambito delle questioni giuridiche rilevanti nel giudizio a quo. 
La scelta, anche da questo punto di vista, è inevitabilmente del collegio che è tenuto, per effetto dell'assegnazione, a fornire tutti i principi utili a definire il giudizio a quo, ma non necessariamente a ricercare un principio onnicomprensivo rispetto ad altre ipotesi. 
Così come è facoltativo lo spingersi ad affermare il principio di diritto nei casi di cui all'art. 363, comma 3, c.p.c., in cui la regola strutturalmente non serve a definire il giudizio tra le parti, analogamente anche il collegio del rinvio pregiudiziale deve poter valutare fino a che grado di astrattezza portare la propria pronuncia ai sensi dell'art. 363-bis, c.p.c., senza regole predeterminate, ma con l'uso volta a volta accorto della discrezionalità rispetto al connotarsi delle questioni giuridiche collaterali a quelle strettamente indotte dal giudizio a quo. 
Il principio di diritto sulla spettanza della ### 10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione e', come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale. 
Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto ### Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. 
Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'### prevede che è "nella misura del possibile" che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. 
La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. 
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. … ###…”. Ancora, secondo l'interpretazione dell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 sulla ### del docente e dei regolamenti attuativi fornita dalla ### di Cassazione più volte richiamata, l'obbligazione gravante a carico dell'### scolastica è pecuniaria e di pagamento, mirando all'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto; inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.P.C.M. 28/11/2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la ### non è più fruibile". 
Pertanto, secondo la ### alla cessazione dal servizio si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. 
Va dunque esclusa la natura retributiva del beneficio per cui è causa5.  5 Cfr. Cass. 29961/2023 nella parte in cui afferma: “… ###… Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione. 
Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del ### su cui va portata l'attenzione. ###: obbligazione di pagamento a scopo vincolato.  12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione. 
In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al D.P.C.M. 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente D.P.C.M., è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme. 
Il menzionato D.P.C.M. detta le disposizioni generali per il riconoscimento della ### richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria. 
A tale fine è previsto che la ### è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. 
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. 
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione.  12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. 
La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui.  ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del Non solo, la modalità di fruizione della ### è elastica, ben potendo essere utilizzata nell'arco del biennio. 
Pertanto, seguendo il ragionamento della ### se per i docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale o temporanea che non siano ancora fuoriusciti dal sistema scolastico per essere stati incaricati di altre supplenze l'azione di adempimento è concretamente esperibile essendo utilizzabile la ### del docente nell'arco del biennio dalla sua terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. 
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il ###, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. 
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. 
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  12.2 ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. 
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.  12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la ### non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. 
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.  12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.  ### assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. 
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.  ###: la natura retributiva o meno.  13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura "retributiva" o "riparatoria" su cui fa leva l'ordinanza di rimessione. 
Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali. 
La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita. 
Quella in esame è l'obbligazione sui generis, con caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano. …###…”. maturazione, così come per coloro che non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto al beneficio in esame negato vi sarebbe sempre la possibilità di accesso al beneficio nell'anno successivo purché permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze, per coloro che, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### si siano cancellati dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente, con la precisazione che il pregiudizio deve essere allegato da chi agisce e provato anche in via presuntiva, ed il giudice del merito può liquidare anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio6.  6 Si veda ancora Cass. 29961/2023 nella parte in cui è ribadito: “… ###… ### di risarcimento.  18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto. 
Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 Euro "tramite la ### (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552). 
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. 
Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. 
Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.  18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. 
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. In conclusione, in caso di permanenza del docente non di ruolo nel sistema scolastico, deve essere riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame7. 
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio. …###…”.  7 Si tenga conto ancora di Cass. 29961/2023 nella parte in cui è ribadito: “… ###… ### di adempimento.  14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. 
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.  ### la possibilità di adempimento.  15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la ### tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti "annuali" (D.L. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi. 
Ne' è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. 
Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore "che questi dia accesso al portale" agli aventi diritto "al fine di provvedere al pagamento ### di quanto ad essi dovuto".  ### la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione "di scopo".  16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).  ### porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. 
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. 
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. 
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. ### ha poi escluso che per l'esercizio del diritto al beneficio per cui è causa sia necessaria la presentazione di una specifica domanda all'amministrazione scolastica, non rientrando il personale docente non di ruolo tra i destinatari del benefico per espressa previsione di legge. Né sussiste una decadenza per mancata utilizzazione della ### nel 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". 
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. 
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit. 
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla ### a chi non è di ruolo. 
Poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.  ### è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. 
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la ### non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. 
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra ### e formazione. 
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. 
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. 
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. 
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  ### finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del ###, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo "il medesimo importo...  da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità". 
Il principio di diritto qui inevitabilmente - lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 - va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso. … ###…”. biennio dalla maturazione, trattandosi di fatto non imputabile al creditore istante8. 
Quanto al regime della prescrizione, stante la natura di obbligazione di pagamento, quella gravante sull'amministrazione scolastica deve sottostare alla disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. ### di Cassazione, a tal proposito, ha precisato: “… ###… ### canto questa ### ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. 
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un 8 Si veda ancora Cass. 29961/2023 nella parte in cui è affermato: “… ###… le condizioni di cui al D.P.C.M..  17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla ### quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto.  17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. 
E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "### (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). 
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.  17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. 
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice. … ###…”. trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). … ###…”. 
Per quel che riguarda il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, la ### di Cassazione con la pronuncia n. 29961/2023 più volte richiamata ha precisato che: “… ###… la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. … ###…”. 
Applicando le suddette coordinate legislative e giurisprudenziali al caso di specie, avendo parte ricorrente documentalmente dimostrato di essere ancora all'interno del sistema scolastico e di aver prestato servizio in favore del Ministero convenuto per gli aa.ss. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, con contratti a tempo determinato di natura e durata riferibili all'art. 4 L.  124/1999, va affermata la fondatezza della domanda diretta al riconoscimento del diritto a usufruire della ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per tutte le predette annualità. 
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, deve essere accolta la domanda di esatto adempimento avanzata dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto all'attribuzione della ### del docente, per un importo pari al valore di € 1.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Conseguentemente, deve condannarsi parte resistente all'attribuzione della ### del docente, per un importo pari al valore di € 1.500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art.  22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo. 
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (in assenza di fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, anche in considerazione dei plurimi e recenti interventi della giurisprudenza europea e di legittimità favorevoli alle istanze di parte ricorrente. Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli aa.ss. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025; - condanna parte resistente a riconoscere a parte ricorrente l'attribuzione della ### del docente, per un importo pari al valore di € 1.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo; - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Vasto, 11.12.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 751/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Aureliano Deluca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 868/2025 del 13-01-2025

... quello previdenziale dei singoli lavoratori, risultava assorbente la circostanza che la natura irretroattiva della riclassificazione era già stata riconosciuta dalla precedente sentenza n. 674/18; che, tanto p remesso, il m otivo di censura risulta infondato, essendosi chiarito che, nel proc esso civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziario reso in un altro pr ocesso deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., solo allorché si limiti all a mera indic azione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento d elle argom entazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti d alle parti, così rendendo imp ossibile 4 l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (così da ult. Cass. n. 459 del 2022); che del p ari è infondato i l secondo mot ivo, es sendosi ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati d'ufficio dall'### n on hanno efficacia retroattiva e producono i (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 17696-2019 proposto da: I.N.P.S. - ### in per sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli avv ocati #### TRIOLO, #### - ricorrente - contro ### M ### domicil iata in #### CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rapprese ntata e difesa dall'avvocato ### SANTESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 676/20 18 dell a CORTE ### di SALERNO, depositata il ### R.G.N. 535/2016; ### lavoratori agricoli R.G.N. 17696/2019 Cron. 
Rep. 
Ud.13/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal ###. #### che, con sentenza depositata il ###, la Corte d'appello di Salerno , in riforma della pro nuncia di primo grado e richiamando la propria precede nte sent enza n. 674/18 (che aveva affermato la natura irretroattiva dell a ricla ssificazione delle aziende operata dall'### ai fini contributivi e la conseguente decorrenza dal perio do di paga posteriore al dicembre 2012 del reinquadramento di ### F.lli s.p.a.  quale azienda industriale), ha dichiarato il diritto di ### di mantenere l'iscrizione negli elenchi dei lav oratori agricoli per l'anno 2012 e, ri correndone i p resupposti, a percepire le prestazioni di legge; che avvers o tale pronuncia l'### ha propo sto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che ### ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); CONSIDERATO IN DIRITTO che, con il primo motivo di censura, l'### denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 118 att. c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito motivato l'accoglimento del gravame mercé il richiamo di altra propria pronuncia resa tra l'odierno ricorrente e ### F.lli s.p.a., ancorché nessuno degli accertamenti istruttori disposti in quel giudizio fosse stato acquisito e/o reiterato nel presente procedimento; che, con il secondo motivo, l'### lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 8, l. n. 335/1995, degli artt. 1- 4, d.l. n. 352/1978 (conv. con l. n. 467/1978), e dell'art. 44-3 bis, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte territori ale ritenuto la non retroattività del reinquadramento quale azienda industriale di ### F.lli s.p.a., ancorché fo sse stato disposto sulla base dell' omessa comunicazione di circostanze fattuali per le q uali sussiste specifico obbligo di informazione da parte del datore di lavoro; che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che la sentenza impugnata, nel dare atto che l'odierna controversia era stata originata dall'avvenuta ric lassificazione (operata dall'### in data ###) di ### F.lli s.p.a. da azienda agricola ad azienda industriale, in conseguenza della quale agli operai dipendenti dell'azienda medesim a era stato riconosciuto, per l'anno 2012, l'inquadramento previdenziale come dipendenti di azienda industriale e non come lavoratori agricoli, ha affermato che, giusta la stessa prospettazione dell'### secondo cui non potrebbe non esservi simmetr ia tra i l regime contributivo imposto all'azienda e quello previdenziale dei singoli lavoratori, risultava assorbente la circostanza che la natura irretroattiva della riclassificazione era già stata riconosciuta dalla precedente sentenza n. 674/18; che, tanto p remesso, il m otivo di censura risulta infondato, essendosi chiarito che, nel proc esso civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziario reso in un altro pr ocesso deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., solo allorché si limiti all a mera indic azione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento d elle argom entazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti d alle parti, così rendendo imp ossibile 4 l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (così da ult. Cass. n. 459 del 2022); che del p ari è infondato i l secondo mot ivo, es sendosi ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati d'ufficio dall'### n on hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, ancorché dipendano dall'omessa comunicazione dei mutame nti intervenuti nell'attività, non essendo tale ipotesi equiparabile a quella delle inesatte dichiarazion i rese dal datore di lavoro al moment o dell'inquadramento iniziale (Cass. nn. 3460 del 2018, 14257 del 2019, ### del 2021 e, da ult., 7962 del 2024); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna l'### alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussi stenza dei presup posti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 13.11.2024. 

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Cavallaro Luigi

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