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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12453/2025 del 11-05-2025

... , più precisamente, di utilizzabilità delle loro dichiarazioni. Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello ha fatto affidamento su due testi (a d imostrazione dei dann i subiti dal ### che però avevano un interesse di fatto nella causa: uno era mandatario “di fatto”, l'altro era il tit olare del rimessaggio cu i però la società ricorrente attribuiva di avere causato i danni a lei imputati. In questa parte la censura è inammissibile. Intanto la questione è stata risolta dal giudice di appello, cui pure è stata prospettata la questione della incompatibilità dei testi, con un accertamento in fatto, ossia escludendo che quei testi avessero un interesse a partecipare alla causa, che è la condizione della incompatibilità (v. sentenza impugnata, p. 8). E lo ha e scluso ricostruendo le situazioni di fatto, ossia le relazioni di fatto che i due testi avevano con l'attore. Questo accertamento non può qui essere rivisto. Per il resto, il motivo mira a censurare l'attendibilità dei testi, ed a contrapporre una diversa ricostruzione delle prove che, parimenti, è 6 di 8 qui incensurabile, in quanto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che ha reso adeguata (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25727/2022 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.:###, e dall'Avv. ###, C.F.:###, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente contro ### rappresent ato e difeso dall'Avv. ### ta (c.f. ###), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'### 710/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal ### 2 di 8 Fatti di causa 1.- ### ha concluso un accordo con la ### srl, in base al quale ha dato a quest'ultima in godimento una sua imbarcazione, per un tempo determinato, dietro corrispettivo di un canone, con il patto che ### srl avrebbe potuto, alla scadenza, acquistare il bene o subentrare nel leasing. 
Il contratto prevedeva dei rimborsi a favore del ### nel caso la società di noleggio non avesse esercitato l'opzione.  2.- Si è verificata questa seconda ipotesi: la ### srl ha restituito l'imbarcazione. Tuttavia, il ### ha notato che la barca aveva subìto danni cui ha dovuto porre rimedio, con relativa spesa, e ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, la società di noleggio chiedendo, oltre che il rimborso delle riparazioni, altresì la spesa che ha dovuto sost enere a causa d el rifiuto di acquistare esercitando l'opzione, prevista contrat tualmente, ed altresì il pagamento dell'acconto, rimasto da corrispondere. 
La società si è costituita ed ha proposto domanda riconvenzionale, per ottenere il rimborso di spese effettuate per poter utilizzare la barca, consegnata, a suo dire, in condizioni che non consentivano di sfruttarla.  3.- ### ale ha riconosciuto gran parte delle v oci di danno lamentate dal ### e ha rigettato la domanda riconvenzionale.  4.- La Corte di Appello ha invece riformato in parte la decisione di primo grado, riconoscendo al ### una voce di danno (le spese sostenute dopo la restituzione del bene) che in primo grado era stata negata.  5.- Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la ### srl con quattro mo tivi di ricorso il lust rati da memoria. Si è costituito l'intimato con controricorso e ha depositato memoria. 
Ragioni della decisione 3 di 8 1.- Il primo m otivo d i ricorso prospetta “motivazione assen te” in relazione agli articoli 2727 e 2729 La questione attiene alla domanda di pagamento dei canoni. 
Tra le quest ioni fa tte valere dal ### vi e ra la richiesta di pagamento dei canoni per il periodo di prova, e dunque di uso della imbarcazione da parte dell a società d i noleggio , che, secondo il proprietario, non erano stati interamente versati. 
A tale domanda la società di noleggio aveva eccepito di averne versati una parte in contanti ma né il giudice di primo grado né quello di appello hanno ritenuto provata tale eccezione, a fronte anche del fatto che il contr atto preved eva pagam enti che dovevano essere tracciabili.   La ricorre nte contesta questo accertamento , che ritiene fondato su elementi presuntivi. Ed assume che la Corte di merito non ha dato sufficiente motivazione di come ha utilizzato il procedimento presuntivo (“E' chiaro quindi, che il Giudice di seconde cure, pur richiamato l'argomento presunt ivo, non riesce poi a motivarlo adeguatamente, trascurando di dare il giusto rili evo a quegli elementi circostanziali noti, ch e, secondo l'id quod plerumque accidit, ben potevano far supporre che i pagamenti contestati fossero effettivamente avvenuti con denaro contante”, v. ricorso, p. 16-17). 
Per contro oppone elementi diversi da cui avrebbe potuto dedursi il contrario.   Il motivo è infondato. 
In realtà non censura un uso scorretto del procedimento presuntivo, ossia non censura la violazione delle norme che presiedono alla prova presuntiva, ma piuttosto ritiene che i giudici di merito non abbiano dato sufficiente co nto del modo con cui hann o presunto che il pagamento non è avvenuto. 
Dunque, una censura che è sostan zialmente d i difetto di motivazione, e come tale è infondat a, in quanto i l difetto di motivazione è rilevante nella misura in cui non risultano le ragioni 4 di 8 della motivazione stessa, che invece nella fattispeci e sono chiaramente esposte dai giudici di merito, i quali hanno dato conto degli elementi noti da cui hanno ricavato quello ignoto (il mancato pagamento di alcuni canoni) e delle ragioni della inferenza dagli uni all'altro (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza). 
Il motivo contiene anche una censura ulteriore, ossia quella secondo cui il ragionamento presuntivo oltre che difettante di motivazione è altresì infondato nel merito, nel senso che, contrariamente a quanto assunto dai giudici, vi erano eleme nti da cui trarre prova d el pagamento.   Su questo punto il motivo è inammissibile. 
Si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella fornita dai giudici di merito. 
Invero, “la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass. 9054/2022). 
In altri termini “In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneame nte sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche 5 di 8 sotto il profi lo dell'ap plicazione concreta; non dimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infi rmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti d i ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.“ (Cass. 18611/ 2021). 
La censura contenuta nel motivo in esame non rispe tta dunqu e questi parametri.  2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 116 c.p.c. e 1766, 2735, 2697 Il motivo contiene una serie di argomenti difficilmente riassumibili in una censura omogenea. 
Innanzitutto, si fa questione di attendibilit à dei t esti, o , più precisamente, di utilizzabilità delle loro dichiarazioni. 
Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello ha fatto affidamento su due testi (a d imostrazione dei dann i subiti dal ### che però avevano un interesse di fatto nella causa: uno era mandatario “di fatto”, l'altro era il tit olare del rimessaggio cu i però la società ricorrente attribuiva di avere causato i danni a lei imputati.   In questa parte la censura è inammissibile. 
Intanto la questione è stata risolta dal giudice di appello, cui pure è stata prospettata la questione della incompatibilità dei testi, con un accertamento in fatto, ossia escludendo che quei testi avessero un interesse a partecipare alla causa, che è la condizione della incompatibilità (v. sentenza impugnata, p. 8). E lo ha e scluso ricostruendo le situazioni di fatto, ossia le relazioni di fatto che i due testi avevano con l'attore. 
Questo accertamento non può qui essere rivisto. 
Per il resto, il motivo mira a censurare l'attendibilità dei testi, ed a contrapporre una diversa ricostruzione delle prove che, parimenti, è 6 di 8 qui incensurabile, in quanto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che ha reso adeguata motivazione del credito concesso ai testimoni. 
Infine, si assume omesso esame di un fatto rilevante, che però è in realtà ancora una v olta una censura rispetto ad una diversa valutazione della prova (p. 24) e, pertanto, il motivo è inammissibile anche sotto questo profilo.  3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1362 e ss.  Il contratto prevedeva che, ove la società di noleggio non avesse esercitato l'opzione, avrebbe dovuto rifondere al ### le spese sostenute per riprendersi la barca, sempre che fossero documentate. 
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tali spese non fossero sufficientemente documentate, mentre quello di appello ha ritenuto sufficiente la fattura, sulla base del fatto che era da presumersi che la barca an dasse co munque custodita e si dovesse fare la spesa relativa. 
La ricorre nte sostiene che il contratto è stat o male inteso, ed in particolare che “con la previsione di detta clausola, che richiede che le spese debbano essere documentate, le parti non hanno affatto inteso stabilire la modalità con la quale la spesa rimborsabile avrebbe dovuto essere effettuat a, bensì porre una condizione allo stesso rimborso, che, nell'eventualità in cui non fosse stato documentato, non avrebbe dato diritto, per l'appunto, alla restituzione” (v. ricorso, p. 26). 
Invece, la Corte di Appello avrebbe inteso che la clausola dà diritto al rimborso di spese comunque successive alla conclusion e del contratto, dunque anche se non documentate, così contravvenendo al canone della interpretazione secondo buona fede ed al canone che impone la soluzione meno gravosa per la parte (1371 c.c.).   Il motivo è inammissibile. 
Intanto, come eccepito dal controricorrente, il motivo è formulato in questi termini per la prima volta, posto che nei gradi precedenti la 7 di 8 società si era limitata a contestare che le spese fossero provate e documentate e non che la clausola andasse intesa in un certo modo anziché in altro. 
Ma, soprattutto, il motivo di ricorso attribuisce alla Corte di merito una interpretazione che essa non ha dato: anche i giudici di merito hanno inteso la clausola nel senso che le spese sostenute dal ### per riprendersi la barca vanno rimborsate se documentate, salvo il fatto ad averle ritenute tali, a differenza del giudice di primo grado. 
La censura dunque, alla fine, è solo sulla esistenza della prova delle spese di cui è stat o riconosciuto rim borso, e d infatti il motivo si conclude cosi: “Se, dunque, l'interpretazione da darsi alla clausola in esame è nel se nso che l a stessa pone un a condizione sospensivamente condizionata al rimborso, non essendo stato documentato il pagamento, come riconosciuto da entrambi i giudici di merito, si deve concludere che la condizione non si è avverata, con l 'effetto di paralizzare l'operativit à del dispo sto pattizio in commento” (p. 28). 
Conseguentemente il motivo prospetta un diverso accertamento del fatto, o meglio una diversa valutazione delle prove, ed in quanto tale è inammissibile.  4.- Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 2056, 1223 e 2043 Tra i danni riconosciuti al proprietario della imbarcazione v'è quello relativo al tender che non è stato restituito, come, per accordi presi, andava fatto. 
Il fatto era pacifico: era provato e non contestato che il tender non era stato restituito. 
E dunque i giudici di merito hanno accordato l'indennizzo previsto in contratto per l'acquisto di un nuovo tender. 
Sostiene la ricorrente che invece la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il proprietario avrebbe potuto recupere il 8 di 8 tender dove si trova va (pare fosse stato lascia to in S ardegna) e dunque richiedere solo le spese relative al relativo recupero.   Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 
E' inammissibile in quanto non risulta che la questione sia stata posta in appello in questi termini, che sono fondamentalmente quelli di concorso del danneggiato, il quale non può lucrare il valore di un tender nuovo, quando avrebbe potuto recuperare e riparare da sé quello vecchio, ottenendo semmai la spesa relativa a tale recupero. 
Ma non risulta che la questione del concorso di colpa del danneggiato sia stata posta davanti ai giudici di merito. 
E' comunque infondata la censura, in quanto se l'accordo prevede la restituzione del bene, ed il bene non è restituito, ne deriva il diritto del creditore ad avere l'equivalente in denaro, non essendo costui gravato dall'obbligo di dimostrare che il bene non restituito poteva essere (dal medesimo creditore) recuperato comunque, salvo ovviamente che tale onere a carico del creditore sia espressamente pattuito.   Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 6.500,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali al 15%. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Cricenti Giuseppe

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 895/2025 del 09-11-2025

... fondatezza della domanda si evincerebbe altresì dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, che confermerebbero l'ordine dell'abito da sposa. Infine, parte appellante ha contestato la capacità a testimoniare e comunque l'attendibilità dei testimoni escussi, tenuto conto del legame di stretta parentela con la convenuta e del possibile coinvolgimento, emotivo ed economico, nella vicenda oggetto di causa. Tanto premesso, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con accoglimento della domanda risarcitoria formulata in primo grado, previa eventuale ammissione dell'interrogatorio formale di ### e prova testimoniale. 4. Si è costituita in giudizio ### la quale ha eccepito preliminarmente la nullità dell'appello per violazione degli artt. 163, 164, 331 e 342 c.p.c.., stante la mancata citazione in giudizio di tutti le parti del giudizio di primo grado e, in particolare, dei terzi chiamati. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, ha chiesto l'accertamento dell'eventuale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile Il Tribunale di ###, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 838 del ### per gli ### dell'anno 2023 promossa DA “### della Sposa” (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### (C.F. ###), con sede in ### alla via ### di ### n. 93, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat #######. Borrello n. 41, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello parte appellante #### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###, giusta procura in atti parte appellata ### Appello avverso la sentenza n. 8/2023 emessa dal Giudice di ### di ### depositata in data ###, non notificata. 
Conclusioni: come in atti ### E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. “### della Sposa”, in persona del legale rappresentante ### ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di #### chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.600,00 quale danno subito in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto sottoscritto in data ### per l'acquisto di un abito da sposa, oltre all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, da liquidarsi in via equitativa. 
A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso che, stipulato il contratto per l'acquisto dell'abito da sposa, con consegna prevista per il ### e dopo aver provveduto ad apportare all'abito le modifiche necessarie per adattarlo alla persona dell'acquirente, ### nonostante le plurime richieste, non si è recata presso l'atelier per la prova dell'abito e per il ritiro e non ha inteso corrispondere quanto dovuto, comunicando che il prezzo dell'abito da sposa avrebbe dovuto essere corrisposto da ### e tale ### Tanto premesso, l'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento alle obbligazioni assunte, deducendo di aver subito una copiosa perdita patrimoniale, tenuto conto anche delle modifiche apportate all'abito da sposa, che lo avrebbero reso non adattabile ad altre eventuali clienti, con conseguente preclusione ad una vendita a terzi.  2. Si è costituita in giudizio la convenuta ### eccependo l'incompetenza per valore del giudice di pace e, nel merito, l'infondatezza della domanda, deducendo che gli oneri economici dell'acquisto erano stati assunti da soggetti terzi e di aver comunque comunicato, nei primi mesi dell'anno 2016, la cessazione e disdetta da ogni trattativa, in considerazione dell'intervenuto annullamento del matrimonio. Ha quindi dedotto che il contratto si sarebbe risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e che comunque sino alla comunicazione della disdetta, alcuna modifica sarebbe stata apportata all'abito. La convenuta ha altresì contestato la domanda sotto il profilo del quantum e ne ha chiesto il rigetto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di #### e ### quali soggetti che avrebbero assunto l'obbligo di corrispondere il prezzo dell'abito da sposa ed al fine di essere dagli stessi manlevati da ogni responsabilità nel caso di accoglimento della domanda. 
Respinta l'accezione di incompetenza per valore formulata da parte convenuta, autorizzata la chiamata in causa di #### e ### rimasti contumaci e istruita la causa mediante prova testimoniale, con sentenza depositata in data ###, il giudice di pace ha rigettato la domanda, per difetto di prova del credito azionato.  3. Avverso la sentenza di primo grado, il ### della ### in persona del titolare ### ha proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza di prima grado per avere il giudice di pace ritenuto la domanda non provata e, in particolare, per aver ritenuto non sufficiente, ai fini della prova del contratto la copia fotostatica, che non sarebbe stata oggetto di specifiche contestazioni della controparte e comunque senza richiedere l'esibizione del documento originale. Ha altresì contestato la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace omesso di disporre l'interrogatorio di ### che avrebbe consentito di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'abito da sposa. A parere di parte appellante, in ogni caso la fondatezza della domanda si evincerebbe, oltre che dalla documentazione prodotta, dalle stesse difese della convenuta, che ha sempre negato di essere obbligata al pagamento del dovuto, sostenendo che tale obbligo sarebbe stato assunto dalla famiglia dell'ex fidanzato, richiamando a tal fine usi e costumi locali e chiedendone la chiamata in giudizio. La fondatezza della domanda si evincerebbe altresì dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, che confermerebbero l'ordine dell'abito da sposa. Infine, parte appellante ha contestato la capacità a testimoniare e comunque l'attendibilità dei testimoni escussi, tenuto conto del legame di stretta parentela con la convenuta e del possibile coinvolgimento, emotivo ed economico, nella vicenda oggetto di causa. 
Tanto premesso, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con accoglimento della domanda risarcitoria formulata in primo grado, previa eventuale ammissione dell'interrogatorio formale di ### e prova testimoniale.  4. Si è costituita in giudizio ### la quale ha eccepito preliminarmente la nullità dell'appello per violazione degli artt. 163, 164, 331 e 342 c.p.c.., stante la mancata citazione in giudizio di tutti le parti del giudizio di primo grado e, in particolare, dei terzi chiamati. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, ha chiesto l'accertamento dell'eventuale minor somma dovuta e la condanna dei terzi chiamati, in solido e/o ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento delle somme dovute o, in ulteriore subordine, a tenere indenne la medesima da ogni conseguenza economica derivante dall'eventuale accoglimento dell'appello.  5. Acquisito il fascicolo di primo grado, respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha rigettato le richieste istruttorie di parte appellante e fissato successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.  6. ###, che può essere deciso sulla base della ragione più liquida, è infondato e deve essere rigettato. 
Occorre premettere che l'odierna appellante, nel giudizio di primo grado, senza formulare alcuna domanda di esatto adempimento o di risoluzione del contratto, si è limitata ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di corrispondere il prezzo e ritirare l'abito da sposa acquistato con contratto sottoscritto in data ###.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di risarcimento del danno, in quanto autonoma e distinta, non presuppone necessariamente l'esperimento anche della distinta azione di esatto adempimento o di risoluzione del contratto, potendo la parte non inadempiente limitare la domanda al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. 15446/2025). 
Ciò posto, deve evidenziarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, l'odierna parte appellante ha fornito prova documentale del contratto di acquisto dell'abito da sposa, che risulta sottoscritto dall'odierna appellata, senza alcun riferimento ad obblighi assunti da terzi soggetti. Il contratto, prodotto dall'odierna parte appellante in copia fotostatica, non risulta tempestivamente e specificamente contestato dalla convenuta, che non ha rilevato alcuna difformità della copia prodotta rispetto all'originale e neppure ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto. 
Come noto, la contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica prodotta in giudizio, per non essere generica, deve investire i profili della pretesa falsificazione e deve essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 20.6. 2019 n. 16557; Cass. 7.1.2019 n. 127). In difetto di tempestivo disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche prodotte e della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, che deve essere formulato in modo non equivoco ed entro la prima udienza o prima risposta successiva alla produzione documentale, ex artt. 214 e 215 c.p.c., la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione (a titolo esemplificativo, Cass. civ. n. 18668/2025). Conseguentemente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, nel caso di specie, deve ritenersi assolto da parte dell'odierna appellante l'onere di dimostrare il rapporto contrattuale concluso con la convenuta. 
Tuttavia, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, per difetto di prova del danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. 
Deve evidenziarsi che in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, se può limitarsi a provare il titolo posto a fondamento del credito e ad allegare l'inadempimento della controparte, è comunque tenuto, in applicazione delle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare il danno subito in conseguenza del dedotto inadempimento (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. civ. sent. 10/10/2007 n. 21140).
Come noto, ai sensi dell'art. 1223 c.p.c. è risarcibile il danno conseguente all'inadempimento contrattuale sub specie di danno emergente, ossia le perdite patrimoniali e di lucro cessante, ossia il mancato guadagno, oltre agli eventuali pregiudizi di tipo non patrimoniale, ex art. 2059 Nel caso di specie, l'odierno appellante ha dedotto di aver subito in conseguenza dell'inadempimento della controparte una copiosa perdita patrimoniale, quantificata in una somma corrispondente al corrispettivo pattuito per la vendita dell'abito da sposa, deducendo di aver sostenuto spese per apportare le modifiche necessarie ad adattare l'abito nuziale alla persona dell'acquirente e che lo avrebbero reso non adattabile ad altre persone, con conseguente preclusione della possibilità di vendita a terzi e di conseguire un guadagno. 
Quanto dedotto e richiesto dall'attore, in punto di pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza del dedotto inadempimento, è privo di supporto probatorio, non risultando dimostrata alcuna spesa sostenuta per la vendita dell'abito nuziale, né l'effettiva esecuzione delle modifiche apportate, circostanza questa peraltro specificamente contestata dalla convenuta. Non risulta conseguentemente fornita alcuna prova dell'impossibilità di vendere l'abito nuziale a terzi, né di eventuali perdite di occasioni di guadagno conseguite all'inadempimento dell'odierna appellata. Alcuna prova è stata inoltre fornita in relazione a pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'inadempimento della controparte, avendo omesso parte appellante di allegare, prima ancora che provare, elementi dai quali desumere la sussistenza ed entità di sofferenze soggettive o lesioni alla propria sfera psico-fisica integranti un pregiudizio di tipo non patrimoniale giuridicamente rilevante e, come tale, risarcibile. 
Deve infine evidenziarsi come le richieste istruttorie formulate nel presente giudizio di appello siano inammissibili. Infatti, quanto all'interrogatorio formale di ### si osserva che, come noto, tale mezzo istruttorio ha lo scopo di ottenere la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al dichiarante e a vantaggio della parte che ha richiesto l'interrogatorio. Non può quindi essere usato come prova di fatti che favoriscono la stessa parte che sta rendendo la confessione (a titolo esemplificativo: Cass. 29473/2023). Parimenti inammissibile è la richiesta di prova testimoniale, stante la rinuncia alla stessa nel primo grado di giudizio e conseguente operatività del divieto di cui all'art. 345 c.c. a tenore del quale, nel giudizio di appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, circostanza che deve essere esclusa nel caso di specie. 
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Il rigetto nel merito dell'appello rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalla parte appellata. 7. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio. 
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in persona del giudice monocratico dott.ssa ### in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata; 2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge. 
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12; Così deciso in ### 9 novembre 2025 

IL GIUDICE
dott.ssa


causa n. 838/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lagani Daniela

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Giudice di Pace di Ischia, Sentenza n. 970/2025 del 11-12-2025

... della lite, la causa istruita con documenti e con due testimoni di parte attrice, all'udienza del 01 dicembre 2025, sulle richiamate conclusioni e dopo discussione, veniva riservata per la decisione. Sussiste la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, come condizione dell'azione rilevabile d'ufficio dal giudice, sulla base della semplice prospettazione effettuata dalle parti (### Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n.12286 in Mass. Giur. It., 2004; nello stesso senso Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2005, n. 24457); la legittimazione attiva dell'attore per le lesioni riportate è stata provata con i testimoni e con la documentazione sanitaria prodotta; parimenti con i testimoni è provata la legittimazione passiva del ### peraltro non contestata, relativamente alla zona, strada Comunale dove è avvenuto l'incidente. Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata ed andrà accolta come segue. ### ha provato i fatti allegati; i testimoni sigg. ### e ### del tutto indifferenti ai fatti di causa e sulla cui attendibilità, in assenza di alcun elemento di prova contraria, non sono sorti dubbi, hanno confermato le circostanze allegate dall'attore con dichiarazioni precise, (leggi tutto)...

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N.RG 94 / 2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA
SEZIONE UNICA
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno 01 dicembre 2025 nella causa civile R.G. n. 94 / 2020 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -ATTORE - contro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato ### de ### -CONVENUTO - ha pronunciato ### atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ### come rappresentato, conveniva in giudizio il ### di ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate in seguito alla rovinosa caduta al suolo causata da una sconnessione del manto stradale in ### alla via ### allorquando da pedone era intento a percorrere la detta via in direzione della ### . 
Più nel dettaglio l'attore esponeva che in data ### , verso le ore 18,00 c.ca, nel mentre transitava nella indicata strada, era caduto al suolo per l'impatto in una sconnessione stradale non visibile e non prevedibile, quindi, evitabile e, perdendo l'equilibrio, aveva urtato con la spalla contro il pilastrino di ingresso di una abitazione sita lungo il margine destro della detta strada. 
In conseguenza della caduta al suolo l'istante aveva riportato lesioni personali come accertate presso il P.S. ###, consistenti nella frattura chiusa del corpo della clavicola ( cfr. referto in atti). 
Dopo la guarigione con lievi postumi, rimasta inevasa la rituale messa in mora ed espletata inutilmente la procedura di negoziazione assistita, l'attore adiva questa giustizia, chiedendo, previo accertamento della responsabilità del ### di ### ex artt. 2043/2051 c.c. la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni per lesioni personali, riportati a causa del sinistro in oggetto, vinte con attribuzione le spese del giudizio. 
Incardinata la lite, si costituiva ritualmente il ### di ### che resisteva all'avversa domanda chiedendone il rigetto in quanto nulla, generica ed infondata e, comunque, escludeva l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e l'esistenza delle condizioni per la condanna ex art. 2043 c.c., eccepiva il caso fortuito nonché la responsabilità, anche in concorso, del danneggiato e l'assenza di prova sull'ammontare dei danni richiesti, concludeva in conformità, per la declaratoria di nullità/rigetto della domanda, vinte con attribuzione le spese.
Fallito il tentativo di conciliazione bonaria della lite, la causa istruita con documenti e con due testimoni di parte attrice, all'udienza del 01 dicembre 2025, sulle richiamate conclusioni e dopo discussione, veniva riservata per la decisione. 
Sussiste la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, come condizione dell'azione rilevabile d'ufficio dal giudice, sulla base della semplice prospettazione effettuata dalle parti (### Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n.12286 in Mass. Giur. It., 2004; nello stesso senso Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2005, n. 24457); la legittimazione attiva dell'attore per le lesioni riportate è stata provata con i testimoni e con la documentazione sanitaria prodotta; parimenti con i testimoni è provata la legittimazione passiva del ### peraltro non contestata, relativamente alla zona, strada Comunale dove è avvenuto l'incidente. 
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata ed andrà accolta come segue.  ### ha provato i fatti allegati; i testimoni sigg. ### e ### del tutto indifferenti ai fatti di causa e sulla cui attendibilità, in assenza di alcun elemento di prova contraria, non sono sorti dubbi, hanno confermato le circostanze allegate dall'attore con dichiarazioni precise, dettagliate, concordi e prive di alcuna contraddizione od altro vizio logico. 
Ulteriore elemento, indiziario, ma di rilevante efficacia, è rappresentato dal referto del P.S. ###, presso il quale l'attore venne tempestivamente assistito nell'immediatezza dei fatti e nel quale dichiaro' ai sanitari di essere caduto a causa del dissesto del manto stradale (cfr referto). 
Conclusivamente, questo giudice, in base al complessivo materiale probatorio acquisito, testimonianze e documenti, ritiene provato che, nelle circostanze spazio temporali indicate in citazione, mentre il sig ### mentre percorreva in ### la via ### ( cfr testimonianze) rovino' al suolo a causa dell'impatto in una sconnessione del manto stradale presente sul tratto viario, non visibile e non segnalata, riportando le lesioni successivamente accertate presso il P.S. ###.
In diritto: nel caso di specie ( iura novit curia) sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ### di ### atteso che era preciso obbligo dell'###, in quanto custode, controllare l'area di pertinenza, manutenerla in perfetta efficienza ed adottare tutti gli accorgimenti utili ad impedire che, all'interno di quella zona - come dell'intera della rete viaria di pertinenza - si creassero situazioni potenzialmente pericolose e suscettibili di arrecare danni a terzi. 
Come noto negli ultimi anni la Cassazione, mutando un precedente orientamento, ha ritenuto l'applicabilità dell'art.2051 c.c. alla ###, anche con riferimento ai beni demaniali, nei casi in cui il luogo in cui si era verificato il danno sia di un'estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa (come nel caso trattandosi di strada ricadente nel perimetro del centro abitato) e ciò anche per quanto riguarda il demanio stradale. 
In particolare la Cassazione ha affermato che l'### ( #### per la proprietà pubblica sulle strade, e pertinenze, ( marciapiedi) è tenuto non solo alla manutenzione, ma anche alla custodia, con conseguente applicabilità ad esso della presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2051 c.c. ( cfr. Corte di
Cassazione Civile, sezione terza. Sentenza 11511 del 09/05/2008. Cass. civ. Sez. III, 28-09-2009, n. 20754); è di tutta evidenza, nel caso di specie, era preciso, obbligo del custode provvedere ad eliminare il potenziale pericolo rappresentato dagli elementi di sconnessione della pavimentazione stradale, segnalando e/o transennando, nelle more della riparazione, la zona del potenziale pericolo. 
E' noto che “ la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa; prova che, nel caso di specie, per quanto esposto è stata esaustivamente fornita, senza che sia necessaria alcuna indagine circa l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la responsabilità ### Al custode, di contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare, positivamente, che il danno è derivato da caso fortuito” ( Cass. civ., sez.III, 25 luglio 2008, n. 2047), prova che, nel caso di specie, è stata del tutto omessa.  Tuttavia, ferma la, prevalente, responsabilità del convenuto tenuto, come esposto alla custodia e manutenzione del demanio stradale di pertinenza, sussiste la, concorrente, responsabilità dell'attore per non aver posto la necessaria attenzione nel transitare , tenuto conto, che, come confermato dalle testimonianze, ### il tratto era dissestato e, comunque, illuminato (evento verificatosi alle ore 18,00 del mese di giugno ) circostanze che avrebbero dovuto consigliare all'attore di procedere con la debita attenzione, tenendo conto che, comunque, con la necessaria diligenza, avrebbe dovuto avvistare il potenziale pericolo ed evitarlo, trattandosi, peraltro, di una area di sconnessione di piccole dimensioni .  ### recente Giurisprudenza di legittimità, (Cass 999 20/01/2014) è possibile far rientrare nel concetto di caso fortuito, che può essere definito come la “qualificazione incidente sul nesso di causalità e non sull'elemento psicologico dell'illecito” (Cass. n.16029/2010, n.4476/2011), anche la condotta del danneggiato se idonea ad “interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno ed il danno stesso”. 
Ancora secondo consolidato, e condiviso, orientamento giurisprudenziale, il caso fortuito “può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad essi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio”. (Cass. n.4476/2011, conforme Cass. n.9546/2010, n.8829/2010, n.4279/2008).
Quindi il verificarsi di un comportamento colposo del danneggiato, se idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra causa del danno e danno, permetterà la esclusione della responsabilità del custode; mentre se tale non risulterà integrerà, comunque, un concorso di colpa ex art 1227 c.c. idoneo a graduare la responsabilità del danneggiante in base alla incidenza causale che lo stesso avrà sul danno “( n.9546/2010, n.15779/2006 ma anche, Cass. sent. n. 8893/2015 del 4.05.2015).
Ciò premesso e, conclusivamente, nel caso di specie, ferma la responsabilità del convenuto tenuto, per il titolo esposto, alla manutenzione delle strade e delle pertinenze del demanio viario alla fruizione degli utenti eliminandone i possibili pericoli, sussiste, paritetico, concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 come sopra descritto, quantificabile nel 25% cedente a suo carico. 
In definitiva, il convenuto dovrà risarcire, nella misura del 75%, il danno per le lesioni personali riportate dall'attore in conseguenza della caduta al suolo causata dall'impatto nel dissesto del manto stradale presente sulla careggiata di via ### in ### . Le lesioni personali ed il nesso causale con l'incidente sono provati, idoneamente, con i testimoni che hanno dettagliatamente descritto la sintomatologia lamentata dall'attore in seguito alla caduta al suolo ; l'esistenza delle lesioni è stata confermata, come sopra esposto, dalla documentazione medica, in particolare dal referto ### redatto dai sanitari dell'### Relativamente alla quantificazione del danno biologico subito dall'attore, il decidente si riporta alle, condivise, conclusioni della disposta ctu.
Invero, il nominato ausiliare, con uno studio accurato ed esaustivo, ha confermato il nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'infortunato ed ha quantificato la invalidita' temporanea parziale ITP in gg. 20 valutabile al 75%, un ulteriore periodo di inabilita temporanea parziale ITP di giorni 20 valutabile al 50% oltre ad un danno biologico residuale permanente del 3%, che ha adeguatamente motivato, tenuto conto delle argomentazioni e dei rilievi critici del consulente di parte. All'attore pertanto spetta:il danno biologico permanente pari a € 2.323,72 una invalidità temporanea parziale al 75% di € 842,70 una invalidita' temporanea parziale di al 50% di 561,80 il danno morale ( 33% sul biologico) di € 774,50 rimborso spese mediche documentate pari ad € 2120,00 ###: € 4.714,72 Questo giudice quantifica (nel limite della competenza per valore ex art. 7 c.p.c ad esso attribuita) in complessivi € 3.536,04 pari al 75% la somma congrua ed equa per l'integrale ristoro del danno da lesioni personali riportate dall'attore, corrisposti all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Nessuna prova è stata fornita circa l'esistenza di danni da lucro cessante. . 
Spese secondo soccombenza, liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ### definitivamente pronunciando sulla causa proposta da ### contro il ### di ### reietta ogni contraria istanza, cosi provvede, accertata la concorrente responsabilità, a titolo di custode, del ### di ### nella misura del 75% per le lesioni riportate dall'attore, conseguentemente: ● accoglie parzialmente la domanda e condanna il ### di ### in persona del ### p.t., al pagamento in favore dell'attore del la somma di € 3.536,04 pari al 75 % del danno per lesioni personali riportate da esso istante nel sinistro de quo ; somma corrisposta all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.  ● -condanna esso convenuto al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella indicata ridotta misura nella somma di euro 2.000.00 di cui € 500,00 per spese (ivi comprese le spese di CTU che quantifica in complessivi euro 350,00 in favore del dott. G. Mattera ) ed il residuo per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.  Sentenza esecutiva x lege.  ### 11 dicembre 2025 Il Giudice di ###

causa n. 94/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Castagliuolo

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1003/2025 del 03-12-2025

... Tali incongruenze compromettono in modo decisivo l'attendibilità della testimonianza, non consentendo di ritenere provata la dinamica dei fatti allegata da parte attrice. A corroborare il convincimento del ### inoltre, si ritiene quale ulteriorie elemento di dubbio probatorio la circostanza secondo cui il conducente del veicolo -figlio del danneggiato trasportato - si sarebbe immediatamente allontanato, nonostante il padre avesse riportato lesioni dell'entità indicata in citazione. Circostanza che rende la ricostruzione dei fatti contraddittoria e di difficile riscontro. Infine, lo stesso teste, unico testimone presente sui luoghi escusso, ha dichiarato di non poter riferire la causa della caduta; solo dopo, ha riferito che la caduta potrebbe essere dovuta alla immediata ripartenza del mezzo, ma la formula dubitativa avvalora la convinzione del giudicante nel ritenere la testimonianza non decisiva per la ricostruire la dinamica del sinistro. La prospettazione attorea che individua come causa delle lesioni personali subite dall'attore il sinistro di cui in citazione, infine, mostra ulteriori incongruenze anche in relazione alla documentazione medico-ospedaliera allegata. ### del ### del (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di ### di ####, dott.ssa ### in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 971/2022 del #### (C.F. ###), nato a ### P.G., il ###, ed ivi residente ###, elettivamente domiciliato in ### P.G., ### 69, presso e nello studio dell'Avv. ###ò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - Attore - CONTRO ### S.P.A, (C.F./P.I. ###), con sede ###### n. 25, quale società incorporante a seguito di fusione di ### S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### de ### (###) ed elettivamente domiciliata in ### P.G., ### 13 (studio Avv. ###; - Convenuta ### - Convenuto contumace avente per #### personale ### procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.  #### Con atto di citazione depositato il ###, il Sig. ### conveniva in giudizio la soc. H.D.I. ###ni S.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché il sig.  ### chiedendo la condanna, in solido o chi per legge tenuto, al pagamento della somma di €. 52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni occorsi in seguito al sinistro verificatosi lungo la ### nel Comune di ### P.G., giorno 24.6.2021, intorno alle ore 15:45 circa. 
In tale circostanza di tempo e di luogo, il sig. ### figlio dell'attore, si trovava alla guida dell'autoveicolo ### tg ### assicurato presso la compagnia assicurativa ###ni S.p.a., oggi ### S.P.A - lungo la ### di ### P.G. in compagnia del padre ### quando, giunto in prossimità dell'abitazione di quest'ultimo, effettuava una sosta per permettere al ### di scendere dal predetto autoveicolo, sul quale viaggiava nella qualità di trasportato.  ### la ricostruzione dell'odierno attore, il conducente dell'autoveicolo ### tg ### probabilmente a causa di una distrazione telefonica, riprendeva la marcia, mentre il sig.  ### padre e parte attrice, stava ultimando la discesa dall'abitacolo del veicolo. A causa dello spostamento del mezzo ### tg ### il sig. ### cadeva rovinosamente in terra, sbattendo sul cordolo del marciapiede ivi presente. Il sig. ### soccorso da persone presenti sul posto, veniva immediatamente accompagnato al ### dell'### di ### dove veniva accertato che, in conseguenza di quanto sopra descritto, lo stesso riportava una diagnosi di: “Policontuso”, con conseguente prognosi di giorni 5 e successive terapie ed esami sanitari.  ### la documentazione versata in atti, l'attore affrontava un periodo di recupero e riabilitazione, residuando postumi invalidanti accertati dal dott. ### nella relazione di consulenza tecnica, e quantificati nel seguente modo: inabilità assoluta giorni 20; inabilità relativa giorni 40 al 75%, gg. 60 al 50%, e gg. 60 al 25% invalidità permanente nella misura del 11%. 
Tutto ciò premesso, l'odierno attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) ### e dichiarare che l'incidente stradale, per cui è causa, si è verificato per colpa unica ed esclusiva del conducente dell'autoveicolo ### tg ### assicurata presso la compagnia assicurativa ###ni S.p.a., con polizza n. 821077998, oggi H.D.I. ### S.p.a., il sig. ### pertanto, fondata deve ritenersi la domanda dell'odierno attore, per il danno alla persona subito a causa del sinistro verificatosi in data ###, per quanto esposto e specificato in premessa e/o risulterà in corso di causa. 2) Conseguentemente, condannare la compagnia assicurativa, parte convenuta, o chi per legge tenuto, al pagamento, a favore del sig. ### della complessiva somma calcolata entro il valore pari ad €.  52.000,00, come sopra determinata, o di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi dalla domanda sino al soddisfo. 3) In via istruttoria [...]5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre CNA ed IVA come per legge e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”. 
Con comparsa di risposta depositata il ###, si costituiva in giudizio la convenuta compagnia di assicurazioni ### S.p.A. la quale, sollevando dubbi sull'effettivo svolgimento dei fatti così come rappresentati, contestava integralmente il contenuto della citazione, chiedendo di: “1) ### inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare con qualsiasi altra statuizione le domande dell'attrice. 2) Respingere le richieste istruttorie in quanto inammissibili. 3) Condannare l'attore al pagamento delle spese processuali. [...]”. 
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 971/2022 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di ### di ### il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con provvedimento del 2.1.2023 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, ### rinviando all'udienza del 22.06.2023. 
Ciò premesso, rilevato che controparte integrava il contraddittorio, con note del 19.6.2023, il procuratore di parte convenuta rappresentava che la ### S.P.A. veniva incorporata da ### S.P.A., per effetto della fusione tra le due società. 
Viste le istanze delle parti, con provvedimento del 31.08.2023 il GI concedeva i termini ex art.  183 c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 18.3.2024 ammetteva prova per testi riservando all'esito ogni valutazione in ordine alle ulteriori richieste istruttorie.  ### la prova orale e sentito il teste sig. ### all'udienza del 5.7.2024, con ordinanza del 29.7.2024, il GI rinviava la causa per la prosecuzione dell'espletamento della prova all'udienza del 4.10.2024, nell'ambito della quale veniva sentito il teste ### dirigente del ### dell'### di #### la fase istruttoria, il GI rinviava la causa all'udienza del 16.5.2025, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note conclusive sino al 30.4.2025. I procuratori delle parti depositavano nei termini, ma stante il carico di ruolo, il GI rinviava la trattazione della causa ex art. 127 c.p.c. all'udienza del 7.11.2025. 
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.  ******  Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande attoree non possono trovare accoglimento.  ### complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.  ### non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato. 
In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio. 
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere non provato il nesso eziologico tra le lesioni personali subite dal sig. ### ed il presunto coinvolgimento dell'autoveicolo ### tg. tg. ### Va, in tal senso, premesso che nell'immediatezza del sinistro non risultano intervenute sul luogo dell'incidente né la ### né una ambulanza per prestare i primi soccorsi, il sinistro può essere quindi essere ricostruito esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso, sig. ### In ordine alla descrizione della dinamica del sinistro, le dichiarazioni del teste non possono essere ritenute attendibili posto che la ricostruzione offerta presenta evidenti elementi di incongruenza ed imprecisione. 
Il sig. ### con la dichiarazione del 5.07.2024, ha infatti riferito: “### giorno, all'ora indicata ero a bordo della mia autovettura posteggiata, nei pressi dell'abitazione del #### e stavo attendendo il suo arrivo. Noi siamo colleghi. Ho visto arrivare una microcar di colore bianco, condotta dal figlio del ### fermarsi dal lato opposto della strada. Ricordo che il #### stava per scendere dalla macchina e l'ho visto cadere ma non so riferire la causa. Preciso che io ero a bordo della mia autovettura posteggiata sulla carreggiata opposta e dalla mia postazione era ben visibile la portiera del lato passeggero della microcar. Credo che il figlio sia ripartito mentre il padre, ### stava ancora scendendo dalla macchina.”. 
Il teste, dunque, ha espressamente indicato di trovarsi sul lato opposto della carreggiata, precisando di avere “ben visibile” la portiera del lato passeggero della microcar. 
Ebbene, parte attrice, nell'atto di citazione, riferisce di essere caduta rovinosamente a terra urtando “il cordolo del marciapiede ivi presente” a seguito della partenza dell'autovettura, mentre il sig. ### stava completando la discesa dall'abitacolo. Ne deriva che la caduta si sarebbe verificata dal lato del marciapiede, ossia dal lato opposto rispetto a quello che il teste afferma di avere potuto osservare. ### non può dunque esimersi dal rilevare l'incongruenza tra tale ricostruzione e quanto dichiarato dal teste, risultando impossibile, in fatto, che il teste abbia potuto vedere chiaramente la caduta del sig. ### Tali incongruenze compromettono in modo decisivo l'attendibilità della testimonianza, non consentendo di ritenere provata la dinamica dei fatti allegata da parte attrice. 
A corroborare il convincimento del ### inoltre, si ritiene quale ulteriorie elemento di dubbio probatorio la circostanza secondo cui il conducente del veicolo -figlio del danneggiato trasportato - si sarebbe immediatamente allontanato, nonostante il padre avesse riportato lesioni dell'entità indicata in citazione. Circostanza che rende la ricostruzione dei fatti contraddittoria e di difficile riscontro. 
Infine, lo stesso teste, unico testimone presente sui luoghi escusso, ha dichiarato di non poter riferire la causa della caduta; solo dopo, ha riferito che la caduta potrebbe essere dovuta alla immediata ripartenza del mezzo, ma la formula dubitativa avvalora la convinzione del giudicante nel ritenere la testimonianza non decisiva per la ricostruire la dinamica del sinistro. 
La prospettazione attorea che individua come causa delle lesioni personali subite dall'attore il sinistro di cui in citazione, infine, mostra ulteriori incongruenze anche in relazione alla documentazione medico-ospedaliera allegata.  ### del ### del P.S. dell'### di ### alla voce ### risulta che il paziente “rif. algia spalla sn. ginocchio e caviglia ds per caduta accidentale in strada”.  ### raccolta nell'immediatezza dell'ingresso al P.S. da ### infermiere qualificato a riportare sull'apposito modulo le cause dell'accesso ed a fare una rapida valutazione delle condizioni cliniche del paziente e del loro rischio evolutivo attraverso l'attribuzione di una scala di codici. 
Sempre in fase istruttoria, all'udienza del 04.10.2024, veniva escusso, sotto il vincolo di giuramento, il teste dott. ### dirigente del ### dell'### di ### e medico di turno in data ###, che ha prestato le cure necessarie al momento della visita del sig. ### Lo stesso ha precisato: “ADR ... Nel certificato del ### quando viene indicata come causa la caduta accidentale in strada significa che il sinistro è autonomo e che non è stato provocato da terzi. ### raccoglie le dichiarazioni e le scrive nelle note del verbale del ### Quando il paziente entra nei locali del pronto soccorso e viene preso in cura, noi medici chiediamo come si è svolto l'accaduto che ha provocato il danno o la malattia e lo verbalizziamo nel nostro referto anche perché a volte vi sono delle incongruenze rispetto alle dichiarazioni raccolte dal personale del triage.” A tale complessivo, contraddittorio quadro istruttorio deve aggiungersi la carenza di una immediata denuncia di sinistro, presentata dallo stesso assicurato a distanza di oltre un mese dall'evento, e nell'ambito della quale non sono stati indicati testimoni, poi successivamente individuati negli accertamenti della parte deducente nella persona di un collega di lavoro. 
Alla luce della lacunosità del quadro probatorio delineatosi, dello scarso livello di credibilità dei fatti allegati dall'attore e della contraddittorietà delle risultanze emerse, deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, che la causa delle lesioni personali subite da sia riconducibile ad una caduta riconducibile al sinistro descritto in citazione. 
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria va integralmente rigettata. 
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### di ### in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 971/2022, così provvede: - Rigetta la domanda proposta dal sig. ### - Condanna il sig. ### al pagamento, in favore della convenuta compagnia assicurativa ### S.P.A delle spese processuali che si liquidano in ### 3.809,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato. 
Così deciso in ### P.G, il ####.ssa

causa n. 971/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rita Cuzzola

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Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 1125/2025 del 09-12-2025

... medicolegale. In ragione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, disponeva, inoltre, la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica per valutare l'eventualità di profili penalmente rilevanti, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della ### S.p.A. 2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ###, ### impugnava la sentenza n. 923/2019 del Tribunale di ### articolando un unico complessivo motivo di appello che di seguito si espone. ### deduceva un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed il travisamento delle prove testimoniali, lamentando che il Tribunale avesse escluso la coerenza e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi ### e ### ritenendole contraddittorie tra loro e incoerenti rispetto al narrato dell'atto introduttivo. ### l'appellante, il Giudice di prime cure si sarebbe “supinamente uniformato” alla ricostruzione prospettata dalla compagnia assicuratrice, senza un adeguato e approfondito esame delle deposizioni raccolte. Sosteneva, al contrario, che entrambe le testimonianze confermassero pienamente la dinamica allegata dall'attore, nonostante la naturale approssimazione dovuta al tempo (leggi tutto)...

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R.G.A.C. 738/2019 CORTE #### sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa ###ssa ### relatrice ###ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 738/2019 vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) - pec: ### -appellante
CONTRO ### a R.L. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) - pec: ### -appellata ### (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, -appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 923/2019 del Tribunale di ### pubblicata il ### nell'ambito del procedimento recante n. 139/2016 R.G.A.C. - notificata il #### 1. Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### la ### S.p.A., quale impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autocarro ### targato ### per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente riportati a seguito di un sinistro stradale verificatosi il ###. 
Esponeva che, in quella data, intorno alle ore 10:30, mentre percorreva a piedi via ### in ### procedendo nel senso mare-monte e mantenendo il lato sinistro della carreggiata, giunto in prossimità del cancello dell'### “### Giovanni”, veniva improvvisamente urtato dall'autocarro indicato, di proprietà della ditta “### Vending” e condotto dal sig. ### Il veicolo, nell'effettuare la manovra di uscita in retromarcia dal cancello dell'istituto, non si avvedeva della presenza del pedone che sopraggiungeva da sinistra e lo colpiva, determinandone la caduta al suolo. 
Deduceva che, a causa dell'impatto, riportava gravi lesioni personali. Dopo una prima visita del medico curante, che riscontrava una sospetta frattura della tibia e del perone sinistri e ne disponeva l'immediato ricovero, veniva trasferito presso l'### della stessa città, ove gli veniva diagnosticata una frattura diafisaria della tibia e del perone dell'arto inferiore sinistro. Rimaneva ricoverato per nove giorni, nel corso dei quali veniva sottoposto ad accertamenti e, il ###, ad intervento di inchiodamento endomidollare. Seguivano molteplici controlli clinici e radiografici, nonché ulteriori esami specialistici e prescrizioni terapeutiche fino al luglio 2014, quando veniva dichiarata la guarigione clinica con postumi permanenti. Rappresentava di aver previamente inoltrato alla ### assicuratrice rituale richiesta risarcitoria, con successivi solleciti, e di aver invitato, in data ###, la compagnia alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014. Con comunicazione del 24.06.2015 la società assicuratrice replicava negativamente all'invito, allegando la sussistenza di circostanze ritenute discordanti rispetto alle dichiarazioni rese. 
Alla luce di tali premesse, il ### deduceva la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro e, per esso, della ### di assicurazione, evidenziando come il sinistro si fosse verificato per l'imprudente e negligente manovra di retromarcia eseguita senza le doverose verifiche dell'area retrostante il veicolo. Allegava di avere riportato, in conseguenza del sinistro, postumi permanenti quantificati nella misura del 14% secondo la consulenza medico-legale di parte, rilevanti periodi di inabilità temporanea, sofferenze soggettive e significativi riflessi negativi sulle proprie attività quotidiane, chiedendo pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - quantificati in complessivi €. 49.819,00 oltre spese mediche, rivalutazione ed interessi. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la ### S.p.A., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per asserita nullità dell'atto di citazione e per violazione delle condizioni di proponibilità previste dalla normativa in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, nonché il difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio della proprietaria del veicolo, la ditta “### Vending”. Nel merito, contestava l'attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dall'attore, evidenziando la mancata presenza di testimoni, l'assenza di intervento delle autorità e di soccorsi sanitari, nonché la circostanza - ritenuta incongrua - che il ### pur lamentando una grave frattura della tibia e del perone, si fosse rivolto unicamente al proprio medico curante, senza accedere ad un pronto soccorso ospedaliero. Dubitava, pertanto, della riconducibilità delle lesioni dichiarate all'asserito incidente con l'autocarro, sostenendo l'eventuale incompatibilità del tipo di frattura con la dinamica descritta e prospettando la possibilità che le stesse potessero derivare da eventi di natura diversa. Contestava, inoltre, la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e le lesioni e riteneva eccessiva e indimostrata la richiesta risarcitoria. Anche nell'ipotesi in cui fosse stato accertato un sinistro riconducibile alla condotta del conducente del veicolo, la società deduceva comunque un concorso di colpa del pedone, il quale - a dire della stessa - avrebbe dovuto accorgersi del veicolo in manovra di retromarcia, percependo il rumore del motore e le luci posteriori accese. Contestava, inoltre, la richiesta di danno morale e di ulteriori voci di danno non patrimoniale, assumendo che esse costituissero indebita duplicazione del danno biologico e richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. Quanto al modello C.A.I. prodotto, la ### ne negava l'efficacia probatoria, trattandosi di un documento ritenuto privo di valore confessorio nei confronti del terzo assicuratore. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea in ogni sua parte, reiterando le eccezioni preliminari di improcedibilità, improponibilità e nullità dell'atto di citazione. 
A seguito delle eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, il Giudice, con provvedimento reso all'udienza del 20.06.2016, rilevava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della ditta “### Vending”, quale proprietaria dell'autocarro ### targato ###, e onerava parte attrice di procedere alla relativa integrazione entro il termine fissato del 15.07.2016. In ottemperanza all'ordine giudiziale, l'attore provvedeva a notificare atto di citazione per integrazione del contraddittorio alla predetta società, convenendone in giudizio il legale rappresentante pro tempore al fine di renderla parte del procedimento in corso. ### tuttavia, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace per l'intera durata del processo. 
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali ed all'udienza del 25.03.2019 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Con sentenza n. 923/2019, pubblicata in data ###, oggi appellata, il Tribunale di ### rigettava integralmente la domanda proposta dal ### ritenendo insussistente la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro così come descritto dallo stesso e, conseguentemente, del nesso eziologico tra l'asserita condotta del conducente dell'autocarro e le lesioni lamentate. 
Nello specifico, il Tribunale riteneva che l'attore non avesse fornito prova adeguata delle circostanze del sinistro e della sua effettiva verificazione. Osservava, innanzitutto, che la mancata presentazione dell'attore al ### costituiva un elemento di significativa criticità, in quanto privava il processo di un documento pubblico idoneo a cristallizzare, con certezza, le prime dichiarazioni rese dal paziente e le lesioni effettivamente riscontrate nell'immediatezza dell'asserito accadimento. Il certificato prodotto, rilasciato dal medico curante e successivamente trasmesso alla ### veniva ritenuto non equiparabile, per valore probatorio, al certificato di ### non essendo possibile verificarne le circostanze di formazione, l'orario e la contestualità con l'evento lesivo. Il Giudice evidenziava poi le rilevanti contraddizioni emergenti dalle deposizioni testimoniali. In particolare, rilevava come il teste ### avesse dichiarato di aver conosciuto il nome del conducente ### proprio in occasione del sinistro, circostanza smentita dalla deposizione di quest'ultimo, il quale affermava che, dopo l'urto, si erano avvicinati soltanto il figlio dell'attore e altre persone rimaste comunque distanti, escludendo che altri soggetti si fossero avvicinati al luogo dell'accaduto. Tale inconciliabilità rendeva inattendibile la deposizione del teste ### e, ad avviso del Tribunale, incideva in modo decisivo sulla ricostruzione complessiva dei fatti. Il Tribunale rilevava inoltre che la dinamica dell'investimento non risultava chiarita con sufficiente certezza, non essendo emerso dove e in quale modo il corpo dell'attore avesse impattato con il veicolo, né come si fosse verificata la caduta. Anche la deposizione del conducente ### veniva ritenuta parziale e non idonea a ricostruire la dinamica dei fatti, risultando priva di elementi decisivi per confermare l'impatto con il pedone nei termini dedotti in citazione. Alla luce delle incongruenze e delle carenze probatorie riscontrate, il Giudice riteneva totalmente indimostrato il fatto dedotto in citazione e, di conseguenza, rigettava la domanda attorea, ritenendo assorbita anche la richiesta di rinnovata consulenza medicolegale. In ragione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, disponeva, inoltre, la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica per valutare l'eventualità di profili penalmente rilevanti, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della ### S.p.A.  2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ###, ### impugnava la sentenza n. 923/2019 del Tribunale di ### articolando un unico complessivo motivo di appello che di seguito si espone.  ### deduceva un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed il travisamento delle prove testimoniali, lamentando che il Tribunale avesse escluso la coerenza e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi ### e ### ritenendole contraddittorie tra loro e incoerenti rispetto al narrato dell'atto introduttivo. ### l'appellante, il Giudice di prime cure si sarebbe “supinamente uniformato” alla ricostruzione prospettata dalla compagnia assicuratrice, senza un adeguato e approfondito esame delle deposizioni raccolte. Sosteneva, al contrario, che entrambe le testimonianze confermassero pienamente la dinamica allegata dall'attore, nonostante la naturale approssimazione dovuta al tempo trascorso tra l'evento e l'escussione. Evidenziava che i testi, pur con differenze marginali (in particolare con riferimento all'orario del fatto), avevano attestato in modo concorde che il ### veniva investito mentre percorreva la via ### in direzione mare-monte e che il mezzo condotto dal sig. ### fuoriusciva in retromarcia dall'### “### Giovanni”. Le divergenze rilevate dal Tribunale venivano ritenute di modesto rilievo e pienamente compatibili con un ricordo genuino, non artatamente costruito. ### sottolineava, inoltre, che le differenze riguardavano aspetti secondari (es. il numero di persone presenti nell'immediatezza) e non intaccavano la sostanza del racconto relativo alla dinamica del sinistro. Contestava, pertanto, la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla difformità tra l'orario indicato nell'atto di citazione (ore 10:30) e quello riferito dai testimoni (circa le ore 8:00), osservando che l'indicazione delle 10:30 contenuta in citazione derivava verosimilmente da un errore materiale o da un'imprecisione nella fase di raccolta delle informazioni, non potendo tale discrasia assumere valore tale da giustificare il radicale rigetto della domanda, soprattutto a fronte della concordanza dei testi sull'effettivo svolgimento della dinamica. 
Ed ancora, l'appellante censurava la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva giudicato inattendibili le dichiarazioni del teste ### per la pretesa inconciliabilità con quanto riferito dal conducente ### segnatamente in ordine al loro asserito incontro dopo il sinistro. ### sosteneva che il Tribunale aveva tratto conclusioni illogiche, non considerando che i testi avevano fornito versioni coerenti con i rispettivi ruoli: il conducente, impegnato nella manovra e poi nell'assistenza immediata al pedone, poteva non ricordare tutte le persone intervenute; il ### invece, quale soggetto estraneo e spettatore dell'accaduto, aveva una diversa percezione degli eventi. 
La diversità dei dettagli riferiti non poteva essere indice di inattendibilità ma conferma della genuinità dei ricordi. Criticava, poi, il ragionamento del Tribunale nella parte in cui aveva attribuito carattere dirimente alla circostanza che l'attore non si fosse recato presso un ### pubblico nell'immediatezza del fatto, evidenziando come tale elemento non potesse condurre a escludere la riferibilità causale delle lesioni al sinistro, soprattutto alla luce della documentazione medica prodotta, del referto dell'### e della stessa visita medico-legale eseguita dal fiduciario della ### assicuratrice, che aveva riconosciuto un'invalidità permanente.  ###, inoltre, lamentava che il Giudice di primo grado avesse immotivatamente rigettato la richiesta di consulenza tecnica medico-legale, reiterata sia in sede istruttoria che nelle conclusioni, nonostante la necessità di accertare il nesso causale tra evento e lesioni e di valutare la sussistenza dei postumi permanenti. Sosteneva che il Tribunale aveva rifiutato ogni approfondimento istruttorio, omettendo di valutare compiutamente le prove già acquisite e non dando seguito alle richieste di prova testimoniale residua, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di CTU. Richiamava, in proposito, l'art. 356 c.p.c., avanzando richiesta di integrazione istruttoria in appello volta a completare l'accertamento del nesso eziologico e del quantum. 
Ulteriore censura alla decisione del Tribunale era relativa alla mancata considerazione del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal ### e dal conducente ### da intendersi quale documento che costituisce presunzione semplice circa il verificarsi del sinistro con la dinamica ivi descritta, superabile solo con adeguata motivazione.
Alla luce di tali motivi, l'appellante concludeva chiedendo la riforma totale della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro di proprietà della ### la condanna della ### assicuratrice - in solido con la proprietaria del mezzo - al risarcimento dei danni quantificati in €. 49.819,00 o nella maggiore o minore somma accertanda, e, in via preliminare, l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate in primo grado, ivi compresa la CTU medico-legale. 
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il ### si costituiva #### a R.L., la quale chiedeva in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto dal ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellata contestava integralmente la fondatezza dei motivi di gravame proposti dall'appellante e chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con conferma integrale della sentenza di primo grado. Quanto alle richieste istruttorie reiterate dall'appellante, l'appellata ne chiedeva il rigetto, rilevando che esse erano già state correttamente respinte dal Giudice di primo grado e che comunque non avrebbero potuto in alcun modo supplire alla totale carenza di prova in ordine all'an debeatur. Riteneva, in particolare, inammissibili le richieste di prova testimoniale relative ai soggetti non presenti al momento del sinistro e inutilmente dilatorie le richieste di CTU medico-legale, posto che nessuna indagine sanitaria avrebbe potuto sopperire alla mancata dimostrazione dell'evento dannoso. 
Fissata l'udienza di trattazione, sostituta dalla trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 3.07.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.  342 c.p.c., avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata. 
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs.  149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.  ### del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle ### della Corte di cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche ### SS.UU. n. ### del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. 
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice. 
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado ed individuando con sufficiente specificità i capi gravati e le ragioni di censura. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, il Collegio ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art.  342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione. 
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.  4. Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e non può trovare accoglimento, con integrale conferma della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito esposte. 
Le doglianze formulate dall'appellante, pur articolate sotto diversi profili, si concentrano essenzialmente sulla presunta erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e del relativo nesso causale tra l'evento dedotto e il danno lamentato. ### imputa al Tribunale un'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, un eccessivo rilievo attribuito all'assenza di un referto di pronto soccorso, nonché l'omesso apprezzamento del modello CAI e della documentazione sanitaria prodotta. 
Tali censure, che per la loro stretta connessione logico-giuridica possono essere trattate congiuntamente, non meritano adesione. 
Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione del fatto storico nel processo civile è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è chiamato a valutare globalmente le risultanze istruttorie, ponderando il complesso delle prove raccolte alla luce dei criteri di attendibilità soggettiva e oggettiva, della coerenza interna delle dichiarazioni e della loro compatibilità con le circostanze del caso concreto. 
Ritiene l'odierno collegio giudicante che il complesso delle informazioni raccolte attraverso la documentazione acquisita in giudizio, gli atti processuali e le deposizioni testimoniali non consenta una ricostruzione chiara, coerente e univoca della dinamica del sinistro riferito dall'appellante, concordandosi dunque con le conclusioni formulate dal giudice di prime cure. 
Pesa in primo luogo ad avviso dell'odierno collegio giudicante l'assenza di un referto di pronto soccorso che possa avvalorare la ricostruzione dei fatti operata dal #### censura in proposito la sentenza di primo grado asserendo che il Tribunale avrebbe attribuito un rilievo eccessivo alla mancata presentazione del ### al ### nell'immediatezza del presunto sinistro, nonostante il successivo ricovero presso l'### e la produzione di documentazione clinica correlata. 
Invero il referto del pronto soccorso assume particolare importanza nella ricostruzione dei sinistri in quanto in grado di fotografare la situazione nell'immediatezza dei fatti, garantendo un chiaro ancoraggio con atto pubblico dotato di fede privilegiata (Cass.20879.24) degli stessi dal punto di vista temporale e della loro dinamica, anche avuto riguardo a quanto l'incidentato riferisce al momento dell'accesso al nosocomio e che viene verbalizzato dal medico del pronto soccorso con valore fidefaciente. 
In difetto, si impone al giudice una verifica ancora più rigorosa dei fatti riferiti nonché della compatibilità tra la dinamica dell'incidente allegato e le lesioni denunciate.
In questo quadro, assume particolare rilevanza la considerazione della gravità delle lesioni riferite, consistenti in una frattura della tibia e del perone. 
Esse si osserva costituiscono innanzi tutto un evento traumatico che, secondo l'id quod plerumque accidit, determina un dolore acuto ed una limitazione funzionale tali da rendere estremamente probabile, se non naturale, il ricorso immediato all'assistenza sanitaria di emergenza; a tale considerazione deve aggiungersi la considerazione dell'età avanzata del danneggiato, che avrebbe reso ancor più verosimile la necessità di un pronto intervento medico e, quindi, di un accesso immediato ad una struttura di pronto soccorso, posto che i soggetti anziani sono maggiormente esposti a complicanze e richiedono una più rapida valutazione diagnostica. Già da questo punto di vista appare anomalo che il ### si sia rivolto al proprio medico di fiducia nell'immediatezza del fatto riferito piuttosto che ad una struttura ospedaliera. 
Ancora, proprio avuto riguardo alle lesioni riferite, appare anomalo che a fronte di uno scontro con un mezzo di dimensioni importanti come un autocarro, mentre lo stesso proseguiva in retromarcia, non siano state riscontrate lesioni o escoriazioni plurime in altre parti del corpo, avendo riportato a seguito dello scontro solo la frattura alla gamba sinistra, pur avendo in citazione il ### dichiarato in di essere stato travolto dall'autocarro. 
Persino i testi sentiti -sulla cui attendibilità generale si dirà - a seguito di apposita domanda del giudice, non sono stati in grado di riferire la presenza di sangue sull'asfalto. 
Emerge dunque, da questo punto di vista, una assoluta carenza probatoria che neppure la documentazione sanitaria prodotta appare idonea a supplire, non fornendo informazioni cliniche coerenti con la dinamica del fatto dannoso così come raccontato dall'attore/ appellante, essendosi il ### limitato a ricoverarsi per sottoporsi all'intervento ortopedico alla gamba e null'altro. 
Né, tantomeno, può darsi seguito a quanto dedotto dall'appellante in merito al rilievo da attribuirsi alla valutazione medico-legale proveniente dal fiduciario della ### assicuratrice. Tale accertamento era stato svolto con finalità meramente estimative, in funzione liquidatoria, e non è certamente idoneo a contenere alcuna assunzione di responsabilità né alcun giudizio circa la concreta riconducibilità dell'evento lesivo a un fatto di circolazione stradale. 
La relazione del medico fiduciario, priva di un'indagine eziologica approfondita e di un riscontro diretto del fatto storico, non costituisce prova dell'an debeatur, non essendo idonea a dare prova della verificazione storica del sinistro e della sua dinamica. 
Tali contraddizioni vanno poi collegate alle incongruenze emerse nel corso delle deposizioni testimoniali che ad avviso dell'odierno collegio giudicante, non si esauriscono in meri dettagli marginali, ma attengono a circostanze essenziali del fatto. 
Una prima incongruenza si riscontra in ordine all'identità del conducente del veicolo asseritamente coinvolto. ###, tanto nell'atto introduttivo del giudizio quanto nella memoria ex art. 183 c.p.c., aveva indicato come conducente il sig. “### Giuseppe”, circostanza ribadita dal teste ### che dichiarava di aver appreso, in occasione del sinistro, che alla guida vi fosse tale persona. 
Tuttavia, in sede di escussione testimoniale è emerso che il soggetto effettivamente alla guida rispondeva al nome di “Gianluca” e non di “Giuseppe”, determinando una discrepanza non attribuibile a mero lapsus o svista, ma a un errore ripetuto e sostanziale che mina l'affidabilità complessiva della narrazione. Né può ritenersi risolutiva la successiva precisazione offerta su impulso della difesa appellante, la quale, nel tentativo di giustificare l'incongruenza, ha prospettato l'errore quale semplice imprecisione nominale, non potendosi in tal modo superare la pluralità di atti processuali nei quali la medesima erronea indicazione è stata reiterata dalla stessa parte e condivisa dai testimoni.
Ulteriore profilo di contraddizione emerge con riferimento alla presenza del teste ### sul luogo del sinistro. ### la sua deposizione, egli avrebbe assistito direttamente all'accaduto, si sarebbe avvicinato all'appellante ferito, prestando soccorso e contattando il figlio della vittima. Diversamente, il teste ### ha riferito che, a seguito dell'urto, si sarebbero fermate alcune persone ma che nessuno si sarebbe avvicinato al pedone. 
La divergenza, dunque, non concerne un aspetto marginale o secondario, bensì una circostanza centrale e immediatamente percepibile - la presenza o meno di un soccorritore e la conoscenza tra teste e investitoreche difficilmente potrebbe essere oggetto di errore di memoria, trattandosi di un evento di immediata percezione. 
Persino l'orario del sinistro, è stato indicato dall'appellante in modo contraddittorio come evidenziato dallo stesso giudice di prime cure. 
In questo contesto, la circostanza del mancato accesso al ### non appare affatto sproporzionata, ma si colloca all'interno di un più ampio quadro di valutazione delle prove. La circostanza assume rilievo non come preclusione assoluta, ma come elemento oggettivo idoneo a corroborare i dubbi già insorti in ordine all'attendibilità delle deposizioni testimoniali e alla complessiva verosimiglianza della ricostruzione di parte appellante. In presenza di un impianto probatorio, segnato da contraddizioni e lacune significative, la mancanza di un referto immediato, dotato di attendibilità formale e di capacità “cristallizzante” del fatto lesivo, rappresenta un ulteriore tassello che legittima a ritenere non raggiunta la prova del sinistro e del relativo nesso causale. 
Le incongruenze così riscontrate, valutate nel loro insieme, giustificano appieno il giudizio di inattendibilità già espresso dal Tribunale consentendo di superare anche il valore probatorio del modello di constatazione amichevole di incidente (### sottoscritto dall'appellante e dal conducente del veicolo investitore, peraltro citato da entrambe le parti ma non prodotto in atti, considerato che tali incongruenze impongono di dubitare della stessa verificazione del sinistro. 
In definitiva, nell'ambito di un quadro probatorio già gravemente compromesso, la constatazione amichevole non è in grado di assumere un ruolo risolutivo nell'accertamento del fatto storico, non apparendo idonea a confermare con sufficiente certezza la versione dell'appellante. 
In definitiva, le considerazioni sin qui svolte conducono ad un totale rigetto delle censure avanzate dall'appellante, dal momento che non può ritenersi provata l'effettiva verificazione del sinistro nei termini allegati e, conseguentemente, del nesso causale tra l'asserito evento e le lesioni dedotte. 
Parimenti infondate devono ritenersi le censure rivolte al diniego di ulteriori mezzi istruttori. Ciò, in quanto i soggetti indicati - quali medici, fiduciari assicurativi, accertatori antifrode - non sono dei testimoni diretti dei fatti e, conseguentemente, non possono fornire alcun contributo significativo all'accertamento della dinamica del sinistro. Tali richieste, infatti, risultano prive di concreta attitudine dimostrativa con riguardo agli elementi essenziali dell'an debeatur e mirano ad acquisire elementi soltanto indiretti. 
Sulla scorta di tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata.  5. Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante ### al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata. Le spese sono calcolate nella misura indicata in dispositivo ai sensi delle tabelle vigenti di cui al D.M. 140/12 come modificato dal DM.147/2022 in relazione al valore della causa di appello (ovvero €. 49.819,00), applicando i valori minimi, attesa la bassa complessità della causa (fase di studio euro 1.029,00; fase introduttiva €.  709,00; fase istruttoria €. 1.523,00; fase decisionale €. 1.735,00, totale €. 4.996,00), oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2019, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione ai fini del recupero del doppio del contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello RG. 738.19 proposto avverso la sentenza n. 923/2019 del Tribunale di ### emessa in data ### e pubblicata il successivo 21.06.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 139/2016 R.G.A.C., così provvede: - rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza; - condanna l'appellante ### (C.F.: ###) alle spese di lite del presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in complessive €. 4.996,00 in favore di ### a R. L. (C.F.: ###), oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge; - nulla nei rapporti con l'appellato contumace. 
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.  ### così deciso nella camera di consiglio del 21.11.25. 
La consigliera ###ssa ###ssa ###

causa n. 738/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Morabito Patrizia Maria Ros, Acacia Ivana

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